Responsabilità amministrativa (febbraio 2009)

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aster servizi Mauro Fontana Responsabilità amministrativa elementi conoscitivi e soluzioni di trasferimento del rischio

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Responsabilità amministrativa elementi conoscitivi e soluzioni di trasferimento del rischio

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aster serviziMauro Fontana

Responsabilità amministrativa

elementi conoscitivi esoluzioni di trasferimento del

rischio

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Responsabilità degli Amministratori , Dirigenti e Responsabili di Strutture di Enti Pubblici

Edizione febbraio 2009

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Elementi conoscitivi del rischio

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delle responsabilità

Responsabilitàgiuridiche

Responsabilitàextragiuridiche

Responsabilità derivante dall’ordinamento giuridico generale

Responsabilità derivante dagli ordinamenti giuridico particolari

Responsabilità politica

Responsabilità penale

Responsabilità civile

Responsabilità contabile

Responsabilità amministrativa

Responsabilità dirigenziale

Responsabilità amministrativa

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Qual è lo scopo della responsabilità amministrativa?

è quello di prevenire comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione) e reprimerli ove si siano verificati, condannando i responsabili, sulla base delle particolari regole del giudizio di responsabilità, a risarcire di persona il danno provocato

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Responsabilità amministrativa

Quali sono i soggetti che possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa? amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano

legati alla p.a. da un rapporto d’impiego o di ufficio i titolari di incarichi elettivi o onorari i funzionari di fatto che svolgono funzioni pubbliche soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel

proprio apparato organizzativo (es. i direttori dei lavori, …) le persone giuridiche amministratori di enti pubblici economici e di s.p.a.

partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri

dei portatori di rischio

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Responsabilità amministrativa

dei terzi NO

Funzionario

Ente

Corte dei conti

Richiesta

danni

SoggettoPubblico oPrivato

Segnalazione

Azionedi

Responsabilità

???Risarcimento

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dei terzi

fine istituzionalefine istituzionale NOSI

Immedesimazione

organica con l’Ente Soggetto privato

Responsabilità amministrativa

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fine istituzionale e immedesimazione organica “Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo

posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.“

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Responsabilità amministrativa

del danno

dannoComportamento

antigiuridico

Dannoeconomico

Nesso dicausalità

Dolo ocolpa grave

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Responsabilità amministrativa

Quali sono i presupposti della responsabilità amministrativa? condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente

con l’amministrazione abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e

immediata di detta condotta

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Responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa si trasferisce agli eredi ? NO la responsabilità è personale e non si

trasferisce agli eredi SALVO casi eccezionali (dolo ed arricchimento

illecito del dante causa).

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Responsabilità amministrativa

Cosa si intende per colpa grave? La colpa è grave quando si discosta notevolmente

dallo standard normale richiesto dal tipo di prestazione svolta.

inosservanza del minimo di diligenza; assenza di difficoltà oggettive ed eccezionali nell’ottemperare ai doveri di

servizio violati prevedibilità e "prevenibilità" dell’evento dannoso. violazione di quei comportamenti che anche i meno diligenti e cauti sogliono

osservare. atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle funzioni, agendo

senza le opportune cautele. deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il

rispetto delle comuni regole di comportamento. comportamento gravemente negligente sia riguardo all’esame del fatto

(omissione di tale esame o aver limitato questo ad aspetti marginali), sia riguardo all’applicazione del diritto (nelle diverse forme

dell’imperizia, dell’inosservanza, o dell’erronea interpretazione delle norme

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Responsabilità amministrativa

In altre parole la colpa grave consiste in uno scostamento dalla condotta che

la legge o la comune prudenza assumono come regola e che la gravità della colpa ricorre ove le circostanze concrete siano indicative di un elevato grado di divergenza tra la condotta doverosa e quella effettivamente tenuta

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Responsabilità amministrativa

Vi sono dei casi in cui il soggetto può evitare la responsabilità? il soggetto può invocare a propria discolpa:

l’errore professionale scusabile (complessità di una normativa, oscillanti orientamenti della giurisprudenza … etc.) oppure

una irrazionale situazione organizzativa addebitabile all’amministrazione

chi NON ha espresso voto favorevole alla deliberazione

chi ha approvato in buona fede atti di uffici tecnici o amministrativi

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Responsabilità amministrativa

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Art. 1. Azione di responsabilità 2 .  il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque

anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

• Legge 23 febbraio 2007, n. 16

• 1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

• legge finanziaria 2007• 1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le

parole: "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: “è stata realizzata la condotta produttiva di danno".

della prescrizione

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E’ possibile far pagare all’Ente in tutto o in parte una copertura del rischio responsabilità amministrativa ?

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NO

Finanziaria 2008 art. 3 comma 59

E’ nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

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NO

Corte dei conti L’utilizzo di risorse pubbliche per eliminare od affievolire

la funzione di deterrenza esercitata dalla responsabilità in questione, va ritenuto illecito e produttivo di danno per l’Erario, in quanto realizza una traslazione del rischio da un soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all’Ente divenutone creditore in violazione anche dei principi fondamentali promananti dall’art. 28 della Carta fondamentale, che nel prevedere la responsabilità personale e diretta di funzionari e dipendenti pubblici, chiamati a rispondere secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, estende allo Stato ed agli enti pubblici la sola responsabilità civile.

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NO

Corte dei conti La condotta di chi stipula una polizza

assicurativa per sollevare se stesso ed i dipendenti dalla responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, inoltre, non può che dirsi connotata dal requisito della colpa grave e, nel caso degli amministratori comunali, non può invocarsi di certo la buona fede

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NO

Corte dei conti secondo l’orientamento ormai consolidato, non

è possibile porre a carico dell’amministrazione spese per la copertura assicurativa dei rischi relativi a responsabilità amministrativo-contabile di amministratori o dipendenti

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NO … nemmeno se …

Corte dei conti …il pagamento del relativo premio per il 50% a

carico dell’Ente e per il 50% a carico dell’assicurato

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L’ente pubblico ha la possibilità di assicurare i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale ?

Corte dei conti SI

per le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave

stipulando una polizza in cui l’ente sia al tempo l’assicurato ed il beneficiario.

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L’ente pubblico ha la possibilità di ripartire il premio per un 50% a carico dell’ente ed un 50% a carico amministratori e dipendenti pubblici per la copertura di danni arrecati all’ente per fatti dannosi commessi con colpa lieve?

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NO, perchè

Corte dei conti il contratto per amministratori e dipendenti pubblici è

privo di causa, cioè privo di ragione concreta (non è configurabile la responsabilità amministrativa in presenza di un elemento soggettivo integrante la sola colpa lieve)

se indica come beneficiario il dipendente e contempli la ripartizione del pagamento del premio assicurativo per il 50% a carico dell’ente si pone in contrasto con la norma giuridica

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E se viene mantenuta una vecchia copertura a favore degli amministratori e dipendenti pubblici ?

in caso di violazione di tali disposizioni, l’amministratore che ponga in essere o che proroghi il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa siano tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

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Ma la Finanziaria 2008 non si riferisce ai soli “amministratori” ?

SI, ma … seppure la norma della legge finanziaria 2008 si riferisca letteralmente all’assicurazione dei soli “amministratori” di “enti pubblici”, il divieto in questione, a prescindere dalle conseguenze in ordine alla nullità del contratto ed alle sanzioni conseguenti, tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale ... può intendersi riferito anche all’assicurazione dei dipendenti pubblici.

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Quali sono le soluzioni possibili ?

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soluzione individuale

l’amministratore o dipendente stipula direttamente la polizza e ne paga il premio

CHI STIPULA: Assicurato persona fisica CHI PAGA: Assicurato PREMIO: +30-50% rispetto alle polizze cumulative COSTI DI GESTIONE: nessuno COSTI INDIRETTI: elevati (tempi per la trattativa,

verifica dei contenuti normativi, …)

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la soluzione cumulativa

l’amministratore o dipendente aderisce ad una polizza convenzione

CHI STIPULA: Associazione CHI PAGA: Assicurato – Socio PREMIO: convenzionato COSTI DI GESTIONE: quota associativa

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la garanzia

gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni l’ASSICURATO dalle PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso nello svolgimento delle proprie funzioni o carica ricoperta nell’ambito dell’ENTE di appartenenza

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le definizioni ATTO ILLECITO: qualsiasi atto, fatto od omissione colposa di un

ASSICURATO, compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni presso l’ENTE, che cagioni ad altri una PERDITA garantita dalla POLIZZA; per ATTO ILLECITO si intende anche la perdita, lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di documenti con esclusione di denaro, preziosi o titoli al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio

PERDITA: il pregiudizio economico, la diminuzione patrimoniale causati a TERZI in conseguenza di un ATTO ILLECITO

TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude:

il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO;

le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano.

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le esclusioni comportamenti dolosi lesioni personali, morte, danneggiamento a cose ad

eccezione di quelle derivanti da azione di rivalsa da parte dell’ENTE di appartenenza

attività svolta dagli ASSICURATI quali componenti di consigli … collegi … comitati di enti diversi dall’ENTE di appartenenza

comportamenti gravemente colposi relativi ad erronea o mancata stipulazione o modifica di polizze di assicurazione, ovvero ritardo nel pagamento dei relativi premi

inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua o del suolo … nonché più in generale danno ambientale

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le esclusioni multe, ammende e sanzioni di qualsiasi natura radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva … guerre … tumulti.. scioperi e/o sommosse … terrorismo investimenti operati da enti pubblici per ripianare deficit

finanziari da spese correnti qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto

prima dell’inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che l’ASSICURATO e/o l’ENTE conoscevano o avrebbero ragionevolmente dovuto prevedere che avrebbe potuto originare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO

RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’ASSICURATO

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le estensioni

errato trattamento di dati personali (DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento)

responsabilità facenti capo all’ASSICURATO per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuitegli ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

garanzia successiva alla cessazione della funzione o carica - facoltà di chiedere agli ASSICURATORI di continuare ad avvalersi della garanzia assicurativa

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le spese legali e la gestione sinistri sono a carico degli ASSICURATORI le spese

sostenute per resistere all’azione promossa dal danneggiato contro l’ASSICURATO entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale da corrispondersi in aggiunta ad esso

ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso: Identificazione del soggetto

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

retroattività ultrattività

ultrattività (per fine mandato o dimissioni: 30 giorni per denunce tardive o in alternativa attivazione facoltativa della “GARANZIA SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE O CARICA”)

retroattività (senza limiti di tempo)

i limiti temporali

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“Gli errori sono come nemici che ti girano intorno e ti attaccano all'improvviso, contro i quali non si può star sempre pronti come in guerra, ma nemmeno tranquilli come in pace"Lucio Anneo Seneca (5 a.C. - 65 d.C.)

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