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REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 87/2014 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA composta dai Magistrati: Claudio GALTIERI Presidente Eugenio MUSUMECI Referendario Giuseppina VECCIA Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al n. 27489 del registro di Segreteria, instaurato dalla Procura regionale con atto di citazione, depositato in data 11 luglio 2012, emesso nei confronti di Giovanni Felice FERRARIS, nato a Casale Monferrato il 3.2.1956, C.F. FRRGNN56B03B885O, residente a Valle Lomellina (PV) in Vicolo San Michele n. 3, elettivamente domiciliato a Milano, via Sigieri n. 6, presso lo studio dell’avv. Stefania Chiessi che lo patrocina per mandato a margine di comparsa di costituzione e risposta; uditi, nella pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2014, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Chiara Ambrosio, il giudice relatore, dott.ssa Giuseppina Veccia, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi D’Angelo, l’avv. Stefania Chiessi per il convenuto. Ritenuto in

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REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 87/2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Claudio GALTIERI Presidente

Eugenio MUSUMECI Referendario

Giuseppina VECCIA Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al

n. 27489 del registro di Segreteria, instaurato dalla Procura regionale

con atto di citazione, depositato in data 11 luglio 2012, emesso nei

confronti di Giovanni Felice FERRARIS, nato a Casale Monferrato il

3.2.1956, C.F. FRRGNN56B03B885O, residente a Valle Lomellina

(PV) in Vicolo San Michele n. 3, elettivamente domiciliato a Milano,

via Sigieri n. 6, presso lo studio dell’avv. Stefania Chiessi che lo

patrocina per mandato a margine di comparsa di costituzione e

risposta;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2014, con

l’assistenza del Segretario, dott.ssa Chiara Ambrosio, il giudice

relatore, dott.ssa Giuseppina Veccia, il Pubblico Ministero nella

persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi D’Angelo,

l’avv. Stefania Chiessi per il convenuto.

Ritenuto in

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FATTO

Con atto depositato in data 11 luglio 2012, la Procura presso questa

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia ha convenuto in

giudizio di responsabilità il sig. FERRARIS Giovanni Felice per

sentirlo condannare al pagamento, in favore della Croce Rossa

Italiana della somma di euro 146.678,32 a titolo di danno per il

mancato incasso dei corrispettivi tariffari di trasporto e per i costi

indebitamente sostenuti a seguito della distrazione di risorse umane e

strumentali a favore dell'Associazione San Rocco.

La vicenda ha preso avvio dalla denuncia di danno erariale,

pervenuta alla Procura Regionale della Corte dei conti il 26.9.2007,

con cui la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Pavia,

comunicava che il sig. Giovanni Felice FERRARIS, con sentenza

n.408 del 5.7.2007 emessa dal Tribunale di Vigevano, era stato

dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 323 c.p.,

commesso in danno della Croce Rossa Italiana per avere distratto,

continuativamente, dal 2000 alla metà circa del 2003, beni ed energie

lavorative dell'ente di appartenenza per finalità proprie di un soggetto

privato, nel caso di specie l'Associazione San Rocco.

All'esito del giudizio di primo grado, il sig. FERRARIS veniva

condannato alla pena di anni uno di reclusione ed al risarcimento dei

danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della C.R.I. costituitasi

parte civile, in favore della quale veniva riconosciuta una

provvisionale pari ad euro 15.000,00.

Successivamente, con sentenza n.4190 del giugno 2012, la Corte

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d'appello di Milano, sez. penale, concludeva il procedimento a carico

del FERRARIS con declaratoria di non doversi procedere per

intervenuta prescrizione del reato e conferma delle restanti

statuizioni, compresa quella attinente la pretesa risarcitoria azionata

dalla Croce Rossa Italiana tramite l’Avvocatura Distrettuale dello

Stato.

Di tali vicende, quindi, la C.R.I. ha reso edotta la Procura erariale con

la menzionata denuncia di danno, senza tuttavia corredarla di

parametri utili alla quantificazione del pregiudizio sofferto. Pertanto la

Procura delegava, per i necessari accertamenti, la Guardia di

Finanza che vi provvedeva con relazione conclusiva trasmessa con

nota del 26.7.2011.

Di seguito, in data 15.2.2012, era notificato invito a dedurre al

FERRARIS che faceva pervenire deduzioni difensive e chiedeva di

essere ammesso ad audizione personale.

Le difese esperite non sono parse idonee a superare i motivi

dell’addebito ed il FERRARIS è stato convenuto nell'odierno giudizio

ravvisandosi a suo carico tutti gli elementi costitutivi della

responsabilità amministrativa.

Dalla prospettazione della Procura attrice emergerebbe che

l’interessato, a partire dal 2000 ed in particolare nel periodo 2001-

2003, mentre rivestiva contemporaneamente la qualità di

responsabile della Croce Rossa locale e di responsabile

dell'Associazione San Rocco, avrebbe abusato della carica ricoperta

presso l’ente pubblico al fine di dirottare in favore dell’Associazione

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l’espletamento di una serie di servizi di trasporto alquanto

remunerativi, richiesti dai cittadini di Valle Lomellina alla locale Croce

Rossa.

Secondo la Procura, le decisioni finali circa la scelta di far effettuare i

predetti servizi all’ente privato anziché alla C.R.I., sarebbero da

ascrivere al sig. FERRARIS che in tal modo avrebbe distolto proventi

dall’ente pubblico del quale tuttavia utilizzava, traendone profitto in

favore dell’Associazione, risorse umane e strumentali.

Tale condotta sarebbe stata possibile anche grazie ad una

sovrapposizione di compiti e di ruoli tra C.R.I. e l’Associazione San

Rocco in parte voluta dal medesimo convenuto, che con indebite

pressioni avrebbe indotto i lavoratori dipendenti e volontari della

C.R.I. di Valle Lomellina a prestare altresì il servizio di trasporto a

favore dell’Associazione privata.

Un primo effetto pregiudizievole è stato ravvisato nel mancato

incasso da parte della C.R.I. dei corrispettivi tariffari che avrebbe

dovuto riscuotere in virtù del servizio ad essa richiesto dai cittadini ed

espletato, invece, dall’Associazione.

L’ammontare di tale danno è stato individuato dalla Guardia dì

Finanza, con la relazione del 26.7.2011, mediante dati ricavati dai

tabulati presenti nel p.c. del Comitato locale della C.R.I. di Valle

Lomellina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, fatta propria dalla

Procura, i viaggi effettuati dalla “San Rocco”, una volta espletati,

venivano cancellati ma la numerazione progressiva, creata dal

programma del p.c., avrebbe consentito di individuare tali

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cancellature. Sulla base di questa procedura e di altri conteggi

effettuati dalla Guardia di finanza, risulterebbero, negli anni 2000-

2003, circa 1680 servizi sottratti illecitamente dalla “San Rocco”.

Sulla base del tariffario in uso presso la Croce Rossa di Valle

Lomellina, che determina l’importo medio dei rimborsi in € 33,52

circa, per i viaggi sottratti all’ente pubblico è stato calcolato un

importo complessivo di € 56.313,60.

L’ulteriore effetto pregiudizievole consisterebbe in quella parte dei

costi indebitamente sostenuti dalla Croce Rossa e relativi alle risorse

umane e strumentali distratte in favore dell’Associazione San Rocco.

Sarebbe emerso, infatti, che l’Associazione, non disponendo di alcun

autonomo ufficio, avrebbe utilizzato di fatto la segreteria, i locali della

C.R.I. e le relative attrezzature (telefono, p.c., dotazioni d’ufficio) per

l’espletamento della propria attività.

Ai fini della quantificazione del predetto danno, la Guardia di finanza,

sulla base del prospetto allegato alla prima denuncia dei fatti resa

all'A.G. in data 20.4.2004, ha, in primo luogo desunto, per ciascuno

degli anni in contestazione (dal 2000 al 2003) l’entità in termini

percentuali dei viaggi abusivamente sottratti dall'Associazione San

Rocco, rispetto a quelli complessivi effettuati nell’ambito della C.R.I.

Sulla base, poi, di tale dato percentuale e considerate le spese

complessivamente sostenute dalla C.R.I. per il funzionamento della

sede di Valle Lomellina (stipendi, spese di fornitura, utenze varie,

riscaldamento ecc……), è stato calcolato, per ciascuno dei 4 anni il

dato percentuale indicativo dell’incidenza con cui l’Associazione

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avrebbe indebitamente utilizzato le risorse strumentali e umane della

Croce Rossa, individuando così un importo complessivo di €

90.364,72.

In applicazione dei criteri sopra esposti, quindi, l’atto di citazione

introduttivo dell’odierno giudizio ha chiamato il convenuto a risarcire

un danno patrimoniale complessivo di € 146.678,32 (€ 56.313,60+ €

90.364,72) oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Con memoria difensiva depositata in data 27.12.2012, si è costituito il

FERRARIS che ha in primo luogo disconosciuto la natura

pubblicistica del proprio rapporto di servizio con la C.R.I., in quanto

negli anni dal 2000 a metà del 2003 avrebbe svolto funzioni

amministrative e di gestione in via di mero fatto, mentre solo a partire

dal giugno 2003 avrebbe assunto il ruolo di Commissario del

Comitato locale CRI di Valle Lomellina.

Richiamando l'obbligo di perseguire il danno provocato all'ente

pubblico nei confronti di tutti i soggetti che l'hanno determinato, il

convenuto ha richiesto la chiamata in causa, per litisconsorzio

necessario, dei sigg.ri Luigi Bassanese e Alberto Piacentini, nelle

rispettive qualità, rivestite all’epoca dei fatti, di Direttore e

Commissario provinciale della C.R.I., per avere questi ultimi

colposamente omesso i poteri/doveri di controllo e di vigilanza nei

confronti dei subordinati che, anche in via di mero fatto, svolgevano

funzioni amministrative e di gestione.

Da ciò l'invocata applicazione del principio di parziarietà

dell'obbligazione risarcitoria e del criterio meramente aritmetico di

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ripartizione del danno erariale tra i corresponsabili.

Un’ulteriore censura opposta dalla difesa alle conclusioni del

Requirente attiene ai criteri di quantificazione del presunto danno che

si assume determinato esclusivamente in base alla medesima

documentazione (relazione del 17 febbraio 2004 redatta dal sig.

Bassanese ed esposto del 20 aprile 2004, redatto dal sig. Piacentini)

da cui ha preso avvio il procedimento dinanzi al Giudice penale.

Nello specifico, poiché detto processo si è concluso con una

pronuncia di prescrizione del reato, il convenuto ha richiamato la

natura non vincolante di tale statuizione per il giudice contabile che,

al più può solo utilizzare le risultanze probatorie emerse nel processo

penale valutandole autonomamente e richiamandole espressamente.

In particolare, per quel che attiene il danno derivante dal mancato

incasso dei corrispettivi tariffari, la Procura, secondo la

prospettazione difensiva, avrebbe omesso di considerare il ruolo c.d.

aggiuntivo e non concorrente, svolto dalla “San Rocco” rispetto alla

C.R.I. L'Associazione, infatti, utilizzando le proprie autovetture,

avrebbe risposto a quelle richieste, per lo più provenienti da anziani

che volevano evitare l'impatto emotivo ed economico del tragitto in

ambulanza e necessitavano di un servizio di trasporto presso i locali

presidi ospedalieri, ove si recavano per visite specialistiche.

In tal modo i servizi resi dall'Associazione sarebbero stati giustificati,

dalla circostanza che tali richieste non potevano trovare accoglimento

da parte della C.R.I. dotata, all'epoca dei fatti, di ambulanze e di una

sola autovettura, di modello fuoristrada, più adatta alle esigenze di

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protezione civile che al trasporto urgente di persone, soprattutto

anziani. Pertanto, secondo la difesa, non vi sarebbe stata alcuna

“sovrapposizione” di attività tra i due enti, rivolti, per quanto appena

detto, a soddisfare esigenze differenti e non in concorrenza tra loro.

L'inattendibilità dei criteri di calcolo utilizzati dalla Guardia di finanza,

inoltre, secondo la difesa, sarebbe evidenziata anche dalla

circostanza che dal tariffario dei Comuni convenzionati al 01.02.2003,

il costo medio dei trasporti per il Comune di Valle Lomellina

risulterebbe comunque inferiore all'importo di € 33,52 che ha

costituito parametro per la quantificazione del danno.

Anche per il pregiudizio asseritamente subìto dall’ente ed imputato

alla distrazione di risorse umane e materiali, viene contestato il mero

utilizzo di dati estrapolati dai bilanci consuntivi C.R.I. - Valle

Lomellina, relativa agli anni dal 2000 al 2003, senza alcuna ulteriore

indagine diretta a comprovare la rilevanza probatoria di tale

documento.

Altrettanto privo di fondamento probatorio sarebbe, inoltre, il criterio di

calcolo del danno emergente seguito dagli operatori, consistente

nell'agganciare la quantificazione del c.d. danno da distrazione alla

percentuale, anch'essa presunta, dei trasporti indebitamente sottratti

alla C.R.I.

Infine, secondo la difesa, la configurazione, a carico del convenuto, di

una responsabilità di tipo doloso, comporterebbe la nascita di

un'obbligazione non di tipo risarcitorio, bensì restitutorio, vale a dire di

un debito di valuta e non di valore, che renderebbe inammissibile la

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richiesta di rivalutazione monetaria formulata, invece, dalla Procura.

L’intero sistema accusatorio, infine, troverebbe smentita, per il

convenuto, nella testimonianza, assunta durante il processo penale,

del sig. Peruselli Francesco il quale, nella sua qualità di Revisore dei

conti del Comitato provinciale C.R.I., ha dichiarato di non aver mai

partecipato ad alcuna indagine o ispezione presso il Comitato di Valle

Lomellina e di non aver mai partecipato alla redazione del documento

contenente i presunti consuntivi C.R.I., sui quali invece unicamente si

fonderebbero i criteri di calcolo utilizzati dalla Guardia di finanza e

recepiti dalla Procura per la quantificazione dell'asserito danno

erariale.

All’udienza del 16 gennaio 2013 la Procura e la difesa del convenuto

hanno svolto le rispettive argomentazioni e si sono riportate ai

rispettivi scritti difensivi.

In particolare, l’attore pubblico si è opposto alla chiamata in giudizio

di altri soggetti ritenuti corresponsabili a titolo di colpa grave e,

conseguentemente, ha chiesto l’accoglimento integrale delle

conclusioni già rassegnate; la difesa del convenuto, per parte sua, ha

insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte sia in via

preliminare/pregiudiziale sia nel merito, così come formulate nell’atto

costitutivo in giudizio.

All’esito dell’udienza, il Collegio ha rilevato la persistenza di talune

incertezze in ordine a profili ritenuti essenziali ai fini del decidere. E’

stata, quindi, adottata l’ordinanza n.28/2013, depositata il 7 marzo

2013, di ulteriore istruttoria presso la Croce Rossa Italiana - Comitato

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provinciale di Pavia, volta ai seguenti fini: acquisizione dei rendiconti

di gestione del Comitato C.R.I. di Valle Lomellina, per gli anni 2000 -

2001 - 2002 e 2003, ovvero, in mancanza, di una relazione recante i

completi dati di gestione per i predetti anni; esatta individuazione del

numero e della tipologia dei veicoli in dotazione al Comitato C.R.I. di

Valle Lomellina, per il citato periodo; verifica circa la conoscenza e/o

autorizzazione resa dai responsabili p.t. del Comitato provinciale

C.R.I. di Pavia, dell’utilizzo dei locali e delle strutture del Comitato

locale da parte dell'Associazione San Rocco.

Il Comitato provinciale di Pavia ha ottemperato all’ordinanza

istruttoria depositando, in data 6 giugno 2013, documentazione

relativa a quanto richiesto.

La Procura ha proceduto, quindi, in data 24 settembre 2013, al

deposito dell’istanza di riassunzione processuale con conseguente

richiesta di nuova udienza di discussione, fissata con decreto

presidenziale per il giorno 29 gennaio 2014.

Dai dati forniti dalla Croce Rossa Italiana è emersa una differenza

rispetto ai costi annui di gestione precedentemente individuati; tale

divergenza ha indotto la Procura a rideterminare l’importo relativo alla

voce di danno per i costi delle utenze, riscaldamento e personale, in €

81.217,01, anziché in € 90.364,72, come originariamente previsto in

citazione.

Circa i dati contenuti nei rendiconti per gli anni 2001 e 2002, da

ulteriori informazioni acquisite dalla Procura presso il Comitato

provinciale, sarebbe emerso che tutte le spese di personale

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dovevano essere, con riferimento a quegli anni, sostenute dal

Comitato centrale.

Conseguentemente il Comitato locale avrebbe redatto i rendiconti

2001 e 2002 azzerando formalmente le voci di spesa del personale,

per iscrivere le stesse in un diverso capitolo di spesa [200], ritenendo

in tal modo di far emergere la competenza attribuita a livello centrale.

Tale accorgimento, di natura meramente contabile, non muta, per la

Procura, la sostanza dei fatti, trattandosi di spese effettivamente

sostenute nell’ambito della C.R.I. e, quindi, di danno comunque

recato all’ente pubblico complessivamente inteso.

Per quanto concerne il numero e la tipologia di veicoli in dotazione al

Comitato locale, dal supplemento istruttorio è emersa l’effettiva

consistenza del parco-auto nella disposnibilità della C.R.I., formato da

quattro ambulanze, un pulmino, tre autovetture (di cui una furgonata)

oltre ad un fuoristrada ed un autocarro.

Alla luce dei dati sopra riportati, la Procura, con memoria del 10

ottobre 2013, ha riaffermato l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio,

di ogni eventuale colpa grave ravvisabile a carico dei responsabili del

Comitato provinciale pavese ed ha confermato le proprie conclusioni

in ordine alle responsabilità ascritte al sig. FERRARIS, chiamato a

risarcire il danno arrecato alla C.R.I per un importo complessivo di

euro 137.530,61.

Con memoria difensiva del 9 gennaio 2014, il convenuto, difeso

dall’avv. Stefania Chiessi, in via preliminare ha insistito per la

chiamata in causa dei sigg. Bassanese e Piacentini, stante la

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sussistenza di diverse e autonome responsabilità nell’ambito di un

rapporto giuridico oggettivamente unitario che andrebbe ad integrare

un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Nel merito ha ribadito la

mancanza di idonei elementi probatori per entrambe le voci di danno

contestate dalla Procura e la rilevanza, invece, di un ulteriore dato

significativo costituito dall’esistenza di una Convenzione per l’attività

di soccorso e trasporto sanitario urgente, in virtù della quale, per gli

anni di riferimento, le spese sostenute dalla C.R.I. per compensi ai

dipendenti, oneri previdenziali ed assistenziali, risulterebbero

totalmente coperte dai rimborsi erogati dall’ASL in ragione del

servizio 118 assicurato nell’arco delle 24 ore. Le conclusioni, a

conferma delle precedenti memorie difensive, sono per

l’insussistenza di qualsivoglia elemento integrante la responsabilità a

carico del convenuto ed, in via subordinata, per la determinazione del

danno nella minore parte possibile, in ragione dei riferiti, ulteriori

contributi causali al verificarsi del pregiudizio contestato.

All’udienza del 29 gennaio 2014, le parti hanno ribadito le rispettive

conclusioni. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi in ordine alla

richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri

Luigi Bassanese e Alberto Piacentini - nelle rispettive qualità, rivestite

all’epoca dei fatti, di Direttore e Commissario provinciale della C.R.I. -

avanzata dalla difesa del convenuto e ribadita nel corso del

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dibattimento odierno.

In proposito, giova ricordare che il potere sindacatorio del giudice

contabile, e segnatamente l’integrazione del contraddittorio mediante

la chiamata iussu iudicis, che di tale potere rappresenta una diretta

espressione, deve oggi intendersi fortemente limitato, oltre che alla

luce dei principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 della

Costituzione, anche alla luce della riforma del giudizio contabile, che

ha equiparato la posizione della parte pubblica a quella della parte

privata ed ha attribuito al pubblico ministero contabile una gamma di

poteri istruttori talmente ampia da escludere qualsivoglia intervento

da parte del giudice, finalizzato alla integrazione del contraddittorio o

alla ricerca della prova, il cui onere – come è noto - non può non

gravare su chi propone la domanda.

Pertanto, il giudice contabile, allo scopo di non alterare la propria

posizione di terzietà, di imparzialità ed equidistanza tra le parti, può

fare uso del potere di integrazione del contraddittorio, mediante la

chiamata in causa di soggetti non chiamati dal pubblico ministero

contabile, nelle sole ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art.

102 del c.p.c., e cioè, oltre che nei casi espressamente previsti dalla

legge, solo quando, per la particolare natura inscindibile del rapporto

giuridico plurisoggettivo ravvisabile nella fattispecie dannosa dedotta

in giudizio, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è

resa nei confronti di tutti i soggetti interessati.

In ordine a tale questione, la giurisprudenza di questa Corte ha

affermato che – nei casi di concorso di corresponsabili nel danno –

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non sussista di norma un litisconsorzio necessario e quindi non si

debba ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. a

pena di nullità della sentenza, potendo il giudice esaminare

incidentalmente eventuali corresponsabilità di terzi estranei al giudizio

ed eventualmente detrarre la quota di danno loro imputabile ex art.1

comma 1 quater L.20/1994 (cfr. Sez. Seconda centrale di appello,

sent. n. 614/2011; n.112/2012, n.540/2013).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che,

fermo restando l’obbligo del giudice di tenere conto, nella

imputazione soggettiva del danno (dovendo lo stesso condannare

ciascuno “per la parte che vi ha preso”) dell’eventuale apporto

causale di altri soggetti non chiamati in giudizio, la richiesta di

integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Bassanese e

Piacentini, debba essere respinta.

2. Nel merito si rileva che la questione all’esame della Sezione

riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la

Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ritiene

sussistere nei confronti del sig. Giovanni Felice FERRARIS, come in

epigrafe generalizzato, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di

responsabile del Comitato locale della Croce Rossa di Valle

Lomellina, per avere lo stesso cagionato – secondo la Procura attrice

- con il suo comportamento connotato da dolo, un danno patrimoniale

alle finanze della Croce Rossa Italiana, pari alla somma complessiva

di € 137.530,61, per effetto della ritenuta distrazione di servizi

remunerativi di trasporto, dirottati in favore dell’associazione San

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Rocco e dell’utilizzo, da parte della medesima associazione privata,

di risorse umane e strumentali dell’ente pubblico. Sulla base di tale

ipotesi di responsabilità, la Procura attrice chiede che il predetto

FERRARIS venga condannato al pagamento, in favore della Croce

Rossa Italiana, della somma complessiva di € 137.530,61, oltre alla

rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio.

3. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti

posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice,

occorre procedere alla verifica della sussistenza, nel caso di specie,

degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa

dell’odierno convenuto e cioè dell’esistenza di un danno patrimoniale,

economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto

dall’amministrazione pubblica, di un rapporto di servizio fra l’agente

che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto, del

nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso,

della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa

grave a connotare il comportamento omissivo o commissivo del

soggetto a cui il danno è ricollegabile.

3. 1. Ciò premesso, nel procedere all’accertamento della presenza,

nel caso specifico, dei predetti elementi, occorre prendere avvio

dall’esame dell’elemento oggettivo del danno patrimoniale per le

finanze dell’ente pubblico.

Come esposto in premessa, l’ipotesi di danno contestata si compone,

secondo la prospettazione attorea, di due voci, la prima delle quali

consisterebbe nel mancato guadagno che l’ente avrebbe potuto

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conseguire in ragione del servizio di trasporto non urgente di

persone autosufficienti e che, invece, sarebbe stato indebitamente

conseguito dalla San Rocco.

Le argomentazioni difensive in proposito sono tese essenzialmente

ad evidenziare la circostanza, ritenuta di fondamentale rilievo, per cui

negli anni 2000-2001-2002-2003 il Comitato Locale C.R.I. di Valle

Lomellina sarebbe stato pressochè totalmente impegnato nello

svolgimento di servizi di trasporti in regime di emergenza ed urgenza

“118” e di altri trasporti sanitari, in esecuzione di convenzioni con

l’Azienda Sanitaria Locale e con le Aziende Ospedaliere, in virtù delle

quali il Comitato percepiva il rimborso dei costi sostenuti per lo

svolgimento dei servizi espletati negli ambiti di rispettiva competenza.

Ne sarebbe derivata la materiale impossibilità, per insufficienza di

personale, a svolgere i servizi di trasporto c.d. “remunerativi”.

Tali conclusioni sono raggiunte dalla difesa in via deduttiva sulla base

di un calcolo aritmetico che raffronta le ore di servizio astrattamente

necessarie per coprire i turni di 24 ore richiesti dalla Convenzione

con l’A.S.L per il servizio “118” con il monte ore lavorativo dei

dipendenti destinati a tale attività, ferma restando l’esclusione

dell’impiego, a tal fine, di personale volontario - non in grado di

assicurare la continuità di prestazioni, essenziale per quella tipologia

di servizio. Da ciò discenderebbero: la deduzione che il Comitato

locale C.R.I. di Valle Lomellina non disponesse, o comunque

disponesse in maniera estremamente ridotta, di personale –

dipendente e/o volontario – da poter adibire ai servizi di trasporto non

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urgente di persone autosufficienti; conseguentemente, l’affermazione

del ruolo sussidiario e suppletivo della San Rocco rispetto alla C.R.I.

ed, in conclusione, l’insussistenza di ogni ipotesi di danno da lucro

cessante per avvenuta distrazione dei servizi, che, si è cercato di

dimostrare, il Comitato locale non avrebbe comunque potuto

svolgere.

Ora, tale argomentazione difensiva non convince il Collegio, per le

ragioni che di seguito si espongono.

Il testo della Convenzione stipulata in data 20 settembre 2001 tra

l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia e la Croce Rossa Italiana –

Comitato provinciale di Pavia, individua all’art.3 (Prestazioni di

intervento sanitario), quale oggetto del rapporto convenzionale, le

seguenti tipologie di prestazioni:

“ - interventi e trasporti d’urgenza, primo soccorso, soccorso

assistito, soccorso avanzato con o senza medico ed infermiere

professionale a bordo forniti dal S.S.N. per il trasferimento di pazienti

dal luogo di lavoro, dall’abitazione o, comunque, da ogni altro luogo

ove i suddetti si trovano, al più vicino ospedale, ovvero, su specifica

ed esplicita indicazione e responsabilità del medico della Centrale

Operativa, anche attraverso la comunicazione effettuata da un

operatore della C.O., ad altro ospedale più idoneo ad erogare le

prestazioni necessarie;

- trasporti protetti disposti dalla C.O. con medico e/o infermiere

professionale forniti dal S.S.N. o da altro Ente ospedaliero con esso

convenzionato per i pazienti degenti in ospedale ad altra struttura più

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idonea ad erogare prestazioni necessarie;

- altri interventi ove si ravvisino gli estremi di una necessità

indilazionabile che richiedono l’utilizzo di ambulanza e di altri mezzi

per impiego particolare e per interventi di natura anche non

strettamente di urgenza sanitaria, purché espressamente disposti

dalla C.O”.

Per le tipologie di intervento appenna descritte il Comitato locale CRI

era tenuto ad impiegare, durante i rispettivi turni di servizio, i

dipendenti specificamente indicati nell’allegato n.2 alla Convenzione

stessa ed incontrava il divieto di ricevere e gestire in proprio le

chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza, dovendo,

piuttosto, attivarsi affinché l’utenza si rivolgesse direttamente alla

Centrale Operativa del “118”. A fronte di ciò, “il servizio di trasporto

infermi programmato, le dialisi, le dimissioni etc, quando non

rivestano carattere di emergenza/urgenza…” rimanevano “di gestione

autonoma dell’E/O-A, con chimata diretta dell’utente e senza

coinvolgimento della C.O”.,

Le previsioni convenzionali sopra riportate dimostrano, dunque, che

residuavano nella gestione autonoma dei Comitati locali le attività di

trasporto programmato, compreso quello dei pazienti dializzati, o

comunque privi dei caratteri di necessità/urgenza, attività che non

venivano gestite dalla C.O.,che non erano oggetto di rimborso ma

erano pagati dal cittadino richiedente e che rappresentavano,

pertanto, una fonte direttamente remunerativa per l’ente.

E tale tipologia di attività risulta non solo astrattamente possibile, per

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quanto appena riportato, ma anche realmente svolta dal personale

dipendente e volontario del Comitato CRI di Valle Lomellina che la

effettuava soprattutto, e non solo, in regime di lavoro straordinario.

Volendo tralasciare, in quanto non posta all’esame di questo

Collegio, la circostanza - riferita da taluni dipendenti e riportata a

pagg.6-7 della sentenza n. 408/2007 del Tribunale di Vigevano - di

aver effettuato viaggi per la “San Rocco” mentre figuravano in orario

di servizio presso la Croce Rossa (in tal modo rendendo parzialmente

non dovuto il rimborso dei costi per il personale, versato dall’ASL in

favore della CRI, ai sensi dellart.11 della citata convenzione del 2001)

e rinviando al successivo punto la trattazione dell’ulteriore profilo per

cui alcuni volontari dell’ente pubblico, senza alcun rapporto con

l’Associazione San Rocco, effettuavano per quella i servizi di

trasporto a pagamento - ciò che innanzitutto preme evidenziare, ai fini

della verifica delle argomentazioni difensive, è il dato fattuale del

corrente svolgimento, da parte della Croce Rossa di Valle Lomellina,

di trasporti remunerativi al di fuori dei servizi resi per il “118”,

circostanza che invece la difesa vorrebbe escludere, a priori, con

calcoli puramente teorici, peraltro riferiti al solo servizio ordinario dei

dipendenti, tesi a dimostrare l’impossibilità di svolgere detta attività

per mancanza di personale da dedicarvi.

Il contrario riscontro, invece, emerge chiaramente dalle risultanze del

procedimento penale richiamato in premessa e concluso, in primo

grado, con la citata sentenza n.408/2007, ove sono riportate le

dichiarazioni rese da testi in quella sede e mai smentite da parte del

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FERRARIS. In tal senso si vedano le dichiarazioni dei dipendenti

Bendoni, Baiocchi e Tinfena che “hanno indicato in un numero

variabile dagli 1-2 ai 3-4 servizi al giorno, quelli effettuati con i mezzi

della San Rocco, su una media di 15 servizi giornalieri effettuati con

mezzi della CRI. In ordine alla scelta dei servizi da effettuare con i

mezzi della san Rocco, alcuni testi riconducono tale decisione , in

ultima analisi, al FERRARIS.Così il Bendotti ha dichiarato come fosse

l’imputato o un altro dei responsabili a ciò autorizzato a decidere quali

interventi dovessero essere effettuati con gli automezzi della CRI e

quali con quelli della san Rocco”. Nello stesso senso si pone la

dichiarazione resa dalla teste sig.ra Tiziana Pegoraro di essersi

recata più volte presso la sede della C.R.I. di Valle Lomellina per

chiedere servizi di trasporto per il padre, senza mai specificare con

quale mezzo tale trasporto dovesse essere effettuato, e di aver

riscontrato che il servizio veniva svolto talvolta con un mezzo della

CRI, talatra con quello della “San Rocco”, con un costo che in

entrambi i casi era pari a 100,00 euro (cfr. pag.8 sentenza cit).

Indirettamente, poi, tale circostanza finisce per essere provata anche

dalle seguenti dichiarazioni rese dai testi assunti a favore

dell’imputato nel predetto procedimento penale “Alcuni testi

(Vallegiani, Ioppolo, Signorelli) e lo stesso imputato hanno dichiarato

che i mezzi della San Rocco venivano utilizzati solo in caso di

mancanza dei mezzi della CRI, per assicurare di poter far fronte a

tutte le richieste degli utenti”(cfr. pag.7 sentenza cit.).

Altrettanto infondata si è poi dimostrata l’ulteriore argomentazione

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difensiva tesa a dimostrare l’insufficienza/inadeguatezza del parco-

macchine di cui il Comitato avrebbe potuto disporre per lo

svolgimento dei trasporti in argomento.

A seguito dell’ordinanza istruttoria n.28/2013 di questa Sezione, il

Comitato Provinciale di Pavia ha inoltrato al Collegio il frontespizio del

Bilancio di Previsione Esercizio 2004 nonché l’allegato recante il

prospetto riepilogativo dei mezzi in dotazione al Comitato nel

settembre del 2003. Da esso si rileva la dotazione di quattro

autoambulanze e tre autovetture.

Premesso che lo svolgimento dei servizi di soccorso sanitario “118”

prevedeva l’utilizzo di sole ambulanze - come riportato nell’allegato 3

alla predetta Convenzione (Fiat Ducato targa CRI 14405 come

veicolo base e Citroen Jumper, targa CRI 15410, come veicolo

sostitutivo) - quanto alle altre autovetture, tra le quali figurano un

modello Land Rover, un pulmino ed un veicolo furgonato, risulta

accertata la disponibilità del Comitato di una “Fiat Brava”, e di una

“Fiat Marea” che, rispettivamente immatricolate nel 1996 e nel 1999,

non sembrano, nel periodo di interesse, anni 2000-2003, rivestire

quel carattere di vetustà ed inadeguatezza al trasporto di pazienti,

più volte affermato dalla difesa.

A maggior conferma dell’infondatezza della tesi difensiva si rileva che

anche da parte della stesso convenuto vi è pacifica ammissione, nella

lettera di chiarimenti del 24.11.2003 indirizzata al Comitato

provinciale, dello svolgimento da parte della C.R.I. dei c.d. servizi di

trasporto a pagamento: “in buona sostanza” - egli afferma - “ rispetto

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all’attività principale della Croce Rossa, l’attività dell’associazione ha

carattere puramente sussidiario, lo stesso è facilmente dimostrabile

tenendo conto della frequenza dei viaggi ieffettuati (in media 6 viaggi

alla settimana) confrontato con il numero assai più elevato dei viaggi

effettuati dalla CRI (in media 100 viaggi alla settimana)” .

La circostanza è confermata anche nel presente procedimento, in

occasione dell’audizione personale del medesimo convenuto presso

la Procura erariale resa in data 23 aprile 2012 (“All’epoca dei fatti i

servizi di trasporto giornalieri effettuati dalla CRI erano 15-16 mentre

la San Rocco ne faceva 1-2 al giorno”).

Riguardo a tale punto, quindi, il Collegio non può fare a meno di

rilevare che il carattere di ”sussidiarietà” tra le attività della CRI e

quelle della “San Rocco” non era da intendersi come

“complementarietà” - nel senso che l’associazione privata svolgeva

ciò che l’ente pubblico non avrebbe comunque potuto fare - ma

piuttosto nel senso di “affiancamento” o meglio di “sovrapposizione”,

praticando l’associazione privata la stessa attività ed allo stesso

prezzo offerto dall’ente pubblico, con una evidente situazione di

concorrenza e di conflitto di interessi causato dalla gestione di

entrambe le situazioni da parte della stessa persona fisica.

3.2. Con riferimento all’ulteriore pregiudizio (costi per utenze,

riscaldamento, personale), il danno contestato consisterebbe

nell’utilizzo, da parte dell’associazione San Rocco, delle strutture e

del personale della Croce Rossa per lo svolgimento di attività

economiche finalizzate al raggiungimento di un proprio utile.

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In sostanza, il pregiudizio sofferto deriverebbe dalla circostanza che

l’Associazione San Rocco, costituita il 04.07.97 come ex

associazione Sostenitori della Croce Rossa di Valle Lomellina

(ASCRIV), con lo scopo statutario di sostenere l’attività della C.R.I.

con servizi di carattere socio-assistenziale, abbia successivamente

diversificato le proprie attività dotandosi di autovetture proprie per

fornire all’utenza locale un servizio di trasporto, non di carattere

sanitario, del tutto analogo a quello già offerto dalla C.R.I. ed al

medesimo prezzo da questa richiesto.

Al subentrare di tale attività di tipo economico e, quindi, al

progressivo allontanamento - reso ancor più evidente con la mutata

denominazione da ASCRIV in Volontariato San Rocco (nel febbraio

2000) - dagli scopi di natura meramente socio-assistenziale delle

origini, non ha, tuttavia, fatto seguito la doverosa separazione delle

sedi e della gestione dei due enti.

La commistione è perdurata fino al 2003, quando, a seguito di

segnalazione di alcuni soci attivi, il Comitato provinciale, con nota del

13.11.2003, richiedeva all’odierno convenuto, responsabile del

Comitato locale, delucidazioni in ordine agli “anomali rapporti”

intercorrenti tra la C.R.I. e la San Rocco. In tale circostanza

l’insistenza dei due enti nella stessa sede non è stata negata dal

FERRARIS che anzi, con la citata nota di risposta del 24.11. 2003 la

giustificava e ribadiva, ritenendola, in asserita buona fede,

rassicurante per la piccola comunità locale, che in tal modo poteva

richiedere alla medesima utenza telefonica o allo stesso indirizzo sia

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i servizi della Croce Rossa che quelli della San Rocco.

L’utilizzo della sede e delle strutture del Comitato locale da parte

della San Rocco trova, dunque, conferma ed ammissione nelle

stesse affermazioni del FERRARIS, oltre che nelle chiare e conformi

dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale citato e

richiamate, seppure non puntualmente, nell’atto di citazione.

In particolare, il Collegio intende far riferimento alle dichiarazioni rese

da dipendenti C.R.I. con riguardo alla circostanza che l’Associazione

San Rocco avesse i propri uffici nella sede del Comitato locale ed

utilizzasse i telefoni, il fax ed il computer della CRI (dichiarazioni di

Basso, ud. 25.05.2006,p.17; Benedetti, ud. 25.05.2006, p.26;

Baiocchi, ud. 25.05.2006, p.100; Tinfena, ud. 25.05.2006, p.136;

Vallegiani (quanto a telefono e fax), ud. 2.11.2006, p.20; Zuccotti, ud.

2.11.2006, p.53; Ioppolo, ud.2.11.06, p.58).

Analoghi rilievi valgono per i costi del personale sia dipendente che

volontario, formalmente in servizio per la C.R.I. ed indifferentemente

utilizzato per svolgere servizi di trasporto per la “San Rocco”.

Con riguardo a tale profilo, la difesa del convenuto si limita a

contestare i criteri di quantificazione seguiti dalla Procura ed a

rilevare che a decorrere dall’anno 2001 tutte le spese per il personale

(stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali, indennità di rischio,

IRAP) erano sostenute dal Comitato Centrale, come risulterebbe

comprovato dai bilanci consuntivi per gli anni 2001 e 2002, nei quali

il Comitato locale di Valle Lomellina ha rettificato le poste previsionali

annotando gli importi dovuti a titolo di oneri per il personale

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dipendente nel capitolo 200 relativo a restituzione e rimborsi diversi.

Ancora la difesa richiama, ad esclusione del danno contestato, la

convenzione sottoscritta dal Comitato provinciale CRI di Pavia e la

locale Azienda sanitaria in virtù della quale per tutti gli anni

considerati nel presente giudizio – dal 2000 al 2003 - i costi per il

personale dipendente C.R.I. di Valle Lomellina, assegnato allo

svolgimento del servizio “118”, sarebbero stati coperti dal rimborso

dell’Azienda sanitaria e, quindi, non avrebbero potuto costituire una

posta di danno per la C.R.I..

Le argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee ad

escludere il danno contestato sia in quanto, come opportunamente

rilevato dalla Procura, l’assunzione delle spese del personale a carico

del Comitato centrale per gli anni 2001 e 2002 non elimina il

pregiudizio economico comunque sofferto dall’ente compessivamente

inteso, sia in quanto i servizi di trasporto a pagamento venivano

effettuati dal personale dipendente mentre figuravano formalmente in

servizio per la CRI (e si è già rilevato come su tale danno,

eventualmente recato all’ASL che effettuava i rimborsi, non è dato

soffermarsi non costituendo oggetto del presente giudizio) ovvero da

personale dipendente, oltre la durata del proprio turno ordinario di

servizio o durante il turno in qualità di volontario. Tali circostanze

risultano confermate dagli accertamenti probatori assunti in sede

penale (dichiarazioni rese dai dipendenti CRI: Benedetti, ud.

25.05.2006, pagg. 30-31 e 47; Bendotti, ud. 25.05.2006, pagg.78-79;

Baiocchi, ud. 25.05.2006, pag.89; Tinfena, ud.2.11.2006, pagg. 128,

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129, 134). Nè tali affermazioni, poste a base dell’atto di citazione

introduttivo dell’odierno giudizio e quindi eventualmente confutabili

nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, risultano

formalmente smentite dal convenuto che non ha addotto alcuna

prova contraria di una doverosa, regolare gestione del personale che

tenesse ben distinti i turni di servizio, le prestazioni a carattere

volontario e, nell’ambito di queste, quelle prestate a favore della CRI

e quelle in favore della San Rocco.

Al contrario, la gestione del tutto anomala e confusa del personale

C.R.I., dimostrata anche dall’inesistenza di regolari timbrature ed

accertata in sede penale - si vedano pagg 7-8 della sentenza

n.408/2007 ove si legge:“dai registri di presenza risultava che alcuni

dipendenti facessero anche 300/350 ore di servizio come volontario

ed in genere si verificava un notevole aggravamento dei turni”….”.

Baiocchi ha precisato che si poteva giungere ad effettuare anche

settanta ore di servizio la settimana” - non può che rafforzare il

convincimento di questo Collegio circa l’utilizzo improprio del

personale C.R.I. per lo svolgimento delle attività a carattere

economico della “San Rocco”.

In proposito, giova richiamare il costante orientamento di questa

Corte (cfr., ex multis, Sez. Campania n.476/2011; Sez. III appello,

n.86/2014) nel ritenere ammissibile che il giudice contabile proceda –

nell’esercizio delle sue specifiche attribuzioni e secondo le proprie

libere valutazioni - all’utilizzazione, come fonte di convincimento ex

art. 116, comma 1, c.p.c., del materiale probatorio acquisito nel

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processo penale, al fine di appurare l’eventuale violazione di

particolari obblighi da parte dei convenuti e determinare il danno

erariale eventualmente imputabile a costoro per effetto di tale azione.

In virtù del principio dell’unità della giurisdizione ed

indipendentemente dall’esito finale del processo penale (che

potrebbe anche concludersi con sentenza di non doversi procedere

per intervenuta amnistia o, come nel caso di specie, per altra causa

estintiva del reato), infatti, il giudice può porre anche ad esclusiva

base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisti in sede

penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo

(cfr.Cass. n. 8096 del 6 aprile 2006; id, n.5009 del 2 marzo 2009),

ferma restando l’autonoma considerazione dei fatti e delle prove

portati alla sua conoscenza e giudizio.

3.3. Circa la sussistenza del rapporto di servizio in capo al

FERRARIS, una breve considerazione merita la circostanza,

evidenziata dalla difesa, per cui, con l’entrata in vigore dello Statuto

C.R.I. del 1997 (D.P.CONS. 07/03/1997 n. 110) e fino

all’approvazione del nuovo Statuto nel 2002, i sottocomitati locali

della Croce Rossa non godevano di autonomia organizzativa ed

amministrativa, concentrandosi ogni decisione in materia di

amministrazione o di gestione di risorse pubbliche a livello di

Comitato Provinciale che le assumeva attraverso i propri organi

(Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente nonché Direttore del

Comitato Provinciale). Solo successivamente, con l’entrata in vigore

del nuovo Statuto CRI (D.P.CONS. 05/07/2002 n. 208), risultano

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reintrodotti nell’ordinamento dell’Associazione i Comitati Locali. Il

richiamato dispositivo regolamentare ha implicato, con riguardo alla

fattispecie qui all’esame, che il FERRARIS negli anni 2000-2001-

2002 e parte del 2003 svolgesse funzioni amministrative e di gestione

in via di mero fatto, quale generico responsabile locale, e che solo a

decorrere dal mese di giugno 2003, nominato Commissario del

Comitato Locale CRI di Valle Lomellina con Ordinanza

Commissariale n. 1148 del 24/06/2003, acquisisse l’esercizio dei

poteri di rappresentanza e di gestione organizzativa ed

amministrativa del Comitato locale.

Anche nella prospettazione difensiva, tuttavia, le circostanze appena

esposte non varrebbero ad escludere in toto l’eventuale

responsabilità del convenuto ma solo a ravvisare l’individuazione di

più soggetti corresponsabili, per colpa grave, di fatti produttivi del

supposto danno erariale, in ragione dei rispettivi ruoli e competenze,

per omessa colposa grave inosservanza dei poteri/doveri di controllo,

di vigilanza e di coordinamento.

In proposito, il Collegio evidenzia, a soli fini di completezza, la

riconosciuta possibilità di ascrivere ipotesi di responsabilità erariale

anche a carico del c.d. “funzionario di fatto”. Si richiama sul punto

l’ormai costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio

e conforme alle pronunce della Corte di Cassazione, che hanno

affermato come il “rapporto di servizio”, che costituisce oggi il

presupposto per un addebito di responsabilità erariale (cd. rapporto

di servizio in senso lato) sia rinvenibile anche nell’esistenza di una

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relazione “funzionale” di servizio, la quale si ha anche oltre i limiti del

rapporto organico o del rapporto di pubblico impiego, ed è

configurabile anche quando il soggetto, persona fisica o giuridica,

benché estraneo alla pubblica Amministrazione, venga investito,

anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una

determinata attività in favore della medesima pubblica

amministrazione nella cui organizzazione esso si inserisca,

assumendo particolari vincoli ed obblighi che risultino funzionali

rispetto al fine di assicurare il perseguimento delle esigenze generali

alle quali l’attività è preordinata(ex multis, Sezioni Unite, nnrr. 20132

del 2004, 8409 del 2008, 17347 e 24672 del 2009, 9963 del 2010,

8129 del 2011 e 11 del 2012).

Per quanto sin qui esposto, dunque, il Collegio, in considerazione del

corredo argomentativo e probatorio offerto dal Requirente e valutate

le relative eccezioni opposte dalla difesa, ritiene che l’illecita condotta

tenuta dal FERRARIS abbia avuto una negativa ripercussione

sull’organizzazione dell’Ente pubblico e sull’ordinato svolgersi delle

finalità da questo perseguite.

Dagli atti in giudizio è emerso, infatti, che il convenuto, nel proprio

ruolo di responsabile locale della C.R.I., ha effettuato un utilizzo

distorto delle dotazioni strumentali e umane nella disponibilità di detto

ente, consentendo illegittimamente all’associazione San Rocco (di

cui il medesimo FERRARIS era Presidente) di beneficiare dei

corrispettivi economici derivanti da servizi di trasporto richiesti alla

segreteria della C.R.I. di Valle Lomellina e di utilizzarne

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abusivamente le risorse umane e strumentali.

4. Le principali argomentazioni difensive, tuttavia, si appuntano sui

criteri e gli elementi probatori utilizzati dalla Procura per procedere

alla quantificazione del danno contestato. Questi ultimi risulterebbero

esclusivamente fondati sulla relazione C.R.I. Valle Lomellina del 17

febbraio 2004 redatta dall’allora Direttore provinciale Luigi Bassanese

unitamente al Commissario - dell’epoca - Alberto Piacentini;

sull’esposto del 20 aprile 2004 a firma dello stesso Bassanese e

sulle dichiarazioni da questo rilasciate in occasione delle operazioni

svolte dalla Guardia di Finanza in data 29 giugno 2011 e 19 luglio

2011.

Quanto ai criteri, anche questi sarebbero stati acriticamente tratti da

quanto contenuto nella citata relazione del 17 febbraio 2004, sia con

riguardo alla riferita cancellatura dei viaggi espletati dalla San Rocco,

una volta effettuati, sia con riguardo alle supposte percentuali dei

servizi illecitamente sottratti, individuate nel 50% par l’anno 2000 e

nel 90% per i restanti tre anni, per un totale di 1680 viaggi sottratti

alla C.R.I..

Anche la determinazione del danno per c.d. distrazione di risorse

umane e materiali è contestata dalla difesa che, in proposito,

riscontra un mero rinvio all’allegato n.8 dell’esposto del 20 aprile 2004

ed alle percentuali ivi riportate.

Per entrambe le poste di danno, in sostanza, la difesa eccepisce

l’inesistenza di dati oggettivi e comprovati e rileva che l’indagine

delegata svolta dalla Guardia di Finanza si sarebbe limitata a

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riproporre parametri e criteri unilateralmente individuati dall’ente

danneggiato senza effettare alcun ulteriore accertamento ma

semplicemente avallando quanto già da terzi elaborato.

Sul punto deve riconoscersi che l’illegittima commistione,

dolosamente operata dal convenuto nella gestione dei due enti (ove il

dolo deve essere inteso non come intenzione di recare pregiudizio

ma come consapevolezza e volontà della propria condotta illecita),

rende particolarmente ardua un’esatta quantificazione dell’indubbio

danno: si renderebbe necessario, infatti, enucleare specifici dati

(viaggi effettuati e costi sopportati da ciascuno dei due enti) che il

convenuto, nella sua contestata gestione, ha volutamente lasciato

indistinti.

Nell’impossibilità, quindi, a causa del comportamento illecito del

convenuto, di addivenire all’esatta determinazione analitica dell’entità

del pregiudizio subito dall’Amministrazione, il danno –

ontologicamente certo – può essere liquidato in via equitativa, ai

sensi dell’art. 1226 del codice civile. Peraltro, la liquidazione del

danno con criterio equitativo non postula necessariamente

l’impossibilità assoluta di stimarne con esattezza l’entità, dovendo il

giudice ricorrervi anche quando, in relazione alla peculiarità del fatto

dannoso, la precisa determinazione di esso riesca difficoltosa (Cass.

n. 20283/2004, n. 10271/2002, n. 5827/2002, n. 6414/2000).

Né l’organo giudicante è tenuto a fornire una dimostrazione

minuziosa e particolareggiata dell’ammontare del danno così

liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da

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un esame della situazione processuale globalmente considerata

(Cass., sez. 2^, 15 gennaio 2000, n. 409).

In questo ambito la valutazione equitativa del danno costituisce un

criterio di chiusura del sistema, utilizzabile ove non vada a sopperire

all'inerzia del danneggiato, nel senso che se il danneggiato, pur

avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la

determinazione del danno (ad es., perché sia decaduto dal diritto alla

prova), il giudice deve tenere conto solo degli elementi provati o

notori. Ma tale situazione non si presenta nell’odierna fattispecie in

cui la difficioltà a fornire precisi riscontri probatori trae origine proprio

dalla condotta illecita del convenuto.

Peraltro, il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera la

parte dall'onere di fornire quegli elementi e quei dati, anche di natura

presuntiva, in suo possesso per consentire che l'apprezzamento

equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua

caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune nella

precisa determinazione del danno (Cass. n 16202/2002; n.

3327/2002; n.8795/2000; n.6056/1990) e per evitare che la

determinazione equitativa - ancorché fondata su valutazioni

discrezionali - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo ( Cass.

n.10271/2002; n.7896/2002; n.6426/2001; n.14166/1999; n.

9734/1998; n. 9588/1998; n. 10606/1996; n. 6082/1996).

Nella presente fattispecie, dunque, deve essere condiviso l’iter logico

argomentativo seguito dalla Procura e basato sulle attendibili

presunzioni formulate dall’ente danneggiato. Tuttavia, può altresì

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fondatamente dedursi che la condotta del FERRARIS sia stata

rafforzata ed, in qualche modo, dallo stesso percepita in termini di

minore gravità, anche a causa dell’atteggiamento tenuto dai vertici

del Comitato provinciale C.R.I. i quali, pienamente a conoscenza,

come ampiamente dimostrato in atti, del duplice ruolo - di

responsabile del Comitato locale C.R.I. e di Presidente

dell’Associazione San Rocco – rivestito dal FERRARIS, non hanno

ritenuto, almeno sino al novembre 2003, di far cessare la situazione

di potenziale conflitto e di esigere una gestione più ordinata e

trasparente del Comitato locale di Valle Lomellina, soprattutto con

riguardo ai turni di servizio del personale.

Del concorso causale di tali soggetti deve quindi tenersi conto ai fini

del riparto del danno; ma deve anche considerarsi che il pregiudizio

contestato è derivato, in primis dalla condotta del FERRARIS che, nel

gestire di fatto i due enti, non solo non ha tenuto distinte le due realtà

in modo di evitare a priori ogni potenziale conflitto di interessi, ma

anzi, verificandosi in concreto una situazione di concorrenza per lo

svolgimento dei servizi di trasporto retribuiti, ha intenzionalmente

favorito gli interessi dell’associazione privata nell’ambito della quale

rivestiva il ruolo di presidente, rispetto a quelli dell’ente pubblico per il

quale prestava servizio.

In proposito, infatti, non risultano smentite le molteplici testimonianze,

assunte nel procedimento penale e richiamate nell’atto introduttivo

del presente giudizio, volte ad individuare univocamente nella

persona del convenuto il soggetto che, in via definitiva determinava,

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nell’ambito delle richieste di trasporto raccolte dal centralino del

Comitato, i servizi che dovevano essere svolti con vetture della

C.R.I. e quelli da svolgere con le vetture di proprietà

dell’associazione, divenendo in tal modo arbitro esclusivo del

conseguimento di proventi in favore dell’uno o dell’altro ente.

Pertanto, il Collegio, sulla base di una più prudente valutazione

equitativa che tenga conto della complessiva vicenda processuale ed

anche dei ragionevoli costi (per carburante, usura veicoli, ecc) che

l’ente pubblico avrebbe comunque dovuto sostenere per i viaggi

illecitamente sottratti, ritiene equo rideterminare il danno contestato e

quantificare il contributo causale del convenuto FERRARIS in misura

del 60%, dovendosi ascrivere ai responsabili del Comitato

provinciale, non convenuti nell’odierno giudizio, un’incidenza causale,

per omessa vigilanza sulla gestione del Comitato locale, che

consentirebbe di imputare loro il residuo 40% della pretesa

risarcitoria, sia per quanto attiene ai mancati introiti, sia per quel che

riguarda la distrazione di risorse umane e strumentali in favore della

San Rocco.

Ne deriva che va rideterminato nella misura di € 33.788,16

l’ammontare del danno costituito dal mancato incasso dei corrispettivi

tariffari di trasporto e nella misura di € 48.730,20 l’ammontare del

danno per i costi indebitamente sostenuti a seguito della distrazione

di risorse umane e strumentali in favore dell'Associazione San Rocco,

per un importo a carico del convenuto FERRARIS complessivamente

pari ad € 82.518,36.

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5. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari ad

affermare la responsabilità amministrativa dell’odierno convenuto, la

Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba

essere accolta e che pertanto il convenuto stesso debba essere

condannato al pagamento, in favore della Croce Rossa Italiana, della

somma complessiva di € 82.518,36

ottantaduemilacinquecentodiciotto/36), come equitativamente

rideterminata, oltre alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 31

dicembre di ciascun anno a partire dal 2000, fino alla data di

pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali,

decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente

sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.

Si evidenzia, peraltro, che in sede di esecuzione, dovrà tenersi conto

degli importi, complessivamente pari € 14.600, già versati in favore

del Comitato locale C.R.I. di Valle Lomellina e relativi alla

provvisionale di euro 15.000 stabilita dalla sentenza n. 408/2007 del

Tribunale di Vigevano.

Alla condanna del convenuto segue l’obbligo, per lo stesso, del

pagamento delle spese di giudizio, come quantificate in parte

dispositiva.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

definitivamente pronunziando nel giudizio di responsabilità iscritto

al n.27489, proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti

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presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia -

nell’interesse della Croce Rossa Italiana, ogni diversa istanza,

domanda, eccezione o deduzione disattesa e reietta, accoglie la

domanda attrice e per l’effetto:

- condanna il convenuto FERRARIS Giovanni Felice, al

pagamento della somma complessiva di € 82.518,36

ottantaduemilacinquecentodiciotto/36) oltre rivalutazione

monetaria fino alla data di pubblicazione della presente

sentenza ed interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data

di pubblicazione della presente sentenza fino alla data

dell’effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento, a favore dell’Erario, delle

spese processuali, che liquida, fino alla data della presente

decisione, in € 676,67

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppina Veccia Claudio Galtieri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 22/04/2014