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REPUBBLICA ITALIANA N. 166/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti Magistrati : dott. Giuseppa Maneggio Presidente f.f. relatore dott. Elena Brandolini I^ Referendario dott. Luisa de Petris Referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale di questa Sezione nei confronti di D.M., F. D., C. G., S. G., D. M. L., S. F., G. V., D’I. A., S. E., F. D., B. . rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Fracanzani del foro di Padova, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Oberdan 4, P. C.rappresentato dagli avvocati Riccardo Vianello e Vittorio Fedato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, P.le Roma 464. Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 24926 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza del 12 maggio 2008, il magistrato relatore, consigliere Giuseppa Maneggio, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Regionale, Alberto Mingarelli, l'avv. Marcello Fracanzani, per i convenuti D. M., F. D., 1

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REPUBBLICA ITALIANA N. 166/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti Magistrati :

dott. Giuseppa Maneggio Presidente f.f. relatore

dott. Elena Brandolini I^ Referendario

dott. Luisa de Petris Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale di questa Sezione

nei confronti di D.M., F. D., C. G., S. G., D. M. L., S. F., G. V., D’I. A., S. E., F. D.,

B. . rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Fracanzani del foro di Padova, con

domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Oberdan 4, P. C.rappresentato

dagli avvocati Riccardo Vianello e Vittorio Fedato, con domicilio eletto presso lo

studio del primo in Venezia, P.le Roma 464.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 24926 del registro di Segreteria, e gli

altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 12 maggio 2008, il magistrato relatore, consigliere

Giuseppa Maneggio, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Regionale, Alberto

Mingarelli, l'avv. Marcello Fracanzani, per i convenuti D. M., F. D., C.G., S. G., D.

M.L., S. F., G. V., D’I. A., S. E., F. D., B. L. nonchè l'avv. Riccardo Vianello per il

convenuto P. C..

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 22

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giugno 2007 ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale

conveniva in giudizio D. M., F. D., C. G., S. G., D. M. L., S. F., G. V., D’I. A., S. E., F.

D., P.i C., B. L., rispettivamente Sindaco, Consiglieri comunali, Segretario comunale

e Revisore dei conti del Comune di C. d. T. per sentirli condannare al risarcimento

del danno,in favore dell’Amministrazione comunale, di € 241.256,17 oltre interessi e

rivalutazione monetaria.

Esponeva, in proposito, che la vertenza prendeva le mosse dalla denuncia fatta da

alcuni consiglieri comunali di C. d. T. in merito all’adozione della delibera consiliare n.

45 del 2004 e della successiva n. 47/2004 avente a oggetto “variazione al bilancio di

previsione 2004”.

Nell’esposto fatto alla Procura dai tre consiglieri di minoranza si osservava che il

Consiglio comunale, con le predette delibere, senza giustificato motivo e senza che

vi fossero le necessarie coperture finanziarie, aveva di fatto rescisso dei contratti già

stipulati, con relativi lavori iniziati per la realizzazione di “Autorimessa interrata con

sovrastante biblioteca comunale” provocando alle casse dell’ente un esborso di €

105.000,00 per la liquidazione delle ditte, giustificando l’iniziativa con la necessità di

finanziare, con le risorse già destinate a tali opere, alcuni lavori indifferibili e urgenti

consistenti nella realizzazione di un tratto di rete fognaria.

Risulta dagli atti di causa che il Comune di C. d. T. aveva indetto gara d’appalto per

la sistemazione integrale di una piazza comunale mediante realizzazione di

un’autorimessa interrata con 24 posti auto sovrastante nuovo edificio per allocazione

biblioteca.

Specificatamente per questo fine culturale il Comune aveva ottenuto un contributo di

€ 126.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 420.000,00. La restante parte

dell’intervento avrebbe dovuto essere sostenuta con un mutuo di € 780.000,00

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contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, non ancora erogato, oltre che con fondi

propri.

Espletata la gara e proclamate le aggiudicazioni definitive, venivano stipulati i relativi

contratti con le ditte Edile ErrePi, Delta Impianti, Bertasini.

Dalla lettura della delibera n. 45 del 2004 emergeva che la compagine elettiva

emersa dalla competizione elettorale aveva proceduto a una nuova valutazione delle

scelte e degli impegni assunti dalla precedente amministrazione, ritenendo questi

ultimi troppo onerosi per le casse comunali e decisamente secondari rispetto ad altre

priorità, imposte per legge e, pur prendendo atto che il precedente segretario

comunale, con nota dell’8 luglio 2004, “aveva rappresentato agli amministratori

l’esposizione creditizia per una operazione ormai giuridicamente avviata con

obbligazioni di diritto civile ritualmente assunte dalla P.A. tanto nei confronti

dell’appaltatore quanto della Regione Veneto nonché della Cassa DD.PP.” riteneva,

comunque, opportuna la rinuncia alla realizzazione dell’opera appaltata, ma non

ancora iniziata e lo storno delle risorse già allocate a favore di altra opera pubblica

ritenuta più urgente, diffusamente illustrando in delibera le ragioni della nuova scelta.

Secondo l’Amministrazione comunale, l’intervento da realizzare prioritariamente

sarebbe dovuto consistere nel completamento della rete fognaria di cui il centro più

densamente abitato era ancora sprovvisto al fine di assicurare un ordinato deflusso

delle acque piovane e il controllo delle rogge che scendevano dal prospiciente rilievo

montuoso.

Nel corso della seduta si segnalava che sulla legittimità di questa operazione era

stato chiesto un parere scritto ad un avvocato, il quale, esaminata la procedura sotto

il profili della legittimità amministrativa e della responsabilità erariale e contabile,

affermava la legittimità della procedura escludendo la sussistenza di profili di

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responsabilità amministrativa ed erariale.

Ad avviso della Procura per le opere in questione si era speso quanto segue:

€ 3.603,00 ditte Area Nord pubblicità spa e A. Manzoni & spa per inserzione bando

lavori ex cinema su quotidiani;

€ 306,00 Tecnoverde studio tecnico dall’Ongaro-Rusalen liquidazione parcella

impatto ambientale sistemazione ex cinema;

€ 1.836,00 parcella pagata all'Avv. Fracanzani Marcello per la consulenza richiesta

dalla Giunta comunale;

€ 26.000,00 alla Ditta Edil Erre Pi srl di Lazise, in seguito allo scioglimento

consensuale del contratto di appalto, di cui alla convenzione con il Comune di C.d.T.

dell'11 giugno 2004;

€ 2.528,57 all'ing. Mario Garbino, giusta determina n. 142 del 19/3/2004 del

responsabile dell'ufficio tecnico per la redazione dello studio di fattibilità recupero

area ex cinema, a seguito dell'incarico conferito con la determina n. 216

dell'8/6/2001;

€ 67.320,00 all'ing. Mario Garbino, giusta determina n. 601 del 13/12/2004 di

liquidazione degli onorari comprensivi della progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione

dell'opera pubblica "Realizzazione di autorimessa interrata con sovrastante biblioteca

comunale" e "sistemazione area cinema".

Nella stessa determina del tecnico comunale si dava atto che in seguito alle direttive

della Giunta con delibera n. 91/04 l'opera pubblica "realizzazione autorimessa

comunale con sovrastante biblioteca comunale" non sarebbe stata realizzata e

pertanto l'incarico professionale di direzione lavori contabilità e misura dei lavori,

coordinatore per l'esecuzione dell'opera, collaudo individuate al punto B4 della

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convenzione d'incarico professionale con l'ing. Garbino, non sarebbe stato espletato

dallo stesso;

€ 4.317,51 alla ditta Delta Impianti SNC aggiudicataria dei lavori di realizzazione

dell'impianto elettrico dell'autorimessa interrata con sovrastante biblioteca

comunale";

€ 9.345,09 alla Ditta Bertasini srl (impianti termotecnici e aeraulici) come da

determina del responsabile dell'ufficio tecnico n. 96 del 4/3/2005.

Appariva, dunque, un complesso di spese prive di qualsiasi utilitas per il Comune di

C.d.T. pari ad € 115.256,17.

A questa somma doveva aggiungersi la somma di € 126.000,00 per contribuzione

regionale all'opera abbandonata, dopo che l'ente era stato ammesso al

finanziamento (come risulta dalla nota della Regione Veneto) e che era stata perduta

dal Comune in questione, raggiungendosi un danno complessivo pari ad €

241.256,17.

Dopo avere svolto la relativa attività istruttoria, la Procura notificava invito a dedurre

a D M, F D, C G, S G, D M. L., S. F., G. V., D’I. A., S. E., F. D., P. C., B. L..

A seguito delle controdeduzioni prodotte dagli intimati, la Procura riteneva di

confermare l’impianto accusatorio e, notificava atto di citazione agli odierni

convenuti.

Le censure attoree possono così riassumersi.

Per meri motivi di contrasto politico la compagine amministrativa uscita dalle urne il

13 giugno 2004 aveva inteso interrompere la sistemazione della pubblica piazza con

la realizzazione di un edificio capace di 24 posti auto interrati e nuova sede della

biblioteca con due piani fuori terra per mq. 370. Proprio perché consapevoli delle

responsabilità contabili connesse alla risoluzione di contratti già stipulati, gli

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amministratori convenuti si sarebbero muniti di un parere legale, confezionato su

misura nel maldestro tentativo di riuscire esenti da colpa.

Sulla scorta del parere avrebbero individuato un'opera pubblica alternativa a quella

già appaltata, qualificandola come prioritaria e l’illegittimità della comparazione

sarebbe emersa dalla circostanza che i convenuti, anche di minoranza sarebbero

stati favorevoli al progetto appaltato; di fognature non si sarebbe parlato prima del

parere legale sulle condizioni per interrompere l'opera appaltata; la fognatura

sarebbe stata realizzata comunque dall'AATO ( Autorità d’Ambito Territoriale

Ottimale) a sua cura e spese; l’AATO stessa aveva posto la fognatura di Cavaso tra

le opere non prioritarie a riprova della sua irrilevanza strategica, per la P.A.; invece

della nuova biblioteca con 24 garages interrati, il comune si trovava con una piazza

vuota e la fognatura in corso di realizzazione; il comune aveva perso o rinunciato ai

contributi per la nuova biblioteca, e stava sborsando somme per un'opera che

spettava ad altri fare; i garages interrati avrebbero potuto esser venduti, così come la

prosecuzione della locazione degli spazi comunali ad una banca poteva costituire

una forma di reddito per il comune; perdita del contributo, oneri per la risoluzione del

contratto, parcella per il parere legale; progettazione inutile., reiterazione di studi e

mancato utilizzo di progetti già commissionati e pagati dalla precedente compagine

che avevano costituito fenomeni di clientelarismo ed elargizione di prebende per

amici e sodali.

Ad avviso della Procura si rilevavano, peraltro, profili di illegittimità delle delibere di

C.C. n. 45 e n. 47 del 2004 in quanto la prima sarebbe stata un atto surrettizio di

indirizzo agli uffici, ma in realtà conteneva già atti di volontà precisa, di rilevanza

negoziale, con impegni di spesa: in quanto tale avrebbe dovuto essere assistita dai

pareri di legittimità e regolarità contabile; la seconda portava a sanatoria un debito

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assunto fuori bilancio in forza del carattere sostanzialmente dispositivo della prima

delibera, sicché appariva affetta da illegittimità derivata, in quanto individuava e

prenotava somme che sarebbero già state impegnate con atti precedenti, mentre

avrebbe dovuto procedere secondo il rito del debito fuori bilancio; in posizione di

concorso si collocavano il segretario generale ed il revisore dei conti, per non aver

insistito sull'illegittimità della procedura e per non essersi opposti alla perpetrazione

del fatto, come invece aveva fatto il segretario precedente, ingiustamente

estromesso per il suo eccessivo rigore.

Secondo il P.M. la maggiore responsabilità doveva essere addebitata al sindaco D. –

cui doveva assegnarsi la quota del 15% del danno complessivo e alla giunta

comunale, ossia agli assessori S., C., D. M. e F. in carica all’epoca dell’incarico al

legale e dell’atto di indirizzo – cui doveva assegnarsi altro 40% del danno in quote

uguali.

Al Segretario comunale P. doveva addebitarsi una quota del 10% in quanto, in

qualità di tecnico del diritto, avrebbe dovuto manifestare ai consiglieri e agli assessori

i vizi di illegittimità e di danno erariale insiti nella scelta che si stava compiendo.

Ai restanti consiglieri comunali S., S., G., D’I., F. doveva essere addebitato una quota

di responsabilità complessiva del 30% in quanto la conoscenza delle lettere e

osservazioni effettuate dall’ex segretario comunale e dai funzionari avrebbero dovuto

indurre la maggioranza consiliare ad una maggiore riflessione e a desistere da una

decisione foriera di danno erariale.

Quanto al revisore dei conti B. L., la Procura osservava che allo stesso andava

ascritta la quota del 5% del danno. E invero, soltanto in data 12 novembre 2004

aveva inviato alla Procura una nota con allegata la delibera n. 45/2004, mentre

sarebbe stato a conoscenza dei fatti in questione sin dal luglio 2004.

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Conclusivamente, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento per danno

erariale nella somma e proporzioni suindicate.

Si costituivano, in data 29 novembre 2007, con il patrocinio dell’avv. Marcello

Fracanzani D. M., F. D., C. G., S. G., D. M. L., S. F., G. V., D’I. A., S. E., F. D., B. L.

Dopo avere ripercorso la vicenda che aveva indotto la nuova giunta ad assumere la

delibera n. 45 del 2004 sosteneva, al riguardo, che trattavasi di una delibera di

indirizzo e non di un atto sostanziale. Tale delibera non necessitava di pareri di

regolarità tecnica o contabile non involgendo spese e non adottando altri atti di

volontà immediatamente rilevanti verso l’esterno. Essa si limitava, infatti, a fornire

direttive agli uffici, i quali, in ossequio, avrebbero adottato provvedimenti autonomi.

Conseguentemente, nemmeno la delibera n. 47 del 2004 sarebbe stata illegittima. E

invero altro non era che una variazione di assestamento di bilancio,

obbligatoriamente prevista per quel periodo dell’anno e legata anche al piano

annuale delle opere pubbliche.

L’esame della delibera n. 45 indicava un bilanciamento di interessi, una

ponderazione tra quanto era stato avviato dalla precedente compagine e quanto

ritenuta poziore quella nuova.

Fissato l’obiettivo, nessun impegno era stato preso, ma erano stati indicati precisi atti

da adottare da parte del consiglio, da parte della giunta e degli uffici tutti. Trattavasi,

pertanto, di una valutazione politica, frutto di discrezionalità amministrativa nel

bilanciamento degli interessi. Dalla lettura degli atti emergeva che con una diversa

organizzazione degli spazi gli obiettivi di potenziamento della biblioteca potevano

essere raggiunti a costo zero; la fognatura era priorità preesistente e urgente per la

collettività; vi era esuberanza di immobili in capo alla P.A.; la transazione era

conveniente per la collettività.

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Conseguentemente nessun danno poteva essere ascritto ai convenuti in quanto la

delibera consiliare era un atto di indirizzo e la successiva delibera n. 47 appariva

pienamente legittima nel dare seguito ad un obiettivo fissato nella delibera

precedente.

Nulla, inoltre, poteva essere imputato al revisore dei conti B. in quanto lo stesso

poteva e doveva verificare solamente la regolarità delle poste, la copertura delle

spese, la regolarità delle procedure, ma non certo fissare le priorità, gli obiettivi o

sindacare la congruità degli importi.

Conclusivamente chiedeva in via preliminare di merito che questo Collegio

dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione trattandosi nel caso di specie di

valutazioni politiche operate dagli amministratori del Comune di C.d.T., frutto di

discrezionalità amministrativa nel bilanciamento degli interessi.

In via principale di merito assolversi i convenuti per insussistenza del danno e in via

subordinata assolversi i convenuti perché il danno era stato compensato

integralmente dalla realizzazione di altri manufatti, in ossequio al principio della

compensatio lucri cum damno.

In pari data (29 novembre 2007) si costituiva in giudizio con il patrocinio degli avv.ti

Riccardo Vianello e Vittorio Fedato il segretario comunale C. P..

Eccepiva, preliminarmente, la nullità della domanda per incertezza dell’oggetto della

domanda e indeterminatezza delle conclusioni. Contestava, in particolare la nullità

dell’atto di citazione per la mancata individuazione dell’Amministrazione danneggiata,

avendo fatto riferimento dapprima al Comune di C. d.T. e nelle conclusioni al C. di T..

Quanto alla responsabilità del segretario comunale P. sosteneva che nulla potesse

essere imputato allo stesso. Si sarebbe trattato, ad avviso della Procura, di una

responsabilità di tipo omissivo: una colpevole acquiescenza per non avere dissuaso

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gli amministratori. Innanzitutto, dalla disamina della documentazione in atti, il

segretario comunale non avrebbe partecipato alla deliberazione giuntale di

conferimento di incarico all’avv. Fracanzani, deliberazione assunta in presenza e

vistata dal dott. Spadetto. Inoltre, sarebbe mancato, nel caso, la grave condotta per

cui la Procura avrebbe imputato allo stesso la medesima responsabilità dei

componenti della Giunta municipale, superiore a quella dei consiglieri comunali e del

revisore dei conti. L’iniziativa della Procura sarebbe stata del tutto infondata anche

sotto il profilo dell’insussistenza del nesso causale, atteso che tra il silenzio del

segretario comunale e le decisioni assunte dall’amministrazione comunale non

poteva ravvisarsi alcun rapporto di causalità. Ed invero, in alcun modo il silenzio del

segretario comunale avrebbe rafforzato le scelte dell’amministrazione comunale.

Infatti, il parere del segretario comunale veniva espresso in relazione alle sue

competenze nei soli casi in cui l’ente non avesse avuto i responsabili del servizio.

Sarebbe mancato, ancora, l’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della

responsabilità e cioè la colpa grave non essendogli addebitabile un grave

disinteresse nell’espletamento delle funzioni, oppure l’aver agito senza l’osservanza

di un livello minimo di diligenza o deviando dal modello di condotta connesso ai

propri compiti o con una negligenza inescusabile.

Conclusivamente chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto di citazione e, comunque,

respingersi la domanda proposta nei confronti del P. e in subordine ridursi il danno,

sia in relazione all’utilizzo delle somme risparmiate ai fini della realizzazione di altre

opere pubbliche con risparmio di spesa, sia in relazione al comportamento tenuto dai

convenuti, comunque rivolto al perseguimento di un’utilità per la collettività locale.

All'odierna pubblica udienza, le parti illustravano e ribadivano ulteriormente gli

argomenti svolti negli atti scritti, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

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Considerato in

DIRITTO

In ordine alla questione pregiudiziale relativa alla nullità della citazione sollevata dal

convenuto P., la stessa va respinta non potendo esserci dubbi nella prospettazione

attorea sull’identificazione dell’Amministrazione danneggiata (Comune di C. d.T.) e

avendo suffragato la Procura, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, in

punto di fatto e di diritto le ragioni poste a sostegno dell’azione.

La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di responsabilità

che la Procura ritiene sussistere nei confronti di D. M., F. D., C. G., S. G., D.M.L., S.

F., G.V., D’I. A., S. E., F. D., B. L., P. C. per avere essi cagionato, nelle rispettive

qualità di sindaco, amministratori comunali, revisore dei conti e segretario comunale

del Comune di C. d. T. all'epoca dei fatti, un danno patrimoniale alle finanze dello

stesso Comune, conseguente all’approvazione della delibera n. 45 del 2004 con la

quale, sostanzialmente, si addiveniva alla decisione di abbandonare un’opera

pubblica voluta dalla Giunta precedente risolvendo i contratti con le ditte e delle

successiva delibera n. 47 del 2004 di variazione di bilancio.

Preliminarmente, e prima di verificare l'esistenza o meno dei singoli elementi

costitutivi la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, occorre

soffermarsi sul contenuto della scelta, dagli stessi operata, al fine di stabilirne la

natura e la conseguente sindacabilità del giudice contabile.

Come è noto, il principio della insindacabilità delle scelte discrezionali è stato

introdotto dall'art. 3, comma 1°, punto 1, lett. a) del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543,

convertito con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, di modifica dell'art.

1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Detta norma ha stabilito che "la

responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in

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materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni

commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle

scelte discrezionali".

Tale disciplina, ad avviso del Collegio, impone alcune considerazioni.

In primo luogo, è di tutta evidenza che il giudice contabile, nel valutare le condotte

degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici al fine di accertare la loro

eventuale responsabilità amministrativa per danno erariale, non può sostituirsi alla

stessa amministrazione e ripercorrere l'iter argomentativo seguito nelle scelte

discrezionali già operate, essendo tenuto infatti a rispettare la sfera di autonomia

decisionale nella gestione degli interessi da amministrare.

L'altra considerazione da farsi è che l'insindacabilità delle scelte amministrative è in

perfetta sintonia con uno dei principi cardine del nostro ordinamento pubblicistico,

quello che prevede la cosiddetta separazione dei poteri, per cui non può essere

ammessa alcuna ingerenza o invasione della funzione giurisdizionale negli ambiti di

competenza della cosiddetta amministrazione attiva, e dunque, deve essere esclusa

ogni possibilità per il giudice di ricostruire, e a suo modo ripercorrere, i passaggi

motivazionali che hanno portato l'amministratore pubblico ad adottare una scelta

piuttosto che un'altra.

In presenza di una lesione causata all'integrità patrimoniale dell'ente amministrato, il

Collegio ritiene però che l'insindacabilità delle scelte amministrative non possa

essere spinta fino al punto da costituire un'area entro la quale ogni atto o fatto di

amministrazione attiva possa essere sottratto al sindacato giurisdizionale.

Opinando in tal senso, infatti, si giungerebbe all'inammissibile conseguenza di

ammettere che i principi del buon andamento dell'azione amministrativa e della

tutela dell'integrità erariale possano configurarsi non più come insopprimibili valori

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dell'ordinamento pubblicistico, ma come mere petizioni di principio, dai contorni e

dagli scopi non ben definiti.

Stando così le cose, la conclusione non può che essere quella secondo la quale il

principio della insindacabilità delle scelte discrezionali trovi senz'altro affermazione

in presenza di atti all'evidenza adeguati rispetti ai fini pubblici che si intende

perseguire; ma in presenza di condotte che denotano il ricorso dell'amministratore

a scelte tanto illogiche quanto palesemente inadeguate rispetto agli interessi in

gioco, sì da risolversi in decisioni sostanzialmente arbitrarie, il giudice ha, viceversa,

il diritto-dovere di conoscere siffatti comportamenti, ben inteso con il solo obiettivo di

appurare l'inadeguatezza delle decisioni adottate, inopinatamente foriere, per quel

che interessa questa magistratura, anche di danno all'erario (cfr., da ultimo, Cass.

Civ. Sez. Unite 6.5.2003, n. 6851).

Ciò posto, nel caso di specie, non vi è dubbio che l’assunzione della delibera n. 45

del 10 settembre 2004 con la quale la giunta comunale di C.d.T. ha fissato gli

obiettivi prioritari dell’Amministrazione, involgendo scelte che hanno comportato,

comunque, spese connesse all’opera non realizzata, quindi ai progetti inutili, alla

liquidazione delle ditte appaltatrici, alla parcella del consulente officiato, e alla

perdita della contribuzione regionale per la biblioteca con conseguente danno

erariale quantificato dalla Procura in complessivi € 241.256,17 impone a questo

Giudice una attenta quanto prudente ponderazione degli interessi in gioco al solo

fine di prevedere le possibili conseguenze in termini di vantaggi e di svantaggi

patrimoniali per il Comune.

Ed invero l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori

costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso

salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; dall’altro lato, l’art. 1, comma ,

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legge n. 241/1990 stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi

ai criteri di “economicità” e di “efficacia”, che costituiscono specificazione del più

generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della

legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa. Pertanto, la

verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla

valutazione del rapporto tra gli obiettivi raggiunti e i costi sostenuti (Cass., SS.UU.,

29 settembre 2003, n. 14488).

Orbene, il sindacato che oggi questo Collegio è chiamato a operare non attiene in

alcun modo alla sfera riservata della pubblica amministrazione quanto piuttosto al

giusto impiego della discrezionalità amministrativa secondo i parametri normativi e

del corretto uso del potere in vista del fine pubblico da perseguire.

Ne consegue, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la piena

sindacabilità di questo Giudice sulla condotta posta in essere dagli odierni

convenuti.

Passando al merito della questione, il Collegio rileva che il danno erariale sarebbe

rappresentato – secondo la Procura – dalle spese connesse all’opera non

realizzata, quindi ai progetti inutili, alla liquidazione delle ditte appaltatrici, alla

parcella del consulente (pari a € 115.256,17) e alla perdita della contribuzione

regionale per la biblioteca (pari a € 126.000,00), per un totale di € 241.256,17. Ad

avviso della Procura questa somma costituisce un danno ingiusto per il bilancio del

Comune in quanto si sarebbe rivelata priva di alcuna utilità.

Ritiene questo Collegio, al fine di verificare la sussistenza dell’elemento oggettivo e,

quindi, del danno, di dovere valutare la decisione adottata dal Comune, con la

delibera n. 45 del 2004, di privilegiare la realizzazione della rete fognaria del centro

abitato Canizza-Obledo e l’ampliamento della biblioteca comunale esistente rispetto

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alla sistemazione integrale della piazza comunale mediante la realizzazione di

un’autorimessa interrata con 24 posti auto e sovrastante nuovo edificio per

allocazione della biblioteca.

Si premette che il Comune di C.d.T. aveva indetto gara d’appalto per la

sistemazione della piazza comunale come sopra descritta; a tal fine veniva

accordato dalla Regione Veneto un contributo di € 126.000,00 a fronte di una spesa

ammessa di € 420.000,00. La restante parte dell’intervento avrebbe dovuto

sostenersi con un mutuo di € 780.000,00, poi stipulato con la Cassa depositati e

prestiti oltre che con fondi propri del Comune. Espletate le gare, proclamate le

aggiudicazioni deifinitive venivano stipulati i seguenti contratti:

-con la ditta Edile Erre.Pi. s.r.l. di Lazise (VR) il contratto rep. N. 585 in data 11

giugno 2004 importo contrattuale € 557.952,38 (IVA esclusa);

- con la ditta Delta Impianti snc di Taglio di Po (RO) in contratto rep. N. 586 in data

29 luglio 2004, importo contrattuale € 43.175,12 (IVA esclusa);

- con la ditta Bertasini Srl di Pizzoletta (VR) in contratto rep.n. 587 in data 3 agosto

2004, importo contrattuale € 93.450,98 (IVA esclusa).

Come accennato, la compagine elettiva, emersa dalla competizione del 13 giugno

sottoponeva a revisione le scelte e gli impegni assunti dalla precedente

amministrazione avendo rilevato che questi ultimi apparivano elevatamente onerosi

per le casse comunali e decisamente secondari rispetto ad altre priorità, imposte per

le legge; in tale contesto operava lo storno delle risorse già allocate a favore di altra

opera pubblica, considerando che:

a) il Comune era proprietario di un numero sovrabbondante di locali rispetto a

quelli che necessitavano per svolgere i propri compiti istituzionali; non si

comprendeva, pertanto, la necessità di procedere alla realizzazione di un

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ulteriore intervento edilizio, ed in particolare di una nuova biblioteca, posto

che, di recente, il Comune aveva provveduto ad allestirne una al secondo

piano della casa comunale. In data 1 aprile 2004 il Comune stesso aveva

concesso in locazione ad un istituto di credito privato locali situati al piano

terra dell’edificio comunale, di superficie complessiva di mq. 221.

b) La rinuncia alla realizzazione della nuova biblioteca non precludeva la

possibilità che almeno una buona parte del finanziamento regionale ad essa

relativo potesse essere stornato per l’ammodernamento e l’ampliamento di

quella esistente. Tale contributo, infatti, riguardava anche gli arredi e le

attrezzature della biblioteca, oltre alle opere murarie. Inoltre, il rapporto tra il

numero dei volumi e la superficie della biblioteca era pari a 92,65 (= 9914

volumi in catalogo/mq 107 biblioteca + sala lettura), mentre con la

costruzione dell’edificio in progetto esso si sarebbe attestato a 16,79 (= n.

9914 volumi in catalogo/mq 483,41 complessivi nuova costruzione + mq 107

sala di lettura vecchia), ossia ad un ordine di grandezza del tutto

sproporzionato rispetto alle dimensioni del Comune;

c) La realizzazione del parcheggio interrato di 24 posti auto, di apprezzabile

incidenza economica, non risultava necessaria in quanto erano stati ultimati

due nuovi parcheggi nel centro storico di Caniezza e precisamente:

*il parcheggio in località Caniezza (pertinenza Villa Premoli), di 72 posti auto;

* il parcheggio sulla lottizzazione Borgoverde, di 70 posti auto;

d) L’Amministrazione comunale considerava, ancora, che rivestiva carattere di

urgenza il completamento delle rete fognaria di cui il centro più densamente abitato

del comune era sprovvisto a salvaguardia della salubrità del territorio, della sanità

pubblica e della prevenzione di eventuali calamità naturali, in base ai criteri

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informatori e agli obblighi imposti dalla L. 225/1992. Con la realizzazione

dell’intervento, infatti, sarebbe stato assicurato un ordinato deflusso delle acque

piovane e il controllo delle rogge che scendevano dal prospiciente rilievo montuoso.

Il costo della rete fognaria, quantificabile secondo il progetto preliminare in €

805.000,00, cui, però andava aggiunta la somma da versare alle ditte Edil Erre Pi

Impianti, Delta impianti s.n.c. e Bertasini s.r.l. a titolo di indennizzo, sarebbe

risultato sempre conveniente avuto riguardo all’obiettivo di mettere in sicurezza le

abitazioni dei cittadini. Al contrario, la realizzazione della nuova biblioteca avrebbe

imposto l’ammortamento di un mutuo paragonabile al costo di due dipendenti per

vent’anni con la conseguente paralisi o grave limitazione delle attività comunali per

un lunghissimo periodo.

A conforto dell’opzione era stato richiesto un parere ad un legale che aveva escluso

che la stessa, ove praticata, potesse dar luogo ad illegittimità ed illiceità.

Sulla base delle riportate premesse, desunte dalla discussione in seno al Consiglio

comunale, nella seduta del 10 settembre 2004, l’organo collegiale deliberava

(delibera n. 45 in pari data):

1) di dichiarare per le ragioni esposte dal sindaco l’opportunità di procedere alla

realizzazione della nuova opera, comprensiva della rete fognaria in località

Caniezza-Obledo, della sistemazione della piazza situata nell’area dell’ex

cinema Eden e dell’ampliamento della biblioteca comunale esistente,

soprassedendo alla costruzione di garage interrato e volume fuori terra nella

piazza comunale area ex cinema;

2) di disporre l’inserimento del progetto preliminare per la rete fognaria di cui al

punto 1) nel piano annuale delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 14, commi

5 e 7, della legge n. 109/1994;

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3) di approvare conseguentemente lo schema di contratto per lo scioglimento

consensuale della convenzione stipulata con le ditte Edile Erre Pi s.r.l. di

Lazise(VR), Delta Impianti s.n.c., di Taglio di Po (RO) e Bertasini s.r.l. di

Pizzoletta (VR), autorizzando il responsabile del servizio tecnico alla

sottoscrizione e sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo connessa;

4) di dare mandato alla Giunta comunale ed agli Uffici di porre in essere tutti i

provvedimenti necessari per lo storno del mutuo regionale sulle attrezzature

ed arredi per la biblioteca esistente; nonché per la chiusura del mutuo

contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, ovvero per il suo storno verso

l’opera fognaria predetta;

5) di riservarsi ogni futuro atto eventualmente necessario per la realizzazione

della rete fognaria in località Caniezza-Obledo in luogo della sistemazione

della piazza comunale, area ex cinema;

6) di trasmettere la delibera in oggetto alla Procura Regionale presso la

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.

Alla stregua di detti accadimenti, ritiene il Collegio che l’attore non abbia fornito

adeguata prova del danno per l’erario.

Più precisamente, la parte attrice ha dedotto e dimostrato che a seguito dell’opzione

dell’ente locale di realizzare un’opera pubblica in luogo di quella appaltata, sono

stati sostenuti dall’ente locale oneri non finalizzati al nuovo intervento, ma destinati

a remunerare le prestazioni già rese a vario titolo da professionisti e ed imprese

afferenti il primo intervento.

Correttamente, quindi, la Procura Regionale ha ritenuto che i succitati compensi,

pari a complessivi € 115.256,17 abbiano prefigurato “un complesso di spese prive di

qualsiasi utilitas” per l’ente locale.

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La stessa Procura, peraltro, non ha minimamente preso in considerazione le ragioni

che avevano indotto gli odierni convenuti, nelle rispettive cariche ricoperte presso il

Comune, a soprassedere alla realizzazione dei lavori già affidati per utilizzare le

relative risorse in altra opera pubblica.

In estrema sintesi non ha verificato se l’opzione seguita rispondesse al concreto

interesse della collettività ovvero, in via speculare, se la originaria opera

soddisfacesse, in omologa o superiore misura, lo stesso interesse pubblico correlato

alla nuova scelta.

Dagli atti di causa, invero, si evince chiaramente che gli organi dell’ente locale

fondarono la propria decisione non solo nella scarsa utilità dell’originario intervento

rispetto a quello successivamente deliberato, ma anche sulla convenienza del

nuovo intervento rispetto al precedente, in vista del soddisfacimento di primari

interessi della collettività ed avuto riguardo anche alla convenienza economica,

all’aspetto comparatistico e nell’ottica di un proficuo rapporto costi-benefici.

Sotto diverso profilo,non va sottaciuto che la cennata scelta venne anche indotta da

fattori estrinseci alla nuova valutazione comparativa.

In primo luogo l’originario intervento era stato oggetto di osservazioni da parte della

Sovrintendenza ai BB.CC.AA. per il Veneto, che aveva raccomandato

all’Amministrazione comunale di rivisitare il progetto onde destinare la superficie

della piazza ad area attrezzata.

Ciò che avvenne solo con la nuova opera.

Sotto altro aspetto, va considerato che proprio con riferimento alla realizzazione

della biblioteca e dei box auto si era formato presso il Comune di C.d.T. un

“Comitato spontaneo” che aveva invitato l’Amministrazione comunale a rinunciare

all’intervento, reputato troppo oneroso e non prioritario, e ad utilizzare le stesse

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risorse per opere pubbliche più necessarie.

La petizione, firmata da rappresentanti del Comitato, recava la sottoscrizione di

settecentoquindici firme di cittadini del paese (discussione nella seduta del

Consiglio comunale del 10 settembre 2004) e, quindi, di una consistente parte degli

abitanti del Comune.

Nel delineato contesto, la Giunta prima e il Consiglio comunale poi, verificarono la

consistenza del patrimonio immobiliare dell’ente locale, giungendo alla conclusione

che una biblioteca già esisteva e che il territorio offriva parcheggi sufficienti.

Al contrario mancava la rete fognaria, problematica emersa da svariati anni e

ritenuta prioritaria nei proclami elettorali, quanto meno dal 1995, come risulta,

peraltro, dalla delibera comunale n. 40/1995 riguardante gli indirizzi generali

dell’Amministrazione Comunale nella quale il Sindaco Aldo Marin, appena

nominato, in ordine alla materia delle fognature rilevava:” Per quanto riguarda il

problema delle fognature, si dovrà verificare l’opportunità o meno dell’adesione di

Cavaso al “Consorzio Fognature” con i comuni di Possano e Pederobba. In ogni

caso dovrà essere completata la rete fognaria per l’intero territorio comunale con il

depuratore terminale, da studiare, se possibile con Possagno. Per tale intervento

sarà premura dell’Amministrazione chiedere i contributi previsti da leggi statali,

regionali e dalla CEE”.

Nella descritta situazione, le motivazioni addotte dalla Procura in ordine alla scala di

priorità degli interventi secondo l’Autorità di Ambito Territoriale, appositamente

interpellata per verificare se l’opera in questione fosse da ritenersi “prioritaria” tanto

da meritare il sacrificio delle risorse pubbliche causate dall’abbandono di altre opere

pubbliche in corso, non appaiono convincenti.

Dall’esame della normativa che disciplina la natura dell’A.A.T.O. (legge n. 5.01.94 n.

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36 e legge regionale 27 marzo 1998 n. 5) si evince che la scala di priorità degli

interventi secondo l’Autorità Ambito Territoriale attiene, prevalentemente,

all’approvvigionamento, alle modalità di erogazione, ai soli interventi relativi allo

scarico delle acque. Conseguentemente, la realizzazione della fognatura non

poteva che avere, per l’Ambito territoriale, una priorità bassissima.

Va rilevato, peraltro, che l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, con delibera n.

1255 del 19 settembre 2006 ha stabilito di rifondere integralmente gli investimenti

eseguiti (coefficiente di moltiplicazione = 1) restituendo al Comune di C.d.T. quanto

impegnato per la realizzazione della fognatura comunale.

Un cenno, infine, merita la seconda posta di danno, ravvisata da parte attrice nel

mancato conseguimento della contribuzione regionale, pari a € 126.000,00,

assentita con riferimento all’opera non realizzata.

Al riguardo è sufficiente osservare che la Regione Veneto ha concesso un

contributo pari a € 126.105,41 per la sistemazione della piazza.

In conclusione, le scelte operate dal Comune hanno costituito manifestazione di una

legittima facoltà politico amministrativa propria degli organi rappresentativi; l’uso di

questa facoltà non è stato inficiato in alcun modo da azioni o comportamenti del

tutto arbitrari o assolutamente irragionevoli come statuito dalla giurisprudenza di

questa Corte (Sez. giur. Marche n. 3433/2000)

Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda attrice va respinta per

mancanza di prova sull’esistenza del danno erariale tenuto conto dell’omessa

valutazione del pubblico interesse che caratterizzò la scelta degli odierni convenuti

e della scarsa utilità che rivestiva il primo intervento.

In ragione del dichiarato proscioglimento nel merito, deve ora il Collegio provvedere

alla liquidazione nei confronti di D. M., F. ., C. G., S. G., D. M. L., S. F., G. V., D’I.A.,

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S. E., F. D., B. L., P. C. delle spese legali dai medesimi sostenuti nel presente

giudizio e che, saranno rimborsate ex art.10 bis, co.10, della L. n.248/2005.

A tale incombenza il Collegio deve provvedere d'ufficio, in virtù della richiamata

disposizione di legge, sulla base degli atti di causa, non essendo stata formulata

apposita richiesta da parte dei convenuti che non hanno presentato la specifica nota

spese prevista dall'art.75 delle disp. att. cod. proc.civ., con applicazione, ai cennati

fini liquidatori, delle disposizioni recate dal recente D.L.4 luglio 2006, n.223,

convertito nella L.4 agosto 2006, n.248.

Tenuto conto del valore della causa, nonché dell'attività in concreto svolta dai

difensori, ritengono, pertanto, i Giudicanti di determinare forfettariamente in €

2.450,00 l'importo da corrispondere per onorari e diritti di difesa ai convenuti, D. M.,

F. D., C.. G., S. G., D. M. L., S. F., G. V., D’I. A., S. E., F. D., B. L., rappresentati e

difesi dall’avv. Marcello Fracanzani del foro di Padova e in € 600,00 l’importo da

corrispondere per onorari e diritti di difesa al convenuto P. C., rappresentato e difeso

dagli avvocati Riccardo Vianello e Vittorio Fedato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente

pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, assolve i

convenuti .

Liquida in favore di D. M., F. D., C. G., S. G., D. M. L., S. F., G. V., D’I. A., S.E., F. D.,

B. L.l'importo di € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) da corrispondere ai

medesimi.

Liquida in favore di P. C. l’importo di € 600,00 (seicento/00) da corrispondere al

medesimo.

Nulla per le spese del presente giudizio.

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Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2008.

Il Presidente f.f. estensore

(F.to dott. Giuseppa Maneggio)

Depositato in Segreteria 18.02.2009

p. IL DIRIGENTE

F.to Guarino

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