REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE … · 2 2 ARMONIZZAZIONE CONTABILE Dall’esercizio...

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Deliberazione n. 421/2017/FRG REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell’adunanza del 7 luglio 2017, composta da: Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario Dott.ssa Elisabetta USAI Referendario relatore VISTO l’art. 100 delle Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

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Deliberazione n. 421/2017/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell’adunanza del 7 luglio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Elisabetta USAI Referendario relatore

VISTO l’art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato

con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive

modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni

Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di

controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,

modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione

del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42;

2

VISTO l’art. 1, comma 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha

stabilito che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle

Regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 1,

commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui

bilanci di previsione delle regioni per l’anno 2016, ai sensi dell’art.

1, comma 3, D.L. 174/2012, approvate dalla Sezione delle

Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n.

21/SEZAUT/2016/INPR;

VISTO che, con legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8, è stato

approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 della

Regione del Veneto;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori, con proprio verbale n.

90 del 4 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole allo schema

di disegno di legge n. 23 del 16 dicembre 2015, relativo al bilancio

di previsione 2016-2018 “subordinatamente alla presentazione al

Consiglio Regionale dell’emendamento tecnico da parte della

Giunta Regionale finalizzato al recepimento dei risultati derivanti

dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al

primo gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 118/2011, con

l’invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua

approvazione”;

ESAMINATO il Questionario sul controllo finanziario svolto sul

3

Bilancio preventivo 2016-2018 della Regione del Veneto, inviato

dal Collegio dei revisori dei conti, con nota n. 6011 del 20 marzo

2017, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie

con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 8607 del 12 maggio 2017 con la quale il

magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti in merito al

Bilancio di previsione per il 2016-2018 alla Regione del Veneto e

al Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall’Amministrazione regionale

con note n. 199836 e n. 200112 del 22 maggio 2017 (prot. C.d.c.

n. 9066 e n. 9069 in data 23 maggio 2017), n. 210692 e n. 211654

del 30 maggio 2017 (acquisite al prot. C.d.c. n. 9207 e n. 9214 di

pari data), n. 230103 del 12 giugno 2017 (acquisita al prot. C.d.c.

n. 9461 del 12 giugno 2017);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 circa la

natura collaborativa del controllo intestato alle Sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti

consuntivi delle Regioni di cui all’art. 1, comma 3, del D.L.

174/2012;

VISTA l’ordinanza presidenziale 40/2017 per la convocazione

dell’odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Usai;

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

APPROVA

la relazione relativa al Bilancio di previsione 2016-2018 della

4

Regione del Veneto in cui vengono esposte le irregolarità e le

criticità riscontrate nell’analisi della documentaz ione di bilancio

affinché la Regione ne tenga conto e adotti le conseguenti misure

correttive.

DISPONE

che copia della presente pronuncia con annessa relazione siano

trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del

Consiglio regionale, a l Presidente della Regione e all’Organo di

revisione economico-finanziaria della Regione del Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 luglio

2017.

Il magistrato relatore Il Presidente

F.to Dott.ssa Elisabetta Usai F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 21 luglio 2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese

1

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

RELAZIONE SUL CONTROLLO EFFETTUATO

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

DELLA REGIONE VENETO

(art. 1, c. 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266,

richiamato dall’ art. 1, c. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213)

APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 421/2017/FRG

PRESIDENTE:

Diana CALACIURA TRAINA

MAGISTRATO RELATORE:

Elisabetta USAI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA:

Raffaella BRANDOLESE

FUNZIONARI REVISORI:

Luigi LUONGO

Massimo COSTANTINI

INDICE

1 PREMESSA ......................................................................................................................... 1

2 ARMONIZZAZIONE CONTABILE ...................................................................................... 2

3 GESTIONE PROVVISORIA ................................................................................................. 4

4 CICLO DI BILANCIO ........................................................................................................... 8

5 EQUILIBRI DI BILANCIO .................................................................................................. 9

6 RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ............................................................. 12

7 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA IN MATERIA DI PERSONALE ........ 16

8 GESTIONE CONTABILE ................................................................................................... 22

9 INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI ................................................................ 33

10 ORGANISMI PARTECIPATI ............................................................................................ 49

11 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE .............................................................................. 68

1

1 PREMESSA

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L.

174/2012, “esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che

compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1,

commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi

annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento

e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-

finanziari”.

A meglio definire i confini del controllo de quo, di natura successiva e avente a oggetto la legalità

e regolarità delle gestioni, si ricorda che le risultanze dell’accertamento compiuto dalla Sezione,

quale confronto tra fattispecie e parametro normativo, si concretizzano in una segnalazione delle

irregolarità capaci di compromettere, in senso dinamico, l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle

regole contabili e finanziarie, al fine di pervenire all’adozione di effettive misure correttive (Corte

cost. 39/2014).

2

2 ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Dall’esercizio 2016 il Bilancio di previsione della Regione è redatto secondo i dettami del D.lgs.

118/2001, come modificato dal D.lgs. 126/2014.

La centralità di tale strumento contabile è resa dalla Corte costituzionale nella definizione del

bilancio come “un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte

dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi

attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una

determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il

realizzato” (Corte cost. 184/2016).

Di fondamentale rilievo ai fini dell’attuazione dell’armonizzazione contabile è il necessario

rispetto del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata i cui caratteri fondamentali

sono stati così sintetizzati dalla Corte costituzionale: “a) rilevanza contabile e giuridica della

dimensione temporale delle obbligazioni attive e passive inerenti ai singoli esercizi finanziari; b)

natura autorizzatoria, non solo del bilancio annuale ma anche di quello triennale, i quali sono stati

riuniti in un unico documento; c) obbligo della copertura finanziaria a prescindere dall’esercizio di

imputazione della spesa; d) imputazione dell’accertamento e dell’impegno alle scritture di un esercizio

sulla base della scadenza della relativa obbligazione e della sua esigibilità; e) residui attivi e passivi

costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili” (Corte cost. 6/2017).

Ulteriormente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del menzionato decreto sull’armonizzazione contabile, il

bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, è redatto per almeno tre esercizi e

secondo lo schema di cui all’All. 9 del D.lgs. 118/2011.

Il documento oggetto di esame, inoltre, secondo le indicazioni degli artt. 12, 13, 14 e 15, D.lgs.

118/2011, presenta una classificazione delle entrate per titoli (fonte di provenienza) e tipologie

(natura delle entrate), che costituiscono l’unità di voto consiliare, e delle spese per missioni

(funzioni principali e obiettivi strategici), programmi (aggregati omogenei di attività per il

perseguimento degli obiettivi), che costituiscono l’unità di voto consiliare, e, infine, in titoli

(articolazione secondo la natura economica della spesa).

Nella presente relazione si provvede ad analizzare i principali aspetti del Bilancio di previsione

del triennio 2016-2018, approvato con la legge regionale del 24 febbraio 2016, n. 8 (di seguito, “BP

2016-2018”) alla luce delle risultanze del Questionario-relazione trasmesso dal Collegio dei revisori

con nota n. 6011 del 20 marzo 2017 (di seguito, “Questionario”) e delle risposte istruttorie fornite

dalla Regione con note n. 199836 e n. 200112 del 22 maggio 2017 (prot. C.d.c. n. 9066 e n. 9069 di

pari data), n. 210692 e n. 211654 del 30 maggio 2017 (acquisite al prot. C.d.c. n. 9207 e n. 9214 di

3

pari data), n. 230103 del 11 giugno 2017 (acquisita al prot. C.d.c. n. 9461 del 12 giugno 2017), in

riscontro, seppure parzialmente tardivo, della nota della Sezione prot. n. 8607 del 12 maggio 2017.

Si precisa che, dalle risultanze istruttorie, si prende atto che anche il Consiglio regionale del

Veneto, in funzione di una concezione unitaria della finanza regionale, ha adempiuto a quanto

prescritto dall’art. 67 del D.lgs. 118/2011, ovvero ha adottato il medesimo sistema contabile e gli

schemi di bilancio e di rendiconto della Regione.

4

3 GESTIONE PROVVISORIA

Il Bilancio di previsione finanziario, in una visione globale della finanza pubblica, in cui il sistema

regionale concorre con quello statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di

stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, rappresenta lo strumento

principale per l’attuazione del principio della programmazione al quale le Regioni devono ispirare

la propria gestione (art. 36, commi 1 e 2, e punto 4, All. 4/1, contenente il “Principio contabile

applicato concernente la programmazione di bilancio” del D.lgs. 118/2011).

E, in tale direzione, la Regione del Veneto, con l’art. 56, comma 4, del proprio Statuto (L.R.

1/2012), ha stabilito che “in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l’anno il

Consiglio Regionale avvia obbligatoriamente con apposita Legge l’esercizio provvisorio, per un massimo

di 4 mesi”.

Ciononostante, analogamente all’esercizio precedente, il 2016 ha visto un rallentamento

dell’ordinario ciclo di bilancio regionale, sfociato nel ricorso alla gestione provvisoria.

Più precisamente, benché il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016-2018 sia

stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 88/CR del 29 ottobre 2015 (e, pertanto, nel

rispetto del termine del 31 ottobre 2015 stabilito per il periodo di programmazione 2016-2018 dal

punto 5 dell’All. 4/1, D.lgs. 118/2011) e sia stato approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n.

95 dell’11 dicembre 2015, solo nel mese di febbraio, con la già menzionata L.R. 8/2016, è stato

adottato il Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 (di seguito, BP 2016-2018).

E, difatti, con D.G.R. n. 2054 del 30 dicembre 2015, la Giunta regionale “ha ritenuto di non

proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge relativo all’esercizio provvisorio per il 2016, nelle

more dell’approvazione del Bilancio medesimo”, stabilendo che “la gestione dell’esercizio 2016 dovrà

essere avviata secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria

riguardante la gestione provvisoria del bilancio”.

Dal 1° gennaio 2016 fino all’entrata in vigore della L.R. 8/2016 ovvero, ai sensi dell’art. 10 della

legge stessa, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del

Veneto (avvenuta il 26 febbraio 2016), la Regione ha svolto la propria gestione avvalendosi

dell’istituto di cui all’art. 43, comma 2, D.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che “Se il bilancio di

previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione

finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria

riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria” (comma 1), e all’art. 15-bis della

summenzionata L.R. 39/2001, rubricato alla “Gestione provvisoria”, in base al quale ”La gestione

provvisoria del bilancio è attuata nel rispetto dei principi stabiliti al punto 8 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.

5

23 giugno 2011, n. 118”.

Occorre considerare che il coordinamento tra le leggi regionali, ordinaria e statutaria, e il decreto

sull’armonizzazione, deve essere letto alla luce dei rapporti tra normativa statale e normativa

regionale tracciati dalla Corte costituzionale.

La Consulta, infatti, ha chiarito che “la programmazione economica e finanziaria regionale, le

relative procedure contabili e l’attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza

pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della

Regione – impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., in

quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell’autonomia finanziaria

garantita dall’art. 119 Cost. (…) quel che è certo è che non può essere disconosciuta la potestà di

esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e

conseguenti all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione. Nell’intreccio di materie

precedentemente descritte vengono infatti in gioco, sul versante regionale, una pluralità di prerogative

che vanno dall’esercizio dell’autonomia organizzativa e finanziaria, alla salvaguardia dei propri

equilibri finanziari e della programmazione, alle modalità di declinazione delle regole di volta in volta

emanate a livello statale in tema di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, i bilanci e la

contabilità pubblica sono anche strumenti di governo e di indirizzo dell’attività dell’amministrazione:

in particolare per le Regioni, che godono di una autonomia costituzionalmente protetta. Ciò comporta

la necessità di consentire a queste ultime la possibilità di soddisfare tali esigenze, pur senza travalicare

i limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari. In

definitiva, può concludersi che il sistema contabile regionale – indipendentemente dalla sua possibile

configurazione come autonoma materia ascrivibile alla potestà residuale dell’ente – non è stato

totalmente sottratto ad un’autonoma regolazione, ma che questa è, tuttavia, intrinsecamente soggetta a

limitazioni necessarie «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi

costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l’autonomia della Regione in

questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della

salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri precedentemente richiamati.” (Corte

cost. 184/2016).

Nel caso della Regione del Veneto, sebbene nello Statuto si riconosca solo la possibilità di ricorrere

all’esercizio provvisorio, con legge regionale ordinaria è stata esercitata la potestà legislativa nella

“materia” del sistema contabile regionale attraverso il rinvio dinamico alla disciplina

sull’armonizzazione per consentire il ricorso a uno strumento, quello della gestione provvisoria, di

carattere “emergenziale”, a ulteriore garanzia, da un lato, della continuità della gestione regionale

e, per contro, della definizione di precisi limiti operativi in carenza della legittimazione legislativa.

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La normativa in esame, difatti, definisce un margine di azione per la Regione che si trova in

gestione provvisoria molto ristretto.

In particolare, premesso che il punto 8.3 dell’All. 4/2, D.lgs.118/2011, contenente il “Principio

contabile applicato alla contabilità finanziaria”, consente la gestione provvisoria nel caso in cui (tra

gli altri) il Bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente e

il Consiglio regionale non abbia autorizzato con legge l’esercizio provvisorio, si precisa, in tale

principio, che detta gestione può essere esercitata esclusivamente nei limiti dei corrispondenti

stanziamenti di spesa dell’ultimo Bilancio di previsione approvato.

Ma, soprattutto, il successivo punto 8.4 stabilisce che “La gestione provvisoria è limitata

all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti

giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle

spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi,

di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie

per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”.

Più ampie facoltà gestionali sono consentite esclusivamente in ipotesi di ricorso all’esercizio

provvisorio autorizzato, per l’appunto, con apposita legge regionale.

Risulta evidente, pertanto, che la disciplina della “gestione provvisoria” è finalizzata a

regolamentare tutti i casi, connotati da eccezionalità, in cui l’ente non si sia dotato della

legittimazione all’esercizio (di riferimento), sia esso ordinario (entro il 31 dicembre dell’esercizio

antecedente a quello di riferimento) o provvisorio (oltre tale data e fino al quarto mese

dell’esercizio considerato).

L’Organo di revisione, sul punto, pur avendo rimarcato il mancato rispetto del termine previsto

dal punto 9.2, All. 4/1 al D.lgs. 118/2011, e aver richiesto una modifica dell’art. 23, comma 4, L.R.

47/2012, nel senso di prevedere un maggior termine a disposizione del Collegio per esprimere il

proprio parere sulle proposte di legge di bilancio, ha attestato, ad ogni modo, nel Questionario,

che la gestione finanziaria dell’Ente si è svolta nel rispetto dei principi applicati della contabilità

finanziaria ai sensi dell’art. 43, D.lgs. n. 118/2011, cit..

A sua volta, la Regione ha evidenziato che, con nota prot. n. 21430 del 20 gennaio 2016 (invero

non tempestivamente rispetto all’inizio della gestione provvisoria), a firma del Direttore dell’Area

Bilancio, sono state impartite le necessarie diposizioni al fine di avviare la gestione provvisoria

dell’esercizio finanziario 2016, mentre, con nota prot. n 21847 del 20 gennaio 2016 (altrettanto

non tempestivamente), è stata comunicata al Tesoriere regionale l’autorizzazione alla gestione

provvisoria e inviati gli allegati previsti dal D.lgs. 118/2011.

La Regione, inoltre, dichiara il mancato utilizzo di risorse vincolate (espressamente vietato dai

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principi contabili), la mancata predisposizione di variazioni agli stanziamenti di competenza e il

rispetto dei limiti alla gestione di cui al citato punto 8.4 dell’All. 4/2, D.lgs. 118/2011.

Tanto premesso, si rinvia al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2016

la verifica della corretta attuazione della gestione provvisoria nei termini suddetti.

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4 CICLO DI BILANCIO

Nell’ottica di una corretta programmazione, in merito al necessario raccordo tra il DEFR e il BP

e alla corretta formulazione delle previsioni di spesa (rispettivamente, art. 36, comma 2 e art. 39,

comma 6, D.lgs. 118/2011), si rileva che scarse sono le indicazioni formulate in tal senso dall’Ente,

tanto nella nota integrativa al BP quanto nella Relazione del Presidente della Regione,

quest’ultima, tra l’altro, trasmessa tardivamente e solo a seguito di specifica richiesta istruttoria

da parte della Sezione pur costituendo allegato obbligatorio alla formale trasmissione della

documentazione di bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 174/2012.

In particolare, detta Relazione si limita a evidenziare l’iter di formazione e il quadro di riferimento

di finanza pubblica del BP 2016-2018, con particolare riguardo alle misure di contenimento della

spesa pubblica.

L’attuazione del ciclo di bilancio delineato dal D.lgs. 118/2011 è proseguita con l’approvazione

del documento tecnico di accompagnamento al BP 2016-2018 (D.G.R. n. 195 del 3 marzo 2016),

contenente la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e, infine,

con l’adozione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, ai sensi dell’art. 9, comma 2, L.R.

39/2001 (decreto n. 4 del 9 marzo 2016 del Segretario generale della Programmazione), con il quale

si è provveduto alla ripartizione delle categorie di entrata in capitoli e dei macroaggregati di spesa

in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione oltre che all’assegnazione ai dirigenti

titolari dei centri di responsabilità di cui all’art. 30, L.R. 39/2001, dei capitoli e delle risorse

necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

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5 EQUILIBRI DI BILANCIO

1. Lo Stato di previsione delle entrate è approvato in euro 17.962.228.479,65 in termini di

competenza ed in euro 21.801.786.231,03 in termini di cassa per l’anno finanziario 2016, in euro

13.288.692.223,84 ed in euro 13.171.841.463,46 in termini di competenza rispettivamente per gli

esercizi 2017 e 2018.

Lo Stato di previsione delle spese è approvato in euro 17.971.100.852,35 in termini di competenza

ed in euro 21.801.786.231,03 in termini di cassa per l’anno finanziario 2016, in euro

13.378.904.775,17 ed in euro 13.176.971.397,98 in termini di competenza rispettivamente per gli

esercizi 2017 e 2018.

Di seguito si evidenzia schematicamente quanto sopra esposto.

SCHEMA STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2016-2018

PREVISIONE

ENTRATE

TOTALE

GENERALE

CASSA

2016

COMPETENZA

2016

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

21.801.786.231,03

17.962.228.479,65

13.288.692.223,84

13.171.841.463,46

Fonte: C.d.c. su dati della Regione del Veneto

SCHEMA STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2016-2018

PREVISIONE

SPESE

TOTALE

GENERALE

CASSA

2016

COMPETENZA

2016

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

21.801.786.231,03

17.971.100.852,35

13.378.904.775,17

13.176.971.397,98

Fonte: C.d.c. su dati della Regione del Veneto

2. In merito al rispetto degli equilibri nei termini previsti dall’art. 40, D.lgs. 118/2011 (“Per

ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario

di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo

di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo”, comma 1), si evidenzia che

dal “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”, di cui all’All. 8 del BP 2016-2018, risulta il

mancato raggiungimento dell’equilibrio finale di competenza nell’intero triennio di riferimento: i

saldi finanziari entrate-spese, infatti, risultano pari a - 8.872.372,70 euro nel 2016, a -

90.212.551,33 euro nel 2017 ed a - 5.129.934,52 euro nel 2018.

10

A tal riguardo, l’art. 2 della L.R. 8/2016 (sul BP 2016-2018), rubricato “Disavanzo tecnico da

riaccertamento straordinario”, chiarisce che il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di

cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel triennio di

riferimento (quantificato nei termini di cui sopra), corrisponde al disavanzo tecnico da

riaccertamento straordinario determinato, ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.lgs. 118/2011, con

D.G.R. n. 1853 del 10 dicembre 2015, dedicata al “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e

passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti

conseguenti".

Tab. 1 - BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO 2016-2017-2018

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA

ANNO 2016

COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità (+) 1.571.298.729,65 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità (-) 38.453.837,81 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 59.504.308,90 10.235.625,76 50.000,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 10.343.414.882,65 10.314.922.726,12 10.261.936.329,89

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti

da amministrazioni pubbliche (2)

(+) 12.111.615,41 10.200.208,39 8.702.483,39

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 37.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei

principi contabili

(+) 7.001.437,22 3.836.772,15 3.289.702,39

Spese correnti (-) 10.152.312.106,30 10.038.692.220,54 9.970.874.972,40

- di cui fondo pluriennale vincolato 10.235.625,76 50.000,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 25.000,00 4.025.000,00 4.025.000,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 107.162.098,93 163.132.507,62 161.648.968,52

Fondo Anticipazioni di liquidità (-) 1.532.844.891,84 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 200.233.038,95 134.345.604,26 138.429.574,75

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 293.049.245,15 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 712.469.697,07 152.696.529,59 99.245.062,74

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 2.181.177.464,92 10.000.000,00 10.000.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti

da amministrazioni pubbliche (2)

(-) 12.111.615,41 10.200.208,39 8.702.483,39

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei

principi contabili

(-) 7.001.437,22 3.836.772,15 3.289.702,39

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 37.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Spese in conto capitale (-) 1.210.564.505,54 393.331.371,64 262.797.457,06

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 25.000,00 4.025.000,00 4.025.000,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 2.139.177.464,92 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 10.728.204,30 17.088.667,00 18.960.070,83

B) Equilibrio di parte capitale -209.105.411,65 -224.558.155,59 -143.559.509,27

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 220.414.151,31 219.937.342,37 219.710.070,83

Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie (-) 209.685.947,01 202.848.675,37 200.750.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 10.728.204,30 17.088.667,00 18.960.070,83

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) -8.872.372,70 -90.212.551,33 -5.129.934,52

(1) Escluso i l disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

Fonte: BP 2016-2018 della Regione Veneto

11

A tale proposito, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 3, comma 13, D.lgs. 118/2011, “Nel caso

in cui a seguito del riaccertamento straordinario (…) i residui passivi reimputati ad un esercizio sono

di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi

reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o

costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi

reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo

pluriennale vincolato di entrata”.

Tale disposizione, come chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 6 del 2017, “va

intesa non come un mero raffronto numerico tra componenti contabili, bensì come un documento

analiticamente corredato dall’elenco delle singole poste interessate, dalle relative ragioni giuridiche e

dalla scadenza delle singole obbligazioni. In particolare, l’applicazione del disavanzo tecnico deve essere

intesa come una facoltà comportante un vero e proprio risultato economico-finanziario di carattere

negativo, sia pure circoscritto al periodo delimitato dalle scadenze delle obbligazioni diacronicamente

coinvolte. Un mero richiamo all’istituto del disavanzo tecnico ed una previsione di spesa sbilanciata in

eccesso rispetto alle risorse disponibili – elementi caratterizzanti la norma impugnata – prendono le

mosse da un’interpretazione dell’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 non conforme all’art. 81,

terzo comma, Cost.. In altre parole, il disavanzo tecnico, per il periodo intercorrente tra l’esercizio di

applicazione in bilancio e quello di copertura, è un vero e proprio disavanzo e – senza una corretta,

nominativa ed analitica individuazione dei creditori e dei debitori coinvolti nel calcolo delle operazioni

finalizzate all’ammissibilità del disavanzo stesso e senza un’appropriata determinazione del fondo

pluriennale vincolato – risulta non conforme a Costituzione perché mina l’equilibrio del bilancio, sia

in prospettiva annuale che pluriennale.”

Si osserva, infine, che anche in sede di assestamento, approvato con legge regionale 13 dicembre

2017, n. 29, risulta il mancato raggiungimento dell’equilibrio finale nell’intero triennio (v. All. 7,

recante il “Prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni

considerati nel bilancio triennale”, alla L.R. 29/2016): - 9.044.019,17 euro nel 2016, - 90.040.904,86

euro nel 2017 e - 5.129.934,52 euro nel 2018.

Tutto ciò considerato, si richiama la Regione all’osservanza dei principi dettati dalla Consulta

nella citata decisione.

12

6 RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

1. L’Organo di revisione ha attestato che la gestione del bilancio, al momento della compilazione

del Questionario, appariva coerente con gli obiettivi del pareggio in sede di rendiconto 2016.

A tale proposito, si ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), superati

i vincoli del Patto di stabilità interno, all’art. 1, commi 709 e ss., prevede, per il 2016, che (anche)

le Regioni “devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le

spese finali” (comma 710) e che “A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un

prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai

fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. (…) Con

riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante

delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

(comma 712).

In seguito, l’art. 9, comma 1, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie

urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n. 160, ha introdotto i commi 712-bis e 712-ter, i quali prevedono, rispettivamente, che “Per

l'anno 2016 le regioni (…)conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non

sono tenute all'adempimento di cui al comma 712” e che “Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma

710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato

di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti,

e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nell’anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 .”.

Ciò premesso, si è proceduto, sulla base del “Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza

pubblica” di cui all’All. C del decreto ministeriale 30 marzo 2016, acquisito dal sito della Corte dei

conti “Fitnet ConTe” (aggiornato all’11 luglio 2016), alla verifica del valore del saldo tra entrate

e uscite finali.

Occorre considerare, in argomento, che ai sensi dell’art. 1, comma 711, L. 208/2015, cit., “Ai fini

dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello

schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle

ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate

e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e

di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento”.

13

Si evidenzia che, pur nella legittima applicazione delle componenti riconducibili al Fondo

pluriennale vincolato (FPV) ammesse per il solo 2016, il saldo finale che esprime l’equilibrio

richiesto dalla norma viene garantito, nel caso della Regione Veneto per l’esercizio considerato,

per effetto dell’asimmetria tra la parte in entrata e quella in uscita di detto Fondo.

Difatti, sommando (soltanto) i valori degli accertamenti e degli impegni riferiti alla nuova

tassonomia introdotta dal D.lgs. 118/2011, tale saldo risulterebbe negativo.

Ciò comporta che, considerato che l’impatto delle componenti del FPV deriva da poste di gestioni

pregresse, pur se correttamente applicate nel BP 2016-2018, in una prospettiva di corretta

evoluzione della gestione regionale si dovrà tener conto, venuta meno la possibilità di computo a

regime di tale saldo, della necessità, come preteso dalla normativa in esame, di un equilibrio

“endogeno” a ogni singola gestione di competenza (al netto dell’indebitamento).

Infine, si rileva che nel prospetto di verifica degli equilibri allegato al bilancio assestato (All. 7

L.R. 29/2016) risulta la voce rubricata come “Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il

finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti” per tutti gli esercizi 2016, 2017 e 2018, voce

che, come specificato in calce all’allegato, “comprende anche l’utilizzo del fondo di cui al DL

35/2013”, con ciò assolvendo ai rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. D.G.R. 514

del 19 aprile 2016) da cui emergeva la mancata contabilizzazione del Fondo anticipazioni di

liquidità per gli esercizi 2017 e 2018 nella prima stesura del predetto allegato (v. infra).

2. In merito al maggiore “disavanzo tecnico”, per un importo di euro 171.646,47, registrato tra il

BP 2016-2018 (pari a -8.872.372,70 euro) e l’assestamento (pari a -9.044.019,17 euro), la Regione

ha chiarito che esso è dovuto alla modifica, apportata con D.G.R. n. 967 del 29 giugno 2016, ai

valori del prospetto n. 5.1, dedicato alla “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato nel

Bilancio di Previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1

gennaio 2015” (di cui all’All. B, D.G.R. 1853/2015), resasi necessaria ai fini della correzione di una

“errata compilazione” in sede di redazione del prospetto dell’equilibrio allegato al BP 2016-2018.

Più precisamente, l’Ente dichiara che “per errore, nella compilazione del prospetto 5.1 alla DGR n.

1853/15, il Fondo Pluriennale Vincolato è stato calcolato considerando la classificazione economica

dei capitoli originari di partenza dei residui reimputati (allegati A e A1 della DGR 1853/15) e non

quella risultante al termine dell’operazione di re imputazione (allegati E - E1 della DGR 1853/15)” e

precisa che ciò “non ha comportato alcuna modifica al fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015

da iscrivere in entrata dell’esercizio 2015, ma ad una diversa ripartizione del Fondo Pluriennale

Vincolato tra parte corrente e conto capitale” (con evidenza dei residui che hanno cambiato

14

classificazione economica nel riaccertamento straordinario negli All. L ed M della D.G.R.

967/2016).

3. Per ciò che concerne l’anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,

recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica

amministrazione, occorre ricordare che la Regione ha fatto richiesta di accesso a tale beneficio per

il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 degli Enti del servizio

sanitario in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del D.lgs.

118/2011, e, con la legge regionale 1° agosto 2013, n. 21, ha utilizzato la somma complessiva di

1.587 mln di euro (pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 per 777 mln di euro e nel 2014 per 810

mln di euro).

L’Ente, inoltre, come già accennato, ai sensi dell’art. 1, commi 692-700, della L. 208/2016, con

D.G.R. 1853/2015, cit., ha provveduto alla rideterminazione del risultato di amministrazione

disponibile al 1° gennaio 2015 nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui,

accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo di euro

1.571.298.729,65 pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, (euro 1.587.480.000,00) al

netto delle quote già rimborsate nel corso del 2014 (euro 16.181.270,35).

In merito alle modalità di iscrizione in bilancio dell’anticipazione in esame, l’Ente con la L.R.

8/2016 (BP 2016-2018) ha rappresentato contabilmente le relative poste ai sensi dell’art. 1, comma

698, lett. b), della menzionata L. 208/2015, in base al quale le Regioni che non avessero ancora

stanziato in bilancio, “tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori

spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di

revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con

deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: (…) b) il proprio risultato

di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento

straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un

importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non

hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-

bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011”.

Conseguentemente, è stata creata in bilancio una voce in entrata che rileva il Fondo anticipazione

di liquidità per euro 1.571.298.729,65, pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 (euro

777.231.000,00) e nel 2014 (euro 810.249.000,00), per un totale di euro 1.587.480.000,00, al netto

15

delle quote già rimborsate (euro 16.191.270,35) e delle seguenti due voci in spesa, che pareggiano

la posta in entrata:

- euro 38.453.837,81 quale quota di ripiano anticipazione pari al rimborso effettuato nell’esercizio

2015;

- euro 1.532.844.891,84 ricompresi nella voce “Rimborso prestiti”, che costituisce il Fondo

anticipazione liquidità (non impegnabile e non pagabile) pari alla quota ancora da rimborsare e

che rappresenterà la nuova quota accantonata del risultato di amministrazione del 2017.

In argomento, occorre ricordare che la Sezione, in sede di Giudizio di parifica dell’esercizio 2015,

con la delibera n. 360/2016/PARI, ha rilevato la mancata evidenza delle poste afferenti

all’anticipazioni di liquidità per l’intero triennio di riferimento.

La Regione, a seguito della D.G.R. 514/2016, cit., con la quale è stato dato incarico al responsabile

dell’Area Bilancio di predisporre una proposta di variazione al BP 2016-2018, con legge regionale

del 13 dicembre 2016, n. 29 (Legge di assestamento al bilancio di previsione 2016-2018), all’All. 7,

relativo al “Prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni

considerati nel bilancio triennale”, ha approvato detta variazione al bilancio dando evidenza delle

poste dell’anticipazione anche per gli esercizi 2017 e 2018.

Si è verificato, infine, che tutti gli impegni sono stati interamente liquidati e pagati sia per la parte

capitale che interessi.

16

7 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA IN MATERIA DI

PERSONALE

1. Dalla documentazione trasmessa, coerentemente con quanto attestato dal Collegio dei revisori,

in sede previsionale sono stati rispettati i vincoli imposti dal legislatore statale in termini di

riduzione della spesa complessiva per il personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013

(art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006).

Il totale della spesa di personale (al netto della spesa esclusa) in riferimento all’esercizio 2016, pari

a 144.940.610,52 euro, infatti, risulta inferiore rispetto al valore medio del triennio

(146.550.059,59 euro).

La Regione, inoltre, ha rappresentato, nella tabella sottostante, la spesa per il personale

programmata nel BP con la relativa quantificazione e i capitoli di riferimento (con separata

indicazione della spesa prevista del Consiglio regionale) e le componenti escluse dal computo.

17

Tabella 1 - SPESA DI PERSONALE REGIONE DEL VENETO 2016-2018

SPESA DI PERSONALE E RAPPORTO SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE PER CAPITOLO (impegni) DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 MEDIA 2014 2015 2016 COMPETENZA

2016

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE

005006

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA

PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS.12/04/2006, N. 163, ART. 61,

D.L. 25/06/2008, N. 112)

888.082,57 1.073.337,83 990.981,99 984.134,13 1.555.771,62 468.735,96 3.247.197,13 4.320.897,01 1.375.905,42 1.005.281,91

005010 RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R.

100/1/1997, N. 1) 73.179.608,00 71.937.076,00 71.537.076,00 72.217.920,00 71.532.076,00

005012 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E

PER L’INDENNITA' DI RISULTATO (L.R. 10/01/1997, N. 1) 21.579.357,00 21.382.488,00 21.273.980,00 21.411.941,67 21.023.980,00

005016 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI MAGGIO AL

PERSONALE DIPENDENTE (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12) 967.808,00 963.131,50 916.492,73 949.144,08 927.133,33 524.443,50 496.479,66 942.317,77 942.317,77 942.317,77

005018

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL

PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (ART. 111,

L.R.10/06/1991, N. 12)

800.000,00 799.999,99 800.000,00 800.000,00 800.000,00 587.852,35 243.689,40 475.932,00 475.932,00 475.932,00

005022

SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128,

L.R.10/06/1991, N. 12)

26.327,38 212.575,96 136.155,07 125.019,47 186.769,27 70.622,00 94.733,48 308.500,00 308.500,00 308.500,00

005038

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO

PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI

FORMATIVI (L. 24/06/1997, N.196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.

59, L.R. 09/02/2001, N. 5)

123.500,00 163.500,00 123.500,00 136.833,33 145.000,00 16.200,00 6.800,00

050413

SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I

DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT. 160, 161, L.R. 10/06/1991,

N. 12)

2.900.000,00 1.529.999,70 1.757.133,87 2.062.377,86 1.599.700,44 1.159.943,62 1.445.954,39 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

005052 SPESE PER ATTI VITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI

(ART. 25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART. 50, L.R. 280/2000, N. 5) 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 132.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

005188 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A CARICO

DELLA REGIONE (ART. 2, C.26, 29, L. 08/08/1995, N. 335) 360.000,00 270.000,00 270.000,00 300.000,00 250.000,00 47.544,08 45.536,14 200.000,00 200.000,00 200.000,00

005194 FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART .6, L.R.

16/08/2001, N. 24) 714.459,23 672.993,70 673.849,50 687.100,81 673.691,90 1.335.655,04 673.539,51 680.000,00 680.000,00 680.000,00

005204 IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 3 lettera C .1.

lettera E art. 16 D.LGS. 446/1997 - art. 1 C. 1 lett. A Lett. L) 9.574.279,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.524.759,67 9.500.000,00 8.878.983,33 8.665.670,43 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

100002

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI AFAVORE DEI

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA

RETRIBUZIONE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N. 5)

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

100515

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE

DEI PROGETTI OBIETTIVO (ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L.

14/09/2000)

23.400,00 7.800,00

100671

FONDO PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRENSIVO

ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA (ART. 24, D.LGS.

30/03/2001, N. 165)

20.131,23 4.279,81 16.604,08 13.671,71 5.375,52 299,71 26.585,70 80.000,00 80.000,00 80.000,00

100721 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL

PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1) 27.423.716,00 27.198.298,99 27.198.299,00 27.273.438,00 27.198.299,00

100722 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R.10/01/1997, N. 1) 40.768,33 34.002,40 34.303,80 36.358,18 33.227,40 18.584,79 136.716,67 250.000,00 250.000,00 250.000,00

100723 RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (L.R.

10/01/1997, N. 1) 3.400.000,00 3.399.999,99 3.399.999,99 3.399.999,99 3.400.000,00 2.881.189,89 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

100737

ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI

ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO

COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)

420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 414.926,24 512.007,95 450.000,00 450.000,00 450.000,00

101317

COMPENSO DELLA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA E SPESE

CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (ART. 8,

C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - AREA COMPARTO - ART. 8, C.C.N.L.

DEL 22/02/2006 - AREA DIRIGENZA)

10.000,00 2.150,00 10.000,00 7.383,33 9.000,00 9.873,35 10.000,00 10.000,00 10.000,00

101397 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI

DIRIGENTI (ART 61, C. 9 L. 05/08/2008, N. 133) 79.246,55 87.356,18 68.415,96 78.339,56 119.257,85 60.000,00 60.000,00 60.000,00

102277

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R.

31/12/2012, N. 54)

386.804,65 386.804,65 386.804,65

102278

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI (L.R.

31/12/2012, N. 54)

782.120,63 792.781,71 892.825,00 892.825,00 892.825,00

102279 RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54) 3.067.396,28 2.443.991,88 2.967.782,49 2.967.782,49 2.967.782,49

102280 ASSEGNI FAMILIARI (L.R. 31/12/2012, N. 54) 290.859,11 272.555,55 369.878,00 369.878,00 369.878,00

102281

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R.

31/12/2012, N. 54)

1.566,67 1.566,67 1.566,67

102282

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A

TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI

(L.R. 31/12/2012, N. 54)

228.305,39 186.130,28 300.000,00 300.000,00 300.000,00

102283 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54) 324.070,52 363.685,92 944.842,82 944.842,82 944.842,82

102284 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54) 37.367,62 42.881,41 50.000,00 50.000,00 50.000,00

102285 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (L.R. 31

/12/2012, N. 54) 20.000,00 50.125,60 20.845,27 21.837,28 23.238,02

102286 CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (L.R.

31/12/2012, N. 54) 2.588.991,69 2.598.059,98 3.004.461,87 3.004.461,87 3.004.461,87

102287 EQUO INDENIZZO ONERI PER IL PERSONALE IN

QUIESCENZA (L.R. 31/12/2012, N. 54) 168.352,55 52.868,20 600.000,00 599.000,00 597.000,00

102296

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO – INDENNITA’ ED ALTRI COMPENSI (L.R.

31/12/2012, N. 54)

112.520,81 166.921,00 166.921,00 166.921,00 166.921,00

102297

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A

TEMPO INDETERMINATO -P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE

DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012,

N. 54)

7.536.414,69 10.443.821,38 9.125.433,00 9.125.433,00 9.125.433,00

102298

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A

TEMPO DETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE

DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012,

N. 54)

177.735,50 386.356,77 300.000,00 300.000,00 300.000,00

102299 ALTRE SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO (L.R. 31/12/2012, N.

54) 83.342,31 91.454,50 100.000,00 100.000,00 100.000,00

102306 RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54) 57.686.155,03 55.242.823,94 61.623.945,20 61.623.945,20 61.623.945,20

102307

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A

TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI

(L.R. 31/12/2012, N. 54)

13.920.513,65 13.646.391,82 16.310.815,00 16.310.815,00 16.310.815,00

102308 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (L.R.

31/12/2012, N. 54) 20.974.889,91 20.760.207,80 22.578.299,00 22.578.299,00 22.578.299,00

102457

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA

RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE

TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N. 5 - D.M. 02/04/2015, N. 53)

20.000,00 20.000,00 20.000,00

102458

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA

RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO

TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N. 53)

396.505,80 428.717,59 730.000,00 730.000,00 730.000,00

102539

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA

PIANIFICAZIONE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

(ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)

32.136,49 212.886,17 228.017,66 25.810,24 362,67

18

SPESA DI PERSONALE E RAPPORTO SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE PER CAPITOLO (impegni) DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 MEDIA 2014 2015 2016 COMPETENZA

2016

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

102692

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNALISTICO

(L. 29/05/1982, N. 297)

107.164,39

102720 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI REGIONALI -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 89, L.R. 10/06/1991, N.12) 34.311,07

103262

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA

PIANIFCA2DINIE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI

SOGGETTI - REDDITI DA LAVORO DIPENCENTE (ART. 92,

D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N. 50)

212.145,87

103263

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA

PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI

SOGGETTI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 92,

D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N. 50)

14.565,84

VARI

PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO, ESCLUSI

QUELLI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI

104.373,24 42.747,20 38.458,05 61.859,50 16.791,58 8.155,44 8.345,17 16.791,58 16.791,58 16.791,58

VARI PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

LAVORO 343.345,97 150.624,52 105.772,10 199.914,20 127.286,40 127.286,40 127.286,40 127.286,40

VARI PERSONALE PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO QUOTA UE DA

RIMBORSARE 63.362,90 52.125,66 26.232,78 47.240,45 422.926,43 461.434,97 374.379,03 422.926,43 422.926,43 422.926,43

000060 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO

REGIONALE (L.R.10/0/1997, N.1) 13.815.600,00 13.202.100,00 12.932.000,00 13.316.566,67 11.511.500,00

101661

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMITATO

REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R.

10/08/2001, N. 18)

600.000,00 597.500,00 399.166,67 595.500,00

101662 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL DIFENSORE CIVICO

REGIONALE (L.R 06/06/1 988, N. 28 450.000,00 450.500,00 300.166,67 467.500,00

VARI CR

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO

REGIONALE, CORECOM E DIFENSORE CIVICO (L.R 06/06/1 988,

N. 28

13.000.679,79 11.999.761,04 13.436.990,00 13.436.990,00 13.436.990,00

TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE 157.803.965,40 155.142.187,43 154.247.254,92 155.731.135,92 153.490.786,74 138.434.928,69 139.758.117,72 154.826.871,82 154.826.871,82 154.430.201,48

SPESA ESCLUSA AI FINI ART. 1 COMMIA 557 QUATER L. 296/2006

005006

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA

PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART. 61,

D.L. 25/06/2008, N. 112)

888.082,57 1.073.337,83 990.981,99 984.134,13 1.555.771,62 468.735,96 3.247.197,13 4.320.897,01 1.375.905,42 1.005.281,91

005022

SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNANENTO E

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128,

L.R. 10/06/1991, N. 12)

26.327,38 212.575,96 136.155,07 125.019,47 186.769,27 70.622,00 94.733,48 308.500,00 308.500,00 308.500,00

005038

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO

PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI

FORMATIVI (L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.

59, L.R. 09/02/2001, N. 5)

123.500,00 163.500,00 123.500,00 136.833,33 145.000,00 16.200,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

005052 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI

(ART.25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART. 50, L.R. 28/01/2000, N. 5) 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 132.000,00 94.733,48 220.000,00 220.000,00 220.000,00

005194 FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART.6, L.R.

16/08/2001, N. 24) 714.459,23 672.993,70 673.849,50 687.100,81 673.691,90 1.335.655,04 673.539,51 680.000,00 680.000,00 680.000,00

100002

SOVVENZENI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI

DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE

(ART. 50, L.R. 28/01/2000, N. 5)

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00

100722 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1) 40.768,33 34.002,40 34.303,80 36.358,18 33.227,40 18.584,79 136.716,67 250.000,00 250.000,00 250.000,00

100737

ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI

ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO

COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)

420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 414.926,24 512.007,95 450.000,00 450.000,00 450.000,00

100737

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R.

31/12/2012, N. 54)

386.804,65 386.804,65 386.804,65

102277

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA

RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE

TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, 145 - D.M. 02/04/2015, N. 53)

20.000,00 20.000,00 20.000,00

102458

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA

RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO

TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, 145 - D.M. 02/04/2015, N. 53)

396.505,80 428.717,59 730.000,00 730.000,00 730.000,00

102539

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA

PIANIFICAZIONE - RISPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

(ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)

32.136,49 212.886,17 228.017,66 25.810,24 362,67

VARI PERSONALE COMANDATO IN USCITA CON RIMBORSO DA

ALTRI ENTI ED AMMINISTRAZIONI 1.330.220,37 955.641,69 931.805,68 1.072.555,91 993.499,96 837.606,80 863.431,39 993.499,96 993.499,96 993.499,96

VARI

SPESE PER PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE

PROTETTE PER CUI SUSSISTE L'OBBLIGO LEGALE DI

ASSUNZIONE DELLA QUOTA MINIMA

5.002.394,64 4.689.468,77 4.555.360,09 4.749.074,50 4.445.749,02 4.281.649,20 4.761.214,85 4.445.749,02 4.445.749,02 4.445.749,02

TOTALE SPESA ESCLUSA AI FINI ART. 1 COMMA 557 QUATER L. 296/2006 9.515.752,52 9.191.520,35 8.835.956,13 9.181.076,33 9.423.709,17 8.004.622,32 11.031.978,22 13.033.468,30 9.886.269,71 9.490.198,21

TOTALE SPESA DI PERSONALE EX-ART. 1 COMMA 557 QUATER L. 296/2006 148.288.212,88 145.950.667,08 145.411.298,79 146.550.059,58 144.067.077,57 130.430.306,37 128.726.139,50 144.940.610,52 144.940.602,53 144.940.003,27

SPESA DI PERSONALE EX ART.1 COMMA 557 QUATER L. 296/2006 MEDIA

TRIENNALE 2011-2013

MEDIA

TRIENNIO

2011-2013

146.550.059,59

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE

DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Spesa corrente totale 9.770.431.299,11 9.960.432.897,80 10.051.056.624,51 10.203.628.274,33 10.506.726.670,26

Spesa corrente al netto spesa sanitaria 1.103.522.630,50 1.213.226.899,15 1.392.272.381,24 1.277.980.211,37 1.202.337.110,85

Spesa complessiva di personale / spesa corrente totale 1,615% 1,558% 1,535% 1,504% 1,318%

Spesa complessiva di personale / spesa corrente al netto spesa sanitaria 14,300% 17,788% 11,159% 12,010% 11,514%

SPESA DI PERSONALE EX ART. 1 COMMA 557 LETT. A) L. 296/2006

(CONSIDERANDO LA SPESA CORRENTE AL NETTO DELLA SPESA

SANITARIA)

TOTALE TRIENNIO

2011-2013

SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE 467.193.407,76 153.490.786,74 138.434.928,69 139.758.117,72

SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA 3.699.021,911,19 1.277.980.211,37 1.202.337.140,85

RA PPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA

CORRENTE AL TETTO SPESA SANITARIA

MEDIA TRIENNIO

2011-2013 12,630% 12,010% 11,514% (A)

(A) Con nota prot. n. 145628 del 11 apr. 2017 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato di non avere ancora disponibili i dati relativi alla spesa corrente totale ed alla spesa

corrente al netto della spesa sanitaria. Si procederà alla comunicazione del rapporto tra spesa personale e spesa corrente non appena i dati saranno resi disponibili.

(continua nella pagina successiva)

19

SPESA PERSONALE EX PROVINCE PER CAPITOLI E IMPEGNI iniziale a 0 perché non era ancora previsto

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018

102734

RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL

PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO

DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.210.032,44 7.850.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00

102735

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

AL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO

DELLE FUNZIONI PRCNINCIALI - ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N. 17)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.519,75 150.000,00 300.000,00 300.000,00

102736

IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI

SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL PERSONALE

TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE

FUNZIONI PROVINCIALI - IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N. 17)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 409.038,62 515.000,00 950.000,00 950.000,00

103252

RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE DISTACCATO

A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI

PROVINCIALI - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE (ART. 6, L.R. 09/11/2015, N. 17)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.807.529,66 7.807.528,66 - -

TOTALE SPESA COMPLESSIVA PERSONALE EX PROVINCE - - - - - 14.432.119,49 16.322.528,66 15.750.000,00 15.750.000,00

Fonte: Regione del Veneto (rif. nota n. 200112 del 22 maggio 2017)

2. La Regione con D.G.R. 704/2016, avente ad oggetto la Programmazione triennale del

fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 39, comma 1, L. 449/1997, e il Piano assunzioni per l’anno

2016, ha disposto, per l’esercizio considerato, l’autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie

concorsuali vigenti nel limite massimo di spesa di euro 1.640.177,74 pari al 50% del budget

assunzionale stabilito con D.G.R. 1781/2015 (complessivi euro 3.280.355,49) nonché l’avvio di

nuove procedure concorsuali pubbliche per un limite massimo di spesa pari al restante 50%.

Inoltre, nella delibera in esame si è stabilito che il valore delle cessazioni al 2015 (euro

2.690.729,97) è da destinarsi interamente al riassorbimento del personale provinciale transitato

nei ruoli regionali.

La Regione precisa che “il valore della capacità assunzionale e il valore teorico annuo delle nuove

assunzioni vengono convenzionalmente calcolati considerando:

- le cessazioni nel valore delle posizioni iniziali di inquadramento del personale cessato (e non

nel loro valore reale, inevitabilmente più alto, ad esempio per le progressioni economiche

orizzontali riconosciute al personale in questione);

- per il personale neo assunto, avendo come riferimento non l’effettivo costo connesso alla data di

effettiva presa servizio in corso d’anno (che può variare, anche significativamente, a seconda

che l’assunzione venga disposta nei primi mesi dell’esercizio o alla fine dello stesso), ma

l’annualità intera.

Sui valori così calcolati si applica la percentuale di turnover di volta in volta vigente in base alle

disposizioni normative nazionali, va altresì tenuto presente che le assunzioni poste in essere mediante

scorrimento delle graduatorie vigenti hanno potuto riguardare anche casi di dipendenti già di ruolo

della Regione ma con inquadramento in categorie più basse rispetto a quelle delle graduatorie. Gli oneri

finanziari derivanti da queste assunzioni sono ovviamente di molto inferiori a quelli connessi

all’assunzione ex novo di altri candidati idonei. Questo determina in concreto una differenza tra i reali

oneri finanziari derivanti dalle nuove assunzioni e quelli, più alti, convenzionalmente considerati.”.

Le nuove assunzioni programmate nell’esercizio sono descritte dall’Ente nei termini che seguono:

20

a) scorrimento graduatorie concorsuali nell’anno 2016 (totale n. 49 assunzioni):

- n. 2 Cat. D1 dal 01/09/2016 (1 ex B3 di ruolo e 1 ex C1 di ruolo);

- n. 1 Cat. D1 dal 05/09/2016;

- n. 8 Cat. D1 dal 01/10/2016 (1 ex B3 di ruolo);

- n. 1 Cat. B3 Legge n. 68/1999 dal 03/10/2016;

- n. 1 Cat. B3 Legge n. 68/1999 dal 17/10/2016;

- n. 7 Cat. B3 dal 02/11/2016 (1 ex B1 di ruolo);

- n. 11 Cat. C1 dal 02/11/2016 (4 ex B3 di ruolo);

- n. 6 Cat. D1 dal 02/11/2016 (1 ex C1 di ruolo);

- n. 1 Cat. B3 Legge n. 68/1999 dal 07/11/2016);

- n. 2 Cat. C1 dal 14/11/2016 (1 ex B3 di ruolo);

- n. 2 Cat. D1 dal 14/11/2016;

- n. 1 Cat. B3 Legge n. 68/1999 dal 16/11/2016;

- n. 1 Cat. B3 dal 22/11/2016;

- n. 2 Cat. B3 dal 01/12/2016;

- n. 2 Cat. C1 dal 01/12/2016;

- n. 1 Cat. D1 dal 01/12/2016.

I capitoli di riferimento sono i seguenti:

102306 RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VOCI

STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)

102308 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N. 54)

102297

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI

CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)

102286 CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (L.R. 31/12/2012, N. 54)

005204 IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 3 lettera C.1. lettera E art. 16 D.lgs.

446/1997 - art. 1 C.1 lett. A Lett. L)

Mentre, per ciò che concerne le nuove procedure concorsuali (avviate ma non concluse nell’anno

2016 e “quindi non determinanti alla data del 31/12/2016 alcuna nuova assunzione dalle graduatorie

che andranno ad approvarsi”), sulla base di quanto stabilito dalla predetta D.G.R. 704/2016 e dalla

successiva D.G.R. 2025/2016, l’Ente riferisce essere stati indetti i seguenti concorsi pubblici:

- C1 Assistente Economico;

- D1 Specialista Amministrativo;

- D1 Specialista economico;

- D1 Specialista agroforestale;

21

- D1 Specialista tecnico ad indirizzo ingegneristico;

- D1 Specialista agroforestale per i servizi fitosanitari;

- D1 Specialista tecnico ad indirizzo chimico.

Infine, la Regione fornisce, con la tabella di seguito riportata, i valori e i capitoli di riferimento

dedicati al riassorbimento del personale provinciale transitato nei ruoli regionali a far data dal 1°

gennaio 2016:

Tabella 2 - SPESA PERSONALE EX PROVINCE PER CAPITOLI E IMPEGNI

IMPEGNI PREVISIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO DESCRIZIONE 2016 2016 2017 2018

102734

RETRIBUZIONI LORDE ED

ONERI SOCIALI DEL

PERSONALE TRASFERITO A

SEGUITO DEL RIORDINO

DELLE FUNZIONI

PROVINCIALI - REDDITI DA

LAVORO DIPENDENTE

(ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)

6.210.032,44 7.850.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00

102735

INDENNITA' DI MISSIONE E

RIMBORSO SPESE DI

VIAGGIO AL PERSONALE

TRASFERITO A SEGUITO

DEL RIORDINO DELLE

FUNZIONI PRCNINCIALI -

ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI (ART. 6, L.R.

09/10/2015, N. 17)

4.519,75 150.000,00 300.000,00 300.000,00

102736

IRAP PAGATA DALLA

REGIONE IN QUALITA' DI

SOGGETTO PASSIVO SUI

REDDITI DEL PERSONALE

TRASFERITO A SEGUITO

DEL RIORDINO DELLE

FUNZIONI PROVINCIALI -

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE (ART. 6, L.R.

09/10/2015, N. 17)

409.038,62 515.000,00 950.000,00 950.000,00

103252

RIMBORSI SPESE

PERSONALE DIPENDENTE

DISTACCATO A SEGUITO

DEL RIORDINO DELLE

FUNZIONI PROVINCIALI -

RIMBORSI E POSTE

CORRETTIVE DELLE

ENTRATE (ART. 6, L.R.

09/11/2015, N. 17)

7.807.529,66 7.807.528,66 - -

TOTALE SPESA COMPLESSIVA PERSONALE

EX PROVINCE 14.432.119,49 16.322.528,66 15.750.000,00 15.750.000,00

Fonte: Regione del Veneto (rif. nota Regione n. 200112 del 22 maggio 2017)

Preso atto di quanto sopra rappresentato, si rinvia la verifica del rispetto delle suddette previsioni

di spesa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2016.

22

8 GESTIONE CONTABILE

1. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 37, D.lgs. 118/2011, il sistema contabile regionale, in

attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. h), L. 42/2009, deve garantire la rilevazione unitaria dei fatti

gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione della

contabilità finanziaria, con natura autorizzatoria e finalizzata alla rendicontazione della gestione

finanziaria, e della contabilità economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli

effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali.

La Regione, con D.G.R. 1867/2015, ha rinviato all’esercizio 2016 l’adozione dei principi applicati

della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità

economico patrimoniale alla contabilità finanziaria oltre che la redazione del Bilancio consolidato,

come consentito dal punto 9.2. dell’All. 4/3, D.lgs. 118/2011.

A tale proposito, l’Ente riferisce che nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di

aggiornamento del personale e degli strumenti informatici, è stata attivata la tenuta delle

scritture in partita doppia mediante derivazione diretta dai movimenti contabili della contabilità

finanziaria, è stato adottato il Piano dei Conti integrato, e, infine, è stata avviata l’attività di

ricognizione, aggiornamento e rivalutazione della consistenza patrimoniale (che potrà completarsi

entro il 2017) che ha condotto alla redazione dello Stato patrimoniale iniziale secondo i principi

dell’armonizzazione.

2. Per ciò che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di cui all’art. 46, D.lgs.

118/2011, preso atto dell’attestazione da parte del Collegio dei revisori del rispetto dei principi di

cui all’All. 4/2 del decreto sull’armonizzazione, si esaminano i valori del calcolo approntato dalla

Regione per la determinazione dell’accantonamento (di cui alla Tab. 1, prodotta in sede

istruttoria, d’appresso riportata).

Detto calcolo è avvenuto, correttamente, ai sensi dell’Appendice tecnica, esempio n. 5, dell’All.

4/2, Dlgs. 118/2011, dedicato alla “Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità”,

utilizzando la media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in

competenza degli ultimi cinque esercizi.

La Regione, inoltre, ha stanziato al Fondo in esame il 100% dell’accantonamento minimo

quantificato in 15.178.000,00 euro per ogni singolo anno del triennio 2016-2018 (importo

integralmente afferente alla parte corrente, in quanto la parte capitale risulta pari a zero).

Nella nota integrativa all’assestamento del BP 2016-2018 (All. 10, L.R. 29/2016), inoltre, l’Ente

dichiara di aver provveduto in tale fase, come richiesto dai principi contabili, alla verifica della

23

congruità del Fondo (considerando che la parte accantonata del risultato di amministrazione

presunto al 31/12/2015 relativa al Fondo in esame ammontava a 47.816.192,16 euro, come

riportato nell’All. 9 al BP 2016-2018).

L’Ente, tuttavia, non ha prodotto, siccome richiesto in sede istruttoria, le quote delle entrate

considerate di sicura esigibilità, che, ai sensi del punto 9.9 dell’All. 4/1, D.lgs. 118/2011, avrebbero

dovuto essere indicate (nella seconda colonna della tabella di cui all’All. 10) per ciascuna tipologia.

La Regione ha segnalato, inoltre, i seguenti capitoli di nuova istituzione (per i quali, nell’esempio

n. 5, All. 4/2, si stabilisce che “Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza

storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A

decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni

precedenti) con la relativa percentuale di inesigibilità: cap. 100729 “Trasferimenti correnti da

imprese” (10%), cap. 100759 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti” (30%).

Da una verifica sul BP 2015, risulta che i capitoli in argomento erano già istituiti seppure con una

differente denominazione apparentemente riconducibile, tuttavia, alla medesima finalità.

In particolare, il cap. 100729 risultava denominato “Assegnazione da Bayer S.p.a. per il

finanziamento di borse di studio per le scuole di specializzazione post-lauream (Convenzione tra

Regione del Veneto e Bayer S.p.a. 02/04/2014)” e il cap. 100759 risultava rubricato ai “Proventi da

sanzioni a carico delle famiglie”.

Si aggiunga, tuttavia, che tali capitoli risultano privi di residui al 31/12/2015.

Inoltre, l’Ente ha giustificato l’inclusione, secondo quanto risulta dalla nota integrativa al BP

2016-2018, tra le entrate assoggettate a FCDE, della posta di cui al cap. E100182 “Recupero dai

dipendenti regionali dell’anticipazione regionale per l’acquisizione degli abbonamenti annuali dei

mezzi di trasporto collettivo (art. 50, L.R. 5/2000)” con una percentuale di accantonamento del

91,32%, nonostante la presumibile recuperabilità in busta paga del debitore di detto importo,

come scelta prudenziale per fronteggiare “il rischio remoto che in caso di decesso del dipendente non

ci siano sufficienti competenze per recuperare quanto già anticipato dall’ente. Infatti, se il dipendente

è in TFR, venendo quest'ultimo erogato dall'INPS e non dalla regione, si potrebbe verificare

l’impossibilità di recuperare le rate.”.

Infine, nel ricordare che, ai sensi del punto 3.3, All. 4/3, D.lgs. 118/2011, non devono essere oggetto

di svalutazione le entrate di sicura esigibilità, tra le quali, a titolo esemplificativo, “i crediti da

altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base

dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di

svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di

24

un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale”, di seguito si allega il computo

del FCDE offerto in sede istruttoria da parte della Regione.

25

Tabella 1 - CALCOLO DEL FCDE BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2016

NR. CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO Tit. DESCRIZIONE TITOLO Tip. DESCRIZIONE TIPOLOGIA COMPET. 2016 COMPET. 2017 COMPET. 2018

TOTALE

ACCERTAM.

2011 - 2015

TOTALE

INCASSI

C/COMPET.

2011 - 2015

%. MEDIA

SEMPLICE

%.

ACCANT.

ACCANT. DA

CALCOLO 2016

ACCANT. DA

CALCOLO 2017

ACCANT. DA

CALCOLO 2018

ACCANT.

ARROT. PER

ECCESSO 2016

ACCANT.

ARROT. PER

ECCESSO 2017

ACCANT.

ARROT. PER

ECCESSO 2018

000160

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

(ART. 4, L. 16/05/1970, N.281 - ART. 4, D.LGS.

23/10/1992, N.421 - ARTT. 23, 24, D.LGS.

30/12/1992, N.504 - ART. 17, L. 27/12/1997, N.449

- ART. 2, D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002,

N.178 - ARTT. 2, 3, L.R. 27/04/2015, N.6 - ART.

10, L.R. 23/02/2016, N.7)

1

ENTRATE CORRENTI

DI NATURA

TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

101 IMPOSTE, TASSE E

PROVENTI ASSIMILATI 536.000.000,00 536.000.000,00 536.000.000,00 2.915.317.873,77 2.913.550.067,29 99,94% 0,06% 325.022,63 325.022,63 325.022,63 325.050,00 325.050,00 325.050,00

000196

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN

DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 3, C.

DA 24 A 40, L. 28/12/1995, N.549 - ART. DA 39 A

49, L.R. 21/01/2000, N.3)

1

ENTRATE CORRENTI

DI NATURA

TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

101 IMPOSTE, TASSE E

PROVENTI ASSIMILATI 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 31.867.598,49 26.114.300,68 81,95% 18,05% 1.263.762,77 1.263.762,77 1.263.762,77 1.263.800,00 1.263.800,00 1.263.800,00

006110

PROVENTI DERIVANTI DALLE

INSERZIONI PUBBLICATE NEL

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

VENETO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI

EFFETTI DELL'I.V.A. (L.R. 27/12/2011, N.29)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.100.415,66 969.637,19 88,12% 11,88% 17.826,69 17.826,69 17.826,69 17.850,00 17.850,00 17.850,00

006150

PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA

DI PIANTINE FORESTALI - SERVIZIO

RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

3.000,00 3.000,00 3.000,00 39.840,90 38.388,90 96,36% 3,64% 109,33 109,33 109,33 150,00 150,00 150,00

006210 FITTI ATTIVI 3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

140.000,00 140.000,00 140.000,00 1.073.128,24 1.036.916,68 96,63% 3,37% 4.724,15 4.724,15 4.724,15 4.750,00 4.750,00 4.750,00

006610 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

DEMANIALI E PATRIMONIALI 3

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

151.000,00 151.000,00 151.000,00 1.809.841,91 1.681.819,49 92,93% 7,07% 10.681,26 10.681,26 10.681,26 10.700,00 10.700,00 10.700,00

006612

PROVENTI DALLA GESTIONE DEL

DEMANIO IDRICO (ART. 83, L.R. 13/04/2001,

N.11)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 103.267.257,12 90.578.903,77 87,71% 12,29% 2.088.774,44 2.088.774,44 2.088.774,44 2.088.800,00 2.088.800,00 2.088.800,00

007534

PROVENTI DERIVANTI DALLA MISURA

COMPENSATIVA DI RIMBOSCHIMENTO

(ART. 15, C. 2, LETT. C, L.R. 13/09/1978, N.52)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 500

RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.419.432,77 1.407.567,77 99,16% 0,84% 2.089,74 2.089,74 2.089,74 2.100,00 2.100,00 2.100,00

007915

PROVENTI DERIVANTI DALLE

INFRAZIONI IN MATERIA DI NORMATIVA

SU CAVE E TORBIERE (L.R. 07/09/1982, N.44)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 200

PROVENTI DERIVANTI

DALL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI

ILLECITI

100.000,00 100.000,00 100.000,00 6.264.013,30 1.511.284,11 24,13% 75,87% 75.873,55 75.873,55 75.873,55 75.900,00 75.900,00 75.900,00

007942

PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI

ALLE NORME IN MATERIA DI

TARTUFICOLTURA (ART. 13, L.R. 28/06/1988,

N.30)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 200

PROVENTI DERIVANTI

DALL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI

ILLECITI

180,00 180,00 180,00 1.277,00 1.023,00 80,11% 19,89% 35,80 35,80 35,80 50,00 50,00 50,00

007944

PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI

ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

E IGIENE DEL LAVORO (ART. 21, C. 2,

D.LGS. 19/12/1994, N.758 - ART. 14, C. 8,

D.LGS. 09/04/2008, N.81)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 200

PROVENTI DERIVANTI

DALL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI

ILLECITI

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 19.135.201,73 18.996.587,34 99,28% 0,72% 28.975,79 28.975,79 28.975,79 29.000,00 29.000,00 29.000,00

008315

INTROITO DI SOMME RECUPERATE A

SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE

AVVERSA SOCCOMBENTE (L.R. 16/08/2001,

N.24)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 500

RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.515.363,41 972.001,84 64,14% 35,86% 107.570,55 107.570,55 107.570,55 107.600,00 107.600,00 107.600,00

100182

RECUPERO DAI DIPENDENTI REGIONALI

DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE PER

L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI

ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO

COLLETTIVO (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 500

RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.172.898,27 188.536,86 8,68% 91,32% 410.954,64 410.954,64 410.954,64 411.000,00 411.000,00 411.000,00

100183

ENTRATA DERIVANTE

DALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO

PROPORZIONALE PER METRO CUBO DI

ACQUA IMBOTTIGLIATA (ART. 15, C. 2 TER,

L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009,

N.22 - ART. 30, L.R. 06/04/2012, N.13 - ART. 2,

C. 1, L.R. 23/02/2016, N.7)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 18.030.966,01 17.959.124,08 99,60% 0,40% 14.343,71 14.343,71 14.343,71 14.350,00 14.350,00 14.350,00

26

NR. CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO Tit. DESCRIZIONE TITOLO Tip. DESCRIZIONE TIPOLOGIA COMPET. 2016 COMPET. 2017 COMPET. 2018

TOTALE

ACCERTAM.

2011 - 2015

TOTALE

INCASSI

C/COMPET.

2011 - 2015

%. MEDIA

SEMPLICE

%.

ACCANT.

ACCANT. DA

CALCOLO 2016

ACCANT. DA

CALCOLO 2017

ACCANT. DA

CALCOLO 2018

ACCANT.

ARROT. PER

ECCESSO 2016

ACCANT.

ARROT. PER

ECCESSO 2017

ACCANT.

ARROT. PER

ECCESSO 2018

100184

ENTRATA DERIVANTE

DALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO

PROPORZIONALE ANNUO PER ETTARO E

FRAZIONI DI ETTARO SULLE

CONCESSIONI PER LE ACQUE MINERALI E

DI SORGENTE NONCHE' PER LE ACQUE

TERMALI (ART. 15, C. 2, 2 BIS, L.R.

10/10/1989, N.40)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.821.251,28 1.794.828,31 98,55% 1,45% 5.803,26 5.803,26 5.803,26 5.850,00 5.850,00 5.850,00

100299

TARIFFE PER LE AUTORIZZAZIONI,

CONTROLLI FITOSANITARI E PER LE

CERTIFICAZIONI VIVAISTICHE (D.LGS.

19/08/2005, N.214 - ART. 35, L.R. 06/07/2012,

N.24)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 500

RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 380.000,00 380.000,00 380.000,00 2.087.038,21 2.018.393,81 96,71% 3,29% 12.498,51 12.498,51 12.498,51 12.500,00 12.500,00 12.500,00

100366

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI CANONI

DI DERIVAZIONE DI ACQUE

SOTTERRANEE (ART. 39, L.R. 27/02/2008, N.1

- ART. 24, L.R. 16/02/2010, N.11)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 52.864.249,53 46.401.848,98 87,78% 12,22% 1.039.084,17 1.039.084,17 1.039.084,17 1.039.100,00 1.039.100,00 1.039.100,00

100686

PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE E

SPAZI DEL DEMANIO REGIONALE DELLA

NAVIGAZIONE INTERNA (ART. 100, C. 2,

LETT. E, L.R. 13/04/2001, N.11)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

400.000,00 400.000,00 400.000,00 546.788,19 506.937,71 92,71% 7,29% 29.152,41 29.152,41 29.152,41 29.200,00 29.200,00 29.200,00

100689

INTROITI DERIVANTI DAI CANONI PER

L'UTILIZZAZIONE DEI BENI DEL

DEMANIO LACUALE DEL LAGO DI GARDA

(ART. 61, L.R. 04/11/2002, N.33)

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 100

VENDITA DI BENI E

SERVIZI E PROVENTI

DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENI

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.812.512,09 2.491.994,38 88,60% 11,40% 136.753,64 136.753,64 136.753,64 136.800,00 136.800,00 136.800,00

100729

ASSEGNAZIONE DA BAYER S.P.A. PER IL

FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO

PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST-

LAUREAM (CONVENZIONE TRA REGIONE

DEL VENETO E BAYER S.P.A. 02/04/2014)

2 TRASFERIMENTI

CORRENTI 103

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA IMPRESE 50.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 90,00% 10,00% 5.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

100756 ENTRATE DA RIMBORSI PER INDENNIZZI

DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 3

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 500

RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 48.687,31 25.463,71 52,30% 47,70% 71.549,24 71.549,24 71.549,24 71.550,00 71.550,00 71.550,00

100759 PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DELLE

FAMIGLIE 3

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 200

PROVENTI DERIVANTI

DALL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI

ILLECITI

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 70,00% 30,00% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

100760

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E

RESTITUZIONI DI CONTRIBUTI O SOMME

EROGATE IN ECCESSO

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 500

RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.604.706,90 827.431,49 51,56% 48,44% 2.906.233,19 2.906.233,19 2.906.233,19 2.906.250,00 2.906.250,00 2.906.250,00

100762 ALTRE ENTRATE E RIMBORSI CORRENTI

N.A.C. 3

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 500

RIMBORSI E ALTRE

ENTRATE CORRENTI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 308.661,89 258.595,53 83,78% 16,22% 324.409,08 324.409,08 324.409,08 324.450,00 324.450,00 324.450,00

100764 ENTRATE DA ALTRI INTERESSI ATTIVI

DIVERSI 3

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 300 INTERESSI ATTIVI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 793.154,93 93.834,06 11,83% 88,17% 220.423,79 220.423,79 220.423,79 220.450,00 220.450,00 220.450,00

100765

PROVENTI DA MULTE, AMMENDE,

SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE

FAMIGLIE PER INFRAZIONI A LEGGI E

REGOLAMENTI VARI

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 200

PROVENTI DERIVANTI

DALL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI

ILLECITI

20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.161,91 4.143,31 80,27% 19,73% 3.946,60 3.946,60 3.946,60 3.950,00 3.950,00 3.950,00

100766

PROVENTI DA MULTE, AMMENDE,

SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE

IMPRESE

3 ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 200

PROVENTI DERIVANTI

DALL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI

ILLECITI

70.000,00 70.000,00 70.000,00 4.264.646,12 81.565,47 1,91% 98,09% 68.661,18 68.661,18 68.661,18 68.700,00 68.700,00 68.700,00

100807

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE -

RISCOSSIONE COATTIVA (L. 16/05/1970,

N.281 - D.LGS. 23/10/1992, N.421 - D.LGS.

30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997, N.449 - D.L.

08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)

1

ENTRATE CORRENTI

DI NATURA

TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

101 IMPOSTE, TASSE E

PROVENTI ASSIMILATI 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 69.089.942,55 1.664,50 0,00% 100,00% 5.999.855,45 5.999.855,45 5.999.855,45 5.999.900,00 5.999.900,00 5.999.900,00

TOTALE 15.178.000,00 15.178.000,00 15.178.000,00

di cui corrente 15.178.000,00 15.178.000,00 15.178.000,00

di cui capitale 0,00 0,00 0,00

Fonte: Regione del Veneto (rif. nota Regione n. 211654 del 30 maggio 2017)

27

La Regione, inoltre, ha prodotto l’elenco delle entrate escluse dal computo (v. successiva Tab. 2),

dal quale emerge che la tipologia di maggiore rilevanza è rappresentata dai “Tributi destinati al

finanziamento della Sanità” pari a 8.392.000.000,00 euro (indicata al netto della voce “Mobilità

sanitaria”).

A tale proposito, il Collegio dei revisori, relativamente ai trasferimenti sulla “Gestione Sanitaria”

nell’ambito del BP 2016-2018, ha specificato che con la Legge di stabilità 2016 è stato fissato un

livello prudenziale di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (con un margine di

incremento dell’1,18%) pari a euro 8.476,09 mln, stimato sulla base del FSN 2016 (senza

l’incremento di euro 800 mln da destinare ai nuovi LEA e al netto delle risorse FSN a destinazione

vincolata e/o per altri Enti). L’importo comprende la previsione del saldo di mobilità sanitaria

interregionale di euro 84,09 mln ed è al netto delle entrate proprie regionali.

La previsione dell’anno 2016 in termini di tributi destinati al finanziamento della sanità è di

seguito esposta:

ENTRATE FSR 2016 previsione

Capitolo 621 IRAP 2.192.143.000,00

Capitolo 626 IVA 5.429.920.000,00

Capitolo 622 Addizionale IRPEF 769.937.000,00

Totale (a) 8.392.000.000,00

Mobilità sanitaria (b) 84.090.000,00

TOTALE (a+b) 8.476.090.000,00 Elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione Veneto

28

Tabella 2 - TIPOLOGIE ESCLUSE DA COMPUTO FCDE

TITOLO DESCRIZIONE TITOLO TIPOLOGIA TIPOLOGIA COMPETENZA

2016

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

1010100 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 226.611.300,00 215.824.524,92 215.479.806,95

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

1010200 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA

SANITA' 8.392.000.000,00 8.392.000.000,00 8.392.000.000,00

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

1010300 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE

SPECIALI 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

1010400 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 37.552.000,00 37.552.000,00 37.552.000,00

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE 601.120.325,63 584.502.290,45 555.857.883,11

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010500 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E

DAL RESTO DEL MONDO 74.259.110,83 89.618.721,51 66.218.640,32

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI

DALLA GESTIONE DEI BENI 330.251.000,00 330.251.000,00 330.251.000,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3020000

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

6.323.000,00 6.323.000,00 6.323.000,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3030000 INTERESSI ATTIVI 270.292,39 71.250,00 71.250,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3040000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 500.000,00 500.000,00 500.000,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3050000 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 25.731.059,36 9.296.715,66 8.700.644,58

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4020000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 673.932.206,66 151.098.163,92 97.797.537,73

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4030000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 37.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4050000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 837.490,41 598.365,67 447.525,01

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE 5020000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE 5030000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 20.394.151,31 19.917.342,37 19.690.070,83

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE 5040000

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

6 ACCENSIONE PRESTITI 6030000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO

LUNGO TERMINE 2.181.177.464,92 10.000.000,00 10.000.000,00

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9010000 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.575.900.000,00 2.575.900.000,00 2.575.900.000,00

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9020000 ENTRATE PER CONTO TERZI 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

15.429.579.401,51 12.669.473.374,50 12.562.809.358,53

Fonte: Regione del Veneto (rif. nota Regione n. 211654 del 30 maggio 2017)

29

3. Con riguardo all’obbligo di copertura dei residui perenti, la Regione dichiara di far fronte

all’eventuale pagamento dei residui passivi eliminati dalla contabilità con le modalità di

copertura previste dagli artt. 51 e 51-bis della L.R. 39/2001, e, pertanto, “i residui radiati a valere

su partite a natura vincolata trovano copertura con le reiscrizioni vincolate (assestamento di bilancio),

mentre per i radiati a valere su partite a natura non vincolata la copertura viene garantita da una parte

della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 il cui utilizzo è

ammesso solo a seguito dell’approvazione del rendiconto (vedi nota integrativa al bilancio di previsione

2016-2018 pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 26/2/2016)”.

Aggiunte, inoltre, che “L’utilizzo dei fondi è subordinato ai soli casi di mancanza o insufficiente

stanziamento negli specifici capitoli su cui è stato assunto l’impegno (art. 51 bis co. 3 L.R. 39/01).”.

In sede di Rendiconto 2015 (legge regionale 11 novembre 2016, n. 20) è stato determinato lo stock

totale dei residui radiati al 31/12/2016, pari ad euro 146.652.208,23, di cui:

a) euro 62.518.700,78 a finanziamento regionale, la cui copertura è garantita per il 100% mediante

accantonamento di una quota del risultato di amministrazione (con elenco analitico delle quote

accantonate all’All. 3 al Rendiconto);

b) euro 84.133.507,45 a finanziamento vincolato, la cui copertura è garantita con le reiscrizioni

nei pertinenti capitoli (con elenco analitico delle risorse vincolate all’All. 2 del Rendiconto).

In sede di BP 2016-2018 i due capitoli destinati all’accantonamento, ovvero il cap. 102221/U

denominato “Fondo residui radiati – parte corrente (art. 51 L.R. 29/11/2001 n. 39)” e il cap.

102222/U rubricato al “Fondo residui radiati – parte c/capitale (art. 51 L.R. 29/11/2001 n. 39)”,

presentano uno stanziamento iniziale pari a zero.

Il mancato stanziamento risulta riconducibile alla circostanza per cui la copertura dello stock

presunto dei residui radiati è stata predisposta dalla Regione, ai sensi della sopra riportata

disciplina regionale, mediante:

- “Previsione nell’accantonamento del totale dei residui radiati presunti con fonte di

finanziamento regionale autonomo pari a € 118.303.449,32.

- Previsione delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione per i residui radiati

derivanti da entrate vincolate, pari ad € 143.306.900,24.”.

Si ritiene che la modalità contabile adotta dalla Regione non rispecchi quella imposta dall’art. 60,

comma 3, D.lgs. 118/2011, il quale dispone espressamente che “A decorrere dall'entrata in vigore del

presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per

perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della

predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di

amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei

30

residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui

perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando

annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare

dei residui perenti.”.

Infine, occorre evidenziare che in sede previsionale l’importo dei residui radiati risulta

abbondantemente superiore ai valori registrati a consuntivo.

Infatti, l’importo dei residui radiati con fonti di finanziamento regionale autonomo, a preventivo

stimato in 118.303.449,32 euro, a consuntivo risulta essere pari a 62.518.700,78 euro (quindi -

47%), mentre l’importo dei residui radiati derivanti da entrate vincolate stimato a preventivo in

143.306.900,24 euro, a consuntivo risulta pari a 84.133.507,45 euro (-41%).

Infine, si evidenzia l’assenza di copertura effettiva per i residui radiati a valere su partite a natura

non vincolata che dovrebbe essere garantita da una parte della quota accantonata del risultato di

amministrazione presunto al 31/12/2015, posto che il risultato di amministrazione presunto non

ha un valore positivo, ma negativo per - 864.257.007,20 euro.

4. Ai fini della verifica della congruità degli accantonamenti per le passività potenziali, ai sensi

dell’art. 46, comma 3 del D.lgs. 118/2011, è stato richiesto all’Ente di indicare gli eventuali

provvedimenti adottati ai sensi del successivo art. 73 (riconoscimento con legge regionale del

debito fuori bilancio) a seguito del rilievo formulato dal Collegio dei revisori, con verbale n.

90/2016, riguardo all’esistenza, segnalata con nota prot. 32014 del 27 gennaio 2016 della Sezione

Affari legislativi, del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Venezia n.

1746 del 1° settembre 2014, per un importo di 135.612,01 euro.

La Regione ha dichiarato che per il debito originato da tale atto giudiziario, relativo al fallimento

della ditta Cignoni s.r.l., che prevede un obbligazione di pagamento di 73.519,90 euro per lavori

oltre alla quota di interessi legali e moratori, per un totale (più elevato di quanto riferito dal

Collegio dei revisori) di 143.425,73 euro, si è provveduto alla predisposizione di un disegno di legge

per il riconoscimento del debito fuori bilancio trasmesso alla Sezione Affari legislativi con nota

prot. 16326 del 18 gennaio 2016 per l’espressione del parere (rilasciato in data 19 gennaio con nota

prot. 19259), ma che non essendo reperibile nel bilancio vigente la copertura finanziaria (per

quanto attiene la quota in c/capitale, da impegnare sul capitolo 53053 “Interventi per il ripristino

di opere pubbliche nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nel novembre 1994 (art. 6,

L. 16/02/1995, n. 35)”), copertura resasi disponibile solo con l’assestamento approvato con L.R.

29/2016, non ci sarebbero stati “Conseguentemente (…) i tempi necessari per poter procedere,

nell’esercizio 2016, con il disegno di legge del debito fuori bilancio.”.

31

In considerazione del fatto che la sentenza risale al 2014 e preso atto dei tempi dell’avvio dell’iter

legislativo in esame, si osserva che l’Ente avrebbe potuto provvedere alla predisposizione della

necessaria copertura già in sede di approvazione del BP (avvenuta in data 24 febbraio), con ciò

rispettando il principio della competenza e conferendo maggiore veridicità al bilancio

dell’esercizio.

5. Con riguardo alla manovra fiscale regionale per l’esercizio 2016, il Collegio dei revisori dichiara

che:

- con riferimento all’IRAP, sono confermate le variazioni in vigore per gli esercizi precedenti per

alcune categorie di soggetti passivi (aumento per banche, altri enti e società finanziarie e imprese

di assicurazione, agevolazioni per nuove imprese giovanili e femminili, nuove cooperative sociali,

cooperative sociali di tipo A e B, ASP succedute ad IPAB) ed entra in vigore, ai sensi dell’art. 20,

L.R. 6/2015 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), un aumento di aliquota dello 0,2%

a carico degli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6

e 7, del R.D. 773/1931.

In merito a tale aumento, avente finalità di “prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla

dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)” e destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio

2016, occorre considerare che ai sensi dell’art. 1, comma 26 della Legge di stabilità 2016, il quale

prevede che, con specifiche eccezioni (non applicabili al caso di specie), “per l'anno 2016 è sospesa

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti

dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.”

L’Organo di revisione dichiara che “Si stima che tale misura, nel caso in cui non sortisca alcun effetto

disincentivante (tutti gli apparecchi rimangono installati), potrebbe fornire un gettito aggiuntivo di

circa 600 mila euro. Tuttavia, nell'impossibilità di prevedere l'effettivo comportamento degli esercenti,

è stato ritenuto opportuno, coerentemente con il principio di prudenza, non tenere conto dell'eventuale

maggior gettito ai fini dello stanziamento di bilancio”;

- per l’addizionale IRPEF rimane in vigore la riduzione di aliquota a favore dei soggetti disabili

di cui all’art. 1, comma 5, della L.R. 19/2005;

- con riferimento alla tassa automobilistica, si segnalano le esenzioni dal pagamento delle tasse

auto per i veicoli adibiti al trasporto di disabili e anziani (art. 10 della L.R. 7/2016), per i veicoli

storici con anzianità tra i 20 e i 29 anni e per i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato

che effettuano trasporto disabili e anziani. (L.R. 6/2015).

L’Organo di revisione non fornisce alcuna stima degli effetti di dette esenzioni.

32

Anche la Regione non quantifica, siccome richiesto in sede istruttoria, gli effetti sul bilancio della

manovra, seppure di modesta entità nei termini sopra descritti.

6. Con riguardo alle strategie di contrasto alle violazioni tributarie, la Regione evidenzia che le

entrate da contrasto all’evasione fiscale stimate nel bilancio iniziale ammontano

complessivamente a euro 80,2 mln per il 2016, euro 78 mln per il 2017 ed euro 78 mln per il 2018

per quanto riguarda i tributi gestiti in Convenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate (IRAP e

addizionale IRPEF) ed a euro 41 mln per il 2016, euro 26,4 mln per il 2017 ed euro 26,1 mln per

il 2018 per quanto riguarda la tassa automobilistica (per la quale l’attività di accertamento è

relativa gli anni d’imposta 2013 e 2014).

Dalla nota integrativa all’assestamento, infine, si apprende che è stata aggiornata la previsione

di entrata riferita alla “Tassa automobilistica regionale (E100806)”, in quanto si è ritenuto

opportuno aumentare lo stanziamento di competenza e cassa per il 2016, per un importo pari a

euro 45 mln, in considerazione degli esiti positivi delle azioni poste in essere.

7. Per ciò che concerne il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, di cui all’art.

58 del D.L. 112/2008 e all’art. 16 della L.R. 7/2011, si osserva che rispetto alle alienazioni

programmate (come attestato dal Collegio dei revisori) di due immobili (Immobile ex Genio Civile

di Venezia-San Marco 538, Piscine S. Zulian, stimato in euro 5.225.000,00 e il CFP di Bassano del

Grappa, stimato in euro 2.515.000), l’unico accertamento registrato al cap. E100609, intestato

alle entrate ex L.R. 7/2011, risale al 2011 per la vendita (avvenuta nel 2014 a favore di Cassa

Depositi e Prestiti) di un solo immobile (Palazzo Manfrin a Venezia, per euro 10 mln).

33

9 INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI

1. Al fine di ridurre lo stock di debito accumulato dagli enti territoriali e contemporaneamente

contenerne la dinamica evolutiva, la legislazione statale, in funzione del rispetto dei vincoli

assunti a livello comunitario e internazionale, ha progressivamente introdotto misure vincolanti

per gli enti territoriali.

L’art. 62, D.lgs. 118/2011, stabilisce che “Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto

previsto dall’art. 40, comma 2 (che prevede che “A decorrere dal 2016, il disavanzo di

amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,

risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo

per far fronte ad effettive esigenze di cassa”, n.d.r.), è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto

previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della

Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio

2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.”.

Brevemente, si ricorda che l’art. 81, Cost. ha introdotto il principio del c.d. pareggio del bilancio

mentre l’art. 119, Cost. prevede che agli enti territoriali è consentito “ricorrere all'indebitamento

solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a

condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”.

A sua volta, l’art. 3, comma 16, L. 350/2003 (Legge finanziaria 2004), stabilisce che “Ai sensi

dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le

aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio

di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. (…)”.

Con l’art. 10 della legge rinforzata del 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione” (novellato con legge 12 agosto 2016, n. 164), con effetto dall’esercizio 2016 (e,

pertanto, con vincolatività per il BP 2017-2018) è fornita un’elencazione cogente dei vincoli in

materia di ricorso all’indebitamento per le pubbliche amministrazioni mentre con D.P.C.M. del

21 febbraio 2017, n. 21, è stato approvato il “Regolamento recante criteri e modalità di attuazione

dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento

da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato,

in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

34

Si ritiene opportuno sottolineare che sia in base all’art. 10, comma 3 della L. 243/2012 che all’art.

2, comma 6 del D.P.C.M. 21/2017, i nuovi vincoli dell’indebitamento sono riferiti al complesso

degli enti territoriali della Regione interessata.

Ciò premesso, preliminarmente, si rileva che l’Organo di revisione, tanto nel Questionario quanto

nel proprio parere allegato al BP 2016-2018, attesta il rispetto, da parte della Regione, dell’art.

62, comma 6, D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Le regioni possono autorizzare nuovo debito

solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle

altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di

ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate

riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare

complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al

netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli

oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione

stessa (…) Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore

di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato

l'intero importo del debito garantito.”.

Occorre sottolineare l’importanza di una corretta determinazione dei limiti in esame posto che

legittimazione dei valori previsionali determina il confine di operatività della gestione di esercizio

della Regione.

Al fine della verifica del rispetto della normativa in esame, si riportano i valori attestati

dall’Organo di revisione nel Questionario alla Tab. 4.10.

Importi in euro

Importo

Totale mutui e prestiti 190.487.134

Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo 99.431.076

Descrizione Motivazione

Rimborso prestiti in materia di protezione

civile, trasporti e tutela ambientale

Finanziamenti con contributo a carico dello

Stato 10.122.936

Rimborso prestiti in materia di sanità

Finanziamenti regionali in materia sanità (L.

67/93 e L. 39/99) e "Fondo anticipazione di

liquidità" (art. 3 D.L. 35/13)

89.308.140

Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento 91.056.058

FONTE: Tab. 4.10 - Questionario sul BP 2016-2018

35

Le componenti escluse dal calcolo del rispetto del vincolo quantitativo dell’indebitamento sulla

base della tabella testé riportata trovano corrispondenza nei documenti di bilancio (v. All. 12, BP

2016-218, dedicato al “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”). In

particolare:

- la voce indicata nel Questionario quale “Rimborso prestiti in materia di protezione civile,

trasporti e tutela ambientale” corrisponde alla lett. I) del predetto allegato dedicata ai

“contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della

sottoscrizione del finanziamento” per l’importo complessivo di euro 10.122.936,35;

- le voci “Finanziamenti regionali in materia sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo

anticipazione di liquidità" (art. 3 DL 35/13)” sono riportate alla lett. L) di detto prospetto

come “ammontare delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di

indebitamento” per euro 89.308.139,62.

Tra le componenti escluse dal calcolo in esame, occorre precisare, inoltre, che l’Organo di revisione

ha attestato (Tab. 4.11. del Questionario) la previsione di accantonamenti al cap. U088030,

dedicato al “Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito

(art. 25, L.R. 10/09/1982)” relativo alle garanzie a favore di soggetti non pubblici (quali famiglie

o imprese) indicate, ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. f), D.lgs. 118/2011, in sede di “Elenco delle

garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi

vigenti” (lett. f della Nota integrativa), senza, tuttavia, alcun ulteriore dettaglio sulla natura della

garanzia e dei soggetti destinatari delle stesse.1

Il saldo finale riportato nella precedente tabella (euro 91.056.058) corrisponde all’importo delle

annualità dei mutui e prestiti in ammortamento e concorre ai fini del calcolo del limite del 20%

per il ricorso a nuovo indebitamento imposto dal citato art. 62, comma 6, D.lgs. 118/2011, come

da Tab. 4.2. del Questionario che si riporta di seguito:

1 Si è verificato che nel BP 2016-2018 l’importo accantonato a detto Fondo di garanzia ammonta ad euro 2.210.000,00 e concorre

alla determinazione dell’ammontare complessivo della parte accantonata dell’avanzo di amministrazione presunto (lett. b) della

nota integrativa, relativa all’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31

dicembre dell’esercizio precedente).

Per completezza, si evidenzia che, rispetto al valore complessivo della parte accantonata dell’avanzo di amministrazione presunto,

pari ad euro 2.008.445.128,49, l’ammontare complessivo delle componenti riconducibili alla sterilizzazione di differenti forme di

garanzia ammonta ad euro 3.612.000,00 come somma del predetto accantonamento di cui al Fondo regionale di garanzia per la

concessione di fidejussioni su operazioni di credito (euro 2.210.000,00) e al Fondo rischio escussioni (per la garanzia rilasciata a

Veneto Acque S.p.a., sul contratto di prestito con la B.E.I., per euro 1.402.000,00, ex art. 5, L.R. 11/2010).

Si è appurato, inoltre, che l’ammontare complessivo delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre

amministrazioni e di altri soggetti (di cui la componente relativa alle garanzie a favore di soggetti non pubblici ne costituisce un

sottoinsieme) risulta pari ad euro 103.209.683,67 (cfr. All. 12, BP 2016-2018) che costituisce lo 0,18% del totale degli

accantonamenti (in larga parte derivanti dalla componente riportata a sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità pari a euro

1.571.298,65).

36

Quota capitale e quota

interesse dei mutui in

ammortamento

Entrate

Rendiconto esercizio 2014

A) Entrate tributarie 9.794.766.435

B) Entrate tributarie vincolate 8.480.210.809

C) ammontare delle entrate tributarie libere su cui

calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette) 1.314.555.626

D) rata massima destinabile ad ammortamento

di mutui (20% delle entrate tributarie nette)

262.911.125

E) totale mutui e prestiti in ammortamento

(annualità)

46.690.375

F) totale mutui e prestiti autorizzati con il

bilancio d'esercizio

0

somma disponibile per ammortamento nuovi

mutui

216.220.750

Rendiconto esercizio 2015

A) Entrate tributarie 10.140.543.397

B) Entrate tributarie vincolate 8.792.166.717

C) ammontare delle entrate tributarie libere su cui

calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette) 1.348.376.680

D) rata massima destinabile ad ammortamento

di mutui (20% delle entrate tributarie nette)

269.675.336

E) totale mutui e prestiti in ammortamento

(annualità)

56.152.061

F) totale mutui e prestiti autorizzati con il

bilancio d'esercizio

0

somma disponibile per ammortamento nuovi

mutui

213.523.274

Bilancio di Previsione esercizio 2016

A) Entrate tributarie 9.667.039.143

B) Entrate tributarie vincolate 8.392.000.000

C) ammontare delle entrate tributarie libere su cui

calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette) 1.275.039.143

D) rata massima destinabile ad ammortamento

di mutui (20% delle entrate tributarie nette)

255.007.829

E) totale mutui e prestiti in ammortamento

(annualità)

91.056.058

F) totale mutui e prestiti autorizzati con il

bilancio d'esercizio

42.000.000

somma disponibile per ammortamento nuovi

mutui

163.951.770

FONTE: Tab. 4.12 - Questionario sul BP 2016-2018

Si aggiunga che, rilevate in sede istruttoria alcune discrasie tra la tabella testé riportata e l’All.

12 del BP 2016-2018 (voci E ed F e, soprattutto, ammontare disponibile per nuovi

ammortamenti), l’Ente ha chiarito che in tale secondo prospetto “i capitoli relativi al cosiddetto

"indebitamento occulto" non erano stati conteggiati, in attesa delle determinazioni della Corte dei Conti,

mentre il Collegio dei Revisori dei conti, nella predisposizione del Questionario-Relazione sul Bilancio

37

di Previsione es. 2016 della Regione Veneto ha ritenuto opportuno elaborare le tabelle 4.10 e 4.12

tenendo conto delle osservazioni Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto per la

Parifica del rendiconto per l'esercizio 2014”.

Si rileva, ad ogni modo, che il rispetto del limite in argomento è conseguito anche nel caso del

computo prudenziale operato dal Collegio dei revisori.

La Regione precisa, inoltre, che, successivamente, recependo le osservazioni espresse dalla Sezione

nel Giudizio di parifica sul Rendiconto 2015 (delibera n. 360/2016PARI), “nell'elaborazione del

Prospetto Dimostrativo del Rispetto dei Vincoli Indebitamento allegato all'Assestamento del Bilancio

2016-2018 (Legge Regionale del 13 dicembre 2016, n. 29), ha quindi incluso capitoli relativi al

cosiddetto "indebitamento occulto" (compresa l'ulteriore operazione di leasing finanziario non

individuata dalla Sezione di Controllo ma con caratteristiche in parte analoghe al contratto stipulato

da Sistemi Territoriali S.p.A.), alla decisione di conferma di tali ipotesi da parte della Sezione di

Controllo tra il debito regionale e parimenti sono stati inclusi nell'elaborazione del Prospetto

Dimostrativo del Rispetto dei Vincoli indebitamento allegato al Bilancio di Previsione 2017-2019

(L.R. 32/2016).”.

Quanto alla conciliazione delle componenti afferenti le entrate poste alla base del computo nella

menzionata Tab. 4.12 con quelle riportate nel prospetto di bilancio sulla dimostrazione degli

equilibri (All. 12, BP 2016-2018, cit.), si osserva che, con riferimento ai dati relativi al BP 2016-

2018, viene riportato come denominatore, ai fini del computo del limite di indebitamento, il totale

delle entrate di natura tributaria per complessivi euro 9.667.039.143,00 accompagnato dalla

componente vincolata per complessivi euro 8.392.000.000.

Ad una prima lettura, tale valore sembrerebbe non trovare riscontro con gli importi delle entrate

del Titolo I di cui all’All. 2 (“Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli”) del BP 2016-2018.

La successiva conciliazione tra il valore del Questionario e le scritture di bilancio avviene per

effetto dell’inclusione nel computo in esame, ai sensi dell’art. 1, comma 528, L. 147/2013, delle

risorse del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico

locale”, di cui all’art. 16-bis, D.L. 95/2012, per un importo complessivo di euro 407.175.842,84

allocato al cap. E100638, che, sommato alle entrate del Titolo I per euro 9.259.863.300,

giustificano il suddetto importo di euro 9.667.039.143.

Sul versante delle componenti che determinano le previsioni di indebitamento concorre anche

l’importo relativo alle rate delle garanzie prestate dall’Ente a favore di altri soggetti il cui importo

di euro 4.851.626 (cfr. All. 12, BP 2016-2018, cit.) che trova collocazione nelle scritture di bilancio

ai capitoli U 088030 e U102329.

38

Si precisa, infine, che, facendo riferimento agli allegati dei prospetti definitivi afferenti gli equilibri

di bilancio (All. 8, BP 2016-2018), anche assestato (ALL. 7, L.R. 29/2016), il valore di euro

42.000.000, relativo alla componente autorizzata per l’indebitamento a finanziamento di spese di

investimento specifiche riportato nel prospetto di verifica 4.12 del Questionario, è verificabile in

entrambi i prospetti sia rispetto ai saldi di bilancio come differenza tra le voci “entrate per

accensione di prestiti (titolo 6)” e la voce “disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non

contratto (presunto)”.

Tutto ciò considerato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 8/016 (BP 2016-2018), l’Ente legittima la

contrazione di nuovi mutui, iscritti in entrata al Titolo 6, rispettivamente per:

• euro 99.800.000,00, già autorizzati all’art. 9, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015,

n. 7, recante il BP 2015, modificato con legge regionale 9 ottobre 2017, n. 17, e non stipulati entro

la chiusura dell’esercizio 2015;

• euro 2.039.377.464,92 già autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n.22 (recante

l’Assestamento del BP 2015) e non stipulati entro la chiusura dell’esercizio 2015.

In merito si richiama, inoltre, la Relazione del Presidente della Regione trasmessa ex art. 1,

comma 3, del D.L. 174/2012, nella quale, al paragrafo 4, relativo alle “Previsioni relative alle

entrate”, alla voce “Accensione prestiti”, si specifica che “Nel triennio 2016-2018 è stato autorizzato

un nuovo indebitamento per spese d'investimento specifiche per complessivi 62 milioni: 42 milioni da

attuare nel 2016, 10 milioni nel 2017 e 10 milioni nel 2018. Nell'esercizio 2016 sono state riconfermate

le autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti degli anni precedenti per 2.139,2 milioni: 99,8 milioni

autorizzati dalla Legge di Bilancio per l'esercizio 2015 e 2.039,4 milioni riguardanti lo stanziamento

per prestiti autorizzati in esercizi precedenti al 2015 e non incassati per effetto di liquidità sufficiente

e già autorizzati con la Legge di Assestamento del bilancio per l'esercizio 2015.”

Si ritiene opportuno specificare che il rispetto del predetto limite di indebitamento di cui all’art.

62, comma 6, D.lgs. 118/2011, è da intendersi riferito alla sola componente autorizzata di “nuovo

debito” previsto per l’esercizio e prescinde quindi dalle più ampie valutazioni formulate in

precedenti occasioni dalla Sezione relativamente ai c.d. mutui a pareggio.

Ciò premesso, nel considerare che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. 183/2011 (Legge di

stabilità 2012), “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013

gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico”, occorre estendere la prospettiva di analisi

alle dinamiche evolutive dei valori complessivi di indebitamento nei vari esercizi.

Per ciò che concerne la Regione Veneto, dalla comparazione dei dati contenuti negli Allegati “d”

al BP 2015 e al BP 2016-2018 (non assestati), relativi al “limite di indebitamento delle regioni”, si

può constatare la tendenziale diminuzione del debito regionale.

39

Si riporta, a tal fine, un prospetto riassuntivo che esprime la variazione del debito previsto tra i

due esercizi sulla base dei dati di bilancio non assestato (ai fini della comparabilità dei dati stessi)

specificando che in sede di assestamento per il triennio 2016-2018 il dato riferito al debito

autorizzato è diminuito ad euro 1.654.969.540,87 (con conseguente miglioramento della dinamica

debitoria previsionale rappresentata nel prospetto):

Tabella 1 – Trend indebitamento iscritto al bilancio di previsione 2015-2017 e 2016-2018

Allegati d) -Limiti di

indebitamento regioni

TOTALE DEBITO BILANCIO di PREVISIONE (non assestato)

Bilancio previsione

2015

Bilancio di Previsione

2016

Variazione

tra i due bilanci di

previsione

Debito contratto al 31/12/n-1 830.217.473,20 788.870.040,38 -41.347.432,82

Debito autorizzato con legge

in esame (esercizio n…)

2.381.379.565,77 2.181.177.464,92 -200.202.100,85

Totale debito della Regione 3.211.597.038,97 2.970.047.505,30 -241.549.533,67

Fonte: elaborazione C.d.c sulla base degli All. d) dimostrativi del rispetto vincoli indebitamento delle regioni dei BP (non

assestati) 2015-2017 e 2016-2018.

2. Con riferimento alle osservazioni espresse nella delibera della Sezione n. 322/2016/PRSE, ai

paragrafi 2.3 e 2.3.1, laddove si invitava l’Ente all’avvio di un percorso di riassorbimento del

disavanzo di amministrazione per mezzo di risorse proprie, la Regione dichiara di aver posto in

essere, con l’approvazione dei Rendiconti generali per gli esercizi 2015 e 2016, “azioni di

significativa riduzione del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.

A tale proposito, si riporta la seguente tabella rappresentativa della progressiva riduzione del

disavanzo in questione:

Tabella 2 – Effetti derivanti sull’indebitamento a seguito del. 322/2016/PRSE e 360/2016/PARI

Valore disavanzo

debito autorizzato

e non contratto

Differenza su

esercizi precedenti

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto al

31/12/2014 2.039.377.464,92

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto al

31/12/2015 1.612.969.540,87 -426.407.924,05

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto al

31/12/2016 1.335.417.431,16 -277.552.109,71

Totale differenza rispetto al 31/12/2014 -703.960.033,76 Fonte: Regione del Veneto con nota 9214 del 30 maggio 2017 – allegato 1 – nota inerente le misure consequenziali

alle delibere 322/2016/PRSE e 360/2016/PARI

Inoltre, l’Ente evidenzia che, con l’art. 8, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32, recante la

“Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e

40

della contabilità della Regione”, si è provveduto alla modifica dell’ordinamento contabile regionale

stabilendo che “Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via

prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”.

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Regione, ma rimangono ferme le osservazioni formulate

dalla Sezione in merito alla qualità dell’indebitamento regionale nella decisione n. 360/2016/PARI

relativa al Giudizio di parifica 2015, per le quali “Quanto, invece, ai limiti qualitativi, sono state

rilevate alcune criticità, non superate in sede di contraddittorio, con particolare riferimento alle

modalità di utilizzo dei mutui "a pareggio" e in ordine all'attendibilità delle risultanze delle tabelle

dimostrative del rispetto del vincolo tra l'ammontare del disavanzo prodotto dalla mancata contrazione

dei mutui autorizzati e la spesa di investimento.(…) Si ribadisce, poi, che una cosa è la previsione

normativa che ha consentito alle Regioni, ed alla Regione Veneto in particolare, di "pareggiare" le

previsioni di spesa (di investimento) con la previsione di mutui, altra cosa è l'applicazione, in concreto,

della stessa nel corso degli esercizi. La prima (ossia la previsione normativa), ove applicata

correttamente, in conformità ai principi costituzionali che regolano l'equilibrio di bilancio, consente

sicuramente di non accendere i mutui entro l'esercizio laddove la copertura delle spese programmate,

però, possa avvenire diversamente (realizzazione di un avanzo libero o di maggiori entrate) ovvero

diminuisca il fabbisogno per effetto di un minor impegno rispetto a quanto previsto, e non presenta

problemi di compatibilità con l'ordinamento finanziario; il mancato e sistematico conseguimento della

copertura delle spese impegnate nel corso dell'esercizio, con il conseguente prodursi di un disavanzo,

invece, non appare in linea con l'esigenza di "garantire" l'equilibrio di bilancio, "pianificato" in sede

di previsione, con i dovuti aggiustamenti in sede di assestamento, e "realizzato" in corso di esercizio,

nella concreta gestione del bilancio, non potendo attribuirsi al relativo principio, di rilevanza

costituzionale e certamente precettivo, valore meramente programmatico ed astratto”.

Dette valutazioni rimangono ferme anche per ciò che concerne il BP 2016-2018.

Si considera che la Regione, nella nota integrativa all’assestamento di BP 2016-2018 (All. 10),

afferma che “Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2015, considerando le quote

accantonate e quelle vincolate, è accertato nella somma di euro 3.184.268.270,52, di cui:

- euro 1.571.298.729,65 rappresenta l’ammontare residuo da rimborsare al Fondo anticipazioni di

liquidità di cui all’art. 1, commi 692-700, L. 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del

Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”:

- euro 1.612.969.540,87 rappresenta l’ammontare del debito autorizzato e non contratto.

Con il provvedimento di assestamento si riduce di conseguenza per euro 526.207.924,05 il ricorso al

debito originariamente previsto in euro 2.139.177.464,92 (disavanzo presunto per debito autorizzato e

non contratto) nel bilancio pluriennale 2016-2018.

41

Il prospetto allegato degli equilibri aggiornato con le variazioni di bilancio apportate, anche con

riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, e con le variazioni apportate dal provvedimento di

assestamento, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.”

L’impostazione degli equilibri di bilancio della Regione sulla base di un saldo complessivo di tutte

le gestioni che, alla chiusura dell’esercizio precedente (2015), è negativo (euro - 3.184.268.270,52),

necessita di essere letta, in chiave prospettiva di sostenibilità, alla luce del Principio contabile n.

15, D.lgs. 118/2011, in base al quale “Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta

per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica

amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli

altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione,

ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e

quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di

rendicontazione. (…) Il principio dell’equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione

complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione

pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità

amministrata.”

Occorre aggiungere che, dal 2016, il punto 9.5, All. 4/1, D.lgs. 18/2011, stabilisce che “possono

essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati

nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria

per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione,

anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche

di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese di

investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità

è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento”, e che,

correlativamente, il principio contabile 3.18 di cui all’All. 4/2, D.lgs. 118/2011, dispone che

“un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto

di mutuo o prestito.”.

Come chiarito nella “Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali” per l’esercizio 2013

della Sezione delle Autonomie, “L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto

del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibili le somme oggetto del

finanziamento)”.

42

La Regione Veneto, per contro, reiterando la pratica, posta in essere negli esercizi precedenti, dei

c.d. “mutui a pareggio”, anche nel BP 2016-2018 ha iscritto entrate da mutui autorizzati a cui

consegue il disavanzo riportato in spesa per la correlata componente non contratta.

E seppure l’art. 40, comma 2, D.lgs. 118/2011, nel prevedere che “A decorrere dal 2016, il disavanzo

di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di

investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere

contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa”, può legittimare l’utilizzo dello strumento

dei c.d. “mutui a pareggio” per l’esercizio 2016 (invero solo per far fronte a esigenze di cassa,

circostanza non argomentata in sede di bilancio previsionale), rimane da considerare che la

definitiva espunzione di tale istituto a partire dal BP 2017-2019 imporrà, anche alla Regione

Veneto, l’abbandono di tale modalità operativa.

3. Analogamente a quanto rilevato con deliberazione n. 322/2016/PRSE, non risulta

puntualmente descritta, nella documentazione allegata al BP 2016-2018, la sussistenza della

relazione tra l’indebitamento autorizzato e le spese di investimento previste per l’esercizio di

riferimento, pur attestata positivamente da parte dell’Organo di revisione.

Si precisa che, diversamente dal BP 2015-2017, non si rinviene, tra gli allegati al BP 2016-2018,

alcun prospetto denominato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo di indebitamento

autorizzato (art. 13, c. 2, lett. b), L.R. 29/11/2001, n. 39)”, per il quale già la Sezione aveva rilevato

una carenza informativa in merito alla dimostrazione della richiesta correlazione tra

indebitamento e spese.

L’unico documento dimostrativo in argomento è quello di cui all’All. D alla nota integrativa al

BP 2016-2018 che riporta un “elenco degli interventi programmati per spese di investimento

finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” (mentre gli All. 13 e All. 14 al BP sono

relativi, rispettivamente, agli “Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 per spese

d’investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento” e al “Riscontro degli impegni

complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2016 per spese d'investimento da finanziarsi

mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi

prestiti autorizzati") il quale non consente ancora di evincere dettagliatamente la natura

dell’intervento programmato e la sua relazione con la spesa d’investimento.

4. La Regione ha illustrato nella nota integrativa (All. 1, BP 2016-2018) gli oneri e gli impegni

finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, ai sensi della lett. g) del

par. 9.11.1 e del par. 9.11.5 dell’All. 4/1 del D.lgs. 118/2011, il quale dispone che “la nota

43

integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di

finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari

stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati” e specifica l’elenco puntuale delle

informazioni da ricomprendere nel documento di bilancio e precisamente:

“a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo

le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;

c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della

passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;

d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti

ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati

per l’elaborazione di tali previsioni;

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui

il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito

sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365 )]}. Gli importi relativi agli

interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in

bilancio.”.

Come già riportato nella relazione sul BP 2015, gli strumenti sottoscritti dalla Regione consistono

in due collar di tasso di interesse, contratti nel corso del 2006, in relazione ai prestiti obbligazionari

“Regione del Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005”, con scadenza rispettivamente al 30 giugno

2036 e al 30 giugno 2026 (con nozionali iniziali, in riferimento al primo periodo di negoziazione

del collar, rispettivamente di euro 129.325.500 e di euro 199.000.000), finalizzati alla copertura

dal rischio di aumento dei tassi di interesse attraverso la definizione di un livello di tasso di

interesse passivo oscillante all’interno di una banda prestabilita ovvero alla definizione di una

strategia di copertura del rischio finalizzata al mantenimento del debito (obbligazionario)

sottostante entro soglie di costo ragionevoli e in linea con le disposizioni di carattere generale2.

Tali derivati devono essere ricondotti, quindi, nella loro effettiva funzionalità, alla sola copertura

dei rischi, non essendo ammissibile la detenzione di tipologie di prodotti connotate da fini

speculativi o di arbitraggio.

2 In merito ai criteri di emissione dei debiti obbligazionari, v. art. 35, comma 6, L. 724/1994, che impone che “il rendimento effettivo

al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di

stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto.”.

La circolare MEF del 27 maggio 2004, esplicativa del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, relativo al Regolamento

concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali, al paragrafo 3 specifica, inoltre, che “E’ implicito

nell’acquisto del collar l’acquisto di un cap e la contestuale vendita di un floor, consentita unicamente al fine di finanziare la protezione

dal rialzo dei tassi di interesse fornita dall’acquisto del cap. Il livello del tasso a carico dell’ente allo scattare delle soglie deve essere coerente

sia con i tassi vigenti sul mercato sia con il costo della passività antecedente la conclusione dell’operazione derivata”.

44

Ciò premesso, pur riconoscendo che, rispetto alle prescrizioni formulate con la decisione n.

360/2016/PARI sul Giudizio di parificazione del Rendiconto 2015, l’Ente ha provveduto a

redigere la nota integrativa secondo le indicazioni del principio contabile, come si avrà modo di

esporre più compiutamente nel prosieguo, si evidenzia, tuttavia, la carenza di alcuni elementi

informativi aggiuntivi utili al fine di una completa valutazione della natura complessa (delle

tipologia e dello scopo) degli strumenti finanziari derivati, e, conseguentemente, di una corretta

applicazione dei criteri di classificazione e valutazione delle poste contabili adottate.

Occorre ricordare, infatti, che in base al principio contabile di cui al punto 3.2, All. 4/2, D.lgs.

118/2011, “La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in

relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.

Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge,

dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i

flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati

nel bilancio a seguito del contratto “derivato (…) La regolazione annuale dei flussi che hanno natura

di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del

bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di

amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del

contratto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di

investimenti.”.

Rileva inoltre il principio 6.1.3 di cui all’All. 4/3, D.lgs. 118/2011, secondo cui “Con riferimento ai

derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali

e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata.”.

Al fine di una corretta valutazione di tali strumenti finanziari alla luce di detti principi contabili,

è necessario ricordare che, in osservanza ai principi internazionali, il requisito della copertura

assume valenza dinamica.

Più precisamente, per i derivati di copertura, in ottemperanza ai principi contabili internazionali

IFRS, la correlazione dell’attributo di copertura di uno strumento finanziario derivato è

subordinata al permanere, per tutta la durata del contratto, del requisito della c.d. “alta efficacia”

(par. 88, lett. e) ed Appendice A, par. da AG 105 a 113 del Principio IAS 39).

Per quanto sopra rappresentato, al fine di verificare la c.d. efficacia, da cui dipende il permanere

(effettivo e non nominale) dell’attributo di copertura, sarebbe opportuno rendere disponibili in

nota integrativa le informazioni relative ai tassi soglia negoziati per le due opzioni cap e floor e la

definizione analitica, cioè quantitativa, dell’obiettivo di copertura e, più ampiamente, della

“strategia di rischio” sia del debito sottostante che del derivato ad esso correlato.

45

L’Ente, per contro, si limita ad offrire una generica descrizione qualitativa dell’obiettivo di

copertura (“sono finalizzati alla copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse”) senza indicare

la strategia per cui, a fronte della necessità di coprire il rischio relativo “all’aumento” dei tassi,

abbia stimato gli effetti della sottoscrizione dell’opzione floor (con preclusione dell’opportunità di

beneficiare dei proventi finanziari che sarebbero derivati dalla successiva discesa dei tassi) e senza

dare dimostrazione analitica della coerenza di tale strategia, per tutta la durata del contratto,

rispetto alla natura di strumento di copertura del derivato in esame.

Riepilogando le informazioni esposte nella nota integrativa, in riferimento al menzionato punto

c) del contenuto obbligatorio di detto documento, l’Ente riporta i dati necessari, specificando che

i due prestiti obbligazionari oggetto della copertura assumevano i seguenti valori alla data di

predisposizione del bilancio:

Tabella 3 – Valore nominale e Fair Value derivati di copertura.

Denominazione

derivato

Valore Nominale Fair Value in valore

assoluto

Tasso di interesse

passivo

Euribor 6M+ spread al..

Regione del Veneto 2003 113.781.000 113.924.370,09 0,06125%

Regione del Veneto 2005 139.336.000 121.151.328,31 0,0229%

Fonte: Elaborazione C.d.c. su dati rappresentati al punto c) della nota integrativa sui derivati

Con riferimento al menzionato punto d) della nota integrativa, la Regione fornisce i dati

previsionali relativi agli oneri e agli impegni finanziari per flussi differenziali sugli interessi

derivanti dagli strumenti finanziari derivati: euro -9.885.512,8 per l’esercizio 2016, in euro -

8.911.571.57 per l’esercizio 2017, e in euro -7.875.204,98 per il 2018.

L’Ente specifica che l’imputazione di tali oneri e impegni avviene al cap. U101309 denominato

“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati, afferente la

missione 50 “Debito Pubblico”.

Più in dettaglio, nella nota integrativa la Regione specifica che le previsioni (forward) sul tasso di

interesse Euribor a 6 mesi per le date di rilevazione (fixing), risultano inferiori alle bande per

ciascun derivato, dando origine ai seguenti flussi finanziari negativi:

1° semestre 2016

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 112.552.500,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.308.495,55 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,043%;

46

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 133.004.000,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.714.515,58 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,043%;

2° semestre 2016

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 111.280.500,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.273.451,34 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,0810%;

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 126.670.000,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.589.050,35 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,0810%;

1° semestre 2017

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 109.965.000,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.196.329,11 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,1493%;

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 120.338.000,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.378.202,12 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,1493%;

2° semestre 2017

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 108.603.000,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.109.718,86 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,2575%;

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 114.004.000,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.227.321,48 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,2575%.

1° semestre 2018

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 107.193.000,00, comporta una previsione di flusso

47

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.044.231,25 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,3278%;

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 107.672.000,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 2.031.256,81 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,3278%;

2° semestre 2018

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 105.733.500,00, comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 1.950.636,22 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,5100%;

- prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”, il differenziale tra il floor e il tasso forward,

applicato ad un debito residuo pari ad euro 101.338.000,00 comporta una previsione di flusso

differenziale in uscita per la Regione pari ad euro 1.849.080,70 calcolato su un tasso forward

previsto pari allo 0,5100%.

Con riferimento al punto e) della nota integrativa, viene riportato il tasso costo finale sintetico

presunto sui derivati e debito sottostante; tale parametro, rubricato con l’acronimo TFSCFS

(tasso finale sintetico presunto)3, da stanziamenti iscritti a bilancio diminuiti della prudenzialità

prevista per eventuali incrementi di tasso su tutto il debito, risulta quantificato in 4,1 punti

percentuali annui per tutto il periodo 2016-2018.

Trattandosi di strumenti di copertura (se superata la suddetta verifica della relativa efficacia

continuativa), la lettura del predetto parametro esprime, in sostanza, la proiezione di costo

dell’oggetto strutturato “derivato-parte coperta” e, quindi, un indicatore di costo, risultante dalle

variazioni economico-finanziarie complessive delle due componenti (il debito obbligazionario e il

derivato).

Nel caso di specie, la finalità di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse si sostanzia

nella negoziazione di un derivato che generi un flusso finanziario opposto a quello generato dalla

parte coperta, tale da comportare una complessiva rilevazione simmetrica degli effetti sul conto

economico e nelle scritture di bilancio. In pratica, gli effetti delle due opzioni cap e floor

determinano una posizione complessiva di tasso fisso nelle aree esterne a tali opzioni e a tasso

variabile entro tali soglie.

3 TFSCFS = [(Interessi su debito sottostante ±diff. swap) * 360] / [(Nominale)*365]

48

Sul punto, occorre ricordare che già in sede di Giudizio di parifica per gli esercizi 2014 e 2015 sono

state espresse perplessità in merito alla onerosità di tale forma di indebitamento (con la delibera

n. 360/2016/PARI, si ebbe modo di osservare che “Rimangono immutate anche le considerazioni

espresse già in occasione della parifica sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, sulla correttezza,

sotto il profilo finanziario, della scelta di stipulare i contratti derivati attualmente in essere, non

ostacolate dalle valutazioni espresse in sede di referto, nel lontano 2006, e, quindi, ben dieci anni fa,

da questa Sezione, richiamate dalla Regione nella memoria difensiva. Si ribadisce che, se pure il tasso

del 4,1869% risulti in linea con le aspettative della Regione, lo stesso è molto superiore ai tassi registrati

a partire dal 2010 e a quelli attesi sino al 2036, come ampiamente dimostrato nelle tabelle riportate nel

paragrafo precedente della presente relazione. Anche se con la stipula dei due collar la Regione ha dato

copertura al rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, tale scelta ha prodotto un esborso,

a carico del bilancio regionale, di 62.866.214,25 euro solo nel periodo 01/01/2009-31/12/2015, che,

considerate le prospettive future, è destinato ad aumentare notevolmente fino al 2036.”).

La Regione, a indiretta conferma delle proprie valutazioni sulla conveniente gestione dei derivati

in esame quali strumenti di copertura del rischio di tasso sui propri titoli obbligazionari passivi (il

cui valore nominale complessivo in circolazione alla data del 31 agosto 2015 risultava pari ad euro

253.117.000,00, come rinvenibile dalla nota integrativa della Legge di bilancio 2016-2018 alla lett.

c) e una vita residua superiore ai cinque anni come rinvenibile dalla precedente lett a)), secondo

quanto attestato dall’Organo di revisione nel Questionario (punto 4.8) non ha rinegoziato i

contratti aventi a oggetto tali strumenti finanziari ex art. 62, D.L. 112/2008, commi 3-bis, 3-ter,

3-quater (in deroga al generale divieto di rinegoziazione di cui al comma 3 del medesimo articolo),

come previsto dal legislatore, al fine di limitare le asimmetrie tipiche delle “opzioni” (nel comma

3-bis, lett. c) la deroga alla rinegoziazione è ammessa per ristrutturazioni nella forma di

“operazioni prive di componenti opzionali” con ciò escludendo in sostanza i contratti collar)

quantomeno se sfavorevoli all’Ente.

In particolare il successivo comma 3-quater, specifica che è esclusa dal divieto di rinegoziazione

dei contratti derivati, la facoltà di “procedere con la cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di

componenti opzionali diverse dalla opzione cap, di cui gli enti siano acquirenti, mediante regolamento

per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.”.

49

10 ORGANISMI PARTECIPATI

1. La Regione, con D.G.R. n. 1867 del 23 dicembre 2015, si è avvalsa della facoltà, prevista

dall’art. 3, comma 12, e dell’art. 11-bis, comma 4, D.lgs. 118/2011, di rinviare al 2017 la redazione

del bilancio consolidato.

L’attività di consolidamento del bilancio ha come scopo quello di offrire una visione complessiva

netta delle grandezze patrimoniali “effettive” che compongono il c.d. “Gruppo pubblica

amministrazione” per effetto dell’emersione contabile di un’unica entità mediante sterilizzazione

delle poste reciproche dei soggetti ad esso appartenenti.

A tal fine, l’Organismo Italiano di Contabilità, nel novellato principio contabile del 17 del

dicembre 2016, stabilisce, ai paragrafi 62-65, che “Il bilancio consolidato include solo le operazioni

effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l’eliminazione degli importi relativi a

operazioni e saldi reciproci costituiti da crediti e debiti reciproci e costi e ricavi reciproci, effettuata per

l’intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano

comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza”, individuando quindi nell’attività di “Eliminazione

dei saldi e operazioni infragruppo” il tratto qualificante tale complessa attività.

Il consolidamento dei valori di bilancio riveste importanza non solo per gli stakeholders interni,

istituzionali e di controllo, ma soprattutto per i soggetti che attribuiscono valutazioni alla

capacità di credito degli enti territoriali, valutazioni che incidono in ordine al merito complessivo

attribuito alla Repubblica Italiana.

La centralità dell’istituto in esame è stata valorizzata dalla Regione del Veneto anche con la

propria legislazione regionale.

Difatti, la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, prevede, all’art. 56, comma 6, che ” La

Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti

e partecipati dalla Regione”; analogamente, la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante

l’Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, stabilisce, all’art. 55, comma 2, che

“Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano

specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i

termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.”.

Ne deriva che seppure l’Ente si avvalga, con il rinvio al 2017 del consolidamento, di una facoltà

riconosciuta dal legislatore statale, risulta comunque inottemperante ai vincoli (auto)imposti dal

quadro normativo regionale.

Quanto ai criteri di valutazione e di determinazione del perimetro di consolidamento, la Regione

produce la D.G.R. 593/2017, nella quale si specifica che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.lgs.

50

118/2011, il bilancio consolidato sarà approvato entro il 30 settembre 2017, e si illustra

l’applicazione delle disposizioni contenute nel punto 3.1 dell’All. 4/4, D.lgs. 118/2011, relativo al

“Principio applicato al bilancio consolidato”, sulle attività prodromiche consistenti nella

“predisposizione di due elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (…);

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. (…) Sono

considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza

inferiore (…) al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,

economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

(…) La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i

componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente

o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente. Per

le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati

è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore

della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della

regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”. (..) In ogni

caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori

all’1% del capitale della società partecipata.”.

A tal fine, la Regione, nella suddetta D.G.R. 593/2017, rappresenta i seguenti elementi su cui ha

determinato le soglie di irrilevanza:

Parametri Regione del Veneto

% Soglia

Totale attivo (da Conto del patrimonio al 31.12.2015) 8.581.702.887,8 5% 429.085.144,39

Patrimonio netto (parametro non considerato in quanto negativo al 31.12.2015)

--- 5% ----

Ricavi caratteristici (somma degli accertamenti titoli I, II, III del rendiconto 2015 al netto del perimetro sanità) 1.750.937.667,11 5% 87.546.883,36

Fonte: D.G.R. 593 del 28 aprile 2017

Si evidenzia che l’adozione delle soglie patrimoniali è avvenuta con riferimento ai soli valori

dell’attivo dello Stato patrimoniale in considerazione del valore negativo assunto dal Patrimonio

netto alla chiusura dell’esercizio 2015, con ciò, tuttavia, disconoscendo la ratio della disposizione

51

in esame che consiste nel misurare l’incidenza del soggetto partecipato nell’assetto patrimoniale

dell’Ente, benché negativo.

Si riporta, a seguire, una sintesi dei predetti schemi da cui è possibile desumere la composizione

del cd. “Gruppo Regione Veneto” e, quale conseguente sottoinsieme, il relativo “Perimetro di

consolidamento, come emerge dal quadro della richiamata D.G.R. 593/2017:

Gruppo amministrazione pubblica – Regione Veneto

Il “Gruppo Regione” è composto di quattro sottoinsiemi sulla base della natura giuridica dei

soggetti di cui agli artt. 11-quater e 11-quinques del D.lgs. 118/2011:

1 - Enti strumentali controllati e partecipati A.T.E.R. BL

A.T.E.R. PD

A.T.E.R. RO

A.T.E.R. TV

A.T.E.R. VE

A.T.E.R. VI

A.T.E.R. VR

Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario

ARPAV

AVEPA

Consorzio di bonifica acque risorgive

Consorzio di bonifica Adige e Po

Consorzio di bonifica Adigeuganeo

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Consorzio di bonifica Brenta

Consorzio di bonifica delta del Po

Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico

Consorzio di bonifica Piave

Consorzio di bonifica Veneto Orientale

Consorzio di bonifica veronese

Consorzio di bonifica alta pianura veneta

Ente parco naturale regionale del fiume Sile

Ente parco regionale dei Colli Euganei

Ente parco regionale del delta del Po

Ente regionale Veneto lavoro

Esu PD

Esu VE

Esu VR

Istituto regionale per le Ville Venete

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

52

2 - Società Controllate (ex art. 11-quater, D. Lgs. 118/2011)

Denominazione

Quote possedute direttamente

da capogruppo Regione del Veneto

Immobiliare Marco Polo S.r.l. 100 %

Sistemi Territoriali S.p.a. 99,8321 %

0,1679 % azioni proprie

Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. (SVEC) in liquidazione 100 %

Veneto Acque S.p.a. 100 %

Veneto Innovazione S.p.a. 100 %

Veneto Sviluppo S.p.a. 51 %

3 - Società Partecipate (ex art. 11-quinquies, D. Lgs. 118/2011)

Denominazione

Quote

possedute

da capogruppo

Regione del

Veneto

Altri Soci Pubblici

Quote possedute da altri

soci pubblici

Concessioni Autostradali Venete S.p.a. 50% ANAS S.p.a. 50 %

Rocca di Monselice S.r.l. 50 % Comune di Monselice 50 %

Veneto Promozione S.c.p.a. 50 % Unione delle Camere di Commercio del

Veneto 50 %

4 -Società a partecipazione indiretta

Denominazione

Quote possedute da capogruppo

Regione del Veneto

Ferroviaria Servizi S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 100 %) 99,83 %

Veneto Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 56,64 %) 56,54 %

Nord Est Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 60 %) 59,898 %

VI Holding S.r.l. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione S.p.a. al 100 %) 100 %

APVS S.r.l. (partecipata di Veneto Sviluppo S.p.a. al 51 %) 26,01 %

VTP S.p.a. (partecipata di APVS S.r.l. al 53 %) 13,78 %

Venice Yacht Pier S.r.l. (partecipata da VTP S.p.a al 56,67 %) 7,81 %

V.Y.S.Venice Yachts e Ships Assistance S.c.ar.l. in liquidazione (partecipata da VTP S.p.a al

83 %) 11,44 %

V.T.P. Engineering S.r.l. (partecipata da VTP S.p.a al 100 %) 13,78 %

FVS SGR S.p.a. (partecipata di Veneto Sviluppo S.p.a. al 51 %) 26,01 %

G&Life S.p.a. (partecipata di FVS SGR S.p.a. al 54,01 %) 14,05 %

Surgica Robotica S.r.l. (partecipata di FVS SGR S.p.a. al 91,25 %) 23,73 %

53

Si rileva che la D.G.R. 593/2017, in esame, non contiene ulteriori specificazioni e dati contabili in

ordine alla modalità di qualificazione ai fini della riconducibilità dei singoli soggetti all’interno

della categoria di riferimento.

Per quanto attiene la definizione del perimetro di consolidamento, l’Ente delibera come da

prospetti a seguire:

Perimetro di consolidamento – Gruppo Regione Veneto

Denominazione

Quote possedute

da capogruppo

Regione del Veneto

Concessioni autostradali venete (CAV) S.p.A.. 100 %

Immobiliare Marco Polo S.r.l. 100 %

Sistemi Territoriali S.p.a. 99,8321 %

0,1679 % azioni proprie Veneto Acque S.p.a. 100 %

Veneto Innovazione S.p.a. 100 %

Gruppi intermedi:

Denominazione

Quote possedute da

capogruppo

Regione del Veneto

Sistemi Territoriali S.p.A. 99,8321

0,1679 %azioni proprie

% %

Ferroviaria Servizi S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 100 %) 99,83 %

Veneto Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 56,64 %) 56,54 %

Nord Est Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 60 %) 59,898 %

Veneto Innovazione S.p.a. 100 %

VI Holding S.r.l. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione S.p.a.

al 100 %) 100 %

Si rinvia alla futura analisi del redigendo bilancio consolidato per la verifica del rispetto della

disciplina armonizzata, di cui le sopra riferite classificazioni costituiscono, come detto, un

momento propedeutico.

2. Con riguardo allo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione e dismissione delle

partecipazioni regionali, richiamati i rilievi già formulati dalla Sezione (cfr. delibera n.

54

322/2016/PRSE sul BP 2015 e n. 360/2016/PAR sul Giudizio di parificazione 2015), permane una

scarsa coerenza nelle scelte gestionali riguardanti il settore considerato.

In particolare, con riserva di approfondimento in sede di esame della relazione annuale ex art. 24

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica”, per l’Immobiliare Marco Polo S.r.l. la decisione di dismissione assunta

con il Piano operativo di razionalizzazione di cui alla D.G.R. 447/2015 è stata sostanzialmente

superata con la successiva D.G.R. 370/2016, con la quale, ai sensi dell’art. 3, L.R. 7/2016, la

Giunta regionale è stata autorizzata a recedere dalla società Rocca di Monselice S.r.l., affidando

alla società in argomento (mantenuta nel pacchetto azionario) la gestione dei beni regionali siti

nei Comuni di Monselice, Piazzola sul Brenta e Venezia.

La Regione, inoltre, riconosce che la Società non è riuscita a contenere ulteriormente i costi

relativi all’amministratore unico e ha indicato un costo complessivo del personale superiore alla

media del triennio 2011-2013 (ancorché inferiore a quello del 2015).

Le valutazioni inerenti la Immobiliare Marco Polo S.r.l. sono state modificate ulteriormente con

D.G.R. 324/2017, con la quale è stata decisa la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice

S.r.l. nella società in esame, operazione che, nelle previsioni dell’Ente, dovrebbe comportare una

riduzione dei costi fissi per le attività svolte attualmente dalle società regionali interessate.

Correlativamente, per la Rocca di Monselice S.r.l. (50% Regione Veneto, 50% Comune di

Monselice), che avrebbe dovuto essere mantenuta nel pacchetto regionale (D.G.R. 447/2015), si è

deciso dapprima il recesso dalla società previa cessione di ramo d’azienda alla Immobiliare Marco

Polo s.r.l. e, successivamente, ai sensi della L.R. 7/2016 e della D.G.R. 324/2016, si è optato per

una fusione per incorporazione nella predetta società Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, premesso che nessuna specifica informazione su

costi o flussi è fornita dall’Ente, richiamando quanto rappresentato nella D.G.R. 370/2016 è

possibile verificare in forma riepilogativa le informazioni sullo stato di attuazione del processo di

razionalizzazione.

In particolare, mentre con il Piano operativo di cui alla D.G.R. 447/20015 per tale tipologia di

partecipazioni era prevista una riduzione della consistenza da 69 a 29 (più precisamente, per 6 di

esse si prevedeva la conclusione della fase di liquidazione, per 7 si attendeva la fine delle procedure

concorsuali di fallimento e per altre 27 era stata deliberata la dismissione a vario titolo), alla data

del 31/12/2015, in una prospettiva utile ai fini della programmazione per il 2016:

- delle 6 società in liquidazione nessuna aveva concluso le relative procedure;

- delle 7 in fallimento, nessuna aveva chiuso la relativa procedura;

55

- delle 27 partecipazioni da cedere, solo 3 risultano effettivamente dismesse (con una

incidenza pari al 11% circa dell’obiettivo prefissato).

Pur riconoscendo, quindi, che la Regione si è attivata per la razionalizzazione delle proprie

partecipazioni, alla data del 31/12/2015 rimaneva ancora debole il grado di realizzazione degli

obiettivi prefissati: infatti, delle 40 partecipate indirette per le quali si è stabilita la dismissione,

solo per 3 di esse si è cessato il rapporto sociale, con un raggiungimento dell’obiettivo del 7,5%.

La Regione, inoltre, sul versante del contenimento dei costi del sistema delle esternalizzazioni,

dichiara di aver preventivato un risparmio, derivante dalle misure per il contenimento della spesa

attuate dalle società direttamente partecipate, pari a euro 1.069.159,00.

Il dettaglio degli esiti della politica di contenimento dei costi sono riassunti nella citata D.G.R.

370/2016, di seguito riportati in sintesi:

Tabella 1 – Contenimento dei costi degli organismi partecipati

Denominazione entità Ambito di risparmio atteso Importo stimato

Immobiliare Marco Polo s.r.l. (non sono stati conseguiti

risparmi di spesa)

0,00

Sistemi Territoriali S.p.A. Organo amministrativo 121.000,00

Società Veneziana Edilizia Canalgrande

S.p.A. (in liquidazione)

(non sono stati conseguiti

risparmi di spesa)

0,00

Veneto Acque S.p.A. Organo amministrativo 13.500,00

Veneto Innovazione S.p.A. Organo amministrativo +

costo del personale

61.584,00

Veneto Nanotech S.p.A. (risparmio derivante dalla

riduzione del personale non

ancora quantificato)

0,00

Veneto Strade S.p.A. Costo del personale 638.542,00

Veneto Sviluppo S.p.A. Costo del personale 179.525,00

Concessioni autostradali Venete S.p.A. Organo amministrativo 32.400,00

Rocca Monselice s.r.l. (nessun ulteriore risparmio

di spesa)

0,00

Veneto Promozione s.c.p.a. Organo amministrativo 22.608,00

Totale complessivo 1.069.159,00 Fonte: elaborazione C.d.c. su dati di cui all’All. C, D.G.R. n. 370 del 24 marzo 2016

Rispetto alle partecipate dirette elencate nella delibera D.G.R. 370/2016, nella risposta istruttoria

la Regione non integra le informazioni afferenti le riduzioni dei costi per le società Autovie Venete

S.p.A., College Valmarana Morosini S.p.A., Rovigo Expò S.p.A., Finest S.p.A. mentre comunica

i seguenti flussi positivi in entrata derivanti dalla distribuzione di dividendi: Autovie Venete

S.p.a. per euro 264.303,89, Finest S.p.A. per euro 47.386,20, Veneto Sviluppo S.p.A. per euro

298.105,08, Sistemi Territoriali S.p.A. per euro 200.000,00.

56

Si osserva che per Sistemi Territoriali S.p.A. (99,83%), Veneto Acque S.p.A. (100%), Concessioni

autostradali S.p.A. (50%) e Veneto Promozione s.c.p.a. (50%), il risparmio atteso riguarda i soli

costi afferenti l’Organo amministrativo.

Non risultano risparmi di altra natura per le due partecipazioni di controllo.

E’ utile evidenziare, inoltre, che, al fine di contestualizzare in termini relativi i risparmi

complessivamente stimati per tali organismi, sarebbe opportuno raffrontarli con il complesso dei

costi della produzione (di cui i costi da contenere rappresentano una componente).

Al fine di offrire un parametro del valore relativo dei risparmi in esame, si specifica che i costi

della produzione di Sistemi territoriali S.p.A. riferiti al 2015 (dato indicato nella Banca dati MEF)

ammontano ad euro 34.802.868,00 mentre quelli di Veneto Acque S.p.A. ammontano ad euro

2.772.834,00, da cui un’incidenza dei risparmi stimati rispettivamente nell’ordine dello 0,35% e

dello 0,49% sui costi di produzione dell’esercizio precedente.

Passando alle previsioni di spesa relative al ricollocamento del personale di società per le quali

sono state dismesse le quote di partecipazione ex art. 11, comma 611, L. 190/2014, la Regione

dichiara di non aver previsto (e non aver sostenuto) spese nel 2016 per tale voce.

Nel dettaglio, soffermandosi su alcune delle società per le quali sono in atto processi di dismissione

o di razionalizzazione, si rappresenta che la D.G.R. n. 2023 del 6 dicembre 2016, concernente

l’avvio del processo di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare

Marco Polo s.r.l., ha previsto di preservare i livelli occupazionali con il conseguente passaggio del

ramo d’azienda alla Immobiliare Marco Polo S.r.l. ai sensi dell’art. 3 L.R. 7/2016, senza oneri per

il ricollocamento del personale a carico della Regione Veneto.

L’Ente dichiara, inoltre, che i processi di razionalizzazione di Veneto Strade S.p.A. avviato giusta

D.G.R. n. 173 del 21 febbraio 2017, e di dismissione della quota di Veneto Promozione S.c.p.a.

avviato giuste DD.GG.RR. nn. 623/2016, 660/2016, 838/2016, art. 13 L.R. 30/2016 e D.G.R. n.

33/2017 e n. 141/2017, non hanno previsto il sostenimento di costi per il ricollocamento del

personale in capo alla Regione Veneto; analogamente, non dovrebbe comportare oneri per la

Regione il ricollocamento del personale della Veneto Nanotech S.c.p.a., in gestione liquidatoria.

Infine, la società SVEC S.p.a., in liquidazione, ma non ha dipendenti.

Si conclude osservando che la concreta attuazione del processo di ricollocamento del personale

delle società a partecipazione regionale dovrà essere valutato alla luce delle diposizioni,

sopravvenute, di cui al citato D.lgs. 175/2016 e, in particolare, gli artt. 19 e 23 rispetto ai quali

occorrerà eventualmente rivalutare le indicazioni già formulate con la D.G.R. 2101/2014,

contenente direttive alle società partecipate (la quale, ad esempio, prevede che, nell’ambito della

procedura volta al rilascio dell’autorizzazione ad assumere ai sensi dell’art. 8 della L.R. 39/2013,

57

sia data priorità ai processi di mobilità di cui al comma 563 dell’art. 1, L. 147/2013, comma

abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. t), D.lgs. 175/2016).

3. Con riferimento al Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati, di cui all’art. 1,

commi 550, 551 e 552, L. 147/2013, la Regione ha istituito il capitolo U 102605 “Fondo per le

perdite delle società partecipate - altre spese correnti", con stanziamento di competenza nel BP 2016-

2018 per euro 1.951.000,00.

Occorre ricordare che, in sede di prima applicazione della disciplina in esame, la quale prevede che

in caso di “risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali

partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato

negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”

(comma 551), gli accantonamenti avrebbero dovuto essere effettuati nei termini che seguono:

“a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio

negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il

risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente,

del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato

negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella

misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non

negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per

cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito

nell'esercizio precedente” (comma 552).

L’Ente riferisce che in sede di BP 2016-2018, considerato quale anno di prima applicazione della

norma in esame, sono stati utilizzati i dati dei bilanci societari relativi all’esercizio 2014, in

conseguenza della indisponibilità, alla data di redazione del bilancio stesso, di quelli afferenti al

2015.

Tale incongruenza sembra riferibile alla tempistica civilistica relativa all’approvazione dei bilanci

di esercizio delle società (art. 2364 c.c.) che prevede il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura

esercizio sociale con la possibilità di deroga fino a 180 giorni per le società che sono tenute alla

redazione del bilancio consolidato o per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto

sociale, fermo restando l’obbligo di segnalare le motivazioni di tale dilazione nella relazione sulla

gestione ex art. 2428 c.c..

Ciononostante, si ritiene che la corretta ricostruzione del Fondo possa e debba basarsi su eventuali

dati provvisori forniti dalle società partecipate, al fine di attribuire maggiore aderenza della sua

58

consistenza al dettato normativo, salvo l’adeguamento del Fondo stesso all’ottenimento dei dati

di bilancio definitivi.

La movimentazione del Fondo in sede previsionale ha riguardo i risultati di esercizio delle seguenti

società:

- per Veneto Acque S.p.a., l’accantonamento è di euro 1.764.967,50, importo pari al 25% della

perdita registrata nel 2014 (euro - 7.059.870,00), non ripianata nel corso del 2015, ed è stato

determinato ai sensi dell’art. 1, comma 552, lett. b) (ipotesi in cui il risultato negativo del 2014 sia

peggiore della media dei risultati del triennio 2011-2013)

- per Veneto Innovazione S.p.a., l’accantonamento è stato di euro 185.397,81, calcolato ai sensi

di quanto previsto dell’art. 1, comma 552, lett. a) (differenza tra il risultato negativo conseguito

nel 2014, pari a - euro 200.304,00, non ripianato nel corso dell’esercizio, e il risultato medio 2011-

2013 pari a - euro 348.622,33, migliorato del 25% per il 2014).

Occorre considerare che, in entrambi i casi, l’accantonamento al Fondo è calcolato con sfasamento

di un anno rispetto a quello di redazione del BP per le ragioni anzidette, il che non solo ha

determinato l’utilizzo di dati di bilancio non riferiti ai corretti esercizi di riferimento per il

computo dei risultati medi, ma ha anche comportato l’utilizzo di percentuali di accantonamento

non riferite all’anno di redazione del BP.

In merito a Veneto Acque S.p.a. occorre considerare, inoltre, la sua possibile qualificazione come

“società che svolge servizi pubblici di rete a rilevanza economica” con conseguente applicazione della

nozione di “risultato” di cui al comma 551 ovvero la “differenza tra valore e costi della produzione

ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile”. L’accantonamento, del resto, sarebbe stato in tal caso

minore.

Sulla base dei suesposti calcoli, complessivamente, l’accantonamento al Fondo, come accennato,

è stato di euro 1.951.000,00, importo arrotondato da euro 1.950.365,42 (euro 1.764.967,50 + euro

185.397,81).

La Regione, inoltre, precisa che non sono stati operati accantonamenti nel BP 2016-2018 in

riferimento alle perdite registrate da College Valmarana Morosini S.p.a., in quanto la

partecipazione è stata dismessa in conseguenza dell’esercizio del recesso ex lege (ed è attesa di

liquidazione della quota), da Rovigo Expo’ S.p.a., poiché la società ha concluso la fase di

liquidazione nel corso del 2015, e da Veneto Nanotech S.p.a. dato che la società si trova in stato

di liquidazione.

In merito, richiamato anche quanto suggerito dal Collegio dei revisori con verbale 90/2016, si

rileva la necessità che sia previsto un adeguato accantonamento nel Fondo per rischi oneri per

59

fronteggiare gli effetti negativi delle vicende aziendali di tali società ancora presenti nel

portafoglio dell’Ente.

In tal senso, dai dati desumibili dalla Banca dati del MEF si è verificato che per il 2015 dette

società in liquidazione hanno conseguito i seguenti risultati:

• College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione, ha riportato un risultato di esercizio

negativo per euro -239.468,00 e un risultato operativo negativo per euro 226.164,00;

• Rovigo Expo’ S.p.a. in liquidazione, ha riportato un risultato di esercizio negativo per

euro 77.672 e un risultato operativo negativo ha riportato un 32.629;

• Veneto Nanotech S.p.a. in liquidazione, ha riportato un risultato di esercizio negativo per

euro 4.736.270 e un risultato operativo negativo ha riportato un 3.946.526.

Si rappresenta, infine, che l’accantonamento al Fondo perdite societarie è stato interamente

cancellato nel Rendiconto generale della Regione per il 2016 a seguito del ripianamento delle

perdite d’esercizio al 31/12/2014 di Veneto Innovazione S.p.a e di Veneto Acque S.p.a..

Tanto rappresentato, si rinvia al Giudizio di parificazione per l’esercizio 2016 la verifica, a

consuntivo, dell’esatta consistenza del Fondo in esame.

60

4. L’Organo di revisione ha comunicato gli stanziamenti di spesa previsti nel BP 2016- 2018 per

il mantenimento del sistema di partecipazioni della Regione, come indicati nella tabella che segue

(Tab. 5.8.2 del Questionario):

importi in euro

STANZIAMENTI INIZIALI

TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE

C/ESERCIZIO (1)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello III

Cod.Voce U.1.04.03.00.000

37.406.100,42

TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE

C/CAPITALE (2)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello III

Cod.Voce U.2.03.03.00.000

4.350.275,19

ONERI COPERTURA PERDITE (3)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello III

Cod.Voce U.2.04.18.00.000

0,00

AUMENTO CAPITALE NON PER

RIPIANO PERDITE (4)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello IV

Cod.Voce U.3.01.01.03.000

0,00

ONERI PER TRASFORMAZIONE,

CESSAZIONE LIQUIDAZIONE (5)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello III

Cod.Voce U.2.04.23.00.000

0,00

ONERI PER CONTRATTI DI SERVIZIO (6)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello IV

Cod.Voce U.1.03.02.15.000

21.707.880,25

ONERI PER GARANZIE (FIDEIUSSIONI,

LETTERE PATRONAGE, ALTRE FORME)

(7)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello IV

Cod.Voce U.1.03.02.99.999

0,00

ESCUSSIONI nei confronti dell'ente delle

garanzie concesse (8)

PIANO DEI CONTI

INTEGRATO (Finanziario):

Sezione U Livello III

Cod.Voce U.2.04.13.00.000

0,00

(1) Sommatoria dei trasferimenti e delle altre spese previsti in conto esercizio (2) Sommatoria dei trasferimenti e delle altre spese previsti in conto capitale (3) Sommatoria degli oneri previsti per ripiano perdite\disavanzi, anche mediante conferimento beni

(4) Sommatoria delle spese previste per aumento\acquisizione di capitale non per perdite, anche mediante conferimento beni

(5) Sommatoria degli oneri previsti per trasformazione, cessazione e liquidazione

(6) Sommatoria degli oneri previsti per contratti di servizio (compresi rinnovi e nuovi affidamenti)

(7) Importo degli oneri previsti nell'esercizio per l'accensione delle diverse forme di garanzie

(8) Somma stanziata per l'escussione delle garanzie prestate FONTE: prospetto 5.8.2 del Questionario sul BP 2016-2018.

Il prospetto in parola si riferisce in particolare alle scritture dell’Ente partecipante, redatte

secondo la nuova tassonomia del Piano integrato dei conti, relativamente agli stanziamenti di

spesa in sede di prima previsione.

61

Per una utile lettura, è necessario fare riferimento anche alla correlata Tab. 5.8.1 del Questionario

relativa alle corrispondenti scritture di entrata delle partecipazioni regionali.

Dati tratti dal preventivo 2016: importi in euro

PREVISIONI INIZIALI

Entrate da organismi partecipati per cessione di quote PIANO DEI CONTI

INTEGRATO

(Finanziario): Sezione E

Livello III Cod.Voce E

5.01.01.00.000

0,00

Altre Entrate da organismi partecipati 0,00

FONTE: prospetto 5.8.2 del Questionario sul BP 2016-2018.

Dalla comparazione delle tabelle riportate emerge che la Regione non ha registrato previsioni di

entrata provenienti dalle proprie partecipazioni (né da alienazione delle quote di partecipazione

né di altra natura).

Per contro, sul versante delle spese, si registrano stanziamenti per complessivi euro 63.464.255,86,

secondo il dettaglio dei trasferimenti e degli oneri previsti nel BP e indicati nel Questionario nei

termini che seguono:

- trasferimenti e altre spese in c/esercizio: euro 37.406.100,42;

- trasferimenti e altre spese in c/capitale: euro 4.350.275,19;

- oneri per contratti di servizio: euro 21.707.880,25.

A tale proposito, si riproduce la tabella trasmetta dall’Ente da cui è possibile desumere i predetti

stanziamenti di spesa in funzione della loro destinazione:

Tabella 2 – Descrizione analitica degli stanziamenti di spesa a favore delle partecipate

DESCRIZIONE Somma di competenza

iniziale con avanzo

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "VENETO INNOVAZIONE S.P.A." (L.R.

06/09/1988, N.45)

600.000,00

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' "VENETO NANOTECH S.C.P.A." (L.R.

20/11/2003, N.32 - ART. 8, L.R. 25/02/2005, N.9)

1.010.000,00

AGEVOLAZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E

DELLA RICERCA DELLE PMI VENETE (ART. 7, L.R. 19/02/2007, N.2 - ART. 13, L.R.

12/01/2009, N.1)

650.000,00

AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE -

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 50, L.R. 27/04/2015, N.6)

800.000,00

TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLA SOCIETÀ SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. PER LE

FUNZIONI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI IN AMBITO

REGIONALE (ART. 69, L.R. 22/02/1999, N.7)

435.176,48

INTERVENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO

(ART. 86, L.R. 27/02/2008, N.1)

9.600.000,00

CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE

S.P.A. (ART. 32, L.R. 12/01/2009, N.1)

2.400.000,00

62

AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ITINERARI

CICLOTURISTICI E DEL TURISMO EQUESTRE (ART. 20, L.R. 05/04/2013, N.3)

305.000,00

TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' REGIONALI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

TURISTICA (ART. 15, L.R. 14/06/2013, N.11)

330.000,00

TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE ECONOMICO -

FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO (L.R. 14/03/1980, N.16)

95.000,00

TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI DI VALORIZZAZIONE E MARKETING

TURISTICO (L.R. 24/12/2004, N.33)

46.000,00

TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO

E DEI PRODOTTI TURISTICI (ART. 19, C. 2, LETT. E, L.R. 14/06/2013, N.11)

242.800,00

INIZIATIVE REGIONALI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE CONNESSE CON

IL SETTORE PRIMARIO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 27 BIS, L.R. 10/08/2012,

N.28)

30.000,00

INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA - SETTORE SECONDARIO (L.R.

24/12/2004, N.33)

500.000,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ VENETO PROMOZIONE - SCPA (ART. 5, C.

8, L.R. 24/12/2004, N.33)

658.000,00

TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA

GAMMA DEI PRODOTTI TURISTICI (ART. 19, C. 2, L.R. 14/06/2013, N.11)

600.000,00

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'EXPORT VENETO - TRASFERIMENTI

CORRENTI (ART. 33, L.R. 27/04/2015, N.6)

300.000,00

FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEGLI ONERI FINANZIARI

DELLA SOCIETA' DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE,

MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE RETI STRADALI (ART. 6, L.R. 25/10/2001, N.29)

16.320.000,00

CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A FAVORE DI VENETO STRADE S.P.A. PER LA

MANUTENZIONE ORDINARIA E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE

VIARIA IN GESTIONE (ART. 96, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 2, C. 1, L.R. 25/10/2001, N.29)

2.219.323,94

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA

ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015 -

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, C. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

264.800,00

SERVIZI FERROVIARI INTEGRATIVI (ART. 9, C. 3, LETT. B, D.LGS. 19/11/1997, N.422 -

ART. 41, L.R. 27/02/2008, N.1)

17.323.056,74

SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI

FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE ALLE

FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ARTT. 9, 12, D.LGS. 19/11/1997, N.422 - ACCORDO

27/01/2000)

0,00

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

FERROVIARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228 - ARTT. 37, 38, L.R. 05/04/2013, N.3)

0,00

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. PER

LE FUNZIONI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI IN AMBITO

REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 69, L.R. 22/02/1999, N.7)

4.384.823,51

FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO ED

AGROALIMENTARE E FONDO DI ROTAZIONE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(ART. 57, C. 2, LETT. A, ART. 58, L.R. 12/12/2003, N.40)

1.475.052,65

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA

FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C.

1, L. 28/12/2001, N.448)

348.630,26

FONDO PER I PROGETTI D'INTERESSE PUBBLICO E D'INTERESSE REGIONALE (ART.

106, L.R. 04/11/2002, N.33)

20.000,00

COFINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE

OPERE VIARIE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MIRA-QUARTO D'ALTINO (ART. 4,

C. 158, L. 27/12/2003, N.350 - ART. 1, C. 457, L. 30/12/2004, N.311)

939.534,51

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA

S.S.14 "DELLA VENEZIA GIULIA" E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI S. STINO DI

LIVENZA (ACCORDO 27/02/2004)

49.716,46

INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

INTERSEZIONE A ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'USCITA DELLA A28 A

GRUARO (ACCORDO DI PROGRAMMA 09/09/2004, N.12411)

179.471,05

REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO ALL'INTERCONNESSIONE TRA LA S.P. 89 "DEI

COLLI" E LA S.P. 2 "ROMANA APONENSE" (ACCORDO 31/05/2004)

237.982,01

63

INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO

DELLA RETE VIARIA - RISORSE SVINCOLATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 143

DELLA LEGGE 220/2010 (ART. 25, L.R. 19/02/2007, N.2)

72.203,18

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VIABILITA' NELLA

PROVINCIA DI BELLUNO (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI

BELLUNO E VENETO STRADE S.P.A. 11/12/2003)

658.728,49

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI DI

FASCIA B AL PASSANTE DOLO-QUARTO D'ALTINO - RISORSE SVINCOLATE AI SENSI

DELL'ART. 1 COMMA 143 DELLA L. 220/2010 (ART. 24, C. 2, L.R. 12/01/2009, N.1)

177.395,83

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'INTESA TRA LA REGIONE DEL

VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AL FINE DI FAVORIRE LA

COOPERAZIONE TRA I TERRITORI CONFINANTI (L. PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO 16/11/2007, N.21)

191.560,75

Totale 63.464.255,86

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati trasmessi dalla Regione con nota prot. 211654 del 30 maggio 2017

Tali valori possono essere diversamente letti come da prospetto a seguire nel quale si evidenziano

gli aggregati degli stanziamenti con riferimento alle strutture regionali di riferimento:

64

Tabella 3 – Descrizione analitica degli stanziamenti di spesa a favore delle partecipate per

struttura di riferimento

MACRO

AGGREGATO COMP 2016

COMPETENZA

2016 PER

STRUTTURA

STRUTTURE

TR

AS

FE

RIM

EN

TI

CO

RR

EN

TI

TR

AS

FE

RIM

EN

TI

CO

RR

EN

TI

A I

MP

RE

SE

37.406.100,42

TRASFERIMENT

I CORRENTI A

IMPRESE

CONTROLLATE

15.495.176,48

1.610.000,00

SEZIONE ATTIVITA'

ISPETTIVA E

PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE

800.000,00

SEZIONE INDUSTRIA E

INNOVAZIONE

650.000,00 SEZIONE ARTIGIANATO

10.035.176,48 SEZIONE MOBILITA'

2.400.000,00

SEZIONE PROGETTO

VENEZIA

TRASFERIMENT

I CORRENTI A

ALTRE IMPRESE

PARTECIPATE

21.910.923,94

30.000,00

SEZIONE ECONOMIA E

SVILUPPO MONTANO

264.800,00

SEZIONE EE.LL. PERSONE

GIURIDICHE CONTROLLO

ATTI SERVIZI ELETTORALI

E GRANDI EVENTI

18.539.323,94

SEZIONE

INFRASTRUTTURE

2.058.000,00

SEZIONE PROMOZIONE

ECONOMICA E

INTERNAZIONALIZZAZION

E

383.800,00

SEZIONE PROMOZIONE

TURISTICA INTEGRATA

635.000,00 SEZIONE TURISMO

CO

NT

RIB

UT

I A

GL

I IN

VE

ST

IME

NT

I

CO

NT

RIB

UT

I A

GL

I IN

VE

ST

IME

NT

I

A I

MP

RE

SE

4.350.275,19

CONTRIBUTI

AGLI

INVESTIMENTI

A IMPRESE

CONTROLLATE

1.823.682,91 1.475.052,65

SEZIONE COMPETITIVITA'

SISTEMI

AGROALIMENTARI

348.630,26

SEZIONE PROGETTO

VENEZIA

CONTRIBUTI

AGLI

INVESTIMENTI

A ALTRE

IMPRESE

PARTECIPATE

2.526.592,28

2.315.031,53

SEZIONE

INFRASTRUTTURE

20.000,00 SEZIONE TURISMO

191.560,75

SEZIONE EE.LL. PERSONE

GIURIDICHE CONTROLLO

ATTI SERVIZI ELETTORALI

E GRANDI EVENTI

ACQUI

STO DI

BENI

E

SERVI

ZI

ACQUI

STO DI

SERVI

ZI

21.707.880,25

CONTRATTI DI

SERVIZIO

PUBBLICO

21.707.880,25 21.707.880,25 SEZIONE MOBILITA'

Totale stanziamenti di spesa verso le partecipate 63.464.255,86

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati trasmessi dalla Regione con nota prot.211654 del 30 maggio 2017

Per quanto riguarda le procedure di liquidazione in essere (College Valmarana Morosini S.p.a.,

Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a., Veneto Nanotech S.c.p.a.), la Regione dichiara di

65

non aver previsto alcun onere, in quanto gli eventuali compensi del liquidatore sono a carico delle

società medesime, il che non esime l’Ente, del resto, da una conoscenza e trasmissione del relativo

valore alla Sezione.

Conclusivamente, sulla base dei dati trasmessi, desta perplessità il prevalente impatto delle

componenti afferenti i trasferimenti verso le partecipate, in conto esercizio e di parte capitale,

rispetto agli oneri per contratti di servizio, contropartita dei servizi acquistati, nell’ambito del

giudizio sulla economicità della struttura delle esternalizzazioni da condurre alla luce dell’art. 1,

comma 553, L. 147/2013, recante la Legge di stabilità 2014, in base al quale i soggetti a

partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali

“concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei

servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati

parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle

Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le

informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri

standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato”.

In tale prospettiva, i principi introdotti dalla L. 243/2012, sul c.d. pareggio di bilancio, si

trasfondono in modo diretto nella gestione delle entità controllate e, pertanto, come già

rappresentato, risulterà utile la redazione del bilancio consolidato che, per sua natura, restituirà

una dimensione economico finanziaria all’intero “Gruppo Regione”.

5. In merito agli adempimenti imposti dalla L.R. 39/2013, recante “Norme in materia di società

regionali”, si rileva quanto segue.

Con riguardo all’obbligo di cui all’art. 3, comma 3, della legge in esame, per cui “La Giunta

regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima

dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne

informa la competente commissione consiliare”, la Regione rimanda alle D.G.R. 127/CR e 58/2017

(trasmesse a questa Sezione in relazione al Giudizio di parifica per l’esercizio 2016 con note

rispettivamente prot. n. 8501 del 12 maggio 2017 e n. 185443 dell’11 maggio 2017).

Con tali atti, in relazione ai rilievi formulati dalla Sezione regionale in occasione del Giudizio di

parifica per l’esercizio 2015, la Regione si prefiggeva di monitorare le proprie partecipazioni sia in

sede di consuntivo che in una prospettiva previsionale.

Gli atti trasmessi non contengano adeguate e necessarie analisi costi-benefici e la verifica di

raggiungimento delle finalità istituzionali affidate ai soggetti affidatari richieste dalla normativa

66

in argomento e che dovrebbero essere indirizzate al giudizio di necessarietà del mantenimento di

un’esternalizzazione in termini di economicità e soddisfazione del bisogno pubblico di riferimento.

Per quanto attiene, invece, al rispetto dei limiti ai compensi degli Organi di amministrazione e

controllo di cui al successivo art. 7 (“I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati

delle società controllate non sono superiori ad un importo lordo massimo omnicomprensivo annuo, ivi

compresi i benefici accessori, di 80.000,00 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di

amministrazione, di 25.000 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e

controllo, di 20.000 euro”) della medesima L.R. 39/2013, l’Ente ha prodotto un prospetto

riepilogativo dei costi in questione:

Tabella 4 – Limiti di spesa 2016 per gli Organi di amministrazione e controllo delle società

partecipate

Descrizione società Presidente

C.D.A. o

Amministrator

e Delegato

Ciascun

consigliere di

amministrazio

ne

Presidente del

collegio

sindacale

Ciascun

componente

collegio

sindacale

Limiti art. 7 L.R. 39/2013 80.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Immobiliare Marco Polo s.r.l. 22.500,00

(AU)

Non presente

Sistemi Territoriali s.pa. 27.000,00 0,00 16.000,00 11.000,00

SVEC S.p.A. in l. 40.500,00

(Liq.)

26.779,50

(compenso max. intero organo)

Veneto Acque s.p.a. 9.000,00 6.300,00

(VP)

0,00 (C)

13.500,00 9.000,00

Veneto Innovazione s.p.a. 18.000,00

(AU)

11.270,60 7.513,70

Veneto Nanotech s.c.p.a. 15.000,00

(Liq.)

10.404,00

(compenso max. intero organo)

Veneto Sviluppo s.p.a. 61.000,00 4.000,00 20.000,00 18.000,00

Fonte: C.d.c. su dati della Regione Veneto, tabella allegata alla nota prot. 200112 del 22 maggio 2017

Con riferimento, infine, all’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all’art.

11 della L.R. 39/2011, l’Ente, con la già menzionata D.G.R. 2101/2014, contenente direttive alle

società, ha imposto la pubblicazione delle informazioni di cui alla normativa in esame nei siti

istituzionali delle società stesse, specificando che l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti è

subordinato alla verifica preventiva del rispetto dell’obbligo suddetto.

Per quanto attiene, infine, la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli artt. 1, comma

4 e 5, comma 2 della L.R. 24/2014, avente a oggetto “Norme in materia di società partecipate da

enti regionali”, che prevedono che “La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle

67

attività svolte dalle società partecipate da enti regionali” e che “Le società controllate da enti regionali

trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle linee generali

dell'attività prevista per l'anno successivo, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi

amministrativi”, la Regione ha rinviato alla nota dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico

prot. 229684 del 12 giugno 2017, dalla quale si evince un generalizzato (seppure non omogeneo)

rispetto formale degli adempimenti descritti a cui non corrisponde, tuttavia, la rappresentazione

di una governance perfettamente efficiente.

In particolare, il quadro offerto risulta carente per la parte che attiene la stima dei costi (di tipo

economico-aziendale in una prospettiva “make or buy”) e degli effetti prodotti dagli affidamenti

in termini di soddisfacimento del pubblico interesse.

A conclusione della verifica dell’efficace azione di controllo svolta dalla Regione sul proprio

sistema di esternalizzazione, occorre richiamare l’attenzione sulle disposizioni di cui al D.lgs.

175/2016 (come modificato dal D.lgs. 100/2017) e, in particolare, sugli artt. 4 e 5, che ribadiscono,

in coerenza con la normativa previgente, il requisito della stretta necessarietà per il perseguimento

delle proprie finalità istituzionali quale condizione per l’acquisto o il mantenimento, da parte degli

enti pubblici, delle partecipazioni societarie, requisito che deve essere analiticamente motivato

“evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di

destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata

del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi

di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.

Riconoscendo, in conclusione, che la Regione nel corso degli ultimi anni ha attivato un processo

di monitoraggio e riordino delle proprie partecipazioni, si sottolinea l’opportunità di una

rappresentazione più analitica della gestione esternalizzata nei termini prescritti dal legislatore, a

favore di una fruibilità (e conseguente legittimazione) della stessa da parte del cittadino/utente.

68

11 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

1. Il Collegio dei revisori ha dichiarato che il bilancio preventivo economico annuale consolidato

del servizio sanitario regionale non è stato approvato dalla Giunta regionale poiché “Rispetto agli

anni scorsi il bilancio economico preventivo per il 2016 è stato predisposto dalle aziende del SSR entro

il mese di novembre 2015. Tuttavia, per poter effettuare delle valutazioni e delle previsioni più

attendibili relativamente al 2016, si è dovuto attendere, nelle more del riparto del FSN 2016, comunque

la ripartizione del FSN 2015 di cui all'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 dicembre 2015 ((Rep. Atti n. 235/CSR e

237/CSR del 23 dicembre 2015) e le disposizioni normative di cui alla 28 dicembre 2015 n. 208 ("Legge

di Stabilità 2016"). Essendo inoltre subentrata la procedura per la quarta rendicontazione 2015,

ultimatasi il 31 gennaio con l'invio al Ministero della Salute (tramite NSIS) dei conti economici delle

Aziende del SSR, della GSA e quindi del consolidato SSR Veneto, è stato anche possibile migliorare

la qualità delle stime dei bilanci economici di previsione 2016 formulati dalle Aziende del SSR. Quindi

con DGR 544 del 26/04/2016 è stata effettuata una presa d'atto dei bilanci preventivi economici annuali

redatti dagli Enti del SSR per l'esercizio 2016.”.

Si evidenzia che il bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR non risulta ancora

approvato, alla data dell’approvazione della presente relazione, cosicché rimane priva di riscontro

l’attestazione formulata dall’Organo di revisione secondo la quale “Il bilancio preventivo della

Regione tiene conto delle appostazioni che erano note al momento della redazione.”.

2. La Regione, infine, non ha ancora attuato la riduzione da cinque a tre del numero dei

componenti del Collegio sindacale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’art. 1, comma 574,

della L. 190/2014, poiché in attesa, secondo quanto indicato dall’Organo di revisione, della

naturale scadenza degli attuali organi (prevista dal 2016).

69

3. La Regione ha effettuato la ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio

sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2015, quantificati nei

termini che seguono come rinvenibile dalla tabella 7.10.1 del questionario compilato dall’Organo

di revisione sul bilancio di previsione 2016-2018:

Debiti verso fornitori complessivi scaduti al 31 dicembre 2015

a) direttamente a carico della Regione

b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale 93.507.261

Totale debiti verso fornitori 93.507.261

FONTE: Tab. 7.10.1 - Questionario sul BP 2016-2018

Tale dato, secondo quanto dichiarato dalla Regione, al 31/12/2016 è ulteriormente calato a circa

45 mln di euro.

Occorre osservare, tuttavia, che per la maggioranza delle aziende sanitarie l’importo dei debiti

verso fornitori scaduti è comunicato “al netto di eventuali debiti scaduti ma in contestazione e al netto

dei debiti riconducibili ad eventuali interessi di mora” e, pertanto, non è espressa una grandezza

rappresentativa in termini esaustivi del debito in esame.

4. In merito al rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori previsto dalla normativa statale

(massimo 60 giorni ai sensi del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n.

192, salvo accordi contrattuali che dispongano diversamente), la Regione evidenzia che con la

D.G.R. 1374/2014 si stabilisce che “il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori e il rispetto delle

scadenze per l'attività di monitoraggio richieste dagli uffici regionali costituiscono obiettivi posti in

capo ai Direttori Generali, integrativi rispetto alla D.G.R. 2533/2013 e pertanto oggetto di valutazione

da parte della Giunta Regionale. Inoltre, con le risorse del D.L. 35/2013 sono stati ripristinati gli

equilibri finanziari/patrimoniali delle Aziende del SSR, per tanto non vi sono più situazioni di

criticità tali da motivare accantonamenti per interessi moratori.”.

L’Ente, inoltre, ha trasmesso gli esiti dell’attività di monitoraggio condotta ai sensi delle

DD.GG.RR. 2533/2013 e 1374/2014, che sinteticamente si riportano.

La relazione della Regione è composta da tre sezioni che mostrano l’andamento delle performance

di pagamento delle aziende sanitarie del Veneto nell’anno 2016.

Nel dettaglio, vengono utilizzate tre prospettive complementari.

La prima prospettiva fa riferimento all’indice di tempestività di pagamento (ITP) delle aziende

sanitarie e fa emergere che il dato annuale 2016 dei singoli soggetti considerati, pur in

peggioramento al IV° trimestre 2016, risulta in miglioramento progressivo dal I° al IV° trimestre.

70

La Regione precisa che “Il dato regionale rimane comunque all’interno del valore obiettivo segnando

-4,51”.

Rimane leggermente fuori norma, seppure in miglioramento, il dato dell’Azienda ospedaliera di

Padova.

Con riferimento al dato registrato dalla Gestione sanitaria accentrata (GSA), nel I° trimestre 2016

(v. successiva Tab. 1), esso è determinato da un numero esiguo di pagamenti (6) e di basso valore

(13.000 euro) relativi alle ultime fatture (scadute da diverso tempo) della cessata Agenzia

regionale socio-sanitaria del Veneto (ARSS), passate per competenza all’Area Sanità e Sociale

della Regione. Per il IV° trimestre 2016 della GSA, invece, sono riferiti problemi organizzativi

della Direzione Servizi Sociali che hanno ostacolato le attività di liquidazione di 4 fatture di

importo rilevante, nonché difficoltà nella cessione del credito di alcune fatture da parte di un

fornitore della Direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR (che avrebbe determinato

un allungamento dei tempi di pagamento).

Tabella 1

Indice di tempestività di pagamento (ITP) delle aziende sanitarie

Anni 2014, 2015, 2016; I-II-III-IV trimestri 2016

Azienda 2014

ANNO

2015

ANNO

2016 I

trimestre

2016 II

trimestre

2016 III

trimestre

2016 IV

trimestre

2016

ANNO

GSA -7,16 17,28 231,84 81,35 1,73 58,84 51,24

101 3,94 -8,16 -5,10 -1,87 -9,46 -9,02 -6,45

102 -27,97 -46,57 -8,12 0,96 4,86 -20,65 -5,29

103 -18,94 -10,76 -5,31 -2,72 -3,24 -18,26 -7,29

104 -12,91 -7,46 -7,19 -9,24 -11,64 -27,57 -14,41

105 -15,00 -1,67 -6,33 -9,93 -20,27 -18,35 -13,40

106 18,86 -6,32 -4,29 -12,94 -14,36 -13,25 -11,39

107 -16,00 -25,07 -20,54 -14,42 -17,75 -27,12 -20,02

108 7,79 8,97 -7,00 -16,88 -23,81 -25,01 -17,95

109 13,54 17,65 11,11 -4,57 -3,49 -9,79 -2,04

110 23,77 -10,27 -14,08 -7,85 -17,53 -16,90 -14,16

112 61,39 3,43 11,53 4,76 -3,21 -13,57 -0,17

113 40,35 0,15 -4,78 -13,78 -10,15 -19,79 -11,51

114 141,00 -4,70 13,70 -6,19 -13,46 -8,01 -3,51

115 30,12 -2,63 12,47 8,92 1,77 -9,65 3,73

116 32,00 23,21 11,71 16,82 -9,46 -17,94 0,72

117 1,57 2,98 11,42 2,72 -3,39 -10,03 -0,37

118 65,00 13,00 15,16 5,02 -0,31 -10,45 1,75

119 -18,00 -26,00 -34,69 -27,86 -21,17 -35,89 -29,56

120 45,90 5,46 8,35 10,37 -3,63 -4,76 2,71

121 2,90 -3,06 2,35 -1,40 -1,87 -8,84 -2,66

122 0,32 -5,30 -2,00 -0,91 -5,77 -6,37 -3,48

901 55,78 18,59 19,30 8,85 3,95 6,94 9,76

912 101,59 9,87 -1,49 -11,17 -4,93 -12,69 -7,69

952 45,85 24,20 -10,24 -10,06 -28,55 -20,01 -16,97

TOT nd 2,65 2,46 -0,98 -7,24 -12,47 -4,51

AZ. Con ITP > 0 18 12 11 9 4 2 6

TOT AZ. (GSA incl.) 25 25 25 25 25 25 25

Media valori > 0 38,43 12,07 31,72 15,53 3,08 32,89 11,65

Fonte: Regione Veneto, tabella allegata alla nota prot. 200112 del 22 maggio 2017

71

La seconda prospettiva adottata per evidenziare l’andamento dei pagamenti effettuati dalle

aziende sanitarie fa riferimento al debito scaduto sulla base di un’apposita rilevazione (ex ante ed

ex post) finalizzata a monitorare gli effetti delle operazioni di ricapitalizzazione ex D.L. 35/2013

(dedicate, per l’appunto, all’eliminazione del debito scaduto pregresso).

Dalla relazione emerge che dal II° trimestre 2016 si è verificata una costante diminuzione del

debito scaduto che passa da 1,3 mld nel 2012 a 45,6 mln nell’anno 2016 (dato in corso di

consolidamento).

72

Tabella 2 - Debito scaduto delle aziende sanitarie, anni: 2012 - 2016

Totale

ammontare

debito scaduto

31/12/2012

Totale

ammontare

debito scaduto

31/12/2013

Totale

ammontare

debito scaduto

31/12/2014

Totale

ammontare

debito scaduto

31/12/2015

Totale

ammontare

debito scaduto

31/12/2016

999 (Totale Aziende Regione Veneto) 1.298.610.193,98 625.579.365,64 86.788.149,05 93.507.260,72 45.659.037,52

101 (ULSS 101) 49.741.812,18 17.251.970,88 2.013.859,23 238.300,47 317.581,38

102 (ULSS 102) 0,00 0,00 0,00 707.725,00 3.009.063,60

103 (ULSS 103) 2.506.568,21 512.343,45 87.179,82 948.932,97 711.584,31

104 (ULSS 104) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 (ULSS 105) 6.536.104,69 3.733.166,81 273.652,57 0,00 113.052,53

106 (ULSS 106) 93.414.848,99 57.276.812,48 11.097.592,59 0,00 0,00

107 (ULSS 107) 1.470.321,60 1.410.092,24 1.045.180,83 2.837.705,01 522.485,35

108 (ULSS 108) 5.177.288,32 6.263.747,01 147.986,21 816.397,28 2.459.178,90

109 (ULSS 109) 0,00 0,00 11.584.521,26 12.746.597,41 6.727.800,36

110 (ULSS 110) 23.785.286,52 25.863.476,59 5.964.787,32 529.554,16 1.563.437,83

112 (ULSS 112) 173.640.762,25 103.149.195,10 8.423.984,44 5.441.635,44 350.762,10

113 (ULSS 113) 41.823.197,92 24.064.215,22 1.088.639,90 2.642.101,70 95.437,87

114 (ULSS 114) 49.037.244,30 22.082.236,50 2.496.708,61 4.181.664,81 0,00

115 (ULSS 115) 48.446.920,28 46.451.647,45 3.682.869,16 6.800.282,86 7.212.786,27

116 (ULSS 116) 81.517.369,30 34.380.200,03 9.006.142,39 7.056.765,56 2.192.948,70

117 (ULSS 117) 0,00 2.789.244,99 4.376.305,89 2.837.986,84 5.255.516,96

118 (ULSS 118) 88.656.402,83 35.336.330,72 1.154.501,08 6.465.738,59 2.158.422,75

119 (ULSS 119) 15.256.786,83 6.065.782,29 1.142.020,20 674.359,86 749.915,83

120 (ULSS 120) 74.784.402,14 64.759.342,10 9.766.232,62 22.843.771,91 8.662.183,54

121 (ULSS 121) 39.646.829,92 12.652.062,53 2.336,46 0,00 247.393,10

122 (ULSS 122) 14.558.225,44 7.448.665,11 2.291.833,84 825.956,24 1.522.399,39

901 (AZ.OSP. PADOVA) 195.480.650,94 45.628.478,73 3.547.614,86 7.275.659,15 1.218,70

912 (Azienda Ospedaliera Universitaria

Integrata) 290.047.341,95 104.194.499,98 5.569.142,23 6.720.207,84 1.340.408,56

952 (Istituto Oncologico Veneto) 3.081.829,37 4.265.855,43 2.025.057,54 915.917,62 445.459,49

Fonte: Regione Veneto, tabella allegata alla nota prot. 200112 del 22 maggio 2017

Al fine di formulare il trend in esame anche sulla base di dati esterni (non solo estratti, come quelli

fino a ora esaminati, dagli applicativi delle aziende e dai software della Regione), l’Ente ha fornito

anche i dati (Days Sales Outstanding - DSO) raccolti da Farmindustria (farmaci) e da

Assobiomedica (dispositivi medici) (v. successiva Tab. 3).

Sulla base di tali informazioni, risulta che al III° trimestre 2016 si registrava un tempo medio di

pagamento di 75 giorni, dato migliorato nel IV° trimestre 2016 in cui si rileva un valore pari a 44.

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Tabella 3

Dati Farmindustria sui tempi medi di pagamento delle aziende sanitarie nel Veneto dei farmaci

Enti

DSO ASL/AO

31 dicembre

2014

DSO ASL/AO

31 dicembre

2015

DSO ASL/AO

31 Marzo

2016

DSO ASL/AO

30 Giugno

2016

DSO ASL/AO

30 Settembre

2016

DSO ASL/AO

31 Dicembre

2016

101 62 63 110 75 76 57

102 35 78 131 137 69 26

103 25 62 106 103 62 25

104 55 82 106 106 96 29

105 79 70 66 51 33 30

106 83 25 67 82 58 33

107 23 48 87 70 41 30

108 63 64 82 61 34 28

109 58 73 91 108 65 37

110 69 84 103 95 74 40

112 79 111 123 133 86 41

113 30 43 79 64 62 29

114 46 88 112 101 74 59

115 52 73 131 104 94 98

116 58 79 92 61 62 32

117 58 53 87 99 101 50

118 65 73 101 101 56 25

119 42 30 73 70 48 15

120 45 121 126 129 113 42

121 65 75 85 80 61 53

122 74 89 94 60 78 44

901 65 73 92 85 112 77

912 63 75 87 47 55 38

952 60 41 47 42 18 18

Fonte: Regione Veneto, tabella allegata alla nota prot. 200112 del 22 maggio 2017

Infine, la terza prospettiva di analisi, basata esclusivamente sui dati pubblicati mensilmente da

Assobiomedica, abbraccia un range temporale che va dal III° trimestre 2013 al IV° trimestre 2016.

A tal proposito nella relazione la Regione sottolinea che “è evidente un costante trend decrescente

delle tempistiche di pagamento verso i fornitori dei dispositivi medici. Prendendo in considerazione

l’analisi degli ultimi tre anni, il Veneto passa da un valore pari a 173 giorni di pagamento nel I

trimestre 2014 a 119 giorni nel primo I trimestre 2015 a 105 giorni nel I trimestre 2016. Si evidenzia

che i giorni di pagamento sono stati dimezzati nel corso degli ultimi tre anni. Infine, la Regione ha

fatto ulteriori sforzi per avvicinarsi sempre più al valore obiettivo (60 giorni), registrando un dato pari

a 88 giorni nel IV trimestre 2016. Pur consapevoli delle diverse modalità di calcolo degli indicatori in

questione il trend appare coerente con quello desumibile dall’indicatore di tempestività ex DPCM

22/06/2014 art. 9”.

Tutto ciò considerato, pur prendendo atto che i dati forniti dalla Regione esprimono un

sostanziale miglioramento delle performance aziendali in merito alle tempistiche di pagamento

rispetto alle precedenti rilevazioni, occorre evidenziare che l’Ente riferisce di problemi di

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consolidamento dei dati e di individuazione con precisione delle partite debitorie in contestazione

(al fine della classificabilità come partite scadute) con conseguente necessità di migliorare il

monitoraggio in esame al fine di attribuire maggiore attendibilità agli esiti dello stesso.

Si è riscontrato, pur con tali precisazioni, che la Regione si avvicina progressivamente al valore

obiettivo (60 giorni), registrando un dato pari a 88 giorni nel IV° trimestre 2016.

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