REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE · 1. Definizione delle residenze sanitarie assisten-ziali...

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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti. Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì. Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379. Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i ver- samenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo. Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Il testo originale su carta da bollo da a 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dal- l’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista. L’importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui con- tenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltre IVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione). Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione. LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE. Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza Anno XXXIII BARI, 23 DICEMBRE 2002 N. 162 SOMMARIO PARTE PRIMA Leggi e Regolamenti Regionali REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 8 “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA”. Pag. 12654 REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 9 “Regolamento regionale: Art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs.vo n. 502/92 e succes- sive modificazioni ed integrazioni.Principi, criteri ed indirizzi per l’adozione del- l’atto aziendale”. Pag. 12669 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventirilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delleCommissioni permanenti.Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori,dei funzionari delegati, di pubblicheautorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti0805406376 - Fax 0805406379.Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i ver-samenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione allaDirezione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.Il testo originale su carta da bollo da a 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dal-l’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.L’importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui con-tenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltreIVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO;LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII BARI, 23 DICEMBRE 2002 N. 162

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 8“Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA”.

Pag. 12654

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 9“Regolamento regionale: Art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs.vo n. 502/92 e succes-sive modificazioni ed integrazioni.Principi, criteri ed indirizzi per l’adozione del-l’atto aziendale”.

Pag. 12669

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALEDELLA REGIONE PUGLIA

PARTE PRIMA

_________________________Leggi e Regolamenti Regionali_________________________

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE2002 N. 8

“Regolamento di organizzazione e funziona-mento delle RSA”.

PRESIDENTE DELLA GIUNT A REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così comemodificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999,n.1,nella parte in cui attribuisce al Presidente dellaGiunta Regionale l’emanazione dei Regolamentiregionali;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.210 del19/3/2002 con la quale si approva il Regolamentoregionale di organizzazione e funzionamento delleRSA;

E M A N A

Il seguente Regolamento :

Indice

1. Definizione delle residenze sanitarie assistenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12654

2. Destinatari delle RSA . . . . . . . . . . . . . .126543. Requisiti di carattere strutturale, tecnolo-

gico ed organizzativo . . . . . . . . . . . . . .126554. Organizzazione e funzionamento delle

RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126555. Prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126566. Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126587. Regolamento interno . . . . . . . . . . . . . .126588. Strumenti operativi . . . . . . . . . . . . . . . .126599. Modalità di accesso e dimissioni . . . . . 1265910. Unità Valutativa Territoriale . . . . . . . . .1266011. Autorizzazione e relative procedure . . . 12660

12. Progettazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1266213. Obblighi del titolare dell’autorizzazione1266314. Procedimento per l’applicazione dei

provvedimenti di sospensione e revocadell’autorizzazione e di chiusura delle RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12664

15. Vigilanza e controllo . . . . . . . . . . . . . . .1266416. Salvaguardia dei diritti dell’utente . . . . 1266517. Partecipazione delle associazioni di

volontariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1266518. Comitato di partecipazione . . . . . . . . . .1266519. Criteri e modalità per la stipula degli

accordi contrattuali e/o di collabora-zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12666

20. Diarie e concorso dell’utente o deiComuni di residenza al costo delle pre-stazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12667

1. Definizione delle residenze sanitarie assisten-ziali

• Le residenze sanitarie assistenziali (di seguitodenominate RSA) sono strutture sanitarie resi-denziali extraospedaliere, gestite da soggettipubblici o privati, organizzate per nuclei omoduli funzionali,finalizzate a fornire ospitalità,prestazioni sanitarie, assistenziali,di recuperofunzionale e di inserimento sociale nonché diprevenzione dell’aggravamento del danno fun-zionale per patologie croniche nei confronti dipersone, non assistibili a domicilio,le cui limita-zioni fisiche e/o psichiche non consentono dicondurre una vita autonoma e le cui patologienon necessitano di ricovero in strutture di tipoospedaliero o nei centri di riabilitazione di cuiall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978,n.833.

• Nell’ambito delle RSA sono organizzati, ovepossibile, anche servizi semiresidenziali diretti apersone parzialmente autosufficienti o non auto-sufficienti.

2. Destinatar i delle RSA.

Nelle RSA sono ospitate:

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(a) persone non più in età evolutiva portatrici dialterazioni morbose stabilizzate o morfo-fun-zionali, che hanno superato la fase acuta dellamalattia e per le quali è stato compiuto un ade-guato trattamento terapeutico o di riabilitazionedi tipo intensivo, ma che abbisognano di tratta-menti terapeutici protratti nel tempo;

(b) persone anziane che presentano patologie cro-nico-degenerative che non necessitano di assi-stenza ospedaliera, ivi compresi soggetti affettida patologie psico-geriatriche (demenzasenile);

(c) persone adulte colpite da handicap di naturafisica,psichica o sensoriale in condizioni di nonautosufficienza o affette da malattie croniche;

(d) persone adulte portatrici di disturbi psichiatriciin condizioni di non autosufficienza o affetti damalattie croniche, per le quali sia stata esclusala possibilità di utilizzare altre soluzioni tera-peutico-assistenziali.

Le RSA,al fine di assicurare alle persone ospitile prestazioni più adeguate in rapporto alle loro con-dizioni di disabilità e di dipendenza,sono diversa-mente strutturate, in termini organizzativi e di dota-zione di personale, in funzione delle seguenti areedi intervento,corrispondenti alle diverse aree pro-blematiche e di bisogno:

(a) area della senescenza,riferita a persone anzianecon temporanea,totale o prevalente limitazionedella propria autosufficienza,con particolareriguardo alle persone affette da malattie cro-niche;

(b) area della disabilità, riferita a persone portatricidi handicap funzionale, in condizioni di note-vole dipendenza,anche affette da malattie cro-niche;

(c) area del disagio mentale riferita a persone por-tatrici di disturbi psichici, in condizioni di note-vole dipendenza,anche affette da malattie cro-niche.

Nelle RSA direttamente gestite dalle Aziende

Unità Sanitarie Locali o in quelle private sono ospi-tate esclusivamente persone in possesso della resi-denza in uno dei comuni della Regione Puglia,salvo specifica autorizzazione della USL di appar-tenenza,con impegno al riconoscimento dellatarif fa.

3. Requisiti di carattere struttur ale, tecnologicoed organizzativo

Le RSA devono essere in possesso dei requisitistrutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dalDPR 14/01/1997 e dalla delibera di Giunta Regio-nale 14/07/1998,n. 2974.

1. L’organizzazione della RSA deve essere taleda creare le condizioni necessarie per garantire allepersone ospiti:

(a) il r ispetto della dignità e della libertà personale,della riservatezza,dell’individualità,delle con-vinzioni religiose e delle abitudini quanto aritmi di vita,attività culturali e di svago,nonchéa stile abitativo permettendo agli ospiti di perso-nalizzare l’ambiente con suppellettili e arredipropri;

(b) la socializzazione, all’interno della RSA,anchecon l’apporto e l’utilizzazione di altri servizi,delle associazioni di volontariato e degli altriorganismi associativi esistenti nel territorio;

(c) la partecipazione e la responsabilizzazionedella famiglia al piano di recupero, anche attra-verso forme di collaborazione diretta con glioperatori, coinvolgendo anche le organizzazionidi volontariato e coloro che, anche al di fuoridei rapporti di parentela,intrattengano con l’o-spite relazioni di carattere affettivo.

4. Organizzazione e funzionamento delle RSA

1. Le RSA, di norma, sono organizzate in nucleifino a venti posti-residenza e comprendono,complessivamente, sessanta posti-residenza.Ferma restando l’organizzazione per nuclei, leRSA possono comprendere fino ad un massimo

di centoventi posti-residenza in caso di struttureubicate in zone ad alta densità abitativa ovveroqualora trattasi di procedere alla riconversionedi strutture già esistenti. Le RSA possono com-prendere nuclei con una ricettività complessivainferiore ai sessanta posti-residenza in caso distrutture collegate o inserite in strutture sanitariedi ricovero e cura o in strutture socio-assisten-ziali per soggetti autosufficienti.

2. Le RSA ospitano persone appartenenti allastessa area di intervento, nel qual caso sonoorganizzate, preferibilmente, raggruppando gliospiti in nuclei omogenei per patologia, ovveropossono ospitare persone appartenenti a diversearee di intervento, purché nei singoli nucleisiano ospitate persone della stessa area. Le RSAnon possono destinare, di norma, più di unnucleo a persone affette da disturbi psichici e,comunque, non possono essere riservate esclusi-vamente a persone appartenenti all’area deldisagio mentale.

3. Le RSA sono collegate funzionalmente con iservizi territoriali facenti capo alle attivitàsocio-sanitarie del distretto, comprendenti l’as-sistenza medico-generica, il segretariato sociale,l’assistenza domiciliare sanitaria e socio-assi-stenziale, i centri a carattere residenziale diurno,anche al fine di garantire la continuità degliinterventi assistenziali agli ospiti dopo la dimis-sione. Le RSA sono altresì collegate funzional-mente, in relazione alle specifiche patologiedegli ospiti, alle strutture ospedaliere pubblicheo private, ed, in particolare, alle divisioni digeriatria, ai servizi di day-hospital e di Ospeda-lizzazione domiciliare nonché alle strutture spe-cialistiche poliambulatoriali, ai servizi e ai centriterritoriali di riabilitazione nonché ai diparti-menti di salute mentale.

4. Le RSA gestite dalle Aziende Unità SanitarieLocali, al fine del contenimento dei relativicosti,devono utilizzare preferibilmente, i servizigenerali delle strutture ospedaliere, in partico-lare, per la preparazione dei pasti,il serviziolavanderia e il servizio di pulizia,sempre che ciòsia compatibile con le modalità organizzative ditali attività.

5. Prestazioni

1. Presso le RSA devono essere garantite, nelrispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza delDPCM 29/11/01,le prestazioni che concorronoal mantenimento delle capacità funzionaliresidue degli ospiti ovvero al recupero dell’auto-nomia in relazione alla loro patologia ed in fun-zione del raggiungimento o mantenimento delmiglior livello possibile di qualità della vitadegli ospiti stessi. In particolare, nelle RSA sonoerogate:

(a) prestazioni di medicina generale;

(b) prestazioni specialistiche;

(c) prestazioni farmaceutiche;

(d) prestazioni infermieristiche comprendenti,oltre alle normali prestazioni di routine(terapia iniettiva, fleboclisi, prelievi), il con-trollo delle prestazioni terapeutiche, la pre-venzione delle infezioni e delle cadute, l’in -dividuazione precoce delle eventuali modifi-cazioni dello stato di salute fisica e di com-promissione funzionale, l’attivazione tempe-stiva degli interventi necessari da parte deglialtri operatori competenti;

(e) prestazioni riabilitative atte ad impedire glieffetti involutivi del danno stabilizzato, conparticolare riguardo alla rieducazione dell’o-spite allo svolgimento delle comuni attivitàquotidiane (deambulazione e azioni elemen-tari di vita anche con idonei supporti)nonché alla rieducazione psico-sociale,soprattutto attraverso la terapia occupazio-nale;

(f) prestazioni di sostegno psicologico agliospiti e concorso nella verif ica dell’attua-zione del progetto terapeutico individuale;

(g) prestazioni di aiuto personale e di assistenzatutelare consistenti nell’aiuto all’ospite perl’ig iene e la cura della propria persona e del-l’ambiente;

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(h) prestazioni di prevenzione della sindrome daimmobilizzazione nei confronti delle per-sone totalmente non autosufficienti, conriduzione al massimo del tempo trascorso aletto;

(i) prestazioni di tipo alberghiero comprendentialloggio, vitto e servizi generali, rapportatealle particolari condizioni degli ospiti;

(l) attività di animazione, occupazionale,ricreativa, di integrazione e di raccordo conl’ambiente familiare e sociale di origine,soprattutto attraverso ergoterapia, attivitàludiche, tecniche psicologiche di orienta-mento e riattivazione per soggetti con dete-rioramento mentale anche senile; sistematiciincontri con familiari ed amici nonché atti-vazione delle attività di segretariato sociale,utilizzando il contributo delle associazionidi volontariato a norma della legge regionalen.11/1994;

(m)trasporto, accompagnamento ed eventualeassistenza per la fruizione di prestazionisanitarie all’esterno della RSA stesse.

2. L’ospitalità presso le RSA può essere anchetemporanea e programmata per:

(a) il completamento di programmi riabilitativigià iniziati in ospedale o in centri convenzio-nati ai sensi dell’articolo 26 della legge 23dicembre 1978,n. 833.

(b) la riduzione del carico assistenziale sullafamiglia per brevi e determinati periodi,anche a seguito di temporanea sospensionedegli interventi dei servizi domiciliari.

3. L’ospitalità temporanea può essere anche pre-vista come permanenza dell’ospite per tuttol’arco della giornata o per periodi limitati, anchein funzione delle esigenze di lavoro dei familiariovvero durante la notte in relazione a specifichepatologie.

4. Nelle RSA sono assicurate prestazioni prote-siche, odontoiatriche complete alle condizioni

previste per la generalità dei cittadini. Sono,altresì,assicurate:

(a) prestazioni di cura personale (barbiere, par-rucchiere, e simili) a richiesta degli ospiti econ oneri a carico degli stessi;

(b) l’assistenza religiosa e spirituale favorendola presenza di diversi assistenti religiosi aseconda della confessione degli ospiti.

5. Prestazioni di medicina generale.Le prestazioni di medicina generale sono ero-gate secondo due distinte modalità:

(a) da personale medico dipendente rispettiva-mente per le RSA pubbliche e private;

(b) dal medico di medicina generale a seguito dispecifica intesa con il gestore della RSA,nell’ambito del relativo accordo collettivonazionale.

6. Prestazioni specialistiche.

(a) Le prestazioni specialistiche comprendonovisite specialistiche, prestazioni speciali-stiche, di diagnostica strumentale e di labo-ratorio nonché le altre prestazioni speciali-stiche erogabili dal Servizio SanitarioRegionale ai sensi della normativa vigente.

(b) Le prestazioni specialistiche di cui al prece-dente comma sono assicurate dalla AziendaUnità Sanitaria Locale mediante specialisti arapporto di lavoro dipendente o con essaconvenzionati, in conformità alla normativain vigore.

7. Prestazioni farmaceutiche.

(a) Le prestazioni farmaceutiche sono assicu-rate con le modalità e nei limiti previsti perla generalità dei cittadini.

(b) Per le RSA pubbliche, i farmaci da sommi-nistrare in esenzione dalla partecipazionealla spesa farmaceutica,il materiale e i pre-sidi sanitari e di medicazione nonché le pro-

tesi, sono forniti dalla Azienda Unità Sani-taria Locale.

6. Personale

Le RSA devono disporre del seguente personale:

(a) Coordinatore sanitario: medico specialista,pre-feribilmente geriatra o fisiatra, che assicuri lapresenza giornaliera per almeno quattro ore,con responsabilità dell’assistenza sanitaria edelle condizioni psicofisiche degli ospiti;

(b) personale medico:per ogni modulo devonoessere garantite non meno di quattro ore setti-manali di assistenza specialistica;

(c) infermieri professionali:una unità ogni trentaposti residenza con presenza continuativa nel-l’arco delle 24 h;

(d) terapisti della riabilitazione in numero varia-bile, in relazione al livello assistenziale dellaRSA o del nucleo;

(e) operatori di assistenza:una unità ogni 20 postiresidenza con presenza continuativa nell’arcodelle 24 h per moduli a media intensità assisten-ziale; una unità ogni 30 posti residenza con pre-senza continuativa nell’arco delle 24 h permoduli a bassa intensità assistenziale;

(f) figure professionali a convenzione con riferi-mento a particolari esigenze assistenziali.

2. Nelle RSA devono essere assicurate, altresì,pre-stazioni da parte di psicologi ed assistenti socialiper un numero di ore settimanali correlato alleesigenze degli ospiti ed al livello assistenzialedella RSA. Ad uno degli assistenti sociali è affi-dato anche il coordinamento delle attività indi-cate alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 5che concorrono all’attuazione dei progetti tera-peutici. Detto personale, per le RSA pubbliche,è messo a disposizione dai Comuni o dall’A-zienda Unità Sanitaria Locale competente perterritorio, che utilizza,a tal fine, il personaleoperante presso i competenti servizi.

3. Le RSA devono essere dotate di personaleamministrativo nonché di personale da adibire aiservizi generali in rapporto al numero degliospiti e al sistema organizzativo della struttura.

7. Regolamento interno

1. Il regolamento interno della RSA deve conte-nere norme a salvaguardia dei principi organiz-zativi e funzionali previsti dall’articolo 4 e indi-care fra l’altro:

(a) la dotazione complessiva di personale, lerelative attribuzioni, i compiti e le responsa-bilità di ciascuna categoria nonché l’orariodi lavoro ed i criteri secondo cui vanno sta-biliti i tur ni di attività, in conformità aquanto previsto nei contratti e negli accordicollettivi di lavoro e nel presente Regola-mento;

(b) la tipologia dei soggetti a favore dei quali èsvolta l’attività nel rispetto di quanto pre-visto dal presente Regolamento;

(c) le norme igienico-sanitarie;

(d) le finalità e i metodi riabilitativi;

(e) l’organizzazione della vita all’interno dellastruttura, con particolare riguardo agli oraridei pasti e alle modalità dei rapporti con lafamiglia,gli amici e gli aderenti alle associa-zioni di volontariato;

(f) l’indicazione delle prestazioni a pagamentoe l’importo delle relative tarif fe;

(g) le modalità per la raccolta,l’esame e la valu-tazione dei segnali di disservizio, delleosservazioni, delle opposizioni,delledenunce nonché dei reclami da parte degliospiti, delle loro famiglie e delle organizza-zioni rappresentative degli utenti e delleorganizzazioni di volontariato e di tutela deidiritti dei cittadini.

2. Il regolamento interno deve prevedere le moda-

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lità di accesso da parte degli ospiti alle presta-zioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

3. Il regolamento interno deve essere esposto alpubblico in maniera visibile;copia del regola-mento stesso deve essere fornita agli ospitiall’atto della loro accoglienza.

8. Strumenti operativi

1. È obbligatoria, per ogni assistito,la compila-zione della cartella personale, da cui risultino legeneralità complete, la diagnosi di entrata, l’a-namnesi familiare e personale, l’esame obiet-tivo, gli eventuali esami di laboratorio e specia-listici, il programma terapeutico,comprensivodegli aspetti riabilitativi, gli esiti ed i postumi,nonché le eventuali interruzioni di trattamento oricovero. Nella cartella personale devono essere,altresì,annotate le condizioni economiche delnucleo familiare e sociali dell’ospite. Della car-tella personale fa parte integrante il giudizioespresso dall’unità valutativa ai fini dell’acco-glienza.

2. Le cartelle personali, firmate e conservate dalmedico di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ar-ticolo 6,devono portare un numero progressivo.Nella cartella personale devono essere riportatigli aggiornamenti periodici, le valutazioni eosservazioni degli operatori che concorronoall’attuazione del progetto terapeutico,inclusauna sezione per il programma assistenzialeinfermieristico, nonché l’eventuale indicazionedei soggetti titolari della tutela o curatela dell’o-spite. Fatta salva la legislazione vigente inmateria di tutela dei dati personali, le cartellepersonali, a richiesta,devono essere esibiteall’ospite, a persona da lui espressamente dele-gata, ai soggetti titolari della tutela e curatelanonché ai soggetti formalmente incaricati dellavigilanza.

3. Le cartelle personali devono essere conservateper almeno dieci anni. In caso di cessazione del-l’attività delle RSA,le cartelle personali devonoessere depositate presso il servizio

medico-legale della Azienda Unità SanitariaLocale territorialmente competente.

4. Ogni RSA deve disporre di appositi registri o dialtri mezzi di rilevazione concordati con l’A-zienda Unità Sanitaria Locale ove riportare leinterruzioni,anche temporanee, di trattamento odi ospitalità presso la RSA. Tali registri devonoessere tenuti aggiornati dal personale ammini-strativo e resi disponibili per i controlli da partedegli organi di vigilanza.

5. Per ciascun nucleo di ospiti deve essere redatto,a cura degli operatori addetti alle attività indi-cate dall’articolo 5,comma 1,lettera l), sotto lavigilanza del coordinatore di cui all’articolo 6,comma 2,un diario mensile delle attività collet-tive e di socializzazione svolte dagli ospiti e deirisultati raggiunti sul piano della autonomia fun-zionale e sociale dagli ospiti stessi.

6. Le RSA sono tenute a fornire, a richiesta del-l’Assessorato regionale della sanità,ogni altradocumentazione ritenuta necessaria, in partico-lare, al fine della valutazione della qualità deiservizi. Anche per tali finalità, deve essere atti-vato un sistema informativo per la raccolta deidati necessari alla produzione degli indicatoriprevisti per il Sistema di garanzia per il monito-raggio dell’assistenza sanitaria di cui al DMS12.12.01.

9. Modalità di accesso e dimissioni

1. La proposta di accesso alle RSA pubbliche e pri-vate è effettuata dal medico di medicina gene-rale, dai servizi territoriali dell’Azienda UnitàSanitaria Locale ovvero, in caso di dimissionedall’ospedale, dal dirigente della divisione ospe-daliera, o dai servizi territoriali comunali, nelrispetto della volontà del paziente, ovvero incaso di incapacità di intendere e di volere dellostesso,da chi esercita la tutela o la curatela.

2. L’accesso e le dimissioni dalle RSA pubbliche eprivate sono disposti dall’Unità Valutativa,di cuial successivo articolo 10,previa valutazione delcaso,da cui devono emergere, come fattori

determinanti della scelta,il grado di non auto-sufficienza e l’impossibilità,anche temporanea,dell’utente ad usufruire di altre forme di assi-stenza,quali l’assistenza domiciliare o in strut-ture semiresidenziali,che ne consenta la perma-nenza al proprio domicilio.

3. Gli ospiti della RSA possono essere dimessianche in via temporanea per ricovero in altrastruttura sanitaria, per rientro in famiglia ovveroper altri motivi, con diritto di riammissione alladata programmata.

10. Unità Valutativa Terr itor iale

1. Presso ciascuna Azienda Unità Sanitaria Localeè istituita almeno una “Unità Valutativa Territo-riale”.

2. L’unità valutativa territoriale è costituita da unaéquipe multidisciplinare, composta da unmedico,da un infermiere professionale, da unassistente sociale, ove possibile, dei servizicomunali o, in mancanza,da un funzionarioaddetto ai servizi sociali del comune di resi-denza dell’assistito nonché da un terapista dellariabilitazione. L’unità valutativa territoriale,nella sua attività, si raccorda con il medico dimedicina generale e, in caso di persona dimessadall’ospedale, di concerto con il responsabiledella divisione nonché, per le persone anziane,da un geriatra dei servizi territoriali ospedalieri(in mancanza,da un medico particolarmentequalificato per l’assistenza agli anziani). L’unità valutativa territoriale così integrata sicaratterizza come unità valutativa geriatrica. Nelcaso di persone colpite da handicap, I’équipevalutativa territoriale è integrata da un fisiatra oda un neurologo o da un neuropsichiatra. L’unitàvalutativa si deve poter avvalere anche di altrimedici specialisti e di altri operatori sanitari, inrapporto agli specifici casi da esaminare. Per lepersone affette da disagio mentale, le funzionidell’unità valutativa territoriale sono svolte dalservizio dipartimentale di salute mentale.

3. Per valutare le condizioni psicofisiche delle per-sone per le quali sia stato proposto l’inserimento

in RSA pubbliche e private, sono utilizzati stru-menti valutativi (scale di autonomia e simili)predisposti dalla Regione, entro sessanta giornidalla data di pubblicazione del presente regola-mento,idonei alla rilevazione, oltre che dellecomponenti sanitarie, anche di quelle socio eco-nomiche ed ambientali (reddito, caratteristichedel nucleo familiare, caratteristiche dell’abita-zione e simili),anche in funzione dell’individua-zione di misure alternative alla assistenza resi-denziale.

4. L’unità valutativa territoriale, fatte salve le com-petenze dell’unità valutativa geriatrica ospeda-liera, ove esistente, con la quale deve instauraree codificare rapporti di integrazione e raccordo,svolge le seguenti funzioni:

(a) valutazione dei caso e definizione del pianoindividuale degli interventi, individuandoquelli ritenuti più adeguati in termini di ser-vizi intra o extraospedalieri;

(b) controllo sull’andamento dei piano indivi-duale degli interventi,anche in funzione del-l’indicazione delle possibili soluzioni alter-native;

(c) previsione della durata degli interventi inregime residenziale;

(d) controllo della qualità dell’assistenza e del-l’efficacia degli interventi;

(e) raccordo con i servizi sanitari e socio-assi-stenziali che operano nel comprensorio.

5. In caso di ricovero in struttura di tipo ospeda-liero ovvero di ospitalità in RSA effettuati in unaAzienda Unità Sanitaria Locale diversa daquella di residenza dell’utente, l’unità valutativaterritoriale effettua il controllo sull’andamentodel piano individuale di interventi per il tramitedell’unità valutativa competente per territorio.

11. Autor izzazione e relative procedure

1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare

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o adeguare una RSA,deve avanzare domandaalla Regione, Assessorato alla Sanità e, perquanto di rispettiva competenza,all’AziendaUnità Sanitaria locale ed al Comune competentiper territorio.

2. La domanda,con sottoscrizione autenticata delrichiedente, deve contenere tutti gli elementicorrispondenti a quelli indicati al comma 6. Alladomanda devono essere allegati:

(a) i progetti e le planimetrie;

(b) l’organigramma del personale;

(c) l’elenco delle dotazioni strumentali e delleattrezzature sanitarie, con relativa dichiara-zione di conformità alla normativa CEI ed aquella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,rilasciata da un tecnico qualificato (inge-gnere, fisico specialista in fisica sanitaria),con la connessa documentazione come indi-cato all’articolo 12;

(d) il regolamento interno;

(e) i titoli di studio degli operatori di cui alle let-tere a) e c) dell’articolo 6 e le dichiarazionidi disponibilità ad accettare l’incarico;

(f) l’atto costitutivo e lo statuto della persona,giuridica o della società,nel caso che larichiesta non provenga da persona fisica;

(g) il certif icato della camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura,rilasciatoin data non anteriore a tre mesi;

(h) la documentazione comprovante gli estremianagrafici dei rappresentanti legali, nonchéil certif icato del casellario giudiziario ed ilcertif icato antimafia del richiedente e deirappresentanti legali della persona giuridicao della società;

(i) la certif icazione attestante il rispetto dellavigente normativa sulle residenze collettive;

(l) ogni altra certif icazione attestante il pos-

sesso dei requisiti richiesti o ritenuta neces-saria dalla Regione.

3. L’autorizzazione all’apertura, all’esercizio,all’ampliamento e alla trasformazione delleRSA, in esecuzione del D.Lgs 502/92 e succes-sive modificazioni, è rilasciato dalla Giuntaregionale con apposita deliberazione su propostadell’Assessore alla Sanità,entro centottantagiorni dal ricevimento della domanda e dovràessere compatibile con la programmazioneregionale.

4. La Giunta Regionale si avvale, per l’accerta-mento delle prescrizioni di cui al presente rego-lamento,delle competenti strutture regionalinonché della Azienda Unità Sanitaria Localecompetente per territorio.

5. Il provvedimento di autorizzazione deve conte-nere i seguenti elementi costitutivi:

(a) gli estremi anagrafici del soggetto autoriz-zato all’apertura, all’esercizio all’amplia-mento alla trasformazione della RSA e, qua-lora si tratti di persona giuridica privata, lasua denominazione, la sede e le generalitàdel legale rappresentante;

(b) la denominazione della RSA e la sua ubica-zione;

(c) la tipologia dei .soggetti a favore dei quali èsvolta l’attività nelle RSA e la individua-zione dei moduli in cui è articolata;

7. Al provvedimento di autorizzazione devonoessere allegati, e ne fanno parte integrante, idocumenti di cui al comma 2,lettere a),b), c).

8. Il provvedimento di autorizzazione indica il ter-mine entro il quale la RSA deve presentare allaAzienda Unità Sanitaria Locale competente perterritorio l’elenco nominativo del personaledipendente previsto dall’organigramma,con ilnumero delle ore settimanali di lavoro e le rela-tive mansioni e l’elenco del personale a rapportodi lavoro diverso, con l’indicazione del tipo di

rapporto di lavoro, del numero delle ore settima-nali di attività e delle relative mansioni. L’effet-tivo funzionamento della RSA può iniziare soloa seguito di nulla-osta dell’Assessore Regionalealla Sanità,rilasciato previa verif ica da partedella Azienda Unità Sanitaria Locale della corri-spondenza fra l’organigramma del personale el’elenco del personale assunto. Trascorsi inutil-mente centoventi giorni dalla scadenza del ter-mine suddetto,l’autorizzazione decade.

9. Qualsiasi variazione degli elementi di cui aicommi 6 e 7 è soggetta ad autorizzazione dellaGiunta Regionale, con esclusione delle varia-zioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere b)e c) del comma 2,che comunque vanno notifi-cati alla Azienda Unità Sanitaria Locale territo-rialmente competente.

10.Il trasferimento della gestione della RSA,inten-dendosi per tale qualsiasi forma di cessione(alienazione, affitto e simili),nonché tutte le tra-sformazioni societarie che comportino un rap-porto di successione tra diversi soggetti giuri-dici, sono soggette ad autorizzazione preventivadella Regione, da rilasciarsi con decreto del Pre-sidente della Giunta regionale, o per delega dellostesso,dall’Assessore Regionale alla Sanità.

11.Le trasformazioni societarie diverse da quelleindicate al comma precedente, le variazionidella ragione sociale nonché le variazioni deilegali rappresentanti e dei componenti degliorgani societari soggetti agli accertamenti di cuialla legge 19 marzo 1990,n. 55 e successivemodificazioni ed integrazioni , devono esserecomunicate immediatamente alla Regione eall’Azienda Unità Sanitaria Locale competenteper territorio, trasmettendo la relativa documen-tazione nonché le certif icazioni previste dallavigente normativa antimafia.

12.Nel caso di morte della persona fisica titolaredell’autorizzazione, di cui deve essere dataimmediata notizia all’Assessorato Regionalealla Sanità ed all’Azienda Unità SanitariaLocale competente per territorio, gli eredi pos-sono continuare provvisoriamente l’esercizio

della RSA in attesa della nuova autorizzazione.A tale fine l’esercente deve presentare appositadomanda entro sei mesi dalla morte del prece-dente titolare a pena di decadenza dell’autoriz-zazione. Fino al rilascio della nuova autorizza-zione gli eredi sono responsabili, a tutti glieffetti,degli obblighi derivanti dalle disposizioninormative in materia e dal presente regolamentoper i titolari della RSA.

13.Le Aziende Unità Sanitarie Locali, fermorestando il possesso dei requisiti prescritti, sonoautorizzate alla apertura ed alla gestione delleRSA realizzate, nel rispetto dei vincoli e delleprocedure previste dall’art. 5 della L.R. n. 17/99.

12. Progettazione

1. Ai f ini del rilascio dell’autorizzazione di cuiall’art. 11, il progetto per la costruzione, l’am-pliamento,la trasformazione o l’adeguamento diRSA, redatto da un tecnico abilitato, in osser-vanza delle norme edilizie e delle disposizioniconcernenti le barriere architettoniche nonchédell’atto di indirizzo e coordinamento concer-nente la realizzazione della RSA,di cui al DPR14.1.1997 e del presente regolamento,deveessere corredato dalla relazione di un medicocompetente in igiene e tecnica ospedaliera,con-trofirmata dal progettista. La predetta relazionedeve, fra l’altro, contenere:

(a) i criteri urbanistici di scelta dell’area,le suecaratteristiche e la rispondenza alle indica-zioni del piano regolatore vigente;

(b) l’utilizzazione dell’area e la sua sistema-zione in relazione all’orientamento,allamorfologia del terreno ed alla vegetazioneesistente;

(c) le caratteristiche dell’area e dell’edificio inrelazione alle condizioni climatiche locali,quali temperatura,umidità relativa,ventositàe soleggiamento;

(d) gli aspetti igienico - sanitari e funzionali che

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regolano la struttura, con particolare riferi-mento al sistema dei percorsi orizzontali everticali;

(e) l’aggregazione dei corpi di fabbrica, criteridistributivi dei servizi diagnostico - terapeu-tici, dei locali di residenza a ciclo continuo ediurno e dei servizi generali;

(f) le caratteristiche strutturali dei corpi di fab-brica e le caratteristiche specifiche dei mate-riali e componenti impiegati;

(g) la capacità ricettiva complessiva dei singolinuclei di assistenza che si intendono atti-vare;

(h) i sistemi previsti per l’approvvigionamentoidrico, lo smaltimento dei rif iuti solidi eliquidi, nonché per la ventilazione, il r iscal-damento ed il condizionamento dell’aria ed,in genere, per altri servizi generali e impiantitecnologici;

(i) la descrizione delle apparecchiature sani-tarie previste per i vari settori funzionali conla precisazione delle modalità di installa-zione e della relativa rispondenza a norma.

2. Per quanto riguarda i servizi in cui viene fattouso di apparecchi o sostanze generatori di radia-zioni ionizzanti,il progetto deve essere corre-dato dal parere della commissione prevista dal-l’art. 89 del decreto del Presidente della Repub-blica 13 febbraio 1964,n.185.

3. Il progetto deve comprendere:

(a) una planimetria in scala non inferiore a1:10.000 che illustri graficamente le caratte-ristiche dell’area:

(b) una planimetria in scala non inferiore a1:1.000 che illustri l’utilizzazione dell’area ela sistemazione;

(c) planimetria e sezioni con relativi schemifunzionali in scala non inferiore a 1:200 ditutti gli edifici e dei piani previsti, indicanti

l’aggregazione, la distribuzione e la destina-zione di tutti i locali nonché i percorsi oriz-zontali e verticali.

4. Alla domanda di cui al comma 1 dell’articolo 11deve essere allegata la concessione edilizia rila-sciata dal comune e ogni documentazione atta adimostrare la compatibilità dell’intervento edi-lizio con le norme del piano regolatore vigente.

5. Non sono,in ogni caso,consentite deroghe airequisiti strutturali stabiliti dal DPR 14/ 01/1997.

13. Obblighi del titolar e dell’autorizzazione

1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comuni-care alla Regione Assessorato Sanità ed all’A-zienda Unità Sanitaria Locale competente perterritorio:

(a) i nominativi dei sostituti degli operatori dicui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’arti-colo 6,per i casi di assenza o impedimento,in possesso della medesima qualifica profes-sionale;

(b) le sostituzioni e le integrazioni delle attrez-zature sanitarie;

(c) la chiusura temporanea della RSA o di sueparti, dovuta a qualsiasi causa;

(d) le variazioni relative alla natura giuridica edalla composizione degli organi statutari delsoggetto titolare della RSA;

(e) i dati desumibili dalle cartelle personali,fatte salve le norme vigenti in materia ditutela dei dati personali,a richiesta dell’A-zienda Unità Sanitaria Locale o dellaRegione.

2. Il titolare è tenuto altresì:

(a) ad inoltrare, entro il 31 gennaio di ognianno,all’Assessorato Regionale alla Sanitàe all’Azienda Unità Sanitaria Locale, l’e-

lenco del personale dipendente in servizio al1 gennaio e del personale a diverso rapportodi lavoro,nonché a comunicare le successivevariazioni; l’elenco deve indicare il nomina-tivo, l’attività svolta, l’orario settimanale diattività; all’elenco ed alle comunicazionidelle successive variazioni deve essere alle-gato il titolo professionale che consente l’e-sercizio dell’attività, con esclusione dei sog-getti per i quali la produzione del titolo siagià avvenuta;

(b) ad assicurare la tempestiva trasmissione allecompetenti autorità sanitarie dei dati e delleinformazioni richieste;

(c) a conservare la documentazione previstaall’articolo 8;

(d) a verif icare l’assenza di incompatibilità neiconfronti del personale;

(e) a garantire il rispetto delle norme contenutenel regolamento interno nonché delle dispo-sizioni previste agli articoli 16,17 e 18;

14. Procedimento per l’applicazione dei provve-dimenti di sospensione e revoca dell’autoriz-zazione e di chiusura delle RSA.

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti dipolizia giudiziaria e delle altre competenti auto-rità, l’accertamento delle violazioni di cui al pre-sente regolamento è di competenza degli addettiai servizi della Azienda Unità Sanitaria Locale,fatta salva la diversa normativa che verrà ema-nata in attuazione del decreto legislativo 30dicembre 1992,n. 502 e successive modifica-zioni e integrazioni.

2. La violazione deve essere contestata ai trasgres-sore nei modi e nelle forme previste dall’art.14della legge 24 novembre 1981,n. 689.

3. Fatto salvo l’obbligo di rapporto all’autorità giu-diziaria in caso di violazione delle disposizioniin materia sanitaria e di ogni altra violazioneavente rilevanza ai fini penali, il funzionario o

l’agente che ha accertato l’infr azione presentarapporto al Presidente della Giunta Regionale,per il tramite dell’Assessore alla Sanità,con laprova delle avvenute contestazioni.

4. Entro il termine di quindici giorni dalla data dicontestazione, l’interessato può far pervenire alPresidente della Giunta Regionale, per il tramitedell’Assessore Regionale alla Sanità,scrittidifensivi e documenti e può chiedere di esseresentito dalle strutture competenti.

5. Il Presidente della Giunta Regionale, acquisto ilrapporto come indicato al comma precedente,tenuto conto degli eventuali scritti dif ensivi edelle controdeduzioni dell’interessato, se ritienefondato l’accertamento,con ordinanza motivatadispone la sospensione o revoca dell’autorizza-zione e la chiusura della RSA notificando ilprovvedimento all’interessato.

6. Quando non ritenga fondato l’accertamentoemette ordinanza motivata di archiviazione. Ditale provvedimento è trasmessa copia integrale achi ha accertato la violazione ed è data comuni-cazione all’interessato ed all’Azienda UnitàSanitaria Locale competente per territorio.

15. Vigilanza e controllo.

1. La Regione esercita la vigilanza sulle RSA avva-lendosi dei servizi dell’Azienda Unità SanitariaLocale territorialmente competente.

2. La Azienda Unità Sanitaria Locale, oltre ai con-trolli r ichiesti dalla Regione, effettua ispezionisulle RSA con periodicità almeno semestrale edesegue controlli sulle attività autorizzate anchein materia di appropriatezza e qualità delle pre-stazioni erogate.

3. L’attività di controllo da parte dell’ AziendaUnità Sanitaria Locale è svolta, fatta salva ladiversa normativa che verrà emanata in attua-zione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni e integrazioni,attraverso:

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(a) il servizio per l’igiene pubblica per gliaspetti igienico- sanitari;

(b) il servizio per la prevenzione, igiene e sicu-rezza nei luoghi di lavoro in merito allatutela della salute dei lavoratori ed alla sicu-rezza degli impianti;

(c) il distretto per gli aspetti organizzativi, tec-nici e di funzionamento delle strutture cheospitano anziani e disabili f isici;

(d) il servizio dipartimentale di salute mentaleper gli aspetti organizzativi tecnici e di fun-zionamento delle strutture che ospitano disa-bili psichici;

(e) l’Unità Valutativa Territoriale prevista dal-l’art.10.

4. Dell’ispezione è redatto verbale, con eventualiproposte e osservazioni, che sarà notificato altitolare della RSA e trasmesso all’AssessoratoRegionale alla Sanità.

16. Salvaguardia dei diritti dell’utente

1. Agli ospiti delle RSA devono essere garantiti,anche a norma dell’articolo 14 del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successivemodificazioni ed integrazioni. il diritto alrispetto della libertà e dignità della persona,allapersonalizzazione e umanizzazione dell’assi-stenza.

2. In particolare, gli ospiti ed i loro rappresentantilegali nonché le persone da essi delegate hannodiritto, con le modalità previste nel regolamentointerno di cui all’articolo 7 di:

(a) ottenere tutte le informazioni necessarie perconoscere le patologie in corso ed i relativitrattamenti di riabilitazione;

(b) individuare tutto il personale delle RSAmediante cartellini di identificazione connome, cognome e qualifica;

(c) avanzare alla direzione eventuali doglianze oreclami ed ottenere risposta entro il terminefissato nel regolamento interno;

(d) ricevere notizia,per iscritto e preventiva-mente, dell’importo delle rette corrispon-denti ai vari tipi di trattamento;

(e) conoscere il regolamento interno vigentenella RSA,come indicato all’articolo 7.

3. È fatto obbligo alle RSA di esporre all’ingressoe nelle sale di attesa,cartelli contenenti l’indica-zione degli orari riservati ai colloqui degli ope-ratori con gli utenti nonché con i loro familiari erappresentanti legali.

4. Gli ospiti delle RSA possono recarsi all’esternodelle strutture sempre ché le condizioni psicofi-siche lo consentano e sia assicurato, se neces-sario, l’accompagnamento da parte di familiari,amici, conoscenti,obiettori di coscienza,volon-tari ovvero di operatori della RSA.

17. Partecipazione delle associazioni di volonta-r iato.

1. Le associazioni di volontariato possono chiederedi accedere alle RSA in funzione degli specificibisogni degli ospiti sulla base di apposite con-venzioni.

2. Le associazioni di volontariato, fermo restandoquanto previsto dalla normativa nazionale eregionale, collaborano con gli operatori delleRSA nelle attività di socializzazione e anima-zione nonché di promozione dei rapporti con ilcontesto sociale e familiare degli ospiti. Le asso-ciazioni stesse, nei casi e nei limiti stabiliti nelleconvenzioni di cui al comma 1,possono,altresìcollaborare con gli operatori delle RSA nellosvolgimento delle attività di aiuto personale neiconfronti degli ospiti.

18. Comitato di partecipazione.

1. Il comitato di partecipazione è costituito da:

(a) due rappresentanti degli ospiti;

(b) un rappresentante delle famiglie;

(c) un rappresentante delle associazioni divolontariato che operano all’interno dellastruttura;

(d) un rappresentante del sindacato pensionatimaggiormente rappresentativo a livello pro-vinciale;

(e) un rappresentante della Consulta regionaleper l’handicap.

2. Il comitato è costituito con le procedure di cui aisuccessivi commi e dura in carica tre anni.

3. Entro sei mesi dall’entrata in funzione dellaRSA, presso la direzione organizzativa dellastessa sono formate due liste:una degli aspirantiin rappresentanza degli ospiti e una degli aspi-ranti in rappresentanza delle famiglie. La dire-zione acquisisce, altresì, i nominativi espressidalle associazioni di volontariato e di tutela deidiritti dei cittadini nonché del sindacato pensio-nati maggiormente rappresentativo a livello pro-vinciale.

4. Il comitato è rinnovato con le procedure di cui aicommi precedenti,da attivarsi almeno un meseprima della scadenza del collegio.

5. I rappresentanti degli ospiti e delle famigliedecadono dalla carica allorché essi stessi o i lorofamiliari cessino di usufruire dei servizi all’in -terno della RSA e sono sostituiti dai candidatiche hanno riportato il maggior numero di voti. Incarenza,si provvede mediante il rinnovo dellaprocedura di cui ai precedenti commi. Il comi-tato continua, comunque, ad operare valida-mente fino a quando non sia venuta meno lamaggioranza dei suoi componenti.

6. Il comitato di partecipazione designa al propriointerno il presidente e si riunisce almeno ogni seimesi. La prima seduta è convocata dal compo-nente rappresentante delle famiglie più anzianodi età.

7. Il comitato di partecipazione ha il compito di:

(a) esprimere parere e formulare proposte alladirezione organizzativa in ordine alla pro-grammazione, svolgimento e verif ica delleattività all’interno della RSA;

(b) raccogliere e valutare le istanze degli ospiti,in particolare, per quanto riguarda le inizia-tive ed attività collaterali intese a promuo-vere una maggiore autonomia e una mag-giore integrazione degli stessi all’internodella RSA e all’esterno, con il tessutosociale, formulando le conseguenti propostealla direzione organizzativa.

8. Copia dei verbali delle sedute del comitato dipartecipazione operante presso le RSA pub-bliche e private è trasmessa all’Azienda UnitàSanitaria Locale competente per territorio e alnucleo regionale di vigilanza e controllo.

9. Annualmente l’Assessorato Regionale allaSanità convoca un’assemblea dei presidenti deicomitati di cui al presente articolo al fine di pro-muovere l’uniformità di indirizzo.

19. Cr iter i e modalità per la stipula degli accordicontrattuali e/o di collaborazione

1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell’ambitodel fabbisogno individuato dalla programma-zione regionale, ad integrazione di quelle adiretta gestione, possono stipulare accordi con-trattuali e/o di collaborazione con RSA gestiteda comuni, da istituzioni pubbliche di assistenzae beneficenza,da istituzioni o enti pubblici.

2. Ai f ini della stipula degli accordi di cui allanorma del precedente comma 1,in relazione alfabbisogno, è data priorità alle RSA realizzatemediante conversione di case di cura private perlungodegenti, di strutture psichiatriche o neuro-psichiatriche la cui convenzione è decaduta aisensi dell’articolo 4, comma 2,della legge 30dicembre 1991,n. 412 nonché di strutture di cuiall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978,n.

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833,nel rispetto di quanto previsto dalle LL.RR.n. 28/2000 e n. 32/2001.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2,costituisce requisito di priorità, per la stipuladegli accordi con le RSA private, l’ubicazionedella struttura nell’ambito delle strutture poliva-lenti comprendenti servizi sanitari di tipo ospe-daliero, servizi ambulatoriali (anche di piccolachirurgia ambulatoriale), servizi semiresiden-ziali per persone autosufficienti e servizi diurnidi socializzazione e supporto alle personeanziane o disabili.

4. Gli accordi tra le Aziende Unità Sanitarie Localie le RSA di cui al comma 1 sono stipulati inconformità ad uno schema tipo approvato dallaGiunta Regionale.

5. Gli schemi di cui al comma precedente devonoprevedere in particolare:

(a) i servizi assicurati dalla RSA,con rif eri-mento al livello assistenziale da garantireagli ospiti;

(b) i servizi assicurati all’interno del complessoin cui è collocata la RSA,con specificazionedi quelli organizzati in comune e delle rela-tive modalità di utilizzazione al fine di rea-lizzare una maggiore economicità dellagestione, nonchè le modalità di collega-mento con i servizi dell’unità sanitarialocale;

(c) l’elenco nominativo del personale con l’in-dicazione della relativa professionalità,qua-lif ica e mansioni;

(d) le modalità per la corresponsione delladiaria a carico dell’Azienda Unità SanitariaLocale nonché l’entità della diaria per le atti-vità non sanitarie e le modalità per la riscos-sione delle somme dovute per concorso nellaspesa da parte degli ospiti ovvero per lerichieste di rimborso da parte del comune diresidenza di cui all’art.20;

(e) le modalità di dimissione, anche tempo-

ranea,dalla RSA,sia per ricovero in altrastruttura sanitaria, sia per rientro in famiglia,in funzione della garanzia nei confronti del-l’ospite di essere riammesso come previstoall’art. 9;

(f) le modalità di integrazione dell’ospite con ilcontesto familiare e sociale anche in fun-zione di quanto previsto al comma 4 dell’art.16;

(g) l’apporto delle associazioni di volontariato ele relative modalità;

(h) la durata degli accordi, che deve essere dinorma,non inferiore a tre anni.

20. Diar ie e concorso dell’utente o dei Comuni diresidenza al costo delle prestazioni

1. La diaria giornaliera da riconoscere alle RSApubbliche e private, sono determinate con deli-berazione della Giunta Regionale, in relazione allivello assistenziale assicurato nella struttura onei relativi moduli.

2. Ai f ini del calcolo della quota parte della diariaconcernente gli oneri relativi ad attività di naturanon sanitaria, la Giunta Regionale tiene tral’altro conto delle seguenti componenti di costo:

(a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati perl’ospitalità degli utenti;

(b) manutenzione ordinaria (quota parte);

(c) imposte e tasse ed eventuali oneri per antici-pazioni di tesoreria;

(d) premi di assicurazione per incendio,furto eresponsabilità civile, ivi compresa la coper-tura assicurativa degli operatori volontari;

(e) oneri diretti e rif lessi per il personale addettoad attività non sanitarie;

(f) pese generali di amministrazione (quotaparte);

(g) spese per vitto (quota parte)

(h) spese per utenze: energia elettrica, acqua,telefono, smaltimento rif iuti e simili (quotaparte);

(i) spese per combustibili (quota parte)

(l) spese di guardaroba, stireria e lavanderiautensili e stoviglie,

(m)spese di pulizia (quota parte);

(n) quota di ammortamento per gli impianti e leattrezzature non sanitarie;

(o) spese di trasporto (quota parte);

(p) spese per attività ricreative e culturali.

3. Ai f ini del calcolo della quota parte della diariaper gli oneri relativi ad attività di natura sani-taria, la Giunta regionale tiene tra l’altro contodelle seguenti componenti di costo:

(a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati perattività sanitarie;

(b) oneri diretti e rif lessi per il personale addettoad attività sanitarie;

(c) oneri per le consulenze assicurate dall’unitàsanitaria locale;

(d) quota di ammortamento per gli impianti e leattrezzature sanitarie;

(e) materiale sanitario di medicazione e didisinfezione.

4. Le quote parti della diaria concernenti le attivitàdi cui ai commi 2 e 3 sono differenziate in rela-zione al livello assistenziale garantito nella RSAo nei nuclei in cui si articola la RSA.

5. Restano comunque a carico degli utenti:

(a) le eventuali quote di partecipazione alla

spesa sanitaria previste dalla vigente norma-tiva e regolamentazione regionale;

(b) le spese per prestazioni di cura personaleaggiuntive rispetto a quelle assicurate allageneralità degli ospiti (lavaggio biancheriapersonale, barbiere e parrucchiere, e simili);

(c) le spese per prestazioni individuali dicomfort ambientale (telefono in camera,ser-vizio bar e simili).

6. La Giunta regionale, in sede di determinazionedella diaria a norma dei commi precedenti,fissai criteri per la determinazione delle tarif fe con-cernenti le prestazioni di cui alle precedenti let-tere b) e c).

7. La quota parte della diaria per le attività dinatura sanitaria è a carico dell’Azienda UnitàSanitaria Locale.

8. La quota parte della diaria per le spese di naturanon sanitaria è a carico, in tutto o in parte, degliospiti in base al reddito percepito, risultantedalla dichiarazione IRPEF dell’anno precedentee dagli altri elementi da cui può desumersi il red-dito del nucleo familiare, rilevato dal comunecompetente, tramite il nucleo di valutazione del-l’Azienda Unità Sanitaria Locale di residenzadell’assistito,anche con riferimento alla vigentenormativa in materia fiscale. Gli ospiti invalidicivili beneficiari per legge di “assegno di accom-pagnamento”sono tenuti alla corresponsionealla RSA dell’intera quota di detto “assegno diaccompagnamento”quale contributo alle spesedi cui al presente comma.

9. In sede di determinazione della diaria di cui aicommi precedenti,la Giunta Regionale indi-vidua i parametri di reddito cui rapportare l’en-tità del concorso dell’utente.

10.Nel caso in cui l’ospite non sia in grado di farfronte, in tutto o in parte, alla quota parte delladiaria a suo carico, i familiari tenuti all’obbligodegli alimenti ai sensi dell’articolo 433 delcodice civile dovranno contribuire al pagamentodella diaria stessa,in base alla propria capacità

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vitobella
Evidenziato

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economica accertata nella procedura di ammis-sione.

11.Nel caso in cui la quota parte della diaria di cuial comma 6 non possa essere, in tutto o in parte,posta a carico dell’utente o dei suoi familiari,come previsto ai commi 8,9 e 10,il Comune diresidenza provvede a corrispondere un contri-buto integrativo, fino a copertura della diariastessa,anche utilizzando i finanziamenti chepotranno annualmente essere stanziati nelbilancio regionale a detto titolo. Il Comune hafacoltà,in relazione alle proprie disponibilità

finanziarie, di garantire agli utenti la conserva-zione di una quota aggiuntiva della pensione odel reddito in godimento.

12.I Comuni possono delegare alle Aziende UnitàSanitarie Locali, in tutto o in parte, le compe-tenze ad essi spettanti a norma e per gli effetti dicui all’articolo 3,comma 3,del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992,n. 502 e successivemodificazioni ed integrazioni assicurando allestesse i necessari mezzi finanziari anche a valeresui fondi di cui al comma precedente.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE2002 N. 9

“Regolamento regionale: Ar t. 3, comma 1 bis,del D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazionied integrazioni.Principi, criter i ed indir izzi perl’adozione dell’atto aziendale”.

PRESIDENTE DELLA GIUNT A REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così comemodificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999,n.1,nella parte in cui attribuisce al Presidente dellaGiunta Regionale l’emanazione dei Regolamentiregionali;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.830 del02/07/2002 con la quale si approva il Regolamentoregionale “Ar t.3, comma 1 bis,del D.Lgs.von.502/92 e successive modificazioni ed integra-zioni.Principi, criteri ed indirizzi per l’adozionedell’atto aziendale.

E M A N A

Il seguente Regolamento :

SOMMARIO

PARTE IPrincipi, criter i e indir izzi dell’atto aziendale

1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 126702. Principi generali . . . . . . . . . . . . .pag. 126703. Principi e criteri per il governo

aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 126714. Principi e criteri per il governo

economico-finanziario . . . . . . . . .pag. 126725. Principi e criteri per il governo

clinico-assistenziale . . . . . . . . . . .pag. 126726. Criteri per la definizione dell’atto

aziendale e relativi contenutia) Elementi identificativi

dell’Azienda . . . . . . . . . . . . . .pag. 12672

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 dicembre 2002

RAFFAELE FITTO

vitobella
Evidenziato
vitobella
Evidenziato

b) Disciplina delle attribuzioni degli organi aziendali e delle direzioni sanitarie ammini-strative . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12673

c) Disciplina delle attribuzioni degli organismi aziendali . . . . pag. 12673

d) Articolazioni dell’Azienda a livello centrale, distrettuale e ospedaliero . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12673

e) Modalità di identificazione delle strutture semplici e complesse . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12673

f) Disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi . . . . pag. 12673

g) Disciplina dei controlli interni pag. 12674h) Disciplina della funzione

qualità . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12674i) Sperimentazioni gestionali . . . pag. 12674 l) Atti di diritto privati e provve-

dimenti amministrativi . . . . . . pag. 12675m)Deleghe . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12675n) Dirigenza . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12675o) Servizio infermieristico

aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12676

PARTE IIOrganizzazione e funzionamento

degli organismi delle aziende sanitarie regionali

1. Gli organi dell’azienda . . . . . . . .pag. 126762. Direttore Generale . . . . . . . . . . . .pag. 12677 3. Collegio Sindacale . . . . . . . . . . . .pag. 126774. Gli organismi del governo

aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 126775. Direzione Aziendale . . . . . . . . . .pag. 12677 6. Direttore Sanitario . . . . . . . . . . . .pag. 126787. Direttore Amministrativo . . . . . . .pag. 126788. Collegio di Direzione . . . . . . . . .pag. 126789. Consiglio dei Sanitari . . . . . . . . .pag. 12678 10. Comitato di Dipartimento . . . . . . pag. 1267911. Aziende Ospedaliero –

Universitarie . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12679

PARTE IPRINCIPI, CRITERI E INDIRIZZI

DELL’ATTO AZIEND ALE

1. PremessaIl Decreto legislativo n. 229/99 modificativo del

D.Lgs. n. 502/92 ha concluso il processo di azien-dalizzazione definendo,all’art. 3 le USL comeaziende con personalità giuridica pubblica ed auto-nomia imprenditoriale, la cui organizzazione e fun-zionamento sono disciplinati con atto aziendale didiritto privato,nel rispetto dei principi e criteri ema-nati dalla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2sexies.

Conseguentemente, l’attività e i modelli organiz-zativi delle Aziende, devono uniformarsi in manierasempre più compiuta ai principi dell’aziendalizza-zione e realizzare il massimo grado di flessibilità edinamicità al fine di assicurare la qualità dei servizi,nel rispetto delle scelte effettuate a livello regionalee aziendale.

Spetta alle Aziende attivare i meccanismi che, inrisposta alla domanda di salute espressa,e nell’am-bito delle risorse assegnate, conducano all’elabora-zione dei Piani attuativi locali, della pianificazioneaziendale annuale, del piano di attività territoriale edei piani attuativi metropolitani.

2. Principi generaliLe aziende sanitarie sono preposte ad assicurare

ed erogare ai cittadini l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Conseguentemente la loro organizzazioneè finalizzata a garantire la soddisfazione dei relativibisogni della collettività locale di rif erimento alivello di assistenza individuata nella normativanazionale e nel piano sanitario regionale.

L’organizzazione aziendale delle risorse umane,economiche e strumentali deve ispirarsi ai principidi efficacia,efficienza ed economicità,secondo idettami del decreto legislativo n. 165/2001 e dal-l’art. 3, comma 1 ter del decreto legislativo n.229/1999 di modifica del decreto legislativo n.502/1992,compatibilmente alla complessità dell’a-zienda stessa,espressa anche in termini di funzioniattribuite e di prestazioni erogate.

Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza edefficacia deve essere perseguito nel rispetto del vin-

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colo di bilancio,attraverso l’equilibrio di costi ericavi, compresi i trasferimenti di risorse finan-ziarie. Ogni centro di responsabilità organizzativadeve dotarsi di un sistema di rendicontazione anali-tica.

L’organizzazione aziendale deve essere articolataconformemente ai seguenti principi:1) sviluppo del processo di aziendalizzazione, rea-

lizzando modelli organizzativi che sianoimprontati a principi imprenditoriali attenti alleesigenze di equilibrio di bilancio,sviluppo dellefunzioni di pianificazione strategica,di respon-sabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e sul-l’adeguato impiego dei sistemi di controllointerno,nelle diverse articolazioni previste dallanormativa di riferimento e loro raccordo con isistemi regionali di programmazione e di con-trollo;

2) flessibilità organizzativa e procedurale che con-senta il raggiungimento di adeguati li velli diqualificazione ed economicità delle attività,l’uso appropriato delle risorse disponibili,lapromozione e il supporto ad attività valutative edi miglioramento della qualità dei processi dierogazione dei servizi e delle prestazioni,latutela degli utenti, l’umanizzazione e la perso-nalizzazione dell’assistenza,favorendo rispostealternative al ricovero ospedaliero, privile-giando l’assistenza a livello ambulatoriale,domiciliare, ospedaliera in day hospital e in daysurgery, nonché risposte idonee a fronteggiare ifenomeni stagionali, momentanei o eccezionalidi emergenza/urgenza;

3) individuazione dei centri di autorità e delle cor-rispondenti linee di responsabilità (organizza-tiva, gestionale, tecnico-professionale e dibudget);

4) garanzia della legittimità, imparzialità e traspa-renza dell’azione amministrativa,tutela e parte-cipazione dei cittadini,delle loro organizza-zioni, delle forze sociali e degli organismi divolontariato, esaustività, tempestività e diffu-sione dell’informazione;

5) dipartimentalizzazione, attraverso lo sviluppodei processi di aggregazione delle strutturesanitarie complesse e semplici a valenza dipar-timentale, secondo le funzioni attribuite allesingole aziende dal piano sanitario regionale odefinite negli accordi contrattuali;

6) programmazione degli acquisti perseguendo,con lo sviluppo di adeguati strumenti di rileva-zione e controllo nell’utilizzo delle risorse,obiettivi di razionalizzazione e contenimentodei costi.

3. Principi e criter i per il governo aziendale.Le scelte che i Direttori Generali dovranno ope-

rare, attraverso l’atto aziendale, in tema di attribu-zione di autonomia e responsabilità ai vari li vellidell’organizzazione, dovranno tenere conto delprincipio generale che ispira tutta l’impostazionedella più recente programmazione sanitaria nazio-nale e regionale in materia, sia in relazione all’aper-tura al confronto con le istanze sociali,che sviluppicapacità di ascolto nei confronti dei propri pazienti,s’impegni nella valorizzazione di un ruolo attivo daparte dei cittadini,promuova e valorizzi il contri-buto dei professionisti,sia in relazione allo spiritodi collaborazione tra soggetti, contrastando la ten-denza tesa a valorizzare la competizione tra glistessi.

Perché sia efficace, la collaborazione implica unassetto organizzativo che rende possibile l’applica-zione del principio della contestabilità, vale a dire lapredisposizione delle condizioni necessarie alchiaro riconoscimento delle responsabilità e allaeventuale sostituzione dei soggetti che le assumonocon altri in grado di offrire migliori garanzie. Il pro-cesso di valutazione, che prelude alla conferma oalla sostituzione, deve essere ispirato a criteri diimparzialità e radicarsi sulle scelte operate dal sin-golo responsabile.

Tale principio deve applicarsi nei confronti ditutti i livelli di responsabilità legati all’eserciziodella funzione di governo aziendale di tipo sia cli -nico-assistenziale, sia economico-finanziario.

Da ciò discende l’esigenza di procedere al confe-rimento di responsabilità nel modo più chiaro possi-bile e di prevedere procedure funzionali all’applica-zione del principio citato. Da questo punto di vistal’utilizz o della delega, in particolare nei confrontidella Direzione delle strutture organizzative com-plesse, appare come lo strumento più rispondenteallo scopo,poiché la delega può essere agganciataad un mandato e ritir ata, nel caso di mancatorispetto dei contenuti del medesimo. Il conferi-mento di responsabilità tramite la definizione dispecifici mandati rappresenta,tra l’altro, un modo

concreto per esprimere la natura privatistica del-l’atto aziendale, poiché sostituisce a quello esi-stente un sistema di regole più flessibile.

La delega di specifiche responsabilità ai varilivelli della dirigenza deve associarsi al riconosci-mento di corrispondenti gradi di autonomia. Anchequest’ultima componente deve trovare una defini-zione in termini espliciti,se si vuole che la respon-sabilità assegnata assuma un valore sostanziale enon semplicemente formale.

4. Principi e criter i per il governo economico efinanziario.Con l’individuazione dei Livelli Essenziali di

Assistenza (L.E.A.),secondo criteri di efficacia e diappropriatezza delle prestazioni,è stato definito ilcontenuto dell’assistenza posta a carico del serviziopubblico e da garantire uniformemente su tutto ilterritorio del paese.

I L.E.A. individuano,infatti, le garanzie che ilServizio sanitario pubblico si impegna ad assicurarenei confronti dei cittadini,al fine di realizzare lacoerenza tra l’obiettivo generale di tutela dellasalute ed i mezzi finanziari a disposizione.

Le aziende - che hanno il compito di garantire lasoddisfazione dei bisogni di assistenza sanitaria esocio-sanitaria, “pattuiti” nell’ambito del piano diattività territoriale- ricevono i finanziamenti neces-sari in rapporto ai livelli di assistenza programmatied alla stima dei relativi costi.

L’allocazione delle risorse, all’interno dell’a-zienda fa capo all’alta direzione aziendale (Diret-tore Generale, Direttore Sanitario e DirettoreAmministrativo) e avviene in base ai piani annualidi attività. Tali piani vengono formulati in funzionedegli obiettivi di salute evidenziati nei PSN e PSRed articolati al fine di garantire la migliore qualitàpossibile di assistenza in termini di accessibilità,appropriatezza,completezza,continuità, tempesti-vità e riduzione dei rischi.

I responsabili delle strutture operative devonogarantire la coerenza del piano annuale di attivitàrispetto ai principi esposti e la compatibilità tra leattività e/o i servizi da assicurare con le risorsenecessarie al conseguimento dei risultati.

In tale contesto si colloca l’obbligo di rendicon-tazione analitica con contabilità separata, all’in -terno del bilancio,per ogni macrostruttura azien-dale e la possibilità di predisporre, da parte del

Direttore Generale, analoghi strumenti anche per lealtre strutture organizzative.

5. Principi e criter i per il governo clinico-assi-stenzialeIl principio di appropriatezza,sancito dal D.lgs

229/99,rappresenta da un lato un dovere istituzio-nale e dall’altro un diritto per il paziente e il profes-sionista. I confini di questo diritto e di questodovere rappresentano il cuore dei temi del governoclinico nelle aziende sanitarie.

Il governo clinico è quindi l’insieme degli stru-menti organizzativi, attraverso i quali le aziendeassumono una responsabilità diretta per il migliora-mento continuo della qualità dell’assistenza e permantenere elevati li velli di servizio, attraverso larealizzazione delle condizioni necessarie per favo-rire l’eccellenza delle prestazioni.

I principi fondamentali del governo clinico sonorappresentati dalla collaborazione multiprofessio-nale, dalla responsabilizzazione e dalla partecipa-zione degli operatori e dagli utenti. L’Atto Azien-dale dovrà, quindi, disciplinare con particolareattenzione i contenuti e i rapporti relazionali delCollegio di Direzione, della Direzione Sanitaria,deiDistretti, dei Dipartimenti al fine di sviluppare laqualità dell’offerta sanitaria che deve essere assicu-rata mediante l’accessibilità,la tempestività e lacontinuità degli interventi assistenziali e la flessibi-lità di erogazione dei servizi. Gli strumenti ai qualifare ricorso sono rappresentati dalla definizione diprecise responsabilità, dalla trasparenza dei risultaticlinici ottenuti, dai programmi di miglioramentodella qualità e da quant’altro ritenuto utile in rela-zione al contesto storico e socio-economico nelquale opera l’Azienda.

6. Cr iter i per la definizione dell’atto aziendale erelativi contenuti.L’atto aziendale, espressione della funzione

organizzativa e di autogoverno dell’azienda sani-taria, definisce le strategie per:- l’organizzazione dell’azienda,con l’individua-

zione delle strutture operative dotate di auto-nomia gestionale o tecnico-professionale, sog-gette a rendicontazione analitica;

- il funzionamento dell’azienda,comprese quellerelative alla individuazione dei soggetti capaci diimpegnare l’amministrazione verso l’esterno,

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nonché gli ambiti di intervento regolabili con attidi diritto privato o con provvedimenti ammini-stratrivi.L’atto aziendale deve contenere e sviluppare i

sottoelencati punti:

a) Elementi identificativi dell’azienda:- sede legale,- logo,- patrimonio.

b) Disciplina delle attribuzioni degli organi azien-dali.- Direttore Generale Collegio SindacaleDovrà esplicitarsi la distinzione tra le attività diindirizzo, programmazione e controllo e quelledi gestione.

c) Disciplina delle attribuzioni degli organismiaziendali- Direzione generale- Direttore sanitario - Direttore amministrativo- Collegio di direzione;- Consiglio dei sanitari;- Comitato di dipartimento.

d) Articolazione dell’azienda a livello centrale,distrettuale e ospedalieroDovranno esplicitarsi le articolazioni dell’a-zienda a livello di distretto,con i relativi ambititerritoriali e le sedi ospedaliere nel rispetto dellaprogrammazione regionale.

e) Modalità d’identificazione delle strutture sem-plici e complesseLe strutture complesse sono individuate dalDirettore generale sulla base di soglie operativeconsistenti nei livelli di dotazione dei posti letto,risorse strumentali e umane nonché di attivitàdefiniti secondo criteri di essenzialità,efficaciaassistenziale ed economicità nell’impiego dellerisorse.Ai li velli di cui sopra deve corrispondere ade-guato numero di casi trattati o volumi di attivitàcosì come richiesto dalla programmazioneregionale.Per le strutture di degenza le soglie minime diposti letto sono individuate nel piano sanitario

regionale. Sono fatte salve le eventuali ecce-zioni, individuate nel piano di riordino della reteospedaliera, nonché quelle connesse alle pecu-liarità delle strutture a direzione universitaria lacui disciplina specifica è individuata nei proto-colli d’intesa Università – Regione.Per quanto riguarda i servizi senza posti letto inambito ospedaliero, il Piano sanitario regionaleindividua le dotazioni di unità operative per cia-scuna disciplina fatta salva la possibilità di isti-tuire una seconda unità operativa alle condizionieventualmente previste nel Piano di riordinodella rete ospedaliera e comunque tenendo contodella quantità di risorse assegnate alla struttura,ai volumi di attività, alla complessità dell’atti-vità svolta ed ai casi mediamente trattati.Per quanto riguarda i Distretti, questi,così comeindividuati nel relativo provvedimento di defini-zione degli ambiti, costituiscono strutture com-plesse e possono essere articolati in strutturesemplici e/o funzioni.Per quanto riguarda il Dipartimento di preven-zione e quello di salute mentale le relative arti-colazioni sono previste in apposito regolamentoapprovato con delibera di Giunta regionale.

f) Disciplina dei contratti di fornitura di beni eserviziL’attività contrattuale deve aver luogo nelrispetto dei principi della programmazioneannuale degli acquisti dei beni e della fornituradei servizi, della coerenza con il sistema budge-tario dalla trasparenza e della massima concor-renzialità,perseguendo costantemente gli obiet-tivi di efficacia,efficienza ed economicità.L’atto aziendale deve disciplinare i criteri perl’affidamento di contratti per la fornitura di benie servizi di importo inferiore a quello stabilitodalla normativa comunitaria, che deve essereeffettuato nel rispetto di adeguate valutazioni dieconomicità misurato mediante indagini di mer-cato e confronti concorrenziali, anche per viatelematica, tenuto conto altresì delle risultanzedell’osservatorio regionale prezzi o di analoghestrutture qualificate.Il regolamento aziendale dovrà esplicitare ilimiti e le modalità di ricorso alle diverse tipo-logie di contratto e le relative procedure.Dovranno altresì essere individuati i limiti eco-

nomici entro i quali i responsabili delle strutturepossano impegnare l’amministrazione.L’Atto Aziendale deve contenere altresì,speci-fico impegno a collaborare con l’Ares ai finidella centralizzazione degli acquisti ed alrispetto dell’utilizzo dell’esito delle relative pro-cedure.

g) Disciplina dei controlli interniIl controllo interno si articola nelle seguenti fun-zioni, svolte dagli organi, strutture e uffici pre-visti dalla legge:a) il controllo di regolarità amministrativa e

contabile;b ) il controllo di gestione;c) la valutazione e l’autovalutazione del perso-

nale;d) la valutazione e il controllo strategico

La stratif icazione delle responsabilità nell’am-bito delle aziende sanitarie regionali porta aindividuare i seguenti livelli di gestione:a) l’azienda nel suo complesso;b) le macro-articolazioni organizzative dell’a-

zienda:i presidi ospedalieri, i distretti, idipartimenti;

c) le strutture complesse;d) le strutture semplici.

Rispetto a ciascun livello gestionale dovrannoesplicitarsi gli strumenti di controllo, le proce-dure e le responsabilità connesse.

h) Disciplina della funzione qualitàL’azienda individua le condizioni organizzativeper lo sviluppo della funzione di valutazione emiglioramento della qualità avvalendosi di unapposito “Uf ficio per la qualità”,in staff alladirezione generale e operante in stretto raccordocon le altre strutture organizzative aziendali.Le politiche aziendali per la qualità,l’ organiz-zazione del sistema qualità,le procedure tec-niche e gestionali attuate per la sua realizza-zione, vengono descritte in un apposito docu-mento aziendale che le aziende sanitarie aggior-nano periodicamente.Annualmente, con il coinvolgimento delle variestrutture organizzative, in relazione ai vari pro-cessi aziendali,viene elaborato inserito nel

piano di attività annuale il piano aziendale per laqualità,che individua,per le diverse unità orga-nizzative e per i processi a esse trasversali, i pro-grammi di miglioramento selezionati chedevono tradursi in specifici obiettivi.

i) Sperimentazioni gestionaliAl f ine di favorire l’apertura del Sistema Sani-tario pubblico a forme di collaborazione consoggetti privati le aziende sanitarie possono pro-muovere:- sperimentazioni gestionali e organizzative al

f ine di ricercare più eff icienti modelli digoverno della spesa sanitaria;

- nuove forme gestionali che consentano alleaziende stesse una maggiore flessibilità opera-tiva e gestionale, funzionale sia al processo diaziendalizzazione, sia alla corrispondenza fra ibisogni espressi dai cittadini ed il loro soddi-sfacimento.

Spetta alla Regione, sentito il parere dell’Ares,autorizzare i programmi di sperimentazioneaventi ad oggetto nuovi modelli gestionali cheprevedono forme di collaborazione tra strutturedel SSN e soggetti privati, anche attraverso lacostituzione di società miste a capitale pubblicoe privato.Il programma di sperimentazione è adottatodalla Regione motivando le ragioni di conve-nienza economica del progetto gestionale, dimiglioramento della qualità dell’assistenza e dicoerenza con le previsioni del Piano Sanitarioregionale ed evidenziando gli elementi digaranzia stabiliti dalla legge 405,art. 3, comma8, del 16/11/2001.L’Ar es fornisce il necessario supporto sia nellafase di elaborazione dei progetti, sia in quella diverif ica della attuazione degli stessi (monito-raggio), così come previsto dall’art. 9-bis del D.lgs 30.12.92 n. 502 sostituito dall’art. 10 deldecreto legislativo 19/6/99 n. 229 e dall’art. 90della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria2001),dalla legge regionale n. 24/2001,dal D.L.n. 347/2001 convertito nella legge 405/2001La collaborazione tra strutture pubbliche e pri-vate, oltre ad essere uno stimolo utile alla realiz-zazione del modello aziendale, può contribuire acolmare il divario tra l’affermazione dei bisognicollettivi e la capacità del pubblico a farvi fronte

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finanziariamente, basandosi esclusivamente suiconsueti canali di entrate pubbliche.Rispetto ai diversi modelli di sperimentazionegestionale quali:- concessione di costruzione e gestione- project financing- committenza integrata- accordi di sponsorizzazione e di collabora-

zione- appalto servizi- società mistele aziende propongono la tipologia da adottare inrelazione alla specificità dei progetti.

l) Atti di diritto privato e provvedimenti ammini-strativiLe attività gestionali sono esercitate di normacon atti di diritto privato ovvero con provvedi-menti amministrativi nei casi previsti dallalegge. Gli atti di diritto privato, che generalmente simanifestato mediante “determinazioni”, rispet-tano le forme ed i contenuti previsti dal codicecivile e vengono espressamente motivati sol-tanto quando la motivazione è richiesta da speci-fiche disposizioni normative.I provvedimenti amministrativi, che general-mente si manifestano mediante “deliberazioni”,osservano i principi generali dell’azione ammi-nistrativa di governo dell’Azienda e vengonoadottati nel rispetto delle disposizioni che disci-plinano tali azioni. In particolare non possonoessere delegate ad altri, e quindi rientrano nellaresponsabilità propria del Direttore Generale, gliatti riguardanti i contratti per importi superiorialla soglia comunitaria, gli atti riguardanti ladeterminazione di tarif fe, canoni ed analoghioneri a carico di terzi,gli atti di nomina,desi-gnazioni,sospensione, decadenza riservati dallalegge o dall’atto aziendale alla competenzadiretta del Direttore Generale, l’attribuzione edefinizione degli incarichi di collaborazioneesterna,i provvedimenti di mobilità interna dellefigure dirigenziali dell’Azienda,nonché ogniatto concernente la scelta delle risorse non asse-gnate per legge o per delega ad altrui compe-tenze.

m)DelegheIl Dir ettore Generale può delegare al DirettoreSanitario, al Direttore Amministrativo, ai Diri-genti di Dipartimento,di Distretto e di Area l’a-dozione di atti di diritto privato o anche di dirittopubblico riferiti ad ambiti settoriali di attività enel rispetto delle competenze.La delega relativa agli atti di diritto privato èmanifestata per atto scritto, nei modi e nelleforme idonee in relazione all’attività delegata,nel rispetto delle esigenze di pubblicità per l’ef-ficacia dell’atto.La delega relativa agli atti diritto pubblico èestrinsecata con provvedimento amministrativoconforme ai requisiti formali e sostanziali del-l’atto pubblico. Dello stesso deve essere datapubblicità nell’albo pretorio dell’Azienda.Il dir igente delegato ha la piena responsabilitàsia interna che esterna,ad ogni effetto di legge,della delega e degli atti compiuti.L’esercizio delle funzioni delegate si esercitano:a) in osservanza della disciplina civilistica del

mandato e della rappresentanza;b) nel rispetto della normativa sulla trasparenza

dell’azione amministrativa;c) nel rispetto della compatibilità di bilancio;d) nel rispetto degli interessi pubblici perseguiti

dall’Azienda.L’attività delegata non è soggetta a controllopreventivo, ma i provvedimenti illegittimi oinopportuni possono essere annullati d’ufficiodal Direttore Generale e/o revocati con adeguatamotivazione.

n) Dir igenzaL’atto aziendale deve prevedere in termini gene-rali i poteri attribuiti ai singoli dirigenti rin-viando agli atti di conferimento degli incarichi ledeterminazioni specifiche.I dirigenti, esercitano in riferimento alle variestrutture operative le funzioni di attuazione egestione degli atti di indirizzo e programma-zione annuale delle attività, dei contratti e delprocesso di negoziazione dei budgets attraversoi quali la direzione generale determina i limitientro i quali possono assumere obbligazioni innome e per conto dell’Azienda. Entro tali limiti,spetta,in particolare, ai dirigenti l’adozione ditutte le decisioni,comprese quelle che impe-

gnano l’Azienda verso l’esterno, nonché lagestione finanziaria, tecnica ed amministrativamediante l’esercizio di autonome facoltà dispesa e di organizzazione delle risorse umane,strumentali e di controllo. Essi sono responsabilidell’attività e della gestione negli ambiti di com-petenza e dei relativi risultati.Costituiscono,in particolare, funzioni dirigen-ziali proprie:- l’esercizio della funzione operativa di cui è

titolare ciascuna unità operativa;- la gestione del budget assegnato;- l’esercizio delle funzioni di coordinamento,

verif ica e controllo delle strutture operativefunzionali che non producono direttamenteprestazioni assistenziali;

- l’esercizio delle rispettive funzioni di produ-zione ed erogazione e delle funzioni di coordi-namento,verif ica e controllo delle altre strut-ture organizzative funzionali.

Nell’ambito e nei limiti dell’esercizio delle fun-zioni di cui sopra, in particolare i dirigenti:- danno attuazione agli obiettivi, ai piani,ai pro-

grammi,alle direttive generali per la gestionefissati dalla direzione generale nel rispettodelle priorità indicate;

- collaborano con la direzione aziendale formu-lando proposte ed esprimendo pareri;

- rappresentano legalmente l’Azienda in sedenegoziale;

- dirigono o coordinano e controllano l’attivitàdelle strutture delle quali hanno la responsabi-lità anche mediante l’adozione di direttive, attidi indirizzo, linee guida o procedure;

- provvedono agli atti di gestione del personale,curandone l’orientamento al risultato ancheattraverso l’attribuzione di trattamenti econo-mici accessori secondo quanto previsto daicontratti collettivi nazionali e integrativi dilavoro;

- provvedono alla gestione delle risorse finan-ziarie e strumentali assegnate alla struttura dipertinenza secondo criteri di flessibilità e usorazionale ed integrato delle risorse medesime;

- assicurano tutte le iniziative necessarie al finedi assicurare la semplificazione, la trasparenzae la responsabilizzazione delle procedureinterne, sia di diritto pubblico che privato.

La direzione generale provvede alla declaratoriadegli ambiti di competenza propria dei dirigenti.L’adozione di atti e decisioni non ricompresinelle funzioni di competenza costituisce fonte diresponsabilità.Gli atti di natura amministrativa adottati ai sensidi quanto sopra specificato sono definitivi. Èfatto salvo il potere del Direttore Generale diannullamento in sede di autotutela per solimotivi di legittimità. In caso di inerzia o ritardonell’esercizio di funzioni proprie, il Dir ettoreGenerale fissa un termine entro il quale il diri-gente deve adottare l’atto o il provvedimentocontestualmente muovendo formale contesta-zione e, qualora l’inerzia o il ritardo perman-gono, da incarico di provvedere ad altro diri-gente.

o) Servizio infermieristico aziendaleL’atto aziendale deve prevedere l’istituzione el’organizzazione del Servizio infermieristico edostetrico aziendale ai sensi della Legge251/2000.Il Servizio provvede ad assicurare:- il governo complessivo della funzione infer-

mieristica ed ostetrica garantendo il corretto -equilibrio delle risorse umane in base ai diffe-renti carichi di lavoro e linee guida appropriatealle esigenze operative, sia all’interno dell’O-spedale che all’esterno;

- elaborazioni di piani di sviluppo e migliora-mento della qualità dell’assistenza infermieri-stica;

- metodologia necessaria per la formazione pro-fessionale continua della classe infermieri-stica.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE E FUNZION AMENT ODEGLI ORGANISMI DELLE AZIENDE

SANITARIE REGION ALI

1. Gli organi dell’aziendaSono i organi dell’azienda sanitaria, ai sensi del-

l’art.1, comma 3 quater, del D.Lgs. n.502/92:- il Dir ettore Generale;

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- il Collegio Sindacale

2. Direttore GeneraleIl Dir ettore Generale è l’organo di vertice a cui

sono attribuiti i poteri di gestione, di rappresentanzalegale e la responsabilità complessiva dell’Azienda.

E’ responsabile delle funzioni di indirizzo poli-tico- amministrativo e strategico dell’Azienda chesi esercita attraverso la definizione degli obiettivi edei programmi da attuare e verif icando la rispon-denza dei risultati dell’attività e della gestione agliindirizzi impartiti; al direttore generale spettano inparticolare:a) le decisioni e l’adozione dei relativi atti di indi-

rizzo interpretativo ed applicativo in materia dinorme nazionali e regionali;

b) l’adozione di tutti gli atti deliberativi relativi alpiano pluriennale di attività;

c) l’adozione di tutti gli atti deliberativi relativi allaprogrammazione finanziaria e di bilancio,com-presi quelli formulati secondo la logica budget-taria;

d) l’adozione di tutti gli atti deliberativi riguardantila definizione di obiettivi, priorità, piani, pro-grammi e direttive generali per l’azione ammini-strativa e la gestione;

e) la individuazione delle risorse umane, materialied economico-finanziarie da destinare allediverse finalità e la loro ripartizione tra le strut-ture complesse;

f) l’adozione di tutti gli atti deliberativi riguardantil’assunzione di personale.Il Dir ettore Generale è responsabile della

gestione complessiva dell’Azienda,nomina erevoca i responsabili delle strutture semplici e com-plesse, nonché delle altre strutture operative dell’A-zienda.

Il Dir ettore Generale nomina il Direttore ammi-nistrativo e il Direttore Sanitario e revoca,eventual-mente, gli stessi nel rispetto di quanto stabilito dal-l’art. 3 bis,comma 8,del D.Lgs. 229/99.

Il Dir ettore Generale delega direttamente aiDirettori di struttura complessa,da lui personal-mente nominati, propri poteri e compiti,definiti inapposito regolamento aziendale e più specifica-mente individuati, per singolo dirigente, nei con-tratti individuali all’uopo stipulati.

3. Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale esercita le attività indicate

dall’art.3 ter del D.Lgs. n.502/92.L’attività di controllo del Collegio concerne sia

l’attività di diritto pubblico che quella di diritto pri-vato dell’azienda

4. Gli organismi del governo aziendaleL’attività aziendale si realizza attraverso l’im-

pegno combinato e congiunto dei propri organismi,responsabili per le funzioni di competenza.

Gli organismi del governo aziendale sono:- Direzione aziendale;- Direttore Sanitario;- Direttore Amministrativo;- Collegio di direzione;- Consiglio dei sanitari;- Comitato di dipartimento.

5. Direzione AziendaleL’atto aziendale dovrà precisare, nel rispetto

delle fonti normative nazionali e regionali, conte-nuti, limiti e funzioni della direzione aziendale:- privilegiando il metodo della collegialità tra i

Direttori: Generale Sanitario e amministrativo;- prevedendo le specifiche responsabilità di

gestione nell’ambito del governo assistenziale edeconomico attribuite rispettivamente al DirettoreSanitario ed Amministrativo;

- stabilendo che la direzione aziendale esercita fun-zioni di indirizzo politico amministrativo e defi-nisce gli obiettivi ed i programmi dell’Aziendanonché le linee fondamentali di organizzazionedegli uffici in applicazione dei seguenti criteri:• funzionalità,rispetto ai compiti e programmi di

attività, per il perseguimento degli obiettivi diefficienza,efficacia ed economicità;

• ampia flessibilità,garantendo adeguati marginialle determinazioni operative e gestionali chepotranno essere assunte, per la rispondenzadell’azione amministrativa al pubblico inte-resse, anche con la capacità ed i poteri del pri-vato datore di lavoro;

• collegamento dell’attività degli uffici che sonotenuti ad adeguarsi al dovere di comunicazioneinterna ed esterna;

• garanzia dell’imparzialità e trasparenza dell’a-zione amministrativa;

• armonizzazione degli orari di servizio e diapertura degli uffici con le esigenze delleutenze.

6. Direttore SanitarioIl Dir ettore Sanitario dirige i servizi sanitari e,

nell’ambito delle sue specifiche competenze, ha leseguenti attribuzioni:a) partecipa con il Direttore Amministrativo, unita-

mente al Direttore Generale, che ne ha laResponsabilità, alla direzione dell’Azienda.

b) partecipa alla funzione di committenza,ancheattraverso l’attribuzione di obiettivi e risorse allestrutture sanitarie;

c) dirige i servizi sanitari negli ambiti previsti dalleLeggi Regionali, dal D.Lgs. n. 502/92 e succes-sive modifiche ed integrazioni, fatte salve lecompetenze, le responsabilità e le funzioni indi-viduali dei singoli dirigenti previste dagli arti-coli 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e successivemodifiche ed integrazioni.

d) assume diretta responsabilità di tutte le funzioniattribuite alla sua competenza.

e) concorre, con la formulazione di proposte e dipareri, alla formazione delle decisioni del Diret-tore Generale.

7. Direttore Amministr ativoIl Dir ettore Amministrativo dirige i servizi

amministrativi e, nell’ambito delle sue specifichecompetenze, ha le seguenti attribuzioni:a) partecipa con il Direttore Sanitario, unitamente

al Direttore Generale, che ne ha la responsabi-lità, alla direzione dell’Azienda;

b) partecipa alle funzioni di committenza;c) coadiuva il direttore generale nella definizione e

direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale;

d) assicura il corretto assolvimento delle funzionidi supporto tecnico,amministrativo, logistico;

e) dirige i servizi amministrativi negli ambiti pre-visti dalle Leggi Regionali, dal D.Lgs. n. 502/92e successive modifiche ed integrazioni, fattesalve le competenze, le responsabilità e le fun-zioni individuali dei singoli dirigenti previstedagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e suc-cessive modifiche ed integrazioni.

f) assume diretta responsabilità delle funzioniattribuite alla sua competenza.

g) concorre, con la formulazione di proposte e dipareri, alla formazione delle decisioni del Diret-tore Generale.

8. Collegio di dir ezione Il Collegio di direzione strategica di cui all’17

del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed inte-grazioni, collabora con il Direttore Generale nelgoverno delle attività cliniche, nella programma-zione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie edi quelle ad alta integrazione sanitaria, nella elabo-razione del programma di attività dell’Azienda,nonché nella programmazione e nello sviluppo deiservizi e nella utilizzazione delle relative risorseumane.

Il Collegio concorre, inoltre, alla formulazionedei piani e programmi di formazione ed aggiorna-mento,alle soluzioni organizzative per l’attuazionedella attività libero-professionale intramuraria e allavalutazione dei risultati conseguiti rispetto agliobiettivi clinici.

Il Collegio costituisce il luogo della promozione,del confronto e del coordinamento delle strategiecomplessive del governo aziendale.

Il Collegio rappresenta a livello aziendale l’am-bito di definizione, di mediazione e di sintesi delleattività negoziali che si sviluppano all’interno del-l’Azienda tra le macro strutture organizzative com-plesse:dipartimenti,distretti, presidi. Conseguente-mente è composto dalle seguenti figure professio-nali: direttore sanitario, direttore amministrativo,direttori di distretto,direttori di dipartimento,diret-tori di presidio ospedaliero nonché i responsabili diogni altra macro-articolazione prevista e discipli-nata dagli atti programmatori aziendali,come iResponsabili dei Servizi delle professioni sanitarie-tecniche e sociali.

Il collegio è presieduto dal Direttore Generale.

9. Consiglio dei sanitariIl Consiglio dei Sanitari è composto,in via elet-

tiva dalle professionalità di carattere sanitario del-l’azienda ed è regolamentato secondo le disposi-zioni di cui all’art. 3,comma 12,del Dlgs 502/92.

E’ presieduto dal Direttore Sanitario.Fornisce parere obbligatorio non vincolante per

le attività tecnico-sanitario, anche sotto il profiloorganizzativo e per gli investimenti ad esse atti-nenti.

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10. Comitato di dipar timentoE’ costituito dai responsabili delle strutture com-

plesse e dai responsabili delle strutture semplici avalenza dipartimentale appartenenti a ciascundipartimento.

Secondo la tipologia del dipartimento e l’orga-nizzazione dell’azienda possono,senza diritto divoto,partecipare alle sedute:a) i responsabili di strutture semplici facenti parte

di strutture complesse appartenenti al diparti-mento stesso;

b) i responsabili di strutture, semplici o complesse,anche non appartenenti al dipartimento,ma conesso interagenti;

c) i rappresentanti di enti,associazioni categoriaprofessionali che interagiscono con il diparti-mento.

Il Comitato di dipartimento elabora proposte inordine a:a) modelli organizzativi del dipartimento;b) programmazione annuale delle attività diparti-

mentali con l’elaborazione degli obiettivi da rea-lizzare nel corso dell’anno;

c) promozione del razionale utilizzo del personaleassegnato al dipartimento nell’ottica della inte-grazione dipartimentale;

d) programmazione della gestione delle risorse sia

umane che economiche assegnate al diparti-mento;

e) valutazione dei fabbisogni di risorse di perso-nale e strumentali,con definizione delle priorità;

f) gestione del budget assegnato al dipartimento;g) definizione dei modelli per la verif ica e la valu-

tazione della qualità dell’assistenza fornita.

Il Comitato di dipartimento inoltre:a) propone al Direttore Generale una rosa di tre

nominativi per la nomina a Direttore di diparti-mento;

b) adotta linee guida utili per il più corretto indi-rizzo diagnostico terapeutico;

c) valuta ogni altro argomento sottopostogli daldirettore del dipartimento o dai dirigenti dellestrutture che lo costituiscono in relazione a pro-blemi o eventi di particolare importanza.

11. Aziende Ospedaliero – UniversitarieI principi, criteri e indirizzi per l’Atto aziendale

contenuti nel presente documento sono applicabilialle Aziende Ospedaliero – Universitarie di cui alD.Lgs. 517/99 fatta salva la loro integrazione inrelazione a quanto previsto dall’art. 3, c. 2 e 3,delD.Lgs. citato nonché dall’art. 2, c. 3, lett. B delDPCM 24 maggio 2001 che rinviano ai protocollid’intesa Università – Regione la definizione dei cri-teri generali per l’adozione dell’atto aziendale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 dicembre 2002

RAFFAELE FITTO

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza