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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia Rev. n° 1 del 14/05/2020 1 Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto del Fondo di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 1

Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto del Fondo di

garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma 1, del

D.L. 8 aprile 2020, n. 23

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 2

SOMMARIO

Definizioni 3

OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 5

MODELLO ORGANIZZATIVO 5

ARTICOLO 1 SOGGETTI RICHIEDENTI 6

ARTICOLO 2 SOGGETTI BENEFICIARI FINALI 6

ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI AMMISSIBILI 7

ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE E COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA 8

ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO 9

ARTICOLO 6 RICHIESTE DI AMMISSIONE 10

ARTICOLO 7 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE 122

ARTICOLO 8 VARIAZIONI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI 134

ARTICOLO 9 CONTROLLI 144

ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 144

ARTICOLO 11 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 155

ARTICOLO 12 ATTIVAZIONE DEL COMPARTO 17

ARTICOLO 13 INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA 18

ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE 19

ARTICOLO 15 SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO 20

ARTICOLO 16 PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL’INTERVENTO 21

ARTICOLO 17 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

DI IMPORTO SUPERIORE A € 25.000,00 221

ARTICOLO 18 CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO 21

ARTICOLO 19 COSTO DELLA GARANZIA 22

ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE E DURATA 23

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Definizioni

a. “Banche finanziatrici”: le banche iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che richiedono la Garanzia del Fondo (di seguito Banche);

b. “Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”: è l’Organo gestore del Fondo e del Comparto competente

a deliberare in materia di concessione della Garanzia e di gestione del Fondo e del Comparto, ai sensi

all’articolo 90, commi 12 e ss., della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e

integrazioni, e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo approvato con D.M. 24 gennaio 2014

ovvero i soggetti da esso delegati in conformità al sistema delle deleghe del Fondo tempo per tempo

vigente (di seguito Comitato);

c. “Esposizione debitoria”: capitale residuo, rate insolute, interessi contrattuali e di mora (che saranno

rimborsati nel massimo di una maggiorazione dello 0,50% del tasso contrattuale) del Finanziamento

assistito dalla Garanzia;

d. “Finanziamento”: il finanziamento per Interventi ammissibili assistito dalla Garanzia concesso

dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle Banche ai Soggetti beneficiari, dopo l’emanazione del decreto

di approvazione dei Criteri di gestione del Comparto, e che prevede l’inizio del rimborso del capitale

dopo 24 (ventiquattro) mesi e ha una durata complessiva fino a 72 (settantadue) mesi.

e. “Fondo di Garanzia-Comparto liquidità”: è il comparto del Fondo, costituito dall’articolo 14, comma

1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, per la concessione di garanzia sui finanziamenti erogati dall’Istituto per

il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive

Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli omologhi organismi

sportivi del Comitato Italiano Paralimpico, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (di seguito

Comparto);

f. “Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva”: il fondo di cui all’articolo 90, commi 12 e ss., della

legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i. C.F. 97788410583 (di seguito Fondo);

g. “Garanzia”: la Garanzia diretta prestata dal Comparto, a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e

delle Banche, relativa a finanziamenti per Interventi ammissibili, attivabile nei limiti della dotazione e

disponibilità del Comparto;

h. “Gestore”: L’Istituto per il Credito Sportivo che gestisce in amministrazione separata il Fondo e il

Comparto;

i. Inadempimento”: il mancato pagamento da parte del Soggetto beneficiario di quanto previsto dal

contratto di Finanziamento, concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca, protratto per 4

(quattro) mesi e che legittimi i soggetti finanziatori a risolvere il relativo contratto.

L’Inadempimento di cui sopra si configura inoltre in presenza di procedure concorsuali dichiarate in capo

al Soggetto beneficiario.

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l. “Interventi ammissibili”: le spese per esigenze di liquidità da sostenere da parte dei soggetti beneficiari

per l’esercizio della propria attività sportiva (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti verso

fornitori, retribuzione verso dipendenti, utenze, affitti o canoni ecc. escluse le estinzioni o riduzioni di

linee di credito a breve o per estinzione – parziale o totale – di altri finanziamenti a medio lungo termine

non ammissibili alla Garanzia) danneggiata, direttamente o indirettamente, dall’emergenza sanitaria

dovuta alla pandemia di Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Gli Interventi ammissibili devono essere

relativi a soggetti beneficiari aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale in relazione ad

attività svolte in Italia;

m. “Ponderazione”: l’attribuzione di un peso diverso all’impegno sul Comparto di ciascuna Garanzia

rilasciata in funzione della rischiosità del Soggetto beneficiario;

n. “Ricavi”: per Ricavi si intendono:

I. per le Società sportive dilettantistiche la somma dei valori relativi alla voce Valore della

Produzione (art. 2425, lettera A del codice civile), a titolo esemplificativo e non esaustivo:

la somma dei Ricavi delle vendite e Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributi in conto esercizio;

II. per le Associazioni sportive dilettantistiche il Totale delle entrate, a titolo esemplificativo e

non esaustivo: la somma dei ricavi istituzionali (quote associative; contributi vari; altri ricavi)

e i ricavi da attività commerciale (pubblicità e sponsorizzazioni; affitti attivi; bar e ristoro;

altri ricavi);

III. per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive il Valore della Produzione, a

titolo esemplificativo: la somma dei Ricavi per attività centrale e dei Ricavi per Attività della

Struttura Territoriale;

IV. per gli Enti di Promozione Sportiva il Totale dei ricavi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

la somma dei ricavi tesseramento, contributi da Enti, ricavi attività dirette istituzionali, ricavi

commerciali, proventi vari.

o. “Soggetti beneficiari”: sono Soggetti beneficiari le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline

Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano

Paralimpico, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e

società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera

c), del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

* * *

Tutte le definizioni riportate nel presente Regolamento assumono la medesima accezione sia per i termini

indicati al singolare che al plurale.

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OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell’art.90, comma 12, L.27/2/2002 n. 289 presso l’Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo

di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura,

al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte

di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche

indirettamente attività sportive.

L’art.14, comma 1, del D.L. 8/4/2020 n. 23, ha istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo il Comparto

per operazioni di liquidità del predetto Fondo.

Il Comparto può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il

Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali,

delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli omologhi organismi sportivi del

Comitato Italiano Paralimpico, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro

di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, con una dotazione di 30 milioni di

euro per l’anno 2020. Per la gestione del Comparto è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria

centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere

utilizzate, nei limiti della relativa dotazione e disponibilità, in base al fabbisogno finanziario derivante dalla

gestione delle garanzie.

Il presente Regolamento, in coerenza con i Criteri di Gestione del Comparto approvati con Decreto del

Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 28/04/2020, definisce i criteri e le modalità di gestione

applicati dall’Istituto, in qualità di gestore del Comparto nella gestione delle richieste di concessione della

garanzia e delle garanzie concesse a valere sul Comparto, individuando ruoli e responsabilità e sistema di

reporting.

MODELLO ORGANIZZATIVO

L’Istituto al fine di gestire il Comparto nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità,

adotta il seguente modello organizzativo:

OWNER ATTIVITA’ PERIODICITA’ DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’

PRINCIPALI PROCESSI DI

RIFERIMENTO

Comitato di Gestione dei Fondi Speciali

Stabilisce criteri e modalità di gestione del Comparto

In base alle esigenze operative

Pianificazione strategica Gestione Fondi Speciali

Approva il Sistema delle deleghe a valere sui Fondi Speciali per la concessione e sospensione / revoca del contributo

In base alle esigenze operative

Monitora sull’applicazione dei criteri e modalità di gestione del Comparto

Trimestrale

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Rev. n° 1 del 14/05/2020 6

Fornisce un’informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta

Semestrale

Direttore Generale

Da’ attuazione ai criteri e modalità di gestione del Comparto stabiliti dal Comitato definendo ruoli e responsabilità delle strutture interne alla Banca

Nel continuo

Sovrintende al processo di delega così come definito nel Sistema delle deleghe per le operazioni a valere sui Fondi Speciali e propone al Comitato eventuali aggiornamenti

In base alle esigenze operative

Rendiconta al Comitato sull’ esercizio delle deleghe

A fine misura

Servizio Incentivi

Predispone la rendicontazione periodica sull’utilizzo del Comparto

Trimestrale

Gestione Fondi Speciali

Cura gli adempimenti previsti in tema di “amministrazione trasparente”

Mensile

Monitora il corretto utilizzo degli incentivi assegnati dai soggetti beneficiari

Nel continuo

Monitora i limiti di disponibilità del Comparto Nel continuo

Per ogni attività viene assicurata la conservazione degli atti e documenti relativi.

ARTICOLO 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere la Garanzia l’Istituto per il Credito Sportivo e le Banche accreditate. Ai fini

dell’accreditamento è necessario compilare il modulo allegato 5 al presente regolamento e ottenere

dal Gestore il codice di accreditamento da utilizzare in ogni richiesta di ammissione al Comparto.

ARTICOLO 2 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono Soggetti beneficiari le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti

di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico le

associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2,

lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Registro delle associazioni e società sportive

dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP) aventi sede legale e/o operativa nel territorio

nazionale.

2. Nel caso in cui la Garanzia costituisca aiuto di Stato, i Soggetti beneficiari non devono trovarsi già

in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 come stabilito dalla Comunicazione della

Commissione europea C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e s.m.i..

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3. La Garanzia è concessa anche in favore di Soggetti beneficiari che presentano, alla data della

richiesta di Garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore e del sistema bancario

classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del

paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive

modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Sono, in ogni caso, esclusi i Soggetti beneficiari che presentano esposizioni classificate come

“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

4. La Garanzia può essere concessa anche ai Soggetti beneficiari che, in data successiva al 31 dicembre

2019, sono state ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi

dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui

all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come

esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure

di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa

ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo

47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 giugno 2013.

5. I predetti Soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di

incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili,

fra le quali il D.lgs. 159/2011 (s.m.i.), il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs.

123/1998 (s.m.i.).

ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla Garanzia i Finanziamenti per esigenze di liquidità, a favore dei Soggetti

beneficiari che non si trovano in stato di liquidazione o di fallimento, concessi dall’Istituto per il

Credito Sportivo e dalle Banche dopo l’emanazione del decreto del Ministro per le Politiche Giovanili

e lo Sport di approvazione dei Criteri di gestione del Comparto del 28/04/2020, che prevedono l’inizio

del rimborso del capitale dopo 24 (ventiquattro) mesi e hanno una durata complessiva fino a 72

(settantadue) mesi. Il Finanziamento non potrà in ogni caso essere superiore al 25 per cento

dell’ammontare dei ricavi del Soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio o rendiconto

regolarmente approvato.

2. I Soggetti beneficiari possono essere ammessi per una sola richiesta all’intervento del Comparto per

il rilascio della Garanzia per un importo massimo di Finanziamento garantito complessivo per soggetto

non superiore a € 300.000,00 (trecentomila euro). Per le associazioni e le società sportive l’importo

massimo di Finanziamento garantito complessivo per soggetto non è superiore a € 25.000,00

(venticinquemila euro).

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ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE E COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA

1. La Garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile, è inoltre diretta, nel senso che è prestata

direttamente a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Banca richiedente in relazione ad un

singolo Finanziamento. La Garanzia del Comparto può essere rilasciata a fronte di Interventi ammissibili

finanziati a medio-lungo termine e garantisce un periodo di preammortamento di 24 (ventiquattro) mesi

e un periodo di ammortamento non superiore a 48 (quarantotto) mesi, per una durata complessiva di 72

(settantadue) mesi e comunque fino a totale estinzione dell’operazione finanziaria garantita.

2. La Garanzia è concessa in misura pari al 100% (centopercento) dell’ammontare del Finanziamento

concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Banca al Soggetto beneficiario.

3. L’importo massimo garantito complessivo per Soggetto beneficiario non è superiore a € 300.000,00

(trecentomila/00). Per le associazioni e le società sportive l’importo massimo garantito complessivo per

Soggetto beneficiario non è superiore a € 25.000,00 (venticinquemila euro).

4. Nel caso di Finanziamento non superiore a € 25.000,00 (venticinquemila euro) la Garanzia è concessa

automaticamente e senza valutazione, fatto salvo l’accertamento della completezza e regolarità della

richiesta di ammissione (All. 1) e del modulo di attestazione (All.2); l’Istituto per il Credito Sportivo o la

Banca eroga il Finanziamento coperto dalla Garanzia, subordinatamente alle verifiche istruttorie di

competenza, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.

5. Nei limiti dell’importo massimo garantito e della dotazione e disponibilità del Comparto la Garanzia copre

l’ammontare dell’Esposizione debitoria dei Soggetti beneficiari nei confronti dell’Istituto per il Credito

Sportivo e delle Banche, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data fissata in via definitiva

dall’intimazione di pagamento, di cui ai successivi articoli 11, comma 1, e 12, comma 1, nella misura

percentuale massima concessa.

6. La dotazione del Comparto è riservata per almeno l’80% (ottantapercento) alla concessione di Garanzie

su Finanziamenti in favore delle associazioni e delle società dilettantistiche.

7. L’impegno massimo del Comparto è determinato a seguito della Ponderazione delle Garanzie concesse.

Il peso attribuito a ciascuna Garanzia concessa riflette il grado di rischio del Soggetto beneficiario. La

ponderazione da applicare alle Garanzie concesse nell’interesse delle Associazioni e delle Società sportive

dilettantistiche è pari al 30%, la ponderazione da applicare alle Garanzie concesse nell’interesse delle

Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e

degli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico è pari al 20%.

ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

1. Qualora le Garanzie di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano

cioè concesse a soggetti che svolgono attività economica e la stessa possa incidere sugli scambi tra

Stati membri) esse potranno essere concesse ai sensi e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti

di stato e in particolare della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final Quadro

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temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del

COVID-19 e s.m.i., cui si rinvia per tutto quanto non disciplinato o definito espressamente dalle

presenti disposizioni. In ogni caso nulla di quanto previsto nelle disposizioni che seguono può essere

interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti della citata

Comunicazione.

2. La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato della Garanzia

nonché l’applicazione dei relativi regimi di esenzione, saranno valutate caso per caso sulla base delle

informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle “Politiche sugli aiuti di Stato” emanate dal

“Comitato” in linea con i princìpi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di

aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(2016/C 262/01) del 19/7/2016.

3. Le Garanzie saranno concesse ai sensi del punto 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi

rimborsabili o agevolazioni fiscali) della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final e s.m.i.,

subordinatamente all’autorizzazione del regime quadro di aiuti dell’Italia o della notifica della

presente misura da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, assicurando

che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto può essere

concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre

forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il

valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per

impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del

regolamento generale di esenzione per categoria1) il 31 dicembre 2019;

d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

4. Gli aiuti di cui al presente regolamento, qualora concessi alle condizioni previste dal presente

articolo, possono essere cumulati con gli altri aiuti previsti dalla Comunicazione della Commissione

C(2020) 1863 final e s.m.i.

ARTICOLO 6 RICHIESTE DI AMMISSIONE

1. La Garanzia del Comparto deve essere richiesta all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche dai

Soggetti beneficiari, utilizzando l’allegato 2, entro il 30 giugno 2020 e deve essere concessa dal

Comitato entro il 31 dicembre 2020. Tutte le comunicazioni effettuate dall’Istituto per il Credito

1 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 7 giugno 2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L

187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui

all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute

rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n.

1388/2014.

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Sportivo e dalle Banche al Gestore e da questi all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche ed ai

Soggetti beneficiari e relative all’intervento del Comparto per la Garanzia saranno effettuate, anche

ove non specificato, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero tramite eventuale portale

dedicato.

2. Per ciascuna operazione, la richiesta di ammissione al Comparto, da parte dell’Istituto per il Credito

Sportivo e dalle Banche, inviata al Gestore deve pervenire, mediante Posta Elettronica Certificata

ovvero tramite eventuale portale dedicato, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla

data della delibera di concessione del Finanziamento da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e

delle Banche, purché tale delibera di concessione preveda espressamente il ricorso alla Garanzia. La

richiesta di ammissione al Comparto deve essere formalizzata su apposito modulo, di cui all’allegato

1, firmato digitalmente, i dati richiesti dovranno inoltre essere inviati Gestore mediante un apposito

tracciato record generato da un programma messo a disposizione dal Gestore e compilato come da

istruzioni tecniche da esso impartite; prima dell’invio al Gestore della richiesta di ammissione alla

Garanzia, il soggetto finanziatore ha l’obbligo di acquisire e di conservare l’allegato 2 al presente

Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto

beneficiario e la documentazione sulla cui base è inviata la richiesta di ammissione alla Garanzia a

pena di inefficacia della Garanzia stessa. Il soggetto finanziatore ha, inoltre, l’obbligo, a pena di

inefficacia della Garanzia, di verificare e attestare che i dati contenuti nell’allegato 1 siano coerenti

con le attestazioni del Soggetto beneficiario finale, relative al possesso dei requisiti per l’accesso al

Comparto previsti dal presente regolamento, contenute nell’allegato 2, con i seguenti documenti,

che il soggetto finanziatore deve acquisire e conservare, e con tutte le altre condizioni di

ammissibilità alla Garanzia stabilite dal presente regolamento:

a) copia della documentazione diretta alla individuazione del Soggetto beneficiario e dei requisiti

soggettivi per l’ammissibilità all’intervento del Comparto (es. atto costituivo, statuto, ecc.) con

indicazione della sede legale e/o operativa;

b) consenso al trattamento dei dati sulla base del fac-simile di cui all’allegato 2;

c) verifica sui rapporti intrattenuti nei confronti del sistema finanziario e sugli elementi

pregiudizievoli desunti dalla Centrale rischi della Banca d’Italia (CR) e dalla Centrale Rischi

Finanziaria (CRIF) come stabilito dall’articolo 17 del presente regolamento;

d) per le associazioni e società sportive dilettantistiche: evidenza dell’iscrizione al registro di cui

all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Registro delle associazioni e

società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP);

e) questionario compilato dal beneficiario per rendere possibile la verifica della congruità della

misura agevolativa rispetto alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, finalizzata a

comprovare la rilevanza locale dell’attività svolta, potenzialmente non in grado di alterare la

concorrenza tra gli Stati Membri e/o il mancato svolgimento di un’attività economica da parte

del soggetto beneficiario dell’aiuto sulla base del fac-simile di cui all’allegato 2;

f) indicazione degli estremi della delibera di concessione del Finanziamento e del relativo importo,

durata e tasso di interesse sulla base del fac-simile di cui all’allegato 1;

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 11

g) dichiarazione autocertificata del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui

risulti:

i. che il Soggetto beneficiario ha subito danni alla propria attività sportiva, direttamente o

indirettamente, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 con

quantificazione del relativo fabbisogno di liquidità, ed impegno a non utilizzare il

Finanziamento per estinguere o ridurre linee di credito a breve o per estinzione – parziale

o totale – di altri finanziamenti a medio lungo termine;

ii. i ricavi riferiti all’ultimo bilancio/rendiconto, regolarmente approvato, ai fini della

quantificazione della quota del 25% dei ricavi corrispondente al massimale della Garanzia

concedibile;

iii. che il Soggetto beneficiario non ha subito sanzioni amministrative ai sensi del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di

incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove

applicabili, fra le quali il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs.

123/1998 (s.m.i.) e che non sussistono, a carico del Soggetto beneficiario, cause di

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 o di

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto,

fermo restando quanto previsto dagli artt. 82 e ss. dello stesso decreto, con riferimento

alla documentazione antimafia;

iv. che il Soggetto beneficiario non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un

operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai

sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei

limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

v. che il Soggetto beneficiario non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha

presentato domanda di concordato prima del 31 dicembre 2019;

vi. (per Garanzie rilasciate in regime di aiuto di Stato) che il Soggetto beneficiario non era

in situazione di difficoltà al 31/12/2019 come indicato all’art 5, comma 3, lett. c);

vii. (per Garanzie rilasciate in regime di aiuto di Stato) che il Soggetto beneficiario non ha

ottenuto un importo complessivo di aiuti superiori ad € 800.000,00 come indicato all’art.

5, comma 3, lett. a).

3. Ove prescritto dalla normativa di riferimento, la richiesta di ammissione alla Garanzia dovrà essere

completata dalla documentazione antimafia riferita al Soggetto beneficiario, che sarà

eventualmente acquisita ai sensi e secondo le modalità di cui al D.lgs. 159/2011.

4. Non sono procedibili le richieste pervenute al Comparto oltre il termine di cui al comma 2, quelle

non conformi ai contenuti richiesti dal modulo di cui all’allegato 1 o prive del codice fiscale del

Soggetto beneficiario.

5. L’Istituto per il Credito Sportivo e/o la Banca conservano copia di tutta la documentazione compilata,

sottoscritta e prodotta dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario a pena di inefficacia della

Garanzia.

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 12

6. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati

personali.

7. Non sono ammesse istanze sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti.

ARTICOLO 7 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

1. Alle richieste pervenute al Comparto è assegnato un numero di posizione progressivo che viene

comunicato all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche dal Gestore, mediante Posta Elettronica

Certificata, con la quale, ai fini e per gli effetti del precedente art. 3, comma 2, viene anche

confermata l’esistenza o meno di altre richieste facenti capo al medesimo beneficiario. Il Gestore

comunica, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, eventuali casi di non procedibilità della

domanda e, in caso di richiesta incompleta, invita l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche a

integrarla.

2. Ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo, la data da prendere in considerazione

delle richieste è quella di arrivo al Comparto della richiesta formulata attraverso l’allegato 1 sulla

base della documentazione completa prevista. I termini di scadenza, che coincidono con un giorno di

chiusura degli uffici, si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

3. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dall’apposito modulo allegato 1, sono

presentate al Comitato per la concessione, in funzione dell’ordine cronologico di arrivo e di eventuale

completamento dell’attività istruttoria, in tempo utile affinché possano essere deliberate di norma

entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della

stessa. La Garanzia di importo non superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila euro) è concessa

automaticamente e senza valutazioni, fatto salvo l’accertamento della completezza e regolarità della

richiesta di ammissione (allegato 1) e del modulo di attestazione (allegato 2); l’Istituto per il Credito

Sportivo o la Banca eroga il finanziamento coperto dalla Garanzia, subordinatamente alle verifiche

istruttorie di propria competenza, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del

Comitato.

4. Nel caso in cui il Comitato nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti,

ivi compresa la rettifica o l’integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti

necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in

cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto finanziatore i dati, le rettifiche o integrazioni

ovvero i chiarimenti richiesti.

5. Le richieste di ammissione alla Garanzia sono improcedibili qualora:

a) non siano inviate tramite PEC ovvero, se attivata, tramite l’apposita funzionalità del Portale

dedicato;

b) non contengano tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della concessione della Garanzia

ovvero siano prive degli allegati 1 e 2;

c) relative a Soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente

Regolamento;

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 13

d) relative ad operazioni finanziarie non ammissibili ai sensi di quanto previsto dal presente

Regolamento.

6. Nei casi di cui al precedente comma 5, le richieste sono respinte d’ufficio e il Gestore comunica,

mediante PEC, al soggetto richiedente e al Soggetto beneficiario i motivi dell’improcedibilità

7. Le richieste sono respinte d’ufficio qualora, con riferimento ai dati previsti dal modulo di richiesta di

cui all’allegato 1, le rettifiche o le integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il

termine di 1 (uno) mese dalla data della richiesta del Gestore stesso.

8. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della delibera di concessione della Garanzia da parte del

Comitato, il Comparto comunica all’Istituto per il Credito Sportivo o alla Banca e al Soggetto

beneficiario, mediante Posta Elettronica Certificata firmata digitalmente, l’ammissione

all’intervento del Comparto, ovvero le motivazioni della inammissibilità della richiesta.

9. L’ammissione alla Garanzia del Comparto è assoggettata alla vigente normativa antimafia ove

applicabile.

10. Il Comitato delibera l’ammissione all’intervento del Comparto subordinatamente all’esistenza di

disponibilità impegnabili a carico del Comparto stesso, nei limiti dell’impegno massimo della

Dotazione impegnabile per tipologia di Soggetto beneficiario. Il Gestore comunica tempestivamente

al soggetto finanziatore richiedente, mediante Posta Elettronica Certificata, l’avvenuto esaurimento

delle risorse disponibili e restituisce, per le richieste che non siano state soddisfatte, la

documentazione da esso inviata.

11. Qualora l’Istituto per il credito Sportivo o la Banca comunichi l’erogazione di un importo di

Finanziamento inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il Comparto provvede

d’ufficio a registrare il nuovo importo e il corrispondente importo massimo garantito.

12. Le delibere di concessione della Garanzia sono soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi del

D.lgs. 33/2013. L’elenco completo delle istanze di ammissione alla Garanzia e dei relativi esiti è

pubblicato sul sito del Gestore.

ARTICOLO 8 VARIAZIONI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche siano venuti a conoscenza di modifiche della

titolarità del credito, a seguito di fusione o scissione del Soggetto beneficiario della Garanzia, o

accollo e/o subentro nel Finanziamento o di portabilità, devono presentare, mediante Posta

Elettronica Certificata, preventiva richiesta di variazione della delibera al Gestore ai fini della

conferma della Garanzia.

2. Ogni altro fatto ritenuto rilevante sull’andamento e il monitoraggio dei Soggetti beneficiari oggetto

delle operazioni ammesse a beneficio di cui si è venuti a conoscenza, deve essere comunicato con

una relazione, almeno semestrale, dall’Istituto per il credito Sportivo o dalle Banche al Comparto

mediante Posta Elettronica Certificata.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all’articolo 6

per le domande di ammissione.

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 14

ARTICOLO 9 CONTROLLI

1. Al fine di accertare la veridicità dei presupposti per la concessione della Garanzia e l’effettiva

destinazione dei fondi per le finalità previste all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23,

il Gestore si riserva di compiere in qualunque momento verifiche mediante richiesta di idonea

documentazione ai soggetti finanziatori e ai Soggetti beneficiari.

2. Il Comitato potrà chiedere all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche, per tutta la durata

dell’ammortamento del finanziamento ammesso al Comparto, l’aggiornamento delle informazioni e

dei dati relativi ai Soggetti beneficiari forniti con la domanda di ammissione al Comparto.

ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Il Finanziamento ammesso all’intervento del Comparto deve essere totalmente erogato ai Soggetti

beneficiari entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera di ammissione alla Garanzia.

2. L’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca dovrà consentire al Comitato, in qualsiasi momento,

l’esame della documentazione acquisita per l’erogazione delle somme.

3. I termini per l’erogazione del Finanziamento possono essere prorogati, fino ad un massimo di 120

(centoventi) giorni, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta al Gestore prima della

loro scadenza e motivata da cause oggettive, non imputabili, a giudizio del Comitato, a responsabilità

del Soggetto beneficiario che hanno impedito l’erogazione stessa.

4. I Finanziamenti possono essere perfezionati con scrittura privata avente data certa o con la forma

per legge idonea a soddisfare il requisito e l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo

periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 anche alla luce delle modalità indicate dall’art.

4 del D.L. 23 aprile 2020, n. 23. Entro 1 (uno) mese dalla stipula deve essere data comunicazione

dell’avvenuta stipula del contratto qualora non contestuale all’erogazione.

5. Le operazioni di Finanziamento possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile)

liberamente contrattato tra l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche e i Soggetti beneficiari ed

espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso d’interesse applicato ai Finanziamenti sarà

totalmente abbattuto, entro il limite massimo dell’1,12% (unovirgoladodicipercento), dai contributi

in conto interessi a valere sul Comparto per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma

2, del D.L. 23/2020. Il tasso d’interesse applicato sui Finanziamenti concessi dall’Istituto per il

Credito Sportivo è pari all’1,12% (unovirgoladodicipercento). Il tasso deve essere determinato e

indicato in sede di contratto di Finanziamento e/o di erogazione. Entro 10 (dieci) giorni naturali e

consecutivi dall’erogazione del Finanziamento, l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche devono

far pervenire al Comparto, mediante Posta Elettronica Certificata, dichiarazione attestante la data

di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, il piano di ammortamento, la data di scadenza

dell’ultima rata e il tipo di tasso adottato (fisso o variabile). Con riferimento alla data

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 15

dell’erogazione, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato, mentre per il

tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato.

6. La Garanzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta

dell’erogazione del Finanziamento per i Finanziamenti non superiori a € 25.000,00 (venticinquemila)

erogati prima della concessione della Garanzia.

ARTICOLO 11 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO

BENEFICIARIO

1. In caso di Inadempimento del Soggetto beneficiario, l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche

inviano tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata al Soggetto

beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento

dell’ammontare dell’intera esposizione debitoria.

2. Il Fondo ovvero, nel caso in cui sia ad essi conferito apposito mandato, l’Istituto per il Credito Sportivo

o la Banca, attiverà nell’interesse del Fondo, come indicato nel successivo articolo 15, il recupero del

credito esperendo tutte le azioni necessarie o anche soltanto utili o opportune.

3. Al fine di mantenere in essere i finanziamenti garantiti e limitare al massimo le risoluzioni dei

Finanziamenti con le relative escussioni della Garanzia, la data fissata in via definitiva

dall’intimazione di pagamento dell’intera esposizione debitoria può essere prorogata dall’Istituto

per il Credito Sportivo o dalla Banca dandone comunicazione al Soggetto beneficiario inadempiente

e contestualmente al Gestore.

4. Fino alla data di pagamento dell’intera Esposizione debitoria, di cui all’articolo 12, comma 1, sono

consentiti:

• accordi transattivi di rimodulazione del rimborso dell’intero Finanziamento ovvero accordi

transattivi a saldo e stralcio che devono essere sottoposti preventivamente dall’Istituto per il Credito

Sportivo o dalle Banche al Fondo che lo sottopone al Comitato per l’assenso;

• dilazione di pagamento di rate scadute e non versate, nella facoltà dell’Istituto per il Credito

Sportivo e della Banca dandone comunicazione al Fondo che ne prende atto;

• dilazione del pagamento dell’intera esposizione debitoria dovuta per la risoluzione del

Finanziamento a seguito dell’Inadempimento di cui sopra dandone semplice comunicazione al

Gestore, senza necessità di accettazione da parte del Comitato.

5. La dilazione temporale del piano di rientro dell’intera esposizione debitoria di cui al punto precedente

non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione della dilazione stessa. La

somma di eventuali periodi di dilazioni di pagamento concesse a valere sul medesimo Finanziamento

non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi.

6. La rimodulazione del rimborso dell’intero Finanziamento con modifica del contratto originario non

può essere superiore alla metà della durata originaria dell’ammortamento del Finanziamento che

comunque, compresa la dilazione temporale, non può portare ad una durata complessiva della

Garanzia superiore di 24 (ventiquattro) mesi alla sua durata massima di 72 (settantadue) mesi.

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Rev. n° 1 del 14/05/2020 16

7. Le proposte transattive formulate dai Soggetti beneficiari di rimodulazione del rimborso dell’intero

Finanziamento devono essere presentate dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalle Banche al

Gestore, entro 20 (venti ) giorni dalla loro formalizzazione, per essere sottoposte preventivamente

all’assenso del Comitato e, nel caso di proposte a saldo e stralcio, devono prevedere una percentuale

di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed

interessi di mora).

8. Le proposte transattive a saldo e stralcio formulate dai Soggetti beneficiari e valutate positivamente

dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalle Banche, possono essere equiparate, ai fini dell’attivazione

della Garanzia e dell’efficacia della stessa, all’avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini

fissati dalle disposizioni operative di cui ai commi che precedono.

9. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono essere presentate al Gestore e sottoposte al

Comitato a pena di improcedibilità, mediante la compilazione dell’apposito modello, di cui

all’allegato 3, unitamente a tutti i documenti richiesti per l’attivazione della Garanzia, di cui al

successivo articolo 12, comma 4, con esclusione della lettera h).

10. Le proposte transattive di rimodulazione del rimborso dell’intero Finanziamento devono contenere:

a) l’ammontare del debito complessivo vantato dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca alla

data della proposta stessa;

b) le nuove modalità e/o tempistiche di rimborso del Finanziamento proposte;

c) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;

d) le eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti dell’Istituto per il

Credito Sportivo o della Banca;

e) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto l’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca a

deliberare positivamente la proposta.

11. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono contenere:

a) l’ammontare del debito complessivo vantato dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca alla

data della proposta stessa;

b) l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;

c) l’ammontare dell’importo proposto in termini percentuali rispetto all’Esposizione debitoria;

d) la perdita a carico dell’Istituto per il Credito Sportivo o della Banca in caso di accoglimento;

e) la conseguente perdita a carico del Comparto;

f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;

g) le eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti l’Istituto per il

Credito Sportivo o della Banca;

h) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto l’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca a

deliberare positivamente la proposta.

12. Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato

dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca nella proposta di accordo transattivo di

ristrutturazione e, per quella di accordo transattivo a saldo e stralcio nel citato allegato 3.

13. Il Comitato esamina prioritariamente le proposte transattive valutate positivamente dall’Istituto per

il Credito Sportivo o dalla Banca per deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo della

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 17

proposta, completa di tutte le informazioni fornite dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca

indicate ai precedenti commi 10 e 11. Il Comitato comunica la delibera all’Istituto per il Credito

Sportivo o alla Banca. L’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca comunica al Comitato, entro 30

(trenta) giorni, l’avvenuto o il mancato perfezionamento dell’accordo transattivo.

14. In caso di presentazione di proposte transattive a saldo e stralcio con una percentuale di pagamento

inferiore al 20% dell’Esposizione debitoria ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle

proposte transattive, l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche, ai fini della conferma dell’efficacia

della garanzia del Comparto, sono tenute a non dar corso alle proposte e a proseguire le azioni di

recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari per l’intero ammontare dell’esposizione debitoria.

15. L’importo a saldo e stralcio ricavato in tale sede spetta all’Istituto per il Credito Sportivo o alla Banca

a riduzione dell’esposizione debitoria, questi devono trasmettere al Gestore idonea documentazione

comprovante l’avvenuto perfezionamento dell’accordo transattivo, dalla quale risultino l’importo e

la valuta di pagamento.

16. Il Comitato conseguentemente liquiderà all’Istituto per il Credito Sportivo o alla Banca la percentuale

massima garantita della perdita definitiva subita da quest’ultima, nel limite dell’importo massimo

garantito.

17. L’importo di cui al comma precedente che verrà riconosciuto all’Istituto per il Credito Sportivo o alla

Banca dal Comparto, quale perdita definitiva, non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla

data di presentazione della proposta di transazione da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo o

della Banca e deliberato dal Comitato, senza l’addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo

maturati.

ARTICOLO 12 ATTIVAZIONE DEL COMPARTO

1. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data fissata in via definitiva dall’intimazione di pagamento di cui

all’articolo 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento dell’intera Esposizione debitoria da

parte dei Soggetti beneficiari, l’Istituto per il Credito Sportivo e le Banche possono richiedere

l’attivazione del Comparto.

2. La richiesta di attivazione del Comparto deve essere inviata al Comitato, mediante Posta Elettronica

Certificata, entro 120 (centoventi) giorni dalla data fissata in via definitiva dall’intimazione di cui

all’articolo 11, comma 1, per il pagamento dell’intera Esposizione debitoria ovvero entro 120

(centoventi) giorni dalla data di perfezionamento dell’accordo transattivo (data di avvenuto integrale

pagamento da parte del proponente). Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della

Garanzia.

3. Alla richiesta di attivazione del Comparto deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di concessione del Finanziamento;

b) copia del contratto di Finanziamento;

c) copia dell’atto di erogazione;

d) copia del piano di ammortamento;

e) dichiarazione della Banca che attesti:

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 18

i. la data di Inadempimento;

ii. la data di intimazione di pagamento dell’ammontare dell’intera esposizione debitoria di cui

all’articolo 11, comma 1, con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme

recuperate;

iii. l’ammontare dell’esposizione debitoria, rilevato al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla

data fissata in via definitiva dall’intimazione di pagamento di cui all’articolo 11, comma 1,

comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi

contrattuali e di mora;

f) copia dei bilanci o rendiconti approvati del Soggetto beneficiario e della documentazione,

relativa agli altri dati sulla base dei quali la Banca ha compilato il modulo di richiesta di cui

all’allegato 1, compresi gli allegati 2, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del

Soggetto beneficiario, e 3 al presente regolamento in originale;

g) idonea documentazione comprovante che, alla data di concessione del Finanziamento, il

Soggetto beneficiario:

I. era iscritto al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o

Sezione parallela CIP;

II. non si trovava in stato di liquidazione o di fallimento;

III. non presentava esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;

IV. alla data del 31/01/2020 non presentava esposizioni classificate come “inadempienze

probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” presso il sistema bancario;

V. (per Finanziamenti superiori a € 25.000,00) alla data del 31/01/2020 non aveva

sconfinamenti, in media, superiori al 10% dell’accordato operativo, come indicato all’art. 17,

comma 2, lett. a);

VI. (per Finanziamenti superiori a € 25.000,00) alla data del 31/01/2020 non aveva eventi

pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico, come indicato all’art. 17,

comma 2, lett. b).

h) solo per gli accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento

dell’accordo transattivo, dalla quale risultino l’importo e la valuta di pagamento.

La mancata produzione o l’irregolarità, anche solo parziale, della documentazione di cui al comma 3

preclude l’escussione della Garanzia.

4. Il Comitato si riserva in ogni caso di richiedere eventuale ulteriore specifica documentazione comprovante

il rispetto della destinazione del Finanziamento assistito dalla Garanzia.

ARTICOLO 13 INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA

1. La Garanzia è inefficace qualora:

a. il Soggetto beneficiario non era in possesso, alla data di presentazione della richiesta di

ammissione, dei relativi requisiti previsti dal presente Regolamento per come verificati e

attestati dall’istituto per il Credito Sportivo e dalla Banca nell’allegato 1;

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 19

b. il Finanziamento non rispettava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, i

relativi requisiti previsti dal presente Regolamento e attestati dall’Istituto per il Credito

Sportivo o dalla Banca nell’allegato 1;

c. i dati contenuti nell’allegato 1 non sono coerenti con l’attestazione del Soggetto beneficiario

rilasciata mediante la compilazione e sottoscrizione dell’allegato 2 ovvero laddove sia

dimostrato che l’Istituto per il Credito Sportivo e/o le Banche erano consapevoli della

mancanza dei requisiti in capo al Soggetto beneficiario, nonostante quanto dichiarato da

quest’ultimo nell’allegato 2;

d. mancata produzione della documentazione necessaria per l’escussione della Garanzia, in

particolare nel caso in cui, in fase di attivazione del Comparto, non venga fornita la

documentazione di cui all’articolo 12, comma 3;

e. la Garanzia risulti concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o

reticenti - se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità

all’intervento del Comparto - che l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche avrebbero

dovuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

f. nel caso in cui il Finanziamento non sia stato erogato entro il termine di cui all’articolo 10,

comma 1 ovvero non siano stati rispettati i termini per la richiesta di attivazione del Comparto

previsti all’articolo 12, comma 2;

g. qualora l’accordo transattivo a saldo e stralcio, di cui all’articolo 11, comma 4, non sia stato

preventivamente sottoposto al Comparto per l’esame e il successivo assenso da parte del

Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della Garanzia che,

a seguito del perfezionamento dell’accordo, non siano state rispettate le condizioni e la

percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, come approvata dal

Comitato;

h. nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dall’Istituto per il

Credito Sportivo o dalle Banche, nonostante l’espresso rigetto del Comitato, ovvero vengano

accolte e perfezionate in misura inferiore al 20% del debito complessivo;

i. nel caso in cui le modifiche alle condizioni contrattuali, anche di rimborso del Finanziamento,

non siano state preventivamente comunicate al Gestore e, nei casi previsti, da questo

autorizzate o non siano rispettati i limiti massimi previsti dall’articolo 11, comma 5;

j. qualora nel Finanziamento subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l’ammissione

alla Garanzia salvo l’acquisizione della conferma preventiva della Garanzia di cui all’articolo

8, comma 1, del presente Regolamento;

k. nelle altre ipotesi di inefficacia della Garanzia previste ai sensi della normativa di legge e/o

di regolamento applicabile.

2. L’agevolazione della Garanzia, consistente nel prezzo agevolato della stessa, potrà essere revocata,

con l’applicazione delle sanzioni previste per legge, ferma l’efficacia della Garanzia:

a. qualora, successivamente al provvedimento di concessione della Garanzia, per cause

imputabili esclusivamente al Soggetto beneficiario, il Comitato accertasse la non pertinenza

delle somme erogate alle finalità del Finanziamento ammesso ovvero la perdita o la mancanza

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 20

da parte dei Soggetti beneficiari dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione e il

godimento della Garanzia e attestati dal Soggetto beneficiario nell’allegato 2;

b. qualora il Soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari che

applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c. nelle altre ipotesi di revoca della Garanzia previste ai sensi della normativa di legge e/o di

regolamento applicabile.

3. L’inefficacia e/o la revoca della Garanzia sono disposte secondo il procedimento di cui all’articolo

16.

4. Il Comitato si riserva in ogni momento di effettuare controlli, anche a campione e/o mediante

richiesta di riscontro documentale, sugli interventi oggetto di Finanziamento ammesso alla Garanzia

al fine di verificare l’effettivo utilizzo delle somme, la veridicità delle dichiarazioni e documentazione

presentata, il rispetto dei requisiti e degli obblighi richiesti dal presente Regolamento e della

normativa di legge e/o di regolamento di riferimento applicabile.

ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE

1. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all’articolo 7

per le richieste di ammissione.

2. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione completa, di cui all’articolo 12,

commi 3 e 4, il Comitato liquida all’Istituto per il Credito Sportivo o alle Banche l’importo garantito

dell’ammontare dell’esposizione, di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e), punto iii) nella misura

massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Comparto.

ARTICOLO 15 SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO

1. Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, il Fondo, nei limiti di quanto corrisposto in esecuzione

della garanzia prestata è surrogato pro quota nei confronti del debitore principale.

2. Il Fondo a seguito dell’escussione della Garanzia ha la facoltà di procedere direttamente nei confronti

dei Soggetti beneficiari; in tal caso, l’Istituto per il Credito Sportivo e le Banche che hanno ottenuto

la liquidazione delle somme garantite dal Comparto dovranno fornire al Fondo la documentazione

(visure e indagini sui clienti utilizzate dalla banca stessa per i propri clienti) necessaria a consentire

la valutazione dell’esercizio delle azioni di recupero coattivo del credito nei confronti dei debitori

insolventi. L’Istituto per il credito Sportivo e la Banca fornirà inoltre al Fondo, per la valutazione, il

contratto di incarico al legale o altro soggetto incaricato delle procedure di recupero.

3. Il Fondo, valutata l’opportunità di esercitare l’azione per il recupero coattivo del credito, può

conferire mandato all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche, che hanno ottenuto la liquidazione

delle somme garantite dal Comparto, di attivare e coltivare le azioni di recupero in nome e per conto

del Fondo, usando la diligenza professionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero,

assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo;

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 21

nel qual caso il Fondo ha l’obbligo di sostenere le spese di lite previamente concordate. La volontà

del Fondo di avvalersi della facoltà di conferire il predetto mandato è comunicata contestualmente

alla liquidazione delle somme garantite.

4. L’Istituto per il credito Sportivo o la Banca che ha ottenuto la liquidazione della perdita non può

rinunciare al mandato eventualmente conferito, salvo giustificato motivo, del quale dovrà dare

comunicazione al Fondo entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento della liquidazione delle somme

garantite.

5. L’Istituto per il Credito Sportivo e la Banca che ha ottenuto la liquidazione delle somme garantite ed

al quale è stato conferito mandato dal Fondo è tenuta a fornire al Gestore un prospetto informativo

sull’esito delle azioni di recupero indicante le somme recuperate - nel caso le azioni abbiano avuto

esito satisfattivo - e le spese legali. Le somme recuperate per conto del Fondo dovranno essere

versate allo stesso, con valuta dello stesso giorno dell’incasso, da parte dell’Istituto per il Credito

Sportivo e della Banca che ha proceduto per nome e per conto del Fondo stesso

6. Nel caso il Fondo intenda procedere direttamente nei confronti del Soggetto beneficiario, l’Istituto

per il Credito Sportivo o la Banca che ha ottenuto la liquidazione delle somme garantite dovrà fornire

al Fondo stesso la documentazione relativa al rapporto di credito e necessaria per consentire

l’esercizio dell’azione nei confronti del debitore.

7. Una relazione sulle attività di recupero svolte, unitamente all’elenco delle somme recuperate con

l’indicazione delle relative date di incasso, è sottoposta annualmente all’esame del Comitato.

ARTICOLO 16 PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA

1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell’intervento del

Comparto, il Gestore comunica all’Istituto per il Credito Sportivo o alle Banche e ai Soggetti

beneficiari l’avvio del relativo procedimento di inefficacia e/o revoca della Garanzia e assegna ai

destinatari della comunicazione un termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla data di ricezione

della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2. Entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del

procedimento di inefficacia e/o revoca della Garanzia, gli interessati possono presentare al Comitato

scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante Posta

Elettronica Certificata.

3. Il Comitato, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se

opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

4. Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca

della Garanzia, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato delibera, con provvedimento

motivato, la conferma ovvero l’inefficacia della Garanzia ovvero la revoca dell’agevolazione della

Garanzia, ovvero l’archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi

che hanno portato all’avvio dello stesso.

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

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5. Il Gestore comunica ai soggetti interessati, a mezzo Posta Elettronica Certificata, i provvedimenti

adottati.

ARTICOLO 17 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L’AMMISSIONE DELLE

OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 25.000,00

1. L’ammissione alla Garanzia su un Finanziamento di importo superiore a € 25.000,00 (venticinquemila

euro) per la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l’Ente di Promozione

Sportiva e l’omologo organismo sportivo del Comitato Italiano Paralimpico è determinata sulla base

della verifica positiva sulla regolarità dei rapporti intrattenuti nei confronti del sistema finanziario e

sulla assenza di elementi pregiudizievoli desunti dalla Centrale rischi della Banca d’Italia (CR) e dalla

Centrale Rischi Finanziaria (CRIF) o altro Sistema d’informazione creditizia.

2. Nei casi di cui al comma precedente l’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca deve fornire, alla data

di presentazione della domanda di ammissione al Comparto, oltre agli allegati 1 e 2, debitamente

compilati, le seguenti informazioni:

a. i dati di accordato e utilizzato del Soggetto beneficiario, con riferimento ai sei mesi precedenti

alla data del 31/01/2020, dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, forniti dalla Centrale

dei Rischi, qualora presenti. Non sono ammissibili al Comparto i Soggetti beneficiari che, in tale

arco temporale, presentano sconfinamenti, in media, superiori al 10% dell’accordato operativo;

b. i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e alle carte del Soggetto beneficiario forniti da CRIF

o altro Sistema d’informazione creditizia. Non sono ammissibili al Comparto i Soggetti beneficiari

che, alla data del 31/01/2020, presentano protesti e/o pregiudizievoli.

ARTICOLO 18 CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

1. Il Comitato quantifica l’elemento di aiuto concesso con la Garanzia, in termini di equivalente

sovvenzione lordo, applicando il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie

a favore delle PMI (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia)”, notificato dal Ministero dello Sviluppo

Economico e approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

2. Il metodo di cui al comma precedente consente di determinare un teorico premio di mercato che

viene confrontato con il premio effettivamente addebitato (pari a zero) per individuare l’equivalente

sovvenzione lordo della garanzia calcolato con la formula seguente:

Per le Garanzie prestate dal Comparto, le quali hanno tutte durata superiore all’anno e non prevedono

il pagamento dei premi annui di garanzia, l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato, ai fini della

pubblicazione dell’agevolazione concessa sull’Amministrazione trasparente, secondo la seguente

formula:

ESL = ∑ (It – Pt) (1+i)-t

dove:

• ESL = equivalente sovvenzione lordo;

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

Rev. n° 1 del 14/05/2020 23

• It = premio teorico di mercato annuo relativo all’anno t, calcolato secondo la seguente

formula:

I = D* Z *(fr + c + r)

dove:

o D = importo del debito residuo all’anno t del finanziamento garantito, calcolato

convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al

tasso i;

o Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all’importo del finanziamento D;

o fr = fattore di rischio del regime (in percentuale) per garanzie a copertura dei prestiti

per investimenti pari a 1,62% (dato aggiornato con cadenza annuale e pubblicato dal

Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito);

o c = costi amministrativi (in percentuale) pari a 0,60% (dato soggetto a revisione da parte

del Ministero dello Sviluppo Economico);

o r = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell’ambito del regime (in

percentuale) pari a 0,32%;

• Pt = premio annuo effettivamente pagato, secondo quanto disposto dal successivo articolo

19;

• i = tasso di riferimento di cui alla “comunicazione relativa alla revisione del metodo di

fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (viene periodicamente rivisto e reso

disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico ed è visibile alla pagina

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html )

3. L’equivalente sovvenzione lordo è l’importo aggregato dei differenziali annui fra il premio teorico di

mercato, di cui al precedente comma 2, e il premio effettivamente pagato (pari a zero), attualizzati

alla data di concessione della garanzia, utilizzando il tasso di riferimento di cui alla “Comunicazione

relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (GU C 14

del 19/1/2008).

ARTICOLO 19 COSTO DELLA GARANZIA

1. La Garanzia è gratuita, per il suo rilascio non sono dovuti né premi per spese di istruttoria né premi

periodici.

ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 14/05/2020 e sarà operativo fino al 31 dicembre 2020.

ALLEGATI:

• Allegato 1: Modulo di richiesta della garanzia da parte del soggetto finanziatore

• Allegato 2: Modulo di richiesta di agevolazione da parte del beneficiario finale

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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia

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• Allegato 3: Schema di ipotesi transattiva

• Allegato 4: Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione

• Allegato 5: Modulo di accreditamento del soggetto finanziatore