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Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia
Rev. n° 1 del 14/05/2020 1
Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto del Fondo di
garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma 1, del
D.L. 8 aprile 2020, n. 23
Regolamento sulle modalità di gestione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia
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SOMMARIO
Definizioni 3
OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 5
MODELLO ORGANIZZATIVO 5
ARTICOLO 1 SOGGETTI RICHIEDENTI 6
ARTICOLO 2 SOGGETTI BENEFICIARI FINALI 6
ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI AMMISSIBILI 7
ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE E COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA 8
ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO 9
ARTICOLO 6 RICHIESTE DI AMMISSIONE 10
ARTICOLO 7 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE 122
ARTICOLO 8 VARIAZIONI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI 134
ARTICOLO 9 CONTROLLI 144
ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 144
ARTICOLO 11 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 155
ARTICOLO 12 ATTIVAZIONE DEL COMPARTO 17
ARTICOLO 13 INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA 18
ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE 19
ARTICOLO 15 SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO 20
ARTICOLO 16 PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL’INTERVENTO 21
ARTICOLO 17 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI
DI IMPORTO SUPERIORE A € 25.000,00 221
ARTICOLO 18 CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO 21
ARTICOLO 19 COSTO DELLA GARANZIA 22
ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE E DURATA 23
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Definizioni
a. “Banche finanziatrici”: le banche iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che richiedono la Garanzia del Fondo (di seguito Banche);
b. “Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”: è l’Organo gestore del Fondo e del Comparto competente
a deliberare in materia di concessione della Garanzia e di gestione del Fondo e del Comparto, ai sensi
all’articolo 90, commi 12 e ss., della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e
integrazioni, e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo approvato con D.M. 24 gennaio 2014
ovvero i soggetti da esso delegati in conformità al sistema delle deleghe del Fondo tempo per tempo
vigente (di seguito Comitato);
c. “Esposizione debitoria”: capitale residuo, rate insolute, interessi contrattuali e di mora (che saranno
rimborsati nel massimo di una maggiorazione dello 0,50% del tasso contrattuale) del Finanziamento
assistito dalla Garanzia;
d. “Finanziamento”: il finanziamento per Interventi ammissibili assistito dalla Garanzia concesso
dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle Banche ai Soggetti beneficiari, dopo l’emanazione del decreto
di approvazione dei Criteri di gestione del Comparto, e che prevede l’inizio del rimborso del capitale
dopo 24 (ventiquattro) mesi e ha una durata complessiva fino a 72 (settantadue) mesi.
e. “Fondo di Garanzia-Comparto liquidità”: è il comparto del Fondo, costituito dall’articolo 14, comma
1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, per la concessione di garanzia sui finanziamenti erogati dall’Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli omologhi organismi
sportivi del Comitato Italiano Paralimpico, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche
iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (di seguito
Comparto);
f. “Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva”: il fondo di cui all’articolo 90, commi 12 e ss., della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i. C.F. 97788410583 (di seguito Fondo);
g. “Garanzia”: la Garanzia diretta prestata dal Comparto, a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e
delle Banche, relativa a finanziamenti per Interventi ammissibili, attivabile nei limiti della dotazione e
disponibilità del Comparto;
h. “Gestore”: L’Istituto per il Credito Sportivo che gestisce in amministrazione separata il Fondo e il
Comparto;
i. Inadempimento”: il mancato pagamento da parte del Soggetto beneficiario di quanto previsto dal
contratto di Finanziamento, concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca, protratto per 4
(quattro) mesi e che legittimi i soggetti finanziatori a risolvere il relativo contratto.
L’Inadempimento di cui sopra si configura inoltre in presenza di procedure concorsuali dichiarate in capo
al Soggetto beneficiario.
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l. “Interventi ammissibili”: le spese per esigenze di liquidità da sostenere da parte dei soggetti beneficiari
per l’esercizio della propria attività sportiva (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti verso
fornitori, retribuzione verso dipendenti, utenze, affitti o canoni ecc. escluse le estinzioni o riduzioni di
linee di credito a breve o per estinzione – parziale o totale – di altri finanziamenti a medio lungo termine
non ammissibili alla Garanzia) danneggiata, direttamente o indirettamente, dall’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia di Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Gli Interventi ammissibili devono essere
relativi a soggetti beneficiari aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale in relazione ad
attività svolte in Italia;
m. “Ponderazione”: l’attribuzione di un peso diverso all’impegno sul Comparto di ciascuna Garanzia
rilasciata in funzione della rischiosità del Soggetto beneficiario;
n. “Ricavi”: per Ricavi si intendono:
I. per le Società sportive dilettantistiche la somma dei valori relativi alla voce Valore della
Produzione (art. 2425, lettera A del codice civile), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
la somma dei Ricavi delle vendite e Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio;
II. per le Associazioni sportive dilettantistiche il Totale delle entrate, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: la somma dei ricavi istituzionali (quote associative; contributi vari; altri ricavi)
e i ricavi da attività commerciale (pubblicità e sponsorizzazioni; affitti attivi; bar e ristoro;
altri ricavi);
III. per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive il Valore della Produzione, a
titolo esemplificativo: la somma dei Ricavi per attività centrale e dei Ricavi per Attività della
Struttura Territoriale;
IV. per gli Enti di Promozione Sportiva il Totale dei ricavi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
la somma dei ricavi tesseramento, contributi da Enti, ricavi attività dirette istituzionali, ricavi
commerciali, proventi vari.
o. “Soggetti beneficiari”: sono Soggetti beneficiari le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano
Paralimpico, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e
società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242.
* * *
Tutte le definizioni riportate nel presente Regolamento assumono la medesima accezione sia per i termini
indicati al singolare che al plurale.
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OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art.90, comma 12, L.27/2/2002 n. 289 presso l’Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo
di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura,
al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte
di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche
indirettamente attività sportive.
L’art.14, comma 1, del D.L. 8/4/2020 n. 23, ha istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo il Comparto
per operazioni di liquidità del predetto Fondo.
Il Comparto può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il
Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli omologhi organismi sportivi del
Comitato Italiano Paralimpico, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro
di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, con una dotazione di 30 milioni di
euro per l’anno 2020. Per la gestione del Comparto è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere
utilizzate, nei limiti della relativa dotazione e disponibilità, in base al fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione delle garanzie.
Il presente Regolamento, in coerenza con i Criteri di Gestione del Comparto approvati con Decreto del
Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 28/04/2020, definisce i criteri e le modalità di gestione
applicati dall’Istituto, in qualità di gestore del Comparto nella gestione delle richieste di concessione della
garanzia e delle garanzie concesse a valere sul Comparto, individuando ruoli e responsabilità e sistema di
reporting.
MODELLO ORGANIZZATIVO
L’Istituto al fine di gestire il Comparto nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità,
adotta il seguente modello organizzativo:
OWNER ATTIVITA’ PERIODICITA’ DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’
PRINCIPALI PROCESSI DI
RIFERIMENTO
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
Stabilisce criteri e modalità di gestione del Comparto
In base alle esigenze operative
Pianificazione strategica Gestione Fondi Speciali
Approva il Sistema delle deleghe a valere sui Fondi Speciali per la concessione e sospensione / revoca del contributo
In base alle esigenze operative
Monitora sull’applicazione dei criteri e modalità di gestione del Comparto
Trimestrale
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Fornisce un’informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta
Semestrale
Direttore Generale
Da’ attuazione ai criteri e modalità di gestione del Comparto stabiliti dal Comitato definendo ruoli e responsabilità delle strutture interne alla Banca
Nel continuo
Sovrintende al processo di delega così come definito nel Sistema delle deleghe per le operazioni a valere sui Fondi Speciali e propone al Comitato eventuali aggiornamenti
In base alle esigenze operative
Rendiconta al Comitato sull’ esercizio delle deleghe
A fine misura
Servizio Incentivi
Predispone la rendicontazione periodica sull’utilizzo del Comparto
Trimestrale
Gestione Fondi Speciali
Cura gli adempimenti previsti in tema di “amministrazione trasparente”
Mensile
Monitora il corretto utilizzo degli incentivi assegnati dai soggetti beneficiari
Nel continuo
Monitora i limiti di disponibilità del Comparto Nel continuo
Per ogni attività viene assicurata la conservazione degli atti e documenti relativi.
ARTICOLO 1 SOGGETTI RICHIEDENTI
1. Possono richiedere la Garanzia l’Istituto per il Credito Sportivo e le Banche accreditate. Ai fini
dell’accreditamento è necessario compilare il modulo allegato 5 al presente regolamento e ottenere
dal Gestore il codice di accreditamento da utilizzare in ogni richiesta di ammissione al Comparto.
ARTICOLO 2 SOGGETTI BENEFICIARI
1. Sono Soggetti beneficiari le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti
di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico le
associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Registro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP) aventi sede legale e/o operativa nel territorio
nazionale.
2. Nel caso in cui la Garanzia costituisca aiuto di Stato, i Soggetti beneficiari non devono trovarsi già
in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 come stabilito dalla Comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e s.m.i..
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3. La Garanzia è concessa anche in favore di Soggetti beneficiari che presentano, alla data della
richiesta di Garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore e del sistema bancario
classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del
paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive
modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
Sono, in ogni caso, esclusi i Soggetti beneficiari che presentano esposizioni classificate come
“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
4. La Garanzia può essere concessa anche ai Soggetti beneficiari che, in data successiva al 31 dicembre
2019, sono state ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui
all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come
esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure
di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa
ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo
47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
5. I predetti Soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di
incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili,
fra le quali il D.lgs. 159/2011 (s.m.i.), il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs.
123/1998 (s.m.i.).
ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
1. Sono ammissibili alla Garanzia i Finanziamenti per esigenze di liquidità, a favore dei Soggetti
beneficiari che non si trovano in stato di liquidazione o di fallimento, concessi dall’Istituto per il
Credito Sportivo e dalle Banche dopo l’emanazione del decreto del Ministro per le Politiche Giovanili
e lo Sport di approvazione dei Criteri di gestione del Comparto del 28/04/2020, che prevedono l’inizio
del rimborso del capitale dopo 24 (ventiquattro) mesi e hanno una durata complessiva fino a 72
(settantadue) mesi. Il Finanziamento non potrà in ogni caso essere superiore al 25 per cento
dell’ammontare dei ricavi del Soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio o rendiconto
regolarmente approvato.
2. I Soggetti beneficiari possono essere ammessi per una sola richiesta all’intervento del Comparto per
il rilascio della Garanzia per un importo massimo di Finanziamento garantito complessivo per soggetto
non superiore a € 300.000,00 (trecentomila euro). Per le associazioni e le società sportive l’importo
massimo di Finanziamento garantito complessivo per soggetto non è superiore a € 25.000,00
(venticinquemila euro).
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ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE E COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA
1. La Garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile, è inoltre diretta, nel senso che è prestata
direttamente a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Banca richiedente in relazione ad un
singolo Finanziamento. La Garanzia del Comparto può essere rilasciata a fronte di Interventi ammissibili
finanziati a medio-lungo termine e garantisce un periodo di preammortamento di 24 (ventiquattro) mesi
e un periodo di ammortamento non superiore a 48 (quarantotto) mesi, per una durata complessiva di 72
(settantadue) mesi e comunque fino a totale estinzione dell’operazione finanziaria garantita.
2. La Garanzia è concessa in misura pari al 100% (centopercento) dell’ammontare del Finanziamento
concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Banca al Soggetto beneficiario.
3. L’importo massimo garantito complessivo per Soggetto beneficiario non è superiore a € 300.000,00
(trecentomila/00). Per le associazioni e le società sportive l’importo massimo garantito complessivo per
Soggetto beneficiario non è superiore a € 25.000,00 (venticinquemila euro).
4. Nel caso di Finanziamento non superiore a € 25.000,00 (venticinquemila euro) la Garanzia è concessa
automaticamente e senza valutazione, fatto salvo l’accertamento della completezza e regolarità della
richiesta di ammissione (All. 1) e del modulo di attestazione (All.2); l’Istituto per il Credito Sportivo o la
Banca eroga il Finanziamento coperto dalla Garanzia, subordinatamente alle verifiche istruttorie di
competenza, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.
5. Nei limiti dell’importo massimo garantito e della dotazione e disponibilità del Comparto la Garanzia copre
l’ammontare dell’Esposizione debitoria dei Soggetti beneficiari nei confronti dell’Istituto per il Credito
Sportivo e delle Banche, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data fissata in via definitiva
dall’intimazione di pagamento, di cui ai successivi articoli 11, comma 1, e 12, comma 1, nella misura
percentuale massima concessa.
6. La dotazione del Comparto è riservata per almeno l’80% (ottantapercento) alla concessione di Garanzie
su Finanziamenti in favore delle associazioni e delle società dilettantistiche.
7. L’impegno massimo del Comparto è determinato a seguito della Ponderazione delle Garanzie concesse.
Il peso attribuito a ciascuna Garanzia concessa riflette il grado di rischio del Soggetto beneficiario. La
ponderazione da applicare alle Garanzie concesse nell’interesse delle Associazioni e delle Società sportive
dilettantistiche è pari al 30%, la ponderazione da applicare alle Garanzie concesse nell’interesse delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e
degli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico è pari al 20%.
ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO
1. Qualora le Garanzie di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano
cioè concesse a soggetti che svolgono attività economica e la stessa possa incidere sugli scambi tra
Stati membri) esse potranno essere concesse ai sensi e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti
di stato e in particolare della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final Quadro
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temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19 e s.m.i., cui si rinvia per tutto quanto non disciplinato o definito espressamente dalle
presenti disposizioni. In ogni caso nulla di quanto previsto nelle disposizioni che seguono può essere
interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti della citata
Comunicazione.
2. La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato della Garanzia
nonché l’applicazione dei relativi regimi di esenzione, saranno valutate caso per caso sulla base delle
informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle “Politiche sugli aiuti di Stato” emanate dal
“Comitato” in linea con i princìpi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(2016/C 262/01) del 19/7/2016.
3. Le Garanzie saranno concesse ai sensi del punto 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali) della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final e s.m.i.,
subordinatamente all’autorizzazione del regime quadro di aiuti dell’Italia o della notifica della
presente misura da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, assicurando
che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto può essere
concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre
forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il
valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per
impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del
regolamento generale di esenzione per categoria1) il 31 dicembre 2019;
d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
4. Gli aiuti di cui al presente regolamento, qualora concessi alle condizioni previste dal presente
articolo, possono essere cumulati con gli altri aiuti previsti dalla Comunicazione della Commissione
C(2020) 1863 final e s.m.i.
ARTICOLO 6 RICHIESTE DI AMMISSIONE
1. La Garanzia del Comparto deve essere richiesta all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche dai
Soggetti beneficiari, utilizzando l’allegato 2, entro il 30 giugno 2020 e deve essere concessa dal
Comitato entro il 31 dicembre 2020. Tutte le comunicazioni effettuate dall’Istituto per il Credito
1 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 7 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L
187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui
all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute
rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n.
1388/2014.
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Sportivo e dalle Banche al Gestore e da questi all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche ed ai
Soggetti beneficiari e relative all’intervento del Comparto per la Garanzia saranno effettuate, anche
ove non specificato, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero tramite eventuale portale
dedicato.
2. Per ciascuna operazione, la richiesta di ammissione al Comparto, da parte dell’Istituto per il Credito
Sportivo e dalle Banche, inviata al Gestore deve pervenire, mediante Posta Elettronica Certificata
ovvero tramite eventuale portale dedicato, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla
data della delibera di concessione del Finanziamento da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e
delle Banche, purché tale delibera di concessione preveda espressamente il ricorso alla Garanzia. La
richiesta di ammissione al Comparto deve essere formalizzata su apposito modulo, di cui all’allegato
1, firmato digitalmente, i dati richiesti dovranno inoltre essere inviati Gestore mediante un apposito
tracciato record generato da un programma messo a disposizione dal Gestore e compilato come da
istruzioni tecniche da esso impartite; prima dell’invio al Gestore della richiesta di ammissione alla
Garanzia, il soggetto finanziatore ha l’obbligo di acquisire e di conservare l’allegato 2 al presente
Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto
beneficiario e la documentazione sulla cui base è inviata la richiesta di ammissione alla Garanzia a
pena di inefficacia della Garanzia stessa. Il soggetto finanziatore ha, inoltre, l’obbligo, a pena di
inefficacia della Garanzia, di verificare e attestare che i dati contenuti nell’allegato 1 siano coerenti
con le attestazioni del Soggetto beneficiario finale, relative al possesso dei requisiti per l’accesso al
Comparto previsti dal presente regolamento, contenute nell’allegato 2, con i seguenti documenti,
che il soggetto finanziatore deve acquisire e conservare, e con tutte le altre condizioni di
ammissibilità alla Garanzia stabilite dal presente regolamento:
a) copia della documentazione diretta alla individuazione del Soggetto beneficiario e dei requisiti
soggettivi per l’ammissibilità all’intervento del Comparto (es. atto costituivo, statuto, ecc.) con
indicazione della sede legale e/o operativa;
b) consenso al trattamento dei dati sulla base del fac-simile di cui all’allegato 2;
c) verifica sui rapporti intrattenuti nei confronti del sistema finanziario e sugli elementi
pregiudizievoli desunti dalla Centrale rischi della Banca d’Italia (CR) e dalla Centrale Rischi
Finanziaria (CRIF) come stabilito dall’articolo 17 del presente regolamento;
d) per le associazioni e società sportive dilettantistiche: evidenza dell’iscrizione al registro di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Registro delle associazioni e
società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP);
e) questionario compilato dal beneficiario per rendere possibile la verifica della congruità della
misura agevolativa rispetto alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, finalizzata a
comprovare la rilevanza locale dell’attività svolta, potenzialmente non in grado di alterare la
concorrenza tra gli Stati Membri e/o il mancato svolgimento di un’attività economica da parte
del soggetto beneficiario dell’aiuto sulla base del fac-simile di cui all’allegato 2;
f) indicazione degli estremi della delibera di concessione del Finanziamento e del relativo importo,
durata e tasso di interesse sulla base del fac-simile di cui all’allegato 1;
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g) dichiarazione autocertificata del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui
risulti:
i. che il Soggetto beneficiario ha subito danni alla propria attività sportiva, direttamente o
indirettamente, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 con
quantificazione del relativo fabbisogno di liquidità, ed impegno a non utilizzare il
Finanziamento per estinguere o ridurre linee di credito a breve o per estinzione – parziale
o totale – di altri finanziamenti a medio lungo termine;
ii. i ricavi riferiti all’ultimo bilancio/rendiconto, regolarmente approvato, ai fini della
quantificazione della quota del 25% dei ricavi corrispondente al massimale della Garanzia
concedibile;
iii. che il Soggetto beneficiario non ha subito sanzioni amministrative ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di
incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove
applicabili, fra le quali il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs.
123/1998 (s.m.i.) e che non sussistono, a carico del Soggetto beneficiario, cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto,
fermo restando quanto previsto dagli artt. 82 e ss. dello stesso decreto, con riferimento
alla documentazione antimafia;
iv. che il Soggetto beneficiario non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai
sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei
limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
v. che il Soggetto beneficiario non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha
presentato domanda di concordato prima del 31 dicembre 2019;
vi. (per Garanzie rilasciate in regime di aiuto di Stato) che il Soggetto beneficiario non era
in situazione di difficoltà al 31/12/2019 come indicato all’art 5, comma 3, lett. c);
vii. (per Garanzie rilasciate in regime di aiuto di Stato) che il Soggetto beneficiario non ha
ottenuto un importo complessivo di aiuti superiori ad € 800.000,00 come indicato all’art.
5, comma 3, lett. a).
3. Ove prescritto dalla normativa di riferimento, la richiesta di ammissione alla Garanzia dovrà essere
completata dalla documentazione antimafia riferita al Soggetto beneficiario, che sarà
eventualmente acquisita ai sensi e secondo le modalità di cui al D.lgs. 159/2011.
4. Non sono procedibili le richieste pervenute al Comparto oltre il termine di cui al comma 2, quelle
non conformi ai contenuti richiesti dal modulo di cui all’allegato 1 o prive del codice fiscale del
Soggetto beneficiario.
5. L’Istituto per il Credito Sportivo e/o la Banca conservano copia di tutta la documentazione compilata,
sottoscritta e prodotta dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario a pena di inefficacia della
Garanzia.
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6. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati
personali.
7. Non sono ammesse istanze sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti.
ARTICOLO 7 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE
1. Alle richieste pervenute al Comparto è assegnato un numero di posizione progressivo che viene
comunicato all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche dal Gestore, mediante Posta Elettronica
Certificata, con la quale, ai fini e per gli effetti del precedente art. 3, comma 2, viene anche
confermata l’esistenza o meno di altre richieste facenti capo al medesimo beneficiario. Il Gestore
comunica, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, eventuali casi di non procedibilità della
domanda e, in caso di richiesta incompleta, invita l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche a
integrarla.
2. Ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo, la data da prendere in considerazione
delle richieste è quella di arrivo al Comparto della richiesta formulata attraverso l’allegato 1 sulla
base della documentazione completa prevista. I termini di scadenza, che coincidono con un giorno di
chiusura degli uffici, si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
3. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dall’apposito modulo allegato 1, sono
presentate al Comitato per la concessione, in funzione dell’ordine cronologico di arrivo e di eventuale
completamento dell’attività istruttoria, in tempo utile affinché possano essere deliberate di norma
entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della
stessa. La Garanzia di importo non superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila euro) è concessa
automaticamente e senza valutazioni, fatto salvo l’accertamento della completezza e regolarità della
richiesta di ammissione (allegato 1) e del modulo di attestazione (allegato 2); l’Istituto per il Credito
Sportivo o la Banca eroga il finanziamento coperto dalla Garanzia, subordinatamente alle verifiche
istruttorie di propria competenza, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del
Comitato.
4. Nel caso in cui il Comitato nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti,
ivi compresa la rettifica o l’integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti
necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in
cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto finanziatore i dati, le rettifiche o integrazioni
ovvero i chiarimenti richiesti.
5. Le richieste di ammissione alla Garanzia sono improcedibili qualora:
a) non siano inviate tramite PEC ovvero, se attivata, tramite l’apposita funzionalità del Portale
dedicato;
b) non contengano tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della concessione della Garanzia
ovvero siano prive degli allegati 1 e 2;
c) relative a Soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente
Regolamento;
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d) relative ad operazioni finanziarie non ammissibili ai sensi di quanto previsto dal presente
Regolamento.
6. Nei casi di cui al precedente comma 5, le richieste sono respinte d’ufficio e il Gestore comunica,
mediante PEC, al soggetto richiedente e al Soggetto beneficiario i motivi dell’improcedibilità
7. Le richieste sono respinte d’ufficio qualora, con riferimento ai dati previsti dal modulo di richiesta di
cui all’allegato 1, le rettifiche o le integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il
termine di 1 (uno) mese dalla data della richiesta del Gestore stesso.
8. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della delibera di concessione della Garanzia da parte del
Comitato, il Comparto comunica all’Istituto per il Credito Sportivo o alla Banca e al Soggetto
beneficiario, mediante Posta Elettronica Certificata firmata digitalmente, l’ammissione
all’intervento del Comparto, ovvero le motivazioni della inammissibilità della richiesta.
9. L’ammissione alla Garanzia del Comparto è assoggettata alla vigente normativa antimafia ove
applicabile.
10. Il Comitato delibera l’ammissione all’intervento del Comparto subordinatamente all’esistenza di
disponibilità impegnabili a carico del Comparto stesso, nei limiti dell’impegno massimo della
Dotazione impegnabile per tipologia di Soggetto beneficiario. Il Gestore comunica tempestivamente
al soggetto finanziatore richiedente, mediante Posta Elettronica Certificata, l’avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce, per le richieste che non siano state soddisfatte, la
documentazione da esso inviata.
11. Qualora l’Istituto per il credito Sportivo o la Banca comunichi l’erogazione di un importo di
Finanziamento inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il Comparto provvede
d’ufficio a registrare il nuovo importo e il corrispondente importo massimo garantito.
12. Le delibere di concessione della Garanzia sono soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi del
D.lgs. 33/2013. L’elenco completo delle istanze di ammissione alla Garanzia e dei relativi esiti è
pubblicato sul sito del Gestore.
ARTICOLO 8 VARIAZIONI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI
1. Qualora l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche siano venuti a conoscenza di modifiche della
titolarità del credito, a seguito di fusione o scissione del Soggetto beneficiario della Garanzia, o
accollo e/o subentro nel Finanziamento o di portabilità, devono presentare, mediante Posta
Elettronica Certificata, preventiva richiesta di variazione della delibera al Gestore ai fini della
conferma della Garanzia.
2. Ogni altro fatto ritenuto rilevante sull’andamento e il monitoraggio dei Soggetti beneficiari oggetto
delle operazioni ammesse a beneficio di cui si è venuti a conoscenza, deve essere comunicato con
una relazione, almeno semestrale, dall’Istituto per il credito Sportivo o dalle Banche al Comparto
mediante Posta Elettronica Certificata.
3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all’articolo 6
per le domande di ammissione.
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ARTICOLO 9 CONTROLLI
1. Al fine di accertare la veridicità dei presupposti per la concessione della Garanzia e l’effettiva
destinazione dei fondi per le finalità previste all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23,
il Gestore si riserva di compiere in qualunque momento verifiche mediante richiesta di idonea
documentazione ai soggetti finanziatori e ai Soggetti beneficiari.
2. Il Comitato potrà chiedere all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche, per tutta la durata
dell’ammortamento del finanziamento ammesso al Comparto, l’aggiornamento delle informazioni e
dei dati relativi ai Soggetti beneficiari forniti con la domanda di ammissione al Comparto.
ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
1. Il Finanziamento ammesso all’intervento del Comparto deve essere totalmente erogato ai Soggetti
beneficiari entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera di ammissione alla Garanzia.
2. L’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca dovrà consentire al Comitato, in qualsiasi momento,
l’esame della documentazione acquisita per l’erogazione delle somme.
3. I termini per l’erogazione del Finanziamento possono essere prorogati, fino ad un massimo di 120
(centoventi) giorni, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta al Gestore prima della
loro scadenza e motivata da cause oggettive, non imputabili, a giudizio del Comitato, a responsabilità
del Soggetto beneficiario che hanno impedito l’erogazione stessa.
4. I Finanziamenti possono essere perfezionati con scrittura privata avente data certa o con la forma
per legge idonea a soddisfare il requisito e l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 anche alla luce delle modalità indicate dall’art.
4 del D.L. 23 aprile 2020, n. 23. Entro 1 (uno) mese dalla stipula deve essere data comunicazione
dell’avvenuta stipula del contratto qualora non contestuale all’erogazione.
5. Le operazioni di Finanziamento possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile)
liberamente contrattato tra l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche e i Soggetti beneficiari ed
espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso d’interesse applicato ai Finanziamenti sarà
totalmente abbattuto, entro il limite massimo dell’1,12% (unovirgoladodicipercento), dai contributi
in conto interessi a valere sul Comparto per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma
2, del D.L. 23/2020. Il tasso d’interesse applicato sui Finanziamenti concessi dall’Istituto per il
Credito Sportivo è pari all’1,12% (unovirgoladodicipercento). Il tasso deve essere determinato e
indicato in sede di contratto di Finanziamento e/o di erogazione. Entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dall’erogazione del Finanziamento, l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche devono
far pervenire al Comparto, mediante Posta Elettronica Certificata, dichiarazione attestante la data
di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, il piano di ammortamento, la data di scadenza
dell’ultima rata e il tipo di tasso adottato (fisso o variabile). Con riferimento alla data
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dell’erogazione, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato, mentre per il
tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato.
6. La Garanzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta
dell’erogazione del Finanziamento per i Finanziamenti non superiori a € 25.000,00 (venticinquemila)
erogati prima della concessione della Garanzia.
ARTICOLO 11 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO
BENEFICIARIO
1. In caso di Inadempimento del Soggetto beneficiario, l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche
inviano tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata al Soggetto
beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento
dell’ammontare dell’intera esposizione debitoria.
2. Il Fondo ovvero, nel caso in cui sia ad essi conferito apposito mandato, l’Istituto per il Credito Sportivo
o la Banca, attiverà nell’interesse del Fondo, come indicato nel successivo articolo 15, il recupero del
credito esperendo tutte le azioni necessarie o anche soltanto utili o opportune.
3. Al fine di mantenere in essere i finanziamenti garantiti e limitare al massimo le risoluzioni dei
Finanziamenti con le relative escussioni della Garanzia, la data fissata in via definitiva
dall’intimazione di pagamento dell’intera esposizione debitoria può essere prorogata dall’Istituto
per il Credito Sportivo o dalla Banca dandone comunicazione al Soggetto beneficiario inadempiente
e contestualmente al Gestore.
4. Fino alla data di pagamento dell’intera Esposizione debitoria, di cui all’articolo 12, comma 1, sono
consentiti:
• accordi transattivi di rimodulazione del rimborso dell’intero Finanziamento ovvero accordi
transattivi a saldo e stralcio che devono essere sottoposti preventivamente dall’Istituto per il Credito
Sportivo o dalle Banche al Fondo che lo sottopone al Comitato per l’assenso;
• dilazione di pagamento di rate scadute e non versate, nella facoltà dell’Istituto per il Credito
Sportivo e della Banca dandone comunicazione al Fondo che ne prende atto;
• dilazione del pagamento dell’intera esposizione debitoria dovuta per la risoluzione del
Finanziamento a seguito dell’Inadempimento di cui sopra dandone semplice comunicazione al
Gestore, senza necessità di accettazione da parte del Comitato.
5. La dilazione temporale del piano di rientro dell’intera esposizione debitoria di cui al punto precedente
non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione della dilazione stessa. La
somma di eventuali periodi di dilazioni di pagamento concesse a valere sul medesimo Finanziamento
non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi.
6. La rimodulazione del rimborso dell’intero Finanziamento con modifica del contratto originario non
può essere superiore alla metà della durata originaria dell’ammortamento del Finanziamento che
comunque, compresa la dilazione temporale, non può portare ad una durata complessiva della
Garanzia superiore di 24 (ventiquattro) mesi alla sua durata massima di 72 (settantadue) mesi.
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7. Le proposte transattive formulate dai Soggetti beneficiari di rimodulazione del rimborso dell’intero
Finanziamento devono essere presentate dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalle Banche al
Gestore, entro 20 (venti ) giorni dalla loro formalizzazione, per essere sottoposte preventivamente
all’assenso del Comitato e, nel caso di proposte a saldo e stralcio, devono prevedere una percentuale
di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed
interessi di mora).
8. Le proposte transattive a saldo e stralcio formulate dai Soggetti beneficiari e valutate positivamente
dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalle Banche, possono essere equiparate, ai fini dell’attivazione
della Garanzia e dell’efficacia della stessa, all’avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini
fissati dalle disposizioni operative di cui ai commi che precedono.
9. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono essere presentate al Gestore e sottoposte al
Comitato a pena di improcedibilità, mediante la compilazione dell’apposito modello, di cui
all’allegato 3, unitamente a tutti i documenti richiesti per l’attivazione della Garanzia, di cui al
successivo articolo 12, comma 4, con esclusione della lettera h).
10. Le proposte transattive di rimodulazione del rimborso dell’intero Finanziamento devono contenere:
a) l’ammontare del debito complessivo vantato dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca alla
data della proposta stessa;
b) le nuove modalità e/o tempistiche di rimborso del Finanziamento proposte;
c) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;
d) le eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti dell’Istituto per il
Credito Sportivo o della Banca;
e) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto l’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca a
deliberare positivamente la proposta.
11. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono contenere:
a) l’ammontare del debito complessivo vantato dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca alla
data della proposta stessa;
b) l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
c) l’ammontare dell’importo proposto in termini percentuali rispetto all’Esposizione debitoria;
d) la perdita a carico dell’Istituto per il Credito Sportivo o della Banca in caso di accoglimento;
e) la conseguente perdita a carico del Comparto;
f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;
g) le eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti l’Istituto per il
Credito Sportivo o della Banca;
h) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto l’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca a
deliberare positivamente la proposta.
12. Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato
dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca nella proposta di accordo transattivo di
ristrutturazione e, per quella di accordo transattivo a saldo e stralcio nel citato allegato 3.
13. Il Comitato esamina prioritariamente le proposte transattive valutate positivamente dall’Istituto per
il Credito Sportivo o dalla Banca per deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo della
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proposta, completa di tutte le informazioni fornite dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla Banca
indicate ai precedenti commi 10 e 11. Il Comitato comunica la delibera all’Istituto per il Credito
Sportivo o alla Banca. L’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca comunica al Comitato, entro 30
(trenta) giorni, l’avvenuto o il mancato perfezionamento dell’accordo transattivo.
14. In caso di presentazione di proposte transattive a saldo e stralcio con una percentuale di pagamento
inferiore al 20% dell’Esposizione debitoria ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle
proposte transattive, l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche, ai fini della conferma dell’efficacia
della garanzia del Comparto, sono tenute a non dar corso alle proposte e a proseguire le azioni di
recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari per l’intero ammontare dell’esposizione debitoria.
15. L’importo a saldo e stralcio ricavato in tale sede spetta all’Istituto per il Credito Sportivo o alla Banca
a riduzione dell’esposizione debitoria, questi devono trasmettere al Gestore idonea documentazione
comprovante l’avvenuto perfezionamento dell’accordo transattivo, dalla quale risultino l’importo e
la valuta di pagamento.
16. Il Comitato conseguentemente liquiderà all’Istituto per il Credito Sportivo o alla Banca la percentuale
massima garantita della perdita definitiva subita da quest’ultima, nel limite dell’importo massimo
garantito.
17. L’importo di cui al comma precedente che verrà riconosciuto all’Istituto per il Credito Sportivo o alla
Banca dal Comparto, quale perdita definitiva, non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla
data di presentazione della proposta di transazione da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo o
della Banca e deliberato dal Comitato, senza l’addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo
maturati.
ARTICOLO 12 ATTIVAZIONE DEL COMPARTO
1. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data fissata in via definitiva dall’intimazione di pagamento di cui
all’articolo 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento dell’intera Esposizione debitoria da
parte dei Soggetti beneficiari, l’Istituto per il Credito Sportivo e le Banche possono richiedere
l’attivazione del Comparto.
2. La richiesta di attivazione del Comparto deve essere inviata al Comitato, mediante Posta Elettronica
Certificata, entro 120 (centoventi) giorni dalla data fissata in via definitiva dall’intimazione di cui
all’articolo 11, comma 1, per il pagamento dell’intera Esposizione debitoria ovvero entro 120
(centoventi) giorni dalla data di perfezionamento dell’accordo transattivo (data di avvenuto integrale
pagamento da parte del proponente). Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della
Garanzia.
3. Alla richiesta di attivazione del Comparto deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di concessione del Finanziamento;
b) copia del contratto di Finanziamento;
c) copia dell’atto di erogazione;
d) copia del piano di ammortamento;
e) dichiarazione della Banca che attesti:
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i. la data di Inadempimento;
ii. la data di intimazione di pagamento dell’ammontare dell’intera esposizione debitoria di cui
all’articolo 11, comma 1, con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme
recuperate;
iii. l’ammontare dell’esposizione debitoria, rilevato al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla
data fissata in via definitiva dall’intimazione di pagamento di cui all’articolo 11, comma 1,
comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi
contrattuali e di mora;
f) copia dei bilanci o rendiconti approvati del Soggetto beneficiario e della documentazione,
relativa agli altri dati sulla base dei quali la Banca ha compilato il modulo di richiesta di cui
all’allegato 1, compresi gli allegati 2, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del
Soggetto beneficiario, e 3 al presente regolamento in originale;
g) idonea documentazione comprovante che, alla data di concessione del Finanziamento, il
Soggetto beneficiario:
I. era iscritto al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o
Sezione parallela CIP;
II. non si trovava in stato di liquidazione o di fallimento;
III. non presentava esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
IV. alla data del 31/01/2020 non presentava esposizioni classificate come “inadempienze
probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” presso il sistema bancario;
V. (per Finanziamenti superiori a € 25.000,00) alla data del 31/01/2020 non aveva
sconfinamenti, in media, superiori al 10% dell’accordato operativo, come indicato all’art. 17,
comma 2, lett. a);
VI. (per Finanziamenti superiori a € 25.000,00) alla data del 31/01/2020 non aveva eventi
pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico, come indicato all’art. 17,
comma 2, lett. b).
h) solo per gli accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento
dell’accordo transattivo, dalla quale risultino l’importo e la valuta di pagamento.
La mancata produzione o l’irregolarità, anche solo parziale, della documentazione di cui al comma 3
preclude l’escussione della Garanzia.
4. Il Comitato si riserva in ogni caso di richiedere eventuale ulteriore specifica documentazione comprovante
il rispetto della destinazione del Finanziamento assistito dalla Garanzia.
ARTICOLO 13 INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA
1. La Garanzia è inefficace qualora:
a. il Soggetto beneficiario non era in possesso, alla data di presentazione della richiesta di
ammissione, dei relativi requisiti previsti dal presente Regolamento per come verificati e
attestati dall’istituto per il Credito Sportivo e dalla Banca nell’allegato 1;
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b. il Finanziamento non rispettava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, i
relativi requisiti previsti dal presente Regolamento e attestati dall’Istituto per il Credito
Sportivo o dalla Banca nell’allegato 1;
c. i dati contenuti nell’allegato 1 non sono coerenti con l’attestazione del Soggetto beneficiario
rilasciata mediante la compilazione e sottoscrizione dell’allegato 2 ovvero laddove sia
dimostrato che l’Istituto per il Credito Sportivo e/o le Banche erano consapevoli della
mancanza dei requisiti in capo al Soggetto beneficiario, nonostante quanto dichiarato da
quest’ultimo nell’allegato 2;
d. mancata produzione della documentazione necessaria per l’escussione della Garanzia, in
particolare nel caso in cui, in fase di attivazione del Comparto, non venga fornita la
documentazione di cui all’articolo 12, comma 3;
e. la Garanzia risulti concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o
reticenti - se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità
all’intervento del Comparto - che l’Istituto per il Credito Sportivo o le Banche avrebbero
dovuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
f. nel caso in cui il Finanziamento non sia stato erogato entro il termine di cui all’articolo 10,
comma 1 ovvero non siano stati rispettati i termini per la richiesta di attivazione del Comparto
previsti all’articolo 12, comma 2;
g. qualora l’accordo transattivo a saldo e stralcio, di cui all’articolo 11, comma 4, non sia stato
preventivamente sottoposto al Comparto per l’esame e il successivo assenso da parte del
Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della Garanzia che,
a seguito del perfezionamento dell’accordo, non siano state rispettate le condizioni e la
percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, come approvata dal
Comitato;
h. nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dall’Istituto per il
Credito Sportivo o dalle Banche, nonostante l’espresso rigetto del Comitato, ovvero vengano
accolte e perfezionate in misura inferiore al 20% del debito complessivo;
i. nel caso in cui le modifiche alle condizioni contrattuali, anche di rimborso del Finanziamento,
non siano state preventivamente comunicate al Gestore e, nei casi previsti, da questo
autorizzate o non siano rispettati i limiti massimi previsti dall’articolo 11, comma 5;
j. qualora nel Finanziamento subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l’ammissione
alla Garanzia salvo l’acquisizione della conferma preventiva della Garanzia di cui all’articolo
8, comma 1, del presente Regolamento;
k. nelle altre ipotesi di inefficacia della Garanzia previste ai sensi della normativa di legge e/o
di regolamento applicabile.
2. L’agevolazione della Garanzia, consistente nel prezzo agevolato della stessa, potrà essere revocata,
con l’applicazione delle sanzioni previste per legge, ferma l’efficacia della Garanzia:
a. qualora, successivamente al provvedimento di concessione della Garanzia, per cause
imputabili esclusivamente al Soggetto beneficiario, il Comitato accertasse la non pertinenza
delle somme erogate alle finalità del Finanziamento ammesso ovvero la perdita o la mancanza
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Rev. n° 1 del 14/05/2020 20
da parte dei Soggetti beneficiari dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione e il
godimento della Garanzia e attestati dal Soggetto beneficiario nell’allegato 2;
b. qualora il Soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari che
applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c. nelle altre ipotesi di revoca della Garanzia previste ai sensi della normativa di legge e/o di
regolamento applicabile.
3. L’inefficacia e/o la revoca della Garanzia sono disposte secondo il procedimento di cui all’articolo
16.
4. Il Comitato si riserva in ogni momento di effettuare controlli, anche a campione e/o mediante
richiesta di riscontro documentale, sugli interventi oggetto di Finanziamento ammesso alla Garanzia
al fine di verificare l’effettivo utilizzo delle somme, la veridicità delle dichiarazioni e documentazione
presentata, il rispetto dei requisiti e degli obblighi richiesti dal presente Regolamento e della
normativa di legge e/o di regolamento di riferimento applicabile.
ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE
1. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all’articolo 7
per le richieste di ammissione.
2. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione completa, di cui all’articolo 12,
commi 3 e 4, il Comitato liquida all’Istituto per il Credito Sportivo o alle Banche l’importo garantito
dell’ammontare dell’esposizione, di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e), punto iii) nella misura
massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Comparto.
ARTICOLO 15 SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO
1. Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, il Fondo, nei limiti di quanto corrisposto in esecuzione
della garanzia prestata è surrogato pro quota nei confronti del debitore principale.
2. Il Fondo a seguito dell’escussione della Garanzia ha la facoltà di procedere direttamente nei confronti
dei Soggetti beneficiari; in tal caso, l’Istituto per il Credito Sportivo e le Banche che hanno ottenuto
la liquidazione delle somme garantite dal Comparto dovranno fornire al Fondo la documentazione
(visure e indagini sui clienti utilizzate dalla banca stessa per i propri clienti) necessaria a consentire
la valutazione dell’esercizio delle azioni di recupero coattivo del credito nei confronti dei debitori
insolventi. L’Istituto per il credito Sportivo e la Banca fornirà inoltre al Fondo, per la valutazione, il
contratto di incarico al legale o altro soggetto incaricato delle procedure di recupero.
3. Il Fondo, valutata l’opportunità di esercitare l’azione per il recupero coattivo del credito, può
conferire mandato all’Istituto per il Credito Sportivo e alle Banche, che hanno ottenuto la liquidazione
delle somme garantite dal Comparto, di attivare e coltivare le azioni di recupero in nome e per conto
del Fondo, usando la diligenza professionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero,
assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo;
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nel qual caso il Fondo ha l’obbligo di sostenere le spese di lite previamente concordate. La volontà
del Fondo di avvalersi della facoltà di conferire il predetto mandato è comunicata contestualmente
alla liquidazione delle somme garantite.
4. L’Istituto per il credito Sportivo o la Banca che ha ottenuto la liquidazione della perdita non può
rinunciare al mandato eventualmente conferito, salvo giustificato motivo, del quale dovrà dare
comunicazione al Fondo entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento della liquidazione delle somme
garantite.
5. L’Istituto per il Credito Sportivo e la Banca che ha ottenuto la liquidazione delle somme garantite ed
al quale è stato conferito mandato dal Fondo è tenuta a fornire al Gestore un prospetto informativo
sull’esito delle azioni di recupero indicante le somme recuperate - nel caso le azioni abbiano avuto
esito satisfattivo - e le spese legali. Le somme recuperate per conto del Fondo dovranno essere
versate allo stesso, con valuta dello stesso giorno dell’incasso, da parte dell’Istituto per il Credito
Sportivo e della Banca che ha proceduto per nome e per conto del Fondo stesso
6. Nel caso il Fondo intenda procedere direttamente nei confronti del Soggetto beneficiario, l’Istituto
per il Credito Sportivo o la Banca che ha ottenuto la liquidazione delle somme garantite dovrà fornire
al Fondo stesso la documentazione relativa al rapporto di credito e necessaria per consentire
l’esercizio dell’azione nei confronti del debitore.
7. Una relazione sulle attività di recupero svolte, unitamente all’elenco delle somme recuperate con
l’indicazione delle relative date di incasso, è sottoposta annualmente all’esame del Comitato.
ARTICOLO 16 PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA
1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell’intervento del
Comparto, il Gestore comunica all’Istituto per il Credito Sportivo o alle Banche e ai Soggetti
beneficiari l’avvio del relativo procedimento di inefficacia e/o revoca della Garanzia e assegna ai
destinatari della comunicazione un termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla data di ricezione
della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del
procedimento di inefficacia e/o revoca della Garanzia, gli interessati possono presentare al Comitato
scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante Posta
Elettronica Certificata.
3. Il Comitato, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se
opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca
della Garanzia, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato delibera, con provvedimento
motivato, la conferma ovvero l’inefficacia della Garanzia ovvero la revoca dell’agevolazione della
Garanzia, ovvero l’archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi
che hanno portato all’avvio dello stesso.
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5. Il Gestore comunica ai soggetti interessati, a mezzo Posta Elettronica Certificata, i provvedimenti
adottati.
ARTICOLO 17 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L’AMMISSIONE DELLE
OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 25.000,00
1. L’ammissione alla Garanzia su un Finanziamento di importo superiore a € 25.000,00 (venticinquemila
euro) per la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l’Ente di Promozione
Sportiva e l’omologo organismo sportivo del Comitato Italiano Paralimpico è determinata sulla base
della verifica positiva sulla regolarità dei rapporti intrattenuti nei confronti del sistema finanziario e
sulla assenza di elementi pregiudizievoli desunti dalla Centrale rischi della Banca d’Italia (CR) e dalla
Centrale Rischi Finanziaria (CRIF) o altro Sistema d’informazione creditizia.
2. Nei casi di cui al comma precedente l’Istituto per il Credito Sportivo o la Banca deve fornire, alla data
di presentazione della domanda di ammissione al Comparto, oltre agli allegati 1 e 2, debitamente
compilati, le seguenti informazioni:
a. i dati di accordato e utilizzato del Soggetto beneficiario, con riferimento ai sei mesi precedenti
alla data del 31/01/2020, dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, forniti dalla Centrale
dei Rischi, qualora presenti. Non sono ammissibili al Comparto i Soggetti beneficiari che, in tale
arco temporale, presentano sconfinamenti, in media, superiori al 10% dell’accordato operativo;
b. i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e alle carte del Soggetto beneficiario forniti da CRIF
o altro Sistema d’informazione creditizia. Non sono ammissibili al Comparto i Soggetti beneficiari
che, alla data del 31/01/2020, presentano protesti e/o pregiudizievoli.
ARTICOLO 18 CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO
1. Il Comitato quantifica l’elemento di aiuto concesso con la Garanzia, in termini di equivalente
sovvenzione lordo, applicando il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie
a favore delle PMI (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia)”, notificato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
2. Il metodo di cui al comma precedente consente di determinare un teorico premio di mercato che
viene confrontato con il premio effettivamente addebitato (pari a zero) per individuare l’equivalente
sovvenzione lordo della garanzia calcolato con la formula seguente:
Per le Garanzie prestate dal Comparto, le quali hanno tutte durata superiore all’anno e non prevedono
il pagamento dei premi annui di garanzia, l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato, ai fini della
pubblicazione dell’agevolazione concessa sull’Amministrazione trasparente, secondo la seguente
formula:
ESL = ∑ (It – Pt) (1+i)-t
dove:
• ESL = equivalente sovvenzione lordo;
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• It = premio teorico di mercato annuo relativo all’anno t, calcolato secondo la seguente
formula:
I = D* Z *(fr + c + r)
dove:
o D = importo del debito residuo all’anno t del finanziamento garantito, calcolato
convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al
tasso i;
o Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all’importo del finanziamento D;
o fr = fattore di rischio del regime (in percentuale) per garanzie a copertura dei prestiti
per investimenti pari a 1,62% (dato aggiornato con cadenza annuale e pubblicato dal
Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito);
o c = costi amministrativi (in percentuale) pari a 0,60% (dato soggetto a revisione da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico);
o r = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell’ambito del regime (in
percentuale) pari a 0,32%;
• Pt = premio annuo effettivamente pagato, secondo quanto disposto dal successivo articolo
19;
• i = tasso di riferimento di cui alla “comunicazione relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (viene periodicamente rivisto e reso
disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico ed è visibile alla pagina
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html )
3. L’equivalente sovvenzione lordo è l’importo aggregato dei differenziali annui fra il premio teorico di
mercato, di cui al precedente comma 2, e il premio effettivamente pagato (pari a zero), attualizzati
alla data di concessione della garanzia, utilizzando il tasso di riferimento di cui alla “Comunicazione
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (GU C 14
del 19/1/2008).
ARTICOLO 19 COSTO DELLA GARANZIA
1. La Garanzia è gratuita, per il suo rilascio non sono dovuti né premi per spese di istruttoria né premi
periodici.
ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE E DURATA
1. Il presente regolamento entra in vigore il 14/05/2020 e sarà operativo fino al 31 dicembre 2020.
ALLEGATI:
• Allegato 1: Modulo di richiesta della garanzia da parte del soggetto finanziatore
• Allegato 2: Modulo di richiesta di agevolazione da parte del beneficiario finale
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• Allegato 3: Schema di ipotesi transattiva
• Allegato 4: Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione
• Allegato 5: Modulo di accreditamento del soggetto finanziatore