REGOLAMENTO SCARICHI FOGNARI

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del. n. 27 del 30 -09- 2011

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C O M U N E di C A P O S E L E

-prov. di Avellino-

Ufficio Ecologia ed Ambiente

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

REGOLAMENTO per la DISCIPLINA degli

SCARICHI di ACQUE REFLUE in AREE

non SERVITE da PUBBLICA FOGNATURA

(Art. 1-comma 250-Legge regione Campania n. 4 del 15 marzo 20111)

Il Sindaco

dott. Pasquale Farina

L’assessore delegato

dott. Avv. Angelo Ceres

Il Tecnico Comunale

geom. Donato Nisivoccia

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Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da seguire per ilrilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza deiComuni ai sensi dell’art. 124 comma 7 del D.Lgs n. 152/06 comemodificato dall’art. 1 comma 250 della Legge Regionale n. 4 del15/03/32011.

2. Sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune, tutti gliscarichi diretti nei corpi idrici ricettori, come definiti dall’art. 74comma 1 lett.g, h, i ) del D.Lgs 152/06 es.m.i. e, in particolare,quelli provenienti da: a) insediamenti di tipo residenziale e daservizi, derivanti prevalentamente dal metabolismo umano e daattività domestiche (acque reflue domestiche);b) da edifici od installazioni in cui si svolgono attivitàcommerciali o di produzioni di beni, qualitativamente diversidalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche didilavamento (acque reflue industriali); c) il miscuglio di acquereflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quellemeteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, ancheseparate,e provenienti da agglomerati ( acque reflue urbane).

Art. 2- Domanda di autorizzazione

1. Il titolare dell’attività da cui origina lo scarico soggetto adautorizzazione da parte del Comune deve, preventivamente,presentare al Comune stesso, apposita domanda diautorizzazione, in triplice copia di cui una in bollo, conforme alloschema di cui all'allegato 1);

2. Ad ogni domanda va allegato il modello “A”, già predisposto daquesta Amministrazione e riportato nell’allegato 2) nonché, pergli scarichi provenienti da insediamenti industriali, polizzafidejussoria a favore dell'Amministrazione Comunale, a garanziadell'eventuale danno provocato, di importo calcolato in base allaqualità ed alla quantità delle acque reflue scaricate durantel’anno, come da tabella "7" allegata quale parte integrante delpresente Regolamento;

3. Gli Enti Pubblici titolari di scarichi devono presentare, alComune, apposita istanza di autorizzazione allo scarico, intriplice copia ed in carta semplice, conforme allo schema di cuiall' allegato 1);

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Art. 3- Procedure per il rilascio dell’autorizzazione

1. Il Comune deve provvedere, ricorrendone ipresupposti di Legge, al rilascio dell’autorizzazione al richiedenteentro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione delladomanda, ai sensi dell’art. dall’art. 1 comma 250 della LeggeRegionale n. 4 del 15/03/32011.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico nel suolo delleacque reflue domestiche provenienti da edifici isolati o daagglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenzainferiore a 50 vani o a 5.000 mc, alla domanda va allegata ladocumentazione di cui all’allegato 3);

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acquereflue in corpo idrico superficiale alla domanda va allegata ladocumentazione di cui all’allegato 4);

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico delleacque reflue industriali e / o urbane sul suolo, sussistendo ipresupposti previsti dall’art. 103, comma 1, lett. c), del D. Lgs152/06, alla domanda va allegata la documentazione di cuiall’allegato 5);

5. Ai fini del rilascio di autorizzazione delle acque reflue industrialiin corpo idrico superficiale va allegata la documentazione di cuiall’allegato 4);

6. Ai sensi dell’art. 124, comma 10, del D. L.gs 152/06,l’autorizzazione deve contenere tutte le prescrizione tecnichevolte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità allanormativa vigente e senza pregiudizio per il corpo ricettore, perla salute pubblica e per l’ambiente;

7. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005,l’autorizzazione è valida per 4 anni dalla data del rilascio.Unanno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Sela domanda di rinnovo è stata preventivamente presentata, finoall’adozione di un nuovo provvedimento, lo scarico può essereprovvisoriamente mantenuto in funzione solo nel rispetto delleprescrizioni contenute nella precedente autorizzazione. La

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disciplina regionale può prevedere, per specifiche tipologie discarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti adautorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.

Art. 4-Autorizzazione provvisoria

1. Il Comune, nelle more dell’emanazione della LegislazioneRegionale in materia, procede, ai sensi dell’art. 124, comma 6,del D. Lgs 152/06, al rilascio di autorizzazione provvisoria alloscarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane,per il tempo necessario per il loro avvio, per la durata di 180 gg.e secondo le modalità di cui al precedente art. 3, commi 2, 3, 4 e5;

2. L’autorizzazione provvisoria, di cui al comma precedente, verràinviata, nella stessa data del rilascio, ai servizi territorialidell’ARPAC, ai fini della verifica sulla qualità delle acque refluescaricate, subordinando l’eventuale rilascio di quella definitivaal buon esito delle analisi chimiche e batteriologiche;

3. Il rilascio dell’autorizzazione provvisoria non obbligail Comune a rilasciare, poi, quella definitiva.

Art. 5-Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia

1. Il Comune, nelle more dell’emanazione della legislazioneRegionale in materia ai sensi dell’art. 113 del D. L.vo n° 152/06,procede al rilascio di autorizzazione allo scarico delle acque diprima pioggia e di lavaggio di aree esterne nei casi in cui detteacque dovessero provenire da un piazzale interconnesso ad unaattività industriale, e quindi suscettibili di contaminazione primadell’immissione nel corpo idrico ricettore e, comunque, nonprima di un adeguato trattamento depurativo.

Art. 6-Sostanze pericolose

1. Laddove vengano prodotte e/o usate sostanze pericolose, cosìcome indicato nella tab. 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III° delD. Lgs n° 152/06 e s.m.i., valgono le norme stabilite dall’art. 108dello stesso Decreto;

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2. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, ilComune, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico, puòprescrivere, a carico del titolare, l’installazione di idoneistrumenti di controllo in automatico, nonché le modalità digestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, chedevono rimanere a disposizione dell’autorità competente alcontrollo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dieffettuazione dei singoli controlli.

3. Lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento dei rifiuti, di cui alcomma 1, sono assoggettati, di conseguenza alla normativa deirifiuti, ai sensi della parte IV del

D .Lgs n° 152/06 e s.m.i..

Art. 7-Durata dell’autorizzazione e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dal D. L.gs. n. 59 del 18/02/2005,l’autorizzazione è valida per quattro anni, a partire dalla data delrilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto ilrinnovo, secondo le modalità di cui all’art. 2 del presenteregolamento. Se la domanda è stata presentata nei termini, loscarico può essere, provvisoriamente, mantenuto in funzione, enel pieno rispetto delle prescrizioni contenutenell’autorizzazione precedente e fino all’adozione del nuovoprovvedimento. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolosedi cui all’art. 108 del D.L.gs. 152/06, il rinnovo deve essereconcesso in modo espresso, in mancanza, lo scarico dovràcessare immediatamente.

2. Per tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici odinstallazioni in cui si svolgono attività industriali e/o diproduzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalleacque meteoriche di dilavamento, deve essere installato, acarico del titolare, un idoneo strumento di misura in automatico,con l’archiviazione dei dati che dovranno essere comunicati,entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, al Comune.

Art. 8-Sistema sanzionatorio

1) Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatoriepreviste dal titolo V della parte III° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., incaso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo

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scarico, il Comune procederà, secondo la gravità dell’infrazione:

a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale dovrannoessere eliminate le inosservanze accertate;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione, perun tempo determinato, nei casi in cui si manifestinosituazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

c) alla revoca dell’autorizzazione, in caso di mancatoadeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed incaso di reiterate violazioni che possano determinaresituazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

2) Il titolare dello scarico è obbligato, a seguito della diffida e neltermine imposto, al ripristino dell’impianto dandone immediatacomunicazione al Comune.

Art. 9-Titolarità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui originalo scarico. Nel caso in cui, tra più insediamenti sia costituito unConsorzio mirato ad effettuare uno scarico in comune di acquereflue, l’autorizzazione è rilasciata in capo allo stesso Consorzio,ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati nonchédel gestore dell’impianto di depurazione, nel caso di violazionedelle disposizioni del presente Regolamento;

2 Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività siatrasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversadestinazione, ad ampliamento od a ristrutturazione, da cui deriviuno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverseda quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta unanuova autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbiacaratteristiche quantitative e/o qualitative diverse, deve essernedata comunicazione al Comune il quale, verificata lacompatibilità con il corpo idrico ricettore, può adottare iprovvedimenti che dovesse ritenere necessari;

3. Nel caso di variazioni della titolarità dello scarico o ragione

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sociale,dovrà essere richiesta la voltura dell’autorizzazione,mediante apposita richiesta in carta legale con relativo attoallegato .

Art. 10-Controllo degli scarichi

1. Il Comune effettua il controllo degli scarichi con propriopersonale e/o con personale di altri Enti ed Organi competenti inmateria di Tutela dell'Ambiente,anche ai fini di verificarel'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazionerilasciata e nel presente Regolamento;

2. Il personale del Comune incaricato del controllo è autorizzatoad effettuare tutte le ispezioni ed i controlli nonchè a procedere,eventualmente, ad effettuare i prelievi necessari perl’accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione,regolamentari e delle condizioni che danno luogo allaformazione degli scarichi;

3. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire le informazionirichieste ed a consentire l’accesso ai luoghi dai quali ha originelo scarico. Il titolare dello scarico che non consente l’accesso agliinsediamenti da parte del personale del Comune incaricato delcontrollo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, èsoggetto a denuncia all’autorità giudiziaria competente;

4. Restano confermati i poteri-doveri di interventi del personaleincaricato del controllo anche ai sensi dell’Art.13 della legge n.689/81 e degli Artt. 55 e 354 del codice di procedura penale.

Art. 11- Rinnovo delle Autorizzazioni degli Scarichi Esistenti

Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delleautorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Avellino.

Queste sono rinnovate,a condizione che i titolari delleautorizzazioni,trasmettano la seguente documentazione:

· Copia dell’istanza di rinnovo presentata un anno prima dellascadenza all’Ente competente( per le istanze già in corso dirinnovo);

· Trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo (non in

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bollo per le istanze già in corso di rinnovo);· Dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche

qualitative e quantitative precedentemente dichiarate,nonché la buona gestione;

· Il rispetto delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni dicui si chiede il rinnovo;

· Relazione geologica sull’area dove insiste lo scarico inriferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche delsito in termini di stabilità e del potere assorbente delterreno.

I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una soladelle condizioni di cui sopra,dovranno provvedere a richiedere ilrilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma delpresente regolamento.

Art. 12-Cessazione dello scarico

1. In caso di cessazione delle attività e, quindi dello scarico, iltitolare è obbligato a darne immediata comunicazione scritta alComune.

Art. 13-Revoca dell’autorizzazione

1. Il Comune, qualora non venissero osservate le norme contenutenel presente Regolamento o venissero meno i presupposti chehanno determinato il rilascio dell’autorizzazione, dispone larevoca della stessa.

Art. 14-Oneri di Autorizzazioni

Ai sensi dell’art. 124, comma 11, del D. Lgs 152/06, le speseoccorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli esopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda diautorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a caricodel richiedente e vengono determinate nella misura di Euro 50,00per gli scarichi provenienti dagli edifici abitativi isolati e di Euro250,00 per tutti gli altri scarichi;

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In caso di rinnovo delle autorizzazioni vengono stabiliti gli importinella misura di €. 25,00 per le utenze private ed €. 125,00 per leutenze di Società ed Aziende.

1. I titolari di tutti gli scarichi sono obbligati al pagamento di tuttele altre somme dovute eventualmente all’ARPAC e /o ad altriEnti per le spese di sopralluoghi ed analisi;

2. Il titolare dello scarico industriale, provvederà alla stipula diapposita polizza Fidejussoria, rilasciata da un istituto assicurativoo bancario, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamentodi cui all'allegato 7);

3. Gli Enti Pubblici titolari di scarichi sono obbligati al pagamentodelle somme dovute eventualmente all’ARPAC o ad altri Enti perle spese di sopralluoghi ed analisi nonchè al pagamento alComune di Euro 160,00 quale tassa di rilascio e spesed'istruttoria .

4. Il titolare di scarico diverso da quello abitativo e/o pluviale didilavamento,è tenuto a versare al Comune la somma di Euro155,00 quale tassa annuale per il periodo di validitàdell'autorizzazione.

5. Le somme dovute verranno effettuate sul C.C.P.N._______________indirizzato al comune di caposeleindicandone la giusta causale.-

Art. 15-Eventuale danno ambientale

1. Si applicheranno le disposizioni di cui al titolo V della parte IV delD.Lgs 152/06 e s.m.i., ed in caso di un danno ambientale ancheaccidentale alle acque, quelle di cui alla parte VI del medesimodecreto;

Art. 16-Allegati

Fanno parte integrante del suindicato regolamento i seguentiallegati:

1) Allegato 1 (Schema di richiesta d'autorizzazione)

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2) Allegato 2 - Mod. A (scheda tecnica da allegare ad ognisingola istanza)

3) Allegato 3 - (documentazione occorrente per lo scarico sulsuolo di acque reflue domestiche provenienti da fabbricatiisolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti econsistenza inferiore a 50 vani o a meno di 5.000 mc)

4) Allegato 4 - (documentazione occorrente per lo scarico incorpo idrico superficiale )

5) Allegato 5 - (documentazione occorrente per lo scarico sulsuolo di acque reflue industriali e/o urbane)

6) Allegato 6 - (documentazione occorrente per lo scarico inacque superficiali di acque meteoriche e/o di dilavamento.

7) Allegato 7 - ( tabelle per il calcolo della polizza

8) fidejussoria e della tassa annuale di scarico per refluiindustriali )

Art. 17-Limiti di emissione degli scarichi

1. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane neicorpi idrici ricettori, dovranno essere conformi a quantostabilito dall'allegato 5 - tabella 1 e 3 del D.Lgs 152/06 ;

2. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue industriali neicorpi idrici ricettori, dovranno essere conformi a quanto stabilitodall'allegato 5 - tabella 3 del D.Lgs 152/06;

3. I limiti di emissione di tutti gli scarichi diretti nel suolo, dovrannoessere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 tabella 4 delD.Lgs.152/06;

4. I limiti di emissione per il parametro Escherichia coli non deveessere superiore a 5.000 UFC/ 100 ml .

5. I controlli periodici sui limiti di emissione, dovranno essereeffettuati dall'ARPAC , in base alla potenzialità degli impianti, in

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riferimento al numero di abitanti equivalenti, con la cadenzastabilita dall'allegato 5 del D.Lgs 152/06;

6. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sullaqualità delle acque di scarico con periodicità mensile per tuttiquelli diretti in corpo di acque superficiali;

7. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sullaqualità delle acque di scarico con periodicità mensile per tuttiquelli provenienti da impianti di trattamento delle acque reflueurbane e /o industriali, diretti sul suolo;

8. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sullaqualità delle acque scaricate con periodicità quindicinale pertutte quelle attività a carattere stagionale e provenienti daimpianti di trattamento di acque reflue urbane e/o industriali,dirette nel suolo o in corpo idrico superficiale ;

Art. 18-Abrogazione di norme

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le eventualiprecedenti norme e disposizioni emanate dalla Provincia.

Art.19-Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimandaalle norme vigenti in materia di tutela delle acquedall'inquinamento.