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1 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEL COMUNE DI CASTELLIRI Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _________________________ Normativa ed individuazione dei beni di uso civico Il presente regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di uso civico sul territorio del demanio collettivo di uso civico facente capo al Comune di Castelliri, quale Ente Gestore dei detti terreni, in rappresentanza della Locale Popolazione. Il presente Regolamento ha come obiettivo la regolamentazione, la prevenzione igienico- sanitaria, la difesa e la conservazione dell’ambiente e del suolo nel rispetto dei principi e delle leggi vigenti, delle tradizioni proprie del territorio e delle normative sanitarie. Sintesi della normativa fondamentale in materia di usi civici e le casistiche più ricorrenti nel Territorio Comunale di Castelliri (già denominato “Castelluccio di Sora”) facente parte del Regno di Napoli - Terra di Lavoro: fino all’Unità d’Italia (anno 1861): - anno 1296 Istituzione della Camera della Sommaria; - Prammatica XXIV del 23/02/1792 Censuazione dei Demani Universali; - Legge 02/08/1806 Abolizione della Feudalità; - Legge 01/09/1806 n. 130 - “Decreto sulla Ripartizione dei Demani”; - Regio Decreto 08/06/1807- Attuazione della legge 1° settembre 1806; - Decreto Reale 11 novembre 1807 Istituzione “Commissione Feudale” - abolizione della Camera della Sommaria; - Regio Decreto 03/12/180 - “Istruzioni per l’adempimento della Legge 1.9.1806 e del Decreto 8.6.1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno”; - Regio Decreto 16/10/1809 - Abolizione dei diritti di pascolo, fida, ecc. sui fondi privati; - Regio Decreto 10/03/1810 - Istruzioni dirette ai Commissari, da seguire per la divisione in massa dei demani e per lo scioglimento delle promiscuità; - Regio Decreto 20/08/1810 - Scioglimento della Commissione feudale; - Regio Decreto 21 ottobre 1810 - “Regolamenti per gli Agenti Ripartitori”; - Legge 12/12/1816 - “Legge sull’Amministrazione Civile”; **** Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia dopo l’Unità d’Italia (anno 1861): - Regio Decreto 03/07/1861 Conferma validità Leggi antecedenti in vigore nel Regno di Napoli.

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REGOLAMENTO

PER L’ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

NEL COMUNE DI CASTELLIRI

Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _________________________

Normativa ed individuazione dei beni di uso civico

Il presente regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di uso civico sul territorio del

demanio collettivo di uso civico facente capo al Comune di Castelliri, quale Ente Gestore dei

detti terreni, in rappresentanza della Locale Popolazione.

Il presente Regolamento ha come obiettivo la regolamentazione, la prevenzione igienico-

sanitaria, la difesa e la conservazione dell’ambiente e del suolo nel rispetto dei principi e delle

leggi vigenti, delle tradizioni proprie del territorio e delle normative sanitarie.

Sintesi della normativa fondamentale in materia di usi civici e le casistiche più ricorrenti

nel Territorio Comunale di Castelliri (già denominato “Castelluccio di Sora”) facente parte del

Regno di Napoli - Terra di Lavoro:

fino all’Unità d’Italia (anno 1861):

- anno 1296 – Istituzione della Camera della Sommaria;

- Prammatica XXIV del 23/02/1792 – Censuazione dei Demani Universali;

- Legge 02/08/1806 – Abolizione della Feudalità;

- Legge 01/09/1806 n. 130 - “Decreto sulla Ripartizione dei Demani”;

- Regio Decreto 08/06/1807- Attuazione della legge 1° settembre 1806;

- Decreto Reale 11 novembre 1807 – Istituzione “Commissione Feudale” - abolizione

della Camera della Sommaria;

- Regio Decreto 03/12/180 - “Istruzioni per l’adempimento della Legge 1.9.1806 e del

Decreto 8.6.1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno”;

- Regio Decreto 16/10/1809 - Abolizione dei diritti di pascolo, fida, ecc. sui fondi privati; - Regio Decreto 10/03/1810 - Istruzioni dirette ai Commissari, da seguire per la

divisione in massa dei demani e per lo scioglimento delle promiscuità;

- Regio Decreto 20/08/1810 - Scioglimento della Commissione feudale;

- Regio Decreto 21 ottobre 1810 - “Regolamenti per gli Agenti Ripartitori”;

- Legge 12/12/1816 - “Legge sull’Amministrazione Civile”;

**** Il 17 marzo 1861 – fu proclamato il Regno d’Italia –

dopo l’Unità d’Italia (anno 1861):

- Regio Decreto 03/07/1861 – Conferma validità Leggi antecedenti in vigore nel Regno

di Napoli.

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**** Nella “allodializzazione” (ovvero privatizzazione) di terreni ex civici nel territorio di

Castelliri, avvenuta nel 1811 e nel 1887, in virtù dell’applicazione delle suddette Leggi, fu

imposto, sui terreni divenuti “allodio”, un “canone demaniale di natura enfiteutica” che deve

reputarsi perenne. Detto canone può sempre essere affrancato, ed il relativo capitale di affranco

deve essere vincolato dall'art. 24 della L. 1766/1927 e destinato alla realizzazione di opere di

pubblico interesse.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Legge di riordinamento degli usi civici nel

Regno", (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento

degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22

maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D.

L. 22 maggio 1924, n.751) che ancora oggi costituisce la normativa fondamentale in materia di

usi civici, si tentò di unificare istituti e procedimenti in materia di usi civici, ispirandosi

sostanzialmente alla realtà meridionale ed alla legislazione in essa vigente, determinando

soluzioni non sempre adeguate alle diverse realtà presenti nelle altre regioni italiane.

Con il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato approvato il Regolamento di attuazione della

L. 1766/27, con il quale sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul

riordinamento degli usi civici ed i relativi procedimenti.

I diritti di uso civico si distinguono in due categorie principali (art. 4 L. 1766/1927):

1) Essenziali, cioè riconosciuti "uti singuli", necessari ai bisogni della vita dell'utente

ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo

stretto uso personale degli aventi diritto, quali: di pascolo, di abbeverare il bestiame,

di raccogliere legna per il riscaldamento;

2) Utili, cioè quelli che assicurano il diritto della comunità sia"uti cives" che "uti singuli"

di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle

derivanti dagli usi civici essenziali, comprendono l'utilizzazione diretta o indiretta

del demanio civico per attività di industria, produttivo in genere, finalizzata ad una

valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a

favore delle collettività.

Gli istituti fondamentali della L. 1766/27, per quanto interessa il territorio comunale

facente parte del DEMANIO COLLETTIVO DI USO CIVICO in Castelliri, in sintesi, sono i

seguenti:

- accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico (viene

eseguito tramite l'operato di periti demaniali che effettuano le dovute ricerche storiche,

giuridiche e catastali) finalizzate alla VERIFICA DEMANIALE;

- legittimazioni di occupazioni arbitrarie di terre di uso civico in presenza del verificarsi

delle condizioni previste dalla Legge 1766/1927, artt.i 9 e 10 (migliorie, possesso

decennale, non interruzione del demanio);

- reintegra nel possesso al demanio civico delle terre occupate nei casi in cui non avvenga

la legittimazione (- art. 30 Legge 1766/1927);

- assegnazione a categoria delle terre di uso civico come previsto dall’art. 4 Legge

1766/1927:

• cat. a) - terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;

• cat. b) - terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria;

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- divieto di alienazione o mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria a)

senza l'autorizzazione della Regione Lazio (- art. 12 Legge 1766/1927- Legge Regione Lazio

n.1/1986);

- quotizzazione dei terreni assegnati alla categoria b).

All'attuazione delle disposizioni della Legge 1766/27 e del R.D. 332/28, è previsto che

provvedano i cosiddetti Commissari Regionali per la liquidazione degli usi civici mediante

l'esercizio delle relative funzioni giurisdizionali ed amministrative*).

*) Le FUNZIONI AMMINISTRATIVE già attribuite ai Commissari Usi Civici dalla

Legge 1766 del 1927 e dal R.D. 332 del 1928, SONO STATE TRASFERITE ALLE REGIONI,

tramite il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Con Legge n. 431 del 08 agosto 1985, integrata e modificata con il Decreto L.vo n. 42 del

22 gennaio 2004, le terre di uso civico sono state assoggettate a “Tutela Paesistica”.

La Regione Lazio, ha emanato successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 616 del

1977, le seguenti Leggi Regionali, che incidono sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico

facenti capo al Comune di Castelliri: - L.R. Lazio del 3 Gennaio 1986, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. n. 6/2005 (Regime

urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie - L.R. 03 Gennaio 1986, n. 1);

- L.R. Lazio del 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (Pianificazione paesistica

e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).

I diritti di uso civico che tutta la locale popolazione ha diritto ad esercitare sul territorio

del demanio collettivo di uso civico facenti capo al Comune di Castelliri, quale Ente Gestore di

detti terreni in rappresentanza della Locale Popolazione, sono:

- il diritto di uso civico di pascolo (terreni cat. a) – art. 11 Legge 1766/1927);

- il diritto di uso civico di raccolta del legname secco e morto (terreni cat. a) - art. 11 Legge

1766/1927);

- il diritto di uso civico di semina (terreni cat. b) - art. 11 Legge 1766/1927);

- il diritto di uso civico di estrarre pietre e sabbia;

- il diritto promiscuo di uso civico di raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, ossia

funghi, tartufi, frutti spontanei propri delle zone boscose e qualsiasi pianta erbacea di uso

domestico non protetta da speciali leggi.

Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle

diverse nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, produttive ed ambientali

sviluppatesi con l'evoluzione economico-sociale.

La fruizione delle terre di uso civico secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento

risponde a prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat naturali e seminaturali

da fenomeni di frammentazione, degrado e danneggiamento al fine di tramandarle intatte alle

generazioni future.

I boschi ed i pascoli in gestione al Comune di Castelliri sono assoggettati da uso civico

essenziale e la collettività partecipa alla fruizione "uti singuli" nelle forme e nei modi stabiliti nel

presente Regolamento al godimento dei diritti di uso civico di pascolo.

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I terreni sui quali la locale popolazione può esercitare il diritto di uso civico, sono stati

identificati nella VERIFICA DEMANIALE, datata 30/04/2010 pubblicata all’Albo Pretorio del

Comune prot. 351 – dal 6/10/2010 al 5/11/2010 - redatta dal Perito Demaniale Geom. A. Aversa,

allo scopo nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T0418 del

16 luglio 2008, “con incarico di procedere alla Verifica Demaniale ed alla proposta di

sistemazione delle Terre di Demanio Collettivo di uso civico nel Territorio Comunale di

Castelliri, gestito dal Comune quale Ente Esponenziale dei diritti di uso civico spettanti alla

locale popolazione e pertanto legale rappresentante di essa.”

Nella VERIFICA DEMANIALE datata 30/04/2010 e pubblicata all’Albo Pretorio del

Comune prot. 351 – dal 6/10/2010 al 5/11/2010 - redatta dal Perito Demaniale Geom. A. Aversa,

l’estensione DELLE TERRE APPARTENENTI AL DEMANIO COLLETTTIVO DI USO

CIVICO DEL COMUNE DI CASTELLIRI è di Ha. 464.76.46.

LA DEFINITIVA PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE A CATEGORIA ex art. 11 comma

1 – Legge 1766/27” CON RELATIVA PROPOSTA DI SISTEMAZIONE DELLE TERRE

APPARTENENTI AL DEMANIO COLLETTIVO DI USO CIVICO DEL COMUNE DI

CASTELLIRI è stata redatta dal Perito Demaniale Geom. Aversa nel 2014, e trasmessa dal

Comune alla Regione Lazio – Ufficio Usi Civici in data 5/3/2014 con prot. Com.le n. 1625 con

un elaborato tecnico che contiene anche l’accertamento degli occupatori delle terre civiche.

IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - ex art. 11 comma 1

Legge 1766/27” - è stato emesso dalla REGIONE LAZIO con DETERMINAZIONE N. G13544

DEL 6 NOVEMBRE 2015, avente ad oggetto: “USI CIVICI - Comune di Castelliri (FR) – art.

11 Legge 16/06/1927, n°1766 - Assegnazione a categoria a) e b) dei terreni di uso civico

appartenenti all’Ente”.

Tale Determinazione Regionale assegna in terreni nel seguente modo:

CATEGORIA “A” = Ha. 463.91.86

CATEGORIA “B” = Ha. 00.82.50 (tenendo debito conto che ulteriori mq. 210 di terreno

sono soggetti all’applicazione della L.R.L. 1/1986 e sue s.m.i. di cui alla L.R.L. 6/2005 , perché edificati)

Stanti gli antecedenti intervenuti provvedimenti di Legittimazione (terreni Foglio n. 1 –

p.lle 20 – 21 – 22 - 40 – 41 – 53 – 54 – 55 – 56; terreno Foglio n. 3 – p.lla 53) e di Sistemazione

(terreno Foglio n. 5 – p.lla 689) emessi dalla Regione Lazio, e tenuto conto

dell’ASSEGNAZIONE A CATEGORIA ex art. 11 comma 1 – Legge 1766/27” del 6/11/2015:

-- ALLO STATO ATTUALE

I diritti di uso civico che tutta la locale popolazione può esercitare sul territorio del Demanio

Collettivo di uso civico facenti capo al Comune di Castelliri ( Ente Gestore dei detti terreni in

rappresentanza della Locale Popolazione), ricorrendone le condizioni e secondo i criteri e le

modalità fissati dal presente regolamento, si esercitano sui seguenti terreni:

Foglio catastale n. 1 – particelle 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 17 – 18 – 19 – 29 – 30 – 31 – 32

– 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 39 – 43 – 44 – 45 - 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 (località S. Elia);

Foglio catastale n. 2 – particelle 1 – 2 – 7 – 11 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 –

51 – 52 – 61 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 71 – 73 – 74 – 75 – 77 – 83 – 92 –

93 – 94 – 107 – 108 - 115 – 118 (ex 76/p.) – 119 (ex 76/p.) (località Collelungo, Monte

Trauto, Selva Grande);

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Foglio catastale n. 3 – particelle 53 – 54 – 66 – 64 – 69 – 71 – 84 – 85 – 86 – 87 – 90 – 91 – 98

- 104 – 105 - 106 – 107/p. – 135/p. – 136 (località Tocco);

Foglio catastale n. 5 – particella 693 (per la porzione superficiale boscata di essa che è stata

“aggregata alla Selva Grande” per lo spostamento del percorso della strada comunale

Giancroce, avvenuto nel 1957/1960);

Foglio catastale n. 11 – particelle 69 – 70 – 71 – 72 (località Lucinetto).

Il tutto al netto dei Terreni di Demanio Collettivo di uso civico per i quali è stata proposta

la Sistemazione Amministrativa in applicazione delle Leggi Statali e Regionali attualmente

vigenti.

Godono del diritto di uso civico sul territorio del Comune di CASTELLIRI in via

esclusiva e secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento:

a) i cittadini naturali del Comune che vi risiedono stabilmente;

b) coloro che vi dimorano e vi risiedono stabilmente da un periodo di non meno di anni

cinque;

c) coloro, d’ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di

Castelliri e siano residenti stabilmente nel Comune stesso;

d) aggregazioni di cittadini, costituite da coloro che posseggono i requisiti di cui alle lett. a)

– b) – c).

A parità di condizioni, in presenza di più richieste comprovate dal titolo di accesso al

godimento/uso degli usi civici, avranno preferenza i richiedenti che non usufruiscono del

godimento di altri usi civici, ovvero che non ne hanno usufruito in passato. In caso di ulteriore

parità si procederà proporzionalmente.

Dal godimento dell’uso civico si escludono le strade comunali e le servitù di passaggio di

interesse della collettività, le sorgenti ed acque pubbliche, i beni archeologici o storici, nonché

reperti eventualmente rinvenuti.

“ Titolari del diritto di uso civico – nucleo familiare”

1. Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della

Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, si acquisisce automaticamente al

raggiungimento del 18° anno di età, se nativo e residente nel Comune, ovvero in ordine

alla durata della permanenza nel Comune da almeno cinque anni.

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, genericamente, sono considerati

“utenti” tutti e solamente i capi-famiglia in rappresentanza dell’intero nucleo

familiare, ovvero da un suo componente indicato dal medesimo nucleo, purché

maggiorenne.

3. Il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare.

4. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone

legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano

titolari del diritto di uso civico. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola

persona.

5. Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:

a) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali

e relativi introiti, “uso collettivo”,

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b) in forma diretta, “uso esclusivo familiare”.

6. È possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole che ne avanzino

richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la coltivazione, nel rispetto dei metodi

tradizionali ed eco compatibili. La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta

al pagamento di un canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente

potrà essere rivalutato con deliberazione dell’organo esecutivo.

Capo I - USO CIVICO DI PASCOLO

Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e

comunitaria, viene disciplinato L’ESERCIZIO DELL’USO CIVICO DEL PASCOLO sui terreni

appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di CASTELLIRI, a favore della

popolazione del Comune che possiede i requisiti come in precedenza elencati sotto le lettere a) –

b) – c) – d), assoggettato ad apposita AUTORIZZAZIONE DI “FIDA PASCOLO” rilasciata dal

COMUNE nella rispettosa salvaguardia:

- della tutela ambientale e del paesaggio;

- della tutela e del recupero della biodiversità agraria;

- del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Art. 1 - IL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO (terreni cat. a – art. 11 Legge 1766/1927)

Il diritto di uso civico di pascolo può esercitarsi sui terreni appartenenti al Demanio

Collettivo di uso civico del Comune di CASTELLIRI (siano essi pascolivi e/o boscati), assegnati

alla categoria a), previo apposita AUTORIZZAZIONE DI “FIDA PASCOLO” annuale rilasciata

dal COMUNE.

Per i cittadini del Comune di Castelliri l’uso civico di pascolo viene esercitato per conto

di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo di essi purché maggiorenne, salvo diverse

esigenze da valutare singolarmente di volta in volta, da parte del Comune. Per nucleo familiare,

ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincolo di

matrimonio, parentela, affinità, o altre cause coabitanti e residenti nel Comune. Il nucleo

familiare può essere costituito anche da una sola persona.

L’utilizzazione dei pascoli si intende senz'altro interrotta quando a norma di sopravvenute

eventuali prescrizioni sia in essi vietato il pascolo.

Per il pascolo nei boschi adulti troppo radi o deperenti, sussiste il divieto sancito dall'art.

9 del R.D. 30/12/1923, n. 3267.

Le superfici che potranno essere annualmente fidate per l’esercizio d’uso civico di

pascolo nel Comune di Castelliri, interessano i boschi, sia naturali che di origine artificiale e, i

pascoli, scorporando ed aggiornando annualmente le superfici da interdire temporaneamente e/o

permanentemente in funzione degli interventi selvicolturali, delle aree destinate ad evoluzione

naturale (isole di biodiversità) delle aree soggette a dissesto, delle aree incendiate, ecc.

Il Comune Concedente può vietare o sospendere temporaneamente (anche per più

annualità) il pascolo su tutti i terreni oppure in parte di essi, qualora sia riscontrato il

pascolamento disordinato o eccessivo e/o si verifichino danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o

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ai suoli. I Fidatari sono tenuti all’immediato allontanamento dei capi di bestiame dalle aree

interdette al pascolo.

DEFINIZIONI :

- Pascolo: impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con

formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado

di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione

diretta da parte degli animali.

- UBA: acronimo di “Unità di Bestiame Adulto”, unità di misura standard, in uso nella U.E. per

definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa

riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito

riportati: Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età :

BOVINI E BUFALINI

a - Bovino adulto 1,00 UBA

b – Bovini giovani (età da 6 a 12 mesi) 0,50 UBA

c – Bovini giovani (età inferiore a 6 mesi) 0,00 UBA

EQUINI

a - Equini (età superiore a 6 mesi) 1,00 UBA

b - Equini (età inferiore a 6 mesi) 0,50 UBA

c - Asini (oltre 12 mesi) 0,50 UBA

d - Asini (da 6 a 12 mesi) 0,25 UBA

OVINI - CAPRINI

a – Ovini-Caprini adulti 0,125 UBA

b – Ovini-Caprini giovani 0,100 UBA

c – Ovini-Caprini in lattazione 0,167 UBA

Il carico UBA sostenibile per i terreni sui quali può essere esercitato il pascolo del bestiame

fidato, viene determinato e stabilito annualmente con apposita Deliberazione della Giunta

Comunale del Comune di Castelliri, tenendo conto del P.G.A.F. adottato ed in corso di

approvazione.

Attualmente, il carico UBA applicabile nel Comune di Castelliri deve sottostare al disposto del

Regolamento Regionale Lazio 18 aprile 2005, n. 7 – (“Regolamento di attuazione dell'articolo

36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse

forestali)”- Art.113 (Carico di capi ammissibili al pascolo), che testualmente recita:

1.Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli enti pubblici che intendono

consentire l’attività di pascolo nei propri territori devono determinare il carico massimo ammissibile di

animali con le modalità indicate dall’articolo 56, comma 3, della legge forestale. In assenza di

pianificazione forestale, tale carico è ridotto del 50%.

(art. 113 – comma 1) – del Regolamento di Attuazione dell’Art. 36 della L.R.L. n. 39/2002, ed art. 116 – comma

1) – del Regolamento di Attuazione dell’Art. 36 della L.R.L. n. 39/2002).

- Concedente: è il Comune di Castelliri che concede la specifica autorizzazione annuale di

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fida pascolo che dà diritto all’esercizio dell’uso del pascolo (autorizzazione di fida pascolo).

- Richiedente: è colui che, in possesso dei requisiti richiesti, avanza istanza di concessione del

diritto all’uso civico del pascolo.

- Tassa di Fida: è il corrispettivo (in denaro, per ciascuna UBA) dovuto al Concedente per

l’esercizio del pascolo sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico.

- Fidatario: è colui che diviene titolare della specifica autorizzazione di fida pascolo che dà

diritto all’esercizio dell’uso del pascolo (autorizzazione di fida pascolo).

- Comprensori di pascolo: sono l’insieme dei terreni sui quali può essere rilasciata la

autorizzazione di pascolamento (“Fida Pascolo”); per essi vengono indicati i dati catastali, le

superfici e il carico di bestiame sostenibile (UBA).

- Bestiame fidato: sono i capi di bestiame (di proprietà del Fidatario) regolarmente autorizzati

dal Concedente al pascolamento; essi sono identificati, sull’autorizzazione di fida pascolo, con

marchio auricolare.

I terreni di Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri, sono assoggettati ad

un PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE – P.G.A.F. del Comune di

Castelliri - periodo di validità 2010/2019 - redatto dal Dott. For.le Giuseppe Francazi, adottato

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/10/2010, sottoposto al parere del

TAVOLO TECNICO REGIONALE il 24/05/2011, avente come ENTE PROPONENTE la

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Ambiente – Area Conservazione Natura e Foreste , al

momento “in itinere” per ottenere la definitiva approvazione.

La superficie pascoliva facente parte del Demanio Collettivo di uso civico del Comune di

Castelliri sarà oggetto, ricorrendone le condizioni, di rilascio di autorizzazione di fida pascolo,

in assonanza e nel doveroso rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale Lazio

del 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28

ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il Comune, eventualmente coadiuvato da idonei professionisti specializzati nel settore,

predispone uno schema generale relativo alle terre del Demanio Collettivo di uso civico e ai

comprensori da concedere annualmente per il pascolo, dal quale sia desumibile:

- la ricognizione delle particelle catastali con indicazione della loro effettiva superficie di

terreno oggetto di concessione di fida pascolo;

- le superfici con relativa identificazione catastale, delle aree da interdire al pascolo

temporaneamente e/o permanentemente in funzione degli interventi selvicolturali, delle

aree destinate ad evoluzione naturale (isole di biodiversità) delle aree soggette a dissesto,

delle aree incendiate, delle aree danneggiate, ecc;

- il relativo carico sostenibile unitario espresso in UBA per ettaro per i terreni destinati ad

essere concessi a fida pascolo.

La documentazione sopra elencata viene approvata ed aggiornata annualmente dalla

Giunta Comunale prima di eventuali rilasci delle autorizzazioni di fida pascolo, con modifiche e

correzioni in funzione delle superfici per le quali sono trascorsi i limiti temporali di interdizione,

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delle aree incendiate che torneranno pascolabili e detrazioni di quelle colpite da fenomeni

naturali di dissesto, patologie, danneggiamenti, ecc.

Art. 2 - PERIODO DI PASCOLAMENTO - esercizio della “fida pascolo”

Il diritto di uso civico di pascolo può esercitarsi, sui terreni appartenenti al Demanio

Collettivo di uso civico del Comune di CASTELLIRI (siano essi pascolivi e/o boscati), da parte

di tutti gli allevatori di bestiame che possiedono una regolare ed adeguata stalla, soltanto se

muniti di apposita AUTORIZZAZIONE DI “FIDA PASCOLO” rilasciata dal COMUNE.

Al rilascio dell’autorizzazione di fida pascolo, provvede il funzionario responsabile del

relativo servizio comunale.

L’affidamento ordinario della fida pascolo è annuale per i terreni che sono ubicati ad

altitudine al di sotto dei m. 600 s.l.m. e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

solare.

L’affidamento ordinario della fida pascolo è temporaneo per i terreni che sono ubicati ad

altitudine al di sopra dei m. 600 s.l.m. e decorre dal 1° marzo al 30 novembre di ciascun anno

solare (art. 110 – comma 1 – lett. b) del Regolamento di Attuazione dell’Art. 36 della L.R.L. n.

39/2002).

Pertanto, sui i terreni di demanio collettivo di uso civico che sono ubicati ad altitudine al

di sopra dei m. 600 s.l.m., dal 1° dicembre all’ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno

solare, è espressamente vietato introdurre - per qualsiasi motivo - capi di bestiame. Su tutti i terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di

CASTELLIRI, è sempre vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame nelle ore notturne.

Nei boschi e nei pascoli, l’Ente Concedente può vietare o sospendere temporaneamente il

pascolo per l’intera area boscata oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato pascolamento

disordinato o eccessivo e si verifichino danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli.

I fidatari proprietari degli animali sono tenuti all’immediato allontanamento dei capi di

“bestiame fidato” dalle aree boscate interdette al pascolo (art. 106 – comma 3) – del

Regolamento di Attuazione dell’Art. 36 della L.R.L. n. 39/2002).

Art. 3 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI FIDA PASCOLO

Gli aventi diritto ad esercitare l’uso civico del pascolo possono presentare al Comune di

Castelliri apposita “Domanda di autorizzazione di Fida Pascolo”, allegando la documentazione

appresso descritta.

Le domande di “Richiesta di autorizzazione di Fida Pascolo”, dovranno essere presentate

al Comune di Castelliri dal 1° al 31 ottobre dell’anno che precede il periodo annuale per il quale

viene richiesta la “Fida pascolo”.

Le domande di “Richiesta di autorizzazione di Fida Pascolo”, dovranno tassativamente

contenere le seguenti prescritte dichiarazioni, ed i relativi documenti allegati:

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a) dichiarare le proprie generalità e residenza (allegando copia di documento in corso di

validità);

b) dichiarare la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta

alla ASL o il titolo amatoriale;

c) dichiarare il numero dei capi di bestiame distinti per specie, sesso, razza ed età (riferita al 1°

gennaio dell’anno successivo) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio collettivo di

uso civico comunale, allegando il relativo elenco con distinzione del “carico UBA parziale e

totale”;

d) dichiarare l’avvenuta applicazione del marchio auricolare di riconoscimento ad ogni capo di

bestiame (per bovini/equini) e del microchip (per ovini/caprini), quale sistema di identificazione;

e) dichiarare le generalità complete del Custode/Pastore – nominato dal “fidatario” – che

prenderà in consegna il bestiame da condurre al pascolo;

f) dichiarare il numero dei cani ammessi alla custodia del bestiame o delle greggi, (il cui impiego

è reso obbligatorio per l’accudimento degli ovini-caprini);

g) dichiarazione di impegno ad essere disponibile a versare interamente, ed in unica soluzione

anticipata, la somma complessiva fissata per il pagamento della fida pascolo annuale, il cui

versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente indicato dall’Ente, e la cui ricevuta

di avvenuto versamento deve essere presentata al Comune di Castelliri, prima di ritirare la

autorizzazione di fida pascolo;

h) dichiarazione di impegno ad essere disponibile a stipulare ed a consegnare una polizza di

fidejussione bancaria e/o assicurativa, con “clausola di prima escussione favore del Comune di

Castelliri” a garanzia di eventuali danni causati ai terreni ed ai boschi da improprio pascolamento

del bestiame introdotto sui terreni del valore di €. 100.000,00 (Euro centomila/00) per fida

pascolo fino ad 8 UBA, di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) fino a 16 UBA, di € 300.000,00

(Euro trecentomila/00) fino a 25 UBA e di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) oltre i 25

UBA. Detta polizza di fidejussione bancaria e/o assicurativa a favore del Comune di Castelliri

deve essere stipulata e consegnata al Comune Concedente prima di ritirare l’autorizzazione di

fida pascolo;

i) allegare alla domanda la copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni

auricolari di ovi-caprini e bovini, e per gli equini copia del passaporto, ed il certificato

veterinario che attesti l’indennità da malattie infettive dei capi da avviare al pascolo e

dell’allevamento da cui provengono.

l) dichiarazione di possedere – all’interno del territorio comunale di Castelliri - idonea struttura

aziendale e/o appezzamento di terreno debitamente recintato, in regola dal punto di vista

urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario, all’interno dei quali potrà trasferire il bestiame nei

periodi dell’anno in cui il pascolo è vietato, nelle ore notturne ed in caso di emissione di

provvedimento di allontanamento del bestiame e/o di sgombero coatto, con allegati estratto di

mappa catastale e titolo di possesso.

La capienza della struttura aziendale e/o del terreno recintato, rispetto ai capi di bestiame, dovrà

essere idonea per contenere il carico di bestiame aziendale; il tutto sarà assoggettato a verifica

sulla base della vigente normativa in materia.

m) dichiarazione di aver preso visione del “Regolamento per l’esercizio degli usi civici nel

territorio del Comune di Castelliri” e di obbligarsi all’osservanza puntuale di esso;

Nell’esame delle richieste di autorizzazione di fida pascolo il Comune dovrà in via prioritaria

sempre salvaguardare:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;

- gli interessi della collettività;

- le reali potenzialità produttive foraggiere e condizione di rinnovazione dei soprassuoli

forestali in rigenerazione;

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Il Comune, entro quarantacinque giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto

del carico massimo UBA che i terreni possono supportare, comunica ai richiedenti aventi diritto

la sussistenza delle condizioni propedeutiche al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo

per l’esercizio della fida pascolo.

I richiedenti provvederanno ad integrare la domanda, con la documentazione atta a

dimostrare quanto dichiarato in sede di domanda.

Il documento di AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO sarà emesso

successivamente, previa verifica:

- di tutta la documentazione dal richiedente presentata a dimostrazione di quanto

dichiarato in sede di domanda e di eventuale richiesta di “integrazione documentale”;

- della presentazione della ricevuta di effettuato pagamento della somma complessiva

fissata per il pagamento della fida pascolo e della polizza di fidejussione bancaria e/o

assicurativa “a prima escussione” stipulata dal Fidatario, del valore previsto dal precedente punto

h) a favore del Comune di Castelliri a garanzia di eventuali danni causati ai terreni ed ai boschi

da improprio pascolamento del bestiame introdotto sui terreni di Demanio Collettivo di Uso

Civico.

Art. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI E CRITERI DI PRIORITÀ PER IL RILASCIO

DELLA CONCESSIONE IN FIDA PASCOLO

I cittadini residenti nel Comune di Castelliri che svolgono come attività esclusiva o

prevalente l’allevamento del bestiame o loro aggregazioni secondo le vigenti normative,

comunque in possesso di “privata Stalla Aziendale” hanno diritto a presentare istanza di

autorizzazione di fida pascolo sui terreni di Demanio Collettivo di uso civico a tale scopo messi

a disposizione dal Concedente ogni anno solare.

Sono esclusi dalla concessione per l’esercizio dell’uso civico utile del pascolo sui terreni

del demanio Collettivo di uso civico, i richiedenti l’autorizzazione di fida pascolo che con l’Ente

Comunale di Castelliri, per motivi inerenti l’esercizio degli usi civici, abbiano debito pendente,

per non aver pagato la tassa di fida pascolo, anche parziale, per annualità precedenti, o che siano

stati giudicati e condannati con sentenza passata in giudicato per incendio doloso o per pascolo

abusivo su terreni del Demanio Collettivo di uso civico, e/o altri reati penali contro normative di

tutela della salute pubblica.

Tutte le istanze per “autorizzazione alla fida pascolo”, verranno esaminate dal

responsabile del servizio competente.

Per il soddisfacimento delle singole istanze, si terranno in conto i seguenti parametri posti

in ordine di priorità:

- prioritariamente, ciascun richiedente avente diritto alla “autorizzazione alla fida pascolo”,

avrà diritto all’assegnazione, a suo esclusivo favore, di una “fida pascolo” minima di base

pari a 8 UBA.

- se il richiedente/fidatario è proprietario di capi di bestiame che nell’insieme non

raggiungono il minimo di 8 UBA, forzatamente avrà diritto ad una “fida pascolo” pari al

numero di capi di bestiame di sua proprietà.

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Qualora, dopo le prioritarie singole assegnazioni di fida minima di base pari ad 8 UBA,

il numero complessivo dei capi di bestiame assegnati per la fida pascolo (come da paragrafo

precedente), risulti annualmente inferiore al carico massimo di bestiame fissato dal Concedente,

il numero eccedente di capi di bestiame “fidato” da poter immettere al pascolo, sarà assegnato

proporzionalmente al numero di capi di bestiame globalmente posseduti in proprietà da ciascun

fidatario che ne abbia fatto istanza per “autorizzazione alla fida pascolo”, al momento della

presentazione al Comune della richiesta, secondo le risultanze del registro aziendale di stalla.

In ogni caso, per assegnazioni superiori ai 25 UBA, sarà richiesta al fidatario la tassa di

fida in misura doppia.

Sulla base delle richieste di autorizzazione al pascolo presentate al Comune di Castelliri,

dopo aver effettuato la necessaria istruttoria amministrativa e tecnica sulla documentazione che i

richiedenti avranno prodotto, il Comune compilerà l’Autorizzazione alla Fida Pascolo,

notificandola ai Fidatari interessati.

Se nel corso del periodo temporale nel quale il bestiame è stato autorizzato all’esercizio

della fida pascolo, si verificasse un’eventuale diminuzione del carico di bestiame avvenuta per

vendita od altro, non si terrà conto di ciò, ed il Comune non sarà tenuto a rimborsare alcunché al

titolare dell’autorizzazione di fida pascolo.

Inoltre, è esclusa la sostituzione del bestiame nel periodo di vigenza dell’Autorizzazione

alla Fida Pascolo.

Art . 5 – ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L’esercizio dell’uso civico di pascolo, subordinato al rilascio di apposito provvedimento

autorizzativo da parte del Comune di Castelliri (AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO),

esonera espressamente il Comune Concedente da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del

Concessionario/Fidatario, anche nel caso di morìe di animali imputabili a malattie infettive, od

altro, anche se contratte sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico.

Art. 6 – RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso della cessazione dell’attività o di rinuncia o rilascio anticipato del pascolo da

parte del fidatario, la relativa Autorizzazione di Fida Pascolo si intende annullata e nulla sarà

dovuto al “fidatario cessante” per rimborsi di frazioni di tassa di fida.

Il fidatario cessante non può richiedere, in corso di vigenza dell’autorizzazione di fida

pascolo già rilasciata, che nel rapporto subentri un nuovo fidatario.

ART. 7 - OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI PER IL FIDATARIO

Il fidatario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle

giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.

Il fidatario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale

nell’utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all’attuazione di tecniche di pascolamento.

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Il fidatario è obbligato a dare comunicazione all'ufficio comunale competente ed al

Comando di Polizia Municipale almeno cinque giorni prima, circa il luogo, il giorno e l'ora, in

cui intende immettere il bestiame sui pascoli autorizzati ed iniziare il periodo di fida.

Qualsiasi capo di bestiame bovino ed ovino/caprino autorizzato al pascolo dovrà essere

sempre identificabile mediante apposito marchio auricolare; mentre gli eventuali equini

autorizzati dovranno essere muniti di “passaporto equini e microchip”, con matricole e numero

di passaporto corrispondenti a quelle depositate presso l’ufficio comunale competente.

Gli allevatori fidatari avranno l’obbligo di provvedere direttamente alle operazioni di

“ordinaria gestione del pascolo”, quali: spargimento delle deiezioni nel caso in cui si verificasse

una concentrazione delle stesse in particolari aree del pascolo; il dragaggio delle cisterne ed il

trasporto dell’acqua mediante autobotte e/o trattore nei siti di approvvigionamento; nonché

controllo e manutenzione di esistenti manufatti di esercizio al pascolo .

E’ fatto divieto assoluto realizzare e/o depositare manufatti permanenti e/o provvisori sul

sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico.

Saranno esclusi dall’uso dei pascoli e quindi dalla relativa Autorizzazione di Fida Pascolo

tutti coloro che nel corso degli anni precedenti siano stati contravvenzionati e che non abbiano

pagato la multa.

Saranno altresì esclusi dall’uso dei pascoli e quindi dalla relativa Autorizzazione di Fida

Pascolo in via definitiva coloro che nel corso degli anni precedenti sono stati

contravvenzionati/sanzionati per numero TRE volte per infrazioni alle norme previste dal

presente regolamento, nonché alle norme generali vigenti in materia, anche se abbiano

regolarmente pagato le sanzioni addebitate.

Nel godimento dell’uso civico sulle aree appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico

concesse a pascolo sono fatti obbligatori i seguenti divieti:

- Introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito;

- Introdurre animali in località diverse da quelle per cui è stata rilasciata l’autorizzazione;

- Realizzare opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, comprese

recinzioni, staccionate, muretti, ecc.;

- Installare manufatti di qualsiasi natura e genere che possano alterare lo stato dei luoghi;

- Introdurre al pascolo animali alloctoni o non idonei al territorio.

Il fidatario è obbligato, sempre, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai

sensi della Legge Regionale N. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in materia di gestione delle

risorse forestali” e s.m.i., nonché contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005 n. 7 e

s.m.i.

Il presente CAPO I del Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare che

deve essere obbligatoriamente letto ed approvato, e perciò deve essere sottoscritto per esplicita

ed irrevocabile accettazione da ogni fidatario e suo custode (se persona diversa) al momento di

rilascio del provvedimento di Autorizzazione della fida pascolo.

Art. 8 - DIVIETO DI PASCOLO

L’esercizio dell’uso civico di pascolo sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico è vietato:

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a) Sulle aree destinate a coltura agraria (assegnate a categoria b);

b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale:

- di autorizzazione al mutamento di destinazione;

- di diversa utilizzazione temporanea da parte delle Ente Comunale Concedente;

c) Su tutte le aree percorse da incendio, nei termini ed in conformità all’art. 100 del R.R. n°

7/2005, salvo ulteriori differimenti da parte dell’Autorità Forestale;

d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo

boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;

e) Su tutte quelle superfici di terreno sottoposte a divieti temporanei o permanenti per

effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune;

f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane

perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l’altezza media di mt.

1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3,00 nel caso di pascolo con

animali bovini ed equini;

g) E’ vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame nelle ore notturne;

h) Effettuare l’esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o

cespugliati;

i) Effettuare l’esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso risulti

pregiudizievole della pubblica incolumità;

l) Di fare uso di fuoco nelle aree in cui è autorizzato il pascolo;

m) Dopo il taglio di boschi cedui, come previsto dalla specifica normativa;

n) Nei boschi di recente formazione, in quelli troppo radi e/o svigoriti il pascolo è esercitato

in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di

cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. n° 3267/1923, ovvero nei progetti di miglioramento e

ricostituzione boschiva previsti all’Art. 10 del Regolamento Regionale n° 7/2005 e

s.m.i.;

o) nelle aree eventualmente oggetto di progetti per la promozione turistico-ricreativa,

specificatamente autorizzati dagli Organi preposti;

p) in tutte le aree gravate da uso civico nel caso di sospensione totale del rilascio di fida

pascolo.

Art. 9 - ALTRI DIVIETI a carico del Fidatario e del Custode

E’ vietato:

a) Cedere a terzi l’Autorizzazione di Fida Pascolo;

b) Abbacchiare ghiande, e/o utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che possa

danneggiare piante, e/o asportare prodotti;

c) Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali, di danneggiare alberi o di

tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte dei Comune e di

asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna;

d) La costruzione o l'allestimento di strutture fisse ed amovibili, sui terreni di Demanio

Collettivo di uso civico;

e) La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da

insediamenti abitativi;

f) Somministrare al bestiame fidato mangimi o foraggi contenenti OGM.

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Art. 10 - PASCOLO PER SCOPO COMMERCIALE – (divieto) -

Essendo il diritto di uso civico di pascolo un diritto integrativo del reddito familiare, è

vietato utilizzare i pascoli dei terreni di Demanio Collettivo di uso civico a scopo commerciale.

Tale scopo commerciale può essere individuato in colui che commercia abitualmente in

bestiame ed usa i pascoli quale “stazione di trasferenza”.

Una volta venduti gli animali fidati, essi non possono essere più reintegrati con altri

animali, anche perché una simile operazione sarebbe contraria alle leggi sanitarie vigenti.

Pertanto, non è possibile denunciare ed introdurre sulle terre fidate i capi di bestiame che

siano stati precedentemente venduti, per poi rimpiazzarli successivamente con altri capi di

bestiame.

Art. 11 - ESERCIZIO DEL PASCOLO NELLE AREE BOSCATE

Il pascolo nei boschi, oltre che nel rispetto degli obblighi e prescrizioni in precedenza già

riportati, deve esercitarsi nel pieno rispetto della normativa e con le limitazioni stabilite dalle

leggi e dai regolamenti forestali vigenti in materia, tra cui:

- Legge Forestale REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1923, n. 3267

«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»;

- Legge Regionale Lazio n. 39 del 28/10/2002 e relativo Regolamento Regionale del

18/4/2005 n. 7(Regolamento Attuativo dell’art. 36 L.R.L. n. 39/2002);

- Legge n. 1766 del 1927 (usi civici);

- R.D. n. 332 del 1928 (usi civici).

Inoltre, è rigorosamente vietato il pascolo di qualsiasi specie di animale nelle zone

“tagliate” e per le capre è consentita l’immissione nei soli terreni nudi o rivestiti di inutili

cespugli, cioè “cespugli dannosi” che non siano di specie legnosa arborea, ed in quelle località

che venissero eventualmente all’uopo accantonate, secondo apposito elenco redatto dal Corpo

Forestale dello Stato.

Art. 12 - CAPI DI BESTIAME CHE POSSONO IMMETTERSI AL PASCOLO

I capi di bestiame che possono immettersi al pascolo sui terreni del Demanio Collettivo di Uso

Civico, sono:

- bovini;

- equini;

- ovini e caprini;

E’ espressamente fatto divieto di immettere al pascolo altre specie di animali.

Art. 13 - CUSTODIA

Il bestiame inviato al pascolo dovrà essere sempre custodito e sorvegliato – con

continuità - da personale idoneo (Custode nominato dal fidatario) il quale denuncerà subito al

Comune ed alla ASL di competenza ogni caso di malattia che si verificasse fra gli animali ad

esso affidati.

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Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un numero sufficiente di

custodi, che in ogni caso non potrà essere minore di un pastore/custode ogni 300 capi o frazione

di bestiame ovi-caprino e di un mandriano/custode per ogni 25 capi o frazione di bestiame

bovino e/o equino.

Il pascolo senza custodia non è consentito sui terreni appartenenti al Demanio Collettivo

di uso civico facente capo al Comune di Castelliri.

Non possono essere condotti al pascolo capi di bestiame affetti da malattie infettive o

pericolosi per vizi.

Le autorità preposte e gli agenti addetti alla sorveglianza prenderanno nota degli

eventuali custodi negligenti ed/o incapaci e questi, dietro invito del Comune dovranno essere

sostituiti dal fidatario; restano comunque fatte salve le eventuali sanzioni da comminarsi per le

eventuali commesse infrazioni alle norme del presente Regolamento.

Art. 14 – OBBLIGHI PER I CUSTODI

E’ vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro lavoro sui luoghi di

pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare piante e cose.

Art. 15 - DIVIETO DI FRASCHEGGIO e RACCOLTA DI FOGLIE SECCHE

Nei boschi è vietato il frascheggio per alimentare il bestiame, nonché la raccolta di foglia

secca tranne che per lettiere per il bestiame fidato, a condizione assoluta che la raccolta di foglia

secca per tale scopo sia fatta soltanto nelle zone piane ed infossate dei suoli e mai su zone in

pendenza.

Art. 16 - STRADE e PASSAGGI

I conduttori/custodi di qualsiasi specie animale, non potranno sotto alcun pretesto, farli

pascolare e/o tenerli fermi lungo le vie comunali, campestri e forestali, dovendosi il diritto dei

fidatari risolversi nel puro passaggio del bestiame da condurre al pascolo.

Ugualmente resta vietata la sosta dei capi di bestiame di qualsiasi specie a distanza

inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi e a monte di falde acquifere.

In caso di necessità sopravvenute, per le mandrie in transumanza, potranno essere

utilizzate apposite aree, previo autorizzazione del Comune.

Art. 17 - INGRESSO/USCITA DEL BESTIAME FIDATO

E’ espressamente vietato:

a) L’ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo prima delle date fissate all’Art. 2 del presente

regolamento o l’uscita arbitraria dopo la data fissata dallo stesso articolo 2;

b) Introdurre al pascolo bestiame in mancanza della denuncia preventiva di ingresso al

pascolo prescritta dall’art. 7 del presente regolamento;

c) Introdurre al pascolo bestiame privo di marchiatura auricolare o microchip.

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Art. 18 - PASCOLO ABUSIVO

I capi di bestiame trovati al pascolo fuori del periodo in cui è permessa la “fida pascolo”

di cui all'art. 2, oppure non identificabili perché non dotati di marchiatura auricolare o microchip,

o in assenza di certificazioni sanitarie, sono da considerarsi in pascolo abusivo.

I capi di bestiame trovati al pascolo, per i quali non è stata rilasciata la specifica “fida

pascolo”, sono da considerarsi in pascolo abusivo.

I capi di bestiame trovati al pascolo nei terreni in cui è stato vietato o sospeso

temporaneamente il pascolo, sono da considerarsi in pascolo abusivo.

I capi di bestiame trovati in pascolo abusivo, potranno – dal Comune/Concedente - essere

catturati e confinati in idonei recinti o in stalle di sosta, dove verranno custoditi per un massimo

di 10 giorni, per l’accertamento della loro proprietà e dello stato sanitario da parte di un

veterinario della ASL.

Per i capi di bestiame catturati ed identificabili in quanto provvisti di marchio auricolare,

microchip o di ogni qualsiasi elemento di identificazione, il Comune provvederà

immediatamente alla notifica della cattura al proprietario degli stessi.

Il proprietario del bestiame catturato e confinato, ne potrà rientrare in possesso

provvedendo entro 10 giorni:

- all’immediato e preventivo pagamento di tutte le spese sostenute dal Comune per la

cattura, per la custodia, per gli accertamenti sanitari e per il mantenimento del bestiame;

- all'immediato allontanamento dai pascoli dei capi di bestiame catturati;

- all’immediato e preventivo pagamento delle sanzioni dovute per le specifiche infrazioni

commesse.

Trascorso inutilmente il termine sopra indicato, senza che il proprietario abbia adempiuto

a quanto in precedenza disposto, il Comune/Concedente avvierà la procedura per la messa

all'asta dei capi catturati o per la macellazione degli stessi, onde recuperare le spese sostenute.

Per i capi di bestiame catturati sprovvisti di marchio auricolare, microchip o di ogni

qualsiasi elemento di identificazione, trascorso il termine di custodia (di 10 giorni) senza che

alcuno abbia reclamato e dimostrato la proprietà dei capi stessi, il Comune/Concedente avvierà

la procedura per la messa all'asta o per la macellazione degli stessi, onde recuperare le spese

sostenute. Colui che ne dimostrerà e reclamerà la proprietà ne potrà rientrare in possesso con le

stesse modalità sopra previste per il caso di bestiame identificabile.

Art. 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Alle violazioni delle norme del CAPO I - del presente regolamento si applicano (a carico

del fidatario/proprietario dei capi di bestiame immesso abusivamente al pascolo sui terreni del

Demanio Collettivo di uso civico) le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nel presente

articolo, ferma l'autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione. Tali

sanzioni sono accessorie rispetto ai provvedimenti previsti all’Art. 18.

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Qualora il fidatario che ha commesso un illecito comportante la violazione/infrazione

delle disposizioni del presente regolamento, compia contestualmente più illeciti connessi tra loro

o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere

aumentata progressivamente sino al massimo stabilito.

L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione, con riferimento

a quanto dettato dal precedente comma, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis

della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

Per le infrazioni agli artt. 2 – 7 del presente Regolamento è prevista una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 per ogni capo di bestiame - con possibilità di

pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Per infrazione agli artt. 8 - 9 comma a) - 10 del presente Regolamento è prevista la revoca

immediata dell’Autorizzazione della fida pascolo rilasciata dal Concedente ed una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 - con possibilità di pagamento in misura

ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Per ciascuna delle infrazioni all'art. 9: al comma b), al comma c), al comma d), al comma e),

al comma f), del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €

150,00 a € 500,00 per ogni capo di bestiame - con possibilità di pagamento in misura ridotta in

base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Per infrazione agli artt. 11- 12 – 13 – 14 – 15 – 16 - 17 del presente Regolamento verrà

applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 - con possibilità di

pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Il tutto salvo che l’infrazione commessa non sia più grave perché interessante la parte

sanitaria, nel qual caso devesi procedere con denunzia all’autorità competente e col sequestro

degli animali.

Tali sanzioni amministrative dovranno essere versate sul conto corrente postale intestato

al Comune di Castelliri.

Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel

comportamento o nelle infrazioni commesse dai fidatari ravviserà gli estremi di reato previsti dal

codice penale e segnalerà gli accadimenti avvenuti ai competenti Uffici Regionali, Nazionali,

Comunitari (AGEA, UMA, ecc.), al fine di proporre sanzioni e/o revoca/riduzione dei contributi

previsti.

Art. 20 - SANZIONI NON PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati da trasmettere

all’autorità giudiziaria, fanno fede le norme stabilite dalle leggi vigenti.

ART. 21 - CONTROLLI

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati il

Corpo della Polizia Municipale di Castelliri, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle

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Guardie Provinciali, la ASL, i Carabinieri, la Polizia di Stato, oltre a tutti coloro in possesso dei

requisiti di Polizia Giudiziaria.

CAPO II - USO CIVICO DEL LEGNATICO SECCO E MORTO

(terreni cat. a – art. 11 Legge 1766/1927)

Art. 1 – LEGNATICO SECCO E MORTO

Il Comune di Castelliri, con il presente regolamento, intende disciplinare sui terreni di

Demanio Collettivo di uso civico, l’esercizio dell’uso civico di legnatico secco e morto,

consistente nel raccogliere legna secca e legna morta da ardere, per uso esclusivamente

domestico.

Il soddisfacimento del diritto di uso civico legnatico secco e morto, si esercita su tutti i

terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico, assegnati alla categoria a).

Per i cittadini del Comune di Castelliri l’uso civico di legnatico è un diritto essenziale e viene

esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo di essi purché

maggiorenne, salvo diverse esigenze da valutare singolarmente di volta in volta, da parte del

Comune.

Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate

da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, o altre cause coabitanti e residenti nel Comune.

Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

ART. 2 - AVENTI DIRITTO E BENEFICIARI

All’esercizio gratuito dell’uso civico di legnatico secco e morto, sul territorio del

Demanio Collettivo di uso civico facente capo al Comune di Castelliri, hanno diritto i nuclei

familiari purché residenti e domiciliati in modo stabile e continuativo nel Comune, che

unitamente alla richiesta, debbono presentare un’autodichiarazione di non essere titolari di ditte

di commercializzazione di legna da ardere, un’autodichiarazione con la quale attestano che non

sono in possesso di bosco da taglio anche se in altro Comune e un’autodichiarazione con la quale

attestano di disporre all’interno della propria abitazione di focolare, stufa ovvero altro sistema di

riscaldamento a legna.

I soggetti sopra descritti hanno diritto di usufruire dell’uso civico su presentazione di apposita

richiesta, debitamente autorizzata dal Comune di Castelliri.

Gli assegnatari dell’uso civico di legnatico sul secco e sul morto, sono responsabili della corretta

raccolta del legname secco e morto e del trasporto del materiale legnoso.

ART. 3 - NON AVENTI DIRITTO

Non hanno diritto ad usufruire dell’uso civico di legnatico e pertanto non possono presentare

l’istanza di cui all’art. 2:

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a) i cittadini residenti che siano in possesso di bosco da taglio anche se in altro comune;

b) i cittadini residenti che sono titolari di ditte di commercializzazione di legna da ardere;

c) i cittadini residenti che non dispongono all’interno della propria abitazione di focolare,

stufa ovvero altro sistema di riscaldamento a legna.

ART. 4 - DEFINIZIONI

La raccolta della legna secca giacente a terra sia essa secca che morta, delle ramaglie, del

frascame, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie e, limitatamente alla chioma di

essi idonea solo a legna, è ammessa a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico di legnatico

come sopra indicato.

Si intende per morta la legna giacente a terra, priva di qualsiasi legame con la ceppaia o

con le radici.

L’utilizzo degli alberi abbattuti dalle intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname

giacente a terra, ma verde, devono essere autorizzati dal Comune, previo accertamento e

marchiatura, come previsto dalla normativa in materia forestale.

ART. 5 - AVVISO PUBBLICO

Il Comune provvede ad informare i cittadini che sono aperte le prenotazioni per l’esercizio

dell’uso civico di legnatico, mediante apposito avviso pubblico e detto avviso deve contenere:

a) il termine di presentazione delle richieste che viene stabilito, dal presente regolamento,

entro e non oltre il 10 Settembre di ogni anno;

b) la documentazione necessaria da allegare alla richiesta;

c) il quantitativo di legna spettante a ciascun nucleo familiare;

d) le modalità di fruizione dell’uso civico di legnatico.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

L’esercizio dell’uso civico di legnatico secco e morto è gratuito.

ART. 7- ESERCIZIO DEL DIRITTO

Il diritto di uso civico di legnatico secco e morto, consente agli assegnatari di usufruire di

legna secca e morta da ardere, per soddisfare i soli bisogni familiari traendo dal bosco un

quantitativo deciso annualmente dalla Giunta Comunale, a seconda della disponibilità, ma

comunque non superiore a 15 quintali per nucleo familiare.

Gli assegnatari, nel termine di 21 (ventuno) giorni dal provvedimento autorizzativo del

Comune, provvederanno con propri mezzi alla raccolta della legna secca e morta all’interno dei

boschi appartenenti al demanio collettivo di uso civico, senza arrecare danni ai boschi stessi.

Il Comune di Castelliri Concedente è espressamente esonerato da ogni e qualsiasi

responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’esercizio dell’uso civico di legnatico,

eventualmente causati dagli assegnatari a terzi, ovvero agli stessi assegnatari.

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Il concessionario deve provvedere direttamente alla raccolta della legna secca e morta, sui

terreni boscati indicati nella Autorizzazione rilasciata dal Comune Concedente.

La raccolta della legna secca e morta deve essere eseguita a regola d’arte, utilizzando

esclusivamente mezzi e strumenti di taglio manuali (seghe a mano, roncola, ascia). E’

tassativamente vietato l’uso di motoseghe, ovvero altri strumenti a motore a scoppio e/o elettrici,

secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle leggi forestali in vigore.

Il concessionario non deve danneggiare le giovani piantine di specie arboree durante le

operazioni di raccolta/depezzamento/carico dei materiali, utilizzando per il trasporto

esclusivamente le vie di esbosco preesistenti.

ART. 8 - DOMANDA DA PRESENTARE AL COMUNE DI CASTELLIRI (Concedente)

Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico secco e morto, deve farne

esplicita richiesta/domanda entro i termini previsti dalla pubblicazione dell’apposito Bando

Pubblico, con allegazione della documentazione espressamente richiesta dal Comune

Concedente.

Le domande di chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico secco e morto

verranno esaminate dal Comune, il quale provvederà a rilasciare apposita autorizzazione, nella

quale sarà indicato il termine ultimo di raccolta.

ART. 9 - DIVIETI

E’ tassativamente vietato:

a) cedere ad altri, anche a titolo gratuito, il legname derivante dalla raccolta di legna secca e

morta nei boschi;

b) trasportare il legnatico al di fuori del territorio comunale o in zone diverse da dove trovasi

l’abitazione dell’avente diritto;

c) accumulare la legna ad una distanza del ciglio stradale tale da pregiudicare o impedire il

regolare transito veicolare;

d) commercializzare la legna proveniente dall’uso civico di legnatico;

e) tagliare piante in piedi;

f) trasportare legna nei giorni di pioggia e comunque finché il terreno non sia

sufficientemente asciutto per non danneggiare il cotico erboso;

g) lasciare accumulata la legna secca e morta raccolta;

h) usare materiali plastici o altri materiali non degradabili e di abbandonare nelle zone

boscate oggetti di varia natura (bottiglie, buste,taniche ecc.);

i) la raccolta di fogliame, di semi, lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche e

marcite e l’utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o a causa di calamità, anche

quando tale materiale risultasse secco o in fase di decomposizione;

j) raccogliere legna oltre il termine previsto nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 10 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Si decade dalla autorizzazione di esercizio dell’uso civico di legnatico secco e morto:

a) con il decesso degli aventi diritto per famiglie monoparentali;

b) con la rinuncia dell’avente diritto;

c) per trasferimento o cambio di residenza dell’avente diritto.

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ART.11 - INTEGRAZIONE ALL’USO CIVICO

I cittadini aventi il diritto all’Uso Civico possono effettuare la raccolta del materiale

legnoso secco e morto di risulta dei tagli boschivi sulle aree di intervento forestale che può

essere praticata dopo che è stato completamente esboscato il materiale di prima lavorazione e

concluse tutte le attività lavorative da parte della ditta utilizzatrice. Inoltre, dovranno essere

concluse le attività amministrative di riconsegna e collaudo del lotto boschivo oggetto di taglio.

ART. 12 - SANZIONI

Per ciascuna infrazione commessa relativamente al mancato rispetto di quanto previsto al

Capo II del presente regolamento, a carico del trasgressore sarà comminata una sanzione

amministrativa da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 - salvo ulteriori sanzioni

sulla base della normativa regionale esistente e quelle previste dalle leggi vigenti.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16

della legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i. e la competenza per la determinazione dell'ammontare della

stessa, è attribuita al Sindaco quale autorità superiore, in base all'articolo 17 della medesima

legge.

Nel caso che a carico di trasgressore, nel corso del periodo di raccolta siano state

comminate due o più sanzioni per infrazione, il cittadino trasgressore ed il relativo nucleo

familiare saranno sospesi dal diritto di uso civico di legnatico per un periodo di tre anni.

ART. 13 – APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente CAPO II del Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare

che deve essere letto, approvato e perciò sottoscritto per accettazione da ogni concessionario al

momento di rilascio del provvedimento di Autorizzazione all’esercizio del Diritto di uso Civico

di Legnatico (raccolta di legna secca e morta).

ART. 14 - CONTROLLI

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati il

Corpo della Polizia Locale di Castelliri, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle Guardie

Provinciali, i Carabinieri, la Polizia di Stato, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di

Polizia Giudiziaria.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in

materia.

Sui terreni boscati fatti oggetto di utilizzazione forestale in corso di esecuzione,

assoggettati ai sensi della L.R.L. 28/02/2002 n. 39 (Norme di gestione delle risorse forestali)

oltre che alla applicazione ed attuazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale

(PGAF) – sui quali non è possibile esercitare l’esercizio del diritto di uso civico di legnatico

durante la esecuzione delle lavorazioni forestali - , debbono applicarsi tutte le normative

gestionali previste dalla stessa legge regionale, con particolare riferimento a quanto prescritto

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nel Titolo II - Capo V (Gestione del Patrimonio pubblico e Collettivo) ed alle sanzioni di cui al

Titolo XI - Capo II (Vigilanza e Sanzioni) artt.83/84/85.

CAPO III - DIRITTO DI USO CIVICO DI SEMINA (terreni cat. b - art. 11

Legge 1766/1927)

Art. 1 – DIRITTO DI USO CIVICO DI SEMINA

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Castelliri, con preferenza per i meno abbienti,

hanno il diritto di esercitare l’uso civico di semina, per i propri usi familiari, sui i terreni del

Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri, assegnati alla categoria b).

I cittadini residenti nel Comune di Castelliri, uno per ogni nucleo familiare, che

intendono ottenere l’autorizzazione alla semina dei terreni di Demanio Collettivo di uso civico

del Comune di Castelliri assegnati alla categoria b), debbono presentare all’Ente comunale

l’apposita domanda/richiesta, impegnandosi a corrispondere il canone concessorio, che sarà

fissato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento del corrispettivo del canone concessorio deve essere effettuato

inderogabilmente in unica rata (prima del rilascio dell’autorizzazione comunale della

“concessione per semina”). La coltivazione resta comunque limitata a porzioni di terreno non

superiori ai 3.000 mq (tremila) per ciascuna ditta individuata ed alla semina di derrate che

raggiungono la maturità entro l’anno.

La Concessione per semina di terreni Demanio Collettivo di uso civico del Comune di

Castelliri assegnati alla categoria b) sarà concessa esclusivamente per una durata annuale, ed

affinchè il terreno non impoverisca sarà obbligatorio praticare sulle terre a semina una rotazione

agraria colturale triennale; pertanto, dopo un biennio di coltura a cereali, il terreno dovrà essere

seminato a prato per il terzo anno.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che

offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad

attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione

della domanda ed acquisizione al protocollo comunale.

Nell’esame delle richieste dovranno essere sempre salvaguardati: la tutela ambientale del

territorio nel rispetto delle leggi vigenti, gli interessi della collettività, l’ulteriore eccessivo

frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

Le richieste, in carta semplice, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

Planimetria e dati catastali;

Relazione economica e agronomico-produttiva di massima;

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara

l’ammontare economico del reddito risultante dall’ISEE;

Atto di impegno sottoscritto, per la coltivazione secondo usi e tradizioni locali ed

impegno di conservazione dell’integrità della capacità produttiva dei luoghi.

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ART. 2 OBBLIGHI e PRESCRIZIONI

La coltivazione sulle terre “concesse a semina”, deve essere effettuata direttamente dal

richiedente o da persone appartenenti al suo nucleo familiare, essendo tassativamente vietata la

sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del

fondo, compresa la successione.

Gli utilizzatori dei terreni loro concessi a semina non potranno lasciare incolto il terreno

loro affidato.

E’ vietato altresì, utilizzare tali terreni al fine di usufruire di contributi e agevolazioni da

parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.

E’ sempre vietato il pascolo sui terreni concessi a semina.

La concessione della semina, nei riguardi di ogni singolo concessionario, in ogni caso,

non può non può essere ripetuta per un periodo superiore ad un triennio, dovendo istituirsi per

tale esercizio un turno di godimento per coloro che in futuro potranno avere il diritto di

partecipare a tale beneficio, dando sempre preferenza ai meno abbienti residenti.

In caso di inosservanza di tali obblighi e prescrizioni, la Concessione rilasciata dal

Comune Concedente sarà revocata, con conseguenza dell’applicazione delle Sanzioni a carico

del titolare della concessione, come previste nel presente regolamento.

ART . 3 – ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L’esercizio dell’uso civico di semina, subordinato al rilascio di apposito provvedimento

autorizzatorio da parte del Comune di Castelliri (AUTORIZZAZIONE ANNUALE per

l’esercizio dell’uso civico di semina), esonera espressamente il Comune Concedente da qualsiasi

responsabilità risarcitoria a favore del Concessionario Autorizzato, anche nel caso di impropria

utilizzazione dei terreni concessi.

ART. 4 – RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso della cessazione dell’attività seminativa o di rilascio anticipato della concessione

da parte del Concessionario, il Comune annullerà l’autorizzazione di “semina” concessa, e nulla

sarà dovuto al Concessionario cessante per rimborsi di frazioni di tassa e/o per tutte le eventuali

migliorie apportate sul terreno concesso.

Il concessionario cessante può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel

rapporto subentri un familiare entro il terzo grado, purché avente diritto all’esercizio dell’uso

civico di semina, senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

ART. 5 - LIMITAZIONI

Sarà interdetta la coltivazione delle terre concesse per semina, quando:

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• Anche se esse siano state destinate all’uso agricolo, intervenga successivamente regolare

divieto di utilizzazione agraria o di vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del

suolo;

• Siano in corso attività di sistemazioni delle terre non concluse;

• Sopravvenga un regolare provvedimento, emesso dall’Ente Concedente (comunque

soggetto ad approvazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura ed Usi

Civici), di Mutamento di Destinazione ex art. 12 L. 1766/1927 e L.R.L. n. 1/1986, anche

se provvisorio, quando sulle terre precedentemente concesse siano programmate

realizzazioni di opere di interesse pubblico e collettivo a favore della locale popolazione.

ART. 6 - SANZIONI

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nel Capo III del presente regolamento, il

Concessionario che avrà commesso infrazioni, sarà assoggettato, per ciascuna infrazione

compiuta, ad una sanzione amministrativa da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00

salvo ulteriori sanzioni previste dalla superiore normativa regionale esistente e quelle previste

dalle leggi vigenti.

Per dette sanzioni è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della

legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i. e la competenza per la determinazione dell'ammontare delle

stesse, è attribuita al Sindaco quale autorità superiore, in base all'articolo 17 della medesima

legge.

ART. 7 - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente CAPO III del Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare

che deve essere letto, approvato e perciò sottoscritto per accettazione da ogni concessionario al

momento di rilascio del provvedimento di Autorizzazione per l’esercizio del Diritto di uso

Civico di semina.

ART. 8 - CONTROLLI

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati il

Corpo di Polizia Locale di Castelliri, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle Guardie

Provinciali, i Carabinieri, la Polizia di Stato, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di

Polizia Giudiziaria

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in

materia.

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CAPO IV - DIRITTO DI USO CIVICO DI ESTRARRE PIETRE E

SABBIA

L’esercizio del diritto di uso civico di estrarre sassi, ghiaia e sabbia, da parte dei cittadini

di Castelliri che intendano esercitarlo sui terreni Demanio Collettivo di uso civico del Comune di

Castelliri, potrà essere autorizzato dal Comune Concedente, ricorrendone i presupposti della

concessione, previo ottenimento da parte dei richiedenti di tutte le superiori Autorizzazioni

Regionali, nei limiti e con le disposizioni di cui alla Normativa Provinciale vigente e nel pieno

rispetto dei dettati della Legge Regionale del Lazio n. 17 del 6 dicembre 2004.

Il tutto, previa autorizzazione comunale, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni

normative del R.R. n° 07/2005 art. 128.

CAPO V - RACCOLTA DI TUTTI I PRODOTTI SPONTANEI DELLA

TERRA, OSSIA FUNGHI, TARTUFI, FRUTTI SPONTANEI PROPRI

DELLE ZONE BOSCOSE E QUALSIASI PIANTA ERBACEA DI USO

DOMESTICO, NON PROTETTE DA SPECIALI LEGGI

Tutti, cittadini residenti in Castelliri e non, possono raccogliere gratuitamente tutti i

prodotti del sottobosco, la cui specie non risulti protetta dalle specifiche seguenti leggi speciali.

RACCOLTA DEI FUNGHI

Per la raccolta dei funghi nei terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico

facenti capo al Comune di Castelliri, devono applicarsi tutte le disposizioni di cui alla LEGGE

REGIONALE del LAZIO del 5 agosto 1998, n° 32 “Disciplina della raccolta e della

commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e s.m.i..

Salve tutte le disposizioni dettate dalla Legge Regionale sopra indicata, valgono inoltre,

le prescrizioni che seguono.

La raccolta dei prodotti dei funghi è consentita per una quantità giornaliera ed individuale

nel limite di kg. 3,00.

MODALITA’ DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DA PARTE DEL RACCOGLITORE

La raccolta dei funghi, che devono essere tagliati a fil di terra, deve avvenire mediante

attrezzo lecito e osservando le seguenti modalità: per i porcini a maturazione è obbligatorio

ripulire l’imenio, cioè lo stato spugnoso posto al di sotto del cappello ricco di spore. I funghi

durante la ricerca e la raccolta, dovranno essere contenuti in cestelli tali da consentire, durante la

ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore e del terriccio, onde consentirne e facilitarne la

sementazione e la riproduzione; è vietato l’uso dei sacchetti di plastica o recipienti

ermeticamente chiusi.

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E’ vietato nel modo più assoluto usare nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini ed altri

mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Il mancato rispetto delle disposizioni della LEGGE REGIONALE del LAZIO del 5

agosto 1998, n° 32 comporta l’applicazione delle Sanzioni previste all’Art. 16 della stessa L.R.

RACCOLTA DEI TARTUFI

Per la raccolta dei Tartufi nei terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civici

facenti capo al Comune di Castelliri, devono applicarsi tutte le disposizioni di cui alla LEGGE

del 16 dicembre 1985 n° 752 e di cui alla LEGGE REGIONALE del LAZIO del 16 dicembre

1988 n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o

conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”.

La raccolta dei tartufi nell’ambito del territorio facente parte del Demanio Collettivo di

uso civico del Comune di Castelliri è consentita, ai possessori del tesserino di idoneità di cui

all’art. 6 della L.R. n° 82/1988 e successive integrazioni e modificazioni.

La raccolta dei tartufi è consentita nel periodo stabilito da Leggi e Regolamenti vigenti.

In particolare, si fa riferimento al calendario ed orario di raccolta stabiliti all’Art. 4 della L.R. n°

82/1988.

La raccolta dei tartufi deve essere effettuata con l’ausilio di massimo due cani, addestrati

a tale scopo; lo scavo, con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere comunque

limitato al punto ove il cane abbia iniziato. La raccolta è ammessa non a scopo di lucro.

Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge Regionale 16 dicembre 1988 n. 82,

comporta l’irrogazione delle seguenti SANZIONI – previste dall’art. 18 di detta Legge.

RACCOLTA DI ALTRI FRUTTI SPONTANEI

E’ consentita la raccolta dei frutti e dei semi forestali in quantità e modalità tali da non

compromettere la rinnovazione stessa del bosco e comunque esclusivamente in quantitativi

moderati limitati al fabbisogno domestico ed eseguendo la raccolta manuale con esclusione di

reti, decespugliatori, macchine scuotitrici, ecc.

La raccolta delle piante officinali è limitata ad un numero non superiore a 10 esemplari

per singola specie.

La raccolta dell’erba nei boschi, è consentita, senza strappare o recidere il novellame e

senza arrecare altro danno alla rinnovazione forestale; è vietata la raccolta delle specie erbacee,

arboree ed arbustive protette ai sensi della L.R. n° 61/1974.

E’ sempre vietata l’asportazione del terriccio ed è vietata la raccolta dello strame e della

lettiera nei boschi per l’alimentazione e/o la lettiera del bestiame.

Il cespugliame (eriche, scope, ginestre e simili) nei boschi può essere sempre tagliato

(escluso nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre), senza danneggiare le piantine

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frammiste ad esso ed esclusivamente in quantitativi moderati, limitati al fabbisogno domestico;

la raccolta per uso professionale deve essere autorizzata dal Comune e non sono ammessi tagli

nelle aree percorse da incendio nei 5 anni successivi all’evento, nelle zone franose ed a rischio

idrogeologico, nelle zone a forte pendenza prive di vegetazione arborea, nei boschi, nei pascoli,

nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci

anni.

La raccolta di esemplari appartenenti alle specie botaniche erbacee ed arbustive rare

comprese nell’elenco di cui all’art. 1 della Legge Regionale 19 settembre 1974 n° 61 è consentita

a norma dell’art. 3 della stessa legge e per un quantitativo limitato a 5 assi fiorali pro capite al

giorno, con il divieto di estirpazione della pianta e/o di parti di essi.

E’ consentita, ma non a scopo di lucro, la raccolta di castagne, ghiande, fragole, more,

ecc., purché in un quantitativo ragionevole, limitatamente al fabbisogno domestico; è vietato

colpire e/o scuotere bruscamente le piante per farne cadere i frutti.

Tutti i residenti del Comune, (singoli e/o riuniti in Associazione) hanno il diritto di

chiedere in concessione settori di aree boschive per la pratica dell’apicoltura. La concessione

avrà durata triennale e sarà consentita senza depauperare il territorio; sarà possibile realizzare

basamenti, mediante muretti in pietra a secco, che non superino i 20 cm di altezza da terra, per

favorire esclusivamente la posa delle arnie.

Fatte salve le disposizioni sopra riportate, valgono comunque le disposizioni/prescrizioni

impartite dal R.R. n° 07/2005 attuativo dell’art. 36 della L.R. n° 39/2002.

VIGILANZA

Sono incaricati dell’osservanza del presente disciplinare gli organi di polizia forestale, di

vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, i custodi forestali dei comuni,

nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la

protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell’ambiente naturale, in base alle vigenti

disposizioni in materia.

CAPO VI - NORME DI PREVENZIONE

Ai sensi della Legge Quadro in materia di incendi boschivi, Legge n° 353/2000, dell’Art.

64 della L.R. n° 39/2002 e del R.R. n° 7/2005, durante il periodo considerato a rischio di incendi,

nonché durante il periodo di allerta all’interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti è fatto

divieto di:

- accendere fuochi nei boschi, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture

arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati per l’abbruciamento di stoppie e

residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive;

- accendere fuochi nei bordi delle strade, superstrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100

metri dai boschi;

- far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare

metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o

compiere altra operazione che possa arrecare pericolo d’incendio.

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Salvo quanto diversamente disposto e specificato dall’Art. 92 del Regolamento di

attuazione della L.R. n° 39/2002 (di cui all’Art. 92) sono previste le seguenti deroghe:

- è consentito l’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione

dei castagneti da frutto, degli oliveti, delle siepi, derivanti dalla ripulitura degli argini e

dei terreni saldi e pascolivi. L’operazione potrà svolgersi esclusivamente nelle giornate in

assenza di vento e preferibilmente umide, avendo cura di far estinguere il fuoco non oltre

le ore 13:00 antimeridiane. Il terreno sul quale si effettua l’abbruciamento dovrà essere

circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco,

per una fascia di larghezza non inferiore a 5 mt priva di vegetazione; il fuoco deve essere

sempre presidiato, con tutte le cautele opportune, in funzione delle caratteristiche della

stazione, ciò al fine di prevenire l’insorgere ed il propagarsi del fuoco; lo stesso deve

essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto e definitivo spegnimento.

I proprietari dei terreni che risultano confinanti con le superfici boscate di uso civico, hanno

l’obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di ripulire la fascia di confine suddetta, per una

profondità non inferiore a mt 5,00 nonché di mantenerla tale per tutto il periodo di “grave

pericolosità”.

Tutte le acque, comprese quelle di irrigazione, quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi,

dei lavatoi, dovranno essere condotte in modo tale da non alterare l’ambiente limitrofo, nonché

in modo da prevenire fenomeni di erosione e/o dilavamento dei terreni appartenenti al demanio

Civico del Comune di Castelliri.

CAPO VII - FORME E MODALITA’ D’USO COMPATIBILI

CONSENTITE E VALORIZZAZIONE

Le attività turistico-ricreative, devono svolgersi all’interno delle aree appositamente

dedicate e lungo i percorsi indicati, mentre sono interdette in quelle aree provviste di recinzione,

e specifica segnaletica di divieto di accesso.

Nei boschi sono vietate tutte le attività che comportano danni materiali all’ecosistema ed

alle singole piante, nonché alla fauna presente.

La rete di piste forestali esistenti può ospitare attività sportive e ricreative che si svolgono

in conformità alle disposizioni del R.R. n° 7/2005.

L’uso dei mezzi a motore è ammesso sulla viabilità rurale ma non sulle piste forestali.

Le attività turistico-ricreative equestri sono consentite ed è ammesso il libero passaggio e

la sosta di cavalli montati durante lo svolgimento delle stesse, delle gite turistiche organizzate, o

per attività legate in genere a sport equestri. Valgono per esse tutte le disposizioni per il pascolo

contenute nel presente Regolamento.

Tutti i terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri,

in quanto soggetti alle norme di tutela ambientale di cui al D. Lvo n° 42/2004 e s.m.i., sono

inibiti, per effetto, della L.R. 30/03/1987 n° 29, alla circolazione di fuoristrada con veicoli a

motore (autoveicoli e motocicli). Per lo stesso motivo è vietato allestire a qualsiasi titolo tracciati

o percorsi per gare motoristiche o di utilizzare per tali sport sentieri e mulattiere.

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La circolazione con i veicoli a motore, è sempre ammessa, sulle strade comunali interne

al Demanio Collettivo di uso civico, seppure non asfaltate ma con fondo brecciato e/o sterrato.

NEI TERRENI DI DEMANIO COLLETTIVO DI USO CIVICO FACENTI

CAPO AL COMUNE DI CASTELLIRI

E’ vietato:

• Campeggiare, fare pic-nic e accendere fuochi al di fuori delle aree appositamente

individuate che devono essere lasciate libere da ogni tipo di materiale;

• Accedere con mezzi motorizzati sui terreni pascolivi e nei boschi, salvo la possibile

percorrenza sulla viabilità rurale ivi esistente;

• Abbandonare materiali di qualsiasi tipo all’interno del territorio di Demanio Collettivo di

uso civico;

• Abbandonare carcasse o parti di animali;

• Favorire fenomeni di randagismo.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Le deroghe previste nel presente regolamento fanno riferimento alla Legge Regionale n.

39 del 28/10/2002 (norme in materia di gestione delle Risorse Forestali) e relativo Regolamento

Regionale di Attuazione del 18 aprile 2005, n. 7.

Alla stessa L.R. n° 39/2002, al R.R. n° 7/2005, al R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267, al

Codice Civile e Penale ed al D.P.R. n. 320 del 20/02/1954, si fa riferimento per quanto non

espressamente previsto nel presente Regolamento.

Le sanzioni relative alla trasgressione delle norme del presente Regolamento, per quanto

non espressamente previsto nei diversi capi dello stesso, qualora non costituenti reato

contemplato dal codice Penale o da altre leggi o regolamenti vigenti, saranno soggette

all’applicazione delle prescrizioni delle leggi specifiche in materia ed accertate e punite con la

procedura prevista.

La esclusione comminata a carico dei fruitori assegnatari dei singoli usi civici di cui al

Capo I, al Capo II, al Capo III e al Capo IV, comporta automaticamente l’esclusione per un

periodo di anni 5 (cinque) dalla fruizione di tutti gli usi civici di cui al presente Regolamento.

Copia del presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, viene trasmessa al

Comando Polizia Municipale, alla Camera di Commercio di Frosinone, al Comando dei

Carabinieri di Isola del Liri, al Comando Stazione Forestale, al Commissariato di P.S., all'ASL di

Frosinone ed alla Prefettura di Frosinone, competenti per territorio.

Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento si rimanda anche al

Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954.

Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.

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Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in

materia.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione

di adozione.

ALLEGATI:

- Cartografia delle terre di Demanio Collettivo di Uso Civico

Fogli Catastali n.ri 1 – 2 – 3 – 5 – 11.

- Mappa dei terreni siti ad altitudine superiore ai 600 mt s.l.m.

Redattore: Geom. Daniele Cenci

Perito Demaniale Usi Civici

Albo P.D. Regione Lazio n. 395