regolamento Istituto

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Il presente Regolamento viene affisso all’albo. Indice. Titolo I – La comunità scolastica Titolo II – I soggetti della comunità scolastica Titolo III – Gli organi collegiali Titolo IV – Assemblee Titolo V – Organizzazione degli uffici di segreteria Titolo VI – Uso degli spazi scolastici, strutture, dotazioni, laboratori Titolo VII – Procedure dei reclami e valutazione del servizio Titolo VIII – Funzionamento del servizio scolastico Titolo IX – Regolamento di disciplina degli alunni Titolo X – Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione Scuola Secondaria di primo grado “V.M. Giovinazzi” Via delle Spinelle 24/A 74011 Castellaneta ( TA) Tel. fax 099/8497255 C.F. 80013280732 e-mail TAMM036008@istruzione.it sito web www.giovinazzicastellaneta.it

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Il presente Regolamento viene affisso all’albo.

Indice. Titolo I – La comunità scolastica Titolo II – I soggetti della comunità scolastica Titolo III – Gli organi collegiali Titolo IV – Assemblee Titolo V – Organizzazione degli uffici di segreteria Titolo VI – Uso degli spazi scolastici, strutture, dotazioni, laboratori Titolo VII – Procedure dei reclami e valutazione del servizio Titolo VIII – Funzionamento del servizio scolastico Titolo IX – Regolamento di disciplina degli alunni Titolo X – Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione

Scuola Secondaria di primo grado

“V.M. Giovinazzi” Via delle Spinelle 24/A 74011 Castellaneta ( TA)

Tel. fax 099/8497255

C.F. 80013280732 e-mail [email protected] sito web www.giovinazzicastellaneta.it

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TITOLO I La comunità scolastica

Art. 1 La Scuola Secondaria di 1° grado “Giovinazzi” costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori.

Art. 2 Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale responsabilità per il corretto funzionamento della istituzione scolastica; all’autocontrollo di ciascuno sono affidate la efficienza e la convivenza all’interno della scuola, prima ancora che all’applicazione di sanzioni disciplinari.

TITOLO II I soggetti della comunità scolastica

GLI ALUNNI

Art. 3 Tutti gli alunni della scuola “Giovinazzi” hanno eguale diritto allo studio. Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto a eguale rispetto e trattamento. Il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe promuovono le iniziative più idonee a eliminare le cause di natura culturale, economica o ambientale pregiudizievoli all’esercizio del diritto allo studio e all’eguaglianza di tutti gli alunni nell’ambito della comunità scolastica. Art. 4 È diritto dell’alunno ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme al Piano dell’Offerta Formativa approvato all’inizio dell’anno scolastico, aperto al dibattito e alla collaborazione. Sia per quanto riguarda le scelte didattiche sia per quanto attiene alle forme e ai criteri della valutazione, l’alunno ha diritto, altresì, di essere informato in modo chiaro ed esaustivo. Ove siano praticabili, si auspica l’apertura di spazi al confronto e alla collaborazione nel corso del processo educativo-culturale, in misura crescente durante il corso del triennio. Tutti gli alunni hanno pieno diritto di usare, nello svolgimento delle attività didattiche, le attrezzature della scuola.

Art. 5 È diritto-dovere degli alunni partecipare alla vita della scuola, contribuire al regolare e proficuo svolgimento delle lezioni, impegnarsi nello studio, nell’aggiornamento e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, rispettare i locali, le attrezzature della scuola e il personale scolastico. La frequenza scolastica costituisce obbligo. Art. 6 Gli alunni hanno facoltà di svolgere nell’ambito della scuola altre attività opzionali (progetti curriculari ed extracurriculari).

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L’ UFFICIO DI PRESIDENZA Art. 7 L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori. Il Dirigente Scolastico rappresenta la Scuola e riconduce in unità le esigenze, le aspettative, le azioni delle varie componenti della vita scolastica. Svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge e dalle innovazioni in atto relative allo status di dirigente nella scuola dell’autonomia.

I DOCENTI Art. 8 I docenti svolgono attività didattica e adempiono gli obblighi connessi con la loro funzione in conformità alle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie, secondo i principi fissati dalla Costituzione. I docenti sono tenuti a svolgere attività didattiche compatibili con le proprie competenze disciplinari anche durante le ore di supplenza, curando che gli alunni non siano impegnati in attività estranee alla didattica. Art. 9 Nella scuola dell’autonomia i docenti partecipano alle attività collegiali dando il contributo della loro professionalità e cooperando alla elaborazione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa. Art. 10 Negli incarichi delle funzioni strumentali più forte appare la relazione con le finalità prioritarie della scuola. Rapporti con il territorio, disabilità e disagio, educazione degli adulti, continuità e orientamento, ambiente – concorsi – logistica – viaggi e visite d’istruzione, sono individuate come funzioni strumentali per l’anno scolastico in corso. Art. 11 I docenti ricoprono anche altri incarichi individuati come strategici nell’organizzazione della scuola; essi sono assegnati dal Dirigente Scolastico in sintonia con il Collegio dei Docenti. Art. 12 I docenti individuati dal Dirigente Scolastico come collaboratori svolgono i compiti e le funzioni loro delegati dal Dirigente nel settore organizzativo-gestionale. Art. 13 I docenti sub 10 e 12 costituiscono lo staff di direzione; i docenti incaricati di funzioni strumentali relazionano al Collegio sulle attività svolte.

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PERSONALE NON DOCENTE

Art. 14 Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità delle leggi che li riguardano e del rispettivo rapporto di impiego e di lavoro. Art. 15 Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del corretto funzionamento dell’istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica. Art. 16 Tutti gli appartenenti al personale non insegnante sono coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

GENITORI

Art. 17 I genitori degli alunni hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche della scuola e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto-dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento, ai vari organi collegiali, alle assemblee di classe e di istituto e alle altre iniziative promosse dal Consiglio d’Istituto. Art. 18 Ogni genitore ha altresì il diritto-dovere di favorire l’inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone il percorso di studi e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico e culturale, sia prendendo frequenti contatti con il Coordinatore e i singoli docenti della Classe frequentata dal figlio, al fine di una auspicabile sintonia fra l’azione della famiglia e quella della scuola. Art. 19 Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali della scuola. L’orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di volta in volta, con il Dirigente ed a lui comunicate almeno cinque giorni prima della riunione. Art. 20 Le eventuali attività di volontariato svolte dai genitori nell’ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno preventivamente concordate col Dirigente e sottoposte all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. Art. 21 Per garantire l’incolumità degli stessi alunni, ai genitori è tassativamente vietato accedere ai locali della scuola di propria iniziativa e senza l’autorizzazione del Dirigente o suo delegato. Eventuali richieste (comunicazioni personali, ritiro del proprio figlio/a, consegna di materiale didattico al proprio figlio/a...) saranno inoltrate al personale scolastico che provvederà ad evaderle tempestivamente.

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TITOLO III Gli organi collegiali

Art. 22 Gli Organi Collegiali operanti nella scuola sono:

♦ consiglio d’istituto ♦ giunta esecutiva ♦ collegio dei docenti ♦ consigli di classe ♦ comitato per la valutazione dei docenti ♦ commissione elettorale ♦ Organo di Garanzia

Art. 23 Regolamento OO.CC. A ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti. Art. 24 Convocazioni Gli organi collegiali vengono convocati tramite avviso scritto contenente l’ordine del giorno, notificato ai singoli membri e affisso all’albo almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 2 giorni prima delle riunioni straordinarie. Per le riunioni straordinarie, la convocazione può essere fatta con il mezzo più rapido ed opportuno almeno 2 giorni prima delle riunioni. Art. 25 Dal momento in cui viene inviato l’avviso, in Segreteria deve essere depositato ogni materiale a cui l’ordine del giorno faccia riferimento e i membri degli organi collegiali possono prenderne visione. Art. 26 Verbali Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, su apposito registro a pagine numerate, depositato in presidenza ed a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge. Art. 27 Deliberazioni Ad eccezione che per i consigli di classe, le deliberazioni sottoscritte dal segretario e dal Presidente vengono affisse all’albo entro 5 giorni e restano affisse per un periodo che va dai 10 giorni minimo ai 30 giorni (art.27 del D.P.R. n. 416/74). Art. 28 Finalità Tutti gli organi collegiali, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e dal presente regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nell’art. 3 e promuovere iniziative di collaborazione con gli altri organi collegiali.

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Art. 29 Svolgimento coordinato delle attività degli OO.CC. Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma di rilevanza diversa, in determinate materie.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 30 Attribuzioni del C.I. Fino alla emanazione della nuova disciplina degli OO.CC., il C.I. è l’organo di governo della scuola; fatte salve le competenze specifiche previste per gli altri organi collegiali, esso ha una competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola che esprime adottando il Piano dell’Offerta Formativa. Art. 31 Nomina dei membri del C.I.. I membri del Consiglio sono nominati, nel limite numerico stabilito dalla legge, con decreto del Dirigente Scolastico. Sia nel caso di dimissione, che in quello di decadenza, spetta al Consiglio di individuare il candidato che deve subentrare; spetta, invece, al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di nomina. Art. 32 Assenze dei membri e surroga. In caso di assenza temporanea o di impedimento dei Consiglieri, non sono ammesse né sostituzioni fisiche, né deleghe di voto. Solo in caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, membro di diritto, è ammessa la sostituzione con il Collaboratore Vicario, il quale, a norma delle disposizioni vigenti, per l’intera durata dell’assenza del Dirigente, esercita tutte le attribuzioni riferibili all’esercizio della funzione direttiva. Il consigliere che non interviene senza giustificarne i motivi a tre sedute consecutive, decade dalla nomina e viene surrogato con le modalità previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 416. la giustificazione deve essere fatta entro e non oltre il quinto giorno consecutivo dalla data della seduta. Art. 33 Prima convocazione del Consiglio d'Istituto. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Art. 34 Elezione del Presidente e del vicepresidente. o Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal D.S., elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri

del consiglio stesso, il proprio presidente. o Sono candidati tutti i genitori del consiglio e l'elezione ha luogo a scrutinio segreto. o E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al

numero dei componenti del consiglio.

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o Qualora non si raggiunga suddetta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

o Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori, componenti il consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 35 Convocazione del Consiglio d’Istituto o Il C.I. è convocato dal presidente, sentita la giunta esecutiva, ogniqualvolta egli lo ritenga

opportuno. o Il C.I., in seduta straordinaria, è convocato ogni volta ne venga fatta richiesta da 2/3 dei membri del

consiglio stesso, o dagli altri organi collegiali. o La richiesta di convocazione del C.I. deve indicare la data e l’ordine del giorno. o È facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di

raggruppare eventuali altre richieste. o La convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il termine indicato. Art. 36 Ordine del giorno del C.I. L’ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal presidente e deve contenere gli argomenti di cui il Consiglio dovrà discutere. Per discutere e votare su argomenti che non siano all’o.d.g. è necessaria un deliberazione del Consiglio adottata all’unanimità dai presenti. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito a un altro membro del C.I. di illustrare i motivi contrari alla proposta di variazione. Art. 37 Sede delle riunioni Il C.I. si riunisce normalmente nella sede della scuola. Art. 38 Processo verbale e pubblicazione degli atti o Il segretario redige, di ogni seduta, un processo verbale che deve contenere l’oggetto delle

discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito delle deliberazioni. o Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario e deve essere depositato in Presidenza e

può essere esibito a chiunque ne faccia richiesta. o Quando il voto è palese, ogni membro ha il diritto a che nel verbale venga fatto constatare il suo

voto ed i motivi che lo hanno determinato. o Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola (art. 27 del

presente regolamento). o Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta o dell’interessato. o Chiunque a proprie spese può ottenere dalla Segreteria della scuola copia degli atti pubblici. Art. 39 Facoltà di parola Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del consiglio. Il C.I. con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire i docenti Coordinatori dei Consigli di Classe e

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i Rappresentanti dei Genitori. Il C.I. può decidere di sentire, per determinati argomenti, anche esperti della materia. Art. 40 Consultazione degli organi collegiali Il C.I. prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri OO.CC. o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola. Art. 41 Votazione Gli argomenti all’o.d.g. vengono posti in discussione ad uno ad uno. Su ogni argomento, chiusa la discussione, si fa luogo alla votazione per la sua approvazione. La votazione può essere:

o Palese: per appello nominale p per alzata di mano o Segreta. Con votazione di scheda. La votazione è segreta quando si faccia questione di

persona (art. 28 del D.P.R. n. 416/74) o ogni qualvolta ne è fatta richiesta da almeno quattro componenti del Consiglio.

Art. 42 Validità delle sedute del C.I. e delle deliberazioni Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non computando gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Art. 43 Diritti dei membri del C.I. I membri del C.I. possono, durante l’orario di servizio, accedere a gli uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del consiglio. Ogni membro del consiglio può chiedere al presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della giunta delle deliberazioni validamente adottate. Art. 44 Attribuzioni del presidente Il presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la prima realizzazione dei compiti del C.I.. In particolare: a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; b) esamina le proposte della giunta, dei membri del C.I. e degli altri organi della scuola. Art. 45 Prerogative del presidente Il presidente del C.I. ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di disporre dei servizi di Segreteria, di avere dagli uffici della scuola e della giunta esecutiva

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tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione. Art. 46 Attribuzioni del vicepresidente Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza e di impedimento. Art. 47 Funzioni del segretario del C.I. Le funzioni del segretario del consiglio sono affidate dal presidente a un membro del consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del consiglio e di sottoscrivere, unitamente al presidente, gli atti e le deliberazioni del consiglio oltre al processo verbale.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 48 La GE è eletta dal Consiglio d'Istituto ed è composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il D.S. ed il D.S.G.A. Art. 49 Presidente della Giunta Presidente della GE è il Dirigente Scolastico; in caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal docente vicario. Art. 50 Funzioni di segretario della Giunta Il D.S.G.A. svolge le funzioni di segretario della GE. Art. 51 Attribuzioni della GE La GE ha compiti preparatori ed esecutivi rispetto all’attività del C.I.; svolge la propria attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio. Art. 52 Convocazione della Giunta La GE è convocata dal Presidente con l’indicazione dell’odg . Può essere convocata, anche, ogni volta che ne faccia richiesta il presidente del C.I. o un terzo di essa. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della GE entro tre giorni dalla seduta. Art. 53 Validità delle sedute di Giunta Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

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Art. 54 Prerogative dei membri della GE Ciascun membro della GE ha diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione o anche in copia gli atti relativi all’attività di competenza della GE. I membri della GE inoltre hanno diritto di avere dagli uffici della Segreteria tutte le informazioni necessarie per un migliore esercizio della propria funzione.

COLLEGIO DOCENTI

Art. 55 Convocazioni e riunioni Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei suoi collaboratori.

CONSIGLI DI CLASSE Art. 56 Convocazione Il consiglio di classe è convocato dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei suoi membri escluso dal computo il presidente, secondo le modalità definite nell’art. 24 del presente regolamento. Art. 57 Riunioni Ogni CdC, nella composizione comprendente anche i Rappresentanti dei Genitori, si riunisce, di regola, almeno tre volte nell’anno scolastico. Art. 58 Orario delle riunioni I CdC, generalmente, si svolgono in ore non coincidenti con l’orario di lezione, in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni. Art. 59 Presidente Il Dirigente Scolastico può delegare un docente della classe a presiedere le riunioni in qualità di Coordinatore; in mancanza di una espressa disposizione contraria, la delega si intende data per tutto l’anno scolastico o per la residua parte di esso; la delega può essere revocata e, comunque, rimane il diritto del DS di intervenire nel CdC e presiederlo. Art. 60 Verbali Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario regolare verbale, in apposito registro con l’indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte richieste e dei pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e depositato presso la

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Presidenza della Scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione. Il registro dei verbali può essere consultato da tutti i docenti della classe. Il Coordinatore cura la comunicazione alle famiglie dei provvedimenti disciplinari e delle insufficienze generali.

COMITATO DI VALUTAZIONE

Art. 61 Convocazioni Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.:

a. in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. n. 417 del 31/5/1974;

b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 417 del 31/5/1974;

c. ogni qualvolta se ne presenta la necessità. Art. 62 Composizione E’ costituito da due membri effettivi e da un membro supplente ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 63 Composizione L’Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell’art. 5 DPR 249/98. Esso è costituito da:

o D.S. (che ne assume la presidenza) membro di diritto o 1 docente individuato dal C.I. membro effettivo o 1 docente individuato dal C.D. membro effettivo o 2 genitori eletti dai genitori membri effettivi

Per ogni componente dovrà essere eletto un membro supplente. Il D.S. nominerà un segretario Art. 64 Durata L’O.G. ha durata annuale. Art. 65 Procedure di elezione dei membri I docenti in occasione della presentazione alle famiglie del P.O.F. e del Regolamento d’Istituto, acquisiranno le disponibilità dei genitori a far parte dell’O.G. Durante la seduta delle elezioni dei rappresentanti dei genitori, nei consigli di classe, si eleggeranno anche i genitori per l’O.G. : 2 membri effettivi e 2 membri supplenti. Il Consiglio d'Istituto individuerà 1 docente come membro effettivo ed 1 docente come membro supplente ed altrettanto farà il Collegio dei Docenti.

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Art. 66 Procedure di subentro dei membri I membri supplenti subentrano al posto dei membri effettivi nei seguenti casi:

• Assenza del membro effettivo; • Incompatibilità (qualora il soggetto che ha irrogato la sanzione faccia parte dell’O.G.); • Dovere di astensione (qualora il genitore dello studente sanzionato faccia parte dell’O.G..

Art. 67 Convocazione La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. Per la convocazione si rispetta la normativa prevista dall’art. 24 del presente regolamento. Art. 68 Funzionamento dell’O.G. In prima convocazione tale organo deve essere “perfetto”, cioè devono essere presenti tutti i membri. In seconda convocazione, facendo subentrare i membri supplenti, funziona anche se non è “perfetto”. Art. 69 Validità delle decisioni Ciascun membro dell’O.G. ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese e non è ammessa la possibilità di astensione. La decisione è presa a maggioranza di presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente. Art. 70 Funzioni L’O.G., su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide sui conflitti che possano sorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. L’O.G., su richiesta di chiunque vi abbia interesse, si esprime in merito alla irrogazione di una sanzione e decide in via definitiva. Art. 71 Termini per il ricorso Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’O.G. da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, alunni), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L’O.G. dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art. 5 – comma 1 del D.P.R. n. 235/07). Qualora l’O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Art.72 Segretario - Verbali delle sedute Il presidente affiderà le funzioni del segretario a un membro del consiglio stesso. Di ogni riunione deve essere redatto, dal segretario, regolare verbale, in apposito registro con l’indicazione dei presenti, degli argomenti trattati, delle decisioni prese e dei pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario stesso.

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TITOLO IV Assemblee dei genitori

Art. 73 Modalità di convocazione e sede delle riunioni Per le assemblee dei genitori sono a disposizione le aule dell’istituto previa richiesta di autorizzazione al DS. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all’albo e con comunicazione ai singoli membri mediante avviso scritto sul diario degli alunni, almeno 5 giorni prima della data della riunione. Art. 74 Assemblea dei Genitori di classe E’ convocata su richiesta dei rappresentanti dei genitori del CdC o su richiesta di almeno 1/3 dei genitori degli alunni. Art. 75 Assemblea dei Genitori di Istituto Si riunisce ogniqualvolta lo richiede il presidente del C.I. oppure 50 genitori, in orario non coincidente con quello delle lezioni, in locali messi a disposizione dall’istituto, previa autorizzazione del D.S.

Assemblee alunni

Art. 76 E' prevista la possibilità da parte degli alunni di riunirsi in assemblea quattro volte nell'anno. Tale opportunità contempla la nomina da parte degli studenti, di un Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere, cariche che saranno rinnovate annualmente. Le assemblee potranno essere tenute a partire dal mese di ottobre sino a tutto maggio e il calendario delle stesse dovrà essere preventivamente stabilito con opportuna attenzione affinché i giorni riservati all'assemblea ricadano in ora d'insegnamento di discipline sempre diverse. Agli studenti, di volta in volta, rimane il diritto della scelta e dell'indicazione preventiva dell'ordine del giorno che costituirà il tema di discussione assembleare. L'assemblea è occasione di partecipazione democratica e costituisce per i ragazzi, palestra viva di confronto civile tra idee e posizioni diverse. Eventuali problematiche saranno partecipate al C.d.C. dal Presidente dell'Assemblea e, se necessario, al Dirigente scolastico.

TITOLO V Organizzazione degli Uffici di Segreteria

Art. 77 Organizzazione Il servizio di Segreteria è coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed è svolto dal personale addetto all’ufficio. Presso la scuola “Giovinazzi” gli uffici sono divisi in: Segreteria Didattica: svolge l’attività di sportello con il pubblico, protocollo, smistamento corrispondenza ai destinatari, archiviazione atti amministrativi e documenti didattici, rilascio certificati. I certificati devono essere richiesti in forma scritta e vengono rilasciati in un tempo che varia da tre a sette giorni a seconda delle necessità di consultazione di archivio.

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Segreteria Amministrativa: svolge funzioni contabili, il coordinamento del personale ATA, predispone gli atti relativi allo stato giuridico e al servizio del DS, dei docenti, del personale ATA, cura i progetti speciali. Collabora con la Dirigenza alla preparazione degli atti e provvedimenti amministrativi che sorreggono i vari momenti dell’attività didattica. Art. 78 Orario per gli utenti L’accesso agli utenti è definito in sede di assemblea A.T.A., all’inizio dell’anno scolastico, e di Contrattazione d’Istituto ed è affisso nei pressi dell’ufficio. Al di fuori dell’orario stabilito non è consentito, ad alcuna persona estranea alla scuola, accedere agli uffici di Segreteria, salvo che su espresso invito.

Art. 79 Orario per i docenti Per le necessità dell’ufficio anche ai docenti è fatto divieto di accedere e stazionare negli uffici di Segreteria; per essi viene predisposto, all’inizio dell’anno, un apposito orario di accesso agli uffici. Art. 80 Alla Segreteria non possono essere richieste prestazioni non riguardanti la normale attività della scuola.

TITOLO VI Uso degli spazi scolastici, strutture, dotazioni, laboratori

BIBLIOTECA

Art. 81 Adempimenti dei Responsabili della Biblioteca La Biblioteca ha la finalità di affiancare e integrare l’attività scolastica. È aperta a insegnanti, alunni, genitori e personale non docente ed è affidata al senso di responsabilità di tutti gli utenti. Il DS nomina a inizio dell’anno scolastico il responsabile della Biblioteca che organizza il servizio. In particolare :

o Definisce orari e giorni di apertura; o Individuano i settori della Biblioteca maggiormente bisognosi di integrazione o di

aggiornamento; o Raccolgono le proposte di acquisto avanzate dai docenti che sono responsabili della utilità e

delle necessità didattiche a cui i libri rispondono; o Fanno pervenire le richieste di acquisto al D.S.; o Curano il servizio prestito dei testi; o Danno assistenza agli alunni per le ricerche; o Curano i beni presenti e l’inventario.

Art. 82 Funzionamento o È consentito accedere alla Biblioteca solo ed esclusivamente negli orari di apertura stabiliti dal

responsabile del servizio, affissi in biblioteca. o Nelle ore antimeridiane, gli alunni potranno accedere alla biblioteca in numero massimo di quattro

per classe, al giorno, (naturalmente uno alla volta) onde evitare confusione e sovraffollamento.

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o Gli insegnanti vigileranno affinché ci sia una turnazione di tutti gli alunni. o I libri presi in prestito, in numero massimo di due per volta, salvo casi di particolare necessità,

dovranno essere restituiti entro 15 giorni rinnovabili una sola volta: ritardi o inadempienze nella consultazione saranno sanzionati con l’esclusione dal prestito per un mese.

o Alcuni testi non saranno disponibili per il prestito, ma solo per la consultazione. o In caso di perdita del materiale il lettore o chi per lui provvederà al risarcimento dello stesso.

L’importo da versare sarà pari al prezzo del volume perduto, eventualmente aggiornato al suo valore commerciale attuale, con l’aggiunta di una penale di 10 euro per le edizioni di particolare pregio.

o I docenti che avessero necessità di accedere alla Biblioteca al di fuori degli orari stabiliti potranno farlo dopo essersi preventivamente accordati con i responsabili del servizio.

o È fatto divieto di prelevare libri con altre modalità. In ogni caso è vietata ogni forma di “fai da te”. o La restituzione avviene esclusivamente all’incaricato della Biblioteca entro il 30 maggio. Dal 31

maggio al 15 giugno la Biblioteca funziona soltanto per gli alunni delle terze classi.

LABORATORI Art. 83 Adempimenti dei Responsabili dei vari Laboratori La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l’apprendimento delle materie scientifiche; pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline. I laboratori sonno accessibili agli alunni solo in presenza di un docente. Affinché i laboratori possano essere utilizzati a tempo pieno nella mattinata, i docenti concorderanno gli orari con il collega Responsabile, nominato dal DS all’inizio dell’anno scolastico. Questi espleta i seguenti compiti:

o compilare e aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; o assicurare con continuità l’efficienza dei sussidi e delle attrezzature; o rendere possibile l’uso pieno del materiale anche nei rientri pomeridiani; o vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni con motivate relazioni e preventivi

di spesa.

LABORATORIO MULTIMEDIALE DI INFORMATICA

Art. 84 Orario di funzionamento Il laboratorio multimediale è aperto durante tutte le ore curriculari e un pomeriggio a settimana. Art. 85 Regole per un corretto funzionamento Le regole seguenti hanno lo scopo di salvaguardare il corretto funzionamento dei computer e di rendere efficace il loro utilizzo nel campo della didattica. Regole per i docenti: o Accedono al laboratorio gli insegnanti con competenze d’informatica e che abbiano partecipato al

breve corso di formazione per l’utilizzo dell’aula e delle apparecchiature multimediali, tenuto dal Responsabile del Laboratorio.

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o Le attività con carattere continuativo devono essere segnalate all’inizio dell’anno scolastico all’incaricato che provvederà a registrarle su apposita griglia.

o Ulteriori attività, per la didattica curriculare, devono essere prenotate utilizzando la griglia posta in sala docenti.

o All’inizio dell’anno scolastico, l’insegnante d’informatica deve assegnare a ciascun alunno una postazione da utilizzare per tutto l’anno.

o La postazione n. 21 (cattedra) è riservata ai docenti, pertanto è fatto assoluto divieto di utilizzo da parte degli alunni.

o L’insegnante, durante la permanenza della classe in laboratorio, è responsabile dell’integrità e del corretto uso delle macchine, nonché del corretto comportamento della classe e, in particolare, curerà che:

- non si consumino cibo e bevande; - non si sporchino i banchi e non si butti carta per terra; - venga rispettata l’ordinata disposizione delle attrezzature e dell’arredo.

o Alla fine dell’attività didattica, l’insegnante dovrà curare che le macchine e gli arredi (banchi, sedie...) siano lasciati perfettamente in ordine da ciascun alunno.

o Nel caso di eventuali guasti o anomalie di funzionamento, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile.

o Non è consentito stampare per uso personale documenti (programmazioni, unità di apprendimento, relazioni,….). Per tale scopo è a disposizione il computer e la stampante in sala docenti.

o L’utilizzo di Internet è consentito al docente per esclusivi scopi didattici. o Tutte le unità di memorizzazione introdotte nel laboratorio devono essere tassativamente esenti da

virus. o La manutenzione delle macchine (sostituzione cartucce, installazione di software e hardware) spetta

esclusivamente al Responsabile di laboratorio. o Il prelievo di strumenti multimediali (fotocamera digitale, videocamera, videoproiettore,

notebook...) è consentito solo per scopi didattici, previo accordo con il responsabile di laboratorio che provvederà a segnare su apposito registro il ritiro e la riconsegna dei beni. L’affidatario è responsabile di eventuali danni riportati dalle attrezzature, dovuti a imperizia nell’uso, negligenza, mancata vigilanza.

Regole per gli alunni: o Gli alunni possono accedere al laboratorio multimediale solo in presenza di un docente. o Nelle ore in cui il Responsabile del laboratorio è presente, potranno accedere anche gruppi di alunni

non accompagnati ma comunque autorizzati dall’insegnante allo scopo di svolgere attività relative a un progetto di classe o d’istituto. Non è consentito a nessun alunno accedere all’aula di informatica senza la vigilanza di un docente o del Responsabile di laboratorio.

o Devono utilizzare sempre la postazione loro assegnata all’inizio dell’anno scolastico dal docente d’informatica. E’ fatto divieto assoluto di cambiare postazione.

o La postazione n. 21 (cattedra) è riservata ai docenti, pertanto è fatto assoluto divieto di utilizzo da parte degli alunni.

o E’ opportuno utilizzare la corretta procedura di avvio/spegnimento delle macchine. o E’ vietato modificare le impostazioni del computer (sfondo, screen saver ecc.) o intervenire sul

“pannello di controllo”, nonché manomettere le macchine. o L’utilizzo di Internet è consentito solo previa autorizzazione del docente e per esclusivi scopi

didattici. Non è consentito utilizzare programmi diversi da quelli indicati dall’insegnante. o E’ severamente vietato ciattare o videogiocare.

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o Coloro che intendono salvare il lavoro realizzato sul computer, devono memorizzarlo nella cartella indicata dal loro insegnante.

o È consentito stampare solo documenti riguardanti attività didattiche e solo dietro autorizzazione dell’insegnante presente in aula. L’uso della stampante è riservato alla produzione di una sola copia del documento elaborato durante l’attività. Al fine di prevenire un inutile spreco di cartucce si raccomanda di economizzare l’uso del colore.

o E’ consentito eventualmente copiare le informazioni desiderate su una propria unità rimovibile di memorizzazione.

o Tutte le unità di memorizzazione introdotte nel laboratorio devono essere tassativamente esenti da virus.

LABORATORIO MUSICALE Art. 86 o L’accesso è consentito solo agli alunni accompagnati dal docente di musica. o L’utilizzo di testi musicali, CD, DVD, cassette da parte di altri docenti è consentito previa

autorizzazione del Responsabile. o L’utilizzo di testi musicali, CD, DVD, cassette da parte degli alunni è consentito previa

autorizzazione del Responsabile. o Tutti gli strumenti musicali didattici possono essere utilizzati dagli alunni solo se autorizzati dal

docente. o L’impianto fonico ed il notebook è ad esclusivo uso del docente. o Gli alunni non devono assolutamente toccare prese elettriche, ciabatte, spinotti e qualsiasi altro

materiale di natura elettrica.

LABORATORIO ARTISTICO Art. 87 o Le attività con carattere continuativo devono essere segnalate all’inizio dell’anno scolastico al

Responsabile che provvederà a registrarle su apposita griglia. Per attività particolari è consentito l’utilizzo del laboratorio previo accordo preliminare.

o Il docente dovrà vigilare a che gli alunni non rechino danni al materiale esposto o riposto. o L’insegnante avrà cura di depositare i manufatti non trasportabili sugli appositi ripiani. o Prima del termine dell’attività didattica si dovrà riordinare il laboratorio, liberandolo anche da

eventuali ingombri, evitando, così, disagi alla classe che si avvicenderà. o Gli alunni non dovranno utilizzare materiale tecnico non adeguato all’età senza la vigilanza

dell’insegnante. o Non è consentito ai ragazzi aprire e chiudere le finestre, senza autorizzazione.

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PALESTRE E ATTREZZATURE SPORTIVE

Art. 88 Alle dotazioni e all’uso della palestra sono preposti gli insegnanti di Educazione Fisica ed il collaboratore scolastico addetto ad esse. Costoro assicurano la piena efficienza delle palestre e vagliano ogni proposta fatta al riguardo, proponendo motivate richieste di spesa anche per l’acquisto di nuove dotazioni o per l’uso di altre attrezzature esistenti nel territorio per un adeguato espletamento dell’educazione fisica.

FOTOCOPIATRICE Art. 89 I docenti possono utilizzare l’unica fotocopiatrice a disposizione della scuola, solo a scopo didattico; per le operazioni di fotocopiatura devono rivolgersi al docente incaricato, presentando richiesta scritta due giorni prima. E’ vietata la fotocopiatura intera di testi, didattici e non.

TITOLO VII Procedure dei reclami e valutazione del servizio

Art. 90 I reclami devono contenere generalità e indirizzo del proponente, che li deve sottoscrivere. Non si terrà conto di reclami anonimi. Il Dirigente Scolastico darà risposta scritta entro 15 giorni, dopo aver esperito le indagini in merito e avere ascoltato le persone avverso le quali è stato prodotto il reclamo stesso, e, in caso di fondatezza, dopo essersi attivato per rimuovere le cause che lo hanno determinato. Qualora il reclamo non sia di competenza del DS, questi informa il proponente sulla corretta destinazione di esso. Per ogni anno scolastico viene attivata la somministrazione ai Genitori di un questionario sul gradimento del servizio, i cui risultati saranno inseriti dal DS nella relazione generale al Consiglio d’Istituto.

TITOLO VIII Funzionamento del servizio scolastico

DISPOSIZIONI ALUNNI

Art. 91 Orario delle lezioni – Intervallo – Cambio d’ora o L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio

di ogni anno scolastico. Per l’anno scolastico in corso le lezioni, articolate in moduli orari da 60 minuti, iniziano alle ore 8.10 e terminano alle ore 13.10 per un totale di 30 ore settimanali. Il cancello pedonale sarà aperto al mattino alle ore 7.45. Per motivi di sicurezza, l’ uscita delle classi, situate su due piani, è stata così organizzata: 1^ quadrimestre: alle ore 13.10 usciranno prima le classi del 1° piano poi quelle del 2° piano. 2^ quadrimestre: alle ore 13.10 usciranno prima le classi del 2° piano poi quelle del 1° piano.

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o L’intervallo è della durata di 10 minuti e si svolge dalle ore 10.00 alle ore 10.10 ed è gestito dal docente della seconda ora. Durante l’intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell’ambito delle proprie aule. E’ vietato passare da un piano all’altro, come pure intraprendere giochi pericolosi.

o Durante i cambi d’ora gli alunni attenderanno in classe il docente e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell’insegnante uscente o entrante.

o Per motivi di sicurezza, agli alunni e in generale al personale estraneo alla scuola non è consentito sostare negli spazi esterni o interni della scuola al di fuori degli orari di lezione stabiliti.

Art. 92 Uscite degli alunni dalla scuola per cause eccezionali o scioperi o In caso di sciopero e di assemblee sindacali il D.S. dà avviso ai genitori di eventuali variazioni

dell’orario giornaliero tramite comunicazione scritta sul diario personale dei ragazzi. o In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza di bombe all’interno

dell’edificio, ecc.) il D.S. ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari, atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall’edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.

o In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al Piano di Evacuazione predisposto dalla scuola.

o I docenti accompagneranno gli alunni al cancello grande della recinzione . Art. 93 Ritardi, permessi, uscite anticipate, giustificazioni. o Gli alunni devono essere presenti in aula all'inizio delle lezioni. Eventuali ritardi della prima ora

superiori ai cinque minuti devono essere regolarmente giustificati in forma scritta da un genitore o da chi ne fa le veci. L’insegnante presente in classe annoterà l’ora di ingresso sul registro di classe.

o L'ingresso in ore successive alla prima è consentito solo se l’alunno è accompagnato dal genitore. o Gli alunni non accompagnati dal genitore saranno ammessi in classe previa autorizzazione del D.S.

o di un suo delegato con l’impegno di esibire regolare giustificazione il giorno successivo. o L'uscita anticipata dall'istituto durante le lezioni è subordinata all'autorizzazione del Dirigente

Scolastico o suo delegato. L’alunno deve essere prelevato da un genitore o, previa sua richiesta scritta e telefonica, da un familiare maggiorenne, il quale deve presentarsi a scuola, munito di valido documento di riconoscimento, impegnandosi a ritirare e accompagnare l’alunno sotto la propria responsabilità. In nessun altro caso sarà consentita l’uscita anticipata dell’alunno.

o L’uscita anticipata sarà annotata sul registro di classe e firmata dal docente, il familiare che ritira l’alunno dovrà firmare il biglietto di autorizzazione all’uscita che sarà custodito nel registro di classe.

o Assenze e ritardi non giustificati per più di tre giorni saranno tempestivamente segnalati all’ufficio di presidenza e/o comunicati ai genitori dal coordinatore di classe, in quanto rappresentano infrazione disciplinare dell’alunno (cfr. art. 105).

o Dopo cinque giornate consecutive di assenza è necessario produrre valida certificazione sanitaria. o I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il diario scolastico di ciascun alunno per

prendere visione di eventuali annotazioni da parte degli insegnanti (ritardi, note disciplinari, richieste di colloqui); deve pertanto essere tenuto, dai ragazzi, in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.

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Art. 94 Uscita temporanea dalla classe Durante l'attività didattica, non è consentito l'allontanamento degli alunni dai luoghi di svolgimento se non dietro autorizzazione del docente e comunque sotto la vigilanza da parte dei collaboratori scolastici. Gli alunni possono recarsi in bagno uno per volta, dietro autorizzazione del docente e in subordine alle esigenze didattiche e sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile. Non è consentito l’uso dei bagni alla prima ed ultima ora di lezione, durante il cambio dell’ora e durante l’intervallo, salvo esigenze di eccezionale urgenza. Ogni alunno potrà usufruire dei bagni al massimo due volte nel corso della giornata scolastica salvo comprovati motivi di salute o evidenti casi di urgenza. Non è consentito agli alunni allontanarsi dalla classe per servizi di fotocopie, di segreteria o quant’altro, essendo a ciò preposti i collaboratori scolastici. Non è consentito stazionare all'aperto, nei corridoi ed in altri locali senza giustificati motivi. Art. 95 Comportamento alunni o Gli alunni devono tenere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni, lo stesso

rispetto, anche formale (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento..), che richiedono a se stessi e consono a una corretta convivenza civile;

o Devono adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; o Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in

condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; o Presentarsi a scuola puntualmente, ordinati, forniti di libri, di quaderni e di quanto possa loro

occorrere per le lezioni. Non è consentito agli alunni portare a scuola oggetti non necessari all’attività scolastica.

o Frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte. o Prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed

evitando i disturbi. o Svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa. o Essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni. o Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola. o Rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi

didattici che si utilizzano e gli arredi di cui si usufruisce. o L’uso di cutter, forbici, compassi, squadre, righe ed altro materiale potenzialmente pericoloso è

consentito solo se necessario all’attività richiesta dall’insegnante presente in aula. o Sono tenuti ad usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza; o Sono tenuti ad indossare tute, pantaloncini, magliette e scarpette di gomma per le attività ginniche. o E’ preferibile non portare a scuola cellulari (eventualmente devono essere tenuti spenti ed

esclusivamente dentro lo zaino o nelle tasche) e non usare apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni.

o Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o sostanze eccitanti. o Non portare soldi ed oggetti di valore. o Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti personali, la scuola

non risponde di oggetti o di denaro mancanti. Non dovranno, quindi, essere lasciati nelle aule libri o altri oggetti né questi potranno essere affidati in custodia al personale ausiliario.

o Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile ed in particolare:

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a. Non usare linguaggio offensivo e scurrile o atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane, tenere il cappello all’interno della scuola, ecc.) o provocatori nei confronti di insegnanti, personale della scuola e compagni;

b. Non usare violenza nei confronti dei compagni; c. Entrare ordinatamente in classe senza attardarsi all’ingresso; d. Mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; e. Chiedere il permesso del docente per allontanarsi dall’aula; f. Non disturbare in alcun modo le lezioni; g. Non prendere oggetti senza permesso, non manomettere e non nascondere per nessun

motivo il materiale altrui. o Sono tenuti anche a segnalare al personale scolastico eventuali episodi di bullismo di cui si è a

conoscenza. Art. 96 Custodia e utilizzo di oggetti personali Pur impegnandosi a garantire, laddove possibile, la chiusura a chiave delle aule, allorquando la classe si allontana per svolgere altrove attività didattica, la Scuola non risponde dell’eventuale smarrimento o danneggiamento dei beni personali degli alunni (denaro, oggetti preziosi, lettori mp3, cellulari, occhiali, libri di testo...) dovuti a mancata vigilanza/custodia o per azione dolosa di terzi. Eventuali richieste di risarcimento per danni non coperti dall’assicurazione vanno inoltrate ai responsabili del danno, se individuati, o ai rispettivi genitori nel caso degli alunni. Art. 97 Uso del telefono Gli alunni possono telefonare alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. E’, quindi, vietato telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità.

DISPOSIZIONI DOCENTI

Art. 98 Condotta del personale docente o Durante l’orario di servizio, il personale docente non può assentarsi dal luogo di lavoro, senza

autorizzazione del D.S. o E’ vietato utilizzare, a fini privati, carta intestata o altro materiale e attrezzature di cui la Scuola

dispone. o Il dipendente non può utilizzare le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare telefonate personali. o Tiene una condotta irreprensibile nei confronti dell’utenza, dei colleghi e superiori. La condotta

esemplare di ciascun operatore è ritenuta garanzia della formazione civile e morale degli allievi. o Il personale docente dovrà evitare di assumere iniziative personali, occasionali e incompatibili con

la volontà degli altri colleghi di classe e con gli organi superiori: ogni decisione concernente gli aspetti organizzativi e le attività interdisciplinari, parascolastiche e integrative della scolaresca sarà presa dal competente consiglio di classe o dal D.S. per le materie di sua competenza.

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Art. 99 Orario di servizio o I docenti devono essere presenti a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e

vigilare sul corretto svolgimento dell'ingresso degli alunni, insieme con i collaboratori scolastici preposti e, nelle ore intermedie, provvedere al cambio di classe con tempestività onde evitare precise assunzioni di responsabilità personali.

o Non è consentito al docente lasciare la classe incustodita e in caso di necessità per la vigilanza dei suoi alunni si fa ricorso al personale ausiliario. La mancata presenza in classe comporta per i docenti serie responsabilità civili, penali ed amministrative, e nessuna polizza assicurativa copre la “culpa in vigilando”.

o Il docente dell’ultima ora accompagnerà gli alunni sino all’ingresso, cancello esterno, curando che il deflusso si svolga con ordine e disciplina.

Art. 100 Compresenza ed attività di laboratorio Le ore di compresenza, dopo un’attenta e valutata programmazione, vanno utilizzate per le attività alle quali sono state destinate. Durante le stesse i docenti non possono svolgere attività diverse (correzione compiti, preparazione lezione, telefonate personali, recarsi presso l’ufficio di segreteria per questioni personali, ecc.) Art.101 Partecipazione agli OO.CC. e alle attività funzionali all’insegnamento La partecipazione alle attività previste dal piano annuale e alle riunioni degli OO.CC. convocate dal D.S. è obbligo connesso alla funzione docente. Eventuali assenze devono essere preventivamente comunicate per iscritto ed opportunamente documentate. Si ricorda che il CCNL non prevede assenze giustificate inferiori all’intera giornata. Pertanto le assenze nelle riunioni degli organi collegiali vanno sempre regolarizzate tramite richiesta di permesso breve. I docenti che hanno un orario di cattedra distribuito su due o più istituti scolastici sono tenuti, dal ricevimento della Pianificazione Mensile Delle Riunioni, a comunicare per iscritto a quali riunioni prenderanno parte e quali, invece, saranno espletate presso l’altro istituto. Art.102 Compilazione dei documenti e verbalizzazione delle riunioni Gli insegnanti sono tenuti alla regolare compilazione dei documenti connessi all’espletamento della funzione docente. Detta compilazione deve coincidere effettivamente con le fasi procedurali alle quali si riferisce, la compilazione “a posteriori“ dei documenti scolastici è la causa più frequente di omissioni, registrazioni incomplete e generiche, ecc… La verbalizzazione delle riunioni degli OO.CC. deve essere sintetica e contenuta entro il limite strettamente indispensabile, evidenziando chiaramente (in relazione ai vari punti all’O.d.G.) più le decisioni adottate che la discussione sostenuta per pervenire alle decisioni stesse. Ricordo che la funzionalità dei verbali è uno degli elementi fondamentali della trasparenza e della semplificazione amministrativa.

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Art.103 Assenze dal servizio ( indicazioni operative per la richiesta e la concessione)

1. Congedi per malattia o assenza dal servizio prevedibile, il docente presenta, esclusivamente al D.S., con congruo

anticipo, regolare istanza documentata di permesso; o assenza improvvisa ed imprevedibile, informa tempestivamente l’ufficio di segreteria (dalle ore

7,45 alle ore 8,05) circa i giorni richiesti. Tutti i docenti, anche coloro che non entrano alla prima ora, devono comunicare l’assenza entro e non oltre tale orario. Le comunicazioni che avvengono in ritardo creano disorganizzazione e malfunzionamento in considerazione del fatto che il vicario provvede alle sostituzioni dei docenti assenti prima dell’inizio delle lezioni. Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno.

o I docenti che operano in più scuole, devono comunicare l’assenza a tutte le scuole. o Le assenze dovranno essere sempre giustificate con apposita domanda documentata entro i cinque

giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa (se la domanda viene spedita per posta, va inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno) (come da CCNL 2006/09)

o Nel caso di richiesta di prolungamento del congedo, informare la scuola prima della scadenza del congedo stesso. 2. Permessi brevi e recuperi ore prestate in eccedenza al proprio orario di servizio

o E’ consentito un permesso di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e comunque fino ad un massimo di due ore.

o La concessione di tali permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

o I permessi non possono eccedere le 18 ore per anno scolastico e possono essere fruiti in orario pomeridiano,fermo restando il recupero orario .

o Vanno recuperati entro l’anno scolastico. o Le ore prestate in eccedenza vengono recuperate su richiesta degli interessati compatibilmente con

le esigenze di servizio. 3. Cambio di orario giornaliero o cambio di giornata libera

E‘ possibile effettuare il cambio di giornata libera, in caso di assoluta necessità. 4. Concessione dei permessi La fruizione di tutti i permessi (permessi brevi, retribuiti, ferie, cambio di giornata libera) tranne i congedi per malattia deve essere autorizzata dal D.S. o in caso di sua assenza da un collaboratore, e comunicata dal docente al vicario. Occorre, sempre, presentare istanza scritta. Art. 104 Assemblee sindacali in orario di lezione Il personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, in orario di servizio, per non più di 10 ore annue. Bisogna comunicare, per iscritto, la volontà di partecipazione all’assemblea ed indicare il numero di ore di servizio che si perdono. In caso contrario la segreteria assegnerà due ore. La comunicazione alle famiglie è disposta dall’ufficio del Dirigente tramite circolare e spetta al docente, che il giorno dell’assemblea ha la prima ora di lezione, controllare che tutti i genitori abbiano preso visione dell’avviso.

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Art. 105 Sciopero In occasione di sciopero il D.S. acquisisce il nome e il numero dei docenti che garantiscono il servizio. Tale dichiarazione non può essere revocata. La comunicazione alle famiglie è disposta dal D.S. ed indica il tipo di servizio che l’istituzione garantisce (di assistenza, di istruzione, o la sospensione dello stesso…). Spetta al coordinatore controllare che i genitori abbiano preso visione della comunicazione di eventuale variazione d’orario. Art. 106 Attività propagandistica e commerciale Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere attività propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, nei confronti degli alunni. La distribuzione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione. E’ fatto divieto ai docenti di prendere contatto con i rappresentanti editoriali durante l’orario di lezione. Potranno conferire con gli stessi nelle ore a disposizione per il colloquio con le famiglie, o durante le ore di pausa. Art. 107 Ingresso estranei nella scuola E’ fatto obbligo al personale ausiliario di vietare l’ingresso degli estranei nella scuola. Se tale vigilanza fosse, per qualsiasi motivo, disattesa, è compito del docente garantirne il rispetto invitando la persona in questione ad uscire dalla scuola. Ricordo che anche i genitori degli alunni, se non convocati, sono estranei all’attività didattica nel momento in cui essa si svolge. I rapporti con i genitori sono regolamentati da specifiche modalità (colloqui, assemblee, ecc.) e non possono essere tenuti in altra forma in orario di lezione. Art.108 Assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni o Tutti gli alunni devono giustificare su apposito libretto. Al rientro dell’alunno in classe,

l’insegnante, presente alla prima ora di lezione, esigerà la giustificazione scritta firmata da uno dei genitori in cui risulti ben specificato la motivazione dell'assenza.

o Nel caso di assenze, non giustificate dalla famiglia, l’insegnante deve provvedere a richiedere le informazioni necessarie.

o Assenze prolungate, frequenza scolastica discontinua, evasione dell’obbligo scolastico, saranno periodicamente verificate dal docente coordinatore di classe e portate all’attenzione dell’ufficio di presidenza per la comunicazione ai genitori ed eventualmente alle istituzioni competenti.

o L'insegnante che rilevi casi di falsificazione della firma dei genitori o, comunque, alterazione del libretto scolastico, dovrà darne immediatamente comunicazione al DS, il quale provvederà a convocare i genitori per le misure del caso.

o Circa i ritardi e/o le uscite anticipate si fa riferimento all’art. 92 del presente Regolamento. Art. 109 Ricreazione

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Gli alunni hanno diritto alla necessaria sospensione dell’attività didattica per rispettare l’equilibrio fisiologico fra i tempi di attenzione e concentrazione e quelli di svago e riposo. Le attività però, devono comunque essere gestite dal docente al quale resta l’onere di effettuare la sorveglianza sui minori. Art. 110 Riordino arredi e materiali E’ opportuno, sia al termine di ogni attività che al momento dell’uscita, invitare gli alunni a collaborare per quanto attiene alla pulizia e al riordino di arredi e materiali utilizzati in classe. La promozione di tali atteggiamenti rientra, infatti fra i compiti educativi del docente. Art.111 Infortuni alunni In caso di incidente durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, l’insegnante provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, e, se il caso lo richiede, ad inviare il bambino presso il più vicino pronto soccorso. L’eventuale trasporto al Pronto Soccorso, fino all’emissione di una diagnosi e dell’eventuale provvedimento di ricovero, dovrà avvenire, in mancanza della reperibilità di un genitore, alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione Scolastica. Subito dopo l’incidente l’insegnante, ai fini della denuncia all’assicurazione, stenderà una relazione da consegnare in segreteria, nella quale dovrà indicare:

1. cognome e nome dell’alunno, classe; 2. meccanica dell’incidente, luogo, ora ed esito; 3. nomi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; 4. soccorsi prestati e conseguenze riportate (allegare eventuale certificato medico).

Art.112 Utilizzo materiale didattico Ogni persona che opera nella scuola, insegnante o non insegnante, si farà carico della tenuta e conservazione del materiale che usa, segnalando eventuali inconvenienti all’insegnante responsabile o al D.S.. Se qualche “bene” risulta inservibile occorre darne comunicazione scritta al D.S. per la successiva procedura di scarico. Il materiale inservibile va comunque tenuto nella scuola fino al ritiro da parte del personale di segreteria. Art. 113 Sostituzione docenti assenti o Le decisioni prese dal vicario in ordine alle sostituzioni, vengono messe per iscritto e devono essere

assunte dai docenti come ordini di servizio. o Gli insegnanti, durante le ore di supplenza, devono svolgere, oltre alla vigilanza, anche attività

didattica relativa al proprio ambito disciplinare. o Gli insegnanti con obbligo di ore a disposizione, sono tenuti a prendere visione delle eventuali

supplenze, non solo prima dell’inizio delle lezioni ma soprattutto prima dell’ora di completamento orario. Durante le ore a disposizione i docenti sono tenuti a rimanere a scuola, per sopperire ad improvvise esigenze di servizio.

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o Solo in caso di estrema necessità, il personale ausiliario può essere incaricato della vigilanza di una classe scoperta, esso infatti, oltre i compiti previsti dal C.C.N.L., può essere utilizzato per vigilare gli alunni solo al cambio dell’ora o per urgenti esigenze dei docenti.

Art. 114 Mancanza alunni diversamente abili I docenti di sostegno, in caso di assenza dell’alunno o degli alunni assegnati, sono tenuti ad avvisare, tempestivamente, il docente vicario per essere utilizzati, nell’ambito del loro orario di servizio, per eventuali sostituzioni dei docenti temporaneamente assenti. Art. 115 Ora di scienze motorie I docenti di scienze motorie sono tenuti ad un attenta vigilanza del gruppo classe, devono seguire e guidare le esercitazioni a breve distanza dagli alunni, pretendendo dagli stessi il rispetto delle regole. Durante il periodo invernale sarebbe preferibile evitare esercitazioni all’aperto. EE’’ VVIIEETTAATTOO aaii ddoocceennttii ddii aall ttrree ddiisscciippll iinnee rreeccaarrssii iinn ppaalleessttrraa ppeerr lloo ssvvoollggiimmeennttoo ddii aattttiivvii ttàà ssppoorrttiivvee. Art. 116 Uso del cellulare Si ricorda che, in base alla recente circolare ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007, che recepisce ed estende le indicazioni della circolare n. 362 del 25/8/1998, a tutto il personale della scuola è fatto divieto di tenere accesi ed utilizzare nelle ore di servizio i telefoni cellulari, “ in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti”. Esso è consentito solo nei tempi non coincidenti con l’attività didattica, pertanto si invita il personale ad utilizzare il cellulare solo in casi di estrema necessità. Art. 117 Divieto di fumo (legge n° 3 del 16 gennaio 2003) A tutte le componenti della scuola (personale docente, non docente, alunni, genitori) è fatto divieto di fumare nei locali della scuola. Al fine di non limitarsi ad una sterile osservanza della legge ma di promuovere con ogni mezzo la campagna di sensibilizzazione nazionale contro il Tabagismo (legge n.584 dell’11/11/1975) è severamente proibito fumare nei locali scolastici. Tutti gli operatori, pertanto, non dovranno mai fumare in classe né in occasione di riunioni e/o attività prestate in orario di servizio. Alle infrazioni a tale divieto si applicano le sanzioni previste dalla legge n° 584 dell’11 novembre 1975 art. 7 consistenti nel pagamento di una somma da € 25 a € 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni. Art. 118 Disposizioni in materia di privacy o La scuola garantisce la protezione dei dati personali di alunni, genitori, docenti e personale non

docente in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 675/96 e n. 196/2003). Il trattamento dei

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dati sensibili è consentito esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali della scuola. Il titolare dei dati personali è il Dirigente Scolastico. L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare, verificare l’esistenza, aggiornare, rettificare i propri dati, opporsi al loro trattamento qualora illegittimo. In caso di svolgimento di attività didattiche che implichino l’esposizione dell’immagine personale degli alunni minori, in forma cartacea (giornalino, cartelloni, pubblicazioni...) o elettronica (sito internet, foto e video digitali...), sarà preventivamente chiesto il consenso ai genitori per gli usi strettamente attinenti all’attività didattica; in caso di mancato assenso, l’immagine dell’alunno non sarà pubblicata o potrà essere criptata con metodi informatici di trattamento di foto e video.

o Ai sensi della direttiva n. 104 del 30/11/2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, l’acquisizione di immagini, suoni e filmati, senza il consenso dell’interessato, mediante telefoni cellulari, videofonini o altri dispositivi elettronici, configura una violazione della privacy della persona. Pertanto, è fatto divieto a tutte le componenti scolastiche (alunni, personale docente e non docente) di utilizzare a scuola i suddetti dispositivi elettronici e ancor più di divulgare i dati a terzi (anche mediante la rete internet). Nel caso degli alunni ciò configura anche una infrazione disciplinare ed è soggetta alle relative sanzioni, secondo quanto stabilito dall’art. 127 del presente regolamento.

o I documenti scolastici (compresi quelli professionali del docente) non escono, neanche temporaneamente dalla sede scolastica. In base alla legge sulla privacy è vietato chiedere agli assistenti amministrativi in visione fascicoli e atti relativi agli alunni.

o Ad integrazione delle norme di cui all’art. 21 del presente regolamento, al fine di garantire l’incolumità di alunni e personale scolastico, durante le lezioni l’accesso agli edifici scolastici dovrà essere sorvegliato dal personale ausiliario, che dovrà identificare chiunque acceda ai locali scolastici. Potrà essere consentito l’ingresso a scuola soltanto di:

a. rappresentanti commerciali, i quali potranno avere contatti solo con segreteria, presidenza e docenti;

b. genitori eletti negli Organi Collegiali e/o commissioni scolastiche, per motivi strettamente inerenti le loro funzioni;

c. genitori o estranei espressamente invitati per svolgere o affiancare attività scolastiche o parascolastiche, appositamente autorizzati dal Dirigente Scolastico;

d. genitori che chiedano di conferire con i docenti, esclusivamente nelle ore di ricevimento stabilite;

e. utenti scolastici che debbono prendere contatti con la segreteria negli orari prefissati o con il Dirigente Scolastico.

Art. 119 Disposizioni in materia di sicurezza Il lavoratore, ai sensi del T.U. n. 81/08 è obbligato a prendersi cura della salute e della sicurezza propria e delle persone a lui affidate

a. Osservando le disposizioni e le istruzioni impartite nel Documento di Valutazione rischi e nel Piano d’evacuazione e di emergenza in visione all’albo; b. Utilizzando correttamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi; c. Segnalando deficienze di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza; d. Prestando gli interventi di primo soccorso in caso di evento infortunistico; e. Vietando agli alunni l’uso del materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di sicurezza; f. Non compiendo operazioni di non competenza; g. Non rimuovendo o modificando dispositivi di sicurezza o di controllo (ed avendo cura

che gli alunni non rimuovano o modifichino)

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Per le altre disposizioni in materia di sicurezza si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi e al Piano di Evacuazione e di Emergenza del nostro istituto, nonché alla normativa vigente.

Art. 120 Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente Il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo stato (art 508, comma10, D L.gvo 297/94). Tale disposizione non si applica al personale con contratto a tempo parziale (meno del 50% del tempo pieno). Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del D.S., l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

TITOLO IX

Regolamento di disciplina degli alunni Il presente regolamento, che recepisce le indicazioni del DPR n. 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235/07, è parte integrante del regolamento di istituto. Art. 121 Premessa Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti che riguardano il rapporto sociale instaurato, al momento dell’iscrizione, tra l’alunno e le altre componenti umane della scuola, compagni, docenti, personale non docente, genitori, persone la cui funzione sia occasionalmente connessa all’erogazione del servizio scolastico. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. Art. 122 Finalità e limiti delle sanzioni o La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenne, dei genitori.

o La convocazione dei genitori non si figura come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.

o Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

o La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. o I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di

responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica ed alla riparazione del danno.

o In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

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o Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale (Consiglio di Classe in alcuni casi anche con la presenza dei rappresentanti dei genitori per quelle da 1 a 15 giorni, Consiglio d’Istituto per quelle superiori a 15 giorni e/o che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di licenza).

o Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari.

o Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, a cura del Consiglio di Classe, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

o Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

o Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 123 Conversione delle sanzioni Allo studente è riconosciuto il diritto di chiedere la conversione della sanzione con lo svolgimento di attività utili per la comunità scolastica stabilite dall’organo competente ad irrogare la sanzione, salvo l’obbligo di risarcimento di danni materiali arrecati e non diversamente compensabili.

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DOVERI E SANZIONI Art. 124 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente l’orario delle lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.

MANCANZE

SANZIONI

Organo competente a comminare le

sanzioni

PROCEDIMENTO

1^ ritardo: richiamo verbale Docente Annotazione sul diario personale. Dopo tre ritardi: richiamo verbale

Docente

Annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia tramite diario personale o telefono.

A

Ritardo dell’ingresso a scuola Con il persistere dell’atteggiamento

indifferente della famiglia, il C.d.C. può valutare di intervenire sul voto di condotta

Docente,

Consiglio di classe

Assistente sociale ecc

Annotazione sul registro di classe per l’intervento degli organi superiori di competenza.

1^ assenza ingiustificata: richiamo verbale.

Docente Annotazione sul registro di classe e diario personale.

2^ assenza ingiustificata: richiamo verbale.

Docente

Annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia tramite diario personale o telefono per giustificare l’assenza.

B

Assenze ingiustificate

Con il persistere dell’atteggiamento indifferente della famiglia il C.d.C. può valutare di intervenire sul voto di condotta

Docente, Consiglio di classe Assistente sociale ecc

Annotazione sul registro di classe, per l’intervento degli organi superiori.

1^ mancanza: richiamo verbale Docente Annotazione sul registro docente Dopo tre note, eventualmente si interviene sulla valutazione

Docente

Convocazione della famiglia e firma del genitore sul registro del docente dell’avvenuta comunicazione.

C

Mancata esecuzione dei compiti a casa

Con il persistere si interviene sulla valutazione.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro docente e di classe per l’intervento del C.d.C.

1^ mancanza: Richiamo verbale Docente Annotazione sul diario personale dell’alunno e registro docente.

Dopo tre note, eventualmente si interviene sulla valutazione

Docente Si convoca la famiglia.

D

Negligenza nel presentarsi a scuola senza l’occorrente ( libri, attrezzi ecc.) Con il persistere dell’atteggiamento

indifferente dell’alunno e della famiglia, si interviene sulla valutazione.

Docente, Consiglio di classe Assistente sociale ecc

Annotazione sul registro docente e di classe per l’eventuale intervento degli organi superiori

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Art. 125 – Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dl Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

MANCANZE

SANZIONI

Organo competente a comminare le

sanzioni

PROCEDIMENTO

Ammonimento verbale Docente Annotazione sul registro docente Fino a 3 ammonimenti: allontanamento dalla classe per 5 minuti affidando l’alunno ad un collaboratore – eventuale influenza sul voto di condotta.

Docente

Annotazione sul registro docente, sul registro di classe, diario personale per convocazione della famiglia.

Ulteriori annotazioni: Sospensione da 1 a 3 giorni - Intervento sul voto di condotta

Dirigente scolastico Consiglio di classe

Annotazione sul registro docente e di classe e convocazione del C.d.C. per provvedimento disciplinare.

A

Mancanza di rispetto verbale verso: • il D.S. • i docenti e i non

docenti • i compagni Atti di bullismo

Con il persistere: sospensione da 1 a 15 giorni – intervento sul voto di condotta

Dirigente S. Consiglio Istituto

Il D.S. convoca il Consiglio d'Istituto per provvedimenti disciplinari.

Piccola mancanza: Ammonimento, eventuale influenza sul voto di condotta.

Docente Annotazione sul registro docente e di classe, convocazione della famiglia.

Media mancanza: Ammonimento con allontanamento dalla classe, allontanamento dalle attività sportiva e/o visite guidate, viaggi d’istruzione, sospensione da 1 a 3 giorni, intervento sul voto di condotta.

Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

Annotazione sul registro docente e di classe, convocazione della famiglia e del C.d.C. per provvedimenti disciplinari.

Grave mancanza: Ammonimento con allontanamento immediato dalla classe, allontanamento da tutte le attività di laboratorio della scuola, visite guidate, viaggio di istruzione, sospensione da 1 a 15 giorni, intervento sul voto di condotta.

Dirigente Scolastico Consiglio di Classe C.d.I. Autorità competente

Annotazione sul registro docente e di classe, convocazione della famiglia, del C.d.C. e del C.d.I.. Eventuale ricorso alla autorità competenti.

B

Mancanza di rispetto non verbale (es. aggressione) verso: • il D.S. • i docenti e i non

docenti • i compagni Atti di bullismo

Con il persistere: Allontanamento definitivo dalla scuola, con il supporto delle autorità competenti

Dirigente Scolastico Consiglio di Classe C.d.I. Autorità competente

Annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia, del C.d.C. e del C.d.I.. Eventuale ricorso alle autorità competenti.

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Art. 126- Nell’esercizio dei propri diritti e nell’ adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nelle aree interne ed esterne alla scuola nonché durante le visite guidate, viaggi di istruzione ecc.

MANCANZE

SANZIONI

Organo competente a comminare le sanzioni

PROCEDIMENTO

Alla 1^ mancanza : Richiamo verbale Docente Alla 2^ mancanza: Richiamo verbale Docente Annotazione sul registro docente e

allontanamento per pochi minuti. Alla 3^ mancanza: richiamo verbale, ricreazione sospesa per un periodo breve.

Docente Annotazione sul registro docente e di classe con informazione alla famiglia e al C.d.C.

A

Interventi inopportuni con interruzioni continue del ritmo delle lezioni (aule, laboratori, aree esterne, ecc.) Al perdurare della mancanza e in casi

gravi: mancata partecipazione a visite guidate, a viaggi d’istruzione, a tutte le attività della scuola. Intervento sul voto di condotta.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro docente e di classe, convocazione della famiglia e del C.d.C. per provvedimenti disciplinari.

Alla 1^ mancanza : Richiamo verbale Docente Alla 2^ mancanza: Richiamo verbale, ricreazione sospesa per un periodo breve.

Docente

Annotazione sul registro docente e allontanamento per pochi minuti.

Alla 3^ mancanza:eventuale intervento sul voto di condotta, mancata partecipazione a tutte le attività della scuola inclusi i viaggi.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro docente e di classe e convocazione della famiglia e del C.d.C. per opportuni provvedimenti disciplinari.

B

Prestare poca attenzione durante lo svolgimento delle attività didattiche (aule, laboratori, visite, guidate, viaggi di istruzione, ecc.) .

Al perdurare della mancanza e in casi gravi: mancata partecipazione a tutte le attività della scuola, eventuale sospensione dalle lezioni, intervento sul voto di condotta.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro docente e di classe, convocazione della famiglia e del C.d.C.

Alla 1^ mancanza : Richiamo verbale Docente

Alla 2^ mancanza: Richiamo verbale e allontanamento per pochi minuti.

Docente Annotazione sul registro docente

Alla 3^ mancanza: Ricreazione sospesa per un periodo breve ed eventuale mancata partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione e intervento sul voto di condotta.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro docente e di classe, convocazione della famiglia ed eventualmente del C.d.C.

C

Disturbo generale di un gruppo (aule, laboratori, visite, guidate, viaggi di istruzione, ecc.) Al perdurare della mancanza e in casi gravi:

mancata partecipazione a tutte le attività della scuola, eventuale sospensione dalle lezioni, intervento sul voto di condotta.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro di classe, convocazione della famiglia, e del C.d.C..

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Art. 127 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola o di altre strutture esterne ad essa.

MANCANZE SANZIONI Organo competente a comminare le

sanzioni

PROCEDIMENTO

Gli studenti individuati o la classe per intero, dopo richiamo verbale saranno tenuti a riordinare.

Docente A

Aule e spazi lasciati in condizioni di eccessivo disordine, tali da pregiudicarne l’utilizzo per le attività didattiche immediatamente successive.

Se perdura la mancanza, ammonimento, sospensione da 1 a 3 giorni e risarcimento dei danni da un minimo di 5 € fino ad un ammontare pari al danno arrecato.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro docente e di classe e convocazione della famiglia e del C.d.C. per stabilire la sanzione.

Ammonimento verbale, Lo studente responsabile è tenuto a ripristinare il danno se è possibile, o altrimenti a risarcirlo.

Docente Annotazione sul registro docente e di classe e comunicazione alla famiglia.

B

Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza. Atti vandalici

Se non si individua il responsabile, è l’intera classe a ripristinare o a risarcire il danno di piccola entità. Per danni di grande entità, e/o atti vandalici, eventuale sospensione da 1 a 3 giorni e risarcimento dei danni da un minimo di 5 € fino ad un ammontare pari al danno arrecato. Intervento, eventuale sul voto di condotta.

Docente Consiglio di classe

Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle rispettive famiglie e convocazione del C.d.C. per decidere sanzioni disciplinari ed economiche.

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Art. 128 Gli alunni, sono tenuti a non utilizzare in maniera impropria strumentazione elettronica (telefonino, MP3, ecc.) e a non introdurre all’interno della scuola materiale pericoloso ( coltelli, petardi, ecc.)

MANCANZE SANZIONI Organo competente a comminare le

sanzioni

PROCEDIMENTO

Infrazione di piccola entità: o Intervento sul voto di condotta. o Eventuale risarcimento dei danni

morali e materiali.

Docente C.d.C.

Annotazione sul registro di classe, ritiro immediato del materiale con consegna alla famiglia, comunicazione al C.d.C.

A

Utilizzo non autorizzato di cellulari,fotocamere,telecamere e di materiale inadatto e/o pericoloso da parte degli alunni.

Infrazione di media o grave entità: o Sospensione da 1 a 15 giorni o

oltre. o Intervento sul voto di condotta. o Eventuale risarcimento dei danni

morali e materiali.

Docente C.d.C. C.I. Organo di Garanzia

Annotazione sul registro di classe, ritiro immediato del materiale, convocazione della famiglia, del C.d.C. ed eventualmente del C.I. per interventi disciplinari.

Art. 129 Impugnazioni 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione

della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia dell’Istituto. 2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell’Istituto in

merito all'applicazione del presente Regolamento.

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TITOLO X Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 130 Premessa Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione costituiscono un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, non hanno finalità meramente ricreative o di evasione ma costituiscono esperienze finalizzate alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. In quest'ottica il presente regolamento, ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme cui i partecipanti alla gita dovranno attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita. Art. 131 Tipologia dei viaggi Le tipologie dei viaggi di istruzione sono così articolate: o viaggi di integrazione culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre

Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici; o visite guidate: a mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., nell'arco di una sola giornata. Si ribadisce che, dato il carattere educativo delle visite e l'impegno economico delle famiglie, le mete prescelte devono avere necessariamente un valore didattico e culturale.

Art. 132 Durata e tempi Circa la durata il Collegio dei Docenti ha stabilito che: o per tutte le classi sono previsti viaggi di istruzione di una sola giornata; Riguardo ai tempi di effettuazione, le visite guidate potranno essere svolte in tutto l’arco dell’anno scolastico, a seconda delle necessità organizzative o quando si propone l’occasione di un particolare evento di rilevanza didattica. I viaggi di istruzione, invece, dovranno concludersi entro il 10 maggio. E’ consentita una deroga solo per l’effettuazione di viaggi connessi a visite programmate a Sedi Istituzionali in Italia e/o all’estero, ottenute in data successiva al 10 maggio. In entrambi i casi i viaggi non dovranno coincidere con particolari attività istituzionali, quali scrutini, esami, elezioni scolastiche. Art. 133 Viaggi all’estero I viaggi all’estero sono riservati alle classi del secondo e del terzo anno. Laddove è prevista la partecipazione di un numero esiguo di alunni nell’ambito dei progetti europei, lo staff di progetto procederà alla selezione degli stessi tra tutti gli alunni delle classi coinvolte nei progetti Comenius i cui docenti partecipano di persona alla mobilità internazionale, in modo che assicurino un’azione di tutoraggio mirata e basata sulla conoscenza diretta dell’alunno e della famiglia. Gli alunni potranno partecipare con l’impegno a restituire l’ospitalità a coetanei delle scuole “partners”.

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Art. 134 Autorizzazioni o I docenti che intendono effettuare uscite didattiche devono chiedere, per iscritto, l’autorizzazione al

D.S. o Le uscite dalla scuola che non prevedono l’uso di mezzi di trasporto sono comunicate alle famiglie

degli alunni con nota scritta sul diario. La mancata firma di presa visione non impedisce l’uscita dell’alunno, avendo l’avviso carattere di comunicazione per opportuna conoscenza e non carattere di autorizzazione.

o La partecipazione a visite e viaggi con l’uso di mezzi di trasporto deve essere autorizzata dal genitore con firma. La mancata autorizzazione scritta comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa.

Art. 135 Organizzazione dei viaggi d’istruzione o Il Collegio Docenti, nell'ambito della programmazione d'istituto, visto il regolamento d'Istituto,

fissa i criteri didattici generali che debbono ispirare i viaggi d'istruzione, precisando finalità generali, obiettivi, periodo ottimale di effettuazione.

o La realizzazione dei viaggi è vincolata alla disponibilità di docenti accompagnatori in numero sufficiente

o Le proposte di massima degli itinerari, durata, periodo di effettuazione e mete, devono essere discusse e approvate dal Consiglio di Classe in presenza anche della componente genitori;

o Successivamente il piano delle viaggi d’istruzione sarà deliberato dal Collegio dei Docenti; o La funzione strumentale, quindi, preposta all’organizzazione delle visite e dei viaggi d’istruzione,

per l’anno scolastico in corso, come richiamato dall’art. 10 del presente Regolamento, organizzerà, i vari viaggi secondo le indicazioni provenienti dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti.

o Il D.S. con il supporto organizzativo del D.S.G.A. avvia, così, l’attività negoziale per l’affidamento alle agenzie viaggi e alle ditte di pullman dei diversi pacchetti.

o Acquisiti almeno tre preventivi e fatta l’opportuna comparazione prezzo – qualità, il Consiglio d'Istituto autorizzerà il piano di tutti i viaggi d ’istruzione.

o La progettazione dei viaggi di istruzione deve essere effettuata tenendo conto “ che non possono essere richieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero le finalità dei viaggi di istruzione “ (punto 5.1 della C.M. n. 291 del 14/10/92).

o E’ opportuno evitare di viaggiare in orario notturno (C.M. n. 291 del 1992 punto 7.5), ad eccezione di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo per i quali può risultare più conveniente effettuare il viaggio in tali ore.

o Per tragitti che prevedono più di 9 ore giornaliere di movimento dell’automezzo deve essere garantita la presenza di due autisti. In tutti i casi l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.

o Si fa presente che è assolutamente vietato chiedere all’autista di effettuare cambi di itinerario, in considerazione di ciò è, quindi, opportuno elaborare analiticamente e dettagliatamente il programma.

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Art. 136 Partecipazione degli alunni o Tutti gli alunni hanno diritto a partecipare alle visite e viaggi di istruzione, come momento di

crescita culturale e personale. o Le visite di istruzione nell’ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono

quindi obbligatorie per gli alunni. La partecipazione può essere considerata facoltativa nel caso sia richiesto un contributo finanziario agli alunni.

o Gli alunni che non partecipano a visite/viaggi programmati sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a giustificare le eventuali assenze effettuate nelle giornate del viaggio.

o Una classe può effettuare viaggi e visite guidate solo se almeno i due terzi degli alunni della classe stessa aderiscono all’iniziativa.

o I consigli di classe possono deliberare, per motivi disciplinari e di sicurezza, l'esclusione da viaggi/visite di alunni intemperanti con comportamenti asociali che metterebbero a rischio la riuscita educativa e didattica del viaggio, o richiedere per essi la presenza di un genitore, (con oneri finanziari a loro esclusivo carico) a condizione che essi si impegnino formalmente con dichiarazione scritta a partecipare a tutte le attività previste per gli alunni dal programma.

o Nel caso di mancata partecipazione alla visita/viaggio, vengono restituite le somme relative ai biglietti d’ingresso o simile; non viene restituita la somma relativa al mezzo di trasporto e al pernottamento.

o Per permettere la partecipazione di alunni la cui famiglia, per conoscenza diretta, vive in disagiate condizioni economiche la scuola potrà eventualmente intervenire con un contributo economico a favore degli stessi.

Art. 137 Partecipazione di genitori o persone estranee o Compatibilmente con le disponibilità di posti, potranno partecipare a viaggi e visite guidate, con

oneri finanziari a loro esclusivo carico, i genitori di alunni portatori di handicap, autorizzati dal consiglio di classe, a condizione che essi si impegnino formalmente con dichiarazione scritta a partecipare a tutte le attività previste dal programma per gli alunni.

o Non possono partecipare al viaggio persone estranee, personale A.T.A., figli o conoscenti dei docenti, amici o conoscenti degli allievi partecipanti all’iniziativa.

Art. 138 Docenti accompagnatori o Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere in numero sufficiente per assicurare una adeguata

vigilanza sugli alunni: uno ogni 15 alunni, fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un insegnante di sostegno ogni due alunni diversamente abili.

o Se gli insegnanti disponibili non sono in numero sufficiente, un docente potrà effettuare più uscite, per un massimo di sei giorni, compatibilmente alle esigenze di servizio e alla conoscenza della classe. Unica eccezione può essere costituita dai docenti accompagnatori per i viaggi all’estero, se il D.S. ne ravvede la necessità, in considerazione delle competenze linguistiche imprescindibili per tali viaggi.

o I consigli di classe e, in mancanza di intese, il Collegio dei docenti, individuano gli insegnanti accompagnatori secondo i criteri seguenti, in ordine di priorità:

a. docente proponente, ovvero docente della stessa classe e disciplina a cui fa riferimento la tematica del viaggio/visita;

b. docente della classe o altro docente che abbia una buona conoscenza della classe; c. docente non della classe ma comunque della stessa disciplina su cui verte il viaggio/visita;

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o Per ogni docente accompagnatore sarà individuato contestualmente un supplente, nel caso in cui il titolare, per improvvisi e giustificati motivi, non possa più prendere parte alla gita.

o In caso di sostituzione per cause di forza maggiore a pochi giorni dalla partenza di uno o più accompagnatori, la scelta dei sostituti compete al D.S. e può cadere anche su docenti non appartenenti al Consiglio di Classe.

o Per i viaggi all’estero almeno un accompagnatore deve conoscere la lingua del Paese da visitare o l’inglese secondo le indicazioni previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/92.

o La partecipazione del docente al viaggio potrà essere incentivata con un compenso forfetario stabilito in sede di contrattazione di istituto; resta esclusa la possibilità di recuperi/riposi compensativi sull'orario di servizio.

o I docenti accompagnatori riceveranno per tempo dalla funzione strumentale e/o dall’ufficio di segreteria tutte le informazioni necessarie per la buona conduzione della visita: elenco partecipanti, numeri di telefono, informazioni logistiche e quant’altro.

Art. 139 Compiti dei docenti accompagnatori o Gli accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza degli alunni ed alle responsabilità di

cui all'art. 2047 C.C. integrato dall'art. 61 Legge 11.07.1980 n. 312, anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli alunni non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo stesso viaggio.

o La vigilanza assidua dei docenti deve essere esercitata non solo a tutela della incolumità degli alunni ma anche a tutela del patrimonio artistico e delle strutture alberghiere.

o Nelle attività didattico – educative preparatorie al viaggio, i docenti accompagnatori provvederanno a sensibilizzare e responsabilizzare opportunamente gli allievi sul fatto che la buona riuscita del viaggio è strettamente legata al rispetto delle seguenti norme disciplinari:

a. Seguire le istruzioni degli accompagnatori b. Partecipare alle attività previste dal programma senza mai allontanarsi dal gruppo c. Non arrecare danni agli arredi delle strutture ospitanti d. Non arrecare disturbo nelle ore notturne e. Non fare uso di bevande alcoliche f. Non compiere atti che violino le leggi dei paesi ospitanti

Art. 140 Procedure a carico del docente responsabile Per ogni iniziativa programmata, occorrerà individuare subito un docente responsabile dell’organizzazione che si impegni a: o Verificare il possesso di documenti di identità validi per l’espatrio per i viaggi all’estero. o Consegnare alle famiglie programma analitico dell’itinerario con indirizzi e telefoni degli alberghi

e, se necessario del docente responsabile per i contatti necessari durante il viaggio e durante le fasi di ritorno, e ogni altra informazione richiesta dai genitori dei partecipanti.

o Dopo ciascun viaggio d’istruzione dovrà redigere e consegnare alla funzione strumentale dei viaggi, una relazione riassuntiva sull’andamento generale del viaggio, riportando i seguenti punti:

a. Ricaduta didattico-culturale b. Inconvenienti verificatisi e disservizi c. Episodi di rilevanza disciplinare d. Interventi assunti e. Qualità del servizio dell’agenzia viaggi e della ditta di trasporto f. Qualità della struttura alberghiera e del servizio di ristorazione

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Art. 141 Procedure a carico della Funzione Strumentale o Raccolta e diffusione di materiali pubblicitari e cataloghi inviati alla scuola dalle varie agenzie. o Predisposizione, per la delibera da parte del Collegio docenti, di un quadro sinottico delle proposte

di viaggi formulate dai C.d.C. (destinazione, durata, mezzo di trasporto, numero indicativo partecipanti, numero dei docenti accompagnatori, sistemazione, estremi delibera C.d.C. e altri elementi necessari).

o Predisposizione di un programma analitico e dettagliato per ogni visita/viaggio da consegnare in segreteria per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggi.

o Consulenza e supporto per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute per la conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa.

o Distribuzione, ai docenti responsabili, della modulistica necessaria nelle diverse fasi procedurali (programma analitico, autorizzazioni genitori, dichiarazione di assunzione di responsabilità).

o Consulenza e supporto operativo ai docenti responsabili dei viaggi per l’espletamento delle procedure necessarie, per le prenotazioni varie, per l’acquisizione di notizie ed informazioni.

o Raccolta e verifica della completezza della documentazione relativa a ciascun viaggio da consegnare in segreteria almeno 6 giorni prima dell’effettuazione del viaggio:

a. Elenchi nominativi degli alunni distinti per classi; b. Modello di autorizzazione debitamente compilato e firmato dal genitore dei genitori; c. Dichiarazione degli insegnanti accompagnatori di disponibilità ed assunzione di obbligo

di vigilanza, modello già predisposto; d. Somma raccolta, necessaria per pagare l’agenzia viaggi.

o Elaborazione di una relazione finale per il D.S. e il Consiglio d'Istituto sulla base delle singole relazioni che contenga:

a. La segnalazione di eventuali disservizi o difficoltà organizzativo – funzionali o di servizi di livello eccellente.

b. L’eventuale proposta di interrompere la collaborazione con le Agenzie di viaggi che si fossero dimostrate poco affidabili o inadempienti.

c. Breve sintesi sull’efficacia didattica dei viaggi e sulla loro ricaduta formativa. d. Qualsiasi proposta o suggerimento che paia necessario per il miglioramento del

servizio complessivo

Art. 142 Procedure a carico della segreteria o Acquisire almeno tre preventivi per le agenzie viaggi e per le ditte di trasporto e comunicare al

docente responsabile la ditta indicata dal D.S.G.A. come la più conveniente. o Verificare la rispondenza tra la documentazione fornita dal docente Funzione Strumentale e quanto

richiesto dal regolamento o Controllare le quote di partecipazione pagate dagli alunni. o Consegnare al docente responsabile vari elenchi nominativi degli alunni. o Curare l’archiviazione di tutta la documentazione, ordinata per singola iniziativa.

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Art. 143 Norme disciplinari Per le visite/viaggi di istruzione valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva e di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti della vita scolastica. Ad integrazione di quanto riportato nel TITOLO IX (Regolamento di disciplina degli alunni), si precisa che eventuali danni cagionati a terzi durante le visite/viaggi di istruzione, saranno risarciti dagli alunni responsabili, se individuati; in caso contrario il risarcimento sarà ripartito tra tutti gli alunni partecipanti alla visita/viaggio in questione.

* * *

Ogni anno, in occasione della presentazione del P.O.F. ai genitori delle classi prime, sarà illustrato e il Regolamento d’Istituto, con la richiesta di un formale impegno a rispettarne regole e contenuti, anche per la parte sanzionatoria. I docenti coordinatori, invece, provvederanno nei primi giorni di scuola, ad illustrarlo agli alunni delle classi prime. Castellaneta , 2 ottobre 2010