Regolamento Edilizio v.07.08

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Regolamento edilizio di un comune

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  • COMUNE DI SPINEA

    Regolamento edilizio (Approvato con D.C.C. n. 45 del 15/07/2008)

  • Indice

    TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8

    Capo I Natura e scopi del regolamento 8 Art. 1 Contenuto, limiti e validit del Regolamento Edilizio 8

    Capo II Titoli Edilizi 9 Art. 2 Tipologie dei titoli edilizi 9 Art. 3 Documentazione da allegare alle D.I.A., richieste di permesso di costruire 9 Art. 4 Elenco degli elaborati e norme per la presentazione degli strumenti urbanistici

    attuativi 10 Art. 4 bis 12 Art. 5 Disposizioni in materia di impatto acustico 12 Art. 6 (Soppresso) 13 Art. 7 (Soppresso) 13 Art. 8 Oneri di urbanizzazione 13 Art. 9 (Soppresso) 13 Art. 10 Alternativa al pagamento delle spese di urbanizzazione 13 Art. 11 Edilizia convenzionata 14 Art. 12 Certificato di destinazione urbanistica 15

    Capo III Consulta per i beni architettonici, paesaggistici ed ambientali 16 Art. 13 Attribuzioni della consulta 16 Art. 14 Composizione e funzionamento della consulta 16 Art. 15 (Soppresso) 17

    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere 18 Art. 16 Punti di linea e di livello 18 Art. 17 Adempimenti per la realizzazione dellintervento 18 Art. 18 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico 18 Art. 18bis Disciplina del cantiere e interventi sulle aree pubbliche 19 Art. 19 Vigilanza sulla costruzioni 20 Art. 20 Annullamento del Permesso di Costruire 20

    Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti 21 Art. 21 Collaudo ed agibilit 21

    TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE 22

    Capo I Definizioni di elementi particolari 22 Art. 22 Cortile, patio, lastrico solare, cavedio 22 Art. 23 Caratteristiche edilizie di cortili, patii, lastrici solari e cavedi 22 Art. 24 Posto macchina coperto 23 Art. 25 Impianti tecnologici 23

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi 24 Art. 26 Decoro degli edifici 24 Art. 27 Spazi scoperti 24 Art. 28 Recinzioni 25

  • Indice

    Art. 29 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico 27 Art. 30 Elementi edilizi in aggetto che sporgono su suolo privato e pertinenze

    residenziali 28 Art. 31 Bussole d'ingresso 29 Art. 32 Altezza minima della falda del tetto 29 Art. 33 Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie 29 Art. 34 Coperture 30 Art. 35 Scale esterne 30 Art. 36 Marciapiedi 30 Art. 37 Portici 30 Art. 38 Apertura di accessi e strade private 31

    Capo III Prescrizioni di carattere speciale 32 Art. 39 Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico 32 Art. 40 Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi 32 Art. 41 Numeri civici 32

    TITOLO III NORME IGIENICO-SANITARIE 33

    Capo I PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE 33 Art. 42 Igiene del suolo e del sottosuolo 33 Art. 43 Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni 33 Art. 44 Muri perimetrali 33 Art. 45 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili 33 Art. 46 Protezione dall'umidit 34 Art. 47 Convogliamento delle acque meteoriche 34 Art. 48 Isolamento termico 35 Art. 49 Impianto di riscaldamento 35

    Capo II Fognature 36 Art. 50 Condotti e bacini a cielo aperto 36 Art. 51 Condotti chiusi 36 Art. 52 Depurazione degli scarichi 36 Art. 53 Allacciamenti 36 Art. 54 Fognature delle lottizzazioni 36 Art. 55 Fognature singole 37 Art. 56 Prescrizioni particolari 37 Art. 57 Immondizie 37

    Capo III Ambienti interni 38 Art. 58 Requisiti degli alloggi 38 Art. 59 Ventilazione ed aerazione 41 Art. 60 Condizionamento: caratteri generali degli impianti 42 Art. 61 Installazione di apparecchi a combustione 43 Art. 62 Impianto elettrico 43 Art. 63 Dotazione dei servizi 43 Art. 64 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti 44 Art. 65 Piani seminterrati e sotterranei 45 Art. 66 Volumi tecnici 45

    Capo IV Costruzioni di speciale destinazione 46

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    Art. 67 Edifici e locali di uso collettivo 46 Art. 68 Barriere architettoniche 46 Art. 69 Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse 46 Art. 70 Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli 47 Art. 71 Impianti al servizio dell'agricoltura 47

    TITOLO IV STABILIT E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 48

    Capo I Norme di buona costruzione 48 Art. 72 Stabilit delle costruzioni 48 Art. 73 Manutenzioni e restauri 48 Art. 74 Provvedimenti per costruzioni pericolanti 48

    Capo II Prevenzione dai pericoli di incendio 49 Art. 75 Locali per la lavorazione di materiali combustibili 49 Art. 76 Impiego di strutture lignee 49 Art. 77 Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco 49 Art. 78 Collaudo di competenza dei vigili del fuoco 49 Art. 79 Particolari prevenzioni cautelative 49 Art. 80 Uso di gas in contenitori 50

    Capo III Cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori 51 Art. 81 Opere provvisionali 51 Art. 82 Scavi e demolizioni 51 Art. 83 Movimento ed accumulo dei materiali 51

    TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 53

    Art. 84 Misure di salvaguardia 53 Art. 85 Deroghe 53 Art. 86 Sanzioni 53 Art. 87 Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi 53 Art. 88 Modifiche al Regolamento 56 Art. 88 bis Rinvio ad altre disposizioni 56 Art. 89 Norme finali 56

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 8

    TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

    Capo I Natura e scopi del regolamento

    Art. 1 Contenuto, limiti e validit del Regolamento Edilizio

    1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attivit di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso come previsto nei successivi articoli 3 e 4.

    2. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e cio con leggi sia statali che regionali, e atti aventi forza di legge.

    3. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati.

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 9

    Capo II Titoli Edilizi

    Art. 2 Tipologie dei titoli edilizi

    1. Ai fini della disciplina delle modalit costruttive di cui al presente Regolamento Edilizio valgono i titoli edilizi cos come previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

    Art. 3 Documentazione da allegare alle D.I.A., richieste di permesso di costruire

    1. Le domande per lesecuzione delle opere di cui ai corrispondenti titoli edilizi, redatte sui modelli predisposti dal Comune e corredate dalla prova dellavvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, etc. disposti a termini di legge, debbono essere indirizzate al Dirigente.

    2. I disegni devono essere riprodotti in copia cartacea e piegati nelle dimensioni di cm. 21x 30.

    3. La documentazione obbligatoria per la presentazione di domande di permesso di costruire/D.I.A. la seguente:

    a) relazione tecnico illustrativa del progetto con descrizione dellintervento, indicazione dei parametri urbanistico edilizi (destinazione urbanistica, indici di copertura, indici fondiari e territoriali, superfici nette di pavimento, volumi, calcolo della superficie fondiaria, conteggio delle aree destinate a standard urbanistici quali verde, parcheggio, ecc., dello stato attuale e dello stato di progetto) e precisazione dei precedenti titoli edilizi legittimanti le costruzioni esistenti;

    b) relazione storico architettonica con spiegazione delle caratteristiche tipologiche dellimmobile in caso di interventi su immobili storico testimoniali, o sottoposti a vincolo ai sensi artt. 2 e 5 del D.Lgs. 42/2004;

    c) documentazione fotografica (interna e/o esterna a seconda dellintervento) con indicazione dei coni visuali degli immobili oggetto di intervento;

    d) i seguenti elaborati grafici: d1) estratto catastale con individuazione dei mappali e dellarea oggetto di

    intervento; d2) estratto degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati generali e attuativi

    con evidenziazione dellarea oggetto di intervento e descrizione della sua destinazione urbanistica;

    d3) planimetria generale dello stato attuale e di progetto in scala 1:500 o 1:200 (da adeguare alla scala dellintervento) con individuazione dellambito di intervento e dei lotti limitrofi, dei fabbricati circostanti lambito con indicazione delle loro altezze e distanze dai confini e dai fabbricati, le strade prospettanti lambito adeguatamente quotate con la definizione del ciglio strada, di eventuali marciapiedi, ecc.; la planimetria dovr indicare tutte le servit e/o vincoli presenti sullarea e dovr rappresentare chiaramente i confini di propriet, le eventuali recinzioni, le quote planialtimetriche dellarea riferite a un caposaldo, le distanze dalle strade, dai confini, dai fabbricati e quantaltro si ritenga significativo ai fini della valutazione del progetto stesso;

    d4) planimetria con indicazione schema fognario;

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 10

    d5) la planimetria dell'area dello stato attuale e di progetto, in scala 1:500 o 1:200, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde, comprese le relative alberature, alla superficie pavimentata;

    d6) le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione duso dei locali, delle superfici e dei coefficienti di aereo illuminazione, ecc.;

    d7) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);

    d8) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici (in caso interventi su parti di edifici dovr comunque essere rappresentato lintero fabbricato);

    d9) una sezione longitudinale e una sezione trasversale quotate in scala 1:100 (con quote altimetriche relazionate al piano quotato nelle planimetrie generali) e tutte le altre sezioni ritenute significative ai fini della comprensione del progetto;

    d10) piante, prospetti e sezioni illustranti la comparazione tra lo stato attuale e lo stato di progetto con indicazione in colore giallo delle opere oggetto di demolizione e in colore rosso le opere di nuova costruzione;

    d11) particolari costruttivi, in scala 1:20, con lindicazione dei tipi di finitura previsti, dei materiali e dei colori;

    d12) ogni altro elaborato atto a consentire una esatta, completa ed univoca interpretazione delle opere progettate;

    e) tutta la documentazione prevista dal presente regolamento e dalla vigente normativa specifica (legge 13/89, legge regionale 24/85, ecc.).

    f) in caso di richieste di sanatoria edilizia i sopra elencati elaborati richiesti per lo stato attuale/di progetto dovranno riferirsi allo stato legittimato/attuale, con evidenziazione colorata delle opere abusive realizzate in assenza di titolo e oggetto di richiesta di sanatoria.

    g) nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati normalmente richiesti in scala 1:100 possono essere rappresentati in scala 1:200. Qualora lintervento sia dimensionalmente e/o urbanisticamente significativo dovr essere predisposta anche una rappresentazione tridimensionale

    4 Per i progetti riguardanti recinzioni necessaria, oltre alle documentazioni di cui ai precedenti punti la presentazione della situazione dello stato di fatto delle recinzioni delle aree immediatamente adiacenti.

    Art. 4 Elenco degli elaborati e norme per la presentazione degli strumenti urbanistici attuativi

    1. Le norme per la presentazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e le opere di urbanizzazione relative sono le seguenti:

    a) domanda presentata e firmata dagli aventi titolo; b) copia dellatto di propriet o altro titolo attestante diritto reale o un diritto

    personale compatibile con lintervento da realizzare o dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet attestante la propriet;

    c) estratto dal P.R.G. esteso alle zone adiacenti, con evidenziata larea oggetto di trasformazione urbanistica mediante S.U.A.;

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 11

    d) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dallU.T.E. in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto che attesti la titolarit allo S.U.A.;

    e) unindagine geologica o relazione geotecnica relativa allarea interessata dallintervento;

    f) progetto di lottizzazione, quotato plani-altimetricamente, in scala 1:500, distinto in: documentazione fotografica con indicati i coni visuali; elaborato grafico su base catastale in scala 1:2000 esteso alle zone

    adiacenti, con individuazione del perimetro di intervento e i numeri delle particelle catastali incluse nel piano.

    rilievo topografico redatto con il metodo celerimetrico, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce lo S.U.A., esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml. 50, con lindicazione del terreno, della viabilit con relativa toponomastica, il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servit, il rilievo del verde esistente con lindicazione delle assenze arboree e dei fabbricati esistenti, con le relative quote plani-altimetriche e i capisaldi di riferimento, nonch lindividuazione delle aree vincolate ai del D.Lgs. n. 42/2004 e di quelle che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolate, e degli altri eventuali vincoli e fasce di rispetto;

    zonizzazione, in scala 1:500, con indicazione degli eventuali allineamenti obbligatori, limiti di massimo inviluppo, comparti di attuazione, delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, del verde, dei parcheggi e degli altri spazi pubblici, nonch delle carature urbanistiche;

    i tracciati delle opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico e industriale con le relative cabine di trasformazione, rete telefonica, ecc.);

    sezioni trasversali significative delle strade, quotati, in scala adeguata, con lindicazione dei materiali di pavimentazione delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonch delle pendenze e delle quote, ecc.;

    progetto, in scala 1:200 ovvero 1:500, degli spazi pubblici (piazze, marciapiedi, verde attrezzato, ecc.) con lindicazione dei materiali, delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.);

    planivolumetrico relativo alla localizzazione e disposizione degli edifici; g) relazione illustrativa dellintervento proposto; h) norme tecniche di attuazione, in cui siano definiti i tempi e le modalit di

    realizzazione dello S.U.A., nonch la disciplina delle destinazioni duso, delle tipologie ammissibili, dei materiali e dei colori prescritti o ammessi;

    i) schema di convenzione, con indicati i tempi di attuazione; j) preventivo sommario di spesa; k) disciplinare tecnico per lesecuzione delle opere di urbanizzazione; l) gli estremi relativi ai precedenti provvedimenti autorizzativi (taciti e non). 2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, comprensivo del computo

    metrico estimativo, dovr essere redatto prima della stipula della convenzione definitiva.

    3. Eventuali nulla-osta di enti competenti per lintervento di che trattasi. 4. Il responsabile del procedimento pu altres richiedere ulteriori elaborati

    necessari ai fini istruttori e/o ai fini dellacquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa.

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 12

    5. Le domande e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente, dal proprietario dell'area, o titolare avente diritto, dal progettista.

    6. Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del proprietario, del Direttore dei Lavori e dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Dirigente dagli interessati subentranti, previa comunicazione di rinuncia, con le stesse modalit, da parte dei responsabili originari.

    7. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza entro sessanta giorni.

    Art. 4 bis

    1. Tutti gli elaborati di cui agli articoli 3, 4 nonch ogni altro tipo di richiesta riguardante un atto di assenso in materia di attivit edilizia ed urbanistica (domande, disegni, relazioni, documentazioni fotografiche, ecc) devono essere presentati, contestualmente alla presentazione della documentazione cartacea, anche su supporti informatici (floppy disk e/o cd-rom) in formato PDF o analoghi. A partire dal 1 marzo 2007 gli elaborati grafici di cui al punto d3) dellarticolo 3, riguardante il fabbricato di progetto, e al punto f) dellarticolo 4 , riguardante la planimetria di progetto, del Regolamento Edilizio dovranno essere presentati anche in formato DXF georeferenziati. Gli elaborati Georeferenziati dovranno essere presentati al momento della richiesta di agibilit e/o del collaudo.

    2. La mancata presentazione degli elaborati su supporti informatici comporter linterruzione dei termini di cui al terzo comma dellarticolo 20 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

    Art. 5 Disposizioni in materia di impatto acustico

    1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale dovranno essere redatti in conformit alle esigenze di tutela dallinquinamento acustico.

    2. In ogni caso, dovr essere predisposta, dai soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico, relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

    a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade

    extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni;

    c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti

    rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle

    aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) Scuole e asili nido; b) Ospedali; c) Case di cura e di riposo; d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 13

    e) Nuovi insediamenti residenziali, prossimi alle opere di cui al comma 2. 4. Le domande per il rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed

    infrastrutture adibite ad attivit produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli stessi immobili ed infrastrutture, nonch le domande di licenza o di autorizzazione allesercizio di attivit produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

    5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dellart. 4, primo comma, lettera l), della L. 26 ottobre 1995 n. 447, con le modalit di cui allart. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

    6. La domanda di licenza o di autorizzazione allesercizio delle attivit di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dellart. 3, primo comma, lettera a) della L. 26 ottobre 1995 n. 447, deve contenere lindicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dallattivit o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata allufficio comunale competente per lambiente ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. Allo scopo di ridurre lesposizione umana al rumore, deve essere rispettato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

    Art. 6 (Soppresso)

    Art. 7 (Soppresso)

    Art. 8 Oneri di urbanizzazione

    1. La realizzazione delle opere in seguito alla presentazione della Denuncia dInizio dAttivit o in seguito al rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato allincidenza degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione secondo le modalit indicate nellarticolo 16 del D.P.R . 6 giugno 2001 n. 380.

    Art. 9 (Soppresso)

    Art. 10 Alternativa al pagamento delle spese di urbanizzazione

    1. Il titolare del provvedimento edilizio su richiesta del Comune, in alternativa al pagamento della quota relativa allincidenza delle opere di urbanizzazione, pu realizzare in proprio, a scomputo della quota dovuta, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, in applicazione della vigente normativa statale e regionale e con le modalit e garanzie stabilite dal comune.

    2. Nel caso di interventi disciplinati da strumento urbanistico attutivo, ove non sia possibile il reperimento degli standard urbanistici, questi potranno essere reperiti in altro immobile, su area ritenuta idonea dal Comune, oppure monetizzati.

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 14

    3. Per gli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, ove sia comunque previsto dallo stesso lobbligo di realizzare standard urbanistici, e questi non siano reperibili in loco, potr esserne prevista la monetizzazione. La monetizzazione pari al valore dellarea necessaria per la realizzazione standard urbanistici al quale verr sommato il costo di realizzazione delle opere.

    4. Nella generalit dei Piani Attuativi relativi ai progetti-norma, prevista la realizzazione a carico dei soggetti attuatori di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi contenute o funzionalmente connesse con lintervento anche se esterne allambito di intervento, purch in adiacenza, ovvero esplicitamente previste dal progetto-norma stesso. Il valore di tali opere di urbanizzazione sar scomputato con la procedura ed ai sensi del primo comma dellart. 86 della L.R. 27.6.1985 n 61.

    5. Nei PUA prevista inoltre la cessione al Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie quantificate nei progetti-norma (superficie viaria, parcheggio, verde, aree attrezzate pubbliche, ecc.). Il valore di tali aree sar scomputato con la procedura ed ai sensi del primo comma dellart. 86 della L.R. 27.6.1985 n 61. Relativamente al verde attrezzato il valore delle aree eccedenti alla quota minima di 9 mq/abitante potr essere scomputato dalla quota di oneri di urbanizzazione secondaria relativa alle aree a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e lo sport

    6. In riferimento alla quota dovuta alle opere di urbanizzazione secondaria, fermo restando che la quota del 50% deve essere comunque versata, la rimanente parte pu essere scomputata a fronte di opere richieste dalla Amministrazione Comunale.

    7. Non pu comunque essere monetizzata la dotazione a parcheggio privato entro il limite minimo definito dallart. 2 della L.122/89, e del presente regolamento.

    8. Le somme derivanti dalla monetizzazione degli standard dovranno essere versate su specifico capitolo di bilancio, da utilizzarsi per la realizzazione di opere di urbanizzazione di norma della stessa specie di quelle monetizzate.

    Art. 11 Edilizia convenzionata

    1. Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo concessorio ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni con il Comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui alla normativa vigente.

    2. Nella convenzione pu essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo pagamento quota relativa; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

    3. Pu tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito, la quota relativa alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire completamente le opere stesse.

    4. La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune ed a spese del concessionario.

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 15

    Art. 12 Certificato di destinazione urbanistica

    1. Il Dirigente rilascia, su domanda presentata sugli appositi moduli, a cui va allegato un estratto mappa rilasciato dallU.T.E. non pi tardi di mesi 6 dalla data della richiesta, il certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, nonch le principali modalit di intervento.

    2. Il contenuto della dichiarazione comunale ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio e conserva validit per un anno dalla data del rilascio medesimo. In caso di modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti i certificati rilasciati si intendono decaduti.

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 16

    Capo III Consulta per i beni architettonici, paesaggistici ed ambientali

    Art. 13 Attribuzioni della consulta

    1. Nellambito delle richieste dintervento (sia pubblica che privata) edilizia e urbanistica viene richiesto,ove necessario, il parere della consulta per I beni architettonici, paesaggistici ed ambientali.

    2. La Consulta per i Beni Architettonici, Paesaggistici ed Ambientali esprime parere concernente la rispondenza ai canoni dadeguatezza e congruit per quanto riguarda laspetto architettonico, paesaggistico ed ambientale e la qualit formale degli interventi.

    3. Sono soggetti al parere della consulta per i beni architettonici, paesaggistici ed ambientali gli interventi riguardanti:

    le richieste di Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attivit le richieste Permesso di Costruire in deroga, le richieste di Permesso di Costruire a sanatoria e/o abusi edilizi riguardanti

    gli immobili e ricadenti nelle aree assoggettate alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42

    i progetti riguardanti interventi su edifici ed aree comprese nei Piani di Recupero e Piani Particolareggiati.

    gli interventi dinteresse pubblico laddove lAmministrazione Comunale ritenga opportuno sentire il parere della consulta.

    gli strumenti urbanistici attuativi diniziativa privata ricadenti nelle zone e/o negli ambiti di cui ai precedenti punti;

    4. I pareri per le richieste dintervento non ricadenti nelle aree e/o negli ambiti sono di competenza del dirigente del settore competente.

    5. LAmministrazione Comunale pu, inoltre avvalersi della Consulta in qualsiasi altra circostanza in cui ritenuta opportuna lacquisizione di un parere per lassunzione di provvedimenti amministrativi.

    6. Il Responsabili del settore dellEdilizia Privata o de l Settore Urbanistica, qualora in fase istruttoria abbiano accertato la non conformit del progetto alla normativa urbanistico - edilizia, o nel caso in cui anche a seguito delle integrazioni dei documenti richiesti ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001, accerti lincompletezza della documentazione pu autonomamente emettere il conseguente provvedimento

    Art. 14 Composizione e funzionamento della consulta

    1. La Consulta composta dai seguenti componenti: a) Un esperto in materia Urbanistica ed Edilizia in possesso di laurea in

    architettura, ingegneria o in urbanistica e dadeguato curriculum scientifico - professionale in qualit del Presidente .

    b) Due componenti esperti in protezione per beni architettonici, paesaggistici ed ambientali in possesso di laurea in architettura, ingegneria, urbanistica ,agraria, materie ambientali, artistico - monumentali o equipollenti, con funzioni di esperti di cui allart. 6 della L.R. 63/1994 e dadeguato curriculum scientifico - professionale.

    2. La Giunta Comunale nomina i tre membri della consulta; tutti i componenti restano in carica per la durata dellAmministrazione Comunale.

  • Indice

    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 17

    3. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilit sopravvenuta. La decadenza, su richiesta del Sindaco, dichiarata dalla Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla loro sostituzione.

    4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere le stesso profilo professionale di questultimo e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione

    5. Non possono essere nominati a fare parte della Consulta : - coloro che fanno parte dorgani elettivi dellamministrazione Comunale

    (consiglio e Giunta) e i loro parenti ed affini fino al 4 grado. - i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge,

    demandato un parere specifico ed autonomo sullargomento da esaminare - parente di primo secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato,

    di altro componente la Commissione stessa. 6. I componenti della Consulta ed i loro associati non possono presentare, in

    qualit di Tecnico Progettista, progetti e istanze per conto di privati per interventi da eseguirsi nel territorio comunale.

    7. Ai consulenti di cui sopra spetta un compenso ed il rimborso delle spese. L'entit di tale compenso oggetto di delibera di Giunta Comunale.

    8. La Consulta convocata dal Responsabile del Settore Competente, tramite invito scritto.

    9. Per la validit delle adunanze della Consulta, devono intervenire il presidente e due componenti esperti.

    10. La Consulta, per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facolt di sentire i progettisti.

    11. Il Segretario della Consulta (nominato dal responsabile del settore competente) redige su apposito registro il verbale della riunione in cui devono comparire:

    - Il numero ed il nominativo dei consulenti, nonch il nominativo dei progettisti eventualmente invitati;

    - La sintesi degli interventi effettuati e le eventuali dichiarazioni di voto per ogni argomento discusso;

    - Il parere della Consulta, con le motivazioni a sostegno, 12. Il verbale delle riunioni deve essere sottoscritto dal segretario della consulta e

    da tutti i consulenti.

    Art. 15 (Soppresso)

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 18

    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere

    Art. 16 Punti di linea e di livello

    1. Gli elaborati grafici del progetto allegati alla Denuncio dInizio dAttivit ed il Permesso di Costruire devono contente con precisione lindicazioni della quota di riferimento (quota 0,00) e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.

    Art. 17 Adempimenti per la realizzazione dellintervento

    Il titolare dellatto abilitativo, prima di iniziare i lavori, tenuto a comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori, il nominativo dellimpresa esecutrice e la data dellinizio dei Lavori. Tale comunicazione dovr essere sottoscritta sia dal direttore dei lavori e sia dallimpresa esecutrice. Quando i lavori importino scavi su aree confinanti su spazi pubblici, il titolare del provvedimento edilizio tenuto a contrassegnare, mediante adeguate segnalazioni o picchettature, la dislocazione degli stessi. Il titolare dellatto, durante lesecuzione dei lavori, deve attenersi ai punti fissi di linea e di quota indicati negli elaborati progettuali. Il titolare dellatto abilitativo ed il direttore dei lavori dovranno inoltre comunicare la data di fine lavori prima della richiesta del certificato di agibilit. In mancanza delle dichiarazioni, di cui ai precedenti punti, del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contravventori, sono assunte, come data di inizio dei lavori, la data del rilascio del Permesso di Costruire ad edificare e/o a lottizzare e, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale. Ovvero la data della richiesta di agibilit. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura allo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione la data del provvedimento dellapprovazione del documento del collaudo delle opere di urbanizzazione. Nel caso di dimissioni da parte del direttore dei lavori, il titolare del provvedimento edilizio dovr provvedere alla nuova nomina dandone comunicazione scritta al comune; dalla data delle dimissioni a quella della nuova nomina i lavori dovranno essere sospesi; il nuovo direttore dei lavori dovr firmare gli elaborati grafici depositati presso il Comune o, in alternativa, potr presentare una dichiarazione con cui afferma di avere preso visione degli elaborati allegati al provvedimento edilizio e delle condizioni particolari riportate nellatto abilitativo.

    Art. 18 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico

    1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 19

    pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente ed ottenere l'autorizzazione.

    2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.

    3. Le modalit di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumit.

    4. Il Dirigente ha la facolt di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.

    5. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.

    6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente pu subordinare il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

    7. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

    Art. 18bis Disciplina del cantiere e interventi sulle aree pubbliche

    1. Nel luogo dei lavori, allesterno del cantiere, deve essere esposto un cartello di dimensioni minime cm. 60 x cm. 80 indicante: - la tipologia dellintervento; - gli estremi del provvedimento edilizio; - i nominativi del committente, del progettista, del calcolatore delle opere in cemento armato, del direttore dei lavori e delleventuale coordinatore di sicurezza, in sede di esecuzione, nonch dellimpresa esecutrice. Tale cartello esente dal pagamento di tasse e diritti comunali. Allinterno del cantiere deve essere conservata la documentazione prevista da leggi e regolamenti, anche in copia, con particolare riferimento alla documentazione relativa al provvedimento abilitativo,alla denuncia di inizio dellattivit e la documentazione riguardante il POS e PSC.

    2. Il titolare dellatto abilitativo, prima di avviare interventi su aree pubbliche o aperte al pubblico, tenuto, previa autorizzazione dellAmministrazione comunale, a recintare provvisoriamente larea interessata e comunque ad attenersi agli accorgimenti tecnici indicati dai competenti uffici comunali atti a salvaguardare lincolumit pubblica ed il pubblico transito e la difesa della pavimentazione e delle opere circostanti. Gli interventi edilizi di qualsiasi genere, che interessino gli esterni dei fabbricati insistenti su aree pubbliche, aperte al pubblico, o in fregio ad aree pubbliche possono effettuarsi solo previa recinzione degli stessi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare lincolumit pubblica. Ove la realizzazione dellintervento comporti la manomissione della pavimentazione pubblica del sottosuolo o la costruzione di ponteggi su aree pubbliche, il titolare del provvedimento edilizio deve attenersi alle prescrizioni degli uffici tecnici comunali e, ove necessario, degli enti di erogazione di servizi pubblici.

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    Capo IV Esecuzione e controllo delle opere pagina 20

    Art. 19 Vigilanza sulla costruzioni

    1. Il responsabile dello sportello unico per edilizia esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, del presente Regolamento ed alle modalit esecutive fissate nel Permesso di Costruire.

    2. Per tale vigilanza il responsabile dello sportello unico per edilizia si avvale degli agenti comunali e dellUfficio Tecnico.

    3. Egli denuncia eventuali trasgressioni alle competenti autorit nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.

    Art. 20 Annullamento del Permesso di Costruire

    1. Il permesso di Costruire pu essere annullato per motivi di illegittimit e nei casi previsti dal Dlgs 380/2001.

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    Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti pagina 21

    Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti

    Art. 21 Collaudo ed agibilit

    1. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori gli aventi titolo del Permesso di Costruire o D.I.A. devono chiedere il rilascio del certificato di agibilit, ai sensi dellart. 24 del D.P.R. 380/2001. La documentazione da allegare alla domanda quella prevista dal successivo art. 25 del D.P.R. 380/2001, integrata, quando necessaria, dalla seguente documentazione:

    a) in sostituzione di quanto previsto alla lett. b) comma 1 dellart. 25 del D.P.R. 380/2001 dichiarazione del Direttore dei Lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilit, la conformit rispetto al progetto approvato, lavvenuta prosciugatura dei muri e la salubrit degli ambienti;

    b) documentazione catastale con attestazione dellUTE dellavvenuta presentazione;

    c) certificato di rispondenza a norma della/e porta/e tagliafuoco Rei 60/90 installate;

    d) il certificato contenente attestazione di regolare esecuzione e ultimazione delle opere edili, rilasciato dal direttore dei lavori e sottoscritto anche dal costruttore attestante la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;

    e) certificato di collaudo Prevenzione Incendi del Comando Provinciale V.V.F.F. di Venezia (se necessario o previsto);

    f) l'eventuale nulla osta degli enti e degli organi competenti; g) licenza di esercizio per gli ascensori; h) copia dellatto di autorizzazione per occupazioni permanenti di suolo pubblico. i) Copia di autorizzazione allo scarico dei reflui da parte dellente competente j) Documentazione di cui allarticolo 4.bis riguardante le planimetrie di progetto

    georeferenziate; 2. Per i piani urbanistici attuativi e per il Progetto di Comparto il collaudo viene

    espletato secondo le modalit previste dalla convenzione di cui all'art. 63 della L.R. 61/85. Il collaudo deve essere approvato mediante adozione di un provvedimento da parte dellorgano competente comunale.

    3. Per quanto riguarda i fabbricati oggetto di condono edilizio a seguito del emanazione del provvedimento di sanatoria viene altres rilasciato lattestato di agibilit anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con:

    a) le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneit di cui alla lettera b) del terzo comma dellarticolo 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47

    b) le normative in materia di prevenzione degli incendi c) le normative di sicurezza per gli impianti di cui alla legge 28 marzo 1990 n. 46

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo i Definizioni di elementi particolari pagina 22

    TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo I Definizioni di elementi particolari

    Art. 22 Cortile, patio, lastrico solare, cavedio

    1. Si definiscono i seguenti elementi architettonici: a) cortile: l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche

    locali abitabili, delimitata in tutto o in parte da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi una altezza maggiore o uguale a ml. 2,50 con rapporto tra pieni e vuoti superiore a 1/6; l'altezza delle pareti misurata dalla pi bassa quota di calpestio del cortile;

    b) patio: l'area libera scoperta destinata a illuminare e ventilare locali abitabili appartenenti ad un unica unit abitativa, completamente delimitato da fabbricazione lungo il suo perimetro; l'altezza delle pareti misurato dalla pi bassa quota di calpestio del patio.

    c) lastrico solare: la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da esso emergenti, l'altezza delle pareti misurata a partire dalla pi bassa quota di calpestio del lastrico;

    d) cavedio: l'area libera scoperta delimitata da fabbricati lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili, cio non destinati alla permanenza di persone. Le dimensioni minime dei cavedi non dovranno essere inferiori alle seguenti: altezza area lato minore diametro fino a ml 8,50 mq. 12,00 ml. 3,00 ml. 4,00 da ml 8,50 a ml 12,50 mq. 16,00 ml. 4.00 ml. 4,50

    Art. 23 Caratteristiche edilizie di cortili, patii, lastrici solari e cavedi

    1. I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 20% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.

    2. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita nelle N.T.A. relativa al distacco tra i fabbricati, riducibili a ml. 6,00 nel caso di pareti non finestrate.

    3. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purch la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso.

    4. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della terminazione del rapporto tra la superficie del cortile e superficie dei muri del perimetro.

    5. I patii devono avere una superficie non inferiore al 40% della somma delle superficie delle pareti che li circondano.

    6. La distanza minima tra le pareti che delimitano il patio non deve essere inferiore all'altezza della parete pi elevata, con un minimo di ml. 6,00.

    7. I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo i Definizioni di elementi particolari pagina 23

    8. I cortili ed i patii devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo.

    9. I cortili chiusi, nel caso servano pi unit abitative, devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.

    10. I cortili devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,50 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali, nel caso che servano pi unit abitative.

    11. La superficie del cavedio non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro del cavedio stesso ferme restando le superfici minime di cui alla lettera c) del precedente art. 32.

    12. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base del cavedio.

    Art. 24 Posto macchina coperto

    1. In ogni unit abitativa di nuovi edifici, ad eccezione di quelli derivanti da Piani Urbanistici Attuativi (PUA) gi convenzionati, devono essere previsti minimo due posti macchina di cui uno coperto ed uno scoperto con superficie minima di 15 mq. Le dimensioni minime richieste per i posti auto scoperti sono ml. 2,50 x 5,00 se a pettine e ml 2,00 x 5,00 se in linea. Per i Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica,nel caso di impossibilit di reperire il posto auto esterno e nel caso di impossibilit di reperire 2 posti auto coperti e/o interrati si deve reperire (coperto o interrato) le quantit minime di posti auto previste dalla Legge 24 marzo 1989 n. 122, mentre il secondo posto auto verr monetizzato. La Giunta Comunale con apposita delibera determiner il valore economico per la monetizzazione.

    2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per i nuovi alloggi ricavati attraverso la modifica della destinazione duso, la ristrutturazione e gli ampliamenti di edifici esistenti con eccezione degli interventi fino a tre unit abitative, per i quali si richiede un solo posto auto - anche scoperto - per ogni nuovo alloggio. Peraltro, quando questo non risultasse possibile senza compromettere gravemente l'integrit strutturale e/o funzionale dell'edificio, il Dirigente, pu richiedere la monetizzazione di detto posto macchina, in analogia con quanto avviene per le attivit commerciali e direzionali, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

    Art. 25 Impianti tecnologici

    1. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilit, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, etc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessit e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attivit collettive.

    2. In ogni caso devono rispettare una distanza dai confini di ml. 1,50.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 24

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi

    Art. 26 Decoro degli edifici

    1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.

    2. A tal riguardo il dirigente, ha la facolt di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni pi corrette.

    3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, il dirigente , impone ai proprietari la loro sistemazione.

    4. Il dirigente ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indica le modalit di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

    Art. 27 Spazi scoperti

    1. Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi, pubblici o privati, di pertinenza delle unit edilizie.

    2. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, prescritta: a) la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i

    percorsi d'accesso alle unit edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli; la piantumazione dovr essere fatta utilizzando di norma le specie arboree compatibili con l'ambiente presenti nell'Abaco delle specie per il paesaggio agrario contenuto nei Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico (allegato 5 alle N.T.A.);

    b) la semina di specie di rinforzo della tenuta del terreno nelle sistemazioni a prato;

    c) la sistemazione con materiale non impermeabilizzante di tutta la viabilit interna carraia;

    d) la realizzazione dei percorsi pedonali con materiale lapideo naturale o in cotto in relazione all'ambiente e alle strutture edilizie.

    3. A tal riguardo il dirigente, ,ordina la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumit.

    4. Il dirigente, ha la facolt di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

    5. Il dirigente, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indica le modalit di esecuzione fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 25

    Art. 28 Recinzioni

    1. Negli immobili e aree vincolate ai sensi della ex L. 1089/39 e D.Lgs. 42/2004, anche in adiacenza a zone residenziali o agricole, le recinzioni devono essere realizzate in mattoni intonacati o in ferro con zoccolatura. Laltezza delle recinzioni non potr superare i ml. 2,20; laltezza dei pilastri dei cancelli non potr superare i ml. 3,20. In presenza di recinzioni esistenti deve essere rispettata laltezza storica.

    2. Le recinzioni degli spazi scoperti nelle zone B, C, D1 ed E4 devono essere realizzate utilizzando i seguenti materiali:

    a) essenze arbustive potate a siepe; b) rete metallica, accompagnata da essenze arbustive potate a siepe; c) zoccolo in muratura o calcestruzzo con soprastante ringhiera in ferro

    verniciato e/o materiale similare; d) in muratura in cotto a facciavista ovvero intonacato con colori naturali nelle

    gradazioni dal bianco all'ocra al rosso mattone. 3. E' fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in

    calcestruzzo. 4. L'altezza delle recinzioni non deve essere superiore a ml. 1,50, misurata dalla

    quota media del piano stradale prospettante e dal piano campagna per i confini interni; il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, pu vietare l'uso delle recinzioni e pu imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie; le recinzioni realizzate in muro pieno non possono superare l'altezza di ml. 1,50.

    5. Nelle zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, nonch nelle zone agricole E4, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovr essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di ml. 3,00, secondo lo schema seguente:

    linea di recinzione

    area di rispetto

    distanza recinzione dalla

    arretramento della

    sede carrabilea

    brecinzione

    a

    a

    b>2a

    a

    b>2a

    b>2a

    a

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 26

    6. Entro i limiti massimi delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi

    assimilati, le recinzioni possono essere di altezza massima di ml. 3,00. Sul fronte stradale, fino al prolungamento del fronte del fabbricato e/o ad una distanza massima dalla strada di ml. 10,00 devono avere un'altezza massima di ml. 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).

    7. Le recinzioni nelle zone agricole E1, E2 ed E3 dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

    a) sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,50, purch mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe.

    b) consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati fino ad unaltezza di ml. 3,20 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.

    c) consentita, ove risulta la necessit di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.

    d) la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1,00 ml sul terreno non pu essere inferiore a ml. 1,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a ml. 1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno.

    e) La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad ml. 1,00 sul terreno, non pu essere inferiore a ml. 3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a ml. 1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.

    8. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.

    9. Nel caso di edifici condominiali ovvero allinterno degli Strumenti Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 27

    Art. 29 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico

    1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente: a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei

    marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, sempre che non si superi il limite di 50 cm. dal filo esterno del marciapiede.

    b) oltre i ml. 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,40.

    2. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 vietato ogni oggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10.

    3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: a) sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico se

    la loro altezza dal suolo, in ogni punto, sia non inferiore a ml. 2,20; non ammessa linstallazione quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilit. Esse sono soggette alla presentazione di D.I.A.;

    b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

    4. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,50 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

    5. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purch siano ricoperte da elementi trasparenti superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 28

    Art. 30 Elementi edilizi in aggetto che sporgono su suolo privato e pertinenze residenziali

    Tettoia - bers

    A non praticabili

    Bers

    Portico

    Tettoia

    Tettoia - bers -balcone

    Terrazza con pilastri

    Tettoia - balcone

    B praticabiliTerrazza

    1. Gli elementi edilizi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo privato,

    come individuati nella colonna "A" dello schema allegato (non praticabili), nonch i pergolati ed i bers staccati dagli edifici, devono rispettare una distanza minima di ml. 3.00 dal confine e di ml. 5.00 dai fabbricati, oppure a confine o a distanza inferiore con il consenso del confinante con atto notarile trascritto e registrato.

    2. Gli elementi edilizi in aggetto come individuati nella colonna "B" (praticabili), devono rispettare una distanza minima di 3.00 ml. dai confini, e 5,00 ml. dai fabbricati o da altri elementi edilizi in aggetto della medesima categoria.

    3. Tutti gli elementi edilizi in aggetto, essendo esterni rispetto alla sagoma degli edifici, possono essere oggetto di soprelevazione od usati come ampliamento degli edifici solo nel caso che sussistano le condizioni minime previste per gli ampliamenti e le soprelevazioni.

    4. Tutti gli elementi edilizi in aggetto devono mantenere la stessa inclinazione della falda del tetto corrispondente o predominante: se sono ricavati su pi lati dell'edificio devono mantenere omogenei i parametri dimensionali (altezza, profondit, inclinazione).

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 29

    5. Le logge ed i portici con due o tre lati chiusi devono rispettare una distanza minima di ml. 5,00 dai confini e ml. 5,00 dai fabbricati.

    6. Gli elementi in aggetto di cui al primo e secondo comma devono essere posti ad un'altezza minima dal suolo di ml. 2,20; consentita la loro realizzazione anche a filo del marciapiede pubblico purch utilizzati a fini pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi.

    7. Le pertinenze residenziali (gazebo aperti, pergolati e ricovero attrezzi da giardino) costituite in struttura leggera che vengono poste sullarea di pertinenza del fabbricato residenziale esistente non costituiscono elemento essenziale e costitutivo delledificio. Tali elementi pur essendo un elemento autonomo, sia per le loro dimensioni e sia per il materiale di cui sono costituite, non vengono considerati delle vere e proprie costruzioni e non rientrano nella fattispecie dintervento edilizio; pertanto non sono assoggettabili al regime normativa del DPR. 380/2001.

    8. Tali elementi possono essere posti nellarea di pertinenza del fabbricato residenziale esistente con le seguenti condizioni:

    - devono essere realizzati in strutture leggera in metallo e/o in legno con esclusione di qualsiasi opera muraria;

    - la superficie massima pari a 6 mq (ad esclusione dei pergolati) e comunque non superiore al 20% della s.n.p del fabbricato residenziale esistente;

    - altezza massima ml. 2.40; - distanza dalle costruzioni esistenti e da altre pertinenza pari a ml. 3; - distanza da confine di propriet ml. 1.5; - ammessa la posa di un solo elemento nellarea di pertinenza.

    Art. 31 Bussole d'ingresso

    1. Le bussole d'ingresso ricavate in aggetto rispetto alla sagoma degli edifici fino ad un massimo di 2,00 mq. di Superficie netta di pavimento non fanno n superficie coperta n superficie utile di pavimento.

    2. Le bussole d'ingresso devono rispettare una distanza minima di ml. 3.00 dal confine e ml. 5,00 dai fabbricati.

    Art. 32 Altezza minima della falda del tetto

    1. Altezza minima della falda del tetto da terra: non deve essere inferiore a ml. 2,20.

    Art. 33 Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie

    2. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidit, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

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    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 30

    Art. 34 Coperture

    1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche delle tipologie previste nelle N.T.A. e dell'ambiente circostante.

    2. Le coperture delle aree scoperte destinate ad impianti sportivi con elementi atipici (tensostrutture, aerostatici, intelaiature con teli di copertura e similari) non sono computate n come superficie coperta e n come S.n.p.; esse, ove realizzate autonomamente, sono soggette a D.I.A.

    Art. 35 Scale esterne

    1. Sono ammesse le scale esterne non coperte fino ad una altezza massima pari al piano di calpestio del I piano, con le limitazioni di cui alla classe 6 dellabaco dei tipi edilizi per labitazione rurale. Al di sopra di tale quota sono ammesse unicamente scale prescritte per ragioni di sicurezza.

    2. Esse devono rispettare una distanza minima di 3.00 ml dai confini e 5.00 ml dai fabbricati.

    Art. 36 Marciapiedi

    1. Nel caso di nuove costruzioni, restauro e ristrutturazioni a confine delle aree pubbliche dovranno essere realizzati marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico del proprietario dell'area, nel rispetto delle prescrizioni dellufficio tecnico comunale su allineamenti, dimensioni, materiali e modalit costruttive.

    2. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalit prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

    Art. 37 Portici

    1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servit di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

    2. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

    3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario per quanto attiene al decoro degli spazi.

    4. Il Dirigente fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

    5. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le modalit e tipi stabiliti dal Comune.

    6. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.

    7. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di propriet privata, essendo per gravate da servit perpetua di pubblico transito.

    8. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non pu essere minore di ml. 2,50 mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 3,00.

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    Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi pagina 31

    9. Ai fini della determinazione della superficie netta di pavimento i portici, con sovrastanti corpi chiusi, gravati di perpetua servit di pubblico passaggio non sono conteggiati.

    Art. 38 Apertura di accessi e strade private

    1. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumit l'igiene pubblica.

    2. Essi devono altres essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.

    3. Il Dirigente pu disporre che dette opere vengano separate dagli spazi pubblici mediante recinzioni.

    4. Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque, tale da evitare lo sversamento delle stesse sulla pubblica via.

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    Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti pagina 32

    Capo III Prescrizioni di carattere speciale

    Art. 39 Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico

    1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

    2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

    Art. 40 Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi

    1. Al Comune riservata la facolt di applicare nelle propriet private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

    a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la

    localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori,

    orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili.

    2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.

    3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopraccitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

    Art. 41 Numeri civici

    1. All'atto del rilascio dei certificati di cui al precedente articolo 21, il Comune assegna all'immobile il numero civico come previsto dal regolamento comunale.

    2. La spesa conseguente allacquisto della targhetta a carico del privato interessato.

    3. E' riservata comunque al Comune la facolt di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

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    Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti pagina 33

    TITOLO III NORME IGIENICO-SANITARIE

    Capo I PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE

    Art. 42 Igiene del suolo e del sottosuolo

    1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrit del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole d'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente.

    2. In particolare vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosit naturali ed artificiali del terreno nel rispetto delle indicazioni della classificazione geologica dei terreni fatta negli elaborati di analisi del P.R.G.

    3. E' vietato altres impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrit del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.L. del Comune o dell'Ufficio Tecnico Comunale.

    Art. 43 Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni

    1. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni, cui sono sottoposte.

    2. In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

    Art. 44 Muri perimetrali

    1. I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico.

    2. I muri esterni devono essere intonacati ovvero realizzati in muratura a faccia-vista, le pareti perimetrali degli edifici devono essere intrinsecamente asciutte. Non ammesso l'uso di intonaci impermeabili.

    3. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto; nelle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.

    Art. 45 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili

    1. In tutti i nuovi edifici vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

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    Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti pagina 34

    2. Nei sottotetti vanno rese impenetrabili, con griglie o reti, tutte le aperture di aerazione.

    3. Nelle cantine sono da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le bocche di lupo, e tutte le aperture in genere. Parimenti vanno protetti i fori di aerazione dei vespai di isolamento.

    4. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

    5. I cavi elettrici, telefonici, per la TV, per l'illuminazione devono essere posti, di norma, in canalizzazioni stagne; per gli impianti che, per particolari esigenze, devono avere canalizzazioni esterne (tubazioni del gas, pluviali, etc.) va prevista l'installazione in determinati punti di tronchi di cono ben fissati per impedire la risalita dei ratti.

    Art. 46 Protezione dall'umidit

    1. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidit del suolo e del sottosuolo; le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarit.

    2. Di norma i locali al piano terra adibiti ad abitazione permanente devono essere sopraelevati di almeno 50 cm. rispetto al terreno circostante o isolati dal terreno mediante idonea guaina impermeabilizzante assicurando comunque lisolamento termico..

    3. Per i locali abitabili, ammessa la costruzione di tamponamenti in pannelli di tipo prefabbricato purch idonei a garantire l'isolamento termico ed acustico ai sensi della normativa vigente

    Art. 47 Convogliamento delle acque meteoriche

    1. I tetti, le coperture e le superfici fabbricate in genere, esposti alle acque meteoriche, devono essere predisposti, costruiti od organizzati in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse.

    2. Le acque meteoriche, raccolte dai tetti e dalle coperture in genere, devono essere convogliate su linee di compluvio o a mezzo di canali di gronda ottenuti con sagomatura dei getti in calcestruzzo, destinati a formare i cornicioni e per impiego di veri e propri canali in lamiera zincata o in altro metallo non ossidabile.

    3. Le tubazioni verticali, devono essere isolate e indipendenti dalle murature e devono essere di sviluppo tale per cui sia garantito il convogliamento delle acque meteoriche fino alla loro immissione nella rete di fognatura privata e comunale.

    4. Nel punto d'innesto dei tubi pluviali sulla rete di fognatura orizzontale devono essere predisposti opportuni pozzetti muniti di sifone e di sfiato.

    5. Nel caso in cui la fognatura comunale non esiste ancora e salvo l'obbligo di doversi allacciare sulla medesima non appena approntata, le acque meteoriche potranno essere lasciate defluire liberamente alla base dei pluviali.

    6. Dovr comunque essere posta in opera alla base del pluviale almeno una lastra in pietra o in calcestruzzo e dovranno essere eseguiti tutti gli accorgimenti atti a far defluire le acque a distanza dai muri di perimetro e secondo percorsi che non risultino pregiudizievoli per il passaggio e per il decoro pubblico.

    7. In tutti quei casi per i quali l'orientamento delle pendenze dei piani esposti alle acque meteoriche pu essere eseguito verso l'interno della propriet privata fatto divieto di assoggettare l'area pubblica a servit di stillicidio.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti pagina 35

    Art. 48 Isolamento termico

    1. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico nei locali abitabili; a tal fine valgono le norme di cui al D.P.R. n 1052 del 28 giugno 1977, nonch quelle della Legge n. 9 gennaio 1991 n 10 e dei relativi decreti di attuazione.

    Art. 49 Impianto di riscaldamento

    1. Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento di regola di tipo centralizzato con radiatori omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli locali.

    2. L'impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilit di ottenere anche nei mesi invernali e pi freddi una temperatura dell'aria interna pari a 18 c. (con un minimo esterno di -7 c.). Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20 c.

    3. Gli impianti termici di potenzialit superiore alle 30.000 Kcal/h e alle 100.000 Kcal/h debbono ottemperare alle disposizioni di legge vigenti.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo III Ambienti interni pagina 36

    Capo II Fognature

    Art. 50 Condotti e bacini a cielo aperto

    1. Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.), fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.

    Art. 51 Condotti chiusi

    1. Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza, e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

    Art. 52 Depurazione degli scarichi

    1. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorit competente in materia di igiene.

    2. Il Dirigente ha comunque la facolt di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrit e la stabilit dei manufatti, la salubrit del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.

    3. Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc..

    4. Il Dirigente pu, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalit di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

    Art. 53 Allacciamenti

    1. Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle disposizioni riportate di volta in volta nel Permesso di Costruire che prescrive dimensioni, modalit costruttive, tipi e qualit dei manufatti; tutti gli allacciamenti sono subordinati all'osservanza del regolamento comunale di gestione della fognatura.

    Art. 54 Fognature delle lottizzazioni

    1. Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere dello stesso tipo di quelle comunali.

    2. Il Dirigente ha comunque la facolt, sulla base di programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano del tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo III Ambienti interni pagina 37

    Art. 55 Fognature singole

    1. In mancanza di rete comunale idonea, gli scarichi devono adeguarsi agli schemi gi deliberati dal C.C. Dimensioni, materiali e modalit costruttive delle fosse settiche e dei pozzi perdenti sono stabilite da apposito regolamento comunale.

    Art. 56 Prescrizioni particolari

    1. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali, impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea del colmo del tetto.

    2. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone. 3. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalla coperture al suolo

    mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00.

    4. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti in particolari soluzioni architettoniche.

    Art. 57 Immondizie

    1. Le convivenze ed i condomini devono dotarsi di una idonea attrezzatura per la raccolta dei rifiuti, ubicata nello spazio dal punto di raccolta, e convenientemente riparato al fine di non venir meno al pubblico decoro.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo III Ambienti interni pagina 38

    Capo III Ambienti interni

    Art. 58 Requisiti degli alloggi

    1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attivit proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.

    2. Deve essere prevista la possibilit di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede pi di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attivit che si svolgono.

    3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

    a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;

    b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala di lettura e assimilabili mansarde, verande tavernette, bagni, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, spazio per animali domestici di superficie massima di 6.00 mq, etc.).;

    c) spazi di servizio (locali di servizio): garage, magazzino, centrali termiche ecc.

    4. I requisiti di cui al presente titolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attivit, assimilabili agli spazi di abitazione.

    5. Altezze minime: nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:

    a) l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo (lettera a) del comma precedente) fissata in un minimo di ml. 2,70; per gli spazi accessori (lettera b) del comma precedente) l'altezza riducibile a ml. 2,40, ulteriormente riducibile a ml. 2,10 per gli spazi di servizio (lettera c) del comma precedente).

    b) In caso di soffitto non orizzontale, il punto pi basso non deve essere inferiore a ml. 1,90 per gli spazi di abitazione e ml. 1,80 per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.

    c) Per i locali con soffitti e volte l'altezza media considerata come la media aritmetica tra l'altezza saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5% a seconda del tipo di volta.

    d) I locali destinati ad attivit ad usi collettivi situate al piano terra avranno un'altezza utile minima di m. 3,00 (negozi, uffici, ristoranti, banche, etc.).

    6. Superfici minime: i locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo III Ambienti interni pagina 39

    a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, il lato minimo di almeno ml. 2,30 e cubatura non inferiore a mc. 24,00; per i locali alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi purch la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unitamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20;.

    b) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00, per i primi quattro abitanti e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affitta-appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona e mq. 14,00 se per due persone con altezza utile minima di m. 2,70; solo per gli esercizi esistenti sar possibile derogare nell'altezza minima utile a condizione che la cubatura risulti almeno di mc. 22,00 nella camera per una persona e mc. 38,00 per quella per due persone; l'altezza utile comunque non potr essere inferiore a ml. 2,50 e la superficie minima di mq. 8,00 con lato minimo di ml. 2,00 per camera ad un letto e m. 2,50 per camere a due letti con superficie minima di mq. 12,00.

    7. Tutti gli alloggi devono essere dotati dei seguenti locali: - stanza di soggiorno di mq. 14,00; - posti di cottura di almeno mq. 4,00 per gli appartamenti inferiori a mq. 60,00,

    comunicante ampiamente con il soggiorno; - cucina di mq. 9,00 per appartamenti di superficie superiore a mq. 60, 00; - il posto cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano;

    nel qual caso le superfici complessive risultano di mq. 18,00 e mq. 23,00; - camera da letto di almeno mq. 14,00 (anche se l'unit immobiliare

    destinata ad una sola persona); - un locale servizio igienico di almeno mq. 4,00 contenente un vaso, un bidet,

    un lavabo, una doccia o vasca da bagno; - un ripostiglio di almeno mq. 3,00 e non superiore al mq 6;

    8. E' consentito il monovano con superficie complessiva non inferiore a mq. 38,00 anche se viene dichiarato per una persona; in esso dovr essere previsto un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq. 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno e un angolo cottura di almeno mq. 4,00. Ad esclusione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) gi convenzionati, consentita la realizzazione di alloggi di superficie complessiva fino a 62 mq., escluso il garage, nel rispetto dei valori minimi di superficie dei locali cos come previsto dal presente articolo nella misura del 30% massima dellintervento edilizio (calcolato sul numero delle unit edilizie). Nelle zone di degrado, in presenza di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento con ricavo di pi alloggi, esclusivamente nel caso in cui si ricavino al massimo 5 unit abitative, consentita la realizzazione di sole 2 unit abitative con S.n.p. inferiore a mq. 62.

    9. Non sono ammessi appartamenti che abbiano un'unica camera di superficie inferiore a mq. 14,00, anche se dichiarati per una persona.

    10. Sono sempre, fatte salve le precedenti autorizzazioni, consentite modifiche all'interno di unit immobiliari precedentemente autorizzate anche se non aventi i requisiti minimi previsti dalle presenti norme, purch siano migliorative delle condizioni igieniche preesistenti e ci a giudizio del Responsabile del S.I.P.

    11. In ogni caso non si potr derogare dalle seguenti misure:

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo III Ambienti interni pagina 40

    Altezza: spazi di abitazione collettiva: ml. 2,70 spazi di abitazione privata (lettera a): ml. 2,50 spazi accessori (lettera b) : ml. 2,20 spazi di servizio (lettera c): ml. 2,00

    Illuminazione: spazi di abitazione collettiva e privata: 1/10 del pavimento spazi accessori: 1/12 del pavimento spazi di servizio: 1/15 del pavimento o aerazione artificiale

    Superficie: spazi di abitazione: tolleranza del 15% della corrispondente superficie minima.

    12. II Responsabile del S.I.P., in caso di scostamento dalle misure standard previste dal presente Regolamento potr imporre un idoneo impianto di condizionamento dell'aria, sempre ferme restando le misure minime inderogabili.

    13. Tutti gli spazi degli alloggi di cui alle lettere a) e b) del 3 comma (ad esclusione dei ripostigli e guardaroba) del presente articolo e le stanze da bagno, devono avere un'adeguata superficie finestrata e apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e aerazione naturale. Per i secondi servizi si potr derogare da tale norma per i vani latrina e per le stanze da bagno: in tal caso dovr essere assicurata una canna di ventilazione atta ad assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

    14. La superficie finestrata, dovr assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018 , misurato nel punto di utilizzazione pi sfavorevole del locale ad un'altezza di m. 0,90 del pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

    15. La norma di cui al comma precedente vale solo per i locali la cui profondit non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli; potr essere proporzionalmente la superficie utile finestrata fino ad un massimo del 25% di quella del pavimento per una profondit massima di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.

    16. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata; nelle nuove costruzioni deve essere detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm. 80.

    17. Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento ed isolamento acustico, di regola i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti tecnici, che consentano di raggiungere uguali risultati.

    18. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione devono essere serviti di adeguato impianto illuminazione notturna anche temporizzato.

    19. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

  • TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

    Capo III Ambienti interni pagina 41

    Art. 59 Ventilazione ed aerazione

    1. Il responsabile dei lavori ed il costruttore, con proprio atto impegnativo dovranno prima del rilascio dell'Autorizzazione d'uso (Abitabilit o Agibilit) di ogni costruzione, nuova o ampliata o ristrutturata, dichiarare sotto la propria responsabilit di aver rispettato, in materia di ventilazione e aerazione dei locali, tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamenti vigenti.

    2. Oltre le norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 6.12.1971, n. 1083 e D.M. del 7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovr assicurare anche il r