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REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO PRIMO – NORME DI PROCEDURA - CAPO PRIMO - OGGETTO LIMITI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art.1 OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO, ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento (R.E.), che fa parte integrante del Piano Re golatore Generale (P.R.G.), contiene le norme intese a disciplinare ogni attività diretta ad attuare trasformazioni edilizie e/o urbanistiche del territorio comunale, anche diverse da quelle edilizie, modificative dell’aspetto fisico del territorio e del paesaggio del Comune. Il Regolamento Edilizio definisce i parametri edilizi e territoriali, gli interventi in attuazione del Piano Regolatore Generale e i relativi elaborati tecnici; la procedura di rilascio delle concessioni e degli altri interventi edilizi, le funzioni del responsabile del procedimento, i compiti e le funzioni della Commissione Edilizia; disciplina l’esecuzione e il collaudo delle opere; la vigilanza che il Comune esercita durante l’esecuzione dei lavori; definisce le caratteristiche delle abitazioni, in particolare per quanto attiene i requisiti di sicurezza, igiene e fruibilità delle opere edilizie. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria ai sensi delle disposizioni sulla legge in generale, il Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari. Le norme del presente Regolamento prevalgono in materia di edilizia, sui Regolamenti di Igiene, Polizia Municipale, Polizia Mortuaria precedentemente emanati. Il Regolamento Edilizio entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del relativo provvedimento di approvazione. - CAPO SECONDO – CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E DENUNCE DI OPERE EDILIZIE Art.2 SOGGETTI AVENTI TITOLO, RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI E LORO LEGITTIMAZIONE PROFESSIONALE. Le domande di concessione o autorizzazione per l'attuazione di interventi edilizi e/o urbanistici, ai fini della loro validità, devono essere presentate dal proprietario dell'immobile o dal possessore di altro idoneo titolo, o da soggetti dagli stessi delegati con atto scritto. La proprietà o il diverso titolo devono essere documentati mediante produzione dell'atto di acquisto anche in copia semplice, o di documenti giudiziali, contratti o certificazioni rilasciati dai competenti uffici. Qualora sia necessaria la formale costituzione dei vincoli, la concessione dovrà essere rilasciata I professionisti cui è attribuito l’incarico di predisporre un progetto edilizio, di dirigere i lavori o di collaudare opere ed impianti, devono essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale. La legge determina il limite tecnico cui i professionisti , iscritti ai diversi Ordini o Collegi, devono attenersi. La struttura tecnica (o ufficio) comunale verifica che gli elaborati tecnici presentati a corredo della domanda di concessione edilizia o trasmessi al Comune, se relativi a interventi soggetti a

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REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO PRIMO – NORME DI PROCEDURA

- CAPO PRIMO - OGGETTO LIMITI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art.1 OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO, ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento (R.E.), che fa parte integrante del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), contiene le norme intese a disciplinare ogni attività diretta ad attuare trasformazioni edilizie e/o urbanistiche del territorio comunale, anche diverse da quelle edilizie, modificative dell’aspetto fisico del territorio e del paesaggio del Comune. Il Regolamento Edilizio definisce i parametri edilizi e territoriali, gli interventi in attuazione del Piano Regolatore Generale e i relativi elaborati tecnici; la procedura di rilascio delle concessioni e degli altri interventi edilizi, le funzioni del responsabile del procedimento, i compiti e le funzioni della Commissione Edilizia; disciplina l’esecuzione e il collaudo delle opere; la vigilanza che il Comune esercita durante l’esecuzione dei lavori; definisce le caratteristiche delle abitazioni, in particolare per quanto attiene i requisiti di sicurezza, igiene e fruibilità delle opere edilizie. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria ai sensi delle disposizioni sulla legge in generale, il Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari. Le norme del presente Regolamento prevalgono in materia di edilizia, sui Regolamenti di Igiene, Polizia Municipale, Polizia Mortuaria precedentemente emanati. Il Regolamento Edilizio entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del relativo provvedimento di approvazione.

- CAPO SECONDO – CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E DENUNCE DI OPERE EDILIZIE

Art.2 SOGGETTI AVENTI TITOLO, RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI E LORO LEGITTIMAZIONE PROFESSIONALE. Le domande di concessione o autorizzazione per l'attuazione di interventi edilizi e/o urbanistici, ai fini della loro validità, devono essere presentate dal proprietario dell'immobile o dal possessore di altro idoneo titolo, o da soggetti dagli stessi delegati con atto scritto. La proprietà o il diverso titolo devono essere documentati mediante produzione dell'atto di acquisto anche in copia semplice, o di documenti giudiziali, contratti o certificazioni rilasciati dai competenti uffici. Qualora sia necessaria la formale costituzione dei vincoli, la concessione dovrà essere rilasciata

I professionisti cui è attribuito l’incarico di predisporre un progetto edilizio, di dirigere i lavori o di collaudare opere ed impianti, devono essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale. La legge determina il limite tecnico cui i professionisti , iscritti ai diversi Ordini o Collegi, devono attenersi. La struttura tecnica (o ufficio) comunale verifica che gli elaborati tecnici presentati a corredo della domanda di concessione edilizia o trasmessi al Comune, se relativi a interventi soggetti a

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denuncia di inizio lavori, siano sottoscritti da professionisti abilitati e competenti nella specifica disciplina tecnica. Se da professionisti incaricati della progettazione di opere o impianti, della loro esecuzione o da parte dei collaudatori sono rese dichiarazioni o attestazioni non conformi, il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, acquisito il parere del competente settore (ufficio) del Comune, procede ai sensi dell’art.359 e 481 c.p. e deferisce i tecnici al rispettivo Ordine o Collegio professionale.

TITOLO SECONDO – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI Art.3 DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 1) Allineamento Rappresenta la distanza obbligatoria dalle strade, individuata graficamente dal P.R.G., che deve essere rispettata nei nuovi edifici, sia in caso di S.U.A. che di I.E.D.. Il P.R.G. indica i casi in cui è obbligatoria la realizzazione di portici. 2) Altezza È la differenza tra la quota zero e quella media dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile. La quota zero corrisponde alla quota media dei vertici dell'area complessiva, o dei comparti, o settori, o del lotto, fatte salve le determinazioni della quota zero in sede di S.U.A. 3) Altezza delle fronti È l'altezza del paramento esterno dell'edificio riferita a ogni punto del perimetro dello stesso. Va misurata sulla verticale tra il punto di spiccato dal terreno e il bordo superiore della cornice di gronda o, in presenza di timpano, la sua altezza media, o la quota superiore del parapetto cieco, in caso di copertura a terrazza. Si applica nel calcolo delle distanze tra edifici. 4) Altezza interna È la distanza misurata sulla verticale tra il piano di calpestio e l'intradosso del solaio. In caso di solaio inclinato vale l'altezza media. In caso di solaio ad andamento variabile l'altezza è data dal rapporto tra il volume complessivo e la superficie di pavimento. Sono fatte salve le specifiche previsioni del R.E. 5) Ambito territoriale del S.U.A. L'ambito del S.U.A. è definito da un perimetro, con grafia indicante inoltre gli strumenti di iniziativa pubblica, e comprende le z.t.o. coinvolte da un'unica progettazione urbanistica. L'ambito può comprendere anche aree per l'urbanizzazione secondaria. All'interno delle z.t.o. edificabili il P.R.G. può indicarne la viabilità di massima, che fa parte della S.T., o la collocazione preferenziale degli accessi viari. Sono vincolanti le indicazioni per le singole unità edilizie individuate dal P.R.G., gli allineamenti sulla pubblica via, la previsione dei portici, l'altezza massima degli edifici espressa in numero di piani edificabili fuori terra, la presenza dei percorsi pedonali e la collocazione delle aree per servizi di tipo primario (VL e PL) quando indicate in grafia. 6) Ambito storicamente unitario Sono ambiti storicamente unitari quelli indicati nelle tavole di P.R.G. in scala 1:1000, all'interno dei quali le unità edilizie sono tuttora legate da relazioni funzionali che è necessario conservare. Gli ambiti storicamente unitari interessano sia il tessuto antico del Centro Storico, sia quello più recente: in questo caso corrispondono ai singoli lotti. 7) Confine stradale È il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia

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o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 8) Costruzioni interrate Sono da considerare tali le costruzioni o le loro porzioni poste totalmente al di sotto della quota zero di riferimento per il calcolo dell'altezza. Quando non esistono costruzioni soprastanti, la copertura delle costruzioni interrate deve essere realizzata o mediante pavimentazione, nel rispetto della quota del piano di campagna preesistente, o mediante sistemazione a verde realizzata in modo da garantire l'attecchimento di una superficie a giardino, con riporto di almeno cm. 60 di terreno vegetale, da realizzarsi anche sopra la quota zero prefissata per non più di cm. 40. L'eventuale rampa di accesso alle costruzioni interrate deve essere di pendenza non superiore al 16%, con possibilità di raggiungere il 18% per documentate esigenze tecniche, preceduta da una piazzola orizzontale, alla quota della strada, della profondità minima di m. 5,00. Tale rampa è vietata nelle ZTO "E". Nelle z.t.o. di tipo "B" e "C" e per gli edifici di classe 4 e 5 individuati in z.t.o. "A" l'estensione complessiva delle costruzioni, interrate e non, compreso l'eventuale collegamento di accesso, non può superare il 60% della superficie del lotto; per gli edifici di classe 1, 2 e 3 individuati in z.t.o. "A" gli interrati non possono superare il 60% della superficie di corti, cortili e giardini; nelle z.t.o. di tipo "D" non possono superare il 70% della superficie del lotto. Il 40% delle aree scoperte deve rimanere a prato o essere pavimentato con materiali percolanti . Per gli edifici esistenti sono ammesse deroghe in applicazione di specifiche norme. 9) Indice di edificabilità fondiaria (I.F.) È il rapporto (mc/mq) tra il volume edilizio massimo realizzabile e la superficie fondiaria del lotto edificabile ad esso corrispondente. 10) Indice di edificabilità territoriale (I.T.) È il rapporto tra il volume massimo realizzabile a seguito della attuazione di un S.U.A. e la relativa superficie territoriale. 11) Indice di utilizzazione (I.U.) È il rapporto tra superficie utile lorda e la superficie fondiaria (mq./mq.). 12) Loggia È lo spazio ricavato all'interno delle superfici geometriche dell'edificio che abbia almeno una parete aperta. 13) Perimetro di massimo inviluppo Racchiude la superficie entro la quale si può realizzare un nuovo edificio o un ampliamento, entrambi indicati graficamente dal P.R.G.. 14) Pertinenze Le pertinenze sono costruzioni non autonomamente utilizzabili, a servizio dell'edificio principale, anche a questo non aderenti. Sono pertinenze le costruzioni con funzioni accessorie all'edificio cui servono, quali pollai, legnaie, piccoli depositi per attrezzi, tettoie, ecc.; le strutture per arredo di giardini e terrazzi (pompeiane ecc.) sono normate dall'art. 54 del Regolamento Edilizio e dall’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione. 15) Rapporto di copertura fondiaria (R.C.F.) È il rapporto percentuale tra la massima superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente. 16) Rapporto di copertura Territoriale (R.C.T.) È il rapporto percentuale tra la massima superficie coperta degli edifici realizzabili in attuazione di un S.U.A. e la relativa superficie territoriale. 17) Sottotetto È lo spazio compreso tra il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile e le falde del tetto. 18) Superfetazioni

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Le superfetazioni sono le parti aggiunte agli edifici, in particolar modo quelli storici, esterne o interne, chiaramente estranee all’impianto originario, generate da esigenze contingenti, non integrate in modo coerente con i caratteri storico ed ambientali degli edifici, quali ad esempio corpi aggettanti ai vari piani, chiusure di spazi originariamente scoperti (terrazze, ballatoi, pianerottoli), coperture di spazi interni significativi (cortili, androni etc.). 9) Superficie coperta (S.C.) È la proiezione sul piano orizzontale del lotto di tutte le parti edificate fuori terra. Non concorrono alla determinazione della S.C. gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, le scale prive di copertura, e gli sporti dei tetti privi di sostegni verticali fino al limite di m. 1,50 ed i volumi tecnici. Nella superficie coperta non rientrano le costruzioni interrate. 20) Superficie fondiaria o lotto edificabile (S.F.) Per superficie fondiaria deve intendersi quella di un'area a destinazione omogenea di zona nella quale il P.R.G. si attua a mezzo di I.E.D. La S.F. è misurata al netto delle zone destinate alla

.R.G. e dalle strade esistenti o che saranno previste internamente all'area, destinate al pubblico transito nonché delle aree a verde a e parcheggi . Nelle suddette zone le fasce di rispetto, pur essendo inedificabili, concorrono alla formazione del lotto minimo ed hanno la stessa capacità edificatoria delle zone omogenee con cui confinano. 21) Superficie territoriale (S.T.) Per superficie territoriale deve intendersi quella di un'area a destinazione omogenea di zona nella quale il P.R.G. si attua a mezzo di S.U.A., comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria. E’ esclusa la viabilità pubblica esistente. 22) Superficie utile lorda (S.U.L.) È la somma della superficie di tutti i piani, fuori terra o seminterrati, misurata al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e poggioli per la parte eccedente m. 1,50 e le logge. 23) Unità edilizia È una porzione del tessuto urbano caratterizzata da unitarietà architettonica, tipologica, funzionale, storicamente accertate e non necessariamente coincidenti con la proprietà, le particelle catastali e gli usi moderni. All'unità edilizia corrisponde di norma un'unità minima di progettazione. Le unità edilizie sono individuate con grafia specifica nella z.t.o. "A"-Centro Storico. 24) Volume del fabbricato (V) È il volume del solido emergente dal terreno, calcolato moltiplicando la superficie coperta per la sua altezza, come definita nel presente articolo. Sono esclusi: i portici e le gallerie di uso pubblico previsti dal P.R.G. o dai S.U.A.; le logge, i portici privati fino alla profondità di mt. 1,50 e fino al 20% della superficie coperta, e gli aggetti fino alla profondità di m. 1,50; la parte eccedente viene computata nel volume del fabbricato; i volumi tecnici; Si applica in ogni caso quanto previsto dalla L.R. n. 21/96. 25) Volumi tecnici Sono i volumi edilizi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso a quegli impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con la utilizzazione dell'immobile e che non siano sistemati all'interno della parte abitativa o produttiva. I volumi tecnici non sono soggetti al rispetto dell'altezza, del volume e della superficie coperta massimi fissati dal P.R.G.; sono invece soggetti al rispetto delle distanze dai fabbricati; è ammessa una distanza inferiore dai confini previo consenso scritto del confinante. In ogni caso i volumi tecnici devono essere armonizzati nell'insieme architettonico.

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Art. 4 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree inedificate, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici assegnati ad ogni singola z.t.o.. La demolizione totale o parziale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente mediante atto di vincolo di inedificabilità sul terreno edificabile contiguo, purché tale terreno formi una sola figura geometrica con l'area di proprietà; si ammettono due figure geometriche soltanto se queste risultano separate da una strada interna alle varie z.t.o. o da un corso d'acqua. Nel caso in cui un'area interessi diverse z.t.o. di completamento, dello stesso tipo e con funzioni ammesse compatibili, il computo va eseguito sulla base degli indici di ciascuna zona. Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del P.R.G. deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori. È ammesso l'asservimento di un'area di diversa proprietà ai fini del raggiungimento della superficie fondiaria necessaria per la realizzazione di un edificio, quando tra i fondi vi sia la contiguità richiesta dal quarto comma del presente articolo e l'assenso del proprietario del fondo gravato risulti da atto pubblico registrato e trascritto. L'obbligo del numero minimo dei piani si applica solo in caso di S.U.A. e nelle aree di degrado. Art. 5 DISTANZE TRA FABBRICATI E DEI FABBRICATI DAI CONFINI - DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI Le distanze minime tra fabbricati, loro soprelevazioni o ampliamenti, per le diverse z.t.o., sono le seguenti: a) Z.T.O. "A" - Centro Storico Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati esistenti, salvo diversa indicazione del P.R.G. o del S.U.A.. b) Z.T.O. "C.2" È prescritta la distanza minima pari ad almeno l'altezza del fronte del fabbricato più alto, mai comunque inferiore a m. 10,00, anche quando una sola parete sia finestrata. c) Altre Z.T.O. È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. d) Minori distanze tra fabbricati, che devono essere precisate, sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di S.U.A. con previsioni planivolumetriche o per interventi puntuali individuati nella cartografia di P.R.G. e) Le autorimesse che siano state realizzate ai sensi dei successivi artt.16 e 25, con corpi di fabbrica isolati o in aderenza al corpo di fabbrica principale non vanno computate ai fini delle distanze tra edifici. - DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETA' La distanza minima dal confine di proprietà non può essere inferiore a m. 5,00 e, in aggiunta, nelle z.t.o. "C.2", alla metà dell'altezza del fronte dell'edificio più alto. È consentita la costruzione di edifici a confine di proprietà o a distanze inferiori a quelle prescritte, se vi è l'autorizzazione del confinante registrata e trascritta, con la quale lo stesso dà atto di essere a conoscenza e di accettare l'istituzione di un vincolo sulla sua proprietà. Deroga alle distanze dai confini potrà esservi nell'ipotesi di presentazione di un progetto unitario di fabbricati da costruire in aderenza. La distanza minima dal confine non deve essere rispettata per le costruzioni interrate o nell'ipotesi di preesistenza sul confine di un edificio con pareti prive di vedute.

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- DISTANZE DAI CONFINI DI ZONA Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati dai confini di zona, le delimitazioni delle z.t.o. residenziali di tipo "A", "B" e "C" sono assimilate ai confini di proprietà rispetto alle delimitazioni delle z.t.o. di tipo produttivo quali "D" ed "E"; le delimitazioni delle z.t.o. per servizi di tipo "F" sono sempre assimilate ai confini di proprietà. Le distanze dalle z.t.o. "F" potranno essere ridotte o annullate ove ricorra l'assenso dell'ente pubblico interessato. - MODALITA' DI CALCOLO Per distanza tra fabbricati si intende la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra pareti di edifici antistanti fuori terra e senza tenere conto delle rientranze nelle pareti. Gli sporti non superiori a m. 1,50 non vengono computati. Si intendono fronteggianti gli edifici o loro parti che si trovano sulle perpendicolari alle pareti di altro edificio. Per distanza dal confine si intende quella minima esistente tra il perimetro del fabbricato e il confine stesso. Sono ammesse distanze inferiori a quelle previste nei precedenti commi nel caso di S.U.A. con previsioni planivolumetriche, distanze che devono essere precisate. Art. 6 DISTANZE DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI DALLE STRADE - DISTANZE DEGLI EDIFICI DALLE STRADE a) all'interno della z.t.o. "A" valgono gli allineamenti esistenti o prescritti dal P.R.G.; per gli edifici isolati su lotto valgono le distanze di cui al punto b), fatti salvi gli allineamenti esistenti. b) all'interno delle z.t.o. "B" e "C" valgono le seguenti distanze: m. 5,00 dalle strade di larghezza inferiore a m. 7,00; m. 7,50 dalle strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00; m. 10,00 dalle strade di larghezza superiore a m. 15,00. c) all'interno delle z.t.o. "D": m. 10,00; d) nelle z.t.o. "E" valgono le distanze stabilite dal D.P.R. 495/92, "Regolamento di esecuzione e diattuazione del Codice della Strada" e successive modificazioni. Le distanze minime degli edifici dalle strade di cui ai commi precedenti, nelle z.t.o. di tipo "B", "C", "D" ed "E", vanno rispettate quando non siano specificati nel P.R.G. con apposita grafia i limiti minimi di distanza o gli allineamenti obbligatori. Le distanze si applicano anche nelle costruzioni interrate. Le distanze minime nelle zone "F" sono m.3,00. - DISTANZE DEI MANUFATTI DALLE STRADE a) all'interno della z.t.o. "A" valgono gli allineamenti esistenti o prescritti dal P.R.G.; b) nelle zone all'interno dei centri abitati, esclusa la z.t.o. "A": m. 2,00 per le strade di tipo D: confine stradale per le strade di tipo E ed F; c) nelle z.t.o. "B", "C" e "D", fuori dai centri abitati: confine stradale previsto; d) nelle z.t.o. "E": m. 5,00 per le strade di tipo A e B; m. 3,00 per le strade di tipo C, F e vicinali. Art. 7 DISTANZE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI, DIREZIONALI E PER SERVIZI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI INSALUBRI E DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI Nelle z.t.o. "B", "C", "D.1", "D.3" e "F" gli edifici destinati alla permanenza delle persone devono distare: a) m. 50,00 da edifici esistenti ad uso produttivo che ospitino industrie insalubri; tale distanza può essere derogata qualora si dimostri con apposita certificazione U.S.S.L. che le parti

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dell'edificio produttivo contigue all'edificio da realizzare, fino alla distanza prescritta, non ospitino lavorazioni insalubri di 1^classe; Oltre alle distanze minime sopra indicate dovrà in ogni caso essere rispettata anche la distanza di protezione indicata all’art. 34 punto B2 delle NTA. È fatto obbligo, ai sensi dell'art.7 punto 1.2 del R.E., di indicare nei progetti di S.U.A. e nelle domande di concessione edilizia l'esistenza degli edifici aventi le caratteristiche di cui sopra, anche se sul territorio dei comuni confinanti, con parere dell'USSL per le aziende di tipo zootecnico, o dal competente ufficio del Comune per le attività insalubri, e le relative distanze minime. Deroghe possono essere concesse tramite parere favorevole dell'USSL. che certifichi la cessazione dell'attività insalubre o l'adozione di particolari cautele nell'esercizio dell'attività, atte a diminuire il pericolo o il disturbo per la salute pubblica. La presente norma si applica per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni con cambio di destinazione per usi destinati alla permanenza delle persone. Gli edifici ad uso produttivo devono prevedere la collocazione delle eventuali lavorazioni di tipo insalubre a una distanza non inferiore a m. 45 dai confini di z.t.o. "B", "C", "D.1", "D.3" e "F" destinate alla permanenza delle persone.

TITOLO TERZO – ATTI DI COMPETENZA COMUNALE

- CAPO PRIMO- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 8 TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE DEL TERRITORIO Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio sono sottoposte al rilascio di provvedimenti amministrativi o alla presentazione di apposite istanze, secondo quanto previsto dalle leggi regionali e statali. Sono comprese tra queste anche le seguenti opere: 1) le opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici per edifici già esistenti, il cui volume non superi comunque di 1/3 quello dell'edificio principale; 2) l'installazione di mostre, insegne, impianti pubblicitari in genere; 3) la costruzione, la modifica o la demolizione di tombe, edicole ed arredi funerari; 4) l'abbattimento di alberi di grandi dimensioni o appartenenti a specie protette: fino all'approvazione del Regolamento per la gestione del verde pubblico e privato, l'autorizzazione sarà rilasciata previo parere tecnico di un esperto; 5) la tinteggiatura degli edifici nuovi e di quelli esistenti solo nel caso in cui si usino tecniche e/o colori diversi; 6) gli impianti per la telecomunicazione e la telefonia mobile. E’ fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 61/85 e dalla L.493/1993. Art. 9 OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA Sono soggette a concessione edilizia, rilasciata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica o da un suo delegato, le seguenti opere: 1) le opere di urbanizzazione e infrastrutture; 2) la costruzione di nuovi edifici; 3) gli ampliamenti di edifici esistenti; 4) le ricostruzioni totali o parziali di edifici distrutti per eventi eccezionali o per cause di forza maggiore; 5) le ristrutturazioni edilizie; 6) opere concernenti monumenti, cappelle, edicole; 7) la collocazione di verande;

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8) gli impianti per la distribuzione di carburante; Sono inoltre soggetti a Concessione Edilizia gli interventi di cui all'art.14 lett. c) e d) delle N.T.A. quando comportino l'aumento del numero delle unità immobiliari. Art. 10 POTERI DI DEROGA Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica può, in conformità all'art.80 della L.R. 61/85, rilasciare concessioni edilizie ed autorizzazioni edilizie in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali ed al presente R.E. che riguardino: 1) scuole di ogni ordine e grado, chiese, patronati ed edifici per il culto, asili nido, ospedali, municipio e ogni edificio in proprietà di Enti Pubblici o Enti Morali con finalità pubblica. I limiti ed i parametri urbanistici non possono superare quelli stabiliti dal D.M. 1444/68. 2) aumenti di volume dei fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici e delle distanze dal ciglio strada relativi a documentate esigenze di isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi situazioni di degrado e comportanti opere da eseguirsi all'esterno di fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle superfici o dei volumi utili. In ogni caso i limiti di deroga non dovranno comportare la modifica della destinazione di zona. Nell'ipotesi di cui al punto 1) il rilascio di concessioni o autorizzazioni in deroga deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

- CAPO SECONDO – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI EDILIZI

Art. 11 ISTANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE L'istanza ad eseguire opere edilizie, bollata a termini di legge, redatta su modelli forniti dal Comune e rivolta al Sindaco, dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalle norme regionali e statali, i seguenti dati: 1) le generalità, il numero di codice fiscale, il domicilio ed il numero telefonico sia del richiedente che del progettista; 2) la descrizione del tipo di intervento, l'individuazione catastale ed urbanistica dell'immobile; 3) l'elenco dei documenti e degli atti allegati; 4) l'indirizzo del richiedente cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni. 5) i documenti attestanti il titolo del richiedente, in originale o copia autenticata, nonché copia fotostatica dello stesso atto nel quale l'Ufficio comunale competente apporrà il visto di

fine di restituire al richiedente l'originale o la copia conforme presentati; 6) gli elaborati tecnici, gli atti ed i documenti idonei a consentire al Responsabile del procedimento una esauriente valutazione dell'intervento che si intende eseguire, da redigersi secondo le modalità e i contenuti di cui al successivo art.9; le eventuali certificazioni, i nulla osta e le autorizzazioni di competenza di altri Enti diversi dal Comune; Art. 12 ALLEGATI GRAFICI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Gli allegati grafici qui descritti devono essere presentati secondo quanto elencato all'articolo successivo, in ordine al tipo di intervento proposto. 1 - Inquadramento dell'area oggetto di intervento 1.1) planimetria catastale della località in scala non inferiore a 1:2000, che comprenda un intorno minimo rispetto al lotto di raggio pari a m. 100 se in scala 1:2000 o pari a m. 50 se in scala 1:1000 con evidenziato l'immobile oggetto di intervento, in colore rosso l'edificio ed in colore verde il lotto; 1.2) estratto della cartografia del P.R.G. in scala 1:1000, se l'intervento ricade nella zona "A"- Centro Storico, 1:2000 o, in mancanza, 1:5000 per le altre z.t.o., nonché delle planimetrie di progetto di eventuali S.U.A., relativi all'area in esame; l'immobile oggetto di int ervento deve

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essere individuato con campitura color rosso; detto estratto deve essere esteso ad una zona che includa almeno un incrocio stradale, utile per l'individuazione dell'area oggetto di intervento e di ampiezza uguale a quella richiesta al punto 1.1, completo di cartiglio di z.t.o.; devono essere individuati gli edifici ad uso produttivo e zootecnico di cui all'art.11/N.T.A. in un raggio di almeno m. 50; 1.3) individuazione dei vincoli: la planimetria di cui al punto 1.4 deve contenere eventuali vincoli istituzionali e servitù relative all'immobile oggetto di intervento; qualora i vincoli e le servitù non siano trascritti nei pubblici registri va allegata una dichiarazione a firma del proprietario sulla esistenza e la natura dei vincoli; qualora in un raggio di m.30 siano presenti linee aeree, cabine e relativi impianti elettrici è necessario riportare sulla planimetria le distanze previste dal D.P.C.M. 23/04/92. 1.4) planimetria in scala 1:500 dello stato di fatto, aggiornata alla data della presentazione dell'istanza, che comprenda l'area oggetto di intervento, individuata topograficamente con rilievo planialtimetrico e con descrizione monografica del caposaldo di riferimento, nonché il rilievo del verde e delle relative alberature, completo dell'ind icazione delle essenze e delle dimensioni, e le aree ad essa circostanti; qualora l'intervento sia localizzato all'interno della zona "A" - Centro Storico la planimetria dovrà riportare il perimetro del comparto o dell'ambito storicamente unitario e si dovriprodurre l'estratto della carta al piano campagna e della carta delle coperture della cartografia del Centro Storico, con specificati in colore verde il lotto e in colore rosso l'edificio oggetto di intervento, e in grafia il perimetro suddetto; la cartografia del Centro Storico sarà fornita su semplice richiesta al Settore Edilizia Privata ed Urbanistica a spese del richiedente; 1.5) documentazione fotografica del sito e degli eventuali manufatti, sufficiente a cogliere l'inserimento dell'immobile nella zona e gli eventuali dettagli significativi (obbligatori per gli edifici identificati come beni ambientali), e corredata da una planimetria da cui risultino individuati i punti di ripresa. Le fotografie a colori, devono essere non meno di tre e del formato minimo di cm. 10x15 1.6) qualora l'intervento sia localizzato all'interno della zona "A" - Centro Storico o su edifici identificati come beni ambientali si dovrà fornire, se esistente, la documentazione storica e storiografica dell'edificio oggetto di intervento, con eventuali planimetrie, mappe, rilievi antichi, stampe, foto d'epoca, ecc.; 1.7) scheda edilizia, contenente i seguenti parametri ed indici: -superficie fondiaria reale; -superficie coperta; -volume; -densità fondiaria esistente, di P.R.G. e di progetto; -rapporto di copertura esistente, di P.R.G. e di progetto; -altezza massima esistente, di P.R.G. e di progetto; -tipologia edilizia; -destinazione d'uso; -superficie utile; -superficie non residenziale; -superficie complessiva; -superficie netta. 2 - Rilievo di edifici esistenti 2.1) rilievo dello stato di fatto dell'edificio in scala 1:100: le piante dovranno rappresentare i vari piani, il sottotetto e la copertura con l'individuazione dei vani tecnici, delle canne fumarie e dei comignoli; per i singoli vani dovranno essere indicati: le dimensioni lineari, lo spessore della muratura, la destinazione d'uso, l'altezza, la superficie netta di pavimento, il volume, le dimensioni di porte e

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finestre, la superficie finestrata e quella apribile delle stesse, il rapporto di illuminamento; i dati dimensionali e le destinazioni d'uso dei vani possono essere riportati in apposita tabella; le piante dovranno contenere l'individuazione dei piani di sezione; le sezioni, in numero minimo di due, saranno una localizzata in corrispondenza del vano scale, l'altra in posizione tale da consentire il collegamento con il caposaldo indicato nella planimetria di stato di fatto in scala 1:500; devono contenere le seguenti indicazioni: le quote del pavimento finito di ogni singolo impalcato relative al caposaldo, l'altezza netta dei singoli piani e dei davanzali delle finestre nonché dei parapetti, lo spessore finito dei solai, le quote degli spazi e dei volumi aggettanti, l'altezza dell'edificio; i prospetti dovranno rappresentare tutte le facciate e contenere le seguenti indicazioni: i fori con i relativi infissi e sistemi di oscuramento, le coperture, i volumi tecnici, i comignoli, i pluviali, le canne fumarie esterne, l'esatto profilo del terreno allo stato di fatto; 3 - Rilievo di edifici individuati come beni ambientali (fino al grado 4) 3.1) rilievo dello stato di fatto dell'edificio in scala non inferiore a 1:50, redatto come descritto nel punto precedente, comprendente le piante di tutti i livelli dell'edificio, i prospetti interni ed esterni, sezioni in numero sufficiente ad inquadrare esattamente l'organizzazione dell'edificio, e rappresentazione di particolari architettonici costruttivi almeno in scala 1:20; il rilievo dovrà contenere anche la rappresentazione e la descrizione delle finiture interne ed esterne (infissi, ringhiere, gradini, davanzali, pavimenti, rivestimenti, recinzioni, cancellate, ecc.) con particolare riguardo al tipo di intonacatura e/o di decorazione pittorica esterna; 3.2) rilievo storico-cronologico di massima delle varie strutture e del tipo ed epoca della loro lavorazione, redatto in scala adeguata, non inferiore a 1:100; rilievo stratigrafico come sopra per i beni vincolati ai sensi della L. 1089/39; 3.3) relazione sullo stato di fatto comprendente i dati emersi dall'indagine storica e dal rilievo dell'edificio. 4 - Progetto 4.1) planimetria in scala 1:500 di progetto dedotta da quella di analisi di cui al punto 1.4, contenente l'inserimento della proposta di intervento, le distanze di ogni vertice della pianta dell'edificio dai confini di proprietà e dalle strade, nonché il distacco dagli edifici limitrofi, determinato ai sensi dell'art.9 D.M. 1444/68; le strade su cui prospetta direttamente l'edificio in progetto dovranno contenere la descrizione sia della classificazione che della tipologia ai sensi dell'art.2 D.L. 285/92 "Nuovo codice della strada"; 4.2) planimetria in scala 1:200, estesa alla superficie del lotto, contenente la sistemazione dell'area scoperta, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per la sosta e la manovra degli autoveicoli, alle pavimentazioni, alla sistemazione del verde e di ogni elemento qualificante (muri, esedre, fontane, dislivelli, recinzioni, cancellate), agli eventuali punti luce della pubblica illuminazione, nonché di manufatti tecnologici di proprietà di Enti erogatori di servizi presenti nelle immediate vicinanze del lotto ed emergenti dal suolo; le aree destinate a parcheggio e a spazi di manovra concorrenti al soddisfacimento delle quantità previste dall'art.2 L. 122/89, devono essere esattamente dimensionate ed individuate all'interno del lotto o dell'edificio progettato; 4.3) progetto dell'edificio in scala 1:100: le piante dovranno rappresentare i vari piani, il sottotetto e la copertura con l'individuazione dei vani tecnici, della centrale termica e di altri impianti a combustione (apparecchi di cottura, scalda acqua, caminetti ecc.) ubicati nei locali oggetto di intervento, delle canne fumarie di esalazione e di immissione, dei comignoli e dei dispositivi per l'aerazione meccanica; per i servizi igienici privi di aperture apribili indicare la portata oraria ed il numero dei ricambi/ora. per i singoli vani dovranno essere indicati: le dimensioni lineari, lo spessore della muratura, la destinazione d'uso, l'altezza, la superficie netta di pavimento, il volume, le dimensioni di porte e finestre, la superficie finestrata e quella apribile delle stesse, il rapporto tra superficie finestrata e

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superficie netta; i dati dimensionali e le destinazioni d'uso dei vani possono essere riportati in apposita tabella; non sono ammesse diciture generiche tipo "stanza", "locale a disposizione", "sgombero", "locale pluriuso", "annesso", ecc. le piante dovranno contenere l'individuazione dei piani di sezione; qualora il nuovo edificio sia in aderenza con altri esistenti ed a questi collegato funzionalmente, le piante devono essere estese anche all'edificio contiguo esistente, purché della stessa proprietà; le sezioni dell'edificio in scala 1:100, in numero minimo di due, una localizzata di norma in corrispondenza del vano scale, l'altra in posizione tale da consentire il collegamento con il caposaldo indicato nella planimetria di stato di fatto in scala 1:500; devono contenere le seguenti indicazioni: le quote del pavimento finito di ogni singolo impalcato relative al caposaldo, l'altezza netta dei singoli piani e dei davanzali delle finestre nonché dei parapetti, lo spessore finito dei solai, le quote degli spazi e dei volumi aggettanti, l'altezza dell'edificio; i prospetti dell'edificio in scala 1:100 dovranno rappresentare tutte le facciate e contenere le indicazioni dei fori con i relativi infissi e i sistemi di oscuramento, delle coperture, dei volumi tecnici, dei comignoli, dei pluviali, delle canne fumarie esterne, dell'esatto profilo del terreno a opera ultimata. Nel caso in cui l'edificio sia contiguo ad altro esistente, i prospetti dovranno essere estesi anche a quest'ultimo. È obbligatorio dare le soluzioni di prospetto anche per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento, se previsto, per le parti da collocare all'esterno dell'edificio. Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento, tali soluzioni devono essere indicate per gli edifici in z.t.o. "A" e per tutti gli edifici individuati come beni ambientali, anche in caso di installazioni future. Deve essere redatto almeno un particolare del prospetto fronte strada dell'edificio, esteso a tutta la sua altezza e contenente l'indicazione dei materiali previsti per i singoli elementi costruttivi; 4.4) nel caso di interventi su edifici esistenti si dovranno aggiungere piante, prospetti e sezioni in scala 1:100, di sovrapposizione con lo stato di fatto: dovranno essere campiti in colore giallo le demolizioni ed in colore rosso i nuovi interventi. 4.5) pianta della rete fognaria, in scala minimo 1:100, o in altra scala rapportata alla consistenza planimetrica dell'intervento, secondo i contenuti del Regolamento di Fognatura vigente, in cui devono essere rappresentati tutti gli elementi che costituiranno la rete fognaria, quali le condotte, i pozzetti di raccordo e di ispezione, il sistema di smaltimento o di collegamento alle reti pubbliche; in assenza di fognatura pubblica il progetto delle rete fognaria deve essere completo dei dati dimensionali della vasca Imhoff e della rete di sub- irrigazione, e di relazione tecnica comprovante le caratteristiche dello strato del terreno nel quale è prevista la dispersione dei reflui. 5 - Progetto in edifici individuati come beni ambientali 5.1) progetto esecutivo in scala 1:50, redatto come descritto nei punti 4.3 e 4.4 , completo di piante, prospetti, sezioni compiutamente quotati, nonché con l'indicazione dei materiali di finitura interni ed esterni; 5.2) piante, prospetti e sezioni in scala 1:50, di sovrapposizione con lo stato di fatto: dovranno essere campiti in colore giallo le demolizioni ed in colore rosso i nuovi interventi. 6 - Relazione 6.1) relazione di progetto contenente le indicazioni e le specificazioni in merito alle opere che si intendono realizzare, eventualmente distinte per fasi di attuazione, alle caratteristiche tipologiche, compositive strutturali ed impiantistiche dell'intervento, la descrizione delle finiture interne ed esterne da mantenere e/o da realizzare. Art.13 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI I progetti devono essere redatti con disegni riprodotti in triplice copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni UNI A4 (cm.21 x 29,7) e devono documentare lo stato di diritto, lo stato di fatto e la proposta progettuale.

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La tabella esplicativa fa riferimento ai principali tipi di opere edilizie, così come elencate di seguito.L'elenco dei disegni da presentare fa riferimento agli elaborati di cui all'art.7. TABELLA ESPLICATIVA A - Nuove costruzioni B - Ampliamenti, ristrutturazioni, risanamento, consolidamento statico e restauro di edifici esistenti C - Demolizione di edifici D - Interventi di manutenzione straordinaria E - Impianti pubblicitari, mostre, insegne e tende parasole F - Recinzioni G - Opere interne A B B in "B" C D E F G 1 INQUADRAMENTO DELL'AREA 1.1 inquadramento catastale x x x x x x x* x 1.2 estratto cartografia di P.R.G. x x x x x x x x 1.3 individuazione dei vincoli x x x x x x x x 1.4 planimetria in scala 1:500 x x x 1.5 documentazione fotografica x x x x x x x* x 1.6 documentazione storica ("B") x* x x 1.7 scheda edilizia x x x 2 RILIEVO DI EDIFICI 2.1 rilievo in scala 1:100 x x * 3 RILIEVO DI EDIFICI "B" 3.1 rilievo in scala 1:50 x 3.2 rilievo storico cronologico x 3.3 relazione stato di fatto x 4 PROGETTO 4.1 planimetria in scala 1:500 x x x 4.2 planimetria in scala 1:200 x x x 4.3 progetto in scala 1:100 x x x * x * x * 4.4 sovrapposizioni x x * 4.5 pianta rete fognaria x x x 5 PROGETTO IN EDIFICI "B" 5.1 progetto in scala 1:50 x 5.2 sovrapposizioni x 6 RELAZIONE PROGETTO 6.1 relazione x x x x * x x x x x * = vedi note scritte C - Demolizione di edifici C.1 - rilievo dell'edificio da demolire: 2.1 con esclusione dei dati di ogni singolo vano relativi alla superficie finestrata, alla superficie netta di pavimento, all'altezza dei locali ed al rapporto tra superficie finestrata e superficie netta di pavimento; C.2 - 6.1 relazione da cui risultino: la volumetria, la superficie coperta ed i criteri adottati per eseguire l'intervento. E - Impianti pubblicitari, mostre, insegne e tende parasole

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E.1 - 4.3 Progetto: prospetti quotati del manufatto completi della descrizione dei materiali impiegati; F - Recinzioni F.1 - Inquadramento dell'area: 1.1 perimetrando il terreno col colore verde e la recinzione con il colore rosso; 1.5 estesa anche alle recinzioni limitrofe per una profondità minima di m. 15 per lato; F.2 - Progetto: 4.3: progetto quotato, preferibilmente in scala 1:100, completo di pianta, sezioni e prospetti di tutti i fronti, compresa la descrizione dei materiali che si intendono impiegare. G - Opere interne G.1 - Progetto: 4.3 limitatamente alla pianta dell'unità immobiliare; 4.4 limitatamente alla pianta dell'unità immobiliare; H - Varianti ed opere interne Devono essere prodotti gli stessi elaborati richiesti per ciascun tipo di opera; H.1 - Stato di fatto ovvero livello dei lavori raggiunto (disegno e relazione); H.2 - Progetto di variante; H.3 - Sovrapposizioni di cui al punto 4.4 H.4 - Relazione di cui al punto 6.1 I - Installazione di impianti per la telecomunicazione e la telefonia mobile I.1) planimetria in scala 1:2000 estesa ad un raggio di almeno 100 metri, indicante la direzione del fascio d'onda, gli edifici esistenti, le distanze dai centri abitati e dalle case isolate più vicine; I.2) lo schema dell'antenna in scala 1:100 con indicazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e altezza da terra; I.3) due sezioni ortogonali in scala 1:100 dimostranti l'ampiezza e la direzione del fascio d'onda. L - Abbattimento di alberi A - Inquadramento dell'area : 1.2 - estratto del P.R.G. 1.5 - documentazione fotografica B - Relazione di progetto.

CAPO TERZO – PROCEDURE Art. 14 AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI Le autorizzazioni e nulla osta di competenza di altri Enti (Vigili del Fuoco, Beni Ambientali, ecc.) acquisiti autonomamente da parte del richiedente presso gli Enti competenti, possono essere prodotti prima del rilascio della concessione ed autorizzazione edilizia ad esclusione di quelli che per legge devono essere allegati all'istanza. Art. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Le istanze per l'esecuzione di opere edilizie contenenti la documentazione, le autorizzazioni e i nulla osta elencati nei precedenti articoli vengono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale provvederà ad apporre sull'istanza il timbro con la data ed il numero progressivo di ricevimento; il timbro con la data di ricevimento viene apposto anche su tutta la documentazione prodotta e sulla ricevuta di presentazione che verrà rilasciata all'interessato all'atto della presentazione stessa. Art.16 ESAME DELLE ISTANZE L'esame delle istanze di cui agli artt.3 e 4 del presente R.E. deve avvenire con le modalità e nei termini delle vigenti norme regionali e statali.

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In ogni caso il Responsabile dell'unità organizzativa preposta dal Comune provvede, all'atto di ricevimento delle istanze da parte dell'Ufficio Protocollo, a comunicare all'interessato il nominativo del Responsabile del procedimento e l'Ufficio incaricato per la predisposizione del provvedimento finale. Il Responsabile del procedimento può chiedere all'interessato l'eventuale integrazione della documentazione necessaria per valutare compiutamente l'intervento progettato mediante comunicazione notificata. Lo stesso può effettuare sopralluoghi ed accertamenti tecnici al fine di verificare la conformità alle norme vigenti. Art.17 VISIONE DEGLI ATTI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 Chiunque, nei limiti previsti dalla legge sulla pivacy, può prendere visione presso il Settore Edilizia Privata e Urbanistica comunale della concessione ed autorizzazione edilizia, della istanza del richiedente e dei suoi allegati, di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le proposte previsti dalla legge, nonché della normativa vigente per la zona e per gli immobili interessati. Nei predetti limiti di legge, può essere richiesta copia da chiunque degli atti di cui al comma precedente con le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale. Art.18 ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Gli atti di concessione edilizia ed autorizzazione edilizia devono contene re: 1) il numero progressivo riferito a ciascun anno solare; 2) il numero e la data del protocollo generale dell'istanza originaria; 3) l'intestazione, cioè l'indicazione del soggetto preposto alla emanazione dell'atto; 4) i riferimenti alla data di presentazione, l'elencazione, il numero e la data dei nulla osta ed autorizzazioni preliminari richiesti, la data dei pareri sanitari e degli organismi consultivi comunali eventualmente richiesti; 5) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento in forza del quale è emanato l'atto; 6) le generalità, il codice fiscale ed il domicilio del titolare; 7) la dichiarazione di volontà dell'organo emanante, comprese eventuali condizioni o prescrizioni; 8) la descrizione per esteso dell'intervento; 9) la localizzazione catastale ed urbanistica dell'intervento; 10) la consistenza planivolumetrica dell'intervento; 11) la quantificazione del contributo concessorio; 12) i termini di validità dell'atto; 13) la data del rilascio dell'atto; 14) la sottoscrizione dell'atto da parte del soggetto preposto; 15) la specificazione dell'autorità giudiziaria amministrativa presso la quale l'atto può essere impugnato; 16) la dichiarazione di ritiro da parte dell'interessato. Art. 19 PUBBLICAZIONE DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI L'avvenuto rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, ed il ricevimento della comunicazione di inizio dei lavori per gli atti tacitamente assentiti per inutile decorso dei termini, è reso pubblico mediante avviso affisso per 15 giorni dalla data del rilascio o della comunicazione di cui sopra. L'avviso deve contenere, per gli atti espliciti, il numero e la data del loro rilascio, le generalità del titolare, il tipo di intervento e la sua localizzazione; per gli atti tacitamente assentiti devono essere precisati la data e il numero di protocollo della richiesta originaria, della lettera con la

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quale è stata prodotta la documentazione integrativa, il numero ed il protocollo della comunicazione di inizio lavori. Art. 20 VARIANTI ALLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI Si definiscono i seguenti tipi di variante: 1) VARIANTI ESSENZIALI Sono definite dal comma 3° dall'art.92 L.R. 61/85. Esse sono assimilate alle nuove concessioni edilizie e come tali comportano nuovi termini di inizio dei lavori e di presentazione della richiesta del certificato di abitabilità/agibilità, e sostituiscono a tutti gli effetti la concessione edilizia originaria. 2) VARIANTI NON ESSENZIALI Sono varianti non essenziali quelle che comportano modifiche della sagoma, dei prospetti, aumento della superficie utile e numero delle unità immobiliari, modificano la destinazione d'uso dell'immobile entro i limiti per non essere definite varianti essenziali: esse richiedono il preventivo rilascio di una nuova concessione o autorizzazione edilizia in variante, fatti salvi i diritti acquisiti con la concessione o autorizzazione originarie. 3) VARIANTI IN CORSO D'OPERA Sono varianti non essenziali al progetto originario che non comportano modifiche della sagoma, dei prospetti, aumento della superficie utile e numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso dell'immobile esse richiedono una concessione o autorizzazione edilizia in variante prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità o di abitabil Art. 21 VOLTURA La concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia sono trasferibili (volturazione) ai successori od aventi causa, salvo quanto disposto dal comma 2, art.2 del presente regolamento. Le eventuali convenzioni, atti d’obbligo, polizze fideiussorie ecc. dovranno essere adeguate di conseguenza. La volturazione è un atto di mera registrazione di mutamento del titolare della concessione o autorizzazione edilizia e non comporta l'acquisizione di alcun parere tecnico o nulla osta od autorizzazioni di altri enti altrimenti richiesti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia. Art. 22 DECADENZA La concessione e l'autorizzazione edilizia decadono nelle seguenti ipotesi: a) qualora non vengano ritirate a cura del titolare entro 120 giorni dalla data di notifica; b) qualora non avvenga l'inizio dei lavori entro un anno dalla data di notifica; c) qualora non venga presentata la richiesta di certificato di abitabilità o agibilità entro tre anni dall'inizio lavori; d) qualora entrino in vigore nuove e contrastanti previsioni urbanistiche e non siano stati iniziati i lavori, oppure qualora entro tre anni dal loro inizio non sia stato completato il rustico o la copertura degli edifici. La decadenza della concessione e dell'autorizzazione edilizia deve essere dichiarata con specifico atto. Termini più ampi di quelli previsti ai punti a) e b) sono consentiti solo in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive con provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia privata e Urbanistica, sentiti il Responsabile del procedimento e la C.E.C.. Art. 23 ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA La concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia, sia espresse che tacite, possono essere annullate dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica solo per motivi di

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legittimità, qualora sussista un giustificato ed attuale interesse pubblico, sentita la Commissione Edilizia Comunale. Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, prima di emanare il provvedimento di annullamento, qualora i vizi non siano sanabili, ordina, all'atto dell'accertamento, l'immediata sospensione dei lavori, onde acquisire tutti gli elementi necessari od opportuni. La sospensione non può essere protratta oltre il 60° giorno dalla notifica del relativo atto. Art.24 SOSPENSIONE E PROROGA DEI TERMINI L'interruzione dei lavori per eventi eccezionali e di forza maggiore determina la sospensione del termine di ultimazione per la durata dell'interruzione. Le date di interruzione e di ripresa dei lavori devono essere comunicate per iscritto dal Direttore dei Lavori al Settore competente, anche a mezzo di lettera raccomandata. Il termine di ultimazione dei lavori relativi alle concessioni e alle autorizzazioni edilizie, sia espresse che tacite, può essere prorogato solo per eventi eccezionali e cause di forza maggiore ed estranee alla volontà del titolare dell'atto, ovvero in relazione alla mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive. La proroga comporta solo il mutamento del termine finale senza aggravio di contributi o sanzioni altrimenti dovuti. La proroga del termine finale comporta il mantenimento dell'efficacia dell'atto originario anche in caso in cui le nuove norme, in tutto o in parte, siano in contrasto con quelle vigenti al momento del rilascio dell'atto originario stesso. La richiesta di proroga è sottoposta all'esame tecnico-giuridico solo in quanto diretto a verificare i fatti giustificati dalla proroga medesima.

- CAPO QUARTO - ESECUZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art.25 CONTROLLO DEL TRACCIATO DEI NUOVI EDIFICI O DI AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI; CONTROLLO DELLO STATO DI FATTO PER INTERVENTI SULL'ESISTENTE ESCLUSI QUELLI DI CUI AGLI ARTT. 27 E 28 Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia deve chiedere al settore comunale competente il controllo del tracciato, rispetto ad un caposaldo, dell'intervento concesso o della rispondenza dello stato di fatto al rilievo presentato e depositato agli atti del Comune. Detto controllo viene effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta, presentata e protocollata all'Ufficio protocollo comunale, dal personale preposto; trascorso tale termine l'interessato può ugualmente dar corso ai lavori. La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo rilasciato dal Comune, in triplice copia, allegando tutti gli atti, documenti, nonché eventuali versamenti specificati nel modulo stesso e contenuta nella cartella di concessione o di autorizzazione edilizia, che viene ritirata contestualmente alla concessione o autorizzazione edilizia e suoi allegati. Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia all'atto del sopralluogo dovrà predisporre quanto necessario ed opportuno per la completa verifica del tracciato, e dovrà inoltre esporre il cartello di cantiere. Alle operazioni di controllo devono essere presenti il direttore e l'assuntore dei lavori. Vengono riportati sull'apposito modulo il grafico delle risultanze del sopralluogo ed eventuali osservazioni sulle circostanze rilevate. Al titolare verrà consegnata copia del verbale redatto e firmato dalle parti intervenute: una copia dovrà essere depositata in cantiere a disposizione del personale addetto alla vigilanza.

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Art. 26 CONTROLLO DELL'AVVENUTO INIZIO LAVORI ESCLUSI QUELLI DI CUI AGLI ARTT.27 E 28 Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve inoltrare al settore comunale competente, tramite l'Ufficio protocollo generale, la comunicazione dell'inizio lavori, entro 6 giorni dall'inizio, redatta su apposito modulo fornito dal Comune all'atto del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia. Essa dovrà essere corredata di tutti gli atti, documenti e versamenti eventualmente dovuti e specificati nella medesima. L'accertamento e i conseguenti adempimenti sono quelli previsti all'articolo precedente. Art.27 CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER L'INSTALLAZIONE DI MOSTRE, INSEGNE, IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE Il titolare dell'autorizzazione edilizia per gli interventi di cui al presente articolo deve, entro 10 giorni dal ritiro dell'autorizzazione effettuare i versamenti in essa richiesti; successivamente deve inoltrare al settore comunale competente, tramite l'Ufficio protocollo generale, la comunicazione dell'ultimazione dei lavori, redatta sull'apposito modulo fornito dal comune al ritiro dell'autorizzazione, nonché i documenti e i versamenti in essa richiesti. Art. 28 CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, DI MODIFICA O LA DEMOLIZIONE DI TOMBE, EDICOLE ED ARREDI FUNERARI Il titolare dell'autorizzazione per gli interventi di costruzione, di modifica o demolizione di tombe, edicole ed arredi funerari deve inoltrare, entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, la specifica comunicazione redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune all'atto del ritiro dell'autorizzazione, tramite l'Ufficio protocollo del Comune. Art. 29 DOCUMENTI DEPOSITATI IN CANTIERE Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia, escluse le opere di tipo cimiteriale, deve depositare in cantiere all'atto del controllo del tracciato o dello stato di fatto, fino all'ultimazione dei lavori, per essere esibiti al personale addetto alla vigilanza, in originale o in copia conforme all'originale, i seguenti documenti: a) concessione o autorizzazione edilizia; b) disegni allegati alla concessione o autorizzazione edilizia; c) tutti i progetti specifici per gli impianti, durante il periodo della loro esecuzione; d) quanto altro previsto e specificato nella richiesta di controllo del tracciato o dello stato esistente. e) l'eventuale autorizzazione per attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti, ai sensi dell'art. 1.4 del DPCM 1-3-91 e dell’art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26-10-95 n. 447, qualora vengano impiegati macchinari rumorosi con superamento dei limiti previsti dal DPCM 14-11-97. La richiesta di autorizzazione dovrà precisare l'orario di esercizio e le cautele che si adottano per effettuare le lavorazioni rumorose contenendo per quanto possibile il disturbo al vicinato. Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili in solido del puntuale adempimento di quanto sopra. Art. 30 CARTELLO DI CANTIERE In ogni cantiere, ad esclusione di quelli riguardanti gli artt.27 e 28, ma compresi quelli relativi alle opere interne, deve essere esposto all'esterno e ben visibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di cm. 50 x 70, contenente le seguenti informazioni scritte con colore indelebile: a) proprietario o titolare della concessione o autorizzazione edilizia; b) numero e data della concessione o dell'autorizzazione edilizia; c) descrizione del tipo di intervento; d) generalità del progettista;

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e) generalità del direttore dei lavori; f) generalità dell'esecutore dei lavori; g) gli estremi della denuncia ex lege 1086/71; le generalità dell'installatore e del progettista degli impianti, ai sensi dell'art.9, comma 4°, del D.P.R. 447/1991. Art. 31 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI Nel caso in cui, per esigenze di cantiere o per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, si renda necessario occupare il suolo pubblico o di uso pubblico, il titolare della concessione o autorizzazione edilizia deve munirsi della prescritta autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico. La domanda deve contenere l'esatta individuazione planimetrica del suolo pubblico interessato, nonché la durata prevista in rapporto alla consistenza dei lavori da eseguire. La autorizzazione suddetta è subordinata al pagamento della relativa tassa ed alla costituzione di congrua garanzia per la rimessa in pristino del suolo eventualmente manomesso. La durata dell'autorizzazione è in relazione ai termini per il completamento dei lavori previsti dalla concessione o dall'autorizzazione edilizia. La cauzione verrà restituita entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ripristino da inoltrare al settore comunale competente, tramite l'Ufficio protocollo, previo accertamento favorevole del medesimo settore. Art .32 ACCERTAMENTO DI OPERE ABUSIVE Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle autorità statali e regionali, esercita ai sens i dell'art.32 L. 1150/42 la vigilanza sull'esecuzione ed utilizzazione delle opere, affinchè sia assicurata la rispondenza alle leggi ed agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti. Art.33 SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO Sono responsabili del controllo dell'attività urbanistica ed edilizia anche gli addetti del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica. Art.34 RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE, DEL DIRETTORE E DELL'ESECUTORE DEI LAVORI Sono responsabili della conformità alle opere oggetto di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e relazione: il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia, in conformità a quanto disposta dall'art.6 L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni. Art.35 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI Il titolare dell'autorizzazione edilizia deve comunicare al Sindaco, tramite l'Ufficio Protocollo, l'avvenuta ultimazione dei lavori, su modello predisposto dal Comune, entro e non oltre 5 giorni.

CAPO QUINTO - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E AGIBILITA' Art. 36 OPERE SOGGETTE A CERTIFICATO DI ABITABILITA' E AGIBILITA' Le nuove costruzioni, nonché gli edifici soggetti ad interventi di ampliamento e ristrutturazione non possono essere abitati o usati senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, ai sensi D.P.R. 425/94, salvo quanto previsto all'art.4.3 del medesimo DPR.

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I controlli da effettuare ai fini dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, sono eseguiti dal personale dell'unità organizzativa comunale preposta. Art. 37 DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' E AGIBILITA' La domanda di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere presentata ad avvenuta ultimazione dei lavori. La domanda, da redigersi in bollo su appositi modelli forniti dal Comune, dovrà contenere l'indicazione delle opere per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione con riferimento agli atti di concessione che hanno costituito il presupposto per la loro realizzazione. Alla domanda di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità devono essere allegati, ove previsto dalle Norme vigenti: a) copia del certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art.7 L. 1086/71; b) copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al Catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione; c) dichiarazione di conformità degli impianti installati; e) ogni altro certificato che debba essere rilasciato a norma di legge, attestante il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza delle costruzioni (VV.FF:, autorizzazione allo scarico, collaudo ascensore, collaudo opere di urbanizzazione, parere USSL per insediamenti produttivi etc.); f) planimetria, in scala 1:200 di tutti i vani oggetto di richiesta di autorizzazione: per ognuno di questi dovrà essere indicata la superficie utile e la destinazione d'uso, che dovranno essere conformi alle Concessioni edilizie rilasciate; g) una planimetria, in scala 1:200, relativa alle superfici destinate a parcheggio ed a spazi di manovra, con l'esatta indicazione delle dimensioni lineari e della localizzazione all'interno del lotto. h) Per recapiti diversi dalla pubblica fognatura, il Direttore dei Lavori dovrà allegare dettagliata relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica, che attesti la corretta esecuzione, come da progetto, dei manufatti fognari, ai fini del rilascio, da parte del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, della autorizzazione allo scarico, ai sensi L. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 38 ESAME DELLE DOMANDE DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA' Il Responsabile dell'unità organizzativa preposta provvede, all'atto del ricevimento della domanda di certificato di abitabilità o di agibilità da parte dell'Ufficio protocollo, a comunicare ai richiedenti il nominativo del Responsabile del procedimento. Entro 25 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del procedimento acquisisce tutti i pareri richiesti e formula al Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica una proposta in ordine al rilascio. Il certificato viene rilasciato dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica entro 5 giorni dal ricevimento della proposta. Il Responsabile del procedimento può sospendere una sola volta l'esame della richiesta qualora la ritenga carente di documentazione o di dati: in tal caso il nuovo termine per il rilascio del certificato decorre dalla data di presentazione all'Ufficio protocollo del Comune della documentazione richiesta. Art. 39 CERTIFICATO DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' Il documento con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità deve contenere:

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a) l'identificazione del titolare; b) l'identificazione catastale dell'immobile; c) gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia in forza delle quali è stata realizzata l'opera; d) gli estremi della proposta del Responsabile del procedimento; Al certificato dovranno essere allegate: 1) una planimetria, in scala 1:200, che costituirà parte integrante dell'atto stesso da cui risultino

ari che i singoli vani oggetto della concessione edilizia; una planimetria, in scala 1:200, relativa alle superfici destinate a parcheggio ed a spazi di manovra, con l'esatta indicazione delle dimensioni lineari e della localizzazione all'interno del lotto. Art. 40 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE SPROVVISTO DEL PRESCRITTO CERTIFICATO DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' I proprietari che abitano o usano personalmente oppure consentono a titolo gratuito od oneroso che altrui utilizzi una o più unità immobiliari site in costruzioni prive del certificato di abitabilità o di agibilità, devono essere denunciati dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica all'Autorità Giudiziaria agli effetti di cui al 2° comma dell'art.221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 1265/34. Qualora, al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio o l'unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti igienico-sanitari necessari per dichiarare abitabile od agibile l'immobile medesimo, il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica fissa con ordinanza il termine per l'adeguamento dell'immobile. Trascorso inutilmente il termine, il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica ordina lo sgombero dell'immobile. In assenza del certificato di abitabilità o di agibilità è fatto divieto alle Aziende di erogazione dei servizi di effettuare le relative forniture. Art. 41 INIBIZIONE ALL'ABITABILITA' O AGIBILITA' Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze igieniche in fabbricati esistenti ed abitati il Responsabile del Settore Edilizia privata e Urbanistica, sentito il parere del Responsabile Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. competente, dichiara inabitabile o inagibile il fabbricato o parte di esso e, conseguentemente, ne ordina lo sgombero a norma dell'art.222 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 1265/34. Altresií, su richiesta del proprietario dell'immobile, previo parere del Responsabile Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. competente, il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica deve dichiarare inabitabile o inagibile il fabbricato o parte di esso, qualora lo stesso sia sprovvisto dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia. Per gli aspetti diversi da quelli igienico sanitari (sicurezza statica, sicurezza degli impianti, ecc.) dovrà essere acquisito il parere delle competenti unità organizzative comunali.

TITOLO QUARTO - LA COMMISSIONE EDILIZIA Art. 42 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo dell’Amministrazione Comunale e dà parere sotto l’aspetto estetico e ambientale e sulla rispondenza dei progetti alle prescrizioni del P.R.G. e alle norme di legge in materia urbanistica nonché di quelle del presente regolamento su: - tutte le opere soggette a concessione edilizia; sono escluse le varianti non essenziali come definite dal presente regolamento (art. 20);

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- autorizzazione di insegne e tinteggiature di edifici compresi nel centro storico o classificati come beni ambientali; - autorizzazioni di opere che abbiano rilievo pubblico o siano visibili da spazi pubblici o di uso pubblico del centro storico, quali ad esempio sistemazioni di giardini, pavimentazioni esterne, tagli di alberature, recinzioni o muri di contenimento particolari etc.; - opere soggette ad autorizzazioni e sanzioni sottoposte a vincolo paesistico e ambientale; concessioni ed autorizzazioni in sanatoria e sanzioni amministrative conformemente alla disciplina regionale; - opere di urbanizzazione di Strumenti Urbanistici Attuativi. Il parere della C.E.C. non è richiesto per tutte le altre istanze salvo che il Responsabile del procedimento non ritenga opportuno sottoporle all’esame di tale organo in ordine ad aspetti

gettuale e all’inserimento nel contesto ambientale. Art. 43 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C. La C.E.C. è formata da 7 (sette) membri, nei modi prescritti dall'art.113 L.R. 61/85, di cui 2 (due) di diritto: Sindaco o l’Assessore delegato che ne è il presidente e il dirigente del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica o un tecnico suo delegato, 5 (cinque)) eletti dal Consiglio Comunale. I 5 membri eletti dal Consiglio Comunale, devono essere scelti tra esperti in materie attinenti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente, sentite le indicazioni, non vincolanti, degli ordini professionali. La nomina dei componenti esperti avviene in forma segreta con voto limitato ad uno. Il Responsabile di Settore può assumere la presidenza in assenza del Presidente. Alle sedute della C.E.C. partecipa, con parere consultivo, il Dirigente del Settore Opere e Impianti Pubblici, o tecnico suo delegato, qualora si esaminino progetti di opere pubbliche, di urbanizzazione, e di interventi edilizi che comportino carichi rilevanti sui servizi a rete. Per i pareri che coinvolgono i beni ambientali, ai sensi della L.R. 63/94, il Consiglio Comunale nomina, con apposita votazione, in forma segreta con voto limitato ad uno, altri due (2) membri esperti nel settore tra laureati in architettura, in materia di beni ambientali, in lettere con indirizzo artistico. I membri elettivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. La C.E.C è rinnovata in occasione dell’elezione di un nuovo Consiglio Comunale. Qualora qualcuno dei membri cessasse l'incarico prima dello scadere del quadriennio, il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione e il nuovo eletto rimarrà in carica fino al compimento del quadriennio. Sono considerati dimissionari i membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive. Le funzioni di segretario della commissione spettano ad un impiegato del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica che dovrà stendere apposito verbale. Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità il voto del presidente diventa determinante. Qualora siano trattati argomenti in cui si trovi comunque interessato uno dei componenti della C.E.C, questi deve assentarsi durante la discussione e non partecipare alla votazione; l’osservazione di tale prescrizione deve essere verbalizzata. I pareri negativi della C.E.C. devono essere motivati; La C.E.C. può sentire i sottoscrittori delle domande e i progettisti, qualora ne facciano domanda, o convocarli qualora ne ravvisi l'opportunità. La C.E.C. può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere. I verbali verranno firmati dal Presidente e dal segretario.

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TITOLO QUINTO - ADEMPIMENTI URBANISTICI

- CAPO PRIMO -

GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI Art. 44 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E L'ATTUAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI L'approvazione e l'esecuzione di S.U.A. è disciplinata dalle L. 1150/49, L. 10/77, L. 865/71 e dalla L.R. 61/85. Art. 45 DOMANDA DI APPROVAZIONE DI S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA La domanda di approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, da redigersi in bollo, dovrà contenere la chiara indicazione dell'oggetto e la completa elencazione

- dagli aventi titolo; - dal progettista. I soggetti sopraindicati dovranno indicare le proprie generalità, residenza e codice fiscale. Alla domanda di approvazione dovranno essere allegati: 1) i documenti attestanti il titolo di proprietà dei proponenti il piano attuativo; 2) gli elaborati tecnici atti a consentire una esauriente valutazione della legittimità, nvalidità formale e funzionale del piano attuativo proposto; essi sono da redigersi secondo le modalità ed i contenuti di cui al successivo art.39; degli elaborati tecnici sono di norma richieste

3) studio progettuale di massima, redatto dal progettista su indicazione degli enti preposti a: 3.1 energia elettrica 3.2 servizio telefonico 3.3 distribuzione idrica 3.4 raccolta delle acque meteoriche e reflue 3.5 distribuzione del gas; 4) qualora ne ricorra il caso, la prova dell'avvenuta richiesta delle autorizzazioni e delle certificazioni il cui rilascio compete ad autorità diverse dell'Amministrazione Comunale; Art. 46 CONTENUTO DEGLI ELABORATI TECNICI DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI Gli Strumenti Urbanistici Attuativi dovranno essere composti dai seguenti elaborati: 1 - Inquadramento dell'area oggetto di intervento 1.1) estratto della cartografia del P.R.G. in scala 1:1000, se l'intervento ricade nella zona "A"- Centro Storico, o 1:2000 se l'intervento ricade in altra z.t.o., relativo all'area in esame e stralcio normativo dello stesso P.R.G. riguardanti l'area oggetto di intervento, che dovrà essere individuata con perimetro color rosso; 1.2) estratto catastale della località, in scala non inferiore a 1:2000, e certificato di attuale intestazione rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 90 giorni dalla data di presentazione del progetto; dovrà evidenziarsi il perimetro dell'area oggetto di intervento in colore rosso; elenco catastale delle proprietà; 1.3) individuazione dei vincoli e delle servitù: sarà prodotta una tavola in scala 1:500 contenente le servitù costituite per opere di urbanizzazione ed infrastrutture tecniche (acquedotti, fogne, elettrodotti, metanodotti, ecc.) e i vincoli per i quali viene richiesta apposita autorizzazione agli Enti competenti estranei all'Amministrazione Comunale; qualora i vincoli non siano trascritti nei

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pubblici registri va allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del proprietario che non esistono vincoli o servitù; 1.4) una o più planimetrie in scala 1:500 o, per interventi di particolare estensione in scala 1:1000, dello stato di fatto, aggiornate alla data della presentazione della richiesta, comprendenti il perimetro dell'area oggetto di intervento individuata topograficamente con rilievo plani-altimetrico e con descrizione monografica del caposaldo di riferimento; in dette planimetrie deve risultare tra l'altro: - il rilievo del verde e delle relative alberature, con l'indicazione delle essenze arboree e delle dimensioni; - le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistenti; - il tracciato delle reti tecnologiche e delle relative servitù; - la viabilità con la relativa toponomastica; - il sistema idrografico di superficie; qualora l'intervento sia localizzato all'interno della zona "A" - Centro Storico si dovrà riprodurre ed utilizzare l'estratto della carta al piano campagna e di quella delle coperture della cartografia del Centro Storico in scala 1:500; 1.5) documentazione fotografica adeguata del terreno e degli eventuali manufatti, sufficiente a cogliere l'inserimento dell'immobile nella zona e gli eventuali dettagli significativi, corredata da una planimetria in scala adeguata da cui risultino individuati i punti di ripresa. Le fotografie a colori devono essere non meno di tre e del formato di cm. 10 x 15. qualora l'intervento sia localizzato all'interno della zona "A" - Centro Storico o su edifici con scheda "B" si dovrà fornire, quando possibile e previa ricerca della documentazione presso l'Ufficio comunale competente, la documentazione storica e storiografica degli edifici e dell'area oggetto di intervento, con la rappresentazione dei Catasti ottocenteschi, eventuali planimetrie, mappe, rilievi antichi, stampe, foto d'epoca, ecc.; 2 - Rilievo di edifici esistenti nei S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico 2.1) cartografia tematica dello stato di fatto in scala 1:500 con indicate: - le destinazioni d'uso degli edifici - la forma di godimento degli attuali occupanti; - il tipo di proprietà; - l'epoca di costruzione degli edifici; - l'analisi delle trasformazioni storiche del tessuto urbanistico; - lo stato di conservazione degli edifici; 2.2) rilievo dello stato di fatto degli edifici in scala 1:200 o in scala adeguata: le piante dovranno rappresentare i vari piani, il sottotetto e la copertura, con l'individuazione dei piani di sezione; le sezioni, sufficienti a comprendere lo stato di fatto dell'area, devono contenere le seguenti indicazioni: le quote di ogni pavimento relative al caposaldo, l'altezza netta dei singoli piani, le quote degli spazi e dei volumi aggettanti, l'altezza delle fronti degli edifici; i prospetti dovranno rappresentare tutte le facciate e illustrare i fori, le coperture, i volumi tecnici, i comignoli, il profilo del terreno allo stato di fatto; 2.3) la cartografia di cui sopra con evidenziati gli elementi costituenti i tipi edilizi che il P.R.G. intende mantenere: i muri portanti, i vani scala che sono rimasti nella posizione originaria, il sistema degli accessi pedonali e carrabili, i fori e gli allineamenti originari, poggioli, terrazze e ballatoi originari, le superfetazioni e l'epoca di costruzione e le modificazioni intervenute; 2.4) documentazione fotografica dei fronti principali degli edifici esistenti, con i punti di ripresa; 3 - Progetto 3.1) Una o più planimetrie in scala 1:500, di progetto dedotta da quella di analisi di cui al punto 1.4, contenenti:

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- la suddivisione e numerazione dei lotti o dei comparti con indicazione delle parti non edificabili in ragione di distanze di rispetto, servitù ed altri vincoli; nel caso di S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico dovranno essere individuate le unità minime di intervento; - la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, le piazze ed i parcheggi dei veicoli compresi quelli senza motore, con indicazione dei principali dati altimetrici; - la delimitazione degli spazi a verde con indicazioni delle eventuali essenze arboree ed arbustive da mettere a dimora; - l'ubicazione degli spazi da destinare a servizi ed attrezzature; - gli edifici da destinare a demolizione, gli edifici da mantenere con specificate le modalità di intervento per ciascuno di essi; - le destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici; - l'indicazione delle eventuali utilizzazioni in sotterraneo e dei servizi centralizzati; - l'individuazione delle aree private, condominiali, pubbliche, di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione secondaria; - il progetto planivolumetrico delle masse e degli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione; tale progetto dovrà essere quotato in tutte le sue parti e con indicazione delle distanze dai confini e dai fabbricati in caso di deroga, - lo schema delle reti tecnologiche comprensive di eventuali cabine elettriche o simili e, in scala adeguata, delle opere di sostegno, consolidamento, drenaggio e bonifica previste nella relazione geologica; - progetto di massima dell'impianto dell'illuminazione pubblica contenente l'indicazione dei punti luce e l'ubicazione delle cabine di trasformazione; - l'individuazione delle "isole ecologiche" per la raccolta dei rifiuti. 3.2 Prospetti e sezioni in scala 1:500 indicanti tra l'altro: - i profili regolatori delle previsioni planivolumetriche verso gli spazi pubblici; - le sezioni significative dell'area e degli edifici per valutare il disegno urbano e le variazioni della morfologia del terreno, gli interventi di scavo e di riporto e le opere di sostegno necessarie; - l'indicazione delle tipologie edilizie e le relative destinazioni d'uso; 3.3 Tabella del dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi di progetto che dovrà indicare: - la superficie territoriale complessiva e la superficie territoriale di ciascuna zona omogenea compresa nell'area di intervento; - la superficie fondiaria di ciascun lotto o comparto e la superficie fondiaria totale; - la superficie utile ed il volume minimi e massimi realizzabili in ciascun lotto o comparto e in tutta l'area di intervento; - gli abitanti teorici insediabili (L.R. 61/85); - la superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria, distinta per ciascun tipo di opera, e la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta per destinazione d'uso; - la superficie destinata a verde privato e condominiale e a parcheggi privati; - la verifica per ciascuno dei dati precedenti del rispetto dei valori fissati dal P.R.G. e dalle N.T.A.. 3.4 Elaborato grafico rappresentante, in scala adeguata, i tipi di recinzione previsti ed ogni altro tipo di arredo. 4 - Progetto nei S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico Nel caso di S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico si dovranno inoltre presentare elaborati di progetto in scala 1:200: 4.1 le piante dovranno rappresentare schematicamente i vari piani, il sottotetto e la copertura e le destinazioni d'uso, gli edifici mantenuti e quelli di progetto secondo il volume complessivo scelto entro il massimo ed il minimo di cui al punto 3.3; le piante dovranno contenere l'indicazione delle sezioni;

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le sezioni, sufficienti a comprendere l'organizzazione dell'area, devono contenere le quote principali di riferimento degli spazi e dei volumi aggettanti e l'altezza degli edifici; i prospetti dovranno rappresentare tutti i profili delle facciate, la sagoma delle coperture e il profilo del terreno come previsto dal progetto; la cartografia di cui sopra evidenzierà gli elementi costituenti i tipi edilizi che il P.R.G. ed il S.U.A. intendono mantenere e quelli che è possibile variare: i muri portanti, i vani scala, il sistema degli accessi pedonali e carrabili, i fori e gli allineamenti originari, poggioli, terrazze e ballatoi originari. 5 - Norme di attuazione del piano Le norme di attuazione dovranno riguardare: - le caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione; - le tipologie edilizie, gli indici ed i rispetti da osservare; nel caso di S.U.A. relativi alla z.t.o. "A" - Centro Storico, si dovranno indicare le tipologie di intervento per ogni unità minima di intervento; - le destinazioni d'uso consentite per ogni lotto o unità minima di intervento; - gli allineamenti planimetrici ed altimetrici da osservare; - gli standards di parcheggio da rispettare per ciascuna destinazione d'uso; - le eventuali prescrizioni inerenti i tipi di materiali da impiegarsi, le recinzioni, per le essenze arboree ed arbustive da porre a dimora, la sistemazione e l'arredo degli spazi pubblici. 6 - Relazione La relazione di progetto dovrà evidenziare le caratteristiche formali, tipologiche, funzionali e tecniche del progetto di intervento in relazione anche al contesto territoriale o urbano nel quale si inserisce, e dovrà definire il programma di attuazione delle opere previste. Alla relazione deve essere allegata una previsione di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di quelle di urbanizzazione secondaria eventualmente attuate direttamente dai privati, delle opere di bonifica o di consolidamento previste. Tale previsione di spesa dovrà essere adeguatamente documentata sulla base di un computo metrico di massima delle opere da eseguire. Nella relazione dovrà essere indicata, in linea di massima, la collocazione dei parcheggi privati di cui all'art.2 della L. 122/89. 7 - Convenzione Nel caso di Piani di Recupero di iniziativa privata e di Piani di Lottizzazione si deve allegare una proposta di convenzione che dovrà essere stipulata e registrata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari successivamente all'approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale. Dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art.63 L.R. 61/85 e, se del caso, integrata con le indicazioni che l'Amministrazione riterrà necessarie per l'attuazione del Piano. Art. 47 MODALITA' DI PROGETTAZIONE NEI S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA Nelle zone soggette obbligatoriamente alla formazione di un P. di L., i progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere: - una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal P.R.G. alle diverse scale con perimetrazione adeguata; - una composizione edilizia razionalmente concepita ed armonicamente inserita nell'ambiente; - gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere; - gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative opere. Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; la larghezza della carreggiata non dovrà essere inferiore a m. 6,00, conformata alle norme tecniche vigenti : 2 corsie da m. 3,00 ciascuna, oltre alle banchine (di norma di cm. 50), ai marciapiedi che devono essere sempre presenti, e alle piste ciclabili se previste. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia ricavabile un cerchio inscrivibile del diametro non inferiore a m. 12,00.

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Qualora una strada serva non più di due edifici bifamiliari, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza. Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico. Si devono prevedere aree per il parcheggio in sede propria a margine della carreggiata stradale o al di fuori di essa, di profondità non inferiore a m. 3,00 e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione. Un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza degli edifici e locali ad uso collettivo. I passaggi pedonali non devono avere una larghezza inferiore a m. 2,00, devono essere convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi altro tipo di veicolo. Le piste ciclabili devono avere le dimensioni di cui al successivo art.66. Le zone verdi di uso pubblico devono essere concentrate in relazione all'organizzazione urbanistica del P. di L., tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal P.R.G.. Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago o sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo. Dimensioni, forma e materiali di profili e pavimentazioni sono specificati nel progetto delle opere di urbanizzazione e preventivamente concordati con i settori tecnici comunali competenti. La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde e i parcheggi devono essere dimensionati in relazione alle esigenze funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti. Gli accessi alle strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente. Art. 48 S.U.A. PROSPICIENTI STRADE DI SCORRIMENTO Nei S.U.A. prospicienti strade di circonvallazione o di scorrimento veloce (viabilità extraurbana, viabilità urbana di primo livello come definite nelle Tavv. 81 e 82 del P.R.G.) gli accessi ad insediamenti residenziali, industriali e commerciali devono essere preceduti dalle opportune canalizzazioni o da altre opere che consentano l'accesso in condizioni di sicurezza (P.T.R.C. Regione Veneto). Gli accessi a dette strade sono altresì regolati dagli artt.44, 45 e 46 del D.P.R. 495/92 di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Art. 49 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI S.U.A. La domanda di presentazione dei S.U.A. di iniziativa privata, corredata dagli elementi di cui ai precedenti articoli, deve essere inoltrata al Sindaco, bollata e sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Art. 50 ESAME DELLA DOMANDA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento esegue l'istruttoria preliminare della domanda e chiede all'interessato eventuali documenti od atti ad integrazione. La richiesta di integrazione documentale interrompe i termini. La documentazione integrativa deve essere trasmessa al Sindaco a mezzo di nota accompagnatoria nella quale deve essere elencata la documentazione allegata. Art. 51 ATTUAZIONE DEI S.U.A. L'approvazione dei S.U.A. è notificata a tutti i proprietari, nelle forme previste dalla L.R. 61/85.

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Ai fini del rilascio della concessione per le opere di urbanizzazione primaria il Responsabile del procedimento dovrà acquisire i pareri circa la regolarità tecnica dei progetti, da parte del Settore Opere ed Impianti Pubblici; il progetto dovrà contenere i disegni delle opere, il relativo capitolato speciale di appalto e la stima dei lavori, e vi dovranno essere allegati, a cura del lottizzante, tutti i pareri non di competenza comunale. Il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli edifici previsti nel SUA è subordinato all'avvenuto inizio delle opere di urbanizzazione primaria. Il rilascio dell'abitabilità o agibilità è subordinato al collaudo delle opere previste dal SUA, o di un loro stralcio funzionale, che deve essere previsto nel Piano.

TITOLO QUINTO - ADEMPIMENTI URBANISTICI

- CAPO PRIMO - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Art. 52 CORTILI Il cortile è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a m. 2,50; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile; I cortili di devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano, fatti salvi i cortili esistenti e quelli compresi in Piani di Recupero. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati prevista dalle norme del P.R.G. nelle singole zone omogenee. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di essi vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno. Art. 53 CHIOSTRINE O CAVEDI La chiostrina è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali accessori. La superficie delle chiostrine non deve essere inferiore a m. 3x3 nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni totali e, in ogni caso, non inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti che ne formano il perimetro. Quando il cavedio si sviluppa per più di un piano ed è utilizzato per la ventilazione dei locali accessori che vi si affacciano, è necessario garantire, alla base dello stesso, una comunicazione con l'esterno di sezione pari ad almeno 1/5 dell'area del cavedio, al fine di garantire il ricambio dell'aria e l'accesso al cavedio per le operazioni di pulizia. Devono essere previsti la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina. Deve essere garantito sempre l'accesso per le operazioni di pulizia. La copertura di chiostrine e cavedi è tollerata purché non ne comprometta la funzione illuminante e/o aerante. Deve essere verificato che il ricambio dell'aria risulti adeguato allo specifico utilizzo. La superficie di comunicazione con l'esterno non deve in ogni caso essere inferiore: - al 100% della superficie in pianta del cavedio se alla base risulta mancante una comunicazione permanente con l'esterno; - al 30% della superficie in pianta del cavedio se alla base presenta una comunicazione permanente con l'esterno di sezione pari ad almeno 1/5 della superficie in pianta.

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Art. 54 COSTRUZIONI ACCESSORIE, ARREDI DI GIARDINI E TERRAZZI Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono preferibilmente far corpo unico col fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale. Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali ove la superficie del lotto lo consenta sono ammessi locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie ecc., staccati dal fabbricato principale, qualora sia dimostrata l'assoluta impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso. Gli arredi di giardini e terrazzi sono soggetti ad Autorizzazione Edilizia non onerosa. Non vanno computati al fine della distanza tra edifici. Le "pompeiane" e i pergolati sono strutture aperte che hanno altezza massima di m. 3,00 e sono prive di copertura; sono soggette alla distanza di almeno m. 1,50 dai confini di proprietà. La superficie da loro interessata non può essere superiore a 1/3 dell'area a giardino e m. 5, 00 dal confine stradale. L’orditura orizzontale dovrà formare un angolo di 90° con i montanti verticali; sono ammesse deroghe su valutazione della Commissione Edilizia. Le strutture in materiale plastico e simili per la protezione degli autoveicoli sono soggette ad Autorizzazione edilizia non onerosa; le stesse non possono essere oggetto di alcuna trasformazione edilizia e devono essere collocate alla distanza di almeno m. 1,50 dai confini di proprietà. I depositi di materiale a cielo libero di qualsiasi genere legati ad una attività produttiva o commerciale devono distare dai confini minimo ml 1,50 e dalle strade minimo ml 5,00 e non essere più alti di ml 3. Lungo le intersezioni stradali le distanze vanno computate ai sensi del D.M. 1404/68. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza. Art. 55 CABINE ELETTRICHE E SIMILI Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni aventi carattere di pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., devono rispettare gli indici di P.R.G., con esclusione del volume, salvo i poteri di deroga nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive. Per gli aspetti urbanistici, ambientali e di sicurezza il progettista deve dimostrare il rispetto delle distanze di protezione indicate nel DPCM 23-4-1992 e nel DM 4-2-91 per elettrodotti e cabine elettriche, nel DM 381/98 per impianti di radiotelecomunicazione e nella normativa antincendio in caso di serbatoi di combustibili. Art. 56 ACCESSI, RAMPE E SPAZI PER LA SOSTA DI VEICOLI A - ACCESSI CARRAI Gli accessi dalle strade extraurbane e a quelle urbane sono regolati dagli artt.45 e 46 D.P.R. 495/92 di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Nei casi di accessi alle strade urbane, allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso, l'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere arretrato: 1 - di m. 5,00 per gli edifici nuovi 2 - per gli edifici esistenti la cui collocazione sul lotto non permetta di realizzare la piazzola di sosta come sopra descritte, e per quelli delimitati da recinzioni storiche, la distanza di m. 5,00 può essere ridotta su parere della C..C.. B - RAMPE DI ACCESSO Nei nuovi edifici e negli interventi sugli edifici esistenti le rampe di accesso devono: avere una pendenza non superiore al 16% con possibilità di raggiungere il 18% per documentate esigenze tecniche.

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essere dotate di apposita piazzola orizzontale di profondità non inferiore a m. 5,00 dal ciglio della strada; nel caso di edifici esistenti, ove ciò non sia possibile, saranno ammesminori che permettano comunque l'allontanamento dei veicoli dalla sede stradale. C - SPAZI PER LA SOSTA DELLE BICICLETTE (art.10, commi 3° e 4°, D.G.R. 8018/91) Gli edifici e le attrezzature di pubblico interesse devono essere dotati, su area propria o su area concessa dagli Enti competenti, di rastrelliere fisse o mobili per la sosta delle biciclette, in numero adeguato alle necessità; le rastrelliere devono consentire di assicurare la bicicletta con lucchetti e/o catene. Art.57 AFFACCI DEGL I ALLOGGI Nei nuovi edifici prospicienti strade extraurbane o urbane di primo livello gli alloggi devono avere il doppio affaccio realizzato su pareti contrapposte. Non sono ammessi contributi dati dai servizi igienici. Sono ammessi alloggi con un solo affaccio unicamente sul lato opposto alle strade in oggetto. Gli alloggi ad un solo affaccio è opportuno che non siano orientati verso Nord; per la disposizione dei locali interni è opportuno che il soggiorno non sia rivolto a Nord. In caso di situazioni sfavorevoli, ad es. per la vicinanza di edifici limitrofi,.., il progettista fornirà adeguata documentazione concernente la disposizione del fabbricato e dei locali, e le effettive condizioni di soleggiamento, attestando l'ottenimento di adeguate condizioni di illuminazione e soleggiamento.

- CAPO SECONDO - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E SPAZI SCOPERTI

Art. 58 DECORO DEGLI EDIFICI Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. Art. 59 DECORO DEGLI SPAZI ED ELEMENTI DELL'ARREDO URBANO Gli spazi scoperti esistenti all'interno delle zone edificate devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere sistemati e arborati. È ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle norme di cui al successivo Capo Terzo - Norme relative ad insegne, targhe, iscrizioni. Nella sistemazione delle aree anche private ad uso pubblico devono essere particolarmente studiati gli elementi dell’arredo urbano. Costituiscono elementi dell’arredo urbano il tipo di pavimentazione stradale, le cordonate che ne delimitano i marciapiedi, le panchine, le recinzioni, le alberature, i tipi di illuminazione pubblica ed i cartelli segnaletici e di interesse pubblico e le insegne consentiti. Devono essere evitati gli elementi di disturbo dell’ambiente storico, ritenendosi tali quelli che per dimensione, forma colore e materiale contrastino con le caratteristiche costruttive e formali della struttura urbanistica ed edilizia del Centro Storico, conformemente a quanto previsto dal R.E.. Inoltre quando i progetti interessino sedi viarie comprese nel perimetro del Centro Storico o tratti di rete stradale antica, l’arredo urbano deve essere studiato in funzione della necessità di favorire la migliore percezione dell’ambiente storico. Particolarmente: 1) la pavimentazione deve evidenziare percorsi pedonali ed aree non strettamente carrabili con l’uso il più esteso possibile del tipico acciottolato eseguito con sasso di fiume nel modo tradizionale e/o della trachite, o di pietra dura. 2) Le cordonate dovranno essere di pietra dura.

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3) Le alberature dei principali viali devono essere di tipo latifoglia e quelle dei parchi e giardini prevalentemente di essenze arboree di tipo locale. 4) Le recinzioni con cancellate di ferro, quelle di mattoni a faccia vista, o intonacate devono avere altezza in armonia a quelle delle recinzioni esistenti e se nuove, non devono essere superiori ai limiti fissati dal regolamento edilizio. 5) L’illuminazione pubblica deve essere realizzata con pali isolati o a mensola di forma e tipo unica per ambiti omogenei del centro storico. 6) Le insegne devono essere realizzate evitando grand i superfici luminose e preferendo l’uso di materiali metallici lavorati, dipinti e illuminati in modo indiretto. In ogni caso non si dovranno superare mai dimensioni e proporzioni che contrastino con quelle dell’edificio o della zona in cui sono applicate e inserite e con quanto indicato nel R.E.. Art. 60 PROSPETTI DEI FABBRICATI, INTONACI, TINTEGGIATURE E DECORAZIONI, INFISSI ESTERNI Tutti i muri delle costruzioni nuove o esistenti dovranno essere intonacati e tinteggiati, salvo quelli che, per la loro particolare costruzione, non richiedano l'intonaco o la tinteggiatura e quelli che sono previsti o da mantenersi con la muratura a vista. Le coloriture o le intonacature parziali delle pareti di fabbricati esistenti, degli edifici che possono essere considerati unico complesso architettonico (corrispondenti alle unità edilizie indicate nella cartografia di P.R.G. del Centro Storico) anche se appartenenti a proprietari diversi, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l'armonia del complesso e, specificatamente per il Centro Storico, devono mantenere la leggibilità dell'intera unità edilizia così come perimetrata, attraverso l'adozione di tecniche e colori simili alle altre parti dell'unità edilizia stessa, così come specificato nelle N.T.A. per gli edifici esistenti. Norme particolari per gli edifici di interesse ambientale (scheda B) fino al grado 4 Di norma gli intonaci dovranno essere di tipo tradizionale in malta di calce con finiture in armonia alle caratteristiche dell’edificio. Sono ammessi materiali diversi al fine del risanamento delle murature. Il marmorino va utilizzato solo negli edifici dove se ne riscontri la presenza, mentre per gli altri edifici va usato l’intonaco a calce, specialmente con colori a base di terre naturali. Le tinteggiature vanno scelte tra le gamme dei colori usati nel tempo, documentati dalle tracce trovate nelle indagini iniziali. Mancando l'intonaco originario, ci si deve riferire a pigmenti usati tradizionalmente in zona; tra i colori proponibili va scelto quello che meglio s'intona con gli edifici circostanti. Fatto salvo quanto previsto dai gradi di tutela assegnati agli edifici, al piano terreno è ammesso l'impiego di serramenti di metallo verniciato per i vani a destinazione non residenziale, o di cristalli privi di telaio. Per le parti residenziali e per i piani superiori sono ammessi serramenti in legno verniciato o a vista, o in ferro verniciato, o lega opaca. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni totali è vietato l'uso di persiane avvolgibili in plastica o alluminio anodizzato, e le vetrine in Centro Storico, qualora dotate di serranda, dovranno avere, queste ultime, non cieche ma con maglia trasparente. Gli scuri devono essere del tipo "alla vicentina", in legno e tinteggiati. I portoncini d'ingresso saranno in legno, lisci o a doghe, arretrati rispetto al filo delle facciate. Sono vietati: - le doppie finestre quando non facciano parte del bene architettonico tutelato - l'uso di profili in alluminio anodizzato La C.E.C. valuterà la congruenza di materiali, tinteggiature e finiture di tipo diverso da quelli sopra descritti per tutti gli interventi in edifici nuovi del Centro Storico o di grado 5.

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Art. 61 GRAFFITI, LAPIDI, STEMMI Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale storico, o di valore estetico, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica e senza il consenso della Soprintendenza ai Monumenti per i fabbricati vincolati. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili regolarmente autorizzata, il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica potrà prescrivere che gli oggetti summenzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico e predisporre tutti i rilievi e calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica. Art. 62 ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE E AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, salva diversa prescrizione per la zona prevista dal P.R.G. sono regolamentati nel modo seguente: a) sono consentiti ad altezza superiore a cm. 80, purché non sporgenti più di cm.5; b) oltre m. 2,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi e con una sporgenza massima di cm. 35 ad eccezione delle insegne a bandiera; c) è sempre ammesso il cornicione oltre m. 5,00. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: 1) davanti ad aperture sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm.50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano

2) lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi, e in genere qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, devono potersi aprire senza sporgenze dal paramento esterno fino ad una altezza di m.5, qualora lo spazio pubblico sia sprovvisto di marciapiedi, e ad un'altezza di m.3, se provvisto di marciapiede. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e debbono sempre essere muniti di opportune difese. Art. 63 COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente in modo unitario ed eseguiti con materiali di provata solidarietà, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. In tutti i nuovi edifici le canne fumarie devono essere realizzate di norma all’interno della muratura, fatte salve le norme riguardanti gli edifici di tipo industriale. Caldaie esterne e impianti di condizionamento non possono essere collocati in vista nei prospetti degli edifici. Inoltre le canne fumarie dovranno essere a distanza di ml.10,00 da finestre di fabbricati prospicienti o emergenti di ml. 1,00 dalla falda di copertura; misure diverse saranno consentite su parere dell’ASL. L’espulsione dei prodotti di combustione deve avvenire sopra il manto del tetto alla quota prescritta dalla norma UNI 7129, e lontano da aperture finestrate, con comignoli in grado di

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assicurare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione anche con condizioni meteorologiche sfavorevoli senza arrecare molestia al vicinato. Le canne fumarie devono risultare adeguatamente coibentate ed essere progettate e realizzate nel rispetto delle vigenti norme tecniche [UNI 9615, DPR 412/93, UNI 7129,.... Art. 63 BIS ANTENNE, APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI Nell’intero territorio comunale, l’installazione di antenna televisiva in tutti i nuovi edifici e in quelli oggetto di ristrutturazione totale, devono avvenire con impianto centralizzato di portata tale da servire almeno due apparecchi riceventi per alloggio. Inoltre l’installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico delle città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale; In particolare sono vietate le installazioni di antenne paraboliche e per radioamatori all’esterno di balconi, terrazzi anche di copertura, comignoli, giardini, e cortili, quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici sul versante opposto la pubblica via e presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). E’ vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di Enti o di Organizzazioni pubbliche, l’installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici vincolati nel centro storico Z.T.O. ‘A’, nonché in contrasto con l’armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche. Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l’Ufficio Edilizia Privata può intimare l’adeguamento, procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse con imputazione delle spese a carico dei responsabili dell’installazione abusiva. L’installazione abusiva di antenne comporta una sanzione pecuniaria di £ 500.000. Per le antenne esistenti che risultano in difformità alla data di adozione del presente articolo del Regolamento Edilizio, con ordinanza viene imposto l’adeguamento entro un termine massimo di 6 mesi . Nell’ipotesi che non sia possibile soddisfare ai requisiti suddetti, dovranno valutarsi con l’Ufficio

Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere di norma le seguenti dimensioni massime : 120 cm di diametro per impianto collettivo e 85 cm di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell’antenna parabolica, potranno essere valutate con gli Uffici comunali competenti (indicare l’ufficio). Sul disco dell’antenna parabolica, a garanzia ed affidabilità del prodotto, è autorizzata con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell’antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell’importatore della stessa. Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

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Art. 64 RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, quale che ne sia l'essenza, cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare l'altezza di m.1,70, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; le siepi non possono eccedere l'altezza di m. 2,00; b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o artigianali valgono le norme di cui al comma a); è consentita tuttavia l'altezza massima di m.2,50 da realizzarsi con una recinzione a giorno oltre la quota di m. 1,50; c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli le recinzioni dovranno essere realizzate in rete plastificata con siepe accostata o con siepi o con palizzate in legno, eccezion fatta per il lato prospiciente la pubblica via, per la parte antistante l'edificio o l'aggregato abitativo; in questi casi le recinzioni potranno avere le stesse caratteristiche delle recinzioni delle zone residenziali, e saranno preferibilmente realizzate con mattoni a vista con copertina di pietra o laterizio, da armonizzare con il prospetto del fabbricato, e di altezza non superiore a m. 1,50 o ringhiera in ferro lavorato o semplice; è ammesso un basamento non emergente dal piano campagna per più di m. 0,50. Sono ammesse recinzioni al di fuori degli ambiti residenziali solo se realizzate con siepi o finalizzate ad allevamenti in atto. Particolare attenzione deve essere riservata alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, storico-architettoniche delle recinzioni in rapporto ai siti: in tale contesto è obbligatorio l'uso di materiali costruttivi tipici dei luoghi e della tradizione. È ammessa la deroga all'altezza massima delle recinzioni per l'adeguamento a quelle preesistenti, adiacenti o contermini. Le nuove recinzioni che utilizzano materiali tradizionali quali sasso a vista o sasso a vista listato a mattoni, possono essere previste con l'altezza massima di m. 2,00: tali deroghe sono possibili all'interno delle zone storiche ed agricole, oppure ad esse contermini, o in aree di pertinenza di edifici vincolati dal P.R.G.. Le recinzioni, le ringhiere esterne ed i cancelli devono essere realizzati e mantenuti in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza per le persone (adulti e bambini) tenuto conto anche della loro collocazione e dell'utilizzo dell'area (es. aree di gioco, presenza di animali, ...). Non sono ammesse recinzioni con punte aguzze, salvo deroga per ragioni oggettive e purché l'altezza della recinzione non sia inferiore a 2.40m. Art. 65 SPAZI VERDI E RELATIVE ALBERATURE Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta tra le specie autoctone nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. Art. 66 COPERTURE Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere studiate e realizzate in relazione e in conseguenza alle caratteristiche dell'ambiente circostante e rispettare le pendenze che caratterizzano le coperture tipiche degli edifici circostanti. Nelle z.t.o. "B" e "C" la pendenza massima delle coperture deve essere del 45%. Eventuali abbaini devono avere la copertura con la stessa pendenza delle falde del tetto. La superficie degli abbaini e dei lucernai non deve essere superiore al 12,5% della superficie netta dei locali abitabili ricavabili entro le falde del tetto.

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Art. 67 MARCIAPIEDI Nei piani attuativi i marciapiedi sono obbligatori lungo le strade di lottizzazione e costituiscono opera di urbanizzazione primaria. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere mantenuta pulita a cura e spese del proprietario frontista. Art. 68 SCALE ESTERNE Sono ammesse le scale esterne soltanto fino al primo piano. Fanno eccezione le scale di sicurezza, imposte dai Vigili del Fuoco. Art. 69 PORTICI DI PUBBLICO PASSAGGIO I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario, compresa l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipologie stabilite dal Comune, e a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. Sono a carico del proprietario le opere di manutenzione dei portici. Sono a carico del Comune la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. Il pavimento dei portici destinati al pubblico passaggio deve essere costruito con materiale concordato col Comune. L'ampiezza dei portici aperti al pubblico, misurata tra il filo interno dei pilastri di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere inferiore a m. 2,00 e l'altezza a m.3,00, salva diversa prescrizione del P.R.G.. Art.70 PERCORSI PEDONALI I marciapiedi, i porticati ed in genere tutti gli spazi di passaggio pubblico pedonale devono essere lastricati con materiale antisdrucciolevole e di norma delimitati da cordoli di altezza non inferiore a cm. 10 rispetto al piano della viabilità. Nel caso che detti spazi prospettino su zone poste a quote inferiori di cm. 30 è prescritta l'adozione di parapetti o di altro tipo di ripari. Tutti i percorsi pedonali di uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche dimensionali e qualitative di cui al D.P.R. 384/78 e alla L. 13/89 sull'eliminazione delle barriere architettoniche. I marciapiedi devono avere una larghezza utile non inferiore a m. 1,50; è consentito ridurre la larghezza minima dei percorsi pedonali fino a m. 1,20 solo nel caso di accessi a edifici e/o attrezzature private. Art.71 PERCORSI CICLABILI - DIMENSIONI MINIME Si fa riferimento all'art.4 del D.G.R. 8018/91 "Direttive e criteri tecnici per la programmazione, progettazione e la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili", tab. A - Dimensionamento lordi in metri comprese protezioni laterali 1 - LARGHEZZA Infrastrutture specializzate Piste monodirezionali : sezione normale da m. 1,50 a m. 2,00 sezione ristretta m. 1,25 (m.1,00 limite) Piste bidirezionali: sezione normale da m. 2,75 a m. 3,00 sezione ristretta m. 2,00 (m.1,80 limite) Piste autonome sezione normale da m. 2,25 a m. 4,00

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sezione ristretta m. 2,00 (m.1,80 limite) Viali di parchi sezione normale da m. 2,00 a m. 4,00 sezione ristretta m. 1,80 (m.1,60 limite) Infrastrutture in promiscuo Percorsi pedonali e ciclabili sezione normale da m. 3,50 a m. 4,50 sezione ristretta m. 3,00 (m.2,50 limite) Aree pedonali urbane con accesso velocipedi sezione normale da m. 3,50 a m. 4,50 sezione ristretta m. 3,00 (m.2,50 limite) Viali di parchi, strade rurali, forestali, etc. sezione normale da m. 2,50 a m. 4,00 sezione ristretta m. 1,80 (m.1,50 limite) Zone di traffico limitato e corsie di trasporto pubblico idem come altre categorie similari 2 - RAGGIO DI CURVATURA Il raggio minimo di curvatura deve essere di m. 5,00. 3 - PENDENZA DELLE RAMPE - lunghezza fino m. 30 da 0 a 8% - lunghezza fino a m. 100 da 0 a 5% - lunghezza fino a m. 200 da 0 a 3,5% - lunghezze maggiori proporzionalmente ridotte, fino a 1,5% - sottopassi e passerelle, con rampe fino a m. 50 da 0 a 15% - per scivoli di accesso a edifici pubblici, strade a traffico moderato e simili, fino a m. 5 di lunghezza da 0 a 15%; Detti valori possono essere modulati, cioè maggiorati fino al 2% al piede delle rampe e diminuiti fino al 2% in sommità, restando la pendenza media entro i valori ammissibili. Art. 72 STRADE DI DISTRIBUZIONE Nelle zone residenziali i S.U.A. non devono prevedere strade di larghezza di carreggiata inferiore a m. 6,00, oltre alla banchina laterale di almeno cm. 50, come previsto dal precedente art. 47. Nelle zone produttive la larghezza minima della carreggiata è fissata in m. 8,00, oltre la banchina laterale, riducibili a m. 6,00 per strade a unico senso di marcia. Per le strade a fondo cieco a servizio di oltre 4 unità immobiliari deve essere prevista una piazzola per un'agevole manovra degli automezzi nella quale sia iscrivibile un cerchio di diametro almeno doppio della larghezza della strada. Art. 73 PARCHEGGI Nella progettazione e realizzazione di parcheggi si dovr à tenere conto dei criteri che garantiscono la sicurezza sia del traffico sulla rete viaria cui sono collegati, sia delle manovre di stazionamento. La dimensione minima di un posto macchina deve essere di m. 2,40 per m. 4,80. Dovrà inoltre essere ricercata la connessione con i percorsi di movimento pedonale. Vanno sempre rispettate le norme di cui al D.P.R. 384/78 e L. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In tutti i casi in cui sia possibile i parcheggi vanno integrati con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive vegetazionali autoctone.

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- CAPO TERZO - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Art.74 INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE O MONUMENTALE Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-artistico ed archeologico, ed in assenza di un'apposita strumentazione che regoli i possibili interventi edilizi o strutturali, non sono rilasciabili Concessioni o autorizzazioni edilizie per tutte le opere ricadenti: a) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio, ancorchè non vincolate ; b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistenze storico-artistiche o archeologiche, ancorchè non vincolate. Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica può richiedere il preventivo nulla osta delle competenti Soprintendenze sui progetti di tutte le opere ricadenti in dette zone. In queste zone del territorio comunale non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari e di insegne pubblicitarie; sono ammesse le targhe relative alle attività commerciali, professionali e produttive, di formato di cm. 30x12. Art. 75 RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO ARTISTICO Qualsiasi ritrovamento di interesse archeologico o storico-artistico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco ed alla competente Soprintendenza, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso, per un periodo massimo di giorni dieci, trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui la denuncia è stata presentata, i lavori possono venire ripresi. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. Art. 76 INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI Al Comune è riservata la facoltà di applicare a ridosso o a confine delle proprietà private, previa comunicazione scritta al proprietario interessato gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati, non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili. La cartellonistica stradale pubblica e privata è regolata dall'art.23 del D.LGS 285/1992 e dagli artt.47/59 del D.P.R. 495/92. Art.77 TARGHE, INSEGNE, CARTELLI, TENDE DI NEGOZI O SIMILI Gli impianti pubblicitari sono disciplinati dal PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI vigente all’atto della presentazione della richiesta. Le tende non possono essere fissate su contorni di foro o altri elementi decorativi delle facciate; non può essere superato il limite superiore di cui sopra. Le tende non possono essere sostenute da montanti.

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Nel Centro Storico sono vietati i teli in materiale plastico sulla faccia superiore. I tipi di tenda devono essere unitari per ogni unità edilizia come perimetrata dal P.R.G.- C.S.. Le tende "a bauletto" e simili possono essere installate purcheí: - sul medesimo prospetto non siano installati altri tipi di tenda - non sussistano impedimenti, di carattere architettonico, alla loro corretta installazione o funzionamento ed in particolare che l'intera linea di appoggio, sull'edificio, risulti piana, non interessi gli eventuali contorni in pietra dei fori e sia priva di modanature. Nessun elemento fisso, compreso l'eventuale cassonetto di ricovero, può sporgere oltre cm. 25 dal paramento. In tutto il Territorio comunale le tende devono elevarsi dal suolo di m. 2,20 misurati dal loro lato inferiore; è ammessa una frangia o simili scendente al di sotto di tale misura di non oltre 20 cm. Art.78 NUMERI CIVICI All'atto del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità il Comune assegna all'immobile il numero civico.

TITOLO SETTIMO – NORME IGIENICO SANITARIE

- CAPO PRIMO - PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE

Art. 79 IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letami, residui putrescibili o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il sottosuolo se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia riconosciuta dall'Autorità sanitaria. Art. 80 PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE PER GLI EDIFICI Debbono essere rispettate le norme nazionali e regionali in materia di: isolamento termico, emissioni, scarichi, impianti elettrici, apparecchi a combustione, impianti di ascensore, eliminazione delle barriere architettoniche, autorimesse ecc.. Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, sentiti gli Uffici competenti, ha facoltà di imporre, nel rispetto delle norme vigenti, l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di prevenire o contenere i danni o il disturbo derivanti da fumi, polveri, rumori, vibrazioni ecc. PROTEZIONE DALL'UMIDITA' Tutti gli edifici nuovi od oggetto di ristrutturazione devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. I muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine. I pavimenti relativi devono perciò essere impostati: a) su solaio di copertura di un piano interrato; b) su vespaio dello spessore di almeno cm. 50; c) su solaio con sottostante camera d'aria di altezza non inferiore a cm. 20. I vespai devono essere riempiti di ghiaia o materiali simili e dotati di ventilazione protetta, in modo da evitare la penetrazione di insetti o di piccoli animali i locali abitabili posti al piano terreno devono di norma essere a quota più elevata di almeno 15 cm rispetto al suolo circostante. Tutte le murature perimetrali e le coperture devono garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici. ISOLAMENTO ACUSTICO E REQUISITI ACUSTICI Nei nuovi edifici, ristrutturazioni, cambi di destinazione,… devono essere soddisfatti i requisiti di protezione acustica indicati nel DPCM 5-12-97. Nell'installazione di impianti per il

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raffrescamento degli ambienti il livello sonoro immesso negli ambienti abitativi del vicinato, nella condizione a finestre aperte, non deve incrementare il rumore di fondo oltre 3 dBA, salvo diversamente non superare i 25 dBA sempre nella condizione a finestre aperte. Negli edifici prospicienti strade extraurbane o urbane di 1° livello l'isolamento acustico delle pareti esterne (parte opaca + parte trasparente) deve essere tale da mantenere negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza livelli sonori compatibili per lo specifico utilizzo (Leq fino a 40 dB(A) in orario diurno e Leq fino a 30 dB(A) in orario notturno, nei locali abitabili, a finestre chiuse. SERBATOI DI COMBUSTIBILI Relativamente agli impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) per uso domestico i recipienti devono essere collocati all'esterno dei locali e essere protetti adeguatamente dal soleggiamento e dalle intemperie; è vietato l'utilizzo e lo stoccaggio di GPL in locali con pavimento più basso del suolo o direttamente comunicanti con locali aventi la medesima caratteristica. I serbatoi per lo stoccaggio di combustibili liquidi, se interrati, devono essere del tipo a doppia camera con intercapedine di gas inerte e sensore per la rilevazione di eventuali forature, oppure collocati in idonea vasca a tenuta con fondo inclinato verso il pozzetto di ispezione; se fuori terra, devono essere dotati di bacino di contenimento di volume pari alla capacità del serbatoio. I serbatoi dovranno essere conformi alle norme contenute nel D.M. 20.10.1998. Alla cessazione dell'utilizzo di serbatoi per lo stoccaggio di combustibili liquidi si deve procedere alla bonifica del terreno interessato.

- CAPO SECONDO - APPROVIGIONAMENTO IDROPOTABILE E FOGNATURA

Art. 81 ALLACCIAMENTI Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura sono concessi nell'osservanza delle norme contenute nel Regolamento per il Servizio Pubblico di Fognatura e Depurazione del Comune di Thiene. In assenza di fognatura pubblica è necessario un progetto, completo di calcoli dimensionali della vasca imhoff e della rete di sub- irrigazione, (per i requisiti tecnici ed il dimensionamento si richiamano l'allegato 5 alla Del.C.M. 04/02/77) e dovrà inoltre essere allegata una relazione tecnica comprovante che le caratteristiche del terreno, nel quale è prevista la dispersione dei reflui, sono idonee" "Nelle zone sprovviste di acquedotto comunale, il necessario ricorso ad altre fonti, dovrà garantire una quantità e qualità d'acqua potabile sufficienti ed adeguati nel tempo. Per il rilascio dell’abitabilità dovrà essere dimostrata l'idoneità della fonte di approvvigionamento, e l’acqua dovrà essere dichiarata potabile dal Dipartimento di Prevenzione. Le apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili devono essere conformi alle disposizioni del DM 21/12/90 n.443 e l'installazione, che è soggetta anche alla L. 46/90 e succ. mod ed int., deve essere notificata al Dipartimento di Prevenzione, contestualmente alla richiesta dell'abitabilità per i nuovi alloggi, ed entro 30 gg dall'installazione per quelli preesistenti. Art. 82 CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO Per quanto riguarda i condotti e i bacini a cielo aperto, i condotti chiusi, la depurazione degli scarichi, gli allacciamenti, le fognature nelle zone soggette a S.U.A. e quelli nelle zone a I.E.D. valgono le puntuali precisazioni contenute in leggi e regolamenti vigenti. Art. 83 ACQUE METEORICHE Lo scarico delle acque meteoriche deve rispettare le norme contenute nel Regolamento per il Servizio Pubblico di Fognatura e Depurazione del Comune di Thiene. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al

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pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a m.2.00. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche, comunque mai su spazi aperti al pubblico. Fatta salva diversa prescrizione dell'Autorità competente, le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali degli insediamenti civili devono essere disperse nel suolo, mediante sub irrigazione, dove possibile, o anche a mezzo di pozzo perdente, o, previo parere dell'Autorità competente, convogliate in acque superficiali o in fognatura per acque bianche dove esistente. Deve essere comunque favorita la raccolta delle acque meteoriche in vasche a tenuta per l'irrigazione di orti e giardini. Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica può imporre limitazioni, prescrizioni e divieti di carattere generale o per situazioni particolari allo sversamento nella fognatura pubblica delle acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili esistenti già allacciati alla fognatura pubblica. Art. 83 bis SCARICHI DELLE ACQUE IN ZONE DI TUTELA DEI POZZI Nelle zone di tutela dei pozzi per la rete fognaria la perfetta tenuta stagna dovrà essere conseguita con: a) doppia tubazione per le acque nere; b) allontanamento dalla zona di rispetto delle acque meteoriche provenienti da strade, piazzali,... prevedendo inoltre, prima dei recapiti finali, manufatti idonei per l'intercettazione di eventuali spandimenti accidentali. c) nelle autorimesse e nelle aree di parcheggio, la rete di canalizzazione per l'allontanamento delle acque, dovrà garantire l'assenza di perdite nel sottosuolo (doppia camicia e con opportune modalità di posa in opera) prevedendo il collegamento alla fognatura. Gli stoccaggi di combustibili liquidi, sia ad uso commerciale che privato, necessitano di adeguate misure di prevenzione (es. impiego di cisterne a doppia camera etc.) come indicato nel DM 20-10-1998.

- CAPO TERZO - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

Art. 84 SERVIZI RICHIESTI PER GLI EDIFICI Gli edifici residenziali, esclusi gli annessi, devono essere forniti dei seguenti servizi fondamentali: - ascensore per gli edifici plurifamiliari ove esistano accessi agli alloggi oltre il 3° livello (compreso quello interrato) secondo quanto previsto dalla L. 13/89; - scale di tipo chiuso per edifici con più di due piani; - illuminazione artificiale per gli spazi condominiali interni ed esterni. Art.85 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI I locali sono classificati nel seguente modo: 1 - Locali abitabili (quelli in cui si svolge la vita o l'attività domestica): - soggiorno - sala da pranzo - cucina - camera da letto - studio, ufficio, sala di lettura, ambulatorio 2 - Locali accessori (quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni): - servizi igienici

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- corridoio - ingresso - cantina - taverna - ripostiglio - lavanderia - stenditoio - vano scala Nei progetti tutti i locali devono essere chiaramente definiti ed identificati per ciò che riguarda la destinazione d'uso; non sono ammesse definizioni poco chiare del tipo "locale a disposizione", "sgombero", "locale pluriuso" ecc.; nessun locale in tutto o in parte interrato può essere abitato, ma adibito soltanto a servizi facenti parte dell'abitazione. Tutti i locali abitabili al piano terra devono rispondere ai requisiti di cui al precedente art.75 - Protezione dall'umidità. I locali adibiti a taverna devono essere fuori terra per almeno 1/3 della loro altezza; se ciò non fosse possibile le pareti esterne devono essere adeguatamente separate dal terreno con intercapedine ventilata in modo da permettere la traspirazione del vapore acqueo. Art. 86 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI Tutti i locali abitabili devono avere le seguenti superfici minime: - camera singola mq. 9,00 - camera per due persone mq. 14,00 - soggiorno mq. 14,00 - cucina mq. 9,00 - bagno mq. 4,50 - alloggio monostanza per una persona, compreso posto cottura mq. 28,00 - alloggio monostanza per due persone, compreso posto cottura mq. 38,00 che dovrà avere una camera di almeno 14 mq. Per gli alloggi con superficie utile abitabile inferiore a mq. 100,00 sono consentiti spazi di cottura, di superficie minima di mq. 4,50, realizzati in nicchia rispetto al soggiorno, che deve essere comunque di superficie superiore a mq. 14,00. Il "posto cottura" annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli, direttamente comunicante con l'esterno. Art.87 ALTEZZE MINIME DEI LOCALI Definizioni: HM. = altezza media = rapporto tra volume e superficie Hmin. = altezza minima = altezza misurata nel punto più basso del locale, all’intradosso di eventuali travi a vista. HMs = altezza media soppalco = rapporto tra volume totale e superficie complessiva (pavimento locale + pavimento soppalco). EDIFICI NUOVI 1 - Locali abitabili HM. = m. 2,70 1a - Locali abitabili con soffitti orizzontali a più livelli: Hmin. = m. 2,40 per non oltre il 40% della sup. del vano è fatta salva l’HM. di m. 2,70; 2 - Locali abitabili nei sottotetti HM. = m. 2,70 Hmin. = m.2,00 e m.1,80 per falde con pendenza superiore a 40° 3 - Locali abitabili con soppalchi HM. = m. 2,70 Hmin. = m. 2,20

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4 - Locali accessori HM. = m. 2,40 4a - Locali accessori con soffitti orizzontali a più livelli: Hmin. = m. 2,20 per non oltre il 40% della sup. del vano è fatta salva l’HM. di m. 2,40; 5 - Locali accessori nei sottotetti HM. = m. 2,40 Hmin. = m.1,75 e m.1,60 per falde con pendenza superiore a 40° 6 - Corridoi e servizi igienici nei sottotetti HM. = m. 2,40 Hmin. = m. 1,80 7 - Autorimesse Hmin. = m. 2,00 fino a 9 p.m. Hmin. = m. 2,40 oltre 9 p.m. EDIFICI ESISTENTI Nelle ristrutturazioni ed ampliamenti degli edifici ricadenti nei perimetri del centro storico e di quelli di valore architettonico e ambientale così come individuali nel P.R.G., sono ammesse, per il preminente aspetto storico-culturale, le altezze preesistenti fatti salvi i requisiti minimi che ne decreterebbero l’inabitabilità e purché l’intervento non risulti peggiorativo dei requisiti igienico-sanitari complessivi. Gli ampliamenti, indicati dal P.R.G. - C.S., possono rispettare le altezze della parte preesistente purché gli stessi servano a completare l'organismo edilizio con nuovi locali, che integrino tale organismo, rendendolo più funzionale. Non rientra in tale fattispecie l'ampliamento finalizzato al realizzo di nuove unità immobiliari o comunque organismi edilizi autonomi. Se le altezze preesistenti fossero superiori a m. 2,70 le stesse non possono essere ridotte a meno di m. 2,70, salvo modesti aggiustamenti ai fini dell'adeguamento dei solai. 1 - Locali abitabili esistenti H preesistente (fatti salvi i requisiti che ne decreterebbero l'inabitabilità) 2 - Locali abitabili in edifici con possibilità di soprelevazione di tipo A (art.22 NTA) Hmin. = m. 1,80 HM = m. 2,70 2a - Locali abitabili in edifici con possibilità di soprelevazione di tipo B (art.22 NTA) HM = m. 2,70 3 - Locali abitabili ricavati in edifici con funzione diversa trasformati in residenza, senza aumento della s.u.l. Hmin. = m. 1,80 HM = m. 2,70 4 - Locali con soppalchi o con soffitti orizzontali a livelli diversi H min. = m.2,20 per non oltre il 40% della sup. del vano HM. = m. 2,70 5 - Locali abitabili ricavati in sottotetti esistenti al 31/12/1998. HM. = m. 2,40 Hmin. = m. 1,80 6 - Locali abitabili ricavati dalla ristrutturazione di edifici aventi altre funzioni realizzando piani in più (aumento della s.u.l. e sopraelevazioni di tipo B): valgono le prescrizioni per gli edifici nuovi; 7 - Locali accessori esistenti H preesistente (fatti salvi i requisiti che ne decreterebbero l’inagibilità). 8 - Servizi igienici e corridoi ricavati nei sottotetti HM. = m. 2,20 Hmin. = m. 1,80 9 - Altri locali accessori ricavati nei sottotetti

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HM. = 2,20 Hmin. = 1,80 e m. 1,50 per falde con pendenza superiore a 40° 10 - Autorimesse Hmin. = m. 2,00 fino a 9 p.m. Hmin. = m. 2,40 oltre 9 p.m. E’ fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 12 del 6.4.1999. Art. 87bis RECUPERO SOTTOTETTI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 1998 I sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 (comunicazione di fine lavori) sono recuperabili a fini abitativi nel rispetto dei seguenti paramenti e condizioni: - altezza utile media per i locali abitabili pari a minimo 2,40 metri, - altezza utile media per i locali adibiti a servizi, corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni, pari a minimo 2,20 metri; - altezza utile media viene calcolata per ogni vano; in ogni caso l’altezza minima dovrà essere pari a 1,80 metri; - gli interventi edilizi non devono comportare modifiche delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde; - il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore ad 1/16; in ogni caso il locale cucina e soggiorno devono avere affaccio su parete verticale. - reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi della parte di edificio oggetto di ristrutturazione per il recupero del sottotetto. All’interno del centro storico e per tutto il territorio comunale, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica di reperire spazi in proprietà ai findi posti auto, i quali non devono incidere su altri spazi pertinenziali già asserviti di fatto agli alloggi esistenti, è consentita la monetizzazione degli spazi pertinenziali a parcheggio sulla base degli importi fissati con deliberazione consiliare. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia (lettera d della L.S. 457/78) soggetti a concessione edilizia ed alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria ed al costo di costruzione calcolati sulla volumetria resa abitativa e secondo le tariffe vigenti. Art.88 ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE DEI LOCALI Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano condizioni di illuminazione adeguate agli impianti visivi richiesti e compatibili con il benessere delle persone. L'illuminazione diurna dei locali abitabili deve essere naturale e diretta. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere progettate e posizionate in modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana". Quando tra due edifici intercorra una distanza inferiore a quella dell'altezza dell'edificio più alto, e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra e il punto più alto di un ostacolo formi con il piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata ai fini di ottenere le condizioni di illuminazione richieste. In presenza di un soppalco per superficie del vano utile si intende la somma di quella del vano più quella del soppalco. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento, sia parziale che totale, quando si tratti di locali di abitazione. EDIFICI NUOVI Tutti i locali destinati all'abitazione devono avere almeno una finestra direttamente prospettante all'esterno, con superficie illuminante utile (vedi schema esplicativo) non inferiore ad 1/8 di

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quella del pavimento del vano utile al fine di garantire un fattore medio di luce diurna pari ad almeno 0,02 e consentire la visione all'esterno. L'effetto aeroilluminante di aperture finestrate di superficie regolamentare poste su un'unica parete può ritenersi sufficiente per una profondità del locale fino a 2,5 volte l'altezza del voltino delle finestre. Per locali con profondità da 2,5 a 3,5 volte l'altezza del voltino la superficie finestrata, se collocata su di una sola parete, andrà incrementata proporzionalmente fino a raggiungere 1/4 di quella del pavimento o dovrà essere realizzata un'altra finestra ubicata idoneamente. Per profondità ancora maggiori dovrà comunque essere ricavata almeno un'altra finestra in posizione idonea. Nel sottotetto di nuovi edifici possono essere ricavati locali abitabili quando il rapporto di illuminamento, nella misura minima di 1/8, sia ottenuto con superfici finestrate verticali per almeno il 75% (con finestre o abbaini); nei locali abitabili ricavati nel sottotetto l'illuminazione mediante lucernari può essere solo integrativa di quella a parete, la quale deve essere posizionata su pareti alte almeno m. 2,00, mentre per i locali accessori sono ammessi anche i soli lucernai. Lo schema di calcolo di dette superfici è il seguente: Esempio: sup. vano = 100% rapporto di illuminamento = 1/8 = 12,5% superficie finestrate verticali (finestre e abbaini) = 75% x 12,5% = min. 9.4%. superficie dei lucernai = max 3,1% Nelle taverne la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/10 della superficie di pavimento; dette aperture devono comunicare direttamente con l'esterno; il contributo delle aperture a "bocca di lupo" non deve superare il 50% EDIFICI ESISTENTI Nei locali già utilizzati come "locali abitabili" possono essere conservati gli indici di finestratura esistenti, se superiori a 1/10; se l'indice è compreso tra 1/10 e 1/16, qualora ostino motivi tecnici o urbanistici all'incremento degli stessi, tenuto conto dell'orientamento dei locali, dovranno essere individuate soluzioni integrative (vetrocemento, sovraluce, tinteggiatura chiara e/o superfici riflettenti) per aumentare la diffusione dell'illuminazione naturale, in modo che sia garantito un fattore medio di luce diurna pari ad almeno a 0,02, fatte salve le preesistenze ove, in difetto di questo requisito, devono essere adottati mezzi ausiliari di ventilazione naturale (finestre tipo Wasistas) o forzata. Nel sottotetto di edifici di interesse ambientale (1, 2, 3 e 4) possono essere ricavati locali abitabili con le prescrizioni contenute all’art. 87 bis del presente Regolamento Edilizio. CAMBI D'USO DI LOCALI ESISTENTI Nel caso di cambio di uso dei locali la superficie minima delle superfici finestrate utili deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie dei locali. Nel caso di locali abitabili ricavati nei sottotetti una quota di superficie aero-illuminante, pari ad almeno 1/20 della superficie del locale in questione, deve essere collocata a parete e ad un'altezza tale da consentirne una sufficiente fruibilità; il voltino non deve avere un'altezza inferiore a m. 1,80. La quota restante può essere raggiunta tramite lucernai. Sono ammesse deroghe per i locali accessori ed eccezionalmente anche per le camere da letto, per i quali sono accettabili anche i soli lucernai. I parapetti delle finestre possono avere un'altezza minima di m. 0,85, purché la somma "H parapetto + spessore davanzale" sia superiore a m. 1,20.) E’ fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 12 del 6.4.1999. SCHEMA ESPLICATIVO PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE (da utilizzarsi per gli edifici nuovi o nei casi di demolizione e ricostruzione)

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Art.89 CUCINE E SERVIZI IGIENICI CUCINE Negli edifici civili tutte le cucine devono essere dotate di impianti che assicurino l'aspirazione dei fumi e dei vapori, nei punti di produzione prima che si diffondano nell'ambiente, allontanandoli mediante canna di esalazione (dotata di scarico condensa) con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa. Qualora, negli edifici esistenti, non esista la pratica possibilità di applicazione della cappa, è tollerato l'impiego di un elettroventilatore applicato alla parete esterna o alla finestra del locale, da mettere in funzione contemporaneamente all'apparecchio di cottura, nel rispetto delle norme UNI-CIG, purché siano rispettate le seguenti condizioni: - nel locale non vi sia alcun condotto di scarico funzionante o fuori servizio; - siano tassativamente rispettati i requisiti di ventilazione per i locali con apparecchi a combustione; - l'elettroventilatore abbia una potenza tale da consentire l'evacuazione di 2 mc/h di aria per ogni 1000 Kcal/h di portata termica installata. SERVIZI IGIENICI I servizi igienici devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 4,50, con una superficie finestrata apribile, direttamente comunicante con l'esterno, di almeno mq. 0,60, fermo restando il rapporto minimo di illuminazione di 1/8 della superficie del pavimento. Sono ammesse dimensioni inferiori nei secondi bagni purché la finestra apribile, direttamente comunicante con l'esterno, sia di superficie non inferiore a mq. 0,60, nei nuovi edifici, oppure sia prevista la ventilazione forzata; la ventilazione forzata deve consentire un adeguato ricambio dell'aria, sia per l'allontanamento degli odori che per evitare la formazione di muffe. Per il corretto dimensionamento della portata d'aria si rimanda alla tabella tratta dalla norma ASHRAE 62/1989. Per garantire la funzionalità dell'aspirazione è necessaria la presenza di un'apertura per l'immissione compensativa di aria, ottenibile anche mediante canna di ventilazione. Detta apertura è opportuno sia posizionata nella parte bassa del locale, meglio se contrapposta rispetto all'aspirazione. Nel caso di interventi su edifici esistenti le dimensioni e l'illuminazione devono essere il più possibile adeguate ai parametri di cui sopra; nel caso di locali ciechi devono essere adottati i dispositivi di ventilazione forzata come per i nuovi edifici. Le aperture di ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti dell'abitazione, scale, passaggi interni; anche per i locali privi di apertura la ventilazione forzata dovrà comunicare con l'esterno. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale in tutti i locali, si può ricorrere all'aerazione artificiale immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni servizio e sfociante sulla copertura, nonché dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione ovvero, negli edifici con più di cinque piani, può essere ottenuto mediante un unico condotto ramificato. Tale condotto deve essere di elettroaspiratore centralizzato a funzionamento continuo, posto sulla copertura. Le pareti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di m. 2,00. Almeno una stanza da bagno deve essere dotata di vaso, vasca da bagno o doccia, lavabo e bidet. Il locale dove è collocato il vaso non può avere accesso diretto da stanze di soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto; deroghe possono essere ammesse solo per i secondi servizi annessi alle camere da letto.

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Art. 90 CORRIDOI, DISIMPEGNI E LAVANDERIE I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto. Per i corridoi lunghi più di m. 10,00 e privi di aperture permanenti su altri spazi adeguatamente ventilati e per le lavanderie deve essere garantito un adeguato ricambio dell'aria, anche meccanicamente con canne di ventilazione. Per ripostigli e cantine sono ammesse anche altezze inferiori, e dovranno essere previste soluzioni specifiche per garantire la ventilazione dei locali. La larghezza minima è fissata in m.1,00. Quando sono al servizio di 2 unità immobiliari devono essere aerati direttamente o attraverso il vano scala. Art. 91 VANI SCALA Nei nuovi edifici la larghezza minima di rampe e pianerottoli di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico non deve essere inferiore a m. 1,20 al netto del corrimano. Le scale che collegano ambienti della stessa abitazione possono avere una larghezza minima di m. 0,80. Sono ammesse le scale a chiocciola solo se rispondenti alle caratteristiche dimensionali riportate di seguito (gradini a pianta trapezoidale). Le scale condominiali che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aereate e illuminate dall'esterno mediante finestre di superficie non inferiore a mq. 1,00 per piano. Gli infissi devono essere comodamente apribili per consentire una corretta ventilazione. Eccezionalmente può essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq. 0,40 per ogni piano servito compreso il piano terra. Qualora i vetri che costituiscono parete siano installati ad altezze inferiori a m. 1,00 dal pavimento devono essere protetti da una ringhiera di altezza non inferiore a m. 1,00 o comunque possedere caratteristiche tali da escludere pericoli per l'incolumità delle persone. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione o l'illuminazione di locali attigui. I gradini a pianta rettangolare devono avere la pedata di profondità non inferiore a cm. 30 per le scale condominiali e a cm. 25 per le altre, nel rispetto della regola: 2a. + p. = cm. 62-64. I gradini a pianta trapezoidale (scale a chiocciola e simili) devono rispettare i valori di cui al comma precedente, misurati a cm. 40 dall'imposta interna, escluse eventuali sovrapposizioni. Deroghe sono ammesse per le scale di comunicazione con locali accessori (escluse la stanza da bagno principale e l'autorimessa) e per le seconde scale; in questi casi il diametro dell'apertura deve essere almeno di cm. 120. Nel caso di scale delimitate da pareti continue deve essere comunque previsto un corrimano di altezza cm. 90/100. Art. 92 RINGHIERE E PARAPETTI Le protezioni di finestre, balconi, terrazze, scale ecc. devono avere un'altezza minima di m. 1,00. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,10. Le superfici vetrate non altrimenti protette, che costituiscono barriera verso il vuoto devono essere del tipo di sicurezza antisfondamento. Le ringhiere delle scale ed i parapetti delle terrazze non devono favorire l'arrampicamento e, per le terrazze, devono essere studiate in modo tale da impedire la caduta accidentale di oggetti. Gli interspazi fra gli elementi costituenti le suddette protezioni devono essere inattraversabili da una sfera del diametro di cm. 10. Le protezioni dovranno essere previste per ogni sbalzo superiore a m. 1,00; per sbalzi inferiori dovrà essere valutata caso per caso l'effettiva entità del rischio.

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Art. 93 EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE AGRICOLE Per gli edifici residenziali nelle zone agricole valgono le disposizioni della L.R. 24/85, oltre a quelle delle N. T. A. del P.R.G.. Per i locali interni alle abitazioni valgono le disposizioni dei precedenti articoli. Sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienili, granaio e depositi di materiali soggetti a fermentazione, purché siano preesistenti ed accessibili dall'esterno e comunque non dall'alloggio e separati da questo mediante un muro dello spessore di almeno cm. 26. Sono fatte salve eventuali misure igieniche richieste dall’ULSS.

- CAPO QUARTO - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI NEGLI EDIFICI NON RESIDENZIALI

Art.94 LOCALI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E PER SERVIZI IN EDIFICI PREESISTENTI Fatto salvo quanto indicato nella la DGR 27 maggio 1997, n. 1887, nei fabbricati esistenti possono essere conservate le dimensioni e gli indici di finestratura aeroilluminante esistenti nei limiti di seguito indicati. Nella z.t.o. "A" - Centro Storico, al fine di recuperare il patrimonio edilizio esistente è fatta salva l'altezza preesistente, purche , in ogni locale, siano garantite adeguate condizioni di fruibilità degli spazi e di benessere per gli occupanti in relazione alla specifica attività che si insedia, ed in particolare il requisito della finestratura sia almeno il 50% del valore di norma per il nuovo, prevedendo, qualora risulti insufficiente anche la quota apribile, un adeguato impianto di ventilazione meccanica, la cui idoneità dovrà essere documentata con relazione tecnica di dimensionamento redatta secondo la norma UNI 10339; Nel caso di cambio di destinazione d'uso in edifici esistenti, o nel caso degli ampliamenti previsti dal P.R.G. negli edifici di interesse ambientale in tutte le z.t.o., per rispettare gli allineamenti e gli orizzontamenti di tali edifici, limitatamente alle aziende fino a 5 addetti, possono essere tollerate altezze minori di quelle per gli edifici nuovi, purché l'altezza media dei locali singoli o funzionalmente tali (locali comunicanti attraverso ampie aperture permanenti) risulti almeno di m. 2,70, e a m. 2,55 nel caso di salette annesse ad esercizi pubblici; nel caso di soffitto piano o inclinato l'altezza minima è di m. 2,40 fermo restando l’HM di m. 2,70. Le caratteristiche di illuminazione e di ventilazione naturale e meccanica dei locali devono essere sempre adeguate e per quanto possibile simili a quelle previste per i nuovi edifici: la riduzione del volume d'aria disponibile sarà compensata di volta in volta da mezzi integrativi della ventilazione naturale e/o sistemi artificiali; incrementi di ventilazione possono essere ottenuti o con una maggiore superficie finestrata apribile o con impianto di ventilazione meccanica. I locali interrati o semi interrati, per le aziende con meno di 5 addetti, devono avere un'altezza minima di m. 2,70 e possono essere utilizzati solamente come depositi, servizi igienici, e usi analoghi per i quali non sia prevista la permanenza di persone; per le aziende con più di 5 addetti i requisiti richiesti sono equiparabili a quelli in edifici di nuova costruzione. Nelle z.t.o. B, C, D ed E, per le aziende con più di 5 addetti, per richieste di cambio di destinazione d'uso i parametri cui far riferimento sono quelli previsti per i locali di nuova costruzione. Sono escluse deroghe ai requisiti finalizzati alla prevenzione incendi ed infortuni. Art. 95 LOCALI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E PER SERVIZI DI NUOVA COSTRUZIONE Riguarda i locali per attività commerciali e per servizi di superficie netta (detratti i depositi, servizi igienici e i locali tecnici) inferiore a mq. 250.

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È fatta salva la normativa nazionale (DL n. 626 19/9/94) per i locali per attività produttive e commerciali diverse da quelle sopra specificate nonché quanto indicato nella DGR 27 maggio 1997, n. 1887. ALTEZZE L'altezza media (volume/sup.) è fissata in m. 3,00 con un minimo di m. 2,40 per i locali con soffitto inclinato, e m. 2,70 per locali con soffitto su più piani orizzontali, dove la parte più bassa non deve superare il 40% della superficie complessiva. ILLUMINAZIONE La superficie illuminante deve essere superiore a 1/10 della superficie di pavimento ed opportunamente distribuita in modo da garantire adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta, con un fattore di luce diurna pari ad almeno 0,02 e 0,03 per gli uffici. Per i locali annessi ai negozi (depositi) la superficie illuminante deve corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di pavimento. Nel caso di magazzini con stazionamento di personale i requisiti dovranno corrispondere a quelli di cui al 1° comma. AERAZIONE NATURALE La superficie minima apribile e comunicante con l'esterno deve essere di 1/20 della superficie di pavimento, e di 1/10 per i pubblici esercizi, comprese le cucine. La superficie apribile deve essere distribuita in modo da garantire un omogeneo ricambio di aria. Tale superficie apribile va ottenuta preferibilmente con aperture del tipo Wasistas o soluzioni equivalenti. Sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilabili. Se vi è produzione di vapori od altri aeriformi dovrà essere prevista una adeguata aspirazione che deve essere localizzata direttamente sopra i punti di produzione. Nel caso che dall'attività derivino emissioni diffuse che compromettono la qualità dell'aria del locale, è necessario prevedere un impianto di aerazione con un adeguato ricambio orario. (vedi all. 4 USSL) Per i locali ove la presenza di addetti è a carattere saltuario la superficie finestrata apribile deve corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di pavimento, ed in questo caso i valori sono comprensivi di porte ed assimilabili. AERAZIONE ARTIFICIALE Di norma non deve intendersi sostitutiva ma integrativa delle aperture finestrate, quando si è in presenza di particolari caratteristiche dei locali (ad es. locali con profondità, a partire dalla parete finestrata, che supera 2,5 volte l'altezza media del locale) o di esigenze connesse con le attività che vi si svolgono); deroghe in tal senso possono essere concesse qualora siano adeguatamente motivate; in questo caso deve essere sempre prevista una superficie apribile pari ad almeno 1/100 della superficie di pavimento. Per i locali dove la presenza di addetti è a carattere saltuario (depositi), ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie succitato, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi/ora, semprechè sia assicurata una superficie finestrata apribile pari ad almeno il 25% di quella prescritta. PAVIMENTI I pavimenti dei luoghi di lavoro e di passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Le zone di transito dei veicoli devono essere adeguatamente segnalate ed avere una larghezza che superi di almeno cm. 70 l'ingombro massimo dei veicoli. I pavimenti dei locali dove abitualmente si versano sostanze putrescibili o liquidi devono avere superficie unita ed impermeabile con pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e di scarico. Le aperture esistenti sul pavimento dei luoghi di lavoro o di passaggio devono essere provviste di solida copertura o parapetti normali atti ad impedire la caduta delle persone; le coperture devono

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essere a livello di pavimento. Quando il pavimento si mantenga bagnato esso deve essere munito di palchetti o graticolato. ACCESSI, SCALE E VIE DI FUGA Le vie di fuga, le vie di esodo, i percorsi e la larghezza complessiva delle uscite devono essere conformi al DL 626/94. Le scale devono le caratteristiche dimensionali già riportate per gli edifici residenziali. Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. A tal fine sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale solo se integrate da altre porte apribili verso l'esterno. Le porte di uscita di sicurezza devono avere una larghezza di almeno m. 1,20, devono essere munite di maniglioni antipanico ed essere apribili a spinta verso l'esterno. Art. 96 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI I servizi igienici devono essere ubicati in modo tale da evitare percorsi esterni al fabbricato e devono essere muniti di antibagno con lavabo, dotato di rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido, asciugamani a perdere. Dovrà essere previsto almeno un servizio igienico fino a 5 dipendenti comprensivi dei titolari e/o soci della ditta; per un numero di dipendenti compreso tra 6 e 10 dovranno essere previsti 2 servizi igienici, mentre un ulteriore gabinetto sarà previsto ogni successivi 30 dipendenti. Deve essere previsto l'antibagno con lavabo, qualunque sia la destinazione d'uso del locale di provenienza. Ogni posto wc deve possedere i seguenti requisiti: - pavimento, pareti e porta devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili; - altezza delle superfici lavabili alle pareti di almeno m. 2,00; - altezza minima interna di almeno m. 2,40; - superficie utile in pianta non inferiore a mq. 1,20 con lato minimo non inferiore a m. 1,00, e porta di accesso apribile verso l'esterno; per superfici in pianta superiori al valore minimo la porta di accesso potrà essere apribile verso l'interno; - la ventilazione di norma va assicurata dotando il locale di finestra completamente apribile, comunicante con l'esterno, avente una superficie pari ad almeno a 1/8 della superficie in pianta e comunque non inferiore a mq. 0,50. Nell'impossibilità di ottenere locali con tale requisito è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 5 ricambi/ora se costantemente in funzione, o 10-12 ricambi/ora se con avvio contestuale all'accensione della luce (ambienti ciechi) o all'apertura della porta di accesso (ambienti che beneficiano di illuminazione naturale), adeguatamente temporizzata in modo tale da garantire almeno un ricambio d'aria per ogni utilizzazione. Per garantire la funzionalità dell'aspirazione è necessaria la presenza di un'apertura per l'immissione compensativa di aria, ottenibile anche mediante canna di ventilazione; detta apertura è opportuno sia localizzata nella parte bassa del locale, megli se contrapposta rispetto all'aspirazione. Le aperture per la ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente verso l'esterno dell'edificio e mai con ambienti confinanti; può consistere anche nella maggiorazione della fessura sotto la porta di comunicazione con l'anti-WC purché quest'ultimo sia adeguatamente ventilato. In caso di locali ad uso commerciale di sola vendita a conduzione familiare annessi all'abitazione del proprietario è concesso l'uso di servizi igienici dell'abitazione, purché facilmente raggiungibili attraverso un percorso coperto. In tal caso il parere favorevole dell'agibilità si ritiene vincolato all'abitazione e pertanto revocato in caso di vendita o locazione del locale commerciale o presenza di personale dipendente o assimilabile.

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Nei soli servizi igienici sprovvisti di doccia o vasca, annessi alle attività commerciali o assimilabili, purché adeguatamente e permanentemente aerati dall'esterno, è ammessa la collocazione di apparecchi a fiamma libera, conformemente alle Norme UNI-CIG. Negli ambienti con superficie aperta al pubblico superiore a mq. 250 e nei locali ove si somministrano alimenti e bevande si deve prevedere almeno un servizio igienico, dotato di anti-WC, ad uso esclusivo del pubblico; quando nei locali in cui si somministrano alimenti e bevande l'area accessibile al pubblico ha una potenzialità superiore a 50 posti (1 posto = mq.1,20) si deve rispettare la seguente dotazione: n° posti da 50 a 100 n° wc per il pubblico 2 n° posti da 100 a 150 n° wc per il pubblico 3 n° posti da 150 a 200 n° wc per il pubblico 4 Fatto salvo il rispetto delle norme in tema di barriere architettoniche, i vasi wc ad uso pubblico è opportuno siano del tipo "alla turca" o soluzioni equivalenti. Art. 97 MENSE E REFETTORI I locali ad uso mensa o refettorio devono avere una superficie adeguata al numero degli addetti, essere illuminati ed aerati naturalmente, riscaldati nella stagione fredda e arredati con sedie e tavoli in numero sufficiente. Devono essere adottati idonei sistemi di aspirazione localizzata per evitare l'accumulo e la condensa dei vapori, nonché favorire un efficace ricambio d'aria. Se la mensa è provvista di cucina questa deve essere in ambiente separato. Pareti e pavimento della cucina devono essere facilmente lavabili ed il pavimento deve essere in materiale antisdrucciolo e devono essere predisposte idonee cappe di aspirazione forzata e localizzata a captare all'origine fumi, gas e vapori e ad espellerli dall'ambiente. Ai lavoratori deve essere comunque dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. È consentito adibire i locali interrati o seminterrati a mensa o refettorio se opportunamente climatizzati. Art. 98 LOCALI INTERRATI O SEMI INTERRATI Presa come riferimento la differenza di quota tra il piano naturale del terreno circostante l'edificio (piano di campagna) ed il piano orizzontale contenente il soffitto del locale in esame si definisce: - Locale interrato: con differenza inferiore a m. 1,00; - Locale semi interrato: con differenza compresa tra m. 1,01 e m. 1,60; - Locale assimilabile a quelli fuori terra: con differenza maggiore di m. 1,60. L'utilizzo dei locali seminterrati o interrati è ammissibile purché gli stessi siano complementari ad attività svolte in prevalenza in locali fuori terra o assimilabili, gli addetti non vi debbano permanere in modo continuativo ed abbiano le seguenti caratteristiche: - altezza libera interna non inferiore a m. 3,00, esclusi i depositi, con deroga per altezze diverse su interrati esistenti da valutarsi caso per caso con il il Dipartimento di Prevenzione dell’USSL competente; - illuminazione e ventilazione con le caratteristiche riportate nei punti precedenti; deve comunque essere assicurata una superficie apribile non inferiore a 1/100 di quella di calpestio, comunicante con l'esterno tramite finestre, fori o canne di ventilazione ecc., collocati nel terzo superiore delle pareti; - pavimento separato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a m. 0,50 ed almeno m. 1,00 più elevato del livello massimo delle acque di falda; - muri contro terra protetti con intercapedine vuota ventilata, larga almeno cm. 10 cm, e profonda almeno cm. 15 oltre la soglia inferiore del pavimento;

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- adeguato isolamento termico in modo che la temperatura risulti omogenea e tale da non pregiudicare il benessere termico degli occupanti. Per situazioni particolari, nelle quali non si verifichino tutte le condizioni sopra esposte, si dovrà acquisire il parere del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.S.L.. Per i locali assimilabili a quelli fuori terra, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e di isolamento del pavimento e dei muri perimetrali, non sono previste le limitazioni d'uso indicate per gli interrati ed i semi interrati. Art. 99 PALESTRE PRIVATE UBICAZIONE Le palestre private devono essere localizzate preferibilmente in locali fuori terra; se localizzate in locali assimilabili a fuori terra o semi interrati, come descritti al precedente art.93, devono avere le superfici finestrate apribili che non si affaccino su strade o spazi polverosi; pareti e pavimento devono possedere idonei requisiti di isolamento termoigrometrico e di traspirazione. ALTEZZA L'altezza minima à di m. 3,0; eventuali deroghe (massimo 5-10%) sono ammesse per attività con moderato impegno fisico e/o in presenza di particolari requisiti di ventilazione dei locali, fatto salvo il rispetto degli indici di cubatura sotto riportati. VOLUME PER PERSONA Il volume per persona non deve essere inferiore a mc. 20; il vo lume ottimale è di mc. 30/persona. Il numero totale di persone è calcolato sulla base della cubatura del locale, escludendo dal calcolo le altezze superiori a m. 4,50, e sulla disponibilità di servizi igienici; il numero di persone deve essere riportato nell'autorizzazione di agibilità. FINESTRATURA APRIBILE La superficie vetrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento, e deve essere collocata su pareti contrapposte o su parete e a soffitto. È ammessa la finestratura su un'unica parete a condizione che la larghezza del locale non superi i 7-8 metri. I serramenti dovranno essere tali da consentire il parziale ricambio dell'aria anche durante la presenza di utenti (tipo "wasistas" o soluzioni equivalenti); i comandi di apertura devono essere facilmente accessibili ad altezza d'uomo. Nei locali esistenti è ammessa una superficie vetrata pari a 1/10 della superficie di pavimento. In relazione al tipo di attività potrà essere richiesta una ventilazione meccanica integrativa. Particolari caratteristiche di sicurezza devono essere adottate per le finestre, quando lo richiedano il tipo di attività o la tipologia strutturale, a tutela delle persone all'interno o all'esterno dello stabile. Le superfici vetrate di serramenti interni in caso di rottura non devono produrre frammenti pericolosi o devono essere del tipo antisfondamento o adeguatamente protette, nonché rese facilmente visibili; inoltre devono essere eliminate o protette eventuali sporgenze presenti nel locale, se giustificato dal tipo di attività. PAVIMENTI I pavimenti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. SERVIZI Gli spogliatoi devono essere 1 per sesso e di superficie pari a mq. 1,6/persona (= n°1 posto spogliatoio), e dotati di finestratura apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del locale o di ventilazione meccanica che assicuri almeno mc. 25/h/persona. I gabinetti devono essere almeno 1 ogni 10-15 posti spogliatoio, con un minimo di 1 ogni spogliatoio. Le docce devono essere almeno 1 ogni 3-4 posti spogliatoio, con un minimo di 1 per ogni spogliatoio. I lavabi devono essere almeno 1 ogni 10-15 posti spogliatoio, con un minimo di 1 per spogliatoio.

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Ai wc e alle docce posti a servizio degli spogliatoi si dovrà accedere mediante una zona di disimpegno separata dagli spogliatoi e adeguatamente ventilata. I locali wc, qualora non finestrati, devono essere dotati di ventilazione meccanica purché siano garantiti almeno 5 ricambi/ora, se costantemente in funzione, o 10-12 ricambi/ora, se collegata all'accensione della luce o all'apertura della porta di accesso e consenta, con temporizzatore, almeno 1 ricambio d'aria per ogni utilizzazione. Il locale docce deve essere di norma dotato di finestratura. Sui pavimenti di docce e spogliatoi si devono poggiare graticciati in materiale inadatto alla trasmissione di microorganismi patogeni. REQUISITI ACUSTICI Devono essere garantiti un tempo di riverbero inferiore a sec. 2,2, come media alle frequenze di 500-1000-2000-4000 Hz, ed un fonoisolamento di almeno 50 Db (A) da eventuali locali confinanti a destinazione residenziale. Art. 100 UFFICI E STUDI PROFESSIONALI IN LOCALI PREESISTENTI Fatto salvo quanto indicato nella la DGR 27 maggio 1997, n. 1887, nei fabbricati esistenti possono essere conservate le dimensioni (altezza, superficie) e gli indici di finestratura aeroilluminante esistenti nei limiti di seguito indicati. ALTEZZA Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente l’altezza media deve essere non inferiore a 2.55.m, 2.70 quando siano occupate più di 5 persone, salvo per i locali già autorizzati per la specifica destinazione d’uso, nei quali può essere conservata l’altezza preesistente, purché non inferiore a m 2.20. FINESTRATURA ILLUMINANTE ED APRIBILE" Inserire alla fine il seguente testo: "In presenza di altezza e/o finestratura insufficienti, ad es. altezza media tra 2.20 m e 2.55 m, finestratura tra 1/10 e 1/16, al fine di garantite adeguate condizioni di fruibilità degli spazi e di benessere per gli occupanti in relazione all’attività svolta, a giudizio del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, va installato un adeguato impianto di ventilazione meccanica, la cui idoneità dovrà essere documentata con relazione tecnica di dimensionamento redatta secondo la norma UNI 10339. Art. 101 UFFICI E STUDI PROFESSIONALI DI NUOVA COSTRUZIONE Gli ambienti destinati a tali attività devono rispondere ai seguenti requisiti: ALTEZZE Se nello stesso locale lavorano più di 5 persone l'altezza minima prevista è di m. 3,00; per un numero inferiore è ammessa l'altezza di m. 2,70. Se è prevista attività di sportello per il pubblico l'altezza minima sarà di m. 3,00. La superficie del singolo ufficio deve essere almeno di mq. 6,00. ILLUMINAZIONE NATURALE La superficie illuminante utile dovrà soddisfare i seguenti parametri, riferiti ad ogni singolo locale: - fino a mq. 50 = 1/8 della superficie del pavimento - parte eccedente mq. 50 = 1/10 della superficie di pavimento VENTILAZIONE NATURALE La superficie finestrata apribile per la ventilazione naturale deve soddisfare i seguenti parametri riferiti ad ogni singolo locale: - fino a mq. 50 = 1/8 della superficie del pavimento - parte eccedente mq. 50 = 1/20 della superficie di pavimento È opportuno che almeno una parte di queste superfici finestrate apribili siano di tipo Wasistas o soluzioni equivalenti, opportunamente dislocate per garantire una distribuzione uniforme della ventilazione, non arrecando disturbo alle persone presenti.

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Le superfici apribili dovranno essere facilmente accessibili ed utilizzabili. ALTRE Per quanto riguarda la ventilazione artificiale, i servizi igienici, i locali interrati e semi interrati, gli accessi, le scale e le vie di fuga, si rimanda alle voci corrispondenti previste per i locali ad uso commerciale. Art.102 EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, precedentemente descritti e sono normate dalle vigenti leggi e regolamenti. Art.103 ALLEVAMENTI INDUSTRIALI ED IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA Particolare cura deve essere dedicata all'ubicazione dei manufatti in relazione al paesaggio, all'andamento dei venti dominanti, all'igiene del suolo e degli abitati. Devono altresì essere accuratamente studiati i problemi relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in relazione alla natura dei terreni ed all'andamento della falda freatica. Devono pertanto essere indicate nel progetto le alberature esistenti e previste, le adduzioni di acqua, gli impianti di scarico, depurazione ed allontanamento dei rifiuti. I ricoveri per gli animali, gli impianti e le attrezzature relative devono essere aerati ed illuminati dall'esterno, con finestre di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie complessiva del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto. Le concimaie devono avere fondo e pareti impermeabili. Le altezze dei locali non devono essere inferiori a m. 2.40. Le porte devono aprirsi verso l'esterno. Per gli annessi rustici, gli allevamenti zootecnici e gli altri insediamenti produttivi agricoli si applicano le disposizioni della L.R. 24/85 e le N.T.A. del P.R.G. I pavimenti devono essere costruiti con materiali ben connessi, impermeabili, raccordati con le pareti ed inclinati verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducano i liquami di scarico agli impianti di depurazione. Mangiatoie, rastrelliere, abbeveratoi devono essere costruiti con materiali di facile lavatura e disinfezione. Ogni forma di allevamento, anche domestico, ricadente all'interno delle z.t.o. di tipo "A", "B" e "C" è vietata.

TITOLO OTTAVO - STABILITA’ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

- CAPO PRIMO - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 104 STABILITA' DELLE COSTRUZIONI Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte. Si applicano le disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti.

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Art. 105 MANUTENZIONE E RESTAURI I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi, in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni del P.R.G.. Art. 106 PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento. Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo del Settore comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati, ai sensi di legge.

- CAPO SECONDO - PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

Art. 107 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Tutti coloro che richiedono al Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia e che comunque installino impianti anche in assenza di opere edilizie sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano specificatamente la prevenzione degli incendi. Art. 108 NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO Valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti. Art.109 EDIFICI AD USO COLLETTIVO, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, DEPOSITO DI MATERIALE INFIAMMABILE I locali destinati a contenere più di 40 persone devono avere almeno due uscite opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra con porte aprentisi dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia. Per i locali di laboratorio può essere imposta tale cautela anche se hanno una capacità inferiore a quella indicata al comma precedente. Quando una parte del fabbricato sia adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione devono essere munite di intelaia ture e serramenti resistenti al fuoco. I locali destinati a deposito ed a lavorazione di materiali infiammabili o che presentino pericolo di scoppio devono essere costruiti con materiale resistente al fuoco e chiudersi con serramenti ininfiammabili, oltre che uniformarsi a tutte le prescrizione di legge e regolamenti vigenti. I depositi di olio combustibile non interrati ad uso domestico ed a servizio di impianti di potenzialità maggiore di 100.000 Kcal/ora devono essere collocati in locale apposito, direttamente accessibile dall'esterno e senza altra comunicazione con altri locali. I muri perimetrali devono essere realizzati in mattoni pieni (spess. minimo cm. 26) o in conglomerato cementizio (spess. minimo cm. 15). L'accesso al locale deve essere munito di serramento metallico apribile verso l'esterno e di soglia in muratura di almeno cm. 20 a contenimento di eventuale fuoriuscita di liquido. Il serbatoio deve essere distanziato dalle pareti di almeno cm. 50 ed avere un tubo di sfiato di almeno 1 pollice con uscita all'aria aperta.

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L'aerazione deve essere assicurata da una superficie finestrata, comunicante con l'esterno, di almeno 1/30 della superficie del pavimento. Art.110 USO DEL GAS COMBUSTIBILE Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme di sicurezza previste dalla L. 1083/71, dal D.M. 7/6/1973, dalle norme U.N.I. ad esso allegate, e dalle altre norme tecniche emanate in materia. Gli stessi impianti dovranno inoltre possedere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione incendi. Prima del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di un fabbricato o di parte di esso, nel quale sia installato un impianto di cui al comma precedente, il Settore Edilizia Privata ed Urbanistica dovrà richiedere al titolare della relativa concessione o autorizzazione edilizia una dichiarazione compilata dall'installatore dell'impianto da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme riportate al comma precedente. Tale dichiarazione va inserita nel fascicolo della concessione o autorizzazione edilizia.

- CAPO TERZO - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 111 OPERE PROVVISIONALI Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, ecc.) si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dall'esecuzione delle opere stesse. In caso di soprelevazione o di lavori sulla copertura di edifici, la cui parte inferiore rimanga adibita o comunque occupata, si deve provvedere alla formazione a regola d'arte di copertura provvisoria al di sopra della parte abitata ed occupata, al fine di impedire le infiltrazioni di qualsiasi specie dai locali sovrastanti durante l'esecuzione dei lavori. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli o molestie agli occupanti. Qualora si eseguono opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni di acqua. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dalle Norme di antinfortunistica. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie,devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti, e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione dagli infortuni sul lavoro. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m. 4.50, in corrispondenza di spazi carrabili, e non meno di m. 2,50 in corrispondenza di quelli pedonali, ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

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Art.112 SCAVI E DEMOLIZIONI Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali devono pertanto essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque non inferiore all'angolo d'attrito del terreno. Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguentemente danneggiamento ai fabbricati vicini. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato il polverio. Art.113 MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni. Solo nel caso di assoluta necessità, il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

TITOLO NONO – DISPOSIZIONI TRANSITOIRIE E FINALI Art. 114 AUTORIZZAZIONI A LOTTIZZARE, LICENZE DI COSTRUZIONE ECONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO L'entrata in vigore del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle autorizzazioni a lottizzare e delle concessioni a costruire in contrasto con lo strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro i termini previsti. Qualora i lavori non vengano completati entro tali termini, va pronunciata la decadenza della autorizzazione o concessione, per la parte non realizzata. Art.115 NORME ABROGATE È abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento. Art.116 PIANI DI SETTORE L'entrata in vigore degli specifici piani di settore (arredo urbano, colore, targhe e insegne) comporta la cessazione dell'efficacia delle presenti norme regolamentari per le ipotesi disciplinate dai piani medesimi. Art. 117 SANZIONI Le violazioni al Regolamento Edilizio che non interessino le Norme urbanistiche ed edilizie e non aventi carattere penale, sono soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 106 del T.U. della legge Comunale Provinciale.