Registri di carico e scarico - Consorzio del Bacino … di carico e... · 2012-02-27 · modo...

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REGISTRO DI CARICO E SCARICO REGISTRO DI CARICO E SCARICO

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REGISTRO DI

CARICO E SCARICO

REGISTRO DI

CARICO E SCARICO

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

Gestione dei rifiuti

•chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

•commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

•chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

•Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto

•gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (articolo 110, comma 7, D.Lgs.152/2006)

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

Produzione di rifiuti pericolosi

•imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi

•imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

Registro di carico e scaricoSoggetti obbligati

Produzione di rifiuti non pericolosi

•imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali*

•imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali*, senza più nessun esonero in relazione al numero didipendenti

•imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi

* Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

Registro di carico e scaricoSoggetti esclusi

Registro di carico e scaricoSoggetti esclusi

Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori di rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00

Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:•attività agricole e agro-industriali

•attività di demolizione, costruzione e scavo

•attività commerciali

•attività di servizio

•attività sanitarie

Produttori di rifiuti non pericolosi costituiti da:•macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti

•veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

Registro di carico e scaricoSoggetti esclusi

Registro di carico e scaricoSoggetti esclusi

Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta etrasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e le organizzazioni formate dai soggetti che ne hanno aderito, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiutiche derivano dalle attività di scavo

c) i rifiuti da lavorazioni industrialic) i rifiuti da lavorazioni industriali

d) i rifiuti da lavorazioni artigianalid) i rifiuti da lavorazioni artigianali

e) i rifiuti da attività commerciali

f) i rifiuti da attività di servizio

g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dig) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dacque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di i fumifumi

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

art. 184, comma 3sono rifiuti speciali:

art. 190, comma 1art. 190, comma 1rifiuti non pericolosi che il produttore deve dichiarare:rifiuti non pericolosi che il produttore deve dichiarare:

m) il CDR

Registro di carico e scaricoTempi di registrazione

Registro di carico e scaricoTempi di registrazione

Le annotazioni devono essere effettuate (art. 190, comma 1):

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almenoentro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

Registro di carico e scaricoLuogo di conservazione

Registro di carico e scaricoLuogo di conservazione

I registri sono tenuti presso:

– ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti

– la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto

– la sede dei commercianti e degli intermediari

Registro di carico e scaricoLuogo – casi particolari

Registro di carico e scaricoLuogo – casi particolari

– I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile

Nota: copia dei dati trasmessi deve essere mantenuta presso la sededell’impresa che si avvale di questa procedura (art. 190 c. 4)

– I rifiuti provenienti da• attività di manutenzione • assistenza sanitaria

si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266 c.4)

Registro di carico e scaricoLuogo – casi particolari

Registro di carico e scaricoLuogo – casi particolari

Ai sensi dell’art. 230 c.1 ss. i Produttori di rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti fruitoridelle infrastrutture per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico (sia effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura sia da terzi) possono tenere il registro:

–presso la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva,

oppure

–presso la sede locale del gestore dell’infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,

oppure

-presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente edoggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

• d.lgs. n. 152/2006. art. 190

– i soggetti di cui all’art. ...

hanno l’obbligo di tenere

un registro di carico e

scarico su cui devono

annotare ...

• d.lgs. n. 22/1997. art. 12

– i soggetti di cui all’art. ...

hanno l’obbligo di tenere

un registro di carico e

scarico, con fogli

numerati e vidimati

dall’ufficio del registro, su

cui devono annotare ...

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs4/2008.

– Al comma 6 viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Sino ad ora le CCIAA erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati dalle CCIAA e dall'Agenzia delle entrate.

– Ora le CCIAA dovranno vidimare anche i registri di carico e scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell'Agenzia delle entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale compito.

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs4/2008.

– I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri –indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 25,00 euro per singolo registro

– Nota: la mancata vidimazione del registro equivale alla omessa tenuta dello stesso

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

Dal 2 marzo 1997 al 2 aprile 2008

Vidimazione dei registri ad opera Agenzia delle entrate

Dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008

Vidimazione non necessaria

Dal 13 febbraio 2008 ad oggi

Vidimazione dei registri ad opera (esclusiva) della Camera di commercio

Registro di carico e scaricoVidimazione

Registro di carico e scaricoVidimazione

Un regime “transitorio”?La circolare n. 79513 del 12/02/2008 della Regione Veneto

Registro di carico e scaricoGestione

Registro di carico e scaricoGestione

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

Rimane valido il Registro conforme al D.M. 148 del 1 aprile 1998 modelli A e B e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti:

• Registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti (modello A);

• registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti (modello B).

Registro di carico e scaricoGestione

Registro di carico e scaricoGestione

Il registro di carico e scarico deve :

� essere vidimato dalla Camera di Commercio competente

� essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti

� essere conservato, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione

� recare l’indicazione della quantità di rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico in Kg o litri o metri cubi

Integrazione Integrazione registri e formulari

Integrazione Integrazione registri e formulari

Il registro di carico e scarico va integrato con i formulari relativi ai conferimenti effettuati:

– sul registro (movimento di scarico per i produttori e di carico per trasportatori e smaltitori) viene riportato il codice alfanumerico e la data del formulario relativo al conferimento

– le copie dei formulari vanno integrate con i numeri di movimentodei singoli registri di carico e scarico:

• la 1a e la 4a copia riporteranno il numero di movimento di scarico del produttore/ detentore

• la 2a riporterà il numero di movimento del registro del trasportatore

• la 3a riporterà il numero di movimento di carico del registro del destinatario

registro

registrazione 6161

formulario 22

formulario 22reg. 3737

copia per

produttore

detentore

registro

registrazione 3737

formulario 22

registro

registrazione 7373

formulario 22

trasportatoreformulario 22

reg. 7373

copia per

trasportatore

produttore

o detentore

formulario 22reg. 3737

copia da

restituire al

produttore

detentore

destinatario

formulario 22reg. 6161

copia per

destinatario

Si deve compilare un formulario per ogni rifiuto raccolto. La circolare del Ministero dell’Ambiente del 04/08/1998 punto 2 lettera m) recita che è possibile tenere un unico registro di C/S in cui andranno annotati tutti i formulari emessi e a condizione che:• I rifiuti raccolti dallo stesso raccoglitore/trasportatore siano della stessa tipologia ed individuati dallo stesso codice CER;• La registrazione unica dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della medesima giornataTale agevolazione è riferita solo al raccoglitore/trasportatore, e non al produttore e/o destinatario.

Integrazione Registro C/S e FormularioIntegrazione Registro C/S e FormularioMICRORACCOLTA

TRASFORMAZIONE DEL RIFIUTO IN MPS C/O IMPIANTO DI RECUPERO

L’ipotesi è quella di un impianto di recupero che trasforma il rifiuto in MPS.La circolare del Ministero dell’Ambiente non richiede la compilazione del formulario nel caso di movimentazione del rifiuto all’interno di aree private. Conseguentemente risulta impossibile compilare il registro che necessita degli estremi di un formulario.Per agevolare le operazioni di controllo è opportuno a fronte di un carico documentato da un formulario, effettuare, nell’apposito quadro del registro, un’annotazione.

• modello “A-1””

FRONTESPIZIO DEL REGISTRODI CARICO E SCARICO

1. DITTA ..............................................................................................................…….Residenza o domicilio ...........................................................................................…….

comune via n.Codice fiscale ........................................................................................................…….Ubicazione dell’esercizio ......................................................................................…….

comune via n.

2. ATTIVITÀ SVOLTAPRODUZIONE �

RECUPERO � cod. .......SMALTIMENTO � cod. .......TRASPORTO �

INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE �

3. TIPO DI ATTIVITÀ .......................................................................................…….................................................................................................................................…….

4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento2. Solido non pulverulento3. Fangoso palabile4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀH1 EsplosivoH2 ComburenteH3-A Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)H3-B InfiammabileH4 IrritanteH5 NocivoH6 Tossico (incluso molto tossico)H7 CancerogenoH8 CorrosivoH9 InfettivoH10 TeratogenoH11 MutagenoH12 A contatto con l’acqua libera gas tossici o molto tossiciH13 Sorgente di sostanze pericoloseH14 Ecotossico

Registro di carico e scarico

produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,

intermediari e commercianti detentori

Registro di carico e scaricoproduttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,

intermediari e commercianti detentori

Scarico �

Carico �

del ......................n. ........................

Formularion. ........................del ......................Rif. operazioni dicaricon. ....................................................

PRIMA COLONNA

deve essere contrassegnata l’operazione(carico o scarico)alla quale si riferisce la registrazione

con l’indicazionedel numero progressivo e della datadella registrazione stessa

Inoltre, a seconda dei casi, devono essere indicati:

• il numero del formulario,• la data di emissione del formulario (Circolare

Ministeriale 4.8.98, n.GAB/DEC/812/98)• e il riferimento alla registrazione di carico

Registro di carico e scaricoproduttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,

intermediari e commercianti detentori

Caratteristiche del rifiuto:a) CER ................................................b) Descrizione ...........................................................................................................................................................................................................................c) Stato fisico ......................................d) Classi di pericolosità ................................................................................................................................................e) Rifiuto destinato a

( ) smaltimento cod. ..........…( ) recupero cod. .............

SECONDA COLONNASECONDA COLONNA

devono essere riportate lecaratteristiche del rifiuto:

• codice del rifiuto

• descrizione del rifiuto

• stato fisico del rifiuto

• classi di pericolo proprie del rifiuto(solo per i rifiuti pericolosi)

• destinazione del rifiuto

Registro di carico e scaricoproduttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,

intermediari e commercianti detentori

Quantità:

Kg .............................

Litri ...........................

Metri cubi .................

TERZA COLONNA

devono essere trascritti i dati relativi alla quantità dirifiuti

• prodotti all’interno dell’unità locale o

• presi in carico

• in chili

oppure • in litri

oppure • in metri cubi

«in Kg o in litri o in metri cubi»nel formulario la quantità deveessere indicata in «Kg o litri»nel MUD deve essere indicata in «Kg o t»

Registro di carico e scaricoproduttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,

intermediari e commercianti detentori

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:............................................................................................................................................................................................................................

Intermediario/CommercianteDenominazione ....................................................................................Sede .....................................................................................................C.F.: ..............................................Iscrizione Albo N. ........................

QUARTA COLONNA

deve essere indicato:

• il luogo di produzione e l’attivitàdi provenienza dei rifiuti(solo per attività di manutenzionedi reti e utenze diffuse)

• l’eventuale intermediario ocommercianteL’eventuale intermediario compare nel formulario di trasporto alla voce “Annotazioni”.

Registro di carico e scaricoproduttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,

intermediari e commercianti detentori

Annotazioni:

QUINTA COLONNANella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni. Tali annotazioni possono essere particolarmente utili per riportare:

– la provenienza (e la destinazione) dei rifiuti lecitamente trasportati senza formulario e gli estremi del produttore/destinatario dei rifiuti, nonché del mezzo di trasporto utilizzato;

– note di correzione al movimento (datate e firmate);– per i rifiuti prodotti da attività di recupero o smaltimento

(gestori) riportare la dicitura:“rifiuto prodotto da attività di recupero o smaltimento e il riferimento alle relative operazioni di scarico”

- eventuale peso verificato a destino;– per i rifiuti trasportati e annotati con un’unica registrazione

di carico/scarico: le date di inizio e di fine trasporto.

rifiuti in rifiuti in entrata alloentrata allostabilimentostabilimento

Scarico�Carico �del ..............n. ................

Formularion. ................del ..............

Rif. operaz. di caricon. ....………

Caratteristiche del rifiuto:

a) CER ......................b) Descrizione ...........c) Stato fisico ............

d) Classi di pericolosità

...................................

e) Rifiuto dest. a( ) smaltimento( ) recupero

Quantità:

Kg ................

Litri ................

Metri cubi ................

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:..............................................-----------------------------------

Intermediario/Comm.Denominazione ....................Sede .....................................C.F.: .....................................Iscrizione Albo N. ...............

Annotazioni

rifiuti in rifiuti in uscita dallo uscita dallo stabilimentostabilimento

solo per i casi di cui solo per i casi di cui all’art. 266, comma all’art. 266, comma 4, d.4, d.lgslgs. 152/2006. 152/2006

solo per i solo per i rifiuti rifiuti

pericolosipericolosi

solo per operazionisolo per operazionieffettuate tramiteeffettuate tramite

intermediari o commerciantiintermediari o commercianti

solo per lo solo per lo scaricoscarico

rifiuti rifiuti prodotti nello prodotti nello stabilimentostabilimento

una delle treuna delle treunità di unità di misuramisura

Registro di carico e scaricointermediari e commercianti non detentori

Registro di carico e scaricointermediari e commercianti non detentori

Codice e Caratteristiche del rifiuto:-------------------------------------------------------a) CER ...........................................................b) Descrizione ..................................................................................................................................................................................................c) Stato fisico .................................................d) Classi di pericolosità ...................................................................................................................................................................................e) Rifiuto destinato a

( ) smaltimento cod. .........................( ) recupero cod. .........................

Quantità:

Kg ............................

Litri ..........................

Denominazione/Ragione sociale:..............................................................................................................C.F. ...............................................

Indirizzo: ....................................................................................................................................................-----------------------------------------

Trasportatore.......................................................Denominazione/Ragione sociale:..............................................................................................................C.F. ...............................................

Indirizzo: ....................................................................................................................................................

Denominazione/Ragione sociale:..............................................................................................................C.F. ...............................................

Indirizzo: ....................................................................................................................................................-----------------------------------------

Eventuali annotazioni.......................................................

Movimentodel ........................................................

Formularion. ...........................del .........................

Annotazioni:

Codice CER del rifiuto Produttore/Detentore DestinatarioData movimento

Sanzioniart. 258, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006

SanzioniSanzioniart. 258, commi 2 e 3, d.art. 258, commi 2 e 3, d.lgslgs. n. 152/2006. n. 152/2006

La mancata o incompleta tenuta del registro è punita:

•con la sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (da 1.040 a 6.200 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti);

• con la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro e con sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore se si tratta di rifiuti pericolosi (da 2.070 a 12.400 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti)

Nota: Se i dati riportati nel registro sono formalmente incompleti o inesatti, ma i dati contenuti nella (eventuale) comunicazione al catasto, nello stesso registro, nei formulari per il trasporto o in altre scritture contabili previste per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

REGIME DELLE RESPONSABILITA’

I soggetto responsabili

Le sanzioni nel D.LGS. N. 152/2006

Art. 254 – Norme speciali

Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

� Rifiuti sanitari: DLG 17.7.2003 n. 254

� Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: regolamento CE 3.10.2002 n. 1774/2002

� Rifiuti elettrici e elettronici: DLGS 25.6.2005 n. 151

� Veicoli fuori uso: DLGS 24.6.2003 n. 209

Art. 255 - Abbandono di rifiuti

Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui:

� art. 192, commi 1 e 2, ovvero abbandono dei rifiuti “sul” e “nel” suolo

� art. 226, comma 2, ovvero immissione nel normale ciclo di raccolta di rifiuti urbani di imballaggi terziari e secondari

� art. 227, c.1, ovvero abbandono o deposito di beni durevoli

� art. 231, commi 1 e 2, ovvero abbandono di veicoli a motore o rimorchi

Art. 255 - Abbandono di rifiuti

E’ punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 105 € a 620 €

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda

rifiuti non pericolosi e non ingombranti si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria

da 25 € a 155 €

Abbandono veicoli a motore

Il titolare del centro di raccolta, il

concessionario o il titolare della succursale

della casa costruttrice che viola le

disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5

(cancellazione dal PRA dei veicoli demoliti) ,

è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 260 € a 1.550 €

Abbandono di rifiuti

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 (rimozione e ripristino del sito), o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (divieto di miscelazione), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

Abbandono di rifiuti

Nella sentenza di condanna o nella sentenza

emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice

di procedura penale, il beneficio della

sospensione condizionale della pena può

essere subordinato alla esecuzione di quanto

disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192,

comma 3, ovvero all'adempimento

dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta,

trasporto, recupero, smaltimento, commercio

ed intermediazione di rifiuti in mancanza della

prescritta autorizzazione, iscrizione o

comunicazione di cui agli articoli 208, 209,

210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un

anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €

se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due

anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €

se si tratta di rifiuti pericolosi.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Le stesse pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni edell'ammenda da euro 5.200 € a 52.000 € se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchénelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applicano le pene per carente autorizzazione ma ridotte della metà.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle norme di legge, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 € a 26.000 €.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantitàequivalenti.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da 260 € a 1.550 €

Art. 257 - Bonifica dei siti

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agliarticoli 242 e seguenti.

Art. 257 - Bonifica dei siti

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, iltrasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 € a 26.000 €.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 €a 52.000 € se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione – MUD - ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €

Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cuiall'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente:

� da 1.040 € a 6.200 € per i rifiuti non pericolosi

� da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti non

pericolosi senza il formulario di cui all'articolo

193 ovvero indica nelformulario stesso dati incompleti o inesatti è

punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €

Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (Falsità ideologia in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Art. 258 - Violazione degli obblighi in generale

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €

Art. 263 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni dicontrollo in materia ambientale,

I proventi per l’abbandono di rifiuti, che viene irrogata dal Sindaco, i proventi vengono devoluti al Comune