Regione Lazio 2014 5226

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Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 14 ottobre 2014, n. 673 Legge regionale n. 7/2014, art. 2, comma 126. D.G.R. n. 503 del 22/07/2014 - Capitolo B21906 "Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale - L.R. n. 7/2014, Art. 2, comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 01-Industria, PMI e Artigianato, Aggregato 1.04.01.02.000. Annualità 2014: contributo straordinario "una tantum" per le attività di demanio marittimo;Annualità 2015 e 2016: definizione di modalità e criteri di destinazione 23/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

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Deliberazione 14 ottobre 2014, n. 673 Legge regionale n. 7/2014, art. 2, comma 126. D.G.R. n. 503 del 22/07/2014 - Capitolo B21906 "Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale - L.R. n. 7/2014, Art. 2, comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 01-Industria, PMI e Artigianato, Aggregato 1.04.01.02.000. Annualità 2014: contributo straordinario "una tantum" per le attività di demanio marittimo;Annualità 2015 e 2016: definizione di modalità e criteri di destinazione

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Regione LazioAtti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 ottobre 2014, n. 673

Legge regionale n. 7/2014, art. 2, comma 126. D.G.R. n. 503 del 22/07/2014 - Capitolo B21906 "Spese perinterventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale - L.R. n. 7/2014, Art. 2, comma126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" Missione 14 - Sviluppo economico e competitività,Programma 01-Industria, PMI e Artigianato, Aggregato 1.04.01.02.000. Annualità 2014: contributostraordinario "una tantum" per le attività di demanio marittimo;Annualità 2015 e 2016: definizione di modalitàe criteri di destinazione

23/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

OGGETTO: Legge regionale n. 7/2014, art. 2, comma 126. D.G.R. n. 503 del 22/07/2014 –

Capitolo B21906 “Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale

laziale - L.R. n. 7/2014, Art. 2, comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 01-Industria, PMI e Artigianato,

Aggregato 1.04.01.02.000.

Annualità 2014: contributo straordinario “una tantum” per le attività di demanio marittimo;

Annualità 2015 e 2016: definizione di modalità e criteri di destinazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo economico e le attività produttive di concerto con

l’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 20 Novembre 2001, n. 25 e s.m.i., inerente “Norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la Legge Regionale 18 Febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., inerente “Disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti

la dirigenza ed il personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., inerente “Regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTA la Legge regionale 14/1999 inerente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTE le Leggi Regionali 30 dicembre 2013, nn. 13 e 14, riguardanti rispettivamente la “Legge di

stabilità regionale per l'esercizio finanziario 2014” e il “Bilancio di previsione della Regione Lazio

per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016”;

VISTA la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, inerente “Misure finalizzate al miglioramento

della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione

dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a

sostegno delle famiglie”, art. 2, comma 119, in cui viene istituito un fondo denominato “Fondo per

il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio”;

VISTO in particolare l’art. 2, comma 126, della sopracitata Legge Regionale, che prevede che “una

quota del fondo di cui al comma 119 è destinata alla valorizzazione e promozione economica del

litorale laziale”;

VISTO altresì l’art. 2, comma 128, della sopracitata Legge Regionale, che individua le risorse

finanziarie iscritte nel bilancio della Regione, necessarie alla copertura degli oneri derivanti anche

dal precedente comma 126;

VISTA la D.G.R. n. 503 del 22/07/2014, con oggetto “Bilancio di previsione finanziario della

Regione Lazio 2014-2016 - Variazioni di bilancio in attuazione della legge regionale 14 luglio

2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di

razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo

e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) con cui viene istituito il Capitolo B21906

denominato “Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale

23/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

- L.R. n. 7/2014, Art. 2, comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, Missione 14

- Sviluppo economico e competitività, Programma 01-Industria, PMI e Artigianato, Aggregato

1.04.01.02.000, con lo stanziamento di € 1.000.000,00 per l’anno 2014, € 1.500.000,00 per l’anno

2015 ed € 1.500.000,00 per l’anno 2016;

TENUTO CONTO della D.G.R. n. 538 del 5/08/2014 con oggetto “Ripartizione del fondo per il

riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio” che destina la quota del Fondo di riequilibrio prevista

per interventi di parte corrente connessi alla valorizzazione e promozione economica del litorale

laziale, ai sensi del sopracitato art. 2, comma 126 della L.R. 7/2014;

ATTESO che le risorse necessarie all’attuazione del presente provvedimento gravano sul Capitolo

di spesa B21906 denominato “Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica

del litorale laziale - L.R. n. 7/2014, Art. 2, comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni

locali” del Bilancio regionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di dover avviare le procedure connesse all’erogazione dei contributi previsti dal

“Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio”, per la parte destinata alla

valorizzazione e promozione economica del litorale laziale, con le risorse disponibili sul Capitolo

B21906 “Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale -

L.R. n. 7/2014, Art. 2, comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” per

l’annualità 2014 pari ad € 1.000.000,00;

TENUTO CONTO, altresì, che con L.R. 7/2014, nell’anno 2014 tutti i Comuni del litorale laziale,

ai sensi dell’art. 2, commi 54 e 55, dovranno procedere alla classificazione delle aree demaniali

marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità

turistiche e ricreative, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge

medesima, pena l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 7, L.R. 13/2007, e trasmettere alla

Regione il relativo provvedimento entro 30 giorni dall’adozione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, opportuno trasferire le risorse pari ad € 1.000.000,00, disponibili sul Cap

B21906 annualità 2014, da assegnare ai Comuni del litorale ed al X Municipio quale contributo

straordinario “una tantum” per le attività di demanio marittimo, sulla base dei seguenti criteri di

ripartizione:

- 40% in rapporto all’estensione della linea di costa;

- 40% in rapporto al numero di concessioni turistico ricreative rilasciate da ciascun Comune;

- 20% in rapporto alla popolazione residente nel Comune;

come specificatamente indicato nella tabella allegato “A” alla presente deliberazione e parte

integrante della stessa;

RITENUTO, inoltre, necessario stabilire nuove modalità e criteri per la concessione delle risorse

stanziate relativamente alle annualità 2015 e 2016;

CONSIDERATO che il comma 125 dell’art. 2 della citata L.R. 7/2014 individua tra le priorità di

intervento alle quali le amministrazioni locali devono destinare le risorse del Fondo: iniziative di

promozione del territorio, la riqualificazione urbana e la tutela ambientale, previa presentazione di

specifici progetti da parte dei soggetti interessati;

TENUTO CONTO che Sviluppo Lazio S.p.A., società in house della Regione, rappresenta, ai

sensi dall’art. 24 della Legge Regionale n. 6/1999, uno strumento di attuazione della

programmazione economica regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di

23/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

investimenti pubblici e privati, e opera istituzionalmente per la promozione e lo sviluppo

economico del Lazio;

RITENUTO, pertanto, di affidare a Sviluppo Lazio S.p.A. le procedure di attuazione per la

concessione delle risorse suddette, relativamente alle annualità 2015 e 2016, secondo modalità e

criteri di cui all’allegato “B” parte integrante della presente Deliberazione;

CONSIDERATO, altresì, di provvedere, con successivo atto della Direzione per lo Sviluppo

Economico e le Attività Produttive, alla definizione degli accordi fra la Regione Lazio e Sviluppo

Lazio S.p.A. e a trasferire a Sviluppo Lazio S.p.A. le risorse previste dal fondo, relativamente alle

annualità 2015 e 2016, necessarie alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione:

- di utilizzare lo stanziamento sul nuovo Capitolo di spesa B21906 “Spese per interventi per

la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale - L.R. n. 7/2014, Art. 2,

comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività, Programma 01-Industria, PMI e Artigianato, Aggregato

1.04.01.02.000, istituito con D.G.R. n. 503/2014, annualità 2014, pari ad € 1.000.000,00, da

trasferire ai 24 Comuni costieri quale contributo straordinario “una tantum” per le attività di

demanio marittimo, sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

- 40% in rapporto all’estensione della linea di costa;

- 40% in rapporto al numero di concessioni di pertinenza di ciascun Comune;

- 20% in rapporto alla popolazione residente nel Comune;

come specificatamente indicato nella tabella allegato “A” alla presente Deliberazione e parte

integrante della stessa;

- di approvare le modalità e criteri per la concessione delle risorse in materia di “Fondo per il

riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio”, allegato “B” parte integrante alla presente

Deliberazione, con le risorse disponibili sul Capitolo B21906 sopra citato, per le annualità

2015 - 2016 secondo le disponibilità;

- di affidare a Sviluppo Lazio S.p.A. le procedure di attuazione per la concessione delle

risorse suddette, relativamente alle annualità 2015 e 2016, secondo modalità e criteri di cui

all’allegato “B” parte integrante della presente Deliberazione.

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive procederà, con

successivo atto, alla definizione degli accordi fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. e a

trasferire a Sviluppo Lazio S.p.A. le risorse previste dal fondo, relativamente alle annualità 2015 e

2016, necessarie alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, previa assunzione dei relativi

impegni di spesa.

L’accantonamento delle risorse previste nella presente deliberazione a cui non seguirà un impegno

proprio nel corrente esercizio finanziario darà luogo ad un’economia di bilancio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

23/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web

della Regione (www.regione.lazio.it).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta

approvato all’unanimità.

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23/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

Allegato B

Anni 2015 e 2016

Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio (Art. 2 L.R. 7 /2014)

Modalità e criteri per la concessione delle risorse

Art. 1

Finalità e risorse

1. La Regione Lazio, con l’art. 2, comma 119, della L.R. 7/2014, ha istituito un Fondo, denominato “Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio”. L’obiettivo è di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 119, quinto comma, della Costituzione e al D. Lgs 31 maggio 2011, n. 88 e ss.mm. Il successivo comma 126 prevede che una quota di tale Fondo è destinata alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale ed è finanziata con le risorse disponibili sul Capitolo B21906 ”Spese per interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale - L.R. n. 7/2014, art. 2, comma 126 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, con uno stanziamento di € 1.500.000,00 per l’anno 2015 ed € 1.500.000,00 per l’anno 2016, con riferimento al Bilancio Regionale 2014-2016 (Legge Regionale 14/2013). 2. Le risorse di cui al punto 1., per entrambe le annualità, sono così suddivise:

- € 1.000.000, 00 ai soggetti di cui all’art. 2, lettera A. - € 500.000,00 ai soggetti di cui all’art. 2, lettera B.

Art. 2

Soggetti ammissibili al finanziamento

1. Possono presentare domanda: A. I 21 Comuni del litorale laziale, il X Municipio di Roma Capitale ed i 2 Comuni isolani,

in forma singola o associata, anche con i soggetti di cui alla successiva lettera B; B. Altri Enti pubblici istituzionali o degli organismi inseriti nell’elenco di cui all’art. 1,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), d’intesa con i Comuni interessati.

2. Ogni Comune o altro Ente pubblico, di cui alla lettera B del precedente articolo, potrà presentare una sola proposta progettuale in forma singola ovvero come capofila di associazione di più Soggetti. 3. Le proposte progettuali presentate da Soggetti in forma associata dovranno individuare l’Ente capofila che provvederà ad avanzare la richiesta di finanziamento e che diventerà l’unico titolare nei rapporti con la Regione. 4. Sono esclusi dalla partecipazione all’Avviso Pubblico i Soggetti di cui alla precedente lettera A, che non avranno adottato il provvedimento di classificazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative ai fini della valenza turistica di cui all’art. 2, comma 55 della L.R. 7/2014 o che risulteranno inadempienti in relazione alla normativa vigente in materia di imposte regionali sulle concessioni statali del demanio marittimo.

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Art. 3 Iniziative finanziabili

1. Il progetto può essere costituito da una o più delle seguenti iniziative, localizzate in uno dei 21 Comuni del litorale, il X Municipio di Roma Capitale ed i 2 Comuni isolani:

A. Assistenza, accoglienza e sicurezza delle spiagge libere;

Risultati attesi: - Innalzamento del livello di accoglienza e sicurezza delle spiagge libere; Indicatori di realizzazione/di risultato: - N. iniziative - Fronte mare/superficie coinvolti (Km/mq)

B. Interventi di manutenzione ordinaria del lungomare: ripristino aree verdi, aree di sosta, arredo urbano, aggiornamento segnaletica turistico/culturale; Risultati attesi: - Innalzamento del livello di accoglienza e fruibilità dei lungomare; Indicatori di realizzazione/di risultato: - N. interventi - Lungomare coinvolto (Km/mq)

C. Organizzazione di eventi e attività promozionali finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e dei prodotti legati all’Economia del Mare, delle tradizioni locali ed enogastronomiche, anche attraverso la realizzazione di rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, folkloristiche; Risultati attesi: - Ampliamento dell’offerta dei servizi turistici ed innalzamento degli standard; - Aumento dei flussi turistici e prolungamento della stagione turistica; Indicatori di realizzazione/di risultato: - N. iniziative - N. operatori partecipanti; - N. visitatori azioni promozionali

D. Attività promozionali, mostre, fiere, workshop e meetings, anche riservate ad operatori di settore, finalizzate alla valorizzazione dei beni storici, archeologici, artistici ed ambientali; Risultati attesi: - Valorizzazione anche turistica dei siti ambientali, archeologici, storici e culturali; - Aumento della diffusione e della conoscenza del patrimonio storico, artistico ed ambientale - Aumento dei flussi turistici e prolungamento della stagione turistica; Indicatori di realizzazione/di risultato: - N. iniziative - N. visitatori azioni promozionali - N. operatori partecipanti a workshop, mostre e fiere;

E. Interventi ICT (ad esempio zone Wi-Fi, totem multimediali interattivi touch screen per offerta servizi turistici) Risultati attesi: - Ampliamento dell’offerta dei servizi turistici ed innalzamento degli standard; - Innalzamento del livello di accoglienza; Indicatori di realizzazione/di risultato: - N. interventi

2. Le proposte progettuali dovranno prevedere il cofinanziamento secondo quanto di seguito riportato:

a) Fino a € 50.000,00, minimo 20% a carico del soggetto proponente;

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b) Da € 50.000,01 a € 100.000,00, minimo 40% a carico del soggetto proponente; c) Oltre € 100.000,01, minimo 60% a carico del soggetto proponente.

3. Il contributo massimo concedibile non potrà comunque superare € 200.000,00, a prescindere del valore complessivo della proposta progettuale. 4. I contributi concessi non potranno essere cumulati con altri finanziamenti pubblici riferiti alla medesima iniziativa. 5. Le iniziative devono essere realizzate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno di cui all’Avviso Pubblico, secondo quanto previsto dal crono programma della proposta progettuale, pena la decadenza dal contributo. 6. Tutti gli interventi dovranno essere coerenti con la normativa di settore vigente.

Art. 4 Spese ammissibili

1. Nell’ambito delle iniziative finanziabili, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Strutture per servizi igienici e di primo soccorso; attrezzature, postazioni mobili, indicazioni e tabelle relative all’assistenza, sicurezza ed accessibilità delle spiagge;

b) Spese di manutenzione ordinaria per gli interventi di cui all’art. 3 - lettera B, secondo le modalità previste dalle normative di settore;

c) Organizzazione di eventi culturali, turistici, enogastronomici, sportivi e di animazione territoriale;

d) Allestimento di stand presso fiere, workshop e showroom temporanei; e) Interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni; f) Redazione e realizzazione di materiale di comunicazione e promozione, anche su supporti

audiovisivi e multimediali; g) Piattaforma telematica, acquisto e installazione totem, supporti multimediali ed INTERNET.

Art. 5 Spese non ammissibili

1. Sono escluse le spese per il personale e per l’affitto dei locali. 2. Sono, altresì, escluse le spese di rappresentanza e quelle di alloggio e vitto per la partecipazione a mostre, fiere, workshop e meetings. 3. Con riferimento all’intervento di cui all’art. 3, punto 1, lett. B, sono escluse le spese per le attrezzature che possono essere noleggiate a terzi.

Art. 6 Procedure di attuazione

1. I finanziamenti saranno concessi mediante Avviso Pubblico, finalizzato a raccogliere, valutare e selezionare le proposte progettuali; 2. A Sviluppo Lazio, mediante Convenzione, sono affidate le attività connesse all’Avviso, all’istruttoria di ammissibilità, all’erogazione ed al monitoraggio degli interventi. 3. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate secondo i criteri di cui al successivo art. 7 ed i punteggi previsti dall’Avviso Pubblico, da una Commissione di valutazione. Essa sarà composta:

- dal Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive, o da un suo delegato;

- da un funzionario regionale della Direzione per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive;

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- da un funzionario individuato da Sviluppo Lazio con idonea esperienza nel settore di riferimento;

Un membro all’interno della Commissione svolgerà funzioni di segretario. 4. La Commissione viene nominata con Determinazione direttoriale e svolge la propria attività a titolo gratuito. 5. La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, attribuendo il relativo punteggio e redigendo la prevista graduatoria. 6. Con determinazione dirigenziale della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive sarà approvata la graduatoria di cui al precedente punto 5. 7. La valutazione delle domande rientra nell’autonomia tecnica della Commissione e sarà effettuata dalla stessa sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio.

Art. 7 Criteri di valutazione e di preferenza dei progetti

1. La graduatoria, definita dalla Commissione, dei beneficiari ammissibili al contributo sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

� Grado di innovazione e creatività; � Qualità e fattibilità tecnica; � Sostenibilità e congruenza economico finanziaria; � Dimensione sovra comunale dell’intervento, mediante aggregazione di più soggetti di cui

all’art. 2; � Rilevanza economica e territoriale.

Art. 8

Modalità di erogazione dei finanziamenti 1. Il contributo viene erogato secondo quanto di seguito previsto:

- Il 30% all’atto della determinazione di concessione formale del finanziamento e a seguito della formalizzazione dell’atto di impegno;

- Il 70% entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 44 della Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 9

Rendicontazione

1. I Comuni e gli Enti destinatari dei contributi per la realizzazione dei progetti sono tenuti a redigere la scheda di rendicontazione di cui alla D.G.R. 538/2014 dalla quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, l’utilizzo delle somme ad essi attribuite (riportando la puntuale indicazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto) ed il rispetto del vincolo di destinazione. Alla stessa dovranno, inoltre, essere allegate fatture quietanzate tramite bonifico. 2. La rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e asseverata dall’organo preposto al riscontro amministrativo contabile, deve essere trasmessa entro il termine di 60 giorni dalla realizzazione dell’intervento.

Art. 10 Revoca del contributo

1. La revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate è disposta quando:

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- I beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi; - L’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate

su false attestazioni anche documentali; - L’iniziativa non venga realizzata o venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la

quale sono stati concessi i contributi; nell’ipotesi di difformità parziale non sostanziale potrà essere disposta una proporzionale riduzione del contributo;

- Non venga concluso nei termini stabiliti nella proposta progettuale.

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