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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL PROPOSTA N. 1003 DEL 28/01/2015 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: (IACUCCI GABRIELLA) (IACUCCI GABRIELLA) (B. FABRIZIO) (M. MANETTI) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI (Civita Michele) ___________________________ L'ASSESSORE ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 03/02/2015 prot. 33 ISTRUTTORIA: ____________________________________ ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Attuazione comma 27 dell'art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 "Legge di Stabilità regionale 2015". Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale. ___________________________ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Pagina 1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI DEC4 06/02/2015

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 1003 DEL 28/01/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: TRASPORTO SU GOMMA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(IACUCCI GABRIELLA) (IACUCCI GABRIELLA) (B. FABRIZIO) (M. MANETTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI

(Civita Michele)___________________________L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 03/02/2015 prot. 33

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Attuazione comma 27 dell'art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 "Legge di Stabilità regionale 2015". Revisione delle agevolazionitariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1Pagina 1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

DEC4 06/02/2015

OGGETTO: Attuazione comma 27 dell’art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 “Legge di Stabilità

regionale 2015”. Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di

trasporto pubblico locale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità, Rifiuti:

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la l.r. 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del

Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. n.1 della l.r. 13.08.2011, n.12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del

bilancio 2011-2013”;

VISTA la l.r. 13.08.2011, n.11 “Assestamento del bilancio di previsione 2011-2013 della

Regione Lazio “

VISTA la l.r. 30 dicembre 2014 n. 17 ”Legge di stabilità regionale 2015”

VISTA la l.r. 30 dicembre 2014 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio

2015-2017”

PREMESSO

- che con il comma 10, art.1 della l.r. 13.08.2011, n.12, anche in evoluzione di quanto già

previsto all’art. 18 della L.R. n. 31/2008, circa le agevolazioni tariffarie previste per i

giovani, la Regione Lazio istituiva un “fondo per la promozione dell’uso del trasporto

pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani” al di sotto di 30 anni

di età, indicando che fosse la Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentita la

Commissione consiliare competente in materia, a definire: le modalità di utilizzo delle

risorse al riguardo destinate, il limite di reddito ISEE e le modalità per l’accesso a dette

agevolazioni;

- che, pertanto, per l’anno 2012 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 488, del 21

ottobre 2011, definiva le modalità ed i criteri per la concessione dell’agevolazione

tariffarie di cui trattasi, previo il previsto parere favorevole da parte della competente

Commissione Consiliare in materia di T.P.L.;

- che, relativamente a dette agevolazioni tariffarie anche per il 2013 e per il 2014, si

procedeva con le stesse modalità e criteri di cui a detta richiamata deliberazione,

destinandovi un pari importo a quanto aveva costituito effettiva spesa nella precedente

annualità ed emettendo i relativi titoli ad iniziare dalla seconda metà del mese di

febbraio;

- che i titoli a tutt’oggi rilasciati sono prossimi alla scadenza ed occorre disporre quindi

anche per il 2015 l’avvio dell’attività di agevolazione di cui sopra al fine di consentire

l’eventuale continuità degli stessi titoli rilasciati nel 2014;

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- che relativamente all’anno 2015 con il comma 27 dell’art. 2 della L.R. n.17 del

30.12.2014 “Legge di Stabilità regionale 2015”, si stabilisce che la Giunta regionale,

“sentita la commissione consiliare competente”, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della medesima legge, con propria deliberazione, opera una revisione delle

agevolazioni tariffarie concesse dalle società di trasporto pubblico, secondo i seguenti

criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni da mantenere in vigore,

secondo criteri di effettiva significatività e di equità;

b) semplificazione delle modalità e delle procedure di riconoscimento della titolarità

del diritto all’agevolazione tariffaria;

c) utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale

parametro di capacità reddituale di riferimento;

d) aumento della fasce di esenzione in base all’ISEE ad invarianza di gettito;

- che nell’ambito del Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, approvato con L.R. n. 18

del 30.12.2014 sul capitolo di spesa D41903 figura, quale stanziamento disponibile in

termini di competenza e di cassa per il 2015, destinato alle agevolazioni tariffarie, un

importo pari ad € 10.900.000,00 ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 24 del

27/01/2015;

CONSIDERATO, quindi, che per dare attuazione a quanto disposto dalla sopracitata l.r. 17/2014,

occorre procedere ad una revisione del sistema dell’agevolazione di che trattasi già utilizzato

negli anni precedenti, secondo i criteri stabiliti nella medesima legge regionale, mediante

l’assunzione di una apposita deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare:

“Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica”, per definire per l’anno

2015, le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, i limiti di reddito ISEE, la misura delle

agevolazioni da attuare e i criteri per poterne fruire e le categorie sociali che possono usufruire di

dette agevolazioni, dato atto che il medesimo articolo di legge non individua alcuna fascia di età;

RITENUTO, pertanto, di definire “modalità, limiti di reddito ISEE e criteri per l’utilizzo delle

risorse” come sopra rese disponibili nel Bilancio della Regione Lazio per l’esercizio 2015,

stabilendo:

a) di concedere una agevolazione tariffaria, pari al 30% del costo dell’abbonamento

annuale, ovvero altro titolo in abbonamento, qualora non sia previsto l’abbonamento

annuale, riferito al trasporto pubblico locale, a tutta l’utenza con un reddito ISEE fino

ad € 23.000,00;

b) di elevare la misura di agevolazione, come sopra definita, di un ulteriore 20% nei

confronti di quella stessa utenza che si trova in una particolare condizione di disagio

sociale e/o particolare condizione familiare le cui fattispecie sono contenute

nell’allegato A) alla presente deliberazione, contenente anche le modalità applicative ed

attuative delle agevolazioni medesime;

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DATO ATTO che quanto previsto nella presente deliberazione trova copertura finanziaria nel

limite dello stanziamento disponibile, in termini di competenza e di cassa, di € 10.900.000,00

previsto sul Cap. D41903 - esercizio finanziario 2015;

RITENUTO di doversi destinare parte di dette risorse comunque nel limite massimo del 5%, per

ogni costo che la Regione dovrà sostenere per l’attuazione del servizio, ivi compreso la gestione e

la manutenzione e aggiornamento del “sistema informatico” preposto all’attività di cui trattasi,

dando comunque atto che i Comuni, saranno tenuti ad assicurare i servizi derivanti

dall’applicazione della presente deliberazione e del relativo documento attuativo, (allegato –A-);

DATO ATTO quindi che le agevolazioni sui titoli di viaggio di cui alla presente deliberazione

saranno concesse fino a concorrenza dello stanziamento previsto per l’anno 2015 nel bilancio

regionale sul Cap. D41903, a meno della spesa occorsa per la manutenzione e/o l’aggiornamento

del sistema informatico che assiste l’istruttoria degli aventi diritto e la distribuzione dei titoli;

VISTO il documento di cui all’allegato - A -, concernente le modalità attuative di quanto alla

presente deliberazione;

RITENUTO necessario stabilire che, nelle more della conclusione dell’iter formale connesso alla

presente deliberazione ed in ragione del tempo ancora necessario per l’andata a regime delle

procedure relative al rilascio del nuovo ISEE, la validità dei titoli agevolati di prossima scadenza

rilasciati nelle scorse annualità, con le modalità di cui alle precedenti deliberazioni della Giunta

Regionale n. 488/2011, n. 505/2012 e n. 27/2014, è estesa fino al 31.03.2015 e dopo detta data

gli aventi diritto ricadranno esclusivamente nei benefici di cui alla presente deliberazione; gli

oneri connessi all’estensione della validità dei titoli agevolati di cui sopra ricadranno nello

stanziamento disponibile, previsto per l’anno 2015 sul Cap. D41903;

DATO ATTO che la presente deliberazione non ultima quanto previsto al comma 27 dell’art.2

della L.R. n.17 del 30.12.2014 “Legge di Stabilità regionale 2015” circa la revisione delle

agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di Trasporto Pubblico locale, la Giunta Regionale si

impegna a produrre alla commissione Consiliare “Ambiente, Lavori Pubblici, Mobilità, Politiche

della Casa e Urbanistica” una successiva deliberazione che approfondirà ulteriormente il sistema

delle agevolazioni tariffarie da concedere all’utenza del T.P.L. nella Regione Lazio, nelle finalità

e nell’ambito dei criteri voluti dal medesimo comma 27 dell’art.2 della più volte richiamata L.R.

n.17 del 30.12.2014 “Legge di Stabilità regionale 2015,” in particolare per quanto attiene alle

annualità successive al 2015;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare sulla presente Deliberazione,

espresso nella seduta del _______________;

ACQUISITO il parere di cui alla D.G.R. n. 24/2015;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento,

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1) di definire, in attuazione di quanto previsto dal comma 27 dell’art. 2 della legge regionale

n.17 del 30.12.2014, “Legge di stabilità regionale 2015”, relativamente all’anno 2015, le

seguenti modalità, limiti di reddito ISEE e i criteri per la concessione di agevolazioni

tariffarie nei confronti dell’utenza pendolare secondo quanto di seguito si riporta:

a) concedere una agevolazione tariffaria, pari al 30% del costo dell’abbonamento

annuale, ovvero altro titolo in abbonamento, qualora non sia previsto l’abbonamento

annuale, riferito al trasporto pubblico locale a tutta l’utenza con un reddito ISEE

fino ad € 23.000,00;

b) elevare la misura di agevolazione, come sopra definita, di un ulteriore 20% nei

confronti degli stessi utenti che si trovino in una “particolare condizione di disagio

sociale” e/o particolare condizione familiare le cui fattispecie sono contenute

nell’allegato A) alla presente deliberazione, contenente anche le modalità

applicative ed attuative delle agevolazioni;

2) di consentire l’utilizzo di parte di dette risorse, nel limite massimo del 5%, per ogni costo

che la Regione dovesse sostenere per l’attuazione del servizio, ivi compreso la gestione e

la manutenzione del “sistema informatico” preposto all’attività di cui trattasi, dando

comunque atto che i Comuni, saranno tenuti ad assicurare i servizi derivanti

dall’applicazione della presente deliberazione e del relativo documento attuativo,

(allegato –A-);

3) di stabilire che, nelle more della conclusione dell’iter formale connesso alla presente

deliberazione ed in ragione del tempo ancora necessario per l’andata a regime delle

procedure relative al rilascio del nuovo ISEE, la validità dei titoli agevolati di prossima

scadenza rilasciati nelle scorse annualità, con le modalità di cui alle precedenti

deliberazioni della Giunta Regionale n. 488/2011, n. 505/2012 e n. 27/2014, è estesa fino

al 31.03.2015 e dopo detta data gli aventi diritto ricadranno esclusivamente nei benefici di

cui alla presente deliberazione; gli oneri connessi all’estensione della validità dei titoli

agevolati di cui sopra ricadranno nello stanziamento disponibile, previsto per l’anno 2015

sul Cap. D41903;

4) di stabilire che le agevolazioni sui titoli di viaggio di cui alla presente deliberazione

saranno concesse fino a concorrenza dello stanziamento disponibile, in termini di

competenza e di cassa, di € 10.900.000,00 previsto per l’anno 2015 nel bilancio regionale

sul Cap. D41903;

5) di approvare il documento attuativo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione.

Il Direttore regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, in conformità alle vigenti

disposizioni di legge, provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza necessari

all’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta

approvato all’unanimità.

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Allegato – A

Documento attuativo

In attuazione di quanto previsto dal comma 27 dell’art. 2 della legge regionale n.17 del

30.12.2014, “Legge di stabilità regionale 2015”, circa l’utilizzo delle risorse destinate al

rimborso delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico, il presente

documento disciplina le modalità applicative delle agevolazioni destinandole a tutta

l’utenza residente nel territorio della Regione Lazio, stabilendo quanto segue.

I titoli di viaggio per i quali si può usufruire delle agevolazioni di cui trattasi sono gli

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione o di competenza della

Regione, con validità annuale, ovvero altro abbonamento o titolo di viaggio di tipo

continuativo, solo qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali;

In detta fattispecie rientrano:

gli abbonamenti del sistema tariffario METREBUS;

gli abbonamenti all’intera rete del servizio di trasporto pubblico comunale;

gli abbonamenti alle linee interregionali rientranti tra quelle con cui la

Regione concorre in termini finanziari.

Le condizioni e l’ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi sono come di

seguito regolate:

1.) tutta l’utenza, con un reddito ISEE fino a € 23.000,00, può fruire dell’agevolazione

tariffaria pari al 30% del costo del titolo di viaggio come sopra definito, consegnando

al Comune ovvero al Municipio di residenza una domanda redatta sull’apposito

modulo informatico rinvenibile sul sito Internet www.regione.lazio.it, unitamente al

codice fiscale ed alla certificazione attestante il reddito ISEE.

1.a) per l’utenza che si trova in una delle condizioni familiari e/o di disagio sociale di

seguito indicate:

possesso di reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00;

minore orfano di uno o entrambi i genitori;

disabili ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e

per gli effetti della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave

(Legge 104/92, articolo 3, comma 3);

nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico;

nucleo familiare con almeno 4 figli a carico;

la misura delle agevolazioni indicate al punto 1.) è aumentata del 20%;

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Per fruire di detta agevolazione i soggetti aventi diritto, oltre alla presentazione

della documentazione indicata al punto 1.), dovranno produrre una delle seguenti

certificazioni:

dichiarazione attestante un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00;

dichiarazione attestante lo stato di orfano di uno o entrambi i genitori;

dichiarazione attestante lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92;

dichiarazione attestante lo stato di famiglia relativo alle condizioni previste per

l’agevolazione connessa alla composizione del nucleo familiare;

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, l’istanza dovrà essere presentata da un

genitore o da chi esercita la patria potestà;

I soggetti interessati, in luogo della documentazione di cui sopra, potranno presentare al

Comune ovvero al Municipio di residenza, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, nei casi e secondo quanto previsto dagli artt.

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Il Comune o il Municipio, verificato il possesso dei requisiti e la completezza della

documentazione prodotta dai richiedenti l’agevolazione, provvederà, attraverso l’utilizzo

dell’apposito sistema applicativo disponibile sul sito della Regione Lazio, a confermare

l’istanza già presentata;

Le agevolazioni sopra descritte potranno essere riconosciute per l’acquisto del titolo di

viaggio con validità annuale a decorrere dalla data di rilascio, ovvero di più titoli di

viaggio continuativi fino alla durata complessiva di un anno, qualora la Società esercente il

servizio non emetta abbonamenti annuali;

Le agevolazioni come sopra definite e regolate saranno concesse sino ad esaurimento delle

risorse, rispettando l’ordine di inoltro della istanza da parte dell’interessato.

Ogni ulteriore applicativo per l’attuazione di quanto alla deliberazione a cui il presente

documento risulta allegato, sarà disposto con atto del Direttore della competente Direzione

Regionale.

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 830 DEL 26/01/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area: RICERCA FINALIZZ., INNOVAZ. E GREEN ECONOMY

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(BALDI AGNESE) (DE CAROLIS ANDREA) (F. MAZZOTTA) (R. BELLOTTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

(Fabiani Guido)___________________________L'ASSESSORE

(B. PLACIDI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 04/02/2015 prot. 39

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Azioni strategiche di promozione della green economy e della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo regionale -Adesione alla "Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia" e partecipazione al TavoloInterregionale in materia di APEA.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Azioni strategiche di promozione della green economy e della sostenibilità ambientale a

favore del sistema produttivo regionale - Adesione alla “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive

Ecologicamente Attrezzate in Italia" e partecipazione al Tavolo Interregionale in materia di APEA.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive di concerto con

l’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive

modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 317 del 5/10/91 e s.m.e i. "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle

piccole e medie imprese, che all’art. 36: "Definisce i distretti industriali come "sistemi territoriali

caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole imprese e da un'accentuata specializzazione

produttiva dell'insieme delle stesse imprese" e affida alle Regioni l'individuazione dei distretti e la

possibilità di finanziarne progetti innovativi, definiti secondo aree d'intervento prioritarie;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni e dagli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

marzo1997, n. 59" ed in particolare l’art. 26 che stabilisce :

“Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree

industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a

garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. ….Gli impianti produttivi localizzati

nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni

concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole

prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi.

Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.”

VISTA la legge regionale 6 Agosto 1999 n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo (artt. 45-47) B.U. Lazio 30 agosto

1999, n. 24, S.O. n. 2, in particolare l’Art. 45 -Funzioni e compiti della Regione – che stabilisce:

“Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in

conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti

amministrativi concernenti:

a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l’individuazione e la realizzazione delle aree

industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a

garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, e per la gestione dei servizi relativi

alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali”;

VISTA la L.R. 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della

coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi

produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”;

VISTO il Regolamento regionale 28 ottobre 2002 n.2 e s.m.i., relativo al “Finanziamento dei

sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”;

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VISTA la “Raccomandazione della Commissione del 9 aprile 2013 n.179 relativa all'uso di

metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita

dei prodotti e delle organizzazioni”

VISTA la DGR n.880 del 9 novembre 2007 che approva lo schema di protocollo di intesa promosso

dalle regioni per la costituzione della rete “CARTESIO” per la gestione sostenibile di Cluster, Aree

Territoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei;

VISTO il Protocollo d’intesa ed i relativi documenti allegati firmato il 29 novembre 2007, con il

quale la Regione Lazio con le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna e Toscana

hanno costituito la Rete denominata Cartesio (per la gestione sostenibile di Cluster, Aree

Territoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei), avente la finalità principale di promuovere, sostenere e

diffondere un approccio cooperativo alla governance territoriale mirato a potenziare e valorizzare i

percorsi locali verso la sostenibilità;

VISTO il Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25

novembre 2009, che sostituisce il regolamento (CE) n. 761/2001, sull’adesione volontaria delle

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS III);

VISTA la D.G.R. n.222 del 1 agosto 2013 recante “Attuazione di un piano d’azione regionale per la

sostenibilità ambientale dei consumi nel Lazio e per l’applicazione del Green Public Procurement

(GPP), in attuazione del Piano d’Azione Nazionale GPP approvato con Decreto del 10 aprile 2013

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTO il Regolamento Regionale n.11/2013, in base al quale la Direzione Regionale per lo

Sviluppo Economico e le Attività Produttive coordina e predispone gli interventi necessari per

l’attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento tecnologico

con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento tecnologico;

VISTA la Deliberazione Consiliare n.2 del 10/04/2014 che approva le “Linee di indirizzo per un

uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, e contestualmente

autorizza la Giunta all’adozione di strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli

interventi, in conformità alle linee di indirizzo stesse;

PREMESSO:

- CHE a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 26, le Regioni

hanno provveduto ad emanare atti normativi finalizzati a definire le caratteristiche delle Aree

Ecologicamente Attrezzate;

- CHE la Regione Lazio ha iniziato a svolgere l’attività normativa sulla tematica con la L.R. 6

Agosto 1999 n. 14, Art. 45, con la L.R. 19 dicembre 2001, n. 36 e con il “Regolamento regionale”

28 ottobre 2002 n. 2 e s.m.i., attuando con atti di gestione nel 2002 e nel 2003 lo spirito del Decreto

Legislativo su citato;

- CHE a fronte della nuova visione di crescita e progresso sociale sostenibile del programma di

governo regionale con gli obiettivi tematici di HORIZON 2020 per il periodo 2014-2020, la

Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sta definendo la revisione della L.R.

36/01 tenendo conto del processo di riorganizzazione produttiva per filiera e delle aree di

specializzazione intelligente derivanti dalla Strategia regionale (S3 Smart Specialisation Strategy) e

della specifica necessità di individuare le aree pilota dove sperimentare il modello APEA come

previsto dal POR FESR Lazio 2014-20;

- CHE le Aree Ecologicamente Attrezzate rappresentano uno dei temi di interesse della Rete

CARTESIO, la quale è indirizzata a costituire un esteso catalogo di buone pratiche e di linee guida

quali: il green public procurement; la riduzione delle emissioni di gas climalteranti; la valutazione

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dell'impronta ambientale di prodotto, nonché le semplificazioni amministrative per le imprese che

adottano sistemi e schemi di certificazione ambientale;

- CHE la Rete CARTESIO ha attuato le anzidette iniziative anche attraverso la partecipazione a

progetti comunitari di rilievo quali: il progetto LIFE ETA-BETA, indirizzato alla definizione delle

linee guida e degli strumenti operativi e finanziari per stimolare processi di innovazione ambientale

all’interno di contesti produttivi; il progetto LIFE PREFER, finalizzato a sperimentare una nuova

metodologia europea per valutare l’impronta ambientale di prodotti e servizi; il progetto LIFE

PROMISE, rivolto alla promozione di produzioni e consumi sostenibili;

- CHE nell’ambito della suddetta Rete è stato avviato un tavolo di lavoro tra le Regioni interessate

al tema delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, al quale partecipano anche Regioni non

aderenti al network;

- CHE il tavolo di lavoro ha elaborato il documento “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive

Ecologicamente Attrezzate in Italia” (Carta APEA), allegata alla presente deliberazione come parte

integrante e sostanziale, in cui le Regioni sottoscrittrici si impegnano a:

- definire un vocabolario comune, teso a omogeneizzare la terminologia afferente il tema delle

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate;

- definire criteri minimi comuni per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, che siano

condivisi a livello nazionale e che agevolino la comparabilità tra le regioni;

- costruire un registro delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, quale strumento utile

ad individuare in maniera chiara e univoca le aree produttive ecologicamente attrezzate

presenti sul territorio nazionale, a disposizione dei cittadini, degli enti locali e degli

operatori economici;

- promuovere, utilizzando gli strumenti normativi e finanziari più opportuni, tecnologie per

l’efficienza energetica e il miglioramento ambientale nelle aree produttive, incentivando

anche lo sviluppo di nuove eco-imprese, soluzioni di simbiosi industriale, gestione

ambientale e riuso e risparmio delle risorse;

- sviluppare e dare concreta attuazione alle previsioni dell’art. 26 del D.Lgs. n. 112/1998 in

materia di semplificazioni amministrative per le imprese insediate nelle Aree Produttive

Ecologicamente Attrezzate, relative ai procedimenti amministrativi, comprese le

autorizzazioni uniche in materia ambientale;

- attuare politiche territoriali convergenti e sinergiche per la sostenibilità delle aree produttive,

che attribuiscano un ruolo preminente allo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente

Attrezzate;

- CHE il registro delle APEA potrà rispondere ad esigenze sia conoscitive, mappatura delle aree,

sia di buone pratiche; eventualmente potrà rappresentare anche uno strumento al servizio delle

Amministrazioni per veicolare agevolazioni e incentivi;

CONSIDERATO:

- CHE la Regione Lazio persegue l’obiettivo di realizzare, un modello di sviluppo sostenibile su

scala regionale per ambiti tematici, e pertanto, ha coniugato la visione di crescita e progresso

sociale sostenibile del programma di governo con gli obiettivi tematici della politica di coesione

2014-2020, approvando le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie

destinate allo sviluppo 2014-2020” con la Delibera Consiliare n.2 del 10/04/2014,

- CHE in tale documento le tematiche di programmazione per l’attuazione di indirizzo socio-eco-

sostenibile sono distinte in macro-aree di intervento, dove risaltano anche, tra le azioni individuate:

la promozione per un uso efficiente delle risorse con incentivi per la riqualificazione

energetica edilizia,

la riconversione e rigenerazione energetica;

la riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

(APEA), inserita tra le azioni cardine;

- CHE in Europa sono state sperimentate azioni innovative per rilanciare le PMI e, tra queste, la

Regione Lazio si è attivata per la promozione di attività premianti per le PMI, sul modello dello

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“state of green” danese, ed azioni di inclusione digitale per l’acquisizione di competenze avanzate

attraverso la messa in rete e la complementarità di soluzioni, prodotti e cloud di imprese green;

- CHE gli interventi consequenziali all’adesione alla Carta, riguarderanno le imprese laziali, in

particolare quelle che rientrano nelle Aree di Specializzazione individuate nel documento sulla

Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio;

- CHE si renderà necessario, da parte della Regione Lazio, dotarsi, successivamente all’adesione

alla Carta di cui al presente provvedimento, in attuazione della L.R. 6 Agosto 1999 n. 14, Art. 45,

di un regolamento che, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive,

favorisca l’istituzione delle APEA attraverso la pianificazione strategica, la destinazione di risorse

finanziarie, le facilitazioni amministrative ai necessari investimenti anche dei privati, delineando

una strategia articolata per la sostenibilità delle attività produttive, promuovendo l'eco-innovazione

nelle infrastrutture, nei prodotti, nei processi produttivi, nonché nei servizi come fattore competitivo

del sistema economico esistente e di quello relativo ai nuovi insediamenti produttivi ad ogni livello

di pianificazione;

CONSIDERATO che la “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in

Italia” può costituire un primo strumento atto a supportare le politiche regionali a favore della green

economy, in grado di consolidare i percorsi di sostenibilità nelle strategie di sviluppo di

comprensori territoriali, aree produttive, cloud specialistici e in generale di comparti economici,

rafforzando le sinergie tra pubblico e privato;

RITENUTO opportuno adottare la “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente

Attrezzate in Italia”, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di dover partecipare al Tavolo Interregionale in materia di APEA, avvalendosi

del supporto tecnico-scientifico della Rete Cartesio (Cluster, Aree Territoriali e Sistemi d’Impresa

Omogenei), in attuazione della DGR n. 880/2007;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di aderire alla “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in

Italia”, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, di concerto con il Direttore alle

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, provvederà ad attuare gli atti necessari e conseguenti

derivanti dalla adesione della Regione Lazio alla “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive

Ecologicamente Attrezzate in Italia";

Le attività verranno svolte anche nell’ambito del Tavolo Interregionale in materia di Aree

Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), costituito tra i sottoscrittori della “Carta per lo

sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia”;

Per le attività inerenti la partecipazione al Tavolo Interregionale in materia di APEA, nonché per le

altre attività di promozione della green economy e della sostenibilità ambientale a favore del

sistema produttivo laziale, le Direzioni competenti potranno avvalersi del supporto tecnico-

scientifico della Rete Cartesio (Cluster, Aree Territoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei), in

attuazione della DGR n.880/2007;

Le attività di assistenza alla Direzione Sviluppo Economico e le Attività Produttive e di

coordinamento delle funzioni operative per l'attuazione delle attività di cui sopra, saranno svolte da

Lazio Innova S.p.A., soggetto attuatore della Regione Lazio.

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La “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia" sarà

sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio o suo delegato.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web

della Regione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che viene approvato

all’unanimità.

Carta_APEA_ ALL_ .doc

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 21614 DEL 12/12/2014GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(MONTANARO FRANCESCA) (GIANFRANCESCO GIANNI) (M. MANETTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI

(Civita Michele)___________________________L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Comune di Gallinaro (FR). Piano Regolatore Generale. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2007. Approvazionecon modifiche, prescrizioni e condizioni.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1Pagina 1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

04/02/2015 - prot. 38

OGGETTO: Comune di Gallinaro (FR).

Piano Regolatore Generale.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2007.

Approvazione con modifiche, prescrizioni e condizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del

territorio” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la “Disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale

regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6

settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Gallinaro (FR) non è dotato di strumento urbanistico per il proprio

territorio;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 09.02.2007 con la quale il Comune di Gallinaro ha

adottato il Piano Regolatore Generale;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati avvenuta ai sensi e forme di

legge, sono state presentate n. 20 osservazioni nei termini e n. 20 osservazioni fuori detti termini in

ordine alle quali l’Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con

deliberazione consiliare n. 6 del 30.05.2008;

RILEVATO che gli atti relativi al Piano Regolatore in questione sono stati sottoposti all’esame del

Comitato Regionale per il Territorio per il parere di competenza ai sensi dell’articolo 16 della legge

regionale 22.12.1999 n. 38;

CHE la Provincia di Frosinone, convocata nella seduta del C.R.p.T. del 06.08.2014 per le

valutazioni di propria competenza in merito alla compatibilità del Piano in argomento con le

previsioni del Piano Territoriale Provinciale Generale, così come peraltro anticipato dalla medesima

amministrazione provinciale con nota n. 136380 del 04.12.2012, è risultata assente;

VISTO il voto n. 211/2 reso nella seduta del 06.08.2014, allegato alla presente deliberazione di cui

costituisce parte integrante quale Allegato “A”, con il quale il predetto Comitato ha ritenuto il

suddetto Piano meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni nello stesso riportate

da introdursi d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la nota n. 528834 del 25.09.2014 con la quale lo stesso C.R.p.T. ha trasmesso al Comune di

Gallinaro copia del suddetto voto n. 211/2 del 2014 invitandolo a formulare, in merito alle

modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 13.10.2014 con la quale il Comune di Gallinaro ha

recepito e accolto integralmente le modifiche apportate dal C.R.p.T. con il citato parere n.

211/2/2014;

VISTA la nota n. 1221/SISP del 15.07.2008 con la quale l’Azienda Unità Sanitaria Locale

Frosinone – Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Distretto “C” ha

espresso, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole al Piano Regolatore di che

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trattasi a condizione che vengano rispettate tutte le norme vigenti in materia di Igiene e Sanità

Pubblica, in particolare:

Per quanto riguarda le aree soggette a specifiche misure di tutela si faccia riferimento, per le

sorgenti destinate al consumo umano, al D.P.R. 236/88;

Per gli impianti di depurazione, rispettare la distanza di 100 metri da altri insediamenti o

strutture (Delib. Interm. del 04.02.77 alleg. 4);

Per la zona di rispetto cimiteriale la S.V. dovrà fare riferimento a quanto riportato del D.P.R.

285/90;

VISTA la nota n. 2768 del 02.04.2009 con la quale l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano

e Volturno ha espresso, per i soli aspetti di propria competenza, parere favorevole al Piano

Regolatore in oggetto nel rispetto delle osservazioni nella nota stessa riportati e delle seguenti

indicazioni:

1. Una più chiara e dettagliata differenziazione (normativa e grafica) delle zone omogenee;

2. Per le zone di espansione si rendono opportuni:

a) L’accorpamento delle espansioni al fine di evitare un’eccessiva frammentazione del

territorio;

b) L’integrazione delle tipologie, tecniche e materiali tradizionali con tecnologie innovative

per l’energia, le comunicazioni ed i servizi;

c) La sistemazione ambientale degli spazi di pertinenza;

d) La realizzazione di una rete alternativa per le acque pluviali, recuperando i reticoli

drenanti abbandonati o affiancandoli con un reticolo ausiliario;

3. Lungo le fasce fluviali ed i corsi d’acqua occorre promuovere una maggiore valorizzazione e

riqualificazione delle aree, attraverso:

e) La ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate confinanti con le fasce fluviali;

f) La conservazione e la gestione della vegetazione presente con l’esclusivo ricorso a criteri

di selvicoltura naturalistica;

4. Per le zone agricole si consiglia di:

g) Ricorrere a colture di tipo estensivo e favorire criteri di gestione forestale sostenibile,

privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità

dei boschi collinari, in linea anche con le misure previste dai Piani di Sviluppo Rurale:

h) Introdurre e/o conservare sistemi di lavorazione agricola che non modificano la

morfologia del substrato e non ne alterano le caratteristiche podologiche;

i) Agevolare i processi naturali di ripristino della vegetazione spontanea nelle aree

denudate, in quelle percorse da incendi e dove lo richieda il particolare grado di rischio

idrogeologico;

j) Riconvertire gli spazi agricoli abbandonati a bosco;

k) Implementare le attività legate al turismo, all’accoglienza rurale, alle attività all’aria

aperta, all’enogastronomia;

VISTA la nota n. 1406 del 19.06.2013 con la quale il Sindaco del Comune di Gallinaro ha attestato

che tutto il territorio del medesimo Comune è libero da usi civici;

VISTA la nota n. 1405 del 19.06.2013 con la quale il Sindaco del Comune di Gallinaro ha

comunicato, all’Autorità competente in materia di VAS, che il Piano Regolatore in argomento non è

assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto adottato in data

antecedente alla deliberazione di Giunta Regionale n. 169/2010;

VISTA la determinazione n. G00328 del 17.01.2014 con la quale la Direzione Regionale

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Difesa del suolo e Mitigazione Rischio

Idrogeologico ha espresso, per il Piano Urbanistico Comunale Generale del Comune di Gallinaro

(FR), ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/1999:

PARERE CONTRARIO per le seguenti aree:

A. Tutte le aree indicate con “somma INSTAB” nella cartografia, quale la “P/TEC/09 Planimetria

generale con le indicazioni delle osservazioni”. In particolare, aree quali D5 Oss. 6 e Oss 11

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(Bambin Gesù) nel Centro Storico, rientrano in gran parte fra le aree di Somma INSTAB. e

quindi NON possono essere approvate.

B. Tutte le aree di Attenzione A come evidenziate nella Tav. 11 A/TEC /06 “Previsioni del Piano

sovrapposte al Piano dell’Autorità di Bacino Garigliano-Liri-Volturno” perché sede di alta

pericolosità da dissesto unito al rischio sismico.

C. Tutte le aree pertinenti alle sorgenti, particolarmente se captate per il consumo umano e in

assenza delle aree di salvaguardia.

PARERE FAVOREVOLE per la restante parte del Piano con il rispetto delle seguenti prescrizioni

che dovranno essere parte integrante dell’atto d’approvazione dello Strumento Urbanistico:

1. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate negli elaborati geologici a firma del

geol. Luigi Rossi.

2. La regimazione delle acque dovrà essere garantita da idonee opere di raccolta e smaltimento,

con particolare attenzione agli edifici con progetto approvato ubicati in aree caratterizzate da

instabilità.

3. I movimenti terra di qualsiasi genere dovranno prevedere l’immediata asportazione dei

materiali scavati, senza deposito temporaneo, né definitivo in alcuna area in pendenza.

4. Gli scavi dovranno essere dotati di opere di sostegno opportunamente drenate.

5. Le opere fondazionali dovranno essere intestate su substrato omogeneo sotto il profilo simico e

geomeccanico, in ottemperanza della Circolare Regione Lazio 769/1982, raggiungendo il

substrato marnoso-arenaceo, coma da Relazione Geologica.

6. Le nuove costruzioni, particolarmente quelle a edificazione diretta, dovranno essere limitate

alla fascia di crinale delle zone in rilievo e dotate di verifica di stabilità a breve e lungo

termine, in condizioni statiche e dinamiche da dati originali di terreno e non di letteratura.

Fanno eccezione le edificazioni in aree sub-pianeggiante, purché non rientrino in zone di

attenzione dell’Autorità di Bacino Garigliano-Liri-Volturno.

7. In fase esecutiva dovrà essere verificata la stabilità del versante a breve e lungo termine in

condizioni di progetto.

8. Gli interventi in località Rosanisco dovranno essere dotati di studio idraulico, per definire il

corretto approccio con i fossi esistenti in zona.

9. Il Proponente dovrà verificare se l’intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica o

Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii. e del

D.Lgs. 4/2008.

10. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare potenziali fenomeni

d’inquinamento delle falde.

11. Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in

solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della legge n. 464/84 e

quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile dal sito internet

www.isprambiente.it, a trasmettere all’I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento

Difesa del Suolo – Geologia Applicata e Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144

Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine

indagine (Mod. 4 e 4 bis). L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con

ammenda ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

12. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto

rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, con particolare

attenzione a zone, dove sono possibili amplificazioni sismiche e in particolare:

D.M. Min. LL.PP. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per

la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere

di fondazione" con particolare riguardo alla verifica di stabilità in condizioni statiche e

dinamiche per tutti gli interventi su pendio;

D.G.R.L. n. 2649 del 18/05/1999;

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D.M. Infrastrutture 14/01/2008 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009;

DGR Lazio 387/09 e DGR 835/09.

13. Siano rispettate le seguenti prescrizioni di carattere vegetazionale:

1. Siano osservate le disposizioni, non in contrasto con le prescrizioni del presente atto, facenti

parte delle “Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C.G.”, con esclusione dell’utilizzo, nella

sistemazione del verde, di piante endemiche.

2. I progetti degli interventi ricadenti, a norma del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico -

Rischio frana dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, in Aree di media

attenzione (A2), in Aree di moderata Attenzione (A1), in Aree di attenzione potenzialmente

bassa (Apb) e in altre aree ove prescritto ai sensi dell’art.17 delle Norme di Attuazione Misure

di Salvaguardia del Piano medesimo, dovranno essere corredati da uno Studio di

Compatibilità Idrogeologica, dai contenuti specificati nei successivi articoli 18-24 delle

N.T.A.

3. Siano preventivamente acquisite le autorizzazioni e i nulla osta, previsti dalle norme vigenti,

per l’espianto degli olivi, per l’eliminazione di aree boscate o a esse assimilabili e dei singoli

esemplari arborei. In presenza di diversità della natura del soprassuolo rispetto a quanto

cartografato come “area boscata”, in Tavola B del Piano Paesistico Territoriale Regionale,

siano preventivamente espletate le procedure volte a definire l’effettiva natura delle aree.

4. Sia salvaguardata, per quanto possibile, la presenza dei nuclei boscati, degli alberi isolati e

a filare autoctoni o alloctoni non invasivi, delle siepi, degli alberi da frutto locali, degli oliveti.

Ne sia garantita, adottando tecniche appropriate, l’integrità degli apparati radicali e delle

parti epigee (in particolare del colletto e del fusto). In fase attuativa del PRG siano valutate le

condizioni di stabilità degli alberi e, in caso d’interferenza con le previsioni progettuali, la

possibilità di espiantare, con tecniche idonee, e riutilizzare gli esemplari per la creazione del

verde in altre zone.

5. Sia salvaguardata e potenziata, favorendo la ricostituzione naturale, la vegetazione ripariale

presente lungo i corsi d’acqua primari e secondari. Al fine del mantenimento della potenzialità

idraulica dei corsi d’acqua, siano effettuati interventi di contenimento della vegetazione

ripetuti nel tempo ma selettivi e moderati, nel rispetto di quanto normato con L.R. n.53/98, artt.

31, 32 e dalla D.G.R. n.4340/1996. Eventuali interventi di sistemazione delle scarpate e dei

corsi d’acqua siano, altresì, effettuati nel rispetto della citata normativa.

6. Sia privilegiata, per la vegetazione erbacea prevista nella realizzazione del verde, la

ricostituzione spontanea di quella preesistente utilizzando, per l’inerbimento, miscugli di

sementi di specie a rapida scomparsa tali da permettere una successiva colonizzazione da

parte delle specie autoctone.

7. Nella sistemazione del verde siano messi a dimora esemplari di specie coerenti con le

caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell’area, con i parametri ecologici stazionali e

con la destinazione dei siti d’intervento. Si consiglia l’utilizzo di specie autoctone quali:

Quercus pubescens, Quercus cerris, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Acer opalus subsp.

obtusatum, Acer campestre, Sorbus domestica, Malus sylvestris, Crataegus monogyna,

Crataegus oxyacantha, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus avium,

Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Ligustrum vulgare, Cytisus scoparius, Juniperus communis,

Rosa canina, Rosa arvensis, ecc. e, in area ripariale: Salix alba, Salix eleagnos, Salix

purpurea, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, reperendo in

vivaio esemplari di provenienza locale, al fine di ridurre i rischi d’inquinamento genetico per

le piante autoctone presenti nelle zone limitrofe.

8. Non siano utilizzate specie alloctone invasive (cfr. “Inventario della flora vascolare

alloctona d’Italia” in “Flora alloctona vascolare alloctona e delle Regioni di Italia” Celesti et

all. 2010 consultabile on-line sul sito: http://sweb01.dbv.uniroma1.it/cirbfep/pubblicazioni/pdf/

floraalloctona.pdf). Sia valutata la possibilità di eseguire idonei interventi di

eradicazione/controllo degli esemplari invasivi (robinia, ailanto) presenti.

Pagina 5 / 7

9. In fase di cantiere, sia posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno

vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo,

accumulandolo in spessori modesti, in maniera tale da evitare compattamenti eccessivi e

mantenendolo con tecniche idonee umido e ben drenato.

11. In prossimità delle aree boscate e dei corsi d’acqua:

- non dovranno essere depositati inerti provenienti dagli scavi o altro materiale, né aperte

aree di cantiere;

- dovrà essere evitato il passaggio con macchinari pesanti e dovranno essere adottate tutte

le accortezze tecniche volte a evitare il compattamento e l’alterazione del suolo.

12. in fase attuativa di PRG siano redatti piani operativi specifici che recepiscano quanto

elencato nei punti precedenti e definiscano le misure di conservazione della vegetazione

preesistente, le specie da utilizzare per la creazione del verde, gli esemplari da espiantare e/o

impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma legato

alla stagione più favorevole per l’impianto e le cure colturali necessarie.

Prescrizioni specifiche:

a. Area tematica Vino D.O.C. “Arcucciola”:

– il progetto d’impianto e coltivazione sia realizzato in osservanza dei principi di viticoltura

ecocompatibile e preveda lavorazioni volte a ridurre i rischi di erosione e compattazione del

terreno e a garantire il miglior controllo dei volumi idrici nel suolo (quali: lavorazioni trasversali

rispetto alle linee di massima pendenza, mantenimento del contenuto in sostanza organica e della

rugosità del suolo, inerbimento almeno dei percorsi destinati ai mezzi agricoli, etc.). Siano, altresì,

previste idonee opere di regimazione idraulica;

b. Comparto Ctb - ambito turistico residenziale e commerciale “Colle Capoccia”:

- In considerazione della funzione protettiva del soprassuolo forestale siano salvaguardate

integralmente le aree boscate prevedendo, nel tempo, esclusivamente idonei interventi

selvicolturali.

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del C.R.p.T. reso con Voto n. 211/2 del

06.08.2014 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato “A”;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrale e sostanziale della presente

deliberazione, di approvare il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Gallinaro (FR)

con deliberazione consiliare n. 4 del 09.02.2007, secondo i motivi, con le modifiche e le

prescrizioni contenuti nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con voto n. 211/2 del

06.08.2014, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato “A” ed in

conformità con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati nonché di quelli

delle altre amministrazioni competenti per materia acquisiti nel corso del procedimento.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell’Allegato “A” del presente

provvedimento.

Il Piano è vistato dal Dirigente dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR –

LT) della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti nei seguenti elaborati:

- A/TEC/1C – Tav. 2c - Piano Territoriale Provinciale Regionale;

- A/TEC/1A – Tav. 2A – Inquadramento Generale;

- A/TEC/1B – Tav 2b – Inquadramento generale nel sistema della Valle di Comino;

- A/TEC/02a - Tav. 3 – Morfologia;

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- A/TEC/03 - Tav. 9 – Planimetria generale degli interventi di Piano sovrapposta alla carta di

instabilità;

- A/TEC/04 - Tav. 7f – Zone sottoposte a vincolo Idrogeologico;

- A/TEC/06 - Tav. 11 – Previsione del piano sovrapposte al piano dell’Autorità di Bacino

Volturno – Liri – Garigliano;

- P/TEC/05 – Tav. 11c – Previsione di Piano Sovrapposte alla carta del Piano Territoriale

Paesistico;

- A/TEC/07 – Tav. 4b – Detrattori del Paesaggio;

- A/TEC/07 – Tav. 4a – Documentazione fotografica;

- A/TEC/09 – Proprietà demaniale, comunale e di altri enti;

- A/TEC/10 – Tav. 7c – Aree di particolare importanza naturalistica;

- A/TEC/11 – Tav. 7d - Rete Infrastrutturale e struttura insediativa;

- A/TEC/13 – Individuazione delle area abitate e delle zone “A” e “B”;

- A/TEC/14 – Aree pubbliche esistenti e dotazione per abitante;

- A/TEC/14 – Tav. 8d - Aree pubbliche esistenti e dotazione per abitante;

- A/TEC/15a – Tav. 6 - Storia degli insediamenti;

- Tav. 8a – Analisi dello stato di fatto planimetria catastale AGG. 8/2006;

- A/TEC/17 – Tav. 7 Planimetria generale - stato di fatto;

- A/TEC/17 – Planimetria dello stato di fatto:

- A/TEC/17/02 – Planimetria dello stato di fatto;

- A/TEC/17/03 – Planimetria dello stato di fatto;

- A/TEC/17/04 – Planimetria dello stato di fatto;

- A/TEC/18 – Tav. 7g - Planimetria con l’indicazione della rete stradale;

- A/TEC/19 – Rilievo dello stato di fatto Zone Omogenee “A” e “B”;

- A/TEC/19a – Planimetria dello stato di fatto;

- A/TEC/19c – Tav. 8b Analisi dello stato di fatto – Centro storico – Uso e Degrado;

- A/TEC/19 – Tav. 8a 1 – Rilievo dello stato di fatto area urbana centro;

- A/TEC/19 – Tav. 8a 2 – Rilievo dello stato di fatto area urbana Vico e Rosanisco;

- P/TEC/01 – Tavola 9 - Planimetria Generale degli Interventi di Piano;

- P/TEC/02 – Tav 10/2 – Interventi di piano centro storico;

- P/TEC/2 – Tav. 10/2 – Planimetria dettagliata degli interventi di Piano Vico;

- Tav. 10/4 – Planimetria dettagliata degli interventi di Piano Rosanisco;

- P/TEC/02 – Tav. 10/05 – piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

- P/TEC/2 – Tav. 10/3 – Planimetria dettagliata degli interventi di Piano Centro;

- Relazione Generale;

- Norme tecniche di attuazione 1 – Disposizioni strutturali;

- Norme tecniche di attuazione 2 – disposizioni programmatiche;

- P/TEC/07 – Tav. 12 – Perimetrazione e caratteristiche dei piani urbanistici operativi

comunali (Art. 30 LR 38/99 1 a, b);

I pareri acquisiti dalle amministrazioni competenti nel corso del procedimento dovranno essere

allegati integralmente alle N.T.A. del P.R.G. per formarne parte integrale e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta

approvato all’unanimità.

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COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO Voto n.211/2 del 06 agosto 2014

ALLEGATO A Relatore Arch. Valter Campanella OGGETTO: Comune di GALLINARO (FR)

D.C.C. n.04 del 09/02/2007 Piano Regolatore Generale Rif. L. n.1150/’42

IL COMITATO

Vista la nota del Comune n.769 del 23/02/2010, pervenuta a questa Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in data 24/02/2010 prot. n.49426, con la quale il Sindaco del Comune di Gallinaro (FR) ha chiesto l’approvazione del Piano Regolatore Generale.

Vista la nota della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Amministrativa di Supporto del 03/03/2010 prot. n.49426 con la quale è stata trasmessa all’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RM) l’intera documentazione e contestualmente veniva richiesto al Comune di regolarizzare gli atti.

Vista la nota della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RI – VT), prot. n.49426/2010 del 25/11/2011, con la quale veniva chiesta della documentazione integrativa.

Vista la nota della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RI – VT), prot. n.349642 del 08/08/2012, con la quale veniva effettuato un sollecito alla precedente richiesta di documentazione integrativa.

Vista la nota della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RI – VT), prot. n.506452 del 21/11/2012, con la quale l’intera documentazione è stata trasmessa all’Ufficio di Staff Tecnico - Amministrativo di Supporto e Controllo di Gestione.

Vista la nota della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Ufficio di Staff Tecnico – Amministrativo di Supporto e Controllo di Gestione del 23/11/2012 prot. n.506462, con la quale veniva richiesta la documentazione mancante al Comune di Gallinaro.

Vista la nota del Comune di Gallinaro n.3614 del 18/12/2012, pervenuta a questa Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in data 02/01/2013 prot. n.1597, con la quale il Sindaco del Comune di Gallinaro ha comunicato l’intenzione di integrare la documentazione.

Vista la nota del Comune di Gallinaro n.1407 del 19/06/2013, pervenuta a questa Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con la quale è stata integrata la documentazione.

Vista la nota della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Ufficio di Staff Tecnico – Amministrativo, pervenuta in data 28/02/2014 prot. n.126628, con la quale ha trasmesso l’intera documentazione integrata dal Comune di Gallinaro con nota n.290 del 25/02/2014, pervenuta alla Regione Lazio in data 25/02/2014, prot. n.116395.

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Vista la nota prot. n.130639 del 03/03/2014 con la quale l’Area Urbanistica e Copianificazione comunale (provv. FR – LT), della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, ha trasmesso al Comitato Regionale per il Territorio la relazione tecnica istruttoria unitamente agli atti ed elaborati in merito al Piano Regolatore Generale adottato in oggetto, per la trattazione in Comitato.

Esaminati gli atti e gli elaborati. Sentito il Relatore.

PREMESSO CHE

Il Comune di Gallinaro (FR) non è dotato di alcuno strumento urbanistico. Con Deliberazione del Consiglio n. 04 del 09/02/2007 il Comune adottato il presente Piano

Regolatore Generale, avverso la quale sono state presentate 40 osservazioni di cui venti nei termini e venti fuori dei termini.

Con successiva D.C.C. n. 6 del 30/05/2008 sono state esaminate e controdedotte le Osservazioni.

Il progetto di Piano Regolatore Generale, trasmesso dall’A.C., si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

Atti Amministrativi

− Domanda di approvazione prot. 769 del 23/02/2010 pervenuta in data 24/02/2010 prot. 49426; − D.C.C. n. 04 del 09/02/2007 di adozione del Piano Regolatore Generale. − Certificato di deposito; − Rende noto; − Dichiarazione che l’avviso di deposito è stato pubblicato; − Registro protocollo osservazioni (quaranta osservazioni alla D.C.C. n. 04 del 09/02/2007; − Attestazione di inesistenza Usi Civici nel Comune di Gallinaro prot. 1406 del 19/06/2013; − Parere Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno del 03/04/2009; − Parere ASL Frosinone prot. 1221/515 P del 15/07/2008; − D.C.C. n. 06 del 30/05/2008 di Controdeduzioni alle Osservazioni; − Parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 (ex art. 13 della L. 64/1974) e della DGR n. 2649 del

18/05/1999 rilasciato dalla Regione Lazio, Area Difesa del suolo e Mitigazione del Rischio Idrogeologico Prot. n. GR/03/36/ 36539 del 22/01/2014;

− Nota n. 136380 del 04/12/2012 pervenuto in data 07/12/2012 prot. 534200, della Provincia di Frosinone in cui si specifica che il parere sul PRG del Comune di Gallinaro, verrà inviato in sede di Comitato Regionale per il Territorio;

− Dichiarazione sulla non assoggettabilità a VAS prot. 1405 del 19/06/2013;

Elaborati grafici allegati alla D.C.C. n. 04 del 09/02/2007; TAVOLE DI ANALISI 1. A/TEC/1C – Tav. 2c - Piano Territoriale Provinciale Regionale;

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2. A/TEC/1A – Tav. 2A – Inquadramento Generale (1:250.000); 3. A/TEC/1B – Tav 2b – Inquadramento generale nel sistema della Valle di Comino; 4. A/TEC/02a - Tav. 3 – Morfologia; 5. A/TEC/03 - Tav. 9 – Planimetria generale degli interventi di Piano sovrapposta alla carta di

instabilità (1:5.000); 6. A/TEC/04 - Tav. 7f – Zone sottoposte a vincolo Idrogeologico (Scala 1:10.000); 7. A/TEC/06 - Tav. 11 – Previsione del piano sovrapposte al piano dell’Autorità di Bacino Volturno

– Liri – Garigliano (scala 1:10.000); 8. P/TEC/05 – Tav. 11c – Previsione di Piano Sovrapposte alla carta del Piano Territoriale Paesistico

– (scala 1:10.000); 9. A/TEC/07 – Tav. 4b – Detrattori del Paesaggio; 10. A/TEC/07 – Tav. 4a – Documentazione fotografica; 11. A/TEC/09 – Proprietà demaniale, comunale e di altri enti (1:10.000); 12. A/TEC/10 – Tav. 7c – Aree di particolare importanza naturalistica; 13. A/TEC/11 – Tav. 7d - Rete Infrastrutturale e struttura insediativa; 14. A/TEC/13 – Individuazione delle area abitate e delle zone “A” e “B” (scala 1:10.000); 15. A/TEC/14 – Aree pubbliche esistenti e dotazione per abitante (scala 1:10.000) 16. A/TEC/14 – Tav. 8d - Aree pubbliche esistenti e dotazione per abitante (scala 1:2.000); 17. A/TEC/15a – Tav. 6 - Storia degli insediamenti (scala 1:20.000); 18. Tav. 8a – Analisi dello stato di fatto planimetria catastale AGG. 8/2006 (scala 1:5.000); 19. A/TEC/17 – Tav. 7 Planimetria generale dello stato di fatto (scala 1:5.000); 20. A/TEC/17 – Planimetria dello stato di fatto (scala 1:5.000); 21. A/TEC/17/02 – Planimetria dello stato di fatto (scala 1:5.000); 22. A/TEC/17/03 – Planimetria dello stato di fatto (scala 1:5.000); 23. A/TEC/17/04 – Planimetria dello stato di fatto (scala 1:5.000); 24. A/TEC/18 – Tav. 7g - Planimetria con l’indicazione della rete stradale 1:10.000; 25. A/TEC/19 – Rilievo dello stato di fatto Zone Omogenee “A” e “B” (1:2.000); 26. A/TEC/19a – Planimetria dello stato di fatto (scala 1:500); 27. A/TEC/19c – Tav. 8b Analisi dello stato di fatto – Centro storico – Uso e Degrado scala 1:500); 28. A/TEC/19 – Tav. 8a 1 – Rilievo dello stato di fatto area urbana centro (scala 1.2.000); 29. A/TEC/19 – Tav. 8a 2 – Rilievo dello stato di fatto area urbana Vico e Rosanisco (scala 1:2.000).

(TAVOLE DI PROGETTO) A. P/TEC/01 – Tavola 9 - Planimetria Generale degli Interventi di Piano (scala 1:5.000); B. P/TEC/02 – Tav 10/2 – Interventi di piano centro storico (scala 1:500); C. P/TEC/2 – Tav. 10/2 – Planimetria dettagliata degli interventi di Piano Vico (scala 1.2.000); D. Tav. 10/4 – Planimetria dettagliata degli interventi di Piano Rosanisco (scala 1:2.000); E. P/TEC/02 – Tav. 10/05 – piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (scala 1:2.000); F. P/TEC/2 – Tav. 10/3 – Planimetria dettagliata degli interventi di Piano Centro. (scala 1:2.000); G. Relazione Generale; H. Norme tecniche di attuazione 1 – Disposizioni strutturali; I. Norme tecniche di attuazione 2 – disposizioni programmatiche; J. P/TEC/07 – Tav. 12 – Perimetrazione e caratteristiche dei piani urbanistici operativi comunali

(Art. 30 LR 38/99 1a,b) (scala 1:10.000).

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Dati generale del Comune Il Comune di Gallinaro (FR) ha una estensione territoriale pari a 17,63 Kmq. ed ai fini sanitari

dipende dalla A.S.L. di Frosinone. Il capoluogo è posto ad una altitudine di 558 m. s.l.m. mentre il territorio è compreso tra una

altitudine di 325 s.l.m. e di 617 s.l.m.. Il territorio comunale confina con i Comuni di: Alvito, San Donato Val di Comino, Settefrati,

Picinisco, Atina. Precedentemente alla adozione del presente Piano Regolatore Generale, il Comune non era

dotato di nessuno strumento urbanistico, né di Perimetrazione urbana né di Programma di Fabbricazione.

Dalla relazione del PRG. e dai dati ISTAT si desumono i seguenti parametri: Popolazione Residente al 1971 …………. 1.047 ab. Popolazione Residente al 1981 …………. 1.067 ab. Popolazione Residente al 1991 …………. 1.159 ab. Popolazione Residente al 2001 …………. 1.221 ab. Popolazione Residente al 2011 …………. 1.246 ab. Nel Comune sono presenti tre insediamenti con caratteristiche urbane: il Capoluogo e le frazioni

di Vico e Rosanisco. Il numero delle famiglie al (2001) risultava pari a 497 unità, e il numero di componenti per

famiglia era pari a 2,45. Incrementi e variazione della Popolazione 1971/1981 ……………………. = + 1,91 % 1981/1991 ……………………. = + 8,62 % 1991/2001 ……………………. = + 5,34 % 2001/2011 ……………………. = + 2,047 % Patrimonio edilizio (al 2001) Abitazioni occupate ………….. 497 Abitazioni non occupate ……... 302 Totale ………………………… 799 Stanze occupate ……………… 2.016 Stanze non occupate …………. 1.369 Stanze totali …………………... 3.385 Indice di affollamento 0,60 (1.221 abitanti/2.016 stanze occupate). Attualmente la dotazione di stanze per abitante nel Comune di Gallinaro è di 1,65 vani a persona

(2.016 stanze occupate/residenti al 2001 - 1.221).

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Il Comune di Gallinaro è classificato sismico sottozona sismica 1 e quindi soggetto all’acquisizione del parere di all’art. 89 del DPR 380/2001e della D.G.R. 2649/1999.

Il suo territorio risulta inoltre parzialmente interessato dal vincolo idrogeologico e forestale, di cui al R.D. 3267/1923.

VINCOLI

Il territorio comunale di Gallinaro è sottoposto a vincolo paesaggistico solo in parte, è

ricompreso nel PTP n. 12 “Sora Valle del Liri” (il cui testo coordinato delle N.T.A. è stato approvato con D.G.R. n. 4483 del 30/07/1999). Il comune risulta interessato dalla presenza di vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgvo 22/01/2004, n. 42, ai sensi dell’art. 134 comma 1 lettera b e 142 comma 1 (già art. 1 della Legge 431/85) punti: c, g, per la presenza di beni diffusi (acque pubbliche e aree boscate):

- Corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775: (Art. 7. L.R. 24/98 e art. 142

Comma 1 lett. c D.lgvo 42/2004): • c060_1027 Rio Molle, Fosso Malafede e Vallone Cupa; • c060_1030 Vallone Fischia ; • c060_1031 Rio Settefrati e Vallone Canari; • c060_1032 Rio Gallinaro; • c060_1033 Vallone Colle Torre; • c060_1062 Fiume Melfa e Vallone Canneto; - art. 134 comma 1, lettera c D.Lgs 42/2004 (individuazione dei beni tipizzati): • CS 069, (insediamenti urbani storici e territori contermini in una fascia di 150 metri,

Non sono presenti zone SIC e ZPS nell’ambito del territorio comunale. In merito ai limiti del vincolo paesistico ed alla graficizzazione delle fasce di protezione dei corsi

d’acqua pubblica, si fa riferimento alla DGR n.211 del 22/02/2002, pubblicata il 29/06/2002 e relativi allegati cartografici, così come integrata dalla DGR n.452 del 01/04/2005, nonché a quanto contenuto nel nuovo P.T.P.R. adottato con DGR n.556 del 25/07/2007, modificato con DGR n.1025 del 21/12/2007, pubblicato il 14/02/2008 sul BURL n.6 suppl. 14, nonché di quanto contenuto nella DGR n.620 del 29/12/2010 pubblicata sul BUR n.5 del 07/02/2011

Nell’ambito del territorio comunale di Gallinaro insistono esclusivamente beni diffusi e pertanto non sono cogenti le normative specifiche di classificazione di tutela del PTP n.12.

Nella tavola A e nelle NTA del P.T.P.R. adottato con DGR n.556 del 25/07/2007, modificato con

DGR n.1025 del 21/12/2007, pubblicato il 14/02/2008 sul BURL n.6 suppl. 14 il territorio risulta classificato e normato ai fini della tutela come di seguito riportato:

• Art. 21 Paesaggio Naturale; • Art. 23 Paesaggio Naturale di Continuità; • Art. 25 Paesaggio Agrario di Valore; • Art. 27 Paesaggio degli Insediamenti Urbani;

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• Art. 29 Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di Rispetto; • Art. 35 Protezione dei Corsi delle acque pubbliche;

I paesaggi del PTPR sono stati riportati in quanto ricadenti nell’ambito del territorio comunale di

Gallinaro, ma non sono cogenti in quanto non ci sono aree sottoposte a specifici vincoli (derivanti da DGR e o DM) ad esclusione di quelli dei beni diffusi per i quali vale la specifica normativa.

Nella fase delle consultazioni con gli enti locali per la redazione del PTPR, stabilita dall’art. 23,

comma 1 della L.R. n.24/’98, l’A.C. di Gallinaro ha presentato osservazioni ai PTP vigenti. La Regione Lazio con la Deliberazione Consiglio Regionale 31 luglio 2007, n. 41, pubblicata sul

BURL n.6 del 14 febbraio 2008, che ha modificato i PTP vigenti esclusivamente con le variazioni delle porzioni di territorio interessate dalle proposte comunali accolte, ha valutato e accolto solo in parte tali richieste, identificate con i n. 060040_P01 e n. 060040_P02 nell’Allegato 3B.

L’art. 65 delle NTA del PTPR al comma 3, prevede che le osservazioni accolte o parzialmente accolte prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso del “Paesaggio” del P.T.P.R.

Si rileva che le sopracitate osservazioni sono state accolte solo in parte e per l’edificato esistente consolidato, ma non sono state accolte per le aree di nuova previsione.

Non essendo dotato di alcuno strumento urbanistico vigente, il presente Piano Regolatore

Generale di Gallinaro è stato redatto tenendo conto delle aree già urbanizzate esistenti ed attorno ad esse sono state previste ulteriori aree di espansione e servizi.

L’edificato esistente è costituito dal borgo antico, mentre l’edificato più recente si è sviluppato ai margini della viabilità esistente. Viabilità costituita principalmente dalla ex SS. n.509 che conduce verso l’Abruzzo e dalle strade comunali principalmente sviluppatesi sui crinali.

L’edificato esistente, oltre al capoluogo antico si sviluppa nelle frazioni a nord di Vico e a sud di

Rosanisco ai margini della SS n.509. Si rileva però che la strada statale n.509, asse principale di viabilità, ricade in gran parte nella fascia di rispetto del Rio di Gallinaro e pertanto alcune zonizzazioni di nuova previsione non appaiono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica e nello specifico per la fascia di rispetto del citato Rio di Gallinaro.

Per quanto concerne i pareri acquisiti si precisa che:

− Il Parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 (ex art. 13 della L. 64/1974) e della DGR n.2649 del 18/05/1999 rilasciato dalla Regione Lazio, Area Difesa del suolo e Mitigazione del Rischio Idrogeologico Prot. n. GR/03/36/ 36539 del 22/01/2014 è favorevole con prescrizioni;

− Il parere sanitario risulta favorevole con prescrizioni; − Il parere dell’autorità di bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno è favorevole con

prescrizioni; − Il parere Usi Civici non è stato prodotto in quanto il Comune ha certificato la non esistenza di

Usi Civici. In relazione alla VAS si rappresenta che il Comune di Gallinaro ha adottato il presente P.R.G. in

data 09/02/2007 e quindi in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, e che ai sensi della DGR n. 169 del 05/03/2010 art. 1.3. comma 7 punto o), non è da ritenersi assoggettabile a VAS come attestato dal Comune di Gallinaro con nota n.1405 del 19/06/2013 e trasmessa alla Direzione Regionale competente in materia di VAS.

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CONSIDERATO CHE

Il nucleo antico di Gallinaro sorge su di un crinale ai margini di una viabilità, mentre l’edificato più

recente si è sviluppato ai margini della ex SS. n.509, costituendo le frazioni di Vico e Rosanisco, è presente inoltre una edificazione rada posta ai margini di alcune viabilità comunali secondarie.

Ai margini della strada ex SS. n.509 sono presenti svariate attività commerciali esistenti, e l’amministrazione comunale ha previsto nell’ambito del presente P.R.G. l’ubicazione di nuove aree di espansione sia nella frazione di Vico che di Rosanisco. Pur condividendo in linea generale la scelta dell’amministrazione comunale di operare una ricucitura tra l’edificazione esistente nelle citate due frazioni, si rileva che lo sviluppo delle stesse è posto a margine del Rio di Gallinaro, corso d’acqua avente natura giuridica di acqua pubblica. Pertanto alcune zonizzazioni dovranno essere modificate o riportate a zona agricola per motivi paesaggistici. Altre scelte zonizzative di classificare alcune zone come Zone Cr – Fasce Semirurali – Insediamenti residenziali estensivi – non risulta condivisibile, in quanto consentirebbe una ulteriore edificazione a margine della viabilità esistente. Sono state individuate inoltre altre Zone caratteristiche come Area Bambin Gesù di h. 14,00, Area faunistica Colle maggio di h. 13,5, Area Vino DOC Arcucciola di h. 7,30, Selvapiana di h. 8,6 Capoccia di h. 3,9.

Si segnala inoltre che il territorio comunale è classificato zona sismica di 1 categoria, e parte del territorio risulta geologicamente instabile, specialmente la porzione ad ovest del centro storico.

Alla luce di quanto sopra esposto le modifiche d’ufficio sono mirate alla riclassificazione di alcune aree che saranno ricondotte alla originaria destinazione agricola per motivi geologici, paesaggistici e urbanistici.

Tali modifiche sono riportate nel paragrafo modifiche alla zonizzazione. In linea generale le zonizzazioni di P.R.G. sono state correttamente graficizzate ed individuate,

anche se talvolta risultano in contrasto con il parere geologico o con le esigenze di tutela per motivi paesaggistici, in quanto poste nella fascia di rispetto di corsi d’acqua.

In relazione ai corsi d’acqua si evidenzia che sono ricomprese nella fascia dei 150,00 m.l. dei corsi

d’acqua, alcune zonizzazioni con caratteristiche differenti. − Le aree che ricadono nella fascia di rispetto dei 150,00 m.l del corso d’acqua, ma che sono poste

all’interno delle osservazioni accolte ai PTP ai sensi della DCR n. 41/2007, potranno mantenere la destinazione urbanistica proposta dal presente PRG indipendentemente dalla distanza dal corso d’acqua pubblica;

− Le aree che ricadono nella fascia di rispetto del corso d’acqua e sono poste tra l’argine del corso d’acqua e i 50 m.l. ma non comprese nelle osservazioni accolte dovranno mantenere la destinazione agricola;

− Le aree che ricadono nella fascia di rispetto del corso d’acqua tra i 50 e i 150 m.l. che risultano edificate/compromesse, potranno mantenere la destinazione proposta. Nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 7 della L.R. n.24/1998.

− Le aree che ricadono nella fascia di rispetto del corso d’acqua dei 150 m.l. che risultano di nuova proposizione ed attualmente inedificate dovranno essere stralciate e riclassificate zona agricola. In relazione a quanto indicato per le zonizzazioni poste all’interno della fascia di rispetto dei corsi

d’acqua, dalla cartografia emerge che alcuni comprensori da attuarsi ad attuazione unitaria, prevedono una porzione di Zona di espansione ed una di standard, come nel caso della frazione di Rosanisco. Visto che non è possibile la nuova edificazione nella fascia di rispetto dei 150,00 m.l. appare opportuno lo stralcio dell’intero comprensorio e la sua destinazione a zona agricola.

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Il presente P.R.G. è stato redatto, nel complesso, nel rispetto della legge 17/08/1942 n.1150 e successive modificazioni e integrazioni, mentre non appare del tutto conforme alla L.R. n.24/’98, pertanto le modifiche d’ufficio saranno effettuare per ricondurre il P.R.G. al rispetto della stessa.

DIMENSIONAMENTO

Dalla relazione e dagli elaborati grafici si evince che il presente Piano Regolatore Generale prevede un incremento di circa 455 abitanti, a cui corrisponde un incremento pari al 35,93 % (455 nuovi abitanti/1.266 residenti al giugno 2006). Le volumetrie di progetto sono state calcolate a 100 mc/ab.

Tale valore risulterebbe di poco superiore al parametro del 30% di cui alla L.R. n.72/’75, le modifiche d’ufficio da introdurre sia per motivi paesaggistici che urbanistici determineranno una riduzione delle volumetrie insediabili e quindi il rispetto del parametro di cui alla L.R. n.72/’75.

Infatti le due zone di espansione poste in località Rosanisco che ricadono all’interno dei Corsi d’acqua Pubblica (Rio di Gallinaro e Rio di Settefrati) dovranno essere riclassificate per intero come zona agricola con conseguenze riduzione della volumetria pari a 44 abitanti.

Le zone Semirurali (Cr) sono state proposte a margine della viabilità esistente, riguardo le stesse si ritiene di non poter condividere una pianificazione frammentata pari a circa 80 ettari di zone agricole speciali. Possono essere condivise come Zone Cr soltanto in alcuni casi:

− la fascia che dal Centro storico di Gallinaro conduce alla frazione di Vico; − la fascia che da Colle Sgaglioffa conduce a Vico; − la zona Cr 1 di Rosanisco per la porzione fuori dal vincolo del corso d’acqua.

Le prime due aree infatti presentano una sorta di unicum insediativo seppure frammentato, ma in

parte rilevato anche dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani, mentre quella di Rosanisco costituisce il collegamento con la Zona B 1.

In conseguenza di quanto sopra gli abitanti previsti nelle zone Cr si riduce a circa il 50% del previsto dei 91 abitanti. Pertanto il numero degli abitanti nelle Zone Cr si riduce a 45 unità.

Gli abitanti insediabili da 445 di progetto – i 44 delle zone C e i 45 delle zone Cr si riduce a 356 abitanti nuovi insediabili quindi pari al 28,12 % (356/1.266) dei residenti.

Alla luce delle citate modifiche d’ufficio il dimensionamento rientra nei parametri di cui alla L.R. n.72/’75, infatti si ritiene sia condivisibile l’incremento del 28,12% risultante dalle proposte di modifiche d’ufficio di seguito descritte nel paragrafo modifiche d’ufficio.

STANDARD URBANISTICI

La dotazione di standard in gran parte già esistenti risulta rispondere, per ubicazione e quantità

sia al D.M. 1444/68 che alle esigenze della popolazione residente e di quella insediabile. Oltre agli standard qui citati si dovranno aggiungere quelli dei piani attuativi. Gli standard sono stati considerati per un numero di abitanti pari a 1.721.

VERDE

F 1 SPORT

F 2 PARCHEGGI

F 3 PIAZZE

F 4 ATTREZZATURE

F 5 TOTALE

Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. Mq./ab. 12,60 10,70 4,70 4,60 11,30 43,90

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La rappresentazione grafica del P.R.G. è stata sviluppata in maniera sufficientemente chiara e le scelte zonizzative risultano chiaramente comprensibili, anche se non sempre risultano condivisibili sia perché interessarono aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto di corsi d’acqua sia perché prevedono l’individuazione di zone Cr agricole poste a ridosso di viabilità esistente eccessivamente estese per circa 80 ettari.

Il testo delle norme tecniche di attuazione è stato suddiviso in due elaborati, pertanto è opportuno che sia unificato in un unico elaborato comprensivo anche delle modifiche appresso riportate.

PARERE

Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, si ritiene che le zonizzazioni proposte siano

condivisibili concordemente alle proposte di modifiche d’ufficio di seguito descritte. Si potrà giungere all’approvazione del presente P.R.G. attraverso proposte di specifiche modifiche

da introdurre d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della legge 6 agosto1967 n.765, che non comportano innovazioni tali da mutare la struttura dello stesso P.R.G. con i relativi criteri di impostazione. Le suddette modifiche sono finalizzate a garantire una maggiore salvaguardia del territorio, la compatibilità con le L.R. n.24/1998, con la L.R. n.38/1999, con la L.R. n.72/1975.

Le modifiche zonizzative introdotte d’ufficio, sono state effettuate tenendo conto dei vincoli paesaggistici, e delle valutazioni urbanistiche in special modo quelle inerenti le Zone Agricole Cr che sono state modificate tenendo conto del tessuto edificato attuale.

Questo Comitato Regionale per il Territorio, anche in considerazione di quanto già

espresso nella relazione istruttoria, ritiene opportuno inserire le seguenti modifiche e integrazioni al Piano adottato:

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE

In linea generale tutte le aree modificate d’ufficio e per le quali non si ritiene di accettare le

nuove destinazioni dovranno mantenere la destinazione di zona E agricola come le adiacenti. Di seguito si rappresentano le zone che dovranno essere riclassificate:

Zone CR e CR 1 Come in precedenza descritto diverse Zone Cr non appaiono condivisibili in quanto

comporterebbero un utilizzazione frammentaria della zona agricola, e pertanto si intende che potranno mantenere la destinazione di Zona Cr due aree.

1) La zona Cr di 17,8 ettari che dal centro urbano conduce a Vico; 2) La zona di 21,80 ettari località Colle Sgaglioffa; 3) La Zona Cr 1 di Rosanisco di 1,2 ettari per la porzione fuori dei 150 m.l. del corso d’acqua. La porzione vincolata dovrà assumere la destinazione di zona E agricola. Tutte le altre destinazioni di Zone Cr dovranno assumere la destinazione di Zona E Agricola

come l’adiacente.

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Località Rosanisco I due comprensori (previsti nella frazione di Rosanisco di 1,94 ettari e 2,11 ettari in cui erano

state previste destinazioni di Zona residenziale, commerciale e a Servizi (verde e parcheggi) dovranno mantenere una destinazione di zona E Agricola in quanto ricadenti nella fascia di rispetto di Corsi d’acqua pubblica.

Localizzazioni varie nell’ambito del territorio comunale. Le zonizzazioni di P.R.G. che ricadono nella fascia di rispetto di corsi d’acqua pubblica e sono

poste tra l’argine del corso d’acqua e i 50 m.l. ma non comprese nelle osservazioni ai PTP accolte, dovranno mantenere la destinazione agricola, anche se non espressamente richiamate

Località Selvapiana Il Comprensorio previsto D3b interessa una superficie di 8,63 ettari, parte dello stesso è

interessato dalla fascia di rispetto di un corso d’acqua pubblica. Pertanto la porzione ricadente nei 150 ml. dall’argine del corso d’acqua dovrà essere ricondotta a Zona E agricola.

La parte residuale di 5,178 ettari posta fuori vincolo potrà mantenere la destinazione di zona

D3b e la volumetria dovrà essere conseguentemente ridotta. All’intero comparto originario (dimensionato in 18.123 mc.) così ridotto a 5,178 ettari, dovrà però essere applicato l’indice territoriale di 0,25 mc/mq. (51.780 mq. x 0,25 mc/mq.= 12.945 mc) e il 50 % della superficie dovrà essere lasciata a standards pari a 25.890 mq. da cedere al Comune.

Località Bambin Gesù Il Comprensorio F5b (attrezzature collettive) interessa una superficie di 14,04 ettari, parte dello

stesso è coperto da superficie boscate. Le superficie boscate del comprensorio dovranno essere stralciate e essere ricondotte a Zona E agricola.

Tutta la località Bambin Gesù (Colle Capoccia) dovrà essere sottoposta ad un unico piano

attuativo che comprenda le Zone F5b, Ctb. In fase di Piano Attuativo dovrà essere acquisito un nuovo parere geologico ai sensi dell’art. 89 del 380/2001 e verificata puntualmente anche l’eventuale presenza di bosco.

Località Colle Maggio Il Comprensorio Ft (area faunistica) interessa una superficie di 13,50 ettari. Parte dell’area risulta

interessata da bosco, la porzione boscata dovrà essere riclassificata come zona E agricola.

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 25 – Zone a destinazione agricola E 1 ed E 2 L’articolo dovrà essere integrato dal testo della normativa regionale in materia, introdotto dalla

L.R. 22/12/1999 n.38 così come modificata dalla L.R. 17/03/2003 n.8. In caso di contrasto di norme vale la più restrittiva.

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Zona D3b Selvapiana. I parametri da applicare alla zona D3b modificata nella sua estensione saranno:

Superficie 51.780 mq. IfT. 0,25 mc/mq. Volume max = 12.945 mc. Superficie standards pari al 50 % della ST = 25.890 mq. Altezza 7,00 m.l. Numero piani = 2

Gli altri parametri previsti dalle NTA non in contrasto con le presenti modifiche potranno

essere mantenuti.

Sono da intendersi stralciate e sostituite le NTA che risultassero in contrasto con sopravvenute disposizioni di legge o con i pareri acquisiti, anche se non espressamente richiamate e segnalate.

Tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti, dovranno essere rispettate, anche se non hanno determinato modifiche zonizzative e non sono state espressamente richiamate.

OSSERVAZIONI

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 1150/1942, avverso al presente P.R.G. sono state presentate

osservazioni sia nei termini che fuori termine, e le stesse sono state esaminate dal Consiglio Comunale con le D.C.C. n.6 del 30/05/2008.

In merito alle osservazioni si ritiene che le stesse possano essere determinate nei termini sottodescritti:

Si accolgono, in conformità e nei termini delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione

Consiliare n.6 del 30/05/2008 le seguenti osservazioni. Tali Osservazioni si intendono accolte nei limiti dei vincoli di cui al parere geologico e per le aree non soggette a vincolo paesaggistico. Le aree vincolate (boscate o in fascia dei 150 m.l dei corsi di acqua pubblica) si intendono comunque non accolte Oss. n.2 – Mafer S.p.a. – Oss. n.4 – Tullio Dino Mario – Oss. n.7 – Parravano Massimo e Gianluca – Oss. n.23 – Provincia di Frosinone – Oss. n.26 – Isola Anna – Oss. n.28 – Rufo Paolo – Si intende accolta in parte solo la porzione fuori del vincolo dei 150 m.l. del corso d’acqua pubblica. Oss. n.29 – Mele Giovanna – Oss. n.31 – Mancini laura e Giovanna – Oss. n.32 – Tullio Pasquale – Oss. n.34 – Panetta Luigi – Oss. n.36 – Marini Silvio – Si ritiene meritevole di accoglimento per la parte non boscata. Oss. n.38 – Tulli Gerardo – Oss. n.39 – Farina Maria – Si ritiene accoglibile qualora effettivamente non boscata, ma dovrà essere verificata dal Comune l’effettiva presenza di bosco.

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Si respingono in conformità e nei termini delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione Consiliare n.6 del 30/05/2008 le seguenti osservazioni. Oss. n.8 – Amato Elisa Maria – Oss. n.13 – Rocco Iacuone Cesidia Franchi - Oss. n.14 – Paolo Ennio Iacuone – Oss. n.15 – Paolo Ennio Iacuone – Oss. n.16 – Paolo Ennio Iacuone – Oss. n.19 – Donato Baccari e altri - Oss. n.25 – Izzi Adriana , Perna Enrico – Oss. n.27 – Tavolieri Carmine Luciano – In merito alla graficizzazione del vincolo del corso d’acqua di deve far riferimento alla tavola B del PTPR. Oss. n.30 – Bastardi Anna Maria – Valgono le stesse considerazioni della N. 10 per quello che riguarda la successiva attuazione da effettuarti tramite P.P.E.

Si ritengono non meritevoli di accoglimento in quanto portatrici di interessi esclusivamente

individuali ed ininfluenti per le scelte di carattere generale, perché contrastano con i principi informatori del piano e non apportano elementi migliorativi al progetto di pianificazione comunale, le seguenti osservazioni: Oss. n.1 – Marsella Anna – Non è meritevole di accoglimento in quanto contrasta con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.3 – Verdicchio Filippo - Non è meritevole di accoglimento in quanto contrasta con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.5 – Parravano Fulvia Domenica – Non è meritevole in quanto in contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica essendo l’area vincolata. Oss. n.6 – Arpino Luigi – Non è meritevole in quanto in contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica e in contrasto con il parere geologico. Oss. n.9 – Tullio Gerardo - Non è meritevole di accoglimento in quanto contrasta con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.10 – Volante Vincenzo – Non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio e in area sottoposta a vincolo. Oss. n.12 – Caramia Paolo Giuseppe – Non è meritevole di accoglimento in quanto contrasta con le modifiche d’ufficio, ed inoltre non è possibile valutare con certezza le caratteristiche dell’intervento richiamato nell’osservazione che viene indicato come concessione già rilasciata. Oss. n.17 – Matilde Celestino - Non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.18 – Broccoli Mario Arturo - Non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.20 – Donato Baccari - Non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.21 – Tullio Maria Ferdinando non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.22 – Abaldo Vincenzo non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.24 – Carmine Volante non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.33 – Nardelli Donato non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr.

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Oss. n.35 – Izzi Adriana e Perna Enrico – (Modifica alla oss. n. 25) non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.37 – Franchi Gerarda – non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr. Oss. n.40 – Casale Fabio - non è meritevole di accoglimento per la Zona Cr in quanto in contrasto con le modifiche d’ufficio che prevedono una riduzione delle zone Cr.

Oss. n.11 – Fazio Antonia – l’osservazione può essere accolta solo in parte secondo quanto indicato nella DCC n.6 del 30/05/2008.

Si rileva però che tale osservazione riguarda un’area che presenta diverse problematiche sia

geologiche che paesaggistiche. L’intera area del Bambin Gesù dovrà essere sottoposta ad uno specifico Piano Particolareggiato sul quale dovrà essere acquisito uno specifico parere geologico ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001.

In tale ambito l’Amministrazione Comunale dovrà tener conto dei quanto già recepito nella DCC n.6 del 30/05/2008.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Regionale per il Territorio esprime il seguente

PARERE

che la Piano Regolatore Generale del Comune di Gallinaro (FR), adottato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2007

SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE

con le modifiche e prescrizioni sopra riportate da introdursi d’ufficio ai sensi dell’art.3 della legge n.765 del 06/08/1967.

Il Segretario del C.R.p.T.

f.to (Stefano MEROLA) Il Vicepresidente del C.R.p.T.

f.to (Maria Luisa SALVATORI)

REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 1159 DEL 02/02/2015GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(CARRARELLI DANIELA) (CARRARELLI DANIELA) (M. AJELLO) (M. MANETTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI

(Civita Michele)___________________________L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei criteri emodalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto2009, n.21 e successive modifiche)".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

06/02/2015 - prot. 45

OGGETTO: Approvazione regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento

regionale 28 dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la

definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3 ter

della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, introdotto dalla legge regionale 13

agosto 2011, n. 10 e successive modifiche)”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità, Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla

dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente

l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche, concernente

“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale

pubblica”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche, concernente

“Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”;

VISTO l’articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, introdotto dalla legge

regionale 13 agosto 2011, n. 10 e successive modifiche, che consente interventi su edifici per cambi

di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale subordinandone l’attuazione alla riserva di

una quota della superficie complessiva, oggetto di trasformazione, alla locazione a canone

calmierato per l’edilizia sociale;

VISTO l’articolo 3 ter, comma 1 bis, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, come

modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, che

prevede che la Giunta regionale adotti un regolamento di attuazione e integrazione ai sensi

dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 recante “Determinazione dei

criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo

3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, introdotto dalla legge regionale 13 agosto 2011, n.

10 e successive modifiche”;

VISTO l’articolo 1, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10,

recante “Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette

regionali ed alla funzioni amministrative in materia di paesaggio”, che modifica il comma 1 bis,

articolo 3 ter, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 sostituendo le lettere d) ed f), ed

introducendo le lettere f bis), f ter) e f quater);

VISTO l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 che prevede

che la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 1 bis, della legge regionale 11 agosto

2009, n. 21 e successive modifiche, sentita la commissione consiliare competente, intervenga a

modificare il regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18;

Pagina 2 / 3

CONSIDERATO che le disposizioni del regolamento da emanare rientrano tra le norme

regolamentari “di attuazione” di legge regionale, previste, all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello

Statuto della Regione;

ACQUISITO il parere della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche

Abitative, nota prot. 52305, del 30 gennaio 2015;

EFFETTUATO il raccordo con l’Ufficio legislativo ai sensi del comma 5bis dell’articolo 65

del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

ACQUISITO il parere preventivo della competente Commissione consiliare, espresso

nella seduta del ………….....;

VISTA l’allegata proposta di regolamento regionale, che si compone di n. 10 articoli

concernente: “Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei

criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo

3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, introdotto dalla legge regionale 13 agosto 2011, n.

10 e successive modifiche)”, che costituisce, unitamente al nuovo schema di atto d’obbligo che

sostituisce il precedente, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere all’approvazione delle modifiche suddette;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, di approvare l’allegato regolamento regionale, che costituisce parte

integrante della presente deliberazione, concernente “Modifiche al regolamento regionale 28

dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone

calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n.

21, introdotto dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e successive modifiche)”, che si compone

di n. 10 articoli e dello schema d’atto d’obbligo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro

il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale

della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta

approvato all’unanimità.

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1

Regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche)”.

2

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 1 del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 è abrogato.

3

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 2 del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18)

1. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Durata del vincolo di locazione a canone calmierato)

1. Gli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, sono vincolati a tale destinazione per un periodo non inferiore a quindici anni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3ter, comma 1bis, lettera b, della l.r. 21/2009 e successive modifiche. 2. Successivamente alla scadenza del termine di quindici anni di cui al precedente comma il proprietario dell’alloggio può proporre al conduttore la prosecuzione del contratto di locazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 3. Il termine di quindici anni di cui al comma 1 decorre, a prescindere dal contratto di locazione, dalla data di richiesta per il rilascio del certificato di agibilità di cui al d.p.r. 380/2001 ovvero dalla dichiarazione asseverata sulla sussistenza dei requisiti necessari a garantire l'agibilità.”.

4

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 3 del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole “Regione Lazio” sono inserite le seguenti: “, ovvero aver effettuato, per i militari di carriera, la predeterminazione della residenza mediante dichiarazione irrevocabile della residenza prescelta resa davanti al Sindaco del comune che ne prende nota nei registri anagrafici”. 2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole “diritto di proprietà” la parola “piena” è abrogata. 3. Al comma 2 le parole “o dell’assegnazione” sono abrogate. 4. Al comma 3 dell’articolo 3, le parole “o dell’assegnazione” sono abrogate. 5. Al comma 5 dell’articolo 3, le parole “o assegnato” e “o all’atto di assegnazione” sono abrogate.

5

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18)

1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Procedura e termini per l'individuazione dei conduttori)

1. Gli alloggi riservati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono locati direttamente dal proprietario, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agibilità, a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3 e, per la quota percentuale loro destinata, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4. 2. Per favorire la locazione di tutti gli alloggi a canone calmierato, decorso il termine di cui al comma 1, il proprietario potrà individuare i conduttori anche tra tutti i soggetti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 3. A tale scopo il proprietario pubblica su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nella provincia un avviso di offerta degli alloggi riservati che non siano stati a tale data locati ai sensi del comma 1, fornendo tutte le indicazioni in ordine ai requisiti che si devono possedere per accedere alla locazione dell'alloggio, nonché in ordine al canone, all'ubicazione, alla tipologia e ad altri aspetti utili alla descrizione delle caratteristiche dell'alloggio medesimo. Nell'avviso devono altresì essere indicati gli indirizzi ed i recapiti, anche telematici, cui rivolgersi per ottenere informazioni ulteriori e per richiedere la locazione. Copia dell'avviso pubblicato è trasmessa al comune nel cui territorio insistono gli alloggi che provvede ad inserirlo sul proprio sito Internet, dando allo stesso adeguata evidenza. 3. Il proprietario trasmette al comune il nominativo dei conduttori degli alloggi oggetto di riserva, allegando copia dei contratti di locazione, debitamente registrati, nonché delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio agli stessi allegate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5.”.

6

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 6 del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18) 1. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Criteri per la determinazione del canone calmierato) 1. Il conduttore dell'immobile corrisponde al proprietario un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq oltre l'IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq oltre l'IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio. Il suddetto canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il valore unico del canone mensile si intende al netto degli oneri accessori. 2. Ai fini del computo della superficie oggetto di locazione e della ripartizione degli oneri accessori tra conduttore e locatore si osservano i criteri di cui agli accordi territoriali stipulati ai sensi della legge 431/1998.”.

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Articolo 6

(Modifiche all’articolo 8 del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18)

1. L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Alienazione degli alloggi riservati)

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'alloggio con le relative pertinenze può essere alienato. È riconosciuto al locatario il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi nei modi e termini di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani). 2. Il prezzo di vendita dell'alloggio, alla scadenza del termine di cui all’articolo 2, non può essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. 3. Fatte salve le alienazioni di cui al comma 1, il proprietario può, al prezzo di vendita di cui al comma 2 e anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 2, alienare in blocco o in modo frazionato ovvero conferire in gestione gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o ad altro soggetto privato. Resta fermo, in tali casi, in capo all'acquirente o al gestore degli alloggi a canone calmierato l'obbligo di praticare i prezzi di locazione e vendita fissati dal presente regolamento. Gravano, altresì, sull'acquirente o sul gestore gli ulteriori vincoli e condizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto d'obbligo di cui all'articolo 10. Quest'ultimo deve essere allegato al contratto di vendita o all'atto per il cui tramite si conferisce la gestione degli immobili e ne costituisce parte integrante. 4. Decorsi almeno sette anni dall’inizio della locazione, l’immobile può essere alienato dal proprietario al conduttore dell’alloggio, che ne faccia espressa richiesta, ad un prezzo di vendita non superiore al 70% delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dai conduttori che non siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune in cui è localizzato l’alloggio oggetto del contratto di locazione a canone calmierato. Le eventuali alienazioni successive nell’arco dei quindici anni di cui all’articolo 2 possono essere stipulate solo con soggetti che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e ad un prezzo di vendita non superiore al 70% delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. Alla scadenza del vincolo dei quindici anni di cui all’articolo 2 il prezzo di vendita dell'alloggio non può comunque essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà.”.

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Articolo 7

(Modifiche all’articolo 10 del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18)

1. L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Atto d'obbligo)

1. I vincoli e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, devono essere oggetto di apposito atto d'obbligo, redatto in conformità allo schema allegato al presente regolamento da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del titolare dell'intervento. 2. L'atto d'obbligo relativo ad interventi da realizzarsi previa D.I.A. deve essere trasmesso al comune, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione entro quindici giorni dalla presentazione della D.I.A. L'atto d'obbligo relativo ad interventi da realizzarsi previa acquisizione di permesso di costruire deve essere trasmesso al Comune, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione, deve essere trasmesso al comune prima del rilascio del titolo abilitativo. Il comune verifica la rispondenza dell'atto d'obbligo alle disposizioni dell'articolo 3 ter della legge e del presente regolamento nonché la sua conformità allo schema di cui all'allegato A. 3. La mancata presentazione dell'atto d'obbligo costituisce presupposto per l'adozione da parte della competente amministrazione comunale dei conseguenti provvedimenti in autotutela in caso di interventi da realizzarsi previa DIA, nonché causa ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio ad interventi da realizzarsi previa acquisizione di permesso di costruire. 4. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 (Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alla funzioni amministrative in materia di paesaggio) gli atti d’obbligo redatti precedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta legge possono essere aggiornati su richiesta del proponente ai sensi del presente regolamento. A tal fine, l’atto d’obbligo è trasmesso al Comune, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione, e sostituisce integralmente il precedente.”.

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Articolo 8

(Introduzione articolo 11 bis del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18)

1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis (Vigilanza)

I. Il comune vigila sulla corretta applicazione della l.r. 21/2009 e successive modifiche, del presente regolamento e sul rispetto degli impegni assunti con l'atto d'obbligo di cui all'articolo 10, adottando, in tutte le ipotesi di violazione, le sanzioni ed i conseguenti provvedimenti di autotutela di cui all’articolo 11 ter. 2. Il comune, in particolare, verifica periodicamente l'adempimento, da parte dei proprietari, dell'obbligo di dare in locazione a canone calmierato la quota di alloggi destinata a edilizia residenziale sociale prevista dall'articolo 3 ter, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2009 e successive modifiche ai soggetti di cui all’articolo 3, provvedendo, in ipotesi di sua violazione, all'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di autotutela.”.

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Articolo 9

(Introduzione articolo 11 ter del Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18) 1. Dopo l’articolo 11bis è inserito il seguente:

“Art.11 ter (Sanzioni)

1. L’Amministrazione comunale, in caso di inosservanza da parte del proprietario degli obblighi derivanti dal presente regolamento per la gestione degli alloggi a canone calmierato, applica le seguenti sanzioni pecuniarie a carico del proprietario dell’immobile: a) in caso di alienazione dell’alloggio da destinare alla locazione a canone calmierato in violazione delle previsioni di cui al presente regolamento, una sanzione pari al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’articolo 8; b) in caso di locazione dell’alloggio da destinare a canone calmierato ad un canone superiore rispetto al valore determinato ai sensi dell’articolo 6, una sanzione pari al 70% dei canoni di locazione pattuiti in violazione del presente regolamento e versati dal conduttore; c) in caso di inosservanza dei criteri e delle procedure per l’individuazione dei conduttori di cui agli articoli 3, 4 e 5, una sanzione pari al 40% dei canoni di locazione versati dal conduttore non avente i requisiti; d) in caso di comprovata simultaneità delle inosservanze di cui alle lettere b) e c), una sanzione pari al 100% dei canoni di locazione versati dal conduttore; e) in caso di mancata locazione e contestuale inosservanza delle procedure di cui all’articolo 5, una sanzione pari al 50% del canone di locazione determinato ai sensi dell’articolo 6 per ciascuna mensilità fino alla decorrenza del periodo di cui all’articolo 2. 2. In caso di gravi e reiterate violazioni da parte del proprietario degli obblighi derivanti dal presente regolamento, così come specificate al comma 1, l’Amministrazione comunale procede all’acquisizione gratuita a favore del patrimonio comunale dell’alloggio o degli alloggi da destinare alla locazione a canone calmierato relativamente ai quali siano state compiute le suddette reiterate violazioni.”.

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Articolo 10 (Entrata il vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

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SCHEMA ATTO D’OBBLIGO

Repertorio n. Raccolta n.

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI VINCOLO LOCATIZIO per la locazione a termine di alloggi a CANONE CALMIERATO PER L'EDILIZIA SOCIALE a sensi art.3-ter della legge Regione Lazio 11 agosto 2009 n.21/2009 e successive modifiche ed integrazioni (HOUSING SOCIALE); da parte della "Società ____________________________________" /da parte del Signor _________________________________ per "alloggi riservati" ad edilizia residenziale sociale con canone calmierato nel comune di ______________________

REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemila ______________ il giorno _____________ del mese di_____________ in _______________________________ nel mio studio. Innanzi a me _________________________________ Notaio in __________________ con studio in Via _________________________, n. ____ iscritto nel Collegio Notarile di _____________________ ricompreso nell'ambito Territoriale del Distretto della Corte d'Appello di______________, interviene al presente atto a mezzo di rappresentante infraindicato la//: L’IMPRESA con sede legale in _______________ Via _______________________________, con iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero ______________ capitale sociale Euro _____________________________________ interamente versato (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente "___________" ovvero Società), in persona di _______________________________________ domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di ________________________ e legale rappresentante della società, in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale/abilitato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ______ che in estratto autentico si allega a quest'atto come in appresso indicato./ LA PERSONA FISICA Signor ________________________ nato a ________________ il ________________ domiciliato a _____________________ in Via ________________________________ codice fiscale ______________________________________, il quale dichiara di essere coniugato in regime di _____________________________________________./ Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, che interviene in rappresentanza come sopra specificato// mi richiede di far constare con il presente atto quanto segue.

PREMESSO CHE: la società "______________________" / il signor ____________________ ha ottenuto presentato

richiesta per il rilascio di Permesso di Costruire/ ha presentato D.I.A. Prot n. _______, al comune di __________, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A”, per la realizzazione di un intervento edilizio consentito ai sensi dell'art.3-ter, comma 1°, 3°, 4° ed 8° della Legge Regione Lazio 11 agosto 2009 n.21 e successive modifiche e integrazioni, per una complessiva superficie di mq. _______ (metriquadrati ___________________________________________), relativamente ad immobile/i pervenuto/i alla Società "_________________________________"/ al Signor _____________________________________/ in forza dell'atto a rogito del Notaio _____________________________ di ___________ rep.n. ___________ registrato a _______________ il _______________ al n. _____ serie _____________ e trascritto il ___________________ al n. ________ di formalità;

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ai sensi dell'art.3-ter della citata Legge Regione Lazio 11 agosto 2009 n.21/2009 e successive modifiche e

integrazioni, l'intervento edilizio è subordinato a riservare una quota della superficie complessiva dell’intervento alla locazione con canone calmierato per l'Edilizia Sociale “in misura stabilita in relazione all'intervento da realizzare” secondo quanto definito dalla Giunta Regionale con Regolamento di attuazione e integrazione approvato con DGR n. _________ del ______________, di seguito per brevità “Regolamento”;

tale "Regolamento" prevede che "i vincoli e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, devono essere oggetto di apposito atto d’obbligo, redatto in conformità allo schema allegato al presente regolamento, da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del titolare dell’intervento";

la suddetta quota di superficie da riservare alla locazione a canone calmierato è stata calcolata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9) del "Regolamento" cui si rinvia e che alla domanda del Permesso di costruire è stata allegata la prevista scheda tecnica sulla quale sono specificati gli alloggi a tal fine "riservati";

la quota di superficie da riservare alla locazione a canone calmierato, ai sensi e nelle percentuali previste dell’art. 3-ter della Legge Regione Lazio 11 agosto 2009 n.21/2009 e successive modifiche e integrazioni, può essere reperita nel medesimo territorio comunale in altri edifici ad uso residenziale mediante alloggi già realizzati o in corso di realizzazione;

i suddetti alloggi "riservati" sono individuati nella planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si allega al medesimo sotto la lettera "B", con loro pertinenze e accessori; più in particolare gli alloggi e relative pertinenze "riservati" ed interessati al vincolo locatizio sono i seguenti:

UNITA' IMMOBILIARI "RISERVATE" OGGETTO DI VINCOLO

facenti parte dell’intervento in applicazione dell’art. 3 ter della l.r. n. 21/2009 e s.m.i. realizzato nel territorio di Roma Capitale/nel Comune di __________________/, località ______________, Via ________________; Nel fabbricato "___" a destinazione residenziale composto da _____ corpi scala "___", "___" e "___" sono vincolati numero ___ (____________) appartamenti e relativi accessori (cantine/soffitte/boxes/posti auto) costituenti porzione dell'edificio stesso (restando espressamente escluse tutte le restanti unità immobiliari) e più precisamente sono soggetti a vincolo locatizio: a) numero ____ (______________________) appartamenti del corpo scala "__" articolati nei diversi piani e

variamente composti; e precisamente:

- appartamento int.n. ___ (__________) sito al piano __ della scala __; b) numero ____ (______________________) appartamenti del corpo scala "__" articolati nei diversi piani e

variamente composti; e precisamente:

- appartamento int.n.__ (__________) sito al piano __ della scala __; c) numero _____ (________________) boxes per auto siti nell'autorimessa comune sottostante il fabbricato,

distinti rispettivamente con i numeri sotto indicati, e distribuiti come segue: - box auto n.____ (_______________);

d) numero ____ (____________) posti per auto siti nell'autorimessa comune sottostante il fabbricato, distinti rispettivamente con i numeri sotto indicati, e distribuiti come segue: - posto auto n.____ (__________________);

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e) numero ____ (____________) cantine poste al piano scantinato sottostante il fabbricato, distinte rispettivamente con i numeri sotto indicati, e distribuiti come segue: - cantina n.____ (_______________);

f) numero ____ (____________) soffitte poste al piano delle coperture del descritto fabbricato, distinte rispettivamente con i numeri sotto indicati, e distribuite come segue: - soffitta n.____ (_______________);

CIO' PREMESSO

ART.1) – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale di quest'atto.

ART.2) – CONSENSO

Volendo la "Società _______________________"/il Signor______________________ uniformarsi a quanto prescritto dalla Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2009, n.21, e successive modifiche ed integrazioni e del relativo "Regolamento", con questo atto per sé, successori ed aventi causa, a mezzo del proprio rappresentante sopraindicato//, SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE nei confronti della Regione Lazio e del comune di ___________________ a "riservare" gli alloggi ed accessori descritti nelle premesse alla locazione con "canone calmierato" per l'Edilizia Sociale, nel rispetto delle citate disposizioni normative e regolamentari, alle condizioni e con le modalità dettate dagli articoli seguenti.

ART.3) - DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI RISERVATI – DURATA

3.1) Gli alloggi "riservati" e relative pertinenze indicati in premessa, la cui descrizione ivi fatta deve intendersi come qui integralmente riportata, sono destinati alla locazione con "canone calmierato" per l'Edilizia Sociale (cd. “Housing Sociale”). È fatta salva la possibilità di alienare o cedere gli alloggi alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 7. 3.2) Tutte le altre unità immobiliari facenti parte dell’intervento non espressamente indicate nelle premesse come "riservate", sono esenti dal vincolo locatizio.

ART.4) - DESTINATARI DEGLI ALLOGGI RISERVATI

4.1) Gli alloggi dovranno essere concessi in locazione a soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del “Regolamento”. 4.2) Ai fini del requisito della "impossidenza", del concetto di "nucleo familiare" e del limite del "reddito" si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente. 4.3) L'individuazione in concreto del singolo conduttore interessato dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 5 (Procedura e termini per l'individuazione dei conduttori) del "Regolamento". 4.4) Le citate disposizioni trovano applicazione anche per le locazioni successive al primo contratto stipulato.

ART.5) - CONTRATTO DI LOCAZIONE

5.1) I contratti di locazione saranno stipulati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 della Legge n. 431/1998 e dovranno essere assoggettati a registrazione, laddove prescritto, nel rispetto della legislazione vigente tempo per tempo.

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5.2) Potranno essere stipulati contratti di locazione di natura transitoria ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 431/1998 e successive modifiche a favore di studenti universitari fuori sede nonché stagisti, borsisti, ricercatori partecipanti a corsi di formazione o master; per tali contratti ed ai fini dell'idonea garanzia circa il pagamento del canone da parte del conduttore, il locatore può richiedere che intervenga nel contratto di locazione altro soggetto, anche non legato da vincoli di parentela con il conduttore. 5.3) Il conduttore non potrà sublocare neppure parzialmente l'unità immobiliare a lui locata, né concederla in godimento a qualsiasi titolo né cedere a terzi il contratto o la sua posizione contrattuale, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. 5.4) Il recesso e l'inadempimento del conduttore, nonché la successione nel contratto di locazione, sono disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 392/1978. 5.5) Scaduto il contratto di locazione, ove il conduttore non ne abbia acquisito la proprietà ai sensi del successivo art. 7, l’alloggio riservato deve essere locato alle stesse condizioni e con le stesse procedure previste dal “Regolamento” e dal presente atto d’obbligo fino al compimento del periodo di cui all’articolo 2 del “Regolamento”.

ART.6) - DETERMINAZIONE DEL CANONE CALMIERATO

6.1) Il canone mensile di locazione è determinato secondo quanto previsto dall'art. 6 (Criteri per la determinazione del "canone calmierato") del "Regolamento", con riferimento alla data della sua approvazione, e precisamente esso è convenzionalmente determinato nel valore unico di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) a metroquadrato oltre l’IVA di legge se dovuta per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) a metroquadrato oltre l’IVA di legge se dovuta per gli altri Comuni della Regione Lazio. Per il computo della superficie oggetto di locazione si fa riferimento all’articolo 6 del presente regolamento. 6.2) Per ulteriori aspetti ed elementi attinenti alla misura del canone locatizio si fa espresso rinvio e riferimento all'Accordo Territoriale di cui al comma 3 dell'art.2 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 depositato presso /il Municipio di Roma Capitale /il Comune. 6.3) Il canone di locazione sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. 6.4) In aggiunta al canone di locazione, sono a carico del conduttore gli oneri dovuti per legge, gli oneri accessori di cui all’allegato "G" al D.M. 30 dicembre 2002, le spese relative ai servizi condominiali ed alla manutenzione ordinaria, il deposito cauzionale.

ART.7) - ALIENAZIONE DEGLI "ALLOGGI RISERVATI"

7.1) Alla scadenza del termine di cui all’art. 3 ter, comma 1 bis della legge regionale n. 21/2009 l’alloggio con le relative pertinenze potrà essere alienato. È riconosciuto al locatario il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi nei modi e termini di cui all’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 7.2) Il prezzo di vendita dell’alloggio non potrà essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. 7.3) Fatte salve le alienazioni di cui al precedente comma 1, il proprietario può, al prezzo di vendita di cui al punto 7.2, anche prima della scadenza del termini ivi fissato, alienare in blocco o in modo frazionato ovvero conferire in gestione gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o ad altro soggetto. Resta fermo, in tal caso, in capo all’acquirente o al gestore degli alloggi a canone calmierato l’obbligo di praticare i prezzi di locazione e vendita fissati dal presente regolamento. Gravano, altresì, sull’acquirente o sul gestore gli ulteriori vincoli e condizioni previsti dal “Regolamento” e dal presente atto d’obbligo. Quest’ultimo dovrà essere allegato al contratto di vendita o all’atto per il cui tramite si conferisce la gestione degli immobili per costituirne parte integrante.

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7.4) Decorsi almeno sette anni dall’inizio della locazione, l’immobile può essere alienato dal proprietario al conduttore dell’alloggio, che ne faccia espressa richiesta, ad un prezzo di vendita non superiore al 70% delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dai conduttori che non siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune in cui è localizzato l’alloggio oggetto del contratto di locazione a canone calmierato. Le eventuali alienazioni successive nell’arco dei quindici anni di cui all’articolo 2 del “Regolamento” possono essere stipulate solo con soggetti che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 del “Regolamento” e ad un prezzo di vendita non superiore al 70% delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. Alla scadenza del vincolo dei quindici anni di cui all’articolo 2 del “Regolamento” il prezzo di vendita dell'alloggio non può comunque essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà.

ART.8) – TRASCRIZIONE

Le obbligazioni assunte con il presente atto, da trascriversi presso la competente Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma _____, laddove consentita dalla normativa vigente tempo per tempo, a favore della REGIONE LAZIO e del Comune di __________________ ed a carico della "Società __________________" sopradetta/del Signor sopradetto/, con ampio esonero da responsabilità per il Direttore del Servizio di Pubblicità Immobiliare, le dette abitazioni non potranno essere cancellate o modificate senza il benestare della Regione Lazio e del comune di _______ In caso di rifiuto da parte della competente Agenzia del Territorio di eseguire la richiesta formalità di trascrizione, in luogo del duplo della nota di trascrizione dovrà esser prodotto a Roma Capitale documento da cui risulti il relativo rifiuto scritto. Le spese di quest'atto ed ogni altra inerente e conseguente, anche per la sua registrazione e trascrizione, sono a carico dell’Impresa / del Signor.

ART.9) SANZIONI

In caso di inosservanza rispetto agli obblighi contenuti nella legge regionale 21/2009 e nel “Regolamento” il proprietario è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 11 ter dello stesso “Regolamento”. IMPRESA: Si allega inoltre in estratto autentico sotto la lettera "C" la delibera del Consiglio di Amministrazione della “società ____________________________________________"

Si omette la lettura degli allegati per espressa volontà del comparente.

Il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ai sensi di legge sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, viene da me letto al comparente che da me interpellato lo conferma ed approva e lo sottoscrive essendo le ore _______________ Occupa di fogli _______, pagine _________

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Area: POLITICHE GIOVANILI E CREATIVITA'

DETERMINAZIONE

N. del Proposta n. 1760 del 11/02/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore CILIA FRANCESCA _____________________________

Responsabile del procedimento MICELLI MARILENA _____________________________

Responsabile dell' Area R. LONGO _____________________________

Direttore Regionale M. CIPRIANI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii.,Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili" e ss.mm.ii. Iniziativa Programma"Lazio Creativo". Approvazione Avviso pubblico (DGR n. 552/2014 e DD n. G18287/2014).

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G01175 11/02/2015

OGGETTO: Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: “Promozione e coordinamento delle politiche in

favore dei giovani” e ss.mm.ii., Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: “Disposizioni

in materia di comunità giovanili” e ss.mm.ii. Iniziativa Programma “Lazio Creativo”.

Approvazione Avviso pubblico (DGR n. 552/2014 e DD n. G18287/2014).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche Giovanili e Creatività

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizione per l’adeguamento dell’ordinamento

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al

personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.

1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e s.m., che detta norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che detta, tra l’altro, norme in materia di

procedimento amministrativo;

VISTA la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decreto legge

4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale e l’istituzione del “Fondo per le politiche giovanili”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive

modifiche;

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge regionale del 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e

pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 avente per oggetto: “Legge di

stabilità regionale 2014”;

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VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 avente per oggetto: “Bilancio di

previsione finanziario della Regione 2014-2016”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. T00463

avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-

2016. Adozione del bilancio redatto per capitoli di entrata all’interno di ciascuna

categoria e per capitoli di spesa all’interno di ciascun macro aggregato.

Autorizzazione nei confronti del Segretario generale all’assegnazione dei capitoli di

spesa delle Direzioni regionali competenti”;

VISTA la DGR 30 dicembre 2013, n. 520 avente per oggetto: “ Bilancio di previsione

finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per

categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macro

aggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese”;

VISTA la Legge regionale del 30/12/2014, n. 17 concernente l’approvazione della legge di

stabilità regionale 2015;

VISTA la Legge regionale del 30/12/2014, n. 18 concernente l’approvazione del Bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017;

VISTA la DGR 27 gennaio 2015, n. 24 avente per oggetto: “Applicazione delle

disposizioni di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;

VISTA la Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la

redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” e

ss.mm.ii. in particolare l’art. 82 concernente “Disposizioni in materia di Comunità

Giovanili”;

VISTA la Legge regionale 10 maggio 2001 n. 10: “Disposizioni finanziarie per la redazione

del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” che all’articolo 45

apporta modifiche all’articolo 82 della L.R. n. 6/99;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di

promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani;

VISTO l’articolo 103 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006, n. 4, del 28

aprile 2006 (Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6

relativo alle comunità giovanili);

VISTA la D.G.R. del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: “Legge regionale 29

novembre 2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei

giovani. Approvazione del Programma annuale degli interventi a favore dei giovani

per l’anno 2006. Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei

benefici di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6: Disposizioni in

materia di comunità giovanili”;

VISTA la DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29,

Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani - Approvazione

dell’APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli

anni 2007-2009”, con la quale è stata prevista, tra l’altro, l’azione denominata

“Erogazione di contributi alle comunità giovanili”;

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VISTA la DGR n. 850 del 31 ottobre 2007 di integrazione alla citata DGR n. 736/07 con la

quale, tra l’altro, si rimanda a successivo atto deliberativo l’approvazione dei criteri

e delle modalità attuative dell’iniziativa “Bando delle idee”;

VISTA la DGR n. 140 del 29 febbraio 2008: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 –

Sostituzione dell’allegato A7” concernente lo “Schema dell’Accordo di Programma

Quadro in materia di Politiche giovanili ed Attività sportive”;

VISTO l’"Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili e Attività

Sportive” sottoscritto in data 26 marzo 2008 tra il Ministero dello Sviluppo

Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche

Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio;

VISTA la DGR n. 472 del 14 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29,

“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione

“Programma Triennale 2010-2012” degli interventi in favore dei giovani.;

VISTA la DGR n. 511 del 28 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29,

“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione

del Piano annuale ”Interventi a favore dei giovani”. Approvazione schema di

Accordo. E.F. 2011”;

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 11/11/2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Dipartimento della Gioventù – e la Regione Lazio avente ad oggetto la

realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei Giovani” per un valore

complessivo di € 15.125.652,55;

VISTA la D.D. n. B02725 del 10 maggio 2012, concernente la definizione dei principi a cui

attenersi per la stesura di linee guida nell’ambito delle Azioni rivolte ai giovani –

procedure, modalità ed elementi indicativi, etc. – al fine di semplificare l’attività

gestionale delle iniziative approvate e finanziate;

VISTO il vigente quadro normativo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi

e per la riduzione degli oneri amministrativi di cui all’Accordo Stato – Regioni –

Autonomie Locali del 29 marzo 2007 in materia di “Semplificazione e

miglioramento della qualità della regolazione” ed all’art. 3 bis del D. L. 5/2012

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);

VISTO il documento approvato dalla Commissione Europea COM (2010) 183 del

27/04/2014 “Il libro verde” – Le industrie culturali e creative, un potenziale da

sfruttare - nell’ambito del quale sono formulati i potenziali economici non

pienamente utilizzati e individuate le strategie possibili per definire nuove fonti di

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva , di fatto, riconoscendo i settori delle

industrie culturali e creative come settori di crescita catalizzando le ripercussioni su

tutta una serie di contesti economici e sociali,

VISTO il Regolamento (EU) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11

dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020);

VISTO che la Regione Lazio nell’articolato Documento Strategico di Programmazione

nell’ambito delle Macroaree, degli Indirizzi e Obiettivi programmatici e delle Azioni

prevede, tra gli altri, interventi rivolti ai giovani disponendo di avviare iniziative per

dare vita a un processo virtuoso per favorire lo sviluppo, potenziamento e

realizzazione di talenti nei diversi settori professionali, sociali, culturali e produttivi

assicurando contesti e sostegno per la realizzazione di processi creativi, quali

strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-finanziario regionale e

nazionale;

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VISTO che il Programma “Lazio Creativo” approvato – quale Memoria di Giunta il 1

luglio 2014 (prot. n. 337 del 2770672014) – richiede il finanziamento di azioni atte a

favorire, tra le altre, l’emergere del potenziale “creatività” per la diffusione della

cultura dell’innovazione, importante segmento economico, imprenditoriale,

occupazionale, culturale e sociale;

VISTA la DGR n. 552 del 05 agosto 2014: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29:

“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e ss.mm.ii.,

Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: “Disposizioni in materia di comunità

giovanili” e ss.mm.ii. Approvazione linee di indirizzo e intervento “ Lazio

Creativo”. E.F. 2014;

VISTA la D.D. n. G18287 del 18 dicembre 2014 con la quale, tra l’altro, è stato approvato

lo schema di convenzione con Sviluppo Lazio spa – stipulata il 22/12/2014, ovvero

dal 1 gennaio 2015 con “Lazio Innova” S.p.A. - di cui alla nota del 12/01/2015

prot. n. 12009 dell’avvenuta nuova denominazione Rep. N. 18434, Rac. N. 9235 del

17/12/2014 - e assegnate le risorse per la realizzazione delle attività, quale struttura

di supporto tecnico-operativo;

CONSIDERATO che con DGR n. 552 del 05 agosto 2014 e con la D.D. n. G18287 del 18 dicembre

2014 sono state definite iniziative di cui Programma “Lazio Creativo”, per favorire

lo sviluppo, potenziamento e realizzazione di talenti nei diversi settori professionali,

sociali, culturali e produttivi assicurando contesti e sostegno per la realizzazione di

processi creativi, quali strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-

finanziario regionale e nazionale, di fatto, la diffusione e la promozione del

“capitale creativo”;

CONSIDERATO inoltre, che lo stato di fatto e d’essere del mercato, in particolare le criticità espresse

dal settore laziale dell’editoria, le difficoltà che incontrano i giovani autori ed

editori, quali attori della catena del sapere e produttori di beni comuni – i libri -

nonché l’importante indotto di lavoro presente sul territorio, richiedono specifici

investimenti di cui all’attività rientrante nelle identificate “Giornate della Creatività”

dalla DGR n. 552/ 2014 e dalla D.D. n. G18287/2014;

CONSIDERATO altresì, che risulta opportuno garantire il potenziamento, lo sviluppo e la diffusione

della creatività e talenti dei giovani autori assicurando contesti e sostegno, quali

ambiti e strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-finanziario

regionale e nazionale, come indicato e disposto dalla DGR n. 552/2014 e dalla

D.D. n. G18287/2014, nell’ambito del Programma “Lazio Creativo”;

PRESO ATTO che uno degli ambiti di elevato interesse - per la visibilità dei talenti, l’incontro tra

giovani autori ed editori, le opportunità di lavoro e produzione, ecc. – sia la

manifestazione internazionale prevista a Torino nei giorni dal 14 al 18 maggio 2015

in occasione del “XXVIII Salone Internazionale del Libro”;

RITENUTO necessario sostenere le imprese territoriali del settore dell’editoria che intendono

partecipare al “XXVIII Salone Internazionale del Libro” 2015 con l’obiettivo di

valorizzare e pubblicare le opere di giovani autori, al fine di promuovere e

valorizzare la creatività dei giovani nell’ambito del Programma “Lazio Creativo”;

CONSIDERATO infine, opportuno attivare adeguate forme d’informazione diffusa relativamente alla

possibilità di accedere alle agevolazioni per partecipare all’evento internazionale di

Torino attraverso specifico Avviso pubblico denominato “Allegato A” contenente,

tra gli altri, il modulo di domanda on-line, la dichiarazione, i destinatari, i termini, i

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requisiti, le modalità, le tipologie e l’ammontare delle spese ammissibili nonché le

modalità di erogazione delle risorse;

RITENUTO opportuno di destinare € 60.000,00 - all’attività rientrante nelle identificate

“Giornate della Creatività” di cui alla DGR n. 552/ 2014 e alla D.D. n. G18287/2014

- per sostenere la partecipazione al “XXVIII Salone Internazionale del Libro” di

Torino, 2015 delle (micro e piccole) imprese territoriali del settore dell’editoria:

- aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della

presentazione della domanda;

- iscritte prima del 01/01/2013 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano

come attività prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58);

- che abbiano prodotto un minimo di 5 novità nel 2014;

- che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del

Libro di Torino edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età

inferiore ai 35 anni, o che abbiano almeno uno dei soci della casa editrice di

età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

RITENUTO altresì, di approvare l’articolato Avviso pubblico - che è parte integrante e

sostanziale del presente atto - denominato “Allegato A” contenente, tra gli altri, il

modulo di domanda on-line, la dichiarazione, i destinatari, i termini, i requisiti, le

modalità, le tipologie, l’ammontare delle spese ammissibili e le modalità di

erogazione delle risorse;

RITENUTO opportuno utilizzare - per la realizzazione dell’iniziativa in parola - il supporto

tecnico operativo e i servizi erogati da Lazio Innova S.p.A. sulla base della

stipulata convenzione e delle risorse specificatamente affidate di cui alla D.D. n.

G18287 del 18 dicembre 2014;

RITENUTO di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. ai sensi della

normativa vigente;

RITENUTO infine, di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio nonché sul portale www.regione.lazio.it/rl_giovani e

sul sito www.culturalazio.it;

DETERMINA

che le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione;

1. di sostenere le imprese territoriali del settore dell’editoria che intendono partecipare al “XXVIII

Salone Internazionale del Libro” 2015 con l’obiettivo di valorizzare e pubblicare le opere di

giovani autori, al fine di promuovere e valorizzare la creatività dei giovani nell’ambito del

Programma “Lazio Creativo”;

2. di destinare € 60.000,00 - all’attività rientrante nelle identificate “Giornate della Creatività” di cui

alla DGR n. 552/ 2014 e alla D.D. n. G18287/2014 - per sostenere la partecipazione al

“XXVIII Salone Internazionale del Libro” di Torino, 2015 delle (micro e piccole) imprese

territoriali del settore dell’editoria:

- aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della presentazione della

domanda;

- iscritte prima del 01/01/2013 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano come attività

prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58);

- che abbiano prodotto un minimo di 5 novità nel 2014;

- che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del Libro di

Torino edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età inferiore ai 35 anni, o

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che abbiano almeno uno dei soci della casa editrice di età inferiore a 35 anni al momento

della presentazione della domanda;

3. di approvare l’articolato Avviso pubblico - che è parte integrante e sostanziale del presente atto -

denominato “Allegato A” contenente, tra gli altri, il modulo di domanda on-line, la dichiarazione, i

destinatari, i termini, i requisiti, le modalità, le tipologie, l’ammontare delle spese ammissibili e le

modalità di erogazione delle risorse;

4. di utilizzare - per la realizzazione dell’iniziativa in parola - il supporto tecnico operativo e i servizi

erogati da Lazio Innova S.p.A. sulla base della stipulata convenzione e delle risorse

specificatamente affidate di cui alla D.D. n. G18287 del 18 dicembre 2014;

5. di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. ai sensi della normativa vigente;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lazio nonché sul portale www.regione.lazio.it/rl_giovani e sul sito www.culturalazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE

(dott.ssa Miriam Cipriani)

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1

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA “LAZIO CREATIVO”

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI

GIOVANI TALENTI LETTERARI: INCENTIVI ALLA

PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL

LIBRO DI TORINO 2015

2

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità ..................................................................................... 3

Art. 2 - Soggetti destinatari ................................................................................. 3

Art. 3 - Tipologia di spese ammissibili ............................................................... 4

Art. 4 - Risorse finanziarie e intensità dell’aiuto .............................................. 4

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature ............ 4

Art. 6 - Procedura istruttoria e valutazione delle domande ......................... 5

Art. 7 - Erogazione delle agevolazioni ............................................................... 6

Art. 8 - Revoca delle Agevolazioni ..................................................................... 6

Art. 9 - Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei

dati personali .......................................................................................................... 6

Art. 10 - Norme di rinvio ..................................................................................... 7

3

Art. 1 - Oggetto e finalità

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali – di cui al Programma “Lazio Creativo” - per promuovere e valorizzare i giovani autori e lo sviluppo delle imprese e del territorio, la Regione Lazio sostiene la partecipazione delle imprese editoriali che intendono prendere parte al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 con l’obiettivo di valorizzare il proprio catalogo editoriale e in particolare le opere dei giovani autori. La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova S.p.A., invita a presentare domande di agevolazione sulla base di quanto di seguito specificato.

Art. 2 - Soggetti destinatari

Sono invitati a presentare la domanda di agevolazione i seguenti soggetti: 1) le Micro e le Piccole Imprese (1): - aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della

presentazione della domanda; - iscritte prima del 01/01/2013 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano

come attività prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58); - che abbiano prodotto un minimo di 5 novità editoriali nel 2014; - che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del

Libro di Torino edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età inferiore ai 35 anni al momento della presentazione della domanda, o che abbiano almeno uno dei soci della casa editrice di età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, le imprese destinatarie devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali;

- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, di pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;

- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

1 Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento Generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187/1 del 26 giugno 2014.

4

- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss. mm. ii;

- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c.1223, art. 1 della L.296/06 cd. “Clausola Deggendorf”);

- non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

- non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 2014/C 249/01.

Art. 3 - Tipologia di spese ammissibili

Il presente Avviso agevola i soggetti di cui al precedente Art. 2 concorrendo alla parziale copertura dei costi relativi alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino edizione 2015 che si terrà dal 14 al 18 maggio 2015. Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell’IVA, per l’acquisto dello stand e del relativo allestimento.

Art. 4 - Risorse finanziarie e intensità dell’aiuto

Le risorse stanziate per il presente Avviso pubblico sono pari a € 60.000,00 (sessantamila euro). L’agevolazione viene concessa nel rispetto delle intensità massime previste dal Regime “de minimis” di cui al Reg. (UE) n° 1407/2013, nel limite massimo di € 2.000,00 (duemila euro) a copertura dei costi di cui all’art.3.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

Dal giorno seguente alla pubblicazione sul BURL del presente Avviso e fino al giorno della scadenza fissata il 16/3/2015, il Legale Rappresentante del Soggetto proponente dovrà registrarsi sul portale internet www.lazioinnova.it ed inserire obbligatoriamente i dati minimi richiesti nel Formulario on line. Al termine verrà generata una stampa del Formulario che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, o da un suo delegato con potere di firma, scansionata ed inviata, entro lo stesso termine, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] insieme alla seguente ulteriore documentazione:

a. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

b. copia del Modulo di iscrizione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015, debitamente sottoscritto;

5

c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta attestante il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni regionali, nonché, ove già individuate, la/le opere dei giovani autori che saranno esposte al Salone con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita dei giovani autori utilizzando lo schema allegato al Formulario on line, ovvero, la condizione che almeno uno dei soci della casa editrice sia di età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

Per accedere alla compilazione del Formulario l’impresa dovrà richiedere il rilascio di un’utenza composta da User-id e Password, da utilizzare per la connessione al sistema informatico secondo le istruzioni reperibili sul sito www.lazioinnova.it. Non saranno accettati Formulari consegnati a mano o spediti a mezzo posta. Saranno ammesse esclusivamente le domande presentate per via telematica. Il soggetto destinatario si assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda nel caso in cui siano intervenuti eventi che rendano superate tali dichiarazioni.

Art. 6 - Procedura istruttoria e valutazione delle domande

Le operazioni di istruttoria e valutazione delle domande da parte di Lazio Innova S.p.A., saranno articolate nelle seguenti fasi:

1. Verifica di ammissibilità sulla base dell’ordine di arrivo della domanda inoltrata tramite procedura on-line. La verifica verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- completezza della documentazione presentata; - rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Avviso.

2. Al termine di questa fase le domande verranno classificate “ammissibili”, “non ammissibili” o “ammissibili, ma non finanziabili”.

3. Entro 15 giorni dalla scadenza del presente Avviso, Lazio Innova S.p.A., provvederà ad inviare la comunicazione contenente l’esito della valutazione alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili.

4. Entro i 15 giorni successivi al termine di cui al precedente punto 3) la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili approverà con propria Determinazione l’esito della valutazione.

5. Tali esiti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito di Lazio Innova S.p.A. (www.lazioinnova.it).

I soggetti destinatari, non ammessi alle agevolazioni, avranno 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL degli esiti della valutazione per proporre ricorso amministrativo.

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Art. 7 - Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno erogate in un’unica soluzione, dopo l’invio - entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura del Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 - della fattura quietanzata dell’Organizzazione del Salone di Torino fornendo l’indicazione degli eventuali titoli dell’opera/e dei giovani autori presentati e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC. Qualora il soggetto destinatario non invii la documentazione di spesa entro 60 giorni dalla chiusura del Salone, allegando quanto previsto nel presente Avviso, sarà considerato rinunciatario e Lazio Innova S.p.A., attesa la decadenza del richiedente dall’agevolazione, intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti, dandone comunicazione alla competente Direzione regionale.

Art. 8 - Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse potranno essere oggetto di revoca qualora: - l’impresa non partecipi al Salone Internazionale del Libro di Torino edizione

2015; - i controlli abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari e/o

incompleti per fatti insanabili imputabili al destinatario; - il soggetto destinatario non fornisca la documentazione richiesta o non

consenta i controlli; - si siano verificate violazioni di legge; - le dichiarazioni dei soggetti destinatari dovessero risultare in tutto o in parte

non rispondenti al vero. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. di valutare ulteriori casi di revoca non previsti al comma precedente, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. La revoca determina l’obbligo da parte del destinatario di restituire le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi di mora (in misura pari al tasso Euribor maggiorato di 1 punto percentuale) e della rivalutazione monetaria. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Art. 9 - Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge.

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A.

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3. I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informativi utilizzati nell’ambito del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

4. I Beneficiari prendono atto ed accettano, inoltre, che saranno pubblicati sul sito di Lazio Innova S.p.A. le informazioni previste in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”.

5. Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso la sede legale di Lazio Innova S.p.A.

6. Tutte le comunicazioni relative al procedimento si intendono validamente effettuate se effettuate ai rispettivi indirizzi PEC.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

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AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA “LAZIO CREATIVO” INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI GIOVANI TALENTI LETTERARI:

INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE

DEL LIBRO DI TORINO 2015

Spettabile Lazio Innova S.p.A. Via dell’Amba Aradam 9, 00184 Roma PEC [email protected]

Il/La sottoscritto/a Nato/a a

il

Residente a

Prov. CAP

In Via

n. civico

Codice Fiscale

In qualità di rappresentante legale dell’impresa di seguito indicata Denominazione

Forma Giuridica REA

Data di iscrizione CCIAA Codice ATECO 2007

Sede legale: Via n. civico

Comune Prov. Cap.

E mail certificata (PEC)

E-mail

Sito Web

Codice Fiscale Partita IVA

Classificazione dimensionale (Micro o Piccola impresa)

Referente pratica (Cognome e Nome)

Telefono Fax

e-mail

Sede operativa nel Lazio: Via

n. civico

Comune

Prov. Cap.

Tel. Fax

FORMULARIO ON LINE

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Banca di accredito Indirizzo banca di accredito

IBAN Intestazione c/c

Dati per richiesta di verifica della regolarità contributiva

INAIL – codice ditta

INAIL sede competente

INPS – matricola azienda INPS sede competente

CCNL applicato Gestione separata (Si/No)

Dati rilevati dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato (Esercizio 20.…)

Fatturato (EUR)

Totale Attivo patrimoniale (EUR)

Numero di persone impiegate calcolate in termini di Unità Lavorative Annue (ULA)

Agevolazione richiesta (€)

CHIEDE

L’ammissione alle agevolazioni di cui all’Avviso “PROGRAMMA LAZIO CREATIVO - INTERVENTI A

SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI GIOVANI TALENTI LETTERARI: INCENTIVI ALLA

PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2015”

DICHIARA

1. di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicative del presente Avviso “PROGRAMMA LAZIO CREATIVO - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI GIOVANI TALENTI LETTERARI: INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2015”;

2. di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. e all’approvazione da parte della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio.

ALLEGA A TAL FINE:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) e copia del documento di identità del sottoscrittore;

2. copia della domanda di ammissione al Salone internazionale del Libro di Torino 2015 debitamente

sottoscritta. ___________________________ ____________________________________

(Luogo e data) (Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante)

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Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che: - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con la liquidazione del contributo;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge;

- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; - titolare del trattamento dei dati è Lazio Innova S.p.A. ___________________________ ____________________________________

(Luogo e data) (Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante)

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Allegato I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Spett.le Lazio Innova S.p.A. Via dell’Amba Aradam, 9 00184 ROMA PEC [email protected]

__sottoscritt___________________________________ nat___a______________________ il_______________ Residente in: Indirizzo _________________________ n°___ Comune________________CAP______Prov__ In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: _________________________________________________________________________________________ Forma giuridica______________________________________________________________ con sede legale in: Indirizzo ____________________________________ n°____ Comune ________________CAP_______ Prov___ Iscritta al registro delle imprese di ________________________________con il n. _________________________ C.F. _______________________________________________ P.IVA____________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

richiamate dall’art. 76

□ che l’impresa si impegna a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età inferiore ai 35 anni al momento della presentazione della domanda, di cui si forniscono i seguenti dati identificativi:

□ che l’impresa si impegna a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età inferiore ai 35 anni al momento della presentazione della domanda, i cui dati identificativi saranno forniti in sede di rendicontazione;

□ che almeno uno dei soci della casa editrice sia di età inferiore ai 35 anni al momento della presentazione della domanda di cui si forniscono i seguenti dati identificativi:

Nome Cognome Data di nascita Codice Fiscale

Nome Cognome Data di nascita Codice Fiscale

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□ che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero;

□ che l’impresa ha almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;

□ che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA prima del 01/01/2013;

□ che l’impresa ha come attività prevalente l’editoria;

□ che l’impresa è stata registrata con codice Ateco 2007 - …….., presso il Registro Imprese della CCIAA;

□ che l’impresa ha prodotto un minimo di 5 novità editoriali nel 2014;

□ che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali;

□ di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, di pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;

□ di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

□ di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss. mm. ii.;

□ di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;

□ di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c.1223, art I, della L.296/06 cd. “Clausola Deggendorf”);

□ di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;

□ che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento “de minimis” della Commissione (Regolamento n.1407/2013):

a) l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il __________ e termina il ___________ di ciascun anno;

b) nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa e le imprese a monte o a valle, legate a essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso Stato membro:

□ non ha/hanno beneficiato di altre agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”;

ovvero (selezionare la corretta opzione dichiarativa)

□ ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” di seguito indicate:

Nominativo impresa

beneficiaria dell’agevolazione

Normativa di riferimento

Data di concessione dell’agevolazione

Ente erogatore

Importo lordo dell’agevolazione

ottenuta

Totale

□ di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 2014/C 249/01;

□ che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di micro, piccola impresa di cui all’Allegato I al Regolamento UE n. 561/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 l’impresa (selezionare la corretta opzione dichiarativa):

□ è in possesso del requisito di impresa autonoma;

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□ non è in possesso del requisito di impresa autonoma;

□ che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di micro, piccola impresa di cui all’Allegato I al Regolamento UE n. 561/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nell’ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato si rilevano i seguenti valori:

- il fatturato è pari a: € ……..………..

- il totale dell’Attivo Patrimoniale è pari a: € ………..……….

- il totale degli addetti del 2014 in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) calcolato come media degli addetti mensili, considerando, oltre i dipendenti, anche i titolari ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa è pari a: N° ….………….

□ di accettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’Avviso.

Luogo e data____________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE1

(Timbro e Firma)