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Seminario su

Marchi e Disegni Comunitari

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LA TUTELA DEI MARCHI E

DEI DISEGNI IN SEDE

GIUDIZIALE:

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ART. 2598 c.c. ATTI di CONCORRENZA SLEALE

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza

sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

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IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30, pubblicato sulla G.U. del 4 marzo 2005

n. 52

Modifiche: Legge n. 99 del 22.06.2010 e D.Lgs n. 131 del 13.08.2010

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ART. 134.NORME IN MATERIA DI COMPETENZA

Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate……

…b); c); d)…..omissis…

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ART. 1. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed

altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di

utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali

riservate e nuove varietà vegetali.

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ART. 120 C.P.I.GIURISDIZIONE E COMPETENZA

…“La competenza in materia di diritti di proprietà industriale

appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale

scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”.

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Le sezioni specializzate come giudice comunitario

L’art. 3 D.leg. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate la competenza in

materia di marchi comunitari: le sezioni specializzate agiscono quindi, in qualità

di giudice comunitario, abilitate a dispensare una tutela extra territoriale

(cross- border) sulle privative comunitarie.

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TRIBUNALE DELLE IMPRESELegge 24.03.2012 n. 27

Il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, “Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti d’appello”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2003, n. 159, ha dato

attuazione alla delega prevista dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16, nel termine

prescritto di sei mesi.Il decreto è entrato in vigore il giorno

successivo la pubblicazione in Gazzetta, quindi il 12 luglio 2003

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LA COMPETENZA PER TERRITORIO

L’art. 1 del D.leg. 168/2003– che riproduce l’art. 16.1 a) della legge delega – istituisce le sezioni

specializzate presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Le sezioni hanno quindi una competenza territoriale molto vasta, ultradistrettuale.

Tra i dodici tribunali e corti individuate come sedi delle sezioni specializzate non vi è Cagliari.

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I TRIBUNALI SEDI DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN ITALIA

TRIESTE

VENEZIA

BOLOGNA

ROMA

BARI

CATANIA

MILANO

TORINO

GENOVA

FIRENZE

NAPOLI

PALERMO

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ART. 4 R.M.C.Reg. (CE) 26-2-2009 n. 207/2009

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul marchio comunitarioPubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 78.(Il presente Reg. ha abrogato il Reg. (CE) n. 40/94)

SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO COMUNITARIO:

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i

prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

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ART. 7 C.P.I.

 OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE: Possono costituire oggetto di registrazione

come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati

graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le

lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le

tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa

da quelli di altre imprese.

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REQUISITI DI VALIDITA’ DI UN MARCHIO

- DISTINTIVITA’- NOVITA’- LICEITA’- NON DECETTIVITA’

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REGOLAMENTO CE n. 40/94

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO - Pubblicato nella G.U.C.E. 14 gennaio 1994, n. L 11.

- Entrato in vigore il 15 marzo 1994

ABROGATO DALL’ART. 166

REGOLAMENTO CE n. 207/2009REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul marchio comunitario - Pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09

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ARTICOLO 7  - REG.CE n. 207/2009

IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

1.  Sono esclusi dalla registrazione:

a)   i segni non conformi all'articolo 4;b)   i marchi privi di carattere distintivo;c)   i marchi composti esclusivamente da segni o

indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

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….ART. 7 REG. 207/09

d)   i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

e)   i segni costituiti esclusivamente: i)  dalla forma imposta dalla natura stessa del

prodotto; ii)  dalla forma del prodotto necessaria per ottenere

un risultato tecnico; iii)  dalla forma che dà un valore sostanziale al

prodotto;f)   i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon

costume;

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….ART. 7 REG. 207/09g)i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;h)i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito "convenzione di Parigi";i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

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….ART. 7 REG. 207/09

j) I marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni

geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o

consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto

ai vini o alcoolici che non hanno tale origine;

k)   i marchi che contengono o consistono in una denominazione

d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al

regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni di origine dei prodotto agricoli e alimentari ,

corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto

regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la

domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente

alla data di presentazione alla Commissione della domanda di

registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione

geografica.

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….ART. 7 REG. 207/09

2.  Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3.  Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

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NOVITA’ ART. 12 C.P.I.

“Non sono nuovi, ai sensi dell’art. 7, i segni che alla data di deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti fabbricati, messi in commercio, o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

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...Art. 12 C.P.I.

Si considera altresì noto il marchio che ai sensi del’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

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...Art. 12 C.P.I.

c) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri…..omissis….

d) Siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito ad una domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;…..omissis….

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DISTINTIVITA’

ART. 13 – co 1 – C.P.I.

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”

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LICEITA’ ART. 14 – co I° C.P.I.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

a) I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;b)I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;c)I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

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DISEGNI E MODELLI COMUNITARIFONTI NORMATIVE:

- INTERNAZIONALI

- COMUNITARIE

- NAZIONALI

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NORMATIVA INTERNAZIONALE:

- ACCORDO DELL’AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI Legge 24 ottobre 1980, n. 744. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA DEL 6 NOVEMBRE 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967

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NORMATIVA COMUNITARIA:

- DIRETTIVA 98/71/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

- REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006

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Il Regolamento sui disegni e modelli comunitari – R.D.C. -

armonizza le varie legislazioni in materia e consente di poter

registrare un disegno o un modello a livello comunitario.

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Il regolamento prevede due tipi di disegno o modello:

1. DMCNR (dis/mod comunitario NON REGISTRATO)2. DMCR (dis/mod comunitario REGISTRATO)

Entrambi i tipi di disegni o modelli, per essere protetti, devono essere nuovi ed avere un carattere specifico (carattere individuale).

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IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO:

I DMCR vengono protetti a seguito della loro registrazione per un

periodo di 5 anni rinnovabile altre quattro volte fino ad una durata

massima di 25 anni.

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ART. 4 R.D.C.REQUISITI PER LA PROTEZIONE

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario

se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

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AI SENSI DEL REGOLAMENTO, POSSONO ESSERE REGISTRATI OGGETTI BIDIMENSIONALI (DISEGNI) O

TRIDIMENSIONALI (MODELLI) ED UN UNICO DEPOSITO PUÒ COMPRENDERNE

UNA SERIE MOLTO ESTESA (SINO A CENTO) PURCHÉ CIASCUNA DELLE

RAPPRESENTAZIONI DA PROTEGGERE RICADA NELLA STESSA CLASSE DELLA

CLASSIFICA SCATURITA DALLA CONVENZIONE DI LOCARNO

DELL’8.10.1968, RATIFICATA DALL’ITALIA CON L. N. 348/1974

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ART. 5 R.D.C.NOVITA’

1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato

al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al

pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di

registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

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ART. 6 R.D.C.CARATTERE INDIVIDUALE

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita

nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale

suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al

pubblico.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

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ART. 12 R.D.C. DURATA DELLA PROTEZIONE DI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

REGISTRATI

In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui

alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo

di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il

titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque

anni dalla data di deposito.

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ART. 19 R.D.C. DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O

MODELLO COMUNITARIO

1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di

utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della

presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,

l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato,

ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

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IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO NON REGISTRATO:

I DMCNR sono protetti dalla loro divulgazione per 3 anni, senza

necessità che venga effettuato alcun deposito. La protezione vale per tutti i disegni o modelli divulgati nell’Unione

europea ed è in vigore dal 6 Marzo 2002. Essa conferisce al titolare il diritto di poter impedire solo copie

sistematiche del modello, così come realizzato.

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ART. 11 R.D.C. DURATA DELLA PROTEZIONE DI

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI NON REGISTRATI

1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto

come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni

decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per

la prima volta nella Comunità.

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ART. 19 R.D.C. DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O

MODELLO COMUNITARIO

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di

cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla

copiatura di un disegno o modello protetto

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NORMATIVA NAZIONALE:

- CODICE della PROPRIETA’ INDUSTRIALE - D.LGS n. 30/2005

C.P.I. - SEZIONE IIIDisegni e Modelli

ART. 31 - 44

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ART. 31 C.P.I. REGISTRAZIONE DI DISEGNI E

MODELLI

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli

l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalla

caratteristica delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura

superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione

che siano nuovi ed abbiano carattere individuale

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ART. 32 C.P.I. NOVITA’

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato

anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero,

qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I

disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto

per dettagli irrilevanti.

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ART. 33 C.P.I. CARATTERE INDIVIDUALE

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che

suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale

suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si

rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

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- LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE - Legge 22 aprile 1941, n. 633

PER LA TUTELA DEI DISEGNI PROTETTI DA DISEGNO REGISTRATO È AMMESSO IL CUMULO CON LA PROTEZIONE CONFERITA

DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE. I SINGOLI STATI DETERMINANO LA

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE ED IL GRADO DI ORIGINALITÀ CHE I

DISEGNI/MODELLI DEVONO POSSEDERE.

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MARCHIO TRIDIMENSIONALE

FONTI NORMATIVE:

- REGOLAMENTO CE n. 40/94 DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Abrogato dall’art. 166 del

REG. CE n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario,

pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09

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ART. 4 R.M.C.SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO

COMUNITARIO

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono

essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la

forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a

distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese»

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LA FORMULAZIONE LETTERALE DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (CE)

n. 207/2009 SUL MARCHIO COMUNITARIO, NON LASCIA DUBBI SUL

FATTO CHE UN MARCHIO TRIDIMENSIONALE SIA, IN LINEA DI

PRINCIPIO, IDONEO ALLA REGISTRAZIONE, SEMPRECHÉ SODDISFI

ALMENO IL REQUISITO DI POTER COSTITUIRE OGGETTO DI RIPRODUZIONE GRAFICA.

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SECONDO UN ORIENTAMENTO ORMAI COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA

COMUNITARIA UN MARCHIO (TRIDIMENSIONALE) PER OTTENERE

LA REGISTRAZIONE DEVE POSSEDERE QUELLE CARATTERISTICHE DISTINTIVE

ESCLUSIVE CHE LO RENDONO ASSOLUTAMENTE RICONOSCIBILE AL CONSUMATORE MEDIO, E NON DEVE

INCORRERE IN UNO DEGLI IMPEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 7 RMC.

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ART. 7  RMCIMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA

REGISTRAZIONE

«1.  Sono esclusi dalla registrazione:

a)   i segni non conformi all'articolo 4;b)   i marchi privi di carattere distintivo;

c)   i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità,

la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio;

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….ART. 7 REG. 207/09

d)   i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel

linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;e)   i segni costituiti esclusivamente: i)  dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii)  dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii)  dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;f)   i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; …………..omissis»

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9.2+by Carlo Chionna

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Caso Cougar + Flyer / De Blasio Sud s.r.l.

Sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 05.06.2012

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“ P.Q.M.Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia

di proprietà industriale ed intellettuale……omissis…..così provvede:

- dichiara la società De Blasio Sud s.r.l. responsabile della contraffazione del disegno/modello di cui alla

registrazione n. 172655-0001/0007 relativo al modello n. 4 di pantalone concesso tramite UAMI in data 28.4.2004, nonché del compimento di atti di

concorrenza sleale ai danni della società Flyer s.r.l. e di Carlo Chionna;

- inibisce alla De Blasio Sud s.r.l. la commercializzazioen di prodotti riproducenti il

disegno/modello…..omissis…..- ordina alla De Blasio Sud s.r.l. di provvedere a sue spese alla distruzione dei prodotti recanti il predetto

disegno/modello;

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- condanna la De Blasio Sud s.r.l. al risarcimento dei danni in favore della società Flyer s.r.l. e di Carlo

Chionna nella misura di…..omissis…..- fissa la penale, a carico della De Blasio Sud s.r.l., nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente decisione e per ogni

violazione successiva riscontrata;- dispone la pubblicazione del presente dipositivo, a

caratteri pari al doppio del normale e con il nome delle parti in grassetto, pe runa volta sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, nonché su

di una rivista di moda a tiratura nazionale a scelta delle attrici, a cura delle istanti e a spese della De Blasio Sud s.r.l., dietro presentazione di fattura;

- - condanna la De Blasio Sud s.r.l. alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Flayer s.r.l. e

di Carlo Chionna, che si liquidano nella misura di…..omissis”

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Caso Carlo Chionna + Flyer /Neropepe s.r.l.

Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 29.11.2011

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“P.Q.M.INIBISCE

alla società Neropepe s.r.l. la produzione e la commercializzazione del pantalone di cui all’allegato B)

del ricorso in oggetto, corrispondente al modello registrato n. 4 di cui all’allegato A) del ricorso medesimo;

AUTORIZZA IL SEQUESTROdi tutti i pantaloni contraffatti (allegato B) presso le sedi

indicate a pag. 8 del ricorsoAUTORIZZA IL SEQUESTRO

in copia o per estratto, nonché laDESCRIZIONE

di tutta la documentazione indicata alle pagg. 8 e 9 del ricorso;

AUTORIZZAl’ufficiale giudiziario ad avvalersi di mezzi cine-fotografici o

di altro mezzo idoneo alla descrizione e ad acquisire in copia fotostatica e/o informatica tutta la documentazione

descritta;

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AUTORIZZAad assistere alle operazioni di descrizione i

rappresentanti della ricorrente e della controparte, nonché i legali ed i loro tecnici di fiducia;

NOMINAausiliare dell’Ufficiale Giudiziario ……omissis…..per

l’individuazione e la descrizione della predetta documentazione della quale fornirà relativo

riepilogo;DISPONE

che l’Ufficiale Giudiziario e chi coadiuva l’attività descritta adotti ogni misura necessaria a garantire

la tutela delle informazioni, prescrivendo che le copie della documentazione raccolta sia custodita in busta chiusa e sigillata e quindi depositata presso la

cancelleria della sezione P.I.I. per l’unione al fascicolo d’ufficio…omissis”

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Caso Gigiesse / Cimmitex

Sentenza del Tribunale di NapoliSez. Spec. P.I.I. del 12.08.2011

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“P.Q.M.Il Tribunale definitivamente

pronunciando….omissis….così provvede:a) in accoglimento delle domande dell’attrice dichiara

che la produzione e commercializzazione dei pantaloni a marchio W. Parker modello Winny

costituisce contraffazione del modello “Oxford” n. 89292 depositato il 23.11.2004 e concesso il

30.01.2006 , e del marchio figurativo “in” n. 1180144 registrato il 19.03.2009 , nonché atto di concorrenza sleale pe rimitazione servile dei suddetti pantaloni;b) inibisce a Commitex Confezioni sas l’ulteriore prosecuzione dell’attività illecita, ed ordina il ritiro

dal commercio dei predetti pantaloni e la conseguente distruzione degli stessi (sia di quelli già

sequestrati che di quelli successivamente individuati) , a cura dell’attrice e a spese della

convenuta;

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c) fissa in € 500,00 la somma dovuta dalla convenuta per ogni violazione

successivamente contestata della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nella

sua esecuzione;d) ordina la pubblicazione del dispositivo della

presente sentenza sulle pagine nazionali dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il

Mattino” per una volta ciascuno, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto e con corredo fotografico a colori del modello dei pantaloni e del marchio per

cui è causa, a cura dell’attrice e a spese della convenuta;

e) condanna la Cimmitex Confezioni sas al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni,

della complessiva somma di…..omissis”

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CASO MV TECH s.r.l. / DUE ESSE DISTRIBUZIONI s.r.l.

Ordinanza Tribunale di Napoli Sez. Spec. P.I.I.del 12.03.2012

(sul reclamo avverso il provvedimento del Trib. Napoli

del 03.08.2011)

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CASO DI.MA / AR.CA.

Tribunale di Bari Sez. Spec. P.I.I.

Provvedimento inaudita altera parte del 23.03.2012 e Ordinanza di conferma

del 05.07.2010

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CASO ROSSO FERRARI

Trib. di Milano – Sez. Spec. In P.I.I.ordinanza DEL 05.08.2009

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«l’impiego, in concreto, di tale colore (il rosso) …omissis…..ha assunto un valore qualificante

assoluto»

«….appare addirittura improponibile ipotizzare che, anche pe ril consumatore più sprovveduto, il colore rosso di

cui si discute, nell’ambito della Formula 1 e delle gare

sportive automobilistiche, non costituisca elemento

caratterizzante della Scuderia Ferrari»

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S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

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SPONSOR UFFICIALI di ALCUNE SQUADRE di

SERIE A:

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- A.S. ROMA

- S.S. LAZIO

- JUVENTUS F.C.

- A.C. MILAN

- CATANIA

- GENOA C.F.C.70

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MARCHI di COLORE

CASO NERI ADEMARO & C. s.n.c. + NERI

INDUSTRIA ALIMENTARE s.r.l. / I.P.O.S.E.A. s.n.c.

+ IPERMES s.r.l.

Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Spec. in P.I.I. del 10.07.2008

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FUNZIONI TRADIZIONALI DEL

MARCHIO:

FUNZIONE DISTINTIVA

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3

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FUNZIONE DI ORIGINE DEL MARCHIO DI

IMPRESAIL MARCHIO E’ CONSIDERATO QUALE

INDICATORE DI PROVENIENZA E ORIGINE DEI PRODOTTI E SERVIZI

CONTRADDISTINTIS.L.B. - Studio

Legale Borghese 2012

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FUNZIONE DI GARANZIA E UNIFORMITA’ DI QUALITA’ S.L.B. - Studio

Legale Borghese 2012 7

5

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COLLEGAMENTO TRA:

IMPRESA

MARCHIO

CONSUMATORES.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 7

6

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NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

CONSEGUENZA:

AFFIEVOLIMENTO DEL LEGAME TRA AZIENDA/IMPRESA E

MARCHIO

ULTERIORE INCIDENZA: DELOCALIZZAZIONE

S.L.B. - Studio Legale Borghese

2012 77

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NUOVA FUNZIONE DEL MARCHIO:

FUNZIONE EVOCATIVA

IL MARCHIO HA VALORE AUTONOMO

S.L.B. - Studio Legale Borghese

2012 78

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S.L.B. - Studio Legale Borghese

2012

REGISTRAZIONE COMUNITARIA PER PRODOTTI E SERVIZI DI CUI ALLA

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA:n. 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,

36, 38, 41, 42, 43(A FAR DATA DAL 1998)

79

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CASO SALERNITANA SPORT S.p.A. in liquidazione e

SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. / F.I.G.C.Tribunale di Napoli – Sez. Spec. in

P.I.I.Ordinanza del 15.02.2006

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CASO LAVEZZI e S.S.C.N. S.p.A. /

PRIMAL S.r.l.“EL POCHO 7”

Tribunale di Napoli – Sez. Spec. in P.I.I.ordinanza del 23.07.2009

(R.G. n. 22997\2009) S.L.B. - Studio Legale Borghese

2012 81

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CASO JUVENA – Produits de beautè

/ JUVENTUS F.C. S.p.A.

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JUVENTUS F.C. S.p.A.

CASO della RIVISTA

“SQUADRA MIA JUVE”

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2012 84

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JUVENTUS F.C. S.p.A.CASO del

CALENDARIO “JUVENTISSIMA” S.L.B. - Studio

Legale Borghese 2012 8

5

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CASO ARSENAL F.C. Corte di Giustizia CE – C. 206/01

del 12.11.2001

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE……

Studio Legale Borghese- Napoli, Palazzo Calabritto

tel. 081 76492222 – 081 7649205 - fax 081 7640697

e-mail [email protected]

realizzazione: Maurizio Borghese Daniela Pasquali

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