Referendum riforma art 5
-
Upload
lelio-bizzarri -
Category
Documents
-
view
1.349 -
download
2
Transcript of Referendum riforma art 5
REFERENDUM SULL’ARTICOLO 5 DEL CODICE
DEONTOLOGICODEGLI PSICOLOGI.
COME DICE L’ART.28 COMMA C DELLA LG. 56/89,
DOVREMO ESPRIMERCI PER VOTARE SÌ O NO ALLA PROPOSTA DI
RIFORMA APPROVATA DAL CNOP(L’ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI)
MA NE SAPPIAMO ABBASTANZA?
QUESTA RIFORMA DANNEGGIA NOI E I NOSTRI UTENTI ATTUALI E
POTENZIALI!!!
VOTIAMO NO !!! - LEGGI LE SLIDE E CAPIRAI PERCHÉ !!!
COME CAMBIEREBBE L’ART 5?
L’art. 5 dopo la riforma
«Art. 5 - Lo psicologo e tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che e sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali e in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. »
L’art. 5 prima di questa proposta di riforma
«Art. 5 - Lo psicologo e tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali e in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. »
IN SOSTANZA COSA CAMBIA NELL’ART.5 ?
«Art. 5 - Lo psicologo e tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che e sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali e in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. »
Questa integrazione segue quanto stabilito dall’ultimo Decreto del Presidente della Repubblica sul regolamentazione delle
professioni Ordinate (DPR 137/2012 – Capo I, art.7, comma 1).
IN SOSTANZA COSA CAMBIA NELL’ART.5 ?
Ci resta però anche qui un dubbio,
Il DPR 137/2012 – Capo I, art.7, comma 1 recita che “Al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.”
PER QUESTO VOTIAMO NO!!!
Perché la “nostra” riforma prevede l’aggiunta di “…sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”??
Ci sembra un gioco delle scatole cinesi! Vogliamo un codice deontologico chiaro e comprensibile da ciascun
iscritto!!! PER QUESTO VOTIAMO NO AD OGNI FRASE CHE VA OLTRE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE !!!
LA SIPAP SOCIETA ’ ITALIANA DEGLI PSICOLOGI AREA PROFESSIONALE
PRIVATA DICE NO ALLA RIFORMA
DELL’ART. 5 CHE INASPRISCE LE SANZIONI
PER NOI PSICOLOGI
PER TUTTE QUESTE RAGIONI
VOTA NO
AL REFERENDUM SULL’ART.5 DEL CODICE
DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI
PER TUTTE QUESTE RAGIONI