Relazione illustrativa decreto di recepimento direttiva Enforcement
RECEPIMENTO DIRETTIVA 45/2010 - confindustria.tn.it · IVA – FATTURAZIONE Modifiche normative a...
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IVA – FATTURAZIONEModifiche normative a seguito del recepimento della Direttiva
45/2010
Relatore: Roberto Curcu
PROGRAMMA
• Modifiche normative nella gestione delle operazioni attive
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fattura differita
– La fattura semplificata
• Schemi riassuntivi delle principali operazioni attive
• Modifiche normative nella gestione delle operazioni passive
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera
– Modalità di applicazione del reverse charge
– Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario di beni
– Momento di applicazione del reverse charge
• Schemi riassuntivi delle principali operazioni passive
• Cenni sulla fatturazione elettronica e sanzioni
– Nuove annotazioni da indicare in fattura– Nuovi obblighi di emissione della fattura– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie– Nuovi casi di fattura differita– La fattura semplificata
OPERAZIONI ATTIVEMODIFICHE NORMATIVE
NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN FATTURA
• Numero di partita IVA del cessionario o committente (prima era obbligatorio solo in caso di reverse charge)
• Numero di identificazione IVA per i cessionari o committenti comunitari soggetti passivi (prima era obbligatorio solo in caso di cessioni comunitarie e di servizi generici)
• Codice fiscale del cessionario o committente italiano NON soggetto passivo
• Differenti modalità di numerazione delle fatture?Ad oggi sembrerebbe che in caso di numerazioni progressive annuali sia obbligatorio aggiungere al numero della fattura l'anno di riferimento (1/2013, 2/2013, 3/2013....)
CASISTICA INDICAZIONE
Operazioni non imponibili (8, 8-bis, 9 e 38-quater)
Operazione non imponibile
Operazioni esenti art. 10 (escluso il n. 6) Operazioni esenti
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori dell'imposta nel loro Stato
Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi in reverse charge (art. 17 e 74)
Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'Unione Europea
Operazione non soggetta
Per le operazioni ricadenti nei rispettivi regimi speciali
regime del margine – beni usatiregime del margine – oggetti d’arte
regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione
regime del margine – agenzie di viaggio
Per le fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio (art. 17 c. 2 e casi di “self billing”)
Autofatturazione
NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN FATTURA
L'indicazione della norma di riferimento, prima obbligatoria, è ora facoltativa.Analoghe definizioni saranno introdotte negli altri Stati membri (art. 226 Dir. 112/2006).
Per le cessioni comunitarie (art. 41) e non è chiaro se indicare “operazione non imponibile” o “inversione contabile”.
–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitariedelle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differitaNuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificataLa fattura semplificata
OPERAZIONI ATTIVE
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURACESSIONI DI BENI
Cessioni “effettuate” in Italia Indifferente si
Cessioni “effettuate” nell'Unione Europea
Soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato Membro (comprese le
cessioni comunitarie)
Si“inversione contabile”
Altri soggetti no
Cessioni “effettuate” fuori dalla UE (comprese quelle relative a
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale)
indifferenteSi*
“operazione non soggetta”
Luogo di “effettuazione”(salvo deroghe il luogo di partenza
della merce)
Qualifica del cessionario(soggetto passivo, privato, soggetto UE o
ExtraUE)
Fattura
* Tale nuovo obbligo di fatturazione si riflette sulla comunicazione black list
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURACESSIONI DI BENI
merce
fattura
Cessioni di beni, diverse dalle cessioni comunitarie, effettuate in altro Stato UE, verso un soggetto passivo debitore di imposta nel suo Stato
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURACESSIONI DI BENI
merce
fattura
Cessioni di beni, che si considerano effettuate fuori dalla UE
Se il cessionario è “Black list” c'è un nuovo obbligo di effettuare la comunicazione
Luogo di “effettuazione” Natura del servizio Qualifica del committente
(soggetto passivo, privato, UE, EXTRAUE)Fattura
Italia Indifferente Indifferente si
ExtraUE Indifferente IndifferenteSi
“operazione non soggetta”
UE
Prestazioni di servizi di cui all'art. 10, n. da 1) a 4) e 9)
Indifferente no
Tutte le altre prestazioni di servizi
Soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato Membro*
Si“inversione contabile”
Altri soggetti No
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURAPRESTAZIONI DI SERVIZI
–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fatturaNuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differitaNuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificataLa fattura semplificata
OPERAZIONI ATTIVE
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DELLE CESSIONI COMUNITARIE
TIPO DI CESSIONE
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
Cessione con effetti traslativi immediati
Momento della consegna o spedizione. Momento di inizio trasporto o spedizione dal territorio dello Stato Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Cessione con effetti traslativi differiti
Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Cessione con contratto estimatorio
Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Cessione continuativa per periodi > mese solare
Al termine di ciascun mese
- il ricevimento di un acconto (senza che per riceverlo si sia dovuto emettere fattura...) non costituisce momento di “effettuazione” della cessione comunitaria.- nel caso in cui l'acconto sia stato ricevuto a seguito di emissione di specifica fattura nulla cambia
Le disposizioni barrate sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013
–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fatturaNuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitariedelle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificataLa fattura semplificata
OPERAZIONI ATTIVE
FATTURAZIONE DIFFERITA
– Facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*:
• Prestazioni di servizi “generici” (art. 7-ter) rese a soggetti passivi esteri
• Prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a prescindere dalla sua residenza
* Con riferimento al mese di “effettuazione” dell'operazione
–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fatturaNuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitariedelle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differitaNuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificata
OPERAZIONI ATTIVE
FATTURA SEMPLIFICATA
• Per le fatture di ammontare complessivo non superiore ad € 100 e per le note di accredito è possibile emettere fattura semplificata omettendo le seguenti informazioni:
– Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente (è sufficiente CF o PI o PI comunitaria).
– Aliquota IVA e dettagli nella determinazione della base imponibile (è obbligatorio indicare il corrispettivo complessivo e l'imposta incorporata).
• La fattura semplificata non può essere emessa per cessioni comunitarie e per le cessioni e le prestazioni effettuate verso soggetti comunitari debitori dell'imposta
SERVIZI E TERRITORIALITA’PRESTAZIONI B2B
19
REGOLA GENERALEREGOLA GENERALE (7-ter)
DEROGHEDEROGHE (7-quater 7-quinquies)
TUTTE LE ALTRE su beni immobili
per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili
trasporto passeggeri
ristorazione e catering
noleggio a breve termine di mezzi di trasporto
-intermediazioni, diverse da quelle immobiliari-lavorazioni su beni mobili-perizie su beni mobili
-prestazioni accessorie ai trasporti-trasporto di beni-noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto
-servizi prestati per via elettronica-telecomunicazioni e tele-radio diffusione-consulenze ed assistenze tecniche e legali
-prestazioni di interpreti-prestazioni pubblicitarie-royalties
-noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto-formazione e addestramento del personale
-prestiti di personale-operazioni finanziarie
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI
TIPO DI SERVIZIO
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI EMISSIONE
DELLA FATTURA
INDICAZIONI DA RIPORTARE IN
FATTURA
Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter “immediate”
momento di ultimazione della prestazione (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.
Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso
Inversione contabile
Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter di carattere periodico o continuativo*
momento di maturazione dei corrispettivi (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.
Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso
Inversione contabile
* Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
Obbligo di compilazione del modello INTRA Non vi è l'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di cui all'art. 10, numeri da 1) a 4) e 9) e per quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari non debitori dell'imposta nel loro Stato
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI EXTRACOMUNITARI
TIPO DI SERVIZIO
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI EMISSIONE DELLA
FATTURA
INDICAZIONI DA RIPORTARE IN
FATTURA
Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter “immediate”
momento di ultimazione della prestazione (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.
Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso
Operazione non soggetta
Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter di carattere periodico o continuativo*
momento di maturazione dei corrispettivi (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.
Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso
Operazione non soggetta
* Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI UE ED EXTRA-UE
DIFFERENZECOMUNITARI EXTRACOMUNITARI
Emissione della fattura
In tutti i casi eccetto:● operazioni di cui all'articolo 10, numeri da 1) a 4) e 9)● Quando il committente soggetto passivo non è debitore dell'imposta in altro Stato
Sempre
Indicazione in fattura Inversione contabile Operazione non soggetta
Modello INTRASI (salvo che l'imposta non sia dovuta nel Paese del
destinatario)NO
Per l'individuazione del luogo di stabilimento del committente:✔ Il committente extracomunitario resta tale anche se ha nominato un rappresentante
fiscale nella UE✔ Il committente è stabilito dove ha luogo la sua stabile organizzazione limitatamente ai
servizi ricevuti direttamente da quest'ultima.
CESSIONI COMUNITARIE eCESSIONI DIVERSE DA QUELLE COMUNITARIE
CESSIONI COMUNITARIE
• Presenza contemporanea dei seguenti requisiti:
– Partita IVA (VIES) del cedente
– Partita IVA comunitaria (VIES) del cessionario*
– Trasferimento fisico della merce da uno Stato UE ad un altro Stato UE
– Onerosità dell'operazione
CESSIONI DIVERSE DALLE COMUNITARIE
• Mancanza di almeno un requisito; ad esempio:
– Cessioni di merci che non lasciano lo Stato di partenza;
– Cessioni di merci verso soggetti non identificati (VIES)**;
– Cessioni di merci che non partono e/o non arrivano in uno Stato Comunitario
– Cessioni gratuite
* Ad esempio anche il soggetto extracomunitario con un rappresentante fiscale comunitario** Ad esempio il soggetto extracomunitario senza rappresentante fiscale comunitario
CESSIONI COMUNITARIE DI BENI
TIPO DI CESSIONE
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI EMISSIONE
DELLA FATTURA
INDICAZIONI DA
RIPORTARE IN FATTURA
Cessione con effetti traslativi immediati*
Momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenza.Se antecedenti, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato. Non rileva il pagamento anticipato del corrispettivo
Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso
Operazione non imponibile - inversione contabile
* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni fatte in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori
Obbligo di compilazione del modello INTRA
CESSIONI COMUNITARIE DI BENI INDICAZIONI IN FATTURA – ESEMPI DI TRIANGOLARI
merce
fattura
OPERAZIONE NON IMPONIBILEINVERSIONE CONTABILE
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE CESSIONI COMUNITARIE
TIPO DI CESSIONE
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI EMISSIONE
DELLA FATTURA
INDICAZIONI DA
RIPORTARE IN FATTURA
Cessione con effetti traslativi immediati*
Momento di consegna o spedizione.Se antecedenti, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato o del pagamento, limitatamente all'importo riscosso
Nel momento di “effettuazione” dell'operazione, con possibilità di emettere fattura differita in presenza di DDT o documenti equipollenti
“Inversione contabile” se rese nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori dell'imposta“operazione non soggetta” se rese fuori dalla UE
* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori
CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE COMUNITARIEINDICAZIONI IN FATTURA - ESEMPI
merce
fattura
INVERSIONE CONTABILE OPERAZIONE NON SOGGETTA
MODIFICHE NORMATIVE
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse charge;– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse charge
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse charge;Modalità di applicazione del reverse charge;– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitarioMomento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse chargeMomento di applicazione del reverse charge
CAMBIO DI RIFERIMENTO
Decorrenza Operazioni comunitarie Altre
Fino al 31/12/2012
Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, se indicato in fattura
oppure cambio della data fattura
Cambio del giorno di “effettuazione”
dell'operazione, in mancanza cambio del giorno antecedente più
prossimo
Dal 1 gennaio
2013
Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, se indicato in fattura, in mancanza cambio della data fattura o in mancanza cambio
del giorno antecedente più prossimo
Per tutte le operazioni Per tutte le operazioni (non solo per gli acquisti comunitari di merci) si assume il cambio della data della fattura, salvo che il cambio del giorno di “effettuazione” non sia espressamente indicato in fattura.
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse charge– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitarioMomento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse chargeMomento di applicazione del reverse charge
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI COMUNITARI
INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL FORNITORE ESTERO
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI EXTRACOMUNITARI
EMISSIONE DI AUTOFATTURA
EMISSIONE DI AUTOFATTURA *
AUTOFATTURA / INTEGRAZIONE
* era prevista per acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e di servizi 7-quater e 7-quinquies
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse chargeModalità di applicazione del reverse charge– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse chargeMomento di applicazione del reverse charge
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DEGLI ACQUISTI COMUNITARI
TIPO DI ACQUISTO
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
Acquisti con trasporto a cura del cedente
Momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto. Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienzaSe antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Acquisti con trasporto a cura del cessionario
Momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato.Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienzaSe antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Acquisti con effetti traslativi differiti
Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Acquisti di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori
Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.
Acquisti continuativi per periodi > mese solare
Al termine di ciascun mese
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse chargeModalità di applicazione del reverse charge– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitarioMomento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse charge
ACQUISTO DI BENITERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEL REVERSE CHARGE
OperazioneModalità reverse
Termini
Acquisto comunitario di beni
Integrazione fattura
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma cmq entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese)
Altri acquisti di beni da fornitore comunitario
Integrazione fattura(Autofattura)
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il momento di effettuazione dell'operazione)
Acquisti di beni da fornitore extra-comunitario (diversi dalle importazioni)
Autofattura Entro il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, del pagamento (in caso di pagamento parziale, limitatamente all'importo pagato).Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da ddt (anche riepilogativa delle consegne intervenute nel corso di un mese) potrà provvedersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (CM 37/11 punto 4.3)
ACQUISTO DI SERVIZIMOMENTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REVERSE
operazione Modalità momento
fornitori comunitari/ regola generale
Integrazione fattura
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma cmq entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese)
fornitori comunitari/ deroghe
Integrazione fattura(Autofattura)
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il momento del pagamento))
fornitori extracomunitari / servizi generici
Autofattura Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento aL mese di “effettuazione” (ultimazione della prestazione o maturazione dei corrispettivi, o pagamento se antecedente) Entro il momento di effettuazione dell'operazione
fornitori extracomunitari / deroghe
Autofattura Entro il momento del pagamento
Ricevimento di fattura irregolare
Mancato ricevimento della fattura
Autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo al momento di “effettuazione” dell'operazione e con riferimento al mese precedente
Fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria e con riferimento al mese precedente
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA FORNITORI COMUNITARI
Autofattura entro il secondo mese successivo al momento di “effettuazione” dell'operazione
entro il secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione
entro il mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione
Fattura integrativa entro il15° giorno 15 successivo a quello di registrazione della fattura originaria
Acquisti comunitari di beni
TIPO DI ACQUISTO
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
MODALITÀ E TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
MODALITÀ E TERMINI PER LA REGOLARIZ-ZAZIONE
Acquisti con effetti traslativi immediati*
Momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenzaSe antecedente, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato. Non rileva il pagamento anticipato del corrispettivo
Integrazione della fattura estera entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso mese
In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione, emissione di autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di “effettuazione”
* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per gli acquisti effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per gli acquisti con effetti traslativi differiti e per quelli fatti nell'ambito di contratti estimatori
Obbligo di compilazione del modello INTRA
Acquisti comunitari di beni
30/06/2013 3/7/2013
30/6/2013 Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario
15/7/2013 Termine ultimo per il tedesco di emettere la fattura
31/8/2013 Termine ultimo per il ricevimento della fattura
15/9/2013 Termine ultimo di emissione dell'autofattura
La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va integrata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese di ricevimento
ATTENZIONE!La fattura va integrata con
l'aliquota (21%) in vigore nel
momento di effettuazione
dell'operazione e non con quella
della data di ricevimento (22%?)
I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), se diversa dalla data fattura
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni
• Trattasi di acquisti di merci già presenti in Italia o in Comunità, ma mancanti di uno dei requisiti degli acquisti comunitari; ad esempio:– Acquisto di merci già presenti in Italia da
soggetto estero (anche se identificato in Italia)– Acquisto di merci di provenienza comunitaria,
cedute da soggetto extracomunitario senza identificazione comunitaria
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni
Acquisto di merci presenti in Italia, da soggetto stabilito all'estero con rappresentante fiscale in Italia
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni
Acquisto da extracomunitario di merci di origine comunitaria
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni
Casistica degli acquisti con effetti traslativi immediati
FORNITOREMOMENTO DI
“EFFETTUAZIONE”MODALITÀ E TERMINI PER IL REVERSE
CHARGE
Comunitario
Momento di consegna o
spedizione dei beni. Se antecedenti, data
del pagamento, limitatamente
all'importo pagato, o del reverse,
limitatamente all'importo assolto
con reverse
Integrazione della fattura estera entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento*. In caso di mancato ricevimento entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, emissione di autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione. Emissione di autofattura entro il momento di effettuazione
Extra-comunitario
Emissione di autofattura entro il momento di “effettuazione”. (Possibilità di emettere autofattura differita se la consegna o spedizione è documentata da ddt)
* Nonostante la procedura sia uguale a quella prevista per gli acquisti comunitari, NON si tratta di acquisti comunitari e non va mai compilato il modello INTRASTAT
Acquisto di servizi – regola generale
TIPO DI SERVIZIO
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
MODALITÀ E TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
FORNITORE COMUNITARIO
FORNITORE EXTRACOMUNITARIO
“Spot”
Momento di ultimazione della
prestazione* (momento del pagamento se antecedente, limitatamente
all'importo pagato)
Integrazione della fattura estera entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della
fattura e con riferimento al mese di ricevimento. In
caso di mancato ricevimento entro il
secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione, emissione di autofattura** entro il 15 del terzo mese successivo a quello di “effettuazione”
Emissione di autofattura entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di “effettuazione”
dell'operazione e con riferimento al mese di
“effettuazione” dell'operazionePeriodico o
continuativo
Momento di maturazione dei
corrispettivi (momento del pagamento se
antecedente, limitatamente
all'importo pagato)
* “(...) per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione” (CM 35/2012)**“È evidente che tale adempimento (l'emissione dell'autofattura n.d.r.) deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell'effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento” (CM 35/2012)
Esempio: Acquisti di servizi generici “spot”fornitori comunitari
30/06/2013
30/6/2013 Momento di “effettuazione” del servizio
15/7/2013 Termine ultimo per il britannico di emettere la fattura
31/8/2013 Termine ultimo per il ricevimento della fattura
15/9/2013 Termine ultimo di emissione dell'autofattura
La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va integrata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese di ricevimento
ATTENZIONE!La fattura va integrata con
l'aliquota (21%) in vigore nel
momento di effettuazione
dell'operazione e non con quella
della data di ricevimento (22%?)
I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” (ultimata) la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
In assenza di elementi certi circa il momento di ultimazione della prestazione, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura (CM35/2012).
Avvocato GB ultima la prestazione
Acquisti di servizi generici spot – fornitori extracomunitari
30/06/2013
30/6/2013 Momento di “effettuazione” del servizio
15/7/2013 Termine ultimo di emissione dell'autofattura
ATTENZIONE!La fattura va integrata con
l'aliquota (21%) in vigore nel
momento di effettuazione
dell'operazione e non con quella
della data di ricevimento (22%?)
Avvocato USA ultima la prestazione
PROGRAMMA
• Modifiche nella gestione delle operazioni attive
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fattura differita
– La fattura semplificata
– Casistiche
• Modifiche nella gestione delle operazioni passive
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;
– Modalità di effettuazione del reverse charge;
– Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario
– Momento di effettuazione del reverse charge
– Casistiche
• Cenni su fatturazione elettronica e sanzioni
FATTURA ELETTRONICACenni
Modalità di certificazione Modalità di invio
Consenso del destinatario
Modalità di conservazione
Appone la firma digitale e la marca temporale o
Invia la fattura in formato elettronico
Ottiene il consenso del destinatario
Conserva la fattura in formato elettronico
Invia la fattura tramite sistemi EDI o
Istituisce dei controlli di gestione in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto
Modalità di ricevimento Consenso del destinatario Modalità di conservazione
Riceve la fattura tramite sistemi informatici
Dà il consenso al ricevimento della fattura elettronica
Conserva la fattura in formato elettronico
FATTURA ELETTRONICA PER L'EMITTENTE
FATTURA ELETTRONICA PER IL RICEVENTE
OPERAZIONI ATTIVESANZIONI
• Introdotta la sanzione per la mancata (o ritardata) emissione di fattura non soggetta ad IVA (ad esempio 7-ter). (si conferma implicitamente che fino ad oggi non è applicabile alcuna sanzione).
• In caso di omessa/ritardata emissione di fattura non imponibile o fuori campo, che non rilevi ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione dal € 258 a 2.065 per ogni violazione.
• L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali della medesima disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065) da un quarto al doppio.
322,5 € → 6.195 € ridotti ad 1/3 in caso di definizione agevolata
OPERAZIONI PASSIVESANZIONI
• In caso di mancato assolvimento dell'IVA col reverse charge si applica la sanzione:
– Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione genererebbe un debito di imposta (per l'indetraibilità della stessa nella fase di credito). Si procede al recupero dell'IVA.
– Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione fosse neutrale (l'IVA non assolta sarebbe stata comunque deducibile). Non si provvede al recupero dell'IVA. Si ritiene che tale sanzione sia contraria ai principi
del diritto comunitario.
• Tali sanzioni sono applicabili anche in caso di ritardato assolvimento dell'IVA
L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali della medesima disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065) da un quarto al triplo.