RAPPORTO FINALE DELL E ATTIVITÀ PROBIO DELL A REGIONE ... 8.pdf · Classificazione della biomassa...
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RAPPORTO FINALE DELLE ATTIVITÀ PROBIO DELLA
REGIONE LOMBARDIA
ANNUALITÀ 1999
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Rapporto finale delle attività PROBIO 1999 (Primo anno) della Regione Lombardia “ Normativa Amica: Schede esemplificative”
PROCEDURE BUROCRATICHE E AUTORIZZATIVE
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO TERMICO CIVILE ALIMENTATO
CON BIOMASSE COMBUSTIBILI SCHEDE ESEMPLIFICATIVE
PREMESSA Il presente documento è finalizzato al chiarimento delle procedure burocratiche e autorizzative relative all’installazione e gestione degli impianti termici alimentati a biomassa combustibile. In questa edizione sono trattati in modo esauriente gli impianti termici civili, mentre nel proseguimento del programma sarà sviluppata la parte relativa agli impianti industriali. Uno dei principali problemi riscontrati nel corso degli incontri di lavoro organizzati nell’ambito del progetto “Normativa Amica” è stato proprio quello relativo alle difficoltà incontrate dal cittadino e dall’amministratore pubblico nel muoversi tra le innumerevoli regole e procedure autorizzative connesse con l’istallazione di un impianto termico alimentato a biomassa combustibile. Che differenza c’è tra libretto d’impianto e libretto di centrale? Chi è il responsabile della gestione dell’impianto? Chi è l’autorità competente in materia? Queste sono solamente alcune delle innumerevoli domande che ci si deve porre nel caso si voglia riscaldare la propria abitazione, i propri uffici o un magazzino con un combustibile solido rinnovabile e proprio a questo scopo sono state redatte le presenti schede la cui compilazione rappresenta un primo strumento per avvicinare il cittadino all’utilizzo dei combustibili solidi rinnovabili. A riprova dell’esigenza di instradare l’utente in un mondo ancora poco conosciuto e soprattutto difficile da decifrare si fa notare che anche la Regione Piemonte, nell’ambito dei progetti PROBIO di competenza, ha sviluppato un documento simile dal quale per altro è stato attinto parte del materiale qui riportato. Il percorso attraverso il quale si intende condurre l’utente inizia dalla classificazione della materia prima destinata alla produzione di energia e, passando per la classificazione degli impianti termici, descrive i requisiti tecnici, di sicurezza e ambientali che un impianto deve rispettare. La descrizione delle modalità di gestione degli impianti e delle figure dei responsabili chiude il cammino. Le schede principali sono le seguenti: Classificazione della biomassa Classificazione della biomassa e destinazione d’uso Distinzione tra impianti termici e impianti industriali Lo scarto come rifiuto non pericoloso Le ceneri La realizzazione, la trasformazione o la modifica di un impianto termico civile
Principali requisiti tecnici degli impianti termici alimentati con biocombustibili solidi Caratteristiche locale caldaia Principali requisiti dei camini
Rapporto finale delle attività PROBIO 1999 (Primo anno) della Regione Lombardia “ Normativa Amica: Schede esemplificative”
Principali requisiti dei canali da fumo
Requisiti di sicurezza degli impianti con generatore di calore a combustibili solidi Requisiti degli impianti con generatori di calore a combustibili solidi ai fini del rispetto dei limiti di emissione Installazione nuovi impianti: iter realizzativo ed amministrativo
La gestione dell’impianto I soggetti coinvolti I responsabili degli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW I responsabili degli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW I compiti dei responsabili e i controlli da effettuare in funzione della tipologia di impianto
I controllori
Classificazione della biomassa
Biomassa animale
Non viene trattata in questa edizione
Biomassa vegetale
Classificazione del Comitato Europeo di Normazione
(CEN)
Torna
Classificazione della biomassa secondo il Comitato Europeo di Normazione (CEN) e
destinazione d’uso
Biomassa erbaceaBiomassa legnosa Frutti e semi Miscele e Miscugli
Rientra nell’elenco delle biomasse combustibili
del DPCM 8/3/02?No
Si
Utilizzo per la produzione di energia
RIFIUTO NON PERICOLOSO(DM 05/02/98)
Recupero di materia prima secondaria (scarti) per
usi non energetici
Recupero energetico
COMBUSTIBILE(DPCM 08/03/02)
Materia prima per usi non energetici (CM Amb. 28/06/99)
Smaltimento
Definizione di rifiuto DL 138/02 Testo
Ceneri
IMPIANTI INDUSTRIALINon trattati in questa edizione
IMPIANTI TERMICI
Latifoglie Legno da giardini, siepi, alberature stradali Conifere Miscele e miscugli Alberi e arbusti interi Ceduo a turno di rotazione breve Latifoglie Miscele e miscugli Tronchi Conifere Fresco/verde (incluse foglie e aghi) Miscele e miscugli
Residuo di potatura Secco Latifoglie Legno da giardini, siepi, alberature stradali Conifere Miscele e miscugli Ceppaie Ceduo a turno breve
Corteccia da scortecciatura preindustriale
Biomassa legnosa da arboricoltura e silvicoltura
Miscele e miscugli
Legno privo di corteccia Miscele e miscugli Residui di legno non trattato Corteccia (da operazioni
industriali)
Legno privo di corteccia Miscele e miscugli Residui di legno trattato chimicamente Corteccia (da operazioni
industriali)
Miscele e miscugli
Sottoprodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno
Scarti fibrosi dell’industria della carta e della cellulosa
Legno privo di corteccia Miscele e miscugli Legno non trattato chimicamente Corteccia (da operazioni industriali) Legno privo di corteccia Miscele e miscugli Legno trattato chimicamente Corteccia (da operazioni industriali)
Legno usato
Miscele e miscugli Miscele e miscugli non trattati
Biomassa legnosa
Miscele e miscugli trattati
Torna
pianta intera lolle, gusci e affini paglia miscele e miscugli Cereali semi o granella pianta intera gusci e affini paglie miscele e miscugli Erbe in genere semi pianta intera semi Oleaginose steli e foglie gusci e affini pianta intera tuberi, radici e affini Piante da radici steli e foglie pianta intera frutti Leguminose steli e foglie baccelli pianta intera semi Floricole steli e foglie
Biomassa erbacea da agricoltura e orticoltura
Miscele e miscugli cereali e ed erbe in genere tuberi, radici e affini Residui erbacei non trattati chimicamente oleaginose oleaginose e floricole cereali e ed erbe in genere tuberi, radici e affini Residui erbacei trattati chimicamente
oleaginose oleaginose e floricole
Residui e sottoprodotti dalla trasformazione industriale di biomassa erbacea
Miscele e miscugli Miscele e miscugli non trattati
Biomassa erbacea
Miscele e miscugli trattati
Torna
bacche intere semi Bacche e affini polpa frutti interi noccioli Drupe e affini polpa frutto intero noccioli Noci, nocule e acheni (frutta secca) gusci, tegumenti
Frutti da frutticoltura e orticoltura
Miscele e miscugli Bacche e affini Residui di frutti non trattati chimicamente Drupe e affini
Noci, nocule e acheni (frutta secca)
Bacche e affini Residui di frutti trattati chimicamente Drupe e affini
Noci, nocule e acheni (frutta secca)
Residui e sottoprodotti dell’industria di lavorazione dei frutti
Miscele e miscugli Miscele e Miscugli non trattati
Frutti e semi
Miscele e Miscugli trattati
Miscele e Miscugli non trattati Miscele e
miscugli Miscele e Miscugli trattati
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La biomassa combustibile secondo il DPCM 08/03/02
Allegato III – Individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo (In impianti industriali e termici). 1.Tipologia e provenienza a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego. 2. Condizioni di utilizzo La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione
N.B. : Il D.P.C.M. 08/03/02 considera come combustibile, oltre alla legna tal quale (così come intesa secondo l’abolito D.P.C.M 02/10/95) anche altro materiale che fino all’emanazione dello stesso era considerato e quindi normato dal D.M. 05/02/98 N° 72 come rifiuto non pericoloso. Rimangono fuori i rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati normati ancora come rifiuti non pericolosi.
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Distinzione tra impianti termici e impianti industriali
Conversione energetica della biomassa secondo il DPCM 08/03/02
IMPIANTI INDUSTRIALINon trattati in questa edizione
IMPIANTI TERMICI
Pirolisi
Gassificazione
Combustione diretta
Sono impianti termici quelli di cui al D.P.C.M 08/03/2002: Art. 2, comma 1, lett. b): Sono combustibili per usi civilii combustibili utilizzati in impianti termici non inseritiin un ciclo di produzione industriale. Art. 2, comma 2: Sono […] compresi quelli aventi comedestinazione d’uso il riscaldamento o la climatizzazionedi ambienti, il riscaldamento di acqua calda per utenzecivili, la cucina, il lavaggio stoviglie, la sterilizzazione ela disinfezione medica, il lavaggio biancheria e simili, iforni da pane, le mense ed altri pubblici esercizi destinatiad attività di ristorazione.
Sono impianti industriali quelli di cui al: DPR 24/05/1988 n° 203.
Art 2, comma 9: Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocareinquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale..
DPCM 21/07/1989:
Art. 1: ..Il DPR 203 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui allalegge 8 agosto 1985, n°443, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamenteconvogliabili. Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR n° 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivicompresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti diclimatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione edisinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all’uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività diristorazione.
DPR 25/07/1991 : Sono considerate attività a inquinamento atmosferico poco significativo e a ridotto inquinamento atmosferico quelle indicate nell’allegato 1 enell’allegato 2. Tali attività utilizzano impianti industriali; sono però escluse le attività citate dal DPCM 08/03/02 in quanto di pertinenza diimpianti termici.
Il comma 1, lettere a) e b) e il comma 2 del l’art.2 del DPCM 08/03/02 definiscono e distinguono gli impianti industriali e gli impianti termici
Torna allo schema di classificazione CEN
Nota a margine della diapositiva “definizione impianti”. In questo documento si utilizza una definizione leggermente diversa rispetto a quella del DPCM 08/03/02 in merito agli impianti industriali e civili. Impianti Industriali: impianti che utilizzano biomassa per produrre energia destinata ad essere utilizzata nel processo produttivo, salvo le eccezioni indicate dalla legislazione in materia. Rientrano in questa categoria non solo impianti per la produzione di calore ma anche impianti per la produzione di energia elettrica. Impianti Termici: impianti utilizzati in contesto sia civile che industriale per la produzione di calore non finalizzato al processo produttivo. A nostro giudizio il termine “impianti civili” utilizzato dal DPCM 08/03/02 può essere erroneamente interpretato nel caso di impianti termici utilizzati in un contesto “industriale” quale può essere l’impianto di riscaldamento di un capannone contenente macchinari o di un magazzino. Il DPCM definisce correttamente questi impianti che quindi sono considerati “civili”, ma il termine “Impianti civili”potrebbe essere oggetto di errate interpretazioni.
Torna allo schema di classificazione CEN
DL 138/02 - Art. 14 - Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22. 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue: a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti adattivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22; b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22,sostanze, materiali o beni; c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da unadisposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dalfatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22. 2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ovesussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o diconsumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o diconsumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegatoC del decreto legislativo n. 22.
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RIFIUTO NON PERICOLOSO (D.M. 05/02/98 n°72)
LO SCARTO COME RIFIUTO NON PERICOLOSO
AUTOSMALTIMENTO in discarica
SECONDO LEGGE (“Ronchi” art. 32 D.M. 05/02/98)
DEPOSITO PRELIMINARE
MESSA IN RISERVA (D.M. 05/02/98 art. 6)
RECUPERO DI MATERIA (“Ronchi” art.33 D.M. 05/02/98 art. 3 -
Allegato 1 Sub 1)
RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO(D.M. 05/02/98 Allegato 1 Sub 1 p.to 9)
RIFIUTI COMPOSTABILI (D.M. 05/02/98 Allegato 1 Sub 1 p.to 16 ) COMPOST
PANNELLI, PASTA DA CARTA, CIPPATO
RECUPERO DI ENERGIA (“Ronchi” art. 33 D.M. 05/02/98 art. 4 - Allegato 2 Sub 1)
FALEGNAMERIA, CARPENTERIA
Per lo svolgimento delle operazioni di AUTOSMALTIMENTO e di RECUPERO DI MATERIA o DI ENERGIA NON OCCORRE AUTORIZZAZIONE REGIONALE ma è sufficiente una COMUNICAZIONE IN PROVINCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (da parte di chi effettua l’operazione e non di chi produce il rifiuto)
IMPIANTI INDUSTRIALI o DEDICATI (inceneritori) Non trattati in questa edizione
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LE CENERI
Ceneri da biomassa (bioceneri)
DM 05/02/98 Recupero di materia con procedura semplificata
D.Lgs 05/02/1997(Decreto Ronchi) Richiesta di autorizzazione allo spandimento (?)
Conferimento in discarica (teoricamente “extrema ratio”)
Cementifici o industria dei laterizi Allegato 1 punto 13 DM 05/02/98
Produzione di compost Allegato 1 punto 16 DM 05/02/98
Produzione di fertilizzanti Allegato 1 punto 18 DM 05/02/98
Recuperi ambientali Allegato 1 punto 13 DM 05/02/98
REALIZZAZIONE, TRASFORMAZIONE O MODIFICA DI UN IMPIANTO TERMICO La realizzazione, la trasformazione o la modifica di un impianto termico comportano un iter piuttosto complesso derivante dalla normativa vigente, soprattutto quella in materia di:
• controllo dell’inquinamento atmosferico; • risparmio energetico; • sicurezza;
In relazione alle rispettive competenze, diversi sono quindi anche gli enti coinvolti ai quali è necessario rivolgersi per adempiere tutte le prescrizioni della normativa vigente. In particolare bisogna ricordare almeno:
• Comune • Vigili del fuoco • Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Le sezioni in cui si articola questa parte del lavoro sono: Principali requisiti tecnici degli impianti termici alimentati con biocombustibili solidi
Caratteristiche locale caldaia Principali requisiti dei camini Principali requisiti dei canali da fumo
Requisiti di sicurezza degli impianti con generatore di calore a combustibili solidi Requisiti degli impianti con generatori di calore a combustibili solidi ai fini del rispetto dei limiti di emissione Installazione nuovi impianti: iter realizzativo ed amministrativo La gestione dell’impianto
I soggetti coinvolti I responsabili degli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW I responsabili degli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW I compiti dei responsabili e i controlli da effettuare in funzione della tipologia di impianto
I controllori
PRINCIPALI REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI CON BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI
RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI ASPETTI NORMATI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
LOCALI per maggiori dettagli
• art. 4 DPR 1391/70 • Circolare M.I. n. 73 del 29 luglio 1971 • DM 16/02/1982 • Circolare M..I. n.52 del 20/11/1982
• ubicazione; caratteristiche costruttive; dimensioni • accesso e comunicazione; caratteristiche porte • aperture di ventilazione e aerazione minima; • chiusure per prevenzione fuoriuscita fumi, polveri, gas e odori • norme specifiche antincendio per centrali > 100.000 kcal/h (ca. 116 kW) • norme antincendio per depositi biocombustibili solidi > 50 t
CAMINI per maggiori dettagli
• art. 6 DPR 1391/70 • requisiti camini (sezione, altezza, raccordi, camera raccolta , fori prelievo, ecc.)
CANALI DA FUMO per maggiori dettagli
• art.7, DPR 1391/70 • requisiti canali da fumo (pendenza, sezione, coibentazione, raccordi, aperture per ispezioni, fori prelievo, ecc.)
FOCOLARI/ CAMERE COMBUSTIONE
• art. 9 DPR 1391/70 • prescrizioni varie per i costruttori • obbligo foro spia per controllo fiamma + foro per rilevamento temperatura fumi
BRUCIATORI E GRIGLIE • art.10, DPR 1391/70 • alcune prescrizioni generali obbligatorie solo nel caso di alimentazione meccanica (che è resa obbligatoria
ai sensi DPCM 08/03/2002 solo per impianti > 1 MW):
• art.11 DPR 1391/70
• termometro per temperatura fumi alla base camino • se >1.000.000 kcal/h :
o registrazione temperatura o manometri per pressione relativa camera combustione e camino o misura CO2, CO e H2 nei fumi (se > 2.000.000 kcal/h registrazione in continuo)
APPARECCHI INDICATORI
• art. 1, 20, 22 DM 1/12/1975 • termometro per misura T acqua in uscita • manometro per misura pressione nel generatore
RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI ASPETTI NORMATI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
DOTAZIONE DI SICUREZZA per maggiori dettagli
• TITOLO II, DM 1/12/1975 • Raccolte R e H dell’ISPESL • prescrizioni di sicurezza per generatori di calore
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
• art.5, DPR 412/93 come modificato da DPR 551/1999 • rendimento globale medio stagionale dell’impianto variabile in funzione potenza installata
RENDIMENTO MINIMO GENERATORE DI CALORE
• art.6, DPR 412/93 come modificato da DPR 551/1999 • non è previsto nulla per generatori alimentati con combustibili solidi
CONTROLLO COMBUSTIONE E EMISSIONI per maggiori dettagli
• comma 2.3, Allegato III, DPCM 08/03/2002 • prescrizioni impiantistiche per rispetto limiti di emissione
• art.13, DPR 1391/70 • caratteristiche generali fumi: limite particelle solide (scala Bacharach); valido per tutti gli impianti termici LIMITI DI EMISSIONE • comma 2.1, Allegato III, DPCM
08/03/2002 • limiti specifici di emissione vari inquinanti per biomasse combustibili in relazione a potenza installata;
misura e registrazione in continuo per impianti di taglia elevata (> 6 o 20 MW)
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REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILI SOLIDI
(DM 1/12/1975, RACCOLTE R E H ISPESL)
N.B. Solo per generatori > 30.000 kcal/h (ca. 35 kW)
BIOCOMBUSTIBILE UTILIZZATO
polverizzato (es. segatura, polverino)
non polverizzato (es. cippato, pellet)
RIFERIMENTI NORMATIVI
INTERRUTTORE TERMICO DI REGOLAZIONE: per interrompere apporto di calore quando acqua in uscita raggiunge una temperatura prefissata (max 95 °C)
OBBLIGATORIO FACOLTATIVO
INTERRUTTORE TERMICO DI BLOCCO: per interrompere apporto di calore quando acqua in uscita raggiunge una temperatura prefissata (max 100 °C)
OBBLIGATORIO FACOLTATIVO
art.20, DM 1/12/1975
VASO DI ESPANSIONE OBBLIGATORIO (CHIUSO O APERTO)
OBBLIGATORIO (APERTO) 1
ALTRE CONDIZIONI DI SICUREZZA
PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE : necessario se si usa vaso di espansione chiuso per interrompere apporto di calore
quando si raggiunga pressione prefissata sempre inferiore comunque
alla pressione di esercizio del generatore indicata dal costruttore
necessario soddisfare in alternativa una delle seguenti condizioni:
o alimentazione meccanica di combustibile e comburente;
o riscaldatore d’acqua di consumo o scambiatore termico di emergenza, provvisti di scarico di sicurezza
o impianto a circolazione naturale
art.21, DM 1/12/1975
Torna
1 Pare corretto estendere l’obbligo del vaso aperto anche agli impianti non normati dal DM 1/12/1975 ovvero inferiori a 35 kW
REQUISITI DEGLI IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILI SOLIDI AI FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE
(Allegato III, DPCM 08/03/2002)
Potenza termica per singolo focolare
< 1 MW 1÷3 MW 3÷6 MW 6-20 MW > 20 MW
Alimentazione automatica del combustibile OBBLIGATORIO
Misura in continuo in camera combustione (T, O2) e regolazione automatica aria/combustibile OBBLIGATORIO
Bruciatore pilota OBBLIGATORIO
Misura in continuo: T, CO, NOx,vapore OBBLIGATORIO
Misura in continuo: polveri,COT OBBLIGATORIO
Torna
CARATTERISTICHE LOCALE CALDAIA (ART.4, DPR 1391/70; CIRCOLARE MINISTERO 73 DEL 29/07/1971)
Torna Potenza installata (kcal/h) Riferimento
normativo
≤ 500.000 > 500.000 ÷ ≤ 750.000 >750.000 ÷ ≤ 1.000.000 > 1.000.000 kcal/h art.4 DPR 1391/70
Ubicazione
Il generatore termico può essere installato in un qualsiasi vano di un edificio ovvero in apposito fabbricato ad esso esclusivamente destinato, purché il locale abbia almeno una parete confinante con spazi a cielo libero (strade, cortili, giardini, intercapedini scoperte o superiormente grigliate affacciantisi su spazio a cielo libero, terrapieni). Ai fini delle presenti norme può considerarsi spazio a cielo libero lo spazio antistante a parete con oggetti aventi rapporto maggiore di 2 fra l'altezza d'impostazione dal piano, di campagna e sporgenza. Se lo spazio a cielo libero è costituito da cortile chiuso sui lati, questo deve avere le pareti prospicienti distanti fra loro almeno metri 3,50 e superficie in metri quadrati non inferiore a quella calcolata moltiplicando l'altezza della parete più bassa, espressa in metri, per 3. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza minima non inferiore a m. 0,60 e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al comma precedente. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di m. 0,60, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a cm. 50.
Caratteristiche costruttive resistenza pareti al fuoco ≥ 120’ (tabella Appendice)
Porte apribili verso l’esterno; incombustibili; provviste di autochiusura; se si aprono verso locali interni anche antifumo; soglia rialzata di almeno 20 cm rispetto al pavimento
Distanze minime del generatore • da pareti: 0,60 m • da soffitto: 1 m
Circolare Ministero 73 del 29/07/1971
Sl (m2) 6 6 6 6 Dimensioni min. locale h (m) 2,5 2,5 2,5 2,5
m2 0,5 0,75 1 1 Superficie aerazione min. (Sa) Sa/Sl 1/30 1/30 1/30 1/20
art.4 DPR 1391/70 e Circolare Ministero 73 del 29/07/1971
Altre prescrizioni chiusura di vani non di aerazione per impedire fuoriuscita fumi, polveri, gas e odori art.4 DPR 1391/70
LEGENDA Sa: superficie aerazione Sl: superficie in pianta del locale h: altezza locale
PRINCIPALI REQUISITI DEI CAMINI
Tipologia / Potenza installata (kcal/h) Riferimento normativo
Tiraggio naturale e < 1.000.000 Tiraggio forzato o ≥ 1.000.000
Aspetti generali camino obbligatorio; tiraggio naturale o meccanico; più focolari in un solo camino solo se nello stesso locale;
art.6 DPR 1391/70
Dimensionamento
HPS = ; S min = 220; scarto da formula se uso elementi prefabbricati: +30% ÷ -10%
S = area della sezione retta del camino (cm2) ; P = potenza termica installata (kcal/h); H: altezza del camino fra piano orizzontale fiamma e sbocco in atmosfera (m), diminuita come segue:
a) delle perdite di carico dell’apparecchio (1m/mm acqua) b) 0,50 m per ogni cambiamento di direzione o T c) 0,50 m per ogni cambiamento di sezione d) 1,00 m per ogni metro di sviluppo suborizzontale
scelta a discrezione progettista
commi 5-11, art.6 DPR 1391/70
Cambiamenti sezione e forma sezione
cambiamenti di sezione ed i cambiamenti di forma della sezione dei camini devono essere raccordati fra loro con tronchi intermedi a pareti formanti tra loro inclinazione non superiore a 1/5.
comma 12, art.6 DPR 1391/70
Bocche dei camini più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri commi 15 - 18, art.6
DPR 1391/70
Materiali strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore comma 19, art.6 DPR 1391/70
camera di raccolta solidi obbligatoria al piede di ogni tratto ascendente; commi 13 - 14, art.6 DPR 1391/70: Varie fori per prelievo emissioni obbligatori commi 24-25, art.6 DPR 1391/70:
Torna
PRINCIPALI REQUISITI DEI CANALI DA FUMO
Potenza installata (kcal/h) Riferimento normativo
≤ 1.000.000 > 1.000.000
Pendenza minima ≥ 5% ≥ 2% comma 1, art.7 DPR 1391/70
Sezione • mai inferiore a quella del camino • non oltre 30% superiore a sezione del camino
comma 2, art. 7 DPR 1391/70
Forma, variazioni, raccordi prescrizioni uguali a quelle dei camini; raccordi solo metallici con spessore ≥ 1/100 diametro medio comma 3, art. 7
DPR 1391/70 Isolamento tale da garantire temperatura superficie esterna ≤ 50 °C
Materiali strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore comma 19, art.6 DPR 1391/70
obbligatorie aperture per ispezioni e pulizia commi 13 - 14, art.6 DPR 1391/70: Varie 2 fori per prelievo emissioni obbligatori (diemetro 50 e 80 mm) commi 24-25, art.6 DPR 1391/70:
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INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ITER REALIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO
CHI CHE COSA
PRO
GET
TIST
A
• Progetta impianto conforme requisiti tecnici previsti da normativa vigente: • Redige relazione tecnica utilizzando modelli allegati al DM 13/12/1993
rispettivamente: o modello dell’Allegato A: per nuovi edifici o ristrutturazione di edifici esistenti o modello dell’Allegato B: per nuovi impianti in edifici esistenti o ristrutturazioni di impianti
• Predispone domanda per VV.FF. o se < 100.000 kcal/h: compila modello in appendice 1 del DPR 1391/70 o se > 100.000 kcal/h: redige relazione tecnica completa di documentazione
tecnica progettuale (Allegato 1 DM 04/05/1998) per VV.FF. per richiesta parere conformità
• Predispone denuncia e relativi allegati per ISPESL
CONTROLLI
COMUNE Documentazione presentata prima o insieme
all’inizio dei lavori
VIGILI DEL FUOCO Approvazione progetto
CO
MM
ITTE
NTE
• Presenta in Comune: o il progetto con annessa relazione tecnica (DM 13/12/1993); o dichiarazione inizio lavori edili.
• Presenta ai VV.FF. domanda di approvazione progetto (DPR 1391/70): o ≤ 1.000.000 kcal/h : modello riportato in appendice 1 al DPR 1391/70> 1.000.000 kcal/h : relazione tecnica completa
• Presenta all’ISPESL: o denuncia e relativi allegati + progetto
ISPESL Verifica rispondenza progetto alle norme di
sicurezza
IMPR
ESA
ED
ILE
• Realizza lavori edili conformemente al progetto sotto il controllo e la responsabilità del Direttore dei Lavori edili
• Rilascia certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91, art.9, Legge 46/90)
INST
ALL
ATO
RE • Realizza impianto conformemente al progetto sotto il controllo e la responsabilità
del Direttore dei Lavori impiantistici • Compila:
o libretto di centrale (se >35 kW) o libretto di impianto (se < 35 kW)
• Rilascia certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91; art. 9, legge 46/90)
IMPR
ESA
/ IN
STA
LL. • Presenta in comune:
o certificazione/dichiarazione di conformità (art. 29, Legge 10/91; art.9, Legge 46/90) o domanda abitabilità/agibilità
CONTROLLI COMUNE
• Controlla o Relazione tecnica o Certificazioni per rispondenza
requisiti Legge 46/90 • Rilascia certificato abitabilità o agibilità
PRO
PRIE
TAR
IO/
OC
CU
PAN
TE • Presenta in comune:
o certificazione (art. 29, Legge 10/91) o domanda abitabilità/agibilità
• Presenta, se richiesto, ai VV.FF:
o richiesta di sopralluogo per collaudo impianto VV.FF.
• Effettuano collaudo impianto • rilascio CPI (certificato di prevenzione
incendi) Torna
La gestione dell’impianto – I soggetti coinvolti
Impianto Potenza nominale ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h
Impianto Potenza nominale > 35 kW o 30.000 kcal/h
Occupante o Proprietario o Amministratore
Occupante o Proprietario o Amministratore
III° Responsabile
Proprietario Art.1, comma 1, lettera j) del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. …., chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità poste a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
III° Responsabile Art.1, comma 1, lettera o) del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. …., la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Art. 11, comma 1, del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. …, il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto servizio energia. Ulteriori requisiti
Occupante Art.11, comma 2 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali lafigura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa,subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario,nell’onere di adempiere agli obblighi previsti […] e nelle connesseresponsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione […] e alleverifiche periodiche. III° Responsabile
ULTERIORI REQUISITI DEL III° RESPONSABILE E DELL’INSTALLATORE
Legge n. 46 del 05/03/90 - Norme per la sicurezza degli impianti Art. 1. Ambito di applicazione. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: … c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; … e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'entedistributore; … Art. 2. Soggetti abilitati. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscrittenel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge8 agosto 1985, n. 443. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia inpossesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Art. 3. Requisiti tecnico-professionali. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale olegalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento edi manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. DPR 18 aprile 1994, n. 392 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazionedegli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. Art. 1. Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate allatrasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 , e procedimenti collegati. Ulteriori requisiti del terzo responsabile per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW. Art. 11, comma 3 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Il terzo responsabile, per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
• Iscrizione ad albo nazionale tenuto dalla pubblica amministrazione e pertinente per categoria es: Albo Nazionale Costruttori – Categoria gestione e manutenzione degliimpianti termici (A.N.C. SOA S.p.a.)
• Iscrizione elenchi equivalenti della Comunità Europea • Certificazione, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l’attività di gestione e manutenzione impianti termici, da parte di un organismo accreditato e
riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate.
Incaricato della manutenzione
Esercizio e manutenzione dell’impianto Potenza nominale ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h
Responsabilità dell’esercizio
Manutentore
Responsabile della manutenzione
Occupante / Proprietario
III° ResponsabileOccupante / Proprietario
III° Responsabile Manutentore
Art. 11,comma 1 e comma 8 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00. L’occupante o il proprietario in qualità di responsabilidell’esercizio e della manutenzione, ove nonpossiedano i requisiti necessari o non intendanoprovvedere direttamente, possono incaricare un terzoresponsabile sia della manutenzione che dellaresponsabilità di quest’ultima.
Art. 11, commi 7 e 8 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00.L’occupante o il proprietario sono comunque responsabilidell’esercizio e quindi tenuti al rispetto del periodo d’esercizio annuale,dell’orario giornaliero e della temperatura massima ambiente.
Delega scritta sul libretto d’impianto
DelegaArt. 11, comma 1 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Il terzo responsabile delegato deve redigere in forma scritta l’atto di assunzione di responsabilità e consegnarlo al proprietario. … Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza…
Atto di ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Incaricato della manutenzione
Esercizio e manutenzione dell’impiantoPn > 35 kW o 30.000 kcal/h
Responsabilità dell’esercizio
Manutentore
Responsabile della manutenzione
Occupante / Proprietario / Amministratore
III° ResponsabileOccupante / Proprietario / Amministratore
III° Responsabile Manutentore
Art. 11, comma 1 e comma 8 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00. L’occupante o il proprietario in qualità di responsabili dell’esercizio e della manutenzione, ove non possiedano i requisiti necessari o non intendano provvedere direttamente, possono incaricare un terzo responsabile sia della manutenzione che della responsabilità di quest’ultima.
Delega
Art. 11, comma 1 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00. Il terzo responsabile delegato deve redigere in forma scritta l’atto di assunzione di responsabilità e consegnarlo al proprietario. … Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza…
Atto di ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’
Occupante / Proprietario / Amministratore III° Responsabile
Delega
Libretto di impianto Allegato G al DPR 412/93
Libretto di centrale Allegato F al DPR 412/93
Impianto Pn ≤ 35 kW o 30.000 kcal/h
Impianto 35 kW o 30.000 kcal/h < Pn ≤ 350 kW o 300.000 kcal/h
Impianto Pn > 350 kW o 300.000 kcal/h
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione
Verifiche annuali
Installatore Primo rilevamento dei parametri di combustione
Prima compilazione
Verifiche extra del rendimento di combustione
Dichiarazione di conformità
Art. 9 Legge n. 46/90Allegato DM 20/02/92
Verifica e manutenzione annuale
Compilazione del rapporto di controllo conforme all’Allegato H al DPR 412/93
Compilazione del rapporto di controllo
Verifica e manutenzione annuale
Compilazione del rapporto di controllo
Da conservare presso l’impianto
Indicati sul libretto di impianto o di centrale
I COMPITI DEI RESPONSABILI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO
COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
(ART. 11, DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00)
Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn < 35 kW � Compilare e mantenere aggiornato il “Libretto di Impianto”, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati (Art. 11, comma 9 e 11); � Inviare all’ente di controllo copia firmata della scheda identificativa dell’impianto nei casi previsti (Art. 11. comma 11) � Effettuare o delegare tutte le verifiche di combustione, con periodicità annuale, e allegarne i risultati al libretto d’impianto (Art. 11, comma 12); � Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; � Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio; tali controlli devono avere periodicità di almeno una
volta all’anno; � Rispettare il periodo di esercizio annuale, l’orario giornaliero e la temperatura massima ambiente; (Art. 11 comma 7). � Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un’insufficiente
rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge; Art 11 comma 15. � Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci; � Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte.
Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn ≥ 35 kW � Compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale; � Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento dell’impianto; � Rispettare il periodo annuale e l’orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente; � Effettuare tutte le verifiche di combustione prescritte, con periodicità di almeno una volta all’anno; � Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; � Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio. Tali controlli devono avere periodicità di almeno una
volta all’anno; � Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente
rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge; � Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci; � Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione (in una prima fase transitoria di applicazione della legge secondo l’art. 11 D.P.R. 412/93
comma 20), i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte.
VERIFICHE E CONTROLLI SPETTANTI AL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
Verifiche e controlli spettanti al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto Periodo Tipologia
impianto Riferimento legislativo
Misura della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati nella tabella riportata al punto 2.1 del DPCM 08/03/02.
• Polveri totali • Carbonio Organico Totale (COT) • Monossido di Carbonio (CO) • Ossidi di azoto (NO2) • Ossidi di zolfo (SO2)
Annuali Tutti DPCM 08/03/02 – All. III, comma 2, punto 2.4
Annuali Pn < 35 kW
Verifiche come da libretto di centrale e/o d’impianto all’inizio del periodo di riscaldamento • Temperatura fumi • Temperatura ambiente • CO2 • Bacharach • CO (Rientra tra le verifiche annuali per tutti gli impianti) • O2 • Perdita per calore sensibile • Rendimento combustione a Potenza Nominale • Stato delle coibentazioni • Stato della Canna fumaria • Verifica del sistema di aerazione locali (L.I) • Verifica dispositivi regolazione e controllo (L.I) • Stato dispositivi regolazione e controllo (L.C) • Taratura dispositivi regolazione e controllo (L.C)
Biennali Pn ≥ 35 kW
DPR 412/93 – Art.11, comma 12 come modificato dal DPR 551/00
Verifiche extra del rendimento di combustione a metà del periodo di riscaldamento Annuali Pn ≥ 350 kW DPR 412/93 – Art.11, comma 13 come modificato dal DPR 551/00
Controlli e manutenzione secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dell’impianto oppure secondo le vigenti norme UNI e CEI e comunque secondo l’allegato H del DPR 412/93
Annuali Tutti DPR 412/93 – Art.11, comma 4 e 4-bis come modificato dal DPR 551/00
Amministrazioni competenti Comuni con più di 40000 abitantie province per la restante partedel territorio
Controlli biennali necessari avalutare l’effettivo stato dimanutenzione e di esercizio
Relazione biennale sullecaratteristiche e sullo stato diefficienza e manutenzionedegli impianti
Onere a carico dell’utente Autocertificazione conforme
al modello H
Responsabili dell’esercizio e manutenzione o manutentori Impianti con Pn < 35 kW
I CONTROLLORI Art 11, comma 18 e 20 DPR 412/93
Effettuano
Inviano
Risultati inseriti nel libretto di Impianto o di Centrale
Demandano con proprio provvedimento
Controlli a campione (5% delleautocertificazioni) necessari avalutare la veridicità dellecertificazioni
Controlli su tutti gli impiantiper i quali non è stata presentataautocertificazione o per i qualirisultino non conformità alle
Organismi esterni con specifica competenza tecnica
Incaricano
Regione
NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO Norma numero Titolo
UNI 9615-1 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI 9615-2 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo.
UNI 9731 Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove.
UNI 10683 Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione.
UNI EN 1443 Camini. Requisiti generali.
UNI EN 1457 Camini. Condotti interni di terracotta/ceramica. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1806 Camini. Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola. Requisiti e metodi di prova.
UNI ENV 1998 Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. Parte 3: Torri, pali e camini.
UNI ISO 4736 Prove al fuoco. Piccoli camini. Prova alle temperature elevate.
UNI EN 303-1 Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Terminologia, requisiti generali, prove e marcatura.
UNI EN 303-2 Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria soffiata. Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
UNI 10201 Generatori di calore alimentati con combustibili solidi provenienti dalla lavorazione dei residui agricoli e/o forestali. Definizioni, prove termiche e requisiti.
UNI 10348 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.