Raffaella Punzo
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Raffaella Punzo Raffaella Punzo
Ruolo del CollegioRuolo del Collegio
Seminario SIRONGSeminario SIRONGNapoli , 16 novembre 2012Napoli , 16 novembre 2012
Attualità in Medicina Difensiva e Tutela AssicurativaAttualità in Medicina Difensiva e Tutela Assicurativa
Seminario SIRONGSeminario SIRONGNapoli , 16 novembre 2012Napoli , 16 novembre 2012
Attualità in Medicina Difensiva e Tutela AssicurativaAttualità in Medicina Difensiva e Tutela Assicurativa
ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE
Il Collegio professionale è l'organo investito, per legge, dei poteri Il Collegio professionale è l'organo investito, per legge, dei poteri di autogoverno della categoria ostetrica a livello locale. di autogoverno della categoria ostetrica a livello locale.
E' dotato di personalità giuridica pubblica e di natura associativa in E' dotato di personalità giuridica pubblica e di natura associativa in quanto costituito da una pluralità di soggetti accomunati quanto costituito da una pluralità di soggetti accomunati
dall'abilitazione all'esercizio di una medesima attività.dall'abilitazione all'esercizio di una medesima attività.
Lo Stato attribuisce al Collegio la funzione di garantire la correttezza
dell'esercizio professionale, realizzando la tutela:
•Dell'interesse generale della collettività;
•Dell'interesse particolare delle ostetriche;
•Dell'interesse del/della singolo/a professionista
Gli ordini sono enti pubblici posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.Gli ordini sono enti pubblici posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Gli ordini e i collegi professionali sono Enti pubblici Gli ordini e i collegi professionali sono Enti pubblici non economici, la cui finalità è il perseguimento non economici, la cui finalità è il perseguimento
dell'interesse pubblico e di tutela dei cittadini dell'interesse pubblico e di tutela dei cittadini riguardo le prestazioni professionaliriguardo le prestazioni professionali
• ordine professionaleordine professionale : : professioni per le quali è richiesto un professioni per le quali è richiesto un
titolo di studio di livello non inferiore alla titolo di studio di livello non inferiore alla laurealaurea (e tipicamente la (e tipicamente la
laurea magistralelaurea magistrale), e il superamento del relativo esame di ), e il superamento del relativo esame di
abilitazione. abilitazione.
• collegio professionale: collegio professionale: professioni per le quali è sufficiente un professioni per le quali è sufficiente un
diplomadiploma di scuola secondaria superiore o una laurea triennale. di scuola secondaria superiore o una laurea triennale.
Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal
legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione,
nonostante non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione).
Le attribuzioni dei Collegi delle Ostetriche
(D.L.C.P.S. n. 233 del 13 Settembre 1946 e successive modificazioni).
Il Collegio è un Ente:
•necessario: è voluto dalla legge;
•territoriale: la sfera di competenza è limitata, per legge, ad un
determinato territorio;
•obbligatorio: l’iscrizione ad esso è condizione inderogabile per
l’esercizio della professione;
•autarchico: ha potestà di autoregolamentarsi e auto amministrarsi;
•democratico: alla formazione dell’organo direttivo partecipano tutti gli
iscritti con votazione segreta.
organi del Collegio organi del Collegio
Il Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo
a. il giorno, mese ed anno;
b. i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c. le argomentazione all’ordine del giorno;
d. i giudizi esaminati e le questioni trattate;
e. i provvedimenti e le decisioni prese in ordine a ciascun procedimento.
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti :
• Compilare e tenere l'albo degli iscritti pubblicandolo ogni anno;
• Vigilare sul decoro e sull'indipendenza del collegio stesso;
• Designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti e organizzazioni
di carattere provinciale o comunale;
• Promuovere e favorire le iniziative volte a facilitare l'aggiornamento
professionale;
• Esprimere pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti
e Istituzioni pubbliche;
• il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti
censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei
quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come
l’ammonimento, la sospensione e la radiazione;
• Esercitare il potere disciplinare nei confronti delle/gli iscritte/i all'albo;
attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'art. 348
c.p.;
• la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di
un aspirante all'iscrizione;
L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di
tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla
legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico
albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare là dove entrano
in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini.
la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicizzare
l'elenco degli iscritti e dei professionisti sospesi
temporaneamente o radiati dall'albo
(art. 16 regio decreto legge 1578/1933, e r.d. n. 37 del 1934, ancora
vigenti e non abrogati dalla normativa sulla privacy).
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti quali:
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti :
Il Consiglio Direttivo deve :
•Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza del Collegio.
•Vigilare sui comportamenti degli iscritti nell’albo.
•Tutelare il decoro della professione.
•Fissare le regole di funzionamento del collegio.
•Dettare delle regole di condotta professionale con lo scopo di orientare i
principi etici tipici della professione.
Tali principi in particolare riguardano:
La correttezza nei confronti del cliente;
La riservatezza;
Il segreto professionale;
Il rispetto della persona e dei suoi diritti;
Il rifiuto di qualunque pregiudizio raziale etnico o
religioso;
La lealtà e il rispetto verso i colleghi.
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti :La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti :
In realtà nella legge attuale manca un pieno riconoscimento
della funzione di pubblico interesse,
non è sempre avvertita dagli organi pubblici non è sempre avvertita dagli organi pubblici
la necessità di consultare il Collegiola necessità di consultare il Collegio.
La funzione di rappresentanza La funzione di rappresentanza La funzione di rappresentanza La funzione di rappresentanza organo competente a esprimersi a nome dell’intera categoria.
promozione del progresso culturale promozione del progresso culturale La Legge del 1946 attribuisce al Consiglio
Direttivo la funzione di promuovere il progresso culturale della categoria.
Il potere disciplinareIl potere disciplinare
Potere strettamente funzionale, ai fini della tutela e del decoro e dell’indipendenza della
professione, per garantire il corretto espletamento della professione,
prestigio e dignità .
Il presidente del Collegio può disporre l’apertura di procedimenti Il presidente del Collegio può disporre l’apertura di procedimenti
disciplinari, in presenza di notizie e di comportamenti che disciplinari, in presenza di notizie e di comportamenti che
appaiono in contrasto con i principi e le regole appaiono in contrasto con i principi e le regole
sanciti nel codice deontologicosanciti nel codice deontologico
e riferirne l’esito al Consiglio Direttivo.e riferirne l’esito al Consiglio Direttivo.
..
È FATTO OBBLIGO A TUTTE LE ISCRITTE
Di informare l’Ufficio Segreteria cambiamento di qualifica o
di residenza.
Di segnalare al Collegio quelle colleghe che non abbiano
soddisfatto all’obbligo dell’iscrizione e non figurino perciò
all’Albo o che, pur essendo cancellate, continuino ad esercitare.
Di denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo ed ogni
fatto che leda il prestigio professionale.
Di segnalare eventuali errori od omissioni nel presente Albo
ed inviare rettifica.
accesso libero alla professione ed esercizio fondato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio del professionista. Limitazioni numeriche del numero
di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio
dello Stato .
obbligo di formazione continua secondo percorsi predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali.
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un
illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto
stabilito dall’ordinamento professionale.stabilito dall’ordinamento professionale.
(D.L. 138/2011) Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
liberalizzazione delle professioni regolamentate.
((D.L. 138/2011) ) Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppoUlteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
liberalizzazione delle professioni regolamentate.liberalizzazione delle professioni regolamentate.
tirocinio retribuito, di durata non superiore a tre anni, da potersi
svolgere anche durante il corso di laurea;
definizione del compenso spettante al professionista all’atto
del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe
professionali. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso…… si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal
Ministro della Giustizia;
((D.L. 138/2011) )
liberalizzazione delle professioni regolamentateliberalizzazione delle professioni regolamentate
istituzione di un organo nazionale di disciplina istituzione di un organo nazionale di disciplina e di organi a livello e di organi a livello
territoriale, diversi da quelli amministrativi, che si occupino delle questioni territoriale, diversi da quelli amministrativi, che si occupino delle questioni
disciplinari.disciplinari.
pubblicità informativa libera pubblicità informativa libera su attività professionale, specializzazioni e su attività professionale, specializzazioni e
titoli posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni. Le titoli posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni. Le
informazioni fornite devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non informazioni fornite devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non
devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
Tutti gli ordinamenti professionali hanno a disposizione Tutti gli ordinamenti professionali hanno a disposizione
12 mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto
138/2011 per recepire i detti principi.138/2011 per recepire i detti principi.
Direttiva n. 14/2011 Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazioneAmministrazione e della semplificazione
“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi, solo nei rapporti tra i privati.Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi, solo nei rapporti tra i privati.
Le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o Le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o
informazioni già in possesso di altre PA.informazioni già in possesso di altre PA.
I Collegi, in qualità di Enti Pubblici non economici, non possono più rilasciare I Collegi, in qualità di Enti Pubblici non economici, non possono più rilasciare
certificati di iscrizione destinati a rapporti con altre Pubbliche Amministrazionicertificati di iscrizione destinati a rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni
bensì fornirli solo ed esclusivamente per eventuali rapporti fra privati.bensì fornirli solo ed esclusivamente per eventuali rapporti fra privati.
Nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012
• ”Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei
provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali,
sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”
Crediti formativi 150 i crediti formativi complessivi richiesti per il triennio 2011-2013.
Per ogni anno tutti i professionisti devono acquisire 50 crediti (minimo Per ogni anno tutti i professionisti devono acquisire 50 crediti (minimo
25 crediti e massimo 75); inoltre è possibile farsi riconoscere un 25 crediti e massimo 75); inoltre è possibile farsi riconoscere un
massimo di 45 crediti riportati dal triennio precedente 2008-2010. Per i massimo di 45 crediti riportati dal triennio precedente 2008-2010. Per i
professionisti del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i professionisti del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i
crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30 (minimo 15). crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30 (minimo 15).
• I crediti ECM acquisiti all’estero verranno riconosciuti non superiori al 50%.
• I Liberi professionisti e disoccupati possono acquisire i crediti formativi
annuali attraverso modalità flessibili è data la possibilità ad Ordini, Collegi e
Associazioni professionali riconosciute ai sensi del DM del 19 giugno 2006 -
qualora accreditati in qualità di provider - di presentare e assicurare un’offerta
formativa che preveda Piani Formativi su materie tecnico-professionali, etica e
deontologica,
Formazione BlendedFormazione Blended
Formazione caratterizzata da diversi approcci didattici che alternano Formazione caratterizzata da diversi approcci didattici che alternano
e/o coniugano ambiente reale e virtuale (piattaforme).e/o coniugano ambiente reale e virtuale (piattaforme).
La formazione blended si contraddistingue per la flessibilità, apertura e La formazione blended si contraddistingue per la flessibilità, apertura e
personalizzazione degli interventi formativi.personalizzazione degli interventi formativi.
1. Formazione residenziale (congressi, convegni, corsi, seminari)
2. Stage con ruolo di discente (tipo formazione sul campo, tirocini, affidamenti di
supervisore)
3. Gruppi di miglioramento (tipo commissioni, linee guida)
4. Attività di ricerca (tipo progetti obiettivo, gruppi di studio finalizzati)
6. Autoapprendimento senza tutor (tipo riviste scientifiche, programmi di formazione a
distanza
7. Autoapprendimento con tutor (tipo FAD con interattività)
8. Attività di docenza (tipo stage, tutoring, presentazione a convegni e pubblicazioni
scientifiche)
Obiettivi formativi
a) tecnico-professionali finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, o
disciplina di appartenenza.
b) di processo finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze dei processi di produzione specifici delle attività sanitarie.
c) di sistema finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze
nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della
qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.
29 obiettivi generali, che compongono 29 obiettivi generali, che compongono il dossier formativo il dossier formativo di ogni singolo di ogni singolo professionista e/o di équipe, all’interno del quale assumono rilievo professionista e/o di équipe, all’interno del quale assumono rilievo
tre tipologie di obiettivi formativi: tre tipologie di obiettivi formativi:
Obiettivi formativi
In ottemperanza a quanto sancito con legge 214/ 2011 (art. 33) così come nel precedente DPR 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011
entro il 12 agosto 2012 un nuovo decreto dovrebbe
stabilire come gli Ordini professionali dei medici chirurghi e
quelli delle professioni sanitarie dovranno:
Aggiornare una scheda anagrafica dei crediti formativi.
Sanzionare i professionisti per il mancato aggiornamento
Diventare garanti delle professioni sanitarie e certificatori
della formazione continua
le rilevanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2012le rilevanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2012 art. 25, commi 4 e 5art. 25, commi 4 e 5
Posta Elettronica Certificata obbligatoria per pubbliche amministrazioni, Posta Elettronica Certificata obbligatoria per pubbliche amministrazioni, società e professionisti.società e professionisti.
l’omessa pubblicazione di suddetti elenchi o il rifiuto di comunicare con le pubbliche l’omessa pubblicazione di suddetti elenchi o il rifiuto di comunicare con le pubbliche
amministrazioni costituiscono causa di scioglimento amministrazioni costituiscono causa di scioglimento
e commissariamento dell’Ordine/Collegio inadempiente.e commissariamento dell’Ordine/Collegio inadempiente.
Tutti i professionisti, devono comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine e/o Tutti i professionisti, devono comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine e/o
Collegio di appartenenza, questi sono poi obbligati a stilare un elenco aperto Collegio di appartenenza, questi sono poi obbligati a stilare un elenco aperto
alla consultazione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.alla consultazione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 1377 agosto 2012 , n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 3. Albo unico nazionale
•Comma 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi
consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti,
con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
•Comma 2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli
iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio
per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento
dell’albo unico nazionale.
Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa
•Comma 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto
l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla
professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le
prestazioni.
•Comma 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale
all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e
non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
•Comma 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito
disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi
6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.
Art. 5. Obbligo di assicurazione•Comma 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti
al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di
custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista
deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli
estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni
variazione successiva.
•Comma 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1
costituisce illecito disciplinare.
Art. 7. Formazione continua•Comma 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore
interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni
professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La
violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente
comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti,
dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.
«la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche si riserva di porre in «la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche si riserva di porre in
essere ogni attività utile al fine di individuare una compagnia assicurativa essere ogni attività utile al fine di individuare una compagnia assicurativa
solida con cui negoziare le condizioni di un accordo quadro volto a garantire solida con cui negoziare le condizioni di un accordo quadro volto a garantire
una reale copertura assicurativa dei rischi derivanti da qualsiasi attività una reale copertura assicurativa dei rischi derivanti da qualsiasi attività
professionale svolta dall’ostetrica/o.»professionale svolta dall’ostetrica/o.»
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Newsletter della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche Numero: 16
L’esercente delle professioni sanitarie che si attiene a linee guida e a
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e
internazionale risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Creazione di fondo, finanziato dal contributo dei professionisti che ne
facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle
imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti
dall’attività
Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla legge
209/2005.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO
L’obbligo assicurativo per le professioni sanitarie ed il
concreto realizzarsi di polizze collettive come delineato con il
DPR non risolve però le notevoli criticità del settore sanitario
entro la scadenza dell’obbligo assicurativo (agosto 2013)
tutti i professionisti (e nel tempo necessario) e i Consigli nazionali
degli ordini delle professioni dovranno stipulare idonee
polizze collettive per gli iscritti
«si rende necessario la definitiva regolamentazione del Ministero della Salute prima di attivare le polizze collettive previste nel DPR 137/2012, volta a tutelare
sia la salute del cittadino e sia il professionista della salute».
Newsletter della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche Numero: 16
Il segreto per riuscire nella vita è Il segreto per riuscire nella vita è
prefiggersi un obiettivo.prefiggersi un obiettivo.
E il passo essenziale per il suo E il passo essenziale per il suo
conseguimento conseguimento
è riuscire prima a individuarlo.è riuscire prima a individuarlo.
grazie