Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di...

85
Giovanni Pascuzzi Quadro sinottico bozze statuto Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI ART. 1 – ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università degli studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità di persone che riconoscono nella libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento uno strumento di sviluppo umano e di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce nella piena indipendenza garantita costituzionalmente favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto della Carta dei diritti e dei doveri che ne orienta la vita universitaria. 2. L’Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, in forza della quale opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore. 3. L’Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate. PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI ART. 1 ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università degli studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che garantisce la libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce nella piena indipendenza garantita costituzionalmente favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico . 2. L’Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, in forza della quale opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore. 3.L’Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate. PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI ART. 1 ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università degli studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa garantisce la libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce in piena indipendenza, favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico. 2. L’Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, anche in forza della quale essa opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore. 3. L’Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate. 4. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas". Insieme al logotipo esso forma il marchio dell'Università . Il comma 4 è stato aggiunto. Riprende l’art. 36, comma 1, della seconda bozza.

Transcript of Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di...

Page 1: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Quadro  sinottico  bozze  statuto    

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI ART. 1 – ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università degli studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità di persone che riconoscono nella libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento uno strumento di sviluppo umano e di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce nella piena indipendenza garantita costituzionalmente favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto della Carta dei diritti e dei doveri che ne orienta la vita universitaria. 2. L’Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, in forza della quale opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore. 3. L’Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate.

PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI ART. 1 – ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università degli studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che garantisce la libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce nella piena indipendenza garantita costituzionalmente favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico. 2. L’Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, in forza della quale opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore. 3.L’Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate.

PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI ART. 1 – ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università degli studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa garantisce la libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce in piena indipendenza, favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico. 2. L’Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, anche in forza della quale essa opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore. 3. L’Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate. 4. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas". Insieme al logotipo esso forma il marchio dell'Università.

                                                 Il  comma  4  è  stato  aggiunto.  Riprende  l’art.  36,  comma  1,  della  seconda  bozza.    

Page 2: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza  

ART. 2 – FINALITÀ E FUNZIONI DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università ha come scopo lo

sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e pone la ricerca a fondamento della formazione culturale e professionale che offre.

2. Riconosce, nello svolgimento della

propria funzione formativa, la centralità dello studente.

3. Persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca e dell’insegnamento e il rafforzamento della sua apertura internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.

4. Individua un progetto strategico, identificando gli ambiti che reputa fondamentali per il proprio profilo distintivo e posizionamento nazionale e internazionale.

5. Opera le proprie scelte in base ai risultati di opportuni processi di valutazione e pone in atto politiche attrattive per il

ART. 2 – FINALITÀ E FUNZIONI DELL'UNIVERSITÀ

1. L’Università ha come scopo lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e pone la ricerca a fondamento della formazione culturale e professionale che offre.

2. Riconosce, nello svolgimento della propria funzione formativa, la centralità dello studente.

3. Persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca e dell’insegnamento e il rafforzamento della sua apertura internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.

4. Individua un progetto strategico, identificando gli ambiti che reputa fondamentali per il proprio profilo distintivo e posizionamento nazionale e internazionale.

5. Opera le proprie scelte in base ai risultati di opportuni processi di valutazione e pone in atto politiche attrattive per personale

ART. 2 – FINALITÀ E FUNZIONI DELL'UNIVERSITÀ 1. L’Università opera per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e pone la ricerca a fondamento della propria offerta formativa, culturale e professionale. 2. Riconosce, nello svolgimento della propria funzione formativa, la centralità dello studente. 3. Persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca e dell’insegnamento e il rafforzamento della propria dimensione internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri. 4. Individua un progetto strategico, identificando gli ambiti fondamentali per il proprio profilo distintivo e il proprio posizionamento nazionale e internazionale. 5. Opera le proprie scelte in base ai risultati di appropriati processi di valutazione e pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e

Page 3: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza reclutamento del capitale umano, personale e studenti, fondate su merito e competenze, sostenendole con adeguati sistemi di supporto anche alla residenzialità.

6. Collabora con il sistema scolastico favorendo l’orientamento alla scelta universitaria e la formazione degli insegnanti.

7. Facilita l’inserimento lavorativo dei suoi laureati e dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all’evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della società; appoggia il coinvolgimento degli alumni e delle loro associazioni nelle attività istituzionali dell’Ateneo.

8. Sostiene la circolazione della conoscenza anche attraverso il trasferimento dei risultati tecnicoscientifici e la loro valorizzazione tramite iniziative imprenditoriali accademiche.

docente, ricercatore, amministrativo e tecnico e per studenti, fondate su merito e competenze, sostenendole con adeguati sistemi di supporto anche alla residenzialità.

6. Collabora con il sistema scolastico favorendo l’orientamento alla scelta universitaria e la formazione degli insegnanti.

7. Facilita l’inserimento lavorativo dei suoi laureati e dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all’evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della società; appoggia il coinvolgimento degli alumni e delle loro associazioni nelle attività istituzionali dell’Ateneo.

8. Sostiene la circolazione della conoscenza anche attraverso il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione tramite iniziative imprenditoriali accademiche.

competenze, nei confronti dei professori, dei ricercatori, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti, sostenendole con adeguate misure di supporto anche alla residenzialità. 6. Collabora con il sistema scolastico favorendo l’orientamento alla scelta universitaria consapevole e la formazione degli insegnanti. 7. Agevola l’inserimento lavorativo dei suoi laureati e dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all’evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della società; appoggia il coinvolgimento degli alumni e delle loro associazioni nelle attività istituzionali dell’Ateneo. 8. Sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica, e incentiva il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione tramite iniziative imprenditoriali accademiche.

TIMIDO RICONOSCIMENTO DELL’OPEN ACCESS. RESTA IL DUBBIO SULLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ACCADEMICHE (SONO EVIDENTEMENTE GLI SPIN OFF: LO SI EVNCE DALLA NUOVA RUBRICA DELL’ARTICOLO 34).

Page 4: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza Entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale, attraverso l’innovazione e la formazione continua.

Entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale, attraverso l’innovazione e la formazione continua.

9. Entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, anche organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale attraverso l’innovazione e la formazione continua. 10.Consolida i propri rapporti con il contesto territoriale convocando, di norma annualmente, una Assemblea pubblica di Ateneo, aperta alla comunità universitaria, alla comunità locale e alle sue rappresentanze e istituzioni, per illustrare ad esse l’attività dell’Ateneo e i suoi riflessi sul territorio, e raccoglierne valutazioni e suggerimenti sugli indirizzi generali.

COMMA AGGIUNTO VEDI VECCHIO ARTICOLO 23 DELLA SECONDA BOZZA

PARTE II – ORGANI DI ATENEO

ORGANI DI ATENEO ART. 3 – ORGANI DI ATENEO

PARTE II – ORGANI DI ATENEO

ART. 3 – ORGANI DI ATENEO

PARTE II – ORGANI CENTRALI DI ATENEO

ART. 3 – ORGANI CENTRALI DI ATENEO

                       

Page 5: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

1. Sono organi centrali di governo di Ateneo:

a) il Rettore; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di

Amministrazione; d) il Senato Accademico; e) il Nucleo di valutazione; f) il Collegio dei revisori dei conti; g) il Direttore generale. 2. Sono organi consultivi di Ateneo: a) il Consiglio degli Studenti; b) l’Assemblea pubblica; c) il Collegio di disciplina.

1. L’Ateneo si basa su un sistema di governo duale che prevede la distinzione di ruoli tra il Senato Accademico, che è organo di indirizzo e governo scientifico-didattico, e il Consiglio di Amministrazione, che è organo di indirizzo e governo economico-finanziario, di amministrazione e di controllo rispetto agli obiettivi programmati.

2. Sono organi centrali di governo di Ateneo: a) il Rettore; b) il Consiglio di

Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di

Amministrazione; d) il Senato Accademico.

3. Sono altresì organi centrali di

Ateneo: a) il Nucleo di valutazione; b) il Collegio dei revisori dei

conti; c) il Direttore generale; d) la Consulta dei Direttori; e) il Consiglio degli Studenti; f) il Collegio di disciplina.

1. Il governo dell’Ateneo si basa su un sistema duale fondato sulla distinzione di ruoli tra il Senato accademico, quale organo di indirizzo e governo scientifico-didattico, e il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo e governo economico-finanziario, di amministrazione e di controllo rispetto ai risultati attesi.

2. Sono organi centrali di governo di Ateneo: a) il Rettore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di

amministrazione; d) il Senato accademico.

3. Sono altresì organi centrali di Ateneo: a) la Consulta dei Direttori; b) il Consiglio degli Studenti; c) il Nucleo di valutazione; d) il Collegio dei Revisori dei conti; e) il Direttore generale; f) il Collegio di disciplina.

                                   Cambia  solo  l’ordine.                

Page 6: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza ART. 4 – RETTORE

1. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell’Ateneo e svolge funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è altresì il rappresentante legale dell’Università.

2. In particolare, il Rettore: a) elabora, coadiuvato dal Senato Accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione, e ne cura e coordina l’attuazione; b) sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e pluriennale; c) presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l’offerta didattica, definiti d’intesa con il Senato Accademico; d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di Amministrazione

ART. 4 – RETTORE

1. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell’Ateneo e svolge funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è altresì il rappresentante legale dell’Università.

2. In particolare, il Rettore: a) elabora, congiuntamente al

Senato Accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione, e ne cura e coordina l’attuazione;

b) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l’offerta didattica adottati dal Senato Accademico;

d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di Amministrazione

CAPO PRIMO - IL RETTORE

ART. 4 – FUNZIONE E COMPITI DEL RETTORE 1. Il Rettore è responsabile del

perseguimento delle finalità dell’Università, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell’Ateneo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è il rappresentante legale dell’Università.

2. In particolare, il Rettore: a) elabora, congiuntamente al

Senato accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo, e ne cura e coordina l’attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione;

b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale;

c) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l’offerta didattica adottati dal Senato accademico;

d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio

Page 7: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza contestualmente al bilancio consuntivo; e) designa tre professori ordinari a componenti del Senato Accademico; f) propone al Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Presidente, il nominativo del Direttore generale; g) assume, d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di necessità e urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva; h) nomina tra i membri del Senato Accademico il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; i) esercita ogni attribuzione demandata dalla normativa e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

3. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio anche presso altre università, nell’ambito di una rosa di candidati, in possesso dei requisiti richiesti, vagliata dal “Comitato per le candidature a Rettore” di cui all’art. 5. 4. Il Rettore dura in carica sei anni accademici e il suo mandato non è rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro

contestualmente al bilancio consuntivo;

e) designa tre professori ordinari a componenti del Senato Accademico;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Presidente, il nominativo del Direttore generale;

g) assume, d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di necessità e urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

h) nomina tra i membri del Senato Accademico il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

3. esercita ogni attribuzione demandata dalla normativa e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 3. Il Rettore dura in carica sei anni accademici e il suo mandato non è rinnovabile.

consuntivo;

e) individua tre professori di prima fascia quali componenti del Senato accademico;

f) formula al Consiglio di amministrazione, d’intesa con il Presidente, la proposta per la nomina del Direttore generale;

g) in caso di necessità e urgenza assume, d’intesa con il Presidente del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

h) nomina tra i membri del Senato accademico il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

i) esercita ogni attribuzione demandatagli, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

Il Rettore dura in carica sei anni accademici e il suo mandato non è rinnovabile.

Page 8: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza Ateneo, la nomina si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori dell’Università degli Studi di Trento. 5. Il Rettore decade dal suo incarico qualora il corpo elettorale approvi a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia, deliberata da almeno due terzi dei Consiglieri di Amministrazione, per gravi violazioni degli obblighi di legge, dello Statuto o del Codice etico di Ateneo, ovvero per grave inadempienza nel perseguimento del piano strategico pluriennale; in quest’ultimo caso la delibera di sfiducia non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni dall’inizio del suo mandato. La decadenza dell’incarico da Rettore comporta l’indizione di nuove elezioni e, nelle more, i provvedimenti di carattere urgente e necessario vengono adottati dal Prorettore vicario.

4. Il Rettore decade dal suo incarico qualora il corpo elettorale approvi a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ponderati ai sensi dell’art. 5, comma 7, una mozione di sfiducia motivata, deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione o della Consulta dei Direttori, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato rettorale. La decadenza dall’incarico del Rettore comporta l’indizione di nuove elezioni e, nelle more, i provvedimenti di carattere urgente e necessario vengono adottati dal Prorettore vicario.

PER LA PROCEDURA DI RECADENZA DEL RETTORE SI VEDA IL NUOVO ARTICOLO 6, SOTTO.

Page 9: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza ART. 5 – ELEZIONE DEL RETTORE 1. Almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato rettorale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla costituzione del “Comitato per le candidature a Rettore”, composto dai 6 Consiglieri di Amministrazione nominati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 6 comma 3, lett. b) e da 3 soggetti designati dal Senato Accademico, individuati tra personalità in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettore. 2. Il “Comitato per le candidature a Rettore” resta in carica limitatamente al periodo necessario per le elezioni del Rettore.

ART. 5 – ELEZIONE DEL RETTORE

1. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che si impegnino a optare per il tempo pieno qualora eletti, in servizio anche presso altre università, nell’ambito di una rosa di candidati il cui profilo è preventivamente valutato dal “Comitato per le candidature a Rettore” di cui al comma 2. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, la nomina si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori dell’Università.

2. Almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato rettorale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla costituzione del “Comitato per le candidature a Rettore”, composto da 3 membri individuati tra personalità in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettore: uno nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno nominato dal Senato Accademico e uno nominato d’intesa da entrambi gli organi.

3. Il “Comitato per le candidature a Rettore” resta in carica limitatamente al periodo

ART. 5 – ELEZIONE DEL RETTORE 1. Il Rettore è eletto fra i professori

ordinari dell'Università degli studi di Trento o di altra università, in servizio a tempo pieno, o che si impegnino a optare per il tempo pieno qualora eletti, e che abbiano presentato nei termini la propria candidatura.

2. Il profilo di coloro che hanno presentato la propria candidatura è preventivamente valutato dal Comitato per le candidature a Rettore, composto da tre personalità in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettore. I membri del Comitato sono designati uno dal Consiglio di amministrazione, uno dal Senato accademico e uno d’intesa dai predetti organi.

3. In via ordinaria, il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del mandato rettorale. Ove il Rettore cessi per una ragione diversa dalla normale scadenza del mandato, il Comitato è nominato senza indugio, per consentire l'immediato avvio del procedimento elettorale.

CAMBIA LA FORMULAZIONE DI MOLTI COMMI DELL’ARTICOLO 5 . RESTA INALTERATA LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE CANDIDATURE A RETTORE RESTA LA VALUTAZIONE DEL PROFILO DEI CANDIDATI RESTANO INALTERATI I PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE IL COMITATO PUO’ ESCLUDERE SOLO CHI NON POSSIEDE I REQUISITI DEL COMMA 1 (PROFESSORE ORDINARIO)

Page 10: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del “Comitato per le candidature a Rettore”, rende pubblico, dandone visibilità con le modalità previste nel Regolamento generale di Ateneo, un avviso di vacanza nel quale sono indicati il termine per la presentazione delle candidature, i requisiti richiesti, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, i documenti da presentare, e i criteri generali ai quali il “Comitato per le candidature a Rettore” si atterrà nella valutazione. 4. Le proposte di candidatura inviate al Comitato devono comprendere il curriculum vitae con l’elenco delle pubblicazioni e le linee generali per il piano strategico di Ateneo. 5. 6. Il Comitato individua i candidati eleggibili secondo i criteri indicati nell’avviso di cui al precedente comma 3, accertando: a) l’esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione a rilevanti progetti di ricerca nazionali o internazionali; b) la coerenza delle linee generali proposte con le finalità e funzioni dell’Ateneo di cui all’art. 2 del presente Statuto; c) il grado di innovazione e

necessario per le elezioni del Rettore.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del “Comitato per le candidature a Rettore”, rende pubblico, dandone visibilità con le modalità previste nel Regolamento generale di Ateneo, un avviso di vacanza nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle candidature, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, e i criteri generali ai quali il “Comitato per le candidature a Rettore” si atterrà nella valutazione.

5. Le proposte di candidatura devono comprendere il curriculum vitae con l’elenco delle pubblicazioni e le linee generali per il piano strategico di Ateneo.

6. Il Comitato, ai fini della pubblicazione delle candidature, predispone una valutazione in merito a ciascun candidato, anche con riferimento al profilo distintivo dell’Università, secondo i criteri indicati nell’avviso di cui al precedente comma 4, accertando:

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per le candidature a Rettore, pubblica, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, un avviso di vacanza nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle candidature e i criteri generali ai quali il Comitato per le candidature a Rettore si atterrà nella valutazione

5. Le candidature devono essere accompagnate dal curriculum vitae, dall’elenco delle pubblicazioni e da una proposta di linee generali per il piano strategico di Ateneo.

6. Il Comitato, sulla base dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, formula, secondo i criteri indicati nell’avviso di cui al comma 4, una valutazione di ciascuna candidatura, anche con riferimento al profilo distintivo dell’Università, con specifico riguardo a:

Page 11: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza sostenibilità delle indicazioni strategiche; d) il qualificato profilo scientifico. 5. L’elettorato attivo per l’elezione

del Rettore spetta: a) ai professori e ai ricercatori di ruolo; b) ai ricercatori a tempo determinato, agli studenti di dottorato e agli assegnisti. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all’unità più vicina;

a) l’esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione, con responsabilità scientifica, a rilevanti progetti di ricerca nazionali e o internazionali;

b) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito internazionale.

7. L’elettorato attivo per

l’elezione del Rettore spetta: a) ai professori, ai ricercatori di

ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;

b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, agli studenti di dottorato e agli assegnisti. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all’unità più vicina;

a) l’esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione con responsabilità scientifica a rilevanti progetti di ricerca nazionali e internazionali;

b) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.

7. La valutazione del Comitato viene resa pubblica unitamente all'elenco dei candidati e dei documenti relativi di cui al comma 5.

8. L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore spetta: a) ai professori di ruolo, ai

ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;

b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, ai dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all’unità più vicina;

Page 12: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza c) al personale tecnico amministrativo con contratto di lavoro dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all’unità più vicina; d) ai membri del Consiglio degli Studenti. 6. Il Rettore viene eletto nelle prime

tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti. Ciascuna votazione è valida qualora vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui nelle tre votazioni non sia mai stata raggiunta l’affluenza al voto della maggioranza degli aventi diritto, le elezioni non sono valide e le candidature ammesse non possono essere riproposte per la successiva tornata elettorale, che viene indetta entro 15 giorni secondo le medesime procedure della indizione precedente. Qualora in almeno una delle tre votazioni abbia votato la maggioranza degli aventi diritto al voto, ma nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell’ultima votazione valida.

c) al personale tecnico

amministrativo con contratto di lavoro dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all’unità più vicina;

d) ai membri del Consiglio degli Studenti.

8. Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti ponderati ai sensi del comma precedente. Le votazioni sono valide qualora vi abbia preso parte un terzo degli aventi diritto al voto ponderati. Nel caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell’ultima votazione. Il ballottaggio è valido a prescindere dal numero dei votanti.

9. Il Rettore è nominato dal

Ministro competente.

c) al personale dirigente, tecnico-

amministrativo e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all’unità più vicina;

d) ai membri del Consiglio degli Studenti.

9. È eletto Rettore il candidato che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dal comma precedente, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula. Ove dopo tre votazioni nessun candidato risulti eletto, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.

10. Il Rettore è nominato dal Ministro competente. Qualora sia risultato eletto un professore appartenente ad altro ateneo, la nomina costituisce anche chiamata e

NELLA PRIMA BOZZA ERA PREVISTA LA CLAUSOLA C.D. ‘ARMAGEDDON’. NELLA BOZZA 2 QUESTO PRINCIPIO ERA SANCITO AL PRIMO COMMA

Page 13: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 7. Il Rettore è nominato dal Ministro

competente. 8. Per quanto non esplicitato nei

commi precedenti in relazione alle procedure per l’elezione del Rettore e al funzionamento del Comitato per le candidature a Rettore si fa riferimento al Regolamento generale di Ateneo.

10. Per quanto non esplicitato nei commi precedenti in relazione alle procedure per l’elezione del Rettore e al funzionamento del Comitato per le candidature a Rettore si fa riferimento al Regolamento generale di Ateneo.

concomitante trasferimento nell’organico dell’Università.

11. Il Regolamento generale di Ateneo detta le ulteriori norme procedurali necessarie.

Il Rettore decade dal suo incarico qualora il corpo elettorale approvi a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ponderati ai sensi dell’art. 5, comma 7, una mozione di sfiducia motivata, deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione o della Consulta dei Direttori, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato rettorale. La decadenza dall’incarico del Rettore comporta l’indizione di nuove elezioni e, nelle more, i provvedimenti di carattere urgente e necessario vengono adottati dal Prorettore vicario.

ART. 6 – DECADENZA DEL RETTORE 1. Il Rettore decade dal suo incarico

qualora il corpo elettorale approvi a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ponderati ai sensi dell’art. 5, comma 8, una motivata mozione di sfiducia, proposta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dal Consiglio di amministrazione o dalla Consulta dei Direttori.

2. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato rettorale.

3. Approvata la mozione di sfiducia, si procede a nuove elezioni. Nelle more, il Prorettore vicario assume i provvedimenti di carattere urgente e necessario e provvede all'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO INTRODOTTO EX NOVO. PRIMA LA DECADENZA DEL RETTORE ERA DISCIPLINATA DAL VECCHIO ARTICOLO 4, COMMA 4. (PER COMODITÀ RI RIPORTA IL TESTO NELLA SECONDA COLONNA) TRANNE ALCUNE MARGINALI RIFORMULAZIONI, NON CAMBIA IL CONTENUTO SI ERA CHIESTO CHE NELLA PROCEDURA DI DECADENZA NON INTERVENISSE IL CDA CHE NON E’ ESPRESSIONE DELLA BASE CHE LO ELEGGE.

CAPO SECONDO - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Page 14: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza ART. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo e di programmazione generale dell’Ateneo e sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Università. 2. In particolare, il Consiglio di

Amministrazione: a) stabilisce le linee, i criteri generali

e i vincoli finanziari per l’elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo;

b) approva il piano strategico pluriennale di Ateneo, proposto dal Rettore d’intesa con il Senato Accademico;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, esercitando la funzione di controllo sull’utilizzo delle risorse disponibili;

d) valuta, tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio degli Studenti, l’attuazione del piano strategico pluriennale, illustrata nella relazione annuale del Rettore, e indica eventuali linee correttive;

e) delibera, su proposta del Senato Accademico, in materia di programmazione dell’accesso ai corsi di studio e di contribuzione studentesca;

ART. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è

organo di governo e di programmazione generale dell’Ateneo e sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Università.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a) stabilisce i criteri generali e i

vincoli finanziari per l’elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo;

b) approva il piano strategico pluriennale di Ateneo, presentato dal Rettore;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, esercitando la funzione di controllo sull’utilizzo delle risorse disponibili;

d) valuta, tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio degli Studenti, l’attuazione del piano strategico pluriennale, illustrata nella relazione annuale del Rettore, e indica eventuali linee correttive;

ART. 7 – FUNZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di amministrazione è

organo di governo e di programmazione generale dell’Ateneo. Esso sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Università.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) stabilisce i criteri generali e i

vincoli finanziari per l’elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo;

b) approva, su proposta del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato accademico;

c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, i bilanci preventivi e consuntivi, esercitando la funzione di controllo sull’utilizzo delle risorse disponibili;

d) valuta, sulla base della relazione annuale del Rettore e tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio degli Studenti, l’attuazione del piano strategico pluriennale, formulando eventuali indirizzi correttivi;

e) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;

NUOVO

Page 15: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

f) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Nucleo di valutazione e ne designa il Presidente;

g) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente;

h) dispone la sanzione disciplinare o l’archiviazione conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;

i) approva o esprime parere in merito ai Regolamenti secondo quanto stabilito al successivo art. 23;

j) approva, su proposta del Senato Accademico, la Carta dei diritti e dei doveri della comunità universitaria e il Codice Etico annesso;

k) può istituire commissioni deliberanti. 3. Il Consiglio di Amministrazione è

composto da: a) Rettore; b) 6 membri nominati dalla Provincia

Autonoma di Trento, che designa tra di essi il Presidente,

e) delibera, su proposta del

Senato Accademico, in materia di programmazione dell’accesso ai corsi di studio e di contribuzione studentesca; nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Nucleo di valutazione e ne designa il Presidente;

f) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente;

g) dispone la sanzione disciplinare o l’archiviazione conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;

h) approva o esprime parere in merito ai Regolamenti secondo quanto stabilito al successivo art. 25.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) Rettore; b) 3 membri designati dalla

Provincia Autonoma di Trento;

c) 3 membri scelti dalla Provincia Autonoma di

f) delibera, su proposta del

Senato accademico, in materia di programmazione dell’accesso ai corsi di studio e di contribuzione studentesca;

g) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, i componenti e il Presidente del Nucleo di valutazione;

h) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente, e approva gli indirizzi di gestione e organizzazione;

i) dispone le sanzioni disciplinari o l’archiviazione dei relativi procedimenti, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;

j) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni deliberative o consultive stabilite dall'art. 31.

PUNTO NUOVO ------------------------------------------- LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E’ ORA DISCIPLINATA DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 8.

Page 16: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 3 dei quali scelti all’interno di una rosa di nominativi indicati dal Senato Accademico in numero pari ad almeno il doppio dei componenti da designare;

c) 1 membro designato dal Ministero competente;

d) Presidente del Consiglio degli Studenti.

4. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura:

a) 6 anni per i membri non di diritto, con mandato rinnovabile. I predetti membri devono avere scadenze sfalsate in modo da rinnovare contemporaneamente due membri ogni due anni;

b) 6 anni per il membro designato dal Ministero competente, con mandato rinnovabile;

c) 2 anni accademici per il Presidente del Consiglio degli Studenti.

5. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca a livello nazionale e internazionale.

6. Le nomine a Consigliere di Amministrazione sono preventivamente vagliate dal

Trento all’interno di una rosa di nominativi indicati dal Senato Accademico in numero pari al doppio dei componenti da designare;

d) 1 membro designato dal Ministero competente;

e) Presidente del Consiglio degli Studenti.

4. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura: a) 6 anni per i membri di cui al

comma 3, lettere b) e c), con mandato non rinnovabile. I predetti membri devono avere scadenze sfalsate in modo da rinnovare contemporaneamente due membri ogni due anni;

b) 6 anni per il membro designato dal Ministero competente, con mandato non rinnovabile;

c) 2 anni accademici per il Presidente del Consiglio degli Studenti.

5. I Consiglieri di Amministrazione agiscono nel solo interesse dell’Università e in modo indipendente rispetto a qualsiasi istanza esterna e nei confronti di chi li ha nominati o designati.

6. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca a livello nazionale e internazionale, con adeguata competenza ed esperienza nella

VEDI ARTICOLO 8, COMMA 3

Page 17: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza “Comitato per le nomine a Consigliere”, che ne valuta i titoli e le competenze ed esprime parere vincolante.

7. Il “Comitato per le nomine a Consigliere” è composto da 3 membri, nominati dalla Provincia Autonoma di Trento, previa intesa con il Senato Accademico, in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo. Si ha inoltre conflitto di interesse nel caso di componenti degli organi o di dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale.

8. Il mandato dei membri del “Comitato per le nomine a Consigliere” dura 6 anni.

9. La mancata comunicazione del componente designato dal MIUR e la mancata elezione del Presidente del Consiglio degli Studenti non impedisce la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di

direzione di rilevanti strutture di istituzioni o enti, pubblici o privati. L’indicazione delle candidature a Consigliere è effettuata nel rispetto del principio delle pari opportunità.

7. Le candidature a Consigliere di Amministrazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, sono preventivamente vagliate dal “Comitato per le nomine a Consigliere”, che valuta il possesso dei requisiti richiesti al comma precedente, esprimendo parere vincolante.

8. Il “Comitato per le nomine a Consigliere” è composto da 3 membri, nominati dalla Provincia Autonoma di Trento, d’intesa con il Senato Accademico, in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo. Si ha inoltre conflitto di interesse nel caso di componenti degli organi o di dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca disciplinati dalla legge

IL COMITATO PER LE CANDIDATURE E’ ORA DISCIPLINATO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 9

Page 18: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza Amministrazione. Fino alla loro nomina, questi non sono computati ai fini del quorum strutturale e funzionale delle sedute.

10. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

provinciale.

9. Il mandato dei membri del “Comitato per le nomine a Consigliere” dura 6 anni e non è rinnovabile.

10. La mancata designazione dei componenti di cui al comma 3, lett. d) ed e) non impedisce la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

11. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dalla Provincia Autonoma di Trento; il provvedimento di costituzione designa, tra i consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

VEDI ORA ARTICOLO 8, COMMA 4 VEDI ORA ARTICOLO 8, COMMA 5 VEDI ARTICOLO 8, COMMA 1 VEDI ORA ARTICOLO 8, ULTIMO COMMA

Page 19: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza Testo ripreso da vecchio articolo 7 Il Consiglio di Amministrazione è composto da: f) Rettore; g) 3 membri designati dalla Provincia Autonoma di Trento; h) 3 membri scelti dalla Provincia Autonoma di Trento all’interno di una rosa di nominativi indicati dal Senato Accademico in numero pari al doppio dei componenti da designare; i) 1 membro designato dal Ministero competente; j) Presidente del Consiglio degli Studenti. 13. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura: d) 6 anni per i membri di cui al comma 3, lettere b) e c), con mandato non rinnovabile. I predetti membri devono avere scadenze sfalsate in modo da rinnovare contemporaneamente due membri ogni due anni; e) 6 anni per il membro designato dal Ministero competente, con mandato non rinnovabile; f) 2 anni accademici per il Presidente del Consiglio degli Studenti.

ART. 8 – COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di amministrazione è

nominato dalla Provincia autonoma di Trento, che all’atto della nomina ne sceglie tra i componenti il Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) il Rettore e il Presidente del

Consiglio degli studenti, quali componenti di diritto;

b) tre componenti scelti dalla Provincia autonoma di Trento, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere, di cui all’art. 9, in ordine al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui al comma 3;

c) tre componenti scelti dal predetto Comitato per le nomine a Consigliere, che li individua, accertando il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e valutando il grado di rispondenza del profilo rispetto all’incarico da ricoprire, all'interno di una rosa di nominativi indicata dal Senato accademico in numero pari al doppio dei componenti da designare;

d) un componente scelto dal

ARTICOLO NUOVO. PRIMA IL CDA ERA DISCIPLINATO NELL’ARTICOLO 7. PER COMODITÀ SI RIPORTA NELLA SECONDA COLONNA IL VECCHIO TESTO RESTA INTATTA LA COMPOSIZIONE A 9 MEMBRI (C’ERA STATA LA PROPOSTA DI RIDURLI A 7) LA PROVINCIA NOMINA DIRETTAMENTE 3 MEMBRI PER I QUALI IL COMITATO DELLA CANDIDATURE ATTESTA IL POSSESSO DEI REQUISITI IL COMITATO PER LE CANDIDATURE NOMINA DIRETTAMENTE ALTRI 3 MEMBRI, SEMPRE IN POSSESSO DEI REQUISITI, SU UNA ROSA DI 6 PROPOSTA DAL SENATO (PRIMA ANCHE LA NOMINA DI QUESTI 3 MEMBRI ERA FATTA DALLA PROVINCIA)

Page 20: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 14. I Consiglieri di Amministrazione agiscono nel solo interesse dell’Università e in modo indipendente rispetto a qualsiasi istanza esterna e nei confronti di chi li ha nominati o designati. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca a livello nazionale e internazionale, con adeguata competenza ed esperienza nella direzione di rilevanti strutture di istituzioni o enti, pubblici o privati. L’indicazione delle candidature a Consigliere è effettuata nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Ministero competente, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere, di cui all’art. 9, in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3;

3. I componenti non di diritto sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra persone non dipendenti dell’Ateneo, in possesso di elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca a livello nazionale e internazionale, con specifica qualificazione scientifica e culturale, nonché adeguata competenza ed esperienza nella direzione di rilevanti strutture di istituzioni o enti, pubblici o privati. I Consiglieri di amministrazione agiscono nel solo interesse dell’Università e in modo indipendente rispetto a qualsiasi istanza esterna.

4. Il mandato dei componenti non di diritto dura sei anni e non è rinnovabile. I predetti membri devono avere scadenze sfalsate in modo da rinnovare contemporaneamente la carica di due membri ogni due anni. Ove per qualunque ragione occorra sostituire un componente non di diritto, si adotta la medesima procedura utilizzata per la prima costituzione del Consiglio.

5. L'eventuale omissione della

RIMANGONO SOSTANZIALMENTE INALTERATI I REQUISITI NON SEMBRA ACCOLTA LA LOGICA DEGLI STAKEHOLDER INALTERATO IL VINCOLO CHE AGISCANO NELL’INTERESSE DELL’UNIVERSITA. SI VEDA, SUL CONFLITTO DI INTERESSI, IL NUOVO ARTICOLO 20, SOTTO

Page 21: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza designazione da parte del Ministero, o la temporanea vacanza della Presidenza del Consiglio degli Studenti non impediscono la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione, sulla base del numero dei componenti effettivi.

6. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che siano previste maggioranze particolari; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

15. Le candidature a Consigliere di Amministrazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, sono preventivamente vagliate dal “Comitato per le nomine a Consigliere”, che valuta il possesso dei requisiti richiesti al comma precedente, esprimendo parere vincolante. Il “Comitato per le nomine a Consigliere” è composto da 3 membri, nominati dalla Provincia Autonoma di Trento, d’intesa con il Senato Accademico, in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in

ART. 9 – COMITATO PER LE NOMINE A CONSIGLIERE 1. Il Comitato per le nomine a

Consigliere è composto da tre membri, individuati d’intesa dalla Provincia autonoma di Trento e dal Senato accademico, tra persone in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino in condizione di conflitto di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo.

2. Non possono far parte del Comitato né i dipendenti dell'Università, né i componenti degli organi e i dipendenti della Provincia autonoma di Trento, di suoi enti

ARTICOLO NUOVO. PRIMA IL COMITATO PER LA NOMINA A CONSIGLIERE ERA DISCIPLINATO NELL’ARTICOLO 7. PER COMODITÀ SI RIPORTA NELLA SECONDA COLONNA IL VECCHIO TESTO RESTA INVARIATA LA COMPOSIZIONE E SOSTANZIALMENTE INVARIATI I REQUISITI E LE IPOTESI CHE ESCLUDONO LA POSSIBILITÀ DI FAR PARTE DELL’ORGANISMO.

Page 22: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo. Si ha inoltre conflitto di interesse nel caso di componenti degli organi o di dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale.

strumentali o di enti di ricerca costituiti dalla Provincia o disciplinati dalla legge provinciale.

3. Il mandato dei membri del Comitato per le nomine a Consigliere dura sei anni e non è rinnovabile.

4. Il Comitato è nominato con atto della Provincia autonoma di Trento.

ART. 7 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l’Università. 2. In particolare, il Presidente: a) svolge funzioni di impulso e di proposta sulle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla loro attuazione; b) cura, d’intesa con il Rettore, gli atti relativi agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario; c) si adopera, di concerto con il Rettore, per assicurare all'Università le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo; d) promuove e cura le relazioni dell’Ateneo con il contesto esterno e,

ART. 7 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l’Università.

2. In particolare, il Presidente: a) svolge funzioni di impulso e

di proposta sulle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;

b) cura, d’intesa con il Rettore, gli atti relativi agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;

ART. 10 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Presidente del Consiglio di

amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l’Università.

2. In particolare, il Presidente: a) svolge funzioni di iniziativa e di

proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;

b) cura, d’intesa con il Rettore, le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;

Page 23: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza in particolare, con le istituzioni del territorio; e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone altresì l’ordine del giorno, formulato d’intesa con il Rettore; f) provvede alla costituzione del “Comitato per le candidature a Rettore”, lo convoca e ne presiede le sedute; g) convoca, d’intesa con il Rettore, l’Assemblea pubblica di Ateneo. 3. Il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

c) si adopera, di concerto con il Rettore, per assicurare all'Università le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo;

d) promuove e cura le relazioni dell’Ateneo con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;

e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone altresì l’ordine del giorno, formulato d’intesa con il Rettore;

f) provvede alla costituzione del “Comitato per le candidature a Rettore”;

g) convoca, d’intesa con il Rettore, l’Assemblea pubblica di Ateneo.

3. Il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

c) si adopera, di concerto con il Rettore, per assicurare all'Università le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo;

d) promuove e cura le relazioni dell’Ateneo con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;

e) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l’ordine del giorno, formulato d’intesa con il Rettore;

f) provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore;

g) convoca, d’intesa con il Rettore, l’Assemblea pubblica di Ateneo e gli incontri con le espressioni economiche e sociali del territorio.

3. Il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

ART. 8 – SENATO ACCADEMICO 1. Il Senato Accademico è l’organo di

ART. 8 – SENATO ACCADEMICO 1. Il Senato Accademico è l’organo

CAPO TERZO - IL SENATO ACCADEMICO

ART. 11 – FUNZIONE E COMPETENZE DEL SENATO ACCADEMICO 1. Il Senato accademico è l’organo di

Page 24: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza governo scientifico e didattico dell’Ateneo. Collabora con il Rettore nelle azioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Università, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell’allocazione delle risorse e nel reclutamento dei docenti e ricercatori, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo. 2. In particolare, il Senato Accademico: a) supporta il Rettore nell’elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle strutture accademiche e garantendo coerenza tra obiettivi e risorse disponibili; b) delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore; c) approva l’offerta didattica e propone annualmente al Consiglio di Amministrazione il numero programmato per le immatricolazioni ai corsi di studio, nonché il sistema della contribuzione studentesca; d) definisce criteri e modalità di valutazione delle attività didattiche e scientifiche delle strutture accademiche; e) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico ed i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;

di governo scientifico e didattico dell’Ateneo. Collabora con il Rettore nelle azioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Università, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell’allocazione delle risorse e nel reclutamento dei docenti e ricercatori, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo.

2. In particolare, il Senato Accademico: a) elabora, su proposta del

Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle strutture accademiche e garantendo coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;

b) delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore;

c) approva l’offerta didattica e propone annualmente al Consiglio di Amministrazione

governo scientifico e didattico dell’Ateneo. Collabora con il Rettore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Università, nonché, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell’allocazione delle risorse e nel reclutamento dei professori e dei ricercatori.

2. In particolare, il Senato accademico: a) elabora e adotta, su impulso

del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle proposte di piano strategico delle strutture accademiche, che recepisce in relazione alla loro qualità scientifica e didattica, e garantendo la coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;

b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;

c) delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore;

d) approva l’offerta didattica e propone annualmente al Consiglio di amministrazione il

INTRODOTTO EX NOVO

Page 25: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche; g) esprime parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell’Università; h) propone, approva o esprime parere in merito ai Regolamenti secondo quanto stabilito ai successivi art. 16 e art. 23; i) delibera la proposta di Carta dei diritti e dei doveri della comunità universitaria e Codice etico annesso, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 3. Il Senato Accademico è composto da: a) il Rettore, che lo presiede; b) 4 professori ordinari eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato; c) 3 professori ordinari designati dal Rettore; d) 2 rappresentanti degli studenti, che partecipano alle sedute limitatamente alla trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti. 4. Il sistema elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo e assicurano un’equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo.

il numero programmato per le immatricolazioni ai corsi di studio, nonché il sistema della contribuzione studentesca;

d) definisce criteri e modalità di autovalutazione delle attività didattiche e scientifiche delle strutture accademiche;

e) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico ed i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche;

g) esprime parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell’Università;

h) propone, approva o esprime parere in merito ai Regolamenti secondo quanto stabilito ai successivi art. 17 e art. 25;

i) approva Codice etico.

numero programmato per le immatricolazioni ai corsi di studio, nonché il sistema della contribuzione studentesca;

e) definisce criteri e modalità di autovalutazione delle attività didattiche e scientifiche delle strutture accademiche;

f) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;

g) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche, anche tramite la Consulta dei Direttori;

h) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi dell’Università;

i) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni propositive, deliberative o consultive secondo quanto stabilito agli articoli 23 e 31;

j) approva il Codice etico.

3. Per i fini di cui al comma 2, lett. c), il Senato accademico si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, che definisce i criteri generali a cui le strutture accademiche e le commissioni preposte devono

NUOVO VEDI VECCHIO COMMA 7

Page 26: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 5. L’incarico dei membri del Senato dura: d) 4 anni per i professori eletti ed è rinnovabile una sola volta; e) 6 anni, ovvero per la durata del mandato del Rettore, per i professori da questo designati; l’eventuale decadenza dalla carica del Rettore comporta la decadenza dei componenti da questo designati a far tempo dalla data di inizio del mandato del nuovo Rettore; f) 2 anni per i rappresentanti degli studenti. 6. Le delibere del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Rettore. 7. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore.

3. Il Senato Accademico è

composto da: a) il Rettore, che lo presiede; b) 4 professori ordinari eletti dai

professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato;

c) 3 professori ordinari designati dal Rettore, nel rispetto del principio delle pari opportunità;

d) 2 rappresentanti degli studenti, che partecipano alle sedute limitatamente alla trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti.

4. Al fine di assicurare un’equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, i professori candidati al Senato Accademico sono assegnati a due liste distinte, di cui una comprende i candidati appartenenti all’area tecnico-scientifica, l’altra comprende i candidati appartenenti all’area delle

attenersi nella ricerca e valutazione delle candidature esterne e interne, in particolare ai fini della piena valorizzazione dei profili scientifici riconosciuti a livello internazionale, e ne verifica l'applicazione. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da specifico Regolamento.

_________________________ LA COMPOSIZIONE È ORA DISCIPLINATA NELL’ARTICOLO SUCCESSIVO

Page 27: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza scienze sociali umane e giuridiche. Ogni elettore esprime una sola preferenza tra tutti i candidati; risultano eletti in Senato Accademico i due candidati più votati per ciascuna area. Il sistema elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

5. L’incarico dei membri del Senato dura: a) 3 anni per i professori eletti

ed è rinnovabile una sola volta;

b) 3 anni rinnovabili per i professori designati dal Rettore; al termine del mandato del Rettore o in caso di decadenza anticipata, i componenti designati decadono a far tempo dalla data di inizio del mandato del nuovo Rettore;

c) 2 anni per i rappresentanti degli studenti.

6. Le delibere del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Per i fini di cui al comma 2, lett. b), il Senato Accademico si avvale del Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere, che definisce e

VEDI ORA COMMA 3

Page 28: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza monitora i criteri generali a cui le strutture accademiche e le commissioni preposte devono attenersi nella ricerca e valutazione delle candidature esterne e interne, in particolare ai fini della piena valorizzazione dei profili scientifici riconosciuti a livello internazionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da specifico Regolamento.

8. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore.

9. Il Senato Accademico è composto da: e) il Rettore, che lo presiede; f) 4 professori ordinari eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato; g) 3 professori ordinari designati dal Rettore, nel rispetto del principio delle pari opportunità; h) i) 2 rappresentanti degli studenti, che partecipano alle sedute

ART. 12 – COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato accademico è costituito con decreto rettorale, ed è composto da: a) il Rettore, che lo convoca e lo

presiede; b) quattro professori di prima

fascia eletti dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lettera b) della L.240/2010;

c) tre professori di prima fascia scelti dal Rettore, nel rispetto del principio delle pari opportunità;

d) due rappresentanti degli studenti, che partecipano alle sedute limitatamente alla

ARTICOLO NUOVO. PRIMA LA COMPOSIZIONE DEL SENATO ERA DISCIPLINATO NELL’ARTICOLO 8. PER COMODITA’ SI RIPORTA NELLA SECONDA COLONNA IL TESTO DELLA SECONDA BOZZA NON CAMBIA LA COMPOSIZIONE PER IL RESTO CI SONO SOLO MODIFICHE FORMALI

Page 29: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza limitatamente alla trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti. 10. Al fine di assicurare un’equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, i professori candidati al Senato Accademico sono assegnati a due liste distinte, di cui una comprende i candidati appartenenti all’area tecnico-scientifica, l’altra comprende i candidati appartenenti all’area delle scienze sociali umane e giuridiche. Ogni elettore esprime una sola preferenza tra tutti i candidati; risultano eletti in Senato Accademico i due candidati più votati per ciascuna area. Il sistema elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo. 11. L’incarico dei membri del Senato dura: d) 3 anni per i professori eletti ed è rinnovabile una sola volta; e) 3 anni rinnovabili per i professori designati dal Rettore; al termine del mandato del Rettore o in caso di decadenza anticipata, i componenti designati decadono a far tempo dalla data di inizio del mandato del nuovo Rettore; f) 2 anni per i rappresentanti degli studenti.

trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti.

2. Al fine di assicurare un’equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, i professori candidati al Senato accademico sono assegnati a due liste distinte, di cui una comprende i candidati appartenenti all’area tecnico-scientifica, l’altra comprende i candidati appartenenti all’area delle scienze sociali, umane e giuridiche. Risultano eletti in Senato accademico i due candidati più votati per ciascuna area. Il sistema elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

3. L’incarico dei membri del Senato accademico dura: a) tre anni per i professori eletti ed

è rinnovabile una sola volta; b) tre anni rinnovabili una sola

volta per i professori designati dal Rettore; al termine del mandato del Rettore o in caso di decadenza anticipata, i componenti designati decadono a far tempo dalla data di inizio del mandato del nuovo Rettore;

c) due anni per i rappresentanti degli studenti.

Page 30: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 12. Le delibere del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le delibere del Senato accademico sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto richieda maggioranze particolari.

 

1. La Consulta dei Direttori è

l’organo di rappresentanza delle strutture accademiche.

2. La Consulta:

a) esprime pareri ed elabora proposte per il Senato Accademico;

b) può adottare l’iniziativa per la modifica dello Statuto, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

c) può proporre la mozione di sfiducia al Rettore, da sottoporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

d) svolge tutte le funzioni ad essa demandate dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Fanno parte della Consulta i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri attivati presso l’Ateneo. Essa è presieduta dal Rettore, o

CAPO QUARTO - ALTRI ORGANI CENTRALI

ART. 13 – CONSULTA DEI DIRETTORI 1. La Consulta dei Direttori è l’organo

di raccordo tra le strutture accademiche e tra queste e il Senato accademico.

2. Ne fanno parte i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

3. La Consulta: a) esprime pareri ed elabora

proposte per il Senato accademico;

b) esercita l’iniziativa per la modifica dello Statuto, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

c) può proporre la mozione di sfiducia del Rettore, da sottoporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

d) svolge tutte le funzioni ad essa demandate dal Regolamento generale di Ateneo e dagli altri

ERA DISCIPLINATO NEL VECCHIO ARTICOLO 14 PER COMODITÀ SI RIPORTA NELLA SECONDA COLONNA IL VECCHIO TESTO CFR. VECCHIO COMMA 3 CFR. VECCHIO COMMA 2

Page 31: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza da un suo delegato.

regolamenti.

ART. 15 – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 1. Il Consiglio degli Studenti è

organo di rappresentanza degli studenti.

2. Il Consiglio: a) esprime parere obbligatorio

sulla relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo;

b) può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli studenti;

c) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;

d) designa, ove previsti, i rappresentanti degli studenti negli organismi di raccordo e consultivi di Ateneo.

3. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni accademici ed è composto da: a) i rappresentanti degli studenti

nel Senato Accademico;

ART. 14 – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 1. Il Consiglio degli Studenti è organo

di rappresentanza degli studenti.

2. Il Consiglio: a) esprime parere sulla relazione

annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo;

b) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;

c) designa, ove previsti, i rappresentanti degli studenti negli organismi di raccordo e consultivi di Ateneo;

d) può richiedere agli organi di governo lo svolgimento di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli studenti.

3. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, è composto da: a) i rappresentanti degli studenti

nel Senato accademico;

ERA DISCIPLINATO NEL VECCHIO ARTICOLO 15 PER COMODITÀ SI RIPORTA NELLA SECONDA COLONNA IL VECCHIO TESTO VEDI VECCHIA LETTERA C VEDI VECCHIA LETTERA D VEDI VECCHIA LETTERA B

Page 32: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

b) quindici rappresentanti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture accademiche;

c) 2 rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

4. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

5. Le modalità di elezione e le attività del Consiglio sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

b) quindici membri eletti nel

proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture accademiche;

c) due membri eletti nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

4. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, membro di diritto del Consiglio di amministrazione.

5. Le modalità di elezione e le attività del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio può approvare un proprio regolamento interno, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

ART. 9 – NUCLEO DI VALUTAZIONE 1. Il Nucleo di valutazione monitora l’andamento della gestione dell’Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici, riferendo al Consiglio di Amministrazione. 2. In particolare il Nucleo formula una

ART. 9 – NUCLEO DI VALUTAZIONE 1. Il Nucleo di valutazione monitora

l’andamento della gestione dell’Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici, riferendo al Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare il Nucleo formula

ART. 15 – NUCLEO DI VALUTAZIONE 1. Il Nucleo di valutazione verifica in

modo continuo e sistematico le prestazioni dell’Ateneo nell'organizzazione, nella ricerca e nell'attività didattica e accerta la qualità complessiva dei processi, contribuendo al miglioramento del sistema interno di autovalutazione e alla promozione del merito.

2. In particolare il Nucleo formula, in

Page 33: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza relazione annuale sulla conduzione dell’Ateneo, che sottopone al Consiglio entro maggio di ciascun anno, ed espleta tutte le funzioni assegnate dalla normativa nazionale e dai regolamenti interni. 3. Il Nucleo è composto da 5 membri di elevata qualificazione professionale in maggioranza esterni all’Università, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche in ambito non accademico. 4. I membri del Nucleo di valutazione, e tra questi il Presidente, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo, d’intesa con il Rettore. 5. I membri del Nucleo di valutazione durano in carica 4 anni con incarico rinnovabile una sola volta.

una relazione annuale sulla conduzione dell’Ateneo, che sottopone al Consiglio entro maggio di ciascun anno, ed espleta tutte le funzioni assegnate dalla normativa nazionale e dai regolamenti interni.

3. Il Nucleo è composto da 5

membri di elevata qualificazione professionale in maggioranza esterni all’Università, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche in ambito non accademico.

4. I membri del Nucleo di valutazione, e tra questi il Presidente, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo, d’intesa con il Rettore.

5. I membri del Nucleo di valutazione durano in carica 4 anni con incarico rinnovabile una sola volta.

piena autonomia, una relazione annuale sull'attuazione del piano strategico e sul conseguimento degli obiettivi programmatici e la sottopone al Consiglio di amministrazione entro maggio di ciascun anno.

3. Il Nucleo svolge, inoltre, le funzioni ad esso assegnate dalla normativa statale e dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Il Nucleo è composto da cinque membri di elevata qualificazione professionale in maggioranza esterni all’Università, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche in ambito non accademico.

5. I membri del Nucleo di valutazione, e tra questi il Presidente, sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione d’intesa con il Rettore.

6. L’incarico dei membri del Nucleo di valutazione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione

ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il Collegio dei revisori dei conti

ha il compito di controllare la

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il Collegio dei Revisori dei conti

controlla la gestione contabile-

MIGLIORATA LA FORMULAZIONE.

Page 34: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza contabile-amministrativa dell’Università e di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, stabiliti dalla regolamentazione interna e dal complesso delle normative in materia. 2. Il Collegio è composto da tre membri di comprovata competenza ed esperienza, designati uno dalla Provincia Autonoma di Trento, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e uno dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Il membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento assume la Presidenza. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. All’atto di designazione ciascun ente indica anche il nominativo del membro supplente. 3. Il Collegio è nominato dal Rettore e dura in carica 4 anni; l’incarico dei membri è rinnovabile per una sola volta.

gestione contabile-amministrativa dell’Università e di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, stabiliti dalla regolamentazione interna e dal complesso delle normative in materia.

2. Il Collegio è composto da tre membri di comprovata competenza ed esperienza, designati uno dalla Provincia Autonoma di Trento, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e uno dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Il membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento assume la Presidenza. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. All’atto di designazione la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero dell’economia e delle finanze indicano anche il nominativo del membro supplente.

3. Il Collegio è nominato dal Rettore e dura in carica 4 anni; l’incarico dei membri è rinnovabile per una sola volta.

amministrativa dell’Università e vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle norme vigenti in materia.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti di comprovata competenza ed esperienza.

3. Un membro effettivo con funzioni di Presidente è designato dalla Provincia autonoma di Trento, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze e un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Consiglio di amministrazione dell’Università.

4. I membri designati dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio di amministrazione devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

5. Il Collegio è nominato dal Rettore e dura in carica quattro anni; l’incarico dei membri titolari è rinnovabile per una sola volta.

6. L’incarico di Revisore dei conti non può essere conferito a dipendenti dell’Università.

INALTERATI I CONTENUTI.

ART. 11 – DIRETTORE GENERALE 1. Il Direttore generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e delle risorse strumentali, e opera in base agli indirizzi formulati

ART. 11 – DIRETTORE GENERALE 1. Il Direttore generale è

responsabile della complessiva gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e delle risorse

ART. 17 – DIRETTORE GENERALE 1. Il Direttore generale è responsabile,

nel quadro degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-

Page 35: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore generale: a) coadiuva, nell’ambito delle proprie competenze, il Rettore e gli organi accademici nell’esercizio delle loro funzioni e cura l’attuazione delle direttive degli organi centrali di Ateneo per la parte di sua responsabilità; b) propone al Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Rettore, le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione; c) propone al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del piano strategico di Ateneo, un piano pluriennale di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi e relaziona annualmente sullo stato di attuazione del piano stesso; d) pone in essere le misure necessarie al fine di garantire un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo. 3. L’incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del

strumentali, e opera in base agli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale: a) coadiuva, nell’ambito delle

proprie competenze, il Rettore e gli organi accademici nell’esercizio delle loro funzioni e cura l’attuazione delle direttive degli organi centrali di Ateneo per la parte di sua responsabilità;

b) propone al Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Rettore, lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;

c) propone al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del piano strategico di Ateneo, un piano pluriennale di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi e relaziona annualmente sullo stato di attuazione del piano stesso;

d) pone in essere le misure necessarie al fine di garantire

amministrativo dell’Ateneo e delle risorse strumentali.

2. Il Direttore generale: a) coadiuva, nell’ambito delle

proprie competenze, il Rettore e gli altri organi di Ateneo nell’esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l’attuazione delle relative direttive e deliberazioni;

b) propone al Consiglio di amministrazione, d’intesa con il Rettore, lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;

c) attribuisce gli incarichi dirigenziali delle strutture gestionali e di servizio, secondo quanto disposto da apposito regolamento;

d) propone al Consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano strategico di Ateneo, un piano pluriennale di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi e riferisce annualmente sullo stato della sua attuazione;

e) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato

NUOVO

Page 36: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza Rettore, d’intesa con il Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. 4. L’incarico ha durata non superiore a 5 anni ed è rinnovabile. Il Direttore generale può essere sospeso o revocato prima della scadenza dell’incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore d’intesa con il Presidente. 5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, assumendo il ruolo di segretario verbalizzante. 6. Il Direttore generale può designare un proprio vicario, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo.

3. L’incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, d’intesa il Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.

4. L’incarico ha durata non superiore a 5 anni ed è rinnovabile. Per gravi motivi, il Direttore generale può essere sospeso o revocato prima della scadenza dell’incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore d’intesa con il Presidente.

5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, assumendo il ruolo di segretario verbalizzante.

6. Il Direttore generale può designare un proprio vicario, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o

controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo.

3. L’incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore d’intesa con il Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il Direttore generale è individuato secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. L’incarico ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Per gravi motivi, il Direttore generale può essere sospeso o revocato prima della scadenza dell’incarico con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore d’intesa con il Presidente.

5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e della Consulta dei Direttori, assumendo il ruolo di segretario verbalizzante.

6. Il Direttore generale designa, in caso di necessità, un proprio vicario, che lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o

NUOVO. SENZA REGOLAMENTO GENERALE NON SI PUO’ NOMINARE UN NUOVO DIRETTORE GENERALE? PRIMA ERA UNA FACOLTA’. ORA PARE UN OBBLIGO

Page 37: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza impedimento.

impedimento.

1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori con sanzioni più gravi della censura, e di esprimere parere da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore. Il Consiglio di Amministrazione, secondo i tempi e le modalità previsti da apposito Regolamento, dispone la sanzione o l’archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 3. Il Collegio è composto da tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori. I componenti del Collegio sono nominati dal Senato Accademico, che nomina altresì il Presidente tra i professori di prima fascia. 4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio in composizione limitata al Presidente e alla fascia corrispondente a quella della persona sottoposta ad azione disciplinare.

ART. 18 – COLLEGIO DI DISCIPLINA 1. Il Collegio di disciplina ha il compito

di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori che prevedano sanzioni più gravi della censura, e di esprimere un parere da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore. Il Consiglio di amministrazione, secondo i tempi e le modalità previsti da apposito Regolamento, dispone la sanzione o l’archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

3. Il Collegio è composto da cinque professori di ruolo di cui tre professori ordinari, due professori associati confermati e da due ricercatori confermati. I componenti del Collegio, sono nominati dal Senato accademico, che nomina altresì il Presidente tra i professori ordinari.

4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio in composizione limitata al Presidente e ai componenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella della persona sottoposta ad azione disciplinare.

ERA DISCIPLINATO NEL VECCHIO ARTICOLO 16 PER COMODITÀ NELLA SECONDA COLONNA SI RIPORTA IL TESTO DELLA SECONDA BOZZA

Page 38: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 5. I componenti del Collegio restano in carica 4 anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta. 6. Il funzionamento del Collegio e le procedure disciplinari sono stabilite in un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

5. I componenti del Collegio restano in carica quattro anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta.

6. Il funzionamento del Collegio e le procedure disciplinari sono stabilite in un apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico.

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ 1. I componenti degli organi centrali di governo dell’Ateneo non possono essere in condizione di conflitto di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo. 2. All’interno dell’Ateneo, ad eccezione del Rettore e del Presidente del Consiglio degli studenti, non è possibile ricoprire contemporaneamente due delle seguenti cariche: Consigliere di Amministrazione, componente del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione, Revisore dei conti, Direttore generale, Direttore di struttura accademica. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane.

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ 1. I componenti degli organi

centrali e gli altri organi monocratici di Ateneo non possono essere in condizione di conflitto di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo.

2. All’interno dell’Ateneo, ad eccezione del Rettore e del Presidente del Consiglio degli studenti, non è possibile ricoprire contemporaneamente due delle seguenti cariche: Consigliere di Amministrazione, componente del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione, Revisore dei conti, Direttore generale, Direttore di struttura accademica.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato

CAPO QUINTO - NORME GENERALI E PARTICOLARI SUGLI

ORGANI

ART. 19 – INCOMPATIBILITÀ 1. Il Rettore, i Direttori di struttura

accademica e il Direttore generale, nonché i membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, non possono essere titolari o fare parte di alcun altro dei predetti organi, fatta eccezione per i componenti di diritto ai sensi del presente Statuto.

2. I membri del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane.

3. Il Rettore, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Senato accademico non possono mantenere o accettare funzioni inerenti alla programmazione, al

IL VECCHIO ARTICOLO 12 HA DATO ORIGINE A TRE NUOVI ARTICOLI: 19, 20, 21 MIGLIORATA LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ LA FORMULAZIONE DELL’ARTICOLO È INTERAMENTE CAMBIATA

Page 39: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 4. Il Rettore non può: a) ricoprire altre cariche accademiche all’interno dell’Ateneo, tranne nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico; b) rivestire, per tutta la durata del mandato, alcun incarico di natura politica. 5. I Consiglieri di Amministrazione non possono: a) essere dipendenti dell’Ateneo, ad eccezione del Rettore; b) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione degli atti e delle attività universitarie nei Ministeri competenti, nella Provincia Autonoma di Trento e negli organismi di valutazione e controllo sull’attività dell’Ateneo; c) rivestire, per tutta la durata del mandato, alcun incarico di natura politica o sindacale. 6. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo. 7. Non è possibile conferire l’incarico di Revisore dei conti a personale dipendente dell’Università.

Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane.

4. Il Rettore non può: a) ricoprire altre cariche

accademiche all’interno dell’Ateneo, tranne nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;

b) rivestire, per tutta la durata del mandato, alcun incarico di natura politica.

5. I Consiglieri di Amministrazione non possono: a) essere dipendenti

dell’Ateneo, ad eccezione del Rettore;

b) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione degli atti e delle attività universitarie nei Ministeri competenti, nella Provincia Autonoma di Trento e negli organismi di valutazione e controllo sull’attività dell’Ateneo;

c) rivestire, per tutta la durata del mandato, alcun incarico di natura politica o sindacale.

6. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

7. Non è possibile conferire l’incarico di Revisore dei conti a

finanziamento e alla valutazione degli atti e delle attività universitarie nei Ministeri competenti, nella Provincia autonoma di Trento e negli organismi di valutazione e controllo sull’attività dell’Ateneo. Essi inoltre non possono mantenere o accettare alcun incarico di natura politica o sindacale.

4. Eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi dei precedenti commi, devono essere rimosse al più tardi all'atto di accettazione del nuovo incarico. Ove non siano rimosse, il Presidente del Consiglio di amministrazione nei riguardi dei Consiglieri di amministrazione e del Rettore, ovvero il Rettore nei confronti del Presidente e dei membri dei restanti organi di Ateneo ne ingiungono, a pena di decadenza, la rimozione immediata. In caso di inottemperanza la decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.

Page 40: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza personale dipendente dell’Università.

I componenti degli organi centrali e gli altri organi monocratici di Ateneo non possono essere in condizione di conflitto di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo.

ART. 20 – CONFLITTO DI INTERESSI 1. Non sono eleggibili o nominabili

negli organi di Ateneo coloro che si trovano in condizione di conflitto strutturale di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico.

2. Ove il conflitto di interessi venga alla luce dopo l'elezione o la nomina dell'interessato, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o del Presidente, ne pronuncia a maggioranza assoluta la decadenza con effetto retroattivo.

3. Ove il conflitto strutturale di interessi insorga in un momento successivo alla elezione o nomina, l’interessato provvede a farlo cessare nel termine di sessanta giorni. Qualora non vi provveda si applica il regime delle incompatibilità ai sensi dell’art. 19 comma 4, secondo periodo.  

ARTICOLO NUOVO DI CONFLITTO DI INTERESSI SI OCCUPAVA IL COMMA 1 DELL’ART. 12 DELLA SECONDA BOZZA. PER COMODITÀ LO SI RIPORTA NELLA SECONDA COLONNA

Art. 12, comma 6. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato

ART. 21 – REQUISITI DI NOMINABILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DEI DOCENTI 1. I docenti possono essere titolari di

cariche accademiche solo in regime di tempo pieno. I professori a tempo definito che siano nominati o eletti a una carica accademica optano per il regime a tempo pieno all'atto dell'assunzione dell'incarico.

2. Possono essere nominati o eletti a una carica accademica i docenti che assicurano un numero di anni

ARTICOLO NUOVO DI INELEGGIBILITÀ SI OCCUPAVA IL VECCHIO ARTICOLO 12. NELLA SECONDA COLONNA PER COMODITÀ SI RIPORTA IL TESTO RILEVANTE INTRODOTTO COME PRINCIPIO GENERALE: LE CARICHE POSSONO ESSERE RICOPERTE SOLO DA PROF A TEMPO PIENO

Page 41: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

 

ART. 13 – PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 1. Nel caso di dissenso tra organi centrali di governo dell’Ateneo sugli atti per i quali è prevista l’intesa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione definisce con il Rettore un’ipotesi di composizione delle diverse posizioni, eventualmente previa costituzione, con atto congiunto, di una commissione consultiva paritetica con due componenti designati da ciascuno degli organi coinvolti. 2. Qualora il dissenso perduri oltre il trentesimo giorno dalla data del suo verificarsi, decide con provvedimento motivato il Presidente ovvero il Rettore a seconda dell’oggetto e del contenuto prevalente dell’atto in relazione alle rispettive attribuzioni ed essi conferite dallo Statuto.

ART. 13 – PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 1. Nel caso di dissenso tra organi

centrali di governo non monocratici dell’Ateneo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Rettore definiscono un’ipotesi di composizione delle diverse posizioni, che sottopongono all’approvazione degli organi interessati.

ART. 22 – PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 1. Ove sia prevista l'intesa tra organi

dell'Ateneo, e questa non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore definiscono un’ipotesi di composizione delle diverse posizioni che sottopongono all’approvazione degli organi interessati. Ove il dissenso riguardi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore, essi possono demandare la decisione alla riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

VIENE DISCIPLINATO IL CONFLITTO TRA RETTORE E PRESIDENTE. PRIMA NON ERA DISCIPLINATO.

NON ERA PREVISTA

ART. 14 – CONSULTA DEI DIRETTORI

La Consulta dei Direttori è l’organo di rappresentanza delle strutture accademiche. La Consulta: a) esprime pareri ed elabora

proposte per il Senato Accademico;

b) può adottare l’iniziativa per la modifica dello Statuto, a maggioranza dei due terzi

VEDI ORA ARTICOLO 13

Page 42: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza dei suoi componenti;

c) può proporre la mozione di sfiducia al Rettore, da sottoporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

d) svolge tutte le funzioni ad essa demandate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Fanno parte della Consulta i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri attivati presso l’Ateneo. Essa è presieduta dal Rettore, o da un suo delegato.

ORGANI CONSULTIVI ART. 14 – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 1. Il Consiglio degli Studenti è organo di rappresentanza degli studenti. 2. Il Consiglio: a) esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo; b) può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli studenti; c) acquisisce le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche al fine di elaborare un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica in Ateneo; d) designa i rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito e, ove previsti, i rappresentanti degli studenti negli organismi di

ART. 15 – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 6. Il Consiglio degli Studenti è

organo di rappresentanza degli studenti.

7. Il Consiglio: e) esprime parere obbligatorio

sulla relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo;

f) può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli studenti;

g) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;

h) designa, ove previsti, i

VEDI ORA ARTICOLO 14

Page 43: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza raccordo e consultivi di Ateneo. 3. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni accademici ed è composto da: a) i rappresentati degli studenti nel Senato Accademico; b) un rappresentante eletto da e tra i rappresentanti degli studenti in ciascuno dei Consigli delle strutture accademiche primarie. 4. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione. 5. Le modalità di elezione e le attività del Consiglio sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

rappresentanti degli studenti negli organismi di raccordo e consultivi di Ateneo.

8. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni accademici ed è composto da: d) i rappresentanti degli studenti

nel Senato Accademico; e) quindici rappresentanti eletti

da e tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture accademiche;

f) 2 rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

9. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

10. Le modalità di elezione e le attività del Consiglio sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

ART. 15 – ASSEMBLEA PUBBLICA 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Rettore, convoca, di norma annualmente, una Assemblea pubblica di Ateneo, aperta alla comunità universitaria e alla comunità locale, per illustrare e condividere l’attività dell’Ateneo e i suoi riflessi sul territorio.

VEDI NUOVO ARTICOLO 23 SOTTO VEDI ARTICOLO 2, COMMA 10

ART. 16 – COLLEGIO DI DISCIPLINA 1. Il Collegio di disciplina ha il compito

ART. 16 – COLLEGIO DI DISCIPLINA 7. Il Collegio di disciplina ha il

VEDI IL NUOVO ARTICOLO 18

Page 44: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori con sanzioni più gravi della censura, e di esprimere parere da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore. Il Consiglio di Amministrazione, secondo i tempi e le modalità previsti da apposito Regolamento, dispone la sanzione o l’archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 3. Il Collegio è composto da tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori. I componenti del Collegio sono nominati dal Senato Accademico, che nomina altresì il Presidente tra i professori di prima fascia. 4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio in composizione limitata al Presidente e alla fascia corrispondente a quella della persona sottoposta ad azione disciplinare. 5. I componenti del Collegio restano in carica 4 anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta. 6. Il funzionamento del Collegio e le procedure disciplinari sono stabilite in un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori con sanzioni più gravi della censura, e di esprimere parere da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

8. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore. Il Consiglio di Amministrazione, secondo i tempi e le modalità previsti da apposito Regolamento, dispone la sanzione o l’archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

9. Il Collegio è composto da tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori. I componenti del Collegio sono nominati dal Senato Accademico, che nomina altresì il Presidente tra i professori di prima fascia.

10. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio in composizione limitata al Presidente e alla fascia corrispondente a quella della persona sottoposta ad azione disciplinare.

11. I componenti del Collegio restano in carica 4 anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta.

Page 45: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 12. Il funzionamento del Collegio e

le procedure disciplinari sono stabilite in un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DI ATENEO STRUTTURE ART. 17 – STRUTTURE ACCADEMICHE 1. L’Università, attuando il principio dell’approccio unitario a didattica e ricerca, si organizza in strutture dotate di autonomia gestionale denominate Dipartimenti e Centri che: a) promuovono, coordinano e gestiscono le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto dell’autonomia scientifica dei singoli docenti; b) curano i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favoriscono il trasferimento della conoscenza. 2. Ciascun professore e ricercatore è incardinato in una struttura accademica. I soggetti incardinati in un Dipartimento possono chiedere al Senato Accademico l’incardinamento temporaneo presso un Centro, perdendo il diritto di partecipare agli organi collegiali del Dipartimento di origine, nonché il diritto d’accesso ai relativi fondi, ma mantenendo il diritto di rientrare nel Dipartimento di origine al termine della loro partecipazione alle attività del Centro. 3. I docenti, indipendentemente dalla struttura di appartenenza,

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

STRUTTURE

ART. 17 – STRUTTURE ACCADEMICHE 1. L’Università, attuando il principio

dell’approccio unitario a didattica e ricerca, si organizza in strutture dotate di autonomia gestionale che: a) promuovono, coordinano e

gestiscono le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto dell’autonomia scientifica dei singoli docenti;

b) curano i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favoriscono il trasferimento della conoscenza.

2. I docenti, indipendentemente dalla struttura di afferenza, garantiscono, negli ambiti disciplinari di loro competenza, il servizio didattico connesso all’offerta formativa attivata

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

ART. 23 – STRUTTURE ACCADEMICHE 1. L’Università, attuando il principio

della combinazione integrata di didattica e ricerca, si organizza in strutture dotate di autonomia gestionale che: a) promuovono, coordinano e

gestiscono le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto dell’autonomia dei singoli professori e ricercatori;

b) curano i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favoriscono il trasferimento della conoscenza.

2. I docenti, indipendentemente dalla struttura di afferenza, garantiscono, negli ambiti disciplinari di loro competenza, il servizio didattico connesso all’offerta formativa attivata dall’Ateneo.

                                                     

Page 46: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza garantiscono, negli ambiti disciplinari di loro competenza, il servizio didattico connesso all’offerta formativa attivata dall’Ateneo. 4. In ogni struttura è istituita una Commissione paritetica composta da tre docenti e tre studenti. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti, ed elabora una relazione annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica. 5. I Regolamenti dei Dipartimenti e dei Centri sono approvati, su proposta dei Consigli di tali strutture, dal Senato Accademico e sono predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

dall’Ateneo. 3. In ogni struttura è istituita una

Commissione paritetica composta da tre docenti e tre studenti. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti, ed elabora una relazione annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica.

4. I Regolamenti delle strutture accademiche sono approvati, su proposta dei Consigli di tali strutture, dal Senato Accademico e sono predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

5. L’atto di istituzione della struttura accademica ne riporta la denominazione ufficiale e l’eventuale variante da adottare in ambito internazionale.

3. In ogni struttura accademica

responsabile di corsi di studio è istituita una Commissione paritetica composta da tre docenti e tre studenti. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ed elabora una relazione annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica.

4. I Regolamenti delle strutture accademiche sono predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e sono approvati, su proposta dei Consigli delle strutture medesime, dal Senato accademico.

5. L’atto di istituzione della struttura accademica ne riporta la denominazione ufficiale e l’eventuale variante da adottare in ambito internazionale.

                       Riformulato    

ART. 18 – DIPARTIMENTI 1. Il Dipartimento opera per la

ART. 18 – DIPARTIMENTI 1. Il Dipartimento opera per la

CAPO PRIMO – I DIPARTIMENTI ART. 24 – COSTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI

Page 47: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza realizzazione di obiettivi scientifici e didattici di ampio respiro disciplinare ed è caratterizzato da un adeguato livello di omogeneità di tematiche e metodi adottati. 2. Il Dipartimento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può articolarsi in aree dipartimentali con autonomia di progettazione e di gestione della ricerca. L’organizzazione delle aree dipartimentali è disciplinata nel Regolamento del Dipartimento. L’istituzione, la modifica o la disattivazione di un’area dipartimentale è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Dipartimento interessato. 3. L’istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno 35 professori nonché ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, i quali si impegnano a confluire nel costituendo Dipartimento. In ogni Dipartimento sono attivati almeno un corso di laurea di primo livello e uno di secondo, oppure un corso di laurea a ciclo unico; il Dipartimento cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.

realizzazione di obiettivi scientifici e didattici di ampio respiro disciplinare ed è caratterizzato da un adeguato livello di omogeneità di tematiche e metodi adottati.

2. Il Dipartimento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può articolarsi in aree dipartimentali con autonomia di progettazione e di gestione della ricerca. L’organizzazione delle aree dipartimentali è disciplinata nel Regolamento del Dipartimento. L’istituzione, la modifica o la disattivazione di un’area dipartimentale è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Dipartimento interessato.

3. L’istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un progetto didattico e scientifico proposto da almeno 35 professori nonché ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, i quali si impegnano a confluire nel costituendo Dipartimento. In ogni Dipartimento sono attivati almeno un corso di laurea di primo livello e uno di secondo, oppure un corso di laurea a ciclo unico; il Dipartimento cura altresì la gestione o la partecipazione ad

1. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici di ampio respiro disciplinare ed è caratterizzato da un adeguato livello di omogeneità di tematiche e metodi adottati.

2. Il Dipartimento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può articolarsi in aree dipartimentali con autonomia di progettazione e di gestione della ricerca. L’organizzazione delle aree dipartimentali è disciplinata nel Regolamento del Dipartimento. L’istituzione, la modifica o la disattivazione di un’area dipartimentale è deliberata dal Senato accademico su proposta del Dipartimento interessato.

3. L’istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto didattico e scientifico proposto da almeno 35 professori nonché ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, i quali si impegnano a confluire nel costituendo Dipartimento. In ogni Dipartimento sono attivati almeno un corso di laurea di primo e uno di secondo livello, oppure un corso di laurea a ciclo unico; il Dipartimento cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.

Page 48: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 4. In caso di riduzioni dell’organico causate da trasferimenti, cessazioni di servizio o di incardinamento temporaneo presso un Centro, il Senato Accademico valuta la consistenza numerica del Dipartimento e delibera le iniziative da adottare in caso di organico inferiore alle predette 35 unità, anche in relazione all’offerta didattica, alla popolazione studentesca e agli obiettivi scientifici. La disattivazione di un Dipartimento è disposta con deliberazione motivata del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione; l’atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Dipartimento. I soggetti appartenenti al Dipartimento chiedono di essere incardinati in un altro Dipartimento o Centro attivo presso l’Ateneo; sul nuovo incardinamento delibera il Senato Accademico, sentito il Dipartimento o Centro interessato. 5. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta. 6. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta. È eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno dai componenti il Consiglio ed è

almeno un corso di dottorato di ricerca.

4. In caso di riduzioni dell’organico di un Dipartimento sotto la soglia delle 35 unità, il Senato Accademico valuta le iniziative da adottare per assicurare al Dipartimento stesso la possibilità di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali didattici e scientifici. Qualora, nonostante l'adozione di tali iniziative, il Senato Accademico accerti il perdurare della situazione di inadeguatezza della struttura, ne propone la disattivazione al Consiglio di Amministrazione. L’atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Dipartimento e per il trasferimento dei professori e dei ricercatori ad altre strutture dell’Ateneo.

5. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

6. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta. È eletto

4. In caso di riduzioni dell’organico di un Dipartimento sotto la soglia delle 35 unità, il Senato accademico valuta le iniziative da adottare per assicurare al Dipartimento stesso la possibilità di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali didattici e scientifici. Qualora, nonostante l'adozione di tali iniziative, il Senato accademico accerti il perdurare della situazione di inadeguatezza della struttura, ne propone la disattivazione al Consiglio di amministrazione. L’atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Dipartimento e per il trasferimento dei professori e dei ricercatori ad altre strutture accademiche di Ateneo.

__________________________ GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO SONO ORA DISCIPLINATI DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 25

Page 49: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza nominato con decreto del Rettore; dura in carica 3 anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. 7. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori incardinati nel Dipartimento e una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità definite nel Regolamento del Dipartimento che può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo. 8. Il Consiglio: a) elabora un proprio piano strategico pluriennale, che prevede le azioni da svolgere in ambito didattico, di ricerca e dei rapporti con l’esterno, e lo sottopone al Senato Accademico che, in relazione alla qualità della proposta scientifica e didattica, alla sua sostenibilità e alla coerenza rispetto alla strategia generale di Ateneo, lo recepisce all’interno del piano strategico pluriennale di Ateneo; b) propone al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le iniziative in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore; c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica. Le funzioni sopra riportate non possono essere delegate ad altri organi del Dipartimento. 9. La composizione della Giunta è

tra i professori di prima fascia a tempo pieno dai componenti il Consiglio ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica 3 anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

7. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento e una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità definite nel Regolamento del Dipartimento che può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

8. Il Consiglio: a) elabora un proprio piano

strategico pluriennale, che prevede le azioni da svolgere in ambito didattico, di ricerca e dei rapporti con l’esterno, e lo sottopone al Senato Accademico che, in relazione alla qualità della proposta scientifica e didattica, alla sua sostenibilità e alla coerenza rispetto alla strategia generale di Ateneo, lo recepisce all’interno del piano strategico pluriennale di Ateneo;

b) propone al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le iniziative in

Page 50: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza definita nel Regolamento del Dipartimento. 10. Le funzioni degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento stesso, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonché dal Regolamento Generale di Ateneo.

tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;

c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica.

Le funzioni sopra riportate non possono essere delegate ad altri organi del Dipartimento.

9. La composizione della Giunta è definita nel Regolamento del Dipartimento.

10. Le funzioni degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento stesso, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonché dal Regolamento Generale di Ateneo.

11.

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

12. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta. È eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno dai componenti il Consiglio ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica 3 anni e non può essere

ART. 25 – ORGANI DEI DIPARTIMENTI 1. Sono organi del Dipartimento il

Direttore, il Consiglio e la Giunta. 2. Il Direttore coordina le politiche

didattiche e scientifiche del Dipartimento e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione delle loro delibere. È eletto tra i professori ordinari dai componenti del Consiglio, ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

ARTICOLO NUOVO. GLI ORGANI ERANO PRIMA DISCIPLINATI ALL’INTERNO DEL VECCHIO ARTICOLO 18. PER COMODITÀ DI RIPORTA IL VECCHIO TESTO NELLA SECONDA COLONNA SECONDO L’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEVE ESSERE A TEMPO PIENO

Page 51: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza rieletto consecutivamente più di una volta.

13. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento e una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità definite nel Regolamento del Dipartimento che può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

14. Il Consiglio: a) elabora un proprio piano

strategico pluriennale, che prevede le azioni da svolgere in ambito didattico, di ricerca e dei rapporti con l’esterno, e lo sottopone al Senato Accademico che, in relazione alla qualità della proposta scientifica e didattica, alla sua sostenibilità e alla coerenza rispetto alla strategia generale di Ateneo, lo recepisce all’interno del piano strategico pluriennale di Ateneo;

b) propone al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico

3. Fanno parte del Consiglio i professori, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 afferenti al Dipartimento, nonché una rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, qualora presenti, costituita secondo le modalità definite nel Regolamento del Dipartimento. Tale Regolamento può prevedere ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio: a) sottopone al Senato

accademico una proposta di piano strategico pluriennale di dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l’esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;

b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le

Page 52: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza pluriennale, le iniziative in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;

c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica.

Le funzioni sopra riportate non possono essere delegate ad altri organi del Dipartimento.

15. La composizione della Giunta è definita nel Regolamento del Dipartimento.

16. Le funzioni degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento stesso, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonché dal Regolamento Generale di Ateneo.

proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;

c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica;

d) esercita le altre funzioni assegnategli dal Regolamento del Dipartimento e delibera su ogni oggetto che il Direttore sottoponga ad esso.

5. La composizione della Giunta e, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

IL VECCHIO COMMA BARRATO È RIFLUITO NEL SUCCESSIVO COMMA 5

ART. 19 - CENTRI 1. Il Centro opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici con una forte connotazione progettuale, anche a carattere interdisciplinare o in stretta collaborazione con soggetti e istituzioni esterni all’Università. In ogni Centro è attivato almeno un corso di laurea; il Centro cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca. A ciascun Centro aderiscono almeno 18 professori nonché ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010. Deroghe a

ART. 19 - CENTRI 1. L’Ateneo può altresì dotarsi di

strutture denominate Centri per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) avvio di nuove iniziative

fondate su un organico

CAPO SECONDO - I CENTRI ART. 26 – NATURA E COSTITUZIONE DEI CENTRI 1. L’Ateneo può dotarsi di strutture

denominate Centri per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) avvio di nuove iniziative fondate

su un organico progetto didattico

Page 53: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza tale limite possono essere previste per la fase di avvio di nuove iniziative didattiche e scientifiche. 2. Il Centro ha una durata di sei anni e, previa valutazione dei risultati ottenuti in campo didattico e scientifico, può essere rinnovato. 3. L’istituzione di un Centro è proposta da uno o più Dipartimenti o dal Rettore nel caso in cui il Centro sia dedicato allo sviluppo di nuove iniziative didattiche e scientifiche in settori non coperti dai Dipartimenti esistenti. L’istituzione o il rinnovo di un Centro sono deliberati dal Senato Accademico e approvati dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Senato Accademico verifica la congruenza tra la consistenza dell’organico del Centro e l’offerta didattica, la popolazione studentesca e gli obiettivi scientifici, e delibera le iniziative da adottare in caso di organico inadeguato. La disattivazione di un Centro è disposta con deliberazione motivata del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione; l’atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Centro. I soggetti appartenenti al Centro chiedono di essere incardinati in un altro Dipartimento o Centro attivo presso l’Ateneo; sul nuovo incardina mento delibera il Senato Accademico, sentito il Dipartimento o Centro interessato.

progetto didattico e di ricerca in aree scientifiche non omogenee ai Dipartimenti esistenti;

b) sviluppo di progetti didattici e scientifici di natura interdisciplinare che vedano il coinvolgimento di due o più Dipartimenti;

c) sviluppo di progetti didattici e scientifici di rilevanza nazionale o internazionale che prevedano la collaborazione tra l’Ateneo ed altre università o centri di ricerca italiani o stranieri.

2. In ogni Centro è attivato almeno un corso di laurea o un corso di dottorato di ricerca.

3. L’istituzione di un Centro è proposta da uno o più Dipartimenti o, limitatamente alle iniziative di cui al precedente comma 1, lett. a), dal Rettore. L’istituzione o il rinnovo di un Centro sono deliberati dal Senato Accademico e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Centro ha una durata di sei anni e, previa valutazione dei risultati ottenuti in campo didattico e scientifico, può essere rinnovato.

5. I professori e i ricercatori che intendono afferire ad un Centro,

e di ricerca in aree scientifiche non omogenee ai Dipartimenti esistenti;

b) sviluppo di progetti didattici e scientifici di natura interdisciplinare che vedano il coinvolgimento di due o più Dipartimenti;

c) sviluppo di progetti didattici e scientifici di rilevanza nazionale o internazionale che prevedano la collaborazione tra l’Ateneo e altre università o centri di ricerca italiani o stranieri.

2. In ogni Centro è attivato almeno un corso di laurea di primo o di secondo livello o a ciclo unico. Il Centro cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.

3. L’istituzione di un Centro è proposta da uno o più Dipartimenti o, limitatamente alle iniziative di cui al precedente comma 1, lett. a), dal Rettore. L’istituzione o il rinnovo di un Centro sono deliberati dal Senato accademico e approvati dal Consiglio di amministrazione.

4. I professori e i ricercatori che intendano afferire a un Centro,

IL VECCHO COMMA 4 È DIVENTATO IL NUOVO COMMA 5

Page 54: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 6. Sono organi del Centro il

Direttore, il Consiglio e l’eventuale Giunta.

7. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Centro e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Centro, presiede e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, qualora costituita. E’ designato dal Rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica 3 anni e il suo mandato è rinnovabile. 7. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori incardinati nel Centro e una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità definite nel Regolamento del Centro che può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo. 8. Il Consiglio: a) elabora un proprio piano strategico pluriennale, che prevede le azioni da svolgere in ambito didattico, di ricerca e dei rapporti con l’esterno, e lo sottopone al Senato Accademico che, in relazione alla qualità della proposta scientifica e didattica, alla sua sostenibilità e alla coerenza rispetto alla strategia generale di Ateneo, lo recepisce all’interno del piano strategico pluriennale di Ateneo;

presentano una richiesta motivata al Senato Accademico che delibera, sentito il Centro interessato. Per i centri di cui al precedente comma 1, lettera a) l’afferenza al Centro è incompatibile con l’afferenza ad un Dipartimento. Negli altri casi, i professori e i ricercatori mantengono la doppia afferenza ad un Dipartimento e ad un Centro. I regolamenti dei Dipartimenti possono disporre, per i professori e ricercatori con doppia afferenza, limitazioni al diritto di voto negli organi collegiali.

6. La disattivazione di un Centro è proposta dal Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione; l’atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Centro e per l’assegnazione ad altre strutture dell’Ateneo dei professori e ricercatori afferenti al Centro in maniera esclusiva.

7. Sono organi del Centro il Direttore, il Consiglio e l’eventuale Giunta.

8. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Centro e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Centro, presiede e cura l’esecuzione

presentano una richiesta motivata al Senato accademico che delibera, sentito il Centro interessato. Per i Centri di cui al precedente comma 1, lettera a) l’afferenza al Centro è incompatibile con l’afferenza a un Dipartimento. Negli altri casi, i professori e i ricercatori mantengono la doppia afferenza a un Dipartimento e a un Centro. I regolamenti dei Dipartimenti possono, per i docenti con doppia afferenza, definire regole e modalità per l’esercizio di voto nei propri organi collegiali.

5. Il Centro ha una durata di sei anni e, previa valutazione dei risultati ottenuti in campo didattico e scientifico, può essere rinnovato.

6. La disattivazione di un Centro è proposta dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione; l’atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio o di dottorato attivi presso il Centro e per l’assegnazione ad altre strutture accademiche dell’Ateneo dei professori e ricercatori afferenti al Centro in maniera esclusiva.

VEDI VECCHIO COMMA 4 --------------------------------------- GLI ORGANI DEL CENTRO SONO ORA DISCIPLINATI DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 27

Page 55: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza b) propone al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le iniziative in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore; c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica. Le funzioni sopra riportate non possono essere delegate ad altri organi del Centro. 9. La composizione della Giunta, qualora costituita, è definita nel Regolamento del Centro. 10. Le funzioni degli organi del Centro sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento stesso, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonché dal Regolamento Generale di Ateneo.

delle delibere del Consiglio e della Giunta, qualora costituita. E’ designato dal Senato Accademico tra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica 3 anni e il suo mandato è rinnovabile.

9. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori afferenti al Centro e una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità definite nel Regolamento del Centro che può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

10. Il Consiglio: a) elabora un proprio piano

strategico pluriennale, che prevede le azioni da svolgere in ambito didattico, di ricerca e dei rapporti con l’esterno, e lo sottopone al Senato Accademico. Per i Centri di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) la proposta deve essere accompagnata dal parere dei Dipartimenti che hanno contribuito alla istituzione del Centro. Il Senato Accademico analizza la proposta e, tenendo conto della qualità del progetto scientifico e didattico, della sua sostenibilità e della coerenza rispetto alla strategia generale di Ateneo,

Page 56: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza lo recepisce all’interno del piano strategico pluriennale di Ateneo;

b) propone al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le iniziative in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Per i Centri di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) la proposta deve essere accompagnata dal parere del Dipartimento cui afferirà il professore o ricercatore;

c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica.

Le funzioni sopra riportate non possono essere delegate ad altri organi del Centro.

11. La composizione della Giunta, qualora costituita, è definita nel Regolamento del Centro.

12. Nel caso in cui al Centro di cui al comma 1, lett. a) non afferiscano almeno tre professori di prima fascia, il Senato Accademico nomina un Comitato ordinatore, composto da tre professori ordinari, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio. Al Comitato ordinatore sono aggregati i professori presenti nel Centro o successivamente reclutati. Il Comitato cessa dalle proprie funzioni allorché al Centro

Page 57: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza afferiscano almeno tre professori di prima fascia.

13. Le funzioni degli organi del Centro sono disciplinate dal Regolamento del Centro stesso, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonché dal Regolamento Generale di Ateneo.

14.

Sono organi del Centro il Direttore, il Consiglio e l’eventuale Giunta.

15. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Centro e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Centro, presiede e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, qualora costituita. E’ designato dal Senato Accademico tra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica 3 anni e il suo mandato è rinnovabile.

16. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori afferenti al Centro e una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità definite nel Regolamento del Centro che può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

ART. 27 – ORGANI DEI CENTRI 1. Sono organi del Centro il Direttore,

il Consiglio e l’eventuale Giunta.

2. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Centro e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Centro, presiede e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, qualora costituita. Il Direttore è designato dal Senato accademico tra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile.

3. Fanno parte del Consiglio i professori, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 afferenti al Centro, nonché una rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, qualora presenti, secondo le

ARTICOLO NUOVO. GLI ORGANI ERANO PRIMA DISCIPLINATI ALL’INTERNO DEL VECCHIO ARTICOLO 26. PER COMODITÀ DI RIPORTA IL VECCHIO TESTO NELLA SECONDA COLONNA

Page 58: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

17. Il Consiglio: a) elabora un proprio piano

strategico pluriennale, che prevede le azioni da svolgere in ambito didattico, di ricerca e dei rapporti con l’esterno, e lo sottopone al Senato Accademico. Per i Centri di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) la proposta deve essere accompagnata dal parere dei Dipartimenti che hanno contribuito alla istituzione del Centro. Il Senato Accademico analizza la proposta e, tenendo conto della qualità del progetto scientifico e didattico, della sua sostenibilità e della coerenza rispetto alla strategia generale di Ateneo, lo recepisce all’interno del piano strategico pluriennale di Ateneo;

b) propone al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le iniziative in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Per i Centri di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) la proposta

modalità definite nel Regolamento del Centro. Tale Regolamento può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio: a) sottopone al Senato accademico

una proposta di piano strategico pluriennale del Centro contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l’esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico. Per i Centri di cui all’art. 26 comma 1, lettere b) e c), il Senato accademico decide sentiti i Dipartimenti che hanno contribuito alla istituzione del Centro.

b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Per i Centri di cui all’art. 26 comma 1, lettere b) e c) la proposta di chiamata è accompagnata da un parere in

Page 59: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza deve essere accompagnata dal parere del Dipartimento cui afferirà il professore o ricercatore;

c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica.

Le funzioni sopra riportate non possono essere delegate ad altri organi del Centro.

18. La composizione della Giunta, qualora costituita, è definita nel Regolamento del Centro.

19. Nel caso in cui al Centro di cui al comma 1, lett. a) non afferiscano almeno tre professori di prima fascia, il Senato Accademico nomina un Comitato ordinatore, composto da tre professori ordinari, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio. Al Comitato ordinatore sono aggregati i professori presenti nel Centro o successivamente reclutati. Il Comitato cessa dalle proprie funzioni allorché al Centro afferiscano almeno tre professori di prima fascia.

20. Le funzioni degli organi del Centro sono disciplinate dal Regolamento del Centro stesso, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonché dal Regolamento Generale di Ateneo.

merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà;

c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica.

5. Nel caso in cui al Centro di cui all’art. 26 comma 1, lett. a) non afferiscano almeno tre professori di prima fascia, il Senato accademico nomina un Comitato ordinatore, composto da tre professori ordinari, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio. Al Comitato ordinatore sono aggregati i professori e ricercatori afferenti al Centro o successivamente reclutati. Il Comitato cessa dalle proprie funzioni allorché al Centro afferiscano almeno tre professori di prima fascia.

6. La composizione della Giunta, qualora costituita, e ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Centro sono disciplinate dal Regolamento del Centro, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

PER I COMMI CANCELLATI VEDI SUCCESSIVO COMMA 6

Page 60: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza ART. 20 – SCUOLE DI DOTTORATO 1. L’istituzione di Scuole di dottorato di ricerca, proposta da una o più strutture accademiche primarie, è deliberata dal Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione. 2. L’organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento.

ART. 20 – SCUOLE DI DOTTORATO 1. L’istituzione di Scuole di

dottorato di ricerca, proposta da uno o più Dipartimenti o Centri, è deliberata dal Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L’organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento.

CAPO TERZO - ALTRE STRUTTURE E ORGANISMI

ACCADEMICI

ART. 28 – SCUOLE DI DOTTORATO 1. L’istituzione di Scuole di dottorato

di ricerca, proposta da uno o più Dipartimenti o Centri, è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. L’organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento.

ART. 21 – ORGANISMI DI RACCORDO E CONSULTIVI 1. Al fine di razionalizzare l’organizzazione delle attività di comune interesse, il Senato Accademico, anche su proposta di Dipartimenti o Centri, può istituire commissioni di coordinamento, preposte al collegamento tra le strutture accademiche su specifici temi quali la didattica o i servizi comuni. 2. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere la costituzione di organismi di consultazione, elettivi e non, che rappresentino interessi e istanze specifiche, quali la Consulta dei direttori delle strutture accademiche, o specifiche categorie, come la Consulta del personale tecnicoamministrativo o la Consulta

ART. 21 – ORGANISMI DI RACCORDO E CONSULTIVI 1. Al fine di razionalizzare

l’organizzazione delle attività di comune interesse, il Senato Accademico, anche su proposta di Dipartimenti o Centri, può istituire organismi di coordinamento, preposti al collegamento tra le strutture accademiche su specifici temi quali la didattica o i servizi comuni.

2. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere la costituzione di organismi di consultazione, elettivi e non, che rappresentino interessi, e istanze, o specifiche categorie, come la Consulta del personale tecnico-

ART. 29 – ORGANISMI DI RACCORDO E CONSULTIVI 1. Al fine di razionalizzare

l’organizzazione delle attività di comune interesse, il Senato accademico, anche su proposta di Dipartimenti o Centri, può istituire organismi di coordinamento, preposti al collegamento tra le strutture accademiche in relazione a specifici ambiti, e in particolare alla didattica e ai servizi comuni.

2. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere la costituzione di organismi di consultazione, elettivi e non, che rappresentino interessi, istanze o specifiche categorie, quali Consulta del personale tecnico-amministrativo o la Consulta dei ricercatori a tempo determinato, dei

Page 61: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza degli studenti di dottorato e degli assegnisti. 3. Le modalità per l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di raccordo e consultivi sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo.

amministrativo o la Consulta dei ricercatori a tempo determinato, degli assegnisti e dei dottorandi.

3. Le modalità per l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di raccordo e consultivi sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo.

dottorandi e dei titolari di assegno di cui all’art. 22 della L. 240/2010.

3. L’organizzazione e il funzionamento degli organismi di raccordo e consultivi sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

ART. 22 – STRUTTURE GESTIONALI E DI SERVIZIO 1. Le strutture gestionali e di servizio sono organizzate in Direzioni secondo un piano complessivo proposto dal Direttore generale, d'intesa con il Rettore, e approvato dal Consiglio di Amministrazione. 2. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle stesse è affidata ai Dirigenti, i quali rispondono al Direttore generale dell’utilizzo delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. 3.L’attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo improntato a modelli di elevata flessibilità gestionale da attuarsi anche attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con soggetti di elevata qualificazione professionale e manageriale. 4. L'attività amministrativa si ispira ai principi di pubblicità, trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed

ART. 22 – STRUTTURE GESTIONALI E DI SERVIZIO 1. Le strutture gestionali e di

servizio sono organizzate in Direzioni secondo un piano complessivo proposto dal Direttore generale, d’intesa con il Rettore, e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle stesse è affidata ai Dirigenti, i quali rispondono al Direttore generale dell’utilizzo delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo improntato a modelli di elevata flessibilità gestionale da attuarsi anche attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con soggetti di elevata qualificazione

SI VEDA IL NUOVO ARTICOLO 32

Page 62: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza economicità, con particolare attenzione a favorire sinergie tra unità organizzative.

professionale e manageriale. 4. L'attività amministrativa si ispira

ai principi di pubblicità, trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione a favorire sinergie tra unità organizzative.

ART. 23 – ASSEMBLEA PUBBLICA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Rettore, convoca, di norma annualmente, una Assemblea pubblica di Ateneo, aperta alla comunità universitaria, alla comunità locale e alle rappresentanze politiche, sociali, economiche e istituzionali locali, per illustrare l’attività dell’Ateneo e i suoi riflessi sul territorio e raccogliere eventuali pareri sugli indirizzi generali.

VEDI ARTICOLO 2, COMMA 10

AUTONOMIA ART. 23 – AUTONOMIA DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE 1. Il piano strategico pluriennale definisce, su un orizzonte temporale almeno triennale, gli obiettivi di miglioramento e le priorità dell’Ateneo e individua, in particolare, per ciascuna macroarea scientifica: a) l’offerta formativa definita in base

AUTONOMIA ART. 24 – AUTONOMIA DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE 1. Il piano strategico pluriennale

definisce, su un orizzonte temporale almeno triennale, gli obiettivi di miglioramento e le priorità dell’Ateneo e individua, in particolare, per ciascuna macro-area scientifica: a) l’offerta formativa definita in

CAPO QUARTO - AUTONOMIA E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

ART. 30 – AUTONOMIA DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE 1. Il piano strategico pluriennale

definisce, su un orizzonte temporale almeno triennale, gli obiettivi di miglioramento e le priorità dell’Ateneo e individua, in particolare, per ciascuna macro-area scientifica e struttura accademica: a) l’offerta formativa definita in

Page 63: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza agli elementi caratterizzanti la domanda di formazione, con l’esplicitazione del numero di studenti potenziali stimati e delle caratteristiche specifiche dei laureati e dottori di ricerca; b) la focalizzazione degli ambiti di ricerca, considerati sulla base degli investimenti necessari per l’incremento del potenziale di ricerca, della capacità di reperire autonomamente risorse e dell’impatto a livello di produzione scientifica; c) le politiche di programmazione degli organici, di reclutamento e di sviluppo delle carriere; d) l’effetto sulla realtà socio-economica del trasferimento delle conoscenze. Il piano prevede modalità di monitoraggio, valutazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati. 2. Entro un anno dall’inizio del mandato, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il suo primo piano strategico.

base agli elementi caratterizzanti la domanda di formazione, con l’esplicitazione del numero di studenti potenziali stimati e delle caratteristiche specifiche dei laureati e dottori di ricerca;

b) la focalizzazione degli ambiti di ricerca, considerati sulla base degli investimenti necessari per l’incremento del potenziale di ricerca, della capacità di reperire autonomamente risorse e dell’impatto a livello di produzione scientifica;

c) le politiche di programmazione degli organici, di reclutamento e di sviluppo delle carriere;

d) l’effetto sulla realtà socio-economica del trasferimento delle conoscenze.

Il piano prevede modalità di monitoraggio, valutazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati.

2. Entro un anno dall’inizio del mandato, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il suo primo piano strategico.

base agli elementi caratterizzanti la domanda di formazione, con l’indicazione del numero di studenti potenziali stimati e delle caratteristiche specifiche dei laureati e dottori di ricerca;

b) la focalizzazione degli ambiti di ricerca, considerati sulla base dell’impatto a livello di produzione scientifica, degli investimenti necessari per l’incremento del potenziale di ricerca e della capacità di reperire autonomamente risorse;

c) le politiche di programmazione degli organici, di reclutamento e di sviluppo delle carriere;

d) gli effetti sulla realtà socio-economica del trasferimento delle conoscenze.

Il piano prevede modalità di monitoraggio, valutazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati.

2. Entro un anno dall’inizio del mandato, il Rettore propone al Consiglio di amministrazione il primo piano strategico pluriennale.

ART. 31 – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Page 64: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza ART. 24 – AUTONOMIA REGOLAMENTALE 1. Nell’ambito della propria autonomia, per disciplinare le attività istituzionali volte al conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto, l’Università adotta con decreto del Rettore i regolamenti interni. 2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi di governo e consultivi, le disposizioni generali relative all’organizzazione delle strutture accademiche, nonché la convocazione e la partecipazione agli organi di Ateneo. 3. Il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, disciplina l’ordinamento dei corsi di studio e i principi generali di organizzazione dell’attività didattica. 4. Il Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina i criteri della gestione finanziaria, economica, patrimoniale e dei sistemi di controllo dell’Ateneo. L’Università adotta la contabilità economico-patrimoniale quale sistema contabile di riferimento e gli strumenti di contabilità analitico-gestionale al fine del raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle

ART. 25 – AUTONOMIA REGOLAMENTARE 1. Nell’ambito della propria

autonomia, per disciplinare le attività istituzionali volte al conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto, l’Università adotta con decreto del Rettore i regolamenti interni.

2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi centrali, le disposizioni generali relative all’organizzazione delle strutture accademiche, nonché la convocazione e la partecipazione agli organi di Ateneo.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, disciplina l’ordinamento dei corsi di studio e i principi generali di organizzazione dell’attività didattica.

4. Il Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina i criteri della gestione finanziaria, economica, patrimoniale e dei sistemi di controllo dell’Ateneo. L’Università adotta la contabilità economico-patrimoniale quale sistema contabile di riferimento e gli strumenti di contabilità analitico-gestionale al fine del

1. Nell’ambito della propria autonomia

l’Università, per disciplinare le attività istituzionali volte al conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto, adotta con decreto rettorale i regolamenti interni.

2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi centrali, le disposizioni generali relative all’organizzazione delle strutture accademiche e degli organismi di raccordo e consultivi, nonché la convocazione e la partecipazione agli organi di Ateneo.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato accademico, disciplina l’ordinamento dei corsi di studio e i principi generali di organizzazione dell’attività didattica.

4. Il Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione, disciplina i criteri della gestione finanziaria, economica, patrimoniale e dei sistemi di controllo dell’Ateneo. L’Università adotta la contabilità economico-patrimoniale quale sistema contabile di riferimento e gli strumenti di contabilità analitico-gestionale al fine di raggiungere

Page 65: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza modalità di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Ateneo. 5. I Regolamenti delle strutture accademiche sono approvati, su proposta dei Consigli di tali strutture, dal Senato Accademico. 6. Il Senato Accademico approva i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, acquisendo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui le materie trattate abbiano rilevanza finanziaria. 7. Il Consiglio di Amministrazione approva i Regolamenti in materia di amministrazione, organizzazione e gestione, acquisendo il parere favorevole del Senato Accademico per gli eventuali aspetti didattici e scientifici. 8.I Regolamenti relativi al personale docente e ricercatore sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico e sono ispirati alla valorizzazione di competenze, capacità e impegno, attraverso iniziative volte al riconoscimento dei risultati conseguiti. Il modello di reclutamento dei professori e ricercatori è definito dai regolamenti di Ateneo, garantendo procedure di assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano particolare valorizzazione

raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Ateneo.

5. I Regolamenti delle strutture accademiche sono approvati, su proposta dei Consigli di tali strutture, dal Senato Accademico.

6. Il Senato Accademico approva i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, acquisendo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui le materie trattate abbiano rilevanza finanziaria.

7. Il Consiglio di Amministrazione approva i Regolamenti in materia di amministrazione e gestione, acquisendo il parere favorevole del Senato Accademico per gli eventuali aspetti didattici e scientifici.

8. I Regolamenti relativi al personale docente e ricercatore sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico e sono ispirati alla valorizzazione di competenze, capacità e impegno, attraverso iniziative volte al riconoscimento dei risultati conseguiti. Il modello di reclutamento dei professori e ricercatori è definito dai regolamenti di Ateneo, garantendo procedure di assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano

una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Ateneo.

5. I Regolamenti delle strutture accademiche sono approvati, su proposta dei Consigli di tali strutture, dal Senato accademico.

6. Il Senato accademico approva i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, acquisendo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nel caso in cui le materie trattate abbiano rilevanza finanziaria.

7. Il Consiglio di amministrazione approva i Regolamenti in materia di amministrazione e gestione, previo parere favorevole del Senato accademico per gli aspetti didattici e scientifici.

8. I Regolamenti relativi al personale docente e ricercatore sono approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico e sono ispirati alla valorizzazione di competenze, capacità e impegno, attraverso iniziative volte al riconoscimento dei risultati conseguiti. Il modello di reclutamento dei professori e ricercatori è definito dai regolamenti di Ateneo, garantendo procedure di assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano particolare

Page 66: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza dell’esperienza internazionale. 9. I Regolamenti relativi al personale dirigente, tecnico e amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici, riguardanti il reclutamento e gli istituti innovativi di gestione del rapporto di lavoro, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono ispirati a un modello basato sul riconoscimento delle responsabilità e del merito, nonché sulla flessibilità organizzativa, che si avvale anche dell’utilizzo di forme flessibili di rapporto di lavoro e di collaborazione al fine di assicurare un'offerta di servizi di qualità e coerente con le mutevoli esigenze.

particolare valorizzazione dell’esperienza internazionale.

9. I Regolamenti relativi al personale dirigente, tecnico e amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici, riguardanti il reclutamento e gli istituti innovativi di gestione del rapporto di lavoro, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono ispirati a un modello basato sul riconoscimento delle responsabilità e del merito, nonché sulla flessibilità organizzativa, che si avvale anche dell’utilizzo di forme flessibili di rapporto di lavoro e di collaborazione al fine di assicurare un'offerta di servizi di qualità e coerente con le mutevoli esigenze.

valorizzazione dell’esperienza internazionale.

9. I Regolamenti relativi al personale dirigente, tecnico e amministrativo e collaboratori esperti linguistici, riguardanti il reclutamento, l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e gli istituti innovativi di gestione del rapporto di lavoro, sono approvati dal Consiglio di amministrazione e sono ispirati a un modello basato sul riconoscimento delle responsabilità e del merito, nonché sulla flessibilità organizzativa, avvalendosi anche dell’utilizzo di forme flessibili di rapporto di lavoro e di collaborazione al fine di assicurare un'offerta di servizi di qualità e coerente con le mutabili esigenze dell’Ateneo.

ART. 32 – ORGANIZZAZIONE DEGLI

UFFICI E DEI SERVIZI 1. L’organizzazione dell’Università è

improntata a modelli di elevata flessibilità gestionale e ispira la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le strutture gestionali e di servizio sono articolate in Direzioni secondo un piano complessivo proposto dal Direttore generale, d’intesa con il Rettore, e approvato dal Consiglio di amministrazione.

3. L’attribuzione degli incarichi

ARTICOLO NUOVO SI VEDA IL VECCHIO ARTICOLO 22

Page 67: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza dirigenziali è effettuata dal Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.

4. Ai Dirigenti è affidata la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle Direzioni; essi rispondono dell’utilizzo delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dal Direttore generale.

PARTECIPAZIONE E RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E ISTITUZIONI ART. 25 – CRITERI GENERALI 1. Nell’esclusivo interesse di raggiungere i propri fini istituzionali e obiettivi strategici, l’Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché assumere partecipazioni all’interno degli stessi, nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPAZIONE E RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E ISTITUZIONI

ART. 26 – CRITERI GENERALI

1. Nell’esclusivo interesse di raggiungere i propri fini istituzionali e obiettivi strategici, l’Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché assumere partecipazioni all’interno degli stessi, nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO QUINTO - PARTECIPAZIONE E RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E ISTITUZIONI

ART. 33 – ADESIONE A ENTI ESTERNI 1. Nell’esclusivo interesse del

conseguimento dei propri fini istituzionali e obiettivi strategici, l’Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché assumere partecipazioni all’interno degli stessi, nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio di amministrazione.

Page 68: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza ART. 26 – SPIN OFF E START UP 1. Nell’ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca sviluppata in Ateneo, l'Università promuove le iniziative di spin off e start up, offrendo una concreta opportunità di collaborazione ai laureati e dottori di ricerca e partecipando alle attività imprenditoriali collegate alle ricerche svolte. 2. Con apposita regolamentazione vengono disciplinati gli spin off e start up accademici.

ART. 27 – SPIN OFF E START UP

1. Nell’ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca sviluppata in Ateneo, l'Università promuove le iniziative di spin off e start up, offrendo una concreta opportunità di collaborazione ai laureati e dottori di ricerca e partecipando alle attività imprenditoriali collegate alle ricerche svolte.

2. Con apposita regolamentazione vengono disciplinati gli spin off e start up accademici.

1.

ART. 34 – SPIN OFF E START UP ACCADEMICI 1. Al fine di valorizzare i risultati della

ricerca sviluppata in Ateneo, l'Università promuove le iniziative di spin off e start up accademici, offrendo una concreta opportunità occupazionale ai laureati e ai dottori di ricerca e partecipando alle attività imprenditoriali collegate alle ricerche svolte.

2. Gli spin off e start up accademici formano oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei Regolamenti in materia di amministrazione e gestione.

ART. 27 – FONDO PATRIMONIALE 1. L’Ateneo può costituire un Fondo patrimoniale, anche costituendo un soggetto giuridico autonomo, finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell’Università stessa e per il sostegno a particolari iniziative innovative. 2. Le tipologie di beni patrimoniali e le modalità di conferimento sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

ART. 28 – FONDO PATRIMONIALE

1. L’Ateneo può costituire un Fondo patrimoniale, anche costituendo un soggetto giuridico autonomo, finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell’Università stessa e per il sostegno a particolari iniziative innovative. 2. Le tipologie di beni patrimoniali e

le modalità di conferimento sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

ART. 35 – FONDO PATRIMONIALE 1. L’Ateneo può costituire un Fondo

patrimoniale, anche dotato di personalità giuridica nelle forme previste dal Codice civile, avente lo scopo di assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell’Università e di sostenere particolari iniziative innovative.

2. I tipi di beni patrimoniali che possono essere destinati al Fondo, e le modalità di conferimento, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

PARTE IV – COMUNITÀ

 

Page 69: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza PARTE IV – COMUNITÀ UNIVERSITARIA ART. 28 – COMUNITÀ UNIVERSITARIA 1. Sono parte della comunità universitaria: a) professori, ricercatori, studenti, studenti di dottorato, assegnisti, personale dirigente e tecnico-amministrativo, collaboratori esperti linguistici, alumni; b) componenti degli organi di governo dell’Ateneo; c) coloro che contribuiscono, anche temporaneamente, al perseguimento delle finalità istituzionali. 2. L’Università si prefigge la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della comunità universitaria l’eguaglianza delle opportunità. I Regolamenti di Ateneo promuovono tale finalità.

PARTE IV – COMUNITÀ UNIVERSITARIA

ART. 29 – COMUNITÀ UNIVERSITARIA 1. Sono parte della comunità

universitaria: a) professori, ricercatori,

studenti, studenti di dottorato, assegnisti, personale dirigente e tecnico-amministrativo, collaboratori esperti linguistici, alumni;

b) componenti degli organi centrali dell’Ateneo;

c) coloro che contribuiscono, anche temporaneamente, al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. L’Università si prefigge la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della comunità universitaria l’eguaglianza delle opportunità. I Regolamenti di Ateneo promuovono tale finalità.

UNIVERSITARIA

ART. 36 – COMUNITÀ UNIVERSITARIA 1. Sono parte della comunità

universitaria: a) professori, ricercatori,

dottorandi, assegnisti, personale dirigente e tecnico-amministrativo, collaboratori esperti linguistici e coloro che collaborano, anche per periodi limitati, al perseguimento delle finalità istituzionali;

b) studenti; c) componenti degli organi centrali

dell’Ateneo;

2. L’Università opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della comunità universitaria l’eguaglianza delle opportunità. I Regolamenti di Ateneo tengono conto di tale finalità nella disciplina di propria competenza.

           riformulato                          

ART. 29 – CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI E CODICE ETICO 1. L’Università adotta una Carta dei diritti e dei doveri che promuove, sulla base dei valori fondamentali, il riconoscimento e il rispetto dei diritti di ciascuno, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’Ateneo. 2. Fa parte della Carta dei diritti e dei doveri il Codice etico, che definisce i comportamenti attesi per tutte le

ART. 30 – CODICE ETICO 1. L’Università adotta il proprio

Codice etico, che definisce i comportamenti attesi per tutte le componenti della comunità universitaria, dettando le regole di condotta nell’ambito della comunità stessa e verso l’esterno. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi

ART. 37 – CODICE ETICO 1. L’Università adotta il proprio Codice

etico, il quale definisce i comportamenti attesi per tutte le componenti della comunità universitaria e detta le regole di condotta nell’ambito della comunità e verso l’esterno. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, anche in relazione alla proprietà intellettuale, nonché i casi

Page 70: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza componenti della comunità universitaria, dettando le regole di condotta nell’ambito della comunità stessa e verso l’esterno. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi e la proprietà intellettuale. 3. La Carta dei diritti e dei doveri, in coerenza con la normativa sulle infrazioni disciplinari, indica anche le modalità di accertamento delle violazioni e le relative sanzioni. 4. Sulle violazioni alla Carta dei diritti e dei doveri, qualora non di competenza del Collegio di disciplina, e salvo quanto disposto all’art. 4 comma 5 del presente Statuto, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore. 5. La Carta dei diritti e dei doveri e il relativo Codice etico, approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sono emanati con decreto del Rettore.

di conflitto di interessi e la proprietà intellettuale. Il Codice etico regola le modalità di accertamento delle violazioni e le misure da adottare in merito.

2. Le violazioni da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono accertate dal Comitato per le nomine a Consigliere di cui all’art. 6, comma 7, e segnalate alla Provincia Autonoma di Trento per eventuali provvedimenti, riferendone al Rettore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Sulle altre violazioni al Codice etico, qualora non di competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.

4. Il Codice etico, approvato dal Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore.

di conflitto di interessi.

2. Esso regola altresì le modalità di accertamento delle violazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio e sulla base di una valutazione indipendente, e le misure che possono essere adottate, ivi compresa la richiesta di avvio del procedimento disciplinare.

3. Sulle violazioni al Codice etico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 e qualora non siano integrati gli estremi di illecito disciplinare, decide il Senato accademico su proposta del Rettore.

4. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore.

NON C’È PIÙ IL REGIME DIVERSO (PREVISTO NELLA SECONDA BOZZA) PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L’ARTICOLO 20 RIGUARDA IL CONFLITTO DI INTERESSI

ART. 30 – COMITATO PARITETICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 1. Il Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito: a) esprime parere obbligatorio per quanto attiene il sistema di contribuzione studentesca, le politiche

ART. 31 – COMITATO PARITETICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 1. Il Comitato paritetico per il diritto

allo studio e la valorizzazione del merito: a) esprime parere obbligatorio

per quanto attiene il sistema di contribuzione studentesca,

ART. 38 – COMITATO PARITETICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 1. Il Comitato paritetico per il diritto

allo studio e la valorizzazione del merito: a) esprime al Senato accademico

parere obbligatorio per quanto attiene al sistema di

Page 71: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza di valorizzazione del merito e le misure per il diritto allo studio, e lo trasmette al Senato Accademico; b) elabora proposte in tema di mobilità internazionale e di servizi agli studenti e le sottopone al Senato Accademico; c) svolge funzioni di monitoraggio delle iniziative avviate in materia. 2. Il Comitato è composto da 4 docenti nominati dal Rettore, tra i quali indica il Presidente, da 4 rappresentanti degli studenti e dal Direttore generale o un suo delegato. 3. Il Comitato è nominato dal Rettore e rimane in carica per due anni accademici.

le politiche di valorizzazione del merito e le misure per il diritto allo studio, e lo trasmette al Senato Accademico;

b) elabora proposte in tema di mobilità internazionale e di servizi agli studenti e le sottopone al Senato Accademico;

c) svolge funzioni di monitoraggio delle iniziative avviate in materia.

2. Il Comitato è composto da 4 docenti nominati dal Rettore, tra i quali indica il Presidente, da 4 rappresentanti degli studenti e dal Direttore generale o un suo delegato.

3. Il Comitato è nominato dal Rettore e rimane in carica per due anni accademici.

contribuzione studentesca, alle politiche di valorizzazione del merito e alle misure per il diritto allo studio;

b) formula al Senato accademico proposte in tema di mobilità internazionale e di servizi agli studenti;

c) svolge funzioni di monitoraggio delle iniziative avviate in materia.

2. Il Comitato è composto da quattro docenti scelti dal Rettore, che indica tra di essi il Presidente, da quattro rappresentanti degli studenti e dal Direttore generale o un suo delegato.

3. Il Comitato è nominato dal Rettore e rimane in carica per due anni accademici.

ART. 31 – DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI 1. L’Università attiva specifiche misure finalizzate alla piena realizzazione del diritto allo studio, anche con riferimento al sostegno della mobilità internazionale, monitorandone periodicamente l’efficacia e promuovendone il miglioramento continuo. 2. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli

ART. 32 – DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI 1. L’Università attiva specifiche

misure finalizzate alla piena realizzazione del diritto allo studio, anche con riferimento al sostegno della mobilità internazionale, monitorandone periodicamente l’efficacia e promuovendone il miglioramento continuo.

2. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su

ART. 39 – DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI 1. L’Università adotta specifiche

misure finalizzate alla piena realizzazione del diritto allo studio, anche con riferimento al sostegno della mobilità internazionale, verificandone periodicamente l’efficacia e promuovendone il miglioramento progressivo.

2. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli

Page 72: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza studenti capaci e meritevoli, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. 3.L’Università promuove le iniziative intese a realizzare il proprio carattere residenziale a favore della popolazione studentesca. 4. L’Ateneo promuove iniziative volte a favorire l’orientamento professionale degli studenti, l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei laureati e dei dottori di ricerca, e favorisce le proprie relazioni con gli alumni. 5. L’Università, anche in collaborazione con altri enti, promuove e attiva, per la comunità universitaria, servizi utili per la pratica sportiva e favorisce iniziative culturali e sociali.

base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.

3. L’Università promuove le iniziative intese a realizzare il proprio carattere residenziale a favore della popolazione studentesca.

4. L’Ateneo promuove iniziative volte a favorire l’orientamento professionale degli studenti, l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei laureati e dei dottori di ricerca, e favorisce le proprie relazioni con gli alumni.

5. L’Università, anche in collaborazione con altri enti, promuove e attiva, per la comunità universitaria, servizi utili per la pratica sportiva e favorisce iniziative culturali e sociali.

studenti capaci e meritevoli, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.

3. L’Università: a) promuove le iniziative intese a

realizzare il proprio carattere residenziale a favore della popolazione studentesca;

b) sostiene le iniziative volte all’orientamento professionale degli studenti e all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei laureati e dei dottori di ricerca;

c) mantiene relazioni significative con gli alumni, anche valorizzandone il possibile contributo di esperienza per gli studenti iscritti;

d) supporta e attiva, anche in collaborazione con altri enti, i servizi per la pratica sportiva rivolti alla comunità universitaria e favorisce le iniziative culturali e sociali.

RIFORMULATO

ART. 32 – COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI 1. L’Università incentiva le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti e dagli studenti di dottorato al fine di favorirne la più ampia partecipazione alla vita universitaria. 2. L’Ateneo attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di

ART. 33 – COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI 1. L’Università incentiva le attività

di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti e dagli studenti di dottorato al fine di favorirne la più ampia partecipazione alla vita universitaria.

2. L’Ateneo attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di

ART. 40 – COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI 1. L’Università incentiva le attività di

collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti e dagli studenti di dottorato al fine di favorirne la più ampia partecipazione alla vita universitaria.

2. L’Ateneo promuove, sulla base di apposito regolamento ed entro il

Page 73: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza collaborazione degli studenti in attività di supporto a tutti i servizi e alle attività svolte nelle strutture accademiche e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.

collaborazione degli studenti in attività di supporto a tutti i servizi e alle attività svolte nelle strutture accademiche e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.

limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi, forme di collaborazione degli studenti nel supporto ai servizi e alle attività delle strutture accademiche.

RIFORMULATO

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 33 – MODIFICHE DI STATUTO 1. L’iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, da almeno due Consigli di Dipartimento o da due terzi dei membri del Senato Accademico. 2. Le modifiche di Statuto sono elaborate da una Commissione mista, composta da tre membri designati dal Senato Accademico e da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione. 3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta l’adozione della proposta di revisione dello Statuto. 4. Lo Statuto come modificato è trasmesso alla Provincia Autonoma di Trento, che entro il termine di 30 giorni esercita il controllo di legittimità e merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, lo Statuto è emanato dal Rettore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 – MODIFICHE DI STATUTO

1. L’iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, ovvero dalla maggioranza dei due terzi dei componenti della Consulta dei Direttori. La proposta di revisione dello Statuto è approvata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riuniti in seduta congiunta presieduta dal Rettore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41 – MODIFICHE DI STATUTO 1. L’iniziativa per la revisione dello

Statuto è assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, oppure dalla Consulta dei Direttori a maggioranza dei due terzi dei componenti, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. Ove l’iniziativa per la revisione dello Statuto sia assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico, la Consulta dei Direttori esprime parere sulla proposta presentata.

2. La proposta di revisione dello Statuto è approvata, con le modifiche ritenute opportune, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, riuniti in seduta congiunta presieduta dal Rettore, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.  

         Comma  riformulato  Contenuto  più  definito                  Comma  riformulato  Contenuto  più  definito  Resta  la  composizione  dell’organo  Resta  il  quorum  dei  due  terzi        

Page 74: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

   Art.  35  1. Il presente Statuto entra in vigore alla data del decreto rettorale della sua emanazione.  

ART. 42 – EMANAZIONE, PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è emanato con decreto

rettorale, è pubblicato nel portale internet di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.

2. Esso è contestualmente inviato ai competenti uffici per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige / Autonome Region Trentino-Südtirol.

ARTICOLO NUOVO  Vedi  in  precedenza  art.  35,  comma  1,  riportato  in  seconda  colonna  per  comodità  

ART. 35 – COMMA 2

1. All’atto di emanazione del presente Statuto:

a) il Rettore resta in carica sino alla scadenza del suo mandato;

b) il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio degli Studenti restano in carica fino alla costituzione del corrispondente organo previsto dal presente Statuto;

la Commissione per la Ricerca Scientifica resta in carica fino

all’attivazione dei nuovi Dipartimenti e da quel momento le sue funzioni sono

assunte dal Senato Accademico in carica.

ART. 43 – SUCCESSIONE DEGLI ORGANI E DELLE COMPETENZE 1. Il Rettore resta in carica sino alla

scadenza del suo mandato. 2. Il Consiglio di amministrazione, il

Senato accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Consiglio degli Studenti restano in carica fino alla costituzione dei nuovi corrispondenti organi;

3. La Commissione per la Ricerca Scientifica cessa con l’attivazione dei nuovi Dipartimenti, e da quel momento le sue funzioni sono assunte dal Senato accademico in carica.

ARTICOLO NUOVO  Vedi in precedenza art. 35, comma 2, riportato in seconda colonna per comodità

Page 75: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, la Provincia Autonoma di Trento, d’intesa con il Senato Accademico in carica, provvede alla costituzione del Comitato per le nomine a consigliere di cui al precedente art. 6, comma 7. Contestualmente il Rettore invita il Ministero competente a designare un componente del Consiglio di Amministrazione. 2. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica identificano ciascuno tre nominativi di candidati a Consigliere di Amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 3, lett. c). 3. Entro 10 giorni dalla costituzione del Comitato per le nomine a Consigliere, la Provincia Autonoma di Trento presenta al Comitato medesimo i nominativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione. 4. Il Comitato per le nomine a Consigliere si esprime entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento riguardante le candidature.

ART. 44 – ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. All'atto dell'entrata in vigore dello

Statuto il Rettore invita il Ministero competente a designare il componente di propria competenza, fermi restando i requisiti stabiliti dall'art. 8, comma 3.

2. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore dello Statuto è costituito il Comitato per le nomine a consigliere mediante la nomina dei suoi componenti, individuati d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Senato accademico in carica.

3. Entro quindici giorni dalla costituzione del Comitato per le nomine il Rettore comunica al Comitato, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, lett.c), i sei nominativi di candidati a Consigliere di amministrazione scelti, in prima applicazione, ciascuno per la metà, dal Senato accademico e dalla Commissione per la Ricerca Scientifica.

4. Nello stesso termine la Provincia autonoma di Trento comunica al Comitato i nominativi dei candidati a Consigliere di amministrazione secondo quanto previsto all’art. 8 comma 2 lett. b).

5. Il Comitato per le nomine a Consigliere formula i pareri di

ARTICOLO NUOVO  Vedi in precedenza art. 35, commi 3 e ss., riportati in seconda colonna per

comodità          Procedura  riscritta  

Page 76: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 5. Acquisito il parere del Comitato, la Provincia Autonoma di Trento nomina il Consiglio di Amministrazione e, in prima applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 4, lettera a), fissa la scadenza differenziata del mandato dei Consiglieri in modo tale che la durata del mandato sia di due anni per due di essi, di quattro anni per altri due, e di sei anni per i rimanenti Consiglieri. Entro 20 giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.

propria competenza entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 3 ed al comma 4.

6. Acquisito il parere favorevole del Comitato, la Provincia autonoma di Trento costituisce il Consiglio di amministrazione. Per consentire la scadenza differenziata dei Consiglieri prevista dall'art. 8, comma 4, la durata del mandato di ciascuno dei Consiglieri viene determinata in due, quattro o sei anni, separatamente per i tre componenti nominati ai sensi del comma 3 e i tre componenti nominati ai sensi del comma 4.

art.  35,  comma  13, Entro 20 giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.

ART. 45 – ADEMPIMENTI PER L'ELEZIONE DEL RETTORE E DEL SENATO ACCADEMICO 1. Entro venti giorni dalla nomina del

Consiglio di amministrazione, il Presidente costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.

2. Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui al comma precedente, ha luogo l'elezione del Rettore e, immediatamente dopo, quella dei componenti elettivi del Senato accademico.

3. Subito dopo l'elezione dei componenti elettivi, il Rettore eletto indica i tre professori di propria

ARTICOLO NUOVO  Vedi in precedenza art. 35, comma 13,

riportati in seconda colonna per comodità

         Contenuto  più  definito  

Page 77: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza scelta e costituisce il Senato accademico.

4. Il nuovo Senato accademico esercita le proprie funzioni dal momento in cui il Rettore eletto entra in carica.

Fino all’attivazione delle nuove strutture accademiche, le strutture accademiche presenti in Ateneo al momento dell’emanazione del presente Statuto restano attive, mantenendo le proprie funzioni e i propri organi. Il decreto rettorale di istituzione delle nuove strutture dispone le modalità di disattivazione delle precedenti e di trasferimento delle rispettive competenze.

ART. 46 – STRUTTURE ACCADEMICHE 1. Fino all’attivazione delle nuove

strutture accademiche, le strutture accademiche presenti in Ateneo al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto restano attive, mantenendo le proprie funzioni e i propri organi. Il decreto rettorale di istituzione delle nuove strutture dispone le modalità di disattivazione delle precedenti e di trasferimento delle competenze ai nuovi organi.

2. In particolare: a) i Direttori di dipartimento e

coloro che sono chiamati a sostituirli restano in carica, anche in regime di prorogatio, sino alla disattivazione del loro dipartimento;

b) i Presidi e coloro che sono chiamati a sostituirli restano in carica, anche in regime di prorogatio, sino alla disattivazione della loro facoltà, mantenendo l’incarico di componenti del Senato accademico sino alla entrata in funzione del nuovo Senato

Articolo nuovo Vedi in precedenza art. 35, commi 14 e ss., riportati in seconda colonna per

comodità

       Articolo  riscritto  

Page 78: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 6. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, gruppi di almeno 35 tra professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 possono presentare al Rettore proposte di istituzione dei Dipartimenti, che contengono altresì eventuali proposte di attivazione di Centri interdipartimentali. Entro 15 giorni, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, in seduta congiunta, deliberano, su proposta del Rettore, la lista dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali da attivare. 7. Con riferimento ai Centri di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), è attivato il Centro di Biologia Integrata (CIBio). 8. Entro 15 giorni dalla data di approvazione della lista dei Dipartimenti e dei Centri, ogni professore e ricercatore dell’Ateneo è tenuto a presentare la richiesta di afferenza presso un Dipartimento con l'eventuale richiesta contestuale di afferenza ad un Centro interdipartimentale, o a presentare la richiesta di afferenza al Centro di cui al comma precedente. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza fissata per la richiesta,

accademico. 3. Entro cinque giorni dall’entrata in

vigore dello Statuto il Rettore propone la lista dei Centri da attivare e la loro tipologia secondo quanto previsto all’art. 26, comma 1.

4. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore dello Statuto gruppi di almeno 35 tra professori e ricercatori di ruolo, nonché ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, possono presentare al Rettore proposte di istituzione di Dipartimenti, indicando altresì l’eventuale adesione ai Centri di cui all’art. 26, comma 1, lett. b) e c), come proposti dal Rettore.

5. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, una Commissione composta dal Rettore, tre Presidi indicati dal Senato Accademico e tre Direttori di Dipartimento indicati dalla Commissione per la Ricerca Scientifica delibera la lista dei nuovi Dipartimenti e dei Centri.

6. Entro quindici giorni dalla data di approvazione della lista dei Dipartimenti e dei Centri, ogni professore e ricercatore dell’Ateneo è tenuto a presentare la richiesta di afferenza presso un Dipartimento con l'eventuale richiesta contestuale di afferenza a un Centro di cui all’art. 26, comma 1, lett. b) e c), oppure a presentare la richiesta di afferenza a un Centro di

Page 79: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, in seduta congiunta, deliberano l’istituzione delle nuove strutture accademiche, approvando gli elenchi dei professori e ricercatori a esse afferenti e attribuendo la responsabilità dei corsi di studio già attivi presso l’Ateneo.

cui all’art. 26, comma 1, lett. a). 7. Trascorsi quindici giorni dalla

scadenza fissata per la richiesta, la Commissione di cui al comma 5 delibera l’istituzione delle nuove strutture accademiche, approvando i relativi elenchi dei professori e ricercatori afferenti, e attribuisce la responsabilità dei corsi di studio già attivi presso l’Ateneo.

art.  35,  comma  21 Nelle more dell’approvazione del Codice etico di Ateneo, si intende come “conflitto di interessi” ogni situazione in cui l’interesse privato o familiare di un membro della comunità universitaria contrasti anche solo potenzialmente con l’integrità o con l’imparzialità di comportamento e giudizio, o con l’interesse, non solo economico, dell’Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o di ricerca potenzialmente concorrenti alle attività svolte in Ateneo.

ART. 47 – DEFINIZIONE PROVVISORIA DEL CONFLITTO STRUTTURALE DI INTERESSI 1. Nelle more dell’approvazione del

Codice etico di Ateneo, per situazione di conflitto strutturale di interessi si intende quella in cui l’interesse della persona, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado, contrasti in modo duraturo e sostanziale con l’interesse, non solo economico, dell’Università.

Articolo nuovo Vedi in precedenza art. 35, comma 21

riportato in seconda colonna per comodità

     Comma  riscritto  

Page 80: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza

QUI FINISCE LA TERZA BOZZA DI STATUTO LE NORME CHE SEGUONO FACEVANO PARTE DELLE BOZZE PRECEDENTI, E SONO RIFLUITE IN ALTRI ARTICOLI DELLA TERZA BOZZA

NELLA QUARTA COLONNA E’ INDICATA LA COLLOCAZIONE DEI VECCHI ARTICOLI NELLA NUOVA BOZZA  

ART. 34 – NORME TRANSITORIE 1. Il presente Statuto entra in vigore alla data del decreto rettorale della sua emanazione. 2. All’atto di emanazione del presente Statuto: a) il Rettore resta in carica sino alla scadenza del suo mandato; b) il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio degli Studenti restano in carica fino alla costituzione del corrispondente organo previsto dal presente Statuto; c) la Commissione per la Ricerca Scientifica resta in carica fino all’attivazione dei nuovi Dipartimenti e da quel momento le sue funzioni sono assunte dal Senato Accademico in carica.

ART. 35 – NORME TRANSITORIE 9. Il presente Statuto entra in

vigore alla data del decreto rettorale della sua emanazione.

10. All’atto di emanazione del presente Statuto: a) il Rettore resta in carica sino

alla scadenza del suo mandato;

b) il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio degli Studenti restano in carica fino alla costituzione del corrispondente organo previsto dal presente Statuto;

c) la Commissione per la Ricerca Scientifica resta in carica fino all’attivazione dei nuovi Dipartimenti e da quel momento le sue funzioni sono assunte dal Senato Accademico in carica

VEDI NUOVO ARTICOLO 42 VEDI NUOVO ARTICOLO 43

Page 81: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza 3. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, la Provincia Autonoma di Trento provvede alla costituzione del Comitato per le nomine a consigliere di cui al precedente art. 6, comma 6, d’intesa con il Senato Accademico in carica. Contestualmente il Rettore invita il Ministero competente a designare un componente del Consiglio di Amministrazione. 4. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, il Senato Accademico congiuntamente alla Commissione per la Ricerca Scientifica comunicano alla Provincia i nominativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 3, lett. b). 5. Entro 10 giorni dalla costituzione del Comitato per le nomine a Consigliere, la Provincia Autonoma di Trento presenta al Comitato medesimo i nominativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione. 6. Il Comitato per le nomine a Consigliere si esprime entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento riguardante le candidature. 7. Acquisito il parere del Comitato, la Provincia Autonoma di Trento nomina il Consiglio di Amministrazione e, in

11. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, la Provincia Autonoma di Trento, d’intesa con il Senato Accademico in carica, provvede alla costituzione del Comitato per le nomine a consigliere di cui al precedente art. 6, comma 7. Contestualmente il Rettore invita il Ministero competente a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

12. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica identificano ciascuno tre nominativi di candidati a Consigliere di Amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 3, lett. c).

13. Entro 10 giorni dalla costituzione del Comitato per le nomine a Consigliere, la Provincia Autonoma di Trento presenta al Comitato medesimo i nominativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione.

14. Il Comitato per le nomine a Consigliere si esprime entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento riguardante le candidature.

VEDI NUOVO ARTICOLO 44

Page 82: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza prima applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 4, lettera a), fissa la scadenza differenziata del mandato dei Consiglieri in modo tale che la durata del mandato sia di due anni per due di essi, di quattro anni per altri due, e di sei anni per i rimanenti Consiglieri. 8. Entro 20 giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente costituisce il Comitato per le candidature a Rettore. 9. Fino all’attivazione delle nuove strutture accademiche, le strutture accademiche presenti in Ateneo al momento dell’emanazione del presente Statuto restano attive, mantenendo le proprie funzioni e i propri organi. Il decreto rettorale di istituzione delle nuove strutture dispone le modalità di disattivazione delle precedenti e di trasferimento delle rispettive competenze. 10. L’Allegato A del presente Statuto contiene la lista dei nuovi Centri da attivare in prima applicazione. 11. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, gruppi di almeno 35 tra professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 possono presentare al Rettore proposte di istituzione dei Dipartimenti. Entro 15

15. Acquisito il parere del Comitato, la Provincia Autonoma di Trento nomina il Consiglio di Amministrazione e, in prima applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 4, lettera a), fissa la scadenza differenziata del mandato dei Consiglieri in modo tale che la durata del mandato sia di due anni per due di essi, di quattro anni per altri due, e di sei anni per i rimanenti Consiglieri.

16. Entro 20 giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.

17. Fino all’attivazione delle nuove strutture accademiche, le strutture accademiche presenti in Ateneo al momento dell’emanazione del presente Statuto restano attive, mantenendo le proprie funzioni e i propri organi. Il decreto rettorale di istituzione delle nuove strutture dispone le modalità di disattivazione delle precedenti e di trasferimento delle rispettive competenze.

18. Entro 10 giorni dalla data di emanazione del presente Statuto, gruppi di almeno 35 tra professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010

VEDI NUOVO ARTICOLO 45 VEDI NUOVO ARTICOLO 46

Page 83: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza giorni, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, in seduta congiunta, deliberano, su proposta del Rettore, la lista dei Dipartimenti da attivare. 12. Entro 15 giorni dalla data di approvazione della lista dei Dipartimenti, ogni docente e ricercatore dell’Ateneo è tenuto a presentare la richiesta di incardinamento presso un Dipartimento con l'eventuale richiesta contestuale di incardinamento temporaneo ad un Centro o a presentare la richiesta di incardinamento diretto ad un Centro. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza fissata per la richiesta, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, in seduta congiunta, deliberano l’istituzione delle nuove strutture accademiche e approvano gli elenchi dei professori e ricercatori incardinati presso ciascuna struttura. 13. Nelle more dell’approvazione del Codice etico di Ateneo, si intende come “conflitto di interessi” ogni situazione in cui l’interesse privato o familiare di un membro della comunità universitaria contrasti anche solo

possono presentare al Rettore proposte di istituzione dei Dipartimenti, che contengono altresì eventuali proposte di attivazione di Centri interdipartimentali. Entro 15 giorni, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, in seduta congiunta, deliberano, su proposta del Rettore, la lista dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali da attivare.

19. Con riferimento ai Centri di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), è attivato il Centro di Biologia Integrata (CIBio).

20. Entro 15 giorni dalla data di approvazione della lista dei Dipartimenti e dei Centri, ogni professore e ricercatore dell’Ateneo è tenuto a presentare la richiesta di afferenza presso un Dipartimento con l'eventuale richiesta contestuale di afferenza ad un Centro interdipartimentale, o a presentare la richiesta di afferenza al Centro di cui al comma precedente. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza fissata per la richiesta, il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, in seduta congiunta, deliberano l’istituzione delle nuove strutture accademiche, approvando gli elenchi dei professori e

Page 84: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza potenzialmente con l’integrità o con l’imparzialità di comportamento e giudizio, o con l’interesse, non solo economico, dell’Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o di ricerca potenzialmente concorrenti alle attività svolte in Ateneo.

ricercatori a esse afferenti e attribuendo la responsabilità dei corsi di studio già attivi presso l’Ateneo.

21. Nelle more dell’approvazione del Codice etico di Ateneo, si intende come “conflitto di interessi” ogni situazione in cui l’interesse privato o familiare di un membro della comunità universitaria contrasti anche solo potenzialmente con l’integrità o con l’imparzialità di comportamento e giudizio, o con l’interesse, non solo economico, dell’Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o di ricerca potenzialmente concorrenti alle attività svolte in Ateneo.

VEDI NUOVO ARTICOLO 47

ART. 35 – SIGILLO E MARCHIO 1. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas". 2. Ogni utilizzo del nome e del marchio, composto da sigillo e da logotipo, dell'Università dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Ateneo ed essere oggetto di apposita e preventiva autorizzazione secondo regolamentazione interna.

ART. 36 – SIGILLO E MARCHIO 1. Il sigillo dell'Università raffigura

l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas".

2. Ogni utilizzo del nome e del marchio, composto da sigillo e da logotipo, dell'Università dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Ateneo ed essere oggetto di apposita e preventiva autorizzazione secondo regolamentazione interna.

VEDI ADESSO ART. 1, COMMA 4

Page 85: Quadro sinottico bozze statuto - UniTrento · Ateneo, è un’istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Giovanni  Pascuzzi  

Bozza 30 dicembre 2011 Bozza 15 febbraio 2012 Bozza 2 marzo 2012 Commenti all’ultima bozza