QUADERNO TEMATICO N.2/2017 LEGGE 11 DICEMBRE 2016,...

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AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO SERVIZI E CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.2/2017 LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232 (legge di bilancio 2017) INTERVENTI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI a cura di Francesca Costantino 1

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AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

UFFICIO SERVIZI E CONSULENZA

QUADERNO TEMATICO N.2/2017

LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232

(legge di bilancio 2017)

INTERVENTI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

a cura di Francesca Costantino

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PREMESSA

La legge 11 dicembre 2016, n.232, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (di seguito: legge di

bilancio 2017, legge di bilancio o legge), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297

del 21 dicembre 2016.

La legge reca disposizioni in ambito fiscale che impattano sull'intero sistema produttivo

italiano attraverso l'incremento di agevolazioni fiscali che rientrano nel Piano Nazionale

Industria 4.0.

Il legislatore ha, altresì, introdotto delle novità rilevanti tra le quali il regime di cassa per le

imprese minori, l'introduzione della nuova figura giuridica del Grippo IVA, le modifiche

delle note di variazione IVA, l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa, la

trasferibilità delle perdite fiscali.

Sono previste, inoltre, proroghe di agevolazioni fiscali a favore di persone fisiche,

modifiche all'imposta di registro, abrogazione dell'IRPEF agricola, incentivi per il rientro

dei ricercatori, tassazione agevolata per i premi di risultato e per il welfare aziendale.

Il presente quaderno è dedicato agli interventi di carattere fiscale di maggiore interesse per

le imprese ed i lavoratori autonomi. Ampio spazio è dedicato al Piano Industria 4.0.

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INDICE

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 pag. 07

INVESTIMENTI INNOVATIVI

SUPER AMMORTAMENTO pag. 09

1. Ambito soggettivo pag. 10

2. Ambito oggettivo pag. 13

3. Ambito temporale pag. 19

4. Modalità di fruizione pag. 22

IPER AMMORTAMENTO pag. 24

1. Ambito soggettivo pag. 25

2. Ambito oggettivo pag. 26

3. Ambito temporale pag. 27

4. Modalità di fruizione pag. 28

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INDICE -segue

MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI pag. 29

1. Ambito soggettivo pag. 30

2. Ambito oggettivo pag. 31

3. Ambito temporale pag. 32

4. Modalità di fruizione pag. 32

Requisiti comuni all'iper ammortamento e alla maggiorazione

per i beni immateriali pag. 33

Interconnessione pag. 36

CREDITO D'IMPOSTA R&S pag. 40

1. Ambito soggettivo pag. 40

2. Ambito oggettivo pag. 41

3. Periodo agevolato pag. 44

4. Misura agevolativa pag. 44

5. Modalità di fruizione pag. 46

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INDICE -segue

REGIME DI CASSA PER IMPRESE MINORI pag. 48

1. Contabilità semplificata per le imprese minori pag. 55

2. Effetti ai fini IRAP pag. 58

ABOLIZIONE IRPEF AGRICOLA pag. 59

CESSIONE PERDITE FISCALI IMPRESE

NEO-COSTITUITE pag. 60

IRI-IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA pag. 63

1. Soggetti destinatari pag. 64

2. Opzione pag. 64

3. Modalità determinazione reddito d'impresa pag. 65

4. Tassazione somme prelevate pag. 67

5. Trattamento delle perdite pag. 69

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INDICE -segue

GRUPPO IVA pag. 71

1. Soggetti destinatari pag. 71

2.Vincoli finanziario, economico, organizzativo pag. 72

3. Opzione pag. 75

4. Effetti partecipazione a gruppo IVA pag. 78

5. Adempimenti procedurali del gruppo pag. 80

6. Esclusione dalla partecipazione al gruppo e

cessazione del gruppo pag. 82

NOTE DI VARIAZIONE IVA pag. 86

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLE VENDITE

GIUDIZIARIE pag. 87

TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI pag. 88

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PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0

INVESTIMENTI INNOVATIVI

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• SUPER AMMORTAMENTO

• IPER AMMORTAMENTO

• MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI

• CREDITO D'IMPOSTA R&S

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SUPER AMMORTAMENTO

comma 8

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche agli investimenti in

beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164,comma 1, lettere b) e

b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre

2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20

per cento del costo di acquisizione.

L'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità

2016) ha introdotto, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione

del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi. Gli

investimenti dovevano essere realizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

L'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2017 proroga tale misura agli investimenti

realizzati entro il 31 dicembre 2017 ovvero, a determinate condizioni, entro il 30 giugno

2018.

La disciplina del super ammortamento non produce effetti ai fini IRAP.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Ambito soggettivo

L'agevolazione è rivolta a:

1. soggetti titolari di reddito d'impresa

Non rileva la natura giuridica, la dimensione aziendale ed il settore economico in cui

operano.

Sono ammessi all'agevolazione le imprese residenti, le stabili organizzazioni nel territorio

dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento

all'eventuale attività commerciale esercitata.

2. esercenti arti e professioni

Sono destinatari dell'agevolazione anche i lavoratori autonomi che esercitano l'attività in

forma associata.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Applicabilità della disciplina in relazione al regime contabile adottato

L'agevolazione si applica a:

soggetti che rientrano nel "regime di vantaggio", previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2,

del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111;

imprese minori, di cui all’articolo 66 del TUIR, che applicano il "regime di cassa"

introdotto dall’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge. Per questi soggetti la legge di

bilancio, relativamente all’ammortamento e ad altri componenti di reddito, ha

mantenuto il criterio di competenza;

imprese che aderiscono al contratto di rete-contratto;

rete-soggetto ossia la rete di imprese dotata di fondo patrimoniale comune, con

iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed

autonoma soggettività giuridica;

concedente azienda in affitto o in usufrutto, qualora sia prevista la deroga convenzionale

alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile. 11

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

L'agevolazione non si applica a:

persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il

“regime forfetario”, di cui all'art 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,

n.190;

imprese marittime che rientrano nel regime della tonnage tax, di cui agli articoli da

155 a 161 del TUIR, fatta eccezione per:

le attività diverse da quelle agevolate per le quali le imprese si sono avvalse

dell’opzione per la determinazione analitica del reddito;

le imprese che escono dal regime tonnage tax, relativamente alle quote residue di

ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all’uscita dal

regime;

affittuario o usufruttuario di azienda, qualora non sia prevista la deroga

convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile concernenti

l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Ambito oggettivo

Sono agevolabili gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile

a tassazione in Italia.

I beni che danno diritto al super ammortamento sono esclusivamente i beni materiali che

devono essere caratterizzati dai requisiti della strumentalità e della novità.

Strumentalità

Sono da ritenere beni strumentali i beni di uso durevole, atti ad essere impiegati come

strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Sono esclusi i beni-merce, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti

destinati alla vendita, i beni che rappresentano materiali di consumo.

Rientrano nell'ambito oggettivo i beni concessi in comodato d'uso a terzi, strumentali ed

inerenti all'attività del comodante che rappresenta il soggetto al quale spetta

l'agevolazione. I beni devono essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività

strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e devono cedere le

proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante, la quale deve dimostrare di

trarre delle utilità dalla stipula del contratto.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Novità

Sono da ritenere beni nuovi quelli che non sono stati mai utilizzati. Con riguardo ai

beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il

requisito della “novità” sussiste qualora l’entità del costo relativo ai beni usati non

sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

I beni possono essere acquisiti da terzi, in proprietà oppure in leasing, e possono

essere realizzati in economia oppure in appalto.

In ipotesi di beni acquisiti in leasing, l'agevolazione compete al soggetto utilizzatore.

In ipotesi di beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di

noleggio, la maggiorazione -al ricorrere dei requisiti previsti- compete al soggetto

locatore ovvero al noleggiante. L’attività di locazione operativa o di noleggio deve

rappresentare l’oggetto principale dell’attività.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Beni esclusi dall'agevolazione

Sono esclusi dalla proroga della maggiorazione i seguenti beni:

i beni immateriali. Tuttavia, per taluni beni immateriali è prevista la maggiorazione

nell'ambito del rapporto di interconnessione con l'iper ammortamento;

i veicoli ed i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del

DPR 22 dicembre 1986, n.917, ossia:

art.164, comma 1, lett.b)

veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico, per i

quali è prevista una deducibilità limitata dei costi ed un limite massimo alla rilevanza del

costo di acquisizione. Tali veicoli erano, invece, investimenti agevolabili secondo la

formulazione originaria dell'agevolazione introdotta con la legge di stabilità 2016.

art.164, comma 1, lett.b)

veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta per

i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Sono agevolabili solamente i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 164.

Precisamente: i veicoli per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi, i veicoli

adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) e quelli utilizzati esclusivamente come beni

strumentali.

Come già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art.1, comma 93), sono esclusi

dall'agevolazione i seguenti ulteriori beni:

beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre

1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;

fabbricati e costruzioni;

i particolari beni di cui all’allegato n.3 annesso alla legge di stabilità 2016, indicati

nella seguente tabella. Si precisa che con riferimento al materiale rotabile, ferroviario

e tramviario indicato nella tabella, l'agevolazione spetta anche per le motrici.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Gruppo V - Industrie

manifatturiere alimentari

Specie 19 - Imbottigliamento di

acque minerali naturali

Condutture

Gruppo XVII – Industrie

dell'energia elettrica, del gas e

dell'acqua

Specie 2/b - Produzione e

distribuzione

di gas naturale

Condotte per usi civili (reti

urbane)

Gruppo XVII – Industrie

dell'energia elettrica, del gas e

dell'acqua

Specie 4/b - Stabilimenti termali,

idrotermali

Condutture

Gruppo XVII – Industrie

dell'energia elettrica, del gas e

dell'acqua

Specie 2/b - Produzione e

distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a

grandi distanze dai centri di

produzione

Gruppo XVII – Industrie

dell'energia elettrica, del gas e

dell’acqua

Specie 2/b - Produzione e

distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a

grandi distanze dai giacimenti

gassoso acquiferi; condotte di

derivazione e di allacciamento

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Gruppo XVIII - Industrie dei

trasporti e delle

telecomunicazioni

Specie 4 e 5 - Ferrovie,

compreso l'esercizio di binari di

raccordo per conto terzi,

l'esercizio di vagoni letto e

ristorante. Tramvie interurbane,

urbane e suburbane, ferrovie

metropolitane, filovie,

funicolari, funivie, slittovie ed

ascensori

Materiale rotabile, ferroviario

e

tramviario (motrici escluse)

Gruppo XVIII - Industrie dei

trasporti e delle

telecomunicazioni

Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei,

marittimi, lacuali, fluviali e

lagunari

Aereo completo di

equipaggiamento (compreso

motore a terra e salvo norme a

parte in relazione ad esigenze

di sicurezza)

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Ambito temporale

Gli investimenti agevolabili sono quelli realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre

2017 ed, altresì, gli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2018.

In tale seconda ipotesi, devono ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni:

1) entro il 31 dicembre 2017, l'ordine deve risultare accettato dal venditore;

2) entro la suddetta data, deve essere effettuato il pagamento di acconti nella misura minima

del venti per cento del costo di acquisto del bene.

Il momento di effettuazione dell'investimento è determinato in base ai criteri stabiliti

dall'art.109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si

considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se

diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della

proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

I suddetti criteri sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene

viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario e non il diverso momento

del riscatto.

Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario,

è rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione,

rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto

riguardo ai criteri di competenza dettati dall'articolo 109 del TUIR.

Per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, i relativi costi si

considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione

ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di

essa, risulta verificata ed accettata dal committente.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Per gli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2018 , svolge rilevanza, oltre ai suddetti

criteri generali, anche la sussistenza delle due condizioni richieste ed indicate a pagina 18.

Per i beni acquisiti in proprietà, l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e il

pagamento di acconti per almeno il 20 per cento devono avvenire entro il 31 dicembre 2017.

Per i beni acquisiti tramite leasing, entro il 31 dicembre 2017 il contratto deve essere

sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di un maxicanone nella

misura minima del 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta.

Per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, entro il 31 dicembre 2017 il

contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di

acconti nella misura minima del 20 per cento del costo complessivo.

Per i beni realizzati in economia, non rileva la prima condizione posta (entro il 31 dicembre

2017, l'ordine deve risultare accettato dal venditore) mentre la seconda condizione (entro il

31/12/2017, deve avvenire il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del

costo) può ritenersi soddisfatta qualora, entro il 31 dicembre 2017, risultino sostenuti costi

pari almeno al 20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017

– 30 giugno 2018.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Modalità di fruizione

L'agevolazione si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40

per cento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del

canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

La maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione extracontabile

(attraverso variazione in diminuzione in dichiarazione) che va fruita:

per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR,

in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, che per i

soggetti titolari di reddito d’impresa sono ridotti alla metà per il primo esercizio;

per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di

ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal decreto ministeriale 31

dicembre 1988.

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SUPER AMMORTAMENTO -segue

Per i beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione ed

all’uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40 per cento rileva nella misura

del 50 per cento.

Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, la possibilità di deduzione

integrale nell’esercizio non viene meno qualora il costo del bene superi il suddetto

importo per effetto della maggiorazione del 40 per cento.

Cessione bene agevolato

Nell’ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione

dell’agevolazione:

nell’esercizio di cessione, la maggiorazione è determinata secondo il criterio del pro

rata temporis;

le quote di maggiorazione non dedotte non possono essere utilizzate né dal soggetto

cedente né dal soggetto cessionario (che acquista un bene “non nuovo”);

le quote di maggiorazione dedotte non devono essere restituite dal cedente.

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IPER AMMORTAMENTO

comma 9

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli

investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di

cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

L'articolo 1, comma 9, della legge di bilancio introduce una maggiorazione rafforzata

nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali

nuovi (compresi nell'elenco dell'Allegato A annesso alla legge) che devono essere

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Gli investimenti devono essere effettuati nel medesimo periodo previsto per la proroga del

super ammortamento, ossia dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018.

Per fruire dell'agevolazione deve sussistere il requisito della "interconnessione” al sistema

aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

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IPER AMMORTAMENTO -segue

Ambito soggettivo

L'agevolazione è rivolta ai soggetti titolari del reddito di impresa.

Non rileva la natura giuridica, la dimensione aziendale ed il settore economico in cui

operano.

Sono ammessi all'agevolazione le imprese residenti, le stabili organizzazioni nel

territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento

all'eventuale attività commerciale esercitata.

L'agevolazione non trova, invece, applicazione nei confronti degli esercenti arti e

professioni.

Si rinvia alle precisazioni svolte in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del

super ammortamento, pagine 10 e 11, rilevanti anche per l'iper ammortamento.

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IPER AMMORTAMENTO -segue

Ambito oggettivo

Sono agevolabili i beni materiali strumentali nuovi, compresi nell'elenco di cui

all'allegato A annesso alla legge di bilancio, funzionali alla trasformazione

tecnologica e/o digitale in chiave Industria "4.0".

I beni agevolabili possono essere raggruppati in tre categorie:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito

tramite opportuni sensori e azionamenti;

2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

3. dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e

della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0".

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IPER AMMORTAMENTO -segue

Beni esclusi dall'agevolazione

Sono esclusi dall'iper ammortamento i seguenti beni:

beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre

1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;

fabbricati e costruzioni;

i particolari beni di cui all’allegato n.3 annesso alla legge di stabilità 2016, indicati nella

tabella di pagina 16 e 17.

Ambito temporale

Gli investimenti agevolabili sono quelli realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

ed, altresì, gli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2018.

In tale seconda ipotesi, devono ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni:

1) entro il 31 dicembre 2017, l'ordine deve risultare accettato dal venditore;

2) entro la suddetta data, deve essere effettuato il pagamento di acconti nella misura minima

del venti per cento del costo di acquisto del bene.

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IPER AMMORTAMENTO -segue

Modalità di fruizione

L'agevolazione si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del

150 per cento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del

canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

La maggiorazione del 150 per cento si concretizza in una deduzione extracontabile

(attraverso variazione in diminuzione in dichiarazione) che va fruita:

per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR,

in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, che per i

soggetti titolari di reddito d’impresa sono ridotti alla metà per il primo esercizio;

per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di

ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal decreto ministeriale 31

dicembre 1988.

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MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI

comma 10

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8,

effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla

presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento

L'articolo 1, comma 10, della legge di bilancio introduce una maggiorazione nella

misura del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali

(compresi nell'elenco dell'Allegato B annesso alla legge) a favore dei soggetti titolari di

reddito d'impresa che beneficiano del cosiddetto iper ammortamento.

Per fruire dell'agevolazione deve sussistere il requisito della "interconnessione” al

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Applicabilità iper ammortamento a beni immateriali

• Nell'ipotesi in cui il software sia embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso

è da considerare agevolabile con l’iper ammortamento. Questa interpretazione è coerente

con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al

funzionamento del bene (cfr. circolare n.8 del 7 aprile 2017).

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MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI -segue

Ambito soggettivo

L'agevolazione è rivolta agli stessi soggetti destinatari della maggiorazione del 150

per cento, ossia ai titolari di reddito d'impresa.

Il rapporto di connessione deve sussistere con il soggetto che fruisce dell'iper

ammortamento e non con il bene materiale in ragione del quale si gode

dell'agevolazione.

Ne consegue che il bene immateriale non deve necessariamente riguardare il bene

materiale agevolato.

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MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI -segue

Ambito oggettivo

I beni agevolabili, elencati nell’allegato B annesso alla legge di bilancio, sono i beni

immateriali strumentali (software, sistemi e system integration, piattaforme e

applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Per l’elencazione dettagliata dei beni immateriali strumentali agevolabili si rinvia alle

linee guida tecniche riportate nella terza sezione della circolare n.4 del 30 marzo

2017.

In sintesi, l’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1. effettuazione dell’investimento;

2. interconnessione;

3. fruizione dell’iper ammortamento.

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MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI -segue

Ambito temporale

Come per i precedenti benefici esaminati, gli investimenti agevolabili sono quelli

realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed, altresì, gli investimenti realizzati

entro il 30 giugno 2018.

In tale seconda ipotesi, devono ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni:

1. entro il 31 dicembre 2017, l'ordine deve risultare accettato dal venditore;

2. entro la suddetta data, deve essere effettuato il pagamento di acconti nella misura

minima del venti per cento del costo di acquisto del bene.

Modalità di fruizione

L'agevolazione si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40 per

cento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone

annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

La maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione extracontabile

(attraverso variazione in diminuzione in dichiarazione) che va fruita in misura non

superiore al 50 per cento del costo (art.103, comma 1, del TUIR).

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IPER AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE

BENI IMMATERIALI

comma 11

Requisiti comuni alle due agevolazioni

Diversamente da quanto previsto per il super ammortamento, per la fruizione dei

benefici fiscali dell'iper ammortamento e della maggiorazione per i beni immateriali,

"l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai

sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n.445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione

superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da

un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di

conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene

possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o

all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di

gestione della produzione o alla rete di fornitura".

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IPER AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE

BENI IMMATERIALI -segue

La sussistenza dei requisiti previsti dal comma 11 (bene avente caratteristiche

tecniche elenchi allegato A ovvero allegato B e requisito interconnessione) deve

essere attestato:

1. per i beni aventi costo di acquisizione pari o inferiore ad euro 500.000, mediante una

dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, che può essere sostituita dalla

perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità;

2. per i beni aventi costo di acquisizione superiore ad euro 500.000, mediante una

perizia tecnica giurata oppure un attestato di conformità.

La perizia ovvero l'attestato di conformità devono essere corredati di un’analisi

tecnica, realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di

certificazione, che deve essere custodita presso la sede del beneficiario

dell’agevolazione.

Le informazioni contenute possono essere rese disponibili solamente su richiesta

degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.

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IPER AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE

BENI IMMATERIALI -segue

L'analisi tecnica deve contenere i seguenti elementi:

1. descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne

dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B,

con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come

risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);

2. descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i

requisiti obbligatori e quelli facoltativi;

3. verifica dei requisiti di interconnessione;

4. descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della

macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;

5. rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni

che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo

dell’utilizzatore (esempio: schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di

simulazioni, ecc.).

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IPER AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE

BENI IMMATERIALI -segue

Requisito dell'interconnessione

Un bene può essere ritenuto interconnesso qualora:

scambi informazioni con sistemi interni (esempio: sistema gestionale, sistemi di

pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche

in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (esempio:

clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di

produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche

documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi:

TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni,

mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.:

indirizzo IP).

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IPER AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE

BENI IMMATERIALI -segue

Per la fruizione dell'iper ammortamento e della maggiorazione per i beni immateriali

è, quindi, necessario che:

l'investimento, consistente nell'acquisizione dei beni indicati nell'allegato A (per l'iper

ammortamento) e nell'allegato B (per la maggiorazione beni immateriali), sia

effettuato nel lasso temporale 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2018;

la dichiarazione del legale rappresentante ovvero la perizia tecnica/attestazione di

conformità sia resa entro l'esercizio di entrata in funzione del bene. La

perizia/attestazione di conformità può essere esibita in due fasi separate e successive:

la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito

della verifica dell’avvenuta interconnessione.

Le agevolazioni possono essere utilizzate a decorrere dall'esercizio in cui si

realizza il requisito dell'interconnessione che può coincidere ovvero essere

successivo a quello di entrata in funzione del bene.

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IPER AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE

BENI IMMATERIALI -segue

Qualora un bene materiale strumentale nuovo, rientrante tra i beni allegato "A", sia

acquistato nel 2017 ed entri in funzione nello stesso anno ma non sia interconnesso, è

possibile usufruire del super ammortamento, in via temporanea, fino all'esercizio nel

quale si verifica l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione

o alla rete di fornitura, a decorrere dal quale può iniziare la fruizione dell'iper

ammortamento.

In tale ipotesi, l’ammontare della maggiorazione relativa all’iper ammortamento

deve essere nettizzato di quanto già fruito a titolo di super ammortamento.

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SUPER AMMORTAMENTO

IPER AMMORTAMENTO

MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI

Per saperne di più

Art.1, commi 91-94 e 97, legge 28 dicembre 2015, n. 208

Art.1, commi 8-13, legge 11 dicembre 2016, n.232

Circolare n.12 dell'8 aprile 2016

Circolare n.23 del 26 maggio 2016

Risoluzione n.74 del 14 settembre 2016

Circolare n.4 del 30 marzo 2017

Circolare n.8 del 07 aprile 2017

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

commi 15 e 16

Il credito d’imposta R&S introdotto dall’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013,

n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, come interamente

sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di

stabilità 2015), viene modificato dai commi 15 e 16 della legge di bilancio 2017 al fine di

potenziarne gli effetti.

Di seguito, si delinea la misura agevolativa evidenziando le modifiche apportate al regime

di aiuto.

Ambito soggettivo

• Secondo la formulazione originaria: soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere

dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato, residenti nel

territorio dello Stato.

• La lettera b) del comma 15 amplia l'ambito soggettivo includendo le imprese che operano

sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o

localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo

Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro

delle finanze 4 settembre 1996, come modificata dal decreto 9 agosto 2016.

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

- segue

Ambito oggettivo: investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Attività ammissibili

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare

per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei

prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi

complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla

lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti

di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o

disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche

di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla

documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono

comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO -

segue

siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi

commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,

quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di

fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di

convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano

impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Attività non ammissibili

Le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi

di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali

modifiche rappresentino miglioramenti.

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO -

segue

Spese agevolabili

a) Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo indicate al comma 4.

Ante modifiche era agevolabile solamente il costo del personale altamente

qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di

dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università

italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito

tecnico o scientifico;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e

attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di

cui al DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per

l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000

euro al netto di IVA;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi

equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà

vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 43

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO -

segue

Periodo agevolato

• Sette anni (non più sei) decorrenti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 31

dicembre 2019).

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’agevolazione

compete per gli investimenti incrementali realizzati negli anni 2015-2020.

Misura agevolativa

• E' elevata la misura del credito d’imposta dal precedente 25% all'attuale 50% delle

spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e

sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre

2015.

• Viene, conseguentemente, abrogata la disposizione in base alla quale per le spese

indicate alle lettere a) e c) dell’art.3, comma 6, del DL n.145 del 2013 (vedi pagina

precedente), il credito spettava nella maggiore misura del 50% delle relative spese

incrementali.

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO -

segue

Triennio di riferimento

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il triennio di

riferimento per il calcolo della spesa incrementale è quello 2012-2014.

Le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, assumono come periodo di

riferimento “il minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione”.

Limiti minimi e massimi

Il limite minimo di spesa agevolabile per attività di ricerca e sviluppo è stabilito in 30.000

euro.

Il limite massimo annuo di bonus fruibile è elevato da euro 5 milioni ad euro 20 milioni.

Il credito non è soggetto ai limiti di utilizzo stabiliti dall’art.1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 del 2007 e dall’art.342 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO -

segue

Modalità di fruizione

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di

maturazione, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e

non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17 del decreto

legislativo n. 241 del 1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in

cui sono stati sostenuti i relativi costi.

Con decreto interministeriale del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni

applicative, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le

cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito

d’imposta indebitamente fruito.

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO -

segue

Per saperne di più

Art.3 decreto legge 23 dicembre 2013, n.145

Art.1, commi 35 e 36, legge 23 dicembre 2014, n.190

Art.1, commi 15 e 16, legge di bilancio 2017

Decreto Interministeriale 27 maggio 2015

Circolare n.5 del 16 marzo 2016

Risoluzione n.12 del 25 gennaio 2017

Risoluzione n.19 del 14 febbraio 2017

Risoluzione n.21 del 20 febbraio 2017

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI

commi 17-23

Le disposizioni contenute nei commi da 17 a 23 introducono, per le imprese individuali e

le società di persone che applicano il regime di contabilità semplificata, la determinazione

del reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo il principio di cassa,

in sostituzione del principio di competenza.

Nella relazione illustrativa alla legge di bilancio è precisato che "L’introduzione di un

regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione

delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della

semplificazione".

L’articolo 66 del TUIR, nella nuova formulazione, prevede che, ai fini della

determinazione del reddito di impresa di tali soggetti, assumono rilevanza i ricavi percepiti

e le spese sostenute nel periodo d'imposta (comma 17).

Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per le spese.

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

Restano ferme, invece, le regole di determinazione e di imputazione temporale di

alcuni componenti positivi e negativi (quali plusvalenze, minusvalenze,

sopravvenienze attive e passive, ammortamenti e accantonamenti) secondo il

principio di competenza.

Il criterio della competenza continua a trovare applicazione, anche, nel caso di

assegnazione dei beni ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio

dell’impresa. Ne consegue che il valore normale dei beni concorre alla formazione

del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui

è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

Sono soppressi il terzo ed il quarto periodo dell'articolo 66 che consentivano (in

deroga all'art.109, comma 2, lettera b), del TUIR) la deduzione dei costi concernenti

contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due

periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, nell’esercizio in cui

ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi

(comma 17).

Nelle seguenti tabelle sono indicati i componenti positivi e negativi che concorrono

alla determinazione del reddito d'impresa secondo il principio della competenza.

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue COMPONENTI POSITIVI DA RILEVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA

ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli

stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa

-art.57 TUIR-

proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni

strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui

produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa

(cd. immobili patrimoniali) -art.90 TUIR-

plusvalenze e sopravvenienze attive -artt.86 e 88 TUIR-

Rileva il principio di cassa per le

sopravvenienze attive derivanti dallo storno o

integrazione di componenti negativi o positivi

che hanno concorso alla determinazione del

reddito secondo il criterio di cassa

redditi determinati forfettariamente per le attività di

allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del

comma 2 dell’art.32 del TUIR

Il criterio di competenza è applicabile, anche, alla

determinazione forfettaria del reddito delle altre

attività agricole (art.56-bis TUIR).

Non è applicabile per quei regimi di determinazione

della base imponibile che prevedono la

forfettizzazione del reddito mediante l’applicazione

di un coefficiente di redditività sui ricavi conseguiti

(es. agriturismo)

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

COMPONENTI NEGATIVI DA RILEVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA

minusvalenze e sopravvenienze passive -art.101

TUIR-

Rileva il criterio di cassa per le sopravvenienze

passive derivanti dallo storno o integrazione di

componenti positivi o negativi che hanno concorso

alla determinazione del reddito secondo il criterio di

cassa.

quote di ammortamento di beni materiali, anche ad

uso promiscuo, e di beni immateriali, canoni di

leasing -artt.64, comma 2, 102 e 103 TUIR-

Rileva il criterio di cassa per le spese di manutenzione

ordinaria, nei limiti previsti dall'art.102, comma 6, del

TUIR.

perdite di beni strumentali e perdite su crediti

-art.101 TUIR-

accantonamenti di quiescenza e previdenza

-art.105 TUIR-

spese per prestazioni di lavoro -art.95 TUIR-

oneri di utilità sociale -art.100 TUIR-

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

COMPONENTI NEGATIVI DA RILEVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA (segue)

spese relative a più esercizi -art.108 TUIR-

Rileva il criterio di competenza solo per le spese

aventi natura pluriennale (costi di impianto, spese di

sviluppo e altri costi simili che soddisfano la

definizione generale di onere pluriennale prevista

dall’OIC 24).

Rileva, invece, il criterio di cassa qualora tali spese

siano deducibili interamente nel periodo di imposta

in cui sono state sostenute (es. spese di

rappresentanza, entro i limiti art.108, c.2, TUIR).

oneri fiscali e contributivi -art.99, commi 1 e 3, TUIR

interessi di mora -art. 109, comma 7, TUIR-

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

COMPONENTI NEGATIVI NON DEDUCIBILI

spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali

-art. 90, comma 2, TUIR-

accantonamenti, diversi da quelli indicati nell’art.105 TUIR

remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in

partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 c.c. qualora sia previsto un

apporto diverso da quello di opere e servizi (art.109, comma 9, lett. b), TUIR).

E' deducibile la

remunerazione dovuta

relativamente ai citati

contratti se prevedono

l’apporto di opere e

servizi.

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

Il reddito del periodo d’imposta in cui si applica il regime di cassa è ridotto dell’importo

delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente

secondo il principio della competenza (comma 18).

Le rimanenze finali, da portare interamente in deduzione del reddito del primo periodo

di applicazione del regime di cassa, comprendono le rimanenze di cui all’articolo 92 del

TUIR (rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale),

quelle dell’articolo 93 (rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata

ultrannuale) e quelle dell’articolo 94 (rimanenze dei titoli).

La suddetta disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del

regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella

semplificata (cfr. circolare n.11/E del 13 aprile 2017).

Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo

d'imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il regime di cassa a un

periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le

spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime

di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella

determinazione del reddito degli anni successivi (comma 19).

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

Contabilità semplificata per le imprese minori (comma 22)

Viene modificato in modo sostanziale l’art.18 del DPR 29 settembre 1973, n.600,

rubricato "Contabilità semplificata per le imprese minori", al fine di allineare gli

obblighi contabili alle modifiche recate dal nuovo regime di cassa.

Il comma 2 dell'articolo 18 disciplina le modalità di annotazione analitica, in un

apposito registro, dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti dalle imprese minori

esonerate dalla tenuta delle scritture contabili previste dall'art.14 del DPR n.600 del

1973.

Non è più prevista l’annotazione dell’ammontare complessivo delle entrate e delle

uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni

mese.

Nel registro dei ricavi devono essere indicati, per ciascun incasso, i seguenti elementi:

1. importo;

2. generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il

pagamento;

3. estremi della fattura o di altro documento emesso. 55

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

Nel registro delle spese devono essere indicati, per ciascuna spesa, gli elementi di cui ai

precedenti punti 2 e 3.

Secondo il comma 4 dell'articolo 18, i suddetti registri possono essere sostituiti dai registri

IVA, a condizione che siano indicate separatamente le operazioni non soggette a

registrazione ai fini IVA e sia effettuata l'annotazione dell'importo complessivo dei mancati

incassi e pagamenti e delle relative fatture ("In luogo delle singole annotazioni relative a

incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di

registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o

pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono").

Le annotazioni dei ricavi e delle spese che concorrono alla determinazione del reddito con il

criterio di cassa devono essere effettuate entro sessanta giorni dal momento in cui

l’operazione assume rilevanza, ossia dall’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa.

I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del

reddito con il criterio di cassa devono, invece, essere annotati entro il termine di

presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi (comma 3).

Al momento dell'incasso ovvero del pagamento, i ricavi ed i costi devono essere registrati

separatamente, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

Il comma 5 dell'articolo 18 introduce la possibilità di derogare parzialmente al

regime di cassa e consente all'impresa di non effettuare le annotazioni di incassi e

pagamenti nei registri IVA, esercitando una specifica opzione vincolante per

almeno un triennio ("fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle

operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta").

In tal caso, il ricavo si considera incassato e il costo si considera effettuato alla data

di registrazione del documento contabile.

In forza della manifestata opzione, per finalità di semplificazione, la data di

registrazione dei documenti si presume coincida con quella in cui è intervenuto il

relativo incasso o pagamento.

Modalità di esercizio dell'opzione

L’opzione si esercita secondo le regole generali stabilite dal DPR n.442 del 1997, in

base alle quali l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di

regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle

modalità di tenuta delle scritture contabili.

Il contribuente deve comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da

presentare successivamente alla scelta operata.

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REGIME DI CASSA IMPRESE MINORI -segue

Effetti ai fini IRAP

Il comma 20 della legge di bilancio modifica l'articolo 5-bis del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n.446 mediante l'inserimento del comma 1-bis secondo il quale la

base imponibile IRAP deve essere determinata tenendo conto dei criteri stabiliti

dall'articolo 66 del TUIR.

Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese

minori ai fini delle imposte sui redditi.

Conseguentemente, il comma 21 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle

disposizioni di cui ai commi 18 e 19 riguardanti le regole applicabili nel passaggio

dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.

Per ulteriori precisazioni, si rinvia alla circolare n.11/E del 13 aprile 2017.

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ABOLIZIONE IRPEF AGRICOLA

comma 44

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla

formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Il legislatore ha ritenuto necessario adottare misure che possano sostenere in tale fase di

crisi congiunturale gli operatori del settore, con particolare riferimento ai coltivatori

diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

La disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non

concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile dei

coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa della legge di bilancio, i redditi

dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiscono nel reddito complessivo degli

stessi e, successivamente, sono scorporati dalla base imponibile, non scontando

imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali.

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CESSIONE PERDITE FISCALI DI IMPRESE

NEO-COSTITUITE

commi 76-80

La misura permette la cessione delle perdite fiscali di nuove imprese, prodotte nei

primi tre esercizi di attività, a favore di società quotate che detengono una

partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al venti per cento.

Le modalità della cessione, che deve essere perfezionata entro il termine di

presentazione della dichiarazione dei redditi, sono le stesse previste per la cessione dei

crediti d'imposta di cui all'art.43-bis del DPR 29 settembre 1973, n.602.

La cessione è realizzabile al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o

indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un mercato

regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri

dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo

con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo per l'effettivo scambio di informazioni;

2. la società cedente non deve svolgere, in via prevalente, attività immobiliare;

3. la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali realizzate nei primi

tre esercizi dalla società cedente.

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CESSIONE PERDITE FISCALI DI IMPRESE

NEO-COSTITUITE- segue

La trasferibilità delle perdite fiscali realizzate nei primi tre esercizi di attività è

subordinata al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società

cessionaria;

b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta

relativamente al quale le società realizzano la cessione delle perdite fiscali;

c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei

redditi.

Modalità di fruizione delle perdite da parte della società cessionaria

Le perdite relative ad un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in

diminuzione del reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta.

L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nei periodi di imposta successivi entro il

limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza

nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Condizione necessaria per l'utilizzo è che le perdite si riferiscano ad una nuova attività

produttiva, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR.

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CESSIONE PERDITE FISCALI DI IMPRESE

NEO-COSTITUITE- segue

Obblighi della società cessionaria

La società cessionaria deve remunerare la società cedente del vantaggio fiscale

ricevuto.

Il vantaggio fiscale deve essere determinato applicando all'ammontare delle perdite

acquisite l'aliquota IRES relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state

conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del

saldo relativo allo stesso periodo d’imposta.

Le somme percepite dalla società cedente e versate dalla società cessionaria non

concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse.

Divieti per la società cedente

La società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato

nazionale e mondiale, in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le

perdite fiscali cedute.

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

commi 547-548

Il legislatore ha introdotto nel sistema tributario nazionale una nuova disciplina

concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa degli

imprenditori individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria,

mediante l'inserimento dell'articolo 55-bis nel testo unico delle imposte sui redditi.

Nella relazione illustrativa alla legge viene affermato che tale regime va "nella

direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più

neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la

patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa

sull’aiuto alla crescita economica".

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

segue

Soggetti destinatari della nuova disciplina

L'IRI può trovare applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

1. imprenditori individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria;

2. società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (art.116 TUIR).

Opzione

Il regime IRI si applica su esplicita opzione manifestata dai soggetti destinatari dello

stesso.

L'opzione ha validità quinquennale, è rinnovabile e deve essere esercitata nella

dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione

(esempio: opzione in dichiarazione redditi 2018, effetto dal periodo d'imposta 2017).

L'opzione per il nuovo regime esclude l'applicabilità del regime di tassazione per

trasparenza, previsto dall'art.5 del TUIR.

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

segue

Modalità di determinazione del reddito d'impresa

Il reddito d’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo ma è

assoggettato a tassazione separata con applicazione dell'aliquota prevista ai fini IRES

(24% dal 1°/01/2017).

Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile

di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei

periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite

residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore

dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci (comma 1).

In forza del suddetto meccanismo, il reddito non distribuito è tassato sempre con

l'aliquota IRES che è, generalmente, inferiore all'aliquota marginale massima IRPEF.

Specularmente, le somme che l'imprenditore o i soci ritraggono dall'impresa vengono

tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di

questo tributo.

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

segue

Nel corso dell'edizione di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi

chiarimenti in relazione al nuovo regime in esame:

Plafond IRI

In particolare, è stato precisato che il plafond IRI, nei limiti del quale è consentita la

predetta deduzione, va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a

tassazione separata con l'aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta sia nei periodi di

imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto,

laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione

del plafond.

Determinazione della base imponibile

E' stato chiarito che la base imponibile IRI è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le

somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e

delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile IRI

vada effettuata in due step:

prima, è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni;

poi, occorre portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti

del plafond IRI.

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

segue

Tassazione somme prelevate

Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del

reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e

non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci,

costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito

complessivo dei predetti soggetti (comma 3).

Le suddette disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve

formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto il regime

IRI. Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con

utili di tali periodi d'imposta (comma 6).

In tal modo, è garantita l'irrilevanza reddituale delle somme prelevate dall'imprenditore o

dai soci a carico di riserve costituite da utili già tassati per trasparenza "fuori dal regime

IRI", stabilendo, contestualmente, una presunzione per cui si considerano distribuite prime

le riserve formate prima dell'ingresso nel regime.

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

segue

Srl a ristretta base proprietaria

Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società

che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime IRI si considerano equiparati

alle somme prelevate e, pertanto, sono assoggettati alla medesima disciplina prevista

dal comma 3 dell'articolo 55-bis del TUIR.

Sul punto, la relazione illustrativa precisa che "nel consentire l'opzione per il regime

IRI alle società di capitali a ristretta base societaria, si prevede l'applicazione per

queste ultime delle regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF. Nel secondo

periodo del medesimo comma si chiarisce che gli utili derivanti dalla partecipazione

in detti soggetti sono trattati alla stregua dei compensi previsti dal comma 2 (ndr.

comma 3) dell'articolo 55-bis e, quindi, perdono la natura di redditi di capitali ma

concorrono alla formazione del reddito del percettore quale reddito d'impresa".

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

segue

Trattamento delle perdite

Per i soggetti che optano per l'applicazione dell'IRI, è prevista una deroga alle regole

ordinarie di deducibilità delle perdite d'impresa, dettate dall'articolo 8, comma 3, del TUIR

("Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla

partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in

diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei

successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi").

Secondo il regime IRI, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione dello

stesso sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per

l'intero importo che trova capienza in essi (comma 2, primo periodo).

E' prevista, quindi, la possibilità di riportare in avanti le perdite, senza limiti temporali.

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IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

segue

Perdite non utilizzate e fuoriuscita dal regime (comma 2, secondo e terzo periodo).

Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal nuovo regime sono

computabili in diminuzione dai redditi secondo le regole ordinarie previste dall'articolo

8, comma 3, del TUIR.

L'ultimo anno di permanenza nel regime si considera come anno di maturazione delle

perdite non utilizzate.

Nel caso di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, tali perdite

sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli

utili.

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GRUPPO IVA

commi 24-27

Nel decreto istitutivo dell'IVA è stato inserito il titolo V-bis, che comprende gli articoli da

70-bis a 70-duodecies, dedicato alla disciplina di un gruppo IVA.

L'articolo 70-bis individua i requisiti soggettivi necessari per la costituzione di un

gruppo IVA

Possono costituire un gruppo IVA:

i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o

professione, a condizione che ricorrano congiuntamente i vincoli di carattere finanziario,

economico e organizzativo. I singoli partecipanti perdono l'autonoma soggettività

passiva, ai fini IVA, a fronte della costituzione di un unico soggetto passivo d'imposta

ossia il Gruppo IVA.

Non possono far parte di un gruppo IVA:

le sedi e le stabili organizzazioni all'estero;

i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario. In caso di un soggetto che

eserciti una pluralità di aziende, costituisce causa ostativa alla partecipazione al gruppo

IVA anche il sequestro di una sola azienda;

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GRUPPO IVA -segue

i soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo,

liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese

in crisi);

i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

L'articolo 70-ter individua gli elementi costitutivi dei vincoli finanziario, economico,

organizzativo

Un vincolo finanziario, si considera sussistente, ai sensi dell'articolo 2359, primo

comma, numero 1), del codice civile, qualora, almeno dal 1° luglio dell'anno solare

precedente a quello di esercizio dell'opzione:

a) tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto,

purchè residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha

stipulato un accordo per scambio di informazioni.

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GRUPPO IVA -segue

Un vincolo economico si considera sussistente sulla base dell'esistenza di almeno una

delle seguenti forme di cooperazione economica:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;

b) svolgimento di attività complementari;

c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente e/o sostanzialmente, uno o più di

essi.

Un vincolo organizzativo si considera sussistente quando tra i soggetti esiste un

coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi,

ancorchè tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

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GRUPPO IVA -segue

La sussistenza del vincolo finanziario fa presumere sussistenti anche i vincoli

economico e organizzativo.

Al fine di dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è

presentata all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello, ai sensi dell'art.11, comma

1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n.212.

Il vincolo economico si considera, in ogni caso, insussistente per i soggetti per i quali

il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli

interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di

nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico, è presentata all'Agenzia delle

Entrate un'istanza di interpello, ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. b), della legge 27

luglio 2000, n.212.

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GRUPPO IVA -segue

L'articolo 70-quater disciplina l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA

Il gruppo IVA è costituito a seguito di opzione esercitata da tutti i soggetti passivi

stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i tre vincoli

previsti (cd. "all-in, all-out principale").

Il mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei suddetti soggetti comporta il

recupero in capo al gruppo IVA dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. Inoltre, il

gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il

mancato esercizio dell'opzione, a meno che i soggetti non esercitino l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte

del legale rappresentante del gruppo, di una specifica dichiarazione nella quale devono

essere indicati i seguenti elementi:

la denominazione del gruppo IVA;

i dati identificativi del rappresentante del gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo

stesso;

l'attestazione della sussistenza dei tre vincoli previsti;

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GRUPPO IVA -segue

l'attività o le attività svolte dal gruppo;

l'elezione di domicilio presso il rappresentante del gruppo da parte di ciascun

soggetto partecipante allo stesso, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti

relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;

la sottoscrizione del rappresentante del gruppo e degli altri soggetti che intendono

partecipare al gruppo.

Se la dichiarazione per l'esercizio dell'opzione è presentata dal 1° gennaio al 30

settembre, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

Se la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione ha effetto a

decorrere dal secondo anno successivo.

L'opzione è vincolante per un triennio (anno dal quale la stessa ha effetto ed i due

successivi). Si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a revoca.

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GRUPPO IVA -segue

Venuta ad esistenza dei vincoli durante il periodo di validità dell'opzione.

Qualora durante il periodo di validità dell'opzione:

1) il vincolo finanziario venga a sussistere in capo a soggetti passivi relativamente ai quali

non esisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione;

2) il vincolo economico e/o quello organizzativo, in relazione ai quali era stata presentata

istanza di interpello ed erano stati ritenuti insussistenti dall'Agenzia delle Entrate,

vengano successivamente ad esistenza

i soggetti, prima esclusi, partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello

in cui i vincoli si sono instaurati.

Nelle suddette ipotesi, deve essere presentata la dichiarazione per l'esercizio dell'opzione

entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati.

La mancata inclusione di uno o più soggetti per i quali sussistano i vincoli comporta il

recupero in capo al gruppo IVA dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

Inoltre, il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene

accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i soggetti non esercitino l'opzione.

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GRUPPO IVA -segue

L'articolo 70-quinquies esamina le principali conseguenze della partecipazione ad un

gruppo IVA

Sono irrilevanti, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un

soggetto partecipante ad un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante

allo stesso gruppo.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto facente parte del

gruppo IVA nei confronti di un soggetto terzo si considerano effettuate dal gruppo

IVA.

Specularmente, le operazioni rese da un soggetto terzo verso un soggetto partecipante al

gruppo si considerano effettuate nei confronti del gruppo.

Tenuto conto che si è in presenza di un unico soggetto passivo d'imposta, il gruppo

IVA è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di IVA (es. applicazione

dell'IVA sulle operazioni imponibili, determinazione dell'IVA detraibile, pagamento

dell'imposta, richiesta di rimborso, fatturazione, annotazione, dichiarazione).

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GRUPPO IVA -segue

L'articolo 70-sexies stabilisce la disciplina applicabile all'eccedenza di imposta

detraibile di un soggetto che entra a far parte di un gruppo IVA

L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno

precedente al primo anno di partecipazione al gruppo:

non può essere trasferita al gruppo. Tale preclusione riguarda solo la parte del credito

che eccede i versamenti IVA effettuati per l'anno precedente al primo anno di

partecipazione al gruppo;

può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'art.30 del

DPR n.633 del 1972

ovvero

può essere compensata, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241 del 1997.

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GRUPPO IVA -segue

L'articolo 70-septies individua gli adempimenti procedurali del gruppo IVA

Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti che fanno carico al

gruppo IVA, nei modi in cui sono ordinariamente adempiuti ed esercitati da qualunque

soggetto passivo IVA.

Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita sugli altri partecipanti il controllo di

cui all'art.70-ter (vincolo finanziario).

Nell'ipotesi in cui nessun soggetto che esercita il controllo di diritto possa esercitare

l'opzione (ad esempio, nel caso in cui i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato siano

controllati da un soggetto stabilito al di fuori del territorio dello Stato), il rappresentante di

gruppo è individuato nel soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi

più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo.

Qualora il rappresentante di gruppo cessi di far parte del gruppo IVA, senza che vengano

meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante un

altro soggetto partecipante al gruppo IVA, con riferimento all'ultima dichiarazione

presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente

rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante, con apposita

dichiarazione, entro trenta giorni.

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GRUPPO IVA -segue

L'articolo 70-octies regola i profili di responsabilità

Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi

all'esercizio dell'opzione.

Tutti i soggetti partecipanti al gruppo sono responsabili in solido con il rappresentante di

gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a

seguito delle attività di liquidazione di controllo.

L'articolo 70-novies disciplina le modalità di revoca dell'opzione

La revoca dell'opzione è comunicata dal rappresentante di gruppo con apposita

dichiarazione sottoscritta anche dagli altri partecipanti al gruppo.

La revoca dell'opzione rileva per tutti i soggetti partecipanti al gruppo.

Se la dichiarazione di revoca è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha

effetto a decorrere dall'anno successivo.

Se la dichiarazione di revoca è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha

effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

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GRUPPO IVA -segue

Si evidenzia che alle opzioni ed alle revoche non sono applicabili le disposizioni di cui al

DPR n.442 del 1997.

L’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione per entrare a far parte di un gruppo IVA

comporta il venir meno degli effetti delle opzioni dallo stesso in precedenza esercitate,

anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto. Ciò in

quanto i partecipanti al gruppo perdono la soggettività tributaria IVA che viene, invece,

acquisita dal gruppo.

L'articolo 70-decies disciplina i casi di esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA e

di cessazione del gruppo

L’opzione per la costituzione del gruppo IVA esercitata da soggetti per i quali non

ricorrano i prescritti requisiti è priva di effetti limitatamente a questi soggetti mentre

rimane valida per i soggetti per i quali sussistano i requisiti legislativamente previsti.

Le cause che possono determinare il venir meno della partecipazione di un soggetto a un

gruppo IVA sono le seguenti:

viene meno il vincolo finanziario;

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GRUPPO IVA -segue

il soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda, ai sensi dell’articolo 670 del

codice di procedura civile;

il soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;

il soggetto è posto in liquidazione ordinaria;

nei confronti di tale soggetto è riconosciuto, mediante l’interpello di cui all’art.70-ter,

comma 5, il venir meno del vincolo economico o di quello organizzativo.

La partecipazione al gruppo cessa a decorrere dalla data in cui si verificano le suddette

circostanze (fatta eccezione per l'ultima) e ha effetto per le operazioni compiute e per gli

acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data.

In tali ipotesi, assume rilievo la data di efficacia del provvedimento che dispone il

sequestro giudiziario, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, la data del

decreto di ammissione al concordato preventivo, la data del provvedimento che ordina la

liquidazione coatta amministrativa, la data del decreto che dispone la procedura di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o la data di assunzione della

delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

Nell'ultima ipotesi considerata, la partecipazione cessa a decorrere dall'anno successivo a

quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. 83

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GRUPPO IVA -segue

Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tale

caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo non chiesta a

rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di

rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione

annuale.

L'esclusione di un partecipante al gruppo IVA così come la cessazione del gruppo IVA

è comunicata dal rappresentante di gruppo, con apposita dichiarazione, entro trenta

giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi.

L'articolo 70-undecies regola le attività di controllo

Per le annualità di validità dell'opzione, l'attività di controllo è svolta dalle strutture

dell’Agenzia delle entrate, individuate con il regolamento di amministrazione di cui

all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Alle suddette strutture sono demandate le attività di liquidazione (art.54-bis), di

controllo sostanziale, di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai

sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241 del 1997, di gestione del contenzioso e di rimborso

IVA.

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GRUPPO IVA -segue

L'articolo 70-duodecies reca alcune disposizioni speciali volte a disciplinare la

partecipazione al gruppo IVA di soggetti per cui operano, di norma, disposizioni speciali.

Si evidenzia che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il

modello per la presentazione delle dichiarazioni previste dal titolo V-bis nonché le modalità

e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni

necessarie per l'attuazione del titolo V-bis.

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NOTE DI VARIAZIONE IVA

comma 567

La norma interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell’imponibile o

dell’imposta contenuta nell’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina era stata modificata dall’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre

2015, n. 208 che, con specifico riferimento all'ipotesi di cessionario/committente

assoggettato a procedura concorsuale, aveva introdotto la possibilità di emettere nota di

variazione in diminuzione fin dal momento dell’apertura della procedura stessa.

La legge di stabilità 2016 aveva anche previsto che, qualora successivamente all’apertura

della procedura il corrispettivo fosse stato pagato in tutto o in parte, si potesse emettere una

seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA il corrispettivo pagato.

Le suddette disposizioni erano applicabili per le procedure concorsuali dichiarate a partire

dal 1° gennaio 2017.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 567, viene ripristinata la disciplina

previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino

applicazione.

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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLE

VENDITE GIUDIZIARIE

comma 32

L'articolo 16 del decreto legge 14 febbraio 2016, n.18, nella formulazione in vigore dal

15 aprile 2016, prevedeva quanto segue: "Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento

della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività

d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III,

titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui

all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, sono assoggettati alle imposte di registro,

ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari

che intende trasferirli entro due anni".

Il comma 32 modifica l'articolo 16 ampliando:

1. l'ambito temporale entro il quale un bene immobile ovvero il diritto reale su un bene

immobile acquistato all'asta deve essere rivenduto. Si passa dal termine biennale al

termine quinquennale. Per usufruire della tassazione agevolata, l'impresa acquirente

deve rendere esplicita dichiarazione in tal senso;

2. l'ambito temporale entro il quale i beni immobili e/o i diritti reali immobiliari devono

essere acquistati. Sono agevolabili gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2017 anziché

quelli effettuati entro il 31 dicembre 2016.

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TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI

comma 47

"All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»".

Si rammenta che l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23

prevede che “In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le

esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 47 della legge di bilancio al comma 4

del suddetto articolo 10, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti

a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o

associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono

esenti dalle imposte catastali.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che

conducono direttamente i terreni.

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TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI- segue

Gli atti sopracitati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, secondo comma,

del DPR 29 settembre 1973, n.601 qualora i terreni oggetto di trasferimento siano

collocati nei territori montani indicati nel comma 1 del medesimo articolo 9, ossia:

a) terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli

rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta

altitudine;

b) terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria

centrale;

c) terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

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LEGGE DI BILANCIO 2017

I documenti citati nel presente quaderno sono disponibili alla sezione

Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

redatto nel mese di aprile 2017