Quaderno Settimanale 19-2015 - SerConTel€¦ · Per le somme non incluse nella domanda, in...
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qpquaderno professionale
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 19 del 18 maggio 2015
In questo numero:
Flash stampa .............................................................................................................. 3
L’Agenzia interpreta................................................................................................... 5
Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 6
In breve … .................................................................................................................. 9
Se salta la rata dell’avviso bonario........................................................................................................... 9
IRAP 2015: nuova deduzione per incremento occupazionale ........................................................... 11
L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 13
Compilazione pratica del quadro RW .................................................................................................... 13
L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 26
La rilevazione dei fatti conosciuti dopo la chiusura del bilancio ........................................................ 26
L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 34
La cedolare secca nel modello 730/2015 e nel modello UNICO PF 2015 ...................................... 34
Le prossime scadenze............................................................................................... 46
Gruppo scientifico:
Cerato Sandro – Costa GianfrancoBurzacchi Francesco – Trevisan Michele
Costa Francesco – Zocca LucaTatone Alessandro – Marcolla Alessandro
Rinaldo Marco – Agostini Marisa
Quaderno Settimanale n. 19 del 18 maggio 2015
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Flash stampa
Compensi alconiuge delprofessionista
IL SOLE 24 ORE
11.05.2015
Il compenso pagato dal professionista alconiuge potrebbe rientrare nel mirino delFisco qualora la prestazione non fosse maiesistita. Inoltre, l’Agenzia delle Entratepotrebbe ipotizzare che la fattura tra coniugisia stata effettuata con il solo intento diridurre il peso fiscale. In tali circostanze, laprova della mancanza di inerenza èesclusivamente a carico dell’Agenzia. Èopportuno, quindi, ad esempio, utilizzarepagamenti con strumenti tracciabili,descrivere in maniera analitica e puntuale infattura le prestazione svolte, conservare ladocumentazione attinente al lavoro svolto
RateazioniEquitalia
IL SOLE 24 ORE
12.05.2015
ITALIA OGGI
12.05.2015
È possibile richiedere la rateazione aEquitalia anche solo per una singola cartellae non necessariamente per l’intero debito.Per le somme non incluse nella domanda, inqualsiasi momento potranno scattare azionicautelari ed esecutive. Per i crediti superiori aeuro 50.000 la rateazione non vieneconcessa in via automatica, ma ècondizionata alla verifica di determinatiindicatori
Voluntarydisclosure
IL SOLE 24 ORE
13.05.2015
Nel caso di attività intestate a più persone,queste devono presentare una propriadomanda di adesione alla voluntarydisclosure, inserendo il cointestato tra isoggetti collegati, per evitare le ordinarieregole in materia di monitoraggio fiscale consanzioni ripartite in parte uguali tra i soggettiintestatari. Anche i soggetti delegati, chedispongono della possibilità di otteneresomme o con delega di firma, devonopresentare la richiesta di voluntary disclosure
Ritenuted’acconto
ITALIA OGGI
14.05.2015
Le ritenute d’acconto sono scomputabilidall’IRPEF anche se il committente nonrilascia la Certificazione Unica entro il terminedi presentazione della dichiarazione deiredditi. Il contribuente può avvalersi di altrielementi di prova (la fattura emessa, l’estrattoconto bancario che prova il pagamento)
Quaderno Settimanale n. 19 del 18 maggio 2015
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Ferie estive delcontenzioso
ITALIA OGGI
14.05.2015
Le Commissioni Provinciali e Regionalirimarranno chiuse per ferie estive dal27.07.2015 al 04.09.2015. Durante taleperiodo saranno in vigore le sezioni cautelari,chiamate a decidere sulla sospensione deiprovvedimenti impugnati
Quaderno Settimanale n. 19 del 18 maggio 2015
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L’Agenzia interpreta
Bonus “primacasa”
R.M.11.05.2015
N. 49/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha chiarito che non perdel’agevolazione “prima casa” chi vendeun’abitazione acquisita con il beneficio fiscalee riceve in donazione un immobile entro unanno
IVA e contributipubblici relativialle politicheattive del lavoro ealla formazioneprofessionale
C.M.11.05.2015
N. 20/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha precisato che sono esclusi da IVA icontributi relativi alle politiche attive del lavoroe alla formazione professionale, se erogati inbase alle normative sulla trasparenza degliatti amministrativi. Sono, invece, soggettiall’imposta i corrispettivi erogati nell’ambitodel codice dei contratti pubblici
Gli Enti di formazione professionale possonoportare in detrazione l’IVA pagata sui beni eservizi anche se acquistati con i contributidelle Pubbliche Amministrazioni nel caso incui effettuino operazioni imponibili
Quaderno Settimanale n. 19 del 18 maggio 2015
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Il Giudice ha sentenziato
Accertamento daStudi di Settore econtraddittorio
C.T.R. LOMBARDIA
N. 10/06/15
La risposta del contribuente al questionariocon cui l’Amministrazione richiedel’esibizione delle scritture contabili nonlegittima a omettere il contraddittoriopreventivo in caso di successivoaccertamento basato su Studi di Settore
Transfer pricing C.T.R. LOMBARDIA
N. 1670/50/2015
Il metodo del confronto di prezzo risultaessere il più idoneo a testare la rispondenzaal valore di mercato dei prezzi praticati traparti correlate
Concorso in frodefiscale delprofessionista
CASS.11.05.2015
N. 19335
È perseguibile del reato di concorso ilconsulente fiscale che registra fatture con laconsapevolezza che siano riferite aoperazioni inesistenti, poiché unprofessionista esperto non può nonravvisare gli elementi evidenti di frodefiscale, quali l’assenza di sedi operativeadeguate della società cartiera, leinconsistenti trattative commerciali o ilpagamento della fattura e la contestualeretrocessione del denaro
Differimento dellaprescrizione
CASS.N. 19358/2015
È sufficiente l’emanazione del PVC perinterrompere la prescrizione di un reato e lostesso può valere anche nei confronti disoggetti diversi dal destinatario di tale reato;ciò comporta il differimento temporale fino aun massimo di ¼ del tempo dellaprescrizione
Operazioniinesistenti
C.T.R. TOSCANA
N. 402/1/14
Per integrare la fattispecie di operazioniinesistenti, l’operazione commerciale nondeve essere intercorsa tra i soggetti indicatinella fattura. Pertanto è necessario che unodei soggetti sia rimasto del tutto estraneoalla transazione
Requisiti per ASD C.T.P. MILANO
N. 873/2015
L’esercizio di fatto di attività sportive non èdi per sé sufficiente per qualificarsi comeEnti sportivi dilettantistici e applicare lerelative agevolazioni fiscali, ma sononecessari una serie di presupposti formali
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Notifica cartella dipagamento
CASS.N. 9534/2015
C.T.P.REGGIO EMILIA
28.04.2015N. 11
È legittima la notifica della cartella dipagamento eseguita direttamente daEquitalia tramite raccomandata con avvisodi ricevimento e senza avvalersi dei soggettiabilitati previsti per legge, quali gli ufficialidella riscossione, i messi di notificazioneabilitati e i messi comunali
È illegittima la notifica della cartella, da partedi Equitalia, se è avvenuta tramite corriere diposta privata e non a mezzo Poste Italiane
Professionista eversamentiingiustificati
CASS.N. 9721/2015
I versamenti ingiustificati sul conto bancariosono imputabili al reddito del professionistaanche se il contribuente produce gli assegni
Lista Falciani eaccertamento
CASS.N. 9760/2015
Sono sufficienti i dati contenuti nella listaFalciani a fondare l’accertamento neiconfronti dei contribuenti. I contribuentipossono comunque portare elementi aproprio favore che giustifichino le proprieazioni per difendersi dall’accertamento
Accertamento eintermediazione
CASS.N. 9732/2015
Costituisce un elemento valido a presumeremaggiori ricavi il maggior numero diinserzioni rispetto agli incarichi diintermediazione assunti. Le minori venditeeffettuate possono, comunque, giustificarela parziale riduzione dei ricavi accertati
Indagini bancarie CASS.N. 9362/2015
È legittima l’indagine bancaria svolta suiconti correnti del contribuente sottoposto acontrollo, anche se questi sono cointestaticon un altro soggetto
Appello tributario C.T.P. MILANO
N. 861/45/2015
Per provare la tempestività di un appellotributario non è sufficiente depositare agliatti l’elenco cumulativo delle raccomandateconsegnate all’ufficio postale, contenente iltimbro postale di consegna
Studi di settore eaccertamentoall’amministratoredel condominio
CASS.N. 9359/2015
È valido l’accertamento basato sugli Studi diSettore a carico dell’amministratore dicondominio sul quale grava il sospetto dicompensi in nero da parte dei proprietari deifabbricati gestiti
Quaderno Settimanale n. 19 del 18 maggio 2015
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Iscrizione a ruolosolo dopo l’invitoal contribuente
CASS.N. 9740/2015
Prima di procedere alle iscrizioni a ruoloderivanti dalla liquidazione di tributi risultantida dichiarazioni, l’AmministrazioneFinanziaria deve invitare il contribuente afornire i chiarimenti necessari o a produrre idocumenti mancanti, entro un termine noninferiore a 30 giorni
Accertamentoinduttivo
CASS.15.05.2015
N. 9968
Deve ritenersi legittimo l’accertamentoinduttivo a condizione che sia stataanalizzata compiutamente la contabilità, poidichiarata inattendibile in quanto in palesecontrasto con i criteri della ragionevolezza edell’antieconomicità
Immobile delprofessionista eIRAP
CASS.29.04.2015
N. 8638
Le spese di ristrutturazione dell’immobilesostenute dal professionista, quali indicatenel quadro RE del modello UNICO, possonoessere oggetto di valutazione al fine distabilire l’eventuale soggettività passivaIRAP
Sostituzionedell’avviso diaccertamento
C.T.R. FIRENZE
08.01.2015N. 1
L’Agenzia delle Entrate può legittimamenteannullare e sostituire un precedente avvisodi accertamento che, originariamente,indicava un anno d’imposta errato
Accertamento ecrisi economica
CASS.15.05.2015
N. 9973
Deve ritenersi nullo l’accertamento fondatosulla incongruenza fra costi e ricavi, senzatenere conto, tuttavia, delle conseguenzederivanti dalla crisi economica
Avviso diliquidazione
CASS.15.05.2015
N. 9952
Non è consentito, al contribuente,impugnare l’avviso di liquidazione se questoè stato notificato al Notaio che ha rogitatol’atto, dal quale emerge un errore nel calcolodell’imposta di registro
Ipoteca fiscale C.T.P. LECCE
31.03.2015N. 1080
È legittima l’ipoteca fiscale purché l’Agenziadelle Entrate sia in grado di dimostrare che,non ponendo tale gravame, sussistonofondati pericoli di perdere il credito
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In breve …
Se salta la rata dell’avviso bonario
Come noto, il D.lgs. n. 462/1997, all’articolo 3-bis, prevede la possibilità, per il contribuente
che ha ricevuto un avviso bonario, di dilazionare il pagamento delle maggiori somme
accertate, ivi comprese le sanzioni e gli interessi, in rate trimestrali in luogo del
versamento in unica soluzione.
In base al comma 1 del richiamato articolo 3-bis, il numero di rate varia in base all’importo
complessivo della posizione da sanare; specificatamente:
• se il debito è inferiore a euro 5.000, il numero massimo di rate che può richiesto è di
sei trimestrali di pari importo;
• se il debito è superiore a euro 5.000, il numero massimo di rate che può richiesto è di
venti trimestrali di pari importo.
Al pari del pagamento in unica soluzione, ai fini della validità della dilazione, sarà
necessario versare l’importo della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso
bonario. Tale adempimento ratifica:
• la riduzione delle sanzioni al 10%;
• il pagamento dilazionato in rate trimestrali.
La distrazione però, ovvero la sempre più frequente mancanza di liquidità dei debitori, ci
pone spesso di fronte alla problematica dei ritardi nel pagamento delle rate.
Il comma 4 del già citato articolo 3-bis dispone testualmente che: “… il mancato
pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,
comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e
sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”.
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Per questo motivo si dovrà osservare particolare cura riguardo il pagamento:
• entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario della prima rata;
• entro 90 giorni, con ravvedimento operoso, per il pagamento della rata “saltata”.
A ben vedere la norma, nei tratti essenziali, è sufficientemente chiara; dubbi sorgono
invece qualora la rata non pagata nei termini sia l’ultima.
In questo caso, non esistendo una “rata successiva”, viene a mancare il termine ultimo per
il ravvedimento operoso, in assenza del quale vi sarebbe la decadenza di tutti i benefici,
che ricordiamo essere:
• minore sanzione (10% in luogo del 30%);
• pagamento rateale (che in questo caso si tradurrebbe in un ricalcolo di interessi come
se la rateazione non avesse avuto luogo, trattandosi di ultima rata).
Senza ombra di dubbio tale evenienza (il venir meno del riferimento temporale per il
ravvedimento operoso), non può rappresentare per il contribuente adeguata giustificazione
per una regolarizzazione “sine die”.
Ciò, evidentemente, rappresenterebbe iniquo trattamento rispetto gli eventuali ritardi patiti
su rate della medesima fattispecie, ma antecedenti.
Pare saggio suggerire, pertanto, di ritenere il termine di 90 giorni, quale corretto
riferimento temporale per sanare il ritardo anche dell’ultima rata.
Sarebbe ovviamente auspicabile una precisazione ufficiale a completamento del disposto
ex comma 4, articolo 3-bis, che preveda anche la fattispecie dell’”ultimo ritardo”.
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IRAP 2015: nuova deduzione per incremento occupazionale
Il nuovo rigo IS6 previsto nel modello IRAP 2015 raccoglie la “deduzione per incremento
occupazionale”, come previsto dall’articolo 1, comma 132, Legge n. 147/2013.
L’incentivo è contenuto nella Legge di Stabilità 2014 e fa parte degli interventi per la
riduzione del cuneo fiscale.
La deduzione in parola riguarda tutti i soggetti passivi IRAP, con esclusione delle
Amministrazioni Pubbliche e degli Enti pubblici. Ne risultano pertanto beneficiari:
• imprese individuali;
• esercenti arti e professioni;
• società di persone e quelle ad esse equiparate;
• società di capitali ed Enti commerciali;
• imprenditori agricoli;
• Enti non commerciali;
• società ed Enti non residenti.
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato,
a condizione che queste incidano sull’aumento della base occupazionale rispetto all’anno
precedente.
Due, quindi, sono le condizioni che apportano il beneficio IRAP:
• l’assunzione in corso d’anno di personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato (e/o trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a
tempo indeterminato);
• l’incremento della base occupazionale con riferimento all’anno precedente, per
verificare il quale occorre confrontare il numero dei lavoratori in forza a fine periodo
d’imposta con la media occupazionale del periodo d’imposta precedente.
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Verificato quanto sopra, la deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, per il
periodo d’imposta e per i due successivi, sempre che permanga la differenza positiva tra
la base occupazionale del periodo d’imposta con la media occupazionale del periodo
d’imposta precedente. Se, ad esempio, il numero dei lavoratori nell’anno successivo
all’assunzione che ha portato l’agevolazione, risultasse pari o inferiore a quello di
costituzione del rapporto di lavoro, la deduzione decadrebbe; lo stesso accadrebbe in
caso di cessazione del rapporto di lavoro agevolato.
La misura della deduzione è pari al minore dei seguenti valori:
• il minore fra:
costo effettivo del personale neo assunto;
valore massimo di euro 15.000 ciascun nuovo dipendente ragguagliato alla durata
del rapporto nell’anno;
• l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425,
primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del Codice Civile.
Qualche precisazione in merito:
• l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359,
Codice Civile, facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
• la deduzione è cumulabile con quella c.d. “cuneo fiscale”;
• relativamente alle imprese di nuova costituzione, non rilevano le assunzioni che
derivano dall’assorbimento di attività preesistenti. Diversamente, tutte le assunzioni
della nuova impresa costituiscono incremento occupazionale;
• le assunzioni effettuate dagli Enti non commerciali godono della deduzione solo se
riguardano lavoratori impiegati nell’attività commerciale e non quella istituzionale.
Pertanto, non si considerano neanche gli eventuali spostamenti di un lavoratore
impiegato in attività istituzionale poi “migrato” verso l’attività commerciale.
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L’Approfondimento – 1
Compilazione pratica del quadro RW
PREMESSA
Nel precedente numero del Quaderno abbiamo visto le previsioni normative riferite alle
situazioni di compilazione del quadro RW e di esonero dalla stessa.
Con questo intervento, invece si vogliono analizzare le modalità di compilazione del
quadro RW ed alcuni esempi pratici.
Si adotta una modalità schematica al fine di offrire schemi operativi.
COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
Nei righi da RW1 a RW5, dovremo indicare i dati ed in alcuni campi i codici appresso
esposti:
• nella casella 1 del rigo RW1 il contribuente dovrà esporre il titolo per cui indica il bene,
utilizzando uno dei seguenti codici:
1 proprietà;
2 usufrutto;
3 nuda proprietà;
4 altro diritto reale;
• il campo 2 del rigo RW1 è una casella particolare che non sempre vede un codice
esposto. Infatti ne è richiesta la valorizzazione solamente al verificarsi delle seguenti
due fattispecie (di cui ai relativi codici):
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codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla
movimentazione del conto corrente;
codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute per il
tramite di soggetti esteri;
• nel campo 3 va esposto il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella
codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in appendice,
che qui si riporta:
• nel campo 4 il contribuente dovrà indicare il codice dello Stato estero ove è ubicato il
bene, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in appendice che per
semplicità si riporta:
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• nel campo 5, si dovrà esporre la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento
situato all’estero;
• nel campo 6, è richiesta l’indicazione del codice che contraddistingue il criterio di
determinazione del valore:
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1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nel campo 7, si indica il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di
detenzione dell’attività;
• nel successivo campo 8, va indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero
al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di
risparmio va indicato il valore medio di giacenza;
• il campo 9 è dedicato ai conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi black list,
per i quali è necessario esporre l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel
corso del periodo d’imposta;
• nel campo 10 andrà indicato il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è
dovuta l’IVAFE. Questo campo, ovviamente, è da compilare solo nel caso in cui sia
dovuta tale patrimoniale;
• nel campo 11 andrà valorizzata l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in
colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
si applicherà al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di
possesso, l’aliquota dello 0,2% per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e
libretti di risparmio;
si indicherà invece la misura fissa di euro 34,20, rapportata alla quota e al periodo
di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio. In presenza di più conti
presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va
calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i
conti;
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• nel campo 12, con riferimento agli immobili, si dovrà indicare il numero di mesi di
possesso di tali beni al possesso dei quali è dovuta l’IVIE. Ai fini della quantificazione,
si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni. Inoltre il campo
andrà valorizzato solamente se è dovuta l’IVIE;
• nel campo 13, andrà indicata l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna
8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
l’aliquota dello 0,76 per cento;
l’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito ad
abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19 e non 15).
In tal caso l’imposta è dovuta anche se l’imposta sul valore complessivo
dell’immobile non supera euro 200;
• nel campo 14, qualora il contribuente (per i medesimi beni) abbia già pagato una
imposta patrimoniale nel Paese estero, avrà diritto ad un credito d’imposta pari al
valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o
l’attività finanziaria detenuta. L’importo indicato in questa colonna non può comunque
essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
• nel campo 15, si dovrà indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta
calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14);
• nel campo 16 si dovrà riportare la detrazione spettante di euro 200 rapportata al
periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad
abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica;
• nel campo 17 si dovrà indicare l’IVIE dovuta che è pari alla differenza tra l’imposta
calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna 14) e la detrazione
(colonna 16);
• la casella 18 va barrata nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno
percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se le predette attività sono
infruttifere;
• nel campo 19 si dovrà indicare la percentuale di partecipazione nella società o
nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
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• la casella 20 va barrata nel caso il bene indicato nel rigo venga esposto solo ai fini del
monitoraggio, ma che non sia dovuto il pagamento di alcuna patrimoniale sui beni
esteri. È il caso, ad esempio, di un soggetto delegato (ma non intestatario) anche al
prelievo su un conto corrente estero (in questo caso, nel campo 2 del rigo, andrà
esposto il codice 1);
• nella casella 21 si dovrà inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società
o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo
caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la
percentuale relativa alla partecipazione);
• nei campi 22 e 23 si dovranno inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi
titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione
dei redditi;
• la colonna 24 va barrata quando i comproprietari del bene sono più di due;
• il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed
eventualmente da versare per l’anno 2014. In particolare indicare:
in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi
determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente sezione;
in colonna 2, (eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito
dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta
dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicato nella colonna 4 del rigo RX19
del modello UNICO 2014;
in colonna 3, (eccedenza compensata nel modello F24), indicare l’importo
dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
in colonna 4, (acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE
versati per l’anno 2014 con il modello F24.
Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
colonna 1 – colonna 2 + colonna 3 – colonna 4
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Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella
colonna 5 (imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il
modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste
per l’IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in
acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera
euro 12.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella
colonna 6 (imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1
del rigo RX20.
Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’imposta dovuta ed
eventualmente da versare per l’anno 2014. In particolare indicare:
• in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati
nella colonna 17 se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente
sezione;
• in colonna 2, (eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito
dell’imposta sul valore degli immobile posseduti all’estero che risulta dalla
dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicato nella colonna 4 del rigo RX18 del
modello UNICO 2014;
• in colonna 3, (eccedenza compensata nel modello F24), indicare l’importo
dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
• in colonna 4, (acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati per
l’anno 2014 con il modello F24.
Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
colonna 1 – colonna 2 + colonna 3 – colonna 4
Quaderno Settimanale n. 19 del 18 maggio 2015
pagina 20 di 47
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella
colonna 5 (imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero
va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e
scadenze previste per l’IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento
dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna
non supera euro 12.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella
colonna 6 (imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1
del rigo RX19.
CASI PRATICI
Analizzato il contenuto e i codici dei campi del quadro, vediamo ora alcuni casi concreti di
compilazione.
Esempio 1: detenzione di immobile in Paese estero
Persona fisica possiede al 20% un immobile all’estero per un valore complessivo di euro
500.000 in comproprietà con altri soggetti, il contribuente deve indicare:
• l’intero valore dell’immobile;
• e la % di possesso.
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Esempio 2: detenzione di partecipazione in società estera in Paese white list
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera
localizzata in un Paese white list in misura pari al 26% la quale detiene all’estero
investimenti e attività estere di natura finanziaria:
• va indicato il valore della partecipazione estera.
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Esempio 3: partecipazione in società residente
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana
per il 50%:
• che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura
pari al 100%;
• la società estera detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.
In tal caso il contribuente non deve compilare il quadro RW.
Esempio 4: titolare effettivo di partecipazione estera + partecipazione italiana nella estera
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera
localizzata in un Paese white list pari al 15% (partecipazione diretta), e una partecipazione
in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione
nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta).
In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera,
sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta.
Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e
la percentuale di partecipazione (40%).
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Esempio 5: partecipazione in società estera non white list con attività in Italia
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera
localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26%, la quale detiene investimenti
ed attività finanziarie in Italia.
Il contribuente deve indicare in RW esclusivamente il valore della partecipazione nella
società estera, posto che il contribuente in tal caso non è il titolare effettivo di attività
estere.
Esempio 6: partecipazione in società estera non white list con attività estere
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera
localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26% la quale detiene all’estero
investimenti immobiliari.
Il contribuente deve indicare nel quadro RW:
• il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera
(obbligazioni, immobili e conti correnti);
• e la percentuale di partecipazione (26%).
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Esempio 7: partecipazione diretta in società estera non white list con attività estere, tra cui
una partecipazione estera non white list con conto corrente estero
Persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società localizzata in
un Paese non white list (società A) per il 26%, la quale detiene all’estero investimenti e
attività estere di natura finanziaria, tra cui una partecipazione al 100% in un’altra società
estera localizzata in un Paese non white list (società B) che detiene conti correnti esteri.
Il contribuente deve indicare in RW:
• il valore complessivo dei predetti investimenti e attività detenuti per il tramite delle
società A;
• nonché, in luogo della partecipazione nella società B, del conto corrente detenuto
dalla società B partecipata indirettamente;
• specificando la percentuale di partecipazione nella società A (26%).
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Esempio 8: conto corrente estero intestato ad un soggetto che attribuisce la delega di firma
(anche al prelievo) ad un soggetto residente in Italia
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L’Approfondimento – 2
La rilevazione dei fatti conosciuti dopo la chiusura del bilancio
PREMESSA
Secondo quanto disposto dall’articolo 2423, comma 2 del Codice Civile “il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria delle società ed il risultato economico dell’esercizio”.
A tal fine, l’articolo 2423-bis, comma 1, dispone una serie di linee guida secondo cui il
bilancio deve essere, appunto, stilato. Trattasi, nello specifico dei principi di:
• continuità;
• prudenza;
• competenza;
• valutazione separata degli elementi eterogenei;
• costanza nei criteri di valutazione.
A fianco di questi principi di carattere legislativo, vanno ad integrare la disciplina i principi
dettati dalla prassi contabile (OIC n. 11), ossia quelli di:
• neutralità;
• significatività e rilevanza;
• verificabilità dell’informazione;
• prevalenza della sostanza sulla forma.
In relazione ai principi di prudenza e competenza (numeri 1, 2 e 4, articolo 2423-bis), va
evidenziato come nel bilancio trovino indicazione gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio, nonché i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la
chiusura del bilancio stesso.
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Su quest’ultimo aspetto, l’OIC, attraverso la revisione del principio n. 29, si è occupato di
delineare il corretto trattamento contabile da riservare ai fatti conosciuti dopo la chiusura
del bilancio.
IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA
Il principio di competenza economica, come anticipato, viene regolato dall’articolo 2423-
bis, comma 1, del Codice Civile, nonché dall’OIC 11.
L’obiettivo, in particolare, è quello di individuare gli elementi (positivi e negativi) che
concorrono alla determinazione del risultato d’esercizio. Vengono considerati “di
competenza”, dunque:
• i ricavi la cui consegna o spedizione legata al bene oggetto del ricavo stesso è stata
effettuata nel corso dell’esercizio (per i beni immobili si tiene conto della stipulazione
dell’atto di trasferimento);
• i costi correlati ai ricavi.
Con particolare riferimento a quest’ultimo punto va sottolineata l’importanza della
correlazione tra componenti negativi e positivi: i costi, infatti, possono essere rilevati
solamente nell’esercizio di competenza dei ricavi ad essi afferenti. Tale correlazione si può
manifestare:
• per associazione causa-effetto (si pensi, per esempio, ai beni oggetto di mera
vendita);
• per ripartizione dell’utilità o della funzionalità del bene acquistato in base ad un
processo sistematico (gli ammortamenti ne sono un chiaro esempio);
• per imputazione diretta del costo al Conto Economico dell’esercizio quando esso
esaurisce la sua utilità e funzionalità già nell’esercizio ovvero quando i criteri do cui ai
punti precedenti non risultano applicabili.
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Il principio di competenza si prepone, dunque, come funzione atta a determinare il reddito
di esercizio di un’impresa mediante la contrapposizione tra costi e ricavi, a prescindere
dalla manifestazione numeraria di questi ultimi.
Può, tuttavia, accadere che sorgano delle difficoltà nell’individuazione della correlazione
tra costi e ricavi. Si tratta di un’ipotesi riscontrabile, ad esempio, nel momento in cui un
fattore produttivo ha esaurito la sua utilità ovvero quando, sebbene il costo non abbia
esaurito la sua utilità, non è possibile stabilire una correlazione causa-effetto, né trovare
un criterio di ripartizione ragionevole tra i vari esercizi. In dette fattispecie, il costo trova
indicazione nel Conto Economico dell’esercizio in cui viene resa nota la cessazione
dell’utilità ovvero in quello in cui è venuto meno il criterio di ripartizione adottato.
Non vanno, infine, tralasciate nemmeno le ipotesi di applicazione inversa della
correlazione. Il caso tipico, in questa circostanza, è quello della perdita di un bene
strumentale per cause non imputabili all’imprenditore ma, ad esempio, ad eventi naturali.
Data la natura risarcitoria del componente positivo, infatti, questo sarà imputato
all’esercizio in funzione della competenza del costo sorto dalla perdita del bene.
IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA
Il principio della prudenza, di cui al numero 4 dell’articolo 2423-bis, prevede
sostanzialmente di:
• non iscrivere a bilancio attività ed utili potenziali, ancorché probabili;
• iscrivere a bilancio perdite o costi presunti o probabili, anche se conosciuti dopo la
chiusura del periodo amministrativo.
L'atteggiamento prudenziale è mirato a garantire la neutralità e l'attendibilità delle
informazioni, a evitare sopravvalutazioni dell'attivo, nonché ad accertarsi di non rinviare ad
esercizi futuri oneri di competenza dell'esercizio presente.
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Sul punto, l’OIC 11, al fine di evitare un eccesso nell’applicazione di tale principio,
specifica che “Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria
riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il
procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle
incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare
che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da
sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e
potenziali”.
L’OIC 29
L’OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella Nota Integrativa
degli eventi che riguardano:
• i cambiamenti di principi contabili;
• i cambiamenti di stime contabili;
• la correzione di errori;
• gli eventi e operazioni straordinari;
• i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Sul punto va rammentato che le società tenute a redigere il bilancio secondo la disciplina
civilistica sono le società di capitali, le società in nome collettivo e le società in
accomandita semplice nell’ipotesi di partecipazione esclusiva da parte di una spa, ovvero
di una Sapa o di una Srl.
In riferimento, poi, agli eventi intercorsi successivamente tra la chiusura dell’esercizio e la
formazione del bilancio, lo stesso OIC 29 specifica che le fattispecie riscontrabili in questo
contesto sono tre (e non più, quindi, due):
• fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
• fatti che possono incidere sulla continuità aziendale.
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Di seguito sono state analizzate le caratteristiche per ciascuna di esse.
FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO
Trattasi di quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del
bilancio, ma che sono conosciuti o si verificano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che
richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio.
Un esempio di questa tipologia di fattispecie è dato dalla perdita di valore di una
partecipazione a seguito di un risultato economico negativo prodotto da una società
partecipata e manifestatosi con l’approvazione del relativo bilancio d’esercizio.
In questa ipotesi, infatti, la svalutazione riflette una condizione già esistente alla data di
riferimento del bilancio, poiché la stessa, nonostante una conoscenza avvenuta solamente
nel periodo successivo, si è verificata durante il periodo amministrativo in chiusura. La
svalutazione, dunque, concorrerà a formare il bilancio in chiusura.
Tra gli altri casi rientranti nella fattispecie in analisi, l’OIC 29 riporta i seguenti esempi:
• la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di
bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
• i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune
attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni
del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino
situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per
esempio:
il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal
fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la
situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al
costo fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
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• la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un maggior prezzo di acquisto di
un’attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un’attività ceduta prima della fine
dell’esercizio;
• la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a
dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
• la scoperta di un errore o di una frode.
Vengono comprese nella fattispecie in analisi anche le ipotesi di imputazione degli utili
maturati nell’esercizio in corso (o in quelli precedenti) ai soci, da parte degli amministratori
di una società partecipata, elaborate in sede di progetto di bilancio. È compito, infatti, della
società che ricade in questa fattispecie di iscrivere a bilancio il provento emergente a
fronte del rispettivo credito.
Sul punto, l’OIC 29 precisa che, di base, il termine entro cui l’evento deve verificarsi per
essere rilevato nelle scritture contabili relative periodo in chiusura è la data di formazione
del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata, appunto, con la data di redazione
del relativo progetto da parte dell’organo amministrativo.
Va tuttavia ricordato che, qualora il fatto sopravvenga tra la data di formazione del bilancio
e la data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, gli amministratori devono
tenerne conto modificando di conseguenza il progetto di bilancio, ma solo se la mancata
contabilizzazione dell’evento può pregiudicare l’attendibilità del bilancio.
Qualora, invece, l’evento emerga successivamente alla stesura della relazione del collegio
sindacale, la rilevazione può essere effettuata previo parere favorevole dell’organo di
controllo.
FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO
Trattasi di quelle fattispecie che pur modificando situazioni esistenti alla data di chiusura
del bilancio non comportano variazioni negli schemi dello stesso, poiché non di
competenza del periodo amministrativo.
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Tali eventi, tuttavia, devono comunque essere illustrati nella Nota Integrativa qualora la
mancata indicazione possa compromettere la possibilità di procedere a corrette
valutazioni, nonché di prendere le decisioni più appropriate, ai destinatari dell’informazione
societaria. Considerato, poi, che i fatti in questione devono essere altresì descritti nella
Relazione sulla gestione degli amministratori, va precisato che, onde evitare
un’informativa doppia / ridondante, l’indicazione in Nota Integrativa può essere fatta
mediante un semplice richiamo alla Relazione.
Rientrano tra i fatti successivi alla chiusura del bilancio che non trovano indicazione nello
stesso (OIC 29):
• la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla
chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato
intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
• la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
• la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere;
• la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo
tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento
contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”;
• la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura
dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa
fattispecie è disciplinato dall’OIC 6;
• operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo
la chiusura dell’esercizio;
• annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
• acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
• distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre
calamità naturali;
• annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
• emissione di un prestito obbligazionario;
• aumento di capitale;
• assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
• significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell’esercizio;
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• fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per
esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è
maggiormente esposta senza coperture;
• richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.
FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Può capitare che alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possano far venir
meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio,
potrebbero, sulla base di ragioni motivate, manifestare la volontà di proporre la
liquidazione della società o di cessare l’attività operativa.
In presenza di queste circostanze il presupposto della continuità aziendale non risulta,
dunque, soddisfatto. All’interno dello Stato Patrimoniale sarà pertanto necessario tenerne
conto nelle valutazioni delle poste dove, ad esempio, le attività dovranno essere valutate
al presumibile valore di realizzo, gli oneri pluriennali non dovranno ulteriormente essere
capitalizzati (se non cancellati) e dovranno emergere eventuali attività immateriali latenti
valorizzabili sul mercato.
ALCUNI RIFLESSI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE
Le operazioni che intercorrono successivamente alla data di chiusura del bilancio ma che
riflettono condizioni già esistenti al termine del periodo amministrativo di riferimento, pur
essendo rilevate nelle scritture contabili, non rilevano dal punto di vista fiscale.
Ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, i requisiti dell’esistenza certa e dell’oggettiva
determinabilità dell’ammontare del relativo componente di reddito non risultano, infatti,
soddisfatti.
In sede dichiarazione, pertanto, il contribuente è tenuto a rettificare mediante delle
variazioni, in aumento o in diminuzione, i componenti aventi fiscalità differita.
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L’Approfondimento – 3
La cedolare secca nel modello 730/2015 e nel modello UNICO PF 2015
PREMESSA
Come noto, la cedolare secca, introdotta dall’articolo 3 del D.lgs. n. 23/2011 è un’imposta
sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali, che colpisce i soli redditi fondiari
derivanti dalle locazioni immobiliari.
AMBITO SOGGETTIVO
La cedolare secca può essere utilizzata esclusivamente dalle persone fisiche che
detengono immobili nell’ambito della propria sfera privata e che li concedono in locazione
a terzi. Altro elemento chiave per poter fruire dell’opzione cedolare secca è che la
locazione non costituisca in alcun modo esercizio di attività d’impresa o di libera
professione.
La cedolare secca può essere utilizzata indistintamente sia dal proprietario dell’immobile,
che dal possessore di un diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, come il diritto di
usufrutto, il diritto d’uso, di abitazione, ecc..
La cedolare secca non è, invece, utilizzabile quando il locatore è una persona fisica
diversa dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento. In tali casi, infatti, il
reddito percepito dal locatore non si configura come reddito fondiario, ma bensì come
reddito diverso.
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È questa la situazione che si verifica ad esempio in una sublocazione dove, ai sensi
dell’articolo 71, comma 2, TUIR, la base imponibile degli immobili abitativi è assoggettata
ad IRPEF, come differenza tra i corrispettivi incassati nel periodo d’imposta dal
sublocatore e il canone di locazione corrisposto al proprietario dell’immobile dal
sublocatore. Unica eccezione, a riguardo è fatta per immobili sublocati a studenti
universitari, dove, invece, è prevista la possibilità di utilizzare la cedolare secca.
Esclusa anche la possibilità di utilizzare la cedolare secca per gli immobili localizzati
all’estero, in quanto anche in tale circostanza il locatore percepirà, ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera f) del TUIR, un reddito diverso e non un reddito fondiario. Nessuna
possibilità di utilizzo nemmeno per il comodatario di un immobile, in quanto il comodatario
è un soggetto diverso dal vero percettore del reddito fondiario che è il comodante, ovvero
il proprietario.
Da ultimo ricordiamo che il sistema della cedolare secca resta, invece, sempre precluso
alle locazioni effettuate da soggetti passivi IRES ovvero da:
• società commerciali a base capitalistica (S.p.A., Srl, Sapa, società cooperative,
società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/01, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/03) residenti
in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
• Enti commerciali, diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia;
• Enti non commerciali, diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia (anche se
determinano l’imponibile come i soggetti IRPEF);
• società ed Enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.
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AMBITO OGGETTIVO
La normativa in materia di cedolare secca richiede che il locatore, a pena di inefficacia,
comunichi preventivamente all’inquilino l’esercizio dell’opzione in questione e
contestualmente rinunci alla facoltà di aggiornare annualmente il canone di locazione in
base all’indice ISTAT1.
Premesso ciò, sono assoggettabili a cedolare secca tutti i contratti di locazione che
presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
• hanno ad oggetto immobili ad “uso abitativo”;
• gli immobili locati sono compresi nella “categoria catastale A”, escluso A/10 (uffici).
Restano, quindi, escluse le locazioni di immobili ad “uso non abitativo”, anche se rientranti
nella categoria catastale “A”. È il caso, ad esempio di un abitazione di categoria catastale
A/2 locata ad uso ufficio. Resta, invece, sempre esclusa da cedolare secca la locazione di
un immobile di categoria A/10 effettuata ad uso abitativo.
Se l’immobile oggetto di locazione può usufruire della cedolare secca anche tutte le
pertinenze collegate alla locazione dell’abitazione possono utilizzare detta opzione. A tal
riguardo, ricordiamo che non sono previsti limiti al numero delle pertinenze locate assieme
all’abitazione e che il canone pattuito per le pertinenze può essere sommato a quello
previsto per la locazione abitativa e costituire base imponibile per l’imposta sostitutiva.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 26/E/2011 la cedolare
secca può essere applicata non solo alle pertinenze locate congiuntamente all’immobile,
ma anche alle pertinenze concesse in locazione con un contratto successivo e separato
da quello dell’immobile abitativo, purché il contratto in questione sia stipulato tra gli stessi
soggetti del contratto di locazione abitativo ed evidenzi “l’effettivo rapporto di
pertinenzialità con l’immobile abitativo locato e tale rapporto sia evidenziato nel contratto
di locazione”.
1L’opzione cedolare secca e la contestuale rinuncia all’aggiornamento annuale ISTAT del canone di
locazione vanno comunicati all’inquilino tramite raccomandata A/R o prima della stipula del contratto, ovverosuccessivamente alla stipula. Ma solo con l’invio della raccomandata l’opzione ha effetto
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La stessa Circolare esclude, invece, la cedolare secca per i contratti di locazione di
immobili accatastati come abitativi ma “locati ad uso promiscuo”. È il caso, ad esempio di
un immobile affittato a un professionista o ad un imprenditore e utilizzato da quest’ultimo
ad uso sia abitativo che ad uso ufficio.
Come chiarito, infine dalla Circolare in questione nel caso di locazione di una pluralità di
immobili occorrerà verificare quali immobili sono locati ad uso abitativo e quali invece sono
considerati strumentali, in quanto solo per quelli ad uso abitativo il locatore potrà
esercitare l’opzione della cedolare secca.
LA BASE IMPONIBILE
La base imponibile della cedolare secca è costituita dall’importo annuale del canone di
locazione, dal quale non è possibile effettuare nessuna deduzione né analitica e né
forfettaria. In altri termini, ciò che rileva è il canone pattuito a prescindere dall’effettiva
percezione da parte del locatore. Il canone deve, comunque, essere rapportato ai giorni di
durata della locazione se inferiori all’anno solare e deve essere ripartito proporzionalmente
in caso di più comproprietari.
A tal riguardo, la citata Circolare n. 26/E/2011 ci ricorda come una locazione in uno stesso
periodo d’imposta possa generare un reddito fondiario assoggettabile ad IRPEF e una
base imponibile assoggettabile viceversa a cedolare secca. Ciò può, infatti, accadere ad
esempio quando in un periodo d’imposta è stipulata una locazione con opzione cedolare
secca2 o viene revocata l’opzione per la cedolare secca, ovvero cessa una locazione e
l’immobile resta a disposizione del contribuente.
2In tali casi l’immobile per una parte dell’anno resterà a disposizione e quindi soggetto ad IRPEF e dal
momento della locazione produrrà reddito da sottoporre a tassazione sostitutiva
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TIPOLOGIE CONTRATTUALI
La cedolare secca è potenzialmente applicabile a tutte le tipologie contrattuali, senza
alcuna preclusione di fatto, purché come si diceva l’immobile appartenga alla categoria
catastale “A” (escluso A/10) e sia concesso in locazione ad uso abitativo. Di conseguenza
la cedolare secca è applicabile al contratto di locazione libero, al contratto di locazione
concordato, al contratto di locazione transitorio, al contratto di locazione per studenti e al
contratto di locazione ad uso turistico. L’utilizzo di una fattispecie in luogo di un’altra incide
esclusivamente sulla percentuale dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Le aliquote attualmente previste sono due:
• l’aliquota del 21% adottabile per la generalità dei contratti di locazione, esclusi quelli a
canone concordato;
• l’aliquota del 10%3, prevista per il triennio (2014 – 2017) per i soli contratti a canone
concordato.
Ai sensi dell’articolo 9, D.L. n. 47/2014, l’aliquota del 10% trova applicazione anche per:
• i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato
deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti al 28 maggio 2014;
• i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la
locazione o con Enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e
date a disposizione dei Comuni con rinuncia dell’aggiornamento ISTAT del canone.
3L’aliquota in questione, inizialmente era stata prevista nella misura del 19%, successivamente è stata
ridotta al 15% per il 2013 e dal 2014 fino al 2017 è stata ulteriormente ridotta al 10%
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CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Il contratto di locazione a canone concordato è disciplinato dall’articolo 2, comma 3 della
Legge n. 431/1998, dove si prevede la possibilità per le parti di stipulare, in alternativa al
contratto di locazione libero, “contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata del contratto … ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in
appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative”.
I contratti in questione sono, dunque, stabiliti prima a livello nazionale e successivamente
vengono perfezionati attraverso un accordo stipulato a livello locale (Comune).
A livello nazionale l’accordo di riferimento è rappresentato dal Decreto interministeriale 30
dicembre 2002, mentre per conoscere l’accordo a livello comunale è necessario
consultare le segreterie comunali, ovvero il sito internet del Comune. Solitamente gli
accordi in questione sono collocati nella sezione del sito “politiche della residenza”.
Gli accordi locali suddividono il territorio comunale in zone urbane omogenee, ovvero aree
urbane aventi caratteristiche similari per quanto concerne i valori di mercato degli immobili,
le dotazioni infrastrutturali (trasporti, spazi verdi pubblici, ecc.), le tipologie edilizie (classi e
categorie catastali), ecc.. Per ogni zona omogenea è poi fissato un valore minimo e un
valore massimo del canone, tenendo conto della categoria catastale dell’immobile, della
dotazione dell’immobile (ad esempio presenza di mobilio, spazi comuni, terrazze,
pertinenze giardini, aria condizionata, doppi serramenti, affreschi, bassorilievi, ecc.), della
presenza di eventuali pertinenze, ecc..
LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI
A conclusione della trattazione presentiamo una serie di esempi di compilazione dei
modelli dichiarativi (modello 730 e modello UNICO PF) in relazione alle diverse tipologie
contrattuali.
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Esempio 1: contratto a canone concordato
Il signor Bianchi, residente a Venezia concede in locazione a canone concordato per tutto
il 2014 un immobile ad uso abitativo (categoria catastale A/3), rendita euro 800,00,
possesso 100% canone annuale euro 6.000,00.
La compilazione del quadro B del modello 730/2015:
La compilazione del modello UNICO PF 2015:
Per quanto concerne il modello UNICO PF è necessario anche compilare il “rigo RB10”,
dove deve essere riportata la somma di quanto indicato nei “righi da RB1 a RB9”. È
necessario tenere presente, inoltre, che i totali di “colonna 14 e 15” del “rigo RB10” devono
essere presi in considerazione per il calcolo della cedolare secca a debito / credito da
riportare nel successivo “rigo RB11”.
8800 365 100 3 6.000 8L736
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Esempio 2: contratto a canone libero
Il Sig. Verdi possiede un immobile a Venezia ad uso abitativo. Rendita catastale euro
1.100, categoria catastale A/2. L’immobile rimane sfitto nel mese di gennaio 2014 a causa
di mancanza di allacciamenti attivi (corrente, gas, acqua, ecc.) e successivamente dal 1
febbraio dello stesso anno viene locato a canone libero per un importo mensile di euro
1.000,00.
La compilazione del modello UNICO PF 2015:
Si ricorda che il “codice 9” deve essere utilizzato in tutti quei casi in cui l’immobile non
rientra in nessuno degli altri casi individuati con gli altri codici. A tal proposito ricordiamo
che detto codice deve essere utilizzato per:
6.000
600 600
1.100 9 31 100 L736
1.100 3 334 100 3 11.000 X X
11.000
2.350 2.350
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• unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas e di
fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici;
• pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
• unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero o già
• utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da
contribuenti trasferiti temporaneamente in altro Comune. Si ricorda che nel caso di più
unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente
all’estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
• bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l’alloggio del portiere,
autorimesse collettive, ecc.) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito
spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente.
La compilazione del modello 730/2015:
Esempio 3: stato di emergenza nei Comuni colpiti da eventi calamitosi
Secondo quanto stabilito dal D.L. n. 47/2014, l’aliquota del 10% per i contratti di locazione
relativi ad immobili situati in Comuni colpiti da eventi calamitosi è ammessa nelle sole
ipotesi in cui detti eventi integrino una delle fattispecie previste dall’articolo 2, comma 1,
lettera c) della Legge n. 225/1992 ovvero:
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• calamità naturali, catastrofi o altri eventi classificati di intensità o estensione tale, da
dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e per i quali sia stato
deliberato lo stato di emergenza.
A fini dichiarativi i contribuenti che ricadono nelle ipotesi menzionate dovranno:
• barrare la casella 9 “Stato di emergenza” della sezione II del quadro B del modello
730;
• barrare la casella 9 “Stato di emergenza” della sezione II del quadro RB del modello
UNICO PF.
La compilazione del modello 730/2015:
La compilazione del modello UNICO PF 2015:
Esempio 4: contratti ad uso turistico
Come noto, l’opzione per la cedolare secca può essere attivata anche in relazione a
contratti di durata inferiore ai 30 giorni e per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.
X
X
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Sovente le locazioni ad uso turistico sono effettuate tramite agenzie di intermediazione e a
tal riguardo l’Amministrazione Finanziaria con la nota Circolare n. 26/E/2011 ha chiarito
che “in presenza dei presupposti, non osta all’esercizio dell’opzione per la cedolare secca
da parte del locatore l’intervento di un’agenzia che operi come mero intermediario tra
locatore e conduttore”.
È bene specificare, ad ogni modo, che per prassi consolidata il locatore potrà esercitare
l’opzione della cedolare secca solo se ha conferito mandato con rappresentanza
all’agenzia di intermediazione, ovvero solo quando il mandatario agisce in nome del
mandante. Nel caso di mandato senza rappresentanza, come disposto dall’articolo 1704
del Codice Civile, non si verifica alcuna sostituzione, in quanto “il mandatario agisce in
nome proprio, assumendo diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti verso terzi”. A tal
proposito si deve segnalare che a seguito dell’interrogazione parlamentare n. 5-02262 il
MEF ha ritenuto applicabile la cedolare secca anche in presenza di un’agenzia che svolge
la sua attività di intermediazione in presenza di un mandato senza rappresentanza,
limitandone però gli effetti alle sole imposte dirette.
Esempio: il Sig. Rossi possiede un immobile a Venezia ad uso abitativo. Rendita catastale
euro 600,00, categoria catastale A/2. L’immobile viene affittato a canone libero per il
periodo 1 giugno – 29 giugno percependo un canone di euro 1.200,00 e rimane a
disposizione del sig. Rossi per il restante periodo d’imposta. Il Sig. Rossi in relazione a
quanto percepito per il contratto di durata inferiore a 30 giorni decide di optare per la
cedolare secca.
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La compilazione del modello UNICO PF 2015:
600 2 336 100 L736
600 3 29 100 3 1200
252
X X
1200
252
2 1 X
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Le prossime scadenze
18 maggio 2015 VERSAMENTO IVA
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese
precedente o del primo trimestre gennaio – marzo 2015.
Versamento telematico
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU
PROVVIGIONI
Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il
mese precedente. Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPS
Versamento dei contributi da parte dei lavoratori iscritti alla
Gestione INPS artigiani e commercianti (minimale).
Versamento telematico per i titolari di partita IVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS
Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di
partita IVA. Versamento telematico
INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE
Autoliquidazione INAIL (saldo 2014 e rata 2015). Invio
telematico della denuncia delle retribuzioni
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20 maggio 2015 ENASARCO – VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento contributi relativi alle provvigioni liquidate agli
agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.
Compilazione della distinta on-line
25 maggio 2015 INTRASTAT MENSILE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
mese precedente