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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 23 del 15 giugno 2015
In questo numero:
Flash stampa................................................................................................................3
L’Agenzia interpreta.....................................................................................................4
Il Giudice ha sentenziato..............................................................................................6
In breve …....................................................................................................................8Chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E in tema di ravvedimento operoso...................................8
In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti...................................................................................11
L’Approfondimento – 1..............................................................................................13Il quadro RR del modello UNICO 2015.................................................................................................13
L’Approfondimento – 2..............................................................................................28Maggiorazione IRES per le società non operative..............................................................................28
L’Approfondimento – 3..............................................................................................35Circolare n. 22/E – chiarimenti sulle novità IRAP................................................................................35
Le prossime scadenze................................................................................................41
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Flash stampa
Modello 730 precompilato
IL SOLE 24 ORE09.06.2015
IL SOLE 24 ORE11.06.2015
Nei prossimi giorni, l’Agenzia delle Entrate renderà noto il Provvedimento che permetterà di sanare eventuali errori o anomalie per chi ha già trasmesso il modello 730 precompilato. Questo secondo invio sostituirà il primo e il precedente modello 730 precompilato si considererà annullato
Entro il 29.06.2015 il contribuente che ha inviato il 730 precompilato tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate commettendo degli errori avrà la possibilità di effettuare un nuovo invio, che annullerà e sostituirà quello precedente. Tale rettifica potrà essere effettuata una sola volta
Proroga versamenti contribuenti soggetti agli Studi di Settore
IL SOLE 24 ORE10.06.2015
IL SOLE 24 ORE11.06.2015
IL SOLE 24 ORE13.06.2015ITALIA OGGI13.06.2015
Il MEF ha comunicato che è stato firmato il DPCM che proroga i versamenti delle imposte dal 16.06.2015 al 06.07.2015 per i contribuenti soggetti a Studi di Settore, i minimi e gli aderenti al regime forfetario e i soci di società di persone e di capitali in regime di trasparenza. Il differimento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede anche il differimento del termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% che scadrà il 20.08.2015
Il D.P.C.M. 09.06.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.06.2015, proroga al 06.07.2015 il termine per effettuare i versamenti derivanti dal modello UNICO 2015 per i soggetti interessati dagli Studi di Settore. La proroga riguarda anche i soci “trasparenti”, ossia coloro che detengono partecipazioni in società di persone e in società a responsabilità limitata che hanno optato per l’attribuzione del reddito per trasparenza. Il differimento riguarda anche il pagamento del diritto annuale da versare alla Camera di Commercio
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
L’Agenzia interpreta
Dichiarazioni di intento
AGENZIA DOGANENOTA
20.05.2015
L’Agenzia delle Dogane, con la Nota citata, ha reso operative le procedure semplificate introdotte dal D.lgs. n. 175/2014 sulle dichiarazioni di intento. Pertanto, dal 25.05.2015, l’operatore è dispensato dalla presentazione della copia cartacea delle dichiarazioni in Dogana e per le importazioni può compilare una dichiarazione per più operazioni fino ad un importo specifico. Gli altri fornitori devono solo verificare che le dichiarazioni di intento siano state preventivamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate sul relativo sito internet oppure nel cassetto fiscale del contribuente
Termini per reati tributari
R.M.08.06.2015
N. 57/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione citata, ha precisato che il raddoppio dei termini opera solo a favore del Fisco in quanto il contribuente non può regolarizzare a proprio favore una dichiarazione riferita a periodi ordinariamente decaduti
Professionisti e regime premiale
PROVVEDIMENTO
09.06.2015N. 78324
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento citato, ha confermato che i lavoratori autonomi non possono rientrare nel regime premiale per 157 Studi di Settore, previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 201/2011
Dichiarazione TASI
DIPARTIMENTO POLITICHE
FISCALICIRCOLARE
03.06.2015N. 2
Il Dipartimento delle politiche fiscali, con la Circolare citata, ha precisato che non sarà approvato alcun modello specifico per la TASI, poiché è consentito utilizzare la modulistica prevista per la dichiarazione IMU
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
IRAP C.M.09.06.2015
N. 22/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare citata, ha fornito chiarimenti in materia di IRAP, in particolare su:
imprese operanti in concessione e a tariffa;
contratti di somministrazione; TFR e accantonamenti; accantonamenti pregressi; contratti a termine; credito d’imposta in assenza di
personale; deduzione forfetaria imposte sui redditi
Sabatini-bis per trasporti
CIRCOLARE MISE
N. 40650/2015
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare citata, ha chiarito che anche il settore dei trasporti può beneficiare dell’agevolazione Sabatini-bis senza limitazioni per l’acquisto di mezzi di trasporto
Codice tributo regime forfettario
R.M.11.06.2015
N. 59/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione citata, ha approvato i codici tributo per i versamenti cui sono tenuti i piccoli imprenditori e i professionisti che fruiscono del regime forfettario, il quale prevede un’imposta sostitutiva del 15%
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Il Giudice ha sentenziato
Firma sull’avviso di accertamento
C.T.P. FROSINONE
N. 414/02/15
È nullo l’avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto non legittimato alla firma, poiché non riveste la qualifica di dirigente
Plusvalenza e fabbricato da demolire
C.T.P. BERGAMON. 455/1/2015
Non risulta tassabile la plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati da demolire. Questo vale anche se chi vende è consapevole che l’immobile in questione subirà una radicale trasformazione
Imposta di registro e avviamento
C.T.R. LOMBARDIA
N. 1518/2015
In tema di imposta di registro, l’avviamento costituisce una qualità dell’azienda e, di conseguenza, il suo conteggio non può essere effettuato senza tenere conto dell’effettiva redditività aziendale. L’Ufficio, in fase di accertamento, è tenuto a dimostrare puntualmente la congruità del valore accertato e/o la non congruità del valore dichiarato dal contribuente
Compensazione spese di giudizio
CASS.N. 20598/2008
La compensazione delle spese di giudizio da parte delle Commissioni Tributarie deve essere necessariamente supportata da adeguate motivazioni idonee a sorreggere la regolazione adottata. Nel caso di sentenza favorevole al contribuente, pertanto, la decisione deve considerarsi priva di motivazione se contiene la generica affermazione secondo cui sussistano giusti motivi per compensare le spese tra le parti
Agevolazione “prima casa”
CASS.N. 11973/2015
Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa quando l’abitazione, che nel complesso supera 200 mq., è stata divisa solo dopo il rogito
Responsabilità amministratore di fatto
CASS.10.06.2015
N. 12007
L’amministratore di fatto non risponde delle sanzioni per le violazioni commesse dalla società di capitali, poiché la responsabilità ricade esclusivamente su quest’ultima
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Validità del PVC CASS.N. 11993/2015
È valido il PVC firmato da un solo dei verificatori, poiché l’autorizzazione del capo dell’Ufficio non descrive le modalità di esercizio dell’attività di indagine
Confisca per equivalente
CASS.N. 24785/2015
La confisca per equivalente può colpire anche beni acquistati prima dell’entrata in vigore della legge applicata dal giudice
Indagini sui conti correnti dei soci
CASS.12.06.2015
N. 12276
L’Ufficio può disporre i controlli finanziari sui conti correnti dei soci amministratori e dei loro familiari, indipendentemente dalla circostanza che non sia motivata la riferibilità dei conti medesimi alla società
Accertamento induttivo e merce in liquidazione
CASS.12.06.2015
N. 12285
È illegittimo l’accertamento induttivo, fondato esclusivamente sulle medie di ricarico, qualora la merce sia stata venduta a prezzi di liquidazione
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
In breve …
Chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E in tema di ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate ha specificato e chiarito con la Circolare n. 23/E del 9 giugno
2015, la procedura riguardante la disciplina del ravvedimento operoso contenuto
nell’articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo 18.12.1997 n. 472, così come modificato
dalla Legge di Stabilità 2015.
Le nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), all’articolo 13, comma 1, D.lgs. n.
472/1997, introducono una maggiore graduazione del sistema sanzionatorio in relazione al
tempo trascorso dalla commissione delle violazioni:
RIDUZIONE PREVISTA DAL 1 GENNAIO 2015
INTERVALLO DI TEMPO TIPO DI RAVVEDIMENTO
1/15 di 1/10Ravvedimento sprint: 0,20% per ogni giorno di ritardo e con un ritardo fino a 15 giorni
Mancato pagamento del tributo o di un acconto, articolo 23, comma 31, D.L. n. 98/11
1/10 30 giorni Mancato pagamento del tributo o di un acconto (lettera a))
1/10 90 giorni Mancata presentazione della dichiarazione (lettera c))
1/9 90 giorni
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera a-bis))
1/8
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore quando la dichiarazione periodica non e prevista
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b))
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
1/7
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o entro due anni dall’omissione o dall’errore quando la dichiarazione periodica non e prevista
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b-bis))
1/6
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o oltre due anni dall’omissione o dall’errore quando la dichiarazione periodica non e prevista
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b-ter))
1/5
Dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della Legge 07.01.1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.lgs. 18.12.1997, n. 471
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b-quater))
Nello specifico, l’incertezza che con la Circolare n. 23/E si è voluto chiarire, riguarda
l’individuazione della data a partire dalla quale decorrono i termini per il ravvedimento con
la sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale nei casi di omissioni anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamenti di tributi periodici.
Un primo dubbio riguarda le violazioni per le quali i 90 giorni decorrono dal termine di
presentazione della dichiarazione (generalmente il 29 dicembre): l’Agenzia ha chiarito che
rientrano nella fattispecie situazioni relative al contenuto e alla documentazione delle
dichiarazioni (UNICO / IVA) che, determinano dichiarazioni incomplete o infedeli come nel
caso di mancata indicazione di costi e di altri componenti negativi di cui all'articolo 110,
comma 11, TUIR. Se un contribuente volesse procedere a sanare tali errori, in ragione
della nuova lettera a-bis) potrebbe farlo scontando una sanzione pari ad 1/9 del minimo
edittale entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
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Un secondo dubbio riguarda le violazioni per le quali la scadenza dei 90 giorni decorre dal
termine di scadenza del versamento: l’Agenzia chiarisce che rientrano nella fattispecie le
violazioni riguardanti ad esempio i tributi locali e regionali (IMU, TASI), il cui ammontare è
sì determinato tramite la liquidazione in dichiarazione ma, la cui violazione, non si
perfeziona con la presentazione della dichiarazione ma con il mancato versamento del
tributo.
Pertanto la discriminante è capire se la violazione si è perpetrata tramite la dichiarazione
oppure tramite il mancato versamento di tributi seppur liquidati tramite dichiarazione: nel
primo caso i 90 giorni decorrono dal termine di invio della dichiarazione; nel secondo caso
i 90 giorni decorrono dal termine del carente od omesso versamento.
Attenzione: una volta che un contribuente riceve la notifica di atti di natura impositiva quali
avvisi di accertamento, liquidazione oppure avvisi bonari, esiti dei controlli automatizzati e
formali non può più avvalersi del ravvedimento operoso.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti
In Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 09
giugno 2015 relativo al rinvio dei versamenti del modello UNICO.
La proroga si è resa necessaria per il ritardo nelle tempistiche di rilascio del software
Gerico per la compilazione degli Studi di Settore.
Il termine di versamento è stato prorogato dal 16 giugno 2015 al 06 luglio 2015 e riguarda i
versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, saldo 2014 e acconto 2015, relativi
anche a IVIE, IVAFE e cedolare secca, per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli
Studi di Settore di cui all'articolo 62-bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Come per gli anni passati, possono beneficiare di questo rinvio anche quei contribuenti per
i quali operano le cause di esclusione o cause di inapplicabilità degli Studi di Settore:
beneficiano di questa proroga anche coloro non soggetti agli Studi di Settore in quanto
rientranti nei regimi fiscali di “vantaggio per l’imprenditoria giovanile” di cui all'articolo 27,
comma 1, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge
15 luglio 2011, n. 111 e, nuovo regime “forfetario” di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il rinvio riguarda conseguentemente anche i collaboratori di imprese familiari soggette alla
compilazione degli Studi di Settore ed i contribuenti soci di:
Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale e che esercitano attività per le
quali sono stati elaborati gli Studi di Settore;
società di persone che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli Studi di
Settore.
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Oltre al differimento al 6 luglio 2015 dei versamenti risultanti dalla compilazione delle
dichiarazioni di redditi, sempre il D.P.C.M. del 09 giugno dispone inoltre che i versamenti
successivi al 06 di luglio e nello specifico quelli effettuati dalla data del 07 luglio sino al 20
di agosto, potranno essere effettuati con una maggiorazione quale interessi pari allo
0,40%.
Nessuna proroga invece per i versamenti dell’IMU, l'imposta municipale sugli immobili, e la
TASI, la tassa sui servizi indivisibili, il cui termine permane quello del 16 giugno.
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L’Approfondimento – 1Il quadro RR del modello UNICO 2015
PREMESSA
Il modello UNICO sta assurgendo l’onere di liquidare ogni cosa che il cittadino-
contribuente deve alla Pubblica Amministrazione.
Quindi esso comprende le imposte sui redditi che confluiscono nelle casse centrali, le
addizionali e l’IRAP che sono di competenza delle Amministrazioni locali, i contributi
previdenziali.
Con riferimento a questi ultimi, il quadro RR del modello permette la liquidazione non solo
di ciò che è amministrato dall’INPS ma anche di ciò che confluisce alla Cassa di
Previdenza dei Geometri.
Recentemente l’INPS ha emanato la Circolare n. 120/2015 volta a fornire le istruzioni per
adempiere correttamente all’obbligo contributivo.
Quindi, con questo intervento, si richiamano le interpretazioni emanate dall’Istituto.
Dal punto di vista normativo si rammenta che è l’articolo 10, comma 1, del Decreto
legislativo n. 241/1997 a prevedere che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi
previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) debbano quantificate l’ammontare dei
contributi dovuti nella propria dichiarazione dei redditi.
È il successivo articolo 18, comma 4, del medesimo decreto a prevedere che i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali da titolari di posizione
assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
IL QUADRO RR
Tenuti alla compilazione del quadro RR del modello UNICO sono tutti i soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali:
degli artigiani;
degli esercenti attività commerciali e terziario;
dei professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
Legge 08.08.1995, n. 335.
La compilazione del quadro comporta l’esposizione della base imponibile e la
determinazione della contribuzione dovuta.
Vediamo nel dettaglio le previsioni delle singole gestioni.
Artigiani e commercianti
I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione
assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le
persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori, soci
accomandanti delle sas), devono compilare la “sezione I” del quadro RR del modello
UNICO PF 2015.
Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito si potrà
procedere con versamento tramite modello F24. La codeline da riportare nello stesso è
quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In
caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i
criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a
più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Per l’individuazione del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali,
come già ricordato nella precedente Circolare INPS n. 102 del 12.06.2003, esso è dato dal
totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi
d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Anche i soci di Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti devono calcolare i
contributi dovuti e la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come
reddito d’impresa, è costituita:
dalla parte del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione
agli utili;
oppure dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di
trasparenza.
Per addivenire a ciò, l’Istituto rammenta che gli elementi da prendere in considerazione
per determinare la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, sono quelli
esposti nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di
contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di
persone ed assimilate). La quantificazione dell’imponibile sarà eseguita a mezzo della
seguente somma algebrica:
RF63 – (RF98 + RF100, colonna 1) + [RG31 – (RG33 + RG35, colonna 1)] + [somma
algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) –
RH12] + RS37 colonna 12.
I soci delle Srl dovranno indicare nel quadro RR la propria quota di reddito desumibile
partendo dal risultato reddituale del modello UNICO SC e considerandolo per la quota di
spettanza.
I “contribuenti minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2 del D.L. 06.07.2011, n. 98,
quantificheranno la base imponibile considerando quale reddito di riferimento quello
esposto nel quadro LM ed in particolare al rigo LM6 (reddito lordo o perdita) al netto del
rigo LM9 (perdite pregresse).
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Iscritti alla Gestione Separata
Nella seconda sezione del quadro RR vanno determinati i contributi previdenziali dovuti
dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. Si tratta dei soggetti che svolgono
attività di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR e che sono tenuti al versamento dei
contributi previdenziali della Gestione Separata.
Non sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata i professionisti che:
sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d.
contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n.
103/1996;
pur producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale
svolta, ad un'altra forma di previdenza assicurativa come ad esempio le ostetriche
iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.
Diversamente, sono obbligati al versamento alla Gestione Separata i professionisti che,
pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa
di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione
in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso
InarCassa). Vedasi in tal senso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 18 del D.L.
06.07.2011, n. 98, oggetto di commento da parte dell’INPS nella Circolare n. 99 del
22.07.2011.
Stabilito chi è soggetto alla Gestione Separata, vediamo ora di individuare la base
imponibile contributiva.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
I professionisti iscritti alla Gestione Separata quantificano la base imponibile sulla base
dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF.
Come per le gestioni artigiani e commercianti, si dovrà computare nella base imponibile
anche il reddito prodotto in forma associata.
Anche il professionista che ha adottato il regime dei contribuenti minimi è tento al
versamento dei relativi contributi.
In particolare l’imponibile si ricaverà dai seguenti righi del modello UNICO 2015:
quadro RE:
rigo RE21 colonna 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove
iniziative produttive (articolo 13 della Legge n. 388/2000);
rigo RE23 o RE25;
quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate):
rigo RH15 o RH17;
rigo RH18 colonna 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
quadro LM:
rigo LM6 – LM9.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata
nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.
Dal momento che al calcolo del contributo dovuto alla Gestione Separata possono
concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad
altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile
previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti
indebiti.
A tal fine l’individuazione delle varie tipologie reddituali avverrà utilizzando i seguenti
codici:
codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’articolo 1 del D.M.
25.05.2001 sui quali gli Enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione
Separata utilizzando i flussi Emens;
codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del
TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2,
lettera c) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 64,
comma 1, lettera l);
codice 4 per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi
per i medici specialisti in formazione. I redditi evidenziati in tali codici essendo già
soggetti a Gestione Separata, come parasubordinati, concorrono alla formazione del
massimale annuo, che per il 2014 è pari a euro 100.123,00;
codice 5 per indicare i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi
dell’articolo 53, comma 1, TUIR, e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali
obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione Separata (ad esempio
un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante
parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere
indicato nella colonna 11.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
La Circolare INPS riporta i seguenti esempi.
Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, e dichiarato nel quadro
RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con
colonna 11.
Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, quadro RE, indicato con
codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con codice 2 in
colonna 3 (euro 15.357) e reddito indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro
100.124) denunciati entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicato euro 0
(zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla Gestione
Separata supera il massimale annuo.
Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, e dichiarato nel quadro
RH, rigo RH17 (euro 50.000), reddito indicato con codice 3 (euro 65.000) e dichiarato,
rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi
dell’articolo 50, comma 1-c)-bis (euro 40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito
derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come
determinato ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR (euro 30.000 – si ricorda
che tali redditi sono assoggettati su importi superiori a euro 5.000). Il reddito da indicare in
colonna 11 è pari a euro 45.123 e non euro 50.000 in quanto la somma del reddito per il
quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 115.000, concorre fino al massimale di euro
100.123 e su euro 65.000 sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale.
Determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando
l’aliquota del 22% o del 27,72%, a seconda che il soggetto sia o meno coperto da altra
previdenza obbligatoria.
Al contributo dovuto sono sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2014.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Come precisato con Circolare n. 74/2014, con il modello UNICO 2014 è stata inserita, nel
rigo RR8, colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali
contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti
né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (modello F24) né a
rimborso.
Le somme possono essere richieste in auto conguaglio presentando direttamente alla
propria sede di competenza un’istanza. In particolare l’INPS rammenta che tale richiesta è
possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti al 2013.
IL VERSAMENTO
Con la Circolare INPS n. 26 del 05.02.2015 per le gestioni artigiani e commercianti e n. 27
del 11.03.2015 per la Gestione Separata sono state esposte le aliquote e gli scaglioni
contributivi.
Gestione artigiani e commercianti
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 22,65 % 22,74 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 19,65 % 19,74 %
La riduzione contributiva al 19,65% (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino
a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così
suddiviso:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età
superiore ai 21 anni
3.529,06(3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
3.543,05(3.535,61 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.062,62(3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44
maternità)
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età
superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00 22,65 % 22,74 %
da 46.123,00 23,65 % 23,74 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00 19,65 % 19,74 %
da 46.123,00 20,65 % 20,74 %
Massimale imponibile di reddito annuo
Per l'anno 2015, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i
contributi IVS è pari a euro 76.872,00 (euro 46.123,00 più euro 30.749,00).
I redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante
nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con
decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità
contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, per i lavoratori privi
di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva,
il massimale annuo è pari, per il 2015, ad euro 100.324,00: tale massimale non è
frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come
segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età
superiore ai 21 anni
17.719,00 (46.123,00 * 22,65% + 30.749,00 *
23,65%)
17.788,18 (46.123,00 * 22,74% + 30.749,00 *
23,74%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
15.412,84 (46.123,00 * 19,65% + 30.749,00 *
20,65%
15.482,02 (46.123,00 * 19,74% + 30.749,00 *
20,74%
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età
superiore ai 21 anni
23.265,40 (46.123,00 * 22,65% + 54.201,00 *
23,65%
23.355,69 (46.123,00 * 22,74% + 54.201,00 *
23,74%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
20.255,68 (46.123,00 * 19,65% + 54.201,00 *
20,65%
20.345,97(46.123,00 * 19,74% +
54.201,00 * 20,74%
Gestione separata
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LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
27,72%(27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
30,72%(30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%
Minimale accredito contributivo
L’accredito contributivo calcolato sul minimale, così come specificato al punto 3 della
Circolare n. 27, è così calcolato:
REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
15.548,00 23,50% 3.653,7815.548,00 27,72% 4.309,91 (IVS 4.197,96)15.548,00 30,72% 4.776,35 (IVS 4.664,40)
Il D.L. 15.04.2002, n. 63 ha stabilito che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente
il minimale devono essere versati alle medesime scadenze previste per il pagamento delle
imposte sui redditi e quindi per il 2014 (modello UNICO 2015):
saldo e primo acconto:
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entro il 16 giugno 2015 o il 16 luglio 2015 (in questo caso maggiorata dello 0,4% a
titolo di interesse) per i soggetti per i quali non è approvato uno Studio di Settore;
entro il 6 luglio 2015 o il 20 agosto 2015 (in questo caso maggiorata dello 0,4% a
titolo di interesse);
secondo acconto:
entro il 30 novembre 2015.
Qualora il contribuente scelga di versare il saldo ed il primo acconto con la seconda
scadenza (cioè 16 luglio o 20 agosto), la maggiorazione dello 0,4% deve essere versata
separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:
“API” (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
“CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo
contributo;
“DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
LA RATEIZZAZIONE
Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto:
esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale
imponibile;
con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto;
anche se risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o
in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2015.
Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a
saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi
per l’anno 2015.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o
dell’acconto; le altre rate alle scadenze indicate nel modello UNICO persone fisiche 2015.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre
2015.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità
riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2015 nella parte
riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita
causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline
relativa al contributo cui afferiscono.
Gli interessi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto
e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della
prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si
precisa quanto segue:
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR,
P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche
della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,4% nel
caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato il 16 luglio per i soggetti privi di
Studi di Settore o il 20 agosto per gli altri.
COMPENSAZIONE
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di
somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello
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F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta
con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2014.
Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le
operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi
all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione elenco di tutti i servizi l’applicazione
cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo
selezionare - domande telematizzate - quindi compensazione contributiva o rimborso.
L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2015 può
essere portato in compensazione nel modello F24. Per effettuare la compensazione il
contribuente compilerà uno o più righi del modello F24 indicando:
la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
il codice sede;
il codice INPS (17 caratteri) se il credito è evidenziato nella colonna 21 o 34 del
quadro RR;
il periodo di riferimento (l’anno 2013 ovvero il 2014, secondo quanto appena
evidenziato);
l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione
originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice
INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo
secondo i criteri di cui al punto 3 della Circolare n. 98 del 07.05.2001. A tal fine potrà
essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito internet www.inps.it
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
– servizi online – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline. Tutte le somme riferite ad
emissioni precedenti rispetto all’anno 2014, dovranno essere oggetto di domanda di
rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di
compensazione contributiva (cfr. Circolare n. 182 del 10 giugno 1994).
I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata potranno portare in compensazione
l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR
“sezione II” del modello UNICO 2015 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione
Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi.
La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato
F24.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista
deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online
collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione – elenco di tutti i servizi
Gestione Separata: domanda di rimborso. Le somme a credito riferite ad anni di imposta
precedenti rispetto all’anno 2014 possono essere richieste a rimborso oppure con istanza
di autoconguaglio.
L’Approfondimento – 2Maggiorazione IRES per le società non operative
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PREMESSA
Nel precedente numero del Quaderno Settimanale abbiamo trattato le regole inerenti le
società non operative. In questo intervento andiamo ad analizzare una particolarità,
sempre in tema di società di comodo, ma che interessa solamente le società di capitali.
Infatti, il legislatore ha voluto ulteriormente punire le intestazioni fittizie di beni (questo
dovrebbe essere lo scopo originario) nel caso il contribuente sia una società di capitali;
soggetto maggiormente interessato da una autonomia patrimoniale garantista verso i soci.
Anzitutto va precisato che il soggetto che, provvedendo al calcolo di operatività, si
trovasse in difetto di ricavi rispetto a quelli attesi dalla norma potrà:
presentare istanza di interpello disapplicativo, dimostrando le cause che non gli
consentono di generare i ricavi minimi;
verificare se rientra in una causa di esclusione o di disapplicazione previste dalla
norma stessa e dai provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate (si vedano nel
precedente intervento contenuto nel Quaderno Settimanale).
Il Governo Berlusconi, con il comma 36-quinquies dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011, ha
deciso di castigare ulteriormente alcuni soggetti non operativi, i soggetti IRES, prevedendo
di applicare una maggiorazione IRES del 10,50%.
Questa maggiorazione va applicata dalle società di capitali e soggetti assimilati (S.p.A.,
S.a.p.a. e Srl, società ed Enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione in
Italia), comprese le società di capitali “di comodo” trasparenti ex articoli 115 e 116, TUIR,
nonché quelle che hanno optato per il regime del consolidato nazionale ex articolo 117,
TUIR, oltre alle società di capitali socie di società di persone “di comodo”.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Al contrario, la maggiorazione di 10,50 punti dell’aliquota non si applica ai soggetti IRPEF.
Va precisato, però, che qualora una società di persone di comodo fosse partecipata da
una società di capitali, sul reddito attribuito dalla società di persone non operativa il
soggetto IRES dovrà versare la maggiorazione descritta.
BASE DI CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
La maggiorazione va calcolata, in generale, sul reddito imponibile del periodo d’imposta
nel quale il soggetto risulta di comodo, il quale è dato dal:
reddito minimo presunto di cui al comma 3 del citato articolo 30, determinato al netto
delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (95% degli utili distribuiti da soggetti IRES,
redditi esenti, ACE, ecc.);
reddito dichiarato se lo stesso è superiore al reddito minimo presunto.
Nel caso in cui il reddito dichiarato sia maggiore del minimo operativo, la società può
utilizzare le perdite pregresse, sia pure con le limitazioni previste dal citato articolo 30 e
dall’articolo 84, TUIR (Circolare 04.03.2013, n. 3/E): potrà cioè abbattere solo la parte di
reddito che eccede il minimo non operativo.
L’utilizzo delle perdite pregresse, però, è ammesso:
soltanto per abbattere la quota di reddito eccedente quello minimo presunto;
nel limite dell’80% del reddito imponibile (salvo che si tratti di perdite che si riferiscono
ad una nuova attività produttiva e siano realizzate nei primi 3 periodi d’imposta,
deducibili integralmente).
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Vediamo i seguenti due esempi.
Esempio 1
Perdite pregresse soggette al limite dell’80%: euro 100.000
Reddito complessivo 2014: euro 70.000
Reddito minimo presunto 2014: euro 30.000
Il risultato di tale situazione sarà:
a) perdite pregresse astrattamente utilizzabili: euro 70.000 * 80% = euro 56.000;
b) perdite pregresse effettivamente utilizzabili: euro 70.000 – euro 30.000 = euro
40.000;
c) reddito da dichiarare nel modello UNICO 2015: euro 30.000;
d) perdite pregresse riportabili: euro 100.000 – euro 40.000 = euro 60.000.
Esempio 2
Perdite pregresse soggette al limite dell’80%: euro 100.000
Reddito complessivo 2014: euro 70.000
Reddito minimo presunto 2014: euro 10.000
In questo caso, invece, il risultato sarà in seguente:
a) perdite pregresse astrattamente utilizzabili: euro 70.000 * 80% = euro 56.000;
b) perdite pregresse effettivamente utilizzabili: euro 56.000 (e non euro 70.000 – euro
10.000 = euro 60.000);
c) reddito da dichiarare nel modello UNICO 2015: euro 14.000;
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
d) perdite residue riportabili: euro 100.000 – euro 56.000 = euro 44.000.
SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIE DI SOCIETÀ DI PERSONE DI COMODO
Nel caso una società di persone non operativa sia posseduta da una società di capitale, la
maggiorazione in esame è applicabile anche sul reddito imputato per trasparenza ad una
società di capitali socia di una società di persone di comodo.
In tal caso è necessario distinguere a seconda che la società di capitali, a sua volta, sia o
meno di comodo. Infatti, avremo:
società di capitali che a sua volta è di comodo: la maggiorazione opera sul reddito
imponibile complessivo, comprendente anche della quota imputata per trasparenza da
parte della società di persone;
società di capitali non di comodo: la maggiorazione opera limitatamente al reddito
imputato per trasparenza da parte della società di persone.
SOCIETÀ TRASPARENTI
Qualora le società di capitali abbiano optato per la trasparenza ai sensi degli articoli 115 e
116, TUIR, sia in qualità di società partecipata che, nell’ipotesi di opzione per la
trasparenza ex articolo 115, TUIR, in qualità di società partecipante (socio), la
maggiorazione IRES va applicata autonomamente da ogni singola società “di comodo”. Di
conseguenza:
la società “di comodo” trasparente ai sensi dei citati articoli 115 e 116, in qualità di
società partecipata provvede “separatamente ed autonomamente” ad applicare la
maggiorazione;
la società “di comodo” che partecipa al regime di trasparenza in qualità di partecipante
(socio), ai sensi del citato articolo 115 applica la maggiorazione sul proprio reddito
imponibile senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata (in tal
senso la C.M. n. 3/E/2013).
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SOCIETÀ ADERENTI AL CONSOLIDATO
Altra situazione di rilevanza per la maggiorazione si presenta in caso di opzione, da parte
di una società “di comodo”, per la tassazione di gruppo ex articolo 117, TUIR, ossia per il
consolidato nazionale. La società che ha optato, a prescindere dalla qualifica di
controllante (consolidante) o controllata (consolidata) applica autonomamente al proprio
reddito imponibile la maggiorazione in esame.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E/2013, aveva avuto modo di specificare che:
la società “di comodo” assoggetta individualmente alla maggiorazione IRES il proprio
reddito;
sul reddito complessivo del consolidato è applicata, da parte della consolidante,
l’aliquota IRES ordinaria (27,50%).
La base imponibile della maggiorazione è determinata secondo le regole ordinarie ex
articolo 118, TUIR, tenendo conto delle eventuali perdite pregresse al consolidato.
Qualora a un soggetto partecipante al consolidato sia imputata per trasparenza una quota
di reddito da parte di una società di persone “di comodo” non rientrante nel consolidato, lo
stesso provvede autonomamente ad applicare la maggiorazione IRES limitatamente al
reddito imputatogli per trasparenza.
LA MAGGIORAZIONE E GLI ACCONTI 2015
Va anzitutto ricordato che la norma introduttiva della maggiorazione IRES è entrata in
vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011. Quindi, per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, decorre dal periodo 2012.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Per la determinazione dell’acconto dovuto per il 2013, vi era la norma transitoria contenuta
nel comma 36-novies dell’articolo 2, D.L. n. 138/2011, la quale stabiliva che era
necessario assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata applicando la maggiorazione.
L’acconto 2015 potrà essere determinato secondo le ordinarie modalità di calco, e cioè
utilizzando il metodo storico oppure quello previsionale.
Chi utilizza il metodo storico calcola l’acconto 2015 nella misura del 100% dell’imposta
dovuta per il 2014 riscontrabile dal campo 7 del rigo RQ62.
Per capire, poi, se il versamento sia dovuto oppure se sia da versare in una o due rate, si
dovranno osservare le regole generali previste per i versamenti degli acconti. Avremo
quindi che se il campo 7 citato:
non è superiore a euro 20,66, l’acconto non è dovuto;
se tale campo è superiore a euro 20,66, ma non a euro 253,70, il versamento va
effettuato in unica soluzione nei termini del 2° acconto;
con un importo del rigo superiore a euro 253,70, il versamento andrà effettuato in 2
rate pari al:
40,60% (40% di 101,50%) di campo 7 di rigo RQ62 entro il termine per il
versamento del saldo delle imposte sui redditi (con la maggiorazione del 0,40% se
si decide di adempiere nei 30 giorni seguenti la prima scadenza);
60,90% (60% di 101,50%) di campo 7 di rigo RQ62 entro i termini per il
versamento del 2° acconto.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per quanto attiene le modalità di versamento della maggiorazione IRES si dovranno
seguire le medesime regole previste per il versamento delle imposte sui redditi.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Infatti, la maggiorazione IRES di 10,50 punti percentuali andrà versata con modello F24
utilizzando i seguenti codici tributo:
2018, per la prima rata di acconto;
2019, per la seconda rata di acconto;
2020 per il saldo.
L’Approfondimento – 3Circolare n. 22/E – chiarimenti sulle novità IRAP
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
PREMESSA
Come noto la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto delle modifiche
inerenti la disciplina IRAP sulle quali, lo scorso 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate è
intervenuta fornendo chiarimenti mediante la pubblicazione della Circolare n. 22/E.
L’argomento non è da sottovalutare soprattutto in considerazione del fatto che, sebbene le
novità avranno efficacia a partire dal modello di dichiarazione IRAP 2016, già in occasione
dei prossimi versamenti, per i soggetti che intendono calcolare l’acconto IRAP con il
metodo previsionale, produrranno i primi effetti.
Specificatamente l’Amministrazione si è soffermata su:
la rilevanza di alcune componenti reddituali che concorrono alla determinazione del
costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, ed in particolare sugli
accantonamenti per eventuali oneri connessi al rapporto di lavoro stanziati in bilancio
in esercizi antecedenti al 2015;
la deducibilità delle spese relative a rapporti di lavoro differenti da quello a tempo
indeterminato;
il credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti passivi IRAP che non impiegano
lavoratori dipendenti;
la deducibilità dall’IRPEF / IRES del 10% dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli
interessi attivi e proventi assimilati.
Il presente articolo ha lo scopo di approfondire il contenuto di queste tematiche.
LA LEGGE DI STABILITÀ 2015
Come premesso, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto alcune significative modifiche alla
disciplina IRAP.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
In particolare, i commi dal 20 al 24 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 dispongono:
a) l’inserimento, nell’articolo 11 del Decreto IRAP, del comma 4-octies), ai sensi del
quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione
al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai
soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a
9 del Decreto IRAP;
b) l’abrogazione delle minori aliquote IRAP originariamente disposte dal Decreto Renzi
n. 66/2014; in altre parole il comma 22 dell’articolo 1, Legge n. 190/2014 ha
“ripristinato” le aliquote previgenti:
a. 3,90% ordinaria;
b. 4,20% per concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione
autostradale;
c. 4,65% per banche e società finanziarie;
d. 5,90% per assicurazioni;
e. 1,90% per imprese agricole e cooperative piccola pesca.
Sono, tuttavia, salvaguardati i comportamenti di quanti hanno determinato l’acconto
relativo al periodo d’imposta 2014 con il metodo previsionale; questi potranno
effettuare il conguaglio in sede di saldo;
c) stanti le due precedenti misure, al fine di non penalizzare eccessivamente le
microimprese senza dipendenti, che avrebbero subìto un rincaro delle aliquote senza
avvantaggiarsi del taglio IRAP imprese sul costo del lavoro, il legislatore ha previsto,
al comma 21, l’introduzione di un regime premiale a queste dedicato e consistente in
un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda:
a. utilizzabile esclusivamente in compensazione;
b. a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
LA CIRCOLARE N. 22/E “MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IRAP – LEGGE DI STABILITÀ 2015”
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Come premesso, la Circolare n. 22/E del 9 giugno scorso ha fornito nuovi chiarimenti in
merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 circa le disposizioni IRAP
poc’anzi elencate.
In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha focalizzano l’attenzione sulle questioni
sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla
base imponibile IRAP.
In verità le modifiche avranno effetto dal periodo successivo a quello in corso al
31.12.2014, pertanto non impatteranno nella dichiarazione IRAP 2015.
D’altro canto l’intervento appare quanto mai tempestivo considerando il riverbero che le
novità avranno in termini di determinazione degli acconti per l’anno d’imposta 2016,
qualora il contribuente decida di adottare il criterio del calcolo previsionale.
Scendiamo nel particolare delle tematiche considerate nel documento di prassi di cui
trattasi:
deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato ex articolo
11 – comma 4-octies – D.lgs. n. 446/97:
sul tema l’Agenzia ha precisato che, in assenza di una specifica previsione di
esclusione, devono ritenersi interessati dal beneficio introdotto con la Legge di
Stabilità 2015 anche le imprese che operano in concessione ed a tariffa nei settori di
pubblica utilità (c.d. public utilities):
acqua;
energia;
trasporti;
infrastrutture;
poste e telecomunicazioni;
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
raccolta e depurazione delle acque di scarico;
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Ciò significa in altre parole che le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul
cuneo fiscale, potranno beneficiare, ai fini IRAP, della deducibilità integrale del costo
del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato; in ciò
concorde anche Assonime (cfr. Circolare n. 7/2015);
contratti di somministrazione ex articolo 20 – 28, D.lgs. n. 276/2003:
sul tema l’Amministrazione ha specificato che il beneficio ex Legge n. 190/2014 spetta
all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato; tale
fruizione è però vincolata alla condizione che il contratto originario di lavoro, cui
sottende la somministrazione, sia a tempo indeterminato;
TFR e accantonamenti:
al riguardo è stato chiarito in primo luogo che le quote di TFR maturate a partire
dall’esercizio 2015, ivi compresa la rivalutazione di quelle accantonate negli esercizi
precedenti, sono da considerare, senza dubbio, rilevanti ai fini della determinazione
dell’ammontare complessivo delle spese deducibili ai fini IRAP, in quanto sostenuti a
fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro.
Secondariamente è stato affermato che le quote di accantonamento effettuate a
partire dal 2015, per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, non rilevano
ai fini della determinazione della base imponibile IRAP in quanto di natura estimativa.
Concordemente a quanto già affermato nella Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008,
infatti, dette componenti negative rileveranno nel momento in cui si verificherà l’evento
che ha determinato, nel tempo, la possibilità di effettuare l’accantonamento, bensì al
momento dell’erogazione dell’ammontare accantonato.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Da ultimo è stato specificato che, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, gli
accantonamenti de quo non concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle
imposte sui redditi;
contratti a termine:
stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato,
l’Amministrazione sul tema ha espresso parere negativo in merito alla deducibilità
IRAP dei costi afferenti rapporti di lavoro subordinato a termine;
crediti di imposta in assenza di personale:
il comma 21 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 ha attribuito un credito di
imposta – pari al 10% dell’IRAP lorda indicata in dichiarazione – alle imprese o
professionisti che non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta.
Nell’intervento di prassi in esame l’Agenzia ha specificato al riguardo che, stante il
disposto sopra riportato, sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avuto
lavoratori alle proprie dipendenze, a prescindere dalla forma contrattuale adottata.
Conseguentemente, per effetto della condizione posta dalla norma, non può essere
neanche effettuato alcun ragguaglio qualora il contribuente abbia avuto, nel corso del
l’anno, anche per un periodo di tempo limitato, lavoratori alle proprie dipendenze;
deduzione forfetaria imposte sui redditi:
l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche in merito alla corretta determinazione
dell’importo IRAP ammesso in deduzione, in presenza di oneri finanziari indeducibili.
In particolare ci si chiedeva se, a partire dal 2015, detto ammontare dovesse essere
assunto al lordo, ovvero al netto, del credito d’imposta ex comma 21, articolo 1, Legge
n. 190/14, di cui si è detto in precedenza.
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
La conclusione cui l’Amministrazione è giunta è che la “deduzione forfetaria” del 10%
prevista ai fini IRES / IRPEF va calcolata sull’IRAP al lordo del credito d’imposta
introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Le motivazioni sono rintracciabili, in primo luogo, nella Circolare 14.04.2009, n. 16/E,
di commento alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 1 del D.L. 29.11.2008, n. 185,
recante precisazioni in merito alla deducibilità dalle imposte sui redditi del 10%
dell’IRAP forfetariamente riferita a interessi passivi e oneri assimilati indeducibili;
nell’occasione l’Amministrazione ha chiarito che l’imposta regionale rilevante per il
calcolo della deduzione spettante è quella versata nel periodo d’imposta a titolo di
saldo del periodo d’imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti,
per quanto riguarda l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta.
In secondo luogo, l’utilizzo del credito di imposta del 10% ex comma 21 della Legge di
Stabilità 2015, ammesso esclusivamente in compensazione orizzontale a decorrere
dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, fa sì che non vi sia una
diretta correlazione tra il credito maturato e l’IRAP dovuta in relazione a ciascun
periodo d’imposta.
Per questo motivo, la deduzione forfetaria del 10% prevista ai fini IRES / IRPEF deve
essere calcolata sull’IRAP al lordo del credito, anche nel caso in cui il contribuente
decidesse di utilizzare il credito maturato per compensare l’IRAP di periodo,
trattandosi comunque di imposta dovuta e versata previa compensazione con il credito
spettante.
Le prossime scadenze
15 giugno 2015 FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o
consegnati nel mese precedente
REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI
Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati
lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente
REGISTRAZIONI CONTABILI ASDRegistrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti
dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente
da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
16 giugno 2015 VERSAMENTO MENSILE – IVALiquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese
precedente. Versamento telematico
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI
Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il
mese precedente. Versamento telematico
IMPOSTE DA UNICO 2015 – IRAP 2015Versamento del saldo 2014 e/o del 1° acconto 2015 delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, o versamento
della 1a rata delle stesse imposte, senza maggiorazione
16 giugno 2015 ACCONTO IMUVersamento dell’acconto dell’IMU da parte dei proprietari di
immobili
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
ACCONTO TASIVersamento dell’acconto della TASI da parte dei proprietari di
immobili
CEDOLARE SECCA
Versamento (1° rata o soluzione unica) dell’acconto
dell’imposta sostitutiva dovuta
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Versamento (1° rata o soluzione unica) del contributo del 3%
sul reddito eccedente euro 300.000 dovuto per l’anno
d’imposta 2014
IMMOBILI ESTERI
Versamento (1° rata o soluzione unica) dell’imposta sugli
immobili situati all’estero
ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE
Versamento (1° rata o soluzione unica) dell’imposta sul
valore delle attività finanziarie detenute all’estero
VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPSVersamento dei contributi da parte dei lavoratori iscritti alla
Gestione INPS artigiani e commercianti (minimale).
Versamento telematico per i titolari di partita IVA
16 giugno 2015 VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPSVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Versamento telematico
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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015
VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPSVersamento dei contributi da parte dei committenti titolari di
partita IVA. Versamento telematico
25 giugno 2015 INTRASTAT MENSILE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
mese precedente
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