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COMUNE DI ISCHITELLA
(Provincia di Foggia)
REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(approvato con delibera di Consiglio Comunale n..
ART. 1 » OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ'ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento intende produrre, in sintesi, le principali norme legislative,
abrogate e non, al fine dì agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei proprì
obblighi.
2. A decorrere dall'esercizio 2012, è istituita, in via sperimentale, ed applicata per tutto il
territorio comunale, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011,
e dell' art. 13 dei D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214, è stabilito che a far tempo dal 01 gennaio 2012, e fino al 2014,
l'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, più semplicemente definita "I.M.U.". L'applicazione a regime
dell' Imposta Municipale Propria è fissata al 2015.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di
Ischitella, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e
trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART.2 - Presupposto dell' IMU
1. il presupposto delì'IMU è iì possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, oltre
che per i beni strumentali all'attività dell'impresa, posseduti da qualsiasi soggetto residente nel
Comune e non, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. Il Possesso sorge in capo al
soggetto che ha l'obbligo di pagare l'imposta, o meglio riconducibile ad un rapporto reale o ad
altra ipotesi espressamente prevista dalla legge (locazione finanziaria e concessione
demaniale) -
ART. 03 - TIPOLOGIE DI BENI IMMOBILI-DEFINIZIONE DI ABIT AZIONE PRINCIPALE,FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
1. Ai fini dell'applicazione dell' imposta, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, le
categorie assoggettabili sono le seguenti:
a) Per "ABITAZIONE PRINCIPALE" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nei quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafìcamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafìca in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al
presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
b) Per "PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE" si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali "C/2-C/6-C/7, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo;
e) Per "FABBRICATO" si intende una unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza (art. 2 D.Lgs n.
504/1992 - art. 13, comma 2 D.L. N.201/2011). Il Fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero,
se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
d) Per "AREA FABBRICABILE" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui ali' art. 1
del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, sui quali esiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghivoltura e all'allevamento di animali.
L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fìsiche, coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituita
una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui
mantengono il possesso rna che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che
abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si
applica a tutti i comproprietari;
e) Per "TERRENO AGRICOLO" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti
attività: "COLTIVAZIONE DEL FONDO ~ SILVICOLTURA - ALLEVAMENTO DI ANIMALI
E ATTIVITÀ' CONNESSE" ai sensi dell'art. 2135 del cc.
2. Le seguenti tipologie sono soggette all'applicazione del tributo:
a) Immobili a destinazione Ordinaria:
• gruppo A (abitazioni e uffici - categorie catastali da A/1 a A/11);
• gruppo B (edifici di uso collettivo - da B/l a B/8);
• gruppo C (immobili a destinazione commerciale - da C/1 a C/7);
b) Immobili a destinazione Speciale:
» gruppo d (opifìci, alberghi, teatri, ecc. (da D/l a D/12);
e) Immobili a destinazione particolari:
• gruppo E (stazioni per servizi di trasporto, ponti comunali, costruzioni e fabbricati
per speciali esigenze pubbliche, ecc. - da E/1 a E/9).
3. Quadro generale delle categorie:
a) Gruppo A:
a) A/1 - Abitazione di tipo signorileb) A/2 - Abitazioni di tipo civile;e) A/3 - Abitazioni di tipo economico;d) A/4 - Abitazioni di tipo popolare;e) A/5 - Abitazioni di tipo ultra popolare;Q A/6 - Abitazioni di tipo rurale;g) A/7 - Abitazioni in villini;h) A/8 - Abitazione in ville;i) A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;j) A/10 - Uffici e studi privati;k) A/11 - Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.
b) Gruppo B:
- B/l - Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofio, ospizi, conventi, seminari,caserme;
- B/2 - Case di cura e ospedali;- B/3 - Prigioni e riformatori;- B/4 - Uffici pubblici;- B/5 - Scuole e laboratori scientifici;- B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali
senza fine di lucro, che non hanno sede in edifìci della categoria a/9;Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti;Magazzini sotterranei per il deposito derrate.
e) Gruppo C:
- C/1 - Negozi e botteghe;- C/2 - Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare
abitativa;- C/3 - Laboratori per arti e mestieri;- C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi;- C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative;- C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;- C/7 - Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti.
d) Gruppo D;
- D/l - Opifici;- D/2 - Alberghi e pensioni;- 0/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi, zoosafari;- D/4 - Case di cura e ospedali;- D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazioni;- D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi;- D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;- D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;- D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a
pedaggio.
e) Gruppo E:
- E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, stazioni permetropolitane, stazioni per ferrovie, impianti di risalita in genere;
- E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;- E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;- E/4 - Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili;- E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;- E/6 - Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio;- E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti;- E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di
famiglia;- E/9 - Edifìci a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del
Gruppo E;
Gruppo F:
F/l - Aree urbane;F/2 - Unità collabenti;F/3 - Unità in corso di costruzione;F/4 - Unità in corso di definizione;F/5 - Lastrici solari
ART. 04 - FABBRICATI RURALI (ari. 9 D.L 30/12/93 n. 557)
1. Condizioni generali per il riconoscimento della ruralità, sono:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dai soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze
connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il
terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti sopra indicati risultanti dalle certificazioni
anagrafiche o da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4} da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole (art. 2, D.Lgs 29/03/2004, n. 99),
aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale);
b) i soggetti di cui ai n. 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo
ed essere iscritti nel Registro delle imprese;
e) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000,00
metri quadrati ed essere censito al Catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
2. 11 requisito di ruralità è riconosciuto se sono destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
e) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento ed al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20/02/2006, n. 96 e s.m.i.;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento,
assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
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h) ad uso di ufficio di azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione
dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
ART. 05 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA
1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
a) il Proprietario di Fabbricati, Aree fabbricabili, Terreni a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;;
b) il Titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfìcie sugli stessi;
e) il Locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria. Il Locatario è il soggetto passivo a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto.
d) il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
e) l'Ex Coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
ART. 06 - SOGGETTO ATTIVO.
1. Soggetto Attivo dell'imposta IMU è il Comune di Ischitella, relativamente agli immobili la cui
superfìcie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicato gli immobili al 1° Gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo
diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
ART. 07 - BASE IMPONIBILE
1. La Base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1,3,5, e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei
commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i Fabbricati iscritti in catasto: il valore dell'immobile è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° Gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori previsti dall'art 13 del D.L. n.
201/2011:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6,
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4,
C/5;
e) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale AIO - D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere
dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i "Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto", interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri
di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. a 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in
cui i fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è
costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture
contabili, applicando per ciascun anno di formazione delio stesso, i coefficienti aggiornati ogni
anno con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria
il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con
decreto del Ministero delle Finanze del 19 Aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla
data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i Terreni Agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al
comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662
del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i Terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il
moltiplicatore e pari a 110.
6. Per le Aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'AREA, di demolizione del fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c)-d) e f), del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001,
la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale e considerata fabbricabile anche in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore
del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il Fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato..
8. Per i Fabbricati di Interesse Storico ed Artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento;
9. Per i Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente la base imponibile è ridotto del 50 per cento;
ART. 08 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del D.Lgs n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e
con le seguenti riduzioni:
a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.000 e fino a euro 15.500,00;
b) Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fìno
a euro 25.500;
e) Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e
fìno a euro 32.000,00.
2. Nell'ipotesi in cui il lavoratore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscrìtto nella
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al
periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di
possesso.
L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in
riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva
direttamente il fondo.
L'Agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affìtto, salvo il
caso in cui le persone fìsiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso
in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci,
continuano a coltivare direttamente.
L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.
ART- 09 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA
1. L'aliquota, stabilita per Legge, può essere modificata dal Comune, entro il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del D.L n.
201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalle legge possono essere variate, nei
limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 Settembre
2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2- L'Aliquota, così come stabilito dal decreto-legge 201/2011, convcrtito con modificazioni in
Legge 214/2011, sono le seguenti:
a) Aliquota base pari allo 0,76%, modificabile dal Comune con delibera di Consiglio
Comunale. E' previsto un aumento o una diminuzione delloO,3%;
b) Una Aliquota pari allo 0,4% per l'abitazione principale, per le relative pertinenze,
modificabile dal Comune, con delibera di Consiglio Comunale,, in aumento o in
diminuzione, sino allo 0,2% (art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011);
e) Una Aliquota ridotta pari allo 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale (art.9,
comma 3- bis, D.L. n. 557/1993), modificabile dal Comune, con delibera di Consiglio
Comunale, in aumento o in diminuzione sino allo 0,1%;
d) In caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, o in caso di immobili posseduti a
soggetti passivi IRES, ovvero in caso di immobili locati, l'aliquota base dello 0,76%, può
essere ridotta dal Comune, con delibera di Consiglio Comunale, sino ad un massimo dello
0,4%
3, Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D.L n. 201 del 2011, a partire dall'anno 2013, la
delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998,
n. 360 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate
precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
ART. 10 -ALIQUOTA RIDOTTA -APPLICAZIONE
1. L'Aliquota ridotta dallo 0,76% allo 0,4% può essere applicata nei seguenti casi:
a) Unità Immobiliare: casa coniugale non assegnata al soggetto passivo, a seguito di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
b) Unità immobiliare: posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
e) Pertinenze: l'aliquota ridotta può essere applicata solo per una unità immobiliare per
ciascuna e per un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria
catastale diversa: categoria C/2: Magazzino e locale di deposito, cantina; C/6: Stalla,
scuderia, rimessa, autorimessa; C/7: tettoie, posto auto su aree private, posto auto
coperto.
Art. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad Abitazione Principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica.
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3. Per l'anno 2012 e 2013, per l'abitazione principale, si applica una ulteriore detrazione pari ad
€ 50 per ciascun figlio che dimora e risiede nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e di età non superiore ad anni 26, anche se non sono fiscalmente a carico. L'importo
complessivo della maggiorazione, ai netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della
maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verifìcate le
condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello
finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verifìcate e protratte per più
di 15 giorni nel corso del mese in questione. Fino a concorrenza degli equilibri di Bilancio; in
tal caso il Comune non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria.
5- II Comune di Ischitella, con la deliberazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, può
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ÌACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ÌACP,
nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la
riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del
D.L. n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo.
Art, 12 -ASSIMILAZIONI
1. Il Comune di Ischitella considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
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ART.13-E5J3V270M
1, Sono esenti dall'Imposta:
a) gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nei proprio territorio,
dalle regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Nazionale Sanitario, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. (Art 9, comma 8 del D.Lgs n. 23/2011).
b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (Art. 7,
comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992);
e) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del dpr 29/09/1973, n.
601 e s.m. (Art. 7, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 504/1992);
d) ì fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli art 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (art 7, comma 1, lett
d) D.Lgs. n. 504/1992);
e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto Tll/02/1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929,
n. 810 (Art.7, comma 1, lett. e) D.Lgs. 504/1992);
f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base agli accordi
internazionali resi esecutivi in Italia (Art. 7, comma 1, lett f) D.Lgs. 504/1992);
g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art 15
della legge 27/12/1977, n. 984, in quanto il Comune di Ischiteila è ricompreso
nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (Art. 7, comma 1, lett. h) D.Lgs n.
504/1992);
h) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera e, del D.P.R, 22
dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della
Legge 20 maggio 1985, n. 222
i) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.
133, in quanto il Comune di Ischiteila risulta classificato tra i Comuni montani o
parzialmente montani si cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
j) Gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'Esenzione si applica solo
con riferimento alla quota spettante al Comune.
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k) Gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone
precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere
pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica per la sola quota a
carico del Comune.
Art, 14 - QUOTA RISERVATA ALIO STATO
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di
imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7
dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
al comma 8 del medesimo articolo, 13, l'aliquota base di cui al comma 6, primo periodo, del su
menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominata; alle unità immobiliari
assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento; agli
immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, alla casa coniugale assegnata all'ex
coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo
13 del D.L. n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal
Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di
cui all'articolo 13 del presente regolamento.
ART-15 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
1. L'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si è protratto il possesso; a tal fìne il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria" (art 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011);.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate di pari importo, scadenti la prima il "16 Giugno" e la seconda 1 "16 Dicembre". Resta
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il "16 Giugno"
(Art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011).
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3. La prima deve essere versata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta
calcolata applicando le aliquote base (o quelle maggiori/minori approvate dal Comune); la
Seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, pari al restante 50% dell'imposta
dovuta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per tale anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per gii immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore
o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono
presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo
di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto
di trasferimento degli immobili (Art 10, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992).
6. I versamenti o i relativi rimborsi, non devono essere eseguiti, qualora l'importo sia pari o
inferiore a € 12 (art 25, Legge n. 289/2002)
7. Il versamento dell'imposta, cos'i come indicato al comma 2 e 3, deve avvenire esclusivamente
tramite il mod. F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, con
le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con la
possibilità di effettuare compensazione con eventuali crediti fiscali e contributivi. Dal 1°
Dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
8. Con delibera di Giunta Comunale, i termini ordinativi di versamento dell'Imposta di cui al
comma 2, possono essere prorogati per tutti o per categorie di soggetti passivi quando si
verifìchino calamità naturali.
9. I contribuenti che intendono beneficiare della proroga di cui al comma che precede, hanno
l'obbligo di presentare al Comune, entro il termine per effettuare il versamento, una
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'aver subito danni rilevanti,
dovendosi intendere per tali quelli pari o superiori alla metà dell'ultimo reddito dichiarato o
comunque superiori ad € 10.000,00.
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16-DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo
9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta
ARI. 17-ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
del D.Lgs. n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o
trasmettere atti o documenti.
2. n Comune, ai sensi del medesimo comma 3, dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, può
altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico,
con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici
competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con
esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992, con delibera di Giunta
Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell'Imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi
ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, infedeli, parziali o nel caso di
ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposto avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelli in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articolo 16 e 17 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
6. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale,
l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.L.vo 19 giugno 1997, n.
218 e gli ulteriori istituti defiativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche
norme.
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7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del
Procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del
termine e dell'organo giurisdizionaìe cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta
giorni entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del Tributo.
ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA
1. Il Comune, ai sensi dell' art. 12 del dJgs a 504/1992, qualora le somme liquidate per imposta,
sanzioni ed interessi, non sono versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, provvedere alla riscossione degli
stessi, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo
ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal
Comune o affidata a tersi soggetti di cui all'articolo 52 del D.LGS. n. 446 del 1997, ovvero
mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo
di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,
con riferimento al periodo d'imposta.
ART. 19 - SANZIONI ED INTERESSI
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si
applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la
mancata restituzione di questionar! nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione O incompleta o infedele.
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4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misra
stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, se entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 441.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari
per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si
applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli
interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 20 -RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune (arti, comma 164 Legge n. 296/2006), per somme
versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da
quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune, entro il termine di centottantagiorni dalla data di presentazione dell'istanza,
provvedere alla restituzione del dovuto.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17,
comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal
giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13,
comma 6, del presente regolamento.
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ART. 21 - CONTENZIOSO
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e
successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal successivo
articolo.
ART- 22 - RATEAZIONI
1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero dell'imposta arretrata, anche con
sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta motivata al Responsabile deH'LM.U. per
la rateazione di tutti gii importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di
ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore alle 500, e con le seguenti misure
massime:
- n. 2 rate per somme inferiori ad € 1.000,00
- n. 4 rate per somme inferiori ad € 2.000,00
- n. 10 rate per somme inferiori ad € 5.000,00
- n. 16 rate per somme inferiori ad € 10.000,00
- n. 20 rate per somme inferiori ad € 15.000,00
- n. 24 rate per somme pari o superiori ad € 15.000,00
2. Per gli importi pari o superiori ad e 10.000,00, la richiesta e la concessione della rateazione è
subordinata alia prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi
inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei
confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza
adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune;
3. La concessione della rateazione ed il numero delle rate sono determinati, oltre che in base
all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni econorniche del
richiedente;
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con
maturazione giorno per giorno;
5. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve
essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva.
6. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del
D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
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ART. 23 - NORME ABROGATE
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari
con esso contrastanti.
ART. 24 -PUBBLICITÀ
1. Il presente Regolamento, sarà tenuto a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web del
Comune.
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi
effetti dal perìodo d'imposta 2012.
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