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Programma pilota di verifica delle tecnologie ambientali dell’Unione europea Protocollo di verifica generale Ambiente Versione 1.2 – 27 luglio 2016 Rettifica 1 - 15 Ottobre 2016

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Programma pilota di verificadelle tecnologie ambientali dell’Unione europeaProtocollo di verifica generale

Ambiente

Versione 1.2 – 27 luglio 2016Rettifica 1 - 15 Ottobre 2016

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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2016

ISBN 978-92-79-64133-6

doi:10.2779/228521

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PROTOCOLLO DI VERIFICA GENERALE

SommarioParte A: Programma pilota di Verifica delle Tecnologie Ambientali (Environmental

Technology Verification – ETV) ................................................................................................................................................ 5A.I Introduzione ..............................................................................................................................................................................................................6A.II Soggetti coinvolti nel programma pilota ETV dell’Unione europea .........................................................................................7

Parte B: Procedura di verifica ..................................................................................................................................................................13B.I Introduzione ...........................................................................................................................................................................................................14B.II Fase di contatto ................................................................................................................................................................................................15B.III Fase di proposta ...............................................................................................................................................................................................15B.IV Fase del protocollo di verifica specifico ...............................................................................................................................................18B.V Prove e piano di prova ....................................................................................................................................................................................20B.VI Valutazione di tutti i dati e verifica della prestazione .................................................................................................................22B.VII Comunicazione e pubblicazione .............................................................................................................................................................23B.VIII Fase successiva alla verifica ..................................................................................................................................................................24

Parte C: Gestione della qualità ...............................................................................................................................................................27C.I Assicurazione e controllo della qualità per il processo di verifica ...........................................................................................28C.II Controllo della qualità dei dati esistenti ...............................................................................................................................................28C.III Assicurazione della qualità .........................................................................................................................................................................29

Parte D: Documenti giustificativi (Appendici) ...................................................................................................................................31Appendice 1: Glossario dei termini e delle definizioni ...........................................................................................................................32Appendice 2: Elenco dei settori tecnologici del programma pilota ETV dell’UE ......................................................................33Appendice 3: Modello per l’esame rapido ....................................................................................................................................................35Appendice 4: Modello per la proposta di verifica .....................................................................................................................................43Appendice 5: Modello indicativo per il contratto di verifica ...............................................................................................................49Appendice 6: Indice e tabella di definizione dei parametri per il protocollo di verifica specifico .................................53Appendice 7: Indice del piano di prova e del verbale di prova .........................................................................................................55Appendice 8: Indice della relazione di verifica ........................................................................................................................................57Appendice 9: Modello per il frontespizio e l’indice per la dichiarazione di verifica .............................................................58Appendice 10: Elenco dei requisiti ISO 17025 da tenere in considerazione come requisiti di gestione

della qualità e requisiti generali di prova del Protocollo di Verifica Generale (GVP) ......................... 59

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Elenco di figure e tabelleFigura 1: Soggetti e relazioni dell’ETV ......................................................................................................................................................................7Figura 2: Fasi della procedura di verifica ETV ....................................................................................................................................................14Figura 3: Principi di assicurazione della qualità nell’ETV ............................................................................................................................28

Tabella 1: Applicazione prevista della tecnologia ............................................................................................................................................19Tabella 2: Procedura di assicurazione della qualità per Organismi di verifica ................................................................................29Tabella 3: Procedura di assicurazione della qualità per Organismi di prova ...................................................................................30Tabella 4: Settori tecnologici che rientrano nell’ambito di applicazione del programma pilota ETV ...................................33Tabella 5: Settori che possono essere aggiunti all’ambito tecnologico del programma pilota ETV .....................................34Tabella 6: Tabella di definizione dei parametri .................................................................................................................................................54Tabella 7: Rilevanza dei requisiti ISO 17025 per la qualità delle prove specifiche nel contesto dell’ETV dell’UE ......60

Elenco dei riferimentiOrganizzazione internazionale per la normazione. Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività di ispezione. ISO/IEC 17020.

Organizzazione internazionale per la normazione. Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature. ISO/IEC 17025.

Comitato congiunto per le guide in metrologia. Vocabolario internazionale di metrologia – Concetti fondamentali e generali e termini associati (VIM) 3° edizione - 2008 versione con lievi correzioni. JCGM 200:2012.

PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

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Parte A:

Programma pilota di Verifica

delle Tecnologie Ambientali

(Environmental Technology

Verification – ETV)

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

A.I IntroduzioneL’Europa e il resto del mondo si trovano a dover affronta-re urgenti sfide ambientali come i cambiamenti climatici, l’uso insostenibile delle risorse e la perdita di biodiversità. Le tecnologie ambientali possono svolgere un ruolo nelle azioni intraprese per far fronte a tali sfide e, nel contem-po, possono dare un contributo positivo alla competitività e alla crescita.

L’obiettivo del programma pilota Verifica delle Tecnologie Ambientali (Environmental Technology Verification – ETV) è promuovere le tecnologie ambientali, fornendo agli svi-luppatori, ai produttori e agli investitori accesso a una convalida indipendente delle prestazioni delle tecnolo-gie ambientali innovative. Questo aiuterà i produttori che possono dimostrare l’affidabilità delle proprie dichiarazioni e gli acquirenti che possono individuare le innovazioni più idonee alle proprie esigenze. L’impatto previsto sui mercati della tecnologia è l’accelerazione dell’accettazione e della diffusione delle tecnologie ambientali innovative.

A livello europeo, la Commissione europea ha avviato in via sperimentale uno schemasu base volontaria per l’ETV il programma pilota di Verifica delle Tecnologie Ambientali dell’Unione europea. Questo programma è diretto a tecno-logie innovative che offrono un valore aggiunto all’ambien-te e sono pronte per il mercato.

Il presente Protocollo di Verifica Generale (General Verification Protocol - GVP) sostiene lo sviluppo e l’attua-zione dell’iniziativa. È costituito da tre sezioni principali e da alcune appendici:

• Parte A: programma pilota di verifica delle tecnologie ambientali (ETV)

• Parte B: procedure di verifica

• Parte C: gestione della qualità

• Parte D: documenti di supporto (appendici)

Il Protocollo di Verifica Generale (GVP) serve da principale riferimento tecnico per l’attuazione delle procedure dell’ETV da parte dei soggetti partecipanti e il coordinamento del programma a livello europeo.

Il Protocollo di Verifica Generale (GVP) si propone di istituire il quadro tecnico e organizzativo e le procedure necessarie per fornire informazioni indipendenti e credibili sulle nuo-ve tecnologie ambientali. Le dichiarazioni di prestazione presentate dagli sviluppatori e dai produttori di tecnologie sono verificate e valutate se complete, credibili sulla base di risultati di prove attendibili. Conformemente all’ETV, i risultati delle prove ottenuti prima o durante il processo di verifica vengono esaminati integralmente per valutare le prestazioni della tecnologia rispetto ai relativi parametri. Nell’Unione europea il reciproco riconoscimento dei risultati della verifica è garantito dal rispetto delle procedure previste dal protocollo (GVP).

Solitamente le tecnologie già affermate non sono sogget-te a verifica nell’ambito dell’ETV. Inoltre, alle aziende che desiderano dimostrare la conformità della propria tecno-logia alla norma di un prodotto si consiglia di richiedere la certificazione del prodotto, ai sensi della norma ISO/IEC 17065 attuata dagli Organismi di certificazione accreditati a vigilare sul rispetto di tale norma1.

Si raccomanda l’ETV per quelle tecnologie le cui caratteristiche innovative o prestazioni tecniche e ambientali non si riflettono appieno nelle norme di prodotto esistenti. Per esempio, una tecnologia innovativa per impianti di trattamento delle acque reflue potrebbe produrre effluenti di più elevata qualità, uti-lizzando al contempo una minore quantità di energia rispetto alle tecnologie attuali. L’ETV considererebbe diversi parametri di prestazione tra cui il consumo di energia, consentendo un utile confronto con le tecnologie relative.

L’ETV è incentrato su parametri quantificabili e misurabili mediante prove correlate alla prestazione di una tecnologia e al suo valore aggiunto ambientale. Il valore ambientale aggiunto viene considerato nella prospettiva di ciclo di vita, ossia considerando i principali benefici e impatti lungo il ciclo di vita della tecnologia, ma utilizzando un approccio sempli-ficato basato sul ciclo di vita. L’ETV non ha lo stesso obiettivo e non offre le stesse informazioni di strumenti ambienta-li specializzati basati sulle informazioni concernenti il ciclo di vita come l’analisi del ciclo di vita (Life-Cycle Analysis - LCA), la dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declaration - EPD) o l’impronta ecologica dei prodotti (Product Environmental Footprint - PEF).

Il programma pilota ETV dell’UE integra il rispetto di nor-me di qualità adeguate all’interno delle sue procedure. Le organizzazioni che intraprendono le verifiche nell’ambito del programma, in appresso denominate “Organismi di Verifica” (Verification Bodies), devono essere accreditate dagli organi nazionali competenti, utilizzando la norma ISO/IEC 17020 per gli Organismi di ispezione di tipo A. Il Protocollo di Verifica Generale (GVP) dovrà essere integrato nella documenta-zione che descrive le attività di ispezione degli Organismi di Verifica. In altri termini, il protocollo definisce un regime di ispezione ai sensi della norma ISO/IEC 17020.

A.I.1 Ambito di applicazioneUna tecnologia ambientale innovativa può essere presentata ai fini di una verifica nell’ambito del programma pilota ETV dell’Unione europea da qualsiasi soggetto giuridico stabili-to all’interno o all’esterno dell’Unione europea, in appres-so denominato “il proponente”, se la tecnologia soddisfa i seguenti criteri:

• corrisponde alla definizione di tecnologia ambientale innovativa di cui all’Appendice 1 “Glossario dei ter-mini e delle definizioni”, che può contribuire all’uso efficiente delle risorse naturali e che abbia un elevato livello di protezione ambientale;

1) ISO/IEC 17065 sostituisce EN 45011/ISO/IEC Guida 65. Il periodo di transizione è prorogato al 1° settembre 2015.

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PROTOCOLLO DI VERIFICA GENERALE PARTE A

A.II.1 Commissione europeaI servizi della Commissione si occupano del coordinamen-to e della supervisione generali del programma pilota ETV dell’Unione europea. I servizi della Commissione convocano e presiedono il gruppo direttivo e i gruppi di lavoro tecnici. In consultazione con il gruppo direttivo, definiscono le norme che disciplinano il programma, compresi il Protocollo gene-rale di verifica GVP e i settori tecnologici coperti/osservati.

I servizi della Commissione registrano e pubblicano tutte le Dichiarazioni di Verifica emesse dagli Organismi di Verifica accreditati o delegano la registrazione a un altro Organismo.

Ove opportuno, i servizi della Commissione si consulteran-no con la Cooperazione europea per l’accreditamento (EA) in merito a questioni riguardanti l’armonizzazione delle procedu-re di accreditamento, la coerenza delle procedure di verifica tra gli Organismi membri dell’EA e il riconoscimento reciproco delle Dichiarazioni di Verifica.

• appartiene a uno dei settori tecnologici contenuti nell’Appendice 2 “Elenco dei settori tecnologici del programma pilota ETV dell’Unione europea”;

• è pronta per il mercato o è già disponibile in commercio.

A.II Soggetti coinvolti nel programma pilota ETV dell’Unione europea

I soggetti coinvolti nel programma pilota ETV dell’UE si possono raggruppare in due gruppi principali. Il primo gruppo rappresenta il principale quadro organizzativo per la gestione del programma e del secondo gruppo fanno parte i soggetti coinvolti nelle singole verifiche, come mostrato nella figura 1.

I soggetti e le relazioni principali sono descritti successivamente.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA PILOTA ETV DELL'UE

STRUTTURA DI VERIFICA

Gruppo direttivo

(Stati membri)

Produttore di tecnologia = Proponente

Organismi di verifica (VB)

Organismi di prova

Organismi di accreditamento

Gruppi tecnici

Forum delle parti interessate: acquirenti e utilizzatori di tecnologie, altre parti interessate

Consiglia

Consiglia

Consulta, informa

Coordina, orienta

Procedure di verifica

Se sono necessarie prove supplementari

Accredita, sorveglia

Commissione europea

Cooperazione europea per

l'accreditamento

Figure 1. EU ETV pilot programme entities and relationshipsFigura 1: Soggetti e relazioni del programma pilota ETV dell’UE

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Il mantenimento dell’accreditamento ai sensi di ISO/IEC 17020 comprende un controllo annuale della conformità ai requisiti del Protocollo di Verifica Generale;

3. essere Organismi terzi indipendenti dai proponenti e da qualsiasi altra parte interessata alla verifica. Gli Organismi di Verifica devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato A (normativo) di ISO/IEC 17020 per gli Organismi di ispe-zione di tipo A. Un Organismo appartenente a un’associa-zione imprenditoriale o a una federazione professionale che rappresenta le imprese coinvolte nello sviluppo, nella produzione, nella fornitura, nell’uso o nella manutenzione delle tecnologie ambientali, può, a condizione che ne siano dimostrate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interessi, essere considerato un Organismo di Verifica;

4. non essere direttamente coinvolti nella progettazione, pro-duzione o costruzione, commercializzazione, installazione, uso o manutenzione delle tecnologie ambientali specifiche sottoposte alla verifica di tale Organismo o rappresentare le parti impegnate in tali attività. Ciò riguarda l’Organismo di Verifica, i suoi dirigenti di alto livello e il personale incari-cato dei compiti di verifica, ma non preclude l’utilizzo delle tecnologie ambientali necessarie per le operazioni dell’Or-ganismo di Verifica o l’utilizzo di tecnologie ambientali per scopi personali;

5. non essere impegnati in attività che possono essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di verifica per le quali sono scel-ti. Ciò riguarda l’Organismo di Verifica, i suoi dirigenti di alto livello e il personale incaricato dei compiti di verifica e vale per i servizi di consulenza;

6. garantire che le attività delle loro filiali o dei subap-paltatori non influiscano sulla riservatezza, l’obiettività o imparzialità delle attività di verifica;

7. svolgere le attività di verifica con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nel campo specifico senza essere condizionati da pressioni o incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzarne il giudizio o i risultati delle attività di verifica, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività;

8. essere in grado di svolgere tutti i compiti ad essi asse-gnati, come specificati nella sezione A.II.3.3 Ruoli e com-petenze, nei gruppi tecnologici per i quali sono accreditati, indipendentemente dal fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dallo stesso Organismo di Verifica o da un’altra entità per suo conto e sotto la sua responsabilità;

9. disporre di un sistema di gestione della qualità e di assi-curazione della qualità che documenti, coordini e controlli le misure adottate per garantire che le attività di verifica siano eseguite in conformità ai requisiti della Parte C del GVP. In particolare, per ogni procedura di verifica e ogni gruppo di tecnologie per i quali è stato accreditato, un Organismo di Verifica deve sempre avere a disposizione:

A.II.2 Gruppo direttivo

A.II.2.1 Qualificazione e nominaUn gruppo direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti assisterà i servizi della Commissione per l’attuazione del program-ma pilota ETV dell’UE. Anche i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Area Economica Europeo (EEA) e i paesi terzi che hanno concluso un accordo di associazione con l’Unione europea sono ammessi a partecipare al gruppo direttivo.

Il gruppo direttivo può eventualmente ammettere rappre-sentanti di paesi non partecipanti e di organizzazioni inter-nazionali in qualità di osservatori, se appropriato.

A.II.2.2 Ruoli e competenze Nello specifico, il gruppo direttivo fornirà consulenza ai ser-vizi della Commissione su:

• assicurazione del debito riconoscimento degli Organismi di Verifica in tutti i paesi partecipanti all’ETV e accettazione delle “Dichiarazioni di Verifica” dell’ETV in tutti i mercati pertinenti;

• settori tecnologici da includere nel programma pilota ETV dell’Unione europea;

• Protocollo di Verifica Generale (GVP) e altri doc-umenti di riferimento se del caso;

• attività dei Gruppi di Lavoro Tecnici, con partico-lare riguardo per i documenti di orientamento;

• valutazione del programma pilota ETV dell’Unione europea;

• qualsiasi altro argomento, come la partecipazi-one delle piccole e medie imprese, pertinente al programma.

A.II.3 Organismi di Verifica

A.II.3.1 QualificazioneGli Organismi di Verifica devono:

1. essere istituiti in base al diritto nazionale e avere una personalità giuridica;

2. essere accreditati in conformità dei requisiti ISO/IEC 17020. L’Organismo di Verifica è considerato un Organismo di ispezione ai sensi di ISO/IEC 17020. Il Protocollo di Verifica Generale (GVP) fa parte della documentazione che descri-ve le attività di ispezione dell’Organismo di Verifica. L’ambito tecnico di queste attività di ispezione abbraccia uno o più settori tecnologici tra quelli elencati nell’Appen-dice 2, o una sottodivisione di tali settori come negli esem-pi di gruppi o applicazioni di tecnologie anch’essi riportati nell’Appendice 2.

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PROTOCOLLO DI VERIFICA GENERALE PARTE A

11. garantire l’imparzialità durante le attività di verifica effettuate. Ciò riguarda l’Organismo di Verifica, i suoi diri-genti di alto livello e il personale incaricato dei compiti di verifica;

La remunerazione dei dirigenti di alto livello degli Organismi di Verifica e del personale incaricato di svol-gere attività di verifica non dipende dal numero di veri-fiche eseguite né dai risultati delle verifiche.

12. sottoscrivere un contratto di assicurazione di responsa-bilità civile per le attività di verifica;

13. osservare il segreto professionale per tutte le infor-mazioni ottenute nell’esercizio delle proprie funzioni durante le attività di verifica in base alla parte B del protocollo, tranne che nei confronti della Commissione, della Corte dei conti europea, dei gruppi di lavoro tecnici di cui alla sezione A.II.4 e delle autorità competenti degli Stati membri in cui essi esercitano la propria attività; sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale;

14. garantire che qualsiasi subappaltatore o affiliato che svolga specifici compiti connessi alla verifica, rispetti le prescrizioni di cui ai punti da 3 a 13 e ne informa di conseguenza l’Organismo di accreditamento. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del proponente;

15. assumersi la completa responsabilità delle mansioni ese-guite da subappaltatori o affiliate ovunque questi siano stabiliti. Gli Organismi di Verifica mantengono a disposi-zione dei servizi della Commissione, delle autorità compe-tenti degli Stati membri in cui svolgono la loro attività e dell’Organismo di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappalta-tore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi in base alla sezione A.II.3.3 Ruoli e competenze.

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nel-le norme armonizzate pertinenti per gli Organismi di valu-tazione della conformità o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un Organismo di Verifica è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 15 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni.

A.II.4.2 NominaI gruppi di lavoro tecnici nel complesso includono almeno un rappresentante di ogni Organismo di Verifica e un numero simile di altri esperti, il cui elenco deve essere approvato dai servizi della Commissione previa consultazione del gruppo direttivo. La composizione dei gruppi di lavoro tecnici deve essere equilibrata per quanto riguarda la conoscenza tecni-ca, scientifica e del mercato, rappresentando il più possibile le varie parti coinvolte nell’ETV.

• il personale necessario e dotato di relative cono-scenze tecniche e di esperienza adeguata e sufficiente per eseguire i compiti di verifica;

• gli accordi o le convenzioni necessari per ga-rantire la disponibilità del personale interessa-to dalle procedure ETV, se sono richiesti esperti esterni;

• le descrizioni delle procedure in base alle qua-li viene effettuata la verifica, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione delle procedure in questione. Devono essere previste politiche e procedure adeguate per distinguere i compiti eseguiti in qualità di Organismo di Verifica da altre attività;

• idonee procedure di registrazione e di esame dei prodotti delle attività di verifica garantendone l’elevato livello di qualità e di attendibilità;

Su richiesta i documenti menzionati in precedenza devono essere messi a disposizione dei servizi compe-tenti della Commissione europea e delle amministrazio-ni nazionali.

10. garantire che il personale incaricato delle attività di verifica abbia le seguenti qualifiche e competenze:

• solida formazione tecnica e professionale riguar-do a tutte le attività di verifica in relazione alle quali è stato scelto l’Organismo di Verifica;

• conoscenza soddisfacente dei requisiti delle procedure di verifica che eseguono e adeguata autorità per attuarle;

• adeguata conoscenza e comprensione dei pos-sibili impatti ambientali associati all’uso delle tecnologie per le quali l’Organismo di Verifica è accreditato, in tutto il ciclo di vita dei relativi pro-dotti, degli aspetti ambientali fondamentali delle tecnologie in questione e dei principali fattori tecnici che influiscono sugli impatti ambientali;

• competenza in materia di metodi di prova; ade-guata conoscenza dei metodi statistici utilizzati nell’ambito delle prove e dei relativi calcoli;

• adeguata conoscenza degli aspetti di mercato dei gruppi di tecnologie per i quali è accreditato, comprese le esigenze degli utilizzatori e le prassi abituali del settore, i principali soggetti interessati e il quadro normativo;

• capacità di elaborare relazioni, registrazioni e Dichiarazioni di Verifica per dimostrare che sono state eseguite le procedure di verifica e che sono stati soddisfatti i requisiti dell’ETV;

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

A.II.5.2 Ruoli e competenze Gli Organismi nazionali di accreditamento, nell’ambito del programma pilota ETV dell’UE, hanno il compito di accredi-tare gli Organismi di Verifica conformemente alla norma ISO/IEC 17020 per attuare la verifica delle tecnologie ambientali secondo quanto descritto nel Protocollo di Verifica Generale (GVP). Ciò garantisce:

• la competenza tecnica e le capacità necessarie da parte degli Organismi di Verifica per attuare le procedure ETV per gruppi di tecnologie specifici;

• la presenza di un adeguato sistema di gestione della qualità, per assicurare il livello di qualità e attendibilità richiesto per i risultati dell’ETV;

• il debito riconoscimento degli Organismi di Verifica nell’Unione europea, per assicurare l’accettazione delle “Dichiarazioni di Verifica” nell’ambito dell’ETV in tutti i mercati rilevanti.

A.II.6 Organismi di provaGli Organismi di prova sono organizzazioni competenti per l’esecuzione delle prove di una tecnologia ambientale e la comunicazione dei relativi dati conformemente al protocollo di verifica specifico.

A.II.6.1 QualificazioneGli Organismi di prova o le organizzazioni di cui fanno parte sono soggetti giuridici legalmente responsabili.

Gli Organismi di prova devono soddisfare i requisiti pertinenti come indicato nella parte C Gestione della qualità, concernen-te il loro ruolo nel processo di verifica (C.I), il controllo della qualità sul processo di verifica (C.III) nonché la gestione della qualità e i requisiti generali di prova del protocollo di verifica.

La gestione della qualità e i requisiti generali del Protocollo Generale di Verifica corrispondono ai requisiti secondo ISO/IEC 17025 – “criteri generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”, ritenuti rilevanti per le prove da eseguire. L’Organismo di Verifica ha la responsabilità di stabilire quali requisiti di/della norma ISO/IEC 17025 sono rilevanti e questi devono essere chiaramente indicati nel protocollo di verifica specifico definito per la tecnologia da sottoporre a prove, in applicazione della sezione B.IV. Un elenco dei requisiti che devono essere soddisfatti è riportato nell’appendice 10.

Il protocollo di verifica specifico può richiedere ulteriori requi-siti sulle prove, se ciò serve a garantire la qualità di tali prove e dati di prove per la tecnologia in questione.

A.II.4.3 Ruoli e competenzeI gruppi di lavoro tecnici hanno il compito di fornire quanto segue:

• orientamenti sull’applicazione delle procedure ETV, in particolare con la redazione dei documenti di orientamento utilizzati dagli Organismi di Verifi-ca durante l’attuazione del Protocollo di Verifica Generale (GVP);

• analisi dei possibili impatti ambientali associati all’uso delle tecnologie nell’ambito del program-ma pilota ETV dell’UE in tutto il ciclo di vita delle tecnologie; identificazione degli aspetti ambientali fondamentali pertinenti e dei principali fattori tec-nici che influiscono su questi impatti; redazione di documenti di orientamento che sintetizzino le in-formazioni derivanti dal presente paragrafo per l’uso da parte dei proponenti e degli Organismi di Verifica; ai fini del presente paragrafo, i settori tec-nologici dell’ETV possono essere ripartiti in gruppi di tecnologie o di applicazioni a seconda dei casi;

• scambio di buone prassi ed esperienze relative all’attuazione dell’ETV, condividendo consulenze, in-formazioni sugli aspetti dei mercati rilevanti per il settore tecnologico e dialogo con le parti interessate pertinenti, fra cui gli utilizzatori delle tecnologie.

I gruppi di lavoro tecnici informano regolarmente il gruppo direttivo riguardo alla loro attività e consultano il gruppo direttivo sui documenti di orientamento.

In caso di disaccordo tra un Organismo di Verifica e un pro-ponente, un altro Organismo di Verifica o parte interessa-ta, il gruppo di lavoro tecnico pertinente fornisce un parere su procedure o casi specifici, su richiesta dei servizi della Commissione o di una delle parti interessate.

A.II.5 Organismi di accreditamento

A.II.5.1 Qualificazione e nominaGli Organismi nazionali di accreditamento sono istituiti per legge in ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Essi sono conformi ai requisiti di ISO/IEC 17011 e detengono status di firmatari nell’Accordo multi-laterale di accreditamento degli Organismi di ispezione per l’applicazione della norma ISO/IEC 17020.

La partecipazione degli Organismi nazionali di accredita-mento al programma pilota ETV dell’Unione europea è coor-dinata dalla Cooperazione europea per l’accreditamento, che garantisce il riconoscimento della procedura di accredita-mento degli Organismi di Verifica a livello di Unione europea.

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PROTOCOLLO DI VERIFICA GENERALE PARTE A

A.II.6.3 Ruoli e competenzeUn Organismo di prova deve:

• predisporre il piano di prova, conformemente alle procedure pertinenti del Protocollo di Verifica Gen-erale (GVP), e del protocollo di verifica specifico e di concerto con l’Organismo di Verifica e il pro-ponente. Nel caso di un Organismo di prova co-ordinatore, l’Organismo di Verifica e il proponente possono stabilire congiuntamente che l’organismo coordinatore rediga un piano generale di prova da applicare a tutti gli Organismi di prova. In tal caso gli altri Organismi di prova saranno esentati dal-la stesura di un piano di prova specifico da parte dell’Organismo di Verifica, se ritenuto opportuno;

• eseguire le prove secondo il piano di prova, assicu-rando il livello di qualità richiesto dal protocollo di verifica specifico;

• se del caso, eseguire le analisi garantendo il livel-lo di assicurazione di qualità richiesto da ISO/IEC 17025;

• preparare il verbale relativo alle prove eseguite, che deve essere trasmesso al proponente e all’Organ-ismo di Verifica; se del caso, la relazione dei dati analitici dovrà comprendere le relative incertezze e limiti di rilevamento.

A.II.7 Proponente

A.II.7.1 QualificazioneIl proponente può essere qualsiasi persona giuridica o fisica, per esempio il proprietario o il produttore delle tecnologie, oppure un rappresentante autorizzato di uno dei due. Con il consenso dei proprietari e/o dei produttori delle tecnologie, il proponente può essere un’altra parte interessata che intra-prende un programma di verifica specifico che riguarda varie tecnologie (per esempio, nell’ambito delle procedure preliminari a una gara d’appalto).

A.II.7.2 Ruoli e competenzeIl proponente avvia la verifica delle tecnologie e fornisce assistenza al riguardo dal primo contatto con l’Organismo di Verifica fino al completamento del processo ETV e all’utilizzo della dichiarazione di verifica, a meno che il processo non si concluda prematuramente.

Al proponente spetta:

• elaborare l’esame Rapido o “Quick Scan” e la propos-ta di verifica, fornendo le informazioni necessarie per programmare e attuare il processo di verifica;

• incaricare l’Organismo di Verifica, nonché gli even-tuali Organismi di prova e pagare per i servizi resi;

Inoltre, se la prova consta di analisi2, l’organismo di prova che esegue tali analisi dovrà essere accreditato secondo ISO/IEC 17025 per i relativi metodi analitici. I dati analitici di routine di controllo della qualità e la partecipazione in prove di competen-za per le analisi utilizzate e il relativo periodo dovranno essere messi a disposizione dell’Organismo di Verifica su richiesta.

L’Organismo di verifica dovrà dimostrare la conformità a tutti i requisiti del protocollo, compresi i requisiti di gestione della qualità e i requisiti generali di prova, attraverso una valuta-zione del sistema di prova conforme alla parte C, includendo un audit del sistema di prova se del caso. Se un Organismo di prova dimostra la propria conformità attraverso l’accredita-mento secondo ISO/IEC 17025 per quanto riguarda i meto-di di prova e di taratura rilevanti per il processo di verifica, è considerato conforme ai requisiti del Protocollo Generale di Verifica (GVP) per la gestione della qualità e per i requisiti generali di prova rispetto a tali metodi.

Il personale dell’Organismo di prova non è lo stesso incarica-to della valutazione dei risultati delle prove dell’Organismo di Verifica e non dipende da tali valutazioni.

Nel caso in cui esegua internamente le prove necessarie, in conformità delle disposizioni di cui alla sezione B.V, il proponente rispetta i requisiti descritti in precedenza per gli Organismi di prova, e questo dev’essere controllato dall’Organismo di Verifica nello stesso modo.

A.II.6.2 NominaIn consultazione con l’Organismo di Verifica, gli Organismi di prova sono designati dal proponente per eseguire prove se necessario. Tale consultazione è intesa a facilitare il con-trollo della qualificazione degli Organismi di prova designati. La designazione degli Organismi di prova spetta al propo-nente, anche nel caso in cui l’Organismo di Verifica abbia la qualificazione necessaria per agire anche come Organismo di prova.

Il proponente deve stipulare un contratto con gli Organismi di prova e pagare i servizi da loro forniti.

Se sono coinvolti più Organismi di prova, l’Organismo di Verifica e il proponente possono stabilire congiuntamente che un Organismo di prova ricopra il ruolo di coordinatore. Ad esempio, per quanto riguarda la raccolta dei campioni e l’e-laborazione di un piano generale di prova da applicare a tutti gli Organismi di prova. Tuttavia, ciascun Organismo di prova rimane responsabile della conformità ai requisiti stabiliti nel Protocollo di Verifica Generale (GVP), nel protocollo di verifica specifico e nel piano di prova se del caso.

2) Le analisi si distinguono dalle prove quando seguono metodi altamente standardizzati, indipendenti dalle innovazioni o caratteristiche specifiche della tecnologia all’origine dei campioni di prova. Si tratta, ad esempio, di analisi biologiche o chimiche di campioni di acqua e altri prodotti.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

A.II.8.2 NominaI servizi della Commissione convocano il forum delle parti inte-ressate per raggiungere gradualmente una rappresentanza di interessi equilibrata.

A.II.8.3 Ruoli e competenzeIl forum delle parti interessate fornisce consulenza su que-stioni generali attinenti all’attuazione del programma pilota ETV dell’Unione europea.

Possono essere convocati sottogruppi o riunioni a tema del forum delle parti interessate per fornire consulenza su questioni specifiche. In particolare, i sottogruppi possono fornire consulenza ai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV in merito alle esigenze degli utilizzatori delle tecnologie, degli investitori e delle autorità di regolamentazione in settori tecnologici specifici.

• esaminare e approvare il protocollo di verifica specifico e il piano (o i piani) di prova;

• esaminare il verbale (o i verbali) di prova, la relazione di verifica e la dichiarazione di verifica;

• fornire un accesso tempestivo alle tecnologie, agli ac-cessori, ai manuali e alla formazione per l’Organismo di Verifica e gli Organismi di prova;

• rispettare le norme di utilizzo della dichiarazione di verifica.

Se sono necessarie altre prove dopo la valutazione dei dati delle prove esistenti, il proponente può eseguire le prove necessarie internamente; in tal caso egli deve conformar-si ai requisiti sulla qualificazione di cui alla sezione A.II.6.1 e seguire il processo indicato nella sezione B.V.

A.II.8 Forum delle parti interessate

A.II.8.1 QualificazioneLe parti che hanno un interesse giustificato nei confronti del programma pilota ETV dell’UE possono partecipare al forum delle parti interessate. Le parti interessate possono inclu-dere associazioni industriali, organizzazioni ambientali non governative, centri tecnologici pubblici o privati, organiz-zazioni che rappresentano acquirenti pubblici o privati di tecnologie, autorità pubbliche, singole aziende o individui.

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Parte B:

Procedura di verifica

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

B.I IntroduzioneLa procedura di verifica è suddivisa in fasi distinte. La figura 2 indica la procedura generale3.

3) La breve descrizione di ciascuna fase contenuta nei riquadri ha unicamente scopi illustrativi; si prega di fare riferimento ai capitoli seguenti per i requisiti precisi.

Fase di contattoIl proponente contatta un Organismo

di verifica; esame rapido; controllo di ammissibilità.

Fase di propostaIl proponente fornisce tutte le

informazioni pertinenti, i dati esistenti, la dichiarazione di prestazione iniziale.

L'Organismo di verifica esamina le dichiarazioni. Accordo contrattuale.

Fase di preparazione del protocollo specifico

L'Organismo di verifica definisce i parametri di verifica, redige il protocollo specifico, valuta i dati esistenti e decide

se sono necessarie altre prove.

Fase di valutazione e di verificaL'Organismo di verifica effettua l'esame

finale dei dati, redige e rivede la relazione di verifica.

Fase di provaL'Organismo di prova elabora il piano di prova,

esegue le prove e redige il verbale di prova.

Quando sono necessarie altre prove

Fase di pubblicazioneL'Organismo di verifica porta a termine la relazione di verifica e la dichiarazione di verifica, i servizi della Commissione

registrano e pubblicano la dichiarazione sul sito dell'ETV.

Figure 2. Phases of the EU ETV pilot programme verification procedureFigura 2: Fasi della procedura di verifica del programma pilota ETV dell’UE

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PROCEDURA DI VERIFICA PARTE B

La risposta dell’Organismo di Verifica comprende informa-zioni sull’ammissibilità della tecnologia e sul settore tecno-logico corrispondente. L’Organismo di Verifica formula una raccomandazione riguardo alla necessità o meno di eseguire una verifica completa e una prima indicazione dei costi.

L’Organismo di Verifica deve escludere una tecnologia dalla verifica se questa non rientra nell’ambito del programma pilota ETV dell’UE, se non è pronta per il mercato o se è ovvio che i suoi livelli di prestazione e di innovazione, non-ché il suo valore aggiunto ambientale, sono talmente insuf-ficienti che tale immissione potrebbe nuocere alla reputa-zione del programma. Altrimenti, la decisione di procedere spetta al proponente, anche quando l’Organismo di Verifica non raccomanda di eseguire la verifica.

B.III Fase di propostaDopo la fase di contatto, se la tecnologia è considerata ammissibile e se il proponente decide di effettuare la verifi-ca, la seconda fase è la fase di proposta. Il proponente for-nisce le informazioni richieste dall’Organismo di Verifica per concludere un contratto di verifica e, nell’ambito della fase successiva, redigere il protocollo di verifica specifico.

Se le informazioni fornite in questa fase inducono l’Or-ganismo di Verifica a ribaltare la propria valutazione sull’ammissibilità, l’Organismo di Verifica deve informa-re il proponente della nuova valutazione e delle relative conseguenze sul processo di verifica.

B.III.1 PropostaIl proponente presenta una proposta per sottoporla alla verifica di un Organismo di Verifica secondo quanto previsto dal modello fornito nell’Appendice 4.

La proposta deve includere:

• il nome e l’indirizzo del proponente e, se la propos-ta è presentata dal rappresentante autorizzato del proprietario o del produttore delle tecnologie, il loro nome e indirizzo;

• la documentazione tecnica, che deve consentire all’Organismo di Verifica di comprendere la tecno-logia, di esaminare la dichiarazione di prestazione e di valutare la conformità delle caratteristiche progettuali della tecnologia alla dichiarazione di prestazione. Deve comprendere almeno i seguenti elementi:

• una descrizione generale della tecnologia, com-prensiva del suo identificatore univoco, per esempio la denominazione commerciale con la quale la tecnologia è o sarà disponibile sul mercato;

• qualsiasi manuale “per l’utente” o “di utilizzo” o “d’uso”, se disponibile;

B.II Fase di contatto La verifica ha inizio con il contatto tra il proponente e l’Or-ganismo di Verifica. Molte organizzazioni, come per esempio le autorità nazionali che assistono nello sviluppo di piccole e medie imprese, filiali e simili, possono fornire informazioni generali sull’ETV. Tuttavia, per un’applicazione specifica le informazioni devono essere controllate con un Organismo di Verifica competente per le tecnologie pertinenti.

B.II.1 Esame rapido e valutazione di ammissibilità

Prima di inviare una proposta completa per la verifica, il proponente fornisce in primo luogo un documento, secon-do quanto previsto dal modello fornito nell’Appendice 3, che delinea alcune delle principali caratteristiche delle tecnologie da verificare.

Lo scopo dell’esame rapido è consentire all’Organismo di Verifica di valutare l’ammissibilità della tecnologia e forni-re un’indicazione di massima sulla complessità e i potenziali costi di una verifica completa. Se del caso, l’Organismo di Verifica fornisce una consulenza sulla redazione e sulla com-pletezza dell’esame rapido. L’Organismo di Verifica valuta l’esame rapido sulla base dei criteri di ammissibilità (non necessariamente nell’ordine indicato) qui di seguito esposti:

• La descrizione della tecnologia è sufficientemente chiara? Gli elementi preliminari per la dichiarazi-one di prestazione sono specifici per la tecnologia e verificabili?

• La tecnologia rientra nell’ambito dei settori tec-nologici del programma pilota ETV dell’Unione europea riportati nell’Appendice 2? Se la tecno-logia rientra nell’ambito del programma ma non nell’ambito di accreditamento dell’Organismo di Verifica, il proponente dovrà rivolgersi, ove pos-sibile, ad altri Organismi di Verifica il cui ambito di accreditamento potrebbe includere il gruppo di tecnologie in questione.

• La tecnologia è pronta per il mercato? Ossia la tecnologia è disponibile sul mercato, o almeno è sviluppata nella misura in cui è improbabile che ci siano modifiche sostanziali prima che sia intro-dotta sul mercato (per esempio, versione comple-ta o prototipo con istruzioni chiare e dirette per la “produzione in serie” o l’”industrializzazione”)?

• La tecnologia offre un valore aggiunto ambientale?

• La tecnologia soddisfa le esigenze degli utilizzatori in termini di funzionalità, prestazione dichiarata e valore aggiunto ambientale?

• La sua prestazione è conforme ai requisiti giuridici applicabili?

• Mostra un livello sufficiente di innovazione tecnologica?

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

• riguardano la tecnologia stessa e non, per esempio, la gestione ambientale dell’impresa, le fonti della materia prima o le informazioni fornite agli utilizzatori (a meno che tali informazioni rappresentino lo scopo della tecnologia);

• evidenziano i vantaggi e le caratteristiche inno-vative della tecnologia, in termini di valore aggi-unto ambientale e di altri vantaggi rilevanti per gli utilizzatori della tecnologia;

• riflettono gli impatti ambientali diretti della tec-nologia sull’applicazione prevista descritta in precedenza e, per quanto possibile, gli impatti indiretti rilevanti sull’ambiente nella prospettiva di un ciclo di vita;

• sono quantificabili e verificabili mediante prove.

• I dati e le informazioni disponibili sul valore aggiun-to ambientale, in particolare per ciò che riguarda le fasi del ciclo di vita della tecnologia in cui le pres-sioni ambientali sono considerevoli o sensibilmente diverse da un’alternativa rilevante individuata a fini comparativi, qualora un’alternativa rilevante sia disponibile;

• Le evidenze attestanti l’adeguatezza delle carat-teristiche progettuali della tecnologia. Esse devono menzionare i documenti utilizzati nelle prove effet-tuate dal proponente o da un Organismo di prova per suo conto e sotto la sua responsabilità o i doc-umenti risultanti da tali prove;

• la progettazione concettuale e, se necessario per garantire una spiegazione più dettaglia-ta, i principi tecnici o scientifici, i disegni e gli schemi di fabbricazione di componenti, sotto-gruppi, circuiti e così via. Questi devono essere accompagnati dalle descrizioni e le spiegazioni necessarie per la comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento della tecnologia;

• se pertinenti, le norme o le specifiche tecniche applicate in tutto o in parte;

• i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, gli esami eseguiti e così via;

• i verbali di prova, se disponibili;

• la descrizione delle misure adottate per garan-tire la qualità e la tracciabilità della tecnologia in condizioni normali di produzione, allorché la tecnologia è disponibile sul mercato.

• L’applicazione prevista della tecnologia speci-ficata in termini di matrice, scopo e condizioni tecniche, come indicato nella tabella 1;

• La dichiarazione iniziale di prestazione, che con-siste in una serie di parametri e valori che:

• descrivono il funzionamento o la prestazione del-la tecnologia nell’applicazione prevista descritta in precedenza, menzionando le eventuali ipotesi formulate;

Tabella 1: Applicazione prevista della tecnologia

MATRICEIl tipo di materiale cui la tecnologia è destinata.

Le matrici potrebbero comprendere il suolo, l’acqua potabile, l’acqua sotterranea, il bagno sgrassante alcalino e così via.

SCOPO

La proprietà misurabile che è influenzata dalla tecnologia e il modo in cui ne è influenzata. È possibile definire più di uno scopo.

La matrice e lo scopo si traducono in parametri di prestazione come descritto di seguito. Potrebbe trattarsi della riduzione della concentrazione di nitrati, della separazione dei com-posti organici volatili, della riduzione del consumo di energia (MW/kg) e simili.

TECNOLOGIE

L’applicazione pratica dei principi tecnici o scientifici nel settore ambientale per conseguire lo scopo.

L’espressione “tecnologia” comprende vari prodotti, processi, sistemi e servizi. La tecnologia potrebbe per esempio essere uno scambiatore di calore, un processo di riciclaggio, una tecnologia a membrana, e così via.

CONDIZIONI TECNICHE

Tutte le altre informazioni concernenti le condizioni tecniche di funzionamento o prova della tecnologia per la matrice e lo scopo descritti in precedenza.

Le condizioni tecniche si traducono in parametri operativi, parametri ambientali e negli altri parametri descritti di seguito nel dettaglio.

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PROCEDURA DI VERIFICA PARTE B

insieme a un elenco delle possibili prove e/o analisi da ese-guire. Sulla base di questa stima dei costi, il proponente e l’Organismo di Verifica redigeranno e sottoscriveranno un contratto e successivamente può iniziare la procedura di verifica. Il modello contenuto nell’Appendice 5: «Modello proposto per il contratto di verifica» può essere applicato e adattato a seconda delle necessità.

Si riconosce che, in alcuni casi, parti del contratto di verifica devono essere preparate dopo l’elaborazione degli elementi di partenza del protocollo di verifica specifico (per esempio, applicazione e definizione dei parametri, requisiti in materia di tipi di prova e qualità dei dati, valutazione dei dati esisten-ti). In tali casi, può essere concluso un contratto a parte sol-tanto per questi elementi di partenza, lasciando gli elementi restanti per un secondo contratto.

Qualora la fase di contatto che include la valutazione di ammissibilità (cfr. la precedente sezione B.II) sia inclusa nel contratto di verifica, si raccomanda di utilizzare una tariffa fissa per questa fase.

In ogni caso il contratto di verifica comprenderà i seguenti punti, di cui all’Appendice 5:

• limiti della relazione di verifica e della dichiarazi-one di verifica rispetto alla tecnologia specifica e alle condizioni di verifica; questi non possono es-sere considerati forme di avallo o garanzia della tecnologia;

• obbligo del proponente di informare l’Organismo di Verifica in merito a qualsiasi modifica apportata alla tecnologia prima della conclusione del processo di verifica;

• una clausola dove si dichiari che, qualora siano nec-essarie ulteriori prove, il proponente includerà nelle sue relazioni contrattuali con gli Organismi di prova specifiche disposizioni che garantiscano che l’Or-ganismo di prova riceverà tutte le informazioni rile-vanti sulle prove da effettuare, incluso il protocollo di verifica specifico4; e che consentirà all’Organismo di Verifica di ricevere tutte le informazioni rilevanti connesse ad accreditamenti, gestione della qualità e sistema di prova, relative alle prove da realizzare e necessarie per lo svolgimento della verifica del sistema di prova, compresi gli audit se necessari;

• questioni di riservatezza, tra cui l’accesso alle informazioni da parte di esperti esterni e di gruppi di lavoro tecnici dell’ETV5 e la pubblicazione della dichiarazione di verifica;

4) Le informazioni riservate possono essere eliminate se non essenziali, o possono essere regolate da un accordo di riservatezza con l’Organismo di prova.

5) Prima di firmare il contratto di verifica, per qualsiasi infor-mazione comunicata a esperti esterni o ai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV occorre l’esplicito consenso del proponente.

• I requisiti giuridici applicabili alla tecnologia sul mercato (o i mercati) di riferimento per il quale si effettua la verifica e le evidenze che la prestazione della tecnologia sia conforme a tali requisiti;

• Tutti i relativi documenti (comprendenti le informazioni sulla gestione e l’assicurazione della qualità) provenienti da precedenti valutazioni, verifiche o certificazioni che prevedono procedure uguali o simili all’ETV. Queste saranno utilizzate dall’Organismo di Verifica per semplificare, per quanto possibile, la procedura ETV per la tecnologia;

• Qualsiasi ulteriore informazione sulla tecnologia, utile all’utente e non inclusa nella dichiarazione di prestazione di cui sopra.

L’Organismo di Verifica esamina la proposta insieme alla dichiarazione di prestazione iniziale sulla base della documentazione tecnica, attuando quanto segue:

• le disposizioni pertinenti del Protocollo di Verifica Generale (GVP) General Verification Protocol - GVP);

• eventualmente gli orientamenti preparati dai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV;

e tenendo debito conto:

• delle norme tecniche o dei documenti di riferimento adeguati per il relativo gruppo di tecnologie, non-ché delle prestazioni delle tecnologie alternative avanzate;

• dei principali fattori ambientali (nella prospettiva di ciclo di vita) inclusi quelli individuati dal relativo gruppo di lavoro tecnico;

• dei protocolli preparati per tecnologie simili sot-toposti a verifica nel quadro del programma pilo-ta ETV dell’Unione europea e, ove opportuno, degli elementi pertinenti dei protocolli preparati ai sensi dei programmi ETV di paesi terzi o da altri progetti pilota o di ricerca;

• della consulenza del forum delle parti interessate del programma pilota ETV dell’UE, ove opportuno.

Sulla base del loro esame, l’Organismo di Verifica può chiedere al proponente di rivedere o completare ulterior-mente la proposta. Se l’esame non determina un’interru-zione del processo di verifica, si procede alla preparazione e conclusione dell’accordo contrattuale.

B.III.2 Accordo contrattualeIn questa fase, se il proponente decide di procedere, l’Organismo di Verifica fornirà una stima dettagliata dei costi per la procedura di verifica (escludendo le prove)

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

di prestazione, metodi statistici e determinazione dell’incertezza; i criteri di accettazione dei dati di prova dovranno essere esplicitati in tali requisiti;

• descrizione del modo in cui, nel processo di verifica, si devono gestire ulteriori parametri;

• valutazione dei dati esistenti e conclusioni sull’eventuale necessità di altre prove.

L’Organismo di Verifica ha il compito di preparare il protocollo di verifica specifico sulla base delle disposizioni del Protocollo di Verifica Generale (GVP) e degli orientamenti pertinenti even-tualmente forniti dai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV dell’UE.

L’Organismo di Verifica e il proponente devono raggiungere un accordo sui parametri di verifica (ossia la dichiarazione di prestazione riveduta), sui requisiti relativi ai dati delle prove, sui metodi di prova e di calcolo, e sulla modalità di gestione degli altri parametri nel processo di verifica.

Al raggiungimento di un accordo in relazione agli elementi di cui sopra, l’Organismo di Verifica deve valutare i dati esistenti forniti dal proponente. Il risultato di questa valutazione è una decisione adottata dall’Organismo di Verifica sull’eventuale necessità di effettuare altre prove. La valutazione dei dati esistenti e le conclusioni sono incluse nel protocollo di verifica specifico.

Il protocollo di verifica specifico rispetta la struttura dell’in-dice di cui all’Appendice 6. Qualora si rendano necessarie altre prove, la procedura continua con la “fase di prova”; altrimenti si procede “fase di valutazione e verifica”.

B.IV.1 Descrizione di tecnologia, applicazione e impatti

Per giungere a una chiara comprensione della tecnologia, occorre riesaminare e modificare, se del caso, l’applicazione prevista, gli impatti, le matrici, lo scopo e le condizioni tecni-che, come risulta nella tabella 1 della sezione B.III “Proposta”.

B.IV.2 Definizione dei parametri di verifica (dichiarazione di prestazione riveduta)

La prestazione della tecnologia da verificare è espres-sa attraverso vari parametri (per questo motivo chiamati “parametri di verifica”) e il loro valore numerico. La verifica di una tecnologia secondo l’ETV richiede pertanto una pre-cisa definizione dei parametri di verifica, effettuata dall’Or-ganismo di Verifica in collaborazione con il proponente, sulla base della dichiarazione di prestazione iniziale e utilizzando il modello per la tabella di definizione dei parametri (tabella 7) fornito nell’appendice 6. Devono essere considerate tutte le categorie di parametri menzionate nella tabella di defi-nizione dei parametri, escludendo tuttavia le categorie non pertinenti per una verifica specifica; anche questo dev’essere menzionato nella tabella compilata.

• questioni inerenti ai diritti di proprietà intellettu-ale (DPI); se alcune parti della tecnologia sono di proprietà di altre organizzazioni (per esempio se vengono utilizzate in base a una licenza), occorre rivelarlo. Si riconosce che alcuni elementi tutela-ti dal diritto d’autore non possono essere protetti mediante brevetti ma devono essere rispettati co-munque come proprietà intellettuale;

• questioni successive alla verifica: incluso l’uso della relazione di verifica, della dichiarazione di verifica e del logo ETV; comunicazione del proponente sull’im-patto dell’ETV; gestione delle modifiche apportate alla tecnologia e all’applicazione o di altre modifiche che potrebbero influire sulle condizioni della verifica; modalità di comunicazione e valutazione di tali mod-ifiche. La decisione sul costo della valutazione di tali modifiche potrebbe essere lasciata a futuri accordi;

• disposizioni sul regime giuridico applicabile e sulle autorità giuridiche competenti in caso di controversie legate alla procedura di verifica.

Il regime giuridico e le autorità legali competenti per i rap-porti tra l’Organismo di Verifica e il proponente saranno indicati nel contratto.

B.IV Fase del protocollo di verifica specifico

Dopo aver completato con successo la fase di contatto e la fase di proposta, le fasi successive della procedura riguar-dano la definizione del protocollo di verifica specifico. Il pro-tocollo di verifica specifico spiega come deve essere con-dotta la verifica, includendo una definizione dei parametri interessati dalla verifica e tutti i relativi requisiti sulle prove e sui dati di prova (ad esempio la scelta del metodo di pro-va, il progetto di prova, la qualità dei dati, la valutazione dei dati, ecc.). Deve altresì includere:

• descrizione sintetica della tecnologia, applicazione prevista e impatti ambientali associati;

• definizione esatta dei parametri di verifica (dichi-arazione di prestazione riveduta);

• requisiti relativi alla gestione della qualità e dei requi-siti generali di prova da parte dell’Organismo di prova, ovvero quei requisiti della norma ISO/IEC 17025 con-siderati rilevanti per le prove da effettuare6. Questo punto può essere omesso se gli Organismi di prova coinvolti nel processo di verifica sono già stati des-ignati e se sono stati accreditati secondo ISO/IEC 17025 per i relativi metodi di prova;

• requisiti su tipi di prova, metodi di prova e misurazi-oni, definizione dei metodi di calcolo per i parametri

6) Un elenco dei requisiti da tenere in considerazione è riporta-to nell’appendice 10.

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PROCEDURA DI VERIFICA PARTE B

la relazione finale, quali possono e devono essere verificati e quali altre informazioni sono disponibili e utili per l’utente.

Nell’elaborazione del protocollo di verifica specifico, l’Orga-nismo di Verifica deve tener conto dei seguenti elementi:

• i protocolli e i documenti di orientamento racco-mandati dai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV dell’UE per il relativo gruppo di tecnologie;

• le norme tecniche o i documenti di riferimento adeguati per il relativo gruppo di tecnologie;

• l’eventuale consulenza del forum delle parti in-teressate.

Se è disponibile una norma che fornisca i parametri di veri-fica rilevanti per la tecnologia sottoposta a verifica e la sua applicazione prevista, il riferimento a tale norma può sosti-tuire la definizione dei parametri di verifica in questione. Ciò non dovrebbe impedire di includere altri parametri rilevanti (in particolare quelli correlati agli impatti ambientali).

La definizione dei parametri di verifica deve essere effet-tuata separatamente per ogni tecnologia per tenere conto dei vari requisiti per le varie applicazioni e tecnologie. Se tuttavia nell’ambito del programma pilota ETV dell’Unione europea è stato preparato un protocollo di verifica specifico per la stessa applicazione e una tecnologia comparabile, devono essere considerati i parametri di verifica del proto-collo in questione per l’inclusione nel nuovo protocollo se pertinenti per la nuova tecnologia.

B.IV.3 Requisiti in materia di tipi di prova e di metodi di prova

Il protocollo di verifica specifico deve descrivere i requisiti essenziali per i tipi di prova e i metodi di prova per la tecno-logia sottoposta a verifica.

I requisiti devono tenere conto della definizione dei para-metri di verifica in conformità della sezione B.IV.2, tuttavia devono essere forniti requisiti specifici per i tipi di prova in tutti i casi in cui sia necessario per garantire che i dati delle prove consentano di effettuare la valutazione finale dei dati e di completare le procedure di verifica. I requisiti relativi ai tipi di prova devono includere:

• pianificazione della progettazione della prova, esem-pio: prove in continuo o in discontinuo, scala, metodi di prova e così via;

• scala (laboratorio/ ambiente simulato/ in campo) e matrice usata effettivamente per le prove; deve trattarsi della stessa matrice per la quale sono stati definiti i parametri di verifica;

• parametri da misurare;

• metodi da utilizzare, compresi i metodi di campi-onamento, di prova e di calcolo, la determinazione dell’incertezza e i metodi statistici;

L’elenco dei parametri di verifica e dei loro valori attesi, definito anche “dichiarazione di prestazione riveduta” deve garantire che la tecnologia sia sottoposta a prova rispetto ai parame-tri e in intervalli che siano pertinenti per gli acquirenti e gli utilizzatori della tecnologia, prendendo in considerazione le disposizioni normative, le applicazioni previste, i principali fat-tori ambientali e le prestazioni allo stato dell’arte di tecnologie che svolgono simili funzioni o utilizzati in situazioni simili.

La definizione dei parametri di verifica deve tenere in consi-derazione e, se del caso, includere i seguenti tipi di parametri:

• parametri di prestazione connessi alla prestazi-one della tecnologia nel raggiungimento del suo scopo (indicata anche come prestazione tecnica o funzionale);

• parametri operativi connessi alle condizioni tecniche dell’applicazione prevista. I parametri operativi devono essere utilizzati in particolare per determinare le condizioni di prova. Esempi di parametri operativi sono la temperatura ambi-ente e le concentrazioni di composti non oggetto di verifica nella matrice;

• parametri ambientali connessi a impatti po-tenzialmente rilevanti sull’ambiente, diretta-mente e indirettamente, lungo il ciclo di vita (ad esempio materie prime, produzione, uso, riciclaggio, smaltimento alla fine del ciclo di vita). Possono includere, ad esempio, il con-sumo energetico o le emissioni inquinanti nell’atmosfera o nell’acqua. La definizione di parametri ambientali si deve basare di norma sulla valutazione del valore aggiunto ambien-tale contenuto nella proposta (si veda B.III.1). I parametri ambientali direttamente collegati alla proposta della tecnologia devono essere considerati come parametri di prestazione;

Il protocollo di verifica specifico può anche conside-rare altri parametri connessi ad informazioni sulla tecnologia utili per gli utilizzatori ma non necessa-riamente misurabili mediante prove e pertanto non inclusi nell’elenco dei parametri di verifica di cui sopra. Esempi di eventuali altri parametri si annoverano il tempo di servizio previsto durante il quale la presta-zione dichiarata viene rispettata7, la durata comples-siva, le questioni connesse alla salute e alla sicurezza, requisiti in termini di installazione e manutenzione e costi operativi. Nella dichiarazione di verifica gli “altri parametri” rientrano alla voce “Altre informazioni”.

Tutti i parametri pertinenti devono essere elencati e discus-si nel protocollo di verifica specifico, con le conclusioni su quali parametri devono essere presi in considerazione per

7) Se il tempo di servizio previsto della tecnologia può essere stimato tramite prove, questo tempo deve essere incluso come parametro operativo piuttosto che “altro parametro”.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

• per evitare qualsiasi fraintendimento sul loro sig-nificato e sul ruolo dell’ETV, le dichiarazioni com-parative e i valori relativi a meno che non siano assolutamente necessari. Se utilizzate devono essere giustificati e presentati con particolare at-tenzione nel protocollo di verifica specifico, nella relazione di verifica e nella dichiarazione di verifica.

B.IV.5 Valutazione dei dati esistenti Nell’ambito delle attività per lo sviluppo del processo e di immissione nel mercato il proponente può avere già a pro-pria disposizione una serie di dati di prova che sono perti-nenti per la procedura di verifica e possono servire (in tutto o in parte) come base per la procedura di verifica. Tali dati possono essere sottoposti all’Organismo di Verifica per determinarne l’accettabilità nel processo di verifica.

Devono essere incluse informazioni sufficienti per la valuta-zione, ossia oltre ai dati, l’indirizzo completo e lo stato (ad es. indipendente/dipendente, certificazioni e accreditamenti e così via) del fornitore dei dati e dei terzi coinvolti (ad es. tipi di pro-va, attestazioni e così via). I dati devono essere forniti in un formato che consenta di valutarli rispetto ai requisiti per la verifica indicati in B.IV.3. Devono essere forniti il piano di pro-va e il verbale di prova unitamente a ogni altra informazione riguardante essenzialmente il contenuto di cui all’Appendice 7 “Indice del piano di prova e del verbale di prova”. Il controllo della qualità necessario per i dati esistenti è descritto nella parte C.II “Controllo della qualità dei dati esistenti”.

Per favorire l’accettabilità dei dati di prova esistenti, si racco-manda che le prove effettuate prima della presentazione di una proposta di ETV siano eseguite da Organismi accreditati conformemente ai requisiti ISO/IEC 17025 per i metodi di prova pertinenti.

L’Organismo di Verifica deve valutare i dati di prova esi-stenti rispetto ai parametri, ai metodi, ai requisiti in materia di qualità e ai valori obiettivo definiti per questa verifica specifica in applicazione di B.IV.3 e B.IV.4. Gli Organismi di Verifica devono concludere se siano necessarie ulteriori prove per soddisfare i requisiti del protocollo di verifica spe-cifico. I dati esistenti accettati sono sintetizzati nel formato da utilizzare quando si comunicano i dati delle prove.

B.V Prove e piano di provaDopo aver completato la fase di preparazione del protocollo di verifica specifico e se sono necessarie altre prove, inizia la fase di prova.

La procedura da seguire nell’ambito della fase di prova è la seguente:

• scelta del luogo in cui eseguire le prove;

• piano di prova;

• prove;

• verbale di prova.

• condizioni di prova;

• gestione dei dati;

• assicurazione della qualità, inclusi audit sul sistema di prova, se del caso;

• indice dei verbali di prova.L’eventuale protocollo di verifica specifico deve includere requisiti specifici sulla scelta dei metodi di prova o fornire già il riferimento completo o la descrizione del metodo di prova da utilizzare. Se possibile, la scelta del metodo deve essere motivata, specialmente se sono applicabili diversi metodi. Se è stata accertata la necessità di requisiti spe-cifici per i metodi di analisi o per le loro prestazioni, tali requisiti devono essere forniti.

Se disponibili e pertinenti, devono essere utilizzati i metodi standard esistenti (ISO, CEN). Qualora non esistano metodi standard, devono essere utilizzati metodi documentati e que-sti devono essere chiaramente descritti nel protocollo di veri-fica specifico o nel riferimento ai documenti messi a disposi-zione del pubblico, come gli articoli scientifici valutati da pari.

Inoltre, il protocollo di verifica specifico deve:

• definire i requisiti per la gestione dei dati delle prove per quanto riguarda il formato di archiviazione dei dati;

• definire o fare riferimento a metodi adeguati per tras-formare i dati di prova grezzi in parametri di verifica;

• specificare adeguati metodi statistici per la deter-minazione dell’incertezza e la richiesta di verifica, nonché gli eventuali livelli di confidenza statistica conformi alla prassi professionale per il gruppo di tecnologie in questione;

• riportare espressamente i criteri di accettazione dei dati di prova nel contesto del processo ETV, se non esplicitati dall’insieme di metodi e requisiti.

B.IV.4 Parametri aggiuntiviSe necessario, il protocollo di verifica specifico deve ripor-tare come devono essere presi in considerazione gli altri parametri. In particolare:

• gli impatti ambientali importanti (diretti e indiret-ti) che non possono essere misurati devono essere menzionati qualitativamente e verificati per quanto possibile;

• se vengono forniti valori quantificati, l’origine dei valori stessi, i metodi di calcolo e le ipotesi fatte se pertinente, nonché la qualità e il livello di confiden-za se pertinente, dovranno essere menzionati;

• le informazioni devono essere presentate con par-ticolare attenzione, e verificate per quanto possibile, limitatamente alle informazioni utili agli utilizzatori e all’acquirente della tecnologia, evitando dichiarazioni ambigue e fuorvianti e fornendo le eventuali riserve;

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PROCEDURA DI VERIFICA PARTE B

fornito il riferimento e la documentazione; tali metodi devo-no essere definiti oppure inclusi in un’appendice del piano di prova. Occorre altresì giustificare l’adeguatezza della scelta e l’uso delle procedure statistiche.

Se non specificato nel metodo di prova, il piano di prova deve indicare il modo in cui saranno ottenuti gli articoli richiesti della tecnologia da testare. Per quanto possibile la scelta degli articoli deve avvenire in maniera casuale e il proponente non deve avere possibilità di influenzare la scel-ta degli articoli né influire sulle loro proprietà. Ad esempio, gli articoli possono essere acquistati dall’Organismo di pro-va in un negozio al dettaglio (se la tecnologia è un articolo di consumo), o raccolti in maniera casuale dalla struttura di stoccaggio del proponente. Il metodo di selezione dovrà essere riportato in maniera trasparente nel verbale di prova e di verifica e nella dichiarazione di verifica.

Il piano di prova deve descrivere l’assicurazione della qua-lità per la prova specifica programmata, di cui alla sezione C.III.2

Deve essere fornito un calendario delle prove.

Le descrizioni delle operazioni di prova devono consentire al personale incaricato di eseguire le prove come richiesto nel protocollo di verifica specifica e di ripetere le operazioni con la minima variazione possibile durante le prove. La descrizione deve consentire di risalire all’origine di eventuali errori riguar-danti le attrezzature, i metodi, le operazioni o il personale.

B.V.3 ProveLe prove vengono eseguite secondo il piano di prova.

Le modifiche e le deviazioni del piano di prova devono esse-re registrate e approvate dal proponente e dall’Organismo di Verifica. La forma di tali modifiche e deviazioni dev’esse-re registrata come parte delle prove.

B.V.4 Verbale di prova Nell’Appendice 7 viene fornito il formato del verbale di pro-va da utilizzare. Il verbale di prova è redatto dall’Organi-smo di prova e comunicato al proponente e all’Organismo di Verifica. Se il proponente esegue le prove internamen-te, il verbale di prova dev’essere redatto dal proponente e approvato dall’Organismo di Verifica.

Il verbale di prova deve indicare il formato e il luogo in cui archiviare i dati grezzi. Devono essere inclusi l’elenco e la sintesi di eventuali modifiche e deviazioni del piano di prova registrate durante le prove.

Il verbale di prova deve includere tutti i dati misurati e cal-colati e un riferimento ai nomi delle persone che hanno eseguito le prove. Devono essere descritti i metodi di prova e di calcolo, se non sono stati inclusi nei metodi di analisi e di prova utilizzati. Se pertinenti, devono essere inclusi dati sulle apparecchiature e sul software utilizzati.

Il proponente deve designare uno o più Organismi di prova per effettuare le prove in conformità di A.II.6.2.

In alternativa il proponente può eventualmente eseguire le prove internamente. Ciò può verificarsi soprattutto se il proponente non ha facile accesso alla necessaria attrez-zatura o competenze per effettuare le prove all’esterno. In questo caso, il proponente rispetta i requisiti previsti per gli Organismi di prova di cui alla sezione A.II.6.1, e i piani di prova e tutte le misure preparatorie come il campionamen-to e le prove effettive devono essere preparati e attuati dal proponente di concerto con l’Organismo di Verifica ed even-tualmente attestati da questo stesso Organismo.

Le prove devono essere programmate ed eseguite conformemente al protocollo di verifica specifico.

B.V.1 Scelta del luogo per le proveI luoghi per le prove devono essere definiti in base ai requi-siti stabiliti nel protocollo di verifica specifico.

Il piano di prova fornito nella sezione B.V.2 deve includere una descrizione dei luoghi scelti per le prove che consenta al lettore di comprendere la scelta del luogo in relazione alla matrice/alle matrici, allo scopo e ai parametri opera-tivi definiti per la verifica. Nella descrizione devono essere incluse le informazioni richieste per l’accesso del personale incaricato delle prove al luogo prescelto.

Se la tecnologia sottoposta a verifica è installata e utilizzata nel luogo scelto, l’Organismo di prova deve garantire che alla scelta di tale luogo non siano associati interessi commerciali o di altro tipo, che possano influire sui risultati delle prove. In particolare il luogo scelto non deve dipendere dal proponen-te. Se un luogo che dipende dal proponente è l’unica opzio-ne disponibile, l’uso di tale luogo deve essere giustificato nel piano di prova e devono essere adottate le precauzioni necessarie, come la registrazione dell’accesso, per garantire e documentare che i risultati delle prove non abbiano subito influenze indebite.

B.V.2 Piano di provaIl piano di prova è unico per ogni prova e fornisce le informa-zioni precise richieste dal personale incaricato di condurre le prove. Deve essere fornito un riferimento al protocollo di verifica specifico utilizzato. Nell’Appendice 7 viene fornito un indice del piano di prova che deve essere applicato.

Il piano di prova dev’essere redatto dall’Organismo di prova e approvato dal proponente e dall’Organismo di Verifica. Se il proponente esegue le prove internamente, il piano di prova dev’essere redatto dal proponente e approvato dall’Organismo di Verifica.

Devono essere forniti i metodi di prova utilizzati indicando se si tratta di metodi di riferimento pubblici standard, pre-feribilmente internazionali o europei, o metodi di riferimen-to equivalenti. Se si utilizzano metodi interni, dev’esserne

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Particolare attenzione deve essere data alla determina-zione dell’incertezza connessa. L’Organismo di Verifica deve inoltre effettuare un esame critico dei dati, ad es. attraverso dei controlli di coerenza casuali.

Tale valutazione può far parte dell’esame del verbale di prova e, in caso di dati esistenti, può essere svolto prima (ovvero durante la fase del protocollo di verifica specifico).

B.VI.4 VerificaIn base alle precedenti fasi, l’Organismo di Verifica determina se esiste una serie di dati difendibile e completa per la verifi-ca e la comunicazione. Altrimenti deve ripetere le fasi prece-denti della procedura di verifica, tra cui il protocollo di verifica specifico, la valutazione dei dati esistenti e la fase di prova.

Se l’Organismo di Verifica raggiunge una conclusione positiva comunicherà tale valutazione nell’ambito della relazione di verifica.

Se la conclusione è positiva, l’Organismo di Verifica stabilisce la prestazione verificata e l’incertezza connessa, conforme-mente ai metodi di calcolo forniti nel protocollo di verifica specifico, e determina se i dati supportano la dichiarazione di prestazione, utilizzando le opportune tecniche statistiche e tenendo conto degli opportuni livelli di confidenza.

Il risultato di questa fase è una conferma o determinazione della prestazione della tecnologia in base ad affidabili risul-tati di prova (la dichiarazione della prestazione verificata).

Se del caso, l’Organismo di Verifica valuterà l’appropria-tezza e l’utilità di altre informazioni della dichiarazione di verifica, e stilerà le eventuali riserve del caso per evitare confusioni o interpretazioni fuorvianti di tali informazioni. Tra queste si annoverano in particolare:

• altri parametri come riportato in sezione B.IV;

• informazioni sulle condizioni operative non con-siderate per la verifica (per esempio le temper-ature limite o l’umidità atmosferica, la massima longevità e così via);

• informazioni qualitative sugli impatti ambientali (per esempio, origine delle materie prime, riferimento all’analisi completa del ciclo di vita o dell’inventario del ciclo di vita, requisiti relativi ai fornitori, istruzioni per il riutilizzo o il riciclaggio dei materiali);

• altre informazioni, per esempio informazioni sui costi operativi, fornite dal proponente sotto la propria responsabilità.

B.VI Valutazione di tutti i dati e verifica della prestazione

Dopo aver completato la fase di prova e la raccolta di tutti i dati pertinenti, l’Organismo di Verifica procede con la fase di valutazione e di verifica costituita da diverse parti:

• Esame del verbale di prova;

• Conclusione della valutazione del sistema di prova;

• Valutazione di tutti i dati di prova;

• Verifica.

B.VI.1 Esame del verbale di provaCome specificato nella sezione C.III, l’Organismo di prova dovrà esaminare i verbali di prova. Tale esame può accom-pagnare la valutazione del sistema di prova e la valutazio-ne dei dati di seguito presentati. L’esame deve altresì valu-tare se le prove hanno rispettato i requisiti del protocollo di verifica specifico e del piano di prova.

B.VI.2 Conclusioni della valutazione del sistema di prova

In questa fase del processo di verifica, l’Organismo di Verifica deve concludere la valutazione del sistema di prova e decidere se il sistema di prova in cui i dati sono stati prodotti è idoneo; tenendo conto in particolare della gestione della qualità e dei requisiti generali di prova del protocollo, conformemente alle sezioni A.II.6.1 e C.I e altri pertinenti requisiti del protocollo di verifica specifico. Se del caso, tale valutazione includerà i risultati dell’audit del sistema di prova.

B.VI.3 Valutazione dei dati di prova L’Organismo di Verifica raccoglie tutti i dati pertinenti per la verifica:

• i dati esistenti accettati dopo la valutazione di cui alla sezione B.IV.5;

• i nuovi dati di prova di cui alla sezione B.V.4.

L’Organismo di Verifica dovrà quindi valutare se tali dati raccolti sono completi e rispettano i requisiti e i criteri di accettazione previsti dal protocollo di verifica specifico e dal piano di prova.

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PROCEDURA DI VERIFICA PARTE B

• una sintesi delle procedure seguite dall’Or-ganismo di Verifica e dagli Organismi di prova, compreso l’eventuale intervallo di confidenza statistica riguardo ai risultati;

• le informazioni necessarie per comprendere e uti-lizzare la dichiarazione di prestazione verificata; se queste comprendono informazioni non verificate durante la procedura ETV, come gli altri parametri, lo si deve dichiarare e spiegare con chiarezza.

La copertina della dichiarazione di verifica deve seguire il modello fornito nell’Appendice 9. Le altre pagine della dichiarazione di verifica seguono la struttura dell’indice fornito nell’Appendice 9.

La dichiarazione della verifica può includere una clausola di esclusione di responsabilità connessa alla conformità alla legge, ad es. “Se non diversamente specificato, la presente verifica non è stata valutata e non può garantire la confor-mità a specifici requisiti legali. La garanzia del rispetto dei requisiti legali spetta al proponente”.

La dichiarazione deve essere firmata dall’Organismo di Verifica e dal proponente. L’Organismo di Verifica deve presentare la dichiarazione di verifica alla Commissione o all’Organismo designato dalla Commissione affinché sia registrata e pubblicata.

B.VII.3 PubblicazioneL’Organismo di Verifica consegna la relazione di verifica al proponente. Per motivi di trasparenza si raccomanda al proponente di accettare che tale relazione sia pubblicata, eventualmente senza appendici se il proponente ritiene che la loro pubblicazione danneggerebbe la protezione della proprietà intellettuale.

La relazione di verifica, eventualmente senza appen-dici, deve essere condivisa con i gruppi di lavoro tecni-ci dell’ETV dell’UE alle stesse condizioni di riservatezza che si applicano all’Organismo di Verifica (cfr. A.II.4.1). Le autorità di controllo nazionali e dell’UE (compresi la Corte di conti e l’Ufficio antifrode dell’UE) nonché gli Organismi nazionali di accreditamento possono richiedere l’accesso sulla base delle procedure pertinenti.

La dichiarazione di verifica e, se del caso, la relazione di verifica devono essere pubblicate su un sito dedicato designato dai servizi della Commissione.

B.VII Comunicazione e pubblicazione

A seconda dell’esito della valutazione dei dati e della verifica, e a condizione che la procedura di verifica non sia interrotta dal proponente né dall’Organismo di Verifica, la fase successiva include le seguenti fasi:

• redazione della relazione di verifica;

• redazione della dichiarazione di verifica;

• pubblicazione della dichiarazione di verifica.

L’Organismo di Verifica redige una relazione completa su tut-te le azioni intraprese e i risultati ottenuti nell’attuazione del contratto di verifica, e un progetto di dichiarazione di verifica. Dopo una possibile revisione e con il consenso del proponen-te, l’Organismo di Verifica approva la dichiarazione di verifica e la presenta alla Commissione o all’Organismo designato dalla Commissione affinché sia registrata e pubblicata.

B.VII.1 Relazione di verificaAl termine di ciascuna verifica, l’Organismo di Verifica ela-bora una relazione di verifica che segue la struttura dell’in-dice fornito nell’Appendice 8. La relazione di verifica com-prende o sintetizza tutte le informazioni pertinenti per la verifica, di cui alla sezione B.VI.2, e include tutti i documenti pertinenti prodotti durante la verifica come appendici:

• l’esame rapido;

• la proposta;

• il protocollo di verifica specifico;

• il piano di prova8;

• il verbale di prova.

B.VII.2 Dichiarazione di verificaDopo aver completato la procedura di verifica, l’Organismo di Verifica pubblica una dichiarazione di verifica.

La dichiarazione di verifica è un breve documento di circa quattro pagine, che sintetizza la relazione di verifica. Essa comprende:

• una descrizione sintetica della tecnologia verificata, l’esatta denominazione commerciale o il numero di riferimento, lo scopo e le condizioni d’uso;

• la prestazione verificata (o la dichiarazione di prestazione verificata), compresi il campo di ap-plicazione, le condizioni e i presupposti in base ai quali è rispettata la prestazione verificata;

8) Se l’Organismo di verifica ritiene che tutte le informazioni pertinenti del piano di prova siano incluse anche nel verbale di prova, il piano di prova può essere omesso come appendice alla relazione di verifica.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

L’Organismo di Verifica deve valutare le modifiche e i dati segnalati a spese del proponente. Se, dopo la valutazione, l’Organismo di Verifica giunge alla conclusione che le con-dizioni di verifica sono mutate, il proponente intraprende una nuova procedura di verifica per questa tecnologia; in alternativa la dichiarazione di verifica dev’essere ritirata.

La dichiarazione di verifica dev’essere ritirata dall’Organi-smo di Verifica se il proponente la utilizza impropriamente. Si definisce uso improprio la violazione delle condizioni del programma pilota ETV dell’UE. In caso di ritiro, la dichia-razione di verifica e la relazione di verifica devono essere eliminate da tutti i siti Internet.

Il proponente può inoltre chiedere che la dichiarazione di verifica e la relazione associata siano ritirate da Internet, per esempio se la tecnologia non è più disponibile sul mercato. Tale richiesta deve essere avanzata per iscritto all’Organismo di Verifica, e deve contenere l’impegno a non utilizzare più in futuro la dichiarazione di verifica, né qualsiasi riferimento a essa né il logo ETV. L’Organismo di Verifica deve comunicare tale richiesta ai servizi della Commissione; di conseguenza la dichiarazione di verifica e la relazione collegata vengono eliminate dal sito ETV.

B.VIII.2 Seguito dato alle verifiche eseguite

Le osservazioni dei clienti sull’utilità dell’ETV quando si applicano le tecnologie verificate e sul valore aggiunto ambientale associato e le osservazioni dei proponenti sul valore aggiunto dell’ETV nella commercializzazione di tecnologie verificate e sui vantaggi economici sono neces-sarie per contribuire alla valutazione e al miglioramento continui del sistema. Gli Organismi di Verifica cercheranno di raccogliere tali osservazioni conducendo indagini siste-matiche tra i proponenti un anno dopo il completamento del processo di verifica. Inoltre, i servizi della Commissione organizzano e gestiscono il forum delle parti interessate per lo scambio generale di esperienze nella comunità.

I reclami relativi a specifiche verifiche delle tecnologie nell’ambito dell’ETV devono essere presentati all’Organi-smo di Verifica competente. In caso di disaccordo tra l’Orga-nismo di Verifica e un’altra parte interessata in relazione al programma pilota ETV dell’UE, i servizi della Commissione, l’Organismo di Verifica o l’altra parte possono richiedere un parere al gruppo di lavoro tecnico pertinente. Qualora l’Or-ganismo di Verifica decida di non attenersi al parere del gruppo di lavoro tecnico, deve essere trasmessa una rela-zione dettagliata che giustifichi una decisione in tal senso ai servizi della Commissione e all’Organismo di accredi-tamento che ha accreditato l’Organismo di Verifica per il programma pilota ETV dell’UE. I servizi della Commissione o l’Organismo di accreditamento possono decidere misure adeguate sulla base di tale relazione.

B.VIII Fase successiva alla verifica

B.VIII.1 Uso della dichiarazione di verifica e logo dell’ETV

Il proponente può utilizzare la dichiarazione di verifica a fini di commercializzazione e per l’approvazione ufficiale e può essere inclusa nella documentazione tecnica della tecnolo-gia verificata. Il proponente deve rendere la dichiarazione completamente disponibile e non deve utilizzare sue parti per alcuno scopo.

Il proponente può fare riferimento alla dichiarazione di veri-fica nel seguente modo: La tecnologia XX è stata verificata nell’ambito del programma pilota di verifica delle tecnologie ambientali (ETV) dell’Unione europea per l’applicazione AA (comprensiva di scopo e matrice9) dall’Organismo di Verifica BB il GG.MM.AAAA. La dichiarazione di verifica è stata regi-strata con il numero NN ed è accessibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv (se del caso, sosti-tuire questo indirizzo con quello del sito dedicato designato dai servizi della Commissione.)

Il proponente non deve utilizzare il logo ETV da solo, su prodotti o su materiale pubblicato (stampato, diffuso su Internet o altro) diverso dalla dichiarazione di verifica. Il logo ETV può essere utilizzato su pubblicazioni insieme a un riferimento alla dichiarazione di verifica, come det-to in precedenza, purché la pubblicazione rispecchi cor-rettamente il significato dell’ETV, evitando soprattutto qualsiasi confusione con l’attestazione o l’approvazione della tecnologia.

Il proponente deve garantire che la tecnologia verificata resti conforme alla dichiarazione di verifica pubblicata. Qualora si registri una qualsiasi delle seguenti variazioni della tecnologia verificata, il proponente deve darne comu-nicazione all’Organismo di Verifica segnalando anche i dati necessari per valutare se le condizioni di verifica siano mutate:

• cambiamento di proprietà;

• modifiche delle caratteristiche progettuali;

• variazione dell’applicazione prevista o delle condizioni operative;

• altri cambiamenti suscettibili di modificare i risul-tati delle prestazioni registrati nella dichiarazione di verifica.

La sostituzione di una parte con un’altra con le stesse spe-cifiche documentate non è considerata un cambiamento, a meno che non influisca sul valore aggiunto ambientale o su uno dei parametri contenuti nella dichiarazione di verifica.

9) Cfr. la descrizione nella tabella 1 alla sezione B.III.1

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PROCEDURA DI VERIFICA PARTE B

I reclami relativi alla competenza o alla qualificazione dell’Organismo di Verifica nell’ambito del programma pilota ETV dell’UE devono essere indirizzati all’Organismo nazio-nale di accreditamento competente, seguendo la proce-dura indicata nel manuale della qualità dell’Organismo di Verifica.

I reclami relativi alle procedure del programma pilota ETV dell’UE devono essere rivolti ai servizi della Commissione europea che coordinano il programma pilota ETV.

B.VIII.3 Attività di divulgazioneIl programma pilota ETV dell’Unione europea ha lo scopo di sostenere le tecnologie verificate. Le tecnologie verifi-cate sono pubblicate dai servizi della Commissione e sono incluse in altri materiali di divulgazione relativi all’ETV. Il programma pilota ETV dell’UE condurrà attività di divulga-zione mirate, incoraggiando e sostenendo ulteriormente gli Stati membri e altri punti di contatto in attività di divulga-zione a livello nazionale.

Saranno attuate regolarmente attività di valutazione del successo e dell’efficacia del programma, degli Organismi e delle procedure.

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Parte C:

Gestione della qualità

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Per garantire la fiducia nei risultati della verifica, sono neces-sarie una rigorosa gestione della qualità delle organizzazioni coinvolte e l’assicurazione della qualità del processo di veri-fica. Gli Organismi di verifica e gli Organismi di prova devo-no dimostrare di essere conformi ai requisiti del Protocollo di Verifica Generale (GVP). Gli Organismi di Verifica devo-no essere accreditati come Organismi di ispezione di tipo A secondo ISO/IEC 17020 per l’applicazione del protocollo. Gli Organismi di prova che svolgono analisi ai fini della verifi-ca devono essere accreditati secondo ISO/IEC 17025 “Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature” per i metodi di analisi pertinenti.

C.I Assicurazione e controllo della qualità per il processo di verifica

I principi dell’assicurazione della qualità in tutte le fasi delle verifiche e delle prove sono indicati (a solo scopo illustrativo) nella figura 3.

Gli Organismi nazionali di accreditamento garantiscono che gli Organismi di Verifica dell’ETV siano conformi ai requisiti di ISO/IEC 17020 per gli Organismi di ispezione (di tipo A) e del Protocollo di Verifica Generale (GVP), e, ove necessario, che gli Organismi di prova siano conformi ai requisiti di ISO/IEC 17025 per i metodi di prova o analitici pertinenti.

L’Organismo di Verifica ha inoltre il compito generale di garantire che la verifica sia effettuata in base al Protocollo di Verifica Generale (GVP). L’Organismo di Verifica controlla che l’Organismo di prova programmi le prove, le esegua e riferisca in merito secondo i requisiti del Protocollo di Verifica Generale (GVP) e del protocollo di verifica specifico pertinente.

Spetta all’Organismo di Verifica garantire che gli Organismi di prova coinvolti nella verifica soddisfino i requisiti di gestio-ne della qualità e i requisiti generali di prova del protocollo. I requisiti di gestione della qualità e i requisiti generali di

prova del protocollo sono quei requisiti di ISO 17025 conside-rati pertinenti per le prove da effettuare. Un elenco dei requi-siti che devono essere tenuti in considerazione sono riportati nell’appendice 10. Un Organismo di prova può dimostrare la conformità a tali requisiti ottenendo un accreditamento secondo ISO/IEC 17025 per i metodi di prova e di taratura pertinenti per lo specifico processo di verifica interessato.

Per garantire il rispetto di tutti i requisiti di qualità sanciti dal Protocollo di Verifica Generale (GVP), gli Organismi di verifica e gli Organismi di prova devono sottoporsi ad esami, valuta-zioni e audit forniti nel Protocollo di Verifica Generale (GVP), capitolo C.III sull’Assicurazione della qualità.

C.II Controllo della qualità dei dati esistenti

L’Organismo di Verifica deve valutare la qualità dei dati esi-stenti controllando la documentazione, i dati grezzi e i risul-tati del controllo della qualità dei dati ottenuti. I dati esistenti devono soddisfare i requisiti applicabili previsti dal protocollo di verifica specifico. I dati esistenti devono essere accettati solo se prodotti e riportati secondo la conformità dell’assicu-razione qualità con i pertinenti requisiti di gestione della qua-lità e requisiti generali di prova, come specificato in A.II.6 e C.I.

Qualora l’Organismo che produce tali dati sia accreditato secon-do ISO/IEC 17025 per i pertinenti metodi di prova e di taratura al momento della produzione dei dati, si presumerà conforme a tali requisiti. Il piano di prova e il verbale di prova vengono forniti insieme a tutte le altre informazioni pertinenti di cui all’Appen-dice 7 “Indice del piano di prova e del verbale di prova”.

Oltre al controllo della documentazione e dei dati, per valu-tare l’accettabilità dei dati esistenti l’Organismo di Verifica può intraprendere una o più delle seguenti azioni, in parti-colare in mancanza di accreditamento o qualora i dati siano prodotti dal proponente o da Organismi che dipendono dal

Figura 3: Principi di assicurazione della qualità nell’ETV (puramente indicativi)

ORGANISMO DI VERIFICA Valutazione, assicurazione e controllo

della qualità

Accreditamento (se necessario)

ORGANISMO DI PROVA

ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO

RisultatiAccreditamento

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GESTIONE DELLA QUALITÀ PARTE C

La procedura deve descrivere in quale modo l’Organismo effettua gli audit e li valuta, indicando anche i compiti e la programmazione relativi agli audit, la formazione e le competenze dei revisori e le relazioni di audit.

La valutazione del sistema di prova deve includere un audit del sistema di prova per attività di test non discipli-nate dall’accreditamento ISO/IEC 17025.

Il sistema di assicurazione della qualità previsto per una verifica specifica deve essere descritto nel protocollo di verifica specifico, fornendo i nomi di esperti e revisori, e il calendario degli esami e degli audit, se del caso. Ciò può richiedere delle modifiche in seguito alla valutazione dei dati esistenti.

L’Organismo di Verifica assume esperti esterni per esaminare i documenti. Tali esperti esterni non devono avere contratti permanenti né rapporti con l’Organismo di Verifica; non posso-no appartenere a un’organizzazione che ospiti l’Organismo di Verifica o il proponente o abbia in essi un interesse finanziario e l’Organismo di Verifica deve documentare la loro competen-za in un elenco di esperti. L’Organismo di Verifica deve docu-mentare che gli esperti esterni assunti non siano condizionati da indebite pressioni commerciali, finanziarie o di altro tipo che possano influire negativamente sul giudizio degli esperti.

Il processo di esame deve essere documentato per garanti-re un livello adeguato di qualità e di affidabilità. La descri-zione del metodo utilizzato per documentare gli esami effettuati deve essere inclusa nel manuale della qualità.

proponente:

• controlli a campione;

• ispezioni;

• accettazione condizionata dei dati esistenti, nel qual caso le condizioni di accettazione devono es-sere descritte dettagliatamente nel protocollo di verifica specifico; tali condizioni possono prevedere la possibilità di sottoporre a nuove prove.

I controlli a campione e le ispezioni possono essere effettuati prima della finalizzazione del protocollo di verifica specifico, altrimenti devono essere combinati con un’accettazione condizionata.

C.III Assicurazione della qualità

C.III.1 Organismo di verificaL’Organismo di Verifica deve avere e applicare procedure atte a garantire che i piani, le prestazioni e i prodotti del-le attività di verifica abbiano il livello prescritto di quali-tà e affidabilità, descrivendo il modo in cui l’Organismo di Verifica prevede di assicurare la qualità in termini di esame, valutazione e audit. Rientrano in questo quadro gli esami, le valutazioni e gli audit contenuti nella tabella 2 “Procedura di assicurazione della qualità per Organismi di Verifica”.

Tabella 2: procedura di assicurazione della qualità per gli Organismi di verifica

ORGANISMO OGGETTO REVISORE INTERNO DELL'ORGANISMO DI VERIFICA

ESPERTO TECNICO ESTERNO

ORGANISMO DI VERIFICA

Protocollo di verifica specifico

Revisione interna Revisione esterna

ORGANISMO DI PROVA

Piano di prova Valutazione -

ORGANISMO DI PROVA

Sistema di prova e sistema di gestione della qualità dell'Organismo di prova

Valutazione del sistema di prova, con o senza audit del sistema di prova

-

ORGANISMO DI PROVA

Verbale di prova Valutazione -

ORGANISMO DI VERIFICA

Relazione di verifica Revisione interna Revisione esterna

ORGANISMO DI VERIFICA

Dichiarazione di verifica Revisione interna Revisione esterna

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

La procedura di esame deve essere documentata per garantire un livello adeguato di qualità e di affidabilità. Una descrizione del metodo utilizzato per documentare gli esami effettuati deve essere inclusa nel manuale della qualità o in uno specifico piano della qualità.

I metodi di prova non standard devono essere chiaramen-te descritti nel protocollo di verifica specifico o nel piano di prova, includendo le procedure di taratura e controllo della qualità previste. Metodi di prova non standard devono essere convalidati conformemente alla ISO-17025 sezione 5.4.5.

Le registrazioni dei dati di prova (dati grezzi) devono esse-re memorizzate, trasferite, mantenute e controllate per garantire l’integrità dei dati per un periodo definito nel piano di prova, ma non inferiore a 5 anni a partire dalla conclusione della prova.

I reclami del proponente devono essere trattati conforme-mente alle procedure pertinenti dell’Organismo di prova, e indirizzati all’Organismo di Verifica.

C.III.2 Organismo di provaL’Organismo di prova deve possedere e applicare procedure10 adeguate per garantire che il livello di qualità e di affidabilità dei piani, dell’esecuzione e dei prodotti delle attività di prova sia quello previsto, descrivendo in quale modo l’Organismo di prova prevede di assicurare la qualità in termini di esami e di audit. Devono essere inclusi gli esami e gli audit di cui alla tabella 3 “Procedura di assicurazione della qualità per Organismi di prova” salvo diversamente previsto nel proto-collo di verifica specifico. 11 12

Il sistema di assicurazione della qualità previsto per una prova specifica deve essere descritto nel piano di prova, fornendo i nomi di esperti e revisori, e il calendario degli esami e degli audit (se previsto). L’esame dei risultati delle analisi deve includere:

• le incertezze e i limiti di rilevabilità dichiarati del laboratorio;

• i dati di controllo della qualità delle analisi;

• informazioni sulla partecipazione a prove valutative per le analisi utilizzate e il relativo periodo.

10 ) Queste procedure possono essere incluse nel manuale della qualità o in altri pertinenti documenti sulla qualità, oppure in un piano della qualità specifico per la verifica.

11) Quest’azione deve essere di norma parte del Sistema di gestione della qualità di un organismo di prova accreditato.

12) Quest’azione deve essere di norma parte del Sistema di gestione della qualità di un organismo di prova accreditato.

Tabella 3: Procedura di assicurazione della qualità per Organismi di prova

ORGANISMO OGGETTO REVISORE INTERNO DELL’ORGANISMO DI PROVA

PERSONALE DELL’ORGANISMO DI PROVA RESPONSA-BILE DELLE ATTIVITÀ DI PROVA

ORGANISMO DI PROVA

Piano di prova Revisione interna -

ORGANISMO DI PROVA

Sistema di prova e sistema di gestione della qualità dell’Organismo di prova

Audit del sistema di prova –

ORGANISMO DI PROVA (ANALISI)

Risultati del metodo Controllo qualità e approvazione11

ORGANISMO DI PROVA (ANALISI)

Risultati delle analisi - Controllo qualità ed esame12

ORGANISMO DI PROVA

Verbale di prova Revisione interna -

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Parte D:

Documenti giustificativi (Appendici)

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

(12) “Matrice”: il tipo di materiale cui la tecnologia è destinata.

(13) “Scopo”: la proprietà misurabile che è influenzata dalla tecnologia e il modo in cui ne è influenzata.

(14) “Gruppo di tecnologie”: una classe di tecnologie diretta agli stessi scopi o a scopi strettamente correlati (ossia utilizzate nella stessa applicazione).

(15) “Accreditamento”: ha lo stesso significato previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008.

(16) “Organismo nazionale di accreditamento”: ha lo stesso significato previsto dal regolamento CE) n. 765/2008.

(17) “Norma armonizzata”: norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione confor-memente all’articolo 6 di tale direttiva.

(18) “Protocollo di verifica generale” (General Verification Protocol - GVP): la descrizione dei principi e della procedura generale che il programma pilota ETV dell’UE deve seguire nella verifica di una tecnologia ambientale.

(19) “Protocollo di verifica specifico”: il protocollo che descrive la verifica specifica di una tecnologia appli-cando i principi e le procedure del Protocollo di Verifica Generale (GVP).

(20) “Pronta per il mercato”: una tecnologia disponibile sul mercato o almeno disponibile in una fase in cui non possono essere apportate modifiche sostanziali che influiscono sulle prestazioni prima di immettere la tecnologia sul mercato.

(21) “Modifica”: un cambiamento apportato a un protocollo di verifica specifico o a un piano di prova, prima che la verifica o la procedura di prova vengano effettuate.

(22) “Deviazione”: un cambiamento apportato a un protocollo di verifica specifico o a un piano di prova, nel corso dello svolgimento della verifica o della procedura di prova.

(23) “Valutazione del sistema di prova”: determinazione della conformità del sistema di prova e del sistema di gestio-ne della qualità applicato da un Organismo di prova per generare dati ai fini di verifica, rispetto ai requisiti del Protocollo di Verifica Generale (GVP) e del protocollo di verifica specifico. Include l’esame dei pertinenti accredi-tamenti e può includere un audit del sistema di prova.

(24) “Audit del sistema di prova”: esame di un sistema di prova e di un sistema di gestione della qualità. Viene svolto attra-verso un esame delle pertinenti procedure, l’osservazione delle pratiche effettive e la valutazione dei risultati di pro-va. Se del caso, può includere l’esame dei dati di controllo del laboratorio per il periodo pertinente, la partecipazione a prove valutative e/o il controllo della calibratura degli strumenti di misurazione. Ha lo scopo di fornire l’evidenza necessaria per la valutazione del sistema di prova.

Appendice 1: Glossario dei termini e delle definizioni

(1) “Tecnologia”: l’applicazione pratica dei principi tecnici o scien-tifici per conseguire un determinato scopo. Il termine tec-nologia comprende vari prodotti, processi, sistemi e servizi.

(2) “Tecnologie ambientali”: tutte le tecnologie che offrono un valore aggiunto ambientale rispetto ad alternative rilevanti.

(3) “Alternative rilevanti”: le tecnologie disponibili in commercio rilevanti per il confronto con la tecnologia sottoposta a verifica e che svolgono la stessa funzio-ne o funzioni simili.

(4) “Tecnologie ambientali innovative”: le tecnologie ambientali che presentano elementi di novità in termini di progettazione, materie prime ed energia, processo produttivo, uso, riciclabilità o smaltimento finale, se messe a confronto con alternative rilevanti.

(5) “Valore aggiunto ambientale”: la riduzione della pres-sione ambientale o un impatto positivo sull’ambiente tra cui anche, ma non esclusivamente, la rimozione, la prevenzione, la riduzione, l’attenuazione degli agenti inquinanti emessi nell’ambiente, il ripristino dei danni ambientali o l’uso delle risorse naturali in modo più efficiente e sostenibile.

(6) “Dichiarazione di prestazione”: una serie di specifiche tecniche quantificate e misurabili che rappresentano le prestazioni tecniche e il valore aggiunto ambienta-le di una tecnologia in un’applicazione specifica e in condizioni specifiche di prove o utilizzo.

(7) “Verifica”: la presentazione di prove obiettive atte a dimostrare che la progettazione tecnica di una determinata tecnologia ambientale garantisce il rispetto di una determinata dichiarazione di presta-zione in un’applicazione specifica, tenendo conto di tutte le incertezze di misurazione e ipotesi pertinenti.

(8) “Parametri operativi”: i parametri misurabili che defini-scono l’applicazione e le condizioni di verifica e prova.

(9) “Parametri ambientali”: i parametri misurabili connes-si ai potenziali impatti ambientali o al valore aggiunto ambientale nella prospettiva di un ciclo di vita.

(10) “Prospettiva di ciclo di vita”: la presa in considerazione dei principali benefici ambientali e delle pressioni o degli impatti generati da una tecnologia lungo il suo ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime al processo di fabbricazione, all’uso e alla manutenzione, fino alla fine della vita delle attrezzature o dei prodotti correlati.

(11) “Altri parametri”: le informazioni relative a una tec-nologia, non comprese nei parametri di prestazione, operativi o ambientali, ma di cui si tiene conto nel processo di verifica grazie alla loro utilità e rilevanza per gli utilizzatori della tecnologia.

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

La redazione e le revisioni dell’elenco delle applicazioni o dei gruppi di tecnologie terranno conto dei seguenti aspetti:

• l’esistenza o l’emergere di un numero significativo di tecnologie ambientali innovative potenzialmente adatte all’ETV;

• le domande di sviluppatori e utilizzatori di tecnologia, in particolare PMI;

• la disponibilità di protocolli specifici, norme tecniche, ricerche o studi scientifici che offrano una base sod-disfacente per le procedure di verifica;

• la disponibilità di un numero significativo di Organismi di prova aventi la capacità e gli standard qualitativi necessari per fornire dati di prova accurati e affidabili;

• le esigenze, in termini di sviluppo tecnologico o requi-siti qualitativi, derivanti dagli sviluppi politici a livello internazionale e di Unione europea.

La tabella 4 contiene l’elenco dei settori tecnologici (primo livello) e alcuni esempi di applicazioni o gruppi di tecnologie (secondo livello) che rientrano nell’ambito di applicazione del programma pilota ETV dell’Unione europea.

Appendice 2: Elenco dei settori tecnologici del programma pilota ETV dell’UE

I settori tecnologici interessati dal programma pilota ETV dell’UE sono definiti dai servizi della Commissione in con-sultazione con il gruppo direttivo in cui sono rappresentati i paesi che partecipano al programma pilota.

Tali settori tecnologici (per esempio trattamento e monito-raggio delle acque) saranno ulteriormente suddivisi in appli-cazioni o gruppi di tecnologie specifici in cui l’ETV ha più probabilità di apportare un valore aggiunto (per esempio il trattamento dell’acqua potabile), a cura dei gruppi di lavoro tecnici in cui sono rappresentati gli Organismi di Verifica.

I gruppi di lavoro tecnici devono tenere aggiornato l’elenco delle applicazioni o dei gruppi di tecnologie, aggiungendo, a seconda delle necessità, nuovi gruppi o applicazioni ed eventualmente dividendo ulteriormente i gruppi in sotto-gruppi qualora ciò si dimostri necessario per l’analisi degli impatti ambientali e per l’individuazione dei principali aspetti ambientali, come prevede il Protocollo di Verifica Generale (GVP).

Tabella 4: Settori tecnologici che rientrano nell’ambito di applicazione del programma pilota ETV dell’Unione europea

SETTORI TECNOLOGICI ESEMPI DI APPLICAZIONI/ GRUPPI DI TECNOLOGIE CON ESEMPI DI TECNOLOGIE

1. MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DELL’ACQUA

• Monitoraggio della qualità dell’acqua per il rilevamento di inquinanti microbici e chimici (per esempio kit di analisi, sonde, analizzatori)

• Trattamento dell’acqua potabile per l’eliminazione di inquinanti microbici e chimici (per esempio filtraggio, disinfezione chimica, ossidazione avanzata) e dissalazione dell’acqua di mare

• Trattamento delle acque reflue ed eliminazione di inquinanti microbici e chimici (per esempio tecniche di separazione, trattamento biologico, metodi elettrochimici, sistemi di trattamento su scala ridotta per le aree scarsamente popolate)

• Trattamento delle acque industriali (per esempio disinfezione, filtraggio, depurazione)

2. MATERIALI, RIFIUTI E RISORSE

• Riciclaggio dei sottoprodotti e dei rifiuti industriali in materiali secondari, riciclaggio dei rifiuti di costruzione in materiali edili (per esempio rilavorazione dei mattoni), riciclaggio dei rifiuti agricoli e dei sottoprodotti a fini non agricoli

• Maggiore efficienza delle risorse mediante la sostituzione dei materiali

• Tecniche di separazione o differenziazione dei rifiuti solidi (per esempio rilavorazione di plastiche, rifiuti misti e metalli), recupero dei materiali

• Riciclaggio di batterie, accumulatori e sostanze chimiche (per esempio tecnologie di rilavorazione del metallo)

• Riduzione dell’inquinamento da mercurio proveniente dai rifiuti solidi (per esempio tecnologie per la separazione, la rimozione del mercurio dai rifiuti e lo stoccaggio sicuro)

• Prodotti ottenuti da biomasse (prodotti sanitari, prodotti tessili, bioplastiche, biocarburanti, enzimi)

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Tabella 4: SEGUENTE

3. TECNOLOGIE ENERGETICHE

• Produzione di elettricità e calore da fonti di energia rinnovabile13 (per esempio vento, mare, energia geotermica e biomasse)

• Riutilizzo dell’energia proveniente dai rifiuti, dalle biomasse o da sottoprodotti (per esempio biocarburanti di terza generazione e tecnologie di combustione)

• Tecnologie per l’efficienza energetica (per esempio microturbine, pile a idrogeno e combustibile, pompe di calore, produzione combinata di energia elettrica e calore, scambiatori di calore), la distribuzione e lo stoccaggio di energia

• Efficienza energetica nei processi industriali14 e negli edifici (per esempio involucro termico, isolamento dei muri, finestre energeticamente efficienti, sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria)

13 14 15

La tabella 5 mostra alcuni settori che possono essere aggiunti all’ambito tecnologico del programma pilota ETV dell’Unione europea da parte dei servizi della Commissione, in seguito a consultazione del gruppo direttivo e tenendo conto dei risultati dell’ETV esistente o di simili piani in questi settori.

Tabella 5: Settori che possono essere aggiunti all’ambito del programma pilota ETV dell’Unione europea

4. MONITORAGGIO E BONIFICA DEL SUOLO E DEL-LE ACQUE SOTTERRANEE

• Monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee (per esempio kit di analisi, sonde, analizzatori)• Bonifica di suoli inquinati in situ e on site (per esempio trattamento termico, aerazione,

ossidazione chimica)• Gestione e riduzione (o abbattimento) dell’inquinamento di sedimenti, fanghi e terre di scavo

5. PRODUZIONE E PROCESSI PIÙ PULITI

• Risparmio delle risorse materiali mediante l’ottimizzazione dei processi, per esempio con la riduzione delle sostanze chimiche e del carbonio

• Maggiore efficienza energetica mediante l’ottimizzazione dei processi (tecniche specifiche applicabili a particolari processi industriali15)

• Prevenzione e riduzione dell’inquinamento e dei rifiuti dei processi industriali (per esempio nuovi metodi di rivestimento delle superfici)

6. TECNOLOGIE AMBIENTALI IN AGRICOLTURA

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e degli odori (per esempio tecniche abitative, trattamento dell’aria), uso efficiente dell’acqua

• Riciclaggio di nutrienti e carbonio organico dal letame (per esempio separazione, digestione), riutilizzo dei fanghi fognari e riutilizzo delle acque reflue dopo il trattamento

• Riduzione dell’uso di pesticidi e della relativa contaminazione (per esempio attrezzature per lo spandimento, applicazione di precisione), prevenzione dell’inquinamento da nitrati e fosfati

7. MONITORAGGIO E ABBATTIMENTO (O RIDUZIONE?) DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

• Monitoraggio delle emissioni nell’aria (per esempio mediante sensori, analizzatori e monitor, tra cui monitor a emissioni continue)

• Riduzione dell’inquinamento proveniente da fonti fisse (per esempio filtraggio, scrubber, stabilizzazione dei prodotti secondari, prevenzione delle fuoriuscite)

13) Per esempi più articolati consultare la Quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), capitolo 4: Il cambiamento climatico, 2007, in particolare gli esempi relativi agli sviluppi tecnologici con dimostrazioni o applicazioni commerciali su scala ridotta, ma che preludono all’introduzione sul mercato.

14) Se la tecnologia applicata per garantire l’efficienza energetica è molto specifica per quel processo industriale, o se la com-petenza necessaria per valutare la tecnologia è specifica per il settore e le prassi industriali, la tecnologia dev’essere inserita nella voce “produzione e processi più puliti”.

15) Se i processi in questione riguardano il trattamento delle acque o il trattamento dei rifiuti, il settore tecnologico pertinente è rispettivamente “monitoraggio e trattamento dell’acqua” oppure “materiali, rifiuti e risorse”.

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Appendice 3: Modello per l’esame rapidoIl presente modello può essere modificato dai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV e pubblicato come documento di orienta-mento, senza che sia necessario aggiornare il Protocollo di Verifica Generale (GVP).

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 51/92

Logo dell'Organismo di verifica

Appendice 3: Modello per l 'esame rapido

Il presente modello può essere modificato dai gruppi di lavoro tecnici dell'ETV e pubblicato come documento di orientamento, senza che sia necessario aggiornare il Protocollo di Verifica Generale (GVP) .

Verif ica delle tecnologie ambiental i del l 'UE

Esame rapido

Scopo: Questo modulo si propone di raccogliere informazioni sufficienti sulla tecnologia proposta, al fine di valutare l’ammissibilità nell'ambito del programma ETV dell'Unione europea e di fornire una prima indicazione dei relativi costi potenziali. Il proponente compila l'esame rapido per la valutazione da parte dell'Organismo di Verifica. I riquadri per le risposte, in grigio, possono essere ampliati ma le risposte dovrebbero essere brevi e non superiori a mezza pagina ciascuna.

Organismo di verif ica Proponente

Nome:

Referente:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Nome:

Referente:

Indirizzo:

Codice NACE:

Numero di dipendenti:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Data del l 'esame rapido:

L'esame rapido è stato effettuato in precedenza? No Sì, data:

Indicare se è già stato presentato un esame rapido sulla stessa tecnologia o su una tecnologia simile da sottoporre alla valutazione di questo Organismo di Verifica

Graphical speci�cation and colour

ETV backgroundGreen: C=79 ; M=10 ; Y=93 ; K=0

EU fag: Blue: C=100; M=80 Y=0 ; K=0Yellow: C=0; M=0; Y=100; K=0

VB logo

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 52/92

Identif icazione del la tecnologia

Nome della tecnologia:

NB: Una tecnologia può essere un prodotto, un processo o un servizio

Settore tecnologico:

Monitoraggio e trattamento dell'acqua

Materiali, rifiuti e risorse

Tecnologie energetiche

Altro:

Commenti:

Se la tecnologia rientra in più di un settore, si prega di segnalarlo e di inserire un chiarimento nella sezione riservata ai commenti.

Descrizione generale del la tecnologia

Introduzione o contesto:

Spiegare brevemente le opportunità o i problemi specifici che la tecnologia in oggetto si propone di affrontare

Scopo principale della tecnologia:

In che modo questa tecnologia affronta i problemi o le opportunità?

Alternative rilevanti

La 'relevant alternative' (alternativa rilevante) contribuisce a determinare il valore aggiunto ambientale e il livello di innovazione mediante una comparazione qualitativa (quantitativa se ci sono dati disponibili). Deve svolgere una funzione identica o simile alla tecnologia sottoposta a verifica ma può corrispondere a diverse tecnologie che operano in sequenza, per esempio, nel riciclaggio, una procedura di cernita dei materiali che includa lo smantellamento può essere un'alternativa alla frantumazione. Dev'essere una tecnologia attuale e disponibile in commercio, dev'essere legale e accettata dagli utilizzatori finali sullo specifico mercato (o mercati) di riferimento, e dev'essere efficace nell'ottenere un livello ragionevolmente alto di protezione dell'ambiente.

Principio utilizzato:

I principi tecnici o scientifici utilizzati da questa tecnologia

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 53/92

Quali sono le principali dichiarazioni sulla prestazione della tecnologia da verificare? (Elementi preliminari della dichiarazione di prestazione)

Considerare per quanto possibile caratteristiche verificabili e quantificabili, espresse in termini assoluti (ossia non comparativi). Si prega di notare che la dichiarazione di prestazione iniziale è il punto di partenza per la verifica e può evolversi durante il processo di verifica

In quali condizioni si ottiene tale prestazione?

Descrivere nei dettagli i principali limiti e parametri operativi necessari a garantire la prestazione della tecnologia descritta nella dichiarazione.

Principali norme tecniche, regolamenti o riferimenti applicabili a questa tecnologia:

Esistono norme che interessano (parti di) questa tecnologia? Quali sono i principali regolamenti rilevanti per questa tecnologia? Ci sono linee guida che sarebbero utili per la verifica di questa tecnologia?

Disponibi l i tà sul mercato

La tecnologia è già disponibile sul mercato?

No Sì, numero di anni:

In caso di risposta negativa, è disponibile un prototipo o un'unità dimostrativa?

No Sì Scala pilota Scala reale

Al momento di trasformare il prototipo/l'unità dimostrativa in un prodotto commerciabile, le modifiche influiranno sulla prestazione della tecnologia?

No motivo:

Sì Le modifiche avranno effetti determinanti?

Commenti:

Una verifica controlla se la tecnologia rispetta la prestazione dichiarata. Teoricamente questa verifica dev'essere effettuata soltanto dopo che il prodotto è finito, in modo da ridurre i costi delle nuove verifiche in seguito a modifiche o aggiornamenti della tecnologia L'intenzione è di determinare se la tecnologia sia pronta per il mercato: "è disponibile sul mercato o almeno è disponibile in una fase in cui non possono essere apportate modifiche sostanziali che influiscono sulle prestazioni prima di immettere la tecnologia sul mercato (per esempio scala reale o scala pilota con istruzioni chiare e dirette per l'ampliamento di scala)".

Livel lo di innovazione

Descrizione dell'innovazione fornita dalla tecnologia, rispetto ad alternative rilevanti sul mercato:

Novità offerte dalla tecnologia in termini di progettazione, materie prime ed energia, processo produttivo, uso, riciclabilità o smaltimento finale, se messe a confronto con le alternative di cui sopra.

Valore aggiunto ambientale

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 54/92

Si prega di fornire una breve panoramica dei principali aspetti ambientali, positivi e negativi, della tecnologia in oggetto, in ciascuna delle quattro principali fasi del ciclo di vita identificate di seguito:

Si richiede il maggior numero di informazioni possibile, soprattutto per quanto riguarda le fasi di produzione e utilizzo. È possibile fornire informazioni qualitative o quantitative sulle emissioni, flussi di rifiuti, consumo o utilizzo di materie prime, energia e acqua. Grazie alle informazioni fornite, l'Organismo di Verifica valuta se la tecnologia sottoposta a verifica è idonea all'ETV e potrebbe beneficiarne. In mancanza di informazioni dettagliate, si consiglia di fornire informazioni generiche che possano risultare utili alla valutazione. In alcuni casi la quantità di informazioni può essere limitata, soprattutto se: i) la tecnologia genera pressioni/impatti ambientali che non sono sensibilmente diversi da quelli dell'alternativa rilevante ii) tali pressioni/impatti ambientali sono trascurabili rispetto a quelli delle altre fasi iii) non è possibile ottenere tali informazioni – in questo caso si prega di fornire una breve giustificazione

Fase di estrazione e trasformazione delle r isorse natural i (materie prime, energia):

Si dispone del controllo diretto di questa fase? Sì No

Si dispone di informazioni in merito agli aspetti ambientali di questa fase? Sì No In parte

In termini di impatto ambientale o di valore aggiunto ambientale, esistono differenze significative in questa fase fra la tecnologia in oggetto e le alternative rilevanti?

Sì No

Principali aspetti ambientali positivi e negativi:

Estrazione, raffinazione, trattamento, trasformazione e trasporto delle risorse naturali, comprendenti ogni aspetto di tutte le attività interessate prima della produzione di attrezzature, sottogruppi o prodotti della tecnologia. Per definizione, sono comprese anche le materie prime, l'energia e l'acqua utilizzate e tutti i rifiuti o le emissioni rilasciati nell'ambiente durante queste attività.

Fase di produzione:

Si dispone del controllo diretto di questa fase? Sì No

Si dispone di informazioni in merito agli aspetti ambientali di questa fase? Sì No In parte

In termini di impatto ambientale o di valore aggiunto ambientale, esistono differenze significative in questa fase fra la tecnologia in oggetto e le alternative rilevanti?

Sì No

Principali aspetti ambientali positivi e negativi:

La produzione di pezzi, componenti, macchinari e prodotti comprendente ogni aspetto produttivo della tecnologia. In generale, si prevede che questo includa la produzione di gran parte dei sottogruppi se non tutti. Sono compresi anche tutta l'acqua, l'energia e i materiali di consumo utilizzati, insieme a tutte le emissioni e tutti i prodotti e i rifiuti. Questo generalmente si verifica nei siti di produzione sotto il controllo del proponente.

Fase di ut i l izzo:

Si dispone del controllo diretto di questa fase? Sì No

Si dispone di informazioni in merito agli aspetti ambientali di questa fase? Sì No In parte

In termini di impatto ambientale o di valore aggiunto ambientale, esistono differenze significative in questa fase fra la tecnologia in oggetto e le alternative rilevanti?

Sì No

Principali aspetti ambientali positivi e negativi:

La fase di utilizzo e manutenzione di un prodotto, un processo o un servizio comprendente le stime dell'utilizzo da parte del cliente/utilizzatore finale si riferisce a materiali di consumo, manutenzione e tutte le materie prime, l'energia e l'acqua utilizzate per il suo funzionamento, nonché tutte le emissioni, i prodotti e i flussi di rifiuti.

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 55/92

Fase di f ine vita:

Si dispone del controllo diretto di questa fase? Sì No

Si dispone di informazioni in merito agli aspetti ambientali di questa fase? Sì No In parte

In termini di impatto ambientale o di valore aggiunto ambientale, esistono differenze significative in questa fase fra la tecnologia in oggetto e le alternative rilevanti?

Sì No

Principali aspetti ambientali positivi e negativi:

La fase di fine vita di una tecnologia che include ogni aspetto di tutte le attività interessate dalla 'End of Life' (fine vita) di un prodotto o di un'attrezzatura, quando questi vengono dismessi dal cliente/utilizzatore finale, comprendente il riciclaggio, lo smantellamento e/o lo smaltimento di tutte le componenti. Sono comprese anche l'acqua, l'energia e i materiali di consumo utilizzati, insieme a tutti i tipi di emissioni, tutti i prodotti e i rifiuti.

I l potenziale per soddisfare le esigenze dell 'ut i l izzatore

La tecnologia dispone del potenziale per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore?

Sì No

A quali esigenze specifiche dell'utilizzatore è rivolta la tecnologia? In che modo questa tecnologia soddisfa le esigenze dell'utilizzatore?

Questa tecnologia è rivolta a una specifica esigenza del mercato? I vantaggi generati costituiscono un vero vantaggio per l'utilizzatore? Se la tecnologia è già sul mercato, si prega di fornire informazioni generali sul successo ottenuto dalla tecnologia nel soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

Rispetto dei requisit i giuridici

Qual è il mercato di riferimento per questa tecnologia?

UE Paese/paesi specifici:

Altro:

La tecnologia rispetta i requisiti giuridici nei mercati di riferimento?

Sì No

Commenti:

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 56/92

Diri t t i di proprietà intel lettuale (DPI)

Il proponente detiene la piena ed esclusiva proprietà della tecnologia?

Sì No

In caso di risposta negativa, il proponente detiene la proprietà intellettuale o altri diritti sulla tecnologia?

Descrizione della licenza o di un altro accordo contrattuale che conferisce al proponente il diritto legale di chiedere che la tecnologia sia soggetta a una procedura di verifica:

No

Ci sono questioni inerenti ai diritti di proprietà intellettuale concernenti questa tecnologia o parti o aspetti di essa che possono ostacolarne lo sviluppo e/o che possono dare adito a questioni di natura giuridica o di altro tipo per il programma ETV?

Sì No

Commenti:

Si prega di smarcare questo riquadro per autorizzare l'Organismo di Verifica a condividere le informazioni fornite nell'ambito dell'esame rapido in via confidenziale con i gruppi di lavoro tecnici dell'ETV.

Si prega di notare che, una volta concluso il contratto di verifica, i principali documenti relativi al processo, comprendenti l'esame rapido, il protocollo di verifica specifico e la relazione di verifica, saranno condivisi con i gruppi di lavoro tecnici dell'ETV in via confidenziale.

Lo scopo della condivisione delle informazioni è l'armonizzazione e il miglioramento del programma ETV dell'Unione europea. Tutti i membri dei gruppi di lavoro tecnici hanno gli stessi obblighi di riservatezza dell'Organismo di Verifica.

Dati esistenti

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 57/92

Sono disponibili i risultati delle prove o altri dati per dimostrare la prestazione della tecnologia?

Sì No

Commenti:

Qualora sia stato seguito un piano di prova, si prega di specificare nei commenti se sono stati utilizzati metodi standard e se le prove sono state effettuate da Organismi di prova accreditati, ossia ISO 17025. Qualora non siano disponibili i risultati delle prove, si prega di indicare se si dispone di un piano di prova preparato e/o se ci sono metodi di prova disponibili, tra cui metodi standard.

Valutazione dell'esame rapido (per l'Organismo di Verifica)

Valutazione della descrizione del la tecnologia

La tecnologia è idonea all'ambito di applicazione del programma ETV dell'Unione europea?

Commenti:

Sì No

La descrizione/i principi sono chiari?

Commenti:

Sì No

Le dichiarazioni di prestazione sono chiare e verificabili?

Commenti:

Sì No

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 58/92

È pronta per il mercato?

Commenti:

Sì No

Il prototipo è in una fase avanzata di sviluppo?

Commenti:

Sì No

La tecnologia mostra caratteristiche innovative?

Commenti:

Sì No

La tecnologia dispone del potenziale per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore?

Commenti:

Sì No

La tecnologia rispetta i requisiti giuridici (limitatamente all'esperienza dell'Organismo di Verifica)?

Commenti:

Sì No

La tecnologia offre benefici ambientali?

Commenti:

Sì No

Sono descritti gli aspetti del ciclo di vita?

Commenti:

Sì No

Sono disponibili i risultati delle prove?

Commenti:

Sì No

Sarebbero/potrebbero essere necessarie ulteriori prove?

Commenti:

Sì No

Conclusioni sul l 'esame rapido da parte del l 'Organismo di Verif ica

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 59/92

Le informazioni fornite sono sufficienti a trarre conclusioni? Sì No

In caso di risposta negativa, si prega di indicare le informazioni che è necessario fornire:

In caso di risposta affermativa, la tecnologia è raccomandata per l'ETV? Sì No

Perché?

La tecnologia rientra nell'ambito dell'Organismo di Verifica? Sì No

Commenti / osservazioni / raccomandazioni:

Costi minimi e massimi stimati per una verifica (escludendo le prove):

Proponente:

Nome:

Data:

Firma:

Organismo di verif ica:

Nome:

Data:

Firma:

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Appendice 4: Modello per la proposta di verificaIl presente modello può essere modificato dai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV e pubblicato come documento di orientamento, senza che sia necessario aggiornare il Protocollo di Verifica Generale (GVP).

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 60/92

Logo dell'Organismo di verifica

Appendice 4: Modello per la proposta di verifica

Il presente modello può essere modificato dai gruppi di lavoro tecnici dell'ETV e pubblicato come documento di orientamento, senza che sia necessario aggiornare il Protocollo di Verifica Generale (GVP) .

Verif ica delle tecnologie ambiental i del l 'Unione europea

Proposta di verif ica

Scopo: Questo modulo si propone di raccogliere ulteriori informazioni sulla tecnologia che si desidera sottoporre a verifica dopo il primo controllo di ammissibilità. In questa fase, tutte le informazioni rilevanti vengono scambiate tra il proponente e l'Organismo di Verifica per concludere un contratto di verifica e consentire la preparazione del protocollo di verifica specifico. Questa proposta dev'essere completata dal proponente e valutata dall'Organismo di Verifica. I riquadri per le risposte, in grigio, possono essere ampliati. Informazioni e documenti aggiuntivi possono essere allegati, con riferimenti al testo principale per ulteriore chiarezza.

Organismo di verif ica Proponente Nome:

Referente:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Data dell'esame rapido:

Nome:

Referente:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Verif ica precedente:

La verifica è stata effettuata in precedenza: No Sì, data:

Osservazioni tratte dal l 'esame rapido di cui tener conto (per l 'Organismo di Verif ica):

Graphical speci�cation and colour

ETV backgroundGreen: C=79 ; M=10 ; Y=93 ; K=0

EU fag: Blue: C=100; M=80 Y=0 ; K=0Yellow: C=0; M=0; Y=100; K=0

VB logo

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 62/92

Descrizione del la tecnologia – documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve consentire di comprendere la tecnologia, di definire la dichiarazione di prestazione e di valutare la conformità delle caratteristiche progettuali della tecnologia alla dichiarazione di prestazione. Deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- l'identificatore univoco della tecnologia, per esempio la denominazione commerciale; - una descrizione generale della tecnologia; - la proposta progettuale e i disegni, gli schemi di fabbricazione di componenti, sottogruppi, circuiti, e così via; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per la comprensione di tali disegni, schemi e del funzionamento della tecnologia; - se pertinenti, le norme o le specifiche tecniche applicate in tutto o in parte; - i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, gli esami eseguiti, e così via.

Descrizione della tecnologia:

Applicazione prevista del la tecnologia L'applicazione della tecnologia deve essere definita descrivendo la matrice e gli scopi della tecnologia. La matrice fa riferimento al tipo di materiale cui la tecnologia è destinata, per esempio il suolo, l'acqua potabile, l'acqua sotterranea, l'acqua di raffreddamento, il bagno sgrassante alcalino, gli effluenti degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, e così via. Lo scopo è una proprietà misurabile che è influenzata dalla tecnologia, per esempio la riduzione della concentrazione di nitrati, la separazione dei composti organici volatili, la riduzione del consumo di energia (MW/kg), l'eliminazione dei batteri, il monitoraggio dei NOx o il miglioramento della capacità di riscaldamento, e così via. È importante che lo scopo descriva l'effetto dichiarato in termini quantitat ivi: la riduzione della concentrazione di nitrati deve ad esempio essere espressa in mg di NO3/L. Per ulteriori informazioni sul modo di definire la matrice e lo scopo, si prega di fare riferimento al Protocollo di Verifica Generale (GVP) , tabella 1, sezione B.III.1 o alla guida per i proponenti.

Matrice:

Scopo:

Condizioni tecniche:

Dichiarazione di prestazione iniziale

Le specifiche incluse nella dichiarazione di prestazione iniziale devono riguardare la tecnologia stessa ed essere quantitativamente verificabili mediante prove. La dichiarazione di prestazione iniziale deve fissare le condizioni a cui sono applicabili le specifiche e menzionare le eventuali ipotesi rilevanti formulate. Per ulteriori informazioni sul modo di definire chiaramente una dichiarazione di prestazione iniziale, si prega di fare riferimento alla guida per i proponenti.

Dichiarazione di prestazione iniziale:

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 63/92

Descrizione del le prove effettuate e dei dati esistenti

Le prove effettuate sui parametri di prestazione devono essere descritte riportando tutti i dettagli necessari, tra cui la qualificazione degli Organismi di prova, i metodi di prova utilizzati (con gli eventuali riferimenti alle norme), i piani di prova e i verbali di prova. Consultare l'Organismo di Verifica se ci sono questioni di riservatezza attinenti alle informazioni sulle prove.

Sono disponibili i risultati delle prove o altri dati per dimostrare la prestazione della tecnologia?

Descrizione del piano di prova:

Descrizione dei metodi di prova, con riferimento a eventuali metodi standard utilizzati:

Descrizione dei dati esistenti:

Qualificazione dell'Organismo di prova per le prove pertinenti:

ISO 17025 nessuna altro:

No

È disponibile un piano di prova? Sì No Informazione non disponibile

È disponibile un metodo di prova? Sì No Informazione non disponibile

Descrizione completa:

Valore aggiunto ambientale

Si prega di fornire il maggior numero possibile di informazioni sugli aspetti ambientali positivi e negativi connessi alla tecnologia in oggetto. In primo luogo, si prega di individuare le tecnologie che costituiscono alternative rilevanti alla tecnologia in oggetto poiché questo può contribuire a individuare il valore aggiunto ambientale della Sua tecnologia. Indicare quindi le fasi che sono più rilevanti per la tecnologia in oggetto, in termini di aspetti ambientali. È possibile indicare che una fase particolare non è rilevante per la valutazione degli aspetti ambientali della tecnologia se:

- la tecnologia genera pressioni/impatti ambientali che non sono sensibilmente diversi da quelli delle alternative rilevanti - tali pressioni/impatti ambientali sono trascurabili rispetto a quelli delle altre fasi - non è possibile ottenere tali informazioni – in questo caso si prega di fornire una breve giustificazione. Si presuppone che per la

fase di produzione e per quella di utilizzo il proponente disponga solitamente delle informazioni rilevanti, in qualità di responsabile della progettazione e fabbricazione della tecnologia.

Per ciascuna delle fasi individuate e soprattutto per la fase di produzione e per quella di utilizzo, si prega di fornire il maggior numero di informazioni qualitative per ciascun parametro ambientale. Giustificare gli elementi forniti con le informazioni quantitative disponibili. È possibile presentare informazioni in termini comparativi con l'alternativa rilevante, oppure presentare valori assoluti, se non si è in grado di confrontare la prestazione della tecnologia in oggetto con quella di alternative rilevanti.

Alternative rilevanti (se disponibili):

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 64/92

Per le fasi individuate nell'esame rapido, distinte dalle alternative rilevanti, si prega di fornire informazioni quanto più dettagliate possibile sui seguenti parametri ambientali:

Indicare la fase rilevante:

Emissione di inquinanti nell'atmosfera:

Individuare o quantificare gli inquinanti atmosferici, compresi quelli elencati tra le emissioni di gas serra

Emissione di inquinanti nell'acqua:

Identificare o quantificare gli inquinanti dell'acqua

Emissione di inquinanti nel suolo:

Identificare o quantificare gli inquinanti del suolo

Consumo di risorse naturali:

Identificare il consumo di risorse naturali, soprattutto materie prime rare necessarie per il processo. Il consumo di energia e acqua sarà trattato nei due punti successivi.

Consumo di energia:

Identificare il consumo di energia e fonti energetiche (specificare l'utilizzo di energia rinnovabile o non rinnovabile)

Consumo di acqua e processi correlati:

Identificare il consumo o l'utilizzo di acqua ma anche la qualità dell'acqua utilizzata e il necessario trattamento prima e dopo l'utilizzo, il consumo o l'utilizzo dell'acqua. La presente sezione comprende l'acqua di processo, ma anche l'acqua utilizzata alla rinfusa come l'acqua di raffreddamento.

Produzione di rifiuti non pericolosi:

Identificare o quantificare i rifiuti non pericolosi

Produzione di rifiuti pericolosi:

Identificare o quantificare i rifiuti pericolosi

Occorre fornire informazioni aggiuntive, se rilevanti, sulla produttività complessiva della tecnologia, ossia:

Efficienza della produzione – produttività:

Indicare ogni differenza significativa nella produttività della tecnologia rispetto all'alternativa rilevante (per esempio per il riciclaggio: rapporto tra sostanza riciclata e quantità della sostanza contenuta nei rifiuti).

Efficienza della produzione – qualità finale:

Indicare le differenze nella qualità del prodotto finale rispetto all'alternativa rilevante (per esempio per il riciclaggio: il livello di purezza della sostanza di recupero).

Altre informazioni (ulteriori informazioni che potrebbero essere utili per la valutazione, per esempio in relazione agli aspetti economici, sociali e della sicurezza):

Fornire le informazioni ulteriori che potrebbero giustificare o integrare le informazioni fornite per i criteri ambientali. Per esempio si potrebbe proporre una tecnologia che generi pochi benefici ambientali o non ne generi alcuno rispetto alle alternative esistenti e disponibili sul mercato, ma che offra maggiori benefici sociali, economici o di sicurezza.

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 65/92

Valutazione della proposta (per l 'Organismo di Verif ica)

Valutazione della tecnologia

Parametri di prestazione descritti correttamente:

Tecnologia innovativa:

Pronta per il mercato:

Prototipo in fase avanzata di sviluppo:

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Valutazione degli aspett i ambiental i

Conclusioni:

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Protocollo di verifica generale ETV dell'UE 1.2 pagina 66/92

Valutazione prel iminare dei dati esistenti

Prove effettuate sulla tecnologia:

Commenti:

L'Organismo di prova è adeguatamente qualificato:

Commenti:

Il piano di prova è disponibile:

Commenti:

Il piano di prova è idoneo:

Commenti:

Il metodo di prova è disponibile (norme):

Commenti:

I metodi di prova sono descritti:

Commenti:

I metodi di prova sono idonei:

Commenti:

I metodi di prova sono riproducibili:

Commenti:

I metodi di prova sono accurati:

Commenti:

I risultati delle prove sono disponibili:

Commenti:

Risultati delle prove rilevanti per la dichiarazione di prestazione:

Commenti:

I risultati delle prove possono essere utilizzati nel processo di verifica

Commenti:

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Conclusioni in merito al la proposta:

Proponente:

Nome:

Data:

Firma:

Organismo di verif ica:

Nome:

Data:

Firma:

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Appendice 5: Modello indicativo per il contratto di verifica

Contratto di verifica

Nome della tecnologia (denominazione com-merciale o nome con il quale il prodotto sarà disponibile sul mercato)

Organismo di verifica Proponente

Nome: Nome:

Referente: Referente:

Indirizzo: Indirizzo:

Telefono: Telefono:

E-mail E-mail

{Nome dell’Organismo di Verifica} accetta di eseguire la verifica della suddetta tecnologia per l’applicazione definita di seguito in conformità del metodo di verifica della tecnologia ambientale ETV dell’Unione europea descritto nella versione 1.1. del Protocollo di Verifica Generale (GVP).

Applicazione

Matrici:

Scopi:

Costi e pagamenti

Le fasi e i costi della procedura di verifica comprendono (controllare le varie parti e indicare i costi a seconda dei casi):

Fasi della verifica Costi (valuta)

Verbale dell’esame rapido ed esame della proposta

Protocollo di verifica specifico

(in caso di prove) valutazione del sistema di prova e possibile audit

Valutazione finale e relazione di verifica

Dichiarazione di verifica

Costi totali

I costi sono comprensivi di tutto tranne l’IVA.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Esempio del regime di pagamento:

Pagamento Tempi di pagamento

10% di anticipo Alla firma del contratto

50% del pagamento Dopo l'approvazione di un protocollo di verifica specifico

40% saldo finale Dopo la consegna della relazione e della dichiarazione di verifica

Prove e analisi potenziali

Sulla base delle informazioni disponibili e a titolo indicativo, i dati delle prove e delle analisi seguenti sono ritenuti necessari per portare a termine la procedura di verifica. Spetta a {proponente} stipulare un contratto con gli opportuni Organismi di prova. {Il proponente} include, in qualsiasi contratto con gli Organismi di prova, le disposizioni che garantiranno che l’Organismo di prova riceva tutte le informazioni pertinenti sulle prove da effettuare, incluso il protocollo di verifica specifico16 e che consenta a {Organismo di Verifica} di ricevere tutte le pertinenti informazioni relative agli accreditamenti, alla gestione della qualità e al sistema di prova connessi con le prove da effettuare e utili a effettuare la valutazione del sistema di prova, compresi gli audit se del caso. Ciò dovrà essere confermato o riesaminato nel protocollo di verifica specifico. Il costo delle prove e delle analisi non è incluso nelle stime menzionate in precedenza17.

Prove Analisi Commenti

Risultati

{Il proponente} acconsente a fornire senza costi e senza ritardi a {l’Organismo di Verifica}:

• un referente per la verifica;

• dati di prova esistenti sulla prestazione della tecnologia;

• informazioni e dettagli sulla tecnologia e sulla modalità di azione, se del caso, per una piena comprensione della tecnologia;

• commenti sui documenti presentati.

{L’Organismo di Verifica} acconsente a fornire nell’ambito del contratto:

• la verifica della tecnologia secondo le indicazioni del presente contratto;

• una relazione di verifica e una dichiarazione di verifica originali;

Informazioni

{L’Organismo di Verifica} e {il proponente} devono informare l’altra parte di qualsiasi modifica alle condizioni di verifica, in par-ticolare di qualsiasi modifica apportata alla tecnologia prima della conclusione del processo di verifica.

Diritti di proprietà intellettuale

{Il proponente} garantisce che {il proponente} detiene la proprietà o esercita il pieno controllo sui diritti di proprietà intellet-tuale della tecnologia sottoposta a verifica.

[In alternativa:] Le dichiarazioni dei proprietari della tecnologia o dei diritti di proprietà intellettuale correlati, che acconsen-tono esplicitamente alla verifica, sono allegati al presente contratto.

{Il proponente} deterrà tutti i diritti sui dati tecnici prodotti durante la verifica.

16) Le informazioni riservate possono essere rimosse, se non essenziali, oppure possono essere gestite in base a un accordo confi-denziale con l’Organismo di prova.

17) Se opportuno, si può fornire separatamente una stima dei costi per le prove e le analisi.

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

{L’Organismo di Verifica} deterrà tutti i diritti sul processo di verifica, nonché su protocolli, piani, metodi e procedure svi-luppati da {l’Organismo di Verifica}.

Calendario

Il protocollo di verifica specifico deve contenere un calendario dettagliato, che potrà essere oggetto di osservazioni entro 6 setti-mane dalla data della firma dell’accordo contrattuale o dalla data del primo pagamento, calcolate a partire dall’ultima delle due.

Limiti

{L’Organismo di Verifica} svolge la verifica nel modo previsto per l’applicazione della tecnologia, secondo la definizione del contratto. La verifica non può essere considerata un avallo, un’approvazione, un’autorizzazione né una garanzia di alcun tipo, e i parametri di prestazione previsti non possono essere estesi ad altre applicazioni, né ad altre tecnologie. I risultati della verifica rispecchiano la prestazione della tecnologia nel momento e alle condizioni della verifica; essi non possono essere interpretati come garanzia dello stesso livello di prestazione in futuro o ad altre condizioni.

{Il proponente} acconsente a non utilizzare la dichiarazione di verifica o la relazione di verifica, a non fare riferimento a queste ultime per altre tecnologie o applicazioni e a non utilizzare estratti della dichiarazione di verifica per qualsiasi scopo.

Riservatezza

La versione finale della dichiarazione di verifica sarà resa disponibile al pubblico dal programma pilota ETV dell’Unione europea, con mezzi adeguati come il sito Internet ETV dell’Unione europea. Le versioni finali di relazioni, protocolli e piani possono essere messe a disposizione del pubblico dal programma pilota ETV dell’Unione europea dopo la conclusione di un accordo tra {l’Organismo di Verifica} e {il proponente}.

Tutte le altre informazioni ottenute o prodotte durante la verifica sono ritenute riservate per la parte che non detiene i diritti di proprietà intellettuale.

Durante la verifica, {il proponente} consente a{l’Organismo di Verifica} di dare ai revisori esterni l’accesso a tutte le infor-mazioni ottenute o prodotte durante la verifica, come specificato nel Protocollo di Verifica Generale (GVP) ETV dell’UE.

{Il proponente} acconsente a condividere le informazioni generali sul processo di verifica e i seguenti documenti prodotti durante la verifica in via confidenziale con i gruppi di lavoro tecnici al fine di coordinare e migliorare il sistema ETV dell’U-nione europea: l’esame rapido senza stime finanziarie, la bozza e la versione finale del protocollo di verifica specifico, la bozza e la versione finale della relazione di verifica senza appendici, la bozza e la versione finale della dichiarazione di verifica. Si ricorda che tutti i membri dei gruppi di lavoro tecnici hanno gli stessi obblighi dell’Organismo di Verifica.

In casi eccezionali e giustificati, se la condivisione di informazioni specifiche con il gruppo di lavoro tecnico, alle condizioni di riservatezza indicate in precedenza, sembra mettere a rischio la reputazione o gli interessi commerciali di {il proponente} o di terzi, {il proponente} può chiedere a{l’Organismo di Verifica} di non condividere tali informazioni o dati. L’Organismo di Verifica quindi informa il gruppo di lavoro tecnico, spiegando il motivo per cui tali informazioni non possono essere condivise.

Responsabilità

{L’Organismo di Verifica} declina ogni responsabilità per danni associati all’utilizzo dei risultati della verifica, e {il pro-ponente} acconsente a coprire tutti gli eventuali costi imposti a{l’Organismo di Verifica} in relazione a eventuali reclami presentati a riguardo.

{L’Organismo di Verifica} declina ogni responsabilità per ritardi o risultati delle verifiche che danneggino le vendite della tecnologia o il proponente.

Forza maggiore

Le parti del presente contratto non sono responsabili per inadempienze indipendenti dal loro controllo.

Recesso

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso scritto di 15 giorni. Nel caso di recesso, tutti costi sostenuti da{l’Organismo di Verifica}, nell’ambito della verifica, che non possono essere evitati, devono essere pagati per intero dalla parte recedente. Se è {l’Organismo di Verifica} a recedere dal contratto a causa di mancato adempimento, da parte del proponente, degli obblighi previsti dal contratto, i costi devono essere pagati per intero dal {proponente}.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Controversie

Qualsiasi controversia che può insorgere in relazione alla procedura di verifica è disciplinata dal diritto {nazionale dell’Or-ganismo di Verifica}.

Firme

Organismo di verifica Proponente

Nome: Nome:

Firma: Firma:

Qualifica: Qualifica:

Data: Data:

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Appendice 6: Indice e tabella di definizione dei parametri per il protocollo di verifica specifico

Il protocollo di verifica specifico deve riportare il seguente indice:

Indice

1. Introduzione

1.1. Nome della tecnologia

1.2. Nome e referente del proponente

1.3. Nome dell’Organismo di Verifica e del responsabile della verifica

1.4. Organizzazione della verifica comprensiva di esperti, e processo di verifica

2. Descrizione della tecnologia e dell’applicazione

2.1. Descrizione sintetica della tecnologia

2.2. Applicazione prevista comprensiva di matrice, scopo, tecnologie, condizioni tecniche

2.3. Emissioni e/o impatti ambientali associati

3. Definizione dei parametri di verifica (dichiarazione di prestazione riveduta)

3.1. Parametri di prestazione 18

3.2. Parametri operativi

3.3. Parametri ambientali

3.4. Altri parametri

3.5. Tabella di definizione dei parametri

4. Metodi di prova

5. Requisiti in materia di tipi di prova e di qualità dei dati

5.1. Tipi di prova

5.2. (se necessari: Analisi di riferimento)

5.3. Gestione dei dati

5.4. Assicurazione della qualità

5.5. Requisiti del verbale di prova

6. Metodi di valutazione

6.1. Calcolo dei parametri di prestazione inclusa la determinazione dell’incertezza

6.2. Metodi statistici

6.3. Valutazione della qualità della prova

6.4. Commenti sugli altri parametri

7. Dati esistenti

7.1. Sintesi dei dati esistenti

7.2. Valutazione della qualità dei dati esistenti

7.3. Dati esistenti accettati

7.4. Conclusioni sull’eventuale necessità di altre prove e misure

8. Calendario di verifica

9. Assicurazione della qualità inclusi audit del sistema di prova se necessari

10. Riferimenti

Appendice 1 Termini e definizioni

18) Prendendo in considerazione le disposizioni normative, le esigenze basate sull’applicazione, i principali fattori ambientali e le prestazioni allo stato dell’arte di tecnologie simili di cui alla sezione B.IV.2.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Tabella di definizione dei parametri

La tabella di definizione dei parametri nel protocollo di verifica specifico, come da sezione 3.5, deve rispettare il seguente modello. Il presente modello può essere modificato dai gruppi di lavoro tecnici dell’ETV e pubblicato in un documento di orientamento senza aggiornare il Protocollo di Verifica Generale (GVP).

Tabella 6: Tabella di definizione dei parametri

Parametro(elenco dei parametri da considerare nel protocollo di verifica specifico)

Valore Requisiti giuridici esistenti e/ o valori BAT

Metodi di prova Prova /dati disponibili (+ esecutore delle prove)

Parametri di prestazione (prestazione tecnica o funzionale)

Parametri operativi per esempio temperatura

Parametri ambientali

Uso delle risorse durante la produzione del prodotto o delle attrezzature

Uso delle risorse durante la fase di utilizzo

Acqua

Elettricità

Materie prime

Materiali di consumo

Utilizzo di sostanze pericolose

Rifiuti generati

Emissioni (nell’atmosfera, nell’ac-qua)

Riutilizzabilità, riciclabilità (com-pleta o parziale)

Smantellamento o smaltimento al termine del ciclo di vita

Altri parametri

Forza lavoro necessaria per il fun-zionamento per la manutenzione

Spazio necessario per il funziona-mento per la manutenzione

Longevità robustezza/vulnerabilità alle mutevoli condizioni di utilizzo

Per esempio 80° C al massimo

Per esempio 600 m3/anno

Per esempio, richiesto in Francia, riferimento giuridico

Per esempio ISO…

Per esempio tipo di flussometro instal-lato...

Dati disponibili + campione (labora-torio)

Per esempio monitorato per 2 mesi (subappaltatore)

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Appendice 7: Indice del piano di prova e del verbale di provaIl piano di prova deve riportare il seguente indice:

Piano di prova

1. Introduzione

1.1. Nome della tecnologia

1.2. Nome e referente del proponente

1.3. Riferimento del protocollo di verifica specifico

1.4. Nome dell’Organismo di prova/responsabile delle prove

2. Tipi di prova

2.1. Luogo per le prove

2.1.1. Tipi di luoghi per le prove

2.1.2. Indirizzi

2.1.3. Descrizioni

2.1.4. Esigenze speciali (per esempio restrizioni o abilitazioni all’accesso, esigenze formative)

2.2. Prove

2.2.1. Metodi di prova (inclusi i metodi di campionamento)

2.2.2. Personale incaricato delle prove

2.2.3. Calendario delle prove

2.2.4. Attrezzature per effettuare le prove

2.2.5. Tipo e numero dei campioni

2.2.6. Condizioni operative

2.2.7. Prove

2.2.8. Manutenzione della tecnologia

2.2.9. Salute, sicurezza e rifiuti

2.2.10. Requisiti di prestazione analitica (se necessario)

2.2.11. Conservazione e stoccaggio di campioni (se necessario)

2.2.12. Gestione dei dati, incluso lo stoccaggio, il trasferimento e il controllo (se necessario)

3. Assicurazione della qualità

3.1. Esame del piano di prova

3.2. Controllo della prestazione – analisi

3.3. Procedure di controllo sull’integrità dei dati

3.4. Audit del sistema di prova

3.5. Esame del verbale di prova

4. Verbale di prova

4.1. Verbale di modifica

4.2. Verbale di deviazione

5. Riferimenti

Appendice 1 Termini e definizioni

Appendice 2 Metodi di riferimento

Appendice 3 Metodi di prova interni

Appendice 4 Metodi di analisi interni

Appendice 5 Moduli per la trasmissione dei dati

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Il verbale di prova deve riportare il seguente indice:

Verbale di prova

1. Introduzione

1.1. Nome, descrizione, condizione e identificativo univoco della tecnologia provata

1.2. Nome e referente del proponente

1.3. Nome e contatti dell’Organismo di prova

1.4. Identificativo univoco del verbale di prova19

2. Tipo di prova

2.1. Riferimento al piano di prova e al protocollo di verifica specifico

2.2. Identificazione del metodo o dei metodi utilizzati

3. Descrizione del metodo per la scelta dell’articolo o degli articoli di tecnologia da provare e data del ricevimento, se rilevante

4. Risultati delle prove

4.1. Data/e e ubicazione/i del risultato delle prove

4.2. Risultati delle prove con la stima di incertezza

4.3. Informazioni sulle specifiche condizioni di prova, come le condizioni operative

4.4. Sintesi dei dati di prova

4.5. Osservazione dei risultati delle prove, inclusi pareri e interpretazioni, se del caso e necessario, ulteriori informazioni se richiesto dai metodi specifici

4.6. Sintesi relativa all’assicurazione della qualità delle prove, comprensiva dei risultati dell’audit se del caso

4.7. Modifiche e deviazioni del piano di prova

4.8. I nominativi, le mansioni e le firme o identificazione equivalente delle persone che autorizzano il verbale di prova

5. Riferimenti

Appendice 1 Termini e definizioni

Appendice 2 Verbale di prova

Appendice 3 Relazioni di audit del sistema di prova (se necessario)

Appendice 4 Esame della prestazione analitica (se necessario)

Appendice 5 Relazioni sulle modifiche e le deviazioni apportate per la prova

Se la verifica prevede la campionatura, la sezione 3 di cui sopra (Descrizione del metodo per la scelta dell’articolo o degli articoli di tecnologia da provare e data del ricevimento, se rilevante) deve includere le seguenti sottosezioni, laddove necessarie per l’interpretazione dei risultati della prova:

3.1. La data del campionamento;

3.2. Un identificativo unico della sostanza, del materiale o del prodotto provato20;

19) E su ciascuna pagina un numero identificativo per garantire che la pagina sia considerata come parte del verbale di prova, il numero delle pagine e il numero totale delle pagine, nonché una chiara identificazione della fine del verbale di prova.

20) Incluso il nome del produttore, il modello o il tipo di designazione e il numero di serie, se del caso.

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

3.3. L’ubicazione del campionamento21;

3.4. Un riferimento al piano di campionamento e alle procedure utilizzate;

3.5. Dettagli su qualsiasi condizione operativa durante il campionamento che possa influenzare l’interpreta-zione dei risultati di prova;

3.6. Qualsiasi altra specifica standard o di altro tipo di specifica per il metodo o la procedura di campiona-mento, ed eventuali deviazioni, aggiunte o esclusioni rispetto alla specifica in questione.

Appendice 8: Indice della relazione di verifica La relazione di verifica deve riportare il seguente indice:

Indice

1. Introduzione

1.1. Nome della tecnologia e identificativo univoco della tecnologia da verificare

1.2. Nome e referente del proponente

1.3. Nome dell’Organismo di Verifica e del responsabile della verifica

1.4. Organizzazione della verifica comprensiva di esperti, e processo di verifica

1.5. Deviazioni del protocollo di verifica

2. Descrizione della tecnologia e dell’applicazione

2.1. Descrizione sintetica della tecnologia

2.2. Applicazione prevista (matrice, scopo, tecnologie, condizioni tecniche)

2.3. Definizione dei parametri di verifica

3. Dati esistenti

3.1. Dati esistenti accettati

4. Valutazione

4.1. Calcolo dei parametri di verifica inclusa la determinazione di incertezza

4.2. Valutazione della qualità della prova

4.2.1. Dati di controllo

4.2.2. Audit

4.2.3. Deviazioni

4.3. Risultati della verifica (dichiarazione di prestazione verificata)

4.3.1. Descrizione dei metodi statistici utilizzati

4.3.2. Parametri di verifica

4.3.3. Altri parametri, con eventuali commenti e riserve

4.4. Raccomandazioni per la dichiarazione di verifica

5. Assicurazione della qualità

6. Riferimenti

Appendice 1 Termini e definizioni

Appendice 2 Esame rapido

Appendice 3 Proposta

Appendice 4 Protocollo di verifica specifico

Appendice 5 Relazione sulle modifiche e le deviazioni apportate per la verifica

Appendice 6 Piano di prova

Appendice 7 Verbale di prova

Appendice 8 Relazione della valutazione del sistema di test

21) Inclusi schemi, disegni o fotografie.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Appendice 9: Modello per il frontespizio e l’indice per la dichiarazione di verifica

Tecnologia:

Numero di registrazione:

Data di emissione:

Organismo di verifica Proponente

Nome: Nome:

Referente: Referente:

Indirizzo: Indirizzo:

Telefono: Telefono:

E-mail E-mail

Sito Internet Sito Internet

Firme

Organismo di verifica Proponente

Marchio di accreditamento numero del certificato o del registro di accreditamento

Indirizzo Internet al quale è reperibile questa dichiarazione di verifica: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv

Graphical speci�cation and colour

ETV backgroundGreen: C=79 ; M=10 ; Y=93 ; K=0

EU fag: Blue: C=100; M=80 Y=0 ; K=0Yellow: C=0; M=0; Y=100; K=0

VB logo

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

La dichiarazione di verifica deve riportare il seguente indice:

Indice

1. Descrizione della tecnologia

2. Applicazione

2.1. Matrice

2.2. Scopo

2.3. Condizioni operative e condizioni d’uso

2.4. Sintesi della definizione dei parametri di verifica

3. Tipi di prova e di analisi

3.1. Dati esistenti e nuovi

3.2. Condizioni reali o di laboratorio

3.3. Composizione delle matrici

3.4. Parametri di analisi e di prova

3.5. Sintesi dei metodi di analisi e di prova

3.6. Parametri misurati

4. Risultati della verifica (parametri di prestazione, operativi e ambientali)

5. Altre informazioni inclusi gli altri parametri22

6. Assicurazione della qualità e deviazioni

Appendice 10. Elenco dei requisiti ISO 17025 da tenere in considerazione come requisiti di gestione della qualità e requisiti generali di prova del Protocollo di Verifica Generale (GVP)

Come precedentemente indicato, i requisiti di gestione della qualità e i requisiti generali di prova del Protocollo di Verifica Generale (GVP) sono i requisiti ISO 17025 considerati rilevanti per le prove da effettuare. Per essere considerato rilevante, un requisito deve influenzare direttamente o contribuire alla qualità delle prove da effettuare.

La tabella che segue distingue 3 tipi di requisiti in ISO 17025 ai fini dell’ETV:

• Quelli “essenziali”, che devono essere considerati in qualsiasi caso in cui si applicano;

• Quelli “importanti”, che possono essere o no rilevanti a seconda della natura delle prove e dell’Organismo che effettua le prove (da considerare caso per caso);

• Quelli “minori”, che sono parte integrante di un sistema di gestione della qualità ma non hanno probabilità di influenzare direttamente la qualità delle prove effettuate secondo l’ETV.

Per garantire che i requisiti di gestione della qualità e i requisiti generali di prova siano rispettati è obbligatorio un audit del sistema di prova per le attività di prova che non sono disciplinate da un accreditamento ISO-17025. La rilevanza dei requisiti deve essere valutata mediante la seguente tabella 7 “Rilevanza dei requisiti ISO17025 per la qualità delle prove specifiche nel contesto dell’ETV dell’UE” in una prospettiva basata sul rischio, concentrandosi su quegli elementi che hanno più probabilità di influenzare la qualità delle prove da effettuare. Gli elementi che influenzano la qualità delle prove al di fuori dell’ambito della verifica non devono essere considerati.

Le procedure riportate in ISO 17025 possono far parte del manuale di qualità dell’Organismo di prova, o far parte di un piano di qualità dedicato alle prove per la verifica, o infine possono essere integrate nel piano di prova.

22) Con eventuali commenti e riserve.

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PROGRAMMA PILOTA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Tabella 7: Rilevanza dei requisiti ISO17025 per la qualità delle prove specifiche nel contesto dell’ETV dell’UE

Requisito ISO 17025 Rilevanza per l’ETV Commento

Essenziale Importante Minore

4. Requisiti di gestione

4.1 Organizzazione 4.1.14.1.34.1.44.1.5 a) b) d) e) f) g) h) i) k)

4.1.2 4.1.5 c) j)4.1.6

4.2 Sistema di gestione 4.2.14.2.54.2.6

4.2.24.2.7

4.2.34.2.4

4.3 Controllo documento tutti

4.4 Esame di richieste, gare d’appalto e contratti

tutti Attenzione specifica all’esame del contrat-to/i applicabile/i alla verifica

4.5 Subcontratti di prove e tarature

Tutti, se pertinenti

4.6 Servizi di acquisto e forniture

4.6.1 to 4.6.3 4.6.4 Attenzione specifica ai servizi e alle forniture che sono usate nelle prove applicabili alla verifica

4.7 Assistenza al cliente 4.7.1 4.7.2

4.8 Reclami tutti

4.9 Controllo di prove e lavoro di taratura non conformi

4.9.1 4.9.2

4.10 Miglioramento tutti

4.11 Azione correttiva tutti Fondamentale quando un lavoro non con-forme può verificarsi nuovamente durante le prove inerenti alla verifica

4.12 Azione preventiva tutti

4.13 Controllo dei registri tutti

4.14 Audit interni tutti – Include gli audit previsti al C.III

4.15 Esami della gestione tutti

5. Requisiti tecnici

5.1 Generale tutti

5.2 Personale 5.2.15.2.35.2.45.2.5

5.2.2

5.3 Sistemazione e condizioni ambientali

tutti

5.4 Metodi di prova e calibratura e convalida del metodo

tutti

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DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (APPENDICI) PARTE D

Tabella 7: SEGUENTE

5.5 Attrezzature tutti

5.6 Tracciabilità della misurazione

tutti (se pertinente)

5.7 Campionatura tutti

5.8 Gestione della prova e degli articoli di taratura

tutti

5.9 Assicurazione della qualità della prova e dei risultati di taratura

tutti

5.10 Relazioni sui risultati 5.10.15.10.5 to 5.10.9

5.10.25.10.35.10.4

5.10.2 e 5.10.3 sono sostituiti dall’appendice 7 del protocollo nella misura in cui sono in-teressate tali relazioni

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Commissione europea

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2016

2016 — 64 pp. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-79-64133-6

doi:10.2779/228521

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KH-07-16-101-IT-N

ISBN 978-92-79-64133-6doi:10.2779/228521