Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (11)

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i1 rielitto d i .scloj~e?.o non è durique esattamente parlando, un delitto d i semplice .inn~ione. 1 fatto si ~isolve nelle su e consegnenze in un a i~ccaioize ; ma i l substrato crimi~ioso de l medesimo, il precedente che solo pnb d a r diritto all' antoritiì a portarvi so - I r a le su e considerazioni, & I' atto positivo; cio+ rina serie d i azioni estoriori con le quali siasi in - Ootto altri ad accattare Ir t determinazione di scio- perare, e ad astenersi poi dall' agire pe r obbeclien- aa d i quella. Laonde vede ognuxlo ctie il nome ( 1) ( li cioj~ero dato modernamente a questo reato) non b porfcttamentc esatto : ~erclib sprirne il reato ilelle s uo consegrienze, anzicl~k ne l vsro ~lornutito clie p nD costruire la su a criminositi~, ( l ) L a causa pcr cui niolti vennero nella err:itn opinione clie le antiche Icggi noli provedesscio la coalizione e lo scluporo, questo si fu che sirnil fatto nel19 antico lingu:iggio forense racchiudevasi sotto il geuerico nome (l i nzonopolio Itioride i titoli presenti non erano re~ieribili u@' indici degli scrillori, I1 nionopalio ero un a forrnii generale cli dclinquenzii clic aveva per suo oggeito fiiriritlico i l cominercio. Vi si cnu- itisrnvano tlxlte quelle fornio clie anclic oggidi 113nno tlenominaziose di monopolio, corrie lo :illeanzc dirette a fare :ihlia5~:irt? d alzdre i prezzi di ccrii generi o in gsnaralc b l ~'~lorc i ulln intr<ipresri, lc nlle itrize direlle a noti insc?gtiiirt? 1111' c h ~ i propri figli, ctl altre siiiiili CosC. La pr'ptesil atliIlerizo clellc qiiiili al peirnlc dilrende di) qiit~slioili esoiiorniciio clie qui non k luogo c i i cunloniplare, rlt:~ cfir: vc?rali;ieJite n o n possono :ivcre altrd o$getlivila Lriiiinc 1:i Ve - duta di tvorirc i l cominer'cio. Trii qucslc: forine uovcrasano

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i1 rielitto di .scloj~e?.onon è durique esattamenteparlando, un delitto di semplice .inn~ione.1 fatto si

~isolvenelle sue consegnenze in una i~ccaioize;ma

i l substrato crimi~iosodel medesimo, il precedenteche solo pnb dar diritto all' antoritiì a portarvi so-

I r a le sue considerazioni, & I' atto positivo; cio+rina serie di azioni estoriori con le quali siasi in -

Ootto altri ad accattare Ir t determinazione di scio-perare, e ad astenersi poi dall' agire pe r obbeclien-aa d i quella. Laonde vede ognuxlo ctie il nome ( 1 )

(li c i o j ~ e r odato modernamente a questo reato)non b porfcttamentc esatto : ~erclib sprirne il reatoilelle suo consegrienze, anzicl~knel vsro ~lornu t i to

clie pnD costruire la sua criminositi~,

( l ) La causa pcr cui niolti vennero nella err:itn opinione

clie le antiche Icggi noli provedesscio la coalizione e lo

scluporo, questo si fu che sirnil fatto nel19antico lingu:iggio

forense racchiudevasi sotto il geuerico nome (li nzonopolio ;

Itioride i titoli presenti non erano re~ieribili u@' indici degli

scrillori, I1 nionopalio ero una forrnii generale cli dclinquenzii

clic aveva pe r suo oggeito fiiriritlico il cominercio. Vi si cnu-

itisrnvano tlxlte quelle fornio clie anclic oggidi 113nno

tlenominaziose di monopolio, corrie lo :illeanzc dirette a fare

: ihl ia5~:ir t?od alzdre i prezzi di ccrii generi o in gsnaralc bl

~ ' ~ l o r ci ulln intr<ipresri, lc nlleitrize direlle a no t i insc?gtiiirt?

1111' c h ~i propri figli, ctl altre siiiiili CosC. La pr'ptesil

atliIlerizo clellc qiiiili al rniigistero peirnlc dilrende di) qiit~slioili

esoiiorniciio clie qui non k luogo cii cunloniplare, rlt:~ cfir:

vc?rali;ieJitenon possono :ivcre altrd o$getlivila Lriiiinc 1:i Ve-

duta di t v o r i r c i l cominer'cio. Trii qucslc: forine uovcrasano

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- 90 -gli antichi l 'alleanza degli operai diretta a non pres tare lo

mano loro s e non a prezzi da loro determinali. Dal D e c i a n o

f pac t . c r i ~n . lb. 7 , cap. 21, n. 15 ) rilevaci che gli anticlii

statuti punivano q uesto fatto anclie nei villici e lavora nti dellti

campagila: e 1' A l b e r i C o Plfi rubr.. C. dc mo?zopolJ ricorda

*in singolare straltagernma ideato da certi campeguoli per

eludere siffatto statuto. Essi si coalizzarono non di non andare

al lavoro ma di andarvi e star fermi, pensando così nelle

grossolane loro menti di non incorrere nella pena. La coali-

zione degli operai di campagna fu oggelto di speciali pre-

scrizioni in Francia pel codice rur ale dei 28 setleinbre, 6

ottobre 1791 ( a r t . 20, tit. 2) che sembra rimasto tuttora in

vigore. La pena di questa spccialith è tanto più m ite che ad

evidenza si scorge i l grande movente della severità conir'o

questo fatto non esse re altro ch e la paura del pericolo di

tumulti nelle città manifalluricre per cili si è confuso I ' uficio

della polizia con I: ufficio della penaliti.

I1 co9zcerto adunque deve essere nei processi di

questa na tur a G in~ostrato ucidamente come cjualun-clue altro atto positivo che voglia imp utar si a de-

litto. Non può credersi provato per semplici presun-

zioni. Se acl un dato mattino un cento di operai

addetti acl una stessa officina o a diverse, non van-

no al lavoro, ailduceiidone per ragione la insuffi-

cienza della mercede, ciò non basta per affermare

clie siavi c o?~ csr to; erchb siffatta determinazione

può essere nata spontanea nell' animo di ciascuno

cli costoro ad occasione d i un rincaro di viveri, o

cli un aumento cli salari fitto in altre officine per

liberale volontà del padrone, o di altra consimile;iccidcntalitli. Xon tutti i fatti che si riproducono

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- 00 -c~utemporaneaiiiente a u~olti ono conseguenza di

i1n accordo dei molti: lo saranno il ~ ~ i upesso ; :*

ilon sempre. E ciò basta perchè debba respingersi

la idea clella prova per p resunzione (ide a pericolo-

sissima nelle materie penali) e debba esigersi la

~ ig or o sa rova che la inazione dei molti fu conse-

tuenza di un accordo preso e stabilito precedenfe-

iuente fra loro.

S. 1613.

,4.ccettanclo come verità siffatta proposizione si

\ie ne naturalmente a questa conseguenza: che pub

esistere da un lato la coalisioize fra un ziumero (li

operai, ecl il susseguente sciopero: pub clall' altro

lt-tto esistere la inazione per parte (li c~illilcl-ie pe-

wjo, e malgrado ci6 non essere a costui giusta-

mente 0l~iettabileun delitto. Mi spiego : pongasi, a

modo (li esenipio, che un numero di garzoni fornai

si siano in un dato giorno concordati di non pii1 tor-

na re al lavoro, se non pagasi loro una incrcede mag-

giore della usata ; essi in conseguenza clell' accoiclohanno lasciate dese rte le officine allc quali er ano ad-

(letti: ecco clie in costoro lo sciope~-o ub esse re cri-

~iiinoso, erchè in loro deriva da un accordo prece-

(len te nel quale trova raclice la 1 1 ~ r oolitica impu tabi-

litk; ma potrà egli dirsi percib clie tutti i garzoni

iMrnai che in quella datuamattina non sono andati a

bottega sono colpevoli? Io credo di no, perchk il pri-

mo elemento de l reato b In cocc2ixion.e: cosicchb chi

no n ha preso parte a questa non i? colpevole. L a cosa

evidente se costoro si sono astenuti dalla officina

per una causa tutta loro particol:ire, come malattia,distrazioi~i,altre cure, e simili. Ma lo urnmottere

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codesta eccezione soltanto fin qni, porterebbe alla

conseguenza che 1' operaio restatosi inerte in quel

giorno in crii esisteva nella cittn una coalizione dei

suoi confratelli, dovrebbe c4ssetslzet.e egli Zu lii.ouu ,?i..

.I-ettccdella causa innocente per cui non andrj. Que-

sto modo di vedere porterebbe, come ognuno coui-

prende, a1 risultato della prova presuntiva rispetto

all' individuo. I1 fisco direbbe io non ho provato che

tu prendessi parte all' accordo; ma ho provato che

1accordo esisteva, ed ho provato che altri cinquantadei tuoi confratelli presero p arte al concerto, e stet-

tero inerti in conseguenza di quello: tu pure re-

stasti inerte in quel giorno: dunquo io presu~izo he

anche tu partecipassi all' accorcio. Giustifica tu che.

110, aItrimenti sar ai condannato. Ma non si puL alli-

mettere per principio generale codesto modo d' ar-

gomentazione, e senza palpabile ingiustizia non pui~

accettarsi.

5. 1014.

Sotto rin punto di vista generale la suddetta rJr(J-

posizione non pud seriamente disputarsi oggidi, poi-

ch8 la Dio mercB le prove presuntive sono statc:

cacciate dal foro criminale, Ma la proposizione con-

duce ad un risultamento speciale che me rita parti-

colare attenzione. Che dovrh dirsi se l' operaio scio-

perante, sebbene estraneo a qualunque concerto,

francam ente confessi essers i anch' egli aste nuto dal-

1' andare, non per cagioni sue proprie, ma perchè

avendo udito co rre r voce che g li altri scioperavano

volle anch' egli f are altrettanto, s ia per desiderio

di profittare del fatto altrui, sia per timore della

indignazione dei suoi compagni? Questo problernn

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speciale si risolve nella qnestione generale, se in

questo reato il coizctsrto ttecito equivalga al con-

c a ~ * € ~spre sso. Colui clie noD prese p ar te agli ac-

cordi (dir8a aluno) se scictperò poscia quando coziob-

l ~ esistere 1 accordo, prestb tacitamente adesione:

non vi partecipò con le parole, ma vi partecipd col

fatto, e torua lo stesso. Ecco i termini netti della

cluestione. A mio giudizio poraltro codesto obietto

noil è accettabile, perche ripeto chc ne l mio moclo

di vedere il reato non può farsi consistere nello.~cio$ev-o,m a nella eoalisio?ze.Tenulo come vero il

principio ch e il momento criniinoso stia no1 coiz-

tergo, e non nello sciopero, 1 uliosione taciia a1

concerto tion puo agli effetti penali adeguarsi alla

partecipazione vera. E dico che non lo può, perche

h principio generale nella materia della complicitb

che la semplice adesione interiore non rende par-

tecipe al delitto altrui neppure ue i malefizi più gra-

vi. Colui che trovasi spettatore di un omicidio com-

messo da altri, pno nel suo interno godere ael l'atto,

perchè 1u vittima sia a lui iilvisa; puG per corise-guenza di questo gravo sentimento astenersi dal

recare soccorso a qaell' infelice. Ma nessuno h a il

diritto di convertire codesto seii1;imento e codestu

inazione in u n atto di cornplicita. Ove si accolga il

principio della solidarietà citlarlina, potrà in simili

ipotesi troxrarsi 1 elemento d i un delitto di pe r si?stante: ma non potrassi mai senza confusione cli

termini obiettare il titolo di partecipazione all' omi-

cidio. LO tesso io dico nella proposta questione. Lo

P CZO ~ J ~ ? *Onon e delitto nell' individuo : 8 delitto i l

corrzcesfito.o aderire in cuore ai ileiitto altrui non

e coiriplicif;àAiicllb lalo adesione, senoa estrinsecarsi

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in atti positivi cli materiale coeficienza, si limiti ;~Il:i

uera in:izione.

S. 1615.

I1 secondo estremo di questo reato consiste uel

filze. Possono anche cento o piit opci'ai accor~larsi

per solenne patto a non larorcire in un dato gio~no,e consegaenteniente lasciare deserte le officine. Ma

sc tale accordo nasce o per cagione di un diporto

che vogliasi prendere in codesto giorno, o per cti-gione di una festivitii cui si voglia fare onollanza,

o per altro iilnocao motivo ( i ) ; non pui, neppurit

l' accordo costituire delitto. Perchi: cib sia vi è hlso-

gno che lo sciopero si concerti 97el fl12c W ~ ~ s t g * i ~ z g c ~ , r :

i padroni ad aumentare i saIari, o rcspettivnmcntio

pel fine di costx8iiigeregli operai a lavoritre a meiio.

(1) È facile comprende re cb e in questo reato può nascere

conflitto di coalizione contro coalizione. i'cr esempio i padroni

si sono coalizzali per imporre ai lavoranti un'ora più di

lavoro

giornalieroper il

medesimo prezzo: gl i operai sicon-

lizzano alla loro volta ed ahbando nano la officina. Clie dovr.'t

cgli dirsi? Vi saranno due delitli? 11 delinquente i n cotesti

casi è sempre l'innovatore: sicciib in cbtesta fpbtcsi vi serit

delitto di coalitibne per pxto dei padroni ; nun vi snrk ~ l i e

ui i esercizio de i diritto di legrtlima resistenza pe r parte degli

operai. Così la pensb anche J. .T. Hn u s oDscrvat.ions sur l c

projet dc ~8vds ion zc code p&inl b e l g e part. 3, pny. 314.

e C o s e n t i n o pay. 269,

La ragione della differenza apparisce chiarlssiriia: cliixinquc faccia risalire la nozione di qucslo reato

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al vero ed unico principio della s ua imputabilità

politica, come ver rb mostrando fr a poco. Fincliè i

iilolti operai si concertano di non andare al laho-

ratorio perchb aggrada loro ( a modo di esempio

di fare una gita di piacere, essi sono nei limiti del-

1' esecizio della loro libertà naturale. L' atto & le-

cito in s& tesso; il fine & pur lecito; e quantunque

al padrone della officina ( ed anche se vuolsi a l pub-

hlico) ne derivi un danno per la inoperosità di quel

giorno, 1' accidentalità del nocumento non può ren-derlo criminoso quando coclesto nocum ento non fu il

fine dell' atto; poichb gli operai non sono n& iloti

d i Sparta, nè servi romani. Tranne la specialità cli

particolari convenzioni (operative di puri effetti ci-

vili) nessuno priò vantare il diritto di avere le cose

inie ad un determinato prezzo; o la opera delle mie

hraccia, o della mia intelligenza per una determi-

nata mercede, o per un lavoro che siami antipati-

co ($1).Ma ognuno ha alla s ua volta il diritto di agire

liberamente secondo il piacere suo nelle proprie

speculazioni. Questa libertà viene menomata quandola volontà di molti si accordi ad esercitare sulla

rneclesima una pressione, qua ntunqu e m ediante sem-

plice violelzza ntorale. Se può ammettersi la impu-

tulilità politica dello sciopero e la legittimità della

sua punizione, essa non può trovarsi in altro con-

cetto tranne in cotesta pressione morale che cleli-

l~eratamente i vuole esercitare e si esercita sul-

1' altrui liberth. Ciò posto non h a bisogno di u lteri ore

rlimostrazione questo secondo estremo per il quale

la criminosità dell' accordo non può esiste re s e il

inedesimo non ha il preciso fine di costringere altria fare a moclo nostro contro sua voglia: di costrin-

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- 05 .-

sere c i ~ &esp.ettivamentc i padroni n dare salari

maggiori o contentarsi di minor tempo d i lavoro,

oppure gli operai a lavorare per meno o a prolun-

gare le ore delle fatiche. La essenza ginriciica del

reato sta in questo fine.

(1) Così vidi talora in qualclie citt8 coalizzarsi tutti gli

operai falegnami alla occasione in cui sapevasi dovere aver

luogo una esecuziooe capitale. Essi chiusero le loro officine

e si tennero latitanti per tema di essere forzati a dar mano

alla costruzione clel palco ferale. La obbedienza u qtiel nobile

sentimento ancorchb manifestata per un concerto esplicito

non si sarebbe potuta qualificare come criminosa, perchb noti

ilveva i l fine di vincolare la Ilberlà altrili ma di cserGitare

la propria.

5. l u i 7

Ho enunciato prorniscuamente fìnqui il fatto della

coalizione degli operai, e il fatto della coaIizione

dei padroni come dne fatti che procedono di pari

pwso iii faccia alla scienza penale. Evvi però talri-

no ch e non concorda simile pnrificazione. Ma in

faccia al principio giuridico non vi B ragione d i

distinguere; o b imputabile la seconda forma, o

non è imputabile rteppnre la prima: perchb così

i10117una oome nell'nltra vi B il prc?170 itie di cser-

ritare coazions sagli animi altrui, e d' imporre le

proprio esigenze ad altri che non vorrebbe subirle;

e si nell' una come nell' altra vi (4 il risultato della

iriipcsizione del volere. Anzi nella coalizione dei

padroni vi B qnalche cosa di pii1 crudele e tiran-

nico che non no31u colrlizio~iedegli operai. Di pi.ii il

capitale che vnol dettare Ieggc alla industria può re-

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- 00 -care maggiori danni politici clie ~zoaa industria la

quale voglia dettar legge al capitale; per'cl~k nel

priu o caso si getta sulla strada un numero d i operaiche non hanno mezzi di sussistenza, e che dalla mi-

seria sarari.no facilmente condotti nella via de l de-

litto : addove gli operai che abbandonano le officine

per volonth loro devono essere nataraliizente prov-

visti di mezzi di sussistenza o propri o forniti cla

ch i 1' istiga. E quando la fame li stringa cesseranno

dalla presa determinazione piuttosto che darsi adaltri delitti. Sicchè nella coalizione dsgli opeilai non

vi B altro pericolo sociale che iI momentaneo ar-

resto della lavorazione : addove nella coalizioric dei

padroni vi ha pericolo gravissimo per una turba di

gente famelica repentinamente lanciata nelle pub-

bliche vie. Inoltre ancho per riguardo dei provvo-

dimenti economici ( i quali a mio credere soua in

cadesti casi migliori assai dei rigori penali) la coa-

lizione degli operai presenta al buon goverilo pii1

proilti mezzi di riparo, potendo l' autorità vigilante

fa r vonire operai dalle vicine città; melitre a1 con-trario alla coalizione dei padroni 8 assai difficile che

il buon governo porga immediato riparo, osigeli-

ilosi a ci6 capitali e stabilimenti che non di facile

s' improvvisano (1).

(1) In Friincia fu agilata vivamente i n questione se la

disposizioni del codice contro la coalizione de i filbbricanti ed

operai dovessero o no estendersi ; i l iche q l i speculiilori di

trasporti. L' atfcrrnativa sanzionata più volte dalli1 Corte Sii-

prema a termiui dell' art. 419, s i sostenne do IV o l o ~ ~ s R i

wlla sua dissertazione intitolata la concurrence et la oon-

lilioat, inserita nella Rcuue tom. 10, pog. 347,

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Questo considerazioni come puraniente orilyii*ir:lie

noil entrano scconilo l' ordine delle mie iclcc ilella

categoria delle ragioni bastovoli alIa soluzione (t i un

prol~ lenia penale: ma ho voluto ilolarll: perchb uii

illustre scrittore contempoilanco, I J I ~ tenero fr~rse

delle consideruziorii empiriclie elle delle considera-

zioni giaridiche, ha combattuta 321 parificazione clell~

due forme di coalizione, asserendo che nella coali-

zione dei padroni vi i!minor danno sociale di yuelll?

che sorge dalla coalizione degli operai. Io pelisu

precisamente tutto il contrardio;e ne ho gi h clottl*

il perch&:ed czggiui~gocl~e iicl~e otto il l~uxitod i

vista economico la coalizioiie degli opeulai teililcnrli~

ri d aumentare la diff~isionc! elle ricchezae, puh ri1.1-

scire entro certi limiti meno dannosa ; adclove la

coalizione dei padroni tendendo ad aumentare 1s ric-

diezzn di pochi o In miseyia di molti, puO pih gi'n-

vemente osteggiare la prosperith del prteuc, 1, illu-

stre crirninalisla crede din~ostrarea sua :isserzioriu

ilicorrendo ai calcoli Ctella concorrenza: nia pare u

me clie la concorrenza possa pii^ f;icilniento porgat.

riparo alla inaaione deliberata dell' i n d ~ s f ~ r i ~ ,he

non all'inazione deliberata del capitale. Ad ogni

modo ripeto che coilesti calcoli non m i se~iihrano

jnfluenti sulla cjuestione giuriclica.

Il tr?rlzo estremo di questo reato b la esecuzione

f ~ eZ l ' u c co~d~ ,ediante lo sciopero effett,ivamonte se-

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quito o almeno incominciato ad eseguire. La mag-

gior parte dei criminalisti e 1egisIaturi contempo-

ranei sono uniformi xic3llo esiger0 questo terzo es-

tremo: e di qu i forse ri'b nato che oggicli siffatto

ii~alefiziosiaai venuto denominancto pih volentieili

sciopero che conZisionc. Non vi iia ctabbio che se il

primo momento della criminositi cloll' atto risietlc:

ncl concert ,~,1 momento cleila conszcmaziione clel

delitto non pno risiedere che nella inazione effet-

tivamente conseguita al concerto. Un accortlo per

quanto seriamente slretto fra gli operai nella sera,

se susseguito nella mattina dipoi dallo spontczneo

ritorno degli operai alle loro officine, rimane nella

categoria dei meri progetti criminosi. Non pu d nep-

pure qualificarsi come tentativo, per le generali teo-

rie (le1 conato, Potrebbe tutto al più prendersi di

mira come reato diverso sotto il pulito di' vista

tlella minaccia: ma il progetto d i scioperare non

P, un p+~zcipiod i esecuzione dollo sciopero. Cosic-

chb come non B delitto lo sciopero senza accordo,

nonB

neppure delitto l'accordo senza sciopero.

Ma 1 elcmento di malerialità srisseguonte aI1' ac-cordo ad al fino gi;i svolto di sopra, si deve egli

esprimere con la successiva assoluta iraazionc? Pos-

sono un numero di operai concertarsi di abbandonare

le loro officine: possono venire in questo accordo

pe r il fine di costringere i loro padroni ad un nu-

mento di salario :ma se I' accordo s i estrinscca con

l'andaretatti

i congiurati o la maggior parte tliloro ad nna lavorazione diversa, taluno dubiterà

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m-- 3 )g -iiou cliucaripere?1 clelitto di sciopero, poreliil la ese-

cuzione &Il' accordo si i~~ari ifestaol lavorare e non

con lo stare inerte. Se peraltro verrà dimostrato che

la iluova 12s-orazione a cui sonosi volti quegli operai

sia pii1 faticosa q ineilo lucrusa di cluella che hanno

abbandonato, ci6 porri in chiaro che gli operai ncjn

hanno agito per una speculazione cli loro tornaconto

itiimr-?tliato,ma per nn odio contro i primi padroni,

e par costringerno lc viilonta ritrose all' aumento

(legli stiyondii. L'operaio ch e dico voglio lavurarsper menu e faticare d i più, esprime un concetto che

si!.relilje irilngionr?vole senza referirlo al Ario della.

violenza morale sui vecchi patlroni : e poicbb in co-

tsstn ipotesi siEi:attaviolenza, uiorale viene rcalrirenlt?

: ~ d sercitar~i ,o creSler13i c l ~l delitto di .sciope?-o

( s e deve rnanterlcrsi al rarigo di delitto) potesse

dirsi costituito: c vcdesi anche qu i la influenza che

esercita stifle speciali questioni la definizione dal

titolo. So il delitto in question~ i denomiaa scio-

$crqo, la soluzioilc della fatta ipotesi nel senso fa-

vorevole agli operlai non amiuett;e disputa; perchi?warim la ~izate~iullthel delitto negli operai che

vanno ad un avoro qualunque. Ma se invece il (le-

litto si clcfiriisce cocclizione cc fine di coazione, non

puO per ino(lo alcuno esigersi 18 inazioizo assulu.tacome estremo del maleflzio: ed mecticri dedurne

che il principio di ssecuzionc dell' accordo si con-

figuri l ~n sta nte ms nt e ie1 solo nbba~idono clla v e o

cljin, officina por i1 flnc anzidetto.

Colo~o he credono trovare l'elemento della po-litica iinputabilitii di questo reato nei pericoli che

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- .11-in Itdia ) hanno opinnto per la logittimit4 della suapolitica imputnzione. 1 primi procedono dal principio

che il non usare delle proprie braccia, o della pro-

pria intelligenza, o il tener morti i propri capitali,

o lasciar porire IO cose proprie piuttosto che von-

derle a prezzo vile, è un esercizio della liljertk in-

di~idualc: on coercibile dalla legge. Scendendo poi

pii1 pnrticolsrrnente allo sciopero ctegli operai harinn

osservato che codeetct forrua d i co~tlizicine trovava

facilmeiitc i! SU O criterio di repressione penale riei

i ~ i cus i doperati: erchi'. di ordinario a sigatte con-

liziolii si giunge ~ncdiante minacce srii compagni,

:dtrul)p:iriie~iti,0 ver'c violenze ; n un a parola mc-

clirrntc 8tt.i est.criori clie trovano ~ufHciente slires-

siono penale nel titolo speciale di reato ch o vicric!

per loro r t conlig~~rnw'si.

I secondi lianxio, s parer mio, divagato soverc1ii:i-

mente ilelle considerazioni dcl17utilo, non distin-

guendo abl~ilstalizuci6 ctic autorizza a provvecli-

monti anche energici il magistero cii buon governo

da ci6 CIIQ si esige nrl ariiorizzare una repressione

penale. I1 girire punitivo non pn0 raggiungere l' apo-

goo della sua esattezza finch8 no n si deljmitario le

attril~rizioiii ella polizia, e le attrihuzioni della giu-

stizia; o finchb codestri delirnitazionc non & rigoro-

s:tmantc asssrvnta. 3iezzo secolo addietro il giure

ljsnale currcra per y u e~ t ainea e progrediva ogni

giorno. Oggi prir troppo s i riianifesta una tendenz:r

pericolosa a riprnrltirre l' antica confrieione, sia poi.

la conf~jsionc lol principio iuorcrle CO I principio giu-

ridico ( coxifrisione ch e turba spesso le inenti ) sia

p er il nqturalc cloaiderio ch e linnno i magistrati tl i

allargwi'i: i lo rw poterli o(1 alitialtere Ic barriere or)-

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- 12 -paste dalla civiltà moderna alf arbitrirl loro; onde

ne avviene che certi magistrati quando si fbrino

scrittori vengono insinuando teorie per le qntili alla

magistratura si vorrebbero accordati poteri d i po-

lizia, ed anche so occorre poteri legislativi (1). 3Ia

lasciamo di ciG ( c h e ho detto pe r sola digressiont.

e senza niente alIudere ai due insigni scrittori citatiteste) e torniaino alla nostra questione.

(1) Osservai iu altro mio S~ rit t0 II P alla pur~ti ì ella giusii-

zia punitiva hauno grandemente nociuto le politiche riforme

introdotie i n senso liberale io varii stali di Europa. soli^ i

Governi dispotici In polizia dav a largo urmam snt ario ai mc-

rlesiri~ipe r sostenere i l potere asrolulo. (Juindi venn e in ug$i:*

;lipopoli, i quali coltala in odlo, non sppen:i pol erou o scUOtc~'t>

I l giogo del dispotismo alleomhra di uiio Statuto Co.;~it~izi~-1-

naie O di un orcnuauiento rcpubblicnoo, presero la pr?lizi;l

cotiie p rimo obiettivo dell e loro dcmolizioni. Bla la polizid iivn

f i i i per $010 anicio In tutela del tiranrio, f l a per uf ic io lrc,il-

timo ed ulilo nllresi la prevenzione de i reati cbc r n i a a c c i i ~ r ~ ~

la privata sicuiazza. Esautorarlii ed annichilirl a affallo 11011

s i poteva. Di q u i uacqlie una tacita t r an~az ior icpe r la quale

la f~olizi a ion più al soldo della tiraunide si mise al soldo

dcllii giustizia orirninalc. Fuiicsto c sriaturat0 conoubio, ge-

Iicralorc di poricolosissitni eUeili, dei quali siamo oggi cori

so se io dica speltatori o vittinie in Ilalia. Di qui lo i n ~ b n -

slarditrienlo d e i i n n m t ~ ~ arocedura penale. Le arti birresct.lie

che nella dispotica To scana portav ano seiizn rip aro lo ;In-

nullamento di un processo crirn!ar?Ie, so110 oggidi divanui[t

la base di troppi processi, e l' tibitudine e I j orgoglio di 1);'-

recclii giudici istruttori. 1 rapporti deila polizia ch e in d-

dietro ovc fossero letti ad un pubblico dibntlimento portavoll»

13

11ulIitk de i gluclizio, oggi formano1'

esordio e quasi 1;1 pietriiangolare del processo orale i n rnolii giudizi correzionnli p

qualche volta anche ia faccia alle Corti di Assise. Il iliovi-

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nlento della polizia a ripigliare nei processi criminali quella

potesth immensa che in altri tempi lo davano le paure dei

despoti, è sensibile ed evidente fra noi non metio che pau-

roso. E questo trae seco una confusioue di idee che invadp

troppo spesso unche le ment i degli scritt ori. RIa n on ì: pii1

possibile una scienza penn le se la facollh di punire non rli

mantiene rigorosamente distaccala doHa facolti di prevenire.

Questo è il faro della libertà civile: la quale h; irremissi-

bilm ente per dut a, toslochb un Codice penal e si converbta in

uii Codice di polizia. Dire che lo sciopero dev e punirsi per

i pertcoli emerg enti d a un uumero di operai disoccupati non

è altro che fare della polizia cou la giuslizia. E la santa Diva

si atteggia a donna da bordello. NB per qucste parole si crede

cbe noi vogliamo si lasci la societi indifesa in faccia a t i i l i

pericoli. No : a polizia provveggo, iua come polizia, ordinan-

dosi nel modo meglio moderato e meglio sindacnbile. iila liori

faccia a sè strumento la puuitiva giustizia. Del roslo 6111

limiti clclla puaibilitb ddlo sciopero dcgno di studio è I' tir-

ticolo dci Prof. P i e t r o Sb a r b a r o pubblicato ncl Gioruali*

Il Pu?mro i,. 545 e 510,

Io concorclo la possibilith dei gravissimi danni a)-

ciali eventualmente dsrivabili dallo sciopero, o sotto

1 un a o sotto 1 altra delle su e forme. Concordo dun-

qne senza esitazione che il magistero di buon go-

verno passa ( ed anzi debba) provvedere rielle re-

lative emergenze alla pubblica quieto ed alla pro-sperith del paese. Niente in contrario flnqal. I \ f n

quando vuolsi costringere in carcere u n cittadino,

sottoporlo ad un giudizio criminale, e chiedendo

contro di lu i una pena corporale gettarlo nella scìlie-

ra dei ft~cinorosi infacciandogli non una semplicett*asgsicssioncma tili vero ilclitlo; bisogna adagiarlsi

VOL.Il. 33

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alpra unprincipfo gho.idico, e noli. colitentarsi ddlc

xnere considerazioni d i pul~blico itile, se non ~=uolc i

corri-ertirc il magiste ro puni t i~o n un facile stra-

mento di tirannia. Iii questo priricipio sta il supraiu1.s1~aluiirrIodelle liberta civili di an poyiolo. Se xmrriet-

tete una volta che per rispetto acl una vecluta d i

pul~l~l icarosperita si possa un' azione perseguitare(:orne rlelitto l~enchk? on offencln i diritti di veruno,

ecco la il magistero l~enale osto alla l~alitzd i qua-

Iiinryuc tirartiiide. Le azioni o lo inazioni le pii1 in-nocenti benchè non lesive de l diritto ed anco sa

~iioralrnenteecite, si coniernpleranno da un econo-

mistn sotto il rapporto dello influsso ~rilla u l ~ l ~ l i c n

riccliezza, e si convertiranno in ilelincluenze: e cosi si

per-vertliri il senso ~rioralede l popolo condncenclolo

ad [in fatale ahorriu~entodalla giustizia punitiva

quando la vede fhrsi strumento alla persecuzione

tii atti innocenti. Bisogna in una r);irola trova re 1~f i~ r~ i~u laer la quale lo sciupero configuri In bsione/TI zrn di~*itto.cnxa lesione di ztn di.~-SZlo on puG

t*sisteredelitto civile. I1 nocumcnto clio nasca da u n

Iitlto, ed anche In sua stessa irnmoralitz'i, possono

:ttitoi3izznre provvcdimcz~i ' d i polizia, ma non drtnno

wgione per obiettare ai loro autori, coi siele i7c-

dii~quciztii,Essi avranno scmpro raagionc (li rispon-

dere, ilclilzqitanti non siamo ~ir?rchi,non violaiuill(r

i l diritto d i alci~no.

Le declaniazioni pertanto sulle eventualith col~sc-

quenziali dello sciopero, so porgono larga materia

{l i scrivcre C D E ~ i gi1,iri~ti oIxie ai non giurlsti, non

fknno fare un pnsso alla qnostione giuridica do113

su a pnnil~ilith.Bisogna tilavnrc nello scioporo la le-

siotie cli un diritto.

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Esaminato 1 argomento sotto questo punto di vi-

sta 1 oggetto del reato in qriestioiie noli j~ui, i ~ -

varsi nel pulshlico; pere118 i l pubblico noil hn diritto

a clie io faccia il f'oriiaio o elle zappi la t e r ra ; li&

Iia diritto cile io i~iipiegfiil mio c~q2itale rila ma-

ilipolazioire dellc farille, o al dissorlameuto dei tw-

reni. L' oggetto 11ei.tanto di qucsio reato, se v u o l ~ iantioverare fiB:z kdcnti, liisogna trovarlo nel ~lirittfi

indiricluale dei ptiilronì rispc to li olic!rai, C 13gli

operai rispetto ai garlroni. La libertk inclivictni~lt?

che porge il pih forte argomeiitn per c;ost>eiier1a:i

iu~punil~il i ldello sciol~cro, u qricllo invece dlc!giii

forniva a TV (3 l o TI-s lr i 1% uggettivitit giuridicti t l ì

questo malefixio. Se la liber'tj. individuale vuol es-

sere rispettata, ne consegue ch c (l i~~er~galleciio

ynalnnclue atto con cui si voglia comprimere I nl iI1~11~tiltcrii.

L'operaio che sciopera 1x 1 fine di estorrere da lp:~droae quel fleiiaro cllc ci non vorrebbe dnilgli,

ha intenzione di agire ed agisce realmente sullii

Ii1~urt.i~ltrui. Sc egli agisce cori violenza fisic:i ritl

anche con viulanzn morale consisteilte nella min:i(#-

cia di un niale cflettivo, k pronto il. titolo d i ??in-

Zrr,mt ylSvnt;a: ;? nessuno ne dubita, ttncorclii' agi-

sca come inriividuo. Se per6 ~ ~ I S G C011 cyuelln vio-

1i:nztl. 1iloraIe cho esercita srill' animo clel padr'oric

fa l'crdit-a di un operaio senza nlinaccia di altro

an:tlo, il f l ~ c :LY>\ prriIro; n1a il vnczso snr8 inetto

14 rnlmtonte, c colile tale non nieriter8 snnzioiiopn!itic:i iiiichi* colrii ngiarc come individuo. fila sp

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si sforza ad m i r e alla sua volontb la volontk de i

compagni, e questi vengono all' accordo corz lu i

oiienclosi nel divisamento di esercitare un a pressio-

ne sulla volontd del padrone, alla pravita, del fino

si aggiunge In potenza e la idoueiti dei mezzi;

perchD al padronc cui non fa gran paura la per-

dita di un operaio, fa sicuramente paura lu improv-

visa solitudine della sua officina, In ceseazione delle

speculazioni sue, la inattivith repentiiia di uno sta-

bilimento a caro prezzo costruito. Ci9 costituisce untimore grave. Questo timore B deliberatamento in -

cusso dai coi~ginrati.È incusso pel fine d' incate-

nare 1 altrui Iibertà, Vi O dunque snbiettivamenle

cc1 obiettivamente un attacco alla liherl8 inilivicluale.

Ma non ogni offesa che rechisi dall' uomo clie corre

in cerca dell' utile proprio alla lil~ertbdell' altrii

uomo, esaurisce sempre tali caratteri politici da me-ritare dle se ne faccia un delitto. Qriiildi anche dopu

fatta con la piu acuta analisi la rigorosa ricerca

della lesione giuridica che guo essere nello sciopero

si rimane semp1.e incerti ss veramento si ai~bianonclla figura semplice cii clue~to atto eleaienti ha-,

s t e r ~ ~ l ier sottoporlo a pexla,

Quai~clo ei'i, lo sciopero abbandoni la sua 6gur.asemplice, ed offra la coruplicanzn di una criminositii

incidente, come la iilinaccia o la violeuza privata,

non pub essere dubl~ i a n allora la sua puriilsilitii,

c~uantunyue n tale ipotesi tuttavia rimanga sotto

(liversa forma no113 cltlsse ctoi delitti contro la li-bcrt:i iiirliviilu;~le.Lo stesso coli pii1 sicurozzn ai ilev{:

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- 17 -dire quando in ragione della più estesa obicttivit5.esca da questa sua classe per far passaggio comeviolenza pubblica nella serie de i delitti contro la

pubblica tranqnillit8. Quando il timore s' incute damolti su molti, la libortn di molti viene a compri-mersi dal17azione dei molti: siamo tosto nei ter-

mini netti della pubblica ~lioleriea, icche il fatto dellosciopero quando da un codice non eia contemplatocome delitto speciale troverà sempre congrua puni-

zione o come violenza pnbblica, se nvr$ cagiou:~todisordini, attrupparnenti o tumulti; o come minac-cia, o come lesione, o come violenza privata, quandotali siano stati i mezzi aduperati per influ~re com-pagni allo sciopero. Ecco le irrecusabili osservazionicon le quali si comhnlte la convenienza di queste)

titolo di delitto, perchb quando e semplice noli ha

importanza politica, e quando per poco assume irm-portanza politica trova pronto in quelle cipcostanze

che gliela danno il mada di essere represso.

Se trascurate nella questiono il punto di vist:i

della pressione volontariamente esercitata sulla li-berti dei pwilroni, o respettivameilto degli operai;se andate accwttando le ragioni della sua punibilith

nella everitualitd di commozioni o di danni al c o m ~*lercio od alla industria, voi divagate dal campo giu-ridico, e vi trovato necessariamente condotti o a

gettarvi nella. falsa e pericolosa dottrina dell' utile,o a sottoscrivervi alla negazione assoluta di ogni

punibilita dello scioliero semplice. Sicchb in conclu-sione, o bisogna di re che questo non dslitto, o bi-

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- 18 a--

sogna trovare I' eleriiento ginri11ii.o clella sua ridi-

iiiinosith nella pressione eswrcit:rtn iVerjpcttivarilt:nto(~

su l padrone o sugli operai.

Ala oggidi prevale appo molti In pii1 libcrslo opi-

nione : a clalile considerando nella pressiono moralt:

6~i;ercitata ui padroni o sugli operai ria mero fatto(40nscquenziale al legittimo esercizio clell' attivitti

uiutinu, non ravvisa delitto nello sciopero quandn

non sia procurato con mezzi chr: siano criminosi i11

loro stessi,

L n leggo francese del 25 maggio 1804 con note-

vole innovazione ( i ) ha riconosriuto il libero diritto

('Li coalizione nelle inrlnstrie. E an ha voluto codesta

kgge apertamente proclamare il lihero esercizio de l

diritto di coalizione, ma ha evi~lenterriente a~izionrt-

tn cotestcr libertà con abrogare gli art. 4 14, 415,41 fide l codice penale, e col non minacciare pena cont1.ola coalizione tranao quando sia accoinpagnata (la

~~io l enzn da frode.

Cosi ricostruita la nozione d i tale reato nelle SU^:

Iiasi fonclamentaii, B iilluitivo che ai t re estreroi

iliscorsi di snpra SO ne c I ~ v ~ ' e t ~ b eggiungere u n

quarto consistei~tt! ei mezzi. Ed i! pure m:tnifesto

dio si b venuto a cambiare la oggettività del rea-to, cosiedi&spesso coloro clie sotto 1 antica nozione

sarebbero stati agenti ne i reato possano venirvi a(l

nssarncre la diversa figura di soggetti passivi.

(1) La pnnibiliià della coalizione iridustrinle indipendcntc-

inente di, c~ualu liquc riminosilb speciale derivante dai mezzi

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O dai risultanienti, si accettò dai s eguenti codici - odice

Spagnolo art. 461, il qiiale presenta una specialità modifi-

cando la pena di questo reato secondo che si eseguisca in una

città la quale contenga una popolazione maggior e o minore

di diecimila anime - odice Bavaro del 1513, a r t . 4 1 5 -codice Austriaco del f 852 , S. 479 , 480 , 481 - odice Par-

mense art. 481, 482, 483. I1 codice penale Francese del 3810

distinguev a fra coalizione di padroni ( a r t . 4 1 4 ) e coalizione

di opercci (art . 41 5). La pena dei primi era più severa di

quella dei secondi, ma la nozione della crirninosità era piùristretta per i primi; poichè 1' art. 4114 esigeva alla punizione

del concerlo fra i capi di officina, che il rnedesirno fosse fatto

ahusioamente ed ingizcstametzte; lo che apriva alla apprez-

zazione del giudice sul conto della imputabilità un campo

che era interdetto rapp orto alla coalizione degli operai, la

quale per conseguenza di siffatta discretiva veniva a dirsi

punibile ancorchè non fosse stata nè ingiusta n& abzbsiocì.

La legge del 27 novem bre 18 49 fece spar ire questa differen-

ziale, non gih con estender e dai padroni ai lavoranti il bene-

fizio della causa ragionevole, ma con este nder e invece d i lg l i

operai ai padroni il rigore della inflessibilità, e parificare la

penalilg in ambo i casi: e così fu data balia al giudice di

condannare l7operaio ad una multa di diecimila franchi, a

cui non bastava a fa r f ront e il guad agno di tutta la vita.

Dopo qiiesta legge la giurisprudenza stabilì che non vi era

ragionevolezza di motivo, nè innocenza di mezzi che vales-

sero ad esim ere dalla punizione: Corte di Cassazione 24 fel.1-

braio 18 59. Non è però v ero in tutta la estensione del termine

che la nuova legge di Francia non tenga in alcun conto 1;i

coalizione. Essa ( come acutamente osserva B a t b i e ) no n

più u n delitto di pe r sè stan te, ma influisce come circoslanza

aggravan te sulla pena della minaccia, della violenza, delle

vie di fatto, e delle manovre frodolenli, Sul modo col quale

si b proceduto in Francia nella inlerpetrazion e di questa legge

B interessante a vederci 17ar t . SlS7 del Jozcr~tcr lCril?a.inel

di M o r i o , e 1' art. 8 4 1 1 , e 1' art . 9253.

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Al moiuento che la coalizione non per se stessa

ilelitto, m a lo diviene soltailto quando fu procurata

con violenza O con filode, sorge questo singolare

rasultnto che può ess ere riten uto collpevole chi non

era operaio e che non si B coalizzato, m en tr e pos-

sono non esserne colpevoli gli operai coalizzati.

Suppongasi che alcuno (qnautnnqne non operaio o(:ago di officina) per pravi suoi Lini con frodi o

violenze abbia condotto un nuniero di operai allo

sciopero. Parrai eviciente che gli operai vittime di

rduella frode o di quella violenza non siano colpe-

voli, sebbene la materialitii clello sciopero siasi scien-temente eseguita da loro. Stando la criminositb sol-

tanto nei mezzi, l' autore del delitto & il terzo che

tal i mezzi dolosamente adoperi sebbene in quanto

;i sb non abbia materialmente esognito lo sciopero;

e gIi oporai innocenti non sono che un cieco o pas-

sivo strumento della sua malvagità.

Bssi non sono gli autori della frode o violenza,

in cu i sta il delitto, ma I' hanno invece subita; esarebbe assolutamente contradittorio che quando i)

ilelitto si fa consistere nell'inganno o nelIa incus-

sione del timore, si dichiarasse partecipe del delitto

stesso 1 uomo ingannato od intimorito. B o n B che

in. questo caso sorga a pro dcll' ingannato o del-

I'intirnorilo una scusa, h invece, a parer mio, che

iii. lu i viene a sparire la ilgurn ili agerlztc. Egli par-

tecipa nzaterialmente al delitto, ma in quel modo in

cui v i partecipa qunlunque persona che ne sin sog-

getto pnssi~o.Vi prende parto come una mitteria-

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- 521 -iit8 indispensabile a comlileture 1a fìgura giuriclicc?

cfel reato, ma non per di-iidcrne la reslionsabiiitr'r.

I1 concetto savissimo che dopo tanta lotta ha trion-

fato in Francia ayeva già ricevuto fino da1 1553

sanzione legislativa dal codice Toscano :+Il art. 203:

asie espressamente dispone non bastare ad incor-

rere la pena che tre o piii operai abbiano cessatodal lavoro, ma bisognare di piu che ubUia9a0 usnto

oioZensc~per Brne cessare i compagni, od impedire

ad altri di intraprenderlo. Il pensiero di G i ri l i o

S i m o n ; il pensiero cu i si era ispirato il cclebrc

atto del parlamento inglese del 1859, abolitivo clollc

precedenti leggi contro le cospirazioni di operai; l

pensiero cho il delitto vero non stia qui nel fine

ina eventnafmente nei mezzi; gi i erasi riconosciuto

in Toscana dieci ailrii prima che ottencssc il srio

riconoscimento in Francia. 11codice Sardo per8, che

agli articoli 385 a 355 aveva indistintnrnerlte pro-clamata la prinibilitil della coaljziozie, copiando con

tutta obbedienza gli analoghi articoli 424 c 415 del

codice Francese de l 1810, truvasi adesso in disac-

cordo col codice fratello e abbandonato dal su o

maestro.

C A P I T O L O VI,

A p e r t u r a d i l e t t e r e .

I1 pensiero h il primo momento della libertA in-terna iiell' uomo : a parola B il primitivo rnonionto

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clella libertà esterna come primo organo clella cstrin-

secazione del pens iero. Nell' uomo culto succede a

questa spontanea estrinsecazione la forma artificiale

della scrittura. M erce la parola soddisfa 1 nomo alla

innata aspirazione di affetto verso il suo simile, e

comun ican~lo pensieri suoi alla creatu ra che gli

sta vicina raggiunge il contatto delle anime che i.J

il sommo bene su questa terra. La scrittnra allarga

la sfera di questo godimento dandoci balia di con-

seguire yuell' agognato contatto anche con chi tro-

vasi per grande spazio segregato da noi. Restrin ge

dunque la libertà umana non solo chi osteggia la

formazione del pensiero e il suo estrinsecarsi con

la parola, ma eziandio chi osteggia in rlualunyue

modo la corrispondenza epistolare tra nomo e uo-

mo. Ora nella comunicazione del pensiero tra due

e&eri che sono legati per m utuo affetto o pe r mutuo

interesse si esige spesso alla sua libera evolazioi~e

la colidizione del segreto, perclib molte cose che si

comunicano al conoscente o all' amico non si vor-rebbono no te all' estraneo , anche prescindendo da

qualsisia riguardo di pecuniario interesse o di onore

che possa e sservi compromesso. Talvolta la cu ra d i

questo segreto spingesi alle più gelose precauzioni ;

e di qui la diligenza nel suggellare le lettere, o nel

consegnarle ai veicoli più sicu ri; di qui 1 antipa tia

che si desta nei popoli avve rso certi governi che

paurosi di tutto trovano ragione cli stato nel fiutare

per le lettere dei cittadini. E chiunque caduto in

siffatte condizioni abbia udito ripetere, non ci e pii1

libertà nessuna, neppur di scrivere perchè ci apronole lettere (l) , si persua der& facilmente che se d eve

clevarsi a delitto la indebita apertu ra di Iettere altrui,

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la sede di fnIe delitto non puO essere altrovo chu

nella classe dei reati contro la libartd personale (L).

(1) C i C C r o n e fino da i suoi tempi manifestava tanto iri-

leresse nella cunservnzione del segreto delle lettcre fatuiliori

rhe procl+irnnva colpeooli di lesa uuianith nnco quei medesirrii

;li qunli e r a n o d i r e t b se Ic svescei-o impruden teineiile propa-

Inlc fphr'lip. 2 , cn p . 4 ) - l t elicii?i Zitei'crs, qzcns ?NI~ ih i

iiilsisse dici t , recitccuit hoine, c t PitrnailPtntis e z p c r s , et vitue

e o a ) ~ i u s i s qnn~ i t s . bi s clgi))~ ~zqtìafi i , it i p~tt111to)b)lo(bobonorun2 cunszwtudhena nosset, lr'leras n i t se rt 0 anrico

a i s s u s , o f i n r i o n e oliqzia in tc rpos i tn , 'l't8 scd i icw ?~vottrlii,

ynlnn?qi~e ccilciuib? Qzcid es t (tlilul to l l e re i n u i l a vitric

s o e i e l a l e ~ ? ~ ?ollcre nn~icorurthcolloqttict al se? , l io , iB qunrrr

rrrulta ~ O C I L O I C I Z ~ ' S SC i?&l)ifitulis, quae prolutrc s i sir if ,

Itzcpln c.rse cidsnn(zir ? qvcrwr »11111(4 S C ? ' / ~ I , 11t9146 t ( / ~ t ) f ~ ) l

~r l lo iodo do divzJg(inda? sit hoc iiila~nrzcir~itrrtisltcte.

(4) I1 codice I'r{issiano t rovt ne l reato di apertura di Iclierr.

una cerla nnonalici, pcr cui nti. fece un a classe niista ctir ne l

suo nlodo di vedere Ruttiiavn in cer-ta guisa fra le o fW e n l l n

IJegbsouae le offose alla ptbopl.iet&: Sc i u t z e L c I ~ ~ ~D i i r h

S. 102 , p a g . 505. (!sesto concetto f u i a~ l t a lo ii l nuova codice

dell' Irnpero Tedesco ni S$, 299, e 500 d o ~ o nzi la clrissc

anoin:ila f u allargata inoluder~dovicon l' art . 500 cainiitlio ildelitto dl rivclazionc di segreii, ed nllri, Io non croiio sii

questo punio dovere ~i11bandon:irc le tradizioni della scu(rl:i

Tosoaua.

S. 10tji.

Qriesto delitto noil B di creazione iuoderna: carlcle

in veduta ailclie degli antii:lii criinindisti e Iegislri-

tori. G i6 U p i u n o alla I . 1, ,S. 38 . T. [Ity~ositi

aveva opinato potersi dare l' rcclia z ' ~ i j@ ~ i l z l * z e ~ s!

31 n r c i tl n o nlln Zeg. il, 5. 5 , f . c u E Icy. G o t ~ n c l i t c ~ ~ ~(le ficlsis nel fatto di coIlli che avesse aperto il tr-

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stamento di un rivo (I ) aveva ravvisato un delitto

di falso. Sull'argomento di co testa legge e della

leg. 6, p eodeno, i dottori insegnarono che chi apriva

le lettere altru i si rendeva colpevole del delitto di

falso: e questo modo di vedere si accett8 dalla co-

stituzione criminale Carolina, che all' art. 1 2 dis-

pose doversi punire come falso 1 apertura delle let-

tere altrui. Così venne generalizzandosi l' apqlica-

zione di cotesto titolo al fatto di upe.lmtzcrudi let-

tere (2). S e non che i dottori per una certa loroequità cerebrina insegnarono doversi distinguere :se colui che aveva rotto i sigilli alle lettere altrui

le av eva divu lgate nel pubblico, dicevasi rec di falso;

ma se invece dopo averlo egli lette a sfogo della

sua curiosità le avesse richiuse senza farle ad altri

palesi, dissero non trattarsi che di semplice stellio-

nato. Che l'apertura di una lettera possa clegene-

rare in falso quando sia mezzo alla sopp~~essionei

un documento non mettesi in dubbio neppure og-

gidì: ma questo non B il caso ordinario che qui

si contempla.I1 caso nella sua forma ordinaria non ha niente

che arieggi al ful,so, C non pub trovar sede conve-

niente che nei delitti contro la libertà individuale.

Non bisogna nel definire la classe di un delitto fer-

marsi ai casi complicati, altrimenti non vi è pii1

ordine possibile. Anche per noi la violazione di let-

ter e può assum ere il titolo d i fctbo - .O quando

sia stata seguita dalla soppressione; nella quale ipo-

tesi B chiaro che sorge il falso per soppliressione-2." quando dopo aperta la lettera si richiudu, o si

rinnov i il sigillo falsificandolo: nella quale ipotesi siavrd la falsificazione d i sigilli - .0 uando la let-

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tertt siasi intercettata per farvi rinalche rasura edarlo un senso diverso: e fo'orse in altre ipotesi che

ora non mi si presentano alla mente, e che 'furono

probabilmente le ipotesi contem~ilntedai giurccon-

salti romani quando richianiai'ono questo titolo sotto

!a logge Coinelia (te fu'tclsis. Ma qui noi esaminiamo

il caso semplice, cho 6 1 unico nel quale il fatto ri-

manga sotto il presente titolo. E questo titolo spe-

ciale trovasi oggi in parecchi codici penali (sebbene

in alcuni di loro (3) siasi ~i : thmentedeflnito e cir-

coscritto) dappoichb i legislatori de i popoli culti nutihanno esitato a riconoscore che lo aprire s leggeile

ucla lettera diretta ad altri dove punirsi come dc-

lillo; pcrchè cib offenile la l iber t i civile qunntto

Iacciasi dal governo, offendo la Iibertit iutlividunlc

qrtando facciasi dal privato. Iu~porta lunqno clefinii.(-1

1 criterii di questo titolo d i iualofizio.

(1) Contro 1 a1)ertura indebita delle tavole tcstanientari~

di un viveute trovasi una speciale disposizione ncllc leggi

dei Visigotl. Vedasi G o o r 5 i s o h corpzcs jzcris Ger~tlanict

wtt ipci ; Ecz TVisigollt. liD. 7, lit. 5 , n, , colori. 20G6 -IVir l t o r carpics juris Gcr~ , t n? i i r i nl lqui , lour. 1, ~ ~ 1 ~ s,

pag, 571.

(2) B r o u o c n , i ~ ~ ~ cl i a n o trnct . cr in , l lh. 7, cap. 17 ,

44. 40- ?a v o de rentrc pug . 296- l a rii h o u d e r praxis

criin. CU ~ J .124, n. 19 - o r i 11 a C C i o qirtiest. 150, pflrs 4,11. 125, 199, 150 - 1 e n u C li i o d ~ ' rbitrnriis -vol. 41,

crts.ii9S, n. 7 - a r t o l o i111 . 2, f. tlc frtlsis - ti t o n

31u t t h e o ad ZED. 48 , f . fl't. 7, 11 . 7 - i v i o dccisioncs

bib. i , dec. 0% - ri i d o P p fi t1eci.s. 2o5, 519, ?a, 5 m,

N i c o l a d e P a s s e r h u s (28 p~v'autis scriplicvis lih. 5 ,

riitaest. 3, n. d - o ti h o r 11 i q li t d e jnr 'e piJarcrrttrri

mrp. 13, ileosa. 28, la, 5 - a r o 1. !j, elitc~it. j. f i i l s i c~ t r ,

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11. $3, ful. 925 - s j n r d u od &lflr#?nib . 5 , S. f,rlsarrr?i.1.5, et s e q q .- a n S I e o se/~ieslr i ir j>ii$. 8, eup. 12,

1)ify. 569- o l e r o d e c i s i o n c s dec. 179, a i , 1 4 , pag . 485- o rn i u g i o J e c . 64 - l o e p i g d e jiirc si[lilZor.ir~ri

cSr tp .1 4 , n. 40, et seqq.- o e bni s r o medit. iii C. C C.

piig . 586 - C a s o n coit1ijie?it. in C. C . C. p ~ g . 47 -K r c s s c t r b C. C. C.ptrg, 823 - y r i c k e r d e e . 1530 -Il o m m e l rhnpsrldirre o h . 321, .il. l - o u t t m r n n rle-

ulentcr jur. criin. S. $35- u l l e r o yro;irt tsuriit~tr. eròt,

f;rlsiim, t . 24 ct 25 - C U o v i t ii i t t s t i t . es'illz. t u a . 2,

p ~ y .27- e 11 il

zz e lc i r t e ) i l i i

j t t r a . criw.~ o l ., ag. 401- l a foro c lm l r r i l r ~ : t l e o ì . 5 , 11/13. 298 - u C c io ri i

c2r~nrtterrl.ol. 4, uy. 056.

(5 ) 11 codice Francese i i : ~ pe r suci carat tere fo~tdamenl:~lè

( c d io dico per sriu vizio rlidicale) l'eropirjsmo P i1 rnatrtrikl-

lismo. I1 suo cliCeLto costante i: qi,~ellodi definire ic noziotii

dei singoli reati, e tletern~iuar.ue o ciusci $111 ~ ~ ' i t e r i oi CP I ' ~C

rr iute la ic t l i t { i szcilietfi?re senza inai contcrriplare lcc obieltiuitli

yiwrldien del fatta, I:) qurile la ~st i i cu i c g i o ~ k cue?.a dcll21

dia criniiuosilà e della sua ptinlbilith. In ta l guisa si disco-

uusce la scie~ lza;O si conosce s~lttltiloper t*ilnotll6tterlu (?

co~ipriiucriii sotlo i1 capriccio del legislatore. Lhltirno ri-

brilrrrineulo d i qucs!o sistema F: la grnlirtizione di Ilno irifinii!~diqii~stioniperplesse nella pratica, etl una ieiquo distribuzioiie

di peaelitA. Qilestii confusione clie in ccrlto luoghi si ripibo-

rliicc in quei codice selvaggio ( ch e Ca r n3 i g n a n i gii~stanieLit~i

r i isse dono funesto fatto all'ltalin dalle buionette Francesi)

si presenta sensibilissinia n i i c h e tlel17 argomento alll~ale.

1,' art . 187 unisce in una sola nozione criniiiiosa la apefu-

t iWfZ e In e o p p r e s s i o s l e di letlere, dirne~ilicaudochc non

dato neppure alla potenza di u n 1rrigcr;itoi.e di uniflo:ire

cose etcrognee. Io o b b e d i e ~ z aa yiielt' srticolo, 1s Corte di

OI'lcilfls ( h 1 o r 11 a r t . 9069) cuil sentenza de l b Iilglio 1870

11.1 (lovolo giudicare il c:gso d i ~iopi>rr:ssiorieii circolari mir-

raiilili stampate e cliraiuale riicdiantc la Po~ t a , ion sugq'l-1:itc c m i t o sernplicc Li~ciii: ci1 li:^ :t:J~ililo ch e sebi)ciit~ ii

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- 21 -ordine a tali circ olari non po tesse trove rsi il delitto di vin-

I n x i o ~ e d i s e g r e t o e p l s t o l n r e , poteva però riconoscersi il

reato previsto dalla lettera dell' art . 187. Ed era bene una

necessità che io Francia ci decidesse così. BIa in tal guisa i(

concetto giuridico di questo reato, ch e è la proteziotie del

s e g r e t o e p i s t o l u r e , uon solo posto du banda ma è diotne-

tralrnente contradetto. La circolari dei negozianti non hau-

no bisogno del segreto: tlitto all'opposto, il segreto e 1' oc-

cultamento ne distrugge il i i i ie; la ~ i t a t tiva de l le mede-

sime i, In pubblicith. Chi si

iaipossessi diuna

di tali cir-colmi, e ne moltiplichi numerosi escmplnri, e questi dirami

più in largo che pu b anche oll' insaputa dei niittenli, non

comniclta reato, egli fa opera hene6ca al privato ed al puh-

~ I ~ c o . a offesa al diritto non consiste duriquc nello invadere

cosa cbe altri voleva conscsnata al segreto confidcnzinle j

consictu invece nel rendere occillta G segreta cosa clie allri

voleva rendere notoria al pubblico quanto più si poleva.

Se uua uesa d i coramercio iritraprende un a nuova specula-

zione e ne divulga la notizia alle piazze ester e ond e ave re

con~niissioui e, lucri, gli emuli che voglioao uccidere I' in-

trapresa nnsoenle pigliano por loro clrume nto il segre to l iu t i

por discoprirlo (che troppo ne sfieno j ma pcr farsene niczzo

al nocunioato riltriii cac cii ~nd o ra le leoebrc ciò che gli 01-

l'?si rivevano diritto ed interesse clir $i rcc ass c nll:r luc e, e

che alla luco r o l c v ~ n o ortare uiedionto quelle circolari. COS:~

sano questi fogli? Sono J nc i l , r ~ e t ~ t i sii~uli quali hanrio ppr

Scopo cli a t tes tare a persone l o r i t ~ ~ cn F i t t o t1cl'0 ciic! b i

coitipie in un:i citlh (13 una dato costi di commercio, la quale

f) cr ra rr e da qiicl fritto Io iitilith c vautaggi che formano la sri: i

cIcstiri:iziolie e: la speranza sii i t , 1x1bisojino di portarlo quonto

più pub a notizia de l pitkklico. La iibortii persunolo di qucl-

1' intru[>revditorc uon i?ricnte violoin (triin ne per z'l&ciiir.?lsj

d:t chi intercottn qiiclle circolari e le dist8ru:;gc. I,'ohieliiro

principale del reato B la t~cn"il clic si suo1 rendere ignota;

6 i l p~f t r lwon i t idei iriittcrili clie si vuole privare di iin 111-

cr o i11 q t l ; l I~essi a r c ~ a u o il-illo ~ i 1 l quale era riiezzo rie-

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cessario la circoiazionc di quei fogli: e ci0 o per animo di

nuocere o pe r animo di locupletarsi. In simili fatti si hanno

dunque tutti i caratteri soggettivi ed oggetiivi di u n reato puui-

bi le; ma è un reato che svolge esaltameilti, i criterii del fatso

doctcrneritale por soppressione (cla noi descritto a 5. 3601 )e non Iia niente che fare con la liberlà individuale, nè con lo

Interesse dr serbare un segreto. Dove si fdcesse [iriu classe spe-

ciale di malcfizi intitolata delilrl contro il commercio (classe

che noi pe r buone ragioni cre di s~ uo uperflua, ed auzi noce-

vole alla chiarezza) i l fatto suddetto potrebbe trovervi sede

setlza errore, come potrebbe trovarvi sede il fatto di ch i strap-p;ìs~s alle riiura d d l a citth un manifesto cornnicrciale iegitti-

in m en te affisso per relativa notizia al publ~lico.nia la classe

siieciale dei reeti contro il comnleroio non portereblic cbc ed

uno di questi du e inconvenienti, o Iacuiie psricoiosc o nc-

cessilà di ripelizloni noiose. La soppilessioac di un dociirncrilo

non desurne la sua essenza criminosa dalla indole commer-

ciale o noli coniuierciale del documento. Ciò potrà offrire un

criterio a~isuralorenon un criterio assctz~2'rcle el realo. Se

io nou comrnercinnto invio ad un mio agente d i CfimpilFn:'.

iinn lettera contenente ordini relativi a cosa da farai di ryiab-

aima urgenza e pericolo, il mio nemico che iriformoto di ci$

al pravo fine di nuocermi intercetta la lettera e In getta i t i

un fjunic, noli oEendc il consmercio, non ap re letlcre, ricril

àiscilopre segreti; ms no n pertanto verificatosi il clnnuo ;

repugnante che si dichiari irniati~ede ocni licnale respolr-

sabilità. hIa il titolo di reato col quale si reprimo ~iCf'ltl9

nequizia e si antictene a sirriili danni C (se co n~ lo a dottriti:l

Toscana) ovvlo, tullo logico, esattissiriio e sufficleoto. 13 i l ti -

tolo di fhlso per soppressiolac! d i documento prit-nlo. Cullti

doLli8inaFrancese vod~ s ianchi? E! o r i n avt. !)O50.

Evidentemente non possono incoritrarsi f;ra~ltldifflcolti nello studio (li qrresto reato. por ci6 c110

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attiene al suo elemento materiaIe potrebbe parerea prima vista che il delitto avesse la sua consu-mazione nella lettzara, e non nella sola apertura

della lettera. Ma non B così, perchb quando la let-tera B stata aperta la offesa alla libertà B già con-sum ata mercB la violazione di que lla carta che conte-neva il deposito dei nostri pe nsieri. Anzi non B nep-pure estremo indispensabile 1 apertura quando lecarte non fossero state chiuse o suggellate: ed intale ipotesi l' elemento materiale sta nello essersiil colpevole iwyossessuto (1) clel foglio col fine diconoscerne indebitamente il contenuto. La sola let-tura cli carte consegnate aperte, quando si faccia dal

consegnatario, quantunque sia una imprudente o&fesa alla civiltà non pu6 punirsi come delitto, perla mancanza di ragione politica; dovendo chi leconsegnò aperte rimproverare a sB stesso se malecoIlocÒ la propria fiducia : ma questa ragione nonvale quando non f u il consegnatario del foglio que-gli che inurbanamente lo lesse; ma fu un estraneacha per violenza o per frode, od anche profittanclodella inavvertenza del portatore, se ne impossesshpel fine di spiarvi i segreti altrui.

In quanto all' elemento ifiteruionale non B neces-sario che intervenga un fine di avidità, o di deni-gr are 1 onore altrui, o in una parola il fine di nrio-cere. Anche il solo soddisfacimento di una puerilecuriosità B pravo e meritevole di repressione quandosi ottiene con un mezzo arbitrario in onta al di-ritto altrui.

(1) La Corte di Niines 1 7 febbraio 1855 dicl~iaròpuiii-bile cou la g:ilera il privato che col mezzo di falsa chiave

VOL.11. 34

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avcvd sottratto una lettera (sebhene noti coiitenente valori)

tl:i una cassetta postale. L'arg oment azion e 2 seniplicissirilti-

Cna lettera i?un oggetlo di proprieta privato: dunque chi

rgb a una lettera media nte f'llsa chiav e t! reo d i un furto

ilual~licato.Tenuto fermo il priucipio prevalente i n Francia

c!lc niente iriflnisca sul la csse iiza del fur to la rnng;iore o m i-

:iore valuto della cosa sottratta, 1' argomentazione della CorLe

cii Xiuies non am me tte risposta. Rla b en div ers o giudiz io do-

vrebbe emettersi tra noi poichb abbiamo 1' articolo speciale

ciie prevede il caso dell ' iapossessarnento arbitrario di le(-

tpra ,iltrui, e ravvisaridovi il titolo di uiolnzione d i letler7e

iirterdice (quando non tratfl6i di lettere contenenti valori odocumenti) di rav vis arv i i1 titolo di fur to o di falso. I 1 inodo

pe r qiianlo orlioso col qu ale sia avven uto l' impossessamento

(scass o, chiave falsa, scala ta) quantunque s e fu mezz o di

un furto valga a qualificarlo, non pu ò h r e nascere la nozione

d ~ iurto dove non 6 . E la nozione del fiirto non può 111i1i

i1il:ittarsi '11 C3SO semplice della sottrazione di Icttera con

r~u:iisisi;iuczzo eseguila, perclè del furto ixiarica i1 prirriario

t.lciiiciiio cioi: 1' animo di lucrctre siilla cosa clie si sottrae.

Si,i prir vero che anche un foglio di carta ha uti vitiore e

r l t o ancl.e In sottrazione di rin valore miuiruo esauri6ce i

t~cr iiiiui ciul Ciirlo; cib noli bas ia dovc uon i nterv enni. la re-

r X i i h di i:upossessarsi della cosa ~ I i r u i ome d i cosa vcriale,

La configurazione della colpa in questo malefizio

noil trova elementi per la s ua irnputabilità. Troppo

O facile ad accadere a nd ie all' uomo il più prud ente

di aprire una lettera cadutagli fra mano senza fare

uvverteliza allo indirizzo: e cjuando colui che tro-

vossi in tale emergente, appena accortosi dello sl~a-glio, ritorni la Icttcra alla sua direzione (1 ) no n

prih essere imputabile d i delitto, quantunque ne sia

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avvenuto che egli abbia acqnistato conoscenza di

qi~tlIche segreto altrui ; e neppure il rnesnggieru

pot~'A essere iecriniinato per 1 ecluivoco invoIoi~tnrio

1ie11a consegna. Si può amiiiuttere ch e in questo ren-

to il suo dolo s i esnnriscn ael solo fine <Ic?llncurio-

si ti^ ssenzn inteilclirneilto d i nnocerc, run lion si pric:)

ailimettere la panil)ilith della colpn : P n r i n ? c c o

1Ze ftlls. qzlnest. f50,pcu.s 6 1 , q&. $?9, 130. Prio pe r

n1ti.o coniplicarsi anche questo caso se 1 apertura

fatta per dis;ivvertcnzn sia sussogriitn rltl unci ixl-debita ritenziolie per rin intervallo ili ten~po, (li1

riiia propalaziolie iualigna del segreto accideiit:il-

iilcutt! scoperto. Allvrti non liotrri giA divsi che! s' im-

liriti la colpn: iiia piriltosto si c1iiqit elio il snccessivo

coriteglio dsrA argolueiito tli crcclcre elle ei ivlii

agisse per r n i x : ~ clisxv.i..ertcnzn 111:iper una c o l r ~ ( ~ -

I ~ I J I O c~lriosili~.

(1) In questo. reato fiicilo ad incontrarsi ì: la scusa dello

e?t1orc. Lo allega chi aprì la lelter- dicendo di averlo f a t t o

in~vvcrlentemeuiepcr equivoco di uo n~ o simile cnsuulii.i.

Conteriiplorouo i giurisli qucsta specialitu od i n s e g n ~ r o i l i ~

clie simile scusa dello errore allore soltoxito valesse a togliero

la iniputazionc cluatido la lettera si fosse tosto ricl~iusn tc -

nuta occulla, Clie so iiivece s i fosso letta nnctio tlopo scopcrio

l'.err'ore e s e n e fosse divulgato i l roiiteuulo,cessa alIjtto ogtii

scusa : D r ri (IL' 7-esigtzniio?ie,ariilsionc ct Ircrbifts'n)~e i -

gillorxti)b $. 25, e cita lo S t r y b i o ilisser.i. dc cc?.tivttbrfr

/1LI)?. 4, 221111, O i'

g. 1c;x I.

Le snnnotsite circostanze clie niente influiscono su i

criteiii essenziali dci ~iialellziopossoiio per altro

ossere valutabili, ora come critcrii ~>z.i.su~wtoricll:i

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sua cluantiih, ora cu~ilo egradnzioni delle forze s o p

gettire (1). Cosi la qtcnntitci tzalz~ralcdel reato si

riurneriteri ceconclo la maggiore o minore impor-

tanza clella carta carpita od aperta, e secondo i pos-

sibili risultati daunosi o gli effet,tiri pregiudizi cixc!

iie siano derivati. E sulla sua q?~cl'ritittiiuliticct in -

duii'ti il u o d o col quale il doliriyndrite giunse a

conoscere il segreto altrui. kaonde se la lettera era

chirisa e il colpevolo ne consumb l 'apertura, il de-

litto anche pe r le disposizioni clel codice Toscano

si considera come piu grave di rlucllo no1 sia socoixàiat4&iel solo impossessam ento sr l~i t ra r io i un a

carta apurfa. Nella prima forma non varia rispetto

alla s+econdc?.l clanno immecliato, ch e t? sempre iden-

t ico; ma si rnu(liflca il danno rncdinto pcii la solita

~ ~ a g i oneella minorata potenza della difesa privata.

C h i nppclliixio aI1a clunntita politica 114 mnleflzio

le ccindixioili personali de l colpevole ; umentandosi

ii clrinno iaccliato se il delitto O comrnesso cln qual-

cuno clie eserciti l' ufficio di procaccia in quei paesi

nei quali la vantata protezione dclla l i l~crthdello

industrie e del coinmcrcio non ha ancora consigliatola proibizione di cotcsto uffizio tarrlo giovevole al

pubblico. La lirlziciu no1 procaccia B ??eces.sa~*irr,

mentre in altri volo?~6cti~ict.i k rlririclue iilinose

potest8 di difendersi coritro la slealtb di quello che

ilon contro altri,

(1) UI I caso specialissi~tio ic1 qiia l i~ ii u trovarsi urin ra -

kicirie di cciritpleta scusa alla arbitraria iiporbiira di lettere si

qli:*iirlo 1;) lettera cotllenessc orclirii ~r~ri cu lus i diiiiii~\~cili

$11 porL;itorc. A qiieste lettere dcrttrru gli rr~idit i l iioiirc di

l e t l e r c bcllcrofu?llce ( pe r allusioric ,illa rioia f ~ i ~ ~ o l i ii Rei-

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lerofootc) : l L o e f l e r nella su a elegan te diesertoziorie de

l i t~ l ' i s clleroph01~1ei~,i i~s ia G90, esaminando (5.29 ct 30)

I:] questione, sostenne ch e tale apertura di lettere fosse mo-

r<iluiente e giuridicamente lecita, q i t l r c fctcin thl nì(rre slrluti

cu?uidcrt.Da questa osservaziotie apparisce ctie la d ~ d u z lo n e

del moderarne o dello stato di nccessilu pcissorio utilizzursi.

a11cbe nel pre sen te nialefrzio.

Si degraderà la forza morale soggettiva (lo1 de-

litto se l'apertura della, Icttera non fu commossa

per animo ostile o per fine malvagio, ma solo per

leggerezza e cnrimita (1).E degradornssi pii[ an-

cora sino al punto di far cessare ogni rcsponsaki-

lit& penale se niia causa di legittinio interesse avrh

conclotto alla violazione. Nessuno voirh per certo

iricriminare un padre od un marito se pe r cagionc

di sindacato moralo abbia perquisito le carte del

figlio o della consorte: come neppure il padroneche per i1agiouevoli sospetti abbia voluto verificare

con siffatto mezzo la fedeltà di un suo sottoposto.

Vi sono delle situwzioni morali che guantunqne noncalcolate nella lettera della legge forzano IL? equità

del giudice a declinare 1 ansteritb di un divieto

sebbene dettato con formule geiioralissilne (2) .

(I L' A il t o ti i o iiI a t t e O (tle o * i ~ i l l a i b u a d lili. 48,

t i t . 7 , ~ . ) nolb come interesanntlssiui~ otcst:~distinzione

11-8 1' apertllra per mera curiositli, e I' apertura delle lettere

operata pe r fine di nuocere, Deve p r rb avvertirsi che quaridu

Il Tiue di ntioccrc includa la lesione di uri diriito nella quale

potrebbe configurarsi un rnslcfìzio speci ale sor ge alloro 1' irri-

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- >R4 -1101 ante prol~le riia del tentativo. Ifiprnderk cl~rilc.lisiirc c l l 4 t r . i

~ : i r c o ~ tnze dei caso delerniinare $e In sorpresa tlclln 1t~tti.ia

ro~ti tuiccaun principio di esccuzionc del i~inggior ~elitlo i ~ c

si vc,l~..ra coi~ ietle re.E quando ci;) sin, il fallo dell ' i~licrtiii~t

ifrlle lettere verrh ad essere assorbito nella pena rilnggiorc di1

tkriji al tentatixo giusta It i noifi doitriiia della p rcrnicisz:~ .

E i)uesta v er il i Iiarvc essersi riconosciuta anclie dlnl1:i

(,orte di C;rcsazione di l'rancid in uii su a dec reto del 42 $ 1 1 -

;no IS23, ov e i n termini geijerali s i stabilì che un cotljrr~c~

i l q u ~ l e vesse sorpreso unn lettera aiilorosa dclla propiin

iiioglie e l 5 avesse ~) roJo&tan un giudizio di adulterio iristau-

lal o contro la niedesinia non era iiicriminnhile pe r codesii

f a i l t i . Laonde i l B e d e l f tEe l' (ntlrrl/i.repng. 40 j osservi!

dovcr.;i giciilicare diversamente sc il 11i:irito avesse s o r l ~ r ~ - o

rinn le lettere della riiogiic, ma le Ieitere scritte dal driitlo

{itl irri terzo suo aiiiieo. Yednsi c ib uonc?in~eno a nota secnriila

:t1 S. 1656. La teorica d el ni o de m n~ e i incolpata difes:l i.t lessl 4~ppìical~iiepr o di u n imputato per apertura di icltterc?

1 prirlici 10 soclerinaro per d are ragioiie :il Governo clre ;ipriv.t

le IeHcre dirette ai ribelli ed ai cosp iratori : 13 u r g e r s sirr-

r j t ~ l a r i~ oni h s c ~ ~ v t r l i o ~ ~ i i t ne)iiut*in 2 , o6scr.uul. 05 . hltt cc

qucslo tlclilio prr 1s iiecessità dclla dilosa si vuole 1egittiii~;ir

in Ltn C ~ P O isognerh I ier ie lc~it~imarlon ogni al tro caso clo-

vo ricorra ideotiti di r ~g io nc , e i, vero clie la giustizia sia

eguale per t i i l t i .

I1 codice penale Toscano Ita considerato che della

gravitk di questo cielitto il primo giudice debha es-

sere lo stesso offeso, e perci0 lo ha dichiarato perse-

guitabile a sola querela (li parte (1). Ha poi tenuto

ro i~ t~oei suoi vari criterii misu ratori, minaccian-

d ~ l - 1 .O la pena ilella multa fino a trecento lircc In riprensione giudicialc, o nei casi piii gravi la

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carcere da otto giorni a ire mesi (srt. 3G4) jrinnrl~l

trattisi cii apertura di lettere sigillate- :' In j-iena

della malta fino a centocinrluanta lire e Ia ripreri-

sione giudiciule (iirt. 365) se il delii.f,O coiisist,k nei-

l' iiripossossarsi fraudolenterriexitc ili c:irtc! aporte -2.0 la pena clel carcere ( S . 2 delI' art. 354) cla u n o

a sei mesi, se 1 n p c r t ~ ~ r nrl-)it,i.nrin (li Icttnrc si-

qillnte sia coinlilessn cla chi porta lettere per n ~ : -

sticre? o rjuest.i 1 al~liia oncessa ad altri - .Qdle

sc tale tipertura fossc eseguita drl un illlpiegatopostale (2) si punisce (art. 403) con In interdizioni:dal pubblico servigio fino a cinque 111li1i.Q I I ~ i ri-

yreset~ln a solita qrzcaticii~c:, cbr: ixi tautc altre oc -

casioni n1~bi;~morattato, circa In coiriunicaeione ni

complici clellc agpa~nn t . i esrznic dalle gtlnlit4, 2 1 ~ 1 , -

solaali clell' autore principnIc. Eoi nl)l)inriso s & ? K ~ J ~ I ~ ~

opiilato per la iloa coruunicaDilit&. i., in clrresto Iriogo

ci pare ch e i1 codice Toscano abbiti sanzionato la

x~ostra pinione; poiciib nellaapertrira csegnitn dal-

l' impiegato postale decreta una penna jw*op~~icc l i e

i:! impossibile infliggere tili' ostrnticc., istigatoro ilr:I-

1 impiegato.

(1) Il codice Toscoiio suborclionndn il pi3occdinieetocoiiirc,

q ~ i c s t o elitto alla qrrcreicl di pflPtc, non qiccificn n ~ j l i d c

clelle dzte p a r t i spetti la qiierela, se cioh allo scri vente o ;il

rlcsdinatario della ictlcra. L i 4 questione potrebbe sssiini~r.~

iiìipcirtnnza qiiiiucio alio dci due di?ssc n qiiistanxa, e 1; :rlti.r>

neg:issc di darla. Patr~ebbe taliino scmbr'nre ch o la q i i ~s t i o r i e

do~ecsc isolversi, cotxccdcndo In qiiercln tanto ali' t ino quatilo

ali' altro indipcndcntenlcnte; 6 ciò ycr iirgoiuririo da l trstn

i n l cg , 1 , 5. 59 f f . dcposz'li - atn i i i t e ~ e s t O Y Z L I I ~o qt io t i

te)ieu?~tnr. la il diibbio puO dirsi rlsoluto i1:1 i111 frnmnirntn

dcllc I c ~ iotiiane. I ronitini dando in quaiclic caso 1' riclio

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- .36 -f irri i coiitro chi s' impossessava delle letlere altrui, C l p i a n o

alla 1. 14, 5. 17, f . e furlis cercb se I' azione di furto cou-

petesse al mittclite della lettera, oppure al desti?itibario,

oppure a1 nlesso che avevala in sua consegnn, e dalle mani

del qualc fosse sottrnttii. Egli considerò due distinti punti di

vista; i l posucsso, e lo ialcresse. In ragione del possesso

iisservb che il nlitte?ite non riveva ancora trasferito il pos-

$esso nel dcsliiiataria, e perciò parve negasse I' azione al

destinatario, facendo eccezione soltanto pel caso in cui la let-

tera fosse conseguata a persona che avewe facoltà di acquisire

i l possesso al desttnatario, come se fosse stato un SU O pro-curatore od uu suo servo. Cosicchè per questo framrncnru

parrebb e di regola spetta re l'azione al mittente finchl! il

destinntario non ha quesito il posscsso o col proprio corpo,

Q col corpo di u n suo rappresentante. fluesto framarento

generb dificolllt appo gli interpelri qusnd6 fu poslo a contatto

coi respouso di L a h e o n c alli\ 1. 85, f i dc acqirirend!,

?.erratndomi?tio, dove ai ricorda la divergente opinione di

P n o l o. Tale conlrovei*siiifu leiameute esornata da O r t e g u

Pitiln?ioa Labconla pag. 589 el pug. 809, dove coi1 la cou-

ciliazione dei due frammenti si complela la teorica. Col priri-

cipio dello Entcresse U p i a n o scioglie il dubbio rispetto o1

iiicsso; al quale non dà 1' azione tranne quando egli avesr;erin iuteressc proprio nella consegna della lette ra; lo ch e

esemplifica nel pericolo assunto, nella mercetle da conseguire,

(i iiella lettera che porlasse 1 orclinc di dare o fare qualche

cosa .? profitto del portatore.

(2) Questo caso speciale nel codice Praricese previst o

:\Il' art . 187, e puiiito di pcna pecuniaria e coli la interdizione

tciilporaria del servigio. Non sembra però che quel codice

contempli l' apertura di letlero commessa dai particolapi.

k però notabile un a disputa insorta receritemente i n Francia

ad occasione d i questo articolo, e che ha dato motivo od un a

dotta dissertazione di h1 o r n Jour-nal cr irnincl n. 7892,

lw l . 36, pag . 289. Nel codice pena le Pr a~ ce se (a r t . 254,c 255) si putiisce respe ttivame nte della reclusione e della

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- .37 -galera sotto il titolo di rottura di sicilli chiunqu e abbia sot-

tratto carte consegnate ad un pubblico deposito. Cib diede

occasione di sostenere che anche le le t tere nel l7 u f i i o postale

essendo cart e consegnato a d u n deposito pub blico, la loro

sottrazione dovesse esser passibile di galera o di reclusione.

Contro tale assunto insorsero diversi crirninalisti osservando

che la speciaIità derogava alIa gcneralilh, che le lettere alla

posta non era110 carte deposita te gc r con serv srsi Dia conse-

gnale per meitersi i n circolazione, clie 1' uffizio posiale noti

era che I' amfuinistralore di una speculazione; che se riellu

lettera ri era un valore potevo tro jrare repressione suficiente

ne l titolo del furto. Queste ed altre solidissime riflessioni fu-

rono vane. L Avvocato Generale C h a r r i n s fu inesorabile.

Traltavosi di un marito il quale sognaildosi di fare il 5clo.so

si era introdotto entro 1: uffizio della posta, e portata la xnano

sopra urla lettera della moglie diretta ad u n giovine signore,

s e l 'ora portata via malgrado i reclami del comm esso (l i

uffizio. 11 caso avvenne il l 5 decembrc 1865, e ooniessato il

firtlo dall'accusato i l giudice istruttore optiio pel uon lu o ~o .

Ràa il Pubblico IIIinislero insiste per 1 invio alla Corte di As-

sise, ricorse alla Corte di Agen, Iri qiziilc oon decreto del 25

gennaio 1804 fece a lu i plauso ordinando 1 invio. Adita la

Cassazione, con decreto del 2 aprile 18G4 essa corifernib

l'invio. Cos ì il povero marito trovossi a dover cornpnrire alla

Corte di Assise, dopo provelitiva custodia, minacciato di pena

aitlittiva ed infatuante. k a notarsi cile 19 Cortc di 9gen cori-

siderb il caso co me gravissim o gerch S Ia siguorii moglie pcl-

teva correr e grand e pcrfcolo per la scoperta di quella lettera.

j~ a notarsi ch e la Corte di Cassnzione si fece il dubbio sulla

p~uprie t l i del foglio, e disse ch e in ragione del17 indirizzo

que l foglio non era più proprieth della d oasa , rna del signore

a cui era iridirizzato: non si fece però 1' obietto che I' amante

non aveva ancora conseguito il possesso del foglio, lo che

parmi dovesse consiciorarsi fu faccia alla leggo francese che

cowacra la regola - n fail de meubles possesiirin vaict

l i l re; e non avv ertì ch e secondo il rigore di questo priricipia

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bile se i' unizio cli~csisre l possesso a l desiinatario, perclii.ritenuto costui coine irilpossesoato giuridicaiilcnte del foglio plir

non potrclJ~ecoiitro su a ~:oloriti spogliarsi di cj~iclpossesF.0.

11 codice Sardo cho ha innestalo il clelitto diapelatura di lettera in quolla classe aliecinle di inn-

lefizi (Zib. 2, it. 3 , cc6p. 3, sc2. 7 ) che d e n o m i n ~g*o€luj*a di sigilli e sottrazioni mi Iuog?~fdi 2mO-

Dlico cZ~posiia, ui~isco uesto fatto con In multa fini?n lire cinquecento ed anche col carccre fino ad uii

anno. Eviclentelilorite con si vasta latitudine di penaquel codice ha millato a dare al giudico s r i i Ì i c i ~ l ~ f , ~balia per adeguare la roprossionc alla iridefiniti-ivnrie ti~ ossibile dello contingeiizu di f i~t to.E ve ile

era bisogno perche in yuell' artiaolo si parifica al-1 u~301't~~i'a i lettere o pieglii sigtllc~li, a S O ~ ~ ~ C S -

sz'one di lettere o di pieglii. L)n ci6 sambra che peibcotexto codice i1 somplice 61q)o.s.scs.suu~c~2tofine

di curiosità di lottere o carte noi1 sigillate non in -contri rspressioile alcuna sc non i: susseguito d asoppressione clcl docrimc~ito.Ailclie il cuclice Sardo

coiitc3lnpln nll' art. 237 1;i caiiiplicanza d i qucsto rantri

con 1 nbriso di oficio, dispononclo che sia puilito col i

caroero da sci lilosi n due aiitii l' impiegato postnlt:clie apra o lasci aprire le lettcro consegiiate allaposta o in c~ualu~iqncodo permetta clie altri prcln-CT3 cognizione del lom contenuto: e li&pena i! tns-satn in iilio anni di carcere qriarido concorra ancoil:t13 soppressione; i? seclmpro si aggiunge In sospi:ri-

siolio 8311 iiiq~iego i),

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forme; le quali sono così di&renti nella essenzia-

IitA loro che pu6 meglio dirsi costituire altrettante

s l ~ e c b ffntto distinte di reato, le quali sebbene ac-cidentalmente espresse con la identica rnaterialits

di parole, niente hanno d i comune I' una con l' altra

nelle respe ttive condizioni giuridiclie. Una prima

forma speciale di rivelazione di segreto clie B con-

templata dai criminalisti e dai codici, is quella che

sorge nel fatto di un pubblico funzionario il cjuale

venuto in coaoscirnento per ragione del17ufficio snndi segreti impo~~iaatilla nazione clie serve, ne fh

rivelazione ad uno stato estero in pregiudizio dell:r

patria (l) . Ma questa forma, che assume secondo le

circostanze il carattere d i prodisione o di perclucl-

Uone, e che in sb pr4esenta una vasta varieti ili

corifipurazioni, non Iia nessun rapporto al luoytl

presente, e sarlelshe perciò affatto inol~porluno ria-

luaque cenno che sa ne volesse anticipare. Un' alli.:i

forma è quella che s' incontra nel fatto degli ali-

prenilisti ed operai i quali, aminessi al segreto [li

una ynnlclie industria o di una qualche lavo razio n~dai capi di fabbrica clie li hanno impiegati, divul-

ghino ad altri il segreto a loro confl(1ato. Questa

seconda forma delittuosa si lascii) affatto inosser-

vata da parecchi legislatori: ma iriveee altrove,perclik si aveva a cuore la protezio~ie delle indrr-

strie, si dettarorio provvod itiienti speciali e minuziosi

sopra tale argomento. Cosi in Francia pub dirsi ~ h c

intorno n ci6 esista un apposito corpo di loggi, eci

un corpo di giurisprridcnza, che si coririettono col

sistema dei brevetti d'invenziorie e con Ici teorica

della proprieti intellettuale (2).

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i11 quanto staltili p;irlicolriri proibiscituo a certi ufficiali di

divulgare le ordiiianze di un giudice, i cleliberoii d i urr cclii-

ciglio, I provvediriieriti di un miiiblro, t: via cosi discorrcodo.

Simili €alti uuu nierItanu specl;ile LraUazione, e rientrauo neilti

figurii genertcti degli abusi di autoriik o di ullicio, clie tro-

scrtnlo u euo tsiiipo fra i d c l i l l i ~ o c i a l i . ~iflcilrner~irriib Isi

scirnza defiuirc a pt7iu/'l10 iwportaiiz:i di tali C ~ t l i ,e diificil-

i~ieiltesi possono giueiiiìearo sii eccessivi rigori clic iu ~iliri

tciopi iurorib uiln~ccidiicuii(fo i i~icilesilili.

Qui propriamente pw-ulesi ad esaminare uun tei-za foriun, che si ha nel Ihttu [li chiunque I ~ c ragiorie

d i una speciale professione! ( iuedici, cliirurglii (1)

lavatrici) essendo venuto in cognizicllie di ii n segreto

i i?teress~nte onore ili una rlualche persona o [ti-

iiliglia (riit~lntticegrete, gr:tvitlanza illecita) Io ,zhl,ia

ilivrilgoto liol pu!~blicu. l ~e,~riltf i toli siiklili fatti che?

reii-ipre portano un dctriu~etllodl' onore, indusse

alcuni crimint~listi collocare Lippunto qilesto delitto

fra i reati COU ~X ' O YonorC.119 eeorgcsi evidcnta 11

incsatteztn di taltj colloca~uento,yercìie il mctdicu

9 la le~~tilr icche divulga il scgreto ~ccjuistnto er

la rlectissitti dello funzioni loro, iloii agiscono pel f lnc

(li iuplierc ad altri l' onore, 1113 d i ordinario per

leggerezxa od irnprriilonzli. l)lnacsseiiill:, indubitato

(corwe vecfrel~~o si10 luogo) dio de i delitti contro

1 onori., k csrnilieioi~o sseiiziale 1 ctilii,~lc.s tzjzc~~iantZ/~

b dria1.0 che slln ri~?r:lazioncdi un styrcto (2) non

prib allattarsi siffnttn oggcllivii,h.Chc sc i n qualcIic3

spot.i:ilita i l modico ilisillti aver0 ngitu pe r nialvagio

spirito iliffixiilstorio, la rivclnzickiie del sti.greto ccs-

seri{di t l ~se~ l c ja ci rc~s tanza : 1 t - ; \ l t i ~ 1 ' i+ i i~ 3~ ' 1';\rli),

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e si avrh un a vera e propria diffamazione ag-L?-

vata da quella circostanza della tradita Adacia. Se

la rivelazione de i segret i anzichb qualiflcarsi comedelitto si qnalifìcasse come iPrasgr*essio~~el o ch e

sarebbe forse piìi esatto per le ragioni che fra pocodirò) allora starebbe bene che siffatta trasgressionein certe sue coaflgnrazioni si ponesse nella classe

di quelle contro l' onore : erclib 6 regola fonda-

mentale da me altrove accennata (§. 150, nota Iche nelle trasgressioni non richiedendosi l' a n i r n ~ ~

diretto alla violazione di un diritto, esse non pas-suno desumere la loro indole dal diritto attaccato,

ma bensi dal bene che B posto evontrraltnente in

pericolo. Ma finchb la violazione del segreto si vuole

considerare comc delitto, non ne se pub desumere l:t

classe da una conseguenza accidentale a cui non si

diresse la malvagia intenzione dell' agente. E tanto

B ci8 vero che alla essenza di questo reato non i?necessario che il segreto sia stato rencluto notorio :basta che aia stato manifestato ariche ad una solapersona confldenzialmente. Laonde con tritta osat-

tezza si (14 a questo reato il nome di ?- iveh~ io t icanzichb quello di ài~uZguaione i segreto.

(1) Io non dubiterei in faccia alla scienza clie pe r identità

dl ragione anche i farmacisti dovessero nei corigrui termini

tenersi sutretti dal vincolo gturidico del segreto. Sulle origirii

storia di questa professione, e sopra alcuni delilti propri2

della medesima, è a vedersi la erudita dissertazione di T h o-

m a s o de jure circa phas.macopolia vol. 2, disrertat. 17.Quanto alle Ievatrlci è meritevole di ricordo 1 editto clie

i l 17 ottobre 3778 fu pubblicato dal Rc di Svezia. In questa

legge esclusivamente diretta ad ordinare i rnodi più oppor-

t u n i di prevenire gli Srilanticidii, si trovano niolLissime dispo-

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bizioni paterne, ed anche pub dirsi singolari. Iv i ali' art. 1."

si minaccia la pena di tre risdatleri e mezzo contro qualunque

levatrice che essendo chiamata a d assistere una faaciulia nel

euo sgrnvameuto ne avesse poi rivrlnto i l fiillo. Uguale pena

si minaccia contro i Sacerdoti che avessero costretto la fari-

ciulla a fare pubblica penitenzn, come sembra fosse conwetu-

dirle di quella Chiesa. Aliio ve si proibisce s i padr oni di rivelare

Ia xrnvidanza delle serve. Tutta la ccon(1rnia di quel1'~dilto

converge al fine di prev enire i pericoli della pubblicità, onde

i iirnori di qiiesta non spingano le fanciulle a partorire oc-

cfiltornecle ed uccidere la creatura. Vi er a magglor cenno e

n1l;lior cuore in coloro clie punivotio i divulgatori delle

~r ao id an ze llegillirne di quello non siavi i n cerU maniaci

che si ostinano iielln ineflicace criidelth di punire di rnorle le

disgraziate. 1, adilio del Iie di Svezia trovasi riprodotto in-

tei'iimeiile in un volutne di niiscollance pubblicato a Venezia

il 1787 col titolo di Opuscoli scel t i di Lrgialuziotre C1.i-

~ ~ z i n a l c ,he contiene molte interessauti monogrefie.

(2) i u ~ ~ o c n r r ~ r o b r o in codicem, lib. 4, li1. '15,def. 10 - e c i a n o troctrrtus criminnlia Eib. 7, cnp. 1 7 ,

12. 7 et seqq. - r e i n o de rnalefic. oerlio firtsurio, n. 4 9

- u s C h i u s l i& . S, conclits. 93 , 94 - e n o c h i o cle

clrbltruriis cas . 637- C o c p o l l a colis. crim. cons . 50,

a . 2 9 - R r a u c n c c i n o dc jure doctoruduu l i b . 2 , c n p . 11,

n.20- a b a l l o cas,U94, t i . 230, e& seqq,- C r u e i ~ e

intdiciis delict. pars 1, cap. 99, n. 3 9, 20 - ) am h o u -

d c r. p r n z i s r e r . crirn. cap. 125, 1i. 1 9 - a n t i O defen-

si n irryc~isitorum ap . 6 , rnerrtb. 2 , s e c l . 2 , ar l . 5 , n. 44 8 -Ve r i n i g l o l o cons. 122, n. 1 6 - r s a y a in s i i t . cr i f l~ .

l lb. 1, l if . 4 , n. 19 e t scqq, - o d o f r e d o tracl. realuurn

~ P ( S ,OCi- o u s s e justice criti~irrclle rirt. 4 , iu . 3, l ib 15 ,

r r . 55 c t 56 - e s C li e m a k e r iI c jurc silenlir'; in ihe -

sritdro O ~ l ? . i c l t io l . 5 , pug. 198- . e y s c r n l e d i ~ .n paio-

dcr t . spr:r, 540, irird, 8, 8 - i 5 s o i droi t penai tOtR %,

p 1 ~ 9 .)!t - 11 c o n i cu7rrrnento r o l . i, ag, 619 -.- kt Q-

i., te , , ) l icn p119. 281 - U e J o a ti 11 i d ì e s e r t . de medici

i'or,. 11. 35

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