Progetto RAP Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro.

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Progetto RAP Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro

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Progetto RAP

Lo sviluppodel sistemalegislativoin materiadi sicurezzasul lavoro

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18981911

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1898 Assicurazione obbligatoria(esclusa la responsabilità civile)

1899 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni nelle aziende (grandi industrie, cave e miniere, esplosivi)

1900 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni per le imprese di costruzioni

1903 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le ferrovie

1911 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le tramvie a trazione meccanica

Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento

1898-1911

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19301942

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Art. 437Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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RIMOZIONE ED OMISSIONEDOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

1930 | Codice Penale

Art. 451Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da…

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Art. 2050Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attivitàpericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

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RESPONSABILITÀDELL’IMPRENDITORE

1942 | Codice Civile

Art. 2087Tutela delle condizioni del lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

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1948LA COSTITUZIONE ITALIANA

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TUTELA DELLA SALUTE

1948 | Costituzione Italiana

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

La responsabilità penale è personale(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)

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Titolo III: rapporti economici

Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioniArt. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezioneArt. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza socialeArt. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

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TUTELA DEL LAVORO

1948 | Costituzione Italiana

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ANNI50

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DPR 547/55Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroDPR 520/55Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DPR 303/56Norme generali per l’igiene sul lavoroDPR 164/56Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioniDPR 320/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneoDPR 321/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressaDPR 321/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria cinematografica e della televisione

Norme generali di sicurezza sul lavoro

1955-56 | Norme generali

1950: Fabbrica WEBEROperaia addetta alla foraturasu macchina al trapano multiplo

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Sommario

Ambienti di lavoro (artt. 6 – 17)

Difesa dagli agenti nocivi (artt. 18 – 26)

Servizi sanitari (artt. 27- 35)

Servizi igienico assistenziali (artt. 36 – 47)

Notifica nuovi impianti (art. 48)

Aziende agricole (artt. 49 – 57)

1955-56 | DPR 303/56DPR 303/56Norme generali per l’igiene del lavoro

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DISPOSITIVI DI SICUREZZACongegni meccanici applicati alle macchine e agli impianti

PROVVEDIMENTI DI SICUREZZAApprestamento di condizioni oggettive di tutela delle lavorazioni (spazio, luce, ventilazione, coordinamento di operazioni complementari,…) MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONEDispositivi individuali di cui dotare il lavoratore (occhiali, scarpe, guanti, maschere, cinture di sicurezza,…)

Gerarchia prevenzionistica delle misure +

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catena fordista di produzione

Obiettivo principale della normativa anni 50: frapporre una barriera tra l’addetto e la zona di pericolo

Datore di lavoroe dirigente adottano le misure di prevenzione Dirigente e preposto sorvegliano

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ANNI 70

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Lo Statuto dei LavoratoriLegge 300/70Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento

Art. 5 - Accertamenti sanitariSono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente …Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisicaI lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica.

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Riforma SanitariaLEGGE 833/78Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

• Art. 14: Unità Sanitarie Locali

• Art. 20: Attività di prevenzione

• Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione

• Art. 24: Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni

• Art. 72: Soppressione di ENPI e ANCC

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Anni 90 | Normativa comunitariaNormativa di derivazione comunitaria

D.Lgs. 277/91Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore

D.Lgs. 626/94Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs: 459/96 Caratteristiche di sicurezza delle macchine

D.Lgs. 494/96Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs. 230/95 e D.Lgs.257/01Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione

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Direttive “sociali” Direttive di “prodotto”

Livelli minimi di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro

89/391/CEE e figlie“Salute e Sicurezza

sul lavoro” (D.Lgs. 626/94)

Requisiti essenziali di sicurezza richiesti per la

libera circolazione dei prodotti fra gli stati membri

89/391/CEE e seguenti“Direttiva Macchine”

(D.P.R. 459/96)

Le normativa europeaper la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

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D.Lgs. 626/94Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

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D.Lgs 626/94

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Quadro normativo anni ‘50 e “626”

Maggiore autonomia del datore di lavoro che valuta i rischi e individua i più adatti sistemi preventivi in relazione alla propria struttura aziendale; maggior ricorso a norme tecniche

Maggiore collaborazione fra: datore di lavoro/dirigenti, lavoratori e loro rappresentati, medico competente

Generica informazione dei lavoratori sul sistema di sicurezza

Grande importanza alla informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti presenti nella realtà aziendale

Norme anni ‘50 D.Lgs. 626/94

Puntuali e specifiche azioni da compiere con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto

Precisi obblighi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori

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Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela)

Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)

Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …)

Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo

Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose

Aspetti innovativi

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D.Lgs. 626/94 e le Direttive CEE

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D.Lgs. 81/08Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia.

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D.Lgs 81/08

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Alcuni aspetti del nuovo scenario dopo il d.l.gs.vo 81/’08

• “Modello di organizzazione e di gestione della sicurezza”– Ruoli (nomine)– Relazioni (procedure tecniche e gestionali)– Risorse dedicate

• Valutazione di “tutti” i rischi (genere, età, provenienza, stress lavoro-correlato…)

• Formazione specifica (Preposto)• Indicazioni e risorse sul versante educativo (percorsi interdisciplinari

ex art.11)• …………….

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I nuovi orientamenti della organizzazione del lavoro del terzo millennio:

terziarizzazione interna + produzione JIT + fabbrica snella + lavoratori a tempo determinato + qualità totale

Call Center

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Equiparazione degli studenti a “lavoratori”- quando sussiste l’equiparazione

- casi particolari (palestra, allievi del 1° ciclo)

Obblighi del Dirigente Scolastico

- Designazioni (RSPP, ASPP, addetti emergenze)

- Nomine (Medico Competente)

- Obblighi

DVROrganizzazione emergenze, In-Formazione

D.M. 382/98 – Punti essenziali

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E nella scuola……

• Una sintesi leggera

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Figura del RLS (solo cenni)

D.M. 382/98 – Punti essenziali

Figura del RSPPchi può esserenominato RSPP

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Ruolo educativo e culturale che le norme sulla sicurezza possono e devono avere nella loro applicazione in ambito scolastico

Necessità che tutti i soggetti coinvolti si facciano promotori di un processo organico di crescita collettiva, in particolar modo rivolto agli allievi

Ruolo “attivo” del Dirigente: non basta che segnali all’ente proprietario, deve anche intervenire con misure “tampone” di tipo organizzativo-procedurale

Circ. n. 119/99 – Punti essenziali(1 di 3 )

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Altri obblighidel Dirigente Scolastico

- Fornitura dei DPI ai lavoratori e agli studenti

- Consultare il RLS per ogni decisione da prendere in merito alla sicurezza

Valutazione dei rischi

- Modello-guida (check-list)

- Indicazioni metodologiche

Ancora sulla figura del RSPP

- Chi può essere nominato RSPP

Circ. n. 119/99 – Punti essenziali(2 di 3 )

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Concetto di “figure sensibili”

In-formazione

- Corso di autoformazione su CD fornito dal MIUR

- Opuscoli sintetici per l’informazione

Aspetti economici

Circ. n. 119/99 – Punti essenziali(3 di 3 )

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La scuola è sede istituzionale e strategica per l’effettiva formazione di una cultura della sicurezza, a partire da un processo di partecipazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori scolastici e degli allievi

Chi, dall’interno della scuola, si occupa di sicurezza, deve riuscire a trasformare gli adempimenti previsti per legge in un’occasione didattica e di crescita culturale, con iniziative che non devono avere carattere occasionale o sporadico

Circ. n. 120/00 – Punti essenziali(1 di 2 )

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La scuola e tutte le persone coinvolte nella gestione della sicurezza devono porsi come soggetti attivi e propulsori delle tematiche della sicurezza, sotto l’aspetto sia didattico che formativo e culturale (educativo)

La scuola deve realizzare specifiche iniziative e ricercare collaborazioni con tutte le strutture territoriali istituzionalmente competenti in materia

I dirigenti sono chiamati a favorire la creazione di appositi spazi nell’ambito del POF, nei quali sviluppare i temi della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Circ. n. 120/00 – Punti essenziali(2 di 2 )

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Did

attic

a

[…] sono definite […] le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, con riguardo in particolare a:[…]c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale, finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria […] di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza, nel rispetto delle autonomie didattiche

D.Lgs. 81/08 – Art. 11 comma 1

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Did

attic

a

Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica […] percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori […] rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti

D.Lgs. 81/08 – Art. 11 comma 4