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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI CENNI, ZUCCHI, AGOSTINI, ARGENTIN, BELLANOVA, BOCCIA, BOC- CUZZI, BOFFA, BRAGA, BRANDOLINI, CAPODICASA, CARLUCCI, MARCO CARRA, CECCUZZI, CERA, CIRIELLO, CODURELLI, CONCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, ESPOSITO, FADDA, FAVIA, FERRARI, FIANO, FIORIO, FONTANELLI, FRONER, GAROFANI, GATTI, GHIZZONI, GIACOMELLI, GINEFRA, GINOBLE, GNECCHI, LAGANÀ FORTUGNO, LENZI, LOSACCO, LOVELLI, LULLI, MARANTELLI, MARCHI, MARCHIONI, MARGIOTTA, MARIANI, MAR- ROCU, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MIOTTO, MOGHERINI REBESANI, OLIVERIO, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PIZZETTI, PUGLIESE, REALACCI, RUGGHIA, SAMPERI, SANI, SCHIRRU, SERVODIO, SPO- SETTI, STRIZZOLO, TIDEI, TORRISI, TOUADI, TRAPPOLINO, TRA- VERSA, VACCARO, VENTURA, VERNETTI, VICO, VIOLA, ZAMPA Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare Presentata il 29 settembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 2010 è stato proclamato dall’Organizzazione delle Na- zioni Unite (ONU) « anno internazionale della biodiversità ». Un’iniziativa per por- tare all’attenzione dell’opinione pubblica, della comunità internazionale e dei go- verni dei singoli Stati le problematiche relative al progressivo impoverimento ambientale del pianeta dovuto anche alla distruzione di habitat e di ecosistemi. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744—

PROPOSTA DI LEGGED’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENNI, ZUCCHI, AGOSTINI, ARGENTIN, BELLANOVA, BOCCIA, BOC-CUZZI, BOFFA, BRAGA, BRANDOLINI, CAPODICASA, CARLUCCI,MARCO CARRA, CECCUZZI, CERA, CIRIELLO, CODURELLI, CONCIA,DE BIASI, DE PASQUALE, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, ESPOSITO,FADDA, FAVIA, FERRARI, FIANO, FIORIO, FONTANELLI, FRONER,GAROFANI, GATTI, GHIZZONI, GIACOMELLI, GINEFRA, GINOBLE,GNECCHI, LAGANÀ FORTUGNO, LENZI, LOSACCO, LOVELLI, LULLI,MARANTELLI, MARCHI, MARCHIONI, MARGIOTTA, MARIANI, MAR-ROCU, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MIOTTO, MOGHERINI REBESANI,OLIVERIO, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PIZZETTI, PUGLIESE,REALACCI, RUGGHIA, SAMPERI, SANI, SCHIRRU, SERVODIO, SPO-SETTI, STRIZZOLO, TIDEI, TORRISI, TOUADI, TRAPPOLINO, TRA-

VERSA, VACCARO, VENTURA, VERNETTI, VICO, VIOLA, ZAMPA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversitàagraria e alimentare

Presentata il 29 settembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 2010 è statoproclamato dall’Organizzazione delle Na-zioni Unite (ONU) « anno internazionaledella biodiversità ». Un’iniziativa per por-tare all’attenzione dell’opinione pubblica,

della comunità internazionale e dei go-verni dei singoli Stati le problematicherelative al progressivo impoverimentoambientale del pianeta dovuto anche alladistruzione di habitat e di ecosistemi.

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Secondo l’ONU la diversità biologica deveessere tutelata e preservata in quantopilastro delle civiltà e testimonianza di-retta dell’evoluzione del pianeta. Appare,dunque, opportuno che, proprio nel corsodi questo anno, anche il Parlamento ita-liano colmi un pericoloso vuoto norma-tivo e attivi azioni concrete ed efficaciper promuovere il corretto mantenimentodella diversità biologica vegetale e ani-male del nostro Paese. Negli ultimi de-cenni lo sviluppo delle attività produttiveumane ha inciso profondamente sul pa-trimonio ecologico mondiale. Si tratta diprocessi che presentano alcuni risvoltinegativi che rischiano di divenire irre-versibili nonostante i provvedimenti as-sunti dagli organismi internazionali, dal-l’Unione europea e dai singoli Stati perla conservazione della natura e per ilcorretto mantenimento della diversitàbiologica. La riduzione della varietà delleforme viventi e degli ambienti e la sem-plificazione dei paesaggi, dovuta all’atti-vità umana, per quanto concerne sia ilsovra-sfruttamento delle risorse naturali,sia le alterazioni dell’ambiente, rappre-sentano oggi uno dei più impellenti pro-blemi su scala mondiale, coinvolgendodirettamente sia il campo strettamentescientifico sia l’iniziativa privata e gliorgani di governo.

Anche l’attività agricola, quando èspinta dal modello produttivo industriale,è coinvolta in questo processo di deterio-ramento. Gli agricoltori delle diverse zonedel mondo hanno operato storicamenteuna continua selezione sulle specie diinteresse agricolo. Processi che, avvalen-dosi di un’ampia diversità biologica, hannoportato alla costituzione di numerosissimevarietà idonee a valorizzare le risorsenaturali indigene e, più recentemente, al-l’affermazione delle sementi selezionateche hanno sostituito gli ecotipi locali. Al dilà degli innegabili benefìci conseguentiall’adozione di questi nuovi fattori pro-duttivi, negli ultimi decenni si sta pur-troppo registrando un impoverimentodella base genetica, specialmente con ilmanifestarsi di diffusi attacchi di agentifitopatogeni e con la mancanza di resi-

stenza delle nuove sementi, selezionate oibride, ai vari stress ambientali: una situa-zione che si evidenzia anche per le razzeanimali, con un forte calo della variabilitàgenetica tra le popolazioni allevate.

Ad aggravare ulteriormente la situa-zione si aggiungono meccanismi di brevet-tazione che consentono la costituzione didiritti di proprietà sul materiale vivente ingrado di limitare ulteriormente l’accessoalle risorse genetiche, minacciando la sot-trazione alla comunità di importanti fontidi ricchezza, sia biologica sia culturale.

I problemi esposti, insieme a quelliconnessi ai princìpi dello sviluppo soste-nibile, hanno sempre più, nel corso deglianni, convogliato l’attenzione del legisla-tore, nazionale e internazionale, sulla ne-cessità di conservare la natura e la diver-sità biologica quale elemento necessarioper il mantenimento generale dell’equili-brio ecologico e presupposto indispensa-bile per la costituzione di una bancagenetica di riferimento di altissimo valore,essenziale per il progresso alimentare, me-dico, biologico, ambientale, agricolo escientifico.

Con la presente proposta di legge sivogliono rafforzare e promuovere le poli-tiche a difesa delle risorse genetiche au-toctone, mettendo a punto strumenti nor-mativi atti a scongiurare il rischio dierosione genetica, salvaguardare, al tempostesso, il diritto di proprietà delle comu-nità locali sulle razze e sulle varietà, qualiespressioni del territorio e del suo patri-monio economico, sociale e culturale equali veicoli di valorizzazione territoriale esviluppo economico locale, sostenere esollecitare attività di valorizzazione e pro-mozione dello sviluppo locale legato allabiodiversità agraria.

Il patrimonio nazionale di prodottiagricoli e alimentari relativi al settoreagro-alimentare rappresenta infatti unadelle maggiori ricchezze che accomunatutte le realtà territoriali del nostro Paese.Si tratta di numerose produzioni chehanno raggiunto, negli anni, elevati stan-dard di qualità e che hanno ottenutoriconoscimenti certificati sia a livello na-zionale che comunitario. Questo comparto,

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proprio in virtù di tali caratteristiche,assume quindi una duplice importantevalenza: da un punto di vista finanziario,tra i primi per prodotto interno lordocome diretta espressione del « made inItaly », esso è un modello trainante del-l’economia italiana in stretta sinergia conaltri settori come lo sviluppo turistico, ilcommercio o l’artigianato. Senza dimenti-care l’altro fondamentale aspetto che ri-guarda la crescita virtuosa e sostenibile deipiccoli centri: dal 99 per cento dei comunidi piccole dimensioni, dove risiede peraltrooltre la metà della popolazione nazionale,proviene infatti la maggior parte dei pro-dotti tipici certificati e pregiati.

Queste produzioni tradizionali, espres-sione diretta spesso di zone tradizional-mente marginali, svolgono un ruolo inso-stituibile di presidio territoriale a partiredalla valorizzazione e dalla preservazionedi un bacino vasto di conoscenze e divarietà genetiche che costituisce, in questiambiti, una parte di assoluto rilievo nellapreservazione delle identità delle comunitàlocali nonché nella salvaguardia, nella ma-nutenzione idrogeologica e nella confor-mazione armoniosa del paesaggio agrariostesso. Conservare e promuovere gli eco-tipi, le razze autoctone e le metodichetradizionali di lavorazione significa,quindi, anche assicurare un futuro a queicontesti rurali di grande pregio ambien-tale, in particolare di collina e di monta-gna, spesso altrimenti destinati all’abban-dono e alla disgregazione sociale. È inquesto panorama di risorse e di tradizioniche emerge la necessità impellente, daparte del legislatore, di non disperdere,bensì di recuperare e di preservare questopatrimonio di biodiversità con un ordina-mento di livello nazionale capace di in-centivare, coordinare e ricondurre ad unsistema avente gli indirizzi internazionalinonché le norme già emanate in materiada alcune regioni. L’assenza di interventistrutturali di programmazione e di pro-mozione sul comparto agro-alimentare ri-schia di causare non soltanto la mancatapiena realizzazione delle sue potenzialitàdi sviluppo ma evidenzia, già oggi, segnalidi criticità che stanno emergendo in tutta

la loro gravità. Un riferimento in questadirezione riguarda oggi i noti rischi dicontraffazione, ma anche di pirateria ge-netica: nel solo mercato degli Stati Unitid’America, ad esempio, il valore dei pro-dotti alimentari italiani contraffatti risultapari alle vendite dei prodotti originali, unaproblematica che è stata affrontata conrisultati non ancora soddisfacenti nell’am-bito delle trattative internazionali. Sullapirateria e sull’inquinamento genetico solopochi Stati al momento hanno provvedutoa normare.

Vale poi la pena di ricordare la com-plessa questione dei prezzi dei prodottialimentari e, in particolare, della lorooscillazione, che ha contribuito in questianni, attraverso il processo di industria-lizzazione di buona parte dell’agricoltura,a colpire le piccole produzioni agricoleattraverso una forte concorrenza dei pro-dotti agricoli provenienti dalle forme in-tensive.

Il patrimonio autoctono che caratte-rizza le produzioni tradizionali, può, inol-tre, essere soggetto ad una particolareforma di erosione che si determina conl’appropriazione brevettuale di genoma daparte di privati e di grandi aziende delsettore biotecnologico, senza considerareche queste stesse varietà rappresentanoprima di tutto un deposito di consuetudinie di conoscenze sviluppato e tramandatonei secoli dalle comunità locali. In questocontesto deve anche essere affrontato ilproblema della coesistenza tra forme diagricoltura transgenica, convenzionale ebiologica, tentativo fatto con il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 179, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-naio 2005, n. 5, che la sentenza n. 116 del2006 della Corte costituzionale ha dichia-rato incostituzionale in relazione ad al-cune attribuzioni legislative statali, chesono, al contrario, di competenza regio-nale, rendendolo, di fatto, inapplicabile.Va aggiunto a tutto questo, quanto aper-tosi anche con la recentissima sentenza delConsiglio di Stato (di fatto al momentoimpraticabile) n. 29 del 19 gennaio 2010,conseguente al ricorso di un agricoltore.Tali sentenze hanno creato un pericoloso

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vuoto normativo, poiché è decaduta lamoratoria prevista a suo tempo in attesadelle linee guida ed è in vigore il principiodella libertà di scelta dell’imprenditore evengono però a mancare le parti operativelegate alle regole tecniche di coesistenza,ambiti che tale sentenza pone a pienotitolo nella sfera di competenza delle re-gioni e delle province autonome. In questocontesto è utile, inoltre, segnalare chel’industrializzazione dell’agricoltura e laspinta alla massima produttività delle col-ture hanno richiesto la selezione e ladiffusione di cultivar uniformi e standar-dizzate sia a livello delle loro sementi chedel loro metodo di coltivazione. Le nuovevarietà così costituite hanno velocementesoppiantato le numerose varietà locali esi-stenti. Per fare un esempio di questofenomeno, si stima che alla fine del secoloscorso in Italia esistessero oltre quattro-cento varietà di frumento, mentre nel 1996solo otto varietà di frumento duro costi-tuivano l’80 per cento del seme. Quest’evo-luzione ha probabilmente rafforzato l’agri-coltura ma ha impoverito la qualità delnostro regime alimentare, con la conse-guenza che molte varietà locali sono tra-scurate ed esposte al rischio di estinzione.Dati preoccupanti emergono anche in re-lazione alle razze animali a rischio. Dauno studio diffuso il 22 maggio 2007 dallaCommissione europea emerge infatti cheun mammifero europeo su sei è a rischiodi estinzione; le principali minacce per imammiferi europei sarebbero la perdita dihabitat, l’inquinamento e lo sfruttamentointensivo. Una situazione allarmante checoinvolge, quindi, direttamente anche ilnostro Paese. Va poi aggiunto un altroaspetto non marginale: un’azione efficacedi promozione dei prodotti e delle varietàlocali appare oggi auspicabile anche inrelazione alle nuove politiche perseguitedall’Unione europea, che punta ad unariorganizzazione complessiva delle deno-minazioni di origine e che oggi ha apertoun dibattito sul futuro della politica agri-cola europea. È questo un processo cheporterà inevitabilmente a un periodo divuoto normativo, causato dai processi diapplicazione delle nuove disposizioni, e

che dovrà essere colmato da una sinergicae strutturata legislazione in materia dicarattere nazionale. Tra gli obiettivi prin-cipali della presente proposta di leggeemerge quindi la necessità di tutelare e divalorizzare il patrimonio genetico locale,con l’approvazione di una legge quadrocapace prima di tutto di armonizzare e dipromuovere gli ordinamenti regionali vi-genti che hanno competenza specifica inmateria.

Negli ultimi anni infatti sono statenumerose le azioni promosse dalle regioniin difesa della biodiversità agraria: pro-grammi mirati che vanno dalle iniziativedi ricerca all’emanazione di specificheleggi in materia di risorse genetiche au-toctone di interesse agrario, zootecnico eforestale. La regioni hanno operato sullasalvaguardia delle risorse genetiche par-tendo dalle specifiche emergenze del pro-prio territorio. Questo ha portato ad unaprima catalogazione sistematica del ger-moplasma autoctono locale. Alcune re-gioni hanno poi da anni legiferato inmateria di tutela delle risorse geneticheautoctone anche con specifiche leggi re-gionali. Tutte le iniziative regionali hannoriguardato essenzialmente l’individuazionedelle risorse, la loro caratterizzazionemorfologica e genetica, nonché la conser-vazione e la valorizzazione. Progetti spe-cifici sono stati inoltre realizzati su par-ticolari territori per il recupero di vecchiecultivar di fruttiferi e di specie erbacee. Atale fine sono stati realizzati programmiinterregionali specifici sulla biodiversità eprogetti territoriali o di sviluppo localeattraverso il coinvolgimento di agricoltoriinteressati alla conservazione e alla valo-rizzazione delle varietà locali.

Le regioni che hanno promulgato leggispecifiche in materia sono la regione To-scana (nel 1997 e con una nuova legge nel2004), la regione Lazio (nel 2000), laregione Umbria (nel 2001), la regioneFriuli Venezia Giulia (nel 2002), la regioneMarche (nel 2003) e la regione Emilia-Romagna (nel 2007). Alcune regioni hannopoi approvato leggi non specifiche ma chepossono essere comunque collegate alletematiche della biodiversità e alla salva-

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guardia delle risorse genetiche agrarie: sitratta della regione Campania, della re-gione Veneto e della regione Liguria. Esa-minando questi ordinamenti emergonoprincìpi generali e definizioni comuni: talileggi hanno infatti definito gli strumentinecessari per l’individuazione, la defini-zione, la caratterizzazione, la conserva-zione e la valorizzazione delle risorsegenetiche autoctone di interesse agrario,zootecnico e forestale.

In sintesi, i sistemi di tutela istituitidalle varie leggi regionali, sono basatiessenzialmente su quattro punti principali:l’individuazione della risorsa genetica e lasua caratterizzazione; l’iscrizione a unapposito repertorio o registro regionale; laconservazione in situ (sul territorio) ed exsitu (in laboratorio); la valorizzazione. Perottenere le finalità appena citate sono statiistituiti alcuni strumenti normativi colle-gati sinergicamente tra loro: i registriregionali; la banca regionale del germo-plasma; i coltivatori custodi; la rete diconservazione e sicurezza.

Oltre alle normative regionali, esistonosulla tematica trattati e convenzioni inter-nazionali che hanno indirizzato le politi-che nazionali in materia: ci si riferisceinnanzitutto alla Convenzione sulla biodi-versità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno1992 e resa esecutiva dalla legge 14 feb-braio 1994, n. 124. L’accordo ha richiestoai Paesi firmatari di sviluppare piani eprogrammi per la conservazione della bio-diversità e per l’uso sostenibile delle ri-sorse e ha definito le politiche principaliper un’efficace conservazione ex situ e insitu della biodiversità, indicando alle sin-gole nazioni una serie di obiettivi sullabase dei quali è necessario elaborare op-portune strategie. L’Unione europea ha poicercato di perseguire delle misure agroam-bientali (prima con il regolamento (CEE)n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno1992, e attualmente con il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20settembre 2005), proseguendo con i pro-grammi di sviluppo rurale, nonché disostenere economicamente gli agricoltoriche coltivavano o allevavano specie in viadi estinzione.

Proseguendo cronologicamente, un al-tro documento rilevante, a livello interna-zionale è la IV Conferenza tecnica inter-nazionale sulle risorse fitogenetiche, svoltaa Lipsia nel 1996, dove centocinquantaPaesi hanno formalmente adottato il« Piano di azione globale per la conserva-zione e l’uso sostenibile delle risorse fito-genetiche etiche vegetali per l’alimenta-zione e l’agricoltura », il cui principaleobiettivo è la realizzazione di un efficientepiano nazionale sulla conservazione e sul-l’uso sostenibile di tali risorse. Merita poiun’ampia considerazione il Trattato inter-nazionale sulle risorse fitogenetiche perl’alimentazione e l’agricoltura dell’Orga-nizzazione delle Nazioni Unite per l’ali-mentazione e l’agricoltura (FAO) che rap-presenta il nucleo fondamentale dellenorme di diritto internazionale indirizzatea tutelare la biodiversità anche in rela-zione allo sviluppo delle biotecnologie.Tale Trattato coordina e promuove leiniziative dei singoli Paesi in tema digestione delle risorse fitogenetiche sullabiodiversità agricola, sulla sicurezza ali-mentare e sullo sviluppo sostenibile. Laconservazione della diversità fitogeneticadiviene quindi un vincolo giuridico per gliStati; si incentiva l’utilizzazione più ampiadelle risorse fitogenetiche e una distribu-zione equa dei relativi benefìci. Il Trattatointernazionale sulle risorse fitogeneticheper l’alimentazione e l’agricoltura, adot-tato a Roma il 3 novembre 2001 dallatrentunesima riunione della Conferenzadella FAO, è stato reso esecutivo dalParlamento italiano con la legge 6 aprile2004, n. 101. Il Trattato è diretto a coor-dinare e a promuovere la convergenzadelle iniziative dei singoli Paesi in materiadi accesso e di gestione delle risorse fito-genetiche con i seguenti obiettivi: ricono-scere l’enorme contributo degli agricoltorialla diversità delle colture che alimentanoil mondo; attuare un sistema completo chepermette l’accesso agli agricoltori, agli al-levatori e agli scienziati che usano ilmateriale fitogenetico; condividere i bene-fìci derivanti dall’utilizzo di questo mate-riale fitogenetico con i Paesi di origine.

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Il concetto chiave del Trattato, pernoessenziale della disciplina in materia, èrappresentato dalla sovranità dello Statosul germoplasma secondo i princìpi disostenibilità e di conservazione delle ri-sorse fitogenetiche locali.

L’Italia è, tra i Paesi del Mediterraneo,uno dei più ricchi in varietà locali, so-prattutto orticole e frutticole, ma anche invarietà cerealicole e foraggere, oltre che invarietà animali. Per ognuna delle specie diappartenenza occorre quindi individuare emettere a punto la migliore strategia diconservazione in situ ed ex situ e direintroduzione sul territorio in caso dirischio di estinzione. Accanto alle leggiregionali è fondamentale che si defini-scano le linee guida generali nazionali attea fornire un sostegno tecnico ai soggettipreposti alla tutela delle risorse genetichea rischio di estinzione al fine di consentireuna gestione unitaria e uguali standardnelle strategie di conservazione e di valo-rizzazione nel rispetto delle specificità ter-ritoriali. Tali linee guida scaturiscono daprecise attribuzioni legislative che indivi-duano nello Stato il soggetto promotore difunzioni specifiche in materia di coordi-namento delle attività relative all’attua-zione della citata Convenzione sulla bio-diversità del 1992.

In particolare, la legge 8 luglio 1986,n. 349, attribuisce al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare funzioni specifiche in materia dicoordinamento delle attività relative all’at-tuazione della citata Convenzione sullabiodiversità; di redazione e di gestione delPiano nazionale sulla biodiversità; di at-tuazione di accordi internazionali per labiodiversità forestale; di formulazione dilinee guida per la gestione forestale soste-nibile; di coordinamento delle attività re-lative all’attivazione e alla gestione delPiano nazionale sulla biodiversità. In ot-temperanza alla citata legge n. 349 del1986, il Ministero dell’ambiente, nel 1994,ha emanato « Le linee strategiche perl’attuazione della convenzione di Rio deJaneiro e per la relazione di un Pianonazionale sulla biodiversità » con l’obiet-tivo prioritario di realizzare una rete in-

tegrata di centri per la conservazione exsitu del germoplasma, utilizzando comepunti nodali le strutture esistenti e gliistituti specializzati.

Per il settore agricolo, un ulteriorepunto di riferimento nazionale è rappre-sentato dal decreto legislativo 4 giugno1997, n. 143, che affida al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali ilcompito di svolgere azioni « di disciplinagenerale e di coordinamento nazionale (...)[per la] salvaguardia e tutela delle biodi-versità vegetali e animali, dei rispettivipatrimoni genetici » (articolo 2, comma 2).

Indirizzi rafforzati dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 luglio 2009, n. 129, che attribuisceal Dipartimento delle politiche competitivedel mondo rurale e della qualità – Dire-zione generale della competitività per losviluppo rurale del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali la salvaguar-dia e la tutela dei patrimoni genetici dellespecie animali e vegetali. Una serie di attiche promuovono quindi, a livello nazio-nale, i processi tecnici per favorire l’im-plementazione del citato Trattato interna-zionale sulle risorse citogenetiche per l’ali-mentazione e l’agricoltura, prevedendo ap-posite risorse logistiche e finanziarie ai finidella conservazione, della caratterizza-zione e dell’uso delle risorse citogeneticheper l’alimentazione e l’agricoltura.

Va poi segnalato, per importanza ecompetenza, il decreto-legge 10 gennaio2006, n. 3, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante« Attuazione della direttiva 98/44/CE inmateria di protezione giuridica delle in-venzioni biotecnologiche ». Tale normativadefinisce la nozione di « materiale biolo-gico » classificando ciò che è brevettabile eciò che non lo è. La normativa esclude,infatti, dalla brevettabilità le invenzioni « ilcui sfruttamento commerciale è contrarioalla preservazione dei vegetali e della bio-diversità ed alla prevenzione di gravidanni ambientali ». In particolare si fa quiriferimento alle « varietà vegetali e le razzeanimali, nonché i procedimenti essenzial-mente biologici di produzione di animali ovegetali » [articolo 4, comma 1, lettera e)]

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e alle « nuove varietà vegetali rispetto allequali l’invenzione consista esclusivamentenella modifica genetica di altra varietàvegetale, anche se detta modifica è il fruttodi procedimento di ingegneria genetica »[articolo 4, comma 1, lettera f)]. Il citatodecreto-legge n. 3 del 2006 prevede, inol-tre, che la valutazione di brevettabilità èassegnata all’Ufficio italiano brevetti emarchi che può, a sua volta, richiedere ilparere del Comitato nazionale per la bio-sicurezza e le biotecnologie. Un ulterioreriferimento normativo è rappresentato daldecreto del Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali 18 aprile 2008,recante « Disposizioni applicative per lacommercializzazione di sementi di varietàda conservazione », pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008.La finalità del decreto è quella di definirele modalità per la conservazione e perl’utilizzazione sostenibile di risorse citoge-netiche minacciate da erosione geneticamediante la coltivazione e la commercia-lizzazione in situ di sementi e di specie divarietà adatte alle condizioni naturali lo-cali, rafforzando e promovendo, quindi, ilriconoscimento di quel patrimonio gene-tico che ha un legame con la cultura, conla storia e con la tradizione di un terri-torio e stabilendone i requisiti per l’iden-tificazione, le modalità per preservarnel’estinzione, gli impieghi, le restrizioni e leprocedure di valutazione. Un altro obiet-tivo di questo decreto, in relazione aldecreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6aprile 2007, n. 46, che ha previsto l’isti-tuzione, presso il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, del Registronazionale della varietà da conservazione, èquello di armonizzare e di mettere asistema le disposizioni in materia già ap-provate da alcuni ordinamenti regionali,sopperendo al tempo stesso, a livello na-zionale e quindi in ogni area del Paese,all’assenza di politiche specifiche per lacorretta preservazione delle specie agricoleminacciate dall’erosione genetica.

Infine merita ampia considerazione ilcitato Piano nazionale sulla biodiversità,redatto nel mese di febbraio 2008 dal

Ministero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, il cui obiettivo generale èquello di « coordinare l’insieme delle ini-ziative e dei rapporti con gli organisminazionali ed internazionali che si occu-pano di biodiversità in agricoltura; nonchédi dare alle regioni e province autonome,chiamate all’attuazione del Trattato FAO,concrete risposte alle problematicheemerse al fine di tentare di introdurre unsistema nazionale di tutela della biodiver-sità agraria, capace di riportare sul terri-torio, in modo efficace, gran parte dellabiodiversità scomparsa o a rischio di estin-zione, a vantaggio della tutela dell’am-biente, di un’agricoltura sostenibile e dellosviluppo rurale ». Il Piano definisce, inquesta direzione, un metodo comune dilavoro e di approccio alla tutela dellabiodiversità agraria vegetale e animale,condiviso tra tutti i soggetti operanti nelsettore pubblico e privato e nel mondodella ricerca (come ad esempio universitàe istituti pubblici o privati) in modo taleda rendere omogenei gli interventi speci-fici e confrontabili i risultati, a partiredalla promozione di una metodologia co-mune per individuare le risorse geneticheautoctone animali e vegetali, nonché peruniformare terminologie, strumenti di in-tervento, strategie di valorizzazione e ini-ziative di ricerca e di sperimentazione.

Un’ulteriore parte della presente pro-posta di legge riguarda alcuni strumentiatti a incentivare la conoscenza, su vastascala, della Rete nazionale e del Registronazionale delle varietà e delle razze localie in particolar modo, l’utilizzo e la com-mercializzazione degli alimenti provenientida questa filiera produttiva e, conseguen-temente, dall’attività dei coltivatori cu-stodi, nonché la promozione di sistemi disviluppo locale incentrati sui temi del ciboe delle produzioni agricole. Un primostrumento è caratterizzato dalla promo-zione della biodiversità agricola e alimen-tare attraverso l’attivazione di veri e pro-pri percorsi formativi e didattici, accessi-bili anche in via telematica mediante unapposito sito web del Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali, gra-zie ai quali i turisti e i visitatori potranno

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approfondire la conoscenza di questocomparto, delle sue finalità, dei suoi « at-tori » principali e dei suoi prodotti. Sitratta di un’iniziativa, che deve essereattuata dal coordinamento sinergico traStato e regioni e che riveste moltepliciruoli.

Essa da’, innanzitutto, la possibilità atutti i cittadini, senza dimenticare lascuola, di poter conoscere le varietà ani-mali e vegetali, tutelate dalla presenteproposta di legge, direttamente nei luoghidi origine e quindi nelle coltivazioni enegli allevamenti « in situ » e « on farm »(in fattoria). Una possibilità di fruizionepersonale che valorizza l’attività degli agri-coltori e crea, inoltre, i presupposti peruno sviluppo, potenzialmente elevato, diun turismo legato al settore e di unacommercializzazione dei prodotti alimen-tari che possa superare le nicchie dimercato per affacciarsi verso una distri-buzione maggiormente capillare. In questadirezione si può ricordare che il turismoenogastronomico produce un fatturato an-nuo di circa 5 miliardi di euro e siconferma uno dei motori della vacanza« made in Italy ». Al tempo stesso questotipo di promozione potrà far conoscere lapreziosa attività degli allevatori custodi eincentivare l’accesso, soprattutto da partedelle giovani generazioni, a questo tipo diattività che permette il recupero dellostraordinario patrimonio animale e vege-tale del territorio italiano. Un altro stru-mento promosso dalla presente propostadi legge riguarda poi l’istituzione dellecomunità del cibo e della biodiversitàagraria e alimentare. Si tratta di accorditra agricoltori, coltivatori custodi, gruppidi acquisto, istituti scolastici e universitari,centri di ricerca, associazioni e piccole emedie imprese del primo settore chehanno come finalità lo studio, il recuperoe la trasmissione di conoscenze su varietàvegetali e su razze locali, nonché la rea-lizzazione e la promozione di sistemi eco-nomici locali che hanno alla base pratichecolturali biologiche e ambientalmente so-stenibili. Si cerca, pertanto, di creare frui-tori consapevoli, orientati da una sceltastrategica che sappia associare cultura

millenaria e rispetto delle risorse naturali.Il consumatore, in questo modo, può di-venire a tutti gli effetti « co-produttore » edentrare nel sistema virtuoso di tutela e dipromozione della biodiversità.

Le Comunità del cibo e della biodiver-sità agraria e alimentare traggono spuntoda esperienze portate avanti in tutto ilmondo in questi anni dalla rete di « TerraMadre », promossa dall’associazione« Slowfood », ove le comunità del ciboriuniscono nuclei di persone che produ-cono, trasformano, distribuiscono e con-sumano cibo di qualità e sono fortementelegate a un territorio dal punto di vistastorico, sociale e culturale.

È alla luce dei princìpi e delle finalitàespressi, oltre che della necessità di sta-bilire una normativa quadro che integri eche metta a sistema la legislazione regio-nale, gli indirizzi di carattere internazio-nale e gli ordinamenti nazionali in mate-ria, che si ribadisce ancora una voltal’esigenza, da parte del legislatore, di ema-nare una legge specifica in materia divalorizzazione e di tutela della agrobiodi-versità.

Va comunque premesso che la maggiorparte delle competenze in materia appar-tiene alle regioni e che la redazione dellelinee guida inerenti l’elaborazione di cri-teri uniformi di ordine nazionale devenecessariamente prevedere l’approvazioneconcertata della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

Si illustrano ora nel dettaglio gli arti-coli della presente proposta di legge.

L’articolo 1 stabilisce l’oggetto e lafinalità della legge che stabilisce i princìpi,le finalità e gli strumenti idonei per l’isti-tuzione di un Sistema nazionale di tutelae di valorizzazione della biodiversità agra-ria e alimentare.

Si prevede il sostegno mirato sia daparte dello Stato verso le regioni e leprovince autonome, sia da parte degli entiterritoriali preposti verso gli agricoltoriinteressati, per promuovere azioni di tu-tela e progetti mirati a sostegno dellavalorizzazione e della tutela della biodi-versità agraria e alimentare.

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Conseguentemente si prevede che ilMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca, le regioni ele province autonome promuovano pro-getti tesi alla trasmissione delle cono-scenze acquisite soprattutto nei confrontidei giovani agricoltori, degli studenti e deiconsumatori, attraverso attività di forma-zione e iniziative culturali.

L’articolo 2 istituisce l’Anagrafe nazio-nale della biodiversità di interesse agri-colo, con l’obiettivo di aggiornare l’elencodelle varietà e razze locali correttamenteindividuate e caratterizzate presenti sulterritorio, di consentire la diffusione delleinformazioni e di ottimizzare gli strumentie i finanziamenti impiegati nella gestionedelle risorse genetiche. Tale articolo sta-bilisce anche che le varietà e razze localiiscritte all’Anagrafe non sono brevettabiliné iscrivibili a nessun registro nazionale ocomunitario esistente in materia.

L’articolo 3 istituisce la Rete nazionaledel germoplasma composta dai centri re-gionali di raccolta per la conservazione exsitu del germoplasma vegetale e animale edalle Reti nazionali dei coltivatori custodie degli allevatori di popolazioni animali arischio di estinzione e di diminuzionegenetica.

L’articolo 4 istituisce le Reti nazionalidei coltivatori custodi e degli allevatori dipopolazioni animali a rischio di estinzionee di diminuzione genetica, prevedendo ilsupporto della Rete nazionale del germo-plasma per sperimentare, tra l’altro, nuovemetodologie di conservazione in situ e onfarm.

L’articolo 5 delega al Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestalil’approvazione delle linee guida per lagestione della biodiversità agraria e ali-mentare, da applicare su tutto il territorionazionale. Le regioni e le province auto-nome, sulla base delle linee guida, defini-scono un sistema comune di individua-zione, di caratterizzazione e di valutazionedelle varietà e razze locali presenti neirispettivi territori, al fine di redigereschede descrittive delle principali varietà e

razze locali delle quali si richiede l’iscri-zione nell’Anagrafe di cui all’articolo 2.

L’articolo 6 introduce misure specificheper la conservazione delle razze locali,individuate dal Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, che preve-dono, tra l’altro, la messa a sistema deiprogrammi di recupero, di conservazione edi ricerca sulla biodiversità animale diinteresse zootecnico. Tali programmi ven-gono attuati nelle diverse regioni e pro-vince autonome con la finalità di redigereun inventario completo, di definire le lineeguida per la conservazione delle razzelocali in situ, ex situ e on farm, di indi-viduare metodi di valutazione e di conte-nimento della perdita di variabilità gene-tica animale sulle razze locali non a ri-schio di estinzione, nonché di organizzarele reti nazionali di cui all’articolo 3.

L’articolo 7 istituisce il Comitato per-manente per la biodiversità agraria e ali-mentare, il cui compito è quello di rea-lizzare un collegamento stabile e operativotra lo Stato, le regioni e le provinceautonome, promuovendo lo scambio diinformazioni e di competenze, per la rea-lizzazione e per l’integrazione dei progettinei differenti livelli territoriali. Il Comitatoè presieduto dal Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali o da un suodelegato, ed è costituito da sei rappresen-tanti delle regioni e delle province auto-nome, da un rappresentante del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, con funzioni di coordinamento, daun rappresentante del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e daun rappresentante del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare.

L’articolo 8, oltre a ribadire la tuteladelle varietà vegetali presenti nell’Anagrafenazionale, istituita dall’articolo 2, escludedalla brevettabilità le varietà dalle qualidiscendono le sementi, le produzioni con-traddistinte dai marchi di denominazionedi origine protetta, di indicazione geogra-fica protetta o di specialità tradizionalegarantita e da cui discendono i prodottiagroalimentari tradizionali riconosciuti dalMinistro delle politiche agricole alimentari

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e forestali. Con questa norma si stabiliscedi fatto il diritto dello Stato e delle co-munità locali a tutelarsi da eventuali rischidi inquinamento genetico e da forme di« agro-pirateria ».

L’articolo 9, in conformità all’ordina-mento dell’Unione europea, che prevedeun regime di coesistenza tra coltivazionitradizionali e coltivazioni geneticamentemodificate, istituisce un apposito fondo, alfine di tutelare la biodiversità di interesseagricolo e di corrispondere indennizzi aiproduttori agricoli per fare fronte a even-tuali danni subiti.

Con l’articolo 10 viene introdotto unconcetto innovativo: la possibilità cioè, inderoga alla normativa vigente, per coloroche producono in loco le varietà discipli-nate dalla legge di effettuare la venditadiretta di tali prodotti rimuovendo il limitedi modica quantità. L’obiettivo è favorirela diffusione e la riproduzione di questisemi, ovviamente escludendo la possibilitàdi vendere a soggetti che possono essereparte della filiera commerciale delle se-menti. Il medesimo articolo disciplinainoltre il libero scambio di tali varietàall’interno della Rete nazionale dei colti-vatori custodi.

Con l’articolo 11 sono istituiti, dalloStato, dalle regioni e dalle province auto-nome, gli itinerari della biodiversità agra-ria e alimentare al fine di valorizzare e ditrasmettere le conoscenze acquisite in ma-teria. Nello specifico viene disposto chesiano realizzate mappe nazionali, visiona-bili anche su internet, delle varietà e delle

razze locali iscritte all’Anagrafe nazionale,delle Reti nazionali, dei punti di venditadiretta nonché dei centri di conservazioneo didattici. Il presente articolo disponeinoltre che siano realizzate campagne pro-mozionali periodiche di tutela e di valo-rizzazione delle biodiversità agrarie e ali-mentari, nonché di informazione e pro-mozione degli itinerari.

L’articolo 12 prevede che il Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, le regioni e le province autonome,anche con il contributo delle camere dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura, dei consorzi di tutela e di altrisoggetti riconosciuti, promuovano l’istitu-zione di comunità del cibo e della biodi-versità agraria e alimentare. Si tratta dicreare dal basso, dagli ambiti locali, uncircuito di difesa e di tutela della biodi-versità agraria e alimentare, riproponendola centralità della qualità dell’agricoltura edell’alimentazione, e promuovendone unaconoscenza adeguata e creando circuitivirtuosi e di filiera corta, attraverso azionicoordinate con tutta la popolazione.

L’articolo 13, infine, pone l’accentosulla necessità di incentivare la ricercapubblica in materia di biodiversità agrariae alimentare; in particolare stabilisce cheil piano triennale di attività del Consiglioper la ricerca e la sperimentazione inagricoltura comprenda interventi per laricerca sulla biodiversità agraria e alimen-tare, nonché sulle tecniche e sulle praticheidonee a salvaguardarla, tutelarla e pro-muoverla.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i princìpiper l’istituzione di un Sistema nazionale ditutela e di valorizzazione della biodiversitàagraria e alimentare finalizzato alla tuteladel territorio da fenomeni di spopola-mento, di estinzione e di erosione geneticadelle varietà e razze locali autoctone enon, alla tutela e alla conservazione dellecolture rurali e delle popolazioni animalilocali, alla tutela delle tecniche agronomi-che che hanno consentito alle popolazionila conservazione del paesaggio e dellevarietà locali, nonché alla tutela dellevarietà e delle razze locali dal rischio dicontaminazioni da inquinamento. Il si-stema è costituito dalla Rete nazionale delgermoplasma, di cui all’articolo 3, dalleReti nazionali degli agricoltori e degliallevatori custodi, di cui all’articolo 4 edall’Anagrafe nazionale della biodiversitàdi interesse agricolo, di cui all’articolo 2.

2. Lo Stato sostiene e incentiva leazioni di tutela della biodiversità agraria ealimentare nonché le azioni previste nel-l’ambito dei piani di sviluppo rurale delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano conformi alle finalitàdella presente legge.

3. Ai fini della valorizzazione e dellatrasmissione delle conoscenze sulla biodi-versità agraria e alimentare, il Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano sostengono anche leattività degli agricoltori tese al recuperodelle varietà e razze a rischio di estin-zione, ed allo svolgimento di attività diprevenzione e di gestione del territorionecessarie al raggiungimento degli obiettividi conservazione della biodiversità agraria.

4. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, il Ministero del-

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l’istruzione, dell’università e della ricerca,le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano promuovono progettitesi alla trasmissione ai giovani agricoltori,agli studenti e ai consumatori delle cono-scenze acquisite in materia di biodiversitàagraria e alimentare, attraverso adeguateattività di formazione e iniziative culturali.

ART. 2.

(Anagrafe nazionale della biodiversitàdi interesse agricolo).

1. È istituita l’Anagrafe nazionale dellabiodiversità di interesse agricolo, di seguitodenominata « Anagrafe », al fine di aggior-nare l’elenco delle varietà e razze localiindividuate e caratterizzate presenti sulterritorio e delle iniziative locali ad esselegate, di consentire la diffusione dellerelative informazioni e di ottimizzare lerisorse impiegate nella gestione delle ri-sorse genetiche.

2. L’iscrizione all’Anagrafe di una va-rietà o razza locale è subordinata all’as-solvimento di un’istruttoria, all’esistenza diuna corretta caratterizzazione e individua-zione della risorsa e di una sua adeguataconservazione presso l’area di origine, diseguito denominata « in situ », della suaconservazione presso specifici centri diconservazione o didattici, di seguito deno-minata « ex situ » o della sua conserva-zione in fattoria, di seguito denominata« on farm », nonché all’indicazione correttadel luogo di conservazione nella Rete na-zionale del germoplasma di cui all’articolo3 e alla possibilità o meno di generaremateriale di moltiplicazione. In mancanzaanche di uno solo dei suddetti dati non sipuò procedere all’iscrizione all’Anagrafe.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano che hanno già unrepertorio o un registro delle razze evarietà locali sono inserite di diritto al-l’Anagrafe.

4. Gli enti di ricerca comunicano tem-pestivamente alle regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano i risultatidelle ricerche effettuate su una determi-

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nata varietà o razza locale autoctona delterritorio di competenza delle medesimeregioni e province autonome.

5. Le varietà e le razze locali iscritteall’Anagrafe sono riconosciute giuridica-mente come vecchie varietà o razze. Levarietà non sono brevettabili, non sono og-getto di protezione tramite una privativadell’Unione europea o nazionale per ritro-vati vegetali e sono ascrivibili nei cataloghidell’Unione europea e nazionale delle va-rietà solo come « varietà da conserva-zione ».

6. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, d’intesa con il Co-mitato permanente di cui all’articolo 7,con proprio decreto, definisce le modalitàdi istituzione e di funzionamento dell’Ana-grafe.

ART. 3.

(Rete nazionale del germoplasma).

1. È istituita la Rete nazionale delgermoplasma composta:

a) dall’insieme dei centri regionali diraccolta per la conservazione ex situ delgermoplasma vegetale e animale;

b) dalle Reti nazionali degli agricol-tori e degli allevatori custodi di cui all’ar-ticolo 4.

2. La Rete nazionale del germoplasmaè coordinata dal Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali e dalle re-gioni che, d’intesa tra loro, individuano isoggetti autorizzati a svolgere le attività dicui al comma 1, lettere a) e b), tra isoggetti pubblici o privati dotati di strut-ture o attività idonee a garantire la con-servazione delle risorse genetiche.

ART. 4.

(Conservazione in situ e on farm).

1. Al fine di rendere più efficace ilsistema di conservazione delle varietà e

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razze locali sono istituite una Rete nazio-nale degli agricoltori custodi e una Retenazionale degli allevatori di popolazionianimali a rischio di estinzione e di dimi-nuzione genetica, ciascuna delle quali ècomposta dalle singole reti locali di agri-coltori e di allevatori custodi delle comu-nità locali iscritte in appositi registri isti-tuiti presso il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali.

2. Le Reti nazionali di cui al comma 1possono avvalersi del supporto della Retenazionale del germoplasma e degli esiti dicui al comma 3 al fine di sperimentaremetodologie per la conservazione in situ eon farm delle razze locali, nonché l’effet-tuazione del monitoraggio continuo del-l’attività svolta dalle reti locali di cui alcitato comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali fornisce alle Reti di cui al comma1 una lista di esperti nell’ambito dellerisorse genetiche per la caratterizzazionegenetica o molecolare delle varietà e razzelocali.

ART. 5.

(Linee guida nazionali per la conservazionedella biodiversità agraria e alimentare).

1. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali con proprio decreto,da emanare entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,d’intesa con il Comitato permanente di cuiall’articolo 7, approva le linee guida peruna gestione coordinata e integrata dellabiodiversità agraria e alimentare su tutto ilterritorio nazionale, in particolare, perdefinire criteri omogenei necessari perl’iscrizione all’Anagrafe.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali si avvale di esperti scelti medianteprocedura ad evidenza pubblica con ilcompito di:

a) individuare indicatori comuni perl’individuazione e per la caratterizzazionedelle varietà e razze locali;

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b) definire una metodologia comuneper la caratterizzazione morfologica, ge-netica o molecolare delle varietà e razzelocali al fine di consentire il confronto deidati e dei risultati nonché l’uso comunedei termini e degli strumenti utilizzati alivello locale;

c) definire le modalità per la correttaconservazione in situ ed ex situ dellevarietà locali e dei loro parenti selvatici,tenendo conto delle peculiarità locali;

d) definire le linee guida per la cor-retta conservazione in situ ed ex situ dellerazze locali e dei loro parenti selvatici,tenendo conto delle peculiarità locali;

e) definire i criteri per la correttareintroduzione sul territorio delle varietà erazze locali a rischio di estinzione;

f) individuare i criteri per l’istitu-zione, l’organizzazione, la gestione e lavalorizzazione delle Reti nazionali di cuiall’articolo 4;

g) individuare criteri per la defini-zione del rischio di estinzione o di ero-sione genetica per le principali varietà erazze locali.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sulla base delle lineeguida approvate ai sensi del presente ar-ticolo definiscono un sistema comune diindividuazione, di caratterizzazione e divalutazione delle varietà e razze localipresenti nei rispettivi territori, al fine diredigere schede descrittive delle principalivarietà e razze locali delle quali si richiedel’iscrizione all’Anagrafe.

ART. 6.

(Misure specifiche per la conservazionedelle razze locali).

1. Ai fini della tutela delle razze locali,il Ministro delle politiche agricole alimen-tari e forestali, d’intesa con il Comitatopermanente di cui all’articolo 7 e avva-lendosi di esperti scelti mediante proce-dura ad evidenza pubblica, provvede, en-

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tro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con propri provvedi-menti:

a) a individuare e a mettere a sistemai programmi di recupero, di conservazionee di ricerca sulla biodiversità animale diinteresse zootecnico attuati nelle regioni enelle province autonome di Trento e diBolzano;

b) a redigere un inventario completodelle razze locali presenti sul territorionazionale, allevate in situ, on farm o exsitu o crioconservate presso centri di ri-cerca o banche locali del germoplasma;

c) a individuare metodi di valutazionee di contenimento della perdita di varia-bilità genetica animale nelle razze localinon a rischio di estinzione;

d) a individuare e a definire criteriper l’individuazione e per la caratterizza-zione fenotipica e morfofunzionale, non-ché per la tipizzazione mediante la defi-nizione di protocolli di base per l’uso dimarcatori molecolari e genici delle razzelocali minori;

e) a definire linee guida e protocollioperativi per la conservazione in situ, onfarm ed ex situ nonché per la crioconser-vazione idonei per le diverse razze consi-derate;

f) a facilitare l’organizzazione delleReti nazionali di cui all’articolo 4.

2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, con proprio decreto,da emanare entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,d’intesa con il Comitato permanente di cuiall’articolo 7, individua mediante proce-dura ad evidenza pubblica a livello nazio-nale almeno due centri di referenza spe-cializzati nella raccolta, nella preparazionee nella conservazione di seme, di ovociti edi embrioni prelevati da riproduttori ap-partenenti alle razze locali a rischio diestinzione.

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ART. 7.

(Comitato permanente per la biodiversitàagraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamentodelle azioni a livello statale, regionale edelle province autonome di Trento e diBolzano in materia di tutela della biodi-versità agraria e alimentare, è istituito ilComitato permanente per la biodiversitàagraria e alimentare, senza alcun onereaggiuntivo per la finanza pubblica.

2. Il Comitato di cui al comma 1 èpresieduto dal Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, o da unsoggetto da esso delegato, ed è costituitoda sei rappresentanti delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,da un rappresentante del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali confunzioni di coordinamento, da un rappre-sentante del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca e da un rap-presentante del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare.Qualora il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, anche su richiestadei rappresentanti di cui al periodo pre-cedente, lo ritenga necessario, il Comitatopuò essere integrato con la presenza dirappresentanti di enti e istituzioni pubblicie privati.

3. Il Comitato di cui al presente articoloha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultatidelle singole azioni contenute nel Pianonazionale sulla biodiversità agraria;

b) raccogliere le richieste di ricercaavanzate dai soggetti pubblici e privati etrasmetterle alle istituzioni scientifichecompetenti;

c) favorire lo scambio di esperienze edi informazioni al fine di garantire l’ap-plicazione della normativa vigente in ma-teria;

d) assicurare il pieno sviluppo delleiniziative nazionali, regionali e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano;

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e) raccogliere e armonizzare le pro-poste di intervento a livello locale e na-zionale coordinando le azioni da realiz-zare;

f) favorire il trasferimento delle in-formazioni agli operatori locali.

ART. 8.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all’Ana-grafe e dei prodotti agroalimentari tutelati

da marchi).

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del de-creto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 22 feb-braio 2006, n. 78, è aggiunta, in fine, laseguente lettera:

« f-bis) le varietà vegetali iscritte al-l’Anagrafe nazionale della biodiversità diinteresse agricolo nonché le varietà dallequali discendono produzioni contraddi-stinte dai marchi di denominazione diorigine protetta, di indicazione geograficaprotetta o di specialità tradizionali garan-tite e da cui discendono i prodotti agroa-limentari tradizionali ».

ART. 9.

(Fondo per la tutela della biodiversità diinteresse agricolo dal rischio di inquina-

mento genetico).

1. Ai fini della tutela delle sementi edelle coltivazioni oggetto della presentelegge dal rischio di inquinamento genetico,tenuto conto delle disposizioni dell’Unioneeuropea che prevedono la possibilità dicoesistenza tra coltivazioni tradizionali ecoltivazioni geneticamente modificate,nello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali è istituito un apposito fondo destinatoa sostenere le azioni di tutela della bio-diversità di interesse agricolo e a corri-spondere indennizzi ai produttori agricoliper fare fronte a eventuali danni.

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2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, con proprio decreto,da emanare entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,definisce le modalità di funzionamento delfondo di cui al comma 1, individuando leazioni di tutela della biodiversità di inte-resse agricolo da sostenere e le tipologiesanzionabili dei danni derivanti dall’inqui-namento genetico, nonché l’entità dellesanzioni da applicare ai soggetti che pro-vocano inquinamento genetico. Le entratederivanti dalle sanzioni per inquinamentogenetico sono destinate al finanziamentodel fondo di cui al comma 1.

ART. 10.

(Commercializzazioni di sementidi varietà da conservazione).

1. A coloro che producono le varietà disementi iscritte nel registro nazionale dicui all’articolo 19-bis della legge 25 no-vembre 1971, n. 1096, e successive modi-ficazioni, nei luoghi dove tali varietàhanno evoluto le loro proprietà caratteri-stiche, è riconosciuto il diritto alla venditadiretta e in ambito locale di sementi o dimateriali di propagazione relativi a talivarietà e prodotti in azienda, nonché ildiritto al libero scambio all’interno dellaRete nazionale dei coltivatori custodi. Lavendita, realizzabile solo in ambito localee secondo le disposizioni previste dal de-creto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, èpossibile esclusivamente nei confronti dipersone non professionalmente impegnatenella produzione di vegetali, con esclu-sione di coloro che moltiplicano sementiper conto di ditte autorizzate all’attivitàsementiera, e verso persone che ne garan-tiscono un uso personale e limitato e checonsentono di iscriversi presso un registroufficiale dei sostenitori della Rete nazio-nale degli allevatori di popolazioni animalia rischio di estinzione e di diminuzionegenetica e della Rete nazionale dei colti-

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vatori custodi, istituito presso le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano.

2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali provvede con propriodecreto, entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, adapportare le necessarie modifiche al deldecreto del Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali 18 aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122del 26 maggio 2008, al fine di adeguarlo aquanto disposto dal comma 1 del presentearticolo.

ART. 11.

(Istituzione degli itinerari della biodiversitàagraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provve-dono all’istituzione degli itinerari dellabiodiversità agraria e alimentare, accessi-bili mediante un apposito sito web recantele mappe nazionali delle varietà e dellerazze locali iscritte all’Anagrafe, delle Retinazionali di cui all’articolo 4, dei punti divendita diretta nonché dei centri di con-servazione o didattici.

2. Lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provve-dono a realizzare periodiche campagnepromozionali di tutela e di valorizzazionedella biodiversità agraria e alimentare,nonché di informazione e di promozionedegli itinerari di cui al comma 1, anchecon riferimento alla commercializzazionedei prodotti ed, eventualmente, preve-dendo l’istituzione di appositi marchi.

ART. 12.

(Comunità del cibo e della biodiversitàagraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popola-zione, di sostenere le produzioni agrarie ealimentari, in particolare delle Reti nazio-nali di cui all’articolo 4, nonché di pro-

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muovere comportamenti atti a tutelare labiodiversità agraria e alimentare, il Mi-nistero delle politiche agricole alimentarie forestali, le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano, anchecon il contributo delle camere di com-mercio, industria, artigianato e agricol-tura, dei consorzi di tutela e di altrisoggetti riconosciuti, promuovono l’istitu-zione di comunità del cibo e della bio-diversità agraria e alimentare, definite aisensi del comma 2.

2. Ai fini della presente legge, sonodefinite comunità del cibo e della biodi-versità agraria e alimentare gli ambitilocali derivanti da accordi tra agricoltorilocali, coltivatori custodi, gruppi di acqui-sto solidali, istituti scolastici e universitari,centri di ricerca, associazioni per la tuteladella qualità della biodiversità agraria ealimentare, mense scolastiche, ospedali,esercizi di ristorazione, esercizi commer-ciali, piccole e medie imprese artigiane ditrasformazione agraria e alimentare, non-ché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmis-sione di conoscenze su varietà e razzelocali;

b) la realizzazione di forme di filieracorta, di vendita diretta, di scambio e diacquisto di prodotti agricoli e alimentarinell’ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di praticheproprie dell’agricoltura biologica e di altrisistemi colturali a basso impatto ambien-tale e volti al risparmio idrico, alla minoreemissione di anidride carbonica, alla mag-giore fertilità dei suoli e al minore utilizzodi imballaggi per la distribuzione e per lavendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmis-sione dei saperi tradizionali relativi allecolture agrarie, alla naturale selezionedelle sementi per fare fronte ai mutamenticlimatici e alla corretta alimentazione.

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ART. 13.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversitàagraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività delConsiglio di ricerca e la sperimentazionein agricoltura, predisposto ai sensi dell’ar-ticolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 454, prevede interventi per laricerca sulla biodiversità agraria e alimen-tare, sulle tecniche necessarie per favo-rirla, tutelarla e svilupparla nonché inter-venti finalizzati al recupero di pratichecorrette in riferimento all’alimentazioneumana, all’alimentazione animale con pro-dotti non geneticamente modificati e alrisparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali dispone, per ciascunanno di riferimento dello stato di previ-sione, una quota nell’ambito dello stan-ziamento di propria competenza per ilfinanziamento di progetti innovativi sullabiodiversità agraria e alimentare, propostida enti pubblici e privati, individuati me-diante procedura ad evidenza pubblica.Con proprio decreto, il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestalidefinisce l’entità delle risorse disponibili,le modalità di accesso alla gara e letipologie di progetti ammissibili.

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