Progettazione e Realizzazione di siti web nella Pubblica Amministrazione

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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SITI WEB NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Andrea Natali, matricola 774186 Marco Patti, matricola 776530

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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SITI WEB NELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Andrea Natali, matricola 774186Marco Patti, matricola 776530

MIND MAP

<introduzione>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE• Definizione: insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia,

regione, stato, ministeri, etc.) e talora privati che svolgono la funzione amministrativa nell'interesse della collettività, alla luce del principio di sussidiarietà

• Shift paradigma “La Pubblica Amministrazione sta passando da un modello di comunicazione “verso” il cittadino a uno “con” il cittadino” [Filippo Patroni Griffi]

• Da semplice “comunicazione” a “partecipazione”

Cioè?

• Web 2.0 [Tim O’Reilly]

L’IMPORTANZA DEL SINGOLO • Oggi [per fortuna non solo in rete!] si tende a sviluppare progetti con il

paradigma della user experience e la partecipazione diretta degli aderenti

• Pierre Lévy: “[…] I singoli possono costituire, gli uni per gli altri, una sorta di enciclopedia vivente. Questa nuova dimensione della comunicazione dovrebbe permetterci di condividere le nostre conoscenze e di segnalarcele reciprocamente […]”

• Metafora cervello cooperativo

</introduzione>

<aspetti giuridici>

CAD• Nell’ambito della PA, la progettazione e la realizzazione di un sito web

che intenda raggiungere gli obiettivi di:

1. efficacia2. efficienza3. customer satisfaction

presuppone l’esistenza di un Codice (per la normalizzazione e la standardizzazione dei processi sulla base di regole condivise, in relazione alle diverse finalità istituzionali)

CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)Testo normativo che riunisce i principi alla base

dell’Amministrazione (in vigore dal 1 gennaio 2006, oggetto di una serie di correttivi)

CAD

• Presiede all'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la PA italiana ed i cittadini dello stato

• Pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento delle PA

• Promuove e regola la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)

• Stabilisce contenuti minimi che un sito di una PA deve contenere per garantire il livello minimo di servizio al cittadino

DIRITTI NELLA PA DIGITALENella Pubblica Amministrazione digitale i cittadini e le imprese hanno nuovi diritti:

– Diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)

– Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)

– Diritto di effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)

– Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)

– Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)

– Diritto alla partecipazione (art. 8)

– Diritto a trovare online tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 58)

STRUMENTI NELLA PA DIGITALE

I diritti sopra elencati sono garantiti dalla disponibilità di alcuni strumenti cui il CAD conferisce piena validità giuridica:

– posta elettronica certificata (art. 6 e art. 51)

– firma digitale (art. 21)

– documenti informatici

– siti web delle PA (art. 56 e art. 57)

– carte elettroniche (art. 67)

CAD (DLgs 30/12/2010, n.235)

CAD, decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235:

• Sancisce il diritto:– all’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le Amministrazioni– alla partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo

• Riconosce l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nella vita politica e amministrativa

... in virtù di due principi costituzionali:

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZAArt. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge […]”.

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli […] che impediscono […] l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Necessità di garantire a TUTTI, nella stessa misura, l’accesso all’informazione

LIBERTÀ DI INFORMAZIONEArt. 21

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione […]” .

Non solo libertà di informare, ma anche libertà di informarsi (accedendo alle fonti di informazione)

<Punti cardine CAD>

ACCESSIBILITÀ

• “Capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”

• Tema dell’accessibilità per la prima volta normato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca)

• Strettamente legato a un principio fondamentale della nostra società, quello delle pari opportunità (art. 51 della Costituzione)

• Gioco win-win?

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL CITTADINO

• Discende dal principio di sovranità popolare (art. 1 della Costituzione) e dal diritto di cittadinanza (cittadino ≠ suddito)

• In rete: Web 2.0 [Tim O’Reilly] Participation!

• In rete, in ambito di PA: e-partecipation!

• A livello europeo, concetto ribadito dalla “Carta per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza”, che sancisce quattro diritti fondamentali:

• accesso• informazione• formazione• partecipazione

“Libertà è partecipazione”(Giorgio Gaber)

TRASPARENZA

Accessibilità totale delle informazioni concernenti OGNI aspetto dell'organizzazione.

Filippo Patroni Griffi, ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione: “La trasparenza è il grande deterrente contro la corruzione e l'illegalità […]”

USABILITÀ • “L’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione con cui determinati utenti

raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti” [standard ISO 9241-11:1998]

Non una caratteristica intrinseca del sito web. Fa riferimento all’'interazione visitatore/PA environment

Non dato acquisito una volta per tutte, ma obiettivo di miglioramento della “user experience” da perseguire costantemente

• Pur occupandosi di accessibilità, anche la Legge n. 4/2004 (Legge Stanca) sottolinea l'importanza del miglioramento dell'usabilità dei siti web di PA

• Usabilità = fruibilità delle informazioni offerte + facilità reperimento (retrieving Information Architecture) + visibilità + semplicità d'usoCome?

<implementazione informatica>

I METADATI

• [Definiti secondo lo standard Dublin Core recepito come norma ISO 15836:200]

• Due funzioni principali:– Individuare – Identificare univocamente

un documento e informare sulle sue caratteristiche

• Inserimento delle informazioni aggiuntive nella sezione HTML compresa fra <HEAD> e <\HEAD> (intestazione), estendendo quindi la grammatica con dei nuovi possibili valori per gli elementi <META>

METADATI (esempio)

VISIBILITÀ

• Utilizzo di motori di ricerca per raggiungere direttamente i contenuti ai quali si è interessati.

• A livello implementativo?

1. Parole chiave che presumibilmente gli utenti useranno come termini di ricerca sui motori (il numero non deve essere aumentato artificiosamente)

2. Il numero di link diffusi nel web che puntano al sito e che ne definiscono la “popolarità” (è opportuno che i siti web delle PA si promuovano reciprocamente)

FORMATI APERTI

• Specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali senza barriere di natura legale o tecnica

• A differenza dei formati proprietari, non hanno misure di restrizioni legale

• Hanno il vantaggio di poter essere gestiti da software proprietari, open source o da software libero Scelta del SO non vincolata/vincolante

FORMATI APERTI• Viene raccomandato l’uso dei seguenti formati aperti e standardizzati:

– HTML/XHTML

– PDF con marcatura (secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008)

– XML (realizzazione di database di pubblico accesso ai dati)

– ODF e OOXML (documenti di testo)

– PNG (immagini)

– OGG (file audio)

– Theora (file video)

– Epub (libri)

</implementazione informatica>

PRIVACY• La condivisione (in modalità elettronica) dell’informazione e della

comunicazione tra cittadino e PA non può prescindere dal rispetto dei principi della privacy [DLgs n. 196/2003]

• L’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali ha il compito di intervenire nei settori pubblici e privati per assicurare:

– il corretto trattamento dei dati personali e/o sensibili– la conformità dell’azione alla normativa vigente

Come?Attraverso l’esame dei reclami e delle segnalazioni in materiaCome?Reputation Systems!

QUALITÀ DEL WEB

• Di fondamentale importanza per la “customer satisfaction”

• Strumenti per la rilevazione della qualità ex-post

ma anche …

• Metodologia di rilevazione ex-ante delle esigenze dei cittadini, con lo scopo di migliorare la performance dei servizi offerti

• W3C: “Leading the Web to its full potential...”

INDICI DI QUALITÀ • requisiti minimi tecnici e legali

• accessibilità e usabilità

• valore dei contenuti

• servizi

• trasparenza e dati pubblici

• amministrazione 2.0

Indici di qualità:REQUISITI MINIMI

• riconoscibilità del soggetto pubblico

• applicazione delle regole del dominio “gov.it” e geografico

• identificazione del responsabile

• applicazione della normativa sulla privacy

• applicazione del CAD

<implementazione informatica>

.gov.it

• Condizione necessaria per l'immediata riconoscibilità della natura pubblica dell’informazione, ovvero l’appartenenza del sito web alla PA

• I nomi di dominio di 3° livello da utilizzare dovranno essere il più possibile autoesplicativi e brevi

• Non inserire nel nome il suffisso "ministero”, “ente”, “dipartimento”, …

• Si consiglia di iscrivere contestualmente lo stesso nome anche sotto il dominio “.it”

REDIRECT DA “.it” A “.gov.it”• Consigliato un redirezionamento delle richieste di accesso al sito

sull’indirizzo “.it” verso il nuovo indirizzo “.gov.it”

• Per una completa usabilità di tale procedura, il redirezionamento deve preferibilmente essere effettuato lato server, via protocollo HTTP

• Effettuato dal server web inviando in risposta alla richiesta del client un codice HTTP (codice 301)

• Qualora ciò non fosse possibile ( il redirezionamento deve essere effettuato lato client via HTML) è necessario realizzare una pagina web che spieghi all’utente ciò che accade ed impostare dei tempi di redirezionamento sufficienti a garantire il pieno controllo dell'operazione

</implementazione informatica>

Indici di qualità:VALORE DEI CONTENUTI

• copertura

• aggiornamento

• pertinenza

• integrità

• raggiungibilità delle informazioni da parte dei motori di ricerca

• visibilità e la reputazione in rete

• i dati degli accessi dei navigatori e delle pagine visitate

Indici di qualità:SERVIZI

• Predisposizione all’ erogazione di servizi online a seconda dei diversi destinatari.

• Destinatari previsti: – cittadini (Government to Citizen o G2C)

– aziende (Government to Business o G2B)

– altre Amministrazioni (Government to Government o G2G).

</punti cardine CAD>

</apetti giuridici>

<PA environment>

COSA? COME?• Pianificazione e progettazione di piattaforme e strumenti web per la

condivisione e collaborazione con i cittadini (e-partecipation)

• Il confronto e l’interazione con gli utenti rappresenta un supporto prezioso ai decision maker pubblici, sia in fase di progettazione che di correzione/ripensamento delle politiche pubbliche e dei servizi offerti al cittadino (e-partecipation)

• È bene che le PA si rivolgano al cittadino mediante strumenti e secondo logiche di open policy

• Art. 68 del CAD: analisi comparativa delle soluzioni software

OBIETTIVI

Le iniziative di e-participation devono essere accompagnate da specifiche azioni:

– facilitare la partecipazione delle persone più svantaggiate, con attenzione ai loro deficit specifici

– ridurre il “digital divide”, o divario digitale, attraverso misure volte a favorire l’accesso alla rete Internet

– promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni già a partire dalla fase di avvio della progettazione, attivando strumenti di discussione e confronto on line allo scopo di condividere le regole e il modello di interazione proposti Web 2.0

<social media>

PERCHÈ ?• Premessa:

adottare social media è per la PA una scelta. Non esistono normative che obblighino o spingano in tale direzione gli organi della PA.

• Canali di broadcasting ad alto potenziale di audience

• Economici (sia per gli aderenti che per le Pubbliche Amministrazioni stesse)

• Portano necessariamente a una maggiore trasparenza dell’Amministrazione

• Interoperabili tra loro

LIVELLI DI INTERAZIONEPA environment – cittadino digitale

• Ascolto (monitorare ciò che avviene nei social network)

• Presidio (essere presenti nei social network)

• Interazione (interagire con gli utenti dei social network sites)

• Partecipazione (sfruttare i social network sites per costruire momenti di partecipazione)

E-DEMOCRACY

• Uso delle nuove tecnologie per:– promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche

residenti all’estero, al processo democratico– per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali sia

collettivi

SITI ISTITUZIONALI? SEMPRE!

• Social media non possono sostituire in alcun modo il corrispettivo sito istituzionale

Centralità del sito istituzionale dell’Ente, elevato a principale “front office” della PA [DLgs n. 82/2005]

• Se sito istituzionale inesistente o non aggiornato disparità di trattamento ingiustificata tra i cittadini + violazione del “principio della neutralità tecnologica”

GAP ACCESSIBILITÀ SNS-PA

• Social media progettati e realizzati da terzi PA ha un controllo limitato sulle funzionalità da questi offerte.

Da privilegiare l’impiego delle funzionalità accessibili Da adottare quegli accorgimenti che consentono AD OGNI MODO il

coinvolgimento di tutti gli utenti

• Chi se ne occupa?

Responsabile dell’accessibilità informatica, figura introdotta al Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 7

STRATEGIA ENTI SU SNS• L’attività di pianificazione strategica della presenza dell’Ente sui social network

sites consiste in:

– pianificazione strategica (definizione di)• attori coinvolti (istituzionali, mercato, partecipatori, comunità locale)• obiettivi (cognitivi, comportamentali, affettivi) • analisi del contesto (componenti: istituzionale/politica/strutturale/tecnologica)• identificazione dei canali• budget a disposizione

– pianificazione operativa (definizione di)• tipologia di messaggi (promozione, agevolazione, persuasione)• segmentazione del pubblico (indifferenziata, differenziata, concentrata)• stili (educativo, informativo, intrattenimento) • tempi• risorse umane, ruoli e attività• piano editoriale

NORD – CENTRO – SUD • Su 117 Comuni Capoluogo di Provincia (47 al Nord Italia, 29 al Centro e

41 tra il Sud e le Isole): – 53 Comuni (il 45,3%) sono presenti su Facebook | Twitter | Youtube |

Flickr– 64 Comuni (il 54,7%) non possiedono alcun profilo, pagina o canale

ufficiale

• Utilizzo dei social media non equamente distribuito a livello territoriale: circa il 70% dei comuni settentrionali utilizza tali media, contro il 38% dei comuni del Centro e il 20% circa dei comuni meridionali

ALMENO UN SOCIAL MEDIA?

FB – YOUTUBE – TWITTER - FLICKR• Su 117 Comuni quanti sono presenti su Facebook?

– 45 presenti– 72 non presenti

• Su 117 Comuni quanti sono presenti su Youtube?– 35 presenti– 82 non presenti

• Su 117 Comuni quanti sono presenti su Twitter?– 23 presenti– 94 non presenti

• Su 117 Comuni quanti sono presenti su Flickr?– 8 presenti– 109 non presenti

FB – YOUTUBE – TWITTER - FLICKR

TI METTO IN HP?

• Quanti siti istituzionali richiamano la presenza del Comune sui social media nella homepage del sito istituzionale?

– 28 sì– 25 no

• Quanti lo fanno all'interno del sito?– 32 sì– 21 no

• Quanti lo fanno sia in homepage che all'interno del sito ?– 14 sì– 39 no

ALTRI NUMERI …

• Facebook: attualmente il social network site più diffuso in Italia (27 milioni di navigatori abituali di cui 13 si connettono quotidianamente)

• Su Twitter il 90% dei profili è pubblico (in linea con le finalità informative dello strumento).

Il profilo di un Ente pubblico dovrà essere sempre visibile a tutti, al servizio del cittadino.

L’adozione di un profilo PRIVATO da parte di una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE costituirebbe un ossimoro

</social media>

<implementazione informatica>

QUALE SOFTWARE ADOTTARE?Art. 68

• Valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

– software sviluppato ad hoc per conto di una PA

– riutilizzo di un software (o parti di esso) implementato per conto della PA

– software libero o a codice sorgente aperto (vantaggi: forte risparmio economico + disponibilità codice sorgente trasparenza + personalizzazione in funzione della realtà pubblica in cui viene adottato)

– software frutto della combinazione delle precedenti soluzioni

E I SOFTWARE PROPRIETARI?Art. 68

• Fino al 11/08/2012 … Ipotesi più accredita!

• Dal 12/08/2012 a oggi …Precedenza alle licenze di tipo Open Source!

“[…] Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico-economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni Open Source o gia' sviluppate all'interno della Pubblica Amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso […]” .

SITI WEB PA

• Due tipologie:

– istituzionali: presentano un’istituzione pubblica promuovendone le attività verso un’utenza generalizzata

– tematici: realizzati, anche in collaborazione tra più Amministrazioni, con una specifica finalità (presentazione di un progetto/evento, l’erogazione di un particolare servizio, promozione di una nuova iniziativa di policy, …)

• Impegno richiesto alla PA: massimo livello di funzionalità dei servizi offerti in relazione alla finalità del sito

SITI WEB PA

Cinque livelli di interazione “PA environment – cittadino”:

• Informazione

• Interazione a una via

• Interazione a due vie

• Transazione

• Personalizzazione

I 5 LIVELLI DI INTERAZIONE

OBIETTIVI PRIMARI SITI WEB PA

PERCHÈ IL WEB ?Priorità del canale web rispetto agli altri individuati visto che:

• è il più utilizzato per l'erogazione di servizi istituzionali

• sfrutta pienamente le tecnologie disponibili

• è un punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale

• consente di effettuare rilevazioni sulla soddisfazione dell'utente direttamente (tramite survey) e indirettamente, tramite l'analisi del suo comportamento

</implementazione informatica>

</PA environment>

<ruoli>

AMBITI PROFESSIONALI COINVOLTI

Gli ambiti professionali coinvolti nella realizzanazione e gestione di siti web per la PA sono tre: quelli legati a

1. competenze tecnologiche nell’ICT

2. competenze editoriali

3. organizzazione, gestione e conservazione dell'informazione.

FIGURE COINVOLTE• Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito

(RPP)

• Responsabile dell'accessibilità informatica [Legge Stanca]

• Responsabile dei Sistemi Informativi [Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39]

• Capo Ufficio stampa [Legge n. 150/2000]

• Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico [Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]

FIGURE COINVOLTE• Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito

(RPP)

• Responsabile dell'accessibilità informatica [Legge Stanca]

• Responsabile dei Sistemi Informativi [Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39]

• Capo Ufficio stampa [Legge n. 150/2000]

• Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico [Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]

RPP• Assicura la qualità dei contenuti presenti nei PA environment in termini

di– appropriatezza– correttezza– aggiornamento

• Chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.

• Individuato tra i dipendenti dell’Amministrazione. Nel caso non sia espressamente nominato, il vertice della struttura organizzativa dell’Amministrazione ne assume automaticamente la funzione.

FIGURE COINVOLTE• Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito

(RPP)

• Responsabile dell'accessibilità informatica [Legge Stanca]

• Responsabile dei Sistemi Informativi [Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39]

• Capo Ufficio stampa [Legge n. 150/2000]

• Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico [Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]

RESPONSABILE ACCESSIBILITÀ INFORMATICA

• Coinvolto nella procedura di valutazione volta ad assicurare il costante livello di accessibilità e di fruibilità del sito web

• Coinvolto nel processo sviluppo del sito [figura tecnica specializzata]

• Individuato tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’Amministrazione stessa

• In assenza di specifica designazione, ruolo ricoperto dal responsabile dei Sistemi Informativi

FIGURE COINVOLTE• Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito

(RPP)

• Responsabile dell'accessibilità informatica [Legge Stanca]

• Responsabile dei Sistemi Informativi [Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39]

• Capo Ufficio stampa [Legge n. 150/2000]

• Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico [Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]

RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI

• Cura i rapporti dell’Amministrazione di appartenenza con il DigitPA*

• Si assume la responsabilità dei risultati conseguiti nella medesima Amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche vigenti

• Trasmette al DigitPA la relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente + tecnologie impiegate + spese sostenute + risorse umane utilizzate + benefici conseguiti

* ente pubblico non economico, con sede a Roma e competenze nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambito di PA; opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese.

FIGURE COINVOLTE• Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito

(RPP)

• Responsabile dell'accessibilità informatica [Legge Stanca]

• Responsabile dei Sistemi Informativi [Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39]

• Capo Ufficio stampa [Legge n. 150/2000]

• Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico [Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]

CAPO UFFICIO STAMPA• Cura i collegamenti con gli organi di informazione

• Assicura il massimo grado di:– trasparenza– chiarezza– tempestività

• Può assumere il ruolo di responsabile della redazione del sito web istituzionale

• Organizza l’informazione verso i media / altre istituzioni / fruitori dei servizi

• Responsabile di tutti i flussi informativi (pubblicità, messaggi istituzionali, ecc.) interni ed esterni dell’Amministrazione

FIGURE COINVOLTE• Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito

(RPP)

• Responsabile dell'accessibilità informatica [Legge Stanca]

• Responsabile dei Sistemi Informativi [Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39]

• Capo Ufficio stampa [Legge n. 150/2000]

• Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico [Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]

URP• Struttura preposta alla comunicazione verso i cittadini e le associazioni

• Garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione

• Promuove l'adozione di sistemi di interconnessione telematica

• Coordina le reti civiche

• Garantisce la reciproca informazione fra l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione

• Garantisce il raccordo operativo con l'Ufficio stampa e con il Portavoce (se presente nell’Ente), per massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle risorse impiegate

• Coordina in maniera trasversale

</ruoli>

<conclusioni>

LA PA DIGITALE FUNZIONA MEGLIO?

• Federalismo efficiente (art. 12)

• Cooperazione (art. 10 e art. 64)

• Riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 13)

• Gestione informatica dei procedimenti (art. 37)

• Trasmissione informatica dei documenti (art. 50 e successivi)

• Disponibilità dei dati (art. 53 e art. 60)

• Basi di dati di interesse nazionale (art. 62)

BIBLIOGRAFIA• “Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni”, a cura di: DigitPA, Dipartimento

per la funzione pubblica (PCM), Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica (PCM) e FormezPA, 2011

• “Vademecum: Pubblica Amministrazione e social media”, a cura di FormezPA, dicembre 2011

• “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni”, a cura di: DigitPA, Dipartimento per la funzione pubblica (PCM), Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica (PCM) e FormezPA, 2011

• “PA Local = PA Social”, ma solo se 2.0 - Un benchmarking sulla diffusione dei social media tra comuni capoluogo di provincia italiani”, a cura di Sistema Susio srl , con la collaborazione di Alessandra Fois, marzo 2012

• “Dossier: I social media nella Pubblica Amministrazione”, a cura di Francesco Pavan

• “Sistemi Informativi d'impresa”, a cura di Giampio Bracchi, Chiara Francalanci, Gianmario Motta, gennaio 2010

SITI WEB DI RIFERIMENTO• http://www.digitpa.gov.it/

(DigitPA è un ente pubblico non economico con competenze nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione)

• http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente(Codice dell'Amministrazione Digitale, aggiornato al 10/01/2013)

• http://www.w3.org/WAI/(Tema dell'accessibilità trattato dal W3C)

• http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione_%28ordinamento_italiano%29(Definizione Pubblica Amministrazione)

• http://dublincore.org/(standard dei metadati utilizzati nelle Pubbliche Amministrazioni)

</conclusioni>