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Banche, Sim, Sgr e Intermediari finanziari ex art. 106 del Tub Prof. Michele Rutigliano 1

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Banche, Sim, Sgr e Intermediari

finanziari ex art. 106 del Tub

Prof. Michele Rutigliano

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Agenda

Il sistema finanziario: aspetti generali

Le banche

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Gestione del Risparmio

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

I rischi nell’attività di intermediazione

finanziaria

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Funzioni e componenti del sistema

finanziario

Il sistema finanziario rappresenta la

struttura attraverso la quale si svolge,

sistematicamente e in modo

specializzato, la complessiva attività di

produzione e offerta di mezzi di

pagamento e di servizi e strumenti

finanziari.

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Funzioni e componenti del sistema

finanziario

Il sistema finanziario agevola:

- il regolamento degli scambi;

- il trasferimento di risorse tra unità in

surplus e unità in deficit;

- la gestione dei rischi e la loro

copertura.

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Funzioni e componenti del sistema

finanziario

Gli elementi costitutivi del sistema finanziario

sono:

- gli strumenti;

- i mercati;

- gli intermediari;

- l’ordinamento.

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Agenda

Il sistema finanziario: aspetti generali

Le banche

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Gestione del Risparmio

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

I rischi nell’attività di intermediazione

finanziaria

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La banca: elementi fondamentali del

contesto normativo

La banca è un’impresa autorizzata all’esercizio

dell’attività bancaria (art. 1, comma 1 del TUB).

Salvo le riserve di attività previste dalla legge, le banche

esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività

finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna,

nonché attività connesse e strumentali (art. 10 del

TUB).

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei

servizi e delle attività d’investimento è riservato alle

banche e alle imprese di investimento (art. 18, comma 1

del TUF). 7

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La banca: elementi fondamentali del

contesto normativo

La Banca d’Italia iscrive in un apposito

albo le banche autorizzate in Italia e le

succursali delle banche comunitarie

stabilite nel territorio della Repubblica

(art. 13, comma 1 del TUB).

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La banca: elementi fondamentali del

contesto normativo

La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando

ricorrono una serie di condizioni (forma di società

per azioni o di società cooperativa a responsabilità

limitata; sede legale e direzione generale situate nel

territorio della Repubblica; capitale versato di

ammontare non inferiore a quello indicato dalla

Banca d’Italia; …)(art. 14, comma 1 del TUB)

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La banca: elementi fondamentali del

contesto normativo

La Banca d'Italia autorizza preventivamente

l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di

partecipazioni che comportano, tenendo conto

delle azioni o quote già possedute: - il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza

notevole sulla banca stessa; o

- che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del

capitale almeno pari al 10 per cento.

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La vigilanza sulle banche

L’ordinamento prevede tre tipi di vigilanza:

- vigilanza regolamentare (art. 53 del TUB);

- vigilanza informativa (art. 51 del TUB);

- vigilanza ispettiva (art. 54 del TUB).

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Le partecipazioni detenibili nelle

imprese non finanziarie dalle banche

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Limite di

concentrazione

Limite

complessivo

Limite di

separatezza

Banche

ordinarie 3% del patrimonio di

vigilanza

15% del patrimonio

di vigilanza

15% del capitale del

partecipato

Banche

abilitate 6% del patrimonio di

vigilanza

50% del patrimonio

di vigilanza

Banche

specializzate 15% del patrimonio di

vigilanza

60% del patrimonio

di vigilanza

Limiti validi fino al 30 giugno 2012

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Gli strumenti dell’intermediazione creditizia:

gli strumenti di raccolta delle banche

Si distingue innanzitutto tra:

- raccolta indiretta; e

- raccolta diretta.

La raccolta di risorse finanziarie a titolo di

debito da parte delle banche avviene con

diversi strumenti, riconducibili alle

macrocategorie dei depositi e delle

obbligazioni. 13

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Gli strumenti di intermediazione creditizia: gli

strumenti di impiego delle banche

Si distinguono:

- prestiti monetari o per cassa;

- prestiti non monetari o di firma.

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Gli strumenti creditizi di finanziamento

a breve termine

Gli strumenti creditizi di finanziamento a breve

termine sono i seguenti:

- l’apertura di credito in conto corrente;

- le operazioni di smobilizzo crediti

commerciali;

- le anticipazioni garantite;

- il factoring.

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Gli strumenti creditizi di finanziamento

a medio lungo termine

Gli strumenti creditizi di finanziamento

a medio lungo termine sono i

seguenti:

- il mutuo; e

- il leasing finanziario.

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Il credito al consumo

Il credito al consumo è la concessione di

credito sotto forma di dilazioni di

pagamento, di prestito o di altra analoga

facilitazione finanziaria a favore di una

persona fisica che agisce per scopi

estranei all’attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale

eventualmente svolta. 17

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L’attività di investment banking

L’attività di investment banking comprende

principalmente due aree:

a) il merchant banking;

b) il corporate finance che a sua volta può

essere ripartita in due sotto aree:

- merger and acquisition;

- corporate restructuring.

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Agenda

Il sistema finanziario: aspetti generali

Le banche

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Gestione del Risparmio

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

I rischi nell’attività di intermediazione

finanziaria

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Le Società di Intermediazione Mobiliare

La Società di Intermediazione Mobiliare

(SIM) è un’impresa autorizzata a svolgere

servizi o attività di investimento, avente

sede legale e direzione generale in Italia

(art. 1, comma 1 del TUF).

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Le SIM: l’autorizzazione alla prestazione dei

servizi di investimento

La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi

e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando

ricorrono una serie di condizioni (art. 19, comma 1 del TUF):

- sia adottata la forma di società per azioni;

- la denominazione sociale comprenda le parole “società di

intermediazione mobiliare”;

- la sede legale e la direzione generale della società siano situate

nel territorio della Repubblica;

- il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello

determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

- […]

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I servizi e le attività di investimento

Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti quando

hanno per oggetto strumenti finanziari (art. 1, comma 5 del TUF):

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero

con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di

garanzia nei confronti dell’emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di “sistemi multilaterali di negoziazione”.

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I servizi accessori

Per “servizi accessori” si intendono (art. 1, comma 6 del TUF):

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;

b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per

consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;

e) […] 23

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Profili reddituali di una SIM

Le attività di dealing e underwriting

richiedono la gestione di un portafoglio

titoli di proprietà con assunzione dei

correlati rischi di mercato.

Le attività di brokerage, selling, ricezione

e/o trasmissione ordini e gestione di

patrimoni di terzi non comportano per la

SIM l’assunzione di posizioni in proprio. 24

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Struttura del conto economico di una

SIM

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Conto economico riclassificato

SIM DEALER-UNDERWRITER SIM DI SERVIZIO

Componenti positivi di reddito

+ interessi attivi + commissioni attive

+ dividendi + interessi attivi da liquidità

+ plusvalenze da operazioni finanziarie

Componenti negativi di reddito

- interessi passivi - costi operativi

- minusvalenze da operazioni finanziarie

- costi operativi

Risultato economico d’esercizio Risultato economico d’esercizio

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Agenda

Il sistema finanziario: aspetti generali

Le banche

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Gestione del Risparmio

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

I rischi nell’attività di intermediazione

finanziaria

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La gestione collettiva del risparmio

La “gestione collettiva del risparmio” è il servizio che

si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi

comuni d’investimento e l'amministrazione dei

rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui

istituzione, mediante l'investimento avente ad

oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili

o immobili (art. 1, comma 1 del TUF).

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La gestione collettiva del risparmio

La prestazione del servizio di gestione collettiva

del risparmio è riservata:

- alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e

alle Sicav;

- alle società di gestione armonizzate limitatamente

all'attività di gestione del patrimonio di Oicr (art. 33

comma 1 del TUF).

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La gestione collettiva del risparmio

• Il "fondo comune di investimento” è il patrimonio

autonomo raccolto, mediante una o più

emissione di quote, tra una pluralità di investitori

con la finalità di investire lo stesso sulla base di

una predeterminata politica di investimento;

suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di

partecipanti; gestito in monte, nell' interesse dei

partecipanti e in autonomia dai medesimi (art. 1

comma 1 del TUF).

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Le società di gestione del risparmio

La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del

servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di

gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di

investimenti da parte delle società di gestione del risparmio

quando ricorrono una serie di condizioni (art. 34, comma 1 del

TUF).

- sia adottata la forma di società per azioni;

- la sede legale e la direzione generale della società siano situate

nel territorio della Repubblica;

- il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello

determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

- […]

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Gestione collettiva: l’istituzione di fondi

comuni di investimento

• La SGR che intende istituire un fondo ne decreta il

regolamento.

• Il prezzo di offerta è deciso dalla SGR solo in

occasione del collocamento iniziale, necessario a

istituire il fondo. In caso di emissioni successive il

prezzo di emissione è pari al valore della quota.

• Per aderire all’offerta l’investitore dichiara il numero

di quote che intende sottoscrivere. Sottoscritte le

quote, ne versa il corrispettivo.

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La gestione del fondo

Il patrimonio del fondo è gestito dalla SGR che

lo ha istituito o da altra SGR a cui tale incarico

è stato affidato.

Il gestore investe nei beni indicati dal

regolamento le somme versate e dispone

acquisti e vendite ritenuti opportuni per la

valorizzazione del fondo. I partecipanti non

hanno alcuna possibilità di impartire istruzioni

alla SGR. 32

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Tipi di fondi

• "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui

partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi

tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità

previste dalle regole di funzionamento del fondo;

• "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in

cui il diritto al rimborso delle quote viene

riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze

predeterminate (art. 1, comma 1 del TUF).

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Gli Oicr

In funzione dei diversi beni oggetto

d’investimento è possibile distinguere gli Oicr

in:

- “armonizzati” o “comunitari”, definiti in sede

comunitaria come Organismi d’Investimento

Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) o

Undertakings for Collective Investments in

Transferable Securities (UCITS);

- “non armonizzati”.

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Il ruolo della banca depositaria

La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- accerta la legittimità delle operazioni di emissione e

rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei

redditi del fondo;

- accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del

fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale

calcolo;

- esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio

se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle

prescrizioni degli organi di vigilanza (art. 38, comma 1 del

TUF).

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Altre attività che possono svolgere le

SGR

Le SGR possono:

- istituire e gestire fondi pensione;

- prestare il servizio di gestione di portafogli su

base individuale per conto terzi;

- svolgere attività connesse e strumentali.

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Profili reddituali di una SGR

Dal punto di vista reddituale, la SGR è un

intermediario orientato alla formazione di un

margine da commissioni, ovvero tende a

massimizzare la differenza positiva tra i ricavi

per commissioni su servizi e i costi operativi.

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Struttura del conto economico di una

SGR

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Conto economico riclassificato

(+) Commissioni attive

(-) Commissioni passive

(=) Margine lordo

(-) Costi operativi

(=) (1) Margine operativo

(+) Interessi attivi

(+/-) Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

(-) Interessi passivi

(=) (2) Margine della gestione finanziaria

(=) (1+2) Risultato lordo di gestione

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Agenda

Il sistema finanziario: aspetti generali

Le banche

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Gestione del Risparmio

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

I rischi nell’attività di intermediazione

finanziaria

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Gli intermediari finanziari ex art. 106

TUB

L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività

di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi

forma è riservato agli intermediari finanziari

autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto

dalla Banca d’Italia.

Oltre alle attività di cui sopra gli intermediari

finanziari possono prestare servizi di

pagamento nonché prestare taluni servizi di

investimento (art. 106, comma 1 e 2 del TUB). 40

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La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad

esercitare la propria attività al ricorrere di una serie di

condizioni (art. 107, comma 1 e 2 del TUB):

- sia adottata la forma di società di capitali;

- il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello

determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo

di operatività;

- venga presentato un programma concernente l'attività

iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto

costitutivo e allo statuto;

- […]

41

Gli intermediari finanziari ex art. 106

TUB

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Gli intermediari finanziari ex art. 106

del TUB

Rientrano tra gli intermediari finanziari ex

art. 106 del TUB:

- le società di leasing;

- le società di factoring;

- le società di credito al consumo.

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Le società di leasing

Le società di leasing costituiscono un

intermediario orientato alla formazione di un

margine di interesse:

+ canoni per beni concessi in leasing al netto

delle quote di ammortamento

+/- plusvalenze/minusvalenze da riscatto dei

beni

- interessi passivi sui finanziamenti

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Le società di factoring

Le società di factoring costituiscono un intermediario

orientato alla formazione di un margine di

intermediazione:

+ interessi attivi

- interessi passivi su finanziamenti

+ commissioni per servizi informativi, legali,

amministrativi, di gestione e di incasso dei crediti

commerciali

- costi operativi relativi alla gestione dei crediti

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Le società di credito al consumo

Le società di credito al consumo sono

intermediari orientati alla formazione di un

margine di interesse:

+ interessi attivi sui crediti erogati

- interessi passivi sui finanziamenti

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In deroga all’articolo 106, comma 1, del TUB i soggetti iscritti in un

apposito elenco possono concedere finanziamenti a persone

fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o

l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a

condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti

caratteristiche:

- siano di ammontare non superiore a euro 25.000 e non siano

assistiti da garanzie reali;

- siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali

o all’inserimento nel mercato del lavoro;

- siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di

assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

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Il microcredito (art. 111 del TUB)

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Il microcredito (art. 111 del TUB)

I soggetti iscritti nell’elenco possono erogare in via non

prevalente finanziamenti anche a favore di persone

fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità

economica o sociale, purché i finanziamenti concessi

siano di importo massimo di euro 10.000, non siano

assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla

prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare,

abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e

finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni

più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

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Agenda

Il sistema finanziario: aspetti generali

Le banche

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Gestione del Risparmio

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

I rischi nell’attività di intermediazione

finanziaria

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Il rischio di credito

Con l’espressione “rischio di credito” si

intende la possibilità che una variazione

inattesa del merito di credito di una

controparte nei confronti della quale

esiste un’esposizione generi una

corrispondente variazione inattesa del

valore di mercato della posizione

creditoria. 49

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Il rischio di credito

TASSO DI PERDITA

ATTESA

TASSO DI PERDITA

INATTESA

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Il tasso di perdita attesa

Per la determinazione del tasso di perdita attesa

è necessario stimare le tre seguenti

grandezze:

- Probability of Default (PD);

- Loss Given Default (LGD);

- Exposure at Default (EAD).

Il tasso di perdita inattesa rappresenta la

maggior perdita che può verificarsi a posteriori

rispetto al tasso di perdita atteso. 51

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Il rischio di mercato

Il rischio di mercato viene definito come quel

rischio associato alle oscillazioni dei prezzi di

mercato di strumenti finanziari. In altri termini,

esso indica la possibilità di ottenere delle

perdite di valore su strumenti finanziari a

seguito di variazioni inattese di variabili di

mercato come i tassi d’interesse, i tassi di

cambio e il prezzo delle azioni.

52

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Rischio di interesse

Il rischio di interesse è riconducibile alle

conseguenze sul valore degli asset interest-

sensitive detenuti dagli intermediari finanziari di una

variazione della struttura per scadenza dei tassi di

interesse.

Tale rischio influenza sia il valore del portafoglio di

attività negoziabili detenuto dagli intermediari sia il

margine di interesse generato dall’attività di

intermediazione creditizia.

53

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Il rischio di interesse

Per misurare l’esposizione al rischio di

interesse in un determinato orizzonte

temporale occorre preventivamente

identificare le attività e le passività sensibili a

eventuali variazioni dei tassi di mercato in un

dato periodo.

La differenza tra attività e passività sensibili

determina una grandezza denominata gap,

che può essere positiva, negativa o nulla. 54

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Il rischio di cambio

Il rischio di cambio è riconducibile alle

conseguenze di variazioni del livello dei

tassi di cambio sul valore delle posizioni

in valuta detenute dagli intermediari

finanziari.

Anche in tal caso può essere calcolato un

gap, che può assumere valori positivi,

negativi o nulli. 55

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Il rischio di prezzo azionario

Il rischio di prezzo azionario riguarda gli

intermediari finanziari che detengono

portafogli di titoli azionari quotati.

Esso è riconducibile alla prerogativa dei prezzi

dei titoli azionari, e conseguentemente dei loro

rendimenti, di mostrare nel tempo un grado più

o meno marcato di dispersione intorno a un

valore medio.

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Il rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di

subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o

dalla disfunzione di procedure, risorse umane

e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti

da frodi, errori umani, interruzioni

dell’operatività, malfunzionamento e

indisponibilità dei sistemi, inadempienze

contrattuali, catastrofi naturali. 57

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Il rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si manifesta sotto forma di inadempimento

rispetto agli impegni di pagamento o di incapacità di finanziare

l’attivo di bilancio con la necessaria tempestività e secondo

criteri di economicità. Tali circostanze negative possono

realizzarsi a causa di:

- impossibilità di reperire fondi o di ottenerli a costi

ragionevoli (funding liquidity risk);

- impossibilità di vendere o ridurre una propria posizione in

strumenti finanziari senza sopportare rilevanti sacrifici in

termini di prezzo, a causa della scarsa efficienza del

mercato o di un suo maltifunzionamento (market liquidity

risk). 58

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Altri rischi

Altri rischi nell’attività di intermediazione

finanziaria sono i seguenti:

- rischio strategico;

- rischio reputazionale;

- rischio di business;

- rischio immobiliare.

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L’Accordo di Basilea 2

L’Accordo sul capitale di Basilea 2 è

fondato su 3 pilastri:

1) First pillar: minimum capital requirement

2) Second pillar: supervisory review process

3) Third pillar: market discipline

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Il patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza rappresenta il primo

presidio a fronte dei rischi che

contraddistinguono l’attività bancaria ed è il

risultato della somma algebrica di elementi

positivi e negativi individuati dall’autorità di

vigilanza.

Il patrimonio di vigilanza differisce dal patrimonio

netto contabile, il quale è la risultante della

differenza tra attività e passività di bilancio.

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Il requisito patrimoniale a fronte del

rischio di credito

Ai fini di calcolare il requisito patrimoniale correlato al

rischio di credito le banche possono utilizzare due

metodi:

a) Metodo standardizzato

b) Metodo basato sull’utilizzo di rating interni (Internal

Rating Based – IRB), a sua volta distinto in:

- Approccio di base (IRB foundation)

- Approccio avanzato (IRB advanced)

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Il requisito patrimoniale a fronte del

rischio di mercato

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio

di mercato può essere determinato

secondo:

- una metodologia di calcolo

standardizzata

- una metodologia basata sui modelli

interni

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Il requisito patrimoniale a fronte del

rischio operativo

Per calcolare il requisito patrimoniale a fronte

del rischio operativo sono previsti tre metodi di

calcolo:

- Metodo base (Basic Indicator Approach)

- Metodo standardizzato (Traditional Standardised

Approach)

- Metodi avanzati (Advanced Measurement

Approaches)

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Basilea 3: cenni

L’Accordo di Basilea 3, che entrerà in vigore in

maniera graduale a partire dal 2013, prevede:

- livelli di capitale più elevati e di migliore

qualità;

- l’introduzione di un leverage ratio;

- strumenti per contenere e gestire il rischio di

liquidità.

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