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Procedura Organizzativa Standard POS-ADE-01 Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle Entrate - Modello 730 Rev. 12 Pag. 1 di 13 Procedura Organizzativa Standard Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle Entrate Modello 730 _______________________________________________________________________ Rev. Data Redazione Approvazione Rev. 12 02/01/2019 Area assistenza e controllo La Presidenza Natura della modifica: Paragrafo 14 (formazione continua e obbligatoria): adeguamento del contenuto sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 06/12/2018 (GU n. 295 del 20/12/2018).

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Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle Entrate Modello 730

_______________________________________________________________________

Rev. Data Redazione Approvazione

Rev. 12 02/01/2019 Area assistenza e controllo La Presidenza Natura della modifica:

Paragrafo 14 (formazione continua e obbligatoria): adeguamento del contenuto sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 06/12/2018 (GU n. 295 del 20/12/2018).

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SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................3

2. REQUISITI SOGGETTIVI PER OPERARE IN QUALITA' DI CENTRO ……………………… 3

3. OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI……………………………... 4

4. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE E VERIFICA DEI REQUISITI..............................4

5. RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE .............................................................................5

6. DELEGA PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA .......................5

7. VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO .........................................6

8. FLUSSI TELEMATICI ..............................................................................................................7

9. GESTIONE DEI MODELLI 730-4 .............................................................................................7

10. CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI……………………………..………........…....................9

11. MODELLO 730 DI RETTIFICA ................................................................................................9

12. MODELLO 730 INTEGRATIVO .............................................................................................10

13. ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA…….…………………………………………………..11

14. FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA…………….………………………………….12

15. ALLEGATI……………………………………………………………………………………………12

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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo della procedura è definire analiticamente i processi operativi, tecnici ed amministrativi indispensabili per la corretta gestione di tutti gli adempimenti legati al Modello 730. Il presente documento fissa i vincoli operativi e comportamentali a carico dei Centri che sono responsabili del rispetto dell’intero iter procedurale stabilito, e come previsto dall’Incarico per prestazione d’opera e di servizi e regolamento di Centro (d’ora in avanti “Incarico e Regolamento”) risponderanno in solido di eventuali inadempienze e trasgressioni rilevate e giudicate tali da TFdC. In caso di modifiche normative e qualora venga ritenuto necessario la presente procedura viene revisionata e resa disponibile a tutti i Centri attraverso gli abituali canali telematici a disposizione.

2. REQUISITI SOGGETTIVI PER OPERARE IN QUALITA’ DI CENTRO L’attivazione a Centro è subordinata alla sottoscrizione ed all’invio, attraverso le modalità comunicate tramite apposita circolare telematica, della seguente documentazione:

a. dell’Incarico per prestazione d’opera e di servizi e regolamento di Centro;

b. dell’adesione a socio ordinario USPPI-ALDEPI ovvero alla Associazione aderente facente capo ad una Società di Servizi del CAF TFdC;

c. della nomina a Responsabile del trattamento dati.

L’assenza della succitata documentazione precluderà al Centro la possibilità di operare in nome e per conto di TFdC. Una volta attivato, il Centro deve necessariamente:

1. rendere facilmente identificabile e visibile la propria sede, avvalendosi delle targhe e/o delle etichette adesive prodotte da TFdC. Si ricorda che l’utilizzo del logo TFdC, per l’autonoma realizzazione di qualsiasi tipologia di materiale promozionale, deve essere preventivamente autorizzato dal CAF Centrale;

2. disporre di apposito e adeguato spazio da destinare in via esclusiva allo svolgimento delle attività di Centro;

3. esporre la copia della polizza assicurativa TFdC, copia del Decreto di autorizzazione ministeriale TFdC, l’orario di apertura al pubblico, l’avviso ai contribuenti, il tariffario dello studio, gli statuti Usppi e Aldepi, nonché i dati riepilogativi del CAF TFdC allegati alla presente procedura;

4. rispettare ed attenersi con scrupolo a tutte le direttive che TFdC impartisce attraverso circolari, comunicazioni e guide distribuite telematicamente;

5. comunicare tempestivamente al CAF Centrale qualsiasi modifica dei dati contrattuali del Centro (indirizzo, telefono, fax, email, responsabile del centro, ecc.) entro e non oltre i 7 giorni dall’avvenuta variazione, per scongiurare la mancata ricezione di qualsiasi comunicazione.

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3. OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI Tutela Fiscale del Contribuente è dotata di una adeguata struttura organizzativa che contempla specifiche procedure di monitoraggio e controllo dei vari livelli di sicurezza. In questo ambito, l’associato responsabile del Centro riveste il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, formalizzato con apposita nomina (paragrafo 2 comma C del presente documento) nella quale vengono definite le regole a cui attenersi con scrupolo, per garantire la sicura gestione delle banche dati cartacee ed informatiche ed il corretto svolgimento di quanto previsto nel documento di “Incarico e Regolamento”. I sotto elencati documenti (disponibili in area riservata) costituiscono parte integrante del sistema privacy TFdC ed il Centro è tenuto a conoscere ed a rispettare le prescrizioni ivi contenute.

- Manuale Privacy; - Manuale operativo (All. 2.5); - Nomina incaricato da Responsabile esterno (All. 2.4); - Informativa trattamento dati (All. 4.2).

Nello specifico, il Responsabile esterno deve:

1. incaricare e formare (modello All. 2.4) eventuali suoi dipendenti/collaboratori o professionisti di studio impiegati nelle attività CAF;

2. assicurarsi che per ogni postazione pc sia impostato il blocco automatico protetto da password in caso di inattività (3 minuti);

3. garantire la presenza di spazi idonei per l’archiviazione di documenti e backup, limitando l’accesso al solo personale incaricato (es.: armadi archivio chiusi a chiave);

4. rispettare il ciclo di vita delle credenziali di accesso alle banche dati informatiche e di quelle fornite dal CAF Centrale in fase di attivazione, facendo attenzione ad eventuali cessazioni di rapporti con dipendenti/collaboratori;

5. conservare temporaneamente le dichiarazioni mantenendole separate rispetto ad altra documentazione detenuta per attività differenti da quelle relative all’invio delle stesse;

6. conservare temporaneamente ed in maniera separata i documenti contenenti dati sensibili dei quali viene a conoscenza nell’espletamento delle attività di Centro (es. per le spese mediche busta chiusa all’interno del fascicolo, la busta 730-1 per la scelta di destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille).

4. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE E VERIFICA DEI REQUISITI Il Centro è tenuto dinnanzi al contribuente a:

1. accertarne l’identità acquisendo e conservando copia di un documento di identità in corso di validità;

2. controllare la correttezza dei codici fiscali dell’intero nucleo familiare acquisendo e conservando copia delle tessere sanitarie in corso di validità o di equipollente documento che lo riporti;

3. assicurarsi che, sulla base delle istruzioni ministeriali e delle annuali circolari relative all’assistenza fiscale, possa adempiere ai propri obblighi dichiarativi attraverso l’istituto del 730.

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5. RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE Dopo la preliminare fase di cui al precedente paragrafo 4 è indispensabile:

1. informare ed acquisire da ogni singolo contribuente il modello di delega di cui all’articolo 6 della presente procedura;

2. far sottoscrivere a ciascun contribuente l’apposito modulo “Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati” avendo cura di conservarne copia e informandolo che, nel rispetto del Reg UE 679/2016, i dati acquisiti vengono trattati e trasmessi esclusivamente ai fini della trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate;

3. acquisire copia di tutta la documentazione necessaria/obbligatoria ai fini della elaborazione del modello 730, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ministeriali, alla guida per l’apposizione del Visto di Conformità, alle Circolari ed alle Risoluzioni annualmente prodotte dall’Ade ed alle informative diramate da TFdC;

4. acquisire dal contribuente in busta chiusa il modello 730-1 per la destinazione dell’8/5/2 per mille dell’Irpef correttamente compilato anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta (si ricorda che la scheda va sottoscritta solo in caso di scelta). Sulla busta devono essere indicati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente (in caso di dichiarazione congiunta una busta per ciascun dichiarante). In aggiunta, sulla stessa deve essere riportata la dicitura: “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”. In tale frangente si ricorda che è obbligatorio tutelare e garantire la libera e consapevole scelta dei contribuenti senza ingerenze dirette o subliminali;

5. rilasciare al contribuente la ricevuta di consegna della documentazione presentata (modello 730-2 elenco della documentazione esibita) avendo cura di trattenerne una copia. Si ricorda che tale ricevuta deve essere firmata anche dall’associato responsabile del Centro incaricato alla raccolta;

6. comunicare al contribuente che TFdC non si impegna ad informarlo direttamente circa eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla propria dichiarazione (registrare comunque nel software 730 a disposizione l’eventuale richiesta pervenuta).

6. DELEGA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA Il Centro è obbligato ad informare il contribuente circa la possibilità di accedere/ottenere il file telematico del proprio modello precompilato dall’Agenzia delle Entrate, che può essere accettato, modificato o integrato per il tramite del CAF. L’intermediario CAF, previa delega di autorizzazione da parte del contribuente, può accedere, attraverso i servizi telematici dell’Ade, ai file telematici degli stessi. In base alle indicazioni ricevute dalla Consulta Nazionale dei CAF, TFdC ha realizzato uno specifico modello di delega unica tale che il Centro dovrà far firmare a tutti i contribuenti a prescindere che gli stessi autorizzino o meno il CAF ad effettuare l’acquisizione del precompilato. Ciò significa che:

- se il contribuente concede l’autorizzazione al prelievo e alla consultazione dovrà essere valorizzato il campo CONFERISCE DELEGA. Sulla base delle disposizioni introdotte dal Garante della Privacy per scongiurare indebiti accessi al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, è OBBIGATORIO inserire i seguenti dati:

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a) Tipologia del documento di identità del delegante, data di rilascio e numero identificativo dello stesso;

b) Reddito complessivo desunto dalla dichiarazione dei redditi 730 (sia per il dichiarante che per il coniuge in caso di modello congiunto) o Redditi PF relativa all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

c) Rigo differenza desunto dalla dichiarazione dei redditi 730 (sia per il dichiarante che per il coniuge in caso di modello congiunto) o Redditi PF relativa all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata. Il valore deve essere preceduto dal segno – (meno) nel caso in cui sia negativo.

IMPORTANTE: i dati relativi al REDDITO COMPLESSIVO ed al RIGO DIFFERENZA sono precaricati direttamente dal CAF Centrale per tutti i contribuenti che nel periodo d’imposta di riferimento si sono avvalsi della nostra intermediazione per il modello 730 e/o Redditi PF.

- se il contribuente non concede l’autorizzazione dovrà essere valorizzato il campo NON

CONFERISCE.

Nel segnalare che il succitato mandato può essere comunque revocato dal contribuente (valorizzare il campo REVOCA DELEGA presente nel modello) comunichiamo che, per la gestione automatizzata di tale adempimento, è stata sviluppata apposita piattaforma.

TFdC, anche al fine di scongiurare buona parte degli errori di digitazione che annualmente determinano molti provvedimenti sanzionatori, chiede che in tutti i casi previsti e/o possibili l’elaborazione della dichiarazione 730 venga effettuata usufruendo dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate nel modello 730 precompilato, importandolo all’interno dell’applicativo a disposizione.

7. VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ Il Centro è tenuto ad effettuare, all’atto della raccolta documentale, il controllo preliminare della documentazione consegnata dal contribuente, sulla base:

- delle istruzioni e delle modalità operative impartite dal CAF Centrale; - di quanto previsto dal documento di “Incarico e Regolamento”.

L’articolo 16, comma 1, del Decreto 31/05/1999 n. 164, come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, comma 617, lettera d) stabilisce per i CAF l’obbligo della conservazione della documentazione fiscale anche in presenza di Mod. 730-2 analitico. A tal proposito la Risoluzione Ade n. 57/E del 30/05/2014 ne indica le corrette modalità di attuazione. Il Centro è tenuto a inviare/rendere disponibile tutta la documentazione probatoria, privilegiando strumenti come la firma elettronica avanzata e l’archiviazione digitale, nel rispetto delle specifiche diramate da TFdC con apposita istruzione operativa. Si riportano sotto, in ordine di preferenza, le metodologie attualmente utilizzabili:

- upload dei documenti scansionati e firma grafometrica della modulistica, con l’ausilio di specifiche funzioni integrate nell’applicativo 730 a disposizione. Il loro utilizzo consente l’archiviazione automatica in una specifica area riservata web;

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- upload dei documenti scansionati, con l’ausilio di una specifica funzione integrata nell’applicativo 730 a disposizione. L’utilizzo di tale soluzione prevede l’archiviazione automatica in una specifica area riservata web;

- posta elettronica con in allegato copia della documentazione, da inviare a [email protected];

- strumenti di videoconferenza e/o teleassistenza; - rendere disponibile la documentazione ai funzionari controllori nominati da TFdC per

l’eventuale verifica in loco; - spedizione tramite corriere espresso.

Ad acquisizione documentale regolarmente avvenuta TFdC, attraverso funzionari appositamente nominati ed autorizzati, effettua i controlli previsti e si preoccupa di elaborare il prospetto di liquidazione delle imposte apponendo il visto di conformità (art. 35 del D.Lgs. 241/97). I relativi prospetti 730-3 validi ai fini fiscali vengono resi disponibili telematicamente per la successiva consegna ai contribuenti.

8. FLUSSI TELEMATICI Dopo avere ultimato l’inserimento dei dati 730 all’interno del software in dotazione, il Centro provvede ad effettuare la trasmissione telematica dei modelli elaborati, nel rispetto dei termini annualmente stabiliti dal CAF Centrale, per consentire il controllo obbligatorio dei dati e la liquidazione delle imposte. I prospetti di liquidazione eventualmente prodotti prima dell’autorizzazione telematica ufficiale del CAF Centrale costituiranno solo un’anteprima senza alcuna validità fiscale e pertanto non potranno essere consegnati ai contribuenti. Al flusso dei file telematici dovrà corrispondere anche quello dei documenti a base del visto di conformità, così come previsto dalle Circolari interne e dall’”Incarico e Regolamento” sottoscritto con il CAF TFdC. La mancata univocità delle succitate operazioni non consentirà il completamento dell’iter procedurale delle dichiarazioni, causandone la mancata asseverazione. Per ogni trasmissione telematica il Centro è inoltre tenuto a verificarne l’esito di acquisizione Entratel restituito dal CAF Centrale (tramite mail, portale, CAF Manager). In presenza di scarti e/o anomalie segnalate sarà necessario ritrasmettere entro i termini stabiliti le dichiarazioni dopo averle opportunamente corrette. I modelli scartati o con anomalie non potranno essere asseverati.

9. GESTIONE DEI MODELLI 730-4 La principale causa dei mancati conguagli è determinata dall’errata o imprecisa indicazione dei dati del sostituto d’imposta. Si raccomanda pertanto di effettuare, in fase di raccolta documentale, tutti i controlli sotto elencati al fine di scongiurare lo scarto dei 730-4 o la mancata consegna degli stessi.

- Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante desumendo i dati esclusivamente dalla tessera sanitaria (l’indicazione di codici fiscali errati o non aggiornati è annualmente fonte di numerosi scarti non sanabili)

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- Accertare che il sostituto di imposta da indicare in dichiarazione sia di fatto quello deputato ad effettuare i conguagli (non è sempre sufficiente copiare i dati presenti sulla CU)

- Controllare ed inserire con attenzione tutti i dati identificativi del sostituto d’imposta quali: a. cognome e nome o denominazione, codice fiscale (no PIVA), b. Comune, Provincia, tipologia (via, piazza, ecc.), indirizzo, numero civico, Cap (quando

previsto indicare quello specifico e non quello generico), frazione, c. numero di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica, d. codice sede.

Sulla base di quanto introdotto dal Provvedimento Ade Prot. 76124 del 14 aprile 2017 e dalla Risoluzione n. 51/E del 24/04/2017 tutti i modelli 730-4 sono resi disponibili telematicamente ai sostituti d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. L’unica eccezione è costituita dalla gestione Inps per la quale viene mantenuto il solito canale di trasmissione dell’Istituto. Ciò significa che non sono più consentite modalità alternative di consegna quali l’invio tramite posta, fax, e-mail, brevi mano.

La Risoluzione stabilisce che l’Agenzia delle Entrate nell’ultima settimana del mese di luglio fornisca ai soggetti che hanno prestato assistenza fiscale l’elenco dei modelli 730-4 per i quali non è stato possibile attuare la consegna, che solo a questo punto sarà demandata ai CAF che dovranno preoccuparsi di effettuarne la postalizzazione.

Il sostituto d’imposta che riceve un Mod. 730-4 non di sua competenza è obbligato, avvalendosi di una specifica procedura telematica di diniego, a comunicare direttamente ed esclusivamente all’Ade lo scarto del modello, affinché l’Agenzia stessa possa notificare l’anomalia al CAF che ha prestato l’assistenza fiscale.

Pertanto, si comunica che, nel rispetto della normativa, all’interno dell’area riservata dedicata non può più essere resa disponibile la copia dei 730-4 in formato pdf ed xml. Per ciascun contribuente è visualizzabile e stampabile uno specifico dettaglio analitico (senza validità fiscale) contenente tutte le informazioni inerenti ai modelli ed i riferimenti di elaborazione, abbinamento, scarto degli stessi.

Le uniche posizioni per le quali saranno disponibili la stampa pdf ed il file xml saranno quelle relative ai 730-4 che il CAF Centrale provvederà a spedire autonomamente sulla base di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’impossibilità di consegna. In quest’ultimo caso, in presenza di specifiche necessità, sarà quindi possibile anticipare ai sostituti la copia di quanto postalizzatogli.

Il Centro ha la responsabilità di verificare gli abbinamenti e di correggere eventuali posizioni scartate con l’ausilio degli strumenti messigli a disposizione. Si ricorda che in caso di spedizione postale la copia del modello 730-4 controfirmata dal datore di lavoro sarà restituita dallo stesso direttamente al Centro.

Se il contribuente, nel rispetto dei requisiti individuati dalla norma, presenta il proprio 730 in assenza di sostituto d’imposta e dallo stesso emerge un debito, il Centro è tenuto a:

- trasmettere telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate;

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- in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnare la copia cartacea della delega di versamento F24 compilata al contribuente che effettua il pagamento.

Viceversa, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso una delle seguenti modalità:

- con accredito su conto corrente, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato il proprio Iban attraverso le modalità previste;

- con vaglia emesso dalla Banca d’Italia, se l’importo è pari o superiore a € 1.000,00 (compresi gli interessi);

- in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, se l’importo (comprensivo di interessi) è inferiore a € 1.000,00 (l’Ade invia al contribuente specifico invito a presentarsi per la riscossione).

10. CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI Al termine delle verifiche previste ed a seguito della liquidazione delle imposte successiva all’apposizione del visto di conformità, il Centro ha la responsabilità di far firmare e consegnare al contribuente nei termini stabiliti dalla norma:

1. Copia integrale della dichiarazione elaborata (modello base e 730-3 valido ai fini fiscali). A partire dal modello 730/2016 l’eventuale scelta del 2/5/8 per mille effettuata dal contribuente, viene registrata analiticamente nella ricevuta di presentazione della dichiarazione (730-2). I suoi riferimenti non saranno più indicati nel prospetto di liquidazione delle imposte (730-3) ed al contribuente non dovrà più essere consegnata la copia della scheda di destinazione (730-1).

2. Copia delle varie autocertificazioni previste per oneri e carichi familiari; 3. Ricevuta di avvenuta presentazione telematica rilasciata dall’Ade.

Copia firmata di quanto sopra elencato e della busta chiusa contenente la scheda relativa alla scelta del 2/5/8 per mille, dovrà essere conservata ed inviata al CAF Centrale con le modalità previste dal documento di “Incarico e Regolamento” o da specifica comunicazione telematica redatta dal CAF Centrale.

La consegna delle dichiarazioni regolarmente asseverate e liquidate, come da istruzioni ministeriali, dovrà necessariamente avvenire nel rispetto del seguente calendario:

- Entro il 29 giugno per i modelli 730 presentati dal contribuente entro il 22 giugno; - Entro il 7 luglio per i modelli 730 presentati dal contribuente dal 23 al 30 giugno; - Entro il 23 luglio per i modelli 730 presentati dal contribuente dal 1 al 23 luglio.

11. MODELLO 730 DI RETTIFICA Nel caso in cui il contribuente o il CAF ravvisino degli errori sarà necessario provvedere alla loro correzione attraverso l’elaborazione del modello 730 di rettifica da presentare entro i termini stabiliti dall’Ade e nel rispetto di quanto trattato nei paragrafi che compongono la presente procedura. Qualora il contribuente non intendesse presentare la nuova dichiarazione, il CAF avrà la possibilità

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di trasmettere autonomamente una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. Con specifica circolare tematica il CAF fornirà tutte le indicazioni operative e la tempistica da rispettare. 12. MODELLO 730 INTEGRATIVO Nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione del 730 originario sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più vantaggiosa. Il Centro è tenuto a valutare il singolo caso e ad elaborare nei termini stabiliti una delle seguenti tipologie di dichiarazione:

730 integrativo a favore – tipo 1

per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio (importi a debito compresi gli acconti o importi a credito derivanti dal 730 originario). Anche nel caso di avvenuta presentazione di un 730 originario senza sostituto d’imposta, l’integrativo di tipo 1 non sospende le procedure di rimborso dell’Agenzia delle entrate per le imposte a credito o l’obbligo di versamento con F24 da parte del contribuente per le imposte a debito.

Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle singole imposte, sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d’imposta – tipo 2

la modifica o l’integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non identificato correttamente nel 730 originario. La variazione deve essere effettuata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. Non è consentito gestire 730 integrativi di tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta.

Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d’imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.

730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d’imposta – tipo 3

per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione originaria. La modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. Non è consentito gestire 730 integrativi di tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta.

Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d’imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.

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MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO: l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un Mod. REDDITI PF (correttivo o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24 (imposta, sanzione, interessi).

13. ATTIVITA’ ISPETTIVE E DI VIGILANZA TFdC effettua, sulla base di quanto previsto dal documento di “Incarico e Regolamento”, una capillare attività di verifica dei propri Centri volta ad appurare la corretta organizzazione delle strutture, il rispetto degli obblighi formali, operativi e comportamentali a cui ciascun associato deveattenersi. Le attività possono essere svolte:

- in loco per il tramite di funzionari appositamente incaricati tra i propri dipendenti e/o responsabili dell’assistenza fiscale;

- In modalità telematica, anche per il tramite di strumenti di videoconferenza e/o teleassistenza.

Nello specifico, le operazioni di verifica sono atte ad appurare e/o controllare sia la correttezza degli aspetti formali e degli adempimenti sulla protezione dei dati, sia la verifica della conformità documentale, ovvero:

- il rispetto delle prescrizioni organizzative e di identificabilità del Centro previste nell’Incarico

e Regolamento con mandato di rappresentanza; - il regolare svolgimento delle attività operative relative alle singole tipologie dichiarative sulla

base del succitato Incarico, delle procedure CAF e delle varie circolari tematiche pubblicatedal CAF;

- la documentazione acquisita ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulledichiarazioni 730 per la relativa liquidazione delle imposte;

- il corretto trattamento dei dati personali e sensibili di cui l’associato viene a conoscenzanell’espletamento delle attività oggetto dell’Incarico conferitogli.

Gli esiti delle verifiche saranno appositamente verbalizzati e TFdC si riserva di intraprendere in caso di violazioni, omissioni e inadempienze, opportune azioni correttive, e nei casi più gravi anche l‘immediata sospensione e/o revoca dell’Incarico con mandato di rappresentanza. Il Centro in persona del suo responsabile sarà in ogni caso tenuto a risarcire integralmente i danni causati al CAF.

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Procedura Organizzativa Standard POS-ADE-01

Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle Entrate - Modello 730

Rev. 12

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14. FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06/12/2018 (GU n. 295 del 20/12/2018) vengono individuate regole e modalità di svolgimento della formazione obbligatoria per l’esecuzione delle attività di assistenza fiscale (art. 7, comma 2, lettera d – Decreto 31 maggio 1999 n. 164). Sulla base di quanto stabilito dal succitato Decreto, TFdC organizza delle specifiche sessioni di formazione e aggiornamento obbligatorie rivolte ai propri operatori affinché vengano rispettate le prescrizioni normative finalizzate al corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. La formazione e l’aggiornamento, che prevedono il rilascio di attestati di partecipazione subordinati al superamento di specifici esami volti alla verifica del livello di apprendimento, possono essere svolti sia con lezioni frontali che tramite videoconferenze o e-learning. Gli attestati di partecipazione ai corsi devono essere conservati, anche in formato elettronico, per tutta la durata dell’attività di assistenza fiscale e devono essere resi disponibili nei luoghi dove si svolge l’assistenza stessa. Il Centro è tenuto a partecipare alle attività formative e di aggiornamento pianificate da TFdC nei tempi e nei modi che vengono comunicati di volta in volta con apposite circolari tematiche. Non sono obbligati gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, mentre l’esonero per gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti (alla data del 30/09/1993) tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o di un diploma di ragioneria, riguarda solo la formazione e non l’aggiornamento. In ogni caso la frequenza dovrà essere riscontrabile con la produzione, a richiesta, dei relativi attestati di partecipazione rilasciati dal CAF o dall’ordine professionale di appartenenza. La formazione può essere svolta avvalendosi dei seguenti strumenti:

- sessioni in aula, - strumenti per la videoconferenza, - e-learning, - on the job, - convegni e/o seminari.

Il CAF svolgerà verifiche sull’effettiva partecipazione alle varie sessioni previste e sul superamento dei test di apprendimento ad esse collegate, prendendo i provvedimenti ritenuti opportuni nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o non venga rispettato quanto disposto e divulgato dal CAF attraverso gli abituali canali di comunicazione a disposizione. 15. ALLEGATI Allegati (da esporre in maniera visibile come previsto dall’art. 2 della presente procedura):

a. Copia Decreto autorizzativo TFdC (GU Serie generale n. 38 del 16/02/2000) b. Copia polizza assicurativa TFdC c. Avviso ai contribuenti edito da TFdC d. Dati riepilogativi TFdC

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Procedura Organizzativa Standard POS-ADE-01

Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle Entrate - Modello 730

Rev. 12

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e. Statuti Usppi e Aldepi f. Incarico per prestazione d’opera e di servizi e regolamento di Centro g. Nomina a responsabile del trattamento dei dati (ai sensi del Reg. UE 2016/679)

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TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.

Centro di Assistenza Fiscale per Lavoratori Dipendenti e Pensionati

Sede legale: 00179 ROMA (RM), Via Appia Nuova n. 666 - Tel. 199.401.021 Fax 199.401.020

Sede Tecnica: 60019 SENIGALLIA (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 - Tel. 071.79.30.880 Fax 199.41.80.17

Capitale sociale 51.646,00 i.v. - Cod. fiscale, P. Iva e iscrizione al Reg. Imprese di Roma n. 05863421003

Iscrizione Albo C.A.F. lavoratori dipendenti n. 43 - e-mail: [email protected] website: www.tutelafiscale.it

Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di A.L.D.E.P.I. con sede in Senigallia (AN)

cod. fiscale 92013980427

All. A

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Capitale sociale 51.646,00 i.v. - Cod. fiscale, P. Iva e iscrizione al Reg. Imprese di Roma n. 05863421003

Iscrizione Albo C.A.F. lavoratori dipendenti n. 43 - e-mail: [email protected] website: www.tutelafiscale.it

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Sede Tecnica: 60019 SENIGALLIA (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 - Tel. 071.79.30.880 Fax 199.41.80.17

Capitale sociale € 51.646,00 i.v. - Cod. fiscale, P. Iva e iscrizione al Reg. Imprese di Roma n. 05863421003

Iscrizione Albo C.A.F. lavoratori dipendenti n. 43 - e-mail: [email protected] – website: www.tutelafiscale.it

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All. B

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MODELLO 730/2019 - AVVISO AI CONTRIBUENTI Centro CAF (da esporre al pubblico)

1. I MODELLI 730 POSSONO ESSERE RITIRATI GRATUITAMENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 2. IL MODELLO 730 PRECOMPILATO VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE, A PARTIRE DAL 15 APRILE, IN UN’APPOSITA SEZIONE

DEL SITO INTERNET DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT). PER ACCEDERE A QUESTA SEZIONE E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PIN (RILASCIATO ONLINE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, O DIRETTAMENTE PRESSO UN UFFICIO LOCALE DELLA STESSA). E’ POSSIBILE ACCEDERE AL 730 PRECOMPILATO ANCHE UTILIZZANDO LE CREDENZIALI DISPOSITIVE RILASCIATE DALL’INPS, LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI OPPURE TRAMITE UN IDENTITA’ SPID (SISTEMA PUBBLICO DELL’IDENTITÀ DIGITALE). ULTERIORI MODALITA’ SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

3. IN AGGIUNTA, IL CONTRIBUENTE HA LA POSSIBILITA’, SOTTOSCRIVENDO APPOSITA DELEGA, DI AUTORIZZARE IL CAF AD ACCEDERE AL PROPRIO MODELLO 730 PRECOMPILATO CHE A SECONDA DEI CASI POTRA’ ESSERE ACCETTATO, MODIFICATO O INTEGRATO. LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DELEGA E’ PREVISTA ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NON INTENDA AUTORIZZARE IL CAF A REPERIRE IL PROPRIO PRECOMPILATO. IL CONTRIBUENTE DEVE SEMPRE ESIBIRE AL CAF LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER VERIFICARE LA CONFORMITA’ DEI DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE

4. IL CONTRIBUENTE PUO’ COMUNQUE AUTOCOMPILARE AUTONOMAMENTE ED INTEGRALMENTE LA PROPRIA DICHIARAZIONE, PRESENTANDOLA UNITAMENTE ALLA COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA OBBLIGATORIA, O FARSI ASSISTERE DAL CAF PER LA GESTIONE DELL’ADEMPIMENTO ATTRAVERSO LE MODALITA’ ORDINARIE (NON PRECOMPILATO ADE)

5. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730 E PER ESIBIRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TRAMITE I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE SCADE IL 23 LUGLIO 2019

6. IL MODELLO 730 PERMETTE AI CONIUGI LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA 7. IL CONTRIBUENTE E’ LIBERO DI EFFETTUARE O MENO LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8 E/O DEL 5 E/O DEL 2 PER MILLE DELL’IRPEF,

MA E’ COMUNQUE TENUTO A CONSEGNARE LA SCHEDA MOD. 730-1 IN BUSTA CHIUSA. LE SCELTE NON SONO ALTERNATIVE TRA LORO E POSSONO PERTANTO ESSERE TUTTE ESPRESSE. LE EVENTUALI SCELTE EFFETTUATE NON DETERMINANO UN AUMENTO DELLE IMPOSTE DA VERSARE. SE LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATA AD UN CAF, QUESTI ACQUISISCE LA SCELTA EFFETTUATA E NE RIPORTA GLI ESTREMI NELLA RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL 730 (MOD. 730-2) CHE CONSEGNA AL CONTRIBUENTE NEL MOMENTO IN CUI RICEVE LA DOCUMENTAZIONE

8. LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO SONO EFFETTUATE A PARTIRE DALLA RETRIBUZIONE DI COMPETENZA DEL MESE DI LUGLIO (AGOSTO/SETTEMBRE PER I PENSIONATI)

9. PER I CONTRIBUENTI PRIVI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA I CONGUAGLI A CREDITO VENGONO EFFETTUATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIRETTAMENTE SU CONTO CORRENTE NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NE ABBIA COMUNICATO LE COORDINATE (CODICE IBAN). IN ASSENZA DI TALE COMUNICAZIONE, IL RIMBORSO È EROGATO: IN CONTANTI PRESSO QUALSIASI UFFICIO POSTALE SE INFERIORE A 1.000 EURO (LA RISCOSSIONE E’ ANTICIPATA DA APPOSITO INVITO) O TRAMITE VAGLIA DELLA BANCA D’ITALIA PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000 EURO. (TALI LIMITI SONO DA CONSIDERARSI COMPRENSIVI DI INTERESSI). I CONGUAGLI A DEBITO DOVRANNO INVECE ESSERE PERFEZIONATI DIRETTAMENTE PAGANDO TRAMITE DELEGA F24

10. È’ POSSIBILE UTILIZZARE L’EVENTUALE CREDITO RISULTANTE DAL MODELLO 730 PER COMPENSARE, MEDIANTE IL MODELLO F24, LE IMPOSTE NON COMPRESE NELLA DICHIARAZIONE (ES. IMU, TASI) CHE POSSONO ESSERE VERSATE CON TALE MODULO. NEL CASO IN CUI, PER EFFETTO DELLA COMPENSAZIONE, IL SALDO FINALE RISULTI ESSERE PARI A ZERO, LA DELEGA DEVE ESSERE PRESENTATA PER IL TRAMITE DI INTERMEDIARI ABILITATI O AVVALENDOSI DEI SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, MENTRE NEL CASO IN CUI IL SALDO RISULTI MAGGIORE DI ZERO LA DELEGA PUO’ ANCHE ESSERE PRESENTATA MEDIANTE SERVIZI DI INTERNET BANKING

11. AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 PUO’ ESSERE RICHIESTA LA SUDDIVISIONE IN RATE DELL’EVENTUALE IMPORTO DOVUTO. ENTRO IL 30 SETTEMBRE IL CONTRIBUENTE PUO’ COMUNICARE AL PROPRIO SOSTITUTO D’IMPOSTA LA VOLONTA’ DI NON EFFETTUARE, O DI EFFETTUARE IN MISURA INFERIORE, IL SECONDO O UNICO ACCONTO DELL’IRPEF E DELLA CEDOLARE SECCA

12. NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE RAVVISI DEGLI ERRORI COMMESSI DAL CAF DEVE SEGNALARGLIELI TEMPESTIVAMENTE, PER CONSENTIRGLI L’ELABORAZIONE DI UN MODELLO 730 RETTIFICATIVO. SE L CONTRIBUENTE SI ACCORGE INVECE DI NON AVER FORNITO TUTTI GLI ELEMENTI DA INDICARE NEL 730, POTRA’ ENTRO IL 25 OTTOBRE INTEGRARE TRAMITE IL CAF LA PROPRIA DICHIARAZIONE ORIGINARIA, CON DIVERSE MODALITA’ A SECONDA CHE LE MODIFICHE COMPORTINO UNA SITUAZIONE PIU’ FAVOREVOLE O L’INVARIANZA CONTABILE

13. QUALORA IL CAF SI ACCORGA DI AVER COMMESSO ERRORI ELABORA, IN ACCORDO CON IL CONTRIBUENTE, UNA DICHIARAZIONE DI RETTIFICA A PATTO CHE LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA NON SIA GIA’ STATA CONTESTATA CON COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’. IL CAF PRODUCE AUTONOMAMENTE UNA COMUNICAZIONE DEI DATI RETTIFICATI NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NON AUTORIZZI LE CORREZIONI

14. UN’APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DAL CAF SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 175/2014, SALVAGUARDA IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CITTADINI RIVOLTISI AL CAF IN CASO DI ERRORI, PONENDO IN CAPO ALL’INTERMEDIARIO, PER L’INFEDELE APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’, IL PAGAMENTO DIRETTO (IN RAGIONE DEL CONTRIBUENTE) DI UN IMPORTO PARI ALL’IMPOSTA, AGLI INTERESSI ED ALLA SANZIONE (Art. 36-ter DPR n. 600/1973). Il CAF NON POTRA’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI CONDOTTE DOLOSE O GRAVEMENTE COLPOSE DEL CONTRIBUENTE. L’AGENZIA DELLE ENTRATE POTRA’ RICHIEDERE AL CONTRIBUENTE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI/DEDUZIONI D’IMPOSTA

15. PRESSO OGNI DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’ ISTITUITO UN UFFICIO PER I RAPPORTI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE E PER LA RELATIVA VIGILANZA

COMUNICAZIONE A CURA DEL: CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL

Telefono:____________________________________________________________________________________________________________ Orario di apertura:____________________________________________________________________________________________________

All. C

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TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.

Centro di Assistenza Fiscale per Lavoratori Dipendenti e Pensionati

Sede legale: 00179 ROMA (RM), Via Appia Nuova n. 666 - Tel. 199.401.021 Fax 199.401.020

Sede Tecnica: 60019 SENIGALLIA (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 - Tel. 071.79.30.880 Fax 199.41.80.17

Capitale sociale 51.646,00 i.v. - Cod. fiscale, P. Iva e iscrizione al Reg. Imprese di Roma n. 05863421003

Iscrizione Albo C.A.F. lavoratori dipendenti n. 43 - e-mail: [email protected] website: www.tutelafiscale.it

Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di A.L.D.E.P.I. con sede in Senigallia (AN)

cod. fiscale 92013980427

DATI RIEPILOGATIVI DEL CAF

CAF Tutela Fiscale del

Contribuente S.r.l.

Via Appia Nuova, 666

00179 - Roma (RM)

Numero Iscrizione Albo CAF:

00043

CF e P.IVA

05863421003

Sito web:

www.tutelafiscale.it

E-Mail:

[email protected]

Costituito ai sensi del D.L. 9

luglio 1997 n. 241 come

modificato dal D.L. 28 dicembre

1998 n. 490 art. 32 lettera d);

Sede legale: 00179 Roma (RM),

Via Appia Nuova 666, C.F. P IVA

05863421003;

Sede tecnica: 60019 - Senigallia

(AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 tel.

071.7930880 fax 199.41.80.17

All. D

Un Responsabile dell Assistenza Fiscale:

Dott. Paolo Antonio QUERCIOLI nato a Magliano Sabina (RI) Il 28

gennaio 1960 C.F. QRC PNT 60A28 E812 S

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1

A.L.D.E.P.I. - 60019 Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 –Codice fiscale 92013980427

STATUTO

ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NA-

TURA

E’ costituita con sede in Senigallia (AN), l’ associazione nazionale

denominata “ASSOCIAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E

PENSIONATI ITALIANI”, in sigla “A.L.D.E.P.I.”.

L’ Associazione ha carattere essenzialmente sindacale, è apolitica,

apartitica e non ha fini di lucro.

A.L.D.E.P.I. è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i

propri iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di di-

scriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza e

all’ opinione politica.

ART. 2. PRINCIPI E FINALITA’.

L’ associazione si propone, in generale, lo scopo di rappresentare,

affermare, assistere, garantire e tutelare l’ immagine, i diritti, il ruo-

lo e gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, dei qua-

dri e dirigenti, dei lavoratori disoccupati o parzialmente occupa-

ti, facenti capo a tutti i comparti ed aree di contrattazione,

sia pubbliche che private, oltre che dei lavoratori agricoli dipen-

denti a tempo determinato ed indeterminato, nonché di tutti i lavo-

ratori assimilati a quelli dipendenti, quali, in via meramente esem-

plificativa e non esaustiva: i collaboratori, i lavoratori borsisti (per-

cettori di borse di studio), gli amministratori, i revisori, i sindaci, i

lavoratori socialmente utili, ecc.

L’ associazione mira inoltre ad istituire, organizzare ed erogare alle

suddette categorie di lavoratori e pensionati appartenuti a qualsivo-

glia pregressa categoria lavorativa, nonché alle loro famiglie, diret-

tamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia

di welfare, sociale, legale, amministrativa, previdenziale, pensioni-

stica, fiscale e finanziaria, avvalendosi, ove necessario o opportu-

no, di esperti dei vari settori o di strutture terze.

In particolare, nell’ ambito delle finalità di cui sopra, l’ associazione

si propone di:

a) rappresentare e tutelare sindacalmente gli iscritti;

b) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-

normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, at-

traverso l’ organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e

assistenziali;

c) creare centri di ascolto e di dibattito che consentano di mi-

gliorare la comunicazione tra le sopra descritte categorie di

lavoratori e gli enti pubblici anche al fine di risolvere le

emergenti problematiche mediante la formulazione di specifi-

che proposte risolutive;

d) fornire, nel rispetto nella vigente normativa, assistenza diretta

ai lavoratori e pensionati, supportandoli nelle procedure tese

ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed

autorità preposte;

e) collaborare con gli organismi pubblici e privati istituzional-

mente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione

di problemi occupazionali;

f) verificare gli atti posti in essere dall’ amministrazione statale

che, in qualche modo, interessino la vita e l’ attività del lavo-

ratore e della sua famiglia;

g) progettare, certificare, promuovere e gestire iniziative nei set-

tori di proprio interesse, anche mediante l’ affidamento ad

aziende e/o organizzazioni specializzate in grado di garantir-

ne l’ ottimale realizzazione e diffusione in particolare, ma non

solo, presso i lavoratori e i pensionati italiani;

h) sviluppare iniziative umanitarie anche in concorso con le au-

torità preposte in campo nazionale e/o internazionale;

i) sviluppare relazioni con gli organi di informazione.

Il perseguimento delle finalità sociali avviene anche attraverso la

promozione di iniziative atte ad accreditare l’ associazione come

naturale riferimento della categoria rappresentata.

Essa, compatibilmente all'oggetto sociale previsto nello statuto

adottato da ciascuna delle parti, potrà partecipare, aderire o fede-

rarsi con altre associazioni, enti o comunque con altri soggetti,

aventi finalità analoghe e complementari alle proprie, anche a tute-

la di una sola delle categorie di cui sopra. Essa potrà, inoltre, fede-

rare o associare i soggetti di cui sopra.

L’ Associazione potrà, infine, stipulare convenzioni con università,

enti di ricerca, patronati, altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 3. SOCI.

L’ adesione ad A.L.D.E.P.I. è volontaria, comporta esclusivamente

l’ accettazione senza riserve dei principi contenuti nel presente sta-

tuto ed è compatibile con l’ iscrizione presso qualsiasi altra associa-

zione, sindacale e non.

Possono divenire soci di A.L.D.E.P.I. tutte le persone fisiche che

dichiarino di appartenere alla categoria dei lavoratori dipendenti,

dei lavoratori assimilati a quelli dipendenti (come elencati in via

esemplificativa nel precedente articolo 2), dei pensionati e delle

altre categorie di lavoratori ed ex lavoratori che, condividendo le

finalità dell’ associazione, accettano il presente statuto e sottoscri-

vono, anche con modalità telematiche, l’ apposito modulo di ade-

sione.

Possono divenire soci di A.L.D.E.P.I. anche i familiari dei predetti

soggetti.

Per l’ adesione all’ associazione non è obbligatorio il versamento di

alcun contributo o quota, salvo per i soci fondatori, relativamente

ai quali il mancato versamento per due anni consecutivi della quota

associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, comporta la perdita

della relativa qualifica.

L’ iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente

dal momento dell’ adesione e si rinnova tacitamente di anno in an-

no.

In ogni caso, l’ ammissione all’ associazione non può essere prevista

per un periodo temporaneo, salva, naturalmente, la facoltà di reces-

so da parte dell’ associato.

I documenti che comprovano l’ associazione ad A.L.D.E.P.I. sono

la tessera consegnata al socio ovvero il modulo di adesione sotto-

scritto da quest’ ultimo.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

• soci fondatori: sono i firmatari dell’ atto costitutivo nonché

quelli successivamente assunti come tali dal Consiglio Diret-

tivo Nazionale in quanto ritenuti portatori di importanti con-

tributi ai fini dell’ attività istituzionale dell’ associazione;

• soci ordinari: sono le persone fisiche che versano la quota

associativa annuale deliberata dai competenti organi

dell’ associazione. In tale categoria rientrano altresì le persone

che, in qualche modo, intendano attivarsi concretamente per

il raggiungimento delle finalità sociali anche collaborando

personalmente con l’ associazione e/o con strutture alla stessa

collegate, anche nell’ erogazione dei servizi posti in essere da

queste ultime;

• soci sostenitori: sono tutti i soggetti (anche diversi dalle per-

sone fisiche) che, condividendo le finalità dell’ associazione,

liberamente decidono di versare alla stessa un contributo in

denaro di importo superiore a quello stabilito per i soci ordi-

nari, allo scopo di sostenerla finanziariamente;

• soci aderenti: sono i soci che condividendo le finalità della

Associazione vi aderiscono, ma non provvedono al versamen-

to di alcuna quota associativa ovvero decidono di versare un

importo inferiore a quello determinato annualmente dal Con-

siglio Direttivo Nazionale per i soci ordinari.

Consapevoli della necessità di un agire comune nell’ ambito di una

medesima direzione, l’ associazione valorizza ed attribuisce rilevan-

te importanza alla fattiva collaborazione del socio al raggiungimen-

to delle finalità sociali.

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A.L.D.E.P.I. - 60019 Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 –Codice fiscale 92013980427

ART. 4. ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E SCIO-

GLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

L’ iscrizione ad A.L.D.E.P.I. avviene mediante sottoscrizione

dell’ apposito modulo di adesione ovvero mediante apposizione

della propria firma su copia della tessera associativa.

A tutela dell’ associazione, la domanda di adesione può essere re-

spinta, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale,

nei casi di gravi condanne penali od appartenenza ad organizzazio-

ni con finalità incompatibili con il presente statuto ovvero nel caso

in cui il Consiglio Direttivo Nazionale riconosca intenzioni ostili

del richiedente verso l’ associazione e comunque in tutti i casi in cui

il Consiglio Direttivo Nazionale ravvisi una situazione di indegnità

morale.

Possono, in particolare, essere respinte dal Consiglio Direttivo Na-

zionale le domande di adesione presentate in massa o in un unico

contesto ovvero con modalità tali da far presumere un intento ostile

o di turbativa dell’ assetto o del normale funzionamento

dell’ associazione.

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso od espulsione del

socio.

Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono

provvedere a comunicarne l’ evento direttamente all’ Associazione.

Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede

dell’ associazione con raccomandata postale con avviso di ricevi-

mento ovvero mediante posta elettronica certificata.

L’ espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazio-

nale in caso di indegnità ovvero per ogni motivo ritenuto valido e

determinante ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio Di-

rettivo Nazionale.

In caso di contestazioni, il Consiglio Direttivo Nazionale può ricor-

rere al giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART. 5. ENTRATE SOCIALI.

Le entrate dell’ associazione sono ordinariamente costituite:

a) dall’ ammontare delle quote associative e dei contributi even-

tualmente versate dai soci;

b) dall’ importo delle trattenute delle quote sindacali operate sulle

retribuzioni dei soci;

c) dalle liberalità e dai lasciti eventualmente effettuati da chicches-

sia in favore dell’ associazione.

Le entrate dell’ associazione sono inoltre costituite dal ricavato

dell’ erogazione di servizi, anche indirettamente, istituiti e dalle en-

trate derivanti dall’ eventuale partecipazioni in enti, società, consor-

zi e altri soggetti.

E’ lecita qualsiasi altra forma di sostegno economico e finanziario

all’ associazione che mantenga la caratteristica della volontarietà e

sia espressamente finalizzata ed iscritta a bilancio nella voce “en-

trate” o in una voce di analogo significato.

Tutte le quote associative versate dai soci di ciascuna Camera sin-

dacale sono esclusivamente entrate di quest’ ultima; A.L.D.E.P.I.

non vanta, pertanto, alcun diritto sulle stesse.

ART. 6. PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale di A.L.D.E.P.I. è costituito dal valore:

a) residuo di tutte le entrate pervenute all’ associazione;

b) di tutti i beni, mobili e immobili, e valori comunque acquisiti

anche mediante lasciti e donazioni;

c) del denaro in cassa e dei depositi e dei conti correnti bancari e

postali;

d) delle riserve e degli accantonamenti di somme, ivi compresa

ogni forma di accantonamento costituito a copertura di rischi

ovvero in previsione di oneri futuri;

e) dei contributi di enti pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo

pervengano all’ associazione;

f) delle eccedenze attive delle precedenti gestioni.

E’ espressamente proibito l’ utilizzo del patrimonio sociale a fini di

lucro.

ART. 7. ESERCIZIO SOCIALE.

L’ esercizio sociale decorre con il di primo gennaio (1/1) di ciascun

anno e termina con il di trentuno dicembre (31/12) dello stesso an-

no.

ART. 8. BILANCIO D’ESERCIZIO.

Entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il

30 settembre - di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo Nazionale

provvede all’ approvazione del bilancio relativo all’ esercizio prece-

dente.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economi-

co e dal rendiconto finanziario, secondo uno schema libero.

In ogni caso, esso deve essere redatto con chiarezza e secondo cri-

teri di veridicità e correttezza e deve rappresentare adeguatamente

la situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell’ Associazione.

Si applicano, in generale, i principi contabili previsti dal codice

civile.

Il bilancio può essere redatto in centesimi di euro ovvero in unità di

euro.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto finanziario devono

essere destinati come segue:

• per una quota non inferiore al 10% (dieci percento) alla riser-

va ordinaria;

• il rimanente indistintamente al patrimonio sociale ovvero alla

riserva straordinaria ovvero, ancora, ad altra riserva per speci-

fici scopi istituita dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, gli avanzi finanziari di gestione devono essere obbli-

gatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzio-

nali o di quelle ad esse direttamente connesse o anche indiretta-

mente correlate.

ART. 9. ORGANI NAZIONALI.

Gli organi nazionali dell’ associazione sono:

a) l’ Assemblea Nazionale;

b) il Consiglio Direttivo Nazionale;

c) il Presidente Nazionale;

d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi dell’ associazione

sono elettive, durano in carica quattro anni e possono essere ogget-

to di compenso ovvero di rimborso forfettario o a piè di lista in re-

lazione ai costi direttamente o indirettamente sostenuti a fronte

dell’ espletamento degli incarichi assegnati.

ART. 10. L’ASSEMBLEA NAZIONALE.

L’ Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante di

A.L.D.E.P.I. Essa determina le linee programmatiche principali

dell’ attività futura in coerenza con gli indirizzi statutari.

L’ Assemblea Nazionale viene convocata su deliberazione del Con-

siglio Direttivo Nazionale mediante avviso contenente

l’ indicazione del giorno, dell’ ora e del luogo dell’ adunanza – in

prima ed, eventualmente, in seconda convocazione - e l’ elenco del-

le materie da trattare, pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima

sul sito internet dell’ associazione ovvero sul sito internet delle

strutture di servizio di A.L.D.E.P.I. (C.a.f., patronato, ecc.) ovvero

su un quotidiano.

Analogo avviso può, in alternativa o congiuntamente, essere affis-

so, nello stesso termine di cui sopra, al di fuori della sede

dell’ Associazione.

Dal giorno della pubblicazione tutti gli iscritti devono intendersi

regolarmente informati.

Hanno diritto ad un voto ciascuno, i soci di maggiore età muniti

della tessera associativa di A.L.D.E.P.I. ovvero del modulo di ade-

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A.L.D.E.P.I. - 60019 Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 –Codice fiscale 92013980427

sione sottoscritto, che abbiano versato la quota associativa per

l’ anno in corso e che abbiano inviato presso la sede

dell’ associazione l’ apposito modulo (“Modulo certificativo”) atte-

stante i requisiti per il diritto al voto debitamente sottoscritto in

originale dal socio.

I soci aderenti non hanno diritto al voto e non possono partecipare

ovvero candidarsi alle elezioni delle cariche sociali.

Il Modulo certificativo deve essere consegnato dal socio diretta-

mente all’ Ufficio di Presidenza Nazionale, nel termine massimo di

5 (cinque) giorni liberi antecedenti la data dell’ adunanza in modo

da consentire la preventiva verifica del diritto al voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro avente diritto al voto me-

diante conferimento, a quest’ ultimo, di apposita delega espressa in

calce al modulo certificativo, con il limite massimo di una delega

per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e con il limite

massimo di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

Ciascuna Camera sindacale partecipa alla votazione mediante il

voto espresso dal proprio Presidente, qualora sussistano i presup-

posti indicati nel successivo art. 17 del presente statuto.

L’ Assemblea Nazionale si riunisce in sede ordinaria normalmente

ogni 4 (quattro) anni per deliberare sui seguenti argomenti: elezio-

ne dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; elezione dei

componenti del Collegio dei Probiviri; definizione degli orienta-

menti generali dell’ associazione; programmi e materie sottoposte al

suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L’ Assemblea Nazionale si riunisce in sede straordinaria per delibe-

rare in ordine alle modifiche statutarie.

In ogni caso, l’ Assemblea Nazionale può essere convocata ogni

qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi l’ opportunità.

L’ Assemblea Nazionale sia in sede ordinaria che straordinaria, in

prima convocazione è validamente costituita con la presenza della

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto che abbiano invia-

to alla sede dell’ associazione l’ apposito Modulo certificativo nei

termini di cui sopra.

Trascorsa un’ ora da quella fissata nell’ avviso di convocazione, ov-

vero in seconda convocazione, l’ Assemblea Nazionale (sia in sede

ordinaria che straordinaria) è validamente costituita qualunque sia

il numero degli aventi diritto al voto presenti.

L’ Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria,

delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti

all’ adunanza.

L’ Assemblea Nazionale può, infine, essere convocata qualora sia

richiesta (con modalità stabilite da un eventuale apposito Regola-

mento) da un numero di aventi diritto al voto che cumulativamente

rappresenti almeno il 10% (dieci percento) del totale dei soci di

A.L.D.E.P.I. In tale ultimo caso, tutti i soci richiedenti devono par-

tecipare personalmente all’ adunanza, con esclusione esplicita di

ogni delega al voto. Resta salvo il diritto dei soci che non hanno

richiesto l’ adunanza di rappresentare in Assemblea Nazionale altri

soci nel limite di una delega per ciascun delegato socio ordinario o

sostenitore e di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

Con apposito Regolamento può essere prevista la partecipazione

all’ Assemblea Nazionale ed il connesso esercizio del voto con mo-

dalità telematiche. In tal caso l’ Assemblea Nazionale si considera

validamente costituita, anche in prima convocazione e sia in sede

ordinaria che straordinaria, qualunque sia stata la partecipazione al

voto e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Qualora la votazione avvenga con modalità telematiche non è ne-

cessario l’ invio del Modulo certificativo in quanto la sussistenza

dei requisiti per il diritto al voto può essere verificata successiva-

mente.

In ogni caso, il voto è sempre espresso con modalità che assicurino

l’ accertamento del diritto al voto in capo ai presenti in assemblea.

ART. 11. LIBRI SOCIALI.

I libri obbligatori dell’ associazione sono i seguenti:

a) libro dei soci, da aggiornare annualmente, nel quale devono

essere indicati i dati anagrafici di ciascun socio, la categoria

alla quale il socio appartiene e l’ ammontare dell’ eventuale

quota sociale versata;

b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, nel qua-

le devono essere trascritti i relativi verbali;

c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Nazionale, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;

d) libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di cia-

scun esercizio, deve contenere l’ indicazione e la valutazione

analitica di tutte le attività e le passività dell’ associazione ol-

tre che la trascrizione integrale del relativo bilancio.

Non è obbligatoria la tenuta del libro giornale ovvero di analogo

libro cronologico e sistematico.

ART. 12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’ organo decisionale

dell’ associazione ed è il massimo organo deliberante tra

un’ assemblea e l’ altra.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da un numero dispari

di membri da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) com-

ponenti nominati tra i soci aventi diritto al voto indicati nella lista

di candidati consegnata in originale al Presidente Nazionale presso

la sede dell’ associazione entro il termine massimo di 90 (novanta)

giorni antecedenti la data dell’ Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e almeno la metà

dei restanti membri devono essere scelti tra i soci fondatori, a pena

di nullità della nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in cari-

ca 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite alcuno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri il Presi-

dente Nazionale, e, qualora sia possibile e lo ritenga opportuno, un

Vice Presidente, un tesoriere ed un segretario.

La cessazione dei componenti del Consiglio per scadenza del ter-

mine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo

Nazionale è stato ricostituito.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti

del Consiglio (purché non rappresentino la maggioranza degli stes-

si) gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i componenti

così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

ART. 13. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NA-

ZIONALE.

Al Consiglio Direttivo Nazionale sono conferiti i più ampi poteri

per la gestione ordinaria e straordinaria, oltre che economica, pa-

trimoniale e finanziaria dell’ associazione.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio

Direttivo Nazionale:

• approva i Regolamenti;

• convoca le assemblee ed esegue le sue delibere;

• stabilisce l’ entità dei contributi e delle quote associative e le

relative modalità di versamento;

• delibera sull’ ammissione, sulla decadenza, e sull’ espulsione

dei soci;

• delibera sull’ ammissione di nuovi soci fondatori;

• redige e approva il bilancio dell’ associazione e le eventuali

dichiarazioni fiscali;

• delibera in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissiona-

ri, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo;

• nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;

• approva, ratifica e revoca i Presidenti e i componenti del

Consiglio Direttivo delle Camere sindacali;

• emana, delibera ed approva lo schema statutario delle Camere

Sindacali aderenti ad A.L.D.E.P.I.;

• delibera ed approva l’ adesione ad A.L.D.E.P.I. da parte di

associazioni costituite sulla base di un diverso schema statu-

tario;

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A.L.D.E.P.I. - 60019 Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 –Codice fiscale 92013980427

• delibera in ordine alla emanazione dello schema dei regola-

menti delle Camere sindacali;

• delibera sull’ istituzione e su quanto necessario per la forma-

zione e sul funzionamento di Centri Autorizzati di Assistenza

Fiscale, di Patronati e di altre strutture analoghe, similari,

complementari o sinergiche;

• delibera la creazione, la progettazione, la certificazione, la

promozione e la gestione di nuovi enti o associazioni, aventi

scopi affini e complementari a quelli di A.L.D.E.P.I., anche

mediante attuazione di operazioni finanziare e bancarie nel ri-

spetto delle vigenti disposizioni di legge, entro i limiti ed alle

condizioni previste dalle delibere CICR e dalle relative istru-

zioni emanate dalla Banca d’ Italia di attuazione del D.Lgs

1/9/93 n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

• delibera sull’ acquisizione di partecipazioni o su costituzioni

societarie compatibilmente con gli scopi dell’ associazione;

• definisce i compensi ed i rimborsi a favore degli organi na-

zionali dell’ associazione;

• definisce i compensi per gli incarichi e le consulenze esterne

e predispone eventuali regolamenti con enti, aziende e profes-

sionisti, ritenuti indispensabili o anche solo opportuni per il

raggiungimento dei fini sociali;

• delibera in ordine alla nomina di propri rappresentanti presso

enti, istituzioni, commissioni pubbliche e/o private;

• provvede all’ acquisto e alla trasformazione di beni immobili

e alla loro eventuale alienazione ovvero alla locazione in tutto

o in parte;

• delibera in ordine all’ accettazione di donazioni e lasciti;

• provvede all’ assunzione di personale dipendente e alla stipula

di contratti con collaboratori, stabilendone l’ ammontare dei

relativi compensi;

• delibera in ordine al trasferimento della sede sociale

nell’ ambito del territorio della Repubblica Italiana, alle modi-

fiche statutarie in genere e allo scioglimento

dell’ associazione;

• in caso di scioglimento e liquidazione dell’ associazione no-

mina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione

dell’ eventuale residuo patrimonio a favore di una o più altre

associazioni;

• delibera sull’ erogazione dei fondi necessari per il raggiungi-

mento degli scopi associativi e potrà, in relazione a ciò, rila-

sciare procure;

• delibera in ordine alla partecipazione, adesione o federazione

con altri soggetti;

• delibera in ordine alla stipula di convenzioni con università,

enti di ricerca, patronati, altri enti ed istituzioni pubbliche e

private;

• delibera in ordine alla istituzione di comparti di settore in re-

lazione alle tipologie di attività svolte dagli iscritti.

Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta l’ organo di

giurisdizione interna dell’ Associazione.

ART. 14. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

NAZIONALE.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazio-

nale ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o la mera opportuni-

tà ed, in ogni caso, almeno una volta all’ anno (entro il 30 giugno –

ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre – di cia-

scun anno) per deliberare in ordine all’ approvazione del bilancio

dell’ associazione.

Il consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente qualora ne

facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica e tutti i

membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

L’ avviso di convocazione, contenente la data, l’ ora e il luogo

dell’ adunanza nonché l’ ordine del giorno, deve essere inviato ai

consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dell’ adunanza mediante

consegna diretta, servizio postale, telefax o posta elettronica.

In caso di urgenza l’ avviso di convocazione deve essere inviato

almeno 1 (un) giorno prima dell’ adunanza.

Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo

Nazionale è comunque validamente costituito e atto a deliberare

qualora siano presenti tutti i membri del consiglio medesimo.

Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente

costituite con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e

delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di delibere in ordine a modificazioni dello Statuto o allo

scioglimento dell’ Associazione, oltre al voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti, è necessario il voto favorevole

di tutti i membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto

per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i

presenti o anche dal solo Presidente e dal segretario di volta in vol-

ta nominato.

ART. 15. PRESIDENTE NAZIONALE.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta legal-

mente l’ associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio.

In caso di urgenza delibera con efficacia di poteri del Consiglio

Direttivo Nazionale, salva successiva ratifica da parte dello stesso.

Il Presidente Nazionale ha la firma sociale ed è autorizzato

all’ apertura di conto correnti e depositi bancari e postali, anche con

affidamenti - purché entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo

Nazionale – e ha poteri di effettuare all’ uopo tutte le operazioni

relative, necessarie o opportune: in particolare firmare assegni e

disporre ogni altra operazione bancaria.

Le medesime funzioni possono essere, dal Presidente Nazionale,

delegate al Vice Presidente Nazionale o al Tesoriere Nazionale.

ART. 16. SEDI TERRITORIALI.

A.L.D.E.P.I. può essere articolata in Sedi Territoriali gestite da un

Socio Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale

che può, in ogni momento, revocarlo. La carica è gratuita e non

spetta alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute.

Il Socio Responsabile della Sede Territoriale ha funzioni di orga-

nizzazione e direzione interna dell’ Associazione limitatamente

all’ area territoriale assegnatagli dal Consiglio Direttivo Nazionale e

rappresenta A.L.D.E.P.I. con riguardo esclusivamente alla sua atti-

vità sindacale e di erogazione di servizi.

Le Sedi Territoriali possono essere disciplinate da apposito Rego-

lamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Naziona-

le.

Le Sedi Territoriali possono essere costituite presso le sedi delle

strutture di servizio di A.L.D.E.P.I. e viceversa.

ART. 17. CAMERE SINDACALI.

Le Camere sindacali (d’ ora in avanti, anche solo “Camere”) sono

associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome che

collaborano con A.L.D.E.P.I. nell’ esercizio delle attività sindacali e

di servizio poste in essere da quest’ ultima in uno specifico ambito

territoriale o di materia.

Le Camere aderiscono ad A.L.D.E.P.I. e sono costituite sulla base

di apposito schema statutario preventivamente approvato dal Con-

siglio Direttivo Nazionale; quest’ ultimo può tuttavia consentire

l’ adesione ad A.L.D.E.P.I. di associazioni costituite sulla base di

un diverso schema statutario.

Le Camere possono altresì essere disciplinate da apposito regola-

mento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Camera adotta un proprio codice fiscale ed è direttamente ed

esclusivamente responsabile delle obbligazioni assunte nei con-

fronti dei terzi, nonché, in caso di assunzione di personale, dei rela-

tivi adempimenti di legge.

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A.L.D.E.P.I. - 60019 Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 –Codice fiscale 92013980427

Tutte le responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministra-

tivi, delle obbligazioni assunte di qualsiasi genere, appartengono

esclusivamente alla Camera che le ha espresse ovvero ai soggetti

che le hanno contratte ai sensi e per gli effetti dell’ art. 38 del Codi-

ce Civile.

In nessun caso, A.L.D.E.P.I. o diverse Camere risponderanno, per

qualsiasi titolo, causa o ragione, per le obbligazioni assunte da una

determinata Camera sindacale.

Sia il Presidente che i componenti del Consiglio Direttivo di cia-

scuna Camera sono nominati dall’ Assemblea della Camera stessa.

Tutte le nomine vanno, comunque, approvate e ratificate dal Con-

siglio Direttivo Nazionale, che può, in ogni momento, revocarle.

Il Consiglio Direttivo della Camera sindacale, esclusivamente a suo

carico, può deliberare a favore dei propri componenti un compenso

ovvero un rimborso dei costi direttamente o indirettamente soste-

nuti per l’ espletamento degli incarichi.

I Presidenti delle Camere sono direttamente e personalmente re-

sponsabili di tutte le obbligazioni da essi, a qualsiasi titolo e verso

chiunque, assunte; in nessun caso essi potranno chiedere di essere

sollevate dalle obbligazioni stesse; in nessun caso i relativi credito-

ri potranno invocare la solidarietà di A.L.D.E.P.I.

A.L.D.E.P.I. risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente

per le obbligazioni assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo

Nazionale su mandato, ove necessario, del consiglio stesso.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura

finanziaria disposti da A.L.D.E.P.I. a favore di una o più Camere,

costituiscono attività di assistenza propria della A.L.D.E.P.I. senza

assunzione di corresponsabilità nei confronti delle Camere stesse. Tutti i soci delle Camere sindacali partecipano ad A.L.D.E.P.I. in-

direttamente mediante l’ adesione alla propria Camera sindacale;

essi vengono iscritti nel Libro soci di A.L.D.E.P.I. nella categoria

dei Soci aderenti.

Il socio della Camera non può contemporaneamente ottenere

l’ iscrizione diretta ad A.L.D.E.P.I.; una volta che il socio stesso è

stato iscritto nel Libro soci di una Camera, ivi resterà iscritto fino

allo scioglimento della Camera stessa.

I soci della Camera non possono essere eletti alla carica di compo-

nente del Consiglio Direttivo Nazionale di A.L.D.E.P.I. o di mem-

bro del Collegio dei Probiviri di A.L.D.E.P.I.

I soci di ciascuna Camera, qualora in regola con il versamento del-

la relativa quota associativa annua, esercitano il loro diritto di voto

esclusivamente nell’ Assemblea della Camera stessa. La rappresen-

tanza di ciascuna Camera nell’ Assemblea Nazionale spetta esclusi-

vamente al Presidente della Camera medesima; quest’ ultimo eser-

cita il proprio diritto di voto nell’ Assemblea Nazionale qualora la

Camera sia costituita sulla base dello schema statutario preventi-

vamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, tutti i soci

della Camera stessa abbiano versato ad A.L.D.E.P.I. la quota asso-

ciativa per l’ anno in corso, sia stato inviato da ciascun socio della

Camera (nei termini indicati dal precedente art.10 del presente sta-

tuto) l’ apposito Modulo certificativo attestante i requisiti per il di-

ritto al voto debitamente sottoscritto in originale dal socio e la Ca-

mera abbia regolarmente e sistematicamente adempiuto ai propri

obblighi di informazione di cui all’ ultimo periodo del presente arti-

colo.

Tutte le Camere sindacali hanno l’ obbligo di consegnare ad

A.L.D.E.P.I., perentoriamente entro la data stabilita, quanto segue:

copia autentica del vigente statuto della Camera entro i 30 giorni

dalla costituzione ovvero a seguito di una eventuale qualsivoglia

variazione effettuata sullo statuto stesso; composizione degli organi

statutari della Camera entro il 30/06 di ciascun anno; elenco degli

iscritti riportati nel Libro soci della Camera Sindacale completo dei

dati anagrafici identificativi di ciascun socio della stessa entro il

30/06 di ciascun anno.

ART. 18. STRUTTURE DI SERVIZIO.

A.L.D.E.P.I. riconosce tra gli scopi della propria azione sindacale

l’ efficace tutela dei diritti individuali degli associati e, comunque,

della generalità dei lavoratori, in attività o in pensione, promuo-

vendo la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società,

associazioni, C.a.f., Patronati, centri studi) per l’ erogazione di ser-

vizi.

Le Strutture di servizio sono costituite presso le Sedi Territoriali di

A.L.D.E.P.I. o presso le Camere sindacali o altrove; in ogni caso

esse agiscono nell’ ambito degli indirizzi strategici decisi dal Con-

siglio Direttivo Nazionale e a questo rispondono dei risultati otte-

nuti.

A.L.D.E.P.I., a vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordi-

namento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio

una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere orga-

nicamente alle richieste di tutela globale degli utenti, per mezzo di

una razionale organizzazione dell’ insieme delle risorse (umane,

tecniche e strumentali) utilizzate nell’ attività di servizio.

Il funzionamento delle Strutture di servizio è disciplinato da appo-

sito regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo

Nazionale ovvero direttamente dalla organizzazione giuridica che

gestisce ciascun servizio (ad esempio dal C.a.f. per le attività da

quest’ ultimo gestite).

Presso ciascuna Struttura di servizio possono (nei limiti consentiti

dalla normativa in materia) contemporaneamente essere esercitate

più tipologie di servizio (ad esempio possono ivi essere svolte sia

le attività di C.a.f. che di patronato).

ART. 19. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri (d’ ora in avanti, anche solo il “Collegio”)

è nominato dall’ Assemblea Nazionale ed è costituito da 3 (tre)

membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati tra i soci

di A.L.D.E.P.I.

Il Presidente e l’ eventuale Vice Presidente del Collegio, scelti tra i

membri del Collegio stesso, sono nominati dall’ Assemblea Nazio-

nale.

L’ intervento del Collegio è possibile dietro richiesta del Consiglio

Direttivo Nazionale.

I suoi compiti sono i seguenti: dirimere le questioni tra gli iscritti e

l’ Associazione; giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di

espulsione; esprimere pareri, anche in ordine all’ interpretazione del

presente statuto e alle sue modifiche ed integrazioni.

Il Collegio si riunisce solo in caso di specifica richiesta da parte del

Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2

(due) membri e le delibere avvengono a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente del Collegio

o, qualora assente, del vice presidente.

I membri del Collegio permangono in carica per lo stesso periodo

previsto per il Consiglio Direttivo Nazionale e sono rieleggibili.

La cessazione dei componenti del Collegio per scadenza del termi-

ne ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Probiviri è

stato ricostituito.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti

del Collegio (purché non rappresentino la maggioranza degli stessi)

gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i componenti così

nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

ART. 20. REGOLAMENTI.

Il Consiglio Direttivo approva uno o più Regolamenti a valere in

particolare, ma non solo, sulle seguenti materie: procedure di tesse-

ramento e di voto; versamento delle eventuali quote associative;

organizzazione e gestione delle sedi territoriali; verbalizzazione,

raccolta, e archiviazione degli atti; ecc.

ART. 21. SCIOPERO.

Lo sciopero è il mezzo estremo del quale può servirsi

l’ Associazione per il conseguimento dei suoi fini statutari. Esso

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6

A.L.D.E.P.I. - 60019 Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 –Codice fiscale 92013980427

può essere proclamato a livello nazionale per tutti gli iscritti anche

in concerto con altre associazioni, federazioni o confederazioni

sindacali.

Lo sciopero può essere proclamato soltanto dopo che siano stati

esperiti tutti i tentativi per una composizione pacifica della verten-

za in corso.

Lo sciopero è proclamato dal Presidente del Consiglio Direttivo

Nazionale in seguito ad una delibera favorevole del Consiglio stes-

so.

ART. 22. SANZIONI DISCIPLINARI.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con apposito provvedimento di-

sciplinare, può irrogare le seguenti sanzioni: censura con diffida;

sospensione dell’ attività sindacale da tre a dodici mesi; decadenza

da ogni carica; sospensione del diritto di voto; espulsione

dall’ Associazione.

La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la rielezione

nelle cariche rivestite o in altre cariche prima che siano trascorsi 2

(due) anni dalla fine della sospensione.

La sanzione dell’ espulsione non consente all’ espulso di aderire

nuovamente all’ Associazione.

La sospensione a tempo determinato o indeterminato del diritto di

voto può essere irrogata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ad in-

sindacabile giudizio di quest’ ultimo, ai Presidenti delle Camere

sindacali e ai soci che abbiano manifestato o lascino presumere

intenzioni ostili verso l’ associazione o intenti turbativi del normale

funzionamento di quest’ ultima o del suo assetto istituzionale.

I provvedimenti disciplinari sono inappellabili salva la possibilità,

per il Consiglio Direttivo Nazionale, di richiedere il giudizio del

Collegio dei Probiviri.

ART. 23. PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla proce-

dura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospen-

sione cautelare da ogni carica e/o dall’ attività sindacale. Detti

provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo

Nazionale.

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STATUTO

Art.1

Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana la Confederazione denominata "Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato

Impiego - USPPI", con sede legale in Roma, alla quale aderiscono le organizzazioni professionali Nazionali che accettano il presente Statuto.

Art.2

Scopi

L'Unione ha lo scopo di promuovere e sviluppare: a) la partecipazione unitaria e il coordinamento delle organizzazioni professionali Nazionali aderenti all'attività sindacale nei diversi settori di lavoro, la rappresentatività sul piano Nazionale, internazionale e di Comunità Europea e ad ogni apro livello territoriale; b) la valorizzazione del ruolo professionale e l'osservanza dei principi deontologici a tutela del prestigio delle categorie professionali nel rapporto di lavoro; c) la funzione sociale della professione nell'economia Nazionale, nell'interesse generale della collettività; d) la esclusiva responsabilità e discrezionalit à nell'esercizio della professione con precisa delimitazione delle mansioni espletate negli altri settori amministrativi; e) la tutela degli interessi etico-morali, professionali, giuridico-nomativi, economici, singoli e collettivi dei professionisti e dei ricercatori dipendenti; f) la difesa dei professionisti dipendenti nell'esercizio delle rispettive professioni; g) L'affermazione del principio che le norme che stabiliscono il rapporto tra li datore di lavoro e il professionista, possono sancire solo il generico divieto a compiere quegli atti e quelle attività professionali che implicano interesse privato in atti di ufficio; h) la promozione e la collaborazione al progresso della professione e della ricerca, favorendo ogni iniziativa voga al perfezionamento tecnico-professionale e culturale, al fine di un costante miglioramento delle strutture organizzative professionali e dei mezzi strumentali di lavoro, promuovendo congressi, convegni ed altre occasioni ed iniziative dirette ad estendere le conoscenze professionali degli associati; i) la diretta rappresentanza e tutela sindacale degli iscrivi associati e aderenti; l) la promozione, la partecipazione, l'organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Art.3

Adesioni

Possono aderire all'USPPI a domanda: a) la Federazione sindacale professionale del settore rappresentativa a livello nazionale di più categorie professionali e della ricerca; b) le organizzazioni professionali di categoria e dei ricercatori rappresentative a livello nazionale di singole o diverse categorie operanti anche in un solo settore di lavoro dipendente;

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c) singoli o gruppi di dipendenti. L'adesione all'USPPI è estesa a tutti gli enti, compresi quelli economici, e delle aziende. La domanda di adesione può essere respinta dal Consiglio Nazionale se non ricorrono gli elementi che contraddistinguono l'attività professionale e della ricerca dalle aere attività di lavoro dipendente. E' consentita la iscrizione dei lavoratori di altre categorie ai fini indicati nei punti i) e l) dell'art.2 in qualità di aderenti. L'adesione all'USPPI comporta il pagamento delle quote sociali. Qualora la domanda di adesione venga accolta la Federazione Nazionale di settore e l'organizzazione professionale e di categoria acquistano la qualità di iscritto. I professionisti e i ricercatori acquistano la qualità di associato. La qualità di iscritto o di associato si perde: a) per dimissioni; b) per morosit à; c) per inadempienza ai doveri sociali; d) per la perdita del requisito di cui al primo comma relativo all'eclusività dell'attività professionale o della ricerca; e) per comportamenti, per iniziative, per attivit à e per azioni contrarie o in contrasto con le finalità dell'USPPI o con le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale e dallo Statuto. L'espulsione per motivi di cui alle lettere c) ed e) deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale motivata ed approvata a maggioranza semplice, sentito il giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri. La Federazione di settore e le organizzazioni professionali e di categoria aderenti all'Unione conservano piena autonomia sia sul piano strutturale e funzionale che su quello economico - finanziario e possono promuovere azioni sindacali autonome qualora queste non siano in contrasto con le finalità dell'USPPI, informandone tempestivamente la Giunta Nazionale dell'Unione; possono chiedere al Segretario Generale l'adesione dell'Unione alla vertenza.

Art.4

Organi Direttivi

Sono Organi Direttivi dell'Unione: - L'Assemblea Generale;

- Il Consiglio Direttivo Nazionale;

- La Giunta Nazionale; - Le Segreterie Regionale;

- Il Collegio del Probiviri. Tutte le cariche sociali sono elettive e durano quattro anni.

Art.5 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo deliberante dell'Unione e viene convocata ogni quattro anni per dibattere le linee programmatiche generali dell'attività sindacale futura in armonia con gli indirizzi statutari. All'Assemblea sono invitati a partecipare con un numero di voti pari al numero degli associati in regola con le quote sociali, i rappresentanti legali in carica delle Federazioni Nazionali di settore. Ciascuna organizzazione professionale di categoria partecipa all'Assemblea tramite il rappresentante legale in carica che ha diritto ad un voto. Possono partecipare all'Assemblea gli associati alle Federazioni Nazionali di settore e alle

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organizzazioni professionali di categoria che rappresentano unicamente il proprio voto, purché siano in regola con le quote sociali. In tale ultimo caso, dal computo dei voti dei rappresentanti legali in carica delle Federazioni Nazionali di settore dovranno essere defalcati quelli dei rispettivi associati che partecipano di persona all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata: a) del Consiglio Direttivo Nazionale; b) di almeno due Federazioni Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3; c) di almeno quattro organizzazioni professionali di categoria di cui alla lettera b) dell'art.3 di cui almeno due appartenenti ad un settore diverso; d) di almeno un decimo degli associati in regola con le quote sociali i quali avanzano la richiesta motivata e firmata alla Giunta Nazionale per la convalida delle firme. L'Assemblea decide a maggioranza semplice, eccetto per lo scioglimento dell'Unione. In caso di scioglimento dell'Unione, la proposta motivata deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale presenti per la sua approvazione. La delibera di scioglimento e le modalità connesse allo scioglimento saranno presentate all'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, per la decisione da parte degli iscritti e degli associati presenti e votanti. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazine, da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di iscritti e associati presenti. L'Assemblea Generale è presieduta dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Generali Aggiunti da lui delegato; in caso di loro assenza, da un iscritto nella persona del suo legale rappresentante, in regola con le quote sociali, eletto a maggioranza dai presenti. La convocazione degli iscritti viene effettuata dal Segretario Generale o da un suo delegato con lettera personale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Generale; la Giunta Nazionale stabilisce le modalità di funzionamento dell'Assemblea e della convocazione degli associati, i quali possono essere convocati direttamente dall'Unione con lettera personale come sopra indicato o tramite gli Organi deliberanti delle rispettive Federazioni Nazionali di settore o organizzazione professionale di categoria, alle quali il Segretario Generale comunicherà il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi urgenti la convocazione viene effettuata per le vie più brevi. L'Assemblea Generale elegge il Segretario Generale, tre Segretari Generali Aggiunti, il Presidente e ratifica le nomine dei componenti il nuovo Consiglio Nazionale e dei Segretari Regionali su proposta del Consiglio Nazionale uscente. L'Assemblea Generale, infine, ratifica a maggioranza semplice le modifiche e gli emendamenti integrativi apportati allo Statuto dal Consiglio Nazionale.

Art.6 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, Organo di direzione dell'Unione, è così composto: a) dai rappresentanti legali o da un loro delegato e da sei rappresentanti -tre effettivi e tre supplenti- designati da ciascuna delle Federazioni professionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3; b) dai legali rappresentanti o da un loro delegato e da tre rappresentanti -due effettivi e uno supplente- designati da ciascuna delle organizzazioni professionali e di categoria di cui alla lettera b) dell'art.3, aventi un numero di tesserati non inferiore ai 2000, ovvero dai rappresentanti legali o da un loro delegato e da due rappresentanti -uno effettivo e uno supplente- designati come sopra, quando il numero di tesserati è inferiore ai 2000. c) per ciascuna categoria professionale da un rappresentante iscritto alla Federazione professionale di settore di cui alla lettera a) dell'art.3, designato dalla Federazione

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professionale medesima, sentiti gli iscritti della categoria interessata, con diritto di parola; d) dai Segretari Regionali dell'Unione; e) dal Segretario Generale e dai Segretari Generali Aggiunti. Alle riunioni partecipa il Presidente dell'Unione. Le Federazioni Nazionali di seriore e le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta del Segretario Generale, inviano i nominativi dei designati quali componenti il Consiglio Nazionale con i dati relativi al titolo professionale e all'Ente o Azienda di appartenenza. In caso di dimissioni o di impedimento di un componente del Consiglio Nazionale, l'Organo direttivo della rispettiva Federazione Nazionale di settore o dell'organizzazione professionale di categoria dovrà comunicare per iscritto al Segretario Generale il nominativo del nuovo componente del Consiglio Nazionale che dura in carica per il restante periodo del mandato. Qualora a Segretario Generale e a Segretario Generale Aggiunto sono eletti un legale rappresentante di una Organizzazione aderente all'USPPI, di cui alle lettere a) e b) dell'art.3, essi possono delegare un associato a rappresentare l'organizzazione medesima nel Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è convocato di norma una volta all'anno e comunque sempre prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria.. La convocazione avviene con avviso firmato dal Segretario Generale o da un suo delegato, spedito almeno quindici giorni prima della data prefissata per la riunione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata per le vie più brevi. Su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale o di almeno due Federazioni Nazionali di sonore, il Segretario Generale convoca il Consiglio Nazionale in via straordinaria nel più breve tempo possibile. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei suoi componenti e le decisioni vengono deliberate a maggioranza assoluta dei presenti. In mancanza del numero legale il Consiglio Nazionale si riunisce in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima andata deserta. Le deliberazioni approvate in seconda convocazione a maggioranza semplice dei votanti, sono valide se sono presenti almeno tre Federazioni Nazionali di settore. In caso di parità di voto, il voto del Segretario Generale è determinante. Ogni Federazione Nazionale di settore di cui alla lettera a) dell'arto diritto a due voti; le organizzazioni professionali di categoria di cui alla lettera b) dell'art.3 hanno diritto per ciascun settore di lavoro ad un voto preventivamente concordato dalle organizzazioni professionali appartenenti al medesimo settore; le organizzazioni di cui alla lettera b) dell'art.3 con almeno 2000 tesserati hanno diritto ad un voto per ciascun settore nel quale hanno non meno di 100 tesserati. Le deliberazioni approvate diventano esecutive per ciascun iscritto con atto interno di ratifica da deliberarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della delibera del Consiglio Nazionale, trascorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione al Segretario Generale, la deliberazione si intende ratificata dall'iscritto. Compete al Consiglio Nazionale: - approvare le linee programmatiche generali sottoposte dalla Giunta Nazionale per assicurare la necessaria continuità d'indirizzo all'azione sindacale; - approvare l'organizzazione dell'Unione sottoposta dalla Giunta Nazionale; - approvare lo schema della relazione morale da sottoporre all'Assemblea Generale predisposta dalla Giunta Nazionale, sereno il parere del Comitato tecnico; - deliberare sulle domande di adesione all'Unione, nonché sulle vertenze definite dal Collegio dei Probiviri; - convocare l'Assemblea Generale in via ordinaria; in via straordinaria la richiesta di convocazione deve essere presentata e motivata da almeno due Federazioni Nazionali di

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settore e dovrà essere avanzata in una precedente riunione; la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria deve essere approvata nella successiva riunione a maggioranza degli iscritti presenti; - nominare il Tesoriere; - approvare il bilancio quadriennale; - stabilire le quote dei contributi associativi; - ratificare la nomina dei componenti la Giunta Nazionale; - nominare a maggioranza semplice un associato quale Segretario degli Organi Collegiali per il disbrigo degli affari correnti di segreteria e per la redazione dei verbali delle riunioni che saranno controfirmati dal suddetto Segretario e dal Segretario Generale o da un suo delegato; - modificare lo Statuto con delibera motivata ed approvata a maggioranza di almeno i 2/3 degli iscritti presenti. La proposta di modifica deve essere presentata dal legale rappresentanze di una Federazione Nazionale di settore in una precedente riunione ed inviata per l'esame di competenza al Collegio dei Probiviri che dovrà rimetterla con proprio parere alla Giunta Nazionale. Successivamente il Segretario Generale, sentita la Giunta Nazionale convoca, se del caso, il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria con le modalità previste al sesto comma del presente articolo e sottopone la modifica preservata con i pareri espressi dagli Organi soprastati; - eleggere il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; - ratificare la nomina dei Consiglieri Nazionali componenti il Comitato tecnico consultivo. Il Consiglio Nazionale risponde all'Assemblea Nazionale sul rispetto degli scopi statutari.

Art.7

Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale è Porgano esecutivo dell'Unione ed è composta dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Segretari Generali Aggiunti, dai legali rappresentanti delle Federazioni Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3 o da un loro delegato componente del Consiglio Nazionale in qualità di Segretari Nazionali dell'Unione e si completa con un componente del Consiglio Nazionale designato da ciascun iscritto. La Giunta Nazionale elegge tra i suoi membri, prima di ogni riunione, il coordinatore, a maggioranza semplice, il quale coordina i lavori. I membri della Giunta Nazionale coadiuvano il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituiscono a richiesta, per lo svolgimento di determinati compiti. Di norma i compiti che possono essere delegati sono: 1) l'organizzazione dell'Unione e delle pubbliche relazioni; 2) lo studio sull'organizzazione dei regolamenti e degli ordinamenti delle strutture operative, lo studio il parere e la partecipazione, su invito o convocazione delle amministrazioni, in relazione ai lavori sulle materie sindacali e del lavoro; 3) i rapporti con gli Ordini ed i Collegi professionali; 4) il coordinamento delle azioni inerenti all'attività sindacale degli iscritti. Compiti della Giunta Nazionale sono: - curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale deliberando su tutti gli atti a carattere di urgenza di natura sindacale, amministrativa e legale che andranno soggetti a ratifica del Consiglio Nazionale; - rappresentare l'Unione in ogni rapporto con le autorit à, con le amministrazioni e nelle trattative sindacali; - mantenere un permanente rapporto con gli organi periferici dell'Unione, con gli iscritti, con le autorità territoriali e con il Parlamento; - attraverso il Segretario Generale può costruirsi in giudizio per la tutela legale

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dell'Unione. La Giunta Nazionale è di norma convocata una volta ogni sei mesi dal Segretario Generale, salvo i casi di urgenza, sempre per le vie più brevi. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei Segretari Nazionali e le decisioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti. Partecipa ai lavori della Giunta Nazionale il Segretario degli Ordini Collegiali.

Art.8

Presidente

Il Presidente e socio onorario dell'Unione e viene eletto dall'Assemblea Generale sentita la Giunta Nazionale. Il Presidente, su proposta della Giunta Nazionale, viene prescelto tra le personalità di chiara fama del mondo professionale; nel condividere gli scopi di cui all'art.2 collabora alla loro attuazione. Fa parte di diritto della Giunta Nazionale e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto alla parola. Presiede la riunione del Comitato tecnico consultivo dell'Unione e collabora con il Segretario Generale e con la Giunta Nazionale nei rapporti sindacali, legali e culturali a livello nazionale, internazionale, e di Comunità Europea e in ogni altra iniziativa tendente a valorizzare il prestigio dell'Unione e la sua diretta partecipazione alle trattative sindacali nazionali.

Art.9

Segretario Generale

Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'Unione ed ha la firma sociale. Il Segretario Generale nei casi urgenti prende tutte le iniziative che reputa necessarie per il conseguimento dei fini statutari. Il Segretario Generale, altresì: - coordina l'attività dell'organizzazione in generale e quella sull'applicazione delle norme statutarie; - coordina l'attività del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e prende, ogni iniziativa utile o necessaria; attua, d'intesa con la Giunta Nazionale, le direttive approvate dal Consiglio Nazionale, per la tutela degli interessi degli iscritti e degli associati; - su mandato della Giunta Nazionale può costituirsi in giudizio per la tutela legale dell'Unione; - convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale; - nell'amministrazione dei fondi ha la firma sociale; - provvede alla presentazione del bilancio predisposto dal Tesoriere per l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale; - può assegnare incarichi particolari ai singoli componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e, in accordo con il Presidente, al Comitato tecnico consultivo; - può stipulare convenzioni, nell'interesse degli iscritti, degli assodati e degli aderenti. Gli incarichi sono a titolo gratuito e saranno rimborsate, sulla base dei fondi disponibili, le spese sostenute per assolvere le funzioni relative all'incarico affidato. Su suo invito, uno dei Segretari Generali Aggiunti lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impedimento; in caso di dimissioni dal mandato sindacale la Giunta Nazionale designa il Segretario Generale aggiunto, a votazione segreta, che lo sostituisce per l'intero periodo di vacanza dell'incarico di Segretario Generale. I Segretari Generali Aggiunti possono assumere incarichi particolari su invito del Segretario Generale.

Art.10

Comitato tecnico consultivo

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Il Comitato tecnico è l'organo collegiale consultivo e di consulenza tecnico-legale dell'Unione. E' composto da un numero massimo di sette autorevoli personalità del mondo professionale, della cultura e dell'economia che condividono gli scopi statutari ed intendono collaborare alla loro attuazione. Su proposta del Presidente e del Segretario Generale, in accordo, la Giunta Nazionale dà loro mandato per gli opportuni contatti con le personalità prescelte per conferire loro l'incarico di componenti del Comitato tecnico in qualità di Consiglieri Nazionali. Il Presidente coordina l'attivinà del Comitato tecnico e ne rappresenta la collegialità in ogni sede. Il Comitato tecnico, nel rispetto del metodo della collegialità, studia ed elabora le proposte relative alla politica associativa, esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Segretario Generale, in accordo con il Presidente, o dalla Giunta Nazionale, o dal Consiglio Nazionale o dalla Assemblea Generale, nel superiore interesse dell'Unione. Fornisce le linee generali sui programmi di attività alla Giunta Nazionale e partecipa, su invito sia degli Organi dell'Unione che degli interessati, alle riunioni, iniziative o convocazioni fatte all'Unione da pubbliche autorità, amministrazioni, forze sociali, politiche, parlamentari e dal Governo. Collabora, infine, con la Giunta Nazionale per le scelte politico-sindacali dell'Unione in sede contrattuale e di conflitti di lavoro; tiene i collegamenti con gli esperti del mondo sindacale e del lavoro per la valutazione comune di problemi e questioni affini. I Consiglieri Nazionali durano in carica per l'intero periodo del mandato del Presidente. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente o del Segretario Nazionale, elegge il Vice Presidente.

Art.11

Costituzione ed amministrazione del fondi

Il Tesoriere viene nominato a norma dell'art.6 tra i componenti il Consiglio Nazionale. Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi e ne è responsabile. Le entrate dell'Unione sono costituite da: - contributi sindacali derivanti dalle quote associative annue versate dagli iscritti aderenti; - contributi sindacali derivanti da versamenti di quote direttamente all'Unione da parte di professionisti e ricercatori associati; - contributi straordinari. Dai contributi versati direttamente all'Unione dalle Amministrazioni alle quali i professionisti e i ricercatori hanno delegato la trattenuta della propria quota associativa, il Tesoriere provvederà a versare periodicamente, al designato dagli interessati di ciascuna amministrazione a riscuotere percento loro, la quota pane del contributo versato in più rispetto alla quota singola stabilita dal Consiglio Nazionale a favore dell'Unione. I contributi sono versati su un conto corrente depositato in una banca scelta dal Tesoriere in accordo con il Segretario Generale. L'ammontare del contributo sindacale annuale relativo alle quote associative a carico degli iscritti aderenti ovvero a carico di singoli associati non iscritti alle organizzazioni professionali aderenti, Sara stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale. Tutte le cariche sociali dei dirigenti sindacali sono gratuite. E' solo consentito, sulla base dei fondi disponibili, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per assolvere le funzioni di dirigente in seno all'Unione.

Art.12

Segreterie Regionali e Provinciali

L'Unione è articolata in Segreterie Regionali e Provinciali la cui azione è ispirata dagli

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scopi enunciati dal presente Statuto. Il Segretario Regionale è il dirigente sindacale dell'Organo direttivo dell'Unione nell'ambito della regione e viene nominato dal Consiglio Nazionale tra gli associati della medesima regione su proposta del Segretario Generale. La nomina viene ratificata dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art.5. La Segreteria Provinciale è retta da un Segretario Provinciale nominato dal Segretario Generale tra gli associati della medesima provincia ed è il dirigente sindacale dell'organo esecutivo dell'Unione nell'ambito della provincia. La nomina viene ratificata dal Consiglio Nazionale. Il Segretario Regionale e il Segretario Provinciale rappresentano l'Unione USPPI a tutti gli effetti nell'ambito territoriale di competenza. Detti dirigenti sindacali possono essere sollevati dall'incarico dal Segretario Generale su proposta della Giunta Nazionale nel caso di gravi inadempienze statutarie o di perdurante inattività sindacale. In tali casi il Segretario Generale provvederà alla nomina di un commissario straordinario che dura in carica sino al rinnovo delle cariche sociali nelle sede regionale o provinciale. La composizione delle Segreterie regionali e provinciali è di competenza dei dirigenti sindacali rispettivamente regionali e provinciali; può far pane delle Segreterie suindicate il dirigente sindacale dei lavoratori aderenti, la cui nomina deve essere ratificata dal Segretario Generale che può sollevarlo dall'incarico. Il numero dei componenti le Segreterie suindicate non potrà superare il numero degli enti operanti nell'ambito territoriale. Le strutture regionali e provinciali saranno disciplinate con apposito regolamento compilato dalla Giunta Nazionale.

Art.13

Collegio del Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale, e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Nazionale. Compiti del Collegio sono: a) dirimere le questioni tra iscritti e Unione su richiesta del Segretario Generale; b) giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di espulsione su richiesta della Giunta Nazionale; c) esprimere pareri ed interpretare lo Statuto, le sue modifiche ed integrazioni. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di tre membri. I Probiviri non possono far pane deva Giunta Nazionale. Il Collegio dei Probiviri giudica acquisendo ogni atto relativo necessario al giudizio pro bono et aequo senza alcuna formalità e decide in un unico grado ed in via definitiva, riferendo le proprie conduzioni sul giudizio in seduta congiunta alla Giunta Nazionale o al Segretario Generale nei casi urgenti, per i successivi atti ed incombenze di competenza del Consiglio Nazionale.

Art.14

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale, e dura in carica quattro anni; essi possono essere scelti anche fra i non associati. I Revisori dei Conti hanno funzione di controllo amministrativo con esclusione di controllo in materia di politica sindacale. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Nel caso di discordanza sulle decisioni sarà richiesta la presenza del membro assente.

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Art.15

Sciopero

Lo sciopero è l'estremo mezzo del quale può servirsi l'Unione per il conseguimento dei suoi fini statutari. Esso può essere proclamato a livello nazionale per tutti gli iscritti e gli associati. Lo sciopero può essere proclamato soltanto dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per una composizione pacifica della vertenza in corso. Lo sciopero viene proclamato dal Segretario Generale a maggioranza di voti della Giunta Nazionale. Gli iscritti all'Unione in rappresentanza delle categorie operanti nei diversi settori possono decidere autonomamente la proclamazione dello sciopero sia a livello nazionale per una singola categoria, che per più categorie rappresentate; in tali casi lo sciopero, limitato agli indefessi di quelle categorie, viene proclamato dall'organizzazione interessata iscritta all'Unione che informandone la Giunta Nazionale, può chiedere al Segretario Generale l'adesione dell'Unione alla vertenza.

Art.16

Norme finali

Le strutture delle rappresentanze sindacali a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale, i nomi dei dirigenti sindacali componendi il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, le Segreterie Regionali e il Collegio dei Probiviri -Organi direttivi dell'Unione- nonché i nomi dei dirigenti sindacali componenti le Segreterie Provinciali e Aziendali -Organi esecutivi dell'Unione- e le successive variazioni vengono comunicati, a richiesta, alle Amministrazioni presso le quali operano i dirigenti sindacali medesimi, dal Segretario Generale o da un membro della Giunta Nazionale, in caso di sua assenza, secondo le modalità vigenti nelle Amministrazioni interessate, ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dai contratti di lavoro. La Giunta Nazionale disciplinerà con apposito regolamento l'organizzazione interna dell'Unione, degli uffici di segreteria amministrativa, degli Organi direttivi ed esecutivi. Il regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale. Nel caso di decadenza o dimissioni, per qualsiasi causa, dal mandato sindacale di uno o più dirigenti nominati alle cariche sociali dell'Unione, il Segretario Generale, od in caso di sua assenza od impedimento, un suo delegato, al quale l'iscritto interessato alla sostituzione avrà designato il nuovo dirigente sindacale, provvederà alla sostituzione per il restante periodo dell'incarico. I professionisti ed i ricercatori dei diversi settori di lavoro che non hanno una propria rappresentanza sindacale possono aderire in qualità di associati all'Unione nel rispetto delle modalità indicate all'art.3; essi hanno diritto ad un voto in sede di Assemblea Nazionale. I professionisti ed i ricercatori collocati in pensione, già associati all' Unione direttamente o tramite un iscritto, possono continuare la far parte dell'Unione medesima, e se svolgono incarichi sindacali continueranno a ricoprire le cariche sociali fino alla regolare scadenza del mandato . Gli associati in pensione, in regola con le quote sociali, possono essere eletti alle cariche sociali dell'Unione.

Art.17

Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Nazionale con la presenza di almeno un componente per ciascuna delle Federazioni Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3 e con la votazione a favore di almeno 2/3 degli iscritti presenti alla riunione.

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Negli altri casi previsti dallo Statuto le modifiche e integrazioni aggiuntive saranno presentate secondo le modalità indicate negli articoli stessi.

Art.18

Per tutto quanto non e previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

(N.18675 di repertorio Raccolta n.3337 Atti Notaio N.Capozzi, Roma)

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Erogazione servizi in convenzione - INPS

Rev. 8

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Procedura Organizzativa Standard

Erogazione servizi in convenzione

INPS

_______________________________________________________________________

Rev. Data Redazione Approvazione

Rev. 8 02/01/2019 Area assistenza e controllo La Presidenza

Natura della modifica:

Integrale revisione del documento adeguato alle prescrizioni introdotte dalle nuove

convenzioni Red e Invciv stipulate per le campagne 2018 e solleciti 2017 ed a quanto previsto

dalla Determinazione Inps del 19/12/2018 relativa all’Isee. Aggiornati i termini di validità delle

Dsu presentate a partire dal 01/01/2019.

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SOMMARIO

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................. 3

2 Erogazione del servizio DSU ................................................................................ 3

3 INPS: controlli e sanzioni DSU ............................................................................ 6

4 Erogazione del servizio RED ................................................................................ 7

5 INPS: controlli e sanzioni RED .......................................................................... 11

6 Erogazione del servizio INV (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) …. .......................... 12

7 INPS: controlli e sanzioni INV (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) ..………………….13

8 Erogazione del servizio di richiesta duplicati CU, RED, INV ........................... 14

9 INPS:controlli e sanzioni richieste duplicati CU, RED, INV ............................. 15

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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo della procedura è definire analiticamente i processi operativi, tecnici ed amministrativi imprescindibili per la corretta gestione dei servizi affidati dall’Inps attraverso specifiche convenzioni. Il presente documento contempla gli adempimenti a carico dei Centri che sono responsabili del rispetto dell’intero iter procedurale stabilito e pertanto risponderanno in solido di eventuali sanzioni e trasgressioni così come previsto dal documento di incarico e regolamento.

I servizi oggetto della procedura sono:

a. gestione delle certificazioni ISEE (di seguito DSU);

b. raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali dovute dai pensionati beneficiari di

prestazioni previdenziali e/o assistenziali (di seguito RED);

c. raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità per invalidi civili ai fini

dell’erogazione di prestazioni sociali INVCIV/AS/PS (di seguito INV).

d. gestione delle richieste dei duplicati CU, stringhe RED ed INV.

2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DSU Sulla base di quanto previsto dalla convenzione Inps, il Centro è obbligato ad attenersi con scrupolo a:

a. formulare al dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, le domande necessarie per l'individuazione dell'indicatore/degli indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di una unica DSU, riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;

b. assistere in maniera completamente gratuita il dichiarante, o suo delegato, o la persona che dichiara nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace nelle fasi di redazione della DSU, e delle eventuali prestazioni agevolate connesse, verificando la correttezza della documentazione utile ai fini del calcolo degli ISEE e la completezza della dichiarazione elaborata;

c. fornire assistenza alla compilazione degli appositi moduli, a seguito della rilevazione, nell'attestazione, di omissioni o difformità nei dati auto-dichiarati ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle Entrate;

d. ricevere e controllare la completezza delle DSU; e. informare il dichiarante, o suo delegato, che i dati acquisiti verranno trasmessi al Sistema

informativo ISEE dell’INPS in osservanza delle disposizioni normative e della convenzione; f. informare il dichiarante, o suo delegato, che la DSU ha validità dal momento della

presentazione fino al successivo 31 Agosto ovvero nell’ipotesi di ISEE CORRENTE di 2 mesi dal momento della presentazione e può essere utilizzata da ogni componente del nucleo familiare.

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g. informare il dichiarante, o suo delegato, che a seguito della trasmissione delle informazioni acquisite all’Inps, l’Istituto rilascia entro 10 gg lavorativi, una attestazione contenente il calcolo dell’ISEE e le informazioni usate per ottenerlo;

h. informare il dichiarante, o suo delegato, a seguito di comunicazione del CAF Centrale, dell’esistenza di dichiarazioni respinte dall’INPS;

i. non accettare, nell’arco di validità espressamente indicato nella certificazione rilasciata al contribuente, per lo stesso nucleo familiare, dichiarazioni successive a quella già certificata con valori inalterati, rilevati nello stesso arco temporale, nelle componenti economiche ed anagrafiche;

j. controllare l’identità dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo acquisendo e conservando copia di un documento di identità in corso di validità;

k. controllare la correttezza dei codici fiscali dell’intero nucleo familiare acquisendo e conservando copia delle tessere sanitarie in corso di validità o di equipollente documento che lo riporti;

l. acquisire obbligatoriamente dai soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, il mandato attraverso il quale viene conferito al CAF l’incarico per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

1. assistenza nella compilazione della DSU; 2. ricezione della DSU e verifica della sua completezza; 3. trasmissione della DSU all’INPS; 4. rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli

elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di Inps ed Agenza delle Entrate;

5. accesso alla “lista dichiarazioni” messa a disposizione dall’Istituto, per controllare l’esistenza di eventuali altre DSU, riferite al proprio nucleo familiare anche presso enti diversi;

6. accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori;

7. richiesta di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE (in questo caso dovrà essere allegata alla delega copia di un valido documento di identità del delegante e del terzo, nonché, una dichiarazione sottoscritta dal medesimo delegante dove lo stesso conferma di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata).

Il mandato viene stampato automaticamente dal software a disposizione, e copia regolarmente sottoscritta dello stesso dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante, attraverso i canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale.

L’attività di assistenza di cui alla lettera l) punto 1 del presente paragrafo non contempla anche l’effettiva sottoscrizione da parte del delegato.

Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardano, può delegare al CAF il solo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 1,2,3 della lettera l) del presente paragrafo.

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Acquisire specifica delega sottoscritta da parte del dichiarante in favore di un soggetto terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo svolgimento di una o più delle attività illustrate nei numeri da 1 a 7 della lettera l) del presente paragrafo. La delega viene stampata automaticamente dal software a disposizione, e copia regolarmente sottoscritta da ambedue i soggetti della stessa dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di identità valido del delegante e del delegato, attraverso i canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale;

m. informare e far sottoscrivere ai contribuenti l’apposito modulo di consenso al trattamento dei dati avendo cura di conservarne copia e di specificare che, nel rispetto del Reg UE 679/2016, le informazioni acquisite vengono trattate e trasmesse all’Inps esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto;

n. effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai server del CAF Centrale, entro le ore 24.00 del giorno in cui la DSU viene protocollata e datata;

o. verificare l’esito degli invii effettuati attraverso gli abituali canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale (area web dedicata, posta elettronica, CAF Manager). In presenza di scarti determinati da anomalie rilevate dalle procedure di controllo CAF e/o Inps, il flusso telematico non sarà inoltrato alla banca dati dell’Ente. In tale circostanza il Centro è obbligato ad informare il contribuente circa lo scarto della pratica e a ritirare copia della dichiarazione errata, se già consegnata al contribuente;

p. far firmare e rilasciare al contribuente, o a suo delegato, e conservare copia della ricevuta di consegna dei documenti contenente l’impegno alla trasmissione telematica a fronte del quale TFdC effettuerà nei termini previsti l’inoltro all’Inps (se i controlli previsti avranno fornito esito positivo);

q. consegnare al contribuente o a suo delegato, dopo averlo preliminarmente informato, l’attestazione rilasciata dall’Inps, il contenuto della DSU e gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate e della ricevuta attestante l’elaborazione del modello;

r. far firmare al dichiarante il modello di autocertificazione predisposto dal CAF Centrale, nel quale viene chiesto al contribuente di confermare la veridicità delle informazioni fornite in fase di presentazione e di convalidare, sotto la propria personale responsabilità, la correttezza dei dati indicati nella DSU elaborata. L’autocertificazione viene stampata automaticamente dal software a disposizione, e copia regolarmente sottoscritta della stessa dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante, attraverso i canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale;

s. chiedere al CAF Centrale di rettificare dopo il rilascio dell’attestazione, in caso di errori materiali commessi dall’operatore, dichiarazioni precedentemente trasmesse e ancora in corso di validità, producendo tramite e-mail la scansione della seguente documentazione: copia della DSU errata regolarmente sottoscritta dal dichiarante e dal responsabile del Centro, copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, richiesta di rettifica contenente le specifiche motivazioni (modello da richiedere al CAF Centrale) sottoscritta dal responsabile del Centro con allegato documento di identità in corso di validità del responsabile medesimo;

t. conservare, in appositi archivi per un periodo pari a 10 anni dalla data di sottoscrizione copia di tutta la documentazione prevista agli artt. j, k, l, m, p, q, r del paragrafo 2 della presente procedura. Per ovviare alla conservazione cartacea è possibile avvalersi della funzione Live Scan integrata nell’applicativo Dsu, dotarsi della firma elettronica avanzata con archiviazione web o archiviare informaticamente i documenti con apposizione della firma digitale da parte del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità nonché la certezza della data;

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u. produrre immediatamente su richiesta del CAF Centrale, la scansione di tutta la documentazione sopra menzionata ai fini delle attività di controllo previste da TFdC e dall’Inps;

v. informare il dichiarante, o suo delegato, che a seguito del rilascio di attestazione INPS, lo stesso o chi per suo conto può richiedere l’oscuramento della DSU. Tale richiesta viene formulata nel mandato descritto all’art. l del presente paragrafo, allegando copia del documento di identità e attestando che la DSU non è stata utilizzata per ottenere qualsivoglia prestazione agevolata. Si specifica che l’oscuramento rende non più visibile la DSU che non viene cancellata nel sistema informativo INPS, ma che può essere comunque assoggettata ai controlli previsti. L’oscuramento sarà rigettato se la DSU è stata utilizzata per una prestazione sociale agevolata e il dichiarante abbia già ottenuto l’agevolazione.

w. informare il CAF Centrale, nelle modalità previste, circa l’esigenza di stipulare convenzioni a livello locale con Enti pubblici e/o privati per l’affidamento di servizi legati all’erogazione di prestazioni sociali, connessi alla compilazione della DSU. Sarà cura esclusiva della sede Centrale occuparsi della gestione di tale attività e della firma della convenzione stessa.

3 INPS: CONTROLLI E SANZIONI DSU L’Inps sottopone a controllo automatico la totalità delle dichiarazioni trasmesse dal CAF:

- nel caso in cui emerga un ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema informativo dell’ISEE dell’INPS verrà applicata una penale che va da € 5,00 a € 45,00;

- nel caso di dichiarazione presentata da un soggetto deceduto la penale è pari ad € 171,00, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Ad integrazione dei controlli automatici l’Inps sottopone periodicamente a verifica un campione manuale delle dichiarazioni trasmesse. Per ogni dichiarazione irregolare verrà applicato il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla gravità dell’inadempimento:

- difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’Isee e quelli contenuti nella dichiarazione che non incidono sul valore finale ISEE € 5,00;

- difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’Isee e quelli contenuti nella dichiarazione che incidono sul valore finale ISEE € 15,00;

Nei casi seguenti si applica un sistema di penali articolato in fasce progressive, da € 57 ad € 299, che tiene conto della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume totale delle DSU campionate: dichiarazione priva di sottoscrizione; dichiarazione a firma di soggetto diverso dal dichiarante; dichiarazione recante firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte del cittadino che la disconosce davanti alle competenti autorità; richiesta di corrispettivi all’utenza da parte del CAF; mancata o parziale produzione di documentazione richiesta dall’INPS.

In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l’inadempimento più grave.

La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi negativi di cui sopra comporta la risoluzione

automatica della convenzione. L’Inps si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente

dall’accordo per casi di grave inadempienza del CAF. Oltre alle casistiche soprariportate,

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l’Inps effettuerà, su segnalazione delle autorità competenti, ogni opportuno controllo in

attuazione della presente convenzione e ogni opportuna verifica circa la gestione delle DSU

da parte dei CAF.

4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO RED Sulla base della convezione in essere il Centro è tenuto a:

a. assistere in maniera completamente gratuita il contribuente nelle fasi di redazione del modello RED;

b. verificare l’identità e la legittimazione del dichiarante, dell’eventuale rappresentante legale/tutore/curatore/amministratore di sostegno nonché dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto deceduto acquisendo e conservando copia di un documento di identità in corso di validità;

c. controllare la correttezza dei codici fiscali del dichiarante, del rappresentante legale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto deceduto nonché dei familiari rilevanti ai fini della pratica, acquisendo e conservando copia delle tessere sanitarie in corso di validità o di equipollente documento che lo riporti;

d. acquisire obbligatoriamente lo specifico modello di delega predisposto dall’Istituto

attraverso il quale viene conferito al CAF l’incarico per la richiesta della stringa e per l’elaborazione e la trasmissione telematica della dichiarazione reddituale. Tale delega viene stampata automaticamente dal software a disposizione, e copia regolarmente sottoscritta della stessa dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante, dell’eventuale rappresentante legale/tutore nonché dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto deceduto, attraverso i canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale;

e. acquisire obbligatoriamente lo specifico modello di autocertificazione volto a confermare lo stato civile del soggetto titolare della matricola Inps. Tale modello viene prodotto automaticamente dal software in dotazione;

f. Analizzare la situazione reddituale per ogni componente del nucleo familiare utile ad appurare se il soggetto è tenuto o meno alla presentazione del Modello RED. A tal scopo è necessario verificare ad esempio:

- Modello Red presentato nella campagna precedente - Certificazione Unica rilasciata da sostituto (relativa al periodo d’imposta oggetto di verifica) - Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Redditi presentati anche tramite altri intermediari per

il periodo d’imposta oggetto di verifica) - Rendiconto della Banca da cui è possibile evincere l’importo degli interessi percepiti al netto

della ritenuta fiscale applicata a titolo d’imposta - Visure catastali - Attestazione di variazione della residenza per espatrio - Attestazione di decesso

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Nel caso in cui la certificazione RED richieda, in aggiunta a quelli del titolare, la verifica dei redditi del coniuge e/o dei figli, si possono riscontrare le seguenti situazioni:

- tutti gli interessati non sono tenuti a presentare il modello RED perché i redditi sono stati integralmente dichiarati attraverso il modello 730 o Redditi. Si ricorda che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel “Casellario dei pensionati”;

- tutti gli interessati sono tenuti a produrre il modello RED in quanto non presentano la dichiarazione dei redditi;

- solo parte dei componenti appartenenti al nucleo familiare è tenuta a presentare il modello RED; in questo caso sarà necessario acquisire anche tutti i redditi degli altri soggetti presenti nella matricola di emissione, anche nel caso in cui questi ultimi abbiano presentato la dichiarazione dei redditi all’Ade (730 o Redditi);

g. appurare pertanto se il dichiarante e/o il coniuge e/o altri familiari hanno prodotto nell’anno richiesto almeno uno dei seguenti redditi:

A02 – redditi di lavoro dipendente prestato all’estero

- retribuzioni corrisposte agli occupati nella Città del Vaticano

- redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi non superiori a 7.500 euro

Oltre all’importo dovrà essere inserito, solo per il dichiarante, anche il periodo di produzione del reddito.

A03 – redditi di lavoro autonomo

- redditi percepiti per attività professionale e d’impresa anche soggetti ad imposta sostitutiva

- redditi percepiti per collaborazione ed attività commerciale occasionale (art. 2222 c.c.)

- redditi percepiti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale

- mezzadri e coloni

- redditi percepiti da artigiani, commercianti

- collaborazione occasionale

- redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche, il cui reddito da indicare è al netto della quota esente di € 7.500

- attività commerciale occasionale

- obblighi di fare, non fare, permettere

- diritti d’autore

- redditi percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

- redditi percepiti da venditori porta a porta

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- redditi percepiti per esercizio di arti e professioni

- reddito agrario nel caso in cui il titolare sia intestatario di P.Iva

- redditi percepiti in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa.

Oltre all’importo dovrà essere inserito, solo per il dichiarante, anche il periodo di produzione del reddito.

A04 – prestazioni coordinate e continuative, a progetto

Oltre all’importo dovrà essere inserito, solo per il dichiarante, anche il periodo di produzione del reddito.

C01 – redditi da capitali soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF

- interessi su c/c bancari o postali, su BOT, CCT ed altri titoli di Stato

- proventi di quote di investimento

D01 - prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o Stati esteri (comunque di enti non obbligati alla comunicazione al casellario centrale)

E01 - arretrati lavoro dipendente prestato in Italia ed all’estero

E02 - Arretrati di integrazione salariale

E03 - Trattamenti di fine rapporto (Tfr, indennità di buona uscita, liquidazione)

F04 – altri redditi non assoggettabili all’Irpef

- redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro

- redditi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato non superiori a 3.098,74 euro

- redditi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher)

G02 – quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

H01 e H02 – pensioni estere dirette o ai superstiti

H03 – pensioni estere da infortuni sul lavoro

H04 – pensioni estere vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso

H05 – arretrati da pensione estera

I01 – previdenza complementare (trattamento a cui, in base alla normativa, viene attribuita la detrazione da lavoro dipendente – presente nel casellario come reddito da pensione)

h. il possesso di uno o più redditi tra quelli sopra elencati al punto g. rende obbligatoria la presentazione del Modello RED anche in presenza di 730 e/o Redditi. È necessario riportare tutti i redditi prodotti, compresi quelli indicati nella dichiarazione dei redditi

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730/Redditi per ogni componente rilevante (ad esclusione di tutte le prestazioni pensionistiche o assistenziali);

i. non inserire i redditi, che sulla base della stringa rilasciata dall’INPS, risultano essere facoltativi in quanto non necessari ai fini delle rilevanze.

j. elaborare la “COMUNICAZIONE DI SOLLECITO” richiesta dall’INPS, per i soggetti che non hanno comunicato la propria situazione reddituale e/o quella di eventuali familiari il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare. Per tali modelli è necessario acquisire tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la prestazione oggetto di verifica);

k. verificare la corrispondenza tra la situazione reddituale dichiarata e la documentazione prodotta dal pensionato avendo cura di conservarne copia (in caso di modello asseverato);

l. non acquisire documentazione fiscale nel caso in cui il pensionato voglia autocertificare la sua situazione reddituale e quella del proprio nucleo familiare, verificando che lo stesso non abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate, tramite il medesimo Centro, dati difformi da quelli autocertificati;

m. informare e far sottoscrivere ai pensionati l’apposito modulo di consenso al trattamento dei dati avendo cura di conservarne copia e di specificare che, nel rispetto del Reg UE 679/2016, le informazioni acquisite vengono trattate e trasmesse all’Inps esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto;

n. effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni entro e non oltre i termini di scadenza stabiliti e comunicati dal CAF Centrale attraverso le consuete modalità (posta elettronica, CAF Manager, messaggi in apertura di software);

o. verificare l’esito degli invii effettuati attraverso i canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale (area web dedicata, posta elettronica, CAF Manager). In presenza di scarti determinati da anomalie rilevate dalle procedure di controllo CAF e/o Inps, il flusso telematico non sarà inoltrato all’Ente. In tale circostanza il Centro è tenuto a ritrasmettere le dichiarazioni dopo averle opportunamente corrette. E’ altresì obbligatorio ritirare la copia del modello errato, se già consegnato al contribuente;

p. rilasciare al contribuente, ad asseverazione correttamente avvenuta, copia della dichiarazione redatta, delle autocertificazioni aggiuntive prodotte dal software in dotazione e della ricevuta attestante l’elaborazione del modello;

q. conservare, in appositi archivi per un periodo di 10 anni, copia cartacea dei modelli RED stampati, regolarmente datati e sottoscritti dal dichiarante. Solo per i modelli asseverati è necessario custodire anche copia di tutta la documentazione reddituale prodotta dal pensionato. In aggiunta è necessario mantenere, per tutte le dichiarazioni elaborate, copia delle deleghe, delle autocertificazioni, delle ricevute, dell’informativa privacy e di tutta la documentazione probatoria acquisita. Per ovviare alla conservazione cartacea è possibile avvalersi della funzione Live Scan integrata nell’applicativo RED, dotarsi della firma grafometrica con archiviazione web o catalogare informaticamente i documenti con apposizione della firma digitale da parte del responsabile della conservazione e della marca

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temporale al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità nonché la certezza della data;

r. produrre immediatamente su richiesta del CAF Centrale, la scansione di tutta la documentazione di cui al comma p del presente paragrafo, ai fini delle attività di controllo previste da TFdC e dall’Inps.

5 INPS: CONTROLLI E SANZIONI RED La convenzione in essere prevede che l’Inps accerti annualmente il regolare svolgimento delle attività affidate ai CAF, sottoponendo a specifici controlli un campione di dichiarazioni. Il sistema di penali applicato in caso di comprovato errore prevede la moltiplicazione di una serie di fattori che in base a specifici indici di difettosità può determinare sanzioni anche superiori a Euro 1.000.

Nel caso in cui, per la medesima dichiarazione, venga riscontrata una pluralità di errori, l’Ente applicherà l’indice di difettosità più alto. Si riepilogano sotto le tipologie di anomalie sanzionate con il relativo indice di difettosità applicato.

Tipologia di errore Indice di difettosità

Discordanza fra quanto riportato nella documentazione del dichiarante, ivi incluse le autocertificazioni, e quanto riportato nel RED

0,12 (zero/12)

Mancata trasmissione della documentazione richiesta dall’INPS 0,12 (zero/12)

Dichiarazione reddituale autodichiarata, erroneamente definita documentale, ai sensi della convenzione

0,12 (zero/12)

Dichiarazione reddituale documentale con redditi discordanti con quelli dichiarati all’Agenzia delle Entrate dallo stesso soggetto abilitato

0,12 (zero/12)

Tipologia di errore Sanzione

Stato civile errato Integrale decurtazione compenso

Codice fiscale errato Integrale decurtazione compenso

La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi negativi di cui sopra comporta la risoluzione automatica della convenzione. L’Inps si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo per casi di grave inadempienza del CAF.

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6 EROGAZIONE DEL SERVIZIO INV (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) Il Centro è obbligato a:

a. assistere in maniera completamente gratuita il contribuente nelle fasi di redazione del modello INV;

b. verificare l’identità e la legittimazione del dichiarante, dell’eventuale rappresentante legale/tutore/curatore/amministratore di sostegno nonché dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto deceduto acquisendo e conservando copia di un documento di identità in corso di validità;

c. acquisire obbligatoriamente lo specifico modello di delega predisposto dall’Istituto

attraverso il quale viene conferito al CAF l’incarico per la richiesta della stringa e per l’elaborazione e la trasmissione telematica della dichiarazione di responsabilità (Icric, Iclav, Acc.As/Ps). Tale delega viene stampata automaticamente dal software a disposizione, e copia regolarmente sottoscritta della stessa dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante, dell’eventuale rappresentante legale/tutore nonché dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto deceduto, attraverso i canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale;

d. acquisire obbligatoriamente lo specifico modello di autocertificazione volto a confermare lo stato civile del soggetto titolare della matricola Inps. Tale modello viene prodotto automaticamente dal software in dotazione;

e. acquisire le dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (solo per i solleciti) e di indennità di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile nonché dai titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile per l’accertamento della persistenza dei requisiti previsti per l’erogazione delle provvidenze, anche in forma di sollecito;

f. acquisire le dichiarazioni di cui al comma e rese in nome e per conto del titolare deceduto da soggetti legittimati in base alla normativa vigente;

g. si ricorda che in caso di disabilità psichica e/o intellettiva la dichiarazione va resa solo in presenza di un tutore/curatore/amministratore di sostegno, del quale dovrà essere conservata copia di un documento di identità valido. In assenza di figura tutelare la

dichiarazione non dovrà essere elaborata, ma sarà necessario presentare

direttamente alla sede INPS territorialmente competente il certificato medico

attestante lo stato di disabilità psichica e/o intellettiva;

h. controllare la correttezza del codice fiscale del dichiarante, del rappresentante legale/tutore/curatore/amministratore di sostegno nonché dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto deceduto, acquisendo e conservando copia delle tessere sanitarie in corso di validità o di equipollente documento che lo riporti;

i. verificare ed acquisire i dati relativi alla residenza attuale, ovvero della dimora abituale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati;

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j. acquisire e conservare il documento di identità in corso di validità del tutore/curatore/amministratore di sostegno, nel caso in cui l’handicap non consenta al cittadino la compilazione e la firma dell’autocertificazione (interdetto o inabilitato);

k. acquisire e conservare il documento di identità in corso di validità del soggetto delegato dall’invalido alla consegna del modello, unitamente a copia del modello di delega regolarmente sottoscritto;

l. informare e far sottoscrivere ai pensionati l’apposito modulo di consenso al trattamento dei dati avendo cura di conservarne copia e di specificare che, nel rispetto del Reg UE 679/2016, le informazioni acquisite vengono trattate e trasmesse all’Inps esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto;

m. effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni entro e non oltre i termini di scadenza stabiliti e comunicati dal CAF Centrale attraverso le consuete modalità (posta elettronica, CAF Manager, messaggi in apertura di software);

n. verificare l’esito degli invii effettuati attraverso i canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale (area web dedicata, posta elettronica, CAF Manager). In presenza di scarti determinati da anomalie rilevate dalle procedure di controllo CAF e/o Inps, il flusso telematico non sarà inoltrato all’Ente. In tale circostanza il Centro è tenuto a ritrasmettere le dichiarazioni dopo averle opportunamente corrette. È altresì obbligatorio ritirare la copia del modello errato, se già consegnato al contribuente;

o. rilasciare al contribuente, ad asseverazione correttamente avvenuta, copia della dichiarazione redatta, della delega di incarico, delle autocertificazioni aggiuntive prodotte dal software in dotazione nonché della ricevuta attestante l’elaborazione del modello;

p. conservare, in appositi archivi per un periodo di 10 anni, copia cartacea dei modelli INV stampati, regolarmente datati e sottoscritti dal dichiarante/rappresentante/tutore/curatore/amministratore di sostegno/legittimato, copia della delega di incarico, delle autocertificazioni, delle ricevute, dell’informativa privacy e di tutta la documentazione probatoria acquisita. Per ovviare alla conservazione cartacea è possibile avvalersi della funzione Live Scan integrata nell’applicativo INV, dotarsi della firma grafometrica con archiviazione web o catalogare informaticamente i documenti con apposizione della firma digitale da parte del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità nonché la certezza della data;

q. produrre immediatamente su richiesta del CAF Centrale, la scansione di tutta la documentazione di cui al comma o del presente paragrafo ai fini delle attività di controllo previste da TFdC e dall’Inps.

7 INPS: CONTROLLI E SANZIONI INV L’Inps verifica annualmente il regolare svolgimento delle attività affidate ai CAF, sottoponendo a specifici controlli un campione di dichiarazioni. Il sistema di penali applicato in caso di comprovato errore prevede la moltiplicazione di una serie di fattori che in base a specifici indici di difettosità determina a carico dell’intermediario sanzioni molto onerose.

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Nel caso in cui, per la medesima dichiarazione, venga riscontrata una pluralità di errori, l’Ente applicherà l’indice di difettosità più alto. Si riepilogano sotto le tipologie di anomalie sanzionate con il relativo indice di difettosità applicato.

Tipologia di errore Indice di difettosità

Difformità tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli che risultano dalla documentazione presentata dal cittadino

0,03 (zero/03)

Mancata trasmissione della documentazione richiesta dall’INPS 0,12 (zero/12)

Dichiarazione presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello

0,12 (zero/12)

La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi negativi di cui sopra comporta la risoluzione automatica della convenzione. L’Inps si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo per casi di grave inadempienza del CAF.

8 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RICHIESTA DUPLICATI CU, RED E INV Il Centro è tenuto a:

a. assistere il contribuente nelle fasi di richiesta del duplicato per il tramite del CAF;

b. verificare l’identità e la legittimazione del titolare richiedente, del soggetto da lui eventualmente delegato, del rappresentante legale/tutore o dell’erede, acquisendo e conservando copia di un documento di identità in corso di validità;

c. controllare la correttezza del codice fiscale del titolare richiedente, del soggetto da lui eventualmente delegato, del rappresentante legale/tutore o dell’erede, acquisendo e conservando copia di idoneo documento in corso di validità;

d. redigere e far sottoscrivere dal titolare richiedente, dal soggetto da lui eventualmente delegato (per accettazione), dal rappresentante legale/tutore o dall’eventuale erede l’apposito modello di richiesta predisposto dal CAF Centrale;

e. informare e far sottoscrivere dal titolare richiedente, dal rappresentante legale/tutore o dall’eventuale erede, la formula “informativa e consenso al trattamento dei dati” avendo cura di specificare che, nel rispetto del Reg UE 679/2016, le informazioni acquisite vengono trattate e trasmesse all’Inps esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto;

f. effettuare l’inoltro delle richieste attraverso le modalità di volta in volta comunicate dal CAF Centrale con specifiche circolari tematiche;

g. rilasciare al contribuente copia del duplicato richiesto;

h. conservare, in appositi archivi per un periodo non inferiore a 5 anni, copia cartacea dei modelli di richiesta originali, regolarmente datati e sottoscritti e dei relativi documenti di identità (compreso quello del delegato se presente);

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i. produrre immediatamente su richiesta del CAF Centrale, la documentazione menzionata al precedente punto h, ai fini delle attività di controllo previste da TFdC e dall’Inps.

9 INPS: CONTROLLI E SANZIONI RICHIESTE DUPLICATI CU, RED, INV L’Inps verifica annualmente il regolare svolgimento delle attività affidate ai CAF, sottoponendo a specifici controlli un campione di richieste. La violazione delle obbligazioni assunte con l’accordo stipulato comporta per il CAF l’immediata revoca dell’accesso al servizio. Eventuali attività illecite (firme apocrife) saranno segnalate alle autorità competenti.