PRIMA Dal 2007 con MiFID I - UBI Banca II... · 2020-07-05 · • MiFID II - Direttiva UE 65/2014...

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3 gennaio Novità nella disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento e dei mercati degli strumenti finanziari MiFID II - Direttiva UE 65/2014 MiFIR - Regolamento UE n. 600/2014 Regolata la prestazione di servizi di investimento da parte degli intermediari • compilazione del questionario per la conoscenza del cliente • tutela degli investitori attraverso la valutazione di adeguatezza multivariata • erogazione di raccomandazioni personalizzate su logica di portafoglio Rafforzamento della tutela degli investitori e più trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento 1. due diverse tipologie di consulenza 2. nuove informative alla clientela , con particolare riguardo a costi e oneri, inclusi incentivi percepiti 3. introduzione del concetto di target market , il mercato di riferimento del prodotto 4. obbligo di registrazione, detto record keeping , di conversazioni e comunicazioni telefoniche che daranno luogo, o potranno dar luogo, a operazioni http://www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2 PRIMA con MiFID I Dal 2007 DOPO con MiFID II Dal 2018 TIPOLOGIE DI CONSULENZA NUOVE INFORMATIVE ALLA CLIENTELA Consulenza indipendente Non prevede la percezione di incentivi Consulenza non indipendente Prevede la ricezione di incentivi giustificati dal valore aggiunto fornito al cliente MiFID II rafforza la trasparenza di prodotti, servizi e relativi costi, con novità nell’informativa: Disponibile prima che il prodotto o servizio sia sottoscritto Disponibile dopo la sottoscrizione del prodotto o servizio Principalmente privati, professionisti, esercenti e artigiani 1. 2. È la tipologia di servizio prestato da UBI Banca EX POST • rendiconto periodico dell’adeguatezza informativa su costi e oneri sostenuti nell’anno, con impatto sulla redditività dell’investimento per clienti retail, se: 1) in portafoglio sono presenti strumenti finanziari con effetto leva o passività potenziali 2) il valore iniziale si deprezza del 10% o suoi multipli EX ANTE • aggiunti contenuti informativi • rappresentazione costi e oneri, con evidenza separata degli incentivi percepiti dalla Banca è previsto l’invio di informativa specifica entro il giorno lavorativo in cui la soglia è superata

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3gennaio

Novità nella disciplina sulla prestazionedei servizi di investimento e dei mercati degli strumenti finanziari

• MiFID II - Direttiva UE 65/2014• MiFIR - Regolamento UE n. 600/2014

Regolata la prestazionedi servizi di investimentoda parte degli intermediari

• compilazione del questionario per la conoscenza del cliente• tutela degli investitori attraverso la valutazione di adeguatezza multivariata• erogazione di raccomandazioni personalizzate su logica di portafoglio

Rafforzamento della tutela degli investitori e più trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento 1. due diverse tipologie di consulenza2. nuove informative alla clientela, con particolare riguardo a costi e oneri, inclusi incentivi percepiti3. introduzione del concetto di target market, il mercato di riferimento del prodotto4. obbligo di registrazione, detto record keeping, di conversazioni e comunicazioni telefoniche che daranno luogo, o potranno dar luogo, a operazioni

http://www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2

P R I M A c o n M i F I D IDal 2007

D O P Oc o n M i F I D I I

Dal 2018

T I P O L O G I E D I C O N S U L E N Z A

N U O V E I N F O R M A T I V E A L L A C L I E N T E L A

Consulenza indipendenteNon prevede la percezione di incentivi

Consulenza non indipendente Prevede la ricezione di incentivigiustificati dal valore aggiuntofornito al cliente

MiFID II rafforza la trasparenzadi prodotti, servizi e relativi costi,con novità nell’informativa:

Disponibile prima che il prodotto o servizio sia sottoscritto

Disponibile dopo la sottoscrizione del prodotto o servizio

Principalmente privati, professionisti, esercenti e artigiani

1.

2.

È la tipologia di

servizio prestato da UBI Banca

EX POST

• rendiconto periodico dell’adeguatezza

• informativa su costi e oneri sostenuti nell’anno, con impatto sulla redditività dell’investimento

• per clienti retail, se: 1) in portafoglio sono presenti strumenti finanziari con effetto leva o passività potenziali 2) il valore iniziale si deprezza del 10% o suoi multipli

EX ANTE

• aggiunti contenuti informativi

• rappresentazione costi e oneri, con evidenza separata degli incentivi percepiti dalla Banca

è previsto l’inviodi informativa specificaentro il giorno lavorativoin cui la soglia è superata

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I N T R O D U Z I O N E D E L T A R G E T M A R K E T

R E C O R D K E E P I N G

C O S A A C C A D E A I C O N T R A T T I D I C O N S U L E N Z A E N E G O Z I A Z I O N E U B I B A N C A ?

I soggetti coinvolti nel ciclo di vita del prodotto (Manufacturer e Distributor) devono costruire e distribuire prodotti d’investimento idonei a soddisfare esigenze e bisogni degli investitori.

La Banca conserva tutte le registrazioni (es. conversazioni telefoniche) sui servizi prestati e sulle operazioni effettuate o da effettuare, anche non concluse. Per dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi.

L’identificazione del Target Market è sempre necessaria. È la tipologia di clientela a cui è destinato un prodotto.

I L M A N I F A C T U R E R I D I S T R I B U T O Rcrea lo strumento

finanziariodistribuiscono lo

strumento finanziario

Talvolta possono anche coincidere

Tutti i soggetti garantiscono il presidio continuo dell’attività distributiva assicurando il rispetto del Target Market definito per il prodotto.

Per i contratti già in essere al 31 dicembre 2017.

Non è necessaria la ricontrattualizzazione. Sono stati aggiornati con modifica unilaterale, comunicata a fine 2017. La rendicontazione ex post è aggregata, analiticaa richiesta.

MiFID II - Direttiva UE 65/2014 MiFIR - Regolamento UE n. 600/2014

Per maggiori informazioni:- ubibanca.com/Mifid - consulente in Filiale

N u o v i C l i e n t i

G i à C l i e n t iU B I B A N C A

3.

4.

Messaggio con finalità meramente illustrative ed esemplificative delle principali novità normative introdotte con la Direttiva UE/65/2014 (MiFID II) e Regolamento UE/600/2014 (MiFIR). Esso deve essere inteso come ausilio alla comprensione degli aspetti di maggior rilievo

delle nuove disposizioni di legge sulla prestazione dei servizi di investimento nei confronti del Cliente, non ha pertanto carattere di esaustività e non sostituisce la documentazione contrattuale né le informative e/o le comunicazioni predisposte in oggetto dalla Banca. Il messaggio non può essere considerato direttamente o indirettamente come offerta di vendita o di sottoscrizione

o come sollecitazione di qualsiasi genere all’acquisto, né costituisce consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Per maggiori informazioni e/o chiarimenti invitiamo a consultare il sito ubibanca.com, a prendere attenta visione

della documentazione contrattuale e/o a rivolgersi al gestore di relazione in Filiale.

Per nuovi clienti, da gennaio 2018, MiFIDII è già recepita.

La modalità di rendicontazione ex post, relativa a costi e oneri applicati su prodotti e servizi, è in formaaggregata e, a richiesta del cliente, analitica.