P.R.G.C. Variante Generale n°15 - Comune di Muggia: Comune … · 2014-06-30 · ing. arch....

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Regione A Provincia di Trieste COMUNE DI MUGGIA P.R.G.C. Variante Generale n°15 in seguito alla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, di cui all’art. 36 della L.52/91 Aprile 2001 - Elaborazione conseguente all’approvazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Sindaco: Roberto Dipiazza L’Assessore all’Urbanistica: arch. Lorenzo Gasperini Il Capo Servizio Urbanistica: arch. Ave Furlan Il Segretario Generale: dott. Gaetano Reggio I progettisti: prof. arch. Bruno Dolcetta dott. arch. Massimo Tessari dott. arch. Norma Totaro NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE elaborato B

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Regione AProvincia di Trieste

COMUNE DI MUGGIA

P.R.G.C. Variante Generale n°15 in seguito alla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, di cui all’art. 36 della L.52/91 Aprile 2001 - Elaborazione conseguente all’approvazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Sindaco: Roberto Dipiazza

L’Assessore all’Urbanistica: arch. Lorenzo Gasperini

Il Capo Servizio Urbanistica: arch. Ave Furlan

Il Segretario Generale: dott. Gaetano Reggio

I progettisti: prof. arch. Bruno Dolcetta dott. arch. Massimo Tessari dott. arch. Norma Totaro

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE elaborato

B

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Hanno contribuito all’elaborazione della presente Variante n°15 del P.R.G.C. del Comune di Muggia, il cui progetto è stato suddiviso in quattro fasi consecutive:    Progettisti:  

prof. arch. Bruno Dolcetta

ing. arch. Domenico Tamburini  I fase‐II fase ‐III fase

dott. arch. Massimo Tessari 

dott. arch. Norma Totaro 

Consulente per lo studio naturalistico‐ambientale: 

 dott. for. Michele Cassol

Collaboratori:  dott. Tjasa Kocman  fase definitiva per l'approvazione ed 

elaborazione informatizzata

dott. ing. Raffaella Cadei  IV fase ed elaborazione informatizzata 

finale  

stud. Arianna Della Marina  III fase  

stud. Carlotta Navarra  I fase ‐ II fase ‐ III fase ‐ IV fase  

dott. arch. Giovanni Andrea Panizzon  I fase ‐ III fase  

dott. arch. Fabiana Pieri  I fase ‐ II fase ‐ III fase ‐ IV fase  

dott. arch. Nicoletta Zennaro  I fase ‐ II fase  

 

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TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 – Oggetto e contenuti della Variante Generale n° 15 al P.R.G.C., a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, di cui all' art. 36 L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni………..

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Art. 2 – Elaborati costituenti la Variante Generale al P.R.G.C…………………………………………………. ….6Art. 3 – Modalita' di attuazione del P.R.G.C. tipi e strumenti di intervento…………………………………… ….8Art. 4 – Definizione delle attività costruttive (titolo VI L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni- Disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia)…………………………………………………………………….

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• Interventi aventi rilevanza urbanistica …………………………………………………………………….. ….8• Interventi di nuova realizzazione …………………………………………………………………………... ….9• Interventi di ampliamento……………………………….………………………………………………….. ….9• Interventi di ristrutturazione urbanistica……………………………….………………………………….. ….9• Interventi di ristrutturazione edilizia……………………………………………………………………….. ….9• Interventi di rilevanza urbanistico–ambientale…………………………………………………………….. ...10• Interventi aventi rilevanza edilizia…………………………………………………………………………. ...10• Interventi di manutenzione edilizia…………………………………………………………………………. ...10• Interventi di restauro……………………………………………………………………………………….. ...11• Interventi di conservazione tipologica……………………………………………………………………... ...12• Interventi di risanamento conservativo…………………………………………………………………….. ...12• Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica…………………………………………………………. ...12

Art. 5 – Parametri urbanistici …………………………………………………………………………………….. ...13Art. 6 – Definizioni edilizie e metodi di misurazione………………………. ……………………………………. ...15

• Altezza dei fabbricati………………………………………………….. …………………………………... ...15• Volume dei fabbricati………………………………………………….. ………………………………….. ...15

Art. 7 – Distanze ed allineamenti obbligati…………………………....……. …………………………………… ...16• Ds = distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie…………....……. …………………… ...16• Dc = distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona…………....……. ……………… ...16• Df = distanza tra i fabbricati……………………………………………………………………………… ...17• Distanza dai cimiteri………………...……………………………………………………………………. ...17• Allineamenti obbligati degli edifici……………………………………………………………………….. ...17• Edifici esistenti ……..………………...…………………………………………………………………… ...17• Distanza minima dei fabbricati dalle linee elettriche……………………………………………………... ...17

Art. 8 – Vincoli sulla superficie fondiaria…………………………………………………………………………. ...18Art. 9 – Dotazione di spazi pubblici……………………………………………………………………………….. ...18Art. 10 – Parcheggi pubblici e privati……………………………………………………………………………... ...19Art. 11 – Corrispettivo delle concessioni edilizie…………………………………………………………………. ...19Art. 12 – Destinazione d' uso…………...………………………………………………………………………….. ...20Art. 13 – Vincoli esistenti e loro osservanza………………..……………………………………………………... ...20Art. 14 – Compatibilità degli interventi con le condizioni idrogeologiche del territorio…………...………….. ...21Art. 15 – Beni di interesse storico ed archeologico……………………………………………………………….. ...21Art. 16 – Beni di interesse storico, architettonico, ambientale ed etnico esterni alle perimetrazioni dei centri storici………………………………………………………………………………………………………………… ...21Art. 17 – Ambiti soggetti a normativa per la salvaguardia delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche……………………………………………………………………………………………………….. ...22

• Aree di interesse naturalistico…………...…………………………………………………………………. ...23• Aree di interesse ambientale………………………………………………………………………………... ...23• Aree di interesse paesaggistico…………………………………………………………………………….. ...24

Aree di rilevante interesse naturalistico…………………………………………………………………………... ...251. Laghetti delle Noghere…………………………………………………………………………………..…. ...252. Bosco di Vignano…………………………………………………………………………………………… ...263. Bosco di Farnei– settore ovest……………………………………………………………………………... ...274. Bosco di Punta Ronco………………………………………………………………………………………. ...285. Rio Almerigotti……………………………………………………………………………………………... ...29

Aree di interesse ambientale ………………………………………………………………………………………. ...306. Monte D'Oro………………………………………………………………………………………………... ...307. Rio Ospo e i suoi ambiti ripariali…………………………………………………………………………... ...318. Zona di raccordo tra i laghetti delle Noghere ed il bosco di Vignano……………………………………... ...32

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9. Bosco di Farnei– settore est………………………………………………………………………………... ...3310. Bosco di Belpoggio, a est del Valico di Rabuiese………………………………………………………….. ...3411. Fasce cuscinetto limitrofe a sud e a nord del Bosco di Farnei…………………………………………….. ...3512. Bosco di S. Rocco…………...……………………………………………………………………………… ...3613. Zona da Punta Ronco a Punta Sottile……………………………………………………………………… ...37

Aree di interesse paesaggistico…………………………………………………………………………………….. ...3814. Castelliere di Santa Barbara…………………………………………………………………...………….. ...3815. Bosco di Piasò ………………...…………………………………………………………………………… ...3916. Monte S. Michele– Muggia Vecchia– Canale Rio Storto………………………………………………….. ...40

TITOLO II NORME SPECIFICHE DI ZONA Art. 18 – Zona per la viabilità, sistemi di trasporto……………………………………………………………... ...41

• Percorsi ciclo-pedonali………………………………………………………………………………….…. ...42Art. 19 – Zone territoriali omogenee A, B, C: residenziali ……………………………………………………… ...42

• Zona territoriale omogenea "A": centri storici………………………………………………………….… ...43- Elementi puntuali esistenti da tutelare…………………………………………………………………... ...43- Zona A1 – Centro storico primario di Muggia…………………………………………………………... ...43- Zona A2 – Centro storico secondario di S. Barbara………………………………………………….…. ...44

• Zona territoriale omogenea "B"……………………………………………………………………………. ...45- Costruzioni accessorie…………………………………………………………………………………… ...45- Costruzioni a confine…………………………………………………………………………………….. ...46- Zona B1…………………………………………………………………………………………………... ...46- Zona B2………………………………………………………………………………………………….. ...47- Zona B3………………………………………………………………………………………………….. ...47

• Zona territoriale omogenea "C"……………………………………………………………………………. ...48- Zone C1………………………………………………………………………………………………….. ...48- Zone C2………………………………………………………………………………………………….. ...49- Zone C3………………………………………………………………………………………………….. ...50- Zone C4………………………………………………………………………………………………….. ...50

Zone C4a……………………………………………………………………………………………… ...51Zone C4b……………………………………………………………………………………………… ...52Zone C4c……………………………………………………………………………………………… ...53

Art 20 – Zona territoriale omogenea D: industriale……………………………………………………………… ...53• Zona D1- insediamenti industriali di interesse regionale……………………………………………….…. ...54• Zona D3- insediamenti industriali e artigianali……………………………………………………………. ...55• Zona D3A- insediamenti per attività produttive artigianali e commerciali………………………………... ...56• Zona D4 - insediamenti industriali per attività di cava……………………………………………………. ...58

Art. 21 – Zona territoriale omogenea E: agricola e forestale……………………………………………………. ...58• Zona E2 - aree boschive……………………...…………………………………………………………….. ...59• Zona E2/1 - zone agricole complementari alla salvaguardia idrogeologica e/o paesaggistica…………… ..59• Zona E2/2 - aree di rimboschimento a tutela dell'inquinamento industriale………………………………. ...60• Zona agricola E4 - aree di interesse agricolo paesaggistico……………………...……………………….. .. 60• Zona E6 - aree di interesse agricolo……………………...………………………………………………... .. 62

Art. 22 – Attività di agriturismo…………………………………………………………………………………... ..62Art. 23 – Zona territoriale omogenea G: turistica……………………………………………………………….. ..63

• Zona G1 - attrezzature ricettive di tipo turistico-marino……………………...…………………………… ..63- Categoria G1A - aree del demanio marittimo di cui si prevede l'interramento e la sistemazione………... ..64- Categoria G1B - strutture ricettivo complementari a carattere turistico sociale(ai sensi dell' art. 15 della

L.R. 17/97)………………………………………………………………………………………………….. ..65- Categoria G1B1 - villaggi turistici ed appartamenti per vacanze (ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R.

17/97)……………………………………………………………………………………………………….. ..66- Categoria G1B2 - strutture ricettive all'aria aperta……………………………………………………….. ..66- Categoria G1C - strutture ricettivo alberghiere………………………………………………….………... ..67- Categoria G1D - porti nautici………………...………………………………………………….………… ..68- Categoria G1E- impianti polifunzionali di supporto al turismo…………………………………………… ..68

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- Categoria G1F - attrezzature per lo svago connesse con l'uso del mare………………………………….. ..68- Categoria G1G - attrezzature per l'equitazione………………………………………………….………… ..69- Categoria G1H - impianti polifunzionali elioterapici, di svago, di supporto alla balneazione ed al tempo

libero……………………………………………………………………………………………………….. ..70- Strumenti attuativi con cui intervenire nelle zone G1……………………………………………………… ..70

• Zona G4 - strutture ricettive alberghiere esistenti……..……………………...…………………………… ..77Art. 24 – Zona territoriale omogenea H: commerciale…………………………………………………………... ..78

• Zona H2 - zone commerciali di interesse comunale e comprensoriale……………………...……………... ..79• Zona H2A - zone commerciali e per attività confinarie……………………...…………………………….. ..81

Art. 25 – Zona territoriale omogenea L1: zone per i traffici portuali…………………………………………... ..82Art. 26 – Zona territoriale omogenea O: mista…………………………………………………………………… ..82

• Zona O1 - aree degrado urbanistico-edilizio in prossimità del valico di Rabuiese…….………………….. ..82• Zona O2 ………………………………………………………………………...……..…………………... ..84• Zona O3 ………………………………………………………………………...……..…………………... ..84

Art. 27 – Zona territoriale omogenea S: servizi e attrezzature collettive……………………………………….. ..88• Zona S1- attrezzature per viabilità e trasporti ……………………………………………………………. ..88

- Zona S1A - parcheggi stanziali…………………………………………………………………………….. ..89- Zona S1B - parcheggi di relazione…………………………………………………………………………. ..89- Zona S1C - parcheggi di interscambio……………………………………………………………………... ..89

• Zona S2- attrezzature per il culto, la vita associativa, la cultura ………………………………………… ..89- Zona S2A - edifici per il culto……………………………………………………………………………… ..90- Zona S2B - uffici amministrativi comunali, uffici postali, difesa civile,vigili urbani, vigili del fuoco,

pubblica sicurezza, ecc ……...……………………………………………………………………………... ..90- Zona S2C - centro civico sociale…………………………………………………………………………… ..90- Zona S2D - biblioteca pubblica……………………………………………………………………….…… ..90- Zona S2E - centro culturale………………………………………………………………………………… ..90- Zona S2F - teatro…………………………………………………………………………………………… ..90- Zona S2G - attrezzature confinarie…………………………………………………………………….…... ..91

• Zona S3- attrezzature per l' istruzione…………………………….……………………………………… ..91- Zona S3A - asilo nido………………………………………………………………………………….…… ..91- Zona S3B - scuola materna………………………………………………………………………………… ..91- Zona S3C - scuola elementare……………………………………………………………………………… ..91- Zona S3D - scuola media inferiore………………………………………………………………………… ..91- Zona S3E - scuola media superiore ed universitaria…………………………………………………...….. ..91

• Zona S4 - attrezzature per l'assistenza e la sanità…………………………..…………………………….. ..92- Zona S4A - residenze per anziani………………………………………………………………………….. ..92- Zona S4B - strutture sanitarie di base……………………………………………………………………… ..93- Zona S4C - cimiteri………………………………………………………………………………………… ..93

• Zona S5 - attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto…………………………..………… ..94- Zona S5A - verde di connettivo…..…………………………………………………………………………. ..94- Zona S5B - verde di arredo urbano…..……………………………………………………………………. ..94- Zona S5D - verde di quartiere..…..………………………………………………………………………… ..94- Zona S5E - parchi urbani…..………………………………………………………………………………. ..95- Zona S5F - verde pubblico e impianti sportivi…………………………………………………………….. ..95- Zona S5G - attrezzature e servizi per la balneazione e la nautica…..…………………………………….. ..97

• Zona ST - servizi tecnologici…………………………………………………………………….………… ..97Art. 28 – Interventi sugli edifici esistenti………………………………………………………………………….. ..98Art. 29 – Compatibilità con il Regolamento Edilizio vigente…………………………………………………….. ..99Art. 30 – Salvaguardia……………………………………………………………………………………………… ..99Art. 31 – Deroghe…………………………………………………………………………………………………… .100Art. 32 – Aree per emergenze……………………………………………………………………………………… .100Art. 33 – Regolamentazione, sosta ed utilizzo mezzi da campeggio……………………………………………... .100

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TTTIIITTTOOOLLLOOO III NNNOOORRRMMMEEE GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII Art. 1 - Oggetto e contenuti della Variante Generale n°15 al P.R.G.C., a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, di cui all’art.36 L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Variante Generale al P.R.G.C. del comune di Muggia riguarda l'intero territorio comunale. E' redatta in osservanza delle disposizioni del P.U.R., della L.R. 52/91 e successive integrazioni e modificazioni ed alle direttive impartite dal Consiglio Comunale con delibera n°36/95.

La zona A1, relativa al centro storico primario di Muggia, così come delimitata

nelle planimetrie di progetto, è regolata dal Piano Particolareggiato di Recupero, adottato con deliberazione Commissariale n. 29 del 7 agosto 1996 e approvato con deliberazione Consiliare n°44 del 4 agosto 1997, che qui integralmente si richiama.

In appositi elaborati (tavole P10 e P11), inoltre, sono riportati i perimetri delle

aree oggetto di Piano Attuativo vigente, di iniziativa pubblica o privata. Per ciascuna di esse vigono le disposizioni, le limitazioni e gli obblighi previsti nei rispettivi piani e convenzioni, come per le varianti di concessioni edilizia già rilasciate, fino alla decadenza ai sensi di legge e/o alla loro completa attuazione anche se nella tavola della zonizzazione sono comprese in zone diverse.

Per alcune aree di particolare importanza, ai fini della risoluzione di specifiche

situazioni, rilevanti ai fini dello sviluppo del territorio di Muggia, sono state predisposte "schede relative a proposte progettuali", che fanno parte integrante del P.R.G.C.. Esse costituiscono approfondimento progettuale e contributo alla prefigurazione della organizzazione dello spazio ed alla individuazione delle opere necessarie alla sua trasformazione. Nella presentazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, ove prescritti, le "schede" debbono essere assunte come riferimento alla progettazione.

Le "schede progettuali", aventi valore prescrittivo, predisposte contestualmente alla redazione della presente Variante Generale al P.R.G.C. sono le seguenti:

1) area limitrofa al centro storico: ampliamento del porto, riqualificazione area ex Caliterna e aree comprese fra piazza Repubblica e piazzale Foschiatti;

2) Rio Ospo e Laghetti delle Noghere; 3) area confinaria del Rabuiese; 4) risistemazione della S.P.14 con adattamento alla balneazione e alla sosta.

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L’Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, produrre "schede

progettuali" relative a parti del territorio per prefigurare una "guida" alla soluzione funzionale e alla definizione qualitativa di temi progettuali.

Art. 2 - Elaborati costituenti la Variante Generale al P.R.G.C.

Sono elementi costitutivi della presente Variante Generale al P.R.G.C. (che di

seguito sarà indicata come Variante n°15, gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

- elaborato A: Relazione contenente:

- analisi -la risposta alle Direttive Impartite dal Consiglio Comunale;

-la relazione sulla Capacità Insediativa Teorica; -gli obiettivi e le strategie del piano;

-la relazione sulla Flessibilità; -il calcolo degli standard urbanistici delle attrezzature e servizi, come previsto dal D.P.G. 0126/Pres 20/04/95;

- elaborato B: Norme Tecniche di Attuazione; - elaborato C: Edifici di particolare Interesse Storico, Architettonico, Ambientale

ed Etnico;

- elaborato D: Riconferma dei Vincoli;

- tavole grafiche:

tavole di Analisi: A1: Evoluzioni del territorio e datazione dell’edificato; A2: Stato di fatto aggiornato dell’edificato; A3: Analisi delle risorse naturalistiche e ambientali; A4: Infrastrutture a rete: rete idrica; A5: Infrastrutture a rete: rete fognaria e gas metano; A6: Tavola dei vincoli e dei demani; A7: Aree edificate - aree urbanizzate; A8: Capacità Insediativa Residenziale Teorica Massima;

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tavole di progetto -prescrittive: P9: Piano Struttura; P10: Individuazione delle aree all’interno delle quali il rilascio della

concessione è subordinato ad uno strumento attuativo e quelle all’interno delle quali è consentita la concessione edilizia diretta;

P11: Individuazione degli ambiti assoggettati e da assoggettare a pianificazione attuativa a destinazione d’uso non residenziale;

P12: Tavola della viabilità esistente e di progetto; P13: Servizi e attrezzature collettive; P14: Zonizzazione; P15a: Area limitrofa al centro storico: ampliamento del porto,

riqualificazione area ex-Caliterna e aree comprese tra piazza Repubblica e piazzale Foschiatti: uso del suolo;

P15b: Area limitrofa al centro storico: ampliamento del porto, riqualificazione area ex-Caliterna e aree comprese tra piazza Repubblica e piazzale Foschiatti: progetto;

P16a: Rio Ospo e laghetti delle Noghere: uso suolo; P16b: Rio Ospo e laghetti delle Noghere: progetto; P17a: Rabuiese: uso suolo; P17b: Rabuiese: progetto senza “Grande Viabilità”; P17c: Rabuiese: progetto con “Grande Viabilità”; P18a: Risistemazione della S.P. n°14 per Muggia con adattamento alla

balneazione e alla sosta: uso suolo; P18b: Risistemazione della S.P. n°14 per Muggia con adattamento alla

balneazione e alla sosta: progetto.

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Art. 3 - Modalità di attuazione del P.R.G.C.: tipi e strumenti di intervento Il territorio del Comune di Muggia, è suddiviso in zone territoriali omogenee ai

sensi dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.U.R.. Il P.R.G.C. si attua conformemente a quanto prescritto dalla normativa

specifica di zona ed attraverso gli strumenti di seguito elencati: - denuncia di inizio attività: art. 78 comma 2 L.R. 52/91 e successive

modificazioni ed integrazioni; - autorizzazione edilizia per tutte le opere previste dalla legge (artt. 68, 69, 70,

71, 72 L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni); - autorizzazione edilizia in precario art. 81 L.R. 52/97 e successive modificazioni

ed integrazioni.

Nei casi in cui non sia prescritta la redazione di uno strumento urbanistico attuativo con: - concessione edilizia diretta, con o senza convenzione o atto unilaterale

d'obbligo. Nei casi in cui sia prescritto uno strumento attuativo quale P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata o P.R.P.C. con valore di Piano di recupero: - mediante la redazione dello stesso e successiva concessione edilizia in

osservanza delle norme, disposizioni e prescrizioni in esso contenute.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può definire nuove aree da sottoporre a strumenti urbanistici attuativi o ripartire quelle previste negli elaborati di P.R.G.C., tenendo conto della partecipazione di operatori sia pubblici che privati, che possono intervenire in modo congruo alle varie fasi di attuazione.

Art. 4 - Definizione delle attività costruttive (Titolo VI L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia)

• Interventi aventi rilevanza urbanistica

Sono interventi di rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree di rapporto: - alla potenzialità insediativa e produttiva; - alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica

vigente con l’intorno;

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- alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi. - Nella categoria di intervento di cui al comma 1 sono compresi: - gli interventi di nuova realizzazione; - gli interventi di ampliamento; - gli interventi di ristrutturazione urbanistica; - gli interventi di ristrutturazione edilizia; - gli interventi di rilevanza urbanistico - ambientale di cui all’articolo 66.

• Interventi di nuova realizzazione Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia

ed infrastrutturale di aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo.

• Interventi di ampliamento Sono interventi di ampliamento quelli volti alla creazione di nuovi spazi, in

termini di volume o di superficie, ottenuti con l’aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l’uso di strutture componibili o prefabbricate.

Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

• Interventi di ristrutturazione urbanistica Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto

urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

• Interventi di ristrutturazione edilizia Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel

rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente ed in particolare finalizzati: - alla riorganizzazione degli elementi costitutivi dell’edificio sia in termini di

utilizzo delle superfici che dei volumi; - alla sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio che non rientrino tra gli

interventi di manutenzione straordinaria;

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Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

• Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale

Sono interventi di rilevanza urbanistico – ambientale, quelli che, pur non rientrando negli interventi edilizi tradizionali, esplicano i loro effetti sull’equilibrio ambientale.

Essi sono volti principalmente: - allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad

un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l’esercizio dell’attività agricola, nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai 40 cm e che alterano i livelli di quota;

- alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l’esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;

- alle operazioni sui corsi d’acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull’argine e nell’alveo.

- Interventi aventi rilevanza edilizia Sono interventi di rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio

esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione, e durata, non hanno rilevanza urbanistica.

Nella categoria di intervento di cui al comma 1 precedente sono compresi: - gli interventi di manutenzione edilizia; - gli interventi di restauro; - gli interventi di conservazione tipologica; - gli interventi di risanamento conservativo; - i nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica.

• Interventi di manutenzione edilizia Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle

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necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessano le parti strutturali degli edifici né comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche

necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Sono tra l’altro, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le

opere: • interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell’edificio

né aumento del numero delle unità immobiliari; • consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai, interpiano, senza che ciò

comporti la modifica del numero dei piani; • consistenti nel rifacimento totale dell’intonacatura e del rivestimento esterno

degli edifici; • consistenti nella sostituzione di serramenti esterni; • consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni; • consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di

tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest’ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

• consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all’interno di edifici pubblici o di interesse statale;

• consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi;

• consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

• Interventi di restauro Si configura quale intervento di restauro l’insieme sistematico di opere

riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il

rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento di eventuali elementi

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strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

• Interventi di conservazione tipologica

Si configura quale intervento di conservazione tipologica l’insieme sistematico

si opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico – culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.

Tale intervento comprende il consolidamento, risanamento, il ripristino e il

rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

• Interventi di risanamento conservativo Si configura quale intervento di risanamento conservativo l’insieme sistematico

di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purché non riguardino edifici quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con interventi di cui ai commi 9 e 10.

Tale intervento comprende il consolidamento, risanamento, il ripristino degli

elementi costitutivi dell’edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

• Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica Sono, tra l’altro, da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza

urbanistica: - la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di

beni di consumo; - le pertinenze di edifici esistenti; - l’occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a

cielo libero; - le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave

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e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;

- la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari; - la realizzazione di manufatti per l’esercizio di servizi pubblici e per l’arredo

urbano; - il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe,

decorazioni e simili; - la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, segnali indicatori, di

monumenti; - la collocazione di tende relative a locali d’affari, esercizi pubblici; - le linee elettriche con tensione inferiore a 1 volt e relative opere accessorie; - gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente; - le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti; - la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito

dell’installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

- le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; - le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti,

consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

- le opere sportive che non creano volumetria; - i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

Art. 5 - Parametri urbanistici

Ai fini della applicazione delle presenti norme si definiscono i seguenti parametri urbanistici:

- superficie territoriale (st): è la superficie rilevata, misurata in ha, complessiva

delle aree edificabili di una stessa zona del P.R.G.C., comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate nel P.R.G.C. alla rete principale della viabilità e alle aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori;

- superficie fondiaria (sf): è la superficie rilevata del lotto edificabile, misurata

in mq, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti;

- indice di fabbricabilità territoriale (It): è il massimo volume, espresso in mc, costruibile per ogni ha di superficie territoriale (st); si applica negli interventi di nuova edificazione nelle zone ove è prescritta la predisposizione di uno

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- strumento urbanistico attuativo;

- indice di fabbricabilità fondiaria (If): è il massimo volume, espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (sf);

- superficie coperta (sc): è la superficie, misurata in mq, risultante dalla

proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali con esclusione di scale aperte e poggioli aperti su tre lati, tettoie fino a ml 1.50 e sporti del tetto fino a ml 1.20;

- rapporto di copertura: è il rapporto percentuale tra superficie coperta (sc) e

superficie fondiaria (sf); - superficie utile (su):- è la somma delle superfici utili di tutti i piani fuori terra

di un edificio al netto di tutti gli elementi verticali (murature, pilastri, tramezzi, vani scale e vani ascensore) e delle parti interrate con le caratteristiche di cui al punto successivo che ne tratta: - la superficie di ogni singolo piano abitabile, inclusi i soppalchi qualora possano

essere dichiarati abitabili e compreso il sottotetto per la sola parte dichiarata abitabile;

- la superficie dei piani seminterrati e interrati se destinati ad attività per le quali sia stata dichiarata la agibilità/abitabilità, con permanenza anche temporanea di persone;

- le superfici di aggetti chiusi (bow-window...); - la superficie utilizzata per impianti, con esclusione delle opere necessarie al

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, nel caso di costruzioni destinate ad attività produttive.

- Sono escluse dal computo: - le superfici destinate ad ospitare impianti tecnici al servizio della agibilità e

vivibilità degli edifici (scale, ascensori, vani tecnici per impianti di riscaldamento, di condizionamento...);

- gli spazi destinati a garage; - i porticati pubblici e di uso pubblico.

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Art. 6 - Definizioni edilizie e metodi di misurazione • Altezza dei fabbricati

Va misurata dalla quota media del terreno sistemato come previsto nel

progetto. L'intercapedine di isolamento non viene calcolata al fine del calcolo dei volumi.

- Copertura piana: - l'altezza viene misurata all'incontro dell’intradosso del solaio di copertura con il

piano di facciata.

- Copertura a falde inclinate: - l’altezza è calcolata quale media tra l'intradosso del colmo, misurato dalla quota

di calpestio, con un massimo di ml 3.00 e l'estradosso dell'ultimo solaio piano.

- Copertura a falda unica: - l'altezza è calcolata quale media dello sviluppo della stessa.

- Eventuali strutture poste sopra la falda del tetto (abbaini...) non modificheranno

l'altezza massima se la loro larghezza complessiva sarà inferiore o uguale a 1/5 della larghezza del fronte corrispondente.

- Non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima gli

elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici. • Volume dei fabbricati

E’ costituito dall'intero volume del solido emergente dal terreno. Sono esclusi dal calcolo del volume:

- i portici coperti delle abitazioni singole, binate o a schiera purché aperti su due lati e la cui estensione non sia inferiore al 50% del perimetro del porticato stesso;

- le logge coperte (chiuse su 3 lati) per la quota rientrante fino a ml 1.40; - le soffitte non abitabili aventi altezza massima all'intradosso di ml 2.70 e la

media ponderale non superiore a ml. 1.70. Nel caso di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti il volume

dovrà essere computato con le modalità previste per i fabbricati di nuova costruzione.

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Art. 7 - Distanze ed allineamenti obbligati Per distanza si intende il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale

che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell'edificio e l'altro elemento di riferimento: il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finitimi ecc..

• Ds = Distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento

minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di coperture fino a ml 1,20) ed il confine stradale.

Ai sensi dell'Art. 2, 1° comma del D.L n. 285/30.04.1992 (Codice della strada) e successive modifiche ad integrazioni, si definisce strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" e si intende per confine stradale il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e in trincea" così come definito all'art 3 punto 10 dello stesso Codice della Strada

• Dc = Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona Per distanza minima dei fabbricati dai confini si intende la lunghezza del

segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture ed eventuali elementi decorativi) ed il confine prospiciente.

Nel caso un’area, definita residenziale e confinante con una zona agricola, non

avesse le dimensioni planimetriche sufficienti alla localizzazione di un edificio di volumetria consentita dall'applicazione dell'indice di zona, questo potrà debordare nella zona limitrofa classificata E6 nella misura strettamente necessaria alla sua costruzione mantenendosi, per altro, alla distanza minima consentita dagli altri confini.

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• Df = Distanza tra i fabbricati Per distanza tra i fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo

congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e gli eventuali elementi decorativi) e l'edificio antistante.

• Distanza dai cimiteri Ai sensi delta L.N. n. 1265/27.7.07.1934 Testo unico delle Leggi sanitarie,

modificato con L.N. n.983/17.10.1957. Le distanze sono stabilite con appositi decreti dell'autorità competente. Le distanze suddette possono essere oggetto di modificazioni in base a decreti

da emettersi secondo le condizioni sancite dalla vigente legislazione in materia. A seguito della esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze si applicano

a partire dal limite della zona di ampliamento. Per i cimiteri esistenti sono riportate nelle tavole di Piano le distanze di rispetto

corrispondenti ai Decreti vigenti al momento dell'adozione del presente P.R.G.C..

• Allineamenti obbligati degli edifici Quando sono indicati allineamenti obbligati di Piano, gli edifici dovranno

allinearsi per almeno il 70% delle intere facciate sul limite indicato, il restante 30% delle facciate potrà eventualmente essere arretrato rispetto all'allineamento, ma non potrà sporgere rispetto ad esso.

• Edifici esistenti Quando nelle presenti Norme si richiama il concetto di "edifici esistenti" si

intendono quelli esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. il cui volume è stato interamente realizzato.

• Distanza minima dei fabbricati dalle linee elettriche La distanza minima consentita dalle line elettriche aeree ad alta o media

tensione è di ml 50.00.

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Art.8 - Vincoli sulla superficie fondiaria Ogni volume edilizio determina sul territorio un vincolo sulla superficie ad esso

corrispondente sulla base del rispettivo indice di zona. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., la superficie

fondiaria asservita si estende alle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato esistente alla stessa data di adozione, ancorché confinanti a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore a questo corrispondente.

L'utilizzazione totale degli indici corrispondenti ad una determinata superficie

esclude, ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di definire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la volumetria delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare gli indici di zona.

Nella domanda intesa ad ottenere nuova concessione edilizia dovrà risultare da

esplicita dichiarazione del proprietario e del progettista che non viene sottratta area asservita, in base agli indici di zona, ai fabbricati esistenti.

Art. 9 - Dotazione di spazi pubblici Le dotazioni minime di spazi pubblici nelle zone ove è consentito I'intervento

edilizio diretto, salvo diversa specificazione definita per le singole zone, sono quelle indicate puntualmente nelle Z.T.O. ai sensi del D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

Negli interventi soggetti a P.R.P.C., nelle zone residenziali la dotazione minima

di spazi pubblici dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 30% dell'intero ambito e destinata a verde attrezzato ed a parcheggio ad uso pubblico.

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Art. 10 - Parcheggi pubblici e privati Ai sensi dell'art. 2 della L.122/89 e successive modifiche ed integrazioni, nel

caso di intervento di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione con aumento delle unità immobiliari, è necessario predisporre parcheggi, da realizzarsi all'interno degli edifici oppure su aree scoperte all'interno del lotto, oppure in aree attigue non facenti parte del lotto purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

Le quantità da rispettarsi, fatto salvo quanto prevede la L. 122/89 e successive

modifiche ed integrazioni, sono così definite:

- per le zone A si rimanda alle norme dei rispettivi Piani Attuativi; - per le zone con destinazione residenziale, almeno un posto auto di mq 15.00 per

ciascun alloggio oltre a mq 1.00 per ogni 10.00 mc di volume; - per le attività commerciali in zone a destinazione prevalentemente residenziale

così come stabilito dall' art. 16 del D.P.G.R.126/95 - per le attività industriali ed artigianali così come stabilito dall' art.17 comma 3 - per le attività commerciali, la percentuale minima di parcheggio viene

computata rispetto alla superficie di vendita così come stabilito dall' art.18 del D.P.G.R. 126/95

- per le attività ricettivo-alberghiere, la quantità minima di parcheggio viene così computata: 1 posto auto per ciascuna camera o unità abitativa più 1 posto auto per ogni due addetti , più mq. 10 per ogni mc.100 di costruzione.

Le superfici sopraindicate sono comprensive degli spazi di manovra. Le aree destinate ai parcheggi esterne al lotto di intervento coperte o scoperte

con un minimo di mq 15 per posto auto, devono essere vincolate all'uso di parcheggio con costituzione di vincolo di destinazione permanente.

Le eventuali autorimesse interrate potranno essere realizzate tutte o in parte al

di fuori del sedime dell’edificio di pertinenza.

Art. 11 - Corrispettivo delle concessioni edilizie.

Il corrispettivo delle Concessioni Edilizie, dovuto da tutti coloro che, attraverso

un intervento preventivo o diretto, esercitino una attività comportante trasformazioni urbanistica del territorio, è costituito da una quota corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi all'intervento e da una

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quota commisurata al costo di costruzione, determinato rispettivamente ai sensi degli Art. 92 e seguenti della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione,

il concessionario potrà obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e garanzie stabilite dal Comune. Art. 12 - Destinazione d'uso

Le destinazioni d’uso degli edifici sono quelle stabilite dalla Licenza o

Concessione Edilizia ovvero dall’autorizzazione rilasciata ai sensi di Legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d’uso in atto da oltre un biennio.

I cambiamenti di destinazione d’uso degli edifici esistenti alla data di adozione

del presente Piano, nonché quelli che verranno realizzati in conformità alle previsioni del Piano stesso, potranno essere consentiti, nelle forme e modalità previste dalle vigenti leggi, solo quando compatibili con le norme delle zone in cui gli edifici ricadono.

Nel caso di demolizione, l’eventuale ricostruzione dell’edificio dovrà essere

compatibile con la destinazione d’uso prevista dalla presente Variante.

Art. 13 - Vincoli esistenti e loro osservanza

In apposita cartografia di P.R.G.C. (tav. A6) sono stati riportati i vincoli di

diversa natura, facenti riferimento a leggi statali e regionali diverse, che insistono sul territorio comunale, e interagenti con l'uso del suolo e l'attività edificatoria.

E' fatto obbligo di osservarne le prescrizioni, che qui esplicitamente si

richiamano. Sarà per tanto necessario ottenere l’autorizzazione dell’Ente preposto alla loro

tutela.

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Art. 14 - Compatibilità degli interventi con le condizioni idrogeologiche del territorio

Su tutte le zone di P.R.G.C. allorché siano previsti interventi edificatori di

qualsiasi natura, le nuove costruzioni e gli impianti infrastrutturali sia pubblici che privati dovranno osservare le prescrizioni contenute nella relazione per “la valutazione della situazione geostatica e idraulica a supporto della Variante Generale al P.R.G.C. (in estensione agli studi geologici già eseguiti sull’intero territorio comunale)” redatta nel dicembre 1998 dalla Geokarst Engineering s.r.l. e costituente parte integrante della presente Variante.

Art. 15 - Beni di interesse archeologico e storico Nell’eventualità di ritrovamenti nel corso della realizzazione di opere previste

dal piano o comunque nel corso di scavi, è fatto obbligo di sospendere tempestivamente i lavori ed informare la competente Sopraintendenza per i Beni Archeologici; i lavori non potranno essere proseguiti fino a che essa non ne rilasci il nulla osta.

Art. 16 - Beni di interesse storico, architettonico, ambientale ed etnico esterni alle perimetrazioni dei centri storici Sono analiticamente individuati negli elaborati di Piano della Variante al

P.R.G.C. gli edifici di interesse storico, architettonico o ambientale, distribuiti nel territorio comunale. Per essi, fino alla redazione da parte dei proprietari di uno studio approfondito e documentato della consistenza e dei valori storico- architettonici e di valore ambientale, è consentita la sola manutenzione ordinaria e gli interventi di restauro conservativo.

A seguito dello studio sopra citato sarà possibile individuare il complesso di opere necessarie alla conservazione e valorizzazione dell'edificio, o complesso di edifici, distinguendo le modalità di intervento per le singole parti componenti.

Previa la demolizione di ogni superfetazione e aggiunta incongrua,

eventualmente presente, è ammessa la ricostruzione del volume ad esse corrispondente purché inserito in un progetto organico di riqualificazione delle aree di pertinenza e comunque nel rispetto delle norme vigenti nelle Z.T.O. di appartenenza.

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Come per gli edifici inseriti nei "centri storici", in ogni intervento devono

essere rispettate le norme per la tutela e la valorizzazione degli eventuali elementi puntuali di pregio presenti sia negli edifici, che nelle aree di pertinenza (portali, muri di cinta, edicole...).

Sono, inoltre, da considerarsi prescrittive le indicazioni contenute

nell’elaborato C, relative a quegli edifici ivi specificati e definiti, da codesta Variante, di particolare interesse storico, architettonico, ambientale ed etnico.

Art. 17 - Ambiti soggetti a normativa per la salvaguardia delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche

Nelle pagine successive vengono individuate puntualmente le singole zone di

interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale, così come definite dall’analisi del dott. for. M.Cassol ed indicate nella tavola A3-Analisi delle risorse naturalistico-ambientali, di cui si riportano degli stralci grafici.

Si precisa quindi, che le indicazioni stabilite per questi ambiti prevalgono e

integrano le prescrizioni definite per le Z.T.O. rispettive insistenti sulla medesima zona, ove non diversamente specificato nelle presenti norme.

Nelle sottoelencate categorie è vietata l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose a carico della zoocenosi e fitocenosi.

La tutela dei corpi idrici si integra con la manutenzione e cura della vegetazione ripariale ad essi connessa.

In queste aree è vietato il taglio del bosco che non sia finalizzato, attraverso le tecniche della silvicultura naturalistica, ad un miglioramento compositivo e strutturale dello stesso.

Ogni intervento sui corsi d'acqua deve essere preceduto da una analisi che evidenzi il grado di naturalità dello stesso, con riferimento anche agli ambiti ripariali. E' fatto comunque divieto di manomettere e/o tombinare i corsi d'acqua.

Tutti gli interventi di sistemazione idraulica o di ripristino naturalistico, dovranno essere realizzati con le tecniche della ingegneria naturalistica.

L'Amministrazione Comunale verifica l'impatto paesistico degli interventi sui

corsi d'acqua, vieta od autorizza gli interventi e detta eventuali misure di mitigazione dell'impatto stesso, ai sensi dell’art.131 della L.R.52/91 e successive modificazioni e integrazioni.

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In tutto il territorio comunale è fatto divieto di tagliare o manomettere le fasce

arborate ripariali che presentino vegetazione arborea tipica delle zone umide (ontani, salici...) e di introdurre in libertà specie animali non autoctone.

Ai fini di una corretta gestione e tutela del territorio, questi ambiti, sono

suddivisi nelle seguenti tre categorie:

• Aree di interesse naturalistico

Tali aree si connotano per la sussistenza di valori faunistici, vegetazionali ed

anche floristici di elevato pregio. Sono previste limitazioni ed indicazioni all’edificazione come meglio

specificate nei paragrafi relativi alle singole aree, comunque qualunque tipo di edificazione sarà preceduto da uno studio paesaggistico ad esclusione delle aree D1.

Per consentire la libera circolazione della fauna locale e la fruizione e la

percorribilità delle aree boscate, nella loro interezza, sono vietate le recinzioni non permeabili.

• Aree di interesse ambientale Sono aree di notevole pregio ecologico legato spesso a zone umide e a boschi e

in fase di trasformazione. Tale trasformazione è dovuta, tra gli altri fattori, allo sviluppo di nuova

urbanizzazione, sia esso legato ad attività residenziali, produttive o infrastrutturali, che a processi di spontanea rinaturalizzazione in atto, determinati in seguito ad abbandono di pratiche agricole.

All’interno di dette aree deve essere redatto un accurato studio paesaggistico, finalizzato a:

- conservare i profili ambientali e paesaggistici esistenti e qualificanti il territorio e a disporre gli interventi necessari alla rimozione di particolari elementi detrattori;

- mettere in relazione l’opera proposta e le funzioni ad essa attribuite con le caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non le altera in maniera sostanziale;

- eliminare elementi in contrasto con le caratteristiche del luogo;

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- ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato ed

altre componenti ambientali che, a seguito della realizzazione dell’opera, possano apportare modifiche al paesaggio stesso (inquinamenti, effetti a distanza di tempo,…);

- descrivere in modo esauriente l’immagine complessiva dell’opera, specificando i materiali, i colori, le finiture e gli elementi che caratterizzano l’aspetto esteriore dell’opera;

- rappresentare con documentazione fotografica, per simulazione, le opere nel sito oggetto di intervento.

• Aree di interesse paesaggistico Sono quelle aree che si connotano per la presenza di rilevanti valori da mettere

in relazione alle caratteristiche geografiche, morfologiche, naturalistiche, antropiche dei luoghi.

All'interno di dette aree non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici. Sulla

base di progetti esecutivi di valorizzazione dei sistemi naturalistici e ambientali (per l'osservazione naturalistica, lo studio, le informazioni, servizi di sorveglianza e di appoggio a sentieri e percorsi attrezzati...), potranno essere previste modeste costruzioni, realizzate con tecnologie costruttive leggere, strettamente connesse a tali progetti, secondo i limiti e le prescrizioni indicati nelle relative zone omogenee.

Sono vietate le costruzioni metalliche. Per gli edifici o manufatti esistenti alla data di adozione della presente

Variante, sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria. Detti interventi sono soggetti ad autorizzazione.

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Aree di rilevante interesse naturalistico

- Laghetti delle Noghere Gli interventi di modifica dovranno tenere conto delle previsioni riportate nella

tavola di proposta progettuale a carattere prescrittivo P16b in scala 1:2000. Non è ammessa l’edificazione di alcun manufatto fatte salve le strutture di

supporto alla osservazione naturalistica e dei servizi igienici necessari di tipo esclusivamente chimico, purché opportunamente mascherati.

Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti: - raccolta, asportazione o danneggiamento della flora spontanea, salvo che per

motivi di studio e ricerca; - uso di mezzi fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli,

alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di antincendio; - abbruciamento delle stoppie e dei canneti; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale; - raccolta e asportazione di fauna inferiore, salvo che per motivi di studio e di

ricerca. Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

RIO DI OSPO

laghetti delle Noghere

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- Bosco di Vignano

Non è ammessa l'edificazione. Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con

l’indicazione dei seguenti divieti: - uso di mezzi fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli,

alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di antincendio; - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale.

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

VIGNANO

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bosco di Vignano

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- Bosco di Farnei - settore Ovest Non è ammessa l'edificazione.

Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con

l’indicazione dei seguenti divieti: - modifica del regime e della composizione delle acque; - rimboschimento; ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale.

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

G. DI S. BARBAR

A

S.P.

N. 24

NOGHERE

DELLE

DI

VIA

FARNEI

BARBARASANTA

SANT'ANDREA

RIO DI OSPO

IMPIANTO DI

POMPAGGIOACQUEDOTTOF A

RN E

F AR

N E

bosco di Farnei

settore Ovest

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- Bosco di Punta Ronco

La zona Classificata E2 nella tav.P14 è totalmente inedificabile. Nella zona classificata G1 e perimetrata col retino di zona di interesse

naturalistico è consentita l’edificazione previa analisi puntuale delle piantumazioni di pregio ed a dettagliato studio naturalistico.

All’interno di questa zona l’edificazione non potrà svilupparsi su più di due piani compreso il piano terra.

Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con

l’indicazione dei seguenti divieti: - modifica del regime e della composizione delle acque; - interventi di sistemazione idraulica non effettuati con il ricorso alle tecniche

proprie dell'ingegneria naturalistica; - rimboschimento, ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - raccolta, asportazione o danneggiamento della flora spontanea, salvo che per

motivi di studio e ricerca; - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale. E' fatto divieto nella Z.T.O. E2 di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

E’ vietato qualsiasi tipo di recinzione.

S.P.

N

. 1

7

DI CHIA

MPORENOG

bosco di Punta Ronco

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- Rio Almerigotti

La zona classificata E2 nella Tav. P14 è totalmente inedificabile. La zona classificata G1 e perimetrata col retino di zona di interesse naturalistico per la presenza, antecedente alla stesura della presente variante, di un Piano Attuativo e da questa riconfermato, è consentita l'edificazione solo in quella porzione di Z.T.O. E2 interessata dagli edifici del piano adottato.

Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti:

- modifica del regime e della composizione delle acque; - raccolta, asportazione o danneggiamento della flora spontanea, salvo che per

motivi di studio e ricerca; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale; - raccolta e asportazione di fauna inferiore, salvo che per motivi di studio e di

ricerca. Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

SAN FLORIANO

S.BARTOLOMEO

SERBATOIOACQUEDOTTO

ATN

UP

Rio Almerigotti

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Aree di interesse ambientale - Monte d'Oro

Le Z.T.O. classificate E2 ed E2/1 nella Tav. P14 sono da considerarsi completamente inedificabili.

Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti:

- rimboschimento; ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - cambio di destinazione d'uso in presenza di colture legnose da frutto (ulivo,

vite, fruttiferi). Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

D'OROMONTEVIA

AQUILINIA

AQUILINIA

DEL

DIAVOLO

TORRENTE

ACQUEDOTTOSERBATOIO

SERBATOIOACQUEDOTTO

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MONTE D'ORO BELVEDERE

bosco di Monte D'Oro

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- Rio Ospo e suoi ambiti ripariali

La zona che si trova a Nord dei Laghetti delle Noghere, è compresa all'interno dell' area per gli insediamenti industriali di interesse regionale.

In questa zona sarà possibile l’insediamento di strutture industriali o artigianali non nocive.

Lungo la fascia ripariale del Rio Ospo, dalla confluenza con il Torrente del Diavolo, fino al confine con il Comune di S. Dorligo e risalendo lungo detto confine fino all’incrocio con la S.P. n.13 Caresana, dovrà essere posta a dimora una fascia alberata profonda ml. 20.00 composta da essenze autoctone.

Tutti gli interventi, di edificazione, di modifica delle sponde terranno conto delle previsioni riportate nella tavola di proposta progettuale a carattere prescrittivo P16b.

All'interno delle fasce, indicate con opportuna simbologia nella Tav. P16b, sarà possibile costruire edifici a servizio delle attività nautiche e di rimessaggio: - Volume massimo: mc 500 - Altezza massima: ml 3.50 - Eventuali portici non potranno superare la superficie degli edifici e non faranno

volume. - Al fine di tutelare la zona, con l'esclusione dell'area con destinazione

industriale, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti:

- abbruciamento delle stoppie e dei canneti; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale. - modifica del regime e della composizione delle acque. - raccolta o asportazione della flora spontanea, salvo per motivi di studio e

ricerca - raccolta ed asportazione di fauna inferiore, salvo che per motivi di studio o

ricerca L’eventuale banchinaggio sarà oggetto di particolare studio paesaggistico ed

eseguito secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica.

MUG

GIA

D I

S.P. N.14

S.P. N. 14

DI MUGGIA

S.P. N. 15

NOGHERE

DELLE

DI

VIA

FARNEI

SANT'ANDREA

RIO DI OSPO

IMPIANTO DIPOMPAGGIO

ACQUEDOTTO

E E

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CARESANA

S.P. N. 13

K.9

MARTINELLI

VI A

VIA CADUTI SUL LAVORO

S.S. N.

15

S.S.

N .

15

VIA

DI

FARNEI

ZONA

INDUSTRIALE

AQUILINIA

DIOSPO

RIO

RIO DI OSPO

DEL

DIAVOLO

TORRENTE

ACQUEDOTTOSERBATOIO

DEPURAZIONEIMPIANTO DI

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MONTE D'ORO BELVEDERE

rio Ospo

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8) Zona di raccordo fra i Laghetti delle Noghere e il Bosco di Vignano

E' consentita l'edificazione secondo i parametri di zona. Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con

l’indicazione dei seguenti divieti: - abbruciamento delle stoppie e dei canneti; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale. - cambio di destinazione di coltura in presenza di piante legnose da frutto

(ulivo,vite,fruttifere) Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

VIGNANO

MEN

ARIO

LO

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RE

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9) Bosco di Farnei – settore est Non è consentita l'edificazione nelle Z.T.O. classificate E2 nella Tav. P14.

Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti: - cambio di destinazione d'uso in presenza di colture legnose da frutto (ulivo,

vite, fruttiferi); - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico;

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

CAVE

IMPIANTO DIPOMPAGGIO

ACQUEDOTTO

RN

E

RN

E

VIA

DI

FARNEI

VALICO DI RABUIESE

bosco di Farnei

settore Est

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10) Bosco di Belpoggio, ad Est del valico di Rabuiese Non è consentita l'edificazione nelle Z.T.O. classificate E2 nella Tav. P14. Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti: - cambio di destinazione d'uso in presenza di colture legnose da frutto (ulivo,

vite, fruttiferi); - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico;

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in

pietrame. Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

VIGNANO

OIGGOPLE

B

NOGHERE

VALICO DI

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11)Fasce cuscinetto limitrofe a Sud e a Nord del Bosco di Farnei Non è consentita l'edificazione nelle Z.T.O. classificate E2 nella Tav. P14. Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti: - rimboschimento; ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - cambio di destinazione d'uso in presenza di colture legnose da frutto (ulivo,

vite, fruttiferi); - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico;

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

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12) Bosco di S. Rocco

Sono consentite costruzioni unicamente all’interno delle Z.T.O. classificate C1 e C3 nella Tav. P14, subordinando la redazione dei progetti ad uno studio approfondito del patrimonio arboreo, così da tutelare le macchie più fitte e le essenze pregiate.

Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con l’indicazione dei seguenti divieti: - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale.

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

E’ vietato qualsiasi tipo di nuova recinzione.

S.P. N.14 DI MUGGIA

ZINDIS

ALL

E

bosco di San Rocco

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13) Zona da Punta Ronco a Punta sottile

Non è consentita l'edificazione nelle Z.T.O. classificate E2 nella Tav. P14. Nella zona classificata S5 e perimetrata con retino di zona di interesse

ambientale, è consentita l'edificazione con gli indici ed i parametri relativi. Al fine di tutelare la zona boschiva E2, dovrà essere posta adeguata segnaletica

con l’indicazione dei seguenti divieti:

- modifica del regime e della composizione delle acque; - rimboschimento; ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - raccolta, asportazione o danneggiamento della flora spontanea, salvo che per

motivi di studio e ricerca; - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse storico; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale.

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

E’ vietato qualsiasi tipo di nuova recinzione.

PER

LAZZ

ARETTO

STRADA

SAN FLOREANO

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PUNTA SOTTILE

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PUNTA RONCO

bosco di Punta Ronco

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Aree di interesse paesaggistico 14) Castelliere di S. Barbara

Non è ammessa la nuova edificazione. In tale zona sono vietate le seguenti opere:

- modifica del regime e della composizione delle acque; - rimboschimento; ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - cambio di destinazione d'uso in presenza di colture legnose da frutto (ulivo,

vite, fruttiferi). Al fine di tutelare la zona, dovrà essere posta adeguata segnaletica con

l’indicazione dei seguenti divieti: - manomissione dei percorsi selciati ed altri piccoli manufatti di interesse

storico; - uso di mezzi fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori

agricoli,alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di antincendio.

E' fatto divieto di trasformazione dei muretti a secco e dei terrazzamenti in

pietrame.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

Gli interventi selvicolturali, compreso il taglio di singoli alberi isolati, dovranno essere preceduti da un'analisi di impatto ambientale, con riferimento alle possibili ripercussioni sulla configurazione paesaggistica.

S. BARBARA

SERBATOIOACQUEDOTTO

MONTE CASTELLIER

castelliere Santa Barbara

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• Bosco di Piasò Non è ammessa la nuova edificazione. Nella zona classificata S, per attrezzature e servizi, varranno gli indici ed i

parametri relativi alle stesse.

In tale zona sono vietate le seguenti opere: - modifica del regime e della composizione delle acque; - interventi di sistemazione idraulica non effettuati con il ricorso alle tecniche

proprie dell'ingegneria naturalistica; - rimboschimento; ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - cambio di destinazione d'uso in presenza di colture legnose da frutto (ulivo,

vite, fruttiferi). Gli interventi selvicolturali, compreso il taglio di singoli alberi isolati,

dovranno essere preceduti da un'analisi di impatto ambientale, con riferimento alle possibili ripercussioni sulla configurazione paesaggistica.

Sono concesse le opere di manutenzione dei muretti a secco, terrazzamenti in

pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

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MONTE ZUCCHERINO

bosco di Piasò

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• Monte S. Michele - Muggia Vecchia - Canale Rio Storto

Non è ammessa la nuova edificazione nelle Z.T.O. classificate E2 nella Tav.

P14. Nelle zone classificate S, per attrezzature e servizi, fatte salve le norme di cui al

precedente Art. 15, varranno gli indici ed i parametri relativi alle stesse. In tale zona sono vietate le seguenti opere:

- modifica del regime e della composizione delle acque; - rimboschimento; ad eccezione delle aree inedificabili di cui alla tavola A6; - cambio di destinazione d'uso in presenza di colture legnose da frutto (ulivo,

vite, fruttiferi); - manomissione e/o trasformazione di muretti a secco, terrazzamenti in pietrame,

percorsi selciati,altri piccoli manufatti di interesse storico; - scarichi di inerti e di ogni altro materiale.

Gli interventi selvicolturali, compreso il taglio di singoli alberi isolati,

dovranno essere preceduti da un'analisi di impatto ambientale, con riferimento alle possibili ripercussioni sulla configurazione paesaggistica.

Sono concesse le opere di manutenzione straordinaria dei muretti a secco,

terrazzamenti in pietra, percorsi selciati, manufatti di interesse storico, con obbligo di ripristino dei materiali originari.

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VALICO DI CHIAMPORE

monte San Michele

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Art. 18 - Zona per la viabilità, sistemi di trasporto Le zone destinate alle reti infrastrutturali ed alle strutture connesse (stazioni

ferroviarie, spazi di sosta, verde stradale, attracchi per imbarcazioni di linea...) sono riservate esclusivamente a tale specifico uso.

Le indicazioni grafiche delle tavole di progetto riguardanti la viabilità hanno carattere vincolante per i riflessi sull' utilizzazione da parte dei privati delle aree interessate, mentre devono ritenersi indicative ai fini della realizzazione delle opere stesse.

E' ammessa, nella fase di progettazione esecutiva delle opere, la loro eventuale rettifica, da contenersi comunque, entro i limiti giustificati da esigenze tecniche.

Nel caso di incongruenze grafiche tra le tavole degli elaborati di piano, è da ritenersi prevalente ai fini delle nuove previsioni stradali, la tav.n. P14 "zonizzazione".

Nelle fasce di rispetto non è ammessa alcuna edificazione a eccezione di opere a servizio della strada secondo quanto fissato dall' art. 7 della circolare Ministero LL.PP. n.5980 del 13/12/1970, fatta salva ogni successiva disposizione in materia.

Si precisa che non è stata evidenziata la viabilità urbana di quartiere in quanto insignificante rispetto l'assetto generale della viabilità.

Le zone comprese entro le fasce di rispetto concorrono a determinare la superficie dei lotti, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità della specifica zona omogenea. Al di fuori dei centri abitati (come delimitati a seguito del D.L. 285/92), nelle zone agricole e forestali, il distacco minimo dal ciglio stradale dovrà applicarsi nelle seguenti misure: - dalla viabilità autostradale ml. 60 - dalla viabilità di grande comunicazione ml. 40 - dalla viabilità di interesse regionale ml. 30 - dalla viabilità di interesse locale ml. 20 Ed inoltre per quanto riguarda la viabilità di grande comunicazione nelle zone agricole e forestali e nelle aree soggette a pianificazione attuativa, con esclusione delle zone A, tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazioni. In tali zone in caso di accessi ravvicinati deve essere previsto un sistema viario secondario di raccolta, fermo restando che nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a m 600 da quelli esistenti. Per quanto concerne la viabilità di interesse regionale nelle zone agricole e

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Forestali e nelle aree soggette a pianificazione attuativa, con esclusione delle zone A, tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazioni. In tali zone in caso di accessi ravvicinati deve essere previsto un sistema viario secondario di raccolta, fermo restando che nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a m 300 da quelli esistenti. Per la viabilità di grande comunicazione e di interesse regionale, nonché comprensoriale e urbana di collegamento, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche rispettivamente definite dalla tabella 1 del Piano Regionale della Viabilità e dalla tabella 3 del PUR.

• Percorsi ciclo-pedonali Nella tavola di progetto (Tav. P12) sono indicati i tracciati dei percorsi pubblici

o ad uso pubblico da riservare al transito dei pedoni e dei mezzi compatibili, comunque non motorizzati. Alla realizzazione di tali percorsi può provvedere direttamente il Comune, previo esproprio o costituzione di servitù, ovvero il privato, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico. Non è consentita la realizzazione di alcuna recinzione o altro manufatto, che ne ostacoli l'uso.

I percorsi debbono essere realizzati con particolare cura, con soluzioni tecniche e materiali atti a contenere l'impatto ambientale

I percorsi pedonali non sono da considerare ai fini delle distanze dalle strade e dagli spazi pubblici.

Art. 19 - Zone territoriali omogenee A, B, C: residenziali Le destinazioni d'uso ammissibili nelle zone residenziali (Z.T.O. A, B e C)

sono le seguenti: - residenziali e sociali assimilabili alla residenza; - religiose, sociali, assistenziali, culturali e ricreative; - commerciali compatibili con la residenza, quali negozi e pubblici esercizi; - attività artigianali di servizio alle persone e ai beni; - ricettivo-alberghiere.

E' vietata l’installazione di sistemi fissi emittenti per telecomunicazioni, sugli edifici residenziali o nelle pertinenze dei medesimi.

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La modifica delle destinazioni d'uso dovrà risultare compatibile con quanto

disposto dalla L.R.52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

• Zona territoriale omogenea "A": centri storici E’ soggetta a P.R.P.C. di iniziativa pubblica in assenza del quale sono ammesse

esclusivamente opere fino alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento. Per le aree in zona A gli standard urbanistici sono soddisfatti, di norma, nelle

apposite aree individuate dal P.R.G.C..

- Elementi puntuali esistenti da tutelare In ogni intervento devono essere rispettate le norme per la tutela e la

valorizzazione degli eventuali elementi puntuali di pregio presenti sia negli edifici, che nelle aree di pertinenza che nello spazio pubblico (portali, muri di cinta, edicole...), nonché nelle superfici scoperte di pertinenza dei singoli edifici oggetto di intervento.

Gli interventi su questi elementi devono essere finalizzati alla loro conservazione e pertanto, devono essere eseguiti con i materiali e le tecniche tradizionali.

I complessi riconosciuti nel territorio comunale come "zona territoriale

omogenea A" sono:

- Zona A1 - Centro storico primario di Muggia

Come richiamato nell'Art. 1 delle presenti Norme è vigente per il centro storico di Muggia, così come delimitato nelle planimetrie di progetto, un Piano particolareggiato di recupero.

Il Piano di Recupero di cui alla L.457/78 si attua per unità minima di intervento

costituita dal singolo edifico. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano attuativo, per le parti in

cui non abbia avuto attuazione varranno comunque le prescrizioni contenute nel piano particolareggiato vigente e successive varianti.

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- Zona A2 - Centro storico secondario di S. Barbara

Il P.R.P.C. dovrà comprendere uno studio conoscitivo adeguato delle tipologie edilizie e costruttive e dell'uso dei materiali anche per le opere di recinzione, di pavimentazione e di arredo urbano.

Tale studio dovrà verificare l'intera area perimetrata, comprese le zone a verde e le zone per attrezzature e servizi pubblici incluse; queste ultime assumeranno i parametri e le normative che disciplinano ciascun tipo di servizio.

Il P.R.P.C. dovrà definire le tipologie e le metodologie dell'intervento, sia

dell'edificato che del connettivo, di tutti gli spazi pubblici e privati che compongono e caratterizzano la struttura urbanistica del borgo.

Dovrà verificare la destinazione d'uso degli edifici, permettendo il cambio di

destinazione d'uso, per proteggere e valorizzare gli spazi creatisi nel loro intorno. Dovrà, il più possibile evitare di imporre demolizioni anche di parti di edifici

che comunemente si possono definire superfetazioni, purché vengano integrate armonicamente con il contesto edilizio.

Non dovranno essere ammessi aumenti di volume e variazioni di altezze, se

non per l'armonizzazione dei volumi aggiunti e per l'uniformità con gli edifici a contatto e nelle aree libere da edificazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella predisposizione delle dimensioni

delle forature e delle tipologie dei porticati. I porticati con profondità maggiore di ml 1.50 saranno computati ai fini

volumetrici. Dovrà inoltre indicare la scala cromatica per la composizone architettonica

delle facciate.

In assenza di detto P.R.P.C. sono consentite, con intervento diretto, opere fino alla manutenzione straordinaria, mentre con P.R.P.C. di iniziativa privata è prevista la possibilità di incrementi volumetrici fino ad un max del 30% dei volumi preesistenti, tutelando e valorizzando gli eventuali elementi puntuali di pregio presenti sia negli edifici che nelle aree di pertinenza (portali, muri di cinta, ecc.), utilizzando materiali e tecniche tradizionali.

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• Zona territoriale omogenea "B"

Nella zona territoriale omogenea "B" sono comprese le aree totalmente o quasi

totalmente edificate a fini prevalentemente residenziali. In esse sono ammessi interventi edilizi diretti, come previsto all'art. 3 delle presenti Norme, fatta eccezione per le zone individuate e perimetrate nella tavola della zonizzazzione, nelle quali si dovrà intervenire tramite P.R.P.C. di Recupero ai sensi del Titolo IV della L. 457/78 e dell' art.50 della L.R.52/91.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- residenziali e sociali, assimilabili alla residenza; - direzionali, quali uffici e servizi pubblici e privati compatibili con la residenza,

attività sociali, culturali e ricreative; - commerciali compatibili con la residenza, quali negozi e pubblici esercizi; - modeste attività artigianali compatibili con la residenza e, comunque, non

classificate insalubri; - ricettivo-alberghiere.

Le attività non residenziali devono essere inserite nel contesto residenziale senza comprometterne la qualità.

Sono escluse pertanto tutte le attività inquinanti, anche con riferimento a

rumori, polveri, odori (quali discoteche, artigianato che preveda lavorazioni inquinanti., ecc.).

Per le nuove costruzioni, le tipologie edilizie previste nelle varie zone B

devono essere coerenti con quelle prevalenti nel contesto in cui si inseriscono.

- Costruzioni accessorie In tutte le zone B è consentita la realizzazione di nuove costruzioni accessorie

ad uso autorimessa o ripostiglio connesse alla funzione residenziale. Saranno comunque da preferirsi costruzioni interrate, semi interrate o a contatto

con l’edificio principale. La superficie massima consentita è di mq 35.00; tenuto conto che tale

dimensione consente l’utilizzo anche ad un portatore di handicap. L’altezza massima consentita è di ml 3.00. I materiali saranno coerenti con la

preesistenza dell’edificio principale.

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Sono vietati i box metallici. Nel caso di costruzioni interrate, non occorre rispettare il limite massimo di

superficie sopraindicata per i corpi accessori. Tali costruzioni non concorrono al volume se annesse ad edifici residenziali

esistenti alla data di adozione della presente Variante.

- Costruzioni a confine E’ consentito costruire sul confine del lotto nei seguenti casi:

- quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a filo del confine con parete senza finestre;

- quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricati da costruire in aderenza; - quando si debbano realizzare garage e costruzioni accessorie di altezza massima non superiore a ml 3.00. Qualora la dimensione planimetrica catastale, rilevata alla data della presente

variante, di un lotto in zona B e confinante con la zona E6, non fosse sufficiente alla realizzazione di un edificio di volume consentito dall'applicazione dell'indice di zona, sarà possibile edificare debordando nella zona E6 confinante nella misura strettamente necessaria. Dovranno comunque essere rispettate le distanze minime previste da ogni singola zona.

Nelle zone B soggette a P.R.P.C. aventi valore di piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, in assenza di piano attuativo, sono consentite, con intervento diretto, opere fino alla straordinaria manutenzione ed ampliamenti fino a 150 mc in deroga per gli edifici residenziali, di pubblico esercizio, direzionali, ricettivo-turistici e commerciali, costruiti ed approvati prima del 23/02/72, data corrispondente all’entrata in vigore del P.R.G. approvato con D.P.G.R. 51/URB, esclusivamente per migliorie igienico-funzionali.

Le zone omogenee B si suddividono nelle seguenti sottozone:

- Zona B1

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno rispettare i seguenti parametri:

indice fondiario: mc/mq 4.00 indice di copertura: 50%

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altezza massima: ml 13.00 distanze dai confini: ml 5.00 distanze dagli edifici: ml 10.00 o in aderenza distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

- Zona B2

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno rispettare i seguenti parametri: indice fondiario: mc/mq 2.00 indice di copertura: 35% altezza massima: ml 9.50 distanze dai confini: ml 5.00 distanze dagli edifici : ml 10.00 o in aderenza distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

- Zona B3

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno rispettare i seguenti parametri:

indice fondiario: mc/mq 0.80 indice di copertura: 30% altezza massima: ml 7.50 distanze dai confini: ml 5.00 distanze dagli edifici: ml 10.00 o in aderenza distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

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- ml 10.00 per le strade di larghezza

superiore a ml 15.00 • Zona territoriale omogenea "C"

Nella zona territoriale omogenea "C" sono comprese le aree destinate alla

nuova edificazione a fini prevalentemente residenziali. In esse si procede previa approvazione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata, che preveda il conferimento di aree per servizi e delle opere di urbanizzazione nelle misure previste dalla vigente legislazione in materia. Si attuano previa stipula di convenzione.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- residenziali e sociali, assimilabili alla residenza; - direzionali, quali uffici e servizi pubblici e privati compatibili con la residenza,

attività sociali, culturali e ricreative; - commerciali compatibili con la residenza, quali negozi e pubblici esercizi; - modeste attività artigianali compatibili con la residenza e, comunque, non

classificate insalubri; - ricettivo-alberghiere, solo se compatibili con la prevalente destinazione

residenziale. Le attività non residenziali devono essere inserite nel contesto residenziale

senza comprometterne la qualità. Sono escluse le attività inquinanti. Si precisa che per la definizione dei perimetri dei P.R.P.C., in itinere o in

progetto, valgono i catastali così come sono prima dell'adozione della presente variante.

La zona omogenea C si suddivide nelle seguenti sottozone:

- Zone C1 La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice territoriale: mc/mq 1.00 altezza massima: ml 9.50 distanze dai confini: ml 5.00 distanze dagli edifici: ml 10.00

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distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml7.00;

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00;

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00;

Le tipologie previste saranno: - a blocco - a schiera - in linea

La progettazione dovrà estendersi interamente a ciascun ambito così come

perimetrato sulla tav. P14 della zonizzazione. In dette zone al piano terreno degli edifici devono essere previste, nella misura

del 50 %, attività commerciali, per pubblici esercizi o altre attività ed uffici di interesse collettivo e/o aperti al pubblico.

- Zone C2 La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice territoriale: mc/ha 8.000 altezza massima: ml 7.50 distanze dai confini: ml 5.00 distanze dagli edifici: ml 10.00 distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

Le tipologie previste saranno: - a blocco - a schiera

La progettazione dovrà estendersi interamente a ciascun ambito così come

perimetrato sulla tav. P14 della zonizzazione.

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Il rilascio delle concessioni edilizie in attuazione del P.R.P.C. localizzato a sud della zona sportiva di Aquilinia è subordinato alla realizzazione del by/pass di Aquilinia

- Zone C3

La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice territoriale: mc/ha 6.000 altezza massima: ml 7.50 distanze dai confini: ml 5.00 distanze dagli edifici: ml 10.00 distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

Le tipologie previste saranno:

- case monofamiliari - case bifamiliari

Il P.R.P.C. potrà essere attuato per lotti minimi di mq. 2000

La progettazione dovrà estendersi interamente a ciascun ambito così come perimetrato sulla tav. P14 della zonizzazione.

- Zone C4

Le zone C4 comprendono quelle aree che nella precedente variante venivano attuate a mezzo di Piani Attuativi e che sono al momento dell’adozione del presente P.R.G.C. in fase di attuazione a seguito dell’avvenuta adozione o approvazione. Sono così suddivise:

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Zone C4a

Fino alla loro sostituzione o revoca valgono le norme dei P.R.P.C. in fase di attuazione, redatti o approvati, che qui di seguito si riportano.

-L’edificazione si attua tramite P.R.P.C. estesi ad un lotto minimo di mq.5.000. indice territoriale: mc/ha 15.000 altezza massima: ml 11.50 distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: non inferiore all’altezza del fabbricato più

alto edifici fronteggiantesi per uno sviluppo superiore a ml 12.00: la distanza minima sopracitata dovrà essere

rispettata anche in caso di una sola parete finestrata.

distanza minima tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade per il traffico veicolare (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli edifici): dovranno corrispondere alla larghezza della rete

stradale maggiorata di: -ml 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore ml 7.00 -ml 7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml 7.00 e ml 15.00 -ml 10.0 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.00

Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse dovranno essere maggiorate fino al raggiungimento della misura corrispondente all’altezza stessa.

Nell’ambito di Piani Attuativi con previsioni planivolumetriche, potranno

essere previste distanze inferiori a quelle indicate. Qualora tali piani non siano stati completamente realizzati valgono le norme

della zonaC1. In tali zone la quota di area da cedere per le urbanizzazioni secondarie deve

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essere prevista nella misura non inferiore al 30% dell’intero ambito e destinata a verde attrezzato ed a parcheggi ad uso pubblico.

In sede di convenzione sarà facoltà dell’Amministrazione, qualora risultasse

impossibile o insignificante ai fini dell’assetto urbanistico la cessione dell’area, decidere la conversione in volumi ovvero la monetizzazione.

Allo scadere dei termini di legge per la realizzazione dei piani in fase di

attuazione, approvati o adottati, qualora siano realizzati in parte, saranno applicati i parametri della zona B3.

Zone C4b:

Le zone C4b sono destinate a costruzioni mono e/o bifamiliari, l’edificazione avviene per lotti funzionali con la formazione di uno strumento preventivo e previa stipula di convenzione.

Fino alla loro sostituzione o revoca valgono le norme dei P.R.P.C. in fase di attuazione, adottati o approvati come di seguito riportate.

indice territoriale: mc/ha 5.000 altezza massima: ml 7.50 distanza dai confini: ml 5.00 che può ridursi a ml 4.00

con il preventivo consenso del confinante distanza fra gli edifici: ml 10.00 arretramento dai ciglio stradale: ml 4.00 distanza fra pareti finestrate: ml 10.00

Non sono ammessi cortili chiusi o chiostrine. La distanza minima fra corpi di fabbrica dello stesso edificio o dello stesso

complesso di edifici dovrà essere pari all’altezza dei medesimi. Dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione funzionali alla

realizzazione del piano attuativo ed inoltre gli allacciamenti ai pubblici servizi ad intero carico del proponente il piano.

Sono ammesse case mono o bifamiliari, singole o a schiera. Il lotto minimo non dovrà essere inferiore a mq 1.000, e dovrà comprendere

comunque per intero la proprietà catastale del richiedente.

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Allo scadere dei termini di legge per la realizzazione dei piani in fase di

attuazione, approvati o adottati saranno applicati i parametri della zona B3, se già in parte edificati mentre in caso di edificazione non ancora iniziata saranno applicati i parametri della zonaC3. Zone C4c:

La zona C4c è destinata all’edilizia residenziale pubblica e comprende il

P.E.E.P. denominato Ex Fonderia, la cui attuazione è quasi completata.

La normativa vigente è di seguito riportata: indice fondiario: mc/mq 3.00 altezza massima: ml 10.00 distanza minima tra edifici: ml 10.00 arretramento minimo dal ciglio stradale: ml 5.00

E' fatto divieto di costruzioni accessorie.

Va previsto uno spazio coperto all’interno dell’edificio pari a mq 1.00 per ogni 10.00 mc di costruzione; in aggiunta dovrà essere previsto uno spazio di parcheggio nella costruzione o nell’area di pertinenza, tale da assicurare un posto macchina per ogni alloggio; le dimensioni minime saranno di ml 2.50 x 4.50.

La nuova edificazione dovrà rispettare le aree boscate. Nei lotti già edificati, le cui aree sono da considerarsi sature, viene confermata

la volumetria realizzata e tutti i parametri urbanistici di cui allo stato attuale. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art.68 L/R 52/91. Allo scadere dei termini di legge per l'attuazione del piano in fase di

completamento, saranno riconfermate le norme del medesimo.

Art. 20 - Zona territoriale omogenea D: industriale

Nella Z.T.O. D sono comprese le aree destinate ad attrezzature ed impianti

adibiti alle attività produttive.

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Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - industriali - artigianali - estrattive - commerciali connesse alla produzione In esse si procede previa approvazione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica o

privata. Non sono ammessi nuovi insediamenti di attività a rischio di cui al D.P.R.

175/88. La zona omogenea D si divide nelle seguenti sottozone:

• Zona D1 - insediamenti industriali di interesse regionale Questa zona comprende quelle aree che, in base alle definizioni del PUR,

costituiscono l’agglomerato industriale di interesse regionale di Muggia. In tale zona gli interventi si attuano attraverso il Piano Particolareggiato

Infraregionale redatto dagli Enti istituzionalmente competenti in fase di elaborazione.

In attesa di tale piano, si potrà intervenire tramite P.R.P.C. estesi agli interi

perimetri dei comparti nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito indicati. Gli edifici dovranno arretrarsi dal filo della strada per una distanza minima di

ml 5.00 fatta eccezione per quegli edifici adibiti a servizi che per necessità devono essere ubicati all’ingresso degli stabilimenti (pesa, portineria, cabina per gli impianti tecnologici, infermeria, uffici). Fino al declassamento della S.S. 15 i nuovi edifici dovranno osservare una distanza dal ciglio della strada di ml 30.00.

La superficie coperta di ciascun complesso industriale non dovrà superare il

60% della superficie del lotto di pertinenza, così come individuato nel Piano Attuativo.

Nella superficie coperta vanno computate anche le eventuali tettoie. Per ogni complesso industriale o artigianale, dovranno essere individuate

adeguate aree da riservare ad attrezzature sociali, verde pubblico, parcheggi, così

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come previsti dall’ art. n.17 del D.P.G.R. 126/95. E precisamente, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali in misura non

inferiore ad 1 posto macchina per ogni 2 addetti, con un minimo di 1 posto auto e parcheggi di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi nelle aree di pertinenza o nelle immediate vicinanze dell'immobile.

La distanza minima di qualsiasi manufatto dalla ferrovia è fissata di ml 30.00,

fatto salvo il caso di distanze minori e in caso di preventivo nulla osta delle FFS. S.p.a., individuate in un Piano Urbanistico Attuativo.

In tale area è compreso il P.R.P.C. Valle Noghere i cui parametri sono

confermati e qualora in contrasto con le presenti norme, queste saranno prevalenti. In queste zone sono ammesse solo costruzioni destinate ad uso industriale

(magazzini, opifici, laboratori, depositi, ed eventuali uffici direttivi), ad impianti annonari, ad impianti tecnologici, ad attrezzature per l’assistenza socio-sanitaria, locali ed attrezzature per le attività ricreative, con assoluta esclusione degli edifici ad uso abitazione, eccetto quelli adibiti ad alloggi di custodia nella misura di 1 alloggio per lotto industriale, con la possibilità, per comprovata necessità, di realizzare gli alloggi strettamente necessari, ferma restando la distanza minima di ml 10.00 tra pareti finestrate degli edifici stessi e quelle degli edifici antistanti.

Nella costruzione dei fabbricati e degli impianti industriali si dovrà ottemperare

alle norme sanitarie vigenti. L’imbonimento a mare, per la parte individuata nella Tav. P14 come zona archeologica, è subordinato anche all’autorizzazione da parte della Sopraintendenza ai Beni Ambientali.

• Zona D3 - insediamenti industriali e artigianali

In tale zona gli interventi devono essere realizzati attraverso P.R.P.C. di

iniziativa pubblica o privata, che potrà essere attuato per lotti minimi di 10.000 mq. La zona è destinata ad attività industriali e artigianali connesse alla costruzione,

allestimento, riparazione e temporaneo ricovero di imbarcazioni da lavoro e da diporto.

Possono essere realizzati e mantenuti edifici destinati a tali funzioni, così come

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la organizzazione degli spazi, le banchine e gli spazi di manovra. Per ogni azienda insediata è concesso un solo alloggio per il custode di mq utili

80.00.

La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri: la superficie coperta di ciascun complesso: non dovrà superare il 20% della superficie

del lotto di pertinenza l’altezza massima degli edifici: risponderà alle esigenze degli impianti

installati e non potrà superare, in ogni caso ml 12.00

distanze dai confini: ml 6.00 distanze dagli edifici: ml 10.00 distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

- oppure dalla diversa distanza indicata eventualmente nelle specifiche norme di ciascuna zona

• Zona D3A - insediamenti per attività produttive artigianali e commerciali

In tale zona gli interventi si attuano attraverso il Piano Particolareggiato Infraregionale redatto dagli Enti istituzionalmente competenti.

In attesa di entrata in vigore del Piano Particolareggiato Infraregionale, si potrà

intervenire tramite P.R.P.C. estesi agli interi perimetri dei comparti indicati con le lettere T e V , nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito indicati.

La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

- edifici ed impianti ad uso industriale ed artigianale quali: laboratori, opifici, depositi, magazzini, uffici;

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- edifici ed impianti connessi con la commercializzazione di articoli della

produzione industriale e artigianale, ovvero componenti, ricambi e prodotti tecnologici con l'esclusione dei beni di largo e generale consumo;

- residenza per addetti alla custodia; - servizi a supporto delle attività produttive dell’area e delle zone residenziali

limitrofe. Il rapporto massimo di copertura ammesso è del 50% dell’area al netto degli

spazi destinati dal presente Piano alle urbanizzazioni primarie e secondarie. Le tettoie o le coperture dei parcheggi o piazzali possono incrementare di un

ulteriore 10% l’indice di copertura, se risultano aperte su di un lato e poste su un unico livello, mentre i parcheggi interrati non concorrono all’indice di copertura.

I parcheggi devono essere previsti nella misura di un posto macchina ogni due

addetti, per le attività produttive industriali ed artigianali, nella misura di cui alla legge 122/89 per le altre attività, con la precisazione che per le attività commerciali la quota di parcheggio dovrà essere integrata con le quantità previste dalle norme specifiche regionali e dal D.P.G.R. 126/95.

L’altezza massima dei fabbricati non dovrà superare i ml 12.00. Le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, devono distare almeno ml

5.00 dai confini di proprietà e dal limite delle fasce di rispetto stradale, fatta eccezione per gli edifici da ristrutturare o sopraelevare, nonché la distanza di ml 10.00 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti per nuovi edifici destinati a residenza permanente.

Sono ammessi in deroga i volumi tecnici anche per quanto riguarda la massima

altezza (silos, gru, impianti tecnologici, ecc.) Distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

- oppure dalla diversa distanza indicata eventualmente nelle specifiche norme di ciascuna zona

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• Zona D4 - insediamenti industriali per attività di cava L'esercizio della attività di cava è subordinato, oltre che ad ogni altra

autorizzazione ai sensi di legge, alla predisposizione di un P.R.P.C. esteso all'intero comprensorio interessato, nonché alla stipula di una Convenzione con l’Amministrazione Comunale, nella quale siano indicati tutti i vincoli ed obblighi e fornita adeguata garanzia finanziaria per il rigoroso rispetto degli accordi in essa contenuti.

Nel piano attuativo e nella annessa convenzione devono essere indicate le

misure più adatte sia alla mitigazione dell'impatto paesistico nella fase di esercizio delle attività di cava, sia al ripristino e successivo rinverdimento dei fronti cava, non appena dismessi.

Sono ammessi gli edifici strettamente funzionali all'attività estrattiva, uffici,

servizi igienici, spogliatoi.

E fatto divieto di accumulo di detriti non provenienti dalla cava stessa. In tale zona le aree dismesse e non più fruibili al fine delle attività di cava,

saranno soggette alle norme relative alle zone omogenee E limitrofe, così come definite nella tavola delle risorse naturalistico-ambientali.

E’ concessa la costruzione di strade, piazzali, muri di sostegno e quanto altro

necessario all’utilizzo dei fronti cava. Qualora, in futuro, detti interventi non risultassero più funzionali all’attività estrattiva, l’Amministrazione comunale potrà rilevarne la gestione o, in caso contrario, consentire il ripristino dello stato di fatto antecedente ai lavori.

Art. 21 - Zona territoriale omogenea E: agricola e forestale Nella zona territoriale omogenea "E" sono comprese sia le aree destinate alla

produzione agricola in generale che quelle rurali di interesse naturalistico e ambientale.

L'accessibilità al territorio agricolo e forestale è garantita da una trama di strade

interpoderali e vicinali non asfaltate che, ove possibile, debbono essere mantenute nell'attuale condizione, pur essendo consentiti gli interventi di miglioramento e manutenzione.

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E' consentita la costruzione di gabbionate e terre armate di contenimento. La disciplina di tali aree è articolata in funzione della loro attuale consistenza,

distribuzione e valore e si articola come segue:

• Zona E2 - aree boschive La zona E2 è destinata alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio

forestale ed idrogeologico del territorio.

Potranno essere ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza aumenti di volume. E’ consentito il ripristino dei sentieri, delle strade interpoderali e delle piazzole in funzione delle attività ammesse.

E’ ammesso il ripristino dei muri in pietra di recinzione e delle terrazze a

pastino nel rispetto delle dimensioni e dei materiali originari. I muri di recinzione di nuova realizzazione dovranno essere di pietra arenaria

con altezza massima di ml 0.70.

• Zona E2/1 - zone agricole complementari alla salvaguardia idrogeologica e/o paesaggistica Sono quelle aree che ricadono in zone idrogeologicamente fragili od in zone

che necessitano di cure e salvaguardia totale sia per il loro altissimo valore intrinseco (Monte d’Oro) sia per la funzione di contorno e di completamento a siti di alto valore storico-ambientale (Muggia Vecchia e Santa Barbara).

In tali zone sono esclusi nuovi interventi edilizi. Potranno essere ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza

aumenti di volume. Sono ammessi il ripristino e la nuova costruzione di pastini e muri a secco nel

rispetto dei materiali originari, solo se giudicati necessari alla salvaguardia del suolo.

Qualora la clinometria o la presenza di pastini lo consentano, senza costruzione

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di rampe, sono consentiti depositi di attrezzi interrati, di superficie non superiore a mq 10.00.

E’ ammesso il ripristino delle strade interpoderali. E’ vietato il manto in asfalto.

• Zona E2/2 - aree di rimboschimento a tutela dell'inquinamento industriale Sono quelle aree soggette a rimboschimento che dovranno creare un filtro

protettivo dall'inquinamento industriale per le zone abitate o di interesse naturalistico e ambientale.

Le nuove piantumazioni dovranno essere fatte con essenze autoctone. In tali zone sono esclusi gli interventi edilizi ed ogni tipo di recinzioni.

• Zone agricola E4 - aree di interesse agricolo paesaggistico E’ una zona destinata alla salvaguardia e allo sviluppo delle attività agricole,

delle infrastrutture a servizio agricolo e delle attività zootecniche. In queste aree, dovrà essere posto particolare riguardo all’equilibrio

idrogeologico dei siti ed alla loro qualità ambientale. Per questa zona valgono le seguenti prescrizioni: - sono esclusi gli allevamenti industriali - è consentita la costruzione di edifici per la residenza agricola, la

realizzazione di stalle di tipo non industriale per il ricovero del bestiame, magazzini per i prodotti e le macchine agricole.

- L’edificazione derivante dalle attività e destinazioni d’uso ammesse nel precedente paragrafo, è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che il richiedente risulti imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’Art. 12 della legge 153/75 e successive modifiche ed integrazioni.

- La superficie minima necessaria alla realizzazione dell’indice di fabbricabilità è di mq 3.500 e può essere raggiunta anche attraverso l’accorpamento, ai soli fini volumetrici, di terreni di proprietà, sempre in

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zona agricola, non contigui purché entro un raggio massimo di ml 500. - Per gli edifici residenziali, per gli annessi adibiti alla conduzione del fondo

valgono i seguenti parametri: indice di fabbricabilità fondiaria: mc/ha 0.03 altezza massima per la residenza: ml 6.50 altezza massima per gli edifici accessori: ml 8.00 distanza dei confini: ml 5.00 distanza dagli edifici: ml 10.00

Sono vietate le costruzioni in metallo o con materiali non tradizionali. Sono vietate le serre. Dovranno essere rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti. I soggetti richiedenti, anche se diversi dall’imprenditore agricolo a titolo

principale, potranno erigere manufatti finalizzati al solo rimessaggio degli attrezzi e dei prodotti agricoli con superficie massima coperta, comprese eventuali tettoie, da calcolarsi in relazione alla superficie dell’intera proprietà, così come da tabella:

superficie lotto minore di 2000 mq compresa tra 2000 e 4000 mq maggiore di 4000 mq

superficie max costruzioni 20 mq 30 mq 40 mq

Altezza massima dei manufatti: ml 3.50. Sono vietati i box in lamiera metallica. Gli interventi concessi si attuano con strumento diretto. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti seguendo la tipologia

agricola prevalente della zona. La copertura dovrà essere realizzata in coppi di colore tradizionale. E’ ammesso il ripristino dei muri di recinzione e delle terrazze a pastino nel

rispetto delle dimensioni e dei materiali originari. I muri di recinzione di nuova realizzazione dovranno essere in pietra arenaria

con altezza massima di ml 1.40, solamente nelle zone soggette a salvaguardia di

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tipo paesaggistico e ambientale.

Nelle altre zone sono invece concesse anche recinzioni in rete con basamento

di calcestruzzo di altezza massima pari a cm 30 e sovrapposta rete metallica di altezza massima ml 1.20, che dovranno venire opportunamente celati alla vista da opportune piantumazioni eseguite con essenze autoctone. Inoltre, nel caso in cui la recinzione metallica debba essere posta su muri di contenimento (terrazzamenti), ferma restando l’altezza massima di ml 1.40 di questi ultimi calcolata dalla quota del terreno inferiore, la rete metallica dovrà impostarsi alla quota del terreno superiore per un altezza massima di ml 1.20.

• Zone agricola E6 - aree di interesse agricolo

Per questa zona valgono le prescrizioni previste nella Z.T.O. E4. Viene concessa la realizzazione di pastini o muri di contenimento anche in

calcestruzzo armato. Viene ammessa la costruzione di serre, esclusivamente se con strutture stabili,

(sono pertanto vietati i “tunnel” provvisori stagionali) che sarà soggetta a concessione edilizia.

Il volume risultante dalla costruzione di dette strutture non verrà computato nel

volume ottenuto in base all’indice di edificabilità fondiario, che, in questa zone, è pari a mq/mc 0.03.

Viene stabilito che la superficie massima coperta dalle serre non possa superare

il 50% della superficie totale del lotto.

Art. 22 - Attività di agriturismo Questa attività è consentita nelle sole zone E4 e E6 e deve essere

complementare alla attività agricola.

E’ concessa l’installazione di strutture idonee all’attività. Tali attività potranno essere ospitate nell’ambito delle volumetrie esistenti e

negli ampliamenti degli edifici concessi, nelle costruzioni accessorie già esistenti per le quali sarà concesso il cambiamento di destinazione d’uso e nella nuova

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edificazione come di seguito regolamentata.

E’ consentita l’edificazione di nuove unità ricettive con superficie utile

massima di mq 40 ciascuna ed altezza massima ml 6.50. E' concessa la tipologia a schiera purché fra un alloggio e l’altro sia ricavato un

portico. Sono concessi porticati per la ristorazione all’aperto solo se costruiti con

materiali tradizionali quali legno, mattoni, pietra e con copertura in coppi per una superficie massima coperta non superiore all’80% della superficie coperta del fabbricato.

Nell’ambito degli insediamenti di agriturismo dovranno individuarsi aree di

parcheggio in ragione di un posto macchina di mq 15,00 per ogni unità ricettiva più un posto macchina ogni 3 posti a sedere previsti, ivi compresi quelli sistemati negli spazi esterni.

Dovranno essere individuati spazi all’aperto per il tempo libero in ragione del

150% della superficie coperta. Valgono gli indici ed i parametri delle zone E4 ed E6.

Art. 23 - Zona territoriale omogenea G: turistica

La zona territoriale omogenea "G" comprende le parti del territorio nelle quali

la preesistenza di una dotazione infrastrutturale e di servizi turistici già consolidati o la presenza di idonei fattori ambientali crea il presupposto per uno sviluppo intensivo delle attività turistiche.

Le aree libere da edificazione o da impianti di servizio saranno opportunamente

sistemate a verde, esclusivamente con essenze autoctone. La zona G è suddivisa nelle seguenti sottozone :

• Zona G1 - attrezzature ricettive di tipo turistico-marino La zona G1 corrisponde alle aree destinate allo sviluppo delle attrezzature

ricettive di tipo turistico-marino, quali attrezzature infrastrutturali, servizi ed impianti connessi all’esercizio delle attività turistiche, comprese quelle direzionali,

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promozionali e propagandistiche ad esse collegate, previo accertamento del massimo rispetto delle caratteristiche ambientali circostanti e delle tipologie della zona con particolare riguardo al patrimonio forestale in esse compreso.

In tali zona il P.R.G.C. si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o

privata secondo quanto disposto dal titolo II della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le destinazioni d’uso indicate nei P.R.P.C. convenzionati, dovranno essere mantenute per 10 anni a partire dalla data della dichiarazione di ultimazione lavori. Il vincolo di destinazione d’uso potrà essere rimosso come dal comma 5, art.8 L.217/83 e ai sensi del combinato disposto dell’art.30 comma 1 lettera f) e dell’art. 78 comma 2, L.R. 52/91, il cambio di destinazione d’uso degli immobili attuata senza opere è soggetta ad autorizzazione edilizia.

Tale zona si articola nelle seguenti categorie: G1A - aree del demanio marittimo della fascia costiera di cui si prevede

l’interramento e la sistemazione. G1B - strutture ricettivo complementari a carattere turistico sociale; G1B1 - villaggi turistici e appartamenti per vacanze; G1B2 - strutture ricettive all’aria aperta; G1C - strutture ricettive alberghiere; G1D - porti nautici; G1E - impianti polifunzionali; G1F - attrezzature per gli sport nautici, lo svago, connessi con l’uso del

mare. G1G - attrezzature per gli sport equestri G1H - impianto polifunzionale - elioterapico, di svago ed a supporto alla balneazione ed al tempo libero

Le suddette categorie dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito riportate. - Categoria G1A - aree del demanio marittimo di cui si prevede l’interramento e

la sistemazione

Su tali aree sono consentiti impianti stagionali per la balneazione, per gli sport nautici e la pesca sportiva, per gli approdi nautici, per le attività commerciali ed affini, le attrezzature di servizio alla coltivazione ed alla commercializzazione dei

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mitili, attrezzature per il gioco e la ricreazione. I volumi necessari per le attrezzature in sede fissa quali spogliatoi, servizi

igienico /sanitari, pronto soccorso, ecc., saranno determinati in rapporto di copertura dell’area interrata e di cui si possiede la concessione demaniale,che non dovrà superare il 10% per una altezza che non dovrà superare in alcun punto i ml 3.50, fatta eccezione per gli impianti tecnologici quali fanali di segnalazione, antenne radio e torri di controllo.

Per quanto riguarda gli impianti per gli approdi nautici, dovranno essere previsti parcheggi nella misura non inferiore ad un posto macchina ogni due ormeggi.

Il numero degli ormeggi sarà definito in sede di singolo piano attuativo, conformemente alle norme sulla navigazione marittima da diporto ed alle disposizioni della Capitaneria di Porto.

Sono inoltre consentite strutture di copertura, non in sede fissa, con carattere unicamente stagionale, per una superficie coperta non superiore al 50% di quelle in sede fissa.

La sistemazione di queste aree dovrà prevedere la libera percorribilità pedonale e ciclabile.

Nella progettazione degli interventi relativi a questa categoria di attrezzature dovrà essere posta particolare cura e attenzione ai parametri morfologici, naturalistici e paesaggistici del sito e delle aree limitrofe.

Sono ammesse attrezzature per il tempo libero e lo sport. - Categoria G1B - strutture ricettivo complementari a carattere turistico sociale

(ai sensi dell’art.15 della L.R.17/97) Sono definite strutture ricettive a carattere sociale: gli alberghi per la gioventù,

le case per ferie, le foresterie, i centri per soggiorni sociali. Tali strutture devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti sia dalla L.R.44/85 (e successive modifiche ed integrazioni) che dai relativi regolamenti comunali, inoltre soddisfare i requisiti di cui all’art. 16 della L.R.17/97.

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri: indice territoriale: mc/ha 5.000 altezza massima: ml 9.50 distanza dai confini: ml 5.00 distanza dagli edifici: ml 10.00 distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

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- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml

15.00 - oppure dalla diversa distanza indicata

eventualmente nelle specifiche norme di ciascuna zona

- Categoria G1B1 - villaggi turistici ed appartamenti per vacanze (ai sensi degli

art. 30 e 31 della L.R.17/97)

Gli interventi diretti alla creazione di villaggi turistici e di case per ferie

dovranno rispettare i seguenti parametri: lotto minimo: pari ad una superficie territoriale di mq 20.000 indice territoriale: mc/ha 4.000 altezza massima: ml 9.50 (in caso di terreni fortemente degradanti,

può essere calcolata dalle singole quote d'imposta) distanza dai confini: ml 5.00 distanza dagli edifici: ml 10.00 distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

- oppure dalla diversa distanza indicata eventualmente nelle specifiche norme di ciascuna zona

Le percentuali massime in cui devono essere suddivise le taglie delle case per ferie in funzione della loro superficie utile sono:

- 60% di case con superficie utile non superiore a mq 40.00 - 20% di case con superficie utile non superiore a mq 60.00 - 10% di case con superficie utile non superiore a mq 80.00

- Categoria G1B2 - strutture ricettive all’aria aperta

Sono da considerarsi strutture ricettive all’aria aperta i campeggi e i villaggi turistici.

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I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,

attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,

attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti di piccole dimensioni, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall’art.9 L.R.17/97. Gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione con

demolizione e ricostruzione, si attuano attraverso P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.

Dette zone dovranno rispettare i seguenti parametri: lotto minimo di intervento: mq 20.000 indice territoriale: mc/ha 800 altezza massima: ml 4.00 indice di copertura: 5%

- Categoria G1C - strutture ricettive alberghiere

In questa categoria sono compresi gli impianti alberghieri, così come definiti

dalla L.R. 17/97, e le attività complementari quali attrezzature commerciali e per la promozione turistica, sportelli bancari e cambiavalute, impianti per lo spettacolo e manifestazioni congressuali, svago, ristorazione ed attrezzature sportive.

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

lotto minimo: mq 10.000 indice territoriale: mc/ha 4.000 altezza massima: ml 12.50 (in caso di terreni fortemente

degradanti, può essere calcolata dalle singole quote d'imposta)

distanza dai confini: ml 5.00 distanza dagli edifici: ml 10.00 distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa

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fra i ml 7.00 e ml 15.00 - ml 10.00 per le strade di larghezza superiore

a ml 15.00 - oppure dalla diversa distanza indicata

eventualmente nelle specifiche norme di ciascuna zona

- Categoria G1D - porti nautici In questa categoria sono comprese le aree dei porti nautici all’interno dei quali potranno essere reperiti un numero di posti barca non inferiore al numero delle unità ricettive previste dai complessi turistici complementari.

Dovrà essere previsto un posto macchina ogni due ormeggi ed inoltre un posto macchina per ogni addetto alle attività del complesso nautico.

Sono consentiti gli edifici necessari per le attrezzature ed i servizi relativi alla gestione del porto, la cui l’edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

volume massimo consentito: mc 500 altezza massima: ml 6.50

- Categoria G1E - impianti polifunzionali di supporto al turismo

In questa categoria sono comprese le attrezzature commerciali e per la promozione turistica, sportelli bancari e cambiavalute, impianti per lo spettacolo e manifestazioni congressuali, per lo svago, la ristorazione e lo sport.

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice territoriale: mc/ha 5000 altezza massima : ml 7.50 indice di copertura: 40% Le attrezzature a cielo aperto non concorrono alla formazione dell’indice di

copertura. - Categoria G1F - attrezzature per lo svago connesse con l'uso del mare

In questa categoria sono comprese le aree delle fasce costiere in cui sono previsti impianti per lo svago,il gioco e la ricreazione, aventi anche attinenza con il mare.

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Sono consentite tutte le attrezzature necessarie che, in accordo con gli enti preposti, potranno espandersi a mare, esclusi gli ormeggi anche galleggianti o su corpi morti per la permanenza stabile di natanti.

E’ consentita la costruzione di edifici da adibirsi a spogliatoi e servizi, bar,

ristoranti, uffici, pronto soccorso, depositi, centri di fitness, spazi per attività ricreative, discoteca e quant’altro necessario al funzionamento degli impianti, compresi piccoli approdi nautici per soste temporanee di natanti in funzione dell’utilizzo delle strutture.

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri: indice territoriale: mc/ha 600 altezza massima: ml 6.50 per il 40% della superficie coperta

ml 4.00 per il rimanente 60% distanza dalle strade: ml 5.00 distanza dai confini: ml 5.00 distanza tra edifici: ml 10.00

E’ consentita la realizzazione di un alloggio per il custode nella misura

massima di mq 80.00 di superficie utile. Il 10% della superficie territoriale disponibile dovrà essere trattata a verde

alberato con attrezzature atte alla sosta. Il 30% della superficie territoriale sarà riservato a parcheggio.

- Categoria G1G - attrezzature per l’equitazione

In questa categoria è prevista la realizzazione di strutture connesse all’equitazione, in relazione allo sviluppo turistico del Comune.

E' consentita la realizzazione di edifici adatti al ricovero degli animali,

magazzini e depositi, uffici, spogliatoi con i relativi servizi, maneggi scoperti e coperti e quanto altro necessario alla corretta gestione della struttura.

E’ ammessa la costruzione di un alloggio per il custode purché non superiore a

mq 80 utili. L’ edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice territoriale: mc/ha 5000 altezza massima: ml 6.50 indice di copertura: 20%

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distanza dalle strade: ml 10.00 distanza dai confini: ml 5.00 distanza tra edifici: ml 10.00 Le tettoie per il ricovero provvisorio degli animali non concorrono alla

formazione del volume per una superficie coperta non superiore al 30% della superficie coperta totale.

- Categoria G1H - impianti polifunzionali elioterapici, di svago, di supporto alla

balneazione ed al tempo libero

E’ consentita la realizzazione di spazi ricreativi e di ristoro e uffici connessi con la gestione degli impianti, servizi igienici in funzione anche della balneazione, di locali per la fisioterapia.

L’ edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice territoriale: mc/ha 5000 altezza massima: ml 6.50 indice di copertura: 30% distanza dalle strade: ml 10.00 distanza dai confini: ml 5.00 distanza tra gli edifici: ml 10.00

La copertura di eventuali piscine non verrà computata ai fini della formazione

del volume purché realizzata con struttura fissa. E' tassativamente vietata qualsiasi copertura di tipo rimovibile anche se

pneumatica. E’ consentita la realizzazione di un alloggio per il custode con superficie

massima utile di mq.80. - Strumenti attuativi con cui intervenire nelle zone G1

Tutti gli interventi sono subordinati alla formazione di strumenti attuativi sia pubblici che privati estesi agli interi ambiti, così come individuati sulla tavola della zonizzazione P14.

All’interno di tali ambiti sono individuate anche più categorie secondo i limiti

più avanti indicati e zone omogenee diversificate.

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Nel caso di intervento privato la convenzione di attuazione del P.R.P.C. dovrà prevedere la cessione delle aree e l’eventuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi ricadenti all’interno degli ambiti, nonché gestione delle aree boscate, sia dal punto di vista naturalistico che da quello della fruibilità aperta alla popolazione.

Gli ambiti individuati sono:

A – Maneggio di S. Bartolomeo. In tale zona vige un P.R.P.C. di iniziativa privata in avanzata fase di attuazione

riguardante la realizzazione di un maneggio ed attività connesse. Allo scadere dei termini di legge per la realizzazione del piano vigente,previa

presentazione di piano attuativo, esteso all'intero perimetro dell'ambito, l'edifica-zione sarà assoggettata alla categoria G1G.

B – Campeggio di San Bartolomeo

E’ prevista per intero la categoria G1B2.

C – Comprensorio Militare del Lazzaretto

L'intera area è soggetta al vincolo della L. 1089/39. E' prevista la categoria G1B; non sono ammessi aumenti di volumetria. Sono

consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo al fine del mantenimento dell'impianto urbanistico originale, recuperando i valori architetto-nici ed ambientali che ne hanno determinato l'impianto.

D – Complesso turistico di S.Bartolomeo a sud di Punta Sottile e nuova darsena complementare Tale zona è soggetta a P.R.P.C. già adottato, in fase di approvazione. La volumetria massima consentita è di mc 18.521. Sono comprese: a-strutture ricettivo alberghiere b-villaggi turistici ed appartamenti per vacanze c-aree del Demanio Marittimo della fascia costiera con previsione di interramento. Con i seguenti parametri: a- strutture ricettivo alberghiere nella misura non inferiore al 40% del volume consentito indice territoriale: mc/ha 10.000

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altezza massima: ml 10.50 indice di copertura: 30% b-villaggi turistici nella misura non inferiore al 60% del volume consentito indice territoriale: mc/ha 10000 altezza massima: ml 4.00 indice di copertura: 30% lotto minimo: mq 10.000 c-area del demanio marittimo della fascia costiera di cui è previsto l'interramento nella misura non inferiore al 30% della superficie territoriale del piano attuativo vigente.

I volumi necessari per attrezzature in sede fissa quali spogliatoi, servizi

igienici, pronto soccorso ecc. avranno rapporto di copertura sull’area interrata di cui si possiede la concessione demaniale, non superiore al 10% dell’area stessa.

altezza massima: ml 3.50 (con esclusione degli impianti tecnologici

quali fanali, antenne, torri di controllo) indice di copertura relativo alle coperture non in sede fissa: non superiore al 50% di quelle in sede fissa Un posto macchina ogni due ormeggi.

Allo scadere dei termini di legge per la realizzazione del piano in fase di

approvazione potranno attuarsi le categorie G1A, G1B1, G1C.

E – Soggiorno marino di Punta Sottile E' prevista la categoria G1B.

F – Complesso turistico di Marina delle Querce

Tale zona è soggetta a P.R.P.C. approvato. Sono comprese: - strutture ricettive all'aria aperta - villaggi turistici ed appartamenti per vacanze - attrezzature commerciali e per la promozione turistica

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Con i seguenti parametri: a- strutture ricettive all'aria aperta

lotto minimo: mq 20.000 piazzole: mq 60.00 altezza massima per gli edifici destinati a servizi igienico-sanitari: ml 4.00 distanza dalla piazzola più lontana : inferiore ml 100 edifici destinati a ad attrezzature comuni : bar ,reception, ristoranti,ecc.

superficie coperta per edifici destinati ad attrezzature comuni (bar, reception, ristoranti, ecc.): non superiore al 10% della superficie complessiva

volumetria: non superiore a mc 10/persona superficie di edifici per attività ricreative : non inferiore al 15% della superficie complessiva parcheggi : non meno di mq 15 per tre persone insediabili serbatoio ausiliario per riserva d’acqua : capacità non inferiore a l. 100/persona insediabile

L’intera area dovrà essere recintata. Dovranno essere garantiti i servizi igienico-sanitari, nella misura prevista dalla L.R. 17/97. b-Villaggi turistici ed appartamenti per vacanze (realizzati in insediamenti stabili o mobili) Gli insediamenti stabili non possono superare il 60% della ricettività complessiva. superficie utile massima consentita per ogni alloggio: mq 30.00 compresi i servizi igienici altezza massima: ml 4.00 lotto minimo territoriale: mq 20.000 piazzole per insediamenti mobili: non inferiori a mq 60.00 allestimenti fissi: devono insistere su una superficie

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minima di mq 100 per ogni unità abitabile I servizi igienici sanitari dovranno essere previsti nelle misure definite per l’area di campeggio decurtati della percentuale di persone che occupino edifici già serviti all’interno. c- Attrezzature commerciali e per la promozione turistica Sono ammessi insediamenti residenziali esclusivamente a servizio delle attività produttive. Indice territoriale: mq/ha 5.000 Altezza massima: ml 7.50 Indice di copertura: 40% Le attrezzature a cielo aperto non concorrono alla formazione dell’indice di copertura. Allo scadere dei termini di legge per la realizzazzione del piano approvato potranno attuarsi le categorie G1B1, G1B2, G1E.

G – Complesso Turistico di Punta Ronco Sono previste le categorie G1B1, G1C ed inoltre le zone S1b, S5f, E2, E2/1ed

E4.

La volumetria massima consentita per la categoria G1B1 è di mc 30.000. La volumetria massima consentita per la categoria G1C è di mc 90.000 La volumetria pertinente all’area destinata a campo di golf, (Z.T.O. S5f) con

indice fondiario 0,05 è da considerarsi aggiuntiva, non potrà superare i mc 5.000 con un' altezza massima di ml. 6,00.

Tutti gli interventi sono subordinati ad un esauriente studio paesaggistico che,

nel rispetto delle zone boscate, definisca i coni visuali da monte verso mare. Qualora gli edifici siano posti con i colmi paralleli alle tangenti alle curve di

livello, la lunghezza dei fronti non dovrà superare:

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per la categoria G1C : ml 70.00 per la categoria G1B1: ml 40.00

E’ vincolante la prescrizione del reperimento totale dei servizi e dei parcheggi a

norma di legge all'interno dell'ambito.

E’ fatto obbligo di ripristinare e mantenere il sentiero Paola Rizzi, il cui tracciato è individuato nella tavola P12.

E’ fatto obbligo in sede di progettazione del P.R.P.C. di prevedere un collegamento stradale o di altro tipo tra il sentiero Paola Rizzi e le strutture turistiche della costa.

Per le aree interessate dai vincoli naturalistici ed ambientali, valgono anche le normative di cui all'art. 17 delle presenti norme.

H – Complesso turistico in località Zindis

Sono previste le categorie G1B1, G1C ed inoltre le zone E2, E2/1. La volumetria massima consentita è di mc 76.000 così distribuita: Categoria G1B1: mc 34.000 Categoria G1C: mc 24.000 I restanti mc 18.000, in sede di P.R.P.C. verranno destinati alle categorie G1B1

o G1C in funzione delle esigenze. Tutti gli interventi sono subordinati ad un esauriente studio paesaggistico che,

nel rispetto delle zone boscate, definisca i coni visuali da monte verso mare. Qualora gli edifici siano posti con i colmi paralleli alle tangenti alle curve di

livello, la lunghezza dei fronti non dovrà superare: CategoriaG1B1: ml 40.00 Categoria G1C: ml 70.00 E’ vincolante la prescrizione del reperimento totale dei servizi e dei parcheggi a

norma di legge all’interno dell’ambito. E’ fatto obbligo di ripristinare e mantenere il sentiero Paola Rizzi, il cui

tracciato è individuato nella tavola P12.

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Nelle aree classificate E2/1 ricadenti all'interno dell'ambito, pur essendo

sottoposte alla normativa prima specificata, è consentita la realizzazione di un accesso stradale di servizio al complesso con annessa guardiola di complessivi mq 18.00 di superficie coperta per un'altezza di ml 3.00 comprensiva di servizio igienico.

I due edifici di particolare pregio storico-architettonico presenti andranno recuperati e per essi sono prescritte opere fino al restauro; è concesso il cambio di destinazione d’uso compatibile con la zona omogenea di pertinenza.

Per le aree interessate dai vincoli naturalistici ed ambientali, valgono le norme

di cui all'art.17 delle presenti norme. I – Complesso nautico di Porto San Rocco Tale zona è soggetta a P.R.P.C. approvato ed in avanzata fase di realizzazione. E' compresa la destinazione di porto nautico e le attrezzature e gli impianti ad essa connesse, con i seguenti parametri:

Sono previsti impianti ricettivo alberghieri anche in forma di residences e tutte

quelle attrezzature evidenziate al 1° comma della categoria G1C. Sono inoltre consentite minime attività di artigianato, connesse alla funzione di

porto turistico. Le parti edificate non potranno coprire una superficie superiore al 50% di

quella attualmente interrata, e potranno essere previste al massimo tante unità ricettive quanti saranno i posti barca.

Il rimanente 50% dovrà essere destinato a verde attrezzato, parcheggi, viabilità

interna. E' ammesso un alloggio di servizio. Il verde attrezzato dovrà coprire il 25% della superficie complessiva dell' area

attualmente interrata ed essere distribuito in non più di 4 ambiti perimetrati, dei quali almeno due e per il 50% della superficie totale verde, di uso pubblico e con adeguato fronte mare.

L'altezza massima degli edifici, ad eccezione delle attrezzature nautiche di

segnalazione e degli edifici per la navigazione, non dovrà essere superiore a ml 20,

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dal livello medio mare. Allo scadere dei termini di legge per la realizzazione del piano approvato

potranno attuarsi le categorie G1A, G1B1, G1C, G1D, previa predisposizione di nuovo Piano Attuativo, esteso all'intero perimetro dell'ambito.

J – Centro balneare della Polizia di Stato: Sono previste le categorie G1B1 e G1H. All'interno dell'ambito sono presenti un edificio ed una piscina scoperta. E' consentito un aumento di volume, una tantum, fino ad un massimo del 60%

del volume esistente di cui il 20% per la categoria G1B1.

E' vincolante la prescrizione del reperimento totale dei servizi e dei parcheggi a norma di legge all'interno dell'ambito.

In caso di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, varranno le norme

generali delle rispettive categorie G1B1 e G1H nelle medesime percentuali. Nella progettazione degli interventi dovrà essere posta particolare cura ed

attenzione alla situazione morfologica e paesaggistica del sito. Dovrà essere predisposto un apposito progetto paesaggistico redatto da

professionisti a ciò qualificati per la realizzazione della struttura di copertura della piscina.

P – Parco giochi acquatici a est della foce del Rio Ospo E' prevista per intero la categoria G1F. L'intervento dovrà essere preceduto da uno studio puntuale corredato da

supporti fotografici e grafici atti a dimostrare la minimizzazione dell' impatto ambientale soprattutto per chi giunge dal mare.

Lungo la linea di costa dovrà essere prevista un'area, sufficientemente ampia,

per la costruzione di una banchina da destinarsi all' approdo per il vaporetto di linea.

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• Zona G4 - strutture ricettive alberghiere esistenti

Sono le zone sulle quali insistono le strutture ricettive alberghiere, così come

definite dalla L.R. 17/97, che vengono confermate nella loro destinazione d’uso e che sono individuate puntualmente nella tavola P14 della zonizzazione.

Sono ammessi interventi anche in diretta attuazione del piano, cioè senza il ricorso a un P.R.P.C..

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono rispettare i seguenti indici e

parametri: indice fondiario: mc/mq 1.50 altezza massima: ml 12.50 indice di copertura: 20% distanza dagli edifici: ml 10.00 distanza dai confini: ml 5.00 distanze dalle strade: ml 5.00

In caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, potrà essere riutilizzata la quantità di superficie coperta esistente anche se superiore a quella indicata dai parametri, fermo restando l’indice fondiario.

Dovrà essere recepita una superficie a parcheggio, da collocarsi anche

nell’interrato o nelle zone limitrofe (nel qual caso queste saranno asservite con vincolo permanente di destinazione), pari a mq 20 ogni mc 100 di costruzione.

In presenza di attrezzature per attività sportive, balneazione e tempo libero,

dovranno essere reperiti in aggiunta mq 20 di superficie a parcheggio ogni mq 100 dell’intera superficie del lotto.

Art. 24 - Zona territoriale omogenea H: commerciale

In tale zona è consentito l’insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi

ed impianti connessi con le attività commerciali all’ingrosso ed al dettaglio, nei limiti di legge che non richiedano la preventiva attivazione di una zona HC.

Sono, inoltre, consentiti i vivai all’aperto e le serre, purché costruite con

strutture di tipo stabile, qualora entrambi siano connessi all’attività di vendita.

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In questa zona è vietata la residenza. E’ comunque consentita la costruzione di

alloggi per la custodia nella misura di 1 per ogni singola attività, con superficie utile massima mq 80.

L’onere relativo alla realizzazione dell’area di sosta per autoveicoli nelle

adiacenze del valico verrà ripartito tra i soggetti proponenti i piani attuativi in percentuale proporzionale all’estensione del lotto di intervento, in base a convenzione da stipularsi con la Pubblica Amministrazione.

La Z.T.O. H è soggetta a P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata. E' consentito il lotto minimo di mq 5.000. La zona “H” è suddivisa nelle seguenti sottozone:

• Zona H2 - zone commerciali di interesse comunale e comprensoriale La nuova edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

indice territoriale: mc/ha 15.000 altezza massima: ml 10.00 indice di copertura: non superiore al 50% del lotto distanza dagli edifici: ml 10.00 distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

- oppure dalla diversa distanza indicata eventualmente nelle specifiche norme di ciascuna zona

La percentuale minima di parcheggio viene computata in funzione delle

superficie di vendita degli esercizi commerciali nelle misure stabilite all’art. 18 del D.P.G.R. 0126/Pres. 20/04/95 e della L.R. 41/90. Ogni complesso commerciale dovrà avere a disposizione spazi adeguati per le operazioni di scarico e carico delle merci e per la sosta dei veicoli industriali, senza che siano invase strade e spazi pubblici.

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Gli ambiti individuati sono:

U – Complesso commerciale Arcobaleno

Tale zone è soggetta a P.R.P.C. addottato ed in avanzata fase di attuazione. I cui parametri sono di seguito riportati:

Volumetria massima realizzabile: mc 54.214 Altezza massima: ml 13.00 Distanza fra pareti finestrate: ml 10.00 Distanza dalle strade e dai confini: ml 10.00 Tipologia: a blocco

Allo scadere dei termini di legge del piano vigente, in fase di completamento, varranno le norme ed i parametri generali espressi nel presente articolo.

Il nuovo Piano Attuativo dovrà indicare i fili di facciata, i percorsi

automobilistici e pedonali, le aree di sosta, la tipologia degli edifici.

V – Complesso commerciale contermine al valico di Rabuiese Tale ambito è soggetto a proposta progettuale a carattere prescrittivo, come

dalle tavole P17b e P17c in scala 1:2000. Il P.R.P.C. potrà essere realizzato per lotti funzionali. Questi lotti sono

contrassegnati nelle tavole di progetto con un numero n .

Alcune zone di questo ambito e precisamente quelle contrassegnate con le sigle 1 5 6 nelle tavole 1:2000, rientrano nella Z.T.O. H2.

La risoluzione delle infrastrutture previste nell’area, qualora il piano sia di

iniziativa privata, potrà essere risolta tramite attuazione procedimentale tra autorità pubbliche e private ai sensi dell’art. 11 della L.241/90.

L’edificazione delle nuove strutture dovrà rispettare le linee di fronte indicate

per ciascun lotto nelle tavole P17b e P17c di progetto in scala 1:2000.

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Z – Complesso commerciale Montedoro (ex. Soprozoo)

Tale zona è soggetta al P.R.P.C. addottato. I cui parametri sono di seguito riportati: Indice territoriale: 20.000 mc/h Indice di copertura: 50% del lotto Distanze da confini: ml 10.00 Distanze dalle strade: ml 10.00 A mq 100.00 di superfice lorda di pavimento degli edifici previsti, deve

corrispondere la quantità minima di mq 80.00 di spazio ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate al parcheggio.

Allo scadere dei termini di legge del piano vigente, varranno le norme ed i parametri generali espressi nel pesente articolo.

Il nuovo Piano Attuativo dovrà indicare i fili di facciata, i percorsi

automobilistici e pedonali, le aree di sosta, la tipologia degli edifici.

• Zona H2A - zone commerciali e per attività confinarie

Queste zone sono comprese nell’ambito interessato dalla proposta progettuale, a carattere prescrittivo, indicata nelle tavole P17b e P17c in scala 1:2000.

Rientrano in questa Z.T.O. gli ambiti contrassegnati con la sigla 2 3 4 . In tali zone è consentito l’insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi

ed impianti connessi con le attività commerciali all’ingrosso ed al dettaglio. Non è consentita la realizzazione di vivai e serre. Inoltre, in queste zone lo 0,05% della superficie coperta dovrà essere adibita a

servizi inerenti le attività di frontiera, quali ambulatorio e pronto soccorso, uffici cambio, servizi igienici, locali ristoro, strutture ricettive.

Le strutture di servizio sopra citate potranno essere riconvertite se le attività di

frontiera dovessero modificarsi. Per queste zone valgono gli indici e i parametri delle zone H2.

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Art. 25 - Zona territoriale omogenea L1: zone per i traffici portuali

In tale zona è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature, servizi ed

impianti connessi all'esercizio delle attività portuali. Nella zona che coincide con la prima fascia del fronte mare, di ml 25.00, sono

consentite attività e localizzazioni legate esclusivamente alla movimentazione delle merci.

Viene inoltre riportato il perimetro delle opere di realizzazione di

Adriaterminal con la precisazione che ove questo non si realizzi, ovvero alternativamente nel caso in cui esso venisse in tutto o in parte modificato o ridotto per iniziativa dell'autorità portuale, verrà indicata la compatibilità di attività tipiche della portualità integrata fin tanto che non si realizzi il completamento del progetto "Adria Terminal" approvato.

Art. 26 - Zona territoriale omogenea O: mista

In queste zone risultano compresenti destinazioni d’uso diverse, quali:

- residenze - commercio - ristorazione - brokeraggio - artigianato - ricettività alberghiera

In questa zona il P.R.G.C. prevede interventi rivolti a riqualificare e riorganizzare i tessuti urbanistico ed edilizio. La zona "O" è suddivisa nelle seguenti sottozone:

• Zona O1 - aree degrado urbanistico-edilizio in prossimità del valico di Rabuiese

Gli interventi si attuano con strumento diretto ed è esclusa la nuova

edificazione. E’ concesso il cambio di destinazione d’uso degli immobili.

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Le attività e le destinazioni d’uso ammesse sono:

- residenza, nei limiti dell’esistente al momento dell’adozione della presente Variante

- attività commerciali e pubblici esercizi in genere - attività direzionale, studi e uffici - attività artigianali - ricettivo-alberghiera

Sono escluse le attività inquinanti. I parametri edilizi sono i seguenti:

altezza massima: ml 9.50 distanza dai confini: ml 5.00 o in aderenza distanza dagli edifici: ml 10.00 o in aderenza distanze dalle strade:

- ml 5.00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7.00

- ml 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i ml 7.00 e ml 15.00

- ml 10.00 per le strade di larghezza superiore a ml 15.00

In queste zone è concesso un aumento di volume una tantum di mc 100. In caso di demolizione con ricostruzione dei manufatti degradati e non

congruenti con le tipologie prevalenti, nel rispetto delle presenti norme, è concesso un aumento di volume una tantum di mc150.

Gli ampliamenti sono realizzabili: - mediante sopraelevazione fino all’altezza massima consentita; - in proseguo al fronte di facciata, qualora le distanze lo consentano; - nella parte posteriore dell’edificio in riferimento all’asse stradale. La quantità di parcheggio è determinata, in conformità con la normativa

vigente, in funzione del tipo di attività svolta. Per le attività artigianali sono previsti un posto auto ogni 2 addetti e 4 posti

auto per il pubblico in aggiunta a quelli previsti per legge.

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• Zona O2

Tale area è soggetta a P.R.P.C. di iniziativa pubblica approvato. Sono comprese le seguenti destinazioni d'uso, con esclusione della residenza: - negozi e pubblici esercizi in genere - studi ed uffici professionali,commerciali, di credito,industriali,assicurazioni o

simili - laboratori artigiani non rumorosi,non suscettibili di arrecare molestia o

pregiudizio all’igiene e al decoro,aventi caratteristiche tali da costituire soddisfacimento ai bisogni rionali

- istituzioni culturali, religiose, sanitarie e sportive,a carattere pubblico o privato; - alberghi e pensioni - autorimesse pubbliche e private - locali di pubblico spettacolo E' esclusa la residenza. I cui parametri sono di seguito riportati: Indice territoriale: mc/h 15.000 Volume massimo: mc 52.800 Altezza massima: ml 21.00 Allo scadere dei termini di legge, per la realizzazione del piano, verrà riconfermata la normativa vigente.

• Zona O3

Questa zona comprende l’area limitrofa ad est del Centro Storico, che è

potenzialmente adatta ad accogliere il by-pass, così come indicato nel "Piano Struttura" (tav. P9). e gli spazi inclusi tra piazza della Repubblica e piazzale Foschiatti: queste aree sono soggette a proposta progettuale di carattere prescrittivo come indicato nella tavola P15b.

La presente Variante revoca il Piano Attuativo vigente denominato “Ex-

Caliterna” adottato dal Consiglio Comunale con delibera 218 del 28/03/88 ed approvato in data 25/03/92, con D.G.R. n° 0157/PRES.

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Destinazioni d’uso ammesse:

- residenziali - ricettivo alberghiere e ricettive a carattere sociale - esercizi pubblici - direzionali, studi professionali, esercizi commerciali - artigianali connessi alla nautica da pesca e da diporto - attrezzature sportive - attrezzature portuali - spazi a verde pubblico e privato - parcheggi coperti, scoperti ed interrati - istituzioni culturali, religiose, sanitarie, sportive

Qualora si pervenga alla demolizione delle volumetrie esistenti, la successiva

edificazione potrà avvenire nei limiti planivolumetrici indicati nella scheda progettuale, a carattere prescrittivo P15b in scala 1:2000 come di seguito esplicitato:

I piani terra, fatti salvi gli spazi richiesti dalla L.122/86 e quelli necessari per

vani di servizio (scale, ascensori, centrali termiche ecc.), saranno adibiti prevalentemente a funzioni non residenziali: commercio, uffici e servizi pubblici o ad uso pubblico, attività sociali, religiose, culturali, ricreative o simili.

Per gli edifici inclusi nel perimetro dell'ambito per i quali non vengano previsti

interventi di demolizione, ampliamento o nuova edificazione, valgono le normative della zona omogenea B2.

Per gli edifici, non di seguito esplicitati, che ricadono all'interno del perimetro

dell'ambito, sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 52/91.

Edifici: A B C D E F Per tutti questi edifici sono consentiti interventi fino alla straordinaria

manutenzione, di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), del 3° comma dell'art. 68 della L.R. 52/91, fin tanto che, a seguito della demolizione, non vengano ricostruiti e, quindi, possano godere degli aumenti volumetrici previsti nella tav.P15b.

L'altezza massima consentita sarà di ml 9.50.

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Edificio: G

E' previsto l'ampliamento dell'edificio esistente così come risulta dalla TAV. P15b, con altezza massima pari a ml 9.50. Sono comunque consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria di cui al comma 3 dell'art. 68 della L.R 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Edificio: H La nuova edificazione dovrà avvenire entro la sagoma limite prevista nella Tav.

P15b, sull'attuale sedime dei campi da tennis. Fintanto che non verrà realizzata tale edificazione, è consentita la copertura stagionale degli attuali campi.

L’altezza massima consentita per la nuova edificazione sarà di ml 9.50. Edifici: I L Sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione, ai sensi del 3°

comma dell'art. 68 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, fintanto che, a seguito della demolizione, non vengano ricostruiti i due edifici nei limiti planivolumetrici entro la sagoma limite prevista nella Tav. P15b.

L’altezza massima consentita sarà di ml 9.50.

Edificio: M Sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione di cui alle lettere

b), c), f), del 3° comma dell'art. 68 della L.R. 52/91, fintanto che, a seguito della demolizione, l'edificio non venga ricostruito entro la sagoma limite prevista nella Tav. P15b.

L’altezza massima consentita sarà di ml 12.50, per una percentuale non superiore al 30% dell'intero edificio; per il rimanente 70% l'altezza massima non potrà superare i ml 9.50.

L'immobile dovrà essere adibito alla manutenzione, costruzione, rimessaggio, brookeraggio delle imbarcazioni, con relativi uffici e servizi.

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Sarà consentito un alloggio per il custode di mq utili 80.00.

Edificio: N Sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione, ai sensi del 3°

comma dell'art. 68 della L.R. 52/91 ed inoltre la sopraelevazione fino ad un'altezza massima di ml 9.50.

Edificio: O P Q Sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione, ai sensi del 3°

comma dell'art. 68 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre, all'interno della sagoma limite, prevista nella Tav. P15b, è consentito un ampliamento e sopraelevazione per un'altezza massima di ml 12.50.

Edificio: R La nuova edificazione dovrà avvenire entro la sagoma limite prevista nella Tav.

P15b. L’altezza massima consentita sarà di ml 12.50.

Al piano terra dell'edificio potranno essere realizzate attrezzature sportive.

Nell'area scoperta compresa tra gli edifici O P Q R è consentita inoltre la

realizzazione di campi sportivi ad uso del Ricreatorio Parrocchiale.

Nel sottosuolo dell'area di proprietà sarà consentita la costruzione di un garage interrato ad uno o più piani.

Edificio: S

Sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), ai sensi del 3° comma dell'art. 68 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, fintanto che, a seguito della demolizione non venga ricostruito entro la sagoma limite prevista nella tav. P15b.

L’altezza massima consentita sarà di ml 9.50 per la parte a tre piani. L'altezza massima consentita sarà di ml 4.50 per la parte ad un piano.

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Edificio: T

Sono consentiti interventi fino alla straordinaria manutenzione di cui alle

lettere b), c), f), ai sensi del 3° comma dell'art. 68 della L.R. 52/91, fintanto che, a seguito della demolizione non venga ricostruito entro la sagoma limite prevista nella Tav. P15b.

L’altezza massima consentita sarà di ml 4.50, purchè sulla copertura venga ricavata un'area di parcheggio ad uso anche pubblico.

Per i distributori di carburante presenti, all’interno dell’ambito, è prevista la

demolizione senza ricostruzione, in quanto difformi alla previsione del Piano Regionale sui Distributori, redatto ai sensi delle L.R.40/92 e L.R. 3/92.

Art. 27 - Zona territoriale omogenea S: servizi e attrezzature collettive

Tale zona è destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale: sono ammessi interventi da parte degli enti competenti alla realizzazione delle diverse attrezzature previste. E' altresì ammesso l'intervento di soggetti privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione che stabilisca le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità di gestione, in modo da garantire l’utilizzazione pubblica delle stesse.

In tale zona sono consentite deroghe ai parametri edilizi stabiliti per la

realizzazione di opere pubbliche. Le aree già destinate o da riservare a tali funzioni sono indicate con apposita

grafia e simbologia nella tav. P13.

• Zona S1 - attrezzature per viabilità e trasporti. Essa si divide nelle seguenti sottozone:

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- Zona S1A - parcheggi stanziali Sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall’art. 41

sexies della L.1150/42, come modificato dall’art. 2 della L.122/89.

- Zona S1B - parcheggi di relazione Tali aree sono destinate alla realizzazione di parcheggi, sia in superficie che nel

sottosuolo per la sosta e il ricovero degli autoveicoli.

- Zona S1C - parcheggi di interscambio Hanno la funzione di organizzare e facilitare gli interscambi tra i vari mezzi e i

modo di trasporto. I parcheggi all'aperto debbono essere progettati e realizzati in modo da

differenziare esattamente le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di manovra, anche utilizzando materiali o colori diversi. Debbono essere previste alberature che consentano la ombreggiatura della maggior parte dei posti macchina, adeguate delimitazioni del parcheggio dalle strade di scorrimento o dalle aree circostanti destinate ad altro uso (con siepi, cordonature, passaggi o isole pedonali...).

Le pavimentazioni, ove possibile, saranno realizzate con materiali che

consentano il passaggio dell'acqua piovana. Qualora si realizzino parcheggi sotterranei a uno o più piani, adibiti ad

autorimesse pubbliche o di uso pubblico, in nessun caso la quota del piano finale di copertura potrà essere posta a più di ml 0.15 dal piano originario del sito.

Restano escluse dal calcolo dei volumi le sovrastrutture necessarie a contenere

impianti tecnologici, vani scale, terminali per le operazioni di controllo e pagamento.

Nelle aree di parcheggio ricavate sopra altre costruzioni interrate o meno, non è

prescritta l'alberatura.

• Zona S2 - attrezzature per il culto, la vita associativa, la cultura Essa si divide nelle seguenti sottozone:

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- Zona S2A - edifici per il culto

Per gli edifici esistenti sono ammesse opere di ordinaria e straordinaria

manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Se presenti, saranno eliminate le superfetazioni degradanti così come le

sostituzioni di materiali, le forature o i tamponamenti eseguiti in difformità alla forma ed al carattere degli edifici. Dovranno essere, ove possibile, quanto meno modificate con il fine di riportare l'immobile alle caratteristiche originali.

Particolare cura sarà posta nel ripristino e nel mantenimento degli spazi

scoperti circostanti gli edifici. Sono concessi aumenti di volume nella misura del 10% del volume esistente se

strettamente necessari alle funzioni ammesse, quali: canoniche, depositi, opere parrocchiali, ecc.

- Zona S2B - uffici amministrativi comunali, uffici postali, difesa civile, vigili urbani, vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ecc.

- Zona S2C - centro civico sociale

- Zona S2D - biblioteca pubblica

- Zona S2E - centro culturale Per le soprastanti zone sono ammesse opere fino alla ristrutturazione edilizia

anche con modifica d’uso. Sono concessi aumenti di volume fino al 30% del volume esistente.

La nuova edificazione dovrà rispettare i parametri della Z.T.O. B1.

- Zona S2F - teatro Per gli edifici esistenti sono ammesse opere di restauro, ordinaria e

straordinaria manutenzione, ristrutturazione. Saranno ammesse sopraelevazioni ed aumenti volumetrici fino al 30 % del

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volume esistente per provate necessità di adeguamento alle funzioni svolte. Particolare cura sarà posta nel ripristino degli spazi contermini. Per eventuali nuove costruzioni valgono i parametri delle Z.T.O. B1.

- Zona S2G - attrezzature confinarie Interessano tutti i valichi confinari. Per le strutture esistenti sono ammesse opere di ordinaria e straordinaria

manutenzione, risanamento e ristrutturazione; inoltre sono concessi interventi di adeguamento alle funzioni svolte anche con aumento di volume pari al 50 % del volume esistente.

Per le attrezzature confinarie relative al Valico di Rabuiese valgono inoltre le

indicazioni planimetriche contenute nella scheda di proposta nelle tav. P17a e P17b (scala 1:2000).

Qualora dovessero verificarsi mutazioni nel regime confinario, gli edifici

potranno essere riconvertiti ad altre destinazioni pubbliche.

• Zona S3 - attrezzature per l'istruzione Essa si divide nelle seguenti sottozone:

- Zona S3A - asilo nido

- Zona S3B - scuola materna

- Zona S3C - scuola elementare

- Zona S3D - scuola media inferiore

- Zona S3E - scuola media superiore ed universitaria Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di restauro, risanamento,

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, nonché di ampliamento, in relazione alle necessità funzionali anche con aumenti di volume pari al 30% del volume esistente.

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Sono ammessi i cambiamenti di destinazione d'uso anche su singole parti degli

edifici. La nuova edificazione deve rispettare i parametri della Z.T.O. B La zona nella quale è prevista la ricerca scientifica e tecnologica, collegata alla

produzione, così come individuato nella tavola P14 con la lettera W , è soggetta a P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata esteso a tutta l’area.

In questa zona sono previsti istituti scientifici per lo studio e la ricerca

d’interesse regionale, nazionale ed internazionale. Sono ammesse tutte le strutture necessarie al buon funzionamento delle attività

previste ed inoltre le strutture di accoglimento residenziale collettivo per studenti, docenti e tecnici. • Zona S4 - attrezzature per l'assistenza e la sanità

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di restauro, risanamento,

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, nonché di ampliamento, in relazione alle necessità funzionali anche con aumenti di volume pari al 30% del volume esistente.

Essa si divide nelle seguenti sottozone:

- Zona S4A - residenze per anziani

La nuova edificazione deve rispettare i seguenti parametri:

indice fondiario: mc/mq 0.40 altezza massima: ml 7.50 indice di copertura: 50% dell’area a disposizione

Sono ammesse le autorimesse interrate. Saranno previsti posti auto per gli ospiti stabili nel numero minimo di 1 per

ogni stanza, inoltre nel numero di 1 per ogni addetto e 15 posti auto per gli ospiti occasionali.

Particolare cura sarà posta negli interventi sugli spazi aperti. Sono consentite costruzioni atte a fornire il comfort e le cure necessari quali: stanze per ospiti

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sale ristoranti sale di ritrovo ambulatori o strutture per la fisioterapia cucine magazzini, depositi foresteria E' inoltre previsto un alloggio per il gestore.

- Zona S4B - strutture sanitarie di base Per gli edifici esistenti sono concessi gli interventi edilizi di restauro,

risanamento, manutenzione e ristrutturazione ed i cambiamenti di destinazione d'uso.

E' concesso un aumento di volume una tantum del 30% sul volume esistente. All’interno delle strutture sono consentiti spazi limitati per brevi degenze. E’ concessa la realizzazione di un alloggio per il custode di mq 80 utili.

- Zona S4C - cimiteri Sono le aree che comprendono i cimiteri esistenti e quelli di progetto. Devono essere rispettate le normative igienico-sanitarie vigenti. All'esterno della recinzione potranno trovare collocazione strutture per la

vendita dei fiori nella misura massima di mq utili 15 ciascuna, anche se posti nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale.

Per i cimiteri esistenti, tali manufatti potranno essere in aderenza alla

recinzione ed avere struttura anche in legno. Sono escluse le costruzioni metalliche. Per il nuovo cimitero, previsto in zona Monte D'Oro, su sedime di proprietà del

Demanio Militare, le edicole per la vendita dei fiori saranno progettualmente integrate con il muro di cinta.

Ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n°285 del 10/09/90, è fatto obbligo predisporre

il P.R.G.C. dei cimiteri.

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• Zona S5 - attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto

Essa è suddivisa nelle seguenti sottozone: - Zona S5A - verde di connettivo

In questi spazi si potranno inserire attrezzature minime di arredo urbano e per il

gioco. E' previsto il mantenimento delle superfici erbose ed alberate. Sono consentiti

percorsi pedonali e piazzole di sosta. Non è concessa la nuova edificazione.

- Zona S5B - verde di arredo urbano

Tali aree saranno mantenute a basso grado di attrezzatura. La sostituzione di piante o la predisposizione di un nuovo impianto saranno

eseguite con essenze autoctone. - Zona S5D - verde di quartiere

Esistente e di progetto. In questi spazi si potranno inserire attrezzature minime di arredo urbano e per il

gioco, con i necessari servizi igienici che non verranno computati al fine del calcolo dei volumi.

In ciascuna zona potrà essere realizzato, a tali fini un edificio di complessivi

mq 15.00, con altezza massima consentita di ml 3.00. Gli edifici dovranno essere realizzati con l'uso di materiali tradizionali. Sono escluse le costruzioni metalliche. La sostituzione di piante e la nuova piantumazione saranno eseguite con

essenze autoctone. Per la zona individuata nella Tav. dei servizi P13 ed esplicitata nella Tav. P16b

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a carattere prescrittivo, è concessa la costruzione di edifici con le seguenti destinazioni d'uso: - officine per manutenzioni e riparazioni - sedi sociali per circoli nautici o sportivi - uffici e sale riunione - locali per depositi - servizi igienici

Gli edifici dovranno essere localizzati all'interno delle sagome limite previste nella Tav. P16b.

I parametri edilizi sono i seguenti: Volume massimo per ogni edificio: mc 500 Altezza massima: ml 3.50 I portici non saranno computati ai fini volumetrici, purché non superiori a mq

150.00. Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con le limitrofe attività

industriali, i raccordi ferroviari e le opere di fognatura del sistema integrato. - Zona S5E - parchi urbani Costituiscono queste zone le seguenti aree:

- Laghetti Noghere - Area Monte d'Oro appartenente al Demanio dello Stato

Per la zona dei Laghetti delle Noghere valgono inoltre le normative contenute nelle presenti norme all’art. 17 e le indicazioni espresse nelle eventuali schede di progetto.

In queste aree saranno realizzabili elementi di arredo, strutture a sostegno di attività sportive e del tempo libero, quali attrezzi ginnici all’aperto (“percorso vita”), eventuali servizi igienici, la cui tipologia e i materiali costruttivi dovranno integrarsi con l’ambiente circostante.

Sono vietate le costruzioni metalliche.

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- Zona S5F - verde pubblico e impianti sportivi Si tratta di aree di uso pubblico destinate ad attrezzature per il soggiorno ed il

gioco all'aperto e che possono inoltre ospitare attrezzature sportive e di svago. La vegetazione esistente, di tipo arboreo ed arbustivo, deve essere valorizzata

mentre quella di nuovo impianto deve essere scelta fra le essenze autoctone. Eventuali coperture stagionali non vanno computate nel loro sviluppo

volumetrico e potranno essere realizzate con strutture pressostatiche. E' ammessa la costruzione di edifici connessi alle attività sportive quali bar o

chioschi per la vendita di frutta, bevande, dolci, ecc., servizi igienici e quanto altro è necessario a supporto delle attività stesse.

Per le strutture esistenti è consentito il restauro, la manutenzione ordinaria e

straordinaria, la ristrutturazione edilizia, con aumento di volume massimo del 30%. Le pareti perimetrali potranno essere in legno, pietra, muratura. La copertura

sarà in coppi. Sono vietati box realizzati in lamiere ondulate o simili. Valgono i seguenti parametri:

indice fondiario: mc/mq 0.1 altezza massima: ml 6.00 distanza dai fabbricati: ml 10.00 o in aderenza distanza dai confini: ml 5.00 distanza dalle strade: ml 10.00

Per la zona S5f7 vale quanto indicato per l'ambito G soggetto a P.R.P.C. di

iniziativa privata. Oltre agli impianti sportivi e loro attrezzature connesse, è ammessa la

realizzazione di un alloggio di servizio per il custode al massimo di mq 80 utili, nonché‚ un posto di ristoro dimensionato in misura adeguata all'utenza prevista.

Per le aree destinate a verde sportivo, sono ammesse le installazioni di impianti

sportivi quali tennis, bocce, pallamano, pallacanestro, ecc. Deve essere prevista un'adeguata dotazione di parcheggi, anche in relazione

alle specifiche normative vigenti e, per la zona sportiva esistente, valgono inoltre le previsioni contenute nella tav. P18b.

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- Zona S5G - attrezzature e servizi per la balneazione, la nautica e la pesca Questa zona comprende la fascia costiera che va dal centro storico di Muggia

fino al valico di San Bartolomeo, interessata da interramenti come esplicitato nella tav. P19b di progetto.

In questa zona sono consentite tutte le attrezzature e i servizi connessi alla

balneazione, allo sport e allo svago. Le attività compatibili sono:

- pubblici esercizi; - stabilimenti balneari;

- strutture di supporto alle attività sportive legate al mare.

Gli edifici dovranno avere carattere stabile e saranno realizzati con materiali

tradizionali. Tali costruzioni non potranno superare l’altezza massima di ml 4.50. Tali attrezzature sono puntualmente localizzate e individuate nella tavola di

progetto P19b e sono vincolanti le volumetrie nella stessa indicate. Eventuali recinzioni delle aree non a libera fruizione saranno previste in siepi

con essenze autoctone a mascheramento di eventuali griglie metalliche. Quando questo sarà compatibile con la situazione idrogeologica della scarpata

a monte, previa accurata analisi dell’impatto ambientale, sarà concessa la costruzione di sovrappassi per raggiungere le aree di balneazione, così come da sezioni tipo, rappresentate nella tavola P19b.

• Zona ST - servizi tecnologici In tali aree sono presenti impianti per gas, elettricità, trasporto pubblico,

telefonia, impianti idrici e di depurazione. Nel rispetto dell'ambiente sono consentiti le costruzioni e gli impianti

indispensabili al servizio. E’ stata inoltre individuata un’area siglata STR per impianti sonori e televisivi. La presente Variante individua una sola zona nella quale potranno essere

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collocati i detti impianti corrispondente alla sommità del Monte San Michele. In tale area è ammessa l'installazione di manufatti per il sostegno di impianti di

ricetrasmissione radio-televisiva AM, FM, VHF, UHF, che deve essere conforme al sito indicato dalle coordinate definite dal Piano Nazionale di assegnazione delle radio frequenze ed al possesso da parte dei richiedenti della concessione ministeriale di cui all'art. 16 della L. 3/98.

E' prevista l'installazione su tralicci metallici e la realizzazione dei relativi

locali per attrezzature impiantistiche delle apparecchiature elettriche. Sono concesse le opere di urbanizzazione primaria quali strade di accesso,

parcheggi, reti infrastrutturali, cabine elettriche. La realizzazione dei suddetti impianti è assoggettata alla procedura prevista

dalle vigenti leggi. E’ fatto d’obbligo, a chiunque intenda installare impianti tecnologici fissi che

comportino emissioni di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ovvero modificare quelli esistenti, di fornire, allegato al progetto di installazione o di modifica, una dettagliata relazione tecnica sulle caratteristiche dell’impianto, dalla quale si evincano i risultati delle misurazioni sperimentali(effettuate in almeno 8 momenti diversi nella giornata ed egualmente ripartiti nell’arco delle 24 ore) dell’intensità di campo elettromagnetico esistente nella zona in cui dovrebbe essere installato l’impianto, redatta da un tecnico qualificato, che permetta di quantificare l’incremento dell’intensità di campo che il nuovo impianto determina.

Non devono essere superati in nessun caso i valori massimi stabiliti dal

Ministero della Sanità. In detta zona valgono i vincoli relativi ai siti archeologici espressi nell’art 14

delle presenti norme.

Art. 28 - Interventi sugli edifici esistenti In tutte le zone del P.R.G.C. per gli edifici residenziali, di pubblico esercizio,

direzionali, ricettivo-turistici, commerciali, industriali, costruiti ed approvati prima del 23/02/72, data corrispondente all’entrata in vigore del P.R.G.C. approvato con

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D.P.R.G. 51/Urb., sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con aumento volumetrico fino ad un massimo di mc150 una tantum per migliorie igienico-funzionali anche nel non rispetto dei parametri delle varie zone urbanistiche, così come indicate nella presente Variante n°15, con l’esclusione degli edifici che hanno subito interventi fruendo dell’art. n°14 delle N.T.A. delle Varianti n°9 e n°11 del P.R.G.C. Tale aumento volumetrico va riferito al singolo edificio indipendentemente dal numero degli alloggi in esso contenuti.

Tutti gli ampliamenti possono essere consentiti purché non in contrasto con le

disposizioni del Codice Civile. Si precisa che tale aumento volumetrico potrà essere consentito nelle Z.T.O.

A1 ed A2 solo se recepita e concessa dallo strumento attuativo ed inoltre potrà essere applicata agli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale ed etnico elencati nell'Elaborato C solo in quanto non contrastante con le specifiche indicazioni ivi contenute.

Nella zona D1 del Demanio Marittimo, in attesa della realizzazione di

iniziative compatibili con la destinazione della zona medesima, sono consentiti interventi a carattere temporaneo e con rinuncia al plusvalore, che comportino la realizzazione di volumetrie fino ad un massimo del 10% della superficie dell'area interessata per destinazioni ricreativo-sportive. In qualsiasi momento, senza indennizzo alcuno, potrà essere richiesta la rimozione dei manufatti in questione ad insindacabile giudizio delle autorità competenti.

Art. 29- Compatibilità con il Regolamento Edilizio vigente Dove le norme del Regolamento Edilizio vigente, approvato con D.P.G.R.

0528/Pres. del 23/11/90, siano in contrasto con le presenti Norme Tecniche di Attuazione, elaborato B della Variante Generale n°15 al P.R.G.C. del Comune di Muggia, queste ultime sono da considerarsi prevalenti sulle prime.

Art.30 - Salvaguardia

Valgono le norme espresse nell’art.35 della L.R.52/91 e successive integrazioni

e modificazioni.

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Art.31 - Deroghe

Valgono le norme espresse nell’art.41 della L.R.52/91 e successive integrazioni

e modificazioni.

Art.32 - Aree per emergenze

In seguito alle direttive diramate nel dicembre del 1996 dal Dipartimento della

Protezione Civile, l’area per l’insediamento provvisorio necessario all’ammassa-mento di forze e risorse per l’installazione di moduli abitativi solo in caso di effettiva emergenza e qualora non sia possibile il reperimento di tale area in altro Comune del territorio provinciale già individuata dalla Prefettura di Trieste in data 29/10/97, è individuata in zona industriale, in quanto unica disponibile nel territorio del Comune avente le caratteristiche richieste.

Detta area verrà assoggetta a dichiarazione di servitù in seguito al verificarsi

dell’evento calamitoso.

Art.33 - Regolamentazione, sosta ed utilizzo mezzi da campeggio

In tutto il territorio comunale sia su aree pubbliche che private, è fatto divieto di installare tende, collocare roulottes e similari al di fuori dei luoghi destinati a tale scopo e regolarmente attrezzati.