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LA CONTABILITA’ ECONOMICO- PATRIMONIALE L’avvio della contabilità economico patrimoniale casi pratici e quesiti 28/11/2016 Nicola Rebecchi

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LA CONTABILITA’

ECONOMICO-

PATRIMONIALE

L’avvio della contabilità

economico patrimoniale

casi pratici e quesiti

28/11/2016

Nicola Rebecchi

Esempi pratici avvio contabilità economico-

patrimoniale

Quesiti webinar 17 11 2016

Indice

Il principio di competenza

economico-patrimoniale

LA MATRICE DI TRANSIZIONE

Piano finanziario MACR

O Livel

li Voce Codice finale

E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

E.1.00.00.00.000

E II Tributi E.1.01.00.00.000 E III Imposte, tasse e proventi assimilati E.1.01.01.00.000 E IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro

e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

E.1.01.01.03.000

E V Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.03.001

Dare

(COSTI)

Avere

(RICAVI)Codice voce Voce Codice voce Voce

1.1.1.01.03.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e

dell'imposta di registro e di bollo sulle

locazioni di immobili per finalità

abitative (cedolare secca) riscossa a

seguito dell'attività ordinaria di

gestione

Conto economico

LA MATRICE DI TRANSIZIONE

Dare

(ATTIVO)

Avere

(PASSIVO)

Dare

(ATTIVO)

Avere

(PASSIVO)Codice voce SP -

DARE

Voce SP - DARE Codice voce SP -

AVERE

Voce SP - AVERE Codice voce SP Liq -

DARE

Voce SP Liq - DARE Codice voce SP Liq -

AVERE

Voce SP Liq - AVERE

1.3.2.01.01.01.003 Crediti da riscossione Imposta

sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta

di registro e di bollo sulle locazioni

di immobili per finalità abitative

(cedolare secca)

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.003 Crediti da riscossione Imposta

sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di

registro e di bollo sulle locazioni di

immobili per finalità abitative (cedolare

secca)

Stato patrimoniale Stato patrimoniale (variazione della liquidità)

IL RACCORDO TRA IL PIANO INTEGRATO E I NUOVI SCHEMI DELLA C.E.P.

1.1.1.01.06 Imposta municipale propria

1.1.1.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione A 1

1.1.1.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo A 1

1.1.1.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1.1.1.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione A 1

1.1.1.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo A 1

1.1.1.01.16 Addizionale comunale IRPEF

riferimento

art.2425 cc

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti

b Quota annuale di contributi agli investimenti

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1

CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1

IL RACCORDO TRA IL PIANO INTEGRATO E I NUOVI SCHEMI DELLA C.E.P.

1.2 Immobilizzazioni

1.2.1 Immobilizzazioni immateriali

1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento

1.2.1.01.01 Costi di impianto e di ampliamento

1.2.1.01.01.01 Costi di impianto e di ampliamento

1.2.1.01.01.01.001 Costi di impianto e di ampliamento A B I 1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4

5 Avviamento BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

LE REGISTRAZIONI PIU’ COMPLESSE

Ricavi e proventi

Trasferimenti in c/capitale e contributi agli investimenti

Concessioni pluriennali

Riscossioni anticipate (mensa, trasporto, ecc.)

I permessi di costruire

Costi ed oneri

Le immobilizzazioni interne

La rilevazione dell’Iva

Le partite di giro

Le rimanenze

Le fatture da ricevere

Contributi agli investimenti

Il salario accessorio e l’Irap

Accantonamenti e svalutazioni

Sopravvenienze e insussistenze

Il fondo pluriennale vincolato

INVENTARIO E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Al fine di determinare il reddito d’esercizio e il patrimonio al 31.12.n, sono

necessarie operazioni e valutazione che si realizzano attraverso la

redazione:

-dell’inventario d’esercizio

-delle scritture di assestamento dei conti

Le scritture di assestamento si suddividono in operazioni di:

Completamento che rilevano le operazioni che competono temporalmente

all’esercizio (rilevazione interessi attivi, fatture da ricevere, liquidazioni Iva

finali, ecc.)

Scritture di integrazione che rilevano le quote di competenza che si

vogliono attribuire all’esercizio in precedenza non rilevati (svalutazione

crediti, fondi rischi ed oneri futuri, ratei attivi e passivi)

Scritture di rettifica che stornano componenti di reddito già rilevati che, non

essendo di competenza dell’esercizio, devono essere rinviati al futuro

(rimanenze, risconti attivi e passivi)

Ammortamenti che ripartiscono i costi pluriennali su più esercizi,

attribuendo all’esercizio la quota di competenza

Esempi pratici avvio

contabilità economico-

patrimoniale

I risconti

Il risconto è una quota di costo o di ricavo non ancora maturata, ma

che ha già avuto la sua manifestazione finanziaria. I risconti fanno

parte delle scritture di rettifica. Ai fini dell'applicazione del principio

della competenza economica, occorre stornare tali quote agli

esercizi successivi nonostante non siano di competenza

dell'esercizio. I risconti possono essere attivi e passivi:

I risconti attivi (spese anticipate) sono dei costi sospesi da rinviare

ai futuri esercizi;

i risconti passivi (ricavi non ancora guadagnati) sono dei ricavi

sospesi da rinviare ai futuri.

Scrittura di chiusura risconto attivo per premi assicurativi:

Risconto attivo a Premi di assicurazione

All’1/1 dell’esercizio n. + 1 si farà la scrittura di apertura

Premi di assicurazione a Risconti attivo

I risconti per le concessioni pluriennali

Le concessioni pluriennali in entrata sono ricavi che hanno già

avuto la sua manifestazione finanziaria (in relazione all’esigibilità

dell’entrata). Ai fini dell'applicazione del principio della competenza

economica, occorre stornare la quota relativa agli esercizi

successivi.

Es. concessione cimiteriale di euro 30.000 per 30 anni

Scrittura di chiusura risconto passivo:

Proventi da concessioni su beni a Risconto passivo 29.000

All’1/1 dell’esercizio n. + 1 si farà la scrittura di apertura

Risconto passivo a Proventi da concessioni su beni 1.000

I risconti passivi per i contributi agli investimenti

La scrittura è esemplificata in modo molto esaustivo in appendice al

principio, esempio 4

All’atto dell’accertamento rilevo ricavo e credito

Crediti per contributi invest a Contributi invest

A fine esercizio se l’opera non è conclusa sospendo il ricavo:

Contri.investimenti a Risconti passivi per

contr.investimenti

Dopo il collaudo si rileva amm.passivo

Ammortamenti fabb.ti a F.do amm.to fabb.ti

E la quota annua di contributi agli investimenti

Risc.passivi contr.invest a Quota annua contr. Investim.

I permessi da costruire

Quesito Commercialisti

I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono (nella contabilità E/P) contabilizzati come ricavi quando

vanno a finanziare la spesa corrente mentre vengono contabilizzati come riserve di patrimonio netto

quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Anche in questo secondo caso sono ricavi a tutti gli

effetti e pertanto andrebbero registrati come tali e riscontati per la vita utile del bene al quale si

riferiscono (in sostanza stornano in parte o tutto l'ammortamento). Anche perchè se non vengono trattati

in questo modo, c'è a fine anno un incremento del patrimonio netto la cui variazione non coincide con il

risultato del conto economico che poi deve essere riconciliato con la variazione del patrimonio netto.

Risposta della Commissione Arconet:

La scelta di contabilizzare la quota degli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale e non come

contributi è stata oggetto in numerose occasioni di approfondimento nel corso della sperimentazione. Si

sarebbe potuto prevedere la registrazione degli oneri di urbanizzazione destinati agli investimenti con le

modalità previste per i contributi agli investimenti, con la sterilizzazione degli ammortamenti nel corso

della vita utile dell’investimento. Al termine della vita utile dell’investimento, il bene “esce” dal patrimonio

dell’ente. La scelta di contabilizzare gli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale impone agli enti

di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione alla realizzazione di investimenti destinati a

permanere nel patrimonio dell’ente.

La Commissione Arconet, pur osservando che le scelte già effettuate e i principi contabili possono

essere oggetto di revisione, ritiene opportuno intervenire tenendo conto del grande valore della stabilità

dei principi ai fini del successo della riforma, pertanto preferisce variare i principi solo per colmare

lacune o per ovviare a errori materiali. Ritiene però necessario integrare la nota integrativa per precisare

che è necessario riconciliare la variazione patrimoniale con quella del conto economico, per tenere

conto delle modalità di registrazione in contabilità economico patrimoniale degli oneri di urbanizzazione.

I permessi da costruire

Quali sono quindi le scritture previste per la contabilizzazione, in

economico-patrimoniale?

La quota destinata alla spesa corrente va contabilizzata a conto

economico

Crediti da permessi di costruire a Permessi di costruire

La quota destinata agli investimenti viene iscritta tra le riserve del

patrimonio netto

Crediti da permessi di costruire a Riserve da permessi di

costruire

E come applicare l’indicazione della commissione Arconet?

La soluzione corretta prevede una mancata coincidenza della

variazione del conto economico con quella dello stato patrimoniale.

Anche la quota destinata ad investimenti va mandata a conto

economico.

L’utilizzo del conto «fatture da ricevere»

Punto 5 del principio:

Nell’ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario

assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della

contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i

costi di competenza dell’esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli

impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto

esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in

cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico

patrimoniale, è effettuata la registrazione “Merci c/acquisto a fatture

da ricevere”, che consente di attribuire il costo dei beni e delle

prestazioni rese nell’esercizio, ancorchè non liquidate, alla

competenza economica dell’esercizio

La scrittura «fatture da ricevere»

Nell’esercizio n, con scrittura di rettifica ed integrazione, con

l’esecuzione della prestazione:

Prestazioni di servizi (C.E., B10) a Fatture da ricevere (S.P.

passivo, D2)

Nell’esercizio n + 1, alla ricezione della fattura:

Fatture da ricevere (S.P. passivo, D2) a 2.4.2.01.01.01.001 Debiti

verso fornitori (S.P. passivo,

D2)

Nel caso di operazioni commerciali, la rilevazione va fatta solo per

la quota di costo al netto dell’Iva che rappresenta un debito.

Si registra analogamente il conto relativo alle fatture da emettere

Lo split istituzionale

La scrittura «segue» la contabilità finanziaria:

Rilevazione debito (e costo)

Prestazioni di servizi a #

Debiti verso fornitori

Debiti verso l’Erario per IVA split payment

Al pagamento fattura:

Debiti verso fornitori a Istituto tesoriere/cassiere

Il 16 del mese successivo:

Debiti verso l’Erario per IVA split

payment a Istituto tesoriere/cassiere

Lo split commerciale e il conto Erario c/IVA

Rilevazione debito (e costo)

# a #

Prestazioni di servizi Debiti verso fornitori

Iva a credito IVA da pagare mensilmente

Al pagamento della fattura (per importo al netto IVA):

Debiti verso fornitori a Istituto tesoriere/cassiere

In sede di liquidazione periodica:

# a #

Erario c/IVA Iva a credito

Debito per scissione IVA da pagare Erario c/IVA

mensilmente (S.P. passivo, PD5a) Punto 4.13 del principio contabile: Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell’ente

consentono, in automatico, di separare l’IVA dall’importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al

lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l’importo dell’IVA e quello del

costo per l’acquisto di materie prime e beni di consumo.

L’utilizzo del conto «erario c/iva»

Al momento della liquidazione IVA, contabilmente è

necessario girare il saldo dei conti IVA su acquisti (o IVA

nostro credito) e IVA su vendite (o IVA nostro debito) al

conto ERARIO C/IVA.

Le scritture da redigere sono:

IVA A DEBITO a ERARIO C/IVA

ERARIO C/IVA a IVA A CREDITO

Il pagamento del debito viene rilevato contabilmente nel

modo seguente:

ERARIO C/IVA a ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Accantonamento a fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti è rappresentato in diminuzione dei crediti

riportati nell’attivo patrimoniale

Esempio di scrittura:

"2.2.5.01.01.001 Svalutazioni di a "2.2.4.01.01.01.001

crediti compresi nell’attivo Fondo svalutazione crediti

circolante (CE B14)" (SP passivo P B 3)»

Punto 4.20 del Principio contabile: L’accantonamento può essere effettuato

per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo

svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità.

A regime, il fondo svalutazione crediti contiene sia l’fcde accantonato nel

risultato di amministrazione che quello per i crediti stralciati dalla contabilità

finanziaria ma iscritti in quella econ.patr.

I redditi da lavoro dipendente e il salario accessorio

Le spese di personale si rilevano a conto economico (retribuzione,

straordinari, indennità, ecc.).

Gli arretrati vanno rilevati tra i componenti straordinari del costo

(Altri oneri straordinari).

L’Irap si rileva tra le imposte.

Il salario accessorio imputato in c/finanziaria all’esercizio

successivo a quello in cui matura può essere rilevato con una

scrittura di integrazione, iscrivendo il relativo rateo passivo.

I ratei sono quote di costi o di proventi di competenza di più

esercizi, in parte già maturati nell'esercizio in corso (e nei

precedenti) che avranno manifestazione numeraria negli esercizi

successivi.

Es.

Indennità ed altri compensi a Ratei di debito su costi del personale

LA RICLASSIFICAZIONE: ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI B) IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali

1) Costi pluriennali capitalizzati 1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti

7) Altre

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali

1) Beni demaniali 1) Beni demaniali

2) Terreni (patrimonio indisponibile) a Terreni

3) Terreni (patrimonio disponibile) b Fabbricati

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) c Infrastrutture

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) d Altri beni demaniali

6) Macchinari, attrezzature e impianti Altre immobilizzazioni materiali

7) Attrezzature e sistemi informatici 2) Terreni

8) Automezzi e motomezzi di cui in leasing finanziario

9) Mobili e macchine d'uffico 3) Fabbricati

10) Universalità di beni (patr. Indisp.) di cui in leasing finanziario

11) Universalità di beni (patr. disp.) 4) Impianti e macchinari

12) Diritti reali su beni di terzi di cui in leasing finanziario

13) Immobilizzazioni in corso 5) Attrezzature industriali e commerciali

6) Mezzi di trasporto

7) Macchine per ufficio e hardware

8) Mobili e arredi

9) Infrastrutture

10) Diritti reali di godimento

11) Altri beni materiali

12) Immobilizzazioni in corso ed acconti

LA RICLASSIFICAZIONE: ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in: 1) Partecipazioni in

a) imprese controllate a imprese controllate

b) imprese collegate b imprese partecipate

c) altre imprese c altri soggetti

2) Crediti verso: 2) Crediti verso

a) imprese controllate a altre amministrazioni pubbliche

b) imprese collegate b imprese controllate

c) altre imprese c imprese partecipate

3) Titoli (inv. a medio e lungo termine) d altri soggetti

4) Crediti di dubbia esigibilità 3 Altri titoli

5) Crediti per depositi cauzionali

ATTIVO CIRCOLANTE ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE RIMANENZE 1) Verso contribuenti CREDITI 2) Verso enti del sett pubblico allargato 1) Crediti di natura tributaria

a) Stato - correnti a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

- capitale b Altri crediti da tributi

b) Regione - correnti c Crediti da Fondi perequativi

- capitale 2) Crediti per trasferimenti e contributi

c) Altri - corrente a verso amministrazioni pubbliche

- capitale b imprese controllate

3) Verso debitori diversi: c imprese partecipate

a) verso utenti di servizi pubblici d verso altri soggetti

b) verso utenti di beni patrimoniali 3) Verso clienti ed utenti

c) verso altri - correnti 4) Altri Crediti

- capitale a verso l'erario

d) da alienazioni patrimoniali b per attività svolta per c/terzi

e) per somme corrisposte c/terzi c altri

4) Crediti per IVA

5) Per depositi a) banche

b) Cassa Depositi e prestiti

LA RICLASSIFICAZIONE: ATTIVO

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli Partecipazioni

Altri titoli

DISPONIBILITA' LIQUIDE DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa 1 Conto di tesoreria

2) Depositi bancari a Istituto tesoriere

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali

3 Denaro e valori in cassa

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

RATEI E RISCONTI RATEI E RISCONTI

Ratei attivi Ratei attivi

Risconti attivi Risconti attivi

CONTI D'ORDINE

OPERE DA REALIZZARE

BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

LA RICLASSIFICAZIONE: IL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO

Netto Patrimoniale 1) Fondo di dotazione

Netto da beni demaniali 2) Riserve

CONFERIMENTI a da risultato economico di esercizi precedenti

Conferimenti da trasferimenti in c/capitale b da capitale

Conferimenti da concessioni di edificare c da permessi di costruire

3) Risultato economico dell'esercizio

FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza

2) Per imposte

3) Altri

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DEBITI DEBITI

Debiti di finanziamento 1) Debiti da finanziamento

1) per finanziamento a breve termine a prestiti obbligazionari

2) per mutui e prestiti b v/ altre amministrazioni pubbliche

3) per prestiti obbligazionari c verso banche e tesoriere

4) per debiti pluriennali d verso altri finanziatori

Debiti di funzionamento 2) Debiti verso fornitori

Debiti per IVA 3) Acconti

Debiti per anticipazioni di cassa 4) Debiti per trasferimenti e contributi

Debiti per somme anticipate da terzi a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

Debiti verso b altre amministrazioni pubbliche

1) imprese controllate c imprese controllate

2) imprese collegate d imprese partecipate

3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.) e altri soggetti

Altri debiti 5) Altri debiti

a tributari

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi

LA RICLASSIFICAZIONE: IL PASSIVO

RATEI E RISCONTI RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 1) Ratei passivi

Risconti passivi 2) Risconti passivi

a Contributi agli investimenti

1 da altre amministrazioni pubbliche

2 da altri soggetti

b Concessioni pluriennali

c Altri risconti passivi

CONTI D'ORDINE CONTI D'ORDINE

IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE 1) Impegni su esercizi futuri

BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 2) beni di terzi in uso

BENI DI TERZI 3) beni dati in uso a terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese

L’AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-

PATRIMONIALE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

La seconda attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è

l’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal

principio applicato della c.e.p. all’inventario e alle voci dello stato

patrimoniale riclassificato.

Si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e

dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del

precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di

rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

Esempio di tabella:

Descrizione Voce SP Valore attuale Nuovo valore Differenza da rivalutazione

a) b) b)-a)

… Terreni 100 150 50

… Fabbricati 500 480 -20

… Imprese partecipate 300 320 20

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA

RICLASSIFICAZIONE

Sono poche le voci per le quali è possibile una corrispondenza univoca tra vecchio conto del

patrimonio e nuovo stato patrimoniale.

Un’indicazione pratica, per riclassificare i crediti e i debiti (residui) è quella di verificare la nuova

codifica attribuita ai residui e di verificare attraverso la matrice di transizione e il piano dei conti

patrimoniale.

Esempio: tra i debiti di funzionamento al 31.12.2015 ho i residui passivi per trasferimenti

all’Unione dei Comuni. La codifica attuale è «Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

U.1.04.01.02.005». Attraverso la matrice di transizione ottengo a codifica in econ.patrimoniale:

C.E. 2.3.1.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni, S.P. 2.4.3.02.01.02.005 Debiti

per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni.

Con quest’ultima codifica, attraverso la funzione di ricerca del foglio di lavoro, il raccordo corretto

con lo stato patrimoniale (Debiti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche):

2.4.3.02.01.02 Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni locali

2.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province

autonome

P D 4 b

2.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province P D 4 b

2.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni P D 4 b

2.4.3.02.01.02.004 Debiti per Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma

capitale

P D 4 b

2.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni P D 4 b

LE RIVALUTAZIONI: I DEBITI PER LA SPESA PER INVESTIMENTI

Una delle principali scritture di rettifica riguardante i

cespiti deriva dal fatto che la valorizzazione delle

immobilizzazioni immateriali e materiali passa da un

criterio di cassa ad un criterio a fattura (la

liquidazione/liquidabilità delle fatture). Pertanto sarà

necessario adeguare almeno la voce delle

immobilizzazioni in corso non determinate più dai

pagamenti effettuati ma dai SAL fatturati o in corso di

fatturazione ed ancora da pagare. Va inoltre considerato

che, in passato, si iscriveva tra i conti d’ordine negli

“impegni per opere da realizzare” gli importi relativi a

residui passivi del titolo II che, oggi, costituiscono dei

debiti v/s fornitori o trasferimenti/contributi.

LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato

dalla contabilità economico–patrimoniale n. 4.15 “ai fini dell’ammortamento i terreni e

gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti

congiuntamente” in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento.

Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con

indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo

separato e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il parametro

forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da

quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto.

Esempio di scrittura di scorporo:

terreni a fabbricati (es. 10.000)

e vado anche a rettificare il fondo ammortamento (es. 2.000 di ammortamenti rilevati

relativi alla quota terreno):

Es: scrittura di fondo amm.to:

fondo ammortamento fabbricati a riserve (per 2.000)

COMMISSIONE ARCONET: CLASSIFICAZIONE

IMMOBILI

Quesito Anci:

Il principio 6.1.2 Prevede: “ Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni

demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.” Considerato che, né nel

nuovo Stato Patrimoniale né nel nuovo Piano dei conti patrimoniale è prevista una

divisione tra beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali indisponibili; è necessario

che questa diversa classificazione venga mantenuta nel corso dell’attività di

riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale prevista dal principio 9 e relativo

inventario o no?

Risposta:

la classificazione dei beni in demaniali, indisponibili e disponibili è prevista dal codice

civile art. 822 e seguenti. Sulla base della predetta classificazione i regimi giuridici

dei beni ivi indicati sono diversi e pertanto si ritiene necessario mantenere con

un’ulteriore articolazione la predetta suddivisione e che i conti di stato patrimoniale

attivo siano lo strumento contabile adatto per contenere questo tipo di informazione.

Tale previsione è in linea con quanto richiesto dal principio contabile 6.1.2.

RIUNIONE ARCONET 22/7/16 : VALUTAZIONI E STIME

Quesito Anci:

Per i beni per i quali non vi è né costo di acquisto né valore catastale (a titolo di

esempio non esaustivo: aree urbane cat. F/1, terreni classificati come relitti stradali o

parco pubblico, cimiteri, ecc. ecc.) quale criterio si utilizza? Vanno valorizzati a zero?

Risposta della Commissione Arconet:

in analogia con quanto previsto dal principio 6.1.2, per gli immobili acquisiti dall’ente

a titolo gratuito, se non è disponibile né costo di acquisto né valore catastale è

necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente,

salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto

indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede

l’ente, su istanza del presidente/sindaco dell’ente medesimo. Non si concorda con la

proposta di conservare la valutazione fatta in ossequio del DL 77/95 che, nei casi in

cui non esisteva il costo o il valore catastale, ha consentito di valutare i beni

demaniali e i terreni acquisiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in

misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo

stesso titolo. Invece, possono essere conservate le valutazioni ex DLgs n. 77/95

corrispondenti ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se effettuati a

costo o, in caso di indisponibilità del costo, a rendita).

RIUNIONE ARCONET 22/7/16: ANCORA SU IMMOBILI E STIME

Quesito Anci:

Sempre riguardo al principio 9.3; per i terreni concessi in diritto di superficie a terzi, per i quali

non vi è costo di acquisto, ed esiste una valore catastale ma è relativo all’immobile costruito su di

essi (non di proprietà Comunale) quale criterio di valutazione si adotta?

Risposta della Commissione Arconet:

il quesito chiede come valutare un terreno di proprietà dell’ente concesso a terzi in diritto di

superfice, nel caso in cui il valore catastale sia riferito solo all’immobile e non al terreno. In tal

caso si applica il criterio previsto nei casi in cui non esiste né un costo storico, né valore

catastale, e quindi il valore di stima. Il valore del terreno non è influenzato direttamente dal valore

della concessione, registrata nel rispetto del principio contabile applicata della conabilità

finanziaria n. 3.10

Quesito ANCI

Per i beni “gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio

1995, n. 77” e a suo tempo valutati ai sensi dell’art. 229 del D.lgs 267/2000 si mantengono i

valori iscritti in bilancio?

Risposta della Commissione Arconet:

Si conferma che le valutazioni ex DLgs n. 77/95 possono essere conservate solo se

corrispondevano ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se effettuati a costo o, in

caso di indisponibilità del costo, a rendita).

I BENI CULTURALI

Quesito ANCI

Il nuovo Piano dei conti patrimoniale non prevede tra i beni demaniali (voce

1.2.2.01), i beni immobili di valore culturale, storico ed artistico, che sono

invece classificati a parte (voce 1.2.2.02.10) in contrasto con l’art. 822 del

Cod. civile che cita espressamente tra i beni demaniali: “gli immobili

riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in

materia” ; è corretto?

Nel corso della riunione del 20 luglio u.s., la Commissione ha rappresentato

che, salvo i beni del demanio naturale, per i beni demaniali il piano dei conti

prevede la seguente classificazione, più sintetica di quella prevista per i beni

non demaniali.

Pertanto, i beni demaniali di valore cultuale storico ed artistico sono

classificati tra una di queste quattro voci.

LE RETTIFICHE DA RIVALUTAZIONE

Le scritture per minore valutazione:

Rettifiche da rivalutazione a Diversi 10.000

Fondo sval.cred. 2.000

Terreni 5.000

Mobili e arredi 3.000

e quelle per maggiore valutazione

Diversi a Rettifiche da rivalutazione 7.000

Imm.ni immateriali Euro 3.000

Partecipazioni Euro 4.000

L’ultima scrittura rileva l’incremento o la costituzione delle riserve di

capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a

quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la

differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

Rettifiche di valutazione a Riserve di capitale 3.000,00

LA DELIBERAZIONE SULLE DIFFERENZE DI RIVALUTAZIONE

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale

al 1°gennaio dell’esercizio di avvio della nuova

contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del

decreto legislativo n. 118 del 2011, con l’indicazione

delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di

approvazione della Giunta o del Consiglio,

unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo

tra la vecchia e la nuova classificazione.

Considerato che ridetermina il patrimonio netto dell’ente,

è opportuna l’approvazione da parte del Consiglio.

I quesiti del webinar del

17/11/2016

Opere a scomputo

Quesito:

Un privato realizza a scomputo di oneri un'opera pubblica. Qual è il momento in cui rileva questa

operazione nel bilancio finanziario e nello stato economico-patrimoniale?

Risposta:

Il principio contabile 4.2 (competenza finanziaria applicata), prevede: Le entrate concernenti i

permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art.

16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e

imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle

opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce

l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati

gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione

all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di

entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una

regolazione contabile).

Se registrata in cont.finanziaria è necessario applicare correttamente la matrice, perciò l’opera

viene iscritta all’atto del collaudo. Pertanto, fino al momento del collaudo, l’opera sarà iscritta nei

conti d’ordine. All’atto del collaudo, si provvederà a iscrivere l’opera tra le immobilizzazioni e,

contemporaneamente alla rilevazione, tra le riserve di capitale per permessi di costruire, i

proventi dei permessi di costruire (a scomputo).

Concessioni cimiteriali

Abbiamo accertato le concessioni cimiteriali dei loculi in conto

capitale tra le alienazioni, adesso però in contabilità economica

come si fa con il calcolo dei risconti che sono solo previsti per le

entrate correnti? cosa si deve fare esattamente

Risposta:

La procedura di risconto passivo delle concessioni pluriennali non è

limitata alle entrate correnti, ma si procede a rilevare il risconto

passivo come esemplificato nelle slide precedenti.

Fondi ammortamento

Nell’allegato 4-3 del d.lgs 118/2011 al punto 4.18 vengono precisate le

aliquote di ammortamento per le varie categorie di cespiti tra cui i

fabbricati demaniali 2%,gli altri beni demaniali 3%,le infrastrutture

demaniali e non demaniali 3% .Per le suddette categorie di cespiti non

sono specificati gli ammortamento nel piano dei conti economico e i fondi di

ammortamento nel piano dei conti patrimoniale. Come dobbiamo

procedere nella riclassificazione del nuovo bilancio economico-patrimoniale

Risposta:

La commissione ha chiarito che «sulla base della predetta classificazione i

regimi giuridici dei beni ivi indicati sono diversi e pertanto si ritiene

necessario mantenere con un’ulteriore articolazione la predetta

suddivisione e che i conti di stato patrimoniale attivo siano lo strumento

contabile adatto per contenere questo tipo di informazione». Pertanto, gli

ammortamenti vanno in ogni caricati al fondo di ammortamento pertinente

al bene, a prescindere dalla codifica attribuita dal piano dei conti che è

unica.

Le rettifiche da rivalutazione

Le “differenze negative di valutazione” (cioè gli effetti negativi sul

Patrimonio Netto del Comune a seguito dell’applicazione dei principi

contabili dell’armonizzazione), nel caso non vi siano sufficienti riserve di

Patrimonio Netto disponibili, come verranno assorbite negli anni futuri?

Risposta:

Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse

essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è

rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di

assicurarne la copertura con i ricavi futuri.

Analogamente, in caso, di svalutazione che non sia assorbita dalle riserve,

si procederà a registrare una perdita da portare a nuovo

Perdita a nuovo a Perdita d’esercizio

Se nell’esercizio successivo vengono conseguiti degli utili occorre ricordare

che essi non possono essere distribuiti fino a quando non sono coperte

interamente le perdite in sospeso.

Il fondo pluriennale vincolato

E’ corretto inquadrare il fondo pluriennale vincolato alla voce E 28

del Conto Economico?

Risposta:

Il fondo pluriennale vincolato (di spesa) va iscritto tra i conti d’ordine

alla voce Impegni su esercizi futuri. In questa voce, vanno iscritti

anche gli (altri) impegni assunti su esercizi futuri finanziati da

contributi a rendicontazione e da altre entrate che consentono di

impegnare la spesa sugli esercizi successivi

Beni dati in uso a terzi

I beni acquistati per essere dati in uso a terzi(es.arredi scolastici)

devono essere assoggettati ad ammortamento pur non utilizzati

dall'ente in quanto ceduti alle scuole?

Risposta:

Gli arredi scolastici vanno rilevati tra le immobilizzazioni materiali e

sottoposti al processo di ammortamento economico

Riclassificazione del patrimonio iniziale

Come deve essere fatta la riclassificazione deli saldi finali del conto

del patrimonio 2015? La differenza in particolar modo come deve

essere gestita?

Risposta:

La riclassificazione del conto del patrimonio non determina una

variazione del totale del patrimonio attivo e passivo ma determina

una variazione del patrimonio netto. La variazione del patrimonio

netto e della sua composizione, come degli altri valori scaturiti dalla

riclassificazione è oggetto di apposita deliberazione dell’organo

competente (si consiglia di fare coincidere con la deliberazione di

approvazione della proposta di rendiconto e di approvazione del

rendiconto)

Competenza economica ricavi

Le fatture emesse per il ruolo servizio idrico non pagate alle fine

dell'esercizio finanziario come devono essere iscritte?

Risposta:

Vanno iscritte tra i ricavi dell’esercizio in chiusura se si riferiscono a

prestazioni e forniture eseguite nel medesimo esercizio in base al

criterio di correlazione dei ricavi ai costi d’esercizio.

I nuovi ammortamenti

Come ci si comporta per i beni che cambiano l'aliquota di

ammortamento?

Risposta:

Tutti i beni dell’inventario (materiali e immateriali) devono essere

riclassificati secondo la nuova codifica del piano dei conti integrato.

In relazione alla codifica del piano sono da sottoporre ai nuovi

coefficienti di ammortamento con decorrenza 1.1.2016

Conti d’ordine e riclassificazione

Dove riclassifico i residui del titolo 2’ precedentemente iscritti tra i

conti d’ordine?

Risposta:

Sono da rilevare, nella seconda fase di avvio della contabilità

economico-patrimoniale secondo la codifica prevista dal piano dei

conti. I residui del titolo 2’ relativa alla precedente codifica degli

interventi da 1 a 6 del DPR 194/96 sono da iscrivere tra i Debiti

verso fornitori

I debiti di funzionamento

Come si riclassificano i debiti di funzionamento?

Risposta:

I debiti di funzionamento del dpr 194/1996, di norma,

comprendevano i residui passivi del titolo 1 della spesa. In fase di

riclassificazione occorre rilevare nello stato patrimoniale iniziale,

distintamente i debiti verso fornitori (interventi 2, 3 e 4) dagli altri

debiti che vanno rilevati nelle altre voci

La valutazione delle partecipazioni

Valore partecipate = patrimonio netto rapportato alla percentuale

della quota di partecipazione?

Risposta:

Le partecipate sono valutato con il metodo del «patrimonio netto»

se questo è disponibile alla data in cui si redige il conto economico

e lo stato patrimoniale. Se il dato non è disponibile (occorre

utilizzare il bilancio d’esercizio dell’esercizio n) si utilizza il costo di

acquisizione e si adotterà il metodo del patrimonio netto, che

prevede di rilevare la «frazione» della partecipazione, in sede di

bilancio consolidato.

L’inventario comunale

Abbiamo delle differenze sui valori delle voci del conto del

patrimonio e le voci dell'inventario comunale.. come ci dobbiamo

comportare?

Risposta:

Occorre provvedere all’allineamento dell’inventario con il nuovo

stato patrimoniale, procedendo alla rilalutazione-svalutazione delle

varie voci dell’attivo e del passivo patrimoniale. Le rivalutazioni

effettuate per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri di valutazione

vanno rilevate in aumento o diminuzione delle riserve.

Grazie per l’attenzione

Nicola Rebecchi

[email protected]

I materiali saranno disponibili su: www.fondazioneifel.it/formazione

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