Premessoche - asi.it Quadro - Modello... · singoli Accordi Operativi. Ciascuna Parte si impegna a...

3
Modello Soggetti Privati Accordo Quadro di Cooperazione tra XXXX [Nome Ditta] (di seguito indicata come "[ACRONIMO DITTA]"), con sede legale in Via XXXX nO XXXX, C.A.P XXXX Città XXXX, Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA, Tribunale di Roma n. 1__ Registro Società, C.C.LA.A. Roma n. , in persona del suo XXXX [carica del legale rappresentante] XXXX [nome], e l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito indicata come "ASI"), con Sede Legale in Viale Liegi nO 26, 00198 ROMA - Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA XXXX, in persona del suo Presidente Ing. Enrico Saggese, di seguito chiamati anche, singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti" Premesso che: 1. [ACRONIMO DITTA] intende (descrivere quali sono le proprie iniziative nel settore di osservazione della terra); 2. l'ASI ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese; in particolare, ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, l'ASI per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni; 3. l'ASI intende promuovere le proprie attività di sviluppo svolte nell'ambito del Centro di Geodesia Spaziale di Matera e principalmente, ma non esclusivamente legate, al settore della Osservazione della Terra; 4. nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione al fine di addivenire allo sviluppo di singole iniziative owero progetti e programmi congiunti nell'ambito del sistema di relazione locale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e formazione, basate su un'equa compartecipazione; 5. l'[ACRONIMO DITTA] e l'ASI concordano sull'utilità e sull'importanza di contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della formazione favorendo concrete ricadute socio-economiche delle medesime, Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue Art.! La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi (indicare la natura delle attività, ad esempio ricerca e/o, sviluppo e/o formazione ed.), basate su un'equa compartecipazione. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo. La collaborazione si concretizzerà attraverso: (indicare le modalità operative,ad esempio realizzazioni di progetti, strumenti, accessi a strutture delle parti, promozione e divulgazione etc.), tramite specifici Accordi Operativi come descritti al successivo articolo 2.

Transcript of Premessoche - asi.it Quadro - Modello... · singoli Accordi Operativi. Ciascuna Parte si impegna a...

Page 1: Premessoche - asi.it Quadro - Modello... · singoli Accordi Operativi. Ciascuna Parte si impegna a manlevare l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione

Modello Soggetti Privati

Accordo Quadro di Cooperazione

tra

XXXX [Nome Ditta] (di seguito indicata come "[ACRONIMO DITTA]"), con sede legale in Via XXXX nOXXXX, C.A.P XXXX Città XXXX, Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA, Tribunale di Roma n. 1__ RegistroSocietà, C.C.LA.A. Roma n. , in persona del suo XXXX [carica del legale rappresentante]XXXX [nome],

e

l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito indicata come "ASI"), con Sede Legale in Viale Liegi nO 26, 00198ROMA - Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA XXXX, in persona del suo Presidente Ing. Enrico Saggese,

di seguito chiamati anche, singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

Premesso che:

1. [ACRONIMO DITTA] intende (descrivere quali sono le proprie iniziative nel settore diosservazione della terra);

2. l'ASI ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricercascientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoicompiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, lestrutture universitarie ed il mondo delle imprese; in particolare, ai sensi dell'articolo 4 delproprio statuto, l'ASI per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni;

3. l'ASI intende promuovere le proprie attività di sviluppo svolte nell'ambito del Centro di GeodesiaSpaziale di Matera e principalmente, ma non esclusivamente legate, al settore dellaOsservazione della Terra;

4. nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione al fine diaddivenire allo sviluppo di singole iniziative owero progetti e programmi congiunti nell'ambitodel sistema di relazione locale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di attività diricerca, sviluppo e formazione, basate su un'equa compartecipazione;

5. l'[ACRONIMO DITTA] e l'ASI concordano sull'utilità e sull'importanza di contribuirereciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e dellaformazione favorendo concrete ricadute socio-economiche delle medesime,

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo,le Parti convengono quanto segue

Art.!

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività eprogrammi (indicare la natura delle attività, ad esempio ricerca e/o, sviluppo e/o formazione ed.),basate su un'equa compartecipazione.Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tuttele informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dalpresente Accordo.La collaborazione si concretizzerà attraverso:

(indicare le modalità operative,ad esempio realizzazioni di progetti, strumenti, accessi a strutturedelle parti, promozione e divulgazione etc.), tramite specifici Accordi Operativi come descritti alsuccessivo articolo 2.

Page 2: Premessoche - asi.it Quadro - Modello... · singoli Accordi Operativi. Ciascuna Parte si impegna a manlevare l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione

Modello Soggetti Privati

Art. 2

Il presente Accordo costituisce l'awio di una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi enelle discipline di comune interesse, di cui al successivo articolo 3, e che si attuerà concretamentetramite specifici Accordi Operativi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi dellacooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità, gli eventualiimpegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli AccordiOperativi potranno coinvolgere altri Soggetti Terzi quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali,europee ed internazionali.

Art. 3

AI fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento dellesingole iniziative, le Parti convengono di designare i seguenti due nominativi quali Referenti responsabilidell'attuazione del presente Accordo:per [ACRONIMO ENTE]: XXXX [nominativo];per l'ASI:I Referenti suindicati, con cadenza periodica almeno semestrale, valuteranno avanzamenti e risultatidelle attività in cui le Parti sono nel frattempo impegnate, le eventuali nuove opportunità su cuicooperare e la possibilità di estendere owero ridurre gli ambiti della presente collaborazione e della suadurata.In particolare, riconoscendo l'importanza di addivenire ad una prima concreta collaborazione suiseguenti temi:Elencare i temi

1) XXXX2) XXXX3) XXXX4) ...

Le Parti stabiliscono di dare incarico ai Referenti già indicati affinché si pervenga entro un anno ad unaproposta di un primo Accordo Operativo che preveda la realizzazione di un Centro Operativo ASI suitemi di cui ai punti "XXXX" precedenti.

Art. 4

Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente Accordo e dai successivi Accordi Operativideve possedere idonea copertura assicurativa a carico della Parte di appartenenza.

Art. 5

I risultati tecnico-scientifici sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli AccordiOperativi, spettano, salvo diversa intesa opportunamente definita e formalizzata nei medesimi, adentrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati neisingoli Accordi Operativi.Ciascuna Parte si impegna a manlevare l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possaderivare dall'attuazione del presente accordo e dei suoi Accordi Operativi ed in particolare da quelleeventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.

Art. 6

Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni dalla data della firma.Il presente Accordo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti.Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalleParti, a pena di nullità.E' facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione direcesso deve awenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi primadalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando lemedesime a compimento secondo risultati ed obiettivi previsti.

2

Page 3: Premessoche - asi.it Quadro - Modello... · singoli Accordi Operativi. Ciascuna Parte si impegna a manlevare l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione

Modello Soggetti Privati

Art. 7

Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza diqualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, Iimitandone anche la conoscenza ediffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbianobisogno di venirne a conoscenza nel rispetto delle normative nazionali sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 8

Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione,anche in partecipazione, joint venture, consorzio, né un rapporto di lavoro subordinato od altro.[ACRONIMO DrnA] e l'ASI sono Parti indipendenti, e in nessun caso l'una parte può assumereobbligazioni, ricevere pagamenti, né compiere altre attività per conto dell'altra.Gli Accordi operativi conseguenti al presente Accordo non dovranno avere lo stesso oggetto di contrattigià stipulati con ASI.Ove una o più clausole del presente fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole cherimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide onulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici.Ogni awiso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà essere inviata amezzo di telegramma, posta ordinaria, fax o consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzie recapiti come già indicati in testa; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi.

Art. 9

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 196/03 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei datipersonali), le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verrannoutilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presenteAccordo.Le Parti dichiarano che i dati forniti e qui riportati sono esatti e corrispondono al vero esonerandosireciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione owero pererrori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, Iiceità etrasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nasceredall'interpretazione e attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibileraggiungere l'accordo, per la risoluzione della controversia sarà esclusivamente competente il foro diRoma.Il presente Accordo consta di dieci articoli e quattro pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato indue originali di uguale valore.

Firmato a Roma

In data xx

Per L'[ACRONIMO DITTA]

Il Legale rappresentante

NOME

3

Per l'ASI

Il Presidente

Ing. Enrico Saggese