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1 PIANO TRIENNALE AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA Aggiornamento Annuale TRIENNIO 2019/2020/2021

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PIANO TRIENNALE AZIENDALE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

DELLA TRASPARENZA

Aggiornamento Annuale

TRIENNIO 2019/2020/2021

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1.1 Premessa……………………………………………………………………………………………….......6

1.2 Obiettivi di carattere generale e strumenti orientativi………………………………………………………7

1.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l’Organo indipendente di

Valutazione: funzioni, responsabilità e compiti………………………………………………………........9

SEZIONE 2: PARTE SPECIALE…………………………………………………………………………….16

ACQUISTI IN AMBITO SANITARIO………………………………………................................................16

2.1 Premessa…………………………………………………………………………………………………..16

2.2 Conflitto di interessi nelle procedure di acquisto……………………………………………………........16

2.3 Ulteriori ipotesi di conflitto di interessi……………………………………………………………………17

2.4 IL Pantouflage e i suoi rapporti con le procedure di gara……………………………………………........17

2.5 Trasparenza negli acquisti……………………………………………………………………………........18

2.6 Fasi di gara………………………………………………………………………………………………...19

2.7 Aspetti specifici…………………………………………………………………………………………...20

A. ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000…………………………20

B. ACQUISTI AUTONOMI E PROROGHE CONTRATTUALI………………………………………..20

2.8 Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori……………………………………………………........21

3. Nomine………………………………………………………………………………………………........23

3.1 Premessa…………………………………………………………………………………………………..23

3.2 Dirigenza Medica e Sanitaria……………………………………………………………………………..24

3.3 Incarichi di Direzione di Struttura Complessa……………………………………………………….........24

A. Direttore di Dipartimento………………………………………………………………………………24

B. Direttore di Distretto Sanitario o di Presidio Ospedaliero……………………………………………..25

C. Incarichi di Direzione di Struttura Semplice…………………………………………………………...25

D. Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio,

e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo ed altre tipologie di incarichi oltre la normativa

contrattuale che disciplina la fattispecie………………………………………………………………27

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E. Sostituzione della Dirigenza Medica e Sanitaria………………………………………………….........27

4. Rotazione del personale……………………………………………………………………………………28

4.1 Premessa…………………………………………………………………………………………….........28

a. Rotazione ordinaria…………………………………………………………………………………….28

b. Rotazione straordinaria nel caso di procedimenti penali o disciplinari per condotte

di natura corruttiva……………………………………………………………………………………..29

c. Vincoli di rotazione…………………………………………………………………………………….29

d. Area Clinica……………………………………………………………………………………………30

e. Area Tecnica e Amministrativa . .……………………………………………………………………..30

f. Altre professioni sanitarie…………………………………………………………………………......31

5. Rapporti con i Soggetti Erogatori…………………………………………………………………………31

5.1 Accreditamento Istituzionale……………………………………………………………………………...32

5.2 Contratti di attività……………………………………………………………………………………......34

5.3 Ulteriori temi di approfondimento: Misure per l’alienazione degli immobili……………………............35

5.4 Sperimentazioni cliniche………………………………………………………………………………….35

6. Comodato d’uso / Valutazione “in Prova”…………………………………………………………….....36

7. Ulteriori misure per la Trasparenza………………………………………………………………………37

7.1 Il governo e la gestione dei tempi e delle liste di attesa e dell’attività libero professionale

Intramoenia……………………………………………………………………………………………....37

SEZIONE 3: LA TRASPARENZA…………………………………………………………………………..38

8. Aspetti Generali……………………………………………………………………………………………38

8.1 Responsabili della Comunicazione………………………………………………………………………..38

8.2 Responsabile della Pubblicazione dei dati, dei documenti, e delle informazioni…………………………..39

8.3 Trasparenza ed accesso……………………………………………………………………………………40

8.4 Accesso civico…………………………………………………………………………………………….40

8.5 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico semplice…………………………………………42

8.6 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex Lege 241/90………………………………...43

8.7 Accesso civico semplice…………………………………………………………………………………..44

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8.8 Accesso civico generalizzato……………………………………………………………………………..44

8.9 Accesso agli atti ex Lege 241/90 (accesso Documentale)………………………………………………...44

8.10 Organo indipendente di valutazione (OIV) – in materia di trasparenza…………………………………44

8.11La Politica del Whistleblowing…………………………………………………………………………...45

8.12 Modalità e destinatari della Segnalazione………………………………………………………………..47

8.13Attività di verifica della fondatezza della segnalazione…………………………………………………..48

8.14Forme di Tutela del Whistleblower (ai sensi dell’art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 e del Piano nazionale

Anticorruzione)………………………………………………………………………………………….48

9. Obiettivi relativi ai contenuti dell’obbligo (Trasparenza)………………………………………………..50

10. Obiettivi relativi alle “Misure Specifiche”………………………………………………………………..50

11. Codice di Comportamento………………………………………………………………………………...51

12. Disposizioni finali…………………………………………………………………………………………52

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Processo di adozione del P.T.P.C.T.A.

Il presente Aggiornamento del Piano Triennale Aziendale Anticorruzione è stato approvato dall’

Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord con formale atto deliberativo.

Per l’elaborazione del presente Aggiornamento sono stati coinvolti formalmente i singoli referenti

aziendali al fine di acquisire specifici ed eventuali contributi con nota n. 3 del 15/01/2019 R.P.C.T.

avente ad oggetto: “Aggiornamento del Piano Aziendale Anticorruzione”.

Il presente Piano è stato pubblicato e comunicato ai diversi soggetti interessati.

Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione

Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali.

I documenti in argomento e le loro eventuali modifiche o aggiornamenti saranno pubblicati sul sito

aziendale unitamente a quelli degli anni precedenti. Per tali adempimenti di pubblicazione è stato

individuato, in ambito aziendale, una specifica posizione organizzativa: “Pubblicazione atti

Anticorruzione e Trasparenza”.

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SEZIONE 1: PARTE GENERALE

1.1 Premessa

Il presente documento comprende l’aggiornamento annuale (2019) del Piano Triennale per la

prevenzione della corruzione e dell’illegalità dell’ASL Napoli 2 Nord per il triennio 2019/2021 e si

articola in tre sezioni a titolo, rispettivamente: “Parte Generale” - “Parte Speciale” e “Trasparenza”.

L’aggiornamento è stato effettuato tenendo conto della Deliberazione di ANAC n. 1074 del 21

Novembre 2018 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano

Nazionale Anticorruzione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 Dicembre

2018 nonché del d.lgs.n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti) e del d.lgs. n. 97/2016 (c.d. decreto

trasparenza) - modificativo del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza - e delle linee guida adottate

dall’A.N.A.C. con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (“recanti indicazioni operative ai fini della

definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D.lgs. 33/2013”)

e della L. 6/11/2012 n.190 e di ogni altro disposizione normativa e/o regolamentare vigente in

materia.

IL Piano, come citato nell’ultima richiamata Delibera ANAC n. 1074/18 è adottato in maniera

completa, senza rinvii alle altre precedenti versioni dello stesso, così da evitare difficoltà di

coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo. Tanto considerato il presente

piano comprende ogni quanto già previsto nei precedenti Piani Aziendali con integrazioni, modifiche

ed aggiornamenti anche indipendenti della richiamata delibera A.N.A.C. n. 1074/2018.

Il piano, in particolare, è aggiornato per gli specifici aspetti trattati nella Delibera n. 1074 del 21

Novembre 2018 con riguardo a:

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Codice di Comportamento

Il Pantouflage

Oltre a contenere specifiche modifiche alle allegate tabelle 1) e 2) dettate dall’esperienza maturata la

realizzazione della tabella 1) e l’integrazione della tabella 2) - (Tabella A.N.A.C. in tema di obblighi

di pubblicazione) come nelle precedenti versioni del piano aziendale, viene redatta al fine di dare

concretezza alle prescrizioni normative pur descritte nel presente piano onde avere un quadro chiaro

e completo dei tempi e dei soggetti chiamati a specifici adempimenti.

Infine, si evidenzia che, in linea con il metodo di sintesi adottato nella formulazione dei precedenti

documenti tutte le informazioni relative alle aree a rischio di fenomeni corruttivi, il grado di rischio

e le responsabilità/obiettivi assegnati alle macro strutture, il tempo entro cui essi devono essere

realizzati, vengono riportati nelle richiamate tabelle di analisi, allegate al presente Piano 2019/2021

quali parti integranti e sostanziali.

Il presente documento tiene altresì conto delle modifiche legislative intervenute, in particolare, si fa

riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (di

seguito d.lgs. 97/2016)” e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sul Codice dei contratti

pubblici , ai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche

amministrazioni ed ad ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare intervenuta.

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Le principali novità del d.lgs. n. 97/2016, in materia di trasparenza riguardano il definitivo

chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di

trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo della disciplina, la revisione degli

obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di

accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione

obbligatoria. La normativa prevede anche modificazioni ed integrazioni alla L. n.190/2012.

La disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai

soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC

(ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231).

E’ opportuno riportare che l’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA, è dotata (art.1, commi 2 e 3,

della legge 6 novembre 2012, n.190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle

pubbliche amministrazioni, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi

più gravi, l’esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste

dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione).

L’ANAC ha infine (art. 19, co. 5, d. l. 90/2014) poteri di sanzione nel caso di mancata adozione del

PTC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione), come pure ha ulteriori poteri

sanzionatori e di specifica vigilanza introdotti dal D.lgs. del 25/5/2016 n. 97.

In ordine alle analisi del contesto si fa espresso riferimento e richiamo alla: “Relazione sulla

Gestione” dell’Asl Napoli 2 Nord, dalla pag. n.1 alla pag. n. 8, allegata al Bilancio Consuntivo anno

2017, che ben descrivono ogni quanto e che qui si intende espressamente richiamata in modo

ipertestuale e non trascritta per economia di atti e consultabile sul sito aziendale alla voce

Amministrazione Trasparente sezione Bilanci.

Relativamente alla “valutazione del rischio” questa amministrazione ha ritenuto di considerarlo nella

prevista graduazione sempre come “alto”.

1.2 Obiettivi di carattere generale e strumenti orientativi

In attuazione delle norme relative alla prevenzione della corruzione, l’Asl Napoli 2 nord individua i

seguenti obiettivi principali:

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

La cultura della legalità:

I principali strumenti di prevenzione della corruzione, previsti dalla normativa di riferimento

e qui sinteticamente trascritta, applicati dall’Asl e descritti nel presente Piano sono i seguenti:

Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Adozione del Codice di Comportamento aziendale;

Formazione sulle norme ed in particolare in materia di etica, integrità ed altre tematiche

attinenti alla prevenzione della corruzione;

Applicazione di criteri di selezione e rotazione del personale operante nelle aree a rischio;

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;

Disciplina specifica in materia di incarichi d’ufficio e attività ed incarichi extra-istituzionali;

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;

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Disciplina in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di

incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti con la pubblica amministrazione.

Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari

attività o incarichi precedenti e di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

(Pantouflage-revolving doors);

Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

(whistleblower).

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1.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e l’Organo

indipendente di valutazione: funzioni, responsabilità e compiti.

La disciplina introdotta dal d.lgs. 97/2016, con le modifiche apportate alla L.190/2012 (art.41, co. 1,

lett. f), tende, tra l’altro, a rafforzare e tutelare il ruolo del Responsabile della Prevenzione della

Corruzione (RPC), con l’attribuzione di funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con

piena autonomia ed effettività, quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del

PTPC all’organo di indirizzo.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza,

l’ASL Napoli 2 Nord, ha infatti prorogato, in linea con quanto previsto dall’Autorità, la durata

dell’incarico del RPCT correlandola a quella del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già

svolto (Direttore di U.O.C.)

Sempre il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della

pubblica amministrazione competenti dell’azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione di trasparenza.

Dall’altro, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni

inerenti l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”.

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la disposizione, laddove prevede

l’esclusione dall’imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul Piano

disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo

stesso possa provare “di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di

avere vigilato sull’osservanza del Piano (art.41, co.11, lett. L), del d.lgs. 97/2016”.

In via preliminare, è utile fare una ricognizione delle norme che delineano ruolo, compiti e

responsabilità del RPCT, sulle quali l’Autorità ha già fornito alcune indicazioni.

La figura del RPCT introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni

amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello

di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La

predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli organi

deputati ai controlli interni già presenti nelle amministrazioni e negli enti, su cui ANAC si è

soffermata nei PNA adottati.

Il ruolo e i poteri di tale soggetto sono stati poi ulteriormente ampliati dal legislatore con il d.lgs. 25

maggio 2016, n. 97, modificativo tra l’altro della richiamata legge 190 del 2012, che ha assegnato al

RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Per quanto riguarda i poteri e le funzioni attribuite a tale figura, vi sono ulteriori disposizioni che

devono essere richiamate: si fa riferimento, in particolare, al d.lgs.14 marzo 2013, n. 33, al d.lgs. 8

aprile 2013 n. 39, al d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), al

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

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Dalla ricognizione normativa si evidenziano alcuni punti fermi che sono stati anche oggetto di

esame nei PNA e che di seguito si riassumono.

a) In tema di criteri di scelta del RPCT

L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra

i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per

assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed

effettività.

b) In tema di compiti e poteri del RPCT

- L’art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva (essendo

vietato l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza (PTPC) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

- L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e

all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” inerenti all'attuazione

delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici

competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno

attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

- L’art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di

informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e

sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

In merito ai poteri di interlocuzione e controllo del RPCT, ai sensi dell’art. 1, co. 9, lett.

C), sono disposti “gli obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare

sul funzionamento e sull’osservanza del Piano”. Tali obblighi informativi ricadono su tutti

i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, ovviamente, nelle fasi di

verifica del suo funzionamento. Al riguardo, l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere

di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è

sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. A tal uopo si stabilisce,

quale atto e regola procedurale, la responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione

attiva, con vigilanza in prima istanza da parte del dirigente responsabile della struttura del

dipendente a cui viene chiesta informazione, nel senso che deve promuovere sia la cultura

al processo informativo che l’osservanza e il funzionamento del Piano. Viene altresì

prevista anche la responsabilità del dipendente direttamente omissivo rispetto alle

previsioni del Piano. Al fine di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT

nei confronti di tutta l’Azienda, emerge la necessità di fornire al RPCT la possibilità di

incidere effettivamente all’interno dell’azienda stessa, per cui i soggetti che affiancano il

RPCT in base alla programmazione del presente Piano (così come espressamente

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individuati nel presente Piano e riportati anche nelle tabelle, che vengono allegate quali

parti integranti e sostanziali, riguardanti gli obiettivi strategici assegnati ai referenti e ai

direttori di strutture complesse aziendali, divise per macro aree/attività e tempi di

realizzazione) sono direttamente responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione

previste. Lo stesso d.lgs.165/2001 all’art. 16, co. 1, lett. l-bis), l-ter e l-quater), prevede,

d’altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, quello di concorrere

alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione

fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle quali è più

elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio. I Dirigenti rispondono

della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. In caso di

commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato,

all’interno dell’amministrazione, il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove

dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul

funzionamento e sull’osservanza dello stesso. L’Organo di indirizzo Aziendale (D.G.

coadiuvato dal D.A. e dal D.S.) assume, quale obiettivo strategico aziendale di primaria

importanza, la lotta alla corruzione e la diffusione della trasparenza mettendo in atto tutti

gli strumenti operativi e contrattuali possibili oltre quelli già espressamente appena

esplicitati. L’elaborazione del PTPC ha previsto il diretto coinvolgimento del vertice

dell’Azienda in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione

della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei

documenti di programmazione strategico-gestionale, diretto coinvolgimento che si

osserva “ope legis” nel Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato sulla

G.U. n.206 del 3.9.2016 – Serie Generale -, in attuazione della delega di cui all’artico 11,

comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n.124. Sempre nell’ottica di un effettivo

coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di prevenzione

della corruzione, ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche

organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo

con autonomia ed effettività. Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio

elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con

riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro

caratteristiche.

- L’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. - L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i

risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione

definite nei PTPC.

- L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile

per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento

da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni

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pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’Organismo

Indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più

gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione”

- L’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di

riesame dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di

mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare

richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.

- L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che, nel caso in cui la richiesta di accesso civico

riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha

l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina ai sensi dell’art.43, comma

5 del d.lgs. 33/2013.

c) In tema di supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- l’art. 1, co. 9, lett. c) della l.190/2012, sopra citato, con particolare riguardo ai contenuti

del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei

confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano,

con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure

di contrasto del rischio di corruzione;

- l’art. 16, co. 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali

generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per

l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio

corruzione”;

- l’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione

sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della

corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della

corruzione”;

d) In tema di rapporti con l’organo di indirizzo

- L’art. 1 co. 8 della l.190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”.

Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT

per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con

conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

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- L’art. 1, co.14 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di

indirizzo politico sull'attività svolta, con la relazione annuale sopra citata da pubblicare anche

nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è

tenuto a riferire sull'attività svolta.

- L’art. 1 co. 7 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all'Organo

di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti

all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la

struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di

indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.

e) In tema di garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di

garanzia a tutela di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per

l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del

lgs. 39/2013), prevedendo anche l’intervento di ANAC recentemente disciplinato con

“Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei

provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia

di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018.

f) In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

- Ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto

delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo

decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio,

di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee

guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi

amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera

ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento

sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della

misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal

RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è

volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in

capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione

inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha

conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di

propria competenza.”

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g) In tema di responsabilità del RPCT

- A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti

responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all’interno

dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in

giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il

danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere

predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul

funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In caso di

ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (…)

risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (….)

nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato

agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza

del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di

prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

E’, dunque, principio di carattere generale quello secondo cui non spetta al RPCT l’accertamento di

responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto in caso di segnalazione), qualunque natura esse

abbiano fermo restando ogni accertamento di carattere generale. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare

riferimento agli organi preposti appositamente sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno,

valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con

quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell’attività

amministrativa nonché sull’accertamento di responsabilità.

In caso di mancata attuazione delle misure anticorruzione adottate, il RPCT deve riferire ad altri

soggetti per l’adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza. Competono quindi al RPCT

i doveri di segnalazione all'Organo di indirizzo politico e all'Organismo indipendente di valutazione

delle disfunzioni rilevate; della trasmissione agli uffici competenti all’esercizio dell'azione

disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure (art. 1 commi

7, 8, 9 e 10, l. 190/2012); o, ancora, della segnalazione degli inadempimenti in materia di trasparenza

al vertice politico, all’OIV, all’ANAC o, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina (art. 43 d.lgs.

33/2013).

Tra RPCT e organi di controllo vige, quindi, una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive

competenze.

Il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed

effettività - non svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati

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dall’amministrazione, né si esprime sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare

nelle competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno dell’Azienda ovvero della magistratura.

L’integrazione funzionale dei poteri del RPCT, in particolare con quelli di uffici/organi interni

all’amministrazione, implica, naturalmente, che anche questi ultimi, peraltro ope legis, siano tenuti

ad una collaborazione costante e costruttiva con il RPCT e a tenerlo informato sugli esiti delle attività

svolte.

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SEZIONE 2: PARTE SPECIALE

ACQUISTI IN AMBITO SANITARIO

2.1 Premessa.

L’ANAC, già con l’approfondimento dell’Ottobre 2015 (Determinazione n.12), aveva sottolineato la

necessità di porre una particolare attenzione alle attività inerenti gli Acquisiti nel Settore Sanitario.

In materia di prevenzione della corruzione, l’Area dei Contratti Pubblici, continua ad essere oggetto

di sempre maggiore attenzione del legislatore, tant’è che già il Nuovo PNA 2017/2019 dedica ad essi,

approfondimenti specifici, sempre più calati in ambito sanitario.

Seguendo le indicazioni suggerite dall’ANAC, si affronteranno i vari aspetti nel settore acquisti,

indicando, oltre ai fattori di rischio, anche alcuni dei requisiti minimi di prevenzione. Infine, nella

Tabella 1), sono indicati in maniera schematica, le misure specifiche da porre in essere, le tempistiche

ed i soggetti coinvolti nei processi.

2.2 Conflitto di Interessi nelle procedure di acquisto

Nel Sistema Sanitario, per le sue peculiarità, è possibile che spesso l’unità ordinate di un acquisto sia

anche il soggetto utilizzatore dello stesso. Il conflitto di interesse, sia reale che potenziale, merita

pertanto particolare attenzione oltre che l’adozione di specifiche misure atte a prevenirne l’insorgere.

Rischi

- Potenziale /intrinseca “prossimità” di interessi, tra i soggetti coinvolti ovvero il sorgere di

conflitti d’interesse

- Violazione del divieto di Pantouflage (obbligo delle P.A. di inserire nei bandi di gara o negli

atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione

previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la

condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque

attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d. lgs.n.

165/2001)

Misure

L’ASL, pertanto, su proposta delle UU.OO.CC. coinvolte nel settore degli acquisti predispone, (come

da adempimenti previsti dalle allegate tabelle) idonee misure per gestire i conflitti potenziali e/o

effettivi attraverso:

- L’individuazione delle fattispecie tipiche di conflitto di interessi

- La divulgazione di informazioni finalizzate a consentire ai tecnici e ai professionisti sanitari più

esposti al rischio di conflitto di interessi, ad agire con la consapevolezza e la responsabilizzazione

necessaria.

- L’Adozione di documenti strategici (Regolamenti) ad opera dei preposti così come indicato nelle

allegate tabelle, finalizzati a facilitare l’implementazione coordinata di misure preventive che

agiscano contemporaneamente sul Piano della sensibilizzazione e della responsabilizzazione

degli attori coinvolti;

- La predisposizione di una modulistica, da predisporsi ad opera dei preposti come indicato nelle

allegate tabelle, per le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e definizione di apposite

procedure per la raccolta, tenuta ed aggiornamento di tali dichiarazioni;

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- La formazione dei professionisti coinvolti mediante moduli dedicati alla gestione dei conflitti di

interesse;

- L’informazione puntuale e tempestiva degli operatori coinvolti, ad esempio mediante l’adozione

e diffusione di documenti esplicativi, da redigersi ad opera dei servizi impegnati nelle procedure

di acquisto, che facilitino l’autovalutazione delle situazioni personali e relazionali con

riferimento al contesto in cui ciascun soggetto si trova ad operare (in una Commissione

giudicatrice, in un Collegio tecnico per la stesura degli atti di gara, ecc.).

- Pantouflage

2.3 Ulteriori ipotesi di conflitti d’interesse

a) Sponsorizzazione di attività, in cui la formazione dei professionisti è sponsorizzata con fondi

provenienti da imprese private, l’ASL predispone procedure, attraverso anche l’elaborazione

di uno specifico regolamento, che prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano

indirizzate direttamente alla struttura indicata dall’azienda (es. Direzione Sanitaria) e non ai

singoli professionisti o a loro associazioni private. Tali richieste non dovranno mai essere

nominative, in quanto sarà la stessa ASL ad indicare ed autorizzare i dipendenti idonei a

beneficiarne (in relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.); le risorse

derivanti dalle sponsorizzazioni saranno utilizzate attraverso l’istituzione di un fondo dedicato

alla formazione dei professionisti, da gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e con

modalità che garantiscano la piena trasparenza.

b) Attività extra impiego : L’ASL, attraverso le UOC coinvolte, predispone un procedimento

intero (con l’elaborazione di un regolamento proposto dalle stesse UU.OO.CC. coinvolte) per

il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni allo svolgimento di attività extra impiego che

tenga conto: a) nel caso in cui il soggetto richiedente sia membro di una commissione di gara,

della possibile insorgenza di situazioni di conflitto quando la procedura di gara sia in uno stato

avanzato di espletamento che non consente agevoli sostituzioni o quando non siano presenti

professionalità fungibili con quella del dipendente b) della programmazione degli acquisti e,

quindi, delle professionalità che potranno essere chiamate a partecipare alle future procedure

di gara, il tutto previa redazione di specifico regolamento, ad opera dei preposti così come

indicato nelle apposite tabelle.

2.4 Il Pantouflage e suoi rapporti con le procedure di gara

L’art, 1, co. 42, lett. l) della L. 190/2012, ha previsto l’ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità

successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d. lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto

il divieto per i dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati

destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto

di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto

concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre ai soggetti privati che

hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni nei

tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed

accertati ad essi riferiti.

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In materia di pantouflage, l’ANAC esplica interventi sia con funzioni di vigilanza sia con funzione

consultiva.

La funzione di vigilanza è svolta nell’esercizio dei poteri conferiti dall’art. 16 del d. lgs. 39/2013 che

attribuisce espressamente all’ANAC competenze di vigilanza anche con l’esercizio di poteri ispettivi

e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

La Delibera ANAC di Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione ritiene che, in via

prioritaria, spetti all’amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare

misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione di pantouflage da inserire nel PTPC.

Pertanto, al fine di implementare l’attuazione dell’istituto, l’ASL NA” Nord

- inserisce nei bandi gara e negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i

requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica

dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia

stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in

violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

- provvede al recupero dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell’incarico in

violazione del divieto di pantouflage;

Il RPCT non appena viene a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex

dipendente, segnala detta violazione all’ANAC e all’amministrazione presso cui il dipendente

prestava servizio ed eventualmente anche all’ente presso cui è stato assunto l’ex dipendente.

2.5 Trasparenza negli acquisti

Il PNA 2017/2019 e tutte le successive indicazioni A.N.A.C. hanno ulteriormente rafforzato le misure

di trasparenza negli acquisti che, l’Asl provvederà a porre in atto in maniera pedissequa e diligente.

Le stesse vanno intese come la possibilità per chiunque, sia per gli addetti ai lavori sia per il semplice

cittadino, di conoscere l’operato dell’ente pubblico e le risorse economiche da esso utilizzate.

Lo strumento immediato per agevolare tale trasparenza è dunque la pubblicazione dei dati relativi

alle attività negoziali da parte delle stazioni appaltanti: la stessa, è finalizzata a consentire l’accesso

alle informazioni essenziali che devono essere contenute negli atti riguardanti un appalto.

Il rispetto dell’obbligo di pubblicazione di tali dati e informazioni richiede, quindi, anche una

maggiore cognizione e responsabilità nell’adozione degli atti e nella definizione dei relativi contenuti.

Il PNA prevede che, oltre agli elementi obbligatori di pubblicazione, siano individuati alcuni dati

minimi che lo stesso PNA definisce “set di dati”, quali misure che rafforzano ulteriormente la

Trasparenza, con il fine ultimo anche di responsabilizzare la PA nell’adottare un determinato atto,

attraverso una consapevolezza sempre crescente del suo contenuto e delle relative conseguenze.

Rischi

Interferenza tra interessi personali e/o di parte rispetto al pubblico interesse nella attivazione della

intera procedura relativa agli acquisti.

Misure

Pubblicazione dei seguenti dati all’interno degli atti relativi ad appalti:

- Oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell’identificativo dell’atto

di programmazione;

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- Oggetto e natura dell’appalto (lavori/servizi/forniture/misto con esplicitazione della prevalenza;

in caso di contratto di global service comprensivo di diversi servizi, indicazione analitica dei

diversi servizi, evidenziando eventuali beni e/o servizi ad esclusivo utilizzo della Direzione

generale aziendale);

- Procedura di scelta del contraente e relativi riferimenti normativi (aperta/ristretta/competitiva

con negoziazione/negoziata senza previa pubblicazione del bando/procedura sotto soglia);

- Importo dell’appalto, con specificazione anche dei costi derivanti dal ciclo di vita dell’appalto

(ad es. per materiali connessi all’utilizzo e/o per manutenzioni);

- Termini temporali dell’appalto: durata dell’esigenza da soddisfare con l’appalto

(permanente/una tantum), durata prevista dell’appalto, se disponibili, decorrenza e termine

dell’appalto;

- RUP e, quando nominati, Direttore dei lavori, Direttore dell’esecuzione e commissione di

collaudo;

- CIG e (se presente) CUP.

Oltre ai dati di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016 dati oggetto di pubblicazione:

- Presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, con indicazione

dell’identificativo dell’atto di programmazione;

- Fase della procedura di aggiudicazione o di esecuzione del contratto

(indizione/aggiudicazione/affidamento/proroga del contratto/rinnovo del contratto

ecc./risoluzione) nonché motivazioni di eventuali proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o

in via d’urgenza;

- Indicazione dell’operatore economico affidatario del medesimo appalto immediatamente

precedente a quello oggetto della procedura di selezione;

- RUP e, quando nominati, Direttore dei lavori, Direttore dell’esecuzione e commissione di

collaudo;

- CIG e (se presente) CUP;

- Resoconto economico e gestionale dell’appalto, incluso l’ammontare delle fatture liquidate

all’appaltatore.

2.6 Fasi di gara

Ulteriori misure tese a rafforzare ed elevare il livello di trasparenza in questo settore trovano

specifica applicazione in relazione alle diverse fasi del processo di acquisto.

a) fase di progettazione della gara le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- Criteri per gestire le varie forme di consultazione preliminare di mercato con i soggetti privati

e con le associazioni di categoria, prevedendo la rendicontazione sintetica degli incontri

(anche di quelli eventualmente aperti al pubblico);

- Elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di responsabili del procedimento di gara,

con relativi curricula (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza);

- Per le centrali di committenza, pubblicazione periodica dello stato di avanzamento dei lavori

per la realizzazione delle iniziative programmate, inclusa la previsione della conclusione del

procedimento;

- Criteri univoci per: le procedure finalizzate all’accertamento delle condizioni di cui all’art.

63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 (per il caso di esclusive dichiarate o di infungibilità

tecnica);

- Scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate sotto soglia (indagini

di mercato o elenco fornitori).

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b) fase di istituzione delle commissioni di gara, le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti

informazioni:

- Tempestiva dei nominativi e dei curricula dei commissari selezionati, in conformità a quanto

previsto all’art. 29 del d.lgs. 50/2016;

- La modalità di scelta dei commissari, in caso di nomina da parte della stazione appaltante di

componenti interni alla stessa;

- Modalità con cui procedere al sorteggio in caso di nomina di componenti esterni ai sensi

dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016;

- Calendario delle sedute di gara.

c) fase di aggiudicazione e stipula del contratto è opportuno che sia effettuato :

- Il monitoraggio del tempo intercorrente tra l’aggiudicazione e la data di stipula del contratto.

- Provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta

la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di

comunicazione all’ANAC;

- Eventuali variazioni contrattuali rispetto alle indicazioni fornite dalle centrali di committenza

con obbligo di segnalazione a queste ultime.

2.7 Aspetti Specifici

A. ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000

Particolare attenzione è stata posta già dal PNA 2016 agli appalti inferiori alla soglia di € 40.000.

Per essi, pertanto, l’ASL provvederà ad attivare le seguenti

Misure

- Sistema di controllo interno, attraverso la predisposizione di apposito regolamento, al fine di

informare RUP, il RPCT e il Collegio dei Revisori Aziendali, per consentire di verificare, nel

caso in cui l’appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia

sorretta da idonea motivazione.

- Eventuali controlli a campione da parte dell’RPCT attraverso la richiesta ai RUP di dati ed

informazioni, anche aggregate, sulle scelte e le relative motivazioni nonché su eventuali

scostamenti tra l’importo del contratto e l’importo corrisposto all’appaltatore, illustrandone la

motivazione (con eventuale segnalazione nel caso in cui sia rilevata la violazione dell’art. 35 del

Codice dei contratti pubblici agli organi di vertice e ad altri organi competenti)

B.ACQUISTI AUTONOMI E PROROGHE CONTRATTUALI

La proroga di un contratto rappresenta una fattispecie ad altissimo rischio corruttivo, che richiama la

necessità di una motivazione espressa, con specifica indicazione dei livelli di responsabilità, anche

da parte dei vertici aziendali, per cui la proroga è da ritenersi un evento eccezionale dettato da

situazioni contingenti che dovranno essere esplicitate nell’atto. Per i beni e servizi che non rientrano

per categoria e per importo nell’ambito di applicazione del d.p.c.m. 24 dicembre 2015 e s.m.i., è

opportuno prevedere l’inserimento nel provvedimento autorizzativo della espressa indicazione che il

bene o servizio acquistato «non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come

individuate dal d.p.c.m. di cui all’art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi».

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2.8 Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori

L’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti ha, di fatto, sancito il ruolo preferenziale per le

Centrali di Committenza (art. 37 del d.lgs. 50/2016) a livello nazionale e l’avvio della individuazione

dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014.

Ciò posto, il ruolo delle singole stazioni appaltanti muta, poiché il venir meno delle fasi di

progettazione, selezione del contraente e aggiudicazione, richiede una maggiore attenzione alla

programmazione e alla esecuzione dei contratti, come previsto dal PNA.

I profili di rischio collegati si arricchiscono di aspetti peculiari e tipici che richiedono l’adozione di

misure specifiche da aggiungere a quelle del processo più generale e su cui è previsto che l’AGENAS

fornirà il necessario supporto per l’analisi e la corretta trattazione dei rischi.

Rischi

Fase di formulazione e comunicazione dei fabbisogni possono rilevare:

- Mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti;

- Mancata o non chiara definizione delle competenze per l’approvazione del fabbisogno e la

definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate);

- Parziale comunicazione con la centrale, generando una progettazione ed un’aggiudicazione

non allineata con i reali fabbisogni oppure l’aggiudicazione di prodotti che non

corrispondono alle esigenze e che non verranno poi acquisiti;

- Elusione degli obblighi di adesione causata dall’assenza di strumenti e procedure di verifica

della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati; il mancato

rispetto o utilizzo

Dei vocabolari o delle codifiche previste dalla centrale porta alla formulazione di un

fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara da parte delle

centrali;

- Effettuazione di acquisizioni autonome in presenza di strumenti messi a disposizione dalla

centrale, causato dal mancato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della

centrale stessa;

- Individuazione di un fabbisogno simile ma non sovrapponibile a quello offerto dalla centrale.

Fase di adesione

Rischi

- Non corretta analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle centrali, al fine

di dichiararne la non compatibilità con i fabbisogni espressi o non programmati o con le

esigenze di appropriatezza dell’utilizzo dei prodotti;

- Definizione dell’oggetto degli atti di adesione allo scopo di rendere necessarie acquisizioni

complementari;

- Mancato rispetto dei limiti temporali e quantitativi di adesione allo scopo di rendere

necessarie acquisizioni in urgenza o frazionare artificiosamente il bisogno;

- Definizione del fabbisogno sovrastimato o sottostimato in modo da non poter aderire

eccedendo le eventuali soglie minime e/o massime.

Misure

- Previsione di istanze di controllo interno (o di validazione tecnica) in caso di acquisizione di

beni e servizi in quantità diverse da quelle programmate e comunicate;

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- Adozione di modelli di contratto di adesione ad accordi quadro, convenzioni che

standardizzino i processi di adesione anche mediante l’utilizzo di check list dei contenuti e

dei passaggi obbligatori;

- Previsione generalizzata di documentare l’esame degli strumenti delle centrali;

- Comunicazioni alle centrali di acquisto delle adesioni parziali o in quantità diverse da quelle

programmate, accompagnate da eventuali relazioni circa la non

compatibilità/sovrapponibilità con i fabbisogni espressi o emersi in seguito alla relativa

comunicazione, nonché con le esigenze di appropriatezza d’uso sopravvenute;

- Attivazione di audit interni in caso di segnalazioni, osservazioni o richiami da parte delle

centrali di committenza a causa di mancate o parziali adesioni che richiedano necessarie

acquisizioni complementari, nonché in caso di mancato rispetto dei limiti temporali e

quantitativi di adesione o di attivazione degli strumenti (mancato rispetto dei limiti minimi di

ordinazione; dichiarazione di inadeguatezza dei tempi di consegna o realizzazione della

prestazione, ecc.).

Fase di adesione, esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti

Rischi

- Non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non

compatibilità con le esigenze di approvvigionamento;

- Mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni;

- Richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione;

- Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni,

delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza che

inficiano, da un lato, la corretta gestione degli accordi e delle convenzioni da parte della

centrale e, dall’altra, possono essere utilizzati al solo scopo di giustificare acquisizioni

autonome sovrapponibili;

- Effettuazione di acquisizioni di prestazioni complementari che modifichino sostanzialmente

il profilo qualitativo dei prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali;

- Presenza di rischi la stipula di contratti autonomi/affidamenti sotto soglia nelle categorie

riservate ai soggetti aggregatori;

- Approvazione di variazioni qualitative e quantitative che non dimostrino il rispetto dei limiti

consentiti dagli strumenti delle centrali;

- Contrattualizzazione/il pagamento di prestazioni in variazione non motivati (nella determina

o nei certificati di pagamento) con riferimento alle opzioni consentite;

- Assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle

sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di

committenza;

- Superamento delle soglie di spesa annua per le categorie merceologiche riservate ai soggetti

aggregatori e stabilito dal d.p.c.m. di cui all’art. 9, co. 3 del d.l. 66/2013.

Misure

- Pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi;

- Necessità di motivazione in ordine alle esigenze sia tecniche che cliniche qualora

l’acquisizione autonoma si fondi su ragioni di infungibilità;

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- Pubblicazione delle acquisizioni in adesione che contengano delle variazioni rispetto ai

profili qualitativi e quantitativi di beni e servizi oggetto delle convenzioni (oltre i limiti

opzionali già previsti nei medesimi strumenti);

- Previsione di una valutazione di outcome (oltre che di conformità, sui maggiori vantaggi

ottenuti) in caso di acquisizioni autonome o in variazione rispetto agli standard previsti negli

strumenti delle centrali;

- Pubblicazione dei certificati di conformità/parziale, conformità/mancata, conformità che

tengano conto anche delle penali, delle sospensioni, delle verifiche e delle risoluzioni parziali,

ecc.;

- Trasmissione di report periodici alle centrali contenente le citate informazioni.

Fase di formulazione e comunicazione dei fabbisogni

Rischi

- Mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti;

l’invio delle comunicazioni/informazioni da parte di soggetti non titolati;

- Pubblicazione/effettuazione di gare con oggetti sovrapponibili a quelli delle centrali di

committenza;

- Presenza di proroghe contrattuali per beni e servizi oggetto di strumenti attivi delle centrali;

- Presenza di solleciti da parte delle centrali di acquisto.

Misure

In fase di programmazione:

- Obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli strumenti delle centrali

di committenza nonché di prevedere una sezione separata per le categorie riservate ai

soggetti aggregatori;

- Adozione e pubblicazione di procedure interne di segregazione di responsabilità e compiti

per le fasi di manifestazione, elaborazione, analisi e validazione del fabbisogno ed

identificazione dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle centrali;

- Previsione di una fase di aggiornamento della programmazione in corso di anno;

- Previsioni di audit interni circa il rispetto dei tempi e delle codifiche di prodotti e servizi

rilevati dalle centrali di committenza;

- Obbligo di motivare sul Piano tecnico e gestionale, anche mediante valutazioni di

appropriatezza d’uso, la formulazione di bisogni che fuoriescano dagli standard comunicati

alla centrale di committenza in corso di programmazione.

3. Nomine

3.1 Premessa

Nel settore sanitario, più che in ogni altro, la corretta individuazione di un professionista dotato di

capacità, competenza ed esperienza, si riflette inevitabilmente sulla qualità dell’assistenza e della

salute inteso come bene primario e costituzionalmente garantito, qualità che risiede senz’altro nella

capacità, nella competenza e nell’ esperienza dei professionisti scelti ad operare in rapporto alla

tipologia del servizio offerto al cittadino, alle caratteristiche del contesto organizzativo e, soprattutto,

al livello di responsabilità che l’incarico comporta.

Pertanto, trasparenza, imparzialità e rispetto delle regole, vanno monitorate ed applicate con il

massimo rigore.

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Attraverso il conferimento degli incarichi, prerogativa del Direttore Generale dell’ASL, si misura in

maniera più evidente, la sua capacità ed integrità manageriale, nonché l’adeguatezza degli strumenti

utilizzati da parte del medesimo, al fine di assicurare la corretta programmazione, pianificazione e

valutazione del valore delle risorse umane e professionali e, conseguentemente, dell’organizzazione

dei servizi.

La determinazione ANAC n. 12/2015 e il PTAA 2017/2019 hanno già approfondito l’ambito del

conferimento degli incarichi.

Anche il PNA 2017/2019, affronta nel dettaglio la tematica degli incarichi relativi alla Dirigenza

Medica e Sanitaria, che, tuttavia, possono essere applicati anche ai procedimenti di attribuzione di

incarichi riferiti alla dirigenza non sanitaria (Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

(Area III – avvocati, ingegneri, architetti, geologi), tecnica (analisti, statistici, sociologi) e

amministrativa (dirigente amministrativo), per quanto applicabili ai sensi delle disposizioni

normative e regolamentari e delle specifiche discipline contrattuali vigenti.

Infatti, a prescindere dal ruolo, dalla qualifica e dal settore di riferimento, deve essere seguito ed

ottemperato il principio per il quale ogni azienda deve dare evidenza dei processi di nomina e di

conferimento degli incarichi in modo da assicurare il massimo livello di trasparenza e l’utilizzo di

strumenti di valutazione che privilegino il merito e l’integrità del professionista aspirante all’incarico,

al fine di garantire la tutela ed il perseguimento del pubblico interesse.

Il conferimento degli incarichi nell’ ASL Napoli 2 Nord deve conformarsi alle “regole” dettate dal

PNA e dalle connesse disposizioni e/o regolamenti in materia, che qui si intendono integralmente

riportate come requisiti minimi di orientamento ed applicazione.

Nella Tabella 1), in tema di nomine, vengono riportati adempimenti e misure specifiche in materia.

3.2 Dirigenza medica e sanitaria

La disciplina contrattuale della Dirigenza Medica, dispone elementi obbligatori per le carriere

dirigenziali, secondo l’organizzazione dell’ASL ma soprattutto nel quadro della normativa vigente e

della programmazione regionale in tema di politiche del personale.

L’approfondimento è rivolto alle tipologie di incarichi di Direzione di struttura complessa, di

Direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero e di incarico di Direzione di

struttura semplice.

3.3 Incarichi di Direzione di struttura complessa

A. Direttore di Dipartimento

Si tratta di incarico prevalentemente organizzativo-gestionale, con responsabilità anche per gli

acquisti per una corretta e razionale programmazione e gestione delle risorse assegnate e per la

realizzazione degli obiettivi attribuiti.

La relativa procedura di conferimento, prevede la scelta da parte del Direttore generale, fra i dirigenti

con incarico di Direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento stesso.

Rischi

- Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell’esercizio del potere discrezionale di

scelta

Misure

Adozione di apposito Regolamento che preveda:

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- Esplicitazione, all’interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle

previsioni dell’atto aziendale ed agli indirizzi di programmazione regionale;

- Predeterminazione dei criteri di scelta e secondo la disciplina regionale, oppure ai sensi

dell’art. 17 bis, co. 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., esplicitazione delle modalità di

partecipazione del Comitato di dipartimento alla individuazione dei direttori di dipartimento;

- Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla

scelta in relazione ai requisiti professionali, ai compiti affidati e alla pregressa performance

della struttura dipartimentale, al fine di delineare il perimetro di valutazione rispetto anche

al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento che la struttura si pone; pubblicazione

degli atti del procedimento.

B. Direttore di Distretto Sanitario o di Presidio Ospedaliero

Ai sensi dell’art. 3 sexies del d.lgs. 502/1992, «L'incarico di Direttore di distretto è attribuito dal

Direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi

territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato,

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un

corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. 4. La legge regionale disciplina gli oggetti

di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonché al comma 3 del presente

articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione

non disponga, si applicano le predette disposizioni».

Rischi

- Fenomeni distorsivi nella valutazione in presenza di un alto livello di competitività per il

numero dei potenziali aspiranti in ragione dell’esperienza maturata nei servizi territoriali e

dell’adeguata formazione nella loro organizzazione;

- Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell’esercizio del potere discrezionale di

scelta

Misure

- Adozione di tutti i possibili interventi ed azioni finalizzate a garantire i principi di imparzialità

e parità di trattamento, attraverso apposite procedure selettive improntate a tali principi e,

più in generale, al principio di buona amministrazione.

- Regolamento su proposta del GRU nel quale si determineranno regole predeterminate e

trasparenti in merito che contenga:

a) Requisiti previsti dalla normativa vigente nazionale ed eventualmente regionale;

b) Criteri di Costituzione della commissione selezionatrice;

c) Predeterminazione dei criteri di selezione;

d) Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa

alla scelta in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione

e) Pubblicazione degli atti del procedimento.

C. Incarichi di Direzione di struttura semplice

Le strutture semplici rappresentano, nell’assetto dell’azienda sanitaria, l’articolazione organizzativa

di base di cui si compone la struttura complessa. L’Art. 15, co.7 quater, d.lgs. 502/1992 s.m.i.

(modificato dal d.l. 158/2012 convertito con modificazioni con l. 189/2012; art. 28 del CCNL

08.06.2000 parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999 stabilisce

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che: «Gli incarichi di cui trattasi, sono conferiti, nei limiti del numero stabilito nell’atto aziendale, in

presenza delle seguenti condizioni: a) aver maturato cinque anni di attività; b) aver conseguito la

valutazione positiva del collegio tecnico; c) su proposta del responsabile della struttura di afferenza

con atto scritto e motivato». In particolare, il conferimento di tali incarichi è rimandato alla

predeterminazione di criteri generali da parte delle aziende che, nel rispetto dei principi stabiliti dal

co. 6 della riferita disposizione, sono oggetto di concertazione sindacale (co. 8).

Rischi

- Variabilità di prassi regionali e/o aziendali sia nelle procedure di conferimento che nella durata

degli incarichi (da tre a cinque anni);

- Fenomeni distorsivi nella valutazione curriculare.

Misure

- Vincolo di programmazione riferito alla circostanza che dette strutture devono essere

predeterminate negli strumenti di programmazione regionale e aziendali, in numero e tipologia;

- Indirizzi di programmazione e gli standard di riferimento recati dalla normativa nazionale e dai

relativi regolamenti attuativi, pongono chiari limiti all’istituzione e/o mantenimento di unità

operative complesse e, conseguentemente, anche le unità operative semplici devono

riparametrarsi in relazione alle prime sulla base di un rapporto predeterminato;

- Regolamento su proposta del GRU nel quale si determineranno regole predeterminate e

trasparenti in merito;

- Rafforzamento della trasparenza delle procedure di conferimento, attraverso sempre un

regolamento nel quale siano chiari requisiti e procedure;

- Verifica, all’interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle previsioni

dell’atto aziendale ed agli indirizzi di programmazione regionale;

- Pubblicazione delle unità operative semplici per le quali va conferito l’incarico (le funzioni delle

UOS devono essere qualificate nell'ambito di atti di organizzazione in modo tale che i requisiti

degli aspiranti di cui al punto successivo trovino nei citati atti la loro motivazione);

- Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i

requisiti soggettivi degli aspiranti;

- Costituzione della commissione selezionatrice, con specifiche professionalità;

- Predeterminazione dei criteri di selezione;

- Misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, della rosa degli

idonei;

- Esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta

in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione;

- Esplicitazione della motivazione alla base della scelta della durata dell’incarico più o meno

lunga all’interno del minimo/massimo previsto (la durata degli incarichi deve essere definita non

volta per volta ma in modo "standard", oppure la stessa deve essere esplicitamente collegata a

provvedimenti di programmazione);

- Pubblicazione degli atti del procedimento.

Per i casi in cui si avvii una procedura selettiva a evidenza pubblica, con la costituzione della

commissione, oltre alle misure di cui ai punti precedenti:

a) Processi di rotazione componenti delle commissioni;

b) Sottoscrizione, da parte degli stessi, delle dichiarazioni di insussistenza o di eventuale

sussistenza di incompatibilità o conflitto di interesse;

c) Almeno un componente esterno.

Se invece l’ASL non prevede l’attivazione di una procedura competitiva, occorrerà rafforzare la

motivazione della scelta e di pubblicazione di quest’ultima.

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Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto l’obbligo di pubblicazione dei dati, già previsti per la dirigenza

sanitaria, anche per i responsabili di struttura semplice.

D. Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di

studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo ed altre tipologie di incarichi oltre

la normativa contrattuale che disciplina la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 15 septies, co. 1 e 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i, possono essere conferiti contratti a

tempo determinato a professionalità particolarmente qualificate, che non godano del trattamento di

quiescenza, entro limiti percentuali prestabiliti, per il conferimento di incarichi dirigenziali di

Direzione o di alta professionalità.

Rischi

- Ricorso all’istituto in assenza dei presupposti di legge;

- Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell’esercizio del potere discrezionale di

scelta.

Misure

- Massimo livello di trasparenza per l’affidamento o revoca degli incarichi dirigenziali di cui

trattasi, attraverso la pubblicazione dell’atto di conferimento sul sito dell’azienda,

comprendendo l’ambito del programma che si intende realizzare, l’oggetto dell’incarico e i

criteri di scelta e la motivazione che ha indotto al ricorso dell’istituto;

- Regolamento su proposta del GRU nel quale si determineranno regole predeterminate e

trasparenti in merito.

E. Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria

In Regione Campania il blocco del turn over in via di risoluzione ha determinato un diffuso ricorso a

tale istituto

Rischi

- Alta vulnerabilità al rischio di eventi corruttivi legati alla possibile messa in atto di condotte

elusive delle ordinarie procedure di selezione.

- Proroga ben oltre il tempo previsto dalla stessa previsione normativa (a vantaggio, in

quest’ultimo caso, del sostituto la cui retribuzione viene integrata);

- Ritardo o il mancato avvio delle procedure concorsuali alla base della necessità di copertura del

posto vacante con la sostituzione;

- Improprio ricorso all’istituto.

Misure

- Massima trasparenza per le procedure avuto riguardo delle seguenti indicazioni:

- Pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodico del numero dei posti oggetto di

sostituzione/sostituibili per anno;

- Esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicazione della motivazione del ricorso alla

sostituzione.

- Pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodico del vigente Regolamento “Incarichi

Aziendali – Area Dirigenza Medica e Veterinaria” (rif. Delibera n. 515 del 17/05/2017) nel quale

vengono determinate regole riferite alle sostituzioni.

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4. Rotazione del personale

4.1 Premessa

Il ricorso alla rotazione può concorrere a prevenire e ridurre eventuali eventi corruttivi con particolare

riferimento alle aree a più elevato rischio evitando il determinarsi di possibili fattori di

condizionamento.

Il PNA offre spunti generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, finalizzato a rendere

praticabile la rotazione che va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed

utilizzo ottimale delle risorse umane, accompagnato e sostenuto anche da percorsi di formazione che

consentano una riqualificazione professionale.

In sanità, l’applicabilità del principio della rotazione presenta alcune criticità peculiari, in ragione

della specificità delle competenze richieste nello svolgimento delle funzioni apicali che ne Il possesso

di titoli rendono l’istituto della rotazione di difficile applicazione.

Anche gli incarichi amministrativi e/o tecnici richiedono in molti casi la rotazione che appare

piuttosto difficile a causa delle competenze tecniche specifiche richieste per alcuni profili

professionali, (ad es., ingegneria clinica, informatica, ecc.), oppure nell’ambito di competenze

acquisite (ad esp. Responsabile del settore protezione e prevenzione).

Pertanto, queste caratteristiche rendono la difficile possibilità di rotazione, come uno dei fattori più

esposti al rischio di corruzione, trattandosi di figure che per il tipo di potere che esercitano, se male

gestito, può provocare danni consistenti: trattasi invece di figure che dovrebbero essere maggiormente

soggette a ruotare.

Dunque, per porre in essere tale necessario ed indispensabile istituto di prevenzione del rischio

corruttivo, contemperandolo con il mantenimento dei livelli di competenze dell’amministrazione

sanitaria, la Asl Na 2 Nord ha adottato specifico regolamento disciplinando le ipotesi in cui è possibile

procedere alla rotazione degli incarichi. Rimane onere della U.O.C. G.R.U. procedere ad eventuali

aggiornamenti.

Nell’ipotesi in cui la rotazione non si presenti oggettivamente praticabile è fatto obbligo ai dirigenti

responsabili individuare forme alternative onde combattere eventuali fenomeni di mala gestio.

Per ciascuna area, occorre operare specifiche differenziazioni, come di seguito si dirà.

a. Rotazione ordinaria.

La rotazione ordinaria del personale era già espressamente richiamata nelle Linee guida dal Comitato

interministeriale istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, come misura da valorizzare nella

predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione: L’art. 1, co.4, lett. e) della legge 190/2012,

dispone che spetta all’ANAC definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare

la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

E’ fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, ciò consente di rendere

trasparente il processo di rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della

corruzione, secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività

ordinaria. Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della gradualità implica,

ad esempio, che le misure di rotazione riguardino in primo luogo i responsabili dei procedimenti nelle

aree a più elevato rischio di corruzione e il personale addetto a funzioni e compiti a diretto contatto

con il pubblico. Allo scopo di evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle

conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici competenti, torna utile programmare in

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tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione dell’incarico dirigenziale e del personale non

dirigenziale all’interno di un medesimo ufficio.

b. Rotazione straordinaria nel caso di procedimenti penali o disciplinari per condotte di

natura corruttiva.

L’art. 16, co.1, lett. l-quater del d.lgs. n.165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali

generali “provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio

svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del

personale nei casi di avvio di procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva”,

senza ulteriori specificazioni. Naturalmente restano ferme le altre misure perviste in relazione alle

varie forme di responsabilità. Ne consegue, quindi, l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il

personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro

servizio. Si tratta quindi di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area

ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee

misure di prevenzione del rischio corruttivo. Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione,

detta forma di rotazione in quanto applicabile al “personale” è riferibile sia al personale dirigenziale,

sia non dirigenziale.

Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente

ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, ha modalità applicative differenti

comportando la revoca dell’incarico dirigenziale e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico. In ogni

caso, l’elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell’applicazione della norma, è quello

della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento. Si evidenzia,

infine, che il Presidente dell’ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero quando

esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317,318,319 319-bis, 319 ter, 319 quater,

320,321,322,322-bis,346-bis, 353 e 353-bis del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio

1989 n. 271, come modificato dalla legge 27 maggio 2015 n.69. In tal modo l’Autorità, informata

dell’esistenza di fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, co. 3, l. 190/2012,

chiedendo all’amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della

rotazione.

c. Vincoli alla rotazione

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura

soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e ai vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto

organizzativo dell’amministrazione.

- Vincoli soggettivi: si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 104

/92 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. n.151/2001

(congedo parentale);

- Vincoli oggettivi: la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la

continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali

necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle

con elevato contenuto tecnico. Deve essere escluso che la rotazione possa implicare il

conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la

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continuità dell’azione ammnistrativa. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione

vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o

professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di

particolari requisiti di reclutamento. Nel caso si tratti di categorie professionali omogenee non

si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane rilevante, anche ai fini della rotazione, la

valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

- Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da

circostanze dovute esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti,

l’azienda programma una adeguata attività di affiancamento propedeutica alla rotazione, con

la redazione del richiamato disciplinare a cura della U.O.C. Gestione Risorse Umane ovvero

con la integrazione di quello già predisposto ed adottato.

d. Area clinica

In ambito sanitario il personale medico è inquadrato nel ruolo dirigente; le posizioni apicali di

Direttore di UOC, quelle a valenza dipartimentali e gli stessi dipartimenti, siccome ricoprono funzioni

cliniche prevalenti su quelle gestionali, sono assegnate per concorso e sono generalmente infungibili

all’interno di una azienda sanitaria. A parte alcune eccezioni (che dovrebbero ridursi in misura

rilevante con l’applicazione del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi

all’assistenza ospedaliera»).

Le posizioni di Capo dipartimento (funzioni prevalentemente gestionali) sono anch’esse assegnate a

mezzo selezione, seppure la scelta avvenga all’interno di una rosa di idonei: poiché sotto il profilo

del requisito soggettivo l’incarico di Capo dipartimento deve essere conferito ad un Dirigente di UOC

tra quelli afferenti al dipartimento, è possibile ritenere che tutti i dirigenti di quel dipartimento siano

potenzialmente suscettibili di ricoprire a rotazione l’incarico. Altra ipotesi potrebbe essere quella di

una rotazione a livello dei dipartimenti di uno stesso territorio, ad esempio provinciale.

Nell’ambito delle ASL, i Direttori di distretto e i Direttori medici di presidio, nel caso ci siano più

presidi, svolgendo funzioni prevalentemente gestionali e meno clinico-assistenziali, potrebbero

essere potenzialmente assoggettabili al processo di rotazione.

Altresì, potrebbe avvenire per i primari di UOC con funzioni analoghe collocate nella rete di presidi

ospedalieri della ASL. Per le altre figure rimane valida la necessità di creare le condizioni di expertise

per la fungibilità o, in caso contrario, supportare la difficoltà a operare la rotazione con adeguate

motivazioni.

e. Area tecnica e amministrativa

A differenza dei Dirigenti dell’Area clinica, per il personale di area tecnica e di area amministrativa

non sempre esiste una specificità di profilo per ricoprire un incarico apicale, come nel caso dei clinici.

Tuttavia è fondamentale non perdere una specificità di competenza che deriva dalla formazione e

dall’esperienza.

La Direzione strategica aziendale ove necessario deve assicurare i processi di pianificazione e di

qualificazione professionale disciplinati dal richiamato regolamento che, se del caso deve essere

opportunamente integrato e le condizioni per la fungibilità soprattutto per alcune figure, ad esempio,

come il capo del personale, il provveditore, altrimenti alto sarebbe il rischio che, in caso contrario,

ovvero una rotazione effettuata in assenza dei presupposti pianificatori ed organizzativi, potrebbe

determinare che i dirigenti che non hanno ancora maturato le competenze e l’esperienza e che

diventino eccessivamente dipendenti dall’esperienza consolidata in capo a funzionari esperti.

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La posizione del dirigente preposto all’ufficio legale/affari legali, comunque denominato, è

disciplinata dall’art. 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento

della professione forense» di cui tener conto nell’applicazione del principio di rotazione.

Un’ipotesi alternativa alla rotazione nei casi di competenze infungibili, è da ritenersi pure da

disciplinarsi dal già richiamato regolamento eventualmente integrato e modificato sempre a cura della

U.O.C. G.R.U.

Tale misura, attuabile nei processi decisionali composti da più fasi e livelli (ad esempio nel ciclo degli

acquisti, distinguendo le funzioni di programmazione e quella di esecuzione dei contratti),

l’applicazione di questo principio risulterebbe efficace per incoraggiare il controllo reciproco.

Nei casi di processi decisionali brevi, come, ad esempio, incarichi legali, incarichi all’interno di

commissioni di selezione ecc., si ritengono applicabili misure di rotazione da attuarsi anche

all’interno di albi opportunamente istituiti.

f. Altre professioni sanitarie

Per alcune professioni sanitarie, l’applicazione del principio della rotazione si rivela opportuno e

presenta margini di applicazione.

Aree come quelle dei farmacisti e le professioni infermieristiche con funzioni di responsabilità e di

coordinamento, appaiono strategiche all’interno dell’organizzazione in quanto a gestione di risorse,

costituendo gli stessi un anello determinante nella catena del processo decisionale (relativo ad

esempio all’introduzione di farmaci e di dispositivi medici nella pratica clinica ed assistenziale).

In questo importante ambito professionale il meccanismo della rotazione, attuato attraverso gli

adeguati strumenti di pianificazione e di graduazione delle competenze in proporzione ai livelli di

responsabilità attribuiti, sempre secondo le modalità stabilite dal regolamento (la maturazione di

expertise per settori specifici se da un lato può richiedere un periodo di tempo necessario per

l’acquisizione della piena autonomia nell’esercizio della funzione, per altro verso, come ad esempio

la previsione di periodi di affiancamento e di formazione specialistica per settore) consente di

valorizzare il capitale professionale disponibile anche ai fini della valutazione delle performance

individuali e dell’intera organizzazione.

5. Rapporti con i Soggetti Erogatori.

Già nella determinazione ANAC n.12/2015, iI rapporto tra ASL e Soggetti privati erogatori di attività

sanitarie, sono stati configurati tra le aree di “rischio specifiche”.

Nel PNA, per quanto possibile, si sono approfondite le singole fasi del processo che conduce

dall’autorizzazione all’accreditamento istituzionale, a partire dall’autorizzazione all’esercizio fino

alla stipula dei contratti.

Per ciascuna fase del procedimento, disciplinato rispettivamente dagli artt. 8-bis, 8-ter, 8quater e 8-

quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. vengono indicate, in relazione ad eventuali eventi rischiosi,

specifiche misure ulteriori, orientate al massimo livello di trasparenza dei processi e delle procedure

sia nella fase di redazione degli atti che in quella della pubblicazione degli stessi.

Viene proposto particolare riguardo al tema delle verifiche e dei controlli sui requisiti di

autorizzazione e di accreditamento, nonché alla fase di stipula e di esecuzione dei contratti con gli

erogatori privati accreditati.

In tal senso, la ASL conformandosi ai dettami del PNA individua:

a) FASE di Autorizzazione all’esercizio

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Rischi

- Atto autorizzativo effettivamente legato all’analisi del fabbisogno;

- Nel caso in cui venisse determinato, sulla base del fabbisogno, un tetto massimo di

autorizzazioni rilasciabili, occorrerebbe prevenire il rischio di possibili pressioni finalizzate

a includere un soggetto nel numero chiuso;

- Nel caso in cui l’analisi del fabbisogno avesse invece un rilievo meramente orientativo i rischi

si incentrerebbero esclusivamente sul possesso dei requisiti.

Misure

- Rafforzamento della trasparenza e delle azioni di controllo:

- Attivazione di misure di trasparenza nel rispetto della normativa sulla tutela della

riservatezza, relativamente a:

a) Struttura del mercato, ovvero dell’atto di determinazione del fabbisogno, con l’evidenza

dei territori saturi e di quelli in cui l’offerta risulti carente;

b) Elenco dei soggetti autorizzati;

c) Esiti delle attività ispettive.

- Azioni volte a presidiare il procedimento autorizzativo, indirizzando ed intensificando i

controlli sul possesso dei requisiti autorizzativi nella fase pre-autorizzativa e,

successivamente, con controlli anche a campione e senza preavviso, sul mantenimento degli

stessi, con frequenza almeno annuale.

5.1 Accreditamento Istituzionale

Per accedere a questo riconoscimento che amplia la sfera giuridica del soggetto, è d’obbligo

l’accertamento del possesso e del mantenimento di requisiti “ulteriori” stabiliti dalla normativa

vigente in tema di accreditamento istituzionale, ovvero requisiti di qualità e di organizzazione propri

di un livello di qualità adeguato a rendere potenzialmente prestazioni anche per conto del SSN,

requisiti che appunto si aggiungono a quelli strutturali, tecnologici e organizzativi, nella cornice

definita dal sistema dei livelli essenziali di assistenza, dai relativi parametri e dagli standard di

riferimento stabiliti dalla normativa di settore e dai relativi regolamenti attuativi il tutto come scandito

in materia dalla allegata tabella 1).

Rischi

- Atto autorizzativo effettivamente legato all’analisi del fabbisogno;

- Nel caso in cui venisse determinato, sulla base del fabbisogno, un tetto massimo di

autorizzazioni rilasciabili, occorrerebbe prevenire il rischio di possibili pressioni finalizzate

a includere un soggetto nel numero chiuso;

- Nel caso in cui l’analisi del fabbisogno avesse invece un rilievo meramente orientativo i rischi

si incentrerebbero esclusivamente sul possesso dei requisiti.

Misure.

- Attivazione di misure di trasparenza nel rispetto della normativa sulla tutela della

riservatezza, relativamente a:

1. la struttura del mercato, ovvero dell’atto di determinazione del fabbisogno, con l’evidenza

dei territori saturi e di quelli in cui l’offerta risulti carente;

2. la pubblicazione dell’elenco dei soggetti autorizzati;

3. gli esiti delle attività ispettive.

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- Definizione di un Piano di controlli concomitanti sulla base di un regolamento da predisporsi ad

opera della struttura preposta, come indicato nelle allegate tabelle, ove siano espressamente

indicati;

- Il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

- I criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo, anche relativamente al mutamento dei

requisiti

- Le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità (almeno

annuale), alla composizione dei team ispettivi etc., avuto riguardo, in quest’ultimo caso, a

prevedere team a composizione mista anche eventualmente con personale proveniente da aziende

diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche

nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti.

- All’interno dei provvedimenti di accreditamento, prevedere una clausola che specifichi che tale

provvedimento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase

contrattuale e che lo stesso provvedimento possa essere soggetto a revisione in relazione al

mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l’adozione, fatti salvi i casi previsti dalla

normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione e/o revoca;

- Prevedere meccanismi non automatici di rinnovo del contratto ma legati alla verifica delle

performance, anche in termini di risultati e di qualità del servizio offerto, prevedendo anche, in

sede di stipula del contratto, che il soggetto si impegni a collaborare con la ASL anche, a titolo

indicativo ma non esaustivo nel sistema di gestione dei tempi e delle liste di attesa, facendo

confluire, su richiesta della regione, le proprie agende di prenotazione delle prestazioni

ambulatoriali nel sistema unico di prenotazione a livello regionale/aziendale nonché, più in

generale, nelle attività ispettive di controllo da parte della ASL, pena la risoluzione del contratto;

- rendere pubblici i criteri di distribuzione delle risorse, nel caso in cui questi ultimi siano

definiti a livello aziendale;

- prevedere, per quanto attiene il personale, nei modelli contrattuali, se posti in essere dalla

ASL, una clausola che impegni il privato accreditato a rispettare e mantenere i requisiti

organizzativi nel rispetto della dotazione organica quali-quantitativa prevista per la tipologia

di attività sanitaria oggetto di accreditamento e di contrattualizzazione;

- prevedere, per quanto attiene gli acquisti, nei modelli contrattuali, se posti in essere dalla

ASL, l’impegno del soggetto privato accreditato e contrattualizzato ad assicurare i livelli di

qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità,

efficienza e sicurezza della attività sanitarie.

Al fine di conferire maggiore cogenza agli obblighi in questione, la ASL ritiene opportuno inserire

nei contratti con i privati accreditati la clausola di salvaguardia per cui, la mancata sottoscrizione

o il mancato rispetto di tali obblighi, costituiscono causa di sospensione dell’accreditamento;

- Rotazione componenti team ispettivi;

- Prevedere eventualmente la sottoscrizione di intese con la Guardia di Finanza o con altre

istituzioni, oltre alle collaborazioni tra aziende sanitarie;

- Prevedere controlli di qualità a tutela del cittadino e di misure che garantiscano una corretta

informazione come ad esempio, la pubblicazione dei prezzi delle prestazioni.

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5.2 Contratti di Attività

I rapporti con il soggetto accreditato che eroga prestazioni per il SSN, sono regolati da contratti che

presentano alcune caratteristiche comuni ai contratti pubblici.

Rischi

- Concorrenza sleale legati, ad esempio, ai casi di offerta di prestazioni “private” allo stesso

prezzo del ticket;

- Erogazione di prestazioni che, a parità di costi, rivelino differenti livelli di qualità.

Misure

- Controlli a campione e senza preavviso anche nella fase di esecuzione dei contratti;

- Prevedere meccanismi non automatici di rinnovo del contratto ma legati alle verifica delle

performance, anche in termini di risultati e di qualità del servizio offerto;

- In sede di stipula del contratto, il soggetto deve impegnarsi a collaborare con la pubblica

amministrazione anche, a titolo indicativo ma non esaustivo, nel sistema di gestione dei tempi

e delle liste di attesa, facendo confluire, su richiesta della regione, le proprie agende di

prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nel sistema unico di prenotazione

a livello regionale/aziendale nonché, più in generale, nelle attività ispettive e di controllo da

parte della pubblica amministrazione, pena la risoluzione del contratto;

- Rendere pubblici i criteri di distribuzione delle risorse, nel caso in cui questi ultimi siano

definiti a livello aziendale.

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5.3 Ulteriori temi di approfondimento: Misure per l’alienazione degli immobili

La cessione di immobili a terzi da parte dell’ASL, a qualsiasi titolo, anche provenienti da atti di

liberalità (donazioni e successioni) o comunque acquisiti dalle aziende, potrebbe dare adito a

fenomeni distorsivi

Rischi

- Falsa valorizzazione del patrimonio da alienare;

- Falsa valorizzazione procedure con le quali viene effettuata la vendita o la locazione (o anche

dal loro mancato utilizzo o messa a rendita);

- Intenzionale deterioramento del bene per ridurne il valore commerciale.

Misure

- Previsione di forme di messa a reddito di tale patrimonio (ad es. attraverso la cessione o la

locazione) o comunque un utilizzo per finalità proprie dell’azienda anche a livello

interaziendale (es. per l’attività libero professionale, uffici amministrativi, ecc.);

- Previsione, oltre agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 30 del d.lgs. 33/2013, anche

come modificato dal d.lgs. 97/2016, ovvero la pubblicazione delle informazioni identificative

degli immobili (ad es. tipo, dimensione, localizzazione, valore) a qualsiasi titolo posseduti o

detenuti (ad es. proprietà e altri diritti reali, concessione ecc.), dei canoni di locazione o di

affitto versati o percepiti dalle amministrazioni.

Pubblicazione anche delle seguenti tipologie di informazioni:

a) Modalità di messa a reddito di ciascun immobile, ovvero vendita o locazione con le

relative procedure e/o altre modalità di utilizzo (es. interaziendale con condivisione di

risorse);

b) Patrimonio non utilizzato per finalità istituzionali o di cui non è previsto un utilizzo futuro,

nell’ambito di piani di sviluppo aziendali: tipo, dimensione, localizzazione, valore;

c) Esito delle procedure di dismissione/locazione;

d) Redditività delle procedure ovvero valore, prezzo di vendita e ricavato.

5.4 Sperimentazioni cliniche

Nel settore sanitario è piuttosto frequente l’ipotesi di studi clinici con farmaci che devono essere

introdotti sul mercato: i proventi derivanti alle aziende sanitarie a seguito di tali sperimentazioni

cliniche, possono assumere una consistenza molto rilevante.

Rischi

- Interessi tra le ditte farmaceutiche e gli sperimentatori e/o terzi.

Misure

- Per limitare la discrezionalità degli sperimentatori di attribuzione dei proventi, è opportuno

che l’ASL integri il regolamento del Comitato Etico con un disciplinare che indichi le

modalità di ripartizione dei proventi, detratti i costi da sostenersi per la conduzione della

sperimentazione e l’overhead dovuto all’azienda per l’impegno degli uffici addetti alle

pratiche amministrative ed il coordinamento generale;

- Adottare un sistema di verifica dei conflitti di interesse dei componenti del Comitato tale da

identificare, oltre l’eventuale conflitto di interesse al momento della nomina, anche la sua

eventuale sussistenza al momento della presentazione e valutazione della sperimentazione

clinica;

- A monte della stipula del contratto per la sperimentazione, è opportuno individuare con

esattezza l’effettivo titolare dell’impresa, soprattutto ove il contratto venga stipulato con

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soggetti aventi sede in Stati esteri e/o a bassa fiscalità, anche al fine di verificare l’esistenza

di indicatori di rischio secondo la normativa antiriciclaggio;

- Prevedere, nei regolamenti aziendali, un congruo lasso di tempo tra il finanziamento per la

ricerca e la cessazione di un contratto a titolo oneroso con il soggetto che finanzia la ricerca,

o sue imprese controllate.

Le somme destinate al personale, inoltre, dovranno confluire nei fondi aziendali ed essere evidenziate

nel conto annuale; è opportuno, al riguardo, che i relativi criteri di ripartizione siano concordati con

le organizzazioni sindacali. In quest’ambito specifico la ASL adotterà un regolamento, che disciplini

le modalità di distribuzione dei ricavi netti provenienti dalle sperimentazioni, improntato ai principi

di equità, efficienza e vantaggio per la pubblica amministrazione.

6. Comodato d’uso / Valutazione “in Prova”.

Già il PNA 2017/2019 introduce questo particolare aspetto, che, si verifica allorquando si inseriscono

all’interno del contesto aziendale, apparecchiature tecnologiche attraverso canali diversi rispetto agli

ordinari canali di approvvigionamento.

Nonostante le procedure di approvvigionamento aggregate in capo alle centrali di

committenza/soggetti aggregatori sulla base di quanto previsto dalla normativa per il settore degli

acquisti (legge di stabilità 2016), è possibile il verificarsi del ricorso a tali modalità operative.

Il rafforzamento della trasparenza come, ad esempio, la pubblicazione dei dati inerenti le relative

procedure aziendali autorizzative, rende possibile la conoscenza interna ed esterna dei comportamenti

assunti dalle aziende stesse in questo delicato ambito.

In tal senso, è da ritenersi come misura ulteriore di trasparenza, l’integrazione, da parte della ASL,

delle informazioni sul sito istituzionale relative alle tecnologie introdotte attraverso le predette

modalità, prevedendo il seguente “Set minimo di dati”:

a) il richiedente/l’utilizzatore;

b) la tipologia della tecnologia;

c) gli estremi dell’autorizzazione della Direzione sanitaria;

d) la durata/termini di scadenza;

e) il valore economico della tecnologia;

f) gli eventuali costi per l’azienda sanitaria correlati all’utilizzo della tecnologia (es. materiali di

consumo): in particolare, nel caso in cui l’analisi della proposta di comodato evidenzi costi a carico

dell’azienda sanitaria, connessi all'utilizzo del bene, la stessa non dovrebbe essere accettata ove

preveda corrispettivi economici in favore del soggetto comodante o comunque di un soggetto

predeterminato, in quanto tale vincolo attribuirebbe all’intera operazione la natura di contratto di

appalto, che dovrebbe essere pertanto gestito secondo le ordinarie procedure di gara.

g) database delle apparecchiature “in prova” da cui sia possibile effettuare i collegamenti con le

successive modalità con le quali eventualmente le stesse tecnologie vengono acquisite dalle aziende.

La medesima precisazione va riferita anche alle “donazioni” e/o alle “prove dimostrative”.

Per queste ultime, qualsiasi onere economico (inclusi materiali di consumo) deve essere totalmente

a carico del soggetto che propone all’azienda sanitaria la prova dimostrativa.

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7. Ulteriori misure per la trasparenza

7.1 Il governo e la gestione dei tempi e delle liste di attesa e dell’attività libero professionale

intra moenia

Già nel PNA 2017/2019, quest’area, già ritenuta di prioritaria importanza ancor prima

nell’Aggiornamento 2015 al PNA, viene richiamata anche in considerazione della disomogeneità dei

contesti regionali nel governo dei tempi di attesa, in relazione anche al rapporto tra attività

istituzionale e libero professionale e al fatto che i comportamenti opportunistici e i rischi corruttivi in

questo settore si sostanziano in disparità di trattamento nei confronti dell’utente finale.

L’esigenza è quella di integrare le misure di prevenzione già previste nel precedente Aggiornamento

2015 al PNA, con particolare riferimento alle attività in ALPI, interventi mirati in tema di liste di

attesa per le prestazioni rese in attività istituzionale, a partire dal rafforzamento della trasparenza nel

sistema di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostiche e terapeutiche), avuto

riguardo del trattamento dei dati sensibili.

Un’importante modifica è stata introdotta dal d.lgs. 97/2016, art. 33, che, intervenendo sulle

disposizioni in materia di trasparenza con riferimento alle liste di attesa contenute all’art. 41, co. 6,

d.lgs. 33/2013, ha previsto l’obbligo di pubblicazione anche dei criteri di formazione delle stesse liste.

Inoltre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono indicate, con riferimento all’accesso del

paziente al sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, alcuni possibili eventi rischiosi con le

relative misure di prevenzione. In relazione al rischio di violazione del diritto di libera scelta del

paziente, con induzione all’accesso per prestazioni sanitarie in ALPI a seguito di incompleta o errata

indicazione delle modalità e dei tempi di accesso alla fruizione delle analoghe prestazioni in regime

di attività istituzionale, le seguenti misure, che già costituiscono condizioni imprescindibili di buona

amministrazione e di efficienza organizzativa, si rivelano efficaci per la gestione trasparente delle

liste di prenotazione e per il governo dei tempi di attesa (con conseguenti effetti diretti sulla

percezione della qualità del servizio da parte dei cittadini e sull’efficacia degli interventi sanitari):

Rischi

- Errata o incompleta indicazione delle modalità e dei tempi di accesso alla fruizione delle

analoghe prestazioni in regime di attività istituzionale

Misure

- Informatizzazione e pubblicazione, in apposita sezione del sito web aziendale di immediata

visibilità, delle agende di prenotazione della ASL;

- Separazione dei percorsi interni di accesso alle prenotazioni tra attività istituzionale ed

attività libero professionale intramoenia (ALPI);

- Unificazione del sistema di gestione delle agende di prenotazione nell’ambito del centro unico

di prenotazione (CUP) su base regionale o almeno provinciale, facilmente accessibile (es.

call center, sportelli aziendali, rete delle farmacie, ecc.) con l’integrazione tra pubblico e

privato almeno per quanto attiene alla prima visita e i fallow - up successivi;

- Utilizzo delle classi di priorità clinica per l’accesso alle liste di attesa differenziate per tempo

di attesa (specificando se si tratta di prima visita o controllo).

La presente articolazione, integra e si incardina nella Sezione “Trasparenza”, di seguito articolata.

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SEZIONE 3: LA TRASPARENZA

8. Aspetti Generali

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione in quanto

strumentale alla promozione dell’integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in qualsiasi

ambito dell’attività pubblica.

In questa sezione vengono definite le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di

trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità, per effetto dell’articolo 10) della nuova disciplina, introdotta con d.lgs. 97/2016, correttivo

della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, pubblicato sulla G.U. n.132 dell’ 8 giugno 2016,

comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un

separato atto, ma sia parte integrante del PTPC appunto come “apposita sezione”. Il provvedimento

riprende la ispirazione del cd. “freedom of information act “ ed è il primo decreto attuativo delle

disposizioni contenute nella legge 124/2015, cd. Riforma Madia. L’articolo 10 del d.lgs. stabilisce

inoltre che, il rispetto dei vincoli di trasparenza, “costituisce un obiettivo strategico di ogni

amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali” per i

singoli dirigenti e/o responsabili.

In un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di

prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art.10 del d.lgs. 33/2013. In base

a queste ultime il PTPC, al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e

informazioni previsti dalla normativa vigente vengono di seguito identificati i responsabili della

trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

8.1 Responsabili della Comunicazione

- Direttore Responsabile di Distretto Sanitario;

- Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero;

- Direttore Amministrativo della U.O. Direzione amministrativa dei PP.OO. area 1);

- Direttore Ammnistrativo della U.O. Direzione amministrativa dei PP.OO. area 2);

- Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane;

- Direttore U.O.C. Affari Legali;

- Direttore U.O.C. Affari Generali e Patrimonio;

- Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie

- Direttore U.O.C. Beni e Servizi;

- Direttore U.O.C. Tecnologie informatiche;

- Direttore U.O.C. Gestione tecniche;

- Direttore U.O.C. Cure Primarie;

- Direttore U.O.C. Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria;

- Direttore U.O.C. Controllo di Gestione;

- Direttore U.O.C. Integrazione Socio Sanitaria;

- Direttore U.O.C. Formazione;

- Direttore Dipartimento Farmaceutico;

- Direttore Dipartimento di Prevenzione;

- Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche;

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- Direttore U.O.C. Servizio Ispettivo Ammnistrativo;

- Direttore Dipartimento Ospedale Area Medica;

- Direttore Dipartimento Ospedale Area Chirurgica;

- Direttore Dipartimento Emergenza Area Critica;

- Direttore Dipartimento Cure Territoriali;

- Direttori Dipartimento Diagnostica per Immagini;

- Direttore U.O.C. Servizio Ispettivo Sanitario;

- Direttore U.O.C. Urp/Marketing;

- Direttore U.O.C. Sistema Premiante-Processi di Valutazione-Relazioni Sindacali-A.L.P.I.;

- Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio;

- Direttore del Dipartimento Salute Mentale;

- Direttore Dipartimento Materno Infantile;

- Presidente Organo indipendente di valutazione (OIV)

- Presidente Comitato etico

I soggetti sopra identificati dovranno procedere a comunicare i dati, i documenti e le informazioni

al responsabile della pubblicazione, di seguito immediatamente indicato, per gli obblighi di

trasparenza previsti, così come espressamente indicato dalle linee guida adottate dall’A.N.A.C. con

deliberazione n.1309 del 28 dicembre 2016, secondo la tabella Allegato 2), del Piano 2019/2021

riportata quale parte integrante e sostanziale del presente Piano.

8.2 Responsabile della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni

Con deliberazione n.538 del 26/04/2018 l’ASL Napoli 2 Nord ha proceduto a conferire gli incarichi

ex art. 21 e 22 del C.C.N.L. 98/01 area comparto, secondo il modello organizzativo di cui alla delibera

n. 350 del 26/03/2018, così come modificato con delibera n. 414 del 06/04/2018, tra cui quello

finalizzato agli adempimenti previsti in materia di trasparenza inerenti gli obblighi di pubblicazione

degli atti ex D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 97/2016. Tale struttura è stata resa autonoma

con precipue responsabilità funzionali e gestionali assegnate con incarico ad oggi conferito al Dott.

Claudio Pastore (cfr. nota del DG. Prot. n. 0177294/2018 del 04/05/2018 – Adempimenti in materia

di anticorruzione e trasparenza), in possesso dei requisiti professionali e morali conferenti al ruolo da

assolvere ed agli obbiettivi da realizzare. Essa struttura è stata incardinata, ma per la sola

configurazione strutturale/centro di costo finalizzata alla registrazione delle presenze, ferie, malattie,

ecc. alla U.O.C. Servizio Ispettivo Amministrativo (S.I.A.), fermo restante la sua autonomia

gestionale e funzionale nell’esercizio dei compiti e responsabilità d’azione. La prefata posizione

organizzativa ad oggi affidata al Dott. Pastore Claudio che è pertanto individuato quale responsabile

della pubblicazione dei dati, documenti e delle informazioni sottesi agli obblighi di trasparenza

prescritti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, secondo quanto previsto dalle

linee guida dell’Autorità (A.N.A.C.) di cui alla determina n. 1310 del 2016 e successive prescrizioni

e/o indicazioni.

Inoltre, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni

appaltanti (AUSA), sono individuati i direttori di UU.OO.CC. ed i referenti quali soggetti responsabili

all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati, ognuno per la relativa struttura di riferimento, che

dovranno essere inoltrati al RASA.

A riguardo occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto

responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi

della stazione appaltante stessa. A tal uopo la ASL Napoli 2 Nord vi ha provveduto con nota D.G.

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prot. 0191654/2018 del 10/07/2018 individuando il RASA nella persona del direttore U.O.C. CC.

Provveditorato/Economato. Si evidenzia, che tale obbligo informativo – consistente nella

implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della s.a., della

classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo – sussiste fino alla data di entrata in

vigore e piena attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38

del Nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del

d.lgs. 250/2016).

8.3. Trasparenza ed accesso

Nell’articolo 2 del d.lgs. 97/2016 si sottolinea il carattere radicalmente innovativo della disposizione:

nella nozione di trasparenza viene incluso anche l’accesso ai “dati e documenti detenuti dalle

pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione

degli interessati all’attività amministrativa”: Come si vede, si ampliano in misura elevata gli spazi

del diritto di accesso. Sono strettamente connesse le modifiche introdotte dall’articolo 3, che fissano

il principio della “libertà di accesso a chiunque ai dati e ai documenti, informazioni e dati concernenti

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”

ne sono lo strumento operativo ovvero, per riprendere la terminologia del provvedimento, il “tramite”.

Analogamente l’articolo 4 afferma il carattere pubblico dei dati e delle informazioni oggetto di

“Accesso Civico”.

8.4. Accesso Civico

La disposizione di maggiore rilievo innovativo dell’intero provvedimento è costituita dalle nuove

regole dettate per l’accesso civico e, più in generale, per il diritto di accesso. Tali disposizioni sono

contenute nell’articolo 6 del d.lgs. n. 97/2016 (denominato decreto trasparenza), a cui più nel

dettaglio, espressamente ci si richiama.

Viene ribadita la nozione di accesso civico, che ricordiamo essere stata introdotta dal d.lgs. n.33/2013:

tutti hanno diritto, senza dovere indicare le motivazioni, ad accedere alle informazioni che devono

essere pubblicate sul sito nel caso in cui l’ente abbia omesso di rispettare questo vincolo. Si segnala

il rilievo particolarmente innovativo della seguente prescrizione: “chiunque ha diritto di accedere ai

dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di

pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi

giuridicamente rilevanti”. Di conseguenza la nozione di accesso è significativamente modificata ed

ampliata rispetto alle disposizioni contenute nella legge 241/1990. In particolare da un lato non viene

più richiesto, con indicazione espressa, l’obbligo di “motivazione” e dall’altro lato il diritto di accesso

può essere esercitato per “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

A rafforzamento di questo ampliamento occorre inoltre ricordare che non sono consentite limitazioni

relative alla “legittimazione soggettiva del richiedente”. La norma indica i contenuti minimi essenziali

della richiesta di accesso civico: “i dati, le informazioni o i documenti richiesti”. In modo molto

preciso la disposizione individua le modalità operative. In primo luogo, la domanda può essere

presentata ad uno dei seguenti 4 soggetti:

- “Ufficio che detiene” i dati o le informazioni;

- “Ufficio relazioni con il pubblico”;

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- “Altro Ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione amministrazione trasparente”;

- “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (solamente per le

informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria).

Comunque, per la pedissequa applicazione circa la titolarità, ambito di applicazione, oggetto del

diritto di accesso generalizzato e procedimento si rimanda all’Allegato di cui alla delibera A.N.A.C.

n.1309 del 28 dicembre 2016 “Guida Operativa all’accesso generalizzato ed ogni altra indicazione

A.N.A.C.”.

Ed ancora, in sintesi, l’amministrazione può richiedere solamente il “rimborso del costo

effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti

materiali” Il che limita la stessa possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per il

trattamento economico del personale utilizzato. Ed inoltre viene previsto l’obbligo di dare preventiva

informazione ai soggetti controinteressati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di accesso.

Spetta all’amministrazione, in tal caso, pronunciarsi. Il procedimento civico si deve comunque

concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; nel caso di risposta positiva occorre

dare informazione al controinteressato.

E’ previsto il ricorso al responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con

cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso. Sono ammessi ricorsi, oltre che al TAR,

anche al Garante per la tutela della privacy e, per le regioni e gli enti locali, anche al difensore civico,

ovvero, se l’ente non ha istituito tale figura, a quello dell’ambito territoriale più vasto.

L’articolo disciplina anche i casi in cui l’accesso civico deve essere rifiutato; questa elencazione ha

natura tassativa. In primo luogo per la tutela dei seguenti interessi pubblici:

- Sicurezza pubblica e ordine pubblico;

- Sicurezza nazionale;

- Difesa e questioni militari;

- Relazioni internazionali;

- Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

- Conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

- Regolare svolgimento di attività ispettive;

- Nei casi di segreto di Stato e di divieto di pubblicità;

- In ragione della necessità di “evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti

interessi privati: a) protezione dei dati personali b) libertà e segretezza della corrispondenza; c)

interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà

intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.

A seguito dell’entrata in vigore dal 25/5/2018 del Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE e del Decreto Legislativo 101/2018, decreto che adegua il

Codice di Protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 emerge la

necessità di rendere compatibile la nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal

Decreto Legislativo 33/2013.

Occorre evidenziare che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti

pubblici per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico è rimasto inalterato essendo confermato

il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti

dalla legge, di regolamento, così come specificato nell’aggiornamento 2018 del PNA.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, i singoli referenti e/o dirigenti

preposti alla produzione dei dati oggetto di pubblicazione sono tenuti al rispetto di tutti i principi

applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art.5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali

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quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della

conservazione; integrità e riservatezza osservando altresì le specifiche indicazioni fornite dal garante

per la protezione dei dati personali.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, d’altro canto, espressamente, dispone che “Nei casi in

cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche

amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili

o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d. lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni”

che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati

pubblicati.

Continuano, sulla base dell’articolo 7 del d.lgs.97/2016, ad applicarsi le norme sulla esclusione dal

diritto di accesso dei dati indicati dalla legge n.241/90.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si rimanda al d.lgs. 33/2013, così come modificato

dal d.lgs. 97/2016 e disciplinato con la richiamata delibera A.N.A.C. del 28 dicembre 2016.

In via generale, anche in questa sezione (con specifica trattazione nella parte speciale inerente le

nomine), si fa presente che gli obblighi di pubblicazione dei dati, già previsti per la dirigenza sanitaria

dall’art. 41, co. 2 e 3, d.lgs. 33/2013 – ovvero direttori generali, direttori sanitari, direttori

amministrativi, responsabili di dipartimento e di strutture complesse – sono estesi ai responsabili di

struttura semplice, per effetto della modifica apportata dal d.lgs. 97/2016. Al fine di rendere coerente

l’applicazione della norma di cui all’art. 41, co. 3, cit., il riferimento all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 ivi

contenuto, e presumibilmente rimasto immutato per un difetto di coordinamento normativo, deve

intendersi all’art.14 del medesimo decreto; diversamente si avrebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra i dirigenti medici e gli altri dirigenti.

Le misure di prevenzione dovranno essere adeguatamente e preventivamente disciplinate e

partecipate, secondo le modalità previste, alla stregua dei criteri di rotazione del personale – tenuto

conto delle criticità ed elementi di valutazione (dirigenza e comparto – rotazione ordinaria e

straordinaria), favorendo l’orientamento di opportuni regolamenti, redatti ovvero l’integrazione di

quelli eventualmente presenti secondo i richiamati indirizzi ANAC, di cui alla determinazione n.

831/2016.

Per “accesso documentale” si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Per “accesso civico” si intende l’accesso di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai

documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per “accesso generalizzato” si intende l’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto

trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente

decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente

rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

All’uopo si fa riferimento alla tavola sinottica vigente nella sezione: “Altri Contenuti – Accesso

Civico” all’interno della pagina istituzionale aziendale “Amministrazione Trasparente”.

8.5. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico semplice.

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (accesso civico) previsto

dall’art.5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche

ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni

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oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi

di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato

di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. I due diritti di accesso,

pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità

di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti,

come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di

pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di

controinteressati per l’accesso generalizzato. L’accesso generalizzato si delinea come affatto

autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di

una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici

e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono

specifiche esclusione (art. 5 bis, comma 3).

8.6. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex Lege 241/90

L’accesso generalizzato deve esser anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti

amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso

documentale).

La finalità dell’accesso documentale ex L.241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa

all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le

facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle

posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai

fini dell’istanza di accesso ex lege 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un

“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e

collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre,

perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione

a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è

riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al

dibattito pubblico”.

Dunque, l’accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente

all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere

ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda

necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interesse. Tale bilanciamento è, infatti diverso nel

caso dell’accesso ai sensi della L.241/90 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a

dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino

devono consentire un accesso meno in profondità ( se del caso, in relazione all’operatività dei limiti)

ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità

( e diffusione) di dati, documenti e informazioni. In sostanza, come già evidenziato, essendo

l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività

ammnistrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla

previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere

lesi/pregiudicati dalla rilevazione di certe informazioni. Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui

sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i

quali è invece negato l’accesso generalizzato.

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Tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal capo 1-ter sino al capo IV e quelli previsti dall’art.41

del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/16, si intendono qui trascritti. I medesimi sono

stati esplicitamente riportati nelle allegate schede (Allegato 2) ove sono indicati i relativi onerati e la

connessa tempistica.

8.7 Accesso civico “Semplice”

Le istanze di accesso civico “semplice” di cui all’articolo 5 co. 1 del D. Lgs. 33/2013, così come

modificato dal D. Lgs. 97/2016, e solo queste, devono pervenire all’RPCT, per i dati previsti in

obbligo di pubblicazione e non presenti in visione nelle varie sotto sezioni del sito aziendale

“Amministrazione Trasparente”. A tal uopo l’Azienda ha predisposto un modello scaricabile dalla

home page di riferimento.

8.8 Accesso civico “Generalizzato”

Le istanze di accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013, devono

pervenire alla U.O.C. e/o ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oppure alla U.O.C.

URP/Marketing.

Le istanze trasmesse direttamente alle UU.OO. (Unità Operative) detentrici dei dati e/o alla U.O.C.

Urp/Marketing devono comunque essere comunicate alla posizione organizzativa: “Pubblicazione

atti Anticorruzione e Trasparenza” che provvederà alla tenuta del previsto Registro Unico.

8.9 Accesso agli atti ex lege 241/90 (Accesso Documentale)

Le istanze ex lege 241/90 e s.m.i. (accesso documentale) devono pervenire direttamente alle strutture

aziendali generatrici e/o detentrici dei dati richiesti. Nel caso di istanza trasmessa a struttura non

competente ma comunque espressa in modo identificabile, con contenuti chiari e sufficienti al

riscontro, sarà cura della stessa rimettere la richiesta alla U.O.C. pertinente per l’eventuale rilascio

della documentazione, in conformità alle linee guida della Autorità (A.N.A.C.) e del legislatore che

privilegiano il principio della massima trasparenza e partecipazione alle attività della Pubblica

Amministrazione.

Per ogni quanto ed in ordine alle corrette modalità operative riferite all’accesso civico si fa espresso

richiamo alle Tabelle sinottiche pubblicate sul sito aziendale nell’area Amministrazione Trasparente

nella sezione Altri Contenuti-Accesso civico-Informativa e Modulistica.

8.10 Organo indipendente di valutazione (OIV) - in materia di trasparenza

In materia di trasparenza, oltre che nel sistema di gestione della performance, gli organismi

indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante svolgendo i compiti previsti

dall’art.14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, con particolare rinvio all’art.6 del d.p.r. n.

105 del 9 maggio 2016.

Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all’art. 10 del dl.gs.150/2009, dove sono

riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse, propongono all’organo di

indirizzo la valutazione dei dirigenti, promuovo e attestano l’assolvimento degli obblighi di

trasparenza (art. 14, co. 4, lett. c) del d.lgs. 150/2009.

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza trova conferma nella

L.190/2012, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un

obiettivo strategico di ogni amministrazione (art.8-bis, comma introdotto dall’art.41 del

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d.lgs.n.97/2016): “L’OIV verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance,

che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei

documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle

performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza…..".

L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è

svolta con il coinvolgimento dell’IOV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato

adempimento (art.43, d.lgs.33/2013). Resta fermo il compito dell’OIV concernente l’attestazione

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009. Le modifiche che il

d.lgs. 97/2016 ha apportato alla legge 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate all’OIV in materia

di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di

coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.

In base all’art.9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, i dati che le amministrazioni e

gli enti sono tenuti a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondono a quelli già presenti nelle

banche dati indicate nell’allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli

obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti

dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

Nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero

collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di

pubblicazione.

8.11 La politica del Whistleblowing

Il whistleblower (letteralmente soffiatore di fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa

all’interno di un’azienda/ente pubblico, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio

che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’ente, e per

questo decide di segnalarla. Egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile

tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità.

Procedura per la Segnalazione di illeciti

(ai sensi dell’art.54-bis del d.lgs.165/2001 e secondo quanto previsto dall’ANAC con le linee Guida

del 28.04.2015)

Con la L.190/12 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano (e precisamente all’art.54 bis

del D.Lgs.165/2001) la figura del “whistleblower”, cioè del dipendente pubblico che segnala illeciti

a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività

lavorativa. Lo scopo della norma è quello di favorire l’emersione di fattispecie di illecito e consentire

all’Amministrazione e, per essa, ai soggetti qualificati dalla medesima individuati, di condurre

verifiche sulla base di dati ed elementi certi allo scopo di contenere e limitare la commissione di

eventi contrari al buon andamento. Poiché la funzione primaria del whistleblowing è quella di portare

all’attenzione dell’Azienda i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza,

l’istituto acquisisce la qualifica di strumento di prevenzione: il whistleblowing è la procedura volta a

incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

In tale prospettiva, l’obiettivo della presente procedura è quello di fornire al wistleblower chiare

indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle

segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Ogni

connesso adempimento tecnico è demandato alla U.O.C. Tecnologie Informatiche.

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Chi può segnalare

L’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord si impegna a garantire la trasparenza, la correttezza, la legalità e

il rispetto dei principi e dei valori etici e morali. In linea con questo impegno incoraggia e tutela i

propri dipendenti, i collaboratori esterni, i consulenti, gli specializzandi, i tirocinanti, i frequentatori

volontari, ma anche gli utenti ed altri soggetti esterni (fornitori, volontari ecc..) che siano venuti a

conoscenza e che segnalano fatti o condotte interne illecite, garantendo la riservatezza e la

confidenzialità delle informazioni; ogni connesso adempimento tecnico è espressamente demandato

alla U.O.C. Tecnologie Informatiche.

Oggetto della segnalazione

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione.

Si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

comportamenti, rischi, reati, irregolarità, abusi di potere per scopi privati, consumati o tentati, a danno

dell’interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- Penalmente rilevanti;

- Poste in essere in violazioni di norme o regolamenti che disciplinano il funzionamento della

P.A. ancorchè non costituiscano reato;

- Poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali

sanzionabili in via disciplinare;

- Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o

ad altro ente pubblico o a terzi che interloquiscono con la P.A.;

- Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ASL;

- Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di

arrecare un danno all’ambiente;

- Pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso

l’Azienda.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o

rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore

gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di

competenza del Servizio Personale.

Contenuto delle Segnalazioni

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere

alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di

segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

a) Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione

svolta nell’ambito dell’azienda;

b) Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c) Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono commessi;

d) Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività)

che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

e) L’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

f) L’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

g) Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

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Le segnalazioni possono essere fatte anche in forma anonima; in quest’ultimo caso è importante che

esse siano ben circostanziate, dettagliate, complete, verificabili ed eventualmente, ove possibile,

supportate da elementi probatori considerata l’impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto

direttamente a conoscenza << in ragione del rapporto di lavoro>>, ma anche quelle notizie che siano

state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo

casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. In questa

prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior

numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

8.12 Modalità e destinatari della Segnalazione

La segnalazione può quindi essere presentata secondo le modalità di cui al comunicato del Presidente

dell’A.N.A.C. del 15/01/2019 la cui attuazione rimane a cura della U.O.C. Tecnologie Informatiche.

La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ASL.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal responsabile della prevenzione della

corruzione deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di

riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua

protocollazione in via riservata sul protocollo della struttura Anticorruzione. Qualora il whistleblower

rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera

dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi

di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- Mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica

[email protected], indicando espressamente che trattasi di

segnalazione nell’ambito del whistleblowing. In tal caso, l’identità del segnalante sarà

conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dalla

sua struttura di supporto che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è

opponibile per legge;

- A mezzo del servizio postale o tramite posta interna scrivendo sulla busta la dicitura “riservata

/personale” indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione;

- Verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile per la prevenzione della

corruzione, trascritta in apposito verbale da redigersi al momento.

Per favorire le modalità di segnalazione di eventuali illeciti a cui il dipendente abbia assistito o di cui

sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa, viene

assegnato, tra gli obbiettivi da realizzare alla U.O.C. Tecnologiche Informatiche, la realizzazione e la

operatività di un sistema informatico dedicato con garanzia di anonimato secondo le richiamate

prescrizioni A.N.A.C. del 15/01/2019.

8.13 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono

affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che vi provvede nel

rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa

l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

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A tal fine, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi del

supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di

controllo esterni all’azienda.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili,

saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezioni dei dati personali.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione

della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

a) A presentare denuncia all’Autorità giudiziaria competente, se del caso;

b) A comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza

dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti

gestionali di competenza, incluso sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione

disciplinare

c) Alla Direzione aziendale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori

provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell’Azienda.

8.14 Forme di Tutela del Whistleblower (ai sensi dell’art.54 bis D.lgs.165/2001 e del Piano

nazionale anticorruzione).

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della

segnalazione:

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione

ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui

l’anonimato non è opponibile per legge, (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di

organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla

segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere

rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della

segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di

riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste

dall’ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante

può essere rivelata all’Autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

- Vi sia il consenso espresso del segnalante;

- La contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la

conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato,

sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o

mediante la presentazione di memorie difensive.

Fatti salvi i succitati casi, del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli

artt.22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di

visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di

esclusione di cui all’art.24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i.

Se l’addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso

dell’amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione,

l’identità del segnalante non viene rivelata senza il suo consenso.

Spetta al Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari valutare, su richiesta dell’interessato,

se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante

ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il

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responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta come

previsto dalla L.241/1990.

E’ opportuno, comunque, che il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari venga a

conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda e sia resa

nota l’identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell’ufficio procedimenti

disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui

è tenuto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la segnalazione

viene inoltrata a soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, sarà

inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile

risalire all’identità del segnalante. I soggetti interni all’amministrazione informano il Responsabile

della prevenzione della corruzione dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della Funzione

Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione

pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi

dell’art.54-bis del D.lgs.165/2001.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è

consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per

misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro,

ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell’ASL.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una

segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avventa discriminazione:

1. Al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi,

segnala l’ipotesi di discriminazione;

2. Al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta

discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l’opportunità/

necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli

effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

3. All’UPD, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi

per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la

discriminazione;

4. Al Servizio Legale dell’Azienda che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in

giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine dell’azienda;

5. All’Ispettorato della Funzione Pubblica.

C) Responsabilità del Whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower

nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art.2043 del

codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi,

eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche

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e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo

improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

D) Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore,

non verranno prese in considerazione dalle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che

segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in

considerazione ove siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Nel caso in cui pervenissero al servizio protocollo plichi indirizzati al responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza, gli stessi, integri e non aperti, dovranno essere trasmessi al

RPCT.

9. Obiettivi relativi ai contenuti dell’obbligo (Trasparenza)

Tutte le strutture aziendali, di cui al richiamato punto 8.1 della Sezione 3: “La Trasparenza”,

dovranno, quale obiettivo specifico procedere alla implementazione del sito web “Amministrazione

Trasparente” ognuno per le proprie competenze di soggetti individuati alla comunicazione dei dati

generati e sottesi agli obblighi di pubblicazione e D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. lgs. 97/2016,

secondo quanto previsto ai punti 8.1) e 8.2) del presente piano, avendo cura di monitorare e verificare

la pertinenza e compiutezza dei dati da pubblicarsi, così come prescritto dalla determina ANAC n.

1310 del Dicembre 2016, atteso la operatività della nuova piattaforma on-line “Amministrazione

Trasparente”.

Così come le stesse strutture dovranno garantire il regolare flusso dei dati sottesi agli obblighi di

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Per i dati generati e trasmessi dal Responsabile per la Prevenzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) o

dall’Organo di Valutazione Indipendente (O.I.V.) la pubblicazione dei dati resta in capo al titolare

della posizione organizzativa a tal uopo individuata.

E’ di competenza della singola U.O.C., in collaborazione con la U.O.C. Tecnologie Informatiche,

l’inoltro per la pubblicazione (ed eventuale trasmissione a Organi e/o Autorità intra ed extra aziendali)

di dati riepilogativi in formato tabellare e/o in testi informatici (files, ecc.), già presenti in forma

disgregata nelle varie sottosezioni del sito web “Amministrazione trasparente” provenienti

dall’implementazione delle singole struttura aziendali, generatrici dei dati, ognuno per le proprie

competenze, nell’esercizio delle funzioni istituzionali. A tal uopo si riportano, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, gli obblighi di pubblicazione e trasmissione previsti dall’art. 1, co. 32 della L.

190/2012.

10. Obiettivi relativi alle “Misure Specifiche”

Per gli obiettivi relativi alle “Misure Specifiche” si rimanda all’allegato 1) del presente Piano

Triennale, ad esclusione dei punti riguardanti la redazione di regolamenti - laddove portati a termine

– ovvero di quei punti che hanno registrato competenze di altra e/o diversa struttura, così come emerso

in fase di monitoraggio trimestrale, dalle relazioni dei referenti aziendali. In presenza di realizzazione

dei regolamenti, l’obiettivo viene sostituito con la verifica della loro conforme applicazione ed

eventuale aggiornamento, laddove richiesto da novelle legislative e/o altre motivazioni. In presenza

di regolamenti non realizzati, a seguito di sopraggiunte impedimenti, l’obiettivo viene riproposto per

l’anno 2019, con le cadenze indicate in tabella.

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I restanti punti vengono integralmente novellati quali obiettivi 2019, con espresso rimando circa le

attività, cause/fattori di rischio, unità organizzative coinvolte, misure specifiche e tempi, alle allegate

tabelle del presente PTA 2019/2021.

11. Codice di Comportamento

La Delibera ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 ad oggetto: “l’Approvazione definitiva

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione ha posto una particolare

attenzione in merito ai ”Codici di Comportamento”.

L’ASL NA2 Nord ha approvato il Codice di Comportamento con Delibera n. 556 del 23/11/2015

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono un ruolo

importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari ed

orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in stretta connessione con i piani anticorruzione

e con la carta dei servizi. A tal fine la L. 190/2012 ha attuato una profonda revisione del preesistente

codice di condotta, che ha riguardato i contenuti, la imperatività sotto il profilo giuridico, le modalità

di azione e adattamento alle diverse situazioni proprie di ciascuna amministrazione.

In particolare la nuova disciplina prevede:

Un codice nazionale definito dal Governo ed approvato con DPR n. 62/2013 la cui violazione

è fonte di responsabilità disciplinare.

Codici di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura aperta alla partecipazione e

previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, la cui

violazione è anch’essa fonte di responsabilità disciplinare (co. 5 L. 190/2012).

Che l’ANAC definisce i criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie

di amministratori (co. 5 L. 190/2012)

Che sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici

di disciplina (co. 6 L. 190/2012)

Che le Pubbliche Amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici

(co. 7 L. 190/2012)

Quanto alle Linee Guida per l’adozione dei nuovi codici di comportamento, l’ANAC si è riservata di

emanarli nei primi mesi dell’anno 2019.

Il codice di comportamento dell’amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento

di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui pubblici dipendenti, gli obiettivi di

riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo

(organizzazione degli uffici, dei procedimenti /processi, dei controlli interni). Emerge quindi una

stretta connessione tra il Codice di Comportamento e PTPC entrambi strumenti di prevenzione della

corruzione.

In tale logica nel Codice di Comportamento dell’ASL NA 2 NORD da aggiornare alla luce delle

indicazioni di cui alla citata Delibera ANAC n. 1074/18 va specificamente introdotto il dovere di

collaborare attivamente con il RPCT per il raggiungimento degli specifici obiettivi istituzionali.

Parimenti onde rendere concreta l’applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria nel codice

va introdotta l’obbligo per i dipendenti di comunicare all’amministrazione la sussistenza nei propri

confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio in provvedimenti penali.

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12. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, trovano applicazione le norme dettate dalla

legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., dal d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016

(Trasparenza), del d.gs. 39/2013 (incarichi) e del d.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) ed ogni quanto

previsto dal precedente Piano aziendale e/o dalle disposizioni di legge o regolamentari ivi comprese

le indicazioni dell’A.N.A.C.

Il presente Piano e le allegate tabelle, a titolo: Allegato 1) relativo agli adempimenti in materia di

Anticorruzione e Allegato 2) relativo agli obblighi di trasparenza, sono suscettibili di modifiche e/o

integrazioni in conformità alle novelle legislative, alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) nonché in relazione all’esito di sopraggiunte decisioni organizzative

aziendali.