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PG_PRS Schema: Amministratori di Condominio e Immobili rev. 4 del 2014-03-21 Pag. 1 a 20 STATO DELLE REVISIONI rev. n° SINTESI DELLA MODIFICA DATA 4 Eliminazione riferimento ad anni di esperienza in alternativa alla mancanza del diploma 2014-03-21 3 Modifica impostazione programma prove, punteggi superamento prove, fascicolo immobiliare, § sanzioni, e inserimento requisito anni di esperienza in alternativa al diploma 2014-01-16 VERIFICA Direttore Qualità & Industrializzazione Maria Anzilotta APPROVAZIONE Direttore Generale Giampiero Belcredi

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rev. 4 del 2014-03-21 Pag. 1 a 20

STATO DELLE REVISIONI

rev. n° SINTESI DELLA MODIFICA DATA

4 Eliminazione riferimento ad anni di esperienza in alternativa alla mancanza del diploma

2014-03-21

3 Modifica impostazione programma prove, punteggi superamento prove, fascicolo immobiliare, § sanzioni, e inserimento requisito anni di esperienza in alternativa al diploma

2014-01-16

VERIFICA Direttore Qualità & Industrializzazione

Maria Anzilotta

APPROVAZIONE Direttore Generale

Giampiero Belcredi

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Sommario

1 Scopo

2 Profilo professionale di riferimento

2.1 Denominazione Profilo Professionale

2.2 Settore professionale di riferimento

3 Documentazione

4 Codice Deontologico

5 Comunicazione

6 Schema di certificazione

7 Comunicazioni col Candidato

8 Processo di certificazione

8.1 Domanda di Certificazione

8.2 Analisi Requisiti

8.3 Processo di Valutazione: Esame di Certificazione

8.4 Ratifica e Delibera della certificazione

8.5 Certificato

8.6 Uso del Marchio

8.7 Uso del certificato, del tesserino plastificato, del timbro

9 Mantenimento e Rinnovo

9.1 Mantenimento

9.2 Rinnovo

10 Sanzioni

11 Subentro ad altro ente

12 Riesame e Validazione Schema

13 Ricorsi e Reclami

13.1 Reclami

13.2 Ricorsi

13.3 Contenziosi

14 Allegato: Vademecum evidenze

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1 Scopo

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse allo schema di certificazione “Amministratore di Condominio ed Immobili”

1 creato in conformità alla

norma UNI EN ISO 17024:2012 ed ai regolamenti nazionali e internazionali ai quali essa si riferisce.

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema “Amministratore di Condominio ed Immobili” e ne definisce, in maniera completa e dettagliata, i requisiti, il processo di certificazione, le modalità di iscrizione al registro dei professionisti certificati, il rilascio della certificazione, le modalità e le prassi per il mantenimento della certificazione, i possibili provvedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni, le modalità di sorveglianza e rinnovo della certificazione e le relative tariffe, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro trattamento da parte degli organi deputati.

In particolare lo Schema definisce univocamente:

Descrizione del profilo professionale

Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti

Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale

Requisiti per l’accesso all’esame di certificazione

Codice Deontologico

Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove)

Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione

Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione

Modalità di sospensione e revoca della certificazione.

2 Profilo professionale di riferimento

La figura o profilo professionale del professionista: “Amministratore di Condomini e Immobili” rappresenta colui che esegue la gestione tecnico-amministrativa di uno o più immobili, rispondendo direttamente al mandatario, proprietario o assemblea condominiale.

L’Amministratore di condominio e immobili (Amministratore di Condominio) è un professionista con competenze che spaziano dalla gestione amministrativa, al codice civile, alle normative sulla sicurezza, che mette a servizio queste competenze per la gestione amministrativa degli immobili e dei condomini.

“La figura dell'amministratore immobiliare e condominiale è basata sul principio legale del mandato e sul postulato morale della fiducia; quindi, deve esercitare la professione con dignità, coscienziosità professionale, integrità, lealtà, competenza, discrezione e rispetto degli utenti, dei condomini, dei mandanti e dei colleghi.

Per questo, nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore dovrà dedicarsi all'esecuzione del mandato con l'intento primario di preservare il bene amministrato e gli interessi ad esso connessi dando prova di moderazione e prudenza, assicurandosi che la propria posizione e quella dei propri clienti sia sempre cautelata, proteggendo e promuovendo i legittimi interessi degli utenti, trattando, comunque, equamente tutte le parti in causa.” (rif. Norma UNI 10801)

La NORMA UNI 10801:98 esprime in modo organico i requisiti professionali, deontologici e operativi che afferiscono alla figura dell’Amministratore di condomini e immobili.

La norma citata è sottoposta alle evoluzioni normative cogenti come in essa riferito alla nota 1) del cap. 1 che recita: “Al momento della pubblicazione della presente norma occorre far rilevare la prevalenza su di essa della codicistica inderogabile vigente con particolare riferimento a quella

attinente alla "comunione" e al "condominio". Pertanto, allo stato attuale, i requisiti presenti nella norma 10801:98 sono integrati e, laddove necessario, superati dai requisiti codicisti correnti ed in particolare dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17

1 lo schema viene identificato anche con la sigla PACEI = Professionisti Amministratori di Condominio E Immobili

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dicembre 2012, in materia di riforma del condominio.

2.1 Denominazione Profilo Professionale

Amministratore di Condomini ed Immobili.

2.2 Settore professionale di riferimento

Codice ATECO: 68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

Attività degli amministratori di condomini

3 Documentazione di riferimento

Documento Origine Ente emittente

Descrizione

Norma 10801 del 1998 Esterna UNI Normativa specifica di schema: “Amministrazione condominiale e immobiliare Funzioni e requisiti dell’amministratore”

Legge 11 dicembre 2012 n. 220

Esterna Stato Italiano

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (12G0241) (GU n. 293 del 17 dicembre2012)

4 Codice Deontologico

Per le norme deontologiche professionali che individuano le regole del “ben operare” si rimanda al documento: “PG-PRS Codice Deontologico” scaricabile dal sito internet www.kiwacermet.it.

5 Comunicazione

Le informazioni e le comunicazioni da e verso il candidato (o il professionista certificato) avvengono attraverso i canali indicati nella scheda anagrafica nella quale il candidato è chiamato a validare i suoi riferimenti. In misura prevalente le comunicazioni avvengono per posta elettronica certificata all’indirizzo specificato dal candidato, in mancanza di questa all’indirizzo di posta elettronica segnalato.

Il professionista certificato che decida di non rinnovare la certificazione deve darne comunicazione per raccomandata o per posta certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della certificazione stessa indicata nel certificato.

6 Schema di certificazione

L’Amministratore immobiliare condominiale (Amministratore di Condominio) è un professionista con competenze che spaziano dalla gestione amministrativa, al codice civile, alle normative sulla sicurezza, che mette a servizio queste competenze per la gestione amministrativa degli immobili e dei condomini.

“La figura dell'amministratore immobiliare e condominiale è basata sul principio legale del mandato e sul postulato morale della fiducia; quindi, deve esercitare la professione con dignità, coscienziosità professionale, integrità, lealtà, competenza, discrezione e rispetto degli utenti, dei condomini, dei mandanti e dei colleghi.

Per questo, nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore dovrà dedicarsi all'esecuzione del mandato con l'intento primario di preservare il bene amministrato e gli interessi ad esso connessi dando prova di moderazione e prudenza, assicurandosi che la propria posizione e quella dei propri clienti sia sempre cautelata, proteggendo e promuovendo i legittimi interessi degli utenti, trattando, comunque, equamente tutte le parti in causa.” (rif. Norma UNI 10801)

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6.1 Requisiti

6.1.1 Idoneità

Nota: l’idoneità deve essere valutata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e non deve costituire una indebita discriminazione dei possibili candidati.

Nel rispetto della Privacy il candidato che avesse necessità specifiche che possono limitare l’accesso alle sedi d’esame o potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle prove d’esame deve segnalarlo all’Assistenza Tecnica la quale si adopererà nella soluzione dei possibili impedimenti.

Per la professione in oggetto non vengono richiesti requisiti specifici di idoneità.

Requisiti espressi nella UNI 10801 e recepiti nel presente schema di certificazione, L’Amministratore di Condominio deve:

a) Essere maggiorenne d'età;

b) Essere cittadino italiano o di altro stato della Comunità Europea con residenza stabile in Italia;

c) Possedere una conoscenza multidisciplinare che consenta di individuare e prevenire i rischi nei quali si potrà incorrere nella gestione di un immobile;

d) Non avere subito condanne per delitti contro il patrimonio;

e) Assicurare un soddisfacente livello delle qualifiche del personale alle proprie dipendenze;

f) Avere la disponibilità temporale per espletare l'incarico;

g) Garantire un'ampia disponibilità ed un'adeguata reperibilità personale, telefonica ed informatica;

h) Fornire un'adeguata garanzia e sicurezza per le somme depositate anche attraverso idonea copertura assicurativa o fideiussoria per rischi professionali a tutela degli interessi e diritti degli amministrati;

i) Determinare in maniera univoca il giusto compenso, che sarà in equa proporzione all'opera svolta (costo di produzione) e alla sua qualità e compensativo delle responsabilità che gli derivano dall'espletamento del mandato. Tale compenso dovrà essere (all'inizio del mandato) preventivamente approvato dal mandante. Il documento fiscale corrispondente comprenderà ogni compenso percepito a qualsiasi titolo e motivazione.

Ai sensi della legge 220/2012 art. 25 possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) Che hanno il godimento dei diritti civili;

b) Che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) Che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) Che non sono interdetti o inabilitati;

e) Il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) Che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) Che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

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6.1.2 Istruzione

Secondo quanto indicato dalla norma UNI 10801:98 e dalla legge 220/2012 ed in accordo con questo schema di certificazione KIWA CERMET, gli Amministratori di condominio certificati devono:

“Possedere il Diploma di Scuola Media Superiore, in mancanza del quale devono dimostrare l’esercizio della professione di amministratore per almeno 1 (uno) anno nel triennio precedente la data di entrata in vigore della 220/2012 (ovvero dal 17/06/2010 al 17/06/2013).

L’indirizzo di studio relativamente al quale il candidato ha conseguito il diploma non è determinante.

6.1.3 Conoscenze di Base, Trasversali e Tecnico Professionali

Tutte le prove d’esame sono svolte in Italiano e il candidato deve dimostrare di poter comprendere testi scritti e di saper condurre una conversazione tecnica professionale.

L’Amministratore di Condominio ed Immobili deve avere conoscenze di base, trasversali e tecnico professionali che gli consentono di affrontare tutte le materie, gli argomenti e le problematiche pertinenti alla propria professione. Nella lista seguente si indicano, a livello generale, alcune di queste conoscenze che sono comunque sottoposte all’evoluzione normativa di riferimento e all’innovazione tecnologica, pertanto l’elenco proposto si dovrà intendere integrato e aggiornato con l’evoluzione del contesto di riferimento che ha comunque la buona, corretta e corrente pratica professionale periodicamente rivista dal Comitato di Schema.

1. IL CODICE CIVILE a. Le norme in tema di Comunione 2. b. Le norme in tema di Condominio c. Le Disposizioni di Attuazione del C.C. d. Norme derogabili – Norme inderogabili e. Gradi della Magistratura

2. DIRITTO DI PROPRIETA’ a. Diritti reali di proprietà – Modi di acquisto b. Compravendita – Successione – Donazione – Usucapione c. La personalità fisica – La personalità giuridica d. L’usufrutto – Il diritto di abitazione e. Il diritto di superficie f. Le servitù prediali – Contenuto – Utilità – Costituzione g. Servitù coattive – volontarie – Modi di estinzione h. Azioni a difesa delle servitù i. Distanze legali nelle costruzioni j. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

3. LA CONTITOLARITÁ DEI BENI IMMOBILI a. La proprietà individuale b. La comunione indivisa – concetti c. L’edificio in condominio – insorgenza – costituzione d. Il condominio atipico e. Il supercondominio o macrocondominio f. Scioglimento del condominio g. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

4. LE PARTI COMUNI NEL CONDOMINIO a. Le parti comuni nel Condominio – Regime di governo delle parti comuni b. Le parti comuni necessarie c. L’uso e il godimento delle parti comuni d. Le innovazioni – vari tipi e. Le modificazioni – il miglior godimento f. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

5. L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE a. La nomina assembleare – modalità b. La nomina giudiziale c. La revoca da parte del Giudice d. La revoca da parte dell’Assemblea e. Le attribuzioni legali – Attribuzioni dall’Assemblea f. Le attribuzioni dal Regolamento g. Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni

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6. L’AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA a. L’Amministratore nominato – Ricevimento delle documentazioni b. L’Amministratore cessato – Consegna dei documenti – Diritti economici c. I documenti che l’Amministratore deve consegnare – Durata. d. Pluralità di Amministratori nello stesso Condominio e. L’Amministratore con personalità giuridica – Società di Capitali f. L’Amministratore Certificato secondo la Norma UNI 10801 g. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

7. L’ASSEMBLEA a. Il potere di convocazione b. I soggetti da convocare c. La conoscenza degli aventi titolo (partecipanti) al condominio d. L’avviso di convocazione – contenuti – modi di convocazione e. Il verbale – forma – tempi – pubblicità per i condomini f. Il Presidente – nomina – non nomina – compiti g. Il Segretario - nomina – non nomina – compiti h. Le maggioranze costitutive e quelle deliberative i. La delega – poteri – limiti j. I poteri dell’Assemblea–limiti k. I poteri della comunione indivisa in assemblea l. Assemblea parziale–Limiti m. Le delibere nulle e quelle annullabili n. La impugnativa delle delibere

8. IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E LE TABELLE MILLESIMALI a. Il regolamento contrattuale – opponibilità ai terzi b. Il regolamento assembleare – formazione c. Le tabelle di proprietà e quelle secondo l’uso d. La tabella millesimale – formazione e revisione e. La modifica dei criteri di riparto adottati dall’Amministratore e/o dall’Assemblea f. La modifica per fatto concludente g. Verifica dei millesimi di proprietà h. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

9. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA a. La contabilità condominiale – caratteristiche b. Il Rendiconto – aspetti redazionali – significato giuridico c. Il Riparto – aspetti redazionali – significato giuridico d. Il Conto Corrente condominiale specifico e. Il Conto Corrente unico dell’Amministratore f. I documenti contabili g. Tenuta del Conto “per cassa” – “per competenza” h. Diritti di controllo dei partecipanti i. Quorum deliberativi in tema di contabilità ordinaria j. Gestione spese straordinarie–Diritti dell’Assemblea k. Rendiconto e ripartizione per spese extraordinarie l. Quorum deliberativi in tema di contabilità straordinaria

10. LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE a. L’obbligo di versare i contributi b. Sulla rinuncia ai diritti sulle cose comuni c. Le spese nell’interesse comune d. La ripartizione delle spese secondo l’uso potenziale e. La ripartizione nel condominio parziale f. Le spese per la manutenzione del lastrico solare di uso comune g. Le spese per la manutenzione e la ricostruzione delle scale e ascensore h. Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo i. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

11. IL FALLIMENTO a. Effetti della sentenza di fallimento di un condomino b. Crediti chirografari

12. PROFILI FISCALI NELL’AMMINISTRAZIONE a. Il condominio sostituto d’imposta b. Le certificazioni e le dichiarazioni del sostituto di imposta

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c. La comunicazione degli elenchi dei fornitori d. La parcella dell’Amministratore – contenuti e. La ritenuta d’acconto – a chi spetta

13. IL CONTRATTO IN TEMA DI IMMOBILI a. Nozioni generali – le trattative b. L’accordo delle parti c. Le clausole penali, le clausole vessatorie e la tutela del consumatore d. La nullità e l’annullabilità e. La risoluzione per inadempimento f. La proprietà immobiliare – acquisto - vendita g. Il preliminare – la promessa di compravendita h. Registrazione – Trascrizione – Effetti i. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

14. L’APPALTO a. Il contratto d’appalto b. Il contratto d’opera c. Il rapporto di lavoro subordinato d. Metodi dei compensi all’Appaltatore: - “a misura” - “a forfait” - “in economia” e. Contabilità dei lavori f. Varianti al progetto e ai compensi g. Il Capitolato d’Oneri – L’Elenco prezzi h. I Capitolati Generali i. Gli Allegati essenziali j. Il progetto di massima k. Il progetto esecutivo l. Il preventivo particolareggiato m. Il Progettista e il Direttore dei Lavori–Ruoli rispettivi n. La sicurezza nella normativa vigente: - le “direttive cantieri mobili” – Obblighi del

Committente - le responsabilità dell’Amministratore - le responsabilità dell’Appaltatore o. Le delibere di approvazione dei lavori di manutenzione: - lavori di ordinaria manutenzione -

lavori urgenti – natura – limiti – obblighi dell’Amministratore - lavori di straordinaria manutenzione - la prudenza dell’Amministratore

p. Le cautele nella indagine di mercato - Raccolta dei preventivi - Conflitto di interessi q. Le cautele nelle variazioni in corso d’opera r. Il controllo dell’attività dell’appaltatore s. Il collaudo e la consegna dell’opera t. L’inadempimento del committente u. L’inadempimento dell’appaltatore v. La garanzia ordinaria biennale w. La garanzia decennale x. La responsabilità del committente, dell’appaltatore e degli ausiliari anche nei confronti dei

terzi y. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

15. IL CONTRATTO DI LAVORO a. Il contratto di lavoro subordinato Oneri previdenziali e assicurativi b. Il rapporto di portierato o dipendente addetto a mansioni diverse

16. LE NORME PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE a. Le comunicazioni in esito agli infortuni sul lavoro b. La Legge 81/08 e la sicurezza del lavoratore c. Il responsabile per la sicurezza d. Gli adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori e. Gli oneri del committente durante la esecuzione dei lavori

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA a. La “clausola compromissoria” quale metodo alternativo per la soluzione dei conflitti –

Conciliazione b. Arbitro Unico - Arbitrato rituale e irrituale – Formazione del collegio arbitrale - Poteri

dell’Amministratore – Limiti 18. DISCIPLINA EDILIZIA - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

a. Manutenzione ordinaria – Manutenzione straordinaria b. Ristrutturazione – Nuove costruzioni c. Mutamento di destinazione d’uso

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d. Disciplina dei sottotetti e. Disciplina dei parcheggi

19. PROCEDURE EDILIZIE ATTI AUTORIZZATIVI a. Licenza a costruire – b. Concessione Edilizia Denunzia inizio attività (DIA) c. Abitabilità e agibilità delle parti comuni d. Sanatoria degli interventi abusivi

20. IMPIANTI TERMICI a. Il funzionamento degli impianti termici comuni b. Trasformazione dell’impianto centrale condominiale c. Gli impianti unifamiliari d. Le canne fumarie – caratteristiche tecniche di legge e. Il Terzo Responsabile f. I contratti di gestione e di manutenzione

21. IMPIANTI DI ASCENSORE a. Tipi di elevatori b. Gli obblighi dell’Amministratore c. Le normative sulla sicurezza degli impianti d. Gli organismi certificati e notificati e. Le Imprese incaricate della manutenzione 6. L’assicurazione

22. PREVENZIONE DEGLI INCENDI a. Le tipologie degli edifici e le prescrizioni di legge b. I nulla osta V.V.F.F. c. Il certificato di Prevenzione Incendi d. I collaudi ISPESL

23. L’ASSICURAZIONE a. Polizza globale fabbricati: garanzie e condizioni particolari b. I rischi assicurabili c. La responsabilità civile verso terzi d. Le clausole vessatorie e. La prescrizione del risarcimento

24. LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI a. Il contratto di locazione nella disciplina del codice civile b. La necessità della forma scritta c. Il comodato, le foresterie ed i contratti non soggetti alla legislazione speciale d. Le obbligazioni del locatore e del conduttore e. La legge N. 431/98 sulle nuove locazioni abitative f. Il regime transitorio delle locazioni stipulate prima del 31 dicembre 1998. Il cosiddetto

“secondo canale” g. Le locazioni a studenti universitari h. Locazioni turistiche – locazioni transitorie i. La disdetta j. L’aggiornamento ISTAT k. IMMOBILI AD USO DIVERSO l. La libera determinazione del canone iniziale m. La durata dei contratti n. Il diniego di rinnovo e la disdetta o. L’aggiornamento ISTAT p. Il diritto di prelazione q. L’indennità per la perdita dell’avviamento

25. LA COMPRAVENDITA E LA MEDIAZIONE IMMOBILIARE a. La forma dell’atto di compravendita b. Il compromesso – La promessa – Il preliminare c. La registrazione d. La trascrizione e. L’oggetto della compravendita f. Le garanzie del venditore, le decadenze e le prescrizioni g. La mediazione: diritti e doveri del mediatore h. Gli obblighi del mediatore

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26. CATASTO

a. Norme generali sul Catasto Fabbricati b. Elaborato Planimetrico c. Planimetrie del C.F. (Catasto Fabbricati)

27. DEONTOLOGIA a. Il compenso dell’Amministratore Rapporti con i colleghi b. Comportamenti Etica professionale Codice deontologico c. Decreto legislativo 231 e responsabilità dell’amministratore d. D.Lgs. 196/03 Decreto sulla Privacy e. Obblighi e responsabilità nell’amministrazione di condomini

28. NORMA UNI 10801:98 a. Funzioni e requisiti dell’amministratore di condomini

6.1.4 Competenze di Base e Trasversali

L’Amministratore di Condominio e Immobili deve saper usare o applicare nella propria pratica professionale:

La legislazione vigente in materia di salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori

La legislazione vigente in materia di tutela della privacy

L’uso del computer e dei programmi di gestione.

6.1.5 Competenze Tecnico-Professionali specialistiche

L’Amministratore di Condominio e Immobili deve saper usare o applicare nella propria pratica professionale:

Il Codice Civile nella sue parti generali

La legislazione vigente in materia di condominio

La legislazione vigente in materia di appalti.

6.1.6 Formazione Professionale

L’Amministratore di Condominio esercita la sua professione affrontando problemi di varia natura, che richiedono conoscenze appropriate e un costante aggiornamento, da qui il requisito riguardante la formazione specifica da dimostrare in fase di prima certificazione e durante il triennio di validità del certificato.

Per essere certificato, l’Amministratore di Condominio deve dimostrare di aver frequentato corsi di formazione su temi inerenti la propria pratica professionale per un totale di almeno 16 crediti (1 credito = 1 ora di formazione); può essere considerata valida anche la formazione a distanza per lo stesso ammontare di crediti, purché tale formazione sia certificata da una piattaforma basata sul modello di riferimento “SCORM”.

Se il richiedente ha frequentato un corso per Amministratori, qualificato da un ente di certificazione del personale, sulla base dei parametri definiti dal Comitato di Schema degli Amministratori di Condominio o equipollenti (e.g. Corso per Amministratori Condominio e Immobili qualificato KIWA CERMET o altri organismi di certificazione), l’attestato di partecipazione è sufficiente per l’accesso all’esame.

Se il richiedente ha frequentato un corso per Amministratori proposto da una delle associazioni di categoria e che risponda ai parametri definiti dal Comitato di Schema degli Amministratori di Condominio o equipollenti, l’attestato di partecipazione è sufficiente per l’accesso all’esame.

6.1.7 Esperienza professionale

Per ottenere la certificazione, l’Amministratore di Condominio deve dimostrare di aver esercitato la professione retribuita di Amministratore Condominiale per almeno 2 anni (si considera il requisito soddisfatto con data di termine di valutazione del periodo quella dell’esame di certificazione). Il candidato deve dare evidenza della costituzione del fascicolo immobiliare così come richiesto dalla norma di riferimento UNI 10801:98.

In fase di certificazione, tale evidenza potrà essere costituita da:

un Fascicolo Immobiliare come elemento campione che il candidato in sede d’esame offrirà alla valutazione della commissione;

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autocertificazione del candidato che attesti la costituzione e la presenza del fascicolo immobiliare, in questo caso sarà necessario fornire alla commissione esaminatrice un campione del fascicolo immobiliare prima del rilascio della certificazione.

L’amministratore può anche richiedere una verifica della presenza dei fascicoli immobiliari presso il proprio studio. Tale verifica deve essere condotta prima del rilascio della certificazione.

Tutta la documentazione può essere costituita e quindi fornita anche in formato elettronico (e.g formato PDF o simili).

7 Comunicazioni col Candidato

Il richiedente, il candidato ed il professionista certificato, possono usare tutti i canali a loro disposizione per comunicare con KIWA CERMET, il canale privilegiato per la comunicazione di testi e documenti è comunque la posta elettronica.

In particolare laddove presente e per i documenti di rilievo, si promuove l’uso della posta elettronica certificata.

La documentazione del candidato è costituita da:

Domanda di Certificazione MD_PRS_02_Iscrizione

Assenza conflitto di interessi

Autocertificazione affidabilità giuridica MD_PRS_10_Dichiarazioni ai sensi DPR 445

Autodichiarazione per mantenimento MD_PRS_11_Mantenimento

Richiesta Copia Certificato/tesserino/timbro MD_PRS_12_Richiesta

La domanda di certificazione è formulata in modo da costituire il contratto di fornitura del servizio di certificazione e contiene l’informativa sulla modalità di gestione dei dati personali attuata da KIWA CERMET secondo la documentazione reperibile sul sito.

La domanda contiene inoltre l’elenco dei diritti del candidato in conformità a quanto indicato dalla norma di riferimento ISO 17024 unitamente all’impegno della non divulgazione del materiale e delle informazioni riguardanti l’esame.

7.1.1 Dati del candidato

La documentazione del candidato è costituita da:

Domanda di Certificazione

Assenza conflitto di interessi

Autocertificazione affidabilità giuridica

Autodichiarazione per mantenimento

Richiesta Copia Certificato/tesserino/timbro

Vademecum Evidenze

Foglio risposte esame

Curriculum Vitae

Copia di un documento d’identità in corso di validità.

7.1.2 Riservatezza sul materiale d'esame.

Il Richiedente, candidato Professionista Certificato, si impegna con la domanda di iscrizione a mantenere riservate tutte le informazioni e i materiali ricevute durante le prove d’esame.

S’impegna altresì a non divulgare notizie o informazioni inerenti le prove, lo svolgimento delle stesse, i documenti e le domande di cui sono venuti a conoscenza durante l’esame.

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8 Processo di certificazione

Flusso operativo:

Attività Esecutore Output

Domanda di certificazione Candidato MD_PRS_10_Dichiarazione ai sensi DPR 445 MD_PRS_11_Mantenimento MD_PRS_12_Richiesta

Analisi Requisiti Ass. Tecnica MD_PRS_03_Valutazione

ESAME Commissari Prove d’esame MD_PRS_05_Foglio risposte

Delibera della certificazione Comitato di delibera MD_PRS_03_ Valutazione

Emissione certificato e iscrizione al Registro telematico

Ass. Tecnica Certificato Registro

8.1 Domanda di Certificazione

Il candidato potrà trovare la documentazione informativa e la modulistica da compilare accedendo al sito www.kiwacermet.it o attraverso il contatto diretto, telefonico o mail, con l’Assistenza Tecnica dell’ente.

Il presente schema è disponibile sul sito insieme al tariffario corrente.

La domanda di certificazione deve essere inviata a KIWA CERMET con le firme in originale, può essere anticipata tramite fax o mail per ragioni di urgenza.

La domanda compilata nel modulo MD_PRS_02_Iscrizione ha valore contrattuale per i servizi che il candidato richiede a KIWA CERMET ITALIA S.p.A. e lo impegna a tutti i requisiti illustrati nello schema, nel regolamento di certificazione e nei documenti eventualmente in essi citati.

La Assistenza Tecnica di KIWA CERMET darà conferma di ricevimento della domanda e segnalerà al candidato eventuali incompletezze e le integrazioni da operare.

L’iscrizione si ritiene completa quando tutta la modulistica è stata consegnata, le evidenze per il soddisfacimento dei requisiti fornite ed i pagamenti indicati nel tariffario eseguiti.

8.2 Analisi Requisiti

La segreteria esegue l’analisi della documentazione e delle evidenze fornite e ne verifica la completezza e la congruenza, i risultati di tale analisi sono riportati nel modulo MD_PRS_03_Valutazione.

Il candidato deve produrre insieme al documento di iscrizione la documentazione, in italiano, in grado di soddisfare i requisiti dello schema di riferimento e qui riportati. In allegato vengono proposti dei suggerimenti sulla tipologia di documenti in grado di essere presi in considerazione quali evidenze oggettive.

Le evidenze devono essere fornite in Italiano o corredate della loro traduzione.

Qualunque sia l’esito dell’analisi documentale, il corrispettivo indicato nel tariffario per l’iscrizione e l’analisi requisiti resta appannaggio di KIWA CERMET.

8.3 Processo di Valutazione: Esame di Certificazione

L’esame di certificazione è articolato in due prove, scritta e orale e verte sui seguenti argomenti professionali:

Requisiti e contenuto della norma UNI 10801:98;

Diritto amministrativo;

Diritto Condominiale;

Normativa del lavoro e commerciale;

Normativa Fiscale;

Nozioni di Sicurezza, Prevenzioni Incendi, Edilizia, Impiantistica e relative norme;

Nozioni D.Lgs 196/03;

Nozioni di Informatica.

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L’iscrizione del candidato alla sessione d’esame può avvenire on-line sul sito www.kiwacermet.it dove è presente anche il calendario delle sessioni d’esame o tramite comunicazione diretta con l’Assistenza Tecnica di KIWA CERMET.

L’iscrizione alla sessione d’esame può essere accettata anche se il candidato non ha prodotto la documentazione da cui si evince la soddisfazione dei prerequisiti stabiliti dallo schema di certificazione, in questo caso il processo di certificazione non può essere concluso se l’Analisi dei requisiti non è terminata positivamente ed il candidato ha quindi prodotto tutti i documenti richiesti insieme alle evidenze esaurienti e al pagamento delle tariffe.

8.3.1 Gestione Riservatezza

Il candidato si impegna a non divulgare i documenti ed i materiali di esame che sono di proprietà di KIWA CERMET ITALIA spa.

Il candidato che divulghi tutto o in parte la documentazione e le prove d’esame è sottoposto alla sanzione dell’immediata interruzione del processo di certificazione unito al divieto di presentazione di nuova domanda per tre anni dalla precedente.

Tutta la documentazione prodotta dal candidato insieme ai risultati del processo di valutazione e agli esiti delle prove d’esame sono sottoposti al vincolo di riservatezza che viene espletato secondo le procedure di gestione della Privacy di KIWA CERMET ITALIA spa in ottemperanza alla normativa Dlgs 196/2003 e seguenti.

8.3.2 Commissione d’esame

La commissione d’esame è scelta dal Direttore Certificazione delle professioni e ne fanno parte esperti professionali qualificati da KIWA CERMET e inseriti in apposito albo.

Gli Ispettori/Commissari sottoscrivono un impegno alla riservatezza e all’assenza di conflitto di interesse.

Nel caso in cui un Ispettore/Commissario rilevi durante la fase preparatoria dell’esame o nella fase iniziale della sessione d’esame, l’insorgenza di un possibile conflitto di interesse con uno o più candidati deve provvedere immediatamente a segnalarlo alla Direzione che, dopo aver analizzato gli estremi del caso, intraprenderà le azioni necessarie per rimuovere le cause del conflitto.

La commissione viene composta da un numero di commissari tale da non superare la soglia di un commissario ogni 15 iscritti, casi particolari devono essere autorizzati dalla Direzione e adeguatamente motivati (sede disagiata, iscrizioni tardive, condizioni di urgenza); In caso di commissioni costituite da più di un commissario viene eletto un Presidente, nel caso di un unico Commissario, questi ricoprirà automaticamente il ruolo di Presidente.

8.3.3 Programma delle Prove

Il programma delle prove si compone di 2 tipologie di prove:

1. una prova scritta a risposte chiuse;

2. una prova orale.

La commissione non può modificare la sequenza delle prove sopra indicata (la prova orale deve essere effettuata necessariamente dopo la prova scritta).

Il Presidente garantisce la sua presenza almeno mezz’ora prima dell’inizio della sessione d’esame, prima dell’inizio della sessione verifica gli ambienti nel quale si svolge l’esame per garantire una comoda disposizione dei partecipanti e una ragionevole riservatezza delle prove orali.

I candidati sono disposti in modo da garantire l’assenza di interferenze fra loro e le prove scritte o pratiche possano essere svolte in sicurezza e con la necessaria comodità.

I candidati devono fornire all’Assistenza Tecnica di KIWA CERMET notizia di loro particolari necessità connesse allo svolgimento delle prove d’esame, in questo caso, il Commissario Incaricato determina le eventuali misure di intervento.

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Il programma di massima della sessione di esame si svolge generalmente come segue:

Orario Attività

9.00 Identificazione candidati

9.30 Presentazione Esame, Programma delle Prove, Criteri di valutazione, Modulistica d’esame, procedura di segnalazione ricorsi e reclami

10.00 Consegna ed Esecuzione della prova scritta

11.00 Correzione degli elaborati e preparazione calendario prove orali

11.30 Avvio prove orali – (ipotesi 20 min a candidato)

La lista con la precedenza alle prove orali viene stilata dalla commissione in ordine alfabetico nel rispetto di eventuali esigenze manifestate dai candidati

13.00 Pausa ristoro

14.00 Prosecuzione prove orali – (ipotesi 20 min a candidato)

18.30 Redazione Verbale finale

8.3.4 Identificazione candidati

L’identificazione dei partecipanti avviene attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, non sono ammessi tesserini di associazioni o altri documenti non esplicitamente classificati come documenti di identità.

Le prove sono in Italiano a meno di precisi accordi preventivi con l’Assistenza Tecnica di KIWA CERMET che vaglia le richieste di esami in altra lingua dandone risposta al candidato su indicazione della Direzione.

8.3.5 Attrezzatura, Strumenti, Dispositivi e Documenti Consultabili

Durante l’esecuzione delle prove scritte non sono consultabili documenti scritti o elettronici, dispositivi quali smartphone o tablet devono essere segnalati alla commissione e non possono essere usati a meno di casi eccezionali e su esplicita autorizzazione della commissione.

Il test a domande chiuse non richiede la consultazione di documentazione e si basa sulla rilevazione della competenza generale del professionista.

Eventuali infrazioni a tale requisito vengono valutate dal Presidente e la sanzione modulata in base alla gravità.

8.3.6 Composizione ed Esecuzione Delle Prove

La prova scritta si compone di 30 domande con 3 risposte fra le quali solo una è quella giusta.

Il candidato deve evidenziare la risposta per lui corretta, ciascuna risposta corretta vale un punto, quelle sbagliate o non date valgono 0 punti, non si assegnano punteggi negativi.

La prova orale consiste in una serie di domande che la commissione sottopone al candidato, orientativamente fino a 4. L’insieme delle domande deve dare una ragionevole copertura dell’insieme delle competenze che afferiscono alla professione

Le domande orali sono raccolte in un data base di riferimento, incrementale, in modo da costituire un riferimento omogeneo per le successive sessione d’esame (validato periodicamente).

Le domande possono prendere spunto dalla prova scritta precedentemente eseguita.

Al termine della prova orale la commissione esegue la valutazione complessiva, normalizzata in centesimi, come media pesata delle singole prove, scritta e orale, che deve risultare superiore o uguale a 60/100 per essere dichiara positiva. (La media per avere la prova positiva è 60/100 con ciascuna prova non inferiore a 50/100, punteggio inferiore nella prova scritta non permette l’ammissione all’orale).

Il candidato che ha totalizzato punteggio inferiore a 60/100 non prosegue nell’iter di certificazione.

Al termine della valutazione complessiva, la commissione informa il candidato dell’esito dell’esame ricordando che in caso di esito positivo la delibera finale spetta al comitato di delibera.

Il candidato che non ha superato la prova d’esame può ripeterla entro tre (3) mesi, pagando la solo quota relativa all’esecuzione dell’esame.

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8.3.7 Redazione Verbale

Eseguite le valutazioni complessive di tutti candidati, la commissione redige il verbale sulla base del prospetto fornito, nel quale vengono riportate le informazioni salienti e qualificanti dello svolgimento e dei risultati dell’esame.

È obbligatorio che la commissione riporti il quadro completo dei risultati con la chiara identificazione dei candidati che hanno sostenuto l’esame, oltre ai componenti della commissione, sottoscrittori del verbale, e alle informazioni riguardanti logistica e segnalazioni.

Nel Verbale deve essere indicata una valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza della sede d'esame con particolare attenzione alla conduzione in sicurezza delle relative prove e all’accessibilità degli spazi. Sempre nello stesso ambito, il verbale deve riportare le verifiche delle eventuali attrezzature o strumentazione d’esame.

La commissione deve consegnare la documentazione d’esame all’Assistenza Tecnica entro 5 gg lavorativi dalla data dell’esame.

8.4 Delibera della certificazione

Il comitato di delibera, verificati gli esiti degli esame, controllata l’analisi documentale e verificate le evidenze prodotte dal candidato, delibera la certificazione se ne ricorrono gli estremi, ovvero se i requisiti di schema sono soddisfatti e l’esame di certificazione è positivo.

L’Assistenza Tecnica aggiorna l’elenco dei professionisti certificati per lo schema e lo pubblica nel sito www.kiwacermet.it dandone successivamente comunicazione ad ACCREDIA per gli schemi accreditati.

La data di emissione del certificato, che determina l’inizio del periodo di validità, è quella corrispondente alla data nella quale viene eseguita la delibera da parte del comitato.

8.5 Certificato e tesserino

L’Assistenza Tecnica stampa il certificato nel formato elettronico e cartaceo inviandolo ai recapiti segnalati dal candidato nella propria scheda anagrafica.

Su richiesta, il candidato può richiedere il certificato in forma tesserino e il timbro con gli estremi della certificazione, il costo relativo è indicato nel tariffario scaricabile dal sito.

Il certificato contiene le seguenti informazioni:

1. riferimenti anagrafici di KIWA CERMET;

2. Il nome della persona certificata;

3. La matricola del certificato;

4. Il riferimento allo schema di certificazione e alla normativa cogente;

5. La data di emissione;

6. Il campo di applicazione della certificazione;

7. La data effettiva della certificazione e la data di scadenza.

Il certificato è progettato in modo tale da ridurre i rischi di contraffazione.

Il tesserino plastificato, viene consegnato all’Utilizzatore insieme al Certificato. Le informazioni contenute nel tesserino sono analoghe a quelle contenute nel certificato.

8.6 Uso del Marchio

Terminato positivamente l’iter di certificazione viene concesso al professionista l’uso del marchio di certificazione.

Il professionista certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come condizione per la concessione dell’uso del marchio di certificazione, del certificato e, del timbro, ove stabilito e richiesto, del tesserino plastificato.

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Il mancato rispetto delle clausole del presente regolamento può comportare (in base alla gravità e reiterazione della infrazione) la sospensione o revoca della certificazione rilasciata e quindi dell’utilizzo del marchio.

8.6.1 Il marchio è di proprietà di KIWA CERMET ITALIA S.p.A. che ne concede l’uso all’Utilizzatore

8.6.2 La concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi;

8.6.3 In caso di dubbi circa il corretto uso del marchio, l’Utilizzatore dovrà contattare l’Assistenza Tecnica di KIWA CERMET per un parere ed una valutazione formale dei casi specifici;

8.6.4 La dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante rispetto al nome dell’Utilizzatore.

8.6.5 Il Marchio di Certificazione può essere usato in:

Biglietti da visita

Carta da Lettere

Targhe

Siti Internet.

8.6.6 Il marchio deve essere sempre utilizzato in connessione con il nome dell’Utilizzatore, non può essere mai associato ad un nome di società, persone giuridiche o acronimi afferenti a studi professionali, bensì solo ed esclusivamente a persona fisica, eventualmente abbinato od in connubio al titolo di studio e comunque in modo tale da risultare afferente all’ambito specifico oggetto della certificazione del personale.

8.6.7 Non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sulla effettiva copertura dello stesso. In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che KIWA CERMET ha certificato solo i requisiti dell’Utilizzatore per lo schema: Amministratore di Condominio e Immobili

8.6.8 L’utilizzo del Marchio di Certificazione è sospeso/revocato automaticamente a seguito di provvedimenti di sospensione, revoca o alla scadenza naturale della certificazione.

8.6.9 In caso di Reclami da parte di terzi, analizzati e verificati gli estremi della contestazione, vengono valutata le azioni da intraprendere e le eventuali sanzioni da comminare. Tutte le attività sono svolte in ottemperanza ai requisiti della procedura ricorsi e reclami KIWA CERMET.

8.7 Uso del certificato e del tesserino plastificato, del timbro

8.7.1 Il certificato ove è riportato il Logo KIWA CERMET viene consegnato all’Utilizzatore del Marchio sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo ma la sua riproduzione può avvenire solo integralmente e nel rispetto delle proporzioni. Non è possibile un riporto parziale sia in termini grafici sia di contenuto.

8.7.2 Il certificato può essere pubblicato sia in modo cartaceo sia in modo informatizzato (come documento consultabile su internet o scaricabile dal sito internet dell’Utilizzatore) ma per esteso e sempre in riferimento alla persona e non ad uno studio od a una società. A seguito della scadenza della certificazione, della rinuncia o della revoca della certificazione, è fatto divieto di utilizzare il certificato e, se pubblicato su internet, dovrà essere rimosso. Non vi deve essere rischio che il certificato, riferito al professionista, venga confuso od associato alla certificazione di una società o studio di professionisti od altre entità diversa dal singolo professionista. Nel caso in cui il professionista sia socio, proprietario, dipendente o collaboratore di una società o di uno studio professionale, la propria certificazione può essere pubblicamente promossa, ma sempre con chiaro riferimento alla singola persona.

8.7.3 Il timbro viene fornito a pagamento su richiesta da parte dell’Utilizzatore e non può essere riprodotto se non esattamente come fornito. Il timbro non riporta logo o marchio ma le informazioni di certificazione del singolo professionista. A seguito della scadenza della certificazione, della rinuncia o del ritiro della certificazione, il Timbro deve essere distrutto o restituito a Kiwa Cermet e ne è vietato l’utilizzo.

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9 Mantenimento e Rinnovo

(*) l’idoneità deve essere valutata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e non deve costituire una indebita discriminazione dei possibili candidati.

9.1 Mantenimento

La durata della certificazione è stabilità in tre anni dalla data di delibera del certificato, annualmente il professionista certificato deve produrre e trasmettere a KIWA CERMET:

Evidenza del pagamento della quota annuale così come indicato nel tariffario;

Evidenza dell’esercizio retribuito della professione per almeno due condomini;

Evidenza dell’aggiornamento professionale eseguito nella misura di 8 crediti annuali (1 credito=1 ora di formazione);

Evidenza della costituzione dei fascicoli immobiliari per i condomini amministrati;

Evidenze della registrazione e del trattamento dei reclami ricevuti.

Tali evidenze potranno essere prodotte con una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in tal caso le evidenze potranno essere verificate da funzionari KIWA CERMET debitamente incaricati alla controllo della documentazione professionale.

9.2 Rinnovo

Alla scadenza del triennio di certificazione il professionista certificato deve dare:

Evidenze della registrazione e del trattamento dei reclami ricevuti;

Evidenza dell’esercizio retribuito della professione per almeno due condomini;

Evidenza della formazione nella misura di 24 crediti (totale del triennio);

Evidenza del pagamento della quota annuali come previsto dal tariffario di schema;

Le evidenze devono essere supportate da documentazione di corredo che mostri e attesti l’effettivo soddisfacimento del requisito.

In occasione del rinnovo triennale il professionista certificato dovrà dare evidenza, attraverso un adeguato campione, della costituzione e del possesso dei fascicoli immobiliari dei condomini amministrati; tale evidenza potrà essere verificata mediante un audit a campione del personale abilitato KIWA CERMET presso la sede del professionista certificato.

Se nel periodo di validità della certificazione, mutate condizioni del contesto lavorativo, professionale o normativo impongono una revisione del profilo professionale la Direzione comunicherà le variazioni e le eventuali disposizioni per il mantenimento della certificazione.

10 Sanzioni

Per il mantenimento della certificazione, il professionista certificato deve esercitare la propria professione nel rispetto del codice deontologico e deve soddisfare i requisiti stabiliti per il mantenimento, in occasione delle scadenze annuali della sorveglianza (mantenimento). Il professionista, deve produrre le evidenze stabilite nei requisiti oltre alle evidenze relative alla presa in carico e al trattamento di eventuali reclami e non conformità ed alle possibili azioni correttive intraprese per scongiurare il loro ripetersi.

Il mancato rispetto del codice deontologico e il mancato esercizio della pratica professionale, in modo onesto retto e probo, può generare provvedimenti sanzionatori quali la sospensione e il ritiro del certificato.

Causa delle sanzioni possono essere:

1) Reclamo non correttamente risolto attraverso evidenze che dimostrano il mantenimento dei requisiti da parte del professionista;

2) Perdita dei requisiti per il mantenimento;

3) Mancata osservanza del codice deontologico;

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4) Mancato pagamento delle quote di certificazione;

5) Errore grave e ripetuto nell’uso del marchio di certificazione.

Il Direttore certificazione del personale, vagliata la documentazione prodotta e verificata l’oggettiva responsabilità, decide i provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione, le sanzioni sono comminate in misura della gravità dell’evento scatenante. A tale decisione il professionista certificato può presentare ricorso secondo quanto indicato al capitolo corrispondente.

Nel caso di sospensione o revoca del certificato, il professionista si impegna a non utilizzare il marchio di certificazione, a non pubblicizzare la propria certificazione e a riconsegnare il tesserino-certificato ed il timbro se in suo possesso.

Il Professionista al quale sia stato revocato il certificato può ripresentare Domanda di Certificazione non prima di 6 mesi dalla data di revoca, a condizioni che siano state rimosse o risolte le cause originanti la decisione di revoca.

Il certificato viene revocato anche in caso di formale rinuncia da parte del professionista certificato, con lettera raccomandata o mail certificata, nel caso di rinuncia nell’anno del rinnovo della certificazione, tale rinuncia deve essere comunicata a KIWA CERMET entro tre mesi dalla scadenza della certificazione.

11 Subentro ad altro ente

In caso di richiesta di certificazione da parte di un candidato già certificato da altro ente di certificazione, è possibile subentrare alla certificazione in essere solo se:

il certificato è in corso di validità,

il certificato è stato rilasciato da Organismo di Certificazione (OdC) del personale accreditato,

è possibile ricevere dal precedente OdC i documenti che attestano il soddisfacimento dei requisiti di certificazione per lo schema in oggetto.

In tale caso, il Comitato di Delibera, dopo aver acquisito la documentazione del candidato, definisce gli eventuali crediti e di conseguenza se sono necessarie o meno evidenze/prove da sostenere o se si può procedere con la delibera di subentro della certificazione.

In caso non sia possibile ricevere documenti e informazioni dal precedente OdC, sarà necessario prevedere almeno un colloquio con il professionista prima di subentrare alla certificazione.

In caso di certificazione non accreditata o non valida (es. sospesa o revocata) non sarà possibile effettuare alcun subentro, ma si dovrà prevedere il completo iter di valutazione (analisi documentale, esame) prima di deliberare la certificazione.

12 Riesame e Validazione Schema

Periodicamente, con cadenza almeno triennale, il Comitato di Schema rivede la documentazione di schema per verificarne la corrispondenza alle normative, leggi, prassi professionali per garantire la validità delle specifiche professionali.

In funzione delle modifiche al contesto normativo e/o legislativo di riferimento, dei risultati degli esami e del monitoraggio periodico degli stessi, il Comitato di Schema, sotto la responsabilità del Direttore Certificazione del Personale, può essere chiamato a rivedere la documentazione di esame e la composizione delle prove anche prima della scadenza triennale sopra indicata.

13 Ricorsi e Reclami

Il richiedente, il candidato e il professionista certificato possono segnalare ricorsi alla struttura KIWA CERMET in merito alle decisioni prese dal personale incaricato e reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione.

13.1 Reclami

Il richiedente, il candidato e il professionista certificato possono presentare reclamo documentato, avente per oggetto i propri rapporti contrattuali con KIWA CERMET.

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Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell’espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli esaminatori o dello staff di KIWA CERMET.

KIWA CERMET provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare il reclamante in merito alle azioni intraprese entro quindici giorni dalla data del reclamo.

13.2 Ricorsi

Il richiedente, il candidato e il professionista certificato possono segnalare ricorsi alla struttura KIWA CERMET in merito alle decisioni prese dal personale incaricato e reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione.

Il ricorso scaturisce dal dissenso del Candidato o del Professionista certificato nei confronti di una decisione presa da KIWA CERMET nell’ambito dell’iter di Certificazione e può riguardare il rilascio, il non rilascio, la sospensione, ecc. della Certificazione.

Il ricorso deve pervenire a KIWA CERMET in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento o dell’attività a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la motivazione supportata da evidenze oggettive.

KIWA CERMET esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

13.3 Contenziosi

Qualora l’esito del ricorso non sia accettato dal richiedente, il candidato e il professionista certificato, la controversia che ne scaturisce sarà trattata da una commissione costituita da un rappresentante di KIWA CERMET, da un rappresentante del professionista e da un rappresentante, con funzione di Presidente, nominato dai due soggetti al fine di riesaminare il ricorso e pervenire a una soluzione amichevole della controversia.

Qualora il contenzioso non fosse risolto in modo amichevole, il contenzioso stesso potrà essere deferito alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento Arbitrale.

L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Le spese saranno a carico della parte soccombente.

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14 Allegato: Vademecum evidenze

Nella terminologia della certificazione, la definizione di evidenza oggettiva (brevemente evidenza) è la seguente:

“Evidenza oggettiva: Dati che supportano l'esistenza o la veridicità di qualcosa.

L'evidenza oggettiva può essere fornita da osservazioni, misurazioni, prove (3.8.3) o da altri mezzi.” fonte ISO 9000:2005.

L’ente di certificazione deve attestare la sussistenza dei requisiti definiti nello schema di certificazione. Questo potrà avvenire per alcuni di essi attraverso l’analisi delle evidenze prodotte dal candidato; per altri, come le competenze professionali, tramite l’esame di certificazione.

Qui di seguito viene proposta una lista di evidenze che possono essere prodotte dall’Amministratore di Condominio per attestare il possesso dei requisiti di schema. La lista proposta è solo una indicazione e non costituisce una prescrizione; è un modo di indicare la classe dei documenti che possono essere valutati, lasciando liberi i candidati di produrre altra documentazione parimenti adeguata.

1. DOCUMENTI OBBLIGATORI:

a. CV firmato in originale e completo di consenso al trattamento dati personali

b. Copia Carta di Identità

2. EVIDENZE a sostegno di quanto indicato nel curriculum vitae:

a. Copia titolo di studio

b. Attestati corsi di formazione con l’indicazione delle ore per il computo dei crediti (l’attestato è accettabile se indica almeno: ente erogante, argomenti, durata)

c. Copia Incarico, contratto, assegnazione codice fiscale condominio, stampa ENTRATEL2

d. Lettera di referenze

e. Copia del verbale di assemblea condominiale di nomina

f. Iscrizione alla CCIAA se il professionista svolge l’attività in forma societaria (insieme alla lettera d’incarico)

g. Autocertificazione della costituzione dei fascicoli immobiliari.

I documenti prodotti dovranno rispettare le normative della privacy e dovranno avere un valore oggettivo, non modificabile, pertanto non saranno in generale sufficienti fatture per la prestazione d’opera o autocertificazioni (escluso il punto g. dell’elenco).

2 evidenza di amministrazione di almeno 10 edifici (rif. UNI 10801 § 7)