Percorso B lezione 3 Le fonti del diritto a livello ... · In sostanza, tale procedura investe...

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Percorso B Le fonti del diritto 1 lezione 3 Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale La procedura legislativa ordinaria e speciale La procedura ordinaria si articola nelle seguenti fasi: fase dell’iniziativa: la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta. L’emanazione della proposta può essere richiesta dal Parlamento europeo (che gode, così, della cd. «iniziativa dell’iniziativa»); dal popolo (quando un milione di citta- dini europei che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, pos- sono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare una proposta appropriata); prima lettura: il Parlamento europeo adotta una posizione sulla proposta presentata dalla Commissione e la trasmette al Consiglio, il quale può approvarla o meno. Nel primo caso l’atto è adottato così come è stato formulato dal Parlamento europeo. Nella seconda ipotesi, invece, il Consiglio adotta una posizione, in prima lettura, la trasmette al Par- lamento europeo e lo informa esaurientemente dei motivi che lo hanno indotto a non approvare la proposta del Consiglio. In questa fase anche la Commissione informa il Par- lamento europeo della sua posizione; seconda lettura: il Parlamento europeo, entro tre mesi dalla comunicazione, può appro- vare la posizione del Consiglio, in tal caso l’atto è adottato; può respingere la posizione del Consiglio a maggioranza dei membri che lo compongono, in tal caso l’atto si considera non adottato; oppure può proporre degli emendamenti. In tal caso il testo è inviato al Consiglio e alla Commissione che esprimono un parere. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dispone di tre mesi per approvare o meno gli emendamenti. Nel primo caso l’atto si considera adottato. Nel secondo caso il Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione che apre la fase immediatamente successiva; fase di conciliazione: il comitato di conciliazione, entro sei settimane dalla convocazione, deve raggiungere un accordo su un progetto comune a partire dalle posizioni comuni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in seconda lettura. In caso contrario l’atto si considera non adottato; terza lettura: se entro le sei settimane il comitato di conciliazione riesce ad approvare un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di sei mesi per adot-

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Percorso B ➜ Le fonti del diritto

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lezione 3Le fonti del diritto alivello nazionale einternazionaleLa procedura legislativa ordinaria e specialeLa procedura ordinaria si articola nelle seguenti fasi:

• fase dell’iniziativa: la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta. L’emanazione della proposta può essere richiesta dal Parlamento europeo (che gode, così, della cd. «iniziativa dell’iniziativa»); dal popolo (quando un milione di citta-dini europei che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, pos-sono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare una proposta appropriata);

• prima lettura: il Parlamento europeo adotta una posizione sulla proposta presentata dalla Commissione e la trasmette al Consiglio, il quale può approvarla o meno. Nel primo caso l’atto è adottato così come è stato formulato dal Parlamento europeo. Nella seconda ipotesi, invece, il Consiglio adotta una posizione, in prima lettura, la trasmette al Par-lamento europeo e lo informa esaurientemente dei motivi che lo hanno indotto a non approvare la proposta del Consiglio. In questa fase anche la Commissione informa il Par-lamento europeo della sua posizione;

• seconda lettura: il Parlamento europeo, entro tre mesi dalla comunicazione, può appro-vare la posizione del Consiglio, in tal caso l’atto è adottato; può respingere la posizione del Consiglio a maggioranza dei membri che lo compongono, in tal caso l’atto si considera non adottato; oppure può proporre degli emendamenti. In tal caso il testo è inviato al Consiglio e alla Commissione che esprimono un parere.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dispone di tre mesi per approvare o meno gli emendamenti. Nel primo caso l’atto si considera adottato. Nel secondo caso il Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione che apre la fase immediatamente successiva;

• fase di conciliazione: il comitato di conciliazione, entro sei settimane dalla convocazione, deve raggiungere un accordo su un progetto comune a partire dalle posizioni comuni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in seconda lettura. In caso contrario l’atto si considera non adottato;

• terza lettura: se entro le sei settimane il comitato di conciliazione riesce ad approvare un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di sei mesi per adot-

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tare, ciascuno per conto proprio, l’atto sulla base del progetto comune. In caso contrario, l’atto si considera non adottato.

La seconda procedura per l’adozione degli atti dell’Unione è detta procedura legislativa speciale. La disposizione di cui all’articolo 289, par. 2 TFUE, infatti, stabilisce che nei casi previsti dai trattati gli atti legislativi possono essere emanati dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio, o viceversa.In sostanza, tale procedura investe della funzione legislativa due soli soggetti, distinguendo nettamente il loro ruolo: uno di essi assume la veste di organo deliberante, l’altro di organo partecipante (il quale può essere semplicemente consultato o chiamato ad approvare l’atto).

Il Consiglio ha competenza in tutte le materie in cui è maggiore l’interesse degli Stati membri a che siano adottati atti giuridicamente vincolanti. Di seguito ne elenchiamo diverse:

• adotta provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’ori-gine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento ses-suale (art. 19 TFUE);

• combatte i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’istituzione di una Procura europea (art. 86 TFUE);

• stabilisce le disposizioni necessarie per consentire che l’elezione del Parlamento europeo avvenga in maniera uniforme in tutti gli Stati membri (art. 223 TFUE);

• stabilisce misure relative ai documenti personali (art. 77 TFUE);• stabilisce misure in relazione alla sicurezza, alla libera circolazione e soggiorno (art. 21

TFUE).

Il Parlamento europeo, invece, adotta per lo più atti nelle materie legate al suo funziona-mento interno.