Percorso B Il diritto del lavoro - Edizioni scolastiche · • esclusione, per i licenziamenti...

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1 Percorso  B Il diritto del lavoro Jobs Act e licenziamento Allo scopo espresso di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, la L. 10-12-2014, n. 183, cd. Jobs Act, de- lega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che prevedano, per le nuove as- sunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (cd. CATUC) in relazione all’anzianità di servizio con: esclusione, per i licenziamenti economici, della reintegrazione nel posto di lavoro, e riconoscimento solo di un indennizzo certo e crescente con l’anzianità di servizio; diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro nelle sole ipotesi di licen- ziamenti nulli e discriminatori; diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro in specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare. Il provvedimento prevede anche una revisione dei termini di impugnazione dei licenzia- menti secondo criteri che ne conferiscano certezza. Con il decreto di attuazione della L. 183/2014, approvato in via definitiva il 20-2-2015, viene disciplinato il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo per i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri assunti, dalla data di entrata in vigore (7-3- 2015), con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Come si vedrà, il campo di applicazione è in realtà più ampio, rientrandovi, a determina- te condizioni, anche lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Si tratta di un regime che limita il campo di applicazione della tutela reale dell’art. 18 L. 300/1970 per i lavoratori di datori di lavoro con più di 15 dipendenti, divenendo il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro un’eccezione alla regola della cd. «monetizzazione» del licenziamento illegittimo. In sintesi, il decreto di attuazione apporta alla disciplina dei licenziamenti intimati da datori di lavoro con più di 15 dipendenti (ex art. 18, co. 8, L. 300/1970) le seguenti novità: la tutela reale è riconosciuta nei casi di licenziamento per giustificato motivo sogget- tivo o per giusta causa solo quando è direttamente dimostrata in giudizio l’insussisten- za del fatto materiale contestato al lavoratore ed è sempre esclusa per licenziamenti economici; in tutti i casi in cui è prevista la tutela risarcitoria, l’indennità è determinata in rela- zione all’anzianità aziendale del lavoratore, entro un limite minimo e massimo; per i lavoratori di datori di lavoro fino a 15 dipendenti viene dettata una disciplina ad hoc che prevede solo l’indennità risarcitoria (che non è alternativa alla riassunzione, come invece previsto dall’art. 8 L. 604/1966), determinata secondo nuovi criteri.

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Percorso   B    Il diritto del lavoro

     Jobs Act e licenziamento

Allo scopo espresso di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, la L. 10-12-2014, n. 183, cd. Jobs Act, de-lega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che prevedano, per le nuove as-sunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (cd. CATUC) in relazione all’anzianità di servizio con:

• esclusione, per i licenziamenti economici, della reintegrazione nel posto di lavoro, e riconoscimento solo di un indennizzo certo e crescente con l’anzianità di servizio;

• diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro nelle sole ipotesi di licen-ziamenti nulli e discriminatori;

• diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro in specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare.

Il provvedimento prevede anche una revisione dei termini di impugnazione dei licenzia-menti secondo criteri che ne conferiscano certezza.Con il decreto di attuazione della L. 183/2014, approvato in via definitiva il 20-2-2015, viene disciplinato il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo per i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri assunti, dalla data di entrata in vigore (7-3-2015), con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.Come si vedrà, il campo di applicazione è in realtà più ampio, rientrandovi, a determina-te condizioni, anche lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.Si tratta di un regime che limita il campo di applicazione della tutela reale dell’art. 18 L. 300/1970 per i lavoratori di datori di lavoro con più di 15 dipendenti, divenendo il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro un’eccezione alla regola della cd. «monetizzazione» del licenziamento illegittimo.

In sintesi, il decreto di attuazione apporta alla disciplina dei licenziamenti intimati da datori di lavoro con più di 15 dipendenti (ex art. 18, co. 8, L. 300/1970) le seguenti novità:

• la tutela reale è riconosciuta nei casi di licenziamento per giustificato motivo sogget-tivo o per giusta causa solo quando è direttamente dimostrata in giudizio l’insussisten-za del fatto materiale contestato al lavoratore ed è sempre esclusa per licenziamenti economici;

• in tutti i casi in cui è prevista la tutela risarcitoria, l’indennità è determinata in rela-zione all’anzianità aziendale del lavoratore, entro un limite minimo e massimo;

• per i lavoratori di datori di lavoro fino a 15 dipendenti viene dettata una disciplina ad hoc che prevede solo l’indennità risarcitoria (che non è alternativa alla riassunzione, come invece previsto dall’art. 8 L. 604/1966), determinata secondo nuovi criteri.