Pensioni di reversibilità e tutele per gli autonomi · 2019-01-31 · la pensione di cui era...

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Pensioni di reversibilità e tutele per gli autonomi

marzo 2016

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LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge quando una persona, al momento del decesso, si trovava in una delle seguenti condizioni:

a) titolarità di una pensione diretta;b) accredito di almeno 15 anni di contri-

buti in tutta la vita lavorativa;c) accredito complessivamente di 5

anni di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.

Nel primo caso si parla di “pensione di reversibilità”, negli altri due casi di “pensione indiretta”.

Chi ne ha diritto

I superstiti che hanno diritto alla pre-stazione sono:

1) il coniuge, anche se è separato le-galmente in modo consensualeSe legalmente separato con adde-bito, oppure divorziato, la pensione spetta solo a condizione che lo stes-so sia titolare di assegno di manteni-mento.In presenza di più coniugi divorziati, aventi titolo alla quota di pensione

PENSIONI DI REVERSIBILITÀ ETUTELE PER GLI AUTONOMI

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con il coniuge superstite, la pensio-ne viene ripartita - a seguito di sen-tenza del tribunale - tra tutti gli aventi diritto (nel limite del 60% del tratta-mento diretto). Il coniuge divorziato dovrà quindi rivolgersi al tribunale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e per la misura della ripartizione. In genere, l’eventuale quota di pen-sione viene determinata tenendo conto sia dello stato di bisogno dell’ex coniuge che della durata del rapporto matrimoniale.

2) i figli minori, senza alcuna condizioneSe i figli sono maggiorenni, spetta soltanto se ancora studenti (fino al compimento del 26° anno di età per gli universitari), oppure se risultano assolutamente e permanentemente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa.Nell’ipotesi di orfano che frequenti una scuola o un’università all’este-ro, lo stesso ha lo status di studente solo qualora il corso estero abbia ca-rattere di equivalenza a quelli dello stesso grado esistenti in Italia.

3) i genitori (in assenza di coniuge e figli)Devono aver compiuto più di 65 anni, risultare a carico del lavoratore e non

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devono percepire nessuna altra pen-sione (diretta o indiretta).

4) i fratelli e le sorelle (in assenza di coniuge, figli e genitori) se, alla data del decesso, erano a carico del de-funto, inabili, non coniugati e non titolari di alcun tipo di pensione (di-retta o indiretta).

5) i nipoti minori che vivono a carico dei nonni, anche se non formalmen-te affidati agli stessi ed anche se non orfani, purché venga accertato che i genitori sono impossibilitati a prov-vedere al loro mantenimento, non svolgendo alcun tipo di attività lavo-rativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.

Beneficiari esclusi dal diritto in caso di omicidio

A partire dal 2011, i familiari sono esclusi dal diritto ai trattamenti pensio-nistici ai superstiti (pensione di reversi-bilità, pensione indiretta, indennità una tantum), qualora siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del pensionato o dell’iscritto stesso.

La norma si applica anche alle pen-sioni ai superstiti già liquidate: pertan-to, i familiari condannati per i delitti di cui sopra, a partire dal 2011, perdono il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, di cui erano già titolari.

Indennità una tantum

In assenza dei requisiti per la pensio-ne indiretta viene liquidata una indenni-tà una tantum/indennità per morte:

• nel sistema retributivo /misto, in presenza di almeno 1 anno di contri-buzione nei 5 anni precedenti il de-cesso. Spetta al coniuge o, in man-canza di questo, ai figli. La relativa domanda deve essere presentata entro 1 anno dal decesso;

• nel sistema contributivo, a prescin-dere dall’ammontare dei contributi accreditati, qualora i superstiti non abbiano diritto a rendita Inail in con-seguenza della morte del lavoratore e si trovino nelle condizioni redditua-li previste per l’assegno sociale.

Importo

Ciascun lavoratore versa all’ente previdenziale i contributi Ivs (Invalidità, vecchiaia, superstiti), utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dirette, di invalidità ed ai superstiti.

Quindi, l’importo della pensione ai superstiti viene calcolato sulla base del-la pensione di cui era titolare il defunto, o che gli sarebbe spettata in relazione all’ammontare della contribuzione ver-sata.

La quota di pensione spettante varia in relazione al superstite:

• 60% al coniuge. Dal 2012, in caso di matrimonio contratto dalla per-sona deceduta in età superiore a 70 anni, qualora la differenza di età tra il defunto ed il coniuge superstite sia superiore a 20 anni, la percentuale spettante è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al de-

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cimo (tale riduzione non è applicata in presenza di figli minori, studenti o inabili).

• 70% al figlio unico avente diritto.• 20% a ciascun figlio avente diritto

(se anche il coniuge ha diritto), oppu-re 40% (se il coniuge non ha diritto).

• 15% ciascuno a genitori o fratelli e sorelle.

La pensione attribuita complessiva-mente a tutti i superstiti non può essere, comunque, superiore al 100% della pen-sione spettante alla persona deceduta.

Riduzione dell’importo per incumulabilità con i redditi

La pensione così calcolata viene ri-dotta in presenza di redditi del super-stite superiori a certi limiti, determinati annualmente.

La riduzione può essere:

• del 25%, se il reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo;

• del 40%, se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo;

• del 50%, se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Limiti di reddito per il 2016

• fino a 19.573,71 E = nessuna ridu-zione

• da 19.573,72 E a 26.098,28 E = ridu-zione del 25%

• da 26.098,29 E a 32.622,85 E = ri-duzione del 40%

• da 32.622,86 E = riduzione del 50%

La riduzione non si applica in presen-za di figli minori e maggiorenni inabili o studenti.

Ai fini del cumulo, vengono consi-derati “redditi” tutti quelli assoggettati all’Irpef (compresi quelli esteri che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero as-soggettati all’Irpef), al netto dei tratta-menti di famiglia e dei contributi previ-denziali ed assistenziali.

Sono esclusi dalla valutazione:

• Tfr comunque denominati e loro an-ticipazioni;

• reddito della casa di abitazione; • competenze arretrate sottoposte a

tassazione separata; • importo di tutte le pensioni ai super-

stiti (anche se a carico di Stato este-ro). Quindi, in caso di titolarità, da parte di uno stesso soggetto, di più pensioni ai superstiti, le stesse sono escluse dal computo dei redditi da valutare.

Decorrenza

Le pensioni indirette e di reversibi-lità hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del congiunto, qualunque sia la data di presentazione della domanda (fatti salvi i termini di prescrizione dei ratei).

Alcune particolarità

• In casi di assenza prolungata - per almeno 10 anni - del congiunto, può

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essere chiesta al tribunale una sen-tenza dichiarativa di morte presunta. Essa costituisce titolo per il ricono-scimento, a favore dei beneficiari, della prestazione ai superstiti.

• Se il coniuge superstite si risposa perde il diritto alla pensione, ma viene liquidato con 2 annualità della stessa (comprensiva della tredicesi-ma mensilità), nella misura spettan-te alla data del nuovo matrimonio.

• il figlio studente universitario può percepire la pensione fino al com-pimento dei 26 anni di età, però nel limite della durata del corso di studio (se è fuori corso perde cioè il diritto alla pensione).

• per i figli maggiorenni inabili: dal 1° novembre 2000 i limiti di reddito (nonché i redditi da considerare) per essere considerati a carico del de-funto sono quelli utilizzati per la pen-sione di invalidità civile totale.

• il diritto al conseguimento delle pre-stazioni pensionistiche ai superstiti nei confronti dei figli riconosciuti ina-bili sussiste anche nel caso in cui gli stessi svolgano attività lavorativa, qualora si tratti di lavoro con finalità terapeutica e con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le coo-perative sociali o presso i datori di la-voro che assumono i soggetti inabili.

• la pensione spetta anche ai figli nati postumi (cioè nati entro 300 giorni dalla data di decesso del padre).

• Gli eredi del congiunto, deceduto dopo la presentazione della doman-da di pensione di inabilità ma prima di averne potuto godere, hanno di-ritto alla percezione della pensione di reversibilità calcolata sulla base del trattamento di inabilità, in quan-to il diritto allo stesso sorge in virtù

dell’esistenza dei requisiti sanitario e contributivo (anche se, al momento della morte, l’interessato non aveva ancora cessato l’attività lavorativa).

IPOTESI DI TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE

È stato approvato lo schema di dise-gno di legge che prevede l’introduzione di nuove misure per la tutela di alcuni aspetti importanti del lavoro autonomo non imprenditoriale.

Si tratta di un ipotesi di riforma che non è stata ancora approvata definiti-vamente, ma che può essere utile co-noscere. Di seguito vengono illustrate le disposizioni più rilevanti dal punto di vista previdenziale.

Tutele per il lavoro autonomo

Prendendo atto della mutazione della composizione della forza lavoro del sistema produttivo italiano degli ul-timi 2 decenni, che ha visto crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro atti-vità in forma autonoma, si introducono significative modifiche alle norme che disciplinano la tutela della maternità, della malattia e dell’infortunio delle la-voratrici e dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.

Per comprendere la portata delle novità normative è necessario ricorda-re che ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuati-ve, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavo-

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ro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Inoltre ricordiamo che le disposizioni che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto, continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015.

L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è quello delle prestazioni d’opera materiali e intellettuali. Sono esclusi, invece, gli imprenditori, compre-si quelli piccoli.

Indennità di maternità

Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata si prevede il diritto di percepire l’indennità di maternità indipendente-mente dalla effettiva astensione dall’at-tività lavorativa, proprio come è previsto per le lavoratrici autonome.

Congedi parentali

Il periodo di congedo parentale, l’a-stensione facoltativa dal lavoro dei ge-nitori, riconosciuto anche in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata, purché abbiano titolo all’indennità di maternità (attualmente previsto per un periodo di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino) è esteso ad un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.

Tutela di gravidanza, malattia e infortunio

Nello schema di disegno di legge, il

Governo prevede che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori au-tonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, non comportino l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospe-sa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.

Inoltre, in caso di malattia e infortu-nio di gravità tale da impedire lo svolgi-mento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malat-tia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali sarà il lavorato-re a dover versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospen-sione, in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

Tutela contro la malattia

Per gli iscritti alla gestione sepa-rata, i periodi di malattia certificata conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche vengono equi-parati alla degenza ospedaliera che ha un’indennità maggiore rispetto a quan-to previsto per l’indennità di malattia. Entrambe le prestazioni, in ogni caso, sono soggette al requisito contributivo di 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento. Inoltre è necessario che, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziata la malattia o la degenza ospedaliera, il reddito individuale as-soggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

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