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PDL 2790 - Tomo II · 2020. 11. 26. · N. 2790 CAMERA DEI DEPUT A TI — DISEGNO DI LEGGE PRESENT...
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N. 2790—CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
Presentato il 18 novembre 2020
TOMO II
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PAGINA BIANCA
I N D I C E
TOMO I
Relazione illustrativa .................................................................................. Pag. 1
Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2021-2023 ...... » 3
Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ... » 21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio ........................................ » 79
Capitolo IV. Budget economico-analitico 2021-2023 ........................... » 87
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge dibilancio ............................................................................... » 121
L’Ecobilancio dello Stato (*)
Relazione tecnica ......................................................................................... Pag. 255
Parte I (Sezione I del disegno di legge) ............................................... » 257
Parte II (Sezione II del disegno di legge) ............................................ » 481
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il contodella pubblica amministrazione programmatico 2021-2023 ...... » 496
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge dibilancio 2021-2023 .......................................................................... » 497
Allegato conoscitivo ..................................................................................... Pag. 519
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dota-zioni previste a legislazione vigente .............................................. » 521
TOMO II
Disegno di legge
Articoli ...................................................................................................... Pag. 1
Allegati, Tabelle ed Elenco ..................................................................... » 289
Tabelle A e B ........................................................................................... » 315
Quadri generali riassuntivi ..................................................................... » 319
(*) L’illustrazione dell’Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.
Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
TOMO III
Stati di previsione
Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata ................................... Pag. 3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze ................................................................................................... » 21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppoeconomico ............................................................................................. » 229
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali .................................................................................... » 281
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ...... » 325
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale ..................................................... » 361
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione ...... » 405
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno ........... » 457
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ......................................................... » 525
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti ...................................................................................... » 559
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell’università edella ricerca .......................................................................................... » 623
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa ........ » 657
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali ............................................................ » 711
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo ...................................................... » 743
Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute ........ » 805
Atti Parlamentari — IV — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
DISEGNO DI LEGGE__
SEZIONE IMISURE QUANTITATIVE PER LA REA-LIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRO-
GRAMMATICI
PARTE I
TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILAN-CIO DELLO STATO
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021,2022 e 2023, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.
TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALEE CONTRIBUTIVA
Art. 2.
(Fondo per interventi di riforma del sistemafiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondoper l’assegno universale e i servizi alla fa-
miglia)
1. Al fine di dare attuazione a interventiin materia di riforma del sistema fiscale,nello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze è istituito un
Art. 1.
Art. 2.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Fondo con una dotazione di 8.000 milionidi euro per l’anno 2022 e di 7.000 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2023,di cui una quota non inferiore a 5.000milioni di euro e non superiore a 6.000milioni di euro a decorrere dall’anno 2022è destinata all’assegno universale e servizialla famiglia. I predetti interventi sono di-sposti con appositi provvedimenti norma-tivi, a valere sulle risorse del Fondo di cuial primo periodo.
2. Al Fondo di cui al comma 1 sonodestinate altresì, a decorrere dall’anno 2022,fermo restando il rispetto degli obiettiviprogrammatici di finanza pubblica, risorsestimate come maggiori entrate permanentiderivanti dal miglioramento dell’adempi-mento spontaneo.
3. In ciascun anno, ai fini della deter-minazione delle risorse di cui al comma 2,si considerano le maggiori entrate derivantidal miglioramento dell’adempimento spon-taneo che sono indicate, con riferimento alterzo anno precedente alla predisposizionedella legge di bilancio, nell’aggiornamentodella Relazione sull’economia non osser-vata e sull’evasione fiscale e contributiva,redatta ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,introdotto dall’articolo 2 del decreto legi-slativo 24 settembre 2015, n. 160. Le mag-giori entrate di cui al periodo precedentesono considerate permanenti se per i treanni successivi a quello oggetto di quanti-ficazione, la somma algebrica della stimadella variazione delle entrate derivanti inciascun anno dal miglioramento dell’adem-pimento spontaneo risulta non negativa.Qualora tale somma algebrica risulti nega-tiva, l’ammontare delle maggiori entratepermanenti è dato dalla differenza, se po-sitiva, tra l’ammontare delle maggiori en-trate di cui al primo periodo e il valorenegativo della somma algebrica della varia-zione delle entrate da miglioramento del-l’adempimento spontaneo stimata con rife-rimento ai tre anni successivi. Se la diffe-renza di cui al periodo precedente è nega-tiva o pari a zero, l’ammontare dellemaggiori entrate permanenti è pari a zero.
4. Nel rispetto degli obiettivi program-matici di finanza pubblica, la Nota di ag-
Art. 2.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
giornamento al documento di economia efinanza indica la quota delle maggiori en-trate permanenti rispetto alle previsionitendenziali formulate per il Documento dieconomia e finanza derivanti dal migliora-mento dell’adempimento spontaneo e de-terminate ai sensi del comma 3, da desti-nare al Fondo di cui al comma 1.
5. A decorrere dall’anno 2022, i commida 431 a 435 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
6. Il Fondo assegno universale e servizialla famiglia e altre misure correlate, di cuial comma 339 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, è incrementato di3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 3.
(Stabilizzazione a regime, dall’anno 2021,dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro
dipendente)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,n. 21, è sostituito dal seguente:
« 2. Nelle more di una revisione strut-turale del sistema delle detrazioni fiscali,l’ulteriore detrazione di cui al comma 1spetta per le prestazioni rese a decorreredal 1° luglio 2020 ».
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, èridotto di 1.150 milioni di euro nell’anno2021 e di 1.426 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2022.
Art. 4.
(Incentivo per l’occupazione giovanile)
1. Per le nuove assunzioni a tempoindeterminato e per le trasformazioni deicontratti a tempo determinato in contrattia tempo indeterminato effettuate nel bien-nio 2021-2022, al fine di promuovere l’oc-cupazione giovanile stabile, l’esonero con-tributivo di cui all’articolo 1, commi da 100a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, è riconosciuto nella misura del 100
Art. 3.
Art. 4.
Art. 2.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
per cento, per un periodo massimo di tren-tasei mesi, nel limite massimo di importopari a 6.000 euro annui, con riferimento aisoggetti che alla data della prima assun-zione incentivata ai sensi del presente ar-ticolo non abbiano compiuto il trentaseie-simo anno di età. Resta ferma l’aliquota dicomputo delle prestazioni pensionistiche.
2. L’esonero contributivo di cui al comma1, ferme restando le condizioni ivi previste,è riconosciuto per un periodo massimo diquarantotto mesi ai datori di lavoro privatiche effettuino assunzioni in una sede ounità produttiva ubicata nelle seguenti re-gioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basili-cata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
3. In deroga all’articolo 1, comma 104,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermirestando i princìpi generali di fruizionedegli incentivi di cui all’articolo 31 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,l’esonero contributivo di cui al comma 1del presente articolo spetta ai datori dilavoro che non abbiano proceduto, nei seimesi precedenti l’assunzione, né proce-dano, nei nove mesi successivi alla stessa, alicenziamenti individuali per giustificato mo-tivo oggettivo ovvero a licenziamenti collet-tivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991,n. 223, nei confronti di lavoratori inqua-drati con la medesima qualifica nella stessaunità produttiva.
4. Le disposizioni di cui al presentearticolo non si applicano alle prosecuzionidi contratto e alle assunzioni di cui all’ar-ticolo 1, commi 106 e 108, della legge 27dicembre 2017, n. 205.
5. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 », e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.
Art. 4.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 5.
(Esonero contributivo per le assunzioni didonne)
1. Per le assunzioni di lavoratrici donneeffettuate nel biennio 2021-2022, in viasperimentale, l’esonero contributivo di cuiall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nellamisura del 100 per cento nel limite mas-simo di importo pari a 6.000 euro annui.
2. Le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occupa-zionale netto calcolato sulla base della dif-ferenza tra il numero dei lavoratori occu-pati rilevato in ciascun mese e il numerodei lavoratori mediamente occupati nei do-dici mesi precedenti. Per i dipendenti concontratto di lavoro a tempo parziale, ilcalcolo è ponderato in base al rapporto trail numero delle ore pattuite e il numerodelle ore che costituiscono l’orario normaledi lavoro dei lavoratori a tempo pieno.L’incremento della base occupazionale èconsiderato al netto delle diminuzioni delnumero degli occupati verificatesi in so-cietà controllate o collegate ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile o facenti capo,anche per interposta persona, allo stessosoggetto.
3. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 » e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.
Art. 6.
(Esonero contributivo per i giovani coltiva-tori diretti e imprenditori agricoli)
1. All’articolo 1, comma 503, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il
Art. 5.
Art. 6.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « e il 31 dicembre 2021 ».
Art. 7.
(Esonero contributivo per il settore sportivodilettantistico)
1. Al fine di garantire la sostenibilitàdella riforma del lavoro sportivo, è istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze un apposito fondo,con dotazione di 50 milioni di euro perl’anno 2021 e di 50 milioni di euro perl’anno 2022, per finanziare nei predettilimiti l’esonero, anche parziale, dal versa-mento dei contribuiti previdenziali a caricodelle federazioni sportive nazionali, disci-pline sportive associate, enti di promozionesportiva, associazioni e società sportive di-lettantistiche, con esclusione dei premi edei contributi dovuti all’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), relativamente ai rapporti dilavoro sportivo instaurati con atleti, alle-natori, istruttori, direttori tecnici, direttorisportivi, preparatori atletici e direttori digara.
2. L’esonero di cui al presente articolo ècumulabile con altri esoneri o riduzionidelle aliquote di finanziamento previsti dallanormativa vigente, nei limiti della contri-buzione previdenziale dovuta.
Art. 8.
(Esenzione dall’IRPEF dei redditi domini-cali e agrari dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali)
1. All’articolo 1, comma 44, della legge11 dicembre 2016, n. 232, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 2019e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019,2020 e 2021 »;
b) il secondo periodo è soppresso.
Art. 9.
(Modifiche alla disciplina fiscale della tas-sazione dei ristorni delle società cooperative)
1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 6.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Per le somme attribuite ad au-mento del capitale sociale nei confronti disoci persone fisiche, la cooperativa ha fa-coltà di applicare, previa deliberazione del-l’assemblea, la ritenuta del 12,50 per centoa titolo d’imposta all’atto della loro attri-buzione a capitale sociale. Tra i soci per-sone fisiche non sono compresi gli impren-ditori di cui all’articolo 65, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori dipartecipazione qualificata ai sensi dell’ar-ticolo 67, comma 1, lettera c), del mede-simo testo unico. La facoltà di cui al quartoperiodo è esercitata con il versamento dellaritenuta di cui al medesimo periodo, daeffettuare entro il giorno 16 del mese suc-cessivo a quello di scadenza del trimestresolare in cui è stata adottata la delibera-zione dell’assemblea ».
2. La ritenuta del 12,50 per cento pre-vista dal quarto periodo del comma 2 del-l’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dalcomma 1 del presente articolo, può essereapplicata con le medesime modalità e ter-mini alle somme attribuite ad aumento delcapitale sociale deliberate anteriormentealla data di entrata in vigore della presentelegge, in luogo della tassazione previstadalla previgente normativa.
Art. 10.
(Riduzione della tassazione dei dividendi pergli enti non commerciali)
1. Gli utili percepiti dagli enti non com-merciali di cui lettera c) del comma 1dell’articolo 73 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o da una stabile organizzazione nelterritorio dello Stato di enti non commer-ciali, di cui alla lettera d) del comma 1 delmedesimo articolo 73, che esercitano, senzascopo di lucro, in via esclusiva o principale,una o più attività di interesse generale per
Art. 10.
Art. 9.
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
il perseguimento di finalità civiche, solida-ristiche e di utilità sociale nei settori indi-cati al comma 2 del presente articolo, nonconcorrono alla formazione del reddito im-ponibile nella misura del 50 per cento adecorrere dall’esercizio in corso al 1° gen-naio 2021. Sono esclusi gli utili provenientida partecipazioni in imprese o enti resi-denti o localizzati in Stati o territori aregime fiscale privilegiato di cui all’articolo47-bis, comma 1, del citato testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. I settori nell’ambito dei quali devonoessere svolte le attività di interesse generaledi cui al comma 1 sono i seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita eformazione giovanile; educazione, istru-zione e formazione, compreso l’acquisto diprodotti editoriali per la scuola; volonta-riato, filantropia e beneficenza; religione esviluppo spirituale; assistenza agli anziani;diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e si-curezza pubblica; sicurezza alimentare eagricoltura di qualità; sviluppo locale ededilizia popolare locale; protezione dei con-sumatori; protezione civile; salute pubblica,medicina preventiva e riabilitativa; attivitàsportiva; prevenzione e recupero delle tos-sicodipendenze; patologia e disturbi psi-chici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; pro-tezione e qualità dell’ambiente;
d) arte, attività e beni culturali.
3. I soggetti di cui al comma 1 destinanol’imposta sul reddito delle società non do-vuta in applicazione della disposizione dicui al medesimo comma 1 al finanziamentodelle attività di interesse generale ivi indi-cate, accantonando l’importo non ancoraerogato in una riserva indivisibile e nondistribuibile per tutta la durata dell’ente.
4. Le fondazioni di cui al decreto legi-slativo 17 maggio 1999, n. 153, destinanol’imposta sul reddito non dovuta in appli-cazione della disposizione di cui al comma1 al finanziamento delle attività di inte-resse generale ivi indicate, accantonandola,
Art. 10.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
fino all’erogazione, in un apposito fondodestinato all’attività istituzionale.
TITOLO III
CRESCITA E INVESTIMENTI
Art. 11.
(Cofinanziamento nazionale degli interventifinanziati con fondi dell’Unione europea per
il periodo 2021-2027)
1. Alla copertura degli oneri relativi allaquota di cofinanziamento nazionale pub-blica relativa agli interventi cofinanziatidall’Unione europea per il periodo di pro-grammazione 2021-2027, a valere sulle ri-sorse dei fondi strutturali, del Fondo peruna transizione giusta (JTF), del Fondoeuropeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR) e del Fondo europeo per gli affarimarittimi e per la pesca (FEAMP), con-corre il Fondo di rotazione di cui all’arti-colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Aseguito dell’approvazione del Quadro finan-ziario pluriennale per il periodo di pro-grammazione 2021-2027 e dei relativi re-golamenti, il Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE), conapposita deliberazione, definisce i tassi dicofinanziamento nazionale massimi appli-cabili e l’onere a carico del Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, per i programmi cofi-nanziati dall’Unione europea per il periododi programmazione 2021-2027.
2. Per gli interventi di cui al comma 1,attribuiti alla titolarità delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorrenella misura massima del 70 per centodegli importi relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica previsti neipiani finanziari dei singoli programmi. Larestante quota del 30 per cento fa carico aibilanci delle regioni e delle predette pro-vince autonome, nonché degli eventuali al-tri organismi pubblici partecipanti a taliprogrammi.
Art. 11.
Art. 10.
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
3. Per gli interventi di cui al comma 1attribuiti alla titolarità delle amministra-zioni centrali dello Stato, alla coperturadegli oneri relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica si provvedeintegralmente con le disponibilità del Fondodi rotazione di cui all’articolo 5 della legge16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativialla quota di cofinanziamento nazionalepubblica dei programmi dell’obiettivo dicooperazione territoriale europea di cui laRepubblica italiana è partner ufficiale, deiprogrammi dello Strumento di vicinato,sviluppo e cooperazione internazionale edei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italianasono a carico del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della citata legge n. 183 del1987.
4. Il Fondo di rotazione di cui all’arti-colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,concorre, nei limiti delle proprie disponi-bilità, al finanziamento degli oneri relativiall’attuazione di eventuali interventi com-plementari rispetto ai programmi cofinan-ziati dai fondi strutturali dell’Unione euro-pea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorsedestinabili agli interventi complementari dicui al presente comma, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanopossono concorrere al finanziamento deglistessi con risorse a carico dei propri bi-lanci. L’erogazione delle risorse, a fronte dispese rendicontate, ha luogo previo inseri-mento, da parte dell’amministrazione tito-lare, dei dati di attuazione nel sistemainformatico di cui al comma 6.
5. Il monitoraggio degli interventi cofi-nanziati dall’Unione europea per il periododi programmazione 2021-2027, a valere suifondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sulFEAMP e sugli altri strumenti finanziariprevisti, ivi compresi quelli attinenti allacooperazione territoriale europea, del Fondoper lo sviluppo e la coesione nell’ambitodella programmazione 2021-2027, nonchédegli interventi complementari finanziatidal Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assi-curato dal Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneria
Art. 11.
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati
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generale dello Stato. A tal fine, le ammi-nistrazioni centrali, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano assicu-rano, per gli interventi di rispettiva com-petenza, la rilevazione dei dati di attua-zione finanziaria, fisica e procedurale alivello di singolo progetto nonché delle pro-cedure di attivazione degli interventi, se-condo le specifiche tecniche definite d’in-tesa tra il Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e le amministrazionicentrali dello Stato responsabili del coor-dinamento per i singoli fondi.
6. Per le finalità di cui al presentearticolo e al fine di garantire l’efficace ecorretta attuazione delle politiche di coe-sione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione dellerelative procedure attuative previste daisistemi di gestione e controllo, il Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello Statosviluppa e rende disponibile per le ammi-nistrazioni responsabili un apposito si-stema informatico per il supporto nelle fasidi gestione, monitoraggio, rendicontazionee controllo dei programmi e degli interventicofinanziati.
7. All’articolo 242, comma 7, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Il Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato integra il Programmacomplementare di azione e coesione per lagovernance dei sistemi di gestione e con-trollo 2014-2020, di cui alla deliberazionedel CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del24 marzo 2016, con interventi di rafforza-mento della capacità amministrativa e tec-nica per assicurare la conclusione dellaprogrammazione 2014-2020 e l’efficace av-vio del nuovo ciclo di programmazionedell’Unione europea 2021-2027, mediantel’utilizzo delle risorse a tal fine stanziatedalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».
Art. 11.
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati
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Art. 12.
(Proroghe in materia di riqualificazione ener-getica, impianti di micro-cogenerazione, re-cupero del patrimonio edilizio, acquisto dimobili e grandi elettrodomestici e proroga
del bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis),le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
2) al comma 2-bis, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« nell’anno 2021 »;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2021 »;
2) al comma 2, le parole: « 1° gen-naio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021 »,le parole: « anno 2019 », ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « anno2020 » e le parole: « nel 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel 2021 ».
2. All’articolo 1, comma 219, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« negli anni 2020 e 2021 ».
Art. 13.
(Proroga del bonus verde)
1. All’articolo 1, comma 12, della legge27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Perl’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« Per l’anno 2021 ».
Art. 14.
(Rifinanziamento degli interventi di ricon-versione e riqualificazione produttiva di aree
di crisi)
1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
convertito, con modificazioni, dalla legge15 maggio 1989, n. 181, destinati alla ri-conversione e alla riqualificazione produt-tiva delle aree di crisi industriale com-plessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, la dotazione del Fondo per la cre-scita sostenibile, di cui all’articolo 23 delmedesimo decreto-legge n. 83 del 2012, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012, è incrementata di 150 milioni dieuro per l’anno 2021, di 110 milioni di europer l’anno 2022 e di 20 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, le risorse di cui al comma1 sono ripartite tra gli interventi da attuarenei casi di situazioni di crisi industrialecomplessa ai sensi del comma 1 dell’arti-colo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli daattuare nei casi di situazioni di crisi indu-striale diverse dalle precedenti che presen-tano, comunque, impatto significativo sullosviluppo dei territori e sull’occupazione aisensi del comma 8-bis del medesimo arti-colo 27.
Art. 15.
(Sostegno al settore turistico tramite i con-tratti di sviluppo)
1. Al fine di sostenere il settore delturismo, promuovendo la realizzazione diprogrammi in grado di ridurre il divariosocio-economico tra le aree territoriali delPaese e di contribuire ad un utilizzo effi-ciente del patrimonio immobiliare nazio-nale, nonché di favorire la crescita dellacatena economica e l’integrazione setto-riale, la disciplina per l’accesso ai contrattidi sviluppo di cui all’articolo 3, comma4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, è così modifi-cata:
a) la soglia di accesso ai contratti disviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridottaa 7,5 milioni di euro per i programmi di
Art. 15.
Art. 14.
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
investimento che prevedono interventi darealizzare nelle aree interne del Paese ov-vero il recupero e la riqualificazione distrutture edilizie dismesse. Per i medesimiprogrammi, l’importo minimo dei progettid’investimento del proponente è conseguen-temente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguar-danti esclusivamente l’attività di trasforma-zione e commercializzazione di prodottiagricoli possono essere accompagnati dainvestimenti finalizzati alla creazione, allaristrutturazione e all’ampliamento di strut-ture idonee alla ricettività e all’accoglienzadell’utente, finalizzati all’erogazione di ser-vizi di ospitalità connessi alle attività ditrasformazione e commercializzazione deiprodotti agricoli. Ai predetti investimenti siapplicano le rispettive discipline agevola-tive vigenti.
2. Il Ministero dello sviluppo economicoimpartisce al Soggetto gestore le direttiveeventualmente necessarie ai fini della cor-retta attuazione delle disposizioni di cui alcomma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di 100 milioni di europer l’anno 2021 e di 30 milioni di euro perl’anno 2022.
Art. 16.
(Erogazione in unica quota del contributodella cosiddetta « nuova Sabatini »)
1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, le parole: « in più quote determinatecon il medesimo decreto. In caso di finan-ziamento di importo non superiore a 200.000euro, il contributo viene erogato in un’u-nica soluzione » sono sostituite dalle se-guenti: « in un’unica soluzione, secondo lemodalità determinate con il medesimo de-creto ».
2. Per le finalità di cui al comma 1,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
Art. 16.
Art. 15.
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integratadi 370 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 17.
(Fondo a sostegno dell’impresa femminile)
1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, il« Fondo a sostegno dell’impresa femmi-nile », con una dotazione di 20 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,destinato al fine di promuovere e sostenerel’avvio e il rafforzamento dell’imprendito-ria femminile, la diffusione dei valori del-l’imprenditorialità e del lavoro tra la po-polazione femminile e massimizzare il con-tributo quantitativo e qualitativo delle donneallo sviluppo economico e sociale del Paese.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene:
a) interventi per sostenere l’avvio del-l’attività, gli investimenti e il rafforzamentodella struttura finanziaria e patrimonialedelle imprese femminili, con specifica at-tenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la dif-fusione della cultura imprenditoriale tra lapopolazione femminile;
c) programmi di formazione e orien-tamento verso materie e professioni in cuila presenza femminile deve essere adeguataalle indicazioni di livello dell’Unione euro-pea e nazionale.
3. Gli interventi di cui al comma 2,lettera a), possono consistere in:
a) contributi a fondo perduto per av-viare imprese femminili, con particolareattenzione alle imprese individuali e alleattività libero-professionali in generale econ specifica attenzione a quelle avviate dadonne disoccupate di qualsiasi età;
b) finanziamenti senza interesse, fi-nanziamenti agevolati e combinazione dicontributi a fondo perduto e finanziamentiper avviare e sostenere le attività di im-prese femminili;
c) incentivi per rafforzare le impresefemminili, costituite da almeno trentasei
Art. 17.
Art. 16.
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
mesi, nella forma di contributo a fondoperduto per l’integrazione del fabbisognodi circolante nella misura massima dell’80per cento della media del circolante degliultimi tre esercizi;
d) percorsi di assistenza tecnico-ge-stionale per attività di marketing e di co-municazione durante tutto il periodo direalizzazione degli investimenti o di com-pimento del programma di spesa, ancheattraverso un sistema di voucher per acce-dervi;
e) investimenti nel capitale, anche tra-mite la sottoscrizione di strumenti finan-ziari partecipativi, a beneficio esclusivo delleimprese a guida femminile tra le start-upinnovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e delle piccole e medie im-prese innovative di cui all’articolo 4 deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2015, n. 33, nei settori individuati incoerenza con gli indirizzi strategici nazio-nali;
f) azioni di comunicazione per la pro-mozione del sistema imprenditoriale fem-minile italiano e degli interventi finanziatiattraverso le norme del presente articolo.
4. Gli interventi di cui al comma 2,lettere b) e c), possono consistere nelleseguenti azioni:
a) iniziative per promuovere il valoredell’impresa femminile nelle scuole e nelleuniversità;
b) iniziative per la diffusione di cul-tura imprenditoriale tra le donne;
c) iniziative di orientamento e forma-zione verso percorsi di studio nelle disci-pline scientifiche, tecnologiche, ingegneri-stiche e matematiche;
d) iniziative di sensibilizzazione versoprofessioni tipiche dell’economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffon-dere la cultura femminile d’impresa e pro-
Art. 17.
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
muovere i programmi finanziati ai sensi delpresente articolo.
5. Nell’ambito delle attività previste daicommi da 1 a 4 e al fine di massimizzarnel’efficacia e l’aderenza ai bisogni e allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con le regioni e gli entilocali, con le associazioni di categoria, conil sistema delle camere di commercio, in-dustria, artigianato e agricoltura e con icomitati per l’imprenditoria femminile, an-che prevedendo forme di cofinanziamentotra i rispettivi programmi in materia.
6. Il Ministro dello sviluppo economicopresenta annualmente alle Camere una re-lazione sull’attività svolta e sulle possibilimisure da adottare per risolvere i problemirelativi alla partecipazione della popola-zione femminile alla vita economica e im-prenditoriale del Paese.
7. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, adottato di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per le pari opportunità e lafamiglia, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodeterminati la ripartizione della dotazionefinanziaria del Fondo di cui al comma 1 trai diversi interventi, le modalità di attua-zione, i criteri e i termini per la fruizionedelle agevolazioni previste dalla presentelegge, compreso il rapporto di co-investi-mento tra le risorse pubbliche e quelle diinvestitori regolamentati o qualificati pergli investimenti di cui al comma 3, letterae), nonché le attività di monitoraggio econtrollo. Il Ministero dello sviluppo eco-nomico può utilizzare le proprie società inhouse per la gestione e l’attuazione degliinterventi previsti.
8. È istituito, presso il Ministero dellosviluppo economico, il Comitato impresadonna. Il Comitato:
a) contribuisce ad attualizzare le lineedi indirizzo per l’utilizzo delle risorse delFondo di cui al comma 1;
b) conduce analisi economiche, stati-stiche e giuridiche relative alla questionefemminile nell’impresa;
c) formula raccomandazioni relativa-mente allo stato della legislazione e dell’a-
Art. 17.
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
zione amministrativa, nazionale e regio-nale, in materia di imprenditorialità fem-minile e in generale sui temi della presenzafemminile nell’impresa e nell’economia;
d) contribuisce alla redazione dellarelazione annuale di cui al comma 6.
9. La partecipazione al Comitato è svoltaa titolo gratuito, senza erogazione di com-pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesee altri emolumenti comunque denominatiai partecipanti.
10. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro per le pari opportunità e la famiglia,sono stabilite la composizione e le modalitàdi nomina del Comitato.
Art. 18.
(Fondo per le piccole e medie imprese cre-ative)
1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, il« Fondo per le piccole e medie impresecreative », con una dotazione di 20 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021 e2022.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma1 sono utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditoria-lità e lo sviluppo di imprese del settorecreativo, attraverso contributi a fondo per-duto, finanziamenti agevolati e loro com-binazioni;
b) promuovere la collaborazione delleimprese del settore creativo con le impresedi altri settori produttivi, in particolarequelli tradizionali, nonché con le universitàe gli enti di ricerca, anche attraverso l’e-rogazione di contributi a fondo perduto informa di voucher da destinare all’acquistodi servizi prestati da imprese creative ov-vero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle impresedel settore anche tramite la sottoscrizionedi strumenti finanziari partecipativi, a be-neficio esclusivo delle start-up innovative dicui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ot-
Art. 18.
Art. 17.
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
tobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,e delle piccole e medie imprese innovativedi cui all’articolo 4 del decreto-legge 24gennaio 2015, n. 3, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,nei settori individuati in coerenza con gliindirizzi strategici nazionali;
d) consolidare e favorire lo sviluppodel sistema imprenditoriale del settore cre-ativo attraverso attività di analisi, studio,promozione e valorizzazione.
3. Nell’ambito degli interventi previstidal comma 2, lettere a), c) e d), al fine dimassimizzarne l’efficacia e l’aderenza allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con le regioni, anche preve-dendo forme di cofinanziamento tra i ri-spettivi programmi in materia.
4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per« settore creativo » si intende il settore checomprende le attività dirette allo sviluppo,alla creazione, alla produzione, alla diffu-sione e alla conservazione dei beni e serviziche costituiscono espressioni culturali, ar-tistiche o altre espressioni creative e, inparticolare, quelle relative all’architettura,agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al-l’artigianato artistico, all’audiovisivo, com-presi il cinema, la televisione e i contenutimultimediali, al software, ai videogiochi, alpatrimonio culturale materiale e immate-riale, al design, ai festival, alla musica, allaletteratura, alle arti dello spettacolo, all’e-ditoria, alla radio, alle arti visive, alla co-municazione e alla pubblicità.
5. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro per i beni e le attività culturali e per ilturismo, sono adottate le disposizioni perl’attuazione dei commi da 1 a 4, compresequelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse delFondo di cui al comma 1 tra gli interventidi cui al comma 2;
b) all’individuazione dei codici ATECOche classificano le attività dei settori indi-cati al comma 3;
c) alle modalità e ai criteri per laconcessione delle agevolazioni:
Art. 18.
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
d) alla definizione delle iniziative am-missibili alle forme di aiuto, nel rispettodella disciplina europea in materia di aiutidi Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la frui-zione dei benefìci nonché alle altre formedi intervento del Fondo di cui al comma 1,anche volte a favorire l’accesso a canalialternativi di finanziamento.
Art. 19.
(Fondo d’investimento per lo sviluppo dellepiccole e medie imprese del settore aeronau-
tico e della green economy)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo, ac-crescere la competitività e rafforzare lafiliera del sistema delle piccole e medieimprese del settore aeronautico nazionale,della chimica verde nonché della fabbrica-zione di componenti per la mobilità elet-trica e per la produzione di energia da fontirinnovabili, è istituito, nello stato di previ-sione del Ministero dello sviluppo econo-mico, un Fondo d’investimento per gli in-terventi nel capitale di rischio delle piccolee medie imprese, con una dotazione di 100milioni di euro per l’anno 2021, di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023 e di 40 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ladotazione del Fondo per l’anno 2021 èdestinata, nella misura di 50 milioni dieuro, ad un’apposita sezione dedicata esclu-sivamente alle piccole e medie imprese delsettore aeronautico nazionale.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanziainterventi per lo sviluppo delle piccole emedie imprese, quali fusioni, aggregazioni,acquisizioni, riorganizzazioni, ristruttura-zioni, rafforzamento del capitale per gliinvestimenti volti alla transizione tecnolo-gica e alla sostenibilità ecologica e ambien-tale dei processi produttivi.
3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, le ri-sorse del Fondo di cui al comma 1 sonoripartite tra le varie sezioni, ciascuna de-dicata ad uno dei settori di cui al medesimocomma 1, e sono stabiliti i criteri e le
Art. 19.
Art. 18.
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
modalità di accesso alle prestazioni delFondo nonché le forme di partecipazioneal medesimo da parte di investitori privati.
Art. 20.
(Rifinanziamento di agevolazioni nella formadi finanziamenti a favore di imprese seque-strate o confiscate alla criminalità organiz-
zata)
1. Al fine di assicurare il sostegno alleimprese sequestrate o confiscate alla cri-minalità organizzata, l’autorizzazione dispesa di cui al comma 195 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, èincrementata di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. L’incre-mento di cui al primo periodo è destinatoa un’apposita sezione del Fondo per lacrescita sostenibile, di cui all’articolo 23 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, per l’erogazione difinanziamenti agevolati in favore delle im-prese di cui al citato comma 195 dell’arti-colo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 21.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e ilsostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura)
1. Al fine di garantire lo sviluppo e ilsostegno del settore agricolo, della pesca edell’acquacoltura, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali, il « Fondo per losviluppo e il sostegno delle filiere agricole,della pesca e dell’acquacoltura », con unadotazione di 150 milioni di euro per l’anno2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conuno o più decreti del Ministro delle politi-che agricole alimentari e forestali, previaintesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono definiti i criteri e le modalità di uti-lizzazione del Fondo di cui al comma 1.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 19.
Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 22.
(Lavoro autonomo nelle imprese start up)
1. All’articolo 26 del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 èinserito il seguente:
« 6-bis. Limitatamente alla tipologia dilavoro autonomo per la costituzione di im-prese start up innovative ai sensi dellasezione IX del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, enell’ambito delle quote definite ai sensidell’articolo 3, comma 4, del presente testounico, il ricongiungimento dei familiari dicui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b),è consentito al lavoratore straniero nellemore dell’ottenimento del permesso di sog-giorno e indipendentemente dalla sua du-rata, ai sensi e alle condizioni previste dalmedesimo articolo 29, ad eccezione delrequisito di cui al comma 3, lettera a). Larichiesta di ingresso dei familiari al seguitoè presentata contestualmente alla richiestadi nulla osta di cui all’articolo 39 del re-golamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Siapplicano le agevolazioni previste dai de-creti attuativi di cui all’articolo 1, comma156, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.Ai familiari è rilasciato il permesso di sog-giorno per motivi familiari ai sensi dell’ar-ticolo 30, commi 1, lettera a), 2, 3 e 6, didurata pari a quella del permesso rilasciatoal lavoratore autonomo ».
Art. 23.
(Promozione dei marchi collettivi e di cer-tificazione all’estero)
1. All’articolo 32 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 5 e le lettere a) eb) del comma 6 sono abrogati;
Art. 22.
Art. 23.
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
b) al comma 12, le parole: « per anno »sono sostituite dalle seguenti: « per cia-scuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5milioni annui a decorrere dall’anno 2021 »;
c) al comma 15, le parole: « per cia-scun anno, a decorrere dal 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « per ciascuno de-gli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021 ».
Art. 24.
(Piani di sviluppo per gli investimenti nellearee dismesse)
1. Per favorire l’attrazione degli investi-menti e la realizzazione di progetti di svi-luppo, nelle aree dismesse o in disuso, delleinfrastrutture e dei beni immobili in disusoappartenenti alle amministrazioni pubbli-che di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,possono essere definiti piani di sviluppoper il finanziamento degli interventi neces-sari alla rigenerazione, alla riqualificazionee all’infrastrutturazione nonché per l’attra-zione di investimenti privati volti al rilancioeconomico.
2. Alla struttura di missione InvestItalia,di cui all’articolo 1, comma 179, della legge30 dicembre 2018, n. 145, è affidato ilcompito di coordinare e coadiuvare le am-ministrazioni centrali e locali interessatealla predisposizione e alla definizione deipiani di sviluppo di cui al comma 1 delpresente articolo nonché di proporre l’e-lenco annuale delle proposte di piani inordine di graduatoria ai fini dell’accesso alfinanziamento da parte del Fondo di cui alcomma 5.
3. Al fine di favorire lo sviluppo diiniziative di partenariato pubblico-privato,possono essere acquisite, nell’ambito dellaprocedura di predisposizione dei piani, pro-poste di investimento privato raccolte aseguito della pubblicazione di avvisi pub-blici, predisposti su iniziativa dell’ammini-strazione titolare del bene o a seguito dispecifica manifestazione di interesse. Taliproposte, inserite nei piani da sottoporrealla successiva valutazione, devono indi-care il collegamento funzionale tra la rige-
Art. 24.
Art. 23.
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
nerazione, riqualificazione e infrastruttu-razione del bene, finanziata con risorsepubbliche, e l’iniziativa economica privataderivante dall’insediamento produttivo pro-posto sulla medesima area, nonché il pianoeconomico-finanziario volto a dimostrarela redditività dell’investimento e la sua so-stenibilità economico-finanziaria nonché afornire gli elementi per massimizzare glieffetti economico-sociali e occupazionali sulterritorio.
4. I piani di sviluppo di cui al comma 1definiscono:
a) gli interventi pubblici e privati daattuare, identificati dal codice unico di pro-getto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16gennaio 2003, n. 3;
b) nell’ambito degli interventi di cuialla lettera a), gli interventi di riconver-sione e di sviluppo economico da realizzareanche attraverso studi e ricerche apposita-mente condotti da università ed enti diricerca specializzati;
c) il piano economico-finanziario del-l’investimento e il relativo cronoprogramma;
d) le risorse pubbliche e private de-stinate al piano;
e) le modalità per l’erogazione dellerisorse pubbliche;
f) le cause di revoca dei contributi e dirisoluzione dell’accordo;
g) i soggetti pubblici e privati attuatoridegli interventi nonché gli altri soggetticoinvolti nel procedimento;
h) i tempi di realizzazione delle di-verse fasi;
i) le modalità di verifica dell’adempi-mento degli impegni assunti e della realiz-zazione dei progetti.
5. Per il finanziamento degli interventiprevisti dal presente articolo, è istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze, per il successivotrasferimento al bilancio autonomo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, il« Fondo per l’attrazione di investimenti inaree dismesse e per beni dismessi », con
Art. 24.
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
una dotazione di 36 milioni di euro perl’anno 2021, di 72 milioni di euro perl’anno 2022 e di 147 milioni di euro perl’anno 2023.
6. Su proposta del Sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri con delega alla programmazione eco-nomica e agli investimenti pubblici, sullabase dell’elenco annuale predisposto ai sensidel comma 2, il CIPE approva le propostedi piani di sviluppo e ne dispone il finan-ziamento nei limiti delle risorse di cui alcomma 5. Con la medesima deliberazione ilCIPE definisce i tempi di attuazione e icriteri di valutazione dei risultati dei sin-goli piani.
7. Il monitoraggio degli interventi com-presi nei piani di sviluppo è effettuato aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, e costituisce la base informa-tiva per il riscontro degli elementi indicatialle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma4 nelle fasi di predisposizione, valutazionee approvazione dei piani nonché per leverifiche previste dalla lettera i) del mede-simo comma 4.
Art. 25.
(Accordi per l’innovazione)
1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 24 maggio 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017,destinati allo strumento agevolativo degliaccordi per l’innovazione, la dotazione delFondo per la crescita sostenibile, di cuiall’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incre-mentata di 100 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2025 al 2035.
Art. 26.
(Interventi straordinari per il potenziamentoinfrastrutturale degli istituti penitenziari del
Ministero della giustizia)
1. Al fine di realizzare interventi stra-ordinari per l’ampliamento e l’ammoder-
Art. 25.
Art. 26.
Art. 24.
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
namento degli spazi e delle attrezzaturedestinati al lavoro dei detenuti nonché peril cablaggio e la digitalizzazione degli isti-tuti penitenziari, è autorizzata la spesa di25 milioni di euro per l’anno 2021, di 15milioni di euro per l’anno 2022 e di 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2023 al 2026.
TITOLO IV
MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITO-RIALE
Art. 27.
(Agevolazione contributiva per l’occupazionein aree svantaggiate – Decontribuzione per
il Sud)
1. Al fine di contenere il perdurare deglieffetti straordinari sull’occupazione, deter-minati dall’epidemia di COVID-19 in areecaratterizzate da grave situazione di disa-gio socio-economico, e di garantire la tuteladei livelli occupazionali, l’esonero contri-butivo di cui all’articolo 27, comma 1, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31dicembre 2029, modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare per gli anni 2028 e 2029.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 èconcessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno2021 nel rispetto delle condizioni previstedalla comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 ».
Art. 27.
Art. 26.
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre2029 l’agevolazione di cui al comma 1 èconcessa previa adozione della decisione diautorizzazione della Commissione europeaai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea e nel rispetto delle condizioni previ-ste dalla normativa applicabile in materiadi aiuti di Stato.
4. Ai fini degli adempimenti relativi alRegistro nazionale degli aiuti di Stato, l’am-ministrazione responsabile è il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e l’am-ministrazione concedente è l’Istituto nazio-nale della previdenza sociale, che provvedealtresì all’esecuzione degli obblighi di mo-nitoraggio previsti dalla pertinente norma-tiva in materia di aiuti di Stato.
5. Gli oneri derivanti dall’agevolazionedi cui al comma 1 sono valutati in 4.836,5milioni di euro per l’anno 2021, in 5.633,1milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8milioni di euro per l’anno 2023, in 5.805,5milioni di euro per l’anno 2024, in 5.892,6milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2milioni di euro per l’anno 2026, in 4.047,1milioni di euro per l’anno 2027, in 2.313,3milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8milioni di euro per l’anno 2029 e in 267,2milioni di euro per l’anno 2030. Agli oneriderivanti dall’agevolazione di cui al comma1 per 3.500 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022 si provvede con lerisorse del Fondo previsto dall’articolo 184.
6. Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, è abrogato.
7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,periodo di programmazione 2021-2027, èridotto di 3.500 milioni di euro per l’anno2023.
Art. 28.
(Proroga del credito d’imposta per investi-menti nel Mezzogiorno per l’anno 2022)
1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, leparole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono
Art. 28.
Art. 27.
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2022 »;
b) al comma 108, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Gli oneri derivantidai commi da 98 a 107 sono valutati in 617milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022; i predetti importi sono corri-spondentemente iscritti in apposito capi-tolo di spesa dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze ».
2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2021-2027, è ridotto di1.053,9 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, fermo restando il com-plessivo criterio di ripartizione territoriale.
Art. 29.
(Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027)
1. In attuazione dell’articolo 119, quintocomma, della Costituzione e in coerenzacon le disposizioni di cui all’articolo 5,comma 2, del decreto legislativo 31 maggio2011, n. 88, nonché con quanto previstonel Documento di economia e finanza perl’anno 2020 – Sezione III – Programmanazionale di riforma, è disposta una primaassegnazione di dotazione aggiuntiva a fa-vore del Fondo per lo sviluppo e la coe-sione, per il periodo di programmazione2021-2027, nella misura di 50.000 milionidi euro. Il complesso delle risorse di cui alprimo periodo è destinato a sostenere esclu-sivamente interventi per lo sviluppo, ripar-titi nella proporzione dell’80 per cento nellearee del Mezzogiorno e del 20 per centonelle aree del Centro-Nord, secondo la se-guente articolazione annuale: 4.000 milionidi euro per l’anno 2021, 5.000 milioni dieuro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milionidi euro per l’anno 2030. Al completamentodelle risorse da destinare alla suddetta pro-grammazione si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre2009, n. 196. Per l’utilizzo delle risorse delFondo per lo sviluppo e la coesione per ilperiodo di programmazione 2021-2027 e
Art. 29.
Art. 28.
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
nell’ambito della normativa vigente sugliaspetti generali delle politiche di coesione,si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondoper lo sviluppo e la coesione è impiegataper obiettivi strategici relativi ad aree te-matiche per la convergenza e la coesioneeconomica, sociale e territoriale, sulla basedelle missioni previste nel « Piano Sud 2030 »e dando priorità alle azioni e agli interventiprevisti nel Piano, compresi quelli relativial rafforzamento delle amministrazioni pub-bliche. La dotazione finanziaria è altresìimpiegata in coerenza con gli obiettivi e lestrategie definiti per il periodo di program-mazione 2021-2027 dei fondi strutturali edi investimento europei, nonché in coe-renza con le politiche settoriali e con lepolitiche di investimento e di riforma pre-viste nel Piano nazionale per la ripresa e laresilienza (PNRR), secondo princìpi di com-plementarità e addizionalità delle risorse;
b) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, in collaborazione con le am-ministrazioni interessate, in coerenza conil Piano Sud 2030 e con i contenuti del-l’Accordo di partenariato per i fondi strut-turali e di investimento europei del periododi programmazione 2021-2027 e del PNRR,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,individua le aree tematiche e gli obiettivistrategici per ciascuna area e li comunicaalle competenti Commissioni parlamentari.Il CIPE, con propria deliberazione, su pro-posta del Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, ripartisce tra le diverse areetematiche la dotazione finanziaria del Fondoper lo sviluppo e la coesione iscritta nelbilancio, nonché provvede ad eventuali va-riazioni della ripartizione della dotazionefinanziaria del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, su proposta della Cabina di regiadi cui alla lettera d);
c) gli interventi del Fondo per lo svi-luppo e la coesione – programmazione2021-2027 sono attuati nell’ambito di « Pianidi sviluppo e coesione » attribuiti alla tito-larità delle amministrazioni centrali, regio-nali, delle città metropolitane e di altre
Art. 29.
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
amministrazioni pubbliche che possono es-sere individuate con deliberazione del CIPEsu proposta del Ministro per il Sud e lacoesione territoriale. I Piani di sviluppo ecoesione sono definiti secondo i princìpiprevisti dall’articolo 44 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esono approvati con deliberazioni del CIPE,ferme restando le competenze della Cabinadi regia del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, di cui alla lettera d);
d) la Cabina di regia del Fondo per losviluppo e la coesione, istituita con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2016, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensidella lettera c) del comma 703 dell’articolo1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,opera anche sulle risorse del Fondo per losviluppo e la coesione – programmazione2021-2027, definendo, ai fini della succes-siva proposta di approvazione da parte delCIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cuialla lettera c), articolati per ciascuna areatematica, con l’indicazione dei risultati at-tesi, delle azioni e degli interventi necessariper il loro conseguimento, con la relativastima finanziaria, dei soggetti attuatori alivello nazionale, regionale e locale, deitempi di attuazione e delle modalità dimonitoraggio. Le informazioni di dettaglioin merito ai risultati conseguiti sono illu-strate nella relazione di sintesi sugli inter-venti realizzati nelle aree sottoutilizzate, dicui all’articolo 10, comma 7, della legge 31dicembre 2009, n. 196. I piani operativisono redatti tenendo conto che la dota-zione complessiva deve essere impiegataper un importo non inferiore all’80 percento per interventi da realizzare nei ter-ritori delle regioni del Mezzogiorno. LaCabina di regia opera anche con riferi-mento alle riprogrammazioni dei Piani disviluppo e coesione. Nei Piani è indicataaltresì l’articolazione annuale dei fabbiso-gni finanziari fino al terzo anno successivoal termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Pianidi sviluppo e coesione per il periodo diprogrammazione 2021-2027, il Ministro peril Sud e la coesione territoriale può sotto-
Art. 29.
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
porre all’approvazione del CIPE l’assegna-zione di risorse del Fondo per lo sviluppoe la coesione per la realizzazione di inter-venti di immediato avvio dei lavori, nellimite degli stanziamenti iscritti in bilancio.Tali interventi confluiscono nei Piani disviluppo e coesione, in coerenza con le areetematiche cui afferiscono;
e) i Piani di sviluppo e coesione per ilperiodo di programmazione 2021-2027, coni relativi fabbisogni finanziari, costitui-scono la base per la predisposizione delDocumento di economia e finanza e dellarelativa Nota di aggiornamento nonché perla definizione del disegno di legge del bi-lancio di previsione ai sensi dell’articolo 21della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale coordina l’attuazione dei Pianidi sviluppo e coesione di cui alle lettere c)e d) e individua i casi nei quali, per gliinterventi infrastrutturali di notevole com-plessità o per interventi di sviluppo inte-grati relativi a particolari ambiti territo-riali, si debba procedere alla sottoscrizionedel contratto istituzionale di sviluppo aisensi e per gli effetti di cui all’articolo 6,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, e all’articolo 9-bis deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98. All’alinea del comma 3dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le pa-role: « tenuto conto degli obiettivi definitidagli atti di indirizzo e programmazionedella Presidenza del Consiglio dei ministrirelativamente ai fondi strutturali europei eal Fondo per lo sviluppo e la coesione »sono sostituite dalle seguenti: « tenuto contodelle direttive, delle priorità e degli obiet-tivi, anche in tema di organizzazione in-terna e gestionale, così come definiti dallaautorità politica delegata per le politiche dicoesione »;
g) dopo l’approvazione dei Piani disviluppo e coesione da parte del CIPE, sullabase dell’effettiva realizzazione degli stessi,il Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale può proporre al CIPE, ai fini della
Art. 29.
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sua successiva deliberazione in merito, larimodulazione delle quote annuali di spesae la revoca di assegnazioni già disposte, incaso di impossibilità sopravvenuta, di man-cato rispetto dei tempi o di inadempienze.Il Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale presenta al CIPE, entro il 10 set-tembre di ogni anno, una relazione sullostato di avanzamento degli interventi rela-tivi alla programmazione 2021-2027, ai finidella definizione della Nota di aggiorna-mento del Documento di economia e fi-nanza e del disegno di legge del bilancio diprevisione;
h) le assegnazioni di risorse ai sensidella lettera d) da parte del CIPE consen-tono a ciascuna amministrazione l’avviodelle attività necessarie all’attuazione degliinterventi finanziati;
i) le risorse assegnate ai sensi dellalettera d) sono trasferite dal Fondo per losviluppo e la coesione, nei limiti degli stan-ziamenti annuali di bilancio, in appositacontabilità del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, sulla base dei profili finanziari pre-visti dalle deliberazioni del CIPE di appro-vazione dei piani stessi. Il Ministero dell’e-conomia e delle finanze assegna le risorsetrasferite alla suddetta contabilità in favoredelle amministrazioni responsabili dell’at-tuazione degli interventi e dei Piani disviluppo e coesione approvati dal CIPE,secondo l’articolazione temporale indicatadalle relative deliberazioni, ed effettua ipagamenti a valere sulle medesime risorsein favore delle suddette amministrazioni,secondo le procedure stabilite dalla citatalegge n. 183 del 1987 e dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché daapposita deliberazione del CIPE, sulla basedelle richieste presentate dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentoper le politiche di coesione. Ai fini dellaverifica dello stato di avanzamento dellaspesa riguardante gli interventi finanziaticon le risorse del Fondo per lo sviluppo ela coesione, le amministrazioni titolari de-gli interventi comunicano i relativi dati alsistema di monitoraggio unitario di cuiall’articolo 1, comma 245, della legge 27
Art. 29.
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dicembre 2013, n. 147, sulla base di unapposito protocollo di colloquio telematico.Per far fronte ad eventuali carenze di li-quidità, le risorse del Fondo per lo sviluppoe la coesione di cui al decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, assegnate per un in-tervento e non ancora utilizzate, possonoessere riassegnate per un intervento di ti-tolarità di altra amministrazione, la cuirealizzazione presenti carattere di urgenza.In tal caso, la Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le politiche dicoesione, d’intesa con l’Ispettorato generaleper i rapporti finanziari con l’Unione eu-ropea del Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, dispone la riasse-gnazione delle risorse per il nuovo inter-vento, sentita l’amministrazione titolare del-l’intervento definanziato;
l) entro il 10 settembre di ciascunanno, la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Dipartimento per le politiche dicoesione aggiorna le previsioni di spesa,sulla base delle comunicazioni trasmessedall’Agenzia per la coesione territoriale sullostato di attuazione degli interventi e te-nendo conto dei dati forniti dalle singoleamministrazioni titolari degli interventi stessie di eventuali decisioni assunte dal CIPE.Sulla base di tali comunicazioni, il Mini-stero dell’economia e delle finanze puòadottare, ove necessario, decreti di svincolodelle risorse riferite all’esercizio in corso ea quelli successivi. Le amministrazioni ti-tolari degli interventi assicurano il tempe-stivo e proficuo utilizzo delle risorse asse-gnate ed eseguono i controlli sulla regola-rità delle spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rota-zione di cui alla lettera i) anche le risorsedel Fondo per lo sviluppo e la coesione giàiscritte in bilancio per i precedenti periodidi programmazione, che sono gestite se-condo le modalità indicate nella medesimalettera i).
Art. 29.
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 30.
(Semplificazione del processo di attuazionedella Strategia nazionale per le aree interne)
1. All’articolo 1, comma 15, della legge27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « me-diante la sottoscrizione di accordi di pro-gramma-quadro di cui all’articolo 2, comma203, lettera c), della legge 23 dicembre1996, n. 662 » sono sostituite dalle se-guenti: « mediante strumenti di program-mazione negoziata di cui all’articolo 2,comma 203, lettera a), della legge 23 di-cembre 1996, n. 662 ».
Art. 31.
(Rigenerazione amministrativa per il raffor-zamento delle politiche di coesione territo-
riale nel Mezzogiorno)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alfine di garantire la definizione e l’attua-zione degli interventi previsti dalla politicadi coesione dell’Unione europea e nazio-nale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli as-sunzionali previsti dalla disciplina vigente econ oneri a carico delle disponibilità delProgramma operativo complementare alProgramma operativo nazionale Gover-nance e capacità istituzionale 2014-2020, dicui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016,integrato sul piano finanziario dalla deli-berazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 218 del 2 settembre 2020, in applica-zione dell’articolo 242, commi 2 e 5, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,che, nell’ambito di tali interventi, rivestonoruoli di coordinamento nazionale e le au-torità di gestione, gli organismi intermedi oi soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-glia, Sardegna e Sicilia possono assumere,con contratto di lavoro a tempo determi-
Art. 30.
Art. 31.
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
nato di durata corrispondente ai pro-grammi operativi complementari e comun-que non superiore a trentasei mesi, perso-nale non dirigenziale in possesso delle cor-relate professionalità, nel limite massimodi 2.800 unità ed entro la spesa massima di126 milioni di euro annui per il triennio2021-2023.
2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale di concertocon il Ministro per la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla basedella ricognizione del fabbisogno di perso-nale operato dall’Agenzia per la coesioneterritoriale, sono ripartiti tra le ammini-strazioni interessate le risorse finanziarie eil personale di cui al comma 1, individuan-done i profili professionali e le categorie.
3. Il reclutamento è effettuato medianteconcorsi pubblici, per titoli ed esami, or-ganizzati dal Dipartimento della funzionepubblica ai sensi dell’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del-l’articolo 35, comma 5, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalitàdi cui all’articolo 3, comma 6, della legge 19giugno 2019, n. 56.
4. L’Agenzia per la coesione territorialesvolge il monitoraggio sulla corrispondenzadelle attività svolte dai soggetti di cui alcomma 1 agli scopi e agli obiettivi deirelativi programmi operativi complemen-tari.
5. Le amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispettodella programmazione triennale del fabbi-sogno nonché del limite massimo comples-sivo del 50 per cento delle risorse finan-ziarie disponibili ai sensi della normativavigente in materia di assunzioni a tempoindeterminato, previo espletamento dellaprocedura di cui all’articolo 35, comma 4,del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
Art. 31.
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
possono avviare procedure di reclutamentomediante concorso pubblico per l’assun-zione di personale non dirigenziale concontratto di lavoro a tempo indeterminato,relativamente a figure professionali concompetenze coerenti con le finalità di cui aicommi 1 e 2:
a) con riserva dei posti, nel limitemassimo del 50 per cento di quelli messi aconcorso, in favore dei titolari di contrattodi lavoro a tempo determinato di cui alcomma 1 che, alla data di pubblicazionedei bandi, abbiano maturato ventiquattromesi di servizio alle dipendenze dell’ammi-nistrazione che emana il bando;
b) per titoli, finalizzati a valorizzare,con apposito punteggio, l’esperienza pro-fessionale maturata dal personale di cuialla lettera a), ed esami.
6. L’Agenzia per la coesione territorialeprovvede all’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica.
Art. 32.
(Proroga del credito d’imposta potenziato perle attività di ricerca e sviluppo nelle aree del
Mezzogiorno)
1. Al fine di incentivare più efficace-mente l’avanzamento tecnologico dei pro-cessi produttivi e gli investimenti in ricercae sviluppo delle imprese operanti nelle re-gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ilcredito d’imposta per gli investimenti inattività di ricerca e sviluppo di cui all’ar-ticolo 1, comma 200, della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, compresi i progetti diricerca e sviluppo in materia di COVID-19,direttamente afferenti a strutture produt-tive ubicate nelle suddette regioni, spetta,per gli anni 2021 e 2022, alle seguenticategorie di imprese, come definite dallaraccomandazione 2003/361/CE della Com-missione, del 6 maggio 2003: nella misura
Art. 32.
Art. 31.
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
del 25 per cento per le grandi imprese, cheoccupano almeno duecentocinquanta per-sone e il cui fatturato annuo è almeno paria 50 milioni di euro oppure il cui totale dibilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;nella misura del 35 per cento per le medieimprese, che occupano almeno cinquantapersone e realizzano un fatturato annuo dialmeno 10 milioni di euro, e nella misuradel 45 per cento per le piccole imprese, cheoccupano meno di cinquanta persone erealizzano un fatturato annuo o un totaledi bilancio annuo non superiori a 10 mi-lioni di euro.
2. La maggiorazione dell’aliquota delcredito d’imposta prevista dal comma 1 siapplica nel rispetto dei limiti e delle con-dizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,che dichiara alcune categorie di aiuti com-patibili con il mercato interno in applica-zione degli articoli 107 e 108 del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, e,in particolare, dall’articolo 25 del mede-simo regolamento, in materia di aiuti aprogetti di ricerca e sviluppo.
3. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2021-2027, è ridotto di 52milioni di euro per l’anno 2022, di 104milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e 2024 e di 52 milioni di euro perl’anno 2025.
Art. 33.
(Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno)
1. Al fine di favorire, nell’ambito dell’e-conomia della conoscenza, il persegui-mento di obiettivi di sviluppo, coesione ecompetitività dei territori nelle regioniAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è pro-mossa la costituzione di Ecosistemi dell’in-novazione, attraverso la riqualificazione ola creazione di infrastrutture materiali eimmateriali per lo svolgimento di attività diformazione, ricerca multidisciplinare e cre-azione di impresa, con la collaborazione diuniversità, enti di ricerca, imprese, pubbli-che amministrazioni e organizzazioni delTerzo settore.
Art. 33.
Art. 32.
Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Per la costituzione delle strutture dicui al comma 1, con deliberazione delCIPE, su proposta del Ministro per il Sud ela coesione territoriale, sono assegnate alMinistero dell’università e della ricerca, nel-l’ambito del Piano sviluppo e coesione dicompetenza, risorse nel limite massimo di50 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo perlo sviluppo e la coesione per il ciclo diprogrammazione 2021-2027. Al finanzia-mento degli interventi di cui al presentecomma possono contribuire altresì le ri-sorse relative ai fondi strutturali europeiper il ciclo di programmazione 2021-2027nonché ulteriori risorse assegnate all’Italianel contesto delle decisioni assunte dal Con-siglio europeo del 17-21 luglio 2021.
3. Per le finalità di cui al comma 1,entro sessanta giorni dalla deliberazionedel CIPE di cui al comma 2, il Ministrodell’università e della ricerca, di concertocon il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, stabilisce, con proprio decreto,i criteri per la ripartizione delle risorse, lemodalità di accesso al finanziamento el’ammontare del contributo concedibile.
Art. 34.
(Coesione sociale e sviluppo economico neicomuni marginali)
1. Al fine di favorire la coesione socialee lo sviluppo economico nei comuni parti-colarmente colpiti dal fenomeno dello spo-polamento e per i quali si riscontrano ri-levanti carenze di attrattività per la ridottaofferta di servizi materiali e immaterialialle persone e alle attività economiche, nelrispetto della complementarità con la stra-tegia nazionale per le aree interne, il Fondodi cui all’articolo 1, comma 65-ter, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, è denomi-nato « Fondo di sostegno ai comuni mar-ginali ». Il Fondo è incrementato di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale, che stabiliscetermini e modalità per l’accesso alle ero-
Art. 34.
Art. 33.
Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
gazioni e per la rendicontazione del loroimpiego.
2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 restafermo quanto disposto dai commi 65-ter,65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è incre-mentato di 30 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse equelle di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sonoripartite con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro per il Sud e la coesione territoriale,che ne stabilisce i termini e le modalità diaccesso e rendicontazione.
4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2014-2020, di cui all’arti-colo 1, comma 6, della legge 27 dicembre2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
TITOLO V
LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IM-PRESE
Art. 35.
(Misure per il sostegno alla liquidità delleimprese)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile2020, n. 23, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, leparole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:« cessioni di crediti con » sono inserite leseguenti: « o senza »;
c) al comma 2, lettera n), dopo leparole: « delocalizzare le produzioni » sonoaggiunte le seguenti: « , ovvero il finanzia-mento coperto dalla garanzia deve esseredestinato al rimborso di finanziamenti nel-l’ambito di operazioni di rinegoziazione deldebito accordato in essere dell’impresa be-neficiaria purché il finanziamento prevedal’erogazione di credito aggiuntivo in misura
Art. 35.
Art. 34.
Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
pari almeno al 25 per cento dell’importodel finanziamento oggetto di rinegozia-zione e a condizione che il rilascio dellagaranzia sia idoneo a determinare un mi-nor costo o una maggior durata del finan-ziamento rispetto a quello oggetto di rine-goziazione ».
2. All’articolo 1-bis, comma 1, lettera d),del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « con-sapevole che » sono inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell’eventuale quota destinataal rimborso di finanziamenti erogati daimedesimi soggetti finanziatori ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, ».
3. Dopo l’articolo 1-bis del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,è inserito il seguente:
« Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno dellaliquidità delle imprese di medie dimensioni)– 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e finoal 30 giugno 2021, le garanzie di cui all’ar-ticolo 1, rilasciate a beneficio di impresecon un numero di dipendenti non inferiorea 250 e non superiore a 499, determinatosulla base delle unità di lavoro-anno rile-vate per l’anno 2019, per un importo mas-simo garantito fino a cinque milioni dieuro, o inferiore tenuto conto dell’ammon-tare in quota capitale non rimborsato dieventuali finanziamenti assistiti dalla ga-ranzia di cui all’articolo 2, comma 100,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sonoconcesse a titolo gratuito e fino alla coper-tura del 90 per cento del finanziamento.Fermo restando quanto previsto dal comma3 dell’articolo 1, i benefìci accordati aisensi del paragrafo 3.1 della Comunica-zione della Commissione europea del 19marzo 2020 recante un “Quadro tempora-neo per le misure di aiuto di Stato asostegno dell’economia nell’attuale emer-genza del COVID-19” non superano le so-glie ivi previste, tenuto conto di eventualialtre misure di aiuto, da qualunque sog-getto erogate, di cui la società ha benefi-ciato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.
2. A decorrere dal 1° luglio 2021, leimprese di cui al comma 1 possono acce-
Art. 35.
Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dere alle garanzie disciplinate dall’articolo6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, per una percentuale di coperturafino all’80 per cento dell’importo del finan-ziamento ».
4. All’articolo 6, comma 14-bis, del de-creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole: « in conformitàalla normativa dell’Unione Europea, » sonoinserite le seguenti: « per una percentualemassima di copertura, salvo specifiche de-roghe previste dalla legge, del 70 per cento, »;
2) dopo le parole: « esercizio delcredito in Italia » sono inserite le seguenti:« nonché di imprese di assicurazione, na-zionali e internazionali, autorizzate all’e-sercizio del ramo credito e cauzioni »;
b) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Per le medesime finalità ed en-tro tale importo massimo complessivo, laSACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare,a condizioni di mercato e in conformitàalla normativa dell’Unione europea, garan-zie sotto qualsiasi forma in favore di sot-toscrittori di prestiti obbligazionari, cam-biali finanziarie, titoli di debito e altristrumenti finanziari emessi da imprese consede in Italia. »;
c) al terzo periodo, le parole: « È ac-cordata di diritto per gli impegni assunti aisensi del presente comma » sono sostituitedalle seguenti: « Sulle obbligazioni dellaSACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disci-plinate dal presente comma, è accordata didiritto ».
5. Le disposizioni di cui ai commi 1,lettere b) e c), e 2 si applicano alle garanzieconcesse successivamente al 31 dicembre2020.
6. Sono a carico della SACE S.p.A. gliobblighi di registrazione nel Registro na-zionale degli aiuti di Stato previsti dall’ar-
Art. 35.
Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ticolo 52 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, e dal regolamento di cui al decretodel Ministro dello sviluppo economico 31maggio 2017, n. 115, relativamente alle mi-sure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.
Art. 36.
(Proroga del credito d’imposta per le spese diconsulenza relative alla quotazione delle PMI)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 89, le parole: « fino al 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 90, le parole: « nel limitecomplessivo di 20 milioni di euro per l’anno2019 e 30 milioni di euro di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « nel limite com-plessivo di 20 milioni di euro per l’anno2019 e di 30 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020, 2021 e 2022 ».
Art. 37.
(Determinazione del limite di impegno as-sumibile in materia di garanzie sui finan-ziamenti a favore di progetti del green new
deal)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 settembre 2020, n.120, perl’anno 2021, le risorse disponibili sul fondodi cui all’articolo 1, comma 85, della legge27 dicembre 2019, n. 160, sono destinatealla copertura delle garanzie di cui al me-desimo articolo 64 nella misura di 470milioni di euro, per un impegno massimoassumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500milioni di euro.
Art. 38.
(Proroga della misura in favore delle assi-curazioni sui crediti commerciali)
1. All’articolo 35 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 35.
Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e fino al 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « e fino al 30 giugno 2021 »;
b) dopo il comma 3 è inserito il se-guente:
« 3-bis. Le previsioni contenute nei de-creti del Ministro dell’economia e dellefinanze di cui ai commi 2 e 3 che dispon-gano effetti o scadenze relativi alla data del31 dicembre 2020 si intendono riferite alladata del 30 giugno 2021 ».
Art. 39.
(Incentivi fiscali alle operazioni di aggrega-zione aziendale)
1. In caso di operazioni di aggregazioneaziendale realizzate attraverso fusione, scis-sione o conferimento di azienda e delibe-rate dall’assemblea dei soci, o dal diversoorgano competente per legge, tra il 1° gen-naio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consen-tita, rispettivamente, al soggetto risultantedalla fusione o incorporante, al beneficia-rio e al conferitario la trasformazione incredito d’imposta, con le modalità di cui alcomma 2, delle attività per imposte antici-pate riferite ai seguenti componenti: per-dite fiscali maturate fino al periodo d’im-posta precedente a quello in corso alla datadi efficacia giuridica dell’operazione e nonancora computate in diminuzione del red-dito imponibile ai sensi dell’articolo 84 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, alla medesimadata; importo del rendimento nozionaleeccedente il reddito complessivo netto dicui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, maturato fino al periodo d’im-posta precedente a quello in corso alla datadi efficacia giuridica dell’operazione e nonancora dedotto né trasformato in creditod’imposta alla medesima data. Le attivitàper imposte anticipate riferibili ai compo-nenti sopra indicati possono essere trasfor-
Art. 39.
Art. 38.
Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
mate in credito d’imposta anche se noniscritte in bilancio.
2. La trasformazione in credito d’impo-sta avviene, per un quarto, alla data diefficacia giuridica delle operazioni di cui alcomma 1 e, per i restanti tre quarti, alprimo giorno dell’esercizio successivo aquello in corso alla data di efficacia giuri-dica delle operazioni di cui al comma 1 perun ammontare complessivo non superioreal 2 per cento della somma delle attività deisoggetti partecipanti alla fusione o alla scis-sione, come risultanti dalla situazione pa-trimoniale di cui all’articolo 2501-quaterdel codice civile, senza considerare il sog-getto che presenta le attività di importomaggiore, ovvero al 2 per cento della sommadelle attività oggetto di conferimento. Incaso di aggregazioni realizzate medianteconferimento d’azienda, i componenti dicui al comma 1 del conferitario rilevano aifini della trasformazione negli stessi limitie alle stesse condizioni previsti per le per-dite che possono essere portate in diminu-zione del reddito della società risultantedalla fusione o incorporante di cui al comma7 dell’articolo 172 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria laredazione della situazione patrimoniale aisensi dell’articolo 2501-quater, commi primoe secondo, del codice civile. Dalla data diefficacia giuridica dell’operazione di aggre-gazione, per i soggetti di cui al comma 1:
a) non sono computabili in diminu-zione dei redditi imponibili le perdite di cuiall’articolo 84 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,relative alle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate in creditod’imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili né trasforma-bili in credito d’imposta le eccedenze delrendimento nozionale rispetto al redditocomplessivo di cui all’articolo 1, comma 4,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, relative alle at-tività per imposte anticipate complessiva-
Art. 39.
Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
mente trasformate in credito d’imposta aisensi del presente articolo.
3. In caso di opzione per la tassazione digruppo di cui all’articolo 117 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, da parte dei sog-getti di cui al comma 1 del presente arti-colo, ai fini della trasformazione rilevanoprioritariamente, se esistenti, le eccedenzedel rendimento nozionale del soggetto par-tecipante e le perdite fiscali dello stessorelative agli esercizi anteriori all’inizio dellatassazione di gruppo; a seguire, le perditetrasferite al soggetto controllante e nonancora computate in diminuzione del red-dito imponibile da parte dello stesso. Dalladata di efficacia giuridica delle operazionidi cui al comma 1, per il soggetto control-lante non sono computabili in diminuzionedei redditi imponibili le perdite di cui al-l’articolo 118 del medesimo testo unico,relative alle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate in creditod’imposta ai sensi del presente articolo.
4. In caso di opzione per la trasparenzafiscale di cui all’articolo 115 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, da parte dei soggetti dicui al comma 1 del presente articolo, per lasocietà partecipata rilevano prioritaria-mente, se esistenti, le eccedenze di rendi-mento nozionale e le perdite fiscali relativeagli esercizi anteriori all’inizio della tra-sparenza congiuntamente a quelle non at-tribuite ai soci ai sensi dell’articolo 115,comma 3, del medesimo testo unico e, aseguire, le perdite fiscali e le eccedenze direndimento nozionale attribuite ai soci par-tecipanti e non ancora computate in dimi-nuzione dei loro redditi o trasformate incredito d’imposta. Dalla data di efficaciagiuridica delle operazioni di cui al comma1, per i soci partecipanti non sono compu-tabili in diminuzione dei redditi imponibilile perdite di cui all’articolo 84 del citatotesto unico delle imposte sui redditi relativealle attività per imposte anticipate comples-sivamente trasformate in credito d’impostaai sensi del presente articolo e non sonodeducibili né trasformabili in credito d’im-
Art. 39.
Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
posta le eccedenze del rendimento nozio-nale rispetto al reddito complessivo di cuiall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, relative alle attività per imposteanticipate complessivamente trasformate incredito d’imposta ai sensi del presente ar-ticolo.
5. Ai fini del presente articolo, le societàche partecipano alle operazioni di cui alcomma 1 devono essere operative da al-meno due anni e, alla data di effettuazionedell’operazione e nei due anni precedentinon devono far parte dello stesso grupposocietario né in ogni caso essere legate traloro da un rapporto di partecipazione su-periore al 20 per cento o controllate ancheindirettamente dallo stesso soggetto ai sensidell’articolo 2359, primo comma, n. 1), delcodice civile. Inoltre, le disposizioni delpresente articolo non si applicano a societàper le quali sia stato accertato lo stato didissesto o il rischio di dissesto ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 16novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato diinsolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’arti-colo 2, comma 1, lettera b), del codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
6. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche ai soggetti tra i qualisussiste il rapporto di controllo ai sensidell’articolo 2359, primo comma, n. 1), delcodice civile se il controllo è stato acquisitoattraverso operazioni diverse da quelle dicui al comma 1 tra il 1° gennaio 2021 e il31 dicembre 2021 ed entro un anno dalladata di acquisizione di tale controllo abbiaavuto efficacia giuridica una delle opera-zioni di cui al comma 1; in tal caso leperdite fiscali e l’importo del rendimentonozionale eccedente di cui al medesimocomma 1 si riferiscono a quelli maturatifino al periodo d’imposta precedente a quelloin corso alla data in cui è stato acquisito ilcontrollo e le condizioni previste dal comma5 devono intendersi riferite alla data in cuiè effettuata l’operazione di acquisizione delcontrollo.
Art. 39.
Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
7. Il credito d’imposta derivante dallatrasformazione di cui al presente articolonon è produttivo di interessi. Può essereutilizzato, senza limiti di importo, in com-pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ov-vero essere ceduto secondo quanto previstodall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, ovvero essere chie-sto a rimborso. Il credito d’imposta deveessere indicato nella dichiarazione dei red-diti, non concorre alla formazione del red-dito d’impresa né della base imponibiledell’imposta regionale sulle attività produt-tive e non rileva ai fini del rapporto di cuiall’articolo 109, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917.
8. Indipendentemente dal numero dioperazioni societarie straordinarie realiz-zate, le disposizioni del presente articolopossono essere applicate una sola volta perciascun soggetto di cui al comma 1.
9. La trasformazione delle attività perimposte anticipate in credito d’imposta dicui al comma 1 è condizionata al paga-mento di una commissione pari al 25 percento delle attività per imposte anticipatecomplessivamente trasformate ai sensi delpresente articolo. Il versamento della com-missione è effettuato per il 40 per centoentro trenta giorni dalla data di efficaciagiuridica delle operazioni di cui al comma1 e per il restante 60 per cento entro iprimi trenta giorni dell’esercizio successivoa quello in corso alla data di efficaciagiuridica delle operazioni di cui al comma1. La commissione è deducibile ai fini delleimposte sui redditi e dell’IRAP nell’eserci-zio in cui avviene il pagamento. Ai finidell’accertamento, delle sanzioni e dellariscossione della commissione, nonché peril relativo contenzioso, si applicano le di-sposizioni in materia di imposte sui redditi.
10. Ai fini dei commi da 1 a 9 delpresente articolo per attività per imposteanticipate complessivamente trasformates’intende l’ammontare complessivo delle at-tività per imposte anticipate oggetto di tra-sformazione e non rileva che la trasforma-
Art. 39.
Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
zione avvenga in parte nell’esercizio suc-cessivo a quello in corso alla data di effi-cacia giuridica delle operazioni di cui alcomma 1.
Art. 40.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia perle piccole e medie imprese)
1. Le misure di cui all’articolo 13, comma1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30giugno 2021, salvo quanto previsto al comma2.
2. Le garanzie di cui all’articolo 13,comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse,alle condizioni ivi previste, in favore delleimprese con un numero di dipendenti noninferiore a 250 e non superiore a 499, finoal 28 febbraio 2021.
3. La dotazione del fondo di garanzia dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, èincrementata di 500 milioni di euro perl’anno 2022, di 1.000 milioni di euro perl’anno 2023, di 1.500 milioni di euro perl’anno 2024, di 1.000 milioni di euro perl’anno 2025 e di 500 milioni di euro perl’anno 2026.
Art. 41.
(Proroga delle misure di sostegno finanziarioalle micro, piccole e medie imprese)
1. All’articolo 56, comma 2, lettere a), b)e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 gen-naio 2021 », ovunque ricorrono, sono sosti-tuite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».
2. Per le imprese già ammesse, alla datadi entrata in vigore della presente legge,alle misure di sostegno finanziario previstedall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
Art. 40.
Art. 41.
Art. 39.
Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
la proroga della moratoria, disposta ai sensidel comma 1, opera automaticamente senzaalcuna formalità, salva l’ipotesi di rinunciaespressa da parte dell’impresa beneficiaria,da far pervenire al soggetto finanziatoreentro il termine del 31 gennaio 2021 o, perle imprese di cui all’articolo 77, comma 2,del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo2021.
3. Le imprese che, alla data di entrata invigore della presente legge, presentino leesposizioni debitorie di cui all’articolo 56,comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, e che non sianostate ancora ammesse alle misure di soste-gno, possono essere ammesse, entro il 31gennaio 2021, alle predette misure di so-stegno finanziario secondo le medesimecondizioni e modalità previste dallo stessoarticolo 56, come modificato dal comma 1del presente articolo.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei con-fronti delle imprese che hanno avuto ac-cesso alle misure di sostegno finanziariopreviste dall’articolo 56, comma 2, del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, il termine di diciotto mesi perl’avvio delle procedure esecutive di cui almedesimo articolo 56, comma 8, decorredal termine delle misure di sostegno di cuial citato comma 2, come modificato dalpresente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1a 4 si applicano in conformità all’autoriz-zazione della Commissione europea ai sensidell’articolo 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.
6. Entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge possonoessere integrate le disposizioni operativedel fondo di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662.
7. Per le finalità di cui al presentearticolo la dotazione della sezione specialedel fondo di garanzia istituita ai sensi del-l’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
Art. 41.
Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, èincrementata di 300 milioni di euro perl’anno 2021.
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamentopatrimoniale delle imprese di medie dimen-
sioni)
1. All’articolo 26 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo leparole: « 31 dicembre 2020 » sono inseritele seguenti: « , ovvero, limitatamente all’ac-cesso alle misure previste dai commi 8 e 12,entro il 30 giugno 2021, »;
b) al comma 2, la lettera a) è sostituitadalla seguente:
« a) non è sottoposta o ammessa aprocedura concorsuale ovvero non è statapresentata o depositata, nei confronti diessa o da essa stessa, istanza volta a fardichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio diuna procedura fallimentare o altra proce-dura concorsuale e, comunque, alla datadel 31 dicembre 2019 non rientrava nellacategoria delle imprese in difficoltà ai sensidel regolamento (UE) n. 651/2014, del 17giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento(UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014 »;
c) il comma 2-bis è sostituito dal se-guente:
« 2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12si applicano anche alle imprese, non indifficoltà alla data del 31 dicembre 2019,ammesse successivamente a tale data alconcordato preventivo con continuità azien-dale purché il decreto di omologa sia statogià adottato alla data di presentazione del-l’istanza di cui al comma 17 ovvero alladata di approvazione del bilancio di cui alcomma 8 e che si trovano in situazione diregolarità contributiva e fiscale all’internodei piani di rientro e rateizzazione »;
d) al comma 8:
1) dopo il primo periodo è aggiuntoil seguente: « La percentuale di cui al pe-
Art. 42.
Art. 41.
Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
riodo precedente è aumentata dal 30 al 50per cento per gli aumenti di capitale deli-berati ed eseguiti nel primo semestre del2021 »;
2) al secondo periodo, dopo le pa-role: « 1° gennaio 2024 » sono inserite leseguenti: « , ovvero del 1° gennaio 2025 nelcaso in cui l’aumento di capitale sia deli-berato ed eseguito nel primo semestre del-l’esercizio 2021, »;
e) al comma 9, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Il credito d’impo-sta di cui al comma 8 è utilizzabile esclu-sivamente in compensazione, ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, a partire dal decimo giornosuccessivo a quello di effettuazione dell’in-vestimento, successivamente all’approva-zione del bilancio per l’esercizio 2020 edentro la data del 30 novembre 2021. »;
f) al comma 12:
1) al primo periodo, le parole: « 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2021 » e dopo le parole:« entro i limiti della dotazione del Fondo »sono inserite le seguenti: « e nel limitemassimo di 1 miliardo di euro per le sot-toscrizioni da effettuare nell’anno 2021 »;
2) al secondo periodo, le parole da:« lettera a); » fino alla fine del periodo sonosostituite dalle seguenti: « lettera a), e ildoppio dei costi del personale della societàrelativi al 2019, come risultanti dal bilancioovvero da dati certificati se l’impresa nonha approvato il bilancio »;
g) al comma 16, il secondo periodo èsoppresso;
h) al comma 18, le parole: « nell’anno2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entroil 30 giugno 2021, fermo restando il limitemassimo di cui al comma 12, primo pe-riodo »;
i) al comma 19, il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Il Gestore è auto-rizzato a trattenere dalle disponibilità delFondo un importo massimo per operazionepari, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, allo0,4 per cento del valore nominale degli
Art. 42.
Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Strumenti Finanziari sottoscritti e, neglianni successivi e fino all’esaurimento delleprocedure di recupero dei crediti vantativerso le società emittenti, allo 0,2 per centodel valore nominale degli Strumenti Finan-ziari non rimborsati, con oneri valutati in9,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 4,8milioni di euro annui per ciascuno deglianni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2024 ».
2. Le modificazioni di cui al comma 1 siapplicano alle istanze di accesso alla mi-sura di cui al comma 12 dell’articolo 26 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, presentate successiva-mente al 31 dicembre 2020.
Art. 43.
(Modifiche all’articolo 67 del decreto legi-slativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. Al comma 7-bis dell’articolo 67 deltesto unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, leparole: « paragrafo 5, punti da 4 a 22 » sonosostituite dalle seguenti: « paragrafo 5, puntida 3 a 22 ».
Art. 44.
(Procedura di determinazione dei tassi diinteresse massimi per i mutui dello Stato e
degli enti locali)
1. All’articolo 22 del decreto-legge 2marzo 1989, n. 66, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le condizioni massime applicabili aimutui da concedere agli enti locali territo-riali o altre modalità tendenti ad ottenereuniformità di trattamento sono stabilite dalCapo della Direzione competente in mate-ria di debito pubblico con determinazioneda pubblicare nel sito internet istituzionaledel Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento del tesoro ».
Art. 43.
Art. 44.
Art. 42.
Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. All’articolo 45 della legge 23 dicembre1998, n. 448, al comma 32, primo periodo,le parole: « dal Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione econo-mica con apposita comunicazione da pub-blicare nella Gazzetta Ufficiale » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dal Capo della Dire-zione competente in materia di debito pub-blico con determinazione da pubblicare nelsito internet istituzionale del Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodel tesoro ».
TITOLO VI
LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SO-CIALI
Art. 45.
(Fondo occupazione e formazione)
1. Il Fondo sociale per occupazione eformazione di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incre-mentato di 600 milioni di euro per l’anno2021 e di 200 milioni di euro per l’anno2022.
Art. 46.
(Trattamenti di cassa integrazione guadagnistraordinaria per cessata attività)
1. È prorogato per gli anni 2021 e 2022il trattamento di sostegno del reddito di cuiall’articolo 44 del decreto-legge 28 settem-bre 2018, n. 109, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,per un periodo massimo complessivo diautorizzazione del trattamento straordina-rio di integrazione salariale di dodici mesie nel limite di spesa di 200 milioni di europer l’anno 2021 e di 50 milioni di euro perl’anno 2022. Agli oneri derivanti dal primoperiodo del presente comma, pari a 200milioni di euro per l’anno 2021 e a 50milioni di euro per l’anno 2022, si provvedea valere sul Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all’articolo 18, comma
Art. 45.
Art. 46.
Art. 44.
Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede diaccordo governativo è verificata la sosteni-bilità finanziaria del trattamento straordi-nario di integrazione salariale e nell’ac-cordo è indicato il relativo onere finanzia-rio. Al fine del monitoraggio della spesa, gliaccordi governativi sono trasmessi al Mi-nistero dell’economia e delle finanze e al-l’INPS per il monitoraggio mensile dei flussidi spesa relativi all’erogazione delle presta-zioni. Qualora dal monitoraggio emergache è stato raggiunto o sarà raggiunto illimite di spesa, non possono essere stipulatialtri accordi.
Art. 47.
(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)
1. All’articolo 93 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo2021 ».
Art. 48.
(Settore dei call center)
1. Le misure di sostegno del reddito peri lavoratori dipendenti delle imprese delsettore dei call center, di cui all’articolo 44,comma 7, del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n.148, sono prorogate per l’anno2021 nel limite di spesa di 20 milioni dieuro. All’onere derivante dal primo periododel presente comma, pari a 20 milioni dieuro per l’anno 2021, si provvede a valeresul Fondo sociale per occupazione e for-mazione, di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n.185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 49.
(Finanziamento indennità per fermo pescaobbligatorio e non obbligatorio)
1. A valere sul Fondo sociale per occu-pazione e formazione, di cui all’articolo 18,
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 46.
Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, si provvede, nella misura di 12 milionidi euro per l’anno 2021, al finanziamentodell’indennità onnicomprensiva, pari a trentaeuro giornalieri per l’anno 2021, per cia-scun lavoratore dipendente da impresa adi-bita alla pesca marittima, compresi i socilavoratori delle cooperative della piccolapesca, di cui alla legge 13 marzo 1958,n. 250, in caso di sospensione dal lavoroderivante da misure di arresto temporaneoobbligatorio.
2. A valere sul Fondo sociale per occu-pazione e formazione, di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, si provvede, nella misura di 7 milionidi euro per l’anno 2021, al finanziamentodell’indennità onnicomprensiva, pari a trentaeuro giornalieri per l’anno 2021, per cia-scun lavoratore dipendente da impresa adi-bita alla pesca marittima, compresi i socilavoratori delle cooperative della piccolapesca, di cui alla legge 13 marzo 1958,n. 250, in caso di sospensione dal lavoroderivante da misure di arresto temporaneonon obbligatorio.
Art. 50.
(Sostegno al reddito dei lavoratori delle im-prese sequestrate o confiscate)
1. Il trattamento di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo 18 maggio2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021,2022 e 2023, alle medesime condizioni sta-bilite dal medesimo articolo 1, comma 1,per una durata massima complessiva didodici mesi nel triennio e nel limite dispesa di 1 milione di euro per ciascuno deitre anni. All’onere derivante dal primo pe-riodo del presente comma, pari a 1 milionedi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023, si provvede a valere sul Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n.185, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.
Art. 50.
Art. 49.
Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 51.
(Trattamenti di CIGS per le imprese conrilevanza economica strategica)
1. L’efficacia delle disposizioni di cuiall’articolo 22-bis del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, è prorogata per glianni 2021 e 2022, nel limite di 130 milionidi euro per l’anno 2021 e di 100 milioni dieuro per l’anno 2022. Agli oneri derivantidal primo periodo del presente comma,pari a 130 milioni per l’anno 2021 e a 100milioni di euro per l’anno 2022, si provvedea valere sul Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n.185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 52.
(Piani di recupero occupazionale)
1. Al fine del completamento dei pianidi recupero occupazionale di cui all’arti-colo 44, comma 11-bis, del decreto legisla-tivo 14 settembre 2015, n. 148, sono stan-ziate ulteriori risorse per un importo paria 180 milioni di euro, a valere sul Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra leregioni con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Lepredette regioni possono destinare, nel-l’anno 2021, le risorse stanziate ai sensi delprimo periodo alle medesime finalità delcitato articolo 44, comma 11-bis, del de-creto legislativo n. 148 del 2015, nonché aquelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 53.
(Sistema duale)
1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022,le risorse di cui all’articolo 1, comma 110,
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
lettera b), della legge 27 dicembre 2017,n. 205, sono incrementate di 50 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,a valere sulle risorse del Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2.
Art. 54.
(Nuovi trattamenti di cassa integrazione or-dinaria, assegno ordinario e cassa integra-zione in deroga. Esonero dal versamento deicontributi previdenziali. Disposizioni in ma-
teria di licenziamento)
1. Al fine di garantire, qualora necessa-rio per il prolungarsi degli effetti sul pianooccupazionale dell’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, la possibilità di una piùampia forma di tutela delle posizioni lavo-rative per l’anno 2021 mediante tratta-menti di cassa integrazione ordinaria, as-segno ordinario e cassa integrazione inderoga, è istituito, nell’ambito dello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, un apposito capitolo dibilancio con una dotazione di 5.333,8 mi-lioni di euro per l’anno 2021. L’importo di1.503,8 milioni di euro per l’anno 2021,relativo alle autorizzazioni di spesa di cuiall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, conservato in conto residui aisensi dell’ultimo periodo del comma 9 del-l’articolo 265 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versatoall’entrata del bilancio dello Stato nel-l’anno 2021 e resta acquisito all’erario.
2. I datori di lavoro che sospendono oriducono l’attività lavorativa per eventi ri-conducibili all’emergenza epidemiologica daCOVID-19 possono presentare domanda diconcessione del trattamento ordinario diintegrazione salariale, dell’assegno ordina-
Art. 54.
Art. 53.
Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
rio e del trattamento di integrazione sala-riale in deroga, di cui agli articoli da 19 a22-quinquies del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per unadurata massima di dodici settimane. Ledodici settimane devono essere collocatenel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021e il 31 marzo 2021 per i trattamenti dicassa integrazione ordinaria, e nel periodocompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30giugno 2021 per i trattamenti di assegnoordinario e di cassa integrazione salarialein deroga. Con riferimento a tali periodi, lepredette dodici settimane costituiscono ladurata massima che può essere richiestacon causale COVID-19. I periodi di inte-grazione salariale precedentemente richie-sti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 deldecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, col-locati, anche parzialmente, in periodi suc-cessivi al 1° gennaio 2021 sono imputati,ove autorizzati, alle dodici settimane delpresente comma.
3. Le domande di accesso ai trattamentidi cui al comma 2 devono essere inoltrateall’INPS, a pena di decadenza, entro la finedel mese successivo a quello in cui ha avutoinizio il periodo di sospensione o di ridu-zione dell’attività lavorativa. In fase di primaapplicazione, il termine di decadenza di cuial presente comma è fissato entro la finedel mese successivo a quello di entrata invigore della presente legge.
4. In caso di pagamento diretto delleprestazioni di cui al comma 2 da partedell’INPS, il datore di lavoro è tenuto adinviare all’Istituto tutti i dati necessari peril pagamento o per il saldo dell’integra-zione salariale entro la fine del mese suc-cessivo a quello in cui è collocato il periododi integrazione salariale, ovvero, se poste-riore, entro il termine di trenta giorni dal-l’adozione del provvedimento di conces-sione. In sede di prima applicazione, itermini di cui al presente comma sonorinviati al trentesimo giorno successivo alladata di entrata in vigore della presentelegge, se tale ultima data è posteriore aquella di cui al primo periodo. Trascorsiinutilmente i predetti termini, il pagamentodella prestazione e gli oneri ad essa con-
Art. 54.
Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
nessi rimangono a carico del datore dilavoro inadempiente.
5. I fondi di cui all’articolo 27 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,garantiscono l’erogazione dell’assegno or-dinario di cui al comma 2 con le medesimemodalità di cui al presente articolo, ovveroper una durata massima di dodici setti-mane collocate nel periodo compreso tra il1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Ilconcorso del bilancio dello Stato agli onerifinanziari relativi alla predetta prestazioneè stabilito nel limite massimo di 900 mi-lioni di euro per l’anno 2021; tale importoè assegnato ai rispettivi fondi con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze. Le risorse di cui alpresente comma sono trasferite ai rispettivifondi con uno o più decreti del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministero dell’economia e dellefinanze, previo monitoraggio da parte deifondi stessi dell’andamento del costo dellaprestazione, relativamente alle istanze de-gli aventi diritto, nel rispetto del limite dispesa e secondo le indicazioni fornite dalMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali.
6. Il trattamento di cassa integrazionesalariale operai agricoli (CISOA), di cuiall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, richiesto per eventi riconducibili al-l’emergenza epidemiologica da COVID-19,è concesso, in deroga ai limiti di fruizioneriferiti al singolo lavoratore e al numero digiornate lavorative da svolgere presso lastessa azienda di cui all’articolo 8 dellalegge 8 agosto 1972, n. 457, per una duratamassima di novanta giorni, nel periodocompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30giugno 2021. La domanda di CISOA deveessere presentata, a pena di decadenza,entro la fine del mese successivo a quello incui ha avuto inizio il periodo di sospen-sione dell’attività lavorativa. I periodi diintegrazione precedentemente richiesti eautorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge
Art. 54.
Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
13 ottobre 2020, n. 126, collocati, ancheparzialmente, in periodi successivi al 31dicembre 2020 sono imputati ai novantagiorni stabiliti dal presente comma. In fasedi prima applicazione, il termine di deca-denza di cui al presente comma è fissatoentro la fine del mese successivo a quello dientrata in vigore della presente legge. Iperiodi di integrazione autorizzati ai sensidel citato decreto-legge n. 104 del 2020,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 126 del 2020, e ai sensi del presentearticolo sono computati ai fini del raggiun-gimento del requisito delle 181 giornate dieffettivo lavoro previsto dall’articolo 8 dellalegge 8 agosto 1972, n. 457.
7. I benefìci di cui al presente articolosono riconosciuti anche in favore dei lavo-ratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e inogni caso in forza alla data di entrata invigore della presente legge.
8. Ai datori di lavoro privati, con esclu-sione di quelli del settore agricolo, che nonrichiedono i trattamenti di cui al comma 2,ferma restando l’aliquota di computo delleprestazioni pensionistiche, è riconosciutol’esonero dal versamento dei contributi pre-videnziali a loro carico di cui all’articolo 3del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, per un ulterioreperiodo massimo di otto settimane, fruibilientro il 31 marzo 2021, nei limiti delle oredi integrazione salariale già fruite nei mesidi maggio e giugno 2020, con esclusione deipremi e dei contributi dovuti all’INAIL,riparametrato e applicato su base mensile.
9. I datori di lavoro privati che abbianorichiesto l’esonero dal versamento dei con-tributi previdenziali ai sensi dell’articolo12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre2020, n. 137, possono rinunciare per lafrazione di esonero richiesto e non godutoe contestualmente presentare domanda peraccedere ai trattamenti di integrazione sa-lariale di cui al presente articolo.
10. Il beneficio previsto dai commi 8 e 9è concesso ai sensi della sezione 3.1 dellaComunicazione della Commissione euro-pea recante un « Quadro temporaneo per lemisure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-conomia nell’attuale emergenza del CO-
Art. 54.
Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
VID- 19 » e nei limiti e alle condizioni di cuialla medesima Comunicazione. L’efficaciadelle disposizioni del presente articolo èsubordinata all’autorizzazione della Com-missione europea, ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.
11. Fino al 31 marzo 2021 resta pre-cluso l’avvio delle procedure di cui agliarticoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,n. 223, e restano altresì sospese le proce-dure pendenti avviate successivamente alladata del 23 febbraio 2020, fatte salve leipotesi in cui il personale interessato dalrecesso, già impiegato nell’appalto, sia ri-assunto a seguito di subentro di nuovoappaltatore in forza di legge, di contrattocollettivo nazionale di lavoro o di clausoladel contratto di appalto.
12. Fino alla medesima data di cui alcomma 11, resta, altresì, preclusa al datoredi lavoro, indipendentemente dal numerodei dipendenti, la facoltà di recedere dalcontratto per giustificato motivo oggettivoai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio1966, n. 604, e restano altresì sospese leprocedure in corso di cui all’articolo 7 dellamedesima legge.
13. Le sospensioni e le preclusioni di cuiai commi 11 e 12 non si applicano nelleipotesi di licenziamenti motivati dalla ces-sazione definitiva dell’attività dell’impresa,conseguenti alla messa in liquidazione dellasocietà senza continuazione, anche par-ziale, dell’attività, nei casi in cui nel corsodella liquidazione non si configuri la ces-sione di un complesso di beni o attività chepossano configurare un trasferimento d’a-zienda o di un ramo di essa ai sensi del-l’articolo 2112 del codice civile, o nelleipotesi di accordo collettivo aziendale, sti-pulato dalle organizzazioni sindacali com-parativamente più rappresentative a livellonazionale, di incentivo alla risoluzione delrapporto di lavoro, limitatamente ai lavo-ratori che aderiscono al predetto accordo;a detti lavoratori è comunque riconosciutoil trattamento di cui all’articolo 1 del de-creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sonoaltresì esclusi dal divieto i licenziamentiintimati in caso di fallimento, quando nonsia previsto l’esercizio provvisorio dell’im-
Art. 54.
Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
presa, ovvero ne sia disposta la cessazione.Nel caso in cui l’esercizio provvisorio siadisposto per uno specifico ramo dell’a-zienda, sono esclusi dal divieto i licenzia-menti riguardanti i settori non compresinello stesso.
14. Il trattamento di cui ai commi 2 e 6è concesso nel limite massimo di spesa paria 3.926,5 milioni di euro per l’anno 2021,ripartito in 2.576,8 milioni di euro per itrattamenti di cassa integrazione ordinariae assegno ordinario, in 1.067,7 milioni dieuro per i trattamenti di cassa integrazionein deroga e in 282 milioni di euro per itrattamenti di CISOA. L’INPS provvede almonitoraggio del limite di spesa di cui alpresente comma. Qualora dal predetto mo-nitoraggio emerga che è stato raggiuntoanche in via prospettica il limite di spesa,l’INPS non prende in considerazione ulte-riori domande.
15. All’onere derivante dai commi 5 e14, pari a 4.826,5 milioni di euro per l’anno2021 in termini di saldo netto da finanziaree a 3.034,8 milioni di euro per l’anno 2021in termini di indebitamento netto e fabbi-sogno delle amministrazioni pubbliche, siprovvede mediante utilizzo delle risorse delfondo di cui al comma 1.
16. Alle minori entrate derivanti daicommi da 8 a 10, valutate in 155,6 milionidi euro per l’anno 2021, si provvede me-diante utilizzo delle risorse del fondo di cuial comma 1.
Art. 55.
(Contributo per il funzionamento dell’AN-PAL Servizi Spa)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni dieuro annui in favore dell’Agenzia nazionaleper le politiche attive del lavoro, qualecontributo per il funzionamento della so-cietà ANPAL Servizi Spa.
Art. 56.
(Fondo per il finanziamento degli istituti dipatronato e di assistenza sociale)
1. Per l’esercizio finanziario 2021, inlinea con quanto disposto dall’articolo 18
Art. 55.
Art. 56.
Art. 54.
Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stan-ziamenti iscritti nello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali per il finanziamento degli Istituti dipatronato di cui al comma 1 dell’articolo13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sonocomplessivamente incrementati di ulteriori15 milioni di euro. Tale somma è erogatanel suo intero ammontare entro il primosemestre dell’anno 2021, con apposito de-creto del Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge.
Art. 57.
(Fondo per le politiche attive del lavoro)
1. Al fine di favorire la transizione oc-cupazionale mediante il potenziamento dellepolitiche attive del lavoro e di sostenere ilpercorso di riforma degli ammortizzatorisociali, nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali èistituito un fondo denominato « Fondo perl’attuazione di misure relative alle politicheattive rientranti tra quelle ammissibili dallaCommissione europea nell’ambito del pro-gramma React EU », con una dotazione di500 milioni di euro nell’anno 2021, il cuiutilizzo è disciplinato con successivo prov-vedimento legislativo in relazione alle mi-sure ritenute ammissibili al finanziamentodel predetto strumento.
Art. 58.
(Fondo per l’assistenza dei bambini affetti damalattia oncologica)
1. La dotazione del fondo per l’assi-stenza dei bambini affetti da malattia on-cologica di cui all’articolo 1, comma 338,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, èstabilita in 5 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2021.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 56.
Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 59.
(Fondo per i caregiver familiari)
1. È istituito nello stato di previsione delMinistero del lavoro e delle politiche socialiun fondo, con una dotazione di 25 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021, 2022e 2023, destinato alla copertura finanziariadi interventi legislativi finalizzati al rico-noscimento del valore sociale ed economicodell’attività di cura non professionale svoltadal caregiver familiare, come definito dalcomma 255 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2017, n. 205.
Art. 60.
(Opzione donna)
1. All’articolo 16 del decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alcomma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2020 » e, al comma 3, le parole: « entroil 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « entro il 28 febbraio 2021 ».
Art. 61.
(Proroga dell’Ape sociale)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 179, alinea, le parole:« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 186, le parole: « 323,4milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2milioni di euro per l’anno 2022 e di 6,5milioni di euro per l’anno 2023 » sonosostituite dalle seguenti: « 411,1 milioni dieuro per l’anno 2021, di 285,1 milioni dieuro per l’anno 2022, di 169,3 milioni dieuro per l’anno 2023, di 119,9 milioni dieuro per l’anno 2024, di 71,5 milioni dieuro per l’anno 2025 e di 8,9 milioni dieuro per l’anno 2026 ».
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Le disposizioni di cui al secondo e alterzo periodo del comma 165 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2017, n. 205, siapplicano anche con riferimento ai soggettiche verranno a trovarsi nelle condizioniindicate nel corso dell’anno 2021.
Art. 62.
(Contratto di espansione interprofessionale)
1. All’articolo 41 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 2019 e2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019,2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma1-bis »;
b) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:
« 1-bis. Esclusivamente per il 2021, lasoglia di cui al comma 1, è ridotta a 500unità lavorative »;
c) al comma 5:
1) le parole: « e di 6,8 milioni dieuro per l’anno 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « , di 36,1 milioni di euro perl’anno 2021, di 33,10 milioni di euro perl’anno 2022 e di 7,5 milioni di euro perl’anno 2023 »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Allo scopo di dare attuazione alcontratto di cui al comma 1, il datore dilavoro interessato presenta apposita do-manda all’INPS, accompagnata dalla pre-sentazione di una fideiussione bancaria agaranzia della solvibilità in relazione agliobblighi. Il datore di lavoro è obbligato aversare mensilmente all’INPS la provvistaper la prestazione e per la contribuzionefigurativa. »;
d) al comma 7, le parole: « e di 31,8milioni di euro per l’anno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « , di 31,8 milionidi euro per l’anno 2020, di 101 milioni dieuro per l’anno 2021 e di 102 milioni dieuro per l’anno 2022 ».
Art. 62.
Art. 61.
Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 63.
(Calcolo dei requisiti di anzianità ai finipensionistici nel part time verticale ciclico)
1. Il periodo di durata del contratto dilavoro a tempo parziale che prevede che laprestazione lavorativa sia concentrata indeterminati periodi è riconosciuto per in-tero utile ai fini del raggiungimento deirequisiti di anzianità lavorativa per l’ac-cesso al diritto alla pensione. A tal fine, ilnumero delle settimane da assumere ai finipensionistici si determina rapportando iltotale della contribuzione annuale al mini-male contributivo settimanale determinatoai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre1983, n. 638. Con riferimento ai contrattidi lavoro a tempo parziale esauriti primadella data di entrata in vigore della pre-sente legge, il riconoscimento dei periodinon interamente lavorati è subordinato allapresentazione di apposita domanda dell’in-teressato corredata da idonea documenta-zione. I trattamenti pensionistici liquidatiin applicazione della presente disposizionenon possono avere decorrenza anteriorealla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 64.
(Disposizioni in favore dei lavoratori espostiall’amianto)
1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, dopo il comma 277 sonoinseriti i seguenti:
« 277-bis. Entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, l’INPS richiede al datore dilavoro la documentazione necessaria adintegrazione delle domande presentate aisensi del comma 277. Il datore di lavoroadempie entro il termine perentorio di no-vanta giorni dalla ricezione della richiesta.Entro i successivi quindici giorni l’INPStrasmette le istanze corredate della relativadocumentazione all’INAIL che, entro i suc-cessivi sessanta giorni, invia all’INPS lecertificazioni tecniche attestanti la sussi-
Art. 63.
Art. 64.
Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
stenza o meno dei requisiti previsti dallalegge.
277-ter. All’esito della procedura indi-cata al comma 277-bis, e comunque nonoltre sessanta giorni dalla ricezione dellecertificazioni inviate dall’INAIL, l’INPS pro-cede al monitoraggio delle domande pre-sentate, sulla base dei seguenti criteri:
a) la data di perfezionamento, nel-l’anno di riferimento, dei requisiti pensio-nistici per ciascun lavoratore interessato;
b) l’onere previsto per l’esercizio fi-nanziario dell’anno di riferimento, con-nesso all’anticipo pensionistico e all’even-tuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della do-manda di accesso al beneficio.
277-quater. Ai fini dell’individuazione dieventuali scostamenti rispetto alle risorsefinanziarie annualmente disponibili perlegge, entro trenta giorni dalla conclusionedelle operazioni di monitoraggio, e comun-que con cadenza annuale, l’INPS provvedealla redazione di una graduatoria dei lavo-ratori aventi diritto al beneficio di cui alcomma 277, tenendo conto prioritaria-mente della data di maturazione dei requi-siti pensionistici agevolati e, a parità deglistessi, della data di presentazione delladomanda di accesso al beneficio. Qualoral’onere finanziario accertato sia superioreallo stanziamento previsto per l’anno diriferimento, la decorrenza dei trattamentipensionistici riconosciuti ai sensi del comma277 è differita in ragione dei criteri indicatial precedente periodo del presente commae nei limiti delle risorse disponibili.
277-quinquies. Per quanto non espres-samente regolato dai commi da 277-bis a277-quater, si applicano, in quanto compa-tibili le disposizioni contenute nel decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze 12 maggio 2016,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158dell’8 luglio 2016.
277-sexies. I soggetti di cui al comma277 che, entro il 30 giugno 2020, hannoottenuto la certificazione tecnica da partedell’INAIL circa la sussistenza dei requisiti
Art. 64.
Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
previsti dalla legge e che hanno maturato,tenendo conto del riconoscimento del be-neficio di cui all’articolo 13, comma 8, dellalegge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenzateorica del trattamento pensionistico entroil 31 dicembre 2020, possono accedere almedesimo trattamento entro il 31 dicembre2021 senza attendere l’esito della proce-dura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei tratta-menti pensionistici erogati in applicazionedel presente comma non può essere ante-cedente al 1° gennaio 2021 ».
2. In conseguenza di quanto dispostodal comma 1 del presente articolo, all’ar-ticolo 1, comma 277, della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, le parole: « , 8,3 milioni dieuro per l’anno 2024 e 2,1 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2025 » sonosostituite dalle seguenti: « , 11,5 milioni dieuro per l’anno 2024, 12,6 milioni di europer l’anno 2025, 13,5 milioni di euro perl’anno 2026, 13,2 milioni di euro per l’anno2027, 12,3 milioni di euro per l’anno 2028,11,8 milioni di euro per l’anno 2029 e 11milioni di euro annui a decorrere dall’anno2030 ».
Art. 65.
(Assegno di natalità)
1. L’assegno di cui all’articolo 1, comma125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,secondo la disciplina prevista dall’articolo1, comma 340, della legge 27 dicembre2019, n. 160, è riconosciuto anche per ognifiglio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al31 dicembre 2021. All’onere derivante dalprimo periodo del presente comma, valu-tato in 340 milioni di euro per l’anno 2021e in 400 milioni di euro per l’anno 2022, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 339, della legge 27dicembre 2019, n. 160. L’INPS provvede,con le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, al monitoraggio dei maggiori oneriderivanti dall’attuazione del presente comma
Art. 65.
Art. 64.
Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
e ne riferisce, con relazioni mensili, alMinistro per le pari opportunità e la fami-glia, al Ministro del lavoro e delle politichesociali e al Ministro dell’economia e dellefinanze. Nel caso in cui, in sede di attua-zione del presente comma, si verifichino osiano in procinto di verificarsi scostamentirispetto alle previsioni di spesa di 340 mi-lioni di euro per l’anno 2021 e di 400milioni di euro per l’anno 2022, con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri per lepari opportunità e la famiglia e del lavoroe delle politiche sociali, si provvede a ride-terminare l’importo annuo dell’assegno e ivalori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 66.
(Congedo di paternità)
1. Al comma 354 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « ancheper gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « anche per glianni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e asette giorni per l’anno 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « e a sette giorni perciascuno degli anni 2020 e 2021 »;
c) al terzo periodo, le parole: « Per glianni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019,2020 e 2021 ».
2. All’onere derivante dal comma 1, va-lutato in 106,1 milioni di euro per l’anno2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 339, della legge 27dicembre 2019, n. 160, come rifinanziatadalla presente legge.
Art. 67.
(Supporto all’Osservatorio nazionale sullacondizione delle persone con disabilità)
1 Per continuare ad assicurare il sup-porto tecnico necessario allo svolgimento
Art. 66.
Art. 67.
Art. 65.
Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dei compiti istituzionali dell’Osservatorionazionale sulla condizione delle personecon disabilità, di cui all’articolo 3 dellalegge 3 marzo 2009, n. 18, e all’Ufficio perle politiche in favore delle persone condisabilità, di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019,la segreteria tecnica già costituita presso lasoppressa Struttura di missione per le po-litiche in favore delle persone con disabi-lità, di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri del 25 ottobre 2018,già prorogata ai sensi dell’articolo 1, comma10, del decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, è ulteriormente prorogata fino al31 dicembre 2023
2. Agli oneri per i compensi degli espertidella segreteria tecnica di cui la Presidenzadel Consiglio dei ministri si avvale ai sensidell’articolo 9, comma 2, del decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 303, in numeronon superiore a dieci, per un importo om-nicomprensivo per ciascun anno di 700.000euro, si provvede a valere sulle risorsedisponibili del bilancio autonomo della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 68.
(Reddito di cittadinanza)
1. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, èincrementata di 196,3 milioni di euro perl’anno 2021, di 473,7 milioni di euro perl’anno 2022, di 474,1 milioni di euro perl’anno 2023, di 474,6 milioni di euro perl’anno 2024, di 475,5 milioni di euro perl’anno 2025, di 476,2 milioni di euro perl’anno 2026, di 476,7 milioni di euro perl’anno 2027, di 477,5 milioni di euro perl’anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2029. All’onere deri-vante dal primo periodo del presente commasi provvede mediante soppressione dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 255, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.
Art. 69.
(Attuazione della sentenza della Corte costi-tuzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla
Art. 68.
Art. 69.
Art. 67.
Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvi-denze a favore dei perseguitati politici o
razziali e dei loro familiari superstiti)
1. Per assicurare la necessaria coper-tura finanziaria alla sentenza della Cortecostituzionale n. 234 del 9 novembre 2020,che ha ridotto da cinque a tre anni ladurata del periodo di applicazione dellemisure previste dall’articolo 1, comma 261,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, èautorizzata la spesa di 157,7 milioni dieuro per l’anno 2022 e di 163,4 milioni dieuro per l’anno 2023.
2. All’articolo 1 della legge 10 marzo1955, n. 96, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:
a) al primo comma, le parole: « all’8settembre 1943 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 25 aprile 1945 »;
b) al secondo comma, lettera b), leparole: « quando per il loro reiterarsi ab-biano assunto carattere persecutorio con-tinuato » sono soppresse;
c) al secondo comma, lettera d), leparole: « e che abbiano comportato un pe-riodo di reclusione non inferiore ad anniuno » sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: « nelleidentiche ipotesi » sono soppresse;
e) è aggiunto, in fine, il seguentecomma: « Nel caso di persecuzioni per mo-tivi di ordine razziale, gli atti di violenza osevizie subiti in Italia o all’estero di cui alsecondo comma, lettera c), si presumono,salvo prova contraria. ».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 siapplicano a decorrere dalla data di entratain vigore della presente legge e non dannotitolo alla corresponsione di arretrati rife-riti ad annualità precedenti.
Art. 70.
(Rifinanziamento del fondo per la distribu-zione di derrate alimentari alle persone in-
digenti)
1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
Art. 70.
Art. 69.
Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 71.
(Indennizzo per la cessazione di attività com-merciali)
1. Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota con-tributiva di cui all’articolo 5, comma 2, deldecreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, èdovuta nella misura dello 0,48 per cento.Resta salvo il meccanismo di adeguamentodisciplinato dall’articolo 1, comma 284, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145. La contri-buzione di cui al primo periodo del pre-sente comma per la quota pari allo 0,46 percento è destinata al finanziamento del Fondodi cui all’articolo 5, comma 1, del citatodecreto legislativo n. 207 del 1996, mentrela restante quota pari allo 0,02 per cento èdevoluta alla Gestione dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli esercenti at-tività commerciali. Per effetto della man-cata applicazione per l’anno 2021 delledisposizioni di cui all’articolo 1, comma284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,è previsto un finanziamento a carico delbilancio dello Stato a favore del Fondo dicui all’articolo 5, comma 1, del citato de-creto legislativo n. 207 del 1996, pari a167,7 milioni di euro per l’anno 2021.
TITOLO VII
SANITÀ
Art. 72.
(Fabbisogno sanitario standard per l’anno2021)
1. Per l’anno 2021, il livello del finan-ziamento del fabbisogno sanitario nazio-nale standard cui concorre lo Stato è paria 121.370,1 milioni di euro, anche perl’attuazione di quanto previsto dagli arti-coli 73, 74, 75 e 76 e al netto dell’importodi cui all’articolo 82 trasferito al Ministerodella salute.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 70.
Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Quale concorso per il finanziamentodi quanto previsto dagli articoli 73, 74, 76e 82 il livello del finanziamento del fabbi-sogno sanitario nazionale standard cui con-corre lo Stato è incrementato di 822,870milioni di euro per l’anno 2022, di 527,070milioni di euro per ciascuno degli anni2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2026,anche tenendo conto della razionalizza-zione della spesa a decorrere dall’anno2023.
Art. 73.
(Disposizioni in materia di indennità di esclu-sività della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria)
1. Al fine di valorizzare il servizio delladirigenza medica, veterinaria e sanitariapresso le strutture del Servizio sanitarionazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021,gli importi annui lordi, comprensivi dellatredicesima mensilità e dell’indennità dicui all’articolo 15-quater, comma 5, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,previsti, in favore dei dirigenti medici, ve-terinari e sanitari con rapporto di lavoroesclusivo, dal contratto collettivo nazionaledi lavoro dell’area sanità 2016-2018 stipu-lato il 19 dicembre 2019, di cui al comu-nicato dell’Agenzia per la rappresentanzanegoziale delle pubbliche amministrazionipubblicato nel supplemento ordinario n. 6alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio2020, sono incrementati del 27 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni del comma 1, valutati in500 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021, si provvede a valere sul livellodel finanziamento del fabbisogno sanitarionazionale standard cui concorre lo Stato.
Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione degliinfermieri del Servizio sanitario nazionale)
1. Ai fini del riconoscimento e dellavalorizzazione delle competenze e delle spe-cifiche attività svolte, agli infermieri dipen-
Art. 73.
Art. 74.
Art. 72.
Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
denti dalle aziende e dagli enti del Serviziosanitario nazionale, nell’ambito della con-trattazione collettiva nazionale del triennio2019-2021 relativa al comparto sanità èriconosciuta, nei limiti dell’importo com-plessivo annuo lordo di 335 milioni di euro,un’indennità di specificità infermieristicada riconoscere al predetto personale condecorrenza dal 1° gennaio 2021 quale partedel trattamento economico fondamentale.
2. Le misure e la disciplina dell’inden-nità di cui al comma 1 sono definite in sededi contrattazione collettiva nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a335 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021 da destinare alla contratta-zione collettiva nazionale, si provvede avalere sul livello del finanziamento del fab-bisogno sanitario nazionale standard cuiconcorre lo Stato.
Art. 75.
(Disposizioni per l’esecuzione di tamponiantigenici rapidi da parte dei medici di me-dicina generale e dei pediatri di libera scelta)
1. Per le medesime finalità di cui all’ar-ticolo 18, comma 1, del decreto-legge 28ottobre 2020, n. 137, è autorizzata l’ulte-riore spesa di 70 milioni di euro per l’anno2021, secondo le modalità definite dagliaccordi collettivi nazionali di settore. Inmateria di comunicazione dei dati si ap-plicano le disposizioni dell’articolo 19 delmedesimo decreto-legge n. 137 del 2020.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizionidel comma 1, pari a 70 milioni di euro perl’anno 2021, si provvede a valere sul livellodel finanziamento del fabbisogno sanitarionazionale standard cui concorre lo Stato.Al finanziamento di cui al presente articoloaccedono tutte le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, in derogaalle disposizioni legislative che stabilisconoper le autonomie speciali il concorso re-gionale e provinciale al finanziamento sa-nitario corrente, sulla base delle quote diaccesso al fabbisogno sanitario. La riparti-zione complessiva dell’incremento di cui alpresente articolo è riportata nella tabella dicui all’allegato A annesso alla presente legge.
Art. 75.
Art. 74.
Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 76.
(Contratti di formazione specialistica dei me-dici specializzandi)
1. Al fine di aumentare il numero deicontratti di formazione specialistica dei me-dici di cui all’articolo 37 del decreto legi-slativo 17 agosto 1999, n. 368, è autoriz-zata l’ulteriore spesa di 105 milioni di europer ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di109,2 milioni di euro per ciascuno deglianni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri siprovvede a valere sul livello del finanzia-mento del fabbisogno sanitario nazionalestandard cui concorre lo Stato per gli annidal 2021 al 2025.
Art. 77.
(Proroga di disposizioni sull’impiego di per-sonale sanitario nel Servizio sanitario na-
zionale)
1. Al fine di garantire l’erogazione delleprestazioni di assistenza sanitaria in ra-gione delle esigenze straordinarie ed ur-genti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale,verificata l’impossibilità di utilizzare per-sonale già in servizio nonché di ricorrereagli idonei collocati in graduatorie concor-suali in vigore, possono avvalersi, anchenell’anno 2021, in deroga ai vincoli previstidalla legislazione vigente in materia di spesadi personale, delle misure previste dagliarticoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, anche medianteproroga, non oltre il 31 dicembre 2021,degli incarichi conferiti ai sensi delle me-desime disposizioni, ferma restando la com-patibilità con il fabbisogno sanitario stan-dard dell’anno 2021, nei limiti di spesa persingola regione e provincia autonoma indi-cati nella tabella 1 allegata alla presentelegge.
2. Sono prorogate al 31 dicembre 2021le seguenti disposizioni:
a) articolo 4-bis del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
Art. 76.
Art. 77.
Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, earticolo 1, comma 6, del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,nei limiti di spesa per singola regione eprovincia autonoma indicati nella tabella 2allegata alla presente legge;
b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27.
3. Alla copertura degli oneri delle di-sposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano provvedono a valere sul livello delfinanziamento del fabbisogno sanitario na-zionale standard per l’anno 2021, ancheutilizzando eventuali economie di risorsedestinate all’attuazione delle medesime di-sposizioni di cui ai commi 1 e 2 non im-piegate nell’anno 2020.
Art. 78.
(Disposizioni volte a eliminare il conten-zioso in materia di indennizzi dovuti allepersone danneggiate da vaccinazioni obbli-
gatorie e da talidomide)
1. Al fine di adeguare gli indennizzi,quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensidelle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24dicembre 2007, n. 244, rispettivamente afavore dei soggetti danneggiati da vaccina-zioni obbligatorie e da talidomide, il Mini-stero della salute è autorizzato a corrispon-dere agli aventi diritto le maggiori sommederivanti dalla rivalutazione dell’indennitàintegrativa speciale relativa alla base dicalcolo degli indennizzi di cui alle citateleggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, perun ammontare annuo pari a euro 9.900.000,a decorrere dall’anno 2021, per l’adegua-mento dei ratei futuri.
2. Il Ministero della salute è autorizzatoa corrispondere le somme dovute a titolo diarretrati maturati dagli aventi diritto aseguito della rivalutazione dell’indennità in-tegrativa speciale di cui al comma 1, non-ché gli arretrati dell’indennizzo di cui allalegge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla
Art. 78.
Art. 77.
Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
data di entrata in vigore della stessa leggen. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958e nel 1966, fino a un ammontare annuopari a euro 71.000.000, per gli anni dal2021 al 2023. Gli arretrati sono corrispostinel termine di prescrizione ordinaria didieci anni a decorrere dalla data di entratain vigore della presente legge. Il pertinentecapitolo dello stato di previsione del Mini-stero della salute è incrementato di euro71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021al 2023.
Art. 79.
(Integrazione del livello del finanziamentodel programma di investimenti per l’ediliziasanitaria e l’ammodernamento tecnologico)
1. Ai fini del finanziamento del pro-gramma pluriennale di interventi in mate-ria di ristrutturazione edilizia e di ammo-dernamento tecnologico, l’importo fissatodall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,n. 67, rideterminato da ultimo dall’articolo1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, in 30 miliardi di euro, è incremen-tato di 2 miliardi di euro, fermo restando,per la sottoscrizione di accordi di pro-gramma con le regioni, il limite annual-mente definito in base alle effettive dispo-nibilità del bilancio statale. La ripartizionecomplessiva dell’incremento di cui al pre-sente comma, tenuto conto della composi-zione percentuale del fabbisogno sanitarioregionale corrente previsto per l’anno 2020,nonché delle disposizioni dell’articolo 2,comma 109, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, è stabilita nei termini riportati nellatabella di cui all’allegato B annesso allapresente legge.
Art. 80.
(Fondo sanità e vaccini)
1. Per l’anno 2021, nello stato di previ-sione del Ministero della salute è istituitoun fondo con una dotazione di 400 milionidi euro da destinare all’acquisto dei vaccinianti SARS-COV-2 e dei farmaci per la curadei pazienti con COVID-19.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 78.
Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Per l’acquisto e la distribuzione nelterritorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pa-zienti con COVID-19, il Ministero dellasalute si avvale del Commissario straordi-nario per l’attuazione e il coordinamentodelle misure di contenimento e contrastodell’emergenza epidemiologica COVID-19,di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 81.
(Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceu-tica)
1. A decorrere dall’anno 2021, fermorestando il valore complessivo del 14,85 percento, il limite della spesa farmaceuticaconvenzionata di cui all’articolo 1, comma399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,è rideterminato nella misura del 7,30 percento. Conseguentemente, a partire dal me-desimo anno, il tetto di spesa della spesafarmaceutica per acquisti diretti di cui al-l’articolo 1, comma 398, della citata leggen. 232 del 2016 è rideterminato nella mi-sura del 7,55 per cento, fermo restando ilvalore percentuale del tetto per acquistidiretti di gas medicinali di cui all’articolo 1,comma 575, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.
2. Le percentuali di cui al comma 1possono essere annualmente rideterminate,fermo restando il valore complessivo del14,85 per cento, in sede di predisposizionedel disegno di legge di bilancio, su propostadel Ministero della salute, sentita l’Agenziaitaliana del farmaco (AIFA), di concertocon il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, sulla base dell’andamento del mer-cato dei medicinali e del fabbisogno assi-stenziale.
3. L’attuazione di quanto previsto dalcomma 1, con riferimento all’anno 2021, èsubordinata all’integrale pagamento da partedelle aziende farmaceutiche degli oneri diripiano relativi al superamento del tettodegli acquisti diretti della spesa farmaceu-tica del Servizio sanitario nazionale del-l’anno 2018 entro il 31 gennaio 2021, come
Art. 81.
Art. 80.
Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
certificato dall’AIFA entro il 10 febbraio2021. In caso di certificazione negativa,restano in vigore i valori percentuali deitetti previsti dalla normativa vigente. Talipagamenti si intendono corrisposti a titolodefinitivo e ne consegue l’estinzione di di-ritto, per cessata materia del contendere, aspese compensate, delle liti pendenti di-nanzi al giudice amministrativo. L’attua-zione di quanto previsto dal comma 2 perl’anno 2022 è subordinata all’integrale pa-gamento da parte delle aziende farmaceu-tiche degli oneri di ripiano relativi al su-peramento del tetto degli acquisti direttidella spesa farmaceutica del Servizio sani-tario nazionale per l’anno 2019 entro il 30giugno 2021, come certificato dall’AIFA en-tro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti siintendono corrisposti a titolo definitivo ene consegue l’estinzione di diritto, per ces-sata materia del contendere, a spese com-pensate, delle liti pendenti dinanzi al giu-dice amministrativo.
Art. 82.
(Finanziamento della Croce rossa italiana)
1. Dopo l’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito ilseguente:
« Art. 8-bis. – (Disposizioni finali) – 1. Adecorrere dall’anno 2021, le competenze inmateria di assegnazione agli enti interessatidel finanziamento della CRI di cui al pre-sente decreto sono trasferite al Ministerodella salute, che vi provvede con decreti delMinistro. Conseguentemente, a decorreredall’anno 2021, nello stato di previsione delMinistero della salute è istituito un appo-sito fondo per il finanziamento annuo ditali enti, con uno stanziamento pari a euro117.130.194, e il livello del finanziamentocorrente standard del Servizio sanitario na-zionale a cui concorre lo Stato è ridotto di117.130.194 euro. A decorrere dal mede-simo anno 2021, le competenze in materiadi definizione e sottoscrizione delle con-venzioni fra lo Stato e la CRI, previstedall’articolo 8, sono riservate al Ministerodella salute e al Ministero della difesa. Ildecreto di assegnazione delle risorse e la
Art. 82.
Art. 81.
Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
convenzione con la CRI di cui all’articolo 8,comma 2, possono disporre per un periodomassimo di tre anni.
2. Al fine di consentire una correttagestione di cassa e di favorire la tempesti-vità dei pagamenti delle pubbliche ammi-nistrazioni, nelle more dell’adozione deldecreto di assegnazione delle risorse e dellasottoscrizione della convenzione con la CRIdi cui all’articolo 8, il Ministero della saluteè autorizzato a concedere anticipazioni dicassa alla CRI, all’Ente strumentale allaCroce rossa italiana in liquidazione coattaamministrativa e alle regioni a valere sulfinanziamento stabilito dal presente de-creto e nella misura massima dell’80 percento della quota assegnata a ciascuno deicitati enti dall’ultimo decreto adottato. Sonoin ogni caso autorizzati in sede di congua-glio recuperi e compensazioni a carico dellesomme a qualsiasi titolo spettanti ai citatienti, anche per gli esercizi successivi, chedovessero rendersi eventualmente neces-sari.
3. A seguito della ricognizione, effet-tuata dal commissario liquidatore, delleamministrazioni di destinazione e dell’en-tità dei trattamenti economici relativi alpersonale di cui all’articolo 8, comma 2,con uno o più decreti il Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, determina il valoredel finanziamento destinato alla coperturadegli oneri relativi al personale funzionalealle attività propedeutiche alla gestione li-quidatoria di cui al citato articolo 8, comma2, trasferito ad amministrazioni diverse da-gli enti del Servizio sanitario nazionale,disponendo la corrispondente riduzione delfondo di cui al comma 1 del presentearticolo e l’attribuzione delle relative ri-sorse alle amministrazioni di destinazionedel personale medesimo.
4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio ».
Art. 83.
(Personale della Croce rossa italiana)
1. Al fine di garantire il trasferimentoagli enti previdenziali competenti delle ri-
Art. 83.
Art. 82.
Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sorse necessarie per il pagamento del trat-tamento di fine rapporto e di fine serviziodel personale destinatario delle proceduredi mobilità di cui all’articolo 6 del decretolegislativo 28 settembre 2012, n. 178, sonotrasferiti agli enti indicati nella tabella dicui all’allegato C, annesso alla presentelegge, gli importi ivi indicati, a valere sulfinanziamento di cui al citato decreto legi-slativo n. 178 del 2012, per gli anni iviindicati. Conseguentemente, il commissarioliquidatore di cui all’articolo 8, comma 2,del medesimo decreto legislativo n. 178 del2012 è autorizzato a cancellare le corri-spondenti poste dallo stato passivo.
Art. 84.
(Mobilità sanitaria)
1. Al fine di salvaguardare l’appropria-tezza delle cure, il diritto alla prossimitàdei servizi, il diritto di libera scelta delcittadino, esercitabile nell’ambito del qua-dro normativo vigente, nonché gli equilibrieconomico-finanziari, nel rispetto del prin-cipio di unitarietà del Servizio sanitarionazionale e tenuto conto del Piano nazio-nale per le liste d’attesa, nonché in coe-renza con quanto convenuto in sede diintesa tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano sancita indata 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto perla salute 2019-2021, con particolare ri-guardo alla scheda n. 4, anche in relazionea quanto previsto nella scheda n. 11, dal-l’anno 2021 i valori relativi alla matrice deiflussi finanziari relativi alla compensazionetra le singole regioni e province autonomedelle prestazioni sanitarie comprese neilivelli essenziali di assistenza (LEA), rese acittadini in ambiti regionali diversi da quellidi residenza, sono definiti, sulla base deidati di produzione disponibili con riferi-mento all’anno precedente oggetto di ri-parto e tenuto conto dei controlli di ap-propriatezza come comunicati dalle singoleregioni e province autonome, su propostadel Ministero della salute, di concerto conil Ministero dell’economia e delle finanze,d’intesa con le regioni e con le provinceautonome in sede di riparto del fabbisognosanitario standard.
Art. 84.
Art. 83.
Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. La sottoscrizione degli accordi bila-terali tra le regioni per il governo dellamobilità sanitaria interregionale di cui al-l’articolo 1, comma 576, della legge 28dicembre 2015, n. 208, costituisce adempi-mento ai fini dell’accesso al finanziamentointegrativo del Servizio sanitario nazionaleai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009,n. 191, prorogato, a decorrere dall’anno2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, la cui verifica è effettuata nell’am-bito del Comitato permanente per la veri-fica dell’erogazione dei LEA di cui all’arti-colo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanosancita in data 23 marzo 2005, pubblicatanel supplemento ordinario n. 83 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
3. Il Comitato di cui al comma 2 adottalinee guida e set di indicatori oggettivi emisurabili, anche attraverso i dati del Si-stema tessera sanitaria, al fine di armoniz-zare i sistemi di controllo di appropria-tezza degli erogatori accreditati con l’obiet-tivo di migliorare l’efficienza e l’appropria-tezza nell’uso dei fattori produttivi el’ordinata programmazione del ricorso aglierogatori pubblici e privati accreditati, orien-tando al mantenimento di elevati standardnell’attività resa dagli erogatori pubblici eprivati accreditati, anche riconosciuti, qualiistituti di ricovero e cura a carattere scien-tifico.
4. Il Comitato di cui al comma 2 ela-bora, altresì, un programma nazionale divalutazione e di miglioramento dei processidi mobilità sanitaria al fine di salvaguar-dare i normali livelli di mobilità e di for-nire adeguate alternative per la tutela di unpiù equo e trasparente accesso alle cure,nei casi di mobilità non fisiologica. Il me-desimo Comitato elabora specifici pro-grammi destinati alle aree di confine non-ché ai flussi interregionali per migliorare esviluppare i servizi di prossimità al fine dievitare criticità di accesso e rilevanti costisociali e finanziari a carico dei cittadini.
Art. 84.
Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 85.
(Disposizioni in materia di conoscenze lin-guistiche per il riconoscimento delle quali-
fiche professionali sanitarie)
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
« 1-sexies. In attuazione dell’articolo 53della direttiva 2005/36/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 7 settembre2005, e ai sensi dell’articolo 99 del testounico delle leggi costituzionali concernentilo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,per quanto concerne il territorio della pro-vincia autonoma di Bolzano, la conoscenzadella lingua italiana o tedesca costituiscerequisito sufficiente di conoscenza lingui-stica necessaria per l’esercizio delle profes-sioni sanitarie. I controlli linguistici previstidalla legge sono svolti in conformità a quantostabilito dalle disposizioni richiamate dalpresente comma.
1-septies. In attuazione di quanto dispo-sto dal comma 1-sexies, il presidente del-l’ordine dei medici della provincia auto-noma di Bolzano è autorizzato a istituire,avvalendosi delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente, una sezione speciale dell’albo deimedici alla quale possono essere iscritti, adomanda, fermi i restanti requisiti, i pro-fessionisti che sono a conoscenza della solalingua tedesca. L’iscrizione alla sezione spe-ciale autorizza all’esercizio della profes-sione medica esclusivamente nel territoriodella provincia autonoma di Bolzano.
1-octies. Nei servizi sanitari di pubblicointeresse l’attività deve essere organizzatain modo che sia garantito l’uso delle duelingue, italiana e tedesca, in conformità aquanto disposto dal decreto del Presidentedella Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ».
TITOLO VIII
SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 85.
Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 86.
(Incremento del Fondo di cui all’articolo 1della legge 18 dicembre 1997, n. 440)
1. Anche al fine di ridurre le disegua-glianze e di favorire l’ottimale fruizione deldiritto all’istruzione, anche per i soggettiprivi di mezzi, il Fondo per l’arricchimentoe l’ampliamento dell’offerta formativa eper gli interventi perequativi, di cui all’ar-ticolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,è incrementato di 117,8 milioni di euro perl’anno 2021, di 106,9 milioni di euro perl’anno 2023, di 7,3 milioni di euro perciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4milioni di euro per l’anno 2026.
Art. 87.
(Misure per l’innovazione didattica e digitalenelle scuole)
1. Al fine di potenziare le azioni perl’innovazione didattica e digitale nelle scuoleattraverso le azioni di coinvolgimento deglianimatori digitali in ciascuna istituzionescolastica, il fondo di cui all’articolo 1,comma 62, secondo periodo, della legge 13luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro8.184.000 annui a decorrere dall’anno 2021.
2. Per le finalità di cui all’articolo 234del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l’ulte-riore spesa di euro 12 milioni per l’anno2021.
Art. 88.
(Misure per l’edilizia scolastica)
1. All’articolo 7-ter del decreto-legge 8aprile 2020, n. 22, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all’alinea, le parole: « 31 dicem-bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2021 »;
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2) alla lettera a), dopo la parola:« articoli » sono inserite le seguenti: « 21,27, »;
b) al comma 4, dopo la lettera d) èaggiunta la seguente:
« d-bis) possono variare, mediante l’ap-provazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di edilizia scola-stica in sede di consiglio comunale, lo stru-mento urbanistico vigente in deroga alledisposizioni nazionali e regionali vigenti ».
2. Al comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120, le parole: « ai sensi dell’articolo7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2020, n. 41, » sono soppresse.
Art. 89.
(Misure per il diritto allo studio e per lafunzionalità del sistema della formazione
superiore)
1. Al fine di riconoscere al maggiornumero di studenti l’esonero, totale o par-ziale, dal contributo onnicomprensivo an-nuale, il Fondo per il finanziamento ordi-nario delle università, di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, è incrementato, a decor-rere dall’anno 2021, di 165 milioni di euroannui. Con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sentita la Con-ferenza dei rettori delle università italiane,sono individuati le modalità di definizionedegli esoneri, totali o parziali, da partedelle università e i criteri di riparto dellerisorse tra le università. Per le medesimefinalità di cui al primo periodo, il fondo peril funzionamento amministrativo e per leattività didattiche delle istituzioni di altaformazione artistica, musicale e coreuticastatali è incrementato, a decorrere dal-l’anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Condecreto del Ministro dell’università e dellaricerca, da adottare entro sessanta giorni
Art. 89.
Art. 88.
Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuati le modalità didefinizione degli esoneri, totali o parziali,da parte delle istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica e i criteri diriparto delle risorse.
2. Al fine di promuovere il diritto allostudio universitario degli studenti capaci emeritevoli, ancorché privi di mezzi, chepresentino i requisiti di eleggibilità di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 68, il fondo di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del medesimo decretolegislativo n. 68 del 2012 è incrementato, adecorrere dall’anno 2021, di 70 milioni dieuro annui.
3. Per l’anno 2021, i contributi di cuiall’articolo 2 della legge 29 luglio 1991,n. 243, sono incrementati di 30 milioni dieuro.
4. Lo stanziamento, iscritto nello statodi previsione della spesa del Ministero del-l’università e della ricerca e destinato alleresidenze universitarie statali e ai collegi dimerito accreditati di cui al decreto legisla-tivo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato,per l’anno 2021, di 4 milioni di euro.
5. Alla lettera b) del comma 5-sexiesdell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicem-bre 2019, n. 162, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: « 15 milioni dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « 30milioni di euro »;
b) al numero 1), le parole: « per al-meno il » sono sostituite dalle seguenti:« fino al »;
c) al numero 2), le parole: « per nonpiù del » sono sostituite dalle seguenti: « peralmeno il ».
6. Il Fondo per le esigenze emergenzialidel sistema dell’Università, delle istituzionidi alta formazione artistica musicale e co-reutica e degli enti di ricerca, di cui all’ar-ticolo 100, comma 1, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inconsiderazione del protrarsi dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei mi-
Art. 89.
Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
nistri in data 31 gennaio 2020, è incremen-tato di 34,5 milioni di euro per l’anno 2021.Con uno o più decreti del Ministro dell’u-niversità e della ricerca sono individuati icriteri di riparto e di utilizzazione dellerisorse di cui al primo periodo tra le uni-versità, le istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica, gli enti diricerca e i collegi universitari di meritoaccreditati.
Art. 90.
(Misure a sostegno della ricerca)
1. Il fondo ordinario per gli enti e leistituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 deldecreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, èincrementato di 65 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021.
2. Al fine di rafforzare le misure disostegno per la ricerca scientifica indicatenel Programma nazionale per la ricerca edi garantire lo sviluppo delle linee strate-giche nel campo della ricerca scientificacoerenti con il programma quadro di ri-cerca e innovazione dell’Unione europea, èistituito, nello stato di previsione del Mini-stero dell’università e della ricerca, il Fondoper la promozione e lo sviluppo delle po-litiche del Programma nazionale per laricerca, con una dotazione di 200 milioni dieuro per gli anni 2021 e 2022 e di 50milioni di euro per l’anno 2023. Con uno opiù decreti del Ministro dell’università edella ricerca sono individuati i criteri diriparto e di utilizzazione delle risorse di cuial presente comma tra le università, gli entie le istituzioni pubbliche di ricerca.
3. Al fine di promuovere gli interventi diammodernamento strutturale e tecnologicodelle università, delle istituzioni di altaformazione artistica musicale e coreutica edegli enti di ricerca, nello stato di previ-sione del Ministero dell’università e dellaricerca è istituito il Fondo per l’edilizia e leinfrastrutture di ricerca, con una dotazionedi 100 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro perl’anno 2023, di 200 milioni di euro per glianni 2024 e 2025 e di 150 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
Art. 90.
Art. 89.
Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Con uno o più decreti del Ministro dell’u-niversità e della ricerca sono individuati icriteri di riparto e di utilizzazione dellerisorse di cui al primo periodo tra le uni-versità, le istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica e gli enti diricerca.
4. Il Ministero dell’università e dellaricerca può avvalersi, con modalità definitemediante convenzione, dell’Agenzia nazio-nale per l’attrazione degli investimenti e losviluppo d’impresa Spa–Invitalia per i ser-vizi di supporto specialistico e le attività dianalisi, di valutazione economica e finan-ziaria nonché per la verifica, il monitorag-gio e il controllo connessi agli interventi nelsettore della ricerca, con particolare rife-rimento alla programmazione strategica delProgramma nazionale per la ricerca e deiprogetti finanziati con risorse nazionali,dell’Unione europea e tramite il Fondo perlo sviluppo e la coesione. Per le finalità dicui al presente comma è istituito, nellostato di previsione del Ministero dell’uni-versità e della ricerca, il Fondo per lavalutazione e la valorizzazione dei progettidi ricerca, con una dotazione di 10 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021.
5. Al fine di semplificare lo svolgimentodelle attività di selezione e di valutazionedei programmi e dei progetti di ricercanonché di valutazione dell’attuazione e deirisultati dei medesimi, il Ministero dell’u-niversità e della ricerca si avvale di espertitecnico-scientifici e professionali, indivi-duati singolarmente od organizzati in co-mitati o in commissioni, per le attività dianalisi tecnico-scientifiche, finanziarie e am-ministrativo-contabili e per le conseguentiattività di verifica, monitoraggio e con-trollo. Gli oneri derivanti dall’attuazionedel presente comma, compresi quelli di cuiall’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre2002, n. 212, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sonoposti a carico, nel limite massimo del 7 percento, delle risorse destinate al finanzia-mento dei programmi e dei progetti diricerca. Le disposizioni del presente commasi applicano anche alle spese per il funzio-namento e per i compensi relativi alle pro-cedure di selezione e di valutazione dei
Art. 90.
Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
progetti di ricerca del Comitato nazionaledei garanti per la ricerca di cui all’articolo21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.Sono soppresse o abrogate le seguenti di-sposizioni:
a) l’articolo 5, comma 2, secondo pe-riodo, del decreto-legge 25 settembre 2002,n. 212, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 novembre 2002, n. 268;
b) l’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35;
c) l’articolo 21, comma 3, della legge30 dicembre 2010, n. 240.
6. Per consentire la prosecuzione delProgramma nazionale di ricerche in Antar-tide (PNRA) e al fine di assicurare la par-tecipazione dell’Italia al Trattato antartico,firmato a Washington il 1° dicembre 1959,ai sensi di quanto disposto dall’articolo IX,paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministrodell’università e della ricerca con propriodecreto, a decorrere dall’anno 2021, asse-gna annualmente, agli enti pubblici di ri-cerca incaricati dell’attuazione del PNRA,un contributo di 23 milioni di euro. Conuno o più decreti del Ministro dell’univer-sità e della ricerca, adottati ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, di concerto con il Ministrodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro dell’economiae delle finanze, sono individuati le modalitàper l’approvazione e per l’aggiornamentodel PNRA, i soggetti incaricati dell’attua-zione del medesimo PNRA e i meccanismidi coordinamento tra le amministrazionipubbliche interessate. Il comma 3 dell’ar-ticolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, èabrogato. Al secondo periodo del comma 1dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giu-gno 1998, n. 204, le parole: « del Pro-gramma nazionale di ricerche in Antar-tide, » sono soppresse. Agli oneri derivantidall’attuazione del presente comma, pari a23 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione delle risorse del Fondo
Art. 90.
Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
di cui al citato articolo 7 del decreto legi-slativo n. 204 del 1998.
Art. 91.
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo« Città dello sport »)
1. Per l’anno 2021, al Ministero dell’u-niversità e della ricerca è assegnata lasomma di 25 milioni di euro, che costitui-sce limite di spesa, al fine del trasferimentodella stessa somma all’università degli studidi Roma « Tor Vergata » per la definizionedei contenziosi in essere, con i soggettiaffidatari del progetto e dei lavori, connessialla mancata realizzazione del complessosportivo polifunzionale denominato « Cittàdello Sport ».
2. L’assegnazione della somma di cui alcomma 1 avviene contestualmente al tra-sferimento da parte dell’università deglistudi di Roma « Tor Vergata » in favoredell’Agenzia del demanio, del diritto diproprietà dell’area in cui insiste il com-plesso sportivo polifunzionale denominato« Città dello sport », nonché delle opere giàrealizzate unitamente ai progetti già svi-luppati per la sua realizzazione, al fine diconsentire il completamento delle opereovvero la revisione dei progetti stessi. L’attotraslativo deve essere stipulato e trascritto,in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.
3. All’Agenzia del demanio è assegnatala somma di 3 milioni di euro annui per glianni dal 2021 al 2023, ai fini della manu-tenzione, ordinaria e straordinaria, delleopere realizzate e della messa in sicurezzadell’area trasferita, in vista del recuperofunzionale delle opere realizzate.
4. La convenzione tra l’università deglistudi di Roma « Tor Vergata » e la societàassegnataria dei lavori, stipulata il 23 ot-tobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti glieffetti, alla data di definizione dei conten-ziosi in essere.
Art. 92.
(Promozione dell’attività sportiva di base neiterritori)
1. Al fine di potenziare l’attività sportivadi base nei territori per tutte le fasce della
Art. 91.
Art. 92.
Art. 90.
Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
popolazione e di ottimizzare gli interventidi prevenzione primaria, secondaria e ter-ziaria attraverso l’esercizio fisico, nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito, per il successivotrasferimento delle risorse al bilancio au-tonomo della Presidenza del Consiglio deiministri, un fondo con una dotazione di 50milioni di euro per l’anno 2021.
2. Con decreto dell’autorità di governocompetente in materia di sport sono indi-viduati i criteri di gestione delle risorse delfondo di cui al comma 1.
Art. 93.
(Trattamento di previdenza dei docenti diuniversità private)
1. Ai fini dell’attuazione delle disposi-zioni del comma 1 dell’articolo 4 della legge29 luglio 1991, n. 243, per i professori e iricercatori delle università non statali le-galmente riconosciute, a decorrere dal 1°gennaio 2021, l’aliquota contributiva di fi-nanziamento del trattamento di quiescenzaè pari a quella in vigore, con i medesimicriteri di ripartizione, per le stesse catego-rie di personale in servizio presso le uni-versità statali. Restano acquisite alla ge-stione di riferimento e conservano la loroefficacia le contribuzioni versate per i pe-riodi anteriori alla data di entrata in vigoredella presente legge. Ai maggiori oneri de-rivanti dalla differenza tra l’aliquota con-tributiva e l’aliquota di computo relativa aitrattamenti di quiescenza con riferimentoal periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054per l’anno 2021, si provvede mediante ap-posito trasferimento dal bilancio dello Statoall’ente previdenziale.
Art. 94.
(Fondazione per il futuro delle città)
1. È istituita la fondazione denominata« Fondazione per il futuro delle città », aventeil compito di promuovere il progresso dellaricerca e dell’alta formazione basata susoluzioni prevalentemente vegetali, al finedi garantire lo sviluppo del sistema pro-
Art. 93.
Art. 94.
Art. 92.
Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
duttivo nazionale in relazione alla transi-zione verde dell’Italia. A tale fine, la Fon-dazione instaura rapporti con organismiomologhi in Italia e assicura l’apporto diricercatori italiani e stranieri operanti pressoistituti italiani ed esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della Fondazione, concer-nente anche l’individuazione degli organidella medesima Fondazione, della loro com-posizione e dei loro compiti, è approvatocon decreto del Presidente del Consiglio deiministri, sentiti i Ministri dell’università edella ricerca, dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e dell’economia edelle finanze.
3. Il patrimonio della Fondazione è co-stituito e incrementato da apporti delloStato e di soggetti pubblici e privati; leattività della Fondazione, oltre che dai mezzipropri, possono essere finanziate da con-tributi di enti pubblici e di privati. AllaFondazione possono essere concessi in uso,anche a titolo gratuito e con oneri di or-dinaria e straordinaria manutenzione a ca-rico della stessa Fondazione, beni immobilifacenti parte del demanio e del patrimoniodisponibile dello Stato. La concessione inuso di beni di particolare valore artistico estorico è effettuata d’intesa con il Ministroper i beni e le attività culturali e per ilturismo.
4. Per l’istituzione e l’avvio dell’opera-tività della Fondazione è istituito un appo-sito fondo nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze,per il successivo trasferimento al bilancioautonomo della Presidenza del Consigliodei ministri, con una dotazione di 5 milionidi euro per l’anno 2021 e di 3 milioni dieuro annui per gli anni 2022 e 2023.
5. Tutti gli atti connessi alle operazionidi costituzione della Fondazione e di con-ferimento e devoluzione alla stessa sonoesclusi da ogni tributo e diritto e sonoeffettuati in regime di neutralità fiscale.
Art. 95.
(Completamento dei lavori del progetto « Man-tova Hub »)
1. Al fine di consentire il completa-mento dei lavori del progetto « Mantova
Art. 95.
Art. 94.
Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Hub », la valorizzazione del territorio inte-ressato dal progetto esecutivo e l’elimina-zione delle interferenze del medesimo pro-getto con opere, edifici o luoghi di interessesociale, culturale, storico o religioso, il re-sponsabile unico del procedimento è auto-rizzato ad apportare le necessarie modifi-che al contratto stipulato, nel rispetto deidocumenti di gara e delle direttive dell’U-nione europea in materia di contratti pub-blici. Per l’attuazione del presente commaè autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro,per l’anno 2021, a completamento del fi-nanziamento del progetto « Mantova Hub ».La concessione del finanziamento è condi-zionata agli esiti istruttori da parte delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti con riguardo al rispetto dei docu-menti di gara e delle direttive dell’Unioneeuropea in materia di contratti pubblici,alla corretta alimentazione del sistema dimonitoraggio di cui al decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229, e all’integrale co-pertura finanziaria dell’intervento.
TITOLO IX
CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE EINNOVAZIONE
Art. 96.
(Misure di sostegno per la cultura)
1. Al fine di consentire al Ministero peri beni e le attività culturali e per il turismol’esercizio della facoltà di acquistare in viadi prelazione i beni culturali ai sensi del-l’articolo 60 del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021,di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di5 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2023.
2. Al primo periodo del comma 3 del-l’articolo 183 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo leparole: « 165 milioni di euro per l’anno2020 » sono aggiunte le seguenti: « , di 25
Art. 96.
Art. 95.
Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
milioni di euro per l’anno 2021 e di 20milioni di euro per l’anno 2022 ».
3. Al comma 357 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:« i quali compiono diciotto anni di età nel2020 » sono sostituite dalle seguenti: « iquali compiono diciotto anni di età nel2020 e nel 2021 » e dopo le parole: « di 190milioni di euro per l’anno 2020 » sonoinserite le seguenti: « e di 150 milioni dieuro per l’anno 2021 ».
4. Al fine di promuovere e di favorire lacrescita e la formazione di giovani musici-sti, alla Fondazione Orchestra giovanile LuigiCherubini è assegnato un contributo di 1milione di euro annui a decorrere dal-l’anno 2021.
5. Al primo periodo del comma 317dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,n. 205, le parole: « e di 1 milione di euroannui a decorrere dall’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « , di 11 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 edi 1 milione di euro annui a decorreredall’anno 2023 ».
Art. 97.
(Fondo per il cinema)
1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 2, secondoperiodo, le parole: « 400 milioni » sono so-stituite dalle seguenti: « 640 milioni »;
b) all’articolo 15, le parole: « 30 percento », ovunque ricorrono, sono sostituitedalle seguenti: « 40 per cento »;
c) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 30 percento, elevata al 40 per cento nei casiprevisti nel presente articolo, » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 40 per cento »;
2) il comma 2 è abrogato;
d) all’articolo 19, comma 1, le parole:« 30 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « 40 per cento »;
Art. 97.
Art. 96.
Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
e) all’articolo 21:
1) al comma 1, le parole: « I creditid’imposta di cui alla presente sezione sonoriconosciuti » sono sostituite dalle seguenti:« I crediti d’imposta di cui alla presentesezione, ad esclusione di quelli di cui agliarticoli 15 e 19, sono riconosciuti »;
2) dopo il comma 5 è inserito ilseguente:
« 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell’an-damento del mercato nel settore del ci-nema e dell’audiovisivo, può adottare, nellimite delle risorse individuate con il de-creto di cui all’articolo 13, comma 5, uno opiù decreti ai sensi del comma 5 del pre-sente articolo, anche in deroga alle percen-tuali previste per i crediti d’imposta di cuialla presente sezione e al limite massimostabilito dal comma 1 del presente arti-colo ».
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro dell’economia e delle finanze prov-vede al monitoraggio degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni di cui alpresente articolo. Nel caso di scostamentirispetto alle previsioni, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze provvede medianteriduzione, nella misura necessaria alla co-pertura finanziaria del maggior onere ri-sultante dall’attività di monitoraggio, delFondo per lo sviluppo degli investimentinel cinema e nell’audiovisivo di cui all’ar-ticolo 13 della legge 14 novembre 2016,n. 220.
Art. 98.
(Istituto Luce Cinecittà Spa)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021,l’Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformatonella società per azioni Istituto Luce Cine-città Spa, che succede in tutti i rapportiattivi e passivi facenti capo all’Istituto LuceCinecittà Srl alla medesima data.
2. Le azioni dell’Istituto Luce CinecittàSpa sono attribuite al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze. I diritti dell’azionistasono esercitati dal Ministero per i beni e le
Art. 98.
Art. 97.
Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
attività culturali e per il turismo, d’intesacon il Ministero dell’economia e delle fi-nanze.
3. L’Istituto Luce Cinecittà Spa è ammi-nistrato da un consiglio di amministrazionecomposto da cinque membri, di cui duedesignati dal Ministro dell’economia e dellefinanze, uno dei quali con funzioni di pre-sidente, designato d’intesa con il Ministroper i beni e le attività culturali e per ilturismo, e tre, uno dei quali con funzioni diamministratore delegato, designati dal Mi-nistro per i beni e le attività culturali e peril turismo.
4. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui alcomma 1, il capitale dell’Istituto Luce Ci-necittà Spa è pari alla somma del nettopatrimoniale risultante dal bilancio di chiu-sura dell’Istituto Luce Cinecittà Srl alladata del 31 dicembre 2020. Per l’anno 2021,il Ministero dell’economia e delle finanze èautorizzato ad aumentare il capitale so-ciale dell’Istituto Luce Cinecittà Spa di unimporto pari a 10 milioni di euro.
Art. 99.
(Fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che,alla data di entrata in vigore della presentelegge, hanno presentato il piano di risana-mento, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,n. 112, nonché dell’articolo 1, commi 355 e356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,continuano ad applicarsi, fino all’approva-zione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021,le disposizioni del comma 3 del citato ar-ticolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013concernenti i contenuti inderogabili dei pianidi risanamento, nonché gli obiettivi gene-rali già definiti nelle azioni e nelle misurepianificate nei piani di risanamento e nelleloro successive integrazioni. Le fondazionidi cui al presente comma per le quali nonsia stato raggiunto, entro l’esercizio 2021, ilpareggio economico e il tendenziale equi-librio patrimoniale e finanziario sono postein liquidazione coatta amministrativa.
2. Alla procedura di cui all’articolo 11del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
Art. 99.
Art. 98.
Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
vertito, con modificazioni, dalla legge 7ottobre 2013, n. 112, possono accedere an-che le fondazioni lirico-sinfoniche che, alladata di entrata in vigore della presentelegge, non abbiano già presentato un pianodi risanamento ai sensi del medesimo ar-ticolo 11, nonché dell’articolo 1, commi 355e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.A tale fine le fondazioni interessate pos-sono presentare, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, un piano di risanamento triennaleper il periodo 2021-2023, predisposto se-condo le disposizioni di cui al citato arti-colo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e lelinee guida adottate per la redazione deipiani di risanamento. Per l’attuazione delpresente comma, il fondo di rotazione dicui al medesimo articolo 11, comma 6, deldecreto-legge n. 91 del 2013 è incremen-tato, per l’anno 2021, di 40 milioni di euroe il finanziamento attribuibile a ciascunadelle fondazioni non può essere superiorealla quota di 20 milioni di euro. Per l’ero-gazione delle risorse si applicano le dispo-sizioni del comma 7 del citato articolo 11del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i pianidi cui al presente comma, ai fini delladefinizione delle misure di cui alle letterea) e c) del comma 1 del citato articolo 11del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa rife-rimento rispettivamente al debito esistentealla data del 31 dicembre 2019 e alla do-tazione organica in essere alla data del 31dicembre 2019. Le fondazioni di cui alpresente comma sono tenute a raggiungereil pareggio economico in ciascun esercizioe, entro l’esercizio finanziario 2023, il ten-denziale equilibrio patrimoniale e finanzia-rio. Le fondazioni per le quali non sia statopresentato o non sia stato approvato unpiano di risanamento nei termini stabilitiovvero non sia stato raggiunto il pareggioeconomico in ciascun esercizio e, entrol’esercizio 2023, il tendenziale equilibriopatrimoniale e finanziario sono poste inliquidazione coatta amministrativa.
3. Ai fini del perfezionamento con leAgenzie fiscali delle transazioni di cui al-l’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, ai piani di risanamento pre-sentati dalle fondazioni ai sensi dei commi
Art. 99.
Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
1 e 2 del presente articolo si applica quantodisposto dall’articolo 5, comma 1-bis, deldecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29luglio 2014, n. 106.
4. Le funzioni del commissario straor-dinario di cui all’articolo 11, comma 3, deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 otto-bre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31dicembre 2022, al fine di proseguire l’atti-vità di monitoraggio dei piani di risana-mento delle fondazioni lirico-sinfoniche dicui al comma 1 del presente articolo, e finoal 31 dicembre 2023, al fine di consentire larealizzazione delle attività concernenti l’ap-provazione e il monitoraggio dei nuovi pianidi risanamento ove presentati in attuazionedi quanto stabilito dal comma 2 del pre-sente articolo. Il relativo incarico è confe-rito con le modalità di cui al citato articolo11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del2013. A supporto delle attività del commis-sario straordinario, la Direzione generalespettacolo del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo può con-ferire incarichi di collaborazione, ai sensidell’articolo 7, comma 6, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone dicomprovata qualificazione professionalenella gestione amministrativa e contabile dienti ovvero nella pianificazione strategicadella loro attività, entro il limite di spesacomplessivo di 100.000 euro annui e per ladurata massima di ventiquattro mesi e co-munque con scadenza finale al 31 dicem-bre 2022, prorogabili per ulteriori dodicimesi, nel caso in cui le funzioni del com-missario straordinario siano prorogate finoal 31 dicembre 2023.
5. Ai fini dell’attuazione del presentearticolo è autorizzata una spesa pari a 40,1milioni di euro per l’anno 2021 e a 100.000euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
6. Il compenso del commissario straor-dinario di cui al comma 4 del presentearticolo, nel limite massimo stabilito dal-l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, èposto a valere sulle risorse di bilancio delle
Art. 99.
Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
fondazioni ammesse alla procedura di cuiai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 100.
(Disposizioni in materia di strutture ricet-tive)
1. Il regime fiscale delle locazioni brevidi cui all’articolo 4, commi 2 e 3, deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, con effetto dal periodod’imposta relativo all’anno 2021, è ricono-sciuto solo in caso di destinazione allalocazione breve di non più di quattro ap-partamenti per ciascun periodo d’imposta.Negli altri casi, ai fini della tutela deiconsumatori e della concorrenza, l’attivitàdi locazione di cui al presente comma, dachiunque esercitata, si presume svolta informa imprenditoriale ai sensi dell’articolo2082 del codice civile. Le disposizioni delpresente comma si applicano anche per icontratti stipulati tramite soggetti che eser-citano attività di intermediazione immobi-liare, ovvero tramite soggetti che gestisconoportali telematici, mettendo in contatto per-sone in cerca di un immobile con personeche dispongono di appartamenti da con-durre in locazione.
2. Il comma 3-bis dell’articolo 4 deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, è abrogato.
3. All’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, sono apportate le seguenti modifica-zioni:
a) il comma 4 è sostituito dal se-guente:
« 4. Ai fini della tutela dei consumatori,presso il Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo è istituita unabanca di dati delle strutture ricettive, non-ché degli immobili destinati alle locazionibrevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, identificati mediante un codice da
Art. 100.
Art. 99.
Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
utilizzare in ogni comunicazione inerenteall’offerta e alla promozione dei serviziall’utenza, fermo restando quanto stabilitoin materia dalle leggi regionali. La banca didati raccoglie e ordina le informazioni ine-renti alle strutture ricettive e agli immobilidi cui al presente comma. Le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanotrasmettono al Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo i datiinerenti alle strutture ricettive e agli im-mobili di cui al presente comma con irelativi codici identificativi regionali, oveadottati. Con decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente disposi-zione, sono stabilite le modalità di realiz-zazione e di gestione della banca di dati edi acquisizione dei codici identificativi re-gionali nonché le modalità di accesso alleinformazioni che vi sono contenute »;
b) i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) al comma 7, dopo le parole: « strut-ture ricettive, » sono inserite le seguenti: « isoggetti che concedono in locazione breveimmobili ad uso abitativo, ai sensi dell’ar-ticolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, » e le parole:« il codice identificativo » sono sostituitedalle seguenti: « i codici di cui al comma4 ».
Art. 101.
(Misure a sostegno dell’informazione e del-l’editoria)
1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:
« 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, ilcredito d’imposta di cui al comma 1 èconcesso, ai medesimi soggetti ivi previsti,nella misura unica del 50 per cento delvalore degli investimenti pubblicitari effet-tuati sui giornali quotidiani e periodici,anche in formato digitale, entro il limitemassimo di 50 milioni di euro per ciascuno
Art. 101.
Art. 100.
Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
degli anni 2021 e 2022. Alla copertura delrelativo onere si provvede mediante corri-spondente riduzione delle risorse del Fondoper il pluralismo e l’innovazione dell’infor-mazione, di cui all’articolo 1 della legge 26ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quotaspettante alla Presidenza del Consiglio deiministri. Ai fini della concessione del cre-dito d’imposta si applicano le disposizionidel comma 1-ter del presente articolo e delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 16 maggio2018, n. 90. Per le finalità di cui al pre-sente comma, il Fondo per il pluralismo el’innovazione dell’informazione, di cui alcitato articolo 1 della legge n. 198 del 2016,è incrementato di 50 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
2. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercentiattività commerciali che operano esclusi-vamente nel settore della vendita al detta-glio di giornali, riviste e periodici e alleimprese di distribuzione della stampa cheriforniscono giornali quotidiani o periodicia rivendite situate nei comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti e nei co-muni con un solo punto vendita è ricono-sciuto il credito d’imposta di cui all’articolo1, commi da 806 a 809, della legge 30dicembre 2018, n. 145, alle condizioni econ le modalità ivi previste, nel limite mas-simo di spesa di 15 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla co-pertura dell’onere derivante dall’attuazionedel presente comma si provvede mediantecorrispondente riduzione delle risorse delFondo per il pluralismo e l’innovazionedell’informazione, di cui all’articolo 1 dellalegge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambitodella quota delle risorse del Fondo desti-nata agli interventi di competenza dellaPresidenza del Consiglio dei ministri. Per lepredette finalità il suddetto Fondo è incre-mentato di 15 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022. Le risorse destinateal riconoscimento del credito d’imposta dicui al presente comma sono iscritte nelpertinente capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzee sono trasferite nella contabilità specialen. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di
Art. 101.
Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
bilancio » per le necessarie regolazioni con-tabili.
3. Per gli anni 2021 e 2022, il creditod’imposta per i servizi digitali di cui all’ar-ticolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto,alle condizioni e con le modalità ivi previ-ste, entro il limite massimo di 10 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-sente comma, pari a 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022, si prov-vede a valere sul Fondo per il pluralismo el’innovazione dell’informazione, di cui al-l’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,n. 198, nell’ambito della quota destinataagli interventi di competenza della Presi-denza del Consiglio dei ministri. Per lepredette finalità il suddetto Fondo è incre-mentato di 10 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022. Le risorse destinateal riconoscimento del credito d’imposta dicui al presente comma sono iscritte nelpertinente capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzee sono trasferite nella contabilità specialen. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi dibilancio » per le necessarie regolazioni con-tabili.
4. Al comma 357 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo leparole: « quotidiani » sono inserite le se-guenti: « e periodici ».
5. Al fine di sostenere l’accesso dellefamiglie a basso reddito ai servizi informa-tivi, in via sperimentale per gli anni 2021 e2022, ai nuclei familiari con un valoredell’indicatore della situazione economicaequivalente inferiore a 20.000 euro chebeneficiano del voucher per l’acquisizionedei servizi di connessione alla rete internetin banda ultra larga e dei relativi dispositivielettronici, ai sensi del decreto del Ministrodello sviluppo economico 7 agosto 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un con-tributo aggiuntivo, dell’importo massimo di100 euro, sotto forma di sconto sul prezzodi vendita di abbonamenti a quotidiani,riviste o periodici, anche in formato digi-tale, entro il limite massimo di 25 milioni
Art. 101.
Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
di euro per ciascuno degli anni 2021 e2022. Il contributo è utilizzabile per acqui-sti effettuati on line ovvero presso gli eser-centi attività commerciali che operano esclu-sivamente nel settore della vendita al det-taglio di giornali, riviste e periodici, se-condo le modalità operative stabilite aisensi del comma 6.
6. Ai fini dell’erogazione del contributodi cui al comma 5 del presente articolo siapplicano, per quanto compatibili, le di-sposizioni del decreto del Ministro dellosviluppo economico 7 agosto 2020, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1°ottobre 2020. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri o del Sottosegre-tario di Stato con delega all’informazione eall’editoria, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodello sviluppo economico, sentito il Mini-stro per l’innovazione tecnologica e la di-gitalizzazione, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabilite le disposizioni diattuazione del comma 5.
Art. 102.
(Destinazione delle entrate a titolo di canonedi abbonamento alle radioaudizioni
1. Al fine di semplificare le procedurecontabili di assegnazione delle risorse, te-nendo conto dello stabile incremento delleentrate versate a titolo di canone di abbo-namento alle radioaudizioni ai sensi degliarticoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1°gennaio 2021 le predette entrate sono de-stinate:
a) quanto a 110 milioni di euro annui,al Fondo per il pluralismo e l’innovazionedell’informazione istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze, quale quota di cui all’articolo 1,comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre2016, n. 198. Nel predetto Fondo conflui-scono, altresì, le risorse iscritte nello statodi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico relative ai contributi in favore
Art. 102.
Art. 101.
Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
delle emittenti radiofoniche e televisive inambito locale;
b) per la restante quota, alla societàRAI-Radiotelevisione italiana Spa, fermerestando le somme delle entrate del canonedi abbonamento già destinate dalla legisla-zione vigente a specifiche finalità, sullabase dei dati del rendiconto del pertinentecapitolo dell’entrata del bilancio dello Statodell’anno precedente a quello di accredito.
2. Le somme di cui al comma 1, letterea) e b), non impegnate in ciascun eserciziopossono essere impegnate nell’esercizio suc-cessivo.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche nel conto dei residui.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) il comma 292 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.Conseguentemente, il comma 4 dell’articolo21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacianel testo vigente prima della data di entratain vigore della citata legge n. 190 del 2014;
b) i commi 160, 161 e 162 dell’articolo1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,sono abrogati;
c) al comma 163 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« del Fondo di cui alla lettera b) del comma160 » sono sostituite dalle seguenti: « delFondo per il pluralismo e l’innovazionedell’informazione istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze ».
Art. 103.
(Digitalizzazione dei pagamenti degli inden-nizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5-sexiesdella legge 24 marzo 2001, n. 89, è inseritoil seguente:
« 3-bis. Con decreti del Ministero dell’e-conomia e delle finanze e del Ministero
Art. 103.
Art. 102.
Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
della giustizia, da emanare entro il 31 di-cembre 2021, nel limite delle risorse dispo-nibili a legislazione vigente e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,sono indicate le modalità di presentazionetelematica, anche per mezzo di soggettiincaricati, dei modelli di cui al comma 3del presente articolo, ai sensi del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».
Art. 104.
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenzadel Consiglio dei ministri)
1. Al comma 1 dell’articolo 76 del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, le parole: « Al fine di dareconcreta attuazione alle misure adottateper il contrasto e il contenimento del dif-fondersi del virus COVID-19, con partico-lare riferimento » sono sostituite dalle se-guenti: « Al fine di provvedere » e la parola:« 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».
2. Al settimo periodo del comma 1-qua-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 14 di-cembre 2018, n. 135, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « ovvero nell’eventuale atto di rin-novo ».
Art. 105.
(Fondo per l’innovazione tecnologica e ladigitalizzazione e continuità della gestione
del sistema di allerta COVID)
1. All’articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Con i predetti decreti, le risorse dicui al comma 1 possono essere trasferite, intutto o in parte, anche alle pubbliche am-ministrazioni e ai soggetti di cui all’articolo2, comma 2, lettera a), del codice dell’am-ministrazione digitale, di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la re-alizzazione di progetti di trasformazione
Art. 104.
Art. 105.
Art. 103.
Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
digitale coerenti con le finalità di cui alcomma 1 ».
2. Per l’anno 2021, le attività dirette agarantire lo sviluppo, l’implementazione eil funzionamento della piattaforma di cuiall’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile2020, n. 28, convertito, con modificazioni,dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sonorealizzate dalla competente struttura perl’innovazione tecnologica e la digitalizza-zione della Presidenza del Consiglio deiministri.
TITOLO X
MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DEL-L’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E A OR-
GANISMI INTERNAZIONALI
Art. 106.
(Conferenza sul futuro dell’Europa)
1. È autorizzata la spesa di 2 milioni dieuro per l’anno 2021 per realizzare inizia-tive, coordinate dal Dipartimento per lepolitiche europee della Presidenza del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, volte a dare concreta attua-zione alla partecipazione dell’Italia alla Con-ferenza sul futuro dell’Europa.
Art. 107.
(Regime temporaneo degli aiuti di Stato)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) all’articolo 54, dopo il comma 7sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. Gli aiuti concessi in base a re-gimi approvati ai sensi del presente articoloe rimborsati prima del 30 giugno 2021 nonsono presi in considerazione quando siverifica che il massimale applicabile non èsuperato.
7-ter. Se l’aiuto è concesso sotto formadi agevolazioni fiscali, la passività fiscale in
Art. 106.
Art. 107.
Art. 105.
Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
relazione alla quale è concessa l’agevola-zione deve essere sorta entro il 30 giugno2021 o entro la successiva data fissata dallaCommissione europea in sede di eventualemodifica della comunicazione della Com-missione europea C (2020) 1863 final “Qua-dro temporaneo per le misure di aiuto diStato a sostegno dell’economia nell’attualeemergenza del COVID-19”, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale dell’Unione europea C091I del 20 marzo 2020 »;
b) dopo l’articolo 60 è inserito il se-guente:
« Art. 60-bis. – (Aiuti sotto forma disostegno a costi fissi non coperti) – 1. Leregioni, le province autonome, anche pro-muovendo eventuali azioni di coordina-mento in sede di Conferenza delle regioni edelle province autonome, gli altri enti ter-ritoriali e le camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura possono adot-tare misure di aiuto, a valere sulle proprierisorse, ai sensi della sezione 3.12 dellacomunicazione della Commissione europeaC (2020) 1863 final “Quadro temporaneoper le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale dell’Unione europea C 091I del 20marzo 2020, e successive modifiche e inte-grazioni, nei limiti e alle condizioni di cuialla medesima comunicazione e al presentearticolo.
2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissinon coperti di cui al presente articolo sonoconcessi purché risultino soddisfatte le se-guenti condizioni:
a) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno2021 e copre costi fissi non coperti soste-nuti nel periodo compreso tra il 1° marzo2020 e il 30 giugno 2021;
b) l’aiuto è concesso nel quadro di unregime a favore di imprese che subiscono,durante il periodo ammissibile di cui allalettera a), un calo del fatturato di almeno il30 per cento rispetto allo stesso periodo del2019. Il periodo di riferimento è un periododel 2019, indipendentemente dal fatto che
Art. 107.
Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
il periodo ammissibile ricada nell’anno 2020o nell’anno 2021.
3. Ai fini del presente articolo, per costifissi si intendono quelli sostenuti indipen-dentemente dal livello di produzione; percosti variabili si intendono quelli sostenutiin funzione del livello di produzione; percosti fissi non coperti si intendono i costifissi sostenuti dalle imprese durante il pe-riodo ammissibile di cui al comma 2, let-tera a), che non sono coperti dai ricavidello stesso periodo considerati al netto deicosti variabili e che non sono coperti daaltre fonti quali assicurazioni, eventualialtri aiuti di Stato e altre misure di soste-gno. Ai fini del presente comma, le perditerisultanti dal conto economico durante ilperiodo ammissibile sono considerate costifissi non coperti. Le svalutazioni sono esclusedal calcolo delle perdite ai sensi del pre-sente comma. L’intensità di aiuto non puòsuperare il 70 per cento dei costi fissi noncoperti. Per le microimprese e le piccoleimprese, ai sensi dell’allegato I del regola-mento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014, l’intensità diaiuto non può superare il 90 per cento deicosti fissi non coperti.
4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del pre-sente articolo possono essere concessi prov-visoriamente sulla base delle perdite pre-viste, mentre l’importo definitivo dell’aiutoè determinato dopo che le perdite sonostate realizzate, sulla base di conti certifi-cati o, con un’adeguata giustificazione for-nita dallo Stato membro alla Commissione,sulla base di conti fiscali. La parte di aiutoche risulta erogata in eccedenza rispettoall’importo definitivo dell’aiuto stesso deveessere restituita.
5. In ogni caso, l’importo complessivodell’aiuto non può superare i 3 milioni dieuro per impresa. L’aiuto può essere con-cesso sotto forma di sovvenzioni dirette,garanzie e prestiti, a condizione che ilvalore nominale totale di tali misure ri-manga al di sotto del massimale di 3 mi-lioni di euro per impresa; tutti i valoriutilizzati sono al lordo di qualsiasi impostao altro onere.
6. Gli aiuti concessi per contribuire aicosti fissi non coperti di cui al presente
Art. 107.
Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
articolo non sono cumulabili con altri aiutiper gli stessi costi ammissibili.
7. La concessione degli aiuti di cui alpresente articolo è subordinata all’ado-zione della decisione di compatibilità daparte della Commissione europea, ai sensidell’articolo 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea »;
c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis,alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64,comma 2, le parole: « da 54 a 60 », ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti:« da 54 a 60-bis »;
d) all’articolo 61, comma 2, le parole:« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 30 giugno 2021 o entro la suc-cessiva data fissata dalla Commissione eu-ropea in sede di eventuale modifica dellacomunicazione della Commissione europeaC (2020) 1863 final “Quadro temporaneoper le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale dell’Unione europea C 091I del 20marzo 2020 ».
Art. 108.
(Procedura d’infrazione n. 2008/2010 – Ade-guamento della normativa in materia di
IVA)
1. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: « ,ad esclusione di quelle » fino alla fine delcomma sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: « ,escluse le pubblicazioni delle associazionipolitiche, sindacali e di categoria, religiose,assistenziali, culturali, sportive dilettanti-stiche, di promozione sociale e di forma-zione extra-scolastica della persona ceduteprevalentemente ai propri associati » e leparole: « le cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate in occasione di mani-festazioni propagandistiche dai partiti po-
Art. 108.
Art. 107.
Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
litici rappresentati nelle assemblee nazio-nali e regionali » sono soppresse;
3) i commi sesto, settimo, ottavo enono sono abrogati;
b) all’articolo 10 sono aggiunti, in fine,i seguenti commi:
« L’esenzione dall’imposta si applica inol-tre alle seguenti operazioni, a condizione dinon provocare distorsioni della concor-renza a danno delle imprese commercialisoggette all’imposta stessa:
1) le prestazioni di servizi e le cessionidi beni a esse strettamente connesse effet-tuate in conformità alle finalità istituzio-nali da associazioni politiche, sindacali e dicategoria, religiose, assistenziali, culturali,di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamentodi corrispettivi specifici o di contributi sup-plementari fissati in conformità dello sta-tuto, in funzione delle maggiori o diverseprestazioni alle quali danno diritto, neiconfronti di soci, associati o partecipanti,di associazioni che svolgono la medesimaattività e che per legge, regolamento o sta-tuto fanno parte di un’unica organizza-zione locale o nazionale, nonché dei rispet-tivi soci, associati o partecipanti e dei tes-serati dalle rispettive organizzazioni nazio-nali;
2) le prestazioni di servizi stretta-mente connesse con la pratica dello sport odell’educazione fisica rese da associazionisportive dilettantistiche alle persone cheesercitano lo sport o l’educazione fisicanonché da associazioni che svolgono lamedesima attività e che per legge, regola-mento o statuto fanno parte di un’unicaorganizzazione locale o nazionale, nonchédei rispettivi soci, associati o partecipanti edei tesserati dalle rispettive organizzazioninazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate in occasione di mani-festazioni propagandistiche dagli enti e da-gli organismi di cui al numero 1) del pre-sente comma, organizzate a loro esclusivoprofitto;
4) la somministrazione di alimenti ebevande effettuata presso le sedi in cui
Art. 108.
Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
viene svolta l’attività, da bar ed esercizisimilari, sempreché tale attività sia stretta-mente complementare a quelle svolte indiretta attuazione degli scopi istituzionalidalle associazioni di promozione socialericomprese tra gli enti di cui all’articolo 3,comma 6, lettera e), della legge 25 agosto1991, n. 287, le cui finalità assistenzialisiano riconosciute dal Ministero dell’in-terno, anche se effettuata verso pagamentodi corrispettivi specifici, nei confronti diindigenti.
Le disposizioni di cui al terzo comma siapplicano a condizione che le associazioniinteressate abbiano il divieto di distribuire,anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione nonché fondi, riserve o capitaledurante la vita dell’associazione, salvo chela destinazione o la distribuzione non sianoimposte dalla legge, e si conformino alleseguenti clausole, da inserire nei relativiatti costitutivi o statuti redatti nella formadell’atto pubblico o della scrittura privataautenticata o registrata, ovvero alle corri-spondenti clausole previste dal codice delTerzo settore, di cui al decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimoniodell’ente, in caso di suo scioglimento perqualunque causa, a un’altra associazionecon finalità analoghe o a fini di pubblicautilità, sentito l’organismo di controllo esalvo diversa destinazione imposta dallalegge;
2) disciplina uniforme del rapportoassociativo e delle modalità associative voltea garantire l’effettività del rapporto mede-simo, escludendo espressamente ogni limi-tazione in funzione della temporaneità dellapartecipazione alla vita associativa e pre-vedendo per gli associati o partecipantimaggiori d’età il diritto di voto per l’appro-vazione e le modificazioni dello statuto edei regolamenti e per la nomina degli or-gani direttivi dell’associazione;
3) obbligo di redigere e di approvareannualmente un rendiconto economico efinanziario secondo le disposizioni statuta-rie;
4) eleggibilità libera degli organi am-ministrativi, principio del voto singolo di
Art. 108.
Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
cui all’articolo 2538, secondo comma, delcodice civile, sovranità dell’assemblea deisoci, associati o partecipanti e determina-zione dei criteri di loro ammissione edesclusione, di criteri e idonee forme dipubblicità delle convocazioni dell’assem-blea, delle relative deliberazioni, dei bilancio rendiconti; è ammesso il voto per corri-spondenza per le associazioni il cui attocostitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997,preveda tale modalità di voto ai sensi del-l’articolo 2538, sesto comma, del codicecivile e sempreché le stesse abbiano rile-vanza a livello nazionale e siano prive diorganizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilità della quota o con-tributo associativo, a eccezione dei trasfe-rimenti a causa di morte, e non rivaluta-bilità della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4)del quarto comma non si applicano alleassociazioni religiose riconosciute dalle con-fessioni con le quali lo Stato ha stipulatopatti, accordi o intese, nonché alle associa-zioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni vigenti in materia diperdita della qualifica di ente non commer-ciale previste ai fini delle imposte sui red-diti si applicano anche ai fini dell’impostasul valore aggiunto ».
Art. 109.
(Soppressione dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione)
1. L’articolo 6, comma 1, lettera c), dellalegge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17del decreto legislativo 21 dicembre 1990,n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1,comma 154, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a),e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,recanti disposizioni in materia di impostaregionale sulla benzina per autotrazione,sono abrogati. Sono fatti salvi gli effettidelle obbligazioni tributarie già insorte.
2. Le regioni a statuto ordinario prov-vedono ad adeguare la propria normativaalle disposizioni del comma 1.
Art. 109.
Art. 108.
Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
3. Ai fini del ristoro delle minori entratedelle regioni interessate è istituito un fondopresso il Ministero dell’economia e dellefinanze, con una dotazione di 79,14 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021,da ripartire con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.
Art. 110.
(Fondi di investimento esteri)
1. All’articolo 27, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La ritenuta di cui alprimo periodo non si applica sugli utilicorrisposti a organismi di investimento col-lettivo del risparmio (OICR) di diritto esteroconformi alla direttiva 2009/65/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 13luglio 2009, e a OICR, non conformi allacitata direttiva 2009/65/CE, il cui gestoresia soggetto a forme di vigilanza nel Paeseestero nel quale è istituito ai sensi delladirettiva 2011/61/UE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,istituiti negli Stati membri dell’Unione eu-ropea e negli Stati aderenti all’Accordosullo spazio economico europeo che con-sentono un adeguato scambio di informa-zioni ».
2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica agli utili percepiti a decorrere dalladata di entrata in vigore della presentelegge.
3. Non concorrono a formare il redditole plusvalenze e le minusvalenze di cui allalettera c) del comma 1 dell’articolo 67 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a de-correre dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, da organismi di investi-mento collettivo del risparmio (OICR) didiritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, nonconformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il
Art. 110.
Art. 109.
Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
cui gestore sia soggetto a forme di vigilanzanel Paese estero nel quale è istituito ai sensidella direttiva 2011/61/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,istituiti negli Stati membri dell’Unione eu-ropea e negli Stati aderenti all’Accordosullo spazio economico europeo che con-sentono un adeguato scambio di informa-zioni.
Art. 111.
(Responsabilità per l’inadempimento degliobblighi previsti dall’articolo 52, comma 7,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234)
1. In considerazione dell’incremento delnumero di aiuti individuali alle imprese edei soggetti che concedono gli aiuti, ancheper effetto delle misure eccezionali e tran-sitorie attivabili ai sensi della comunica-zione della Commissione europea C (2020)1863 final « Quadro temporaneo per per lemisure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-conomia nell’attuale emergenza da COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del-l’Unione europea C 091I del 20 marzo2020, e tenuto conto dell’esigenza di pro-cedere al tempestivo utilizzo delle risorsepubbliche per contrastare e mitigare glieffetti della crisi, in deroga all’articolo 52,comma 7, terzo periodo, della legge 24dicembre 2012, n. 234, e all’articolo 17,comma 3, del regolamento di cui al decretodel Ministro dello sviluppo economico 31maggio 2017, n. 115, nel periodo compresotra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre2022, l’inadempimento degli obblighi di re-gistrazione degli aiuti di Stato di cui all’ar-ticolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo,non comporta responsabilità patrimonialedel responsabile della concessione o dell’e-rogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalità semplifi-cate per l’inserimento nel Registro nazio-nale degli aiuti di Stato di natura fiscale edi razionalizzare il relativo regime di re-sponsabilità, entro il 31 dicembre 2022sono apportate le necessarie modifiche alregolamento di cui all’articolo 52, commi 6e 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 111.
Art. 110.
Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 112.
(Risoluzione di controversie internazionali)
1. All’articolo 29, comma 7, secondoperiodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « vi-genti convenzioni contro le doppie imposi-zioni sui redditi e » sono sostituite dalleseguenti: « vigenti convenzioni contro le dop-pie imposizioni sui redditi, » e dopo leparole: « legge 22 marzo 1993, n. 99, » sonoinserite le seguenti: « e dalla direttiva (UE)2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre2017, attuata con decreto legislativo 10giugno 2020, n. 49, e al fine della defini-zione delle procedure amichevoli interpre-tative di carattere generale e degli atti del-l’Agenzia delle entrate adottati in attua-zione di tali procedure amichevoli, ».
2. All’articolo 20 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Nel caso in cui le imposte o lemaggiori imposte sono dovute in esecu-zione di accordi conclusi con le autoritàcompetenti degli Stati esteri a seguito delleprocedure amichevoli interpretative a ca-rattere generale previste dalle convenzionicontro le doppie imposizioni sui redditi, gliinteressi di cui al periodo precedente siapplicano a decorrere dalla data dei pre-detti accordi ».
Art. 113.
(Risarcimenti derivanti dalla violazione dellaConvenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali)
1. Al fine di provvedere agli oneri per irimedi risarcitori di cui all’articolo 35-terdella legge 26 luglio 1975, n. 354, conse-guenti alla violazione dell’articolo 3 dellaConvenzione europea per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-mentali, firmata a Roma il 4 novembre1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto1955, n. 848, nei confronti di soggetti de-tenuti o internati, l’onere di cui all’articolo9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92,
Art. 112.
Art. 113.
Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 117, è incrementato di800.000 euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.
Art. 114.
(Partecipazione dell’Italia a programmi delFondo monetario internazionale e al Poverty
Reduction and Growth Trust)
1. Nel quadro della strategia comples-siva volta a rafforzare la stabilità del si-stema monetario e finanziario internazio-nale, la Banca d’Italia è autorizzata a pro-rogare fino al 31 dicembre 2025 la duratadell’accordo di prestito multilaterale deno-minato New Arrangements to Borrow (NAB),di cui all’articolo 2, comma 13, lettera c),del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2011, n. 10, e all’articolo 13,comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicem-bre 2016, n. 244, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ea incrementare l’importo massimo del pre-stito erogabile fino a 13.797,04 milioni didiritti speciali di prelievo.
2. Nel quadro della strategia comples-siva volta a rafforzare la stabilità del si-stema monetario e finanziario internazio-nale e al fine di rinnovare l’accordo di cuiall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14, successivamente modificato dal de-creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2017, n.19, la Banca d’Italia èautorizzata a stipulare con il Fondo mo-netario internazionale un nuovo accordo diprestito bilaterale, denominato Bilateral Bor-rowing Agreement, per un ammontare di 23miliardi e 480 milioni di euro, con sca-denza fissata al 31 dicembre 2023, esten-sibile di un anno fino al 31 dicembre 2024.A decorrere dalla data di acquisto di effi-cacia del prestito di cui al comma 1 delpresente articolo, l’ammontare dell’accordodi prestito bilaterale di cui al presentecomma si riduce a 10 miliardi e 115 milionidi euro.
Art. 114.
Art. 113.
Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
3. Nel quadro della strategia di sostegnoai Paesi più poveri e di risposta interna-zionale alla crisi pandemica ed economica,fermo restando l’accordo di prestito di cuiall’articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 19, la Banca d’Italia è autorizzataa concedere un nuovo prestito nei limiti di1 miliardo di diritti speciali di prelievo daerogare a tassi di mercato tramite il PovertyReduction and Growth Trust, secondo lemodalità concordate tra il Fondo moneta-rio internazionale, il Ministero dell’econo-mia e delle finanze e la Banca d’Italia.
4. I rapporti derivanti dagli accordi diprestito di cui ai commi 1 e 2 sono regolatimediante convenzione tra il Ministero del-l’economia e delle finanze e la Banca d’I-talia.
5. Sui prestiti autorizzati dai commi 1,2 e 3 è accordata la garanzia dello Statoper il rimborso del capitale e per gli inte-ressi maturati e, con riferimento ai prestitidi cui ai commi 1 e 2, la predetta garanziasi estende anche a eventuali rischi di cam-bio su tutte le posizioni di credito derivantidall’esecuzione dei relativi accordi.
6. Agli eventuali oneri derivanti dallegaranzie di cui al comma 5 del presentearticolo si fa fronte a valere sulle risorsepreviste ai sensi dell’articolo 13, comma6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,n. 244, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sullerisorse di cui all’articolo 25, comma 6, deldecreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito, con modificazioni, dalla legge24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sullacontabilità speciale di cui all’articolo 8,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, daversare per l’importo eventualmente neces-sario all’entrata del bilancio dello Stato perla successiva riassegnazione ai pertinenticapitoli dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.
Art. 114.
Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 115.
(Fondi per la partecipazione a organismiinternazionali)
1. Al fine di assicurare l’adempimentodelle obbligazioni internazionali, sono di-sposti i seguenti interventi:
a) il contributo per la partecipazioneitaliana al bilancio dell’Organizzazione eu-ropea per le ricerche astronomiche nell’e-misfero australe di cui alla legge 10 marzo1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2021. L’articolo 1, comma 983, della legge28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;
b) il contributo al Consiglio d’Europadi cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, èincrementato di 2,2 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021;
c) il contributo al Fondo europeo perla gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980,n. 140, è incrementato di 182.000 euroannui a decorrere dall’anno 2021;
d) il contributo per la partecipazioneitaliana alla European Peace Facility è de-terminato in 55.561.000 euro per l’anno2021, in 68.561.000 euro per l’anno 2022, in80.561.000 euro per l’anno 2023 e in92.000.000 di euro annui a decorrere dal-l’anno 2024.
Art. 116.
(Interventi e opere per il Giubileo del 2025)
1. Al fine di coordinare tempestiva-mente tutte le iniziative e la realizzazionedegli interventi e delle opere necessari allosvolgimento del Giubileo universale dellaChiesa cattolica previsto per l’anno 2025,nonché degli eventi nazionali e internazio-nali a esso connessi, è istituito presso laPresidenza del Consiglio dei ministri, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, un tavolo istituzionale con il com-pito di definire, anche sulla base delleproposte pervenute dalle amministrazioniinteressate, un piano degli interventi e delleopere necessari. Il piano può essere aggior-nato e rimodulato su base semestrale.
Art. 115.
Art. 116.
Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Il tavolo istituzionale di cui al comma1 è presieduto dal Presidente del Consigliodei ministri ed è composto dal Ministrodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, dal Ministro dell’interno, dalMinistro dell’economia e delle finanze, dalMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,dal Ministro per i beni e le attività culturalie per il turismo, dal presidente della re-gione Lazio e dal sindaco di Roma capitale,con possibilità di delega a loro rappresen-tanti.
3. Gli interventi e le opere di cui alcomma 1, se realizzati in aree ubicate al-meno parzialmente nel territorio della SantaSede e almeno parzialmente di proprietàdella stessa, sono subordinati alla defini-zione consensuale, mediante scambio dinote tra la Santa Sede e lo Stato italiano,delle modalità di attuazione degli interventie delle opere.
Art. 117.
(Rendiconti consuntivi dei comitati degli ita-liani all’estero)
1. All’articolo 3, comma 4, della legge 23ottobre 2003, n. 286, le parole: « revisoridei conti » sono sostituite dalla seguente:« esperti » e dopo le parole: « scelti al difuori del Comitato stesso » sono aggiunte leseguenti: « tra persone di comprovata espe-rienza in materia contabile ».
Art. 118.
(Studiare Sviluppo Srl)
1. La società Studiare Sviluppo Srl, inquanto società in house alle amministra-zioni centrali dello Stato, ivi compresi leagenzie governative e gli enti da esse diret-tamente controllati nonché gli organi co-stituzionali e costituzionalmente rilevanti,e interamente controllata dal Ministero del-l’economia e delle finanze, che esercita idiritti del socio, può collaborare con il Poloeuropeo di consulenza sugli investimenti,anche mediante forme di partenariato con-trattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 6,del regolamento (UE) 2015/1017 del Parla-
Art. 117.
Art. 118.
Art. 116.
Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
mento europeo e del Consiglio, del 25 giu-gno 2015. La società Studiare Sviluppo Srl,nell’ambito delle attività di supporto alladefinizione e all’attuazione di programmi eprogetti cofinanziati ovvero finanziati dafondi nazionali, europei e internazionali,nonché delle attività di supporto all’attua-zione di politiche pubbliche per lo svi-luppo, fornisce assistenza e supporto alleamministrazioni di riferimento in materiadi rafforzamento delle capacità (capacitybuilding), di efficienza amministrativa e diprogettazione di interventi. Tali attività pos-sono essere svolte anche attraverso il re-clutamento di personale esterno di elevataspecializzazione mediante contratti di la-voro a tempo determinato ovvero con ilricorso a competenze di persone fisiche ogiuridiche disponibili sul mercato, nel ri-spetto di quanto stabilito ai sensi del codicedei contratti pubblici, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del testounico in materia di società a partecipa-zione pubblica, di cui al decreto legislativo19 agosto 2016, n. 175. Per le finalità delpresente comma è autorizzata la spesa di 2milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.
2. La società di cui al comma 1, nel-l’ambito delle attività di supporto all’attua-zione della riforma complessiva del sistemafiscale, fornisce assistenza alle strutturecompetenti del Ministero dell’economia edelle finanze per lo svolgimento delle atti-vità finalizzate alla redazione di un codicedelle norme tributarie, anche attraverso ilreclutamento di personale esterno di ele-vata specializzazione mediante contratti dilavoro a tempo determinato. Per le finalitàdel presente comma è autorizzata la spesadi 1,55 milioni di euro per l’anno 2021 e di1,50 milioni di euro per l’anno 2022.
3. Le regioni e gli enti locali, per iltramite delle amministrazioni centrali delloStato, possono avvalersi dell’assistenza dellasocietà Studiare Sviluppo Srl per la pro-mozione e la realizzazione di progetti disviluppo territoriale finanziati da fondi eu-ropei e nazionali.
Art. 118.
Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
TITOLO XI
MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI EAMBIENTE
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUT-TURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTE-
NIBILE
Art. 119.
(Disposizioni in materia di servizi di tra-sporto di persone su strada mediante auto-
bus)
1. All’articolo 85 del decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Al fine di sostenere il settore deiservizi di trasporto di linea di personeeffettuati su strada mediante autobus e nonsoggetti a obblighi di servizio pubblico,nonché di mitigare gli effetti negativi deri-vanti dall’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, è istituito presso il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti un fondo, conuna dotazione di 20 milioni di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
a) nella misura di 20 milioni di europer l’anno 2020, a compensare i dannisubìti dalle imprese esercenti i servizi dicui all’alinea del presente comma ai sensi eper gli effetti del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 285, ovvero sulla basedi autorizzazioni rilasciate dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ai sensidel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 21ottobre 2009, ovvero sulla base di autoriz-zazioni rilasciate dalle regioni e dagli entilocali ai sensi delle norme regionali diattuazione del decreto legislativo 19 novem-bre 1997, n. 422, in ragione dei minoriricavi registrati, in conseguenza delle mi-sure di contenimento e di contrasto all’e-mergenza da COVID-19, nel periodo dal 23febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispettoalla media dei ricavi registrati nel mede-simo periodo del precedente biennio;
Art. 119.
Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
b) nella misura di 20 milioni di europer l’anno 2021, al ristoro delle rate difinanziamento o dei canoni di leasing, conscadenza compresa anche per effetto didilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020 e concernenti gli acquistieffettuati, a partire dal 1° gennaio 2018,anche mediante contratti di locazione fi-nanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica dicategoria M2 e M3, da parte di impreseesercenti i servizi di cui all’alinea ai sensi eper gli effetti del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 285, ovvero sulla basedi autorizzazioni rilasciate dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ai sensidel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 21ottobre 2009, ovvero sulla base di autoriz-zazioni rilasciate dalle regioni e dagli entilocali ai sensi delle norme regionali diattuazione del decreto legislativo 19 novem-bre 1997, n. 422.
2. Con uno o più decreti del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, sono stabiliti i criteri ele modalità per l’erogazione delle risorse dicui al comma 1. Relativamente agli inter-venti di cui alla lettera a) del comma 1, talicriteri, al fine di evitare sovracompensa-zioni, sono definiti anche tenendo conto deicosti cessanti, dei minori costi di esercizioderivanti dagli ammortizzatori sociali ap-plicati in conseguenza dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19 e dei costi ag-giuntivi sostenuti in conseguenza della me-desima emergenza. Sono in ogni caso esclusigli importi recuperabili da assicurazione,contenzioso, arbitrato o altra fonte per ilristoro del medesimo danno ».
2. All’articolo 1, comma 114, della legge27 dicembre 2019, n. 160, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Una quotapari a 50 milioni di euro delle risorseautorizzate ai sensi del comma 113 è de-stinata al ristoro delle rate di finanzia-mento o dei canoni di leasing, con scadenzacompresa anche per effetto di dilazione trail 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020,
Art. 119.
Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi difabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allosvolgimento del servizio di trasporto dipasseggeri su strada ai sensi della legge 11agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal1° gennaio 2018 anche mediante contrattidi locazione finanziaria. Il contributo di cuial secondo periodo del presente comma èriconosciuto anche per gli acquisti effet-tuati senza provvedere alla radiazione perrottamazione dei veicoli a motorizzazionetermica prevista dal primo periodo del pre-sente comma ».
Art. 120.
(Disposizioni in materia di porti e di tra-sporti marittimi)
1. All’articolo 199 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, al primo periodo,dopo le parole: « un fondo con una dota-zione di 10 milioni di euro per l’anno2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 68milioni per l’anno 2021 » e, al secondoperiodo, dopo le parole: « nel limite di 5milioni di euro » sono inserite le seguenti:« per l’anno 2020 e nel limite di 63 milionidi euro per l’anno 2021 »;
b) al comma 10-ter, dopo le parole:« nel limite di 5 milioni di euro per l’anno2020 » sono inserite le seguenti: « e nellimite di 5 milioni di euro per l’anno 2021 »e le parole: « nel periodo compreso tra il 1°febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « nel periodo com-preso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicem-bre 2020 ».
2. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».
3. All’articolo 88 del decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e fino al 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « e fino al 30 aprile 2021 »;
Art. 120.
Art. 119.
Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
b) al comma 2, le parole: « e 7 milionidi euro per l’anno 2021 » sono sostituitedalle seguenti: « e 35 milioni di euro perl’anno 2021 ».
4. All’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, dopo le parole: « di 50 milionidi euro per l’anno 2020 » sono inserite leseguenti: « e di 20 milioni di euro perl’anno 2021 ».
5. In considerazione dei danni subìtidall’intero settore dei terminal portuali as-serviti allo sbarco e imbarco di persone acausa dell’insorgenza dell’epidemia di CO-VID-19 e al fine di salvaguardare i livellioccupazionali e la competitività e l’effi-cienza del settore del trasporto marittimo edel comparto crocieristico dei terminal por-tuali, è istituito presso il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti un fondo conuna dotazione iniziale di 20 milioni di europer l’anno 2021, destinato a compensare lariduzione dei ricavi conseguente al decre-mento di passeggeri sbarcati e imbarcatinel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31dicembre 2020 rispetto alla media dei ri-cavi registrata nel medesimo periodo delprecedente biennio.
6. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità per il rico-noscimento della compensazione di cui alcomma 5 del presente articolo alle impresetitolari di concessioni demaniali di cui agliarticoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994,n. 84, nonché all’articolo 36 del codicedella navigazione. Tali criteri, al fine dievitare sovracompensazioni, sono definitianche tenendo conto dei costi cessanti, deiminori costi di esercizio derivanti dagliammortizzatori sociali applicati in conse-guenza dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti inconseguenza della medesima emergenza.Sono esclusi gli importi recuperabili daassicurazione, contenzioso, arbitrato o al-tra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Art. 120.
Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
7. L’efficacia delle disposizioni di cui aicommi 5 e 6 del presente articolo è subor-dinata all’autorizzazione della Commis-sione europea ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.
Art. 121.
(Disposizioni in materia di trasporto ferro-viario di merci)
1. È autorizzata la spesa di 5 milioni dieuro annui dal 2021 al 2034 al fine disostenere le imprese detentrici e noleggia-trici di carri ferroviari merci, nonché glispedizionieri e gli operatori del trasportomultimodale limitatamente all’attività rela-tiva ai trasporti ferroviari, per gli effettieconomici subìti direttamente imputabiliall’emergenza epidemiologica da COVID-19registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicem-bre 2020 in relazione alle attività effettuatenel territorio nazionale. A tale fine, le im-prese di cui al primo periodo provvedono arendicontare, entro il 15 marzo 2021, glieffetti economici subìti dal 23 febbraio 2020al 31 dicembre 2020, secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, daadottare entro il 28 febbraio 2021. Le ri-sorse di cui al primo periodo sono asse-gnate alle imprese beneficiarie con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti da adottare entro il 30 aprile 2021.
Art. 122.
(Ferrobonus e Marebonus)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 647, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 110, della legge 27dicembre 2019, n. 160, è autorizzata laspesa di ulteriori 25 milioni di euro perl’anno 2021, di 19,5 milioni di euro perl’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 648, della legge 28 dicembre 2015,
Art. 121.
Art. 122.
Art. 120.
Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
n. 208, fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 111, della legge 27dicembre 2019, n. 160, è autorizzata laspesa di ulteriori 25 milioni di euro perl’anno 2021, di 19 milioni di euro perl’anno 2022 e di 22 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
3. L’efficacia delle autorizzazioni di spesadi cui ai commi 1 e 2 del presente articoloè subordinata alla dichiarazione di compa-tibilità da parte della Commissione euro-pea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.
Art. 123.
(Misure di sostegno al settore ferroviario)
1. Al fine di sostenere le imprese cheeffettuano servizi di trasporto ferroviariodi passeggeri e di merci non soggetti aobblighi di servizio pubblico per gli effettieconomici subìti direttamente imputabiliall’emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30milioni di euro per ciascuno degli anni dal2021 al 2034.
2. Le imprese di cui al comma 1 delpresente articolo procedono a rendicontareentro il 31 luglio 2021 gli effetti economicidi cui al medesimo comma 1, secondo lemodalità definite con il decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti dicui al comma 4 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77.
3. Le risorse complessivamente stan-ziate di cui al comma 1 sono assegnate alleimprese beneficiarie con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro il 31 otto-bre 2021.
4. L’erogazione delle risorse assegnate aisensi del comma 3 del presente articolo èsubordinata alla dichiarazione di compati-bilità da parte della Commissione europeaai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea.
Art. 123.
Art. 122.
Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
5. Allo scopo di sostenere la ripresa deltraffico ferroviario è autorizzata la spesa di20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2022 al 2034 a favore di Rete ferroviariaitaliana Spa. Lo stanziamento di cui alprimo periodo del presente comma è de-dotto da Rete ferroviaria italiana Spa daicosti netti totali afferenti ai servizi delpacchetto minimo di accesso al fine didisporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile2021, entro il limite massimo dello stan-ziamento di cui al medesimo primo pe-riodo, una riduzione del canone per l’uti-lizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al100 per cento della quota eccedente lacopertura del costo direttamente legato allaprestazione del servizio ferroviario di cuiall’articolo 17, comma 4, del decreto legi-slativo 15 luglio 2015, n. 112, per i serviziferroviari passeggeri non sottoposti a ob-bligo di servizio pubblico e per i serviziferroviari merci. Il canone per l’utilizzodell’infrastruttura su cui applicare la ridu-zione di cui al secondo periodo del pre-sente comma è determinato sulla base dellevigenti misure di regolazione definite dal-l’Autorità di regolazione dei trasporti di cuiall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Eventuali risorse residue, nell’ambitodi quelle di cui al comma 5, conseguentianche a riduzioni dei volumi di trafficorispetto a quelli previsti dal piano regola-torio 2016-2021 e riferiti al periodo com-preso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile2021, sono destinate a compensare il ge-store dell’infrastruttura ferroviaria nazio-nale delle minori entrate derivanti dal get-tito del canone per l’utilizzo dell’infrastrut-tura ferroviaria nel medesimo periodo. En-tro il 30 settembre 2021, Rete ferroviariaitaliana Spa trasmette al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e all’Autoritàdi regolazione dei trasporti una rendicon-tazione sull’attuazione del comma 5 e delpresente comma.
Art. 123.
Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 124.
(Conferimento alle regioni delle funzioni re-lative ai servizi ferroviari interregionali in-
divisi)
1. Previa sottoscrizione di apposito ac-cordo di programma tra lo Stato, le regionie le province autonome interessate, sonoattribuiti alla regione autonoma Friuli Ve-nezia Giulia, in attuazione di quanto pre-visto all’articolo 9, comma 7, del decretolegislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti iservizi di trasporto ferroviario passeggeriinterregionale indivisi attualmente svolti sulledirettrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni ei compiti di programmazione e di ammi-nistrazione dei servizi ferroviari interregio-nali indivisi attualmente svolti sulla diret-trice Bologna-Brennero.
2. Entro il 31 dicembre 2021, la regioneVeneto e la regione Friuli Venezia Giuliaprocedono all’affidamento dei servizi di cuial comma 1 e alla sottoscrizione dei relativicontratti di servizio, che costituiscono atutti gli effetti servizi di interesse regionale.
3. Per l’effettuazione dei servizi ferro-viari interregionali sono assegnati 11.212.210euro annui alla regione Veneto e 22.633.652euro annui alla regione Friuli Venezia Giu-lia a decorrere dalla data effettiva di ces-sazione dell’esercizio delle funzioni da partedel Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, ai sensi del comma 5. A tale fine, lerisorse disponibili nello stato di previsionedella spesa del Ministero dell’economia edelle finanze sono integrate di 3.906.278euro annui a decorrere dall’anno 2021.
4. Dalla data di decorrenza dell’affida-mento dei servizi di cui al comma 1 delpresente articolo, le risorse del fondo per ilfinanziamento degli investimenti e lo svi-luppo infrastrutturale del Paese di cui al-l’articolo 1, comma 140, della legge 11dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1,comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, già stanziate per interventi di rin-novo del materiale rotabile ferroviario, sonoassegnate alla regione Veneto per 11.042.500euro per l’anno 2021, 15.859.375 euro perl’anno 2022, 21.875.000 euro per l’anno2023, 22.649.375 euro per l’anno 2024 e
Art. 124.
Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
4.375.000 euro per l’anno 2025 e alla re-gione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500euro per l’anno 2021, 20.390.625 euro perl’anno 2022, 28.125.000 euro per l’anno2023, 29.120.625 euro per l’anno 2024 e5.625.000 euro per l’anno 2025.
5. II Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, al fine di garantire la continuitàdel servizio, provvede ad assicurare la con-tinuità dei collegamenti interregionali dicui al comma 1, nel limite delle risorsedestinate allo scopo, fino all’affidamentodei servizi di cui al comma 2 e comunquenon oltre il 31 dicembre 2021.
Art. 125.
(Disposizioni in materia di tariffe sociali)
1. Al fine di garantire un completo edefficace sistema di collegamenti aerei da eper la Sicilia, che consenta di ridurre idisagi derivanti dalla condizione di insula-rità, e di assicurare la continuità del dirittoalla mobilità, ai sensi dell’articolo 107, pa-ragrafo 2, lettera a), del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea, nonché dimitigare gli effetti economici derivanti dal-l’emergenza epidemiologica da COVID-19,il contributo previsto dall’articolo 1, commi124 e 125, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, è riconosciuto per ogni bigliettoaereo acquistato da e per Palermo e Cata-nia fino al 31 dicembre 2022, nel limitedelle risorse disponibili. A tale fine è au-torizzata la spesa di 25 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. Si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidel decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti di cui al comma 126dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del2019.
2. Per le medesime finalità di cui alcomma 1 del presente articolo, all’articolo1, comma 125, della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) alla lettera c), le parole: « non su-periore a 20.000 euro » sono sostituite dalleseguenti: « non superiore a 25.000 euro »;
b) alla lettera d), le parole: « non su-periore a 20.000 euro » sono sostituite dalleseguenti: « non superiore a 25.000 euro ».
Art. 125.
Art. 124.
Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 126.
(Misure per la promozione della mobilitàsostenibile)
1. Il contributo di cui all’articolo 1,comma 1057, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milionidi euro per ciascuno degli anni 2024, 2025e 2026, alle medesime condizioni previstedal citato comma 1057, anche per gli ac-quisti di cui al medesimo comma effettuatinegli anni dal 2021 al 2026.
2. Al fine di riconoscere l’erogazione delbuono mobilità per il rimborso degli ac-quisti dei beni e servizi di cui all’articolo 2,comma 1, terzo periodo, del decreto-legge14 ottobre 2019, n. 111, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2novembre 2020, il fondo denominato « Pro-gramma sperimentale buono mobilità », dicui all’articolo 2, comma 1, primo periodo,del citato decreto-legge n. 111 del 2019,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 141 del 2019, è incrementato di 100milioni di euro per l’anno 2021.
3. Alle medesime finalità di cui al comma2 del presente articolo sono destinate lerisorse derivanti dal mancato o parzialeutilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, deibuoni mobilità erogati ai sensi dell’articolo2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 dicembre2019, n. 141.
4. Alla conclusione delle procedure diassegnazione delle risorse di cui ai commi2 e 3 del presente articolo, le eventualidisponibilità sono destinate, per l’anno 2021,alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1,sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre2019, n. 111, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
5. All’onere derivante dal comma 2 delpresente articolo, pari a 100 milioni di europer l’anno 2021, si provvede mediante uti-lizzo delle risorse già iscritte a legislazionevigente sui capitoli dello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare per l’esercizio
Art. 126.
Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
finanziario 2021, finanziati con quota partedei proventi delle aste delle quote di emis-sione di CO2 di cui all’articolo 19 del de-creto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
Art. 127.
(Misure in materia di regime fiscale dellanautica da diporto e delle navi adibite alla
navigazione in alto mare)
1. All’articolo 8-bis del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:
« Ai fini dell’applicazione del primocomma, una nave si considera adibita allanavigazione in alto mare se ha effettuatonell’anno solare precedente o, in caso diprimo utilizzo, effettua nell’anno in corso,un numero di viaggi in alto mare superioreal 70 per cento. Per viaggio in alto mare siintende il tragitto compreso tra due puntidi approdo durante il quale è superato illimite delle acque territoriali, calcolato inbase alla linea di bassa marea, a prescin-dere dalla rotta seguita. I soggetti che in-tendono avvalersi della facoltà di effettuareacquisti o importazioni senza pagamentodell’imposta attestano la condizione dellanavigazione in alto mare mediante appositadichiarazione. La dichiarazione deve essereredatta in conformità al modello approvatocon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate e deve essere trasmessatelematicamente all’Agenzia delle entrate,che rilascia apposita ricevuta telematicacon indicazione del protocollo di ricezione.La dichiarazione può riguardare anche piùoperazioni tra le stesse parti. Gli estremidel protocollo di ricezione della dichiara-zione devono essere indicati nelle fattureemesse in base ad essa, ovvero devonoessere riportati dall’importatore nella di-chiarazione doganale. I soggetti che dichia-rano una percentuale determinata provvi-soriamente, sulla base dell’uso previsto dellanave, verificano, a conclusione dell’annosolare, la sussistenza della condizione del-l’effettiva navigazione in alto mare ».
Art. 127.
Art. 126.
Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. All’articolo 7 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma3 del presente articolo si applicano anche achi effettua operazioni senza addebito d’im-posta in mancanza della dichiarazione dicui all’articolo 8-bis, terzo comma, del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario,committente o importatore che rilascia lapredetta dichiarazione in assenza dei pre-supposti richiesti dalla legge.
3-ter. È punito con la sanzione previstaal comma 3 chi, in mancanza dei presup-posti richiesti dalla legge, dichiara all’altrocontraente o in dogana la sussistenza dellacondizione dell’effettiva navigazione in altomare relativa all’anno solare precedente, aisensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 »;
b) dopo il comma 4-bis è inserito ilseguente:
« 4-ter. È punito con la sanzione previstaal comma 3 il cedente o prestatore cheeffettua cessioni o prestazioni di cui all’ar-ticolo 8-bis, primo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, senza avere prima riscontrato pervia telematica l’avvenuta presentazione al-l’Agenzia delle entrate della dichiarazionedi cui all’articolo 8-bis, terzo comma, delmedesimo decreto del Presidente della Re-pubblica n. 633 del 1972 ».
3. La dichiarazione resa dall’utilizza-tore, in relazione all’effettivo utilizzo nelterritorio dell’Unione europea delle presta-zioni di servizi di locazione anche finan-ziaria, noleggio e simili non a breve ter-mine di imbarcazioni da diporto, ai finidell’imposta sul valore aggiunto dovuta sutali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-se-xies, comma 1, lettera e-bis), del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, è redatta in conformità al modelloapprovato con provvedimento del direttore
Art. 127.
Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessatelematicamente all’Agenzia delle entrate,che rilascia apposita ricevuta telematicacon indicazione del protocollo di ricezione.La dichiarazione può riguardare anche piùoperazioni tra le stesse parti. Gli estremidel protocollo di ricezione della dichiara-zione devono essere indicati nelle fatturerelative alla prestazione del servizio. Gliutilizzatori che dichiarano una percentualedeterminata provvisoriamente, sulla basedell’uso previsto dell’imbarcazione, verifi-cano, a conclusione dell’anno solare, lasussistenza della condizione dell’effettivoutilizzo del servizio nel territorio dell’U-nione europea e integrano, entro il primomese dell’anno successivo, la dichiarazione.Il prestatore emette la nota di variazione inrelazione alla maggiore o alla minore im-posta dovuta ai sensi dell’articolo 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, senza applicazione disanzioni e interessi. In caso di dichiara-zione mendace, l’ufficio dell’Agenzia delleentrate recupera nei confronti dell’utiliz-zatore la differenza tra l’imposta sul valoreaggiunto dovuta in base all’effettivo utilizzodel servizio di cui al primo periodo delpresente comma nel territorio dell’Unioneeuropea e l’imposta indicata in fattura inbase alla dichiarazione mendace, irrogaall’utilizzatore la sanzione amministrativapari al 30 per cento della differenza me-desima e intima il pagamento degli inte-ressi moratori calcolati al tasso legale conmaturazione giorno per giorno. Il presta-tore che effettua le prestazioni di cui alprimo periodo del presente comma senzaavere prima riscontrato per via telematical’avvenuta presentazione all’Agenzia delleentrate della dichiarazione prevista dal me-desimo primo periodo, è responsabile del-l’imposta sul valore aggiunto dovuta in re-lazione all’effettivo utilizzo dei servizi dilocazione anche finanziaria, noleggio e si-mili non a breve termine relativi alle im-barcazioni da diporto nel territorio dell’U-nione europea nonché delle eventuali san-zioni e interessi.
4. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in
Art. 127.
Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
vigore della presente legge, sono approvatiil modello per la presentazione delle di-chiarazioni di cui all’articolo 8-bis del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e il modello per lapresentazione della dichiarazione di cui alcomma 3 del presente articolo, nonchéstabiliti i criteri e le modalità di applica-zione delle disposizioni di cui ai commi da1 a 3 del presente articolo. Entro cento-venti giorni dall’adozione del provvedi-mento di cui al primo periodo del presentecomma, l’Agenzia delle entrate mette adisposizione dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli la banca dati delle dichiarazionidi navigazione in alto mare per dispensarel’operatore dalla consegna in dogana dicopia cartacea delle medesime dichiara-zioni nonché delle ricevute di presenta-zione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e3 si applicano alle operazioni effettuate apartire dal sessantesimo giorno successivoall’adozione del provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle entrate di cui alcomma 4.
Art. 128.
(Compagnie aeree che effettuano prevalen-temente trasporti internazionali)
1. A causa delle restrizioni alla circola-zione di beni e persone imposte per limi-tare la diffusione del virus SARS-CoV-2,per l’anno 2020 si considerano compagnieaeree che effettuano prevalentemente tra-sporti internazionali quelle che, ai sensidell’articolo 8-bis, primo comma, lettera c),del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano talerequisito con riferimento all’anno 2019.
Art. 129.
(Chiusura della liquidazione della societàStretto di Messina Spa in liquidazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, lasocietà Stretto di Messina Spa in liquida-
Art. 128.
Art. 129.
Art. 127.
Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
zione redige il bilancio finale e lo depositapresso l’ufficio del registro delle imprese.
2. Dal giorno del deposito di cui alcomma 1, il patrimonio della società Strettodi Messina Spa in liquidazione risultantedal bilancio finale, con ogni sua compo-nente attiva e passiva, compresi i rapportiin corso e le cause pendenti, è trasferitoalla società ANAS Spa. Tale patrimoniocostituisce un patrimonio separato dal pa-trimonio della società trasferitaria, la qualepertanto non risponde con il proprio pa-trimonio dei debiti e degli oneri del patri-monio della società Stretto di Messina Spain liquidazione a essa trasferito. Alla datadel trasferimento è chiusa la liquidazionedella società Stretto di Messina Spa inliquidazione, con conseguente estinzionedella stessa. La società trasferitaria pro-cede alla cancellazione della società dalregistro delle imprese e subentra nei pro-cessi attivi e passivi nei quali è parte lasocietà Stretto di Messina Spa, senza che sifaccia luogo all’interruzione dei processi.
3. Una volta definiti tutti i giudizi pen-denti, l’eventuale residuo attivo del patri-monio separato è ripartito tra i soci dellasocietà Stretto di Messina Spa in liquida-zione in proporzione al valore delle rispet-tive azioni al momento della cancellazionedella società dal registro delle imprese.
4. Non si applicano gli articoli 2492,2493, 2494 e 2495 del codice civile. Restacomunque ferma la possibilità per la so-cietà ANAS Spa, in quanto conferitaria delrelativo patrimonio, di continuare a farvalere ogni azione, eccezione o pretesa co-munque spettante alla società Stretto diMessina Spa in liquidazione.
5. Tutti gli atti connessi alle operazionidi cui ai commi da 1 a 4 sono esenti daimposizione fiscale, diretta e indiretta, e datasse.
Art. 130.
(Disposizioni in materia di infrastrutturestradali)
1. All’articolo 13-bis, comma 2, del de-creto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4
Art. 130.
Art. 129.
Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dicembre 2017, n. 172, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « A seguito dell’af-fidamento di cui al comma 4 del presentearticolo, la società Autobrennero Spa prov-vede al trasferimento all’entrata del bilan-cio dello Stato delle risorse accantonate inregime di esenzione fiscale fino alla datadel predetto affidamento nel fondo di cuiall’articolo 55, comma 13, della legge 27dicembre 1997, n. 449, mediante versa-menti rateizzati di pari importo, da effet-tuare entro l’anno 2028. La società Auto-brennero Spa provvede al versamento dellerate entro il 15 dicembre di ciascuno deglianni successivi a quello di effettuazionedell’affidamento di cui al comma 4 delpresente articolo. Le risorse versate dallasocietà Autobrennero Spa sono riassegnateallo stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze e trasferite allasocietà Rete ferroviaria italiana Spa ».
2. In relazione alle infrastrutture auto-stradali di cui all’articolo 13-bis, comma 1,del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2017, n. 172, al fine di consentirealle regioni e agli enti locali di potersiavvalere di società in house esistenti nelruolo di concessionari ai sensi della letterab) del medesimo comma 1, la società daessi a tale fine individuata può procedere,ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437-sexies del codice civile e anche in derogaallo statuto, al riscatto, previa delibera del-l’assemblea dei soci adottata con la mag-gioranza prevista per le assemblee straor-dinarie, delle azioni di titolarità, alla datadi entrata in vigore della presente legge, disoggetti diversi dalle pubbliche amministra-zioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.In caso di riscatto, i termini di quindicigiorni e di trenta giorni previsti dall’arti-colo 2437-quater, secondo comma, del co-dice civile sono ridotti rispettivamente acinque giorni e a dieci giorni e il termine dicui al quinto comma del medesimo articolo2437-quater è ridotto a venti giorni. Rela-tivamente all’infrastruttura autostradale A22Brennero-Modena, ai fini della determina-zione del valore di liquidazione delle azioni,non si tiene conto della consistenza del
Art. 130.
Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
fondo di cui all’articolo 55, comma 13,della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 131.
(Disposizioni in materia di strade. Strada ascorrimento veloce Lioni-Grottaminarda)
1. All’articolo 4 del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ilcomma 11 è sostituito dai seguenti:
« 11. Nelle more dell’adozione del de-creto di cui al comma 8, ai fini degli effettifinanziari delle disposizioni di cui ai commi8 e 9, un importo complessivo pari a euro43.413.812 a valere sulle risorse esistentisulla contabilità speciale n. 3250, intestataal commissario ad acta, provenienti dallacontabilità speciale n. 1728, di cui all’arti-colo 86, comma 3, della legge 27 dicembre2002, n. 289, è versato nell’anno 2021 al-l’entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnato, con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, previa verificadella corretta alimentazione del sistema dimonitoraggio di cui al decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229, e della coerenzadella situazione realizzativa e finanziariadegli interventi con i dati inseriti nel citatosistema:
a) per un importo di euro 7.362.418,al “Fondo unico ANAS”, per i lavori dicompletamento della strada di collega-mento dell’abitato di Muro Lucano con laSS 401 “Ofantina” in località Nerico;
b) per un importo di euro 36.051.394,per i lavori di completamento delle attivitàrelative al collegamento A3 (Contursi)-SS7var (Lioni)-A16 (Grottaminarda)-A14 (Ter-moli) – tratta campana della strada a scor-rimento veloce Lioni-Grottaminarda.
11-bis. Sulla base del decreto di cui alcomma 8 e previa ricognizione degli im-porti corrispondenti a obbligazioni giuridi-camente vincolanti o necessari per farefronte a contenziosi o procedure esecutivein corso, le eventuali risorse residue sullacontabilità speciale n. 3250 sono riasse-gnate, ove necessario, mediante versamento
Art. 131.
Art. 130.
Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
all’entrata del bilancio dello Stato, alle am-ministrazioni titolari degli interventi da com-pletare nei territori di Campania, Basili-cata, Puglia e Calabria nelle aree di svi-luppo industriale ».
Art. 132.
(Disciplina delle infrastrutture per la rica-rica dei veicoli alimentati a energia elettrica)
1. All’articolo 17-septies, comma 9, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, le parole da: « parte-cipa al cofinanziamento » fino a: « dei pro-getti » sono sostituite dalle seguenti: « fi-nanzia le spese sostenute per l’acquisto eper l’installazione degli impianti nell’am-bito dei progetti ».
2. All’articolo 8 del decreto legislativo 16dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 èinserito il seguente:
« 5-bis. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, sonodefinite le modalità di alimentazione dellaPUN da parte dei gestori delle infrastrut-ture pubbliche e delle infrastrutture pri-vate ad accesso pubblico obbligati a con-ferire alla PUN il set minimo di dati einformazioni previsti dal PNire ».
3. All’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120, le parole: « in coerenza con i propristrumenti di pianificazione » sono sostituitedalle seguenti: « in coerenza con gli stru-menti di pianificazione regionali e comu-nali ».
Art. 133.
(Costituzione di un fondo finalizzato allarimozione delle navi abbandonate nei porti)
1. Nello stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti è isti-
Art. 132.
Art. 133.
Art. 131.
Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
tuito un fondo con una dotazione di 2milioni di euro per l’anno 2021 e di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finaliz-zato alla parziale copertura dei costi soste-nuti dalle Autorità di sistema portuale perla rimozione delle navi, delle navi abban-donate e dei relitti, fino a un massimo del50 per cento dei predetti costi, secondo lemodalità stabilite dal decreto di cui alcomma 5.
3. Una quota del fondo di cui al comma1, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021e a 3 milioni di euro per ciascuno deglianni 2022 e 2023, è destinata alla rimo-zione, alla demolizione e alla vendita, an-che solo parziale, di navi e galleggianti,compresi i sommergibili, radiati dalla Ma-rina militare presenti nelle aree portualimilitari di Augusta, Taranto e La Spezia,per i quali la Marina militare resta autoritàcompetente.
4. Per le finalità di cui al comma 2, leAutorità di sistema portuale sono autoriz-zate a sostenere i costi necessari, ancheistruttori, per provvedere alla rimozionedelle navi, delle navi abbandonate e deirelitti, ferma restando ogni iniziativa utileal loro contenimento, in particolare quandovi siano le condizioni per la vendita dellanave ai fini del successivo reimpiego. Sianel caso di vendita sia nel caso di demoli-zione si provvede ai sensi dell’articolo 35del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, enel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 delregolamento (UE) n. 1257/2013 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 20 no-vembre 2013.
5. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro della difesa limitatamente ai cri-teri e alle modalità di applicazione delcomma 3 del presente articolo, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitele modalità di attribuzione delle risorse dicui al comma 1 del presente articolo, dinotificazione all’eventuale proprietario, dipubblicità dell’avvio delle procedure, di ri-partizione dei ricavi realizzati dal vincitore
Art. 133.
Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
di gara con la vendita, anche dei soli rot-tami ricavati dalla demolizione, ferme re-stando le disposizioni dell’articolo 73 delcodice della navigazione.
CAPO II
MISURE PER LA TUTELA DELL’AM-BIENTE
Art. 134.
(Misure per potenziare il sistema nazionaledelle aree protette)
1. Al fine di potenziare la gestione e ilfunzionamento dei parchi nazionali già co-stituiti, nonché di garantire il funziona-mento dei nuovi parchi nazionali da costi-tuire, le risorse di cui all’articolo 1, comma43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,sono incrementate di 6 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021.
2. Al fine di garantire il funzionamentodelle aree marine protette, l’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 8, comma 10,della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incre-mentata di 3 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2021.
3. Al fine di promuovere la tutela e lavalorizzazione delle aree nazionali protettee delle altre aree riconosciute in ambitointernazionale per il particolare pregio na-turalistico, è autorizzata la spesa di 2 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2023 per la prosecuzione del programma dicui all’articolo 5-ter del decreto-legge 14ottobre 2019, n. 111, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,n. 141.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120,è ridotta di 2 milioni di euro annui decor-rere dall’anno 2023.
Art. 135.
(Potenziamento delle misure di tutela am-bientale)
1. All’articolo 1, comma 103, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per
Art. 134.
Art. 135.
Art. 133.
Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 »sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno2020, nonché di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
2. Al fine di valutare la natura ecoso-stenibile dei progetti di investimento pub-blici o privati, in coerenza con il regola-mento (UE) 2020/852 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,relativo all’istituzione di un quadro chefavorisce gli investimenti sostenibili e re-cante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, il « Sistema volontario di certifica-zione ambientale per la finanza sosteni-bile » cui ciascun soggetto, pubblico o pri-vato, può accedere su base volontaria.
3. Con delibera del Comitato intermini-steriale per la programmazione economica,su proposta del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti, in via speri-mentale, indicatori volti a misurare il gradodi sostenibilità ambientale e la natura eco-sostenibile dei progetti pubblici e privati diinvestimenti nonché le modalità di calcolodegli stessi, in relazione agli obiettivi di cuial citato regolamento (UE) 2020/852 e te-nuto conto dei criteri di vaglio tecnicoadottati dalla Commissione europea in ma-teria, in coerenza con gli indirizzi adottatidal Comitato interministeriale per la pro-grammazione economica ai sensi dell’arti-colo 64, comma 1, del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120. Con la medesima delibera, al fine digarantire omogeneità e qualità del dato e dievitare costi di conformità eccessivamenteonerosi per gli operatori economici, sonodefinite le modalità di accesso al sistema dicertificazione da parte dei soggetti pubblicie privati, con particolare riferimento agliistituti di credito e finanziari, nonché i datida fornire necessari al calcolo degli indi-catori e le modalità di inserimento deglistessi mediante specifica piattaforma infor-matica.
Art. 135.
Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
4. Al fine di esaminare le richieste erilasciare la relativa certificazione ambien-tale, è istituito, presso il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, il Comitato per la finanza ecososte-nibile composto da tre esperti designati dalMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di cui uno con fun-zioni di presidente, da due esperti nominatidal Ministro dell’economia e delle finanze,di cui uno con funzione di vicepresidente,e da due esperti nominati dal Sottosegre-tario di Stato alla Presidenza del Consigliodei ministri con funzioni di segretario delComitato interministeriale per la program-mazione economica. Con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definite le modalità di funzio-namento del Comitato, compresi i com-pensi per i componenti e gli oneri di fun-zionamento dello stesso.
5. Al fine dell’attuazione dei commi 2, 3e 4 del presente articolo è autorizzata laspesa di 500.000 euro annui a decorreredall’anno 2021. L’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002,n. 120, è ridotta di 500.000 euro annuidecorrere dall’anno 2021.
6. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 dicembre2019, n. 141, le parole: « non superiore allo0,5% annuo » sono sostituite dalle seguenti:« non superiore al 2% annuo ».
7. Al fine di assicurare al Corpo dellecapitanerie di porto – Guardia costieral’esercizio delle funzioni di vigilanza e con-trollo in materia di tutela dell’ambientemarino e costiero di cui all’articolo 8 dellalegge 8 luglio 1986, n. 349, all’articolo 3della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all’ar-ticolo 135 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3milioni di euro annui a decorrere dall’anno2022, da iscrivere nello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare.
Art. 135.
Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
8. Al fine di sostenere e velocizzare leattività istruttorie poste in essere dalla Com-missione tecnica per la valutazione dell’im-patto ambientale e la valutazione d’impattostrategica e dalla Commissione tecnicaPNIEC di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchédalla Commissione istruttoria per l’autoriz-zazione integrata ambientale – IPPC di cuiall’articolo 8-bis del medesimo decreto le-gislativo n. 152 del 2006, il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare si avvale, mediante specifica conven-zione, dell’Istituto superiore per la prote-zione e la ricerca ambientale, di cui all’ar-ticolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Per le finalità di cui al comma 8 èautorizzata la spesa di 3 milioni di perciascuno degli anni 2021 e 2022.
Art. 136.
(Istituzione del Fondo per la promozionedell’uso consapevole della risorsa idrica eper incentivare la contabilizzazione dei con-
sumi idrici)
1. Al fine di garantire l’attuazione delprincipio di risparmio dell’acqua attra-verso la promozione della misurazione in-dividuale dei consumi, nello stato di pre-visione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare è istituito unfondo denominato « Fondo per la promo-zione dell’uso consapevole della risorsaidrica » con una dotazione pari a 500.000euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,destinato all’effettuazione, in collabora-zione con l’Autorità di regolazione per ener-gia, reti e ambiente, di campagne informa-tive per gli utenti del servizio idrico inte-grato. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, sentiti il Ministro dello sviluppo eco-nomico e l’Autorità di regolazione per ener-gia, reti e ambiente, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite lemodalità di utilizzo del Fondo di cui alpresente comma.
Art. 136.
Art. 135.
Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Al fine di sensibilizzare i consumatoriall’uso consapevole della risorsa idrica, nellaparte terza, sezione III, titolo I, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’ar-ticolo 146 è aggiunto il seguente:
« Art. 146-bis. – (Misurazione dei volumidella risorsa idrica per unità immobiliare) –1. In attuazione del principio di risparmiodell’acqua, la misurazione dei volumi dellarisorsa idrica consegnati all’utente si effet-tua, di regola e ove tecnicamente possibilee con verifica degli oneri per l’utente finale,al punto di consegna, secondo le miglioritecnologie disponibili, mediante contatorisingoli per ciascuna unità abitativa rispon-denti ai requisiti fissati dal decreto legisla-tivo 2 febbraio 2007, n. 22. L’attività diinstallazione, misurazione e gestione deisistemi di misurazione dei predetti volumirientra nel perimetro del servizio idricointegrato ed è affidata al gestore del me-desimo servizio. Con provvedimento del-l’Autorità di regolazione per energia, reti eambiente (ARERA) sono stabiliti criteri emodalità minimi:
a) per la misurazione puntuale deiconsumi attraverso l’installazione di con-tatori individuali per unità immobiliare;
b) fermi restando i regimi di pro-prietà, responsabilità e gestione delle infra-strutture idriche private, nei casi in cui laconsegna e la misurazione siano effettuateper utenze raggruppate, per procedere allasostituzione mediante l’installazione di con-tatori singoli per ciascuna unità abitativa;
c) per standardizzare il riparto tra leutenze individuali mediante la previsionedi procedure omogenee per il riparto stesso;
d) per favorire, anche attraverso pro-getti sperimentali, l’istallazione di contatorismart ».
3. All’allegato 1/8 del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 4 marzo1996, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo1996, il punto 8.2.8 cessa di produrre effettidalla data di adozione del provvedimentodell’Autorità di regolazione per energia,reti e ambiente di cui al comma 1 dell’ar-
Art. 136.
Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ticolo 146-bis del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, introdotto dal comma 2 delpresente articolo.
Art. 137.
(Istituzione del centro nazionale di acco-glienza degli animali confiscati presso ilComando unità forestali, ambientali e agro-
alimentari)
1. È istituito, presso il Comando unitàforestali, ambientali e agroalimentari di cuiall’articolo 174-bis del codice dell’ordina-mento militare, di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale diaccoglienza degli animali confiscati ai sensidella legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sot-toposti a particolari forme di protezione inattuazione di convenzioni e accordi inter-nazionali. A tal fine è autorizzata la spesadi 3 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021, da iscrivere nello stato diprevisione del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, per lastipula di una convenzione con il Comandounità forestali, ambientali e agroalimentariper la gestione del centro nazionale diaccoglienza di cui al periodo precedente.
2. Gli animali sottoposti a sequestro aopera dell’autorità giudiziaria restano nellacustodia giudiziaria dei proprietari con oneria carico dei medesimi proprietari fino al-l’eventuale confisca degli animali stessi.
Art. 138.
(Progetti pilota di educazione ambientalenelle aree protette naturalistiche)
1. Al fine di realizzare progetti pilota dieducazione ambientale destinati a studentidegli istituti comprensivi delle scuole del-l’infanzia, primarie e secondarie di primogrado, site nei comuni che ricadono nellezone economiche ambientali di cui all’ar-ticolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre2019, n. 111, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelleriserve MAB-UNESCO e nei siti naturali-stici dichiarati dall’UNESCO patrimonio del-l’umanità, è istituito, nello stato di previ-
Art. 137.
Art. 138.
Art. 136.
Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, un fondocon una dotazione di 4 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. Con de-creto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definiti i criteri e le modalitàdi riparto del fondo di cui al periodo pre-cedente. Alle attività previste dal presentecomma, comprese quelle che coinvolgono idocenti scolastici, si provvede nel limitedelle risorse del fondo di cui al primoperiodo, oltre che nei limiti delle disponi-bilità del fondo per il miglioramento del-l’offerta formativa dell’istituzione scola-stica interessata.
2. All’articolo 1-ter del decreto-legge 14ottobre 2019 n. 111, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,n. 141, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « diogni ordine e grado » sono inserite le se-guenti: « , in particolar modo in quellelocalizzate nei siti di interesse nazionale, »;
b) al comma 2, dopo le parole: « arti-colo 3 » sono inserite le seguenti: « , comma1, lettere b) ed e), »;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sono definiti i criterie le modalità di riparto del fondo di cui alpresente articolo »;
d) il comma 4 è abrogato.
Art. 139.
(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuotoa rendere nelle zone economiche ambientali)
1. Al fine di prevenire la produzione dirifiuti di imballaggio e di favorire il riuti-lizzo degli imballaggi usati nelle zone eco-nomiche ambientali di cui all’articolo 4-terdel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,convertito, con modificazioni, dalla legge12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il
Art. 139.
Art. 138.
Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sistema del vuoto a rendere per gli imbal-laggi contenenti liquidi a fini alimentari,primari e riutilizzabili di cui, rispettiva-mente, alle lettere b) ed e) del comma 1dell’articolo 218 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152.
2. Agli utilizzatori di cui alla lettera s)del comma 1 dell’articolo 218 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi lasede operativa all’interno di una zona eco-nomica ambientale e che introducono perla vendita il sistema del vuoto a rendereper gli imballaggi di cui al comma 1 delpresente articolo è riconosciuto, in via spe-rimentale, un contributo economico a fondoperduto pari alla spesa sostenuta e docu-mentata per un importo massimo di 10.000euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordinedi presentazione delle domande ammissi-bili, nel limite complessivo di 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,fino a esaurimento delle predette risorse.
3. Al fine di promuovere il sistema delvuoto a rendere di cui al comma 1, gliutilizzatori di cui al comma 2 riconosconoagli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, unabbuono, all’atto della resa dell’imballag-gio, pari al 25 per cento del prezzo del-l’imballaggio stesso, contenente la merce edesposto nella fattura o ricevuta fiscale oscontrino fiscale.
4. Agli utilizzatori che hanno concessol’abbuono è riconosciuto un credito d’im-posta di importo pari al doppio dell’im-porto degli abbuoni riconosciuti agli acqui-renti.
5. Il credito d’imposta di cui al comma4 è riconosciuto fino a un importo massimodi 10.000 euro annui per ciascun utilizza-tore, nel limite massimo complessivo di 5milioni di euro annui per gli anni 2021 e2022. Il credito d’imposta è utilizzabileesclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e non è soggetto allimite di cui al comma 53 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Le disposizioni del presente articolosono riconosciute nel rispetto delle condi-zioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione de-
Art. 139.
Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea agli aiutide minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti de minimisnel settore agricolo e al regolamento (UE)n. 717/2014 della Commissione, del 27 giu-gno 2014, relativo all’applicazione degli ar-ticoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea agli aiuti deminimis nel settore della pesca e dell’ac-quacoltura.
7. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilite ledisposizioni per l’attuazione del presentearticolo.
Art. 140.
(Incentivi per la misurazione puntuale deirifiuti nelle zone economiche ambientali)
1. Nello stato di previsione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare è istituito, in via sperimentale, il« Fondo per la promozione della tariffa-zione puntuale » con una dotazione pari a5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022, al fine di incentivare l’ado-zione dei sistemi di misurazione puntualedei rifiuti conferiti dalle utenze domesticheal servizio pubblico nei comuni aventi lapropria superficie in tutto o in parte com-presa all’interno di una zona economicaambientale di cui all’articolo 4-ter del de-creto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12dicembre 2019, n. 141.
2. Agli enti di governo d’ambito compo-sti dai comuni di cui al comma 1 o, laddovenon costituiti, ai comuni aventi la propriasuperficie in tutto o in parte compresaall’interno di una zona economica ambien-tale che adottano uno dei sistemi di misu-razione puntuale dei rifiuti conferiti dautenze domestiche al servizio pubblico, ai
Art. 140.
Art. 139.
Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sensi del decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare 20aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valeresulle risorse del Fondo di cui al comma 1del presente articolo, è erogato un contri-buto fino al 50 per cento della coperturadei costi sostenuti per l’acquisto delle in-frastrutture tecniche e informatiche neces-sarie per l’adozione di uno dei sistemi dimisurazione puntuale.
3. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, sentito il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti criteri e mo-dalità per l’attuazione dei commi 1 e 2,anche ai fini del rispetto dei limiti di spesaivi previsti.
Art. 141.
(Misure finalizzate all’acquisto del compostnelle zone economiche ambientali)
1. Al fine di promuovere la diffusione dicompostiere di comunità nelle zone econo-miche ambientali di cui all’articolo 4-terdel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,convertito, con modificazioni, dalla legge12 dicembre 2019, n. 141, nello stato diprevisione del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare èistituito un fondo denominato « Contributiper la promozione di compostiere di co-munità nelle zone economiche ambientali »con una dotazione di 5 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 è asse-gnato, mediante bandi pubblici, ai comuniil cui territorio è compreso, in tutto o inparte, all’interno di una zona economicaambientale, per contribuire all’acquisto dicompostiere di comunità da realizzare se-condo quanto disposto dal regolamento dicui al decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare 29dicembre 2016, n. 266. Il contributo rico-nosciuto ai comuni ai sensi del presentecomma è cumulabile con altri contributi ofinanziamenti pubblici, anche europei, per
Art. 141.
Art. 140.
Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
la medesima finalità, fino alla concorrenzamassima del 100 per cento delle spesesostenute.
Art. 142.
(Accelerazione delle procedure di VIA per larealizzazione delle opere destinate alle Olim-
piadi invernali del 2026)
1. Al fine di garantire nei tempi previstila realizzazione delle opere necessarie perlo svolgimento dei Giochi olimpici e para-limpici invernali 2026 di Milano e Cortina:
a) per la realizzazione del Pala ItaliaSanta Giulia e delle opere infrastrutturaliad esso connesse, all’interno del programmaintegrato di intervento Montecity-Rogo-redo, le relative procedure di VIA regionalesi svolgono con le forme e le modalità di cuiall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152. I termini di cui alpredetto articolo sono dimezzati, ad ecce-zione di quello previsto dall’ultimo periododel comma 4 del medesimo articolo per lapresentazione delle osservazioni, che è ditrenta giorni;
b) per la realizzazione del villaggioolimpico di Milano e delle infrastrutture diurbanizzazione ad esso accessorie, qualoraentro il 31 luglio 2021 non sia stato adot-tato il piano attuativo per la zona specialePorta Romana o l’alternativo strumentourbanistico unitario, come previsto dall’Ac-cordo di programma per la trasformazioneurbanistica delle aree ferroviarie dismessee in dismissione site nel comune di Milanocorrelata al potenziamento del sistema fer-roviario milanese, gli obiettivi di riqualifi-cazione e trasformazione urbanistica del-l’area indicata, limitatamente all’area iden-tificata dal masterplan previsto dall’Ac-cordo di programma quale sede del villaggioolimpico di Milano, possono essere realiz-zati mediante permesso di costruire con-venzionato ai sensi dell’articolo 28-bis deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, su richiesta dei sog-getti proprietari delle aree interessate, da
Art. 142.
Art. 141.
Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
presentare entro il 31 ottobre 2021 e previoassenso del collegio di vigilanza istituito dalmedesimo Accordo di programma,
TITOLO XII
REGIONI ED ENTI LOCALI
Art. 143.
(Risorse in favore degli enti in difficoltàfinanziarie imputabili alle condizioni socio-
economiche dei territori)
1. Il fondo di cui all’articolo 53, comma1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50milioni di euro per l’anno 2022, da ripar-tire tra i comuni che hanno deliberato laprocedura di riequilibrio finanziario di cuiall’articolo 243-bis del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e che alla data di entrata in vigoredella presente legge risultano avere il pianodi riequilibrio approvato e in corso di at-tuazione, anche se in attesa di rimodula-zione a seguito di pronunce della Corte deiconti e della Corte costituzionale, nonchétra i comuni che alla medesima data risul-tano avere il piano di riequilibrio in attesadella deliberazione della sezione regionaledella Corte dei conti sull’approvazione osul diniego del piano stesso.
2. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabiliti i criteri ele modalità di riparto del fondo di cui alcomma 1 per gli esercizi 2021 e 2022, tra icomuni di cui al medesimo comma 1 conl’ultimo indice di vulnerabilità sociale emateriale (IVSM) calcolato dall’ISTAT conriferimento all’ultimo elenco dei comunidisponibile, superiore al valore medio na-zionale e con la relativa capacità fiscale procapite, adottata ai sensi dell’articolo 43,comma 5-quater, primo periodo, del decre-
Art. 143.
Art. 142.
Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
to- legge 12 settembre 2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; icriteri tengono conto dell’importo pro ca-pite della quota da ripianare, calcolato te-nendo conto della popolazione residente al1° gennaio 2020 e del peso della quota daripianare sulle entrate correnti; ai fini delriparto gli enti con popolazione superiore a200.000 abitanti sono considerati come entidi 200.000 abitanti.
3. Sono esclusi dall’applicazione deicommi 1 e 2 del presente articolo gli entibeneficiari delle risorse di cui all’articolo53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, come determinatedal decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, concernente il riparto delfondo di cui allo stesso articolo 53.
Art. 144.
(Riforma delle risorse in favore delle pro-vince e delle città metropolitane delle regioni
a statuto ordinario)
1. A decorrere dall’anno 2022, i contri-buti e i fondi di parte corrente attribuitialle province e alle città metropolitane delleregioni a statuto ordinario confluiscono indue specifici fondi da ripartire, sulla basedell’istruttoria condotta dalla Commissionetecnica per i fabbisogni standard di cuiall’articolo 1, comma 29, della legge 28dicembre 2015, n. 208, tenendo progressi-vamente conto della differenza tra i fabbi-sogni standard e le capacità fiscali. Il ri-parto è operato con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’interno, previaintesa in sede di Conferenza Stato-città edautonomie locali, da emanare entro il 30settembre di ciascun anno precedente aquello di riferimento.
2. A decorrere dall’anno 2022, il contri-buto spettante a ciascuna provincia e cittàmetropolitana a valere sui fondi di cui alcomma 1 del presente articolo è versato dalMinistero dell’interno all’entrata del bilan-
Art. 144.
Art. 143.
Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
cio dello Stato a titolo di parziale concorsoalla finanza pubblica da parte dei mede-simi enti, di cui all’articolo 1, comma 418,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermorestando quanto disposto dal periodo pre-cedente, ciascun ente beneficiario accertain entrata la somma relativa al contributoattribuito e impegna in spesa il concorsoalla finanza pubblica di cui al citato arti-colo 1, comma 418, della legge n. 190 del2014, al lordo dell’importo del contributostesso, provvedendo, per la quota riferita alcontributo attribuito, all’emissione di man-dati versati in quietanza di entrata.
3. Nel caso in cui il contributo di cui alcomma 2 del presente articolo ecceda ilconcorso alla finanza pubblica di cui al-l’articolo 1, comma 418, della legge 23dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell’in-terno provvede al trasferimento della parteeccedente all’ente interessato.
Art. 145.
(Norme contabili per gli enti territoriali)
1. All’articolo 109 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Le disposizioni di cuiai precedenti periodi si applicano ancheall’esercizio 2021, con riferimento al ren-diconto 2020 »;
b) al comma 2, ultimo periodo, leparole: « all’esercizio finanziario 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « agli esercizi fi-nanziari 2020 e 2021 »;
c) al comma 2-bis, le parole: « Perl’esercizio finanziario 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari2020 e 2021 ».
2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:
a) all’articolo 50, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:
« 3-bis. Nelle more della conclusione delgiudizio di parificazione del rendiconto del-
Art. 145.
Art. 144.
Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
l’esercizio precedente da parte della Cortedei conti, i consigli regionali e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoapprovano la legge di assestamento delbilancio anche sulla base delle risultanzedel rendiconto approvato dalla giunta, fermorestando l’obbligo di apportare le eventualivariazioni di bilancio che si dovessero ren-dere necessarie a seguito dell’approvazionedefinitiva del rendiconto dopo la decisionedi parificazione. In ogni caso, l’eventualeavanzo di amministrazione libero e quellodestinato agli investimenti possono essereapplicati al bilancio di previsione solo aseguito dell’approvazione con legge del ren-diconto che ne certifica la sussistenza »;
b) al paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2,dopo le parole: « Qualora, dopo aver estintotutti i debiti coperti da strumenti finanziariderivati e dopo avere estinto tutti i collegaticontratti derivati, residui una quota posi-tiva di mark to market, quest’ultima è de-stinata alla riduzione dell’indebitamento ge-nerale dell’ente » sono aggiunte le seguenti:« e alla riduzione del disavanzo 2020 o2021 derivante dalle minori entrate regi-strate a seguito dell’epidemia da COVID-19 ».
3. Al fine di valutare l’utilizzo dellequote accantonate e vincolate del risultatodi amministrazione degli enti in disavanzoin considerazione del protrarsi dell’emer-genza da COVID-19 è istituito, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,un tavolo tecnico composto da rappresen-tanti del Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 146.
(Incremento delle risorse per il trasportoscolastico)
1. Al fine di consentire l’erogazione deiservizi di trasporto scolastico in conformitàalle misure di contenimento della diffu-sione del COVID-19 di cui al decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
Art. 146.
Art. 145.
Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020,n. 33, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è istituito un fondo conuna dotazione di 150 milioni di euro perl’anno 2021. Con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministero dell’istruzione e con ilMinistero dell’economia e delle finanze,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii criteri di riparto e le assegnazioni aisingoli comuni, tenendo anche conto diquanto previsto dal comma 1-bis dell’arti-colo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 147.
(Incremento delle risorse del fondo di soli-darietà comunale per il miglioramento deiservizi in campo sociale e per il potenzia-
mento degli asili nido)
1. Al fine di incrementare le risorse dadestinare allo sviluppo e all’ampliamentodei servizi sociali comunali svolti in formasingola o associata dai comuni delle regionia statuto ordinario e il livello di servizio inrelazione all’aumento del numero di postidisponibili negli asilo nido comunali, ladotazione del fondo di solidarietà comu-nale è incrementata di 215.923.000 europer l’anno 2021, di 254.923.000 euro perl’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024,di 390.923.000 euro per l’anno 2025, di442.923.000 euro per l’anno 2026, di501.923.000 euro per l’anno 2027, di559.923.000 euro per l’anno 2028, di618.923.000 euro per l’anno 2029 e di650.923.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2030, con riferimento allo sviluppodei servizi sociali, e di 100 milioni di europer l’anno 2022, di 150 milioni di euro perl’anno 2023, di 200 milioni di euro perl’anno 2024, di 250 milioni di euro per
Art. 147.
Art. 146.
Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
l’anno 2025 e di 300 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2026, per il poten-ziamento degli asili nido.
2. Al comma 449 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo lalettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:
« d-quinquies) destinato, quanto a215.923.000 euro per l’anno 2021, a254.923.000 euro per l’anno 2022, a 299.923.000 euro per l’anno 2023, a 345.923.000euro per l’anno 2024, a 390.923.000 europer l’anno 2025, a 442.923.000 euro perl’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a618.923.000 euro per l’anno 2029 e a650.923.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2030, quale quota di risorse finaliz-zata al finanziamento e allo sviluppo deiservizi sociali comunali svolti in forma sin-gola o associata dai comuni delle regioni astatuto ordinario. I contributi di cui alperiodo precedente sono ripartiti in pro-porzione del rispettivo coefficiente di ri-parto del fabbisogno standard calcolato perla funzione “Servizi sociali” e approvatodalla Commissione tecnica per i fabbisognistandard. Gli obiettivi di servizio e le mo-dalità di monitoraggio, per definire il livellodei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse dadestinare al finanziamento e allo sviluppodei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30giugno 2021 e successivamente entro il 31marzo dell’anno di riferimento con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri,sulla base di un’istruttoria tecnica condottadalla Commissione tecnica per i fabbisognistandard con il supporto di esperti delsettore, senza oneri per la finanza pub-blica, e previa intesa in sede di ConferenzaStato-città ed autonomie locali. In caso dimancata intesa oltre il quindicesimo giornodalla presentazione della proposta alla Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, ildecreto di cui al periodo precedente puòessere comunque emanato. Le somme che,a seguito del monitoraggio di cui al terzoperiodo, risultassero non destinate ad as-sicurare il livello dei servizi definiti sullabase degli obiettivi di servizio di cui alperiodo precedente, sono recuperate a va-lere sul fondo di solidarietà comunale at-tribuito ai medesimi comuni o, in caso di
Art. 147.
Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
insufficienza dello stesso, secondo le mo-dalità di cui ai commi 128 e 129 dell’arti-colo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle re-gioni a statuto ordinario e delle regioniSicilia e Sardegna quanto a 100 milioni dieuro per l’anno 2022, a 150 milioni di europer l’anno 2023, a 200 milioni di euro perl’anno 2024, a 250 milioni di euro perl’anno 2025 e a 300 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2026, quale quota dirisorse finalizzata a incrementare, nel li-mite delle risorse disponibili per ciascunanno, in percentuale e nel limite dei livelliessenziali di prestazione (LEP), l’ammon-tare dei posti disponili negli asili nido,equivalenti in termini di costo standard alservizio a tempo pieno, in proporzione allapopolazione di età compresa tra 0 e 2 anninei comuni nei quali il predetto rapporto èinferiore ai LEP. Fino alla definizione deiLEP, o in assenza degli stessi, il livello diriferimento del rapporto è dato dalla mediarelativa alla fascia demografica del comuneindividuata dalla Commissione tecnica peri fabbisogni standard contestualmente al-l’approvazione dei fabbisogni standard perla funzione “Asili nido”. Il contributo di cuial periodo precedente è ripartito su pro-posta della Commissione tecnica per i fab-bisogni standard, tenendo conto, ove dispo-nibili, dei fabbisogni standard per la fun-zione “Asili nido” approvati dalla stessaCommissione. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta dellaCommissione tecnica per i fabbisogni stan-dard da adottare entro il 31 marzo 2022,sono altresì disciplinate le modalità di mo-nitoraggio sull’utilizzo delle risorse asse-gnate. Le somme che a seguito del moni-toraggio di cui al precedente periodo nonrisultano destinate al potenziamento deiposti di asilo nido sono recuperate a valeresul fondo di solidarietà comunale attribuitoai medesimi comuni o, in caso di insuffi-cienza dello stesso, secondo le modalità dicui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000euro a decorrere dall’anno 2021, alla com-pensazione del mancato recupero a caricodel comune di Sappada, distaccato dalla
Art. 147.
Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
regione Veneto e aggregato alla regioneFriuli Venezia Giulia, nell’ambito della pro-vincia di Udine, ai sensi della legge 5 di-cembre 2017, n. 182, delle somme di cuiagli allegati 1 e 2 del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 7 marzo 2018,pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 ».
3. I commi 848 e 850 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abro-gati.
4. In considerazione delle disposizionirecate dai commi da 1 a 3 del presentearticolo, al comma 448 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole:« e in euro 6.213.684.364,87 a decorreredall’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « , in euro 6.213.684.365 per l’anno2020, in euro 6.616.513.365 per l’anno 2021,in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, ineuro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno2030 ».
Art. 148.
(Attuazione dell’accordo tra il Governo e leautonomie speciali)
1. In attuazione dell’accordo sottoscrittoin data 5 novembre 2020 tra il Governo ele autonomie speciali, il ristoro della per-dita di gettito delle regioni a statuto spe-ciale e delle province autonome di Trento edi Bolzano connesso agli effetti negatividerivanti dall’emergenza da COVID-19 perl’anno 2021 è pari a 100 milioni di euro edè attuato mediante riduzione del contri-buto alla finanza pubblica previsto per ilmedesimo anno, secondo gli importi indi-cati per ciascun ente nella seguente tabella:
Art. 148.
Art. 147.
Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
REGIONI Riduzione del concorso allafinanza pubblica a titolodi ristoro della perdita digettito per l’anno 2021
Valle d’Aosta 3.200.000
Sardegna 18.200.000
Trento 13.700.000
Bolzano 14.200.000
Friuli Venezia Giulia 20.700.000
Sicilia 30.000.000
TOTALE 100.000.000
2. Al fine di tenere conto dei punti 9 e10 dell’accordo quadro tra il Governo, leregioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano in mate-ria di finanza pubblica, sancito in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, èpreordinato, a titolo di acconto, l’importodi 300 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2021. Per l’anno 2021 il predettoimporto è comprensivo di 100 milioni dieuro destinati alla riduzione del contributoalla finanza pubblica a titolo di ristorodella perdita di gettito connesso agli effettinegativi derivanti dall’emergenza da CO-VID-19 di cui al comma 1.
3. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoconcordano con lo Stato le azioni necessa-rie affinché gli enti locali del proprio ter-ritorio partecipino alle rilevazioni in ma-teria di determinazione dei costi e dei fab-bisogni standard poste in essere dalla SOSE– Soluzioni per il sistema economico Spa,ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del de-creto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Art. 149.
(Incremento delle risorse per investimentidegli enti territoriali)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) il primo periodo del comma 134 èsostituito dai seguenti: « Al fine di favorire
Art. 149.
Art. 148.
Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
gli investimenti, per il periodo 2021-2034,sono assegnati alle regioni a statuto ordi-nario contributi per investimenti per larealizzazione di opere pubbliche per lamessa in sicurezza degli edifici e del terri-torio, per interventi di viabilità e per lamessa in sicurezza e lo sviluppo di sistemidi trasporto pubblico anche con la finalitàdi ridurre l’inquinamento ambientale, perla rigenerazione urbana e la riconversioneenergetica verso fonti rinnovabili, per leinfrastrutture sociali e le bonifiche ambien-tali dei siti inquinati, nonché per investi-menti di cui all’articolo 3, comma 18, let-tera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,nel limite complessivo di 135 milioni dieuro per l’anno 2021, di 435 milioni di europer l’anno 2022, di 424,5 milioni di europer l’anno 2023, di 524,5 milioni di europer l’anno 2024, di 124,5 milioni di europer l’anno 2025, di 259,5 milioni di europer l’anno 2026, di 304,5 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e di200 milioni di euro per l’anno 2034. Gliimporti di cui al periodo precedente ten-gono conto della riduzione apportata aisensi dell’articolo 39, comma 14-octies, deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8 » e al secondo pe-riodo, le parole: « di cui al periodo prece-dente » sono sostituite dalle seguenti: « dicui al primo periodo »;
b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella1 di cui all’allegato D annesso alla presentelegge;
c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:
« c-sexies) l’acquisto di impianti, mac-chinari, attrezzature tecnico-scientifiche,mezzi di trasporto e altri beni mobili autilizzo pluriennale »;
d) dopo il comma 135 è inserito ilseguente:
« 135-bis. Le regioni, nell’atto di asse-gnazione del contributo di cui al comma134 del presente articolo ai comuni delproprio territorio, individuano gli inter-venti oggetto di finanziamento attraverso il
Art. 149.
Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
codice unico di progetto (CUP), ai sensidell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari,entro il 30 novembre dell’anno precedenteal periodo di riferimento, classifichino imedesimi interventi nel sistema di cui alcomma 138 del presente articolo sotto lavoce “Contributo investimenti indiretti ar-ticolo 1, comma 134, legge di bilancio2019” »;
e) dopo il comma 136 è inserito ilseguente:
« 136-bis. Nel caso di mancato rispettodel termine di affidamento dei lavori odelle forniture di cui al comma 136 o diparziale utilizzo del contributo, verificatoattraverso il sistema di cui al comma 138,il medesimo contributo è revocato, in tuttoo in parte, entro il 30 settembre di ciascunanno di riferimento del contributo stesso;le somme revocate sono riassegnate con ilmedesimo provvedimento di revoca ai co-muni per piccole opere. I comuni benefi-ciari del contributo di cui al periodo pre-cedente sono tenuti ad affidare i lavorientro il 15 dicembre di ciascun anno e sonotenuti agli obblighi di monitoraggio di cuial comma 138. Nel caso di mancato rispettodel termine di cui al periodo precedente,verificato attraverso il sistema di cui alcomma 138, le somme sono revocate eversate dalle regioni ad apposito capitolodel bilancio dello Stato »;
f) al comma 137, dopo le parole: « operepubbliche » sono inserite le seguenti: « oforniture »;
g) il comma 138 è sostituito dal se-guente:
« 138. Il monitoraggio delle opere pub-bliche o forniture di cui ai commi da 134 a137 del presente articolo è effettuato daicomuni beneficiari, ovvero dalle regioni nelcaso di investimenti diretti, attraverso ilsistema previsto dal decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229 ».
2. All’articolo 1, comma 63, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « ma-nutenzione straordinaria e incremento del-
Art. 149.
Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
l’efficienza energetica » sono sostituite dalleseguenti: « manutenzione straordinaria, dimessa in sicurezza, di nuova costruzione,incremento dell’efficienza energetica e dicablaggio interno ».
3. All’articolo 1, comma 871, della legge27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:« studio universitario » sono inserite le se-guenti: « , per l’acquisto di impianti, mac-chinari, attrezzature tecnico-scientifiche,mezzi di trasporto e altri beni mobili autilizzo pluriennale ».
Art. 150.
(Fondo per la perequazione infrastrutturale)
1. All’articolo 22 della legge 5 maggio2009, n. 42, il comma 1 è sostituito daiseguenti:
« 1. Al fine di assicurare il recupero deldeficit infrastrutturale tra le diverse areegeografiche del territorio nazionale, ancheinfra-regionali, entro e non oltre il 30 giu-gno 2021, con uno o più decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta dei Ministri competenti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, con il Ministro degli affari regio-nali e le autonomie e con il Ministro per ilSud e la coesione territoriale:
a) è effettuata la ricognizione delledotazioni infrastrutturali esistenti riguar-danti le strutture sanitarie, assistenziali,scolastiche, nonché la rete stradale, auto-stradale, ferroviaria, portuale, aeropor-tuale, idrica, elettrica e digitale e di tra-sporto e distribuzione del gas. La ricogni-zione si avvale dei dati e delle informazioniforniti dalla Conferenza delle regioni e delleprovince autonome;
b) sono definiti gli standard di riferi-mento per la perequazione infrastrutturalein termini di servizi minimi per le predettetipologie di infrastrutture.
1-bis. La ricognizione di cui al comma 1,lettera a), è effettuata tenendo conto, inparticolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territo-riali;
Art. 150.
Art. 149.
Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
b) valutazione della rete viaria conparticolare riferimento a quella del Mez-zogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit disviluppo;
d) densità della popolazione e densitàdelle unità produttive;
e) particolari requisiti delle zone dimontagna;
f) carenze della dotazione infrastrut-turale esistente in ciascun territorio;
g) specificità insulare con definizionedi parametri oggettivi relativi alla misura-zione degli effetti conseguenti al divario disviluppo economico derivante dall’insula-rità, anche con riguardo all’entità dellerisorse per gli interventi speciali di cuiall’articolo 119, quinto comma, della Costi-tuzione.
1-ter. Il Presidente del Consiglio dei mi-nistri o il Ministro dallo stesso delegato,anche per il tramite della Struttura dimissione Investitalia e del Dipartimentoper la programmazione e il coordinamentodella politica economica della Presidenzadel Consiglio dei ministri, coordina le atti-vità propedeutiche all’emanazione dei de-creti di cui al comma 1 e, in collaborazionecon i Ministeri competenti, definisce glischemi-tipo per la ricognizione di cui alcomma 1, lettera a), e gli standard di rife-rimento di cui al comma 1, lettera b).
1-quater. Entro sei mesi dalla ricogni-zione di cui al comma 1, con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta dei Ministri competenti,di concerto con il Ministro per gli affariregionali e le autonomie, con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, con ilMinistro per il Sud e la coesione territo-riale e con il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoindividuate le infrastrutture necessarie acolmare il deficit di servizi rispetto aglistandard di riferimento per la perequa-zione infrastrutturale, nonché stabiliti i cri-teri di priorità per l’assegnazione dei fi-
Art. 150.
Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
nanziamenti. Per il finanziamento delle in-frastrutture necessarie di cui al periodoprecedente, nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze èistituito il “Fondo perequativo infrastrut-turale” con una dotazione complessiva di4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022al 2033, di cui 100 milioni di euro perl’anno 2022, 300 milioni di euro annui perciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500milioni di euro annui per ciascuno deglianni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondonon si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 18.
1-quinquies. Alla ripartizione del Fondodi cui al comma 1-quater si provvede conuno o più decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta dei Ministricompetenti, di concerto con il Ministro pergli affari regionali e le autonomie e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-via intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, che individua gli interventi darealizzare, l’importo del relativo finanzia-mento, i soggetti attuatori e il cronopro-gramma della spesa, con indicazione dellerisorse annuali necessarie per la loro rea-lizzazione.
1-sexies. Il monitoraggio della realizza-zione degli interventi finanziati di cui alcomma 1-quater è effettuato attraverso ilsistema di cui al decreto legislativo 29 di-cembre 2011, n. 229, classificando gli in-terventi sotto la voce “Interventi per ilrecupero del deficit infrastrutturale legge dibilancio 2021” ».
Art. 151.
(Rinvio del federalismo fiscale)
1. Nelle more del riordino del sistemadella fiscalità locale, al decreto legislativo 6maggio 2011, n. 68, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la parola:« 2021 », ovunque ricorre, è sostituita dallaseguente: « 2022 »;
Art. 151.
Art. 150.
Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
b) all’articolo 4:
1) al comma 2, le parole: « Per glianni dal 2011 al 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2021 » ele parole: « A decorrere dall’anno 2021 »sono sostituite dalle seguenti: « A decorreredall’anno 2022 »;
2) al comma 3, le parole: « A decor-rere dall’anno 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « A decorrere dall’anno 2022 »;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole: « A decor-rere dall’anno 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « A decorrere dall’anno 2022 »;
2) al comma 2, le parole: « entro il31 luglio 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 31 luglio 2021 »;
d) all’articolo 15, commi 1 e 5, laparola: « 2021 » è sostituita dalla seguente:« 2022 ».
Art. 152.
(Incremento delle risorse per il trasportopubblico locale)
1. Al fine di consentire l’erogazione diservizi aggiuntivi di trasporto pubblico lo-cale e regionale, destinato anche a studenti,occorrenti per fronteggiare le esigenze tra-sportistiche conseguenti all’attuazione dellemisure di contenimento derivanti dall’ap-plicazione delle Linee guida per l’informa-zione agli utenti e le modalità organizzativeper il contenimento della diffusione delCOVID-19 in materia di trasporto pubblicoe delle Linee guida per il trasporto scola-stico dedicato, ove i predetti servizi nelperiodo precedente all’emergenza epide-miologica da COVID-19 abbiano avuto unriempimento superiore a quello previstodal decreto del Presidente del Consiglio deiministri in vigore all’atto dell’emanazionedel decreto di cui al secondo periodo, nellostato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti è istituito unfondo con una dotazione di 200 milioni dieuro per l’anno 2021. Con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di
Art. 152.
Art. 151.
Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono assegnate alle regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano le risorsedi cui al primo periodo, ripartite sulla basedei criteri stabiliti ai sensi del decreto dicui al comma 1-bis dell’articolo 44 deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126.
Art. 153.
(Concorso statale all’esercizio della funzioneregionale in materia di indennizzi dovutialle persone danneggiate da trasfusioni, som-ministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)
1. Al fine di concorrere agli oneri so-stenuti dalle regioni per l’esercizio dellafunzione di concessione degli indennizzi infavore dei soggetti danneggiati da compli-canze di tipo irreversibile a causa di vac-cinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommi-nistrazioni di emoderivati di cui alla legge25 febbraio 1992, n. 210, trasferita allestesse regioni in attuazione del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112, è isti-tuito, nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, un fondo conuna dotazione di 50 milioni di euro perl’anno 2021. Il fondo di cui al periodoprecedente è ripartito tra le regioni inte-ressate con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare sentitala Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, entro il 28febbraio 2021, in proporzione al fabbiso-gno derivante dagli indennizzi corrisposti.
Art. 154.
(Interventi per assicurare le funzioni deglienti territoriali)
1. Il fondo per l’esercizio delle funzionidegli enti locali di cui all’articolo 106 del
Art. 153.
Art. 154.
Art. 152.
Atti Parlamentari — 166 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dal-l’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto2020, n. 104, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulte-riormente incrementato di 500 milioni dieuro per l’anno 2021, di cui 450 milioni dieuro in favore dei comuni e 50 milioni dieuro in favore delle città metropolitane edelle province. L’incremento del fondo dicui al primo periodo è ripartito, per 200milioni di euro in favore dei comuni e per20 milioni di euro in favore delle cittàmetropolitane e delle province, con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro il 28 febbraio 2021, previaintesa in sede di Conferenza Stato-città edautonomie locali, sulla base di criteri emodalità che tengano conto dei lavori deltavolo di cui all’articolo 106, comma 2, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni dieuro in favore dei comuni e per 30 milionidi euro in favore delle città metropolitanee delle province, con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro il 30 giugno 2021, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, sulla base di criteri e modalitàche tengano conto dei lavori del citatotavolo di cui al citato articolo 106, comma2, del decreto-legge n. 34 del 2020, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del2020, e delle risultanze della certificazioneper l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 126del 2020.
2. Le risorse del fondo di cui al comma1 del presente articolo e del fondo perl’esercizio delle funzioni delle regioni edelle province autonome di cui all’articolo111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vin-colate alla finalità di ristorare, nel biennio2020-2021, la perdita di gettito connessaall’emergenza epidemiologica da COVID-
Art. 154.
Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati
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19. Le risorse non utilizzate alla fine diciascun esercizio confluiscono nella quotavincolata del risultato di amministrazione enon possono essere svincolate ai sensi del-l’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, e non sono soggette ai limiti previstidall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge30 dicembre 2018, n. 145. Le eventualirisorse ricevute in eccesso sono versateall’entrata del bilancio dello Stato.
3. Nell’anno 2023 è determinato, perciascuna regione a statuto speciale e pro-vincia autonoma, l’importo delle effettiveminori entrate delle spettanze quantificateper l’esercizio 2021 rispetto alla media dellespettanze quantificate per gli esercizi 2017,2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti,tenendo conto delle maggiori e minori speseper l’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e delle modifiche degli ordinamentifinanziari nel periodo intervenute.
4. Entro il 30 giugno 2022 è determinatol’importo degli effettivi minori gettiti delleregioni a statuto ordinario nel 2021, te-nendo conto delle maggiori e minori spesee dei ristori connessi all’emergenza epide-miologica da COVID-19.
5. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) i commi 2-octies e 2-novies dell’ar-ticolo 111 sono sostituiti dai seguenti:
« 2-octies. Le risorse spettanti alle re-gioni a statuto ordinario nel 2020 a ristorodelle minori entrate derivanti dalle attivitàdi lotta all’evasione, pari a 950.751.551euro, incluse negli importi di cui al comma2-quinquies, sono riacquisite al bilanciodello Stato per un importo complessivoannuo almeno pari a 50 milioni di euro,fino alla concorrenza del valore di950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, adecorrere dall’anno 2022 e fino alla con-correnza della propria quota da riacquisireal bilancio dello Stato indicata nella tabella1, ciascuna regione versa all’entrata delbilancio dello Stato, entro il 30 giugno diciascun anno, il maggiore valore tra gli
Art. 154.
Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati
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importi di cui alla tabella 1 e l’ammontaredelle maggiori entrate derivanti dalla lottaall’evasione incassate nell’anno precedenterispetto alla media delle entrate riscosse daciascuna regione negli anni 2017-2019 re-lative all’attività di accertamento e recu-pero per la lotta all’evasione con riferi-mento all’IRAP, all’addizionale IRPEF ealla tassa automobilistica. La media di cuial periodo precedente è determinata dalDipartimento della Ragioneria generale delloStato del Ministero dell’economia e dellefinanze sulla base dei rendiconti di cia-scuna regione, sentita la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano. In caso di mancato versamentoalla scadenza del 30 giugno di ciascunanno, si procede al recupero a valere sullegiacenze depositate a qualsiasi titolo neiconti aperti presso la tesoreria statale »;
b) dopo l’allegato D è inserita la ta-bella 1 di cui all’allegato E annesso allapresente legge.
6. Gli enti locali destinatari delle risorsedi cui al comma 1 sono tenuti a inviare,utilizzando l’applicativo web http://pareg-giobilancio.mef.gov.it, entro il termine pe-rentorio del 31 maggio 2022, al Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello Stato,una certificazione della perdita di gettitoconnessa all’emergenza epidemiologica daCOVID-19, al netto delle minori spese edelle risorse assegnate a vario titolo dalloStato a ristoro delle minori entrate e dellemaggiori spese connesse alla predetta emer-genza, firmata digitalmente, ai sensi del-l’articolo 24 del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, dal rappresentante le-gale, dal responsabile del servizio finanzia-rio e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con lemodalità definiti con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministero dell’interno, sentita la Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, daadottare entro il 30 ottobre 2021. La cer-tificazione di cui al periodo precedente noninclude le riduzioni di gettito derivanti da
Art. 154.
Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
interventi autonomamente assunti dalla re-gione o provincia autonoma per gli entilocali del proprio territorio, con eccezionedegli interventi di adeguamento alla nor-mativa nazionale. La trasmissione per viatelematica della certificazione ha valoregiuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1,del codice di cui al citato decreto legislativon. 82 del 2005. Gli obblighi di certifica-zione di cui al presente comma, per gli entilocali delle regioni Friuli Venezia Giulia eValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e di Bolzano che esercitano funzioniin materia di finanza locale in via esclusiva,sono assolti per il tramite delle medesimeregioni e province autonome.
7. Gli enti locali che trasmettono lacertificazione di cui al comma 6 oltre iltermine perentorio del 31 maggio 2022, maentro il 30 giugno 2022, sono assoggettati auna riduzione del fondo sperimentale diriequilibrio, dei trasferimenti compensativio del fondo di solidarietà comunale inmisura pari all’80 per cento dell’importodelle risorse attribuite, ai sensi del primoperiodo del comma 1, da applicare in treannualità a decorrere dall’anno 2023. Nelcaso in cui la certificazione di cui al comma6 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022al 31 luglio 2022, la riduzione del fondosperimentale di riequilibrio, dei trasferi-menti compensativi o del fondo di solida-rietà comunale di cui al primo periodo ècomminata in misura pari al 90 per centodell’importo delle risorse attribuite, da ap-plicare in tre annualità a decorrere dal-l’anno 2023. La riduzione del fondo speri-mentale di riequilibrio, dei trasferimenticompensativi o del fondo di solidarietàcomunale di cui al primo periodo è appli-cata in misura pari al 100 per cento del-l’importo delle risorse attribuite, da appli-care in tre annualità a decorrere dall’anno2023, qualora gli enti locali non trasmet-tano la certificazione di cui al comma 6entro la data del 31 luglio 2022. A seguitodell’invio tardivo della certificazione, le ri-duzioni di risorse non sono soggette a re-stituzione. In caso di incapienza delle ri-sorse, si applicano le procedure di cui al-l’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24dicembre 2012, n. 228.
Art. 154.
Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati
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8. Entro il 30 giugno 2022 è verificata laperdita di gettito e l’andamento delle spesenell’anno 2021 dei comuni, delle province edelle città metropolitane tenendo conto dellecertificazioni di cui al comma 6.
9. All’articolo 39 del decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « 30 aprile2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31maggio 2021 »;
b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:
« 3. Gli enti locali che trasmettono lacertificazione di cui al comma 2 oltre iltermine perentorio del 31 maggio 2021, maentro il 30 giugno 2021 sono assoggettati auna riduzione del fondo sperimentale diriequilibrio, dei trasferimenti compensativio del fondo di solidarietà comunale inmisura pari all’80 per cento dell’importodelle risorse attribuite, ai sensi del primoperiodo del comma 2, da applicare in treannualità a decorrere dall’anno 2022. Nelcaso in cui la certificazione di cui al comma2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021al 31 luglio 2021, la riduzione del fondosperimentale di riequilibrio, dei trasferi-menti compensativi o del fondo di solida-rietà comunale di cui al primo periodo ècomminata in misura pari al 90 per centodell’importo delle risorse attribuite, da ap-plicare in tre annualità a decorrere dal-l’anno 2022. La riduzione del fondo speri-mentale di riequilibrio, dei trasferimenticompensativi o del fondo di solidarietàcomunale di cui al primo periodo è appli-cata in misura pari al 100 per cento del-l’importo delle risorse attribuite, da appli-care in tre annualità a decorrere dall’anno2022, qualora gli enti locali non trasmet-tano la certificazione di cui al comma 2entro la data del 31 luglio 2021. A seguitodell’invio tardivo della certificazione, le ri-duzioni di risorse non sono soggette a re-stituzione. In caso di incapienza delle ri-sorse, si applicano le procedure di cui al-l’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24dicembre 2012, n. 228 ».
Art. 154.
Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
10. Al comma 1 dell’articolo 106 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30giugno 2022 ».
Art. 155.
(Imposta locale sul consumo a Campioned’Italia)
1. All’articolo 1, comma 562, della legge27 dicembre 2019, n. 160, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Le forniture di energia elettricain condotte, di gas mediante rete di distri-buzione di gas naturale e di teleriscalda-mento non si considerano effettuate nelcomune »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « ,le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa,arti o professioni » sono inserite le se-guenti: « da soggetti »;
c) dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: « Non si considerano effettuate aCampione d’Italia le prestazioni di serviziin materia d’informatica o di telecomuni-cazioni ».
Art. 156.
(Grandi derivazioni idroelettriche)
1. In relazione alla situazione di crisideterminata dall’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19 e alla necessità di pro-muovere la tempestiva realizzazione di in-vestimenti funzionali alla ripresa econo-mica, considerati il carattere strategico de-gli impianti di produzione di energiaidroelettrica e l’esigenza di garantire, an-che in ordine agli stessi, una tutela effettivadell’interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,n. 56, all’articolo 12 del decreto legislativo
Art. 155.
Art. 156.
Art. 154.
Atti Parlamentari — 172 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
16 marzo 1999, n. 79, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti daiseguenti:
« 1. Le regioni a statuto ordinario, al-meno cinque anni prima dello scadere diuna concessione di grande derivazione d’ac-qua per uso idroelettrico e nei casi didecadenza, rinuncia e revoca, ove non ri-tengano sussistere un prevalente interessepubblico a un diverso uso delle acque,incompatibile con il mantenimento dell’u-tilizzo idroelettrico, indicono una gara adevidenza pubblica, in conformità ai prin-cìpi fondamentali di tutela della concor-renza, libertà di stabilimento, reciprocità,trasparenza e non discriminazione, nel ri-spetto di quanto previsto dal decreto di cuial comma 1-bis. Per le concessioni giàscadute alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione e per quelle in sca-denza successivamente a tale data per lequali non è tecnicamente applicabile il pe-riodo di cinque anni di cui al primo pe-riodo del presente comma, le regioni astatuto ordinario indicono la gara entro enon oltre dodici mesi dalla data di entratain vigore del decreto di cui al comma 1-bis.
1-bis. Nel rispetto dell’ordinamento del-l’Unione europea e degli accordi interna-zionali, nonché dei princìpi fondamentalidell’ordinamento statale e delle disposi-zioni contenute nel presente articolo, ilMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasportie con il Ministro per gli affari regionali e leautonomie, previa intesa in sede di Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, adotta,con proprio decreto, un regolamento perdisciplinare le modalità e le procedure diassegnazione delle concessioni di grandiderivazioni d’acqua a scopo idroelettricoche siano uniformi nel territorio nazionale,stabilendo in particolare:
a) i requisiti organizzativi, finanziari etecnici per la partecipazione al procedi-
Art. 156.
Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati
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mento per l’attribuzione delle concessionidi grande derivazione d’acqua a scopo idro-elettrico;
b) i termini e le modalità per lo svol-gimento delle procedure per l’attribuzionedelle concessioni di grande derivazione d’ac-qua a scopo idroelettrico;
c) i criteri per l’aggiudicazione delleconcessioni, avendo riguardo al formale evincolante impegno di realizzare un signi-ficativo piano di investimenti avente adoggetto interventi di miglioramento tecno-logico e strutturale, necessari per la mag-giore efficienza dei beni di cui all’articolo25, primo comma, del testo unico delledisposizioni di legge sulle acque e impiantielettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre1933, n. 1775, e interventi necessari perassicurare la migliore conservazione deivolumi di invaso e ottimizzare la funzio-nalità degli organi di servizio e di manovrao di miglioramento e risanamento ambien-tale del bacino idrografico interessato. Conil medesimo decreto di cui all’alinea sonostabiliti i criteri di ponderazione delle pre-dette iniziative progettuali sulla base dipuntuali parametri tecnico-economici e infunzione dell’entità e del valore degli inve-stimenti;
d) i criteri di valorizzazione delle pro-poste di miglioramento di potenza di ge-nerazione e di producibilità da raggiungerenel complesso delle opere e degli impiantidi generazione;
e) i criteri per la valutazione dellemisure di compensazione territoriale e del-l’offerta di incremento del canone conces-sorio rispetto ai livelli minimi definiti insede regionale;
f) i criteri per la determinazione delladurata in funzione dell’entità e del valoredegli investimenti;
g) i diritti e gli obblighi relativi altrasferimento dei beni di cui all’articolo 25del testo unico di cui al regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775, e, con essi, deirapporti giuridici funzionali all’eserciziodella concessione e a garantire la conti-
Art. 156.
Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
nuità produttiva e la sicurezza dei relativiimpianti.
1-bis.1. In caso di mancata adozione deldecreto di cui al comma 1-bis entro itermini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e leprocedure di assegnazione delle conces-sioni di grandi derivazioni d’acqua a scopoidroelettrico e di trasferimento dei relativibeni sono stabiliti, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, previoesperimento di una procedura volta a pro-muovere il raggiungimento dell’intesa insede di Conferenza unificata di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281 »;
b) i commi 1-ter e 1-quater sono abro-gati;
c) al comma 1-quinquies, dopo le pa-role: « sentita l’Autorità di regolazione perenergia, reti e ambiente (ARERA) » sonoinserite le seguenti: « e tenendo conto del-l’esigenza di rispettare l’equilibrio econo-mico-finanziario della gestione degli im-pianti »;
d) il comma 1-sexies è abrogato;
e) il comma 1-septies è sostituito dalseguente:
« 1-septies. Fino all’assegnazione dellaconcessione, il concessionario scaduto ètenuto a fornire, su richiesta della regione,energia nella misura e con le modalitàpreviste dal comma 1-quinquies e a river-sare alla regione un canone aggiuntivo,rispetto al canone demaniale, da corrispon-dere per l’esercizio degli impianti nellemore dell’assegnazione. Con decreto delMinistro dello sviluppo economico, sentital’ARERA e previo parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, sono determinati i criteri per ladefinizione da parte delle regioni della com-ponente fissa e variabile del canone di cuial comma 1-quinquies, così da assicurarneuna sufficiente omogeneità a livello nazio-nale e da garantire il rispetto dei princìpi dieconomicità, ragionevolezza e proporziona-lità; in caso di mancata adozione del de-
Art. 156.
Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
creto entro il termine di centottanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, le regioni possono de-terminare l’importo della componente fissadel canone di cui al comma 1-quinquies inmisura non inferiore a 30 euro per ogni kWdi potenza nominale media di concessioneper ogni annualità, ferma l’esigenza di ri-spettare i suddetti princìpi di economicità,ragionevolezza e proporzionalità ».
2. L’esercizio delle concessioni di grandiderivazioni idroelettriche già scadute non-ché di quelle in scadenza prima della datadi entrata in vigore del decreto di cui alcomma 1-bis dell’articolo 12 del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, come mo-dificato dal presente articolo, in attesa del-l’entrata in vigore del predetto decreto efino alla conseguente riassegnazione me-diante gara, è proseguito dai titolari attualiper garantire la sicurezza e la continuitàdella produzione elettrica da fonte rinno-vabile fino al subentro dell’aggiudicatario ealle stesse condizioni stabilite dagli atticoncessori vigenti, fatto salvo quanto pre-visto ai successivi commi del presente ar-ticolo. Ai predetti fini e allo scopo di con-tenere entro limiti temporali il regime diproroga in attesa delle nuove aggiudica-zioni, considerati i tempi tecnici necessarial riassetto del sistema normativo e allosvolgimento delle procedure di gara perl’assegnazione delle concessioni scadute oin scadenza nonché al fine di facilitare latransizione al nuovo assetto concorren-ziale, il titolo abilitativo dei concessionariuscenti con termine di scadenza anterioreal 31 luglio 2024, compresi quelli già sca-duti, si intende prorogato fino al 31 luglio2024. Decorso tale termine massimo senzache sia stato concluso il procedimento diriassegnazione delle concessioni, tutti i ti-toli scaduti sono inefficaci e produconoimmediata decadenza dei diritti del con-cessionario. La regione competente prov-vede agli interventi indispensabili per ga-rantire la continuità industriale in condi-zioni di sicurezza fino alla nuova aggiudi-cazione.
3. Fino alla riassegnazione della conces-sione di grande derivazione ad uso idroe-lettrico, il titolare della concessione sca-
Art. 156.
Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati
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duta è tenuto a versare annualmente al-l’amministrazione concedente il canone ag-giuntivo di cui all’articolo 12, comma1-septies, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, come sostituito dal presentearticolo, determinato in misura pari a 20euro per ogni kW di potenza nominalemedia di concessione per ogni annualità oproporzionalmente per frazione di annua-lità.
4. Quota parte del canone aggiuntivo dicui al comma 3 del presente articolo èobbligatoriamente destinata al migliora-mento e al risanamento ambientale delbacino idrografico di riferimento, nonchécome misura di compensazione territorialein favore degli enti locali interessati, dadefinire mediante accordo di programmaai sensi delle disposizioni del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, tra i comuni montani delbacino imbrifero interessato e le regioni dipertinenza.
5. È stabilita con legge regionale l’asse-gnazione alle province e alle città metro-politane territorialmente interessate dallegrandi derivazioni idroelettriche di quotaparte del canone percepito nell’anno pre-cedente per effetto delle disposizioni delcomma 1-quinquies dell’articolo 12 del de-creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comemodificato dal presente articolo. Tale quotaè definita in una misura più elevata per leprovince con territorio montano di cui al-l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
6. Al fine di omogeneizzare la disciplinanazionale con quella prevalente in altriStati membri dell’Unione europea, il limitedi 3.000 kW di potenza nominale mediaannua di cui alla lettera a) del comma 2dell’articolo 6 del testo unico di cui al regiodecreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è ele-vato a 10.000 kW.
7. Per le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoresta ferma la disciplina di cui all’articolo12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,n. 79, vigente prima della data di entrata invigore della presente legge.
Art. 156.
Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati
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TITOLO XIII
REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLASPESA PUBBLICA
Art. 157.
(Revisione della spesa per lo Stato, le regionie gli enti locali)
1. In considerazione dei risparmi dispesa conseguenti ai processi di razionaliz-zazione organizzativa che le amministra-zioni centrali sono tenute a effettuare adecorrere dall’anno 2023, le dotazioni dicompetenza e di cassa relative alle missionie ai programmi di spesa degli stati di pre-visione dei Ministeri come indicate nell’al-legato F annesso alla presente legge sonoridotte degli importi ivi indicati. Su propo-sta dei Ministri competenti, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, lepredette riduzioni di spesa possono essererimodulate nell’ambito dei pertinenti statidi previsione della spesa, fermo restando ilconseguimento dei risparmi di spesa rea-lizzati in termini di indebitamento nettodella pubblica amministrazione. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.
2. In considerazione dei risparmi con-nessi alla riorganizzazione dei servizi an-che attraverso la digitalizzazione e il po-tenziamento del lavoro agile, le regioni, leprovince autonome di Trento e di Bolzano,i comuni, le province e le città metropoli-tane, per ciascuno degli anni dal 2023 al2025, assicurano un contributo alla finanzapubblica pari a 200 milioni di euro, per leregioni e le province autonome, a 100 mi-lioni di euro, per i comuni, e a 50 milionidi euro, per le province e le città metro-politane.
3. Il riparto del concorso alla finanzapubblica da parte delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano dicui al comma 2 è effettuato, entro il 31maggio 2022, in sede di autocoordinamentotra le regioni e le province autonome, for-malizzato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, di con-
Art. 157.
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certo con il Ministro per gli affari regionalie le autonomie; in assenza di accordo insede di autocoordinamento il riparto è ef-fettuato, entro il 30 settembre 2022, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro per gli affari regionali e le auto-nomie, sulla base di un’istruttoria tecnicasugli obiettivi di efficientamento condottadalla Commissione tecnica per i fabbisognistandard con il supporto del Centro inter-regionale di studi e documentazione (CIN-SEDO) e previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.
4. Fermo restando l’importo comples-sivo di 200 milioni di euro annui del con-corso alla finanza pubblica delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano di cui al comma 2, la quota delconcorso delle regioni a statuto speciale edelle province autonome è determinata nelrispetto degli statuti speciali e delle relativenorme di attuazione. Per la regione Tren-tino Alto Adige/Südtirol e per le provinceautonome di Trento e di Bolzano, il con-corso alla finanza pubblica è determinatoai sensi dell’articolo 79, comma 4-ter, deltesto unico delle leggi costituzionali con-cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
5. Il riparto del concorso alla finanzapubblica da parte dei comuni, delle pro-vince e delle città metropolitane di cui alcomma 2 è effettuato, entro il 31 maggio2022, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dell’interno e con il Mini-stro per gli affari regionali e le autonomie,sulla base di un’istruttoria tecnica sugliobiettivi di efficientamento condotta dallaCommissione tecnica per i fabbisogni stan-dard con il supporto dell’Istituto per lafinanza e l’economia locale (IFEL) e del-l’Unione delle province d’Italia (UPI), pre-via intesa in sede di Conferenza Stato-cittàed autonomie locali.
Art. 157.
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TITOLO XIV
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA-VORO PUBBLICO
Art. 158.
(Fondo per le assunzioni di personale)
1. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze è istituito unfondo da ripartire con una dotazione di35.987.135 euro per l’anno 2021, di166.537.624 euro per l’anno 2022, di297.761.740 euro per l’anno 2023, di306.213.355 euro per l’anno 2024, di311.402.228 euro per l’anno 2025, di311.885.567 euro per l’anno 2026, di312.656.893 euro per l’anno 2027, di313.413.428 euro per l’anno 2028, di313.921.086 euro per l’anno 2029, di314.741.024 euro per l’anno 2030, di315.062.443 euro per l’anno 2031, di315.303.506 euro per l’anno 2032 e di315.442.410 euro annui a decorrere dal-l’anno 2033, destinato al finanziamento delleassunzioni di personale a tempo indeter-minato, in aggiunta alle facoltà assunzio-nali previste a legislazione vigente.
Art. 159.
(Assunzioni di personale nelle pubbliche am-ministrazioni)
1. Il Ministero della giustizia è autoriz-zato, per l’anno 2021, in aggiunta alle fa-coltà assunzionali previste a legislazionevigente, ad assumere magistrati ordinarivincitori di concorso già bandito alla datadi entrata in vigore della presente legge, neilimiti della vigente dotazione organica. Atal fine è autorizzata la spesa nel limite dieuro 6.981.028 per l’anno 2021, di euro16.695.797 per l’anno 2022, di euro18.258.138 per l’anno 2023, di euro18.617.341 per l’anno 2024, di euro23.615.915 per l’anno 2025, di euro23.755.233 per l’anno 2026, di euro24.182.538 per l’anno 2027, di euro24.681.058 per l’anno 2028, di euro25.108.361 per l’anno 2029 e di euro25.606.881 annui a decorrere dall’anno 2030,
Art. 158.
Art. 159.
Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.
2. Al fine di garantire la piena funzio-nalità degli uffici giudiziari e di far frontealle gravi scoperture di organico, il Mini-stero della giustizia è autorizzato, per l’anno2021, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, a indire pro-cedure concorsuali pubbliche e, conseguen-temente, ad assumere con contratto di la-voro a tempo indeterminato, con decor-renza dal 1° gennaio 2023, nell’ambito del-l’attuale dotazione organica, un contingentedi 3.000 unità di personale amministrativonon dirigenziale, così ripartito: 1.500 unitàdi Area II, posizione economica F1, 1.200unità di Area II, posizione economica F2, e300 unità di Area III, posizione economicaF1, da inquadrare nei ruoli dell’ammini-strazione giudiziaria. L’amministrazione at-tribuisce un punteggio aggiuntivo, nell’am-bito delle procedure concorsuali di cui alprimo periodo, in favore dei soggetti chehanno maturato i titoli di preferenza di cuiall’articolo 50, commi 1-quater e 1-quin-quies, del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 2 è autorizzatala spesa di euro 1.000.000 per ciascunodegli anni 2022 e 2023.
4. Per far fronte agli oneri assunzionalidi cui al comma 2 è autorizzata la spesa dieuro 119.010.951 annui a decorrere dal-l’anno 2023, cui si provvede mediante uti-lizzo delle risorse del fondo di cui all’arti-colo 158.
5. Al fine di far fronte alle rilevantiscoperture di organico, il Ministero dellagiustizia, per le esigenze del Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria, è auto-rizzato, per l’anno 2021, in aggiunta allevigenti facoltà assunzionali, a bandire pro-cedure concorsuali pubbliche e, conseguen-temente, ad assumere con contratti di la-voro a tempo indeterminato, nei limiti dellavigente dotazione organica, un contingentedi 200 unità di personale del compartofunzioni centrali, di cui 70 unità da inqua-drare nell’Area III, posizione economicaF1, 10 unità nell’Area II, posizione econo-
Art. 159.
Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
mica F3, e 120 unità nell’Area II, posizioneeconomica F2.
6. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 5 è autorizzatala spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2021.
7. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 5, è autorizzata la spesa dieuro 2.115.962 per l’anno 2021 e di euro8.463.845 annui a decorrere dall’anno 2022,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.
8. Al fine di rafforzare l’offerta tratta-mentale legata all’esecuzione penale esternae di comunità e alla luce delle rilevantiscoperture di organico, il Ministero dellagiustizia, per le esigenze del Dipartimentoper la giustizia minorile e di comunità, èautorizzato, per l’anno 2021, in aggiuntaalle vigenti facoltà assunzionali, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e, conse-guentemente, ad assumere con contratti dilavoro a tempo indeterminato, nei limitidella vigente dotazione organica, un con-tingente di 80 unità di personale del com-parto funzioni centrali, di cui 35 unità dainquadrare nell’Area III, posizione econo-mica F1, e 45 unità nell’Area II, posizioneeconomica F2.
9. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali di cui al comma 8 è autorizzatala spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2021.
10. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 8, è autorizzata la spesa dieuro 855.648 per l’anno 2021 e di euro3.422.590 annui a decorrere dall’anno 2022,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.
11. Al fine di assicurare i necessaristandard di funzionalità dell’amministra-zione e delle relative strutture interne, an-che in relazione ai peculiari compiti inmateria di politiche di tutela, coordina-mento e programmazione dei settori agro-alimentare, dell’ippica, della pesca e fore-stale, nonché per adeguare tempestiva-mente i livelli dei servizi alle nuove esi-genze anche a seguito degli effetti derivantidall’emergenza da COVID-19, e far fronte,conseguentemente, alla necessità di coprirele vacanze di organico, il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, peril biennio 2021-2022, è autorizzato a ban-
Art. 159.
Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati
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dire procedure concorsuali pubbliche, se-condo i princìpi e i criteri direttivi di cuiagli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,e conseguentemente ad assumere, con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato, inaggiunta alle vigenti facoltà assunzionali enei limiti della vigente dotazione organica,un contingente di 140 unità di personale, dicui 58 unità da inquadrare nell’Area III,posizione economica F1, e 28 unità nell’A-rea II, posizione economica F2, da assu-mere nell’anno 2021 e 30 unità da inqua-drare nell’Area III, posizione economicaF1, 21 unità nell’Area II, posizione econo-mica F2, e 3 unità di personale dirigenzialedi seconda fascia da assumere nell’anno2022.
12. Nell’ambito dell’autorizzazione al-l’assunzione di cui al comma 11 possonoessere avviate anche nuove procedure con-corsuali per il reclutamento di professio-nalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazionedei processi e dei procedimenti ammini-strativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e dellacapacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispet-tiva;
g) tecnica di redazione degli atti nor-mativi e analisi e verifica di impatto dellaregolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti difinanza pubblica e di bilancio.
13. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali pubbliche di cui al comma 11è autorizzata la spesa di euro 100.000 perl’anno 2021.
14. Agli oneri derivanti dalle assunzionidi cui al comma 11, pari a 967.722 euro perl’anno 2021 e a 6.592.412 euro annui adecorrere dal 2022, si provvede mediante
Art. 159.
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utilizzo delle risorse del fondo di cui al-l’articolo 158.
15. Al fine di incrementare i servizi disoccorso pubblico, di prevenzione degli in-cendi e di lotta attiva agli incendi boschivi,è autorizzata l’assunzione straordinaria diun contingente massimo di 750 unità delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, nellimite della dotazione organica, in aggiuntaalle facoltà assunzionali previste a legisla-zione vigente, nel ruolo iniziale di vigile delfuoco, per un numero massimo di 250unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250unità non prima del 1° ottobre 2022 e di250 unità non prima del 1° ottobre 2023.
16. Ai fini dell’attuazione del comma 15è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 perl’anno 2021, di euro 13.104.943 per l’anno2022, di euro 23.755.767 per l’anno 2023, dieuro 31.848.179 per l’anno 2024, di euro32.038.478 per l’anno 2025, di euro32.382.499 per l’anno 2026, di euro32.726.520 per l’anno 2027, di euro32.984.535 per l’anno 2028, di euro33.064.890 per l’anno 2029, di euro33.386.308 per l’anno 2030, di euro33.707.727 per l’anno 2031, di euro33.948.790 per l’anno 2032 e di euro34.087.694 annui a decorrere dall’anno 2033,cui si provvede mediante utilizzo delle ri-sorse del fondo di cui all’articolo 158.
17. Per le spese di funzionamento con-nesse alle assunzioni straordinarie di cui alcomma 15, comprese le spese per mense ebuoni pasto, è autorizzata la spesa di euro75.000 per l’anno 2021, di euro 300.000 perl’anno 2022, di euro 525.000 per l’anno2023 e di euro 675.000 annuia decorreredall’anno 2024.
18. Al fine di favorire il ricambio gene-razionale e per far fronte alle accresciuteattività nei diversi settori di competenzaistituzionale, e in particolare a quelle re-lative al settore della depenalizzazione, ilMinistero dell’interno è autorizzato, perl’anno 2021, in aggiunta alle facoltà assun-zionali previste a legislazione vigente, an-che in deroga alle procedure di mobilitàpreviste dagli articoli 30 e 34-bis del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abandire procedure concorsuali pubbliche e,conseguentemente, ad assumere con con-
Art. 159.
Atti Parlamentari — 184 — Camera dei Deputati
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tratto di lavoro a tempo indeterminato,non prima del 1° dicembre 2021, un con-tingente di 250 unità di personale di livellonon dirigenziale dell’amministrazione ci-vile dell’interno da inquadrare nell’Area II,posizione economica F2, nei limiti dellavigente dotazione organica.
19. Per far fronte agli oneri derivantidall’attuazione del comma 18 è autorizzatala spesa di euro 778.073 per l’anno 2021 edi euro 9.336.880 annui a decorrere dal-l’anno 2022, cui si provvede mediante uti-lizzo delle risorse del fondo di cui all’arti-colo 158.
20. Per far fronte agli accresciuti com-piti di profilassi internazionale, alle attivitàconnesse alla competitività del sistema Pa-ese in materia di controlli sanitari e pro-cedure autorizzatorie, il Ministero dellasalute, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, è autoriz-zato, per l’anno 2021, ad assumere concontratto di lavoro a tempo indeterminato,mediante utilizzo delle graduatorie concor-suali in vigore presso il Ministero stessoovvero mediante appositi concorsi pubbliciper esami, 45 dirigenti di livello non gene-rale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10psicologi, da imputare all’aliquota dei diri-genti sanitari, 2 dirigenti con profilo eco-nomico sanitario, 10 dirigenti con profilogiuridico sanitario, 1 dirigente ingegnerebiomedico, 1 dirigente informatico, 2 diri-genti ingegneri gestionali, 2 dirigenti inge-gneri industriali e 2 dirigenti ingegneri am-bientali, da imputare alla aliquota dei di-rigenti non sanitari, nonché complessive135 unità di personale non dirigenziale conprofessionalità anche tecniche, apparte-nenti all’Area III, posizione economica F1,del comparto funzioni centrali. La dota-zione organica del Ministero della salute èincrementata di 7 unità dirigenziali nongenerali e di 135 unità di personale nondirigenziale appartenenti all’Area III.
21. Agli oneri derivanti dall’applica-zione del comma 20, pari a euro 3.329.688per l’anno 2021 e a euro 13.318.749 annuia decorrere dall’anno 2022, si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui all’articolo 158.
Art. 159.
Atti Parlamentari — 185 — Camera dei Deputati
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22. Al fine di potenziare e accelerare leattività e i servizi svolti dalle ragionerieterritoriali dello Stato nel territorio nazio-nale nei confronti degli uffici perifericidelle amministrazioni statali, delle altreamministrazioni pubbliche interessate e deicittadini, nonché di incrementare il livellodi efficienza degli uffici e delle strutturedella giustizia tributaria, tenuto anche contodel contenzioso tributario instaurato av-verso i provvedimenti adottati dagli ufficiterritoriali dell’amministrazione finanzia-ria, nonché per potenziare le connesse fun-zioni di supporto e coordinamento delleattività svolte dalle articolazioni territo-riali, anche in materia di sicurezza, il Mi-nistero dell’economia e delle finanze è au-torizzato, per l’anno 2021, a bandire pro-cedure concorsuali, anche in deroga aquanto previsto dall’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, con-seguentemente, ad assumere con contrattodi lavoro a tempo indeterminato, nei limitidell’attuale dotazione organica, un contin-gente complessivo di personale non diri-genziale pari a 550 unità, di cui 350 unitàda inquadrare nell’Area III, posizione eco-nomica F1, e 100 unità nell’Area II, posi-zione economica F2, da destinare alle ra-gionerie territoriali dello Stato e 100 unitàdi Area III, posizione economica F1, di cui60 da destinare alle commissioni tributariee 40 da destinare al Dipartimento dell’am-ministrazione generale del personale e deiservizi, in deroga ai vigenti vincoli in ma-teria di reclutamento di personale nellepubbliche amministrazioni, ferma restandola possibilità di avvalersi della Commis-sione per l’attuazione del progetto di ri-qualificazione delle pubbliche amministra-zioni, di cui all’articolo 35, comma 5, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. Per gli oneri derivanti dalle assun-zioni di cui al comma 22 è autorizzata laspesa di euro 5.888.113 per l’anno 2021 e dieuro 23.552.453 annui a decorrere dal-l’anno 2022, cui si provvede mediante uti-lizzo delle risorse del fondo di cui all’arti-colo 158.
Art. 159.
Atti Parlamentari — 186 — Camera dei Deputati
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24. Per le finalità di cui all’articolo 184,il Ministero dell’economia e delle finanze,per il triennio 2021-2023, è autorizzato abandire procedure concorsuali pubbliche,senza il previo espletamento delle previsteprocedure di mobilità e anche in deroga aquanto previsto dall’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fermarestando la possibilità di avvalersi dellaCommissione per l’attuazione del progettodi riqualificazione delle pubbliche ammi-nistrazioni, di cui all’articolo 35, comma 5,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e, conseguentemente, ad assumere con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato, inaggiunta alle vigenti facoltà assunzionali enei limiti dell’attuale dotazione organica,un contingente complessivo di personalenon dirigenziale pari a 20 unità da inqua-drare nell’Area III, posizione economicaF1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro220.446 per l’anno 2021 e di euro 881.783annui a decorrere dall’anno 2022, cui siprovvede mediante utilizzo delle risorse delfondo di cui all’articolo 158.
25. All’articolo 22-bis, comma 2, deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Nell’ambito dei processi di sta-tizzazione e razionalizzazione, con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’università edella ricerca e con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sono definiti criteri perla determinazione delle relative dotazioniorganiche nei limiti massimi del personalein servizio alla data del 24 giugno 2017presso le predette istituzioni anche concontratto di lavoro flessibile, nonché per ilgraduale inquadramento nei ruoli dello Statodel personale docente e non docente inservizio a tempo determinato e indetermi-nato alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto »;
b) dopo il quarto periodo, è aggiuntoil seguente: « Completato l’inquadramentodi cui al terzo periodo, nei limiti delle
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dotazioni organiche e delle risorse ancoradisponibili, nel rispetto dei criteri di cui alpredetto decreto, ovvero di analogo decretoadottato ai sensi del terzo periodo, puòaltresì essere inquadrato il personale, an-che con contratto di lavoro flessibile, inservizio alla data del 1° dicembre 2020 ».
26. All’esito dell’adozione del decreto dicui all’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, come modificato dal comma 25 delpresente articolo, e al fine di corrisponderealle esigenze formative, le dotazioni orga-niche delle istituzioni statali di alta forma-zione artistica, musicale e coreutica, com-prese quelle definite ai sensi del predettocomma 2, sono incrementate a decorreredal 1° novembre 2021.
27. Ai fini del comma 26 è autorizzatala spesa di 12 milioni di euro per l’anno2021 e di 70 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2022 da destinare all’am-pliamento della dotazione organica delleistituzioni ivi previste, cui si provvede avalere sulle risorse del fondo di cui all’ar-ticolo 158.
28. Nelle more della piena attuazionedel regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 7 agosto 2019,n. 143, le cui disposizioni si applicano adecorrere dall’anno accademico 2022/2023,l’attribuzione di incarichi a tempo indeter-minato per i profili di docente avvieneprioritariamente a valere sulle vigenti gra-duatorie nazionali per titoli e in subordinesulle graduatorie di cui al comma 655 del-l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,n. 205. Con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sonodefiniti i criteri e le quantità numeriche,suddivise tra personale docente e non do-cente, da assegnare a ciascuna istituzione.
29. Dall’anno accademico 2021/2022,ferma restando la durata dei contratti inessere, gli incarichi di docenza non rien-tranti nelle dotazioni organiche delle isti-tuzioni statali di alta formazione artistica,musicale e coreutica, compresi quelli di cuiall’articolo 1, comma 284, della legge 27dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in pro-
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
porzione al numero di nuovi docenti intro-dotti in organico ai sensi del comma 26 delpresente articolo. Per le finalità di cui alpresente comma, le istituzioni statali dialta formazione artistica, musicale e coreu-tica effettuano, entro il 1° aprile 2021, unaricognizione degli incarichi di cui al primoperiodo del presente comma. Il decreto diriparto di cui al comma 28 del presentearticolo tiene conto degli esiti di tale rico-gnizione. Alle istituzioni che non abbianoeffettuato la ricognizione non possono es-sere attribuiti ampliamenti della dotazioneorganica ai sensi del comma 26.
30. Al fine di prevedere, nelle dotazioniorganiche delle istituzioni statali di altaformazione artistica, musicale e coreutica,le posizioni di accompagnatore al piano-forte, di accompagnatore al clavicembalo edi tecnico di laboratorio, nello stato diprevisione del Ministero dell’università edella ricerca è istituito uno specifico fondo,con una dotazione pari a 2,5 milioni dieuro per l’anno 2021 e a 15 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2022. Il rap-porto di lavoro del personale di cui alprimo periodo è disciplinato nell’ambitodel contratto collettivo nazionale di lavorodel comparto istruzione e ricerca, in un’ap-posita sezione, con definizione dei tratta-menti economici dei relativi profili, pren-dendo a riferimento l’inquadramento eco-nomico di tali figure tecniche in misurapari all’attuale profilo EP1 del comparto.Con decreto del Ministro dell’università edella ricerca sono definiti, nel rispetto dellecondizioni e delle modalità di reclutamentostabilite dall’articolo 35 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 set-tembre 2013, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, i requisiti, i titoli e le procedureconcorsuali per le assunzioni di cui al pre-sente comma, nonché i criteri di riparto delfondo tra le istituzioni statali di alta for-mazione artistica, musicale e coreutica.
31. All’articolo 1, comma 654, della legge27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzoperiodo sono aggiunti i seguenti: « Finoall’applicazione delle disposizioni del pre-detto regolamento le procedure per il pas-
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Atti Parlamentari — 189 — Camera dei Deputati
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saggio alla prima fascia riservate ai docentidi seconda fascia in servizio a tempo inde-terminato sono attuate nell’ambito delleprocedure di reclutamento e sono discipli-nate con decreto del Ministro dell’univer-sità e della ricerca. Il predetto decreto, neilimiti delle risorse già accantonate a talfine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la tra-sformazione di tutte le cattedre di secondafascia in cattedre di prima fascia. La quotaresidua delle predette risorse, in seguitoalla trasformazione di tutte le cattedre, puòessere destinata, con decreto del Ministrodell’università e della ricerca, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e con il Ministro per la pubblicaamministrazione, al reclutamento di diret-tori amministrativi per le istituzioni di cuial comma 653 nonché alla determinazionee all’ampliamento delle dotazioni organi-che dell’Istituto superiore di studi musicaliGaetano Braga di Teramo e degli istitutisuperiori per le industrie artistiche (ISIA) ».
32. All’articolo 1, comma 285, della legge27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:« al personale in servizio di ruolo » sonoinserite le seguenti: « nella medesima isti-tuzione ».
33. Al fine di dare attuazione alle di-sposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7,l’Agenzia spaziale italiana può procedereannualmente all’assunzione di personalecon oneri a carico del proprio bilancio finoal conseguimento del valore soglia di cui alcomma 34 del presente articolo, con unincremento annuale della spesa di perso-nale non superiore al 25 per cento, fermarestando la capacità di sostenere la spesa aregime verificata dall’organo interno di con-trollo. In caso di indicatore superiore alvalore soglia, come definito al comma 34,l’Agenzia adotta un percorso di gradualeriduzione annuale del valore dell’indica-tore fino al conseguimento, entro l’anno2025, del predetto valore soglia. A decor-rere dall’anno 2025, in caso di indicatoresuperiore al limite di cui al comma 34,l’Agenzia non può procedere ad assunzionidi personale fino al conseguimento del pre-detto valore soglia. L’Agenzia, al fine diassicurare il rispetto dell’indicatore, la so-
Art. 159.
Atti Parlamentari — 190 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
stenibilità a regime della spesa per il per-sonale e gli equilibri di bilancio, definisce leproprie esigenze assunzionali tenendo an-che conto della dinamica retributiva colle-gata al riconoscimento delle fasce stipen-diali previste dalla contrattazione collettivanazionale.
34. L’indicatore del limite delle speseper il personale è calcolato annualmenterapportando le spese complessive per ilpersonale derivanti da rapporti di lavorosubordinato e da forme di lavoro flessibile,comprensive degli oneri a carico dell’am-ministrazione, registrate nell’ultimo bilan-cio approvato, alla media delle entrate cor-renti come risultanti dagli ultimi tre bilanciconsuntivi approvati. Tale rapporto nonpuò superare il valore soglia del 70 percento.
35. Nell’ipotesi di cui al comma 33,primo periodo, del presente articolo, il li-mite al trattamento accessorio del perso-nale, di cui all’articolo 23, comma 2, deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, èadeguato, in aumento o in diminuzione,per garantire l’invarianza del valore mediopro capite, riferito all’anno 2018, del fondoper la contrattazione integrativa, pren-dendo a riferimento come base di calcolo ilpersonale in servizio al 31 dicembre 2018.Gli oneri conseguenti all’incremento deifondi trovano copertura a valere sulle ri-sorse di bilancio dell’Agenzia spaziale ita-liana garantendo, in ogni caso, il rispettodella percentuale prevista dal comma 34 edell’equilibrio di bilancio.
36. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, all’Agenzia spa-ziale italiana non si applicano le disposi-zioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo9 del decreto legislativo 25 novembre 2016,n. 218.
37. Al fine di potenziare l’efficacia del-l’azione amministrativa per la realizza-zione degli obiettivi strategici e garantirel’espletamento delle funzioni istituzionali,il Ministero del lavoro e delle politichesociali, nel biennio 2021-2022, è autoriz-zato, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, senza il pre-vio espletamento delle procedure di mobi-lità di cui all’articolo 30 del decreto legi-
Art. 159.
Atti Parlamentari — 191 — Camera dei Deputati
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slativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e, conse-guentemente, ad assumere con contratto dilavoro a tempo indeterminato, con corri-spondente incremento della vigente dota-zione organica, 1 unità di livello dirigen-ziale non generale, 18 unità di personalenon dirigenziale da inquadrare nell’AreaIII, posizione economica F1, e 9 unità dipersonale non dirigenziale da inquadrarenell’Area II, posizione economica F2, delcomparto funzioni centrali. A tal fine èautorizzata la spesa di euro 292.043 perl’anno 2021 e di euro 1.168.172 annui adecorrere dall’anno 2022, cui si provvedemediante utilizzo delle risorse del fondo dicui all’articolo 158.
38. Le amministrazioni di cui ai commida 1 a 37 comunicano alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dalla data delle assunzioni previstedai medesimi commi da 1 a 37, i daticoncernenti le unità di personale effettiva-mente assunte e i corrispondenti oneri,anche al fine del conseguente trasferimentodelle risorse mediante il riparto del fondodi cui all’articolo 158.
Art. 160.
(Ulteriori assunzioni a tempo indetermi-nato)
1. Al fine di garantire il mantenimentodei requisiti di riconoscimento previsti dalregolamento delegato (UE) n. 907/2014 dellaCommissione, dell’11 marzo 2014, e dalregolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014,nonché di adeguare la propria strutturaorganizzativa allo svolgimento delle fun-zioni ad essa attribuite dal decreto legisla-tivo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriorie innovativi compiti derivanti dall’attua-zione delle misure di sostegno economicodisposte nel contesto dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, l’Agenzia per leerogazioni in agricoltura è autorizzata, peril biennio 2021-2022, in aggiunta alle vi-
Art. 160.
Art. 159.
Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati
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genti facoltà assunzionali, a bandire pro-cedure concorsuali pubbliche e, conseguen-temente, ad assumere con contratto di la-voro a tempo indeterminato, anche in ap-plicazione dell’articolo 1, comma 147, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità dipersonale di livello dirigenziale non gene-rale, nonché 55 unità di personale nondirigenziale appartenenti all’Area C, posi-zione economica C1, nell’ambito della vi-gente dotazione organica dell’Agenzia rela-tiva al personale non dirigenziale. Ai finidell’applicazione del periodo precedente, ladotazione organica dell’Agenzia è incremen-tata di quattro posizioni di livello dirigen-ziale non generale.
2. Per far fronte agli oneri derivantidalle assunzioni di cui al comma 1 è au-torizzata la spesa di euro 1.910.000 perl’anno 2021 e di euro 3.819.000 annui adecorrere dall’anno 2022.
3. Al fine di assicurare la piena opera-tività dell’Agenzia nazionale per i giovani,in attuazione del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenziaè autorizzata, per l’anno 2021, a bandireprocedure concorsuali pubbliche e, conse-guentemente, ad assumere con contratto dilavoro a tempo indeterminato, in aggiuntaalle ordinarie facoltà assunzionali e conincremento della dotazione organica di 14unità, di cui 1 di livello dirigenziale nongenerale, 6 di area III e 7 di area II, uncontingente di 21 unità di personale, cosìripartito: 2 unità con qualifica dirigenzialedi livello non generale e 19 unità di perso-nale non dirigenziale, di cui 9 da inqua-drare nell’Area III, di cui 4 in posizioneeconomica F3 e 5 in posizione economicaF1, e 10 da inquadrare nell’Area II, posi-zione economica F2.
4. Il reclutamento del personale di cui alcomma 3 del presente articolo avviene me-diante uno o più concorsi pubblici da svol-gere anche in deroga agli articoli 30 e 35,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e all’articolo 4, commi 3-quin-quies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Restain ogni caso ferma la possibilità da parte
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Atti Parlamentari — 193 — Camera dei Deputati
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dell’Agenzia nazionale per i giovani di av-valersi delle modalità semplificate e dellemisure di riduzione dei tempi di recluta-mento previste dall’articolo 3 della legge 19giugno 2019, n. 56, nonché delle modalitàdi cui all’articolo 248 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.Per il reclutamento del personale di qua-lifica non dirigenziale, entro l’anno 2021 enei limiti di cui al citato comma 3, l’Agen-zia nazionale per i giovani può procederealla stabilizzazione del personale in pos-sesso dei requisiti previsti dall’articolo 20,commi 1 e 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle mo-dalità e delle condizioni ivi previste.
5. Fino al completamento delle proce-dure di cui al comma 4 del presente arti-colo per il reclutamento del personale diqualifica dirigenziale, l’Agenzia nazionaleper i giovani è autorizzata a reclutare 1unità di personale di livello dirigenzialenon generale ai sensi dell’articolo 19, comma5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi delpresente comma hanno durata annuale,sono rinnovabili per un massimo di duevolte e, comunque, cessano alla data del-l’entrata in servizio dei vincitori del con-corso di cui al comma 4 del presente arti-colo. Gli incarichi conferiti ai sensi delpresente comma non costituiscono titolo nérequisito valutabile ai fini della proceduraconcorsuale di cui al citato comma 4.
6. Per far fronte agli oneri derivantidalle assunzioni di cui al comma 3 è au-torizzata la spesa di euro 259.065 per l’anno2021 e di euro 1.036.258 annui a decorreredall’anno 2022.
7. Al fine di perseguire gli obiettivi na-zionali ed europei in materia di tutelaambientale e forestale, di presidio del ter-ritorio e di salvaguardia delle riserve na-turali statali, compresa la conservazionedella biodiversità, l’Arma dei carabinieri èautorizzata all’assunzione di personale ope-raio a tempo indeterminato, ai sensi dellalegge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga alcontingente ivi previsto, nel numero di 19unità per l’anno 2021 e di 38 unità perl’anno 2022.
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Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati
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8. Per l’attuazione del comma 7 è au-torizzata la spesa di euro 585.000 per l’anno2021 e di euro 1.770.000 annui a decorreredall’anno 2022.
9. Le amministrazioni di cui ai commida 1 a 8 comunicano alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dall’assunzione, i dati concernenti leunità di personale effettivamente assunte aisensi dei medesimi commi da 1 a 8 e irelativi oneri da sostenere a regime.
Art. 161.
(Ulteriori disposizioni in materia di perso-nale)
1. Al fine di razionalizzare l’impiego dipersonale estraneo al Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale edi potenziare l’apporto di competenze spe-cialistiche all’attività della rete diplomatico-consolare sono disposti i seguenti inter-venti:
a) all’articolo 168 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 5 gennaio 1967,n. 18, sono apportate le seguenti modifica-zioni:
1) il settimo comma è abrogato;
2) l’ottavo comma è sostituito dalseguente:
« Gli esperti che il Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionalepuò utilizzare a norma del presente arti-colo non possono complessivamente supe-rare il numero di centosettantadue conl’esclusione delle unità riservate, ai sensidell’articolo 11 del testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodi-pendenza, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, edell’articolo 2, comma 6-duodecies, del de-creto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di
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Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
particolari compiti relativi alla tutela del-l’ordine pubblico e della sicurezza nazio-nale nonché al contrasto della criminalitàorganizzata e di tutte le condotte illecite,anche transnazionali, ad essa riconducibili,delle unità destinate, ai sensi dell’articolo36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, allaprevenzione dell’immigrazione clandestinae delle unità destinate, ai sensi dell’articolo4 del decreto legislativo 19 marzo 2001,n. 68, all’accertamento delle violazioni inmateria economica e finanziaria a tuteladel bilancio dello Stato e dell’Unione eu-ropea »;
b) le dotazioni destinate all’erogazionedelle indennità di cui all’articolo 170 deldecreto del Presidente della Repubblica 5gennaio 1967, n. 18, sono incrementate dieuro 5.257.345 per l’anno 2021 e di euro10.514.690 annui a decorrere dall’anno 2022;
c) l’articolo 1 della legge 31 marzo2005, n. 56, è abrogato;
d) al comma 3 dell’articolo 4 del de-creto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, laparola: « dodici » è sostituita dalla se-guente: « venticinque ». Conseguentementeè autorizzata la spesa di euro 1.366.910 perl’anno 2021 e di euro 2.733.819 annui adecorrere dall’anno 2022.
2. Al fine di dare attuazione a un pro-gramma di interventi, temporaneo ed ec-cezionale, finalizzato a eliminare, anchemediante l’uso di strumenti telematici, l’ar-retrato relativo ai procedimenti di esecu-zione delle sentenze penali di condanna,nonché di assicurare la piena efficacia del-l’attività di prevenzione e di repressione deireati, il Ministero della giustizia è autoriz-zato ad assumere, con contratto di lavoro atempo determinato di durata non supe-riore a dodici mesi, un contingente com-plessivo di 1.080 unità di personale ammi-nistrativo non dirigenziale, di Area II, po-sizione economica F1, così ripartito: 290unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022.L’assunzione di personale di cui al primoperiodo è autorizzata, ai sensi dell’articolo36, comma 2, del decreto legislativo 30
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Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti dispesa di cui all’articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, mediante lo scorri-mento delle graduatorie vigenti alla data dientrata in vigore della presente legge.
3. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 2 è autorizzata la spesa dieuro 7.844.587 per l’anno 2021 e di euro32.659.734 per l’anno 2022.
4. L’articolo 8 del decreto-legge 14 giu-gno 2019, n. 53, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, èabrogato.
5. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « delleSoprintendenze archeologia, belle arti epaesaggio » sono sostituite dalle seguenti:« degli uffici periferici » e le parole: « 16milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 24milioni »;
b) al terzo periodo, le parole: « Cia-scuna Soprintendenza » sono sostituite dalleseguenti: « Ciascun ufficio ».
6. All’articolo 22, comma 6, terzo pe-riodo, del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:« 750.000 euro per l’anno 2019, » sono in-serite le seguenti: « a 1.500.000 euro perl’anno 2021 e a 1.500.000 euro per l’anno2022 ».
7. All’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 novembre2019, n. 132, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole:« luoghi della cultura » sono inserite le se-guenti: « e delle attività di supporto tecnico,amministrativo e contabile » e dopo le pa-role: « 29 agosto 2019, » sono inserite leseguenti: « e comunque fino al 31 dicembre2025 »;
b) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Non si applica il comma 2 del-
Art. 161.
Atti Parlamentari — 197 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
l’articolo 192 del codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50 »;
c) al secondo periodo, dopo le parole:« primo periodo, » sono inserite le seguenti:« oltre alle risorse finanziarie disponibili alegislazione vigente » e le parole: « e a 245.000euro nell’anno 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « , a 5.845.000 euro nell’anno 2021e a 5,6 milioni di euro per ciascuno deglianni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».
8. Per l’attuazione del comma 7, letterac), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni dieuro per l’anno 2021 e di 5,6 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2022 al2025.
9. In considerazione degli effetti conse-guenti all’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 sul patrimonio culturale è consen-tita la proroga per un periodo massimo disei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000per l’anno 2021, dei contratti a tempo de-terminato stipulati dagli istituti e luoghidella cultura ai sensi dell’articolo 8 deldecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29luglio 2014, n. 106, fermo restando il limitedella durata massima complessiva di tren-tasei mesi, anche non consecutivi, dei me-desimi contratti. Al personale di cui alperiodo precedente si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 20, comma 1, del de-creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
10. Per l’attuazione del comma 9 è au-torizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno2021.
11. Al fine di potenziare le attività de-rivanti dalle accresciute competenze e dainuovi compiti previsti dalla riforma dellaPolitica agricola comune per il periodo2021-2027, la dotazione finanziaria desti-nata alle esigenze di cui all’articolo 7, comma6, del regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5 di-cembre 2019, n. 180, è incrementata dieuro 363.000 annui a decorrere dall’anno2021.
12. A seguito dell’istituzione del Mini-stero dell’università e della ricerca, al finedi garantirne la funzionalità, la dotazionefinanziaria inerente alle risorse disponibili
Art. 161.
Atti Parlamentari — 198 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
per gli uffici di diretta collaborazione delMinistero dell’università e della ricerca, dicui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 12, è incrementata complessivamente dieuro 500.000 annui a decorrere dall’anno2021.
Art. 162.
(Disposizioni in materia di assunzioni neiterritori colpiti da eventi sismici)
1. All’articolo 57, comma 3-bis, del de-creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-bre 2020, n. 126, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) le parole: « e a 30 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « , a 30 milioni dieuro per l’anno 2021 e a 82 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2022 »;
b) la lettera b) è abrogata.
Art. 163.
(Poli territoriali avanzati)
1. Al fine di garantire lo svolgimento inmodalità decentrata e digitale dei concorsiunici di cui all’articolo 4, comma 3-quin-quies, del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo35, comma 5, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché per sostenerel’organizzazione flessibile del lavoro pub-blico e la formazione del personale pub-blico, il Dipartimento della funzione pub-blica della Presidenza del Consiglio deiministri provvede all’istituzione, presso ogniregione e nelle province autonome di Trentoe di Bolzano, di poli territoriali avanzati,anche mediante il recupero e riuso e ilcambio di utilizzo degli immobili pubblici edei beni immobili confiscati alla crimina-lità organizzata.
2. A fini di cui al comma 1, il Diparti-mento della funzione pubblica della Presi-
Art. 162.
Art. 163.
Art. 161.
Atti Parlamentari — 199 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
denza del Consiglio dei ministri può stipu-lare appositi accordi con l’Agenzia del de-manio, con l’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata e con le altre amministrazionititolari di idonei beni immobili.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2del presente articolo, le risorse disponibiliin conto residui di cui all’articolo 2, comma5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previaricognizione dei fabbisogni, con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro per la pub-blica amministrazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sonoattribuite, per l’anno 2021, alla Presidenzadel Consiglio dei ministri.
4. I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 dellalegge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.
Art. 164.
(Incremento del fondo per il rinnovo con-trattuale)
1. Le risorse finanziarie di cui all’arti-colo 1, comma 436, della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono incrementate di 400milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.
Art. 165.
(Disposizioni in materia di personale scola-stico)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, dopo il comma 366 è inseritoil seguente:
« 366-bis. Allo scopo di garantire la con-tinuità didattica per gli alunni con disabi-lità, il fondo di cui al comma 366 è rifi-nanziato in misura pari a 62,76 milioni dieuro nell’anno 2021, a 321,34 milioni dieuro nell’anno 2022, a 699,43 milioni dieuro nell’anno 2023, a 916,36 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,a 924,03 milioni di euro nell’anno 2026, a956,28 milioni di euro nell’anno 2027, a1.003,88 milioni di euro nell’anno 2028 e a1.031,52 milioni di euro annui a decorrere
Art. 164.
Art. 165.
Art. 163.
Atti Parlamentari — 200 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dall’anno 2029. La dotazione dell’organicodell’autonomia, a valere sulle risorse di cuial primo periodo, è incrementata di 5.000posti di sostegno a decorrere dall’anno sco-lastico 2021/2022, di 11.000 posti di soste-gno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decor-rere dall’anno scolastico 2023/2024. Allaripartizione delle risorse di cui al presentecomma, disponibili a decorrere dall’annoscolastico 2021/2022, si provvede con de-creto del Ministro dell’istruzione, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze. All’incremento derivante dall’at-tuazione del presente comma non si appli-cano le disposizioni del comma 373 ».
2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, èincrementato di 10 milioni di euro perl’anno 2021 destinati alla realizzazione diinterventi di formazione obbligatoria delpersonale docente impegnato nelle classicon alunni con disabilità. Tale formazioneè finalizzata all’inclusione scolastica dell’a-lunno con disabilità e a garantire il prin-cipio di contitolarità nella presa in caricodell’alunno stesso. Con decreto del Mini-stro dell’istruzione, da adottare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti le modalitàattuative, prevedendo il divieto di esonerodall’insegnamento, i criteri di riparto, lecondizioni per riservare la formazione alsolo personale non in possesso del titolo dispecializzazione sul sostegno, la determi-nazione delle unità formative comunquenon inferiori a 25 ore di impegno comples-sivo, i criteri e le modalità di monitoraggiodelle attività formative di cui al presentecomma.
3. Al fine di realizzare l’inclusione sco-lastica degli alunni con disabilità, per cia-scuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milionidi euro per l’acquisto e la manutenzione diattrezzature tecniche e di sussidi didatticidi cui all’articolo 13, comma 1, lettera b),della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e perl’acquisizione di servizi necessari al loromiglior utilizzo, destinati alle istituzioniscolastiche che accolgono alunni con disa-bilità certificata ai sensi della citata legge
Art. 165.
Atti Parlamentari — 201 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
n. 104 del 1992. Con decreto del Ministrodell’istruzione, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono disciplinati i criteri e lemodalità di assegnazione delle risorse de-dicate e il relativo monitoraggio.
4. Al fine di regolare l’assegnazione dellerisorse professionali di sostegno didattico edi assistenza specialistica, agli alunni condisturbi specifici di apprendimento diagno-sticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n. 170, spettano esclusivamente le misureeducative e didattiche di supporto di cuiall’articolo 5 della citata legge n. 170 del2010, senza l’impiego delle risorse profes-sionali di cui alla legge 5 febbraio 1992,n. 104, erogate in attuazione dell’articolo 3del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
5. Al fine di trasformare a tempo pienoil contratto di lavoro a tempo parziale di4.485 collaboratori scolatici, di cui all’arti-colo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,assunti a decorrere dal 1° marzo 2020,nonché di assumere, fino a un massimo di45 unità, con contratto di lavoro a tempopieno, a decorrere dal 1° settembre 2021,coloro che nella procedura selettiva di cuial citato articolo 58, comma 5-ter, del de-creto-legge n. 69 del 2013 siano risultati insovrannumero nella provincia in virtù dellapropria posizione in graduatoria, il Mini-stero dell’istruzione è autorizzato, in ag-giunta alle ordinarie facoltà assunzionali, acoprire 2.288 posti rimasti vacanti e dispo-nibili nell’organico di diritto del personaleamministrativo, tecnico e ausiliario e noncoperti a tempo indeterminato nell’annoscolastico 2020/2021. Le supplenze even-tualmente conferite per la copertura deiposti di cui al periodo precedente primadella data di entrata in vigore della pre-sente legge restano confermate per la du-rata delle stesse. A tal fine è autorizzata laspesa di 56,17 milioni di euro per l’anno2021, di 56,91 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milionidi euro per l’anno 2029, di 61,56 milioni dieuro per l’anno 2030 e di 61,62 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2031.
Art. 165.
Atti Parlamentari — 202 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
6. Al fine di assicurare anche nelle scuoledell’infanzia, nelle scuole primarie e nellescuole secondarie di primo grado la fun-zionalità della strumentazione informatica,il termine dei contratti sottoscritti ai sensidell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A talfine è autorizzata la spesa di 13,80 milionidi euro per l’anno 2021.
7. Al fine di assicurare stabilmentequanto previsto dal comma 6 del presentearticolo, a decorrere dall’anno scolastico2021/2022 la dotazione organica del perso-nale amministrativo, tecnico e ausiliario dicui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, è incrementata di 530 posti di per-sonale assistente tecnico, da destinare allescuole di cui al citato comma 6. Le facoltàassunzionali del personale assistente tec-nico, comprese quelle corrispondenti a 470posti rimasti vacanti e disponibili nell’or-ganico di diritto e non coperti a tempoindeterminato nell’anno scolastico 2020/2021, sono corrispondentemente incremen-tate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzatala spesa di 9,26 milioni di euro per l’anno2021, di 31,43 milioni di euro per l’anno2022, di 30,51 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milionidi euro per l’anno 2027 e di 32,44 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2028.
8. La dotazione organica complessiva dicui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di1.000 posti, con riferimento alla scuoladell’infanzia, da destinare al potenzia-mento dell’offerta formativa nel relativogrado di istruzione. Con il decreto del Mi-nistro dell’istruzione di cui al citato arti-colo 1, comma 64, della legge n. 107 del2015, il contingente di 1.000 posti è ripar-tito tra le regioni. A tal fine è autorizzatala spesa di 11,67 milioni di euro per l’anno2021, di 38,43 milioni di euro per l’anno2022, di 37,32 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milionidi euro per l’anno 2027 e di 40,79 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Art. 165.
Atti Parlamentari — 203 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
9. Il fondo di cui all’articolo 12 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, èincrementato, a decorrere dall’anno 2021,di 60 milioni di euro annui. Per l’anno2021, in deroga alle disposizioni del citatoarticolo 12, comma 4, del decreto legisla-tivo n. 65 del 2017, una quota parte del-l’incremento, pari a euro 1.500.000, è de-stinata al Ministero dell’istruzione per l’at-tivazione del sistema informativo nazionaledi cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), delmedesimo decreto legislativo n. 65 del 2017.A tal fine è autorizzata la spesa di 60milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.
10. Al fine di continuare a promuoveremisure e progetti di innovazione didattica edigitale nelle scuole, all’articolo 1, comma725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « 2020/2021 » sonoinserite le seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 »;
b) le parole da: « può essere esoneratodall’esercizio delle attività didattiche » finoa: « équipe territoriali formative » sono so-stituite dalle seguenti: « sono individuatedal Ministero dell’istruzione le équipe for-mative territoriali costituite da un numerodi docenti pari a 20 da porre in posizionedi comando presso gli uffici scolastici re-gionali e presso l’amministrazione centrale,da destinare esclusivamente ad azioni disupporto al Piano nazionale per la scuoladigitale, e un numero massimo di ulteriori200 docenti da porre in semi esonero dal-l’esercizio delle attività didattiche per il 50per cento dell’orario di servizio ».
11. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 10 è autorizzata la spesa dieuro 1.446.158 per l’anno 2021, di euro3.615.396 per l’anno 2022 e di euro 2.169.238per l’anno 2023.
12. All’articolo 1, comma 330, della legge23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 ».
Art. 165.
Atti Parlamentari — 204 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 166.
(Piano quinquennale per le assunzioni dipersonale delle Forze di polizia)
1. Al fine di incrementare i servizi diprevenzione e di controllo del territorio,nonché di tutela dell’ordine e della sicu-rezza pubblica ed economico-finanziaria,connessi anche all’emergenza sanitaria daCOVID-19, nonché l’efficienza degli istitutipenitenziari, fermo restando quanto previ-sto dagli articoli 703 e 2199 del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autoriz-zata, con apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri o con le modalitàdi cui all’articolo 66, comma 9-bis, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordi-naria di un contingente massimo di 4.535unità delle Forze di polizia, nel limite delladotazione organica, in aggiunta alle facoltàassunzionali previste a legislazione vigente,nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°ottobre di ciascun anno, entro il limite dispesa di cui al comma 2 del presente arti-colo e per un numero massimo di:
a) 800 unità per l’anno 2021, di cui600 unità nel Corpo della guardia di fi-nanza e 200 unità nel Corpo di poliziapenitenziaria;
b) 500 unità per l’anno 2022, di cui300 unità nel Corpo della guardia di fi-nanza e 200 unità nel Corpo di poliziapenitenziaria;
c) 1.160 unità per l’anno 2023, di cui300 unità nella Polizia di Stato, 200 unitànell’Arma dei carabinieri, 150 unità nelCorpo della guardia di finanza e 510 unitànel Corpo di polizia penitenziaria;
d) 1.160 unità per l’anno 2024, di cui200 unità nella Polizia di Stato, 250 unitànell’Arma dei carabinieri, 200 unità nelCorpo della guardia di finanza e 510 unitànel Corpo di polizia penitenziaria;
e) 915 unità per l’anno 2025, di cui100 unità nella Polizia di Stato, 250 unitànell’Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo
Art. 166.
Atti Parlamentari — 205 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
della guardia di finanza e 515 unità nelCorpo di polizia penitenziaria.
2. Per l’attuazione delle disposizioni delcomma 1, nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze èistituito un fondo da ripartire, con il de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri di cui al medesimo comma 1, con unadotazione di euro 3.855.298 per l’anno 2021,di euro 32.318.063 per l’anno 2022, di euro58.358.288 per l’anno 2023, di euro103.346.347 per l’anno 2024, di euro151.510.382 per l’anno 2025, di euro187.987.418 per l’anno 2026, di euro195.007.907 per l’anno 2027, di euro196.566.668 per l’anno 2028, di euro199.622.337 per l’anno 2029, di euro202.387.875 per l’anno 2030, di euro204.480.113 per l’anno 2031, di euro205.659.245 per l’anno 2032, di euro206.733.517 per l’anno 2033, di euro208.639.130 per l’anno 2034, di euro210.838.415 per l’anno 2035 e di euro213.454.024 annui a decorrere dall’anno2036.
3. Per le spese di funzionamento con-nesse alle assunzioni straordinarie, com-prese le spese per mense e buoni pasto, èautorizzata la spesa di euro 4.116.000 perl’anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, dieuro 7.422.830 per l’anno 2024 e di euro5.915.870 per l’anno 2025, da iscrivere inun apposito fondo da istituire nello stato diprevisione del Ministero dell’interno da ri-partire tra le amministrazioni interessatecon le modalità di cui al comma 1.
4. Entro il 30 giugno dell’anno succes-sivo a quello al quale l’autorizzazione adassumere si riferisce, le amministrazionicomunicano al Dipartimento della fun-zione pubblica della Presidenza del Consi-glio dei ministri e al Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato del Mini-stero dell’economia e delle finanze i daticoncernenti le assunzioni effettuate e lasituazione organica complessiva e del ruoloiniziale, anche al fine del riparto dellerisorse dei fondi di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
Art. 166.
Atti Parlamentari — 206 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.
Art. 167.
(Misure per l’incremento dei servizi di con-trollo del territorio e di prevenzione dei
reati)
1. Per i peculiari compiti connessi ancheall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall’anno 2021 è istituito unapposito fondo nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze conuna dotazione di 50 milioni di euro annui,da ripartire con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta dei Mi-nistri per la pubblica amministrazione edell’economia e delle finanze, sentiti i Mi-nistri dell’interno, della difesa e della giu-stizia, per la retribuzione dei servizi esterniovvero delle attività operative al di fuoridell’ordinaria sede di servizio svolte dalpersonale delle Forze armate, delle Forzedi polizia e del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco.
Art. 168.
(Incremento della dotazione finanziaria del-l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
1. Al fine di garantire l’efficace svolgi-mento delle attività derivanti dall’emer-genza epidemiologica da COVID-19 nonchédalle ulteriori esigenze connesse all’attivitàdi sostegno al settore agricolo, la dotazionefinanziaria dell’Agenzia per le erogazioniin agricoltura è incrementata di 10 milionidi euro per l’anno 2021.
Art. 169.
(Disposizioni in materia di personale a tempodeterminato dell’Ente per lo sviluppo del-l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia)
1. All’articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120, le parole: « fino al 31 dicembre
Art. 167.
Art. 168.
Art. 169.
Art. 166.
Atti Parlamentari — 207 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « finoal 30 giugno 2021 ».
Art. 170.
(Disposizioni in materia di razionalizzazionedel modello contrattuale del Ministero del-l’economia e delle finanze con la SOGEI
Spa)
1. All’articolo 4, comma 3-bis, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, le parole da: « che, sulla base dellestrategie di sviluppo » fino alla fine delcomma sono sostituite dalle seguenti: « esono svolte, sulla base delle strategie disviluppo per l’informatica, definite dal Mi-nistero dell’economia e delle finanze, dicomune intesa tra i capi dei dipartimenti.Ciascun dipartimento del Ministero dell’e-conomia e delle finanze, fatta eccezione peril Dipartimento delle finanze relativamenteal Sistema informativo della fiscalità, entroil 31 dicembre 2021, stipula un appositoaccordo con la società di cui all’articolo 83,comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, per la proget-tazione, lo sviluppo e la conduzione delleinfrastrutture, dei sistemi e delle soluzioniinformatiche, della connettività e per l’ero-gazione dei connessi servizi, secondo il mo-dello relazionale definito dal dipartimento.Analoga facoltà è riconosciuta al Segreta-riato generale della Corte dei conti perquanto concerne i sistemi informativi atti-nenti al sistema di finanza pubblica. Apartire dal 1° gennaio 2021, con uno o piùprovvedimenti del capo del Dipartimentodell’amministrazione generale del perso-nale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gliimporti dei corrispettivi previsti dalla Con-venzione per la realizzazione e gestionedelle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenzadella sottoscrizione degli accordi e dei di-sciplinari stipulati dai singoli dipartimenti,secondo criteri di ripartizione definiti eapplicati nell’ambito della Convenzione,compresi quelli applicati nell’ambito delleattività di customer satisfaction, approvati
Art. 170.
Art. 169.
Atti Parlamentari — 208 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dal Comitato di governo della Convenzionerelativamente all’anno precedente. Gli ef-fetti della Convenzione di cui al quartoperiodo e degli altri accordi e rapporticontrattuali ad essa correlati cessano aseguito dell’efficacia di tutti gli accordi pre-visti dal secondo e dal terzo periodo. IlDipartimento delle finanze, ai sensi dall’ar-ticolo 56, comma 1, lettera e), del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’ar-ticolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo2012, n. 16, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula,entro il 31 dicembre 2021, un nuovo attoregolativo con la società di cui al citatoarticolo 83, comma 15, del decreto-leggen. 112 del 2008, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 133 del 2008, per ilSistema informativo della fiscalità. Finoalla stipulazione del nuovo atto regolativo,restano in vigore gli istituti contrattuali chedisciplinano il rapporto di servizio tra l’am-ministrazione finanziaria e la SOGEI Spa ».
Art. 171.
(Disposizioni in materia di Corpo della guar-dia di finanza)
1. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
« Art. 3. – 1. Se gli accertatori sonomilitari del Corpo della guardia di finanza,le quote previste dall’articolo 1, primocomma, lettere c), e d), e terzo comma, equelle spettanti agli accertatori nei casiindicati dall’articolo 2 sono assegnate a unapposito fondo istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze, per la distribuzione ai militari delmedesimo Corpo.
2. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, le quote di cui al comma 1 delpresente articolo sono integralmente distri-buite in premi ai militari del Corpo dellaguardia di finanza secondo modalità e cri-teri stabiliti con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, su proposta delComandante generale del medesimo Corpo »;
b) l’articolo 4 è abrogato.
Art. 171.
Art. 170.
Atti Parlamentari — 209 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. All’articolo 1, comma 7, del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopoil quarto periodo è inserito il seguente:« Con il medesimo decreto ministeriale puòessere altresì stabilita un’ulteriore quota,eccedente i vigenti limiti di spesa, di am-montare non superiore a 15 milioni di euroannui, da destinare al fondo di cui allalegge 20 ottobre 1960, n. 1265 ».
3. All’articolo 2 della legge 23 dicembre2009, n. 191, dopo il comma 28 è inseritoil seguente:
« 28-bis. Le somme derivanti dalla con-cessione in uso temporaneo delle denomi-nazioni, degli stemmi, degli emblemi e deisegni distintivi del Corpo della guardia difinanza sono versate all’entrata del bilanciodello Stato per essere integralmente rias-segnate al programma 5 “Concorso dellaGuardia di Finanza alla sicurezza pub-blica” nell’ambito della missione 7 “Ordinepubblico e sicurezza” e al programma 3“Prevenzione e repressione delle frodi edelle violazioni agli obblighi fiscali” nel-l’ambito della missione 29 “Politiche eco-nomico-finanziarie e di bilancio e tuteladella finanza pubblica” dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze ».
Art. 172.
(Collaborazione del Corpo della guardia difinanza con l’Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato)
1. Il Corpo della guardia di finanzacollabora con l’Istituto poligrafico e Zeccadello Stato ai fini dello svolgimento deiservizi di sorveglianza e tutela sulla realiz-zazione dei beni di cui all’articolo 2 dellalegge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata perconto dello Stato italiano, nonché dei ser-vizi di scorta relativi ai medesimi beni.
2. Per lo svolgimento dei servizi di cui alcomma 1:
a) il Corpo della guardia di finanzaimpiega un’aliquota di personale comples-sivamente non superiore a 200 unità;
b) sono posti a carico dell’Istituto Po-ligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5
Art. 172.
Art. 171.
Atti Parlamentari — 210 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
milioni di euro annui, il trattamento eco-nomico accessorio spettante al personaleeffettivamente impiegato nell’aliquota di cuialla lettera a), compresi i correlati onerisociali e quelli per il relativo trasferimento,nonché le spese di funzionamento, logisti-che e per le dotazioni strumentali neces-sarie per lo svolgimento dei medesimi ser-vizi.
3. L’Istituto poligrafico e Zecca delloStato stipula un’apposita convenzione conil Corpo della guardia di finanza per defi-nire il numero di unità di personale daimpiegare nel limite previsto dal comma 2nonché le modalità operative della colla-borazione di cui al comma 1 e di sosteni-mento degli oneri di cui al comma 2, ancheai sensi dell’articolo 2133 del codice del-l’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 173.
(Disposizioni in materia di personale del-l’Ente nazionale per l’aviazione civile)
1. Al fine di garantire il rispetto, daparte di tutti gli operatori del sistema del-l’aviazione civile, degli standard di sicu-rezza stabiliti dalla normativa internazio-nale, nonché di rafforzare le attività ispet-tiva, di certificazione e di vigilanza e con-trollo, l’Ente nazionale per l’aviazione civile(ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vi-genti facoltà assunzionali e in deroga aquanto previsto dall’articolo 30 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’ar-ticolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, abandire procedure concorsuali pubbliche ead assumere con contratto di lavoro atempo indeterminato, con conseguente in-cremento delle relative dotazioni organichevigenti, 10 unità di personale di livellodirigenziale non generale, 151 unità di per-sonale appartenente alla prima qualificaprofessionale, 145 unità di personale ap-partenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72ispettori di volo.
Art. 173.
Art. 172.
Atti Parlamentari — 211 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Il reclutamento del personale di cui alcomma 1 del presente articolo avviene se-condo le modalità di cui all’articolo 249 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77.
3. L’ENAC provvede agli oneri derivantidall’attuazione dei commi 1 e 2, quantifi-cati in euro 6.053.109 per l’anno 2021 e ineuro 24.212.434 annui a decorrere dal-l’anno 2022, con le risorse del propriobilancio disponibili a legislazione vigente.
4. L’ENAC comunica alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dall’assunzione, i dati concernenti leunità di personale effettivamente assunte aisensi dei commi 1 e 2 e gli oneri dasostenere a regime.
Art. 174.
(Beni devoluti allo Stato a seguito di ereditàvacanti)
1. All’Agenzia del demanio, relativa-mente ai beni devoluti allo Stato a seguitodi eredità vacanti di cui all’articolo 586 delcodice civile, situati nel territorio nazio-nale, sono affidate la gestione e la valoriz-zazione, in aggiunta alle funzioni già eser-citate in ordine agli immobili, dei benimobili, dei valori, delle obbligazioni, dellepartecipazioni societarie, delle quote di fondicomuni di investimento e degli altri valorimobiliari, dei crediti nonché dei diritti edei beni immateriali. Ai fini del funziona-mento del sistema di gestione l’Agenzia deldemanio può stipulare convenzioni con al-tre amministrazioni e con enti specializzatipubblici e privati. Per assicurare lo svolgi-mento delle attività di cui al presente commale risorse stanziate sul capitolo 3901 infavore dell’Agenzia del demanio sono in-crementate, a decorrere dall’anno 2021,per un importo pari a euro 500.000, dautilizzare nelle forme e nei limiti dell’au-tonomia gestionale propria di un ente pub-blico economico.
2. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il
Art. 174.
Art. 173.
Atti Parlamentari — 212 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Ministro della giustizia, sono determinati icriteri per l’acquisizione, anche mediantela predisposizione di un apposito sistematelematico, dei dati e delle informazionirilevanti per individuare i beni ereditarivacanti nel territorio dello Stato.
Art. 175.
(Censimento dei beni immobili delle aziendeper l’edilizia residenziale pubblica)
1. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, dopo le parole: « legge 31 dicembre2009, n. 196 » sono inserite le seguenti: « ,e alle aziende per l’edilizia residenzialepubblica ex Istituti autonomi per le casepopolari ».
Art. 176.
(Rappresentanza sindacale delle pubblicheamministrazioni)
1. Tenuto conto dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, con riferimento alperiodo contrattuale 2022-2024, i dati re-lativi alle deleghe rilasciate a ciascuna am-ministrazione, necessari per l’accertamentodella rappresentatività di cui all’articolo 43del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021e trasmessi all’Agenzia per la rappresen-tanza negoziale delle pubbliche ammini-strazioni entro il 31 marzo dell’anno suc-cessivo dalle pubbliche amministrazioni,controfirmati da un rappresentante dell’or-ganizzazione sindacale interessata, con mo-dalità che garantiscano la riservatezza delleinformazioni. In via eccezionale e con ri-ferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all’articolo42, comma 4, del citato decreto legislativon. 165 del 2001, gli organismi di rappre-sentanza del personale anche se le relativeelezioni sono state già indette. Le elezionirelative al rinnovo dei predetti organismi dirappresentanza si svolgono entro il 15 aprile2022.
Art. 175.
Art. 176.
Art. 174.
Atti Parlamentari — 213 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Gli accordi di cui all’articolo 42,comma 4, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovodelle rappresentanze sindacali unitarie, pos-sono prevedere il ricorso a modalità tele-matiche in funzione dello snellimento delleprocedure anche con riferimento alla pre-sentazione delle liste e alle assemblee sin-dacali.
Art. 177.
(Misure di finanziamento e di gestione delsistema di difesa nazionale)
1. All’articolo 615, comma 1, del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « , conuna dotazione di euro 1.017 milioni perl’anno 2009, » sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: « Dal-l’anno 2010, per la dotazione del fondo siprovvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,lettera e), » sono sostituite dalle seguenti:« Per la dotazione del fondo si provvede aisensi dell’articolo 21, comma 1-ter, letterab), ».
2. All’articolo 26, comma 1, del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo lalettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) provvede, per le esigenze deicomandi direttamente dipendenti e deglienti interforze di cui all’articolo 93 delregolamento, all’impiego operativo e alladiretta amministrazione dei correlati fondidel settore funzionamento volti ad assicu-rare l’efficienza dei mezzi, dei materiali edelle infrastrutture, anche avvalendosi dellecompetenti direzioni generali, nei limiti de-gli stanziamenti approvati dal Ministro ».
3. All’articolo 4, comma 1, della legge 31dicembre 2012, n. 244, è aggiunta, in fine,la seguente lettera:
« f-bis) i risparmi di cui alla lettera d)sono iscritti nello stato di previsione del
Art. 177.
Art. 176.
Atti Parlamentari — 214 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Ministero della difesa sulla base delle pre-visioni effettuate per l’esercizio finanziariodi riferimento e sono resi disponibili nel-l’esercizio finanziario successivo a quellooggetto di accertamento ».
Art. 178.
(Disciplina del regime convenzionale degliuffici giudiziari)
1. Al fine di garantire l’ottimizzazione,l’efficienza e la razionalizzazione dei ser-vizi complementari all’esercizio delle fun-zioni giudiziarie, i presidenti delle corti diappello ovvero i procuratori generali pressole corti di appello, anche su proposta deicapi degli uffici giudiziari del distretto in-teressati, possono stipulare apposite con-venzioni, autorizzate dal Ministero dellagiustizia, nei limiti delle risorse assegnate esenza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, anche con soggetti diversidalle amministrazioni pubbliche, nell’am-bito di convenzioni o accordi quadro pre-cedentemente stipulati dallo stesso dica-stero con i medesimi soggetti.
Art. 179.
(Estensione del regime di impignorabilitàalle somme accreditate alle prefetture – uf-fici territoriali del Governo in regime di
contabilità ordinaria)
1. Al decreto-legge 25 maggio 1994,n. 313, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 luglio 1994, n. 460, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, dopole parole: « aperture di credito a favore deifunzionari delegati » sono inserite le se-guenti: « delle prefetture – uffici territorialidel Governo, »;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole:« direttore di ragioneria responsabile » sonosostituite dalle seguenti: « dirigente respon-
Art. 178.
Art. 179.
Art. 177.
Atti Parlamentari — 215 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sabile del servizio contabilità e gestionefinanziaria »;
2.2) al secondo periodo, le parole:« sulle contabilità speciali » sono soppresse;
3) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Pignoramenti sui fondi a disposi-zione delle prefetture – uffici territorialidel Governo, delle direzioni di amministra-zione delle Forze armate e del Corpo dellaguardia di finanza »;
b) il titolo è sostituito dal seguente:« Disciplina dei pignoramenti sui fondi adisposizione delle prefetture – uffici terri-toriali del Governo, delle direzioni di am-ministrazione delle Forze armate e del Corpodella guardia di finanza ».
Art. 180.
(Disposizioni concernenti il concorso delleForze armate nel controllo del territorio e
l’operazione « Strade sicure »)
1. Al fine di assicurare, anche in rela-zione alle straordinarie esigenze di preven-zione e di contrasto della criminalità e delterrorismo, la prosecuzione degli interventidi cui all’articolo 24, commi 74 e 75, deldecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, nonché di quelli previsti dal-l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10dicembre 2013, n. 136, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizidi vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’im-piego fino al 30 giugno 2021 di un contin-gente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30giugno 2022 di un contingente di 6.000unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre2022 di un contingente di 5.000 unità dipersonale delle Forze armate. Si applicanole disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1,2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Per l’attuazione delle disposizioni delcomma 1 del presente articolo è autoriz-zata la spesa di euro 166.678.933 per l’anno2021 e di euro 141.521.230 per l’anno 2022,con specifica destinazione, per l’anno 2021,
Art. 180.
Art. 179.
Atti Parlamentari — 216 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683,rispettivamente, per il personale di cui alcomma 74 e per il personale di cui alcomma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge1° luglio 2009, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,e, per l’anno 2022, di euro 139.050.547 e dieuro 2.470.683, rispettivamente, per il per-sonale di cui al medesimo comma 74 e peril personale di cui al medesimo comma 75dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del2009, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 102 del 2009.
3. Al fine di garantire e sostenere laprosecuzione, da parte delle Forze armate,dello svolgimento dei maggiori compiti con-nessi al contenimento della diffusione delCOVID-19, l’incremento delle 753 unità dipersonale di cui all’articolo 22, comma 1,del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente pro-rogato fino al 31 gennaio 2021.
4. Per l’attuazione delle disposizioni delcomma 3 è autorizzata, per l’anno 2021, laspesa complessiva di euro 2.494.486, di cuieuro 549.650 per il pagamento delle pre-stazioni di lavoro straordinario ed euro1.944.836 per gli altri oneri connessi all’im-piego del personale.
Art. 181.
(Integrazione del fondo a disposizione delMinistero dell’interno)
1. Al fine di assicurare il funzionamentodelle strutture centrali e periferiche delMinistero dell’interno e la continuità nel-l’erogazione dei servizi, il fondo di cuiall’articolo 23, comma 1, della legge 27dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 6milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021.
Art. 182.
(Unità ulteriori che concorrono alla deter-minazione dei saldi di finanza pubblica delconto economico consolidato delle ammini-
strazioni pubbliche)
1. Agli enti indicati nell’elenco 1 annessoalla presente legge, in quanto unità che,
Art. 181.
Art. 182.
Art. 180.
Atti Parlamentari — 217 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
secondo criteri stabiliti dal Sistema euro-peo dei conti nazionali e regionali nell’U-nione europea (SEC 2010), di cui al rego-lamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento edel Consiglio, del 21 maggio 2013, concor-rono alla determinazione dei saldi di fi-nanza pubblica del conto economico con-solidato delle amministrazioni pubbliche,si applicano in ogni caso le disposizioni inmateria di equilibrio dei bilanci e sosteni-bilità del debito delle amministrazioni pub-bliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,nonché quelle in materia di obblighi dicomunicazione dei dati e delle informa-zioni rilevanti in materia di finanza pub-blica.
2. All’articolo 11, comma 6, lettera b),del codice di giustizia contabile, di cuiall’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto2016, n. 174, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « , ai soli fini dell’applica-zione della normativa nazionale sul conte-nimento della spesa pubblica ».
Art. 183.
(Disposizioni in materia di personale medicodell’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale)
1. Al fine di assicurare lo svolgimentodelle funzioni relative agli invalidi civili dicui all’articolo 130 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, e delle attività me-dico-legali in materia previdenziale e assi-stenziale affidate, l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS) è autorizzato,per il biennio 2021-2022, in aggiunta allevigenti facoltà assunzionali, ad assumere,con contratto di lavoro a tempo indetermi-nato, mediante procedure concorsuali pub-bliche, per titoli ed esami, 189 unità dipersonale nella qualifica di medico di primolivello per l’assolvimento delle funzioni me-dico-legali di propria competenza, nei li-miti della vigente dotazione organica. Aifini dell’attuazione del presente comma èautorizzata la spesa di euro 6.615.000 perl’anno 2021 e di euro 26.460.000 annui adecorrere dall’anno 2022.
2. L’INPS comunica alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento della
Art. 183.
Art. 182.
Atti Parlamentari — 218 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
funzione pubblica e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entro trentagiorni dall’assunzione, i dati concernenti leunità di personale effettivamente assunte aisensi del comma 1 e gli oneri da sostenerea regime.
TITOLO XV
NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANONAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Art. 184.
(Misure di attuazione del programma NextGeneration EU e istituzione del relativo
Fondo)
1. Per l’attuazione del programma NextGeneration EU è istituito, nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, quale anticipazione rispettoai contributi provenienti dall’Unione euro-pea, il Fondo di rotazione per l’attuazionedel Next Generation EU-Italia, con unadotazione di 34.775 milioni di euro perl’anno 2021, di 41.305 milioni di euro perl’anno 2022 e di 44.573 milioni di euro perl’anno 2023.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma4, le risorse del Fondo di cui al comma 1sono versate su due appositi conti correntiinfruttiferi aperti presso la Tesoreria cen-trale dello Stato, denominati, rispettiva-mente, « Ministero dell’economia e dellefinanze – Attuazione del Next GenerationEU-Italia – Contributi a fondo perduto » e« Ministero dell’economia e delle finanze –Attuazione del Next Generation EU-Italia –Contributi a titolo di prestito ». Nel primoconto corrente sono versate le risorse re-lative ai progetti finanziati mediante con-tributi a fondo perduto; nel secondo contocorrente sono versate le risorse relative aiprogetti finanziati mediante prestiti. I pre-detti conti correnti hanno amministrazioneautonoma e costituiscono gestioni fuori bi-lancio, ai sensi della legge 25 novembre1971, n. 1041.
3. Le risorse giacenti nei conti correntiinfruttiferi di cui al comma 2 sono trasfe-
Art. 184.
Art. 183.
Atti Parlamentari — 219 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
rite, in relazione al fabbisogno finanziario,a ciascuna amministrazione od organismotitolare dei progetti, mediante giroconto suun conto corrente della Tesoreria centraleappositamente istituito, sulla base delle pro-cedure definite con il decreto di cui alcomma 6, nel rispetto del sistema di ge-stione e controllo delle componenti delNext Generation EU.
4. Qualora le risorse iscritte nel Fondodi cui al comma 1 siano utilizzate perprogetti finanziati dal dispositivo di ripresae resilienza dell’Unione europea che com-portino minori entrate per il bilancio delloStato, un importo corrispondente alle pre-dette minori entrate è versato sulla conta-bilità speciale n. 1778, intestata « Agenziadelle entrate – Fondi di bilancio », per laconseguente regolazione contabile medianteversamento nei pertinenti capitoli dello Statodi previsione dell’entrata. Il versamentonella predetta contabilità speciale è effet-tuato mediante utilizzo delle risorse delmedesimo Fondo oppure, ove gli effettidelle misure si realizzino in un periodotemporale più esteso rispetto a quello delladotazione del Fondo, utilizzando diretta-mente le disponibilità dei conti di tesoreriadi cui al comma 2 previamente incremen-tate dal Fondo.
5. Le risorse erogate all’Italia dal bilan-cio dell’Unione europea per l’attuazione deldispositivo di ripresa e resilienza dell’U-nione europea affluiscono all’entrata delbilancio dello Stato in due distinti capitoli,rispettivamente relativi ai contributi a fondoperduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoliaffluiscono le risorse del programma NextGeneration EU oggetto di anticipazione na-zionale da parte del Fondo di cui al comma1.
6. Con uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, il primo daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabilite le procedure amministrativo-con-tabili per la gestione delle risorse di cui aicommi da 1 a 14, nonché le modalità direndicontazione della gestione del Fondo dicui al comma 1.
7. Le amministrazioni e gli organismititolari dei progetti finanziati ai sensi dei
Art. 184.
Atti Parlamentari — 220 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
commi da 1 a 14 sono responsabili dellarelativa attuazione conformemente al prin-cipio della sana gestione finanziaria e allanormativa nazionale ed europea, in parti-colare per quanto riguarda la prevenzione,l’individuazione e la correzione delle frodi,la corruzione e i conflitti di interessi, erealizzano i progetti nel rispetto dei cro-noprogrammi per il conseguimento dei re-lativi target intermedi e finali. Al fine disupportare le attività di gestione, di moni-toraggio, di rendicontazione e di controllodelle componenti del Next Generation EU,il Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale delloStato sviluppa e rende disponibile un ap-posito sistema informatico.
8. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitele modalità di rilevazione dei dati di attua-zione finanziaria, fisica e procedurale re-lativi a ciascun progetto, da rendere dispo-nibili in formato elaborabile, con partico-lare riferimento ai costi programmati, agliobiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,alle ricadute sui territori che ne benefi-ciano, ai soggetti attuatori, ai tempi direalizzazione previsti ed effettivi, agli indi-catori di realizzazione e di risultato, non-ché a ogni altro elemento utile per l’analisie la valutazione degli interventi.
9. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal2021 al 2027, anche sulla base dei dati dicui al comma 8, il Consiglio dei ministriapprova e trasmette alle Camere una rela-zione predisposta dalla Presidenza del Con-siglio dei ministri sulla base dei dati fornitidal Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, nella quale sono riportati iprospetti sull’utilizzo delle risorse del pro-gramma Next Generation EU e sui risultatiraggiunti. La relazione indica, altresì, leeventuali misure necessarie per accelerarel’avanzamento dei progetti e per una mi-gliore efficacia degli stessi rispetto agli obiet-tivi perseguiti.
10. Al fine di garantire, nella gestionefinanziaria, il rispetto dei princìpi europei
Art. 184.
Atti Parlamentari — 221 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
di tracciabilità delle operazioni contabiliafferenti alla realizzazione del programmaNext Generation EU e dei progetti finan-ziati, anche per i successivi eventuali con-trolli di competenza delle istituzioni del-l’Unione europea, le risorse finanziarieiscritte nel Fondo di cui al comma 1 sonoutilizzate dopo l’approvazione del pro-gramma Next Generation EU per finanziarei progetti previsti dallo stesso programma emantengono, quale vincolo di destinazione,la realizzazione degli interventi del pro-gramma fino a tutta la durata del mede-simo programma. I progetti devono esserepredisposti secondo quanto stabilito dallanormativa europea in materia e comunquecorredati di indicazioni puntuali sugli obiet-tivi intermedi e finali da raggiungere, veri-ficabili tramite appositi indicatori quanti-tativi.
11. Le anticipazioni sono destinate aisingoli progetti tenendo conto, tra l’altro,dei cronoprogrammi della spesa e deglialtri elementi relativi allo stato delle atti-vità desumibili dal sistema di monitoraggiodi cui al comma 7.
12. I trasferimenti successivi sono asse-gnati, fino alla concorrenza dell’importototale del progetto, sulla base di rendicon-tazioni bimestrali, secondo i dati finanziari,fisici e procedurali registrati e validati sulsistema informatico di cui al comma 7 e inbase al conseguimento dei relativi targetintermedi e finali previsti.
13. Ogni difformità rilevata nell’attua-zione dei singoli progetti rispetto alle di-sposizioni del presente articolo nonché nelconseguimento dei relativi target intermedie finali con impatto diretto sugli importirichiesti a rimborso alla Commissione eu-ropea per il programma Next GenerationEU, prima o dopo l’erogazione del contri-buto pubblico in favore dell’amministra-zione titolare, deve essere immediatamentecorretta. Nel caso di revoca dei finanzia-menti, gli importi eventualmente corrispo-sti sono recuperati e riassegnati nelle di-sponibilità finanziarie del medesimo pro-gramma.
14. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021,è istituita, presso il Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato del Ministero
Art. 184.
Atti Parlamentari — 222 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dell’economia e delle finanze, un’appositaunità di missione con compiti di coordina-mento, raccordo e sostegno delle strutturedel medesimo Dipartimento a vario titolocoinvolte nel processo di attuazione delprogramma Next Generation EU. Per talefinalità, è istituito un posto di funzione dilivello dirigenziale generale di consulenza,studio e ricerca, di durata triennale rinno-vabile una sola volta. Al fine di assicurarel’invarianza finanziaria, è reso indisponi-bile nell’ambito della dotazione organicadel Ministero dell’economia e delle finanzeun numero di posti di funzione dirigenzialedi livello non generale equivalente sul pianofinanziario.
Art. 185.
(Proroga e potenziamento dei crediti d’im-posta per la Transizione 4.0)
1. A tutte le imprese residenti nel ter-ritorio dello Stato, comprese le stabili or-ganizzazioni di soggetti non residenti, in-dipendentemente dalla forma giuridica, dalsettore economico di appartenenza, dalladimensione e dal regime fiscale di deter-minazione del reddito dell’impresa, che ef-fettuano investimenti in beni strumentalinuovi destinati a strutture produttive ubi-cate nel territorio dello Stato, a decorreredal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, acondizione che entro la data del 31 dicem-bre 2022 il relativo ordine risulti accettatodal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, è ricono-sciuto un credito d’imposta alle condizionie nelle misure stabilite dai commi da 2 a 8,in relazione alle diverse tipologie di beniagevolabili.
2. Il credito d’imposta di cui al comma1 non spetta alle imprese in stato di liqui-dazione volontaria, fallimento, liquidazionecoatta amministrativa, concordato preven-tivo senza continuità aziendale o sottopostead altra procedura concorsuale prevista dalregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalcodice della crisi d’impresa e dell’insol-venza, di cui al decreto legislativo 12 gen-
Art. 185.
Art. 184.
Atti Parlamentari — 223 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
naio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali oche abbiano in corso un procedimento perla dichiarazione di una di tali situazioni.Sono, inoltre, escluse le imprese destinata-rie di sanzioni interdittive ai sensi dell’ar-ticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8giugno 2001, n. 231. Per le imprese am-messe al credito d’imposta, la fruizione delbeneficio spettante è comunque subordi-nata alla condizione del rispetto delle nor-mative sulla sicurezza nei luoghi di lavoroapplicabili in ciascun settore e al correttoadempimento degli obblighi di versamentodei contributi previdenziali e assistenziali afavore dei lavoratori.
3. Sono agevolabili gli investimenti inbeni materiali e immateriali nuovi strumen-tali all’esercizio d’impresa, ad eccezione deibeni indicati all’articolo 164, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per iquali il decreto del Ministro delle finanze31 dicembre 1988, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27del 2 febbraio 1989, recante la tabella deicoefficienti di ammortamento ai fini fiscali,stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,dei fabbricati e delle costruzioni, dei benidi cui all’allegato 3 annesso alla legge 28dicembre 2015, n. 208, nonché dei benigratuitamente devolvibili delle imprese ope-ranti in concessione e a tariffa nei settoridell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delleinfrastrutture, delle poste, delle telecomu-nicazioni, della raccolta e depurazione delleacque di scarico e della raccolta e smalti-mento dei rifiuti.
4. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali materiali diversida quelli indicati nell’allegato A annessoalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nellimite massimo di costi ammissibili pari a2 milioni di euro, nonché investimenti inbeni strumentali immateriali diversi da quelliindicati nell’allegato B annesso alla mede-sima legge n. 232 del 2016, nel limite mas-simo di costi ammissibili pari a 1 milione dieuro, a decorrere dal 16 novembre 2020 efino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30giugno 2022, a condizione che entro la datadel 31 dicembre 2021 il relativo ordine
Art. 185.
Atti Parlamentari — 224 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
risulti accettato dal venditore e sia avve-nuto il pagamento di acconti in misuraalmeno pari al 20 per cento del costo diacquisizione, il credito d’imposta è ricono-sciuto nella misura del 10 per cento delcosto determinato ai sensi dell’articolo 110,comma 1, lettera b), del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investi-menti effettuati mediante contratti di loca-zione finanziaria, si assume il costo soste-nuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Lamisura del credito d’imposta è elevata al 15per cento per gli investimenti in strumentie dispositivi tecnologici destinati dall’im-presa alla realizzazione di modalità di la-voro agile ai sensi dell’articolo 18 dellalegge 22 maggio 2017, n. 81.
5. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali materiali diversida quelli indicati nell’allegato A annessoalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nellimite massimo di costi ammissibili pari a2 milioni di euro, nonché investimenti inbeni strumentali immateriali diversi da quelliindicati nell’allegato B annesso alla mede-sima legge n. 232 del 2016, nel limite mas-simo di costi ammissibili pari a 1 milione dieuro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e finoal 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30giugno 2023, a condizione che entro la datadel 31 dicembre 2022 il relativo ordinerisulti accettato dal venditore e sia avve-nuto il pagamento di acconti in misuraalmeno pari al 20 per cento del costo diacquisizione, il credito d’imposta è ricono-sciuto nella misura del 6 per cento.
6. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali nuovi indicatinell’allegato A annesso alla legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 no-vembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,ovvero entro il 30 giugno 2022, a condi-zione che entro la data del 31 dicembre2021 il relativo ordine risulti accettato dalvenditore e sia avvenuto il pagamento diacconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, il creditod’imposta è riconosciuto nella misura del50 per cento del costo, per la quota diinvestimenti fino a 2,5 milioni di euro, nellamisura del 30 per cento del costo, per la
Art. 185.
Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati
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quota di investimenti superiori a 2,5 mi-lioni e fino a 10 milioni di euro, e nellamisura del 10 per cento del costo, per laquota di investimenti superiori a 10 milionidi euro e fino al limite massimo di costicomplessivamente ammissibili pari a 20milioni di euro.
7. Alle imprese che effettuano investi-menti in beni strumentali nuovi indicatinell’allegato A annesso alla legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gen-naio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,ovvero entro il 30 giugno 2023, a condi-zione che entro la data del 31 dicembre2022 il relativo ordine risulti accettato dalvenditore e sia avvenuto il pagamento diacconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, il creditod’imposta è riconosciuto nella misura del40 per cento del costo, per la quota diinvestimenti fino a 2,5 milioni di euro, nellamisura del 20 per cento del costo, per laquota di investimenti superiori a 2,5 mi-lioni di euro e fino a 10 milioni di euro, enella misura del 10 per cento del costo, perla quota di investimenti superiori a 10milioni di euro e fino al limite massimo dicosti complessivamente ammissibili pari a20 milioni di euro.
8. Alle imprese che effettuano investi-menti aventi ad oggetto beni compresi nel-l’allegato B annesso alla legge 11 dicembre2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovveroentro il 30 giugno 2023, a condizione cheentro la data del 31 dicembre 2022 il re-lativo ordine risulti accettato dal venditoree sia avvenuto il pagamento di acconti inmisura almeno pari al 20 per cento delcosto di acquisizione, il credito d’imposta èriconosciuto nella misura del 20 per centodel costo, nel limite massimo di costi am-missibili pari a 1 milione di euro. Si con-siderano agevolabili anche le spese per ser-vizi sostenute in relazione all’utilizzo deibeni di cui al predetto allegato B mediantesoluzioni di cloud computing, per la quotaimputabile per competenza.
9. Il credito d’imposta è utilizzabile esclu-sivamente in compensazione, ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, in tre quote annuali di pari
Art. 185.
Atti Parlamentari — 226 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
importo, a decorrere dall’anno di entratain funzione dei beni per gli investimenti dicui ai commi 4 e 5 del presente articolo,ovvero a decorrere dall’anno di avvenutainterconnessione dei beni ai sensi del comma12 del presente articolo per gli investimentidi cui ai commi 6, 7 e 8 del presentearticolo. Per gli investimenti in beni stru-mentali effettuati a decorrere dal 16 no-vembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ilcredito d’imposta spettante ai sensi delcomma 4 ai soggetti con un volume diricavi o compensi inferiori a 5 milioni dieuro è utilizzabile in compensazione inun’unica quota annuale. Nel caso in cuil’interconnessione dei beni di cui al comma12 avvenga in un periodo d’imposta suc-cessivo a quello della loro entrata in fun-zione è comunque possibile iniziare a fruiredel credito d’imposta per la parte spettanteai sensi dei commi 4 e 5. Non si applicanoi limiti di cui all’articolo 1, comma 53, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui al-l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122. Al solo fine di consentire al Mini-stero dello sviluppo economico di acquisirele informazioni necessarie per valutare l’an-damento, la diffusione e l’efficacia dellemisure agevolative introdotte dai commi 6,7 e 8, le imprese che si avvalgono di talimisure effettuano una comunicazione alMinistero dello sviluppo economico. Conapposito decreto direttoriale del Ministerodello sviluppo economico sono stabiliti ilmodello, il contenuto, le modalità e i ter-mini di invio della comunicazione in rela-zione a ciascun periodo d’imposta agevo-labile. Il credito d’imposta non concorrealla formazione del reddito nonché dellabase imponibile dell’imposta regionale sulleattività produttive e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma5, del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumu-labile con altre agevolazioni che abbianoad oggetto i medesimi costi, a condizioneche tale cumulo, tenuto conto anche dellanon concorrenza alla formazione del red-
Art. 185.
Atti Parlamentari — 227 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dito e della base imponibile dell’impostaregionale sulle attività produttive di cui alperiodo precedente, non porti al supera-mento del costo sostenuto.
10. Se, entro il 31 dicembre del secondoanno successivo a quello di entrata in fun-zione ovvero a quello di avvenuta intercon-nessione di cui al comma 12, i beni agevo-lati sono ceduti a titolo oneroso o sonodestinati a strutture produttive ubicate al-l’estero, anche se appartenenti allo stessosoggetto, il credito d’imposta è corrispon-dentemente ridotto escludendo dall’origi-naria base di calcolo il relativo costo. Ilmaggior credito d’imposta eventualmentegià utilizzato in compensazione deve esseredirettamente riversato dal soggetto entro iltermine per il versamento a saldo dell’im-posta sui redditi dovuta per il periodod’imposta in cui si verifichino le suddetteipotesi, senza applicazione di sanzioni einteressi. Si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni dell’articolo 1, commi35 e 36, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, in materia di investimenti sostitu-tivi.
11. Il credito d’imposta di cui ai commi4 e 5 si applica alle stesse condizioni e neglistessi limiti anche agli investimenti effet-tuati dagli esercenti arti e professioni.
12. Ai fini dei successivi controlli, isoggetti che si avvalgono del credito d’im-posta sono tenuti a conservare, pena larevoca del beneficio, la documentazioneidonea a dimostrare l’effettivo sosteni-mento e la corretta determinazione deicosti agevolabili. A tal fine, le fatture e glialtri documenti relativi all’acquisizione deibeni agevolati devono contenere l’espressoriferimento alle disposizioni dei commi da4 a 8. In relazione agli investimenti previstidai commi 6, 7 e 8, le imprese sono inoltretenute a produrre una perizia asseveratarilasciata da un ingegnere o da un peritoindustriale iscritti nei rispettivi albi profes-sionali o un attestato di conformità rila-sciato da un ente di certificazione accredi-tato, da cui risulti che i beni possiedonocaratteristiche tecniche tali da includerlinegli elenchi di cui agli allegati A e Bannessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,e sono interconnessi al sistema aziendale di
Art. 185.
Atti Parlamentari — 228 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
gestione della produzione o alla rete difornitura. Per i beni di costo unitario diacquisizione non superiore a 300.000 euro,l’onere documentale di cui al periodo pre-cedente può essere adempiuto attraversouna dichiarazione resa dal legale rappre-sentante ai sensi del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualoranell’ambito delle verifiche e dei controlliriguardanti gli investimenti previsti daicommi da 6 a 8 si rendano necessarievalutazioni di ordine tecnico concernenti laqualificazione e la classificazione dei beni,l’Agenzia delle entrate può richiedere alMinistero dello sviluppo economico di espri-mere il proprio parere. I termini e le mo-dalità di svolgimento di tali attività colla-borative sono fissati con apposita conven-zione tra l’Agenzia delle entrate e il Mini-stero dello sviluppo economico, nella qualepuò essere prevista un’analoga forma dicollaborazione anche in relazione agli in-terpelli presentati all’Agenzia delle entrateai sensi dell’articolo 11, comma 1, letteraa), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventiad aggetto la corretta applicazione del cre-dito d’imposta per i suddetti investimenti.Per lo svolgimento delle attività di propriacompetenza, il Ministero dello sviluppo eco-nomico può anche avvalersi di soggettiesterni con competenze tecniche speciali-stiche.
13. Il Ministero dell’economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui ai commida 4 a 8 del presente articolo, ai fini diquanto previsto dall’articolo 17, comma 13,della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: « 31dicembre 2019 » sono inserite le seguenti:« e fino a quello in corso al 31 dicembre2022 »;
b) al comma 199, primo periodo, leparole: « reddito d’impresa » sono sostituitedalle seguenti: « reddito dell’impresa »;
Art. 185.
Atti Parlamentari — 229 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
c) al comma 200:
1) alla lettera c), ultimo periodo,dopo le parole: « Le spese previste dallapresente lettera » sono inserite le seguenti:« , nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, »;
2) alla lettera d), secondo periodo,dopo le parole: « con soggetti terzi » sonoinserite le seguenti: « residenti nel territo-rio dello Stato o »;
3) alla lettera e), le parole: « dellemaggiorazioni ivi previste » sono sostituitedalle seguenti: « della maggiorazione ivi pre-vista »;
d) al comma 201:
1) alla lettera c), ultimo periodo,dopo le parole: « Le spese previste dallapresente lettera » sono inserite le seguenti:« , nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, »;
2) alla lettera d), dopo le parole:« delle spese di personale indicate alla let-tera a) » sono inserite le seguenti: « ovverodelle spese ammissibili indicate alla letterac) »;
e) al comma 202:
1) alla lettera b), dopo le parole:« beni materiali mobili » sono inserite leseguenti: « e ai software »;
2) alla lettera c), ultimo periodo,dopo le parole: « Le spese previste dallapresente lettera » sono inserite le seguenti:« , nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, »;
3) alla lettera d), secondo periodo, leparole: « sono ammissibili a condizione chei soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ,nel caso di contratti stipulati con soggettiesteri, sono ammissibili a condizione chetali soggetti »;
f) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: « 12per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 20 per cento » e le parole: « 3 milioni dieuro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 mi-lioni di euro »;
Art. 185.
Atti Parlamentari — 230 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2) al secondo periodo, le parole: « 6per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni dieuro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 mi-lioni di euro »;
3) al terzo periodo, le parole: « 6 percento » sono sostituite dalle seguenti: « 10per cento » e le parole: « 1,5 milioni dieuro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 mi-lioni di euro »;
4) al quarto periodo, le parole: « 10per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « 2milioni di euro »;
g) al comma 206, primo periodo, dopole parole: « redigere e conservare una re-lazione tecnica » è inserita la seguente: « as-severata »;
h) al comma 207 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I termini e lemodalità di svolgimento di tali attività col-laborative sono fissati con apposita conven-zione tra l’Agenzia delle entrate e il Mini-stero dello sviluppo economico, nella qualepuò essere prevista un’analoga forma dicollaborazione anche in relazione agli in-terpelli presentati all’Agenzia delle entrateai sensi dell’articolo 11, comma 1, letteraa), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventiad oggetto la corretta applicazione del cre-dito d’imposta per i suddetti investimenti.Per l’espletamento delle attività di propriacompetenza, il Ministero dello sviluppo eco-nomico può anche avvalersi di soggettiesterni con competenze tecniche speciali-stiche »;
i) al comma 210, primo periodo, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « e finoa quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
l) dopo il comma 210 è inserito ilseguente:
« 210-bis. Per il periodo in corso al 31dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31dicembre 2023, ai fini della disciplina pre-vista dall’articolo 1, commi da 46 a 56,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sonoammissibili i costi previsti dall’articolo 31,paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/
Art. 185.
Atti Parlamentari — 231 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2014 della Commissione, del 17 giugno2014 ».
15. Agli oneri derivanti dai commi da 1a 14 del presente articolo si provvede conle risorse del Fondo di cui all’articolo 184,secondo le modalità di cui al comma 4 delmedesimo articolo.
16. È stanziata la somma di euro1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 dadestinare all’Agenzia nazionale per le nuovetecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-mico sostenibile per assicurare, previa con-venzione da sottoscrivere entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il supporto tecnico al Mini-stero dello sviluppo economico per le atti-vità previste dai commi 195 e 207 dell’ar-ticolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 186.
(Innovazione e coesione territoriale)
1. Al fine di sostenere gli investimentiproduttivi ad alto contenuto tecnologico,nel quadro del programma Next GenerationEU, e in particolare delle missioni strate-giche relative all’innovazione e alla coe-sione sociale e territoriale, sono attribuiti250 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2021 al 2023, a valere sulle risorse delFondo di cui all’articolo 184.
2. Le somme di cui al comma 1 sonoutilizzate, secondo quanto previsto daicommi da 3 a 6, per l’erogazione di con-tributi agli investimenti, che perseguano gliobiettivi di cui al medesimo comma 1, inmacchinari, impianti e attrezzature pro-duttive in misura pari al 40 per centodell’ammontare complessivo di ciascun in-vestimento. I contributi erogati ai sensi deicommi da 1 a 5 sono cumulabili con altriincentivi e sostegni previsti dalla normativavigente, nei limiti disposti dalla medesimanormativa e nel limite massimo del 50 percento di ciascun investimento.
3. La gestione delle risorse di cui alcomma 1 è affidata a Invitalia – Agenzianazionale per l’attrazione degli investi-menti e lo sviluppo d’impresa Spa o a unasocietà da questa interamente controllata.
Art. 186.
Art. 185.
Atti Parlamentari — 232 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Il gestore è autorizzato, su base semestralein riferimento a quanto previsto dal comma6, a trattenere dalle suddette risorse lesomme necessarie per le spese di gestioneeffettivamente sostenute e comunque nellimite massimo dello 0,5 per cento dellemedesime risorse.
4. Il gestore provvede a:
a) predisporre e rendere disponibilenel proprio sito internet istituzionale unmodello uniforme per la presentazione delleistanze di ammissione al contributo daparte delle imprese;
b) verificare, sulla base della docu-mentazione prodotta dalle imprese istanti,che gli investimenti proposti per il contri-buto sono ad alto contenuto tecnologico ehanno effetti positivi sulla coesione sociale,con particolare riferimento all’occupazionee all’indotto, e territoriale, nonché, anchein raccordo con le amministrazioni e isoggetti competenti per materia, in rela-zione a quanto disposto al comma 2, che leimprese istanti possono beneficiare delleagevolazioni e dei sostegni ulteriori rispettoal contributo di cui ai commi da 1 a 5 e airelativi limiti;
c) verificare che le imprese istanti:
1) si trovino in situazione di rego-larità contributiva e fiscale;
2) si trovino in regola con le dispo-sizioni vigenti in materia di normativa an-timafia, edilizia e urbanistica, del lavoro,della prevenzione degli infortuni e dellasalvaguardia dell’ambiente;
3) non rientrino tra le società chehanno ricevuto e, successivamente, non rim-borsato o depositato in un conto bloccatogli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dallaCommissione europea;
4) non si trovino nelle condizioniostative di cui all’articolo 67 del codicedelle leggi antimafia e delle misure di pre-venzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159;
5) non sia intervenuta nei confrontidegli amministratori, dei soci e dei titolarieffettivi condanna definitiva, negli ultimi
Art. 186.
Atti Parlamentari — 233 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
cinque anni, per reati commessi in viola-zione delle norme per la repressione del-l’evasione in materia di imposte sui redditie sul valore aggiunto nei casi in cui sia stataapplicata la pena accessoria di cui all’arti-colo 12, comma 2, del decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74.
5. In seguito alle verifiche di cui alcomma 4, il gestore comunica, secondol’ordine cronologico di presentazione e neilimiti delle risorse disponibili e dei criteridi cui al comma 2 del presente articolo,l’accoglimento delle domande e vincola lesomme pluriennali ad esse relative, ai sensidi quanto previsto dall’articolo 184. Il con-tributo è erogato, entro l’anno 2026, anchein più rate annuali, in relazione allo statodi avanzamento dell’investimento autocer-tificato dall’impresa ammessa al beneficioe rendicontato ai sensi del comma 6 delpresente articolo.
6. Il gestore provvede ad acquisire ren-diconti periodici dalle imprese beneficiariedel contributo di cui ai commi da 1 a 5,definendone i contenuti, la cadenza e lemodalità, nonché la documentazione giu-stificativa. Sulla base delle informazionicosì acquisite, il gestore provvede:
a) a revocare il contributo e a recu-perare quanto erogato nel caso in cui l’im-presa non rispetti più le condizioni di cui alcomma 4, lettera c), o non utilizzi il con-tributo per gli obiettivi di cui al comma 1,come documentati ai sensi del comma 4,lettera b), o non produca la documenta-zione giustificativa adeguata ai contributierogati;
b) a rendicontare su base semestralein relazione all’attività svolta in esecuzionedei commi da 1 a 5, nonché alle spese digestione e alle commissioni trattenute aisensi del comma 3.
PARTE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
TITOLO I
MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONEFISCALE
Art. 186.
Atti Parlamentari — 234 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 187.
(Contrasto delle frodi nel settore dei carbu-ranti)
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre2019, n. 157, dopo il primo periodo è in-serito il seguente: « Entro il 31 dicembre2021, gli esercenti depositi commerciali dicui all’articolo 25, comma 1, del testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, di capacità non inferiore a 3.000metri cubi si dotano del sistema informa-tizzato di cui al primo periodo ».
2. All’articolo 1, comma 940, della legge27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La garanzia dicui al primo periodo è trasmessa, a curadel soggetto che presta la garanzia, per viatelematica all’Agenzia delle entrate, che ri-lascia apposita ricevuta telematica con in-dicazione del protocollo di ricezione. I ge-stori dei depositi hanno facoltà di accederealle informazioni indicate nella garanziamediante i servizi telematici resi disponibilidall’Agenzia delle entrate ».
3. Per i depositi costieri di oli mineralie i depositi di stoccaggio dei medesimiprodotti, autorizzati rispettivamente ai sensidell’articolo 57, comma 1, lettera b), deldecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56,lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,eccettuati i depositi di stoccaggio di gas dipetrolio liquefatti, la validità e l’efficaciadella variazione della titolarità o del tra-sferimento della gestione sono subordinatealla preventiva comunicazione di inizio at-tività da trasmettere alle competenti auto-rità amministrative e all’Agenzia delle do-gane e dei monopoli, nonché al successivonulla-osta, rilasciato dalla medesima Agen-zia previa verifica, in capo al soggetto su-bentrante, della sussistenza del requisitodell’affidabilità economica nonché dei re-quisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23e 25 del testo unico di cui al decreto
Art. 187.
Atti Parlamentari — 235 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il pre-detto nulla-osta è rilasciato entro sessantagiorni dalla ricezione della comunicazione.
4. Per i depositi di cui al comma 3,eccettuati i depositi di stoccaggio di gas dipetrolio liquefatti, i provvedimenti autoriz-zativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane edei monopoli ai sensi dell’articolo 23, comma4, del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestionedell’impianto in regime di deposito fiscalenonché la licenza fiscale di esercizio dideposito commerciale di prodotti energeticiassoggettati ad accisa di cui all’articolo 25,comma 1, del medesimo testo unico, sonorevocati in caso di inoperatività del depo-sito, prolungatasi per un periodo non in-feriore a sei mesi consecutivi e non deri-vante da documentate e riscontrabili causeoggettive di forza maggiore. Con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli sono determinati gliindici specifici da prendere in considera-zione ai fini della valutazione della pre-detta inoperatività in base all’entità dellemovimentazioni dei prodotti energetici rap-portata alla capacità di stoccaggio e allaconseguente gestione economica dell’atti-vità del deposito. Il provvedimento di re-voca è emanato previa valutazione delleparticolari condizioni, anche di natura eco-nomica, che hanno determinato l’inopera-tività del deposito. La revoca dei provvedi-menti autorizzativi o della licenza fiscale diesercizio comporta la decadenza delle au-torizzazioni adottate ai sensi dell’articolo57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, edell’articolo 1, comma 56, lettera a), dellalegge 23 agosto 2004, n. 239.
Art. 188.
(Rafforzamento del dispositivo di contrastodelle frodi realizzato con utilizzo del falso
plafond IVA)
1. Ai fini del rafforzamento del dispo-sitivo di contrasto delle frodi realizzate conutilizzo del falso plafond IVA, l’Ammini-strazione finanziaria effettua specifiche ana-
Art. 188.
Art. 187.
Atti Parlamentari — 236 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
lisi di rischio orientate a riscontrare lasussistenza delle condizioni previste dall’ar-ticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio1984, n. 17, e conseguenti attività di con-trollo sostanziale ai sensi degli articoli 51 eseguenti del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fina-lizzate all’inibizione del rilascio e all’inva-lidazione di lettere d’intento illegittime.
2. Nel caso in cui i riscontri di cui alcomma 1 diano esito irregolare, al contri-buente è inibita la facoltà di rilasciarenuove dichiarazioni d’intento tramite i ca-nali telematici dell’Agenzia delle entrate.
3. Considerato il disposto di cui all’ar-ticolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in caso diindicazione nella fattura elettronica del nu-mero di protocollo di una lettera di intentoinvalidata, il Sistema di interscambio di cuiall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge24 dicembre 2007, n. 244, inibisce l’emis-sione della fattura elettronica recante ilrelativo titolo di non imponibilità ai finidell’IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,lettera c), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Ai fini di cui al comma 1, in aggiuntaalle assunzioni già autorizzate o consentitedalla normativa vigente, anche in derogaalle disposizioni in materia di concorsounico contenute nell’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l’Agen-zia delle entrate è autorizzata, per il bien-nio 2021-2022, nell’ambito della vigentedotazione organica, a espletare procedureconcorsuali pubbliche per l’assunzione, concontratto di lavoro a tempo indeterminato,di 50 unità di personale da inquadrarenell’area III, fascia retributiva F1, da de-stinare alle relative attività antifrode diselezione, analisi e controllo dei fenomeniilleciti. Ai fini dell’applicazione del primoperiodo, è autorizzata la spesa di euro1.240.000 per l’anno 2021 e di euro 2.600.000annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneriderivanti dal presente comma, pari a euro
Art. 188.
Atti Parlamentari — 237 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
1.240.000 per l’anno 2021 e a euro 2.600.000annui a decorrere dall’anno 2022, si prov-vede a carico del bilancio dell’Agenzia delleentrate.
5. Con provvedimento del Direttore del-l’Agenzia delle entrate sono stabilite le mo-dalità operative per l’attuazione del presi-dio antifrode di cui ai commi da 1 a 4 e inparticolare per l’invalidazione delle lettered’intento già emesse e per l’inibizione delrilascio di nuove lettere d’intento.
TITOLO II
RIMODULAZIONE DI MISURE FISCALI ATUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SA-
LUTE PUBBLICA
Art. 189.
(Imposta sul consumo dei manufatti consingolo impiego, rinvio e modifiche dellaplastic tax e disposizioni per favorire i pro-cessi di riciclaggio del polietilentereftalato
utilizzato negli imballaggi per alimenti)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 635, secondo periodo,dopo la parola: « semilavorati, » sono inse-rite le seguenti: « comprese le preforme, »;
b) al comma 637, lettera a), dopo leparole: « il fabbricante » sono aggiunte leseguenti: « , ovvero il soggetto, residente onon residente nel territorio nazionale, cheintende vendere MACSI, ottenuti per suoconto in un impianto di produzione, adaltri soggetti nazionali »;
c) al comma 638, le parole: « , comemateria prima o semilavorati, » sono sop-presse ed è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Il predetto soggetto che produceMACSI può essere censito ai fini del rim-borso di cui al comma 642 »;
d) al comma 643, le parole: « euro10 », sono sostituite dalle seguenti: « euro25 »;
Art. 189.
Art. 188.
Atti Parlamentari — 238 — Camera dei Deputati
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e) al comma 645 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , obbligato insolido con i medesimi »;
f) il comma 647 è sostituito dal se-guente:
« 647. L’attività di accertamento, verificae controllo dell’imposta di cui ai commi da634 a 650 è effettuata con i poteri e delleprerogative di cui all’articolo 18 del testounico di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, anche tramite interventi pressoi fornitori della plastica riciclata, per solifini di riscontro sulle dichiarazioni presen-tate dai soggetti obbligati. Le attività di cuial presente comma sono svolte con le ri-sorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente »;
g) il comma 650, è sostituito dal se-guente:
« 650. In caso di mancato pagamentodell’imposta di cui al comma 634 si applicala sanzione amministrativa dal doppio alquintuplo dell’imposta evasa, non inferiorecomunque a euro 250. In caso di ritardatopagamento dell’imposta si applica la san-zione amministrativa pari al 25 per centodell’imposta dovuta, non inferiore comun-que a euro 150. Per la tardiva presenta-zione della dichiarazione di cui al comma641 e per ogni altra violazione delle dispo-sizioni di cui ai commi da 634 al presentecomma e delle relative modalità di appli-cazione si applica la sanzione amministra-tiva da euro 250 a euro 2.500. Per l’irro-gazione immediata delle sanzioni tributariecollegate all’imposta di cui al comma 634,si applica l’articolo 17 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 472 »;
h) il comma 651 è sostituito dal se-guente:
« 651. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sonostabilite le modalità di attuazione dei commida 634 a 650, con particolare riguardoall’identificazione dei MACSI in ambito do-ganale mediante l’utilizzo dei codici dellanomenclatura combinata dell’Unione euro-pea, al contenuto della dichiarazione tri-
Art. 189.
Atti Parlamentari — 239 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
mestrale di cui al comma 641, alle modalitàdi registrazione dei soggetti obbligati, allemodalità per l’effettuazione della liquida-zione e per il versamento dell’imposta, allemodalità per la tenuta della contabilitàrelativa all’imposta di cui al comma 634 acarico dei soggetti obbligati, alla determi-nazione, anche forfetaria, dei quantitatividi MACSI che contengono altre merci in-trodotti nel territorio dello Stato, alle mo-dalità per la trasmissione, per via telema-tica, dei dati di contabilità, all’individua-zione, ai fini del corretto assolvimento del-l’imposta, degli strumenti idonei allacertificazione e al tracciamento del quan-titativo di plastica riciclata presente neiMACSI nonché della compostabilità deglistessi, alle modalità per il rimborso del-l’imposta previsto dal comma 642, allo svol-gimento delle attività di cui al comma 647e alle modalità per la notifica degli avvisi dipagamento di cui al comma 648. Con prov-vedimento interdirettoriale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli e dell’Agenzia delleentrate sono individuati i dati aggiuntivi daindicare nelle fatture di cessione e di ac-quisto dei MACSI ai fini dell’imposta esono stabilite le modalità per l’eventualescambio di informazioni tra le predetteAgenzie »;
i) al comma 652, le parole: « dal 1°gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « dal 1° luglio 2021 ».
2. All’articolo 51, comma 3-sexies, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126, le parole: « In viasperimentale, per il periodo dal 1° gennaio2021 al 31 dicembre 2021 » sono sostituitedalle seguenti: « A decorrere dall’anno2021 ».
Art. 189.
Atti Parlamentari — 240 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 190.
(Disposizioni in materia di imposta sul con-sumo di bevande edulcorate – Rinvio e
modifiche della sugar tax)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 663, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:
« a) all’atto della cessione, anche atitolo gratuito, di bevande edulcorate aconsumatori nel territorio dello Stato ov-vero a ditte nazionali esercenti il commer-cio che ne effettuano la rivendita, da partedel fabbricante nazionale o, se diverso daquest’ultimo, del soggetto nazionale cheprovvede al condizionamento ovvero delsoggetto, residente o non residente nel ter-ritorio nazionale, per conto del quale lemedesime bevande sono ottenute dal fab-bricante o dall’esercente l’impianto di con-dizionamento »;
b) al comma 664, lettera a), dopo leparole: « al condizionamento » sono inse-rite le seguenti: « ovvero il soggetto, resi-dente o non residente nel territorio nazio-nale, per conto del quale le bevande edul-corate sono ottenute dal fabbricante o dal-l’esercente l’impianto di condizionamento »;
c) al comma 666, le parole: « dal fab-bricante nazionale » sono sostituite dalleseguenti: « dai soggetti di cui al comma 664,lettera a), » e le parole: « dallo stesso sog-getto » sono sostituite dalle seguenti: « daglistessi soggetti »;
d) il comma 674 è sostituito dal se-guente:
« 674. In caso di mancato pagamentodell’imposta di cui al comma 661 si applicala sanzione amministrativa dal doppio alquintuplo dell’imposta evasa, non inferiorecomunque a euro 250. In caso di ritardatopagamento dell’imposta si applica la san-zione amministrativa pari al 25 per centodell’imposta dovuta, non inferiore comun-que a euro 150. Per la tardiva presenta-zione della dichiarazione di cui al comma669 e per ogni altra violazione delle dispo-
Art. 190.
Atti Parlamentari — 241 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sizioni di cui ai commi da 661 a 676 e dellerelative modalità di applicazione, si applicala sanzione amministrativa da euro 250 aeuro 2.500. Per l’irrogazione immediatadelle sanzioni tributarie collegate all’impo-sta di cui ai commi da 661 a 676, si applical’articolo 17 del decreto legislativo 18 di-cembre 1997, n. 472 »;
e) al comma 676, le parole: « dal 1°gen-naio 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« dal 1° luglio 2021 ».
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOS-SIONE
Art. 191.
(Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscos-sione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.)
1. Nell’ambito del riassetto della riscos-sione nel territorio siciliano, l’Agenzia delleentrate-Riscossione può subentrare alla so-cietà Riscossione Sicilia S.p.A. nell’eserci-zio delle relative funzioni anche con ri-guardo alle entrate spettanti alla Regionesiciliana. Per garantire il subentro senzasoluzione di continuità e favorire la soste-nibilità economica e finanziaria dell’opera-zione, è previsto un contributo in contocapitale in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, daerogare entro 30 giorni dalla data di de-correnza del subentro, utilizzabile anche acopertura di eventuali rettifiche di valoredei saldi patrimoniali della società. A talfine è autorizzata la spesa di 300 milioni dieuro nell’anno 2021.
Art. 192.
(Pagamento delle spese di giudizio da partedell’agente della riscossione)
1. L’agente della riscossione provvede alpagamento delle somme dovute a titolo dispese e onorari di giudizio liquidati con lapronuncia di condanna, nonché di ogniaccessorio di legge, esclusivamente attra-verso l’accredito delle medesime sul conto
Art. 191.
Art. 192.
Art. 190.
Atti Parlamentari — 242 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
corrente della controparte ovvero del suodifensore distrattario. A tal fine, le sommedi cui al primo periodo sono richieste inpagamento alla competente struttura terri-toriale dell’agente della riscossione, indi-cata nel relativo sito internet istituzionale, amezzo di raccomandata con avviso di ri-cevimento o di posta elettronica certificata.Il soggetto legittimato è tenuto a fornire,all’atto della richiesta, gli estremi del pro-prio conto corrente bancario e non puòprocedere alla notificazione del titolo ese-cutivo e alla promozione di azioni esecutiveper il recupero delle predette somme, senon decorsi centoventi giorni dalla data diricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni del comma 1 si ap-plicano alle pronunce di condanna emessea decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge.
Art. 193.
(Integrazione del contributo a favore dell’A-genzia delle entrate-Riscossione per il trien-
nio 2020-2022)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sonosostituiti dai seguenti:
« 326. Fermo restando quanto previstodall’articolo 17 del decreto legislativo 13aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’e-sigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio na-zionale di riscossione, l’Agenzia delle en-trate, in qualità di titolare, ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 2, del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,n. 225, della funzione della riscossione,svolta dall’ente pubblico economico Agen-zia delle entrate-Riscossione, eroga allostesso ente, a titolo di contributo e in baseall’andamento dei proventi risultanti dalrelativo bilancio annuale, una quota nonsuperiore complessivamente a 450 milionidi euro, di cui 300 milioni per l’anno 2020,112 milioni per l’anno 2021 e 38 milioniper l’anno 2022, a valere sui fondi accan-tonati nel bilancio 2019 a favore del pre-detto ente, incrementati di 200 milioni di
Art. 193.
Art. 192.
Atti Parlamentari — 243 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
euro derivanti dall’avanzo di gestione del-l’esercizio 2019, in deroga all’articolo 1,comma 358, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, e sulle risorse assegnate per gliesercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenziadelle entrate. Tale erogazione è effettuatain acconto, per la quota maturata al 30giugno di ciascun esercizio, entro il se-condo mese successivo alla deliberazionedel bilancio semestrale dell’Agenzia delleentrate-Riscossione e a saldo entro il se-condo mese successivo all’approvazione delbilancio annuale della stessa Agenzia.
327. Qualora la quota da erogare perl’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risultiinferiore all’importo di 300 milioni di euro,si determina, per un ammontare pari alladifferenza, l’incremento della quota di 112milioni di euro, erogabile allo stesso enteper l’anno 2021, in conformità al comma326.
328. La parte eventualmente non fruitadel contributo per l’anno 2021, anche ri-determinato ai sensi del comma 327, siaggiunge alla quota di 38 milioni di euroerogabili all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformitàal comma 326 ».
TITOLO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIADI ENTRATE
Art. 194.
(Lotteria dei corrispettivi e cashback)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 540:
1) al primo periodo, dopo le parole:« che effettuano » sono inserite le seguenti:« , esclusivamente attraverso strumenti checonsentano il pagamento elettronico, »;
2) al terzo periodo, le parole: « delsito internet dell’Agenzia delle entrate » sono
Art. 194.
Art. 193.
Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
sostituite dalle seguenti: « del sito internetdell’Agenzia delle dogane e dei monopoli »;
b) al comma 541, dopo le parole: « oprofessione » sono inserite le seguenti:« esclusivamente attraverso strumenti checonsentano il pagamento elettronico »;
c) al comma 542, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Con il provvedi-mento di cui al comma 544 sono istituitipremi per un ammontare complessivo an-nuo non superiore a 45 milioni di euro ».
2. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, le parole: « l’attribuzione deipremi e » sono soppresse.
3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 288 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « I rimborsi attribuiti nonconcorrono a formare il reddito del perci-piente per l’intero ammontare corrispostonel periodo d’imposta e non sono assogget-tati ad alcun prelievo erariale »;
b) al comma 290, il secondo periodo èsoppresso.
Art. 195.
(Credito d’imposta per l’adeguamento del-l’ambiente di lavoro)
1. All’articolo 120, comma 2, primo pe-riodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel-l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 ».
2. I soggetti beneficiari del credito d’im-posta per l’adeguamento degli ambienti dilavoro di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, possono optare per la cessione dellostesso, ai sensi dell’articolo 122 del mede-simo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.
3. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 120, comma 6, del decreto-legge
Art. 195.
Art. 194.
Atti Parlamentari — 245 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,è ridotta di 1 miliardo di euro per l’anno2021.
Art. 196.
(Modifiche alla disciplina degli accordi pre-ventivi di cui all’articolo 31-ter del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600)
1. All’articolo 31-ter del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:
« 2. Gli accordi di cui al comma 1,qualora non conseguano ad altri accordiconclusi con le autorità competenti di Statiesteri a seguito delle procedure amichevolipreviste dagli accordi o dalle convenzioniinternazionali contro le doppie imposi-zioni, vincolano le parti per il periodod’imposta nel corso del quale sono stipulatie per i quattro periodi d’imposta successivi,salvi mutamenti delle circostanze di fatto odi diritto rilevanti ai fini degli accordi sot-toscritti e risultanti dagli stessi. Qualora lecircostanze di fatto e di diritto alla basedell’accordo ricorrano per uno o più deiperiodi di imposta precedenti alla stipula-zione e per i quali i termini previsti dal-l’articolo 43 del presente decreto non sonoancora scaduti e a condizione che nonsiano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oaltre attività amministrative di accerta-mento delle quali il contribuente abbiaavuto formale conoscenza, è concessa alcontribuente la facoltà di far valere retro-attivamente l’accordo stesso, provvedendo,ove si renda a tal fine necessario rettificareil comportamento adottato, all’effettua-zione del ravvedimento operoso ovvero allapresentazione della dichiarazione integra-tiva ai sensi dell’articolo 2, comma 8, delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 luglio 1998,
Art. 196.
Art. 195.
Atti Parlamentari — 246 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
n. 322, senza l’applicazione, in entrambi icasi, delle relative sanzioni »;
b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:
« 3. Gli accordi di cui al comma 1,qualora conseguano ad altri accordi con-clusi con le autorità competenti di Statiesteri a seguito delle procedure amichevolipreviste dagli accordi o convenzioni inter-nazionali contro le doppie imposizioni, vin-colano le parti, secondo quanto convenutocon dette autorità, a decorrere da periodidi imposta precedenti alla data di sotto-scrizione dell’accordo purché non anteriorial periodo d’imposta in corso alla data dipresentazione della relativa istanza da partedel contribuente. È concessa al contri-buente la facoltà di far retroagire gli effettidi tali accordi anche a periodi di impostaprecedenti a quello in corso alla data dipresentazione della relativa istanza e per iquali i termini previsti dall’articolo 43 nonsono ancora scaduti, a condizione che: a)per tali periodi ricorrano le stesse circo-stanze di fatto e di diritto a base dell’ac-cordo stipulato con le autorità competentidi Stati esteri; b) il contribuente ne abbiafatto richiesta nell’istanza di accordo pre-ventivo; c) le autorità competenti di Statiesteri acconsentano a estendere l’accordoad annualità precedenti; d) per tali periodidi imposta non siano iniziati accessi, ispe-zioni, verifiche o altre attività amministra-tive di accertamento delle quali il contri-buente abbia avuto formale conoscenza.Qualora in applicazione del presente commasia necessario rettificare il comportamentoadottato, il contribuente provvede all’effet-tuazione del ravvedimento operoso ovveroalla presentazione della dichiarazione in-tegrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8,del regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322, senza l’applicazione delle eventualisanzioni »;
c) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:
« 3-bis. L’ammissibilità della richiesta diaccordo preventivo di cui al comma 3 è
Art. 196.
Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
subordinata al versamento di una commis-sione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fat-turato complessivo del gruppo cui appar-tiene il contribuente istante sia inferiore a100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fat-turato complessivo del gruppo cui appar-tiene il contribuente istante sia compresotra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fat-turato complessivo del gruppo cui appar-tiene il contribuente istante sia superiore a750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovodell’accordo di cui al comma 3, le commis-sioni sono ridotte alla metà. Con provve-dimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate sono adottate le disposizioni di at-tuazione della disciplina contenuta nel pre-sente comma ».
Art. 197.
(Semplificazioni fiscali)
1. All’articolo 7 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:
« 3-bis. I soggetti che esercitano l’op-zione di cui al comma 1, lettera a), possonoannotare le fatture nel registro di cui al-l’articolo 23 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entrola fine del mese successivo al trimestre dieffettuazione delle operazioni e con riferi-mento allo stesso mese di effettuazionedelle operazioni ».
2. All’articolo 1, comma 3-bis, del de-creto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopoil secondo periodo sono aggiunti i seguenti:« Con riferimento alle operazioni effettuatea partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cuial primo periodo sono trasmessi telemati-camente utilizzando il Sistema di inter-scambio secondo il formato di cui al comma
Art. 197.
Art. 196.
Atti Parlamentari — 248 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2. Con riferimento alle medesime opera-zioni:
a) la trasmissione telematica dei datirelativi alle operazioni svolte nei confrontidi soggetti non stabiliti nel territorio delloStato è effettuata entro i termini di emis-sione delle fatture o dei documenti che necertificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei datirelativi alle operazioni ricevute da soggettinon stabiliti nel territorio dello Stato èeffettuata entro il quindicesimo giorno delmese successivo a quello di ricevimento deldocumento comprovante l’operazione o dieffettuazione dell’operazione ».
3. All’articolo 11, comma 2-quater, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,dopo il secondo periodo sono inseriti iseguenti: « Per le operazioni effettuate apartire dal 1° gennaio 2022, si applica lasanzione amministrativa di euro 2 per cia-scuna fattura, entro il limite massimo dieuro 400 mensili. La sanzione è ridotta allametà, entro il limite massimo di euro 200per ciascun mese, se la trasmissione è ef-fettuata entro i quindici giorni successivialle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015,n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, èeffettuata la trasmissione corretta dei dati ».
4. All’articolo 10-bis del decreto-legge23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, le parole: « Per i periodi d’imposta2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 ».
5. All’articolo 4 del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « nel-l’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acqui-siti con le fatture elettroniche e con lecomunicazioni delle operazioni transfron-taliere nonché sui dati dei corrispettivi ac-quisiti telematicamente, » sono inserite leseguenti: « e sugli ulteriori dati fiscali pre-senti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, »;
b) al comma 2, dopo le parole: « ancheper il tramite di intermediari di cui all’ar-
Art. 197.
Atti Parlamentari — 249 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ticolo 3, comma 3, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, » sono inserite le se-guenti: « in possesso della delega per l’uti-lizzo dei servizi di fatturazione elettro-nica, ».
6. All’articolo 16 del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, infine, il seguente comma:
« 3-bis. Allo scopo di semplificare gliadempimenti tributari dei contribuenti e lefunzioni dei centri di assistenza fiscale non-ché degli altri intermediari, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,entro il 31 marzo dell’anno a cui l’impostasi riferisce, inviano al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellefinanze i dati rilevanti per la determina-zione del tributo mediante l’inserimentodegli stessi nell’apposita sezione del portaledel federalismo fiscale ai fini della pubbli-cazione nel sito informatico di cui all’arti-colo 1, comma 3, del decreto legislativo 28settembre 1998, n. 360. Con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,sono individuati i dati rilevanti per la de-terminazione dell’imposta regionale sulleattività produttive. Il mancato inserimentoda parte delle regioni e delle province au-tonome nel suddetto sito informatico deidati rilevanti ai fini della determinazionedell’imposta comporta l’inapplicabilità disanzioni e di interessi ».
Art. 198.
(Applicazione dell’imposta di bollo sulle fat-ture elettroniche emesse da un soggetto di-
verso dal cedente o prestatore)
1. Per le fatture elettroniche inviate at-traverso il Sistema di interscambio di cuiall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato insolido al pagamento dell’imposta di bollo ilcedente del bene o il prestatore del servi-zio, ai sensi dell’articolo 22 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
Art. 198.
Art. 197.
Atti Parlamentari — 250 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
n. 642, anche nel caso in cui il documentosia emesso da un soggetto terzo per suoconto.
Art. 199.
(Disposizioni in tema di memorizzazione etrasmissione telematica dei corrispettivi)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il terzo periodoè aggiunto il seguente: « La memorizza-zione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, arichiesta del cliente, la consegna dei docu-menti di cui ai periodi precedenti, è effet-tuata non oltre il momento dell’ultima-zione dell’operazione »;
b) al comma 5-bis, primo periodo, laparola: « gennaio » è sostituita dalla se-guente: « luglio »;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 6-ter, terzo periodo, leparole: « dal comma 6 » sono sostituite dalleseguenti: « dagli articoli 6, comma 2-bis, 11,commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, ».
2. All’articolo 6 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:
« 2-bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 2,commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, se le violazioni consi-stono nella mancata o non tempestiva me-morizzazione o trasmissione, ovvero nellamemorizzazione o trasmissione con datiincompleti o non veritieri, la sanzione èpari, per ciascuna operazione, al novantaper cento dell’imposta corrispondente al-l’importo non memorizzato o trasmesso.Salve le procedure alternative adottate coni provvedimenti di attuazione dell’articolo2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto2015, n. 127, la sanzione di cui al primo
Art. 199.
Art. 198.
Atti Parlamentari — 251 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
periodo del presente comma si applica an-che in caso di mancato o irregolare fun-zionamento degli strumenti di cui al me-desimo comma 4. Se non constano omesseannotazioni, in caso di mancata tempestivarichiesta di intervento per la manutenzioneo di omessa verificazione periodica deglistessi strumenti nei termini legislativa-mente previsti si applica la sanzione am-ministrativa da euro 250 a euro 2.000 »;
b) al comma 3, primo periodo, leparole: « cento per cento » sono sostituitedalle seguenti: « novanta per cento »;
c) al comma 4, dopo le parole: « 2,primo periodo, » sono aggiunte le seguenti:« 2-bis, primo periodo, ».
3. All’articolo 11 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater è inserito ilseguente:
« 2-quinquies. Per l’omessa o tardivatrasmissione ovvero per la trasmissione condati incompleti o non veritieri dei corri-spettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto2015, n. 127, se la violazione non ha incisosulla corretta liquidazione del tributo, siapplica la sanzione amministrativa di euro100 per ciascuna trasmissione. Non si ap-plica l’articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472 »;
b) al comma 5, dopo il primo periodoè aggiunto il seguente: « La sanzione di cuial periodo precedente si applica anche al-l’omessa installazione degli strumenti dicui all’articolo 2, comma 4, del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve leprocedure alternative adottate con i prov-vedimenti di attuazione di cui al medesimocomma »;
c) dopo il comma 5 è aggiunto ilseguente:
« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca re-ato, a chiunque manomette o comunquealtera gli strumenti di cui all’articolo 2,comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
Art. 199.
Atti Parlamentari — 252 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2015, n. 127, o fa uso di essi allorché sianostati manomessi o alterati o consente chealtri ne faccia uso al fine di eludere ledisposizioni di cui al comma 1 del citatoarticolo si applica la sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 3.000 a euro12.000. ».
4. All’articolo 12 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il terzo periodoè aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cuiai periodi precedenti si applicano anchenelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1,1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto2015, n. 127, se le violazioni consistononella mancata o non tempestiva memoriz-zazione o trasmissione, ovvero nella me-morizzazione o trasmissione con dati in-completi o non veritieri »;
b) al comma 3, dopo il secondo pe-riodo è aggiunto il seguente: « Le sanzionidi cui ai periodi precedenti si applicanoanche all’omessa installazione ovvero allamanomissione o alterazione degli stru-menti di cui all’articolo 2, comma 4, deldecreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,salve le procedure alternative adottate coni provvedimenti di attuazione di cui almedesimo comma ».
5. All’articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472, dopo le parole: « articoli 6, »sono inserite le seguenti: « comma 2-bis,limitatamente all’ipotesi di omessa memo-rizzazione ovvero di memorizzazione condati incompleti o non veritieri, ».
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1a 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio2021.
Art. 200.
(Abrogazione dell’imposta sul money tran-sfer)
1. L’articolo 25-novies del decreto-legge23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
Art. 200.
Art. 199.
Atti Parlamentari — 253 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, è abrogato.
Art. 201.
(Collaborazioni tecnico–sportive dilettanti-stiche)
1. All’articolo 67, comma 1, lettera m),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo leparole: « dal CONI, » sono aggiunte le se-guenti: « dalla società Sport e salute Spa, ».
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIADELLE DOGANE
Art. 202.
(Impignorabilità delle somme accreditate inalcune contabilità speciali di tesoreria)
1. Le somme affidate da privati agliuffici doganali a titolo di deposito cauzio-nale di diritti doganali, riversate nella con-tabilità speciale intestata ai ricevitori do-ganali presso la Tesoreria dello Stato di cuiall’articolo 5 del decreto del Ministero dellefinanze 27 dicembre 1999, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000,nonché le somme assegnate ai funzionaridelegati dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli, con ordini di accreditamentopresso la Banca d’Italia, per il rimborso ditributi a favore di privati sono impignora-bili e pertanto non soggette a esecuzioneforzata.
2. Non sono ammessi atti di sequestro opignoramento ai sensi del presente articolopresso le sezioni di Tesoreria dello Stato epresso le sezioni decentrate del bancopostaa pena di nullità rilevabile anche d’ufficio.Gli atti di sequestro o di pignoramentoeventualmente notificati non determinanol’obbligo di accantonamento da parte dellesezioni medesime né sospendono l’accan-tonamento di somme nelle contabilità spe-ciali intestate ai ricevitori doganali né gliordini di accreditamento presso la Banca
Art. 201.
Art. 202.
Art. 200.
Atti Parlamentari — 254 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
d’Italia di somme destinate al rimborso ditributi a favore dei privati.
Art. 203.
(Whistleblowing)
1. All’articolo 54-bis, comma 2, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« nonché ai lavoratori e ai collaboratori diimprese titolari di pubbliche concessioni odi imprese che svolgono servizi o forni-scono prestazioni sottoposte ad attività re-golatoria da parte della pubblica ammini-strazione ».
Art. 204.
(Disposizioni per i depositi di prodotti ener-getici assoggettati ad accisa)
1. All’articolo 25 del testo unico delledisposizioni legislative concernenti le im-poste sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:
a) il comma 6-bis è sostituito dal se-guente:
« 6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1e 6, la licenza di cui al comma 4 è negatae l’istruttoria per il relativo rilascio è so-spesa allorché ricorrano nei confronti del-l’esercente, rispettivamente, le condizionidi cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; perla sospensione e la revoca della predettalicenza trovano applicazione, rispettiva-mente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo23. Nel caso di persone giuridiche e disocietà, la licenza è negata, revocata osospesa, ovvero il procedimento per il ri-lascio della stessa è sospeso, allorché lesituazioni di cui ai commi da 6 a 9 delmedesimo articolo 23 ricorrano, alle con-dizioni ivi previste, con riferimento a per-sone che rivestono in esse funzioni di rap-presentanza, di amministrazione o di dire-
Art. 203.
Art. 204.
Art. 202.
Atti Parlamentari — 255 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
zione ovvero a persone che ne esercitano,anche di fatto, la gestione e il controllo »;
b) dopo il comma 6-bis è inserito ilseguente:
« 6-ter. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 6-bis, limitatamente ai depositi com-merciali di cui ai commi 1 e 6 che movi-mentano benzina e gasolio usato come car-burante, la licenza di cui al comma 4 èaltresì negata ai soggetti che, a seguito diverifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimentodell’attività del deposito rapportati alla ca-pacità dei serbatoi, ai servizi strumentaliall’esercizio ovvero al conto economico pre-visionale, in base alle specifiche stabilitecon provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli. I soggettiper conto dei quali i titolari di depositicommerciali detengono o estraggono ben-zina o gasolio usato come carburante sonoobbligati a darne preventiva comunica-zione all’Agenzia delle dogane e dei mono-poli; in caso di riscontrata sussistenza dellesituazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11dell’articolo 23, la medesima Agenzia adottamotivati provvedimenti di divieto di prose-cuzione dell’attività nel termine di sessantagiorni dalla ricezione della comunicazioneo, qualora successiva al predetto termine,dalla data del verificarsi delle condizioniimpeditive previste dai medesimi commi »;
c) al comma 7, le parole: « La licenzadi esercizio » sono sostituite dalle seguenti:« Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis,la licenza di esercizio ».
2. Nella prima applicazione delle dispo-sizioni di cui al comma 1, lettera b), isoggetti per conto dei quali la benzina e ilgasolio usato come carburante sono dete-nuti presso i depositi commerciali di cuiall’articolo 25, commi 1 e 6, del testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, presentano la comunicazione di ini-zio attività entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge.
Art. 204.
Atti Parlamentari — 256 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 205.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. All’articolo 1, comma 636, alinea,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, leparole: « entro il 30 settembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo2023 ».
2. Il canone mensile di cui all’articolo 1,comma 636, lettera c), della legge 27 di-cembre 2013, n. 147, relativo ai mesi dagennaio 2021 a giugno 2021 compreso, puòessere versato, entro il giorno 10 del mesesuccessivo, nella misura di euro 2.800 perogni mese o frazione di mese superiore aquindici giorni e di euro 1.400 per ognifrazione di mese pari o inferiore a quindicigiorni.
3. I titolari di concessione per l’eserciziodel gioco del Bingo che scelgano la moda-lità di versamento del canone di prorogadelle concessioni di cui al comma 2 sonotenuti a versare la restante parte fino allacopertura dell’intero ammontare del ca-none previsto dalla vigente normativa, conrate mensili di pari importo, con gli inte-ressi legali calcolati giorno per giorno. Laprima rata è versata entro il 10 luglio 2021e le successive entro il giorno 10 di ciascunmese; l’ultima rata è versata entro il 10dicembre 2022.
Art. 206.
(Disposizioni concernenti l’istituzione degliincarichi di vicedirettore dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli)
1. Al comma 7 dell’articolo 23-quaterdel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, le parole: « l’Agenziadelle dogane e dei monopoli istituisce unoo più posti di vicedirettore, fino al massimodi tre, di cui uno, anche in deroga aicontingenti previsti dall’articolo 19, comma6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 »sono sostituite dalle seguenti: « l’Agenziadelle dogane e dei monopoli può istituireuno o più posti di vicedirettore, fino almassimo di tre, di cui uno, anche in derogaai contingenti previsti dall’articolo 19,
Art. 205.
Art. 206.
Atti Parlamentari — 257 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del2001 ».
PARTE III
FONDI
Art. 207.
(Fondo da ripartire per il sostegno delleattività produttive maggiormente colpite dal-l’emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di consentire la tempestivaapplicazione delle misure di sostegno delleattività produttive per le esigenze derivantidalle misure di contenimento dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 adot-tate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1,del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge22 maggio 2020, n. 35, è istituito, nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, un fondo da ripar-tire per il sostegno delle attività produttivemaggiormente colpite dall’emergenza epi-demiologica da COVID-19, con una dota-zione di 3.800 milioni di euro per l’anno2021. Il Fondo è ripartito con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con i Mi-nistri interessati, per il rifinanziamento,per l’anno 2021, di misure di sostegnoeconomico-finanziario già adottate nel corsodell’anno 2020 per fronteggiare le conse-guenze economiche derivanti dall’emer-genza epidemiologica da COVID-19, com-prese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge9 novembre 2020, n. 149.
Art. 207.
Art. 206.
Atti Parlamentari — 258 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 208.
(Fondo per il finanziamento di provvedi-menti legislativi – parte corrente e conto
capitale)
1. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter,lettera d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2021-2023,sono determinati, per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, nelle misure indicatedalle tabelle A e B allegate alla presentelegge.
Art. 209.
(Fondo per le esigenze indifferibili)
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è incrementato di 800 milioni di euro perl’anno 2021 e di 500 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2022.
Art. 210.
(Potenziamento dell’internazionalizzazionedelle imprese)
1. Per il potenziamento dell’internazio-nalizzazione delle imprese italiane, sonodisposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo dicui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,n. 394, è incrementata di 1.085 milioni dieuro per l’anno 2021 e di 140 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
b) la dotazione del fondo di cui all’ar-ticolo 72, comma 1, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, èincrementata di 465 milioni di euro perl’anno 2021 e di 60 milioni di euro perciascuno degli anni 2022 e 2023, per lefinalità di cui alla lettera d) del medesimocomma;
Art. 208.
Art. 209.
Art. 210.
Atti Parlamentari — 259 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
c) all’articolo 48, comma 2, lettera d),del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicem-bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2021 ».
SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATIDI PREVISIONE
Art. 211.
(Stato di previsione dell’entrata)
1. L’ammontare delle entrate previsteper l’anno finanziario 2021, relative a im-poste, tasse, contributi di ogni specie e ognialtro provento, accertate, riscosse e versatenelle casse dello Stato, in virtù di leggi,decreti, regolamenti e di ogni altro titolo,risulta dall’annesso stato di previsione del-l’entrata (Tabella n. 1).
Art. 212.
(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, per l’anno finanziario2021, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 2).
2. L’importo massimo di emissione dititoli pubblici, in Italia e all’estero, al nettodi quelli da rimborsare e di quelli perregolazioni debitorie, unitamente ai prestitidell’Unione europea, è stabilito, per l’anno2021, in 145.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9,del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, concernente gliimpegni assumibili dalla SACE Spa – Ser-vizi assicurativi del commercio estero, sonofissati per l’anno finanziario 2021, rispet-tivamente, in 3.000 milioni di euro per legaranzie di durata sino a ventiquattro mesie in 25.000 milioni di euro per le garanziedi durata superiore a ventiquattro mesi.
Art. 211.
Art. 212.
Art. 210.
Atti Parlamentari — 260 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
4. La SACE Spa è altresì autorizzata,per l’anno finanziario 2021, a rilasciaregaranzie e coperture assicurative relativa-mente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,entro la quota massima del 30 per cento diciascuno dei limiti indicati al comma 3 delpresente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degliimpegni da parte della SACE Spa e delMinistero dell’economia e delle finanze,per conto dello Stato, di cui all’articolo 6,comma 9-bis del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,è fissato, per l’esercizio finanziario 2021, in120.000 milioni di euro.
6. Gli importi dei fondi previsti dagliarticoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-gramma « Fondi di riserva e speciali », nel-l’ambito della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, sono stabiliti,per l’anno finanziario 2021, rispettiva-mente, in 900 milioni di euro, 1.500 milionidi euro, 2.000 milioni di euro, 800 milionidi euro e 6.300 milioni di euro.
7. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie, per l’annofinanziario 2021, quelle descritte nell’e-lenco n. 1, allegato allo stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Le spese per le quali può esercitarsi lafacoltà prevista dall’articolo 28 della legge31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,per l’anno finanziario 2021, nell’elenco n. 2,allegato allo stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.
9. Ai fini della compensazione sui fondierogati per la mobilità sanitaria in attua-zione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione al programma« Concorso dello Stato al finanziamentodella spesa sanitaria », nell’ambito dellamissione « Relazioni finanziarie con le au-
Art. 212.
Atti Parlamentari — 261 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
tonomie territoriali » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2021, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato dalle regioni e dalle province auto-nome di Trento e di Bolzano.
10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento delle sommeoccorrenti per l’effettuazione delle elezionipolitiche, amministrative e dei membri delParlamento europeo spettanti all’Italia eper l’attuazione dei referendum dal pro-gramma « Fondi da assegnare », nell’ambitodella missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2021, ai competenti programmi deglistati di previsione del medesimo Ministerodell’economia e delle finanze e dei Mini-steri della giustizia, degli affari esteri edella cooperazione internazionale, dell’in-terno e della difesa, per lo stesso annofinanziario, per l’effettuazione di spese re-lative a competenze spettanti ai compo-nenti i seggi elettorali, a nomine e notifichedei presidenti di seggio, a compensi perlavoro straordinario, a compensi agli estra-nei all’amministrazione, a missioni, a premi,a indennità e competenze varie spettantialle Forze di polizia, a trasferte e trasportodelle Forze di polizia, a rimborsi per faci-litazioni di viaggio agli elettori, a spese diufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, afornitura di carta e stampa di schede, amanutenzione e acquisto di materiale elet-torale, a servizio automobilistico e ad altreesigenze derivanti dall’effettuazione dellepredette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, con pro-pri decreti, per l’anno 2021, ai capitoli deltitolo III (Rimborso di passività finanziarie)degli stati di previsione delle amministra-zioni interessate le somme iscritte, per com-petenza e per cassa, nel programma « Rim-borsi del debito statale », nell’ambito dellamissione « Debito pubblico » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, in relazione agli oneri con-nessi alle operazioni di rimborso anticipato
Art. 212.
Atti Parlamentari — 262 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
o di rinegoziazione dei mutui con onere atotale o parziale carico dello Stato.
12. Nell’elenco n. 5, allegato allo statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, sono indicate le spese per lequali si possono effettuare, per l’anno fi-nanziario 2021, prelevamenti dal fondo adisposizione, di cui all’articolo 9, comma 4,della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscrittonel programma « Prevenzione e repres-sione delle frodi e delle violazioni agli ob-blighi fiscali », nell’ambito della missione« Politiche economico-finanziarie e di bi-lancio e tutela della finanza pubblica »,nonché nel programma « Concorso dellaGuardia di Finanza alla sicurezza pub-blica », nell’ambito della missione « Ordinepubblico e sicurezza » del medesimo statodi previsione.
13. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo della guardia di finanzadi cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 937 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, da mantenere in servizio nel-l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 803 delmedesimo codice, è stabilito in 70 unità.
14. Le somme iscritte nel bilancio au-tonomo della Presidenza del Consiglio deiministri, assegnate dal CIPE con propriadelibera alle amministrazioni interessate aisensi dell’articolo 1, comma 7, della legge17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finan-ziario 2021, destinate alla costituzione diunità tecniche di supporto alla program-mazione, alla valutazione e al monitoraggiodegli investimenti pubblici, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnate, con decreti del Ragionieregenerale dello Stato, negli stati di previ-sione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, per l’anno finanziario 2021, alla ri-assegnazione ad apposito capitolo di spesadello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze, nella misurastabilita con proprio decreto, delle sommeversate, nell’ambito della voce « Entrate de-rivanti dal controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti » dello stato diprevisione dell’entrata, dalla società Equi-
Art. 212.
Atti Parlamentari — 263 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
talia Giustizia Spa a titolo di utili relativialla gestione finanziaria del fondo di cuiall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, con propri decreti, provvede, nel-l’anno finanziario 2021, all’adeguamentodegli stanziamenti dei capitoli destinati alpagamento dei premi e delle vincite deigiochi pronostici, delle scommesse e dellelotterie, in corrispondenza con l’effettivoandamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione al programma« Analisi, monitoraggio e controllo dellafinanza pubblica e politiche di bilancio »,nell’ambito della missione « Politiche eco-nomico-finanziarie e di bilancio e tuteladella finanza pubblica » dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2021, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato relative alla gestione liquidatoria delFondo gestione istituti contrattuali lavora-tori portuali ed alla gestione liquidatoriadenominata « Particolari e straordinarie esi-genze, anche di ordine pubblico, della cittàdi Palermo ».
18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini di competenza e di cassa, tra glistanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2021, iscritti nel programma « Oneriper il servizio del debito statale » e tra glistanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 delmedesimo stato di previsione, iscritti nelprogramma « Rimborsi del debito statale »,al fine di provvedere alla copertura delfabbisogno di tesoreria derivante dalla con-trazione di mutui ovvero da analoghe ope-razioni finanziarie, qualora tale modalitàdi finanziamento risulti più convenienteper la finanza pubblica rispetto all’emis-sione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-
Art. 212.
Atti Parlamentari — 264 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
grammi dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, perl’anno finanziario 2021, delle somme ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato dalComitato olimpico nazionale italiano (CONI),dalla società Sport e salute Spa, dal Comi-tato italiano paralimpico, dalle singole Fe-derazioni sportive nazionali, dalle regioni,dalle province, dai comuni e da altri entipubblici e privati, destinate alle attività deigruppi sportivi del Corpo della guardia difinanza.
20. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, per l’anno finanziario2021, possono essere apportate variazionicompensative in termini di residui e cassacon riferimento alle somme di parte capi-tale iscritte nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze nel-l’anno 2020, non utilizzate nel medesimoanno e che sono conservate nel conto deiresidui ai sensi dell’articolo 34-bis dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, relativealle missioni « Competitività e sviluppo delleimprese » e « Politiche economico-finanzia-rie e di bilancio e tutela della finanzapubblica », classificate nella categoria eco-nomica « Acquisizione di attività finanzia-rie – Azioni e altre partecipazioni ».
Art. 213.
(Stato di previsione del Ministero dello svi-luppo economico e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dello svi-luppo economico, per l’anno finanziario2021, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alledisposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertitodalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, re-cante interventi urgenti a sostegno dell’oc-cupazione nelle aree di crisi siderurgica,resesi disponibili a seguito di provvedi-menti di revoca, sono versate all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate,nell’anno finanziario 2021, con decreti delRagioniere generale dello Stato, allo statodi previsione del Ministero dello sviluppo
Art. 213.
Art. 212.
Atti Parlamentari — 265 — Camera dei Deputati
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economico, ai fini di cui al medesimo ar-ticolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993,convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Art. 214.
(Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali e disposizioni rela-
tive)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, per l’anno finan-ziario 2021, in conformità all’annesso statodi previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, su pro-posta del Ministro del lavoro e delle poli-tiche sociali, con propri decreti, per l’annofinanziario 2021, variazioni compensativein termini di residui, di competenza e dicassa tra i capitoli dello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali, anche tra missioni e programmidiversi, connesse con l’attuazione dei de-creti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 en. 150.
Art. 215.
(Stato di previsione del Ministero della giu-stizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della giu-stizia, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione, in termini di com-petenza e di cassa, delle somme versate dalCONI, dalla società Sport e salute Spa,dalle regioni, dalle province, dai comuni eda altri enti pubblici e privati all’entratadel bilancio dello Stato, relativamente allespese per il mantenimento, per l’assistenzae per la rieducazione dei detenuti e inter-nati, per gli interventi e gli investimentifinalizzati al miglioramento delle condi-zioni detentive e delle attività trattamen-tali, nonché per le attività sportive del
Art. 214.
Art. 215.
Art. 213.
Atti Parlamentari — 266 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
personale del Corpo di polizia penitenzia-ria e dei detenuti e internati, nel pro-gramma « Amministrazione penitenziaria »e nel programma « Giustizia minorile e dicomunità », nell’ambito della missione « Giu-stizia » dello stato di previsione del Mini-stero della giustizia per l’anno finanziario2021.
3. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione allo stato di pre-visione del Ministero della giustizia dellesomme versate ad apposito capitolo del-l’entrata del bilancio dello Stato, a seguitodi convenzioni stipulate dal Ministero me-desimo con enti pubblici e privati, a decor-rere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ovvero derivanti da contri-buti, rimborsi e finanziamenti provenientida organismi, anche internazionali, per ladestinazione alle spese per il funziona-mento degli uffici giudiziari e dei servizi,anche di natura informatica, forniti daimedesimi uffici nonché al potenziamentodelle attività connesse alla cooperazionegiudiziaria internazionale, nei programmi« Giustizia civile e penale » e « Servizi digestione amministrativa per l’attività giudi-ziaria » nell’ambito della missione « Giusti-zia » dello stato di previsione del Ministerodella giustizia per l’anno finanziario 2021.
Art. 216.
(Stato di previsione del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale,per l’anno finanziario 2021, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale è autorizzatoad effettuare, previe intese con il Ministerodell’economia e delle finanze, operazioni invaluta estera non convertibile pari alle di-sponibilità esistenti nei conti correnti va-luta Tesoro costituiti presso le rappresen-tanze diplomatiche e gli uffici consolari, aisensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio
Art. 216.
Art. 215.
Atti Parlamentari — 267 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
1985, n. 15, e che risultino intrasferibiliper effetto di norme o disposizioni locali. Ilrelativo controvalore in euro è acquisitoall’entrata del bilancio dello Stato ed ècontestualmente iscritto, con decreti delRagioniere generale dello Stato, sulla basedelle indicazioni del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale,nei pertinenti programmi dello stato diprevisione del medesimo Ministero perl’anno finanziario 2021, per l’effettuazionedi spese connesse alle esigenze di funzio-namento, mantenimento ed acquisto dellesedi diplomatiche e consolari, degli istitutidi cultura e delle scuole italiane all’estero.Il Ministero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale è altresì autoriz-zato ad effettuare, con le medesime moda-lità, operazioni in valuta estera pari alledisponibilità esistenti nei conti correnti va-luta Tesoro in valute inconvertibili o intra-sferibili individuate, ai fini delle operazionidi cui al presente comma, dal Dipartimentodel tesoro del Ministero dell’economia edelle finanze su richiesta della competenteDirezione generale del Ministero degli af-fari esteri e della cooperazione internazio-nale.
Art. 217.
(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’istru-zione, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 7).
Art. 218.
(Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’in-terno, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dallasocietà Sport e salute Spa, nell’ambito della
Art. 217.
Art. 218.
Art. 216.
Atti Parlamentari — 268 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
voce « Entrate derivanti da servizi resi dalleAmministrazioni statali » dello stato di pre-visione dell’entrata, sono riassegnate, condecreti del Ragioniere generale dello Stato,al programma « Prevenzione dal rischio esoccorso pubblico », nell’ambito della mis-sione « Soccorso civile » dello stato di pre-visione del Ministero dell’interno per l’annofinanziario 2021, per essere destinate allespese relative all’educazione fisica, all’atti-vità sportiva e alla costruzione, al comple-tamento e all’adattamento di infrastrutturesportive concernenti il Corpo nazionale deivigili del fuoco.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato diprevisione del Ministero dell’interno, sonoindicate le spese per le quali si possonoeffettuare, per l’anno finanziario 2021, pre-levamenti dal fondo a disposizione per laPubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 dellalegge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscrittonel programma « Contrasto al crimine, tu-tela dell’ordine e della sicurezza pubblica »,nell’ambito della missione « Ordine pub-blico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a trasferire, con propridecreti, su proposta del Ministro dell’in-terno, agli stati di previsione dei Ministeriinteressati, per l’anno finanziario 2021, lerisorse iscritte nel capitolo 2313, istituitonel programma « Flussi migratori, inter-venti per lo sviluppo della coesione sociale,garanzia dei diritti, rapporti con le confes-sioni religiose », nell’ambito della missione« Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti » dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno, e nel capitolo 2872, isti-tuito nel programma « Pianificazione e co-ordinamento Forze di polizia », nell’ambitodella missione « Ordine pubblico e sicu-rezza » del medesimo stato di previsione, inattuazione dell’articolo 1, comma 562, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’arti-colo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007,n. 159, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 novembre 2007, n. 222, e delledisposizioni di cui all’articolo 2, comma106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a riassegnare, con propri de-creti, nello stato di previsione del Ministero
Art. 218.
Atti Parlamentari — 269 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dell’interno, per l’anno finanziario 2021, icontributi relativi al rilascio e al rinnovodei permessi di soggiorno, di cui all’articolo5, comma 2-ter, del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,versati all’entrata del bilancio dello Stato edestinati, ai sensi dell’articolo 14-bis delmedesimo testo unico, al Fondo rimpatri,finalizzato a finanziare le spese per il rim-patrio degli stranieri verso i Paesi di origineovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occor-renti per il finanziamento dei programmidi rimpatrio volontario ed assistito di cit-tadini di Paesi terzi verso il Paese di origineo di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro dell’interno, per l’anno finan-ziario 2021, le occorrenti variazioni com-pensative di bilancio, nello stato di previ-sione del Ministero dell’interno, anche tramissioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni compensative di bilancio tra iprogrammi di spesa dello stato di previ-sione del Ministero dell’interno « Elabora-zione, quantificazione e assegnazione dellerisorse finanziarie da attribuire agli entilocali » e « Gestione dell’albo dei segretaricomunali e provinciali », in relazione alleminori o maggiori occorrenze connesse allagestione dell’albo dei segretari provinciali ecomunali necessarie ai sensi dell’articolo 7,comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’ar-ticolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012,n. 174, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la correspon-sione, nell’ambito del sistema di erogazioneunificata, delle competenze accessorie do-vute al personale della Polizia di Stato, peri servizi resi nell’ambito delle convenzionistipulate con le società di trasporto ferro-viario, con la società Poste italiane Spa, conl’ANAS Spa e con l’Associazione italiana
Art. 218.
Atti Parlamentari — 270 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
società concessionarie autostrade e trafori,il Ministro dell’interno è autorizzato adapportare, con propri decreti, previo as-senso del Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, le occorrenti varia-zioni compensative di bilancio delle risorseiscritte sul capitolo 2502, istituito nel pro-gramma « Contrasto al crimine, tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica » dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »sui pertinenti capitoli dello stato di previ-sione del Ministero dell’interno.
9. Al fine di consentire il pagamento deicompensi per lavoro straordinario, si ap-plicano al personale dell’Amministrazionecivile dell’interno, nelle more del perfezio-namento del decreto del Ministro dell’in-terno di cui all’articolo 43, comma 13, dellalegge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti mas-simi stabiliti dal decreto adottato, ai sensidel medesimo articolo, per l’anno 2020.
Art. 219.
(Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 9).
Art. 220.
(Stato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, per l’anno fi-nanziario 2021, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali au-siliari del Corpo delle capitanerie di portoda mantenere in servizio come forza medianell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 803 delcodice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è stabilito come segue: 251
Art. 219.
Art. 220.
Art. 218.
Atti Parlamentari — 271 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ufficiali in ferma prefissata o in rafferma,di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 937 del codice di cui al decretolegislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali pilotidi complemento, di cui alla lettera b) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di porto da man-tenere alla frequenza dei corsi presso l’Ac-cademia navale e le Scuole sottufficiali dellaMarina militare, per l’anno 2021, è fissatoin 136 unità.
4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, riguardante il Corpodelle capitanerie di porto, sono descritte lespese per le quali possono effettuarsi, perl’anno finanziario 2021, i prelevamenti dalfondo a disposizione iscritto nel programma« Sicurezza e controllo nei mari, nei porti esulle coste », nell’ambito della missione « Or-dine pubblico e sicurezza » del medesimostato di previsione.
5. Ai sensi dell’articolo 2 del regola-mento per i servizi di cassa e contabilitàdelle Capitanerie di porto, di cui al regiodecreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi diqualsiasi provenienza possono essere ver-sati in conto corrente postale dai funzio-nari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regola-mentari in vigore presso il Ministero delladifesa si applicano, in quanto compatibili,alla gestione dei fondi, delle infrastrutturee dei mezzi di pertinenza delle Capitaneriedi porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a riassegnare allo stato di pre-visione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti quota parte delle entrate ver-sate al bilancio dello Stato derivanti daicorrispettivi di concessione offerti in sededi gara per il riaffidamento delle conces-sioni autostradali nella misura necessariaalla definizione delle eventuali pendenzecon i concessionari uscenti.
Art. 220.
Atti Parlamentari — 272 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Art. 221.
(Stato di previsione del Ministero dell’uni-versità e della ricerca)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’uni-versità e della ricerca, per l’anno finanzia-rio 2021, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 11).
Art. 222.
(Stato di previsione del Ministero della di-fesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della di-fesa, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali au-siliari da mantenere in servizio come forzamedia nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle letterea) e c) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui al decreto legislativo n. 66 del2010:
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 79;
3) Aeronautica n. 89;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di comple-mento, di cui alla lettera b) del comma 1dell’articolo 937 del codice di cui al decretolegislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 34;
3) Aeronautica n. 30;
c) ufficiali ausiliari delle forze di com-pletamento, di cui alla lettera d) del comma1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 122;
Art. 221.
Art. 222.
Atti Parlamentari — 273 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allieviufficiali delle accademie delle Forze ar-mate, compresa l’Arma dei carabinieri, dicui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l’anno2021, come segue:
1) Esercito n. 290;
2) Marina n. 310;
3) Aeronautica n. 271;
4) Carabinieri n. 118.
4. La consistenza organica degli allievidelle scuole sottufficiali delle Forze armate,esclusa 1’Arma dei carabinieri, di cui allalettera b-bis) del comma l dell’articolo 803del codice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno2021, come segue:
1) Esercito n. 337;
2) Marina n. 355;
3) Aeronautica n. 365.
5. La consistenza organica degli allievidelle scuole militari, di cui alla letterab-ter) del comma l dell’articolo 803 delcodice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2021,come segue:
l) Esercito n. 540;
2) Marina n. 204;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture mul-tinazionali della NATO, sostenute a caricodei programmi « Servizi ed affari generaliper le amministrazioni di competenza »,nell’ambito della missione « Servizi istitu-zionali e generali delle amministrazioni pub-bliche », « Approntamento e impiego Cara-binieri per la difesa e la sicurezza » e« Pianificazione generale delle Forze Ar-
Art. 222.
Atti Parlamentari — 274 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
mate e approvvigionamenti militari », nel-l’ambito della missione « Difesa e sicurezzadel territorio » dello stato di previsione delMinistero della difesa, per l’anno finanzia-rio 2021, si applicano le direttive che de-finiscono le procedure di negoziazione am-messe dalla NATO in materia di affida-mento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allostato di previsione del Ministero della di-fesa sono descritte le spese per le quali sipossono effettuare, per l’anno finanziario2021, i prelevamenti dai fondi a disposi-zione relativi alle tre Forze armate e al-l’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo613 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-grammi dello stato di previsione del Mini-stero della difesa, per l’anno finanziario2021, delle somme versate all’entrata delbilancio dello Stato dal CONI, dalla societàSport e salute Spa, dal Comitato italianoparalimpico, dalle singole federazioni spor-tive nazionali, dalle regioni, dalle province,dai comuni e da altri enti pubblici e privati,destinate alle attività dei gruppi sportividelle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti ca-pitoli del programma « Approntamento eimpiego Carabinieri per la difesa e la sicu-rezza », nell’ambito della missione « Difesae sicurezza del territorio » dello stato diprevisione del Ministero della difesa, perl’anno finanziario 2021, delle somme ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato dallaBanca d’Italia per i servizi di vigilanza ecustodia resi presso le sue sedi dal perso-nale dell’Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito ilMinistro dell’economia e delle finanze pergli aspetti finanziari, è autorizzato a ripar-tire, con propri decreti, le somme iscrittenell’anno 2021 sul pertinente capitolo dellostato di previsione del Ministero della di-fesa da destinare alle associazioni combat-tentistiche, di cui all’articolo 2195 del co-
Art. 222.
Atti Parlamentari — 275 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
dice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66.
Art. 223.
(Stato di previsione del Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali e di-
sposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, perl’anno finanziario 2021, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legi-slativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, nell’am-bito della parte corrente e nell’ambito delconto capitale dello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, per l’anno finanziario 2021,le variazioni compensative di bilancio, intermini di competenza e di cassa, occor-renti per la modifica della ripartizione dellerisorse tra i vari settori d’intervento delProgramma nazionale della pesca e dell’ac-quacoltura.
3. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, previo assenso delMinistero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale delloStato, è autorizzato, per l’anno finanziario2021, a provvedere con propri decreti alriparto del fondo per il funzionamento delComitato tecnico faunistico-venatorio na-zionale, per la partecipazione italiana alConsiglio internazionale della caccia e dellaconservazione della selvaggina e per la do-tazione delle associazioni venatorie nazio-nali riconosciute, di cui all’articolo 24,comma 1, della legge 11 febbraio 1992,n. 157, tra i competenti capitoli dello statodi previsione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, secondo lepercentuali indicate all’articolo 24, comma2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2021 il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,nello stato di previsione del Ministero delle
Art. 223.
Art. 222.
Atti Parlamentari — 276 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
politiche agricole alimentari e forestali, levariazioni compensative di bilancio, in ter-mini di competenza e di cassa, occorrentiper l’attuazione di quanto stabilito dagliarticoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,in ordine alla soppressione e riorganizza-zione di enti vigilati dal medesimo Mini-stero.
5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a ripartire, con propridecreti, per l’anno finanziario 2021, tra ipertinenti programmi dello stato di previ-sione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, le somme iscritte, intermini di residui, di competenza e di cassa,nel capitolo 7810 « Somme da ripartire perassicurare la continuità degli interventi pub-blici nel settore agricolo e forestale » isti-tuito nel programma « Politiche competi-tive, della qualità agroalimentare, della pe-sca, dell’ippica e mezzi tecnici di produ-zione », nell’ambito della missione« Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-sca » del medesimo stato di previsione, de-stinato alle finalità di cui alla legge 23dicembre 1999, n. 499, recante razionaliz-zazione degli interventi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-grammi dello stato di previsione del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali, per l’anno finanziario 2021, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato da amministrazioni ed enti pubbliciin virtù di accordi di programma, conven-zioni ed intese per il raggiungimento difinalità comuni in materia di telelavoro ealtre forme di lavoro a distanza, ai sensidell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998,n. 191, dell’articolo 3 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di pro-getti di cooperazione internazionale ai sensidell’articolo 24 della legge 11 agosto 2014,n. 125, e dell’articolo 15 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241.
Art. 223.
Atti Parlamentari — 277 — Camera dei Deputati
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Art. 224.
(Stato di previsione del Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo, perl’anno finanziario 2021, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo,per l’anno finanziario 2021, le variazionicompensative di bilancio, in termini di re-sidui, di competenza e di cassa, tra i capi-toli iscritti nel programma « Sostegno, va-lorizzazione e tutela del settore dello spet-tacolo dal vivo », nell’ambito della missione« Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali e paesaggistici » dello stato di pre-visione del Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, relativi al Fondounico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di bilancio, per l’anno finan-ziario 2021, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, adottati su proposta delMinistro per i beni e le attività culturali eper il turismo, comunicati alle competentiCommissioni parlamentari e trasmessi allaCorte dei conti per la registrazione, le oc-correnti variazioni compensative di bilan-cio, in termini di competenza e di cassa, trai capitoli iscritti nei pertinenti programmidello stato di previsione del Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismo,relativi agli acquisti ed alle espropriazioniper pubblica utilità, nonché per l’eserciziodel diritto di prelazione da parte delloStato su immobili di interesse archeologicoe monumentale e su cose di arte antica,medievale, moderna e contemporanea e diinteresse artistico e storico, nonché su ma-teriale archivistico pregevole e materialebibliografico, raccolte bibliografiche, libri,documenti, manoscritti e pubblicazioni pe-riodiche, ivi comprese le spese derivantidall’esercizio del diritto di prelazione, deldiritto di acquisto delle cose denunciate
Art. 224.
Atti Parlamentari — 278 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
per l’esportazione e dell’espropriazione, anorma di legge, di materiale bibliograficoprezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delleoperazioni e dei servizi svolti in attuazionedel piano nazionale straordinario di valo-rizzazione degli istituti e dei luoghi dellacultura dal relativo personale si provvedemediante ordini collettivi di pagamento conil sistema denominato « cedolino unico », aisensi dell’articolo 2, comma 197, della legge23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine ilMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, su proposta del Ministro per i beni ele attività culturali e per il turismo, levariazioni compensative di bilancio in ter-mini di competenza e di cassa su appositipiani gestionali dei capitoli relativi alle com-petenze accessorie del personale.
Art. 225.
(Stato di previsione del Ministero della sa-lute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della sa-lute, per l’anno finanziario 2021, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 15).
2. Per l’anno finanziario 2021, il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, suproposta del Ministro della salute, varia-zioni compensative, in termini di compe-tenza e di cassa, tra gli stanziamenti ali-mentati dal riparto della quota di cui al-l’articolo 12, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti inbilancio nell’ambito della missione « Ri-cerca e innovazione » dello stato di previ-sione del Ministero della salute, restandoprecluso l’utilizzo degli stanziamenti di contocapitale per finanziare spese correnti.
Art. 226.
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, ineuro 1.055.447.287.478, in euro
Art. 225.
Art. 226.
Art. 224.
Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
1.033.493.786.963 e in euro1.105.897.614.108 in termini di compe-tenza, nonché in euro 1.095.316.850.124, ineuro 1.042.774.039.762, in euro1.121.254.931.773 in termini di cassa, itotali generali della spesa dello Stato per iltriennio 2021-2023.
Art. 227.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, per il triennio 2021-2023,il quadro generale riassuntivo del bilanciodello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 228.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all’accertamento dei re-sidui di entrata e di spesa per i quali nonesistono nel bilancio di previsione i corri-spondenti capitoli nell’ambito dei pro-grammi interessati, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad isti-tuire gli occorrenti capitoli nei pertinentiprogrammi con propri decreti da comuni-care alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a trasferire, in terminidi competenza e di cassa, con propri de-creti, su proposta dei Ministri interessati,per l’anno finanziario 2021, le disponibilitàesistenti su altri programmi degli stati diprevisione delle amministrazioni compe-tenti a favore di appositi programmi desti-nati all’attuazione di interventi cofinanziatidall’Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di ri-organizzazione delle amministrazioni pub-bliche, il Ministro dell’economia e dellefinanze, su proposta dei Ministri compe-tenti, per l’anno finanziario 2021, è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, dacomunicare alle Commissioni parlamentaricompetenti, le variazioni compensative dibilancio, anche tra diversi stati di previ-sione, in termini di residui, di competenzae di cassa, ivi comprese l’istituzione, lamodifica e la soppressione di missioni e
Art. 227.
Art. 228.
Art. 226.
Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
programmi, che si rendano necessarie inrelazione all’accorpamento di funzioni o altrasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni di bilancio connesse con l’attua-zione dei contratti collettivi nazionali dilavoro del personale dipendente dalle am-ministrazioni dello Stato, stipulati ai sensidell’articolo 40 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché degli accordisindacali e dei provvedimenti di concerta-zione, adottati ai sensi dell’articolo 2 deldecreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,per quanto concerne il trattamento econo-mico fondamentale e accessorio del perso-nale interessato. Per l’attuazione di quantoprevisto dal presente comma, le sommeiscritte nel conto dei residui sul capitolon. 3027 « Fondo da ripartire per l’attua-zione dei contratti del personale delle am-ministrazioni statali, ivi compreso il perso-nale militare e quello dei corpi di polizia »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze possono essereversate all’entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondidestinati all’incentivazione del personalecivile dello Stato, delle Forze armate, delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e deiCorpi di polizia, nonché quelle per la cor-responsione del trattamento economico ac-cessorio del personale dirigenziale, non uti-lizzate alla chiusura dell’esercizio, sono con-servate nel conto dei residui per essereutilizzate nell’esercizio successivo. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,per l’anno finanziario 2021, le variazioni dibilancio occorrenti per l’utilizzazione deipredetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione, negli stati di pre-visione delle amministrazioni statali inte-ressate, per l’anno finanziario 2021, dellesomme rimborsate dalla Commissione eu-ropea per spese sostenute dalle ammini-strazioni medesime a carico dei pertinentiprogrammi dei rispettivi stati di previsione,affluite al fondo di rotazione di cui all’ar-
Art. 228.
Atti Parlamentari — 281 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,e successivamente versate all’entrata delbilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni di bilancio negli stati di previ-sione delle amministrazioni interessate, oc-correnti per l’attuazione dei decreti delPresidente del Consiglio dei ministri ema-nati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativiconcernenti il conferimento di funzioni ecompiti amministrativi dello Stato alle re-gioni e agli enti locali, in attuazione delcapo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, nei pertinenti programmi deglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario 2021, levariazioni di bilancio occorrenti per l’ap-plicazione del decreto legislativo 18 feb-braio 2000, n. 56, concernente disposizioniin materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,per l’anno finanziario 2021, delle sommeversate all’entrata a titolo di contribuzionealle spese di gestione degli asili nido istituitipresso le amministrazioni statali ai sensidell’articolo 70, comma 5, della legge 28dicembre 2001, n. 448, nonché di quelleversate a titolo di contribuzione alle spesedi gestione di servizi ed iniziative finalizzatial benessere del personale.
10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nell’ambito degli stati diprevisione di ciascun Ministero, per l’annofinanziario 2021, le variazioni compensa-tive di bilancio tra i capitoli interessati alpagamento delle competenze fisse e acces-sorie mediante ordini collettivi di paga-mento con il sistema denominato « cedo-lino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delle
Art. 228.
Atti Parlamentari — 282 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
amministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, le variazioni di bilanciocompensative occorrenti per l’attuazionedell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell’articolo 30, comma4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, per l’anno finanziario 2021, le varia-zioni compensative, in termini di compe-tenza e di cassa, tra gli stanziamenti deicapitoli degli stati di previsione dei Mini-steri, delle spese per interessi passivi e perrimborso di passività finanziarie relative adoperazioni di mutui il cui onere di ammor-tamento è posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, le variazioni di bilanciocompensative occorrenti in relazione alleriduzioni dei trasferimenti agli enti terri-toriali, disposte ai sensi dell’articolo 16,comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a riassegnare, per l’anno finan-ziario 2021, con propri decreti, negli statidi previsione delle amministrazioni com-petenti per materia, che subentrano, aisensi della normativa vigente, nella gestionedelle residue attività liquidatorie degli or-ganismi ed enti vigilati dallo Stato, sotto-posti a liquidazione coatta amministrativain base all’articolo 12, comma 40, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre2020, versate all’entrata del bilancio delloStato dai commissari liquidatori cessati dal-l’incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295dello stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, de-stinate agli interventi già di competenzadella soppressa Agenzia per lo sviluppo delsettore ippico, per il finanziamento delmonte premi delle corse, in caso di man-
Art. 228.
Atti Parlamentari — 283 — Camera dei Deputati
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cata adozione del decreto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 281, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311, o, comunque, nelle moredell’emanazione dello stesso, costituisconodeterminazione della quota parte delle en-trate erariali ed extraerariali derivanti dagiochi pubblici con vincita in denaro affi-dati in concessione allo Stato ai sensi delcomma 282 del medesimo articolo 1 dellacitata legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte neifondi connessi alla sistemazione di partitecontabilizzate in conto sospeso nonché dadestinare alle regioni, alle province auto-nome e agli altri enti territoriali, istituitinegli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati, in relazione all’eliminazione dei re-sidui passivi di bilancio e alla cancellazionedei residui passivi perenti, a seguito del-l’attività di ricognizione svolta in attua-zione dell’articolo 49, comma 2, lettere c) ed), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite condecreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alle variazioni compensativeper il triennio 2021-2023 tra i programmidegli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati ed il capitolo 3465, articolo 2, dellostato di previsione dell’entrata, in relazioneal contributo alla finanza pubblica previstodal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, da attribuire con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri a caricodelle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, le variazioni di bilanciooccorrenti per la riduzione degli stanzia-menti dei capitoli relativi alle spese cor-renti per l’acquisto di beni e servizi inapplicazione di quanto disposto dall’arti-colo 2, comma 222-quater, della legge 23dicembre 2009, n. 191.
19. Per corrispondere alle eccezionaliindifferibili esigenze di servizio, il Ministro
Art. 228.
Atti Parlamentari — 284 — Camera dei Deputati
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dell’economia e delle finanze è autorizzatoa ripartire tra le amministrazioni interes-sate, per l’anno finanziario 2021, le risorseiscritte sul fondo istituito ai sensi dell’ar-ticolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385,nello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze, nell’ambito dellamissione « Fondi da ripartire », programma« Fondi da assegnare », capitolo 3026, sullabase delle assegnazioni disposte con l’ap-posito decreto del Presidente del Consigliodei ministri. Tali assegnazioni tengono contoanche delle risorse finanziarie già iscrittesui pertinenti capitoli degli stati di previ-sione dei Ministeri interessati al fine diassicurare la tempestiva corresponsione dellesomme dovute al personale e ammontantial 50 per cento delle risorse complessiva-mente autorizzate per le medesime finalitànell’anno 2020. È autorizzata l’erogazionedei predetti compensi nelle more del per-fezionamento del citato decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri e nei limitiivi stabiliti per l’anno 2020.
20. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta dei Ministricompetenti, per l’anno finanziario 2021, levariazioni compensative, anche tra pro-grammi diversi del medesimo stato di pre-visione, in termini di residui, di compe-tenza e di cassa, che si rendano necessarienel caso di sentenze definitive anche rela-tive ad esecuzione forzata nei confrontidelle amministrazioni dello Stato.
21. In relazione al pagamento delle com-petenze accessorie mediante ordini collet-tivi di pagamento con il sistema denomi-nato « cedolino unico », ai sensi dell’arti-colo 2, comma 197, della legge 23 dicembre2009, n. 191, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato a ripartire, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, fra gli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2021, i fondi iscritti nello stato diprevisione del Ministero dell’interno, nel-l’ambito della missione « Ordine pubblico esicurezza », programma « Servizio perma-nente dell’Arma dei carabinieri per la tu-tela dell’ordine e la sicurezza pubblica » eprogramma « Pianificazione e coordina-
Art. 228.
Atti Parlamentari — 285 — Camera dei Deputati
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mento Forze di polizia », concernenti iltrattamento accessorio del personale delleForze di polizia e del personale alle dipen-denze della Direzione investigativa antima-fia. Nelle more del perfezionamento deldecreto del Ministro dell’interno, di cuiall’articolo 43, comma 13, della legge 1°aprile 1981, n. 121, al fine di consentire iltempestivo pagamento dei compensi perlavoro straordinario ai corpi di polizia, èautorizzata l’erogazione dei predetti com-pensi nei limiti stabiliti dal decreto adot-tato ai sensi del medesimo articolo 43,comma 13, per l’anno 2020.
22. In relazione al pagamento delle com-petenze fisse e accessorie mediante ordinicollettivi di pagamento con il sistema de-nominato « cedolino unico », ai sensi del-l’articolo 2, comma 197, della legge 23dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere gene-rale dello Stato è autorizzato a riassegnarenello stato di previsione del Ministero delladifesa, per l’anno finanziario 2021, le sommeversate in entrata concernenti le compe-tenze fisse ed accessorie del personale del-l’Arma dei carabinieri in forza extraorga-nica presso le altre amministrazioni.
23. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, per l’anno finanziario 2021, levariazioni compensative negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,tra le spese per la manutenzione dei beniacquistati nell’ambito delle dotazioni tec-niche e logistiche per le esigenze delle se-zioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’am-bito della missione « Ordine pubblico esicurezza », programma « Contrasto al cri-mine, tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica ».
24. Ai fini dell’attuazione del programmadi interventi previsto dall’articolo 5, comma2, del decreto legislativo 4 luglio 2014,n. 102, finanziato ai sensi del comma 12del medesimo articolo, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro dello sviluppo economico, perl’anno finanziario 2021, variazioni compen-sative, in termini di residui, di competenzae di cassa, tra i capitoli dello stato di
Art. 228.
Atti Parlamentari — 286 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
previsione del Ministero dello sviluppo eco-nomico relativi all’attuazione del citato pro-gramma di interventi e i correlati capitolidegli stati di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze e del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti.
25. In relazione alla razionalizzazionedelle funzioni di polizia e assorbimento delCorpo forestale dello Stato nell’Arma deicarabinieri di cui al decreto legislativo 19agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, per l’anno fi-nanziario 2021, le opportune variazioni com-pensative di bilancio tra gli stati di previ-sione delle amministrazioni interessate.
26. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,per l’anno finanziario 2021, delle sommeversate all’entrata del bilancio dello Statodall’Unione europea, dalle pubbliche am-ministrazioni e da enti pubblici e privati, atitolo di contribuzione alle spese di promo-zione della conciliazione dei tempi di vita edi lavoro nelle amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 14 della legge 7 agosto2015, n. 124.
27. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire tra gli statidi previsione dei Ministeri interessati lerisorse del capitolo « Fondo da assegnareper la sistemazione contabile delle partiteiscritte al conto sospeso », iscritto nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, per l’anno finanzia-rio 2021. Le risorse del suddetto Fondo nonutilizzate nel corso dello stesso eserciziosono conservate in bilancio al termine del-l’anno 2021 per essere utilizzate nell’eser-cizio successivo.
28. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni com-pensative di bilancio, anche in termini diresidui, relativamente alle sole competenzefisse, tra i capitoli delle amministrazioniinteressate al riordino delle Forze armate edelle Forze di polizia previsto dai decretilegislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, edei relativi decreti correttivi.
Art. 228.
Atti Parlamentari — 287 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
29. Con decreti del Ragioniere generaledello Stato, le somme affluite all’entrata delbilancio dello Stato per effetto di donazionieffettuate da soggetti privati in favore diamministrazioni centrali e periferiche delloStato puntualmente individuate possono es-sere riassegnate ad appositi capitoli di spesadegli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati.
30. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario 2021,variazioni compensative, in termini di com-petenza e di cassa, tra le spese per lapartecipazione italiana a banche, fondi edorganismi internazionali iscritte nell’am-bito della missione « L’Italia in Europa enel Mondo », programma « Politica econo-mica e finanziaria in ambito internazio-nale » e le spese connesse con l’interventodiretto di società partecipate dal Ministerodell’economia e delle finanze all’interno delsistema economico, anche attraverso la lorocapitalizzazione, iscritte nell’ambito dellamissione « Politiche economico-finanziariee di bilancio e tutela della finanza pub-blica », programma « Regolamentazione evigilanza sul settore finanziario ».
31. Il Ragioniere generale dello Stato èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,per l’anno finanziario 2021, delle sommeversate all’entrata del bilancio dello Statodalle Istituzioni dell’Unione europea per ilrimborso delle spese di missione presso gliorganismi comunitari del personale in ser-vizio presso le amministrazioni dello Stato,sostenute dalle amministrazioni medesimea carico dei pertinenti programmi dei ri-spettivi stati di previsione.
Art. 229.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diver-samente previsto, entra in vigore il 1° gen-naio 2021.
Art. 229.
Art. 228.
Atti Parlamentari — 288 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
ALLEGATI, TABELLE ED ELENCO
Atti Parlamentari — 289 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
PAGINA BIANCA
Allegato 1(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultatodifferenziale
2021 2022 2023
Livello massimo delsaldo netto da fi-nanziare, tenutoconto degli effettiderivanti dalla pre-sente legge
Livello massimo delricorso al mercatofinanziario, tenutoconto degli effettiderivanti dalla pre-sente legge (*)
-196.000 -157.000 -138.500
483.235 431.297 493.550
– CASSA –
Descrizione risultatodifferenziale
2021 2022 2023
Livello massimo delsaldo netto da fi-nanziare, tenutoconto degli effettiderivanti dalla pre-sente legge
Livello massimo delricorso al mercatofinanziario, tenutoconto degli effettiderivanti dalla pre-sente legge (*)
-279.000 -208.500 -198.000
566.365 482.797 553.050
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza odi ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Atti Parlamentari — 291 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Allegato A(articolo 75, comma 2)
PIEMONTE 5.157.974
V D'AOSTA 147.165
LOMBARDIA 11.654.330
BOLZANO 601.185
TRENTO 623.834
VENETO 5.702.059
FRIULI 1.445.510
LIGURIA 1.877.472
E ROMAGNA 5.226.360
TOSCANA 4.411.138
UMBRIA 1.043.872
MARCHE 1.794.191
LAZIO 6.773.374
ABRUZZO 1.532.592
MOLISE 358.997
CAMPANIA 6.505.752
PUGLIA 4.631.280
BASILICATA 654.230
CALABRIA 2.231.025
SICILIA 5.707.544
SARDEGNA 1.920.116
70.000.000
Atti Parlamentari — 292 — Camera dei Deputati
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Tabella 1(articolo 77, comma 1)
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Tabella 2(articolo 77, comma 2, lettera a))
Atti Parlamentari — 294 — Camera dei Deputati
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Allegato B(articolo 79, comma 1)
Atti Parlamentari — 295 — Camera dei Deputati
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Allegato C(articolo 83, comma 1)
Atti Parlamentari — 296 — Camera dei Deputati
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Allegato D(articolo 149, comma 1, lettera b))
Atti Parlamentari — 297 — Camera dei Deputati
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Allegato E(Articolo 154, comma 5, lettera b))
« Tabella 1(Articolo 111, comma 2-novies)
Regioni Percentuale di riparto
Ripartizione regionale delle risorse derivanti
dalla lotta all'evasione da riacquisire al Bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-novies DL
34/20202
Ripartizione regionale della quota annuale
minima da riacquisire al bilancio dello Stato,
comma 2-novies, art. 111 DL 34/2020
Abruzzo 3,16 30.068.268,39 1.581.289,47 Basilicata 2,50 23.755.278,10 1.249.289,47 Calabria 4,46 42.409.023,53 2.230.289,47 Campania 10,54 100.207.712,29 5.269.921,05 Emilia-Romagna 8,51 80.876.431,28 4.253.289,47 Lazio 11,70 111.269.456,39 5.851.657,89 Liguria 3,10 29.480.804,01 1.550.394,74 Lombardia 17,48 166.215.390,10 8.741.263,16 Marche 3,48 33.108.671,77 1.741.184,21 Molise 0,96 9.100.693,93 478.605,26 Piemonte 8,23 78.220.331,68 4.113.605,26 Puglia 8,15 77.511.771,58 4.076.342,11 Toscana 7,82 74.323.251,11 3.908.657,89 Umbria 1,96 18.654.245,83 981.026,32 Veneto 7,95 75.550.221,01 3.973.184,21 Totale 100,00 950.751.551 50.000.000 ».
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Allegato F(articolo 157, comma 1)
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Atti Parlamentari — 301 — Camera dei Deputati
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Atti Parlamentari — 302 — Camera dei Deputati
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Atti Parlamentari — 303 — Camera dei Deputati
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Atti Parlamentari — 304 — Camera dei Deputati
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Atti Parlamentari — 305 — Camera dei Deputati
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Atti Parlamentari — 306 — Camera dei Deputati
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Atti Parlamentari — 307 — Camera dei Deputati
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Atti Parlamentari — 308 — Camera dei Deputati
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Elenco 1(articolo 182, comma 1)
Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorsodell’unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 perl’anno 2019:
1. Acquirente unico Spa2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica
con i Paesi dell’Est europeo – Finest3. Trentino Sviluppo Spa4. Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia
società per azioni – Finlombarda Spa5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa – GEPAFIN Spa6. Finanziaria regionale Valle d’Aosta – Società per azioni –
Finaosta Spa7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia
Atti Parlamentari — 314 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
TABELLE A E B
Atti Parlamentari — 315 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
PAGINA BIANCA
Tabella A
Atti Parlamentari — 317 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
Tabella B
Atti Parlamentari — 318 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
Atti Parlamentari — 319 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
PAGINA BIANCA
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 321 –
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
PAGINA BIANCA
999/638/1
A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2021 - 2023(in Euro)
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sezione II + Sezione I)
(di cui disponibile) (di cui disponibile)
ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 505.054.627.057 -3.318.040.000 501.736.587.057202120222023
529.125.328.179-1.615.270.000530.740.598.179548.106.874.992 545.541.584.992-2.565.290.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 68.761.499.820 1.725.211.500 70.486.711.320202120222023
73.637.572.277487.431.00073.150.141.27767.405.107.614 67.762.610.114357.502.500
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTODI BENI PATRIMONIALI ERISCOSSIONE CREDITI
1.910.512.437 << 1.910.512.437202120222023
1.896.751.151<< 1.896.751.1511.874.072.650 1.874.072.650<<
di cui RISCOSSIONE CREDITI 720.997.437 << 720.997.43720222023
2021707.236.151707.236.151 << 684.557.650684.557.650 <<
TOTALE ENTRATE FINALI -1.592.828.500 574.133.810.814575.726.639.31420222023
2021605.787.490.607617.386.055.256
-1.127.839.000-2.207.787.500
604.659.651.607615.178.267.756
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI 481.313.476.664 << 481.313.476.664202120222023
428.834.135.356<< 428.834.135.356490.719.346.352 490.719.346.352<<
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE -1.592.828.500 1.055.447.287.4781.057.040.115.97820222023
20211.034.621.625.9631.108.105.401.608
-1.127.839.000-2.207.787.500
1.033.493.786.9631.105.897.614.108
SPESE
(567.016.563.230)17.638.914.074
2021
622.775.769.021
654.833.635.938
2022
2023
624.727.026.766
631.843.114.598 22.990.521.340
642.365.940.840
640.787.232.79218.011.463.771(573.893.883.914)
(577.679.967.999)
SPESE CORRENTITITOLO I -(590.007.084.570)
(591.532.797.988)
(595.691.431.770)
(57.756.892.603)51.150.000.000
2021
56.491.495.077
113.378.181.338
2022
2023
65.680.965.391
69.935.681.338 43.442.500.000
116.830.965.391
110.060.545.07753.569.050.000(58.978.567.773)
(51.445.927.772)
SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO II -(101.199.392.603)
(110.128.567.773)
(105.014.977.772)
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA'FINANZIARIE
2.979.520.000 210.000.000 3.189.520.000
2022
2023
2021
2.393.440.0002.273.440.000 120.000.000
2.297.000.0002.277.000.000 20.000.000
(2.636.814.942)
(1.982.280.772)
(2.846.814.942)
(2.102.280.772)
(1.989.021.305)(1.969.021.305)
TOTALE SPESE FINALI 701.778.795.936
2023
2022 68.788.914.074
66.433.021.340 768.211.817.276
759.196.906.231
71.580.513.771679.267.264.098
690.407.992.157
2021
750.847.777.869
(624.773.455.833)
(632.872.451.687)
(629.125.895.771)
(691.206.477.173)
(701.661.365.761)
(700.706.409.542)
(60.715.035.363)<<
2021
355.049.836.239
287.235.470.202
2022
2023
274.296.880.732
287.235.470.202 <<
274.296.880.732
355.049.836.239<< (86.408.258.317)
(139.965.678.691)
RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE
TITOLO III -(60.715.035.363)
(86.408.258.317)
(139.965.678.691)
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 323 –
999/638/2
A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2021 - 2023(in Euro)
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sezione II + Sezione I)
(di cui disponibile) (di cui disponibile)
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 989.014.266.138
2023
2022 68.788.914.074
66.433.021.340 1.055.447.287.478
1.033.493.786.963
71.580.513.7711.034.317.100.337
964.704.872.889
2021
1.105.897.614.108
(685.488.491.196)
(719.280.710.004)
(769.091.574.462)
(751.921.512.536)
(788.069.624.078)
(840.672.088.233)
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 324 –
999/638/3
A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2021 - 2023(in Euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
SPESE CORRENTI (-)
RISPARMIO PUBBLICO
TOTALE ENTRATE FINALI
TOTALE SPESE FINALI (-)
SALDO NETTO DA FINANZIARE
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLARISCOSSIONE CREDITI
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DIATTIVITA' FINANZIARIE (-)
INDEBITAMENTO NETTO
TOTALE ENTRATE FINALI
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)
RICORSO AL MERCATO
573.816.126.877
631.843.114.598
-58.026.987.721
575.726.639.314
-126.052.156.622
701.778.795.936
575.005.641.877
698.799.275.936
-123.793.634.059
575.726.639.314
989.014.266.138
-413.287.626.824
66.433.021.340
66.313.021.340
-1.592.828.500
-1.592.828.500
-68.025.849.840
22.990.521.340
-24.583.349.840
-68.025.849.840
-67.905.849.840
-1.592.828.500
66.433.021.340
-1.592.828.500
1.055.447.287.478
573.412.813.377
572.223.298.377
-194.078.006.462
765.022.297.276
768.211.817.276
-82.610.337.561
654.833.635.938
-191.609.483.899
574.133.810.814
-481.313.476.664
574.133.810.814
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sezione II + Sezione I)
2023
2021
2022
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2023
2022
2021
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
602.762.900.456603.890.739.456 -1.127.839.000
-2.207.787.500 613.304.195.106615.511.982.606
642.365.940.84017.638.914.074624.727.026.766
640.787.232.79218.011.463.771622.775.769.021
-39.603.040.384-18.766.753.074-20.836.287.310
-27.483.037.686-20.219.251.271-7.263.786.415
604.659.651.607-1.127.839.000605.787.490.607
-2.207.787.500 615.178.267.756617.386.055.256
68.788.914.074690.407.992.157 759.196.906.231
750.847.777.869679.267.264.098 71.580.513.771
-69.916.753.074-84.620.501.550 -154.537.254.624
-73.788.301.271 -135.669.510.113-61.881.208.842
-1.127.839.000 603.952.415.456605.080.254.456
614.493.710.106-2.207.787.500616.701.497.606
756.803.466.23168.668.914.074688.134.552.157
748.550.777.86971.560.513.771676.990.264.098
-83.054.297.701 -152.851.050.775-69.796.753.074
-60.288.766.492 -134.057.067.763-73.768.301.271
-1.127.839.000 604.659.651.607605.787.490.607
615.178.267.756617.386.055.256 -2.207.787.500
964.704.872.889 1.033.493.786.96368.788.914.074
71.580.513.771 1.105.897.614.1081.034.317.100.337
-428.834.135.356-358.917.382.282 -69.916.753.074
-73.788.301.271-416.931.045.081 -490.719.346.352
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 325 –
segu
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2022
2023
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01.9
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2.71
7.94
6.21
629
.825
.164
.125
82.5
49.7
74.7
8235
8.39
4.78
6.70
623
8.42
13.
183.
175.
149
4.39
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9.09
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.140
.004
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901.
121.
365
34.2
16.6
49.6
4882
.549
.774
.782
365.
969.
685.
799
23.3
21.4
65.5
3722
5.16
3.78
4.67
230
.751
.613
.305
83.4
43.9
99.9
8636
2.68
0.86
3.50
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8.42
111
.633
.812
.342
59.8
17.8
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.958
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014
30.8
11.4
31.1
7383
.443
.999
.986
374.
374.
732.
131
23.3
38.2
00.6
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2.82
6.46
4.42
629
.537
.878
.133
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.817
.869
.347
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716.
677.
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2022
2023
192.
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665.
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1.00
0.00
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3.67
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12.7
20.7
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5.00
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6.74
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71.
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470.
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366.
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2022
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Tot
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Tot
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 348 –
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2022
2023
2021
TOTA
LE27
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.932
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40.5
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00.0
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30.6
74.1
94.7
0948
.472
.100
.000
79.1
46.2
94.7
0925
.484
.865
.824
51.3
61.0
00.0
0076
.845
.865
.824
19.9
06.9
69.6
522.
508.
900.
000
22.4
15.8
69.6
5215
.447
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0.00
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.603
.406
.968
13.3
21.7
89.0
951.
534.
000.
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378.
181.
338
65.6
80.9
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.000
116.
830.
965.
391
56.4
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0.00
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0.00
0.00
03.
189.
520.
000
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0.00
012
0.00
0.00
02.
393.
440.
000
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7.00
0.00
020
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.000
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0.00
0
Sez
ITo
t
Sez
II
Tot
Sez
IISe
z I
Sez
ISe
z II
Tot
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 349 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAA) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI(in euro)
ALLEGATO A/2
999/056/1
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
269.874.801.211 -3.397.770.000 266.477.031.211CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SULREDDITO
202120222023
-2.112.900.000 281.947.066.818284.059.966.818290.659.061.122293.703.481.122 -3.044.420.000
175.104.825.846 422.130.000 175.526.955.846CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI 202120222023
416.630.000 185.171.261.361184.754.631.361191.986.023.870191.569.393.870 416.630.000
33.848.000.000 -342.400.000 33.505.600.000CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUICONSUMI E DOGANE
202120222023
81.000.000 35.596.000.00035.515.000.00036.374.500.00036.312.000.000 62.500.000
10.726.000.000 << 10.726.000.000CATEGORIA IV - MONOPOLI 202120222023
<< 10.728.000.00010.728.000.00010.730.000.00010.730.000.000 <<
15.501.000.000 << 15.501.000.000CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA'DI GIUOCO
202120222023
<< 15.683.000.00015.683.000.00015.792.000.00015.792.000.000 <<
TOTALE 505.054.627.057 -3.318.040.000 501.736.587.057529.125.328.179-1.615.270.000530.740.598.179
-2.565.290.000 545.541.584.992548.106.874.992
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 350 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAA) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI(in euro)
ALLEGATO A/2
999/056/2
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
905.502.829 311.915.000 1.217.417.829CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI 202120222023
466.215.000 1.371.702.986905.487.986908.599.424905.484.424 3.115.000
29.851.636.192 9.496.500 29.861.132.692CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICIMINORI
202120222023
21.216.000 33.915.004.01033.893.788.01028.054.001.88628.049.614.386 4.387.500
345.188.113 << 345.188.113CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO 202120222023
<< 345.035.279345.035.279308.899.427308.899.427 <<
1.800.000.000 << 1.800.000.000CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDEAUTONOME ED UTILI DI GESTIONI
202120222023
<< 1.600.000.0001.600.000.0001.500.000.0001.500.000.000 <<
3.978.452.126 << 3.978.452.126CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI VARI DEL TESORO
202120222023
<< 4.409.827.3444.409.827.3444.438.378.2094.438.378.209 <<
28.990.089.866 1.403.800.000 30.393.889.866CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI 202120222023
<< 29.005.375.35229.005.375.35229.462.115.87929.112.115.879 350.000.000
2.890.630.694 << 2.890.630.694CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANONELLA SPESA
202120222023
<< 2.990.627.3062.990.627.3063.090.615.2893.090.615.289 <<
TOTALE 68.761.499.820 1.725.211.500 70.486.711.32073.637.572.277487.431.00073.150.141.277
357.502.500 67.762.610.11467.405.107.614
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 351 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAA) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI(in euro)
ALLEGATO A/2
999/056/3
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI
20.510.000 << 20.510.000CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI EDAFFRANCAZIONE DI CANONI
202120222023
<< 20.510.00020.510.00020.510.00020.510.000 <<
1.169.005.000 << 1.169.005.000CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENIPATRIMONIALI
202120222023
<< 1.169.005.0001.169.005.0001.169.005.0001.169.005.000 <<
720.997.437 << 720.997.437CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DICREDITI VARI DEL TESORO
202120222023
<< 707.236.151707.236.151684.557.650684.557.650 <<
TOTALE 1.910.512.437 << 1.910.512.4371.896.751.151<< 1.896.751.151
<< 1.874.072.6501.874.072.650
202120222023
TOTALE ENTRATE FINALI 575.726.639.314 -1.592.828.500 574.133.810.814604.659.651.607-1.127.839.000605.787.490.607615.178.267.756617.386.055.256 -2.207.787.500
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 352 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAA) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI(in euro)
ALLEGATO A/3
999/058/1
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
97.329.672.572 772.221.108 98.101.893.680REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 202120222023
1.229.079.163 96.927.525.81995.698.446.65696.320.775.16294.720.794.787 1.599.980.375
13.967.255.470 272.396.360 14.239.651.830CONSUMI INTERMEDI 202120222023
130.325.198 13.101.534.80712.971.209.60913.037.575.65712.979.858.617 57.717.040
5.101.333.670 15.654.385 5.116.988.055IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 202120222023
34.125.996 5.003.952.1204.969.826.1244.934.222.2824.884.209.643 50.012.639
294.801.093.622 12.955.850.119 307.756.943.741TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE
202120222023
6.960.265.258 294.872.688.072287.912.422.814298.326.315.632288.227.980.374 10.098.335.258
20.941.552.709 664.400.000 21.605.952.709TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE
202120222023
99.400.000 22.182.419.85722.083.019.85719.146.867.67019.061.767.670 85.100.000
8.998.796.461 1.450.806.278 10.449.602.739TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 202120222023
2.528.106.278 10.801.315.7298.273.209.4517.791.060.8157.643.154.537 147.906.278
1.424.114.345 66.000.000 1.490.114.345TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 202120222023
79.000.000 1.353.171.4201.274.171.4201.209.582.9801.117.482.980 92.100.000
20.620.000.000 << 20.620.000.000RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 202120222023
<< 21.320.000.00021.320.000.00022.015.000.00022.015.000.000 <<
81.507.091.229 << 81.507.091.229INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 202120222023
<< 82.406.261.03082.406.261.03085.692.458.10385.692.458.103 <<
75.137.258.112 78.550.000 75.215.808.112POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 202120222023
78.550.000 74.708.268.28674.629.718.28674.734.042.11474.655.492.114 78.550.000
1.169.005.000 << 1.169.005.000AMMORTAMENTI 202120222023
<< 1.169.005.0001.169.005.0001.169.005.0001.169.005.000 <<
10.845.941.408 6.714.643.090 17.560.584.498ALTRE USCITE CORRENTI 202120222023
6.500.062.181 18.519.798.70012.019.736.51916.410.327.37710.608.565.196 5.801.762.181
TOTALE 631.843.114.598 22.990.521.340 654.833.635.938642.365.940.84017.638.914.074624.727.026.766
18.011.463.771 640.787.232.792622.775.769.021
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 353 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAA) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI(in euro)
ALLEGATO A/3
999/058/2
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
8.665.391.916 -3.000.000 8.662.391.916INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 202120222023
30.000.000 9.749.771.6919.719.771.6917.884.775.0467.877.975.046 6.800.000
27.394.932.614 40.594.100.000 67.989.032.614CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE
202120222023
48.472.100.000 79.146.294.70930.674.194.70976.845.865.82425.484.865.824 51.361.000.000
19.906.969.652 2.508.900.000 22.415.869.652CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 202120222023
2.155.900.000 17.603.406.96815.447.506.96814.855.789.09513.321.789.095 1.534.000.000
116.626.030 << 116.626.030CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE EISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
202120222023
<< 106.187.055106.187.05580.738.07780.738.077 <<
589.673.701 -50.000.000 539.673.701CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 202120222023
<< 448.383.927448.383.927449.623.339449.623.339 <<
10.282.567.425 182.500.000 10.465.067.425ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 202120222023
372.000.000 7.383.481.0417.011.481.0417.646.753.6966.999.503.696 647.250.000
2.979.520.000 210.000.000 3.189.520.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 202120222023
120.000.000 2.393.440.0002.273.440.0002.297.000.0002.277.000.000 20.000.000
TOTALE 69.935.681.338 43.442.500.000 113.378.181.338116.830.965.39151.150.000.00065.680.965.391
53.569.050.000 110.060.545.07756.491.495.077
202120222023
TOTALE SPESE FINALI 701.778.795.936 66.433.021.340 768.211.817.276759.196.906.23168.788.914.074690.407.992.157750.847.777.869679.267.264.098 71.580.513.771
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 354 –
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 355 –
B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
PAGINA BIANCA
999/646/1
B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2021 - 2023(in Euro)
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sezione II + Sezione I)
(di cui disponibile) (di cui disponibile)
ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 478.324.737.202 -3.318.040.000 475.006.697.202202120222023
502.217.692.790-1.615.270.000503.832.962.790519.549.515.987 516.984.225.987-2.565.290.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 52.530.195.490 1.725.211.500 54.255.406.990202120222023
57.573.593.049487.431.00057.086.162.04950.728.711.644 51.086.214.144357.502.500
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTODI BENI PATRIMONIALI ERISCOSSIONE CREDITI
1.863.766.367 << 1.863.766.367202120222023
1.849.364.231<< 1.849.364.2311.826.215.700 1.826.215.700<<
di cui RISCOSSIONE CREDITI 674.251.367 << 674.251.36720222023
2021659.849.231659.849.231 << 636.700.700636.700.700 <<
TOTALE ENTRATE FINALI -1.592.828.500 531.125.870.559532.718.699.05920222023
2021562.768.489.070572.104.443.331
-1.127.839.000-2.207.787.500
561.640.650.070569.896.655.831
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI 564.190.979.565 << 564.190.979.565202120222023
481.133.389.692<< 481.133.389.692551.358.275.942 551.358.275.942<<
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE -1.592.828.500 1.095.316.850.1241.096.909.678.62420222023
20211.043.901.878.7621.123.462.719.273
-1.127.839.000-2.207.787.500
1.042.774.039.7621.121.254.931.773
SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
635.044.090.645 17.638.914.074
18.011.463.771
22.990.521.340647.762.899.661
2022
651.582.349.022
652.683.004.719
2023
670.753.421.0012021
633.570.885.251
(583.472.095.158)
(584.568.933.210)
(633.372.099.371)
(606.462.616.498)
(602.207.847.284)
(651.383.563.142)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
68.644.154.311 47.150.000.000
50.069.050.000
40.242.500.00096.955.473.964
2022
114.622.814.182
115.794.154.311
2023
137.197.973.9642021
64.553.764.182
(89.568.947.273)
(65.167.813.119)
(64.276.764.182)
(129.811.447.273)
(112.317.813.119)
(114.345.814.182)
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA'FINANZIARIE
29.989.520.000 210.000.000 30.199.520.000
2022
2023
2021
9.393.440.0009.273.440.000 120.000.000
14.797.000.00014.777.000.000 20.000.000
(29.646.814.942)
(8.982.280.772)
(14.777.000.000)
(29.856.814.942)
(9.102.280.772)
(14.797.000.000)
63.233.021.340
768.477.159.030
2021
698.124.649.433
64.788.914.074
2023 766.205.163.204
2022 703.688.244.956
807.951.394.965
68.080.513.771
TOTALE SPESE FINALI 744.718.373.625(673.041.042.431)
(649.736.746.329)
(697.648.863.553)
(736.274.063.771)
(714.525.660.403)
(765.729.377.324)
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE
274.296.880.732 <<
<<
<< 287.365.455.159
2022
355.049.768.569
274.296.880.732
2023
287.365.455.1592021
355.049.768.569
(61.060.023.508)
(86.526.610.377)
(355.049.768.569)
(61.060.023.508)
(86.526.610.377)
(355.049.768.569)
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 357 –
999/646/2
B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2021 - 2023(in Euro)
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sezione II + Sezione I)
(di cui disponibile) (di cui disponibile)
63.233.021.340
1.042.774.039.762
2021
1.053.174.418.002
64.788.914.074
2023 1.121.254.931.773
2022 977.985.125.688
1.095.316.850.124
68.080.513.771
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.032.083.828.784(734.101.065.939)
(736.263.356.706)
(1.052.698.632.122)
(797.334.087.279)
(801.052.270.780)
(1.120.779.145.893)
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 358 –
999/646/3
B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2021 - 2023(in Euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
SPESE CORRENTI (-)
RISPARMIO PUBBLICO
TOTALE ENTRATE FINALI
TOTALE SPESE FINALI (-)
SALDO NETTO DA FINANZIARE
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLARISCOSSIONE CREDITI
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONEDI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)
INDEBITAMENTO NETTO
TOTALE ENTRATE FINALI
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)
RICORSO AL MERCATO
530.854.932.692
647.762.899.661
-116.907.966.969
532.718.699.059
-211.999.674.566
744.718.373.625
532.044.447.692
714.728.853.625
-182.684.405.933
532.718.699.059
1.032.083.828.784
-499.365.129.725
63.233.021.340
63.113.021.340
-1.592.828.500
-1.592.828.500
-64.825.849.840
22.990.521.340
-24.583.349.840
-64.825.849.840
-64.705.849.840
-1.592.828.500
63.233.021.340
-1.592.828.500
1.095.316.850.124
530.451.619.192
529.262.104.192
-276.825.524.406
777.751.874.965
807.951.394.965
-141.491.316.809
670.753.421.001
-247.300.255.773
531.125.870.559
-564.190.979.565
531.125.870.559
Sezione II Sezione I Totale previsioni DLBintegrato
(Sezione II + Sezione I)
2023
2021
2022
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2023
2022
2021
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
2022
2021
2023
559.791.285.839560.919.124.839 -1.127.839.000
-2.207.787.500 568.070.440.131570.278.227.631
652.683.004.71917.638.914.074635.044.090.645
651.582.349.02218.011.463.771633.570.885.251
-92.891.718.880-18.766.753.074-74.124.965.806
-83.511.908.891-20.219.251.271-63.292.657.620
561.640.650.070-1.127.839.000562.768.489.070
-2.207.787.500 569.896.655.831572.104.443.331
64.788.914.074703.688.244.956 768.477.159.030
766.205.163.204698.124.649.433 68.080.513.771
-65.916.753.074-140.919.755.886 -206.836.508.960
-70.288.301.271 -196.308.507.373-126.020.206.102
-1.127.839.000 560.980.800.839562.108.639.839
569.259.955.131-2.207.787.500571.467.742.631
759.083.719.03064.668.914.074694.414.804.956
751.408.163.20468.060.513.771683.347.649.433
-132.306.165.117 -198.102.918.191-65.796.753.074
-111.879.906.802 -182.148.208.073-70.268.301.271
-1.127.839.000 561.640.650.070562.768.489.070
569.896.655.831572.104.443.331 -2.207.787.500
977.985.125.688 1.042.774.039.76264.788.914.074
68.080.513.771 1.121.254.931.7731.053.174.418.002
-481.133.389.692-415.216.636.618 -65.916.753.074
-70.288.301.271-481.069.974.671 -551.358.275.942
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 359 –
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Atti Parlamentari Camera dei Deputati
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ISe
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Tot
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 383 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAB) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI(in euro)
ALLEGATO B/2
999/656/1
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
258.384.606.751 -3.397.770.000 254.986.836.751CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SULREDDITO
202120222023
-2.112.900.000 270.106.358.415272.219.258.415277.854.012.898280.898.432.898 -3.044.420.000
159.865.130.451 422.130.000 160.287.260.451CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI 202120222023
416.630.000 170.104.334.375169.687.704.375176.233.713.089175.817.083.089 416.630.000
33.848.000.000 -342.400.000 33.505.600.000CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUICONSUMI E DOGANE
202120222023
81.000.000 35.596.000.00035.515.000.00036.374.500.00036.312.000.000 62.500.000
10.726.000.000 << 10.726.000.000CATEGORIA IV - MONOPOLI 202120222023
<< 10.728.000.00010.728.000.00010.730.000.00010.730.000.000 <<
15.501.000.000 << 15.501.000.000CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA'DI GIUOCO
202120222023
<< 15.683.000.00015.683.000.00015.792.000.00015.792.000.000 <<
TOTALE 478.324.737.202 -3.318.040.000 475.006.697.202502.217.692.790-1.615.270.000503.832.962.790
-2.565.290.000 516.984.225.987519.549.515.987
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 384 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAB) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI(in euro)
ALLEGATO B/2
999/656/2
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
905.646.158 311.915.000 1.217.561.158CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI 202120222023
466.215.000 1.371.836.308905.621.308908.699.073905.584.073 3.115.000
24.816.658.381 9.496.500 24.826.154.881CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICIMINORI
202120222023
21.216.000 28.968.661.41328.947.445.41323.080.706.48723.076.318.987 4.387.500
334.196.015 << 334.196.015CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO 202120222023
<< 334.387.027334.387.027298.160.120298.160.120 <<
1.800.000.000 << 1.800.000.000CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDEAUTONOME ED UTILI DI GESTIONI
202120222023
<< 1.600.000.0001.600.000.0001.500.000.0001.500.000.000 <<
2.314.365.447 << 2.314.365.447CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI VARI DEL TESORO
202120222023
<< 2.689.539.7372.689.539.7372.575.762.6362.575.762.636 <<
19.458.548.448 1.403.800.000 20.862.348.448CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI 202120222023
<< 19.607.431.31019.607.431.31019.621.229.62819.271.229.628 350.000.000
2.900.781.041 << 2.900.781.041CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANONELLA SPESA
202120222023
<< 3.001.737.2543.001.737.2543.101.656.2003.101.656.200 <<
TOTALE 52.530.195.490 1.725.211.500 54.255.406.99057.573.593.049487.431.00057.086.162.049
357.502.500 51.086.214.14450.728.711.644
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 385 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAB) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI(in euro)
ALLEGATO B/2
999/656/3
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI
20.510.000 << 20.510.000CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI EDAFFRANCAZIONE DI CANONI
202120222023
<< 20.510.00020.510.00020.510.00020.510.000 <<
1.169.005.000 << 1.169.005.000CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENIPATRIMONIALI
202120222023
<< 1.169.005.0001.169.005.0001.169.005.0001.169.005.000 <<
674.251.367 << 674.251.367CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DICREDITI VARI DEL TESORO
202120222023
<< 659.849.231659.849.231636.700.700636.700.700 <<
TOTALE 1.863.766.367 << 1.863.766.3671.849.364.231<< 1.849.364.231
<< 1.826.215.7001.826.215.700
202120222023
TOTALE ENTRATE FINALI 532.718.699.059 -1.592.828.500 531.125.870.559561.640.650.070-1.127.839.000562.768.489.070569.896.655.831572.104.443.331 -2.207.787.500
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 386 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAB) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)ALLEGATO B/3
999/658/1
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
97.333.177.266 772.221.108 98.105.398.374REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 202120222023
1.229.079.163 96.891.552.01895.662.472.85596.275.582.48494.675.602.109 1.599.980.375
14.229.032.093 272.396.360 14.501.428.453CONSUMI INTERMEDI 202120222023
130.325.198 13.113.110.35612.982.785.15813.056.098.72212.998.381.682 57.717.040
5.101.383.690 15.654.385 5.117.038.075IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 202120222023
34.125.996 5.003.658.6724.969.532.6764.933.911.2984.883.898.659 50.012.639
304.123.895.644 12.955.850.119 317.079.745.763TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE
202120222023
6.960.265.258 298.924.143.651291.963.878.393301.325.623.881291.227.288.623 10.098.335.258
20.954.854.817 664.400.000 21.619.254.817TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE
202120222023
99.400.000 22.182.219.85722.082.819.85719.116.867.67019.031.767.670 85.100.000
9.016.859.397 1.450.806.278 10.467.665.675TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 202120222023
2.528.106.278 10.817.315.7298.289.209.4517.791.060.8157.643.154.537 147.906.278
1.424.114.345 66.000.000 1.490.114.345TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 202120222023
79.000.000 1.353.171.4201.274.171.4201.208.582.9801.116.482.980 92.100.000
20.620.000.000 << 20.620.000.000RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 202120222023
<< 21.320.000.00021.320.000.00022.015.000.00022.015.000.000 <<
81.507.091.229 << 81.507.091.229INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 202120222023
<< 82.406.261.03082.406.261.03085.691.746.68185.691.746.681 <<
75.137.258.112 78.550.000 75.215.808.112POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 202120222023
78.550.000 74.708.268.28674.629.718.28674.734.042.11474.655.492.114 78.550.000
1.169.005.000 << 1.169.005.000AMMORTAMENTI 202120222023
<< 1.169.005.0001.169.005.0001.169.005.0001.169.005.000 <<
17.146.228.068 6.714.643.090 23.860.871.158ALTRE USCITE CORRENTI 202120222023
6.500.062.181 24.794.298.70018.294.236.51924.264.827.37718.463.065.196 5.801.762.181
TOTALE 647.762.899.661 22.990.521.340 670.753.421.001652.683.004.71917.638.914.074635.044.090.645
18.011.463.771 651.582.349.022633.570.885.251
202120222023
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 387 –
CLASSIFICAZIONE ECONOMICAB) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)ALLEGATO B/3
999/658/2
Sezione II Sezione ITotale previsioni DLB
integrato(Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
9.209.178.439 -3.000.000 9.206.178.439INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 202120222023
30.000.000 9.858.928.6079.828.928.6077.907.034.6687.900.234.668 6.800.000
24.973.828.841 37.394.100.000 62.367.928.841CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE
202120222023
44.472.100.000 70.231.106.57425.759.006.57468.367.847.83120.506.847.831 47.861.000.000
20.191.113.085 2.508.900.000 22.700.013.085CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 202120222023
2.155.900.000 17.635.911.03815.480.011.03814.902.403.49413.368.403.494 1.534.000.000
124.827.975 << 124.827.975CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE EISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
202120222023
<< 106.245.479106.245.47980.738.07780.738.077 <<
589.673.701 -50.000.000 539.673.701CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 202120222023
<< 448.383.927448.383.927449.623.339449.623.339 <<
11.877.331.923 182.500.000 12.059.831.923ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 202120222023
372.000.000 8.120.138.6867.748.138.6868.118.166.7737.470.916.773 647.250.000
29.989.520.000 210.000.000 30.199.520.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 202120222023
120.000.000 9.393.440.0009.273.440.00014.797.000.00014.777.000.000 20.000.000
TOTALE 96.955.473.964 40.242.500.000 137.197.973.964115.794.154.31147.150.000.00068.644.154.311
50.069.050.000 114.622.814.18264.553.764.182
202120222023
TOTALE SPESE FINALI 744.718.373.625 63.233.021.340 807.951.394.965768.477.159.03064.788.914.074703.688.244.956766.205.163.204698.124.649.433 68.080.513.771
202120222023
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 388 –
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 389 –
C) BILANCIO PER AZIONI
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE,RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLALEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
PAGINA BIANCA
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/1
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza delConsiglio dei ministri (1)
2.423.987.903 2.491.178.133 2.421.678.133
Organi costituzionali (1.1) 1.745.011.671 1.745.511.671 1.746.011.671Presidenza della Repubblica 224.259.513 224.259.513 224.259.513Parlamento della Repubblica 1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi 58.000.000 58.500.000 59.000.000Supporto al Parlamento nelle materie di politicaeconomica del lavoro e delle politiche sociali
7.122.950 7.122.950 7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) 678.976.232 745.666.462 675.666.462Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo 482.807.345 518.473.771 563.473.771Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale edinternazionale
57.387.522 78.656.522 40.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille 62.029.694 62.029.694 62.029.694Interventi in materia di salvaguardia dei territorimontani e aree di confine
76.751.671 86.506.475 9.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanzagenerale di Governo e dello Stato sul territorio (2)
857.162.593 609.354.414 596.339.183
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territoriotramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territorialidel Governo (2.2)
857.162.593 609.354.414 596.339.183
Spese di personale per il programma 452.574.295 447.395.485 440.588.442Gestione e assistenza del personale degli UfficiTerritoriali del Governo
141.078 141.078 141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati 14.839.549 14.839.549 13.839.549Spese per la custodia dei veicoli sequestrati edesercizio delle funzioni sanzionatorie amministrativenelle materie dematerializzate
293.629.536 51.629.536 50.129.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e delpersonale delle Prefetture per: ordine pubblico,sicurezza, cittadinanza e immigrazione ecoordinamento con le autonomie territoriali
60.488.912 59.875.543 56.167.355
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e dellamafia
35.489.223 35.473.223 35.473.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 132.828.309.592 133.260.404.407 132.112.686.558
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) 2.538.793.667 2.580.384.122 2.569.481.469Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore 1.500.000 1.500.000 - Finanziamento dei piani di rientro del debito deiComuni in gestione commissariale straordinaria
537.080.032 487.080.032 487.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato diprevalente interesse nazionale
865.389.433 803.114.637 760.033.998
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico delloStato di prevalente interesse nazionale
1.134.824.202 1.288.689.453 1.322.367.439
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimentialle autonomie speciali (3.5)
30.722.807.679 31.825.807.679 31.972.622.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettitidei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioniassegnate
8.953.067.912 8.761.067.912 8.564.882.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazionedelle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erarialiriscossi direttamente dalle autonomie speciali
21.030.000.000 22.298.000.000 22.751.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statutospeciale
739.739.767 766.739.767 656.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria(3.6)
81.988.869.806 81.709.979.806 81.789.549.806
Tutela dei livelli essenziali di assistenza 81.907.869.806 81.628.979.806 81.708.549.806Contributi per strutture sanitarie private 81.000.000 81.000.000 81.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) 2.144.461.208 2.296.901.208 2.379.206.208Concorso dello Stato per mobilità dei dipendentipubblici
19.784.768 19.774.768 19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone diconfine
25.000.000 25.000.000 25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni 919.243.022 1.079.243.022 1.162.223.022Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regionisul costo del lavoro
384.673.000 384.673.000 384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato diprevalente interesse territoriale
232.400.000 221.100.000 209.700.000
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 391 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/2
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico delloStato di prevalente interesse territoriale
216.150.000 219.900.000 230.625.000
Attuazione federalismo amministrativo 344.605.320 344.605.320 344.605.320Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblicotrasporto
2.605.098 2.605.098 2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 35.271.936 35.268.882 35.266.072Spese di personale per il programma 28.749.124 28.746.070 28.743.260Gestione e assistenza del personale dell'Albo deisegretari comunali
18.708 18.708 18.708
Albo segretari comunali 3.345.733 3.345.733 3.345.733Formazione specialistica dei dirigenti delleamministrazioni locali
3.158.371 3.158.371 3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delleautonomie locali (3.9)
70.720.043 108.280.669 64.224.112
Spese di personale per il programma 21.406.604 21.153.463 20.893.926Servizi anagrafici, stato civile e formazione 8.374.083 7.174.083 7.174.083Servizi elettorali 4.205.405 4.205.405 4.208.405Supporto alle Amministrazioni sul territorio 174.731 174.731 174.731Gestione, assistenza e formazione della categoria deisegretari generali delle comunità montane e deiconsorzi dei Comuni
- - -
Gestione della carta d'identità elettronica 36.559.220 75.572.987 31.772.967
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorsefinanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)
15.327.385.253 14.703.782.041 13.302.336.212
Spese di personale per il programma 3.291.214 3.250.081 2.961.426Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzionefiscalità
6.995.328.182 7.234.327.899 7.357.618.525
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione diminori entrate da fiscalità
704.275.915 714.768.615 614.643.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinatiEnti Locali
4.459.069.276 4.146.507.945 2.820.392.978
Ammortamento mutui per interventi specifici a favoredegli Enti Locali
104.950.484 94.457.319 90.252.186
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Localiper contenimento tariffe servizi pubblici
18.016.680 18.016.680 18.016.680
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi inconto interessi per operazioni di indebitamento
- - -
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasionefiscale e contributiva
17.000.000 17.000.000 17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione deitrasferimenti erariali
222.140 222.140 219.140
Federalismo amministrativo 12.120.933 12.120.933 18.120.933Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degliEnti Locali
2.333.110.429 1.783.110.429 1.683.110.429
Contributi a Province e città metropolitane perinterventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica
680.000.000 680.000.000 680.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4) 65.763.334.687 74.461.869.205 78.403.726.498
Protocollo internazionale (4.1) 6.627.200 6.623.201 6.814.225Spese di personale per il programma 4.376.707 4.372.708 4.563.732Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con ilcorpo diplomatico-consolare
2.250.493 2.250.493 2.250.493
Cooperazione allo sviluppo (4.2) 1.089.066.676 957.484.542 844.686.259Spese di personale per il programma 7.262.004 7.239.797 7.212.324Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppoin ambito europeo e multilaterale
559.744.823 430.684.896 317.914.086
Attività di indirizzo, valutazione e controllo dellacooperazione allo sviluppo
1.921.942 1.921.942 1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediantel'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
520.137.907 517.637.907 517.637.907
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 35.232.633 34.788.119 34.629.471Spese di personale per il programma 11.176.812 10.782.956 10.594.308Cooperazione politica ed economica con i paesi e leorganizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina edell'Africa subsahariana
3.536.471 3.485.813 3.515.813
Cooperazione multilaterale in campo economico,commerciale e finanziario
20.519.350 20.519.350 20.519.350
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– 392 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/3
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 448.097.147 461.043.337 473.033.438Spese di personale per il programma 11.346.698 11.292.888 11.282.989Rapporti politici internazionali e diritti umani 435.756.304 448.756.304 460.756.304Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nellearee di crisi
994.145 994.145 994.145
Integrazione europea (4.7) 24.280.820 18.246.168 18.185.343Spese di personale per il programma 8.254.061 8.219.409 8.158.584Politiche dell'Unione Europea 2.645.673 2.645.673 2.645.673Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesidell'Europa
13.381.086 7.381.086 7.381.086
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 66.353.525 74.748.274 33.192.958Spese di personale per il programma 6.744.369 6.639.118 6.583.802Politiche e servizi per gli italiani nel mondo 4.664.450 4.664.450 3.164.450Cooperazione migratoria 54.944.706 63.444.706 23.444.706
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9) 173.299.704 187.699.751 175.270.891Spese di personale per il programma 6.048.035 5.748.082 5.819.222Promozione e diffusione della lingua e della culturaitaliana all'estero
101.233.302 115.933.302 103.433.302
Risorse da destinare al personale in servizio presso leistituzioni scolastiche all'estero
66.018.367 66.018.367 66.018.367
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE(4.10)
62.609.052.666 71.419.052.666 75.409.112.666
Partecipazione al bilancio UE 20.620.000.000 21.320.000.000 22.015.000.000Attuazione delle politiche comunitarie in ambitonazionale
41.989.052.666 50.099.052.666 53.394.112.666
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) 567.129.087 543.009.313 647.058.725Politiche di cooperazione economica in ambitointernazionale
17.733.916 14.333.916 13.733.916
Partecipazione a banche, fondi ed organismiinternazionali
462.995.897 436.915.897 539.975.897
Cancellazione debito paesi poveri 86.399.274 91.759.500 93.348.912
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
95.260.263 97.499.330 98.098.472
Spese di personale per il programma 1.300.585 1.299.652 1.298.794Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari eattività istituzionali delle sedi all'estero
93.959.678 96.199.678 96.799.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese(4.13)
625.662.987 638.427.344 640.440.853
Spese di personale per il programma all'estero 127.365.878 133.408.578 135.850.681Risorse connesse all'impiego di personale all'estero 496.529.641 503.251.298 502.822.704Programmazione, distribuzione ed avvicendamento delpersonale in Italia e all'estero, servizi edaggiornamento professionale
1.767.468 1.767.468 1.767.468
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale(4.14)
16.092.188 16.083.089 16.074.716
Spese di personale per il programma 10.255.404 10.246.305 10.237.932Programmazione e coordinamentodell'Amministrazione
3.734.470 3.734.470 3.734.470
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali 1.883.766 1.883.766 1.883.766Attività di controllo e prevenzione dell'autoritànazionale - UAMA
218.548 218.548 218.548
Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 3.954.229 3.941.520 3.908.699Spese di personale per il programma 3.002.300 2.989.591 2.956.770Comunicazione istituzionale e rapporti con i media 951.929 951.929 951.929
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlliispettivi. (4.17)
3.225.562 3.222.551 3.219.782
Spese di personale per il programma 2.766.350 2.763.339 2.760.570Sicurezza e controlli delle strutturedell'Amministrazione
459.212 459.212 459.212
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/4
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Difesa e sicurezza del territorio (5) 24.318.801.966 25.084.850.646 22.230.331.897
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e lasicurezza (5.1)
6.668.886.128 6.740.589.919 6.806.830.367
Spese di personale per il programma 6.093.512.343 6.127.803.567 6.159.549.759Comando, pianificazione, coordinamento e controllo divertice. Sostegno logistico e amministrativo
299.617.356 311.857.668 315.077.550
Approntamento ed impiego delle unità operative perl'espletamento dei compiti militari e di polizia
89.768.298 89.768.298 89.768.298
Formazione ed addestramento del personale 14.669.614 14.669.614 14.669.614Ammodernamento/Rinnovamento dello StrumentoOperativo
122.580.943 149.059.768 184.340.642
Gestione e assistenza del personale dell'Arma 47.431.004 47.431.004 43.424.504Approntamento, impiego e ricondizionamento deiComandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per lemissioni internazionali
1.306.570 - -
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 5.532.826.912 5.424.503.095 5.250.849.750Spese di personale per il programma 5.000.755.605 4.942.368.063 4.768.711.411Comando, pianificazione, coordinamento e controllo divertice delle forze terrestri
2.419.696 2.419.696 2.419.696
Approntamento ed impiego delle unità operative perl'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
5.148.370 5.148.370 5.148.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri 16.224.518 16.259.487 16.262.794Sostegno logistico e supporto territoriale delle forzeterrestri
434.205.352 434.246.052 434.246.052
Approntamento, impiego e ricondizionamento deiComandi e Reparti delle forze terrestri per le missioniinternazionali
49.981.244 - -
Gestione e assistenza per il personale delle forzeterrestri
24.092.127 24.061.427 24.061.427
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) 2.152.626.160 2.087.541.357 2.056.656.130Spese di personale per il programma 1.881.047.598 1.849.855.726 1.818.967.292Comando, pianificazione, coordinamento e controllo divertice delle forze marittime
2.531.655 2.531.655 2.531.655
Approntamento ed impiego delle unità operative perl'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
10.006.985 10.006.985 10.006.985
Formazione militare del personale delle forze marittime 12.268.048 12.285.533 12.288.740Sostegno logistico e supporto territoriale delle forzemarittime
199.347.141 200.347.141 200.347.141
Approntamento, impiego e ricondizionamento deiComandi e Reparti delle forze marittime per le missioniinternazionali
34.910.416 - -
Gestione e assistenza del personale delle forzemarittime
12.514.317 12.514.317 12.514.317
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 2.876.086.295 2.817.906.045 2.786.333.950Spese di personale per il programma 2.526.881.190 2.500.632.103 2.469.252.885Comando, pianificazione, coordinamento e controllo divertice delle forze aeree
1.584.646 1.348.680 1.348.680
Approntamento ed impiego delle unità operative perl'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
43.913.598 36.527.722 36.931.882
Formazione militare del personale delle forza aeree 25.063.340 34.328.891 32.886.289Sostegno logistico e supporto territoriale delle forzeaeree
202.023.464 200.188.440 201.030.798
Trasporto aereo di Stato 38.011.767 38.011.767 38.011.767Approntamento, impiego e ricondizionamento deiComandi e Reparti delle forze aeree per le missioniinternazionali
31.583.550 - -
Gestione e assistenza per il personale delle forzeaeree
7.024.740 6.868.442 6.871.649
Pianificazione generale delle Forze Armate eapprovvigionamenti militari (5.6)
5.605.476.471 6.414.310.230 4.829.661.700
Spese di personale per il programma 779.301.299 768.562.794 758.390.823Comando, pianificazione, coordinamento e controllo divertice interforze - area tecnico/operativa
908.230 908.230 908.230
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e dellacapacità operativa delle unità
3.680.359 3.680.359 3.680.359
Formazione militare del personale 4.726.471 4.553.838 4.660.785
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/5
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forzearmate
63.770.107 56.092.765 19.790.128
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno dellecapacità dello Strumento Militare
4.025.206.965 5.198.024.889 3.669.447.936
Pianificazione generale, direzione e coordinamento divertice - area tecnico/amministrativa etecnico/industriale
25.899.016 22.251.039 22.396.039
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'areatecnico operativa
505.151.793 203.899.626 204.095.710
Aggiornamento, specializzazione e qualificazionetecnica e amministrativa del personale della Difesa
1.094.409 549.409 404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa 50.139.636 53.139.636 44.139.636Gestione e assistenza del personale militare 101.797.629 102.647.645 101.747.645Servizi generali e supporto alle missioni internazionali 43.800.557 - -
Missioni internazionali (5.8) 1.482.900.000 1.600.000.000 500.000.000Missioni internazionali 1.482.900.000 1.600.000.000 500.000.000
Giustizia (6) 9.221.979.186 9.089.046.854 9.190.011.434
Amministrazione penitenziaria (6.1) 3.144.007.848 3.207.988.230 3.223.341.073Spese di personale per il programma (personaleamministrativo e magistrati)
203.196.024 210.136.572 206.247.787
Spese di personale per il programma (poliziapenitenziaria)
2.136.031.851 2.199.569.101 2.255.781.994
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia dellepersone detenute
286.307.086 277.761.893 275.222.059
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche direinserimento delle persone sottoposte a misuregiudiziarie
318.022.835 307.104.335 302.288.562
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento eristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria
127.395.477 141.464.394 111.116.234
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 17.577.894 16.461.394 16.461.394Gestione e assistenza del personale del programmaAmministrazione penitenziaria
55.476.681 55.490.541 56.223.043
Giustizia civile e penale (6.2) 4.200.765.589 4.005.999.539 4.086.947.640Spese di personale per il programma (personale civile) 1.391.517.701 1.287.869.170 1.262.654.189Spese di personale per il programma (magistrati) 1.866.765.683 1.824.750.108 1.930.064.011Attività di verbalizzazione atti processuali evideoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari
48.261.419 48.261.419 44.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore dellaMagistratura
13.335.928 13.335.928 13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica inmateria informatica e telematica per l'erogazione deiservizi di giustizia
239.327.475 211.264.844 183.598.672
Funzionamento uffici giudiziari 630.298.680 609.280.264 636.391.937Efficientamento del sistema giudiziario 11.258.703 11.237.806 16.641.484
Giustizia minorile e di comunita' (6.3) 283.852.756 283.058.171 282.645.349Spese di personale per il programma (personaleamministrativo e magistrati)
136.998.166 136.958.212 136.921.452
Spese di personale per il programma (poliziapenitenziaria)
71.624.868 71.580.237 71.539.175
Trattamento, interventi e politiche di reinserimentodelle persone sottoposte a misure giudiziarie,attuazione provvedimenti autorità giudiziaria
44.758.832 44.758.832 44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento eristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
9.369.949 9.659.949 9.724.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustiziaminorile e di comunità
19.187.996 18.187.996 17.787.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile 69.776 69.776 69.776Gestione del personale per il programma Giustiziaminorile e di comunità
1.843.169 1.843.169 1.843.169
Giustizia tributaria (6.5) 185.654.917 184.401.523 184.083.128Spese di personale per il programma 73.411.588 72.114.604 71.752.184Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti delcontribuente
112.243.329 112.286.919 112.330.944
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Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) 1.190.218.661 1.190.063.473 1.189.756.139Spese di personale per il programma (personale civile) 9.959.137 9.953.949 9.946.615Spese di personale per il programma (magistrati) 5.592.394 5.592.394 5.592.394Magistratura onoraria 214.599.725 214.449.725 214.449.725Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziariattraverso le spese di giustizia
592.990.940 592.990.940 592.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziariattraverso intercettazioni
213.718.734 213.718.734 213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termineragionevole del processo
140.000.000 140.000.000 140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia 7.467.481 7.467.481 7.167.481Cooperazione internazionale in materia civile e penale 2.849.360 2.849.360 2.849.360Abilitazione alla professione forense e accesso allaprofessione notarile
3.040.890 3.040.890 3.040.890
Giustizia amministrativa (6.7) 184.979.415 185.035.918 190.738.105MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 184.979.415 185.035.918 190.738.105
Giustizia amministrativa 184.979.415 185.035.918 190.738.105
Autogoverno della magistratura (6.8) 32.500.000 32.500.000 32.500.000Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordinegiudiziario
32.500.000 32.500.000 32.500.000
Ordine pubblico e sicurezza (7) 12.105.356.589 12.046.673.094 11.867.930.101
Sicurezza democratica (7.4) 872.026.511 872.018.070 872.027.848Sistema di informazione per la sicurezza dellaRepubblica
872.026.511 872.018.070 872.027.848
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 1.656.175.086 1.638.329.532 1.629.564.763Spese di personale per il programma 1.334.730.294 1.335.218.379 1.335.463.469Gestione e assistenza del personale del Corpo dellaGuardia di Finanza
1.447.632 1.447.632 1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereomarittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico
49.072.960 48.104.437 47.178.184
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tuteladell'ordine pubblico
110.885.076 111.158.800 111.435.657
Reclutamento, specializzazione e qualificazione asupporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e delcontrollo del territorio ed a contrasto alla criminalità
2.029.263 2.029.263 2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento eammodernamento delle strutture, dei mezzi e delledotazioni
158.009.861 140.371.021 132.010.558
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 835.723.209 845.559.636 841.703.588Spese di personale per il programma (personalemilitare)
641.222.969 641.066.429 640.931.294
Spese di personale per il programma (personale civile) 17.310.336 17.303.106 17.296.456Gestione ed assistenza del personale del Corpo delleCapitanerie di porto
393.808 393.808 393.808
Trattamenti provvisori di pensione 7.580.204 7.580.204 7.580.204Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare edelle sue risorse
39.699.249 35.187.820 37.419.890
Salvaguardia della vita umana in mare 50.540.299 50.240.299 50.600.299Sicurezza e controllo della navigazione 21.925.070 20.900.247 20.900.247Potenziamento relativo alla componente aeronavale edei sistemi di telecomunicazione del Corpo delleCapitanerie di porto
57.051.274 72.887.723 66.581.390
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezzapubblica (7.8)
7.553.102.508 7.545.252.002 7.474.003.876
Spese di personale per il programma (personale civile) 343.124.898 340.443.184 331.977.209Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) 6.051.047.867 6.044.315.912 5.995.838.914Gestione e assistenza del personale della Polizia diStato
10.622.576 10.503.156 9.802.756
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato 72.308.286 72.955.330 75.551.876Potenziamento e ammodernamento della Polizia diStato
526.900.602 582.584.473 578.870.648
Servizi di prevenzione, controllo del territorio esicurezza stradale
402.982.692 348.039.493 337.124.559
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezzadelle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie
143.656.785 143.951.652 143.079.112
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 396 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/7
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Servizi speciali di pubblica sicurezza 2.458.802 2.458.802 1.758.802
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tuteladell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)
483.636.224 467.584.224 445.657.760
Risorse da assegnare per competenze accessoriedestinate all'Arma dei Carabinieri
146.129.895 146.129.895 145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività diprevenzione e contrasto al crimine
186.645.928 170.593.928 150.193.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività diordine pubblico e pubblico soccorso
150.860.401 150.860.401 149.789.901
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 704.693.051 677.929.630 604.972.266Risorse da assegnare per competenze accessoriedestinate alle Forze di Polizia
85.903.562 85.903.562 85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia 13.849.494 13.849.494 13.360.213Potenziamento e ammodernamento delle Forze diPolizia
255.259.962 216.825.250 134.588.991
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività dicontrasto al crimine
79.846.638 78.445.793 76.914.671
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività diordine pubblico e pubblico soccorso
93.964.749 92.536.885 109.574.604
Spese di carattere riservato per: l'attuazione deiprogrammi di protezione, lotta alla criminalitàorganizzata, traffico illecito di stupefacenti
95.459.486 110.459.486 104.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere edelle loro famiglie
80.409.160 79.909.160 79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento eammodernamento delle Forze di Polizia
- - -
Soccorso civile (8) 6.183.930.596 5.102.688.012 3.645.467.584
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 15.409.456 4.922.830 4.921.387Spese di personale per il programma 1.757.397 1.717.639 1.716.196Attività di difesa civile 882.874 882.874 882.874Assistenza alle popolazioni in occasione di pubblichecalamità
12.769.185 2.322.317 2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 2.667.307.282 2.756.512.779 2.747.261.538Spese di personale per il programma (personale civile) 15.800.396 15.308.299 14.878.790Spese di personale per il programma (Corpo Nazionaledei Vigili del Fuoco)
1.923.934.347 1.981.168.784 1.981.885.466
Gestione e assistenza del personale dei Vigili delFuoco
13.937.613 14.437.613 14.437.613
Gestione del soccorso pubblico 253.135.896 257.587.322 252.902.271Servizi di prevenzione incendi e di vigilanzaantincendio
488.842 488.842 488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali efunzionamento della rete nazionale per il rilevamentodella ricaduta radioattiva
5.914.272 4.914.272 3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi
89.731.360 89.731.360 89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco 6.127.477 6.127.477 6.127.477Ammodernamento e potenziamento dei Vigili delFuoco
343.737.079 371.748.810 368.395.447
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere edelle famiglie dei Vigili del Fuoco
14.500.000 15.000.000 15.000.000
Interventi per pubbliche calamita' (8.4) 1.461.466.576 1.813.743.844 390.713.844Sostegno alla ricostruzione 1.361.466.576 1.713.743.844 190.713.844Prevenzione rischio sismico 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Protezione civile (8.5) 2.039.747.282 527.508.559 502.570.815Coordinamento del sistema di protezione civile 79.528.894 79.528.894 79.528.894Protezione civile di primo intervento 999.982.919 393.182.919 393.182.919Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali 14.235.469 10.359.004 6.159.002Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati aseguito di calamita' naturali
46.000.000 44.437.742 23.700.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivanteda dissesto idrogeologico
900.000.000 - -
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/8
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 1.391.495.009 929.446.001 1.114.298.146
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) 662.133.457 425.966.292 615.633.132Spese di personale per il programma 9.027.162 8.770.881 7.904.024Partecipazione ai processi decisionali per gli accordiinternazionali e per la politica agricola comune e azionidi sostegno ai mercati
5.456.174 1.853.485 1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale edinternazionale per il settore dello sviluppo rurale esupporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
26.177.874 11.133.101 210.633.101
Piano irriguo nazionale 166.380.685 183.534.859 194.703.306Tutela settore agricolo a seguito di avversitàclimatiche, salvaguardia della biodiversità e delpatrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario econtrasto epizoozie
244.828.712 62.678.712 47.678.712
Promozione della ricerca nel settore agricoloagroalimentare e rurale, miglioramento geneticovegetale
135.326.653 125.376.653 123.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento geneticodel bestiame
26.886.197 26.718.601 24.718.601
Distribuzione di derrate alimentari alle personeindigenti e progetti contro gli sprechi alimentari
48.050.000 5.900.000 4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
48.965.366 49.391.391 44.626.127
Spese di personale per il programma 35.786.129 36.563.240 34.444.023Prevenzione e repressione delle frodi e tutela dellaqualità dei prodotti agroalimentari
6.348.399 6.137.313 5.291.266
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca esperimentazione analitica per il contrasto alle frodiagroalimentari
5.645.398 5.505.398 3.705.398
Azione anti frode svolta dal Comando dei CarabinieriPolitiche Agricole a tutela del comparto agroalimentareper la corretta destinazione dei finanziamenti UE e lasicurezza alimentare
1.185.440 1.185.440 1.185.440
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, dellapesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
680.396.186 454.088.318 454.038.887
Spese di personale per il programma 14.072.779 13.701.797 12.863.076Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura 59.193.489 36.693.489 36.693.489Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delleimprese e della cooperazione per la valorizzazione delsistema agroalimentare italiano
422.798.079 228.937.276 235.419.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale 21.939.143 12.363.060 11.203.600Interventi a favore del settore ippico 162.392.696 162.392.696 157.859.696
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 326.679.048 426.017.018 388.654.383
Promozione dell'efficienza energetica , delle energierinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)
113.197.333 166.318.091 100.184.333
Spese di personale per il programma 3.987.041 3.983.806 3.973.332Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazionedelle modalità di incentivazione dell'efficienzaenergetica e delle fonti rinnovabili
64.210.292 102.334.285 51.211.001
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza suimercati energetici; promozione dello sviluppoeconomico nelle regioni interessate dalle estrazioni diidrocarburi e sostenibilità di tali attività
45.000.000 60.000.000 45.000.000
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico edi georisorse (10.8)
213.481.715 259.698.927 288.470.050
Spese di personale per il programma 5.718.287 5.735.499 5.694.622Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico,gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse ematerie prime strategiche
22.371.635 24.071.635 7.365.635
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energeticoe ambientale
185.391.793 229.891.793 275.409.793
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 37.555.414.834 31.852.256.121 28.730.684.440
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/9
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita'e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa emovimento cooperativo (11.5)
3.970.799.775 3.170.490.633 1.264.878.360
Spese di personale per il programma 6.711.871 6.653.105 6.516.975Politica industriale e politiche per la competitività,gestione delle procedure commissariali
329.288.363 82.588.363 46.278.363
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppotecnologico dell'industria aeronautica
649.147.051 550.778.958 353.782.956
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo delsettore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
2.799.097.787 2.423.915.505 823.671.409
Ammortamento mutui per interventi nel settoredell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
185.680.543 105.680.542 33.754.497
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo 874.160 874.160 874.160
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistemacamerale (11.6)
24.654.064 23.978.157 22.588.309
Spese di personale per il programma 6.331.548 5.670.641 5.571.293Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sulsistema cooperativo e camerale e registro delleimprese
17.033.564 17.023.564 15.770.564
Gestione delle procedure di liquidazione coattaamministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie
1.288.952 1.283.952 1.246.452
Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 5.086.074.913 3.601.891.985 6.881.789.196Spese di personale per il programma 7.993.739 7.956.077 7.953.288Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e inc/capitale, per lo sviluppo delle imprese
4.025.949.466 2.355.246.100 2.035.196.100
Garanzie e sostegno al credito alle PMI 1.052.131.708 1.238.689.808 4.838.639.808
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) 2.062.094.829 437.094.829 405.094.829Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessisul FRI
85.000.000 115.000.000 115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato 584.017.906 84.017.906 59.017.906Sostegno finanziario al sistema produttivo interno esviluppo della cooperazione
1.393.076.923 238.076.923 231.076.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9) 26.318.764.867 24.535.764.867 20.080.464.867Settore agricolo 2.000.000 2.000.000 2.000.000Turismo e alberghi 180.000.000 - - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria 176.969.750 176.969.750 166.969.750Ricerca e sviluppo 1.343.500.000 895.500.000 447.500.000Attività manifatturiere 89.475.000 87.975.000 37.975.000Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici 618.200.117 618.200.117 618.200.117Sospensione versamenti tributari a favore dellepopolazioni colpite da calamità naturali
11.960.000 16.460.000 19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari areeterritoriali
1.098.900.000 1.148.900.000 -
Settore dell'autotrasporto 1.469.400.000 1.509.400.000 1.549.400.000Settore creditizio e bancario 4.271.900.000 5.315.700.000 2.500.000.000Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali - - - Agevolazioni fiscali a favore di imprese 3.369.300.000 143.300.000 98.300.000Riduzione cuneo fiscale 13.256.060.000 13.256.060.000 13.256.060.000Agevolazioni fiscali per la crescita economica 3.000.000 3.000.000 3.000.000incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energeticae rischio sismico
428.100.000 1.362.300.000 1.381.400.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale(11.10)
89.870.000 79.878.922 72.739.633
Spese di personale per il programma 6.344.322 6.214.429 5.946.731Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietàindustriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi
43.914.256 34.053.071 27.181.480
Partecipazione agli organismi internazionali per ladifesa della proprietà industriale
39.611.422 39.611.422 39.611.422
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi perla competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazionee l'energia (11.11)
3.156.386 3.156.728 3.129.246
Spese di personale per il programma 3.062.440 3.062.782 3.057.300Promozione e coordinamento internoall'Amministrazione e con soggetti pubblici e privatinazionali ed internazionali
93.946 93.946 71.946
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 399 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/10
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Regolazione dei mercati (12) 44.800.059 42.458.357 42.334.293
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione dellaconcorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
44.800.059 42.458.357 42.334.293
Spese di personale per il programma 6.705.242 6.426.050 6.339.486Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela deiconsumatori e vigilanza sui fondi CONSAP
32.422.620 30.362.620 30.347.120
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza econformità dei prodotti e degli impianti industriali, dellametrologia legale, e su enti e organismi di normazione,di accreditamento e notificati
5.672.197 5.669.687 5.647.687
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 14.587.012.166 14.560.776.716 11.942.536.649
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 275.324.033 268.089.522 264.787.631Spese di personale per il programma 130.721.491 130.009.427 129.950.778Regolamentazione della circolazione stradale e servizidi motorizzazione
123.190.923 117.160.827 114.622.655
Interventi per la sicurezza stradale 21.411.619 20.919.268 20.214.198
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 390.300.939 339.813.115 329.797.131Spese di personale per il programma 3.960.131 3.958.147 3.956.323Sistemi e servizi di trasporto intermodale 204.821.097 74.321.097 64.321.097Interventi in materia di autotrasporto 181.519.711 261.533.871 261.519.711
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 108.681.111 105.680.040 55.679.053Spese di personale per il programma 2.260.301 2.259.230 2.258.243Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo 106.420.810 103.420.810 53.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasportoferroviario (13.5)
707.613.490 461.004.913 753.848.487
Spese di personale per il programma 2.553.950 2.511.373 2.510.947Interventi sulle infrastrutture ferroviarie 671.064.711 424.498.711 718.342.711Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria edelle infrastrutture stradali e autostradali
33.994.829 33.994.829 32.994.829
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 6.550.825.047 6.454.814.699 6.634.902.646Spese di personale per il programma 3.409.146 3.407.430 3.405.851Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale 5.809.657.380 5.501.954.000 5.398.940.182Interventi a favore delle linee metropolitane 668.891.701 880.586.449 1.172.689.793Interventi a favore di ferrovie in concessione ed ingestione governativa
68.866.820 68.866.820 59.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) 5.919.263.929 6.405.276.818 3.458.749.890Contratto di servizio per il sistema di controllo deltraffico aereo
4.419.080 4.419.080 4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasportoferroviario
5.914.844.849 6.400.857.738 3.454.330.810
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasportomarittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
635.003.617 526.097.609 444.771.811
Spese di personale per il programma 5.872.733 5.792.513 5.789.822Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasportomarittimo
208.494.170 188.499.730 188.494.170
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasportoper le vie d'acqua interne
76.420.053 84.262.823 56.002.823
Infrastrutture portuali 339.205.927 242.531.809 189.474.262Interventi per l'industria navalmeccanica 5.010.734 5.010.734 5.010.734
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 4.706.159.106 5.395.905.600 5.263.456.653
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 237.090.106 197.039.892 147.788.366Spese di personale per il programma 7.323.681 7.195.294 7.193.050Interventi nel settore idrico ed elettrico 7.146.299 4.016.299 4.016.299Interventi in materia di dighe 222.620.126 185.828.299 136.579.017
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) 800.000.000 1.310.000.000 1.505.000.000Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere perl'edilizia sanitaria
800.000.000 1.310.000.000 1.505.000.000
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/11
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di operepubbliche e delle costruzioni (14.9)
5.957.423 5.583.261 5.580.934
Spese di personale per il programma 4.027.360 3.953.198 3.950.871Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e dicertificazione in materia di opere pubbliche
1.930.063 1.630.063 1.630.063
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità(14.10)
982.275.355 914.070.466 876.591.226
Spese di personale per il programma 73.491.611 77.451.174 77.416.416Opere di preminente interesse nazionale 311.143.996 227.486.114 200.321.074Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione delterritorio
214.268.640 213.380.319 212.048.328
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna 120.462.651 140.366.195 123.551.515Accordi internazionali e grandi eventi 215.118.894 214.118.894 215.118.894Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi 4.267.770 13.267.770 16.680.685Infrastrutture carcerarie 8.521.793 8.000.000 20.454.314Realizzazione del sistema MOSE 35.000.000 20.000.000 11.000.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali eautostradali (14.11)
2.680.836.222 2.969.211.981 2.728.496.127
Spese di personale per il programma 14.593.001 14.529.597 14.528.062Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS erelative intermodalità
1.301.963.739 1.679.039.132 1.489.151.902
Infrastrutture autostradali in concessione 159.630.038 159.630.038 239.570.038Contributi per la realizzazione di opere viarie 479.720.058 658.314.434 708.215.550 Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali
129.800.000 61.000.000 60.226.598
Sviluppo del territorio, progetti internazionali einfrastrutture per la mobilità sostenibile
595.129.386 396.698.780 216.803.977
Comunicazioni (15) 917.641.126 1.038.924.844 758.196.940
Servizi postali (15.3) 315.638.532 314.909.839 314.909.839Garanzia del servizio postale 315.638.532 314.909.839 314.909.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4) 320.966.300 315.371.801 314.571.801Sostegno al pluralismo dell'informazione 320.966.300 315.371.801 314.571.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dellospettro radio (15.5)
10.191.569 9.959.600 9.621.698
Spese di personale per il programma 4.312.704 4.063.735 3.894.833Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambitonazionale ed internazionale, dello spettro radio,controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche eradiodiffusione
5.878.865 5.895.865 5.726.865
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione ePostali (15.8)
229.293.675 360.171.120 81.971.271
Spese di personale per il programma 6.218.944 5.903.499 5.859.350Sostegno finanziario all'emittenza radio televisivaanche in ambito locale
11.903.773 11.903.773 4.438.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazioneelettroniche e cooperazione internazionale in campopostale
211.170.958 342.363.848 71.673.148
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanzasui mercati e sui prodotti (15.9)
41.551.050 38.512.484 37.122.331
Spese di personale per il programma 33.153.575 31.143.426 30.105.598Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo -anche in conto terzi - in materia di comunicazioni,coordinamento sportelli territoriali per l'utenza
8.397.475 7.369.058 7.016.733
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistemaproduttivo (16)
720.552.708 316.052.736 309.452.736
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese epromozione del made in Italy (16.5)
720.552.708 316.052.736 309.452.736
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE
720.552.708 316.052.736 309.452.736
Spese di personale per il programma 6.013.494 6.013.522 6.013.522Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane
95.441.077 95.441.077 95.441.077
Internazionalizzazione del sistema produttivo ecooperazione scientifica e tecnologica in ambitointernazionale
516.003.137 112.003.137 106.603.137
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/12
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Piano straordinario del Made in Italy 103.095.000 102.595.000 101.395.000Ricerca e innovazione (17) 4.224.015.483 4.375.177.837 4.108.192.599
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita'culturali (17.4)
107.689.262 104.081.123 103.096.387
Spese di personale per il programma 18.416.240 17.238.101 16.413.365Ricerca nel settore del restauro e della conservazionedei beni culturali degli istituti centrali
3.910.025 3.910.025 3.910.025
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza,la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazionee il restauro del patrimonio culturale
11.203.332 11.963.332 11.963.332
Attività di formazione del personale ed educazione alpatrimonio culturale
3.626.477 3.626.477 3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delleistituzioni culturali
70.533.188 67.343.188 67.183.188
Ricerca di base e applicata (17.15) 783.049.622 795.408.563 889.878.625Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica 783.049.622 795.408.563 889.878.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo dellecomunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
13.726.691 13.545.884 13.227.232
Spese di personale per il programma 7.453.367 7.246.560 7.006.908Ricerca, sperimentazioni e servizi per lecomunicazioni, nuove tecnologie e sicurezzainformatica
6.273.324 6.299.324 6.220.324
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 340.001.964 377.026.058 443.435.479Spese di personale per il programma 3.119.368 3.118.632 3.118.043Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria 332.346.402 369.371.232 435.787.242Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati econtributi ad altri organismi
4.536.194 4.536.194 4.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 33.946.275 33.946.233 33.946.695Spese di personale per il programma 639.971 639.929 639.891Promozione e sviluppo della ricerca per il settorezooprofilattico
33.306.304 33.306.304 33.306.804
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) 2.945.601.669 3.051.169.976 2.624.608.181MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 2.945.601.669 3.051.169.976 2.624.608.181
Spese di personale per il programma 2.304.112 2.482.419 2.680.624Interventi integrati di ricerca e sviluppo 180.409.968 170.409.968 164.409.968Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici eprivati
2.345.949.081 2.405.949.081 2.274.949.081
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica 416.938.508 472.328.508 182.568.508Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.823.293.489 3.046.971.556 2.969.647.768
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile,valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)
44.123.466 34.020.244 26.182.999
Spese di personale per il programma 4.264.990 5.541.599 5.704.354Interventi a livello nazionale di promozione sullosviluppo sostenibile
7.194.442 7.194.442 4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullosviluppo sostenibile
17.956.337 6.511.147 4.511.147
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioniambientali
14.350.962 14.416.321 11.416.321
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico edelettromagnetico
356.735 356.735 356.735
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale(18.8)
20.790.204 20.781.494 20.773.546
Spese di personale per il programma (Comando deiCarabinieri)
16.429.348 16.419.926 16.411.258
Vigilanza del Comando Carabinieri Tuteladell'Ambiente
4.360.856 4.361.568 4.362.288
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio eprevenzione del rischio idrogeologico (18.12)
490.118.316 516.483.104 534.256.325
Spese di personale per il programma 3.084.420 3.985.539 4.094.129Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per latutela quali-quantitativa delle acque e per il servizioidrico integrato
108.649.675 90.192.165 72.194.678
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assettoidrogeologico
345.673.402 391.394.581 427.056.699
Finanziamenti alle Autorità di bacino 32.710.819 30.910.819 30.910.819
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/13
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora,salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino(18.13)
313.722.582 211.917.823 177.709.466
Spese di personale per il programma 5.948.905 7.629.577 7.921.220Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione elotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanzeassimilate
45.243.515 48.739.999 48.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo delcommercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)
10.209.104 10.235.189 10.235.189
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturaliprotette e dei patrimoni naturalistici
249.886.863 142.888.863 108.388.863
Controllo organismi geneticamente modificati (OGM) evalutazione delle sostanze chimiche pericolose
2.434.195 2.424.195 2.424.195
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) 937.500.000 1.425.500.000 1.425.000.000Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali 937.500.000 1.425.500.000 1.425.000.000
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti(18.15)
72.664.821 21.405.601 15.474.575
Spese di personale per il programma 2.023.309 2.764.089 2.833.063Interventi per la promozione dell'economia circolare epolitiche per la corretta gestione dei rifiuti
70.641.512 18.641.512 12.641.512
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenticlimatici ed energie rinnovabili (18.16)
386.365.536 272.944.477 220.249.774
Spese di personale per il programma 1.788.000 2.338.504 2.383.801Interventi per la mobilità sostenibile e perl'efficientamento e il risparmio energetico
214.546.736 109.546.736 49.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici 47.024.874 47.107.874 46.307.874Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico 123.005.926 113.951.363 122.011.363
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale,ambientale e agroalimentare (18.17)
492.317.541 492.178.409 501.959.201
Spese di personale per il programma 458.115.922 458.392.106 468.156.644Gestione e assistenza del personale dei Carabinieriper la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
6.021.662 6.021.662 6.021.662
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali esicurezza alimentare
3.067.855 3.071.753 3.074.848
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in dannoall'ambiente, alla fauna e alla flora
7.168.731 7.071.162 7.073.616
Protezione del territorio e contrasto all'aggressionedegli ecosistemi agro-forestali
8.362.230 8.323.700 8.327.174
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione diconvenzioni internazionali, tutela e gestione delle areenaturali protette, educazione e monitoraggioambientale
9.581.141 9.298.026 9.305.257
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali(18.18)
11.152.559 9.030.754 8.910.607
Spese di personale per il programma 2.534.475 2.536.670 2.416.523Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodottiforestali e certificazione CITES
5.531.682 5.407.682 5.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali,montani e forestali
3.086.402 1.086.402 1.086.402
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche(18.19)
54.538.464 42.709.650 39.131.275
Spese di personale per il programma 2.994.895 3.900.399 3.974.537Accertamento e risarcimento in materia di dannoambientale
94.843 94.843 94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche 51.448.726 38.714.408 35.061.895Casa e assetto urbanistico (19) 568.256.711 403.445.458 182.216.193
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1) 246.932.126 20.000.000 20.000.000Politiche abitative 20.000.000 20.000.000 20.000.000Riqualificazione periferie e aree urbane degradate 226.932.126 - -
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 321.324.585 383.445.458 162.216.193Spese di personale per il programma 2.829.124 2.778.028 2.776.665Edilizia residenziale sociale 100.749.631 142.921.600 151.693.698Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo 217.745.830 237.745.830 7.745.830
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– 403 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/14
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Tutela della salute (20) 1.915.770.792 1.377.795.836 1.344.139.311
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenzasanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)
532.059.653 130.706.265 129.990.802
Spese di personale per il programma 28.863.343 28.078.671 27.076.162Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie atutela della salute
469.152.607 69.161.607 69.205.607
Organizzazione e coordinamento delle reti a tuteladella salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecitàed altro)
10.783.694 10.205.978 10.207.978
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attivitàsportive
1.360.009 1.360.009 960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante 21.900.000 21.900.000 22.541.046
Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 40.280.742 39.835.791 34.443.789Spese di personale per il programma 27.537.357 27.062.406 26.719.404Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ederadicazione delle malattie animali
7.500.369 7.530.369 7.479.369
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sulfarmaco veterinario
5.243.016 5.243.016 245.016
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale perl'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)
353.359.560 317.899.551 295.863.885
Spese di personale per il programma 7.165.708 7.085.358 6.959.692Programmazione, coordinamento e monitoraggio delSistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggiodei livelli essenziali di assistenza
188.046.613 152.666.954 130.756.954
Assistenza sanitaria in ambito europeo einternazionale
158.147.239 158.147.239 158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodottifarmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)
11.780.559 11.779.843 11.791.341
Spese di personale per il programma 4.971.831 4.971.115 4.970.613Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivimedici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari aduso umano
6.808.728 6.808.728 6.820.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario(20.5)
10.251.055 10.562.727 10.560.586
Spese di personale del programma (Comando deiCarabinieri)
4.628.356 4.626.028 4.623.887
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai NucleiAntisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri
5.622.699 5.936.699 5.936.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umanae della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamentoin ambito internazionale (20.6)
25.636.129 25.533.014 24.968.265
Spese di personale per il programma 2.976.762 2.881.647 2.852.898Promozione di interventi di informazione,comunicazione ed educazione per la tutela della salute(in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità edaltro)
2.572.271 2.564.271 2.078.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e deirapporti con gli organismi europei ed internazionali
20.087.096 20.087.096 20.037.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 794.292.279 793.919.927 789.550.479Spese di personale per il programma 4.021.313 3.663.961 3.610.013Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamentoe per le attività degli enti vigilati
264.910.654 264.910.654 260.609.154
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati datrasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.Accertamenti medico-legali
525.360.312 525.345.312 525.331.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 16.524.165 16.159.085 15.748.887Spese di personale per il programma 7.537.642 7.200.562 6.792.864Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale deglialimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranzealimentari
5.843.456 5.815.456 5.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni edella commercializzazione degli alimenti
3.143.067 3.143.067 3.139.067
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/15
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2.734.227 2.638.537 2.552.391Spese di personale per il programma 2.296.820 2.201.130 2.115.984Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute 437.407 437.407 436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo delServizio Sanitario Nazionale (20.10)
121.234.143 21.224.051 21.138.539
Spese di personale per il programma 2.475.822 2.474.730 2.392.218Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemiinformativi volti alla tutela della salute e analisi edivulgazione delle informazioni per la valutazione dellostato sanitario del Paese
118.758.321 18.749.321 18.746.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie(20.11)
5.134.341 5.117.984 5.118.848
Spese di personale per il programma 3.603.593 3.602.236 3.601.100Attività di regolamentazione, vigilanza ericonoscimento nell'ambito della disciplina delleprofessioni sanitarie
1.530.748 1.515.748 1.517.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute,innovazione e politiche internazionali (20.12)
2.483.939 2.419.061 2.411.499
Spese di personale per il programma 1.972.975 1.921.097 1.896.535Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero,delle relazioni europee e internazionali
510.964 497.964 514.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici(21)
2.534.059.584 2.219.975.004 2.101.438.532
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolodal vivo (21.2)
455.124.719 452.038.012 450.028.192
Spese di personale per il programma 2.847.305 2.844.978 2.842.838Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico -sinfonico
220.011.110 220.011.110 220.011.110
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale 118.225.325 116.975.325 115.975.325Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale diprosa
84.388.694 82.388.694 82.388.694
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza 12.921.106 12.921.106 12.921.106Sostegno alle attività circensi 8.847.222 8.847.222 8.847.222Promozione dello spettacolo dal vivo 7.883.957 8.049.577 7.041.897
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonioculturale (21.5)
7.447.491 7.445.983 7.444.596
Spese di personale per il programma 4.839.816 4.838.308 4.836.921Vigilanza, prevenzione e repressione in materia dipatrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
2.607.675 2.607.675 2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6) 60.847.615 58.227.427 55.886.713Spese di personale per il programma 47.621.395 45.401.207 42.836.341Tutela e salvaguardia dei beni archeologici 10.696.455 10.296.455 10.520.607Promozione e valorizzazione del patrimonioarcheologico
2.529.765 2.529.765 2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 122.849.282 120.720.635 114.658.242Spese di personale per il programma 78.321.945 74.690.445 71.730.905Tutela, conservazione e gestione del patrimonioarchivistico
34.669.617 36.172.470 34.369.617
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione evalorizzazione del patrimonio archivistico
7.469.983 7.469.983 6.669.983
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici eSistema Archivistico Nazionale
2.387.737 2.387.737 1.887.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegnodel libro e dell'editoria (21.10)
87.191.587 78.409.629 74.266.502
Spese di personale per il programma 45.465.281 35.315.823 35.072.902Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione delpatrimonio librario
4.478.550 5.378.550 4.378.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione delpatrimonio librario
24.873.653 25.341.153 24.440.947
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali aelevato contenuto culturale e attuazione della legge suldiritto d'autore
12.374.103 12.374.103 10.374.103
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Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio(21.12)
139.749.998 119.475.892 106.245.623
Spese di personale per il programma 79.083.875 75.059.769 69.929.500Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo 28.510.114 4.510.114 4.510.114Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale 31.031.276 38.781.276 30.681.276Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio 796.191 796.191 796.191Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti etutela e valorizzazione del paesaggio
328.542 328.542 328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento delsistema museale (21.13)
348.423.072 334.274.699 281.237.233
Spese di personale per il programma 249.756.656 239.608.283 229.070.817Incremento, promozione, valorizzazione econservazione del patrimonio culturale
29.493.476 33.493.476 30.993.476
Coordinamento e funzionamento del sistema museale 69.172.940 61.172.940 21.172.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonioculturale (21.14)
149.087.332 161.236.841 159.948.132
Spese di personale per il programma 4.297.908 4.294.653 4.291.659Coordinamento delle attività internazionali connessealle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
2.677.522 2.677.522 2.677.522
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozionedello sviluppo del patrimonio culturale
142.111.902 154.264.666 152.978.951
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo,cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID19
- - -
Tutela del patrimonio culturale (21.15) 633.276.631 357.604.177 322.805.450Spese di personale per il programma 2.401.493 2.568.964 2.452.533Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti,dell'architettura, dell'arte contemporanea e delpaesaggio
236.890.394 168.097.903 97.493.166
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonioarcheologico
72.034.898 22.803.028 20.070.618
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonioarchivistico
18.197.668 4.907.307 3.392.093
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario 13.560.625 9.872.526 8.294.228Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni ele attività culturali
79.515.790 102.784.584 159.988.930
Interventi di salvaguardia e valorizzazione delpatrimonio culturale in situazioni di emergenza
13.158.903 16.132.403 6.132.403
Interventi finanziari a favore del proprietario,possessore o detentore del bene culturale
10.174.911 10.167.301 10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonioculturale
37.341.949 20.270.161 14.814.178
Promozione della fruizione del patrimonio culturale 150.000.000 - -
Tutela e promozione dell'arte e dell'architetturacontemporanea e delle periferie urbane (21.16)
26.027.853 26.366.231 24.364.738
Spese di personale per il programma 2.054.954 2.053.332 2.051.839Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea,del design e della moda
22.427.886 22.767.886 20.767.886
Interventi per la rigenerazione urbana 1.545.013 1.545.013 1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema eaudiovisivo (21.18)
480.776.499 480.932.014 481.326.169
Spese di personale per il programma 3.480.838 3.478.429 3.476.212Promozione del cinema italiano 2.195.661 2.203.585 2.599.957Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo 475.100.000 475.250.000 475.250.000
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19) 19.290.840 19.276.799 19.260.277spese di personale per il programma 18.326.470 18.312.429 18.295.907Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturalenel territorio di pertinenza
964.370 964.370 964.370
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza delpatrimonio culturale e per le emergenze (21.20)
3.966.665 3.966.665 3.966.665
Spese per il personale di programma 1.738.888 1.738.888 1.738.888Attività di indirizzo per messa in sicurezza in faseemergenziale e di ricostruzione
2.227.777 2.227.777 2.227.777
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/17
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Istruzione scolastica (22) 50.288.156.505 47.924.159.937 46.644.067.948
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) 1.750.533.531 1.144.898.831 1.141.406.685Spese di personale per il programma 3.948.209 4.743.430 4.264.284Supporto alla programmazione e al coordinamentodell'istruzione scolastica
1.746.585.322 1.140.155.401 1.137.142.401
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studioed edilizia scolastica (22.8)
1.200.211.109 1.525.696.757 1.438.003.116
Spese di personale per il programma 9.922.320 10.382.896 11.013.222Promozione e sostegno a iniziative di educazione,inclusa la tutela delle minoranze linguistiche
14.271.486 14.271.486 14.271.486
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento eprevenzione del disagio giovanile
10.797.617 10.797.617 10.797.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze 1.953.808 1.953.808 1.953.808Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio 143.691.640 143.691.640 143.691.640Cooperazione in materia culturale 1.462.755 1.458.646 1.454.679Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e perl'edilizia scolastica
961.408.616 1.284.277.797 1.200.957.797
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzionescolastica
56.702.867 58.862.867 53.862.867
Istituzioni scolastiche non statali (22.9) 556.523.089 556.523.089 556.523.089Trasferimenti e contributi per le scuole non statali 556.523.089 556.523.089 556.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazioneprofessionale (22.15)
48.919.499 48.919.091 48.918.713
Spese di personale per il programma 547.239 546.831 546.453Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsiIstruzione e Formazione Tecnica Superiore
48.372.260 48.372.260 48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambitoterritoriale in materia di istruzione (22.16)
382.610.702 385.975.644 142.021.097
Spese di personale per il programma 108.820.181 112.185.123 118.430.576Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamentoe vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali
273.790.521 273.790.521 23.590.521
Istruzione del primo ciclo (22.17) 30.184.559.982 28.732.335.039 27.938.638.194Spese di personale per il programma (docenti) 19.813.117.391 19.383.090.200 19.101.465.504Spese di personale per il programma (dirigentiscolastici e personale ATA)
4.723.546.425 4.415.944.497 3.835.228.154
Interventi di integrazione scolastica degli studenti conbisogni educativi speciali incluse le spese delpersonale (docenti di sostegno)
4.377.237.593 4.255.385.447 4.280.786.641
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primociclo
332.202.933 159.459.255 202.702.255
Continuità del servizio scolastico 938.455.640 518.455.640 518.455.640Miglioramento dell'offerta formativa - - -
Istruzione del secondo ciclo (22.18) 15.690.830.952 15.060.969.064 14.918.432.786Spese di personale per il programma (docenti) 10.808.716.829 10.563.384.551 10.341.422.601Spese di personale per il programma (dirigentiscolastici e personale ATA)
2.274.938.020 2.220.075.614 2.153.917.109
Interventi di integrazione scolastica degli studenti conbisogni educativi speciali incluse le spese delpersonale (docenti di sostegno)
1.781.676.579 1.775.285.439 1.846.911.616
Funzionamento degli istituti scolastici statali delsecondo ciclo
256.513.957 113.237.893 187.195.893
Continuità del servizio scolastico 402.195.274 222.195.274 222.195.274Miglioramento dell'offerta formativa 166.790.293 166.790.293 166.790.293
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e delpersonale scolastico per l'istruzione (22.19)
473.967.641 468.842.422 460.124.268
Spese di personale per il programma 2.502.582 2.877.362 2.859.209Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici edel personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo
305.207.393 301.802.164 296.130.212
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici edel personale scolastico per l'istruzione del secondociclo
152.808.653 150.713.883 147.885.834
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento 13.449.013 13.449.013 13.249.013
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 407 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/18
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 9.785.479.249 9.904.502.553 10.049.601.752
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) 410.039.916 381.165.294 382.274.695MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 410.039.916 381.165.294 382.274.695
Spese di personale per il programma 3.032.690 3.086.488 3.037.469Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestitid'onore
321.420.980 321.422.560 321.420.980
Promozione di attività culturali, sportive e ricreativepresso università e collegi universitari
50.763.266 21.763.266 21.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studentiuniversitari
34.822.980 34.892.980 36.052.980
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica(23.2)
540.792.792 542.274.180 533.320.051
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 540.792.792 542.274.180 533.320.051Spese di personale per il programma 230.964 230.964 230.964Spese di personale per il programma (docenti) 351.534.173 349.368.063 347.101.645Spese di personale per il programma (personaleamministrativo)
59.407.426 59.554.924 59.606.946
Supporto alla programmazione degli istituti di altaformazione artistica, musicale e coreutica
96.606.885 109.106.885 102.367.152
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature pergli istituti di alta cultura
13.126.847 4.126.847 4.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazionepost-universitaria
3.629.105 3.629.105 3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa 16.257.392 16.257.392 16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 8.472.594.230 8.620.111.843 8.623.177.847MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 8.472.594.230 8.620.111.843 8.623.177.847
Spese di personale per il programma 3.273.169 3.273.169 3.229.727Finanziamento delle università statali 8.252.640.873 8.423.321.873 8.421.427.873Contributi a favore delle università non statali 98.479.943 68.479.943 68.479.943Interventi di edilizia universitaria 96.144.170 110.173.449 115.173.449Supporto alla programmazione e valutazione delsistema universitario
7.881.090 7.884.499 7.887.943
Ammortamento mutui per edilizia universitaria 14.174.985 6.978.910 6.978.912
Coordinamento e supporto amministrativo per le politichedella formazione superiore e della ricerca (23.4)
101.775.919 101.760.629 251.730.184
Spese di personale per il programma 1.328.457 1.313.167 1.282.722Supporto alla programmazione e coordinamento dellepolitiche della formazione superiore e della ricerca
100.447.462 100.447.462 250.447.462
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5) 260.276.392 259.190.607 259.098.975Spese di personale per il programma 1.839.984 1.253.899 1.162.267Coordinamento e sostegno della ricerca in ambitointernazionale
72.140.229 72.110.229 72.110.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionalicorrelati alla ricerca che discendono da obblighigovernativi
182.041.320 181.571.620 181.571.620
Cooperazione e promozione di iniziative dicollaborazione internazionale nel settore dellaformazione superiore
4.254.859 4.254.859 4.254.859
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 45.586.228.022 43.553.618.449 44.075.462.685
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus eformazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese edelle organizzazioni (24.2)
78.126.552 94.249.102 92.598.930
Spese di personale per il programma 2.043.418 2.015.968 2.015.796Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delleorganizzazioni di terzo settore
76.083.134 92.233.134 90.583.134
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5) 272.815.731 266.875.283 235.775.283Politiche per la famiglia e le disabilità 201.348.765 198.172.353 173.172.353Promozione e garanzia delle pari opportunità 59.920.630 59.156.594 55.056.594Lotta alle dipendenze 7.487.576 4.487.576 4.487.576Tutela delle minoranze linguistiche 4.058.760 5.058.760 3.058.760Sperimentazione di interventi di innovazione sociale - - -
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/19
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) 137.162.312 136.368.994 136.548.000Spese di personale per il programma 8.237.296 7.943.806 8.122.812Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiustadetenzione, responsabilità civile dei giudici e violazionedei diritti umani
115.300.000 114.800.000 114.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio,spese di giudizio per invalidità civile e di patrociniolegale
13.625.016 13.625.188 13.625.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati,perseguitati politici e razziali (24.11)
544.043.830 524.043.830 524.658.502
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati 487.482.181 467.482.181 468.096.853Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali edeportati
56.561.649 56.561.649 56.561.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamentonazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio evalutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
44.350.328.314 42.327.729.957 42.881.530.687
Spese di personale per il programma 4.257.113 4.254.556 4.254.486Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate alivello territoriale
406.660.141 406.887.542 407.118.807
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità 20.676.949.165 21.330.049.165 21.878.344.765Politiche per l'infanzia e la famiglia 8.597.911.569 5.789.688.368 5.794.566.503Assegni e pensioni sociali 6.421.896.760 6.421.896.760 6.421.892.560Lotta contro la povertà 650.000.000 650.000.000 650.000.000Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS perle politiche assistenziali
5.353.566 5.353.566 5.353.566
Reddito di cittadinanza 7.587.300.000 7.719.600.000 7.720.000.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13) 168.124.010 168.124.010 168.124.010Sostegno al reddito tramite carta acquisti 168.124.010 168.124.010 168.124.010
Tutela della privacy (24.14) 35.627.273 36.227.273 36.227.273Tutela della privacy 35.627.273 36.227.273 36.227.273
Politiche previdenziali (25) 107.439.536.841 105.940.670.939 110.015.420.932
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale -trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)
11.480.341.179 11.493.741.179 11.438.441.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie dilavoratori
605.679.364 605.679.364 604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoroper i dipendenti delle amministrazioni statali
10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti 74.661.815 88.061.815 33.561.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazionisociali (25.3)
95.959.195.662 94.446.929.760 98.576.979.753
Spese di personale per il programma 4.116.599 4.041.046 4.040.447Prepensionamenti 10.485.953.405 11.463.899.405 10.079.226.405Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamentipensionistici anteriori al 1988)
527.973.518 1.277.973.518 1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico dellaprevidenza complementare
1.201.500.000 1.201.500.000 1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneriper incentivare l'occupazione
16.743.675.304 13.701.654.009 13.873.994.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneriper il sostegno allo sviluppo di particolari settori oterritori svantaggiati
5.837.952.199 5.576.352.199 9.163.052.199
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e dellafamiglia
625.329.138 35.329.138 35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato 356.991.229 341.991.229 341.991.229Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattieprofessionali
692.008.957 680.358.957 679.158.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS perle politiche previdenziali
445.719.703 465.564.703 465.564.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per lepolitiche previdenziali
408.741 408.741 408.741
Sostegno alle gestioni previdenziali 59.037.566.869 59.697.856.815 61.455.240.407
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Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Politiche per il lavoro (26) 20.032.212.172 8.074.217.788 7.755.863.235
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 17.891.841.184 6.811.493.656 6.511.386.660Spese di personale per il programma 3.921.930 3.871.196 3.870.700Trattamenti di integrazione salariale in costanza dirapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazionedel rapporto di lavoro
15.661.619.336 5.585.921.542 5.594.313.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito 2.226.299.918 1.221.700.918 913.202.918
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e dellepolitiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo(26.7)
30.690.882 30.580.154 30.544.694
Spese di personale per il programma 4.092.637 3.981.909 3.981.624Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro edelle politiche sociali e coordinamento amministrativo
247.147 247.147 211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e lepolitiche sociali
26.351.098 26.351.098 26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro(26.8)
73.656.796 74.520.164 71.263.582
Spese di personale per il programma 4.525.578 4.388.946 4.137.564Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativitàsindacale e scioperi
4.363.674 4.363.674 4.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghidi lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime diinfortuni sul lavoro
7.567.544 8.567.544 5.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze deidipendenti pubblici
57.200.000 57.200.000 57.200.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione eosservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro(26.9)
338.904.519 339.106.396 339.194.947
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione esicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivitàispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro
338.904.519 339.106.396 339.194.947
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e laformazione (26.10)
1.650.107.942 783.507.942 768.707.942
Promozione e realizzazione di interventi a favoredell'inserimento lavorativo e della formazioneprofessionale dei lavoratori svolta dall'Agenzianazionale per le politiche attive del lavoro
1.650.107.942 783.507.942 768.707.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo dellepolitiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazioneistituzionale (26.12)
47.010.849 35.009.476 34.765.410
Spese di personale per il programma 1.922.775 1.921.402 1.921.134Promozione e realizzazione del sistema informativo dellavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sullavoro
45.088.074 33.088.074 32.844.276
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 3.162.218.594 3.170.178.446 3.142.694.107
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesionesociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessionireligiose (27.2)
1.912.493.457 1.920.453.309 1.892.974.665
Spese di personale per il programma 20.478.361 19.912.666 19.451.022Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asiloe profughi
1.815.673.094 1.834.198.641 1.807.381.641
Interventi di protezione sociale 3.036.194 3.036.194 2.836.194Rapporti con le confessioni religiose edamministrazione del patrimonio del FEC
11.744.525 1.744.525 1.744.525
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismoe della criminalità organizzata e delle loro famiglie
61.561.283 61.561.283 61.561.283
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazionesociale delle persone immigrate (27.6)
12.357.863 12.357.863 12.352.168
Spese di personale per il programma 2.149.148 2.149.148 2.149.148Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale 10.208.715 10.208.715 10.203.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7) 1.237.367.274 1.237.367.274 1.237.367.274Accordi tra Stato e confessioni religiose 1.237.367.274 1.237.367.274 1.237.367.274
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/21
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 10.179.667.975 11.695.867.975 9.118.394.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte apromuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)
10.179.667.975 11.695.867.975 9.118.394.975
Politiche di coesione 10.179.667.975 11.695.867.975 9.118.394.975Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanzapubblica (29)
96.920.153.339 97.017.320.619 94.087.243.366
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 942.260.322 804.076.371 797.269.520Spese di personale per il programma 26.867.817 26.486.506 26.247.285Indirizzo, regolamentazione e coordinamento delsistema della fiscalità
26.363.311 26.100.671 25.653.041
Gestione di tributi speciali 150.862.231 150.362.231 149.662.231Realizzazione del sistema integrato delle banche datiin materia tributaria e fiscale
14.201.614 16.031.614 16.041.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi diimposte
500.745.349 482.745.349 482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali 183.120.000 62.250.000 56.820.000Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti dinegoziazione assistita e gratuito patrocinio
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Contributi ai partiti politici 25.100.000 25.100.000 25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agliobblighi fiscali (29.3)
2.862.348.949 2.858.732.357 2.855.112.809
Spese di personale per il programma 2.349.589.198 2.350.280.491 2.351.702.474Gestione e assistenza del personale del Corpo dellaGuardia di Finanza
29.859.069 29.839.069 29.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela dellaspesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitalie dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.
278.575.665 275.823.181 276.316.131
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto edella repressione degli illeciti a danno degli interessieconomico - finanziari nazionali e in ambito U.E.
5.672.561 5.838.811 5.862.561
Trattamenti pensionistici 35.458.175 35.458.175 35.458.175Investimenti finalizzati al miglioramento edammodernamento delle strutture, dei mezzi e delledotazioni
163.194.281 161.492.630 155.934.399
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 2.416.452.131 3.051.957.683 51.160.596Spese di personale per il programma 10.344.651 9.900.203 9.446.065Prevenzione dei reati finanziari, antifrode,antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura
6.774.947 6.774.947 6.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari,settore creditizio e sistema dei pagamenti (compreseFondazioni e settore della previdenza complementare)
536.932.533 11.932.533 11.939.584
Sostegno sistema creditizio - - - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato 102.400.000 23.350.000 23.000.000Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti dipagamento elettronici
1.760.000.000 3.000.000.000 -
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 76.914.736.868 76.417.197.042 76.427.970.870Rimborsi di imposte dirette 24.154.415.998 23.637.876.172 23.648.650.000Rimborsi di imposte indirette 28.985.300.000 28.985.300.000 28.985.300.000Restituzione di imposte e rimborsi 618.656.354 628.656.354 628.656.354Vincite sui giochi e lotterie 14.143.200.000 14.143.200.000 14.143.200.000Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornituraenergia elettrica e gas
57.300.458 57.300.458 57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali 445.000.000 445.000.000 445.000.000Ammortamento beni mobili 724.005.000 724.005.000 724.005.000Aggi su giochi e lotterie 2.840.206.000 2.840.206.000 2.840.206.000Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzionedelle cauzioni
260.000.000 269.000.000 269.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni astatuto speciale e delle Province autonome
4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche 458.000.000 458.000.000 458.000.000Aggi su scommesse ippiche 72.000.000 72.000.000 72.000.000
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 411 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/22
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestionedel debito e degli interventi finanziari (29.6)
155.141.550 96.655.957 95.685.195
Spese di personale per il programma 32.575.257 31.453.240 30.204.611Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo edel patrimonio pubblico
46.121.075 35.071.140 35.354.007
Gestione degli interventi finanziari dello Stato 14.801.228 8.487.647 8.482.647Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico
21.643.990 21.643.930 21.643.930
Fondazioni lirico sinfoniche 40.000.000 - -
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica epolitiche di bilancio (29.7)
397.360.194 385.434.284 329.272.078
Spese di personale per il programma 121.086.267 116.265.627 114.454.945Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica,del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia eU.E.
6.015.339 6.015.339 5.955.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazionipubbliche e registro dei revisori legali
28.839.530 28.839.530 4.890.352
Predisposizione del Bilancio di previsione e delRendiconto dello Stato
6.172.879 6.172.879 6.172.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamentodel monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale
64.350.465 49.100.465 49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi dicontabilità e finanza pubblica
147.895.714 156.040.444 125.698.098
Trattato del Nord Atlantico 23.000.000 23.000.000 23.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazionegenerale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio(29.8)
164.932.412 159.046.058 155.613.175
Spese di personale per il programma 134.147.112 128.186.152 124.677.916Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sulterritorio
24.037.229 24.111.835 24.187.188
Gestione delle attività di erogazione servizi sulterritorio, antiriciclaggio e commissioni mediche diverifica
6.748.071 6.748.071 6.748.071
Servizi finanziari e monetazione (29.9) 132.591.907 132.591.907 132.591.907Servizi finanziari 40.876.093 40.876.093 40.876.093Monetazione metallica, trasporto e distribuzionemonete
31.956.534 31.956.534 31.956.534
Servizi di tesoreria 59.759.280 59.759.280 59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beniimmobiliari dello Stato (29.10)
6.986.144.496 6.762.955.788 6.893.484.706
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati diAssistenza Fiscale e altri intermediari
216.897.790 216.897.790 216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico 1.806.658.356 1.806.658.356 1.806.658.356Accertamento e relativo contenzioso in materia dientrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svoltedall'Agenzia delle Entrate
3.051.343.532 3.067.430.987 3.107.276.317
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione delpatrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenziadel Demanio
195.684.121 195.684.121 196.284.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogniallocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazionisvolti dall'Agenzia del Demanio
172.133.013 235.773.720 293.071.530
Controllo, accertamento e riscossione delle impostesulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezzasui giochi e controllo sulla produzione e vendita deitabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e deiMonopoli
898.802.608 895.955.738 913.411.516
Servizio di riscossione tributi 644.625.076 344.555.076 359.885.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) 348.184.510 348.673.172 349.132.510MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 348.184.510 348.673.172 349.132.510
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita'pubblica
348.184.510 348.673.172 349.132.510
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12) 5.600.000.000 6.000.000.000 5.999.950.000Interessi sui conti di tesoreria 5.600.000.000 6.000.000.000 5.999.950.000
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Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/23
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Giovani e sport (30) 1.056.338.288 916.021.995 709.221.995
Attivita' ricreative e sport (30.1) 713.504.189 565.613.887 564.013.887Investimenti e promozione per la pratica dello sport 276.864.289 131.273.987 129.673.987Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano 436.639.900 434.339.900 434.339.900
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2) 342.834.099 350.408.108 145.208.108Interventi a favore dei giovani 43.547.568 43.827.072 38.627.072Servizio Civile Nazionale 299.286.531 306.581.036 106.581.036
Turismo (31) 55.514.460 60.390.989 45.251.737
Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1) 55.514.460 60.390.989 45.251.737MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALIE PER IL TURISMO
55.514.460 60.390.989 45.251.737
Spese di personale per il programma 1.529.119 1.405.648 1.366.396Promozione, programmazione e coordinamento dellepolitiche turistiche nazionali
2.294.636 2.294.636 2.294.636
Sviluppo e incentivazione del turismo 10.334.079 10.334.079 10.234.079Promozione dell'offerta turistica italiana 41.356.626 46.356.626 31.356.626
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.904.077.455 3.810.060.351 3.626.761.685
Indirizzo politico (32.2) 553.872.278 495.116.317 327.719.237MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 24.429.345 24.310.322 24.306.558
Ministro e Sottosegretari di Stato 625.300 625.300 625.300Indirizzo politico-amministrativo 22.071.502 21.952.479 21.948.715Valutazione e controllo strategico (OIV) 1.732.543 1.732.543 1.732.543
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 82.294.134 44.570.758 32.058.995Ministro e Sottosegretari di Stato 862.582 862.582 862.582Indirizzo politico-amministrativo 16.269.182 16.147.806 16.369.370Valutazione e controllo strategico (OIV) 937.478 935.478 952.151Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
64.224.892 26.624.892 13.874.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
53.916.976 45.865.829 8.869.244
Ministro e Sottosegretari di Stato 158.861 158.861 158.861Indirizzo politico-amministrativo 8.461.046 8.409.899 8.238.146Valutazione e controllo strategico (OIV) 493.237 493.237 472.237Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
44.803.832 36.803.832 -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 35.602.024 32.858.643 32.851.100Ministro e Sottosegretari di Stato 217.666 217.666 217.666Indirizzo politico-amministrativo 32.050.264 32.040.936 32.033.393Valutazione e controllo strategico (OIV) 600.041 600.041 600.041Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
2.734.053 - -
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE
18.843.561 11.837.001 11.830.968
Ministro e Sottosegretari di Stato 650.977 650.977 650.977Indirizzo politico-amministrativo 10.847.420 10.840.860 10.834.827Valutazione e controllo strategico (OIV) 345.164 345.164 345.164Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
7.000.000 - -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 8.433.769 8.335.155 8.221.680Ministro e Sottosegretari di Stato 158.571 158.571 158.571Indirizzo politico-amministrativo 7.697.581 7.598.967 7.485.492Valutazione e controllo strategico (OIV) 577.617 577.617 577.617
MINISTERO DELL'INTERNO 34.101.336 26.530.318 26.368.296Ministro e Sottosegretari di Stato 293.116 293.116 293.116Indirizzo politico-amministrativo 24.862.574 24.391.851 24.230.360Valutazione e controllo strategico (OIV) 1.845.646 1.845.351 1.844.820Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
7.100.000 - -
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
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– 413 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/24
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DELTERRITORIO E DEL MARE
11.379.368 14.206.382 11.205.387
Ministro e Sottosegretari di Stato 385.798 385.798 385.798Indirizzo politico-amministrativo 8.432.715 8.434.729 8.433.734Valutazione e controllo strategico (OIV) 385.855 385.855 385.855Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
2.175.000 5.000.000 2.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI
106.422.937 156.720.595 79.459.820
Ministro e Sottosegretari di Stato 413.880 413.880 413.880Indirizzo politico-amministrativo 15.385.564 15.351.408 15.356.138Valutazione e controllo strategico (OIV) 906.888 906.888 906.888Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
89.716.605 140.048.419 62.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 40.588.632 6.088.632 6.088.632Ministro e Sottosegretari di Stato 599.956 599.956 599.956Indirizzo politico-amministrativo 5.135.888 5.135.888 5.135.888Valutazione e controllo strategico (OIV) 352.788 352.788 352.788Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delleistituzioni dell'alta formazione artistica, musicale ecoreutica e degli enti di ricerca
34.500.000 - -
MINISTERO DELLA DIFESA 43.011.704 28.611.169 28.584.225Ministro e Sottosegretari di Stato 170.164 170.164 170.164Indirizzo politico-amministrativo 26.966.397 26.866.231 26.839.339Valutazione e controllo strategico (OIV) 1.575.143 1.574.774 1.574.722Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
14.300.000 - -
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI
23.902.293 30.070.995 7.338.913
Ministro e Sottosegretari di Stato 599.315 599.315 599.315Indirizzo politico-amministrativo 6.115.306 6.118.008 5.985.926Valutazione e controllo strategico (OIV) 753.672 753.672 753.672Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
16.434.000 22.600.000 -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALIE PER IL TURISMO
29.750.215 28.846.981 11.194.013
Ministro e Sottosegretari di Stato 231.361 231.361 231.361Indirizzo politico-amministrativo 10.122.667 10.119.433 10.116.465Valutazione e controllo strategico (OIV) 846.187 846.187 846.187Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
18.550.000 17.650.000 -
MINISTERO DELLA SALUTE 41.195.984 36.263.537 39.341.406Ministro e Sottosegretari di Stato 391.711 391.711 243.626Indirizzo politico-amministrativo 9.130.598 8.974.435 8.909.730Valutazione e controllo strategico (OIV) 688.050 688.050 688.050Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento deiresidui passivi perenti
30.985.625 26.209.341 29.500.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)
2.025.968.464 2.005.698.354 1.903.704.867
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 248.117.495 271.890.349 266.293.141Spese di personale per il programma 79.790.948 103.377.420 106.720.212Gestione del personale 49.323.136 47.875.953 47.925.953Gestione comune dei beni e servizi 22.099.700 18.934.471 17.805.439Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici 96.903.711 101.702.505 93.841.537
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 54.537.052 54.602.267 53.646.226Spese di personale per il programma 23.015.418 33.085.373 32.926.986Gestione del personale 10.241.528 10.241.528 10.241.528Gestione comune dei beni e servizi 21.280.106 11.275.366 10.477.712
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
32.910.568 35.492.526 35.429.155
Spese di personale per il programma 18.485.990 21.012.253 20.992.629Gestione del personale 2.578.602 2.578.602 2.578.602
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 414 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/25
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Gestione comune dei beni e servizi 11.845.976 11.901.671 11.857.924MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 100.630.449 99.723.552 98.511.787
Spese di personale per il programma 30.013.556 28.299.126 28.103.782Gestione del personale 59.839.265 60.631.154 59.588.932Gestione comune dei beni e servizi 10.777.628 10.793.272 10.819.073
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE
84.173.420 84.167.393 48.161.848
Spese di personale per il programma 7.246.271 7.240.244 7.234.699Gestione del personale 11.656.274 11.656.274 11.656.274Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemiinformativi
65.270.875 65.270.875 29.270.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 112.055.490 95.332.978 94.341.375Spese di personale per il programma 14.923.350 15.460.797 14.919.286Gestione del personale 9.166.852 8.906.852 8.906.852Gestione comune dei beni e servizi 87.965.288 70.965.329 70.515.237
MINISTERO DELL'INTERNO 183.564.831 186.681.105 167.446.991Spese di personale per il programma 63.228.093 73.578.166 72.494.052Gestione del personale 28.288.473 27.068.673 27.068.673Gestione comune dei beni e servizi 92.048.265 86.034.266 67.884.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DELTERRITORIO E DEL MARE
135.563.732 132.868.040 121.588.712
Spese di personale per il programma 15.582.363 14.274.119 14.694.791Gestione del personale 4.428.423 4.233.423 4.233.423Gestione comune dei beni e servizi 11.432.304 10.239.856 8.539.856Finanziamento della ricerca nel settore ambientale(ISPRA)
104.120.642 104.120.642 94.120.642
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI
68.746.427 67.652.879 66.593.600
Spese di personale per il programma 26.068.089 24.974.541 24.965.262Gestione del personale 29.900.098 29.900.098 29.850.098Gestione comune dei beni e servizi 12.778.240 12.778.240 11.778.240
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 32.207.197 32.337.197 32.337.197Spese di personale per il programma 2.250.006 2.250.006 2.250.006Gestione del personale 663.937 663.937 663.937Gestione comune dei beni e servizi 29.293.254 29.423.254 29.423.254
MINISTERO DELLA DIFESA 708.392.462 686.439.495 674.351.904Spese di personale per il programma 96.662.237 97.396.318 97.444.596Gestione del personale 73.285.899 52.280.525 52.280.525Gestione comune dei beni e servizi 264.021.870 285.261.392 269.154.445Cooperazione Internazionale 216.068.456 193.216.543 194.399.016Attività di supporto isituzionale 58.354.000 58.284.717 61.073.322
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI
18.448.317 17.346.285 15.546.653
Spese di personale per il programma 6.253.870 6.161.807 5.362.175Gestione del personale 6.420.203 6.420.203 6.420.203Gestione comune dei beni e servizi 5.774.244 4.764.275 3.764.275
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALIE PER IL TURISMO
193.979.335 193.912.238 187.832.189
Spese di personale per il programma 96.479.934 96.412.837 96.351.106Gestione del personale 80.097.932 80.097.932 80.097.932Gestione comune dei beni e servizi 17.401.469 17.401.469 11.383.151
MINISTERO DELLA SALUTE 52.641.689 47.252.050 41.624.089Spese di personale per il programma 20.988.204 20.757.394 20.619.043Gestione del personale 19.294.331 19.214.331 14.121.337Gestione comune dei beni e servizi 12.359.154 7.280.325 6.883.709
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 415 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/26
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita'formative e ad altre attivita' trasversali per le pubblicheamministrazioni (32.4)
615.214.096 587.027.057 585.488.558
Spese di personale per il programma 1.440.451 1.386.172 1.347.673Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioniufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecniciforniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato erelative attività di vigilanza e controllo
245.714.513 245.714.513 245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN) 236.874.728 211.874.728 211.874.728Rappresentanza negoziale delle pubblicheamministrazioni
3.576.486 3.576.486 3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubblicheamministrazioni
36.289.893 36.239.893 34.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza el'integrità delle amministrazioni pubbliche
4.268.826 4.268.826 4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizigenerali per le amministrazioni pubbliche
2.569.331 2.566.629 2.566.629
Iniziative in materia di digitalizzazione e attuazionedell'agenda digitale italiana
84.479.868 81.399.810 81.399.810
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale infavore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati(32.5)
154.349.161 162.354.137 164.356.120
Spese di personale per il programma 119.259.193 134.249.893 133.587.457Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenzalegale e pareri
35.089.968 28.104.244 30.768.663
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' delloStrumento Militare (32.6)
462.217.778 468.582.614 553.764.121
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitùmilitari
54.919.800 60.532.107 60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità 72.062.000 72.812.000 73.812.000Trattamenti provvisori di pensione 335.235.978 335.238.507 419.420.014
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquistie del trattamento economico del personale (32.7)
92.455.678 91.281.872 91.728.782
Spese di personale per il programma 6.089.766 5.795.954 5.902.864Razionalizzazione degli acquisti della Pubblicaamministrazione (e-procurement)
48.891.662 49.011.668 49.811.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delleamministrazioni pubbliche (NoiPA)
3.928.051 3.928.051 3.968.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioniufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici erelative attività di vigilanza e controllo
12.546.199 12.546.199 13.046.199
Restituzione di somme indebitamente versate epagamento interessi su depositi definitivi
21.000.000 20.000.000 19.000.000
Fondi da ripartire (33) 17.613.871.151 22.921.888.873 22.402.189.460
Fondi da assegnare (33.1) 11.438.495.551 16.922.703.283 16.322.003.870MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11.438.495.551 16.922.703.283 16.322.003.870
Interventi strutturali di politica economica e per lariduzione della pressione fiscale
81.680.908 708.616.075 351.198.147
Fondi da assegnare per esigenze di gestione 1.274.169.891 1.159.001.828 1.195.856.701Fondi da assegnare per il personale delleAmministrazioni pubbliche
856.280.356 1.166.511.325 1.437.144.501
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobilipubblici
29.544.276 29.544.276 29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni 300.000.000 300.000.000 300.000.000Fondi da assegnare per interventi di settore 4.558.193.278 8.902.193.278 8.163.193.278Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti delpersonale
3.719.626.842 4.032.836.501 4.221.066.967
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili incampo sociale e per la sicurezza di particolari territori
99.000.000 99.000.000 99.000.000
Fondo da assegnare relativo alla quota partedell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF
520.000.000 525.000.000 525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2) 6.175.375.600 5.999.185.590 6.080.185.590Fondi di riserva 5.200.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa 975.375.600 1.199.185.590 1.280.185.590
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 416 –
Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI999/701/27
Totale previsioni DLBintegrato 2021
Totale previsioni DLBintegrato 2022
Totale previsioni DLBintegrato 2023
Debito pubblico (34) 363.405.820.200 350.373.620.200 434.502.020.200
Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 77.798.350.000 77.766.150.000 81.094.550.000Oneri finanziari su titoli del debito statale 68.673.300.000 70.676.100.000 73.924.500.000Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi 8.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali - - - Oneri per la gestione del debito 1.125.050.000 1.090.050.000 1.170.050.000
Rimborsi del debito statale (34.2) 285.607.470.200 272.607.470.200 353.407.470.200Rimborso titoli del debito statale 285.004.370.200 272.004.370.200 352.804.370.200Rimborso buoni postali 100.000 100.000 100.000Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore dellemonete metalliche in lire
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Passività a carico dello Stato 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Totale 1.055.447.287.478 1.033.493.786.963 1.105.897.614.108
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
– 417 –
*18PDL0121780**18PDL0121780*