PERCHÉ PAPA RATZINGER-BENEDETTO XVI DOVREBBE RITIRARE LE SUE DIMISSIONI
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Parlamento europeo2014-2019
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
2018/0196(COD)
5.12.2018
PAREREdella commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per lo sviluppo regionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
Relatore per parere: Maria Gabriela Zoană
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IT Unita nella diversità IT
PA_Legam
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BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore apprezza l'impegno profuso dalla Commissione nell'elaborare la proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, soprattutto perché risponde all'esigenza di continuità nell'erogazione dei fondi, di flessibilità e di semplificazione per quanto riguarda la sua attuazione.
Il regolamento è la base della sinergia tra i Fondi strutturali, il cui obiettivo principale è quello di fornire sostegno alle regioni meno sviluppate per rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea.
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è uno strumento di investimento sostenibile ed efficiente per la crescita e lo sviluppo delle zone rurali, delle imprese e delle risorse nel settore agricolo e forestale, nonché nell'economia rurale. Può sostenere un'ampia gamma di obiettivi di sviluppo, a beneficio di un ampio segmento di beneficiari, con la possibilità di riutilizzare i fondi per altri investimenti.
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi strutturali fa parte del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e stabilisce disposizioni comuni per la gestione concorrente, stabilendo un insieme comune di regole fondamentali per sette fondi, con l'eclatante esclusione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Secondo il relatore, è necessario mantenere il FEASR nel regolamento sulle disposizioni comuni del futuro quadro legislativo. Il presente parere modifica principalmente questo aspetto della proposta della Commissione.
Gli emendamenti proposti mirano a ristabilire il legame tra i fondi, senza creare ulteriori oneri amministrativi e una duplicazione delle norme e garantendo, nel contempo, un livello coerente dei Fondi strutturali.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1
Proposta di regolamentoTitolo
Testo della Commissione Emendamento
Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
Emendamento 2
Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
(1 bis) Le riforme strutturali possono accelerare il processo di crescente convergenza sociale ed economica tra gli Stati membri. Gli effetti di tale convergenza e del rafforzamento della resilienza potrebbero portare a una maggiore prosperità.
Emendamento 3
Proposta di regolamentoConsiderando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
(1 ter) L'avvio del nuovo programma di sostegno alle riforme, per il quale è proposta una dotazione complessiva di 25 miliardi di EUR, è previsto non prima di gennaio 2021. Nel frattempo, è importante
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indicare la via da seguire mediante uno strumento simile volto a sostenere le riforme strutturali.
Emendamento 4
Proposta di regolamentoConsiderando 2
Testo della Commissione Emendamento
(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.
(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.
Emendamento 5
Proposta di regolamentoConsiderando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
(2 bis) Tenendo conto del nuovo modello per l'attuazione della politica agricola comune e al fine di assicurare la convergenza delle norme e un'effettiva semplificazione per i beneficiari finali dei
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fondi agricoli europei che sono costituiti al 90 % da agricoltori, la maggior parte delle norme comuni incluse nel presente regolamento si applicheranno al Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale. Tuttavia, alcune norme del presente regolamento che dovrebbero applicarsi allo sviluppo territoriale, alle norme in materia di visibilità e comunicazione e agli strumenti finanziari continuano ad applicarsi agli aiuti finanziati a titolo del FEASR, come indicato nelle normative specifiche settoriali.
Emendamento 6
Proposta di regolamentoConsiderando 4
Testo della Commissione Emendamento
(4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.
(4) Le regioni ultraperiferiche, particolarmente svantaggiate per via della loro posizione geografica e della frequenza elevata di calamità naturali cui sono soggette, e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.
Emendamento 7
Proposta di regolamentoConsiderando 15
Testo della Commissione Emendamento
(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di
(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di
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programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
Emendamento 8
Proposta di regolamentoConsiderando 20
Testo della Commissione Emendamento
(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.
soppresso
Emendamento 9
Proposta di regolamentoConsiderando 24
Testo della Commissione Emendamento
(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD.
(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD
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Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
(denominate "LEADER" nell'ambito del FEASR). Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capitale umano e capacità nelle comunità della conoscenza e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. I gruppi di azione locali hanno raggiunto finora risultati notevoli e dovrebbero pertanto ricevere un maggiore sostegno finanziario globale. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi, compresi quelli non coperti dal presente regolamento, alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
Emendamento 10
Proposta di regolamentoConsiderando 29
Testo della Commissione Emendamento
(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.
(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore regolarità delle relazioni elettroniche su dati quantitativi.
Emendamento 11
Proposta di regolamentoConsiderando 30
Testo della Commissione Emendamento
(30) Al fine di fornire sostegno (30) Al fine di fornire sostegno
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all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.
all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione ex post dei fondi, concentrata sul loro impatto.
Emendamento 12
Proposta di regolamentoConsiderando 36
Testo della Commissione Emendamento
(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.
(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché la complementarietà con altri fondi e strumenti dell'Unione europea.
Emendamento 13
Proposta di regolamentoConsiderando 36 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
(36 bis) Il successo dei progetti strategici integrati dipende dalla stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, e gli attori non statali interessati. Occorre pertanto applicare i principi di trasparenza e di divulgazione delle decisioni relative all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti.
Emendamento 14
Proposta di regolamentoConsiderando 40
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Testo della Commissione Emendamento
(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi, compresi i fondi agricoli, e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
Emendamento 15
Proposta di regolamentoConsiderando 66
Testo della Commissione Emendamento
(66) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione
(66) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione
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territoriale europea" (Interreg). territoriale europea" (Interreg). Inoltre, data la sua ubicazione geografica unica, dovrebbero essere adottate disposizioni aggiuntive per assegnare le risorse destinate alla connettività e alle questioni correlate che potrebbero sorgere in seguito alla Brexit.
Emendamento 16
Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.
(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP, nonché, per quanto riguarda il FEASR, soltanto le disposizioni di cui al punto 5 bis del presente articolo.
Emendamento 17
Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
5 bis. Il capo II del titolo III e gli articoli 41 e 43 si applicano alle misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mentre l'articolo 2, paragrafi da 15 a 17 e da 22 a 25, come pure gli articoli da 52 a 56 si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) [...] ("regolamento sui piani strategici della PAC") e che beneficiano del sostegno del FEASR.
Emendamento 18
Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
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(b bis) le regioni NUTS 2 di recente istituzione fra il 2016 e il 2018;
Emendamento 19
Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento
1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali operative in quel momento. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
Emendamento 20
Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
(c bis) autorità regionali e locali o relative associazioni,
Emendamento 21
Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 4 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Tale termine può essere prorogato previa presentazione di una motivazione appropriata da parte dello Stato membro alla Commissione.
Emendamento 22
Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento
(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;
(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e della regione interessata;
Emendamento 23
Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
(c bis) le regioni NUTS 2 istituite fra il 2016 e il 2018;
Emendamento 24
Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.
Le operazioni selezionate che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici per i quali è ottenuto il finanziamento sono coerenti con la strategia territoriale.
Emendamento 25
Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
1. Il FEASR sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo. In tal caso, ad esso si farà riferimento come "LEADER". Il FESR, il FSE+ e il FEAMP, in sinergia con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, forniscono sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo e ciascuno di essi stanzia, attingendo dai propri fondi, un importo assegnato a tal fine.
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Emendamento 26
Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:
2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:
(a) sia concentrato su aree subregionali;
(a) sia concentrato su aree subregionali e aree rurali;
(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse né le autorità pubbliche ai sensi delle normative nazionali controllino il processo decisionale;
(c) sia attuato mediante strategie integrate in conformità all'articolo 26;
(c) sia attuato mediante strategie integrate e multisettoriali di sviluppo locale per l'area specifica, in conformità all'articolo 26;
(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
Emendamento 27
Proposta di regolamentoArticolo 27 – paragrafo 5
Testo della Commissione Emendamento
5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.
5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia, purché al suo interno sia rispettata la separazione delle funzioni.
Emendamento 28
Proposta di regolamentoArticolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento
(b bis) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande;
Motivazione
Questi emendamenti intendono garantire che la nuova normativa sia in linea con la precedente, dal momento che le attività in questione beneficiano attualmente di un sostegno in conformità dell'articolo 35 del precedente regolamento recante disposizioni comuni. Cfr. anche gli emendamenti all'articolo 25.
Emendamento 29
Proposta di regolamentoArticolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
2 bis. Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità amministrativa.
Emendamento 30
Proposta di regolamentoArticolo 66 – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.
2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione o ad un altro organismo.
Emendamento 31
Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento
Gli Stati membri elaborano e adottano un regolamento per fornire tale sostegno in conformità del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.
Motivazione
Occorre apportare maggiore chiarezza all'articolo 67, paragrafo 5.
Emendamento 32
Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione Emendamento
(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1,5 %;
Emendamento 33
Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,5 %;
Emendamento 34
Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
Testo della Commissione Emendamento
(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1,5 %;
Emendamento 35
Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione Emendamento
(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;
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Emendamento 36
Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e
Testo della Commissione Emendamento
(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 1,5 %;
Emendamento 37
Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
Testo della Commissione Emendamento
(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 1,5 %
Emendamento 38
Proposta di regolamentoArticolo 102 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.
1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2", comprese quelle di recente istituzione fra il 2016 e il 2018), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.
Emendamento 39
Proposta di regolamentoArticolo 102 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di
La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di
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potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016 e 2016-2018, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
Emendamento 40
Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 7
Testo della Commissione Emendamento
Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].
Dal 1° gennaio 2026 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].
Emendamento 41
Proposta di regolamentoArticolo 110
Testo della Commissione Emendamento
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal FEASR e dal FEAMP in tale periodo.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti
Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula
REGI11.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula
AGRI5.7.2018
Relatore per parere Nomina
Maria Gabriela Zoană25.6.2018
Approvazione 3.12.2018
Esito della votazione finale +:–:0:
2534
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer
AD\1164789IT.docx 19/20 PE625.354v02-00
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PAREREFINAL VOTE BY ROLL
CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION
25 +ALDE Ulrike Müller
ECR Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson
EFDD Marco Zullo
GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp
PPE Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană
3 -ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau
GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez
4 0PPE Albert Deß
VERTS/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti
PE625.354v02-00 20/20 AD\1164789IT.docx
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