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IT IT Unita nella diversità TESTI APPROVATI PARTE I nella seduta di giovedì 10 maggio 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 EDIZIONE PROVVISORIA PE 486.812 PARLAMENTO EUROPEO 2012 - 2013

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IT IT

Unita nella diversità

TESTI APPROVATI

PARTE I

nella seduta di

giovedì 10 maggio 2012

P7_TA-PROV(2012)05-10 EDIZIONE PROVVISORIA PE 486.812

PARLAMENTO EUROPEO

2012 - 2013

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PE 486.812 \ I

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INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2012)0148 Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della

Comunità europea ***I (A7-0140/2012 - Relatore: Vital Moreira) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD)) ............................................................. 1

P7_TA-PROV(2012)0149 Restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione

russa***I (A7-0085/2012 - Relatore: Robert Sturdy) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD)) ...................................................................................................................... 8

P7_TA-PROV(2012)0150 Pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *** (A7-0087/2012 - Relatore: Zbigniew Ziobro) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP)) ........................................................................................................................ 13

P7_TA-PROV(2012)0151 Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Corneliu Vadim Tudor (A7-0151/2012 - Relatore: Cecilia Wikström) Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM)).................................. 14

P7_TA-PROV(2012)0152 Futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'Unione europea (A7-0094/2012 - Relatore: Philip Bradbourn) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE (2011/2196(INI))................................................................ 16

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II /PE 486.812

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P7_TA-PROV(2012)0153 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, sezione III, Commissione (A7-0098/2012 - Relatore: Christofer Fjellner) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) ......................................................................................... 25 2. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) .................................................. 27 3. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) ........................................................... 29 4. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) ........................................................... 31 5. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) ........................................................... 33 6. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) ............................................................................................ 35 7. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) ........................................................... 37 8. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC)) .................................... 39 9. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))............................................ 41

P7_TA-PROV(2012)0154 Relazioni speciali della Corte dei conti europea nel contesto del discarico alla

Commissione per l'esercizio 2010 (A7-0102/2012 - Relatore: Christofer Fjellner) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2010 (2011/2225(DEC)) ...................................................................................................................... 88

P7_TA-PROV(2012)0155 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Parlamento europeo (A7-0120/2012 - Relatore: Bogusław Liberadzki) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione I – Parlamento europeo (COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC)) ........................ 110 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione I – Parlamento europeo (COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC)) ......................................................... 112

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PE 486.812 \ III

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P7_TA-PROV(2012)0156 Discarico 2010: 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo (A7-0100/2012 - Relatore: Martin Ehrenhauser) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010 (COM(2011)0471 – C7-0273/2011 – 2011/2212(DEC))........................................................................................ 137 2. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010 (COM(2011)0471 – C7-0273/2011 – 2011/2212(DEC)).......................................................... 139 3. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 201 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010(COM(2011)0471 – C7-0273/2011 – 2011/2212(DEC))........................................................................................... 141

P7_TA-PROV(2012)0157 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Consiglio (A7-0095/2012 - Relatore: Inés Ayala Sender) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II – Consiglio (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC)).......................................................... 158 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II – Consiglio (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC)).......................................................... 160

P7_TA-PROV(2012)0158 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Corte di giustizia (A7-0088/2012 - Relatore: Inés Ayala Sender) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IV – Corte di giustizia (COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC)).......................................................... 167 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IV – Corte di giustizia (COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC)).......................................................... 169

P7_TA-PROV(2012)0159 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Corte dei conti (A7-0091/2012 - Relatore: Inés Ayala Sender) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione V – Corte dei conti (COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC)).......................................................... 173 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione V – Corte dei conti (COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC)).......................................................... 175

P7_TA-PROV(2012)0160 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Comitato economico e sociale (A7-0092/2012 - Relatore: Inés Ayala Sender)

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IV /PE 486.812

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1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC)) .......... 179 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC)) ............................... 181

P7_TA-PROV(2012)0161 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Comitato delle regioni (A7-0090/2012 - Relatore: Inés Ayala Sender) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VII – Comitato delle regioni (COM(2011)0473 – C7-0262/2011 – 2011/2207(DEC)) ............................................. 185 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VII – Comitato delle regioni (COM(2011)0473 – C7-0262/2011 – 2011/2207(DEC)) ......................................................... 186

P7_TA-PROV(2012)0162 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Mediatore europeo (A7-0089/2012 - Relatore: Inés Ayala Sender) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))............................................ 189 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC)) ......................................................... 191

P7_TA-PROV(2012)0163 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Garante europeo della protezione dei dati (A7-0093/2012 - Relatore: Inés Ayala Sender) 1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC)).................. 193 2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))........................... 195

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P7_TA-PROV(2012)0148

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non

membri della Comunità europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)

n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le

importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0041),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0030/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0140/2012),

1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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2

P7_TC1-COD(2012)0019

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che

modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le

importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

considerando quanto segue:

1 Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012.

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(1) Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione (‘DSB’) dell'Organizzazione mondiale del

commercio (‘OMC’) ha adottato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del

panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello (‘relazioni’), nella disputa

‘Comunità europee — misure antidumping definitive su determinati elementi di

fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina’1.

(2) Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento

(CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le

importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità

europea2 (‘il regolamento antidumping di base’) è incompatibile con l'articolo 6,

paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2 e con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo

antidumping dell'OMC e con l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC. Secondo

l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, i singoli produttori

esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato cui non è accordato il

trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base sono

soggetti ad un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in

grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale (‘TI’) di

cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

1 OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011.

OMC, relazione del panel, WT/DS397/R, 3 dicembre 2010. 2 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

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(3) L'organo d'appello ha rilevato che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento

antidumping di base contiene una presunzione secondo cui i produttori esportatori

operanti in paesi non retti da un'economia di mercato non possono beneficiare del TI e

che essi, per beneficiare del TI, hanno l'onere di dimostrare di aver soddifatto i criteri

stabiliti dal test del TI . Secondo l'organo d'appello, gli accordi OMC rilevanti in

materia non prevedono alcuna base giuridica per siffatta presunzione.

(4) Tuttavia, l'organo d'appello ha precisato che la conformità della determinazione di un

margine di dumping unico e di un dazio antiduming unico per un determinato numero

di esportatori di cui all'articolo 6, paragrafo 10, e all'articolo 9, paragrafo 2,

dell'accordo antidumping dell'OMC, dipenderà dal sussistere di situazioni che

indichino che due o più esportatori, seppure giuridicamente distinti, sono in un

rapporto tale da dover essere trattati come un'unica entità. Tali situazioni possono

comprendere: i) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra gli esportatori,

quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; ii) l'esistenza di

collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli esportatori, quali controllo,

partecipazione azionaria e gestione comuni; e iii) il controllo o un'influenza sostanziale

da parte dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione. A questo

proposito, i termini che riflettono tali situazioni dovrebbero essere letti, nelle

modifiche proposte all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base,

alla luce delle precisazioni dell'organo d'appello, senza pregiudizio per i termini di

tenore identico o analogo figuranti in altre disposizioni del regolamento antidumping

di base.

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(5) Il 18 agosto 2011 l'Unione ha notificato al DSB la sua intenzione di applicare le

raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da

rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.

(6) A tal fine, occorre modificare le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del

regolamento antidumping di base,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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Articolo 1

All'articolo 9, il paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza

discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che

sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla

fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a

norma del presente regolamento.

Il regolamento che istituisce misure antidumping fissa il dazio per ciascun

fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato.

I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono

giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come

un'unica entità ai fini della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente

comma, si può tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o

societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un'influenza

sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la

struttura economica del paese fornitore.".

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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo

l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

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P7_TA-PROV(2012)0149

Restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla

Federazione russa***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n.

1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di

determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (COM(2011)0715 – C7-0396/2011

– 2011/0315(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0715),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0396/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0085/2012),

1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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P7_TC1-COD(2011)0315

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che

abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, relativo alla gestione di alcune

restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

1 Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012

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considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le

Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra1

("APC"), è entrato in vigore il 1º dicembre 1997.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di determinati prodotti di

acciaio devono essere disciplinati dal titolo III dell'APC, fatta eccezione per l'articolo

15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(3) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e il governo della Federazione russa hanno

concluso un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio2 ("accordo").

(4) Il 22 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1342/20073 per dare

attuazione all'accordo.

1 GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. 2 GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52. 3 GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

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(5) L'accordo prevede che, qualora la Federazione russa aderisca all'Organizzazione

mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo è risolto e i

limiti quantitativi sono di conseguenza soppressi a decorrere dalla data di adesione.

(6) Il regolamento che dà attuazione all'accordo non sarà più necessario a decorrere dal

giorno in cui la Federazione russa aderirà all'Organizzazione mondiale del commercio.

Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1342/2007 con effetto da tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1342/2007 è abrogato.

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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea.

Gli effetti del presente regolamento decorrono dalla data di adesione della Federazione russa

all'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione pubblica a questo riguardo un

avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea specificando tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

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P7_TA-PROV(2012)0150

Pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 concernente il progetto

di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di regolamento del Consiglio (10222/5/2011),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0076/2012),

– visto l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7-0087/2012),

1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2. ricorda al Consiglio che sarà necessario chiedere nuovamente l'approvazione del Parlamento qualora il requisito dell'unanimità di cui all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le procedure parlamentari nazionali in corso nel Regno Unito dovessero comportare modifiche del progetto di testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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P7_TA-PROV(2012)0151

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Corneliu Vadim Tudor

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi

e delle immunità di Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM))

Il Parlamento europeo,

– vista la richiesta presentata il 14 aprile 2011 da Corneliu Vadim Tudor, comunicata in Aula il 9 maggio 2011, in difesa della sua immunità, nel quadro del procedimento avviato nei suoi confronti dal Procuratore generale dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania,

– avendo dato a Corneliu Vadim Tudor in due occasioni l'opportunità di essere ascoltato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 20111,

– visto l'articolo 72 della Costituzione della Romania,

– vista la lettera dell'Ambasciatore della Romania presso l'Unione europea, del 7 ottobre 2011,

– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0151/2012),

A. considerando che Corneliu Vadim Tudor, deputato al Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della sua immunità parlamentare nell'ambito di un procedimento giudiziario dinanzi all'Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania;

B. considerando che la richiesta dell'on. Tudor si riferisce a un procedimento penale in cui è accusato di avere minacciato un ufficiale giudiziario e alcuni agenti di polizia, commettendo atti di violenza contro di essi, insultandoli e tentando in generale di ostacolare l'esecuzione di una decisione giudiziaria nel contesto dello sfratto del partito Romania Mare dalla propria sede a Bucarest il 4 gennaio 2011;

C. considerando che in tale procedimento penale Corneliu Vadim Tudor è accusato di oltraggio alla corte, comportamenti contrari alla morale pubblica e disturbo della quiete pubblica;

1 Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; Causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; Causa T-345/05 Mote/Parlamento, Racc. 2008, pag. II-2849; Cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. I-7929; Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento, Racc. 2010, pag. II-1135; Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

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D. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che, a norma dell'articolo 9 del medesimo protocollo, essi beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;

E. considerando che nella sua lettera l'on. Tudor fa riferimento a entrambi gli articoli 8 e 9 del protocollo (ex articoli 9 e 10); che l'articolo 9 non è pertinente ai fini dell'articolo 72 della Costituzione rumena e che la sua richiesta deve pertanto essere intesa come basata unicamente sull'articolo 8;

F. considerando che, con lettera dell'8 giugno 2011, il presidente della commissione giuridica ha scritto alle autorità rumene per chiedere ulteriori informazioni più dettagliate in relazione al procedimento avviato nei confronti dell'on. Tudor;

G. considerando che nella lettera del 7 ottobre 2011 le autorità rumene affermano che, siccome l'on. Tudor non è stato fermato, arrestato o perquisito, non sussiste necessità di chiedere l'accordo del Parlamento europeo, e che, siccome i fatti di causa non sono collegati con le opinioni politiche o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e non è stato fermato, arrestato o perquisito, non si è ritenuto necessario richiedere la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tudor;

H. considerando che lo sfratto del partito Romania Mare e le relative circostanze costituiscono di fatto, rispettivamente, questioni civili e penali che non hanno una diretta e ovvia connessione con l'esercizio da parte dell'on. Tudor delle funzioni di membro del Parlamento europeo;

I. considerando che l'on. Tudor non si è avvalso dell'opportunità di spiegare alla commissione competente la sua richiesta di difesa dell'immunità, in particolare alla luce della lettera delle autorità rumene;

1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Corneliu Vadim Tudor;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità rumena competente e a Corneliu Vadim Tudor.

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P7_TA-PROV(2012)0152

Futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti

regionali e dei servizi aerei nell'UE (2011/2196(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un piano d'azione per le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa" (COM(2006)0819),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali"1,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "L'Unione europea e le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla cooperazione in materia di trasporti" (COM(2011)0415),

– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sui sistemi globali di navigazione via satellite applicati ai trasporti – Politica dell'UE a breve e medio termine2,

– visto il libro bianco della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della Commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0094/2012),

A. considerando che non esiste al momento una definizione universalmente accettata dell'espressione "aeroporto regionale"; considerando che gli aeroporti il cui principale bacino di utenza è una capitale non sono inclusi nell'ambito di analisi della presente relazione; considerando che si propone che gli aeroporti regionali, vale a dire gli aeroporti "non-hub", siano suddivisi in aeroporti principali e minori in base ai tipi di collegamenti da essi forniti, al volume dei passeggeri e ai collegamenti con le principali città e gli aeroporti principali, e considerando che la Commissione è esortata a fissare criteri comuni al fine di facilitare una corretta definizione di "aeroporto regionale" che tenga conto di tutti gli elementi sopra menzionati; considerando che tuttavia, un "servizio aereo regionale" deve essere definito come un volo in partenza da e/o in arrivo in un aeroporto regionale; considerando che, nel portare avanti il dibattito sugli aeroporti regionali, sarà indispensabile distinguere tra i diversi ruoli che questi svolgono, in particolare tra gli aeroporti insulari e gli aeroporti che servono regioni mal collegate o economicamente svantaggiate;

1 GU C 312 del 9.12.2005, pag.1. 2 Testi approvati, P7_TA(2011)0250.

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B. considerando che il trasporto aereo regionale, come altri modi di trasporto, è un fattore chiave per la mobilità dei cittadini; considerando che una migliore connettività e una mobilità intermodale efficiente possono contribuire notevolmente a un migliore accesso a regioni e imprese, favorire il turismo e lo sviluppo dei servizi ad esso collegati e diffondere prosperità economica;

C. considerando che le differenze in termini di condizioni economiche dei cittadini e di livelli di sviluppo delle infrastrutture conducono a disparità nella possibilità di usufruire di collegamenti aerei regionali negli Stati membri;

D. considerando che la connettività offerta dal trasporto aereo ai cittadini e alle imprese nelle regioni dell'UE, e in particolare in regioni difficilmente accessibili e nelle isole, è estremamente importante e contribuisce ad assicurare la sostenibilità economica delle regioni in questione; considerando che in Europa gli aeroporti coprono un'ampia rete di 150 000 coppie di città;

E. considerando che numerosi aeroporti regionali si trovano ad affrontare situazioni in cui vige il quasi monopolio di una compagnia aerea, la quale può sfruttare questa posizione come mezzo di pressione per imporre un numero sempre crescente di richieste all'aeroporto interessato e alle autorità locali e/o regionali, tra l'altro riguardo ai diritti aeroportuali e alle tasse per la sicurezza dell'aviazione;

F. considerando che le vendite al dettaglio negli aeroporti sono diminuite in modo significativo a causa dell'introduzione di politiche restrittive per i bagagli a mano da parte di alcune compagnie aeree; considerando che l'impatto della regola del "bagaglio unico" applicata dalle compagnie e soprattutto dalle linee a basso costo che operano principalmente in questi aeroporti, unitamente a ulteriori pratiche per il contenimento dei costi, ha peggiorato l'esperienza di viaggio determinando per alcuni aeroporti regionali un drastico calo delle vendite al dettaglio a terra; considerando che un terzo degli utili delle vendite al dettaglio negli aeroporti serve a sovvenzionare le compagnie aeree compensando le tasse di atterraggio;

G. considerando che il governo spagnolo ha espressamente vietato alle compagnie aeree di applicare la regola del "bagaglio unico" per i voli in partenza da aeroporti spagnoli;

H. considerando che gli aeroporti principali di alcuni Stati membri dell'UE stanno vivendo una crisi di capacità;

I. considerando che la crisi del debito finanziario e sovrano ha sostanzialmente modificato le condizioni di finanziamento aeroportuale nell'UE, soprattutto per gli aeroporti non-hub;

J. considerando che la costruzione di nuovi aeroporti regionali dovrebbe basarsi su un'analisi costi-benefici;

K. considerando che l'ammontare degli investimenti del settore pubblico destinati alla ristrutturazione degli aeroporti dovrebbe mostrare una certa proporzione tra spese sostenute e volume del traffico di passeggeri degli aeroporti in questione;

Economia dei servizi aerei regionali

1. sottolinea la necessità di un obbligo di servizio pubblico per i servizi aerei di interesse

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economico e pubblico, in particolare quelli che collegano le regioni remote, le isole e le regioni ultraperiferiche, data la loro lontananza e le loro caratteristiche fisiche e naturali, al fine di garantirne la piena accessibilità e integrazione territoriale; sottolinea che è opportuno mantenere gli attuali obblighi di servizio pubblico; ritiene che tali servizi non sarebbero economicamente sostenibili senza denaro pubblico; sottolinea l'importanza di aumentare la competitività delle regioni ultraperiferiche e di promuovere la loro integrazione con altre regioni in modo da colmare il divario economico che le separa dal resto dell'Europa;

2. ritiene auspicabile evitare una proliferazione di aeroporti regionali e osserva che il loro sviluppo dovrebbe essere mirato a evitare la creazione di infrastrutture aeroportuali poi inutilizzate o utilizzate in modo inefficiente, che finirebbero per costituire un onere economico per le autorità responsabili; incoraggia invece il rafforzamento dei collegamenti esistenti, soprattutto nelle zone che presentano difficoltà geografiche (come ad esempio le isole); plaude pertanto a ogni iniziativa volta a sviluppare il ruolo del trasporto pubblico, anche su strada, per favorire i collegamenti; sottolinea che i finanziamenti pubblici agli aeroporti regionali devono essere compatibili con gli articoli 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; ritiene che occorra prevedere un regime di sanzioni applicabili alle compagnie aeree che abbandonano prima dei termini previsti un aeroporto regionale beneficiario di fondi;

3. chiede alla Commissione di riesaminare la decisione 2012/21/UE riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, che abbassa a 200 000 passeggeri l'anno la soglia per stabilire quali aeroporti possano ricevere aiuti di Stato senza essere tenuti a darne notifica alla Commissione, tenuto presente che i succitati orientamenti comunitari indicano quale soglia di redditività per gli aeroporti un traffico di almeno 500 000 passeggeri l'anno;

4. ritiene che gli aeroporti regionali, a causa del loro impatto ambientale ed economico, debbano essere adeguatamente sostenuti dalle autorità nazionali e regionali, essere oggetto di consultazione locale e regionale e, sulla base di analisi costi-benefici, essere considerati ammissibili alla domanda di finanziamento nel quadro dei fondi dell'UE, così come di altri strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dall'Unione europea nell'ambito del nuovo quadro di programmazione; raccomanda che la Commissione tenga conto delle opportunità offerte dagli aeroporti regionali come parte della rete europea di trasporto centrale;

5. chiede che i criteri per l'ottenimento di sovvenzioni e finanziamenti pubblici siano definiti con rigore e impostati in maniera trasparente;

6. invita la Commissione ad adottare un approccio equilibrato nelle future revisioni delle linee guida nel settore dell'aviazione onde favorire uno sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile dei servizi aerei regionali, prendendo in considerazione lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per garantire l'intermodalità, garantendo nel contempo l'accessibilità a tali servizi per i cittadini dell'UE e tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

7. invita la Commissione, nel sostenere lo sviluppo degli aeroporti regionali esistenti e la costruzione di nuovi (specialmente nei paesi in cui gli aeroporti nazionali sono ubicati in aree remote ), a prestare particolare attenzione allo sviluppo territoriale equilibrato delle regioni corrispondenti ai livelli I e II della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), al fine di garantire l'innovazione e la competitività in regioni che sono molto distanti dalla capitale e non beneficiano di un buon accesso ai trasporti e di agevolare lo sviluppo di veri snodi economici e di trasporto;

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8. sottolinea che un adeguato sviluppo degli aeroporti regionali contribuisce a uno sviluppo parallelo del settore turistico, che è di vitale importanza per molte regioni europee;

9. rileva che il turismo sta dimostrando di avere una maggiore resistenza alla crisi economica e che qualsiasi aspetto o decisione di politica economica suscettibile di promuovere o fare avanzare questo settore, come nel caso del trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali, merita particolare attenzione;

10. sottolinea che taluni aeroporti regionali sono in attività soltanto nei periodi di massiccio afflusso turistico, il che comporta spesso problemi organizzativi supplementari, maggiori costi unitari, ecc; chiede alla Commissione di tenere conto, nell'adozione di nuova legislazione nel settore, della specificità e delle problematiche di questi aeroporti regionali attivi su base stagionale;

11. sottolinea che gli aeroporti regionali rivestono un'importanza sempre crescente per le compagnie charter e a basso costo; sottolinea che attualmente le compagnie charter operano principalmente voli a lungo raggio diretti verso destinazioni turistiche, con uno spazio tra i sedili più angusto e un servizio a bordo inferiore rispetto alle tradizionali compagnie di linea, spesso a partire da aeroporti regionali inadeguati per un servizio di linea e su tratte che non risentono della concorrenza delle compagnie a basso costo e dei loro voli a corto raggio; ricorda che per i voli a corto raggio le compagnie aeree impiegano principalmente aerei a fusoliera stretta, soprattutto i vettori di rete che servono gli snodi aeroportuali a partire da aeroporti regionali e le compagnie a basso costo;

12. invita la Commissione a garantire la corretta applicazione della legislazione europea e nazionale in materia di condizioni sociali e di lavoro nelle compagnie aeree, in modo che il personale impiegato presso un aeroporto regionale non diventi vittima di dumping sociale e affinché vengano garantite una concorrenza leale e pari condizioni nel settore dell'aviazione; chiede che il personale aeroportuale usufruisca di condizioni contrattuali dignitose, con particolare riferimento agli aeroporti in cui la maggior parte del traffico deriva dalle compagnie a basso costo;

13. esprime preoccupazione per il fatto che alcune pratiche adottate da compagnie a basso costo, che spesso operano su aeroporti regionali, conducono a una scarsa qualità del servizio per i passeggeri e a un deterioramento delle condizioni di lavoro; esprime preoccupazione per la regola del "bagaglio unico" e per altre restrizioni al bagaglio a mano imposte da talune compagnie aeree, data l'attuale pratica commerciale aggressiva di alcune compagnie aeree a basso costo operanti su aeroporti regionali di approfittare della loro posizione dominante e data l'importanza delle attività commerciali quale importante fonte di reddito per gli aeroporti regionali; ritiene che queste pratiche costituiscano una violazione del diritto della concorrenza e ritiene che tali restrizioni possano costituire un abuso di posizione da parte di un vettore; chiede pertanto agli Stati membri di fissare limiti massimi comuni da imporre alle compagnie aeree per quanto riguarda tali restrizioni e ritiene che tutte le verifiche relative alle restrizioni in peso e alle dimensioni del bagaglio debbano essere effettuate prima dell'arrivo alla porta d'imbarco;

14. chiede che gli acquisti al dettaglio in aeroporto siano considerati "elementi essenziali", come attualmente avviene per articoli quali i cappotti; plaude alla decisione della Spagna di

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bandire le pratiche di cui al paragrafo 13 nel suo territorio1 e invita la Commissione a esaminare l'introduzione di una misura simile per tutti i servizi aerei provenienti dall'Europa;

15. ritiene che il trasporto merci sia per gli aeroporti regionali un fattore positivo in grado di creare sviluppo e occupazione anche attraverso la messa in funzione di servizi a terra connessi e la creazione di poli commerciali legati all'aeroporto regionale; invita la Commissione a elaborare una strategia che favorisca il trasporto merci e agevoli la cooperazione tra aeroporti regionali vicini;

16. sollecita le autorità degli Stati membri a proporre piani di sviluppo riguardanti gli aeroporti regionali già esistenti e a renderli più efficienti;

17. ritiene che gli aeroporti regionali non dovrebbero favorire un aumento del debito pubblico ma dovrebbero, in generale, essere economicamente sostenibili nel medio periodo;

Ambiente e innovazione

18. esorta la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la messa a punto dell'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) e dell'iniziativa "Clean Sky", nonché l'applicazione della legislazione relativa al Cielo unico europeo; rileva che, con l'entrata in funzione del SESAR e con l'importante ruolo del Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione (EGNOS), gli aeroporti regionali trarranno profitto da progetti come torri di controllo a distanza, gestione della velocità e della congestione e miglioramento delle procedure operative;

19. riconosce che la gestione delle capacità negli aeroporti a "banda oraria coordinata" differisce da quella negli aeroporti a "banda oraria non coordinata"; è del parere che vi sia un'abbondante riserva di capacità da utilizzare in molti aeroporti regionali e che, ricorrendo ad essa, la congestione e le attese per il decollo e l'atterraggio presso i principali aeroporti possano essere ridotte e l'impatto ambientale possa essere limitato; riconosce che la buona qualità dei collegamenti fra gli aeroporti principali e gli aeroporti regionali limitrofi può contribuire alla riduzione della congestione;

20. sottolinea il ruolo degli aeroporti regionali come centri principali di sviluppo di poli di innovazione, riducendo i costi di localizzazione per le aziende di nuova creazione, soprattutto nelle regioni geograficamente remote;

21. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tenere conto non solo delle considerazioni di natura economico-finanziaria ma anche dei fattori ambientali, territoriali, geologici e meteorologici, nonché di altri criteri razionali al momento di decidere dove localizzare gli aeroporti e ogniqualvolta le strutture aeroportuali debbano essere rinnovate o ampliate; sottolinea nel contempo l'importanza di utilizzare e ammodernare le strutture esistenti prima di edificarne di nuove;

Congestione e multimodalità

1 Legge 1/2011 (4 marzo 2011) che istituisce il programma di Stato per la sicurezza dell'aviazione civile, che modifica la legge 21/2003 sulla sicurezza della navigazione aerea (7 luglio 2003).

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22. rileva che recenti studi affermano che le regioni europee stanno perdendo i collegamenti diretti con alcuni degli aeroporti più congestionati ed è deluso che gli studi condotti dalla Commissione europea trattino solo dei maggiori aeroporti; suggerisce pertanto che la portata di eventuali studi futuri sia estesa agli aeroporti regionali e nel frattempo incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere i collegamenti tra gli aeroporti regionali e gli aeroporti principali degli Stati membri, contribuendo a stimolare l'economia nelle aree in prossimità degli aeroporti regionali offrendo nel contempo anche una soluzione al problema della congestione del traffico aereo in Europa;

23. esorta tutte le parti e le istituzioni coinvolte nella revisione del regolamento (CEE) n. 95/93 (quale modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004) a concentrarsi sulla realizzazione di nuova capacità degli aeroporti piuttosto che escludere dal mercato i servizi aerei regionali a causa di prezzi troppo alti; reputa essenziale che gli aeroporti regionali abbiano accesso agli aeroporti di snodo e ritiene che questo debba essere preso in considerazione durante la revisione del regolamento (CEE) n. 95/93, in particolare nel contesto dei piani per lo scambio secondario delle bande orarie e della prevista graduale introduzione di altri meccanismi di mercato, compreso lo scambio primario, che potrebbe tradursi in una rottura dei collegamenti tra aeroporti regionali e aeroporti principali;

24. invita la Commissione ad adottare un approccio razionale per quanto concerne le regolamentazioni amministrative e giuridiche connesse alla gestione delle bande orarie presso gli aeroporti regionali, in mancanza del quale potrebbe verificarsi una restrizione della rete; invita la Commissione, dato che i principali aeroporti di snodo hanno quasi raggiunto la capacità massima, a elaborare una strategia per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti regionali in grado di attirare nuove compagnie aeree e promuovere la concorrenza, la decongestione dei principali aeroporti e lo sviluppo degli aeroporti regionali;

25. si rammarica del fatto che gli aeroporti regionali situati lontano dai centri urbani spesso non siano adeguatamente collegati alla rete di trasporto a terra; invita gli Stati membri a sviluppare le loro politiche intermodali e a investire in questi collegamenti intermodali strategicamente importanti, ad esempio nei collegamenti con la rete ferroviaria, in quanto l'interconnessione degli aeroporti regionali con le altre parti della rete di trasporto, compresi gli altri aeroporti, porterà a un maggiore uso degli aeroporti regionali quando gli aeroporti snodo soffrono di strozzature di capacità;

26. sottolinea che la mancanza di azioni incisive finalizzate al miglioramento dell'accessibilità degli aeroporti regionali mediante un adeguato collegamento con i centri urbani, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture di trasporto, limita lo sviluppo economico e sociale delle regioni;

27. prende atto della necessità di una migliore integrazione tra modi di trasporto; esorta la Commissione a presentare una comunicazione che incoraggi l'industria a sviluppare il trasporto multimodale mediante l'emissione di biglietti aerei e ferroviari combinati; segnala che in alcuni Stati membri sono già in funzione progetti di questo tipo ed esorta pertanto tutte le parti interessate a uno scambio delle migliori pratiche esistenti nel settore;

28. rileva l'urgente necessità di garantire le capacità aeroportuali nell'Unione europea per non perdere competitività rispetto ad altre regioni emergenti e per scongiurare così lo spostamento del traffico verso regioni vicine; reputa che gli aeroporti regionali possano contribuire al decongestionamento dei principali aeroporti europei e alla conservazione di

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una posizione di leadership;

29. ritiene che i piani di sviluppo delle reti nell'ambito dei settori ferroviario e stradale dovrebbero tener conto dell'ubicazione degli aeroporti, al fine di inserire questi ultimi nelle reti dei trasporti terrestri in fase di realizzazione; constata la necessità di sviluppare reti di aeroporti regionali basate su collegamenti integrati con gli aeroporti principali, al fine di migliorare la mobilità delle persone e di razionalizzare il trasporto di merci;

30. sottolinea che una rete ben sviluppata di aeroporti regionali migliorerà anche la sicurezza dei passeggeri, garantendo, tra le altre cose, la disponibilità di una rete di aeroporti di emergenza o alternativi in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche o di altre circostanze;

31. ritiene indispensabile integrare la specializzazione nel trasporto merci quale elemento essenziale per contribuire alla razionalizzazione della mappa degli aeroporti e ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture disponibili; evidenzia che un idoneo uso del suddetto principio, abbinato a una gestione adeguata delle bande orarie al fine di segmentare i transiti di passeggeri e merci, deve contribuire a evitare la saturazione degli aeroporti principali; pone in risalto l'importanza che rivestono gli aeroporti regionali in tale strategia;

Le reti transeuropee di trasporto (RTE-T)

32. ritiene che il ruolo svolto dagli aeroporti regionali sia di vitale importanza per la coesione territoriale e lo sviluppo sociale ed economico delle regioni, soprattutto nelle regioni in cui mancano altre forme di trasporto; chiede pertanto che la futura politica in materia di reti transeuropee di trasporto tenga conto degli aeroporti regionali; è inoltre fermamente convinto che i maggiori aeroporti regionali con traffico costante durante tutto l'anno, che apportano un contributo concreto allo sviluppo economico, al rilancio dell'industria e all'occupazione nelle loro regioni, dovrebbero essere inclusi nella rete principale RTE-T, in particolare gli aeroporti con alti volumi di connettività con paesi terzi e traffico intraeuropeo e che contribuiscono al carattere multimodale del trasporto nella regione e gli aeroporti regionali che possono servire per alleviare le congestioni;

33. sottolinea che, per poter beneficiare di un cofinanziamento da parte dell'UE attraverso le RTE-T, il Fondo di coesione e il Fondo regionale, gli aeroporti regionali situati in regioni transfrontaliere e in prossimità reciproca dovrebbero dar prova di cooperazione e coordinamento nello sfruttamento delle capacità esistenti;

34. ritiene che, nell'ambito delle RTE-T, gli aeroporti regionali potrebbero svolgere un ruolo guida nella creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo che copra un miliardo di persone nell'UE e nei paesi vicini, in linea con la comunicazione della Commissione (COM(2011)0415);

35. deplora il fatto che la Commissione non abbia prestato attenzione alla richiesta del Parlamento e del Consiglio di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della decisione n. 884/2004/CE di collegare alla rete gli aeroporti regionali, soprattutto in considerazione della necessità di garantire servizi di trasporto aereo alle regioni europee, accanto allo sviluppo di servizi ferroviari, in quanto il trasporto aereo può, in certe circostanze, raggiungere e servire ulteriori mercati più piccoli in modo più efficiente in termini di tempo, costi e impatto ambientale; evidenzia quindi la grande importanza del collegamento ferroviario, in particolare quello ad alta velocità e lunga distanza, con gli aeroporti;

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36. ritiene che una più ampia inclusione degli aeroporti nei nuovi orientamenti della RTE-T faciliterà l'accesso ai finanziamenti privati per progetti di infrastrutture aeroportuali e invierà un segnale positivo ai mercati finanziari; invita la Commissione, durante la sua revisione delle RTE-T, a riconoscere il legame vitale tra servizi aerei regionali e rigenerazione economica;

Sicurezza

37. rileva che il costo di attuazione delle misure di sicurezza negli aeroporti minori regionali è proporzionalmente superiore a quello relativo ai grandi aeroporti, i quali beneficiano di economie di scala; ritiene, tuttavia, che un'eventuale proposta di finanziamento delle misure di sicurezza non debba distorcere la concorrenza tra gli aeroporti o i gruppi di aeroporti;

38. ricorda che la direttiva concernente i diritti aeroportuali1 riguarda solo gli aeroporti con più di 5 milioni di passeggeri e/o il più grande aeroporto di ciascuno Stato membro dell'UE; ritiene che una valutazione dell'impatto sugli aeroporti di piccole e medie dimensioni dovrebbe costituire una parte fondamentale di qualsiasi revisione delle direttive in materia;

39. esorta il Consiglio ad adottare una posizione sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione e ritiene che siano i singoli Stati membri a dover finanziare, attraverso il gettito fiscale generale, misure di sicurezza più rigorose, in quanto la sicurezza aerea è una questione di sicurezza nazionale; sottolinea che occorre applicare disposizioni analoghe a tutti gli altri modi di trasporto al fine di garantire una concorrenza leale;

40. riconosce la necessità di disporre di attrezzature di controllo affidabili dei LAG (liquidi, aerosol e gel), che garantiscano un elevato grado di probabilità di rilevamento di una vasta gamma di esplosivi liquidi, e invita la Commissione a esaminare le conseguenze per gli aeroporti regionali di un adeguamento ai futuri obblighi di controllo dei LAG;

41. richiama l'attenzione sull'impatto delle nuove norme sul trasporto aereo di merci, con specifico riferimento al fatto che molti aeroporti regionali basano la propria attività sul traffico merci; esorta gli Stati membri e la Commissione a studiare le conseguenze economiche di queste norme, al fine di garantire che gli spedizionieri non trasferiscano le loro operazioni al di fuori dell'UE;

Trasparenza

42. propone di imporre alle compagnie aeree l'obbligo di offrire a tutti cittadini residenti negli Stati membri dell'UE un'opzione di pagamento tramite carta di credito o debito senza costo alcuno, raccomandando che tale carta sia esente da spese mensili o amministrative ad essa associate, anche se rilasciata da una società distinta dalla compagnia aerea, e propone che, se le compagnie aeree addebitano alla maggior parte dei passeggeri costi supplementari per il pagamento, tali costi debbano essere ritenuti illegali e considerati oneri inevitabili da includere pertanto nel prezzo dichiarato;

43. sottolinea che, mentre in alcuni aerei lo stivaggio può essere limitato, non esistono linee guida comuni per la dimensione o il peso dei bagagli a mano o da stiva sui voli UE; suggerisce alla Commissione di incoraggiare il settore a stabilire limiti superiori comuni per

1 Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali

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le restrizioni, in quanto ciò darebbe maggiore certezza ai passeggeri; ritiene che, affinché tale accordo funzioni in un mercato globale, l'ICAO debba essere coinvolta in questo processo;

44. osserva che alcune compagnie aeree applicano per la registrazione dei bagagli prezzi che sovente sembrano sproporzionatamente elevati e invita la Commissione, in considerazione delle pratiche di cui al paragrafo 13 e ai fini di una politica dei prezzi equa e chiara, a esaminare tali pratiche;

45. propone di introdurre un massimale per il supplemento imposto dalle compagnie aeree per i bagagli aggiuntivi e il peso in eccesso;

Accessibilità

46. sollecita le società di gestione degli aeroporti regionali a predisporre adeguamenti strutturali finalizzati all'accoglimento dei disabili al fine di permettere a questi ultimi di poter raggiungere in autonomia le varie aree aeroportuali e di poter usufruire agevolmente di tutti i servizi;

47. sottolinea che gli aeroporti regionali, grazie alle minori dimensioni dei loro terminal, alla loro compattezza e alla loro organizzazione, costituiscono un valore aggiunto per i passeggeri a mobilità ridotta, i passeggeri in viaggio con le famiglie, ecc.; esorta la Commissione, gli aeroporti e le altre parti interessate a prendere quale esempio da seguire la progettazione e la costruzione di terminal più accessibili e accoglienti per i passeggeri;

o

o o

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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P7_TA-PROV(2012)0153

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, sezione III, Commissione

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del

bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – (COM(2011)0473

– C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2001)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2011 dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2010" (COM(2011)0323),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive e nella sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 20101;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e le risoluzioni che ne costituiscono parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2012)0154.

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2. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del

bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio

2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2010,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2001)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 366 del 15.12.2011, pag. 63. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari2, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio3,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1. 2 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. 3 GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

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3. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del

bilancio dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio 2010

(COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio 2010,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2001)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 366 del 15.12.2011, pag. 81. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari2, in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata "Agenzia esecutiva per l'energia intelligente", per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio3,

– vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione4,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1. 2 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. 3 GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85. 4 GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52.

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31

4. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del

bilancio dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2010

(COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2010,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2011)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 366 del 15.12.2011, pag. 93. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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32

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari2, in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata "Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica", per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio3,

– vista la decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica in Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori4,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1. 2 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. 3 GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73. 4 GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.

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33

5. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del

bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2010

(COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2010,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2001)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 366 del 15.12.2011, pag. 69. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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34

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari2, in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario "Idee", nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio,3

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1. 2 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. 3 GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.

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35

6. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del

bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 –

C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2010,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2001)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva par la ricerca relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari6, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 366 del 15.12.2011, pag. 87. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 6 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

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36

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari1, in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2008/46/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio2,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. 2 GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.

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37

7. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del

bilancio dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esercizio 2010

(COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esercizio 2010,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2001)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 366 del 15.12.2011, pag. 75. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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38

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari2, in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce un'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio3,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2011),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1. 2 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. 3 GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.

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39

8. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla chiusura dei conti relativi

all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III –

Commissione (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2011)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2011 dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2010" (COM(2011)0323),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione sottopone i conti concernenti le operazioni del bilancio e comunica un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo dell'Unione;

1. approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive e nella sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 20102;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1. 2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2012)0154.

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9. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie

esecutive (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2001)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2011 dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2010" (COM(2011)0323),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2011)0643), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2011)1189),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare l'approvazione del discarico,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare l'approvazione del discarico,

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

1 GU 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.

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– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari2, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che l'Europa è confrontata a una grave crisi di bilancio e finanziaria, che può provocare una crisi di fiducia nei confronti dell'Unione, e che è di fondamentale importanza che l'Unione dia l'esempio in materia di buona gestione pubblica tramite la Commissione, che si occupa dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; considerando che la buona gestione pubblica è un elemento necessario ai fini del mantenimento della nota AAA dell'Unione europea, che è importante in particolare per tener fede all'impegno di garantire un importo di 60 000 000 000 EUR per il Meccanismo europeo di stabilità finanziaria;

B. considerando che il 2010 è il primo esercizio interamente coperto dal trattato di Lisbona, con nuove procedure di bilancio e l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nonché del Consiglio europeo oltre alla Presidenza di turno del Consiglio; considerando che il 2010 è anche il primo anno della nuova strategia Europa 2020;

C. considerando che ai fini del buon governo è necessario fissare gli obiettivi politici prima di adottare gli strumenti giuridici per il loro conseguimento e che gli strumenti giuridici vigenti che non sono pienamente conformi agli obiettivi devono essere modificati;

D. considerando che quando sono in gioco fondi pubblici è necessario prevedere disposizioni adeguate in materia di trasparenza, rendicontabilità e audit pubblico; considerando che, per il diciassettesimo anno consecutivo, la Corte dei conti non è stata in grado di presentare una dichiarazione di affidabilità positiva sul bilancio dell'Unione;

E. considerando che l'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, TFUE impone alla Corte dei conti di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, e stabilisce altresì che detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione;

F. considerando che oltre il 90% degli errori sono rilevati al di fuori della Commissione al livello delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari finali (relazione annuale, punto 1.22);

G. considerando che nella maggioranza dei casi in cui sono stati rilevati errori nel settore della politica di coesione, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per rilevare e correggere gli errori prima di certificare la spesa alla Commissione (relazione annuale, punto 4.25);

H. considerando che è necessario distinguere tra le autorità nazionali che hanno istituito sistemi di supervisione e controllo funzionanti e le autorità nazionali che sono responsabili di

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 2 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

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sistemi solo parzialmente efficaci, al fine di evitare oneri aggiuntivi per tutti gli Stati membri;

I. considerando che la mancanza di un serio interesse da parte degli Stati membri per la procedura di discarico potrebbe essere dovuta all'insufficienza degli sforzi compiuti dalla Commissione per individuare pubblicamente, in modo chiaro e inequivocabile e con prove sufficienti gli Stati membri, le regioni e i programmi che non raggiungono risultati soddisfacenti nella gestione dei fondi europei;

J. considerando che le dichiarazioni nazionali sulla gestione obbligatorie, rilasciate e firmate a livello ministeriale e debitamente controllate da un revisore esterno, costituiscono uno strumento necessario per contrastare la mancanza di responsabilità di alcune autorità nazionali per quanto concerne l'utilizzo e la gestione dei fondi europei;

K. considerando che il maggiore ricorso ai prefinanziamenti da parte della Commissione ha implicazioni per lo svolgimento degli audit della Corte dei conti e che la Corte dei conti potrebbe adattare la sua metodologia a questa nuova situazione al fine di garantire l'utilità delle sue informazioni per l'autorità di discarico;

L. considerando che l'Unione ha più che mai bisogno di un forte, indipendente ed efficiente organo di revisori contabili realmente esterno, il che ovviamente significa che – per rispetto dei contribuenti – i membri della Corte dei conti non dovrebbero mai essere designati per ragioni politiche ma soltanto per merito professionale;

M. considerando che il ricorso a strumenti finanziari innovativi e complessi deve essere controbilanciato da una piena trasparenza, tra cui la pubblicazione dei dati completi di tutti i beneficiari finali, e da norme chiare in materia di rendicontazione, onde evitare qualsiasi rischio per il bilancio e la reputazione dell'Unione;

N. considerando che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità dei principi di sana gestione finanziaria;

O. considerando che gli Stati membri, anche se hanno una struttura federale, sono responsabili di fronte al mondo esterno e all'Unione;

P. considerando che è necessario affrontare in modo più efficace le questioni relative alla conformità e all'esecuzione per rafforzare la legittimità dell'Unione;

Q. considerando che l'evoluzione costante della dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti nei corso degli anni ha permesso di identificare i settori in cui la gestione degli Stati membri e della Commissione va migliorata;

R. considerando che la Corte dei conti ancora una volta non è stata in grado di fornire una dichiarazione di affidabilità positiva per quanto riguarda la legittimità e la regolarità dei pagamenti, il che è deplorevole;

Azioni prioritarie per la Commissione

1. invita la Commissione a presentare al Parlamento un piano d'azione per la realizzazione delle seguenti azioni prioritarie:

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– un attento monitoraggio dell'uso degli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) di cui al paragrafo 21 della presente risoluzione,

– il miglioramento e il rafforzamento dell'affidabilità della catena di responsabilità, di cui al paragrafo 36 della presente risoluzione,

– il riesame del maggiore ricorso ai prefinanziamenti, di cui al paragrafo 56 della presente risoluzione,

– la creazione di un efficace meccanismo sanzionatorio nel settore della politica di coesione, di cui al paragrafo 124 della presente risoluzione;

La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti

Affidabilità dei conti – giudizio senza riserve

2. constata che i conti annuali dell'Unione per l'esercizio finanziario 2010 presentano un'immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell'Unione al 31 dicembre 2010 e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data;

3. prende atto del paragrafo di enfasi concernente una modifica della politica contabile della Commissione relativa agli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF), secondo cui i rischi di inesattezze rilevanti permangono sebbene i conti abbiano ottenuto un giudizio senza riserve dal 2007; invita la Commissione a esaminare annualmente se il nuovo meccanismo adottato rispecchia fedelmente la realtà soggiacente;

Legittimità e regolarità delle entrate – giudizio senza riserve

4. prende atto con soddisfazione che le entrate su cui sono basati i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

Legittimità e regolarità degli impegni – giudizio senza riserve

5. prende atto con soddisfazione che gli impegni su cui sono basati i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

Legittimità e regolarità dei pagamenti – giudizio negativo

6. esprime profondo rammarico per il fatto che i pagamenti sono ancora inficiati da errori in misura rilevante;

7. constata che il giudizio negativo della Corte dei conti si basa sull'osservazione che i sistemi di supervisione e controllo sono solo parzialmente efficaci e che, di conseguenza, i pagamenti sono inficiati da un tasso di errore che si attesta con ogni probabilità al 3,7%;

8. ricorda che il tasso di errore più probabile per i pagamenti nell'esercizio finanziario 2009 era stimato al 3,3%;

9. è preoccupato per questo aumento, in quanto esso inverte la tendenza positiva registrata negli ultimi anni; invita la Commissione a conseguire una tendenza verso un calo costante del tasso di errore, come richiesto in precedenti relazioni sul discarico;

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10. imputa questa evoluzione principalmente al forte aumento del 7,7% del tasso di errore più probabile registrato nel settore della coesione, dell'energia e dei trasporti;

Questioni orizzontali

Strumenti di ingegneria finanziaria (SIF)

11. ricorda che la Commissione sostiene un maggiore ricorso agli SIF nel prossimo quadro finanziario pluriennale1, sebbene essa stessa riconosca che si tratta di strumenti ad alto rischio2; rileva che gli SIF integrano, piuttosto di sostituire, i finanziamenti esistenti e presentano il vantaggio di poter essere utilizzati più di una volta;

12. è profondamente preoccupato per la mancanza di informazioni sull'esecuzione degli attuali SIF che risulta riguardare tutti i settori (relazione annuale, punti 1.31 e 1.33);

13. si rammarica per l'assenza di obblighi formali di fornire informazioni e prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per ottenere informazioni dagli Stati membri sull'attuale ricorso agli SIF nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); accoglie con favore la relazione di sintesi sulle informazioni raccolte dalla Commissione sugli strumenti di ingegneria finanziaria applicati dagli Stati membri con i contributi del FESR – situazione al 31 dicembre 2010" (relazione di sintesi sugli SIF), che è stata presentata alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo; osserva che sono stati creati SIF con una dotazione complessiva pari a circa 8 100 000 000 EUR e che, alla fine del 2010, i pagamenti eseguiti dai programmi operativi 2007-2013 a favore di tali strumenti ammontavano a circa 5 200 000 000 EUR (relazione annuale, punto 4.32);

14. deplora che la Commissione abbia ricevuto informazioni solo su circa il 75% dei contributi totali destinati agli SIF per le imprese3; è preoccupato per il fatto che le informazioni pervenute dagli Stati membri differiscono in termini di completezza e precisione e che un numero limitato di Stati membri o di regioni non hanno fornito un feedback o non hanno compilato i formulari per il monitoraggio; rileva che ciò impedisce alla Commissione di coprire tutti gli SIF al 31 dicembre 2010;

15. sottolinea che:

– il numero esatto e il volume dei fondi specifici creati

(la Commissione stima che in Francia e in Italia esistano circa 92 fondi specifici, per i quali non sono pervenute relazioni di controllo o sono disponibili solo informazioni insufficienti, oltre ai quasi 300 fondi specifici per i quali sono disponibili informazioni4),

– gli indicatori con livelli obiettivo sull'efficacia degli SIF

1 COM(2011)0662. 2 SEC(2011)1179, pag. 24. 3 Relazione di sintesi sugli SIF, pag. 6. 4 Relazione di sintesi sugli SIF, pag. 10.

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(ad esempio, il numero di investimenti nelle piccole e medie imprese, i posti di lavoro creati o salvaguardati, le risorse addizionali mobilizzate a livello di impresa o di fondo specifico1), e

– gli indicatori sull'efficienza e l'economia degli SIF

(ad esempio, i costi di gestione e la questione se essi forniscono incentivi per un migliore utilizzo dei fondi, informazioni sull'entrata e l'uscita dai fondi, e informazioni sulle rimanenze dei fondi al termine del periodo di programmazione2)

sono elementi importanti e indispensabili per poter valutare il ricorso agli SIF, e si rammarica profondamente che queste informazioni non siano ancora pienamente disponibili;

16. prende atto e si rammarica delle osservazioni della Corte dei conti, principalmente nel settore della politica di coesione, per quanto riguarda la dotazione eccessiva degli SIF che consente di eludere la regola n+2 (relazione annuale, esempio 4.4, a), i ritardi e la lentezza dell'esecuzione degli SIF (relazione annuale, esempio 4.4, b), la disposizione irregolare in materia di liquidazione (relazione annuale, esempio 4.4, c), i contributi finanziari versati mediante un unico pagamento non appena costituita la struttura giuridica dello SIF (relazione annuale, punto 4.34) e i problemi per l'esecuzione di verifiche adeguate sugli SIF (relazione annuale, punti 4.35 e 4.36);

17. ritiene che tali constatazioni abbiano origine dalla base giuridica inadeguata per gli SIF; è preoccupato per il fatto che le regole applicabili a questi strumenti non prevedono incentivi appropriati per un loro utilizzo efficace; è altresì preoccupato per il fatto che essi lasciano un eccessivo margine di flessibilità per gli Stati membri; plaude, tuttavia, ai recenti miglioramenti nella definizione di una base giuridica per gli SFI; evidenzia le seguenti principali lacune nella base giuridica che, all'epoca, era un regolamento del Consiglio3:

– disposizioni insufficienti per favorire una rapida applicazione degli SIF,

– disposizioni insufficienti sugli obblighi relativi all'effetto leva e al carattere rinnovabile degli SIF,

– disposizioni insufficienti per evitare le dotazioni eccessive,

– disposizioni insufficienti per mettere in atto modalità per le spese di gestione che creino incentivi a utilizzare gli SIF nel modo più efficiente possibile,

– disposizioni insufficienti sulle rimanenze dei fondi al termine del periodo di programmazione,

– condizioni di ammissibilità poco chiare per il capitale di esercizio,

– possibilità di ricorso ingiustificato al trattamento preferenziale del settore privato;

1 Relazione di sintesi sugli SIF, pag. 9. 2 Relazione di sintesi sugli SIF, pagg. 21 e 26. 3 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

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18. condivide il parere della Corte dei conti secondo cui le risorse restituite agli strumenti finanziari e gli introiti ottenuti da questi ultimi non dovrebbero essere riassegnati prima della chiusura del programma operativo, bensì dovrebbero essere restituiti ai rispettivi strumenti finanziari (parere della Corte dei conti n. 7/20111, pag. 11); si attende che tale raccomandazione sia tenuta seriamente in considerazione nell'ambito la procedura legislativa relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sugli strumenti strutturali (COM(2011)0615 – 2011/0276(COD));

19. si compiace del fatto che gli articoli 130 e 131 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 – 2010/0395(COD)) prevedono la possibilità di determinare la durata degli strumenti finanziari; chiede alla Commissione di presentargli una sintesi delle misure in grado di prevenire i rischi per il bilancio dell'Unione posti dagli SFI;

20. constata che gli SIF sono presenti anche in altri settori; ritiene che senza un coordinamento adeguato questi strumenti rischino di sovrapporsi e di essere utilizzati in modo incoerente; invita pertanto la Corte dei conti a effettuare un controllo trasversale degli SIF in tutti i settori;

21. invita la Commissione a considerare come un'azione prioritaria un attento monitoraggio dell'uso degli SIF, in particolare attraverso:

– una valutazione obiettiva e critica del uso fatto finora degli SIF nel quadro della politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013, tenendo conto in particolare delle osservazioni della Corte dei conti, nonché degli insegnamenti e delle conclusioni che ne derivano, e la presentazione al Parlamento di una relazione sui risultati della valutazione;

– la fornitura di una valutazione del rischio che esamini i diversi SFI distintamente e che tenga conto della struttura di rischio del beneficiario di SFI;

– il completamento del processo di raccolta delle informazioni presso gli Stati membri sulle questioni che non sono ancora trattate interamente, quali il numero esatto e il volume dei fondi specifici e gli indicatori pertinenti sull'efficacia, l'efficienza e l'economia degli SIF; la messa a punto di meccanismi intesi a far rispettare agli Stati membri i loro obblighi d'informativa;

– la presentazione di una relazione annuale al Parlamento, nel contesto della procedura di discarico, sull'uso degli SIF negli Stati membri, inclusi gli indicatori sull'efficacia, l'efficienza e l'economia degli SIF, e sulle modalità con cui la Commissione coordina, garantisce la coerenza e limita il rischio di sovrapposizioni tra i diversi settori di attività;

Responsabilità della Commissione e prese di posizione dei suoi responsabili

22. rammenta che, a norma dell'articolo 317 del TFUE, la Commissione dà esecuzione al bilancio "sotto la propria responsabilità"; sottolinea che quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni di esecuzione sono delegate agli Stati membri, a norma dell'articolo 53 ter del regolamento finanziario;

1 GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1.

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23. ribadisce1 che incombe pertanto alla Commissione la responsabilità primaria in materia di gestione dei fondi dell'Unione in questione e che, di conseguenza, la Commissione è tenuta ad adottare misure che garantiscano la legittimità e la regolarità nonché la sana gestione finanziaria;

24. sottolinea l'impossibilità che la Commissione trasferisca la propria responsabilità finanziaria agli Stati membri, anche qualora siano state riscontrate carenze manageriali o irregolarità al livello di uno Stato membro;

25. è del parere che un uso razionale dei termini "gestione concorrente" debba fondarsi sul principio fondamentale secondo cui l'Unione delega alcune delle sue competenze agli Stati membri e che questi ultimi sono obbligati a svolgere la loro parte di lavoro conformemente agli atti normativi dell'Unione; chiede la piena attuazione del punto 44 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2; ritiene che le sintesi annuali delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili debbano essere rese pubbliche onde contribuire a migliorare la gestione del bilancio dell'Unione;

26. rileva lo stretto nesso tra la responsabilità ultima della Commissione per l'esecuzione del bilancio e il significato della procedura di discarico; sottolinea che la responsabilità ultima della Commissione in materia di esecuzione del bilancio copre anche le carenze dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri;

27. sottolinea che la responsabilità finanziaria è e resterà indivisibile e rammenta l'articolo 53 ter, paragrafo 4, del regolamento finanziario, secondo cui "per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio" (evidenziazione aggiunta);

28. sottolinea in tale contesto l'importanza delle prese di posizione dei responsabili della gestione in seno alla Commissione; prende atto, tuttavia, delle osservazioni generali della Corte dei conti in merito alle relazioni annuali di attività della Commissione, in cui si rileva l'assenza di linee guida sul calcolo del tasso d'errore residuo o del rischio residuo; constata inoltre che tali elementi hanno assunto importanza all'atto di stabilire se la necessità o meno di formulare una riserva (relazione annuale, punti 1.19 e 1.20); teme che ciò si traduca in un'applicazione incoerente tra le diverse direzioni generali;

29. prende atto altresì delle osservazioni della Corte dei conti in merito alle seguenti relazioni annuali di attività (RAA):

– la riserva riguardo alle misure di sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 2 non avrebbe dovuto essere sciolta (relazione annuale, punto 3.53); il calcolo dei tassi d'errore residuo per i programmi di aiuto presenta diverse carenze (relazione annuale, punto 3.54);

– l'importo a rischio stimato che figura nelle relazioni annuali di attività della Direzione generale della Politica regionale (DG REGIO) e della Direzione generale

1 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 sul discarico dato alla Commissione per l'esercizio 2002 (GU L 330 del 4.11.2004, pag. 82). 2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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dell'Occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione (DG EMPL) potrebbe essere stato sottovalutato (relazione annuale, allegato 4.3);

– il calcolo del tasso di errore residuo figurante nelle relazioni annuali di attività della Direzione generale dell'Allargamento riguarda appena il 30% dei pagamenti effettuati (relazione annuale, punto 5.33);

– la relazione annuale di attività di EuropeAid fornisce soltanto una valutazione parzialmente corretta della gestione finanziaria sotto il profilo della regolarità (relazione annuale, punto 5.34);

– avrebbe dovuto inoltre essere mantenuta la riserva in merito al Sesto programma quadro figurante nella relazione annuale di attività della Direzione generale della Società dell'informazione e dei media (relazione annuale, punto 6.47);

30. rammenta alla Commissione che tutte le riserve figurano in allegato alla sua relazione di sintesi e sottolinea che, con l'adozione di tale "relazione di sintesi, la Commissione assume la completa responsabilità politica della gestione operata dai propri direttori generali e capi servizio, sulla base delle garanzie di affidabilità e delle riserve da loro espresse nelle relazioni annuali di attività"1;

31. sottolinea che in tal modo il Collegio e i Commissari si assumono la responsabilità finale per l'affidabilità e la completezza delle riserve formulate dai direttori generali e dai capi unità che fungono da "ordinatori delegati", rilevando altresì che la delega non esonera in alcun modo il Collegio e i Commissari dalla responsabilità finale;

32. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti in merito al parere generale del revisore interno e ritiene che, in assenza di un riesame sostanziale che tenga conto dei rilievi della Corte dei conti, l'utilità del parere generale resterà limitata;

33. esprime preoccupazione per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti riguardo alle relazioni annuali di attività e alla relazione di sintesi (relazione annuale, punti 1.17 - 1.25); ritiene che tali osservazioni debbano essere affrontate tempestivamente per salvaguardare il valore di tali documenti quali strumenti di rendicontazione; riconosce, nondimeno, che il calcolo di un tasso di errore residuo rappresenta soltanto uno dei metodi utilizzati dalla Commissione per la stima dell'importo a rischio; chiede alla Commissione di fornire orientamenti coerenti che andranno applicati da tutte le direzioni generali;

34. prende atto del Libro verde della Commissione sul quadro dell'Unione europea in materia di governo societario2 per il settore privato; constata inoltre i sostanziali progressi compiuti dalla Commissione per quanto riguarda l'adeguatezza della propria gestione interna in seguito alle vicende che hanno condotto alle dimissioni della Commissione Santer nel 1999;

35. prende atto della dichiarazione sulla governance adottata dalla Commissione il 30 maggio 2007, che riguarda il funzionamento interno di tale istituzione, illustrandone le modalità di direzione e controllo nonché di interrelazione con i propri soggetti interessati; incoraggia la

1 Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2010 (COM(2011)0323), pag. 2.

2 COM(2011)0164.

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Commissione a migliorare ulteriormente la propria governance aziendale e a notificare all'autorità competente per il discarico le azioni e le misure adottate, in particolare:

– incorporando quegli elementi del governo societario richiesti o proposti dal diritto societario dell'Unione che sono di pertinenza per le istituzioni della stessa;

– adottando misure che consentano al Presidente di firmare i conti e di corredare questi ultimi:

i.) di una descrizione dei rischi e delle incertezze che potrebbero incidere sul conseguimento degli obiettivi strategici, nonché di una dichiarazione in cui il Presidente, unitamente al Collegio dei Commissari, accetta la responsabilità della gestione del rischio; nonché

ii.) di una dichiarazione ufficiale sul governo societario che indichi chiaramente a quali norme internazionali di governo societario aderisce la Commissione, unitamente a una spiegazione obiettiva e completa dei casi in cui è necessario distaccarsi dalle raccomandazioni del codice di governo societario (principio del "comply or explain");

36. invita la Commissione a considerare prioritari il miglioramento e il rafforzamento della catena di responsabilità, anche mediante:

– la messa a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci di un quadro esaustivo delle sintesi annuali degli Stati membri; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia finora fornito alcuna informazione sulle sintesi annuali, dal momento che, ignorando completamente il contenuto delle sintesi annuali, è impossibile considerare queste ultime dichiarazioni nazionali di gestione;

– il rilascio di una dichiarazione politica in cui accetta la propria irresponsabilità ultima e generale per l'esecuzione del bilancio, ivi inclusa la parte di bilancio eseguita tramite gestione concorrente;

– l'aggiunta della firma del Commissario competente alla RAA;

– la stesura delle RAA nel rispetto del principio di obiettività, evitando previsioni ottimistiche;

– la fornitura alle direzioni generali di orientamenti obbligatori, esaustivi e pertinenti, in particolare per quanto riguarda le modalità di previsione dei tassi di errore residuo e del rischio residuo in base al principio della prudenza;

– l'inserimento in ciascuna RAA di una motivazione esaustiva e affidabile del rapporto tra rischio residuo o tasso di errore residuo e il tasso di errore della Corte dei conti; chiede alla Commissione, in stretta collaborazione con la Corte dei conti, di esaminare la possibilità di allineare la propria metodologia di calcolo del tasso di errore residuo con quella utilizzata dalla Corte dei conti per individuare il tasso di errore più probabile;

– un riesame della metodologia alla base del parere generale del revisore interno e provvedimenti tesi a ovviare alle carenze individuate dalla Corte dei conti;

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– un'analisi volta a determinare l'eventuale possibilità di migliorare il sistema di governance della Commissione, tenendo conto del suddetto Libro verde sul quadro dell'Unione europea in materia di governo societario per il settore privato;

Scuole europee

37. deplora che, malgrado le ingenti risorse di bilancio previste per le scuole europee, queste ultime continuino a non espletare il loro compito principale di garantire la disponibilità di posti sufficienti nelle lingue richieste e in prossimità dei luoghi di lavoro e di residenza dei funzionari, avendo invece ampliato le loro attività ad altri settori dell'istruzione;

38. riconosce che uno dei problemi fondamentali risiede nelle strutture decisionali e di finanziamento della convenzione sulle scuole europee; invita pertanto la Commissione a esaminare insieme agli Stati membri l'eventuale revisione di tale convenzione e a riferire entro il 31 dicembre 2012 sui progressi compiuti; le chiede nel frattempo di intensificare gli sforzi per conseguire suddetti obiettivi mediante un impiego più oculato delle risorse di bilancio stanziate;

Amministrazione della Commissione

39. invita la Commissione a precisare i propri piani di trasloco, i costi che ne deriverebbero, l'entità degli spazi per uffici che verrebbero liberati e degli spazi aggiuntivi, nonché il numero di funzionari interessati nelle rispettive direzioni generali;

40. chiede che la Commissione completi senza indugio l'esercizio di riclassificazione di tutti gli agenti temporanei dell'OLAF con controllo a durata indeterminata, come annunciato dal commissario Šefčovič nel questionario di preparazione del presente discarico1;

41. rileva che nel 2010, durante la procedura per l'approvazione dell'orario di lavoro flessibile (flexitime) e di congedi compensativi per prestazioni volontarie, la Commissione ha approvato circa 90 000 giorni supplementari di congedo per il proprio personale, il che equivale a circa 445 posti, sebbene l'articolo 56 dello statuto dei funzionari preveda che il lavoro straordinario effettuato da personale di grado AD5/AST5 non dia diritto a compensazione; chiede che sia precisato il costo totale per il contribuente dei congedi compensativi;

Responsabilità degli Stati membri

42. rammenta che, ai sensi dell'articolo 317 TFUE, la Commissione europea dà esecuzione al bilancio "sotto la propria responsabilità" ma anche "in cooperazione con gli Stati membri";

43. sottolinea che i due ambiti di intervento soggetti ai più elevati tassi di errore ("Coesione, trasporti ed energia" e "Agricoltura e risorse naturali") vengono attuati mediante gestione concorrente e deplora il fatto che i loro tassi di errore più probabili stimati ammontino, rispettivamente, al 7,7% e al 2,3%;

44. si compiace in tale contesto del fatto che la Commissione abbia analizzato gli errori segnalati dalla Corte dei conti per gli esercizi 2006-2009, analisi in cui si evidenzia per la

1 Risposta del commissario Šefčovič alla domanda scritta n. 12 dell'audizione dell'8 dicembre 2011 davanti alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

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prima volta che, per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione, tre Stati membri (Spagna, Italia e Regno Unito) hanno contribuito per il 59% agli errori cumulativi quantificabili riscontrati nel periodo in questione e che, per quanto riguarda il FSE, quattro Stati membri (Spagna, Portogallo, Regno Unito e Germania) sono responsabili del 68% degli errori quantificabili complessivamente rilevati nel periodo in questione nel settore della politica di coesione1; rileva che, per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione, la maggior parte degli errori riscontrati in Italia riguardavano le regioni Calabria, Campania e Puglia e che in Spagna un piccolo numero di programmi operativi nelle regioni di Andalusia, Valencia e Castiglia-La Mancia erano all'origine del 75% degli errori riscontrati in Spagna2; osserva inoltre che anche la Spagna e l'Italia hanno contribuito in maniera significativa al tasso di errore dell'esercizio 2010;

45. rileva che i problemi riscontrati in Italia in relazione al FESR "riguardano le carenze sistemiche individuate al livello delle autorità di audit e di gestione", nonché "l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e selezione dei progetti, tra cui l'ammissibilità di progetti retroattivi"3; rileva inoltre che in Spagna la ragione dei problemi risiede nella complessità del sistema di gestione e di controllo che "può comportare in pratica una ripartizione opaca delle responsabilità come pure l'assenza di un'efficace vigilanza da parte dell'autorità di gestione"4;

46. rammenta che i ministri delle finanze di Grecia, Italia e Spagna sono stati invitati a uno scambio di opinioni presso la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento e deplora che nessuno dei suddetti ministri si sia presentato per discutere con i deputati della commissione in oggetto delle risultanze della Corte dei conti, allo scopo di migliorare la gestione dei Fondi strutturali e, successivamente, della base giuridica; invita il suo Presidente a sollevare, in occasione della prossima riunione dei capi di Stato, la questione del rifiuto di detti ministri delle finanze di discutere pubblicamente questi importanti argomenti con la commissione competente del Parlamento;

47. ricorda di aver invitato a più riprese la Commissione a presentare una proposta volta a introdurre l'obbligo delle dichiarazioni nazionali di gestione, rilasciate, pubblicate e debitamente verificate dalle competenti autorità di audit, nell'ambito della responsabilità ultima e generale della Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'Unione; rileva che tali dichiarazioni nazionali di gestione dovrebbero contenere informazioni esaustive sull'impiego dei fondi dell'Unione;

48. propone che il contenuto delle dichiarazioni nazionali firmate a livello di direzione generale sia conforme ai principi internazionali di revisione e risulti utile all'attività di audit della Corte dei conti, ispirandosi in particolare alle dichiarazioni delle autorità cui sono delegate competenze di gestione;

49. rileva l'esistenza di sostanziali differenze tra le prestazioni amministrative degli Stati membri in materia di entrate e spese nell'ambito della gestione concorrente, in particolare per quanto riguarda l'individuazione di irregolarità, frodi ed errori e i controlli finanziari sia in ambito doganale sia riguardo alle modalità di spesa dei finanziamenti dell'Unione; è del

1 SEC(2011)1179, pag. 13. 2 Risposta del Commissario Johannes Hahn all'interrogazione scritta n. 4 per l'audizione del 19 dicembre 2011 dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. 3 SEC(2011)1179, pag. 20. 4 SEC(2011)1179, pag. 21.

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parere che se tutti gli Stati membri garantissero prestazioni corrette nel solo ambito doganale, il bilancio dell'Unione potrebbe contare su un gettito (netto) supplementare di almeno 100 000 000 EUR; constata che la Commissione controlla a tutt'oggi le prestazioni amministrative in maniera reattiva e caso per caso, e pertanto non svolge un'analisi adeguata delle tendenze in grado di individuare i settori a rischio; invita la Commissione ad applicare la metodologia dell'analisi delle tendenze allo scopo di individuare i rischi finanziari e adottare provvedimenti volti a migliorare le prestazioni amministrative degli Stati membri;

Bulgaria e Romania

50. prende atto con profonda inquietudine della relazione interlocutoria della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell'ambito del meccanismo di cooperazione e di verifica; esprime preoccupazione per lo stato a tutt'oggi desolante dell'ordinamento giuridico della Bulgaria; constata che sono in corso 27 procedimenti penali a fronte di un organico di 28 giudici; chiede delucidazioni riguardo a una serie di casi di presunte frodi ai danni di fondi dell'Unione in Bulgaria, che hanno causato la sospensione dei pagamenti nel 2008, in cui il pubblico ministero ha sospeso le indagini sebbene fossero ancora in corso in un altro Stato membro le indagini inerenti a casi analoghi basate sui medesimi fatti; esprime stupore per il fatto che in tutti i casi di frode ai danni di fondi dell'Unione promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, i procedimenti penali siano stati sostituiti da ammende amministrative e che un ricorso in appello relativo a un caso importante di frode ai danni di fondi dell'Unione si sia protratto per oltre 18 mesi; deplora inoltre l'indifferenza dimostrata nei confronti della raccomandazione della Commissione nel non autorizzare la commissione nazionale per l'identificazione e la confisca dei beni della criminalità (CEPACA) ad effettuare la verifica preventiva del patrimonio di alti funzionari e di politici; esprime preoccupazione per il fatto che la pubblicazione uniforme, tempestiva e sistematica di sentenze motivate non sia la norma in Bulgaria; invita la Commissione a esercitare pressione sulle autorità giudiziarie affinché intensifichino gli sforzi di riforma e di attuazione senza indugio delle raccomandazioni della Commissione; chiede alla Commissione, a tale proposito, di rivelare l'entità dei finanziamenti destinati a sostenere l'impegno della Bulgaria ad attuare le riforme e di valutare la misura in cui i pagamenti hanno prodotto i risultati promessi; si attende notevoli miglioramenti nel corso del prossimo anno, con ulteriori esami e una serie di provvedimenti, definiti dalla Commissione in collaborazione con il governo bulgaro, tesi a ripristinare l'integrità dell'ordinamento giuridico della Bulgaria;

51. prende atto con inquietudine della relazione interlocutoria della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania nell'ambito del meccanismo di cooperazione e di verifica; constata tuttavia con soddisfazione la tendenza positiva rilevata nella capacità dell'agenzia nazionale per l'integrità (ANI) nel perseguire i casi di arricchimento indebito e nell'individuare conflitti d'interesse; osserva che i finanziamenti a favore dell'ANI sono stati incrementati con fondi dell'Unione; constata, tuttavia, con preoccupazione che ai fascicoli dell'ANI non viene dato un seguito uniforme e che tale seguito è spesso ritardato; si compiace del fatto che la Direzione nazionale anticorruzione (DNA) ha continuato a svolgere efficacemente le funzioni di procura nei casi di corruzione ad alto livello; rileva che nel 2011 è stato registrato un aumento del numero di rinvii a giudizio, decisioni dei tribunali e condanne che, insieme all'accelerazione delle cause dinanzi all'Alta Corte di cassazione e di giustizia, si è riflesso nell'aumento dell'85% delle decisioni definitive dei tribunali nei casi di

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competenza della DNA rispetto al 20111; esprime preoccupazione per i risultati di un'analisi delle sentenze in casi di corruzione e di alto livello, da cui emerge che il 60% delle pene è sospeso e che le condanne emesse sono spesso il minimo previsto dalla legge; esprime il proprio stupore per la prassi non soddisfacente relativa alla pubblicazione delle sentenze motivate nei termini previsti, che accresce il rischio di prescrizione in alcuni casi di corruzione di alto livello in ragione dei ritardi nella presentazione dei ricorsi a loro volta imputabili ai ritardi nella motivazione delle suddette sentenze; chiede alla Commissione di rivelare l'entità dei finanziamenti destinati a sostenere l'impegno della Romania a riformare il sistema giudiziario; si attende ulteriori miglioramenti entro il prossimo anno; invita la Commissione a incrementare la pressione sul governo rumeno affinché dia attuazione alle sue raccomandazioni; si attende che la Commissione inviti senza meno il governo rumeno a garantire che siano intensificati i suoi sforzi tesi a sviluppare una giurisprudenza coerente nel settore degli appalti pubblici; invita la Commissione a insistere con costanza e determinazione presso il governo rumeno sulla necessità di conformarsi alle raccomandazioni della Commissione e di elaborare un piano attuativo più chiaro e di più ampio respiro in vista dei preparativi per l'attuazione delle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale; si attende maggiori sforzi per quanto riguarda la confisca dei proventi di attività criminali in Romania; si attende inoltre che la Commissione vari una serie di provvedimenti, in collaborazione con il governo rumeno, al fine di migliorare l'integrità dell'ordinamento giuridico della Romania;

Prefinanziamenti

52. constata che i prefinanziamenti sono ritenuti necessari affinché i beneficiari possano avviare l'azione concordata;

53. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti secondo cui la Commissione ha incrementato sensibilmente il ricorso ai prefinanziamenti tra il 2005 e il 2010 (relazione annuale, punto 1.28); esprime preoccupazione per la mancata liquidazione dei prefinanziamenti (relazione annuale, punto 1.29 e punto 86 del parere n. 6/2010 della Corte dei conti);

54. esprime preoccupazione per l'influsso che hanno avuto i prefinanziamenti in particolare negli ambiti d'intervento "Aiuto esterno, sviluppo e allargamento" e "Ricerca e politiche interne"; constata un maggior ricorso ai prefinanziamenti e un tasso di errore generale al di sotto del 2% nei due settori citati; prende atto, inoltre, delle conclusioni della Corte dei conti, secondo cui i prefinanziamenti non contengono errori rilevanti laddove i pagamenti intermedi e finali permangono inficiati da errori rilevanti (relazione annuale, punti 5.35 e 6.48);

55. esprime la convinzione che, versando ingenti volumi di prefinanziamenti, la Commissione si assume un accresciuto rischio finanziario, ad esempio in caso di insolvenza dei beneficiari, come pure un accresciuto rischio per quanto riguarda la legittimità e la regolarità, dal momento che l'accettazione dei costi dichiarati dai beneficiari è rinviata a una data successiva;

1 Relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania secondo il meccanismo di cooperazione e verifica, COM(2012)0056, pag. 4.

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56. è del parere che sia più efficiente prevenire le irregolarità che ovviare a pagamenti indebiti ex post mediante recuperi; invita pertanto la Commissione a riesaminare in via prioritaria l'accresciuto ricorso ai prefinanziamenti e ai meccanismi di controllo e di audit:

– comunicando al Parlamento le ragioni per cui ha fatto maggior ricorso ai prefinanziamenti tra il 2005 e il 2010;

– adeguando il ricorso ai prefinanziamenti nei vari programmi a un livello che garantisca il necessario fondo cassa affinché il beneficiario possa avviare il progetto, salvaguardando nel contempo anche gli interessi finanziari dell'Unione e informando il Parlamento di conseguenza;

Impegni di bilancio non ancora liquidati

57. rammenta che gli impegni di bilancio non ancora liquidati sono impegni stanziati ma non utilizzati (ossia pagati) e sono per lo più riconducibili ai programmi pluriennali (ad esempio, la coesione), in cui gli stanziamenti sono impegnati nei primi anni del periodo di programmazione laddove i relativi pagamenti sono effettuati gradualmente nell'arco dell'intero periodo di programmazione;

58. rileva che un elevato livello di impegni non liquidati potrebbe essere rivelatore di problemi incontrati degli Stati membri nell'assorbimento degli importi assegnati;

59. osserva che nel 2010 la Corte dei conti ha riscontrato un incremento vicino al 10% degli impegni da liquidare, i quali hanno raggiunto approssimativamente un importo di 194 000 000 000 EUR (relazione annuale, punto 1.43 e il grafico 1.2), il che corrisponde a quasi tre anni di spesa al ritmo attuale;

60. ritiene che, per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013, sussista il rischio che:

– gli stanziamenti impegnati debbano essere spesi più velocemente del solito, incrementando in tal modo il rischio di errore;

– alla fine del periodo di programmazione 2007-2013, gli Stati membri possano cercare di assorbire tutti gli importi impegnati, finendo con il concorrere al finanziamento di progetti già attuati e finanziati a titolo dei fondi nazionali (i cosiddetti progetti "retroattivi", che non sono passati attraverso il sistema di gestione e di controllo dell'Unione e che risultano pertanto più soggetti a errore);

61. invita la Commissione a fornire informazioni sull'entità degli impegni non liquidati per ciascuno Stato membro, nonché sulla sua cooperazione con gli Stati membri nell'individuare e gestire i settori di rischio per quanto riguarda gli aspetti dell'assorbimento e della regolarità;

Contributi alle agenzie decentrate e alle imprese comuni a titolo del bilancio

62. rileva che il contributo dell'Unione per l'esercizio 2010 ammontava a 620 000 000 EUR a favore delle agenzie decentrate e ad oltre 500 000 000 EUR a favore delle imprese comuni; prende atto di alcune difficoltà nel reperire informazioni circa il contributo dell'Unione a favore delle agenzie; invita la Commissione a fornire ogni anno all'autorità competente per

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il discarico informazioni consolidate sui finanziamenti annui totali per agenzia/impresa comune a titolo del bilancio generale dell'Unione, quali ad esempio:

– il contributo iniziale dell'Unione al bilancio dell'agenzia/impresa comune,

– l'importo dei fondi provenienti dal recupero dell'eccedenza,

– il contributo complessivo dell'Unione a favore dell'agenzia//impresa comune,

– l'importo del contributo dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ove applicabile;

63. si attende che la Commissione, in questo periodo di crisi finanziaria, eviti di incrementare il bilancio delle agenzie e che prenda addirittura in considerazione la possibilità di ridurre il contributo dell'Unione al loro bilancio, in base a una valutazione delle loro priorità;

64. invita la Commissione a elaborare linee guida per modelli che potrebbero essere utilizzati da tutte le agenzie/imprese comuni per la stesura del programma annuale di lavoro e della relazione annuale di attività, onde garantire ragionevolmente la possibilità di valutare i risultati rispetto agli obiettivi previsti;

65. invita la Commissione a fornirgli un quadro esaustivo dei criteri e dei meccanismi di verifica utilizzati al fine di evitare conflitti d'interesse e fenomeni di "porte girevoli" per le agenzie/imprese comuni;

Il bilancio dell'Unione e la crisi finanziaria e di bilancio

66. manifesta inquietudine per il perdurare della crisi finanziaria e di bilancio negli Stati membri ed è del parere che la crisi in questione comporti diversi tipi di rischi per il bilancio dell'Unione:

– rischi finanziari riguardo ai prestiti concessi agli Stati membri;

– rischi finanziari riguardo alle entrate;

67. rammenta che sei Stati membri (Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Romania) sono attualmente considerati "Stati membri in difficoltà", in quanto beneficiano di assistenza sotto forma di prestiti a titolo dello strumento a sostegno della bilancia dei pagamenti (BdP), di prestiti concessi a titolo del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) o di aiuti nell'ambito dei prestiti alla Grecia (Greek loadn facility);

68. rileva che il bilancio dell'Unione garantisce prestiti nell'ambito dello strumento BdP (prestiti erogati al 31 dicembre 2010 per un importo di circa 12 000 000 000 EUR) e del MESF (nessun importo erogato al 31 dicembre 2010)1; rileva inoltre che l'esposizione creditizia massima dei prestiti che si possono concedere nell'ambito dello strumento BdP e del MESF ammonta, rispettivamente, a 50 000 000 000 EUR (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio2) e a 60 000 000 000 EUR1; pone in

1 Conti annuali dell'Unione europea (COM(2011)0473), pagg. 32 e 90. 2 Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del

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evidenza che l'importo complessivo (110 000 000 000 EUR) è pressoché equivalente a un bilancio annuale dell'Unione, dal momento che i pagamenti totali a titolo di tale bilancio ammontavano nel 2010 approssimativamente a 122 000 000 000 EUR2;

69. manifesta inquietudine per il fatto che nella sua relazione annuale 2010 la Corte dei conti non abbia prestato sufficiente attenzione a queste nuove sfide nell'Unione; deplora in particolare che la Corte dei conti non faccia sufficientemente riferimento a tali rischi per il bilancio dell'Unione e sottolinea la necessità che la Corte riconosca al Meccanismo europeo di stabilità un ruolo di primo piano nel lavoro che svolgerà in futuro;

70. ricorda che non è stato previsto un fondo di garanzia che tuteli il bilancio da eventuali richieste su tali garanzie; invita pertanto la Commissione a valutare l'eventuale necessità di istituire un fondo di garanzia a copertura di potenziali perdite, analogamente al Fondo di garanzia per le azioni esterne, nell'intento di tutelare il bilancio dell'Unione;

71. sottolinea che, al 30 settembre 2011, l'EFSF aveva sottoscritto prestiti per l'ammontare di 48 500 000 000 EUR su un importo totale di 60 000 000 000 EUR; incoraggia la Corte dei conti a presentare una relazione sulle operazioni dell'EFSF e, in particolare, sui meccanismi di controllo istituiti dalla Commissione, entro la fine del 2012;

72. rammenta che le entrate del bilancio dell'Unione provengono da diverse fonti; ribadisce che, fatte salve le altre entrate, il bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie; constata che, in particolare il reddito nazionale lordo (RNL), che corrisponde al 73% delle entrate totali, proviene dai bilanci nazionali degli Stati membri3;

73. è del parere che tanto più si aggrava la situazione finanziaria in taluni Stati membri, tanto maggiori saranno le difficoltà che questi ultimi incontreranno per contribuire al bilancio dell'Unione; esprime la convinzione che ciò metta a repentaglio le entrate del bilancio dell'Unione provenienti dagli "Stati membri in difficoltà", i quali potrebbero essere indotti ad indebitarsi ulteriormente per finanziare il bilancio dell'Unione o per concorrere al finanziamento di taluni programmi di aiuto;

74. rileva che le risorse RNL provenienti dagli Stati membri in difficoltà rappresentano circa il 6% delle risorse RNL totali per l'esercizio 20104;

75. rileva inoltre l'incremento dei tassi di cofinanziamento a carico degli Stati membri in difficoltà per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per la pesca; si attende che tassi più elevati di cofinanziamento permettano di effettuare investimenti più consistenti soprattutto negli Stati membri in difficoltà; rileva in tale contesto l'accresciuto ruolo di controllo e di vigilanza che è chiamata a svolgere la Commissione;

23.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 431/2009 (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1). 1 L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010 , che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 4) fissa un massimale dell'1,23% in virtù del quale, secondo le stime della Commissione, potrebbe essere attivato un importo complessivo di 60 000 000 000 EUR (COM(2010)0713, pag. 4). 2 Fonte: diagramma IV dell'allegato alla relazione annuale 2010 della Corte dei conti. 3 Fonte: diagramma I dell'allegato alla relazione annuale 2010 della Corte dei conti. 4 Fonte: diagramma V dell'allegato alla relazione annuale 2010 della Corte dei conti.

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Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e Meccanismo europeo di stabilità (MES)

76. disapprova il fatto che il Consiglio si è avvalso dell'articolo 122 TFUE nel 2010 per istituire lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) in quanto l'articolo in questione si applica unicamente alle calamità naturali e non a quelle di natura economica; esprime preoccupazione per il fatto che l'EFSF non prevede alcun elemento di controllo democratico da parte del Parlamento, né di audit da parte della Corte dei conti; disapprova fermamente il fatto che l'EFSF non preveda neppure un audit pubblico esterno;

77. prende atto della recente firma del trattato sul MES da parte degli Stati membri; ricorda la propria risoluzione del 23 marzo 20111 , in cui ha messo in guardia circa l'opportunità di istituire il Meccanismo europeo permanente di stabilità (MES) al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione, in quanto tale decisione comporta problemi per il meccanismo di controllo delle istituzioni dell'Unione; condivide le preoccupazioni espresse dal alcune Istituzioni superiori di controllo (ISC) secondo cui il trattato non è dotato delle necessarie disposizioni che garantiscano un efficace audit esterno;

78. rinnova il proprio invito al Consiglio e agli Stati membri affinché prendano debitamente in esame le seguenti questioni relative all'attuazione del MES:

– garantire nello statuto del MES le opportune modalità di svolgimento degli audit pubblici esterni per quanto riguarda la legittimità, la regolarità e l'efficacia, nel rispetto delle norme di revisione contabile riconosciute a livello internazionale, tenuto conto dei seguenti documenti:

i.) risoluzione del comitato di contatto delle Istituzioni superiori di controllo (ISC) dell'Unione europea, del 14 ottobre 2011, concernente la dichiarazione delle ISC della zona euro sull'audit esterno del MES (CC-R-2011-01)2, e

ii.) dichiarazione del comitato di contatto delle ISC dell'Unione europea rivolta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, alla Commissione europea e ai parlamenti e ai governi degli Stati membri dell'Unione europea, del 14 ottobre 2011, relativa all'impatto del semestre europeo e di altri recenti sviluppi della governance economica dell'Unione europea sulle Istituzioni superiori di controllo degli Stati membri dell'Unione europea e sulla Corte dei conti europea3,

iii.) lettera del presidente della Corte dei conti dei Paesi Bassi4 concernente alcuni aspetti da precisare nello statuto del MES con riferimento all'articolo 30 del relativo trattato,

– porre in essere opportune modalità in materia di rendicontabilità e piena trasparenza del MES,

1 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (P7_TA(2011)0103). 2 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/11398728.PDF 3 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10324727.PDF 4 Disponibile sul sito web della Corte dei conti dei Paesi Bassi http://www.courtofaudit.com/english/News/2012/02/Letter_of_president_Netherlands_Court_of_Audit_on_ESM_Board_of_Auditors

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– garantire l'affidabilità di dati e statistiche,

– chiarire le responsabilità e le misure di rendicontazione di tutti i soggetti interessati aventi responsabilità nella creazione del meccanismo,

– invitare la Commissione a riferire al Parlamento e al Consiglio con cadenza semestrale in merito al rischio che rappresenta per il bilancio dell'Unione la sua garanzia per l'EFSF e invitare la Commissione a illustrare il modo in cui, in caso di insolvenza, tali fondi sarebbero trasferiti nel bilancio dell'Unione e quindi all'EFSF;

79. invita il Consiglio e gli Stati membri a definire il controllo politico del Parlamento sull'eventuale emissione di euro-obbligazioni (eurobond), in generale, e sul meccanismo permanente di gestione delle crisi, in particolare; condivide il parere secondo cui il Parlamento dovrebbe essere coinvolto nel meccanismo a condizione di parità;

Trasparenza

80. evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalla trasparenza nel garantire la rendicontabilità nell'impiego di fondi pubblici e rammenta che la trasparenza è uno dei principali strumenti per garantire la legittimità e la regolarità delle spese; ribadisce la propria richiesta di registrare tutti i pagamenti a titolo dei fondi dell'Unione in una banca dati on-line di facile impiego, prestando debita attenzione alla normativa sulla protezione dei dati; ritiene che il versamento di fondi dell'Unione debba essere chiaramente vincolato all'accettazione, da parte dei beneficiari, del fatto che le informazioni di base – tra cui l'importo, il nome del beneficiario e la finalità – siano pubblicamente accessibili;

81. rileva che il sistema attualmente vigente per il settore d'intervento "Coesione" non garantisce la piena trasparenza dei beneficiari degli aiuti del FESR e del Fondo di coesione; osserva che nell'ambito del quadro esistente, la Commissione mette a disposizione un portale da cui è possibile accedere agli elenchi dei beneficiari che figurano sui siti web nazionali, i quali sono disponibili soltanto nella rispettiva lingua del paese e non seguono criteri comuni; si attende che la futura normativa recante disposizioni comuni sugli strumenti strutturali (COM(2011)0615 – 2011/0276 (COD)) garantisca che gli Stati membri forniscano i dati sui beneficiari finali degli aiuti a titolo del FESR e del Fondo di coesione, affinché siano pubblicati sul sito web ufficiale della Commissione in una delle tre lingue di lavoro dell'Istituzione e sulla base di un insieme di criteri comuni, che consentano di effettuare raffronti e individuare errori; rinnova il proprio invito alla Commissione affinché si ispiri al Recovery Accountability and Transparency Board (la commissione statunitense per la responsabilità e la trasparenza) (www.recovery.gov);

82. ribadisce la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-92/09 Volker contro Markus Schecke GbR e C-93/09 Hartmut Eifert contro il Land Hessen, che ha rilevanza per il settore "Agricoltura e risorse naturali"; invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di nuovo regolamento che obblighi gli Stati membri a pubblicare informazioni sulle persone giuridiche e fisiche che beneficiano dei fondi agricoli europei, tenendo conto della suddetta sentenza; è del parere che le informazioni sui beneficiari debbano essere accessibili sul sito web ufficiale della Commissione in una delle tre lingue di lavoro di tale Istituzione e sulla base di un insieme di criteri comuni, che consentano di effettuare raffronti e individuare errori;

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La metodologia della dichiarazione di affidabilità

83. è al corrente dell'intenzione della Corte dei conti di fornirgli più informazioni sui settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti"; plaude a tale intenzione che contribuirebbe a una maggiore trasparenza e a una più accurata individuazione dei settori problematici del bilancio; è del parere che ciò consenta alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento e ad altri soggetti interessati di concentrare la propria attenzione e formulare raccomandazioni in merito ai settori di cui è opportuno migliorare la gestione; auspica, tuttavia, sottolineare l'importanza di garantire la comparabilità tra diversi esercizi;

84. si compiace del fatto che la Corte dei conti abbia proceduto a una valutazione più approfondita dell'affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione in seno alla Commissione nell'ambito del capitolo 1 ma anche dei singoli capitoli della relazione annuale 2010; rammenta che la dichiarazione di un responsabile della gestione necessita di un secondo parere autorevole da parte della Corte dei conti; incoraggia la Corte dei conti a proseguire il consolidamento del sue analisi delle attestazioni dei responsabili della gestione in seno alla Commissione e a riferire in merito in maniera descrittiva;

85. prende atto del maggior ricorso ai prefinanziamenti; ritiene che questi ultimi siano esposti a un grado inferiore di rischio per quanto riguarda la legittimità e la regolarità rispetto ai pagamenti intermedi o finali, giacché non richiedono una giustificazione dei costi; invita la Corte dei conti a prendere in considerazione la possibilità di adeguare la propria strategia di audit affinché tenga conto del maggior ricorso ai prefinanziamenti, onde fornire al Parlamento informazioni ancora più utili incentrate sulle operazioni che comportano i maggiori rischi;

86. constata che la Corte dei conti applica una metodologia comune per categorizzare e quantificare gli errori nei due settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti"; deplora che la Commissione adotti metodologie diverse nei predetti settori, nessuno dei quali peraltro è conforme alla metodologia della Corte dei conti; teme che la diversità di approcci in questi due settori possa compromettere la credibilità del controllo e delle verifiche contabili delle spese effettuate nell'ambito di questo tipo di gestione; chiede pertanto alla Commissione e alla Corte dei conti di armonizzare urgentemente il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei due predetti settori e di riferire alla commissione competente del Parlamento in merito ai progressi compiuti entro la fine del 2012;

Questioni specifiche

Il ruolo del Commissario competente per il controllo dei bilanci

87. rileva che in seno alla Commissione in carica nel periodo 2004-2009, un Commissario si occupava a tempo pieno del controllo di bilancio, come previamente richiesto dal Parlamento; deplora il fatto che nell'ambito dell'attuale Commissione, le questioni attinenti al controllo di bilancio siano state accorpate ad altre competenze ("fiscalità e unione doganale"); propone di ripristinare nell'ambito della prossima Commissione 2014-2019 un Commissario addetto a tempo pieno al controllo di bilancio, che sia competente di questioni inerenti, tra l'altro, ai seguenti settori:

– audit interno;

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– misure antifrode;

– relazioni con la Corte dei conti e la commissione competente del Parlamento europeo;

– contatti con le competenti autorità di bilancio e di audit negli Stati membri e sviluppo di un quadro generale di controllo interno;

– supervisione e miglioramento dell'utilità della relazione annuale di sintesi, tra cui un riesame dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri;

– commissionare e analizzare valutazioni indipendenti dei programmi e trasformare la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE in un valido strumento per il miglioramento delle prestazioni;

Prestazione: ottenere risultati dal bilancio dell'Unione europea

88. accoglie con soddisfazione il nuovo capitolo 8 "Ottenere risultati dal bilancio dell'Unione europea" della relazione annuale, tra cui le osservazioni della Corte dei conti sull'autovalutazione della performance da parte della Commissione nelle sue RAA;

89. prende atto dei rilievi della Corte dei conti in merito alla qualità delle relazioni della Commissione sulla performance, quali ad esempio:

– "il piano di gestione non prevede attualmente obiettivi e indicatori per misurare l'economia e l'efficienza" (relazione annuale, titolo prima del punto 8.17);

– "in alcuni settori, i target non erano sufficientemente quantificati o specifici" (relazione annuale, titolo prima del punto 8.18);

– "in alcuni settori, non sono definite tappe intermedie per i target pluriennali" (relazione annuale, titolo prima del punto 8.20);

– "la descrizione delle realizzazioni nei vari settori di intervento ha fornito informazioni limitate sui risultati e sull'impatto" (relazione annuale, titolo prima del punto 8.22);

90. è del parere che tali importanti rilievi evidenzino l'impossibilità per il Parlamento di fare affidamento sulle relazioni della Commissione in merito alla performance; ritiene che l'affidabilità dei dati costituisca il fondamento di una gestione sana, della definizione delle politiche e del controllo parlamentare; auspicherebbe che la Corte dei conti sviluppi ulteriormente le proprie attività in questo ambito, affinché includano la "certificazione" dei dati sulla performance trasmessi periodicamente dalla Commissione;

91. esprime la convinzione che la performance rivesta la medesima importanza della legittimità e della regolarità, ragion per cui invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di includere l'aspetto della performance relativo ai diversi gruppi di politiche nei pertinenti capitoli della relazione annuale;

92. rileva che gli obiettivi, gli indicatori e i target presentati nei piani di gestione sono incentrati per lo più sull'efficacia (relazione annuale, punto 8.15); invita la Commissione a migliorare la propria rendicontazione sulla performance, tra cui gli indicatori relativi ai risparmi e

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all'efficienza, e a fissare opportuni target per valutare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi pluriennali;

93. chiede inoltre alla Commissione di definire, negli ambiti della gestione concorrente, unitamente agli Stati membri, opportuni indicatori di performance da applicare con coerenza e verificare che le informazioni fornite dagli Stati membri sui risultati conseguiti siano obbligatorie, complete, precise e pubbliche;

94. prende atto dei pareri ripetutamente espressi sia dalla Corte dei conti che dalla Commissione, secondo cui la qualità dei sistemi di gestione e di controllo differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un programma all'altro;

95. invita la Commissione a rendere conto sistematicamente di tali variazioni dell'efficacia dei sistemi di controllo e a rendere disponibili chiare valutazioni degli sforzi profusi – o meno – dagli Stati membri nell'individuare e correggere tali irregolarità, onde garantire che gli Stati membri che dispongono di sistemi di vigilanza e di controllo ben funzionanti non rischino di essere discreditati;

96. invita la Commissione a presentare alla propria commissione competente e all'Aula la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE, contestualmente alla presentazione della relazione annuale della Corte dei conti, e invita quest'ultima a formulare in tali occasioni le proprie osservazioni sulla relazione di valutazione; sottolinea che la relazione di valutazione dovrebbe essere pubblicata con una tempistica che consenta al Parlamento e alla Corte dei conti di valutarla in maniera adeguata;

97. rammenta che, ai sensi dell'articolo 318 TFEU, la Commissione presenta "una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti"; rileva che il 17 febbraio 2012 la Commissione ha adottato la prima relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 318 TFUE, relativa all'esercizio 2010;

98. rammenta inoltre di aver proposto nella sua risoluzione sul discarico dato alla Commissione per l'esercizio 20091:

– che la Commissione proceda alla nomina di un "valutatore di prestazioni" al fine di stabilire una chiara titolarità della relazione di valutazione (paragrafo 199);

– che risulti chiaro e trasparente il rapporto tra indicatori di performance, la base giuridico-politica, l'importo delle spese e i risultati ottenuti (paragrafo 200);

– che la metodologia utilizzata per la stesura della relazione sia sottoposta a un controllo del Servizio di audit interno, il quale dovrebbe altresì valutare il lavoro svolto (paragrafo 200);

– che gli indicatori chiave di performance utilizzati dai servizi della Commissioni siano pubblicamente disponibili (paragrafo 200);

99. deplora che la Commissione non sia stata in grado di seguire pienamente tali proposte nella prima relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 318 TFUE; constata inoltre che la prima relazione di valutazione è di fatto una sintesi di relazione di valutazione esistenti in due

1 GU L 250 del 27.9.11, pag. 33.

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settori di intervento (istruzione e cultura e ricerca); ritiene che la portata e il contenuto della prima relazione di valutazione non siano all'altezza di ciò che sarebbe lecito attendersi da una relazione di valutazione prevista dal TFUE;

100. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il contenuto della relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 318 TFUE e, in particolare, a determinarne il valore aggiunto rispetto alle "normali" valutazioni svolte conformemente al regolamento finanziario (articolo 27) e alle sue modalità di applicazione (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/20021, articolo 21);

101. approva pienamente l'intenzione della Commissione di adoperarsi "per garantire, nel prossimo quadro finanziario, un miglior coordinamento, scambi di informazioni e coerenza sia all'interno della Commissione che con gli Stati membri in sede di programmazione, organizzazione e uso dei risultati del monitoraggio e della valutazione"2;

102. plaude all'intenzione della Corte dei conti di formulare osservazioni sulla prima relazione di valutazione elaborata ai sensi dell'articolo 318 TFUE3;

103. rinnova il proprio invito alla Commissione a riesaminare le istruzioni e la formazione impartite al personale per quanto riguarda il "Titolo II: Diritti e obblighi dei funzionari" dello statuto dei funzionari, in modo da garantire che tutti i membri del personale siano pienamente a conoscenza delle disposizioni ivi contenute e in particolare degli obblighi di cui all'articolo 22 bis dello statuto; chiede che la Commissione presenti alla commissione competente del Parlamento, entro settembre 2012, una relazione sulle attività da essa svolte a tal fine;

104. chiede che la Commissione presenti alla commissione competente del Parlamento, entro settembre 2012, una relazione sulle attività da essa svolte al fine di incoraggiare i cittadini in generale a denunciare le irregolarità di cui vengono a conoscenza;

Coesione, energia e trasporti – Conclusioni negative

105. deplora la crescita del tasso di errore al 7,7% nel settore d'intervento "Coesione, energia e trasporti" nonostante l'accresciuto ricorso alle interruzioni dei termini di pagamento; è particolarmente preoccupato per il fatto che, per il 58% delle operazioni inficiate da errori, parte degli errori avrebbero potuto essere rilevati e corretti (relazione annuale, punto 4.25); esprime preoccupazione per il fatto che, nel parlare di situazione "stabile" per quanto riguarda i tassi di errore, non si nasconda un crescente autocompiacimento;

106. invita la Corte dei conti a presentare i tassi di errore per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo, l'energia e i trasporti in maniera distinta e non su base aggregata;

107. deplora il fatto che, anno dopo anno, la mancata osservanza delle norme in materia di appalti pubblici rappresenti una quota sostanziale degli errori riscontrati; ne ravvisa le implicazioni più ampie e ritiene che tale fenomeno dimostri che la posta in gioco è il funzionamento del mercato interno; invita la Commissione a proseguire la riforma in corso

1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. 2 COM(2012)0040, pag. 16. 3 Programma di lavoro 2012 della Corte dei conti europea, pag. 6.

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degli appalti pubblici, tenendo debitamente conto dei suddetti risultati preoccupanti e di perseguire le violazioni con fermezza, dal momento che la Corte dei conti ha riscontrato altresì casi di incorretto recepimento di direttive dell'Unione nella normativa nazionale in materia di appalti pubblici (relazione annuale, punto 4.27);

108. apprende con inquietudine che le autorità di audit si rivelano soltanto parzialmente efficaci; esprime profonda preoccupazione per il fatto che gli approcci di controllo delle autorità di audit differiscano in misura tale che le risultanze non possono essere aggregate per approdare a un giudizio globale per ciascun Fondo, a livello nazionale (relazione annuale, punto 4.41); invita la Commissione a comunicare in che modo riesce a consolidare le informazioni pervenutele dalle autorità di audit e in che modo garantisce la coerenza per fornire informazioni affidabili al Parlamento nelle sue relazioni annuali di attività;

109. invita la Corte dei conti, a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE, a formulare un parere sull'indipendenza delle autorità nazionali di audit per quanto riguarda la gestione concorrente;

110. chiede alla Commissione di informarlo allorché intende fare affidamento su determinate autorità di audit a norma dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e ridurre in tal modo i propri audit in loco; invita la Corte dei conti a seguire da vicino tale sviluppo e a sottoporlo ad audit;

111. incoraggia la Corte dei conti a prendere in considerazione la possibilità di far fronte al continuo problema della natura pluriennale dell'esecuzione dei fondi rispetto alla cadenza annuale degli audit della Corte; sottolinea che, in sede di esecuzione, il tasso di errore tende ad essere superiore rispetto alla fase di chiusura, allorché le spese sono state sottoposte a tutti i livelli di controllo;

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La funzione di vigilanza della Commissione nel settore della coesione

112. osserva che la Commissione ha la facoltà (ma non l'obbligo) di sanzionare gli Stati membri inadempienti tramite diversi strumenti:

interruzione sospensione rettifiche finanziarie

accettate dagli stati membri

rettifiche finanziarie

contestate dagli stati membri

effetto il termine di pagamento è ritardato

per un periodo massimo di sei mesi

dall'ordinatore

il pagamento è sospeso sine die dal

collegio dei commissari

gli stati membri sono autorizzati a reimpiegare i

fondi "sbloccati" che non

comportano perdite finanziarie

per uno stato membro

annullamento in toto o in parte del

contributo dell'unione

(riduzione netta)

condizioni dalle prove disponibili si evincono carenze significative nel

sistema di gestione e di controllo

gravi carenze riscontrate nel

sistema di gestione e di controllo oppure le spese dichiarate presentano gravi

irregolarità

lo stato membro accetta le rettifiche

finanziarie derivanti dagli audit della

commissione, della corte dei

conti o di un altro revisore contabile

dell'unione

lo stato membro contesta le rettifiche finanziarie

derivanti dagli audit della

commissione, della corte dei

conti o di un altro revisore contabile

dell'unione

base giuridica regolamento (ce) n. 1083/2006

articolo 91 articolo 92 articolo 98 articolo 99

113. plaude ai chiarimenti forniti dalla Commissione1 per quanto riguarda la distinzione tra "carenze significative" e "carenze gravi"; constata che la valutazione che conduce a tali definizioni si basa sulla guida COCOF 08/0019/01-EN, avvalendosi dei requisiti chiave ivi indicati;

114. deplora il fatto che la Commissione non abbia la facoltà di imporre sanzioni agli Stati membri o alle regioni dimostratisi ripetutamente incapaci di attuare correttamente i Fondi strutturali e il Fondo di coesione;

Efficacia delle interruzioni e delle sospensioni

1 Risposta alla domanda n. 21, documento "Allegato: quesiti al Commissario Šemeta", messo a disposizione dalla segreteria della commissione per il controllo dei bilanci il 16 dicembre 2011, in seguito all'audizione del Commissario Šemeta tenutasi l'8 dicembre 2011 dinanzi alla commissione in oggetto.

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115. rammenta di aver chiesto il ricorso sistematico a interruzioni e sospensioni a prescindere da qualsiasi considerazione politica (risoluzione sul discarico 20091, punti 194-196);

116. rileva che nel 2010 la Commissione ha fatto maggiore ricorso alle interruzioni, dal momento che la DG REGIO ha interrotto 49 termini di pagamento (vedasi la RAA della DG REGIO, pagg. 42-44) e la DG EMPL ne ha interrotti 14 (vedasi la RAA della DG EMPL, pag. 50); rileva inoltre che nel 2010 la Commissione non ha sospeso nessun pagamento nell'ambito del FESR né del Fondo di coesione, sospendendo invece sei pagamenti nell'ambito del FSE;

117. si rammarica del fatto che il tasso di errore nell'ambito di intervento "Coesione", e in particolare di quello relativo alla politica regionale, sia aumentato nonostante l'accresciuto ricorso alle interruzioni e malgrado il fatto che la Commissione abbia identificato gli Stati membri e le regioni che contribuiscono maggiormente al tasso di errore; ricorda alla Commissione il suo piano d'azione per il rafforzamento della sua funzione di supervisione nel contesto della gestione concorrente degli interventi strutturali2; chiede alla Commissione di analizzare le carenze negli Stati membri e nelle regioni che presentano i tassi di errore più elevati e la invita a svolgere il proprio ruolo di supervisione, garantendo l'applicazione delle misure previste dal piano d'azione;

118. invita la Commissione a ripristinare i pagamenti soltanto in presenza di sufficienti elementi probatori dell'audit, raccolti in loco, da cui risulti l'effettiva eliminazione delle carenze riscontrate, onde accrescere l'efficacia di tale potere sanzionatorio ed evitare l'eventuale rischio di ripristinare i pagamenti troppo presto;

119. constata che la DG REGIO ha ripristinato il 24% (12 su 49 pagamenti interrotti nel 2010, la cui totalità era stata interrotta nell'ottobre 20103) dei pagamenti interrotti nel dicembre 2010; ritiene che la ripresa dei pagamenti in dicembre aggravi gli squilibri dei pagamenti sull'intero anno, il che incrementa il rischio di errore nella gestione dei pagamenti e riduce i tempi a disposizione della Corte dei conti per verificare i pagamenti effettuati; invita la Commissione a comunicargli in quali dei suddetti 12 casi i finanziamenti sarebbero andati persi in virtù della regola n+2/n+3 se i pagamenti fossero stati ripristinati nel 2011;

Efficacia delle rettifiche finanziarie

120. intende evidenziare la rilevante differenza tra le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri, che non comportano una riduzione netta, e le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione mediante ordini di riscossione che comportano invece una riduzione netta; ritiene che le rettifiche finanziarie effettuate da uno Stato membro siano di "natura virtuale" e abbiano uno scarso effetto dissuasivo; accoglie con soddisfazione i miglioramenti apportati alla Nota 6 allegata ai conti annuali dell'Unione europea e invita la Commissione a continuare a migliorare le informazioni fornite, ad esempio raffrontando le rettifiche finanziarie e i recuperi ai relativi importi dei pagamenti;

121. esprime profonda inquietudine per i fatti elencati in appresso:

1 GU L 250 del 27.9.2011, pag. 33. 2 COM(2008)0097. 3 Allegato alle risposte ai quesiti scritti rivolti al Commissario Johannes Hahn per l'audizione del 19 dicembre 2011 dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

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– le rettifiche finanziarie nel 2010 hanno comportato una riduzione netta soltanto nel 20% circa di tutti i casi (si vedano i conti annuali dell'Unione europea, pag. 68), dal momento che i progetti considerati non ammissibili possono essere sostituiti da altri progetti, eventualmente anche da "progetti retroattivi", sebbene questi ultimi rappresentino un maggiore rischio in materia di legittimità e regolarità e siano privi di valore aggiunto dell'Unione;

– nella maggior parte dei casi, le rettifiche finanziarie riguardano le carenze riscontrate nei sistemi di controllo degli Stati membri e non singoli progetti, il che implica che le incidenze finanziarie delle carenze di sistema sono di norma a carico dei contribuenti nazionali che hanno già contribuito al bilancio dell'Unione;

– il tasso di esecuzione delle rettifiche finanziarie per il periodo di programmazione 2000-2006 è sceso dal 62% al 58% (si vedano i conti annuali dell'Unione europea, pag. 71), un fatto riconducibile per lo più al basso tasso di esecuzione nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione;

122. è del parere che tali elementi compromettano seriamente l'efficacia delle rettifiche finanziarie e teme che la possibilità di sostituire le spese non ammissibili spinga gli Stati membri a presentarne di altri, eventualmente retroattivi, il che potrebbe anche avere l'effetto negativo di aumentare il rischio in materia di legittimità e regolarità per il bilancio dell'Unione;

Conclusioni riguardo al ruolo di controllo della Commissione

123. invita la Commissione, e in particolare la DG REGIO, ad avvalersi pienamente degli strumenti sanzionatori esistenti; ritiene, tuttavia, che il quadro legislativo 2007-2013 non incentivi sufficientemente gli Stati membri ad attenersi alle regole, né metta a disposizione della Commissione strumenti sufficientemente efficaci per premiare l'adempienza e sanzionare l'inadempienza;

124. invita pertanto la Commissione a considerare prioritario il sostegno al Parlamento negli sforzi profusi, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, per quanto riguarda la proposta di regolamento recante disposizioni comuni sugli strumenti strutturali (COM(2011)0615 - 2011/0276(COD)), allo scopo di istituire efficaci meccanismi sanzionatori che consentano alla Commissione di assumersi pienamente la propria responsabilità ultima e generale per l'esecuzione del bilancio, tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

– azione volta a far sì che le riduzioni nette diventino la regola per le rettifiche finanziarie imposte dalla Commissione e non l'eccezione ed eliminazione della possibilità di dichiarare i progetti retroattivi;

– obbligo per gli Stati membri di recuperare, nella misura del possibile, le spese non ammissibili dai beneficiari finali, affinché siano questi ultimi – e non i contribuenti – a subire le conseguenze della mancata ammissibilità delle spese, inoltrando, se possibile, al Parlamento informazioni sugli importi recuperati dalla Commissione;

– facoltà per la Commissione di fornire incentivi agli Stati membri affinché non solo rispettino le regole ma attuino la politiche di coesione in maniera efficace, efficiente ed economica;

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– garanzia che per la totalità dei fondi si possa ricorrere all'intero spettro delle sanzioni (interruzioni, sospensioni, rettifiche finanziarie e penali), con un margine minimo di discrezionalità all'atto di riscontrare violazioni delle norme;

– facoltà per la Commissione di comminare sanzioni agli Stati membri o di interrompere i programmi operativi negli Stati membri o nelle regioni dimostratisi ripetutamente incapaci di attuare correttamente i Fondi strutturali e il Fondo di coesione;

– avvio di azioni legali se gli Stati membri persistono nel venir meno ai loro obblighi in virtù dell'articolo 258 TFUE;

– trasmissione alla Commissione dei dati e delle informazioni di cui necessita per esercitare il proprio ruolo di controllo sull'esecuzione dei fondi da parte degli Stati membri;

Agricoltura e risorse naturali – Conclusioni con riserve

125. si compiace dell'assenza di errori rilevanti per quanto riguarda i pagamenti diretti coperti dal Sistema integrato di gestione e di controllo, che nel 2010 rappresentavano il 77% della spesa totale nell'ambito della PAC (relazione annuale, punto 3.55 e risposta della Commissione al riguardo);

126. accoglie con soddisfazione il fatto che la Commissione sia riuscita a tenere il tasso d'errore più probabile al 2,3% (relazione annuale, allegato 3.1) e incoraggia tale istituzione a proseguire gli sforzi tesi a ridurre ulteriormente il tasso di errore;

127. rammenta che il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) deve garantire che i pagamenti corrisposti agli agricoltori avvengano in maniera corretta e tracciabile; rileva, tuttavia, che l'efficacia del SIGC è inficiata da dati imprecisi inseriti nelle banche dati, da controlli incrociati incompleti o da un follow-up delle anomalie incompleto o errato (relazione annuale della Corte dei conti, punto 3.29); chiede alla Commissione di garantire il puntuale aggiornamento delle banche dati e un opportuno follow-up di tutte le anomalie;

128. prende atto dell'esempio di errore di ammissibilità fornito dalla Corte dei conti per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)1, nell'ambito di accordo di baratto mediante il ricorso a scorte d'intervento; constata inoltre che l'importo totale a carico del bilancio dell'Unione per il trasporto delle 9 894 tonnellate di burro è stato pari a 900 000 EUR2; esprime profonda inquietudine per la sana gestione finanziaria delle operazioni in oggetto e invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la trasparenza e l'economicità degli accordi di baratto, semmai debbano essere proseguiti;

129. constata che le spese per lo sviluppo rurale (approssimativamente 11 483 000 000 EUR3) sono particolarmente soggette ad errore dal momento che delle 80 operazioni selezionate, 40 (50%) erano inficiate da errori e che 21 di queste ultime (52%) presentavano errori quantificabili (relazione annuale, punto 3.19);

1 Relazione annuale, esempio 3.1, pag. 79. 2 Relazione annuale, nota 23, pag. 79. 3 Relazione annuale, tabella 3.1, pag. 72.

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130. rileva che la procedura di liquidazione dei conti ha dimostrato in generale la propria efficacia nel tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, escludendo le spese non effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione;

131. incoraggia la Commissione a ridurre ulteriormente la durata della procedura di verifica della conformità, pur garantendo che sia tutelato il diritto degli Stati membri alla difesa; invita altresì la Commissione a rafforzare il nesso tra le rettifiche finanziarie imposte e l'effettiva entità dei pagamenti irregolari; chiede agli Stati membri di collaborare con la Commissione nel fornire, a tempo debito, tutte le informazioni necessarie;

132. si compiace delle risultanze contenute nella relazione speciale della Corte dei conti n. 8/2011 dal titolo "Recupero dei pagamenti indebiti effettuati nell'ambito della politica agricola comune", secondo cui nel corso degli ultimi anni sono migliorati i sistemi inerenti ai recuperi e alle rettifiche finanziarie; ribadisce la propria convinzione che i finanziamenti agricoli versati indebitamente debbano essere recuperati dai beneficiari finali nella misura del possibile onde evitare un doppio onere per il contribuente; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure volte a eliminare le possibilità di interpretazioni e prassi divergenti da parte degli Stati membri e a verificare scrupolosamente i loro sistemi di recupero;

133. esprime la ferma convinzione che gli incontri a tre tra la Corte dei conti, la Commissione e le autorità nazionali debbano essere estesi anche ai settori dell'agricoltura e delle risorse naturali, onde agevolare l'uniformità di interpretazione e applicazione delle norme in materia di gestione e di controllo della spesa, evitando il più possibile fraintendimenti;

Aiuti esterni, sviluppo e allargamento – Conclusioni con riserve

134. prende atto della conclusione della Corte dei conti secondo cui i sistemi di supervisione e controllo per il gruppo di politiche "Aiuti esterni, sviluppo e allargamento" hanno avuto un'efficacia soltanto parziale nel garantire la regolarità dei pagamenti (relazione annuale, punto 5.36);

135. constata che il tasso generale di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti è pari all'1,7% (relazione annuale, punto 5.13); deplora tuttavia che sia stato riscontrato un tasso di errore rilevante nei pagamenti intermedi e finali che, secondo il Commissario Andris Piebalgs, si attesta attorno al 5%1 e risulterebbe anche maggiore se si escludesse dal calcolo l'intervento di bilancio; constata inoltre che la totalità degli errori quantificabili è stata riscontrata nei pagamenti intermedi e finali (relazione annuale, punto 5.13); deplora il fatto che due terzi degli errori riscontrati nei pagamenti finali non fossero stati rilevati dai controlli della Commissione (relazione annuale, punto 5.16);

136. esprime la convinzione che il tasso generale di errore più probabile sia al di sotto della soglia rilevante del 2% in ragione della quota di prefinanziamenti e di intervento di bilancio nell'ambito della spesa operativa totale; constata che tale quota è cresciuta dal 66% dell'esercizio 2008 al 75% dell'esercizio 20102;

137. rammenta che i prefinanziamenti sono caratterizzati da un profilo di rischio differente che non emerge dall'audit relativo alla dichiarazione di affidabilità; è del parere che sia più

1 Risposta a un quesito orale rivolto al Commissario Andris Piebalgs nel corso dell'audizione del 12 gennaio 2012 dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

2 Calcolo basato sulla risposta al quesito scritto n. 2 al Commissario Andris Piebalgs durante l'audizione del 12 gennaio 2012.

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efficiente prevenire le irregolarità che ovviare a pagamenti indebiti ex post mediante recuperi;

138. ricorda che i principali rischi connessi all'intervento di bilancio (vale a dire il rischio relativo al grado di efficacia degli aiuti e i rischi di frode e corruzione) non compaiono nell'audit sulla dichiarazione di affidabilità; invita la Commissione a monitorare scrupolosamente tali rischi; ritiene tuttavia che il sostegno settoriale a titolo del bilancio rappresenti una misura efficace per la creazione di capacità sul lungo periodo; invita la Commissione a provvedere affinché il sostegno a titolo del bilancio avvenga soltanto a condizioni rigorose e ben definite;

139. plaude alla dichiarazione della Corte dei conti in cui si afferma che "EuropeAid ha elaborato una strategia di controllo esaustiva e ha continuato ad apportare significativi miglioramenti alla concezione e all'attuazione dei propri sistemi di supervisione e controllo" (relazione annuale, allegato 5.3);

140. prende atto dell'affermazione secondo cui "La Corte [dei conti] ritiene che la dichiarazione e la relazione annuale di attività del direttore generale forniscano soltanto una valutazione parzialmente corretta della gestione finanziaria sotto il profilo della regolarità per i FES e per il bilancio generale dell'Unione europea" (relazione annuale, punto 5.34, corsivo aggiunto);

141. invita la Commissione a incoraggiare EuropeAid a ultimare quanto prima il lavoro alla metodologia per calcolare il livello di "errore residuo" che potrebbe restare una volta eseguiti tutti i controlli, e a condividerne i risultati con le altre direzioni generali competenti per le relazioni esterne, onde apportare le necessarie migliorie alle attestazioni dei responsabili della gestione in seno alla Commissione in materia di aiuti esterni, sviluppo e allargamento;

142. invita la Commissione ad autorizzare un capo delegazione aggiunto che, ove è presente, proviene di norma da uno Stato membro, a fare le veci del capo delegazione in assenza di quest'ultimo per tutte le questioni ad eccezione dell'esecuzione delle spese operative gestite dalla delegazione dell'Unione, che può essere delegata soltanto al personale della Commissione;

143. prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nell'esempio 5.3 della relazione annuale; esprime profonda preoccupazione per "l'interpretazione flessibile dell'ammissibilità delle azioni cofinanziate" o "l'approccio nozionale" con le organizzazioni dell'ONU, elementi che comportano il rischio di una doppia copertura del medesimo costo; ritiene che ciò abbia altresì l'effetto di ridurre il tasso di errore rilevato dalla Corte dei conti; manifesta profonda inquietudine inoltre per "l'estensione dei criteri di ammissibilità" applicabile ai sensi dell'Accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) concluso con le Nazioni Unite e delle convenzioni quadro di partenariato con i partner attuatori della Commissione, giacché anche in questo caso vi è il rischio di una doppia copertura del medesimo costo; esorta la Commissione ad abbandonare entrambe le prassi; si attende che le agenzie delle Nazioni Unite riconoscano alle organizzazioni intergovernative dei paesi donatori gli stessi diritti di accesso alle relazioni di audit interno di cui godono gli Stati membri delle Nazioni Unite; rileva a tale proposito la necessità di compiere ulteriori progressi per migliorare le informazioni sull'utilizzo dei fondi dell'Unione europea, fornendo informazioni incentrate sui risultati piuttosto che sulle azioni;

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144. si compiace della revisione del mandato, concessa dalla Commissione, che prevede una garanzia di bilancio a favore della BEI a copertura dei rischi di perdite imputabili a prestiti e garanzie per progetti all'esterno dell'Unione; sottolinea che la garanzia concessa dall'Unione a favore della BEI rientra indubbiamente tra le competenze di controllo della Corte dei conti;

145. rileva che le informazioni sui contratti aggiudicati da EuropeAid1 e dalla DG ECHO2 non seguono lo stesso modello; incoraggia la Commissione a mettere a punto un modello comune per le banche dati contenenti i contratti aggiudicati dalle due suddette direzioni generali, in cui figurino come minimo le seguenti informazioni: numero/riferimento del contratto, intestazione del contratto, tema/settore d'intervento, nome e nazionalità del contraente, paese d'intervento, corrispettivo, tipo di contratto e durata (indicando sia la data d'inizio sia la data di conclusione);

146. chiede alla Commissione di fornirgli una relazione dettagliata sul costo totale della pubblicità per l'allargamento dell'Unione (spot cinematografici, televisivi, su internet e su altri mezzi d'informazione), la ripartizione dei costi per ciascun mezzo d'informazione e i paesi in cui gli spot sono stati trasmessi, nonché informazioni particolareggiate sulle imprese incaricate dell'esecuzione, dalla produzione alla messa in onda; si attende inoltre una relazione su tutte le altre attività pubblicitarie della Commissione inerenti all'allargamento, unitamente a un'altrettanto dettagliata rendicontazione e a una ripartizione dei costi;

Aiuti dell'Unione per Haiti

147. rammenta il terremoto ad Haiti e le sue disastrose conseguenze; si rammarica per il livello insufficiente del coordinamento degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo (collegando gli aiuti di emergenza, la ricostruzione e lo sviluppo); ritiene che la fornitura di aiuti umanitari dovrebbe basarsi su una strategia di uscita; ritiene che la Commissione debba concentrare gli sforzi e i finanziamenti sulla ricostruzione e lo sviluppo;

148. si rammarica dell'insufficiente grado di coordinamento tra la delegazione dell'Unione e la rappresentanza della DG ECHO; è favorevole a un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti dell'Unione nel paese, pertanto esorta la Commissione a garantire una migliore coerenza e complementarità tra gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, a livello programmatico e pratico;

149. si rammarica della mancata sostenibilità di alcuni progetti, sottolineando che questi ultimi dovrebbero essere principalmente finalizzati alla creazione di posti di lavoro e a garantire una crescita sostenibile, che consentirebbe ad Haiti di incrementare le entrate ai fini di una minore dipendenza dall'assistenza estera; invita pertanto la Commissione a fornire al Parlamento un elenco dei progetti che sono stati attuati nel corso degli ultimi quindici anni ad Haiti, corredato di una valutazione dettagliata della situazione attuale dei progetti, al fine di valutarne la sostenibilità;

150. sottolinea la mancanza di visibilità dell'Unione ad Haiti; è del parere che, per accrescere tale visibilità, è opportuno che sui documenti ufficiali figurino non soltanto la bandiera ma

1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries/index.cfm?lang=en&mode=SM&type=contract 2 http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2010.pdf

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anche il nome dell'Unione europea e non semplicemente quello della Commissione o della DG ECHO, che risultano molto meno identificabili per il cittadino medio di Haiti;

Ricerca e altre politiche interne – Conclusione con riserve

151. prende atto della conclusione della Corte dei conti, secondo cui "i sistemi di supervisione e di controllo per "Ricerca e altre politiche interne" sono stati parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti" (relazione annuale, punto 6.49);

152. constata, quale tratto caratteristico del gruppo di politiche in questione, che il grosso della spesa operativa (72%, relazione annuale, tabella 6.1) viene eseguito mediante prefinanziamento – che richiede l'osservanza soltanto di un numero limitato di condizioni rispetto ai pagamenti intermedi e finali – e che tale specificità incide positivamente sul tasso d'errore generale;

153. esprime preoccupazione, in particolare, per l'entità dei prefinanziamenti relativamente al programma di apprendimento permanente, in cui sono ammessi prefinanziamenti del 100% del costo preventivato del progetto (relazione annuale, punto 6.9) e per il quale il 93% di tutti i pagamenti effettuati nel 2010 è avvenuto mediante prefinanziamento (relazione annuale, tabella 6.1);

154. prende atto degli errori sostanziali riscontrati nei pagamenti intermedi e finali a favore dei beneficiari e constata che l'errore più probabile stimato dalla Corte dei conti è pari all'1,4% (relazione annuale, punto 6.12) grazie all'incidenza dei prefinanziamenti; constata inoltre che la Corte dei conti non pubblica un tasso specifico di errore per i pagamenti intermedi e finali;

155. rileva che la Commissione1 stima al 3,4% il tasso di errore rappresentativo senza prefinanziamenti e su base pluriennale per il Sesto programma quadro e a un valore leggermente superiore al 4% il tasso d'errore rappresentativo per il Settimo programma quadro, sempre su base pluriennale; rileva inoltre che il tasso di errore residuo su base pluriennale, ovvero il livello di errore restante dopo le rettifiche e i recuperi effettuati dei servizi della Commissione in seguito alle loro revisioni contabili, è pari al 2,4% per il Sesto programma quadro mentre, per quanto riguarda il Settimo programma quadro, la Commissione non ha ancora avuto tempo sufficiente per verificare gli effetti complessivi dei recuperi e delle rettifiche su base pluriennale;

156. sottolinea l'importante ruolo del Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi alla luce dell'attuale crisi finanziaria; invita la Commissione a rafforzare il sostegno accordato dal meccanismo a favore delle università ed enti di ricerca per i loro investimenti in PPP e progetti per infrastrutture di ricerca d'interesse europeo, ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di politiche pubbliche intelligenti;

157. rileva che la Commissione sta semplificando il più possibile le procedure di controllo ex ante, allo scopo di agevolare il trattamento dei pagamenti, con il risultato che è possibile effettuare unicamente una verifica aritmetica e dei requisiti amministrativi; teme che, anche nei casi di dubbio circa l'ammissibilità delle spese dichiarate, siano stati effettuati controlli

1 Risposta a un quesito orale rivolta al Commissario Andris Piebalgs nel corso dell'audizione del 23 gennaio 2012 dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

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ex ante soltanto limitati (relazione annuale, punto 6.17 ed esempio 6.2); insiste sulla necessità di intervenire per ovviare a una tale situazione;

158. è convinto che occorra trovare un compromesso tra la necessità di agevolare i pagamenti e l'imperativo di verificare l'ammissibilità delle spese dichiarate invita la Commissione a modificare la propria strategia di controllo ex ante e ad applicare un'impostazione basata sul rischio, per poter gestire meglio i rischi specifici delle dichiarazioni di spesa e, in caso di rischio elevato, estendere le procedure di controllo ex ante alle verifiche in loco;

159. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le certificazioni di audit siano a tutt'oggi solo parzialmente efficaci (relazione annuale, punto 6.22); rammenta che tali certificazioni costituiscono uno degli elementi più importanti del controllo ex ante della Commissione e invita pertanto quest'ultima a instaurare la prassi corrente di comunicare ufficialmente con i revisori esterni, fornendo riscontri e chiedendo delucidazioni in caso di inattendibilità dei certificati di audit;

160. si compiace che la strategia di audit ex post della Commissione sia ritenuta efficace nel rilevare e rettificare gli errori (relazione annuale, punto 6.30); constata inoltre con soddisfazione l'adeguatezza delle procedure della Commissione per il recupero dei fondi indebitamente spesi e si compiace che tale istituzione abbia fatto maggior ricorso a misure correttive quali la risoluzione anticipata dei contratti e le sanzioni;

161. esprime profonda preoccupazione per il fatto che il calcolo del tasso di errore residuo si basi su assunti in realtà non sempre fondati, quali la "estrapolazione" degli errori riscontrati in una dichiarazione di spesa ad altre dichiarazioni di spesa del medesimo beneficiario; condivide il parere della Corte dei conti secondo cui il grado di attendibilità dei tassi d'errore residuo è limitato (relazione annuale, punto 6.32); esprime la convinzione che ciò metta in dubbio l'affidabilità delle riserve sollevate dalle direzioni generali, dal momento che il principale indicatore utilizzato per decidere se sollevare o meno una riserva è proprio il tasso di errore residuo;

Prospettive settoriali specifiche

Riflessioni dall'ottica della politica di sviluppo

162. è del parere che la crisi di bilancio ed economica alla quale numerosi Stati membri sono attualmente confrontati richieda più che mai che l'Unione ottimizzi l'efficienza e l'impatto dei suoi aiuti; manifesta preoccupazione, in tale contesto, per il fatto che la Corte dei conti ha constatato1 che nel 2010 i sistemi di supervisione e controllo della Commissione per gli aiuti esterni e lo sviluppo sono stati ancora soltanto parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti, che due terzi degli errori quantificabili sono stati riscontrati nei pagamenti finali e che tali errori non erano emersi dai controlli della Commissione;

163. prende atto, tuttavia, degli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per migliorare la concezione e l'attuazione dei propri sistemi di supervisione e controllo nonché la qualità dei dati introdotti nel sistema informativo gestionale CRIS; si compiace che, globalmente, i pagamenti relativi agli aiuti esterni e allo sviluppo nel 2010 siano stati privi di errori rilevanti e che il tasso di errore stimato sia inferiore a quello del 2009; incoraggia la Commissione a sviluppare una metodologia coerente per il calcolo del tasso di errore

1 Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio (GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1).

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residuo da parte delle direzioni responsabili delle relazioni esterne, al fine di migliorare ulteriormente il quadro di audit esterno e rispettare le norme di controllo più elevate possibili;

164. incoraggia in particolare la Commissione a migliorare la qualità delle funzioni relative al controllo ex-ante, al monitoraggio e alla rendicontazione, alla supervisione e all'audit basato sul rischio, che sono svolte dalle delegazioni dell'Unione e in relazione alle quali è stata rilevata la maggior parte degli errori, al fine di rafforzare la capacità delle sezioni operative e finanziarie delle delegazioni, di aumentare le risorse a disposizione delle delegazioni per le attività fondamentali di monitoraggio e di sistematizzare il quadro di monitoraggio, il che comprende l'introduzione di piani pluriennali di monitoraggio e valutazione e il potenziamento degli orientamenti per il monitoraggio;

165. invita la Commissione a trovare soluzioni realizzabili per affrontare le sfide organizzative poste dalla fusione della DG DEV e della DG AIDCO alla fine del 2010; sollecita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), creato nel dicembre 2010, a finalizzare senza indugio le modalità di lavoro, precisando i ruoli e le responsabilità rispettivi nel ciclo di programmazione e attuazione degli aiuti esterni, che comprende le delegazioni;

166. è del parere che i nuovi strumenti di finanziamento a titolo del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 debbano riflettere pienamente i diritti legislativi e di controllo del Parlamento, rafforzati nell'ambito del trattato di Lisbona, e che il Parlamento debba essere coinvolto nel processo di programmazione su un piano di parità con il Consiglio;

167. incoraggia la Commissione a migliorare ulteriormente l'efficacia degli aiuti dell'Unione a favore del settore dell'istruzione di base nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale1, in particolare definendo obiettivi e indicatori realistici per monitorare i risultati in modo efficace, garantendo che le delegazioni nominino personale con adeguate competenze ed esperienza per portare avanti il dialogo sulle politiche settoriali con i governi partner e gli altri donatori, nonché focalizzando maggiormente l'attenzione sulla qualità dell'istruzione e sulla capacità dei governi beneficiari di far fronte all'aumento delle iscrizioni nelle scuole;

168. esprime costernazione per i casi di frode su vasta scala scoperti verso la fine del 2010 dal Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria in Mali, Mauritania, Gibuti e Zambia e manifesta preoccupazione circa la potenziale appropriazione indebita di notevoli somme di denaro, anche provenienti dal contributo 2010 dell'Unione europea al Fondo mondiale; incoraggia la Commissione a lavorare a più stretto contatto con il Fondo mondiale per sostenere e monitorare gli interventi di quest'ultimo nei singoli paesi, al fine di evitare che si ripetano tali casi di corruzione e di migliorare la rendicontazione e l'efficacia del Fondo;

169. ribadisce la sua richiesta di un maggiore coinvolgimento dei parlamenti e di una migliore consultazione della società civile e delle autorità locali dei paesi partner al momento di elaborare e rivedere i programmi indicativi pluriennali e i documenti di strategia nazionale nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI).

1 Assistenza UE allo sviluppo per l'istruzione di base nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale (relazione speciale n. 12/2010).

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Riflessioni dall'ottica della politica del lavoro e degli affari sociali

170. rileva che il 18% delle spese concernenti la politica di coesione dell'Unione riguarda l'occupazione e il settore sociale, e che la parte più consistente delle spese relative a tali politiche ricade per il 94% sul Fondo sociale europeo (FSE);

171. rileva dunque con soddisfazione che gli stanziamenti del FSE sono stati impegnati al 100% per i 10 800 000 000 EUR di stanziamenti d'impegno e all'87,9% per i 7 100 000 000 EUR di stanziamenti di pagamento; riconosce che la più bassa percentuale di questi ultimi è dovuta al fatto che alcuni impegni sono stati contratti soltanto nell'ultimo trimestre; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la gestione finanziaria;

172. prende atto della valutazione della Corte dei conti secondo cui nel 2010 il tasso di errore si è mantenuto al 7,7% per quanto riguarda la spesa nei settori della coesione, dell'energia e dei trasporti; apprende con sorpresa che la Corte dei conti rileva come le direttive dell'Unione non siano state recepite in modo corretto nella normativa nazionale in materia di appalti pubblici; auspica pertanto che la Commissione vigili maggiormente sul recepimento nella legislazione nazionale ed effettui maggiori controlli sull'ammissibilità dei progetti finanziati; ritiene che gli appalti pubblici si applichino in misura minore al FSE;

173. riconosce gli sforzi della Commissione intesi a garantire, attraverso attività di formazione bilaterali e multilaterali, che gli Stati membri forniscano costantemente ai beneficiari e alle agenzie esecutive informazioni, formazione, consulenza e assistenza per ridurre il tasso di errore dei pagamenti; si rammarica del fatto che gli Stati membri sembrino non riuscire a farlo autonomamente;

174. reitera la sua richiesta di obbligare gli Stati membri a riferire sull'esecuzione finanziaria degli strumenti di finanziamento, e si unisce alla Corte dei conti nell'esigere che l'impiego del FSE sia controllato periodicamente dalla Commissione;

175. ricorda che deve essere garantito il corretto utilizzo dei fondi da parte degli Stati membri e che le interruzioni e le sospensioni dei pagamenti sono strumenti efficaci a tale scopo;

176. esprime preoccupazione per l'elevato numero di errori individuati dalla Corte dei Conti in relazione agli strumenti di ingegneria finanziaria;

177. deplora che le raccomandazioni della Corte dei conti sul contributo del FSE alla lotta contro l'abbandono precoce degli studi siano state recepite ad oggi soltanto in parte dalla Commissione;

178. ricorda che spetta alla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, incaricata della gestione delle risorse, adottare misure adeguate per la prevenzione delle frodi e della corruzione; si compiace della stretta cooperazione instaurata con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); chiede che si assicuri che i casi di frode nell'ambito del FSE siano perseguiti e sanzionati anche dalle autorità giudiziarie nazionali;

179. plaude agli sforzi della Commissione di ottenere da tutti gli Stati membri resoconti esaurienti attraverso relazioni di controllo annuali degli organismi di audit e relazioni riepilogative annuali, e ritiene necessario che la Commissione estenda le proprie attività di audit per essere in grado di comunicare al Parlamento il valore aggiunto dei finanziamenti dell'Unione;

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180. sottolinea le particolari esigenze dei gruppi destinatari e dei promotori di progetti FSE; suggerisce di includere nel cofinanziamento dei progetti anche le attività onorarie svolte in organizzazioni d'interesse collettivo e i conferimenti in natura; chiede un'indagine aggiornata sui costi amministrativi del FSE, ripartiti per Stato membro e progetto, a livello dei promotori;

181. sottolinea il fatto che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha finanziato ad oggi 21 progetti per un valore complessivo di 105 000 000 EUR, mentre le risorse che possono essere mobilitate tramite storni raggiungono i 500 000 000 EUR; si compiace della tendenza crescente tra gli Stati membri a elaborare e presentare progetti adeguati in tale contesto; incoraggia la Commissione a sostenere in modo efficace gli Stati membri nello sviluppo e nella presentazione di progetti nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, al fine di aiutare i lavoratori a trovare nuovi impieghi e a sviluppare nuove competenze qualora abbiano perso il lavoro a causa dei cambiamenti nei flussi commerciali mondiali o della crisi finanziaria ed economica globale;

182. invita la Corte dei conti a controllare anche le altre linee di bilancio concernenti gli affari sociali e l'occupazione e ad accertare perché le risorse preventivate non siano state interamente utilizzate;

183. invita la Corte dei conti a presentare tassi di errore separati per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FSE e non su base aggregata;

184. si attende che la Commissione presenti approfondite relazioni in merito ai progetti pilota;

Riflessioni dall'ottica della politica del mercato interno e della protezione dei consumatori

185. rileva con soddisfazione l'aumento del tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento nel titolo 12; segnala tuttavia l'esiguo tasso di esecuzione per la linea di bilancio 17 02 04, che ha avuto effetti negativi sul tasso medio di esecuzione nel settore della politica dei consumatori; sottolinea la necessità che la Commissione si basi su meccanismi di previsione più efficienti per stabilire il fabbisogno di pagamenti, al fine di migliorare l'esecuzione del bilancio; accoglie con favore i progressi compiuti dalla Commissione nel 2011 a tale riguardo;

186. sottolinea la necessità di promuovere l'educazione finanziaria dei consumatori al fine di rafforzare la loro comprensione dei servizi finanziari; ribadisce pertanto, nonostante le carenze nell'esecuzione del bilancio sottolineate precedentemente e tenendo conto dei recenti sviluppi positivi al riguardo, il proprio sostegno al progetto pilota "Trasparenza e stabilità sui mercati finanziari" istituito nel 2010; incoraggia la Commissione ad adoperarsi per individuare il modo migliore di spendere le risorse stanziate;

187. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione volta ad organizzare seminari negli Stati membri per affrontare i problemi che le amministrazioni nazionali incontrano nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione sul mercato interno; ritiene che tale iniziativa avrà un effetto positivo sui risultati conseguiti in materia di esecuzione;

188. invita nuovamente la Commissione ad analizzare l'efficacia degli attuali programmi di finanziamento per le PMI e a studiare lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari congiunti;

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189. valuta positivamente l'importanza che la Commissione attribuisce alla promozione di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi alternativi di risoluzione dei problemi e invita la Commissione ad intensificare gli sforzi al riguardo; sottolinea che SOLVIT si è dimostrato efficace nella risoluzione di alcuni problemi incontrati dai cittadini, quali il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diritti in materia di lavoro; ricorda di essersi espresso a favore di una linea di bilancio separata e di risorse finanziarie adeguate per SOLVIT, del portale "La tua Europa" e di tutti gli altri strumenti utilizzati per garantire il funzionamento del mercato interno sul campo; si compiace del rinnovato portale "La tua Europa" quale punto unico di accesso a tutte le informazioni sui diritti in diversi settori e ai servizi di assistenza; è del parere che sia necessario rafforzare il grado di informazione del pubblico in merito al portale "La tua Europa" e diffonderlo maggiormente presso le imprese e i cittadini dell'Unione;

190. accoglie favorevolmente il continuo sostegno finanziario alla rete dei centri europei dei consumatori (rete CEC) nonché lo studio commissionato per valutarne l'efficienza; invita la Commissione ad attingere alle conclusioni di tale studio e ad agire sia per migliorare la qualità dei servizi offerti sia per garantire il finanziamento stabile della rete CEC; sottolinea l'importanza di sensibilizzare i consumatori in merito ai servizi offerti dalla rete CEC; plaude vivamente alle azioni della Commissione a tale riguardo, quali campagne mediatiche e misure di ottimizzazione dei motori di ricerca;

191. invita la Commissione ad intensificare gli sforzi volti a garantire che gli estratti conto degli Stati membri per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali siano esatti e a potenziare il sistema nazionale di vigilanza doganale per evitare errori negli importi riscossi a titolo di risorse proprie tradizionali, conformemente alla raccomandazione della Corte dei conti (punto 2.21); incoraggia pertanto la Commissione a compiere ulteriori sforzi per la semplificazione del quadro giuridico, in particolare per risolvere i problemi pendenti in relazione ad alcuni sistemi di controllo;

192. sottolinea che la complessità delle norme è una delle fonti principali di errori nel capitolo "Ricerca e altre politiche"; invita la Commissione a esaminare varie opzioni per trovare un miglior equilibrio tra semplificazione e controllo al fine di ridurre l'onere amministrativo delle PMI; richiama l'attenzione sulla complessità delle norme in materia di appalti pubblici e ne raccomanda pertanto la semplificazione per ridurre l'incidenza generale degli errori;

193. esprime preoccupazione per la parziale efficacia dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione; osserva che alcuni errori riscontrati dalla Corte dei conti non erano stati individuati dalla Commissione e sottolinea pertanto la necessità di impegnarsi per migliorare gli attuali sistemi di controllo;

194. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione nell'attuazione del Codice doganale aggiornato; rileva ritardi nel processo ed esorta la Commissione a stabilire un termine più realistico;

195. rinnova la propria richiesta alla Commissione di trasmettere ogni anno al Parlamento e al Consiglio una descrizione più dettagliata delle spese per ogni linea di bilancio rispetto alle osservazioni relative a tale linea;

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196. ritiene che, malgrado le critiche giustificate della Corte dei conti1, lo strumento relativo alle garanzie per le PMI sia uno strumento finanziario chiave per stimolare ulteriormente il potenziale delle imprese artigiane e degli esercizi al dettaglio; incoraggia la Commissione a massimizzare il valore aggiunto dello strumento relativo alle garanzie per le PMI e a promuovere ulteriormente l'innovazione e l'imprenditorialità dell'Unione su scala mondiale;

197. prende atto della relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti che mira a valutare se i controlli sul regime doganale 42 impediscano e individuino i casi di evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); invita la Commissione a modificare ulteriormente il quadro normativo dell'Unione, al fine di evitare perdite significative per i bilanci nazionali risultanti dall'evasione dell'IVA; invita altresì gli Stati membri a migliorare la collaborazione e a scambiarsi informazioni in modo più efficiente, per garantire una gestione uniforme dell'esenzione IVA da parte delle autorità doganali;

198. ricorda la responsabilità degli Stati membri ai sensi dell'articolo 317 TFUE e il loro obbligo di rafforzare i sistemi di controllo concernenti, in primo luogo, le verifiche di gestione da eseguire prima di certificare le spese alla Commissione e, in secondo luogo, i suoi orientamenti sulle sintesi annuali, che costituiscono una fonte preziosa di garanzia di affidabilità;

199. invita la Commissione, con riferimento alla comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020", a proseguire la collaborazione con il Parlamento e il Consiglio e a garantire che le future attività di programmazione nell'Unione rispettino i principi di semplificazione, sana gestione finanziaria e rendicontabilità; chiede agli Stati membri e alla Commissione di concentrarsi sugli obiettivi SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti) affinché coincidano con la pianificazione dei programmi di spesa dell'Unione, tenendo conto nello stesso tempo degli eventuali rischi concernenti l'attuazione;

Riflessioni dall'ottica della politica dei trasporti e del turismo

200. constata che il bilancio 2010, quale approvato in via definitiva e modificato nel corso dell'esercizio in questione, prevedeva specificamente per le politiche nell'ambito di attività della commissione per i trasporti e il turismo complessivamente 2 640 819 360 EUR in stanziamenti d'impegno e 1 895 014 386 EUR in stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che nell'ambito di tali importi:

– 1 012 440 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 890 594 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alle reti transeuropee di trasporto (RTE-T),

– 16 876 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 15 375 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alla sicurezza dei trasporti,

– 63 940 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 30 257 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati al programma Marco Polo,

– 165 788 360 EUR in stanziamenti d'impegno e 128 447 410 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alle agenzie di trasporti;

1 Relazione speciale n. 4/2011 della Corte dei conti "Audit dello strumento relativo alle garanzie per le PMI".

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– 896 035 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 455 135 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati al programma Galileo;

– 427 740 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 346 880 476 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati ai trasporti, compreso un settore prioritario dedicato alla mobilità urbana sostenibile a titolo del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo,

– 4 600 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 3 520 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati al turismo;

201. constata che, esaminando l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, la Corte dei conti ha preferito concentrarsi sulle politiche per la coesione e l'energia piuttosto che sulla politica dei trasporti;

202. si compiace dell'elevato tasso di utilizzo degli stanziamenti d'impegno destinati ai progetti nel settore delle RTE-T; invita gli Stati membri a garantire un finanziamento appropriato, a partire dai bilanci nazionali, per sostenere tale impegno dell'Unione; ricorda che il Parlamento ha sostenuto un livello di finanziamento dell'Unione più elevato; incoraggia gli Stati membri, nel quadro dei progetti transfrontalieri della rete centrale, a compiere ogni sforzo per trovare accordi finanziari equilibrati all'altezza delle ambizioni dell'Unione;

203. invita la Commissione a presentare ogni anno degli elenchi di progetti di infrastrutture turistiche e di trasporto cofinanziati dal Fondo di coesione e dai fondi regionali, come già avviene per i fondi RTE-T, e quindi a mettere a disposizione di altre istituzioni e dei contribuenti, in modo facilmente accessibile e trasparente, le informazioni concernenti il cofinanziamento da parte dell'Unione;

204. si compiace della revisione intermedia dei progetti prioritari del programma pluriennale RTE-T 2007-2013 effettuata dalla DG Mobilità e trasporti (MOVE) al fine di valutare i progressi compiuti nella realizzazione della rete; ritiene che tale revisione abbia definito il principio volto a subordinare il finanziamento programmato a progressi tangibili dei progetti onde ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili; invita la Commissione a estendere questo esercizio di revisione subordinata a risultati ad altre Direzioni generali e ad altre politiche dell'Unione e chiede alle altre commissioni del Parlamento di formulare la stessa esigenza;

205. accoglie favorevolmente le proposte della Commissione in materia di RTE-T e del relativo strumento finanziario (noto come "Meccanismo per collegare l'Europa"); sottolinea il valore aggiunto europeo di una migliore utilizzazione dei fondi e sostiene i suoi impegni di bilancio che sono all'altezza degli obiettivi della nuova proposta; sostiene lo sviluppo di fonti di finanziamento innovative per completare, nei termini previsti, i progetti di infrastrutture di trasporto europee, che sono necessariamente lunghi e costosi;

206. si compiace dell'iniziativa "Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti" e chiede alla Commissione di assicurare il controllo permanente dell'efficacia di questo nuovo strumento e dei suoi effetti moltiplicatori; ritiene molto opportuna la proposta atta a destinare 10 000 000 000 EUR provenienti dal Fondo di coesione alle infrastrutture trasportistiche nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa, onde rafforzare tanto l'efficacia quanto il valore aggiunto delle politiche strutturali e di coesione; chiede il

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miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo dell'utilizzo delle dotazioni del Fondo di coesione onde garantire un assorbimento corretto ed efficace di tali finanziamenti;

207. si rammarica del basso tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento per la sicurezza dei trasporti (65%); ricorda che l'importo iscritto nel bilancio 2010 era quello proposto nel progetto preliminare di bilancio della Commissione; invita quest'ultima a fornire una spiegazione dettagliata per il sottoutilizzo di tali stanziamenti e a illustrare le misure che intende adottare per garantire che il problema non si ripresenti;

208. si compiace dell'aumento del tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento destinati alla sicurezza dei trasporti e ai diritti dei passeggeri, nonché al programma Marco Polo II; rileva, tuttavia, che il 14% degli stanziamenti per tale programma è stato stornato ad altre linee di bilancio; constata che è stata stornata anche una parte della linea di bilancio del programma SESAR e richiama l'attenzione sulla particolare importanza di tale programma per il rafforzamento della politica industriale dell'Unione;

209. accoglie favorevolmente il tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento per i programmi Egnos e Galileo, che ha consolidato i progressi registrati nel 2009; sottolinea l'importanza degli investimenti in questo settore, che hanno ripercussioni su tutte le politiche dell'Unione e in particolare sui settori della logistica, del trasporto sostenibile e della sicurezza nei trasporti; si compiace della riuscita del lancio dei due primi satelliti operativi Galileo il 20 ottobre 2011, che rappresenta una tappa fondamentale verso il buon esito dei due programmi; invita a garantire un finanziamento adeguato, lo sviluppo, l'attuazione e la sostenibilità delle applicazioni e dei servizi innovativi sostenuti da tali programmi nell'ambito dei trasporti al fine di sfruttare al massimo il potenziale dei programmi stessi;

210. prende atto della relazione speciale intitolata "Sono efficaci i progetti turistici cofinanziati dal FESR?", in cui si constata che il turismo rappresenta la maggiore industria di servizi dell'Unione; accoglie favorevolmente la conclusione della Corte dei conti secondo cui la maggior parte dei progetti aveva prodotto risultati a vari livelli, che si tratti della creazione o del mantenimento di posti di lavoro, della creazione di una capacità di accoglienza o di attività turistica; invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti per quanto riguarda la gestione e il controllo dei fondi del FESR destinati ai progetti turistici e ad avvalersi delle disposizioni del trattato di Lisbona per proporre un programma pluriennale per il turismo, che includa voci di bilancio dotate di risorse finanziarie adeguate;

211. constata con soddisfazione il parere espresso dalla Corte dei conti in merito alla legittimità e alla regolarità dei conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, sotto tutti gli aspetti rilevanti; è preoccupato per l'entità degli stanziamenti d'impegno riportati (14,5%); invita la Commissione a fornire una spiegazione dettagliata sul riporto di tali stanziamenti d'impegno;

212. chiede che sia allegata al bilancio di ogni esercizio un'apposita relazione sugli stanziamenti non utilizzati di esercizi precedenti, recante le ragioni del loro mancato utilizzo, nonché le modalità e i tempi in cui le stesse verranno impiegate;

Riflessioni dall'ottica della politica in materia di libertà civili, giustizia e affari interni

213. si rammarica del calo registrato nel livello di esecuzione degli impegni di bilancio relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (94,8% nel 2010 rispetto al 97,7% nel 2009),

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come anche della lieve flessione nel livello di esecuzione dei pagamenti (88,7% nel 2010 rispetto all'89,6% nel 2009);

214. si compiace del fatto che sono stati compiuti progressi significativi nella riduzione del livello di cancellazione dei pagamenti (dall'8,5% del 2009 al 2,8% del 2010); deplora l'aumento del livello dei riporti (dall'1,9% del 2009 all'8,5% del 2010), dovuto principalmente a riporti nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, del Fondo europeo per i rimpatri e del SIS II; invita la Commissione a ridurre il livello dei riporti dei pagamenti nel bilancio relativo allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

215. si compiace degli elevati tassi di esecuzione di tre dei quattro Fondi "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"; prende atto della giustificazione fornita dalla Commissione quanto al minore tasso di esecuzione del Fondo per le frontiere esterne, vale a dire che i programmi annuali dei cinque paesi che nel 2010 hanno partecipato a tale Fondo per la prima volta non erano stati adottati nel 2010.

Riflessioni dall'ottica della politica della cultura e dell'istruzione

216. accoglie con favore gli sforzi volti a semplificare ulteriormente le procedure e ad agevolare l'accesso all'istruzione e ai programmi culturali e constata che nel 2010 l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) aveva messo a disposizione formulari elettronici per la maggior parte delle sue azioni e dei suoi programmi, segnatamente il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (PAP), il programma "Cultura" e il programma "Europa per i cittadini"; si compiace per l'ampio utilizzo di importi forfettari e le numerose decisioni di sovvenzione; sottolinea l'importanza di garantire un buon equilibrio fra flessibilità delle procedure e necessità dei controlli;

217. deplora che le agenzie nazionali non abbiano effettuato integralmente i controlli primari per il programma PAP, con un conseguente assorbimento inadeguato dei fondi da parte del programma, a causa dell'incoerenza dei dati trasmessi e della mancata esecuzione tempestiva del numero minimo di controlli; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per garantire che tutte le agenzie nazionali assumano le loro responsabilità;

218. constata con soddisfazione che la Commissione ha rafforzato i propri sistemi di controllo e che il settore "cultura e istruzione", in quanto parte del gruppo di politiche "Ricerca e altre politiche interne", non conteneva errori rilevanti;

219. si congratula per il significativo miglioramento in materia di ritardi di pagamento e nota con soddisfazione che l'EACEA ha eseguito il 94% dei suoi pagamenti entro i termini previsti; ricorda che qualsiasi ritardo nei pagamenti lede direttamente i diritti dei beneficiari, soprattutto quelli delle piccole e medie imprese e pregiudica pertanto la riuscita dei programmi; rammenta, tuttavia, che il grosso di una sovvenzione dovrebbe essere versato non appena possibile e, in ogni caso, durante il periodo di sovvenzionamento, onde evitare di accrescere la dipendenza delle organizzazioni dalle banche che concedono i prestiti, in quanto l'EACEA ritiene che gli interessi non siano "ammissibili";

220. rileva che la Commissione ha lanciato una gara d'appalto per una rete televisiva paneuropea, come previsto nei bilanci per il 2009 e il 2010; si inquieta, pertanto, vivamente del fatto che nel 2010 la Commissione abbia deciso di annullare il progetto e di riorientare i fondi altrove, senza il consenso del Parlamento e del Consiglio; chiede la divulgazione di

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tutti i contratti e di tutte le raccomandazioni attinenti alla rete televisiva, nonché delle valutazioni effettuate dal comitato di selezione.

Riflessioni dall'ottica della politica dell'ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza

alimentare

221. ritiene soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio in materia di ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare; ricorda, a tale riguardo, che solo lo 0,76% del bilancio dell'Unione è destinato agli strumenti strategici di responsabilità della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare;

Ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici

222. sottolinea che il tasso globale di esecuzione in materia di ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici è del 99,26%; rileva inoltre che l'esecuzione dei pagamenti ha raggiunto il livello dell'84,1%;

223. si compiace per l'esecuzione del 99,4% del bilancio operativo di LIFE+; osserva che, nel 2010, sono stati destinati 240 000 000 EUR alla sovvenzione di progetti, 9 300 000 EUR al sostegno delle attività operative delle ONG, 42 500 000 EUR a misure volte a sostenere la Commissione nel suo ruolo di avvio e monitoraggio dello sviluppo delle politiche e della legislazione e 14 500 000 EUR all'assistenza amministrativa;

224. sottolinea lo scarto tra gli stanziamenti nazionali indicativi e gli stanziamenti finali per Stato membro dei fondi LIFE+ nonché la differenza nel numero di proposte ricevute dai diversi Stati membri; incoraggia ulteriormente gli sforzi della Commissione per offrire una formazione annuale alle autorità nazionali e organizzare seminari in ciascuno degli Stati membri, allo scopo di fornire informazioni generali sugli obiettivi di LIFE+ e sul modo di preparare una proposta che possa essere accolta;

225. riconosce l'assenza di una base giuridica per attuare il programma d'azione dell'Unione europea per la lotta ai cambiamenti climatici; si compiace dello storno dell'importo totale di 15 000 000 EUR a favore dello strumento finanziario nel quadro dell'iniziativa di finanziamento dell'energia sostenibile, allo scopo di sviluppare strumenti di finanziamento adeguati per stimolare maggiormente i progetti relativi all'efficienza energetica e allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili;

226. prende atto delle osservazioni della Corte dei Conti per quanto concerne gli audit ex post che sono stati condotti dalla Commissione sin dal 2006 con criteri basati sul rischio; si compiace che la DG ENV abbia deciso di cambiare il metodo di campionamento nel 2011, in modo da ottenere risultati basati anche su un campione casuale, che potrebbero essere più facilmente generalizzati alla globalità del progetto;

227. valuta positivamente il piano d'azione concepito dalla DG CLIMA per migliorare le misure di sicurezza nazionali, piano che è stato ritenuto necessario dopo l'individuazione di una significativa carenza di sicurezza nei registri nazionali del sistema dell'Unione europea per lo scambio di quote di emissioni (ETS);

228. rileva che, nell'ambito del bilancio 2010, sono stati realizzati sette progetti pilota e un'azione preparatoria;

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229. sottolinea che il tasso di esecuzione dei contributi alle attività internazionali in materia di ambiente, che sono destinati a coprire i contributi obbligatori e volontari a convenzioni, protocolli e accordi internazionali, sono soggetti alle oscillazioni del tasso di cambio, dal momento che la maggior parte dei contributi è corrisposta in dollari statunitensi;

Sanità pubblica e sicurezza alimentare

230. si compiace del tasso di esecuzione del 99,7% degli stanziamenti d'impegno in materia di sanità pubblica (esclusi gli stanziamenti previsti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dall'Agenzia europea per i medicinali); osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e interventi fitosanitari è del 95,3%;

231. sottolinea l'importanza del programma di sanità pubblica; si compiace pertanto del soddisfacente tasso di esecuzione – quasi del 100% – degli stanziamenti d'impegno; è consapevole del fatto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento (95,1%) è più basso a causa di ritardi nelle richieste di pagamento da parte dei beneficiari delle sovvenzioni o di proroghe di accordi contrattuali;

232. sottolinea l'importanza di continuare a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco; ritiene che l'esecuzione totale dell'importo disponibile nel 2010 rappresenti un successo della campagna HELP;

233. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti sull'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, organo amministrativo della Commissione; invita l'Agenzia esecutiva a ridurre in misura significativa gli importi riportati rivedendo i propri strumenti di pianificazione e comunicazione del bilancio al fine di rispettare il principio dell'annualità del bilancio dell'Unione; prende inoltre atto della relazione annuale della Commissione sugli audit interni effettuati nel 2010 e incoraggia l'Agenzia esecutiva, in cooperazione con la DG partner, a occuparsi delle questioni affrontate, come la governance e l'architettura informatiche;

234. prende atto del livello di esecuzione del 95,3% del capitolo 17 04 – Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e interventi fitosanitari; è consapevole che un'esecuzione totale non è stata possibile a causa del ridotto numero di focolai di malattie degli animali, per cui non si sono esauriti i fondi di emergenza come previsto, e in secondo luogo, a causa del fatto che non è stato necessario acquistare vaccini d'emergenza;

235. osserva che, per quanto riguarda le misure di eradicazione, le dichiarazioni definitive di spesa presentate dagli Stati membri per i pagamenti erano spesso inferiori alle previsioni iniziali; rileva inoltre la necessità di un maggior numero di audit a causa di tassi di errore precedentemente elevati che ritardano anche l'esecuzione dei pagamenti in questo ambito;

236. deplora i risultati meno buoni per quanto riguarda i pagamenti relativi alle misure fitosanitarie dovuti a ritardi degli Stati membri nella presentazione dei documenti richiesti o al fatto che la documentazione era incompleta; invita gli Stati membri a migliorare le procedure al riguardo;

Riflessioni dall'ottica della politica estera

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237. osserva che la maggior parte degli errori non quantificabili individuati dalla Corte dei conti riguarda errori nelle procedure di appalto e nella proroga di contratti; ribadisce, analogamente alle precedenti procedure di discarico, le sue preoccupazioni circa l'elevata vulnerabilità di questi due settori alle frodi e alla cattiva gestione;

238. constata che i sistemi di supervisione e controllo per le politiche di azione esterna, sviluppo e allargamento sono ritenuti solo parzialmente efficaci e invita la Commissione a prendere e attuare tutte le misure necessarie per incrementare la regolarità dei pagamenti;

239. ricorda che i principali rischi connessi al sostegno al bilancio (vale a dire il rischio relativo al grado di efficacia degli aiuti e i rischi di frode e corruzione) non compaiono nell'audit sulla dichiarazione di affidabilità; invita la Commissione a monitorare con attenzione tali rischi;

240. ritiene che, al di là degli sforzi richiesti per incrementare la regolarità dei pagamenti, la Commissione dovrebbe eseguire, per tutti gli interventi, valutazioni sistematiche nell'ottica del rapporto costi-benefici, come raccomandato dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale1; insiste sulla necessità di essere informato, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, dei risultati di tali valutazioni, compreso l'esito delle valutazioni riguardanti le attività PESC;

241. sottolinea, tuttavia, che il rapporto costi-benefici di per sé non può essere sempre considerato un criterio sufficiente a valutare l'adeguatezza dell'assistenza dell'Unione in un paese terzo; è anzi del parere che l'efficacia degli aiuti in relazione agli obiettivi della politica estera dell'Unione vada analizzata sistematicamente e debba comprendere criteri supplementari, come ad esempio gli interessi strategici dell'Unione, la necessità che essa sia presente in loco o l'attuazione di progetti e azioni volti a promuovere i valori e i principi fondamentali dell'UE;

242. condivide il parere della Corte dei conti secondo cui diverse aree di assistenza dell'Unione potrebbero, in alcuni casi, essere ottimizzate e l'impatto dell'assistenza potrebbe essere accresciuto mediante un miglior coordinamento con gli Stati membri, la cui azione esterna non dovrebbe essere ritenuta concorrente bensì complementare; chiede pertanto maggiori sforzi per quanto concerne il coordinamento dei donatori all'interno dell'Unione, con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali;

Riflessioni dall'ottica della politica di sviluppo regionale

243. rileva che l'esecuzione del bilancio è positiva per la politica regionale (importo dei pagamenti pari a 30 557 000 000 EUR) e che la maggior parte dei pagamenti del 2010 è destinata principalmente e per la prima volta all'attuazione dei programmi 2007-2013 (25 550 000 000 EUR a titolo di pagamenti intermedi, rispetto a 9 420 000 000 EUR nel 2009);

244. deplora che la politica regionale sia tra i settori più soggetti a errore tra le categorie di spesa dell'Unione: il 49% dei 243 pagamenti verificati dalla Corte dei conti contiene errori; osserva tuttavia che solo alcuni degli errori avranno un impatto finanziario e che la frequenza del 49% è inferiore a quella registrata nel periodo 2000-2006; sottolinea che il

1 Relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2011 "La deconcentrazione della gestione dell'assistenza esterna della Commissione dai servizi centrali alle delegazioni ha migliorato l'erogazione degli aiuti?"

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tasso di errore è andato diminuendo rispetto al periodo di programmazione 2000-2006; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, nell'ambito della gestione concorrente, che l'andamento registri una costante riduzione del tasso di errore;

245. ricorda che un errore si verifica nel caso in cui un'operazione non sia eseguita conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari, il che rende irregolare la spesa dichiarata (e rimborsata); osserva inoltre che un errore non implica necessariamente che i fondi siano scomparsi, andati perduti o sprecati né che sia stata commessa una frode;

246. osserva che il mancato rispetto delle norme relative agli appalti pubblici e delle norme di ammissibilità rappresenta una proporzione elevata del tasso di errore stimato (rispettivamente 31% e 43%); prende atto, in tale contesto, della raccomandazione della Corte dei conti di individuare quali ambiti possono essere ulteriormente semplificati; invita pertanto a valutare l'eventuale necessità di rafforzare l'assistenza tecnica e in ogni caso la necessità di mantenere la piena capacità operativa del controllo finanziario; sottolinea che è necessario che la Commissione semplifichi le norme al fine di garantire una maggiore facilità di applicazione delle procedure e di non dissuadere i potenziali beneficiari dal partecipare ai progetti; invita gli Stati membri a semplificare le loro disposizioni nazionali, che molto spesso aggiungono oneri amministrativi non previsti dalle norme dell'Unione; ritiene pertanto che sia necessario proseguire in maniera rigorosa gli sforzi per ridurre ulteriormente tale tasso di errore;

247. si rammarica delle lacune constatate nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare il mancato rispetto dei requisiti regolamentari per quanto concerne il contributo fornito a titolo dei programmi operativi ai fondi destinati all'attuazione di tali strumenti, nonché dell'inadeguatezza dei requisiti in vigore in materia di rendicontazione e verifica; osserva che il potenziale degli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbe essere sviluppato ulteriormente al fine di permettere l'elaborazione di progetti strategici qualitativi, la partecipazione di attori privati, in particolare le PMI, e l'utilizzo di capitali nei progetti dell'Unione; invita la Commissione a semplificare le norme relative a tali strumenti, dal momento che attualmente la loro complessità ne limita l'utilizzo; raccomanda la realizzazione di analisi più dettagliate che valutino l'effetto reale di tali strumenti e gli orientamenti sull'attuazione; invita gli Stati membri a rispettare i propri obblighi in materia di rendicontazione;

248. osserva che, in numerose operazioni contenenti errori, le autorità degli Stati membri dispongono di informazioni sufficienti per individuare l'errore e applicare misure correttive prima della certificazione; invita la Commissione a rafforzare l'assistenza prestata alle autorità di gestione mediante l'organizzazione di seminari mirati, la pubblicazione di note orientative, la diffusione delle migliori pratiche e la formazione dei funzionari preposti alla gestione dei programmi, visto che la maggior parte degli errori si registra durante i controlli di primo livello; osserva che dovrebbe essere istituito un sistema di controllo costante delle attività di formazione rivolte alle autorità di gestione, onde garantire l'effettivo trasferimento delle nozioni, con particolare attenzione per quanto accade a livello locale; invita a stabilire meccanismi correttivi, tra cui l'applicazione di sanzioni in casi di evidente negligenza;

249. si compiace della spiegazione fornita dalla Commissione secondo cui, per la prima volta, il grosso degli errori si concentra solo in tre Stati membri e in alcuni programmi operativi;

Riflessioni dall'ottica della politica dei diritti della donna e dell'uguaglianza di genere

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250. ricorda alla Corte dei conti e alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 8 TFUE, la promozione della parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea in tutte le sue attività; invita pertanto la Corte dei conti a valutare l'implementazione del bilancio sotto il profilo della prospettiva di genere, laddove applicabile;

251. deplora il fatto che la relazione annuale non contenga né osservazioni della Corte dei conti né risposte della Commissione sulle spese relative alla parità di genere;

252. sottolinea l'imprescindibilità di audit del bilancio che includa una prospettiva di genere ai fini dell'elaborazione di un bilancio con una dimensione di genere, dal momento che può dimostrare l'impatto della spesa sulla parità di genere e, in particolare, se gli uomini e le donne beneficiano della spesa in maniera proporzionale e se occorre procedere a un adeguamento del bilancio per meglio soddisfare le diverse necessità dei due sessi;

Riflessioni dall'ottica della politica del commercio internazionale

253. richiama l'attenzione sul fatto che la garanzia di una sufficiente tutela degli interessi finanziari dell'Unione è collegata all'assistenza macrofinanziaria; ritiene necessario che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili relativamente a tale strumento;

254. sottolinea che, in virtù della strategia in materia di aiuti al commercio, i fondi dell'Unione devono essere utilizzati in modo efficace e conformemente alle normative vigenti, con l'obiettivo di assicurare una migliore integrazione dei beneficiari nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme e di promuovere l'eliminazione della povertà;

255. pone l'accento sul fatto che si dovrebbero sostenere i business center dell'Unione in Cina, Thailandia e India; ritiene, al tempo stesso, che sia necessario svolgere controlli sufficienti al fine di garantire un funzionamento efficace e corretto di tali centri;

Riflessioni dall'ottica della politica della pesca

256. prende atto della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sui conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 20101 e della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio2; rileva che nessuno dei due documenti si riferisce in particolare al settore degli affari marittimi e della pesca;

257. ringrazia la DG MARE per i documenti complementari che ha fornito e ritiene soddisfacenti i tassi globali di esecuzione 2010 delle linee di bilancio in materia di affari marittimi e di pesca;

258. evidenzia il tasso globale di esecuzione del bilancio del 97,20% per gli stanziamenti d'impegno e il tasso globale del 79,23% per gli stanziamenti di pagamento; constata, tuttavia, un tasso di esecuzione alquanto esiguo al capitolo 11 02 (Mercati della pesca) e prende atto degli elementi esplicativi forniti dalla Commissione per quanto riguarda nello specifico l'esecuzione dei programmi di pesca a favore delle regioni ultraperiferiche;

1 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 2 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 3.

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259. prende atto con soddisfazione delle intenzioni della DG MARE di migliorare l'esecuzione degli stanziamenti disponibili per le azioni cofinanziate con gli Stati membri e incoraggia i servizi interessati della Commissione a proseguire su questa strada;

260. constata gli sforzi intrapresi dalla DG MARE nel settore dell'audit interno e invita la Commissione a continuare a gestire l'insieme dei progetti e della documentazione nel modo più efficace e rapido possibile;

261. rileva il mantenimento della riserva della DG MARE per i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi SFOP (Strumento finanziario d'orientamento della pesca) in Germania - stabilimento per il condizionamento; constata che si tratta di un programma di lunga data e complesso, avviato nel 2001, e invita la Commissione a concluderlo quanto prima, tutelando al contempo gli interessi dell'Unione;

262. si compiace che la DG MARE abbia rafforzato l'efficienza dei controlli in materia di accordi internazionali e che si sia deciso di separare i pagamenti concernenti strettamente l'aspetto commerciale (104 017 795 EUR, pari al 72% del totale) da quelli riguardanti il sostegno settoriale (40 211 849 EUR, pari al 28% del totale);

263. insiste sulla necessità di seguire in maniera efficace le azioni finanziate dall'Unione per il sostegno settoriale nell'ambito degli accordi internazionali, avvalendosi di matrici quanto più dettagliate possibile, nonché sulla necessità invocare un incremento della quota destinata al sostegno settoriale; ritiene che a termine la parte commerciale degli accordi dovrebbe essere subordinata a un sostegno settoriale efficace, sufficientemente controllato e sostanziale;

264. chiede un maggior coinvolgimento nella politica della pesca, in virtù del proprio ruolo legislativo e delle proprie competenze in materia di bilancio, in particolare per quanto gli accordi internazionali di pesca e i vari incontri in materia (ad esempio, commissioni miste o negoziati bilaterali con i paesi terzi);

265. invita la Corte dei conti ad elaborare relazioni speciali sui settori prioritari della politica comune della pesca (PCP), in seguito alle varie proposte legislative e comunicazioni presentate nell'ambito del pacchetto di riforma della PCP, inclusa la sua dimensione esterna.

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P7_TA-PROV(2012)0154

Relazioni speciali della Corte dei conti europea nel contesto del discarico alla

Commissione per l'esercizio 2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulle relazioni speciali della Corte

dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2010

(2011/2225(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2,

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste la sua decisione del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione5 e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,

– viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012),

– visti l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.11, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 Testi approvati, P7_TA-PROV(2012)0153. 6 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0102/2012),

A. considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria;

B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d'interesse per l'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio del suo ruolo di autorità di discarico;

C. considerando che le sue osservazioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della sua citata decisione del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione;

Parte I – Relazione speciale n. 7/2010 della Corte dei conti dal titolo "Audit della procedura

di liquidazione dei conti"

1. accoglie con favore la relazione speciale n. 7/2010 sulla procedura di liquidazione dei conti nell'ambito della politica agricola, data la sua fondamentale rilevanza per la qualità delle informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento nel corso della procedura di discarico;

2. ritiene che la principale conclusione a cui giunge la relazione speciale n. 7/2010 riguardi le sue osservazioni sulle rettifiche successive alla liquidazione dei conti tramite le decisioni di conformità, malgrado nel frattempo il Parlamento abbia concesso il discarico e nonostante la conseguente relativizzazione delle informazioni trasmesse nel corso della procedura di discarico;

3. è consapevole del fatto che l'unica soluzione possibile per porre pienamente rimedio alla situazione potrebbe essere la modifica del sistema dei controlli nell'ambito della politica agricola, attuabile solo tramite un considerevole aumento degli oneri a carico dei beneficiari e delle autorità amministrative;

4. concentra pertanto le proprie raccomandazioni soprattutto sulle possibilità di miglioramento dell'attuale sistema; fa riferimento inoltre, allo scopo di valutare la reale funzionalità di tale sistema, alla relazione speciale n. 8/2011 della Corte dei conti dal titolo "Recupero dei pagamenti indebiti effettuati nell'ambito della politica agricola comune" e sottolinea le critiche formulate dalla Corte dei conti riguardo al fatto che il sistema nel suo insieme non consente di quantificare i pagamenti indebiti eseguiti nell'ambito della politica agricola;

5. condivide la richiesta della Corte dei conti a favore di una riforma della procedura di liquidazione dei conti allo scopo di:

– ridurre la durata delle procedure di rettifica finanziaria, stabilendo scadenze precise e procedure di ricorso articolate,

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– stabilire una chiara correlazione tra gli importi recuperati e gli effettivi pagamenti irregolari ed escludere la possibilità di "trattative" sull'entità delle rettifiche finanziarie, dal momento che si tratta di un reale recupero dei pagamenti irregolari e non di una "sanzione";

6. ritiene che, per garantire la credibilità della procedura annuale di discarico e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, sia imprescindibile migliorare l'attuale sistema e insiste affinché, nel corso della procedura di discarico, la Commissione fornisca indicazioni concernenti:

– gli importi, i settori e gli esercizi di spesa che possono essere oggetto di ulteriori procedure di verifica e la quantità di rettifiche finanziarie che, in termini minimi e massimi, possono essere imposte negli Stati membri interessati,

– le decisioni di conformità e gli esercizi finanziari a cui fanno realmente riferimento e i modi in cui tali decisioni modificano gli importi degli esercizi che hanno già ottenuto il discarico,

– una stima esatta del numero di rettifiche di conformità necessarie non effettuate e il numero delle rettifiche di conformità che non è più possibile effettuare a causa della "regola dei 24 mesi";

7. approva le misure che la Commissione ha adottato per migliorare l'affidabilità dei dati forniti dalle autorità di controllo degli Stati membri e che sono alla base della liquidazione dei conti; sottolinea la drammatica conclusione a cui giunge la Corte, quando afferma che tali autorità, nella maggioranza dei casi, non sono però in grado di adempiere a tali misure; chiede pertanto un maggiore impegno da parte della Commissione inteso a formare le autorità amministrative degli Stati membri; invita la Commissione ad accompagnare in modo strutturato e a promuovere lo scambio di informazioni fra organismi pagatori e organismi di certificazione tramite le loro reti e seminari, a diffondere esempi di buone pratiche e a elaborare mediante interpretazione una soluzione comune alle questioni giuridiche; considera indispensabile attuare controlli basati sul rischio anche presso le autorità di certificazione;

8. ritiene che l'ulteriore miglioramento delle dichiarazioni di affidabilità rilasciate dai direttori degli organismi pagatori e delle autorità di certificazione sia una misura indispensabile ai fini dell'obbligo di rendiconto; chiede un sistema di ricompense per le dichiarazioni corrette e sanzioni per le dichiarazioni inesatte, soprattutto nel caso di errori sistemici rilevati, ma non preventivamente dichiarati;

9. chiede un flusso sistematico di informazioni da parte delle autorità esecutive al livello più basso verso la Commissione, onde delineare i problemi in loco nell'ambito di testi giuridici semplificati e della loro interpretazione; invita la Commissione a garantire che i funzionari degli organismi pagatori nazionali e delle autorità di certificazione non siano penalizzati dalle loro autorità nazionali e dai loro direttori per aver segnalato correzioni alla Commissione;

10. invita la Commissione a includere gli organismi pagatori e le autorità di certificazione in cui si registri una rapida rotazione del personale in un audit basato sui rischi e di includere una comunicazione all'autorità di discarico nella propria relazione annuale di attività; insiste sulla necessità di analizzare la correttezza delle dichiarazioni di affidabilità e di

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illustrare alle autorità competenti per il discarico i tassi di errore per Stato membro, con l'indicazione delle principali fonti di errore,

11. sollecita la revisione delle procedure alla base delle decisioni di conformità, un più rapido intervento del gruppo di esperti ai fini della conciliazione e un uso mirato della procedura stessa,

12. raccomanda di riprendere i dati di cui al paragrafo 6 in una sezione separata della risoluzione annuale sul discarico, da sottoporre al voto in plenaria;

Parte II – Relazione speciale n. 13/2010 della Corte dei conti europea dal titolo "Il nuovo

strumento europeo di vicinato e partenariato è stato felicemente varato e sta producendo

risultati nel Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia)?"

13. si compiace dell'audit della Corte dei conti e delle raccomandazioni in esso contenute; esprime la sua profonda preoccupazione per le risultanze dell'audit, che evidenziano gravi problemi nella realizzazione dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) da parte della Commissione;

14. esprime profonda preoccupazione per le carenze nelle procedure di programmazione rilevate dall'audit; esorta la Commissione a fare proprie le raccomandazioni della Corte dei conti, razionalizzando le procedure, rafforzando il collegamento fra i documenti strategici di programmazione (piani d’azione per la politica europea di vicinato, documenti di strategia nazionale e programmi indicativi nazionali) e rendendo più coerenti le scadenze temporali di detti documenti, allo scopo primario di offrire ai paesi limitrofi la prospettiva di una relazione sempre più stretta con l'Unione europea;

15. ritiene inaccettabile il modo in cui la Commissione ricorre al sostegno al bilancio nell'ambito dell'ENPI, considerandolo come la modalità di aiuto privilegiata per i tre paesi, in assenza di una valutazione dettagliata riguardo all'efficacia degli strumenti a disposizione; sottolinea al riguardo che il sostegno settoriale al bilancio è spesso connesso a scarsa visibilità e ad una motivazione occasionale da parte dei governi; esprime profonda preoccupazione riguardo alla conclusione della Corte dei conti che l'idoneità di un settore all'uso del sostegno settoriale al bilancio è divenuta un fattore importante ai fini della determinazione dell'aiuto nei programmi di azione annuali 2007; sollecita la Commissione a rispettare la raccomandazione della Corte dei conti di scegliere in modo più selettivo il sostegno settoriale al bilancio, considerando tutte le opzioni disponibili nell'ENPI, e di conseguire un utilizzo più equilibrato dei diversi strumenti; sottolinea la necessità di agevolare l'accesso delle ONG e del settore privato dei paesi beneficiari all'assistenza fornita;

16. è preoccupato dalle constatazioni dell'audit secondo cui la programmazione e la concezione dell'assistenza non sono state sufficientemente guidate da un dialogo strutturato con i paesi beneficiari, visto che il dialogo è stato condotto principalmente dai servizi centrali della Commissione, confinando lo scambio diretto di opinioni nei pochi giorni previsti per le missioni in loco e senza che dalle relazioni emergessero chiaramente gli argomenti oggetto di discussione; è del parere che l'offerta di un sostegno settoriale al bilancio destinato ad ampliare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in un paese produttore ed esportatore di petrolio potrebbe sicuramente non rappresentare una forte motivazione per il governo; invita la Commissione a prendere i provvedimenti necessari

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per rafforzare tale dialogo;

17. invita la Commissione e il SEAE a considerare la raccomandazione della Corte dei conti di prevedere l'assegnazione di personale sufficiente, anche in loco, fra cui esperti in materia di sostegno al bilancio, e di contribuire a rafforzare nei paesi beneficiari il quadro generale per la pubblica amministrazione mediante misure complementari allo strumento del gemellaggio;

18. accoglie con favore il programma pilota attuato dalla Commissione che implica un monitoraggio orientato ai risultati e che è calibrato espressamente alle operazioni del programma di sostegno della politica settoriale e attende una relazione di valutazione sul valore aggiunto riscontrato nei tra paesi;

Parte III – Relazione speciale della Corte dei conti n. 14/2010 dal titolo "Gestione del sistema

dei controlli veterinari sulle importazioni di carne da parte della Commissione dopo le

riforme del 2004 della normativa in materia di igiene"

19. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti, la risposta della Commissione e la relazione della Commissione sull'efficacia e la coerenza dei controlli sanitari e fitosanitari sulle importazioni di prodotti alimentari, mangimi, animali e piante (COM(2010)0785);

20. condivide le raccomandazioni che la Corte dei conti rivolge alla Commissione affinché questa ottimizzi le proprie funzioni in materia di supervisione e coordinamento;

21. chiede, in particolare, di apportare miglioramenti nei settori specificati in appresso, onde contribuire ad aumentare la sicurezza alimentare nelle importazioni di prodotti a base di carne e quindi migliorare la protezione dei cittadini europei contro le importazioni alimentari sospette, senza trascurare le raccomandazioni non esplicitamente contemplate nelle lettere da a) ad e):

a) in riferimento alla prima raccomandazione della Corte dei conti, si invita la Commissione a mirare a un livellamento dei diversi trattamenti riservati agli Stati membri nei paesi terzi, come pure a procedere contro gli svantaggi concorrenziali discriminatori che ne derivano;

b) in riferimento alla terza raccomandazione della Corte dei conti, si invita la Commissione a istruire gli Stati membri affinché utilizzino più efficacemente i sistemi informativi esistenti e intensifichino la messa in rete, onde garantire un maggiore coordinamento fra posti di ispezione frontaliera e autorità doganali;

c) in riferimento alla quarta raccomandazione della Corte dei conti, si invita la Commissione a offrire assistenza agli Stati membri nelle fasi di elaborazione, attuazione e valutazione dei piani nazionali di controllo; ritiene che, tenendo in debita considerazione il principio di sussidiarietà, sarebbe opportuno stabilire una serie di base di analisi che comprenda le categorie di residui ormonali più comuni (fra cui gli anabolizzanti), e/o i contaminanti ambientali (ad esempio, diossine e metalli pesanti) ecc., prescrivendone l'applicazione obbligatoria; ritiene che, innanzitutto, si potrebbe avviare un'opera di sensibilizzazione all'interno del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" allo

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scopo di sensibilizzare in tal senso le autorità competenti degli Stati membri; ritiene inoltre che occorra impegnarsi per controllare il rispetto delle disposizioni fiscali;

d) in riferimento alla settima raccomandazione della Corte dei conti, si invita la Commissione a presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio che consenta di intraprendere azioni legali contro gli Stati membri che violano in modo regolare e per un lungo periodo il regolamento (CE) n. 882/20041, compromettendo dunque la sicurezza dei cittadini europei;

e) in riferimento all'ottava raccomandazione della Corte dei conti, si invita la Commissione ad armonizzare l'attuazione di controlli rafforzati e a identificare una formulazione precisa e chiara delle disposizioni legislative in materia di controlli rafforzati presso i posti di ispezione frontaliera; si invita inoltre la Commissione a considerare la possibilità di prescrivere agli Stati membri un certo numero di analisi di laboratorio nell'ambito dei controlli fisici presso i posti di ispezione frontaliera;

22. rileva che i produttori europei di carni e alimenti devono rispettare elevati standard produttivi e qualitativi; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tali standard produttivi non si applicano ai produttori dei paesi terzi che esportano verso l'Unione, come constatato anche dalla Corte dei conti; invita la Commissione ad affrontare tale questione e a sottoporre senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio opportune proposte sui modi per poter adeguatamente contrastare l'impatto negativo sulla competitività dei produttori europei di carni e alimenti;

Parte IV – Relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2011 dal titolo "La deconcentrazione

della gestione dell'assistenza esterna della Commissione dai servizi centrali alle delegazioni

ha migliorato l'erogazione degli aiuti?"

23. si compiace dell'esauriente relazione analitica della Corte dei conti europea nonché dell'eccellente tempismo con cui sono stati valutati i risultati della deconcentrazione;

24. appoggia le constatazioni della Corte dei conti secondo cui la deconcentrazione ha chiaramente determinato un aumento della velocità di erogazione, un miglioramento della qualità nonché una migliore gestione finanziaria degli aiuti;

25. incoraggia la Commissione a integrare i criteri e a consolidare le procedure inerenti alla valutazione della qualità dei progetti finanziati, al fine di potenziare la qualità degli aiuti e ridurre ulteriormente il numero dei progetti con performance negativa; sottolinea che l'impatto della spesa per gli aiuti riveste fondamentale importanza per il Parlamento;

26. invita la Commissione, in sede di decisione in merito ai progetti di aiuto e di monitoraggio del relativo stato di avanzamento, a prendere in considerazione, ove possibile, la promozione di consultazioni a livello locale;

1 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

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27. auspica che la Commissione adotti tutte le misure necessarie a colmare le carenze dei sistemi di supervisione e di controllo, segnatamente a livello delle delegazioni dell'Unione;

28. esprime preoccupazione riguardo ai problemi che persistono in merito al personale coinvolto nelle politiche di aiuto; ritiene che l'alto tasso di rotazione del personale nella DG Sviluppo e cooperazione - EuropeAid nonché la carenza di personale con qualifiche adeguate all'interno delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere affrontati senza indugi; ritiene inoltre che, ove necessario, la Commissione debba cooperare con il SEAE al fine di assicurare, all'interno delle delegazioni dell'Unione, un'adeguata capacità di risorse umane per la gestione degli aiuti; si attende verso la fine del 2012 dalla Commissione una relazione dettagliata in cui siano programmate e introdotte misure per colmare dette carenze;

29. incoraggia la Commissione a chiedere alle delegazioni dell'Unione di svolgere sistematicamente visite di monitoraggio tecnico e finanziario dei progetti e a focalizzare maggiormente il sistema di comunicazione interna sui risultati conseguiti dagli interventi di aiuto;

30. invita la Commissione, con la partecipazione attiva delle delegazioni dell'Unione, ad analizzare ed individuare possibilità di incentivazione dei programmi di aiuto nei paesi partner, con il coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti e delle istituzioni europee nazionali e internazionali che finanziano lo sviluppo;

Parte V – Relazione speciale n. 2/2011 della Corte dei conti dal titolo "Seguito dato alla

relazione speciale n. 1/2005 concernente la gestione dell'Ufficio europeo per la lotta

antifrode"

31. esorta la Commissione ad attuare senza ulteriore ritardo le raccomandazioni formulate nella relazione speciale n. 1/2005, poiché solamente due delle quattordici raccomandazioni accolte dalla Commissione sono state finora pienamente attuate; auspica di essere pienamente informato sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni ancora in sospeso;

32. si compiace del fatto che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) si avvalga in misura maggiore dei suoi poteri di indagine, ad esempio svolgendo verifiche sul posto e audizioni oppure concentrandosi sui casi più gravi e complessi; apprezza il maggiore utilizzo del sistema elettronico di gestione dei casi dell'OLAF e l'introduzione del sistema di gestione del tempo; si rammarica, tuttavia, del fatto che la durata media dei casi rimanga ancora superiore ai due anni e che nel 2009 il tempo dedicato all'attività investigativa abbia rappresentato soltanto il 37% di quello dell'intero Ufficio;

33. invita l'OLAF a migliorare la sua gestione del tempo in modo da garantire una migliore distribuzione dei compiti, onde ridurre il tempo dedicato alle mansioni non investigative; è interessato a vedere i risultati reali delle attività non investigative svolte, che corrispondono al 63% del tempo totale;

34. rileva che, secondo la figura 2 della relazione speciale della Corte n. 2/2011, l'aspetto relativo a "obiettivi e pianificazione chiari" è stato giudicato quello più debole nel corso di un'indagine; raccomanda per il futuro di stabilire in modo appropriato obiettivi chiari

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per ciascuna indagine, tenendo conto del fatto che la base di ogni indagine e la pianificazione delle risorse sono obiettivi chiari;

35. prende atto del fatto che, secondo la relazione speciale n. 2/2011 "ancor oggi, non vi è un controllo indipendente sulla legittimità degli atti d'indagine in corso né un codice che garantisca che gli atti investigativi seguano una procedura predeterminata", nonostante i ripetuti annunci dell'OLAF in passato; nota altresì che malgrado l'esplicita volontà, espressa dalla Commissione nella proposta modificata di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 (COM(2011)0135), di introdurre una procedura di revisione, si tratta di una soluzione non equiparabile a un controllo indipendente della legalità delle singole indagini, risultando quindi persino più debole al riguardo della proposta iniziale; ricorda che si tratta di una richiesta primaria che si riflette anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia; ritiene, pertanto, che sia indispensabile garantire un tale meccanismo di controllo, non solo per proteggere i diritti dei singoli o degli operatori economici interessati, ma anche per tutelare i diritti degli investigatori dell'OLAF rispetto alle azioni giudiziarie intentate da quei singoli o da quegli operatori economici; sottolinea altresì la necessità di un chiaro mandato per l'OLAF, per quanto riguarda le altre istituzioni dell'Unione;

36. condivide il parere della Corte dei conti sulla necessità di un unico documento globale che rifletta chiaramente la performance dell'OLAF nei diversi settori, consentendo di misurare i progressi anno per anno; sottolinea l'importanza di operare una distinzione fra le relazioni elaborate per uso pubblico e quelle elaborate per uso interno; è del parere che una relazione dettagliata a disposizione del pubblico sia della massima importanza, poiché consentirebbe di compiere un raffronto affidabile della performance dell'OLAF nel tempo e fra i diversi settori;

37. deplora il fatto che non sempre risulta possibile valutare i risultati delle attività dell'OLAF in quanto le informazioni sono presentate in documenti diversi, elaborati con finalità diverse e indirizzati a destinatari diversi; sollecita la Commissione a istituire un sistema per la divulgazione di informazioni unificate, chiare e comparabili, in grado di consentire una valutazione piena e oggettiva delle attività dell'OLAF;

38. sottolinea che dal 2004 il tempo dedicato alla valutazione delle informazioni ricevute è raddoppiato, passando da 3,5 a 7,1 mesi; è del parere che la fase della valutazione iniziale dovrebbe limitarsi a dimostrare o respingere la veridicità delle accuse contenute nelle informazioni iniziali; ritiene che si debba evitare di svolgere attività di indagine nel corso della fase iniziale di valutazione, il che di conseguenza non solo determina incertezza giuridica, ma falsa anche le statistiche concernenti i diversi aspetti delle indagini; suggerisce di avviare un'indagine ricorrendo alle opportunità investigative disponibili qualora le informazioni, raccolte nel corso della valutazione iniziale e con gli strumenti giuridici a disposizione in detta fase, non consentano all'OLAF di decidere se aprire o meno un fascicolo;

39. concorda con la Corte dei conti sul fatto che, accorciando le fasi d'indagine e migliorando la qualità delle relazioni finali, si potrebbe contribuire a un sistema sanzionatorio più efficace, che consenta il recupero dei fondi o l'avvio di procedimenti disciplinari o penali;

40. deplora il fatto che, nonostante l'accordo di cooperazione firmato nel 2008 dall'OLAF e Eurojust, ai termini del quale l'OLAF è tenuta a notificare a Eurojust ogni caso di presunta frode tra gli operatori economici in più di uno Stato membro, l'OLAF ha inviato

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a Eurojust tali notifiche soltanto per cinque casi nel 2008 e soltanto un caso nel 2009, il che evidenzia che la cooperazione tra l'OLAF ed Eurojust non funziona e sollecita ogni intervento mirato a intensificare le attività in materia;

41. sollecita l'OLAF a intensificare ulteriormente la cooperazione con gli Stati membri su una base giuridica solida; appoggia a tale riguardo l'idea di consolidare ulteriormente le attuali diverse basi giuridiche allo scopo di intensificare la cooperazione; concorda con la raccomandazione della Corte dei conti di concludere accordi con i servizi investigativi nazionali qualora non esista una legislazione specifica, onde chiarire le norme dettagliate che disciplinano la cooperazione e lo scambio di informazioni.

Parte VI – Relazione speciale della Corte dei conti n. 3/2011 dal titolo "Efficacia ed

efficienza dei contributi dell'UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi

teatro di conflitti"

42. accoglie con favore la relazione della Corte dei conti e avalla le conclusioni e le raccomandazioni presentate in tale relazione;

43. apprezza il fatto che la collaborazione con le Nazioni Unite (ONU) consenta alla Commissione di raggiungere regioni del mondo che altrimenti non potrebbe raggiungere da sola; è consapevole dell'elevato rischio intrinseco connesso all'erogazione di aiuti in regioni teatro di conflitti; è preoccupato tuttavia per le carenze individuate a livello dell'efficienza dei progetti e dei ritardi nel loro completamento; accoglie con favore le recenti decisioni dei comitati direttivi di UNICEF, UNDP, UNOPS e UNFPA di divulgare alla Commissione europea le relazioni di audit interno;

44. invita la Commissione a garantire la trasparenza per quanto concerne i fondi dell'Unione che sono spesi dall'ONU nell'ambito della procedura di bilancio annuale, a migliorare la programmazione della spesa con l'ONU e ad accelerare le sue procedure interne per conseguire risultati più rapidi;

45. è dell'avviso che un corretto monitoraggio dipenda inevitabilmente da un'informazione adeguata; è seriamente preoccupato del fatto che le informazioni rimangano tuttora inadeguate nonostante i numerosi inviti a migliorare la situazione da parte del Parlamento in risoluzioni di discarico successive e i numerosi impegni assunti dalla Commissione e dalle agenzie dell'ONU per attuare rapidamente i provvedimenti necessari; esorta la Commissione a presentare al Parlamento, entro e non oltre la fine di marzo 2012, un piano d'azione con chiare tappe contrattuali, concepite specificatamente al fine di migliorare in maniera decisiva il sistema d'informazione per tutti i progetti e i programmi finanziati attraverso la modalità della gestione congiunta e delegati alle agenzie dell'ONU;

46. chiede che, nell'ambito di progetti finanziati con altri donatori attraverso un Fondo fiduciario multi donatore, la Commissione sia a conoscenza dell'esatta percentuale del progetto che viene finanziata; è del parere che, per garantire migliori meccanismi di controllo, le risorse dovrebbero essere gestite in un conto separato; ritiene che, qualora le specifiche del progetto non siano soddisfacenti, la Commissione debba essere in grado di rifiutare il progetto e che lo stesso debba valere nel caso in cui i rappresentanti dell'Unione europea non siano sufficientemente coinvolti nel processo di pianificazione del programma;

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47. condivide il parere della Corte dei conti secondo cui i controlli della Commissione in merito a legalità e regolarità debbano essere integrati da controlli adeguati circa l'efficacia e l'efficienza dei progetti; invita pertanto la Commissione a definire assieme al SEAE obiettivi chiari e misurabili e a istituire adeguate misure di controllo; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di ottenere ragionevoli garanzie dai partner incaricati dell'attuazione; ricorda che il Parlamento ha chiesto dichiarazioni di garanzia da parte dei partner di attuazione e insiste su questa richiesta; chiede alla Commissione di formalizzare queste dichiarazioni e di metterle a disposizione del Parlamento durante la procedura di discarico; condivide le raccomandazioni del Servizio di audit interno (IAS) alla Commissione di realizzare controlli ex ante dei pagamenti e degli accordi contrattuali per accertare l'ammissibilità dei costi proposti e di cui è richiesto il rimborso; insiste sulla necessità di documentare, nel fascicolo, le discussioni relative a tali questioni; sottolinea il parere dell'IAS secondo cui i costi amministrativi aggiuntivi ed altri costi indiretti pretesi dall'ONU e pagati dall'Unione devono essere adeguatamente documentati e giustificati;

48. condivide il parere della Corte dei conti di valutare scadenze realistiche per i progetti sulla base di determinate circostanze onde evitare una esplosione dei tempi e dei costi, il che è previsto nell'accordo quadro finanziario e amministrativo tra la Comunità europea e le Nazioni Unite (AQFA); ricorda alla Commissione la sua responsabilità finale in materia di esecuzione del bilancio; chiede alla Commissione di aggiornare il Parlamento in merito all'utilizzo delle linee guida rivedute UE-ONU per l'attività d'informazione;

49. invita la Commissione ad applicare un meccanismo di confronto dei costi per identificare ed evitare fatturazioni eccessive e a rifiutare ulteriori costi indiretti derivanti da subappalti, che la Corte dei conti ha identificato in due casi; chiede alla Commissione di realizzare indagini congiunte insieme alle Nazioni Unite laddove vi siano dubbi in merito alla credibilità dei progetti;

50. deplora che solo alcuni dei progetti esaminati riguardino i Fondi fiduciari multidonatore; invita la Corte dei conti a pubblicare una relazione speciale concentrata unicamente sulla gestione dei Fondi fiduciari multidonatore;

51. invita la Corte dei conti ad informare il Parlamento in caso di protratte difficoltà ad ottenere pieno accesso ai documenti di lavoro dei revisori ONU sulla base dell'accordo AQFA; ricorda che il Parlamento ha richiesto di concedere tale accesso; chiede alla Commissione, qualora i suoi servizi dovessero continuare ad avere difficoltà di accesso a tali documenti, di trattenere i futuri pagamenti sui fascicoli corrispondenti, in applicazione delle specifiche disposizioni del regolamento finanziario utilizzate in caso mancanza di giustificazioni; invita la Commissione, nell'ambito della prossima procedura di discarico, a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci, in base a come evolverà la situazione, sia in merito all'accesso alle relazioni di audit che alla qualità delle informazioni; chiede alla Commissione di astenersi dal delegare nuovi progetti e programmi alle agenzie dell'ONU qualora non siano adottati i provvedimenti in questione;

Parte VII – Relazione speciale n. 4/2011 della Corte dei conti dal titolo "Audit dello

strumento relativo alle garanzie per le PMI"

52. accoglie favorevolmente la relazione speciale, che rappresenta la prima analisi di uno strumento finanziario prodotta dalla Corte dei conti; osserva che lo strumento relativo alle

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garanzie per le PMI (SMEG) può essere considerato il programma più efficace dell'Unione in materia di strumenti finanziari; attende le dichiarazioni della Commissione in merito ad un'eventuale modifica dell'effetto moltiplicatore 1:10 dello strumento finanziario instauratosi nel 2009, nonché del tasso di inadempienza di circa lo 0,045% osservato dalla Corte dei conti alla fine dello stesso anno;

53. riconosce l'utilità dello SMEG, nonostante le critiche fondate della Corte dei conti in merito al mancato riscontro di un valore aggiunto dell'Unione e al significato puramente locale del sostegno alle imprese artigiane e ai punti vendita al dettaglio; propone che, considerata l'importanza delle PMI per la struttura economica degli Stati membri e per l'intera Unione, siano presentati i 13 paesi coperti dal programma e analizzati i loro risultati, permettendo così di trarre conclusioni per un migliore orientamento dello SMEG;

54. si attende che la Commissione discuta in maniera attendibile la questione del valore aggiunto dell'Unione e dell'effetto inerziale e trovi una soluzione, dal momento che l'intervento europeo non può limitarsi ad avere per obiettivo la creazione di strutture per l'intervento nazionale o la sua sostituzione; considera rilevante la critica sostanziale della Corte dei conti allo SMEG e la dichiarazione secondo cui tale sistema di incentivazione avrebbe una portata troppo ampia, anziché finanziare solo le PMI con scarso accesso al capitale di terzi.

55. ritiene necessario un dibattito aperto sulle modalità di finanziamento dello strumento PMI; richiama l'attenzione su una riduzione della linea di bilancio di 57 300 000 EUR nel 2010 dal programma quadro competitività e innovazione (CIP); chiede delucidazioni in merito al numero di dipendenti della Commissione e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) impegnati nella gestione dello SMEG e all'ammontare dei costi amministrativi; sollecita informazioni sulla quantità di richieste effettivamente respinte;

56. prende atto delle dichiarazioni generali della Corte dei conti in merito ad un sistema di commissioni migliorato e orientato ai risultati per i servizi finanziari forniti dal FEI; osserva che mancano tuttavia le indicazioni in merito della Commissione e si attende una concretizzazione del presente punto;

57. appoggia le raccomandazioni della Corte dei Conti secondo le quali:

– i futuri programmi a sostegno delle PMI dovrebbero basarsi su una logica di intervento esplicita;

– occorrerebbe migliorare gli indicatori di performance per consentire alla Commissione di monitorare meglio il conseguimento degli obiettivi dello strumento;

– occorrerebbe definire target più specifici che rispecchino meglio gli obiettivi dello strumento finanziario, aggiornando il monitoraggio onde misurare i progressi compiuti in termini di conseguimento di tali target e prevedendo idonee misure per minimizzare l'effetto inerziale;

rileva con soddisfazione che la Commissione ha accettato le raccomandazioni di cui sopra, e invita la Commissione a riferire al Parlamento sulle misure previste e/o già adottate;

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58. approva le raccomandazioni della Corte dei conti ed esorta la Commissione a garantire che:

– nel caso di eventuali strumenti futuri, la base giuridica e l'accordo gestionale siano definiti molto prima dell'inizio effettivo del periodo di programmazione;

– nel caso di eventuali programmi successivi, sia messo a punto un sistema di punteggi che consenta di valutare le domande presentate dai potenziali intermediari, e siano definiti i requisiti minimi per la loro selezione;

prende atto della volontà della Commissione di esaminare ulteriormente tali raccomandazioni, e invita la Commissione a riferire al Parlamento sulle proprie conclusioni e ad esporre le eventuali azioni previste per accogliere le suddette raccomandazioni;

Parte VIII – Relazione speciale n. 5/2011 della Corte dei conti dal titolo "Il regime di

pagamento unico (RPU): aspetti da considerare per migliorare la sana gestione finanziaria"

59. accoglie con favore la relazione della Corte dei conti e legge con grande interesse le conclusioni e le raccomandazioni in essa contenute; si congratula con la Corte dei conti per aver presentato una relazione su un argomento così rilevante al momento giusto;

60. è del parere che l'RPU contribuisca in misura insufficiente agli obiettivi della politica agricola comune (PAC) stabiliti dal trattato; invita, pertanto, la Commissione a proporre le necessarie modifiche alla legislazione affinché l'RPU offra un contributo importante agli obiettivi della PAC; è del parere che l'RPU debba essere migliorato al fine di orientare meglio gli aiuti verso i veri agricoltori; invita il Consiglio a sostenere il Parlamento e la Commissione nei loro sforzi per migliorare l'efficienza e l'efficacia del regime di sostegno europeo più importante aiutando quindi a garantire un migliore utilizzo del denaro dei contribuenti dell'Unione;

61. ritiene che vi sia un livello di flessibilità troppo elevato (per esempio, le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali) e un'eccessiva libertà di interpretazione delle norme di base dell'RPU; invita la Commissione a fornire un orientamento più preciso sull'applicazione degli atti dell'Unione nelle legislazioni degli Stati membri al fine di evitare un abuso delle norme da parte degli Stati membri; ritiene, in tale contesto, che la Commissione debba ottenere deleghe sufficienti per eliminare le lacune e porre rimedio alle carenze al più presto;

62. è del parere che il modello storico abbia raggiunto i suoi obiettivi e debba, pertanto, essere abbandonato nel corso del prossimo quadro finanziario pluriennale; sostiene la sesta raccomandazione della Corte dei conti che invita a basare gli aiuti a titolo dell'RPU sulle condizioni in cui viene effettivamente svolta l'attività agricola nelle varie regioni dell'Unione; ritiene, inoltre, che gli attuali 20 modelli debbano essere ridotti fino ad arrivare, idealmente, a un unico modello dell'Unione applicabile in tutti gli Stati membri;

63. ricorda che l'ingresso di nuovi agricoltori nel settore agricolo riveste grande importanza per garantire il rinnovamento del settore; è pertanto preoccupato di quanto rilevato dalla Corte dei conti ossia che certi Stati membri che applicano l'RPU (5 su 17) non optano per l'uso della riserva nazionale a favore dell'ingresso di nuovi agricoltori nel settore,

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stimolando quindi il ricambio generazionale nelle aree rurali;

64. è del parere che l'attuale sistema RPU funzioni senza stimolare sufficientemente l'innovazione nel settore agricolo e ostacoli inoltre l'ingresso di nuovi soggetti nel settore;

65. è particolarmente preoccupato della mancanza di un nesso diretto tra gli aiuti a titolo dell'RPU e i costi sostenuti dagli agricoltori per conformarsi a corrette condizioni agronomiche e ambientali; ritiene che ciò comporti uno squilibrio tra il volume di aiuti e le migliori condizioni per l'ambiente, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare; riconosce, tuttavia, che il principio del disaccoppiamento limita la creazione di un simile nesso;

66. ritiene che la Commissione nella sua proposta per una PAC dopo il 2013 dovrebbe assicurare una distribuzione più equilibrata degli aiuti tra gli agricoltori;

Parte IX – Relazione speciale n. 6/2011 della Corte dei conti dal titolo "I progetti cofinanziati

dal FESR nel settore del turismo sono risultati efficaci?"

67. accoglie con favore le risultanze della Corte dei conti, in particolare il fatto che tutti i progetti hanno avuto risultati positivi in una forma o nell'altra, e che la maggioranza ha avuto risultati positivi a vario titolo; prende inoltre atto della constatazione che i progetti sono andati a beneficio dell'economia locale e/o hanno contribuito a preservare gli elementi del patrimonio culturale, storico, artistico o ambientale di una regione;

68. appoggia l'osservazione della Corte dei conti secondo cui la creazione o il mantenimento dei posti di lavoro costituisce un fattore chiave per raggiungere uno sviluppo sostenibile ed equilibrato dell'economia e dell'occupazione;

69. rileva con preoccupazione che solo il 58% dei progetti del campione aveva stabilito degli obiettivi, mentre il rimanente 42% non perseguiva obiettivi in termini di performance e che i risultati non sono stati monitorati per la maggior parte dei progetti del campione;

70. si rammarica della difficoltà di valutare l'andamento effettivo dei progetti o l'entità di un valore aggiunto europeo dovuta al fatto che gli obiettivi dei progetti, i valori obiettivo e gli indicatori non vengono sistematicamente stabiliti e i risultati non vengono successivamente monitorati e valutati;

71. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti secondo la quale le autorità di gestione dovrebbero garantire che, nelle fasi di presentazione della domanda di sovvenzione e dell'adozione di una decisione in merito, siano stabiliti obiettivi, valori obiettivo e indicatori adeguati (per esempio, il numero di posti di lavoro creati, la capacità ricettiva aggiuntiva creata e l'incremento dell'attività turistica) al fine di consentire la selezione dei progetti potenzialmente più efficienti e per assicurare la valutazione dei relativi risultati; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare tale pratica;

72. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti che invita la Commissione ad effettuare una valutazione dell'aiuto nel settore del turismo, onde appurare in quale misura costituisca un mezzo efficace, sotto il profilo dei costi, per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a promuovere la crescita economica e verificare se detto sostegno possa essere meglio orientato a tal fine;

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73. accoglie con favore gli sforzi della Commissione per semplificare la procedura di sovvenzione FESR al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo sostenuto dai promotori; invita la Commissione a riferire sui progressi nel settore;

Parte X – Relazione speciale n. 7/2011 della Corte dei conti dal titolo "Il sostegno

agroambientale è ben concepito e gestito in modo soddisfacente?"

74. riconosce l'importanza delle misure agroambientali quale elemento chiave delle politiche dell'Unione atte a mitigare gli effetti avversi dell'agricoltura sull'ambiente; riconosce che le indennità agroambientali "dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica"1;

75. sottolinea ad un tempo che la spesa pubblica dovrebbe essere effettuata garantendo il miglior rapporto costi-benefici e risultati tangibili; sottolinea altresì l'urgente necessità di rispettare nel modo più efficiente possibile gli impegni dell'Unione (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, strategia per la biodiversità Europa 2020, ecc);

76. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha constatato che la politica agroambientale non è concepita e monitorata in modo da poter produrre benefici agroambientali tangibili, che gli obiettivi delle indennità agroambientali nono sono abbastanza specifici per valutare se essi siano stati raggiunti, che le citate pressioni ambientali non forniscono una chiara giustificazione delle indennità agroambientali e che i risultati della politica agroambientale non possono essere facilmente monitorati; invita gli Stati membri a stabilire programmi di sviluppo rurale chiaramente mirati e la Commissione a valutare tali programmi con maggior rigore prima di approvarli; sottolinea l'importanza di una rete di valutazione dell'Unione per lo sviluppo rurale adeguatamente gestita;

77. accoglie con favore la conclusione della Corte dei conti secondo la quale gli agricoltori generalmente godono di idoneo sostegno grazie ad un adeguato orientamento; rileva, tuttavia, la necessità di migliorare la diffusione delle migliori pratiche e del feed-back sui risultati; a tal fine, chiede alla Commissione e agli Stati membri di fare un uso migliore delle strutture esistenti, come la rete europea per lo sviluppo rurale;

78. si compiace della conclusione della Corte dei conti secondo la quale gli agricoltori generalmente godono di idoneo sostegno grazie ad un adeguato orientamento e prende atto dei vari casi di migliori pratiche identificati dalla Corte dei conti; è preoccupato del fatto che gran parte degli Stati membri non ha però calcolato il livello minimo di partecipazione necessario per garantire che le sottomisure producessero gli effetti ambientali attesi né valutato se l'ammontare degli aiuti fosse adeguato per raggiungere questo livello minimo; ritiene che l’approccio Leader allo sviluppo rurale potrebbe essere usato anche per attuare un approccio collettivo;

1 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1), considerando 35.

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79. esprime preoccupazione per le criticità nella fissazione degli importi di aiuti rilevate dalla Corte dei conti; invita la Commissione ad assicurare, prima dell'approvazione dei programmi, che si tenga debitamente conto di tutti gli elementi identificati dalla Corte dei conti come fattori necessari alla corretta determinazione degli importi degli aiuti;

80. è preoccupato per il fatto che la maggior parte della spesa è stata dedicata alle sottomisure "orizzontali", che sono state attuate in tutto il settore del programma senza che ciò risultasse sempre giustificato nei programmi di sviluppo rurale; ritiene inaccettabile che gli Stati membri facciano un uso limitato delle procedure di concentrazione e di selezione; ritiene che l'assenza di concentrazione dovrebbe essere sempre giustificata nei programmi;

81. è profondamente preoccupato per il fatto che la gestione della politica agroambientale non tenga sufficientemente conto delle specifiche necessità ambientali e che ciò, quindi, si traduca in investimenti non ottimali; considera inaccettabile che, secondo i riscontri della Corte dei conti, nel 39% dei controlli contabili sui contratti non vi erano specifiche pressioni ambientali nell'area in cui il contratto è stato attuato, oppure che gli Stati membri non hanno potuto identificare tali problemi; invita gli Stati membri a concentrarsi su un approccio collettivo nei casi in cui quest'ultimo possa garantire l'effetto ambientale auspicato;

82. sottolinea che, nel quadro del prossimo periodo di programmazione, affinché le indennità agroambientali sortiscano gli effetti auspicati in termini di biodiversità, protezione e sviluppo di sistemi di agricoltura e silvicoltura con elevato valore naturale e paesaggi agricoli tradizionali, risorse idriche e cambiamento climatico, è necessario concentrare i programmi agroambientali su priorità più specifiche;

83. si compiace dell'approccio scelto nella proposta della Commissione concernente il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)0627/2), che metterà in maggior risalto un costante monitoraggio e indicatori di performance per i programmi di sviluppo rurale;

Parte XI – Relazione speciale n. 8/2011 della Corte dei conti dal titolo "Recupero dei

pagamenti indebiti effettuati nell'ambito della politica agricola comune"

84. si compiace della relazione speciale della Corte dei conti e prende atto delle sue conclusioni; sottolinea che il Parlamento europeo denuncia da tempo che il sistema di recupero funziona solo in parte; evidenzia che le cifre "più ottimistiche" fornite dalla Commissione riguardo ai recuperi indicano che comunque il 60% delle somme indebitamente versate continua a rimanere illegittimamente nelle mani dei beneficiari; rileva che, basandosi sulle cifre presentate dalla Corte dei conti, tale percentuale arriva persino al 90%;

85. approva le raccomandazioni della Corte dei conti secondo le quali la Commissione dovrebbe:

– chiedere agli Stati membri di segnalare irregolarità e altri recuperi nel momento in cui viene redatta la notifica di riscossione,

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– introdurre un limite temporale uniforme fra l'individuazione di una potenziale irregolarità e la notifica dell'ordine di riscossione al debitore, rafforzando l'armonizzazione fra Stati membri e garantendo una più tempestiva trasmissione delle informazioni all'OLAF,

– emanare regole chiare e non ambigue in materia di applicazione, registrazione e rendicontazione degli interessi sui crediti in essere,

– fornire chiarimenti sulle circostanze in cui i crediti possono essere dichiarati irrecuperabili, in particolare relativamente ai casi di insolvenza, e

– effettuare ogni anno una stima precisa delle somme che sono indebitamente versate ai beneficiari finali, allo scopo di conoscere gli importi che dovrebbero essere recuperati da tali beneficiari; allo stesso modo, occorre ripartire esattamente i recuperi sull'esercizio in cui si è prodotto il danno;

86. rileva che il sistema di recupero, in generale, copre solo una frazione dei pagamenti e che negli ultimi dieci anni 5 000 000 000 EUR dei 500 000 000 000 EUR in pagamenti della PAC sono stati recuperati (1%) (relazione speciale n. 7/2010); osserva inoltre che pertanto è più oneroso mantenere un sistema di controllo funzionante che versare alla Commissione gli importi delle rettifiche finanziarie;

87. prende atto della posizione della Commissione, che intende riflettere ulteriormente su tali raccomandazioni e la invita a riferire al Parlamento sulle azioni che prevede di adottare allo scopo di accogliere tali raccomandazioni;

88. deplora che la percentuale di debiti inesigibili e a carico del bilancio dell'Unione è stata dell'87,8%, ovvero 428 900 000 EUR per il periodo 2006-2009; chiede alla Commissione di applicare un meccanismo sanzionatorio nel caso in cui gli Stati membri cancellino i crediti come non recuperabili qualora non sia opportuno; insiste sulla necessità di una definizione chiara e pratica delle linee guida che non dia spazio a interpretazioni diverse;

89. approva le raccomandazioni della Corte dei conti ed esorta la Commissione a garantire che:

– siano ulteriormente migliorate le modalità di gestione e rendicontazione dei crediti negli Stati membri e sia assicurato un trattamento uniforme di detti crediti in tutti gli Stati membri,

– siano emanate tempestivamente linee guida per rimediare alle persistenti incoerenze nei concetti chiave della rendicontazione e della contabilità,

– si riesamini l'applicazione della regola 50/50, in particolare per quanto concerne la possibilità che certi importi sfuggano alla liquidazione e all'applicazione efficace della regola,

– il lavoro degli organismi di certificazione, nella loro verifica dei conti debitori negli Stati membri, copra i rischi evidenziati,

– si recuperi una quota più elevata di pagamenti indebiti dai beneficiari,

– si porti a compimento il seguito dei vecchi casi della "task force recuperi" con

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trattamento uniforme fra tutti gli Stati membri;

90. prende atto dei chiarimenti forniti dalla Commissione in merito a tali raccomandazioni e la invita a valutare ulteriormente tali suggerimenti; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito alle sue conclusioni e a precisare se sono previste iniziative nel contesto di tali raccomandazioni;

91. si compiace dell'iniziativa dell'OLAF di studiare la possibilità di una modifica del regolamento (CE) della Commissione n. 1848/2006, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore1, al fine di migliorare il flusso e l'utilizzo delle informazioni esistenti; invita l'OLAF a riferirne i risultati al Parlamento;

92. chiede che ai crediti in essere (da recuperare) si applichi lo stesso trattamento in tutti gli Stati membri e insiste sulla necessità di intervenire affinché gli importi dovuti al'Unione per violazioni del diritto dell'Unione siano effettivamente restituiti, nonostante le crisi finanziarie che colpiscono taluni Stati membri,

93. rileva che l'importo a carico degli Stati membri nell'ambito della regola 50/50 (2006-2009) è pari a 424 000 000 EUR, il 58% dei quali riguarda l'Italia; chiede che sia elaborato un piano d'azione perché l'Italia rimedi a tale situazione,

94. ricorda che nei rendiconti finanziari presentati al Parlamento vi è ancora mancanza di trasparenza per quanto concerne la pubblicazione degli importi dedotti dagli Stati membri (di fatto denaro dei contribuenti) e gli importi realmente recuperati dai beneficiari; chiede alla Commissione di fornire tali informazioni al Parlamento;

95. invita la Corte dei conti a pubblicare una relazione analoga per il settore dei Fondi strutturali;

Parte XII – Relazione speciale n. 9/2011 della Corte dei conti dal titolo "I progetti di e-

Government sovvenzionati dal FESR sono stati efficaci?"

96. si compiace della relazione speciale della Corte dei conti e della sua valutazione secondo cui i progetti di e-Government sostenuti dal FESR hanno contribuito allo sviluppo dei servizi pubblici elettronici;

97. appoggia le raccomandazioni della Corte, in particolare:

– gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie in materia di e-Government che si basino sulle esigenze emerse, abbiano chiari obiettivi e attribuiscano responsabilità agli organismi che devono rispondere della realizzazione degli obiettivi stessi,

– le autorità di gestione dovrebbero selezionare i progetti di e-Government cui concedere l’aiuto a titolo del FESR in base ad una valutazione dei probabili costi e dei benefici quantitativi e qualitativi del progetto,

– le autorità di gestione negli Stati membri dovrebbero far sì che i progetti di e- 1 GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

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Government selezionati ai fini del finanziamento del FESR non si concentrino solo sulle realizzazioni ma anche sui cambiamenti nei processi o nell'organizzazione necessari per beneficiare pienamente dei sistemi sviluppati,

– le autorità di gestione dovrebbero essere incoraggiate ad applicare le migliori pratiche, consigliare quali siano disponibili ad esempio attraverso la comunità ePractice, e raccomandare l'uso di una metodologia appropriata di gestione dei progetti per quanto riguarda i progetti di e-Government che beneficiano di finanziamenti del FESR,

– la Commissione dovrebbe essere invitata a proseguire gli sforzi intesi a garantire che i progetti beneficiari del FESR tengano conto dei principi e delle raccomandazioni dell'Unione che consentono l'interoperabilità transeuropea, in particolare dei principi del FESR,

– le autorità di gestione, al momento di selezionare i progetti di e-Government, dovrebbero accertarsi che nell’analisi costi-benefici, che dovrebbe supportare la decisione di finanziamento, siano stati sufficientemente previsti tutti i costi significativi, compresi quelli di manutenzione,

– la Commissione dovrebbe essere invitata a proseguire gli sforzi per fare in modo che le autorità di gestione verifichino e valutino i risultati e l’impatto dei progetti al fine di dimostrare l’uso efficace dei finanziamenti dell'Unione e fornire un importante riscontro per migliorare la concezione dei programmi futuri;

Parte XIII – Relazione speciale n. 10/2011 della Corte dei conti dal titolo "I programmi

"Latte alle scuole" e "Frutta nelle scuole" sono efficaci?"

98. ricorda l'esito della valutazione esterna del programma "Latte alle scuole" eseguita nel 1999 e l'osservazione della Corte dei conti secondo cui da allora non è stato apportato alcun reale cambiamento al programma;

99. sottolinea che il semplice proseguimento dell'attuale programma "Latte alle scuole" rappresenterebbe uno spreco del denaro dei contribuenti e che il programma andrebbe pertanto interrotto immediatamente, a meno che non venga sottoposto a una riforma immediata e completa;

100. evidenzia che attualmente solo il 10% delle scuole ammissibili a partecipare al programma "Latte alle scuole" ne beneficia concretamente; osserva, pertanto, che gli Stati membri hanno mostrato il loro sostegno al programma nonostante il basso tasso di sovvenzione e il possibile "effetto inerziale"; incoraggia gli Stati membri a istituire programmi nutrizionali nazionali per le scuole, sostituendo i programmi "Latte alle scuole" e "Frutta nelle scuole" con misure più mirate;

101. è del parere che, se verranno portati avanti, i programmi "Latte" e "Frutta" dovranno presentare un funzionamento analogo al fine di semplificare il coordinamento e la creazione di sinergie, dal momento che i loro obiettivi coincidono;

102. invita la Commissione e gli Stati membri a scegliere come destinatari, su base scientifica, i bambini e gli alunni che potrebbero trarne il massimo beneficio (in termini di

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fabbisogno nutrizionale, classi di età, stato di salute, gruppo sociale, ecc.); sottolinea che un simile orientamento dell'aiuto renderà più semplice la misurazione dell'impatto dei programmi;

103. è del parere che i prodotti andrebbero distribuiti gratuitamente evitando la distribuzione nelle mense;

104. insiste sul fatto che la distribuzione dei prodotti che rientrano nell'ambito di tali regimi deve essere integrata in una strategia nazionale e/o regionale e sottolinea che tale strategia deve includere altresì misure di accompagnamento (sotto forma di misure di istruzione e di informazione che coinvolgano genitori e insegnanti);

105. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire per il programma "Latte alle scuole" un sistema di cofinanziamento simile a quello utilizzato per il programma "Frutta nelle scuole"; ritiene che la Commissione e gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di estendere il cofinanziamento alle misure di accompagnamento e ritiene inoltre che le dotazioni finanziarie nazionali non utilizzate potrebbero essere ridistribuite tra gli Stati membri;

106. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare sistemi efficaci di monitoraggio e di controllo;

Parte XIV – Relazione speciale n. 11/2011 della Corte dei conti dal titolo "La concezione e la

gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consentono l'efficacia?"

104. si compiace della relazione speciale della Corte dei conti e prende atto delle sue conclusioni secondo le quali:

– le disposizioni giuridiche relative al sistema di indicazione geografica non stabiliscono requisiti minimi in materia di verifica dei disciplinari e non trattano aspetti quali la copertura minima delle verifiche, la frequenza delle stesse, la metodologia per la loro selezione e le parti coinvolte nelle differenti fasi della produzione e della distribuzione soggette a controllo;

– il regolamento (CE) N. 882/2004 non affronta le questioni dell'obbligatorietà e della natura dei controlli che gli Stati membri devono svolgere per prevenire e individuare le pratiche non autorizzate relative al sistema delle indicazioni geografiche;

108. teme, in linea con l'audit della Corte dei conti, che ne consegua una situazione in cui i sistemi di controllo messi in atto nei diversi Stati membri presentino discrepanze relative a diversi aspetti importanti e ritiene che tali discrepanze debbano essere ridotte in futuro; prende atto della proposta della Commissione (COM(2010)0733) che fa parte del cosiddetto "pacchetto qualità"; invita ad istituire una struttura e un sistema di controllo adeguati che garantiscano una qualità elevata e costante dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta e contribuiscano a prevenire e individuare efficacemente le pratiche non autorizzate in tutti gli Stati membri; ritiene tuttavia che ciò non debba portare alla creazione di nuovi livelli di controllo, alla definizione di requisiti massimi di controllo e a un ulteriore aumento della burocrazia;

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109. sostiene la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe includere nel proprio programma di audit periodici negli Stati membri degli audit sulle verifiche operate dagli Stati membri in ordine al regime delle indicazioni geografiche e invita la Commissione ad agire di conseguenza;

110. ricorda la costatazione della Corte dei conti secondo cui la procedura d'esame delle domande, a livello sia nazionale che di Commissione, richiede molto tempo e chiede a quest'ultima di semplificare ed abbreviare le procedure di registrazione lunghe ed onerose al fine di rafforzare l'attrattiva del sistema di indicazione geografica agli occhi dei potenziali richiedenti attualmente scoraggiati dalle procedure di registrazione troppo dispendiose in termini di tempo;

111. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha costatato sia presso i produttori che i consumatori una scarsa conoscenza del sistema delle indicazioni geografiche; teme inoltre che le opzioni attualmente messe in atto non consentano una maggiore sensibilizzazione nei confronti del sistema e siano inadatte a incoraggiare i produttori ad aderirvi; invita quindi la Commissione a esaminare la situazione in modo approfondito, a sviluppare una chiara strategia e a definire misure e strumenti efficaci volti a porre rimedio all'attuale situazione di scarsa conoscenza del sistema delle indicazioni geografiche, dei loro prodotti e del logo, ad esempio organizzando di propria iniziativa una campagna promozionale;

112. sostiene la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui dovrebbe essere istituito un sistema di assistenza reciproca adeguato alle specifiche esigenze delle autorità nazionali che si occupano del sistema delle indicazioni geografiche;

113. ricorda che il sistema di indicazioni geografiche dell'Unione distingue tra due tipi di denominazioni protette: denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta; segnala che tali definizioni sono fonte di confusione per i consumatori in quanto non evidenziano chiaramente la differenza esistente tra loro; propone pertanto indicazioni più chiare, atte a consentire ai consumatori di sapere come le denominazioni protette siano diverse in termini di grado e tipo di legame esistente tra un prodotto e una regione geografica;

114. esprime preoccupazione in merito a recenti notizie della stampa che denunciano l'abuso e l'utilizzo improprio compiuti da alcuni paesi terzi in materia di indicazioni geografiche; invita la Commissione a intervenire attivamente per proteggere i prodotti registrati nel quadro del sistema delle indicazioni geografiche dell'Unione, anche nel contesto degli scambi internazionali, e ad elaborare accordi in tal senso con i paesi terzi;

115. esorta la Commissione a informare il Parlamento europeo in merito ai risultati delle sue azioni;

Parte XV – Relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti dal titolo "Le procedure della

Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?"

116. accoglie con favore la relazione speciale e approva, in generale, le raccomandazioni della Corte dei conti con le osservazioni in appresso, e constata che solo otto Stati membri sono stati selezionati per l'audit;

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117. prende atto della valutazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione ha reagito in maniera tempestiva ed efficace alla crisi finanziaria, contribuendo così in modo sostanziale a evitare il fallimento di grandi istituti finanziari con sede centrale nell'Unione;

118. invita la Commissione ad adottare un atteggiamento più fattivo nelle proprie relazioni con gli Stati membri, in particolare:

– ad adoperarsi maggiormente per sensibilizzare alle norme in materia di aiuti di Stato, attraverso la diffusione delle migliori prassi e la fornitura di orientamenti più pratici,

– a garantire, se del caso, che tutti gli aiuti di Stato siano debitamente notificati, nonché sviluppare strumenti per disciplinare a questo riguardo gli Stati membri inadempienti,

– ad incrementare senza ulteriore indugio le risorse umane preposte al controllo degli aiuti di Stato;

119. prende atto delle carenze concernenti la necessità di velocizzare il processo decisionale e di aumentarne la trasparenza, e invita la Commissione ad attivarsi per restringere i tempi del procedimento di indagine; osserva l'elevato numero di richieste di informazioni inviate agli Stati membri e incoraggia la Commissione a ridurne il numero in modo da velocizzare la procedura; invita la Commissione a informare il Parlamento sul tempo medio, per Stato membro, impiegato negli ultimi quattro anni per chiudere i casi;

120. incoraggia la Commissione a valutare se le lezioni apprese dalla positiva gestione della crisi finanziaria possano essere usate anche per semplificare il lavoro in circostanze "normali" e invita la Commissione a informare il Parlamento prima del settembre 2012 in merito alle eventuali modifiche da introdurre;

121. sottolinea l'importanza di garantire certezza giuridica a tutte le parti interessate; esorta pertanto la Commissione a:

– archiviare le denunce infondate in tempi rapidi,

– velocizzare in generale il processo di esame delle denunce e ripartire le risorse necessarie per ridurre ulteriormente gli arretrati,

– informare debitamente il denunciante, lo Stato membro e il beneficiario circa i progressi relativi a ciascun caso e il risultato dell'indagine;

122. prende atto delle carenze concernenti l'impiego delle risorse umane disponibili e plaude all'intenzione della Commissione di attuare un sistema potenziato di registrazione dei tempi; appoggia il suggerimento della Corte dei conti di introdurre un sistema di rendiconto della gestione volto a monitorare in modo efficace il tempo dedicato ai singoli casi e il carico di lavoro di ciascun incaricato; auspica che un tale sistema sia operativo entro la fine del 2012;

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123. evidenzia l'importanza di monitorare gli aiuti di Stato; incoraggia quindi la Commissione a intensificare le sue attività di monitoraggio, sia in termini di dimensioni del campione che di portata;

124. prende atto delle carenze relative al processo di raccolta dati e invita la Commissione a migliorarne l'efficienza e l'attendibilità, nonché a riferire sui progressi relativi all'introduzione dell'applicazione SARI1 prima della chiusura della procedura di discarico per l'esercizio 2010;

125. invita la Commissione a estendere la sua valutazione ex post dell'impatto degli aiuti di Stato e del controllo in materia di aiuti di Stato sulle imprese, sui mercati e sull'economia nel suo complesso.

o

o o

126. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 L'applicazione SARI è una nuova applicazione della base di dati centrale con cui le autorità che erogano gli aiuti negli Stati membri possono direttamente inscrivere le spese relative agli aiuti che le concernono (Relazione speciale n. 15/2011, pag. 15).

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P7_TA-PROV(2012)0155

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Parlamento europeo

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico sul discarico per

l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione I –

Parlamento europeo (COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0257/2011)2,

– vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria – sezione I – Parlamento europeo – esercizio 20103,

– vista la relazione annuale del revisore interno per l'esercizio 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata dalle risposte delle istituzioni4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea5,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6, in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

– visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo7,

– visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni dell'Unione sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 167 del 7.6.2011, pag. 1. 4 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 5 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 6 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 7 PE 349.540/Bur/ann/def.

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– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX1,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 20102,

– visti l'articolo 77, l'articolo 80, paragrafo 3, e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0120/2012),

A. considerando che la revisione contabile della Corte dei conti indica, per le spese amministrative del 2010, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento finanziario e che il 93% dei 58 pagamenti esaminati sono risultati esenti da errori rilevanti;

B. considerando che in data 16 giugno 2011 il Segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

1. concede il discarico al suo Presidente per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 327. 2 GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 244.

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione I – Parlamento europeo

(COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0257/2011)2,

– vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria – sezione I, Parlamento europeo – esercizio 20103,

– vista la relazione annuale del revisore interno per l'esercizio 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata dalle risposte delle istituzioni4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea5,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6 (il regolamento finanziario), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

– visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo7,

– visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni dell'Unione sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX8,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 167 del 7.6.2011, pag. 1. 4 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 5 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 6 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 7 PE 349.540/Bur/ann/def. 8 GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 327.

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spese del Parlamento europeo per l'esercizio 20101,

– visti l'articolo 77, l'articolo 80, paragrafo 3, e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0120/2012),

A. considerando che la revisione contabile della Corte dei conti indica, per le spese amministrative del 2010, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento finanziario e che il 93% dei 58 pagamenti esaminati sono risultati esenti da errori rilevanti;

B. considerando che in data 16 giugno 2011 il Segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

C. considerando che alcune questioni sollevate nel corso delle discussioni sul discarico per l'esercizio 2010 in sede di commissione per il controllo dei bilanci sono andate oltre i problemi specifici relativi al 2010 e sono state incluse nelle questioni più generali poste dalla commissione, e che la presente relazione è principalmente incentrata sull'esecuzione del bilancio e sul discarico per l'esercizio 2010, riconoscendo nel contempo che l'approccio alle questioni di bilancio può essere oggetto di discussioni più ampie, soprattutto in seno al gruppo di lavoro istituito per esaminare le spese e i possibili risparmi del Parlamento europeo, e conformemente agli orientamenti per il bilancio 2013 approvati l'8 febbraio 2012, intesi a risparmiare un importo significativo sul lungo periodo attraverso una valutazione indipendente del bilancio del Parlamento europeo che porti alla formulazione di proposte entro la fine del 2012 e alla loro conseguente rapida attuazione;

Sfide nell'esecuzione del bilancio nel 2010

1. sottolinea che l'esecuzione del bilancio nel 2010 è stata densa di sfide, in quanto si è trattato del primo esercizio completo dopo le elezioni europee del 2009 che si è svolto nel contesto dei persistenti problemi finanziari nell'Unione;

2. osserva che il bilancio del Parlamento (stanziamenti finali totali: 1 616 760 399 EUR, a fronte di 1 529 970 930 EUR nel 2009) rappresentava poco meno di un quinto (19,99%; 19,67% nel 2009, quindi al di sotto della tradizionale percentuale del 20%) della rubrica V (Spese amministrative) del bilancio generale dell'Unione europea per il 2010;

3. prende atto della risposta data dal Segretariato del Parlamento, secondo cui i costi annuali della sede del Parlamento a Strasburgo ammontavano precisamente a 51 500 000 EUR nel 2010, di cui 33 500 000 EUR di costi infrastrutturali e 18 000 000 EUR di costi operativi per le 12 tornate mensili; osserva che questi importi ufficiali sono nettamente inferiori alle stime presentate in precedenza, che variavano da 169 000 000 a 203 000 000 EUR; rileva tuttavia che nelle stime del 2006 l'Amministrazione ha calcolato il risparmio annuo dato da un unico luogo di lavoro a 204 000 000 EUR e nel 2010 a 180 000 000 EUR, un importo inferiore dopo l'acquisto degli immobili di Strasburgo e il miglioramenti delle tecnologie dell'informazione, e ricorda che nelle sue stime relative al 2013 il Parlamento

1 GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 244.

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europeo ha votato, con 429 voti favorevoli e 184 contrari, per una sede unica ai fini della riduzione dei costi;

4. osserva che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha aumentato i poteri, le attività e il carico di lavoro legislativo del Parlamento, rendendo necessari profondi cambiamenti nell'organizzazione e nei metodi di lavoro dell'Istituzione per garantire l'eccellenza legislativa e proseguire i preparativi per l'allargamento dell'Unione alla Croazia; osserva inoltre che, per rispondere alle nuove sfide, sono state adottate misure per migliorare l'efficienza dei costi attraverso una maggiore produttività, riassegnazioni del personale e il miglioramento dei metodi di lavoro;

5. osserva che per finanziare le spese supplementari derivanti direttamente dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona è stato necessario un bilancio rettificativo (n. 1/2010 adottato il 19 maggio 2010) per un importo pari a 9 397 164 EUR; osserva inoltre che questo bilancio rettificativo ha rafforzato in particolare due voci di bilancio (la voce 1 2 0 0 "Retribuzioni e indennità " e la voce 4 2 2 0/01 "Assistenza parlamentare: assistenti locali"), al fine di migliorare l'assistenza prestata ai deputati nello svolgimento dei loro maggiori compiti legislativi; si rammarica tuttavia che questo aumento non sia stato ridotto in modo sostanziale mediante risparmi più consistenti;

6. osserva che il 2010 è stato contrassegnato dal consolidamento e dall'ulteriore ammodernamento dell'amministrazione, con una maggiore attenzione per le attività essenziali, la ristrutturazione dei servizi, un migliore uso delle moderne tecnologie e una più intensa cooperazione interistituzionale;

7. sottolinea che il 2010 è stato il primo anno in cui sono stati applicati integralmente il nuovo Statuto dei deputati e il nuovo Statuto degli assistenti (entrambi entrati in vigore il 14 luglio 2009), con l'entrata in vigore di una serie di modifiche delle misure di attuazione dei due statuti, proposte dal gruppo temporaneo di valutazione, il che ha comportato un significativo aumento dei compiti per l'amministrazione del Parlamento;

8. prende atto dell'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, il 24 marzo 2010, di una strategia a medio termine in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (e in particolare del Sistema di gestione delle conoscenze che fa parte di tale strategia) e di una strategia immobiliare a medio termine, aventi entrambe notevoli implicazioni finanziarie;

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

9. osserva che nel 2010 il Parlamento ha percepito entrate per un importo pari a 243 094 204 EUR (141 250 059 EUR nel 2009), di cui 110 298 523 EUR di entrate con destinazione specifica;

Presentazione dei conti del Parlamento europeo

10. prende atto delle cifre con cui sono stati chiusi i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2010, vale a dire:

a) Stanziamenti disponibili (EUR) Stanziamenti per il 2010 1 616 760 399 Riporti non automatici dall'esercizio 2009 10 100 000

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Riporti automatici dall'esercizio 2009 180 265 823 Stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2010 110 298 523

Riporti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2009 20 637 870

Totale: 1 938 062 615 b) Utilizzo degli stanziamenti nell'esercizio 2010 (EUR) Impegni 1 772 219 308 Pagamenti effettuati 1 506 555 191 Stanziamenti riportati automaticamente compresi quelli provenienti da entrate con destinazione specifica 341 046 482

Stanziamenti riportati non automaticamente 9 240 000 Stanziamenti annullati 80 650 726 c) Entrate (EUR) riscosse nel 2010 243 094 204 d) Totale bilancio al 31 dicembre 2010 (EUR) 1 612 914 353

11. rileva che nel 2010 sono stati impegnati il 96% (93% nel 2009) degli stanziamenti definitivi, con un tasso di annullamento del 4% (6,7% nel 2009), e che, come negli esercizi precedenti, è stato conseguito un livello molto elevato di esecuzione del bilancio;

12. prende atto tuttavia dell'elevato livello dei riporti al 2010 (190 365 823 EUR1), derivante in larga misura dal carattere particolare del 2009 in quanto anno elettorale, e chiede una migliore pianificazione della spesa che tenga conto di tale aspetto in vista delle prossime elezioni europee;

13. constata che questo livello di esecuzione generalmente elevato è in parte dovuto a due storni mirati, effettuati prima della fine dell'esercizio 2010 (9 240 000 EUR per l'acquisto di una Casa dell'Europa a Sofia e 10 923 000 EUR per quattro importanti progetti informatici); si compiace del fatto che, per la seconda volta, tra il 2010 e il 2011 non siano stati effettuati storni di recupero; esorta tuttavia la sua amministrazione a perseguire l'obiettivo di una programmazione finanziaria più chiara e di una migliore disciplina in futuro e osserva che l'iscrizione in bilancio delle spese per gli immobili e l'informatica e di altre spese importanti garantirebbe un'assoluta chiarezza finanziaria; ritiene che tutte le spese ingenti debbano essere interamente previste nel bilancio annuale e non derivare dalla necessità di effettuare un recupero di importi non utilizzati;

Dichiarazione di affidabilità del Segretario generale

14. si compiace della dichiarazione rilasciata dal Segretario generale in data 16 giugno 2011, nella sua veste di ordinatore principale delegato, concernente le relazioni annuali di attività degli ordinatori per il 2010, in cui ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento é stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Relazione annuale sui contratti aggiudicati

1 Riporti automatici: 180 265 823 EUR; riporti non automatici: 10 100 000 EUR.

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15. rileva che i servizi centrali hanno trasmesso all'autorità di bilancio la relazione annuale1 sui contratti aggiudicati nel 2010 sulla base delle informazioni fornite dagli uffici ordinatori, e osserva altresì che la composizione dei contratti stipulati nel 2009 e 2010 è la seguente:

2010 2009 Tipo di contratto

Numero Percentuale Numero Percentuale Servizi Forniture Opere Edifici

143 40 27 4

67 % 19 % 12 % 2 %

157 56 34 5

62 % 22 % 14 % 2 %

Totale 214 100 % 252 100 %

2010 2009 Tipo di contratto

Valore

(EUR) Percentuale Valore (EUR) Percentuale

Servizi Forniture Opere Edifici

149 463 916 45 467 211 22 128 145 22 269 303

63% 19% 9% 9%

415 344 963 34 980 727 36 045 314 70 394 138

75% 6% 6% 13%

Totale 239 328 575 100 % 556 765 142 100 %

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2010, pag. 5)

16. rileva che la composizione dei contratti aggiudicati nel 2010 e nel 2009 per tipologia procedurale è la seguente:

2010 2009 Tipo di procedura

Numero Percentuale Numero Percentuale Aperta Ristretta Negoziata

72 5 137

34% 2% 64%

73 13 166

29% 5% 66%

Totale 214 100% 252 100%

2010 2009 Tipo di procedura Valore

(EUR) Percentuale Valore

(EUR) Percentuale

Aperta Ristretta Negoziata

143 603 024 2 129 576 93 595 975

60% 1% 39%

415 996 418 9 458 434 131 310 290

75% 2% 23%

Totale 239 328 575 100% 556 765 142 100%

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2010, pagg. 6-7)

Procedure negoziate a carattere eccezionale

17. si compiace del fatto che, dal 2010, tutte le direzioni generali forniscono, in un allegato alle loro relazioni annuali di attività, informazioni dettagliate sui contratti aggiudicati nel quadro della procedura negoziata a carattere eccezionale, indicando i motivi per i quali si è fatto ricorso a tale procedura, assieme alle altre informazioni richieste al paragrafo 50

1 Disponibile in inglese al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110913ATT26546/20110913ATT26546EN.pdf

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della risoluzione del 5 maggio 20101 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione I – Parlamento europeo;

18. considera positiva l'inversione di tendenza nel 2010 (rispetto al 2009 e agli esercizi precedenti) nel numero delle procedure negoziate a carattere eccezionale, in relazione a tutti i contratti di valore superiore a 25 000 EUR2, come figura nella ripartizione seguente:

2010 2009

Direzione generale Numero

% del totale

dei contratti

della DG Numero

% del totale

dei contratti

della DG DG PRES 5 50,00% 14 53,85% DG IPOL 2 5,56% 0 0,00% DG EXPO 0 0,00% 1 50,00% DG COMM 8 14,81% 29 42,03% DG PERS 0 0,00% 1 16,67% DG INLO 24 30,00% 37 38,14% DG INTE 3 27,27% 3 21,43% DG TRAD 0 0,00% 0 0,00% DG ITEC 7 53,85% 4 36,36% DG FINS 0 0,00% 0 0,00% Servizio giuridico 0 0,00% 0 0,00% Totale Parlamento 49 22,90% 89 35,32%

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2010, pag. 11)

19. invita le direzioni generali che presentano ancora cifre elevate, in particolare la DG INLO, a ridurre ulteriormente il numero/la proporzione di tali procedure; esorta l'amministrazione a proseguire l'esame approfondito di tali procedure, in particolare per quanto concerne i potenziali conflitti d'interesse, e ad applicare sanzioni più severe e dissuasive per le eventuali irregolarità riscontrate; invita il Segretario generale a riferire con cadenza semestrale alla commissione per il controllo dei bilanci sui progressi compiuti;

20. accoglie con favore la creazione da parte della DG PRES di un servizio appalti in seno all'Unità programmazione, gestione del bilancio e contratti, che consentirà di aumentare la trasparenza degli appalti pubblici;

Relazione annuale della Corte dei conti per il 2010

Risultati generali

21. si compiace che la revisione contabile della Corte dei conti abbia concluso che i pagamenti nel complesso non presentavano errori rilevanti e non abbia rilevato carenze sostanziali nel valutare la conformità dei sistemi di supervisione e controllo al regolamento finanziario;

Gestione del regime di sovvenzioni per i gruppi di visitatori

1 GU L 252 del 25.9.2010, pag. 3. 2 Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2010, paragrafi 38 e 39.

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22. prende atto della conclusione della Corte dei conti che le procedure in vigore nel 2010, che non imponevano ai gruppi di documentare le spese di viaggio effettivamente sostenute e che prevedevano il versamento della compensazione in contanti ai capigruppo, presentavano un rischio di pagamenti in eccesso e limitavano la possibilità di applicare controlli interni ai pagamenti, e prende atto della recente approvazione di modifiche al sistema; sottolinea tuttavia che i deputati hanno ancora la possibilità di chiedere il pagamento in contanti per i gruppi di visitatori; invita il Segretario generale a chiedere alla Corte dei conti di pronunciarsi sulla modifica della regolamentazione;

Assunzione di agenti contrattuali

23. osserva con delusione che la Corte dei conti ha rilevato che, in quattro dei cinque casi controllati, vale a dire in almeno l'80%, la documentazione relativa all'esame delle domande, allo svolgimento dei colloqui e alla decisione presa al termine della selezione era incompleta, senza che ciò abbia avuto conseguenze negative per i membri del personale coinvolti e pertanto senza che siano stati loro forniti incentivi a migliorare la situazione; concorda con la raccomandazione della Corte dei conti che d'ora in poi dovrà essere predisposta una documentazione completa ai fini del controllo interno;

Appalti

24. si rammarica che la Corte dei conti abbia evidenziato errori, incongruenze e altre debolezze nelle procedure di appalto sottoposte alla revisione contabile; ricorda le recenti misure adottate per migliorare l'organizzazione delle procedure e incoraggia l'amministrazione a realizzare ulteriori miglioramenti in questo ambito di attività; accoglie con favore lo sviluppo dell'applicazione informatica WebContracts, introdotta nel 2010, che consente di gestire online i contratti;

25. invita l'Ufficio di presidenza a riesaminare tutti i meccanismi di controllo per gli appalti pubblici, al fine di garantire i prezzi più competitivi per i servizi e i beni offerti;

Organizzazione e funzionamento dei gruppi politici

26. prende atto delle conclusioni della Corte dei conti relative ai riporti degli stanziamenti inutilizzati da parte dei gruppi politici e alla divisione in due periodi degli anni in cui si tengono le elezioni europee ai fini del calcolo dei riporti autorizzati; è del parere che, onde evitare il ripresentarsi delle difficoltà emerse all'inizio del 2010, in futuro è opportuno considerare l'intero anno elettorale per calcolare il riporto da parte dei gruppi politici che continuano a esistere dopo le elezioni;

27. osserva che, mentre è stato indicato che le interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate dai cittadini ricevono generalmente una risposta entro due settimane, attualmente non esiste un sistema grazie al quale le interrogazioni dei deputati al Presidente o al Segretario generale ricevano una risposta entro lo stesso lasso di tempo;

Seguito dato dal Segretario generale alla risoluzione sul discarico per il 2009

28. prende atto con soddisfazione della tempestività e della portata delle risposte scritte relative alla risoluzione sul discarico per l'esercizio 2009 fornite dalla commissione per il controllo dei bilanci il 6 ottobre 2001 e della qualità dello scambio di opinioni tra il

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Segretario generale e la commissione per il controllo dei bilanci, tenutosi l'11 ottobre 2011, durante il seguito dato all'esercizio di discarico 2009;

29. accoglie con favore le varie risposte date a una serie di richieste formulate nella summenzionata risoluzione e attende con interesse il completamento del seguito dato alle seguenti richieste espresse nella medesima risoluzione:

i) effettuare una valutazione completa delle modifiche in materia di personale e dell'andamento della spesa in tutti i settori interessati dall'attuazione dei due nuovi statuti (dei deputati e degli assistenti), da trasmettere alle commissioni competenti del Parlamento europeo unitamente ad un piano d'azione e a una valutazione delle loro implicazioni finanziarie dirette e indirette sul bilancio del Parlamento per i prossimi cinque anni, comprese le disposizioni relative all'eventuale disponibilità di ulteriore spazio per uffici, ai traslochi e ai costi connessi alle ristrutturazioni/modifiche (paragrafo 7);

ii) fornire informazioni circa i costi legati all'esternalizzazione dei centri di calcolo in rapporto a quelli precedentemente registrati nella sua prossima relazione di attività (paragrafo 37);

iii) adottare una decisione formale sull'abolizione del Premio del Parlamento europeo per il giornalismo (paragrafo 93);

iv) riferire sull'importo complessivo dei risparmi effettuati, inclusi quelli derivanti da un'ulteriore razionalizzazione delle missioni tra i tre luoghi di lavoro (paragrafo 102);

v) proporre norme rigorose applicabili a tutti i deputati volte a garantire che l'utilizzo dell'indennità per spese generali sia sempre trasparente e che essa sia destinata unicamente ai fini previsti;

30. chiede al Segretario generale di riferire alla commissione competente del Parlamento, entro e non oltre il 31 ottobre 2012, sulle azioni già adottate o ancora da adottare;

Relazione annuale del revisore contabile interno

31. si compiace che una società di revisori esterni abbia certificato che il Servizio di audit interno risponde al più elevato livello di conformità alle norme internazionali per la pratica professionale della revisione contabile interna;

32. osserva che, alla riunione della commissione competente del 24 gennaio 2012, il revisore contabile interno ha presentato la sua relazione annuale firmata il 15 luglio 2011 e ha indicato che nel 2010 ha effettuato le seguenti revisioni contabili sull'amministrazione del Parlamento:

– il seguito da dare alla revisione contabile dei diritti individuali del personale;

– la revisione contabile dei gruppi di visitatori;

– il seguito da dare alla revisione contabile sulle spese di missione del personale;

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– il seguito da dare alla revisione dei controlli interni sui contratti a lungo termine;

– il seguito da dare all'esame della gestione delle tecnologie dell'informazione – pianificazione e organizzazione;

– il seguito da dare alla revisione contabile della preparazione dei bollettini di stipendio;

– il seguito da dare alla revisione contabile della procedura degli appalti pubblici e dell'applicazione dei contratti nella DG ITEC;

– il seguito da dare alla revisione contabile dell'indennità di assistenza parlamentare;

33. rileva e sostiene il parere espresso dal revisore contabile interno per quanto riguarda la necessità:

– di completare quanto prima tutte le azioni in sospeso, in particolare quelle critiche, al fine di migliorare i processi gestionali, l'ambiente e le attività di controllo della DG Personale nel settore dei diritti individuali del personale, e di completare le quattro azioni in sospeso nel settore delle spese di missione del personale individuate nella relazione di audit interno n. 10/04 del 6 maggio 2011, che era una relazione di verifica dell'audit originario del 2008;

– di modificare le disposizioni finanziarie della regolamentazione interna relativa all'accoglienza dei gruppi di visitatori, al fine di adeguare i finanziamenti alle spese effettivamente sostenute dai visitatori;

– di completare le 20 azioni in sospeso nel settore della gestione delle tecnologie informatiche;

Natura e finalità delle relazioni di revisione contabile interna

34. rinvia alle osservazioni sulle relazioni di revisione contabile interna contenute nelle sue precedenti risoluzioni sul discarico; riconosce che le relazioni di revisione contabile interna costituiscono degli strumenti per migliorare i sistemi e i risultati e che esse possono essere interpretate correttamente solo quando sono stati completati i cambiamenti e ottenuti i risultati raccomandati; osserva tuttavia che la revisione in corso del regolamento finanziario affronta la questione della disponibilità di tali relazioni su richiesta, tenendo conto della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo;

GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PARLAMENTO

Relazioni di attività dei Direttori generali

35. prende atto con soddisfazione che tutti i direttori generali sono stati in grado di fornire una dichiarazione di affidabilità senza riserva sull'esecuzione del bilancio dei loro servizi nel 2010; è consapevole che le relazioni di attività sono uno strumento di gestione interna che ha lo scopo principale di fornire al Segretario generale un quadro chiaro del funzionamento dell'amministrazione e, in particolare, delle eventuali carenze;

Gestore del rischio

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36. prende atto con soddisfazione dell'assunzione delle funzioni, il 1° giugno 2010, del gestore del rischio, che risponde direttamente al Segretario generale; accoglie con favore la pubblicazione, il 16 dicembre 2011, di un manuale sulla gestione dei rischi e ribadisce la richiesta che la sua commissione competente riceva la relazione annuale di attività del gestore del rischio per il 2010 e sia tenuta informata sugli sviluppi nell'attuazione della nuova politica di gestione dei rischi del Parlamento;

37. chiede che la sua commissione competente sia informata, entro la fine di settembre 2012, sull'impostazione e le azioni adottate per individuare e gestire i posti sensibili;

DG Presidenza (DG PRES)

Sicurezza

38. prende atto di una leggera diminuzione del bilancio destinato alla sicurezza da 45 980 000 EUR a 45 590 000 EUR tra il 2009 e il 2010; accoglie con favore la costante tendenza alla riduzione della spesa nel bilancio 2011 (stanziamenti finali: 42 830 000 EUR) rispetto al 2010 e l'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, nel luglio 2011, del concetto di sicurezza globale che garantisce una sicurezza più moderna ed efficiente al Parlamento;

39. rinnova la propria richiesta al Segretario generale di introdurre l'obbligo per i deputati di esibire il loro badge per accedere e per uscire dagli edifici del Parlamento; propone che anche i badge dei deputati siano sottoposti a un controllo elettronico;

40. sottolinea che occorre dare la massima priorità al rafforzamento della sicurezza degli edifici del Parlamento e delle immediate vicinanze; richiede che, in tale ambito, la sicurezza nei parcheggi sia migliorata e che si controlli l'accesso alle zone degli edifici del Parlamento in cui sono situati gli uffici dei deputati;

41. sottolinea che i furti si sono verificati in uffici dei deputati che erano chiusi a chiave, il che dimostra il basso livello di sicurezza degli uffici; invita il Segretario generale ad adottare misure urgenti per migliorare la situazione attuale;

42. è preoccupato per il basso livello di sicurezza nei parcheggi del Parlamento; osserva che numerose autovetture sono state deliberatamente danneggiate nel parcheggio a Bruxelles; invita l'Ufficio di presidenza ad adottare idonee misure per migliorare la situazione;

43. rinnova la richiesta al Segretario generale di presentare, entro il 30 giugno 2012, proposte per un sistema di firma più efficiente, sicuro e a prova di frode (analizzando, tra l'altro, la questione degli orari di apertura per le firme) e in particolare per un eventuale futuro sistema di firma elettronica per i deputati, sia per la firma dei documenti (come gli emendamenti) sia per la registrazione della loro presenza con una firma digitale, pur nella consapevolezza che ciò avrebbe un impatto solo minimo in termini di costi o di risparmi;

44. constata con soddisfazione che, a seguito della decisione dell'Ufficio di presidenza del 5 luglio 2010, l'internalizzazione dei servizi di accreditamento sta per essere conclusa; si attende che il nuovo sistema di accreditamento offra un servizio migliore e più efficiente; ritiene necessario proseguire il miglioramento e l'ammodernamento della sicurezza del Parlamento mediante una sua adeguata professionalizzazione, essenzialmente attraverso specifiche procedure di selezione e di assunzione, nonché attraverso i necessari corsi di

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formazione professionale interna, complementare e di aggiornamento; attende con interesse lo sviluppo del nuovo concetto globale di sicurezza, in particolare la delimitazione delle varie "zone", che comporterà un sostanziale miglioramento non ultimo per quanto riguarda i problemi relativi alla sicurezza degli uffici dei deputati;

Ristrutturazione

45. prende atto della ristrutturazione di ampia portata realizzata alla DG PERS nel 2010; accoglie con favore la centralizzazione delle funzioni finanziarie, della pianificazione e della gestione degli appalti e della sicurezza in seno alla direzione delle risorse creata nel marzo 2010;

DG Politiche interne (DG IPOL) e DG politiche esterne (DG EXPO)

46. ricorda l'importanza politica delle delegazioni per l'attività del Parlamento all'interno e all'esterno dell'Unione; prende atto tuttavia della grande disparità tra i costi giornalieri per deputato (che variano da 1 400 EUR a 5 300 EUR) nelle diverse delegazioni, in particolare quelle che si svolgono al di fuori dell'Unione; invita l'Ufficio di presidenza, in collaborazione con tutte le DG interessate, a definire i principi per una struttura di costo più economica e uniforme per le missioni delle delegazioni, in particolare tenendo conto della loro importanza politica e della durata nonché del rapporto ottimale deputati/personale; chiede che venga messo a punto un sistema informatico per il consolidamento del bilancio, che fornisca informazioni dettagliate sul bilancio per ciascuna delegazione e permetta di migliorare la gestione della spesa; chiede che, per le future missioni delle delegazioni, venga presentata una dichiarazione dettagliata dei costi per tutti i partecipanti;

DG Comunicazione (DG COMM)

47. è preoccupato per il fatto che, ad eccezione delle spese connesse all'Osservatorio legislativo, la linea di bilancio 3 2 4 2 (Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche) non è sufficientemente trasparente, e ritiene che la spesa a titolo della sottovoce 3 2 4 2/01 in particolare dovrebbe essere dettagliata per migliorare la trasparenza nei prossimi esercizi contabili;

Centro visitatori (Parlamentarium)

48. constata che gli impegni iscritti alla voce 3 2 4 3 "Centro visitatori" sono aumentati in misura significativa (+227%), in contrasto con la sottoesecuzione registrata nel 2009, e ammontano a 12 725 985 EUR; mette in rilievo l'importante problema relativo alla sicurezza dei controsoffitti che ha ritardato il progetto nel 2010 e ha obbligato l'amministrazione ad annullare 1 000 000 EUR che era quindi stato riportato automaticamente dal 2009 al 2010;osserva che i costi totali stimati ammontano a 20 530 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 15,3% rispetto al 2007; chiede che vengano introdotte garanzie onde evitare che altri progetti che implicano costi per vari milioni di euro registrino aumenti simili;

49. si compiace dell'apertura del Centro visitatori il 14 ottobre 2011 (inizialmente prevista per le elezioni europee del 2009); si rammarica tuttavia del forte ritardo accumulato e del superamento dei costi inizialmente previsti per il progetto; chiede che si proceda a un'analisi dell'attività del Centro visitatori dopo dodici mesi dalla sua apertura, al fine di

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valutare la risposta del pubblico, i suoi punti di forza e le sue debolezze, nonché il rapporto costi/benefici, per garantire che esso sia efficace sotto il profilo dei costi;

Casa della storia europea

50. osserva che il 5 luglio 2010 l'Ufficio di presidenza ha approvato la strategia di comunicazione aggiornata del Parlamento che comprendeva il progetto della Casa della storia europea e che, nel settembre 2010, una giuria internazionale ha esaminato il progetto; osserva inoltre che il capitolo di bilancio 10 6 "Riserva per progetti prioritari in corso di sviluppo" non è stato utilizzato per questo progetto, in quanto tutti gli stanziamenti iscritti a tale capitolo (5 000 000 EUR) sono stati trasferiti all'articolo 2 1 0 "Informatica e telecomunicazioni"; insiste affinché siano comunicate le implicazioni finanziarie complessive del progetto, in particolare tenendo conto delle complicazioni causate dal fiume Maalbeek che scorre sotto le fondamenta dell'edificio; ribadisce la propria aspettativa che la stima dei costi contenuta nel piano di attività sia rigorosamente rispettata;

51. si rammarica che le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza e da altri organi in relazione alla Casa della storia europea non siano state basate sul totale dei costi finali "stimati" connessi alla creazione di un progetto pienamente operativo; consiglia all'Ufficio di presidenza e ai Questori di non approvare in futuro nessun progetto e nessuna iniziativa per i quali non venga presentata una stima finanziaria completa dei costi diretti e indiretti;

Gruppi di visitatori

52. riconosce l'importanza del programma per i visitatori per far conoscere al pubblico il Parlamento e la sua attività legislativa; prende atto delle recenti modifiche apportate al sistema dei pagamenti per i gruppi introdotto nel 2010 e chiede che venga effettuata una valutazione del nuovo sistema di pagamenti e del sistema di rimborso che indichi l'evoluzione dei costi e il grado in cui i pagamenti rispecchiano le spese effettivamente sostenute dai visitatori; propone alla Corte dei conti di seguire la questione e attende con interesse le osservazioni del revisore contabile interno sull'applicazione del nuovo sistema;

53. esorta l'amministrazione del Parlamento a riferire sulle ripercussioni della regolamentazione modificata sulle dimensioni dei gruppi di visitatori in generale, e in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e l'utilizzo ottimale delle capacità;

54. manifesta la propria preoccupazione, per evidenti motivi di sicurezza e al fine di preservare l'immagine del Parlamento, per il fatto che il Parlamento può versare somme importanti in contanti ai capigruppo dei gruppi di visitatori;

WebTV

55. deplora che EuroparlTV non possa essere considerata un successo, alla luce del ridottissimo numero di utenti diretti1 (esclusi gli accessi attraverso accordi di partenariato con reti televisive regionali), malgrado la sostanziosa dotazione di cui ha beneficiato nel 2010, pari a circa 9 000 000 EUR (voce 3 2 4 6); accoglie con favore gli sforzi compiuti per ridurre questa dotazione del 14% (portandola a 8 000 000 EUR) nel 2011 e negli esercizi successivi; prende atto tuttavia con rammarico che non possono essere giustificate

1 Tra 11 000 e 66 000 (con una media inferiore a 30 000) visite al mese nel 2010.

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altre sovvenzioni e invita il Segretario generale a presentare alla sua commissione competente proposte per la chiusura dell'operazione;

Premi

56. osserva che i costi relativi al Premio LUX nel 2010 sono stati pari a 380 666,18 EUR; è preoccupato per l'aumento delle spese connesse a tale evento nel 2011 a 573 722,08 EUR (vale a dire di oltre il 50%) e si aspetta una netta inversione di tendenza a partire dal 2012; chiede in particolare che le seguenti attività siano ridotte al fine di contenere i costi:

– le attività promozionali onerose all'interno degli edifici del Parlamento,

– le attività promozionali in occasione di festival del cinema internazionali,

– le spese elevate connesse all'organizzazione delle manifestazioni "mini-LUX" negli Stati membri;

57 prende atto delle spese relative ai premi nel periodo 2009-2011:

2009 2010 2011

Premio per il giornalismo

105 000 EUR 118 059 EUR 154 205 EUR

Premio Sacharov 300 000 EUR 654 542 EUR 652 348 EUR Premio Carlo Magno per la gioventù

24 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR

Premio LUX 320 000 EUR 380 666 EUR 573 722 EUR Totali 749 000 EUR 1 187 267 EUR 1 415 275 EUR

58. ritiene che l'aumento dell'89% delle spese relative ai premi tra il 2009 e il 2011 abbia assorbito fondi che avrebbero potuto essere utilizzati meglio altrove; chiede che in futuro le spese per i premi siano riportate ai livelli del 2009;

59. constata che i costi relativi al Premio per il giornalismo nel 2010 sono stati pari a 118 059 EUR, con un aumento del 18% rispetto al 2009; è preoccupato per l'aumento di oltre il 25% delle spese connesse a questo evento nel 2011 e chiede che venga effettuata un'analisi costi-benefici approfondita prima di avviare eventuali iniziative in questo settore delle relazioni con la stampa o in qualsiasi altro settore, ora che il premio in questione è stato soppresso;

60. è del parere che i premi non costituiscano un'attività essenziale del Parlamento e chiede che venga effettuata un'analisi costi-benefici prima di elaborare altre nuove iniziative relative a premi, in modo da tener conto del continuo aggravamento della situazione finanziaria ed economica in tutti gli Stati membri;

Uffici d'informazione/Case dell'Europa

61. prende atto della creazione di una direzione delle risorse in seno alla DG nel 2010, incaricata tra l'altro del coordinamento centralizzato degli appalti pubblici, il che consente agli uffici d'informazione decentrati di essere interessati in misura minore dalla prassi del trasferimento di personale chiave da posti sensibili;

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62. osserva che i costi delle 978 missioni a Bruxelles e a Strasburgo dei 32 Uffici d'informazione del Parlamento sono ammontati complessivamente a 944 330 EUR - mediamente 701 EUR per missione a Bruxelles e 1 064 EUR per missione a Strasburgo -; rileva che una missione da Lussemburgo a Bruxelles ha un costo medio di 250 EUR, mentre una missione da Lussemburgo a Strasburgo ammonta mediamente a 630 EUR; chiede che in futuro gli sia comunicato anche il costo medio per missione (pagina 68 delle risposte al questionario);

Ufficio di collegamento a Washington

63. prende atto dell'apertura, nell'aprile 2010, dell'Ufficio di collegamento del PE (EPLO) a Washington e del sistema delle missioni annuali per quattro funzionari introdotto nell'ottobre 2010; osserva che, per quanto l'apertura dell'Ufficio a Washington non abbia comportato la creazione di nuovi posti, sono state inevitabilmente sostenute altre spese; desidera essere informato sul livello di tali costi per il 2011 e il 2012; chiede che venga presentata all'Ufficio di presidenza, e trasmessa in copia alle commissioni competenti, un'analisi della struttura, delle attività e dei costi di tale ufficio;

DG Personale (DG PERS)

64. si compiace che la DG sia stata in grado di migliorare la sua performance grazie all'esternalizzazione di alcune funzioni (come la gestione dell'asilo nido) e a un maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche nella gestione dei fascicoli del personale; accoglie con favore l'introduzione dell'applicazione informatica Streamline;

65. constata che la decisione del Consiglio del dicembre 2009 di accordare un aumento annuale delle retribuzioni pari solo all'1,85%, invece che al 3,7% indicato e proposto dalla Commissione, ha generato impegni da liquidare (pari a circa 6 000 000 EUR, ossia l'1,4%) alla voce 1 2 0 0 "Retribuzioni e indennità";

66. osserva che l'organico totale del Parlamento è stato fissato a 6 285 posti: 5 348 (ossia l'85,1%) per il Segretariato del Parlamento e 937 (ossia il 14,9%) per i gruppi politici, il che rappresenta un aumento del 3,35% (+204 posti) tra il 2009 e il 2010, derivante in larga misura dall'aumento dei poteri del Parlamento a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009;

67. prende atto dei cambiamenti nella struttura del Segretariato, che sono stati decisi dall'Ufficio di presidenza nel 2009 e che sono diventati effettivi all'inizio del 2010, in preparazione della nuova legislatura, in particolare al fine di migliorare i servizi prestati ai deputati; osserva che questi cambiamenti hanno comportato in particolare la ristrutturazione delle DG PRES, DG PERS e DG INLO e la creazione di una direzione delle risorse in seno alle DG PRES, DG IPOL, DG EXPO e DG COMM, vale a dire le quattro direzioni generali che hanno un ambito di competenza essenzialmente politico;

68. osserva che, al 31 dicembre 2010, il personale del Segretariato (58,4%) e del gruppo di funzioni degli amministratori (51,7%) era costituto in maggioranza da donne; si compiace che, al livello dirigenziale superiore e intermedio, la proporzione delle donne direttori generali e capi unità sia aumentata nel 2010 (rispettivamente al 36,4%, vale a dire 4 su 11, e al 26,2%);

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69. sottolinea la difficoltà di assumere funzionari o agenti provenienti da alcuni Stati membri, tra cui la Germania, il Regno Unito, l'Austria o i Paesi Bassi, per i quali la proporzione del personale al Segretariato generale del Parlamento è significativamente inferiore al "peso demografico" di ciascuno di tali paesi all'interno dell'Unione1 e constata il numero relativamente elevato del personale di nazionalità belga (13,6%) o lussemburghese (2,3%), dovuto alla presenza in questi paesi dei luoghi di lavoro del Parlamento; chiede all'Ufficio di presidenza di analizzare le procedure e i requisiti per l'assunzione, al fine di determinare in che modo possano creare difficoltà nell'assunzione di personale;

Missioni nei tre luoghi di lavoro / Spese di missione

70. osserva che nel 2010 si sono svolte 33 200 missioni (viaggi ufficiali), per un totale di 98 629 giorni di missione, gran parte delle quali hanno comportato spostamenti tra i tre luoghi di lavoro del Parlamento; ribadisce la necessità di evitare missioni superflue tra i tre luoghi di lavoro e i relativi costi richiedendo la presentazione più sistematica di documenti giustificativi e applicando controlli più rigorosi; chiede al Segretario generale di riferire, nel quadro della procedura di discarico, sui risparmi realizzati grazie a un'ulteriore razionalizzazione e sulle altre iniziative, adottate o in preparazione, intese a ridurre il numero delle missioni; ritiene inoltre che, in generale, nessuna riunione di commissione dovrebbe tenersi a Strasburgo, fatta eccezione per le riunioni il cui ordine del giorno è direttamente legato alle relazioni o alle discussioni iscritte all'ordine del giorno di quella specifica tornata; incoraggia la Corte dei conti ad analizzare in modo approfondito le attuali procedure relative alle missioni e a formulare raccomandazioni su come migliorare la loro efficienza; chiede al Segretario generale di esaminare in modo specifico i posti assegnati a sedi al di fuori Bruxelles, in particolare per i membri del personale che effettuano ripetute missioni a Bruxelles, al fine di valutare l'opportunità di un trasferimento di tali posti; indica che l'accordo concluso con le autorità lussemburghesi, che fissa il numero dei membri del personale del Parlamento in servizio a Lussemburgo senza tener conto dell'evoluzione delle esigenze dell'Istituzione, potrebbe necessitare di una revisione;

Statuti dei deputati e degli assistenti

71. constata con soddisfazione che il passaggio al nuovo sistema di assunzione non ha avuto ripercussioni sul piano finanziario, visto che circa 15 membri del personale gestiscono l'assunzione di circa 1 400 assistenti; attende con interesse di ricevere una copia della relazione sull'attuazione del nuovo sistema di assunzione, sul totale dei suoi costi diretti e indiretti, incluse le prestazioni di disoccupazione versate dalla Commissione;

72. rileva che non è stato ancora posto rimedio alla conclusione della Corte dei conti riguardante le carenze nella documentazione e tracciabilità delle spese degli assistenti per le missioni effettuate con autovetture private; esorta l'amministrazione del Parlamento a trovare quanto prima una soluzione trasparente e tracciabile al riguardo;

DG Infrastrutture e Logistica (DG INLO)

Edifici e politica immobiliare

1 Percentuale in personale/percentuale in peso demografico: Germania: 6,4%/16,3%, Regno Unito: 4,4%/12,4%, Austria: 1%/1,67%, Paesi Bassi: 2,7%/3,3%, Fonti: Relazione sociale del PE 2010, dicembre 2011, ed Eurostat

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73. prende atto della politica immobiliare a medio e lungo termine (strategia immobiliare) approvata dall'Ufficio di presidenza il 24 marzo 2010, i cui parametri principali sono i seguenti:

i) preferenza per l'acquisto rispetto alla locazione, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti;

ii) pagamento anticipato dei costi legati alla politica immobiliare (vale a dire rimborso il più rapido possibile dei prestiti);

iii) concentrazione geografica degli edifici nei tre luoghi di lavoro;

iv) particolare attenzione per la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici;

v) maggiore integrazione possibile del Parlamento nell'ambiente urbano;

vi) maggiore agevolazione possibile dell'accesso al Parlamento per le persone disabili e applicazione dei più elevati standard di sicurezza, salute e benessere delle persone;

vii) adeguamento del Parlamento per renderlo il più possibile rispettoso dell'ambiente;

74. osserva che il Consiglio europeo, che invita giustamente il Parlamento europeo all'austerità, continua tuttavia a negargli la possibilità di realizzare notevoli risparmi che potrebbero derivare cessando di organizzare delle riunioni a Strasburgo;

75. constata che le spese di manutenzione, riparazione, funzionamento e pulizia degli edifici nei tre luoghi di lavoro sono passate da un totale di 33 700 000 EUR nel 2009 a 38 700 000 EUR nel 2010 e che, secondo le previsioni, questi importi dovrebbero continuare ad aumentare negli anni 2011-2013, fatta eccezione per una leggera diminuzione dei costi prevista a Lussemburgo nel 2013; osserva inoltre che, nello stesso periodo, il consumo di energia e di altri servizi essenziali ha registrato aumenti meno forti ma comunque significativi;

76. prende atto della notevole riduzione dei pagamenti per gli affitti nel 2010 (5 700 000 EUR rispetto a 58 600 000 EUR nel 2008, che è l'importo più elevato degli ultimi anni) e delle fluttuazioni meno forti delle spese per gli affitti (25 300 000 EUR nel 2010, rispetto all'importo massimo di 31 200 000 EUR nel 2006 e all'importo minimo di 19 900 000 EUR nel 2007), e osserva altresì la diversità degli importi spesi per gli edifici, che variano da un massimo di 165 900 000 EUR nel 2006, a zero nel 2009 e a 20 200 000 EUR nel 2010;

77. prende atto con soddisfazione che, secondo le risposte ricevute al questionario sul discarico, si stima che, se l'istituzione avesse preso in locazione tutti gli edifici che occupa, avrebbe dovuto prevedere, nel suo bilancio 2010, un importo supplementare pari a 163 000 000 EUR, equivalente al 10% del suo bilancio totale; appoggia pertanto tale politica che privilegia l'acquisto rispetto alla locazione, che la Corte dei conti aveva vivamente raccomandato per molti anni e più recentemente nella sua relazione speciale n. 2/2007 relativa alle spese immobiliari;

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78. osserva che i lavori per rimuovere l'amianto dai tre edifici a Strasburgo nel 2010, che sono costati 2 464 701 EUR, sono stati in gran parte rimborsati dalla Città di Strasburgo che ha versato un contributo di 2 015 000 EUR;

79. osserva che il 27 gennaio 2010, lo Stato belga ha proceduto al rimborso al Parlamento della somma di 85 987 000 EUR a seguito dell'assunzione a suo carico del costo del terreno degli edifici Willy Brandt e József e delle spese di urbanizzazione della piattaforma sovrastante la stazione ferroviaria di Bruxelles-Luxembourg; sottolinea che tale importo è stato iscritto nei conti come "entrate con destinazione specifica" in conformità del regolamento finanziario ed è stato utilizzato per finanziare progetti immobiliari;

80. prende atto dell'acquisto, nel 2010, dell'edificio REMARD a Bruxelles (11 000 000 EUR) e della decisione di acquistare la Casa dell'Europa a Sofia (9 240 000 EUR); si rammarica che, a causa dei vincoli di mercato, i costi di manutenzione, ristrutturazione e acquisto siano eccessivamente elevati e che sia difficile mantenere la riservatezza delle trattative; ritiene che la proposta, contenuta nel regolamento finanziario rivisto, di introdurre un obbligo per le istituzioni di pubblicare in anticipo i loro progetti immobiliari per un certo numero di anni comporterà costi notevoli per le istituzioni e il contribuente;

81. osserva che il fatto di autorizzare il finanziamento diretto degli edifici, previsto dal regolamento finanziario rivisto, avrebbe un effetto positivo in quanto consentirebbe al Parlamento di utilizzare prestiti senza ricorrere a terzi, riducendo in tal modo i costi e aumentando al contempo la trasparenza; sottolinea che questo avviene già in relazione al finanziamento dell'edificio KAD a Lussemburgo, per il quale è stato concluso un partenariato con la Banca europea degli investimenti che fornisce il 50% dei fondi;

82. chiede a tale riguardo una dichiarazione finanziaria dettagliata dei costi già sostenuti e dei costi previsti per i prossimi 20 anni in relazione all'edificio KAD a Lussemburgo, e sottolinea la necessità di pubblicare in modo dettagliato i costi di costruzione totali, i costi di funzionamento stimati e le altre spese connesse alla costruzione e al funzionamento di questo edificio;

83. si compiace che il Segretario generale abbia assicurato che non esistono più uffici assegnati ai lobbisti o alle fondazioni, ma osserva che, fino al 31 dicembre 2011, la Fondazione Pegasus e il gruppo Kangaroo disponevano di uffici presso gli edifici del Parlamento;

84. si rammarica del fatto che nel 2010 organizzazioni di lobbisti accreditate hanno potuto utilizzare spazi per uffici, il che ha accordato a tali organizzazioni un trattamento preferenziale a carico dei contribuenti europei;

Strutture per i servizi di ristorazione

85. reitera la richiesta che vengano presentate opzioni più diversificate per i servizi di ristorazione negli edifici del Parlamento, cessando di accordare il monopolio a un unico prestatore di servizi di ristorazione quando i contratti in corso giungeranno a scadenza;

DG Traduzione (DG TRAD) e DG Interpretazione e conferenze (DG INTE)

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86. osserva che nel 2010 sono state tradotte in totale 1 721 191 pagine (di cui 1 033 176 pagine – ossia il 60% – sono state tradotte internamente) e si compiace dal fatto che tutti i documenti richiesti per le votazioni sono stati forniti in tempo utile dalla DG TRAD e che il 90% del totale delle traduzioni sono state fornite entro le scadenze fissate, sebbene il 65% delle richieste di traduzione siano pervenute in ritardo (vale a dire oltre il termine dei dieci giorni lavorativi previsto dal Codice di condotta sul multilinguismo);

87. prende atto con soddisfazione che la DG TRAD sta migliorando la sua produttività e utilizza il suo bilancio in modo più efficiente, garantendo al contempo il mantenimento del multilinguismo; sottolinea, a tale riguardo, che la produttività interna è aumentata da 1 500 pagine a 1 800 pagine all'anno; auspica che vengano pubblicati dati relativi alla produttività per unità linguistica;

88. osserva tuttavia che dopo aver registrato un aumento del tasso di conformità al Codice di condotta sul multilinguismo di oltre il 10% tra il 2008 e il 2009 (il primo anno di attuazione), tra il 2009 e il 2010 questo tasso è diminuito1; invita le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici a rispettare rigorosamente i termini fissati dal Codice di condotta;

89. si compiace dell'introduzione del nuovo servizio di interpretazione ad personam (IAP) offerto dalla DG INTE ai deputati, creato a seguito del progetto pilota avviato nel 2010;

DG Finanze (DG FINS)

90. prende atto con soddisfazione della riduzione di tempi di pagamento delle fatture a una media di 21 giorni nel 2010;

Spese di trasporto

91. osserva che nel 2010 le spese di viaggio dei deputati e del personale sono state pari a circa 107 000 000 EUR2 (che corrisponde al 6,6% del totale degli stanziamenti finali) e che attualmente viene applicata una riduzione del 5%; ritiene opportuno studiare la possibilità di realizzare ulteriori riduzioni attraverso la condivisione delle miglia accumulate; chiede che sia fornita un'analisi dell'articolo 3 0 0 per mezzo di una nota annessa ai conti concernente il costo medio di trasferta per funzionario per i sei itinerari: Bruxelles-Lussemburgo; Lussemburgo-Bruxelles; Lussemburgo-Strasburgo; Strasburgo-Lussemburgo; Bruxelles-Strasburgo; Strasburgo-Bruxelles;

Agenzia viaggi

92. constata che gli stanziamenti finali per l'agenzia viaggi ammontavano a 1 438 000 EUR nel 2010, con un elevato tasso di impegni (94%); osserva inoltre che l'agenzia ottiene tariffe negoziate presso le compagnie aeree, vale a dire prezzi medi per il servizio migliore; sottolinea tuttavia che ciò non significa che, per una data o un tragitto particolari, non sia possibile ottenere prezzi più vantaggiosi effettuando direttamente la prenotazione presso operatori di viaggio; chiede che venga effettuata un'indagine

1 Relazione annuale di attività della DG TRAD, pag. 8. 2 L'importo degli stanziamenti finali per le voci 1 0 0 4 (Spese di viaggio ordinarie) e 1 0 0 5 (Altre spese di viaggio) e per l'articolo 3 0 0 (Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro) era pari a 106 718 500 EUR.

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indipendente in vista dello svolgimento di una valutazione delle prestazioni dell'agenzia viaggi, della sua struttura e del suo funzionamento; invita il contraente che ha attualmente in gestione l'agenzia viaggi a compiere maggiori sforzi per proporre sistematicamente ai deputati e al personale le opzioni meno costose; invita inoltre la direzione competente a monitorare il livello dei servizi offerti dall'agenzia viaggi;

93. si rammarica che, in alcuni casi, l'agenzia viaggi non offra le migliori tariffe rispetto ad altre agenzie viaggi, sia online che fisiche; chiede alla DG Finanze di mettere a punto un idoneo meccanismo di controllo che garantisca il migliore rapporto qualità/prezzo;

94. ritiene che sia necessario disporre di dati comparabili sui prezzi dei voli per poter determinare la tariffa migliore per un determinato volo;

95. ritiene che il Parlamento dovrebbe cessare di aggiudicare contratti monopolistici laddove possibile e che il fatto di avere a disposizione più di un'agenzia viaggi permetterebbe di ridurre i costi e di offrire un migliore servizio ai deputati;

Storni di recupero

96. si compiace che, alla fine dell'esercizio 2010, non sia stata utilizzata la procedura degli storni di recupero, come richiesto dalla commissione per il controllo dei bilanci negli ultimi anni, evitando in tal modo che vi fosse una forte differenza tra il bilancio previsto per l'esercizio e la sua esecuzione, come era avvenuto negli esercizi precedenti; ritiene che tutte le istituzioni dell'Unione potrebbero facilitare il controllo e il discarico per i prossimi esercizi se prevedessero le loro spese immobiliari in un modo trasparente attraverso la procedura di bilancio;

Fondo pensione

97. osserva che, sebbene il valore degli attivi del fondo pensionistico volontario fosse aumentato del 13,3% nel 2010, visto il costante recupero dei mercati di investimento dopo la crisi finanziaria mondiale del 2008, al 31 dicembre 2010 il fondo presentava un deficit di 178 960 000 EUR, che dà adito a preoccupazioni circa l'eventuale insolvenza del fondo; ricorda che il Parlamento garantisce il pagamento dei diritti a pensione a tutti gli ex deputati e ad alcuni deputati attuali a titolo di questo fondo pensionistico volontario anche qualora esso non fosse in grado di far fronte ai propri obblighi; desidera essere informato su come, e a titolo di quale linea di bilancio, il Parlamento farà fronte ai propri obblighi in una siffatta eventualità;

98. prende atto che due terzi dei versamenti al fondo sono stati fatti direttamente dal Parlamento e non da singoli deputati; ricorda ai deputati iscritti al fondo che i loro contributi erano volontari e insiste sul fatto che il Parlamento non deve fornire altri contributi finanziari per versare pagamenti o per ridurre il deficit di un fondo che non è stato strutturato in modo soddisfacente fin dall'inizio;

99. osserva inoltre che gli obblighi derivanti dalla regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (regolamentazione SID) relativi alla pensione di reversibilità e alla pensione di invalidità (allegato II) ammontano a 28 950 000 EUR; sottolinea che un importo pari a 195 640 000 EUR è utilizzato per i casi – che riguardano principalmente deputati italiani e francesi – di divergenza tra le disposizioni del regime pensionistico nazionale e quelle del regime del Parlamento

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europeo (allegato III) e che è previsto un importo pari a 152 210 000 EUR nel quadro del nuovo statuto (quest'ultimo importo aumenterà di anno in anno); sottolinea che non esistono fondi per coprire queste spese;

DG Innovazione e supporto tecnologico (DG ITEC)

100. prende atto delle decisioni dell'Ufficio di presidenza, del 17 giugno 2009 e del 18 ottobre 2010, di estendere la copertura della rete senza fili (Wi-Fi) negli edifici del Parlamento europeo all'emiciclo, alle sale delle commissioni, agli uffici dei deputati e agli spazi pubblici sia a Bruxelles che a Strasburgo (prima fase del progetto: 7 878 000 EUR);chiede alla DG ITEC di permettere ai singoli deputati di chiedere di non ricevere più in futuro documenti cartacei per le riunioni di commissione per le quali è utilizzato il sistema eCommittee; ritiene che ciò possa accelerare il successo del progetto;

101. si compiace della nuova veste grafica del sito web del Parlamento europeo, che fa seguito alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 22 novembre 2010 sulla "Strategia per la futura presenza del Parlamento europeo on line – Rifacimento del sito Internet del PE"; chiede che sia migliorato il supporto del sito web, in particolare effettuando test regolari;

102. accoglie con favore il sistema AT4AM, introdotto nel 2010, che consente ai deputati di modificare più facilmente i testi delle proposte legislative e non legislative;

103. prende atto con soddisfazione dei miglioramenti nel settore delle tecnologie dell'informazione realizzati a partire dal 2010, che hanno comportato una maggiore capacità di gestire aspetti chiave all'interno, l'internalizzazione delle attività, l'istituzione di organi fondamentali di governo societario (il comitato sulla strategia di innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il comitato direttivo per l'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), la definizione di una funzione di pianificazione delle tecnologie dell'informazione e del sistema di notifica sull'andamento dei progetti di sviluppo di tali tecnologie, nonché lo sviluppo di una metodologia trasparente di pianificazione a breve termine; si compiace dell'ampio uso degli indicatori di efficacia da parte di questa DG; esprime preoccupazione per il crescente rischio di accesso illecito e di manipolazione dei sistemi informatici del Parlamento e ritiene che sia necessario elaborare con la massima urgenza una strategia efficace e a lungo termine intesa a proteggere tali sistemi; invita il Segretario generale a tenerlo informato sulle misure adottate a tal fine;

104. si attende che venga presentata una relazione completa su come i progetti di software libero del Parlamento sono stati sviluppati per quanto riguarda l'uso e gli utenti al Parlamento, l'interazione con i cittadini e le procedure di appalto; suggerisce di esaminare gli obblighi del Parlamento a norma dell'articolo 103 del regolamento per quanto riguarda il software libero e le norme aperte;

Appalti pubblici alla DG ITEC

105. incoraggia la DG ITEC a impegnarsi per preparare meglio le procedure di appalto, in particolare nel caso dei contratti quadro, che sono spesso complessi, stipulando obblighi contrattuali sulle prestazioni e sui risultati piuttosto che sulla semplice produzione e definendo meglio le esigenze e gli obiettivi del Parlamento; propone, che, piuttosto di applicare clausole penali, il Parlamento dovrebbe chiedere indennizzi ai fornitori o ai

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prestatori di servizi che non rispettano i loro obblighi contrattuali o ricorrere alla minaccia di non attribuire altri lavori in futuro nel caso dei contratti quadro;

Nuove apparecchiature per il voto e l'interpretazione

106. osserva che le nuove apparecchiature per il voto nell'emiciclo sono costate 2 135 623 EUR e sono state interamente finanziate a titolo degli stanziamenti del 2010; osserva altresì che le spese di manutenzione e di assistenza tecnica per le nuove apparecchiature per il voto sono state pari a 147 149 EUR nel 2010;

Gruppi politici (voce di bilancio 4 0 0 0)

107. prende atto che nel 2010 gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 4 0 0 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

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2010 2009**

Gruppo Stanziamenti annuali*

Risorse proprie e

stanziamenti riportati

Spese

Tasso di utilizzo degli stanziamenti

annuali

Importi riportati al periodo successiv

o

Stanziamenti annuali

Risorse proprie e

stanziamenti riportati

Spese

Tasso di utilizzo degli stanziamenti

annuali

Importi riportati

al periodo successivo (2010)

PPE (ex PPE-ED)

19 990 2 392 20 662 103,36% 1 720 19 715 7 782 25 314 128,40% 2.182 S&D (ex PSE)

14 011 4 629 13 359 95,35% 5 281 14 235 6 999 16 750 117,67% 4.483 ALDE 6 262 2 240 6 160 98,37% 2 342 6 441 3 065 7 328 113,77% 2.178 Verts/ALE 3 896 1 188 3 893 99,92% 1 191 3 360 1 055 3 235 96,28% 1.179 GUE/NGL 2 531 1 065 2 525 99,76% 1 071 2 673 1 487 3 102 116,05% 1.057 UEN - 1 417 1 452 2 552 180,10% 0 IND/DEM - 775 1 023 1 048 135,23% 0 ECR 3 648 398 3 362 92,16% 684 1 788 3 1 415 79,14% 376 EFD 2 201 419 1 799 81,74% 821 1 113 1 701 62,98% 413 Deputati non iscritti

1 234 248 828 67,10% 409 1 169 348 925 79,13% 248 Totale 53 773 12 579 52 588 97,80% 13 519 52 686 23 215 62 370 118,38% 12.116

* tutti gli importi sono espressi in migliaia di EUR.

** l'anno 2009 è stato diviso in due esercizi finanziari a causa delle elezioni parlamentari del giugno 2009. Gli importi per il 2009 nella tabella rappresentano la somma

degli importi 2009_1 e 2009_2.

Dopo le elezioni europee del 2009, i gruppi UEN e IND/DEM hanno cessato di esistere e sono stati creati i nuovi gruppi ECR e EFD.

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108. accoglie con favore l'impegno dell'amministrazione del Parlamento, citato nella relazione della Corte dei conti, di considerare l'intero anno di calendario, piuttosto di due periodi distinti, per il calcolo dei riporti da parte dei gruppi politici alla fine degli anni elettorali; prende atto dell'evidente miglioramento delle previsioni finanziarie indicato dal fatto che i gruppi politici non hanno restituito alcuno stanziamento inutilizzato per il 2010;

Partiti politici europei e fondazioni politiche europee

109. prende atto che, nel 2010, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio 4000 e 4030 sono stati utilizzati nel modo seguente1:

Partito Abbreviaz

ione

Risorse proprie

*

Sovvenzione PE

Totale delle entrate

Sovvenzione PE quale %

spesa ammissibile (85% max.)

Eccedenza di entrate

(trasferimento alle riserve) o

perdite Partito popolare europeo

PPE 1 413 4 959 6 372 85% 429

Partito socialista europeo

PSE 914 3 395 4 310 80% 2

Partito europeo dei liberali, democratici e riformatori

ELDR 379 1 554 1 933 85% 77

Partito Verde Europeo EGP 365 1 055 1 420 85% 170

Alleanza dei conservatori e riformisti europei

AECR 58 327 386 85% 0

Partito della sinistra europea

EL 200 708 908 71% -90

Partito democratico europeo

EDP/PDE 95 424 519 85% 12

Alleanza libera europea EFA 77 339 416 85% 17

EU Democratici EUD 35 176 211 85% -17

Movimento politico cristiano europeo

ECPM 55 208 264 85% 3

Totale 3 591 13 145 16 739 83% 603

(*) Tutti gli importi sono espressi in migliaia di EUR.

1 Fonte: Processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza del 12 settembre 2011, punto 12 (nota del Segretario generale D(2011)32179, PE469.487/BUR).

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Fondazione Abbreviazio

ne Affiliata al partito

Risorse proprie*

Sovvenzione del PE

Totale entrate

Sovvenzione del PE in % delle spese ammissibili (max. 85%)

Centro di studi europei

CES EPP 615 2 928 3 543 83%

Fondazione per gli studi europei progressisti

FEPS PES 366 2 136 2 502 85%

Forum liberale europeo

ELF ELDR 117 658 775 85%

Fondazione europea dei Verdi

GEF EGP 119 674 794 85%

Trasformare l'Europa

TE EL 87 475 562 85%

Istituto dei democratici europei

IED PDE 36 197 233 85%

Fondazione per la democrazia UE

FEUD EUD 20 122 142 85%

Centro Maurits Coppieters

CMC EFA 27 156 183 85%

Nuova direzione ND AECR 92 404 496 84%

Totale 1 479 7 750 9 230 84%

(*) Tutti gli importi sono espressi in migliaia di EUR.

110. prende atto delle modifiche apportate dal 2010, in particolare le visite gestionali durante le quali sono effettuati controlli a campione su bilancio, assunzioni, appalti e altri sistemi;

Parlamento ecocompatibile

111. prende atto del piano d'azione sul CO2 approvato dall'Ufficio di presidenza nel 2010; si compiace della forte riduzione dei consumi energetici presso la sede di Strasburgo del Parlamento, che sono diminuiti del 74% tra il 2006 e il 2010; si rammarica tuttavia che l'impronta di carbonio della sede di Strasburgo, che rappresenta l'energia consumata per l'anno 2010, sia pari a 1 533 tonnellate di CO2;

112. ritiene che occorra valutare la possibilità di realizzare miglioramenti ambientali e risparmi nel bilancio del Parlamento, introducendo metodi di lavoro diversi che siano più ecologici e meno costosi ma che non pregiudichino l'attività del Parlamento, tra cui il ricorso alle videoconferenze;

113. accoglie con favore l'introduzione nel dicembre 2010 di un "sistema del terzo erogatore"per gli abbonamenti NMBS/SNCB1 a Bruxelles, in base al quale il

1 Società ferroviaria nazionale belga.

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Parlamento contribuisce per il 50% al costo degli abbonamenti annuali individuali acquistati dal suo personale; incoraggia la sua amministrazione ad adottare le disposizioni necessarie per rimborsare anche il personale che deve combinare trasporto ferroviario e urbano; è del parere che tali misure potrebbero promuovere ulteriormente l'utilizzo dei trasporti pubblici e ridurre l'impronta di carbonio del Parlamento;

114. accoglie con favore i progetti pilota nel settore della logistica attuati nel 2010 (ad esempio l'acquisto di veicoli a basse emissioni conformi alla norma EURO 5, l'organizzazione di una formazione sulla guida ecologica per gli autisti e gli addetti ai traslochi e la condivisione delle casse per il trasporto dei documenti di lavoro, che consentono di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 33% in tale settore) nel quadro del piano d'azione EMAS;

115. accoglie con favore l'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, il 10 novembre 2010, della proposta del gruppo di lavoro Edifici, trasporti e Parlamento verde di rivedere la regolamentazione relativa all'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei deputati, che ha consentito al Parlamento di ammodernare il suo parco veicoli acquistando autovetture meno inquinanti e di organizzare trasporti collettivi con minibus VIP verso gli aeroporti di Bruxelles e Strasburgo.

Discussione distinta in Aula sul discarico al Parlamento

116. invita la Conferenza dei presidenti a programmare una discussione sul discarico al Parlamento in un momento distinto rispetto alla discussione sulle altre relazioni di discarico, al fine di offrire ai deputati la possibilità di prestare al discarico della loro Istituzione l'attenzione esclusiva che esso merita;

117. propone all'Ufficio di presidenza di iscrivere al suo ordine del giorno una discussione sulla risoluzione sul discarico successivamente alla sua approvazione in Aula.

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P7_TA-PROV(2012)0156

Discarico 2010: 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010

(COM(2011)0471 – C7-0273/2011 – 2011/2212(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2011)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010 (COM(2011)0471 – C7-0273/2011),

– vista la relazione annuale della Commissione del 27 aprile 2011 sulla gestione finanziaria dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010,

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2011)0334),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte della Commissione1 e delle relazioni speciali della Corte dei conti,

– vista la dichiarazione2 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le raccomandazioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012, 05459/2012 - C7-0048/2012, 05460/2012 - C7-0049/2012),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20003 e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 20054,

– vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")5 come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 20076,

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla

1 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 251. 2 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 262. 3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. 4 GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4. 5 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1. 6 GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

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gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE1,

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE2,

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE3,

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo4,

– visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo5,

– visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0100/2012),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108. 2 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. 3 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53. 4 GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1. 5 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

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2. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla chiusura dei conti relativi

all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010

(COM(2011)0471 – C7-0273/2011 – 2011/2212(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2011)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010 (COM(2011)0471 – C7-0273/2011),

– vista la relazione annuale della Commissione del 27 aprile 2011 sulla gestione finanziaria dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010,

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2011)0334),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte della Commissione1 e delle relazioni speciali della Corte dei conti,

– vista la dichiarazione2 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le raccomandazioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012, 05459/2012 - C7-0048/2012, 05460/2012 - C7-0049/2012),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20003 e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 20054,

– vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")5 come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 20076,

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della

1 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 251. 2 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 262. 3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. 4 GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4. 5 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1. 6 GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

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quarta convenzione ACP-CE1,

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE2,

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE3,

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo4,

– visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo5,

– visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0100/2012),

1. constata che i conti annuali definitivi dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo si presentano come figurano nella tabella 2 della relazione annuale della Corte dei conti;

2. approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

1 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108. 2 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. 3 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53. 4 GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1. 5 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 201 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010(COM(2011)0471 –

C7-0273/2011 – 2011/2212(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2009 (COM(2011)0736) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la relazione (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010 (COM(2011)0471 – C7-0273/2011),

– vista la relazione annuale della Commissione del 27 aprile 2011 sulla gestione finanziaria dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2010,

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2011)0334),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte della Commissione1 e delle relazioni speciali della Corte dei conti,

– vista la dichiarazione2 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le raccomandazioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012, 05459/2012 - C7-0048/2012, 05460/2012 - C7-0049/2012),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20003 e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 20054,

– vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")5 come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 20076,

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno, del 20 dicembre 1995, tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della

1 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 251. 2 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 262. 3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. 4 GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4. 5 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1. 6 GU L 109 del 26.04.07, pag. 33.

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quarta convenzione ACP-CE1,

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE2,

– viste le sue risoluzioni del 5 luglio 2011 sul potenziamento dell'impatto della politica dell'Unione europea in materia di sviluppo3 e sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo4,

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti5,

– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 su "Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'UE"6,

– vista la relazione del Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti, che riferisce sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione di Parigi del giugno 2009,

– visto il Consenso di Tunisi per uno sviluppo efficace, del 4 e 5 novembre 2010, su un'agenda africana per l'efficacia dello sviluppo,

– visto il documento finale della riunione di alto livello dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti del dicembre 2011 a Busan,

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE7,

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo8,

– visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo9,

– visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108. 2 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. 3 Testi approvati, P7_TA(2011)0320. 4 Testi approvati, P7_TA(2011)0317. 5 GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100. 6 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373. 7 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53. 8 GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1. 9 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0100/2012),

A. considerando che l'obiettivo principale dell'accordo di Cotonou in quanto quadro delle relazioni dell'Unione con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) consiste nel ridurre e, in definitiva, eliminare la povertà, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di integrazione progressiva dei paesi ACP e PTOM nell'economia mondiale;

B. considerando che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il più importante strumento finanziario dell'Unione europea per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP;

C. considerando che, nonostante la reiterata richiesta del Parlamento di iscrivere in bilancio il FES, la Commissione ha proposto, nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata "Un bilancio per la strategia 2020" (COM(2020)0500), che il FES rimanga al di fuori del bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2020, il che significa che i FES continueranno ad essere attuati non mediante il regolamento finanziario, ma secondo regole finanziarie specifiche;

D. considerando che l'importo complessivo degli aiuti erogati tramite il FES sta aumentando notevolmente, dato che il volume degli aiuti dell'Unione a titolo del 10° FES per il periodo 2008-2013 è stato fissato a 22 682 000 000 EUR, il che rappresenta un aumento nominale del 37% annuo rispetto alla dotazione finanziaria del 9° FES e che, mentre le erogazioni del FES sono raddoppiate dal 2000 al 2010, permane il problema della capacità di assorbimento;

E. considerando che un anno dopo la sua istituzione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che condivide con la Commissione la responsabilità di gestire gli aiuti europei allo sviluppo, è stato criticato per la sua inefficacia nonché per gravi problemi strutturali e transitori in seno alle delegazioni dell'Unione;

F. considerando che il paesaggio relativo all'aiuto allo sviluppo è in continua evoluzione e che l'aiuto allo sviluppo rientra in un contesto più ampio in cui gli scambi, le rimesse e altre fonti di reddito sono attualmente più importanti dei pagamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per molti paesi in via di sviluppo;

G. considerando che la trasparenza e la responsabilità – tra donatori e paesi partner da un lato e tra lo Stato partner ed i suoi cittadini dall'altro – sono un requisito essenziale per aiuti efficaci e che, nella dichiarazione di Parigi e nel programma d’azione di Accra sull'efficacia degli aiuti, i donatori e i paesi partner hanno deciso di divulgare in tempo utile informazioni dettagliate sui flussi degli aiuti attuali e futuri, in modo che i paesi in via di sviluppo possano mettere in atto procedure di bilancio e verificare i loro conti in modo più preciso;

H. considerando che l'aiuto allo sviluppo è spesso erogato in un contesto caratterizzato da istituzioni pubbliche deboli, da una diffusa corruzione e da sistemi di controllo interni insufficienti dello Stato beneficiario e che la revisione contabile della dotazione dell'Unione per lo sviluppo riveste pertanto una particolare importanza;

I. considerando che il 2010 è stato un anno di sfide difficili per la cooperazione allo sviluppo a livello globale, dovute ad esempio all'inizio della crisi finanziaria e del debito a livello mondiale, all'aumento dei prezzi delle derrate alimentari ed al terremoto di Haiti;

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1. ricorda che il FES è attuato mediante progetti e sostegno al bilancio e che nel 2010 il 66% dei fondi è confluito in progetti ed il 34% è stato incanalato attraverso il sostegno al bilancio; ricorda che, nel 2010, il 49% dei pagamenti del FES è stato gestito nel quadro di una gestione centralizzata, ossia che la Commissione ha attuato direttamente le attività di aiuto; che l'11% dei pagamenti è stato gestito mediante una gestione congiunta, ossia attraverso organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca centrale, e che il 40% dei pagamenti è stato gestito nel quadro di una gestione decentrata, ovvero che la Commissione ha affidato alcuni compiti di attuazione alle autorità dei paesi beneficiari;

2. nota con soddisfazione che, a metà del periodo di applicazione del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES), è stato raggiunto un livello record dei pagamenti lordi e che il tasso d'impegno è prossimo al 50%, il che rende perseguibile l'obiettivo di impegnare l'intero decimo FES entro il 2013; è preoccupato, tuttavia, per i bassissimi tassi d'impegno delle dotazioni regionali (20%) e di quelle dei paesi e territori d'oltremare (3%), a metà del decimo FES; chiede alla Commissione di accelerare urgentemente l'attuazione dei programmi indicativi regionali e dei programmi concernenti i paesi e territori d'oltremare;

3. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che il Parlamento non ha il diritto di controllare le operazioni del FES in modo analogo a quanto avviene per altri strumenti di aiuto come lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI); esorta la Commissione a presentare proposte concrete per migliorare il controllo democratico del Parlamento sul FES allineandolo con quello esercitato sul DCI; sottolinea altresì l'importanza di una vigilanza sul FES da parte dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

Iscrizione in bilancio del FES

4. ribadisce la sua posizione a favore dell'iscrizione in bilancio del FES; è convinto che si tratti di un passo fondamentale per rafforzare il controllo democratico, la responsabilità e la trasparenza dei finanziamenti e per garantire maggiore coerenza alla politica dell'Unione nei confronti dei paesi ACP; sottolinea che l'iscrizione in bilancio ridurrebbe i costi di transazione e semplificherebbe le procedure contabili e dei sistemi di informazione, grazie all'introduzione di una sola serie di norme amministrative e strutture decisionali in luogo di due; si aspetta che la Commissione garantisca che l'iscrizione in bilancio non avvenga a spese di una perdita di prevedibilità dei finanziamenti ACP;

5. si rammarica fortemente che la Commissione nella sua comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" non abbia proposto di integrare il FES nel bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020; insiste perché, quanto prima e non oltre il 2020, alla scadenza dell'accordo di Cotonou, il FES sia integrato nel bilancio dell'Unione; incoraggia con forza la Commissione a preparare l'integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio senza ulteriori indugi;

6. esorta il Consiglio e gli Stati membri a rispondere favorevolmente alla proposta della Commissione e ad acconsentire a che il FES sia integralmente incorporato nel bilancio dell'Unione a partire dal 2020; ritiene che tale misura sia attesa da troppo tempo; si aspetta che la Commissione adempia a tale impegno e prenda tutte le misure necessarie per cominciare a preparare l'iscrizione in bilancio del FES;

7. sottolinea che l'integrazione del FES nel bilancio dell'Unione non implica una riduzione della spesa complessiva per la cooperazione allo sviluppo;

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Dichiarazione di affidabilità

Affidabilità dei conti

8. accoglie con favore il parere della Corte dei conti secondo cui i conti annuali definitivi dell'ottavo, nono e decimo FES presentano correttamente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 2010;

9. ricorda il parere della Corte dei conti secondo cui esiste ancora una frequenza elevata di errori di codificazione; prende atto della constatazione della Corte dei conti secondo cui, benché tali errori non abbiano avuto un impatto materiale sui conti annuali nel 2010, essi possono influire sull'affidabilità dei dati di gestione finanziaria di EuropeAid;

10. prende atto del piano d'azione di EuropeAid, inteso a migliorare la qualità delle informazioni relative ai contratti nel suo sistema di gestione dell'informazione e contabilità (CRIS), nonché dell'iniziativa in materia di contabilità volta ad aiutare gli utenti a codificare e classificare correttamente le informazioni contabili; attende l'avvio di una revisione del modulo di audit del sistema CRIS nel 2012; chiede alla Commissione di riferire alle commissioni competenti del Parlamento se la riduzione prevista di tali errori di codificazione persistenti ed un ulteriore miglioramento della qualità di immissione dei dati sono stati effettivamente attuati;

11. nota con soddisfazione che l'introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza (ABAC-FES) è stata praticamente completata; nota che il nuovo sistema di contabilità rafforza il contesto contabile e migliora la qualità della codificazione;

Regolarità delle operazioni

12. nota con soddisfazione che, secondo la Corte dei conti, le entrate e gli impegni sono esenti da errori significativi, ma è preoccupato per la frequenza significativa di errori non quantificabili che riguardano gli impegni in termini di rispetto delle procedure di appalto e dei termini legali per la firma dei contratti;

13. è preoccupato per il parere della Corte dei conti relativo alla legalità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti, secondo cui i pagamenti sono stati inficiati da errori in misura rilevante; ricorda che la stima della Corte dei conti relativa al tasso di errore più probabile per i pagamenti per l'ottavo, il nono e il decimo FES è del 3,4%, è superiore alla soglia di rilevanza del 2% e che, per tutti i tipi di progetti, ad eccezione degli appalti di forniture, sono stati riscontrati errori quantificabili e non quantificabili;

14. constata che, per quanto riguarda i pagamenti relativi ai progetti, i principali tipi di errori quantificabili individuati rimasti riguardano i seguenti aspetti: a) la precisione: errori di calcolo; b) la frequenza: assenza di fatture o di altra documentazione di sostegno per i servizi prestati o le merci fornite; c) l'eleggibilità: spese sostenute al di fuori del periodo di attuazione o relative a voci non previste nel contratto e pagamenti non dovuti dell'IVA o mancata applicazione di sanzioni obbligatorie;

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15. è particolarmente allarmato per l'aumento dei progetti a scarso rendimento constatato nel 2010 (12,6% a fronte dell'11% nel 2009)1 e il persistente alto tasso di errore negli impegni a livello di gestione decentrata;

16. deplora la persistente frequenza elevata di errori non quantificabili che riguardano i pagamenti; nota che gli errori non quantificabili riguardavano principalmente le garanzie di buona esecuzione, la non conformità con le procedure di autorizzazione e aggiudicazione degli appalti per le spese amministrative, documenti giustificativi insufficienti ed incoerenze con le norme contrattuali;

17. nota che, secondo la Commissione, gli errori non quantificabili non hanno avuto alcun impatto finanziario; prende atto del sostanziale aumento relativo alla messa a disposizione, da parte di EuropeAid, di formazioni on line, nonché di seminari messi a disposizione, prima dell'incarico, dei capi di delegazione appena nominati, ecc., quale strategia volta a ridurre i tassi di errori non quantificabili; si aspetta che la Commissione dimostri se ciò avrà come conseguenza una riduzione del numero di errori non quantificabili; invita la Commissione a rafforzare i controlli ex ante per prevenire gli errori non quantificabili e possibili perdite dovuti al mancato rispetto delle norme applicabili in materia di garanzie bancarie;

Errori residui

18. ricorda che EuropeAid sta ancora lavorando ad un indicatore chiave dell'impatto finanziario stimato degli errori residui, una volta attuati tutti i controlli transazionali ex ante ed ex post; nota l'affermazione della Commissione secondo cui il suo tasso netto di errori residui è inferiore al tasso di errore stimato dalla Corte dei conti; ricorda il parere della Corte dei conti in cui essa dichiara che l'audit della Corte non corrobora la dichiarazione del direttore generale di EuropeAid secondo cui avrebbe ottenuto una ragionevole garanzia sul fatto che i pagamenti effettuati da EuropeAid a partire dai FES molto probabilmente non erano inficiati da errori materiali;

19. deplora la mancanza di compatibilità tra, da una parte, la stima della Corte dei conti dei tassi di errore più probabili, basata sull'approccio annuale della Corte dei conti e sul metodo attuale e, dall'altra, la prassi della Commissione che consiste nel fare riferimento al tasso netto di errore residuale che copre più di un anno; ritiene che l'approccio basato sul tasso di errore residuo nella sua forma attuale non fornisca dati comparabili per la procedura annuale di discarico; nota con soddisfazione che la Commissione concorda con la Corte dei conti sulla necessità di trovare elementi probanti supplementari; invita la Commissione a completare il processo di elaborazione dell'indicatore chiave al fine di stimare l'impatto finanziario dell'errore residuo entro il termine fissato, ossia entro il 2013;

Valutazione globale dell’efficacia dei sistemi di supervisione e controllo

20. si rammarica in merito alla constatazione della Corte dei conti secondo cui i sistemi generali di supervisione e controllo del FES gestiti dalla Commissione sono solo parzialmente efficaci; osserva che il monitoraggio e la supervisione da parte dei servizi centrali di EuropeAid sono stati efficaci, mentre sono stati solo parzialmente efficaci per quanto riguarda le delegazioni dell'Unione;

1 Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di

sviluppo nel 2010, pag. 11.

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21. si rammarica che le carenze dei sistemi di supervisione e controllo delle delegazioni dell'Unione abbiano un carattere ricorrente; ricorda che le conclusioni della Corte dei conti menzionavano verifiche male documentate ed inefficaci, eseguite presso la maggior parte delle amministrazioni degli ordinatori nazionali nei paesi beneficiari del FES, la mancanza di capacità istituzionali nella gestione degli ordinatori nazionali, limitazioni in termini di risorse e percentuali di rotazione molto elevate presso le delegazioni dell'Unione; chiede pertanto un rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione degli ordinatori nazionali, fornendo un'ulteriore formazione in ambito finanziario e un orientamento mirato a superare tali carenze della gestione finanziaria;

22. nota che, nelle ultime tre relazioni annuali della Corte dei conti relative al FES, sono state rilevate carenza di personale e risorse umane inadeguate, che potrebbero avere un impatto negativo sulle procedure di revisione contabile dell'Unione; esprime forte preoccupazione per tale problema ricorrente;

23. sottolinea che la presenza di personale competente in numero adeguato è un requisito fondamentale per un'attuazione efficace ed un monitoraggio e un controllo di alta qualità dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione; invita a tale riguardo la Commissione e il SEAE a dare sufficiente priorità agli aspetti relativi alle risorse umane in seno alla propria organizzazione nonché all'efficienza in termini di costi, al fine di non compromettere la capacità delle delegazioni nello svolgimento dei compiti di monitoraggio e controllo;

24. prende atto delle conclusioni della Corte dei conti secondo cui i controlli ex ante eseguiti dagli ordinatori dei servizi centrali di EuropeAid nonché nelle delegazioni dell'Unione sono stati solo parzialmente efficaci; ricorda che i controlli ex ante di EuropeAid si basano in larga misura su certificati di supervisori esterni o su audit e verifiche esterni delle spese; deplora che, in seguito alla frequenza elevata di errori, la Corte dei conti abbia stimato che la garanzia che può esserne dedotta è limitata; nota che la Commissione ha adottato capitolati d'oneri standard per gli auditor al fine di risolvere tale questione;

25. nota con soddisfazione che l'ambiente di controllo dei Servizi centrali EuropeAid e delle delegazioni dell'Unione è stato giudicato efficace; è preoccupato per le debolezze ricorrenti nei sistemi di monitoraggio e supervisione delle delegazioni dell'Unione, quali una documentazione carente o inadeguata o il ricorso a procedure di appalto scorrette da parte degli organismi attuatori; osserva che il "manuale per la gestione finanziaria per i destinatari dei fondi UE per le azioni esterne" è stato finalizzato e divulgato al fine di migliorare la conoscenza della gestione finanziaria e delle norme che regolano l'ammissibilità da parte degli organismi attuatori;

26. nota che la Commissione persegue i suoi sforzi volti a migliorare i sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid, si aspetta che l'attuale revisione dei sistemi di controllo di EuroAid (piano d'azione di EuropeAid per rafforzare la piramide di controllo) diano risultati positivi in termini di responsabilità, efficienza ed efficacia sul piano dei costi; invita la Commissione ad informare le commissioni competenti del Parlamento in merito alle misure adottate per porre rimedio ai problemi di cui sopra;

27. plaude all'introduzione, nel giugno 2010, di un nuovo formato per le relazioni annuali elaborate dalle delegazioni sulle riforme in materia di gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari ed esorta le delegazioni ad applicare in modo coerente tale nuovo quadro;

28. plaude alla conclusione della Corte dei conti secondo cui la relazione annuale di attività è

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chiara ed istruttiva, in particolare grazie all'uso di indicatori quantitativi ed offre un quadro oggettivo dell'attuazione e dei risultati;

29. esorta la Commissione ad aumentare il livello di informazione per quanto riguarda l'esecuzione del FES in ambito nazionale e regionale nei paesi ACP ed a garantire una maggiore visibilità di tutte le attività finanziate oltremare dall'Unione;

Competenze della Commissione e del SEAE per quanto concerne l'attuazione dell'aiuto

allo sviluppo fornito dall'Unione

30. nota che il 2010 è stato l'anno in cui il SEAE ha preso forma ed ha iniziato la sua attività; ribadisce le sue preoccupazioni sul fatto che la ripartizione iniziale delle competenze tra il personale della Commissione e del SEAE nelle delegazioni dell'Unione abbia dato luogo ad una situazione di confusione ed a critiche ingiustificate; chiede una maggiore efficacia dell'aiuto europeo allo sviluppo per superare tale gestione frammentata;

31. chiede alla Commissione di seguire e di riferire in merito al funzionamento di tale nuovo sistema; nota che le questioni che hanno richiesto un chiarimento tra il SEAE e la Commissione sono affrontate negli "accordi di lavoro tra i servizi della Commissione e il SEAE in relazione a questioni in materia di relazioni esterne"; invita la Commissione a presentare il documento alle commissioni competenti del Parlamento una volta che lo avrà finalizzato, corredato di una sintesi delle questioni in sospeso tra la Commissione ed il SEAE ed un quadro della strategia destinata ad affrontare tali questioni, nonché un chiarimento formale riguardo ad un'eventuale flessibilità nell'impiego delle risorse umane nelle delegazioni dell'Unione;

Sostegno al bilancio

32. ricorda che la Corte dei conti ha constatato nella sua relazione annuale sul FES concernente l'esercizio 2010 che i pagamenti di sostegno al bilancio presentavano una frequenza elevata di errori non quantificabili nel 2010 (35%), ossia un tasso altrettanto elevato che nel 2009, il che indica un elevato tasso di errori nei pagamenti relativi al sostegno finanziario; nota che al fine di affrontare tale questione la Commissione ha rafforzato le disposizioni in materia di formazione ed ha introdotto il "manuale per la gestione finanziaria per i destinatari dei fondi UE per le azioni esterne"; invita la Commissione a seguire la questione ed a riferire se tali misure migliorano la situazione;

33. ricorda che il sostegno al bilancio è stato utilizzato per quasi due decenni da parte della Commissione quale modalità di aiuto; nota che vi è ancora un margine di miglioramento per aspetti quali la concezione, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione, il controllo e la rendicontazione;

34. riconosce i potenziali vantaggi del sostegno al bilancio; ritiene tuttavia che esso non rappresenti la giusta risposta a qualsiasi situazione; ritiene che tale modalità di aiuto abbia senso solo se garantisce sufficiente trasparenza, responsabilità ed efficacia;

35. riconosce gli sforzi compiuti ed i risultati conseguiti dalla Commissione nel presentare l'ammissibilità del sostegno al bilancio in modo più formalizzato e strutturato, ad esempio introducendo un quadro rivisto per la valutazione dei progressi in materia di gestione delle finanze pubbliche oppure mediante gli orientamenti in materia di sostegno al bilancio per gli Stati fragili e così via;

36. invita la Commissione a concentrarsi sull'efficacia dei programmi verificando i risultati in

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base agli indicatori, a pubblicare le condizioni e gli indicatori di prestazione nei documenti strategici per paese ed a garantire che le relazioni delle delegazioni forniscano una dimostrazione strutturata e formalizzata dei progressi compiuti in materia di gestione delle finanze pubbliche, definendo chiaramente i criteri per la valutazione di tali progressi, i progressi conseguiti e, se del caso, le ragioni per le quali il programma di riforma non sia stato attuato in conformità del piano;

37. plaude alle conclusioni della Corte dei conti secondo cui il numero precedentemente elevato di errori non quantificabili, relativo alla dimostrazione dei progressi compiuti in materia di gestione delle finanze pubbliche sia sostanzialmente diminuito, in seguito all'introduzione, nel giugno 2010, di un quadro rivisto per il monitoraggio e la rendicontazione sui progressi in materia di gestione delle finanze pubbliche; invita la Commissione a proseguire nei suoi sforzi intesi a ridurre definitivamente gli errori non quantificabili;

38. prende atto della comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 su "Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi" (COM(2011)0638), che prevede ad esempio l'introduzione, da parte della Commissione, di un nuovo criterio di ammissibilità concernente la trasparenza e il controllo del bilancio;

39. ricorda che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/20061, il sostegno finanziario può essere concesso qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica; esprime preoccupazione, in tale contesto, per i rischi impliciti nell'interpretazione "dinamica" dei criteri di ammissibilità da parte della Commissione; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per concretizzare le sue decisioni in materia di ammissibilità del sostegno al bilancio e per assicurare che tutte le convenzioni di finanziamento forniscano una base chiara e completa per valutare il rispetto delle condizioni di pagamento; chiede alla Commissione di stabilire gli importi da assegnare ai singoli programmi di sostegno al bilancio apportando maggiori prove ed in maniera più trasparente;

40. sottolinea la doppia responsabilità per quanto riguarda il sostegno al bilancio: tra donatore e paese partner e tra il paese partner ed i suoi cittadini; sottolinea pertanto l'interesse comune dei contribuenti nell'Unione e nei paesi partner per revisioni contabili trasparenti e corrette e la costante necessità di un migliore sostegno allo sviluppo della capacità di controllo propria dei paesi partner;

41. ricorda che la gestione delle finanze pubbliche è uno dei criteri per fornire sostegno al bilancio agli attuali 102 paesi beneficiari2; invita la Commissione a illustrare all'autorità per quali ragioni solo 28 analisi nazionali della responsabilità finanziaria in materia di spesa pubblica (PEFA) siano disponibili sul sito della Commissione3;

42. auspica che la Commissione e gli Stati membri istituiscano un registro pubblico che

1 Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

2 Risposta all'interrogazione scritta 23, rivolta al Commissario Piebalgs nel quadro del discarico del FES 2010, per l'audizione del 12 gennaio 2012.

3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic–support/public–finance/pefa_assesments_en.htm

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elenchi in maniera trasparente gli accordi, le procedure e gli indicatori di sviluppo1;

43. chiede alla Commissione di fornire relazioni regolari sul conseguimento degli obiettivi definiti in relazione al sostegno al bilancio dell'Unione e sui problemi specifici incontrati in alcuni paesi beneficiari; invita la Commissione a garantire che il sostegno di bilancio sia ridotto o sospeso quando non siano raggiunti obiettivi chiari;

44. ritiene che il Libro verde2 lanciato nel 2010 rappresenti un contributo positivo alla riflessione su come trasformare il sostegno al bilancio in uno strumento più efficiente ed efficace per la riduzione della povertà;

45. esorta ancora una volta la Commissione ad aiutare i paesi partner a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit e ad aumentare la trasparenza e l'accesso pubblico alle informazioni, in particolare quando gli aiuti sono forniti mediante un sostegno al bilancio, in linea con il disposto dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 e invita la Commissione a riferire regolarmente sui progressi conseguiti;

Relazione speciale n. 11/2010 della Corte dei conti sulla gestione, da parte della

Commissione, del sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, dell'America latina e

dell'Asia

46. accoglie con favore l'audit della Corte dei conti e le raccomandazioni costruttive ivi contenute;

47. ritiene che, se utilizzato in modo adeguato, il sostegno al bilancio generale (SBG) sia un prezioso strumento per erogare aiuti, giacché ha il potenziale di accrescere la partecipazione e la responsabilità dei governi beneficiari, e riconosce la necessità di un maggiore controllo da parte dei parlamenti e la partecipazione della società civile dei paesi beneficiari, contribuendo altresì ad ampliare le fondamenta e la necessità di un forte dialogo politico tra questi ultimi e l'Unione europea;

48. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato che la Commissione, a vent'anni di distanza da quando ha iniziato a fornire aiuti mediante questo strumento, non gestisce in maniera adeguata i principali rischi per una fornitura efficace di SBG; esorta altresì la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti al fine di rafforzare la propria gestione dei rischi mediante una valutazione adeguata dei rischi fiduciari e per lo sviluppo, in particolare utilizzando meglio le informazioni già disponibili;

49. condivide il parere espresso dalla Commissione, secondo cui in certi casi un "approccio dinamico" all'SBG può permettere di ottenere importanti risultati politici, quando l'SBG è erogato a favore di paesi che, nonostante presentino debolezze nella gestione delle finanze pubbliche, si impegnano sul fronte delle riforme e dimostrano di compiere progressi nell'attuazione delle stesse; esprime tuttavia profonda preoccupazione per il fatto che dodici paesi ACP, che non sono in una situazione di fragilità e per i quali è stato pianificato l'SBG nei documenti di strategia nazionale del decimo FES, e cinque paesi dell'America latina con programmi SBG, siano stati classificati nel 2009 come afflitti da "corruzione dilagante" in base all'indice di percezione della corruzione (Corruption

1 Come richiesto nella risoluzione sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo, Testi approvati del 5 giugno 2011, P7_TA(2011)0317, paragrafo 52.

2 Libro Verde della Commissione del 19 ottobre 2010: "Il futuro del sostegno al bilancio dell'UE a favore dei paesi terzi" (COM(2010)0586).

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Perception Index) pubblicato da Transparency International, il che significa che hanno ottenuto un punteggio inferiore a tre su una scala da 10 (molto pulito) a 0 (molto corrotto); sollecita la Commissione a sviluppare metodi di controllo adeguati, rigorosi e trasparenti ed a garantire la presenza di personale sufficiente e appropriato nelle delegazioni dell'Unione prima di avviare un SBG in paesi beneficiari con rischi fiduciari così elevati; a tale riguardo, chiede al SEAE di esercitare appieno il suo ruolo politico, partecipando attivamente allo sviluppo degli obiettivi politici dei paesi beneficiari in materia di lotta alla corruzione e per assicurare che si compiano progressi nel raggiungimento degli stessi;

50. esprime preoccupazione in merito alle conclusioni della Corte dei conti secondo cui non è stata prestata sufficiente attenzione alla necessità di rafforzare gli organi di vigilanza, quali i parlamenti e le organizzazioni della società civile nei paesi beneficiari, laddove il potenziamento del controllo parlamentare e della partecipazione della società civile rappresentano una componente essenziale degli obiettivi di rafforzamento delle capacità per quanto riguarda l'SBG; esorta la Commissione ad investire maggiormente nel miglioramento delle istituzioni, dello Stato di diritto, della democrazia e della buona governance nei paesi beneficiari;

51. chiede alla Commissione di fare in modo che gli obiettivi dei suoi programmi SBG prendano in considerazione la situazione specifica del paese partner, tenendo debitamente conto del fatto che l'obiettivo principale dei programmi SBG è sostenere l'attuazione della strategia di sviluppo nazionale di un paese;

52. chiede alla Commissione e agli Stati membri di:

– dare prova di una comune determinazione a svolgere pienamente un forte ruolo politico nel loro dialogo con i paesi beneficiari, essenziale per il successo dell'SBG, in particolare quando associato al forte impatto potenziale di una politica comune dell'UE, condivisa da tutti gli Stati membri,

– migliorare il proprio coordinamento per quanto riguarda le procedure,

– rafforzare il proprio impegno nei confronti degli obiettivi dell'SBG,

– evitare di inviare segnali contradditori ai paesi beneficiari, anche se ciò potrebbe sembrare altrettanto difficile agli Stati membri e alla Commissione di quanto lo siano le richieste legittime rivolte ai paesi beneficiari dell'SBG, per quanto riguarda il buon governo e lo Stato di diritto;

53. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia rilevato che la concezione e l'attuazione delle quattro componenti dei programmi SBG (finanziamento, sostegno allo sviluppo delle capacità, condizioni e dialogo) non garantiscono l'ottimizzazione dell'impatto potenziale degli stessi; chiede alla Commissione di seguire le raccomandazioni della Corte dei conti stabilendo gli importi da stanziare per i singoli programmi SBG in modo più circostanziato e trasparente, incentrando il rafforzamento delle capacità sulle esigenze prioritarie, rafforzando la gestione delle condizioni riferite ai risultati per quanto riguarda le generali condizioni di ammissibilità e quelle specifiche per l'esborso e rafforzando il suo approccio al dialogo;

54. chiede alla Commissione di impegnarsi in maniera più sistematica nel dialogo con i paesi beneficiari su tutti gli aspetti dell'SBG; esorta altresì la Commissione a migliorare le competenze dei suoi funzionari presso le delegazioni dell'Unione al fine di rafforzare tale dialogo; chiede alla Commissione di garantire che i funzionari delle delegazioni dell'Unione che attuano l'SBG abbiano un accesso adeguato alle risorse umane e alle

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informazioni;

55. esorta la Commissione a migliorare la rendicontazione dell'efficacia del suo programma SBG, in particolare mediante la creazione di un adeguato metodo di valutazione quantitativa e un sistematico monitoraggio dei progressi rispetto ad indicatori chiari ed obiettivi quantificabili;

56. ribadisce gli appelli rivolti alla Commissione affinché rediga una relazione annuale sull'utilizzo del sostegno al bilancio, onde individuare meglio i punti forti e i punti deboli degli attuali programmi di sostegno al bilancio;

57. esorta la Commissione e gli altri donatori a collaborare per realizzare, con cadenza regolare, una valutazione congiunta volta ad esaminare l'efficacia dell'aiuto erogato attraverso i programmi SBG in termini di riduzione della povertà;

Priorità in materia di sviluppo, cooperazione allo sviluppo con un impatto elevato

58. sottolinea che la buona governance, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la riduzione della povertà devono costituire obiettivi integranti degli organismi attuatori nei paesi in cui è distribuito l'aiuto del FES;

59. ricorda gli eventi della Primavera araba nel 2011 e l'importanza di concentrare l'attenzione sui principi democratici e sul sostegno all'instaurazione della democrazia in tutti i tipi di aiuti allo sviluppo;

60. ribadisce il suo impegno ad attenersi ai principi dell'efficacia dell'aiuto sulla base di un reale partenariato, quali definiti nella dichiarazione di Parigi dell'OCSE e nel programma d'azione di Accra sull'efficacia degli aiuti;

61. prende atto con soddisfazione della comunicazione della Commissione dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" (COM(2011)0637), del 13 ottobre 2011, che prevede un sostegno costante per l'inclusione sociale e lo sviluppo umano; insiste affinché almeno il 20% degli aiuti dell'Unione sia destinato all'istruzione primaria e secondaria e alle cure sanitarie di base; sollecita la Commissione a porre maggiormente l'accento sulla salute materna, visto che si tratta dell'Obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) per il quale i progressi sono stati più deludenti;

62. invita nuovamente la Commissione a dare priorità al rafforzamento del sostegno ai sistemi sanitari, concentrandosi in particolare sulle persone più povere, e al miglioramento della qualità dell'insegnamento, nonché a contribuire a definire un quadro strategico che favorisca i poveri e affronti le problematiche di genere; esorta la Commissione a garantire una migliore visibilità delle attività finanziate dall'Unione in altri continenti;

63. plaude al fatto che l'aiuto allo sviluppo non rappresenta più la principale fonte di reddito per molti dei paesi più poveri del mondo; sottolinea che l'efficacia degli aiuti richiede che i paesi poveri siano in grado di mobilitare entrate interne e deplora il fatto che le fughe illecite di capitali dai paesi in via di sviluppo in quantità che superano l'afflusso di capitali verso tali paesi, ad esempio mediante la corruzione e l'evasione fiscale su larga scala, rappresentino un problema grave e sostanziale che ostacola la riduzione della povertà e prolunga la dipendenza dagli aiuti;

64. sottolinea altresì che uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine richiede fonti di

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reddito sostenibili oltre agli aiuti; ritiene, a tale riguardo, che relazioni commerciali sane e funzionanti in linea con i principi dell'OMC siano fondamentali per i paesi in via di sviluppo e sollecita pertanto la Commissione, il Consiglio e i paesi ACP ad individuare soluzioni alle questioni ancora in sospeso concernenti gli accordi di partenariato economico e gli accordi di libero scambio proposti tra l'Europa e la regione ACP;

65. esprime preoccupazione in merito alle procedure di controllo della Commissione in vigore, allorché i fondi dell'Unione sono gestiti mediante organizzazioni internazionali nel quadro di accordi di gestione congiunti; pone l'accento sul fatto che i termini e l'attuazione delle attività di controllo e follow-up dei fondi dell'Unione previsti dalla gestione congiunta hanno dimostrato gravi carenze; invita la Commissione a garantire che tutti i suoi partner le forniscano un accesso facile e non burocratico alle loro relazioni di audit interno;

66. ricorda il caso dell'Afghanistan, in cui la situazione sul piano della sicurezza è estremamente difficile, al punto che il personale della Commissione non può più circolare liberamente, il che limita notevolmente l'esecuzione di un certo numero di procedure "standard" di controllo interno;

67. rileva l'importanza del collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo (LRRD) per rafforzare i collegamenti tra aiuto di emergenza, ripresa e sviluppo e garantire una transizione graduale dall'aiuto umanitario all'aiuto allo sviluppo; sottolinea che per migliorare il coordinamento, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dell'LRRD rimane ancora molto lavoro da svolgere;

68. esorta la Commissione a garantire che i finanziamenti del FES siano coordinati con altri strumenti (strumento alimentare, programma tematico sulla sicurezza alimentare, strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, programma tematico "Attori non statali e autorità locali", strumento per la stabilità, progetto pilota per la microfinanza rurale); invita la Commissione a garantire maggiore coerenza e complementarità tra l'aiuto umanitario e l'aiuto allo sviluppo, a livello sia programmatico sia pratico ed a porre maggiormente l'accento sulla riduzione dei rischi di catastrofi e sulla preparazione alle catastrofi nonché a rafforzare la resistenza delle popolazioni a rischio;

69. sottolinea che l'Unione ha bisogno di un'ampia gamma di strumenti per la cooperazione allo sviluppo adeguati ai diversi contesti, poiché in materia di aiuto allo sviluppo non vi è una soluzione unica per tutti; sottolinea in particolare la necessità di strumenti e metodi di lavoro specifici nelle relazioni con gli Stati falliti o con i paesi profondamente antidemocratici come l'Eritrea, che rifiuta gli aiuti a favore della popolazione nonostante la grave crisi alimentare;

70. ritiene che l'attuale grave crisi alimentare nel Corno d'Africa sia anche la tragica conseguenza della mancata coerenza e complementarità tra gli aiuti umanitari e allo sviluppo attuati a livello internazionale nonché delle speculazioni abusive sui prodotti alimentari; rileva che, contrariamente alle catastrofi naturali, questa crisi si sia sviluppata lentamente, trasformandosi gradualmente in una catastrofe umanitaria; rammenta che nel Corno d'Africa la siccità e la penuria alimentare sono purtroppo caratterizzate da cronicità e che l'autosufficienza degli agricoltori locali dovrebbe essere rafforzata per garantire la sostenibilità;

71. nota che la procedura di revisione intermedia non è ancora completata per tutti i paesi

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partner1, nonostante fosse stata prevista per il periodo 2010-2011; si aspetta che la Commissione la completi quanto prima e fornisca informazioni in merito all'esito della procedura di revisione sul suo sito web ufficiale;

Aiuti dell'Unione per Haiti

72. ricorda il terremoto di Haiti e le sue disastrose conseguenze; si rammarica per il livello insufficiente del coordinamento degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo (collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo); ritiene che la fornitura di aiuti umanitari dovrebbe basarsi su una strategia di uscita; ritiene che la Commissione dovrebbe dirigere i suoi sforzi e finanziamenti verso il risanamento e lo sviluppo;

73. deplora l'insufficiente grado di coordinamento tra la delegazione dell'Unione e la rappresentanza della DG ECHO; è a favore di un coordinamento rafforzato tra tutti gli attori dell'Unione nel paese; esorta pertanto la Commissione a garantire una maggiore coerenza e complementarità tra l'aiuto umanitario e l'aiuto allo sviluppo, a livello sia programmatico sia pratico;

74. deplora la mancanza di sostenibilità di alcuni progetti e sottolinea che essi dovrebbero essere principalmente intesi a creare occupazione e crescita sostenibili, onde consentire ad Haiti di aumentare i propri redditi al fine di ridurre la propria dipendenza dall'assistenza straniera; invita pertanto la Commissione a fornire al Parlamento un elenco dei progetti che sono stati attuati ad Haiti, corredato di una valutazione dettagliata della situazione attuale dei progetti, al fine di valutarne la sostenibilità;

75. evidenzia la mancanza di visibilità degli aiuti dell'Unione ad Haiti; è del parere che, per accrescere tale visibilità, è opportuno che sui documenti ufficiali figurino non soltanto la bandiera dell'Unione europea, ma anche il suo nome piuttosto che semplicemente quello della Commissione o della DG ECHO, che risultano molto meno identificabili per il cittadino medio di Haiti;

Relazione speciale n. 12/2010 della Corte dei conti sull'assistenza dell'Unione allo sviluppo

per l’istruzione di base nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale

76. accoglie con favore tale eccellente relazione della Corte dei conti che offre un'analisi approfondita dei risultati conseguiti grazie agli aiuti forniti dall'Unione all'istruzione di base; sottolinea tuttavia le carenze del programma, che sono dovute solo parzialmente alle misure adottate dalla Commissione;

77. riconosce appieno le difficoltà incontrate dalla Commissione nell'attuazione di tale programma allorché essa lavora in alcuni tra i paesi più poveri delle regioni interessate e cerca di raggiungere le popolazioni più povere; ritiene che il fatto che il 45% degli indicatori sia stato conseguito e che il 30% di essi stia registrando evidenti progressi rappresenti un notevole successo; chiede alla Commissione di indicare se nel frattempo tali dati sono ulteriormente migliorati;

78. sostiene appieno le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti ed ha preso atto delle risposte della Commissione;

79. ricorda le sue precedenti relazioni sul discarico, in cui è menzionato che uno dei problemi 1 Risposta all'interrogazione scritta n. 31, rivolta al Commissario Piebalgs nel quadro del discarico del FES 2010, per l'audizione del 12 gennaio 2012.

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principali in relazione all'attuazione di programmi di sviluppo specifici risiede nella mancanza di personale qualificato nelle delegazioni dell'Unione e nel sostegno fornito dalla sede della Commissione: invita la Commissione a discutere con le commissioni competenti del Parlamento al fine di individuare una soluzione più duratura al problema;

80. invita la Commissione ad affrontare in modo sistematico le carenze rilevate dalla Corte dei conti; vorrebbe essere informato sui seguenti punti:

a) per quanto riguarda la qualità dell'istruzione (aspetto affrontato da un documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato nel febbraio 2010 - SEC(2010)0121): tralasciando il fatto che la questione può apparire tardiva rispetto all'avvio del programma, può la Commissione indicare quali altre misure vengono attualmente adottate per monitorare e migliorare la qualità dell'istruzione?

b) in alcuni dei paesi analizzati nella relazione speciale n. 12/2010, sono stati rilevati casi di frode e di cattiva amministrazione delle risorse governative, tra cui il fenomeno dei docenti "fantasma"; quale tipo di sostegno assicura la Commissione per aiutare i paesi interessati a eliminare questo genere di frodi?

c) uno degli strumenti di base per l'attuazione di un programma efficace è la disponibilità di adeguate statistiche e valutazioni del sistema formativo esistente; la Corte dei conti rileva che in diversi paesi tali statistiche e valutazioni non sono disponibili o aggiornate; quali misure ha adottato la Commissione per porre rimedio a questo problema?

d) come segnalato dalla Corte dei conti, la partecipazione delle bambine all'istruzione di base dipende da un'ampia serie di misure non legate all'istruzione, come la presenza di servizi igienici separati ecc., anche se in alcuni paesi interessati sono stati conseguiti progressi; quali misure specifiche ha adottato la Commissione in ciascuno di questi paesi per innalzare il livello di partecipazione delle bambine all'istruzione di base e in quali di questi paesi le scuole femminili sono considerate una soluzione possibile?

Lo strumento per gli investimenti

81. ricorda che i fondi assegnati allo strumento per gli investimenti del decimo FES ammontavano a 1 530 000 000 EUR per i paesi ACP e PTOM; nota che l'importo totale delle operazioni sottoscritte nel quadro del portafoglio dello strumento per gli investimenti era di 374 230 000 EUR nell'esercizio 2010; ricorda che la Banca europea per gli investimenti (BEI) gestisce lo strumento per gli investimenti, uno strumento di rischio rotativo finanziato dal FES e inteso a promuovere gli investimenti privati, in particolare nei paesi ACP;

82. deplora il fatto che lo strumento per gli investimenti non sia coperto dalla dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti o dalla procedura di discarico del Parlamento, benché le operazioni siano eseguite dalla BEI per conto e a rischio dell'Unione utilizzando le risorse del FES; ritiene che ciò non sia auspicabile politicamente e per motivi di responsabilità; sottolinea che tali disposizioni riducono l'ambito di applicazione dei poteri di discarico del Parlamento, specie se si considera che le risorse del FES derivano da fondi pubblici versati dai contribuenti europei;

83. sottolinea che tutte le operazioni della BEI finanziate dal FES devono essere pienamente conformi con l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo

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cui la riduzione e l'eliminazione della povertà sono obiettivi primari della politica di sviluppo dell'Unione; reputa che solo una politica di sviluppo a favore dei poveri possa essere efficace e sostenibile;

84. ritiene che le politiche a favore della crescita economica non possano prescindere dalla promozione delle norme sociali e ambientali e dall'attuazione dei meccanismi di protezione sociale;

85. invita la BEI a vincolare più direttamente i progetti che finanzia alla riduzione della povertà e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, ai diritti umani, alla responsabilità sociale delle imprese, al lavoro dignitoso e ai principi ambientali, alla democrazia, alla buona governance ed alla creazione di imprese, attuando la decisione n. 1080/2011/UE1;

86. invita la BEI a esercitare maggiore vigilanza sugli aspetti sociali (compreso il rispetto dei diritti umani) lungo l'intero ciclo di realizzazione dei suoi progetti, sia attraverso l'analisi ex ante sia, in particolare, attraverso il monitoraggio durante la realizzazione del progetto e dopo il suo completamento; chiede che siano definiti "indicatori di rendimento" per meglio valutare il valore aggiunto e l'impatto delle operazioni della BEI e il rafforzamento delle specifiche competenze del personale in materia di sviluppo sostenibile, diritti umani, e problematiche sociali/di genere;

87. nota che la valutazione indipendente intermedia dello strumento per gli investimenti della BEI e delle attività delle risorse proprie della BEI nei paesi ACP indica che gli sforzi della BEI volti a monitorare l'attuazione del progetto, garantire una presenza locale e seguire gli aspetti ambientali e sociali sembrano ancora insufficienti; invita la BEI a migliorare i suoi meccanismi di controllo;

88. nota con soddisfazione i progressi conseguiti nella relazione annuale 2010 della BEI sullo strumento per gli investimenti in termini di focalizzazione sui risultati; ritiene tuttavia che via sia ancora un ampio margine di manovra per migliorare le relazioni annuali dal punto di vista della presentazione di informazioni complete, rilevanti e obiettive per quanto riguarda i risultati, gli obiettivi stabiliti, gli obiettivi conseguiti ed i motivi di eventuali scarti, nonché le valutazioni eseguite ed una sintesi dei risultati di tali valutazioni, inclusi i punti deboli ed i problemi che occorre affrontare; accoglie con favore l'atteggiamento cooperativo della BEI durante i lavori preliminari della presente relazione sul discarico;

89. ricorda che il 14% dei fondi dello strumento per gli investimenti (390 000 000 EUR) è erogato attraverso istituzioni finanziarie europee di sviluppo bilaterale o joint venture;

90. deplora la mancanza di trasparenza riguardo ai beneficiari finali dei fondi dello strumento per gli investimenti; invita la BEI ad applicare una vigilanza rafforzata ("due diligence"), verificando la presenza di un'appropriata consultazione pubblica a livello locale, degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti per i quali si richiede la garanzia dell'Unione, prima della loro approvazione, inclusa la performance degli intermediari finanziari nell'utilizzare i crediti erogati dalla BEI su tali aspetti; ritiene che, per quanto riguarda i prestiti ai paesi in via di sviluppo, la BEI dovrebbe applicare una "due diligence"

1 Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

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rigorosamente rafforzata in conformità di procedure standardizzate, secondo le migliori prassi internazionali, per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

91. prende atto delle relazioni di un'organizzazione non governativa, concernenti presunti casi in cui i fondi della BEI sarebbero stati erogati a società i cui dirigenti erano soggetti a indagini o erano accusati di corruzione e riciclaggio di denaro; invita la BEI ad informarlo in merito a tali casi;

92. nota che la BEI garantisce la complementarietà tra i progetti finanziati dalla BEI e dalla Commissione, consultando la Commissione in una fase molto precoce, prima che la BEI inizi ad esaminare con attenzione i diversi progetti; ricorda che la Commissione è un membro che non dispone del diritto di voto in seno al comitato dello strumento per gli investimenti e fornisce il suo parere su ogni proposta specifica;

93. invita la Commissione a continuare a monitorare e controllare da vicino l'attuazione dello strumento per gli investimenti e ad informare la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento su base regolare in merito alle sue conclusioni;

94. ricorda che l'accordo tripartito tra la Commissione, la BEI e la Corte dei conti definisce il ruolo della Corte dei conti in relazione al controllo dei FES gestiti dalla BEI; invita la Corte dei conti a presentare una relazione speciale sull'efficacia e l'efficienza dei FES gestiti dalla BEI dal punto di vista della riduzione della povertà;

95. nota che la BEI versa una retribuzione variabile sotto forma di gratifiche annuali al proprio personale; invita la BEI a pubblicare su base annua informazioni dettagliate sul suo sito web in relazione agli importi delle gratifiche annuali del suo personale direttivo, incluse quelle di ogni membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo e del comitato di audit;

96. nota altresì che l'attuale consiglio di amministrazione della BEI è costituito da sette donne e diciannove uomini; invita gli Stati membri a designare candidati donne per coprire i due posti attualmente vacanti, al fine di conseguire una rappresentanza più equilibrata in seno al consiglio di amministrazione.

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P7_TA-PROV(2012)0157

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Consiglio

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II – Consiglio

(COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0258/2011)2,

– vista la relazione annuale del Consiglio all'autorità competente per il discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio6,

– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria7,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0095/2012),

1. rinvia la sua decisione sul discarico al segretario generale del Consiglio relativamente

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 6 Decisione emanante dal regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

7 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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all'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni e riserve nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II – Consiglio

(COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0258/2011)2,

– vista la relazione annuale del Consiglio all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio6,

– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria7,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0095/2012),

1. in linea con la sua facoltà di utilizzare le due scadenze del calendario di discarico al fine, in questo caso, di esplorare la possibilità di pervenire ad un accordo con la Presidenza di turno, rinvia la sua decisione di discarico al segretario generale del Consiglio relativamente all'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2010;

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 6 Decisione emanante dal regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

7 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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2. prende atto che nella sua relazione annuale 2010 la Corte dei conti ha stimato che, sulla base dei lavori di rendicontazione effettuati, i pagamenti relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell'insieme, esenti da errore significativo; sottolinea che il tasso di errore più probabile è valutato nel settore delle "spese amministrative", in generale allo 0,4% (punti 7.9 e 7.10);

3. dichiara di aver ricevuto una serie di documenti destinati alla procedura di discarico 2010 (stati finanziari definitivi del 2010, compresi i conti, la relazione di attività in materia finanziaria e la sintesi delle revisioni contabili interne del 2010); rimane in attesa di tutti i documenti necessari per il discarico (fra cui l'integralità dell'audit interno per il 2010);

4. auspica che il Parlamento riceva la relazione annuale di attività integrale; insiste affinché la relazione annuale di attività fornisca altresì una tabella esauriente di tutte le risorse umane di cui il Consiglio dispone, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e nazionalità;

5. sottolinea che, nella sua relazione annuale 2010, la Corte dei conti ha criticato il finanziamento del progetto immobiliare "Residence Palace" per via degli anticipi (paragrafo 7.19); osserva che la Corte dei conti ha constatato che nel corso del periodo 2008-2010 l'importo complessivo degli anticipi versati dal Consiglio è stato di 235 000 000 EUR; constata che gli importi versati provenivano da linee di bilancio sottoutilizzate; evidenzia che "sottoutilizzato" è il termine politicamente corretto per "importo iscritto in bilancio in eccesso"; sottolinea che nel 2010 il Consiglio ha aumentato la linea di bilancio "Acquisto di beni immobiliari" di 40 000 000 EUR;

6. prende nota delle spiegazioni fornite dal Consiglio circa il fatto che gli stanziamenti sono stati resi disponibili mediante storni di bilancio autorizzati dall'autorità di bilancio secondo le procedure previste agli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario;

7. condivide il parere della Corte dei conti secondo cui una tale procedura reca nocumento al principio della verità di bilancio, nonostante i risparmi ottenuti a livello di pagamento di canoni di locazione;

8. prende atto della risposta del Consiglio secondo cui gli importi destinati alle linee di bilancio per l'interpretazione e le spese di viaggio delle delegazioni dovrebbero essere più in linea con il consumo effettivo e chiede una migliore pianificazione di bilancio al fine di evitare in futuro le prassi attuali;

9. ricorda alla Corte dei conti la richiesta avanzata dal Parlamento di procedere a una valutazione approfondita dei sistemi di sorveglianza e controllo esistenti al Consiglio, sulla falsariga delle valutazioni da essa realizzate presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo per la protezione dei dati, nella fase di preparazione della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2010;

10. deplora le difficoltà incontrate nell'ambito delle procedure di discarico per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 che erano dovute all'indisponibilità del Consiglio ad impegnarsi in un dialogo aperto e formale con la commissione per il controllo dei bilanci nonché a rispondere alle domande della commissione; ricorda che il Parlamento ha rifiutato il discarico al segretario generale del Consiglio sull'esecuzione del bilancio del Consiglio

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per l'esercizio 2009 per i motivi specificati nelle sue risoluzioni del 10 maggio 20111 e del 25 ottobre 20112;

11. ribadisce la sua posizione secondo la quale i contribuenti europei hanno tutto il diritto di aspettarsi che la totalità del bilancio dell'Unione, compresi tutti i fondi gestiti autonomamente dalle sue istituzioni e agenzie separate, sia soggetta al pieno controllo pubblico;

12. deplora che il Consiglio ritenga - unico tra le istituzioni dell'Unione - di non essere responsabile per l'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione;

13. rileva che la capziosità dell'argomentazione del Consiglio secondo cui la concessione del discarico alla Commissione dovrebbe essere interpretata come concessione del discarico alla totalità del bilancio dell'Unione, comprese le parti del bilancio utilizzate dal Consiglio, è dimostrata dalla sua incoerente adesione all'idea secondo la quale la Commissione non dovrebbe avere il potere di controllare e gestire il proprio bilancio; ritiene che l'unica soluzione logica di questo conflitto sia che il Consiglio inviti la Commissione a esercitare un controllo sulle sue finanze o partecipi pienamente ad una procedura di discarico ordinaria che deve necessariamente seguire, mutatis mutandis, le procedure complete applicate a tutte le altre istituzioni dell'Unione europea;

14. ribadisce che il Parlamento sta ancora aspettando la risposta del Consiglio sulle azioni e la richiesta di documenti di cui alle due citate risoluzioni; invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico esaurienti risposte scritte alle seguenti domande:

a) in relazione alle precedenti discussioni sul discarico al Consiglio in seno alla competente commissione del Parlamento, il Consiglio non ha partecipato in modo regolare a tali riunioni, laddove la partecipazione del Consiglio è da ritenersi della massima importanza per poter rispondere alle domande poste dai membri della commissione in merito al discarico relativo al Consiglio. Accetta il Consiglio di partecipare alle future discussioni sul discarico del Consiglio in seno alla commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico?

b) perché il Consiglio cambia ogni anno la presentazione/il formato della revisione contabile interna? perché ogni anno la revisione contabile interna è così breve, generica e oscura? intende il Consiglio, a partire dal discarico 2010, presentare la revisione contabile interna in una o più lingue, oltre al francese?

c) è stata effettuata una revisione contabile esterna? in caso affermativo, può la commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico prenderne visione? se non esiste alcuna revisione contabile esterna, perché il Consiglio ha deciso di non effettuarla?

d) finora l'attività del Consiglio ha comportato il cofinanziamento con la Commissione che ha registrato un aumento dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Quali sistemi di revisione contabile e controllo sono stati messi a punto per garantire la completa trasparenza? Dato che il trattato di Lisbona ha incrementato il cofinanziamento con la Commissione, cosa intende il Consiglio per "rispondere alle

1 GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25. 2 GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

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adeguate indagini"?

e) la Corte dei conti, nella sua relazione annuale per il 2009, ha stabilito che, in due delle sei procedure di appalto sottoposte a revisione contabile, il Consiglio non ha rispettato le norme del regolamento finanziario relative alla pubblicazione dell'esito della procedura. Il Consiglio ha esaminato altri campioni di appalti analoghi? Ha semplificato la procedura interna al fine di evitare casi simili in futuro?

f) in merito al personale dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE): si prega di indicare il personale (tutto il personale, in organigramma e altri agenti) – numero di posti, grado – per i RSUE presso il Consiglio nel 2009. In che modo e quando saranno ripartiti i posti del personale RSUE tra il Consiglio e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)? Qual è stata la dotazione finanziaria per le spese di viaggio per ogni RSUE? Quanti effettivi dei RSUE sono stati trasferiti il 1° gennaio 2011 al SEAE? Quanti resteranno presso il Consiglio e perché?

g) il Consiglio evidenzia questioni di bilancio legate alle conseguenze del trattato di Lisbona al punto 2.2 della relazione finanziaria di attività (11327/2010 FIN 278). Ha il Consiglio risolto i problemi relativi alle spese del sig. Solana? Quale parte delle spese è imputabile al bilancio del Consiglio e quale altra al bilancio della Commissione?

h) quali sono state le spese operative e quelle amministrative per il personale e la politica immobiliare previste dal Consiglio per il 2009 al fine di istituire la carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione?

i) l'alto rappresentante/vicepresidente della Commissione ha assunto le sue funzioni il 1° dicembre 2009. In che modo sono stati ripartiti i costi tra il Consiglio e la Commissione (per il personale, i viaggi, ecc.)? In che modo il Consiglio ha preparato il relativo bilancio per il 2010? Quali linee di bilancio e quali importi sono stati riservati per le sue attività?

j) in che modo gli spazi per uffici lasciati vacanti a seguito del trasferimento di personale al SEAE incideranno sui programmi del Consiglio in materia immobiliare? Quali disposizioni sono state prese in merito al successivo impiego di tali spazi per uffici? Quali sono i costi previsti per i traslochi? Quando sono stati pubblicati gli (eventuali) bandi di gara per i traslochi?

k) quali sono state le spese amministrative e operative relative ai compiti della politica estera e di sicurezza comune/politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC) che sono stati finanziati almeno in parte a titolo del bilancio dell'Unione nel 2009? Qual è stato l'importo totale della spesa per la PESC nel 2009? Può il Consiglio indicare almeno le principali missioni e i relativi costi nel 2009?

l) quali sono state le spese per riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio relativi alla PESC/PSDC a Bruxelles e altrove e dove si sono svolte tali riunioni?

m) quali sono state le spese amministrative relative all'attuazione delle operazioni militari della PESD/PSDC? Quale quota dell'importo totale delle spese derivanti dalle operazioni militari è stata imputata al bilancio dell'Unione?

n) quali sono state le spese amministrative sostenute per il funzionamento del meccanismo "ATHENA", quanti posti sono stati necessari per tale meccanismo e in

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futuro alcuni dei posti in questione saranno trasferiti al SEAE? A chi riferiranno i titolari di tali posti?

o) si registra un basso tasso di occupazione dei posti nella tabella dell'organico del Consiglio (91% nel 2009, 90% nel 2008). Questo livello costantemente basso ha ripercussioni sul modo in cui il Segretariato generale del Consiglio (SGC) funziona? Il SGC è in grado di espletare tutti i suoi compiti con il tasso di occupazione attuale? I livelli di occupazione più bassi sono specifici di servizi particolari? Quali sono i motivi di questa costante discrepanza?

p) qual è il numero totale di posti assegnati alle attività di coordinamento politico e sostegno amministrativo (quali definite nelle relazioni annuali della Commissione relative allo screening del personale)? Qual è la loro percentuale in relazione al numero complessivo di posti?

q) per conseguire gli obiettivi amministrativi nel 2009 il Consiglio ha aggiunto il telelavoro alle sue modalità di lavoro. In che modo può il Consiglio dimostrare l'efficienza di tale modalità? Chiede, inoltre, al Consiglio di riferire in merito alle ulteriori misure adottate a tale scopo, in particolare quelle intese a migliorare la qualità della gestione finanziaria, nonché in merito al loro impatto;

r) il Consiglio ha aumentato il proprio organico di 15 posti (8 AD e 7 AST) per coprire il fabbisogno di personale dell'unità linguistica irlandese. Quanti sono gli effettivi delle altre unità linguistiche (personale per lingua)? C'è del personale che lavora già per i paesi candidati? È già stato assunto personale proveniente da tali paesi? In caso di risposta affermativa, di quanti posti si tratta (distinti per paese e per lingua)?

s) il "gruppo di riflessione" è stato istituito il 14 dicembre 2007 e i suoi membri sono stati nominati il 15 e 16 ottobre 2008. Per quale motivo il necessario finanziamento non ha potuto essere previsto e inserito nel bilancio 2009? Lo storno, nel bilancio 2009, dalla riserva di contingenza a una voce di bilancio intesa a finanziare una struttura concepita nel 2007 è una procedura neutra sotto il profilo del bilancio? Il Consiglio ha stanziato 1 060 000 EUR a favore del "gruppo di riflessione". Quanti posti possono essere assegnati a tale gruppo?

t) le spese di viaggio delle delegazioni continuano a sembrare problematiche (cfr. la nota del Consiglio del 15 giugno 2010, SGS10 8254, trattino II, pagina 4). Perché tali spese figurano in così tante linee di bilancio diverse?

u) perché la revisione contabile interna reputa tuttora necessario aggiungere le "spese di viaggio dei delegati e le spese d'interpretazione" nonostante le forti critiche espresse nelle due ultime risoluzioni del Parlamento sul discarico relativo al Consiglio?

v) il Consiglio ha nuovamente fatto ricorso al sottoutilizzo degli stanziamenti per l'interpretazione al fine di destinare ulteriori finanziamenti alle spese di viaggio delle delegazioni. Di conseguenza, nel 2009 gli stanziamenti di impegno effettivi per le spese di viaggio erano notevolmente inferiori rispetto al bilancio iniziale (36 100 000 EUR iniziali e 48 100 000 EUR disponibili dopo lo storno a fronte di 22 700 000 EUR di impegni). Quali sono i motivi di questo storno di 12 000 000 EUR (cfr. la relazione finanziaria di attività – 113227/2010 FIN 278 – punto 3.3.2 - trattino VI)? Perché lo storno di stanziamenti dall'interpretazione alle spese di viaggio delle delegazioni è stimato dal Consiglio a 12 000 000 EUR a pagina 12 e a

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10 558 362 EUR a pagina 13? Qual è stata la destinazione del rimanente importo trasferito dall'interpretazione (la somma totale trasferita dall'interpretazione è pari a 17 798 362 EUR)? Chiede, inoltre, al Consiglio di spiegare le ragioni del gran numero di ordini di riscossione emessi prima del 2009 e riportati al 2009 (12 300 000 EUR) nonché dei recuperi effettuati in base a dichiarazioni relative al 2007 (6 300 000 EUR);

w) nel 2009 il Consiglio, come già nel 2008, ha riassegnato un importo considerevole del suo bilancio alla politica immobiliare e, nello specifico, ha più che raddoppiato la dotazione inizialmente prevista per l'acquisizione dell'edificio Residence Palace (riassegnando 17 800 000 EUR in aggiunta ai 15 000 000 EUR previsti a tal fine nel bilancio 2009). Quali sono i motivi di questa operazione? Può il SGC fornire dati concreti sui risparmi realizzati a seguito dell'operazione? Qual era il costo inizialmente previsto per l'edificio Residence Palace? Ritiene il Consiglio che l'importo inizialmente previsto si rivelerà esatto oppure che i costi potrebbero essere più elevati di quanto stimato? Quali sono le misure previste per il finanziamento dell'edificio?

x) esecuzione del bilancio del Consiglio - riporto di stanziamenti: può il Consiglio fornire l'importo stimato nonché l'oggetto delle fatture non ricevute entro il giugno 2010 per l'esercizio 2009 e pertanto riportate?

y) il riporto al 2010 degli stanziamenti con destinazione specifica ammontavano nel 2009 a 31 800 000 EUR. Si tratta del 70% circa delle entrate con destinazione specifica per il 2009. Quali sono i motivi di questo elevato tasso di riporto? Cosa ne sarà/ne è stato di queste entrate nel 2010?

z) cosa significa "dotazione tecnica di 25 000 000 EUR per l'avvio del Consiglio europeo nel 2010"? (cfr. la relazione sull'attività finanziaria – 11327/2010, FIN 278 - punto 3.1, trattino IV);

aa) qual è il livello di riservatezza del bilancio del Consiglio specificato dalle varie linee di bilancio?

ab) può il Consiglio indicare le misure specifiche adottate per migliorare la qualità della sua gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda i punti sollevati al paragrafo 5 della risoluzione del Parlamento del 25 novembre 20091 che accompagna la sua decisione sul discarico per l'esercizio 2007?

ac) invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico i seguenti documenti:

– l'elenco completo degli storni relativi al bilancio 2009 del Consiglio;

– una dichiarazione scritta sulle spese di missione del Consiglio effettuate dai RSUE;

– le dichiarazioni degli Stati membri per il 2007 (cfr. la relazione sull'attività finanziaria – 11327/2010, FIN 278 - punto 3.2.2, trattino II); nonché

– la relazione del "gruppo di riflessione" al fine di comprendere per quale motivo tale relazione sia costata 1 060 000 EUR (cfr. la relazione sull'attività

1 GU L 19 del 23.1.2010, pag. 9.

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finanziaria – 11327/2010, FIN 278 - punto 2);

15. prende atto della risposta della Commissione del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci in cui la Commissione dichiara che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, come avvenuto fino adesso;

16. ricorda che il 31 gennaio 2012 il presidente della commissione per il controllo dei bilanci ha inviato una lettera alla presidenza in carica del Consiglio per sottolineare l'auspicio di ristabilire il dialogo politico e comunicare domande complementari formulate dalla commissione parlamentare circa il discarico da dare al Consiglio; auspica pertanto che il Consiglio fornisca alla commissione competente per la procedura di discarico una risposta al questionario - allegato alla lettera del presidente - prima della discussione in plenaria;

17. deplora, tuttavia, che il Consiglio abbia rifiutato di partecipare a qualsiasi riunione ufficiale della commissione per il controllo dei bilanci relativa al suo discarico;

18. sottolinea il diritto del Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, di concedere il discarico secondo la procedura prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che va interpretata alla luce del suo contesto e del suo obiettivo che consiste nel sottoporre l'esecuzione della totalità del bilancio dell'Unione senza eccezioni al controllo e alla sorveglianza parlamentari e a concedere il discarico in maniera autonoma non solo per la sezione del bilancio eseguita dalla Commissione, ma anche per le sezioni del bilancio eseguite dalle altre istituzioni di cui all'articolo 1 del regolamento finanziario;

19. rileva che il Consiglio dovrebbe dar prova di trasparenza e rispondere pienamente dinanzi ai cittadini europei per i fondi affidatigli in quanto istituzione dell'Unione; ribadisce che ciò significa che il Consiglio deve partecipare pienamente e in buona fede al processo di discarico annuale:

– rispondendo in modo dettagliato al questionario annuale preparato dalla commissione parlamentare competente;

– partecipando nella misura richiesta alle audizioni pubbliche organizzate dalla commissione;

– garantendo la presenza di un rappresentante a tutte le pertinenti riunioni della commissione in cui viene discusso il discarico;

20. ritiene che la cooperazione interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio rivesta estrema importanza in materia di controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; a questo proposito, chiede al Consiglio di fornire le risposte al questionario che gli è stato presentato dal Parlamento;

21. chiede al Consiglio di esaminare la questione del discarico annuale del bilancio generale dell'Unione europea in una parte aperta al pubblico della riunione del Consiglio.

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P7_TA-PROV(2012)0158

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Corte di giustizia

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IV – Corte di

giustizia (COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell’Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 - C7-0259/2011)2,

– vista la relazione annuale della Corte di giustizia all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea4,

– visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0088/2012),

1. concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IV – Corte di giustizia

(COM(2011)0473 – C7-0259/2011 – 2011/2204(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell’Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 - C7-0259/2011)2,

– vista la relazione annuale della Corte di giustizia all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0088/2012),

1. sottolinea che nella sua relazione annuale 2010 la Corte dei conti ha constatato di non aver "alcuna osservazione da formulare in merito alla Corte di giustizia" (punto 7.23.);

2. si rallegra del fatto che la Corte dei conti abbia stimato, sulla base dei lavori di rendicontazione effettuati, che i pagamenti relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell’insieme, esenti da errore significativo; il tasso di errore più probabile è stimato nel settore delle "spese amministrative" in generale nello 0,4% (punti 7.9. e 7.10.);

3. constata che nel 2010, la Corte di giustizia disponeva di stanziamenti di impegno pari a 331 000 000 EUR (318 000 000 EUR nel 2009), e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è stato del 97,9% (98,50% nel 2009); sottolinea che il bilancio della Corte di giustizia è puramente amministrativo, giacché il 75% è destinato alle persone legate

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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all’istituzione e il 25% agli immobili, al mobilio, alle attrezzature e alle spese varie di funzionamento;

4. ricorda che nel 2009 la Corte di giustizia è stata oggetto di una valutazione approfondita dei sistemi di controllo e di sorveglianza; sottolinea che la Corte dei conti ha constatato che i sistemi di controllo e di sorveglianza disponibili hanno funzionato in modo efficace nell’individuare eventuali errori e eccezioni;

5. ricorda altresì che la Corte dei conti ha rilevato, nel 2009, che la Corte di giustizia non aveva anticipato la scadenza di un contratto quadro; prende atto delle spiegazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sua relazione annuale di attività 20101 sulla legalità della procedura scelta; nota che il potenziamento della gestione dei dati relativi ai contratti nel sistema integrato di gestione SAP (strumento di gestione di bilancio e finanziaria) dovrebbe permettere di evitare il ripetersi di tale situazione in futuro;

6. nota con soddisfazione che la direzione dell’interpretazione ha dato attuazione alle raccomandazioni del revisore contabile interno sulla gestione dell’interpretazione e delle spese relative agli interpreti esterni e che il corretto funzionamento formerà oggetto di un’ulteriore verifica;

7. prende atto del fatto che la direzione generale delle infrastrutture ha stabilito un piano d’azione nel 2009 per dare attuazione alle principali raccomandazioni del revisore contabile interno sulla gestione e conservazione delle opere d’arte; desidera essere informato dei progressi compiuti nella relazione annuale di attività 2011;

8. prende atto del fatto che il servizio competente ha effettuato due revisioni contabili interne sulla gestione della tesoreria, dei conti bancari e dell’esecuzione dei pagamenti nonché sulle indennità giornaliere; desidera essere informato dell’attuazione data alle raccomandazioni nell’ambito della relazione annuale di attività;

9. si compiace del fatto che lo sviluppo dell’applicazione "e-Curia", che permette la presentazione e la notifica degli atti di procedura per via elettronica, sia entrato in una fase dimostrativa nel 2010 con due Stati membri; ricorda che e-Curia deve permettere a termine la soppressione di gran parte degli scambi di corrispondenza, la digitalizzazione degli atti procedurali in entrata e in uscita e l’ottimizzazione del flusso del lavoro interno;

10. nota con soddisfazione che la Corte di giustizia ha esaminato la questione dell’interpretazione nella sua relazione annuale d’attività relativa all’esercizio 2010 come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 10 maggio 20112 sul discarico per l'esercizio 2009; constata un considerevole aumento del numero di sedute (+27%) connesso principalmente all’allargamento e all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona:

Numero di sedute3:

con interpretazione

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

udienze 350 411 366 369 517 454 520

1 Relazione annuale di attività relativa all’esercizio 2010, pag. 92. 2 GU L 250 del 27.9.2011, pag. 90. 3 Relazione annuale di attività relativa all’esercizio 2010, pag. 54.

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altre riunioni 63 51 78 54 30 37 102

totale 413 462 444 423 547 491 622

11. sottolinea, nel contesto della gestione e dell’assunzione di interpreti, l’importanza della cooperazione interistituzionale;

12. nota con soddisfazione che la Corte di giustizia ha presentato alle autorità di bilancio, nell’aprile 2011, un piano aggiornato di investimenti immobiliari 2011-2013 orientato a due obiettivi principali: da un lato, raggruppare tutti i servizi della Corte di giustizia in un unico sito e, dall’altro, diventare proprietario degli edifici; nota che il costo di costruzione è stimato in circa 355 300000 EUR, di cui il saldo da consolidare era dell’ordine di 40 000 000 EUR alla fine del 2010;

13. è soddisfatto del fatto che le statistiche giudiziarie della Corte di giustizia per l’anno 2010 rilevano, complessivamente, una produttività sostenuta e un miglioramento dell’efficacia per quanto riguarda la durata delle procedure: 16,1 mese per le domande pregiudiziali, 16,7 mesi per i ricorsi diretti (contro 17,1 mesi nel 2009), 14,3 mesi per le impugnazioni (contro 15,4 mesi nel 2009);

14. auspica di poter rilevare l'ulteriore proseguimento della tendenza a un calo della durata delle procedure; ritiene al riguardo che una riorganizzazione interna e una riassegnazione del personale specializzato nella rispettiva area di competenza potrebbe facilitare tale obiettivo;

15. si dichiara preoccupato per il forte aumento del numero di cause introdotte (631 nel 2010) davanti alla Corte di giustizia, laddove, nello stesso tempo, il numero di cause definite è rimasto stabile; constata inoltre che il numero di cause pendenti davanti alla Corte di giustizia è stato di 799 nell’anno in questione anche se la durata media delle procedure è stata la più bassa di sempre, vale a dire 16,1 mesi per procedura:

Attività generali della Corte di giustizia1:

cause 2006 2007 2008 2009 2010

introdotte 537 581 593 562 631

definite 546 570 567 588 574

pendenti 731 742 768 742 799

16. nota con preoccupazione il forte aumento del numero di cause introdotte (636 nel 2010) davanti al Tribunale; constata che il numero di cause definite è in leggero ribasso; tuttavia il numero di cause pendenti davanti al Tribunale ha raggiunto 1 300, malgrado la riduzione della durata media di una procedura (27,2 mesi nel 2009; 24,7 mesi nel 2010);

Attività generali del Tribunale2:

1 Relazione annuale di attività relativa all’esercizio 2010, pag. 6. 2 Relazione annuale di attività relativa all’esercizio 2010, pag. 8.

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cause 2006 2007 2008 2009 2010

introdotte 432 522 629 568 636

definite 436 397 605 555 527

pendenti 1029 1154 1178 1191 1300

17. sostiene pertanto l’iniziativa della Corte di giustizia che ha presentato, alla fine di marzo 2011, ai due rami dell’attività legislativa una proposta di riforma del proprio statuto (che prevede in particolare la nomina di 12 giudici in più al Tribunale); detta iniziativa dovrebbe essere condotta con modalità operative il più possibile efficienti in termini di costi; spera che le misure strutturali potranno essere approvate all’inizio del 2012 in vista di una loro attuazione quanto prima possibile nel corso di questo stesso anno;

18. auspica che la relazione annuale di attività fornisca altresì una tabella esauriente di tutte le risorse umane di cui la Corte di giustizia dispone, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e cittadinanza; si rallegra, nondimeno, dell’esaustività dell’informazione fornita dalla Corte di giustizia nella sua relazione annuale di attività sulla gestione del personale nonché delle risposte date alle domande complementari del Parlamento al riguardo; chiede che tale informazione sia d’ora in poi inclusa d’ufficio nella sua relazione e che essa informi altresì in merito ai risultati raggiunti nell’utilizzo da parte del suo personale sia del telelavoro sia dell’orario flessibile.

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P7_TA-PROV(2012)0159

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Corte dei conti

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione V – Corte dei

conti (COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0260/2011)2,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti all’autorità di bilancio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0091/2012),

1. concede il discarico al Segretario generale della Corte dei conti per l’esecuzione del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione V – Corte dei conti

(COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0260/2011)2,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti all’autorità di discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0091/2012),

1. sottolinea che l’audit dei rendiconti finanziari della Corte dei conti nel 2010 è stato effettuato da una revisore esterno; rileva che, nella sua relazione, il revisore indipendente è giunto alla seguente conclusione: “A nostro parere, i rendiconti finanziari presentano un'immagine fedele della situazione finanziaria della Corte dei conti europea al 31 dicembre 2010, nonché dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione di tale regolamento, nonché alle norme contabili dell’Unione europea"6;

2. rileva tuttavia che si tratta di un audit "classico" (...) se le operazioni finanziarie sono state correttamente registrate e ben eseguite sul piano giuridico e procedurale a fini di economia, efficienza ed efficacia" (Relazione del revisore indipendente, punto 1, terzo°

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 6 GU C 267 del 9.9.2011, pag. 3.

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comma); auspica che i futuri audit prendano in considerazione gli indicatori di rendimento e gli obiettivi;

3. chiede di migliorare la qualità del riepilogo sul numero e il tipo di audit interni realizzati nonché le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni, come pure che tale riepilogo sia più informativo e pertinente;

4. constata che nel 2010 la Corte dei conti disponeva di stanziamenti di impegno pari a un importo totale di 148 600 000 EUR (188 000 000 EUR nel 2009) e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è stato del 93% (92,1% nel 2009); sottolinea che il bilancio della Corte dei conti è puramente amministrativo, in quanto spende l'80% per il personale dell'istituzione e il 20% per immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento;

5. rileva che il tasso di esecuzione del titolo 1 "Persone appartenenti all'istituzione" è aumentato dall'87,6% del 2009 al 92,3% nel 2011; e che nel 2010 era utilizzato il 98% degli stanziamenti del titolo 2 "Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature, spese varie di funzionamento";

6. accoglie favorevolmente il fatto che la Corte dei conti, a seguito di una riorganizzazione, abbia ridotto i costi annuali per i servizi di sicurezza dell'importo di 500 000 EUR, facilitando nel contempo una più efficace prestazione dei servizi e un migliore controllo dei rischi;

7. invita l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ad accelerare le indagini connesse a presunte irregolarità che gli sono state segnalate dalla Corte dei conti nel corso del 2010;

8. accoglie positivamente il fatto che la Corte dei conti abbia già rivisto il Codice di condotta dei suoi membri e che tale Codice preveda la pubblicazione su internet della dichiarazione degli interessi finanziari dei membri;

9. osserva che nel 2010 la Corte dei conti ha pubblicato due relazioni annuali, 40 relazioni annuali speciali (37 nel 2009)14 relazioni speciali (18 nel 2009) e sei pareri (uno nel 2009); raccomanda che la Corte dei conti valuti gli effetti e l'attuazione delle conclusioni contenute nelle sue relazioni speciali entro un ragionevole periodo di tempo, informando la commissione per il controllo dei bilanci in merito ai suoi risultati;

10. ritiene che individuare e prevenire i conflitti di interesse rivesta grande importanza per un uso efficiente e corretto delle risorse, nonché per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione europea; attende la relazione speciale della Corte dei conti sulla gestione dei conflitti di interesse in seno all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, all'Agenzia europea delle sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e all'Agenzia europea per i medicinali, come previsto, entro la fine di giugno 2012;

11. si compiace della cooperazione professionale improntata a cortesia tra la Corte dei conti e la commissione per il controllo dei bilanci; si compiace a tale riguardo delle azioni avviate dalla Corte dei conti su richiesta del Parlamento per migliorare il suo ruolo al fine di incidere più ampiamente e profondamente affinché i suoi pareri e le sue relazioni siano più efficaci ed utili e i suoi sistemi e procedure più affidabili, rafforzando in tal modo le sinergie tra le due istituzioni;

12. plaude alla buona cooperazione tra la Corte dei conti e la commissione per il controllo dei bilanci per quanto riguarda il discarico 2010 per le imprese comuni; invita la Corte dei

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conti a trasmettere all'autorità competente per il discarico una relazione speciale sull'efficacia dell'istituzione delle imprese comuni e sul loro valore aggiunto ai fini dell'esecuzione efficiente di programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;

13. ricorda che la Corte dei conti aveva adottato una strategia di audit per il periodo 2009-2012 definendo i seguenti obiettivi: 1) massimizzare l’incidenza globale degli audit e 2) migliorare l'efficacia mediante un utilizzo ottimale delle risorse; constata con soddisfazione che la Corte dei conti ha realizzato nel 2010 le seguenti priorità1:

– l'obiettivo di produrre 12 - 15 relazioni sul controllo di rendimento ogni anno è stato raggiunto;

– sono stati elaborati nuovi prodotti, ossia un documento sui rischi e le sfide cui sarà confrontata la nuova Commissione (parere n. 1/2010) nonché un sistema che permette di elaborare, a partire dal 2012, relazioni sul seguito dato alle raccomandazioni della Corte;

– sono state riviste le regole interne della Corte al fine di razionalizzare il processo decisionale mediante la creazione di sezioni e rafforzare la governance;

– è stato elaborato un insieme completo di indicatori di rendimento;

– l'approccio scelto per l'audit annuale dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea (dichiarazione di affidabilità) è stato migliorato seguendo le raccomandazioni di un gruppo di riflessione interno assistito da specialisti esterni;

– sono stati riassegnati all'audit vari posti nei servizi di supporto.

14. si compiace del fatto che il numero di posti per mansioni di audit sia aumentato del 6%2:

15. rileva che nel 2010 la Corte dei conti disponeva di un organigramma di 889 funzionari, 48 agenti contrattuali e 17 esperti nazionali distaccati; 557 funzionari erano assegnati alle sezioni di audit, di cui 123 ai gabinetti dei membri; auspica che la relazione annuale di attività fornisca in futuro un quadro esaustivo dell'insieme delle risorse umane di cui dispone la Corte dei conti, ripartito per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e nazionalità;

16. considera che per migliorare ulteriormente l'attività della Corte dei conti è opportuno che un numero ancora maggiore dei funzionari della Corte siano specializzati in revisione contabile e svolgano esclusivamente tali compiti; si attende di vedere un aumento di tale percentuale in futuro;

17. rileva altresì che la Corte dei conti ha effettuato in totale 376 missioni, di cui 351 negli Stati membri e 25 presso altri beneficiari (Francia: 52, Germania: 38, Regno Unito: 32, Italia: 30; Spagna: 26, Paesi Bassi: 23, Svezia: 15, Portogallo: 14, Grecia: 13, Danimarca: 12 Lussemburgo: 11, Ungheria: 10, Polonia: 10);

18. invita la Corte dei conti a introdurre nei suoi futuri programmi di lavoro un controllo sistematico di specifiche revisioni passate, a seguito di un lasso di tempo adeguato, per

1 Relazione annuale di attività 2010, pag. 26. 2 Relazione annuale di attività 2010, pag. 34.

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valutare i progressi;

19. si dichiara soddisfatto che la Corte dei conti misuri l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse applicando gli indicatori chiave di rendimento; prende atto del progresso costante; auspica nondimeno che la Corte dei conti aumenti ulteriormente la presentazione delle constatazioni preliminari elaborate entro i termini (che gli permettono di verificare con le entità controllate l'esattezza fattuale delle sue principali constatazioni)1;

20. rileva che secondo il progetto del futuro regolamento finanziario, le agenzie possano nominare, previa consultazione della Corte dei conti, un controllore esterno indipendente che verifichi se l'esecuzione del bilancio dell'agenzia corrisponde alle disposizioni del regolamento finanziario; constata che la Corte dei conti prenderebbe successivamente in considerazione la relazione del controllore esterno per la realizzazione del suo parere; osserva che nel 2011 la Corte dei conti ha avviato un progetto pilota con Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro)

21. segue con interesse il progetto pilota e i suoi risultati; riconosce i benefici che questa nuova procedura potrebbe generare nel razionalizzare il carico di lavoro della Corte dei conti; ritiene tuttavia che il risultato debba essere valutato principalmente attraverso indicatori di rapporto tempo-qualità e di costo;

22. incoraggia la Corte dei conti a procedere ad un'analisi approfondita dei sistemi di sorveglianza e di controllo al Consiglio entro la fine del 2012, come ricordato nella risoluzione di discarico del Parlamento del 20092 (paragrafo 8);

23. attende con interesse la successiva revisione tra pari che la Corte dei conti intende presentare nel 2012; conferma la sua intenzione di elaborare una relazione d'iniziativa sui miglioramenti che potrebbero essere proposti alla Corte dei conti; chiede di essere tenuto informato dell'attuazione delle conclusioni dell'ultima verifica tra pari;

24. conferma altresì la sua intenzione di proporre la revisione delle regole per la nomina dei candidati alla Corte dei conti in modo da migliorare le condizioni richieste per un migliore adeguamento della Corte alle sfide presenti e future.

1 Relazione annuale di attività 2010, pag. 30. 2 GU L 250 del 27.9.2011, pag. 94.

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P7_TA-PROV(2012)0160

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Comitato economico e sociale

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VI – Comitato

economico e sociale europeo (COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0261/2011) 2,

– vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0092/2012),

1. concede il discarico al segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio 2010;

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VI – Comitato economico e

sociale europeo (COM(2011)0473 – C7-0261/2011 – 2011/2206(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0261/2011)2,

– vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0092/2012),

1. constata che nel 2010 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) disponeva di stanziamenti d'impegno pari a 127 200 000 EUR (122 000 000 EUR nel 2009) e che il tasso d'esecuzione di tali stanziamenti è stato del 98% (98% nel 2009); sottolinea che il bilancio del CESE è puramente amministrativo giacché il 70% è destinato alle persone legate all'istituzione e il 30% agli immobili, al mobilio, alle attrezzature e a spese diverse di funzionamento;

2. invita il Comitato a limitare a un minimo assoluto gli aumenti ai propri bilanci nei prossimi anni e a finanziare le attività, siano esse nuove o estese, in primo luogo mediante i risparmi;

3. ribadisce l'invito rivolto al CESE, nella sua risoluzione del 10 maggio 20116 sul discarico a detto organismo per l’esercizio 2009, affinché avvii con urgenza una revisione globale

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 6 GU L 250 del 27.9.2011, pag. 98.

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delle spese relative a tutti i settori di attività, al fine di garantire l’ottimizzazione di tutte le spese e di individuare le possibilità di realizzare risparmi che riducano la pressione sul bilancio in questo periodo di austerità, in una situazione come quella attuale;

4. si compiace del fatto che nella sua relazione annuale la Corte dei conti abbia stimato che, sulla base dei lavori di rendicontazione effettuati, i pagamenti relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell'insieme, esenti da errore significativo; il tasso di errore più probabile è stimato nel settore delle "spese amministrative" in generale allo 0,4% (punti 7.9. e 7.10.);

5. sottolinea che nella sua relazione annuale del 2010 la Corte dei conti ha espresso osservazioni circa il rimborso delle spese di viaggio ai membri del CESE e l'aggiudicazione di appalti secondo la procedura ristretta;

6. nota con soddisfazione che l'Ufficio di presidenza del CESE ha deciso il 6 dicembre 2011 di riformare il sistema di rimborso delle spese dei membri al fine precipuo di rimborsare i titoli di trasporto esclusivamente sulla base delle spese reali, allineare le indennità giornaliere e di trasporto a quelle pagate dal Parlamento e prevedere indennità di compensazione per il tempo destinato dai membri all'esercizio delle loro funzioni e per le spese amministrative afferenti, stante che i membri del CESE non fruiscono di alcuna forma di retribuzione né di pensione a carico del bilancio dell'Unione;

7. incoraggia e si aspetta una rapida attuazione della succitata decisione del 6 dicembre 2011;

8. esprime sorpresa per l'elevato numero di voli fatturati dai membri del CESE nel 2010 e per la loro lunga distanza (in media 2000 km); chiede al CESE di fornire un elenco dettagliato di tutti i voli fatturati nel 2010, indicando l'aeroporto di partenza, gli scali, la destinazione, la lunghezza del volo e i costi sostenuti dai contribuenti europei;

9. accoglie con soddisfazione il fatto che durante la riunione dell'Ufficio di presidenza del CESE il 21 febbraio 2012 siano state introdotte modifiche in relazione alla conferma di presenza e al rimborso per la partecipazione a videoconferenze conformemente alle indicazioni del Parlamento (rafforzamento delle garanzie di motivazione dell'indennità di cui all'articolo 12 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 21 febbraio 2012 sulla compensazione delle spese sostenute e le indennità percepite dai membri del Comitato, dai delegati delle commissioni consultative e dai loro rispettivi supplenti e soppressione del punto relativo alla videoconferenza); attende i risultati dei negoziati tra il CESE e il Consiglio per arrivare a una soluzione definitiva e soddisfacente su tutti questi aspetti per i quali la decisione dipende dal Consiglio;

10. prende nota con soddisfazione della decisione dell'Ufficio di presidenza del CESE di prevedere la pubblicazione della dichiarazione degli interessi finanziari dei membri; è lieto di constatare che questa decisione è già stata attuata;

11. si compiace dell'interesse recente e accresciuto dei membri del CESE per le materie finanziarie e di bilancio, soprattutto nel gruppo di bilancio, il che implica un impegno pieno sia nella redazione del bilancio sia nella sorveglianza della sua esecuzione; auspica un rafforzamento della cooperazione tra i membri del CESE e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento;

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12. si compiace del fatto che i due Comitati, il Comitato delle regioni e il CESE, abbiano finalmente potuto ottenere il certificato EMAS (sistema di gestione ambientale e di audit dell'Unione europea) il 27 dicembre 2011; desidera essere informato annualmente sui progressi previsti e/o compiuti per ridurre ulteriormente l'impatto negativo delle attività dei Comitati sull'ambiente;

13. è soddisfatto dei risultati indicati nella relazione di valutazione di metà percorso in merito al funzionamento dell'accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato delle regioni e il CESE; osserva principalmente che la creazione di servizi congiunti ha consentito ai due Comitati di conseguire risparmi di bilancio; auspica che i Comitati attuino le raccomandazioni emanate nei settori del personale (maggiore armonizzazione delle norme), nei servizi sociali e medici e nei servizi interni;

14. suggerisce una maggiore compatibilità delle linee di bilancio prioritarie dei due Comitati; ritiene che ciò potrebbe condurre a sua volta a un aumento dei risparmi e al rafforzamento supplementare della cooperazione interistituzionale;

15. si compiace della decisione del CESE del 24 aprile 2012 di organizzare una valutazione della propria attività come già fatto dal Comitato delle regioni (CAF1, quadro di autovalutazione delle funzioni pubbliche), seguendo la raccomandazione contenuta nella presente risoluzione quale approvata dalla commissione per il controllo dei bilanci il 27 marzo 2012;

16. nota con altrettanta soddisfazione che il CESE ha preso atto delle osservazioni della Corte dei conti e che un riepilogo sugli elementi essenziali da osservare nelle procedure di aggiudicazione degli appalti è stato inviato a tutti gli ordinatori subdelegati; osserva del pari che il CESE accentuerà i propri sforzi per garantire che l'esperienza richiesta in materia di appalti pubblici sia disponibile nei comitati di valutazione;

17. chiede al CESE di migliorare la qualità della sintesi delle attività del servizio di revisione contabile interna per consentire al Parlamento di valutare i meccanismi di sorveglianza e di controllo in seno al CESE; insiste affinché la sintesi sia informativa e pertinente; chiede al CESE di presentare senza indugio alla commissione competente una versione rielaborata;

18. considera molto utile l'allegato D della relazione annuale d'attività che riprende gli indicatori di attività e di rendimento; è preoccupato per il fatto che il 12,3% del servizio di interpretazione richiesto sia stato annullato, il che costituisce un costo pari a 913 344 EUR; desidera essere informato su quali misure urgenti sono prese per porre rimedio a questo problema;

19. chiede che la pianificazione finanziaria e la gestione del bilancio siano migliorate al fine di evitare situazioni analoghe in futuro;

20. si attende che la relazione annuale d'attività sia completata in futuro da una tabella esauriente di tutte quante le risorse umane di cui il CESE dispone, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e nazionalità;

21. reitera la sua richiesta al Mediatore di informare la commissione per il controllo dei bilanci sui risultati delle inchieste relative alle procedure di promozione del personale;

1 Common Assessment Framework, European Institute for Public Administration, Maastricht 2006.

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22. chiede che tutti i pareri espressi dal CESE siano allegati ai relativi dossier.

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P7_TA-PROV(2012)0161

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Comitato delle regioni

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VII – Comitato

delle regioni (COM(2011)0473 – C7-0262/2011 – 2011/2207(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101 ,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (SEC(2011)0473– C7-0262/2011)2,

– vista la relazione annuale del Comitato delle regioni all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0090/2012),

1. concede il discarico al segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione VII – Comitato delle regioni

(COM(2011)0473 – C7-0262/2011 – 2011/2207(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473– C7-0262/2011)2,

– vista la relazione annuale del Comitato delle regioni all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0090/2012),

1. sottolinea che nella sua relazione annuale 2010 la Corte dei conti ha rilevato errori riguardo all’assunzione di un agente permanente e l’aggiudicazione di appalti per un servizio d’interpretazione;

2. si dimostra soddisfatto delle spiegazioni fornite dal Comitato delle regioni (CdR) riguardo agli errori riscontrati nonché delle decisioni adottate per evitare che tali situazioni abbiano a ripetersi (miglioramento della procedura di assunzione di un funzionario proveniente da un’altra istituzione nonché i dispositivi di sorveglianza e controllo delle stime dei valori dei contratti grazie a un documento normalizzato e, infine, perfezionamento del sistema di sorveglianza e di controllo delle offerte attraverso un recapito con accesso ristretto);

3. si rallegra del fatto che la Corte dei conti ha stimato, sulla base dei lavori di rendicontazione effettuati, che i pagamenti relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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2010 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell’insieme, esenti da errore significativo; il tasso di errore più probabile è stimato nel settore delle "spese amministrative" in generale allo 0,4% (punti 7.9. e 7.10.);

4. si compiace della decisione del Comitato delle regioni di predisporre un documento normalizzato per le stime in caso di procedure negoziate;

5. constata che nel 2010 il Comitato delle regioni disponeva di stanziamenti di impegno pari a 90 800 000 EUR (88 000 000 EUR nel 2009), e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è aumentato (99,4% nel 2010 e 98,37% nel 2009); sottolinea che il bilancio del Comitato delle regioni è puramente amministrativo, giacché il 72% è destinato alle persone legate all’istituzione e il 28% agli immobili, al mobilio, alle attrezzature e alle spese varie di funzionamento;

6. invita il Comitato a limitare a un minimo assoluto gli aumenti ai propri bilanci nei prossimi anni e a finanziare le attività, siano esse nuove o estese, in primo luogo mediante i risparmi;

7. invita il Comitato delle regioni a procedere a un riesame globale delle spese secondo il principio di un bilancio a base zero onde individuare i risparmi invece di aggiungere semplicemente la percentuale di incremento nominale legato all'inflazione al bilancio esistente da un esercizio all'altro;

8 nota con soddisfazione che, come richiesto dal Parlamento nella risoluzione del 10 maggio 20111 sul discarico per l’esercizio 2009, il Comitato delle regioni ha rafforzato la sua procedura di bilancio che adesso si svolge in quattro tappe: preparazione da parte dell’amministrazione del CdR, valutazione del progetto preliminare da parte della commissione per gli affari finanziari e amministrativi (CAFA), presa di posizione dell’Ufficio di presidenza e dell'Assemblea plenaria del CdR sul progetto di bilancio e verifica dell’attuazione di metà percorso;

9 si compiace del fatto che i due comitati, Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale europeo (CESE), siano finalmente riusciti a ottenere il certificato EMAS (sistema di management ambientale e di audit dell’Unione europea), il 27 dicembre 2011; chiede di essere informato sulla quantità totale di energia utilizzata prodotta a partire da fonti rinnovabili;

10 è soddisfatto dei risultati indicati nella relazione di valutazione di metà percorso in merito al funzionamento dell’accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato delle regioni e il CESE; osserva in particolare che la creazione di servizi congiunti ha consentito ai due Comitati di conseguire risparmi di bilancio; auspica che i Comitati attuino le raccomandazioni nei settori del personale (maggiore armonizzazione delle norme), nei servizi sociali e medici e nei servizi interni; chiede di essere informato prima della prossima procedura di discarico in merito all'importo dei risparmi realizzati;

11 si compiace con il Comitato delle regioni per la qualità della sintesi sulle attività del servizio di revisione contabile interna; chiede che le revisioni contabili sull’esecuzione dei diritti in corso di definizione e sulla gestione delle linee di bilancio siano effettuate quanto prima possibile e che vengano potenziati la verifica delle raccomandazioni relative all’attuazione delle norme di controllo interno e la pertinenza dei circuiti finanziari;

1 GU L 250 del 27.9.2011, pag. 102.

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12 si compiace con il Comitato delle regioni per il piano di miglioramento a seguito della autovalutazione della gestione della propria organizzazione (CAF1 quadro di autovalutazione delle funzioni pubbliche), mirante a:

– migliorare l’impatto e il monitoraggio delle attività consultive e politiche,

– accompagnare meglio le azioni politiche e migliorare le relazioni interistituzionali nonché i partenariati internazionali,

– rafforzare la cooperazione con e tra gli enti locali e regionali e loro associazioni,

– esaminare il potenziale guadagno di efficienza, anche in termini di eventuale riduzione delle spese di viaggio, per quanto riguarda i meccanismi politici del Comitato delle regioni, grazie al ricorso alle videoconferenze,

– migliorare il sostegno proposto ai membri del Comitato delle regioni per quanto attiene alla comunicazione riguardo ai rappresentanti dei cittadini,

– organizzare regolarmente seminari per i quadri superiori in presenza del Presidente del Comitato delle regioni;

desidera essere informato di tale iniziativa nella relazione annuale d’attività;

13 apprezza la qualità costante della relazione annuale d’attività; auspica che tale relazione sia completata in futuro da una tabella esauriente di tutte le risorse umane di cui il Comitato delle regioni dispone, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e cittadinanza;

14 ribadisce la sua posizione secondo cui, in nome della trasparenza, le dichiarazioni di interessi finanziari dei membri di tutte le istituzioni dovrebbero essere accessibili, aggiornate periodicamente, in internet; in questo contesto prende nota con soddisfazione della decisione dell'Ufficio di presidenza del CdR, presa nel dicembre 2011, di prevedere la pubblicazione online della dichiarazione degli interessi finanziari dei membri nella parte del sito in cui figurano le informazioni relative ai membri;

15 constata che il trattato sul funzionamento dell’Unione europea pone in rilievo l’importanza del principio di sussidiarietà, il che rafforza il ruolo del Comitato delle regioni; in tale contesto si compiace con il Comitato delle regioni per il lavoro svolto sulla strategia “Europa 2020” e sulla governance multi-livello;

16 ritiene che la relazione annuale d’impatto del Comitato delle regioni sia una strumento utile per valutare il lavoro di tale Comitato;

17 chiede che tutti i pareri espressi dal Comitato delle regioni siano allegati ai fascicoli corrispondenti.

1 Common Assessment Framework, European Institute for Public Administration, Maastricht 2006.

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P7_TA-PROV(2012)0162

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Mediatore europeo

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione VIII – Mediatore

europeo (COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473– C7-0263/2011) 2,

– vista la relazione annuale del Mediatore europeo all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0089/2012),

1. concede il discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione VIII – Mediatore europeo

(COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2010 (COM(2011)0473– C7-0263/2011) 2,

– vista la relazione annuale del Mediatore europeo all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0089/2012),

1. sottolinea che nella sua relazione annuale 2010 la Corte dei conti ha constatato di non avere “alcuna osservazione da formulare in merito al Mediatore europeo” (punto 7.31.); ricorda tuttavia che la Corte dei conti aveva chiesto al Mediatore europeo (in prosieguo il "Mediatore") di redigere disposizioni sulla procedura di assunzione del personale temporaneo; avrebbe desiderato che la Corte dei conti lo informasse dei risultati;

2. constata che nel 2010 il Mediatore disponeva di stanziamenti d’impegno pari a 9 332 275 EUR (9 000 000 EUR nel 2009) e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è stato dell’89,65 %, ossia inferiore alla media delle altre istituzioni e due punti al di sotto del tasso di esecuzione dell’anno scorso (91,98 % nel 2009); nota tuttavia che la variazione del tasso di esecuzione dipende essenzialmente dalla rotazione del personale e sottolinea che il bilancio del Mediatore è puramente amministrativo, giacché il 79% è destinato alle persone legate alle istituzioni, il 15% per gli immobili, il mobilio, le

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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attrezzature e le spese varie di funzionamento e il 6% per l’esercizio delle sue competenze generali;

3. chiede una migliore pianificazione finanziaria che garantisca un'esecuzione del bilancio più efficace;

4. si compiace del fatto che il Mediatore abbia fissato indicatori chiave di rendimento nel piano d’azione per l’anno 2010, nonché una tabella di marcia che rende misurabile lo sforzo del servizio grazie a un sistema di campionatura ("benchmarking"); si congratula per il progresso compiuto lungo tutto l’anno;

5. auspica tuttavia che il numero e la proporzione dei casi per i quali la decisione di ricevibilità è adottata entro un mese aumenti ancora; attualmente tale tasso ammonta al 66%;

6. auspica altresì che il numero e la proporzione delle indagini definite in meno di un anno continui a progredire: attualmente tale tasso ammonta al 66%;

7. si compiace del fatto che sia stata introdotta una nuova procedura per l’assunzione degli agenti temporanei e per il calcolo dei diritti individuali;

8. si congratula per la revisione contabile effettuata dal servizio di revisione contabile interna nel 2010, tenendo conto delle osservazioni formulate nel 2009, che ha portato alla conclusione che il sistema di gestione e controllo è efficace, fatta salva l’attuazione delle azioni convenute;

9. ricorda che la relazione annuale sulle attività del Mediatore nel 2010 ha di recente formato oggetto di una relazione d’iniziativa approvata dal Parlamento il 27 ottobre 20111; non desidera pertanto aggiungere altre osservazioni;

10. auspica che la relazione annuale sulle attività del Mediatore nel 2011 contenga, se del caso, un capitolo sul seguito dato alla risoluzione di discarico del Parlamento e fornisca altresì una tabella completa di tutte le risorse umane di cui il Mediatore dispone, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e nazionalità.

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0467.

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P7_TA-PROV(2012)0163

Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Garante europeo della protezione

dei dati

1. Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione

del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IX – Garante

europeo della protezione dei dati (COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (SEC(2011)0473– C7-0264/2011) 2,

– vista la relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0093/2012),

1. concede il discarico al Garante europeo della protezione dei dati per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

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2. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio

generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione IX – Garante europeo della

protezione dei dati (COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20101,

– visti i conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (COM(2011)0473– C7-0264/2011)2,

– vista la relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati all'autorità competente per il discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione4 attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0093/2012),

1. nota che nella sua relazione annuale 2010 la Corte dei conti ha fatto la seguente osservazione: “Benché la natura specializzata delle funzioni espletate dal Garante possa giustificare l’organizzazione di un concorso interno [organizzato nei settori giuridico, tecnologico, delle risorse umane e dell’assistenza amministrativa nel 2009], questa politica non dovrebbe essere considerata la norma. La prassi migliore prevede che ci si avvalga dei servizi dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), che bandisce regolarmente concorsi generali” (punto 7.32.);

2. esprime soddisfazione per il fatto che, nel 2009-2010, il Garante ha organizzato in stretta cooperazione con EPSO un concorso generale in materia di protezione dei dati per assumere personale altamente specializzato;

3. si rallegra del fatto che la Corte dei conti ha stimato, sulla base dei lavori di

1 GU L 64 del 12.3.2010. 2 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1. 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134. 5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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rendicontazione effettuati, che i pagamenti relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 per le spese amministrative e di altro genere delle istituzioni e degli organi sono, nell’insieme, esenti da errore significativo; il tasso di errore più probabile è stimato nel settore delle "spese amministrative" in generale nello 0,4% (punti 7.9, 7.10 e 7.32);

4. ricorda che la Corte dei conti aveva chiesto al Garante, nell’esercizio 2009, di invitare i propri agenti a produrre, a intervalli regolari, i documenti che ne attestano la situazione personale; nota che nel frattempo il Garante ha corretto gli errori rilevati nell’ambito della dichiarazione di affidabilità 2009, nel 2010 e 2011, e ha posto in atto una serie di strumenti che permettono di migliorare la gestione delle indennità; la Corte dei conti verificherà i progressi compiuti nella sua relazione annuale 2011;

5. constata che nel 2010 il Garante disponeva di stanziamenti di impegno pari a 7 104 351 EUR (7 000 000 EUR en 2009) e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è stato dell’82,73 % (81,44 % nel 2009); sottolinea che il bilancio del Garante è puramente amministrativo, giacché il 65% è destinato alle persone legate all’istituzione (titolo 1) e il 35% agli immobili, al mobilio, alle attrezzature e alle spese varie di funzionamento (titolo 2);

6. invita il Garante a preparare bilanci annuali corrispondenti al suo fabbisogno (il titolo 1 è stato utilizzato solo al 75% nel 2010) e a provvedere a una migliore esecuzione di bilancio (punto 7.35);

7. nota con soddisfazione che le raccomandazioni contenute nelle relazioni della Corte dei conti e della Commissione relative all’esercizio 2009 sono state poste in atto come segue:

– al piano di svolgimento ("workflow") finanziario è stato aggiunto un nuovo sistema interno di verifica finanziaria,

– è stato designato un consigliere contabile,

– è stato istituito un registro centrale delle eccezioni e

– è in corso di attuazione un sistema di verifica ex post;

8. prende atto del profondo cambiamento introdotto nell’organizzazione del personale nel 2010 e chiede di essere informato dei risultati del nuovo organigramma; in tal senso desidererebbe che nella sua relazione annuale d’attività il Garante presenti altresì il seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento;

9. nota che l’introduzione di un sistema elettronico di gestione dei fascicoli costituisce un progresso; desidera essere informato sugli sviluppi nella prossima relazione annuale d’attività;

10. nota che il Garante definirà un sistema che fissa indicatori chiave di rendimento nel piano di gestione per l'anno 2012, nonché una tabella di marcia che rende misurabile lo sforzo del servizio grazie a un sistema di campionatura ("benchmarking"); precisa che il piano verrà valutato nell'ambito della relazione annuale di attività 2012;

11. prende nota che la relazione annuale d’attività per l’anno 2011 conterrà un capitolo sul seguito dato alla risoluzione di discarico del Parlamento;

12. auspica che la relazione annuale d’attività per l’anno 2011 fornisca altresì una tabella

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esauriente di tutte quante le risorse umane di cui il Garante dispone, ripartita per categoria, grado, sesso, partecipazione alla formazione professionale e cittadinanza.