Open data-day-bologna-2013
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Open Datariflessioni informatico-giuridiche
Bologna, Open Data Day Italia
Michele Martoni | Monica Palmirani
CIRSFID Università di Bologna
ODD-Italia 2013
Gruppo Giuridico
• Gruppo di lavoro sugli aspetti legali degli
Open Data nell’ambito del Gruppo Open Data
Day (Coordinatori: Monica Palmirani, Giovanni Menduni)– Fornire solide basi giuridiche per sostenere le – Fornire solide basi giuridiche per sostenere le
scelte delle PPAA nell’apertura dei dati e per sbloccare resistenze spesso non giustificate Rispondere alla domanda: “Quali dati si possono, non si possono, si devono aprire?”
– Far emergere proposte di modifiche normative da suggerire al legislatore
Conflitto
• Norme che impongono l’apertura dei dati
• Norme che impongono la chiusura
• Norme che impongono la pubblicità delle • Norme che impongono la pubblicità delle
informazioni ) per un certo tempo
• Norme che vietano la pubblicità delle
informazioni
• Norme che riconoscono il diritto di accesso
• Norme che vietano il diritto di accesso
Normativa di Riferimento
• D.lgs 32/2010 INSPIRE
• Copyright e Segreto Industriale
• Segreto di Stato
• Tutele specifiche: L.241/90
ACCESSO
d.lgs. 196/2003
PRIVACY
• Tutele specifiche:
– Dati ambientali
– Dati anagrafici
– Dati elettorali
– Beni culturali
– Dati statistici
– Etc.?????
Open
data
L.241/90
d.lgs. 36/2006
TRASPARENZAd.lgs. 150/2009
d.lgs. 82/2005
CAD - eGOV
OPEN DATA
d.l. 5/2012d.l. 83/2012
d.l. 179/2012
Art. 50 CADDisponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
Art. 52 CAD
Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle
pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributariariutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.
Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 68 CAD
Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a)formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e reso pubblico, documentato esaustivamente e
neutro rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi;
b)dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
a)sono disponibili secondo i termini di una licenza che
ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
D.Lgs. 36/2006
• Il presente decreto legislativo disciplina le
modalità di riutilizzo dei documenti contenenti
dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto amministrazioni e degli organismi di diritto
pubblico.
Art. 3
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;
d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Legge 241/1990
Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura a
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
Legge 241/1990
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le
informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano
forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono.
Art. 24
Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.
Art. 11 Trasparenza
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
D.Lgs. 150/2009
attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
D.L. 83/2012
Art. 18
Pubblicazione in formato aperto di
determinate tipologie di informazioni, in
specifico “la concessione delle sovvenzioni, specifico “la concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese
ed enti privati e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere di cui
all’articolo 12 della legge 241/1990 ad enti
pubblici e privati”.
Art. 19 D.Lgs. 196/2003
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web”
marzo 2011
Posizione
• Disinteressati: non mi interessano gli open data
• Conservatori: volontaria chiusura dei dati
• Timoroso: approccio eccessivamente prudente• Timoroso: approccio eccessivamente prudente
• Entusiasti: apertura spregiudicata dei dati
• Consapevole: Approccio attento e ponderato ma
consapevole del grande valore civile ed economico
del fenomeno
• Delusi: nessuno!
Informazioni
Lati della medaglia
• Richiedente le informazioni
– Utente di Open data
– Etc.
• Interessato dell’informazione
Relatività
• Diritto all’oblio
• De-anonimizzazione del dato
“Ordem e Progresso”
Gruppo Giuridico ODD:
• Vademecum giuridico e Check list
• Questionario-censimento
• Raccolta della normativa in materia di OD
• Mappa comparativa delle Licenze
• Proposte di modifica per le Licenze
Vademecum
1 Quadro normativo
1.1 Definizione di Open Government
Data.
1.2 Accesso e trasparenza. Diritto del
cittadino all'accesso al dato
3 Privacy
3.1Anonimizzazione
3.2Aggregazione e i dati statistici
3.3De-anonimizzazione
3.4Diritto all’Oblio
1.3 Norme che abilitano la PA ad aprire i
dati
1.4 Accesso e Trasparenza Il concetto
attuale di trasparenza
2 Limiti di pubblicazione
2.1Segreto industriale e diritto d'autore
2.2Sicurezza pubblica
2.3Segreto di stato
2.4Limiti normativi specifici
4 Responsabilità civili, penali e amministrative
4.1Responsabilità civile
4.2Diffamazione
4.3Segreto amministrativo
5 Licenze
6 Utilizzo economico dei dati
6.1Recupero dei soli costi marginali
6.2Servizi ad hoc a pagamento
Check list
Strumento per autovalutarsi, per riflettere, per decidere
Privacy
Proprietà intellettuale della sorgente
Licenza di rilascio
Limiti alla pubblicazione
Segretezza
Condizioni economiche
Temporalizzazione
Questionario
• Istruzioni per la compilazione
• 1. CONTESTO
• In quale area tematica lavori in prevalenza ?
• 2. DATI LEGATI ALLE PERSONE FISICHE
• A1 Lavori con dati legati alle informazioni personali degli individui?
• A2 Lavori con dati legati alla salute, alla etnia, alla religione, alle convinzioni politiche delle persone?
• A3 Lavori con dati geografici o ambientali?
• A4 Lavori con dati legati ai procedimenti legali degli individui?
• A5 Lavori con dati nei quali vengono in evidenza situazioni di disabilità o patologie sanitarie legate agli individui?
• A6 Lavori con dati relativi alle utenze (gas, luce, telefonia, etc.) che possono essere collegati agli individui?• A6 Lavori con dati relativi alle utenze (gas, luce, telefonia, etc.) che possono essere collegati agli individui?
• A7 Lavori con dati relativi al personale (es. presenze, stipendi, assenze per malattia, rilevazione permessi ex lege 104/92?, etc.)?
• 3. DATI LEGATI ALLE PERSONE GIURIDICHE
• B1 Lavori con dati legati alle informazioni delle persone giuridiche?
• B2 Lavori con dati legati alle pratiche edilizie delle persone giuridiche?
• B3 Lavori con dati legati alle pratiche di attività produttiva delle persone giuridiche?
• B4 Lavori con dati legati agli appalti assegnati (es. contratti e/o gare)?
• B5 Lavori con dati legati ai brevetti od opere protette dal diritto d'autore di qualche impresa o individuo?
• B6 Lavori con materiali che possono essere protetti da segreto industriale (es. mappe topografiche, soluzioni tecniche incluse nelle offerte, negli appalti, etc.)?
• 4. DATI LEGATI ALLE RISORSE DELLA PA
• C1 Lavori con dati contabili della PA (es. bilanci, spese,entrate)?
• C2 Lavori con dati territoriali e cartografici (mappe catastali, rilievi, etc.) legati agli agglomerati urbani e non urbani ?
• C3 Lavori con dati relativi ai costi degli organi di governance della tua PA (es. costi della giunta, spesa informatica annuale, etc.)?
• C4 Tratti dati di beni in possesso della PA o di altre PA incluse le partecipate (beni materiali, immateriali, immobili, piscine, parchi, etc.)?
• C5 Lavori con dati di beni NON di competenza della PA (ristoranti, cinema, discoteche, etc.)?
• C6 Lavori con dati legati al patrimonio artistico e museale dello stato, provincia, comune?
• C7 Lavori con dati legati ai tragitti dei mezzi di trasporto (fermate dell'autobus, orari di treni, etc.) o in generale legali alla mobilità?
• C8 Lavori con dati legati alle strutture di accoglienza e ai servizi sociali o ospedali del territorio?
• C9 Lavori con dati legati al monitoraggio dell'ambiente (es. inquinamento) urbano e non urbano (es. industriale), allo smaltimento dei rifiuti urbani e non urbani?
e successivamente
• Gruppi tematici verticali
• FAQ con le domande più frequenti
• Seminari e corsi • Seminari e corsi
Schema di D.Lgs.
Obblighi di Pubblicità,
Trasparenza e Diffusione
• http://www.foia.it/docs/foia-
it_decreto_trasparenza_def_20130214.pdf
(approvato in data 14 febbraio 2013)(approvato in data 14 febbraio 2013)
• http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/2243168
(parere del Garante 7 febbraio 2013)
Grazie
Michele MartoniProfessore a contratto Informatica Giuridica
Ph.D. in Informatica Giuridica
Avvocato
[email protected] | www.unibo.it