Obblighi degli Intermediari Entratel e Vigilanza DRE · L’Antiriciclaggio negli Studi...
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L’Antiriciclaggio negli Studi Professionali
Obblighi degli Intermediari Entratel e Vigilanza DRE
Verona, 7 novembre 2017
Relatore: Zavarise Federico
Socio A.I.R.A. – Associazione Nazionale Responsabili Antiriciclaggio
Socio CSAC – Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione Piero Luigi Vigna
Socio FEDERPrivacy – Federazione Italiana Privacy
PROGRAMMA:
L’Antiriciclaggio negli Studi Professionali
• Analisi dati SOS 2016 e 1° sem. 2017
• Obblighi normativi e ambito di applicazione
• Nuovo D.Lgs 90/2017 (c.d. IV Direttiva UE Antiriciclaggio 2015/849)
• L’Adeguata Verifica della Clientela e il Fascicolo Cliente
• Modalità di conservazione dei dati e verifiche di conformità
• La Segnalazione Operazione Sospetta SOS e la Comunicazione di
Violazione dell’uso del denaro contante
Obblighi Intermediari Entratel e Vigilanza DRE
• L’autorizzazione Entratel: obblighi e responsabilità dell’intermediario
• L’attività di vigilanza da parte delle strutture DRE - Audit Esterno
Segnalazione delle operazioni sospette - SOS
La situazione ad oggi
Quante sono le segnalazioni ?
Da chi e da quali aree provengono ?
Quali sono i fattori che le originano ?
Quali sono le conseguenze di SOS inviate da
altri soggetti obbligati ?
Segnalazione delle operazioni sospette SOS
ANNO N. SOS INCREMENTO
2015 82.248
2016 101.065 +23%
2017 (solo 1° semestre)
49.239- 5,3%
(rapportato al 1°semestre 2016)
ANNO N. SOS INCREMENTO
Dati al netto delle SOS Voluntary Disclosure
2017 (solo 1° semestre)
Circa 45.000+ 18,1%
(rapportato al 1°semestre 2016)
Segnalazione delle operazioni sospette SOS
Finanziamento terrorismo e armi distruzione
di massa
ANNON. SOS
TERRORISMO
N. SOS ARMI DISTRUZIONE DI
MASSA
2016(1°semestre)
305 6
2017(1°semestre)
475 10
Segnalazione delle operazioni sospette SOS(dati 1° sem. 2017)
RIPARTIZIONE PER CATEGORIE
BANCHE
PROFESSIONISTI E ALTRI
OPERATORI
ALTRI OP. FINANZIARI
78.5%
7,5%
14%
Segnalazione delle operazioni sospette SOS
Professionisti(Commercialisti, Studi Associati, Avvocati, Studi Interprofessionali)
ANNO N. SOS INCREMENTO
2016 (solo 1° semestre)
3.453
2017 (solo 1° semestre)
308 -91%
Segnalazione delle operazioni sospette SOS
Ripartizione per origine del sospetto
45,9% SPORTELLO
19% SISTEMI AUTOMATICI
19,7% CONTROLLI STRUTT.CENTRALI
9,4% COMPORTAMENTO SOSPETTO
Segnalazione delle operazioni sospette - SOS
CONCLUSIONI
Sistemi automatici di rilevazione/segnalazione
=
Grande quantità di SOS
Grande quantità di SOS
=
Probabile di estensione dei controlli su attività analoghe o
operazioni/soggetti collegati
Responsabilità diretta soggetto incaricato
=
Scarsa significatività delle SOS
Dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale
Norme comunitarie Norme nazionali In vigore dal:
I Direttiva n.91/308/CEE del 16/06/1991
DL 143/1991 – conv. Legge n. 197/1991
09/05/1991
D.Lgs. N. 374/1999
II Direttiva n.2001/97/CE del 04/12/2001
D.Lgs. N.56/2004
Disposizioni di attuazione:Decreto MEF 03/02/2006 n. 141Provvedimento UIC 24/02/2006Decreto MEF 10/04/2007 n.60
14/03/2004
22/04/2006(Professionisti)
25/05/2007(CED e Associazioni di
Categoria)
Dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale
Norme comunitarie Norme nazionali In vigore dal:
III Direttiva n.2005/60/CEdel 26/10/2005
D.Lgs. N. 231 del 21/11/2007 29/12/2007
D.Lgs. N.151/2009 che ha modificato il D.Lgs 231/2007 04/11/2009
Dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale
Norme comunitarie Contenuti In vigore dal:
IV Direttiva UE2015/849
(2 anni per recepire negli stati membri)
• Risk based approach• Titolare effettivo• Inclusione reati fiscali e allineamento stati europei• Adeguata verifica rafforzata e semplificata
25/06/2015
Da recepire entro
2 anni
Dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale
Norme comunitarie Norme nazionali In vigore dal:
IV Direttiva UE2015/849
del 25/06/2015
D.Lgs N. 90 del 25/05/2017(Pubblicato in G.U. 19/06/2017) 04/07/2017
TEMPI E MODALITA’ DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
• Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza disettore, abrogate o sostituite dal nuovo D.Lgs n. 90/2017continueranno a trovare applicazione fino al 31/03/2018
• Le Autorità di Vigilanza del settore avranno 12 mesi peremanare le procedure di mitigazione del rischio (requisitidimensionali e organizzativi per i soggetti obbligati ai finidei presidi antiriciclaggio es. nomina R.A., funzione direvisione indipendente, manuali e procedure interne)
• Il MEF avrà 12 mesi di tempo per individuare dati einformazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche etrust oggetto di comunicazione al Registro delle Imprese,termini e modalità di accesso
NOVITA’
Dlgs 90/2017
TEMPI E MODALITA’ DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
Comunicato UIF del 4 luglio 2017
NOVITA’
Dlgs 90/2017
TEMPI E MODALITA’ DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
Comunicato congiunto Commercialisti, Avvocati, Notai
del 6 luglio 2017
NOVITA’
Dlgs 90/2017
Altre fonti Regolamentazione secondaria e prassi
(Soft Law)
Linee Guida CNDCEC
vari aggiornamenti
Circolare GdF
+
Modulo operativo
n.6
Risposte ufficiali UIC/UIF
Manuale delle
Procedure CNDCEC
dicembre 2015
FAQMEF/DT
Ottobre 2017
Soggetti ObbligatiArt. 3 D.Lgs. 90/2017
• Comma 2 – Intermediari bancari e finanziari
(es. banche, imprese di assicurazione, confidi, società fiduciarie iscritte all’albo art. 105 TUB)
• Comma 3 – Altri operatori finanziari
(es. società fiduciarie NON iscritte all’albo art. 106 TUB, mediatori creditizi, cambio valute)
• Comma 4 – Professionisti
(es. dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, società di elaborazione dati, tributaristi, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, notai e avvocati, revisori legali e società di revisione)
• Comma 5 – Altri operatori non finanziari
(es. prestatori di servizi a società e trust, commercio di cose antiche art. 126 TULP, agenti in affari mediazione immobiliare, mediatori civili)
• Comma 6 - Prestatori di servizi i gioco
(es. operatori di gioco on line, gestori di case da gioco)
Soggetti ObbligatiArt. 3 D.Lgs. 90/2017 comma 4 - Professionisti
lettera a) – i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili enell’albo dei consulenti del lavoro;
lettera b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggettiche svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti,attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria diimprenditori e commercianti, CAF e patronati;
lettera c) i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compionoqualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clientinella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) L’apertura o la gestione di conti correnti, libretti di deposito e conti di titoli;
4) L’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione oall’amministrazione di società;
5) La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggettigiuridici analoghi;
lettera d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale suenti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
lettera e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti diinteresse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
Soggetti Obbligati
Art. 3 D.Lgs. 90/2017 comma 5 – Altri operatori non finanziari
lettera a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delleprevisioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c) dell’art. 3;
Alcuni esempi (art. 1 lettera ee) – Definizioni)
1) Costituire società o altre persone giuridiche;
2) Occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società di socio diun’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridicheo provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione;
3) Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale ealtri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entitàgiuridica;
4) Svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridicoanalogo o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione;
5) Esercitare il ruolo di azionista per conto di un’altra persona o provvedereaffinchè un’altra persona svolga tale funzione, purchè non si tratti di una societàammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighidi comunicazione conformemente alla normativa dell’UE o a normeinternazionali equivalenti;
Organismi di autoregolamentazione (Ordini e Albi)Art. 11 D.Lgs. 90/2017
… gli organismi di autoregolamentazione, le loro organizzazioni territorialie i consigli di disciplina, … promuovono, e controllano l’osservanza degliobblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti neipropri albi ed elenchi.
Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili (previo pareredel Comitato di sicurezza finanziaria) dell’elaborazione e aggiornamentodi regole tecniche in materia di:
• Analisi e valutazione del rischio
• Controlli interni AVC e conservazione
… concorrono all’adozione di misure idonee a sanzionare l’inosservanza….
… sono responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propriiscritti …
IN
EVIDENZA
Valutazione e mitigazione del rischioArt. 15 e 16 D.Lgs. 90/2017
Le Autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione(entro il 03/07/2018) dettano criteri e metodologie commisurati a:
• Tipologia e natura dell’attività svolta
• Criteri dimensionali e organizzativi dei soggetti obbligati
I soggetti obbligati, adottano e tengono conto:
• Procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e metodologiedettate, proporzionate ai propri rischi, propria natura e dimensioni
• Condivisione di tali misure e degli obblighi con il proprio personale,compresi gli obblighi di protezione dei dati personali
• Fattori di rischio associati alla tipologia della clientela, areageografica dell’operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e serviziofferti
Valutazione e mitigazione del rischioArt. 15 e 16 D.Lgs. 90/2017
Comma 4 - La valutazione (scheda profilo rischio) è documentata,
periodicamente aggiornata (controllo costante) e messa a
disposizione delle autorità di vigilanza e degli organismi di
autoregolamentazione
Comma 2 lett. b) l’introduzione di:
• Una funzione antiriciclaggio/nomina di un responsabile della
funzione antiriciclaggio
• Previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica
delle politiche, dei controlli e delle procedure
IN
EVIDENZA
I 5 pilastri dell’antiriciclaggio:
1. Identificazione e adeguata verifica della clientela
2. Registrazione e conservazione dei dati
3. Formazione e Informazione del personale
4. Segnalazione operazioni sospette – SOS
5. Monitoraggio utilizzo denaro contante
Identificazione e Adeguata verifica della clientelada art. 17 ad art. 30 D.Lgs. 90/2017
Quando ?
• Instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimentodell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale
• Esecuzione di una operazione occasionale che comporti latrasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento diimporto pari o superiore a 15.000 euro
• In ogni caso quando vi è sospetto di riciclaggio/finanziamento delterrorismo o quando vi sono dubbi sulla veridicità osull’adeguatezza dei dati forniti ai fini dell’identificazione
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
da art. 17 ad art. 30 D.Lgs. 90/2017
ESCLUSIONI
• Attività di mera redazione e trasmissione ovvero di solatrasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
• Adempimenti in materia di amministrazione del personaledi cui all’articolo 2, comma 1, legge 11 gennaio 1979, n.12
• Componenti degli organi di controllo presso i soggettiobbligati (esclusione AVC, conservazione e segnalazioneoperazioni sospette SOS art. 46 c. 2)
Consulenti del Lavoro
e Amministrazione del Personale
limiti dell’esclusione ???
Art. 12, comma 3 , Dlgs 231/2007 e il nuovo Art. 2 comma 7, Dlgs 90/2017
«Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non sussistono in
relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o
trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli
adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12»
Pertanto obbligo di:
Segnalazione Operazioni sospette
Segnalazione violazioni denaro contante
Identificazione e adeguata verifica della clientela
Conservazione/registrazione incarichi professionali
Formazione personale dipendente e collaboratori
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Creazione del Fascicolo della Clientela con:
• Documenti per l’identificazione (doc. identità e visura camerale)
NB copia fotostatica del documento o in formato digitale NOVITA’
• Identificazione anche dell’esecutore dell’operazione NOVITA’
• Identificazione del titolare effettivo
NB nuove definizioni per il titolare effettivo NOVITA’
• Verifica PEP-PIL NOVITA’
NB nuove definizioni per le persone politicamente esposte NOVITA’
• Dichiarazioni cliente e verifica dati dichiarati (PEP-PIL, titolare effettivo, scopooggetto della prestazione, provvista fondi etc.) e verifica dei dati forniti dalcliente
• Ogni altra informazione utile (utilizzo motori di ricerca internet)
• Scheda profilo di rischio e controllo costante nel tempo
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Cosa s’intende per titolare effettivo
Art. 20 D.Lgs. 90/2017
La persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero del relativo controllo
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà:
• Titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica
• Titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
Ulteriori criteri per l’individuazione:
• Controllo della maggioranza dei voti in assemblea
• Controllo dei voti per esercitare influenza dominante
• Esistenza di vincoli contrattuali che consentono di esercitare influenza dominante
Ulteriori figure da ritenersi titolari effettivi:
• fondatori, ove in vita
• Persona/e fisica titolare/i di poteri di amministrazione o direzione della società
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
Art. 21 D.Lgs. 90/2017
(modalità da stabilire entro il 03/07/2018 a cura MEF e MSE)
• Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica, al Registro delle Imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.
• I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e le relative titolarità effettive sono comunicate a cura del fiduciario per via esclusivamente telematica.
In entrambi i casi, l’accesso alla sezione speciale è consentito solo a determinati soggetti e sarà subordinato a registrazione ed accredito
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di
persone giuridiche e trust
Art. 21 D.Lgs. 90/2017
(modalità da stabilire entro il 03/07/2018 a cura MEF e MSE)
Comma 7 – La consultazione dei registri di cui al presente articolo non
esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare
misure adeguate al rischio medesimo.
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Comunicazione sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
Obblighi del cliente
Art. 22 D.Lgs. 90/2017
(modalità da stabilire entro il 03/07/2018 a cura MEF e MSE)
• I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte e
informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti
obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
• le persone giuridiche e i trust ottengono e conservano per un
periodo non inferiore ai 5 anni (a cura di amministratori, fiduciari),
informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità
effettiva
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Comunicazione sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
Obblighi del cliente
Art. 22 D.Lgs. 90/2017
(modalità da stabilire entro il 03/07/2018 a cura MEF e MSE)
• Le informazioni sono acquisite dagli amministratori sulla base di quantorisultante da scritture contabili e bilanci, libro dei soci, comunicazionirelative all’assetto societario etc.
• Qualora permangano dubbi sulla titolarità effettiva, può essereeffettuata una espressa richiesta di informazioni al socio, a curadell’amministratore
• L’inerzia o il rifiuto ingiustificato di fornire tali informazioni da parte delsocio, o la fornitura di informazioni palesemente false, rendonoinesercitabile il diritto di voto con conseguente impugnabilità delledeliberazioni assunte con il suo voto determinante (art. 2377 c.c.)
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Società Fiduciarie
• Società Fiduciarie iscritte Albo sez. separata ex art. 106 TUB ex
art.199 comma 2 TUF - 1° livello – (società iscritte a Unione
Fiduciaria)
• Altre Società Fiduciarie di 2° livello
NB la comunicazione del titolare effettivo deve avvenire tra responsabili
antiriciclaggio e secondo le disposizioni previste dalla normativa Privacy
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Art. 26 e 27 D.Lgs. 90/2017
Art. 26 c. 1 - Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in
ordine agli adempimenti …, è consentito ai medesimi di
ricorrere a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata
verifica di cui all’art.18 c.1 lettere a) b) c)
Art. 27 c. 1 – … previo rilascio di idonea documentazione da
parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi
direttamente …
Es: professionista nei confronti del proprio CED
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Nuova definizione persone politicamente esposte PEP/PIL
Art.1 comma 2 lettera dd) D.Lgs 90/2017
Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di
occupare da meno di un anno importanti cariche
pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i
suddetti intrattengono notoriamente stretti legami
Identificazione e Adeguata verifica della clientelaNuova definizione persone politicamente esposte PEP/PIL
Art.1 comma 2 lettera dd)
Alcuni esempi:• Presidente della Repubblica, Ministro, Senatore, Deputato etc.• Sindaco di comune con popolazione non inf. a 15.000 abitanti
NOVITA’• Componente di organi di direzione e controllo delle imprese
controllate da Stato, Regione, comuni NOVITA’• Direttore generale ASL, azienda ospedaliera anche universitaria etc.• Direttore, vicedirettore, membro dell’organo di controllo di
organizzazioni internazionali• Familiari di PEP (genitori, coniuge, convivente di fatto, figli e loro
coniugi o conviventi di fatto• Persone fisiche legate al PEP per titolarità effettiva congiunta in enti
giuridici o altro rapporto di affari NOVITA’
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
le diverse modalità
• Verifica ordinaria
• Verifica semplificata:
o in presenza di basso rischio (???)
o Sempre esclusa se esiste sospetto di riciclaggio
o In presenza di particolari categorie di clienti
Alcuni esempi: Pubbliche Amministrazioni, società quotate, intermediari finanziari,clienti residenti in aree geografiche a basso rischio (???)
• Verifica rafforzata:
o In presenza di elevato rischio
o Fattori di rischio legati al cliente
o Fattori di rischio legati a prodotti e servizi
o Fattori di rischio geografici
Alcuni esempi: PEP-PIL, soggetto fisicamente non presente, particolare profilo dirischio cliente/operazione)
Identificazione e Adeguata verifica della clientela
Obbligo di astensione
Il professionista che non è in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela deve astenersi dall’eseguire la
prestazione professionale, ovvero deve porre fine alle eventuali
prestazioni professionali già in corso, valutando l’opportunità di
effettuare la segnalazione di operazione sospetta all’UIF
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONEArt. 31 D.Lgs. 90/2017
«i soggetti obbligati conservano …. copia dei documenti acquisiti inoccasione di adeguata verifica della clientela e l’originale ovvero copiaavente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni inerenti leoperazioni.
La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, diricostruire univocamente:
• la data di instaurazione del rapporto o conferimento dell’incarico
• i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo, dell’esecutore, lo scopo ela natura della prestazione
• la data, l’importo e la causale dell’operazione
• i mezzi di pagamento utilizzati
«i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per unperiodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dellaprestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale»
NOVITA’
Dlgs 90/2017
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI
Art. 32 D.Lgs. 90/2017
«i soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione idonei a garantire il
rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati
personali…»
«le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei
dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione
dell’operatività o attività del cliente nonché l’indicazione esplicita dei
soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere
ai dati e alle informazioni ivi conservate»
«è necessario assicurare l’integrità dei dati e delle informazioni e la non
alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione, la
trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni
nonché il mantenimento della storicità dei medesimi»
NOVITA’
Dlgs 90/2017
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 D.Lgs. 90/2017
Comma 1 «i dati e le informazioni conservate … sono utilizzabili
a fini fiscali»
Comma 2 «le Autorità di Vigilanza di settore possono adottare disposizioni
specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni
relative ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli
già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in
vigore del presente articolo» SOLO PER INTERMEDIARI FINANZIARI ???
NOVITA’
Dlgs 90/2017
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
Obbligo di registrazione
Abrogazione reale o Abrogazione nominale ?
NOVITA’
Dlgs 90/2017
OBBIGHI DI CONSERVAZIONE
LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO
CLIENTELA PUO’ FORNIRE UN’ALTERNATIVA ?
NUOVI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMA
• Conservazione copia dei documenti o copia avente efficacia probatoria
• Tempestività di acquisizione e di ricerca dei documenti
• Ricostruzione univoca della data di instaurazione rapporto o conferimento
incarico
• Integrità dei dati e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro
acquisizione
• Trasparenza, completezza e mantenimento della storicità dei dati
NOVITA’
Dlgs 90/2017
Formazione e Informazione
• Conoscenza e consapevolezza della normativa e dellefinalità
• Conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali(organigramma di studio)
• Piano di formazione con riunioni periodiche per evidenziarele attività potenzialmente connesse al riciclaggio (formatoreinterno o esterno e verbale di formazione)
• Formazione con carattere di continuità e sistematicità everifiche periodiche sul sistema antiriciclaggio di studio
Segnalazione delle operazioni sospette – SOS
da art. 35 ad art. 46 D.Lgs.90/2017
«I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, invianosenza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta,quando sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli persospettare che siano in corso o che siano state compiuteoperazioni di riciclaggio …»
«Tutela del segnalante… riservatezza dell’identità delle personeche effettuano la segnalazione … il segnalante non può essereinserito nel fascicolo del PM… provvedimento motivato perevidenziare l’identità del segnalante …»
Segnalazione delle operazioni sospette – SOS
da art. 35 ad art. 46 D.Lgs.90/2017
Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
«Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti allasegnalazione di operazioni sospette e a chiunque ne sia comunque a conoscenza,di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione»
«il divieto, non impedisce la comunicazione tra professionisti associati, o adipendenti e collaboratori, o tra più professionisti che gestiscono lo stesso cliente ola stessa operazione»
IMPORTANTE !
• Conservazione della pratica che ha generato la SOS o delle motivazioni interneche non hanno fatto scattare una SOS
• Conoscenza degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi dicomportamento anomali e dei Quaderni Antiriciclaggio UIF
Nuova definizione di riciclaggio – art. 2 D.Lgs 231/2007 e
Circ. G.d.F. n. 83607/2012-Vol. 1 Parte I Cap. 2 pag. 34-35 con rif.
Reati fiscali – D.Lgs 74/2000 ai fini antiriciclaggio
Delitti in materia di
dichiarazioni fiscali
• Dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture
inesistenti
• Omessa dichiarazione
Delitti in materia di
documenti e pagamento
imposte
• Emissione fatture per
operazioni inesistenti
• Omesso versamento ritenute
> (50.000 euro) 150.000 dal
22/10/2015
• Omesso versamento IVA
> (50.000 euro) 250.000 dal
22/10/2015
• Indebita compensazione di
imposte > (50.000 euro)
Il reato di Autoriciclaggio
L. 186 comma 3 del 15/12/2014Modifiche al codice penale in materia autoriciclaggio
In vigore dal 01/01/2015
“art. 648-ter 1. (Autoriciclaggio)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena ridotta ….
Si applica la pena più pesante …..
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
….”
MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI
L’invio telematico deve essere effettuato sul portale INFOSTAT-UIF
https://infostat-uif.bancaditalia.it
Chiarimenti all’indirizzo [email protected]
Nota Bene: è necessario essere in possesso del codice segnalante, che verrà assegnato in fase di registrazione
nell’Anagrafe Segnalanti UIF
NOVITA’Segnalazione delle operazioni sospette SOS - Protocollo d’intesa CNDCEC-UIF del 23/12/2016
dal 18/05/2017
Modalità di utilizzo:
• Utilizzo AS-SOS con registrazione all’indirizzo https://antiriciclaggiopro.it
• Compilazione da parte del professionista della SOS con software AS-SOS
• Invio da parte del professionista della SOS con cifratura asimmetrica del contenutodella segnalazione e inserimento diretto nella procedura RADAR
• Anonimizzazione della SOS nei confronti di UIF
• PEC per lo scambio di messaggi (certezza identificazione mittente e cifratura delcanale)
• Ricevuta (pdf) con accettazione o scarto della SOS con protocollo e ID della SOS
• Eventuali richieste approfondimento legate solo all’ID della SOS
ATTIVITA’ DI«ESAME POSIZIONE GIURIDICA»
Art. 18 c. 4 Contenuto degli obblighi di adeguata verificaArt. 42 c. 3 Obbligo di astensione
L’obbligo di verifica dell’identità del cliente edell’astensione per impossibilità oggettiva dell’adeguataverifica del cliente e quindi di segnalazione operazionesospetta NON si applica ai professionisti che ricevonoinformazioni da un loro cliente nel corso dell’esame dellaposizione giuridica o nell’espletamento dei compiti didifesa o di rappresentanza
IN
EVIDENZA
Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Art. 46 D.Lgs. 90/2017
I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e delcomitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati vigilanosull’osservanza delle norme e sono tenuti a comunicare senza ritardo:
• al legale rappresentante le operazioni potenzialmente sospette
• Alle autorità di vigilanza e alle amministrazioni interessate, i fatti chepossono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche oplurime delle disposizioni di cui al Titolo II (Obblighi)
ESCLUSIONE
Gli stessi soggetti sono esclusi dalla AVC, conservazione esegnalazione operazioni sospette SOS nei confronti dei soggettiobbligati
COMUNICAZIONI OGGETTIVE
Art. 47 D.Lgs. 90/2017
(modalità da stabilire entro il 03/07/2018 a cura UIF)
«Fermi gli obblighi di segnalazione SOS, i soggetti obbligati trasmettono
all’UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a
criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio …»
«Con istruzioni da pubblicarsi in G.U. , la UIF individua le operazioni, i
dati e le informazioni da trasmettere, definisce le modalità di trasmissione
ed individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione
oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.»
NOVITA’
Dlgs 90/2017
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)
Art. 48 D.Lgs 90/2017
«i soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al propriointerno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile diviolazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione diprevenzione di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le procedure devono garantire:
• Riservatezza del segnalante
• Tutela del soggetto che segnala
• Sviluppo di uno specifico canale di segnalazione anonimo eindipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggettoobbligato
NOVITA’
Dlgs 90/2017
Monitoraggio utilizzo denaro contante
Limitazioni all’uso di denaro contante e dei titoli al portatore
Art. 49 D.L.gs 90/2017
«è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euroo in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi …quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari osuperiore a 3.000 euro … e può essere eseguito esclusivamente per iltramite di Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica ed Istituti dipagamento»
D.Lgs. 90/2017 art. 49
È vietato il trasferimento di denaro contante …per un
importo pari o superiore a
Euro 3.000*
Evoluzione storica del limite
* Con alcune eccezioni
Fino al
29/04/08
Dal
30/04/08
al
24/06/08
Dal
25/06/08
al
30/05/10
Dal
31/05/10
al
12/08/11
Dal
13/08/11
al
05/12/11
Dal
06/12/11
al
31/12/15
Dal
01/01/16
12.500 5.000 12.500 5.000 2.500 1.000 3.000*
«… i soggetti obbligati che nell’esercizio delle propriefunzioni o nell’espletamento della propria attività hannonotizia di infrazioni di cui all’art. 49 …, ne riferisconoentro 30 gg al Ministero dell’Economia e delle Finanze(fino a 250.000 euro alla Ragioneria territoriale delloStato) …»
«La medesima comunicazione è dovuta daicomponenti del collegio sindacale, quando riscontranola violazione nell’esercizio delle proprie funzioni dicontrollo e vigilanza»
Peso operatività in
contanti
1 ° sem. 2017(somma prelevamenti
e versamenti su totale
movimentazione)
Fonte UIF BdI
Operazione frazionata ai sensi del D.Lgs. 231/2007:
“un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere
attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza
dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”
quindi il frazionamento in sintesi
Molteplici operazioni, create artificiosamente, di importoinferiore alle soglie ma di ammontare complessivo superiore
ESEMPI DI OPERAZIONI/DOCUMENTI A RISCHIO
• Finanziamento fra soci e società• Distribuzione utili dalla società ai soci• Pagamenti stipendi e note spese amministratori• Contabilità ordinaria• Prima nota di cassa preparata dal cliente• Annotazione “pagato in contanti” sulla fattura da 3.000 euro
Attenzione anche all’unico conto “Cassa contanti/Assegni”È opportuno distinguere nel PdC due conti “Cassa Contanti” e
“Cassa Assegni/Valori”
RIFORMA DELLE SANZIONI
Sanzioni rimodulate, effettive, proporzionate e dissuasive,
graduate in base alla reale gravità (maggiorazioni solo nel caso di
violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime)
Introduzione del principio penalistico del favor rei applicabile
anche alle sanzioni amministrative. Quindi, retroattività delle
sanzioni più favorevoli, anche per quelle già irrogate e impugnate
con sentenza non passata in giudicato
Introduzione del «Cumulo Giuridico» in luogo del «Cumulo
Materiale»
NOVITA’
Dlgs 90/2017
SANZIONI PENALI
Art. 55 D.Lgs 90/2017
• «chiunque… falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, altitolare effettivo, …è punito con la reclusione da sei mesi a tre annie con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro»
• «chiunque… acquisisce dati falsi o informazioni non veritieresul cliente … ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine dipregiudicare la corretta conservazione … è punito con la reclusioneda sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
• «chiunque… fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, èpunito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la muta da10.000 euro a 30.000 euro
• «chiunque viola il divieto di comunicazione art.39 c.1° e art. 41c.3 è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da5.000 euro a 30.000 euro»
NOVITA’
Dlgs 90/2017
SANZIONI AMMINISTRATIVE
artt. 56, 57, 58 D.Lgs 90/2017
• omissione di adeguata verifica (dati identificativi cliente, esecutore,
titolare effettivo, scopo e natura) 2.000 euro
• In caso di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime,
da 2.500 a 50.000 euro
• Mancata o tardiva conservazione in tutto o in parte, dei dati dei
documenti e delle informazioni previsti per l’adeguata verifica 2.000
euro
• Mancata segnalazione di operazioni sospette 3.000 euro
• Mancata comunicazione da parte degli organi di controllo dei
soggetti obbligati da 5.000 a 30.000 euro
• Mancata esibizione o fornitura di dati in sede di ispezione da 5.000
a 30.000 euro
NOVITA’
Dlgs 90/2017
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 63 D.Lgs 90/2017
• Violazioni per trasferimenti oltre soglia da 3.000 a
50.000 euro
• Omessa comunicazione al MEF da 3.000 a 15.000
euro
NOVITA’
Dlgs 90/2017
SANZIONI AMMINISTRATIVE
D.Lgs 90/2017
Criteri per l’applicazione delle sanzioni
Alcuni esempi per l’applicazione delle sanzioni:
• Gravità e durata della violazione
• Capacità finanziaria della persona fisica o giuridica
• Livello di cooperazione con le autorità di vigilanza
• Precedenti violazioni
• A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, le sanzioniper mancata AVC e conservazione possono essere ridottedi un terzo (richiesta al MEF)
NOVITA’
Dlgs 90/2017
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(con D.Lgs 90/2017)
Circolare MEF DT 54071 del 06/07/2017Istruzioni operative procedimento sanzionatorio
CONCLUSIONI
SI PUO’ FARE !
E’ necessario agire sull’organizzazione !
• Organizzare i dati e le informazioni già in possesso del soggettoobbligato (che vengono raccolte anche per altre esigenze)
• Procedura interna per l’acquisizione e il trattamento dei dati e delleinformazioni, condivisa con tutti i collaboratori di studio
Intermediari Telematici Entratel
L’autorizzazione Entratel
Il rapporto del professionista
con l’Agenzia è di:
INCARICATO DI SERVIZIO
DI PUBBLICA NECESSITA’
Intermediari Telematici Entratel
L’autorizzazione Entratel
L’abilitazione presuppone alcuni obblighi:
➢ rilasciare l’impegno alla trasmissione telematica
➢ consegnare copia della dichiarazione trasmessa
➢ consegnare copia della comunicazione di ricezione da parte
della AdE (ricevuta telematica)
➢ conservare copia e documentazione della dichiarazione
trasmessa fino al 31/12 del quinto anno successivo alla
presentazione
Intermediari Telematici Entratel
L’autorizzazione Entratel
L’abilitazione presuppone alcune responsabilità:
➢ trasmettere entro la scadenza
➢ trasmettere entro 30 gg dal rilascio dell’impegno
(dichiarazioni tardive ricevute successivamente alla data di
scadenza)
➢ conformità dei dati trasmessi rispetto a quelli contenuti
nella copia firmata e conservata dal cliente
Intermediari Telematici Entratel
Il rapporto dell’intermediario
con il cliente è un:
CONTRATTO DI MANDATO
O CONTRATTO D’OPERA
Intermediari Telematici Entratel
L’impegno a trasmettere
Lo scopo di tale documento è la tutela del contribuente
nei casi in cui si verifichi l’inadempimento alla
trasmissione da parte dell’intermediario
Corte di Cassazione Sent. N. 13138/2014
… l’invio telematico della dichiarazione dei redditi ai
sensi …., richiede il conferimento da parte del
contribuente di uno specifico incarico all’intermediario,
trattandosi di adempimento distinto da quello di tenutacontabilità e di consulenza fiscale in generale …
Intermediari Telematici Entratel
L’impegno a trasmettere
➢ stampato e firmato (in duplice copia «opportunamente
datato»)
➢ consegnato al cliente al momento in cui si accetta
l’incarico a trasmettere (es: raccolta dati questionario,
predisposizione dichiarazione o trasmissione
dichiarazione precompilata)
➢ conservato dall’intermediario per eventuali controlli da
parte dell’Agenzia
Intermediari Telematici Entratel
La stampa e consegna della dichiarazione
➢ stampa e firma (in duplice copia intermediario/cliente)
➢ messa a disposizione del cliente entro 30 gg dalla data
di scadenza per l’invio telematico con ricevuta di
trasmissione
Vigilanza Intermediari Telematici Entratel
LA VIGILANZA E L’AUDITING
Le DRE Direzioni Regionali Entrate (Ufficio Audit Esterno)
vigilano sull’intermediario nella fase di:
• autorizzazione allo svolgimento dell’attività
(art. 2 c.4, DPR n.322 22/07/1998)
• Verifica della regolarità della trasmissione
(art. 3 c.8, DPR n.322 22/07/1998)
• verifica del rispetto della privacy(art. 8 c.1 lett. h ed art. 11 c. 3 D.D. 31/07/1999)
Vigilanza Intermediari Telematici Entratel
Quali sono le modalità di
comunicazione,
accesso
e formazione liste di controllo ?
Vigilanza Intermediari Telematici Entratel
formazione liste di verifica
➢ presenza di tardività imputabili all’intermediario
controllo incrociato data impegno telematico e data
trasmissione/termine invio telematico
➢ presenza di potenziali omissioni
controllo incrociato soggetto depositario scritture contabili e invio
dichiarazioni fiscali (vedi Ris. Min. n. 65 del 14/06/2011)
➢ incongruenza date indicate in dichiarazione
controllo data impegno telematico dich. ordinaria ed eventuale
dichiarazione integrativa
➢ controllo incrociato Mod. 770 con gestione doppio
intermediario
➢ controllo percentuale irregolarità riscontrate
(c.d. “avvisi bonari”) e presenza di eccessivi invii forzati
Vigilanza Intermediari Telematici Entratel
LA VIGILANZA E L’AUDITING
Cosa avverrà con il nuovo
GDPR ?(General Data Protection Regulation)