NuovoCoronavirus SARS-CoV-2 FASE 2 · 2020. 5. 9. · nuovo coronavirus sars-cov-2 nuovocoronavirus...
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
FASE 2
• RESPONSABILITA’ E DVR
• DPI E VALIDAZIONE
• SMART WORKING
• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• ARIA E DIFFUSIONE COVID-19
Contenuti
1
• NORMATIVA
• OBIETTIVO: MENO DUBBI
• TEST RAPIDI COVID-19
• RISCHIO BIOLOGICO
• COVID-19 E PSICOLOGIA
• VALUTAZIONE DEL RISCHIO
• ACQUA E DIFFUSIONE COVID-19
• PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 24 APRILE
• CANTIERI EDILI
• SANIFICAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 2
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
NORMATIVA
Il 26 Aprile è stato firmato il DPCM che introduce in Italia la cosiddetta «FASE 2»
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Verranno di seguito trattati gli aspetti innovativi del Decreto rispetto ai precedenti e al contempo si evidenzieranno aspetti ritenuti rilevanti.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
NOVITA’SPOSTAMENTI✓ POSSIBILITÀ DI SPOSTARSI PER ANDARE A TROVARE FAMILIARI (ANCHE ANZIANI,
MA INDOSSANDO LA MASCHERINA)
✓POSSIBILITÀ DI RIENTRO NEL LUOGO DI DOMICILIO O RESIDENZA DI CHI ÈRIMASTO BLOCCATO DAL LOCKDOWN NELLE CITTÀ IN CUI STUDIA O LAVORA
✓POSSIBILITÀ DI SPOSTARSI ALL’INTERNO DELLA STESSA REGIONE✓POSSIBILITÀ ATTIVITÀ MOTORIE A DISTANZA
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AUTOCERTIFICAZIONEL’AUTOCERTIFICAZIONE RIMANE IN VIGORE.
TRA LE MOTIVAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI VIENE INSERITA: INCONTRO CON ICONGIUNTI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
NOVITA’ATTIVITA’ ALL’ ARIA APERTA
SARANNO RIAPERTI I PARCHI PUBBLICI CON INGRESSI CONTINGENTATI E DISTANZE
✓PERMESSA L'ATTIVITÀ MOTORIA MA SOLO INDIVIDUALE O COMUNQUE A DISTANZA DI ALMENOUN METRO, CON LA SOLA ECCEZIONE DI PERSONE CONVIVENTI NELLA STESSA CASA.
✓POSSIBILITA’ DI SVOLGERE ATTIVITÀ MOTORIA CON I FIGLI O ALLE PASSEGGIATE CON PERSONENON AUTOSUFFICIENTI.
✓POTRANNO RIPRENDERE AD ALLENARSI ANCHE GLI ATLETI DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE DALCONI, NON GLI SPORT DI SQUADRA.
5
PUBBLICA ISTRUZIONE✓LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’ ISTRUZIONE PUBBLICA RIPRENDERANNO A PARTIRE DA
SETTEMBRE.✓CONFERMATI ULTERIORI AIUTI ALLE FAMIGLIE CON MISURE SPECIFICHE DI
SOSTEGNO PER I GENITORI CHE HANNO FIGLI A CASA CON CONGEDOSTRAORDINARIO E BONUS BABYSITTING.
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NOVITA’CELEBRAZIONI RELIGIOSE
✓CONSENTITE SOLO LE CELEBRAZIONI DEI FUNERALI. MA SOLTANTO ALLA PRESENZA DEI FAMILIARI PIÙ STRETTI.
✓MASSIMO 15 PERSONE.
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RISTORAZIONE E BAR✓CONSENTITO SOLO CIBO DA ASPORTO✓RISTORANTI E BAR NON RIAPRIRANNO PRIMA DEL 18 MAGGIO
COMMERCIO
✓LE ATTIVITÀ AL DETTAGLIO RIAPRIRANNO NON PRIMA DEL 18 MAGGIO.
✓SU RICHIESTA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SI È RITENUTO DI PROGRAMMARE STEP DI RIAPERTURA DI 14 GIORNI PER VERIFICARE GLI EFFETTI DI OGNI RIAPERTURA.
✓PARRUCCHIERI, BARBIERI, CENTRI ESTETICI RIAPRIRANNO NON PRIMA DI GIUGNO.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
NOVITA’ATTIVITA’ PRODUTTIVE
✓IL 27 APRILE VIA LIBERA PER LE IMPRESE E I DISTRETTI DEL SETTORE MANIFATTURIERO LA CUI ATTIVITÀ SIA RIVOLTA PREVALENTEMENTE ALL'EXPORT E LE AZIENDE DEL COMPARTO COSTRUZIONI, SOLO PER I CANTIERI SU DISSESTO, SCUOLA, CARCERI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
✓IL 4 MAGGIO VIA LIBERA PER IL COMPARTO MANUFATTURIERO, EDILIZIA E CANTIERI, COMMERCIO ALL'INGROSSO FUNZIONALE A QUESTE FILIERE.
7
TRASPORTO PUBBLICO
AUMENTO FREQUENZA DELLE CORSE NELLE ORE DI PUNTA.
✓NUMERO MASSIMO DI PASSEGGERI SUI TRAM, SUGLI AUTOBUS E SULLE METROPOLITANE.
✓MARKER SUI POSTI A SEDERE PER SEGNALARE QUELLI CHE NON POSSONO ESSERE USATI.
✓MASCHERINE OBBLIGATORIE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 8DPCM 26 APRILE 2020
• ART. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale.• ART. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
• ART. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio
nazionale.• ART. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia.• ART. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 26 APRILE) cosi articolato:
NORMATIVA
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 9DPCM 26 APRILE 2020
• ART. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di
bandiera estera.
• ART. 7
Misure in materia di trasporto pubblico di linea.
• ART. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità.
• ART. 9
Esecuzione e monitoraggio della misure.
• ART. 10
Disposizioni finali.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cosi articolato:
NORMATIVA
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
MISURE IGIENICO SANITARIE
L’allegato 4 ribadisce quali siano le misure igienico-sanitarie da rispettare:
10DPCM 26 APRLE 2020, ALLEGATO 4
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11. È fortemente raccomandato per tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico sanitarie.
NORMATIVA
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MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
L’allegato 5 indica le precauzioni da adottare per gli esercizi commerciali:
11DPCM 26 APRLE 2020, ALLEGATO 5
MANTENIMENTO IN TUTTE LE ATTIVITÀ E LE LORO FASI DEL DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE.
GARANZIA DI ADEGUATA AEREAZIONE NATURALE E
RICAMBIO D’ARIA
GARANZIA DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE ALMENO DUE VOLTE AL
GIORNO ED IN FUNZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA.
AMPIA DISPONIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ A SISTEMI PER LA
DISINFEZIONE DELLE MANI.
NORMATIVA
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
L’allegato 5 indica le precauzioni da adottare per gli esercizi commerciali:
12DPCM 26 APRLE 2020, ALLEGATO 5
UTILIZZO DI MASCHERINE NEI LUOGHI O AMBIENTI CHIUSI E COMUNQUE IN TUTTE LE
POSSIBILI FASI LAVORATIVE LADDOVE NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE
ACCESSI REGOLAMENTATI E SCAGLIONATI
USO DI GUANTI “USA E GETTA” NELLE ATTIVITÀ DI ACQUISTO CON
PARTICOLARE ATTENZIONE NEL CASO DI ALIMENTI E BEVANDE.
INFORMAZIONE PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO DEI CLIENTI
IN ATTESA DI ENTRATA.
NORMATIVA
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ACCESSI REGOLAMENTATI E SCAGLIONATI negli esercizi commerciali
Secondo le seguenti modalità:
13DPCM 26 APRLE 2020, ALLEGATO 5
ATTRAVERSO AMPLIAMENTI DELLE
FASCE ORARIE
NEI LOCALI FINO A QUARANTA METRI
QUADRATI PUÒ ACCEDERE UNA PERSONA ALLA VOLTA, OLTRE A UN MASSIMO DI DUE
OPERATORI
PER LOCALI DI DIMENSIONI SUPERIORI A QUARANTA
METRI QUADRATI L’ACCESSO È REGOLAMENTATO IN
FUNZIONE DEGLI SPAZI DISPONIBILI DIFFERENZIANDO, OVE POSSIBILE, I PERCORSI DI
ENTRATA E DI USCITA
NORMATIVA
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE
Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché
monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia con il possibile concorso del
corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della
regione e della provincia autonoma interessata.
15DPCM 26 APRLE 2020, ART.9
NORMATIVA
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DISPOSIZIONI FINALI1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile
2020.2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni,
anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
16DPCM 26 APRLE 2020, ART.10
NORMATIVA
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NORMATIVA
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OBIETTIVO: MENO DUBBICI PROPONIAMO DI RIPRENDERE ALCUNI CONCETTI CHIAVE PER LA
COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE ATTUALE
L’OBIETTIVO E’ DI FORNIRE RISPOSTE AI DUBBI E ALLE INCERTEZZE PIU’ DIFFUSE SIA IN AMBIENTE LAVORATIVO SIA, IN GENERALE, NELLA
CITTADINANZA
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
OBIETTIVO: MENO DUBBI
Nel contesto epidemiologico attuale molte sono le questioni che si pongono datori di lavoro, medici competenti e lavoratori. Molte richieste riguardano la questione della ripresa lavorativa di lavoratori che sono stati assenti per malattia da Corona Virus 19 (COVID 19) dovuta ad esposizione certa o sospetta a SARS-CoV-2 o per isolamento in
quanto individuati come contatti stretti di soggetti affetti da COVID 19.
I sintomi più comuni della malattia sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola,
mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente.
Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Mentre i casi con disturbi respiratori importanti
richiedono spesso un ricovero ospedaliero, le forme con sintomatologia più lieve e moderata possono essere trattate domiciliarmente.
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PERVENUTE AL SERVIZIO PSAL, SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE
LOMBARDIA – ATS, DEL 07 APRILE 2020
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 20
NUMERO DI RIPRODUZIONE DI BASE
Un parametro importante in un’epidemia di una malattia infettiva è il cosiddetto R0ovvero il “numero di riproduzione di base” che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno
emergente. Questo parametro misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva.
In altre parole, se l’R0 di una malattia infettiva è circa 2, significa che in media un singolo malato infetterà due persone; quanto maggiore è il valore di R0, tanto più
elevato è il rischio di diffusione dell’epidemia. Se invece il valore di R0 fosse inferiore ad 1 ciò significherebbe che l’epidemia può essere contenuta.
ISS - HTTPS://WWW.ISS.IT/PRIMO-PIANO/-/ASSET_PUBLISHER/O4OGR9QMVUZ9/CONTENT/ID/5268851
OBIETTIVO: MENO DUBBI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 21
R0 è funzione della probabilità di trasmissione per singolo contatto tra una persona infetta ed una suscettibile, del numero dei contatti della persona infetta e della
durata dell'infettività; questo ci dice che riducendo almeno uno dei tre parametri possiamo ridurre tale valore e quindi poter controllare, o almeno ritardare, la
diffusione del patogeno ad altre persone.
La probabilità di trasmissione e la durata dell’infettività (senza un vaccino o un trattamento che riduca la viremia) non sono in questa fase modificabili ma,
l’immediata diagnosi/identificazione della persona infetta, o di quella potenzialmente infettata, e la possibilità di ridurre i suoi contatti con altre persone
permetterebbe una riduzione del R0.
ISS - HTTPS://WWW.ISS.IT/PRIMO-PIANO/-/ASSET_PUBLISHER/O4OGR9QMVUZ9/CONTENT/ID/5268851
OBIETTIVO: MENO DUBBI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
OBIETTIVO: MENO DUBBI
22CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 9774 DEL 20/03/2020
INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI
Consiste nell’identificazione di tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contattostretto con un caso confermato o probabile di COVID-19. Questa attività viene svolta dagli
operatori del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ ATS , focalizzando la ricerca delle persone che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato o probabile di COVID-19,
a partire dalle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
OBIETTIVO: MENO DUBBI
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COMUNICAZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SULLA DEFINIZIONE DI PAZIENTE GUARITO - 19 MARZO 2020 WWW.SALUTE.GOV.IT/PORTALE/NUOVOCORONAVIRUS/DETTAGLIONOTIZIENUOVOCORONAVIRUS.JSP?LINGUA=ITALIANO&MENU=NOTIZIE&P=DALMINISTERO&ID=4274
GUARIGIONE
Si definisce clinicamente guarito da Covid-19, un paziente che, dopo aver presentatomanifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più
gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamentedocumentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinicapresentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca
di SARS-CoV-2.Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta
negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca diSARS-CoV-2.
Se uno dei due tamponi è positivo, il periodo di isolamento obbligatorio si protrae di ulteriori 7giorni e dovranno essere ripetuti i due test di controllo.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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Circolare DIREZIONE GENERALE WELFARE- Protocollo G1.2020.0010079 del 03/03/2020
Può essere obbligatorio o fiduciario.Attualmente le persone che devono essere messe in
isolamento domiciliare e che sono monitoratea domicilio o in struttura dedicata in caso di domicilio
inadeguato, sono:1. Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente
guariti, ancora positivi al test (isolamento obbligatorio).2. Le persone individuate come contatti stretti di caso:
a)Contatti asintomatici, a cui NON viene effettuato il test; (isolamento fiduciario)
b) Contatti con sintomi lievi a cui è stato eseguito il test, con risultato positivo e che quindi diventano malati COVID-19
(isolamento obbligatorio);c)Contatti con sintomi lievi a cui è stato eseguito il test, il
cui risultato è negativo: in questo caso è previsto l’isolamento fiduciario fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.
L’isolamento domiciliare, sia obbligatorio che fiduciario, è disposto dal Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria della ATS e viene comunicato sia all’interessato sia al Medico Curante (MMG =
Medico di Medicina Generale) con apposita informativa scritta. Il Medico curante, a seguito di
tale comunicazione, invia apposito certificato all’INPS per attivare il congedo lavorativoper quarantena obbligatoria o fiduciaria.
Presso l’ATS sono iscritti, in appositi elenchi, tutti i soggetti posti in isolamento sia fiduciario che
obbligatorio e tali elenchi sono trasmessi giornalmente alla Prefettura per le verifiche di competenza. I soggetti restano registrati negli
elenchi trasmessi giornalmente alla Prefettura per l’intera durata della quarantena.
ISOLAMENTO
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PERVENUTE AL SERVIZIO PSAL, SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE
LOMBARDIA – ATS, DEL 07 APRILE 2020
In caso di malattia (COVID-19) accertata con tampone, qual’ è la procedura per permettere il rientro in servizio del lavoratore?
Si tratta di soggetti ammalati che possono essere stati ricoverati o meno a secondadella gravità della sintomatologia. I ricoverati, una volta dimessi dall’ospedale restano inisolamento domiciliare obbligatorio. Anche i casi risultati positivi a tampone e che hanno
sviluppato forme cliniche meno gravi, trattate domiciliarmente, sono posti in isolamento domiciliareobbligatorio. Durante l’isolamento domiciliare, tali pazienti sono sottoposti a monitoraggio da
parte degli operatori ATS-DIPS e del MMG.
La guarigione viene certificata quando, trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24 ore l’uno dall’altro ed entrambi
risultano negativi. Il certificato di “guarigione” viene consegnato al soggetto solo a seguito di riscontro di esiti negativi ai due tamponi. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere
l’attività lavorativa.Se l’assenza per malattia ha superato i 60 giorni, il lavoratore sarà sottoposto a visita medica da parte
del Medico Competente.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PERVENUTE AL SERVIZIO PSAL, SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE
LOMBARDIA – ATS, DEL 07 APRILE 2020
Il lavoratore assente per malattia respiratoria sospetta COVID (es.: polmonite)diagnosticata clinicamente (es.: radiografia o TAC) senza effettuazione del tampone quando può
rientrare al Lavoro?Esistono molti lavoratori che sono stati assenti per disturbi suggestivi per COVID 19 ma, in assenza di
una diagnosi effettuata con test specifico, non è possibile escludere una infezione da SARS-CoV-2, pertanto è forte la preoccupazione per i datori di lavoro, circa la possibilità che tali lavoratori possano
rappresentare fonte di contagio se riammessi al lavoro. È noto infatti che il paziente clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Attualmente non ci sono prove sufficienti per stabilire la durata massima di trasmissione del Virus SARS-CoV-2 nei soggetti
asintomatici.
Questi lavoratori, in assenza di diagnosi di positività tramite tampone, sono seguiti dal loro Medico curante che rilascia il certificato di malattia per l’INPS. È quindi ilCurante a stabilire la guarigione su
base clinica ovvero sulla base della risoluzione della sintomatologia clinica presentata.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PERVENUTE AL SERVIZIO PSAL, SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE
LOMBARDIA – ATS, DEL 07 APRILE 2020
Prima del rientro al lavoro, dopo malattia riconducibile al COVID-19, va sempre informato il Medico Competente?
È opportuno informare il medico competente, se non è già al corrente, facendo in modo che il lavoratore possa mettersi in contatto con lui (ad esempio fornendo preventivamente a tutti i
dipendenti un recapito o una casella di posta e-mail per le comunicazioni con il Medico Competente) per ricevere eventuali raccomandazioni sanitarie o per rilevare eventuali situazioni
di ipersuscettibilità che possano richiedere particolare attenzione e tutela.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PERVENUTE AL SERVIZIO PSAL, SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONE
LOMBARDIA – ATS, DEL 07 APRILE 2020
RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI E ESITI DI ACCERTAMENTO AI LAVORATORI
Per lavoratori che sono stati contatti stretti di casi accertati di COVID 19 e superata la quarantena devono rientrare al lavoro, il Datore di Lavoro può chiedere esito di tamponi negativi o "certificati
di buona salute" come garanzia per la ditta e per i clienti?Per i contatti stretti, superato il periodo di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, in assenza di sintomi è il Medico di Medicina Generale che pone termine all’isolamento. Non è previsto il rilascio
di certificazioni né effettuazione di tamponi. Sull’argomento il Protocollo nazionale condiviso del 14.03.2014 prevede che il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Si ricorda inoltre che il lavoratore dovrà essere informato rispetto al fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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COVID-19, DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS
Il Ministero della Salute, tramite il sito istituzionale, continua la
campagna di corretta informazione in merito alle
notizie circolanti sul web
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COVID-19, DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS
I trattamenti ayurvedici fortificano e quindi mi proteggono e non mi fanno ammalare di
Covid-19.
MINISTERO DELLA SALUTE -HTTP://WWW.SALUTE.GOV.IT/PORTALE/NUOVOCORONAVIRUS/DETTAGLIONOTIZIENUOVOCORONAVIRUS.JSP?LINGUA=ITALIANO&MENU=NOTIZIE
&P=DALMINISTERO&ID=4485
FALSO! Non esistono evidenze scientifiche che le pratiche ayurvediche
abbiano un’azione protettiva nei confronti dell’infezione da nuovo
coronavirus.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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COVID-19, DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS
Quest’anno non mi vaccinerò contro
l’influenza perché il vaccino antinfluenzale facilita il contagio con il
nuovo coronavirus
MINISTERO DELLA SALUTE -HTTP://WWW.SALUTE.GOV.IT/PORTALE/NUOVOCORONAVIRUS/DETTAGLIONOTIZIENUOVOCORONAVIRUS.JSP?LINGUA=ITALIANO&MENU=NOTIZIE
&P=DALMINISTERO&ID=4485
FALSO! Non esistono evidenze che il vaccino antinfluenzale faciliti il contagio con il nuovo coronavirus. Si tratta di due
virus diversi. La vaccinazione antinfluenzale evita di contrarre il virus dell’influenza stagionale e quindi ha un
duplice vantaggio: facilita la distinzione tra le due malattie (influenza e COVID-19) e
protegge le persone a rischio di sviluppare forme gravi di influenza.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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COVID-19, DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS
Lo yoga migliora la respirazione e quindi
non mi fa ammalare di Covid-19
MINISTERO DELLA SALUTE -HTTP://WWW.SALUTE.GOV.IT/PORTALE/NUOVOCORONAVIRUS/DETTAGLIONOTIZIENUOVOCORONAVIRUS.JSP?LINGUA=ITALIANO&MENU=NOTIZIE
&P=DALMINISTERO&ID=4485
FALSO! Non ci sono evidenze che abbia un
ruolo protettivo nei confronti dell’infezione da nuovo coronavirus
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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COVID-19, DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS
Il sudore emesso attraverso l'attività
fisica elimina anche il virus
MINISTERO DELLA SALUTE -HTTP://WWW.SALUTE.GOV.IT/PORTALE/NUOVOCORONAVIRUS/DETTAGLIONOTIZIENUOVOCORONAVIRUS.JSP?LINGUA=ITALIANO&MENU=NOTIZIE
&P=DALMINISTERO&ID=4485
FALSO! Non ci sono evidenze scientifiche che il virus sia
eliminato attraverso il sudore, ma l’attività fisica ha effetti benefici
sulla salute generale della persona. Per questo è consigliabile praticarla anche in casa in questo
periodo in cui non si può uscire, se non per necessità
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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COVID-19, DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS
Il miele ha un’azione antibatterica e
disinfettante quindi se mangio tutti i giorni un cucchiaio di miele mi
proteggo dal coronavirus
MINISTERO DELLA SALUTE -HTTP://WWW.SALUTE.GOV.IT/PORTALE/NUOVOCORONAVIRUS/DETTAGLIONOTIZIENUOVOCORONAVIRUS.JSP?LINGUA=ITALIANO&MENU=NOTIZIE
&P=DALMINISTERO&ID=4485
FALSO! Il miele è un alimento con ottime proprietà nutritive
e antibatteriche, ma non ci sono evidenze che svolga
un’azione efficace nei confronti dei virus e del nuovo
coronavirus in particolare
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE
Dall’inizio della diffusione dell’infezione COVID-19, la comunità scientifica sta sperimentando a livello ospedaliero diversi farmaci e combinazioni di farmaci per il trattamento dell’infezione. I
mezzi di informazione, pertanto, hanno fatto circolare sia i nomi commerciali sia i nomi dei principi attivi dei farmaci che sono in sperimentazione nei diversi Paesi. Contemporaneamente, si è manifestato il fenomeno della “infodemia” attraverso i social network con la diffusione da fonti non affidabili di consigli e cure miracolose per prevenire o trattare l’infezione COVID-19. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito questo fenomeno di deformazione
della realtà come uno dei maggiori pericoli della società globale.
GRUPPO DI LAVORO ISS FARMACI COVID-19. INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE
COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE. VERSIONE DEL 16 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ;
2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 15/2020).
In questo scenario si inserisce lo studio, effettuato dal Gruppo di Lavoro ISS Farmaci, sui siti web che reclamizzano e vendono farmaci per la prevenzione e il trattamento dell’infezione COVID-
19. Vi è infatti evidenza che alcune farmacie online illegali, generalmente gestite dalla criminalità organizzata, reclamizzano e vendono tali farmaci e loro combinazioni. Purtroppo la
criminalità organizzata sfrutta molto rapidamente i bisogni e le paure della popolazione lucrando anche sulle emergenze.
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OBIETTIVO: MENO DUBBI
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INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE
È ben noto il fenomeno della falsificazione dei medicinali che, nei Paesi industrializzati, si è diffuso soprattutto attraverso le farmacie online illegali;
pertanto vi è un fondato rischio che un paziente con sintomi simil-influenzali anche lievi, spinto dalla paura e dalle informazioni ingannevoli che vengono diffuse sulla
rete, possa acquistare antivirali da farmacie online illegali e possa, quindi, assumere inconsapevolmente un farmaco falso. Secondo la definizione dell’OMS un farmaco falsificato è quel farmaco che “deliberatamente/fraudolentemente rappresenta in
modo ingannevole la sua identità, composizione e origine”.
GRUPPO DI LAVORO ISS FARMACI COVID-19. INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE
COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE. VERSIONE DEL 16 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ;
2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 15/2020).
Un farmaco falsificato potrebbe non contenere affatto il principio attivo dichiarato o contenere principi attivi differenti da quelli dichiarati o addirittura sostanze tossiche.
Inoltre, non essendo prodotto nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione imposte ai produttori autorizzati, non vi è nessuna garanzia sulla sua efficacia e
sicurezza: potrebbe contenere una quantità di principio attivo inferiore a quanto dichiarato in etichetta, quindi sub-terapeutica, o contenere impurezze tossiche in
quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge.
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INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE
È importante evidenziare che la sperimentazione di terapie per COVID-19 deve essere effettuata sotto stretto monitoraggio medico e una terapia “fai-da-te”, basata
sull’autoprescrizione da parte del paziente di farmaci antivirali o antibiotici o di altri farmaci per i quali è obbligatoria la prescrizione medica, potrebbe non solo essere priva di efficacia ma addirittura peggiorare il quadro clinico. È altrettanto importante cercare informazioni solo su fonti attendibili (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, OMS) e non fidarsi
ciecamente di quanto viene comunicato sui social.
GRUPPO DI LAVORO ISS FARMACI COVID-19. INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE
COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE. VERSIONE DEL 16 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ;
2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 15/2020).
L’attività svolta dal Gruppo di lavoro ISS Farmaci è consistita nell’individuare siti Internet che proponevano la vendita online di medicinali per il
trattamento e la cura dell’infezione COVID-19. La ricerca è stata effettuata digitando sia il nome dei principi attivi sia i nomi commerciali più noti dei farmaci che attualmente sono in sperimentazione a livello mondiale o che
sono stati citati dai mezzi di comunicazione.
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NORMATIVA ITALIANA SULL’ACQUISTO DEI FARMACI A DISTANZA
La normativa italiana (D. Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17) recepimento della normativa europea (Direttiva 2011/62/UE) prevede che una farmacia possa vendere farmaci a distanza, ovvero online, previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute. La farmacia deve avere una sede fisica e in ogni
pagina web dedicata alla vendita online deve riportare il “logo comune” (Figura ) ovvero un logo condiviso da tutti i Paesi della Unione Europea (UE), ma che in ogni singolo Paese riporta la bandiera nazionale. Cliccando sul “logo comune” delle farmacie online italiane si deve aprire la pagina
del Ministero della Salute che riporta i dati della farmacia autorizzata. Sul sito del Ministero della Salute è riportato, inoltre, l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati per la vendita a distanza.
GRUPPO DI LAVORO ISS FARMACI COVID-19. INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE
COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE. VERSIONE DEL 16 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ;
2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 15/2020).
La normativa italiana, inoltre, non prevede la vendita online di farmaci che richiedono ricetta medica per
l’acquisto.
L’acquisto di farmaci da siti web esteri pone il cittadino di fronte alla difficoltà di riconoscere se il sito sia legale o illegale e al conseguente rischio di acquistare farmaci falsi e quindi pericolosi per la salute. Oltre al rischio di assumere farmaci falsi o farmaci non autorizzati, che quasi certamente non hanno istruzioni di dosaggio in
italiano, gli acquirenti corrono anche un rischio economico: infatti, le carte di credito utilizzate per
comprare farmaci da farmacie online non autorizzate vengono spesso clonate e utilizzate per altri acquisti.
È pertanto evidente che un cittadino italiano può acquistare farmaci online legalmente e in
sicurezza solo dalle farmacie web che riportano sulle loro pagine il “logo comune”.
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SOCIAL NETWORK E COVID-19
Nel corso dello studio sono stati monitorati anche i social media al fine di rilevare le notizie, gli audio e i video ingannevoli su terapie
che vengono propagandate attraverso la rete.
GRUPPO DI LAVORO ISS FARMACI COVID-19. INDICAZIONI RELATIVE AI RISCHI DI ACQUISTO ONLINE DI FARMACI PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELL’INFEZIONE
COVID-19 E ALLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORK DI INFORMAZIONI FALSE SULLE TERAPIE. VERSIONE DEL 16 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ;
2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 15/2020).
Una serie di false indicazioni vengono diffuse sui social, in particolare tramite WhatsApp, ad esempio il test per effettuare l’autodiagnosi dell’infezione prima che compaiano i sintomi e le procedure per evitare
di ammalarsi.
Circola sui social e nelle chat di WhatsApp la falsa tabella “per evitare allarmismi” con la classificazione dei sintomi che permettono di distinguere l’infezione COVID-19 da quella dovuta a influenza e raffreddore
(Appendice A6). La tabella viene attribuita dai divulgatori di false notizie alla Croce Rossa Italiana che ha prontamente smentito.
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10 INFORMAZIONI SULL’USO DEI FARMACIOBIETTIVO: MENO DUBBI
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10 INFORMAZIONI SULL’USO DEI FARMACIOBIETTIVO: MENO DUBBI
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
L’Istituto Superiore di Sanità ha provveduto a pubblicare sin dagli esordi dell’emergenza sanitaria, sui siti istituzionali, materiale divulgativo, poster e
infografiche al fine di INFORMARE in maniera corretta la popolazione italiana
• www.iss.it
• www.epicentro.iss.it
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COVID-19 E PSICOLOGIALA PAURA DEL CORONAVIRUS IN PROSPETTIVA
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VADEMECUM PSICOLOGICO CORONAVIRUS PER I CITTADINI, DAVID LAZZARI , PRESIDENTE CNOP, 26 FEBBRAIO 2020
La paura è un’emozione potente e utile.
E’ stata selezionata dall’evoluzione della specie umana per permettere di prevenire i pericoli ed è
quindi funzionale a evitarli. La paura funziona bene se è
proporzionata ai pericoli.
Così è stato fino a quando gli uomini avevano esperienza
diretta dei pericoli e decidevano volontariamente
se affrontarli oppure no.
Oggi molti pericoli non dipendono dalle nostre
esperienze. Ne veniamo a conoscenza perché sono
descritti dai media e sono ingigantiti dai messaggi che
circolano sulla rete.
Succede così che la paura diventi eccessiva rispetto ai
rischi oggettivi derivanti dalla frequenza dei pericoli.
In questi casi la paura si trasforma in panico e finisce
per danneggiarci.
Si ha più paura dei fenomeni sconosciuti, rari e nuovi, e la diffusione del Coronavirus ha proprio queste caratteristiche. A tutt’oggi, i decessi per influenza non da Coronavirus sono molto più frequenti. Di questi però non si ha paura perché ci siamo abituati a tal punto che molti italiani ignorano addirittura i benefici, in chiave preventiva, dei vaccini. Si ripete la
differenza tra la paura dei voli in aereo e la scelta, volontaria e sotto il nostro controllo, di guidare un’automobile.
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COVID-19 E PSICOLOGIAREGOLE ANTI-PANICO
51VADEMECUM PSICOLOGICO CORONAVIRUS PER I CITTADINI ,
DAVID LAZZARI , PRESIDENTE CNOP, 26 FEBBRAIO 2020
Attenersi ai fatti, cioè al pericolo oggettivo. Il Coronavirus è un virus contagioso ma come
ha sottolineato una fonte OMS su 100 persone che si ammalano 80 guariscono
spontaneamente, 15 hanno problemi gestibili in ambiente sanitario, solo il 5 hanno
problemi più gravi e tra questi i decessi sono circa la metà ed in genere in soggetti
portatori di altre importanti patologie.
La figura mostra nella parte superiore i pericoli di cui si ha più paura di quanta se ne dovrebbe avere. In questi casi l’ind ignazione pubblica può suscitare panico e, di conseguenza, ansie sproporzionate e dannose. Nella parte inferiore, al contrario, ci sono i pericoli a cui siamo abituati e che
non provocano paure. La sproporzione tra le aree dei due cerchi mostra quanta differenza c’è tra paure soggettive e pericoli oggettivi. (Fonte: Paolo Legrenzi, A tu per tu con le nostre paure. Convivere con la vulnerabilità, Il Mulino, 2019).
Non confondere una causa unica con un danno collaterale
Molti decessi non sono causati solo dall’azione del coronavirus, così come è
successo e succede nelle forme influenzali che registrano decessi ben più numerosi.
Se il panico diventa collettivo molti individui provano ansia e desiderano agire e far
qualcosa pur di far calare l’ansia, e questo può generare stress e comportamenti
irrazionali e poco produttivi.
Siamo preoccupati della vulnerabilità nostra e dei nostri cari e cerchiamo di renderli invulnerabili. Ma la ricerca ossessiva
dell’invulnerabilità è contro-producente perché ci rende eccessivamente paurosi,
incapaci di affrontare il futuro perché troppo rinchiusi in noi stessi.
E’ difficile controbattere le emozioni con i ragionamenti, però è bene cercare di basarsi sui dati oggettivi. La regola fondamentale è
l’equilibrio tra il sentimento di paura e il rischio oggettivo.
In linea generale troppe emozioni impediscono il ragionamento corretto e
frenano la capacità di vedere le cose in una prospettiva giusta e più ampia, allargando cioè lo spazio-tempo con cui esaminiamo i
fenomeni.
Farsi prendere dal contagio collettivo del panico ci porta a ignorare i dati oggettivi e la
nostra capacità di giudizio può affievolirsi. Pur di fare qualcosa, spesso si finisce per fare
delle cose sbagliate e a ignorare azioni protettive semplici, apparentemente banali
ma molto efficaci.
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COVID-19 E PSICOLOGIABUON SENSO E SOSTEGNO
52VADEMECUM PSICOLOGICO CORONAVIRUS PER I CITTADINI ,
DAVID LAZZARI , PRESIDENTE CNOP, 26 FEBBRAIO 2020
E’ stata chiamata “infodemia” il contagio e la diffusione delle notizie: guardando la tv, aprendo i
giornali o andando in rete si viene sommersi da una marea di informazioni di ogni tipo sul Coronavirus: veri esperti e finti esperti, specialisti improvvisati,
persone che riportano il “sentito” dire o il “sentito” letto. In questo campo ragionare con il “buonsenso”
porta a conclusioni spesso errate. Va bloccato o ignorato uno stato di "allarme psicologico
permanente" che si traduce in “indignazione pubblica”. Si tende così a aumentare la percezione dei
rischi e siamo spinti a cercare ossessivamente informazioni più rassicuranti.
Conclusione: riduci la sovraesposizione alle informazioni dei media. Una volta acquisite le
informazioni di base su che cosa succede e che cosa fare, è sufficiente verificare gli aggiornamenti sulle fonti affidabili prima indicate. Si hanno così tutte le informazioni necessarie per proteggersi, senza farsi
sommergere da un flusso ininterrotto di "allarmi ansiogeni". E’ bene proteggere anche i bambini. Se ci interrogano, daremo sempre la nostra disponibilità a
parlare serenamente di quello che possono aver sentito e li spaventa correggendo un quadro
statisticamente infondato.
Anche se tu ti sei fatto un’idea corretta del fenomeno e non provi alcuna paura infondata, è bene cercare di
aiutare gli altri raccontando in parole semplici il nostro decalogo e le raccomandazioni qui elencate. Devi supplire cioè all’indignazione e panico pubblici suscitati da molti canali media e social fornendo le
semplici informazioni sopra indicate e ragionando con calma e pazienza invece di ignorare o, peggio, disprezzare chi non sa e si rifiuta di pensare.
La psicologia permette di capire in modo razionale anche quel che non si presenta come tale ma che va
capito e rispettato.
Agire tutti in modo informato e responsabile.
CHIEDERE AIUTO Se pensi che la tua paura ed ansia siano eccessive e ti
creano disagio, non avere timore di parlarne e di chiedere aiuto ad un professionista. Gli Psicologi
conoscono questi problemi e possono aiutarti in modo competente. Tutti possiamo avere necessità, in certi
momenti o situazioni, di un confronto, una consulenza, un sostegno, anche solo per avere le idee più chiare su ciò che proviamo e gestire meglio le nostre emozioni; questo non ci deve far sentire “deboli”. Non è debole chi chiede aiuto per aumentare le proprie risorse e
quelle dei suoi cari.
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TEST RAPIDI COVID-19CIRCOLARE DEL 3 APRILE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (1)
Il documento, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Commissione europea (EUCOMM), ravvisa la necessità di
adattare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per il nuovo coronavirus al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse e alleviare la
pressione sui laboratori designati dalle Regioni/Province autonome (PA).
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
TEST RAPIDI COVID-19CIRCOLARE DEL 3 APRILE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2)
La circolare fornisce informazioni su test molecolari rapidi CE-IVD e/o EUA/FDA (Point of Care tests, POCT) sottolineando che, “basati sulla rilevazione dei geni virali direttamente nelle secrezioni respiratorie permetterebbero di ottenere risultati in tempi brevi. Secondo il Comitato Tecnico
Scientifico (CTS), questi test, in grado attualmente di processare solo pochi campioni contemporaneamente, potrebbero essere utili nei casi in cui la diagnosi di infezione da nuovo
coronavirus assuma carattere di urgenza”. Il documento fornisce l’elenco dei kit diagnostici e delle aziende certificate produttrici e/o distributrici, predisposto dal gruppo di lavoro “diagnostici in vitro”
del CTS ed evidenzia che “la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 va eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati dalle regioni secondo le
modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità”.
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
TEST RAPIDI COVID-19
CIRCOLARE DEL 3 APRILE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (3)
• Il documento interviene anche sui test sierologici ritenendo che siano “molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione
virale. Diversamente, come attualmente anche l'OMS raccomanda, per il loro uso nell'attività diagnostica d’infezione in atto da SARS-CoV-2, necessitano di ulteriori
evidenze sulle loro performance e utilità operativa”. • Qualora in aree con diffusa trasmissione di COVID-19 la capacità di laboratorio
non consenta di effettuare le analisi diagnostiche previste dalla circolare del 20 marzo 2020, andrà valutata, inoltre, la possibilità di ampliare ulteriormente il numero di laboratori aggiuntivi identificati dalle Regioni/PA e coordinati dai laboratori di riferimento regionali, considerando la possibilità di utilizzare laboratori mobili o drive-in clinics, consistenti in strutture per il prelievo di campioni attraverso il finestrino aperto dell’automobile su cui permane il
paziente. Secondo la Commissione europea queste strutture permettono di ridurre il rischio di infezione per personale sanitario o altri pazienti.
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RISCHIO BIOLOGICO
DURANTE L’EMERGENZA E AL RIENTRO IN AMBIENTE DI LAVORO…. VIETATO ABBASSARE LA GUARDIA
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COVID 19 … E NAPO…
Napo è frutto di un’idea originale elaborata da un
gruppo di esperti in comunicazione sulla sicurezza e salute sul
lavoro che risponde al bisogno di materiale
informativo di alta qualità, non limitato da confini nazionali e adatto alle
diverse culture, lingue e necessità pratiche.
CLICCA SU PLAY PER VISUALIZZARE IL VIDEO
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RISCHIO BIOLOGICOL’INAIL ha prodotto un Tutorial dal titolo «Conosciamo il rischio – Nuovo
Coronavirus», diviso in tre parti:
• il primo video, di carattere generale, introduce l’argomento dei dispositivi di protezione individuale;
• il secondo è relativo all’uso delle maschere facciali filtranti;
• il terzo illustra le modalità corrette di utilizzo dei guanti monouso.
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RISCHIO BIOLOGICO
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RISCHIO BIOLOGICO - SARS-COV-2
La prima pillola informativa sulle modalità di trasmissione del virus che sta causando l’attuale pandemia da Covid-19 e sull’importanza di un uso razionale e corretto dei dispositivi di protezione
individuale, in particolare maschere filtranti e guanti monouso, per contrastare il contagio.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RISCHIO BIOLOGICO
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DISPOSITIVI - MASCHERE FACCIALI
La seconda pillola informativa illustra il corretto utilizzo delle maschere facciali, dispositivi atti a evitare ai lavoratori esposti al rischio del virus Sars-Cov-2 il possibile contagio attraverso le vie respiratorie per effetto del rilascio di gocce di saliva, dette
droplet. L’uso improprio delle maschere filtranti può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell’infezione e per questo deve sempre essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto di appropriate norme igieniche.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RISCHIO BIOLOGICODISPOSITIVI – GUANTI MONOUSO
La terza pillola informativa illustra il corretto utilizzo dei guanti monouso, dispositivi di protezione delle mani atti a evitare, per i lavoratori esposti al rischio, il possibile contagio con superfici contaminate. Viene sottolineata l'importanza del rispetto delle indicazioni di uso e di rimozione dei guanti, potenzialmente infetti, praticando sempre un'adeguata igienizzazione delle
mani.
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il rischio di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio può variare da rischio molto elevato, alto, medio o basso.
Il livello del rischio dipende in parte dal tipo di attività svolta, dalla necessità di contatto con soggetti noti per essere (o sospettati di essere) infetti da SARS-CoV-2.
In funzione della classe di rischio di esposizione stimata, si renderanno necessari specifici interventi operativi a tutela della salute dei lavoratori.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
RISCHIO MOLTO ELEVATO
RISCHIO ALTO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO BASSO
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A. RISCHIO MOLTO ELEVATO DI ESPOSIZIONE
I lavori a rischio di esposizione molto elevato sono quelli con un elevato potenziale per esposizione a fonti note o sospette di COVID-19 durante specifiche procedure mediche,
post-mortem o di laboratorio.
I lavoratori in questa categoria includono:
• Operatori sanitari coinvolti in procedure che generano aerosol (ad es. intubazione, procedure che possono comportare l’induzione di tosse, broncoscopie, alcune procedure
ed esami odontoiatrici, raccolta di campioni invasivi) su pazienti COVID-19 noti o sospetti;
• Personale sanitario o di laboratorio coinvolto nella raccolta o manipolazione di campioni da pazienti COVID-19 noti o sospetti;
• Il personale sanitario e tecnico del servizio di obitorio, coinvolto nell’esecuzione di autopsie sui corpi di persone che sono note per avere, o sospettate di avere, COVID-19 al
momento della loro morte.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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B. RISCHIO ALTO DI ESPOSIZIONE
I lavori ad alto rischio di esposizione sono quelli con un alto potenziale per esposizione a fonti note o sospette di COVID-19.
Lavoratori in questa categoria includono:
• Personale dedicato all'assistenza sanitaria (ad es. Medici, infermieri e altro personale ospedaliero) che possono entrare in contatto con pazienti COVID-19 noti o sospetti
(Nota: quando tali lavoratori eseguono procedure che possono comportare la generazione di aerosol procedure, il loro livello di rischio di esposizione diventa molto
elevato);
• Operatori coinvolti nel trasporto (ad es. paramedici e operatori del servizio di ambulanza) di pazienti COVID-19 noti o sospetti in veicoli chiusi;
• Operatori funebri coinvolti nella preparazione (ad es. per sepoltura o cremazione) dei corpi delle persone che sono note o sospettate di avere COVID-19 al momento della loro
morte.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
C. RISCHIO MEDIO DI ESPOSIZIONE
I lavori a rischio di esposizione media includono quelli che richiedono contatto frequente e/o stretto (cioè entro 1 metro) con persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2,
ma che non sono pazienti COVID-19 noti o sospetti.
I lavoratori di questa categoria possono avere contatti frequenti con il pubblico (ad es. addetti alle consegne di beni e merci, personale addetto alla sicurezza o all’ordine pubblico,
lavoratori in punti vendita al dettaglio o all’ingrosso, etc.) e con altri colleghi.
D. RISCHIO BASSO DI ESPOSIZIONE
I lavoratori a basso rischio di esposizione sono quelli impiegati in lavori che non richiedono il contatto con persone sospettate o note per essere infette da SARS-CoV-2, né frequenti
contatti ravvicinati (entro 1 metro da) con il pubblico e con altri colleghi.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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RISCHIO BASSO DI ESPOSIZIONE
• MISURE TECNICHE: Non sono raccomandate ulteriori misure tecniche.
• MISURE ORGANIZZATIVE: Monitorare le comunicazioni di salute pubblica sulle raccomandazioni per COVID-19 e garantire che i lavoratori abbiano accesso a tali informazioni.
• DPI: Non sono raccomandati ulteriori DPI.
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LINEE GUIDA OSHA (USA) – UNA METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19
WWW.INSIC.IT
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RISCHIO MEDIO DI ESPOSIZIONE
• MISURE TECNICHE: Ove possibile, Installare barriere fisiche, come ad esempio protezioni in plastica trasparente.
• MISURE ORGANIZZATIVE: Mantenere i clienti informati sui sintomi di COVID-19 includendo informazioni. Ove opportuno, limitare l'accesso dei clienti e del pubblico al luogo di lavoro o limitare l'accesso solo a determinate aree di lavoro.
• DPI: I lavoratori potrebbero aver bisogno di indossare una combinazione di guanti, un camice, una mascherina facciale e/o una visiera o degli occhiali. La lista di DPI per i lavoratori varia in base all'attività lavorativa, ai risultati della valutazione dei rischi del datore di lavoro e al tipo di esposizione che i lavoratori hanno sul luogo di lavoro. In alcune situazioni rare può essere necessario l’utilizzo di respiratori.
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LINEE GUIDA OSHA (USA) – UNA METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19
WWW.INSIC.IT
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALTO O MOLTO ALTO
•MISURE TECNICHE: Garantire l'installazione e la manutenzione di adeguati sistemi di trattamento dell'aria nelle strutture sanitarie.
•MISURE ORGANIZZATIVE: Se si lavora in una struttura sanitaria, seguire le linee guida e gli standard procedurali esistenti per identificare e isolare le persone infette e proteggere i lavoratori. Offrire una migliore sorveglianza sanitaria dei lavoratori durante l’emergenza COVID-19. Fornire a tutti i lavoratori una formazione specifica in relazione al loro lavoro sulla prevenzione della trasmissione di COVID-19, includendo una formazione iniziale e di aggiornamento. Garantire la disponibilità di supporto psicologico e comportamentale per far fronte allo stress dei lavoratori.
•DPI: La maggior parte dei lavoratori probabilmente deve indossare guanti, un camice, una visiera o degli occhiali e una mascherina facciale o un respiratore, a seconda delle loro mansioni lavorative e dei rischi di esposizione. Coloro che lavorano a stretto contatto con (o in contatto con o entro 6 piedi) pazienti noti o sospettati di essere infetti da SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, devono indossare respiratori.
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LINEE GUIDA OSHA (USA) – UNA METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19
WWW.INSIC.IT
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RESPONSABILITA’ E DVR
INFEZIONE COME INFORTUNIO
Il decreto legge 17/3/2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19» ha considerato l’infezione da Covid-19, contratta «in occasione di lavoro», come un vero e proprio infortunio (art. 42), con
gli inevitabili effetti sulla responsabilità, soprattutto penale, del datore di lavoro, soggetto già chiamato dall’ordinamento a valutare tutti i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori (artt. 17, 18 e 55, dlgs 81/08) e in termini generali ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità.
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RASSEGNA STAMPA, ITALIA OGGI7, 06 APRILE 2020, NICOLA DI PIETRANTONI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
RESPONSABILITA’ E DVR
RESPONSABILITA’
Il datore di lavoro potrebbe quindi rispondere, in sede penale, del contagio-infortunio da Covid-19 del dipendente, ove venga accertato che l’infezione è
insorta proprio a causa dell’omessa o dell’inadeguata adozione di quelle specifiche misure finalizzate a contenere il contagio da Covid-19 in ambito lavorativo.
Per queste ragioni, il datore di lavoro, con il contributo delle principali fi gure di riferimento è oggi chiamato a valutare, con estrema attenzione, ogni profilo
correlato al potenziale contagio da Covid-19 all’interno dell’azienda, con un occhio critico anche al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 29, D.lgs n. 81/08.
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RASSEGNA STAMPA, ITALIA OGGI7, 06 APRILE 2020, NICOLA DI PIETRANTONI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto,
non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior
ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale
ai fini del contenimento della diffusione del virus.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione
già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione. Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con
attuale classificazione in gruppo 3.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
RESPONSABILITA’ E DVR
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali sono infatti, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni,
ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della
valutazione evolutiva dell'emergenza.
In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro appare evidentemente limitato all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le
predette Autorità stanno adottando assicurando che tutto il personale vi si attenga e regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano, attivo e consapevole coinvolgimento del personale medesimo all'interno ed all'esterno
degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
73NOTA DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO 13 MARZO 2020, N.89
RESPONSABILITA’ E DVR
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
In ragione di quanto esposto e ai sensi dell’art. 2087 c.c., è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni
nazionali, regionali e locali delle istituzioni preposte.Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo, è opportuno che dette misure, pur non avendo origine dalla consueta valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire
un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio anche al di là delle specifiche disposizioni del D.lgs. n. 81/2008.
74NOTA DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO 13 MARZO 2020, N.89
RESPONSABILITA’ E DVR
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 75
COVID-19, IL REPORT ECDC SULL’USO DELLE MASCHERINE FACCIALI NELLA COMUNITÀ
L’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha pubblicato sul sito istituzionale il Rapporto:
Using face masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face
masks
in cui si forniscono indicazioni sull’idoneità dell’uso delle mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) e di tipo non medico nelle persone non malate per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nella comunità da
parte di chi è in fase presintomatica o asintomatica.
DPI E VALIDAZIONE
MINISTERO DELLA SALUTE -http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=45
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 76
COVID-19, IL REPORT ECDC SULL’USO DELLE MASCHERINE FACCIALI NELLA COMUNITÀ
• L'uso di mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) da parte degli operatori sanitari deve avere la priorità sull'uso delle mascherine nella comunità.
• L'uso di mascherine facciali in pubblico può servire come mezzo di controllo per ridurre la diffusione dell'infezione nella comunità minimizzando l'escrezione di goccioline respiratorie da
individui infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o che rimangono asintomatici.
• L'uso di mascherine facciali nella comunità viene preso in considerazione specialmente quando si visitano spazi affollati e chiusi, come negozi di alimentari, centri commerciali o quando si
utilizzano i mezzi pubblici, ecc.
DPI E VALIDAZIONE
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 77
L'uso di mascherine facciali nella comunità dovrebbe essere considerato esclusivamente
come una misura complementare e non sostitutiva delle misure preventive consolidate
come, ad esempio, il distanziamento fisico, l’igiene respiratoria (tra cui tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito per evitare di trasmettere agli altri le goccioline
con le secrezioni respiratorie), l’igiene meticolosa delle mani e l’evitare di toccarsi con le mani il
viso, il naso, gli occhi e la bocca.
DPI E VALIDAZIONE
MINISTERO DELLA SALUTE -http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=45
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Si potrebbe prendere in considerazione l'uso di mascherine facciali non mediche realizzate con
vari tessuti, specialmente se, a causa di problemi di fornitura, le mascherine mediche
devono essere utilizzate prioritariamente come dispositivi di protezione individuale da parte
degli operatori sanitari. A supporto dell'uso di mascherine non mediche come mezzo di
controllo della fonte ci sono prove indirette e limitate.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE (1)Indossare una mascherina chirurgica è una delle principali misure di prevenzione per limitare la
diffusione di alcune malattie respiratorie. Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e
bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Queste costituiscono un’utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline).
Si raccomanda di utilizzare mascherine di cui sia comprovata l’efficacia di filtrazione: in relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è
resistente anche agli spruzzi;
Per quanto riguarda l’emergenza COVID-19, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di indossare una mascherina medico-chirurgica soprattutto quando si sospetta di aver contratto
un’infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
DPI E VALIDAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE (2)
L’uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico
disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19
Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione così come non è consigliato l’utilizzo di
una maschera non idonea allo scopo.
La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata, rimossa e smaltita correttamente seguendo procedure adeguate come quelle presentate dalla WHO.
Si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2 o non appena quella in uso si inumidisca, venga
danneggiata o risulti visibilmente sporca.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
DPI E VALIDAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 80
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTOMascherine medico-sanitarie e DPI per le vie respiratorie dovrebbero essere contrassegnate da
marchio CE ed essere conformi a specifiche norme tecniche riguardanti la loro fabbricazione, progettazione e prestazione ai metodi di prova. Tuttavia, per quanto definito dall’art. 34, comma 3,
del DL n. 9/2020, “in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è
consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.
Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 15, è inoltre prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei DPI; in particolare tale articolo introduce disposizioni straordinarie per la gestione
dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’INAIL la funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei DPI (i DPI interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi
connessi all’emergenza sanitaria in corso).
A prescindere da questo aspetto, una ulteriore verifica o la richiesta di un parere tecnico professionale sulla scelta dell’uso delle mascherine “non CE” sarebbe consigliabile e da valutare
caso per caso.
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INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19, AIDII, REV.01 DEL
06.04.2020
DPI E VALIDAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
ART 15 DECRETO CURA ITALIAVALIDAZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Il decreto legge n. 18 del 2020 (Cura Italia) detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19; in particolare, l’articolo 15 prevede la possibilità di produrre, importare e immettere sul mercato mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
• Sono previste due distinte e separate procedure di validazione in deroga alle normative vigenti, attribuite rispettivamente alla competenza dell’Istituto Superiore di Sanità per la validazione straordinaria delle mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) (comma 2), e
dell’Inail per la validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (comma 3).
• La procedura di validazione in deroga non si applica ai prodotti già in possesso di una valida marcatura CE.
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REPORT DELLE ATTIVITA’, INAIL -HTTPS://WWW.INAIL.IT/CS/INTERNET/ATTIVITA/RICERCA-E-
TECNOLOGIA/CERTIFICAZIONE-VERIFICA-E-INNOVAZIONE/VALIDAZIONE-IN-DEROGA-DPI-COVID19.HTML
DPI E VALIDAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
ART 15 DECRETO CURA ITALIAVALIDAZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per altre tipologie di mascherine reperibili in commercio prive del marchio CE, che non siano né DM né DPI e che dunque non possono essere destinate né all’utilizzo degli
operatori sanitari durante il servizio, né alla protezione dei lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza, non è prevista alcuna procedura di validazione
straordinaria ai sensi dell’articolo 15.
Le stesse possono tuttavia essere prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio, ai sensi dell’articolo 16 del DL n. 18/2020, sotto la responsabilità del
produttore che deve, comunque, garantire la sicurezza del prodotto.
Il Ministero della Salute ha precisato che chi le indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza
Covid-19.
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REPORT DELLE ATTIVITA’, INAIL -HTTPS://WWW.INAIL.IT/CS/INTERNET/ATTIVITA/RICERCA-E-
TECNOLOGIA/CERTIFICAZIONE-VERIFICA-E-INNOVAZIONE/VALIDAZIONE-IN-DEROGA-DPI-COVID19.HTML
DPI E VALIDAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
LA VALIDAZIONE STRAORDINARIA
• La deroga introdotta dal Legislatore fino al termine dello stato di emergenza riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità e sicurezza dei DPI che si
andranno a produrre, importare e commercializzare che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti. Terminato il periodo di emergenza, verrà ripreso l’iter
ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE
seguendo la procedura standard.
• In considerazione della specifica finalità della norma, i DPI contemplati dalla disposizione sono unicamente quelli idonei e funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza
sanitaria in corso.
• Sul portale web www.inail.it sono pubblicate specifiche istruzioni operative per chi intendesse avvalersi della suddetta deroga per produrre/importare/immettere in
commercio DPI, ivi incluso il modello semplificato di autocertificazione da scaricare ed utilizzare per la domanda.
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REPORT DELLE ATTIVITA’, INAIL -HTTPS://WWW.INAIL.IT/CS/INTERNET/ATTIVITA/RICERCA-E-
TECNOLOGIA/CERTIFICAZIONE-VERIFICA-E-INNOVAZIONE/VALIDAZIONE-IN-DEROGA-DPI-COVID19.HTML
DPI E VALIDAZIONE
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SMART WORKING
Lavorare da casa, in modo produttivo e sicuro è possibile
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NAPO…ci introduce la nuova realtà lavorativa dello
smart work…
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
SMART WORKING
L’applicazione del lavoro agile o smart working, introdotto in Italia con la legge 81/2017, è stata resa più immediata dal testo del Dpcm 4 marzo 2020: «La modalità del lavoro agile può essere applicata
per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli
accordi individuali ivi previsti».
La legge 81/2017 disciplina l’organizzazione agile, valorizza l’autonomia dei lavoratori e permette di offrire margini di adattabilità alle singole situazioni.
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IL SOLE 24 ORE, RASSEGNA STAMPA, LA GUIDA RAPIDA, L’ESPERTO RISPONDE, ALDO BOTTINI, 06 APRILE 2020
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
SMART WORKING
ACCORDO INDIVIDUALELa legge sul lavoro agile (81/2017) attribuisce rilevanza all’accordo individuale che deve essere redatto in forma scritta e deve, in particolare, disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed
agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
L'accordo individuale deve individuare:
• i riposi;
• i tempi di disconnessione dagli strumenti;
• l'esercizio del potere di controllo e le condotte disciplinarmente rilevanti.
Si tratta di un documento che costituisce il pilastro sul quale si regge l’istituto e che deve essere quindi redatto con particolare attenzione. In questo, la legge 81/2017 è particolarmente innovativa proprio
perché valorizza l’autonomia individuale e offre, quindi, importanti margini di flessibilità e adattabilità alle singole situazioni. L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso,
ciascuna delle parti può recedere tornando quindi alle modalità di lavoro “ordinarie” con un preavviso di 30 giorni (60 per il lavoratore disabile, se a recedere è il datore di lavoro) o, anche senza preavviso, in
presenza di giustificato motivo.
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IL SOLE 24 ORE, RASSEGNA STAMPA, LA GUIDA RAPIDA, L’ESPERTO RISPONDE, ALDO BOTTINI, 06 APRILE 2020
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
SMART WORKINGCONTROLLO AZIENDALE
Nello svolgimento del rapporto di lavoro in modalità smart working il potere di controllo del datore di lavoro può essere concretamente esercitato solo attraverso gli strumenti tecnologici
utilizzati dal dipendente per svolgere l’attività lavorativa.
Nel 2015 con il Jobs Act, sono state apportate modifiche in merito al controllo delle attività dei lavoratori in smart working.
L’esercizio del potere di controllo sulla prestazione “esterna” deve essere disciplinato dall’accordo individuale di lavoro agile.
Lo dispone l’articolo 21 della legge sul lavoro agile (81/2017), che richiama il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. I lavoratori devono anzitutto essere adeguatamente
informati sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.
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IL SOLE 24 ORE, RASSEGNA STAMPA, LA GUIDA RAPIDA, L’ESPERTO RISPONDE, ALDO BOTTINI, 06 APRILE 2020
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
SMART WORKINGPOLICY AZIENDALE E TRASPARENZA
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IL SOLE 24 ORE, RASSEGNA STAMPA, LA GUIDA RAPIDA, L’ESPERTO RISPONDE, ALDO BOTTINI, 06 APRILE 2020
La policy aziendale deve:
• Contenere le caratteristiche, le modalità e le regole di funzionamento di tutti gli strumenti ed impianti (di lavoro o meno) esistenti in azienda dai quali possa derivare la possibilità di controllare a distanza l’attività lavorativa;
• Includere le modalità di gestione dei dati raccolti e i soggetti abilitati ad accedervi;
• essere richiamata nell’accordo di lavoro agile;
• integrata con disposizioni specifiche riguardanti i controlli sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.
Principio di trasparenza
• Procedure e policy che devono essere portate a conoscenza del lavoratore, in base al principio di trasparenza che governa il sistema dei controlli;
• Perché sia effettivamente possibile verificare distanza i risultati della prestazione del lavoratore agile, e per non avere brutte sorprese, è dunque indispensabile costruire meccanismi di controllo trasparenti, proporzionati e non eccedenti rispetto alle legittime finalità che stanno alla base del controllo stesso.
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SMART WORKING
ORARIO• PASSAGGIO DA UN SISTEMA DI VALUTAZIONE
BASATO SUL TEMPO A UNO BASATO SUI RISULTATI DELLA PRESTAZIONE.
• DETERMINARE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ O CONTATTABILITÀ PER COORDINARSI CON GLI ALTRI APPARTENENTI AL SUO REPARTO/TEAM, MA CHE, IN LINEA DI MASSIMA, NON DEVONO
PER FORZA COINCIDERE CON L’ORARIO OSSERVATO QUANDO SI LAVORA IN AZIENDA
(DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).
• LO SMART WORKING NON SUBISCE IL LIMITE DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO (40 ORE
SETTIMANALI), QUINDI NIENTE LAVORO STRAORDINARIO.
• L’UNICO LIMITE CHE PER LEGGE VA POSTO È QUELLO DELLA DURATA MASSIMA
DELL'ORARIO SETTIMANALE O GIORNALIERO, PREVISTA DALLA LEGGE (48 ORE
SETTIMANALI) E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, IL CUI RISPETTO, INSIEME A
QUELLO (CONNESSO) DEI RIPOSI GIORNALIERO (11 ORE CONSECUTIVE) E
SETTIMANALE (24 ORE OGNI SETTE GIORNI), VA RICHIAMATO NELL'ACCORDO.
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IL SOLE 24 ORE, RASSEGNA STAMPA, LA GUIDA RAPIDA, L’ESPERTO RISPONDE, ALDO BOTTINI, 06 APRILE 2020
POSTAZIONE DI LAVORO
SI REGISTRA UNA TENDENZA, SOPRATTUTTO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, A
PORRE LIMITI E DIVIETI CIRCOSCRIVENDO I POSSIBILI LUOGHI DI LAVORO, IN GENERE, AL
DOMICILIO DEL LAVORATORE O AD ALTRE SEDI AZIENDALI ED ESCLUDENDONE
APRIORISTICAMENTE ALTRI, AD ESEMPIO I LUOGHI PUBBLICI.
LA RAGIONE DI CIÒ VIENE SPESSO RICONDOTTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE E ALLA PROTEZIONE
DEI DATI AZIENDALI.
PROTEZIONE DATI
• ADOZIONE DI MISURE TECNICHE, PASSWORD, RETI PROTETTE E STRINGENTI
REGOLE COMPORTAMENTALI.
• EVITARE DI “IMBRIGLIARE” LO SMART WORKING CON REGOLE E DIVIETI ASSAI POCO “AGILI” E NON IN LINEA CON LO
SPIRITO DELLA LEGGE, CHE LO RIPORTINO AD UNA FORMA DI LAVORO PIÙ
SOMIGLIANTE AL SUO“ANTENATO”, IL
TELELAVORO.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
SMART WORKINGUTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori
destinati a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.
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INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017
CONSERVARE IN LUOGHI IN CUI SIANO FACILMENTE REPERIBILI E CONSULTABILI IL MANUALE/ISTRUZIONI PER L’USO REDATTI
DAL FABBRICANTE
LEGGERE IL MANUALE/ISTRUZIONI PER L’USO PRIMA DELL’UTILIZZO DEI
DISPOSITIVI, SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE/IMPORTATORE E TENERE A MENTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I
PRINCIPI DI SICUREZZA
SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI INTEGRI, SENZA
PARTI CONDUTTRICI IN TENSIONE ACCESSIBILI E DI INTERROMPERNE
IMMEDIATAMENTE L’UTILIZZO IN CASO DI EMISSIONE DI SCINTILLE, FUMO E/O
ODORE DI BRUCIATO E PROVVEDERE A SPEGNERE L’APPARECCHIO E
DISCONNETTERE LA SPINA DALLA PRESA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE (SE
CONNESSE)
VERIFICARE PERIODICAMENTE CHE LE ATTREZZATURE SIANO INTEGRE E CORRETTAMENTE FUNZIONANTI,
COMPRESI I CAVI ELETTRICI E LA SPINA DI ALIMENTAZIONE
NON COLLEGARE TRA LORO DISPOSITIVI O ACCESSORI INCOMPATIBILI
EFFETTUARE LA RICARICA ELETTRICA DA PRESE DI ALIMENTAZIONE INTEGRE E ATTRAVERSO I DISPOSITIVI (CAVI DI
COLLEGAMENTO, ALIMENTATORI) FORNITI IN DOTAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
SMART WORKING
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INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017
DISPORRE I CAVI DI ALIMENTAZIONE IN MODO DA MINIMIZZARE IL
PERICOLO DI INCIAMPO
INSERIRE LE SPINE DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE DELLE
ATTREZZATURE/DISPOSITIVI IN PRESE COMPATIBILI,
UTILIZZARE LA PRESA SOLO SE BEN ANCORATA AL MURO E
CONTROLLARE CHE LA SPINA SIA COMPLETAMENTE INSERITA NELLA PRESA
SI RACCOMANDA DI COLLOCARE LE
ATTREZZATURE/DISPOSITIVI IN MODO DA FAVORIRE LA LORO
VENTILAZIONE E RAFFREDDAMENTO E DI
ASTENERSI DALL’USO NEL CASO DI UN LORO ANOMALO
RISCALDAMENTO
SPEGNERE LE ATTREZZATURE UNA VOLTA TERMINATI I LAVORI
È BENE CAMBIARE SPESSO POSIZIONE DURANTE L’ATTIVITÀ
ANCHE SFRUTTANDO LE CARATTERISTICHE DI ESTREMA MANEGGEVOLEZZA DI TABLET E
SMARTPHONE
CONTROLLARE CHE TUTTE LE ATTREZZATURE/DISPOSITIVI SIANO
SCOLLEGATE/I DALL’IMPIANTO ELETTRICO QUANDO NON UTILIZZATI
PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE, ORIENTARE LO SCHERMO
VERIFICANDO CHE LA POSIZIONE RISPETTO ALLE FONTI DI LUCE
NATURALE E ARTIFICIALE SIA TALE DA NON CREARE RIFLESSI FASTIDIOSI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
PUBBLICA AMMINISTRAZIONEIl “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 reca
misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e ne
condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile.
La crisi epidemiologica da Covid-19 in corso, ha imposto l’assunzione di azioni tempestive destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere
orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti.
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PROTOCOLLO DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni:
• ritengono fondamentale promuovere orientamenti comuni e condivisi per agevolare tutte le amministrazioni pubbliche, nell’estesa adozione di modalità
organizzative di lavoro agile e piani di sicurezza anti-contagio;
• sottoscrivono il seguente Protocollo, al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli
ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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1) PROMUOVERE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL FINE DI
CONDIVIDERE INFORMAZIONI E AZIONI VOLTE A CONTEMPERARE LA NECESSITÀ DI TUTELA DEL PERSONALE E DELL’UTENZA,
CON QUELLA DI GARANTIRE L’EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI.
2) RIMODULARE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO MEDIANTE UTILIZZO DELLA
MODALITÀ DI LAVORO AGILE, PREVEDENDO PIANI DI TURNAZIONE DEI DIPENDENTI PER EVITARE IL PIÙ POSSIBILE CONTATTI NELLE
ZONE COMUNI.
3) GARANTIRE CONDIZIONI DI SALUBRITÀ E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
4) SE NON E’ POSSIBILE LAVORO DA REMOTO, L’EROGAZIONE DI SERVIZI VIENE SVOLTA CON APPUNTAMENTI CADENZATI IN SEDE PREVEDENDO CHE IL PERSONALE
SIA DOTATO DI ADEGUATI DPI PREVISTI DALLA NORMATIVA.
5) QUALORA NON SIA POSSIBILE RICORRERE ALLE FORME DI LAVORO
AGILE, I DIPENDENTI CONSUMERANNO FERIE, CONGEDI O
ANALOGHI ISTITUTI PREVISTI O SARANNO COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE IN REMOTO.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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6) ARMONIZZARE LE INDICAZIONI DI TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
IN MERITO ALLA ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI
7) CONTINGENTARE L’ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI, VENTILAZIONE O AERAZIONE
CONTINUA DEI LOCALI, TEMPI RIDOTTI DI SOSTA E DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE.
8) NECESSITÀ DI ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA E LA SANIFICAZIONE
PERIODICA DEI LOCALI, DEGLI AMBIENTI, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE
AREE COMUNI E DI ATTESA DELL’UTENZA
9) ESIGENZA DI PROCEDERE, IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19 DI UN DIPENDENTE O DI EVENTUALE
CITTADINO/UTENTE CHE HA AVUTO RECENTE ACCESSO AGLI SPAZI DI
UN’AMMINISTRAZIONE, ALLA CHIUSURA DELLA STESSA PER ALMENO 24 ORE PER SANIFICAZIONE SECONDO CIRCOLARE N.
5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE.
10) GARANZIA DI RISERVATEZZA SU EVENTUALI POSITIVITÀ AL VIRUS, COMUNICAZIONE DI «CONTATTO
STRETTO», O REGISTRAZIONE TEMPERATURA.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 97
GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. VERSIONE DEL 23 MARZO 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/ 2020).
PREMESSA
La situazione nazionale ha comportato l’introduzione di provvedimenti di sanità
pubblica necessarie per prevenire, impedire e ritardare la diffusione dell’epidemia da SARS-
CoV-2.La qualità dell’aria indoor assume una rilevante
importanza nella protezione, tutela e prevenzione della salute dei cittadini e dei
lavoratori.
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 98
AMBIENTI INDOOR
Nei diversi edifici e ambienti in cui si svolgono una molteplicità di attività e funzioni: abitazioni, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi di pubblici, risulta essenziale promuovere processi che permettano di acquisire comportamenti e misure di
prevenzione della salute.
AMBIENTI LAVORATIVI
Luoghi rispondenti a standard dedicati agli specifici scopi: uffici, strutture sanitarie, banche, poste, farmacie, parafarmacie,
supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi pubblici in cui interagiscono dipendenti e
visitatori temporanei.
AMBIENTI DOMESTICI
Luoghi in cui interagiscono esclusivamente i nuclei familiari, dove si è obbligati a passare la
maggior parte della giornata e dove si svolgono attività lavorative e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali.
GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. VERSIONE DEL 23 MARZO 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/ 2020).
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 99
GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. VERSIONE DEL 23 MARZO 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/ 2020).
QUALITA’ DELL’ARIA
La qualità dell’aria negli ambienti chiusi «indoor air» svolge direttamente o
indirettamente un ruolo di primo piano in ambito sanitario. Rappresenta uno dei
principali determinanti della salute, poiché l’esposizione è dominante rispetto a quella
esterna.
La qualità dell’aria indoor dipende, oltre che dalla qualità dell’aria outdoor, anche dalla presenza di sorgenti interne di emissione e
diffusione di contaminanti, con concentrazione di inquinanti chimici e biologici che possono
influenzarne le caratteristiche.
LA RICERCA
Sebbene al momento non sia dimostrato che la trasmissione di COVID-19 possa derivare dal
contatto con oggetti su cui l’aria abbia potutodepositare il virus, esistono evidenze circa la persistenza di virus fino a 9 giorni su superfici
inanimate.
Ciò varia in funzione del materiale, della quantità di fluido biologico, della concentrazione virale iniziale, della temperatura dell’aria e dell’umidità relativa.
Dati recenti relativi al virus SARS-CoV-2 confermano che su plastica e acciaio inossidabile, in condizioni
sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere rispetto al virus della SARS , mostrando comunque un decadimento esponenziale del titolo
virale nel tempo.
AMBIENTI DOMESTICI
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 100
GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. VERSIONE DEL 23 MARZO 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/ 2020).
E’ necessario garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti in cui sono presenti postazioni di lavoro e personale, aprendo con maggiore
frequenza finestre e balconi.
L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può
trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi.
In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e facilitano la trasmissione di agenti patogeni.
La ventilazione naturale degli ambienti dipende:
• parametri meteorologici (temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento);
• parametri fisici (superficie delle finestre e durata dell’apertura).
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. VERSIONE DEL 23 MARZO 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/ 2020).
Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza
negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort
(correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).
Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione, è opportuno, aprire finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate, durante i
periodi di minore traffico e preferibilmente di notte.
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
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PULIRE LE PRESE E LE GRIGLIE DI VENTILAZIONE
CON PANNI IN MICROFIBRA INUMIDITI CON ACQUA E SAPONE, OPPURE CON ALCOOL
ETILICO AL 75% ASCIUGANDO
SUCCESSIVAMENTE.
GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEI MEZZI PUBBLICI DEVONO
ESSERE MANTENUTI ATTIVI E, PER AUMENTARE IL LIVELLO DI
RICAMBIO/DILUIZIONE/RIMOZIONE DELL’ARIA, DEVE ESSERE
ELIMINATA TOTALMENTE LA FUNZIONE DI RICIRCOLO PER
EVITARE L’EVENTUALE TRASPORTO DELLA CARICA
MICROBICA.
IN QUESTA FASE PUÒ RISULTARE UTILE APRIRE TUTTI I FINESTRINI E
LE BOTOLE DEL TETTO PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI RICAMBIO DELL’ARIA INDOOR.
NEL CASO DI LOCALI SENZA FINESTRE (ARCHIVI,
SPOGLIATOI, BAGNI), MA DOTATI DI
VENTILATORI/ESTRATTORI, QUESTI DEVONO ESSERE
MANTENUTI IN FUNZIONE PER TUTTO IL TEMPO DI
PERMANENZA PER RIDURRE LE
CONCENTRAZIONI NELL’ARIA.
GARANTIRE UN BUON RICAMBIO DELL’ARIA ANCHE NEGLI
AMBIENTI/SPAZI DOVE SONO PRESENTI I DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, ACQUA E ALIMENTI. IN QUESTI
AMBIENTI DEVE ESSERE GARANTITA LA
PULIZIA/SANIFICAZIONE PERIODICA (DA PARTE DEGLI
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE PULIZIE) E UNA
PULIZIA/SANIFICAZIONE GIORNALIERA (DA PARTE DEGLI
OPERATORI ADDETTI AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. VERSIONE DEL 23 MARZO 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/ 2020).
GLI ADDETTI/OPERATORI PROFESSIONALI CHE
SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI PULIZIA QUOTIDIANA
DEGLI AMBIENTI (SPOLVERATURA E SPAZZAMENTO AD
UMIDO O CON PANNI CATTURA-POLVERE,
LAVAGGIO, DISINFEZIONE) DEVONO SEGUIRE LE PROCEDURE,
I PROTOCOLLI, LE MODALITÀ, E UTILIZZARE
I DPI.
ARIEGGIARE GLI AMBIENTI SIA DURANTE SIA DOPO L’USO DEI
PRODOTTI PER LA PULIZIA, SOPRATTUTTO SE SI UTILIZZANO
DISINFETTANTI/DETERGENTI POTENZIALMENTE TOSSICI
(CONTROLLARE I SIMBOLI DI PERICOLO SULLE ETICHETTE).
AUMENTARE TEMPORANEAMENTE I TASSI DI VENTILAZIONE DEI
SISTEMI VMC O APRENDO FINESTRE E BALCONI.
LIMITARE L’UTILIZZO DI DETERGENTI PROFUMATI IN
QUANTO, AGGIUNGONO INUTILMENTE SOSTANZE
INQUINANTI DEGRADANDO LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR.
LE PULIZIE QUOTIDIANE DEGLI AMBIENTI, DEVONO RIGUARDARE LE SUPERFICI TOCCATE PIÙ DI FREQUENTE.
UTILIZZARE PANNI IN MICROFIBRA, DIVERSI PER CIASCU OGGETTO O SUPERFICE E INUMIDITI CON ACQUA E SAPONE E/O ALCOOL ETILICO AL 75%. SUCCESSIVAMENTE TRATTARE CON SOLUZONE DI IPOCLORITO DI
SODIO DILUITA ALLO 0,5%, DI CLORO ATTIVO PER I SERVIZI IGIENICI E LE ALTRE SUPERFICI (COME LA CANDEGGINA CHE IN COMMERCIO SI
TROVA AL 5% O AL 10%), E ALLO 0,1% DI CLORO ATTIVO PER TUTTI LE ALTRE SUPERFICI.
TENERE IN CONSIDERAZIONE IL TIPO DI MATERIALE, L’USO E L’AMBIENTE O ALTRI DETERGENTI PROFESSIONALI EQUIVALENTI.
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE E QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR. INDICAZIONI AD PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. VERSIONE DEL 23 MARZO 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/ 2020).
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure
e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.
In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in funzione della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, sebbene non sia accertata la persistenza in forma vitale.
La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio).
CASI SOSPETTI COVID-19
ARIA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE-RIFIUTI COVID-19. INDICAZIONI AD INTERIM SU ACQUA E SERVIZI IGIENICI IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 VERSIONE DEL 7 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 10/2020).
PREMESSA
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni tecniche specifiche, basate sull’attuale stato delle conoscenze, su relazioni e rischi correlati al virus
SARS-CoV-2, in rapporto ad acqua e servizi igienico-sanitari.
Con il bilancio dei casi di SARS-CoV-2 è infatti importante indagare ed individuare tutte le potenziali vie di trasmissione del virus.
Sia l’igiene personale, sia quella ambientale sono infatti indispensabili prerogative per contenere le vie di esposizione umana a patologie
trasmissibili.
Verranno esposte raccomandazioni per attività di prevenzione e controllo dei rischi indirettamente connessi all’emergenza pandemica in corso,
condizioni che possono avere effetto sul funzionamento della gestione del ciclo idrico integrato e sulle azioni di sorveglianza ambientale e sanitaria.
ACQUA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE-RIFIUTI COVID-19. INDICAZIONI AD INTERIM SU ACQUA E SERVIZI IGIENICI IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 VERSIONE DEL 7 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 10/2020).
ACQUA E DIFFUSIONE COVID -19DESTINO DEI PATOGENI VIRALI NEL CICLO IDRICO INTEGRATO E PUNTI DI POTENZIALE ESPOSIZIONE UMANA
I VIRUS ESCRETI CON FECI, URINE, VOMITO, SALIVA O SECREZIONI RESPIRATORIE ENTRANO NEL SISTEMA FOGNARIO. GLI SCARICHI IDRICI INTERNI AGLI EDIFICI POSSONO GENERARE AEROSOL CARICO DI VIRUS DETERMINANDO UN
RISCHIO DI ESPOSIZIONE. A
VIRUS VENGONO TRASPORTATI ATTRAVERSO IL SISTEMA FOGNARIO VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, DOVE L’ESPOSIZIONE ATTRAVERSO AEROSOL È LIMITATA A OPERATORI PROFESSIONALI
ADEGUATAMENTE PROTETTI ATTRAVERSO DPI.
I VIRUS CHE ENTRANO NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE VENGONO GENERALMENTE INATTIVATI DAI PROCESSI DI TRATTAMENTO FISICI, BIOLOGICI E CHIMICI.
I TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE GENERANO BIOSOLIDI, OSSIA FANGHI DI DEPURAZIONE CHE POSSONO ESSERE SMALTITI ATTRAVERSO LO SPARGIMENTO SU TERRENI, L’INCENERIMENTO O IL CONFERIMENTO IN DISCARICA. L’ESPOSIZIONE IN FASE DI
GESTIONE E MOVIMENTAZIONE FANGHI È LIMITATA A OPERATORI PROFESSIONALI PROTETTI.
LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA GENERATE DA EVENTI METEORICI INTENSI IN ARRIVO DALLA RETE FOGNARIA VENGONO CANALIZZATE TRAMITE UN POZZETTO SCOLMATORE O DI BYPASS, DIRETTAMENTE VERSO IL CORPO IDRICO
RECETTORE, TRASPORTANDO VIRUS POTENZIALMENTE INFETTIVI.
B
C
D
SCARICHI ILLECITI POSSONO FAR CONFLUIRE ACQUE REFLUE POTENZIALMENTE CONTAMINATE DIRETTAMENTE NEL CORPO IDRICO RECETTORE.
LE FOSSE BIOLOGICHE CONVENZIONALI, USATE NEL CASO DI EDIFICI NON ALLACCIATI A UNA RETE FOGNARIA, POSSONO CONTENERE PATOGENI VIRALI CON CONSEGUENTI RISCHI DI ESPOSIZIONE PER GLI OPERATORI AL SERVIZIO DI SPURGO E EVENTUALI SOGGETTI
PRESENTI IN PROSSIMITÀ DEI LUOGHI DI OPERAZIONE.
LE ATTIVITÀ RICREATIVE POSSONO PORTARE ALL’ESPOSIZIONE A VIRUS INFETTIVI PRESENTI NELLE ACQUE SUPERFICIALI QUALORA VEICOLATI A MONTE DELLE STESSE ACQUE.
LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO VENGONO SOTTOPOSTE AD UNA SERIE DI PROCESSI DI TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI PER RIMUOVERE I CONTAMINANTI. L’ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA SECONDO IL MODELLO PSA ESAMINA ESAUSTIVAMENTE IN
PREVENZIONE GLI EVENTI PERICOLOSI E I PERICOLI CHE POSSONO VERIFICARSI IN OGNI FASE.
ROTTURE O INTERRUZIONI A CARICO DELLE RETI FOGNARIE POSSONO CAUSARE LA CONTAMINAZIONE DELL’ACQUA POTABILE; ANALOGHI RISCHI POSSONO VERIFICARSI ALL’INTERNO DI EDIFICI IN CUI ATTRAVERSO IMPIANTI O OPERAZIONI INADEGUATE SI
VERIFICHI INGRESSO DI ACQUE REFLUE O AEROSOL GENERATO DA REFLUI, NELLE RETI IDRICHE O DI AERAZIONE.
I
L
H
G
F
E
L’UTENZA ALLACCIATA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PUÒ ESSERE ESPOSTA AI VIRUS NEL CASO DI TRATTAMENTI DI POTABILIZZAZIONE INADEGUATI O A CAUSA DI GUASTI NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE.
J
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE-RIFIUTI COVID-19. INDICAZIONI AD INTERIM SU ACQUA E SERVIZI IGIENICI IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 VERSIONE DEL 7 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 10/2020).
PERSISTENZA DEL VIRUS IN ACQUA
La persistenza dei Coronavirus (CoV) in ambienti idrici è stata valutata sperimentalmente in un numero ridotto di studi e non esistono, attualmente, evidenze sulla persistenza del SARS-CoV-2 nelle acque.
La maggior parte dei dati disponibili è stata raccolta mediante uso di virus surrogati, ovvero di CoV animali, quali il virus dell’epatite di topo (Mouse Hepatitis Virus, MHV), il virus della gastroenterite trasmissibile del maiale (Transmissible Gastroenteritis Virus, TGEV) e il CoV felino (Feline Infectious Peritonitis Virus, FIPV).
Tali virus sono responsabili, nelle specie di riferimento, di patologie significativamente diverse rispetto alle affezioni respiratorie associate ai CoV umani quali gastroenteriti, epatiti, peritoniti. È pertanto opportuno operare con la dovuta cautela nel correlare il comportamento dei CoV umani ai dati relativi ad altri virus.
ACQUA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE-RIFIUTI COVID-19. INDICAZIONI AD INTERIM SU ACQUA E SERVIZI IGIENICI IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 VERSIONE DEL 7 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 10/2020).
PREVENZIONE E CONTROLLO
In data 3 marzo 2020 l’OMS ha pubblicato un rapporto tecnico su acqua e servizi igienico-sanitari (WASH) durante l’epidemia da COVID-19, aggiornato
successivamente il 19 marzo.
L’OMS evidenzia che non sono necessarie misure di prevenzione e controllo aggiuntive rispetto a quanto già indicato nelle Linee Guida sulla qualità delle acque
potabili, su cui si basano la regolamentazione e le pratiche di gestione delle acque destinate al consumo umano in Europa.
DEPURAZIONE
Le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell'abbattimento del virus, dati tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione dei trattamenti. Inoltre, le condizioni ambientali ostili pregiudicano la vitalità dei virus (temperatura, irradiazione solare,
livelli di pH elevati, popolazioni microbiche autoctone).
La fase finale di disinfezione consente di ottimizzare le condizioni di rimozione integrale del virus prima che le acque depurate siano reimmesse nell’ambiente.
ACQUA E DIFFUSIONE COVID -19
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GRUPPO DI LAVORO ISS AMBIENTE-RIFIUTI COVID-19. INDICAZIONI AD INTERIM SU ACQUA E SERVIZI IGIENICI IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 VERSIONE DEL 7 APRILE 2020. ROMA: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; 2020. (RAPPORTO ISS COVID-19, N. 10/2020).
ACQUA E DIFFUSIONE COVID -19CONCLUSIONI
L’ANALISI DI RISCHIO DI ESPOSIZIONE A SARS-COV-2 ATTRAVERSO L’ACQUA E I SERVIZI IGIENICI INDICA CHE SUSSISTONO, ALLO STATO ATTUALE ELEVATI,
LIVELLI DI PROTEZIONE DELLA SALUTE.
Le disposizioni e le pratiche correnti, idonee alla
protezione degli operatori ed alla sorveglianza, risultano
adeguate anche rispetto alla gestione dei possibili rischi
infettivi per COVID-19.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
PROTOCOLLO CONDIVISO: Fase 2
1. INFORMAZIONE
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
7. GESTIONE SPAZI COMUNI
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI
10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E FORMAZIONE
11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
12.SORVEGLIANZA SANITARIA
13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
IL PROTOCOLLOPROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19L'obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è quello di fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
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Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
1.INFORMAZIONEL'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
L'AZIENDA FORNISCE UNA INFORMAZIONE ADEGUATA SULLA BASE DELLE MANSIONI E DEI CONTESTI
LAVORATIVI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE MISURE ADOTTATE CUI IL
PERSONALE DEVE ATTENERSI IN PARTICOLARE SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DPI PER CONTRIBUIRE A
PREVENIRE OGNI POSSIBILE FORMA DI DIFFUSIONE DI CONTAGIO.
L'OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37.5°) O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI
FAMIGLIA E L'AUTORITÀ SANITARIA
LA CONSAPEVOLEZZA E L'ACCETTAZIONE DEL FATTO DI NON POTER FARE INGRESSO O DI POTER PERMANERE
IN AZIENDA E DI DOVERLO DICHIARARE TEMPESTIVAMENTE LADDOVE, ANCHE
SUCCESSIVAMENTE ALL'INGRESSO, SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI DI INFLUENZA,
TEMPERATURA, PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO O CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ETC) IN CUI I PROVVEDIMENTI
DELL'AUTORITÀ IMPONGONO DI INFORMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E L'AUTORITÀ SANITARIA E DI
RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO;
L'IMPEGNO A RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI LAVORO NEL FARE
ACCESSO IN AZIENDA (IN PARTICOLARE, MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA, OSSERVARE LE REGOLE DI
IGIENE DELLE MANI E TENERE COMPORTAMENTI CORRETTI SUL PIANO DELL'IGIENE);
L'IMPEGNO A INFORMARE TEMPESTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE IL DATORE DI LAVORO DELLA PRESENZA DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA, AVENDO CURA DI RIMANERE AD ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE PRESENTI.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 113
INFORMAZIONE
INFORMAZIONE A TERZI: L’AZIENDA DARÀ
ADEGUATA INFORMAZIONE AI TERZI, ANCHE DEI
CONTENUTI DEL PROTOCOLLO AZIENDALE.
INFORMAZIONE IN AZIENDA: L’AZIENDA
COLLOCA CARTELLONISTICA
INFORMATIVA NEI LUOGHI MAGGIORMENTE
FREQUENTATI ED IN OGNI REPARTO PRODUTTIVO
INFORMAZIONE PREVENTIVA AI TUTTI I
FORNITORI E TERZI PRIMA DELL’INGRESSO IN AZIENDA
INFORMAZIONE PREVENTIVA A TUTTI I
DIPENDENTI PRIMA DELL’INGRESSO IN
AZIENDA.
INFORMAZIONE ALL’ENTRATA: NESSUNO
POTRÀ ENTRARE NEI LOCALI AZIENDALI SE NON DOPO
AVER RICEVUTO LA SPECIFICA NOTA
INFORMATIVA E AVER ACCETTATO CONTENUTO E
REGOLAMENTO
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
ADDESTRAMENTOL’addestramento dovrebbe riguardare almeno le seguenti procedure:
1. procedure operative per l’uso e la gestione corretti delle mascherine e dei dispositivi di prevenzione del contagio (es. quale mascherina, come indossare la mascherina, quando cambiarla, dove smaltire quella
usata, ecc);
2. procedure igieniche personali (es. frequenza e modalità di lavaggio delle mani);
3. procedure di sanificazione dei luoghi di lavoro qualora eseguite da personale interno all’azienda;
4. procedure per la segnalazione precoce di eventuali sintomi sospetti o comportamenti non in linea con le prescrizioni.
Modalità di erogazione:
L’addestramento può essere effettuato attraverso tutorial predisposti ad hoc, resi disponibili sul sito dell’azienda e consultabili da computer o cellulare, condivisi via messaggistica istantanea prima dell’accesso in
azienda.
È inoltre necessario prevedere alcuni momenti collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti. Nell’eventualità si può prevedere l’ingresso scaglionato dei lavoratori, la
consegna dei dispositivi di prevenzione del contagio e la verifica dell’apprendimento delle procedure.
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1.INFORMAZIONE
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
IL PERSONALE, PRIMA DELL’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO, POTRÀ SOTTOPORSI AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. SE TALE TEMPERATURA
RISULTERÀ SUPERIORE AI 37,5°, NON SARÀ CONSENTITO L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.
LE PERSONE IN TALE CONDIZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO RIPORTATO NELL’INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SARANNO MOMENTANEAMENTE ISOLATE E FORNITE DI
MASCHERINE, NON DOVRANNO RECARSI AL PRONTO SOCCORSO E/O NELLE INFERMERIE AZIENDALI, MA DOVRANNO CONTATTARE NEL PIÙ BREVE TEMPO
POSSIBILE IL PROPRIO MEDICO CURANTE E SEGUIRE LE SUE INDICAZIONI.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL PERSONALE IN INGRESSO
IL DATORE DI LAVORO INFORMA PREVENTIVAMENTE IL PERSONALE, E CHI INTENDE FARE INGRESSO IN
AZIENDA, DELLA PRECLUSIONE DEL!' ACCESSO A CHI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, ABBIA AVUTO CONTATTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 O
PROVENGA DA ZONE A RISCHIO SECONDO LE INDICAZIONI DELL'OMS.
CONTROLLO SALUTE LAVORATORI
L'INGRESSO IN AZIENDA DI LAVORATORI GIÀ RISULTATI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA COVID 19
DOVRÀ ESSERE PRECEDUTO DA UNA PREVENTIVA COMUNICAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA
CERTIFICAZIONE MEDICA DA CUI RISULTI L'AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE E RILASCIATA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI
COMPETENZA.
MISURE SPECIFICHE
QUALORA, PER PREVENIRE L'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI, NELLE AREE MAGGIORMENTE COLPITE DAL
VIRUS, L'AUTORITÀ SANITARIA COMPETENTE DISPONGA MISURE AGGIUNTIVE SPECIFICHE, COME
AD ESEMPIO, L'ESECUZIONE DEL TAMPONE PER I LAVORATORI, IL DATORE DI LAVORO FORNIRÀ LA
MASSIMA COLLABORAZIONE.
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3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI(1)
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
PER L'ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI INDIVIDUARE PROCEDURE DI INGRESSO,
TRANSITO E USCITA, MEDIANTE MODALITÀ, PERCORSI E TEMPISTICHE PREDEFINITE, AL FINE DI RIDURRE LE OCCASIONI DI CONTATTO CON IL
PERSONALE IN FORZA NEI REPARTI/UFFICI COINVOLTI
SE POSSIBILE, GLI AUTISTI DEI MEZZI DI TRASPORTO DEVONO RIMANERE A BORDO DEI PROPRI MEZZI: NON È CONSENTITO L'ACCESSO
AGLI UFFICI PER NESSUN MOTIVO. PER LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI APPRONTAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO, IL TRASPORTATORE DOVRÀ ATTENERSI ALLA
RIGOROSA DISTANZA DI UN METRO
PER FORNITORI/TRASPORTATORI E/O ALTRO PERSONALE ESTERNO INDIVIDUARE/INSTALLARE
SERVIZI IGIENICI DEDICATI, PREVEDERE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI QUELLI DEL PERSONALE
DIPENDENTE E GARANTIRE UNA ADEGUATA PULIZIA GIORNALIERA
VA RIDOTTO, PER QUANTO POSSIBILE, L'ACCESSO AI VISITATORI; QUALORA FOSSE
NECESSARIO L'INGRESSO DI VISITATORI ESTERNI (IMPRESA DI PULIZIE, MANUTENZIONE ... ), GLI
STESSI DOVRANNO SOTTOSTARE A TUTTE LE REGOLE AZIENDALI, IVI COMPRESE QUELLE PER
L'ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI(2)
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
OVE PRESENTE UN SERVIZIO DI TRASPORTO ORGANIZZATO DALL'AZIENDA VA GARANTITA E
RISPETTATA LA SICUREZZA DEI LAVORATORI LUNGO OGNI SPOSTAMENTO.
LE NORME SI ESTENDONO ALLE AZIENDE IN APPALTO CHE POSSONO ORGANIZZARE SEDI E CANTIERI
PERMANENTI E PROVVISORI ALL'INTERNO DEI SITI E DELLE AREE PRODUTTIVE
IN CASO DI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE TERZE CHE OPERANO NELLO STESSO SITO PRODUTTIVO ( ES. MANUTENTORI, FORNITORI, ADDETTI ALLE PULIZIE
O VIGILANZA) CHE RISULTASSERO POSITIVI AL TAMPONE COVID-19, L'APPALTATORE DOVRÀ
INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL COMMITTENTE ED ENTRAMBI DOVRANNO COLLABORARE CON
L'AUTORITÀ SANITARIA FORNENDO ELEMENTI UTILI ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CONTATTI STRETTI.
L'AZIENDA COMMITTENTE È TENUTA A DARE, ALL'IMPRESA APPALTATRICE, COMPLETA INFORMATIVA DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO AZIENDALE E DEVE
VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI DELLA STESSA O DELLE AZIENDE TERZE CHE OPERANO A QUALUNQUE TITOLO NEL PERIMETRO AZIENDALE, NE RISPETTINO
INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
L'AZIENDA ASSICURA LA PULIZIA GIORNALIERA E LA SANIFICAZIONE PERIODICA DEI LOCALI,
DEGLI AMBIENTI, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE AREE COMUNI E DI SVAGO
NEL CASO DI PRESENZA DI UNA PERSONA CON COVID-19 ALL'INTERNO DEI LOCALI
AZIENDALI, SI PROCEDE ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SUDDETTI SECONDO LE
DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE N. 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO DELLA
SALUTE NONCHÉ ALLA LORO VENTILAZIONE
OCCORRE GARANTIRE LA PULIZIA A FINE TURNO E LA SANIFICAZIONE PERIODICA DI TASTIERE, SCHERMI TOUCH, MOUSE CON
ADEGUATI DETERGENTI, SIA NEGLI UFFICI, SIA NEI REPARTI PRODUTTIVI
L'AZIENDA IN OTTEMPERANZA ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
SECONDO LE MODALITÀ RITENUTE PIÙ OPPORTUNE, PUÒ ORGANIZZARE INTERVENTI
PARTICOLARI/PERIODICI DI PULIZIA RICORRENDO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
(ANCHE IN DEROGA)
NELLE AREE GEOGRAFICHE A MAGGIORE ENDEMIA O NELLE AZIENDE IN CUI SI SONO REGISTRATI CASI SOSPETTI DI COVID-19, IN
AGGIUNTA ALLE NORMALI ATTIVITÀ DI PULIZIA, È NECESSARIO PREVEDERE, ALLA
RIAPERTURA, UNA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI, DELLE
POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE AREE COMUNI, AI SENSI DELLA CIRCOLARE 5443
DEL 22 FEBBRAIO 2020
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4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.0005443 DEL 22 FEBBRAIO 2020
CIRCOLARE COVID-2019. NUOVE INDICAZIONI E CHIARIMENTILa Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, con oggetto “COVID-2019.
Nuove indicazioni e chiarimenti” si forniscono integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti note
Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020.
Per le ditte di disinfezione che operano nella pulizia di ambienti non sanitari vogliamo poniamo attenzione su
quanto prescritto dalla circolare per la disinfezione “In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri
ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati
ospedalizzati.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati”.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 120CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.0005443 DEL 22 FEBBRAIO 2020
• Per la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. • Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente neutro. • Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
• Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). • Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
• Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di
tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. • Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio
con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
• POSTAZIONI DI LAVORO,
• SALE RIUNIONI,
• UFFICI,
• MAGAZZINI,
• AREE LOGISTICHE;
• SERVIZI IGIENICI E DOCCE;
• SPOGLIATOI;
• AREE COMUNI;
• SALE MEDICHE;
• CONDIZIONATORI D’ARIA E TERMOVENTILATORI;
• MEZZI DI SERVIZIO,
• CARRELLI;
• AREE AZIENDALI ASSEGNATE A ESTERNI.
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LE AREE DA PULIRE E/O IGIENIZZARE PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ:
4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
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SANIFICAZIONE AUTOMEZZIRACCOMANDAZIONI
L’ indicazione di procedere alla sanificazione di automezzi, ed in particolar modo delle cabine guida è contenuta nelle «Linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica» diffuse dal MIT.
Pulire e disinfettare l’interno dell’abitacolo, è buona prassi e contribuisce a limitare il diffondersi del virus.
UTILIZZARE ALCOL 75% PER PULIRE E DISINFETTARE MANIGLIE DEL MEZZO
ARIEGGIARE QUANTO PIU’ POSSIBILE L’ABITACOLO
PULIRE E DISINFETTARE CON ALCOL 75% I TAPPETINI
POGGIAPIEDI
UTILIZZARE ALCOL 75% PER PULIRE E DISINFETTARE
SUPERFICI INTERNE
PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL TESSUTO DEI
SEDILI (POROSITA’)
PRESTARE ATTENZIONE E RIDURRE AL MINIMO PRESENZA OGGETTI
ALL’INTERNO DEL MEZZO
DAVIDE LEVO - ISTRUZIONI DI SANIFICAZIONE SPEDITIVADI CABINE DI GUIDA DI AUTOMEZZI AZIENDALIA FINI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19.
https://www.puntosicuro.it/_resources/200409_ISTRUZIONI_SanificazioneSpeditivaAutomezzi_COVID19_Rev01.pdf
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
È OBBLIGATORIO CHE LE PERSONE PRESENTI IN AZIENDA ADOTTINO
TUTTE LE PRECAUZIONI IGIENICHE, IN PARTICOLARE PER LE MANI
L'AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE IDONEI MEZZI DETERGENTI PER LE
MANI
È RACCOMANDATA LA FREQUENTE PULIZIA DELLE MANI CON ACQUA E
SAPONE
I DETERGENTI PER LE MANI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE ACCESSIBILI
A TUTTI I LAVORATORI ANCHE GRAZIE A SPECIFICI DISPENSER COLLOCATI IN PUNTI FACILMENTE INDIVIDUABILI.
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6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
L'ADOZIONE DELLE MISURE DI IGIENE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INDICATI NEL
PRESENTE PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE È FONDAMENTALE E, VISTA L'ATTUALE SITUAZIONE DI
EMERGENZA, È EVIDENTEMENTE LEGATA ALLA DISPONIBILITÀ IN COMMERCIO. PER QUESTI MOTIVI:
QUALORA IL LAVORO IMPONGA DI LAVORARE A DISTANZA INTERPERSONALE MINORE DI UN METRO E
NON SIANO POSSIBILI ALTRE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE È COMUNQUE NECESSARIO L'USO
DELLE MASCHERINE, E ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (GUANTI, OCCHIALI, TUTE, CUFFIE,
CAMICI, ECC ... ) CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SCIENTIFICHE E SANITARIE.
NELLA DECLINAZIONE DELLE MISURE DEL PROTOCOLLO ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO SULLA BASE DEL COMPLESSO DEI RISCHI VALUTATI E, A PARTIRE DALLA
MAPPATURA DELLE DIVERSE ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, SI ADOTTERANNO I DPI IDONEI.
E' PREVISTO, PER TUTTI I LAVORATORI CHE CONDIVIDONO SPAZI COMUNI, L'UTILIZZO DI UNA MASCHERINA CHIRURGICA, COME
DEL RESTO NORMATO DAL DL N. 9 (ART. 34) IN COMBINATO CON IL DL N. 18 (ART 16 C. 1)
a) LE MASCHERINE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLE INDICAZIONI
DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ.
b) DATA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA, IN CASO DI DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO E ALLA SOLA FINALITÀ
DI EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, POTRANNO ESSERE UTILIZZATE MASCHERINE LA CUI TIPOLOGIA CORRISPONDA
ALLE INDICAZIONI DALL'AUTORITÀ SANITARIA
c) È FAVORITA LA PREPARAZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA DEL LIQUIDO DETERGENTE SECONDO LE INDICAZIONI DELL’OMS.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 125
7.GESTIONE SPAZI COMUNI
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI, COMPRESE LE MENSE AZIENDALI, LE AREE FUMATORI E GLI SPOGLIATOI È CONTINGENTATO, CON LA
PREVISIONE DI UNA VENTILAZIONE CONTINUA DEI LOCALI, DI UN TEMPO
RIDOTTO DI SOSTA ALL'INTERNO DI TALI SPAZI E CON IL MANTENIMENTO DELLA
DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO TRA LE PERSONE CHE LI OCCUPANO.
OCCORRE PROVVEDERE ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E ALLA SANIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER
LASCIARE NELLA DISPONIBILITÀ DEI LAVORATORI LUOGHI PER IL DEPOSITO
DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E GARANTIRE LORO IDONEE CONDIZIONI
IGIENICHE SANITARIE.
OCCORRE GARANTIRE LA SANIFICAZIONE PERIODICA E LA PULIZIA GIORNALIERA, CON APPOSITI DETERGENTI DEI LOCALI MENSA,
DELLE TASTIERE DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE E SNACK.
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8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
L’AZIENDA DOVRÀ SOSPENDERE TUTTE LE TRASFERTE ED I VIAGGI DI LAVORO,
COMUNQUE DENOMINATI, ANCHE SE GIÀ CONCORDATI E/O ORGANIZZATI, DOVRÀ, IN
APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPCM 10 APRILE 2020, UTILIZZARE, PER QUANTO
POSSIBILE, LA MODALITÀ DI LAVORO AGILE PER LE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE AL
PROPRIO DOMICILIO O, COMUNQUE, IN MODALITÀ A DISTANZA.
QUESTO INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SIANO STATE SOSPESE
IN CONSEGUENZA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI, CIÒ IN QUANTO IL LEGISLATORE HA PREVISTO LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IN LOCO MA NON IL DIVIETO DI PROSECUZIONE DA
REMOTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.
QUALORA NON SIA POSSIBILE PORRE IN SMART-WORKING I PROPRI DIPENDENTI, STANTE LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE, L’AZIENDA DOVRÀ
PROVVEDERE ALMENO AD UNA RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI,
ANCHE ATTRAVERSO UN PIANO DI TURNAZIONE DEI DIPENDENTI DEDICATI ALLA PRODUZIONE, CON L’OBIETTIVO DI DIMINUIRE AL MASSIMO I
CONTATTI, DISTANZIANDO IL PIÙ POSSIBILE I LAVORATORI.
INFINE, LADDOVE NON SI RIESCA A RICOLLOCARE IN SICUREZZA I LAVORATORI,
L’AZIENDA POTRÀ UTILIZZARE TUTTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPONIBILI ALLO
SCOPO (VEDASI ART. 19 E SS. DEL DECRETO LEGGE 18/2020), CERCANDO, COMUNQUE, DI
LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE L’IMPATTO NEGATIVO SULLE RETRIBUZIONI E FAVORENDO,
PRELIMINARMENTE, TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI IN POSSESSO DEI LAVORATORI.
NO
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9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
SI FAVORISCONO ORARI DI INGRESSO/USCITA SCAGLIONATI
IN MODO DA EVITARE IL PIÙ POSSIBILE CONTATTI NELLE ZONE COMUNI (INGRESSI, SPOGLIATOI,
SALA MENSA).
DOVE È POSSIBILE, OCCORRE DEDICARE UNA PORTA DI ENTRATA E UNA PORTA DI
USCITA DA QUESTI LOCALI E GARANTIRE LA PRESENZA DI DETERGENTI SEGNALATI DA
APPOSITE INDICAZIONI.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 128
10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL SITO AZIENDALE DEVONO ESSERE LIMITATI AL MINIMO
INDISPENSABILE E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI AZIENDALI.
NON SONO CONSENTITE LE RIUNIONI IN PRESENZA. LADDOVE LE STESSE FOSSERO CONNOTATE DAL
CARATTERE DELLA NECESSITÀ E URGENZA, NELL'IMPOSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A
DISTANZA, DOVRÀ ESSERE RIDOTTA AL MINIMO LA PARTECIPAZIONE NECESSARIA E, COMUNQUE,
DOVRANNO ESSERE GARANTITI IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E
UN'ADEGUATA PULIZIA/AREAZIONE DEI LOCALI.
SONO SOSPESI E ANNULLATI TUTTI GLI EVENTI INTERNI E OGNI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MODALITÀ IN AULA, ANCHE OBBLIGATORIA, ANCHE SE GIÀ ORGANIZZATI; È COMUNQUE
POSSIBILE, QUALORA L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE LO PERMETTA, EFFETTUARE LA
FORMAZIONE A DISTANZA, ANCHE PER I LAVORATORI IN SMART WORK.
IL MANCATO COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E/O ABILITANTE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER TUTTI I RUOLI/FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO, DOVUTO ALL'EMERGENZA IN CORSO E QUINDI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, NON COMPORTA L'IMPOSSIBILITÀ A CONTINUARE LO
SVOLGIMENTO DELLO SPECIFICO RUOLO.
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11.GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
NEL CASO IN CUI UNA PERSONA PRESENTE IN AZIENDA SVILUPPI FEBBRE E SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA QUALI LA TOSSE, LO DEVE
DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ALL’UFFICIO DEL PERSONALE, SI DOVRÀ PROCEDERE AL SUO ISOLAMENTO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI
DELL’AUTORITÀ SANITARIA E A QUELLO DEGLI ALTRI PRESENTI DAI LOCALI, L’AZIENDA PROCEDE IMMEDIATAMENTE AD AVVERTIRE LE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI E I NUMERI DI EMERGENZA PER IL COVID-19
FORNITI DALLA REGIONE O DAL MINISTERO DELLA SALUTE
L’AZIENDA COLLABORA CON LE AUTORITÀ SANITARIE PER LA DEFINIZIONE DEGLI EVENTUALI “CONTATTI STRETTI” DI UNA
PERSONA PRESENTE IN AZIENDA CHE SIA STATA RISCONTRATA POSITIVA AL TAMPONE COVID-19. CIÒ AL FINE DI PERMETTERE
ALLE AUTORITÀ DI APPLICARE LE NECESSARIE E OPPORTUNE MISURE DI QUARANTENA. NEL PERIODO DELL’INDAGINE,
L’AZIENDA POTRÀ CHIEDERE AGLI EVENTUALI POSSIBILI CONTATTI STRETTI DI LASCIARE CAUTELATIVAMENTE LO STABILIMENTO,
SECONDO LE INDICAZIONI DELL’AUTORITÀ SANITARIA
IL LAVORATORE AL MOMENTO DELL’ISOLAMENTO, DEVE ESSERE SUBITO DOTATO OVE GIÀ NON LO
FOSSE, DI MASCHERINA CHIRURGICA.
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12.SORVEGLIANZA SANITARIA
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEVE PROSEGUIRE RISPETTANDO LE MISURE IGIENICHE CONTENUTE
NELLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (CD. DECALOGO). VANNO PRIVILEGIATE, IN QUESTO PERIODO, LE VISITE PREVENTIVE, LE VISITE A RICHIESTA E LE VISITE DA RIENTRO DA
MALATTIA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA NON VA INTERROTTA, PERCHÉ RAPPRESENTA UNA
ULTERIORE MISURA DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE, SIA PERCHÉ PUÒ INTERCETTARE
POSSIBILI CASI E SINTOMI SOSPETTI DEL CONTAGIO, SIA PER L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE CHE IL
MEDICO COMPETENTE PUÒ FORNIRE AI LAVORATORI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO
PER IL REINTEGRO PROGRESSIVO DI LAVORATORI DOPO L’INFEZIONE DA COVID19, IL MEDICO COMPETENTE, PREVIA PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA
NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE E RILASCIATA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA, EFFETTUA LA VISITA
MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI SESSANTA GIORNI CONTINUATIVI, AL FINE DI
VERIFICARE L’IDONEITÀ ALLA MANSIONE”. (D.LGS 81/08 E S.M.I, ART. 41, C. 2 LETT. E-TER), ANCHE PER VALUTARE PROFILI SPECIFICI DI RISCHIOSITÀ E COMUNQUE
INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELL’ASSENZA PER MALATTIA.
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
IL MEDICO COMPETENTE
DOVRA’
COLLABORARE CON I DIPARTIMENTI DELLE ASL/ATS DI MALATTIE
INFETTIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
CONTATTI STRETTI NELLE AZIENDE ED IL LORO
MONITORAGGIO SANITARIO DURANTE LA
QUARANTENA.
ESSERE COINVOLTO, ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ, PER LE IDENTIFICAZIONI
DEI SOGGETTI CON PARTICOLARI SITUAZIONI
DI FRAGILITÀ E PER IL REINSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI CON PREGRESSA
INFEZIONE DA COVID 19.
SEGNALARE ALL’AZIENDA SITUAZIONI DI
PARTICOLARE FRAGILITÀ E PATOLOGIE ATTUALI O
PREGRESSE DEI DIPENDENTI E L’AZIENDA PROVVEDERÀ ALLA LORO
TUTELA NEL RISPETTO DELLA PRIVACY.
COLLABORARE CON IL DATORE DI LAVORO E LE
RLS/RLST NELL’INTEGRARE E PROPORRE TUTTE LE
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE LEGATE AL COVID-19.
SUGGERIRE L’ADOZIONE DI EVENTUALI MEZZI
DIAGNOSTICI QUALORA RITENUTI UTILI AL FINE DEL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.
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13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 DEL 24 APRILE 2020
È COSTITUITO IN AZIENDA UN COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI AZIENDALI E DEL RLS.
LADDOVE, PER LA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI IMPRESA E PER IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALI, NON SI DESSE LUOGO ALLA COSTITUZIONE DI COMITATI AZIENDALI, VERRÀ
ISTITUITO, UN COMITATO TERRITORIALECOMPOSTO DAGLI ORGANISMI PARITETICI PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA, LADDOVE COSTITUITI, CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI RLST E DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI SOCIALI.
POTRANNO ESSERE COSTITUITI, A LIVELLO TERRITORIALE O SETTORIALE, AD INIZIATIVA DEI SOGGETTI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, COMITATI PER LE FINALITÀ DEL PROTOCOLLO, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE AUTORITÀ SANITARIA LOCALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE PER IL CONTRASTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
CHECK LIST DI CONTROLLO
CHECK LIST DI VERIFICA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 adottata dalla Regione Puglia
133
Al fine di fornire un’adeguata esemplificazione della tipologia di
procedure da attuare
VEDREMO LE SEZIONI IN CUI E’ SUDDIVISA LA CHECK LIST IDEATA E ADOTTATA DALLA REGIONE PUGLIA
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CHECK LIST DI CONTROLLO
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CHECK LIST DI CONTROLLO
136
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2
CHECK LIST DI CONTROLLO
137
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INFOGRAFICA
ESEMPIO DI CARTELLO DA APPORRE:
INGRESSO AZIENDA
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INFOGRAFICA
ESEMPIO DI CARTELLO DA APPORRE:
ACCESSO AZIENDA
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INFOGRAFICA
ESEMPIO DI CARTELLO DA APPORRE:
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
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INFOGRAFICA
ESEMPIO DI CARTELLO DA APPORRE:
ZONA SPOGLIATOI
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INFOGRAFICA
ESEMPIO DI CARTELLO DA APPORRE:
ZONA CARICO/SCARICO
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INFOGRAFICA
ESEMPIO DI CARTELLO DA APPORRE:
SERVIZI IGIENICI
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER ILCONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEICANTIERI DEL 24 APRILE 2020
CANTIERI EDILIProtocollo condiviso
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è
stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente
protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente
protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle
previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come
integrato il successivo 24 aprile 2020.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 146
CANTIERI EDILI
SCOPO
Individuazione delle procedure e attività necessarie per il contenimento della diffusione del virus
responsabile della malattia pandemica COVID-19 nei cantieri. Il presente documento è da intendersi come integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER ILCONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEICANTIERI DEL 24 APRILE 2020
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura è valida per tutti i soggetti che a vario titolo
sono presenti in cantiere ed applicata ad ogni attività, comprese
le forniture.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 147
INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le INFORMAZIONI riguardano i seguenti obblighi:
SINTESI PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTODELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI DEL 24 APRILE 2020.HTTP://WWW.MIT.GOV.IT/COMUNICAZIONE/NEWS/CORONAVIRUS-CANTIERI/CORONAVIRUS-NUOVE-REGOLE-PER-LA-SICUREZZA-NEI-CANTIERI-DE
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. SE
TALE TEMPERATURA RISULTERÀ SUPERIORE AI 37,5°, NON SARÀ
CONSENTITO L’ACCESSO AL CANTIERE
RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI LAVORO NEL FARE
ACCESSO IN CANTIERE (IN PARTICOLARE: MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA,
UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MESSI A DISPOSIZIONE DURANTE LE
LAVORAZIONI CHE NON CONSENTANO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN
METRO E TENERE COMPORTAMENTI CORRETTI SUL PIANO DELL’IGIENE);
INFORMARE TEMPESTIVAMENTE E
RESPONSABILMENTE IL DATORE DI LAVORO DELLA
PRESENZA DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE;
PRECLUSIONE DELL’ACCESSO A CHI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, ABBIA AVUTO CONTATTI CON
SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 O PROVENGA DA ZONE
A RISCHIO SECONDO LE INDICAZIONI DELL’OMS.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 148
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SINTESI PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTODELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI DEL 24 APRILE 2020.HTTP://WWW.MIT.GOV.IT/COMUNICAZIONE/NEWS/CORONAVIRUS-CANTIERI/CORONAVIRUS-NUOVE-REGOLE-PER-LA-SICUREZZA-NEI-CANTIERI-DE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ma è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei
dispositivi.
Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
presente. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali
chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore
dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 149
PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE
SINTESI PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTODELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI DEL 24 APRILE 2020.HTTP://WWW.MIT.GOV.IT/COMUNICAZIONE/NEWS/CORONAVIRUS-CANTIERI/CORONAVIRUS-NUOVE-REGOLE-PER-LA-SICUREZZA-NEI-CANTIERI-DE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e
della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Le persone presenti devono adottare
tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani.
GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone
che li occupano.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 150
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SINTESI PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTODELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI DEL 24 APRILE 2020.HTTP://WWW.MIT.GOV.IT/COMUNICAZIONE/NEWS/CORONAVIRUS-CANTIERI/CORONAVIRUS-NUOVE-REGOLE-PER-LA-SICUREZZA-NEI-CANTIERI-DE
Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria.
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia
stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 151
HTTPS://WWW.CNCPT.IT/SUPPORTI-GRAFICI-INFORMATIVI-SULLE-MISURE-DI-CONTENIMENTO-DEL-COVID-19-NEGLI-
AMBIENTI-DI-LAVORO-DEL-SETTORE-EDILE/
CANTIERI EDILI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 152
HTTPS://WWW.CNCPT.IT/SUPPORTI-GRAFICI-INFORMATIVI-SULLE-MISURE-DI-CONTENIMENTO-DEL-COVID-19-NEGLI-
AMBIENTI-DI-LAVORO-DEL-SETTORE-EDILE/
CANTIERI EDILI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 153
HTTPS://WWW.CNCPT.IT/SUPPORTI-GRAFICI-INFORMATIVI-SULLE-MISURE-DI-CONTENIMENTO-DEL-COVID-19-NEGLI-
AMBIENTI-DI-LAVORO-DEL-SETTORE-EDILE/
CANTIERI EDILI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 154
HTTPS://WWW.CNCPT.IT/SUPPORTI-GRAFICI-INFORMATIVI-SULLE-MISURE-DI-CONTENIMENTO-DEL-COVID-19-NEGLI-
AMBIENTI-DI-LAVORO-DEL-SETTORE-EDILE/
CANTIERI EDILI
Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 155
SANIFICAZIONE
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.0005443 DEL 22 FEBBRAIO 2020
CIRCOLARE COVID-2019. NUOVE INDICAZIONI E CHIARIMENTILa Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, con oggetto “COVID-2019.
Nuove indicazioni e chiarimenti” si forniscono integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti note
Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020.
Per le ditte di disinfezione che operano nella pulizia di ambienti non sanitari vogliamo poniamo attenzione su
quanto prescritto dalla circolare per la disinfezione “In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri
ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati
ospedalizzati.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati”.
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SANIFICAZIONE
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.0005443 DEL 22 FEBBRAIO 2020
• Per la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio al 0,1% dopo pulizia. • Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente neutro. • Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
• Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). • Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
• Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di
tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. • Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio
con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
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SANIFICAZIONE
DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 2020, N.18 (C.D. CURA ITALIA)
BONUS SANIFICAZIONE
Un incentivo sotto forma di credito d’imposta che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano sanificati per contenere il
contagio da Covid-19.
Tale beneficio, così come precisato dall’art. 64 del decreto legge 17 marzo, è rivolto a soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, quindi a tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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RIFERIMENTO NORMATIVO
• DPCM 26 APRILE 2020 RECANTE LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 NELLACOSIDDETTA "FASE DUE", CHE AVRANNO VALENZA DAL 4 MAGGIO E PER LE SUCCESSIVE DUE SETTIMANE.
• DPCM 10 APRILE 2020 PER PROROGARE LE MISURE RESTRITTIVE. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETOPRODUCONO EFFETTO DALLA DATA DEL 14 APRILE E SONO EFFICACI FINO AL 3 MAGGIO 2020. CESSANO, INVECE, DIPRODURRE EFFETTI I DDPCM 8, 9, 11, 22 MARZO 2020 E IL DPCM 1 APRILE 2020.
• DPCM 1 APRILE 2020 PREVEDE CHE L'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEI DDPCM DEL 8, 9, 11 E 22 MARZO 2020,NONCHÉ DI QUELLE PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 20/03/2020 E DALL'ORDINANZADEL 28/03/2020 ADOTTATA DAL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE EDEI TRASPORTI È PROROGATA FINO AL 13 APRILE 2020.
• DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 – CURA ITALIA
• CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.0009774 DEL 20/03/2020• CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.0007922 DEL 09/03/2020• CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.0005443 DEL 22/02/2020