Nuovo Piano Casa: il piano dei cittadini
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NUOVO PIANO CASA REGIONE LAZIO
Legge 11 agosto 2009 n. 21,
Modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012, L.R. 8/2014, L.R. 10/2014
La legge si applica agli edifici
per i quali alla data del 31.12.2013 sussistano alternativamente le seguenti condizioni:
• Legittimamente realizzati ed ultimati (art. 2, comma 1, lett. a)
• Non ultimati, sempre che sia stato rilasciato il titolo abilitativo (art. 2, c. 1, lett. a)
• Ultimati con titolo abilitativo in sanatoria (art. 2, c. 1, lett. b)
• Dismessi o mai utilizzati (art. 3 ter)
• Situati in aree vincolate, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in conformità alla normativa (art. 2, comma 3)
N.B. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei
casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti
stessi come E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968,
fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in
coerenza con il PTPR regionale.
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La legge non si applica agli edifici ubicati:
• Nelle zone individuate come insediamenti urbanistici storici dal PTPR (art. 2, c. 2,lett. a)
• Nelle aree con vincolo di inedificabilità assoluta (art. 2, c. 2 lett. b)
• Nelle aree naturali protette (art. 2, c. 2, lett. c) salvo la possibilità di prevedere neiregolamenti gli interventi previsti dagli artt. 3 ter, 3 bis e 5 con un incrementomassimo di 38 mq
• Nelle aree del demanio marittimo e fasce di rispetto delle acque interne (art. 2, c. 2,lett. d) ferma restando la possibilità di realizzare gli interventi al di fuori delle stesse aisensi dell’art. 1 comma 48, LR 10/2014
• Nelle zone di rischio molto elevato individuate dai Piani di Bacino, mentre nelle areea rischio idrogeologico si applica la sola sostituzione edilizia previo parere favorevoledell’ente competente che attesti la sicurezza del regime idraulico (art. 2, c. 2, lett. e)
• Nelle aree strategiche, nel sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizipubblici e degli standard (art. 2, comma 2, lett. f)
• Nelle fasce di rispetto di strade pubbliche, ferrovie, etc, (art. 2, c. 2, lett. g) fatto salvoquanto previsto dagli artt. 3 ter c. 1 ter e 4, c. 2 bis che consentono la sostituzioneedilizia purché la ricostruzione avvenga al di fuori delle fasce di rispetto
• Nei complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati primadel 1930 (art. 2, c. 2, lett. h)
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• L’individuazione della consistenza edilizia degli edifici esistenti è costituita dai
parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo
• I medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità
consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4
• Il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 della presente legge viene rilasciato in
base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti
• Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula
superficie = volume / 3,20
volume = superficie x 3,20
• Le DIA e le domande di Permesso di Costruire possono essere presentate in
termini di superficie o volume.
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Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art. 6 possono essere presentate fino al:
31 gennaio 2017
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1. Ampliamento degli edifici (art. 3)
2. Cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale
finalizzato al reperimento di alloggi a canone calmierato (art. 3 ter)
3. Riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere
attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale
(art. 3 quater)
4. Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici (art. 4)
5. Recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5)
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Edifici a destinazionenon residenziale
Edifici adestinazione mista(resid. + non resid)
Edifici destinati a servizisocio-
assistenziali
PREMIALITA’ (*)
+20% fino ad unmax di 200 mq
+25% fino ad un max di 500 mq per attività
artigianali, produttive edalberghiere
+20% fino ad unmax di 70 mq per il
resid.
+25% fino ad unmax di 200 mq per il non
resid.
+20% fino ad unmax di 70 mq
+20% fino ad unmax di 200 mq
(*): Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% ove si utilizzino tecnologie con potenza noninferiore a 1 Kw di energia rinnovabile
N.B. Gli ampliamenti degli edifici residenziali sono cumulabili (art. 3 c. 8) con il recupero ai fini
residenziali dei volumi accessori di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) esclusivamente per le tipologie residenziali
unifamiliari, plurifamiliari e per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale
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OGGETTO DELL'AMPLIAMENTO
Edifici residenzialiuniplurifamiliari e,
comunque, ogni unità immobiliare
dotata di specifica autonomia funzionale
• Realizzazione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti edilizi comunali
• Realizzazione in adiacenza, in aderenza o anche attraverso la costruzione di un corpo edilizio separato accessorio e pertinenziale
• È consentito l’aumento del numero delle unità immobiliari
• Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968
• Esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione o adeguamento delle opere di urbanizzazione secondaria; la sussistenza delle oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard urbanistico previsto nel PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione.
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• Realizzazione dei parcheggi privati sempreché la superficie da destinare a parcheggio non sia < di 20 mq
• Per gli edifici plurifamiliari gli ampliamenti devono essere realizzati con un progetto unitario
• Rispetto della normativa statale e regionale sull’edilizia e sul risparmio energetico
• Per le strutture alberghiereL’ampliamento può attuarsi anche attraverso il cambio di destinazione d’uso di edifici contigui esistenti nei limiti max di 500 mq
Criteri di progettazione
- qualità architettonica nella progettazione degli interventi- uso di tecnologie sostenibili ad alto rendimento energetico- contenimento dei consumi energetici e riutilizzo di energia da fonti rinnovabili- contenimento consumi idrici e recupero acque piovane
• Il mantenimento della destinazione d’uso per 10 anni
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Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero ed edificio esistente secondo
quanto previsto dalla normativa antisismica, le percentuali di cui all’art. 3, comma
1, sono così incrementate:
a) Fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un
massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e
b), ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b
b) Fino al 25% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un
massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e
b), ricadenti nella sottozona sismica 3a o nella sottozona sismica 3b
INTERVENTI VOLTI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO ATTRAVERSO RISTRUTTURAZIONE,
DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E COMPLETAMENTO CON AMPLIAMENTO FINO AL 30%
(reperimento alloggi a canone calmierato)
(comma 1)Edifici non residenziali che al 31/12/2013 siano in alternativa:• Dismessi o mai utilizzati• In corso di realizzazione e non ultimati e/o
per i quali sia scaduto il titolo abilitativo• In via di dismissione limitamente agli edifici
direzionali
(comma 3)Aree non residenzialilibere nell'ambito di pianio programmi attuativi(pubblici o privati) anchese decaduti
(comma 4)• Edifici adibiti a strutture sanitarie
che cessano l'attività• Edifici adibiti ad alloggi temporanei per emergenza abitativa
Immobili residenziali fino ad un max di 10.000 mq di SUL di cui 10% housing
Cambio di destinazione d'uso (*) della volumetria oppure della superficie utile esistente fino ad un max di 15.000 mq di superficie utile lorda +30/35% della stessaper housing
(*): il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione urbanistica dell'area di
sedime e pertinenziale
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ESCLUSIONI
NO zone agricole
(zone omogenee E)
No zone industriali
(zone omogenee D)
> di 10 ha
e se < di 10 ha
edificio deve esseredismesso o inutilizzato
al 31/12/2013
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NO PIP
LOCAZIONE CALMIERATARoma Capitale ≤ 5 €/mq Altri Comuni del Lazio ≤ 4 €/mq
• Comma 1 30% di superficie per gli edifici fino a 10.000 mq (comprensivo dell’eventuale incremento)
35% di superficie per gli edifici > di 10.000 mq e fino a 15.000 mq (comprensivo
dell’eventuale incremento)
Aumento del 10% nel caso di alloggi reperiti nel medesimo Comune ma già realizzati o in realizzazione
• Comma 3 Nelle aree libere la quota di housing deve essere pari al 10% della superficie. Se reperita in altro sito del Comune su edifici realizzati o in realizzazione è previsto un ulteriore aumento del 10 %
Per gli alloggi a canone calmierato la superficie minima è quella prevista nel
Regolamento Comunale; quella pari a 45 mq non deve essere maggiore del 50% degli
alloggi riservati ad housing
Eventuale alienazione degli alloggi trascorsi 15 anni ovvero 7 anni per i conduttori ad
un prezzo di vendita ≤ al 70% delle quotazioni OMI (comma 1-bis)
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• Possibilità, in alternativa alla locazione a canone calmierato, della
corresponsione di un importo pari al 20% del valore catastale o
realizzazione di opere pubbliche di pari importo se l’edificio è < di 500 mq
• Rispetto delle distanze e delle altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M.
1444/1968
• Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, nonché realizzazione dei parcheggi privati
• Cambio destinazione d’uso (da non residenziale a residenziale) anche
porzioni di edifici localizzati nei P.d.Z. 167 o nei piani di recupero di cui alla
L.R. 28/1980
• Gli standard urbanistici possono essere reperiti anche su aree adiacenti
ovvero entro un raggio di influenza di 1.000 mt dall’area. In alternativa
pagamento di un contributo straordinario commisurato allo standard
urbanistico a seguito dell’incremento volumetrico pari al 50% del contributo
di costruzione con vincolo alla realizzazione di opere pubbliche nell’area
oggetto dell’intervento
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Interventi volti al cambio di destinazione in altro uso non residenziale attraverso ristrutturazione, demolizione,
Ricostruzione e completamento
Cambio di destinazione d'uso (*) della superficie lorda esistente fino ad un max di 2.500 mq
(*): il cambio determina automaticamente anche il cambio
di destinazione urbanistica dell'area di sedime e
pertinenziale nonché delle aree cedute per gli standard
urbanistici
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Aree non residenziali libere nell'ambito di piani
o programmi attuativi (pubblici o privati) anche se
decaduti ad esclusione di quelle con
destinazione industriale o artigianale
Edifici non residenziali che al 31/12/2013risultino:
• Dismessi o mai utilizzati
• In corso di realizzazione e non siano ultimatie/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo
• In via di dismissione limitamente agli edificidirezionali
ESCLUSIONI
NO zone agricole
(zone omogenee E)
No zone industriali
(zone omogenee D)
> di 10 ha
e se < di 10 ha
edificio deve esseredismesso o inutilizzato
al 31/12/2011
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NO PIP
• Rispetto delle distanze e delle altezze di cui
agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968
•Esistenza o adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria
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Edifici residenzialiin area agricola
realizzati dopo il 1950
Edifici interamente non residenziali
o > del 50%
PREMIALITA’ (*)
+20%della cubatura
+35% di ampliamento
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OGGETTO DELL'INTERVENTO
Edifici residenzialiper almeno il 50%
+35% fino ad un maxdi 350 mq
a condizione che siano rispettate le
destin. degli strumenti urbanistiche
(*) Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% nel caso in cui si utilizzi la procedura del concorso di
progettazione
ESCLUSIONINO edifici ricadenti nelle zone di espansione (zone omogenee C) realizzati da < di 20 anni
• Gli interventi possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario, igienico-sanitario e tecnologico a condizione che l’edificazione avvenga al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto nel medesimo lotto o confinante ove consentito dagli strumenti urbanistici
• Gli interventi possono essere eseguiti anche su edifici ricadenti nelle zone a rischio idrogeologico previa attestazione, da parte dell’Ente competente della sicurezza del regime idraulico
• Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968
• Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, nonché realizzazione dei parcheggi privati
• Cessione degli standard all’A.C. e, se non reperiti entro un raggio di influenza di 1000 mt, pagamento di un contributo straordinario vincolato alla realizzazione di opere pubbliche nello stesso ambito
• Piantumazione di essenze arboree e vegetazionali
• Le premialità non si possono sommare con gli altri ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme o da strumenti urbanistici comunali alle abitazioni in locazione
• Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs 192/2005 ovvero dalla L.R. 6/2008 – deve essere riferita all’intera unità immobiliare
• Gli interventi negli edifici residenziali in zone agricole devono rispettare nella ricostruzione i caratteri dell’edificazione agricola
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+20% del volume o della superficie
esistente e, comunque, ogni unità
immobiliare dotata di specifica
autonomia funzionale fino ad un
max di 70 mq
residenziale
PREMIALITA '
+50% della parte esistente già
destinata a servizi nalizzati ad
attività sportiva
+50% della superficie
residenziale preesistente e
fino ad un max di 70 mq
residenziale attività sportiva
recupero volumi accessori e pertinenziali,
nonche' delle unita’ immobiliari ad altri usi destinati di:
Edificio prevalentemente
residenziale ubicato in zona
agricola
Edificio a destinazione
prevalentemente a servizi
finalizzati all’attività sportiva
Edifici residenziali per
almeno il 50%
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• Esistenza, adeguamento o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
degli standard nonché realizzazione dei parcheggi privati, sempreché la superficie da
destinare a parcheggio non sia < di 20 mq
• Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs
192/2005 ovvero dalla
L.R. 6/2008
• Ove venga comprovata l’impossibilità alla dotazione degli standard l’intervento è
ammissibile subordinatamente al pagamento degli oneri concessori e di un
contributo straordinario pari al 50% del contributo di costruzione. Tali contributi
sono utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei territori interessati,
individuando eventualmente aree contermini per l’adeguamento degli standard
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DIA
Cambi di destinaz. d'usoda non resid. a resid. (art. 3 ter)
Cambi di destinaz. d'usoda non resid. a non resid. (art. 3 quater)
< di 500 mq
Demolizione e
ricostruzione
< di 500 mq
(art. 4)
Ampliamento
(art. 3 – 3
bis)
Recupero volumiaccessori
e pertinenziali (art.5)
(art. 3 ter, 3 quater e 4)
PERMESSO DI COSTRUIREil cui ottenimento è subordinato all'esito di un'appostia Conferenza dei Servizi
(da convocare entro 90 gg. dalla presentazione della domanda)
Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a resid.> di
500 mqDemolizione e ricostruzione > di 500 mq
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• entro il 31.03.2015 i Comuni con D.C.C. delegano gli Uffici ad acquisire al patrimonio pubblico le
aree cedute a standard
• Le disposizioni contenute nelle modifiche introdotte, non si applicano alle DIA già presentate e alle domande di P. di C. per le quali sia stata già convocata la C.d.S. alla data di entrata in vigore della LR 10\2014 ovvero sia stata presentata richiesta di P.a C. entro il novantesimo giorno antecedente l’entrata in vigore (BURL n. 90 del 11.11.2014).
• Per le DIA e le domande di P. diC. presentate ai sensi della L.R. 21/09, comprese quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abitativo e stipulato l’atto d’obbligo, si può richiedere entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della L.R. 10/09 l’applicazione delle modifiche introdotte.
• E’ consentita l’applicazione del “Piano Casa” limitatamente agli interventi di sostituzione edilizia tramite demolizione e ricostruzione (art. 3 ter, c. 1 e art. 4 c. 1) di edifici situati nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto, purché la ricostruzione abbia luogo fuori dalle predette fasce nel medesimo lotto o confinante sempreché ne sia consentita l’edificazione dallo strumento urbanistico. (LR 10\2014 art.1 comma 48)
• Gli ampliamenti di cui all’art. 3 sono consentiti anche nelle aree che il PTP rimanda alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti salvo ulteriori prescrizioni. La sussistenza delle oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard urbanistico previsto nel PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione.
• Gli interventi previsti dalla L.R. 21/09 e s.m.i. sono consentiti anche nei Comuni dotati di programma di fabbricazione.
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