Novita Finanza Agevolata

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Studio dr. Roberto Russo autonomie locali

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LE NOVITA’ IN TEMA DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A LIVELLO NAZIONALE E DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL FONDO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE Le imprese in crisi potranno presto fare ricorso al Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione. Il ministero dello sviluppo economico ha predisposto uno strumento che consentirà di concedere aiuti sotto forma di forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall’impresa. Per ottenere il sostegno i beneficiari devono trovarsi in difficoltà, ma non in stato d’insolvenza. La notizia del decreto che attua il provvedimento di sostegno è stata pubblicata sul sito del ministero lo scorso 25 febbraio 2010, e si attende la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La creazione del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione era stato previsto dalla delibera Cipe del 18 dicembre 2008, n. 110 (in G. u. n. 69 del 24/3/09) recante “Criteri e modalità di finanziamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti Ue sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, dl 14 marzo 2005, n. 35”. La delibera prevedeva, appunto, che il ministero dello sviluppo economico desse attuazione al provvedimento, fissando nel contempo i criteri di priorità nella valutazione delle domande. Gli aiuti, riservati alle imprese indicate in tabella, saranno concessi per il salvataggio e per la ristrutturazione. Le imprese che possono ottenere gli incentivi Potranno beneficiare del sostegno statale le media imprese con un numero di addetti da 50 a 250, con un fatturato da 10 a 50 milioni di euro (oppure con un totale di bilancio da 10 a 43 milioni di euro) e le grandi imprese (sono considerate tali quelle imprese con oltre 250 addetti, con un fatturato di oltre 50 milioni di euro o con un totale di bilancio di più di 43 milioni di euro). Gli aiuti riservati alle società di capitali L’accesso ai benefici è riservato alle sole società di capitali. Le imprese devono trovarsi in difficoltà ma non in stato di insolvenza, avere un numero di dipendenti non inferiore a 50, rientrare nella definizione di media e grande impresa, rispettando i requisiti di cui alla tabella. Sono escluse le imprese operanti nei settori del carbone, dell’acciaio, della pesca, dell’acquacoltura e dell’agricoltura. “Il salvataggio” Rientrano in tale ambito gli aiuti consistenti in un sostegno finanziario della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l’impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o liquidazione. Per tali aiuti, la società interessata deve presentare: a) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di tutti gli allegati; b) copia conforme del bilancio infrannuale (data non antecedente 180 giorni dalla presentazione della domanda); c) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti “difficoltà finanziaria”. Il sostegno potrà essere concesso solo nella forma della garanzia statale sui finanziamenti

Bancari contratti dall’impresa. L’importo deve basarsi sul fabbisogno di liquidità imputabile alle

perdite. I soggetti beneficiari dovranno presentare entro 4 mesi dall’erogazione del prestito un piano

di ristrutturazione, o un piano di liquidazione (in mancanza occorrerà che il prestito garantito dovrà essere restituito alla scadenza).

“La ristrutturazione” Dovendosi attuare una ristrutturazione aziendale, gli aiuti sono basati su un piano industriale e finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa, la quale per ottenere il sostegno del ministero, non deve trovarsi in stato di insolvenza. Anche in tal caso, gli aiuti saranno concessi solo nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari. L’impresa richiedente deve presentare: a) copia conforme dell’avviso di convocazione dell’assemblea o del verbale di deliberazione per l’adozione delle misure di cui all’art. 2447 c.c. qualora ricorrano le condizioni ivi previste; b) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito del bilancio relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di allegati; c) copia conforme del bilancio infrannuale (data non antecedente 180 giorni dalla presentazione della domanda); d) attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti “difficoltà finanziaria”; e) piano di ristrutturazione industriale, accompagnato da un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis rd 267/42, n. 267. Il piano deve avere una durata limitata (non oltre 36 mesi dalla data di approvazione dell’intervento), deve permettere di ripristinare entro tale termine la redditività dell’impresa nel lungo periodo, e può riguardare i seguenti interventi: i) la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l’abbandono di attività non più redditizie; ii) la ristrutturazione delle attività che possono essere riportare a livelli competitivi; iii) la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell’indebitamento). In sintesi, la ristrutturazione non può limitarsi all’aiuto finanziario per colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Il piano dovrà essere corredato da un’analisi del mercato di riferimento dell’impresa in difficoltà e dovrà prevedere l’abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di nuove iniziative produttive, potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto senza che vi

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sia la necessità di presentare ulteriori domande, nel caso ne sussistano i requisiti, ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente. Le garanzie Come anticipato, il sostegno del Fondo opera sotto forma di garanzia statale, che è di natura solidale ex art. 1944 c. c.. Essa assiste il credito maturato a favore dela banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi e oneri accessori, e diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, ma su semplice comunicazione dell’inadempimento dell’obbligazione da parte della banca. L’iter prevede, pertanto, che l’istituto debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indicare l’importo del credito vantato. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto di escussione della garanzia il ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento dovuto alla banca a valere sulle risorse del Fondo. A seguito del pagamento, il ministero si surrogherà nei diritti della banca creditrice, ai sensi dell’art. 1203 c.c. L’iter procedurale L’impresa che intende accedere agli interventi del Fondo dovrà presentare la domanda a Invitalia (ex sviluppo Italia) che provvederà a darne tempestivo avviso al ministero dello sviluppo economico. Il termine per la conclusione dell’iter valutativo non potrà superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, e i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione. In sintesi, l’operatività, del Fondo può essere riassunta come di seguito: - priorità delle domande presentate: da imprese aventi fino a 250 dipendenti; da imprese che alla data di presentazione dell’istanza utilizzino Cigs ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi; da imprese la cui crisi non sia di tipo strutturale (es. Mol positivo in almeno uno dei bilanci degli ultimi 2 esercizi antecedenti); da imprese il cui stato di crisi determini un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio (vedi rapporto tra numero dipendenti dell’impresa e numero occupati nel settore industriale nella provincia); da imprese subfornitrici che abbiano prodotto almeno il 50% del fatturato nei confronti di imprese che dall’1/7/08 siano in amministrazione straordinaria; - risorse: 70 milioni di euro; - caratteristica dell’aiuto: deve esser limitato all’importo necessario a mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale l’aiuto è autorizzato e comunque non superiore a 5 milioni di euro per intervento (il limite è previsto solo nel caso del salvataggio); - tasso di interesse: il tasso di interesse dei finanziamenti agevolati per i quali sarà concessa la garanzia statale dovrà essere almeno equivalente a quelli praticati sui prestiti concessi a imprese sane e comunque non superiore a quello previsto per mutui con oneri a carico dello stato; - soggetti beneficiari: società di capitali, comprese le imprese operanti nel settore della commercializzazione e trasformazione agroalimentare; - auto per il salvataggio: l’importo si basa sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile alle perdite. I beneficiari dovranno presentare entro 4 mesi dall’erogazione del prestito un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione; - aiuto per la ristrutturazione: l’impresa deve presentare un piano di ristrutturazione non superiore a 36 mesi che deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività a lungo termine dell’impresa; - operatività: il Fondo sarà operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del decreto Mise in G. u. - domande: devono essere indirizzate a Invitalia (ex Sviluppo Italia) – Bu impresa – funzione valutazione, Via Calabria 46, 00187 Roma. IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI Garanzie a titolo gratuito da parte dello stato, anche a favore delle pmi in difficoltà. Per agevolare l’accesso al credito alle imprese su tutto il territorio nazionale, è attualmente operativo il Fondo di garanzia. I beneficiari potranno ottenere fino a 1.500.000 euro di finanziamenti assistiti dalla garanzia messa a disposizione dallo stato. Inoltre, sono stati recentemente modificati i criteri di valutazione per l’accesso al Fondo di cui alla legge 662/96, al fine di consentire una maggiore facilità, da parte delle imprese beneficiari, a ottenere le garanzie pubbliche a copertura dei finanziamenti. Al fine di contrastare la crisi che sta peggiorando i conti delle imprese e determina una contrazione dell’offerta di credito da parte delle banche, l’attività del Fondo di garanzia per le pmi è stata estesa anche alle imprese in temporanea difficoltà. Tale decisione è stata presa nella riunione dello scorso 26 novembre 2009 dal comitato di gestione del fondo. Quest’ultima, istituto con legge n. 662/96 presso Mediocredito centrale spa, è diretto a favore l’accesso al credito delle pmi mediante la concessione di una garanzia pubblica. Disposizione di estremo rilievo circa l’operatività di tale strumento sono state adottate nel corso del 2009. Tra le novità, l’aumento della dotazione a 1,6 miliardi di euro fino al 2012, l’estensione alle imprese artigiane e l’aggiunta di una sezione speciale per i trasporti. Inoltre, è stato innalzato da 500mila euro a 1,5 milioni di euro l’importo massimo garantibile per singola impresa e l’attivazione della garanzia di ultima istanza dello stato. Quest’ultima consente di attivare il cosiddetto effetto di “ponderazione zero” che permette alle banche di non effettuare accantonamenti di capitale a fronte della quota di credito garantito dal Fondo, facilitando l’accesso al credito per le pmi e riducendone il costo. Entrando nel dettaglio delle modifiche apportate agli indicatori di valutazione, in riferimento alla procedura c. d. “microcredito”, relativa alle operazioni finanziarie di importo ridotto, si evidenzia che:

è stato elevato da 75.000 a 100.000 euro l’importo massimo ammissibile;

è stata concessa la possibilità di accedere anche alle imprese che presentano una perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati (se la perdita si verifica nell’ultimo bilancio, questa non deve essere superiore al 10% del fatturato);

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sono state rimodulate le condizioni che permettono l’aumento dell’importo massimo ammissibile al “microcredito” ed è stata introdotta, in riferimento al parametro relativo alla presenza di immobile aziendale acquisito con contratto di locazione finanziaria.

E’ stata inoltre semplificata la procedura per le richieste di garanzia su operazioni di importo ridotto relative a imprese in fase di start up (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo). Per la valutazione di tali imprese, nel caso di operazioni di importo pari o inferiore a 25.000 euro, è stato previsto che le banche/Confidi devono inviare il business plan completo del solo conto economico previsionale (in sostituzione del bilancio previsionale almeno triennale previsto per le operazioni di ammontare superiore). Ampliata anche la possibilità di accesso alla procedura “semplificata” (in tal caso è la banca o il Confidi a certificare il merito di credito dell’impresa). Potranno pertanto essere ammesse le operazioni il cui importo non superi il 30% del fatturato dell’impresa, ovvero il 20% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi (in passato potevano accedere a tale procedura le operazioni di importo non superiore al 20% del fatturato, o il 15% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi). La riformulazione dei criteri è stata effettuata prendendo a riferimento nuovi valori economico-finanziari, più adeguati alla particolare congiuntura e comunque in grado di selezionare le imprese “economicamente e finanziariamente sane”. Per le imprese in contabilità ordinaria operanti nel settore manifatturiero, edilizia e alberghi (società alberghiere proprietarie dell’immobile), relativamente al modello di valutazione sono stati modificati alcuni valori di riferimento. L’indice di copertura finanziaria delle immobilizzazioni – rapporto: (mezzi propri + debiti a medio – lungo termine) / immobilizzazioni – è ridotto da 1,25 a 1. Relativamente all’indice di patrimonializzazione (rapporto: mezzi propri / totale passivo) il valore di riferimento passa dal 15% al 10%. Il “cash flow/totale attivo”, invece, è stato sostituito con l’indice di incidenza della gestione caratteristica sul fatturato – rapporto: margine operativo lordl’auo (mol) / fatturato – che consente di misurare la redditività al netto dei costi di produzione diretti e dei costi del personalcontabilità ordinaria dee (il suo valore di riferimento è 0,15). Variato anche il modello di valutazione delle imprese in contabilità ordinaria del settore commercio, servizi e alberghi (società alberghiere locatorie dell’immobile), autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25). Con riferimento alle novità introdotte si segnala:

la riduzione da 1 a 0,8 del valore di riferimento dell’indice di liquidità (rapporto: attivo circolante / passivo circolante);

l’aumento dal 50% al 60% del valore di riferimento dell’indice di rotazione dell’attivo circolante (attivo circolante / fatturato).

Per le imprese in contabilità semplificata che non dispongono di magazzino l’indice “giorni di dilazione media del magazzino” è stato sostituito con l’indice “redditività lorda delle vendite” (rapporto: margine operativo netto / fatturato), con valore di riferimento pari a 0,10. Quanto all’indice di redditività sul fatturato (utile di esercizio / fatturato), è stato ridotto il precedente valore di riferimento (di 8%) a un valore pari o superiore a 6%. Come chiarito nella Circolare n. 566 del 4 dicembre 2009, i nuovi criteri si applicheranno, ferma restando la disciplina attualmente vigente per le imprese di autotrasporto, a partire dall’11 gennaio 2010. IL FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO Anche gli autotrasportatori potranno ottenere le garanzie a titolo gratuito a fronte dei finanziamenti bancari ottenuti. Per agevolare l’accesso al credito delle imprese del comparto dal 1° dicembre 2009 è stato reso operativo il Fondo di garanzia per le pmi, attraverso la sezione riservata alle piccole e medie imprese di trasporto di merci per conto terzi. Le agevolazioni verranno concesse su tutto il territorio nazionale entro i limiti previsti dal regime “de minimis” (fino a un massimo di 100.000 euro), e comunque per non oltre 750.000 euro di importo massimo garantito per ciascuna impresa. Sono esclusi dall’intervento del Fondo gli investimenti riguardanti l’acquisto di autoveicoli. La sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi è stata istituita, nell’ambito del Fondo di garanzia, del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 luglio 2009 (in G.U. n. 233 del 7/10/2009). L’intervento è a valere sul dl 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. In particolare, l’art.2, comma 1, si propone di fronteggiare la grave crisi del settore e consentire il mantenimento dei livelli di competitività. Il Fondo di garanzia per le pmi è stato costituito presso il Mediocredito centrale con legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Interventi a favore del comparto La sezione speciale per l’autotrasporto (resa attuativa dal comitato di gestione del Fondo di garanzia, nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 2009), con un plafond di 50 milioni di euro, è destinata alla concessione di garanzie su operazioni finanziarie a favore delle pmi del settore, perfezionate da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 107 del testo unico bancario (tub) e sfis (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo). E’ inoltre prevista la controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai confidi e dai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari finanziari o dai soggetti di cui all’art. 106 del tub. Come stabilito dal dm 27 luglio 2009, le garanzie sono accordate a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del regime “de minimis”, fino a un importo complessivo di 100.000 euro in tre anni, per un importo massimo garantito di 750.000 euro per ciascuna impresa (si veda la circolare Mediocredito centrale n. 565 del 30 novembre 2009).

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Operazioni agevolabili Le operazioni ammesse all’intervento del Fondo di garanzia comprendono: - finanziamenti a medio – lungo termine per investimenti, compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di

durata superiore a 18 mesi e inferiore a 10 anni; - partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di imprese, costituite in forma di

società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa; - prestiti partecipativi, ossia finanziamenti di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni la cui remunerazione è composta

da una parte fissa integrata e da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti (materiali e immateriali);

- altre operazioni, ossia qualsiasi operazione finanziaria, purchè direttamente finalizzata all’attività di impresa, diversa dai finanziamenti a medio /lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni. Rientrano in tale voce i finanziamenti a breve termine, per il consolidamento dei debiti, le fideiussioni, i finanziamenti a m/l termine per liquidità, ecc.

Per investimenti, si intendono gli investimenti materiali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento (non deve trattarsi di mera sostituzione di beni esistenti). I beni acquisiti non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo. In applicazione della normativa “de minimis” non potranno essere ammesse all’intervento i finanziamenti concessi per l’acquisto di autoveicoli. Ciascuna impresa del settore del trasporto può essere ammessa alla garanzia fino a un importo massimo garantito di 750 mila euro (riferito all’esposizione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate). Ciò significa che, se l’impresa di autotrasporto, per esempio, è stata garantita per 600 mila euro,, ma ne ha già rimborsati 250 mila, può ottenere un’altra garanzia, fino a un massimo di 400 mila euro. Garanzie concedibili Le garanzie alle imprese dell’autotrasporto, concedibili a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalità dettate dalla disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del ministero dell’industria n. 248/1999, potranno essere rilasciate sotto forma di:

- garanzia diretta a banche e a intermediari finanziari; - controgaranzia a confidi o alti fondi di garanzia; - cogaranzia, prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a confidi e altri fondi di

garanzia, ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Ue o da essa cofinanziati. Tutte le garanzie sono assistite da quella di ultima istanza dello Stato, che opera in caso di inadempimento da

parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, contro garante o cogarante e limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa. Le garanzie dirette sono concedibili direttamente alle banche e agli intermediari finanziari “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori (escluse le pmi del Lazio e della Toscana).

Per la copertura occorre distinguere tra: - pmi della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente

partecipazione femminile: copertura fino all’80% dell’operazione; in caso di insolvenza fino all’80% dell’esposizione;

- pmi dei restanti territori: copertura fino al 60% dell’operazione; in caso di insolvenza fino all’60% dell’esposizione

Valutazione del “merito di credito” Riguardo al “merito del credito” delle pmi di autotrasporto, il Fondo è destinato alle imprese valutate

“economicamente e finanziariamente sane”, attraverso determinati indici calcolati sugli ultimi due bilanci. Tuttavia, al ricorrere di determinate condizioni, la banca/confidi può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie, trasmettendo al gestore, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere di dette situazioni.

Per esempio, la certificazione del merito al credito è ammessa per le operazioni finanziarie di importo non superiore a 20.000 euro, non assistite da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative), se l’impresa presenta un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato non sia superiore al 10% del fatturato.

E’ prevista una maggiorazione dell’importo base di 20.000 euro (fino a un massimo di 100.000 euro) in funzione dell’anzianità dell’impresa, del numero addetti, di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili, di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, di crescita del fatturato, ecc.

Sono previste anche ulteriori semplificazioni: la banca/confidi potrà certificare il numero al credito della pmi beneficiaria anche in assenza di altre garanzie o se l’importo dell’operazione finanziaria non supera il 30% (20% per operazioni di durata non superiore a 36 mesi) del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato. Tale semplificazione è inoltre concessa nel caso in cui l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%.

La controgaranzia viene fornita su garanzie concesse da confidi e altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt.106-107 dlgs 385/93). Può essere:

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- “a prima richiesta” se il confidi o altro fondo di garanzia concederà garanzia “a prima richiesta”; copre fino al 90% dell’importo garantito e in caso di insolvenza fino al 90% della somma liquidata al soggetto finanziatore dal confidi o altro fondo di garanzia;

- “sussidiaria” se il confidi o altro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria”. Per la copertura valgono le percentuali e gli importi di cui sopra. Procedure Le procedure per la richiesta e per l’ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle, specie nel caso

delle operazioni per le quali gli stessi soggetti richiedenti a certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie. Ai fini della richiesta di ammissione alla garanzia, deve essere trasmesso il solo modulo di domanda, senza la necessità di allegare né bilanci né altra documentazione. Le richieste di intervento del Fondo per le pmi di autotrasporto potranno essere trasmesse in originale o via fax (06.4791.2557).

L’EMILIA ROMAGNA VARA IL “PACCHETTO ANTI-CRISI” La regione Emilia-Romagna ha varato un pacchetto di misure agevolative destinato a rilanciare l’economia locale. Gli interventi vanno dagli incentivi per la costituzione di reti d’impresa, al sostegno all’internazionalizzazione, allo start up di imprese innovative, agli aiuti per le neo cooperative. L’amministrazione locale ha messo in campo una serie di significativi interventi per accompagnare la ripresa economica del sistema produtivo regionale. Il “pacchetto anti-crisi” si articola in un mix di interventi resi attuativi dai bandi di seguito sinteticamente illustrati. “Progetti per reti di impresa” Il bando prevede che le proposte progettuali possono essere presentate da:

Raggruppamenti di pmi costituiti con forma giuridica di “contratto di rete” che posseggano i requisiti e rispettino i vincoli, gli obblighi e le condizioni previste per le Ati;

Imprese che hanno stipulato contratti di rete per la realizzazione di progetti o interventi finalizzati al perseguimento delle finalità indicate dal bando. I raggruppamenti di imprese legate dal contratto di rete potranno assumere le seguenti forme giuridiche:

Ati (associazioni temporanee di imprese) tra pmi – costituite, o ancora da costituire – aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna;

concorsi e le società consortili di pmi, costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Emilia-Romagna.

Sia in caso di Ati che in caso di consorzio, il raggruppamento dovrà essere costituito da un minimo di 3 imprese operanti nei settori B, C, D, G, H, e N della classificazione Ateco 2007.

Azioni finanziabili Saranno sostenuti gli interventi rivolti al consolidamento e allo sviluppo di reti esistenti nonché alla creazione e alo

sviluppo di nuove reti imprese, attraverso:

Lo sviluppo di funzioni avanzate condivise dalla rete (produzione, progettazione, logistica, servizi connessi, ecc.);

Il consolidamento, lo sviluppo e/o la creazione di reti di subfornitura;

L’aumento dell’efficienza e della produttività o l’ampliamento della capacità produttiva attraverso l’integrazione della rete di impresa;

Il miglioramento e la qualificazione delle performance ambientali delle imprese con particolare attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto/servizio;

La realizzazione di attività di servizio comuni per l’innovazione delle imprese;

La valorizzazione dei sistemi di gestione della qualità a livello di reti di imprese;

Lo sviluppo di prodotti/servizi che consentano l’ampliamento del mercato e dei canali distributivi, anche attraverso la creazione e promozione di un marchio di rete;

La promozione della partecipazione delle imprese femminili, giovani e delle nuove imprese alla rete. I progetti (di importo non inferiore a 75.000 euro) dovranno avere una durata compresa tra un minimo di 24 mesi e

un massimo di 36 mesi decorrenti dalla data dell’atto di concessione del contributo. Aiuti L’agevolazione, erogata nell’ambito del “regime di aiuti temporaneo di importo limitato”, consiste in un contributo in

conto capitale, fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque di importo non superiore a 150.000 euro per progetto.

Le richieste di agevolazione dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2010, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, alla regione Emilia-Romagna – direzione generale attività produtive, commercio, turismo – servizio politiche industriali, viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna.

“Start – up di nuove imprese innovative” In relazione a tale bando, potranno accedere ai contributi le micro e le piccole imprese (anche in forma cooperativa)

di nuova costituzione (ossia che risultano essere costituite, al 17 maggio 2010, da non più di 36 mesi). Iniziative sostenibili Il bando relativo allo start up di imprese si propone di sostenere le nuove iniziative imprenditoriali volte a valorizzare

economicamente i risultati della ricerca, e/o lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie. In riferimento a tali programmi, saranno ammissibili le spese (di importo non inferiore a 60.000 euro)relative a:

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Realizzazione di opere per ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali per l’attività d’impresa o necessarie alla installazione di impianti, macchinari e attrezzature;

Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, compresi i mezzi mobili con esclusione di quelli per il trasporto di merci e/o persone; di arredi; di strumenti informatici (hardware); di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, di know – how; di software;

Spese per consulenze specialistiche finalizzate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale/industriale e alla loro estensione;

Acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzati all’individuazione di finanziatori, a studi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria, di mercato, ambientale e di processo, a progettazioni tecniche, a consulenze per la promozione commerciale, la comunicazione e l’organizzazione, purchè chiaramente attribuibili al piano d’impresa.

Saranno ammissibili le spese sostenute dalla presentazione della domanda fino ai 12 mesi successivi alla data dell’atto di concessione del finanziamento.

Risultano altresì agevolabili, limitatamente alle voci di spesa 1), 2), 3), 4), 5) e 6), le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009 e anteriormente al 15 giugno 2010 (data di chiusura del bando) per un valore non superiore al 50% del totale dell’investimento proposto.

Agevolazioni La misura prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale, nel rispetto del regime “de minims”, fino a un

massimo del 70% delle spese ammesse e fino a un importo non superiore a 100.000. L’entità in percentuale del contributo sarà comunque determinata con l’atto di concessione dello stesso da parte della Regione.

Domande Le imprese interessate dovranno inviare le domande di contributo, esclusivamente a mezzo raccomandata postale

con ricevuta di ritorna, alla regione Emilia-Romagna – direzione generale attività produttive, commercio e turismo servizio politiche di sviluppo economico-bando – attività i.2.1 Por Fesr 2007-2013, viale A. Moro 44, 40127, Bologna.

“Nuove imprese cooperative” L’intervento agevolativo predisposto dalla regione è rivolto a:

Cooperative di piccole e medie dimensioni costituite da non più di 24 mesi al momento della presentazione della domanda, che svolgono attività economiche produttive e di servizio attraverso progetti di particolare valore sociale e/o innovativo, prioritariamente negli ambiti della cura persone, della salute, dell’ambiente e dell’energia (oppure che sono costituite da lavoratori/lavoratrici colpiti da crisi aziendali, disoccupazione e/o occupati con forme di lavoro precario e discontinuo);

Concorsi di cooperative, di piccole e medie dimensioni, costituiti in forma cooperativa da non più di 24 mesi al momento della presentazione della domanda, con progetti/piani di aggregazione, riorganizzazione, crescita e sviluppo e/o allargamento della base sociale con lavoratori discontinui, disoccupati, persone in situazione di disaggio e/o in condizioni di svantaggio rispetto al mercato del lavoro.

Saranno comunque escluse le imprese del settore commercio, il settore siderurgico, la cantieristica navale, l’industria automobilistica, la fabbricazione di fibre sintetiche nonché quelle esercitanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Condizioni di ammissibilità Scopo dell’azione regionale è di sostenere i progetti di avvio e di primo investimento, sia materiale che immateriale,

di cooperative di nuova costituzione. Saranno considerate ammissibili le seguenti voci di costo:

spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche (studi di fattibilità tecnico-economica finanziaria, di mercato, ambientale, di processo e organizzativi; progettazioni tecniche; consulenze per la promozione commerciale; prestazioni manageriali e gestionali per lo start-up d’impresa; campagne promozionali di marketing e commerciali; spese sostenute per consulenze amministrative riguardanti la complicazione e redazione della domanda di contributo e della rendicontazione per un massimo di 1.500 euro; ecc.)

spese per la realizzazione di opere finalizzate all’adeguamento funzionale dei locali per l’attività d’impresa o necessarie all’installazione di impianti, macchinari e attrezzature;

spese impiantistiche e opere civili, finalizzate esclusivamente alla realizzazione di reti telematiche (massimo 5.000 euro);

spese notarili relativi alla costituzione (massimo 2.000 euro);

spese per la presentazione di una fideiussione bancaria a sostegno dell’anticipo del 50% del contributo concesso (massimo 2.000 euro per ogni domanda);

spese generali, nella misura forfettaria del 10% della somma delle precedenti voci di spesa. Gli interventi agevolati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il termine di 20 mesi dalla data dell’atto di

concessione del contributo.

Page 7: Novita Finanza Agevolata

Studio dr. Roberto Russo autonomie locali

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Agevolazioni L’intervento prevede un contributo in conto capitale, assegnato in regime “de minimis”, fino al 50% della spesa

ritenuta ammissibile (percentuale che potrà essere ridotta dalla Giunta regionale in caso di insufficienza delle risorse disponibili). L’agevolazione concessa, in valore assoluto, non potrà superare l’importo di 50.00 euro.

Le istanze di aiuto dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, entro il 14 maggio 2010 alla regione Emilia-Romagna – direzione generale attività produttive, commercio, turismo – servizio politiche industriali, viale Aldo Moro 44, 40127, Bologna.

Per assistenza e consulenza o per informazioni, Studio Dr. Roberto Russo email: [email protected] o [email protected]

o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146.

Ente Prov.

Ufficio Fax Tel. E-mail

Signor Qualifica

sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:

Studio dr. Roberto Russo consulenti delle autonomie locali 40122 BOLOGNA (BO) – Via Cesare Battisti, 33 www.robertorusso.it e-mail: [email protected] – www.autonomielocali.it