Novità reddito d’impresa. 5 - 2016... · Gennaio 2016 13 Il super ammortamento Esempio 2...

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Gennaio 2016 1 Novità reddito d’impresa Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, G.U. 30.12.2015, SO n. 70) Decreto internazionalizzazione (D.Lgs 147/2015, G.U. 22.09.2015 n. 220) e altri chiarimenti di prassi a cura di Francesco Zuech Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza Responsabile coordinamento fiscale Confimi industria 2 SOMMARIO Il super ammortamento Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni Assegnazioni, cessioni, estromissioni agevolate Altre novità (Irap, black list, spese di rappresentanza, perdite su crediti, interessi passivi aliquota Ires)

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Gennaio 2016

1

Novità reddito d’impresa

Legge di Stabilità 2016(L. 208/2015, G.U. 30.12.2015, SO n. 70)

Decreto internazionalizzazione(D.Lgs 147/2015, G.U. 22.09.2015 n. 220)

e altri chiarimenti di prassi

a cura di Francesco Zuech

Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza

Responsabile coordinamento fiscale Confimi industria

2

SOMMARIO

Il super ammortamentoRivalutazione beni d’impresa e partecipazioniAssegnazioni, cessioni, estromissioni agevolateAltre novità (Irap, black list, spese di rappresentanza, perdite su crediti, interessi passivi aliquota Ires)

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Gennaio 2016

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IL SUPER AMMORTAMENTO

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Art. 1 commi da 91 a 94 e 97 Legge 208/2015

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al dPR 22 dicembre 1986, n. 917.93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente,quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.… omissis …

Novità Legge di Stabilità 2016

Art. 1 commi da 91 a 94 e 97 Legge 208/2015

IL SUPER AMMORTAMENTO

Novità Legge di Stabilità 2016

Art. 1 commi da 91 a 94 e 97 Legge 208/2015

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BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI

ACQUISTATI DAL 15.10.2015 AL 31.12.2016

TITOLARI REDDITO D’IMPRESA E DILAVORO AUTONOMO

Maggiorazione costo�

QUOTA AMMORTAMENTO CALCOLATA SUL

140% COSTOFISCALMENTE

RICONOSCIUTO

Maggiorazione costo�

QUOTA AMMORTAMENTO CALCOLATA SUL

140% COSTOFISCALMENTE

RICONOSCIUTO

Ok anche per leasing finanziario

Il super ammortamento

L’agevolazioneL’agevolazione

No forfait; Si minimi (Ae Telefisco 2016)

Rilevanza ai fini Ires/Irpef; no Irap

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Il super ammortamento

Esempio 1Esempio 1

Acquisto il 01/07/2016 di un macchinario del costo di € 100.000Aliquota ammortamento 20%

annoDati contabili Ammortamento fiscale

amm.to fondo residuo classico maggiorato differenza

2016 € 10.000 € 10.000 € 90.000 € 10.000 € 14.000 € 4.000

2017 € 20.000 € 30.000 € 70.000 € 20.000 € 28.000 € 8.000

2018 € 20.000 € 50.000 € 50.000 € 20.000 € 28.000 € 8.000

2019 € 20.000 € 70.000 € 30.000 € 20.000 € 28.000 € 8.000

2020 € 20.000 € 90.000 € 10.000 € 20.000 € 28.000 € 8.000

2021 € 10.000 € 100.000 € 10.000 € 14.000 € 4.000

€ 100.000 € 100.000 € 140.000 € 40.000

Risparmio Ires (27,5%) da superammortamento = € 11.000 (40.000 x 27,50%)

Variazione extracontabile in

Unico

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Gennaio 2016

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Il super ammortamento

Ammortamento civilistico e deduzione extracontabileAmmortamento civilistico e deduzione extracontabile

Risposta AE Telefisco 2016

D: La norma di legge prevede una maggiorazione del costo ai fini dell’imposta sul reddito. Èda chiarire il legame tra ammortamenti civilistici e variazione in diminuzione a fini fiscali, soprattutto quando l’importo imputato a bilancio è inferiore a quanto previsto dal DM 31 dicembre 1988. Ad esempio, per un bene di costo 100, con coefficiente di ammortamento 10, la variazione in diminuzione è pari a 4 (cioè al 10% del maggior costo figurativo di 40). Se però l’impresa imputa a conto economico un ammortamento ridotto, per esempio pari a 8, ci si chiede se la variazione in diminuzione debba essere commisurata a questo importo (diventando 3,2, e cioè il 40% di 8) oppure se rimanga possibile effettuare la variazione in diminuzione a fini fiscali pari a 4. La seconda soluzione è quella che sembra più conforme alla norma. Si chiede una conferma.

Risposta AeSi condivide la soluzione proposta. In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

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Il super ammortamento

Beni agevolati e beni esclusiBeni agevolati e beni esclusi

NO beni immateriali (o spese pluriennali)

SI beni materiali strumentale (comprese le autovetture) acquistato in proprietà o acquisito in leasing finanziario nel periodo agevolato, tranne i seguenti:

N.B. solo nuovi

NO beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%

NO fabbricati e costruzioni;

NO beni indicati nell’elenco allegato alla legge

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Gennaio 2016

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Il super ammortamento

Beni esclusi – allegato 3 legge StabilitàBeni esclusi – allegato 3 legge Stabilità

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Il super ammortamento

Requisito novitàRequisito novità

Per le precedenti agevolazioni era stato precisato che il requisito sussiste anche nei seguenti casi (C.M.5/E/2015):

- per il macchinario o apparecchiatura già usato a fini esclusivamente espositivi, in show room, dal rivenditore al solo scopo dimostrativo e pertanto mai entrato in funzione;

- per i beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto (in questo caso l’agevolazione spetta sull’intero bene);

- nel caso in cui il bene complesso venga acquistato (anziché auto prodotto), vale quanto sopra, a condizione che il cedente (fornitore) attesti che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo.

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Gennaio 2016

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Il super ammortamento

Individuazione data investimento (C.M. 5/E/2015; C.M. 44/E/2009)Individuazione data investimento (C.M. 5/E/2015; C.M. 44/E/2009)• nel caso di compravendita, rileva il momento di consegna o

spedizione del bene ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà (irrilevanti, comunque, clausola riservato dominio)

• nel caso di investimento realizzato mediante appalto, rileva la data di ultimazione ovvero, nel caso di stati avanzamento (SAL), la data in cui l’opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente;

N.B. per la fruizione si ritiene però necessaria entra in funzione (altrimenti l’ammortamento non èfiscalmente deducibile)

• per i beni acquisiti in leasing, rileva il momento di consegna del bene e nel caso di clausola di prova, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario;

• per i leasing relativi a beni realizzati in appalto, assumono rilievo i corrispettivi liquidati, nel periodo di vigenza dell’agevolazione, all’appaltatore, dalla società di leasing sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che, anche in questo caso, laddove sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Es. acquisto 2016 entrata in funzione 2017; agevolazione dal 2017 – conferma Ae Telefisco2016

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Il super ammortamento

Veicoli art. 164 lett. b TuirVeicoli art. 164 lett. b Tuir

Comma 92Legge

Stabilità 2016

Aumento 40% limiti (costo) per investimenti nel periodo agevolato

DubbioL’aumento vale anche per la percentuale di deducibilità del 20% (80% agenti) ?

Pare di no

N.B. La maggiorazione di cui parla il comma 92 riguarda solo i beni di cui all’art. 164 co.1 lett. b) e non anche quelli di cui alla lettera b-bis (auto in uso promiscuo a dipendenti) che, in effetti, non sono legati a limiti fiscali di scosto ma solo di deducibilità (70%).

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Gennaio 2016

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Il super ammortamento

Esempio 2 (autovettura)Esempio 2 (autovettura)

annoDati contabili Ammortamento fiscale

amm.to fondo residuo classico maggiorato differenza

2016 € 6.250,00 € 6.250,00 € 43.750,00 € 451,90 € 632,66 € 180,76

2017 € 12.500,00 € 18.750,00 € 31.250,00 € 903,80 € 1.265,32 € 361,52

2018 € 12.500,00 € 31.250,00 € 18.750,00 € 903,80 € 1.265,32 € 361,52

2019 € 12.500,00 € 43.750,00 € 6.250,00 € 903,80 € 1.265,32 € 361,52

2020 € 6.250,00 € 50.000,00 € 451,90 € 632,66 € 180,76

€ 50.000 € 3.615,20 € 5.061,28 € 1.446,08

Acquisto il 01/07/2016 di un’autovettura (soggetto diverso da agenti) del costo di €50.000 ammortizzabile al 25%Costo massimo fiscale = € 18.075,99 + maggiorazione 40% = € 25.306,39Percentuale deducibilità = 20%

Risparmio Ires (27,5%) da superammortamento € 397,67 (1.446,08 x 27,50%)

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Il super ammortamento

Beni di costo unitario non superiore € 516,46Beni di costo unitario non superiore € 516,46

Risposta AE Telefisco 2016

D: Si chiede di chiarire il comportamento da adottare nel caso in cui, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, la maggiorazione del 40 produca il superamento di detto limite. Ad esempio, se viene acquistato un bene per un valore di 516,00 €, che verrebbe interamente dedotto nell’esercizio, con la maggiorazione del 40 per cento prevista dall’agevolazione, il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro. In questo caso sembrano possibili due soluzioni: 1) il bene “agevolato” può esser dedotto per intero per 722,40 euro; 2) il bene, superando il limite, deve essere ammortizzato secondo i coefficienti tabellari previsti dal DM 31 dicembre 1988. Quale delle due è la soluzione corretta?

Risposta AePer i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, l’articolo 102, comma 5, del TUIR consente “la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute”.L’articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2016 prevede che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, “il costo di acquisizione èmaggiorato del 40 per cento”.Visto che, ai sensi del medesimo comma 91, tale maggiorazione opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, si ritiene che essa non influisca sul limite di 516,46euro previsto dall’articolo 102, comma 5, del TUIR. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40 per cento. Si condivide, quindi, la soluzione 1).

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Gennaio 2016

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Il super ammortamento

Beni in leasingBeni in leasing

Calcolo maggiorazione deduzione solo su quota capitale del canone (Assilea – circolare 25 del 29/10/2015)

Per scorporo canone si ritiene possibile (per le imprese non Ias adopter) individuare la quota capitale secondo la consueta formula forfettaria ex DM 24/4/98 (C.M. 8/E/2009 e C.M. 19/E/2009)

Riscatto Dovrebbe funzionare così:• l’agevolazione è applicabile anche all’ammortamento del prezzo di riscatto, purché il bene in

leasing sia stato acquisito (nei termini retro evidenziati) nel periodo agevolabile (ad esempio leasing stipulato nel 2016 e riscatto nel 2018);

• l’agevolazione non spetta, invece, per i beni riscattati nel periodo agevolato se acquisiti antecedentemente (ad esempio contratto stipulato nel 2013 e bene riscattato nel 2016).

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PLUSVALENZA/MINUS FUTURA CESSIONE DEL

BENE AGEVOLATO

ACCONTI AUTOTASSAZIONE

PERIODO IN CORSO AL 31.12.2015 E PER IL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO

CORRISPETTIVO (–)

COSTO NON AMMORTIZZATO (SENZA

MAGGIORAZIONE)

NON SI DEVE TENER CONTO

DELL’AGEVOLAZIONE

Irrilevanza ad altri fini del costo maggioratoIrrilevanza ad altri fini del costo maggiorato

Il super ammortamento

PLAFOND 5% MANUTENZIONI

NON RILEVA LA MAGGIORAZIONE

Disciplina società di comodo: Irrilevanza anche ai fini del test di operatività; ok per deduzione maggior quota amm.to anche sotto reddito minimo (risposte Ae Telefisco 2016)

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Gennaio 2016

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Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore …

No casella 1

Si casella 3

No maggiorazione 40%

No casella 1

Si casella 6

Comma 97Legge

Stabilità 2016

Boz

za m

odel

li S

S 2

016

IRRILEVANZA PER STUDI DI SETTOREIRRILEVANZA PER STUDI DI SETTORE

Il super ammortamento

Comma 97Legge

Stabilità 2016

Irrilevanza per STUDI di SETTOREIrrilevanza per STUDI di SETTORE

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Altri aspettiAltri aspetti

Il super ammortamento

CUMULABILE CON ALTRE

AGEVOLAZIONI (SALVO VERIFICA

NORMATIVA ALTRA

AGEVOLAZIONE)

ASSENZA MECCANISMO DI RECUPERO

AGEVOLAZIONE IN PRESENZA DIVENDITA BENE

ASSENZA DIMECCANISMO

DI RECUPERO IN ASSENZA OPZIONE

RISCATTO BENI IN LEASING

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Gennaio 2016

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RIVALUTAZIONE

BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

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Novità Legge di Stabilità 2016

Art. 1 commi da 889 a 896 Legge 208/2015

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

1 BENI RIVALUTABILI SE RISULTANTI BILANCIO AL 31.12.2014

RIVALUTAZIONE DA ESEGUIRSI BILANCIO AL 31.12.2015

TUTTI BENI APPARTENENTI A MEDESIMA CATEGORIA OMOGENEA

RICONOSCIMENTO RIVALUTAZIONE CON PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

2

3

4

CONDIZIONI

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Gennaio 2016

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SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI RESIDENTI SOGGETTI A IRES

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI RESIDENTI SOGGETTI A IRES

Rivalutazione beni d’impresa

SOGGETTI INTERESSATISOGGETTI INTERESSATI

16% BENI AMMORTIZZABILI

BENI NON AMMORTIZZABILI

10% SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

12%

Soggetti art. 73co.1/a TUIR

IMPOSTA SOSTITUTIVAIMPOSTA SOSTITUTIVA

POSSIBILE COMPENSAZIONE

«F24»

RATA UNICA ENTRO SCADENZA

SALDO REDDITI

Per effetto del rinvio contenuto nel successivo comma 895 all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse sociètà non residenti e anche snc, sas, imprese individuali (anche semplificate) – Vedi C.M. 13/E/2014

Altri

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CONDIZIONI PER LA RIVALUTAZIONECONDIZIONI PER LA RIVALUTAZIONE

VA ESEGUITA NEL BILANCIO D'ESERCIZIO SUCCESSIVO A

QUELLO IN CORSO AL 31.12.2014

VA ESEGUITA NEL BILANCIO D'ESERCIZIO SUCCESSIVO A

QUELLO IN CORSO AL 31.12.2014

EFFETTI FISCALI MAGGIORI VALORIEFFETTI FISCALI MAGGIORI VALORI

DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA

CATEGORIA OMOGENEA + ANNOTAZIONE INVENTARIO + NI

DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA

CATEGORIA OMOGENEA + ANNOTAZIONE INVENTARIO + NI

EFFETTO DIFFERITO DAL 2018 (3°PI.SUCC) PER DED. AMMORTAMENTIDAL 2019 (4°PI SUCC) PER PLUS/MINUSVALENZE

EFFETTO DIFFERITO DAL 2018 (3°PI.SUCC) PER DED. AMMORTAMENTIDAL 2019 (4°PI SUCC) PER PLUS/MINUSVALENZE

CONDIZIONI ED EFFETTICONDIZIONI ED EFFETTI

Rivalutazione beni d’impresa

CONDIZIONI ED EFFETTICONDIZIONI ED EFFETTI

Rivalutazione beni d’impresa

Dal 2017 PER GLI IMMOBILI

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ATTENZIONE - Le modalità di cui ai punti n. 1 e 2 non possono mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore al costo di acquisto di un bene nuovo dello stesso tipo, o superiore al valore di sostituzione

ATTENZIONE - Le modalità di cui ai punti n. 1 e 2 non possono mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore al costo di acquisto di un bene nuovo dello stesso tipo, o superiore al valore di sostituzione

MODALITA’ DIRIVALUTAZIONE

MODALITA’ DIRIVALUTAZIONE

ASPETTI CONTABILIASPETTI CONTABILI

1. AUMENTO CONTESTUALE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO DIAMMORTAMENTO (rivalutazione di tipo monetario)1. AUMENTO CONTESTUALE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO DIAMMORTAMENTO (rivalutazione di tipo monetario)

2. AUMENTO DEL SOLO COSTO STORICO (rivalutazione di tipo economico)2. AUMENTO DEL SOLO COSTO STORICO (rivalutazione di tipo economico)

3. RIDUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO 3. RIDUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

MODALITA’MODALITA’

Rivalutazione beni d’impresa

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DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA AFFRANCATA

SOCIETÀ SOCI

TASSAZIONE

ESCLUSAEquiparazione distribuzione

dividendi

Rivalutazione beni d’impresa

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ASSEGNAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

art. 1 commi da 115-121, L. 208/2015

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Assegnazione Cessione Trasformazione in ss

Estromissione

Chi (assegnante) Società di persone e di capitali (anche se in liquidazione)

Idem Idem Imprese individuali(anche se in liquidazione)No procedure concorsuali

Chi (assegnatario) Solo verso soci al 30/09/2015 idem Idem

Par condicio SI Non c’è problema Non c’è problema /

Beni Immobili non strumentali per destinazioneBeni mobili registrati non strumentaliN.B. natura da valutare al momento assegnazioneAliquota 8% (10,5% per società di comodo 2 su 3)

Idem Immobili strumentali (natura o per destinazione)Aliquota 8%

Data possesso beni Non prevista Idem Idem 31/10/2015 e al 01/01/2016

Base imponibile imposta sostitutiva

VN (eventualmente pari a quello catastale)Meno

CFR

Corrispettivo purché non inferiore a VN o valore catastale

VN Meno

CFR

VN Meno

CFR

Riserve in sospensione d’imposta

Affrancamento con aliquota 13%(se annullate per effetto assegnazione beni)

Non c’è problema di usarle

Affrancamento con aliquota 13%

/

Effetto reddito soci/titolare

Possibile effetto Idem Idem NO

Agevolazione imposte indirette

- IR proporzionale ridotta al 50%- Ipocatastali fisse- Iva regole ordinarie

idem C’è atto ma non trasferimento quindi imposte fisse

Non vi è atto, quindi non imposte registro e ipocatastali

Scadenza opzione 30/09/2016 (Atto) Idem Idem 31/05/2016

Scadenza versamenti 30/11/2016 (60%)16/06/2017 (40%)

Idem Idem Idem

Effetto 01/01/2006 Idem Idem Idem

Novità legge Stabilità 2016

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Novità legge Stabilità 2016

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI(AUTOVEICOLI NON STRUMENTALI → BENI SENZA CUI ATTIVITÀ D’IMPRESA NON POTREBBE

ESSERE ESEGUITA)

ASSEGNAZIONI E CESSIONI SOCIIMMOBILI NON STRUMENTALI PER DESTINAZIONE:

1)IMMOBILI PATRIMONIO (ANCHE DELLE IMMOBILIARI DI GESTIONE OGGETTO E NON STRUMENTO ATTIVITÀ)2)IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA LOCATI O COMUNQUE NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE3)IMMOBILI MERCE4)NON ASSEGNABILI SINGOLI DIRITTI ANCORCHÉ REALI

ESTROMISSIONE IMPRENDITORE INDIVIDUALEIMMOBILE STRUMENTALE

DESTINAZIONE

ANCHE SE CATEGORIA CATASTALE ABITATIVA

IMMOBILE STRUMENTALE NATURA

ANCHE SE CONCESSO IN LOCAZIONE

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ALTRE NOVITA’

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Gennaio 2016

29

Novità Legge di Stabilità 2016

IRAP

Art. 1 commi da 123 a 125 L. 208/2015

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015

Aumento ulteriore detrazione ex art. 11, co.4-bis, lett. d-bis d.Lgs 446/97

1

2 Esenzione IRAP medici ospedalieri convenzionati

Non sussiste autonomia organizzativa alle condizioni indicate nel comma 125 della Legge di Stabilità 2016 (reddito attività ospedaliera > 75% reddito complessivo; no superamento standard e parametri convenzione ssn)

30

Valore della produzione

Dal 2014(modifiche introdotte dall'art. 1 co

484 della legge 228/2012)

Dal 2016(modifiche introdotte dall'art. 1

co 123 L. 208/2015

Snc, Sas e persone fisiche

Altri soggettiSnc, Sas e

persone fisicheAltri soggetti

Non superiore a €180.759,91

€ 8.000 + 2.500 € 8.000 € 8.000 + 5.000 € 8.000

Superiore a €180.759,91 ma non a €180.839,91

€ 6.000 + 1.875 € 6.000 € 6.000 + 3.750 € 6.000

Superiore a €180.839,91 ma non a €180.919,91

€ 4.000 + 1.250 € 4.000 € 4.000 + 2.500 € 4.000

Superiore a €180.919,91 ma non a €180.999,91

€ 2.000 + 625 € 2.000 € 2.000 + 1.250 € 2.000

Superiore a €180.999,91

non spettante non spettante non spettante non spettante

Ulteriore detrazione ex art. 11, co.4-bis, lett. d-bis

Novità

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Gennaio 2016

31

pag.

Cuneo fiscale Fino al 20112012 e 2013

(modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 201/2011)

Dal 2014(modifiche introdotte dall'art.

1 co 484 della legge 228/2012)

Deduzione art. 11 co.1/a n. 2 D.Lgs446/97

€ 4.600 per ogni dipendente a tempo indeterminato

•€ 10.600 per ogni dipendente di sesso femminile o di etàinferiore a 35 anni •4.600 per ogni altro dipendente a tempo indeterminato

•€ 13.500 per ogni dipendente di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni•€ 7.500 per ogni altro dipendente a tempo indeterminato

Deduzione art. 11 co.1/a n. 3 D.Lgs446/97 (Abruzzo, Basilicata, Calabria,. Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

€ 9.200 per ogni dipendente a tempo indeterminato

•€ 15.200 per ogni dipendente di sesso femminile o di etàinferiore a 35 anni •€ 9.200 per ogni altro dipendente a tempo indeterminato

•€ 21.000 per ogni dipendente di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni •€ 15.000 per ogni gli altro dipendente a tempo indeterminato

Deduzione art. 11 co.1/a n. 4 D.Lgs446/97

100% dei contributi previdenziali

Invariato Invariato

Deduzioni cuneo fiscale

INVARIATE

32

1Nuova deduzione art. 11 comma 4 opties:

differenza tra le deduzioni di seguito citate e costo del LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

Deduzione forfettaria personale dipendente (co.1/a2-3)

Deduzione contributi previdenziali (co.1/a4)

Indennità trasferta settore autotrasporto (co.1-bis), ded. 1850 fino a 5 dipendenti (co.4-bis1) e deduzione per personale increm (co.4-quater)

2

3

4

Memo novità Irap 2015

Deduzione per assicurazione infortuni lavoro (co.1/a1)

Deduzione per apprendisti, disabili, cfl, R&S (co.1/a5)5

6

NUOVA DEDUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Legge Stabilità 2015 (co. 20 L. 190/2014)

N.b. deduzione residuale

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Memo novità Irap 2015

DEDUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Bozza modello IRAP 2016

34

Art. 5 D. Lgs 147/2015

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (1/6)

Decreto internazionalizzazione e crescita

Deducibilità costi black list

Modifica art. 110 co.10

- Deducibilità nel limite del loro valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR

Modifica art. 110 co.11

-Eliminazione 1^ esimente (esercizio attivitàcommerciale effettiva del fornitore)

- Rimane 2^ esimente

Individuazione Paesi

Con D.M. individuazione paesi con cui manca un adeguato scambio di informazioni

In vigore dal periodo d’imposta in corso al

7/10/2015

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Gennaio 2016

35

Decreto internazionalizzazione e crescita

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (2/6)

MONITORAGGIO UNICO 2016 PER 2015 (bozze)

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

36

Focus: chiarimenti/interpretazioni

OLTRE AI COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI QUALI COSTI RIENTRANO?

•MINUSVALENZE: RIENTRANO SE BENE DA CUI ORIGINANO È STATO ACQUISTATO DA SOGGETTO BLACK LIST

•PERDITE SU CREDITI: RILEVANO ANCHE SE IN ORIGINE OPERAZIONE GENERATRICE È CESSIONE O PRESTAZIONE E NON UN COSTO

•ONERI FINANZIARI RIENTRANO TRA I COSTI BLACK LIST: SUPERATA CIRC. 51/2010 CHE AVEVA CONFINATO MONITORAGGIO A OPERAZIONI COMMERCIALI

MONITORAGGIO IN UNICO

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (3/6)

C.M. 35/E del 20/9/2012 (§ 4)

Qual è il valore

normale ?

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Gennaio 2016

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ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (4/6)

Focus: chiarimenti/interpretazioni

1^ esimente (Procedura CNDC marzo 2012; RM 46/E/2004; RM 127/E/2003; CM 51/E/2010)

Eliminata D.Lgs147/2015

38

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (5/6)

Focus: chiarimenti/interpretazioni

CTP MILANO 2.3.2015 N. 2002 → NON NECESSARIO DIMOSTRARE VANTAGGIO ECONOMICO PER CONFRONTO CON ALTRI FORNITORI WHITE LIST

Dop

pia

cond

izio

ne

2^ esimente (Procedura CNDC marzo 2012; CM 51/E/2010)

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Novità Legge di Stabilità 2016

Riorganizzazione raccolta informazioni acquisti da non residenti

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di

servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalitàtecniche di applicazione del presente comma ed e' disposta la contestuale

soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Art. 1 co 147 L. 208/2015

Abrogazione art. 110 co. da 10 a 12-bis dell’art. 110 TUIR

Art. 1 co. 142 e co.144 L. 208/2015

Dal periodo d’impostasuccessivo a quello in

corso al 31/12/2015

Eliminazione disciplina presunzione indeducibilità costi da fornitori black list

ACQUISTI DA FORNITORI BLACK LIST (6/6)

40

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI NEL PERIODO DI IMPOSTA DISOSTENIMENTO•SE RISPONDENTI AI REQUISITI DI INERENZA STABILITI CON DECRETO MEF •ANCHE IN FUNZIONE DI NATURA E DESTINAZIONE

SCAGLIONI DI RICAVI E ALTRI PROVENTI VECCHIA % NUOVA %

FINO 10 MILIONI DI EURO 1,3 1,5

OLTRE 10 MILIONI E FINO A 50 MILIONI 0,5 0,6

OLTRE 50 MILIONI 0,1 0,4

NUOVE SOGLIE

Decreto internazionalizzazione e crescita

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 9 D. Lgs 147/2015

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 07/10/2015

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Gennaio 2016

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1 INCREMENTO ROL PER DIVIDENDI DA CONTROLLATE ESTERE

Deduzione interessi passivi

ROL ATTUALE = A – B (NON CONSIDERANDO AMMORTAMENTI E CANONI LEASING)ROL FUTURO = A – B + C15 (LIMITATAMENTE A CONTROLLATE ESTERE)

OSSERVAZIONI: 1)CONTROLLATE ART. 2359 C.C. PUNTO 1 → SOLO CONTROLLO DI DIRITTO PER VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA2)ESCLUSE COLLEGATE ESTERE3)DISCRASIA RISPETTO A ACQUISTO DI CONTROLLATE NAZIONALI

4 MODIFICHE (DAL 2016)

Decreto internazionalizzazione e crescita

42

ELIMINATA LIMITAZIONE DEDUZIONE DI INTERESSI SU OBBLIGAZIONI CON RENDIMENTI ECCEDENTI2

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI A CONDIZIONE CHE, AL MOMENTO DI EMISSIONE, TASSO DIRENDIMENTO EFFETTIVO NON SUPERIORE: A) AL DOPPIO DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO, PER OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI B) AL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO AUMENTATO DI 2/3, PER OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI DIVERSI DA PRECEDENTI

Deduzione interessi passivi

Decreto internazionalizzazione e crescita

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ESCLUSO DA CONSOLIDATO ROL DI CONTROLLATE ESTERE3

ABROGATO C. 8 ART. 96 TUIR PERMETTEVA DI INCLUDERE NEL CONSOLIDATO DOMESTICO ANCHE

ROL DI CONTROLLATE ESTERE (PARTECIPANTI VIRTUALMENTE A CONSOLIDATO DOMESTICO)

QUANDO 30% ECCEDEVA INTERESSI PASSIVI↓

REALE CONTROMISURA RISPETTO A INSERIMENTO NEL ROL DIVIDENDI DA CONTROLLATE ESTERE

Deduzione interessi passivi

Decreto internazionalizzazione e crescita

44

PRECISAZIONI SU DEDUZIONE DI INTERESSI CONNESSI A FABBRICATI DA LOCARE PER IMMOBILIARI

4

INTERVENTO SU ART. 1 C. 36 L. 244/2007 →DEDUZIONE «EXTRA ROL» INTERESSI RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE

1)CIRC. 37/2009 → NORMA APPLICABILE SOLO PER IMMOBILIARI DIGESTIONE EX ART. 87 LETT. D) TUIR (COMMERCIALITÀ PEX)

1)CTP BS N. 637 DEL 13.08.14 → NORMA APPLICABILE DA TUTTI SOGGETTI CHE DETENGONO IMMOBILI (ANCHE CTP MI E ALTRA GIURISPRUDENZA DI MERITO)

DIFFICOLTÀ

Deduzione interessi passivi

Decreto internazionalizzazione e crescita

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45

4

NUOVA DISPOSIZIONE APPLICABILE SOLO A SOCIETÀ «IMMOBILIARI»: •CON ATTIVO FORMATO PREVALENTEMENTE DA IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE (VALUTATI A VALORE NORMALE) •CON RICAVI FORMATI ALMENO DA 2/3 DA CANONI DI LOCAZIONE O (RICAVI) DA AFFITTO DIAZIENDE CON VALORE COMPLESSIVO COSTITUITO PREVALENTEMENTE DA IMMOBILI (VALUTATI A VALORE NORMALE)

1)RICHIESTA PREVALENZA DESTINAZIONE A LOCAZIONE, NON SEMPLICEMENTE DIVERSI DA IMMOBILI MERCE E IMMOBILI STRUMENTALI (DIMOSTRAZIONE?)2)INTRODOTTO PARAMETRO RICAVI DA LOCAZIONE (NECESSARIO INSIEME AL PARAMETRO PATRIMONIALE) 3)NORMA INTERPRETATIVA O NOVATIVA? 4)CIRC. 37/2009 SOLO ACQUISTI O COSTRUZIONE (ESCLUSA RISTRUTTURAZIONE?)

DUBBI

PRECISAZIONI SU DEDUZIONE DI INTERESSI CONNESSI A FABBRICATI DA LOCARE PER IMMOBILIARI

Decreto internazionalizzazione e crescita

46

PERIMETRO INTERVENTOIN VIGORE DAL 2016

ART. 101 C.7VERSAMENTI E RINUNCE NON AMMESSI IN DEDUZIONE -

COSTO FISCALE SI SOMMA A VALORE PARTECIPAZIONE

ART. 88 C.4-BIS

RINUNCIA ÈSOPRAVVENIENZA

PER PARTE CHE ECCEDE COSTO

ART. 94 C.6FINANZIAMENTI E

RINUNCIA SI SOMMA A VALORE NEI LIMITI COSTO

FISCALE

SOCIO DEVE ATTESTARE COSTO ALTRIMENTI PARI A

ZERO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:«E CIÒ A PRESCINDERE DAL RELATIVO TRATTAMENTO CONTABILE, CON LA CONSEGUENZA CHE SI PUÒ GENERARE UN FENOMENO DI TASSAZIONE DA GESTIRE CON UNA VARIAZIONE IN AUMENTO IN SEDE DIDICHIARAZIONE DEI REDDITI»

FINANZIAMENTI SOCI

Crediti: sopravvenienze e perdite

Decreto internazionalizzazione e crescita

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IN VIGORE DAL 2016 - RIDUZIONI DEBITI IMPRESA IN SEDE DI:

• CONCORDATO FALLIMENTARE O PREVENTIVO LIQUIDATORIO

• PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI IN STATI COLLABORATIVI

• PARTECIPAZIONE PERDITE DA PARTE DI ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE

• CONCORDATO DI RISANAMENTO • ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI

OMOLOGATO• PIANO ATTESTATO PUBBLICATO• PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI A QUESTE

� PER PARTE ECCEDENTE PERDITE, PREGRESSE E DI PERIODO, SENZA CONSIDERARE LIMITE 80%, INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI C. 4 ART. 96

� RILEVANO ANCHE PERDITE TRASFERITE A CONSOLIDATO NAZIONALE ART. 117 E NON ANCORA UTILIZZATE

A B

NO SOPRAVVENIENZECrediti: sopravvenienze

Decreto internazionalizzazione e crescita

48

1AMPLIAMENTO IPOTESI (PIANI ATTESTATI E

PROCEDURE ESTERE)

FISSAZIONE MOMENTO IN CUI SI CONSIDERA ATTIVATA

PRECISAZIONI SU PERIODO DI COMPETENZA

DEDUCO ANCHE SE IMPUTATE IN PERIODI SUCCESSIVI MASSIMO ENTRO ESERCIZIO IN CUI DOVEVO CANCELLARE CREDITO

2

PERDITE SU CREDITI

«AUTOMATICHE» DAL 2015

Crediti: perdite

Decreto internazionalizzazione e crescita

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Gennaio 2016

49

PROCEDURE IN SENSO PIÙ «AMPIO»

• PROCEDURE CONCORSUALI • ACCORDO DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATO

• PIANO ATTESTATO ART. 67• PROCEDURE ESTERE

EQUIVALENTI, IN STATI COLLABORATIVI

• SENTENZA FALLIMENTO O PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, DECRETO DIAMMISSIONE A PROCEDURA DICONCORDATO PREVENTIVO, DECRETO DIOMOLOGAZIONE ACCORDO RISTRUTTURAZIONE O DECRETO PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE IN CRISI

• DATA ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE• DATA AMMISSIONE

DEDUZIONI AUTOMATICHECrediti: perdite

Decreto internazionalizzazione e crescita

50

• CREDITI DI MODESTA ENTITÀ• PROCEDURE CONCORSUALI • PROCEDURE ESTERE

EQUIVALENTI• ACCORDO DI

RISTRUTTURAZIONE DEBITI• PIANO ATTESTATO DI

RISANAMENTO

DEDUZIONE PERDITA SU CREDITI AMMESSA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

→ANCHE QUANDO IMPUTAZIONE IN UN PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN

CUI SUSSISTONO ELEMENTI CERTI E PRECISI O DEBITORE ASSOGGETTATO A PROCEDURA

CONCORSUALE

SEMPRECHÉ IMPUTAZIONE NON AVVIENE IN UN PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO

A QUELLO IN CUI - SECONDO PRINCIPI CONTABILI -

SI SAREBBE DOVUTO PROCEDERE A CANCELLAZIONE CREDITO DA BILANCIO

COMPETENZA FISCALE

Crediti: e perdite

Decreto internazionalizzazione e crescita

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Gennaio 2016

51

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: «… INCERTEZZE INTERPRETATIVE SORGONO IN MERITO ALLA DEDUCIBILITÀ QUALI PERDITE SU CREDITI DELLE SVALUTAZIONI DI CREDITI IMPUTATE IN BILANCIO IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI INDIVIDUATE DAL COMMA 5, CHE NE CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ «IN OGNI CASO», OVVERO AL VERIFICARSI DEGLI ELEMENTI CERTI E PRECISI COSI COME SPECIFICATI DAL MEDESIMO COMMA. CIÒ SI VERIFICA, IN PARTICOLAR MODO, NEI CASI IN CUI LE SVALUTAZIONI VENGANO EFFETTUATE NON IN MODO ANALITICO, MA PER MASSE, E NON SIANO PERCIÒ RIFERIBILI AL SINGOLO CREDITO»

«AL RIGUARDO, L'IPOTESI L'IPOTESI DIDI UN'AUTOMATICA TRASFORMAZIONE DELLE SVALUTAZIONI IN PERDITE FISCUN'AUTOMATICA TRASFORMAZIONE DELLE SVALUTAZIONI IN PERDITE FISCALI ALI -CONDIVISA ATTUALMENTE DA PRASSI E DOTTRINA - RISULTA IN MOLTI CASI ASSAI GRAVOSA, TANTO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL CORRETTO ESERCIZIO DI COMPETENZA AI FINI DELLA DEDUZIONE DELLA PERDITA, QUANTO AGLI EFFETTI DELLA RICOSTRUZIONE DELLE SUCCESSIVE VICENDE REDDITUALI DI CREDITI CHE, PUR RISULTANDO CONTABILMENTE ANCORA ISCRITTI IN BILANCIO, AI FINI FISCALI DOVREBBERO CONSIDERARSI NON PIÙ ESISTENTI (IN QUANTO LE RELATIVE SVALUTAZIONI SONO GIÀ STATE DEDOTTE COME PERDITE); ANCHE PER LE IMPRESE CHE HANNO DECISO DI DARE RILEVANZA FISCALE ALL'AUTOMATICA TRASFORMAZIONE DELLE SVALUTAZIONI IN PERDITE FISCALI, PERALTRO, NON È ESCLUSO CHE POSSANO GENERARSI DELLE AREE IN CUI L'IMPORTO DELLE SVALUTAZIONI DEDOTTE COME PERDITE SIA RISULTATO (O RISULTI) INFERIORE A QUELLO ASTRATTAMENTE DEDUCIBILE, E CIÒ, IN PARTICOLARE, SIA PER LA MANCANZA NEI SISTEMA AZIENDALI DI ALCUNI DATI RILEVANTI SIA IN CONSEGUENZA DI OGGETTIVE E DOCUMENTABILI LIMITAZIONI DELLE PROCEDURE AZIENDALI DI INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI E DI CALCOLO DELLE SVALUTAZIONI A QUESTI ATTRIBUIBILI»

PROBLEMA DEL PASSATO

Crediti: perdite

Decreto internazionalizzazione e crescita

52

LA NORMA: «L’ARTICOLO 101, COMMA 5, … SI INTERPRETA NEL SENSO CHE LE SVALUTAZIONI

CONTABILI DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ E DI QUELLI VANTATI NEI CONFRONTI DI DEBITORI CHE SIANO ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI O A PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI OVVERO ABBIANO CONCLUSO UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI O UN PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO, DEDUCIBILI A DECORRERE DAI PERIODI DI IMPOSTA IN CUI SUSSISTONO ELEMENTI CERTI E PRECISI OVVERO IL DEBITORE SI CONSIDERA ASSOGGETTATO A PROCEDURA CONCORSUALE ED EVENTUALMENTE NON DEDOTTE IN TALI PERIODI, SONO DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO IN CUI SI PROVVEDE ALLA CANCELLAZIONE DEL CREDITO DAL BILANCIO IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI»

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA: «AL FINE DI OVVIARE A TALI INCERTEZZE APPLICATIVE, IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 13 PREVEDE CHE LA MANCATA DEDUZIONE IN TUTTO O IN PARTE COME PERDITE FISCALI DELLE SVALUTAZIONI CONTABILI DEI CREDITI NELL'ESERCIZIO IN CUI GIÀ SUSSISTEVANO I REQUISITI PER LA DEDUZIONE NON COSTITUISCA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA FISCALE, SEMPRECHÉ DETTA DEDUZIONE AVVENGA NON OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI, SECONDO LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI, SI SAREBBE DOVUTO PROCEDERE ALLA VERA E PROPRIA CANCELLAZIONE DEL CREDITO DAL BILANCIO»

NORMA DI INTERPRETAZIONE

Crediti: perdite

Decreto internazionalizzazione e crescita

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Gennaio 2016

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Novità Legge di Stabilità 2016

Art. 1 commi da 61 a 66 e 69 Legge 208/2015

� Riduzione aliquota Ires dal 27,5% al 24%

� a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodid’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016

ADDIZIONALE IRES ENTI CREDITIZI / FINANZIARIA decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 per gli enti creditizi /

finanziari e per la Banca d’Italia, è dovuta un addizionale IRES pari al 3,5%.

ALIQUOTA IRES

Novità Legge di Stabilità 2016

Art. 1 commi da 61 a 66 e 69 Legge 208/2015