NOTIZIARIO N. 8 – 4 APRILE 2016 - Confimi Romagna. 8 - 2016/Tutto...Seminario tecnico NOVITA’...
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NOTIZIARIO N. 8 – 4 APRILE 2016
AFFARI GENERALI
Confimi Romagna – Seminario di approfondimento: “La sicurezza informatica” – Ravenna, 6 aprile 2016.
pag. 3
Confimi Romagna in collaborazione con Resta Expo – Incontro sul tema: “Contributi e finanziamenti europei” – Faenza, 8 aprile 2016.
pag. 4
� Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna – esami per “conduttori di generatore di vapore”. pag. 5
� Unione dei Comuni della Bassa Romagna - intervento per favorire la diffusione dei servizi in banda ultra larga nelle aree produttive. pag. 7
AMBIENTE E SICUREZZA
Invito: “Novità MUD 2016” – Ravenna, 7 aprile 2016. pag. 9
� Presentazione MUD 2016 – informazioni e scadenze. pag. 10
� Registri di carico e scarico rifiuti. pag. 11
ECONOMICO
Finanziamenti alle imprese.
pag. 12
� Nuova Sabatini 2016 (o Sabatini Ter) – Decreto 25/01/2016 – approfondimento contenuti del provvedimento. pag. 13
� Credito d’imposta ricerca e sviluppo – finanziabile anche il personale non altamente qualificato – circolare 5/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate. pag. 15
� CCIAA Ravenna – apertura bandi camerali per contributi alle imprese. pag. 18
ESTERO
� Eurosportello: giovedì 7 aprile – “I macchinari in Iran”. pag. 19
SINDACALE E PREVIDENZIALE
� Assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione dei rapporti a termine nel 2016: istruzioni INPS per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla legge n. 208/2015. pag. 20
� Detassazione delle somme previste dai contratti di secondo livello: firmato (ma non ancora in G.U.) il decreto che ne definisce i criteri di applicazione. pag. 30
� Dimissioni/risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: abilitate tutte le sedi delle Direzioni Territoriali del Lavoro. pag. 38
� Disciplina delle dimissioni in vigore dal 12 marzo 2016: risposte del ministero del Lavoro alle domande più frequenti. pag. 41
� Durc e cause ostative al suo rilascio: modificato il modello dell’autodichiarazione da trasmettere (eventualmente) alla Direzione Territoriale del Lavoro. pag. 45
� Infortuni sul lavoro e malattie professionali: indicazioni INAIL sulla semplificazione (in vigore dal 22 marzo 2016) degli adempimenti. pag. 48
� INPS – interessi di dilazione e di differimento: nuovi tassi dal 16 marzo 2016. pag. 51
� Interruzione del rapporto a tempo indeterminato: somma dovuta all’INPS dal datore di lavoro per il 2016. pag. 53
� Prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: retribuzioni convenzionali 2016. pag. 54
� Settore edilizia – contributi 2015 ridotti dell’11,50%: istruzioni INPS. pag. 60
� Tirocinanti (avviati, entro il 31 gennaio 2016, tramite il programma “Garanzia Giovani”) assunti da marzo a dicembre 2016 a tempo indeterminato – “super bonus occupazione”. pag. 63
� Trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione NASpI e DIS-COLL, assegno per attività socialmente utili – importi 2016. pag. 75
� Indice di rivalutazione Tfr mese di febbraio 2016. pag. 77
LA SICUREZZA INFORMATICA Seminario di approfondimento
Educare al rispetto delle basilari forme di utilizzo dei sistemi informatici, sia in ambiente domestico che in azienda. L’incontro tratterà anche dell’obbligo di dipendenti e collaboratori al rispetto delle regole e delle concorrenze professionali al fine di tutelare, da una parte, la propria azienda e, dall’altra, il proprio posto di lavoro.
RELATORE
Valerio Zannoni Commissario della Polizia di Stato
Ruolo Direttivo Speciale (a.r.)
Mercoledì 6 aprile 2016 dalle ore 15.30 – alle ore 17.30
presso
CONFIMI ROMAGNA
Via Maestri del Lavoro, 42/F - Ravenna
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Per ragioni organizzative si richiede di confermare la partecipazione entro martedì 5 aprile)
Fax: 0544.270210 o E-mail: [email protected]
Ragione sociale: …………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………Città: ………………………………Prov:….
Tel.: ………………………………….…………. Fax: ……………………………..……………
E-mail: …………………………………………………………………………...………………
Nome e cognome partecipante: ……………………………………………………………….
Si ringrazia
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venerdì 8 aprile 2016 - alle ore 18.00Resta Srl | Via Righi, 101 - Faenza
SCHEDA DI ADESIONE(si chiede cortesemente di confermare la partecipazione entro giovedì 7 aprile)
Fax: 0544.270210 o E-mail: [email protected] _______________________________Cognome _______________________________ Azienda/Ente_________________________________________________________________Indirizzo ____________________________________________________________________Tel.: _________________Fax: _________________E-mail_____________________________
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di trattamento, nelrispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra associazione.
all’incontro sul tema
‘CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI EUROPEI’Relatore: Stefano Donati | Esperto finanza agevolata
Cosa sono, chi ne ha diritto, come riconoscere l’inconsistenza di alcune proposte
Contributi e finanziamenti Europei:
abbiamo le idee chiare o certi ‘bene informati’ ci offrono un panorama distorto?
Modalità e categorie dei fondi. Aree di intervento.
Normative percorribili. Come si struttura una domanda.
Rendicontazione.
Seguirà aperitivo
Si ringrazia
In collaborazione con
la invita
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Area Servizi Generali
Settore Innovazione Tecnologica
Piazza dei Martiri 148022 Lugo (RA)Tel. 0545 38439Fax 0545 [email protected]
Intervento per favorire la diffusione dei servizi in Banda Ultra Larga nelle aree produttive
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Nel 2009 l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deciso di presentare nell’ambito del DUP
regionale 2007-2013 un progetto avente per obiettivo la realizzazione di infrastrutture per favorire
l’offerta dei servizi di connettività a banda larga in aree in cui gli operatori privati non investono
capillarmente con proprie infrastrutture.
Il progetto è poi stato approvato il 30/12/2013 dalla Regione, che ha riconosciuto all’Unione un
cofinanziamento di € 150.000, pari al 50% del valore complessivo.
Il progetto è stato rimodulato nel 2014 secondo il “modello di infrastrutturazione in Banda Ultra Larga
(100 Mbps) delle aree produttive” messo a punto da Lepida S.p.A. ed adottato in altri territori dell’Emilia-
Romagna. L’Unione ha pertanto deciso di affidare a Lepida la Progettazione Esecutiva, la Direzione
Lavori e la successiva realizzazione, tramite apposita convenzione.
Il suddetto modello prevede i seguenti passi:
1. l’Unione realizza tramite Lepida una propria dorsale infrastrutturale in fibra ottica, che parte da
un punto di accesso alla rete in fibra ottica di Lepida e termina in un armadio posizionato in
modo baricentrico rispetto all’area produttiva da servire, che ospita un adeguato apparato attivo;
2. dall’armadio vengono realizzati da Lepida dei rilegamenti in fibra ottica che arrivano all’interno
delle imprese interessate all’attivazione del servizio di connettività; ciascun rilegamento viene
realizzato con un contributo economico riconosciuto dall’impresa all’Unione (ci si attende un
costo variabile da 2.500 a 4.000 euro, inclusa la fornitura di un apparato, a seconda del numero
di aziende aderenti), rimane di proprietà dell’Unione, ma viene concesso in comodato d’uso
all’azienda per una durata di 15 anni, rinnovabili; per ovvi motivi di economie realizzative, tali
rilegamenti vengono realizzati in un’unica soluzione, a fronte di sopralluoghi atti a verificare i
lavori necessari; collegamenti effettuati in seguito verranno invece singolarmente preventivati;
3. sempre tramite convenzione, l’Unione affida a Lepida la responsabilità del corretto
funzionamento dei collegamenti e degli apparati, e l’individuazione di uno o più operatori di
telecomunicazione interessati ad intraprendere rapporti commerciali con le imprese, fornendo
loro i veri e propri servizi di connettività ed eventuali servizi accessori (ad es. il VOIP) utilizzando
le infrastrutture dell’Unione; gli operatori avranno il vincolo di fornire i servizi di rete sulla base di
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Banda Ultra Larga nelle aree produttive Pag. 2
canoni massimi predefiniti, in particolare: 120 €/mese per 10 Mbps simmetrici; 240 €/m per
30 M; 480 €/m per 100 M; 960 €/m per 300 M; 1.920 €/m per 1 G; a questi canoni si
aggiunge un 3% annuo del costo di investimento come manutenzione.
Il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture serventi 13 aree produttive del territorio della
Bassa Romagna:
1. Alfonsine - Raspona (*)
Le infrastrutture sono state già realizzate ecollaudate ad eccezione di quelle con leannotazioni:
(*): in attesa di autorizzazione perattraversamento ferroviario
(**): da realizzarsi con le economieottenute nella prima fase, in corso diprogettazione esecutiva
2. Bagnacavallo - San Vitale
3. Bagnara - SP22
4. Conselice - San Patrizio
5. Cotignola - SP62 (*)
6. Cotignola - Barbiano
7. Fusignano
8. Lugo - San Vitale
9. Lugo - Dogana
10. Massa Lombarda - Fruges
11. Sant'Agata - San Vitale
12. Bagnacavallo - Via Bandoli Villanova (**)
13. Conselice - Via della Cooperazione (**)
Dal momento del collaudo e dall’individuazione delle aziende interessate, i tempi attesi per
l’attivazione del servizio sono di circa 6 mesi.
Si segnala che la Camera di Commercio di Ravenna ha pubblicato un bando, aperto dal 1 aprile al
31 dicembre 2016, per incentivare l’attivazione di servizi di connettività in banda ultra larga da
parte delle imprese, fornendo contributi a copertura del 50% del costo di attivazione (per quanto
riguarda la presente iniziativa, si tratta quindi del 50% della quota che l’impresa riconoscerà
all’Unione), fino ad un massimo di 2.000 €. Il bando è disponibile su:
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-
rivolti-alle-imprese/bando-incentivi-per-la-banda-ultralarga-e-la-connettivita-di-rete-anno-2016
Le imprese possono reperire tutte le informazioni in merito al progetto e manifestare il proprio
interesse tramite apposito servizio on-line, entro il 22 aprile 2016, alla pagina:
http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Banda-Ultra-Larga
Per ulteriori informazioni possono inoltre contattare il referente di progetto dell’Unione, ing. Marco
Mondini, Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica, all’indirizzo:
Unione dei Comuni della Bassa RomagnaPiazza Martiri Libertà n.1 - 48022 Lugo (RA)P.IVA e Cod. Fiscale 02291370399
Settore Innovazione Tecnologicatel. 054538439 - fax 054538416
e-mail: [email protected] a.it
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�
Seminario tecnico
NOVITA’ MUD 2016
che si terrà:
giovedì 7 aprile 2016 | dalle ore 14.30 – alle ore 17.30
presso
CONFIMI Romagna Via Maestri del Lavoro, 42/F | Fornace Zarattini - Ravenna
* * *
Durante l’incontro verranno illustrate le novità relative al modello MUD da presentare per l’anno 2015
Relatore
Micaela Utili - Responsabile Area Tecnica CONFIMI Romagna
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Per ragioni organizzative si richiede di confermare la partecipazione entro mercoledì 6 aprile)
Fax: 0544.270210 o E-mail: [email protected]
Ragione sociale: …………………………………………………………………………………
Via: ………………………………………………………………………………n°: …………...
Città: …………………………………….......................... Cap: ………………… Prov.: ………
Tel.: ………………………………….…………. Fax: ……………………………..……………
E-mail: …………………………………………………………………………...………………
Nome e cognome partecipanti:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
Si ringrazia
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 AMBIENTE E SICUREZZA
OGGETTO: PRESENTAZIONE MUD 2016 - INFORMAZIONI E SCADENZE
Il 30 aprile prossimo scadrà il termine per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e
smaltiti (o avviati a recupero) nell’anno 2015.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:
• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
• i gestori di impianti di smaltimento/recupero;
• i trasportatori conto terzi;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione);
• i Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i
soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali (autodemolitori);
• i Produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno
effettuare la comunicazione annuale dell’immesso attraverso il sito del registro
www.registroaee.it.
Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da
attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non
pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.
Il Modello per l’anno 2016 presenta alcune novità, soprattutto dovute all’entrata in vigore al 1
giugno scorso delle nuove regole di classificazione dei rifiuti pericolosi.
Si rammenta che l’Associazione fornisce il servizio di compilazione e presentazione del MUD: le
imprese che intendono avvalersene dovranno inviare la documentazione necessaria entro il 15 aprile
2016.
Per le necessarie informazioni in merito al servizio e alle tariffe applicate, le aziende interessate
possono rivolgersi all’Area Tecnica dell’Associazione: Arianna Gavanelli – Tel. 0544.280211 – Fax
0544.270210 – E-mail: [email protected].
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 AMBIENTE E SICUREZZA
OGGETTO: REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Presso l’Area Tecnica sono disponibili i registri di carico e scarico rifiuti pubblicati dall’Associazione.
Le aziende interessate possono richiederli a Arianna Gavanelli – tel. 0544/280211 – e-mail:
[email protected], usufruendo eventualmente anche del servizio vidimazione.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 ECONOMICO
OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH
Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di
incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo.
L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:
[email protected]) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e
per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.
1. SABATINI TER - CHIARIMENTI SULE INIZIATIVE GIA' AVVIATE
OGGETTO: ll Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le
prime FAQ relative alla Sabatini ter. Le risposte forniscono importanti precisazioni in merito alle
iniziative per le quali alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 25 gennaio 2016,
avvenuta il 10 marzo 2016, ( i cui contenuti troverete nelle schede di questo notiziario) sia già stato
adottato il provvedimento di concessione del contributo.
AGEVOLAZIONE: Si ricorda che il decreto interministeriale stabilisce che l’erogazione del
contributo avviene in quote annuali, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di
concessione ed è subordinata al completamento dell’investimento, attestato dall’impresa, con
un’autodichiarazione da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dal
termine previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento). La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero
entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente
al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il
mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.
IMPRESA CON INVESTIMENTO ULTIMATO PRIMA DEL 10 MARZO 2016: IPOTESI
1) se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la
trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di
erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016; IPOTESI 2) se alla data del 10 marzo 2016
è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e
l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i
120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo
2016; IPOTESI 3 se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12
mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione
di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal
termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento).
PAGAMENTI CON I FORNITORI: Il Ministero dello Sviluppo Economico inoltre suggerisce
che, poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo
successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, è opportuno che
l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione
della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento
(entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n° 6 del 19 marzo 2015, n°13 del 19
giugno 2015, n° 15 del 17 luglio 2015, n° 25 del 22 dicembre 2015, n° 3 del 29 gennaio 2016 e n°
7 del 14 marzo 2016.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 ECONOMICO
OGGETTO: NUOVA SABATINI 2016 ( O SABATINI TER) - DECRETO 25 GENNAIO 2016 -
APPROFONDIMENTO CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
OGGETTO:
ll decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ridefinisce la
disciplina della nuova Sabatini. Le nuove regole prevedono che i
contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possano
essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e
dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito
plafond della Cassa Depositi e Prestiti. Il decreto riduce anche i tempi
di concessione dei contributi d elementi di semplificazione delle
procedure e della documentazione da produrre per la loro erogazione.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande
di agevolazione secondo le nuove procedure saranno definite da
successiva circolare ministeriale.
DESTINATARI
L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che
operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi
agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e
assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di
prodotti lattiero – caseari.
SEMPLIFICAZIONI
A partire dal 2 maggio sarà possibile inviare le domande di accesso per
l’acquisto agevolato di beni strumentali per l’impresa, ovvero nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
I finanziamenti saranno sganciati dal plafond di Cassa Depositi e
Prestiti, con la possibilità per le aziende di avere a disposizione un
doppio binario per reperire le risorse:
• Cassa Depositi Prestiti;
• Direttamente dalle banche e dalle società di leasing.
Come ulteriore semplificazione non servirà più la garanzia di un
commercialista o revisore legale per la certificazione del
completamento dell’investimento. Le due misure comportano una
riduzione dei tempi di emissione e concessione del contributo (30
giorni dalla delibera bancaria) e per la stipula dei contratti con le PMI, e
l’erogazione da parte delle banche.
INVESTIMENTI E
DOMANDE
Gli investimenti dovranno essere avviati successivamente alla data
della domanda di accesso ai contributi, o comunque entro il termine
previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Come data di
riferimento per l’avvio dell’investimento si tiene conto di quella
dell’inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la
data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare
attrezzature.
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Una volta compilata l’istanza online, dalla sezione modulistica del
MiSE, questa deve essere sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentante o procuratore. La domanda con gli allegati previsti dovrà
essere inviata esclusivamente via PEC agli indirizzi indicati dagli
istituti finanziatori convenzionati (banche o intermediari finanziari), che
concederanno il finanziamento a copertura del 100% delle spese
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CONFIMI RAVENNA NEWS ECONOMICO
ammissibili, sulla base della disponibilità costituita presso la Cassa
Depositi e Prestiti, di importo non inferiore a 20.000 euro e non
superiore a 2 milioni di euro, per una durata massima di 5 anni.
EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Modificate anche le procedure per l’erogazione dei contributi. La
richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere
presentata dalle PMI al Ministero dello Sviluppo Economico entro il
termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione
dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte
dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento.
Secondo la nuova disciplina, gli investimenti devono essere conclusi
entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (a tale
fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito
all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data
dell’ultimo verbale di consegna dei beni).
Le dichiarazioni di ultimazione dell’investimento e della richiesta di
erogazione devono essere firmate esclusivamente dal legale
rappresentate dell’impresa.
CALCOLO DEL
CONTRIBUTO
Per le aziende interessate la nostra Associazione può inviare vai email il
semplice foglio Excel che il MISE ha pubblicato per il calcolo del
contributo erogabile.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Decreto 25 gennaio 2016 del Ministero Sviluppo Economico (MISE)
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 58 del 16 marzo 2016
NOSTRE
INFORMATIVE
PRECEDENTI
Confimi News n° 6 del 19 marzo 2015, n°13 del 19 giugno 2015, n° 15
del 17 luglio 2015, n° 25 del 22 dicembre 2015, n° 3 del 29 gennaio
2016 e n° 7 del 14 marzo 2016
INFO
L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell.
348/7053539 – email: [email protected]) è a disposizione
per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare
eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi
specifici.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 ECONOMICO
OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - FINANZIABILE ANCHE IL
PERSONALE NON ALTAMENTE QUALIFICATO – CIRCOLARE N. 5/E/2016
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
OGGETTO:
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo apre le porte alle attività svolte
da tutto il personale delle imprese, indipendentemente dal titolo di
studio. Anche le attività di ricerca svolte dai dipendenti non in possesso
di lauree in ambito tecnico scientifico potranno essere finanziate con un
credito d’imposta del 25%, anziché del 50% come è previsto per il
personale altamente qualificato. Questa è una tra le principali
precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del
16 marzo 2016.
DESTINATARI
L’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta per attività di
ricerca e sviluppo comprende tutte le imprese, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore in cui operano, nonché dal regime
contabile adottato e dalle dimensioni.
L’agevolazione spetta anche a soggetti che effettuano attività di ricerca
e sviluppo non per finalità proprie, ma su commissione di terzi e ciò
in linea con la ratio della norma che è quella di incentivare con una
misura premiale l’attività di ricerca e sviluppo in sé e per sé
considerata.
BONUS 25%
PERSONALE NON
ALTAMENTE
QUALIFICATO
Al punto 2.2.4 della circolare “spese per competenze tecniche e
privative industriali” viene specificato che nell’ambito della voce
“competenze tecniche” rientrano i costi per il personale non altamente
qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo eleggibili.
Per questa categoria di spesa però la normativa prevede un bonus del
25% invece che del 50% come è previsto per le spese del personale
altamente qualificato. Questa precisazione apre le porte
dell’agevolazione a molte imprese, soprattutto tante PMI che svolgono
le attività di ricerca e sviluppo con personale con pluriennale
esperienza, ma non laureato in ambito tecnico scientifico.
BONUS 50%
PERSONALE
ALTAMENTE
QUALIFICATO
Nella categoria di spese per “personale altamente qualificato”
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono
ricompresi sia i costi per il personale dipendente dell’impresa, con
esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali, sia i costi per il personale in rapporto di collaborazione
con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che
svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria. Se
al contrario i consulenti svolgono la propria attività presso la propria
sede rientrano nella voce di spesa della ricerca contrattuale.
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CONFIMI RAVENNA NEWS ECONOMICO
LAVORATORI
DIPENDENTI
Il primo requisito richiesto ai fini dell’ammissibilità di tale categoria di
spese è la presenza di un rapporto di lavoro da cui deriva un reddito di
lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 49 del TUIR, o a questo
assimilato, ai sensi del successivo articolo 50. In proposito, il decreto
attuativo precisa che non sono agevolabili i costi per il personale
altamente qualificato adibito a mansioni amministrative, contabili e
commerciali.
COLLABORATORI
Per quanto riguarda il personale altamente qualificato “in rapporto di
collaborazione”, il decreto attuativo richiede che il collaboratore
“svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa”.
Con riferimento a tale ultima previsione, si ritiene che l’estensione
dell’agevolabilità al 50 per cento dei costi per il personale altamente
qualificato ai costi derivanti dalle collaborazioni, comprese quelle con i
soggetti esercenti arti e professioni, trovi fondamento nella volontà di
estendere il beneficio “rafforzato” a tutte le forme di lavoro mediante le
quali il personale qualificato può svolgere attività di ricerca alle
dipendenze dell’impresa.
In tale ottica, è richiesto che il collaboratore presti la propria attività
presso le strutture dell’impresa. Al contrario, i costi sostenuti per
l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi
e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi
ammissibili c.d. ricerca “extra-muros”.
COSTI DEGLI
AMMINISTRATORI
Con riferimento all’attività di ricerca svolta dall’amministratore della
società beneficiaria, la circolare precisa che sono senz’altro ammessi i
costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro
dipendente stipulato con l’amministratore che svolge attività di ricerca
e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi
della vigente disciplina sul lavoro. In base alle medesime
considerazioni, la circolare aggiunge che sono agevolabili anche i
compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa,
che svolge attività di ricerca e sviluppo. Naturalmente l’attività svolta
deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile
solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta
dall’amministratore. Ma attenzione non risultano, al contrario,
agevolabili i compensi erogati all’amministratore semplicemente
preposto alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.
ATTIVITA' DI
RICERCA IN AMBITI
DIVERSI DALLA
LAUREA
CONSEGUITA
Il personale altamente qualificato non deve obbligatoriamente essere in
possesso di un titolo di studio in una materia attinente alle attività di
ricerca e sviluppo in cui lo stesso è impiegato, ne essere iscritto ad un
albo professionale. Questa è la precisazione fornita nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate. E’ sufficiente che il dipendente o
collaboratore dell’impresa:
a) sia in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero sia iscritto ad
un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera;
b) sia in possesso di una laurea magistrale, conseguita presso una
università italiana o estera, in discipline di ambito tecnico o scientifico
– secondo la classificazione UNESCO Isced riportate nell’Allegato 1 al
decreto-legge n. 145 del 2013. In merito al requisito b), attesa la
valenza internazionale della citata classificazione UNESCO Isced, si
ritiene che il titolo possa essere conseguito ovunque.
16
CONFIMI RAVENNA NEWS ECONOMICO
COSTI DA
PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE
La circolare precisa che in caso di personale dipendente è necessario
prendere in considerazione il costo effettivamente sostenuto
dall'impresa, intendendo per tale l'importo costituito dalla retribuzione
lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri
previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in
rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di ricerca e
sviluppo.
Per quanto riguarda invece i costi relativi al personale in rapporto di
collaborazione, si precisa che i compensi corrisposti vanno assunti al
netto dell’IVA e al lordo dei contributi previdenziali aggiuntivi
professionali riaddebitati in fattura nonché delle ritenute di acconto.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO Circolare 5/E del 16 marzo 2106 dell'Agenzia delle Entrate
NOSTRE
INFORMATIVE
PRECEDENTI
Confimi News n. 13 del 19 giugno 2015, n. 16 del 5 agosto 2015, n. 18
del 14 settembre 2015, n. 19 del 2 ottobre 2015, n° 24 del 15 dicembre
2015 e n° 6 del 4 marzo 2106
INFO
L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell.
348/7053539 – email: [email protected]) è a disposizione per
fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali
visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.
17
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 ECONOMICO
OGGETTO: CCIAA RAVENNA - APERTURA BANDI CAMERALI PER CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE
Segnaliamo che dal 1° aprile 2016, si apriranno i seguenti bandi della Camera di Commercio di
Ravenna per contributi alle imprese della provincia:
1) Contributi per l'internazionalizzazione e partecipazioni a fiere all'estero
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-
rivolti-alle-imprese/copy2_of_regolamento-per-la-concessione-di-contributi-ad-imprese-della-
provincia-di-ravenna-per-internazionalizzazione%20e%20partecipazione-a-fiere-
allestero/folder_contents
2) Bando per il sostegno alle nuove imprese
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-
rivolti-alle-imprese/copy_of_bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-creazione-di-nuove-
imprese-anno-2016/folder_contents
3) Regolamento concessioni contributi per sistemi di gestione ISO 14001, EMAS, SA8000, studi
LCA, marchi Ecolabel, EPD e Remade in Italy
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-
rivolti-alle-imprese/copy_of_bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-pmi-per-ladozione-di-sistemi-
di-aziendale-emas-sa8000-e-per-lottenimento-del-marchio-ecolabel-europe/copy_of_bando-per-la-
concessione-di-contributi-alle-pmi-per-ladozione-di-sistemi-di-aziendale-emas-sa8000-e-per-
lottenimento-del-marchio-ecolabel-europe
4) Bando incentivi per la banda ultra larga e la connettività di rete
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-
rivolti-alle-imprese/bando-incentivi-per-la-banda-ultralarga-e-la-connettivita-di-rete-anno-
2016/folder_contents
Si raccomanda alle aziende interessate di utilizzare la modulistica scaricabile dai link sopraelencati, in
quanto regolamenti e modelli sono stati modificati rispetto alle versioni precedenti.
La modulistica sarà scaricabile solo a partire dal 1° aprile 2016
Informazioni: Confimi Romagna – Area Economica – Dott. Claudio Trentini –
[email protected] – cell. 348.7053539.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 ESTERO
OGGETTO: EUROSPORTELLO
GIOVEDI’ 7 APRILE - “I MACCHINARI IN IRAN”
L’Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna, in collaborazione con Unioncamere Emilia
Romagna, promuove il progetto
“I macchinari in Iran:
un percorso di opportunità dopo l’Implementation day”
con lo scopo di favorire la conoscenza del Paese che, grazie all'abolizione delle sanzioni economiche, si
sta gradualmente aprendo ai mercati internazionali.
L'iniziativa è rivolta alle aziende regionali produttrici di macchinari e prevede un percorso di
accompagnamento per esplorare il mercato e approfondire le opportunità esistenti sostenendo la
penetrazione delle imprese emiliano-romagnole e favorendo la creazione di nuovi contatti e sviluppo di
nuovi business-collaborazioni con realtà iraniane.
Al seguente link:
http://www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/progetti-per-linternazionalizzazione/progetto-i-
macchinari-in-iran
è possibile scaricare i materiali e il programma dell’incontro che inizierà alle ore 9.30:
• Scheda di adesione
• Programma dell’incontro
• Scheda progetto (azioni, tempistica, ecc.)
• Info aggiornate sull’Iran (informazioni economico-commerciali, dati statistici, studi di settore)
Informazioni: Confimi Romagna – Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – [email protected] –
Tel. 0544.280211.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E TRASFORMAZIONI DEI RAPPORTI A TERMINE NEL 2016 – ISTRUZIONI INPS PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLA LEGGE N. 208/2015
L’art. 1, comma 178 della legge n. 208/2015 ha previsto un esonero contributivo in favore dei datori di
lavoro che, nel corso del 2016, effettuino assunzioni a tempo indeterminato (CONFIMI ROMAGNA
NEWS n. 1/2016).
In particolare, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2016, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Con la circolare 29 marzo 2016 n. 57, il cui contenuto è di seguito riportiamo (con esclusione di quello
riguardante il lavoro agricolo), l’INPS ha illustrato la disciplina del suddetto beneficio contributivo e
fornito le istruzioni per la sua effettiva fruizione.
NATURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi
precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, esso
assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.
Il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con
l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto
a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive
siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da
criteri di discrezionalità amministrativa. Per tali sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a
determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio
nazionale. Si ritiene, di conseguenza, che la disciplina del predetto incentivo non sia sussumibile tra
quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi
dallo Stato ovvero mediante risorse statali).
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO. L’esonero contributivo:
- è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
- non si applica, invece, nei confronti della pubblica amministrazione.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti
di:
- apprendistato (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015);
- lavoro domestico.
CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO. Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato al rispetto, da un lato,
dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, “da ultimo stigmatizzati dall’art. 31 del
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
d.lgs. n. 150/2015”, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione
obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dall’art. 1, comma 178
della legge n. 208/2015.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del
d.lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti
condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da
un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante
contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al
lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Per quanto concerne
l’esercizio del diritto di precedenza, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto
da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere
alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in
essere;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di
lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da
impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro
che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che
assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della
sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica
anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore
somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia
avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a
tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la
nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale. Anche in questo caso, la
nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione,
controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro
effettivo, coincidente con l’utilizzatore;
4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in
cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato;
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli
incentivi, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo non spetta
se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato
mediante contratto di somministrazione (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).
Come già ampiamente evidenziato nella circolare INPS n. 17/2015 (riportata su CONFIMI RAVENNA
NEWS n. 3/2015), anche nell’ipotesi dell’esonero contributivo previsto dai commi 178 e seguenti della
legge n. 208/2015 l’intento legislativo di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
tempo indeterminato fa sì che le disposizioni contenute in tale legge acquisiscano una natura speciale e, in quanto tali, prevalgono sul principio generale sopra indicato di cui all’art. 31, comma
1, lett. a) del d.lgs. n.150/2015. Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato operate nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 178 e seguenti, della legge n. 208/2015, si può fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla n. 208/2015 il
datore di lavoro privato che:
- in attuazione dell’obbligo previsto - da ultimo - dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI
RAVENNA NEWS n. 15 e n. 14 del 2015), assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi (che, quindi, ha maturato il diritto di precedenza all’assunzione).
Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine
in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una
durata superiore a sei mesi;
- nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 47, comma 6 della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento
aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5
dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati
immediatamente alle sue dipendenze.
La condizione ostativa dell’art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 non si applica, inoltre, alle
norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della
legge n. 68/1999 per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che
riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della legge n. 208/2015 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 ( API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2007) di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme
fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, ossia delle condizioni alle quali è subordinato il
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto concerne, invece, i vincoli introdotti dalla legge n. 208/2015, il diritto alla legittima
fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione,
delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A questo riguardo si evidenzia che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero
contributivo in questione, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale,
costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo biennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro
domestico a tempo indeterminato. L’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a
tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce, invece,
condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla norma in esame;
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 208/2015 (1
ottobre 2015-31 dicembre 2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate
o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, nonché facenti capo, ancorché per
interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già
goduto della medesima agevolazione o dell’esonero contributivo triennale previsto dall’articolo 1,
comma 118 della legge n. 190/2014 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1/2015): l’art. 1, comma
178, della legge n. 208/2015 prevede infatti che “L’esonero … non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato”. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di
legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore
di lavoro o a esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facente capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’INCENTIVO. CASI PARTICOLARI. Come innanzi indicato, la fruizione dell’esonero contributivo biennale può essere riconosciuta per
l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti, non risultino
occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di
specificità:
1. la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei
diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera.
Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei
mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove,
sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse
l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
2. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei
casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i
rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di
assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di
lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente
nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente;
3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 del Codice civile con
passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di
lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in
tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il
datore di lavoro cessionario;
4. analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo
residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 del Codice civile, secondo
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
5. non si ha diritto alla fruizione dell’esonero laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda
come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare
l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e
delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il
rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione - il superamento del periodo di prova - deve
essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
6. l’esonero contributivo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento
ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato
vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 181 della legge 208/2015, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di
servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava
fruendo dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione
dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il
rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti l’assunzione, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’esonero contributivo
biennale spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la
somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
In applicazione del principio di cumulo stabilito dall’art. 31, comma 2 del d.lgs. n. 150/2015, l’esonero
contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in
favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato,
purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo
introdotto dall’art. 1, comma 178 della legge n. 208/2015, primo fra tutti la condizione di assenza di
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.
Pertanto, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, è possibile fruire dell’esonero contributivo biennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero. A titolo di esempio, si consideri la seguente situazione:
- l’agenzia di somministrazione Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1 febbraio 2016,
il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo
dell’esonero contributivo;
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
- il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2016 (durata dell’esonero contributivo pari a 2
mesi);
- qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero
contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 22 mesi, corrispondenti
alla differenza fra 24 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di
somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione
della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE. L’esonero contributivo biennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in
relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2016, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4,
commi 8-11 della legge n. 92/2012. Come già previsto per l’esonero triennale introdotto dalla legge n.
190/2014, si conferma che è però possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato con persona iscritta nelle liste di mobilità, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Sul punto, si fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di
decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato – mediante
comportamenti univoci - il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non
risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro che ha trasformato a tempo
indeterminato il rapporto a termine instaurato con persona iscritta in tali liste, abbia già richiesto e
iniziato a fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 2, secondo periodo della legge 223/1991,
non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero
biennale.
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999; b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2010,
pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della
retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 19 e n 16
del 2011). A differenza dell’esonero contributivo previsto dalla legge n. 208/2015, la fruizione
dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori ai sensi del citato decreto è subordinata al
rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd.“de minimis” e non spetta qualora l’assunzione
medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto
collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all’art. 2, comma 10-bis
della legge n. 92/2012, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse
stato assunto per la durata residua del trattamento (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e n. 14 del
2012). A differenza dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, la fruizione
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è invece subordinata al rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca
attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai
sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015;
d) l’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche (CONFIMI RAVENNA
NEWS n. 25 e n. 19 del 2014).
In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui alla presente circolare esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di
lavoro che, a partire dall’1 gennaio 2016, effettuano nuove assunzioni o trasformazioni con contratto a
tempo pieno e indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove
ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla legge n. 208/2015 unitamente
all’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4 della legge n. 223/1991, pari al 50%
dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità
medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età
superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50
anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei
casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, purché il nuovo rapporto sia a tempo pieno.
Sul piano operativo, come già previsto nella circolare INPS n. 178/2015, per godere dell’incentivo di
natura economica previsto dall’art. 8, comma 4 della legge 223/1991, unitamente all’esonero triennale,
è necessario che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T
alla Sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e valorizzi
nel flusso UniEmens nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il
<TipoIncentivo> “MOBI” .
ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO. L’incentivo introdotto dalla legge n. 208/2015, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
- come espressamente previsto dal comma 178 della legge n. 208/2015, dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile” di cui al comma 755 della legge n.
296/2006;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi si solidarietà di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n.
148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 18/2015), per effetto dell’esclusione dall’applicazione
degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Vanno inoltre escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento. Pertanto, non sono soggette all’esonero contributivo biennale le seguenti
forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (CONFIMI RAVENNA NEWS n.
7/2015), di cui all’art. 1, comma 29 della legge n. 190/2014;
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30%
della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al
finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della
legge n. 388/2000;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di
assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il
contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3, comma 15 della legge 297/1982 destinato al
finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero
contributivo biennale. Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata
disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine
rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal
versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare
l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto
abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del
massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Inoltre, poiché l’esonero contributivo biennale opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso
di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 252/2005 –
destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile,
nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale
dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi
dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30 della legge n.
92/2012 (ossia, la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40%).
La durata dell’esonero contributivo è stabilita in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la
somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la
durata complessiva di 24 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei
benefici.
L’esonero consiste nella misura del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la
misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario
ridotto di lavoro.
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Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel
corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00
su base annua.
CODIFICA DATORI DI LAVORO UNIEMENS SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA>. I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo inoltreranno all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dall’1
gennaio 2016, assume il seguente nuovo significato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e
seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”. Tale richiesta andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo codice per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
La richiesta dovrà essere inoltrata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale
aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n.
208/2015”, e utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione
6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi
178 e seguenti”.
La sede INPS territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione
contributiva interessata con validità 1/01/2016-31/12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro
attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
DATORI DI LAVORO UNIEMENS SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA>. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’ESONERO. I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori
per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e
l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento
<Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del
mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
• nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BIEN” avente il significato di
“Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208”;
• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo
relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la
valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di
competenza di aprile e/o maggio 2016.
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I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
• con il codice “L446” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico,
commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
• con il codice “L447” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero
contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di
€ 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque
rispettivamente entro il primo e il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il
rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:
• <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L702” avente il significato di
“conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
• <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla
base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno
di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M305” avente il
significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n.
208/2015”;
• nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
Nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un lavoratore per il quale il
datore di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale, all’atto della compilazione del flusso
e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:
• indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione
1M (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella
fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015);
• valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della
posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione
nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 1M senza la contemporanea
valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
OGGETTO: DETASSAZIONE DELLE SOMME PREVISTE DAI CONTRATTI DI
SECONDO LIVELLO
FIRMATO (MA NON ANCORA IN G.U.) IL DECRETO CHE NE DEFINISCE I
CRITERI DI APPLICAZIONE
L’art. 1, comma 182 della legge n. 208/2015 ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del
prestatore di lavoro, sono soggetti a un’imposta sostitutiva (cd detassazione) dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%
(CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016), entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, le
somme erogate (nel 2016) sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa o di premi di risultato di
ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con un apposito decreto.
Il limite anzidetto è aumentato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro con le modalità specificate nel menzionato decreto (art. 1, comma 189
legge n. 208/2015).
Considerata la rilevanza dell’argomento di cui si tratta, riteniamo utile anticipare e segnalare quanto
segue.
Sul sito internet del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato inserito l’accluso testo del
decreto interministeriale – alla data di chiusura di questo Notiziario non ancora in vigore in quanto non
pubblicato in Gazzetta Ufficiale – che individua: (a) i criteri di misurazione degli incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali
legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile; (b) i criteri di individuazione
delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; (c) le modalità di
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro; qui sotto ne riportiamo in
sintesi il contenuto.
I criteri di misurazione per i premi di risultato
Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali (cd “di secondo livello”)
devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori
produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al “lavoro agile” quale modalità
flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito
dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori
numerici o di altro genere appositamente individuati.
La partecipazione agli utili dell’impresa
Il decreto chiarisce che, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, si
intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del Codice civile e che l’applicazione
dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme
erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori
Il decreto stabilisce che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione
agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un
piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano
responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o
sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli
obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che
illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al
fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o
formazione.
Deposito e monitoraggio dei contratti
L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto presso la
competente Direzione Territoriale del Lavoro, da effettuare entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione,
insieme con la dichiarazione di conformità del contratto stesso alle disposizioni del decreto, redatta in
conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile. Per i premi di risultato relativi al 2015, il
deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi
all’entrata in vigore del decreto.
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OGGETTO: DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
– ABILITATE TUTTE LE SEDI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL
LAVORO
L’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 prevede:
a) (al comma 1) che, al di fuori delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto o di dimissioni
presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento (da convalidare dal Servizio Ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali), dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su appositi moduli
disponibili sul sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente
con le modalità individuate dal d.m. 15/12/15, già illustrate e commentate su CONFIMI
ROMAGNA NEWS n. 7, n. 6 e n. 2 del 2016;
b) (al comma 4) che “la trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite
dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di
certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276”.
Per quanto concerne le citate commissioni di certificazioni, con l’acclusa nota 24 marzo 2016 n. 1765,
il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che:
- la formulazione normativa (di cui al menzionato comma 4) fa “evidentemente” riferimento alle
loro “sedi”, dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale, e
non già alle stesse intese come “organi”;
- la procedura da queste svolta, di conseguenza, può essere utilmente esercitata
direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di presidente della commissione,
anche per il tramite di personale appositamente incaricato.
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m_lps.33.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0001765.24-03-2016
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OGGETTO: DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI IN VIGORE DAL 12 MARZO 2016
RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute e dei dubbi emersi in merito alla nuova procedura telematica prevista dall’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 per formalizzare le dimissioni/risoluzioni consensuali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7, n. 6 e n. 2 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha costituto, all’interno del sito www.cliclavoro.gov.it, una sezione in cui sono riportate le risposte alle domande rivolte con più frequenza; di seguito riportiamo quelle fornite fino alla data di chiusura di questo Notiziario.
***
1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale? Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n. 151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo. 2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato? Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n. 12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego. 3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura? Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale. 4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato? No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016. 5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie? No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato. 6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata? Sì.
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7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura? No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012. 8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino? È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo. 9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo? Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto. 10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire? È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata. 11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale - attraverso un soggetto abilitato? No. 12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza? No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa. 13. Il modello è disponibile anche in altre lingue? Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano. 14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura? Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso. 15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato? No, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 non prevede che il singolo professionista possa ritenersi abilitato alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto. Sono abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 76, comma 1 lett c-ter) del D.lgs. 276/2003. 16. I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura? Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura. 17. La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore? No. Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.
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18. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico? La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. 19. Per gli esodi volontari effettuati a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria, la nuova procedura deve essere applicata? La nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi “protette”), secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2016. 20. Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi? Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la “forma tipica” delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2016. 21. Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione? In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo. 22. Nell’ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione? Come indicato nella circolare n. 12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente. 23. Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta? La procedura telematica introdotta dall’articolo26 del D.lgs. 151/20015 e dal DM del 15 dicembre 2015 interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro. 24. Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti? Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.
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25. I soggetti abilitati sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico? Sì, come specificato nell’allegato B del DM 15 dicembre 2015. I soggetti abilitati dovranno quindi adottare tutte le misure idonee all’accertamento dell’identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica. 26. Le Commissioni di certificazione costituite presso le DTL in che modo possono assistere il lavoratore nella trasmissione del modello telematico? Come chiarito nella nota direttoriale del 24 marzo 2016, la procedura può essere esercitata direttamente dal Direttore della DTL, in qualità di Presidente della Commissione, anche per il tramite del personale appositamente incaricato. 27. Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Tale disposizione, a sua volta, rinvia tra gli altri all’articolo 411 C.P.C. che individua, testualmente, la “sede sindacale”. Cosa si intende esattamente per “sede sindacale”? Tale espressione indica, di prassi, l’ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l’assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell’atto. 28. In caso d’invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 26 del D.lgs.151/2015, quelle telematiche vanno revocate? No, in questo caso non è necessaria la revoca. 29. Se la data di decorrenza delle dimissioni coincide con il sabato o un giorno festivo, quale giorno andrà inserito? La nuova modalità telematica di trasmissione delle dimissioni non ha innovato la disciplina giuridica che regola il rapporto di lavoro, ma solo la modalità di tale trasmissione. Se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone nulla in proposito, il conteggio dei giorni comprende giorni consecutivi e quindi il primo giorno non lavorato può coincidere con un giorno festivo. 30. I lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica dovranno effettuare la procedura? Sì, in quanto la procedura deve essere effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, come ha specificato la circolare n. 12/2016, a prescindere dalla natura del datore di lavoro. 31. Per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione si applica la nuova procedura? Il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore. La procedura telematica deve essere quindi seguita dal lavoratore in somministrazione, in quanto tale rapporto non rientra tra le fattispecie escluse, di cui all’art. 26, comma 7, D.lgs. 151/2015 e riprese dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.
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OGGETTO: DURC E CAUSE OSTATIVE AL SUO RILASCIO – MODIFICATO IL
MODELLO DELL’AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE
(EVENTUALMENTE) ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
L’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (“Semplificazione in materia di documento
unico di regolarità contributiva” – DURC), riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2015,
prevede che “ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità
(…) le violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate
nell’allegato A (*)
, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o
del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi,
inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l’eventuale successiva
sostituzione dell’autore dell'illecito.”
Il datore di lavoro è quindi tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro,
che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il
decorso del periodo ivi indicato per ciascun illecito (art. 8, comma 4 del d.m.).
Considerate le modifiche apportate in materia dal d.m., con nota 15 marzo 2016 n. 5081, il ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato:
a) di aver modificato il modello precedentemente utilizzato per rendere la suddetta
autocertificazione;
b) che restano valide le dichiarazioni già rilasciate, prima dell’1 luglio 2015 (data di entrata in
vigore del d.m. 30/01/15), ai sensi dell’abrogato decreto ministeriale 24 luglio 2007;
c) che il nuovo modello (sotto riportato e pubblicato nella sezione “Strumenti e servizi” alla voce
“Modulistica” del sito www.lavoro.gov.it) dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro
che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo l’1 luglio 2015, la dichiarazione in merito
all’assenza di cause ostative al rilascio del DURC. La trasmissione del nuovo modello
sostituisce quella già inviata e si dà per effettuata alla data di invio della precedente.
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(*)
Allegato A
Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’articolo 8 la cui
violazione è causa ostativa alla regolarità
VIOLAZIONE PERIODO DI NON REGOLARITA'
Articolo 437 c.p. 24 mesi
Articolo 589, comma 2, c.p. 24 mesi
Articolo 590, comma 3, c.p. 18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione e
prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5, lett. a),
b), c), d); 68, comma 1, lett. a), b); 87, commi 1, 2
e 3; 159, commi 1 e 2, lett. a), b); 165; 170; 178;
219; 262, commi 1 e 2 lett. a), b); 282, commi 1 e 2
lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1
lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 [*]
3 mesi [*]
Solo se inerente a un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera
regolarmente impiegata.
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OGGETTO: INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
INDICAZIONI INAIL SULLA SEMPLIFICAZIONE (IN VIGORE DAL 22 MARZO 2016) DEGLI ADEMPIMENTI
L’art. 21 del d.lgs. n. 151/2015 ha, tra l’altro, apportato semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015); con la circolare 21/03/16 n. 10 l’INAIL ha quindi illustrato le modifiche introdotte al testo unico delle corrispondenti disposizioni di cui al d.P.R. n. 1124/1965, in vigore dal 22 marzo scorso e che di seguito riportiamo. OBBLIGO D’INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO (art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965) L’art. 53, commi 7 e 8 del d.P.R. n. 1124/1965, come modificati dall’art. 21, comma 1), lett. b) del d.lgs. n. 151/2015, prevede che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore
infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini
degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via
telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso
esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.”
Ai sensi del nuovo art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro: 1) diversamente da quanto previsto dalla normativa in vigore fino al 21/03/16, è esonerato
dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico, in quale, infatti, dovrà essere inviato all’Istituto direttamente dal medico che lo redige;
2) è (ancora) tenuto a trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL in caso di infortunio non guaribile entro tre giorni o di malattia professionale, rispettivamente, entro due o cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia;
3) è obbligato a indicare nella denuncia telematica i riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore. A tal fine, in apposita sezione del portale dell’INAIL, dal 22 marzo 2016 sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica. La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, ai sensi dell’art. 203 del d.P.R. n. 1124/1965, l’obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell’azienda artigiana. Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
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TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE ALL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA (art. 54 del d.P.R. n. 1124/1965). Il comma 1, lett. c) dell’art. 21 del d.lgs. n. 151/2015 ha modificato l’art. 54 del d.P.R. n. 1124/1965, ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmettere all’Autorità di Pubblica Sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento. Tale obbligo riguarda gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni; fino al 21 marzo 2016, invece, il datore di lavoro doveva denunciare direttamente alla predetta Autorità ogni infortunio sul lavoro che avesse avuto per conseguenza la morte del lavoratore o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. INCHIESTA SUGLI INFORTUNI (art. 56 del d.P.R. n. 1124/1965) Al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni previste dall’art. 56 del d.P.R. n. 1124/1965, l’INAIL mette a loro disposizione i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. NUOVI SERVIZI PER GLI UTENTI Dal 22 marzo 2016 sul portale dell’Istituto assicuratore sono disponibili i seguenti servizi per medici, strutture sanitarie e datori di lavoro: - servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie,
per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale; - “cruscotto certificati medici” per la consultazione degli stessi da parte dei datori di lavoro e
degli intermediari. ISTRUZIONI PER I LAVORATORI In caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo assolve l’obbligo previsto dall’art. 52 del d.P.R. n. 1124/1965 di: - dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio. Ne consegue che, come sotto
precisato, l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la denuncia decorre dal momento in cui riceve, dal dipendente, i riferimenti del certificato medico;
- comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.
In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea. ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO Come sopra indicato, dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia
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e viene resa accessibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all’INAIL tramite i seguenti dati obbligatori: - codice fiscale del lavoratore; - numero identificativo del certificato medico; - data di rilascio del certificato medico. L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente. Resta invece fermo, per il datore di lavoro, l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini sopra indicati. Nelle denunce devono essere obbligatoriamente riportati anche i seguenti, nuovi dati: - numero identificativo del certificato medico; - data di rilascio del certificato medico. Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’INAIL via PEC, questo potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati. In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, l’applicativo avverte l’utente con apposito messaggio “Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all’istituto” e permette comunque l’invio della denuncia. Nel caso in cui i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto assicuratore, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa. In attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”, dicitura riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce. ASSISTENZA Per informazioni e assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center INAIL al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. È inoltre disponibile, sotto la sezione Contatti (Supporto) del Portale, il servizio “INAIL Risponde” che permetterà di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.
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OGGETTO: INPS - INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO
NUOVI TASSI DAL 16 MARZO 2016
La Banca Centrale Europea ha deliberato la riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) - da
utilizzare per il pagamento rateale dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione - che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è fissato nella misura dello 0,00%
(circolare INPS 16 marzo 2016 n. 49).
Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4 del d.l. n. 318/1996,
convertito dalla legge n. 402/1996, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione
rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme
di previdenza e di assistenza obbligatoria, risulterà pari al TUR maggiorato di 6 punti percentuali.
INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni presentate dal 16 marzo 2016, dovrà essere
calcolato sulla base del nuovo tasso del 6,00%.
INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota
del 6,00% si applica a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 16 marzo 2016 si determina come segue:
• per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini
oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al TUR
(0,00%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 5,50% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma
8, lettere a) e b) secondo periodo della legge n. 388/2000;
• per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’INPS dall’1 ottobre 2000, denunciati dagli
interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il
tasso è pari al 30% annuo ai sensi della legge n. 388/2000 - art. 116, comma 8, lettera b);
• per le inadempienze previste al comma 10 del menzionato art. 116, è pari al TUR maggiorato di 5,5
punti e, quindi, al 5,50% annuo.
SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che
in caso di procedure concorsuali, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della legge n.
388/2000, le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR.
Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle
sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti.
Con la predetta deliberazione, tuttavia, è stato anche stabilito che il limite massimo della riduzione non
può essere inferiore alla misura dell’interesse legale (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996);
pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione
massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due
punti”.
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Tenuto conto che il tasso del TUR è inferiore alla misura dell’interesse legale - pari allo 0,2% dall’1
gennaio 2016, ai sensi del decreto 11/12/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016) -, nell’ipotesi
prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura
degli interessi legali (0,2% annuo).
Nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al
TUR maggiorato di due punti, quindi al 2,00%.
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OGGETTO: INTERRUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
SOMMA DOVUTA ALL’INPS DAL DATORE DI LAVORO PER IL 2016
In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI
(licenziamento e dimissioni per giusta causa - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015), è dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale maturati dal dipendente negli ultimi tre anni (art. 2, comma 31, legge n.
92/2012 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2015, n. 3/2014, n. 8 e n. 1 del 2013; API INDUSTRIA
NOTIZIE n. 23, n. 15 e n. 14 del 2012).
Con la circolare n. 48/2016 (di cui si tratta anche in un’altra parte di questo Notiziario) l’INPS ha
comunicato che, per l’anno in corso, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo
dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.195,00 (nel 2015 era di 1.195,37 euro). Ne
consegue che per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto nel 2016, per ogni 12 mesi di
anzianità aziendale maturata dal dipendente negli ultimi 3 anni, la contribuzione da versare sarà pari a €
489,95 (€ 1.195,00 x 41%) – e l’importo massimo, di conseguenza, corrisponderà a € 1.469,85 (nel
2015 era 1.470,30 euro).
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OGGETTO: PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2016
Con l’acclusa circolare n. 51 del 17 marzo scorso, l’Inps ha diramato le retribuzioni convenzionali da
prendere a riferimento per l’erogazione, nel corso del 2016:
A) delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi in favore:
- dei lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1970;
- dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
- dei compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari;
- dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo per maternità/paternità);
- delle lavoratrici commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici
agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne
(solo maternità/paternità);
B) delle prestazioni sotto riportate:
- maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti
alla gestione separata dei lavoratori autonomi;
- assegni di maternità dei Comuni;
- assegni di maternità dello Stato;
- congedo parentale di cui all’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 151/2000;
- indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei
familiari di portatori di handicap, di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001.
***
«A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere
calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2016, si comunicano gli importi giornalieri sulla
cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui
trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni
di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto
all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate
commisurandole alla misura fissa. Con riferimento agli importi da corrispondere per l’anno 2016 a titolo di
indennità antitubercolari, si rinvia alla circolare n. 3 del 13.01.2016.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi). Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici
previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno
2016 [1], sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di
legge, che è pari, per il 2016, ad euro 47,68 (circolare n. 11 del 27.01.2016 - par. 1).
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2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità/paternità e tubercolosi). Come precisato con messaggio n. 29676 del 7.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle
prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2016, è pari a euro 42,41(circolare n. 11 del
27.01.2016 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi). Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 maggio 2015 sono state
determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2015 ai fini previdenziali
(v. tabella allegata). Con la circolare n. 132 del 2.07.2015, sono state fornite le relative istruzioni operative.
Con riferimento ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (tenuto
conto di quanto precedentemente specificato), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei
confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali,
nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno
per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del
02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2015 [2], e
liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2014,
dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2016 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di
consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2015.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal
2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della
misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà
comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito
valido per l’anno 2015 pari a euro 55,05 (circolare n. 108 del 27.05.2015).
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi). Con decreto ministeriale 25 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, (G.U. n. 24 del 30.01.2016) ha determinato le retribuzioni
convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2016 a favore dei lavoratori in
argomento per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia,
maternità/paternità e tubercolosi (tenuto conto di quanto precedentemente specificato), per le quali sono da
prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2016, sono riportate nella circolare n. 23 del 9.02.2016 -
allegati 1 e 2.
5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità/paternità). Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2016,
devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (circolare n. 16 del 29.01.2016):
• euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
• euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
• euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
• euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI, PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (maternità). L’indennità di maternità, per i due mesi precedenti alla data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data,
nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate
utilizzando gli importi di seguito indicati.
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 42,41 corrispondenti al limite
minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2015 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (tabella A -
circolare n. 11 del 27.01.2016), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2016, anche
quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2015 (articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).
Artigiane: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2016 per la
qualifica di impiegato dell’artigianato (tabella A - circolare n. 11 del 27.1.2016), con riferimento agli eventi per
i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2016.
Commercianti: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2016
per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A - circolare n. 11 del 27.1.2016), con riferimento agli
eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2016.
Pescatrici: euro 26,49 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2016
per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250 (punto 3 della circolare n. 11 del 27.1.2016), con riferimento agli eventi per i quali il
periodo indennizzabile abbia inizio nel 2016.
B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI. Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2016 per le prestazioni di malattia,
degenza ospedaliera e maternità/paternità da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l’ammontare
degli assegni di maternità concessi dai comuni e quelli dello Stato concessi dall’Inps. Vengono, altresì, indicati i
limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs.
n. 151/2001 e gli importi massimi per l’anno 2016 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo
per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera).
Generalità
Per l’anno 2016, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale
obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo
parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia risultano pari a (circolare
n. 13 del 29.01.2016):
- 27,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 31,72% per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2016,
applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per
il suddetto anno, a euro 15.548,00 (circolare n. 13 del 29.01.2016).
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
- 359,16 euro per i lavoratori libero professionisti;
- 410,99 euro per le altre categorie di lavoratori.
Per gli eventi insorti nel 2016, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza
ospedaliera e dell’indennità di malattia [3] corrisponde a euro 70.266,80 (l’importo corrisponde al 70% del
massimale 2015, pari a euro 100.324,00 – circolare n. 27 del 5.02.2015).
Indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 1, comma 788, legge
296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011)
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera
a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l’indennità di malattia viene calcolata -
applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei
12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2016, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è
stato confermato rispetto a quello indicato per l’anno precedente (sulla base di quanto evidenziato in premessa)
e risulta pari a euro 100.324,00 (circolare n. 13 del 29.01.2016), l’indennità viene calcolata su euro 274,86 (euro
100.324,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
• euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
• euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
• euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di
contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (circolare n. 147 del 23.07.2001), l’indennità in questione va calcolata –
con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il
ricovero - sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma
18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2016, l’indennità, calcolata su euro 274,86, corrisponde,
per ogni giornata indennizzabile, a:
• euro 21,99 (8%), in caso di accrediti contributivi da3 a 4 mesi;
• euro 32,98 (12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi;
• euro 43,98 (16%), in caso di accrediti contributivi da9 a 12 mesi.
2) ASSEGNI DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con circolare n. 46 del 02.03.2016, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2016, è pari a -0,1%. Pertanto, considerato che il
Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 35 del 12.2.2016 ha
precisato che, in conformità con quanto espresso in premessa, restano fermi per l’anno 2016 la misura e i
requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità, si rappresenta che per
le nascite avvenute nel 2016 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia
avvenuto nel 2016, la misura dell’assegno di maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) sono i medesimi indicati nella circolare n.64 del 30.03.2015 e di seguito
riportati:
• assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45;
• indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre
componenti pari a euro 16.954,95.
3) ASSEGNI DI MATERNITÀ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001), valido per le
nascite avvenute nel 2016 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in
famiglia sia avvenuto nel 2016, è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24 (circolare n. 11 del 27.01.2016, par.
9), tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice ISTAT per il 2016
risultata pari a -0.1% (circolare n. 46 del 02.03.2016). [4]
4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001. In base al decreto ministeriale 19.11.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n.
280 del 01.12.2015) - che stabilisce nella misura dello 0,0% la percentuale di variazione per il calcolo della
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2016 - il valore provvisorio
dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2016 è pari a euro 6.524,57 (v. tabella B,
allegato 4, della circolare 210 del 31.12.2015).
Tale importo, com’è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi
previsti dal comma 3, dell’articolo 34, del D.Lgs. n. 151/2001[5]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente
che, nel 2016, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
32 del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e
mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2016 il valore provvisorio di tale importo
risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto
importo annuo per il 2016, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2016.
Come noto (circolare n. 14 del 15.01.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da
rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo
al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità
economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo
complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno
nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo
massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura
figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può
comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, si ribadisce che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo da utilizzare per
l’adeguamento 2016 ha assunto valore negativo (-0,1%).
Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto al citato comma 287, dell’articolo 1, della legge n. 208/2015 (vedi
premessa), restano fermi, per l’anno 2016,i valori, già indicati nella circolare n. 78 del 16.04.2015, relativi al
tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo e al
valore massimo dell’indennità economica annuale (tabella 1). Si confermano, altresì, gli importi massimi di
retribuzione figurativa annuale e settimanale (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti. Si
rideterminano, invece, essendo il 2016 un anno bisestile, i valori massimi dell’indennità economica giornaliera
(tabella 1) e della relativa contribuzione figurativa (tabella 2).
TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo indennità
Importo massimo giornaliero indennità
2016 47.445,82 35.674,00 97,47
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
A B C D
Anno retribuzione figurativa massima annua
retribuzione figurativa massima settimanale
retribuzione figurativa massima giornaliera
2016 35.674,00 686,03 97,47
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2016, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di
gennaio 2016, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro
è sorto nel mese di gennaio 2016 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982). [2] Circolare n. 134386 AGO del 6.04.1982 [3] “L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati,
risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi
precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al
massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per
cento” (articolo 3 del D.M. 12.1.2001). [4] Si rammenta che per il 2015 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a euro 2.086,24. [5] Circolari n. 109 del 06/06/2000, n. 8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008.» Allegato N. 1:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2051%20del%2017-03-2016_Allegato%20n%201.doc
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
OGGETTO: SETTORE EDILIZIA - CONTRIBUTI 2015 RIDOTTI DELL’11,50%
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS
Il decreto ministeriale 1 dicembre 2015 ha confermato, per l’anno scorso, la riduzione – prevista
dall’art. 29, comma 2 del d.l. n. 244/1995 (convertito con modificazioni in legge n. 341/1995) –
dell’11,50% sull’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro esercenti
attività edile devono versare all’INPS e all’INAIL per gli operai occupati 40 ore a settimana (CONFIMI
ROMAGNA NEWS n. 3/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2015).
Con la circolare 17 marzo 2016 n. 52 l’INPS ha quindi riepilogato la normativa che disciplina la citata
riduzione contributiva e fornito le seguenti indicazioni operative per l’ammissione e il godimento del
regime agevolato.
Caratteristiche della riduzione contributiva.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a
settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici
statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi
da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 a 412000 a 439909 [1].
Si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi
1 e 2 della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005; la stessa deve
essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti [2].
Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:
• compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
• non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto
dall’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi
interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di accesso al beneficio.
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
• rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, che impone a tutti i
datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata
tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 338/1989, convertito con
modificazioni dalla legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
• i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di
applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8 del decreto-legge n. 223/2006).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste
specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (per esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 04/04/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE
sensi della legge n. 223/1991 o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
legge n. 190/2014).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare INPS 30 ottobre 1995 n. 269, la riduzione
contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai
lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per
accedere al beneficio, le sedi INPS territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei
riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono
essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile
all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito www.inps.it, nella sezione “comunicazioni on-
line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi
centrali dell’INPS e definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito
alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad
aprile 2016; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziendale.
Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N
fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la
validità fino ad aprile 2016.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2015.
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce
contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.
Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, il codice L206 non potrà essere utilizzato; andrà
viceversa utilizzato il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento
<AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi
antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità
“contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile
riportato nell’allegato 2; la sede INPS competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il
codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della
fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive
(UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella
sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in
forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai
non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive
UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al
2015 fino al 15 maggio 2016.
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[1] Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in
oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da
432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai
codici di autorizzazione 3N e 3P.
[2] Misure previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge n. 296/2006, e
dall’art. 8 del d.l. n. 203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, nel testo novellato dal comma 766 della
legge n. 296/2006).
Allegato N. 2:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2017-03-
2016_Allegato%20n%202.doc
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OGGETTO: TIROCINANTI (AVVIATI, ENTRO IL 31 GENNAIO 2016, TRAMITE IL
PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI”) ASSUNTI DA MARZO A
DICEMBRE 2016 A TEMPO INDETERMINATO - “SUPER BONUS
OCCUPAZIONE”
Nell’ambito del c.d. “Programma Garanzia Giovani” è prevista l’attivazione di tirocini formativi di
durata fino a 6 mesi (12 mesi nel caso di persone disabili o svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 [*]
), finalizzati ad agevolare le scelte professionali, ad aumentare le possibilità occupazionali e a favorire
il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano
assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un
percorso di studio o formazione - i c.d. “Neet” “Not engaged in Education, Employment or Training”
(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 21/2014).
Con l’accluso decreto direttoriale n. 16\II\2016 del 3 febbraio scorso, pubblicato il 26 febbraio 2016
nella sezione “Pubblicità Legale” del sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tale
dicastero ha istituito l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini”,
spettante ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto o stia
svolgendo un tirocinio curriculare e/o extracurriculare ” avviato, nell’ambito del Programma
“Garanzia Giovani, entro il 31 gennaio 2016.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dall’1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, pari a € 50.000.000, ed è autorizzato ove sussistano le seguenti
condizioni:
a) il tirocinio curriculare e/o extracurriculare sia finanziato con risorse del Programma “Garanzia
Giovani”;
b) il giovane che ha svolto ovvero sta svolgendo il tirocinio, all’inizio del percorso fosse un “Neet”.
L’importo dell’incentivo è determinato in base alla classe di profilazione assegnata al giovane dai
Centri per l’Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico, come riportato
nella tabella che segue.
TIPOLOGIA DI CONTRATTI
INCENTIVATI
BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL
GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI
BASSA MEDIA ALTA MOLTO
ALTA
Contratto a tempo indeterminato 3.000 6.000 9.000 12.000
L’incentivo:
- è riconosciuto dall’INPS (con le modalità che, alla data di chiusura di questo notiziario, non sono
ancora note) ed è fruibile in 12 quote mensili di pari importo; qualora il rapporto cessi prima di un
anno, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso;
- è fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de
minimis” (l’importo complessivo degli aiuti di stato concessi a un’impresa non può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; per il settore del trasporto su strada l’importo degli
aiuti non deve invece superare i 100.000 euro sempre nell’arco di tre esercizi finanziari);
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- può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis alle seguenti condizioni, conformemente alla
disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014:
a) per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora
l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui alla lett. c
che segue. L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di
dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
b) per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti
qualora, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto (ovvero ove sussistano le
condizioni di cui alla lett. c che segue), ricorra una delle seguenti condizioni:
� non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del d.m. 20
marzo 2013;
� non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una
qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo
impiego regolarmente retribuito;
� siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello
Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il
richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla
Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengano al genere
sottorappresentato, ai sensi del d.m. 20 marzo 2013;
c) il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti
occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per
raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa
e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
- è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi
rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (ovvero applicabili a tutti i datori di lavoro e per
l’assunzione di qualsiasi lavoratore, quale, a titolo esemplificativo, l’esonero contributivo triennale
previsto dalla legge n. 190/2014, o quello biennale di cui alla legge n. 208/2015);
- è altresì cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi
natura selettiva (quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti per l’assunzione di lavoratori
ultracinquantenni disoccupati da 12 mesi), ma nei limiti del 50% dei costi salariali.
[*]
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/91, “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli
ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti
indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.”
***
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OGGETTO: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL, ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - IMPORTI 2016
L’art. 3, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015)
prevede che, con effetto dall’1 gennaio di ciascun anno, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)
e b) del comma 5 del medesimo articolo (i c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché
la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a
riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del
100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
Tenuto conto della variazione del citato indice accertata per l’anno 2015, l’INPS, con la circolare 14
marzo 2016 n. 48, ha comunicato quanto segue.
I - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs.
n. 48/2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità
aggiuntive) – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l’anno
2016, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista
dall’art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%:
Trattamenti di integrazione salariale Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96 Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70 In base al combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. i) e m), dell’art. 46 del d.lgs. n. 148/2015 (che
hanno abrogato, rispettivamente, l’art. 1 della legge n. 863/84 e l’art. 13 della legge n. 223/91), per le
integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con il limite - contrariamente a quanto previsto dalla previgente normativa - dei suddetti massimali. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17,
della legge n. 549/1995, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale
concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95 Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64
II - INDENNITÀ DI MOBILITÀ In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 223/91, gli importi massimi
mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da
liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile
di riferimento – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l’anno
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2016, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista
dall’art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%:
Indennità di mobilità Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96 Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70 III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art.
11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991, nonché a quello di cui all’art. 3, comma 3, della legge n.
451/1994, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo II.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla
legge n. 427/1975, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge n.
191/2009, è fissato, per l’anno 2016, in euro 635,34 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è
pari a euro 598,24.
IV - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI L’importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione NASpI, per la quale non opera la
riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986, è pari, per il 2016, a euro 1.300,00.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n.
7/2015), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI
è pari, per il 2016, a euro 1.195,00.
V- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL (spettante ai collaboratori
coordinati e continuativi, esclusi gli amministrazioni e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata dell’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, disoccupati involontariamente e in
possesso dei requisiti riportati a pag. 51 e 52 di CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015) è pari, per il
2016, a euro 1.195. L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il
2016, euro 1.300.
VI - ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari,
dall’1 gennaio 2016, a euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art.
26 della legge n. 41/86.
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OGGETTO : INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR MESE DI FEBBRAIO 2016
L’ISTAT, Istituto Centrale di Statistica, ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di febbraio 2016 pari a 99,5
(base 2015 = 100).
In applicazione dell’art. 5 della legge n. 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato
risolto dal 15 febbraio 2016 al 14 marzo 2016 la percentuale di rivalutazione da applicare al
Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a 0,2500%.
La predetta percentuale viene così determinata:
indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2015 100,0
indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2016: 99,5
incremento in cifra rispetto a dicembre 2015 ( 99,5 – 100,0): 0 incremento in percentuale rispetto a dicembre 2015 al 100%
(0,0 x 100 /100,0): 0
75% dell’incremento in percentuale (0,0 x 0,75): 0
valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di
dicembre 2015 (1,5 / 12 x 2): 0,250
indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di dicembre 2015
non arrotondato (0,250 + 0,0): 0,250
indice ISTAT arrotondato relativo al mese di febbraio 2016 (da
applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2015): 0,250
L’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di marzo 2016 sarà reso noto dall’Istat
successivamente al prossimo 14 aprile.
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